Seduta n.83 del 19/03/2015 

LXXXIII Seduta

(POMERIDIANA)

Giovedì 19 marzo 2015

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

indi

del Vicepresidente Eugenio LAI

indi

del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 16 e 34.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 marzo 2015 (80), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Angelo Carta, Giampietro Comandini, Roberto Desini, Modesto Fenu, Marcello Orrù, Gavino Sale e Christian Solinas hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 19 marzo 2015.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

"Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali a società di capitali e consortili". (192)

(Pervenuto il 19 marzo 2015 e assegnato alla terza Commissione.)

Risposta scritta a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Lai - Cocco Daniele Secondo - Agus - Cozzolino sulla mancata e irregolare corresponsione degli stipendi ai dipendenti dei centri AIAS della Sardegna". (51)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

"Interrogazione Cossa - Dedoni - Crisponi sulla Fondazione Banco di Sardegna". (123)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

"Interrogazione Arbau - Ledda - Azara - Perra sulla differente applicazione delle norme in vigore riguardo alla decadenza del Presidente nelle provincie storiche di Cagliari e Nuoro". (176)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

"Interrogazione Tocco in merito all'allungamento della stagione venatoria riguardo alla caccia alle specie migratorie (con particolare attenzione al tordo)". (239)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

"Interrogazione Lai relativa all'ipotesi di prolungamento della caccia al tordo fino al 31 gennaio 2015". (242)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

"Interrogazione Arbau - Azara - Ledda - Perra sui gravi problemi causati alle pubbliche amministrazioni e alle imprese a seguito dell'introduzione dello "split payment", nuovo meccanismo per il pagamento dell'IVA prevista dalla legge di stabilità 2015". (286)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

"Interrogazione Rubiu, con richiesta di risposta scritta, in merito all'aumento dell'imposta regionale per le attività produttive in base al disegno di legge n. 171/A". (289)

(Risposta scritta in data 18 marzo 2015.)

Annunzio di interrogazione

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria:

"Interrogazione Cossa, con richiesta di risposta scritta, sulla ratifica da parte del Ministro dell'ambiente delle designazioni dei componenti della comunità del Parco nazionale di La Maddalena, in rappresentanza degli enti che la costituiscono". (320)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio e per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia" (130)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 130.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti:

Art. 3

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:


"Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d'uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.
2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. Nell'ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di cui ai successivi commi.
4. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
5. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi all'interessato e trasmettersi all'autorità giudiziaria competente per territorio ed all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
6. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
8. L'opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la Regione, previa diffida con assegnazione dell'ulteriore termine di trenta giorni, attiva le procedure per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione. I poteri sostitutivi sono esercitati nel successivo termine di trenta giorni.
11. Nell'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, di cui al comma 10, la Regione si rivale nei confronti del comune, per il recupero delle somme anticipate ai fini dell'esecuzione dell'intervento.".

Emendamento soppressivo totale Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 3

L'articolo 3 è soppresso. (247)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Randazzo - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci

Articolo 3

Il punto 1, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (203)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 2, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (204)

Emendamento soppressivo parziale Piermario Manca - Augusto Cherchi - Unali

Articolo 3

Al comma 2 dell'articolo 3 vengono soppresse le parole "su ordinanza del Sindaco". (94)

Emendamento soppressivo parziale Locci - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 3

All'articolo 3, comma 2, le parole "su ordinanza del Sindaco" sono soppresse. (250)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 3, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (205)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 4, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (206)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 5, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (207)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 6, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (208)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 7, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (209)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 8, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (210)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 9, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (211)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 10, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (212)

Emendamento soppressivo parziale Oscar Cherchi - Peru - Pittalis - Cappellacci - Tocco - Fasolino - Alessandra Zedda - Tunis - Locci - Tedde

Articolo 3

Il punto 11, al comma 1 dell'articolo 3 è soppresso. (213)

Emendamento sostitutivo parziale Locci - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 3

All'articolo 3 comma 6 le parole "l'autorità competente" sono sostituite con le parole "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale". (145)

Emendamento sostitutivo parziale Locci - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 3

All'articolo 3 comma 7 le parole "opere abusive e all'acquisizione" sono modificate con le parole "opere abusive e/o all'acquisizione " (146)

Emendamento sostitutivo parziale Locci - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 3

All'articolo 3 comma 10 le parole "la Regione" sono modificate con le parole "il Presidente della Giunta Regionale". (251)

Emendamento aggiuntivo Agus - Daniele Cocco - Lai - Pizzuto

Articolo 3

All'articolo 3, comma 9 è aggiunto il seguente:

9 bis. Nei casi in cui gli abusi siano stati eseguiti in aree a rischio idrogeologico o paesaggisticamente sensibili ai sensi dell'art. 142, comma 1 del DLgs 42/2004, individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Urbanistici Comunali ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h della LR n. 45/89 o, comunque, caratterizzate da valenze storico culturali e ambientali, gli interventi di demolizione e rimessa in pristino devono essere definiti in sede di conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge n. 241/90 e smi. (92).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.

SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento numero 247 e sugli emendamenti soppressivi parziali numero 203, 204, 94, 250, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213. Sugli emendamenti sostitutivi parziali il parere è favorevole all'emendamento numero 145 e contrario agli emendamenti numero 146 e 251. Infine per l'emendamento aggiuntivo numero 92 c'è un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 3 e i relativi emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Signor Presidente, è chiaramente un articolo che riporta esattamente di pari passo il testo nazionale e che anche questo viene recepito all'interno della legge numero 23. Quindi da questo punto di vista, sul piano della legittimità, sul piano della necessità, sul piano della correttezza legislativa, niente si può eccepire, se non il fatto che all'articolo 3 si parla già di sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità e con eventuali variazioni essenziali, all'inizio, e quindi stiamo parlando dell'articolo 3, della norma che si sta andando a presentare. Mette un po' di paura, mette un po' di apprensione aprire un testo di legge e trovare proprio all'inizio quelle che sono le parti sanzionatorie. Generalmente, per tecnica legislativa, si mette sempre al termine dell'articolato. Questo credo che probabilmente come accortezza sarebbe stata importante da parte di chi propone il testo doverlo eventualmente spostare alla parte finale dell'articolato stesso, e questa è già la prima parte della nostra proposta che probabilmente l'Aula dovrebbe accogliere. Il dirigente e/o responsabile del settore tecnico, dell'ufficio tecnico o dell'area tecnica, a seconda della dimensione dell'ente locale, accerta eventuali situazioni di difformità rispetto all'eventuale possesso del titolo per costruire, quindi del famoso permesso di costruzione di cui all'articolo 2, e procede eventualmente, ovvero nel momento in cui stabilisce e individua eventuali irregolarità, procede secondo norma a tutta una serie di adempimenti che sono chiaramente dovuti e indicati per legge.

Stamattina uno di questi dirigenti non mi ha mandato un SMS, né un messaggio, ma mi ha proprio chiamato personalmente; è un dirigente - non posso fare il nome del Comune perché se no è facile indicare anche la persona, diventa facilissimo - e mi ha chiesto come mai stavamo impiegando tutto questo tempo per discutere i primi articoli, che sono in effetti il recepimento della norma nazionale all'interno della "23", e a quel punto ho cercato di spiegare perché anche da parte nostra, oltre che poi trovarne anche da parte sua la condivisione nel ragionamento, era ed è importante comunque sottolineare il fatto che nel momento in cui si vuole realizzare una norma urbanistica in senso generale, probabilmente, così come è stato promesso a parte della maggioranza, sarebbe stato molto più opportuno inserire tutte queste norme all'interno dalla futura legge urbanistica e lavorare e ragionare con un unico testo finale per non creare difficoltà anche nei loro confronti. Lui mi dà ragione e mi dice: "Ma probabilmente è perché questo serve per mettere un ulteriore tassello". Quindi anche lui entra nel ragionamento di questi tasselli, che probabilmente hanno colto nell'immaginario collettivo l'importanza della necessità di realizzare e di dare risposte a spot, a pezzi, anziché realizzare un'unica norma, un unico testo, che sia più semplice e più facile, anche per loro, per chi poi quotidianamente lavora, anche se poi è chiaro che anche quegli uffici tecnici e quel dirigente sono da tempo che applicano queste norme, perché queste sono norme nazionali che quindi automaticamente sono sovraordinate e di conseguenza devono essere applicate anche per il nostro territorio.

Quindi, in conclusione delle considerazioni, ma le faremo poi sicuramente anche all'interno degli emendamenti volta per volta, aggiungerei solo un aspetto e una considerazione di tipo tecnico. Nel comma 5 l'accertamento dell'inottemperanza viene trasmesso, oltre che giustamente all'autorità giudiziaria, che sicuramente è la prima che deve esserne informata, anche all'Assessorato regionale degli enti locali che - su questo ne condivido le considerazioni - dovrà intervenire per, eventualmente, verificare il fatto che costituisce questo stesso il titolo di immissione in possesso del bene oggetto di abuso. Questa credo che sia forse la parte più importante di tutti i commi che sono riportati all'interno dell'articolo 3 che dà sicuramente un chiarimento (e su questo credo che non ci sia dubbio) ma che comunque continuo a dire nella proposta generale all'Aula che probabilmente questo è un articolo che deve essere spostato al termine di questo articolato, quindi della proposta di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, questo articolo merita, secondo me, veramente l'attenzione precisa dell'Aula perché qui si parla delle sanzioni, si parla della vigilanza sui cantieri e lo si fa portando nel testo della legge regionale, in questa proposta, l'articolo 27 del testo unico sull'edilizia e in parte anche l'articolo 30. Quindi, da una parte la questione che attiene alla vigilanza e alla competenza su tutta l'attività di vigilanza nei cantieri edili, dall'altra si mischia una parte relativa alle sanzioni per le lottizzazioni abusive, ma questo non è importante. Quello che conta, secondo me, è che cosa abbiamo costruito con questa proposta. Quindi, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale che accerta interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità dello stesso, oppure variazioni essenziali può, o meglio, deve sospendere i lavori. Quindi, nel termine dei 45 giorni dalla sospensione deve notificare questo provvedimento al responsabile o ai responsabili dell'ipotizzato abuso e entro i 15 giorni successivi dalla notifica della sospensione il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. Questo recita anche il testo unico per l'edilizia da dopo la legge finanziaria del 2008 è stato aggiunta una competenza del sindaco, proprio la competenza in materia di sequestro. Noi non ignoriamo la differenza tra il peso della sospensione e il peso del sequestro, noi pensiamo però che questo articolo ormai ha già creato tanta giurisprudenza e quindi noi che arriviamo dopo abbiamo l'occasione, secondo me, di prendere il buono che c'è in questa giurisprudenza che si è succeduta in seguito alla poca chiarezza delle competenze, le difficoltà che hanno trovato i tecnici comunali nel trovarsi davanti a due competenze così diverse, parlo ovviamente del potere del sindaco e del potere del responsabile dell'ufficio tecnico ovvero del dirigente. Sembra intanto difficile pensare che il tecnico comunale "possa" su ordinanza del sindaco, come se potesse sottrarsi al potere dell'ordinanza del sindaco perché così scrive la norma, c'è quasi un'ipotesi, la norma introduce un elemento di incertezza perché non è detto che, così come è scritto, il tecnico debba uniformarsi all'ordinanza del sindaco. Quindi, sotto il profilo letterale sembra che l'apparato burocratico possa anche non porre in essere l'ordinanza di sequestro. Ovviamente questo non ci sembra verosimile, ci sembra piuttosto inutile creare questo duopolio di competenza, queste differenze. Forse sarebbe stato meglio, Assessore, che noi ci fossimo tenuti una certezza di responsabilità di questo procedimento e non avremmo dovuto sottrarre questa responsabilità agli uffici tecnici e caricare invece i sindaci del potere di fare l'ordinanza di sequestro del cantiere. L'avremo dovuta lasciare forse dove esistono di più le competenze tecniche per poter fare questa operazione, per cui noi non faremo niente di male e di strano se oggi in difformità dalla norma nazionale tenessimo le competenze esclusive in questa materia in capo ai responsabili degli uffici tecnici, sollevando i sindaci da quest'onere che invece oggi gli vogliamo attribuire. Quindi, questo come prima questione.

Credo anche che nell'ordine dell'incasellamento dei commi probabilmente sarebbe stato meglio mettere prima il 3 del 2 perché avremmo avuto più logica: da una parte i 45 giorni entro cui l'ufficio tecnico adotta il provvedimento di sospensione e poi, siccome gli altri sono tutti adempimenti successivi, li mettiamo anche nella norma in una consecuzione naturale nel comma successivo perché sarebbero gli elementi necessari a procedere al sequestro. Dopodiché abbiamo voluto anche proporre degli emendamenti correttivi come quello che ha avuto il parere favorevole dal Presidente della Commissione sull'individuazione precisa della responsabilità, in questo caso...

PRESIDENTE. Onorevole Locci, il tempo a sua disposizione è terminato.

E' iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, finalmente dopo aver sfiorato la materia stiamo cominciando a entrare nel vivo delle questioni e qui si cominciano a vedere i problemi, cari colleghi, perché fino adesso, come dire, abbiamo evidenziato in termini generali i punti di criticità di questa legge.

L'articolo 3 è il primo articolo che entra nel merito ed è stato osservato da qualche collega che è anche sintomatico che questo provvedimento esordisca con un articolo sanzionatorio, l'articolo 3, che riprende alcuni punti importanti del testo unico dell'edilizia e introduce i primi elementi di confusione. Io comincerò a dire che si parla riferendosi a provvedimenti di natura omogenea utilizzando quattro terminologie diverse: si parla di ordinanza di sequestro; si parla di disposizione di demolizione; si parla di ingiunzione (poi si scoprirà, come nei romanzi gialli, che si tratta di una ingiunzione di demolizione, ma viene esplicitato dopo il concetto); e finalmente si capisce che anche i dirigenti possono emettere delle ordinanze. Allora, la prima cosa che io credo sia necessario fare rispetto a questo articolo sia individuare bene i provvedimenti, perché è vero che è stata superata quella rigida tipicità di provvedimenti che caratterizzava la pubblica amministrazione, ma è altrettanto vero che poco poco caratterizzazione ai provvedimenti di cui noi parliamo bisognerà pure dargliela.

Ha osservato il collega Locci che un primo elemento di incertezza viene introdotto nel comma 2, poi ne parleremo bene quando ci arriveremo, quando a un certo punto si dice che il sindaco fa l'ordinanza e il dirigente può procedere alla demolizione. Io ho visto che c'è stato un ripensamento anche da parte di qualche collega della maggioranza - credo il collega Manca - che ha presentato un emendamento in cui elimina l'ordinanza del sindaco come presupposto del provvedimento di demolizione. Rimane il "può", collega Demontis, io non so se questa è una scelta voluta o appartiene alla casualità, però mi rivolgo a lei perché mi pare che lei abbia seguito più da vicino questo provvedimento e perché mi pare che abbia anche l'esperienza e la competenza per cogliere quelle che ai profani possono sembrare sfumature. Si procede alla demolizione o si può procedere alla demolizione? Poi c'è il problema dell'acquisizione al patrimonio comunale, cosa sacrosanta naturalmente, di cui nessuno contesta non solo la legittimità ma anche l'opportunità perché credo che alla fine diventi questo il migliore deterrente nei confronti di chi costruisce opere abusive. Però la formulazione che è stata scelta è curiosa, intanto perché si parla di bene e non di manufatto come forse sarebbe stato più opportuno visto l'oggetto a cui ci si riferisce e anziché individuare con una certa precisione quello che si va ad acquisire al patrimonio comunale o dell'amministrazione che pone il vincolo, si utilizza questa curiosa definizione, cioè viene acquisito non solo il bene, io preferirei dire manufatto e l'aria di sedime, ma anche quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive anche se forse sono di un altro proprietario. Cosa vuol dire? Si acquisisce tutta l'area che in base a quelle prescrizioni urbanistiche si presta a ulteriori abusi? Cosa vuol dire? E meno male che si mette il limite del 10 volte tanto che poi è preso dal testo unico dell'edilizia perché sennò finirebbero per essere espropriati interi comparti urbanistici. Ecco, queste sono alcune delle cose, poi ripeto, siccome ci sono 11 commi li esamineremo più nel dettaglio però già da qui si vede come un articolo di questo genere può diventare una fonte infinita di contenziosi. Allora io mi chiedo: "Ma abbiamo la necessità di alimentare il lavoro degli uffici giudiziari oppure vogliamo incominciare a mettere mano a questo articolo per renderlo più chiaro sia per i dirigenti che poi debbono adottare provvedimenti esponendosi quindi anche a responsabilità in prima persona sia per i poveri privati che comunque a volte anche loro malgrado incorrono anche senza rendersene conto in abusivismi edilizi?"

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Questa norma così come hanno fatto notare alcuni colleghi probabilmente avrebbe dovuto essere collocata in coda perché di solito le norme sanzionatrici o sanzionatorie si trovano in calce alla legge. Non so per quale motivo, probabilmente poi l'Assessore avrà modo di spiegarcelo, si è deciso di andare contro le tecniche normative. E credo che comunque questa norma complessivamente sia una sorta di manticora, quel mostro mitologico che aveva la testa di leone, la coda di scorpione e qualcos'altro di qualche altro animale perché comprende nel suo corpo tutta una serie di passaggi oserei dire lapalissiani perché c'è un copia e incolla del solito "380", però ci sono anche dei buchi, delle lacune rispetto al "380". E qui Assessore apro una breve parentesi, spero ci sia Antonio Solinas in Aula, sarebbe opportuno che venisse previsto sempre in coda, nelle norme finali o conclusive, un meccanismo di adeguamento automatico al decreto legislativo numero 380 perché se poi il decreto legislativo numero 380 dovesse essere modificato dal Parlamento è evidente che noi ci troveremo in ambasce e dovremmo nuovamente intervenire, fare intervenire un consiglio regionale per modificare lievemente o in modo anche pesante una norma quando invece si può prevedere un meccanismo di automatismi normativi di modifica, credo che ci sia da riflettere su questo punto anche perché è semplicissimo, con due tratti di penna si inserisce questo passaggio di integrazione automatica. Quindi Lapalisse da una parte d'altra e dall'altra parte balbuzie, Lapalisse per il "380" balbuzie sempre in riferimento al "380", ci sono dei passaggi poco chiari che meritano un approfondimento da parte dell'Assessore e da parte della Commissione e da parte anche della maggioranza che ha il potere di bocciare o di approvare questa norma. E' evidente che nel 2014, anzi nel 2015 c'è una separazione netta fra i compiti gestori e dirigenti e i compiti invece di indirizzo, di programmazione e di controllo che spettano al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. Ebbene qui a un certo punto viene fatta menzione al comma 2 di un'ordinanza del sindaco, un'ordinanza del sindaco che in questa materia sinceramente ha ben poco spazio, ha ben poco posto. Perché credo e sono convinto di questo che la sospensione o il sequestro non debbano assolutamente essere disposti dal sindaco, il potere di sospendere o di sequestrare è un potere gestorio, è un potere che deve essere attribuito in toto al dirigente. Mi dispiace che l'Assessore non possa ascoltarmi con attenzione perché deve anche sentire legittimamente una telefonata, magari è il presidente Pigliaru che gli chiede novità dell'aula e quindi deve necessariamente ascoltarlo. Quindi questo passaggio credo che debba essere espunto, l'ordinanza del sindaco che è alla base del potere del dirigente che deve sospendere o sequestrare, credo che sia un passaggio che deve essere cancellato, sbianchettato, non è difficilissimo, sbianchettato, se ci fosse Antonio Solinas, Antonio Solinas in Aula avrebbe potuto fare un emendamento orale che noi avremmo volentieri votato. Purtroppo Antonio Solinas non c'è, speriamo che qualche altro collega si assuma l'onere. E ancora, sempre nel comma 2 il dirigente su ordinanza del sindaco può procedere al sequestro, ecco che al dirigente viene attribuita una discrezionalità che probabilmente non compete al dirigente. Il dirigente credo che debba invece provvedere o procedere al sequestro piuttosto che stare lì ad elucubrare e pensare se deve o non deve. Deve, non può, deve.

Per quanto riguarda il resto mi pare che ci sia un'analogia piuttosto forte da copia e incolla con il decreto legislativo numero 380, magari il decreto legislativo numero 380 è scritto un po' meglio perché è la versione originale, qui si cerca di copia e incollare inserendo qualche elemento di originalità anche se non siamo riusciti ad inserire elementi di originalità, io credo che invece bene avrebbe fatto la Giunta, bene avrebbe fatto la Commissione a sforzarsi...

