Seduta n.144 del 20/01/2016 

CXLIV Seduta

(ANTIMERIDIANA)

Mercoledì 20 gennaio 2016

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

indi

Del Vicepresidente Antonello PERU

indi

del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 10 e 32.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 gennaio 2016 (140), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Salvatore Demontis, Giuseppe Meloni, Giorgio Oppi e Alessandro Unali hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 20 gennaio 2016.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" (176/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 176/A.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. All'articolo 9 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 254, uguale al 1062, uguale al 1514. Il sostitutivo totale numero 1956 che è stato emendato a sua volta dagli emendamenti numero 2435 uguale al 2436 e dal 2478.

I soppressivi parziali numero 1183 uguale al 1515, 255, 256, 257, 258 uguale al 1184 e al 1516, 259, 260, 261 uguale al 1185 uguale al 1517, 262, 263, 264, 265 uguale al 1186 uguale al 1518, 266, 267, 268, 269 uguale al 1187 uguale al 1519, 270, 1188 uguale al 1520 uguale al 2221, 1189 uguale al 1521, 271 e 272. Il sostitutivo parziale numero 33.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti:

Art. 9

Statuto

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, in fase di prima istituzione, sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Lo statuto individua in particolare:

a) la sede e la denominazione dell'ente;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti;

c) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;

d) la procedura di approvazione dei regolamenti, nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Lo statuto non può derogare ai limiti demografici minimi di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dell'unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 9

L'articolo 9 è soppresso. (254)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 9

L'articolo 9 è soppresso. (1062)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

L'articolo 9 è soppresso. (1514)

Emendamento all'emendamento numero 1956 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 9

L'articolo 9 è così sostituito:

"Articolo 9

Ordinamento dell'unione

1. Sono organi dell'unione l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dallo Statuto.

2. I singoli comuni che costituiscono l'unione adottano l'atto costitutivo e lo statuto con le modalità previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali). Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

3. L'unione ha potestà statutaria e, nel rispetto della legge.

4.Lo Statuto nel rispetto delle leggi, individua la sede e la denominazione dell'ente, le norme fondamentali di organizzazione e i rapporti finanziari, la procedura di approvazione dei regolamenti.

5. I regolamenti disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti fra i comuni associati per quanto non disciplinato.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, la successione in tutti i contratti e nei rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Statuto e regolamenti disciplinano altresì la successione nelle funzioni, nei beni mobili ed immobili, nei rapporti e nei procedimenti in essere, in modo da assicurare la continuità amministrativa dei servizi e delle funzioni. In caso di disaccordo, al riparto provvede la Regione avvalendosi del potere sostitutivo di cui alla presente legge. (2435)

Emendamento all'emendamento numero 1956 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 9

L'articolo 9 è così sostituito:

"Articolo 9

Ordinamento dell'unione

1. Sono organi dell'unione l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dallo Statuto.

2. I singoli comuni che costituiscono l'unione adottano l'atto costitutivo e lo statuto con le modalità previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali). Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

3. L'unione ha potestà statutaria e, nel rispetto della legge.

4.Lo Statuto nel rispetto delle leggi, individua la sede e la denominazione dell'ente, le norme fondamentali di organizzazione e i rapporti finanziari, la procedura di approvazione dei regolamenti.

5. I regolamenti disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti fra i comuni associati per quanto non disciplinato.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, la successione in tutti i contratti e nei rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Statuto e regolamenti disciplinano altresì la successione nelle funzioni, nei beni mobili ed immobili, nei rapporti e nei procedimenti in essere, in modo da assicurare la continuità amministrativa dei servizi e delle funzioni. In caso di disaccordo, al riparto provvede la Regione avvalendosi del potere sostitutivo di cui alla presente legge. (2436)

Emendamento all'emendamento numero 1946 soppressivo parziale Forma.

Articolo 9

L'articolo 12 è così sostituito:

"Art.12

Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.

2. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni. (2437)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "dei sindaci" sono soppresse.

Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "dei sindaci" sono soppresse. (2478)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus.

Articolo 9

L'articolo 9 è così sostituito:

"Articolo 9

Ordinamento dell'unione

1. Sono organi dell'unione l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dallo Statuto.

2. I singoli comuni che costituiscono l'unione adottano l'atto costitutivo e lo statuto con le modalità previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali). Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

3. L'unione ha potestà statutaria e, nel rispetto della legge.

4.Lo Statuto nel rispetto delle leggi, individua la sede e la denominazione dell'ente, le norme fondamentali di organizzazione e i rapporti finanziari, la procedura di approvazione dei regolamenti.

5. I regolamenti disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti fra i comuni associati per quanto non disciplinato.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, la successione in tutti i contratti e nei rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Statuto e regolamenti disciplinano altresì la successione nelle funzioni, nei beni mobili ed immobili, nei rapporti e nei procedimenti in essere, in modo da assicurare la continuità amministrativa dei servizi e delle funzioni. In caso di disaccordo, al riparto provvede la Regione avvalendosi del potere sostitutivo di cui alla presente legge. (1956)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

Il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso. (1183)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

Il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso. (1515)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 sopprimere le parole: "L'atto costitutivo e". (255)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 sopprimere le parole: "e lo statuto". (256)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 sopprimere le parole: "in fase di prima istituzione". (257)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (258)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1184)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1516)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 sopprimere le parole: "in fase di prima istituzione". (259)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: "e la denominazione". (260)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (261)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1185)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1517)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: "le competenze e" (262)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: "e le modalità". (263)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: "e dei relativi rapporti". (264)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (265)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1186)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1518)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: "le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e". (266)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: "che regolano l'organizzazione interna". (267)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera c sopprimere le parole: "e i rapporti finanziari. (268)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (269)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1187)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa. (1519)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi della presente legge. " (270)

Emendamento soppressivo parziale pittalis - cappellacci - oscar cherchi - fasolino - locci - peru - randazzo - tedde - tocco - tunis - alessandra zedda.

Articolo 9

Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso. (1188)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso. (1520)

Emendamento soppressivo parziale Tendas.

Articolo 9

Il comma 2 dell'articolo 9 viene soppresso. (2221)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 9

Il comma 3 dell'articolo 9 è soppresso. (1189)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 9

Il comma 3 dell'articolo 9 viene soppresso. (1521)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 3 sopprimere le parole: "le procedure e". (271)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 9

Al comma 3 sopprimere le parole: "e le maggioranze". (272)

Emendamento sostitutivo parziale Forma.

Articolo 9

Nel comma 3 dell'articolo 9, le parole "dall'Assemblea dell'unione" sono sostituite con le parole: "dai Consigli dei comuni partecipanti". (33).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti soppressivi totali numero 254, uguale al 1062, uguale al 1514 il parere è contrario. Sull'emendamento sostitutivo totale numero 1956 il parere è favorevole. Sugli emendamenti numero 2435 uguale al 2436 il parere è contrario, sul 2478 c'è un invito al ritiro.

Il parere è contrario sugli emendamenti soppressivi parziali numero 1183 uguale al 1515, 255, 256, 257, 258 uguale al 1184 e al 1516, 259, 260, 261 uguale al 1185 uguale al 1517, 262, 263, 264, 265 uguale al 1186 uguale al 1518, 266, 267, 268, 269 uguale al 1187 uguale al 1519, 270. Sugli emendamenti numero 1188 uguale al 1520 uguale al 2221 c'è un invito al ritiro. Il parere è contrario sugli emendamenti numero 1189 uguale al 1521, 271 e 272. Invito al ritiro per l'emendamento sostitutivo parziale numero 33.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

E' iscritta a parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.

FORMA DANIELA (PD). Presidente, io vorrei che con questo riordino del sistema delle autonomie locali tutti noi facessimo un passo in avanti rispetto all'esistente. Per quanto riguarda l'ordinamento delle unioni dei comuni noi partiamo da quanto prevede la legge regionale 12 del 2005, quella che detta disposizioni per le unioni dei comuni e le comunità montane, dove all'articolo 3, comma 3, si dispone che lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci e che gli altri organi, quindi l'assemblea e la giunta, siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati. Cosa ha comportato di fatto questa previsione normativa? Poiché il Presidente viene eletto dall'assemblea dell'unione è chiaro che la stragrande maggioranza dei comuni, per non dire la quasi totalità, ha visto sedere in assemblea il proprio sindaco e non certamente un assessore o un consigliere comunale come pure avrebbe potuto essere. Anzi, dico di più, in certe unioni dei comuni si è andati direttamente oltre con l'approvazione di uno statuto molto più restrittivo rispetto alla previsione normativa, sancendo di fatto l'esclusività per i sindaci di rappresentare il proprio comune in seno a tutti gli organismi dell'unione. Oggi noi cosa dovremmo fare? Piuttosto che migliorare la precedente previsione normativa allargando la possibilità a tutti gli eletti nei consigli comunali di poter rappresentare la propria comunità in ambito sovracomunale, noi vorremmo invece oggi fugare ogni dubbio e sancire ex lege l'esclusività della rappresentanza della propria comunità in capo al solo sindaco. Allora, se al di là di ogni dubbio questa stagione vede come protagonisti i comuni, io vorrei sommessamente ricordare a me stessa prima che a quest'Aula che i comuni non sono rappresentati solamente dai sindaci, sono rappresentati anche dai singoli consiglieri comunali, uomini e donne, giovani, professionisti che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco per la propria comunità, di dedicare il loro tempo e la loro dedizione nella rappresentanza degli interessi della collettività. E allora a mio avviso vi sono ampi margini di miglioramento del presente disegno di legge consentendo a tutti i consiglieri comunali al pari dei sindaci di poter sedere nell'assemblea delle unioni dei comuni e di poterne ricoprire il ruolo apicale. Anche perché io mi porrei anche il problema che alla fine con questo sovraccarico di ruoli e di incombenze in capo ai sindaci alla fine gli unici che potrebbero continuare effettivamente a ricoprire questo ruolo in prospettiva potranno essere solamente pensionati o inoccupati.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Nel condividere alcune delle riflessioni fatte anche dalla collega Forma, con l'articolo 9 di fatto si dà compimento con il disegno dell'ordinamento dell'unione a quella che è la vera natura di questa norma e cioè di fatto il riversamento di quelle competenze che rimanevano in capo alle soppresse province, una volta isolata la parte di competenza della città metropolitana alle unioni dei comuni. E cioè di fatto si proporrà, e qui lo voglio proporre alla riflessione di tutti, il tema del come le unioni dei comuni riusciranno a gestire nelle porzioni di territorio a loro affidate quella quota di servizi prima in capo alle province nel momento in cui di fatto le dotazioni finanziarie per quel tipo di servizi rimangono quanto meno immutate se non ridotte. E cioè la domanda è: "Cosa porta a ritenere che gli stessi servizi che prima stavano in capo alle province in maniera unitaria oggi frazionati all'interno di più unioni dei comuni costino meno?" Noi abbiamo al momento una letteratura di segno completamente inverso e cioè la stessa Corte dei conti in audizione alla Camera nella Commissione competente nella sua relazione pur non dando giudizi definitivi tranchant visto che l'organizzazione ha potuto prendere in esame soltanto una quota seppure significativa di unioni dei comuni su base nazionale ha detto chiaramente che le unioni dei comuni in verità non determinano una contrazione dei costi bensì un aumento. E cioè la sommatoria delle funzioni rimaste in capo ai comuni, del personale trasferito alle unioni dei comuni e la quota di servizi ad esse connessi sommati, la riduzione in capo ai comuni e l'aumento in capo alle unioni, danno un aumento di spesa. Quindi sappiamo già indicativamente, tendenzialmente che quest'operazione porta ad un aumento dei costi complessivi. La mia domanda è: "Davanti a questa esperienza, a questa letteratura che esiste, in che maniera ci si è posti nel momento in cui si è dovuto decidere questo nuovo assetto?" Vorrei altresì richiamare, ma vedo che il relatore è impegnato in questo momento, mi rivolgo allora alla Giunta, il comma 7 dell'articolo 9 come sostituito dall'emendamento numero 1956 ha una formulazione quantomeno sibillina nel senso che statuto e regolamenti disciplinano altresì la successione nelle funzioni, nei beni mobili e immobili nei rapporti e nei procedimenti in essere.

