Seduta n.14 del 28/05/2014
XIV SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
Mercoledì 28 maggio 2014
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta è aperta alle ore 12 e 08.
COSSA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 aprile 2014 (11), che è approvato.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:
"Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu". (38)
(Pervenuto il 27 maggio 2014 e assegnato alla quarta Commissione.)
"Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora". (39)
(Pervenuto il 27 maggio 2014 e assegnato alla quarta Commissione.)
"Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012. (40)
(Pervenuto il 27 maggio 2014 e assegnato alla quinta Commissione.)
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Lai: "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo". (41)
(Pervenuta il 27 maggio 2014 e assegnata alla quarta Commissione.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
COSSA, Segretario:
"Interrogazione Deriu - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Piscedda - Pinna Rossella - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas, con richiesta di risposta scritta, sul pericolo di interruzione del servizio di tutte le scuole secondarie di secondo grado della Sardegna". (44)
"Interrogazione Comandini - Cocco Pietro - Cozzolino - Deriu - Forma - Moriconi - Piscedda, con richiesta di risposta scritta, sul progressivo depotenziamento del Servizio farmaceutico territoriale del distretto di Iglesias ubicato presso il Presidio ospedaliero di S. Barbara di Iglesias". (45)
"Interrogazione Cossa, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento del tratto viario di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis-SS 125". (46)
"Interrogazione Sale, con richiesta di risposta scritta, relativa alla notizia pubblicata sulla Nuova Sardegna in data 22 maggio 2014 in cui viene riportato il riconoscimento del diritto della Regione Siciliana di riscuotere i tributi delle aziende che pur operando in Sicilia non hanno sede fiscale nell'isola". (47)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.
LOCCI IGNAZIO (FI). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Onorevole Locci, non essendo in fase di votazione, non c'è alcuna possibilità di procedere alla verifica del numero legale.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 1/STAT/A.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO PIETRO (PD). Presidente, considerata la partecipazione esigua, in virtù del fatto che i sindaci stanno andando via e molti consiglieri stanno ancora organizzandosi, chiedo una breve sospensione della seduta.
PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta ma credo che sia giusto e corretto dire che, se una seduta è prevista e si è tutti in aula (come è il caso di oggi, che sarebbe dovuta iniziare alle 12 ed è iniziata alle 12 e 10), non è corretto sospendere solo perché qualcuno si trattiene fuori.
COCCO PIETRO (PD). Presidente, infatti io sono qua e concordo con lei, solo perché rimanga agli atti ovviamente.
PRESIDENTE. Allora, i lavori potrebbero proseguire, ma sospendiamo comunque brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 13, viene ripresa alle ore 12 e 21.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore.
DERIU ROBERTO (PD), relatore. Signor Presidente, avevo creduto di dovermi appellare al Regolamento per presentare una protesta formale a lei, non nei suoi riguardi, ma a riguardo del presidente Agus perché l'avevo trovato negligente in quanto ha affidato il compito di fare da relatore a questa legge a una persona della mia mediocrità pur essendo questa una legge così importante. Invece devo chiedere scusa pubblicamente al presidente Agus perché l'ho mal considerato, non è stato negligente, è stato viceversa perfido perché ha affidato a me questo compito sicuramente per dimostrare che, persino una persona della mia mediocrità, avrebbe potuto interpretare correttamente il testo di legge che stiamo esaminando, cioè il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale statutaria numero 1 del 12 novembre 2013.
È un testo che ci interessa (lo voglio dire proprio in questa giornata nella quale abbiamo avuto l'onore di avere qua i rappresentanti dei comuni), che non è importante per le sue conseguenze pratiche a beneficio di coloro che sono interessati, magari i sindaci eletti in Consiglio regionale, non è interessante e non è decisivo nemmeno l'argomento, pur importantissimo, della salvaguardia dell'integrità dell'organo legislativo o del rispetto del voto popolare, ma quello che noi oggi discutiamo è il tema dell'autonomia costituzionale della Sardegna all'interno della Repubblica. È un tema che naturalmente meriterebbe sicuramente un relatore di maggior livello del sottoscritto, ma meriterebbe anche un'Aula ben più affollata, senza nulla togliere ovviamente all'autorevolezza dei colleghi presenti. La Prima commissione consiliare permanente dunque, nella seduta del 20 maggio 2014, ha licenziato la proposta di legge statutaria numero 1, a maggioranza, in quanto i consiglieri dei Gruppi di opposizione si sono astenuti. La prima Commissione consiliare aveva già, in una precedente seduta, discusso del percorso più idoneo a evitare incertezze in sede di interpretazione che, ai più, appaiono non particolarmente motivate. Ugualmente si è inteso procedere all'interpretazione autentica di norme che rivestono un rilievo decisivo nell'ordinamento, in relazione ai rapporti tra legislazione regionale e statale.