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). Grazie Presidente, grazie anche ai colleghi, lo dico senza ironia per aver spostato il mercato degli emendamenti al di fuori dell'Aula. E' comunque un gesto di civiltà che aggiunge a noi che ci stiamo occupando di discutere questa norma la possibilità di farlo in un clima più disteso e certamente più silenzioso. Che si sarebbe trattato di un parto difficile credo che si sia capito dalle prime battute, ma non dal momento in cui è arrivato qui, dal momento in cui è stato presentato in commissione. E credo che quest'articolo certifichi il fatto che si tratta di un parto podalico, perché l'inversione del senso logico delle cose mi pare possa essere raffigurata proprio in questo. Siccome è superfluo in questa fase, eviteremo di approfondire chi opera in funzione di ginecologo, chi di ostetrico, però è importante sottolineare un aspetto: non si può pensare di corredare, mettendolo all'inizio o omettendolo alla fine, una norma di un così preciso, efficiente ed efficace sistema sanzionatorio in assenza di un corrispondente dettato normativo. Cioè, se ci fosse tra noi l'assessore Demuro, converrebbe sicuramente con me rispetto al fatto che vi è sproporzione nell'attenzione che noi poniamo sull'elemento sanzionatorio rispetto alla trasparenza con la quale pretendiamo di offrire ai cittadini la possibilità di evitare di incorrervi. Sono troppo lasse le maglie di una norma che ha in sé troppa facilità di errore e troppo modesta rispetto a questo dettato sanzionatorio la possibilità del cittadino di difendersi. E' comprensibile che chi ha ideato questa norma percepisca l'approccio alla materia con chi sa di avere ampia disponibilità di professionisti, di tecnici, di avvocati, di chi abbia una frequentazione dei tribunali civili sufficientemente confidenziale da poterli considerare un pezzo del processo, diverso è per il cittadino comune. Il cittadino comune quello che vede con grande difficoltà, con orrore, il fatto di dover andare dall'avvocato, piuttosto che dover estendere l'impegno chiesto dal tecnico, rischia a volte incorrendo in un errore possibile in questo dettato sanzionatorio di rinunciare alla propria intrapresa, piuttosto che rinunciare in corso di esecuzione a difendersi. Voi non dovete pensare che fuori da questo palazzo ci siano soltanto degli agiati signori che hanno l'abitudine giustamente di investire anche nel settore edile e che possono affrontare un processo di questo tipo mettendolo nel costo dell'intrapresa, voi dovete immaginare che ci sono molte più persone, molti più cittadini, molto più in contatto con voi di quanto non lo siano i primi che invece rischierebbero di vivere come una tragedia incorrere in quanto previsto dall'articolo 3 di questa norma. E quindi è con troppa leggerezza che voi colleghi state impiantando in un sistema fragile un sistema sanzionatorio così forte. Se voi, cosa che non avete fatto sino a questo momento, ma ho fiducia che lo farete, accoglieste i nostri suggerimenti, cerchereste anche di mitigare anche l'impatto di un articolo come questo nella vita delle persone, cerchereste di prendere in considerazione il fatto che tale impianto possa essere utilizzato con questa precisione solamente nel caso in cui le persone, gli utenti, i cittadini, volontariamente conoscendo esattamente il dettato normativo si muovessero al di fuori delle sue indicazioni. Quando entreremo nel merito di ogni singolo comma di questo articolo ci renderemo conto con esempi molto calzanti di come questo possa impattare nella vita alle persone, ci tratterremo su questo articolo, e nel trattenerci vi invito a cogliere i nostri suggerimenti e la nostra disponibilità, che non è rivolta ad ostacolare il lavoro di nessuno, è rivolta solamente a rendere più trasparente questo palazzo e possibilmente più efficace la vostra azione.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, ma certamente i colleghi che sono intervenuti hanno già evidenziato come quest'articolo 3 possa essere foriero di contenziosi, di situazioni di confusione. Io vorrei anche aggiungere certamente di allungamento dei tempi nelle procedure appunto che riguardano gli enti locali. Ma mi rivolgo soprattutto a lei, Assessore, perché quando con la vostra Proposta avete usato dei toni pacati come quello di vigilanza e di controllo, e i contenuti erano quelli di grande collaborazione con gli enti locali, questo invece è proprio un articolo che va contro gli enti locali, oltre che contro i cittadini. Si è parlato qui di spiriti, di fantasmi, anche dell'onorevole Tedde, il Vitangelo Mostarda, tanto richiamato, però io credo che qui veramente questo sia stato ispirato da qualche sceriffo, da qualcuno che veramente non vede l'ora di sanzionare il cittadino, di rinchiudere in quattro mura la vita delle amministrazioni comunali. Io sinceramente, Assessore, la prego provi a convincere la sua maggioranza a intervenire, anche io dico nella parola, nel chiarificare alcuni termini che veramente incutono terrore. Guardi, io faccio un'ammissione, mi occupo di numeri e di sviluppo economico, di ragioneria, probabilmente di urbanistica ne so molto poco e anche di edilizia, però sinceramente sto provando ad usare il buon senso, e soprattutto da amministratore prima che da legislatore veramente aborro su questa roba. Quindi io credo che dovremmo fare tutti uno sforzo per migliorare anche i termini di questo articolo, che poco fanno bene alla vita amministrativa delle nostre amministrazioni. E soprattutto le dico, ma meno male che il collega Ignazio Locci ha provveduto a chiarire, perché qui addirittura si parla di autorità competenti e si creava confusione anche con chiarezza, per carità accettato l'emendamento, io dico ben venga, accettiamo anche qualche altro termine più chiaro e più soft (mi passi il termine) per far si che le amministrazioni capiscano che stiamo collaborando con loro. Anche la parte che avete cassato della Regione che continuava a stare al fianco delle amministrazioni in termini di vigilanza e controllo è sparita, non c'è più nulla da questo punto di vista, ma come pensiamo di avere una leale collaborazione con le amministrazioni locali che già sono veramente afflitte da una crisi, da procedure, da uno Stato che continua massacrarli giorno per giorno. Ci mettiamo anche noi, con i nostri interventi veramente poco chiari in una materia così importante, così com'è quella dell'edilizia e dell'urbanistica? E poi guardate, io so che l'Assessore è stato un ottimo sindaco e credo che non si sia dimenticato come vivono gli uffici, soprattutto gli uffici urbanistici dell'edilizia pubblica e privata dei nostri Comuni. Ma Assessore lei pensa che ci siano le strutture in grado di sopportare tutto quello che noi stiamo scrivendo? Io credo che al di là di contenziosi e di operazioni farraginose ci sia veramente una impossibilità latente ad assumere e portare avanti determinati procedimenti. Questo non farà altro che creare contenziosi e per di più allungare le procedure. Quindi in una materia che noi riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra isola non avremo altro che ritardi e continue denunce tra amministrazioni, e tra cittadini e amministrazione. Va bene, noi abbiamo provato anche in questo a cercare di darvi una mano.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Antonello Peru. Ne ha facoltà.

PERU ANTONELLO (FI). Io non volevo entrare nel merito dell'articolo 3 sulle sanzioni perché bene lo ha fatto chi mi ha preceduto, bene lo hanno fatto i miei colleghi, molto bene lo ha chiarito il consigliere Locci e il consigliere Cossa, ma volevo invece portare l'attenzione dei colleghi su quello che ha evidenziato l'onorevole Lotto. Il consigliere Lotto ha detto delle cose giuste stamattina, si è interrogato perché e per la quale questo Consiglio non accelera, anzi perde tempo sui primi 13 articoli che prevedono il recepimento di un testo legislativo nazionale che agevola, che snellisce, che semplifica. Lui ha anche ragione, ha ragione su questo. Allora noi ci interroghiamo e diciamo, e questo vorrei che l'Assessore lo chiarisse anzi mi rispondesse: per quale motivo sono stati presi pezzi dei 138 articoli del testo unico nazionale e inseriti nel corpo della legge numero 23, inseriti pezzi addirittura datati. Cioè, non inseriti in toto e per questo che la minoranza in questo momento sta riflettendo, è per questo che la minoranza sta sollevando e sta facendo riflettere chi ha proposto questo provvedimento, perché noi siamo convinti che questo provvedimento non agevoli, questo provvedimento non semplifichi né i cittadini, né chi lo usa dei professionisti. Tutti voi sapete che l'abbiamo evidenziato stamattina, io e il consigliere Cherchi, che tutti i Comuni della Sardegna utilizzano, applicano la 380 e la applicano perché nel luglio del 2003 una circolare dell'allora assessore Biancareddu aveva disciplinato, aveva inserito pezzi, anche lui, del testo 380 e aveva trasferito ai Comuni utilizzate questa parte e non quest'altra. E poi era nato anche questo testo unico dell'edilizia in Sardegna dove si evidenza, attraverso delle differenze di colore, esattamente quello che i Comuni della Sardegna dovrebbero applicare. Allora, noi diciamo questo prima domanda: perché a questo punto non avete recepito in toto con un solo articolo tutto quello che la 380 prevede? Con un solo articolo, avremmo semplificato, non dico che era necessaria una circolare, perché con un solo articolo non abbiamo recepito la 380? Perché la 380, lo diciamo tutti, semplifica, agevola e la 380 snellisce. Forse perché, sicuramente mi risponderà l'Assessore, perché noi avendo autonomia esclusiva in materia di edilizia vorremmo caratterizzare la Sardegna nella sua identità e nella sua autonomia. Allora io sono convinto che le battaglie sull'autonomia si facciano per altro, anche perché l'ha detto bene chi mi ha preceduto il consigliere Tedde, nel momento in cui noi percepiamo solo 13 articoli, e non tutto, adattati, che cosa comporta questo? Succede che se la 380 nazionale verrà modificata, come verrà modificata, perché se noi diciamo che la stiamo recependo perché è una norma collaudata, rodata e quindi adattata alla Sardegna, allora le cose sono due: o la recepiamo tutta oppure i pezzi hanno un significato che nel momento in cui la legge verrà variata, perché è una legge del 2001, noi dovremmo riverire in Aula e perdere quel tempo, consigliere Lotto, che stiamo perdendo oggi. Perché altrimenti non ha senso questo, recepire 13 articoli, non ha senso. Allora io dico che se quell'autonomia della Sardegna deve essere salvaguardata non si deve fare da un testo legislativo statale, perché è giusto che si deve recepire questo, ma perché le battaglie sull'identità della Sardegna si fanno su altro: sull'insularità, su quello che sono i problemi della Sardegna in questo momento che noi avevamo iniziato con il problema ripeto dell'insularità, dell'energia, dei trasporti e non con un non recepimento, con un recepimento a pezzettoni di un provvedimento che tutti pensiamo che sia adatto e che sia ottimo per l'edilizia della Sardegna. Allora, io spero Assessore che lei su questo mi risponda e risponda veramente al motivo, al perché non avete con un solo articolo, e quindi reso veramente semplice anche questo provvedimento, anche perché tutto il resto l'abbiamo evidenziato in questi giorni, i 13 articoli che sono funzionali, tutto il resto che cosa è? Una mera e timida…

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Mi pare che stiamo entrando in media res. Prima di parlare di sanzioni, perché questo è un articolo di sanzioni, io vorrei apprezzare il perché si pongono le sanzioni e come mai si mettono le sanzioni. Per capirci, quando si parla di scuola si dice che uno studente vive male la scuola perché la scuola non è ben attrezzata, è brutta, è sporca, non ha un ambiente confacente a quello che dovrebbe fare, come studente, e quindi cercare di aprirsi la mente a cose buone e nuove. Così sembra che tutto ciò che oggi noi realizzammo sia una cosa brutta, non bella, dai palazzoni alle case cubiche, alle chiese, chiese che un tempo avevano anche sonorità acustica, quindi capacità di far circolare il pensiero, oggi questo non esiste. Odifreddi, un buon matematico, ateo, che ricerca la divinità attraverso anche la matematica, dice che probabilmente è un fatto complessivamente culturale che non offre al soggetto nell'universalità un rapporto, cioè del singolo e della pluralità. Quindi in un contesto urbano un sistema non corretto diverge da quello che è il sistema che si vorrebbe dare come convivenza civile e come rapporto umano. Fossimo un po' più attenti il rapporto aureo vige e vigeva in tutte le composizioni, in tutte le realizzazioni, in quelle che danno armonia, in quelle ove si esplica l'arte. È vero che noi attraverso le sanzioni che poniamo in questo articolo vogliamo tagliare, togliere quello che non è arte, quello che non è un qualcosa di buono? Beh può darsi. Ma nell'antichità che fosse quella romana, quella egizia, che fosse quella greca non è che non si tenesse in conto il consumo del territorio, ma, viva Dio si riusciva a contemperare tutto il sistema di quello che è il vivere all'interno di un sistema urbano. Ed è vero che forse c'erano più momenti di sanzione nei confronti di coloro i quali distruggevano qualcosa, piuttosto che - basterebbe pensare ai talebani di oggi o meglio all'Isis di oggi e ai talebani di ieri, e forse ci spiegherebbe un bel tutto - piuttosto che essere disponibili a sanzionare tutto per tutto. Io sanzionerei quello che non è retto, corretto, lineare, quello che non è all'interno di un rapporto, ma non sanzionerei tutto. E prima di acquisire e penserei bene a quello che devo acquisire forse anche per migliorarlo e per poterlo utilizzarlo al meglio.

Forse non tutti sanno che le gilde esistono ancora soprattutto in Germania, esistono anche oggi in Germania e girano. Sono i lavoratori dell'edilizia che in Francia venivano chiamati compagnoni e giravano e sono quelli che hanno costruito le cattedrali, le cosiddette cattedrali gotiche che si esprimevano in una elevazione e quindi nel respiro di poter significare che lo spirito entrava all'interno di un qualcosa di chiuso ma che lo faceva respirare ed era la luce che riempiva questo ambiente e che lo faceva vivere con pienezza e tra l'altro era un Vangelo parlato perché c'erano le raffigurazione soprattutto quelle sui vetri. E nacque d'improvviso grazie a Bernardo di Clervaux che ipotizzo quello che poi era anche il ministero del tempio ma su quello potremo anche continuare. Tutto questo per non rendere arido un rapporto che è quello di dire che le discipline vanno organizzate per qualcosa di serio non per qualcosa perché devo mettere solo un elenco di sanzioni e diventare io il fustigatore assoluto solo di certi comportamenti, ma prima va ricercata l'essenza, il perché io mi vado a caricare di un'incombenza se…

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Efisio Arbau. Ne ha facoltà.

ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Semplicemente per stare al tema evidenziare appunto che l'articolo 3 scadenza e precisa in modo molto chiaro competenze tempistica dell'eventuale attività sanzionatoria, credo che sia un'attività seria, utile e che anche per rispondere a qualcuno che citava le aule di giustizia credo che sia anche utile agli operatori del diritto perché avere una tempistica determinata e delle competenze ordinate è molto utile per evitare che ci siano degli abusi e anche intervenire per censurarle.

Tuttavia voglio utilizzare questo argomento parlando siamo arrivati all'articolo 3 e il successivo articolo 4, parliamo di possibili abusi, introdurre un argomento da oppositore costruttivo, visto che l'opposizione in questo momento è un'opposizione distruttiva, e un argomento da opposizione costruttiva sarebbe quella della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale che è un argomento molto interessante e che forse per una legge così di poco respiro, lo strumento idoneo per affrontare uno un argomento del genere sicuramente è la legge urbanistica, è un istituto, appunto, quello della sanatoria giurisprudenziale che pone in netta difficoltà le nostre amministrazioni comunali, i nostri cittadini e che andrebbe affrontata definitivamente anche per quanto ci riguarda. Sull'argomento io credo che bisogna uscire dall'idea un po' vecchia del contrapporre il cittadino all'istituzione, l'istituzione al cittadino e di verificare a norma vigente se un'opera è legittima o meno ed evitare la cosa scandalosa e di costringere i comuni a fare delle ordinanze di demolizione per poi vedere gli stessi cittadini rivolgersi all'autorità giudiziaria e ottenere, appunto, una sanatoria successiva con costi, tensioni locali e anche una illogicità di un sistema che tende a fare demolire quello che successivamente può essere ricostruito. Questi sono argomenti sostanziali che credo che prima o poi riusciremo ad affrontare anche in questa aula con serenità e con l'idea di fare un servizio alla nostra comunità.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Grazie Presidente, innanzitutto mi scuso per stamattina perché probabilmente ho mancato di rispetto all'intera Aula quando non ho ripreso il mio intervento però ahimè gli uomini sono soggetti a sbagliare quindi mi scuso di fronte a tutti i colleghi. Per tornare sul tema dell'articolo 3 è curioso che all'articolo 3 e quindi il terzo articolo in termini di importanza, perché io do questa lettura al disegno di legge numero 130 sulle norme urbanistiche ci sia proprio una voce sulle sanzioni. Dal mio punto di vista un Governo attento, un Governo sensibile e soprattutto un Governo di sinistra e di sinistra estrema che ha a cuore i problemi, senza centro, sinistra estrema, che ha a cuore i problemi del cittadino, ha a cuore i problemi delle imprese avrebbe dovuto dal mio modestissimo punto di vista non indicare l'articolo sulle sanzioni, ma avrebbe dovuto indicare l'articolo delle prevenzioni perché le sanzioni significa che sbagli e ti sanziono, ti multo e quindi ti perseguito. Poco fa usava un termine che rubo un attimo all'onorevole Arbau della controparte, i cittadini non sono la controparte della Regione, noi siamo qui anche grazie cittadini. Questo è un vecchio modo di fare politica, un modo medioevale che non ha più senso di esistere superato dai tempi. Quindi il criterio delle sanzioni va sicuramente rivisto, rivisto in termini di apertura e soprattutto ci dobbiamo porre il problema perché dobbiamo applicare le sanzioni, le applichiamo soprattutto perché le nostre amministrazioni, i nostri comuni, la nostra Regione spesso ha delle lacune, non riesce in qualche modo a controllare il territorio, non riesce in qualche modo ad educare i propri cittadini e soprattutto ad insegnare quelli che sono i metodi corretti. Quindi il principio della sanzione onestamente mi fa rabbrividire perché è un metodo in qualche modo andare contro chi vuole che noi questa sera noi siamo qui a rappresentare a difendere i loro interessi. Ma visto che c'è questo articolo dobbiamo cercare di modificarlo, cercare di trovare le soluzioni per ridurre al minimo quelli che sono i danni anche per i cittadini. Qui manca in questa legge sicuramente una responsabilità anche del dirigente, oggi abbiamo visto che a livello nazionale si è andati ad approvare una legge sulla responsabilità dei magistrati, non vedo perché non si possa trovare anche una responsabilità del dirigente dell'amministrazione comunale perché spesso anche i dirigenti agiscono senza trovare quelle giuste cause o senza andare le opportune verifiche. Altra lacuna che trovo in questa norma sulle sanzioni è quella del coinvolgimento delle commissioni comunali, il dirigente da solo non può decidere se applicare o no quella sanzione se applicare o no quella demolizione, se applicare o no quel tipo di intervento, c'è bisogno di un confronto, c'è bisogno in qualche modo che si esprima anche l'amministrazione che ha deciso e deliberato e conferito il ruolo al dirigente.

Mi viene in mente quando si parla di demolizioni, e qui l'assessore Erriu e gli amici del Sulcis ma anche del cagliaritano sanno bene di cosa sto parlando il caso di Teulada, dove è stato demolito un bellissimo albergo nella zona di Teulada e a distanza di 10 anni le macerie giacciono ancora in quel territorio. Bene questo non può essere il metodo, se questo è il metodo di demolire un bene pubblico che comunque che per almeno vent'anni ha portato avanti la sua attività, questo è un impoverimento di tutta la Sardegna, dell'economia della Sardegna. Quindi non possiamo permettere che accadano queste cose, soprattutto non possiamo permettere che rimangano impuniti anche i colpevoli che siano questi dirigenti comunali o che siano i magistrati o giudici, sto ovviamente facendo un esempio anche in termini assoluti. Approfitto dell'occasione, visto che ho preso la parola, per dire che oggi è accaduto un fatto gravissimo, su cui questo Consiglio regionale non può in nessun modo restare all'oscuro, è stata approvata la legge sull'IMU agricola. Questa legge noi Regione Sardegna abbiamo ventiquattro ore per impugnarla e annunciare il ricorso alla Corte costituzionale, questo è un fatto gravissimo e siamo dinanzi ad una palese violazione costituzionale, è inaccettabile che la Regione subisca in modo succube e silente l'ennesimo attentato alle prerogative statutarie e costituzionali e accetti un vero e proprio agguato a un settore chiave come l'agricoltura. Colleghi, abbiamo ventiquattro ore di tempo per ricorrere, non possiamo accettare che il Governo, chiunque sia il Governo, possa applicare alla Sardegna una sanzione così forte, così pesante, che andrebbe in modo drammatico a danneggiare definitivamente l'agricoltura sarda. Quindi, l'invito è, Presidente, entro stasera troviamo…