Manca la specificazione di quali funzioni, quali beni, quali immobili, quali rapporti, cioè le unioni a chi succedono? Perché nel comma 7 non viene specificato qual è il soggetto dal quale prelevano eventualmente funzioni? Io chiederei che su questo si facesse una riflessione perché una specificazione migliore del testo aiuterà sicuramente nel domani ben sapendo quanto già nell'esperienza delle comunità montane come è stato testé richiamato e in altre quelle dei comprensori, il percorso sia stato molto lungo proprio perché la disciplina della successione nei beni, nei contratti e nei servizi sia particolarmente complessa. Ora questa stesura in verità non agevola affatto la chiarezza, quindi chiederei o al relatore o alla Giunta di chiarire la portata del comma 7 dell'articolo 9 cioè di quali funzioni, beni mobili e immobili e rapporti e procedimenti in essere si tratti. Cioè le unioni dei comuni succedono a chi? Perché nella stesura attuale non è previsto questo soggetto. Approfitto anche Presidente, per non intervenire successivamente sull'ordine dei lavori, per annunciare il ritiro degli emendamenti numero 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e per ora può bastare così.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). L'onorevole Forma secondo il mio punto di vista ha centrato un po' anche il tema di questo articolo, ma soprattutto suscita alcune riflessioni e cioè riflessioni sul ruolo dei sindaci. Questa, ha detto bene l'onorevole Forma, a quanto pare è la stagione dei sindaci e aggiungo io dei sindaci tuttofare. Probabilmente la politica, le azioni di governo sia nazionale che regionale rivolte agli enti locali ha in qualche modo indotto i primi cittadini a considerare il loro ruolo non più il più importante delle loro comunità, ma probabilmente ha messo a nudo talvolta le scarse capacità di confrontarsi con le sfide della modernità del futuro e delle nuove frontiere dell'amministrazione locale, della governance degli enti locali. Quindi scappare dal proprio comune, scappare dal proprio ufficio in municipio per scappare dalle esigenze della comunità, per scappare dalle esigenze dei propri concittadini e quindi ecco allora la grande visione della gestione delle funzioni associate perché in realtà si vuole tentare di far crescere l'orticello dell'influenza politica e amministrativa dei sindaci e anche quindi del partito dei sindaci forse ben rappresentato in qualche associazione di rappresentanza degli enti locali. Quindi sarebbe corretto scaricare qualche volta dalle mani dei sindaci o anzi direi dalla schiena, dai reni dei primi cittadini qualche funzione per provare a distribuirla anche ad altre sensibilità sempre presenti nelle compagini amministrative locali che forse possono essere anche di ausilio ai primi cittadini. Non è giusto, non è corretto scaricare tutto sulla figura del sindaco, non può essere il sindaco il parafulmine di ogni situazione del comune, del municipio e anche del territorio circostante oramai se lo impegniamo anche nelle unioni. Ormai è noto e risaputo che se qualcuno di noi va a cercare un sindaco nel proprio comune o lo trova in Consiglio regionale o lo trova a una riunione di qualche autorità d'ambito, o lo trova a qualche riunione dell'Autorità di bacino, o in quella dell'Unione dei comuni, o in quella del Consorzio di questo o di quello, di qualche strada di vino, di Carignano, insomma chi più ne ha più ne metta. Va invece restituita la presenza dell'amministrazione locale nel Comune, e quindi se noi oggi abbiamo questa opportunità, e ne abbiamo anche la facoltà, sarebbe giusto anche provare non a togliere qualcosa ai primi cittadini, non può essere interpretato in questo modo, possiamo provare a redistribuire il carico di lavoro del primo cittadino e dell'amministrazione locale, non può essere che ci sia nei Comuni l'uomo solo al comando. Sarebbe qui da ripercorrere tutta la storia che parte dall'elezione diretta a oggi, però questo è avvenuto. Noi possiamo provare in qualche modo a porre rimedio, ma soprattutto possiamo aiutare i Comuni a supportare meglio le competenze e le incombenze che hanno tutti giorni.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Presidente, ma visto che è stato chiesto un chiarimento sul comma 7 dell'onorevole Christian Solinas, anche se è assente, è giusto anche per lasciarlo agli atti chiarire che la successione di cui si parla è la successione delle funzioni principalmente delle Province, che venendo spogliate di alcune funzioni le trasferiscono alle Unioni di comuni. Per quanto vi sia comunque, come detto nell'ultimo periodo del comma, in caso di disaccordo è previsto un potere sostitutivo della Regione nell'esecuzione del riparto. Per quanto riguarda invece poi gli argomenti portati dalla collega forma, e poi anche sviluppati dall'onorevole Locci, c'è da dire che il tema non è affatto marginale, anzi è un tema importantissimo proprio nell'ambito dei ragionamenti che si fanno sull'ordinamento dell'Unione. Ora che la gestione associata delle funzioni sia connessa ad un rilancio della figura del Sindaco all'interno del Comune, questo è dentro il sostrato culturale, l'orientamento culturale che ha mosso la riforma Delrio e che anche ha ispirato questa proposta. Non è una discussione che non si è svolta né nella Commissione, né nel mondo dei Comuni, questo interrogativo lo si pone di continuo quando si discute appunto di come l'Unione debba funzionare, ma di come da un sistema eletto direttamente dai cittadini si passi ad un sistema che abbisogna di un impianto democratico massimamente garantito, anche con le elezioni di secondo grado. Il coinvolgimento dei consiglieri comunali è in parte previsto, la proposta dell'onorevole Forma vorrebbe espanderlo al massimo, nella considerazione che è stata fatta dalla collega Forma, cioè della vasta rappresentanza garantita dal complesso di questa grande categoria di eletti, quindi giustamente si è fatto riferimento ai giovani, alle donne, insomma a tutte le figure che nella comunità compongono questa categoria. E non sono neanche fuori da una logica le considerazioni fatte dall'onorevole Locci, cioè un superlavoro che in questo momento si prevede a discapito dei sindaci, soprattutto in un contesto in cui abbiamo affermato la gratuità di queste cariche di secondo grado. A questo proposito direi che l'opposizione forse dovrebbe scegliere una linea univoca, cioè o vogliamo la gratuità, e quindi possiamo pure ironizzare sui tentativi, se volete anche imperfetti, di garantire l'accesso anche ai poveri alla democrazia, io lo sintetizzo così, oppure scegliamo di dire che c'è veramente un lavoro e che questo lavoro andrebbe seriamente remunerato, o seriamente dovrebbe essere indennizzato l'impegno politico e civico rivolto all'insieme della cittadinanza. Detto ciò concordo sul fatto che probabilmente questa legge consegnerà ai Sindaci un superlavoro. La Commissione ha ritenuto che l'orientamento culturale da far prevalere in questo momento fosse comunque la chiara indicazione della responsabilità dei Sindaci, e che i Sindaci in sé potessero garantire, data la natura della loro elezione e l'importanza della loro carica all'interno della comunità, una piena rappresentanza di queste comunità nel momento in cui si condividono funzioni che fino ad adesso sono state gestite in maniera separata, ciascuna comunità per conto suo. Il Sindaco come figura di garanzia, contrapposto in questo caso in questa nostra discussione all'insieme degli eletti come figure rappresentative. Io credo che noi dobbiamo sfuggire a questa contrapposizione, dovremmo dare una indicazione che mantenga una coerenza dell'impianto, pur ricordandoci, ovviamente, pur tenendo in considerazione il fatto che questo è un argomento in discussione e questo è un argomento che può essere ripreso anche nella necessaria ed indispensabile prosecuzione di questo dibattito nella prossima legge sugli ambiti territoriali strategici, o comunque su altri interventi degli enti locali, ma che in questo momento l'inserimento di un nuovo orientamento culturale, quale quello che sta dietro non solo questo emendamento onorevole Forma, perché l'onorevole Forma ha coerentemente disposto una serie di emendamenti a correzione di tutto il testo, però questo comporterebbe evidentemente di far veramente mutare…

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianni Lampis. Ne ha facoltà.

LAMPIS GIANNI (Gruppo Misto). Presidente, nell'enunciazione dell'articolo 9, così come ampiamente presentata dai colleghi che precedentemente sono intervenuti, emerge un dato di fatto, che così come è scritto questo articolo può essere riassunto dicendo che: "Non si muove foglia che il Sindaco non voglia". Questo perché? Perché, faccio mie le considerazioni della collega Forma, oggi occorre dare veramente un ruolo, ma soprattutto una responsabilità a chi viene chiamato a rappresentare i cittadini passando attraverso il consenso. E se da una parte concordo sul fatto in cui si dice che ci sono giovani, donne, ma è anche la mia esperienza, io ho avuto la fortuna di poter entrare in Consiglio comunale a 21 anni quindi so bene qual è il ruolo formativo che un'esperienza fatta a quest'età può riservare, però oggi secondo me possiamo portare come contributo a questo dibattito un ulteriore elemento, e cioè che oggi un giovane che si trova eletto in un Consiglio comunale di fatto purtroppo non può più vedere garantito quel ruolo formativo che nella prima Repubblica, ma anche nei primi anni 90, era per l'appunto garantito dai partiti. Prima i partiti erano innanzitutto fucine di formazione per le nuove generazioni, per le nuove classi dirigenti, oggi dobbiamo prendere atto che questo ruolo formativo purtroppo non c'è più, e che quindi la responsabilità dell'assegnazione d'incarichi anche ai consiglieri comunali può contribuire alla creazione di una coscienza e di una conoscenza amministrativa completa, esaustiva, e questo tipo di competenza può essere data nel momento in cui noi oggi decidiamo che i consiglieri comunali non sono una categoria con la peste, ma sono coloro i quali i cittadini di quelle comunità hanno chiamato a ricoprire incarichi di governo. Quindi sono dell'idea che non può passare sotto traccia questo carico di lavoro che questo articolo sta assegnando ai sindaci, sindaci che devono troppo spesso sopperire alla mancanza di personale nei comuni, questo personale purtroppo manca perché non si può assumere, però deve conseguire comunque un lavoro di amministrazione comunale. Non ci possiamo permettere nei comuni di avere servizi o pratiche amministrative la cui istruttoria viene bloccata. Le Giunte nel corso degli anni sono diminuite nel numero degli assessori, però le esigenze della comunità, le esigenze dei cittadini non sono proporzionalmente diminuite, anzi, giustamente i cittadini che pagano le tasse chiedono di poter avere servizi di qualità, chiedono di avere a disposizione un apparato della pubblica amministrazione efficiente, formato, in grado di utilizzare al meglio le nuove dotazioni informatiche. Quindi oggi pensiamo che condividere questo tipo di astensione e di responsabilità sia un atto dovuto, un atto dovuto nei confronti soprattutto dei fruitori dei servizi degli enti locali che sono, come dicevo prima, i cittadini, detto questo anche io mi riallaccio, come ha fatto il collega Christian Solinas, al comma 7 di questo articolo nella parte poi in cui si parla di funzioni, il relatore di maggioranza ha avuto modo di chiarire che per funzioni si intendono quelle attualmente in capo le province. Il discorso però qui è chiaro, che non basta trasferire all'unione di comuni le funzioni, l'unione di comuni servono innanzitutto le risorse per poter ottemperare allo svolgimento di queste funzioni, serve anche il personale, ma noi non sappiamo in che modo queste funzioni potranno essere svolte, oggi la stampa porta a nostra conoscenza un caso emblematico della gestione dei servizi e delle funzioni delle province. Oggi c'è un bell'articolo su un quotidiano regionale in cui si dice che il Tar accoglie il ricorso di un genitore perché la provincia del Medio Campidano non è stata in grado di garantire dall'inizio dell'anno scolastico l'assistenza specialistica. La provincia giustifica questa mancanza di attivazione del servizio dicendo che la Regione non ha trasferito le necessarie risorse finanziarie che con 54 mila euro trasferiti la provincia stessa era in grado di garantire solo il servizio scuolabus per questi ragazzi. Questo e sarà il modo in cui la Regione intende incentivare ed accompagnare l'Unione dei comuni nell'erogazione di queste funzioni, di questi servizi. Noi stiamo seriamente preoccupati che questo possa avvenire veramente e quindi crediamo ancora una volta di dover assumere delle posizioni di contrasto a queste formulazioni linguistiche. Crediamo ancora una volta di doverci opporre con un voto contrario, quindi favorevole agli emendamenti soppressivi, naturalmente annunciamo fin da ora la condivisione degli emendamenti della collega Forma.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Grazie Presidente, intanto sottolineiamo ancora una volta che l'intervento sarà oramai impostato sull'emendamento, anche perché nel corso della trattazione di questo argomento ci sono state palesi modifiche. Quindi cominciamo col dire che non condividiamo comunque la nuova impostazione perché ovviamente è lacunosa come tutto il resto della norma, soprattutto sulla chiarezza e sulla tempistica, aggiungo, leggendo anche l'emendamento, anche sulla situazione finanziaria che queste unioni andranno ad affrontare. Mi fermo con l'esame dello Statuto. Lo Statuto è sempre stato ritenuto un documento di massima democrazia proprio di ogni comune, anche dei più piccoli e mi viene davvero difficile pensare che i tempi, considerata ovviamente anche la maggioranza necessaria per l'approvazione, possano essere fluidi e soprattutto rispettosi dell'esigenza del cambiamento del nuovo ente, Unione di comuni, che dovrà avere. Non solo, io sono anche per sostenere che l'impegno politico, onorevole Deriu, vada riconosciuto, però ci scontreremo anche con le doppie indennità e ci scontreremo anche con la reale possibilità che poi ha davvero un sindaco di un piccolo comune di poter partecipare attivamente, già gravato dalle responsabilità e dal peso del suo impegno avuto in piccole realtà. A meno che non ci sia dietro la rotazione della presidenza dell'Unione un gettone, un'indennità che essendo equiparato a quello del comune maggiore possa soddisfare questo aspetto, ma andrebbe chiarito. Sinceramente voglio agganciarmi alle osservazioni dell'onorevole Solinas che trova assolutamente pertinenti e aggiungo che ci siamo preoccupati già di definire, al comma 7, la successione delle funzioni, ma mi piace anche citare il comma 6 quando si parla di scioglimento delle unioni: non sono neanche nate è stiamo già prevedendo invece pedissequamente cosa succederà allo scioglimento! A questo proposito vi vorrei invitare a rileggere la storia che è stata, come ho detto ieri quella dell'istituzione delle nuove province e quindi quali sono stati i passaggi delle funzioni? La Regione non è mai riuscita ad intervenire concretamente in nessun problema di conflitto fra province, figuriamoci cosa riusciremo a fare se non siamo più precisi tra i conflitti e i casi di scioglimenti delle Unioni. Ma veramente crediamo davvero che tutto questo possa essere così semplificato? Non solo, aggiungo, pensate davvero, visto che non avete neanche ancora deciso, questo è l'altro aspetto sempre del comma 6 del nuovo articolo, non avete ancora pensato concretamente alle assegnazioni del personale e alle varie di ripartizioni, o alle forme di mobilità, e state già decidendo che invece in caso di scioglimento ritornino i comuni di appartenenza facenti parte dell'Unione. Credo sia un modo schizofrenico di esaminare una materia così seria e, soprattutto, credo che questo non sia veramente di aiuto a nessun sindaco, tanto meno ai consiglieri comunali, onorevole Forma, e tanto meno ai cittadini. Quindi, credo veramente che bisognerà, nel proseguo, cercare di definire alcuni aspetti della norma, soprattutto da questo punto di vista. Un'ultima osservazione, già da quando si è palesata la necessità di una riforma ho potuto constatare, ma sono state dichiarazioni anche rese pubblicamente da alcuni dipendenti delle province, in particolare delle regionali, che si sono bloccati i principali servizi come la manutenzione delle strade e delle scuole, e vi ricordo che non sono assolutamente competenze secondarie. C'è già un blocco, quindi ho veramente si interviene chiarendo da subito chi fa che cosa e io aggiungo con quali risorse certe perché in questa legge parlate di una legge che non ha aumento di spesa, veramente, provate a rifletterci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 254, uguale all'emendamento numero 1062, uguale all'emendamento numero 1514.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 254, 1062 e 385.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Dedoni e Floris hanno votato a favore e che i consiglieri Busia, Congiu, Pinna Rossella, Sabatini e Usula hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 28

