Seduta n.313 del 25/07/2018 

CCCXIII Seduta

Mercoled� 25 luglio 2018

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta � aperta alle ore 10 e 01.

FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio 2018 (309), che � approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Mario Angelo Carta e Stefano Coinu hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 25 luglio 2018.

Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le proposte di legge numero 530, 531, 532, 533, 534.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria. E' stata presentata la mozione numero 442.

Discussione e approvazione della proposta di legge Cocco Pietro - Zedda Alessandra - Busia - Cherchi - Ledda - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Truzzu - Dedoni: "Incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione". (534/A)

PRESIDENTE. In accordo con la Conferenza dei Capigruppo � stata inserita la legge Cocco e pi� sugli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, e poi procediamo con le norme in materia funebre cimiteriale, e chiudiamo con l'istituzione del reddito di libert�.

L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 534.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Sull'ordine dei lavori. Le immagini che ieri abbiamo potuto vedere, drammatiche e preoccupanti, che riguardano incendi che stanno distruggendo una parte della Grecia, ebbene, una parallela preoccupazione sorge anche ai Riformatori Sardi, e credo anche a parte dei colleghi, perch� fino ad oggi non � stata ratificata la nomina del direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Allora, con apposita delibera, che � stata adottata nei giorni scorsi, come al solito non cliccabile da parte della Giunta regionale, si parla di una modifica della delibera numero 33/35 che � stata adottata dalla stessa Giunta regionale il 26.6, ovvero poco meno di un mese fa. La domanda �, Presidente: � pensabile che la Sardegna possa, nel periodo di massima allerta su un tema cos� delicato che � quello della prevenzione e del poter combattere organizzativamente e perfettamente il sistema degli incendi che purtroppo ogni anno colpiscono il nostro territorio regionale, � pensabile, dicevo, immaginare che un Corpo forestale di vigilanza ambientale cos� importante per la salvaguardia della vita umana, degli spazi e dei territori della nostra bellissima isola rimanga senza una dotazione cos� importante? Eppure, mi pare che nelle deliberazioni precedenti la figura, citiamo il dottor Casula, � stata ampiamente individuata per essere persona sicuramente capace di poter organizzare, gestire e confrontarsi non solo con il fuoco, con gli incendi e con tutto ci� che riguarda la prevenzione e la protezione ambientale, ma anche nell'organizzazione diretta complessa di un corpo che vanta ben 1300 uomini. Allora, Presidente, due sono le domande, e mi rivolgo anche all'assessore Arru se avr� la cortesia di ascoltarmi� per cortesia, collega Tocco, collega Tocco, mi rivolgo alla Giunta, e quindi chiedo scusa, avrei bisogno di essere seguito, vorrei che l'assessore Arru portasse questa informativa da parte del Gruppo dei Riformatori Sardi nella quale si domanda per quale motivo la delibera non � cliccabile, quali sono i motivi di ostativa rispetto alla ratifica della nomina del dirigente del Corpo regionale forestale e di vigilanza ambientale. Grazie.

PRESIDENTE. Sar� fatta una sollecitazione alla Giunta.

Discussione e approvazione della proposta di legge Cocco Pietro - Zedda Alessandra - Busia - Cherchi - Ledda - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Truzzu - Dedoni: "Incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione". (534/A)

PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare il consigliere Pietro Cocco, relatore.

COCCO PIETRO (PD), relatore. Grazie, Presidente. La proposta di delibera parla di incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius SpA in liquidazione. Cos� come � accaduto per altre societ�, delle quali IGEA si � occupato per dare soluzioni. Una piccola parentesi va espressa su IGEA; IGEA � una societ� che noi avevamo rilevato in condizioni veramente drammatiche, non si pagavano gli stipendi da molti mesi al personale dipendente, la missione per la quale IGEA era stata costituita non era stata seguita nei canoni previsti dalla normativa, per cui � una societ� che era in chiusura, destinata al fallimento, nata per fare le bonifiche delle aree minerarie dismesse di tutta la Sardegna, con numerosissimi siti si stava liquidando, chiudendo. In realt� � stata rimessa in piedi, IGEA funziona, la missione delle bonifiche � tutta in piedi, per cui noi possiamo procedere anche a fare operazioni come quelle della proposta di legge di oggi, che parla di incentivi all'esodo per societ� come quella della fluorite di Silius, societ� che ha sede a Silius, per quanto riguarda il sottosuolo e la miniera, e ha sede naturalmente nella sua struttura organizzativa ad Assemini per quanto riguarda la laveria che serviva per completare le sue procedure. In questo caso c'� un liquidatore di Silius, che si � occupato in questi anni di accompagnare l'azienda proprio alla chiusura, tenuto conto del fatto che non c'erano possibilit� perch� questa potesse andare avanti, per una serie di ragioni delle quali parler� adesso. Per cui sono state messe in piedi incentivi all'esodo per i lavoratori, iniziati con delibere di Giunta regionale, con leggi di questo Consiglio regionale nel 2014, proseguite nel 2015-16-17 e anche del 2018. I lavoratori erano complessivamente 93 in tutto, sono diventati 63, per arrivare oggi, nella proposta della quale discutiamo, a 48 lavoratori complessivamente, per i quali prevediamo incentivi all'esodo, sulla falsariga di quello che abbiamo gi� scritto per altre aziende che abbiamo trasferito a IGEA, o almeno, i lavoratori li abbiamo fatti transitare verso IGEA. In questo caso non vengono messe risorse di bilancio, perch� le risorse che vengono utilizzate sono quelle che sono frutto del risparmio della non operativit� dell'Azienda di Silius, le cui attivit� sono prevalentemente in questa fase il sottosuolo, nel soprassuolo le attivit� sono praticamente chiuse, per cui coloro che servono per mantenere in efficienza le poche attivit� rimaste in piedi di quella miniera possono essere fatte con pochissime persone. Sono accadute delle cose per cui in questi anni i lavoratori hanno preso l'incentivo, anche in questo caso mettiamo risorse, quindi lo scopo della legge di oggi � quello di mettere ulteriori risorse a disposizione, frutto dei risparmi sempre della Silius in liquidazione, per incentivare i lavoratori a continuare ad andare via. In questa fase sono accadute anche delle cose, che ad esempio 12 lavoratori di Assemini, in questo caso, della laveria di Assemini, abbiano rifiutato il percorso di incentivi di accompagnamento all'esodo, ma vanno raccontate anche delle cose. Ad Assemini c'� la laveria, la laveria ovviamente esisteva da tantissimi anni in un'area industriale, � accaduto di recente che l'ex sindaco di Assemini abbia approvato un Piano urbanistico comunale adeguato al Piano paesaggistico regionale, in cui � stato scritto che quelle aree industriali diventassero delle aree verdi, diciamo cos�, un parco, � evidente che le attivit� industriali in quell'area, con una modifica sostanziale come quella accaduta nel Consiglio comunale di Assemini, non possano proseguire, per cui ogni tentativo anche di rimettere in piedi se vi fossero nuovi acquirenti dell'Azienda di Silius non possano procedere perch� la laveria non avrebbe pi� la possibilit� di esistere, perch� il Piano urbanistico comunale di quella Citt� � stato modificato con una destinazione differente in quell'area rispetto alla zona industriale necessaria per accogliere un sito di quel tipo. Per cui noi mettiamo in legge la possibilit� di prendere incentivi per i lavoratori che ancora rimangono in piedi, e ciononostante, nonostante per questi dodici lavoratori sia stato previsto il licenziamento collettivo, cos� come da procedura messa in piedi dal liquidatore, manteniamo in piedi inalterata la possibilit� anche per quelli, ancora, nonostante nel 2017 abbiano rifiutato l'incentivo all'esodo e il liquidatore abbia preso atto del fatto che l'incentivo all'esodo non � stato raccolto da quei lavoratori, e quindi li abbia messi in una condizione di licenziamento collettivo, ancora manteniamo inalterata la possibilit� per quelli di andare in pensione, o incentivati ad andare all'esodo, a dir la verit�. Per cui credo che sia una proposta assolutamente importante, che fa giustizia per una serie di lavoratori che hanno lavorato per anni in un'Azienda che adesso non pu� continuare a procedere nella missione per cui era sorta, � tuttavia, visti i buoni risultati ottenuti con leggi analoghe per altre aziende, proponiamo in questo caso di mettere le risorse cos� come previste dalla norma finanziaria di 800 mila euro con oneri derivanti da risparmi previsti sempre all'interno della miniera di Silius.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Il parere � conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli con votazione elettronica .

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione

1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della societ� Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che non si opponga al licenziamento e che risolva il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2018 � corrisposta un'indennit� a titolo di incentivazione all'esodo. Il riconoscimento dell'indennit� di cui al periodo precedente � subordinato alla condizione che il dipendente licenziato definisca conciliativamente, nelle sedi cosiddette protette, ogni rapporto e/o pretesa verso la societ�.

2. Sulla base di quanto previsto al comma 1, la societ� Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano di esodi compatibile con le attivit� di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, fino all'affidamento della concessione mineraria a un nuovo concessionario individuato dalla Regione. � fatto divieto alla societ� Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.

3. Per il calcolo dell'indennit� di incentivazione all'esodo senza opposizione si applica la seguente formula:

Ies = ((RPr - Ikm - Apr - Rst - Icd) x 2)

dove:

Ies = Indennit� di esodo

RPr = Retribuzione lorda imponibile IRPEF relative all'anno precedente rispetto a quello di cessazione dei rapporto di lavoro

IKm = Indennit� chilometrica e rimborso trasferte

Apr = Arretrati di competenza di anni precedenti corrisposti nell'anno precedente a quello di cessazione del rapporto di lavoro

Rst = Recupero straordinari non goduti

Icd = INPS figurative a carico del dipendente

4. Ai dipendenti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non hanno maturato i requisiti alla pensione e che abbandonano la societ� senza opposizione, l'importo derivante dall'applicazione della formula � cos� incrementato:

a) se il tempo intercorrente tra la data in cui cessa il rapporto di lavoro e il raggiungimento del requisito pensionistico � compreso tra 1 anno pi� un giorno e 3 anni l'importo � incrementato del 20 per cento;

b) se il tempo intercorrente tra la data in cui cessa il rapporto di lavoro e il raggiungimento del requisito pensionistico � compreso tra 3 anni pi� un giorno e 6 anni l'importo � incrementato del 40 per cento;

c) se il tempo intercorrente tra la data in cui cessa il rapporto di lavoro e il raggiungimento del requisito pensionistico � superiore a 6 anni l'importo � incrementato del 50 per cento.

5. Al fine di garantire una parit� di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex Ente minerario sardo (EMSA) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, l'incentivo da corrispondere a ciascun dipendente non pu� essere superiore a euro 120.000.)

PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 1.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 800.000 per l'anno 2018, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.)

PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 2.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)

PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 3.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Desini. Ne ha facolt�.

DESINI ROBERTO (Partito dei Sardi). Intervengo per chiederle gentilmente se pu� invitare i colleghi del Consiglio e la Giunta� in quest'Aula spesso si vedono consiglieri e Assessori che mangiano noccioline e non � una cosa gradevole. Quindi la invito gentilmente a far s� che non si ripetano questi comportamenti.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 534.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del testo unificato: "Norme in materia funebre e cimiteriale". (223-466/A).