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). I colleghi hanno già ben messo in evidenza che probabilmente con questa norma noi rischiamo di alimentare un sistema normativo di per sé frammentato che è il frutto, la risultante di una serie di interventi legislativi che hanno determinato una stratificazione di una quantità davvero incredibile anche per gli operatori di norme che è difficile anche coordinare fra di loro, e che determinano, questo sì però, un'incertezza e la riduzione della certezza soprattutto del diritto e di quello urbanistico-edilizio di cui parliamo, è chiaro che riduce anche i margini, così ci hanno insegnato all'università, di civiltà. Allora, su questa norma voi avete cercato di fare una sorta di collage. Lo dico all'onorevole Lotto in particolare, così almeno si convince dell'utilità di questo dibattito, e non perché sia appassionato a tenere una lezione di diritto urbanistico non avendone né io le competenze né probabilmente lui la capacità di ascolto, però è evidente che con questa norma, e forse lo dico anche al dottor Cocco, al funzionario, mi sia consentito se lo richiamo perché è un bravissimo funzionario della Commissione competente, e spesso i funzionari fanno un ottimo lavoro, ma spesso cosa succede? Succede che, come in questo caso, per dare un segnale di identità tutta sarda ad un testo rispetto ad una materia sulla quale la competenza ce l'abbiamo tutta, salvo che per l'aspetto di natura penalistico in caso di abuso, non si tiene però conto che una sorta di collage che si fa prendendo un po' dalla "23" che volete eliminare, dalla "380" che vedete come il testo di riferimento, con qualche elemento di fantasia che mettete. Ma tutto questo logicamente non è riferito al funzionario del Consiglio regionale, per carità, approfittavo perché l'ho visto passare poco fa e sapendo il grande contributo che da, mi riferisco a quelli dell'Assessorato, mi riferisco a chi materialmente lavora, perché poi il problema è che è un testo che, all'apparenza pare scritto anche come è scritto in buon italiano, determina una difficoltà incredibile per chi poi deve applicare quella norma, per chi la deve eseguire, e vi assicuro che questa norma, così come è scritta, presenta tanti e tanti profili di evanescenza, di incertezza che non lascia certo tanto spazio a quello che dicevo prima e cioè alla certezza del diritto. Su questo forse è il caso di fermarsi veramente, forse è il caso di fermarsi veramente, già i colleghi hanno posto in evidenza un aspetto, non si capisce chi è l'autorità di vigilanza, prima sapevamo che era il sindaco che si faceva coadiuvare dai funzionari dell'ufficio tecnico e dal corpo di polizia municipale, ora non lo sappiamo, ora viene rimesso addirittura con una sorta non di potere che discende come conseguenza in attuazione di un'ordinanza, quindi di un atto provvedimentale del sindaco, ma come una sorta di facoltà da parte del funzionario che si dice può procedere al sequestro del cantiere, ma poi tecnicamente me lo dovete spiegare, tutta questa è attività della polizia comunale, municipale. Ma di cosa stiamo parlando, vi siete resi conto di cosa state veramente facendo? O si faceva il riferimento, com'è stato giustamente detto da chi mi ha preceduto, al provvedimento nazionale numero 380, lo recepiamo, usciamo da questa ipocrisia che vogliamo fare una cosa in salsa sarda, o se vogliamo fare una cosa in salsa sarda allora quella norma va scritta meglio e soprattutto deve risolvere altri problemi…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Io ho ascoltato con molta attenzione il dibattito su questo punto certamente importante, certamente delicato che è materia di diritto applicato, è materia di giurisprudenza e pertanto giustifica anche l'attenzione e l'approfondimento che il Consiglio vi sta dando, che è pari all'attenzione e all'approfondimento che la Giunta, i funzionari, i dirigenti del Consiglio, dell'Assessorato dell'urbanistica hanno dato rispetto a un provvedimento che naturalmente si inserisce in un contesto che è fatto di norme regionali su cui la nostra specialità ci consente un compito, una competenza primaria, a differenza del contesto nazionale delle regioni ordinarie a cui si riferisce la "380", che si inseriscono in un contesto affatto diverso, la "23" tuttora vigente e tutta un'altra serie di normative che naturalmente non possono essere disarticolate rispetto ad un provvedimento che si inserisce in questo contesto e non in altri. Questo è il motivo per cui giustamente tutte le critiche e gli appunti che sono stati riservati a questo articolo dal centrodestra sarebbero stati rivolti probabilmente al contenuto dell'articolo 25, comma terzo nello specifico, del disegno di legge in materia edilizia della Giunta Cappellacci, che contiene esattamente lo stesso sistema rispetto alle modalità di ingiunzione, di sospensione, di rimozione, di demolizione e di ripristino, e vi invito a leggerlo. Così come anche le modalità di gestione che vedono coinvolti i funzionari, vedono coinvolti il sindaco, tutti gli uffici di polizia giudiziaria, o i collaboratori dei comuni, a cominciare dalla polizia municipale che, naturalmente, in presenza di un abuso e a seguito dell'ordinanza di sospensione del dirigente, si attivano e fanno le segnalazioni del caso finanche alla polizia giudiziaria, al Pubblico Ministero per gli adempimenti di competenza. Io ho fatto il sindaco e so bene che, con tutte le difficoltà e i problemi che ci sono, il sindaco non può essere messo nelle condizioni di affrontare e gestire competenze tecniche che non gli sono proprie. Questo è un procedimento che, ricordo, non riguarda la fase riguardante la sospensione e la rimozione, ma riguarda l'ordinanza di sequestro. Ora, su questo, i sacri testi del diritto amministrativo introducono, e gli avvocati qui presenti me ne daranno atto, anche quelli che non si occupano di diritto amministrativo usualmente, introducono i due elementi di contingibilità e di urgenza che sono tipicamente riferibili ai pubblici ufficiali - sindaco, prefetto, presidente del consiglio e così via -, perché entrano in gioco una serie di elementi che devono essere ricondotti ad un'autorità primaria e non delegate o affidate ad un ruolo dirigenziale. E così nella numero 380, che viene richiamata pedissequamente, proprio in ragione della coerenza rispetto ad un ordinamento amministrativo in materia amministrativa, che deve essere necessariamente riferito ad un contesto nazionale che giustifica anche una riscrittura quasi pedissequa della norma, che ha senso proprio in casi come questo, al fine di evitare difficoltà e problemi in sede applicativa. Circa poi il riferimento all'articolo unico cui ha fatto riferimento l'onorevole Peru; l'ho detto, insomma, si tratta di una norma che, al di là delle differenziazioni riguardanti soprattutto la definizione dei tempi, basterebbe anche sono questo elemento per giustificare l'esistenza e la scrittura di un articolo che, così com'è stato scritto, è coerente con tutto quello che riguarda le attività di vigilanza che spettano poi alla Regione, questo All'articolo 12: "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", che viene svolta dalla Regione. Quando si fanno attività di sospensione di lavori con ordinanza dirigenziale, si attiva una procedura è difficilmente si arriva, a me non è mai capitato, ma mi risulta non sia mai capitato neppure nel Comune di Cagliari e in altri comuni in cui l'abusivismo è fortemente presente, perché le segnalazioni arrivano attraverso la polizia locale ai tribunali e alle procure e si attivano poi tutte le procedure che impediscono di arrivare a questo provvedimento senz'altro potenzialmente odioso, che può anche dare luogo a problemi di ordine pubblico, o a certe responsabilità che i sindaci vorrebbero non assumersi. Però è certezza del diritto anche questa, perché far finta che non esistano situazioni lasciate incancrenire, situazioni lasciate senza governo, significa non prendere atto di una situazione che ha portato e porta a molti problemi e a molte difficoltà in fase applicativa, le cui conseguenze stiamo pagando e le cui sollecitazioni abbiamo tutti quanti noi ben presenti. Quindi è esattamente il contrario, onorevole Pittalis, questa norma, questo articolo va nella direzione di introdurre maggiori elementi di certezza del diritto, maggiori elementi di certezza giuridica, che sono ricondotti all'interno di un quadro unitario e coerente. Ci sono delle norme da modificare, gli emendamenti numero 145 e numero 146 presentati dall'opposizione sono ragionevoli e vanno nella direzione di aumentare ancora di più questo grado di certezza, e mi sento di poterli sposare in pieno, qualche formulazione, il "può procedere", che io penso possa essere sostituito da un "procede", qualche aggiustamento può essere fatto, ma non l'impianto generale, che credo invece vada nella direzione giusta, della definizione dei tempi, dell'aumento del grado di certezza…

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 247.

Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Facevo attenzione a ciò che diceva l'assessore Erriu, che in realtà però non dava una risposta alla domanda che poneva il collega Pittalis; c'è un problema mica da poco. Lo stesso articolo 3, al comma 1 dice: "Il dirigente…" eccetera eccetera "accertata". Ma, Assessore, "accertata" da chi? E' un problema mica da poco! Qui si tratta di distinguere esattamente la funzione e la posizione del dirigente. Il dirigente rappresenta polizia amministrativa, o è polizia giudiziaria? E' un problema mica da poco! Di fatto questa legge, che va a proporre rovesciando il concetto di struttura del provvedimento, mette prima a disposizione gli elementi riguardanti le sanzioni, però non c'è un articolo che sia uno che parla di controllo, le attività di controllo. Cito solamente questo dato esclusivamente perché questa Regione dispone di un Corpo professionale, che è quello del Corpo forestale della Regione, al quale non c'è nessun riferimento per poter attribuire attività di verifica e di controllo, e quindi tutto questo assunto in definitiva non solo peggiora e impoverisce la legge nelle sue funzioni principali, ma accentuò anche quella confusione della quale si è abbondantemente dibattuto in queste giornate. In definitiva, questi pubblici dipendenti che tipo di attività dovranno fare? Dovranno procedere, facciamo il caso del sequestro, in ottemperanza a che cosa? Per una propria autonoma valutazione,? Quindi non c'è stato un preventivo controllo: chi ha esercitato le funzioni e per quale motivo le ha esercitate, come mai si sono diretti in quella direzione. Quindi qua praticamente viene a mancare totalmente quella tutela per il privato, che non sa quale è il corpo di riferimento, magari al quale anche rivolgersi per avere delle informazioni in merito alle proprie attività di eventuale concessione per poter procedere alla costruzione, e quindi questo va praticamente non solo ad appesantire le attività degli uffici, che a mio giudizio non sapranno nemmeno come rispondere ad una fattispecie del genere, ma creeranno anche confusione nell'ambito dirigenziale, cioè saranno le persone che dovranno mettere il timbro, il visto perché si proceda al sequestro di quelle attività ritenute illecite. E ancora una volta dico: ritenute da chi? Dallo stesso dirigente? Dal funzionario? Dagli uffici tecnici? Dalla polizia municipale, o dal Corpo forestale? Dagli altri agenti di polizia giudiziaria? Gli agenti di polizia giudiziaria si muovono o in autonomia, o su sollecitazione dell'autorità di polizia giudiziaria, e quindi avranno un mandato preciso da parte degli organi giudiziari, e quindi di un pubblico ministero che sollecita un controllo, e quindi vedo che manca praticamente tutto un articolato, tutta una descrizione…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Sardegna). Io chiederei all'Assessore e alla maggioranza di ritirare questo articolo, che complica il già complicato quadro normativo esistente in materia urbanistica in Sardegna, e non ha senso, perché stiamo applicando una legge che non esiste, in attesa di sapere e di conoscere se avrà buon esito, o non avrà buon esito. Sembra una cosa punitiva, sembra una filosofia basata non sul ruolo che deve svolgere la Sardegna nei confronti di chi vuol fare le iniziative, cioè quello di aiutarli a non sbagliare prima, con la prevenzione, aiutare cioè la gente che deve fare queste iniziative con un controllo preventivo a mandare avanti le opere senza lasciare che si mettano le tegole per poi andare a prendere... apre un contenzioso che abbiamo già superato, onorevole Cocco, e che lei ha richiamato anche in quest'Aula qualche volta, cioè il potere politico con il potere burocratico e amministrativo. Mentre noi abbiamo una norma chiarissima, perché se non passa questo articolo rimane in vita l'articolo 6 della legge numero 23 del 1985, che è chiarissimo. Guardate, tutto quello che è stato detto in questo articolo lo dice nel primo articolo: "Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformità della medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune, previa diffida a demolire". Tutta questa roba, questa rincorsa che c'è. Assessore, a noi di quello che fa lo Stato non ce ne può fregare di meno! Noi abbiamo la nostra competenza. Abbiamo bisogno di norme sarde! Noi che conosciamo il territorio non possiamo applicare pedissequamente questa legislazione, che può andare bene in Lombardia, dappertutto, ma non qui, sennò continuiamo anche qui a richiedere funzioni o quant'altro. Fermiamoci un attimo. È facile scrivere un articolo con questo proposito. Se poi il proposito è quello punitivo, allora non c'è niente da fare, puniamo e basta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento che chiede la soppressione di questo articolo per i motivi che sono stati detti e io condivido molto quello che ha appena detto l'onorevole Floris, che cioè se questo articolo non venisse approvato non ci sarebbe un grande danno. Io credo però, colleghi, raccogliendo anche l'invito che ha fatto prima, per il momento inascoltato, l'onorevole Arbau, che noi a partire da questo articolo qualche riflessione dovremmo incominciare a farla perché dovremmo valutare poi l'operatività delle norme e i problemi che le norme che noi andiamo ad approvare impongono. Lo ha detto molto bene il collega Pittalis: stiamo andando ad approvare una norma che così com'è non farà altro che aumentare il lavoro dei magistrati, aumentare i patemi d'animo dei cittadini, aumentare i problemi degli uffici tecnici…

PITTALIS PIETRO (FI). E anche il lavoro degli avvocati.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Ecco, quello forse è l'aspetto meno deteriore, a seconda del punto di vista da cui si guarda questo problema. Qui in questo articolo ci sono problemi di coordinamento interno, ci sono problemi di individuazione di chi deve adottare i provvedimenti, problemi di definizione dei provvedimenti stessi. Io credo che noi dovremmo soffermarci un attimo, ripeto, su questo articolo e ragionarci, quindi invito i colleghi a fare una pausa di riflessione su questo perché credo che con pochi accorgimenti questa possa diventare una norma che elimina molti dei problemi che noi oggi stiamo, per parte nostra e senza strumentalità, checché ne dica qualcuno, cercando di mettere in evidenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD). Sì, Presidente, per dichiarazione di voto così non rubo tanto tempo, ma sembra che si stia discutendo di un passato nel quale il procedimento sanzionatorio non esisteva. Non è così. Esiste ma è molto confuso. Questa è una norma, invece, che disciplina in maniera chiara il procedimento sanzionatorio. Allora io credo che maggior lavoro ai magistrati, agli avvocati, agli uffici tecnici ne derivi da disposizioni poco chiare, non invece da disposizioni chiare. Vi ricordo che per i comuni a volte diventava difficile capire in che modo e se ci si poteva rivalere sul responsabile dell'abuso, ad esempio; qua è molto chiaro. C'è anche scritto che le sanzioni alle quali si fa riferimento vanno poi ai comuni per la demolizione e il ripristino delle opere, quindi io credo che il recepimento di questo pezzo del "380" sia decisamente opportuno per chiarire un campo che non è chiaro per niente. Quanto poi alle riflessioni che si facevano, è evidente che l'autorità competente è il dirigente del comune, va bene metterlo, è ancora più chiaro. Tutto quello che è chiaro - mi sto riferendo all'emendamento del consigliere Locci - e rende ancora più chiaro è sempre apprezzabile ovviamente. Così come l'aspetto dell'ordinanza sindacale. Se il testo unico dice che è un'ordinanza l'ordinanza è del sindaco, sono ordinanze contingibili e urgenti. Poi possiamo cambiare, però la competenza dell'ordinanza credo che sia fuori discussione. Come quando l'acqua non è potabile, chi la fa l'ordinanza? La fa il dirigente? No, la fa il sindaco. Ripeto, si può normare in maniera diversa, ma questo è il punto. Sul fatto che poi il dirigente possa o debba eseguire l'ordinanza è solo un aspetto formale ma non sostanziale. Voglio capire qual è il dirigente che non esegue l'ordinanza in questo caso di sequestro, stiamo parlando di sequestro, non di sospensione dei lavori, ma di sequestro del cantiere. Però anche qua, se serve che la norma sia più chiara, ha ragione l'Assessore, non si mette il "può" e si dice che, invece, "deve", però l'aspetto complessivo, cioè l'articolato, io non riesco a capire dove sia confuso e dove porti confusione.

C'è ancora un altro aspetto - il consigliere Tunis se non c'è, sa che mi è molto caro - ed è la valutazione delle performance dei dirigenti nell'osservare tutto l'iter procedurale, e anche questo è inserito ed è inserito nel testo unico, non è una novità di questa legge, però è un'altra questione che va a merito di ciò che stiamo facendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Intanto annuncio il voto favorevole all'emendamento, ma io voglio continuare a dare un contributo su questo punto, Assessore, perché le sue giustificazioni non mi hanno convinto, anzi mi hanno convinto ancora di più della bontà della mia tesi. Quando arriva la polizia municipale sul cantiere e dà l'ordine di sospensione dei lavori lo fa utilizzando una norma penale in bianco, l'articolo 650 del codice penale, e ferma i lavori. Dopodiché il tecnico ha i 45 giorni famosi per notificare l'ordinanza di sospensione dei lavori e, guarda caso, quasi mai questi termini sono rispettati, tant'è che si aprono due binari: uno amministrativo, cioè l'impugnativa rispetto all'ordinanza che non ha rispettato il termine perentorio dei 45 giorni, quindi questo davanti al Tar, e poi il binario penale, invece, che segue quello che ha fatto l'autorità di polizia giudiziaria con la comunicazione dell'ipotesi di notizia di reato. Allora in questo caso io vorrei capire dove è la contingibilità e l'urgenza. Non c'è più! Questo è un modo che si è utilizzato per deresponsabilizzare gli uffici tecnici. Questo è un modo per caricare i sindaci di una responsabilità che non gli compete, che è più tecnica che politica, ed è per questo che noi non dobbiamo cadere in questo tranello che chissà come è finito nella finanziaria del 2008. Questo sarebbe curioso, perché è chiaro che è una norma aggiunta che non ha portato nulla, ha portato una complicazione al quadro. Noi dobbiamo dire: entro 45 giorni il funzionario responsabile deve sospendere e se vuole sequestra il cantiere, lo fa contestualmente. Io credo che questo sia ridurre i tempi, dare certezza. Non è che manchi la certezza dei tempi, di questo ne siamo ben consapevoli. Quello che manca, colleghi, è che qui c'è sempre qualcuno, guarda caso gli uffici tecnici che interpretano la norma, che possono applicare eventualmente l'ordinanza del sindaco. Invece c'è qualcuno che è seduto sulla graticola, il primo cittadino che ha la responsabilità politica di tutta la città che invece deve prendersi la responsabilità su controlli che non ha fatto lui di dire entro 15 giorni che sequestra il cantiere. Secondo me io penso che fosse sbagliata l'aggiunta di quella norma fatta al testo unico, fatta con una legge finanziaria del 2008 e penso che noi sbagliamo a inserirla in questo modo. Noi dovremo tenere ferma la responsabilità sui...

PRESIDENTE. Onorevole Locci, il tempo a sua disposizione è terminato.

Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, gli interventi che hanno preceduto la discussione generale dell'amico onorevole Peru e adesso dall'altro amico onorevole Locci chiariscono in modo palese il perché è necessario e non era così importante dover inserire con tutta questa urgenza, che avrebbe dovuto semplificare ma in realtà di semplificazione non ha assolutamente niente, per questa ragione vi dicevo che abbiamo presentato l'emendamento 247 per chiederne la sua soppressione. Ancora per questa ragione voterò a favore dell'emendamento numero 247.

"Prevenire è meglio che curare" ha appena sostenuto il presidente Floris. È vero, noi le norme le abbiamo già inserite nella 23, non credo che fosse così importante e così urgente dover stabilire pezzo per pezzo e passo per passo recependo senza modificare nulla, senza cambiare assolutamente una virgola, una norma nazionale che invece nel recepirla probabilmente aveva necessità di essere trasformata in norma sarda, in norma della Regione Sardegna. È anche vero che buona parte delle volte, questo succede ormai per prassi, chi suggerisce le norme all'Esecutivo, alla Giunta, sono gli Uffici che preparano e predispongono i disegni di legge. È anche vero che però i disegni di legge arrivano all'interno dell'Assemblea legislativa, arrivano ad una Commissione e la Commissione ha la possibilità di modificare o non modificare il testo. Ancora di più, in finale, è l'Assemblea legislativa che decide che cosa fare, l'Assemblea legislativa che è composta dai rappresentanti del popolo sardo e quindi fanno e devono fare necessariamente gli interessi del popolo sardo e non gli interessi di una burocrazia oramai stratificata che suggerisce solo ed esclusivamente quello che viene più semplice e più conveniente per essere ancora più veloci e più pratici, senza doversi spremere le meningi per dare suggerimenti concreti ed effettivamente importanti. Per questa ragione voterò a favore, ma anche per un'altra ragione, Assessore. Lei oggi ha dichiarato a Videolina che questa è una legge seria. Questo termine lo state utilizzando in modo un po' troppo disinvolto. Come diceva Ennio Flaviano la serietà, Assessore, è apprezzabile soltanto nei fanciulli. Chi ne fa un utilizzo in modo esagerato, diceva lui, è perché ne vuole rinunciare, sta rinunciando alla serietà stessa. Quindi evitate di continuare a dire che quello che fate voi è serio. Qui dentro ce n'è di gente seria, ma tanta!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, devo dire che continuando a conservare la stima per l'assessore Erriu, devo dire che però non mi ha convinta precedentemente. Anche perché, Assessore, io sposo in pieno l'arringa difensiva del mio avvocato d'ufficio Locci e soprattutto credo che la stessa passione con cui lei affronta il suo ruolo credo di averla anch'io nel mio e quindi mi iscrivo veramente a chi ancora oggi vuole conservare la nostra autonomia. Credo che l'onorevole Floris in questo senso ci abbia proprio dato i giusti riferimenti. Possiamo per una volta non recepire delle norme nazionali che sono di fatto più limitanti per quanto riguarda il nostro sviluppo, anche la vita, come le ho detto prima, delle nostre amministrazioni? Io davvero, onorevole Demontis, non so se lei pensa che in tutti i comuni della Sardegna ci sono i dirigenti. Guardi che sono 377, i dirigenti sono solo nei grandi comuni. Quando un povero funzionario, magari in posizione apicale, che insieme al sindaco ha determinate responsabilità e ha una mole di lavoro e - come ho detto prima - gestisce l'intero ufficio, per non dire molte volte un intero Assessorato, io credo che ci siano delle difficoltà, ma glielo dico convinta, senza polemica, senza niente, dico solo che chi conosce la realtà dei nostri comuni non può non pensare che ci siano problemi di questo genere. Allora, tutte le nostre osservazioni vanno semplicemente in questa direzione, senza voler assolutamente fare né la morale a nessuno o pensare di avere la verità in tasca, però quello che vi diciamo è perché ne siamo fortemente convinti, ma perché l'abbiamo vissuto sul campo e pensiamo che questa legge, purtroppo, crei tutti quei contenziosi e quelle situazioni di difficoltà che non faranno altro che creare delle situazioni difficili sia per le tasche dei nostri cittadini, ma io credo anche purtroppo per la loro mente, perché saranno oggetto di gravi pensieri. Allora credo che avremmo dovuto fare uno sforzo, forse potremo ancora, se ne abbiamo la volontà, sopprimendo questo articolo. Io credo che il nostro voto è negativo per le ragioni che abbiamo appena esposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Presidente, voteremo a favore dell'emendamento numero 247, fermo restando che noi siamo chiaramente a favore anche della legalità, quindi siamo a favore del rispetto delle leggi e soprattutto di quei principi di legalità che ci contraddistinguono. Però è anche vero che la soppressione di questo articolo non cambia di una virgola quelli che sono le possibilità per un'amministrazione, per un dirigente o per un sindaco di andare ad infierire contro un abuso, come se qui stasera dovessimo discutere la legge urbanistica e inseriamo anche che per guidare la macchina è indispensabile la patente. Perchè, se non lo scriviamo non è già indispensabile la patente? Se noi cancelliamo questa norma cosa vuol dire? Vuol dire che allora possiamo fare gli abusivi? Assolutamente no, è previsto nel codice civile, è previsto da una serie di leggi che in qualche modo sanzionano e normano tutto quello che è il settore dell'abusivismo edilizio. Però c'è una contraddizione. La contraddizione è questa: nella legge, articolo 3, comma 6, voi parlate di, dopo il testo "e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrorata nella misura massima" parliamo di sanzioni. Però la stessa maggioranza nell'emendamento 92 dice che cosa? Tralascio le parti di presentazione: "Tutti quegli edifici di valenza storica, culturale e ambientale, gli interventi di demolizione e rimessa in pristino devono essere sempre definiti in sede di conferenza di servizi" e parliamo di quelle aree ad alto rischio idrogeologico. Beh, decidiamoci, dobbiamo demolire, dobbiamo sanzionare o dobbiamo scegliere? Perché qui siamo all'equivoco di ieri quando si parlava di qualità urbanistica, questo termine astratto. Qui invece parliamo di valenze storico-culturali. Qual è l'unità di misura? Scriviamo l'unità di misura perché altrimenti qui a chi lasciamo in mano la scelta di capire se quell'edificio è di natura storico-culturale oppure di qualità urbanistica?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Presidente, tra i tanti Carnelutti e Calamandrei che sono presenti in aula, non voglio essere così, da povero artefice di poco o niente, confondermi. Allora, lo dico anche a beneficio dell'onorevole Demontis, ho cercato di riprendere argomenti che fossero un tantino attinenti all'opera che si realizza e son partito dal dire che vorrei capire dove si è seduto, con chi si è seduto e con quale attenzione si è seduto quel legislatore che ha formato questa proposta.

