Seduta n.259 del 23/07/1993 

CCLIX SEDUTA

VENERDI' 23 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

indi

della Vicepresidente SERRI

INDICE

Congedo

Disegno di legge: "Provvedimenti a favore dell'artigianale sardo" (397). (Discussione): CUCCU, relatore

COGODI ............................................

SERRENTI.........................................

USAI SANDRO .................................

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio

Interpellanze (Annunzio).......

Interrogazioni (Annunzio) ....

Mozioni (Annunzio)............

Proposta di legge Pubusa - Sanna Emanuele - Cogodi - Cuccu - Dadea - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta Gabriele - Scano - Serri - Zucca: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: 'I controlli sugli enti locali'" (147) e del disegno di legge "Nuove norme sui controlli regionali sugli atti di comuni e province" (235). (Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato):

USAI SANDRO .....................

PUBUSA.................................

BAROSCHI, relatore..............

BALIA,Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

MANCHINU..........................

(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 4)

(Risultato della votazione) ..... .

(Votazione a scrutinio segreto)

(Risultato della votazione) .....

La seduta è aperta alle ore 10 e 04.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 luglio 1993, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Augusto Onnis ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 23 luglio 1993. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PORCU, Segretario:

"Interrogazione Cuccu - Ruggeri - Satta Gabriele, con richiesta di risposta scritta, sulla costituzione della nuova società per la gestione delle miniere piombo-zincifere dell'Iglesiente". (578)

"Interrogazione Giagu, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento per la costruzione di immobili al comune di La Maddalena". (579)

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PORCU, Segretario:

"Interpellanza Mereu Orazio sulla soppressione della guardia media turistica di Santa Maria Navarrese". (333)

"Interpellanza Tamponi - Marteddu - Atzeni - Carusillo - Manunza - Piras - Serra Pintus - Amadu - Atzori - Baghino - Corda - Deiana - Dettori - Fadda Paolo - Giagu - Lorettu - Mulas Franco Mariano - Onida - Oppi - Sanna - Satta Antonio - Sechi - Selis - Serra Antonio - Tidu - Usai Sandro sulla drammatica situazione degli incendi in Sardegna". (334)

"Interpellanza Oppi - Giagu - Atzori - Corda - Sanna - Usai Sandro sulla grave crisi determinata dal congelamento delle miniere (Stand-by) adottato dalla dirigenza della Carbosulcis (ENI)". (335)

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

PORCU, Segretario:

"Mozione Usai Edoardo - Cadoni - Porcu sulla chiusura degli impianti della Carbosulcis". (135)

"Mozione Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci su alcune scelte di politica estera del Governo italiano e delle cancellerie europee in aree di guerra con particolare riferimento alla Somalia, alla ex Jugoslavia, all'Iraq". (136)

"Mozione Ortu - Serrenti - Demontis - Meloni - Planetta - Puligheddu sulla mobilitazione per impedire lo smantellamento di tutto l'apparato produttivo sardo da parte del Governo italiano". (137)

"Mozione Satta Gabriele - Planetta - Marteddu - Zucca - Amadu - Baghino - Desini - Dettori - Ferrari - Manchinu - Sardu - Satta Antonio sulla necessità che la delega statale in materia di bellezze naturali e paesaggistiche possa essere esercitata compiutamente ed effettivamente". (138)

Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato della proposta di legge Pubusa - Sanna Emanuele - Cogodi - Cuccu - Dadea - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta Gabriele - Scano - Serri - Zucca: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: 'I controlli sugli enti locali'" (147) e del disegno di legge: "Nuove norme sui controlli regionali sugli atti di comuni e province" (235)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 147 e del disegno di legge numero 235. Poiché non è presente nessun rappresentante della Giunta, sospendo i lavori per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 09, viene ripresa alle ore 10 e 27.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità - Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esercizio del controllo, attribuito agli organi della Regione sarda dall'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sugli atti dei comuni e delle province.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al controllo sugli atti della città metropolitana di Cagliari e dei municipi, qualora istituiti, delle comunità montane, delle circoscrizioni di decentramento comunale, degli altri enti locali e delle forme associative disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

3. Le deliberazioni adottate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono sottoposte al controllo di legittimità secondo gli stessi criteri, limiti, modalità e termini previsti per il controllo sulle deliberazioni adottate dai predetti enti nell'esercizio delle funzioni proprie.

4. Per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Capi V, VI, VII, VIII, IX e X della medesima legge, intendendosi sostituite da quelle recate dalla presente legge le disposizioni sui termini per l'esercizio del controllo contenute negli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 62 del 1978.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Usai Sandro - Satta Antonio - Atzori - Tidu - Sechi

Articolo 1

All'art. 1 viene aggiunto il seguente 5° comma:

"L'attività di controllo sugli atti delle giunte delle camere di commercio vengono esercitati secondo le disposizioni e le modalità contenute nel decreto del Ministro dell'industria 24 agosto 1992 n. 425 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1992 n. 260), "Regolamento per il controllo degli atti deliberativi delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del R.D. 20 settembre 1934 n. 2011 e della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Eventuali successive modifiche al citato testo e relative alla materia apportate con decreto Ministeriale aggiornano automaticamente la disciplina del controllo sugli atti delle giunte delle camere di commercio. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

USAI SANDRO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, già ieri, in sede di discussione generale, ho osservato che il testo unificato licenziato dalla Commissione ha un difetto di origine, cioè non ha modificato per intero la vecchia legge numero 62, ma si è solo limitata a regolamentare di fatto il controllo sugli atti di comuni, province e comunità montane, tralasciando invece tutti quegli altri enti che sono regolamentati della "62", creando quindi una disparità di trattamento tra enti e enti, tra istituzioni ed istituzioni quasi ci fossero istituzioni di serie A e istituzioni di serie B. In particolare, per quanto riguarda le Camere di commercio, voglio ricordare che le Camere di commercio sono istituzioni regolate dalla legge nazionale, sono istituzioni delle imprese, hanno per oggetto un'attività oltre che di certificazione pubblica, anche di promozione e sviluppo dell'economia della provincia, e quindi rientrano nel contesto di un sistema che ha carattere nazionale. A suo tempo, quando il Governo nazionale delegò i poteri di controllo sugli atti delle Camere di commercio alle Regioni questi controlli venivano esercitati dalla Giunta attraverso l'Assessorato dell'industria. Poi quando fu emanata la legge 62 improvvisamente, inopinatamente, in modo anche illegittimo, questi controlli passarono dall'Assessorato dell'industria della Regione sarda al Comitato di controllo per gli enti locali. Mentre il sistema delle Camere di commercio, quindi, ha una sua regolamentazione particolare, quindi con un controllo più snello e di fatto simile a quello della "142", invece in Sardegna queste Camere sono sottoposte a un controllo anche di merito, a un controllo, per così dire, asfissiante, per certi versi, che limita la loro attività operativa, la loro capacità operativa.

Per cui l'emendamento da me proposto tende a mantenere sotto il controllo della Regione sarda e di questo comitato di controllo gli atti delle Camere di commercio, ma riportando come oggetto del controllo solo ed esclusivamente quegli atti che sono controllati secondo le modalità previste per tutte le Camere di commercio d'Italia; in particolare questa regolamentazione nazionale assoggetta al controllo gli stessi atti che prevede la "142", cioè tutta quella serie di atti più importanti, mentre lascia alla completa responsabilità delle Camere di commercio gli atti di minore importanza. Adesso anche l'acquisto di una macchina da scrivere deve essere deciso con delibera e sottoposto al Comitato di controllo, il che ovviamente crea problemi all'operatività degli enti e crea anche una situazione abbastanza assurda.

PRESIDENTE. Onorevole Usai, volevo capire. Questo emendamento termina col primo comma, perché dice: "All'articolo 1 viene aggiunto il seguente 5° comma". Le ultime tre righe sono una presentazione o che cosa sono?

USAI SANDRO (D.C.). Io ho inserito questa seconda parte per dire che il controllo subirà nel tempo le modifiche che subirà questo decreto ministeriale. Cioè non è una norma rigida. Se però tecnicamente la Presidenza ritiene che non sia ammissibile, può benissimo escluderlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Per dire semplicemente che il testo dell'emendamento che il collega Usai ha presentato insieme ad altri colleghi consiglieri non mi pare accoglibile o, comunque, non è condiviso da me e dal mio Gruppo politico, poiché in effetti parlare di controlli asfissianti nei confronti delle Camere di commercio significa sostanzialmente non avere compreso appieno la ratio della nuova disciplina che è una disciplina che, in coerenza con la legge 142, riserva il controllo di legittimità esclusivamente agli atti di maggiore rilevanza, e sostanzialmente sopprime il controllo di merito, mentre tende ad inserire o a far avanzare il nuovo controllo e cioè il controllo di gestione. Il controllo di legittimità si svolge su pochi atti, con carattere di obiettività, poiché la composizione dei comitati e il modo di formazione previsti nella proposta, tendono a garantire imparzialità e obiettività. Pertanto ci sembra che le Camere di commercio abbiano, anche per la loro autonomia, un vantaggio a rientrare nella nuova disciplina poiché questa, con i caratteri di cui si parlava, significa soprattutto - questo è il nucleo centrale del provvedimento in discussione ma prima ancora della "142" cui la proposta si appoggia - significa essenzialmente salvaguardare quel bene fondamentale che è rappresentato dall'autonomia degli enti locali. Quindi il fatto che le Camere di commercio siano soggette a un controllo simile a quello degli enti locali territoriali, cioè dei comuni e delle province, significa sostanzialmente che quanto al controllo vengono a godere delle stesse garanzie e dello stesso trattamento che è riservato dalla legge 142 a enti che hanno una autonomia costituzionalmente garantita. Praticamente, da questo punto di vista le Camere di commercio vengono poste in una posizione di maggiore autonomia che esse nell'ordinamento non hanno. E' evidente che controlli che non si svolgano con questi caratteri ma che siano affidati ad organi amministrativi direttamente incardinati in Assessorati, ad esempio, offrono da questo punto di vista minori garanzie, quindi direi che proprio per le ragioni che il collega Usai illustrava, cioè la salvaguardia dell'autonomia delle Camere di commercio, la disciplina che noi proponiamo è più garantista, perche appunto riserva alle Camere di commercio una forma e modalità di controllo che sono simili a quelle riconosciute a organi ad autonomia costituzionalmente garantita quali sono gli enti locali. Quindi direi che proprio per questo il collega Usai dovrebbe probabilmente rimeditare l'emendamento e, a mio avviso, se animato sinceramente dalla finalità che egli enunciava, ritirare l'emendamento medesimo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Signor Presidente, io limiterò brevissimamente questo parere anche perché l'intervento che mi ha preceduto ha abbondantemente specificato qual è l'orientamento della Commissione e anch'io giungo alla conclusione che probabilmente c'è stato un equivoco dovuto alla fretta con la quale si sta leggendo questo testo, ma la Commissione aveva inteso riservare alle Camere di commercio proprio il ruolo di un ente autonomo che quindi va controllato con questi atti. Si sta preparando un altro testo per tutti gli enti che non sono autonomi, sono strumentali e che quindi dovranno avere un altro tipo di controllo, anche se gli organi di controllo possono essere gli stessi. Quindi esprimo parere non favorevole a questo emendamento, sollecitando il collega Usai a rivedere possibilmente la sua posizione. Faccio notare che il secondo comma è un qualche cosa che non solo non si capisce ma che in una legge non si può mettere perché preannuncia una futura azione che non si sa bene a che cosa venga riferita.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Insisto sull'emendamento perché credo che chi è intervenuto non abbia capito qual è la reale situazione delle cose. Il quarto comma dell'articolo 1 che si sta votando stabilisce che, per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, e sono esattamente aziende agro-pastorali, Unità sanitarie locali, consorzi vari, Camere di commercio, enti provinciali per il turismo, in quanto compatibili si applicano le disposizioni dei Capi V, VI, VII, VIII, IX e X della medesima legge. Quindi abbiamo due regimi diversi, abbiamo un regime per quanto riguarda province, comuni e comunità montane e un regime per quanto riguarda gli altri enti. Io non mi sono interessato degli altri enti in particolare, per quanto riguarda però le Camere di commercio io non sto contestando il tipo di controllo, sto contestando il fatto che continuano ad essere controllati tutti gli atti, anche i più minuti che la Camera di commercio attiva, creando con questo un intralcio temporale ed anche ingerenze eccessive nell'autonomia di questi enti che sono enti, voglio ricordare, regolati da leggi dello Stato e che sono enti costituiti dalle imprese. Così come i comuni sono enti che rappresentano i cittadini, le Camere di commercio rappresentano le imprese, quindi hanno bisogno di una diversa autonomia e di una diversa attenzione. Se poi il relatore e l'Assessore ritengono che l'emendamento non sia accoglibile, si assumano le responsabilità delle loro decisioni. Io lo mantengo, anche se venisse bocciato.

PRESIDENTE. Comunque l'emendamento numero 6 si intende con esclusione del secondo periodo, come indicato dallo stesso presentatore.

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

Articolazione territoriale dei comitati

1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, ed i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei.

2. La circoscrizione territoriale del Comitato regionale di controllo si estende all'intero territorio della Regione.

3. Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i Comuni elencati nei commi 4, 5 e 6.

4. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Iglesias comprende i Comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Siliqua, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

5. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Golfo Aranci, Laerru, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.

6. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei comprende i comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Ulzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

7. Rispetto agli enti diversi dal comune, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Casu - Manchinu - Meloni - Giagu - Ladu Leonardo - Porcu

Articolo 2

Il comma 5 dell'articolo 2 è così sostituito: "La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.". (9)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema dell'articolazione territoriale dei comitati circoscrizionali è stato affrontato non in maniera superficiale ma abbastanza approfondita dalla Commissione. Alla fine abbiamo convenuto che fosse opportuno riproporre l'attuale articolazione e questo per un motivo fondamentale: come i colleghi sanno è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno scorso la nuova disciplina di livello costituzionale che attribuisce alla Regione autonoma della Sardegna i poteri sull'ordinamento e sulle circoscrizioni degli enti minori. Questo non riguarda soltanto i problemi dell'articolazione dei comitati di controllo, riguarderà la formazione delle province, riguarderà le UU.SS.LL. cioè tutta la tematica dell'articolazione territoriale degli enti minori. Per questo la Commissione ha deciso di rinviare a questa sede più propria la ricerca di una visione più organica su questa materia. Da questo punto di vista non è che non si sia voluto innovare, si è detto semplicemente: attendiamo di avere compiutamente questi poteri per intervenire non solo e soltanto sull'articolazione, ma soprattutto sul tipo di funzioni che vorremmo trasferire agli enti locali territoriali e quindi cercare di dare compiutezza a un disegno che non veda soltanto porre confini sul territorio, ma soprattutto enti autonomi locali che abbiano funzioni più ampie di quelle che hanno oggi. Rispetto a questo poi avremo anche articolazioni dei comitati e quant'altro. Cioè cominciare così parrebbe, o almeno così è parso alla Commissione, affrontare il problema dalla fine invece che dall'inizio. Quindi sollecito i presentatori di questo emendamento, se è possibile, a rivedere la loro posizione. Tengo a precisare che regioni o aree in sofferenza da questo punto di vista ce ne sono molte, e però dobbiamo avere la consapevolezza come legislatori di affrontare i problemi nella loro complessità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Per chiedere ai presentatori dell'emendamento numero 9 che mi spieghino qual è la ratio per la quale una serie di comuni sono stati esclusi dalla circoscrizione territoriale di Tempio Pausania.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manchinu. Ne ha facoltà.

MANCHINU (P.S.I.). Credo di poter condividere le osservazioni dell'onorevole Baroschi e se c'è l'impegno da parte del Consiglio a portare avanti questo discorso in tempi non biblici ma rapidi, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 si intende ritirato.

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art.3

Competenza dei comitati

1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province e della città metropolitana di Cagliari.