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del Testo unificato numero 223-466.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Ringrazio il Presidente della Commissione sesta, il Vicepresidente, tutti i componenti che in questi mesi, in queste settimane hanno voluto contribuire a discutere, unificare e proporre questa legge all'Aula. Una legge sicuramente che va incontro a diverse esigenze che si sono avute in questi anni, in una materia sulla quale troppo spesso si possono fare delle illazioni, troppo spesso si pu� in qualche modo considerare di non occuparsene perch� secondo alcuni non interessa, per alcuni � una legge che non � portatrice di interessi. Ed � cos�, non � una legge portatrice di un interesse, � una legge portatrice di diversi interessi, prima di tutto quello delle famiglie, tutte le famiglie che si trovano in qualche modo di fronte a un lutto, di fronte alla mancanza di un proprio caro. Quindi in Sardegna soprattutto l'assenza di una legge organica, qui voglio ricordare che ormai dopo la legge nazionale del regolamento di polizia mortuaria del 90, la Sardegna � la penultima Regione in Italia che ha legiferato in materia, tutte le altre Regioni hanno legiferato, la Sardegna non ha legiferato. Vi era un vuoto normativo che andava in qualche modo occupato, che andava regolamentato, che andava disciplinato, per cui ringrazio la Commissione, ringrazio anche il funzionario Noemi Atzei per la pazienza che ha dimostrato in queste settimane nel mettere insieme le varie esigenze, le varie difficolt�, in una legge complicata, difficile, in cui ci sono le esigenze delle famiglie, le esigenze delle imprese, vi � l'esigenza di definire quali sono i compiti della Regione, dei Comuni e del sistema sanitario. Per� io sono convinto che col lavoro, anche con l'approvazione unanime da parte della Commissione, per cui ringrazio anche i colleghi della minoranza che hanno voluto contribuire in termini positivi, credo che il testo che oggi � in discussione di quest'Aula sia un testo completo, sia un testo perfettibile sicuramente, ma riguarda un testo completo che va incontro a queste esigenze, prima fra tutte quella di definire chi fa che cosa. Credo che da questo punto di vista nello stabilire con chiarezza quelli che sono i compiti della Regione, dei Comuni, del sistema sanitario mettendo in capo alla Regione per la prima volta una responsabilit� di coordinamento e di programmazione, devo dire ringraziando l'Assessore anche per i suggerimenti che sono venuti dalla sua struttura, io credo che la Giunta (�) all'Assessorato in 180 giorni di definire quali sono i criteri fondamentali per le imprese, per i Comuni, credo che in questo caso la Regione si assume un compito importante, disciplinare la materia con una sua delibera entro 180 giorni, stabilendo quelli che sono i requisiti non solo per gli aspetti dei cimiteri, ma anche per l'aspetto di tutta l'attivit� funebre. In questi anni le imprese funebri hanno acquisito importanti competenze, importanti anche salti di qualit� nell'attivit� di un mestiere che per molto tempo credevamo che il mestiere di impresario funebre fosse un mestiere di serie C, di serie Z, invece in questi anni abbiamo visto che anche per questo tipo di attivit� economica c'� stato un miglioramento di qualit� dei servizi, un miglioramento anche nel voler in qualche modo affrontare l'innovazione di un mercato, di un mercato che, apro una piccola parentesi, in Italia � un mercato che vale 1,7 miliardi di euro, 6000 imprese e l'Italia � leader in tutto il segmento di questa attivit�, � leader relativamente anche (�) degli altri Paesi. In Sardegna, proprio per la mancanza di una legge, anche il sistema delle imprese si � trovato in grossa difficolt�, perch� le stesse imprese funebri troppo spesso nei confronti dei Comuni avevano situazioni regolamentare diverse da Comune a Comune, per cui anche esse non hanno avuto possibilit� di crescita, cosa che questa legge vuole dare, assicurare, quindi il consolidamento delle imprese sarde con una legge � chiara, col regolamento di polizia mortuaria che non sia la fotocopia l'uno degli altri senza considerare le diverse specificazioni di Comune e Comune. Quindi un consolidamento delle imprese, una possibilit� che le imprese stesse possano associarsi, possano strutturarsi, per cui non come � stato detto da qualcuno che questa legge pone difficolt� alle piccole imprese nei Comuni, no, anzi, � il contrario. Noi diamo la possibilit� alle imprese dei piccoli Comuni di poter continuare a svolgere la propria attivit�, di consorziarsi, di utilizzare i centri dei servizi che gi� esistono, per� dando essi stessi, attraverso quella che sar� la delibera di Giunta, la possibilit� di avere imprenditori professionalmente capaci. Una legge importante, che d� compiti, che d� in qualche modo le competenze alle varie imprese, che disciplina il settore con regole certe, valide e trasparenti, perch� sappiamo qual era il malcostume di alcune imprese funebri, non di tutte, nella ricerca di quello che poteva essere il servizio in strutture in cui doveva essere rispettata la dignit� del momento, invece andavano a proporre il proprio servizio. Regole certe, trasparenza, competenza, chi fa che cosa, laddove si pu� in qualche modo svolgere l'attivit� di impresa funebre. Quindi una legge che va a colmare questo vuoto normativo, che definisce con concretezza quali sono i compiti, che risponde anche a quello che vi era in Regione. Ricordo ai colleghi che attualmente l'attivit� � regolamentata da una delibera di Giunta del 2009, del 2009, dove nelle more del riordino dell'intera materia in qualche modo si davano pochi indirizzi. Quali sono le parti pi� qualificanti? Sono 54 articoli, non si spaventino i colleghi, molti articoli riportano e in qualche modo recepiscono quello che � il regolamento di polizia mortuaria. Abbiamo ritenuto importante anche recepire il regolamento di polizia mortuaria in quanto avere un contesto legislativo avrebbe favorito il lavoro soprattutto degli enti locali nel rilasciare le autorizzazioni per quanto riguarda l'apertura o anche lo svolgimento delle pratiche burocratiche, quindi abbiamo recepito in molte parti quello che era il regolamento di polizia mortuaria del 90, il 285, abbiamo disciplinato le due parti che sono le parti sicuramente pi� importanti anche nel cambiamento culturale di quello che � il momento e che vediamo e la possibilit� oltre la tumulazione classica, quella che dal punto di vista della tumulazione attraverso la cremazione. Noi in Sardegna non abbiamo un regolamento per quanto riguarda la cremazione, spesso e volentieri le ceneri di un defunto non si sa che fine fanno, non si sa a chi vengono assegnate, noi abbiamo defunti che hanno scelto il rito della cremazione e per la mancanza di un regolamento, per la mancanza di un registro delle cremazioni, noi non sappiamo che fine hanno fatto quelle ceneri. Io credo che debba in qualche modo essere detto basta a questa cosa che sicuramente non � civile, non � degna di una Regione civile, e attraverso questa legge ogni Comune ha l'obbligo di dotarsi di un registro della cremazione, di sapere a chi queste ceneri vengono assegnate, in modo veramente che non si disperda nel vuoto quello che � il ricordo anche di un proprio caro. Quindi c'� tutta una parte che riguarda la cremazione in cui anche in Sardegna vorrei ricordare che negli ultimi cinque anni � aumentata del 41 per cento la pratica della cremazione, 41 per cento, in qualche modo viene disciplinata in maniera puntuale e precisa anche da un punto di vista di diritti. Noi nella legge abbiamo previsto che la consegna delle ceneri non venga data soltanto alla famiglia tradizionale, ma anche a coloro che decidono, al di l� dell'appartenenza del proprio, la scelta di libert� sessuale, anche al convivente di un'unione civile. Questo ci sembra importante, ci son stati dei casi anche in regioni in cui le ceneri sono state assegnate attraverso un provvedimento del tribunale. Quindi abbiamo disciplinato, vogliamo disciplinare anche tutta la parte relativamente alla cremazione, attraverso il registro, attraverso quella che � in qualche modo una pratica sempre pi� usata per quanto riguarda le sepolture. Vi � una parte, e qui mi rivolgo soprattutto all'Assessore con cui ne ho parlato e ne abbiamo parlato diversi, che � la situazione delle camere mortuarie cui vivono gli ospedali. Io conosco la situazione delle camere mortuarie di Cagliari, non conosco la situazione delle camere mortuarie di altri ospedali, siamo di fronte a una situazione estremamente vergognosa, ci sono camere mortuarie, i colleghi di Cagliari dell'ospedale Marino, del Santissima Trinit� che gridano vergogna in cui non � possibile che si vada in qualche modo a portare le condoglianze, il saluto ai propri cari in luoghi che non hanno nessun elemento di dignit�. Noi abbiamo in qualche modo introdotto nella legge, come esiste in altre parti d'Italia, come esiste in tutta Europa, la possibilit� della casa funeraria e della sala del commiato, di luoghi in cui si possono�

PRESIDENTE Prego, concluda l'intervento.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. �L'articolo 14, il rilascio dei cadaveri per scopo di studio, noi se vogliamo migliorare anche la qualit� dei nostri ragazzi che in qualche modo vogliono svolgere l'attivit� di medico o di chirurgo, come esiste in altre parti d'Europa la possibilit� di chi lo lascia scritto che il proprio corpo venga in qualche modo lasciato per scopi di studio nei confronti dell'universit�. Anche questo ci � sembrato come estensori della legge un compito importante che (�) in legge. Per cui, cari colleghi, io non voglio scomodare Ugo Foscolo quando nei Sepolcri diceva che il grado di civilt� di un popolo si vede anche da come pensiamo alle persone care che non ci sono pi�. Questa legge sicuramente non ha la presunzione di fare tantissimo, ma soprattutto recupera, colma un vuoto che in qualche modo�

PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Edoardo Tocco. Ne ha facolt�.

TOCCO EDOARDO (FI). Giusto qualcosa perch� ovviamente ne abbiamo gi� discusso in Commissione e quindi il pi� � stato detto. Semplicemente mi trova chiaramente d'accordo questo provvedimento anche perch� lo stato confusionale legato a questa materia da tanti anni ha portato ad avere delle norme che sono state gestite molto spesso anche in maniera arbitraria da diversi Comuni, i Comuni che non avevano ovviamente nessuna normativa interna e quindi hanno gestito magari o hanno copiato, tra virgolette, le norme di un altro Comune. Lo dico questo perch� ho avuto modo pi� volte di parlare anche con i servizi sociali del Comune di mia pertinenza, quindi parlo di Cagliari, e questo provvedimento nasce e viene fuori in un momento importantissimo anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca quando si parla soprattutto anche dell'aumento della volont� delle cremazioni. Il problema legato ai forni crematori soprattutto quelli che manifestano la volont� di essere cremati e che molto spesso, tra virgolette, le cui salme devono essere conservate per molto tempo nelle celle e qualche volta rimangono anche diverso tempo, come l'ultimo caso che � successo a Quartu dove la situazione � degenerata a causa appunto dei cosiddetti odori che sono fuoriusciti dalle sale e c'� stata una grande lamentela. Ecco, io credo che la normativa debba anche riguardare questo, non solo quello che ha elencato il collega Comandini, ma regolamentare appunto il lavoro delle agenzie, il lavoro degli imprenditori. Gli imprenditori hanno necessit� di essere anche pi� tutelati, devono essere tutelati anche nel trasporto soprattutto delle salme, il problema � legato soprattutto al transito delle salme nelle ore notturne che � una cosa legata anche alla Polizia mortuaria. Il problema, come ha dettagliato Comandini, della stessa dispersione delle ceneri che molto spesso non si sa neanche da che parte vada, ecco mi sembra che questo non sia assolutamente dignitoso nei confronti di certe famiglie e di certe persone che in quel momento vedono solo tanta sofferenza e non vedono assolutamente nessun tipo di tutela nei loro confronti. Quindi una legge che in questo caso d� una rotta, d� una direttiva ben precisa e che credo questo Consiglio debba assolutamente valutare con attenzione. Mi auguro chiaramente che possa essere anche oggetto di un dibattito pi� ampio nel senso che ognuno di noi sicuramente avr� avuto la propria esperienza anche legata ovviamente al ruolo di amministratore, al ruolo politico che ha avuto nei propri territori, quindi io credo che ben venga e in questo momento io personalmente sono dell'avviso che non c'� niente di meglio che tutelare in questo momento tutto quello che � il comparto del funebre.

PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Augusto Cherchi. Ne ha facolt�.

CHERCHI AUGUSTO (Partito dei Sardi).Questa legge tende ad eliminare una lacuna che la Regione Sardegna per troppo tempo si � trascinata e che la riallinea con le altre regioni italiane in materia funebre e cimiteriale. E' una materia che assicura un diritto individuale e che per l'argomento trattato suscita sentimenti particolari, ma che comunque coinvolge aspetti di natura religiosa, civile, culturale, di salute pubblica e di pubblica sicurezza, oltre naturalmente ad aspetti commerciali, economici e professionali di notevole importanza e dove il rispetto delle regole e delle norme non deve essere trascurato, anzi va sottolineato e rafforzato con efficacia. Principio cardine di questa legge pertanto � la garanzia della dignit� e del rispetto e delle convinzioni religiose e culturali coinvolte nell'evento funebre anche a garanzia, come ricordato dall'Autorit� garante della concorrenza e del mercato, di situazioni che possono sfociare in oligopoli o monopoli e in gravi distorsioni di servizi e che quindi possono rappresentare pregiudizi economici per chi li subisce consentendo proprio di proporre un servizio che abbia pari dignit� e qualit� in qualsiasi punto della Sardegna. E' un disegno di legge che raccoglie diverse esigenze espresse facendole confluire in un contesto legislativo capace di fornire a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore un quadro di riferimento certo, largamente condiviso con le associazioni di categoria ed unico sull'intero territorio regionale nel rispetto delle norme comunitarie statali e regionali, dei regolamenti comunali e sanitari che lo disciplinano, con disposizioni che apparentemente accessorie risultano invero veicolo e garanzia di tutela della dignit� delle persone e dei diritti dei cittadini.

Alcune parti forse non immediatamente complessive adeguano una norma modificata dal legislatore nazionale con provvedimenti che arrivano direttamente dal 1990, dal 2001, dal 2009, ma che fanno riferimento ad un regio decreto del 1934 e che comunque partono da un impianto consolidatosi negli ultimi anni dell'Ottocento. Si adegua quindi una norma e la rendono in linea con i tempi e con le condizioni socioeconomiche mutate rispetto a pi� di 80 anni fa, come ad esempio le norme da osservarsi in materia di cremazione, come ha ricordato l'onorevole Comandini, e di dispersione delle ceneri, pratica sempre pi� diffusa nel nostro territorio regionale rispetto al passato. E' comunque una legge di cui la Regione Sardegna aveva necessit� e bisogno.

PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Indubbiamente � una legge, quella funebre cimiteriale, che in una societ� moderna e in una societ� civile abbiamo l'obbligo di occuparcene di un tema cos� importante, � una legge che in qualche modo, questi 51 articoli, poi il contenuto della legge � racchiuso nell'articolo 5, l'articolo 5 � l'articolo che riguarda essenzialmente le attivit� funebri. Perch� aldil� di quelle che sono le norme sanitarie, quelli che sono gli obblighi dei Comuni, quelle che sono quelle attivit� che diamo per scontato, l'articolo 5 invece interessa direttamente sia gli aventi titolo e soprattutto i portatori di interesse, riguarda soprattutto le imprese che si occupano di questo tema. Sull'articolo 5 avremo modo poi negli emendamenti di spiegare meglio quali sono i nostri dubbi e le nostre perplessit�, come gi� abbiamo evidenziato anche in una chiacchierata con il relatore, siamo preoccupati per quelli che sono i centri di servizi, perch� i centri di servizi non vorremmo che fosse uno strumento per fare speculazione. A noi interessa in questa legge tutelare le famiglie, tutelare le famiglie in un momento difficile, ma tutelare anche il lavoro, quindi tutelare le imprese che operano in un settore cos� particolare e cos� difficile. Perch� se all'impresa chiediamo di dotarsi di un direttore tecnico, di dotarsi di una sede autonoma, di dotarsi di un locale per custodire le macchine ma anche per rendere igieniche le stesse, invece alle imprese di servizi pu� fare in modo cumulativo attivit� in tutta la Sardegna. Quindi vogliamo capire meglio, sicuramente quando entreremo nell'articolato avremo occasione per entrare nel dettaglio e capire quali sono esattamente questi vantaggi. Perch� il centro di servizi viene visto come un vantaggio per le imprese private, un vantaggio per le famiglie, per� potrebbe diventare anche uno strumento per fare speculazione, e qui permettetemi il confine � invisibile tra chi fornisce servizi e chi invece vuole speculare. Ma vista l'importanza del tema, vista l'importanza che ha per noi e per le nostre famiglie dove, ahim�, lo siamo stati e lo saremo tutti, toccati da questo gravissimo problema, cerchiamo di rendere pi� agevole e pi� snella questa procedura. Siamo fortemente interessati a parlare delle case funerarie, cos� � l'articolo 16, cos� come della sala del commiato, cos� come � altrettanto vero che la casa funeraria pu� e deve diventare anche privata, perch� la casa funeraria non � detto che debba essere per forza all'interno di una struttura sanitaria. Quindi, anche qui, incentivare le strutture private per poter ospitare le famiglie dei defunti potrebbe essere un'occasione per migliorare la legge e per rendere anche quel servizio in pi� che potremmo dare alle famiglie.

Quindi il giudizio sulla legge lo daremo alla fine, dopo aver discusso tutti gli articoli, mi preme per� evidenziare che � importante salvaguardare anche le imprese che gi� operano in Sardegna, che hanno pi� sedi sparse nel territorio, e che in tutte le sedi vanno a garantire la qualit� del servizio. Grazie.

PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, si sa che quando si assiste o si deve subire la morte di una persona cara tutto cambia, e quindi fondamentalmente credo che anche dover intervenire da un punto di vista normativo non � magari un argomento allegro, per� certamente credo che vada fatto anche questo, e quindi soprattutto prestare l'attenzione ad una normativa che � carente da molti anni e che probabilmente non risolver� tutti i problemi, non accontenter� tutti, ma noi in questo modo stiamo guardando principalmente agli attori che operano quotidianamente, mi riferisco ovviamente alle aziende, agli enti locali, ma in particolare ovviamente anche ai cittadini che appunto subiscono i lutti. Pertanto noi crediamo che stabilire delle regole per l'attivit� di polizia mortuaria sia oggi doveroso, tra l'altro numerose Regioni in Italia l'hanno gi� fatto, quindi questa legge ha voluto guardare anche con attenzione a ci� che avviene nel resto del Paese, e bisogna garantire un trattamento adeguato, rispettoso, e noi crediamo anche uniforme in tutto il territorio nazionale.

Andiamo a vedere appunto le attivit� distinte che partono ovviamente dal momento della morte, al seppellimento e alle attivit� cimiteriali, quindi tutte le attivit� legate alla sepoltura, ma anche a quelle relative alla disciplina della cremazione e delle attivit� correlate, che si rifanno sostanzialmente a una legge del 2001. La regolazione puntuale del settore avviene ad opera del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, al quale l'omonimo Regolamento statale demanda soltanto la sua specificazione di criteri e condizioni gi� recate dalle previsioni statali. Le leggi regionali hanno individuato e individuano precisamente i contenuti pi� propri identificandoli appunto nella disciplina delle attivit� funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, e in particolare nella determinazione delle condizioni e delle modalit� di fornitura dei servizi. Oggi noi proviamo a colmare un vuoto normativo, regolamentando in materia coerente questa materia, con due finalit�: la prima � quella di un servizio pubblico finalizzato alla salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'igiene, legate appunto all'evento morte; la seconda � quella della garanzia del rispetto di tutti i defunti, della loro volont� unitamente a quella delle persone care a loro legati. Un sistema normativo di questo tipo deve essere un punto di riferimento, una legge di civilt� per tutti i Comuni della nostra Regione, soprattutto quando appunto vanno poi ad applicare amministrativamente nel regolamento. E' un sistema normativo complesso e le fonti generali della disciplina dei servizi funerari vanno rinvenute da un lato nella Costituzione, quindi l'articolo 32, e dall'altro nel T.U., la 267 del 2000, che � proprio il testo unico in materia di enti locali. E' una disciplina con delle criticit�, l'abbiamo detto, con dei profili interpretativi che in relazione alla qualificazione come servizi pubblici delle attivit� svolte dai Comuni, come quello del trasporto funebre e dei servizi cimiteriali, hanno richiesto ovviamente anche l'intervento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza, oltre che ovviamente sovente viene chiamata l'autorit� garante della concorrenza e del mercato. Speriamo che questa legge possa dare un contributo importante perch� l'obiettivo � proprio la tutela dell'interesse degli utenti, attraverso anche una corretta informazione, mediante una gestione dei servizi che deve essere improntata a principi di efficienza ed efficacia. Avremmo potuto trattare pi� approfonditamente alcune disposizioni che coinvolgono gli enti locali e magari cercare di fare anche degli incontri maggiori anche con la popolazione, da questo punto di vista comunque questa legge cerca di tutelare l'interesse dell'utente e soprattutto quando parliamo di promozione e d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, e anche dell'adozione di un codice deontologico delle ditte che svolgono l'attivit� funebre, con ovviamente il duplice aspetto di una spada di Damocle, quella della lesione della concorrenza, che subiamo oramai in tutti i settori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Ne ha facolt�.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Presidente, sar� molto sintetico, intanto per complimentarmi con l'Onorevole Comandini perch� si � assunto l'onere di trattare un argomento non facile, per� necessario per la nostra Regione, per dare armonia e integrazione tra i diversi territori, cercando di portare anche qualit� e professionalit�. Quindi un lavoro necessario e importante, c'� un impegno da parte dell'ATS nel garantire una serie di attivit� previste dagli articoli, e lo ringrazio anche per aver accettato intanto di recepire un'osservazione sull'uso di una sostanza, la formalina, che oramai era superata, ed � un'ulteriore garanzia per i lavoratori delle agenzie funebri; e lo ringrazio anche per l'attivit� che ha svolto nel mediare e nell'inserire all'articolo, che a mio parere � importante, per creare quelle che si chiamano cadaver lab in tutto il mondo occidentale, che permettono in caso di donazione di un cadavere la possibilit� per le strutture universitarie di poter avere un cadavere a disposizione per svolgere attivit� chirurgica o anatomica, come veniva fatta nella tradizione dalla Facolt� di Medicina. Quindi una norma necessaria, d� la possibilit� di fare anche un ragionamento, come ha sottolineato l'onorevole Comandini, sull'attuale stato negli ospedali delle camere mortuarie. Noi abbiamo degli ospedali che sono ormai obsoleti, mediamente quindi � necessario, con le azioni che abbiamo finanziato per la messa a norma, anche cogliere l'occasione con i soldi che arriveranno, ex articolo 20, di rimettere a posto le camere mortuarie per garantire la dignit� in un momento di dolore per i familiari.

PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.

TEDDE MARCO (FI). Grazie signor Presidente, credo che qualche riflessione sia opportuno farla, anche se l'Aula non � particolarmente attenta, sicuramente questa proposta di legge era indispensabile, era indispensabile normare una materia se vogliamo anche ostica, una materia che comunque necessitava di una disciplina organica, occorreva e occorre ovviamente una disciplina tecnicamente inappuntabile perch� gli interessi coinvolti da questa norma sono molto delicati, ci sono interessi sanitari, ci sono interessi relativi all'igiene pubblica, ma ci sono soprattutto sentimenti, ci sono sentimenti verso i nostri defunti, ci sono sentimenti verso coloro che in qualche modo rappresentano le nostre radici, sentimenti che devono essere trattati in modo appropriato, in modo adeguato. Ecco quindi la delicatezza della materia e questo avrebbe reso necessaria una attenzione differente verso l'elaborato che � stato prodotto dai firmatari del Testo Unificato, sono state rilevate, non possiamo non sottolinearlo, delle criticit� importanti in questa proposta proprio dalla Prima Commissione la cui maggioranza non � sicuramente una maggioranza di centrodestra, � una maggioranza di centrosinistra che, molto correttamente, ha individuato degli aspetti dell'elaborato che non sono coerenti con le esigenze di questa materia, il primo aspetto di criticit� � quello relativo al potere regolamentare che viene attribuito alla Giunta, mentre noi sappiamo che il nostro Statuto all'articolo 27 attribuisce al Consiglio regionale il potere regolamentare. Ancora, il coordinamento con la legge numero 9 del 2006 in tema di compiti e funzioni dei Comuni, ancora il coordinamento con la legge che ha istituito il suo (�) la legge numero 14, ancora il riparto di competenze Stato-Regioni in tema di tutela della salute, igiene e sanit� Pubblica, pubblici servizi e lavori pubblici. Quindi la Commissione ha fatto un lavoro tecnico di ottima fattura, ha puntato il dito contro queste criticit�, non so se gli emendamenti correggono queste criticit�, ancora poi, debbo concludere, la prima Commissione punta il dito censorio contro il lavoro di riproduzione delle norme statali che creano confusione e suggerisce un lavoro pi� asciutto di riferimento a norme statali� il mio voto � di astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianni Lampis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.

LAMPIS GIANNI (Fratelli d'Italia Sardegna). Grazie Presidente, s� anch'io preannuncio un voto di astensione, in parte per le motivazioni poc'anzi dette dalla collega, ma soprattutto sulla mancata capacit� di coinvolgere, soprattutto quelle persone, quegli enti e quelle strutture che a questa legge dovranno eventualmente uniformarsi. Vengo da un'esperienza personale, il mio Comune per tre mesi ha dibattuto su un regolamento cimiteriale, evidentemente se questa legge dovesse essere approvata ci ritroveremo a discuterne per altri tre mesi, perch� qui si tenta di uniformare un mondo che ad oggi � difficile uniformare, ci vuole tempo, e non � sicuramente il tempo che qui viene dato. Si fanno delle deroghe per i Comuni montani, ma mi chiedo quale sia la differenza tra un comune di pianura che abbia quel numero di abitanti e un Comune montano, qual � la differenza? Questo s� che va ad incidere sulle realt� imprenditoriali dei Paesi. Anche perch� qualsiasi impresa, qualsiasi tipo di partita IVA che in un Paese � presente � un presidio sociale, noi oggi invece vogliamo creare dei problemi di vita a questi presidi sociali, ci possono essere Comuni di pianura con un'unica agenzia funebre che magari potrebbe essere anche l'unico soggetto interessato alla gestione del cimitero, noi oggi invece qui lo vietiamo, cos� come anche le considerazioni che la prima Commissione ha fatto non possono certamente passare sotto tono. Per questi motivi, con la certezza di poter intervenire poi sul singolo articolato, il mio voto e il voto del Gruppo di Fratelli d'Italia sar� un voto di astensione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Finalit� e oggetto

1. La presente legge disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignit�, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

2. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunit�.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Pare contrario.

PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo totale numero 1.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico dell'emendamento soppressivo parziale numero 2.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo parziale numero 3.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attivit� alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformit� ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiariet�.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori compresi i requisiti di cui all'articolo 34, comma 3;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le associazioni di categoria, le relative norme gestionali;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali, inclusi i percorsi formativi, per l'esercizio dell'attivit� funebre;

e) le caratteristiche e le modalit� di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) le modalit� con cui i comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di seppellimento o cremazione e relativi profili economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Invito al ritiro per l'emendamento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; altrimenti parere contrario. E parere positivo sull'emendamento 316.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Sono ritirati gli emendamenti soppressivi.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 316.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Compiti dei comuni

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volont� del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso d'indigenza del defunto o della famiglia ovvero in caso di disinteresse e il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria definisce:

a) l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) i turni di rotazione dei campi d'inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalit� di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) la disciplina delle attivit� funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) le prescrizioni relative all'affidamento delle urne cinerarie;

f) le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS):

a) l'ordine e la vigilanza sull'attivit� funebre e la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attivit� funebre;

b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. I comuni forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attivit� previste dal comma 1 dell'articolo 2.

5. I comuni informano la cittadinanza sull'attivit� funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento o cremazione e relativi profili economici e riguardo alle imprese funebri operanti nel proprio territorio.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore di maggioranza.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Invito al ritiro dell'emendamento 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Li ritiro e ritiriamo anche tutti gli altri soppressivi.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Compiti dell'ATS

1. L'ATS, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica;

b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 47 e 48;

c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). �il voto elettronico.

PRESIDENTE. Grazie, quindi passiamo al voto palese.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e del relativo emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Attivit� funebre

1. Per attivit� funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attivit� funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attivit� funebre � svolta da ditte individuali o societ� di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attivit� (SCIA) allo Sportello unico per le attivit� produttive e per l'attivit� edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualit� della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). La SCIA � corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni attestanti il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi, e attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), che sono definiti dalla Giunta regionale, conformandosi alle seguenti disposizioni:

a) rispetto della normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica;

b) disponibilit� permanente e continua di mezzi, risorse e organizzazione adeguati quali:

1) almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani e altri articoli funebri e a ogni altra attivit� inerente al funerale, ubicata nel comune ove si segnala di volere iniziare l'attivit� e regolarmente aperta al pubblico;

3) un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa; il direttore tecnico � dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attivit� funebre;

4) un addetto, anch'esso abilitato, alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei requisiti formativi, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA;

5) ulteriore personale stabilmente assunto, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA e in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte; il personale di cui ai punti 3 e 4 qualora svolgente funzione, pu� essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;

6) per l'apertura di altre sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attivit� funebre dispongono per ogni sede, che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale, di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA, in possesso dei requisiti formativi, distinto dal personale gi� computato presso la sede principale;

c) i requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 5) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilit� sia acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia, di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire, in via continuativa e funzionale, l'espletamento dell'attivit� funebre con un altro soggetto autorizzato all'attivit� funebre; tali contratti o adesioni ai consorzi, regolarmente registrati e depositati presso il comune ove si segnala di voler iniziare l'attivit�, esplicitano i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivit� funebre; qualora i requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 5), siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne data evidenza in fase di presentazione della SCIA, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;

d) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera c) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attivit� funebre ad altri esercenti, oltre alla regolare certificazione di qualit�, devono avere:

1) fino a quindici contratti sottoscritti: un minimo di dieci addetti necrofori con regolare contratto di lavoro continuativo e tre auto funebri in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;

2) per ogni contratto sottoscritto successivo al quindicesimo: in aggiunta alla dotazione minima prevista al punto 1), almeno un addetto assunto con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre ogni quattro;

e) non rientrano nel computo degli addetti necessari a soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punti 3), 4) e 5), o alla lettera d), gli addetti assunti con contratto di lavoro intermittente; in ogni altro caso tutti i lavoratori sono computati come previsto dalla normativa statale vigente;

3. � vietata l'intermediazione nell'attivit� funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse e articoli funebri e per ogni altra attivit� connessa al funerale si svolge solo nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purch� non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. � vietato svolgere attivit� di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attivit� di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attivit� marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socio assistenziali e residenziali e i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

5. L'attivit� funebre � incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, di attivit� sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese che svolgono l'attivit� funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attivit� di servizio ambulanza o attivit� sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti, se non nel tramite di separazione societaria con propriet� diverse, da costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fatte salve le incompatibilit� di cui al comma 5, le norme gestionali dei servizi mortuari, qualora esternalizzati, prevedono affidamenti a societ� o organizzazioni in grado di garantire l'espletamento dei servizi in affidamento e dunque dotate di adeguata disponibilit� di personale, con consone garanzie fideiussorie e assoluta estraneit� con i soggetti esercenti l'attivit� funebre e relativo personale. Nella gestione dei servizi mortuari, previa concertazione in sede regionale come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono garantite adeguate forme di controllo.

7. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e societ� che svolgono attivit� funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

8. La Regione istituisce un elenco, consultabile con strumenti di ricerca telematici, delle imprese esercenti l'attivit� funebre e dei direttori tecnici addetti alla trattazione degli affari.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole per l'emendamento 320.

PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6

Deroghe per i comuni montani

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, � ammessa deroga al regime d'incompatibilit� tra lo svolgimento di attivit� funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.)

Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e del relativo emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) resto mortale o indecomposto: il cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero vent'anni di tumulazione stagna;

d) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed � a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. � colui che compila la denuncia della causa di morte;

e) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per la tutela della salute in modo che siano assicurate la tempestivit� e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Nei presidi ospedalieri la funzione di medico necroscopo � svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

f) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e in generale, di trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

g) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilit� del cadavere;

h) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

i) feretro: il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione;

j) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

k) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione.

l) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;

m) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite procedimento termico, in ceneri;

n) trasporto funebre: il trasferimento di una salma, cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione o verso l'estero, nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'emendamento numero 317, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8

Accertamento di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Nel caso in cui non si proceda all'espianto di organi, dopo la dichiarazione e l'avviso di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

3. L'accertamento di morte � effettuato non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, comunque, non oltre le 30 ore.)

Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9

Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), � fatta dal medico curante, o da chi lo sostituisce, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte � fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorit� giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.)

Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione � il periodo in cui la salma � mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale � assicurata adeguata sorveglianza.

2. Salve le eccezioni previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalit� per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione della salma pu� essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione la salma non pu� essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.

6. La sorveglianza della salma pu� essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.)

Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11

Trasferimento
durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, pu� essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ATS la nuova sede ove la salma � stata trasferita per l'osservazione.

3. Nel trasferimento previsto dal presente articolo, la salma � riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.)

Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali
e di ossa umane

l. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne d� subito comunicazione all'autorit� giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS.)

Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Con votazione elettronica.

PRESIDENTE. Allora, procediamo con votazione elettronica.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:

Art. 13

Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalit� stabiliti dalla normativa vigente.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 13.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalit� di studio, ricerca e insegnamento, i familiari o gli altri aventi titolo, ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 14.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:

Art. 15

Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il locale destinato all'accoglimento ed osservazione della salma � dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione, anche a distanza, per la sorveglianza delle salme ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. Il comune pu� istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o, previa apposita convenzione, presso cimiteri di altri comuni vicini, presso ospedali o presso altri istituti.

5. L'addetto al servizio obitoriale � incaricato di pubblico servizio.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 15.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Casa funeraria

1. La casa funeraria � la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attivit� funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione della salma;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attivit� proprie della sala del commiato.

2. I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi delle case funerarie sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivit� sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

3. Le case funerarie sono ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e devono rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attivit�:

1) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;

2) esecuzione dei trattamenti consentiti;

3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;

4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;

5) celebrazione del commiato;

b) ulteriori locali richiesti:

1) servizi igienici per il personale;

2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;

c) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

d) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

e) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

f) impianto di illuminazione di emergenza;

g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;

h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

4. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione della salma � dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

5. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti dall'articolo 17 per la sala del commiato.

6. L'apertura della casa funeraria con la presenza dei relativi operatori � garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, e in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 16.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:

Articolo 17
Sala del commiato

1. La sala del commiato � la sala destinata, a richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. La sala del commiato, quando non � all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, � ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. La sala del commiato ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a 3 metri fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

5. La gestione della sala del commiato pu� essere affidata a soggetti pubblici o privati ed � compatibile con l'attivit� funeraria previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneit� dei locali competono all'ATS. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 17.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:

Articolo 18

Trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio-assistenziale, dal reparto ove � avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed � svolto unicamente dal personale incaricato dalla struttura, che a nessun titolo pu� essere collegato ad un soggetto esercente l'attivit� funebre.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, � chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 18.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:

Articolo19
Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilit� e di combustibilit�, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 19.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:

Articolo20

Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, non � obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. Il trattamento di cui al comma 1 � effettuato quando � previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, � eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, con personale formato, previa frequenza di specifici corsi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d). In alternativa tale trattamento � eseguito da personale a ci� delegato dall'ATS.

4. Sono vietati i trattamenti conservativi a base di formaldeide.).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 20.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Articolo 21

Responsabilit� del trasporto di cadavere
e di resti mortali

1. Il trasporto funebre � servizio d'interesse pubblico ed � svolto dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto al trasporto funebre � incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro verifica l'identit� del defunto e la regolarit� del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere; l'addetto al trasporto funebre dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 21.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Articolo22

Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non � soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri � autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria pu� essere eseguito dai familiari con mezzi propri. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:

Articolo23

Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre � autorizzato dal comune nel quale � avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto avvisa il comune di destinazione. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Articolo24

Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre � svolto esclusivamente con mezzi a ci� destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Articolo 25

Prodotti del concepimento

1. L'azienda sanitaria competente rilascia il nullaosta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 pu� essere eseguito a cura dei familiari con mezzi propri. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 25.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:

Articolo26

Trasporto funebre tra stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1� luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo; tale passaporto � rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorit� del luogo da cui il cadavere � estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorit� consolare italiana domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove � diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorit� consolare.

4. Per l'estradizione verso uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'autorizzazione � rilasciata dal comune di partenza, previo nullaosta dell'autorit� consolare dello Stato verso il quale il cadavere � diretto.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'ATS. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 26.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Articolo 27

Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto n. 1265 del 1934, ogni comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri comuni, almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dal comune previo parere dell'ATS. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 27.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

Articolo 28

Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, pu� affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Salva la deroga prevista dall'articolo 6, la gestione dei cimiteri � incompatibile con l'attivit� funebre e con l'attivit� commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato e le relative variazioni. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 28.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Articolo 29

Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita in conformit� a quanto previsto dalla normativa vigente, � individuata considerando:

a) la necessit� di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessit� di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto;

d) il rispetto delle attivit� di culto. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 29.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 30
Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo d'inumazione;

b) un campo d'inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 30.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 31

Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone gi� residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;

d) i cadaveri, delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25;

f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 31.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 32

Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro � inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, � dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 32.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 33.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 33

Inumazione

1. L'inumazione � la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per propriet� meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuit�, secondo le modalit� stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale pu� essere abbreviato a cinque anni.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 33.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 34
Tumulazione

1. La tumulazione � la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. � ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Se la tumulazione � eseguita in loculo areato, il periodo di conservazione � abbreviato a dieci anni.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 34.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 35
Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, pu� concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non pu� essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 35.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 36
Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geof�siche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ATS, il comune pu� stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorit� giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 36.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 37

Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorit� giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu. Ne ha facolt�.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Ritiriamo la richiesta di votazione nominale con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'articolo 37, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'articolo 38.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 38

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), nel qual caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. �, inoltre, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi o di altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il comune pu� disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalit� previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)..)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Favorevole

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'articolo 38, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 318 con parere favorevole, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'articolo 39.

Passiamo all'esame dell'articolo 39. All'articolo � presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 39

Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, � autorizzata dal comune.

2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di propriet� dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri in conformit� alla normativa vigente, gravata da vincolo di inedificabilit� e di inalienabilit�.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale 322, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 40

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata � la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione � rilasciata dal comune sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere � effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'articolo 41.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 41

Cremazione

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. Ogni feretro � avviato singolarmente alla cremazione.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'articolo 42.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 42

Crematori

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'articolo 43.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 43

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione � rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volont� espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.

2. La manifestazione di volont� del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalit� previste dalla legge n. 130 del 2001.

3. Per la cremazione di resti mortali non � necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'articolo 44.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 44
Registro per la cremazione

1. Presso ogni comune � istituito il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalit� con cui il richiedente ha manifestato la propria volont� di essere cremato.

3. Il richiedente pu� consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volont� di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto pu� richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 45. All'articolo � presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 45

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata pu� essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale � consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale � trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo � consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero pu� avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), o mediante interramento in spazi a ci� destinati. �, inoltre, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 44 sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalit� di espressione della volont�;

d) eventuale volont� di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalit� prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volont� del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna � conservata � comunicata all'ufficiale.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale 319, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 46. All'articolo � presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 46

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, � eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

2 La dispersione delle ceneri, che in ogni caso � eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, � consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volont� del defunto:

a) in aree a ci� appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi � consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

4. La dispersione delle ceneri � in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private � eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attivit� aventi fini di lucro.

6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta � fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente pi� prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di pi� parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione, senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facolt�.

FORMA DANIELA (PD). Presidente la ringrazio, allora chiedo ai colleghi la cortesia oltre alla modifica della distanza chilometrica per la dispersione delle ceneri, il collega Meloni mi faceva giustamente notare che sarebbe pi� corretto anche indicare un chilometro non dagli stabilimenti balneari ma dalla linea di costa di modo che anche c'� tutta la costa venga ricompresa in questa in questa modifica grazie.

PRESIDENTE. Quindi un emendamento orale che modifica dalla distanza dagli stabilimenti balneari si introduce dalla linea di costa, un chilometro dalla linea di costa, parere favorevole della Commissione, chiedo se ci sono osservazioni all'accoglimento dell'emendamento orale. Non ci sono osservazioni quindi accolto l'emendamento orale. Mettiamo in votazione il numero 322 cos� emendato con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 322, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 46.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 47.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:

Art. 47

Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere � portatore di radioattivit�, l'ATS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza d� tempestiva comunicazione all'ATS e al comune.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 48.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:

Art. 48

Restrizioni allo svolgimento
di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'ATS, pu� imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 49.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:

Art. 49

Sanzioni

1. I comuni e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attivit� funebri nel territorio di riferimento.

2. Fatta salva la responsabilit� penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative come di seguito determinate.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e 6 dell'articolo 5, degli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000.

4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 45 e 46, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attivit� funebre. Nello svolgimento dell'attivit� funebre o di trasporto funebre chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o pi� servizi, e fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli anche posizionandosi in aree cimiteriali e zone di rispetto o nelle strutture sanitarie o a distanza inferiore a 50 metri dalle medesime, � punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva �, inoltre, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attivit� o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione � revocata.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 50.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:

Art. 50

Disciplina transitoria

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attivit� funebre � d'obbligo la separazione societaria con propriet� diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attivit� a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attivit� di cui all'articolo 5 si adeguano ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 44, e adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e successive modificazioni.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 51.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51:

Art. 51

Abrogazioni

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), � abrogato.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 52.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:

Art. 52

Clausola di invarianza finanziaria.

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 52. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 53.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53:

Art. 53

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facolt�.

COCCO DANIELE (SDP). Per chiedere che possa venire aggiunta la firma mia e del mio Gruppo alla legge, rispetto alla quale daremo sicuramente un voto favorevole.

PRESIDENTE. � aggiunta la firma. Quindi, passiamo alla votazione finale della legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 223-466.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Sospendo la seduta per una Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 30, viene ripresa alle ore 12 e 45.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di procedere con l'esame dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno reca la proposta di legge numero 472.

Sull'ordine dei lavori

PERU ANTONELLO (FI). Grazie, Presidente, per avermi dato la parola per segnalare un fatto alquanto preoccupante. Un provvedimento che mi � pervenuto stamattina, un provvedimento che � una determinazione del servizio rapporti internazionali con l'Europa nazioni e regioni che fa capo alla Presidenza della Giunta, un provvedimento che determina l'estinzione, in base ai sensi del DPR 361/2000 dell'associazione regionale allevatori. Quindi l'ARAS con questo provvedimento � estinta, � estinta con la firma del direttore del servizio, l'Associazione allevatori ieri � stata ricevuta sia dall'Assessore degli affari generali sia dall'Ufficio di Presidenza della Giunta con assicurazioni, e invece con questo provvedimento l'Associazione � estinta. L'estinzione significa che perde quella che � la giuridicit�, e con l'estinzione noi abbiamo una grande preoccupazione che possa essere in automatico sciolta anche la convenzione. A questo punto chiediamo innanzitutto se il Presidente della Giunta e l'Assessore siano a conoscenza di questo, questa segnalazione ha questo significato, capire esattamente se di questo provvedimento la Presidenza della Giunta � a conoscenza, e a questo punto capire esattamente, se ne � a conoscenza, come intende procedere. E noi allora a questo punto vorremmo che l'Assessore che oggi � presente in Consiglio ci possa dare chiarimenti in merito a questo provvedimento, che � veramente preoccupante per i 300 lavoratori e per quanto riguarda anche l'assistenza tecnica e le associazioni che operano per lo sviluppo della zootecnia unitamente con la Regione, con gli enti e con quant'altro, grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facolt�.

LOTTO LUIGI (PD). Sull'ordine dei lavori e sullo stesso argomento di cui parlava il collega. Risulta anche a me che ieri il Direttore generale della Presidenza ha ricevuto i lavoratori e che c'� una concordanza di vedute tra lo stesso Direttore generale, lo stesso Assessore, e anche noi concordiamo che da una parte la situazione di un'associazione messa in liquidazione, cos� come tutti noi sappiamo, ha creato pi� di un problema, e ne sta creando, anche nella semplice necessit� da parte di LAORE di erogare i fondi che servono per pagare gli stipendi, ed � una difficolt� dovuta al fatto che pi� di un problema si sta riscontrando nell'operativit� dei commissari che stanno gestendo questa partita. L'unica cosa di cui noi siamo per� certi, l'Assessore, lo siamo noi, lo � la Presidenza della Giunta, � che da qui a quando verr� la risposta del Ministero per concludere il percorso iniziato nel 2009 con la legge che prevedeva l'integrazione in LAORE di queste figure professionali, noi fino ad allora abbiamo necessit� e faremo di tutto e si far� di tutto perch� la struttura attuale di ARAS vada avanti, se � necessario si metteranno in campo delle soluzioni che consentano che vada avanti, perch� qualsiasi cambiamento rischia di andare contro la possibilit� stessa di proseguire l'erogazione dei servizi. Si sta ragionando e lavorando affinch� si vada verso una soluzione che consenta la gestione della situazione, non � possibile fare diversamente, e non � possibile continuare ad erogare i servizi se non facendo, per il tempo che serve, sopravvivere la situazione attuale di Aras, possibilmente con una gestione in capo a loro diversa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, ovviamente credo che il collega Peru si sia documentato e quindi abbia dato una notizia per noi gravissima, ma credo che qui sia stata lesa veramente sia l'attivit�, o comunque l'Organo Giunta, e ancora l'Organo Consiglio; se questo corrisponde al vero, le chiedo di chiedere urgentemente la presenza del Presidente Pigliaru in Aula, adesso ha il tempo di arrivare, facciamo la legge, ma questo � un argomento che va affrontato immediatamente, e cos� pure l'Assessore, perch� non si pu� assolutamente assistere ad un'azione cos�, di cui non abbiamo nessuna notizia, nessuna spiegazione. Ripeto, la invito a voler chiamare urgentemente il Presidente Pigliaru nel caso questa fosse notizia fondata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Presidente, anch'io per manifestare la fortissima preoccupazione per la notizia che abbiamo appena appreso, qui sono in gioco 45 milioni di euro che spettano alle aziende agricole per il premio del benessere animale, ma sono in gioco tantissimi posti di lavoro dei dipendenti Aras. Un fatto di una gravit� inaudita, noi ci siamo preoccupati ripetutamente su questo tema, abbiamo manifestato anche in Commissione tutte le nostre perplessit� sulle scelte ma soprattutto sul pressappochismo che � stato utilizzato per cercare di trovare le soluzioni a questo problema, quindi chiediamo, mi associo anch'io alla richiesta della collega, che l'Assessore all'agricoltura e il Presidente Pigliaru ci rendano edotti di quelle che sono le loro informazioni, e che strada vogliamo intraprendere tutti insieme, perch� questa informazione � di una gravit� inaudita e andrebbe a toccare una categoria cos� importante come l'agricoltura e l'allevamento sardo,. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facolt�.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Brevemente, perch� non possiamo non associarci come Gruppo dei Riformatori alla preoccupazione espressa dai colleghi. Se il fatto che � stato riportato dall'onorevole Peru risponde a verit�, e aspettiamo naturalmente di sapere dalla Giunta se � cos� o meno, ha una gravit� intrinseca, ma soprattutto sono devastanti le conseguenze che un provvedimento di questo genere avrebbe rispetto a tutte le prospettive di lavoro di decine e decine di persone che si aspettavano dalla politica e dall'Amministrazione regionale risposte ben diverse. Quindi noi ci associamo alla richiesta della collega Zedda per avere la presenza del Presidente della Regione o dell'Assessore all'Agricoltura qui, per avere notizie certe e rassicurare, se c'� da rassicurare, o capire esattamente che cosa sta succedendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sabatini. Ne ha facolt�.