Doveva avere un'idea, doveva avere un indirizzo, doveva avere un punto di riferimento preciso. Poi quando arriviamo all'articolo 3, io mi sono ricordato che la costruzione delle cattedrali ha un significato, che chi costruisce rettamente deve essere visto con attenzione, chi invece non segue la giusta posizione ed è in tutti i tempi e in tutte le occasioni e circostanze l'apparato sanzionatorio va adeguato a quelle che sono le misure che si sono prospettate nel divenire. Ora siccome non vedo questo nesso, questa possibilità di interagire fra quanto previsto dall'articolo 3 e tutto quello che è il costrutto che peraltro non è ancora esaminato, io vorrei capire quale animo ha mosso il legislatore.

Solo quello punitivo? Solo per poter dire che si colpisce aldilà di quello che si vuole realizzare? E qual è l'atto di realizzazione che si vuole poter raggiungere e avere come possibilità di verifica? Qual è la retta composizione e qual è il fatto negligente e quindi da sanzionare?

Riflettiamoci un attimino, probabilmente con molta attenzione vedremo che non va bene il costrutto che in solitudine qualcuno ha voluto proporre.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). Per annunciare il voto favorevole all'emendamento soppressivo. Ho ascoltato con attenzione parola per parola la replica dell'Assessore, l'ha articolata in una maniera che se pure non convincente ha dato l'idea che probabilmente la maggioranza e soprattutto la Giunta direi sta cominciando a maturare la convinzione che questo sia un testo che può essere profondamente migliorato. Allora questo va innestato nel fatto che noi non stiamo cercando piccole soluzioni, piccoli aggiustamenti, non siamo qui perché ci interessa esporre il trofeo di un emendamento magari a scrutinio segreto che possa dire: "Ecco, si sono portati a casa almeno il valore dell'acqua che si sono bevuti". No, noi siamo qui per un altro motivo che è dichiarato e in relazione al quale vi invitiamo a votare questo emendamento. E questo è il fatto che noi questa legge non vogliamo farvela approvare, non vogliamo farvela approvare perché non vi si trova nulla che valga la pena di salvare. E se voi aveste la saggezza per intervenire esattamente attraverso questo emendamento su un pezzo importante di questa norma che è l'elemento sanzionatorio, probabilmente dimostrerete che state capendo ciò di cui noi stiamo parlando e ne parleremo ancora a lungo se dovesse essere necessario perché dalle parole dell'Assessore abbiamo potuto intendere che qualche crepa sta cominciando a vedersi. Allora, siccome il tempo fortunatamente gioca a favore non nostro ma vostro, collega Sabatini, approfittate del tempo che vi stiamo concedendo per capire una sola cosa fondamentale: questa legge va ritirata, bisogna rapidamente tornare indietro rispetto all'intento scellerato di incidere così pesantemente su questo settore. Usate tutto questo tempo, colleghi, e approfittate della saggezza di chi tra di voi dimostra di cominciare a capire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Ruggeri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RUGGERI LUIGI (PD). Io non entrerò nel merito delle contestazioni apocalittiche che ci rivolge l'onorevole Tunis e non voglio nemmeno entrare in dialettiche regolamentari. Dico solo quello che appartiene alla mia personale esperienza di sindaco della città più martoriata dal fenomeno dell'abusivismo edilizio della Sardegna ed è una delle più martoriate d'Italia. Perché quando io sono diventato sindaco nel 2005 mi sono trovato 13 mila casi di abusivismo sanato, e una cifra che orientativamente poteva dirsi della metà di fenomeni di edilizia spontanea che non erano passati per legittimazione successiva a sanatoria. Allora quello che il sindaco in queste condizioni ha bisogno di avere è uno strumento efficace che non è quello purtroppo disegnato dalle norme allora in vigenza, attualmente in vigenza che rappresentano una condizione nella quale si avviluppa e si ferma qualsiasi buona volontà interdittiva di questo fenomeno che è diventato un fenomeno culturale e che ha bisogno per essere contrastato di strumenti che hanno anche il carattere dell'eccezionalità e che tendano a sottrarre alla responsabilità politica atti che devono derivare invece da un automatismo tecnico. Siccome quando si provava mettere in piedi degli strumenti sanzionatori la babele legislativa permetteva a qualsiasi soggetto che abusasse delle norme di concludere la sua attività delittuosa, perché tale si definisce, sino a completarla ad un punto che sfuggiva alla possibilità da parte dell'autorità comunale di porci freno e di porci rimedio, è necessario, è più che necessario introdurre una disciplina del provvedimento sanzionatorio che non offra sponde a tutti quegli elementi derogatori e che ritardando di fatto annullano, annacquano la responsabilità del delinquere nel senso della costruzione abusiva. Se poi termini di questo tipo sono difficili da digerire, nel senso che vi si proclama contrari e ostili all'interesse popolare, io inviterei queste persone che pontificano sull'efficacia di quelle norme a farsi un giro nelle campagne quartesi, faccio volentieri da guida.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Tutte le esperienze sono buone, anche quella di Quartu che ora riferiva l'onorevole Ruggeri. E proprio per questo, onorevole Ruggeri, vede noi poniamo, sia chiaro, gli abusi soprattutto gli abusi, gli ecomostri, quelli che con molta faciloneria sono stati lasciati addirittura ultimare in zone anche di particolare pregio e ne abbiamo l'elenco, e non voglio ora riaccendere il problema delle responsabilità perché dovrei chiamare sempre in causa qualcuno della vostra parte politica, però mi interessa davvero l'argomento che stiamo trattando perché riteniamo che state sbagliando. Ha fatto bene l'onorevole Floris a richiamare innanzitutto che forse prima del trattamento sanzionatorio avreste dovuto prevedere semmai qualcosa sui controlli preventivi dove si registra la carenza proprio per quello che diceva lei, onorevole Ruggeri, e i cui effetti poi determinano quel meccanismo di proliferare di piccoli, medi o grandi abusi che passano nell'assoluto silenzio e senza i dovuti controlli. Ma diventa ancor più interessante, e questa sarebbe stata l'occasione, affrontare la questione che in maniera devo dire intelligente ha posto anche stasera il collega Efisio Arbau a proposito della sanatoria edilizia giurisprudenziale. Cioè sostanzialmente si tratta di opere formalmente abusive ma sostanzialmente riedificabili, lo dico per ragioni di tempo perché non si può approfondire oltre il tema. Cioè accanto alla sanatoria legale, quella che conosciamo, parte della giurisprudenza ha riconosciuto in via puramente pretoria la possibilità di sanatoria anche in presenza della sola conformità urbanistica ed edilizia, ed è evidente la ratio per evitare la demolizione di opere che ripeto sono formalmente abusive, ma che sostanzialmente perdono questa loro caratteristica. E siccome stiamo parlando molte volte di opere che nascono per l'inefficienza della pubblica amministrazione che non si è dotata dei piani urbanistici comunali, non si è dotata degli strumenti urbanistici ed edilizi, e allora forse per quel abusivismo di necessità anche, forse un'attenzione particolare…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (FI). Sì, grazie, ho ascoltato con piacere tutti i colleghi che mi hanno preceduto, mi sarei aspettato un intervento dei colleghi, visto che il collega Anedda ha citato la situazione di Quartu, il collega Ruggieri è entrato nel merito di Quartu, e non vedo i colleghi di maggioranza che hanno fatto la Conferenza a Molentargius per Cagliari. Perché, Assessore, io condivido le norme restrittive che stiamo andando ad approvare, però diamo in capo ai Sindaci delle responsabilità che secondo me non sono proprie. Lei è stato sindaco, Assessore, io ho vissuto per coincidenza nel comune di Cagliari la situazione di Molentargius, dove il Sindaco è stato costretto ad approvare, a fare un decreto per una sospensiva di demolizione, caso inverso, dove stava rischiando di cadere un Ente locale sull'applicazione di una norma di demolizione di dieci case, su 250 case che il collega Ruggieri citava nel suo quartiere nella città di Quartu abusive, a Cagliari la maggior parte di queste case sono state a oggi certificate grazie alla documentazione dei cittadini perché il Catasto del Comune di Cagliari non è riuscito portare la documentazione e qualche cittadino privato, meno male che ha tenuto le carte, è riuscito, 50 case ad oggi su 200, sono riusciti a perfezionare la pratica in attesa di avere il decreto di demolizione. Perché non sempre quegli uffici che lei cita, collega Demontis, sono così puntuali e precisi da avere tutto ciò che consente di pianificare quello che è ordinario. Perché se c'è una casa si vede, non è che non si vede. Se andiamo in certi quartieri, il collega Ruggeri ha citato Quartu, in tutta la Sardegna ci sono delle anomalie. Noi li condanniamo gli abusi, partiamo da questo presupposto, però abbiamo delle situazioni che ha oggi io non vorrei essere il Sindaco, e soprattutto meno male che sono vostri quei sindaci, però dico un po' di norma di tutela dobbiamo scrivere anche per i rappresentanti degli enti locali, perché un Sindaco non può essere messo in queste condizioni di prendere provvedimenti che non si può assumere personalmente, perché non è in grado, né competente, e stando a quelle relazioni di quei tecnici, che sono state depositate presso le Procure, perché gli abusi vanno in Procura della Repubblica, non corrispondevano a dati forniti e cause vinte in sede giurisdizionale. Quindi sono d'accordo, assessore Erriu, però andiamo poco poco a garantire veramente quelli che sono i nostri Sindaci, che già fanno un'opera di buonismo perché si candidano con le difficoltà che ci sono, non diamogli responsabilità che non sono in grado di affrontare. Se il dirigente, ove vi sono i dirigenti, ha la capacità per fare il decreto facciamolo fare agli uffici, non facciamo trasformare la politica in…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). Sul tema dei Sindaci e sulla necessità, sull'opportunità perché di questo si tratta in questo momento, perché la discussione a quanto pare è opinabile oppure no. Qua non c'è nessuna intenzione, nessun intento da parte nostra di avere una vocazione diciamo così persecutoria nei confronti di nessuno. Se questo è il tema che si vuole tirare in ballo, assolutamente non solo fuori luogo, ma inesatto totalmente. Allora i sindaci in genere si occupano di firmare le ordinanze che riguardano le questioni di salute pubblica, perché responsabili della salute pubblica nei luoghi e nei Comuni sono i Sindaci. Tutto il resto, per quanto riguarda le ordinanze di demolizione, di questioni che riguardano l'urbanistica sono a carico dei dirigenti, laddove i dirigenti ci sono, o dei responsabili di servizio laddove ci sono responsabili di servizio negli uffici tecnici che hanno competenza. Ora naturalmente anche noi ci stiamo informando per vedere se la questione deve essere posta in legge così com'è stata scritta, o se invece opportunamente è da levare oppure no. Per cui non farei una grande questione dietro sul tema, perché non c'è questo, non c'è l'idea che bisogna trasferire alla politica, perché nessuno lo vuole fare, non esiste proprio. Si sta guardandole e si sta approfondendo l'argomento, per cui lo lascerei a più tardi verificare se così. Se va scritto in norma perché la legge lo prevede lo scriviamo, altrimenti lo leviamo e facciamo un emendamento e lo togliamo di mezzo come provvedimento. Ci rifacciamo a quelle che sono le norme nazionali, assolutamente quelle. Quindi il Sindaco responsabile della salute, su tutto il resto sono gli uffici tecnici. In questo caso stiamo approfondendo l'argomento, stiamo verificando se è opportuno scrivere in norma questo per evitare ricorsi di qualsiasi natura, se non è necessario scriverlo non lo si scrive.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). No, solo per chiarire che di questo stiamo parlando, cioè cosa ancora dobbiamo chiarire? C'è scritto qui, dobbiamo soltanto decidere di cancellarlo. Di questo stiamo discutendo ed è questa la motivazione per la quale abbiamo presentato questo emendamento. Quindi siamo in una fase dove i suggerimenti arrivano e sono propositivi, cominciamo come maggioranza ad accettarli, ad acquisirli e a vedere un attimino se effettivamente devono essere fatti anche vostri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). Sull'ordine dei lavori. Non ho inteso, al di là della dichiarazione di voto che insomma posso intuire negativa da parte del collega Cocco, ho capito che volete sospendere il punto per fare delle verifiche tecniche che non avete fatto prima? Non ho capito, non è chiaro questo Presidente, perché io ho inteso che si stanno facendo degli accertamenti tecnici che eventualmente modificherebbero lo stesso articolo. Ora, credo, mi permetto, si renderebbe necessario sospendere il punto e attendere che si facciano delle verifiche che evidentemente nelle tre stesure della norma non si è trovato il tempo di fare.

PRESIDENTE. Sì, ricordo che stiamo discutendo un soppressivo totale, quindi…

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). No per dialogare sul tema. Nessuna necessità di sospendere il punto, si procede, ci sono gli emendamenti che sono in discussione sull'articolo 3, magari prima della votazione dell'articolo, se è necessario, sospendiamo e verifichiamo se siamo arrivati a conclusione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sì, un po' mi ha anticipato il Capogruppo. Io ne approfitto, Presidente, perché adesso stavamo discutendo sull'emendamento numero 247 che nulla aveva a che fare con il comma secondo, però ne approfitto per modificare due pareri della commissione IV. Sugli emendamenti numero 94 e 250, uno della maggioranza e uno della minoranza, la Commissione aveva espresso parere contrario, invece dopo ulteriori approfondimenti in maggioranza e anche con l'Assessore la Commissione esprime parere favorevole. Quindi stiamo sopprimendo la parte relativa "su ordinanza del sindaco".

TUNIS STEFANO (FI). Quindi esattamente il contrario di quello che diceva il collega Ruggeri.

SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Dai, collega Tunis, evitiamo!

Ne approfitto, Presidente, per proporre all'Aula, per una lettura più veloce e cambia anche il senso della frase, laddove diciamo, in pratica il comma secondo diventerebbe: "Entro 15 giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o un responsabile dell'ufficio può procedere", se l'Aula è d'accordo io proporrei di scrivere "procede al sequestro del cantiere", senza "può", perché se neghiamo la discrezionalità diventa…quindi cancelliamo il "può" e scriviamo "procede", direttamente. Se non ci sono obiezioni.

PRESIDENTE. Andiamo per ordine perché stiamo discutendo ancora l'articolo quindi questo emendamento orale lo vediamo quando arriviamo alla discussione e alla votazione dell'articolo. Abbiamo chiuso le dichiarazioni di voto sull'emendamento numero 247, soppressivo totale, quindi metto in votazione l'emendamento numero 247 con votazione elettronica.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 247.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato a favore e che il consigliere Tendas ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula.