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 2435 e 2436.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Dedoni, Fasolino e Tedde hanno votato a favore e che la consigliera Busia ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Ledda - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Lai - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 46

votanti 45

astenuti 1

maggioranza 23

favorevoli 16

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2478.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Anedda - Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Forma - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lai.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 45

astenuti 2

maggioranza 23

favorevoli 19

contrari 26

(Il Consiglio non approva).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 1956.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Per annunciare il voto contrario a questo emendamento che è paradigmatico rispetto all'andamento dei lavori. È un emendamento che mira a fungere da tagliola rispetto a tutti gli emendamenti che noi abbiamo proposto e serve per mettere il bavaglio all'opposizione. Questo lo fa in modo anche puerile, perché è un emendamento che comunque non ha ragion d'essere, considerato che sarebbe stato sufficiente, così come è sufficiente nell'articolo 9 menzionare l'articolo 6 del decreto legislativo 267 del 2000, cioè il compendio il corpus di norme che disciplina l'attività degli enti locali, che all'articolo 6 disciplina, in modo ancora più dettagliato e più completo, l'attività di promulgazione degli statuti e la disciplina che gli statuti devono contenere. Io credo che questa tecnica legislativa, se pur legittima, seppur ammessa dal nostro Regolamento sia di fatto un abuso del diritto. Un abuso del diritto ancor più grave considerato che va a ferire, a creare problemi all'attività dell'opposizione. Un'attività che è difficile in questo contesto, un'attività che difficilmente poi riesce a recuperare dati utili, sia per l'Aula nel confronto che per l'Isola, posto che è stata messa la mordacchia, è stato messo il bavaglio alle varie assemblee dei sindaci, alle varie assemblee dell'ANCI, ai vari consessi imprenditoriali sindacali che stranamente serbano un religioso silenzio. Io credo che questo silenzio che imperversa, che assorda l'esterno di quest'Aula non porti assolutamente riverberi positivi. Questo silenzio è indice di timore, è indice di paura ed è la stessa paura evidentemente che aleggia in quest'Aula fra i consiglieri di maggioranza che ovviamente ha altri connotati, ha altri termini, però a parti invertite se noi avessimo portato questa legge, con questi requisiti, con questi modi, con questa arroganza io credo che ci sarebbe stata la rivoluzione. Allora vuol dire che qualche problema c'è. È sono problemi che sicuramente non portano benefici ai lavori di approfondimento, ai lavori di riflessione, ai lavori di promulgazione di questa legge che è una legge che proprio per questi motivi, ma anche per altri…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Ho seguito anche l'intervento della collega Forma, la quale giustamente dice che i comuni non sono formati soltanto dai sindaci, ma ci sono anche dei consiglieri dei professionisti che levano del tempo alla propria professione o al proprio tempo libero, per dedicarlo alla cosa pubblica. Per dedicarlo però a fare che cosa? Gli stiamo svuotando, abbiamo con questa legge noi svuoteremo completamente i comuni da quelle che sono le loro mansioni, non hanno più importanza. Noi stiamo approvando una riforma, stiamo cercando di lavorare su una riforma che cambierà e condizionerà il futuro della nostra isola per i prossimi cinquant'anni. Secondo me lo stiamo facendo non prestando abbastanza attenzione a quello che stiamo facendo o a quello che avremmo dovuto fare. Noi stiamo cambiando completamente quello che sarà lo scenario futuro degli enti locali in Sardegna, noi abbiamo una Regione che è composta per la maggior parte di piccoli comuni, noi stiamo cancellando i piccoli comuni dal disegno che è la nostra Regione. Noi stiamo andando a togliere quella che è la natura della Sardegna. Badate bene, quando ci si accorgerà di questo, quando i sindaci capiranno e verranno anche da voi a dirvi: ma guarda che non ho più la possibilità di fare niente, non ho più la possibilità di spendere, non ho più neanche le risorse… Perché il fondo unico come lo divideremo a breve? Perché il fondo unico è lo stesso. Come verrà diviso? Quanto verrà levato a ogni comune? La giustificazione sarà quella che non avrà più quella competenza e quindi gli verrà tolta quella risorsa perché quella competenza è stata magari portata all'unione dei comuni. Allora stiamo stravolgendo quello che è lo scenario futuro dei comuni della Sardegna. Quando queste persone verranno a dirvelo, voi dovrete dare delle giustificazioni, voi dovrete dire probabilmente non siamo stati attenti, probabilmente non abbiamo letto abbastanza quella che è la riforma, oppure siamo stati condizionati dalle possibili dimissioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). La si può pensare come si vuole ma questa norma, anche con questo emendamento che poi è sostitutivo totale, è comunque il presupposto per arrivare a quella conclusione a cui vorrebbero arrivare con una legge alcuni deputati autorevoli del Partito Democratico con la proposta proprio di accorpamento. E cioè obbligando i comuni sardi a costituirsi in unione e cioè obbligando in buona sostanza i piccoli comuni a stare nell'orbita di quelli più grandi per raggiungere dimensioni cosiddette ottimali oltre i 10.000 abitanti. Coniugando questi ragionamenti con le norme nazionali che tolgono di fatto le competenze in materia di gestione dei servizi attraverso la spoliazione delle competenze in materia di appalti, attraverso ancora le norme che dal 2017 dopo il mille proroghe obbligheranno i comuni alle gestioni associati delle funzioni fondamentali, dopo il mille proroghe mentre noi invece anticipiamo perché siamo rivoluzionari. Questi sono tutti i presupposti che di fatto inducono a cancellare definitivamente le autonomie dei comuni, inducono a cancellare in particolare i piccoli comuni, le loro potestà e le loro competenze.

Quindi non c'è bisogno di aspettare l'approvazione della proposta di legge in Parlamento degli importanti esponenti del Partito Democratico ma lo stiamo facendo di fatto con queste norme, con la combinazione di questo impianto normativo con le altre norme nazionali. Noi lo stiamo facendo prima degli altri e soprattutto li stiamo obbligando a sparire. La cosa triste veramente non è che i sindaci non se ne siano accorti, perché se ne sono accorti, la stampa regionale ne dà conto anche oggi delle loro lamentele, fa specie il fatto che non vengano qui a convincervi della negatività di questo impianto normativo. Questo secondo il mio punto di vista, da questo punto di vista privilegiato che ha l'opportunità di vedere l'impianto in maniera complessiva e non dal le petite village…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Edoardo Tocco per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TOCCO EDOARDO (FI). Io continuo ad ascoltare la voce di una parte di questa Aula che ovviamente sembra anche un grido di dolore perché qualcuno ovviamente rappresenta qualche piccolo comune. Quello che continuo a dire è come mai i colleghi dell'altra parte dell'emiciclo che rappresentano piccoli comuni, ce ne sono diversi, non si pronunciano, non dicono nulla. Io capisco che ci siano anche degli ordini di scuderia, è normale che questo accada, però mi sembra anche una questione di buon senso, forse di coscienza sentire anche la voglia di poter dire qualcosa, mi sembra di non sentire niente, di vedere proprio questo silenzio forzato da parte di questa parte dell'Aula. Sì il sindaco del paesello continuerà ad avere solo la fascia tricolore, quella fascia che rappresenta da sempre lo Stato italiano. Ecco come può rappresentare lo Stato italiano un sindaco di un piccolo comune della Sardegna? Oggi sulla stampa credo di aver letto qualcosa del tipo che 316-317 comuni della Sardegna sono sotto i 5000 abitanti, signori, cioè praticamente tutta l'Isola e questo credo che la dica lunga e che sia probabilmente un segnale d'allarme, un segnale importante. Io credo che probabilmente questo disegno sia, forse devo usare un termine anche peggiore, ma dico disastroso, perché in queste condizioni veramente stiamo completamente denigrando, umiliando quel poco di democrazia, quel poco di autonomia che era rimasta nei piccoli comuni della Sardegna e in coloro che rappresentano questi piccoli comuni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1956 con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1956.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Lampis - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 30

contrari 18

(Il Consiglio approva).

Con l'approvazione di quest'emendamento decadono tutti gli emendamenti all'articolo 9.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 273, 1063, 1522, 1957 e soppressivi parziali numero 274, 275 e 276.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:

Art. 10

Regolamenti

1. L'unione di comuni, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 10

L'articolo 10 è soppresso. (273)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 10

L'articolo 10 è soppresso. (1063)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 10

L'articolo 10 è soppresso. (1522)

Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus.

Articolo 10

L'articolo 10 è soppresso. (1957)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 10

Al comma 1 sopprimere le parole: "nel rispetto della legge e". (274)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 10

Al comma 1 sopprimere le parole: "e dello statuto". (275)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 10

Al comma 1 sopprimere le parole: "ed in particolare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati." (276)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere sugli emendamenti soppressivi totali è favorevole. Tutti gli altri contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 273, 1063, 1522, 1957.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti soppressivi totali numero 273, 1063, 1522, 1957.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Desini ha votato a favore e che il consigliere ORRU' ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cappellacci - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Desini - Fasolino - Forma - Gaia - Lai - Lampis - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Floris - Locci - Orrù.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 42

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Per effetto dell'approvazione degli emendamenti decadono tutti gli altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. All'articolo 11 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 277, 1064, 1524, 1958. I soppressivi parziali numero 278, 34 uguale al 1526, 279 e 280, i sostitutivi parziali 2018 uguale a 2108 uguale al 2261 e l'emendamento aggiuntivo numero 2121.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:

Art. 11

Organi dell'unione

1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta.

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 11

L'articolo 11 è soppresso. (277)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 11

L'articolo 11 è soppresso. (1064)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 11

L'articolo 11 è soppresso. (1524)

Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus.