Con la proposta presentata da consiglieri appartenenti ai Gruppi di diversi schieramenti si è individuata la legge rinforzata ex articolo 15 dello Statuto, cosiddetta legge statutaria, come strumento per assicurare alla norma ermeneutica lo stesso rango formale riservato dal legislatore regionale alle disposizioni interpretate, appunto il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale statutaria numero 1 del 12 novembre 2013. È espressa e netta la volontà di rendere esplicita e chiara la disciplina iscritta nel testo della legge elettorale statutaria, mediante la sua interpretazione autentica, che ci accingiamo a discutere. Il punto di principio che merita di essere sottolineato, in via preliminare e principale, è il seguente: la materia della incompatibilità, e segnatamente quella dei sindaci, di cui si discute, è espressamente, direttamente e compiutamente disciplinata dallo Statuto speciale, che delinea e circoscrive con puntualità alcuni casi di incompatibilità, all'articolo 17. Non si può discutere la natura prevalente di tale disposizione sulla legislazione ordinaria poiché il carattere rigido della fonte costituzionale ha un valore che va al di là della singola disposizione e attiene al fondamento della specialità, ai suoi contenuti e al riconoscimento di peculiarità che permeano l'intero ordinamento.
Abbiamo dunque una norma di rango costituzionale che trae la propria origine dalla specifica autonomia regionale. Tale natura mai è stata messa in discussione dal legislatore regionale né può esserlo da quello statale. In proposito, è limpida la Suprema Corte di cassazione che ha statuito che la preclusione dell'applicazione, nel territorio della Regione sarda, della predetta normativa statale, quella sulle incompatibilità, deriva dal rapporto tra Statuto regionale sardo e la citata legislazione statale, che si configura nella parte che qui interessa non soltanto in termini di sovra ordinazione della norma costituzionale, rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto tra legge speciale e legge generale, giacché la disciplina dell'incompatibilità alla carica di consigliere regionale trova la sua speciale regolamentazione nello Statuto speciale, con la conseguenza che la disciplina medesima, dettata in via generale con la legge e il decreto legislativo statale, non può configurarsi automaticamente integrativa di quella speciale.
Nessun dubbio pertanto sulla intangibilità, da parte di pure sopravvenute disposizioni di rango statale, dell'intera materia delle incompatibilità previste per le categorie di cui all'articolo 17 dello Statuto speciale. La operatività di norme statali sopravvenute, come quella citata dal comma 2 dell'articolo 22 in discorso, sarebbe pertanto consentita nell'ordinamento sardo esclusivamente se accolte nello stesso ordinamento dal legislatore regionale, ma limitatamente alle materie rispetto alle quali lo Statuto speciale non abbia previsto, e unicamente in attuazione del dettato dell'articolo 15 dello Statuto speciale. In questo modo la materia risulta già compiutamente disciplinata, sino al momento nel quale il legislatore regionale non dia attuazione all'articolo 15.
Lo Statuto rimette, infatti, al legislatore regionale, mediante legge rinforzata, cosiddetta statutaria, la disciplina dei casi di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri regionali, riconoscendo così che tale aspetto va collegato alla peculiarità della Regione e alla forma di governo che essa deve darsi. Ciò richiede una normativa organica e puntuale. Il difetto sta dunque, semmai, nel mancato esercizio di questa potestà che qualifica l'autonomia regionale. Questo esercizio, onorevoli colleghi e signor Presidente, non si è voluto spiegare nella legge che discutiamo, meno che mai in questo comma 2. Il quadro infatti è chiaro, il legislatore statale non può legittimamente introdurre deroghe o modificazioni, integrazioni, limitazioni o estensioni alle norme previste dallo Statuto, che costituiscono un limite invalicabile ai provvedimenti legislativi prodotti dai procedimenti ordinari del Parlamento. Interventi del legislatore regionale sono invece consentiti ma in sede di applicazione dell'articolo 15 dello Statuto. Resta allora da definire l'ambito di applicazione delle norme richiamate dal testo oggetto di interpretazione autentica, ambito che senza dubbio risulta coincidere con la materia estranea alle disposizioni dettate dall'articolo 17 dello Statuto, perciò escludendo senza incertezze ogni riferimento alle categorie che sono fatte oggetto di espressa menzione, come statuito dalla citata sentenza della Suprema Corte. Le escludiamo senza incertezze.