SABATINI FRANCESCO (PD). Solo per dire, Presidente, che a noi non risulta nulla di tutto questo. C'� la nomina di un perito in quanto l'Associazione � stata messa in liquidazione dai soci, e il Tribunale ha nominato un perito per verificare qual � la situazione, non c'� nessuna estinzione di Aras, sono a conoscenza che proprio ieri pomeriggio si sono riuniti tutti i Direttori generali, l'Assessorato e gli stessi commissari, per trovare una soluzione definitiva in attesa che arrivi il nulla osta da parte del Ministero della funzione pubblica per il passaggio di tutto il personale da Aras a LAORE. Questo � il percorso, non c'� nessuna confusione, c'� un percorso preciso, delineato, su cui stiamo mettendo in atto tutte le azioni che sono necessarie per dare continuit� agli allevatori, e continuit� ai dipendenti per quanto riguarda la loro situazione lavorativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). S�, sono informazioni Presidente queste che davvero vanno in contrasto con rassicurazioni di vario genere. Abbiamo convocato pi� volte nella stessa quinta Commissione attivit� produttive l'Assessore all'Agricoltura, e pur nelle difficolt� della problematica ci sono state delle rassicurazioni davanti alle quali ieri, di fronte al Direttore generale dell'agricoltura e alla Direttrice dell'Agenzia LAORE, l'Assessore a me personalmente ha dichiarato che avrebbe avuto, proprio a seguito di una convocazione, un incontro con i Commissari liquidatori di Aras. A questo punto, stante queste informazioni, stante la confusione, stante la necessaria chiarezza, io credo che sarebbe, se non gi� richiesto dai colleghi che mi hanno preceduto poc'anzi, indispensabile la presenza dell'Assessore Caria qui per fare delle dichiarazioni che diano contezza della situazione, per la sua evoluzione, e soprattutto sulle informazioni che si stanno inseguendo in queste ultime ore. A questo punto credo che sarebbe necessario anche magari la presenza del Presidente della Regione per dare delle informazioni attese non solo dai Consiglieri che si sono occupati ovviamente della questione, ma dei tanti lavoratori preoccupati, che in pi� di un'occasione hanno sollecitato il Consiglio proprio in questa direzione, ma anche che hanno ragionevolmente protestato sotto i portici del Consiglio regionale in attesa e in ansia per la loro sorte, per la sorte delle loro famiglie, e per quella necessaria, rigorosa e puntuale informativa che gli va loro assicurata, perch� si sta parlando del pane quotidiano per costoro che lavorando, continuando a lavorare, hanno assicurato un servizio irrinunciabile nelle campagne del territorio regionale della Sardegna. Quindi, Presidente, la invito ancora una volta a farsi portavoce di questa istanza che proviene dai banchi consiliari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.

SOLINAS ANTONIO (PD). Mah, anch'io ero aggiornato a ieri sera con le notizie che ci ha poco fa comunicato il collega Sabatini, per� devo dire che alla luce della documentazione di cui siamo venuti in possesso, io credo che non si possa far finta di niente. Allora, o la Giunta, gli Assessori presenti in Aula sono in condizioni di dare certezza e di comunicare all'Aula che cosa effettivamente � successo, oppure io le chiederei di sospendere l'Aula in attesa che l'Assessore all'agricoltura possa venire in aula urgentemente e riferire, perch� se leggo la determina del Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale dove si dice: "di dichiarare estinta ai sensi del dell'articolo 6 del DPR 361 del 2000 L'Associazione Aras con sede in Cagliari, con contestuale iscrizione del presente provvedimento al numero 32 del registro regionale delle persone giuridiche"; vorrei capire di che cosa si tratta. Allora, siccome non stiamo parlando di cose semplici, per non parlare di altro, stiamo parlando di lavoratori che vivono sulla propria pelle mesi senza stipendio, stanno correndo il rischio di perdere il proprio lavoro, chiederei alla Giunta di riferire urgentemente in Aula, e a lei Presidente di sospendere la seduta sino a quando siamo in condizioni di garantire risposte certe. Chiedo se ci sono risposte da parte dei rappresentanti della Giunta qui in Consiglio�

PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare, per la Giunta, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

PACI RAFFAELE, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Non ho notizie specifiche in merito, e ovviamente piena disponibilit� a chiamare l'Assessore Caria compatibilmente con i suoi impegni istituzionali.

PRESIDENTE. Va bene, quindi possiamo procedere con l'ordine del giorno in attesa che arrivi l'Assessore Caria.

Discussione e approvazione della proposta di legge Zedda Alessandra - Pittalis - Rubiu - Dedoni - Carta - Orr� - Cocco Pietro - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Busia - Congiu - Cappellacci - Contu - Fasolino - Peru - Tedde - Tocco - Tunis - Sabatini - Forma - Pinna Rossella - Truzzu - Oppi - Cossa - Crisponi - Pinna Giuseppino - Satta - Gallus - Ledda - Dess� - Agus - Marras - Zedda Paolo Flavio - Usula - Anedda: "Istituzione del reddito di libert� per le donne vittime di violenza". (472/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 472.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facolt� di parlare la consigliera Alessandra Zedda, relatrice.

ZEDDA ALESSANDRA (FI), relatrice. Mah, credo che oggi si possa dare veramente una definizione di legge di civilt�. Non nascondo che � stato un percorso lungo, un percorso che ci ha portato ad un confronto sia a livello nazionale, ma anche con la normativa europea, che ci fa dire per� che probabilmente saremo la prima Regione italiana, tra le prime in Europa, che sicuramente guarda al fenomeno del femminicidio, della violenza sulle donne, ma soprattutto alla tutela e alla parit� di genere con una legge organica prima in assoluto. In questo senso devo dire che � una legge tra l'altro che ha visto veramente una collaborazione a pi� mani e in questo senso non a caso la presenza femminile in questo Consiglio credo che sia una testimonianza di come le donne sono andate a sostegno delle altre donne e in questo senso, lo diranno anche le colleghe, io mi sento anche se prima firmataria di dire che � una legge di tutto questo Consiglio, ma in particolare credo che con le colleghe abbiamo dato un contributo importante e abbiamo anche dimostrato che siamo andate oltre ogni schieramento partitico, come deve essere quando le leggi sono importanti, ma credo che siamo andate anche oltre ogni sensibilit� che � proprio, lo diciamo spesso, tipica femminile, ma abbiamo lavorato con uno sguardo davvero al presente, purtroppo, ma soprattutto al futuro. � una legge che vuole inserirsi in un alveo scarno di normativa, ma soprattutto di azioni che devono andare ad incidere in un fenomeno che purtroppo per noi oggi � diventata piaga sociale, � diventata causa di morte rilevante, � diventata purtroppo un handicap della civilt�. Con l'occasione saluto anche la presenza della commissaria di parit� e soprattutto la presenza della Commissione pari opportunit� di questa Regione; anche a loro va un ringraziamento ma soprattutto ricordo quando abbiamo intitolato a Dina Dore la sala della Regione insieme a lei, presidente Ganau, e alle colleghe abbiamo promesso che avremmo dato in fretta una legge organica. Ringrazio i colleghi, in particolare della Commissione sesta, terza, ma soprattutto di tutto il Consiglio che oggi, insieme a noi, hanno voluto approvare questa norma che speriamo possa essere davvero uno strumento per mitigare e intervenire su questo fenomeno sociale.

Il femminicidio, tra l'altro, � una forma estrema di violenza di genere. Nel 2016 in Italia sono morte 120 donne ammazzate da un marito, un fidanzato o un convivente e negli ultimi cinque anni 774 casi di donne uccise, circa 150 all'anno. Pi� dell'82 per cento dei delitti commessi sono stati classificati come femminicidi, nella maggior parte dei casi l'et� va dai trentuno ai quarant'anni, mentre le vittime sono pi� giovani, tra i 18 e i 30. Nella maggioranza dei casi la donna uccisa � italiana e solo il 22 per cento � straniera, ma sempre di morte si tratta. Gli assassini sono per il 74 per cento di nazionalit� italiana, oltre cento donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini, quelli che sostengono di amarle, e sta diventando una vera e propria strage. Sono migliaia tra l'altro le donne aggredite, picchiate, perseguitate e sfregiate, quasi 7 milioni secondo i dati Istat quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso. Dall'inizio del 2018 ci sono state circa 61 vittime uccise da uomini violenti che pensano di possedere la donna come un oggetto e di potersene liberare quando diventa scomoda o inutile. Una vittima ogni tre giorni. La violenza economica � quella di cui si parla meno, ma ha una relazione molto forte con la possibilit� delle donne, percepita e reale, di uscire da una relazione violenta. La maggior parte delle violenze avvengono in famiglia e sono perpetrate da un uomo da cui le vittime sono diventate economicamente dipendenti. Non avere risorse per mantenere se stesse e in molti casi anche i propri figli � uno dei fattori che ricacciano le donne sotto il dominio di un uomo violento. Da un punto di vista delle politiche intervenire con un sostegno economico per le vittime potrebbe avere degli effetti molto immediati e concreti nel garantire alle donne la possibilit� di pensare e agire la propria fuoriuscita dalla violenza. Il reddito, quindi, come condizione di libert� dalla violenza, dai soprusi, dalla povert�, dal ricatto. Questa proposta di legge mira ad intervenire come ho appena detto in un alveo scarno di attenzione, ma soprattutto riteniamo di strumenti che seppure esistenti non sono messi in misura organica, anzi ci auguriamo che dalla nostra Regione si possa prendere esempio per arrivare presto - e io me lo auguro con i nostri parlamentari, sia uomini che donne - di poter avere presto in Italia una legge organica come questa. In Italia non esistono diritti lavorativi ed economici specifici per le donne vittime di violenza e ancora la prevenzione, quella che deve lavorare sul cambiamento culturale, che � necessario ma sappiamo bene che richiede del tempo. In questa legge abbiamo voluto inserire proprio tutti i progetti affinch� si possa arrivare ad un percorso compiuto di prevenzione. Ancora, � importante non garantire solo azioni di emergenza, ma aiuti concreti sia per quanto riguarda la decisione di uscire dalla violenza e quindi la denuncia, sia nel prevenire azioni recidive, dando alle donne la possibilit� di tornare a camminare a testa alta sulle proprie gambe. Quando le donne subiscono violenza � veramente un dramma nel dramma perch� spesso e volentieri sono sole e oggi si rileva la difficolt� nella denuncia, ecco perch� invece � importante dare tutti i sostegni sotto questo profilo, ed � per questo che in questa legge, oltre che a definire e a dare gambe a quel reddito di libert� che � gi� stata un'azione normativa di questo Consiglio in occasione della legge di stabilit�, abbiamo voluto aggiungere le altre azioni che riteniamo essere importanti. Ecco perch� andiamo ad intervenire proprio sulle azioni che noi riteniamo anche innovative. Devo riconoscere che la regione a livello europeo pi� avanti sotto il profilo dell'assistenza, dell'aiuto, della prevenzione � la Spagna da cui non nascondo aver preso gran parte delle informazioni, ma credo che molte azioni sono nate proprio dal lavoro che � stato fatto con l'aiuto e il confronto con i centri antiviolenza, le case di accoglienza, con la stessa Commissione pari opportunit� e con la consigliera di parit� Putzolu, anche tanto direttamente calato sulla nostra regione che ha un territorio come sappiamo tutti difficile per potersi spostare, per poter - concedetemi il termine - sparire dalla violenza subita. Dico infatti che oltre al reddito siamo volute intervenire in particolare tra intese e protocolli che devono coinvolgere prima di tutto la nostra Regione con i nostri enti locali, con i PLUS, con i centri antiviolenza, con le associazioni datoriali, con le case di accoglienza e con tutte le associazioni che si occupano di questo fenomeno cos� preoccupante e soprattutto incidente nelle cause di morte. Abbiamo voluto dare dei requisiti perch� � ovvio che dobbiamo essere precisi e valutare i casi di volta in volta e in questo devo dire che il lavoro non � finito con la presentazione della legge, ma gli emendamenti che oggi�

PRESIDENTE. Onorevole Zedda, il tempo a sua disposizione � terminato.

� iscritto a parlare il consigliere Francesco Sabatini. Ne ha facolt�.

SABATINI FRANCESCO (PD). Presidente, avrei poche cose da aggiungere alle considerazioni fatte dalla collega Alessandra Zedda. La gravit� del fenomeno � sotto gli occhi di tutti, non passa giorno in cui non leggiamo nei principali giornali, nei quotidiani, di notizie di donne vittime di violenza, di notizie di questa gravit� che ci devono allarmare. Non bastano pi� perch� in queste occasioni ognuno di noi esprime solidariet�, fa bei discorsi, esprime parole di conforto e di condanna, ma queste non bastano pi� e da qui � nata l'idea di predisporre un disegno di legge, perch� servono norme che mettano in piedi iniziative che possano frenare questo gravissimo fenomeno. E io lo voglio ricordare, con la collega Zedda presentammo in sede di discussione della legge di stabilit� in Commissione bilancio, un emendamento che poi � stato approvato ed � contenuto appunto nella legge di stabilit� 2018, l'articolo 10 con cui si istituisce il reddito di libert� e si stanziarono allora 300 mila euro che poi sono fatti propri da questo provvedimento di legge. E' un primo segnale certamente insufficiente su cui dovremo reintervenire, ma intanto quell'articolo, l'articolo 10 oggi ci d� la possibilit� di discutere questo provvedimento. E' un provvedimento, dicevo prima, necessario approvare questa legge, assolutamente necessario perch� abbiamo bisogno di norme che intervengano nello specifico e la legge questo fa perch� oltre a istituire il reddito di libert�, ad esempio all'articolo 5 prevede il raccordo con gli altri strumenti che sono strumenti che sono in essere e che sono stati approvati da questo Consiglio regionale, dal Parlamento italiano e dall'Unione europea. Tutti i provvedimenti vanno messi a sistema e questo � un concetto fondamentale e importante. All'articolo 10 si prevedono progetti di istruzione e di educazione affettiva perch� dalla prevenzione bisogna partire, come all'articolo 11 si prevede una norma sull'affido familiare e all'articolo 12 si prevede addirittura l'esenzione dal pagamento delle imposte, quindi interventi specifici che mirano a prevenire e ad intervenire quando questi fenomeni purtroppo si manifestano. Ora io faccio un appello all'Assessore perch� questa legge, perch� di questo poi dobbiamo discutere, non diventi una legge morta che si mette in un cassetto e di cui ci dimentichiamo.