2. Il comitato regionale esercita altresì il controllo sugli atti degli altri enti di cui all'articolo 1 concernente i seguenti oggetti:

a) statuti e regolamenti;

b) tabelle organiche;

c) stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente;

d)assunzione di personale a qualsiasi titolo;

e) convenzioni concernenti incarichi professionali e prestazioni d'opera;

f) piani urbanistici comunali e intercomunali di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I comitati circoscrizionali esercitano il controllo su tutti gli atti che non rientrano nella competenza del comitato regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, Segretario:

CAPO II

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 4

Composizione dei comitati di controllo

1. Ciascun comitato di controllo è composto da:

a) due componenti sorteggiati tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno quattro anni in Sardegna le cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente o vicepresidente di un comitato di controllo e sia in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) due componenti sorteggiati tra segretari comunali o provinciali in quiescenza e funzionari degli enti locali in quiescenza che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di vicesegretario generale;

c) un componente sorteggiato in una terna di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposta dal competente ordine professionale;

d) un componente sorteggiato in una terna di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposta dal competente ordine professionale;

e) un componente sorteggiato fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza e funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Per l'esercizio del controllo sugli strumenti urbanistici e sugli atti contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici i comitati di controllo sono integrati da:

a) un componente sorteggiato in una terna di ingegneri iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposta dal competente ordine professionale;

b) un componente sorteggiato in una terna di architetti iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposta dal competente ordine professionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Satta Antonio - Tidu - Corda - Piras - Serra Pintus

Articolo 4

L'articolo 4 è così sostituito:

"Art. 4

Composizione, nomina e rappresentanza dei comitati di controllo

1. Ciascun comitato di controllo è composto da sei membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale fra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) uno effettivo e uno supplente fra gli iscritti all'albo degli avvocati abilitati a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) uno effettivo fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) uno effettivo scelto tra i magistrati o tra gli avvocati dello Stato anche in quiescenza ovvero tra i segretari comunali in quiescenza;

d) uno effettivo e uno supplente scelti fra chi abbia ricoperto la carica di sindaco o di presidente di provincia o di comunità montana per al meno cinque anni ovvero di parlamentare o di consigliere regionale;

e) uno effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari in quiescenza della Regione con esperienza sui controlli maturata durante il rapporto di servizio in incarichi di direzione ovvero tra i funzionari del comune e della provincia in quiescenza che abbiano svolto incarichi, durante il servizio, di direzione di strutture organizzative. Le predette categorie debbono essere munite di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche;

f) uno effettivo scelto tra i professori di ruolo in materie giuridiche dell'università ovvero fra i professori di ruolo in materie giuridiche della scuola media superiore.

2. Funge da segretario del comitato responsabile dell'ufficio di segreteria, di cui al successivo articolo 37.

3. I membri dei comitati, sia effettivi che supplenti, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo.

4. I comitati sono rappresentati dai relativi presidenti.". (4)

Emendamento sostitutivo parziale Lorettu - Selis - Onida - Dettori - Giagu

Articolo 4

Nelle lettere c) e d) del primo comma e nelle lettere a) e b) del secondo comma l'espressione "in una terna" è sostituita dalla seguente: "nell'ambito di un elenco di almeno dieci nomi". (10)

Emendamento aggiuntivo Satta Antonio - Tidu - Corda - Piras - Serra Pintus

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis

Elezioni dei membri dei Comitati di controllo

1. Per l'elezione dei membri di cui al precedente articolo 3, primo comma, ciascun consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti, con votazioni separate, scegliendoli tra le diverse categorie ivi indicate.

2. Sono proclamati eletti i sei membri effettivi e i tre supplenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, primo comma; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.". (5)

Emendamento aggiuntivo Baroschi - Ferrari - Mannoni

Articolo 4

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis) E' soppresso l'articolo 30 della legge regionale n. 45 del 1989". (11)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Ieri nel mio intervento nella discussione generale, mi pare di aver approfondito, così come altri colleghi della Commissione, le motivazioni che hanno portato la stessa a prevedere una composizione dei comitati diversa da quella che proponeva la Giunta. Quindi, non ritengo di dover abbondantemente motivare il perché esprimo parere sfavorevole agli emendamenti numero 4 e 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie gli emendamenti numero 4 e 5, relativamente all'emendamento numero 10, che tende a introdurre ulteriori forme di garantismo rispetto alle procedure proposte, si rimette all'Aula, ed accoglie l'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 4.

Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). A nome del Gruppo del P.S.d'Az. chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 4.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 4.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 66

votanti 65

astenuti 1

maggioranza 33

favorevoli 32

contrari 33

(IlConsiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baroschi - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Manca - Manchinu - Mannoni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

In conseguenza dell'esito negativo della votazione sull'emendamento numero 4, l'emendamento numero 5 decade.

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

Formazione delle terne

1. Le terne di nominativi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 sono richieste dal Presidente della Giunta regionale, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni, o all'ordine regionale per la terna riguardante il comitato regionale di controllo.

2. Della richiesta è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani pubblicati in Sardegna.

3. Le terne, unitamente alle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico sottoscritte dai designati, devono essere comunicate dai competenti ordini professionali al Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediatamente notizia al Presidente del Consiglio per i conseguenti ampliamenti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione.

4. Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i membri sono eletti dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano i requisisti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 10, ogni qualvolta nel testo ricorra la parola "terna" essa deve intendersi sostituita dalla parola "elenco".

PRESIDENTE. Questo lo faremo in sede di coordinamento.

Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, Segretario:

Art. 6

Formazione degli elenchi

1. Gli elenchi di cui alle lettere a), b), e e) del comma 1 dell'articolo 4 sono predisposti distintamente per ciascun comitato dal Presidente della Giunta regionale che provvede a tal fine, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, nello stesso giorno, sui quotidiani pubblicati nell'Isola, e al contestuale invio al domicilio degli iscritti negli elenchi precedentemente formati, di un avviso con il quale si invitano coloro che posseggono i prescritti requisiti a manifestare o rinnovare la loro disponibilità a fare parte degli organi di controllo.

2. La disponibilità è manifestata o rinnovata con dichiarazione firmata e autenticata nelle forme di legge, contenente l'attestazione che l'interessato possiede i requisiti prescritti per l'inserimento nell'elenco e non si trova in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 10.

3. La dichiarazione deve pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito di cui al comma 1.

4. Non appena decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio, per gli adempimenti di competenza, gli elenchi di coloro che hanno manifestato nelle forme prescritte la disponibilità a far parte dei comitati di controllo, distinti per categoria e per comitato.

5. Nei casi in cui non si disponga di un elenco di almeno tre nominativi, il Consiglio procede all'elezione dei componenti dei comitati scegliendoli fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PORCU, Segretario:

Art. 7

Modalità del sorteggio

1. Le operazioni di sorteggio dei componenti dei comitati di controllo sono effettuate, in seduta pubblica del Consiglio regionale, dal suo Presidente coadiuvato dai consiglieri Segretari.

2. Per i componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 vengono sorteggiati due nominativi di riserva cui si ricorre, nell'ordine del sorteggio, in caso di dimissioni, decadenza o vacanza del componente titolare.

3. Un estratto del processo verbale concernente dette operazioni è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PORCU, Segretario:

Art. 8

Modalità dell'elezione

1. I componenti dei comitati di controllo, nel caso in cui non si possa procedere al sorteggio, sono eletti dal Consiglio regionale.

2. Le votazioni si svolgono entro due giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 o al comma 5 dell'articolo 6.

3. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'assemblea e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Qualora il numero di coloro che hanno ottenuto la prescritta maggiorana sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, le votazioni per i componenti che restano da eleggere sono ripetute a distanza di non più di 24 ore dalle precedenti; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

5. Un estratto del processo verbale concernente le votazioni è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU,Segretario:

Art. 9

Nomina dei componenti dei comitati di controllo

1. Non appena ricevuti gli estratti dei processi verbali del consiglio, il Presidente della Giunta regionale fissa a coloro che sono stati sorteggiati o eletti un termine di 7 giorni per produrre idonea certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina dei componenti dei comitati, ne dà notizia al Presidente del Consiglio per gli adempimenti relativi all'elezione del presidente e del vicepresidente del comitato e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo ovvero, qualora taluno dei sorteggiati o degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione o il sorteggio suppletivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PORCU, Segretario:

Art. 10

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere nominati componenti dei comitati di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i consiglieri regionali;

c) i consiglieri e gli amministratori provinciali, comunali e degli altri enti sottoposti al controllo;

d) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), esclusa l'ineleggibilità derivante dal numero dei mandati ricoperti;

e) i dipendenti e i revisori dei conti della Regione, dei Comuni, delle Province e degli altri enti sottoposti al controllo, nonché i dipendenti dei partiti e dei movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con il concessionario dei servizi di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale del comitato;

g) coloro che siano già stati per due volte eletti o sorteggiati quali componenti di un comitato di controllo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Baroschi - Sanna Adalberto - Mannoni - Scano

Articolo 10

Al termine della lettera g) aggiungere le parole: "; la causa di ineleggibilità non si applica a coloro che vengono eletti o nominati, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, in ragione del possesso del requisito di ex presidente o vicepresidente di un comitato di controllo". (1 )

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA,Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU,Segretario:

Art. 11

Cause di decadenza

1. Decadono dalla carica i componenti dei comitati:

a) che si presentino candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali;

b) che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;

c) che siano componenti di altro comitato di controllo;

d) che prestino attività professionale, di consulenza o di collaborazione presso la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti sottoposti al controllo;

e) che abbiano parte diretta o indiretta in esazioni, servizi e appalti della Regione, di Comuni, Province ed altri enti sottoposti al controllo o in società, aziende o istituti da questi sovvenzionati;

f) che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi a livello nazionale, regionale, provinciale, sovracomunale nei partiti e nei movimenti politici organizzati che abbiano partecipato con proprie liste a competizioni elettorali, nelle organizzazioni sindacali e di categoria;

g) che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un minimo di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma 1, il presidente del comitato è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale le cause di decadenza.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino i presidenti dei comitati, i vicepresidenti provvedono all'adempimento di cui al comma 3.

5. Il Presidente della Giunta regionale procede d'ufficio, o su segnalazione, a contestare la causa di decadenza all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere ed eventualmente rimuovere le condizioni che l'hanno determinata.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente oppure rimossa;

b) dichiara con provvedimento motivato la decadenza del componente dell'organo di controllo.

7. La decisione di cui alla lettera a) del comma 6 è comunicata all'interessato, al Presidente del Consiglio regionale e al presidente del comitato; la dichiarazione di cui alla lettera b) è notificata all'interessato ed è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e al presidente del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, Segretario:

Art. 12

Sospensione dalle funzioni

1. E' sospeso dalle funzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il componente del comitato di controllo che venga a trovarsi nelle condizioni previste per la sospensione degli amministratori locali dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali).

2. E' altresì sospeso di diritto dalle funzioni, durante il procedimento di contestazione, il componente del comitato di controllo cui venga contestata una causa di decadenza ai sensi dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PORCU, Segretario:

Art. 13

Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo

1. I componenti dei comitati di controllo sono responsabili, personalmente e solidalmente, nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I comitati di controllo, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato per danni arrecati agli enti, debbono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, Segretario:

Art. 14

Durata in carica dei comitati

1. I Comitati di controllo scadono trenta mesi dopo l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il quarantacinquesimo giorno dalla predetta scadenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, Segretario:

Art. 15

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti degli organi di controllo sono irrevocabili e sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del collegio di appartenenza.

2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, Segretario:

Art. 16

Surrogazione dei componenti dei comitati

1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti dei comitati abbia cessato di farne parte si provvede alla sua surrogazione nelle forme e nei termini previsti per la sua nomina, salvo che non si disponga di un nominativo di riserva sorteggiato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, e comunque nel rispetto dell'appartenenza alla categoria del componente cessato.

2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PORCU, Segretario:

Art.17

Scioglimento dei comitati

1. E' sciolto il comitato che, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide a maggioranza assoluta.

3. Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato che, per dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

4. La ricostituzione del comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento è effettuata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4 e seguenti.

5. Nel periodo di vacanza dell'organo di controllo disciolto a norma del presente articolo le relative funzioni vengono svolte dal comitato di controllo a ciò deputato dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui al comma 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PORCU, Segretario:

Capo III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 18

Elezione del presidente e del vicepresidente

1. Non appena ricevuta notizia dell'emanazione del decreto di nomina dei componenti dei comitati di controllo, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per l'elezione, tra i componenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, dei presidenti e dei vicepresidenti dei comitati di controllo.

2. L'elezione avviene mediante unica votazione per ciascun comitato, nella quale è votato un solo nome.

3. Il più votato è eletto presidente, chi lo segue immediatamente è eletto vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PORCU, Segretario:

Art. 19

Funzioni del presidente

1. Il presidente del comitato di controllo:

a) convoca e presiede le sedute e ne forma l'ordine del giorno;

b) assegna gli atti soggetti a controllo ai singoli relatori, secondo criteri fissati collegialmente;

c) sottoscrive i verbali delle sedute e le pronunce dell'organo di controllo;

d) rappresenta l'organo di controllo e ne dirige l'attività;

e) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate;

f) svolge le funzioni di cui al comma 4 del l'articolo 43.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

PORCU, Segretario:

Art. 20

Funzioni del vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

2. Il vicepresidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal presidente.

3. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, assume le funzioni di presidente il componente più anziano di età fra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

PORCU, Segretario:

Art. 21

Convocazione, seduta e deliberazioni dei comitati

1. Le sedute ordinarie hanno luogo almeno due volte alla settimana, in giorno ed ora prestabiliti dallo stesso comitato, nel corso dell'orario di ufficio senza necessità di convocazione.

2. L'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute ordinarie fissate nel calendario dei lavori è depositato, con un esemplare per ciascun componente, presso la segreteria del comitato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, per la consultazione di essi da parte di tutti i componenti del comitato.

3. In caso di necessità il presidente può convocare il comitato in seduta straordinaria, dandone avviso, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno 24 ore prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e contestualmente devono essere posti a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli uffici i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno.

4. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del comitato di cui al comma 1 dell'articolo 4.

5. Per la validità delle sedute in cui vengono esaminati gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 4 è inoltre necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di cui al medesimo comma.

6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a voto palese; a parità di voti prevale quello del presidente.

7. Le decisioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22. PORCU, Segretario:

Art. 22

Astensione

1. Ogni componente del comitato deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:

a) sia direttamente interessato al provvedimento;

b) egli stesso o il coniuge, o un parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente abituale, sia interessato al provvedimento;

c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;

d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società o stabilimento interessato dal provvedimento.

2. Non sono consentite le astensioni dal voto per motivi diversi da quelli indicati nel comma 1.

3. I motivi dell'astensione sono riportati nel verbale della seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

PORCU,Segretario:

Art. 23

Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere l'oggetto delle questioni trattate, le decisioni assunte e i voti espressi da ciascuno.

2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle sedute non validamente costituite per mancanza del numero legale.

3. Ogni componente del comitato può chiedere l'inserimento a verbale sia delle motivazioni del proprio voto sia di eventuali proprie dichiarazioni rilevanti in ordine alla decisione.

4. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

PORCU, Segretario:

CAPO V

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 24

Principi generali sul controllo di legittimità

1. I comitati esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, secondo i criteri, i limiti, le modalità e i termini precisati nei successivi articoli.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente.

3. Il controllo di legittimità comporta altresì la verifica della conformità degli atti alle norme statutarie e regolamentari dell'ente.

4. Il comitato di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

5. Il decreto di annullamento deve indicare espressamente le parti dell'atto che si ritengono illegittime e le norme giuridiche che si assumono violate, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

PORCU, Segretario:

Art. 25

Controllo del bilancio e del conto consuntivo

1. Il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo comprende la verifica della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2. In sede di esame del conto consuntivo, il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto stesso. In tale caso lo stesso comitato dovrà indicare il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le modificazioni suddette dovranno essere apportate.

3. Nell'esercizio del controllo sul conto consuntivo i comitati si avvalgono delle risultanze della relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

PORCU, Segretario:

Art. 26

Controllo sostitutivo

1. I comitati, qualora i comuni, le province e gli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 1 abbiano omesso di compiere, entro i termini stabiliti dalla legge, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza, nominano un commissario per l'adozione degli atti stessi. Le relative spese sono poste a carico dell'ente, salvo rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli eventuali responsabili.

2. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione, i comitati procedono secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

3. I provvedimenti adottati dai comitati, ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nell'albo dell'ente per la durata di quindici giorni dal giorno successivo alla loro ricezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

PORCU, Segretario:

Art. 27

Controllo sostitutivo in ordine al bilancio

1.Trascorso il termine entro il quale lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, il comitato di controllo, con le modalità di cui all'articolo 26, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. In tal caso, e nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il comitato assegna al Consiglio un termine non inferiore a venti giorni per la sua approvazione. La relativa comunicazione è immediatamente notificata, a cura della segreteria del comitato, a tutti i consiglieri.

3. Decorso tale termine, il comitato nomina apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

4. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato al prefetto ai fini della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali prevista di comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

PORCU, Segretario:

Art. 28

Controllo sostitutivo in ordine al conto consuntivo

1. Qualora il conto consuntivo non venga deliberato dall'ente entro il termine di legge, o non vengono adottate le modificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 entro i termini ivi indicati, ovvero sia stato pronunciato l'annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo provvede alla nomina di un commissario per l'adozione del conto stesso secondo le modalità stabilite dall'articolo 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

PORCU, Segretario:

Art. 29

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali e agli organi assembleari degli enti indicati al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sono inoltre sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che gli organi esecutivi degli enti intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato, facendone espressa richiesta nella stessa deliberazione.