Signor Presidente, sono un po' didascalico nell'esposizione perché, trattandosi di norma interpretativa, alla fine ha rilievo anche la relazione, per cui sono costretto a un'esposizione che può apparire un pochino ridondante, ma è necessario lasciare agli atti di questo Consiglio una traccia assolutamente chiara di quello che stiamo facendo.
Dicevo che resta da definire l'ambito di applicazione di norme richiamate dal testo in oggetto, la dottrina giuridica ci consegna una riflessione culturale vasta e forse non dominabile appieno in relazione all'interpretazione del diritto, la lettura sin qui condotta, quella che sto appunto cercando di riportare, muove da un'ermeneutica oggettiva forte…
PRESIDENTE. Onorevole Deriu, il tempo a sua disposizione è terminato.
Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.
È iscritto a parlare il consigliere Francesco Agus. Ne ha facoltà.
AGUS FRANCESCO (SEL). Ringrazio il Presidente, ringrazio l'onorevole Deriu per la chiarezza con la quale ha enunciato le motivazioni che sono a monte della legge che presentiamo oggi. Motivazioni ampiamente discusse nelle prime riunioni della prima Commissione e che hanno portato alla proposta di legge condivisa, appunto all'interno dei lavori della Commissione, e presentata da consiglieri appartenenti a diversi Gruppi consiliari nell'ultima riunione di Commissione che ha licenziato il testo per l'Aula.
Vista la chiarezza didascalica dell'onorevole Deriu, non mi soffermo su quanto già detto, mi fa piacere però che resti agli atti di questa seduta un'enunciazione chiara di quella che è stata la discussione attorno alla legge e le riflessioni attorno alla legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, riguardo l'incompatibilità e l'ineleggibilità dei sindaci.
In questo caso, l'articolo 17 dello Statuto è una norma di rango superiore alle norme statali riguardanti lo stesso tema, appunto l'incompatibilità, e questa legge fissa quello che in realtà era già chiaro, ma che poteva essere soggetto a interpretazioni diverse che avrebbero avuto anche il problema di mettere a serio rischio la rappresentatività di quelli che oggi sono gli organi politici più vicini ai cittadini e più esposti alla crisi. Ebbene, oggi i sindaci subiscono tanto, l'abbiamo visto all'inizio di questa giornata, sono stati i terminali della crisi, sono stati oggetto di manovre statali tutte nella stessa direzione e chi, in prima linea, nel ruolo di sindaco si è esposto, perché è stato costretto negli anni passati ad aumentare le tasse locali e contemporaneamente ad abbassare il livello dei servizi comunali, oggi corre il rischio in alcuni casi di essere anche esposto a ricorsi e di non essere in grado di interpretare il proprio ruolo, cioè consapevole di non avere la piena rappresentatività e la piena legittimazione.
Quindi questa legge sana la situazione esposta, la sana semplicemente chiarendo con un'interpretazione autentica che cosa il legislatore aveva intenzione di dire in quell'ambito, riconoscendo quindi allo Statuto una sovra ordinazione che poi è quella che lo Statuto ha, almeno per quel che concerne le categorie previste dall'articolo 17 dello Statuto stesso. Per cui, quando si parla di sindaci e per analogia di componenti delle Giunte comunali, si intende parlare dei sindaci dei comuni superiori ai 10 mila abitanti e non tutti, come invece previsto dalla normativa nazionale. La norma segna una maggiore chiarezza sia per il nostro Consiglio regionale, che vedrebbe in caso contrario una parte dei suoi componenti non pienamente legittimata, con seri rischi di illegittimazione in futuro, e poi sana, dallo stesso problema, i sindaci e le amministrazioni comunali in oggetto, questo sia per il passato che per il futuro,secondo quello che è stato il lavoro della Commissione. Lavoro che ribadisco essere stato unitario, intenso e denso di contenuti, erano presenti ai lavori della Commissione consiglieri presenti anche nella passata legislatura, per cui è stato possibile ragionare attorno ai lavori della precedente legislatura e arrivare a una soluzione condivisa che, sono certo, avrà il supporto dell'Aula e il sostegno fattivo dei consiglieri.
