Seduta n.71 del 19/07/2000 

Seduta LXxi

(Pomeridiana)

Mercoledì 19 luglio 2000

Presidenza del Presidente Carloni

indi

del Vicepresidente Spissu

indi

del Presidente Serrenti

indi

del Vicepresidente Spissu

INDICE

La seduta è aperta alle ore 16 e 49.

CAPPAI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 28 giugno 2000 (66), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che il consigliere regionale Mariella Pilo ha chiesto di poter usufruire di un congedo per la seduta pomeridiana del 19 luglio 2000 e per la seduta del 20 luglio 2000.

Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Continuazione della discussione degli articoli e approvazione del disegno di legge: "Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: 'Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative - Denuncia di inizio attività'" (72/A)

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 72/A e che nella seduta precedente, si era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Ha facoltà di parlare il consigliere Cogodi per illustrare l'emendamento numero 6.

COGODI (R.C.). L'emendamento numero 6 è abbastanza semplice, credo non abbia bisogno di molti elementi di illustrazione; la legge numero 23 ha elencato le opere che sono assoggettate all'autorizzazione edilizia, fra le quali le strutture sportive, quando non richiedono particolari interventi di natura edilizia. Si propone di aggiungere a tale lista anche le strutture ricreative, perché si è manifestata nel tempo più recente - la numero 23 ormai è di quattordici anni fa - questa esigenza di attrezzare spazi con strutture ed interventi leggeri, anche per attività ricreative.

Si potrebbe dire che è tutto ricompreso nel termine generale di "sportivo", cioè tutto quello che è sportivo può essere anche ricreativo, ma non tutto quello che è ricreativo può essere sportivo, per cui si ritiene necessario prevedere una dizione appena più ampia per consentire questo tipo di interventi leggeri anche negli spazi abbandonati, in modo da incentivare attività di tipo sociale soprattutto nei quartieri, interventi che non è sicuramente necessario che vengano assoggettati alla procedura più impegnativa della concessione edilizia; quindi, si propone, in analogia con quanto previsto per gli interventi per le attrezzature sportive, di assoggettare alla procedura di autorizzazione anche la dotazione semplice, leggera degli spazi per attività ricreative.

PRESIDENTE. Non vi sono altri emendamenti da illustrare.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (r.c.). Ci sono altri emendamenti, anche nostri, che devono essere illustrati e sono un pochino più impegnatavi.

PRESIDENTE. Era rimasto da illustrare solo l'emendamento numero 6; i numeri 8 e il 10 sono già stati illustrati nella precedente seduta.

COGODI (R.C.). Non è indispensabile che illustriamo partitamente tutti gli emendamenti. Io aggiungo alcune parole sull'articolo ed anche sull'emendamento numero 8, a firma Amadu, Cossa ed altri.

Sull'articolo nel suo complesso noi abbiamo detto che così riproposto...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cogodi, prima della discussione sull'articolo è necessario sentire il parere del relatore e della Giunta.

COGODI (R. C.). Mi riservo di intervenire successivamente sull'articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco, relatore.

TUNIS MARCO (F.I. - Sardegna), relatore.

Sull'emendamento numero 6, a firma Vassallo ed altri, testé illustrato dal collega Cogodi, possiamo dire, usando un brocardo latino, che è melius abundare quam deficere, perché già il termine strutture sportive ricomprende anche quelle ricreative, ma per la verità non tutto quello che è ricreativo è sportivo, quindi, è meglio fare questa ulteriore specificazione. E quindi l'emendamento è sicuramente da accogliere.

Presidente. Esprima il parere anche sugli altri emendamenti, onorevole Tunis.

TUNIS MARCO (F.I. - Sardegna), relatore. Volevo riferire a coloro che non erano presenti ed anche al signor Presidente, che stamattina i presentatori degli emendamenti, ed anche il sottoscritto relatore, Presidente della Commissione, si sono riuniti nella saletta qui attigua e hanno cercato, alla presenza anche dell'Assessore, di trovare delle intese. Devo comunicare che si è deciso di comune accordo di respingere alcuni emendamenti e di accoglierne altri. . L'emendamento numero 8, dopo ampia discussione, è stato accolto, e quindi io, come relatore, esprimo parere favorevole.