Si è astenuto: il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 203.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Io credo che complessivamente l'articolato, in special modo questa norma che è in discussione attualmente, risentano della tecnica legislativa arraffazzonata che è stata messa in campo per evitare questo disegno di legge. Avevamo un disegno di legge della Giunta composto da trentadue articoli, siamo arrivati in Commissione e gli articoli sono diventati cinquantatre, se noi dovessimo andare a vedere i lavori preparatori ci accorgeremo che c'è la relazione illustrativa della Giunta che parla di tutto altre cose rispetto alla relazione della Commissione, la relazione di maggioranza, ci accorgiamo ancora che la relazione di maggioranza censura in modo pesantissimo il disegno di legge della Giunta, tant'è vero che l'unica semplificazione, l'unico riordino che viene fatto da questa proposta è fatta nei confronti del disegno di legge della Giunta, ecco che questa tecnica ovviamente crea delle lacune, nonostante si faccia il copia incolla in riferimento allo specifico articolo ci sono delle lacune, ci sono dei buchi che non è semplicissimo colmare, per esempio stiamo parlando dell'articolo 1, punto uno, si fa un copia incolla del 380 però il 380 non prevede soltanto l'accertamento delle esecuzioni di interventi, signor Assessore, ma il 380 prevede anche l'inizio di interventi, non l'esecuzione, l'inizio e l'esecuzione, quindi questa norma sotto questo profilo è monca, manca l'inizio dell'intervento. Questo è un punto, ma credo che i punti che si possono mettere in rilievo in relazione a questo comma sono anche altri, il collega Crisponi faceva notare che manca il doveroso riferimento ad attività di prevenzione, quindi manca il doveroso riferimento a qui forestali, alla guardia forestale, al corpo forestale che ha impedito degli scempi a Scivu, che ha impedito degli scempi a Is Cuccureddus, ecco questi forestali che noi dobbiamo ringraziare tutti i giorni per l'opera attenta che svolgono non vengono menzionati o quanto meno non viene menzionata la funzione, questa è un'altra lacuna, questi forestali che peraltro in quest'aula funzionano anche da acchiappa fantasmi, da ghostbusters perché sono coloro che hanno evitato quegli scempi che sarebbero stati realizzati dal fantasma che aleggia nell'Aula se non fossero intervenuti in modo tempestivo, quindi questo pastone indigesto…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, all'emendamento numero 203 voterò a favore, sono il primo firmatario, insieme ai colleghi del Gruppo di Forza Italia Sardegna ne chiediamo la soppressione, per un motivo molto semplice, anziché chiarire confonde, è chiaro che i dirigenti che poi dovranno demandare all'eventuale accertamento di eventuali esecuzioni di difformità del titolo autorizzativo, parziali difformità o cambio di destinazione dell'eventuale unità immobiliare che si vuole e che si sta verificando. Il problema tecnico è proprio questo, il comma uno esordisce che "Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale", il dirigente dell'ufficio tecnico, quindi si deve porre il problema di dover andare personalmente a fare la verifica. Siccome sappiamo che chiaramente non è così eventualmente si avvale di collaboratori, ma è stato detto anche precedentemente, perché così è per norma, perlomeno per consuetudine all'interno degli enti locali quindi dell'amministrazione comunale le verifiche le fa generalmente i vigili urbani o il comando se stiamo parlando di comuni di una dimensione un po' più grande, al comando dei vigili urbani, facciamo l'esempio del comune di Oristano, un comune che conosco abbastanza bene, il dirigente dell'ufficio tecnico dovrà accertare l'eventuale difformità attraverso chi e attraverso che cosa? Attraverso una segnalazione che poi viene fatta attraverso il comando dei vigili urbani quindi il dirigente dei vigili urbani deve andare a verificare, o i suoi subordinati devono andare a verificare, insomma è il caos. Credetemi, se applichiamo questa norma diventa un caos totale, ecco perché è molto più semplice molto spesso non scrivere niente, si applica quello che è già in uso o per lo meno è già normato e quindi automaticamente già in uso in tutte le amministrazioni comunali e diventa molto più semplice evitare e aggiungere caos al caos.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). In effetti anche alla luce della proposta di modifica attraverso l'accettazione dell'emendamento da noi proposto della figura del sindaco sceriffo, del sindaco supereroe, riveste un ruolo ancora più importante e più pregnante la figura del dirigente o del responsabile del servizio di cui al punto uno, sono con chi pensa che bisognerebbe ricondurre a morigeratezza da parte delle amministrazioni responsabili di queste azioni, perché impattano in maniera diretta, non mediata, quasi senza difese sul cittadino, una funzione così stringente, una funzione così ben determinata in capo a chi non solo andrebbe incontro a responsabilità di carattere penale, per omissione d'atti d'ufficio, piuttosto che alla perdita di compenso come indicato più avanti, mi pare che crei un elemento psicologico in capo le figure interessate da questo articolo che rischia di produrre danni considerevoli, ora in questo mi interrogo se la figura del sindaco supereroe, così come delineata dal collega Ruggeri, possa avere un ruolo di mitigazione oppure no. Certo non possiamo non tenere conto, e ricorre in tutto quanto il testo, del fatto che questa figura di vendicatore, questa figura che tende a proteggere l'ambiente quasi a discapito della propria vita, ricorre frequentemente nella psicoanalisi freudiana mi pare di ricordare che questo è attribuibile a un percorso adolescenziale non compiuto e che, probabilmente, è alla base di alcuni comportamenti da parte del suggeritore, del grande suggeritore che poi si materializzano in un corpo legislativo che quasi fa la fotografia, se non proprio della mente, dello stato d'animo del proponente. Quindi, alla luce di questo perché non ripensare la relazione tra queste due funzioni? Perché, come suggerito, non tornare indietro rispetto a questo articolo e ripensarlo in relazione tutto questo, ne abbiamo, dopo tutto, il tempo e voi, mi pare…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Sardegna). Signor Presidente della Commissione è stato posto un problema straordinariamente importante, che è quello di che cosa si intende per inizio dei lavori. Da quando decorre l'inizio dei lavori, dalla data in cui viene firmato il nulla osta, dalla data in cui viene consegnato all'interessato il nulla osta, ci sono tanti contenziosi al TAR, se è ancora valida ancora questa roba qui oppure no. Ed è una cosa che sta interessando un po' tutti quanti e bisognerebbe mettere un punto fermo su questa problematica. Il comma 1 e il comma 2 di questo articolo si coniugano insieme, la proposta che sta facendo il Presidente della Commissione di modificare quel po' che è giuridicamente valido, perché si dice sempre può, non si dice deve, attribuisce al Sindaco la responsabilità totale perché nel momento in cui il Sindaco deve firmare, obbliga il dirigente a firmare, la responsabilità totale non è quella che si dice del funzionario, si rovescia. Quindi stiamo attenti alle cose che dobbiamo inserire perché sembrerebbe una cosa e invece è un'altra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Qui a mio giudizio sta avvenendo che il pasticcio vien fuori con tutta la sua evidenza e quello che ho segnalato poc'anzi, proprio al comma 1 questa specie di Goldrake che dovrebbe essere insignito di poteri superiori per poter essere insieme poliziotto, censore, persona alla quale viene attribuito un potere e una funzione che, di fatto, non gli compete e non gli spetta, dovrebbe procedere a seguito di una violazione che non sa chi l'abbia portato alla sua attenzione, non si sa se è stato il corpo di polizia municipale, se è stata la forestale, che ancora una volta ripeto non viene minimamente citata, nonostante la sua alta professionalità proprio in una materia così delicata, non si sa se il Sindaco che addirittura qualcuno paventa possa obbligare. È che obbligo c'è? A parole. Ci vuole un disposto di legge che naturalmente lo porti a prendere in considerazione che deve essere effettuata una attività di esecuzione con interventi che seguono così come il comma li descrive. Ma, tutte le leggi di riferimento, qualsiasi legge e sono tantissime, in materia urbanistica a carattere nazionale, dalla legge Ponte, ai decreti Nicolazzi, a quelli di Tognoli, per arrivare fino all'importantissimo 380, sono tutte quante che norme che regolano perfettamente le attività di controllo, sono norme che danno un indirizzo preciso a quelle attività di verifica puntuale, di controllo sul territorio, e che naturalmente devono poi procedere per dare la comunicazione ai riferimenti che sono individuati dalla legge. La legge attuale, questa in discussione, non prevede alcuno di questi punti, c'è una mancanza totale di un riferimento che consenta gli sportelli, ai quali il cittadino si deve riferire, di avere conoscenza completa di quali sono le attività che si devono seguire. Insomma, alla fin fine qua anziché creare uno scivolo semplificativo stiamo ponendo tutta una serie di ostacoli e, mi pare, di inaccessibili roccaforti di carattere giuridico. Un'aberrazione in termini di semplificazione, ma a mio giudizio anche in termini di legittimità. Qua è impensabile immaginare un qualunque cittadino che possa richiedere assistenza e consulenza in una determinata fase all'Amministrazione comunale si sentirà rispondere che devono essere ancora individuati i livelli gerarchici di responsabilità per poter apporre delle firme rispetto a dei provvedimenti che andranno assunti. Questo è proprio il motivo per il quale l'emendamento 203 avrà il mio voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Demontis, non è presente, decade.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Io credo che corra l'obbligo di verificare non solo la parte - intanto annuncio il voto favorevole all'emendamento - ma occorre comunque dare un'occhiata, secondo me, non solo ai procedimenti di verifica e di controllo di vigilanza sui cantieri, occorrerebbe anche fare una verifica di quello che stiamo andando a scrivere in questa norma e di quello che avviene dopo. Cioè, nell'ipotesi in cui vi sia l'intervento dell'autorità giudiziaria, nell'ipotesi in cui ci troveremo davanti a sentenze passate in giudicato, che sanciscono magari proprio la responsabilità del soggetto che ha commesso l'abuso. Quindi noi discipliniamo col comma 8 tutto ciò che deve avvenire al manufatto che è stato realizzato abusivamente, quindi l'opera viene acquisita, rimossa, demolita i luoghi sono ripristinati, con i termini sempre di cui al comma 3, cioè sempre i famosi 45 giorni di cui parlavamo prima. Decorsi inutilmente i termini, quindi qui andiamo al comma 10, senza che il Comune abbia adempiuto, la Regione previa diffida di assegnazione eccetera eccetera. Allora qui c'è una cosa noi provocatoriamente abbiamo previsto un emendamento che indicava il centro di responsabilità nel Presidente della Regione, è chiaro che non può essere così, l'abbiamo fatto nell'idea che noi stessimo continuando a coinvolgere con la competenza del Sindaco la parte del sequestro e quindi in maniera speculare ci comportavamo allo stesso modo indicando la responsabilità del Presidente della Regione in tema di acquisizione e rimozione dell'opera demolita. È chiaro che non può essere così, tant'è che l'emendamento che abbiamo proposto ha avuto parere negativo. Però, secondo me, può essere utile in sede di rimessione in ordine del testo all'articolo 3 individuare anche certa responsabilità che devono essere più precisamente specificate al comma 10 della norma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Perché non vogliamo perdere tempo e la faccio perché ho visto i banchi della maggioranza vuoti e mi dispiaceva far perdere mezz'ora a questo Consiglio regionale. Allora, subitevi i tre minuti di dichiarazione di voto. Questo primo comma pone dei problemi, così come è formulato, intanto perché c'è una questione di ordine metodologico e io voglio ancora rimarcare, perché penso che se il sistema sanzionatorio fosse stato preceduto da una norma che, in qualche modo, prevedesse i controlli preventivi e articolasse un sistema, perché non si verifichino in concreto gli abusi, probabilmente meno oneri, meno intervento da parte dei comuni, meno interventi da parte della Regione che deve esercitare i poteri sostitutivi, quindi meno costi e meno problemi. Invece ancora insistete solo ed esclusivamente nel rafforzare se mai la tutela, quella però propriamente sanzionatoria, e lo fate, e su questo, onorevole Demontis, una parola bisogna spenderla per questi funzionari e dirigenti comunali, poi ci torneremo. Ma voi state esponendo in una maniera davvero molto pericolosa perché non state approntando anche nei confronti dei dirigenti e dei funzionari un sistema di tutele a latere che sono assolutamente necessarie perché questa è una materia sensibile, è una materia nella quale dirigenti e funzionari sono esposti in tutte le comunità. E allora forse è una meditazione su come nell'attribuire ruoli bisogna intervenire per mettere a disposizione quegli strumenti che in sicurezza e in assoluta anche libertà nella determinazione possano veramente porre in essere l'attività amministrativa e compiere quindi quell'attività che è dovuta. Altrimenti qui…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Grazie Presidente, non vorrei essere ripetitivo ma quando intervenendo ho parlato di qualcuno in solitudine vuol dire che le riflessioni fatte da soli sono importanti danno un'apertura, ma le riflessioni fatte con altri ha necessità di far lievitare un po' di più l'argomento e verificare quelle che sono maggiori opportunità. E una di queste, per esempio, verrebbero, mi permetterà l'onorevole Ruggeri se lo cito, siccome ho grande stima di chi è sindaco e di chi ha fatto il sindaco, mi è capitato di farlo per 15 anni quindi qualche piccola esperienza l'ho avuta anch'io, ha parlato del fenomeno dell'abusivismo e di questa aberrante pratica che diventa patologica nella sua strutturazione in particolare nella città dove lui ha amministrato. Ora la prima cosa che mi sovviene è cosa io propongo in alternativa al bisogno di costruire case, oltre certamente a dare l'ordine, oltre a dire che devo dare delle indicazioni quali sono le opportunità che le offro e quali sono le opportunità che offro affinché lui non sbagli, non cada nella violazione di legge, non diventi un delinquente, non diventi colui che violando la norma si pone fuori dal consorzio pubblico, perché questo è il ragionamento. E se tutto questo è io come pubblica amministrazione cosa le offro come prima istanza l'articolo 3 così articolato che sembra articolato al meglio ma che difetta di molto in tutte le sue accezioni giuridiche. Io non ci voglio entrare, ho detto che Carnelutti e Calamandrei mi pare che ce ne siano anche troppi, è il buon senso che manca, è il buon senso che porta al dialogo e a conoscere con attenzione gli argomenti a non sottovalutare quelli che sono i suggerimenti, un dibattito serio e non uno superfluo come qualcuno lo voleva far passare sino a 10 minuti fa, nasce qualcosa di positivo e un auspicio che le anime buone che vogliono dare positivamente in occasione ai sardi si alzino e maturino un momento di incontro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Grazie Presidente, io in realtà vorrei intervenire brevemente sull'ordine dei lavori, perché per prestare un po' di attenzione ai polmoni del mio collega Dedoni, forse nell'economia dei lavori ci aiuterebbe a capire se quello cui ha accennato prima il Capogruppo, il presidente del Gruppo del Partito Democratico l'onorevole Cocco cioè che c'era un approfondimento attorno a questo articolo potrebbe portare ad una riflessione, si tratterebbe di capire eventualmente in quale momento se cioè se si vogliono fare prima gli emendamenti soppressivi e fare questo momento di approfondimento prima dell'approvazione del testo definitivo dell'articolo oppure in quale fase ma credo che comunque sarebbe utile capire come si vuole procedere a questo riguardo premesso che naturalmente la disponibilità data dai colleghi del Partito Democratico è stata molto apprezzata. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Cossa. Non mi pare che ci siano richieste di sospensione o sulle modalità di proseguire in maniera diversa rispetto all'iter che stiamo seguendo. Abbiamo praticamente chiuso le dichiarazioni di voto sull'emendamento numero 203 quindi passiamo alla votazione dell'emendamento numero 203 per votazione elettronica.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 203.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Crisponi ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto: il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 28

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all'esame dell'emendamento numero 204.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Grazie Presidente, intanto annuncio il voto favorevole all'emendamento, però è utile veramente tenere gli occhi su questo articolo ancora perché abbiamo ancora un aspetto che va chiarito che può sembrare di poco conto ma che rispetto alla titolarità dei procedimenti e in particolare quelli che spetterebbero, appunto, alle ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi della Regione rispetto all'inerzia dell'ente locale è importante che sia specificato che non può essere la Regione tout court nel senso indicata come istituzione a questo punto ci potremmo porre il problema, la Regione chi, il Consiglio, Regione, Giunta, il Presidente credo che sia importante anche per come è strutturata l'organizzazione della amministrazione regionale individuare forse anche la direzione generale dell'urbanistica come responsabile di questo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LAI EUGENIO

(Segue LOCCI IGNAZIO.) E poi attraverso le deleghe alle emanazioni della sua organizzazione gestisce il procedimento di esercizio del potere sostitutivo. Questo lo voglio segnalare perché può essere utile per migliorare ancora il testo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Grazie Presidente, anch'io apprezzo l'accoglimento degli emendamenti che eliminano l'ordinanza del sindaco, su questo c'eravamo già espressi. Io credo che però abbia ragione il collega Locci, qua bisogna capire chi dispone la demolizione immediata delle opere, perché se non lo scriviamo chiaramente io credo che si vada incontro a possibili rimpalli di responsabilità che secondo me, specialmente in questa materia, è utile assolutamente evitare. Quindi, presidente Solinas, io non so se vi siete posti questo problema, se ve lo siete posti forse è utile anche per gli atti del Consiglio regionale capire qual è la lettura che ha dato la Commissione su questo specifico punto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Vediamo con soddisfazione il fatto che c'è un emendamento che io non avevo notato sinceramente, emendamento che espunge dal disegno di legge il passaggio, il passo ordinanza del sindaco, era veramente un'aberratio giuridica che non poteva trovare ingresso in questo disegno di legge che contiene tanti altri buchi neri, però questo era un punto che doveva essere veramente cancellato con un colpo di bianchetto, e questo accadrà, questo ci soddisfa. Questa facoltà discrezionale ancora della quale abbiamo parlato poc'anzi deve essere parimenti eliminata, perché il dirigente non deve avere questa discrezionalità nel decidere se deve sequestrare o meno. Per quanto riguarda invece il secondo capoverso, o il primo capoverso secondo alcuni, quello che parla della demolizione senza specificare il soggetto attivo, il soggetto che deve fare il provvedimento di demolizione, io credo che nel momento in cui si elimina l'equivoco dell'ordinanza del sindaco è evidente che la demolizione deve essere fatta da chi ne ha potere, quindi non mi sembra che ci siano soverchi problemi, per il resto ovviamente io voto e noi votiamo favorevolmente all'emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Il primo comma che abbiamo appena votato riesce difficile leggerlo in correlazione al secondo, perché nel primo comma sostanzialmente avete scritto che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione in assenza o in totale difformità, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di mutamento di destinazione il ripristino della destinazione originaria, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma quarto. È vero che l'ordine di demolizione non presuppone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, perché è atto che per pacifica giurisprudenza ha carattere di atto dovuto e vincolato, però nondimeno forse sarebbe stato utile precisare, anzi introdurre se proprio si voleva innovare in questo settore, questo che è una garanzia in più che certamente non avrebbe fatto torto al buon senso. Ma la cosa che davvero mi sorprende è che si chiede al dirigente che indichi nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto. Mi pongo il problema e pongo a voi il problema, perché non anche il manufatto che è stato realizzato? È una scelta vostra, ha un senso? E perché nel secondo comma invece ponete, e io penso che questa situazione determinerà questioni, molte, mettete in capo al dirigente quella di procedere al sequestro del cantiere disponendone la demolizione immediata nell'ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione. Vedo un meccanismo non lineare come avrebbe potuto essere tratteggiato in questa occasione con il rimedio di quella sorta di facoltà…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 204.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 48

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 94 che è uguale al numero 250, con parere positivo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Noi stiamo eliminando da una fase importante del procedimento il ruolo e la funzione del sindaco, ruolo e funzione che è politica e che insieme è anche amministrativa. L'ha richiamato l'Assessore la funzione di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti, e l'ordinanza cui si fa riferimento si ascrive proprio nell'ambito di questo tipo di atto provvedimentale, ed eliminate quindi la funzione del sindaco e ponete tutto in capo al funzionario o al dirigente. Ed è questo che bisogna chiarire e bisogna essere chiari, che lo sappiano i dirigenti e i funzionari che, se passa questo testo, assumono loro la responsabilità, perché non viene neanche demandata qui l'esecuzione come normalmente avviene agli organi della polizia municipale. Perché un sequestro, badate, chi lo esegue materialmente? Lo esegue l'autorità di polizia municipale, questo avviene nella norma, o lo eseguono agenti della polizia giudiziaria, il corpo forestale, lo esegue chi ha un ruolo, non certo il geometra, il dirigente o l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico. Allora, io non lo so se voi vi state preoccupando di quel sistema di tutele e di garanzie anche per questo tipo di attività sensibile che state ponendo deresponsabilizzante i sindaci in capo ai soli funzionari e dirigenti. Questo è il problema, io lo pongo come motivo di riflessione, perché qui si sta facendo una scelta, ma la stessa cosa sarebbe stata se fosse rimasto in capo al sindaco, quello che io non rilevo, quello che mi preoccupa è che si sta disciplinando una materia sensibile attribuendo ruoli e responsabilità, e la Regione non si fa carico di creare situazioni di garanzia e di tutela. Voi mi direte che non è così, però è così, così come è scritto, è così…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Il collega Pittalis ha posto un problema vero, io premetto che, come ho detto dall'inizio, concordo con l'automatismo che è stato introdotto, che del resto non può essere diverso, però il collega Pittalis ha posto un problema diverso, accanto al problema dei controlli preventivi, alla mancanza sostanziale dei controlli preventivi manca in tutto l'impianto, non è che manchi adesso, mancava anche prima, ma visto che ci stiamo mettendo mano forse noi dovremmo metterci il problema, e ce lo metteremo nella nuova legge urbanistica, di una fase dialettica tra il presunto abusivo, il presunto titolare di opere, colui che si presume abbia compiuto opere abusive, quindi l'accertamento dell'abusivismo e il momento in cui scatta tutta la procedura per la demolizione. Perché io credo che, intanto questo avrebbe una funzione deflativa di procedimenti penali notevole, e credo che risolverebbe, potrebbe risolvere alla base molte situazioni. Ecco, io credo che da questo punto di vista la questione andrebbe approfondita, quindi volevo ringraziare il collega Pittalis che ha sollevato questo problema, perché intanto lo iscriviamo all'ordine del giorno, perché su questo io credo valga la pena fare una riflessione molto approfondita. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piermario Manca per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANCA PIERMARIO (Soberania e Indipendentzia). Naturalmente mi permetto, onorevole Pittalis, intervengo sull'emendamento numero 94, sicuramente ci possono essere anche differenze per quanto sia scritto in modo perfettamente uguale, ci sono certe volte delle convergenze all'interno dell'Aula, nel momento stesso in cui noi abbiamo ideato e pensato a questo emendamento abbiamo pensato, come diceva lei ieri, al titolo di questa legge, andare verso una semplificazione. Allora io credo, e ringrazio anche il presidente della Commissione, che eliminare questa frase non va a stravolgere la legge, ma va verso una semplificazione per chiarire quelli che devono essere comunque alcuni aspetti fondamentali. L'argomento è particolarmente ostico, lo ammetto, si tratta quindi di sanzioni, vedere chi sono i responsabili poi dei procedimenti, vedere quale è il ruolo amministrativo. Io rimango sempre del parere che il ruolo del dirigente, ben chiarito all'interno dell'articolo, è il responsabile del procedimento, e a niente vale introdurre questa frase che noi e voi tentiamo di eliminare: "Su ordinanza del sindaco". Questo perché? Quello che dobbiamo decidere all'interno di quest'Aula è verificare se questa frase può essere ergonomica all'interno della legge o meno. Allora, "su ordinanza del sindaco", se noi facciamo riferimento al fatto che ci sono delle leggi che comunque prevedono l'ordinanza del sindaco, è un pleonasmo, una frase inutile, nel senso che è una ripetizione, la possiamo eliminare. E' vero invece il contrario, quello che dico io, se la frase non è all'interno di questo comma, sicuramente permette, nei casi dove è necessario, di attivarsi con l'ordinanza del sindaco, ma nei casi dove non è necessaria l'ordinanza del sindaco, non la rendiamo obbligatoria. Quindi questo è il significato intrinseco di questo emendamento, che ci sono dei momenti e ci sono delle frasi che possono essere anche sicuramente eliminate, perché appesantiscono la legge, rendono difficoltosa l'interpretazione e sicuramente, anche perché poi è una situazione che noi viviamo giornalmente, non da troppo tempo siamo andati anche in un paesino della Sardegna, eliminiamo le tensioni che sono sempre in capo ai sindaci. Voglio dire, mettere queste frasi un po' sibilline "su ordinanza del sindaco", forse non fa altro che creare nuova tensione su tensioni che già esistono nei nostri paesi. Quindi l'intenzione di questo emendamento è di eliminare questa frase e lasciare libero corso, perché esistono le leggi, a quelle che esistono attualmente. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Sardegna). Presidente, avevamo preconizzato all'inizio di questa discussione che sarebbe tornato in Aula questo eterno problema sulle responsabilità politiche dei sindaci, degli assessori, dei presidenti della regione e la burocrazia o comunque coloro che devono… è l'argomento del giorno; anche tutte le cose che stanno avvenendo nel mondo, in Italia, anche tutte le indagini della Magistratura parlano di questo, ed è un problema serio, e l'onorevole Pittalis sta ponendo un problema serio, perché voi, con questa legge, state trasformando completamente il contenuto della numero 23, che dava la responsabilità ai sindaci, e non agli uffici tecnici, questa legge inverte completamente la faccenda. Però torniamo al discorso, qui noi l'avevamo chiusa, il sindaco e gli assessori devono dare le direttive, devono dare le direttive e devono dire: "Io ti metto a disposizione questa quantità di risorse, devo raggiungere questo obiettivo, entro questo periodo tu me lo devi raggiungere". La verità è che molti assessori e sindaci non danno le direttive, o meglio, le direttive vengono scritte dagli stessi funzionari; scaricare così sic et simpliciter sui dirigenti degli enti locali tutte le responsabilità, poi in maniera anche contraddittoria, perché lo stiamo facendo in maniera contraddittoria. Per esempio, sulle opere abusive non si capisce chi deve pagare e chi deve dare l'autorizzazione; è stato posto, l'abbiamo accennato, ma siamo andati avanti, mentre se voi andate a vedere nella numero 23 dell'11 ottobre del 1995 c'è scritto chiaramente che le opere abusive vengono pagate dal consiglio comunale. Quindi bisogna che noi quello che vogliamo dire lo diciamo, perché dove la legge vuole dice, non è che lo trascuriamo così, poi chi deve fare le demolizioni, quale l'organo… fino adesso le demolizioni per l'abusivismo edilizio in Sardegna le abbiamo fatte noi come Regione. Le deve fare la Regione? E allora dobbiamo scrivere che le deve fare la Regione. Se continuiamo ad andare così, a parlare e agitare i problemi, ma poi a non condensarli e continuiamo ad approvare questi emendamenti che poi ci impediscono di fare un emendamento di sintesi, non riusciamo a raccogliere tutto quello che ci stiamo dicendo da un paio d'ore a questa parte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD). Molto brevemente, perché a questo punto del dibattito non capisco più. C'è un emendamento, consigliere Pittalis, a firma della minoranza, che cancella le parole "su ordinanza del sindaco". Ce n'è anche uno a firma della maggioranza, ma la cosa è chiarissima. Allora, come dire, la distinzione fra funzione gestionale e funzione politica ormai la conosciamo tutti e la conosciamo bene, ma nel momento in cui si cancella la responsabilità del sindaco, io prima sono intervenuto in merito e ho detto che probabilmente, anzi, senza probabilmente, l'ordinanza a mio avviso è competenza del sindaco, ma lasciamo stare, nel momento in cui si cancella non ci sono dubbi su di chi sia la responsabilità, non riesco nemmeno a capire quale debba essere questo regime di tutele al quale lei fa riferimento. Ho capito il problema, ma non ho capito davvero come si possa… è chiaro di chi sia la responsabilità! Ci sono poi, e chiudo, agli articoli seguenti, all'articolo 12 in particolare, invece le competenze della Regione in materia di vigilanza, e le richiamava prima il consigliere Locci; anche qui è specificato molto bene quale sia l'Assessorato e a quale direttore generale siano attribuite le competenze, e ovviamente parliamo dell'urbanistica, e c'è anche un emendamento, ne approfitto, perché si parlava prima del Corpo forestale, c'è anche un emendamento, poi lo vedremo, che coinvolge il Corpo forestale, emendamento della maggioranza, che coinvolge il Corpo forestale in questa vigilanza edilizia, non riesco a capire però quale sia il dubbio e dove possiamo arrivare. L'abbiamo cancellato!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). L'onorevole Pittalis è stato di una chiarezza incredibile, molto probabilmente non si è recepito quello che è il messaggio che lui voleva e ha mandato, ma poi anche gli interventi dell'onorevole Cossa, del presidente Floris sono stati davvero molto chiari. Il fatto che ci stiamo fossilizzando sulla parola "su ordinanza del sindaco", non cambia il concetto, il concetto vero è, ed è questo che lui ha spiegato, ma che abbiamo provato a spiegare anche al comma 1, che è il ragionamento che facevamo prima. Il dirigente assume tutta la responsabilità, il responsabile dei servizi, quale dirigente? Comunale competente di quale ufficio? Di quello che ha fatto le verifiche, e quindi il dirigente del…

(Interruzioni)

Allora, siccome esistono questi dubbi, siccome possono esistere, per voi è tutto chiaro, l'importante è che sia chiaro - e questo era il ragionamento che faceva l'onorevole Pittalis - all'interno della norma che noi stiamo andando a scrivere. Questo è l'aspetto. La seconda considerazione - non arrabbiatevi perché serve per chiarirci, non per sollevare assolutamente polemiche - è la proposta di modifica orale che ha fatto l'onorevole Solinas: può procedere al sequestro del cantiere. Può procedere tutto sommato è corretto perché può darsi che non sia necessario il sequestro del cantiere. A seconda della situazione il dirigente, il responsabile, eventualmente sull'ordinanza del sindaco, ove la norma dovesse renderla necessaria, perché comunque il responsabile dell'amministrazione è sempre il sindaco, e su questo non si discute, può eventualmente stabilire se o non è necessario il sequestro. È troppo contorta.