Articolo 11

L'articolo 11 è soppresso. (1958)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 11

Al comma 1 sopprimere le parole: "l'assemblea dei sindaci". (278)

Emendamento soppressivo parziale Forma.

Articolo 11

Nel comma 1 dell'articolo 11, le parole "dei sindaci" sono soppresse. (34)

Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu.

Articolo 11

Le parole "dei sindaci" sono abrogate. (1526)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 11

Al comma 1 sopprimere le parole: "il presidente". (279)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 11

Al comma 1 sopprimere le parole: "e la giunta". (280)

Emendamento sostitutivo parziale Fasolino.

Articolo 11

Al comma 1 dell'articolo 11 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2018)

Emendamento sostitutivo parziale Zanchetta - Gaia - Perra.

Articolo 11

Al comma 1 dell'articolo 11 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2108)

Emendamento sostitutivo parziale Meloni.

Articolo 11

Al comma 1 dell'articolo 11 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2261)

Emendamento aggiuntivo Cossa.

Articolo 11

All'articolo 11 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le funzioni sono svolte a titolo gratuito. Sono fatti salvi i rimborsi dovuti in base alla normativa vigente per le spese sostenute per la partecipazione delle sedute". (2121).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione è favorevole agli emendamenti soppressivi totali numero 1958 uguali 1524, 1064, 277 contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 277, 1064, 1524, 1958 con parere favorevole della Giunta e della Commissione.

Prendo atto che i consiglieri Perra e Zanchetta hanno votato a favore e che il consigliere Floris ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cappellacci - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Deriu - Desini - Fasolino - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Orru' - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Crisponi - Floris.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 46

astenuti 3

maggioranza 24

favorevoli 44

contrari 2

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 12. All'articolo 12 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 281, uguale al 1065 e 1527, i sostitutivi totali numero 35, 36, 1528, 1883, 1959, a cui sono stati presentati i sostitutivi totali numero 2440, 2437 soppressivo parziale, 2479, 2492 aggiuntivo, poi l'emendamento numero 2107 sostitutivo totale e 2260. I soppressivi parziali numero 282 uguale al 1190 e 1529, il numero 283, 284, 285, 286 uguale al 1191 e 1530, 287, 288, 289 uguale al 1158 e 1531, 290, 291, 292, i sostitutivi parziali numero 1928, 2272, 2017, l'aggiuntivo numero 1929.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti:

Art. 12

Assemblea dei sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea possono delegare un consigliere o un assessore.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 12

L'articolo 12 è soppresso. (281)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 12

L'articolo 12 è soppresso. (1065)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 12

L'articolo 12 è soppresso. (1527)

Emendamento sostitutivo totale Forma.

Articolo 12

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. E' formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra gli eletti in Consiglio comunale.

2. L'Assemblea approva i regolamenti, i piani ed i programmi; approva o adotta ogni atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto.". (35)

Emendamento sostitutivo totale Forma.

Articolo 12

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. E' formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra gli eletti in Consiglio comunale.

2. L'Assemblea approva i regolamenti, i piani ed i programmi; approva o adotta ogni atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto.". (36)

Emendamento sostitutivo totale Lampis - Truzzu - Tunis.

Articolo 12

L'articolo 12 è così sostituito:

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione dei comuni. Essa è composta da tre consiglieri comunali in rappresentanza di ciascun comune associato.

2. I consiglieri Comunali di cui al precedente comma vengono individuati tramite deliberazione di Consiglio Comunale del Comune associato con unica votazione a scrutinio segreto.

Ogni Consigliere Comunale può esprimere una sola preferenza.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli altri atti fondamentali previsti dallo statuto. (1528)

Emendamento sostitutivo totale Oppi - Rubiu - Tatti - Pinna.

Articolo 12

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12 Assemblea dell'unione.

1. L'assemblea dell'unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci o da un consigliere o assessore eletti dal consiglio comunale dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea possono delegare un consigliere o un assessore.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli atti fondamentali previsti dallo statuto. (1883)

Emendamento all'emendamento numero 1959 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 12

Il titolo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Assemblea dell'unione."

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

1. L 'assemblea dell'unione è l'organo di indirizzo e di controllò politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci o da un consigliere eletto dal consiglio comunale dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea possono delegare un consigliere o un assessore.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta nonché gli atti fondamentali previsti dallo statuto. (2440)

Emendamento all'emendamento numero 1959 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 12

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.

2. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni. (2437)

Emendamento all'emendamento numero 1959 soppressivo parziale Forma.

Articolo 12

Nel comma 1 le parole "dei sindaci" sono soppresse. (2479)

Emendamento all'emendamento numero 1959 aggiuntivo Tedde - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 12

All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma 3): "L'assemblea approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto". (2492)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus.

Articolo 12

L'articolo 12 è così sostituito:

"Art. 12 Assemblea dei sindaci.

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.

2. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato tra coloro che sono consiglieri comunali. " (1959)

Emendamento sostitutivo totale Zanchetta - Gaia - Perra.

Articolo 12

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Assemblea dell'unione.

1. L'assemblea dell'unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci o da un consigliere eletto dal consiglio comunale dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea possono delegare un consigliere o un assessore.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli atti fondamentali previsti dallo statuto." (2107)

Emendamento sostitutivo totale Meloni.

Articolo 12

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Assemblea dell'unione.

1. L'assemblea dell'unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. È formata dai sindaci o da un consigliere eletto dal consiglio comunale dei comuni associati.

2. I componenti dell'assemblea possono delegare un consigliere o un assessore.

3. L'assemblea approva le modifiche statutarie e i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad essa sottoposto dalla giunta, nonché gli atti fondamentali previsti dallo statuto. " (2260)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Il comma 1 dell'articolo 12 è soppresso. (282)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 12

Il comma 1 dell'articolo 12 è soppresso. (1190)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 12

Il comma 1 dell'articolo 12 è soppresso. (1529)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 1 sopprimere le parole: "di indirizzo e". (283)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 1 sopprimere le parole: "e di controllo". (284)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 1 sopprimere le parole: "E' formata dai sindaci dei comuni associati". (285)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Il comma 2 dell'articolo 12 è soppresso. (286)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 12

Il comma 2 dell'articolo 12 è soppresso. (1191)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 12

Il comma 2 dell'articolo 12 è soppresso. (1530)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 2 sopprimere le parole: "un consigliere". (287)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 2 sopprimere le parole: "o un assessore". (288)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Il comma 3 dell'articolo 12 è soppresso. (289)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 12

Il comma 3 dell'articolo 12 è soppresso. (1158)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 12

Il comma 3 dell'articolo 12 è soppresso. (1531)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 3 sopprimere le parole: "le modifiche statutarie". (290)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 3 sopprimere le parole: "e i regolamenti". (291)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 12

Al comma 3 sopprimere le parole: "i piani e i programmi". (292)

Emendamento sostitutivo parziale Zanchetta - Gaia - Perra - Meloni.

Articolo 12

Nell'articolo 12, al comma 2, le parole "I componenti dell'assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci". (1928)

Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Zanchetta.

Articolo 12

Al comma 2, le parole "I componenti dell'assemblea" sono sostituite da: "I sindaci". (2272)

Emendamento sostitutivo parziale Fasolino.

Articolo 12

Al comma 1 dell'articolo 12 le parole "assemblea dei sindaci" sono sostituite con: "assemblea dell'Unione". (2017)

Emendamento aggiuntivo Zanchetta - Gaia - Perra.

Articolo 12

Al comma 1 dell'articolo 12 nell'ultimo periodo, dopo le parole "dai sindaci" sono aggiunte le seguenti: "o assessori o consiglieri". (1929).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario sui soppressivi totali numero 281, 1065 e 1527. Sugli emendamenti numero 35 e 36 c'è un invito al ritiro. Parere contrario sugli emendamenti numero 1528 e 1883. Parere favorevole sull'emendamento numero 1959, che poi ha gli emendamenti numero 2440 e 2437 con parere contrario, 2479 con invito al ritiro, 2492 con parere contrario. Invito al ritiro sugli emendamenti numero 2107 e 2260. Sui soppressivi totali parere contrario, dal numero 282 uguale al 1190 e 1129, di pagina 451, 452 e 453 fino a pagina 467, l'emendamento numero 292, su questi parere contrario. Invito al ritiro sull'emendamento sostitutivo parziale numero 1928 uguale al 2272, Zanchetta-Meloni. Parere contrario sull'emendamento numero 2017. Invito al ritiro sull'emendamento aggiuntivo numero 1929.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnicodegli enti locali, finanze ed urbanistica.Parere conforme.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 281, uguale al 1065, che è uguale al 1527.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 281, uguale al 1065, che è uguale al 1527.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Tatti e Tunis hanno votato a favore e che il consigliere Solinas Antonio ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 18

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 35 per cui c'è un invito al ritiro, primo firmatario l'onorevole Forma.

FORMA DANIELA (PD). Ritirato.

PRESIDENTE. Ritira l'emendamento. L'emendamento numero 36, sempre Forma?

FORMA DANIELA (PD). Ritirato.

PRESIDENTE. Ritirato anche il numero 36.

Metto in votazione l'emendamento numero 1528.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianni Lampis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LAMPIS GIANNI (Gruppo Misto). Per ribadire con questo emendamento sottoscritto oltre che da me anche dai colleghi Truzzu e Tunis la necessità di un ulteriore approfondimento su questo tema, e cioè quale deve essere nell'arco, nell'istituzione comunale il ruolo di un consigliere. Quindi noi riteniamo che l'assemblea dell'unione dei comuni non possa essere un organo settario in cui i sindaci possano ritrovarsi e decidere le sorti di quel territorio in dispregio degli elementi di democrazia che di fatto hanno consentito in un consiglio comunale di avere una maggioranza e un'opposizione, una minoranza. Capita spesso, in questa serie di dibattiti, di non vedere riconosciuto ai consiglieri che rappresentano le opposizioni, che rappresentano le minoranze, quel ruolo che comunque i cittadini hanno loro assegnato, e cioè un ruolo di rappresentanza. Questo ruolo di rappresentanza di fatto, con questa architettura che voi state disegnando, questo ruolo viene meno. Quindi per questo motivo noi riteniamo di dover chiedere a tutta… mi scusi, Presidente, sembriamo al mercato di San Benedetto. Dicevo, Presidente, quindi noi riteniamo ancora una volta di doverci appellare alla sensibilità dell'intera Aula per consentire a chi rappresenta i cittadini nell'arco della sua composizione democratica e quindi i componenti del consiglio comunale, consentire loro di avere dei ruoli di responsabilità, di formazione, ma soprattutto di rappresentanza così come deciso poi dalle comunità che essi rappresentano.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1528.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1528.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Forma.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 1883.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1883.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Truzzu ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 18

contrari 30

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2440.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Pinna Giuseppino e Tatti hanno votato a favore e che i consiglieri Agus, Anedda, Busia, Cocco Daniele, Congiu e Desini hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Ledda - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Lampis - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 17

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2437.

(Segue la votazione)

Invito i colleghi a mantenere le posizioni nei banchi, perché così non è possibile.

Prendo atto che il consigliere Cocco Daniele ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 20

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

C'è un invito al ritiro per l'emendamento soppressivo parziale numero 2479.

Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.

FORMA DANIELA (PD). Ritiro l'emendamento.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2492.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 30

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1959.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Fasolino ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 51

votanti 50

astenuti 1

maggioranza 26

favorevoli 31

contrari 19

(Il Consiglio approva).

Decadono quindi tutti gli altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 293, 1066 e 1532 uguali; l'emendamento sostitutivo totale numero 1960, a cui sono stati presentati gli emendamenti all'emendamento numero 2441 e 2442, sostitutivi totali, uguali, il soppressivo parziale numero 2480, il sostitutivo parziale numero 2443 e l'aggiuntivo numero 2493. Inoltre sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 294, 1192 e 1533 uguali; 295; 1535; 37 e 1534, uguali; 296, 1193 e 1536, uguali; 297, 298 e 299; gli emendamenti sostitutivi parziali numero 2106, 2019 e 2262 uguali e infine l'emendamento numero 2243.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti:

Art. 13

Giunta

1. La giunta è eletta e revocata dall'assemblea dei sindaci al suo interno ed è formata da quattro membri oltre al presidente. Lo statuto può stabilire un numero di componenti diverso per garantire una migliore rappresentanza dei comuni facenti parti dell'unione. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all'assemblea, al presidente o ai dirigenti dell'ente.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 13

L'articolo 3 è soppresso. (293)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 13

L'articolo 3 è soppresso. (1066)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 13

L'articolo 3 è soppresso. (1532)

Emendamento all'emendamento numero 1960 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 13

L'articolo 13 è così sostituito:

"Art. 13 Giunta

1. Lo Statuto stabilisce il numero dei componenti della Giunta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e fatta salva la riserva di legge, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può altresì revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti.

2. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti dell'ente collaborando col presidente nel governo dell'ente. (2441)

Emendamento all'emendamento numero 1960 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 13

L'articolo 13 è così sostituito:

"Art. 13 Giunta

1. Lo Statuto stabilisce il numero dei componenti della Giunta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e fatte salve le riserve di legge, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può altresì revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti.

2. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti dell'ente collaborando col presidente nel governo dell'ente. (2442)

Emendamento all'emendamento numero 1960 soppressivo parziale Forma.

Articolo 13

Nel comma l dell'articolo 13, dopo il primo periodo le parole "dei sindaci" sono soppresse. (2480)

Emendamento all'emendamento numero 1960 sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE.

Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2443)

Emendamento all'emendamento numero 1960 aggiuntivo Tedde - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 13

All'articolo 13 comma 2 dopo la parola "attribuite" è aggiunta la seguente frase "dalle vigenti norme". (2493)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus.

Articolo 13

L'articolo 13 è così sostituito:

"Art. 13

Giunta

1. Lo Statuto stabilisce il numero dei componenti della Giunta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può altresì revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti.

2. La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti dell'ente collaborando col presidente nel governo dell'ente. (1960)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 13

Il comma 1 dell'articolo 13 è soppresso. (294)

Emendamento soppressivo parziale PITTALIS - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 13

Il comma 1 dell'articolo 13 è soppresso. (1192)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 13

Il comma 1 dell'articolo 13 è soppresso. (1533)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 13

Al comma 1 sopprimere le parole: "La giunta collabora con il presidente dell'Unione nel governo dell'ente ed esercita le proprie funzioni in forma collegiale". (295)

Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu - Tunis.

Articolo 13

Al comma 1 le parole "Lo statuto può stabilire un numero di componenti diverso per garantire una rappresentatività dei comuni facenti parte dell'unione" sono soppresse. (1535)

Emendamento soppressivo parziale Forma.

Articolo 13

Nel comma 1 dell'articolo 13, le parole "dei sindaci" sono soppresse. (37)

Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu.

Articolo 13

Al comma 1 le parole "dei sindaci" sono soppresse. (1534)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 13

Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (296)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 13

Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (1193)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 13

Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (1536)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 13

Al comma 2 sopprimere le parole "dalla legge". (297)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 13

Al comma 2 sopprimere le parole "dallo statuto". (298)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 13

Al comma 2 sopprimere le parole "e dai regolamenti". (299)

Emendamento sostitutivo parziale Zanchetta - Gaia - Perra.

Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2106)

Emendamento sostitutivo parziale Fasolino.

Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2019)

Emendamento sostitutivo parziale Meloni.

Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole "dei sindaci" sono sostituite dalle parole "dell'unione". (2262)

Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Cocco D - Agus - Lai.

Articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 il termine "quattro" è sostituito con "otto". (2243).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Esprimo parere contrario per tutti gli emendamenti escluso il numero 1960, a pagina 475, e un invito al ritiro per l'emendamento all'emendamento numero 1960 numero 2480.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 293, 1066 e 1532, uguali.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 293, 1066 e 1532, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Locci si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Locci.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 17

contrari 30

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 2441 e 2442, uguali.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

C'è un invito al ritiro per l'emendamento numero 2480.

Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.

FORMA DANIELA (PD). Ritiro l'emendamento.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2443.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Tocco ha votato a favore e che i consiglieri Manca Gavino e Manca Pier Mario hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Truzzu - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 17

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2493.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Tocco - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 16

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo totale numero 1960.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cappellacci e Tunis hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Peru - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Dedoni - Fasolino - Floris - Lampis - Orrù - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 33

contrari 16

(Il Consiglio approva).

Con l'approvazione di questo emendamento decadono tutti gli altri.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 300, uguale al 1067, uguale al 1537. L'emendamento sostitutivo totale numero 1961 con gli emendamenti all'emendamento sostitutivi parziali 2444 uguale al 2445 e i sostitutivi parziali numero 2481 e 2482. I soppressivi parziali numero 301, uguale al 1194, uguale al 1538, 302, 303, 304, 305 uguale al 1195, uguale al 1539, 306, 307 e 308. I sostitutivi parziali numero 38 e 39.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti:

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.

2. Il vice presidente è nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni associati.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 14

L'articolo 14 è soppresso. (300)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 14

L'articolo 14 è soppresso. (1067)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 14

L'articolo 14 è soppresso. (1537)

Emendamento all'emendamento numero 1961 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 14

L'articolo 14 è così sostituito:

"Art. 14 Presidente

1. Lo Statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente cessa in ogni caso con la decadenza dalla carica di sindaco.

2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; nomina il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali." (2444)

Emendamento all'emendamento numero 1961 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 14

L'articolo 14 è così sostituito:

"Art. 14 Presidente

1. Lo Statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente cessa in ogni caso con la decadenza dalla carica di sindaco.

2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; nomina il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali." (2445)

Emendamento all'emendamento numero 1961 soppressivo parziale Forma.

Articolo 14

Nel comma 2 dell'articolo 14, la parola "sindaci" è sostituita dalle seguenti parole: "tra i rappresentanti". (2481)

Emendamento all'emendamento numero 1961 soppressivo parziale Forma.

Articolo 14

Nel comma 1 dell'articolo 14, le parole "tra i sindaci dei comuni associati" sono sostituite dalla seguenti: "tra i componenti dell'Assemblea".

Nel comma 1 dell'articolo 14, dopo il primo periodo, le parole "di sindaco" sono soppresse. (2482)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus.

Articolo 14

L'articolo 14 è così sostituito:

"Art. 14 Presidente

1. Lo Statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente cessa in ogni caso con la decadenza dalla carica di sindaco.

2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; nomina il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali." (1961)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Il comma 1 dell'articolo 14 è soppresso. (301)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 14

Il comma 1 dell'articolo 14 è soppresso. (1194)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 14

Il comma 1 dell'articolo 14 è soppresso. (1538)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Al comma 1 sopprimere le parole: "Il presidente è eletto trai sindaci dei comuni associati". (302)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Al comma 1 sopprimere le parole: "Il Presidente è il rappresentante legale dell'unione". (303)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Al comma 1 sopprimere le parole: "convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici". (304)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Il comma 2 dell'articolo 14 è soppresso. (305)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 14

Il comma 2 dell'articolo 14 è soppresso. (1195)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 14

Il comma 2 dell'articolo 14 è soppresso. (1539)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Al comma 2 sopprimere le parole: "dal presidente". (306)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Al comma 2 sopprimere le parole: "tra i sindaci dei comuni associati". (307)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 14

Al comma 2 sopprimere le parole: "dei comuni associati". (308)

Emendamento sostitutivo parziale Forma.

Articolo 14

Nel comma l dell'articolo 14, le parole "i sindaci dei comuni associati" sono sostituite dalle seguenti: "i componenti dell'Assemblea." (38)

Emendamento sostitutivo parziale Forma.

Articolo 14

Nel comma 2 dell'articolo 14, la parola "sindaci" è sostituita dalle seguenti parole: "tra i rappresentanti". (39).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti tranne per il numero 1961; per i suoi emendamenti numero 2444 uguale al 2445 il parere è contrario e c'è un invito al ritiro per gli emendamenti numero 2481 e 2482.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 300, 1067 e 1537, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Truzzu ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 17

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti all'emendamento numero 1961 numero 2444 e 2445, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Pittalis e Zedda Alessandra hanno votato a favore e che i consiglieri Desini, Moriconi e Sabatini hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Manca Gavino - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 18

contrari 28

(Il Consiglio non approva).

C'è un invito al ritiro per gli emendamenti numero 2481 e 2482.

Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.

FORMA DANIELA (PD). Presidente, li ritiro.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1961.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Cappellacci ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 28

contrari 19

(Il Consiglio approva).

Con l'approvazione di questo emendamento decadono tutti gli altri.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 309, uguale al 1068, uguale al 1540. I sostitutivi totali numero 1962 a cui sono stati presentati gli emendamenti all'emendamento numero 2448 uguale al 2496, 2446, 2447, 2483, 2495 e 2499. Il sostitutivo totale numero 2252. I soppressivi parziali numero 310 uguale al 1196, uguale al 1541, 311, 312, 313, 1930, 314, uguale al 1197, uguale al 1542, 315, 316, 317, 318 uguale al 1198, uguale 1543, 319, 320, 321 uguale al 1199, uguale al 1544, 322, 323, 324, 325 uguale al 1200, uguale al 1545, uguale al 1884, uguale al 2023, uguale al 2104, cui sono stati presentati due emendamenti all'emendamento inammissibili, il 2451 e il 2452. Gli emendamenti numero 326, 327, 328 uguale al 1201, uguale al 1546, 329, 330, 331, 332 uguale al 1202, uguale al 1547, 333, 334, 335, 336 uguale al 1203, uguale al 1548, 337 e 338. I sostitutivi parziali numero 2086, 2020, 2022 uguale al 2087, 2105, 2021, 40 e 2122. Gli emendamenti aggiuntivi numero 1903, 1946 e 2233.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:

Art. 15

Organizzazione e funzionamento

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria l'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il personale proveniente dalle province ai sensi dell'articolo 71 e con il personale dei comuni facenti parte dell'unione.

3. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.

4. Al fine di garantire l'attuazione del processo di riforma e per una migliore organizzazione ed efficienza dell'ente, l'unione di comuni nomina un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'azione amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, scelto, in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle soppresse, quindi tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

5. Nell'unione di comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

6. Lo statuto e i regolamenti disciplinano i casi di scioglimento dell'unione assicurando il trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi. Sono garantiti, altresì, i rapporti di lavoro in corso a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista.

7. Le unioni di comuni assicurano, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

8. Le unioni di comuni già dotate di pianta organica alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)), nel rideterminare la dotazione organica di cui al comma 1, possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute successivamente alla legge medesima, nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). La proposta è, se possibile, (considerata l'importanza dell'argomento in ordine soprattutto agli aspetti della mobilità e delle assegnazioni del personale) di poter rivedere questo articolo 15 e spostarlo o alla seduta pomeridiana oppure a domani mattina.

PRESIDENTE. C'è una proposta, se non ci sono pareri contrari si può spostare tranquillamente.

COCCO PIETRO (PD). Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi c'è l'accordo, spostiamo la discussione dell'articolo 15 a questo pomeriggio, anche i pareri li vediamo questo pomeriggio, lasciamo sospeso quindi l'articolo 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

All'articolo 16 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 339 uguale al 1069 e uguale al 1549, il sostitutivo totale numero 1963 con un emendamento all'emendamento numero 2453, i soppressivi parziali numero 340 uguale al 1204 uguale al 1550 uguale al 1904, il 2123, 341, 342, 343, 344 uguale al 1205, uguale al 1551, uguale al 1905, 346, 347, 348 uguale al 1206 uguale al 1552 uguale al 1906, 349, 350, 351, il 352 uguale al 1207, al 1553 uguale al 1907, il 353, 354, 355, 356 uguale al 1208 uguale al 1554, il 357, 358, 359 e gli emendamenti sostitutivi parziali numero 1556, 1555.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 dei relativi emendamenti:

Art. 16

Funzioni fondamentali dei comuni
esercitate dall'unione

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni che siano appartenuti a comunità montane, le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni, secondo quanto stabilito e nei termini previsti dalla normativa statale. Le unioni di comuni possono esercitare le funzioni fondamentali anche attraverso i sub-ambiti di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ai compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici.

3. I comuni di cui al comma 1 non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

4. Trascorsi i termini di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di enti locali assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 42.

5. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 42, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il contenuto delle funzioni fondamentali è definito con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 16

L'articolo 16 è soppresso. (339)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 16

L'articolo 16 è soppresso. (1069)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 16

L'articolo 16 è soppresso. (1549)

Emendamento all'emendamento numero 1963 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 16

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. Funzioni esercitate dall'unione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, secondo i tempi, i vincoli e le deroghe dalla stessa previsti, anche in riferimento ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, la Regione sostiene l'azione dei comuni in particolare quelli di minore dimensione e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni. Le unioni di comuni presentano alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono indicate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Le modalità di presentazione del piano triennale e lo schema-tipo sono stabilite in sede di Conferenza permanente regione-enti locali.

2. La Giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, individua il contenuto delle funzioni fondamentali con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.

3. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, l'Assessore regionale degli enti locali, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma precedente, assegna agli enti inadempienti trenta giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo di cui alla presente legge.