L'emendamento numero 10 ha dato adito a delle discussioni tuttavia si è addivenuti alla decisione di ricomprendere le lettere o) e p) nell'articolo 1, quindi si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Segnalo un piccolo errore materiale, così ne può tenere conto la Giunta anche nell'espressione del suo parere; nell'emendamento numero 10, laddove si fa riferimento all'installazione di palloni pressostatici - la dizione è ripresa integralmente dall'articolo 13 della legge regionalenumero 23 - è` saltato, per un errore materiale di scrittura, l'inciso "a carattere stagionale". Noi stiamo ripristinando il testo dell'articolo 13 della 23, quindi la dizione corretta è "l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale", perché se l'stallazione fosse di carattere permanente è chiaro che sarebbe assoggettata alla concessione, e non alla semplice autorizzazione. Quindi, chiedo l'integrazione, come correzione di errore materiale, prima che la Giunta esprima il proprio parere, in modo che ne tenga conto.

PRESIDENTE. Non siamo ancora in fase di discussione la Giunta deve esprimere il proprio parere.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MILIA (F.I.-Sardegna), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 6, 8 e 10, con la correzione proposta adesso dal collega Cogodi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (D.S.). Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento numero 6, presentato da Vassallo, Cogodi e più; è interessante questa integrazione. Sono favorevole all'emendamento numero 10, peraltro propedeutico poi ad un ulteriore emendamento, quello sull'articolo 2 che seguirà; non sono favorevole invece all'emendamento Amadu, Cossa e più. Non lo sono per una considerazione di carattere generale e per una di carattere particolare. Per quanto riguarda la prima, a me sembra che anche su questa piccola ma importante legge si confrontino due posizioni un po', oserei dire, estreme, che sono da una parte quella che assume la libertà in termini generali, il liberismo, il "libertinismo", come dice l'onorevole Cogodi, come linea e come punto di riferimento assoluti, e dall'altra quella di carattere un po' normativo, vincolistico. Pur essendo antitetiche, entrambe, secondo me, quando si tratta di delegare funzioni ad enti che esistono, che hanno autonomia e competenza, convergono su posizioni di centralismo.

Cioè, un'eccessiva normazione tende a vincolare i comuni che addirittura adesso non possono, con loro regolament stabilire ciò che in regime di autorizzazione può andare in commissione edilizia o ciò che non può andare. Alla fine questi comuni che hanno competenza statutaria, e regolamentare e che su questa materia hanno potestà normativa, si trovano a dover redigere i loro statuti e i loro regolamenti semplicemente facendo riferimento ad una dettagliata disciplina legislativa. Cioè non possono decidere niente se discipliniamo con norme regionali eccessivamente dettagliate le materie di loro competenza. Quindi, mi sembra che alla fine il liberismo e l'eccessivo vincolismo, in qualche modo, convergano non decentrando alcun potere ai comuni. Badate bene, voglio dire che possono decidere loro per esempio in materia di parcheggi, la cui costruzione è soggetta in alcuni casi ad autorizzazione, e in altri solo alla DIA, di sottoporre tali provvedimenti al parere della commissione edilizia, o possono decidere per esempio, che per le opere di costruzione di 5 parcheggi non ci vadano, ma per quelle di costruzione di 500 parcheggi ci vadano. Alla fine noi, a questo Comune togliamo potestà con una norma che davvero cancella l'autonomia dei nostri enti locali. Peraltro la normativa nazionale non fa cenno al fatto che tali provvedimenti debbano essere o no sottoposti alla Commissione edilizia, ciò è demandato ai regolamenti comunali. Perché vogliamo introdurre questa norma che, peraltro, secondo me, è pleonastica? E' pleonastica perché tutto ciò che è sottoposto a regime di autorizzazione, può essere sottoposto alla DIA. Ciò significa che non soltanto non deve essere richiesta autorizzazione, ma che le opere sono realizzate semplicemente sulla base di una relazione, di un progetto, di un asseveramento fatto addirittura da un tecnico esterno al comune. Mi sembra anche mortificante introdurre questa norma, che peraltro è inutile, è assolutamente inutile.