Detto questo, credo che il quadro sia chiaro. Penso che sia necessario poi inserire tutto quello che riguarderà le modifiche allo Statuto e in generale ai rapporti tra questo Consiglio e gli enti locali, utilizzando quella che abbiamo ancora come potestà legislativa esclusiva regionale, nel quadro di un ragionamento un po' più ampio di quello che è tracciato oggi da questa legge.Questa legge sana problemi che potrebbero avvenire in futuro e che, in parte, sono già intercorsi, per il futuro tante cose sono ancora da chiarire e su tante altre è bene iniziare un ragionamento che deve essere il più ampio possibile. Questo sia per tutte le materie di natura statutaria, a partire dalla riforma dello Statuto stesso, sia per quel che concerne la legge elettorale.
Sappiamo che la legge elettorale sarà argomento di discussione di questo Consiglio, è una delle urgenze che abbiamo tutti quanti enunciato in sede di risposta alle dichiarazioni programmatiche del Presidente, non è il caso, anche in questa occasione, non è possibile fare finta di niente. Sappiamo che le recenti elezioni regionali hanno segnato almeno tre pregiudizi: quello territoriale, che ha escluso intere aree della Sardegna dalla piena rappresentanza in questo Consiglio; quello di genere che ha fatto sì, appunto, che ci si trovi oggi davanti a un Consiglio con soltanto quattro donne su sessanta componenti; e quello politico che ha escluso minoranze dal forte peso elettorale, addirittura ha escluso minoranze del 10 e del 5 per cento.
Attorno a questi temi, in una seconda fase, questo Consiglio dovrà interrogarsi e dovrà trovare una soluzione. In questo momento però è necessario intervenire per sanare le storture più gravi. L'incompatibilità dei sindaci e le norme non del tutto chiare riguardo all'incompatibilità dei sindaci sono la prima priorità. Per cui, detto questo, lascio la parola ai consiglieri e vi ringrazio.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DEMURO GIANMARIO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sul tema, il parere della Giunta è naturalmente di rispettare la volontà di questo Consiglio che ha approvato la legge statutaria non molti mesi fa; sulla base di questa legge statutaria, si sono tenute le elezioni, di conseguenza, sulla base di questa legge statutaria, si è formato il nuovo Consiglio. Da questo punto di vista lo Statuto deve essere rispettato, non ho nulla da aggiungere.
Naturalmente però la Giunta si riserva in prospettiva di avanzare una proposta relativamente alla legge statutaria, con riferimento all'intervento del Presidente della prima Commissione di stilare un elenco relativo alle incompatibilità e ineleggibilità. Per il resto la Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e del relativo emendamento:
Art. 1
Ineleggibilità e incompatibilità.
Interpretazione autentica
1. Nell'articolo 22, comma 2 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la dizione "oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie indicate dall'articolo 17 dello Statuto i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti dal medesimo articolo 17, dovendosi pertanto escludere per tali categorie ogni richiamo alla legislazione statale.
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Cocco Pietro - Cocco Daniele - Desini - Rubiu - Usula - Anedda - Arbau - Lotto.
Articolo 1
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'articolo 22 comma 2 della legge statutaria elettorale regionale, la dizione "oltre quanto disposto dallo Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'articolo 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti dal medesimo articolo 17." (1).)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore. Presidente, in sede di relazione, forse prima non ho potuto ricordarlo, si raccomandava che il testo finale della legge di interpretazione contenesse un espresso riferimento alla ricostruzione formale e concettuale della relazione e alle sue conseguenze rispetto alla definizione degli ambiti di applicazione delle norme. Questo per non avere né dubbi né timori in ordine alla natura meramente interpretativa della proposta di legge e alle sue finalità.
Al contrario, il Consiglio ha da intervenire rapidamente senza che vi siano motivi per particolari differenziazioni, questo è un auspicio, perché il vero interesse in gioco non è certo, come già ricordato, la vicenda dei soggetti che possono ricadere nelle previste ipotesi di compatibilità, assessore Demuro, semmai è quello dell'autonomia costituzionale della Sardegna all'interno della Repubblica italiana. Qui non abbiamo voluto affrontare nemmeno i delicatissimi problemi della salvaguardia dell'integrità dell'organo legislativo o del rispetto del voto popolare; è in gioco invece, lo ribadisco, il ruolo dello Statuto nell'ordinamento della Repubblica.