4. Previo accordo, le unioni possono svolgere, anche per i comuni che le compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e sulla base di regolamento approvato dall'unione, quelle di valutazione e controllo. Il Presidente dell'unione nomina per ciascuna di esse il responsabile tra i dipendenti dell'unione o dei comuni che ne fanno parte nel rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi o dai regolamenti.

5. Le unioni di comuni, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivando lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi. (2453)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus.

Articolo 16

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. Funzioni esercitate dall'unione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, secondo i tempi, i vincoli e le deroghe dalla stessa previsti, anche in riferimento ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, la Regione sostiene l'azione dei comuni in particolare quelli di minore dimensione e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni. Le unioni di comuni presentano alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono indicate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Le modalità di presentazione del piano triennale e lo schema-tipo sono stabilite in sede di Conferenza permanente regione-enti locali.

2. La Giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, individua il contenuto delle funzioni fondamentali con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative.

3. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, l'Assessore regionale degli enti locali, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma precedente, assegna agli enti inadempienti trenta giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo di cui alla presente legge.

4. Previo accordo, le unioni possono svolgere, anche per i comuni che le compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e sulla base di regolamento approvato dall'unione, quelle di valutazione e controllo. Il Presidente dell'unione nomina per ciascuna di esse il responsabile tra i dipendenti dell'unione o dei comuni che ne fanno parte nel rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi o dai regolamenti.

5. Le unioni di comuni, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipulano convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivando lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi.

6. La Regione promuove le iniziative delle unioni di comuni orientate all'attivazione o implementazione di servizi di prossimità, tenuto conto degli indici di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 20.". (1963)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Il comma 1 dell'articolo 16 è soppresso. (340)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 16

Il comma 1 dell'articolo 16 è soppresso. (1204)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 16

Il comma 1 dell'articolo 16 è soppresso. (1550)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna.

Articolo 16

Il comma 1 dell'articolo 16 intitolato "Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione" è integralmente soppresso. (1904)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni.

Articolo 16

All'articolo 16 comma 1 le parole "Le unioni di comuni possono esercitare le funzioni fondamentali anche attraverso i sub ambiti di cui all'articolo 7 comma 3." sono soppresse. (2123)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 1 sopprimere le parole: "con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero". (341)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 1 sopprimere le parole: "ovvero fino a 3.000 per i comuni che siano appartenuti a comunità montane". (342)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 1 sopprimere le parole: "Le unioni di comuni possono esercitare le funzioni fondamentali anche attraverso i sub-ambiti di cui all'articolo 7, comma 3".(343)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Il comma 2 dell'articolo 16 è soppresso. (344)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 16

Il comma 2 dell'articolo 16 è soppresso. (1205)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 16

Il comma 2 dell'articolo 16 è soppresso. (1551)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna.

Articolo 16

Il comma 2 dell'articolo 16 intitolato "Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione" è integralmente soppresso. (1905)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 2, sopprimere le parole: "e di popolazione". (346)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 2 sopprimere le parole: "nonché in materia di servizi elettorali e statistici". (347)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Il comma 3 dell'articolo 16 è soppresso. (348)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 16

Il comma 3 dell'articolo 16 è soppresso. (1206)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 16

Il comma 3 dell'articolo 16 è soppresso. (1552)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna.

Articolo 16

Il comma 3 dell'articolo 16 intitolato "Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione" è integralmente soppresso. (1906)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 3 sopprimere la parola: "singolarmente". (349)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 3 sopprimere le parole: "esercitate in forma associata". (350)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 3 sopprimere le parole: "La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa." (351)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Il comma 4 dell'articolo 16 è soppresso. (352)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 16

Il comma 4 dell'articolo 16 è soppresso. (1207)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 16

Il comma 4 dell'articolo 16 è soppresso. (1553)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna.

Articolo 16

Il comma 4 dell'articolo 16 intitolato "Funzioni fondamentali dei comuni esercitate dall'unione" è integralmente soppresso. (1907)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 4 sopprimere le parole: "Trascorsi i termini di cui al comma 1". (353)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 4 sopprimere le parole "entro i quali provvedere". (354)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 4 sopprimere le parole: "Decorso inutilmente tale termine si. applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 42. (355)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Il comma 5 dell'articolo 16 è soppresso. (356)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 16

Il comma 5 dell'articolo 16 è soppresso. (1208)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 16

Il comma 5 dell'articolo 16 è soppresso. (1554)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 5 sopprimere le parole: "salvo diversa disposizione di legge statale o". (357)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 5 spprimere le parole: "o regionale". (358)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 16

Al comma 5 sopprimere le parole: "tenuto conto della ricognizione delle attività dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative". (359)

Emendamento sostitutivo parziale Lampis - Truzzu - Tunis.

Articolo 16

Al comma 1 la parola "obbligatoriamente" è sostituita con la parola "possibilmente". (1556)

Emendamento sostitutivo parziale Lampis - Truzzu - Tunis.

Articolo 16

Al comma 4 la parola "venti" è sostituita con la parola "quaranta". (1555).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è contrario per tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento numero 1963 sostitutivo totale e contrario sull'emendamento all'emendamento numero 1963 il numero 2453.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Fasolino. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Perché io ho dei dubbi che ho già manifestato ieri, è una questione un po' generale che inizia dall'unione dei comuni in quanto noi stabiliamo che l'unione dei comuni i comuni la possono costituire con i comuni confinanti e ieri ho manifestato il dubbio per quanto riguarda il comune di Golfo Aranci perché il comune di Golfo Aranci confina esclusivamente con il comune di Olbia oppure col mare, ne ho parlato con l'Assessore e l'Assessore mi diceva: "Ma forse voi fate parte della rete metropolitana" all'inizio, poi la rete metropolitana invece non potrà essere probabilmente applicata alla Gallura e quindi mi chiedo come possiamo risolvere questo problema perché il comune di Golfo Aranci se no sarebbe obbligato a dover fare un'associazione col comune di Olbia. Poi approvando l'emendamento numero 1961 diamo la possibilità al presidente dell'unione dei comuni di attribuire gli incarichi dirigenziali e mi è stato detto che veniva applicato questo in quanto l'unione dei comuni doveva essere di 10 mila abitanti ma 10 mila abitanti è il minimo, quindi noi ci potremmo trovare di fronte a un presidente che in un'unione dei comuni in un'area di 20 mila abitanti, di 25 mila abitanti attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo me questa è una cosa che non è opportuna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONELLO PERU

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facoltà.

TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Innanzitutto ritengo che con quest'articolo stiamo anticipando e non stiamo rispettando ciò che sta facendo il governo nazionale cioè il governo nazionale sta dicendo che le funzioni in forma associata devono partire dal 31/12/2016, è stato prorogato questo termine che c'era sino all'altro giorno e invece noi stiamo anticipando i termini. Sappiamo benissimo che tutti i comuni della Sardegna non sono pronti ad adoperarsi per trasferire tutte le funzioni alle unioni dei comuni e quindi ritengo che una valutazione la Giunta e il Consiglio debbano farlo. Un'altra cosa che voglio sollevare è il problema delle altre funzioni, si parla di funzioni però si parla anche di servizi che vengono svolti in forma associata con altre forme associative non solo con le unioni dei comuni, per esempio nella mia zona esistono consorzi turistici, esistono consorzi ambientali. Quindi vorrei capire, Assessore vorrei capire se possano continuare ad esistere consorzi turistici, possano continuare a esistere consorzi forestali o altri consorzi che appunto esistono nel territorio della Regione sarda, con questo articolo mi sembra che qui si parla di funzioni ma se viene trasferita una funzione completamente ad un'unione dei comuni sicuramente vengono a cadere tutti quei consorzi che esistono nella Regione sarda. Quindi bisognerebbe iniziare ad avvisare questi sindaci che hanno costituito questi consorzi e convenzioni in base al "267" per far sì che inizino a organizzarsi e a far sì che anche il personale che hanno se ne vada a casa.

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Salvatore Demontis è rientrato dal congedo.

E' iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Mi chiedevo mentre intervenivano i colleghi se non è il caso di spostare anche questo articolo insieme all'articolo 15 perché quando si parla di personale va nell'insieme ricollocato non solo nella funzionalità dell'unione dei comuni che viene prevista aldilà della tipologia e del numero degli abitanti, ma anche in considerazione del fatto che l'organizzazione del personale, quindi la propria struttura del personale in pianta organica, va vista in relazione a quello che è il tipo di opportunità che si apre all'interno di quell'unione e di quali competenze quel tipo di unione possa avere aldilà del fatto che possa avere tutte le competenze del mondo perché questo teoricamente potrebbe essere previsto, si parla nell'articolo 16 di funzioni svolte legate in modo particolare a quella che è la possibilità di sviluppo del territorio. Questo è estremamente limitativo e non consente di cogliere nella pienezza quelle che sono le competenze e le possibilità e anzi mortifica anche quello che è un dato ormai costitutivo delle funzioni dei comuni in quanto i comuni hanno attività generale e di sviluppo sul territorio ove essi amministrano. Se questo è vero si sta coartando quello che è previsto dalla normativa nazionale e si sta eventualmente dimensionando in maniera non corretta quelle che sono le opportunità. In aggiunta quindi io vorrei dire, lo anticipo, ma se possibile ripeto mettiamo in discussione insieme, o comunque correlandolo, ma non può essere fatto prima, se io non ho la contezza di quella che è la pianta organica vorrei capire quali sono i dirigenti da nominare e vorrei anche capire quali sono i responsabili di servizio eventualmente. Se tutto si fa in condizioni di unione dei comuni, per cui l'Unione dei comuni viene individuata quale nuovo soggetto per poter operare comunemente insieme ai diversi Comuni che la compongono non ho possibilità di cogliere quali siano i risparmi di spesa legati al personale, le opportunità che a quelle unioni vengono affidate e quali sono le potenzialità che potrebbero essere sviluppate. Tutto questo naturalmente ha necessità e bisogno di un approfondimento insieme all'articolo 15. E dirò di più, io vorrei capire anche qual è la volontà di questo Consiglio relativamente al personale, e quindi capire le previsioni inserite all'interno dell'articolo 15. Perché se io ho un'apertura globale, quindi totale di quello che è oggi il portato della chiusura dell'ex province, se ho da rattoppare l'insieme del sistema regionalistico che presenta notevoli crepe e difficoltà nella gestione dei precari, e io intendo sanare tutto il precariato, vorrei capire come io posso inserirle e quali sono gli inserimenti oggi che non è neanche dato conoscere quali siano le Unioni dei comuni. Voglio dire che c'è da approfondire seriamente, e certamente se ci sono da collocare dei dirigenti anche in via transitoria e sino alla eliminazione di quel percorso dirigenziale, quindi sino all'abbandono del lavoro del dirigente, quella Unioni dei comuni potrebbe sopportare un dirigente, ma se le condizioni date solo perché oggi viene ad essere sanata una precarietà, non è detto che possa essere la sopportazione del futuro nella gestione e nella spesa relativa al personale, che sappiamo che è una fonte costante di spendita fissa se non correlata a quelle che sono le attività che dovrebbero essere collocate in maniera efficace ed efficiente. Detto tutto questo io credo che il Consiglio farebbe bene a mettere da parte anche questo articolo 16 e vederselo con l'articolo 15. Pur tuttavia resta in piedi la necessità di un approfondimento ulteriore, e credo che ci sia la necessità di trovarsi almeno in un momento di confronto tra maggioranza ed opposizione, cosa effettivamente si intende proporre per il personale all'articolo 15. E dico anche di più, manca un Assessore, uno che ha la borsa, e quello che ha la borsa non è presente e ci deve dire, poiché non ha mantenuto la parola per i cantieri verdi, non ha mantenuto la parola per l'ente foreste, vorrei capire quali sono gli atteggiamenti reali e quali sono le capacità effettive presenti in bilancio…

PRESIDENTE. Grazie consigliere Dedoni. La proposta è quella di spostare l'articolo 16?

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. No, prima che l'onorevole Dedoni ci colpisca con qualche maledizione in lingue sconosciute, vorrei dargli ragione nel senso che le materie sono connesse, e quindi se abbiamo rinviato la discussione dell'articolo 15 è opportuno anche far lo stesso con l'articolo 16. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie al relatore Deriu. Anche l'articolo 16 è rinviato a questo pomeriggio. Non ci sono altri iscritti a parlare nella discussione generale. Metto in votazione… Onorevole Floris, per dichiarazione di voto? Prego.

(Interruzioni)

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). No, lo ha già detto lei Presidente, siccome gli articoli 15 e 16 li spostiamo alla sera, l'onorevole Floris stava intervenendo per dichiarazione di voto, è spostata anche la dichiarazione di voto, per cui discussione generale sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Grazie. Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 sono stati presentati gli emendamenti:

Soppressivi totali numero: 360 (uguale agli emendamenti numero 361, 1070, 1557 e 1964).