Allora, perché non dare a questo comune la capacità di decidere, la potestà di decidere se fare in un modo o fare in un altro? Oppure deve prendere atto di ciò che il Consiglio regionale decide per tutti. Io non credo che questa norma davvero produca, assolutamente, alcun risultato di accelerazione delle procedure, per esempio nei grandi comuni, come Sassari e Cagliari, che sono quelli che probabilmente hanno maggiori difficoltà a far esaminare rapidamente tali provvedimenti alla commissione edilizia, ma che siano i consigli comunali di quei comuni a dover decidere quali provvedimenti debbano essere sottoposti al parere della commissione edilizia. Questa è una potestà che noi dobbiamo lasciare ai consigli comunali, altrimenti dobbiamo concludere che solo noi siamo bravi a governare il territorio della nostra Isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (F.S.D.). Grazie signor Presidente, naturalmente l'emendamento numero 8 sta catalizzando l'attenzione, anche se gli altri due emendamenti sono importatnti. Io condivido l'emendamento numero 6 perché tra le due strutture, quelle sportive e quelle ricreative, sicuramente qualche differenza esiste, e quindi è giusto inserire questa precisazione perché sicuramente rende più chiara la legge. L'emendamento numero 10 ha posto sicuramente rimedio a una dimenticanza. Io non credo che fosse voluta, per il semplice fatto che se è vero che noi stiamo disciplinando la denuncia di inizio attività facendo propria una legge nazionale che accelera la procedura per l'esame delle pratiche edilizie, mi sembra strano che due di questi tipi di intervento, in qualche modo, venissero sottoposti a regimi diversi, perché questo sarebbe avvenuto e non mi sembra sicuramente nell'ottica della legge che intendiamo approvare. Era una dimenticanza, come può capitare, e quindi è giusto l'emendamento, ma non per questo siamo disponibili a lasciar strumentalizzare alcunché.