Del tutto diverse le esigenze pure prospettate (presenti ai componenti della Commissione, ricordate dal presidente Agus) di rivedere alcuni punti del sistema elettorale regionale recentemente introdotto, i quali richiedono un diverso approfondimento (in questo caso sono senz'altro d'accordo con l'assessore Demuro), e una valutazione complessiva del meccanismo, oggi in nessun modo in discussione, trattando il legislatore, interprete autentico, solo della vigente disciplina e non della nuova, come ha anche ricordato l'Assessore nel suo parere.
Per cui si propone e si raccomanda l'approvazione di questo emendamento sostitutivo totale, sottoscritto anche da tutti i presentatori e suggerito dalle considerazioni che hanno composto la relazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, perché, sarà anche un mio limite, ho necessità di capire bene il testo di questo emendamento sostitutivo integrale. Presidente, chiedo una sospensione, proprio perché abbiamo necessità veramente di capire se sia di chiarimento del testo della legge ovvero ho qualche difficoltà nella lettura di questo emendamento. Se cortesemente il Presidente accede, noi chiederemmo una sospensione, valuti lei.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 45, viene ripresa alle ore 12 e 52.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, prego i colleghi di prendere posto.
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore. Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori in questo momento, chiedo se la sospensione da lei concessa poco fa abbia sortito l'effetto sperato e cioè quale sia, da parte dei Gruppi, l'opinione sull'emendamento che abbiamo presentato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Sì, la sospensione è stata utile per un approfondimento del tema, quindi possiamo andare avanti.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Decade quindi l'articolo 1 della proposta di legge.
Passiamo alla votazione della proposta di legge statutaria (1/STAT/A). Ricordo che per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Noi abbiamo espresso le nostre perplessità su questo provvedimento, soprattutto da un punto di vista particolare. Non ravvisavamo l'urgenza di intervenire sulla legge elettorale a pezzetti; cioè, riteniamo che questa legge elettorale abbia molte criticità, alcune sono emerse già in occasione della discussione che poi ha portato, nella scorsa legislatura, alla sua approvazione, altre sono venute a galla in corso d'opera per le numerose discrasie emerse a seguito dei risultati elettorali. Per cui a noi sembrava inopportuno intervenire su un pezzo così specifico.
Rimane aperto il problema della rappresentanza femminile e segnatamente della doppia preferenza di genere, rimangono aperti i problemi di rappresentanza di territori che sono stati quasi completamente obliterati dalla presenza nel Consiglio regionale, insomma ci sono numerosi problemi che questo Consiglio dovrebbe affrontare. Intervenire su una parte così specifica, come se prevalesse l'interesse di alcuni consiglieri alla propria conservazione in Consiglio regionale, onestamente ci ha lasciato molto perplessi. Questo è il motivo per cui ci siamo astenuti in Commissione ed è il motivo per cui ci asterremo anche in Aula rispetto a questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Efisio Arbau per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Sardegna Vera, due battute sulla questione. Innanzitutto sulla legge elettorale, credo che sia intenzione della maggioranza intervenire su una legge elettorale che oggettivamente non va bene, lo facciamo anche con la forza morale di chi nel precedente mandato ha posto in rilievo tre cose fondamentali: le soglie di sbarramento al 5 e al 10 per cento e la questione della parità di genere, argomenti per i quali abbiamo fatto battaglie e abbiamo preso anche decisioni importanti.
Sulla questione specifica, dobbiamo abituarci a dire che lo Statuto è Costituzione, quindi le indicazioni scritte nello Statuto possono essere modificate solo attraverso una legge costituzionale. Questa questione taglierebbe la testa al toro completamente, dal punto di vista giuridico. L'interpretazione di stamani viene data, credo anche a ragione, per precisare ulteriormente un'infelice formulazione dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale. Il nostro voto è favorevole, anche perché, lo dico fuori da questioni politiche di parte, il contributo dei sindaci consiglieri è determinante, si vede già in questo avvio di legislatura.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Desini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DESINI ROBERTO (Gruppo Centro Democratico). Esprimo il voto favorevole su questa proposta di legge. Vorrei però fare alcune precisazioni, signor Presidente. Come diceva il collega Arbau, non stiamo facendo altro che rivedere l'articolo 22 della legge statutaria. Soprattutto vorrei tranquillizzare l'onorevole Cossa sul fatto che i consiglieri regionali che, in questo momento, sono sindaci pro tempore, non vogliono assolutamente salvaguardare il loro scranno di sindaci, sono stati legittimati da un voto popolare, ma soprattutto cercare di mettere ordine e chiarezza per un'incongruenza sulla legge vigente.