3. Le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Le altre deliberazioni degli organi esecutivi degli enti sono sottoposte al controllo quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti, con richiesta scritta e motivata, inoltrata negli stessi termini di cui al comma 3, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Le richieste di sottoposizione a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate al segretario dell'ente, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di deposito della richiesta.

6. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni prive di contenuto dispositivo e quelle meramente esecutive di altre deliberazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

PORCU, Segretario:

CAPO V

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni. Invio ai Gruppi consiliari

1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali, le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, quelle delle giunte e degli organi assembleari ed esecutivi degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono pubblicate nell'albo pretorio degli enti entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate nell'albo pretorio dell'ente entro cinque giorni dalla loro adozione.

3. Il termine di cui al comma 2 è osservato anche per le deliberazioni di variazione al bilancio adottate dalla Giunta.

4. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette copia di tutte le deliberazioni ai Gruppi consiliari o assembleari. Gli eventuali allegati alle deliberazioni possono essere visionati in qualunque momento presso la segreteria dell'ente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 8. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Demontis - Puligheddu - Planetta - Serrenti - Meloni

Articolo 30

Il 4° comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette ai Gruppi consiliari o assembleari copia di tutte le deliberazioni e degli allegati che ne costituiscano parte integrante, con esclusione di quelli di particolare consistenza e complessità, che possono essere visionati in qualunque momento presso la segreteria dell'ente". (8)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Io chiederei ai presentatori di cassare la frase: "Con esclusione di quelli di particolare consistenza e complessità", che potrebbe dar luogo a diversissime interpretazioni, perché la valutazione della particolare consistenza sarebbe lasciata alla discrezionalità del segretario. Io direi semplicemente: "gli allegati vengono trasmessi". Sono favorevole all'emendamento, ma ritengo non sia opportuno introdurre questa discrezionalità del segretario nella valutazione della consistenza. Tutti gli allegati devono essere inviati. L'emendamento prevede che vengano sempre allegati alle deliberazioni e alle pubblicazioni all'albo anche gli allegati. Talvolta si tratta di piccoli allegati, talaltra di grandi, però è opportuno che si decida se gli allegati debbano essere trasmessi, oppure lasciati presso la segreteria come adesso. L'emendamento chiede che vengano inviati ma se così si decide, è bene che vengano inviati tutti.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Baroschi è che l'emendamento reciti così: "contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette ai Gruppi consiliari o assembleari copia di tutte le deliberazioni e degli allegati che ne costituiscono parte integrante".

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu per dire se i presentatori concordano con questa proposta.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

PORCU, Segretario:

Art. 31

Invio delle deliberazioni ai comitati di controllo

1. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, o entro cinque giorni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.

2. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo.

3. Le deliberazioni sono trasmesse, in unico esemplare autenticato, corredato da ogni altro atto o documento richiamato nelle medesime, ad eccezione dei provvedimenti già assoggettati a controllo, a mezzo di raccomandata semplice o con avviso di ricevimento, o mediante notificazione o consegna a mano, unitamente a un elenco in duplice copia degli atti trasmessi.

4. Una copia dell'elenco, munita dell'attestazione della data del ricevimento, è immediatamente restituita al presentatore o inviata a mezzo posta all'ente interessato.

5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata, il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 è provato dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

6. E' consentita anche la trasmissione delle deliberazioni a mezzo di telefax, insieme a un elenco degli atti trasmessi, contenente l'indicazione del numero di pagine di cui consta ciascuno di essi e del responsabile della trasmissione. L'ufficio ricevente, verificata immediatamente la corrispondenza del numero delle pagine ricevute con quello indicato nell'elenco e la loro leggibilità, appone sull'elenco la data di ricezione e il nome del responsabile di essa e ne trasmette copia all'ente con lo stesso mezzo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

PORCU, Segretario:

Art. 32

Termini per l'esercizio del controllo

1. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora i comitati, entro venti giorni di loro ricevimento, non abbiano comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33.

2. Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i regolamenti, gli statuti e gli strumenti urbanistici.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano altresì esecutive quando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, i comitati comunicano formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. I termini previsti dal presente articolo e dagli articoli 33 e 34 sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

PORCU, Segretario:

Art. 33

Richiesta di elementi istruttori

1. I comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori mediante ordinanza che deve essere trasmessa all'ente nei termini e con le modalità previste per la pronuncia di annullamento. Nell'ordinanza devono essere indicati i profili di legittimità cui la richiesta è correlata.

2. I chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti devono essere inviati ai comitati, con le stesse modalità previste dall'articolo 31, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di cui al comma 1.

3. Le pronunce dei comitati sono adottate entro i dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i comitati procedono comunque entro dieci giorni all'adozione dei provvedimenti di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

PORCU, Segretario:

Art. 34

Audizione degli enti controllati

1. Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti lo richiedano, gli amministratori degli enti sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29.

2. Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti dei consiglieri che hanno attivato il controllo.

3. Qualora i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi assembleari degli enti lo richiedano, i comitati procedono alla loro audizione.

4. Gli organi assembleari degli enti sono contestualmente informati dalla segreteria del comitato della data fissata per l'audizione di cui al comma 3 e possono inviare propri rappresentanti.

5. L'iniziativa per l'audizione degli enti può essere assunta d'ufficio dai comitati.

6. L'accoglimento della richiesta di audizione o la richiesta di audizione assunta d'ufficio dai comitati comporta la proroga di dieci giorni dei termini ordinari per il controllo delle deliberazioni.

7. La richiesta di audizione di cui ai commi 1 e 3 deve essere formulata per iscritto e pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione della deliberazione.

8. Le osservazioni formulate in sede di audizione sono inserite a verbale come parte integrante del procedimento di controllo.

9. In ogni caso, la relazione, la discussione e la deliberazione sulle questioni sottoposte ai comitati hanno luogo senza la presenza dei soggetti di cui ai commi precedenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Sanna Adalberto - Mannoni - Scano

Articolo 34

I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ove i legali rappresentanti lo richiedano, gli amministratori degli enti sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

2. Se l'audizione di cui al comma 1 è richiesta relativamente a deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29, i consiglieri che hanno attivato il controllo devono essere informati dalla segreteria del comitato della data fissata per l'audizione e possono inviare propri rappresentanti.

3. Qualora i rappresentanti delle minoranze in organi assembleari degli enti lo richiedano, essi sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

4. Della data fissata per l'audizione di cui al comma 3 sono informati dalla segreteria del comitato i legali rappresentanti dell'ente, che possono inviare propri rappresentanti". (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

PORCU, Segretario:

Art. 35

Osservazioni sulle deliberazioni soggette a controllo

1. Chiunque può presentare ai comitati, prima della conclusione del procedimento di controllo, osservazioni scritte sulle deliberazioni soggette a controllo.

2. Le osservazioni sono allegate dalla segreteria del comitato al fascicolo relativo all'atto cui si riferiscono, per consentirne la visione da parte dei componenti del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

PORCU, Segretario:

Art. 36

Pronunce dei comitati di controllo

1. I comitati di controllo pronunciano:

a) declaratoria di legittimità con la dicitura: "Il Comitato non rileva vizi di legittimità";

b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 29;

c) declaratoria di incompetenza, allorché il provvedimento debba essere sottoposto al controllo di altro comitato; in tal caso esso è immediatamente inoltrato al comitato competente ed i termini per l'esercizio del controllo decorrono dalla data della sua ricezione;

d) ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità;

e) declaratoria di nullità dell'atto ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 142 del 1990;

f) declaratoria di decadenza;

g) ordinanza di richiesta di chiarimenti o elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33;

h) richiesta di modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25;

i) invito a provvedere entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28;

l) decreto di nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera i).

2. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

PORCU, Segretario:

Art. 37

Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo

1. Quando la scadenza dei termini lo richiede, l'adozione dei provvedimenti di annullamento o di rinvio è immediatamente comunicata per sintesi agli enti a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad accertare la data del ricevimento.

2. Le ordinanze di annullamento e di richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori sono trasmesse entro i dieci giorni successivi alla loro adozione.

3. Dal giorno successivo alla sua ricezione, l'ordinanza di annullamento è pubblicata nell'albo dell'ente per quindici giorni e di essa è data comunicazione al Consiglio o all'organo assembleare nella prima seduta utile.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Baroschi - Sanna Adalberto - Mannoni - Scano

Articolo 37

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Le decisioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono comunicate dal segretario dell'ente, nei cinque giorni successivi alla loro ricezione, a coloro che hanno attivato il controllo". (3)

Emendamento aggiuntivo Demontis - Puligheddu - Meloni - Planetta - Serrenti

Articolo 37

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Le decisioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 29 sono comunicate dal segretario dell'ente, nei cinque giorni successivi alla loro ricezione, a coloro che hanno attivato il controllo. Agli stessi vanno altresì comunicati gli eventuali chiarimenti ed elementi istruttori inviati ai comitati ai sensi del comma 2 dell'articolo 37". (7)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. L'emendamento numero 3 si dà per illustrato. Sull'emendamento numero 7 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

PORCU, Segretario:

Art. 38

Trasmissione di documenti con mezzi telematici

1. I provvedimenti, gli atti ed ogni altra comunicazione che i comitati e gli enti sottoposti a controllo debbono reciprocamente trasmettersi possono essere inviati con mezzi telematici che garantiscano la trasmissione del testo integrale e l'identificazione del responsabile e della data della trasmissione.

2. L'originale o la copia autentica del documento trasmesso con mezzi telematici è inviato entro i successivi dieci giorni al destinatario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

PORCU, Segretario:

Art. 39

Pubblicità dell'attività dei comitati e accesso agli atti

1. L'attività dei comitati di controllo è ispirata al principio della pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione), e alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'amministrazione regionale nello svolgimento dell'attività amministrativa).

3. Un elenco di tutte le decisioni adottate dai comitati è tenuto a disposizione presso i rispettivi uffici di segreteria, dei soggetti titolari del diritto di accesso disciplinato dal presente articolo.

4. Ogni cittadino e ogni soggetto portatore di interessi diffusi e collettivi ha il diritto di accesso, esercitabile mediante visione, alle decisioni dei comitati, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1986.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 hanno il diritto di ottenere, previa richiesta scritta, copia semplice o autentica dei provvedimenti di controllo che comunque li riguardano. Qualora essi siano direttamente interessati hanno il diritto di richiedere copia anche dei relativi atti istruttori e dell'estratto del verbale delle sedute per la parte di loro interesse.

6. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, come determinate con decreto del l'Assessore competente, e deve avvenire, a cura degli uffici della segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

7. Presso la segreteria dei singoli comitati sono istituiti appositi uffici e predisposte adeguate attrezzature per consentire, agli aventi titolo, l'accesso agli atti dei comitati e l'estrazione di copie con le cautele dovute a garanzia della conservazione dei documenti. Agli stessi uffici deve essere inoltrata la richiesta di visione e di copia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

PORCU, Segretario:

Art. 40

Pubblicazione delle decisioni dei comitati

1. Il servizio regionale competente in materia di consulenza e assistenza agli enti locali esamina le decisioni dei comitati al fine di individuare quelle che, per la rilevanza del loro oggetto, per la novità o la complessità del caso trattato o per la difformità dell'indirizzo interpretativo prevalente, devono essere massimate e pubblicate, se del caso anche nel testo integrale e con l'opportuno commento, nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

PORCU, Segretario:

Art. 41

Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni

1. Al fine di favorire la formazione di un in dirizzo comune e il coordinamento dell'attività dei singoli comitati di controllo, l'Assessore regionale degli enti locali, indice, almeno due volte all'anno, riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati, su un ordine del giorno preventivamente stabilito.

2. Oltre alle riunioni periodiche, altre riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati potranno essere indette dall'Assessore degli enti locali ad istanza del comitato regionale o di almeno tre comitati circoscrizionali, ogni qual volta si renda necessario risolvere questioni particolari inerenti l'esercizio della propria attività ovvero questioni interpretative delle norme giuridiche vigenti.

3. Il resoconto delle riunioni di cui al presente articolo è pubblicato nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

PORCU,Segretario:

Art. 42

Relazione illustrativa sull'attività dei comitati

1. I comitati, a cura dei rispettivi presidenti, presentano entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessore regionale degli enti locali una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione indica:

a) il numero delle sedute del comitato;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti soggetti a controllo per i quali i comitati non abbiano adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 38;

d) il numero degli atti annullati, suddivisi per categoria di enti controllati;

e) il numero degli atti assoggettati a controllo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29;

f) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi istruttori;

g) il numero delle richieste di modificazione da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

h) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di decadenza;

i) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di nullità;

1) il numero di atti per i quali è intervenuta la declaratoria di non assoggettabilità al controllo;

m) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori;

n) i problemi riscontrati nell'organizzazione dell'attività di controllo.

3. Sulla base delle predette relazioni, entro il 30 aprile di ogni anno l'Assessore regionale degli enti locali trasmette alla Giunta regionale una relazione di sintesi sull'attività di controllo che contiene:

a) i dati quantitativi sull'attività dei comitati, con le opportune elaborazioni statistiche e comparazioni con i dati degli anni precedenti;

b) la valutazione, in relazione ai carichi di lavoro rilevati, dell'adeguatezza funzionale delle risorse umane e materiali messe a disposizione dei comitati di controllo e le eventuali proposte di adeguamento e di miglior utilizzazione;

c) l'indicazione degli altri problemi emersi e le proposte di soluzione.

4. La relazione è pubblicata nel bollettino edito dall'Assessorato ed inviata per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

PORCU, Segretario:

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI COMITATI DI CONTROLLO

Art. 43

Uffici dei comitati di controllo

1. Ai comitati di controllo sono assicurati dall'Amministrazione regionale il personale e i mezzi necessari per il loro funzionamento.

2. Agli uffici di segreteria dei comitati di controllo è attribuita la qualificazione di servizi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e ad essi sono preposti coordinatori di servizio, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, che svolgono le funzioni di segretari dei comitati.

3. Fermo restando lo stato giuridico ed il rapporto organico con l'Amministrazione regionale, il personale di detti uffici è funzionalmente alle dipendenze del comitato di controllo cui è destinato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1988, i coordinatori di servizio preposti agli uffici dei comitati di controllo esercitano le loro funzioni sulla base degli indirizzi formulati dal presidente del comitato di controllo, che emana, sentito il comitato e nei limiti stabiliti dalle norme legislative e contrattuali che regolano il rapporto di servizio del personale del ruolo unico regionale, le direttive generali e di massima per l'esercizio delle attività d'istituto, ne verifica l'attuazione da parte dei coordinatori e può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

5. Per ciascun servizio è nominato un sostituto del coordinatore secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988.

6. In deroga ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988, come modificato dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35, in ogni caso di vacanza del coordinatore e del suo sostituto le relative funzioni sono esercitate dal funzionario più anziano in grado fra quelli in servizio presso l'ufficio del comitato.

7. Presso gli uffici dei comitati non possono prestare servizio dipendenti che ricoprano una delle cariche di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 e alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

PORCU, Segretario:

Art. 44

Istruttoria degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta.

2. A tal fine il coordinatore di servizio provvede ad assegnare a sé o agli altri funzionali addetti all'ufficio gli atti da istruire, sulla base di criteri generali e predeterminati che assicurino una equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

3. La relazione istruttoria fa parte integrante del fascicolo concernente l'atto sottoposto a controllo.

4. La motivazione della decisione del comitato deve contenere le ragioni dell'eventuale difformità dalle conclusioni proposte nella relazione istruttoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

PORCU, Segretario:

Art. 45

Contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo

1. Il contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con le procedure previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. In sede di prima attuazione, il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

PORCU, Segretario:

Art. 46

Articolazione organizzativa degli uffici

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), volta ad assicurare:

a) un'adeguata articolazione organizzativa dell'attività di ricerca, consulenza e assistenza svolta dagli uffici dell'Amministrazione regionale a favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 62 del 1978, prevedendo la presenza di uffici presso le sedi dei comitati di controllo e il coordinamento centrale dell'attività, secondo un modello organizzativo che assicuri la reciproca indipendenza degli uffici di segreteria dei comitati di controllo e di quelli di assistenza, consulenza e ricerca;

b) la presenza, negli uffici di segreteria dei comitati di controllo, di adeguate competenze per l'istruttoria delle deliberazioni relative alla materia urbanistica, anche mediante il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni periferiche degli uffici dell'amministrazione regionale competenti in materia urbanistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

PORCU, Segretario:

Art. 47

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei piani urbanistici e territoriali, sono conservati per la durata di cinque anni e verranno ceduti, trascorso tale periodo, alla Croce rossa italiana con l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

PORCU, Segretario:

CAPO VII

INDENNITÀ' E COMPENSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONTROLLO

Art. 48

Indennità e gettoni di presenza

1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti dei comitati di controllo compete una indennità mensile di carica nella misura rispettivamente di lire 4.000.000 e di lire 3.000.000.