Al contrario, l'emendamento numero 8, che anche il sottoscritto ha firmato, credo abbia una valenza da non sottovalutare. Esso in particolar modo tiene conto della differenza che esiste tra i vari comuni della Sardegna, tra le varie strutture di cui questi comuni sono dotati, e dello spirito della legge che in qualche modo stiamo cercando di salvaguardare che è quello appunto di snellire tutta una serie di procedure, tra le quali anche quelle di carattere edilizio, per l'importanza che esse hanno. Quindi logicamente, non si capisce per quale motivo gli interventi assoggettati ad autorizzazione debbano essere sottoposti oltre che alla verifica dell'ufficio tecnico, che sappiamo essere dotato delle competenze necessarie (sappiamo benissimo che il capo dell'ufficio tecnico presiede la commissione edilizia, quindi ha sicuramente titolarità per poter entrare nel merito di qualunque pratica), alla commissione edilizia, cosa che comporta ritardi notevolissimi. I comuni, come ho detto già nell'intervento di stamattina, hanno adottato procedure differenziate per l'esame di queste pratiche, la mancata sottoposizione degli interventi soggetti ad autorizzazioni al parere della commissione edilizia, non discende automaticamente dalla scelta di affidare tale decisione ai comuni, le amministrazioni, nel momento in cui non siamo noi a stabilire il procedimento, danno per scontato che le opere soggette ad autorizzazione debbono avere il parere preventivo della commissione edilizia. Con questa decisione, non sto togliendo alcuna prerogativa alle amministrazioni, sto dando degli indirizzi in qualità di legislatore regionale, affinché ci sia un alleggerimento del carico di lavoro di tali commissioni attribuendo agli uffici tecnici il parere sugli interventi di minore importanza consentendo così alle commissioni edilizie di concentrare l'attenzione su quegli interventi che, essendo più importanti, devono essere valutati con la dovuta cautela; per il semplice fatto che sono interventi di tipo diverso e che se sono sottoposti al regime della concessione, diversa è la procedura, diversi anche, al limite, sono i tempi necessari per il suo esito. Questa procedura aggravata non deve essere naturalmente imposta nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione, quindi io sono del parere che togliere questo ulteriore vincolo al regime delle autorizzazioni, e noi siamo in ritardo nel dare attuazione alla normativa statale, è sicuramente necessario ed è un ulteriore indirizzo che dobbiamo dare senza per questo occupare prerogative e ruoli che deve svolgere l'amministrazione comunale. Ritengo infatti che il capo dell'ufficio tecnico che è chiamato sicuramente a dare una valutazione in merito agli interventi di cui noi stiamo parlando, sia perfettamente in grado di svolgere questo ruolo. Stiamo infatti parlando di interventi soggetti ad autorizzazione, non stiamo parlando di pratiche di maggiore importanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). In realtà io immaginavo che questo emendamento numero 8 venisse trattato in Consiglio con una maggiore articolazione di posizioni, anche perché quanto riferisce il consigliere Marco Tunis, che la commissione di studio, così l'ha chiamata, il gruppo di studio (che non ho capito se è una nuova articolazione del Consiglio) la commissione dei saggi (ma non poteva essere dei saggi perché c'era anche lui) avrebbe dato parere favorevole su questo emendamento. Così non mi è parso, per quanto ho potuto orecchiare a latere di quella commissione, di quel gruppo di studio o di commissione dei saggi, perché le perplessità che sono state espresse in aula, anche dal collega Morittu, sono perplessità che già in quella sede sono emerse, in ragione del fatto che questo emendamento ha un solo pregio, quello di essere coerente con l'impostazione di tutta questa legge. Questa è una legge chiaramente lassista, è una legge "libertina", in materia edilizia ben si intende e non in altro campo, é sbrigativa, é disinvolta, quindi, via via aggettivando e rincorrendosi in questa ricerca e in questa ansia di scavalcare, tutti gli ostacoli devono essere travolti, ivi compreso un presunto ostacolo all'attività amministrativa che sarebbe costituito dalla commissione edilizia comunale. La quale commissione edilizia comunale é integralmente nominata, se il regolamento edilizio lo prevede, dal consiglio comunale. Dal consiglio comunale e da chi altro?

PILI (F.I.-Sardegna). Stai parlando di leggi borboniche!

COGODI (R.C.). Chi nomina la commissione edilizia? Quale autorità superiore? Il sindaco, la Giunta? Intendo il consiglio comunale come espressione della la municipalità. Io intendo ancora la municipalità come rappresentata primariamente dal consiglio comunale, laddove anche il potere di nomina fosse del sindaco, che ancora non è diventato un podestà nel nostro sistema repubblicano, ancorché ci siano molti aspiranti podestà. Il consiglio comunale esiste ancora nelle nostre municipalità: o ha il potere diretto di intervenire sulle cose del comune e della comunità o ha il potere di controllo sull'attività del Comune, anche quando nomina il sindaco ed anche quando nomina la giunta. Non è che in modo disinvolto qui si possa arrivare fino a ritenere di poter travolgere ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dei cittadini nelle istituzioni più vicine ai cittadini che sono i comuni; tutti a essere autonomi e autonomisti, tutti a volere le devolution, però quando si fanno le leggi l'unica preoccupazione che qui prevale è quella di far fuori i comuni e il potere locale e di togliere prerogative ai comuni, ivi compresa quella di sottoporre a una commissione tecnica la valutazione di alcuni interventi in materia edilizia per un parere che può essere, non che sempre lo sia, ma che può essere anche molto rilevante.