Quella piccola risorsa va spesa, la legge va attuata, vanno applicati tutti gli interventi specifici che sono previsti e credo anche che sia importante sottolineare il fatto che tutti i provvedimenti che gi� sono in essere vanno messi a sistema, vanno coordinati e quindi va rafforzata sicuramente anche la struttura amministrativa che dovr� seguire i provvedimenti che oggi andiamo ad approvare. Ultima nota che vorrei segnalare, centri antiviolenza, io la pregherei Assessore di accelerare le procedure amministrative che prevedono lo stanziamento, noi oltre ai 300 milioni per l'istituzione del reddito di libert�, la finanziaria ha previsto un milione per i centri antiviolenza.

In Sardegna esistono cinque centri antiviolenza e tre case rifugio che attualmente sono riconosciute, ma ne esistono altri che sono operanti nei territori e che non hanno mai usufruito degli stanziamenti. Ci fu nel 2017 l'approvazione di una delibera di Giunta che raccoglieva anche le segnalazioni di questo Consiglio che prevedeva appunto l'apertura di un bando, di una possibile manifestazione di interesse da parte di questi soggetti che oggi sono impediti ad utilizzare, ad accedere alle risorse stanziate. Io credo che non ci si possa nel 2018 fermare a stanziare i cinque gi� riconosciuti insieme alle tre case rifugio, ma vanno riconsiderati tutti i centri antiviolenza che operano nei territori e il milione vada loro distribuito ed eventualmente valutiamo se quella risorsa non vada incrementata per soddisfare le esigenze di tutti perch� va riconosciuto il ruolo fondamentale che i centri antiviolenza svolgono nel territorio e credo che la legge che oggi approviamo sia strettamente collegata al buon funzionamento e al sostegno che la Regione deve dare ai centri antiviolenza.

PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facolt�.

BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Grazie alla collega Alessandra Zedda per aver avuto l'intuizione di fare questa proposta, proporla a noi consigliere che abbiamo condiviso da subito il lavoro e abbiamo accettato, accolto con grande entusiasmo questa ulteriore iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna.

Ringrazio l'onorevole Sabatini, il presidente Sabatini per le cose che ha detto nel corso del suo intervento ma devo confessare una cosa e lo voglio fare in questa sede tenendo a mente una data, quella del 2007, cio� la legge istitutiva che organizzava il sistema dei centri antiviolenza in Sardegna. La confessione riguarda un sentimento che io provo dinanzi a questi temi e cio� un sentimento di profonda stanchezza. Io sono stanca di parlare di queste cose, sono stanca di parlare di violenza contro le donne, sono stanca di sentire questi numeri che riproponiamo ogni volta che dobbiamo parlare di queste cose. Sono stanca di elencare le ragioni per le quali dobbiamo prendere provvedimenti di questo tipo. Sono stanca di sentire storie personali di violenza subita, perpetrata, di isolamento. Sono stanca di vivere queste cose come una contrapposizione tra me e le mie colleghe, noi donne e voi uomini che sembra per� continuiate a non prendere coscienza se non perch� venite coinvolti personalmente da questioni di questo tipo. Sono stanca di ripetermi sulle cose. Sono stanca di spiegare alle mie figlie quello che accade in questo Paese. Sono stanca di spiegarlo alle giovani donne, di spiegare quello, come devono difendersi. Sono stanca di questa riproposizione continua di un fenomeno che se avvenisse al contrario farebbe accapponare la pelle, porterebbe questo Paese, lo ha detto Dacia Maraini in un articolo scritto per il Corriere della Sera, se quel numero fosse invertito e cio� se ogni anno 120 uomini venissero uccisi da donne, compagne, fidanzate, mogli, in quanto uomini questo Paese verrebbe rivoltato come un calzino e invece ancora siamo qui a ripetere queste considerazioni. Ecco perch� io esprimo questa stanchezza. Sono stanca anche, colleghi, della vostra indifferenza, del modo liquidatorio con cui si tratta questa faccenda, con cui accogliete: "Ma s� procediamo alla legge sulle donne!" Non � una legge sulle donne, � una legge innanzitutto sugli uomini, � una legge che dovrebbe servire a chiedervi perch� dobbiamo stanziare dei denari perch� voi picchiate le vostre compagne. A questo deve servire questa legge, stiamo mettendo da parte dei denari perch� voi non fate un esame di coscienza! Ora io spero di essere smentita, l'ha gi� fatto Franco Sabatini che questa cosa la sta seguendo da diverso tempo, utilizzo un termine, siamo stati piuttosto pedanti in Commissione bilancio, in pi� occasioni anche quando ne facevo parte per trattare l'argomento e lo abbiamo, come si dice in sardo, strattallato a sufficienza. Non possiamo farlo con tutti, per� � evidente che � necessario, che � necessario che si faccia, che ci sia veramente una riflessione che sia completa. Anche perch� se i numeri dal 2007, faccio riferimento alla nostra legge, non sono cambiati, anzi sono aumentati, aumentano le denunce, aumentano le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza aumentano, o comunque compaiono all'orizzonte finalmente gli uomini che si rivolgono ai centri che si occupano di maltrattamenti, degli uomini maltrattanti, altro finanziamento che abbiamo previsto in Sardegna, antesignani anche da questo punto di vista. Se aumenta la necessit� di occuparsi dei figli di queste donne che gli uomini picchiano vuol dire che culturalmente non si � fatto niente, ed � su questo che bisogna intervenire, la legge e lo strumento legislativo serve, � fondamentale, la tutela ci deve essere, gli strumenti devono essere approntati e devono essere coordinati con il sistema sanitario, con il sistema di assistenza territoriale. Per� il resto va fatto dal punto di vista culturale. Dovete fare voi un lavoro per superare, perch� io voglio vedere la fine di questa storia, lo desidero, lo voglio per i miei figli e per i miei nipoti. Voglio che un giorno gli stanziamenti diminuiscano, perch� la necessit� � diminuita. E allora smentitemi, colleghi, mostrate indignazione, la stessa che mostrate per tutte le altre categorie che sono in questa situazione, in questa nostra societ� di grande disuguaglianza, di grande disequit�, mostrate la stessa indignazione e iniziate a farci sentire meno sole, e a portare avanti questa idea, che non � soltanto un'idea di aiuto, ma che deve essere un'idea di cambiamento vero. Quando questo accadr� potremo dire che la nostra � una societ� che ha superato un grandissimo problema. Grazie.

PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facolt�.

FORMA DANIELA (PD). Presidente, io penso che sia sotto gli occhi di tutti che questa legislatura si � connotata in maniera molto positiva per interventi legislativi di civilt� che vanno appunto nella direzione delle politiche di genere, interventi che abbiamo fatto, come ricordava il presidente Sabatini, principalmente in sede di Finanziaria, dove abbiamo pi� volte incrementato gli stanziamenti per i centri antiviolenza e anche la loro diffusione capillare sul territorio regionale. Il pi� importante di tutti, io lo voglio ricordare, � la modifica che abbiamo fatto alla legge statutaria elettorale con l'introduzione della doppia preferenza di genere, uno strumento positivo che certamente contribuir� a far crescere la presenza e il numero delle donne in quest'Aula. E perch� in questa sede, in cui in questo momento parliamo di violenza di genere, io voglio ricordare questo importante provvedimento? Perch� nel consentire alle donne piena cittadinanza nella massima istituzione regionale noi stiamo andando, anche con quell'intervento, soprattutto con quell'intervento, a contribuire a rimuovere tutti quegli ostacoli, in tutti gli ambiti della societ� in cui la piena cittadinanza delle donne non viene riconosciuta. E questa � la precondizione per poter prevenire la violenza contro le donne, in un momento storico-sociale dove comunque stiamo facendo un percorso, stiamo abbandonando una cultura che prevedeva ruoli di genere distinti, immutabili, stereotipi e pregiudizi che dobbiamo ancora superare. Noi in questa fase storica stiamo mettendo in discussione i nostri antichi modelli di riferimento sul ruolo della donna, nella famiglia e nella societ�, e questo lungo, troppo lungo, periodo di transizione sta lasciando sul campo troppe vittime, troppe donne che sono vittime di violenza, fino anche alla morte infatti. E i dati che ci d� l'Organizzazione mondiale della sanit� parlano e ci dicono che nel mondo le donne in et� fertile, in et� riproduttiva muoiono principalmente di violenza di genere. La violenza di genere sembra mietere lo stesso numero di vittime del cancro, le donne in et� in et� fertile. E allora spetta a noi, � un nostro dovere continuare a offrire alle donne strumenti per fuoriuscire per tempo da situazioni di pericolo, e questo provvedimento va in questa direzione. Noi andiamo a garantire alle donne un sostegno economico che le libera dalla sudditanza economica che le lega al proprio compagno, al proprio marito violento e carnefice, ed � questo un principio che comunque noi troviamo gi� enunciato, gi� enucleato nella legge regionale 8 del 2007, quella che ha ricordato anche la collega Busia, la legge che istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza, dove al comma 2 dell'articolo 1 si dice proprio che alle vittime di violenza e ai loro figli minori � assicurato un sostegno per consentire di ripristinare la propria autonoma individualit� e di riconquistare la propria libert�, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Ora, questo principio, che era gi� stato enucleato nella legge regionale numero 8 del 2007 prende finalmente corpo, proprio con la messa a disposizione di risorse, perch� questo sostegno venga effettivamente garantito, e perch� alle donne che sono vittime di violenze, e che sono anche prive di una minima indipendenza economica, venga data la possibilit� di affrancarsi dal proprio carnefice. Quindi io penso che stiamo mettendo in campo uno strumento importante, ma la sfida principale �, come ricordavano anche i colleghi che mi hanno preceduto, una sfida culturale, per� questa sfida deve vedere non le donne, ma gli uomini in prima fila. Ed � questo l'auspicio che condivido e che lascio a al termine di intervento. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rossella Pinna. Ne ha facolt�.

PINNA ROSSELLA (PD). Presidente, parliamo di violenza di genere e non � l'8 marzo, parliamo di violenza di genere e non ricorre nessuna data che "ci impone" di parlare di violenza di genere, questo � un po' il senso della nostra sensibilit�, una sensibilit� che probabilmente non � mai abbastanza. Ho voluto condividere da subito la proposta della collega Alessandra Zedda, perch� su temi come questi non c'� colore politico, c'� invece la necessit� di fare fronte comune contro una piaga sociale che miete cos� tante vittime. Si dice, e non � una cosa che mi piace purtroppo, non mi piace il termine, che la violenza verso le donne, i maltrattamenti, gli abusi siano un delitto democratico, che non conosce distinzioni n� di reddito, n� di cultura, ma accade meno spesso che le donne affermate professionalmente siano meno vittime delle donne che non hanno un reddito e non sono autonome. Potrebbe anche esserci una doppia lettura, potrebbe significare o che si sganciano in fretta da un contesto violento, perch� possono permettersi la libert�, oppure l'opposto, forse perch� si vergognano di pi� ad ammettere di subire violenza tra le mura domestiche, e questo potrebbe anche indurle al silenzio.