Soppressivi parziali numero: 362, 363, 364, 365 (uguale all'emendamento numero 1209), 366, 367, 368, 369 (uguale agli emendamenti numero 1210 e 1558), 370, 371, 373 (uguale agli emendamenti numero 1211 e 1559), 374, 375 e 376.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti:

Art. 17

Funzioni delegate all'unione

1. Le seguenti attività possono essere svolte, previo accordo, dalle unioni di comuni anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (360)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (361)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (1070)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (1557)

Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus.

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (1964)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 sopprimere le parole: "previo accordo". (362)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 sopprimere le parole: "dalle unioni di comuni'. (363)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma sopprimere le parole: "anche per i comuni che le costituiscono". (364)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (365)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 17

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (1209)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: "nominato dal presidente dell'unione". (366)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma l lettera sopprimere le parole: "tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono". (367)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: "dell'unione". (368)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (369)

Emendamento soppressivo parziale PITTALIS - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 17

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (1210)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 17

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (1558)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole "nominato dal presidente". (370)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole "dell'unione". (371)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (373)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 17

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (1211)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 17

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa. (1559)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole "dell'unione". (374)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole "sulla base di apposito regolamento approvato". (375)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 17

Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole "approvato dall'unione stessa". (376).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, tranne l'emendamento numero 1964.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Christian Solinas.

Ne ha facoltà.

SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). È solo per avere conferma che il parere è favorevole sull'emendamento numero 1964 e non su tutti gli altri di contenuto identico, se tecnicamente è possibile, o se è un refuso del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 360…

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Sull'ordine del lavori. L'onorevole Solinas ha posto una questione che necessita una risposta. È stato dato il parere contrario su tutti gli emendamenti all'infuori di un emendamento che è esattamente identico agli emendamenti numero 360, 361, 1070, 1557, se ci vuole spiegare la ragione, perché non abbiamo inteso, e questo voleva intendere anche il collega Solinas.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Presidente Pittalis, la ragione è tutta da ricercare nella insufficienza di questo modesto relatore che non pensava di meritarsi addirittura un tale rimprovero, però chiedo scusa e spero che la fustigazione avvenga fuori dall'Aula. Quindi ovviamente i soppressivi sono tutti uguali, una volta che si vota la soppressione, l'articolo è soppresso, cosa che la Commissione raccomanda.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti soppressivi totali numero 360, uguale al 361, uguale al 1070, uguale al 1557, uguale al 1964.

(Segue la votazione)

Il PRESIDENTE indice la votazione nominale con procedimento elettronico degli emendamenti numero 1964, 360, 361, 1070, 1557, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Crisponi ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cappellacci - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Demontis - Deriu - Desini - Fasolino - Forma - Gaia - Lai - Lampis - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Dedoni - Floris - Orrù - Peru.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 53

maggioranza 27

favorevoli 48

contrari 5

(Il Consiglio approva).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GANAU

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18. All'articolo 18 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali: numero 377, uguale al 1071, uguale al 1560; i sostitutivi totali: numero 1965 e 2227; all'emendamento numero 1965 sono stati presentati gli emendamenti numero: 2455, 2457, 2496, 2458, 2516, 2461, 2462, 2526.

I soppressivi parziali numero: 378 uguale al 1212 e al 1561; 379, 380, 381, 2124; 382 uguale alle 1213 e al 1562; 383, 384, 385, 386 uguale al 1214 e al 1563; 387, 388, 57, 2125, 389; 390 uguale al 1215 e al 1564; 58 uguale al 391; 2127, 392, 393, 394, 395, 396, 397; 398 uguale al 1216 e alle 1565; 399, 400, 401; 402 uguale al 1217 e al 1566; 403, 404, 405, 1568; 2049 uguale al 2075; 16, 2126, 17, 2128; 2046 uguale al 2076.

Gli emendamenti aggiuntivi numero 1369 e 2265.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:

Art. 18

Finanziamenti
per l'esercizio associato di funzioni

1. Per favorire la stabilità delle gestioni associate, la Regione contribuisce al finanziamento delle unioni di comuni, in modo prioritario, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente gestione di servizio e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Il finanziamento delle unioni di comuni è garantito attraverso i trasferimenti delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La Giunta regionale, con deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, determina la quota percentuale del fondo unico da destinare a trasferimenti a favore dei comuni e quella da destinare alle unioni dei comuni, alla città metropolitana di Cagliari e, fino al loro superamento, alle province.

4. La ripartizione dei trasferimenti a favore delle unioni di comuni, della città metropolitana di Cagliari e, fino al loro superamento, delle province, è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.

4 bis. Per la ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene conto del parametro di svantaggio economico sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 20, e degli indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi, verificando in particolare i risparmi di spesa conseguiti dalle unioni, anche sulla base dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni svolte.

5. I comuni obbligati a far parte di un'unione di comuni e che non vi aderiscono nei termini previsti dall'articolo 7, beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei comuni a valere sul fondo unico, con una riduzione percentuale crescente in ragione d'anno e comunque non inferiore al 30 per cento.

6. La riduzione percentuale è determinata a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas.

Articolo 18

L'articolo 18 è soppresso. (377)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.

Articolo 18

L'articolo 18 è soppresso. (1071)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

L'articolo 18 è soppresso. (1560)

Emendamento all'emendamento numero 1965 sostitutivo totale Dedoni - Cossa - Crisponi.

Articolo 18

L'articolo 18 è così sostituito:

"Art. 18

Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni

1. La Regione promuove la stabilità delle gestioni associate, l'efficiente gestione dei servizi, le economie di scala nello svolgimento delle funzioni amministrative, assicurando nei programmi regionali il finanziamento prioritario delle unioni dei comuni.

2. La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. A tal fine, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente Regione - enti locali:

riserva una quota percentuale del fondo unico destinata al finanziamento delle unioni dei comuni e della città metropolitana;

stabilisce le decurtazioni, in misura crescente e non inferiori al 30 per cento per anno, da applicare ai trasferimenti per quei che comuni che pur obbligati non aderiscono alle unioni e destina le relative economie alla quota di cui alla lett. a).

determina la ripartizione fra le categorie di cui alla lettera a).

3. I trasferimenti sono assegnati alle unioni dei comuni tenendo conto del parametro di svantaggio economico sociale, ai sensi della presente legge, delle economie di spesa sulla base di costi standard e degli indici di efficacia ed efficienza. La Giunta aggiorna periodicamente tali parametri.

4. La Giunta regionale definisce una graduatoria sulla base del parametro unitario di disagio per la ripartizione delle risorse fra le unioni di comuni. Il parametro unitario di disagio è definitivo periodicamente con delibera di Giunta regionale tenendo conto dei dati statistici territoriali, previa intesa in sede Conferenza permanente Regione - enti locali, con riferimento ai principali indici socio economici.

5. Nella ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene altresì conto del maggior numero di funzioni svolte oltre a quelle obbligatorie. (2455)

Emendamento all'emendamento numero 1965 soppressivo parziale Congiu - Augusto Cherchi - Piermario Manca - Desini - Unali - Busia.

Articolo 18

Al comma 2, lettera a) vengono eliminate le parole: "e della città metropolitana e". (2457)

Emendamento all'emendamento numero 1965 sostitutivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

L'articolo 18 comma 4 viene così modificato: "4. Il Consiglio Regionale con la Legge Finanziaria, individua annualmente la quota a valere sul fondo unico da destinare alle Unioni dei Comuni, nonché alle altre forme di aggregazione dei comuni di tipo tematico o comunque non territoriale ed alle altre città metropolitane". (2496)

Emendamento all'emendamento numero 1965 aggiuntivo Zanchetta.

Articolo 18

All'emendamento n. 1.965, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"La Giunta regionale, nella ripartizione di cui al comma 4 dell'articolo 18, individua la quota aggiuntiva spettante all'unione dei comuni comprendente il sub ambito isolano, destinata al finanziamento delle funzioni e dei servizi del comune compreso nel sub ambito medesimo in aggiunta alle quote di finanziamento ordinariamente ad esso spettanti per l'appartenenza all'unione di comuni." (2526)

Emendamento all'emendamento numero 1965 aggiuntivo Floris.

Articolo 18

All'articolo 18, comma 3, è aggiunto il comma 3 bis:

"Il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, viene stabilito annualmente nella legge finanziaria regionale, in misura non inferiore al 12% dell'importo delle entrate di cui al titolo 1° (entrate tributarie ordinarie) del bilancio regionale." (2458)

Emendamento all'emendamento numero 1980 aggiuntivo Roberto Deriu - Agus.

Articolo 18

All'emendamento n.1965 è apportata la seguente modifica:

Al secondo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ",tenendo conto delle eventuali condizioni di svantaggio delle unioni di comuni nel cui territorio sono comprese una o più isole minori che costituiscono sub ambito territoriale ai sensi dell'articolo 7." (2516)

Emendamento all'emendamento numero 1965 aggiuntivo Lampis - Truzzu.

Articolo 18

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18 bis"

1. Salva contraria deliberazione della Giunta Regionale, adottata su conforme parere della competente commissione consiliare e motivata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i beni immobili provenienti dalle dismesse attività minerarie di proprietà della Regione Sardegna o delle sue società partecipate possono essere ceduti ai comuni, o in subordinazione alle Unioni di Comuni, in cui sono situati, entro tre mesi dalla richiesta a condizione che questa sia adeguatamente motivata da apposita approvazione del piano di utilizzo da parte del Consiglio Comunale o, dell'Assemblea dei sindaci dell'Unione dei Comuni.

2. I beni immobili connessi alle attività minerarie dismesse di proprietà della Regione Sardegna e delle sue partecipate possono essere ceduti a titolo gratuito ai Comuni e, invia subordinata, alle Unioni di Comuni sotto la cui giurisdizione territoriale sono situati, previa specifica e motivata richiesta, per la realizzazione di opere pubbliche, per la realizzazione di servizi ed interventi di pubblica utilità, nonché per finalità turistico-ricettive e della ristorazione.

Casella di testo: 3. Il rappresentante legale di IGEA SpA provvede alla cessione dei béni della medesima società ai sensi di quanto previsto dai commi Regionale.

5. L'articolo 8 della Legge 33 del 4 dicembre 1998 è abrogato. precedenti.

4. Le cessioni di cui al precedenti comma sono sempre sottoposte ad approvazione con specifica delibera di Giunta. (2461)

Emendamento all'emendamento numero 1965 aggiuntivo Lampis - Truzzu.

Articolo 18

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18 bis"

l- è istituita l'area di crisi del medio campidano comprendente i Comuni di: Arbus., Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi;Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2010 (individuazione delle aree di crisi industriali).

2- Al fine del riconoscimento dell'area di crisi di cui al comma l la Giunta Regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge individua specifiche risorse finanziarie per l'attuazione del relativo programma di intervento. (2462)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus.

Articolo 18

L'articolo 18 è così sostituito:

"Art. 18

Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni

1. La Regione promuove la stabilità delle gestioni associate, l'efficiente gestione dei servizi, le economie di scala nello svolgimento delle funzioni amministrative, assicurando nei programmi regionali il finanziamento prioritario delle unioni dei comuni.

2. La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. A tal fine, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente Regione - enti locali:

a) riserva una quota percentuale del fondo unico destinata al finanziamento delle unioni dei comuni e della città metropolitana e, fino al loro superamento, alle province;

b) stabilisce le decurtazioni, in misura crescente e non inferiori al 30 per cento per anno, da applicare ai trasferimenti per quei che comuni che pur obbligati non aderiscono alle unioni e destina le relative economie alla quota di cui alla lett. a).

c) determina la ripartizione fra le categorie di cui alla lettera a).

3. I trasferimenti sono assegnati alle unioni dei comuni tenendo conto del parametro di svantaggio economico sociale, ai sensi della presente legge, delle economie di spesa sulla base di costi standard e degli indici di efficacia ed efficienza. La Giunta aggiorna periodicamente tali parametri con la procedura di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale definisce una graduatoria sulla base del parametro unitario di disagio per la ripartizione delle risorse fra le unioni di comuni. Il parametro unitario di disagio è definitivo periodicamente con delibera di Giunta regionale tenendo conto dei dati statistici territoriali, previa intesa in sede Conferenza permanente Regione - enti locali, con riferimento ai principali indici socio economici.

5. Nella ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene altresì conto del maggior numero di funzioni svolte oltre a quelle obbligatorie. (1965)

Emendamento sostitutivo totale Congiu - Cherchi A - Manca P - Desini - Busia - Unali.