2. Ai componenti dei comitati, esclusi il presidente ed il vicepresidente, compete un gettone di presenza di lire 60.000 per ogni seduta effettuata, con un massimo di due sedute nella stessa giornata e purché la presenza sia stata assicurata per l'intera durata della seduta.

3. La misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è rideterminata ogni tre anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, in relazione all'andamento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 49.

PORCU, Segretario:

Art. 49

Indennità di missione

1. Ai presidenti, ai vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dalla località in cui ha sede l'organo di controllo compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsto per i coordinatori generali dell'Amministrazione regionale. Le missioni sono autorizzate dai presidenti degli organi di controllo, senza pregiudizio per la loro normale attività, e di esse va data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

2. Ai presidenti, ai vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che non risiedono nei comuni dove essi hanno sede compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto secondo le modalità e le misure previste per i di pendenti dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 50.

PORCU, Segretario:

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo

1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta delle terne di cui all'articolo 5 e per la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6 è stabilito in 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il novantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 51.

PORCU,Segretario:

Art. 51

Procedimenti in corso

1. I procedimenti relativi agli atti già inviati a controllo alla data di entrata in vigore della presente legge sono esauriti dai comitati competenti ai sensi della normativa previgente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 52.

PORCU, Segretario:

Art. 52

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 4.000.000.000.

2. Ai suddetti oneri si fa fronte:

- quanto a lire 3.000.000.000 con l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi autorizzati dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 612 e successive modificazioni ed integrazioni;

- quanto a lire 1.000.000.000 con l'utilizzo del fondo nuovi oneri legislativi di cui al capitolo 03016.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

1993 lire 1.000.000.000

1994 lire 1.000.000.000

1995 lire 1.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In diminuzione

Capitolo 04001 - (DV)

Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (art. 48 e 49 della presente legge)

1993 lire 500.000.000

1994 lire 500.000.000

1995 lire 500.000.000

In aumento

Capitolo 04004 - (NI) - (1.1.1.1.0.1.01.01) (01.03) cat. progr. 01

Spese per l'attività di ricerca, consulenza e assistenza a favore degli enti locali (art. 54, legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62)

1993 lire 1.500.000.000

1994 lire 1.500.000.000

1995 lire 1.500.000.000.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Procediamo ora alla votazione finale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). A nome del Gruppo del P.S.d'Az. chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). A nome del Gruppo Rinascita e Sardismo, mi associo alla richiesta dell'onorevole Ortu.

PRESIDENTE. Due Capigruppo chiedono la votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge 147 e del disegno di legge numero 235.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge numero 147 e del disegno di legge numero 235.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 66

votanti 65

astenuti 1

maggioranza 33

favorevoli 38

contrari 27

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baroschi - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Manca - Manchinu - Mannoni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Discussione del disegno di legge: "Provvedimenti a favore dell'artigianale sardo" (397)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 397; relatore l'onorevole Cuccu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccu, relatore.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI

CUCCU (P.D.S.), relatore. Molto brevemente, signor Presidente, per tentare di dar conto ai colleghi del Consiglio dei contenuti essenziali della legge. Non entrerò dunque nei dettagli, né mi soffermerò sull'importanza che l'artigianato sardo assolve nell'economia generale della nostra Isola. I colleghi sanno bene che ci troviamo di fronte a 35 mila imprese artigiane che costituiscono un tessuto importantissimo...

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Per cortesia, un po' di silenzio.

CUCCU (P.D.S.), relatore. Dicevo, abbiamo in Sardegna circa 35 mila imprese artigiane che costituiscono un tessuto connettivo da un punto di vista economico e sociale di grande rilevanza per cui non è necessario ulteriormente, mi pare, aggiungere parole per dire...

(Interruzioni)

Mi rimetto alla relazione scritta. Non è possibile continuare.

PRESIDENTE. Onorevole Cuccu, prosegua.

CUCCU (P.D.S.), relatore. Dicevo che non aggiungo parola su questo punto, e fra l'altro il legislatore regionale se n'era ben reso conto, avendo normato questo settore già da lunghissimo tempo con la legge 40 che a prodotto effetti anche positivi nel tempo, ma che oggi si è dimostrata, tutto sommato, del tutto insufficiente rispetto alle necessità e ai bisogni che provengono da questa importante categoria.

Il disegno di legge che abbiamo oggi in discussione, dunque, si propone di andare alla sostituzione della normativa della legge 40, anche attraverso un mutamento di filosofia nell'intervento; mentre nella legge 40, infatti, si prevedevano, oltre che contributi in conto interesse, contributi a fondo perduto, siamo qui invece, col disegno di legge numero 397 in presenza di una filosofia nuova di intervento che pervade non soltanto il disegno di legge in questione, ma che pervade tutte le proposte e i disegni di legge che sono presenti all'attenzione del Consiglio relativamente agli incentivi verso tutti i settori produttivi. Così è accaduto per quanto riguarda la legge 21 sull'industria, così è previsto per quanto riguarda la legge di incentivo alle imprese commerciali, così pure per quanto riguarda il turismo. Siamo, in sostanza, di fronte alla previsione di mutare l'intervento indirizzandolo tutto verso i contributi in conto interessi, e cioè verso la concessione di muti a tasso agevolato che dovrebbero consentire, negli intendimenti del Governo regionale, ma anche della Commissione e quindi del Consiglio, che ne ha raccolto l'impostazione e l'ha fatta propria, di accelerare le pratiche di finanziamento delle imprese, e in secondo luogo di far sì che tutte le richieste di finanziamento possano essere accolte, perché in realtà se nella vecchia legge 40 era previsto il contributo a fondo perduto, che in qualche misura poteva sembrare appetibile, nella realtà concreta poi il contributo a fondo perduto si è dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, una pura e semplice chimera, nel senso che esso veniva assorbito attraverso varie forme di tassazione propria e impropria che in realtà poi ne vanificavano la concessione, appesantendo peraltro il bilancio regionale di una cifra che non consentiva poi di dare il finanziamento a tutti coloro che ne facevano richiesta. Non a caso negli ultimi anni ci siamo ritrovati di fronte a migliaia di domande inevase che attendono ancora di trovare soddisfazione attraverso il contributo della Regione. Ci si è dunque orientati verso questa nuova filosofia che dovrebbe consentire di risolvere una serie di problemi e costituire un volano importante per lo sviluppo delle imprese artigiane. Naturalmente nel dibattito in Commissione, e anche nei confronti che abbiamo avuto fuori dalla Commissione, non ci siamo sottaciuti alcuni problemi che possono nascere dalla nuova filosofia di intervento che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio e di cui raccomandiamo naturalmente l'approvazione. Io credo che uno dei problemi centrali che la Giunta regionale, il Consiglio regionale nonché le categorie interessate destinatarie del provvedimento si troveranno di fronte, sarà l'atteggiamento delle banche, anche perché nella legge, scomparso il fondo perduto si conferisce alle banche un potere di intervento e di controllo probabilmente di gran lunga superiore rispetto al passato. In realtà le banche sono chiamate oggi a esercitare una funzione di volano vero e proprio dell'economia della Sardegna non soltanto per quanto riguarda il settore artigiano, ma anche per gli altri settori produttivi verso i quali è stato usato lo stesso atteggiamento. Sappiamo che questo è un rischio, un rischio peraltro calcolato, e riteniamo che comunque una sperimentazione in questo campo vada fatta con l'approvazione di questo disegno di legge, per verificarne poi la congruità rispetto alle esigenze e alle possibilità effettive di sviluppo del settore dell'artigianato in Sardegna.

Sappiamo che le banche non fanno beneficenza, sappiamo che il sistema bancario in Sardegna non ha esercitato negli anni un ruolo propriamente propulsivo nei confronti dell'economia della Sardegna, comportandosi troppe volte in maniera preoccupata più dei suoi profitti privati che di favorire lo sviluppo dell'economia regionale. Quindi questo nuovo indirizzo della politica economica della Regione, a mio avviso, pone la necessità che il Governo della Regione eserciti, molto più che in passato, una forte iniziativa politica al fine di stimolare gli istituti di credito se non di costringerli, perché non so attraverso quali strumenti questo potrebbe essere fatto, comunque di stimolarli più che nel passato, attraverso una contrattazione serrata, attraverso convenzioni che sino congrue rispetto alle necessità, stimolarli a farsi pienamente carico delle necessità dello sviluppo della nostra Isola, assumendosi, essi istituti di credito, la loro parte di rischi che finora hanno cercato di evitare in tutte le maniere; perché è noto a tutti quanto sia basso l'indice di sofferenza del sistema bancario in Sardegna; è noto come ci sia un basso rapporto tra impieghi e raccolta del risparmio; tutti segnali che ci fanno intendere appunto come tutti gli istituti di credito in Sardegna non abbiano propriamente assolto alla funzione di propulsione, di stimolo, di volano dell'economia regionale. Tutte queste questioni debbono essere ben presenti all'attenzione del Governo della Regione, che dovrà, attraverso le forme che riterrà più opportune, attraverso le forme più proprie, esercitare una pressione perché questo non avvenga più.

Nello stesso tempo si pone la necessità, anche al fine di evitare questi rischi, di allargare il ventaglio degli istituti di credito che possano favorire la concessione di credito alle imprese artigiane. Credo che anche questo possa essere un modo per evitare che alcune banche si richiudano in se stesse, esercitino una funzione di monopolio e di oligopolio, che consenta loro di esercitare talvolta persino anche una sorta di ricatto nei confronti delle imprese e che le veda comunque in una funzione assolutamente preminente e non inserita in un contesto complessivo di sviluppo dell'economia della Sardegna.

Il provvedimento che è all'attenzione del Consiglio sembra essere condiviso da quasi tutte le associazioni. Dico sembra non casualmente, perché con le associazioni rappresentative delle imprese artigiane qualche problema è insorto nei rapporti con la Commissione. I colleghi avranno visto anche nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, come sulla stampa si sia dato luogo ad una polemica tra le associazioni degli artigiani, la Commissione e il Consiglio regionale nel suo complesso.

(Interruzioni)

Dicevo che è insorta una qualche polemica, forse persino eccessivamente esacerbata dagli organi di stampa, che peraltro fanno il loro dovere e a cui io non ritengo di dover rimproverare assolutamente nulla. La verità è che c'è stato un qualche fraintendimento con le associazioni derivato dal fatto che si riteneva, perché assicurazioni in questo senso vi sono state, che esse condividessero totalmente la filosofia e l'impostazione complessive del disegno di legge che è all'attenzione dell'Aula. In realtà questa convinzione si è dimostrata non del tutto fondata e l'abbiamo verificato successivamente andando all'audizione delle associazioni artigiane. Abbiamo fatto questo perché riteniamo che quando il Consiglio regionale legifera per determinare incentivi alle categorie produttive, lo debba fare naturalmente rapportandosi alle esigenze reali delle stesse categorie. Facciamo leggi non per il Consiglio, ma le facciamo per le categorie che sono destinatarie dei provvedimenti; quindi abbiamo ritenuto, giustamente io credo, di sentire le associazioni, di tenere anche conto delle osservazioni che da parte delle associazioni sono state fatte. E credo che la sintesi di queste osservazioni sia contenuta negli emendamenti che la Commissione unitariamente ha ritenuto di presentare al disegno di legge; emendamenti che credo contengano sostanzialmente le osservazioni principali. Come i colleghi vedranno si tratta di emendamenti per lo più tecnici, ma ve ne sono alcuni di sostanza, importanti, come per esempio, quello che riguarda la riduzione dei tassi di interesse che vengono rapportati a quelli della legge 21 sull'industria, che abbiamo approvato di recente in questa Assemblea. Abbiamo ritenuto di accogliere questa impostazione anche se qualche dubbio permane nei colleghi della Commissione e complessivamente in molti dei colleghi, perché sappiamo che potrebbe essere questo anche, forse, un motivo di rinvio da parte del Governo, nel senso che il decreto del Ministro stabilisce certe misure che potrebbero confliggere con quanto noi abbiamo scritto nella proposta che noi presentiamo al Consiglio. Tuttavia non siamo del tutto certi che questo possa avvenire e, in considerazione del fatto che c'è stata una pressante richiesta da parte delle associazioni artigiane che, pur avvertite del rischio concreto di un rinvio della legge, hanno insistito perché così fosse, e proprio in virtù del fatto che facciamo leggi in funzione delle necessità delle categorie, abbiamo ritenuto di accedere a questa richiesta e di farla propria da parte della Commissione. Così come abbiamo ritenuto di accedere alla richiesta di consentire, per quanto riguarda la misura del finanziamento, dei massimali che, ad avviso delle categorie, fossero più congrui rispetto alle necessità odierne di investimento da parte delle stesse imprese artigiane. Vi sono osservazioni però che la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere, di cui io devo comunque dar conto. La prima riguarda la reintroduzione del fondo perduto che da parte non di tutte le associazioni ma di qualche associazione anche minoritaria, debbo dire, ad onore del vero, veniva riproposta come una frontiera da cui non tornare indietro. Francamente la Commissione, attraverso un dibattito serrato anche al suo interno e con un confronto serio con le categorie, ha ritenuto di non poter accogliere un'impostazione di questo genere, non soltanto perché farebbe fare un passo indietro a tutta la filosofia del provvedimento e a tutta l'impostazione nuova che la Regione ritiene di doversi dare, sia pure in via sperimentale, per verificarne concretamente gli effetti, ma anche per le considerazioni, che ho brevissimamente riferito, sul fatto che il fondo perduto tutto sommato, in realtà non serviva concretamente, realmente, alle imprese artigiane, e quindi era di una assoluta inutilità e insieme costringeva la finanza regionale entro limiti che non consentivano di finanziare tutte le richieste di investimenti che venivano presentate. La Commissione ha anche ritenuto di non poter accedere alla richiesta, anche questa non del tutto unitaria ma presentata da talune associazioni relativamente alla costituzione di un comitato di indirizzo e di orientamento da parte delle associazioni artigiane con compiti di controllo, di verifica, ma anche di indirizzo relativamente alle questioni dell'andamento del credito, alla creazione di convenzioni con le banche e al rapporto complessivo tra Regione, banche e imprese artigiane. Questo, per una serie di considerazioni che da tempo sono presenti all'attenzione di quest'Aula e che si possono riassumere sinteticamente nel fatto che occorre uscire dalla logica della commistione di poteri che sono distinti e che possono, ognuno per la sua parte, invece esercitare poteri di controllo, di verifica e di indirizzo nelle istanze che si ritengono più opportune. In buona sostanza, noi riteniamo che le associazioni artigiane possono avere tutte le possibilità determinate anche dalla legislazione vigente di verificare periodicamente che non vi siano discriminazioni, che non vi sia discrezionalità, che le banche esercitino il loro ruolo in maniera positiva, che la Regione non si sovrapponga e non eserciti anch'essa funzioni di discriminazione che sarebbero assolutamente intollerabili. Peraltro, noi riteniamo come Commissione che una verifica periodica dell'andamento non soltanto della erogazione del credito, ma dell'andamento del settore artigiano in Sardegna sia necessaria. In buona sostanza, io credo che sia utile un osservatorio delle imprese artigiane che consenta di avere anche indicazioni, di fare rilevamenti, di capire quali sono gli orientamenti e in quale direzione si espande l'impresa artigiana, in modo che possiamo legiferare tenendo conto anche di questi elementi; credo che tutto questo sia utile, anzi che sia necessario, anche se temo che non sia questa la sede in cui questo problema possa essere risolto, perché personalmente io francamente rifiuto l'orientamento che talvolta emerge di costituire osservatori per qualsiasi questione che si ponga in Sardegna. Gli osservatori sono una cosa importante, a patto che non se ne abusi perché altrimenti rischiamo di dar vita a organismi burocratici, asfittici che servono solo a mantenere se stessi. Invece, per quanto riguarda i settori produttivi, per esempio, io sono convinto che si possa andare alla costituzione di un osservatorio unico che tenga conto della complessità di tutti i settori produttivi della Sardegna e che, quindi, sia in grado di dare delle indicazioni più puntuali e più precise che tengano conto non soltanto dei singoli settori ma del complesso delle categorie produttive nella nostra Isola. In questo quadro io penso, per esempio, che sarebbe utile andare a una verifica ulteriore della legge 44 del 1989 e verificare la possibilità che l'osservatorio industriale possa diventare un osservatorio più complessivo dei fenomeni economici della nostra Isola e, all'interno di questo, prevedere anche la presenza delle categorie degli artigiani. Dico degli artigiani ma ribadisco la mia opinione che si tratterebbe di fare un ragionamento più complessivo che tenga conto del complesso dei fattori.