(Interruzione)

Come non c'è più se o non? Può procedere. La proposta della legge è "può procedere", la proposta che fate voi è "procede". Appunto, che procede! Quindi il ragionamento è proprio questo: procede è un termine tassativo, procede e lo fa per forza. E se non è necessario, onorevole Demontis?

DEMONTIS SALVATORE (PD). Non procede.

CHERCHI OSCAR (FI). Certo, comodo, facile nel ragionamento d'Aula, ma chi interpreta non ragiona come voi seduti lì. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi l'onorevole Pittalis ogni tanto ascoltatelo che molto probabilmente, dall'alto della sua grande esperienza, qualche consiglio a qualche inesperto lo può dare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Secondo me, invece, il problema esiste, eccome che esiste. Ha fatto benissimo il nostro Capogruppo, l'onorevole Pittalis, a sollevarlo, perché secondo me è importante chiarirlo. Perché all'interno di un comune il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerta l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, questo lo può fare sia il dirigente del servizio urbanistica, sia il dirigente della polizia municipale, lo può fare sia l'uno che l'altro. E chi in questo caso poi, successivamente, una volta che si cancelleranno le parole "su ordinanza del sindaco", andrà avanti? Chi per primo è arrivato a comprendere che non c'erano le autorizzazioni? Chi dei due? E invece c'è questo problema, secondo me è da chiarire, è da chiarire qual è l'ufficio competente, perché, guardate, i problemi nascono proprio quando c'è questa incertezza: "Devi farlo tu", "No, devi farlo tu". Quando c'è da prendersi una responsabilità molto spesso è troppo facile scaricarla proprio sul sindaco e i dirigenti non sanno esattamente cosa devono fare perché azioni di questo tipo sono azioni delicate che possono far scattare anche delle conseguenze gravi sia per l'uno che per l'altro dirigente, quindi secondo me è importante, e ha fatto molto bene l'onorevole Pittalis a cercare di capire quale poteva essere il dirigente competente. Dobbiamo chiarirlo.

(Interruzione del consigliere Pietro Cocco)

FASOLINO GIUSEPPE (FI). No, lo chiedo a te, tu che hai più esperienza…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). Presidente, non volevo intervenire su questo punto, però quando si trovano un uomo di dubbio, come il collega Pittalis, e un uomo di incrollabili certezze su qualunque materia, come il collega Demontis, evidentemente occorre fare il punto e una riflessione. Non so se tra le sue incrollabili certezze è possibile identificare la differenza sostanziale tra chi ha lo status di dirigente e chi non ce l'ha, e se in capo a chi non ha lo status di dirigente è possibile, in assenza di delega specifica…

(Interruzione del consigliere Salvatore Demontis)

TUNIS STEFANO (FI). Hai visto che è un problema? Perfetto. Allora vale il contributo dell'uomo di dubbio, perché è evidente che, essendo la gran parte dei comuni della Sardegna sprovvisti di figure di status dirigenziale, dobbiamo intervenire in maniera ponderata e in maniera efficace, onde evitare che ci siano dei comuni in grado di agire in conformità alla norma e dei comuni, viceversa, impossibilitati a farlo. Perché non è irrilevante non soltanto la tutela, ma l'esercizio di quel potere che a questo punto correttamente, perché è soltanto con la foglia di fico dell'atto del sindaco che sino a questo momento si è potuto operare, ma è una foglia di fico che davanti a questo quadro sanzionatorio non resisterebbe in sede giudiziaria, problema che come sempre non si pone chi non ragiona dal punto di vista dell'utente, colui che dovrebbe spendere i soldi per sostenere le proprie ragioni in sede giurisdizionale. Di conseguenza, uomini di incrollabili certezze che però mi pare comincino a vacillare, prendetevi il tempo che vi occorre per questi opportuni approfondimenti, perché non si trova la risposta in quest'Aula a questo tema che vi abbiamo proposto. Non siete in grado di rispondere oggi, neanche con un voto a maggioranza, sul fatto che quasi nessun comune sarebbe in grado di applicare questa norma, perché non ha, all'interno, la risorsa che ha lo status per poterla eseguire. Vi invito, da uomo di dubbio, apprendista uomo di dubbio, a valutare queste osservazioni che stiamo facendo. Siamo prossimi alla fine dei nostri lavori per oggi. Fermiamoci e torniamo in Aula quando siamo in grado di avere delle risposte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Presidente, mi fa piacere sentire il collega Demontis che annunciava un emendamento riguardante quella parte che l'opposizione ha segnalato totalmente inesistente, che è quella del controllo, che è stata totalmente dimenticata, scordata, nella stesura del testo presentato all'attenzione dell'Aula, ed è un passaggio mica da poco, però vorremmo conoscerlo questo emendamento, perché probabilmente, a mio giudizio, se è stato steso e presentato in attività d'Aula, meriterà anche quello una grigliatura e dimostra anche che l'attività di raffinata e finissima grigliatura nella discussione può far emergere delle criticità all'interno dello stesso testo. Però quel tipo di emendamento secondo me andrà verificato con puntualità e con attenzione perché non è mica detto che la sola presenza dell'indicazione del Corpo forestale o del Corpo di polizia municipale attribuisca dei poteri particolari. Il Corpo forestale, benché altamente professionalizzato, non ha nessun titolo sotto il profilo della polizia giudiziaria. Diventa esclusivamente un agente di pubblica sicurezza che esercita poteri di polizia ambientale e che, una volta investito da un magistrato, e quindi dall'autorità giudiziaria, per un'attività particolare, diventa ufficiale di polizia giudiziaria. In quello stesso momento lui ha titolo per informare il pubblico ministero, per informare chi dovrà procedere poi a un sequestro, che non può essere avviato esclusivamente da un Corpo seppur bravo e professionalizzato, e non può essere fatto nemmeno dal Corpo di polizia municipale, perché deve dare notizia di reato sempre all'autorità giudiziaria, che procede poi a disporre il sequestro. In quel momento se è un ufficiale di polizia giudiziaria, e non può essere dato a tutti; un agente del Corpo forestale non può essere investito dell'autorità di ufficiale di polizia giudiziaria. Va dato in capo al comandante della stazione che presiede a quel luogo, a quel territorio, a quell'edificio che insiste nella sua giurisdizione e quindi mica si prepara un emendamentuccio e lo si presenta e poi magari ce lo raccontate. No, anche quello va posto all'attenzione della minoranza, ci sono questioni che sono a noi conosciute e naturalmente io ritengo che ancora una volta l'opposizione, la minoranza, benché spesso disattesa nelle vostre valutazioni, saprà anche in questo caso apportare beneficio a tutto ciò che voi avete portato a compimento in questi ultimi minuti a seguito della discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Intervengo volentieri stimolato dalle altissime e profonde riflessioni finora audite, sia a proposito di questo emendamento sia dei precedenti. Devo dichiarare il voto, io sono francamente indeciso...

TUNIS STEFANO (FI). Uomo di dubbio.

DERIU ROBERTO (PD). No, io sono più che altro un uomo di parola, ho giurato più volte, come i colleghi, sulla Costituzione e sullo Statuto sardo e quindi mi piacerebbe che anche questa legge fosse attuativa dello Statuto sardo. Noi dobbiamo risolvere un problema essenziale, cioè in capo a chi deve andare una competenza come questa. Ora sappiamo benissimo che i poteri in questa materia sono stati dati ai comuni perché non si possono dare dei soldi e quindi si danno dei poteri in questa materia. Contemporaneamente dobbiamo dare anche delle responsabilità, responsabilità pesantissime in capo a chi le riceverà anche da questa legge. Siamo tutti in imbarazzo nel caricare i primi cittadini di questa responsabilità, nel contempo noi dobbiamo anche dirci anche una verità tra tutti quelli che conoscono gli enti locali si sappia questo e si sa: nessun atto che viene compiuto dal comune non è dai cittadini ricondotto alla responsabilità del sindaco, questo anche se giuridicamente il sindaco viene fatto salvo di questa responsabilità. Il primo cittadino è comunque sintesi per il cittadino comune, per la gente, per l'elettore, è sintesi della volontà del comune e delle attività del comune. Per cui noi, in questo momento, nel separare la responsabilità in un modo un po' incerto, io sono d'accordo con chi ha detto questo, è un modo un po' un certo in questo momento di separare, nel senso che l'esito di questa separazione può dare anche risultati mostruosi, purtroppo, con l'interpretazione delle leggi che si fa in Sardegna, però noi nel separare questa responsabilità in realtà non stiamo sollevando del tutto i sindaci dal problema. Può darsi che non vengano ricondotti in capo a loro delle conseguenze giuridiche, però la responsabilità politica rimarrà in capo a loro di atti gravissimi e importantissimi per la comunità, vissuti dalle nostre comunità in modo doloroso. Quindi la materia non è da sottovalutare, sono giusti i richiami di coloro che chiedono un approfondimento, contemporaneamente io mi uniformo alla soluzione che è stata chiesta sia dalla maggioranza che dall'opposizione in questo concordi e quindi non c'è che da sostenere la proposta in questo momento in campo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 94 uguale all'emendamento numero 250, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Passiamo all'emendamento numero 205.

Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Presidente, io vi invito a riflettere perché abbiamo lasciato un vuoto. Io non sono intervenuto prima perché non potevo reintervenire, ma noi stiamo lasciando un vuoto perché, secondo me, dovremmo davvero indicare chi può effettuare il sequestro, perché non è chiaro. Badate, quando poi le competenze all'interno di un comune non sono chiare non le fa nessuno e allora ha ragione l'onorevole Deriu che poi vanno in capo al sindaco in automatico perché nessuno le ha fatte. Sarebbe opportuno, non dico adesso perché sembra un'azione di ostruzionismo, però sarebbe opportuno fermarsi un attimo su questo e riflettere ed eventualmente presentare un emendamento per chiarire bene chi deve fare che cosa, altrimenti ci sarà il problema realmente. Rifletteteci bene su questa cosa perché non è chiara.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, io devo dire che non riesco a capire come si lega questo comma con i commi successivi, perché leggo testualmente: "Entro il termine di quarantacinque giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di cui ai successivi commi". Dopodiché dice: "Se il responsabile dell'abuso non provvede... nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, ... sono acquisiti...". Poi il comma 5 dice: "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 4, da notificarsi...", a me pare che sia slegato, che sia proprio scritto male. Quindi, secondo me, bisogna coordinare il termine di 45 giorni di cui al comma 3 con gli accadimenti che vengono poi prefigurati ai commi successivi, ma mi pare che il modo in cui è stato scritto sia assolutamente inadeguato rispetto a quello che chi ha steso questo testo voleva dire. Per cui, io voto a favore dell'emendamento soppressivo ma volevo suggerire di coordinare meglio le norme che stanno andando ad essere approvate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (PD). Volevo rispondere al collega Fasolino e a chi ha dei dubbi. Se noi torniamo un attimo indietro al punto 1 dell'articolo 3 dice "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale". Mi sembra che sia chiaro qual è il competente ufficio comunale che si occupa di urbanistica o di edilizia, non è certamente il servizio socioassistenziale. Quindi, mi sembra che sia normale che i commi successivi fanno riferimento al competente ufficio. Dobbiamo aggiungere al competente ufficio tecnico? Mi sembra che sia abbastanza chiaro quando parla di competente ufficio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, voterò a favore sicuramente dell'emendamento numero 205. L'onorevole Cossa lo ha appena sottolineato, ma l'onorevole Solinas mi ha convinto ancora di più. Non si intende, non si capisce, francamente io non so chi abbia scritto questo testo, ma onestamente probabilmente c'è necessità davvero di fermarsi e ragionare un attimino sui vari punti. L'avete sicuramente discusso, spero, punto per punto in Commissione dove forse magari chi ha partecipato ai lavori della Commissione avrà anche capito qualcosa in più rispetto invece all'attuale interpretazione che noi glistiamo dando in Aula. Probabilmente il punto 3, ed è per questa ragione che noi ne chiediamo la soppressione, forse non va inserito nella posizione numero 3, probabilmente deve essere inserito dopo, quando in realtà si prendono in considerazione i commi 4, 5 e 6. Anche perché poi diventa davvero difficile cercare di capire e avere certezza di quello che si vuole scrivere e di quella che sarà la reale volontà del legislatore. Perché, vi ripeto, rispetto a quello che facciamo noi e a quello che ci raccontiamo noi all'interno dell'Aula c'è sicuramente e probabilmente troveremo anche convergenza da questo punto di vista nel ragionamento generale, ma chi deve interpretare poi dopo non è che viene a chiederlo singolarmente ai consiglieri regionali che hanno approvato una norma, interpretano e basta. Questo succede. Di conseguenza, credo, e mi sembra opportuno davvero ma con molta umiltà, aggiungendoci quel briciolo di serietà che tutti quanti noi abbiamo, è necessario davvero fermarsi un attimino, ragionare un attimino su quello che è il contenuto reale del testo che stiamo andando ad analizzare e magari trovare altri tipi di soluzioni o altri messaggi differenti che possono uscire dall'interno di quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Io trovo davvero o sfugge qualcosa a me nella lettura di questo testo o c'è qualcosa che non va nel meccanismo. Il punto 3 dice testualmente: "entro il termine di 45 giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di cui ai successivi commi". Il punto 4 come giustamente rilevava il collega Cossa pone: "se il responsabile dell'abuso non provvede alla rimozione o al ripristino dello stato dei luoghi nei termini di 90 giorni dall'ingiunzione", pone come sanzione l'acquisizione di diritto al patrimonio del comune. Ma questi 90 giorni decorrono da quando? Cioè se io leggo il punto 1 dell'articolo 3 c'è l'ingiunzione al proprietario e al responsabile dell'abuso della sospensione e della rimozione o demolizione, quindi è un termine questo che mi pare davvero inconciliabile con quanto detto al punto 3. Colleghi, veramente è una lettura sbagliata che gli sto dando io? Come si collega al punto 1 e come si collega al punto 4? Sostanzialmente entro 45 giorni da quando io ti mando l'ordine di sospensione, tu devi aver fatto tutta quella attività che è indicata ai punti 4 e 5, dobbiamo leggerlo così? Perché il punto 4 prevede 90 giorni per la demolizione. Come si concilia? C'è qualcosa che non vedete in maniera chiara e che devo dire, è vero che sono le 19 e 47 dopo un giorno di dibattito e anche di stanchezza, può darsi anche che non gli stia dando una lettura corretta io, ma veramente mi sembra difficile perché è un aspetto che ha rilevato già il collega Cossa, il collega Fasolino e quindi non è che lo sto leggendo soltanto io in maniera così difforme da quello che è il senso letterale del testo. Spiegatecelo, perché se è un errore a lettura ritiriamo quello che invece ci pare un ulteriore pasticcio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD). Giusto per cercare di contribuire al dubbio che veniva prima al consigliere Tunis e anche al consigliere Pittalis. Intanto una prima distinzione, se le competenze non sono più del sindaco mi sembra evidente che siano gestionali. Lei ha posto un altro problema, non è che ce ne siano tante di suddivisioni, lei ha posto un altro problema. Lei ha detto: "Laddove non vi è il dirigente, nei comuni dove non vi è il dirigente ma vi è invece il responsabile del servizio tecnico o comunque del servizio competente che non ha qualifica dirigenziale, cioè non è inquadrato nei ruoli dirigenziali", guardi che il TUEL su questo aspetto è chiarissimo perché là dove non c'è il dirigente, ma non mi sente o fa finta di non sentire, là dove non c'è il dirigente il TUEL, il testo unico degli enti locali, assegna i poteri gestionali al responsabile del servizio, cosa diversa, gestionali, cioè tutti quelli che ha il dirigente che significa capacità di spesa, modo di organizzazione delle risorse umane, strumentali, tutte quelle che io e lei conosciamo bene. Quello che invece colgo come riflessione utile nel suo ragionamento è che di fatto il responsabile del servizio competente pur non essendo dirigente, pur avendo in capo a se questa responsabilità, probabilmente è caricato di una responsabilità troppo grande. Questo è vero, ma non che ci siano dubbi su chi abbia questi poteri o chi li debba esercitare. Non ci sono, dal momento in cui si cancella la figura del sindaco è chiarissimo, questo intendevo dire, non sono uomo di grandi certezze, di piccole certezze però un filo logico riesco a seguirlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 205.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Fasolino ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Zedda Paolo.

Si è astenuto: il consigliere Usula.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all'emendamento numero 206.

Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Desidero rilevare che non si è parlato del comma precedente e cioè i colleghi della maggioranza hanno parlato del comma prima ancora sulle competenze ma non hanno chiarito il dubbio su questo termine in particolare di 45 giorni di cui al comma 3, però il problema è posto. Io però volevo intervenire specificamente sul punto 4 perché intanto qui c'è la prima grossa contraddizione che ha messo in evidenza anche il collega Pittalis perché qui si parla di un termine di 90 giorni dall'ingiunzione creando non poca incertezza rispetto al comma precedente, però io vorrei soffermare l'attenzione sul merito della norma che dice che viene acquisito al patrimonio comunale il bene, l'area di sedime nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. Ora sull'acquisizione gratuita al patrimonio del comune nulla quaestio, secondo me è una cosa sacrosanta e ripeto rappresenta la sanzione più efficace contro l'abusivismo, quindi niente da dire. Vorrei però capire cosa significa che vengono acquisiti il bene, l'area di sedime e quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. Vorrei che questo venisse esplicitato anche perché l'area acquisita, dice poi l'ultimo periodo, l'area acquisita non può comunque essere, ripetendo la formula del testo unico dell'edilizia, non può essere superiore a 10 volte la superficie utile abusivamente costruita. Allora che cosa significa questo, colleghi? Io sinceramente vorrei capirlo perché se c'è una cosa che se applicata, ammettendo che possa mai essere applicata una norma del genere, darà adito a questioni infinite è questa. Quindi io pregherei chi ha scritto questa norma di spiegarci almeno cosa vuol dire così cerchiamo di esplicitarla se non in termini giuridici almeno in italiano e cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Noi stiamo parlando candidamente, stiamo discutendo del punto 4 non avendo superato il fortissimo dubbio del punto 3. Noi questo dubbio ce l'abbiamo ma siamo ragionevolmente certi che anche voi lo abbiate perché non potete non averlo, non c'è assolutamente la possibilità di coniugare questi tre termini del punto 2, del punto 3 e del punto 4 in modo da creare una serie di norme che siano coerenti e che siano armoniche e non si capisce quale sia il dies a quo, si capisce qual è quantitativamente il termine, com'è quantitativamente il termine, ma non si capisce da dove parte. Dal momento in cui noi combiniamo questi tre termini, e sono sicuro che anche voi avete questi dubbi solo che non so per quale motivo non avete voglia o forza o non ritenete di avere necessità di fermarvi un attimo per riflettere. Però badate bene che se questo articolato viene fuori da quest'Aula in questo modo sarà difficilmente applicabile. E se questo articolato per questa distrazione, che poi non è distrazione perché abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul punto, se questo articolato dovesse ritornare in quest'Aula io credo che quest'Aula non farebbe una grandissima figura, quindi vi chiedo di riflettere un attimino, di coordinare i tre termini, stabilendo dei dies a quo e dei dies ad quem che possono coniugarsi, perché così noi non stiamo facendo una buona norma, assolutamente no.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, a me sembra davvero che probabilmente chi ha scritto, e poi anche la Commissione successivamente abbia un po' di confusione nell'insieme della norma che si è voluta scrivere. Insomma è un po' il caos! All'emendamento numero 206 voterò sicuramente a favore, e poi per entrare nel merito di quelle che sono le considerazioni, veramente cioè non si capisce a chi è venuta in mente l'idea di scrivere nella parte finale del comma "l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita". Passatemi un'esclamazione: Dio santo! Ma questa veramente, cioè ci vuole coraggio a pensare una cosa di questo tipo, ma cosa vuol dire? Ma cosa significa? Cioè se la parte abusiva, o perlomeno l'intervento è abusivo io lo sequestro tutto eventualmente, io lo faccio demolire tutto eventualmente, io intervengo sull'abuso che è stato realizzato eventualmente, non eventualmente prendo in considerazione solo una parte che equivale a dieci, fino a dieci, poi può essere sei, otto, nove. Onestamente, credetemi, non si capisce niente. Cioè noi che stiamo lavorando da tempo all'interno di quest'Aula per proporre un testo che abbia una logica e che abbia una chiarezza all'esterno, dimostra invece in realtà che per noi è difficile, ma immaginiamoci a chi dovrà interpretare, a chi dovrà dare seguito alle norme che noi scriviamo. Io non ho capito, ma per quale motivo vi è venuto in mente di scriverlo, il comma 4 non serve assolutamente a niente, non è necessario! Non è necessario il comma 3, non sarà necessario il comma 5, come non sarà necessario il comma 6, e poi vedremo anche in seguito gli altri commi del perché non sono realmente necessari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS STEFANO (FI). Presidente, colleghi, qualche mio amico leggendo questo punto direbbe: "Fatelo vedere, da uno bravo però". Perché onestamente questo è grottesco. Perché solo dieci volte? Perché non venti, perché non la casa del vicino, la figlia? Qual è il livello di punizione che si può infliggere a chi può incorrere in un errore, spesso provocato dall'incapacità della classe politica di mettere regole chiare? Chi è che immagina di avere il diritto, dopo aver incasinato come ha potuto il sistema, di attribuire il potere amministrativo a qualcuno di incidere così violentemente nella vita di una persona? Ma vi volete fermare? Ma volete dedicare cinque minuti ad una riflessione? Qua c'è una sproporzione nell'esercizio violento della forza dell'amministrazione nei confronti di cittadini che spesso sono inermi! Ma dov'è il buonsenso del buon padre di famiglia? Ma vi state dimenticando a chi vi state rivolgendo? Ma vi pare che un cittadino comune possa sopravvivere ad una cosa di questa dimensione? Ma vi pare che un dirigente, un funzionario, se dovesse essere così, possa agire in termini così sproporzionati? Colleghi, io vi chiedo di mettervi una mano sulla coscienza e di capire che quello che state facendo è qualche cosa che è al di fuori anche del minimo raziocinio, è qualcosa che ha che fare con qualcuno che si percepisce in una dimensione non umana. Ma è una patologia! E' un problema che non può essere trasformato in legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GANAU GIANFRANCO

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, i dubbi che nascono sono frutto secondo il mio modesto avviso dell'aver provato a mettere insieme in un unico articolo due fasi differenti, cioè quella della prevenzione, ossia della vigilanza, e quindi prevenzione al fenomeno dell'abusivismo, con quello della sanzione, previsto nel testo unico uno all'articolo 27 e uno all'articolo 31, sono due capi differenti. E' chiaro che mettere insieme in un unico articolo questi due passaggi rischia effettivamente di creare, può veramente creare il rischio di confusione. Perché parliamo di procedure che sono le prime appunto di vigilanza, e quindi in quella fase che attiene l'accertamento, la verifica dell'ipotesi di violazione di norme edilizie, mentre il comma 4 e successivi va invece sull'abuso accertato, e cioè tutta la parte procedurale che è in capo all'amministrazione locale e all'amministrazione regionale in seguito a sentenze passate in giudicato. Se noi non separiamo bene, se non teniamo distinte queste due fasi, e io mi permetto di dire ancora, se non invertiamo l'ordine, il comma 3 diventa il comma 2, e il comma 2 diventa il comma 3, noi veramente rischiamo di tenere confusa la materia. Quindi credo che sia solamente per quest'ordine di cose che si crea un po' di dubbio in chi legge la norma e in chi oggi magari prova a dare un contributo al riordino della materia dell'edilizia. Quindi siccome nel testo unico queste due fasi vengono trattate addirittura in due capi diversi e in due articoli diversi, probabilmente sarebbe utile che anche noi ci adeguassimo a questo stile e a questa forma di legiferazione per dare ordine alla materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco per dichiarazione di voto.

COCCO DANIELE (SEL). Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Io invece avrei voluto sentire l'intervento del collega Cocco, perché avevo e ho quasi il presentimento che questo punto 4 sia stato scritto dall'onorevole Pizzuto, o dall'onorevole Anedda, perché c'è un esproprio proletario, la previsione cioè, signore e signori, udite udite, non è sufficiente sequestrare, acquisire al patrimonio l'area e il manufatto sul quale insiste, logicamente parliamo di manufatti abusivi, no, ma vi siete preoccupati di incamerare anche quell'area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, perché bisogna sottolineare che le cose si fanno a termini di legge, di commi, di punti e di virgole, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, ma qui siete nella intenzionalità, qui veramente mi dovete spiegare, state davvero ponendovi non in quella che è la realtà di fatto ma in quella che è, secondo una visione davvero poliziesca che penso non vi si addica perché ha qualcosa di diverso, forse sì nei regimi totalitari, mi dispiace per l'amico e collega Anedda, nei regimi totalitari c'era lo stato di polizia e nel comunismo soprattutto che faceva l'esproprio proletario, ma non c'entra nulla, voi state addirittura sanzionando l'intenzione, non quello che c'è nella realtà: il manufatto abusivo, l'area sulla quale il manufatto è stato realizzato, ma stati ipotizzando anche tutta quell'area dove forse ci poteva essere la tentazione di realizzare qualcosa che sa di abusivo. Allora io propongo Presidente, lo dico veramente esclusivamente se sono anche i toni un po' coloriti ma è per farvi e farci capire che forse è il momento di fermarci veramente, di fermarci perché questo articolo va riscritto nell'interesse di tutti, e tornare alle formulazioni semplici in cui si sappia chi deve promuovere il procedimento di sospensione, chi deve fare l'ingiunzione, chi deve fare eseguire eventualmente

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Sardegna). Brevemente Signor Presidente, mi rivolgo a lei Presidente del Consiglio, mi rivolgo anche alla maggioranza, ma in particolare a lei, stiamo trattando una materia sensibilissima, per la Sardegna e per i sardi, non è possibile continuare in questo modo con l'accusa di filibustering ma con nessuno che sappia spiegare quello che vuole dire quello che ha scritto, bisogna che l'Assessore, chi per lui, i protagonisti di questa roba qui siano nei confronti dell'Aula più seri e rispondano alle domande che l'Aula sta facendo, anche perché ci sono delle cose inaudite, si parla di autorità competente, non si dice qual è l'autorità competente, si dice che le multe vanno da 2 mila a 20 mila, non si capisce chi deve mettere le multe, come le deve mettere, qual è la percentuale in base a che cosa, è veramente un pastrocchio, per cui io chiederei veramente la cortesia, nel rapporto che ci deve essere tra la minoranza e la maggioranza di dare spiegazioni quando queste spiegazioni vengono richieste perché sarebbero normali.

PRESIDENTE. Attendiamo un attimo che rientri l'assessore Erriu, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 08, viene ripresa alle ore 20 e 10.)

Riprendiamo la seduta. Metto in votazione l'emendamento numero 206.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 206.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Deriu, Ruggeri, Unali e Usula hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula.

Si è astenuto: il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

La seduta è tolta il Consiglio è convocato domani mattina alle 10 e 30…

(Interruzioni)

La seduta non è tolta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Mi scuso per non essermi avvicinato alla Presidenza, si tratta di una questione logistica, siccome domani c'è la Presidente Boldrini, la preoccupazione è che non vengano rimossi almeno stasera fino a domani mattina che abbiamo i lavori il materiale che è sui banchi. Mi chiedevano questo i colleghi, perché lasciamo qua sia gli emendamenti che il testo di legge.

PRESIDENTE. Non ci sarà nessun intervento fino a domani pomeriggio.

Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Presidente, io ho depositato un ordine del giorno chiedendo a tutto il Consiglio di firmarlo, ho iniziato dal Presidente del PD, riguarda l'IMU agricola, sappiamo che ci sono solo ventiquattro ore di tempo per impugnarlo da parte della Giunta, io capisco la fuga dalle proprie responsabilità, ma credo che anche se non è attinente all'ordine del giorno, può darsi che lo sia, chiedevo di dimetterlo ai voti, se non è stasera domani mattina ad inizio di seduta, quando ancora non si è nel trattamento dell'argomento, per cui se tutti lo vogliono firmare, maggioranza e opposizione è aperto, ma non si può fuggire nell'interesse della Sardegna, che questo sia ben chiaro, mi dispiace che lei abbia tentato di chiudere (…).

PRESIDENTE. Onorevole Dedoni, l'ordine del giorno è attinente perché tratta di temi che sono connessi all'urbanistica, quindi l'ordine del giorno presentato è stato accettato, l'ordine del giorno va votato prima, normalmente, prima della votazione finale della legge, perché così dice il Regolamento, dopo di che l'unica sede dove si può modificare anticipare o presentare al di fuori di questi canoni che sono quelli regolamentari è la Conferenza dei Capigruppo, per cui domani durante la seduta del mattino faremo una Conferenza dei Capigruppo per verificare se c'è l'accordo per portare l'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 20 e 15.



Allegati seduta

Risposte scritte a interrogazioni

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione Lai - Cocco Daniele Secondo - Agus - Cozzolino sulla mancata e irregolare corresponsione degli stipendi ai dipendenti dei centri AIAS della Sardegna. (51)

In riferimento all'interrogazione in oggetto, la situazione vissuta dai dipendenti dell'AIAS è ben presente e la risoluzione della stessa è tra le priorità della mia agenda politica.

Da luglio ad oggi abbiamo intrapreso una serie di interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, l'AIAS, le AA.SS.LL e le OO.SS. in seguito alle quali l'assessorato ha avviato una urgente ricognizione contabile presso le Aziende Sanitarie, rilevando la sussistenza di vari contenziosi relativi sia alle gestione ex U.S.L. che gli anni più recenti.

Preso atto dell'alta conflittualità esistente, le AA.SS.LL. e l'AIAS, sono state invitate alla regolare e corretta gestione dei contratti in essere tra le parti, sia tra AIAS e i propri dipendenti che tra AA.SS.LL. e AIAS, con il preciso indirizzo di pervenire ad una soluzione definitiva delle attuali discordanze contabili, anche affinchè l'AIAS non manchi nella dovuta assoluta correttezza di gestione dei rapporti di lavoro.

Nel mese di novembre è stato promosso inoltre un incontro tra i referenti contabili dell' AIAS, della ASL 7 di Carbonia e della ASL 8 di Cagliari, le due Aziende con le discordanze contabili più importanti, acquisendo la loro disponibilità al dialogo e al confronto.

È vero che, anche alla luce delle favorevoli sentenze del TAR di Cagliari del 27.10.2014, i dipendenti possono richiedere il pagamento delle mensilità arretrate alle AA.SS.LL. ai sensi dell'art. 1676 c.c., ma è mia intenzione tutelare anche chi non intende ricorrere a questo strumento per veder riconosciuto il diritto alla giusta retribuzione, per questo, i Commissari straordinari hanno tra le loro priorità gestionali la risoluzione (laddove sarà possibile) dei vari contenziosi in essere.

La promozione di rapporti distesi e certi tra le AA.SS.LL. e l'AIAS si rifletteranno sia nel rispetto degli impegni della stessa verso i propri dipendenti, che sul clima lavorativo all'interno dell' AIAS.

Risposta scritta del Presidente della Regione all'interrogazione Cossa - Dedoni - Crisponi sulla Fondazione Banco di Sardegna. (123)

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.DT 20319 del 12 marzo 2015 inviatami dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Con la nota in riferimento codesto Ufficio di Gabinetto ha inviato a questo Ufficio copia dell'interrogazione consiliare in oggetto chiedendo utili elementi di risposta in merito a specifiche questioni che riguardano la Fondazione Banco di Sardegna.

In via preliminare, relativamente ad alcune delle affermazioni riportate nelle premesse dell'interrogazione concernenti la governance e l'attività istituzionale della Fondazione Banco di Sardegna, si ritiene opportuno riportare le seguenti considerazioni:

a) la Fondazione Banco di Sardegna, al pari di tutte le altre Fondazioni bancarie, è da ritenersi una persona giuridica privata senza fini di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; il suo patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari;

b) gli organi di governance della Fondazione sono vincolati al rispetto della legge e dello Statuto e non sono da ritenersi né direttamente né indirettamente espressione delle Istituzioni o degli attori locali; l'attività degli stakeholders istituzionali si limita, infatti, alla designazione di terne di nominativi ai fini della costituzione dell'Organo di indirizzo; i componenti del Comitato, pertanto, sono scelti in autonomia dall'Organo stesso e non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati né ad essi rispondono; i componenti del Cda sono nominati a loro volta dal Comitato di indirizzo e ad esso rispondono;

c) in aderenza a quanto stabilito dalla normativa di settore (D.lgs n. 153/99) lo Statuto della Fondazione Banco di Sardegna prevede, in particolare:

1) una rigida ripartizione delle competenze tra i vari organi (di indirizzo, di amministrazione e di controllo) e il divieto di partecipare ad organi diversi fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che siede sia nell'Organo di indirizzo, senza diritto di voto, sia nel Cda;

2) che la nomina all'interno di ciascun organo deve sottostare al possesso di requisiti professionali stringenti da parte del soggetto interessato, che sono ancor più accentuati se si considerano i componenti del Cda e del Collegio dei sindaci;

3) ipotesi di incompatibilità in capo ai componenti degli organi interni, attinenti, tra l'altro, alla presenza di eventuali rapporti di parentela reciproca, alla sussistenza di incarichi politico istituzionali di ogni ordine e grado ed alla carica di amministratore o dipendente degli enti chiamati a designare i componenti dell'Organo di indirizzo;

4) la verifica costante dell'assenza di conflitti di interessi in capo a ciascun componente;

d) la Fondazione Banco di Sardegna non è azionista di maggioranza del Banco di Sardegna Spa; al pari di tutti i soci delle società di capitali essa interviene direttamente nella vita della banca solo in sede assembleare e quindi non assolve a funzioni di vigilanza dell'attività bancaria in senso lato né interferisce sulla gestione dell'Istituto ;

e) in merito al mantenimento della quota di partecipazione nella società bancaria conferitaria e alla diversificazione degli investimenti, si evidenzia che la quota di partecipazione della Fondazione nel Banco di Sardegna è pari oggi a circa il 37% del patrimonio investito mentre la restante quota di patrimonio è diversificata in altri asset.

Per quanto concerne, più specificamente, i quesiti posti nell'Interrogazione si fa presente quanto segue.

Quesito n. 2

In merito al fatto di stabilire se "il patto parasociale stipulato tra la Fondazione Banco di Sardegna e BPER e la conseguente presunta svendita di Sardaleasing alla controllata BPER, possa ritenersi un'operazione effettivamente finalizzata a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio e della collettività sardi" .

I rapporti della Fondazione con BPER per la governance del Banco di Sardegna Spa sono stati regolati da patti parasociali fin dall'anno 2001, quando la banca emiliana ne ha acquisito il controllo.

Tali patti sono stati rinnovati nell'ottobre 2012 (non nel 2013) e la novazione dei patti si è resa necessaria alla luce degli orientamenti più volte manifestati in via informale dalla Banca d'Italia alla BPER, nella sua veste di capogruppo, per:

- porre limiti al trasferimento delle Azioni Conferite;

- istituire obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto relativo alle Azioni Conferite;

- istituire l'obbligo di fare quanto in proprio potere al fine di apportare allo Statuto del Banco alcune modifiche statutarie (alcune imposte dalla normativa a tutela delle minoranze societarie); disciplinare la rappresentanza degli azionisti negli organi amministrativo e di controllo.

In questo contesto, pertanto, la fusione tra Sardaleasing e ABF leasing non è conseguente al rinnovo dei Patti, ma frutto di autonome decisioni della BPER in attuazione del Piano Industriale del Gruppo.

Il progetto di fusione è stato perfezionato dopo la sua approvazione da parte dei Cda e poi dalle Assemblee straordinarie delle due società e il rapporto di cambio è stato determinato dai Cda delle società partecipanti alla fusione, avvalendosi di un Advisor finanziario indipendente, cui le due Società interessate hanno dato mandato congiunto.

Quesito n. 3

E' stato chiesto se "i vertici della Fondazione banco di Sardegna abbiano sempre rispettato la netta separazione fra finanza e politica e la conseguente rispondenza ai principi etici, nonché se abbiano messo in atto tutti gli opportuni strumenti per ottenere un profondo cambiamento delle regole dì governance, nella direzione di una chiara e trasparente rappresentatività degli organi e della garanzia del loro necessario ricambio", Si premette che tutte le Fondazioni bancarie sono sottoposte, per quanto concerne la materia delle incompatibilità e dei conflitti di interesse dei componenti dei propri organi, ad una normativa di settore che si riflette, peraltro, anche nei rispettivi statuti e che prevede, tra l'altro, che i componenti degli organi non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Si evidenzia, peraltro, che lo Statuto della Fondazione dispone all'art. 27 che il Comitato di indirizzo è composto da 18 membri dei quali:

- n. 5 sono scelti dallo stesso Comitato tra personalità di chiara e indiscussa fama ed uno di essi deve appartenere agli ambienti del volontariato e un altro al mondo dell'ecologismo in Sardegna;

- n. 4 sono scelti sulla base delle designazioni delle due Università degli Studi della Sardegna;

- n. 9 altri membri sono scelti sulla base delle designazioni provenienti rispettivamente dal Consiglio regionale della Sardegna, dalle quattro C.C.I.A.A. della Sardegna e dai quattro Consigli Provinciali della Sardegna.

Dall'elencazione di cui sopra risulta quindi che oltre due terzi dei componenti dell'Organo di indirizzo sono designati da enti della società civile, del mondo accademico e delle C.C.I.A.A., e che non sono dunque da ritenersi espressione di schieramenti politici.

Nello statuto è precisato, tra l'altro, che "i componenti del Comitato di indirizzo esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato: non rispondono ai soggetti che li hanno designati e non li rappresentano".

Per quanto concerne, infine, la trasparenza dell'operato posto in essere, è stato affermato dalla Fondazione che essa "risponde del proprio operato, con particolare riferimento all'attività di istituto, all'intera comunità sarda, e non solo, tramite il bilancio consuntivo e il bilancio di missione, da tutti consultabili in versione integrale sul sito web ufficiale. Tali documenti riportano in modo esteso e trasparente l'intera attività svolta in ogni esercizio ".

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica all'interrogazione Arbau - Ledda - Azara - Perra sulla differente applicazione delle norme in vigore riguardo la "decadenza del Presidente" nelle provincie storiche di Cagliari e Nuoro. (176)

In merito all'interrogazione in oggetto, si fornisce la seguente risposta: In seguito alla dichiarazione di decadenza del presidente della provincia di Cagliari, il Presidente della Regione con proprio decreto n. 2 del 13 gennaio 2012, emanato previa deliberazione della Giunta regionale n.1/1 del 4 gennaio 2012, ha disposto lo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e degli articoli 53, comma 1 e 141, comma 1, lett. b), n.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Lo stesso decreto presidenziale ha stabilito, come prescritto dll'art.53 del decreto legislativo anzidetto, che il consiglio e la giunta provinciale rimanevano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente. Elezione che si sarebbe dovuta svolgere nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° luglio 2012, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.2.

Tuttavia, come si evince dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12/12 del 20 marzo 2012 avente ad oggetto "Elezioni comunali. Turno amministrativo 2012. Indizione comizi elettorali", le consultazioni per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale di Cagliari, non sono state indette per effetto dell'allora vigente art.23, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che stabiliva "Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17".

Si rammenta inoltre che, successivamente alla data di adozione della predetta deliberazione della Giunta regionale, si sono celebrati i referendum del 5 maggio 2012 con i quali sono state abrogate le leggi istitutive delle province di Carbonia-lglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio. Ragioni di opportunità tecnico-giudiriche conseguenti agli eventi sopra citati, suffragate anche dal parere sugli effetti dei referendum abrogativi del 6 maggio 2012, rilasciato al Consiglio regionale in data 22 maggio 2012 dai Proff. Benedetto Ballero, Pietro Ciarlo e Andrea Deffenu e dall'Avv. Gianni Contu, hanno indotto l'Amministrazione regionale a confermare il percorso avviato con la citata deliberazione n. 12/42 del 20 marzo 2012.

Successivamente il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 25 maggio 2012, n.11, la quale all'art. 1, comma 3, prevede: "Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5,114,116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento".

Il termine del 28 febbraio 2013 su indicato, veniva posticipato al 30 giugno 2013 dall'art1, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2013, n.5.

Il comma 2 di quest'ultima disposizione normativa stabilisce, inoltre, che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, come modificata dalla presente legge, si applicano anche agli organi delle province per i quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)."

Per effetto delle norme e degli eventi innanzi citati, gli organi della provincia di Cagliari sono rimasti in carica sino all'entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2013, n.15 recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province", la quale all'art. 1, comma 4, dispone: "In relazione alle province per le quali sono stati proposti referendum consultivi, nelle more dell'approvazione della riforma cui al comma 2, continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), salvi i casi di cessazione anticipata, nei quali si nomina un commissario straordinario in conformità a quanto previsto al comma 3, Le gestioni provvisorie in carica e i commissari straordinari svolgono le funzioni di cui al comma 3. " Pertanto, essendo stato il consiglio provinciale di Cagliari oggetto di scioglimento a far data dal 13 gennaio 2012 e quindi rientrante pienamente nella fattispecie di cui alla locuzione "cessazione anticipata" della predetta disposizione normativa, in quanto le elezioni per il rinnovo degli stessi organi provinciali si sarebbero dovute svolgere con il turno elettorale dell'anno 2012, la provincia di Cagliari è stata commissariata ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n.15 testé citata.