Una battaglia si pu� vincere solo con un cambio culturale, l'abbiamo detto, l'hanno detto i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto, che per� purtroppo non ha tempi brevi. Abbiamo detto, l'abbiamo visto nei dati, nei numeri, il numero dei femminicidi � spaventoso, un caso su due � commesso dal marito o dal compagno. Il 21 per cento delle donne italiane, oltre 4 milioni e mezzo, ha dichiarato di aver subito qualche tipo di violenza nel corso della propria vita, o fisica o psicologica, ma i dati lo sappiamo non tengono conto del sommerso, la maggior parte delle vittime ha paura soprattutto di denunciare il partner, quindi la realt� � assai peggiore, il percorso di denuncia � faticoso, lungo, costoso, irto di ostacoli e perci� va aiutato adeguatamente. La rete per essere efficace non pu� essere e non deve essere solo tra soggetti istituzionali, ogni cittadino, uomo o donna che sia, � chiamato a fare la propria parte, nell'essere antenna di ci� che accade, talvolta anche nell'appartamento accanto, qui non vale "ciascuno si faccia i fatti propri", non vale la riservatezza e la privacy, non dobbiamo far finta di nulla, ma essere parte attiva per aiutare le vittime e magari salvare una vita. Spesso questa legge ha proprio questo obiettivo, c'� anche una dipendenza economica dal partner e ci� complica ulteriormente le cose. Come Partito Democratico in diverse regioni abbiamo presentato una proposta di legge per l'istituzione di un fondo per il reddito di libert�, e per questo dicevo io ho sposato immediatamente la proposta della collega Zedda, crediamo sia importante per garantire alle donne vittime di violenza domestica, un sostegno economico come condizione necessaria, condizione di partenza per allontanarsi dai loro compagni dall'orco che tiene anche i cordoni della borsa, per riconquistare la propria dignit� e inviolabilit�. Non avere risorse per mantenere se stesse e in molti casi anche i propri figli � uno dei fattori che incatenano le donne al dominio di un uomo violento, quello che accade infatti � che gli uomini violenti, privino le donne dell'indipendenza economica, un modo per tenerle ancora pi� stretti a s�, ecco perch� garantire alle donne le risorse per uscire dalla violenza � fondamentale. Oltre a quelle che non hanno un'occupazione abbastanza spesso le donne vittime di maltrattamenti in ambito familiare sono anche donne che lavorano ma che non possono essere libere di gestire le proprie entrate economiche, i soldi che guadagnano, gestione che spesso spetta invece totalmente all'uomo, qualche volta anche disoccupato. Quelle con capacit� economiche limitate hanno ancora pi� difficolt� ad uscire dalla condizione di violenza e a cominciare un cammino di autonomia, ed � a loro che ci rivolgiamo con questa legge. La mancanza di lavoro � un problema per molte donne che subiscono violenza, la percentuale delle donne che subiscono violenza non occupate � oltre il 50 per cento, e a queste si aggiunge anche un ulteriore percentuale dell'oltre il 20 per cento di donne con un'occupazione precaria e sembra, sembra perch� chiaramente sono dati che vanno presi con beneficio d'inventario che solo il 26 per cento abbia un'occupazione. Quando un uomo violento tiene anche i cordoni della borsa � difficile staccarsene, si ha paura di rimanere senza risorse, per s� o per i figli, senza casa, si � vittime ancora di pi� di un ricatto economico ed � il motivo per cui tante donne subiscono maltrattamenti continui in silenzio. Da donna sono sempre stata convinta, e questa � una cosa che ho detto sempre anche alle mie alunne, convinta che l'indipendenza economica delle donne, anche quando la coppia � felice e lui pu� permettersi di mantenere entrambi sia un dovere verso se stesse e verso i figli, non mi stancher� per� di ripetere che questo processo di emancipazione e di vera libert� � possibile a condizione, solo a condizione, che le politiche di welfare siano rafforzate verso la famiglia, con servizi capaci di permettere alle donne di conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Ad ogni modo, come ricorda Amnesty International, se � vero che l'indipendenza economica non protegge le donne dalla violenza, � altrettanto vero che una donna dipendente economicamente non vedr� per s� e i figli altre strade che rimanere col partner, poter garantire a queste donne un sostegno economico pu� essere fondamentale per liberarsi appunto dei partner violenti. Significa una possibilit� reale di uscire da una relazione violenta, da un punto di vista delle politiche intervenire, come stiamo facendo, con un sostegno economico, ma non solo un sostegno economico, ma anche con le politiche attive del lavoro, ma anche con una formazione finalizzata con il completamento degli studi, potrebbe avere effetti immediati nel garantire alle donne la possibilit� di pensare, di agire e di essere liberi, ed � questo ci� che vogliamo per le donne che vivono in Sardegna. Due parole, ne approfitto in questa fase di discussione generale, per dire che ancora questa legge si inserisce nel solco tracciato dalla legge numero 8 del 2007, l'hanno detto i colleghi prima di me, voglio aggiungere che a distanza di 11 anni per� noi andiamo a colmare un vuoto che consente di rendere le misure che sono gi� previste all'interno di quella legge e di rendere le misure ancora pi� capaci di supportare le donne vittime di violenza. Credo che vada sottolineato come sia significativo il richiamo in questa legge ai progetti in tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'educazione, la parit� di genere e all'affettivit�, un elemento cardine per quel cambiamento culturale necessario per debellare questi orribili reati. Riferendomi ancora all'intervento della collega Busia che � stata molto brava nel provocare anche la componente maschile di questo di questo Consiglio, io mi sento di affermare invece che la mia non � stanchezza nel parlare di questi temi, � amarezza, sicuramente s�, � amarezza anche perch� � vero che gli uomini devono fare molto, ma � anche vero che la responsabilit��

PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Raimondo Cacciotto. Ne ha facolt�.

CACCIOTTO RAIMONDO (PD). Grazie Presidente prendo la parola per contribuire anche io al dibattito su questo tema, molti sono anche i dibattiti, le tavole rotonde, promossi sul tema della violenza di genere e diversi anche gli interventi istituzionali che vorrebbero contrastare un fenomeno che al di l� delle intenzioni per� non sembra destinato a diminuire. Interventi istituzionali che sono tuttavia indispensabili e necessari perch� rappresentano concretamente un'opportunit� per offrire alle donne pi� fiducia e rispetto in ogni ambito e con ogni linguaggio, parlo proprio di linguaggio perch� dovremmo essere capaci in ogni contesto di utilizzare toni e modi pi� rispettosi e capaci di valorizzare le differenze, le capacit� e le sensibilit� di ciascuno, toni e modi che mettano in primo piano la centralit� di ogni essere umano. Oggi pi� che mai credo ci sia bisogno di una cultura del rispetto, una cultura del riconoscimento reciproco, una cultura nella quale ciascuno impari a mettersi in una prospettiva di autentico e profondo ascolto di se stessi dell'altro e dei suoi bisogni, senza cercare di diminuirlo per affermare in modo prevaricante se stessi, non basta lo sdegno e la solidariet�, � opportuno convogliare pi� energie per affermare i valori della vita e della dignit�, convogliare pi� energia e sulla capacit� di denuncia e prossimit� alle persone pi� fragili, prevenire i femminicidi � anche questo, in aggiunta ai meccanismi di tutela e di assistenza delle vittime di violenza, nell'ottica della prevenzione occorre fuggire il pericolo delle generalizzazioni degli stereotipi e lavorare piuttosto per educare le generazioni di uomini del nostro tempo a ripensare il modo di esprimere la propria sensibilit� e affidabilit�. Mariti, compagni e uomini capaci di sostenere e incoraggiare la libert� delle donne, capaci anche di chiedere aiutano nel momento del bisogno. Questa legge nel parlare di violenza sulle donne parla anche degli uomini, come veniva anticipato e detto anche in alcuni degli interventi di chi mi ha preceduto, perch� se le donne purtroppo diventano vittime di uomini violenti e altrettanto vero che questi uomini sono vittime di se stessi, uomini erosi nell'intimo incapaci di donarsi e di accogliere con rispetto e fiducia l'esistenza di un'altra persona. Un uomo che non � capace di relazionarsi con la propria compagnia, moglie e madre sorella se non con la violenza � prima di tutto vittima di se stesso, del proprio ego, di una visione limitata, vittima della propria immagine, di una cultura che afferma che non c'� meglio della propria forza per affermare ed esistere. Ecco credo che l'umanit� e il rispetto reciproco, la capacit� di accogliere e di amare non abbiano genere, sono patrimonio comune di tutte le persone di buonsenso, e bene fa la proposta di legge, e chi l'ha proposta, a definire progetti di istruzione e di educazione affettiva che sono imprescindibili per affrontare egregiamente questo tema. Chiedo di apporre, in conclusione, anche la mia firma sulla proposta e anticipo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facolt�.

PIZZUTO LUCA (SDP). Grazie Presidente. Oggi � un giorno bello e importante per la Sardegna perch� facciamo fare un passo avanti, di non poco conto, al sistema sociale della nostra Isola e di tutela verso le donne che subiscono violenza, io accetto la provocazione delle colleghe dicendo anche che per� che ci sono anche uomini che si battono sul tema, tant'� che una proposta similare a questa � contenuta in una proposta di legge che noi abbiamo depositato a inizio legislatura, che � la legge sulla cultura della non violenza che spero sar� portata in Aula e approvata nella parte diciamo che riguarda la cultura della non violenza di cui dir� dopo. Dicevo, un passo avanti non di poco conto, un atto non scontato considerato che ad oggi siamo in Italia pi� di 44 donne uccise, mediamente da mariti e conoscenti italiani, e parliamo di un qualcosa, che va oltre l'attuale sistema che noi abbiamo potenziato in questi anni del sistema di intervento dei centri antiviolenza, e inserisce un elemento di libert� che � veramente straordinariamente avanzato e che � presente anche in poche nazioni europee. Diceva la collega Zedda in Spagna, ma io aggiungo l'Inghilterra, che � stato il primo Paese attraverso il suo ministro laburista la Ministro Scotland, che ha creato un metodo che ha in pochi anni azzerato il sistema della violenza di genere, perch� offrire un'alternativa concreta alle donne vittime di violenza � il passo decisivo per far s� che si possa prevenire la violenza mettendo realmente nelle condizioni la donna di andare via e costruirsi una vita alternativa. Quindi, questa � secondo me uno dei provvedimenti di riforma pi� importanti che noi andiamo ad approvare, ne abbiamo fatto diversi e ci siamo messi all'avanguardia in diversi settori in questa legislatura, oggi aggiungiamo anche questo pezzo che � assolutamente innovativo e fondamentale. Aggiungo, per�, che � necessario costruire una legge in quest'Aula che metta mano alla cultura di massa che noi stiamo vivendo, perch� ogni azione che noi facciamo per rimediare al danno � un'azione importante e fondamentale ma c'� una cultura che produce questa violenza e che produce queste azioni, o noi abbiamo la capacit� di seminare un modo diverso di stare in relazione con gli altri esseri umani, o noi saremo comunque sconfitti dalla storia. Oggi � inaudito, uno studio fatto recentemente da un'universit� americana afferma che entro il decimo anno di et� i bambini vedono qualcosa come 100.000 atti di violenza in televisione, non c'� poi da stupirsi che bullismo, violenza di genere, e quant'altro siano problemi sociali cos� importanti, perch� c'� un unico modello culturale che noi vediamo che � un modello violento basti pensare anche a programmi come "Uomini e donne", "Amici" eccetera che fingono di promuovere temi di un certo tipo, ma in realt� sono basati sull'aggressivit� e la violenza fra le parti, in qualche maniera, che ci sono nello spettacolo. Quindi, � necessario, se noi vogliamo veramente chiudere la filiera, diciamo cos�, e completare il processo, metterci anche all'avanguardia da un punto di vista culturale, non solo da un punto di vista sociale. Aggiungiamo le firme come Gruppo a questa legge di cui siamo veramente molto orgogliosi e contenti, sapendo che questo � un lascito alle future generazioni, che potranno vedere che qualcuno ha pensato di costruire sistemi alternativi di non poco conto. L'invito �, prima della fine della legislatura, completare questo aspetto, avendo il coraggio di creare una legge che possa mettere le condizioni di un nuovo movimento, di un nuovo pensiero culturale non violento nella nostra isola, perch� se non saremo all'avanguardia su questo alla fine noi saremo sconfitti, grazie a chi ha lavorato a questa legge e un complimento a tutti noi che la stiamo andando ad approvare.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pizzuto. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, per la Giunta, facolt� di parlare l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale. Intanto inizio con un plauso all'onorevole Zedda, all'onorevole Busia, all'onorevole Forma e all'onorevole Pinna. Certo oggi non � l'8 marzo, � proprio questo il fatto che non sia un fatto eccezionale, celebrativo ma che richieda come diceva lei onorevole Busia un impegno prima di tutto personale, si usava il vecchio termine esame di coscienza della propria quotidianit�, per capire il proprio agire quotidiano e soprattutto perch� penso che inizi della vita quotidiana delle piccole azioni un'azione di miglioramento, di riflessione per rinunciare alla qualsiasi forma di violenza come strumento per la gestione di un conflitto. Quindi, va veramente un plauso per questa legge e penso che inserisco uno strumento ulteriore alle opportunit� offerte ai centri di accoglienza, ai centri� chiedo scusa Presidente per� Penso che rappresenti un ulteriore strumento, perch� i centri antiviolenza, le case di accoglienza rappresentano una situazione di emergenza per dare ospitalit� a chi � stata vittima di violenza o di soprusi. Qui, invece, mettiamo in essere un percorso di inclusione sociale attiva, di libert� e di recupero dell'autonomia per la donna e per la famiglia, un nucleo familiare. Quindi, appoggiamo totalmente con particolare decisione questa legge, io penso anzi che forse bisognerebbe fare anche una riflessione per quanto riguarda, per esempio, � una riflessione che faccio adesso veramente estemporanea pensando al reddito di inclusione sociale, inserendo anche tra le possibilit�, vedendo la casistica anche a livello nazionale, molto spesso sono vittime non solo a coloro che hanno un'occupazione ma sono vittime che maggiormente dipendenti da situazioni patologiche, patologiche di violenza, quelle donne che sono disoccupate, inoccupate. Per cui ci vorrebbe un'idea, una riflessione per provare ad allargare l'indicazione anche per il reddito di inclusione, perch� anche in quel caso parliamo del reddito di base o di inclusione sociale attiva, stiamo dando uno strumento di libert� contro la povert� estrema. In questo caso alla povert� estrema si associa alla violenza all'interno del nucleo familiare o all'interno di una relazione di coppia. Per cui sostengo e recepisco le osservazioni che ha fatto l'onorevole Sabattini, per cercare di ridurre al massimo la burocrazia, cercare di accelerare e ridurre tutti i passaggi burocratici con, io dico, anche con l'imminente linee guida per la ridefinizione delle attivit� dei centro antiviolenza delle case di accoglienza.

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Metto in votazione il passaggio agli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino. Ne ha facolt�.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Purtroppo non sono riuscito a iscrivermi prima e quindi volevo dire qualcosa. Sicuramente, come gi� accennato da chi mi ha preceduto, � una giornata veramente importante per la Sardegna, � una giornata che mi riempie anche d'orgoglio perch� quando approviamo leggi di questo spessore, veramente, ti senti orgoglioso di appartenere a questa Assemblea. E sentivo le parole della collega che mi ha preceduto, in particolare della collega Busia, quando la collega diceva le difficolt� di spiegare a una figlia quando devi commentare, oppure quando si sente un avvenimento drammatico come quello di un femminicidio. E le dico collega si immagini la difficolt� di spiegarlo a una figlia da padre, cio� spiegare a una figlia, da uomo, quando avviene un femminicidio, � ancora molto pi� difficile, molto pi� complicato, e dico un'altra cosa, � altrettanto complicato spiegarlo a un figlio maschio che cosa sta avvenendo. Allora l'intervento che dobbiamo fare penso che sia, come diceva lei, un intervento proprio culturale; noi dobbiamo cercare di far diventare questa legge non una legge per le donne ma una legge per una civilt� migliore per i nostri figli, a prescindere, quindi noi dobbiamo cercare di far capire culturalmente alle nuove generazioni l'importanza del rispetto dell'essere umano, sia esso uomo sia esso donna, dove non ci deve essere neanche pi� la differenza di pensare che devo rispettarla perch� � una donna, no, devo rispettarla in quanto essere umano. Quindi dobbiamo davvero fare un'azione culturale importante, e per questo dico che dobbiamo lavorare molto sulle scuole, e le dico una cosa, lei ha fatto prima una provocazione importante sollecitando noi uomini, io le dico che molto spesso quando sento in televisione una notizia di femminicidio io mi vergogno di essere uomo. E questo penso che basti per farle capire come si sente un uomo che ha voglia di aiutare e di dare un contributo per una cosa di una gravit� come quella che stiamo vivendo in questo periodo nella nostra societ�. E un'altra cosa non dobbiamo fare, perch�, siccome sta accadendo troppo spesso �.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Fasolino, il tempo a sua disposizione � terminato.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. ne ha facolt�.

TEDDE MARCO (FI). Noi siamo ovviamente indignati, ma non a parole, siamo indignati nei fatti, e coi fatti vogliono dimostrare che siamo indignati, tant'� vero che siamo qui in quest'Aula per condividere, non soltanto per votare, per condividere questa proposta di legge di straordinaria importanza che vede come prima firmataria la nostra Capogruppo.