Questi, signor Presidente, colleghi, a me sembrano gli elementi essenziali della legge. Non voglio tediarvi oltre. Si tratta di un disegno di legge abbastanza snello, con pochi articoli, che a mio avviso risponde alle necessità del presente con tutte le perplessità, con tutti gli interrogativi e con i condizionali che ho usato nell'illustrazione della legge, che mi paiono d'obbligo, mi paiono prudenzialmente necessari perché stiamo andando a un'innovazione di non poco conto e quindi credo che dobbiamo guardare senza trionfalismi a quanto stiamo facendo, ma col giusto spirito che consenta un periodo di sperimentazione, che consenta di verificare concretamente gli effetti pratici di questa normativa, per andare eventualmente ad apportare le correzioni che si riterrà, sulla base delle esperienze compiute, di dover introdurre.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Solo alcune rapidissime considerazioni, una di merito ed una di metodo. Quanto al merito io dico subito che il provvedimento legislativo che si propone il Consiglio mi pare un provvedimento di carattere positivo che costituisce sicuramente un passo avanti, uno sforzo notevole per rispondere a esigenze di un settore produttivo della società sarda non solo in crescita ma anche in evoluzione positiva. Questo è un giudizio di carattere generale, però, secondo me, si tratta di verificare meglio se le risposte che vengono date in modo così netto in questo settore sono quelle che davvero, per quanto la Regione può con i suoi poteri e con le sue risorse fare, rispondono interamente alle necessità che si avanzano, principalmente attorno a due questioni fondamentali che già il relatore ha richiamato, e che rimangono aperte. La prima: passare da un sistema contributivo di agevolazione basato su due interventi, sostegno in conto capitale attraverso il contributo e sostegno attraverso l'agevolazione del mutuo, quindi da un sistema misto, che può essere anche diversamente equilibrato, ad un sistema univoco nel quale si taglio netto e si dice "solo abbattimento di interessi", io non so se è la risposta che può rispondere meglio, appunto, al bisogno che si rappresenta, per due ragioni. La prima è che, come è stato anche prima richiamato, esiste un problema di fondamentale importanza dappertutto, ma di più in questa regione. Questo vuol dire affidare il sistema fondamentalmente al sistema creditizio, al sistema bancario e non ci si può non porre questo problema perché in astratto può essere che sembri una soluzione migliore, però poi nell'attuazione, nel rapporto tra il singolo operatore economico - parliamo di artigiani, quindi di operatori economici non forti nel mercato della produzione e dello scambio - nel rapporto fra il singolo operatore economico, la singola impresa e il colosso banca e il sistema creditizio così come è in Sardegna - che non è colosso perché è grande, è colosso perché spesso è rigido, è sordo, non è duttile - noi abbiamo ogni giorno esempi di situazioni che vengono rappresentate all'attenzione del mondo politico, delle forze politiche, delle istituzioni pubbliche. Si fa riferimento alla banca, perché è così organizzata, perché è efficiente, perché si presenta con questo segno di forza rispetto alle altre istituzioni che sarebbero pigre e tarde, soprattutto gli uffici pubblici. Però, poi quando il singolo cittadino, soprattutto l'operatore economico varca quella soglia e si presenta allo sportello della banca, iniziano i pellegrinaggi, soprattutto per i più deboli, attraverso i meandri della banca, le procedure della banca, assistite da convenzioni che la Regione stipula ma che sono un altro ginepraio di contrattazioni e di vincoli che non sempre il potere pubblico riesce a determinare nel modo migliore. Penso a imprese economiche, anche imprese giovani, imprese nuove, penso a tante situazioni di imprese costituite sulla base della legge 28, che hanno avuto un avvio ottimo, un avvio positivo penso a diverse persone che si sono associate, non solo in forma cooperativa ma anche in forma associativa semplice e che potrebbero, con una manciata di milioni reggere e avere una prospettiva di sviluppo dell'impresa e che devono chiudere, come è avvenuto recentemente, per 8 milioni. La banca non ragiona, non si pone nell'ottica e nella prospettiva dello sviluppo, il nostro sistema non è quello esistente da altre parti, dove la banca è cointeressata alla vita dell'impresa, agevola ed inventa l'impresa e l'assiste fino a quando può camminare con le sue gambe, perché la banca ha un interesse a far questo, perché una impresa che funzioni, una impresa che regga sul mercato è sempre un buon cliente per una banca. Noi abbiamo leggi regionali in base alle quali mettiamo il capitale di investimento, paghiamo tutte le operazioni, le banche fanno, deleghiamo le istruttorie, e con certe leggi deleghiamo alle banche anche la valutazione di merito per cui è la banca stessa che dà parere positivo alla Regione perché valuta che l'impresa regge sul mercato, è valida. Ma dopo che la Regione paga sulla base della valutazione della banca, e paga anche per l'istruttoria, quello stesso soggetto economico viene spesso bloccato, strozzato alla minima difficoltà che può essere anche, come spesso è, di carattere congiunturale e transitorio.

Il problema è di prima grandezza, perché noi stiamo affidando un comparto produttivo importante in mano al sistema bancario, non solo al sistema creditizio, al sistema bancario così come è in Sardegna, e questa riflessione non è astratta, non è teorica. Va fatto un accertamento preventivo sulla disponibilità del sistema bancario sardo, su quello realmente esistente, per verificare se è funzionale a questa nuova impostazione. Come si attrezza, come si dota, come si dispone soprattutto, attraverso le sue politiche, il sistema bancario sardo perché risponda davvero alle indicazioni che dà la Regione? Oppure noi stiamo compiendo una operazione tutta astratta, tutta teorica che ancora una volta impingua le casse delle banche e può agevolare i suoi bilanci e le sue rese e però non quelle invece del sistema produttivo? E delle banche la Regione se ne deve occupare solo quando ci sono da fare le nomine o quando gli altri nominano e i nomi non piacciono alla Regione, o piacciono a questo Gruppo politico e non piacciono a quell'altro? O non se ne deve occupare invece per aprire una questione che riguardi la funzionalità del sistema bancario, a prescindere qualche volta da chi sono i nominati in quel consiglio di amministrazione o in quella fondazione che regge poi giuridicamente questa o quella banca. Insomma tutta questa riflessione, tutta questa ricerca non c'è, è sullo sfondo, è oltre, e invece è il fondamento, cioè questo sistema può reggere solo si fa questo accertamento preventivo e se si riesce ad avere garanzie sufficienti che il sistema risponderà. Una seconda considerazione: se questa è la scelta di intervento nel campo economico in un settore cosa rilevante, nel settore della produzione artigiana - e quando diciamo artigiano non è che pensiamo sempre alle tradizionalità della produzione artigiana, cioè quella della fantasia, delle mani, delle attrezzature semplici; quando parliamo di impresa artigiana oggi parliamo di attività complesse anche, dove c'è innovazione e la distinzione tra attività artigiana e industriale spesso è puramente di quantità, di numeri e non di qualità, quindi stiamo parlando di cose non necessariamente minori - perché una disciplina come questa si introduce in un settore e non invece diventa una linea di intervento generale nei settori economici? Perché se una impresa si può chiamare artigiana e un'altra si chiama industriale e può accadere che facciano la stessa cosa, producano gli stessi beni quindi concorrono nello stesso mercato, acquistano le stese materie prime, si rivolgono agli stessi acquirenti, perché non vale allora una regola di carattere generale? La Regione, invece, mantiene il sistema dei contributi e dell'intervento diretto nella costituzione del capitale di rischio per altri settori, quello industriale, quello agricolo e tanti altri settori, crea per il settore dell'artigianato questa novità che, si dice, diventa anche una sperimentazione. Ma stiamo attenti, le sperimentazioni non le facciamo in corpore vili, non le facciamo sulla materia che riteniamo meno pregiata. Le sperimentazioni, se si fanno, si fanno a maggior ragione sui corpi più consistenti, non sui corpi più gracili. Si fanno nei settori più forti e il settore della produzione artigiana, non è certamente il comparto che può reggere da solo l'urto di una sperimentazione di questo tipo. Non c'è il rischio che il mondo produttivo artigiano sia chiamato a fare da cavia in una sperimentazione che non si sa quanto possa reggere, quanto possa resistere? Sono riflessioni che io credo debbano essere fatte. Il contributo a fondo perduto non è una invenzione diabolica; il contributo a fondo perduto è stato ed è una misura attraverso cui il potere pubblico contribuisce a costituire e a mettere in mano all'operatore economico, a chi ha idee e capacità e non ha invece i capitali, uno degli strumenti attraverso cui si fa l'impresa. Non è una invenzione diabolica il sostegno pubblico alla costituzione dei capitali di rischio, tant'è che vale per tutti i settori economici. Io non comprendo perché l'accordo sulla Sardegna centrale - cito questo che è un esempio attuale - che prevede tanti interventi di promozione di attività di impresa in un'area che si ritiene difficile per lo sviluppo economico, preveda l'attivazione di molte imprese, differenziate anche, che possono accedere a contributi in conto capitale fino al 60 per cento e perché invece quando ci rivolgiamo al mondo indistinto delle imprese, in questo caso delle imprese artigiane, questo ragionamento non valga più. C'è il rischio di creare una disciplina di carattere generale e poi tante discipline come dire territoriali, locali, o specifiche o settoriali che poi creano una concorrenza non sempre leale e non sempre produttiva. E' tutto il mondo della "28" che questo Consiglio regionale e questa Giunta regionale ha voluto modificare? Che cos'è l'impresa della legge 28 così soprattutto come oggi è modificata in gran parte se non una impresa artigiana? Nessuno con la legge 28 ha fatto petrolchimica, nessuno ha fatto grandi industrie; con la legge 28 si sono messe in campo tante attività produttive, tolte quelle dei servizi, parlo di quelle produttive dirette, di beni materiali, che sono tante attività artigiane. Perché allora abbiamo una "28" che fino al 60 per cento, qualche volta anche di più, interviene in conto capitale direttamente e poi solo al 40 per cento a mutuo agevolato? E non c'è il rischio che si introducano anche attraverso queste diverse forme delle contraddizioni, delle disfunzioni e anche delle turbative? Insomma, la Regione se una linea è valida, se la vuole sperimentare, la deve adottare in via generale, non può creare in un solo comparto, in una sola situazione, una condizione di differenza, proprio perché se il sistema funziona è chiaro che funzionerà nel suo insieme e se avrà lacune o manifesterà delle debolezze, che dovranno essere subito avvertire e corrette e superate, questo potrà aversi se c'è un sistema più o meno omogeneo. Quindi io penso che queste cose debbano essere in qualche modo meglio valutare, che può essere che ci si debba avvicinare sempre di più, come traguardo, al sistema dell'abbattimento degli interessi e quindi della maggiore responsabilizzazione anche dell'operatore economico attraverso il mutuo agevolato, come sostegno pubblico, e però che questo non possa avvenire così, presentandolo quasi come una nuova frontiera, una grande conquista. Potrebbe anche non esserlo, anche perché non è affatto vero - e io vorrei qui dei conti un pochino più puntuali - che l'esborso pubblico sia minore. Questa è un'altra favola, non è che il mutuo agevolato non costi all'erario, non costi alla borsa pubblica, il mutuo agevolato è un modo diverso di contributo pubblico, in genere è più cadenzato nel tempo, in genere si distribuisce in nove o quindici anni, quindi indebita per il futuro, mentre il contributo si dà oggi e quindi ci si indebita subito, oppure si dispone delle risorse che si hanno a disposizione. Anche l'affermazione che con i mutui agevolati, con l'abbattimento dei tassi d'interesse, si riesca a dare più soldi è una favola, perché si proietta nel tempo, e quindi ci si indebita, sostanzialmente, oppure si dà di meno ma anche il contributo a fondo perduto può essere minore. Io ritengo che ci sia al fondo una debolezza di carattere politico che è quella di voler rispondere a tutti, cioè di affidare, come dire, la selezione al campo non sempre civile e spesso selvaggio del mercato per cui si dice: "Se uno deve restituire da subito una rata è chiaro che sarà attento". Il che non è detto perché c'è anche chi, come dire, è indotto a capire quello che capisce perché sul momento e in quella situazione, ha quegli strumenti, ha quei consigli, ha quella indicazione della stessa banca che dice: "Imbarcati, questa produzione regge, va bene". Salvo poi non garantire nulla per la prospettiva. Quindi, non è vero che comunque avvenga in origine una selezione delle cose migliori, ma non è vero neppure che sia questa la scelta più giusta, cioè che la selezione, la selettività, se volete la qualificazione in partenza delle idee, dei progetti migliori debbano essere affidati alla spontaneità del così detto mercato. Il mercato va conosciuto, va studiato, il mercato va anche orientato, il mercato è un risultato, va anche costruito in qualche modo e questa è la funzione pubblica che non è solo quella di dare danari così o cosà. La funzione pubblica è quella di orientare lo sviluppo, la funzione pubblica è quella di programmare, si diceva un tempo, una parola così usurata forse dall'eccessivo uso, ma così desueta ormai nella produzione politica e nella produzione legislativa. La funzione pubblica è innanzitutto la capacità di programmazione degli interventi che presuppone anche un selettività, per cui il problema che il potere pubblico, soprattutto il potere pubblico autonomistico regionale, si dovrebbe porre non è tanto quello di rispondere al maggior numero di domande, per poter dare più danari a più gente. Non è questo il problema, perché questo può anche distruggere denaro e distruggere gente. Il problema è invece quale imprenditore può avere danaro e per fare quale cosa. E quindi la programmazione degli interventi vuole dire anche selezione, vuol dire anche riduzione e anche diniego qualche volta, perché se un'attività economica regge appena in una certa situazione, può esserci chi ha strumenti e mezzi più forti per mettere su una produzione uguale o appena appena migliorata e distruggere un tessuto esistente che dovrebbe avere tempo di migliorarsi, quindi in questo modo non è vero che si fa più sviluppo, si può fare anche più povertà, il problema resta e non è quello di dare più soldi a più gente, perché se io ho cento miliardi posso sopperire a certe esigenze, ma se utilizzo i cento miliardi per abbattimento di interessi i cento miliardi diventano mille miliardi. Certo, nell'immediato io posso rispondere a più gente, posso appagare più appetiti, e non sto parlando di fare più clientelismo, come pure potrebbe qualche volta accadere ed è accaduto, parlo di rispondere immediatamente a bisogni anche giusti o apparentemente giusti e a più gente. No, la quantità non è sufficiente per agevolare lo sviluppo. Quindi, credo che tutta questa materia debba essere trattata con molta più attenzione, che non esistano tagli di per sé così netti che possono migliorare automaticamente le cose, che non esistano filosofie così innovative, perché l'abbattimento degli interessi non l'ha inventato nessuno, c'è sempre stato. Io continuo a ritenere che in settori economici deboli o comunque in via di sviluppo, più esposti a rischio e a urti anche forti della concorrenza anche esterna, il sistema misto diversamente graduato per settori, per territori, per aree più o meno sviluppate, per servizi, e per accesso ai servizi, proprio per ricreare un sistema di equilibri di insieme, dovrebbe essere, come dire, la soluzione più equilibrata. Quindi non si tratta di una scelta ideologica, come qualcuno dice, tra mutuo e contributo, il problema è di fondare le scelte legislative che una Regione fa e che intervengono così profondamente in un sistema produttivo vitale per questa Regione, qual è l'impresa artigiana con tutte le sue differenziazioni interne e di non ritenere che sia una scelta ideologica o ideologizzante o ritenuta tale quella che risolve automaticamente i problemi. Non è questo il problema, il problema è di avere forse più dati, di fondare le nostre analisi sulla conoscenza migliore dei processi che sono molto differenziati al loro interno e quindi di approntare soluzioni forse anche un pochino più duttili, più adattabili, più differenziabili poi in fase di gestione. Non basta potere dire puramente e semplicemente che abbiamo fatto una legge innovativa perché ci liberiamo di un sistema, ne adottiamo un altro, l'affidiamo alle banche e chi vuole essere impresa sia! Non è così, perché poi i risultati peseranno ancora su tutti e principalmente su chi ha originato le scelte a monte, le scelte politiche, chi ha fatto le leggi, perché poi le leggi diventano un vincolo per tutti, quasi per tutti, spesso non lo diventano per le banche, però quasi per tutti gli altri. Da ultimo vorrei fare una considerazione anche di carattere direi procedurale, di metodo. Io ho cercato di capire il contenuto degli emendamenti che sono stati stamane presentati in aula. Noto che questi emendamenti sono praticamente emendamenti della Commissione, sono dieci dei quali alcuni mi paiono semplici, altri sono abbastanza rilevanti. Ora, in questo modo si crea questa situazione: il Consiglio ha un testo della Commissione e ogni consigliere ha potuto esaminare questo testo della Commissione e ora ha un testo bis della Commissione in dieci emendamenti che variano la proposta istruttoria che la Commissione rende al Consiglio e questa variazione sostanziale è venuta a conoscenza del Consiglio adesso. Io non faccio nessuna questione come dire, di carattere procedurale, formale, mi pongo il problema se non sia più opportuno, posto che abbiamo in Aula un testo bis praticamente, dico bis non nel senso che valga quanto il primo, ma che modifica il primo, da parte della Commissione e non di singoli consiglieri, consentire una valutazione migliore da parte di tutti, a iniziare da me che non ho avuto modo di comprenderne tutta la portata, con i riferimenti legislativi che vi sono contenuti e quant'altro, perché noi non veniamo in Aula con tutti i codici, né siamo degli archivi ambulanti. Per cui chiederei alla cortesia anzitutto e soprattutto del Consiglio che sia data a tutti la possibilità di considerare questi emendamenti, e proseguendo nella discussione generale, senza concluderla stamane perché può essere che siano tutti emendamenti che migliorano il testo originale o può essere che invece si voglia interloquire e suggerire una qualche migliore organizzazione della legge. Chiedo quindi che il provvedimento possa essere preso in considerazione nel suo articolato e successivamente votato alla ripresa dei lavori consiliari.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serrenti. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.). Presidente, colleghi, come ricordava il Presidente della Commissione, sia la legge che gli emendamenti in Commissione sono stati votati all'unanimità, sento però il dovere di fare qui alcune considerazioni, perché si capisca anche la ragione per la quale noi abbiamo espresso questo voto favorevole. Le considerazioni sono queste: noi riteniamo questa legge parziale e insufficiente rispetto alle necessità reali, necessità che non sono date da valutazioni astratte su ciò che possiamo dare oggi ad una categoria di imprese piuttosto che a un'altra, ma da valutazioni di ordine generale. Il problema è che noi abbiamo un sistema economico complessivo che è ormai al tracollo, abbiamo imprese industriali che ormai pare non abbiano più speranza, riceviamo ogni giorno delegazioni di lavoratori che portano alla Commissione e all'attenzione delle forze politiche il loro dramma, e spesso le risposte che la Regione riesce dare sono risposte che servono a superare il momento contingente ma che non promettono certo per il futuro soluzioni di sorta. Allora è evidente che questa Regione, che non ha una politica di sviluppo economico, sta andando a tentoni, cercando di rispondere a tutti nel modo possibile, con una carenza di risorse che è spaventosa rispetto alle necessità; spaventosa non perché la Regione non abbia i soldi ma perché la Regione i soldi li spende male. Io voglio ricordare che la Regione ha un bilancio di 7 mila miliardi e ne spende circa 4.500 per mantenersi in vita, destinando invece agli investimenti in conto capitale una piccola parte del suo bilancio. Qui si tratta di fare scelte, noi non possiamo permettere che il dramma dei lavoratori arrivi a punte di tensione come quelle che abbiamo potuto toccare con mano questi giorni. Io voglio ricordare che ieri un operaio della Keller ha tentato di togliersi la vita e questo dimostra quale situazione stanno vivendo i lavoratori e in quale situazione si trova anche l'economia complessiva della Sardegna; qui però si tratta anche di fare scelte oculate, opportune su quello che deve essere il futuro economico della Sardegna. Allora, se queste scelte devono essere fatte, se è vero che la Sardegna non ha più un destino industriale, io credo che settori come quello artigianale possano costituire ancora per questa terra una speranza di sviluppo notevole. Il potenziale c'è ed è un potenziale enorme anche se purtroppo dobbiamo registrare che in questo momento i dati sulle imprese che nascono e che muoiono dimostrano che sono più le imprese che muoiono rispetto a quelle che invece sorgono; è un settore che potenzialmente potrebbe non solo recuperare i danni che provengono dalle chiusure, non decise in Sardegna nel settore industriale, è un settore che potenzialmente potrebbe dare una risposta e le risposte non vengono perché le risorse investite dalla Regione sono del tutto insufficienti. Allora valutiamo anche qual è la condizione di questo settore. Intanto il settore artigianato è un settore, anche questo va valutato, dove nasce e si sviluppa una imprenditoria capillarizzata che è sarda, è forse uno dei pochi settori dove appunto l'imprenditoria è endogena, sappiamo che così non è per il settore industriale dove i capitali e le imprenditorie vengono da fuori. In una scelta di politica economica noi non possiamo non valutare questi dati e fare le scelte che devono essere fatte. Io credo che un investimento di 30 miliardi, anche se complessivamente con i rientri in quindici anni mette in movimento 460 miliardi, sia un investimento esiguo rispetto alle necessità. La Sardegna ha una grande tradizione nel settore artigianale eppure non siamo in grado di offrire a queste aziende un minimo di servizi in tutti i settori, servizi di assistenza nel momento della nascita delle imprese e servizi nel campo della commercializzazione. Il mercato è immenso, andranno oltre il mercato della Sardegna, ormai il mercato è l'Italia, l'Europa e il mondo, noi ancora non abbiamo capito che il sistema artigianale può conquistare una fetta di mercato mondiale e quindi dare quelle risposte che dovrebbe dare. Ma ci sono altre questioni, le imprese artigianali sono schiacciate da un sistema fiscale sempre più opprimente che non tocca solo il singolo cittadino ma tocca anche le imprese, quelle piccole imprese che sono il punto vitale e più delicato del nostro settore economico. Allora se questa legge comunque dà una risposta rispetto alle legge 40 che ormai è una legge del 1976, quindi è superata con l'evoluzione dei tempi, ecco, se anche questa legge dà una risposta, noi la valutiamo molto parziale e avremmo voluto che la Regione avesse investito in questo settore che, ripeto, è uno dei pochi settori che può costituire una promessa per il futuro. Avremmo voluto che la Regione avesse investito ben altre risorse.