La procedura adottata in occasione della decadenza del presidente della provincia di Cagliari, avviata con la deliberazione della Giunta regionale n.1/1 del 4 gennaio 2012, è stata riproposta nello stesso modo allorché, in seguito alla dichiarazione di decadenza del presidente della provincia di Nuoro, si è sciolto il consiglio provinciale, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e degli articoli 53, comma 1 e 141, comma 1, lett. b), n.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e si è dato atto che lo stesso consiglio e la giunta provinciale rimanevano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente.

Giova rammentare in proposito, anche alla luce dell'intervenuta sentenza Tar Sardegna n.881 del 30 ottobre 2013 che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 4, della legge Regione Sardegna n.15 del 2013, che l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 sopra citato, stabilisce: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all'interrogazione Tocco in merito all'allungamento della stagione venatoria riguardo alla caccia alle specie migratorie (con particolare attenzione al tordo). (239)

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue

Quesito 1.

Per sapere in base a quali criteri e/o parametri si è deciso di fermare il prelievo dei tordi il 18 gennaio 2015, viste le particolari condizioni ambientali della Sardegna.

Si comunica che i calendari venatori vengono predisposti a livello regionale sulla base di norme di rango Regionale (L.R. 23/98 e ss.mm.ii.), nazionale (L 157/92 e ss.mm.ii.) e internazionale (Direttiva 2009/147/CE). A tale proposito si ricorda che l'art. 42 della Legge n. 96 del 4/6/2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009" ha modificato, anche l'art 18 della legge 157/92 con l'aggiunta dei comma 1 bis "l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli". Tale principio è peraltro contenuto nella Direttiva Uccelli 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella quale si stabilisce che questi non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Per tale finalità è stato predisposto il Documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico ORNIS. Questo documento stabilisce specie per specie e paese per paese, le decadi di inizio e durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale. Tali concetti sono ripresi in modo approfondito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva Uccelli sulla conservazione degli uccelli selvatici" e dalla Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", predisposta dall'ISPRA. Per i succitati motivi, si precisa che per le specie Tordo bottaccio e Cesena è consentito l'esercizio dell'attività venatoria fino al 10 gennaio, mentre per il Tordo sassello fino al 20 gennaio.

Quesito 2.

Per valutare la possibilità di un prolungamento della stagione venatoria -In particolare in merito alle specie migratone (in primis tordi) - sino a metà febbraio, tenendo conto della specificità e della biodiversità dell'ambiente isolano, con condizioni simili alla Corsica dove il prelievo di tali specie è consentito sino a fine febbraio,

e

Quesito 3.

Per verificare la possibilità di convocare immediatamente il Comitato regionale faunistico, onde proporre l'allungamento della stagione venatoria e favorire il prelievo delle specie migratorie.

La commissione Ornis ha fissato per la Francia, l'inizio della migrazione prenuziale dei Tordi a far data dal 10 febbraio, per tale motivo in Corsica è possibile esercitare l'attività venatoria a questa specie per un periodo di gran lunga superiore a quello italiano. L'Assessorato ha scritto ai Ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole e Forestali di farsi interpreti, nelle sedi europee opportune, della necessità di rivisitare e interpretare correttamente e in maniera univoca, alla luce dei numerosi studi esistenti e disponibili, le date di inizio della migrazione prenuziale francesi, in particolare nella rotta migratoria Sardegna Corsica, al fine di evitare seri problemi di ordine pubblico in Sardegna, porre giustizia ad una evidente disparità di trattamento tra i cacciatori dell'Unione Europea e al fine di perseguire il principio inderogabile di protezione sovranazionaie delle specie.

Di recente è stato notificato all'Italia e di conseguenza alle Regioni interessate (compresa la Sardegna) un EU Pilot 6955/14/ENVI riguardante proprio i Calendari Venatori. L'UE in particolare chiede se viene garantito il rispetto degli artt. 2, 5, 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e "in che modo le autorità italiane intendono garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. In particolare per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio. Cesena, Beccaccia, risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane fino al 30 di gennaio. In base al documento Key Concepts per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone dì nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'art. 7 della Direttiva uccelli che vieta di cacciare durante il ritorno al luogo di nidificazione. La Commissione auspica di ricevere chiarimenti in merito".

Il Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio ha approvato le delibere di chiusura anticipata della caccia ai tordi per quelle regioni che, seppure formalmente invitate dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti a sospendere la caccia alla seconda decade di gennaio, avevano comunicato di confermare il proseguo dell'attività venatoria sino al 31 gennaio, non rispettando le date stabilite dal documento Key concept, (il Governo ha fatto ricorso al potere sostitutivo nei confronti delle Regioni).

Quesito 4.

Per esaminare l'opportunità di istituire un nuovo soggetto tecnico-scientifico tutto sardo che possa studiare le peculiarità climatiche e ambientali dell'ambiente, della fauna e della biodiversità isolana, senza che si possa dipendere da un organismo esterno quale ISPRA.

L'Assessorato della Difesa dell'ambiente non tralascia alcuno strumento, normativo e amministrativo, per dare piena attuazione alla potestà legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione sarda dallo Statuto all'art. 3.

Nonostante l'ampia autonomia normativa riconosciuta alla Sardegna in tale materia, non può essere trascurato che detta autonomia, sempre in virtù del citato art. 3, non può porsi in contrasto con i principi costituzionali che tutelano e regolano gli altri interessi nazionali che possono essere interessati dall'attività venatoria, né contravvenire agli obblighi che la Repubblica ha assunto in forza di convenzioni internazionali puntualmente ratificate e recepite nell'ordinamento giuridico nazionale.

È nell'ambito di un quadro normativo complessivo così delineato, pertanto, che l'Amministrazione regionale ha posto e pone in essere tutte le misure normative e amministrative necessarie, come i calendari venatori annuali fino ad oggi approvati anche sulla base di valutazioni e indirizzi scientifici di organismi nazionali e comunitari, ma sempre con attento riferimento, per quanto possibile, alle condizioni di fatto presenti nel nostro territorio.

Presso la Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio Tutela della natura è stato istituito nel 2012 il Settore Istituto Regionale Fauna Selvatica e attività venatoria che, in concorso con gli altri Settori del Servizio, si occupa delle tematiche relative alla pianificazione faunistica venatoria del territorio, allo studio, alla conoscenza, alla tutela della fauna selvatica, degli habitat e della biodiversità. Tutto ciò comunque in raccordo, cosi come stabilito dalla Legge 157/1992, con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) oggi Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) che all'articolo 7, comma 3, testualmente recita "... L'Istituto nazionale perla fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome ...".

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all'interrogazione Lai relativa all'ipotesi di prolungamento della caccia al tordo fino al 31 gennaio 2015. (242)

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Quesito 1. Quali siano le motivazioni che hanno indotto la chiusura della caccia al Tordo bottaccio l'8 gennaio.

Si comunica che i calendari venatori vengono predisposti a livello regionale sulla base di norme di rango Regionale (LR. 23/98 e ss.mm.ii,), nazionale (L. 157/92 e ss.mm.ii.) e internazionale (Direttiva 2009/147/CE). A tale proposito si ricorda che l'art. 42 della Legge n. 96 del 4/6/2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009" ha modificato, anche l'art. 18 della legge 157/92 con l'aggiunta del comma 1 bis "l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli". Tale principio è peraltro contenuto nella Direttiva Uccelli 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella quale si stabilisce che questi non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Per tale finalità è stato predisposto il Documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico ORNIS. Questo documento stabilisce specie per specie e paese per paese, le decadi di inizio e durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale. Tali concetti sono ripresi in modo approfondito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva Uccelli sulla conservazione degli uccelli selvatici" e dalla Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", predisposta dall'ISPRA. Per i succitati motivi, si precisa che per le specie Tordo bottaccio e Cesena è consentito l'esercizio dell'attività venatoria fino al 10 gennaio, mentre per il Tordo sassello fino al 20 gennaio.

Quesito 2. Quali azioni intenda intraprendere per consentire il prolungamento della caccia al tordo

Di recente è stato notificato all'Italia e di conseguenza alle Regioni interessate (compresa la Sardegna) un EU Pilot 6955/14/ENVI riguardante proprio i Calendari Venatori. L'UE in particolare chiede se viene garantito il rispetto degli artt 2, 5, 7 della Direttiva 2009/147/CE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e di chiarire "in che modo le autorità italiane intendono garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, in particolare per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena, Beccaccia, risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane fino al 30 di gennaio. In base ai documento Key Concepts per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'art. 7 della Direttiva uccelli che vieta di cacciare durante il ritorno al luogo di nidificazione. La Commissione auspica di ricevere chiarimenti in merito"

Il Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio ha approvato le delibere di chiusura anticipata della caccia ai tordi per quelle regioni che, seppure formalmente invitate dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti a sospendere la caccia alla seconda decade di gennaio, avevano comunicato di confermare il proseguo dell'attività venatoria sino al 31 gennaio, non rispettando le date stabilite dal documento Key concept. (il Governo ha fatto ricorso al potere sostitutivo nei confronti- delle Regioni).

Quesito 3. A quanto ammontino gli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e come- vengano programmate e spese, considerando che parte dì esse dovrebbero essere impegnate per finanziare le Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.

Il tema della sostenibilità finanziaria della L.R. 23/98 rappresenta uno dei più importanti obiettivi da conseguire. Lo stesso legislatore nazionale a tale proposito ha individuato nella tassa di concessione regionale, pagata dai cacciatori o dai concessionari di istituti venatori, l'unica strada per conferire sostenibilità ai sistemi faunistico-venatori regionali. Si rappresenta che l'art 23 della L.157/92 stabilisce che la tassa regionale non debba essere inferiore al 50% della tassa di concessione governativa (la quale attualmente è pari a € 168,00). Nella stragrande maggioranza delle regioni italiane infatti la tassa Regionale è pari a € 84,00 ad eccezione della Sardegna dove la tassa è pari a € 25,00 che corrisponde a € 875.000,00 su 35.000 cacciatori circa finora anagrafati (si precisa che alcuni grossi comuni sardi non hanno ancora trasmesso i dati anagrafici dei propri cacciatori pertanto tale dato è da considerarsi per difetto).

Con l'art. 66 comma 14 della Legge 388/2000 si dispone che "al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle Regioni, degli Enti Locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della Legge 11/2/1002 n. 157 e ss.mm.ii., a decorrere dal 2004 il 50% dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'art. 5 della tariffa annessa al DPR 26/10/1972 n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministero delle Finanze del 28/12/1995 …è trasferito alle Regioni....". Purtroppo questa disposizione è completamente disattesa dallo Stato italiano, rendendo ancor più indispensabile un'analisi delle risorse necessarie e disponibili per l'applicazione della L.R. 23/98. Tali risorse provengono dagli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 87 della L.R. 23/98. Le somme vengono programmate con Legge Finanziaria e sono disponibili nell'allegato tecnico (UPB S04.08.016 Capitoli SC04.2276, SC04.2279. SC04.2280, SC04.2283, SC04.2289, SC04.2292, UPB S04.08.017 Capitolo SC04.2311, UPB S01.03.003 Capitolo SC01.0481).

Quesito 4, Quali iniziative si vogliano avviare per consentire di avere un dibattito franco, sereno e proficuo perché in Sardegna si arrivi a una norma condivisa e seria che consenta di avere regole certe e chiare fin dal giorno del pagamento della tassa sulla concessione regionale in materia di caccia.

Le regole certe e chiare sono quelle di rango regionale, nazionale e internazionale citate nella risposta al 1° quesito. Pur tuttavia si ritiene oramai urgente una riforma organica della L.R. 23/98, come indicato tra le strategie inserite nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, al fine di aggiornare la norma regionale alle numerose modifiche normative di rango nazionale e internazionale, che si sono susseguite negli ultimi sedici anni e di rendere coerenti gli strumenti giuridici con la pianificazione e programmazione faunistico venatoria contenuta nella Proposta di Piano Regionale Faunistico e di Regolamento di attuazione.

Risposta scritta dell'assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio all'interrogazione Arbau - Azara - Ledda - Perra sui gravi problemi causati alle pubbliche amministrazioni e alle imprese a seguito dell'introduzione dello "split payment", nuovo meccanismo per il pagamento dell'IVA prevista dalla legge di stabilità 2015. (286)

Come indicato nell'interrogazione in oggetto, la legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha previsto all'art. 1, comma 629, lettera b), che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi a decorrere dal 1° gennaio 2015 debbano versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto anziché versarla al fornitore, attuando in tal modo la scissione del pagamento (split payment).

Il Governo ha valutato necessaria tale nuova modalità di pagamento nel contesto dell'attuale situazione di grave crisi economica e finanziaria, in cui la lotta all'evasione fiscale deve essere potenziata anche mediante nuovi strumenti che vadano ad aggiungersi agli ordinari controlli svolti dall'Amministrazione finanziaria statale. Con la circolare del 09/02/2015 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il nuovo istituto è finalizzato alla riduzione del "VAT gap" ed al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi in materia di IVA. Come precisato nella sopra richiamata circolare, "Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi."

Si è consapevoli della grave situazione di difficoltà in cui si trovano le imprese sarde e dei possibili appesantimenti che potrà portare il nuovo istituto in argomento. Sì ricorda tuttavia che la Giunta ha posto la questione del rilancio dell'economia della Sardegna come principale obiettivo della manovra finanziaria attualmente in discussione in Consiglio regionale. Perciò le nuove risorse finanziarie che affluiranno alla Regione anche per effetto dello strumento di lotta all'evasione in argomento (in base all'art. 8 dello Statuto speciale la Sardegna ha diritto ai 9/10 dell'imposta sul valore aggiunto) verranno utilizzate prioritariamente per il rilancio dell'economia e per il sostegno al sistema imprenditoriale isolano.

Si evidenzia che lo stesso Governo, al fine di ovviare alle difficoltà derivanti alle imprese dal nuovo metodo di pagamento dell'IVA per le forniture alla Pubblica Amministrazione, ha già previsto dei correttivi. Il Decreto Legge "mille proroghe" (D.L 192/2014), in corso di conversione in legge, al fine di attenuare i problemi di liquidità delle imprese dovuti allo split payment, prevede che fino al 31 dicembre 2015 venga elevato, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale, l'anticipo del prezzo in favore dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'impatto sulle Pubbliche Amministrazioni dello "split payment", si ritiene che l'appesantimento verrà mitigato grazie alle modalità attuative elaborate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Infatti, con il Decreto 23/01/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015), sono stati previsti ben tre sistemi alternativi di assolvimento del tributo, tra i quali ciascun ente potrà optare in base alle proprie esigenze:

- versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

- unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in quello stesso giorno;

- versamenti distinti per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31/03/2015, le pubbliche amministrazioni dovranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16/04/2015.

Per quanto riguarda la Regione Autonoma della Sardegna, la nuova procedura non dovrebbe determinare particolari problematiche considerato anche che sul Sistema Contabile Integrato SIBAR è già disponibile la nuova procedura che consente la registrazione e la relativa contabilizzazione delle fatture soggette a "split payment".

Risposta scritta dell'assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio all'interrogazione Rubiu in merito all'aumento dell'imposta regionale per le attività produttive in base al disegno di legge n. 171/A. (289)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si segnala che le aliquote Irap applicate dalla Regione nei confronti delle imprese, anche a seguito dell'approvazione della finanziaria regionale per il 2015 sono tra le più basse in vigore nelle regioni italiane.

Solo nei confronti di alcune limitate categorie di contribuenti, da sempre maggiormente tutelati per le particolari regole dei settori di appartenenza (banche, assicurazioni, concessionarie), si è proceduto all'aumento del carico fiscale al di sopra di quello ordinario previsto dallo Stato, scelta comunque in linea con quella fatta da numerose altre regioni.

Con riferimento alle Amministrazioni pubbliche è stato previsto il ritorno all'aliquota ordinaria a tutti i livelli, come avviene in tutto il resto del Paese.

Non è inoltre da sottovalutare la totale esenzione disposta a favore delle nuove iniziative produttive, della quale beneficeranno non solo i soggetti che si affacciano per la prima volta sul mercato, ma anche quelli che ampliano la loro attività realizzando nuovi insediamenti produttivi.

Con riferimento alla scelta di ridurre la portata del generico beneficio irap precedentemente disposto con la finanziaria regionale 2013, la motivazione è da ricercare nella valutazione di una ridotta efficacia delle misure agevolative lineari, valide indistintamente per tutte le categorie di imprese, indipendentemente dalla dimensione e dai settori di appartenenza. Le risorse recuperate dall'irap potranno essere destinate a interventi mirati, a seguito di approfondimenti sugli effettivi bisogni del sistema territoriale isolano. Si reputa fondamentale infatti, previo confronto con l'Unione europea, lo studio di misure selettive che non siano finalizzate all'ottenimento del consenso di massa, come avvenuto in passato, ma che diano un reale contributo all'economia regionale, sostenendo le categorie di imprese cruciali per il nostro sistema, quali ad esempio, come evidenziato nella stessa interrogazione, le piccole e medie imprese. Pur non negando l'utilità dello strumento fiscale di variazione delle aliquote, si ricorda inoltre che questo non esaurisce le possibilità di leva fiscale regionale: esistono diversi strumenti alternativi che saranno tuttavia utilizzati solo dopo un attento e consapevole studio di impatto.

A titolo di esempio, si stanno effettuando approfondimenti sull'applicazione di detrazioni o deduzioni fiscali e sull'utilizzo del credito d'imposta, che al contrario dei tradizionali incentivi finanziari, il cui impiego è sempre sottoposto al rischio di disperdere l'utilità del denaro pubblico su soggetti potenzialmente inefficienti, ha il vantaggio di premiare le attività economiche di successo, perché può essere utilizzato esclusivamente dalle imprese in debito verso l'Erario per tributi o per oneri contributivi, vale a dire da soggetti in utile o da soggetti che creano occupazione.

Testo della interrogazione annunziata in apertura di seduta

Interrogazione Cossa, con richiesta di risposta scritta, sulla ratifica da parte del Ministro dell'ambiente delle designazioni dei componenti della comunità del Parco nazionale di La Maddalena, in rappresentanza degli enti che la costituiscono.

Il sottoscritto,

PREMESSO che:

- il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1996, n. 215, istituisce l'ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

- l'ente parco ha personalità di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne sono organi: il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 (Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha modificato la normativa in materia dettata dalla succitata legge quadro n. 394 del 1991 e ha ridotto il numero dei componenti del consiglio direttivo da dodici a otto (articolo 1, comma 1);

- l'articolo 1 dello statuto dell'ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, assegna alla comunità del parco un ruolo consultivo e propositivo e attribuisce alla stessa il compito di deliberarne il piano pluriennale economico e sociale;

- la comunità del Parco è a sua volta costituita da tre enti: la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Olbia Tempio e il Comune di La Maddalena;

- ogni cinque anni, la Regione nomina i quattro componenti della comunità del Parco (uno in quota alla stessa Regione, uno in quota alla Provincia di Olbia Tempio e due in quota al Comune di La Maddalena) e li trasmette al Ministro in interrogato per la ratifica del decreto di nomina;

TENUTO CONTO che, in seguito alle consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna del 16 febbraio 2014, l'attuale Giunta regionale non ha confermato i quattro componenti della comunità del parco nominati dalla precedente giunta, poiché ritenuti interpreti non coerenti della progettualità del nuovo governo regionale e ha, conseguentemente, provveduto a designarne altri quattro, secondo le quote sopra richiamate;

PRESO ATTO che, in data 3 marzo 2015, è stata convocata la comunità del Parco per la nomina dei nuovi componenti, in rappresentanza anche del Comune di La Maddalena;

VALUTATO che il Comune di La Maddalena è tra i 169 comuni sardi interessati alla prossima tornata elettorale amministrativa di maggio 2015, ma il sindaco uscente, nonostante l'imminenza della scadenza del proprio mandato, ha ritenuto di procedere alla designazione dei due componenti della comunità del parco in quota all'ente locale, rischiando in tal modo di alterare per i prossimi cinque anni la rappresentanza della comunità maddalenina e di non rispettare la volontà popolare che emergerà dalle consultazioni di maggio;

EVIDENZIATO che il commissario della Provincia di Olbia Tempio, secondo quanto previsto dalla legge regionale approvata lo scorso 10 marzo, sarà a breve sostituito da un amministratore straordinario;

CONSIDERATO che, se la regola della coerenza progettuale dei componenti designati è stata ritenuta importante e virtuosa in occasione del cambio di governo regionale, non si comprende perché non debba essere adottata, in modo ancora più rigoroso, in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale di La Maddalena, anche in considerazione del ruolo strategico che l'ente parco riveste nella complessiva azione di sviluppo economico dell'isola, attraverso un'attività di promozione turistica e di salvaguardia ambientale, che dovrebbe rispondere, unicamente, alle esigenze della collettività e del territorio di riferimento, nel rispetto della volontà popolare,

chiede di interrogare il Presidente della Regione per sapere:

1) se non ritenga istituzionalmente corretto, oltre che politicamente opportuno, che il Ministero dell'ambiente attenda l'espletamento delle prossime elezioni amministrative di maggio 2015, prima di procedere alla ratifica del decreto di nomina della comunità del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena;

2) se non ritenga, pertanto, di dover intervenire presso il Ministero dell'ambiente, al fine di rappresentare l'opportunità di rinviare la ratifica del decreto di nomina in oggetto in modo tale che, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale richiamata in premessa, la comunità locale sia legittimamente rappresentata dai componenti in quota all'amministrazione comunale che si insedierà dopo le elezioni di maggio, così come è avvenuto in seguito all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale tenutasi nel 2014. (320)