La famiglia � la prima cellula, prevista anche in Costituzione, ma � la prima cellula sociale nella quale si consumano conflitti traumatici, conflitti sempre forieri di conseguenze negative per tutto il nucleo familiare, e anche ovviamente violenze; siamo qui per questo, per discutere di questo. I numeri sono terrificanti, non necessitano di commenti, noi possiamo dire senza tema di smentite che questa legge � una legge di grande, grandissima civilt�, di civilt� giuridica innanzitutto e sociale in secondo luogo; con questa legge noi vogliamo stare al fianco delle donne, vogliamo stare al fianco del genere umano, perch� come diceva correttamente il collega Fasolino, non � un problema di genere, � un problema di esseri umani che vengono in qualche modo individuati come oggetto e non come soggetto. Gli esseri umani sono soggetti, non sono oggetti, e quindi va bene questa legge che va nella direzione di creare le condizioni perch� questa problematica diventi un tema culturale pi� che sociale. Bisogna stare innanzitutto economicamente al fianco delle donne che sono oggetto di queste violenze, perch� la libert� economica consenta a queste donne di muoversi liberamente anche nelle denunce di questi fatti delittuosi, perch� di fatti delittuosi si tratta, quindi il sostegno economico, poi sostegno psicologico, e nel sostegno psicologico bisogna sostenere gli enti locali che debbono mettere in campo questo tipo di sostegno psicologico. E poi io credo che da parte dello Stato ci debba essere una presenza diversa e pi� incisiva per tutelare le donne oggetto di violenza, e probabilmente lo Stato non � cos� presente come dovrebbe esserlo, tant'� che purtroppo accade molto spesso che donne che hanno denunciato fatti di violenza vengano poi perseguitate ulteriormente dal soggetto violento, e lo Stato non ha la forza di intervenire o la voglia di intervenire.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge numero 472.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Prima di sospendere la seduta do la parola all'assessore Paci per chiarimenti in merito alla determina che � stata proposta in Aula.

Ha facolt� di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

PACI RAFFAELE, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ho sentito l'Assessore Caria che � a Roma per impegni istituzionali e ovviamente ribadisce la sua disponibilit� a venire a chiarire nei dettagli la vicenda, ho anche parlato con il direttore generale della Presidenza, il dottor Alessandro De Martini, il cui Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea ha firmato la determina alla quale si faceva riferimento, e riassumo in breve. Primo, � un atto assolutamente dovuto a norma di Codice civile, ed � stato fatto all'ultimo giorno utile prima della obbligatoria scadenza, � una presa d'atto, perch� questa � una associazione che, dal loro punto di vista legittimamente, i soci hanno deciso di sciogliere, nel senso che � del tutto fuori dal possibile intervento della Regione, e la Regione non pu� che prendere atto - ripeto, sulla base del Codice civile - della scelta di questa associazione.

Detto questo, � evidente che l'associazione non � che sia morta oggi, l'associazione � in liquidazione, controllata dal Tribunale, e quindi ci sono tutte le condizioni per portare avanti la convenzione che ha sino al 2020 con la Regione, anzi a questo punto ci sar� un controllo diretto da parte del Tribunale. Per ogni altro dettaglio ovviamente � opportuno parlarne con i due Assessori che stanno seguendo assiduamente la questione, l'Assessore all'agricoltura e l'Assessore al personale, quindi io sto riferendo e rispondendo nella questione circoscritta di questa determinazione.

PRESIDENTE. Grazie, la seduta � tolta�

Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Secondo Cocco. Ne ha facolt�.

COCCO DANIELE SECONDO (SDP). Forse ho capito male io ma prima in Conferenza dei Capigruppo avevamo deciso di andare ad oltranza ad approvare la legge, ed eravamo tutti d'accordo su questa posizione, tra l'altro � una legge che � stata concordata, siamo tutti d'accordo, gli emendamenti sono concordati, � una legge che verr� probabilmente approvata all'unanimit�, io credo che siamo in condizioni di approvarla subito.

PRESIDENTE. Io non ho nessun problema a proseguire la seduta, tenendo presente che ci sono ventisette emendamenti presentati.

COCCO DANIELE SECONDO (SDP). S�, ma sono concordati, quindi se siamo d'accordo si vota per alzata di mano, andiamo avanti e in quindici minuti finiamo.

Non c'� nessun problema a chiudere la legge, allora procediamo con la discussione degli articoli.

Discussione e approvazione della proposta di legge Zedda Alessandra - Pittalis - Rubiu - Dedoni - Carta - Orr� - Cocco Pietro - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Busia - Congiu - Cappellacci - Contu - Fasolino - Peru - Tedde - Tocco - Tunis - Sabatini - Forma - Pinna Rossella - Truzzu - Oppi - Cossa - Crisponi - Pinna Giuseppino - Satta - Gallus - Ledda - Dess� - Agus - Marras - Zedda Paolo Flavio - Usula - Anedda: "Istituzione del reddito di libert� per le donne vittime di violenza". (472/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 � stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Articolo 1

Principi e finalit�

1. La Regione autonoma della Sardegna opera attivamente affinch� ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povert�, superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto, povert�, e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignit� e il diritto alla felicit� della vita. ).

Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facolt� di parlare la consigliera Alessandra Zedda, relatrice.

ZEDDA ALESSANDRA (FI), relatrice. Presidente, esprimo il parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore della sanit� e assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico della sanit� e assistenza sociale. La Giunta si rimette al parere della relatrice.

Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale numero 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo parziale numero 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo parziale numero 19, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Articolo 2

Reddito di libert�

1. Per le finalit� di cui all'articolo 1, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), � istituito il reddito di libert� (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povert�.

2. Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla Regione, si impegna a partecipare a un percorso finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica.

3. Il RDL � corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi. ).

Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20 aggiuntivo.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 3

Intese e protocolli tra Regione e imprese

1. La Regione pu� attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le imprese per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.

2. La Regione inoltre, pu�, prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza..)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 3.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 3.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 4

Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere alla misura previste dalla presente legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza, cos� come definita nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), ossia atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Ai fini della presente legge la condizione di vittima di violenza deve essere certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di accoglienza.

3. Per accedere al reddito di libert� � inoltre necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel territorio della Regione;

b) essere prive di reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella deliberazione di cui all'articolo 14;

c) non aver rifiutato, in assenza di gravi e comprovati motivi, pi� di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali o da imprese aderenti ai protocolli con la Regione e i ministeri..)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 4.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 27.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5 sostitutivo parziale.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 21.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 4.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 5

Raccordo con altri strumenti di emancipazione socio-culturale previsti da norme nazionali ed europee e con gli enti attuatori

1. Le misure disciplinate dalla presente legge sono coordinate con gli altri interventi, previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la violenza di genere e l'esclusione sociale.

2. La Regione sovrintende al coordinamento delle misure previste dalla presente legge con analoghi interventi realizzati nel territorio e riferibili agli enti locali, all'ATS, alle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e a ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalit� generale prevista nella presente legge..)

� stato presentato un soppressivo totale. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 6

Procedimento

1. La domanda di accesso al RDL � presentata al comune di residenza; la procedura � senza oneri per gli aventi diritto ed � pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.

2. Il comune tramite il servizio sociale in raccordo con i centri antiviolenza e gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. Il piano � redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative della presente legge ai sensi dell'articolo 14.

3. Il piano personalizzato di interventi pu�, a titolo esemplificativo, prevedere, singolarmente o congiuntamente, i seguenti interventi:

a) l'erogazione di un sussidio economico;

b) il miglioramento dell'occupabilit�, la promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e comunque di un'occupazione utile;

c) il riconoscimento di priorit� per l'assegnazione di alloggi popolari, da attivare, anche con urgenza;

d) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;

e) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attivit� in proprio;

f) l'attivazione del servizio di assistenza legale;

g) l'aiuto economico per favorire la mobilit� geografica originata da violenza e pericolo;

h) il sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'et�;

i) la facilitazione per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i comuni si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, della rete scuola - universit�, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e dei soggetti sociali e solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005.)

PRESIDENTE. � stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 7.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 8.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Emendamento sostitutivo parziale numero 9.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Emendamento sostituivo parziale numero 23.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 6.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 10.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 22.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 7

Decadenza dal RDL

1. Il sussidio economico non � utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio � gestito da un familiare o da un responsabile che affianchi la donna nel percorso.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art 8

Risorse

1. La Regione stanzia ogni anno con la legge di bilancio le risorse destinate alle finalit� di cui alla presente legge, tenendo conto del fabbisogno che emerge dalle denunce effettuate, dalle sentenze dei tribunali competenti e dal fenomeno valutato nel contesto sociale della Sardegna; lo stanziamento � comunque parametrato alle risorse disponibili.

2. Altre risorse nazionali ed europee concorrono all'attivazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 11.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9. All'articolo sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art 9

Fondo regionale per il reddito di libert�
e misure collegate

1. Per le finalit� della presente legge � istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di libert�" nel quale confluiscono le risorse previste dall'articolo 8, le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalit� di gestione del fondo.)

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati un sostitutivo parziale il numero 12 che metto in votazione, prego? � ritirato il sostitutivo parziale numero 12. C'� un soppressivo parziale il numero 25 che metto in votazione.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Emendamento soppressivo parziale numero 24. Ritirato.

Metto in votazione l'articolo 9.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art 10

Progetti di istruzione e educazione affettiva

1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parit� tra i sessi, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrit� personale.

2. I progetti di educazione affettiva sono destinati ai minori delle classi dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado e dagli enti locali, e in collaborazione coi centri antiviolenza, case protette e/o le associazioni competenti per materia.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, adotta i provvedimenti attuativi della presente legge stabilendo specifiche premialit� in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 13.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 14.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 10.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Emendamento aggiuntivo numero 15.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 11

Affido familiare

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie per il tramite degli enti locali, dei centri antiviolenza, delle case protette e favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli minori.

2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne di cui al comma 1 � riconosciuto un contributo economico da destinare all'ospitalit�, cura e mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalit� di erogazione del contributo di affido familiare.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 12

Esenzione dal pagamento delle imposte

1. Le imprese, le cui titolari sono donne vittime di violenza, possono essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalit� di esenzione.)

PRESIDENTE. � stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 16.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 12.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 13

Azioni di tutela e difesa
delle donne vittime di violenza

1. La Regione, mediante gli enti locali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza e protette, garantisce appositi servizi sociali di supporto per far fronte alle necessit� immediate delle donne vittime e dei loro figli minori.

2. Il servizio sociale di supporto, che pu� prevedere diverse tipologie di interventi in funzione della concreta situazione, fornisce sostegno psicologico e pedagogico alla donna e ai figli e, nei casi in cui la custodia dei minori sia condivisa, garantisce l'intermediazione di figure professionali, e/o associazioni competenti per materia, che impediscano che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei figli.

3. La Regione, in accordo con enti locali, centri antiviolenza e associazioni no profit promuove il servizio sociale di cui al comma 1.)

PRESIDENTE. � stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 17.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo � stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 14

Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalit� di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:

a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2;

b) le soglie per accedere al RDL e le modalit� specifiche di calcolo del reddito, determinato secondo il metodo dell'ISEE, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili;

c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravit� del bisogno;

d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;

e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri antiviolenza;

f) le concrete modalit� di attuazione dell'articolo 10, stabilendo specifiche premialit� in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;

g) i parametri finanziari, i criteri e le modalit� di erogazione del contributo affido previsto dall'articolo 11 e dell'esenzione di cui all'articolo 12;

h) il piano d'azione con gli interventi mirati a tutela e difesa delle donne vittime di violenza;

i) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 26.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione l'articolo 14.

Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per le finalit� di cui alla presente legge � autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 12 - programma 04 - titolo 1.

2. Sono aggiunti anche altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria europea e a destinazione vincolata.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15 bis.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 15 bis
Abrogazioni

1. L'articolo 10 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilit� 2018) � abrogato.)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)

PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(� approvato)

Metto in votazione la proposta di legge.

Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Grazie Presidente, una breve dichiarazione di voto perch� credo che oggi quest'Aula si sia arricchita, ma soprattutto per ringraziare da prima le colleghe, ovviamente, che con me hanno presentato questa legge, ma poi tutti i colleghi di quest'Aula, speriamo che da domani possano anche loro lavorare diversamente su queste tematiche. Ma voglio dire ancora che questa legge � stata realizzata grazie anche al contributo che � provenuto dalle associazioni esterne, vorrei citare tra tutte "Divieto di femminicidio" che mi ha consentito di arrivare nelle altre regioni e poter apprendere ed essere soprattutto informata sulle tematiche, le situazioni regionali.

Voglio sottolineare una cosa importante, Assessore, noi lavoreremo, e mi riferisco alle colleghe di quest'Aula, ma soprattutto anche alle associazioni, alla Commissione pari opportunit�, alla consigliera di parit� perch� questa legge venga conosciuta ma soprattutto noi vorremmo e ringraziamo la sua struttura per il contributo, quindi anche la dottoressa Atzei in particolare di questo Consiglio, perch� questa legge possa essere applicata e possa seguire quel percorso annunciato sia dall'onorevole Sabattini, che ringraziamo perch� � stato veramente al nostro fianco dall'inizio, e da quello che ha detto anche l'onorevole Pizzuto. Dico che � una legge che guarda alla prevenzione perch� c'� una rivoluzione culturale, pensiamo che rimane come centro la casa, il focolare dal quale si deve scappare, quale rivoluzione pi� di questa? Non solo questa legge sar� anche azioni che non possono prescindere da una rete sempre pi� stretta tra la famiglia, le nostre istituzioni locali e soprattutto le associazioni, ma soprattutto un grande legame, appunto, con i centri antiviolenza e le case di accoglienza e, Assessore, i centri antiviolenza, quello che ha detto l'onorevole Sabattini � ancora pi� aggravato, stanno ancora aspettando le risorse per poter operare, ogni anno � un disastro. Quindi veramente io spero che oggi veramente io sono contenta di questa legge anche, ripeto, sono orgogliosa di quest'Aula, ma credo che tutti noi saremo pi� orgogliosi quando questa legge potr� davvero salvare una persona in pi�.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Augusto Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.

CHERCHI AUGUSTO (Partito dei Sardi). Grazie Presidente, solo per esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito dei Sardi e per chiederle di apporre la firma di tutto il Gruppo alla legge, grazie.

PRESIDENTE. Acquisita la firma; non ho altri iscritti per dichiarazione di voto, metto in votazione per la votazione finale la proposta di legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 472.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

La seduta � tolta.

Il Consiglio � convocato mercoled� prossimo alle ore 10.

La seduta � tolta alle ore 14 e 07.