Ripeto, giudichiamo molto esiguo ciò che si è fatto, insufficiente, tuttavia per ragioni di responsabilità, dette le cose che abbiamo detto, abbiamo votato favorevolmente in Commissione e manterremo questa posizione anche in Aula, sia per la legge nel suo complesso che per gli emendamenti, che peraltro sono nati da un incontro con le associazioni di categoria e la Commissione ha ritenuto di dover recepire le istanze e i bisogni che le rappresentanze di categoria hanno portato. Però, è evidente che, se questa Regione non si deciderà a cambiare rotta, il rischio che corriamo è quello di depauperare quel pò di risorse che abbiamo a disposizione, ricordavo prima circa il 35 per cento di ciò che dispone complessivamente nel suo bilancio, in forme di assistenza, nel perpetuare forme di clientela. Io ricordavo anche qualche giorno fa in un altro intervento che il momento che stiamo vivendo è delicato, può essere addirittura sospetto, manca meno di un anno alle elezioni, e quindi la Giunta deve avere la responsabilità di fare le cose nel modo più limpido possibile perché a nessuno venga dato il sospetto che da parte della Giunta si perseguano altri obiettivi. Sarebbe veramente grave e porrebbe una questione morale di non poco conto perché le risorse di cui disponiamo sono veramente molto limitate. Quindi, la Regione deve cambiare atteggiamento, deve andare a tagliare i rami secchi, quelli che non producono nulla, deve cercare di recuperare risorse dove le può recuperare, e tutti sappiamo che è possibile, perché sono notevoli gli sprechi, e investirle nei settori produttivi. Bene io credo, e ho chiuso signor Presidente, che il settore dell'artigianato sia un comparto nel quale vale bene la pena di investire danari, risorse e attenzione politica, perché forse è uno dei pochi settori che può dare per il momento e per il futuro risposte serie e concrete ai problemi dell'economia sarda.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha già spiegato i principi informatori di questa normativa che ha come caratteristica principale, a mio giudizio, due aspetti. Il primo è rappresentato dalla snellezza dell'articolato perché semplifica il quadro normativo rispetto alla legge numero 40 e le relative direttive che avevano reso quanto mai complicata tutta la procedura del sistema degli incentivi a questo settore. Il secondo aspetto particolare, caratterizzante, è relativo al mutamento del sistema degli incentivi, perché si è passati dal sistema del doppio incentivo - contributo a fondo perduto e abbattimento degli interessi - al semplice incentivo dell'abbattimento del costo degli interessi. Questo principio è particolarmente frutto applicativo di tutte quelle cose che sono state dette in Consiglio regionale da anni a questa parte.

E' ormai un dato acquisito nelle stesse categorie imprenditoriali che il sistema degli incentivi con contributi a fondo perduto è superato. Le stesse categorie non vogliono avere più regalie in conto capitale. Desiderano avere soldi a basso costo, in fretta e con procedure snelle. Perché sono proprio la snellezza delle procedure e la facilità di accedere facilmente al credito che costituiscono un aiuto per le imprese. Anche perché tra l'altro la storia ha dimostrato che i contributi a fondo perduto vengono sempre elargiti in un lasso di tempo tale per cui di fatto il contributo non è più un vantaggio, è solo un vantaggio per le banche, in quanto l'operatore è costretto a indebitarsi per avere in tempi brevi i contributi che invece arrivano in ritardo, l'esempio della "64" nazionale è in questo senso abbastanza significativo. Per cui noi non stiamo abbandonando il sistema dei contributi a fondo perduto percorrendo una strada rivoluzionaria non accettata dal sistema. E' lo stesso sistema imprenditoriale che vuole questo mutamento di rotta. Certamente, ha ragione l'onorevole Cogodi quando dice che la pratica operativa di questa legge presuppone un sistema bancario diverso, un sistema bancario celere, che non vessi l'operatore magari allungando i tempi burocratici della pratica, per far sì che poi magari l'operatore sia costretto a chiedere alla stessa banca gli interessi a tasso ordinario. Certamente questo non è sfuggito alla Commissione né sfugge all'intero Consiglio, tant'è che noi quando abbiamo ascoltato la Giunta, in occasione dell'esame di questo disegno di legge, e di altri disegni di legge che riguardavano gli incentivi all'industria, gli incentivi all'industria alberghiera, gli incentivi al commercio, abbiamo raccomandato alla Giunta, all'Assessore, al presidente Cabras personalmente, che si facciano carico di instaurare col sistema bancario un rapporto diverso. Noi abbiamo calcolato che il sistema bancario deve in questo momento reperire sul mercato 3 mila miliardi: per far fronte alle esigenze di investimento dell'industria 1200 miliardi, dell'industria alberghiera 800 miliardi, dell'artigianato 400 miliardi e così via. E' quindi chiaro che la Regione dovrà col sistema bancario affrontare un discorso globale perché è mutato il sistema. Prima le banche andavano avanti con i soldi della Regione, la Regione dava loro i soldi, gestivano solo questi soldi, non rischiavano niente e quindi chiaramente per loro l'operazione era tutta quanta in utile. Adesso invece - e qui si misura la capacità del sistema bancario di rispondere alle esigenze della comunità - il sistema bancario deve approvvigionarsi finanziariamente dei mezzi che servono per poter affrontare le richieste del sistema, avendo però alle spalle due fatti particolari, primo ovviamente l'abbattimento degli interessi, secondo le garanzie fideiussorie perché non è che la banca rischia così, perché, pur essendo la garanzia che offre la Regione sussidiaria, è chiaro che comunque la banca è in condizioni di poter agire con maggiore tranquillità. Certamente, ripeto, il problema sollevato dell'onorevole Cogodi non sfugge alla maggioranza, non sfugge alla Giunta, non sfugge a noi consiglieri, ma certamente se noi riusciamo comunque a far capire al sistema bancario che ormai globalmente il sistema degli incentivi è finto in tutti i settori economici, l'ha detto anche la Comunità europea, e che quindi lo sviluppo si crea assieme a loro e senza lo sviluppo con il loro aiuto non si crea nemmeno un vantaggio per loro stessi perché se il sistema va al fallimento, le banche non possono certamente nemmeno loro perseguire utili se poi non hanno i clienti con i quali operare. Certo ci vorrà in futuro ancora più coraggio per quanto riguarda comunque il sistema degli incentivi perché questa legge di fatto concede queste agevolazioni a tutto il sistema delle imprese artigiane, quindi sia all'estetista, sia al parrucchiere, sia al meccanico, sia all'azienda che produce beni. Io credo che noi in tempi brevi, probabilmente, in conseguenza della ristrettezza delle risorse finanziarie, dovremo arrivare veramente ad una selezione, non tanto delle domande, ma a una selezione dei settori e dovremo arrivare ad un certo momento a dire che non tutti i settori vengono sostenuti, ma soltanto i settori particolari. Cito un esempio, voi ricorderete che la "64" escludeva dagli incentivi alcuni settori che erano inflazionati, come per esempio il metallurgico; da noi, oggi, teoricamente, se viene un artigiano che ha una azienda metallurgica nel settore dell'acciaio, una piccola acciaieria, oppure che produce chiusini per le caditoie degli impianti di smaltimento, riceve ugualmente un incentivo, mentre l'equivalente azienda industriale in quel settore non può avere incentivi né sulla "64", né sulle altre leggi particolari, quindi certamente in futuro va fatta un selezione, però in questo momento noi riteniamo che questo sistema non possa essere sconvolto oltre questo limite, usando una parola impropria. Mentre lo spostamento dal sistema dei contributi a fondo perduto al sistema dell'abbattimento degli interessi sui finanziamenti è un sistema accettato, questo della selezione dei settori e delle priorità è ancora un sistema che va gradualmente messo in essere.

Fatte queste precisazioni - la Giunta d'altronde so che ha preso buona nota di queste raccomandazioni - credo che questo progetto di legge introduca veramente un sistema di novità in questo settore. Occasionalmente viene per primo, non è una legge sperimentale, solo per fatti burocratici connessi ai lavori delle Commissioni, viene per prima, ma anche i progetti di legge che riguardano i settori economici, quelli relativi alle industrie alberghiere, al commercio e all'industria, seguono la stessa falsariga. Noi porteremo in Aula in questi giorni il progetto di legge sul commercio che abolisce i contributi a fondo perduto in questo settore e che invece prevede soltanto agevolazioni come abbattimento degli interessi sui mutui e sui finanziamenti, per cui questo cambiamento non è una novità, rientra nel sistema e quindi come tale deve essere considerato.

Fatte queste brevi considerazioni, dirò che anche gli emendamenti non sono emendamenti che stravolgono il sistema, se però i colleghi ritengono sia necessaria qualche ora in più per poterli esaminare, credo che non succederà niente se, chiusa la discussione generale, aggiorniamo i lavori a martedì prossimo, per esaminare l'articolato in modo tale che i colleghi possano esaminare in modo più approfondito i singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, sono almeno quattro le ragioni che hanno suggerito la proposizione del disegno di legge all'esame: l'inadeguatezza della legislazione creditizia vigente a favore delle imprese artigiane, lo squilibrio ormai abissale tra fabbisogno e disponibilità di mezzi finanziari e il conseguente accumulo di richieste inevase presso gli istituti di credito, la consapevolezza che l'assenza di una politica creditizia rispondente i nuovi bisogni dell'imprenditoria artigiana può compromettere gravemente un settore produttivo importante per l'economia regionale, già avviluppata in una crisi che offusca ogni orizzonte, l'esigenza di aggredire in fretta i fattori di crisi che da anni travagliano il mondo dell'imprenditoria diffusa per aprire a questo mondo nuovi spazi produttivi e di mercato. Il sistema delle imprese sarde palesa due limiti di fondo nel rapporto credito-impresa un basso tasso di capitalizzazione, e quindi di mezzi finanziari propri, limitate possibilità di accesso al credito ordinario per la difficoltà di concedere adeguate garanzie reali, almeno pari a quelle che chiede il sistema creditizio, e l'alto costo del denaro.