Articolo 18

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni

1. Per favorire la stabilità delle gestioni associate, la Regione contribuisce al finanziamento delle unioni di comuni, in modo prioritario, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente gestione di servizio e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Il finanziamento delle unioni di comuni è garantito attraverso i trasferimenti delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La Giunta regionale, con deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, determina la quota percentuale del fondo unico da destinare a trasferimenti a favore dei comuni, quella da destinare alle unioni dei comuni, sino al loro superamento alle province e successivamente alla città metropolitana di Cagliari qualora subentri nelle medesime funzioni già attribuite alle Province.

4. La ripartizione dei trasferimenti a favore dei comuni, delle unioni di comuni, e, fino al loro superamento, delle province, è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.

4 bis. Per la ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene conto delle funzioni già esercitate, delle funzioni trasferite dalle superate Province nonché del parametro di svantaggio economico sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 20, e degli indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi, verificando in particolare i risparmi di spesa conseguiti dalle unioni, anche sulla base dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni svolte.

5. I comuni obbligati a far parte di un'unione di comuni e che non vi aderiscono nei termini previsti dall'articolo 7, beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei comuni a valere sul fondo unico, con una riduzione percentuale crescente in ragione d'anno e comunque non inferiore al 30 per cento.

6. La riduzione percentuale è determinata a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali". (2227)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 1 dell'articolo 18 è soppresso. (378)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

Il comma 1 dell'articolo 18 è soppresso. (1212)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

Il comma 1 dell'articolo 18 è soppresso. (1561)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 1 sopprimere le parole: "Per favorire la stabilità delle gestioni associate." (379)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 1 sopprimere le parole: "in modo prioritario". (380)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 1 sopprimere le parole: "in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente gestione di servizio e l'utilizzo di risorse pubbliche". (381)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni.

Articolo 18

All'articolo 18 comma 1 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2124)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 2 dell'articolo 18 è soppresso. (382)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

Il comma 2 dell'articolo 18 è soppresso. (1213)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

Il comma 2 dell'articolo 18 è soppresso. (1562)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 2 sopprimere le parole: "delle risorse". (383)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 2 sopprimere le parole: "del fondo unico". (384)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 2 sopprimere le parole: "di cui all'articolo 10". (385)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 3 dell'articolo 18 è soppresso. (386)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

Il comma 3 dell'articolo 18 è soppresso. (1214)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

Il comma 3 dell'articolo 18 è soppresso. (1563)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 3 sopprimere le parole: "con delibera su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali". (387)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 3 sopprimere le parole: "previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali". (388)

Emendamento soppressivo parziale Carta - Orrù.

Articolo 18

Al comma 3, dell'articolo 18 sono soppresse le parole "alla città metropolitana di Cagliari". (57)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni.

Articolo 18

All'articolo 18 comma 3 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2125)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 3 sopprimere le parole: "e, fino al loro superamento, alle province". (389)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 4 dell'articolo 18 è soppresso. (390)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

Il comma 4 dell'articolo 18 è soppresso. (1215)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

Il comma 4 dell'articolo 18 è soppresso. (1564)

Emendamento soppressivo parziale Carta - Orrù.

Articolo 18

Al comma 4, dell'articolo 18 sono soppresse le parole "della città metropolitana di Cagliari". (58)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 4 sopprimere le parole: "della città metropolitana di Cagliari". (391)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni.

Articolo 18

All'articolo 18 comma 4 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2127)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 4 sopprimere le parole: "fino al loro superamento". (392)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 4 sopprimere le parole: "previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali (393)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 4 bis dell'articolo 18 è soppresso. (394)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 4 bis sopprimere le parole; "come determinato". (395)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 4 bis sopprimere le parole: "degli indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi". (396)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 4 bis sopprimere le parole: "Verificando in particolare i risparmi di spesa conseguiti dalle unioni, anche sulla base dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni svolte". (397)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 5 dell'articolo 18 è soppresso. (398)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

Il comma 5 dell'articolo 18 è soppresso. (1216)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

Il comma 5 dell'articolo 18 è soppresso. (1565)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 5 sopprimere le parole: "Obbligati a far parte di un'unione di comuni e". (399)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 5 sopprimere le parole: "e che non vi aderiscono nei termini previsti dall'articolo 7". (400)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 5 sopprimere le parole: "con una riduzione percentuale crescente in ragione d'anno e comunque non inferiore al 30 per cento". (401)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Il comma 6 dell'articolo 18 è soppresso. (402)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.

Articolo 18

Il comma 6 dell'articolo 18 è soppresso. (1217)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis.

Articolo 18

Il comma 6 dell'articolo 18 è soppresso. (1566)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 6 sopprimere la parola: "percentuale". (403)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 6 sopprimere la parola: "raggiunta". (404)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas.

Articolo 18

Al comma 6 sopprimere le parole: "Regione-enti locali". (405)

Emendamento sostitutivo parziale Lampis - Truzzu.

Articolo 18

Il comma 3 è così sostituito:

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali, determina con apposita previsione normativa la quota percentuale del fondo unico da destinare a trasferimenti a favore dei comuni e quella da destinare alle Unioni di Comuni, alla Città Metropolitana di Cagliari e, fino al loro superamento, alle Province. (1568)

Emendamento sostitutivo parziale Pittalis - Zedda A - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis.

Articolo 18

Finanziamento per l'esercizio associato di funzioni

Il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

3. Il Consiglio regionale, con la legge finanziaria, individua annualmente la quota a valere sul fondo unico da destinare alle unioni dei comuni, nonché alle altre forme di aggregazione dei comuni di tipo tematico o comunque non territoriale, ed alle città metropolitane. (2049)

Emendamento sostitutivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.

Articolo 18

Finanziamento per l'esercizio associato di funzioni

Il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

3. Il Consiglio regionale, con la legge finanziaria, individua annualmente la quota a valere sul fondo unico da destinare alle unioni dei comuni, nonché alle altre forme di aggregazione dei comuni di tipo tematico o comunque non territoriale, ed alle città metropolitane. (2075)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta.

Articolo 18

Al comma 3 le parole: "alla Città metropolitana di Cagliari." vengono sostituite da: " alle città metropolitane di Cagliari e di Sassari". (16)

Emendamento sostitutivo parziale Cossa.

Articolo 18

Al comma 3 dell'articolo 18 le parole "al loro superamento" sono sostituite dalle parole "alla loro soppressione". (2126)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta.

Articolo 18

Al comma 4 le parole: "della città metropolitana di Cagliari" vengono sostituite da: "delle città metropolitane di Cagliari e di Sassari". (17)

Emendamento sostitutivo parziale Cossa.

Articolo 18

Al comma 4 dell'articolo 18 le parole "al loro superamento" sono sostituite dalle parole "alla loro soppressione". (2128)

Emendamento sostitutivo parziale Pittalis - Zedda A - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis.

Articolo 18

Alla fine del comma 5 dell'articolo 18 le parole "non inferiore" sono sostituite dalle parole "non superiore". (2046)

Emendamento sostitutivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.

Articolo 18

Alla fine del comma 5 dell'articolo 18 le parole "non inferiore" sono sostituite dalle parole "non superiore" (2076)

Emendamento aggiuntivo Ledda.

Articolo 18

Al termine del comma 3 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente testo: "I criteri di assegnazione e riparto delle risorse agli enti locali sono stabiliti sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento su base demografica." (1369)

Emendamento aggiuntivo Floris.

Articolo 18

All'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 bis:

"il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, viene stabilito annualmente nella legge finanziaria regionale, in misura non inferiore al 12% dell'importo delle entrate di cui al titolo 1° (entrate tributarie ordinarie) del bilancio regionale." (2265).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sui soppressivi totali numero 377, uguale al 1071, uguale al 1560 il parere è contrario; sui sostitutivi totali: sull'emendamento numero 1965 il parere è favorevole, con gli emendamenti a questo emendamento numero 1965 numero: 2455 contrario, 2457 invito al ritiro, 2496 contrario, 2458 contrario, 2516 favorevole, 2461 contrario, 2462 contrario, 2526 favorevole. Sull'emendamento sostitutivo totale numero 2227il parere contrario.

Il parere è contrario a tutti i soppressivi parziali. Il parere è contrario agli emendamenti aggiuntivi numero 1369 e 2265.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quella della Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Fasolino. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Siamo arrivati al fulcro, siamo arrivati a quello che abbiamo annunciato fino ad ora. Adesso veramente anche voi, colleghi della maggioranza, in particolare i sindaci, non potete stare in silenzio perché esaminando bene l'articolo 18 arriviamo a quello che potrebbe essere realmente il problema per i comuni, la spartizione fra i comuni del fondo unico, ma la cosa più grave è che chi deve decidere di questa spartizione è la Giunta. Secondo me quanto meno sarebbe opportuno che questa scelta venisse fatta non dalla Giunta ma dal Consiglio così noi avremo l'opportunità di valutare, essendo sul territorio quelle che sono le esigenze dei comuni. Poi, il comma 5, va proprio a giustificare quell'emendamento di cui parlavamo perché i comuni obbligati che non si associano hanno una decurtazione non inferiore al 30 per cento del Fondo Unico, quindi è opportuno, o inseriamo qua l'emendamento orale, proprio sul comma 5, oppure poi vediamo dove metterlo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Lapidariamente perché il collega Fasolino ha già affrontato il tema, il tema è quello dell'ossigeno a favore dell'Unione di comuni e dei comuni quindi dell'utilizzo della ripartizione del Fondo unico. È un tema molto delicato perché magari avrebbe meritato attenzione maggiore da parte dell'Aula, magari anche un approfondimento differente. Stiamo rischiando veramente che la Giunta, in modo non dico arbitrario ma comunque partigiano per esempio vada a favorire la città metropolitana di Cagliari piuttosto che l'Unione di comuni X, piuttosto che i comuni Y. Io credo che occorra dare invece al Consiglio regionale il potere di fare queste ripartizioni, di riflettere, di approfondire il tema, perché è un tema troppo delicato, non è un tema che si può lasciare al libero arbitrio della Giunta e poi al comma 5 abbiamo questa sanzione, questa punizione per cui i comuni che non aderiscono all'Unione di comuni, una sanzione della riduzione percentuale non inferiore al 30 per cento, è una punizione aberrante, io credo che sia preferibile prevederla non superiore al 30 per cento, cerchiamo di sensibilizzare e di spingere i comuni ad unirsi all'interno di questa rete però non possiamo penalizzare in questo modo, anche oltraggioso, quei comuni che dovessero ottenere di fare diversamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, mi segnalano che la stampa che segue i lavori non è in possesso degli emendamenti che stiamo discutendo. Quindi, ai fini anche di una corretta informazione, anche sul contenuto, io segnano il problema alla Presidenza se anche attraverso l'ufficio stampa del Consiglio si possa mettere anche la stampa di svolgere il suo lavoro.

PRESIDENTE. Sì, procediamo immediatamente a fornire gli emendamenti anche alla stampa.

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sull'ordine dei lavori, Presidente. Abbiamo ravvisato la necessità di portare l'emendamento numero 2463 riferendolo a questo articolo, perché verrebbe poi impossibile all'articolo 20 dove originariamente era ubicato.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento che è identico all'emendamento all'emendamento numero 2462 che ha avuto parere contrario dalla Commissione. Quindi, lo portiamo a questo articolo, uguale al numero 2462. Non ha pagina.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 377, 1071 e 1560.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Desini ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 52

astenuti 1

maggioranza 27

favorevoli 20

contrari 32

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2455.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Zanchetta ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 53

votanti 52

astenuti 1

maggioranza 27

favorevoli 20

contrari 32

(Il Consiglio non approva).

C'è un invito al ritiro per l'emendamento numero 2457. È ritirato.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2496.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Cossa ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 51

astenuti 1

maggioranza 26

favorevoli 20

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2458.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Locci e Tocco hanno votato a favore e che i consiglieri Agus e Manca Pier Mario hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 51

astenuti 1

maggioranza 26

favorevoli 20

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sull'ordine dei lavori. Poiché è stato spostato l'emendamento numero 2463 a questo articolo e il parere non era stato formulato, ma c'è affinità di materia anche se non coincidenza perfetta con l'emendamento numero 2461, io chiederei se è possibile fare un emendamento di sintesi altrimenti bisogna valutare per il parere a questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo la seduta per vedere se c'è un accordo per un emendamento di sintesi e poi daremo il parere all'emendamento di sintesi.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 39, viene ripresa alle ore 12 e 53.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta e comunico al Consiglio che siccome si è posta l'esigenza di un incontro tecnico, anche con lo staff dell'Assessorato per definire meglio gli articoli 15 e 16 e c'è adesso in discussione l'emendamento che abbiamo sospeso, la seduta è tolta. Il Consiglio è convocato alle ore 16 per consentire questi incontri. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 12 e 54.