Oltretutto, per quanto riguarda la legge elettorale, così come bene ha detto il Presidente della Commissione statutaria, onorevole Agus, è intendimento di questa maggioranza, ma penso e ritengo dell'intero Consiglio regionale, rivedere la legge elettorale che è stata adottata nella precedente legislatura; l'esito delle elezioni del 16 febbraio ha evidenziato alcuna difformità di quella legge, in termini di rappresentanza di genere, in termini di rappresentanza territoriale e in termini di rappresentanza politica e partitica. Pertanto è nostro intendimento fare una rivisitazione a 360 gradi, in maniera seria, corretta e soprattutto nell'interesse di tutte le rappresentanze.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
TUNIS STEFANO (FI). Presidente, vorrei ricordare, in dichiarazione di voto, che (al di là delle parole gentili con cui il relatore e il Presidente della prima Commissione hanno raccontato ciò che è avvenuto) occorre rimarcare il fatto che questo articolo è stato approvato a maggioranza e imposto dalla maggioranza in Commissione perché i rappresentanti dell'opposizione avevano chiesto espressamente che il tema della legge elettorale fosse arricchito dei temi principali, di conseguenza la doppia preferenza di genere, di conseguenza le numerose disfunzioni che sono state create dall'ultima applicazione della legge elettorale.
È ovvio che si deve distinguere una questione di merito da una questione di metodo, di conseguenza sul merito non possiamo essere contrari su un punto che, di per sé, è corretto, ma ciò che è sbagliato (mi auguro e auspico che per il futuro vada onestamente molto meglio) è il metodo, ossia il fatto che non si possono portare proposte in maggioranza oltretutto con un parere abbastanza debole dal punto di vista della Giunta, perché è ovvio che la Giunta possa dire che, nel merito, così come diciamo noi, il punto è corretto. Dalla Giunta però ci saremmo aspettati un richiamo sul fatto che la legge elettorale andava affrontata nel suo insieme, che il tema dell'eleggibilità dei consiglieri andava affrontato tutto assieme. È questo che distingue il nostro modo di operare dal vostro modo di operare. Quindi contrari sul metodo, favorevoli sul merito.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Agus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
AGUS FRANCESCO (SEL). Il Gruppo SEL vota favorevolmente sulla proposta di legge, ma vorrei fare alcune precisazioni. Non si tratta di un intervento per parti a una legge elettorale (che, per intenderci, il nostro Partito ha considerato sbagliata sin dalla scorsa legislatura: i consiglieri di SEL votarono contro quella legge elettorale, mettendo sul tavolo alcune problematiche che poi puntualmente si sono verificate dopo il voto), anzi, consideriamo urgente l'intervento sulla legge elettorale.
Detto ciò, in questo caso, non si tratta di un intervento alla legge elettorale, si tratta di un intervento a difesa del rango del nostro Statuto, rango costituzionale, sovraordinato alla legge nazionale, almeno nelle materie governate dallo Statuto stesso. È con questo spirito che abbiamo proposto la norma e votiamo favorevolmente oggi, rendendoci disponibili, nel breve periodo, possibilmente nella prima parte di questa legislatura, a una revisione complessiva e partecipata (quindi non con blitz o, dall'oggi al domani, spinti da logiche dell'oggi, ma guardando al futuro) della legge elettorale, che è quanto mai urgente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Sardegna). Presidente, intervengo solo perché non ho inteso quale sia il parere della Giunta sull'emendamento.
PRESIDENTE. Si è rimessa all'Aula, sostanzialmente.
Procediamo ora alla votazione nominale della proposta di legge.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 1/STAT/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Carta, Fenu, Floris, Lotto, Manca Pier Mario, Oppi, Rubiu, Tatti e Tocco hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Fenu - Floris - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tendas - Tocco - Tunis - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cossa - Crisponi - Dedoni - Truzzu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 50
astenuti 5
maggioranza 31
favorevoli 50
(Il Consiglio approva).
Il Consiglio è convocato alle ore 16 di questo pomeriggio
La seduta è tolta alle ore 13 e 06.