La disponibilità di mezzi finanziari risulta essenziale per il sistema delle imprese, per l'organizzazione dei fattori della produzione, per la conquista di spazi nel mercato, locale e non solo locale. In carenza di questa disponibilità le imprese si trovano emarginate. Il credito agevolato, per le ragioni che elencavo, diventa pertanto un'esigenza irrinunciabile delle imprese e lo è ancora di più delle imprese meno strutturate, le imprese artigiane e le piccole imprese. Il credito è oggi il problema primario del tessuto industriale regionale; la ragione va cercata nel fatto che il tessuto industriale regionale è composto di piccole e piccolissime imprese, con inadeguati capitali di rischio, con modesto potere contrattuale col sistema creditizio e alle prese con un mercato che sta ridisegnando la collocazione e perciò stesso la sopravvivenza dei diversi livelli di impresa, in ragione della loro dimensione (piccola, media e grande) e dello spazio (nord, centro, sud del Paese). Le caratteristiche distintive del tessuto industriale regionale risultano essere: un'accentuata presenza di imprese artigiane e di piccolissime imprese, una limitata presenza di medie e grandi imprese, soprattutto nel settore manifatturiero, un elevato tasso di natalità e di mortalità imprenditoriale nelle piccolissime imprese e un di tasso di natalità nel comparto delle piccole e medie imprese, con un numero di addetti superiore a diciannove. L'artigianato di cui si occupa il disegno di legge esprime la propria presenza sul mercato regionale attraverso questi indicatori economici, 36 mila imprese, il 97 per cento delle imprese del settore industriale, 80 mila addetti, il 15 per cento della forza lavoro complessivamente occupata, un valore aggiunto al costo dei fattori stimato in 2.500 miliardi con riferimento al 1989; sono dati dell'osservatorio industriale della Sardegna. Nello stesso anno, 1989, ad esempio, il valore aggiunto al costo dei fattori, nel comparto dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca è di 1.200 miliardi, cioè metà del valore aggiunto al costo dei fattori nel settore dell'artigianato. Possiamo ritenere che alla data attuale (1993) il valore aggiunto al costo dei fattori nel settore dell'artigianato sia circa 3.000 miliardi e 6.000 miliardi il volume d'affari. Storicamente l'interesse del legislatore per la minore impresa artigiana non è stato adeguato alle notevoli potenzialità dell'artigianato sardo; basti pensare, un caso per tutti, alla seconda legge di rinascita, la legge 268 del 1974 che, pur concepita nell'ottica di promuovere la diffusione delle piccole e medie imprese ha escluso di fatto l'artigianato dai settori di intervento, pur essendo l'artigianato un naturale terreno di coltura di piccole imprese. Una nuova politica del credito oggi deve tenere presenti i mutamenti intervenuti negli scenari economici in cui opera la piccolissima impresa. Gli anni '70 hanno registrato un'affermazione poderosa delle piccole imprese, la letteratura economica di cultura inglese ha confezionato l'espressione "piccolo è bello". Questa poderosa crescita delle piccole imprese negli anni '70 è stata favorita da un'innovazione tecnologica per automazione di singole macchine, funzionale all'organizzazione dei fattori, alla dimensione aziendale, ai volumi di produzione proprie delle piccole imprese. Gli anni '80 e i giorni nostri registrano un'attenuazione del ruolo dinamico e propulsivo delle piccole imprese; la ristrutturazione tecnologica (passaggio dall'automazione per singole macchine a sistemi integrati di automazione) la ristrutturazione produttiva, (introduzione di flessibilità che rendono conveniente produrre per mercati ampi e per nicchie di mercato), la ristrutturazione organizzativa a scapito della forza lavoro occupata, sono state più funzionali negli anni '80 alle grandi imprese che a quelle piccole. Il problema delle difficoltà strutturali e del riposizionamento sul mercato delle piccole imprese è uno dei problemi più attuali e rilevanti dell'economia regionale. Il disegno di legge proposto tenta di dare soluzione al problema richiamato operando su tre direttrici principali: stimolare i cambiamenti strutturali negli assetti produttivi e organizzativi delle imprese, superando la cultura e la politica dell'emergenza, puntare all'aumento della competitività delle imprese e all'adeguamento della vita media delle imprese (oggi in Sardegna dieci anni, venti anni per esempio in Emilia Romagna) elevare il tasso di innovazione tecnologica, la velocità di introduzione delle innovazioni, la produzione di tecnologie. Per queste ragioni il disegno di legge agevola la qualificazione e la crescita delle imprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nel settore manifatturiero, favorendo l'adeguamento della dimensione aziendale (fusione tra imprese) e l'associazionismo economico, l'innovazione di processo e di prodotto con l'introduzione di tecnologie innovative e la sperimentazione e la realizzazione di tecnologie nelle imprese artigiane (produzione di tecnologie suggerite soprattutto dall'apprendimento per esperienza), la promozione commerciale e l'esportazione al fine di favorire la penetrazione commerciale fuori dai mercati tradizionali, quasi sempre comunali, poche volte provinciali e regionali, quasi sconosciuti quelli nazionali e internazionali. Occorre favorire in concreto il superamento di un atteggiamento eccessivamente passivo e di attesa verso il mercato, la valorizzazione delle risorse locali, l'acquisto di brevetti e licenze. L'oggetto delle agevolazioni, quindi, si amplia rispetto alle previsioni della legislazione regionale in vigore, per meglio rispondere alle esigenze di ammodernamento delle imprese e alle sfide del mercato. Il disegno di legge si pone l'obiettivo primario di superare il differenziale oggi esistente tra fabbisogno finanziario delle imprese e disponibilità delle risorse. Il fabbisogno, nel triennio 1993-1995 è quantificabile in mille miliardi, di questi 400 miliardi sono rappresentati dalle richieste giacenti presso gli istituti di credito al 31 dicembre del 1993 e che attendono da anni e che saranno condannati ad attendere ancora per anni se noi non adotteremo le misure adeguate, necessarie, che oggi il disegno di legge pone all'attenzione del Consiglio. Infatti le risorse attivabili col disegno di legge sono stimabili nel triennio 1993-1995 in 1.200 miliardi, in grado quindi di recuperare tutti gli arretrati giacenti presso gli istituti di credito e di dare risposte adeguate, in base ai nuovi massimali di spesa, alle domande che arriveranno.

L'intervento della Regione con questo disegno di legge muta in modo significativo rispetto al presente e rispetto al passato; e viene concentrato prevalentemente sull'abbattimento del tasso di interesse e quindi sul contenimento del costo del denaro alle imprese. Si va quindi al superamento del contributo a fondo perduto; e questo mi pare uno degli argomenti che più ha suggerito la discussione e il dibattito in Aula. Perché proponiamo il superamento del contributo a fondo perduto? Perché riteniamo che oggi occorra fare una scelta nella situazione di crisi attuale, soprattutto a favore dell'incremento degli investimenti. Non si tratta di rinunciare ai contributi a favore delle imprese, ma di concentrare tutto il sostegno possibile, tutto il contributo possibile, nell'ambito dei massimali consentiti dalla Comunità economica europea nel contesto del contenimento del costo del danaro. Io mi sento di dire in questa sede che il contributo a fondo perduto, senza demonizzarlo, è un lusso che il sistema economico regionale, che la Regione sarda, non si possono più permettere perché l'erogazione di contributi a fondo perduto risponde quasi esclusivamente agli interessi dello Stato e non della Regione; perché nella contabilità aziendale delle imprese artigiane il contributo a fondo perduto è considerato ai fini fiscali una sopravvenienza attiva e, come tale, portato nella denuncia dei redditi. Dai calcoli che abbiamo fatto, ogni 100 miliardi di contributi a fondo perduto, erogati dalla Regione sarda al sistema delle imprese che hanno contabilità semplificata, trasferisce allo Stato circa 30, 35 miliardi. Cioè questa Regione, che non dispone di mezzi finanziari adeguati al proprio sviluppo, attraverso un sistema normativo come quello in vigore, finisce per trasferire allo Stato i propri mezzi finanziari, cioè i mezzi finanziari messi a disposizione delle imprese per lo sviluppo economico regionale. Dobbiamo quindi trovare, oggi non domani, gli strumenti legislativi adatti non per ripristinare o per tenere in vita un sistema di incentivazione alle imprese che ormai neanche le imprese vogliono più. Io dichiaro qui che le associazioni artigiane, tutte, nessuna esclusa, convocate dall'Assessore regionale, hanno dichiarato in seduta ufficiale e solenne di essere favorevoli alla soppressione del contributo a fondo perduto, purché questo meccanismo di legge fosse esteso anche agli altri settori produttivi. In questa direzione quindi, anche con il conforto delle associazioni artigiane, l'Assessore si è mosso e ha elaborato il provvedimento di legge che viene oggi alla nostra attenzione.

L'attuale meccanismo di legge, costruito sui mutui e contributi e sulla bassa disponibilità di mezzi finanziari della Regione a favore delle imprese, crea danni irreparabili per le imprese stesse e annulla tutti i benefici del contributo a fondo perduto. Un'impresa artigiana che chiede tra mutuo e contributo, nei massimali consentiti dall'attuale legge 40, 200 milioni di finanziamento, colleghi onorevoli consiglieri, e ricorre all'anticipazione bancaria perché non ha altre prospettive, per almeno due anni - questo è il lasso di tempo che intercorre tra la domanda e l'erogazione dei finanziamenti - questa impresa quando avrà ricevuto i 200 milioni (70 di contributo fondo perduto e 130 di mutuo a tasso agevolato), dovrà restituire alle banche 60 milioni di interessi per le anticipazioni richieste e allo Stato 20 milioni di Irpef, tanto quanto ne paga con l'iscrizione nella denuncia dei redditi del contributo erogato dalla Regione. Non si tratta di demonizzare, ripeto, una forma di incentivazione alle imprese qual è il contributo a fondo perduto, ma trovare canali che siano più vantaggiosi per le imprese e più vantaggiosi per il sistema economico.

Con il disegno di legge che viene proposto, cambia sicuramente il ruolo degli istituti di credito e questa è una partita estremamente delicata che, credo giustamente, il dibattito ha portato all'attenzione del Consiglio. Ma vediamo un attimo qual è il ruolo delle banche oggi e quale sarà domani con il nuovo disegno di legge. Il ruolo delle banche oggi, almeno per quanto riguarda il rapporto con le imprese artigiane e la gestione degli strumenti legislativi regionali, è quello di redistribuzione dei mezzi finanziari della Regione attraverso i fondi di rotazione, cioè una funzione a basso tasso di rischio o a nullo tasso di rischio per le banche. Il disegno di legge chiede invece alle banche un nuovo ruolo che è quello di acquisizione sul mercato finanziario, compreso quello nazionale e internazionale, delle risorse necessarie al sistema delle imprese artigiane e allo sviluppo. Questo è un ruolo indispensabile perché il processo di accumulazione interna del sistema economico regionale è lento ed è tale, comunque, che non consente di mettere a disposizione delle imprese e del sistema economico i mezzi finanziari necessari a far recuperare alla nostra Regione il differenziale di civiltà, di progresso e di sviluppo economico che ci separa dalle Regioni più avanzate dell'Italia e dell'Europa.

Ecco che allora noi, con una contrattazione seria col sistema delle banche, dobbiamo chiedere alle banche che reperiscano sui mercati nazionali e internazionali i mezzi finanziari necessari al nostro sviluppo e dei quali noi non potremo mai disporre, stante l'attuale difficoltà anche dello Stato a garantirci una solidarietà che nel passato sembrava più certa e generosa. Per avviarmi a concludere, voglio ricordare tra gli aspetti più qualificanti del disegno di legge l'istituzione del fondo di garanzia sussidiaria, concepito per limitare quel potere o strapotere che il sistema bancario può avere nei confronti delle imprese artigiane. Abbiamo previsto un fondo di garanzia che attiva, nel primo triennio di applicazione della legge, una linea di garanzie pari a circa 800 miliardi e quindi in sostanza non precludiamo alle imprese artigiane la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge. Secondo, l'accesso ai finanziamenti anche in valuta estera (e questo è un elemento di novità ritengo significativa); l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti erogati a tassi correnti nelle more di approvazione della richiesta delle provvidenze che pone fine a un limite dell'attuale normativa regionale; la salvaguardia delle domande ex legge regionale 40 per le quali sia intervenuto l'atto di connessione o realizzato anche parzialmente il programma di spesa; la possibilità di recuperare, come ricordavo in precedenza, il pregresso, migliaia di domande che attendono da anni. Per questo insieme di ragioni, onorevoli consiglieri, ritengo che il disegno di legge sulle provvidenze a favore dell'artigianato sardo, già approvato all'unanimità dalla Commissione consiliare competente, è meritevole di approvazione da parte del Consiglio regionale. Non è la soluzione di tutti i problemi dell'artigianato, in questo sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Serrenti, rappresenta però una prima risposta, ritengo adeguata e seria, alla quale altre risposte devono seguire e per le quali stiamo lavorando.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno martedì 27 luglio alle ore 10. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 13 e 05.



Allegati seduta

Testo delle interpellanze, interrogazioni e mozioni annunziate in apertura di seduta.

Interpellanza Mereu Orazio sulla soppressione della guardia media turistica di Santa Maria Navarrese.

Il sottoscritto,

PREMESSA la grave crisi economica che sta attraversando la nostra Isola;

CONSIDERATO che il settore turistico è uno dei comparti trainanti dell'economia sarda;

SOTTOLINEATO che la soppressione della guardia medica turistica di Santa Maria Navarrese, dovuta, pare, all'inagibilità dell'ambulatorio di proprietà della U.S.L. colpisce in modo estremamente grave una località che durante il periodo estivo registra una popolazione tra le quindici e le ventimila presenze;

TUTTO CIO' PREMESSO,

chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale della sanità per spere quali iniziative intenda assumere per ripristinare il servizio di guardia medica turistica al fine sia di evitare tutti i conseguenti disagi, sia per offrire all'utente turistico non isolano una immagine che non sia da terzo mondo. (333)

Interpellanza Tamponi - Marteddu - Atzeni - Carusillo - Manunza - Piras - Serra Pintus - Amadu - Atzori - Baghino - Corda - Deiana - Dettori - Fadda Paolo - Giagu - Lorettu - Mulas Franco Mariano - Onida - Oppi - Sanna - Satta Antonio - Sechi - Selis - Serra - Tidu - Usai Sandro sulla drammatica situazione degli incendi in Sardegna.

I sottoscritti,

di fronte alle politiche decisamente insufficienti di prevenzione degli incendi, drammaticamente in evidenza dalla fine del mese di giugno e in particolare in queste prime giornate di luglio;

COSTATATO che all'immenso rogo che avviluppa la Sardegna che ha spento vite umane, le campagne e che lambisce le sue città e i paesi, generando panico e terrore tra le popolazioni, non si oppongono tutte quelle misure che sarebbero necessarie per contrastarne gli esiti tragici che non risparmino né vite umane, né il patrimonio ambientale di inestimabile valore;

VALUTATA la tardiva, debole, incerta e disorganica risposta della Regione che sembrerebbe non abbia a suo tempo perfezionato il coordinamento pubblico del servizio antincendi da attuare in corrispondenza a quello dello Stato (protezione civile), né abbia completato la nomina delle squadre antincendi al livello locale, nonostante le sollecitazioni provenienti da diversi settori dell'opinione pubblica, registrando invece lentezze colpevoli non scosse nemmeno dai ricorrenti atti di eroismo posti in essere da persone singole;

AVVERTITE e deprecate le palesi inezie riferite ai ritmi lenti e burocratici e alla desertificazione del territorio;

CONSIDERATO che il disastro ecologico e umano si consuma, in queste giornate, in stridente e tragico contrasto fra le politiche di tutela del paesaggio e le conferenze di programma per la istituzione dei parchi regionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

interpellano il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale per la difesa dell'ambiente per sapere in che modo intendano affrontare l'attuale emergenza degli incendi estivi. In particolare chiedono se non ritengano di riferire con la massima urgenza al Consiglio regionale in ordine ai seguenti problemi:

1) quali e quanti mezzi, strumenti, uomini sono oggi impegnati sul fronte degli incendi;

2) quale è il ruolo e la dimensione dell'intervento dello Stato e quale è il livello del coordinamento attuale e quello invece che si dovrebbe conseguire;

3) quali siano i rapporti con i comuni e gli enti locali in genere al fine di valutare il grado di collaborazione e del perché di tanti ritardi e la mancanza di tante collaborazioni (barracelli, Cisom, ecc.) e quali siano le responsabilità politiche, organizzative e quali misure si intendano adottare affinché a tutto questo disordine si ponga rimedio e, comunque, si cambi rotta e se ne traggano le opportune conseguenze;

4) quali risorse siano a disposizione, verificandone le congruità ed eventualmente rafforzando un impegno che deve ormai risultare primario tra le scelte, sia della Giunta regionale che dello stesso Consiglio regionale;

5) sulle ragioni di uno sciopero indetto in un momento così drammatico dagli appartenenti al Corpo forestale di vigilanza ambientale per venerdì 9 luglio, cioè in piena campagna antincendi. (334)

Interpellanza Oppi - Giagu - Atzori - Corda - Sanna - Usai Sandro sulla grave crisi determinata dal congelamento delle miniere (Stand-by) adottato dalla dirigenza della Carbosulcis (ENI).

I sottoscritti, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'industria per conoscere quali iniziative abbiano adottato o intendano porre in essere per contrastare la decisione irresponsabile ed arrogante della dirigenza dell'ENI (Carbosulcis) di congelare l'attività delle miniere di Nuraxi Figus, presso la quale viene estratto il carbone che dovrebbe alimentare la supercentrale termoelettrica dell'ENEL di Portovesme.

I sottoscritti ricordano che il progetto di utilizzazione del carbone del Sulcis per la produzione di energia elettrica è il frutto di numerose battaglie combattute in tanti dagli operai, dai sindacati e dalla classe politica sarda regionale e nazionale e che ha visto investimenti nell'ordine di 800 miliardi, destinati sia per l'attivazione dei pozzi che per la formazione del personale e l'adeguamento tecnico delle strutture della supercentrale per poter utilizzare il carbone Sulcis anche attraverso la gassificazione.

In una situazione già grave in cui si trova il Sulcis per altre iniziative di smantellamento di intraprese produttive adottare da società ed enti facenti capo alle ex partecipazioni statali che hanno abolito centinaia e centinaia di posti di lavoro, si aggiunge quest'ultima che mette in discussine il posto di lavoro di oltre mille operai che lavorano nelle miniere sarde, con un danno economico di enormi proporzioni che non può non avere anche imprevedibili ripercussioni sul livello di vita e sullo stesso ordine pubblico. Quest'ultimo atto dell'ENI, a parere degli interpellanti, è la conferma di una strategia liquidatoria di tutto l'apparato industriale sardo che, purtroppo, nonostante gli impegni assunti dal Governo Amato che con la "moratoria attiva" doveva consentire una valutazione di fattibilità tecnica ed economica, dalla estrazione alla trasformazione in energia elettrica del carbone Sulcis, ha trovato l'avvallo di un Ministro dell'industria della Sardegna che ha rivelato nella circostanza una scarsa sensibilità sociale e attaccamento alla sua terra e maggiore attenzione, invece, spasmodica a calcoli di tipo ragionieristico nella valutazione della validità delle imprese.

A questo riguardo gli interpellanti, mentre condividono la valutazione degli esperti e dei sindacati sardi e nazionali sulla economicità del carbone estratto dalle miniere sarde, sostengono anche la necessità di una indagine sia amministrativa che penale sulla gestione degli 800 miliardi erogati a favore della Carbosulcis per i progetti di utilizzo del carbone Sulcis ai fini energetici.

Gli interpellanti, considerata l'urgenza di affrontare il problema con il massimo di unità e di decisione, chiedono che vengano rese dichiarazioni in Aula sull'argomento discutendo sui contenuti della presente interpellanza. (335)

Interrogazione Cuccu - Ruggeri - Satta Gabriele, con richiesta di risposta scritta, sulla costituzione della nuova società per la gestione delle miniere piombo zincifere dell'Iglesiente.

I sottoscritti,

PREMESSO CHE:

- si registrano gravi ritardi nella costituzione e nell'operatività della società mista RAS-ENI risorse-lavoratori per la gestione delle miniere di piombo e zinco dell'Iglesiente, prevista nell'accordo sindacale del 28 aprile 1993;

- tali ritardi stanno creando notevoli disagi e incertezze tra i lavoratori del settore;

VENUTI A CONOSCENZA CHE:

- la Giunta regionale avrebbe deciso di affidare la propria partecipazione nella costituenda società alla Nuova Mineraria Silius, che è notoriamente attanagliata da gravissimi problemi finanziari, di gestione e di riconversione, anziché utilizzare, allo scopo, l'ente strumentale istituzionalmente preposto alla gestione del settore minerario;

- voci insistenti provenienti da fonti interne alla Giunta regionale inducono a ritenere che la stessa Giunta si appresterebbe a nominare come amministratori di sua competenza nella nuova società personalità certo stimabili, ma prive di qualsiasi capacità manageriale,

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'industria per sapere:

1) quali motivazioni siano alla base dell'affidamento alla Nuova Mineraria Silius della partecipazione regionale nella costituenda società per la gestione delle miniere piombo-zincifere dell'Iglesiente;

2) in base a quali criteri (se non quelli di managerialità, di professionalità e di provata competenza proposti dalla stessa Giunta nel disegno di legge di riorganizzazione degli enti regionali) ci si appresti a nominare gli amministratori di competenza regionale nella stessa nuova società. (578)

Interrogazione Giagu, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento per la costruzione di immobili al comune di La Maddalena.

Il sottoscritto,

PREMESSO che la Regione autonoma della Sardegna, la Marina militare italiane e il Comune di La Maddalena, rispettivamente nelle persone dell'Assessore degli enti locali, dell'Ammiraglio di Marisardegna e del Sindaco di La Maddalena hanno firmato un protocollo, secondo il quale la Marina militare si sarebbe impegnata alla sospensione degli sfratti riguardanti oltre un centinaio di famiglie, abitanti abusivamente in locali della stessa Marina. Detti immobili sarebbero stati ceduti alla Regione sarda, a seguito del finanziamento di circa 50 alloggi, da destinare al personale della Marina di La Maddalena, per un importo previsto di lire 5.500.000;

CONSTATATO che gli adempimenti previsti nel protocollo d'intesa hanno comportato tempi più lunghi del previsto da parte del Comune di La Maddalena e che i 5.500.000 stanziati dalla Giunta regionale non sono stati assegnati allo stesso, che avrebbe provveduto alla costruzione degli immobili da destinare poi alla Marina, in cambio di locali ed aree dismessi, nonostante il decreto relativo emesso dall'Assessore degli enti locali,

rivolge la presente interrogazione al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale degli enti locali e all'Assessore della programmazione per conoscere quali iniziative urgenti intendono attuare per porre rimedio a tale incresciosa situazione, che in tempi brevissimi potrebbe degenerare mettendo sul lastrico molte famiglie dell'isola di La Maddalena.

Poiché la Regione aveva previsto nel bilancio 1992 il relativo stanziamento, si chiede infine, che nell'assestamento del bilancio 1993, venga prevista la somma di lire 5.500.000, non utilizzata in tempo nel bilancio 1993 per i motivi indicati nella presente, facendo riacquistare credibilità nelle istituzioni e risolvendo la situazione abitativa di famiglie che hanno fermamente creduto nell'iniziativa della R.A.S. e del Comune di La Maddalena, con la collaborazione fattiva dei dirigenti della Marina militare di La Maddalena. (579)

Mozione Usai Edoardo - Cadoni - Porcu sulla chiusura degli impianti della Carbosulcis.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO:

- che la Carbosulcis ha improvvisamente deciso di bloccare gli impianti e di collocare in cassa integrazione 757 dei 982 lavoratori attualmente in servizio;

- che il Ministro dell'industria ha fissato per il 30 settembre il termine entro il quale la commissione dei tecnici deve esprimersi in ordine alla convenienza economica dello sfruttamento delle miniere di carbone;

- che pertanto la decisione della Carbosulcis, unilaterale ed arrogante, svela inequivocabilmente la volontà dell'Azienda e dell'ENI di chiudere definitivamente le miniere del Sulcis;

- che sono gravissime le responsabilità di chi ha consentito che centinaia di miliardi destinati allo sviluppo delle miniere venissero dilapidati senza riuscire ad evitare la chiusura degli impianti;

- che nell'attuale momento di drammatica crisi economica ed occupazionale è comunque dovere dello Stato e della Regione, al di là di ogni criterio economicistico, adoperarsi affinché vengano mantenuti gli attuali livelli occupativi;

impegna la Giunta regionale a richiedere con forza al Governo:

- di intervenire presso l'Eni al fine di ottenere la sospensione immediata del provvedimento di "stand-by" degli impianti nelle miniere;

- la costituzione di una commissione di indagine sulla gestione della Carbosulcis negli ultimi dieci anni che riferisca alla Camera entro tre mesi. (135)

Mozione Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci su alcune scelte di politica estera del Governo italiano e delle cancellerie europee in aree di guerra con particolare riferimento alla Somalia, alla ex Jugoslavia, all'Iraq.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO CHE:

1) a) l'operazione dell'O.N.U., in Somalia, presentata come attività di "ingerenza umanitaria", nella realtà si configura come una vera e propria avventura militare nella quale le Nazioni Unite forniscono la bandiera mentre il Governo USA ne esprime il comando strategico e la vera intenzione di nuovo dominio;

b) che la morte in guerra dei giovani militari di diversi Paesi di mondo ed anche dei militari italiani, non si configura affatto come un duro prezzo da pagare alla pace, alla solidarietà e ai valori umanitari, bensì come esito di vere e proprie operazioni di una guerra non dichiarata e, per quanto riguarda l'Italia, neppure come tale autorizzata secondo i principi della Costituzione repubblicana;

2) che il sostanziale abbandono delle popolazioni mussulmane della Bosnia e delle popolazioni di altre regioni della ex Jugoslavia alla furia devastatrice e alle mire annessionistiche della Serbia si configura come una delle più grandi tragedie umane del nostro tempo;

3) che i ripetuti bombardamenti sulla città di Bagdad in Iraq, in modo del tutto incurante della sicurezza e del diritto alla vita delle popolazioni civili, di fatto confermano la linea del controllo politico U.S.A. e delle maggiori potenze mondiali sulle vie del petrolio, escludendosi palesemente sia gli scopi garantistici dei diritti democratici delle popolazioni, sia l'ossequio a forme di corresponsabilizzazione di tipo sovranazionale;

4) che il silenzio individuale e, a maggior ragione, dei consessi parlamentari legittimati dal voto popolare, si configurerebbe come acquiescenza e complicità con i Governi e le classi dirigenti, così come è accaduto nel passato di fronte ai massacri, alle immani tragedie ed agli olocausti avvenuti sotto i loro occhi;

ATTESO CHE:

a) nei diversi casi (specie della Somalia, della ex Jugoslavia e dell'Iraq) si manifesta palesemente la miopia e la insensibilità della politica estera italiana, a volte aggravata da interessi inconfessabili di ordine economico e finanziario che concorrono a costituire vere e proprie concause dell'aggravamento dei rapporti interni agli altri Stati;

b) dopo la guerra del Golfo, ancora una volta l'ONU ha dimostrato di non essere strumento equanime di regolazione internazionale dei conflitti e perciò capace di usare gli stessi mezzi e le stesse misure nei confronti di tutti gli Stati in ogni parte del mondo e principalmente in medio oriente, con particolare riferimento alla causa legittima del popolo palestinese;

c) l'Europa dimostra, negli attuali equilibri politici fra Stati, di essere incapace di rispondere ai sentimenti di pace e di giustizia che animano la coscienza dei cittadini e dei popoli;

TUTTO CIO' PREMESSO,

esprime la solidarietà e l'amicizia del popolo sardo alle popolazioni della Bosnia e della ex Jugoslavia, alle popolazioni della Somalia e dell'Iraq, contestualmente alle vittime della arroganza e della intolleranza dei gruppi interni ispirati da logiche di sopraffazione e delle iniziative esterne degli Stati più potenti del mondo improntate a logiche di dominio, anche per mezzo della guerra;

fa voti al Parlamento

affinché riconsideri le linee ispiratrici della politica estera del Governo italiano e lo impegni a farsi parte attiva in una concertazione europea che sia tesa:

a) a impedire con ogni mezzo il compimento dei disegni annessionisti della Serbia e della pratica abominevole della pulizia etnica e del massacro;

b) ad assumere per la Somalia decisioni che siano veramente in sintonia con lo spirito unitario che sembrò ispirare la spedizione in quella terra e rifuggano dai disegni di normalizzazione dettati da una superpotenza che tutto vorrebbe ridurre a un presunto ordine mondiale da essa ispirato e da essa dominato. (136)

Mozione Ortu - Serrenti - Demontis - Meloni - Planetta - Puligheddu sulla mobilitazione per impedire lo smantellamento di tutto l'apparato produttivo sardo da parte del Governo italiano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSTATATO che le varie vertenze aperte con il Governo italiano e con i suoi rappresentanti per impedire lo smantellamento dell'apparato produttivo della Sardegna non hanno sortito effetto alcuno e che ancora oggi il Governo della Sardegna si trova in posizione critica nei confronti del disimpegno dello Stato e delle sue aziende;

RILEVATO che i lavoratori sardi dei settori più colpiti dalla crisi e dai provvedimenti di licenziamento o cassa integrazione (Carbosulcis, Cartiera, Fiumesanto, Ottana, settore chimico ecc.), sono convocati in una mobilitazione continua in difesa del diritto al lavoro e del diritto alla speranza per le loro famiglie di avere un futuro;

ATTESO che non è più deferibile una risposta all'altezza della gravissima situazione e della dignità dei sardi, di tutti i sardi, con una forma di lotta che assuma una valenza internazionale per dimensioni e importanza. Ogni altra decisione suonerebbe come inganno e tradimento facilitando il progetto di chi vuole ricacciare la Sardegna nel ghetto del sottosviluppo e della miseria;

FATTO PROPRIO l'appello dei lavoratori in lotta rivolto a tutte le donne e gli uomini di buona volontà della Sardegna, affinché prendono coraggio e dimostrino che finalmente si è deciso di aprire una vertenza con lo Stato italiano per un futuro di prosperità del popolo sardo,

impegna il Consiglio regionale, la Giunta regionale, tutte le forze politiche sociali ed economiche affinché abbandonando ogni indugio ed attendismo tattico-dilatorio rompano ogni rapporto con vari Ministri e boiardi di Stato, senza credibilità né autorevolezza, prodighi esclusivamente di promesse mai mantenute, assumano, finalmente, tutte le loro responsabilità e si mettano a capo di tutti coloro che intendono dire basta ad un colonialismo non più sopportabile,

impegna inoltre la Giunta regionale

a promuovere e guidare una manifestazione di sciopero generale denominata "operazione isola morta" attraverso la quale attuare una forma di auto isolamento totale di protesta, contro chi vuole isolare la Sardegna dal resto del mondo, sensibilizzando tutti i lavoratori e i cittadini affinché nella giornata prescelta per la manifestazione tutti i settori produttivi, di servizi e di trasporti esterni interrompano le loro attività. (137)

Mozione Satta Gabriele - Planetta - Marteddu - Zucca - Amadu - Baghino - Desini - Dettori - Ferrari - Manchinu - Sardu - Satta Antonio sulla necessità che la delega statale in materia di bellezze naturali e paesaggistiche possa essere esercitata compiutamente ed effettivamente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPRESO a seguito di opportuna audizione del competente Assessore, che l'Assessorato regionale della pubblica istruzione ha disposto di subordinare l'esecutività della propria autorizzazione paesaggistica - di cui all'articolo 7 della legge 1497 del 1939 - al controllo successivo del funzionario periferico del Ministero dei beni culturali;

CONSTATATO che tale procedimento sottopone l'Assessorato regionale ad un controllo continuo e costante che mortifica la stessa istituzione autonomistica;

CONSTATATO che lo stesso procedimento, per la maggiore documentazione richiesta e per l'allungamento dei tempi per la esecutività di ben 60 giorni, provoca gravi e pesanti disagi ai cittadini sardi;

CONSIDERATO che il suddetto controllo su ogni atto vanifica il contenuto della delega sulle bellezze naturali concessa dallo Stato alla nostra Regione con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

RILEVATO che la Regione sarda non solo sta ottimamente esercitando da 10 anni la suddetta delega ma si è anche collocata indiscutibilmente all'avanguardia in campo nazionale in materia di tutela, salvaguardia, pianificazione paesaggistica e ambientale;

AFFERMATA la volontà di difendere con fermezza le prerogative autonomistiche riconosciute nell'accordo Stato-Regione e sancite formalmente nel D.P.R. n. 3489 del 1979,

impegna la Giunta regionale

- ad esercitare pienamente la delega in materia di bellezze naturali contenuta nell'accordo Stato-Regione e sancita nell'articolo 57 del D.P.R. n. 348 del 1979;

- a respingere ogni ipotesi che vanifichi l'esercizio della stessa delega statale con la sottoposizione di tutti gli atti ad essa relativi a controlli costanti da parte di funzionari periferici del Ministero dei beni culturali;

- ad impugnare lo stesso articolo 57 del D.P.R. 348/79 per rinunciare alla delega sulle bellezze naturali nel caso, da parte dello Stato, non venga consentito un effettivo, reale, pieno esercizio di essa. (138)