Perché la caratteristica di questo articolo 1 è che dice cose di carattere generale e in legge non può che essere così. Una legge non può dettare discipline particolareggiate distinguendo tra piccoli, medi e grandi interventi. Però, laddove il comune ritenga - l'ha detto bene il collega Morittu - che un piccolo intervento di costruzione di un parcheggio sotto un'abitazione non sia soggetto a valutazione tecnica, come dire, più approfondita, ma che un programma di edificazione di 40 parcheggi sotto un palazzo abbia bisogno di un migliore approfondimento tecnico, e quindi che sia da sottoporre alla commissione edilizia, perché non gli deve essere consentito di assumere questa decisione?

In quest'articolo si parla di scavi preordinati ad attività edilizia e non si distingue tra piccolo scavo, medio scavo, grande scavo. Uno può radere al suolo quattro colline preordinando uno spiazzo per costruire 25 palazzi, poi il Comune può non autorizzare quell'intervento edilizio, ma almeno l'attività preliminare di un grande scavo per radere al suolo dodici colline, se il Comune vuole, se vuole, e lo prevede nel suo regolamento potrà sottoporla ad un approfondimento tecnico della sua Commissione edilizia? No, sarebbe un vincolo, sarebbe una limitazione, sarebbe una palla al piede, sarebbe tutta quest'accidenti che si rappresenta, perché nell'ansia di volere accelerare, agevolare e lasciar fare, si nega anche il potere elementare di rappresentanza dei cittadini in modo organizzato che è quello della municipalità. Io credo che questa sia una grave limitazione, però è coerente con l'impostazione di questa legge, soprattutto nella successiva norma si vede quanto è coerente questa ulteriore restrizione.

Non confondete però le regole con i vincoli o, se volete, considerate che tutte le regole sono anche vincoli. Che senso ha dare una regola se non è anche un vincolo? Nel senso che la regola dice quello che si può fare, ovviamente ogni regola, quindi ogni regolamento, ogni legge, nel dire quello che si può fare o i modi attraverso cui le cose si possono fare, implicitamente indica anche quello che non si può fare quindi perché dire che qui, in questa materia, c'è chi è più liberale, chi è più vincolista? Badate, il tasso di liberalismo in questa mteria si deduce dalla sostanza delle cose. Non c'è nessun liberalismo in questo tipo di norme che negano l'autonomia locale, che negano la par condicio dei cittadini, che agevolano solo chi ha più mezzi, perché mi direte quello che vorrete, però questa norma sul DIA è nata negli studi degli ingegneri, è stata proposta al Governo ed è stata appiccicata in una finanziaria come norma intrusa, non in una legge edilizia, non in una legge urbanistica dello Stato. Questa norma è stata imboscata in una finanziaria su proposta dell'Associazione dei costruttori e dell'Ordine nazionale degli ingegneri, e noi la stiamo passivamente adottando, sempre su suggerimento di club (per non usare parole che possono suonare più negativamente) degli ingegneri, esterni alla pubblica amministrazione, che intendono, sub-specie dell'assunzione di responsabilità, sostenere che loro possono responsabilmente certificare quello che nel nostro sistema, nella nostra cultura giuridica, nel nostro sistema di garanzie pubbliche, hanno sempre certificato gli uffici pubblici, per il grande intervento, per il piccolo intervento, per il ricco e per il povero. Noi dovremmo anzi attrezzare maggiormente gli uffici tecnici comunali, quelli pubblici, a garanzia dei cittadini; anzi dovremmo pensare ad uffici tecnici dei comuni che aiutano i cittadini non solo a fare le domande ma anche a fare i progetti, a fare il disegno, perché con questa ansia vostra, di dare tutto all'esterno, al privato e allo studio, all'organizzazione, voi state creando ancora ulteriore disparità tra i cittadini. E questo è nella logica di questo tipo di intervento che avete pensato, però non pensatelo oltre ogni limite, per cui almeno l'autonomia comunale salvaguardatela. Almeno la capacità, la possibilità, il potere del comune, se vuole - almeno per gli interventi più complessi - di sottoporre al parere della commissione edilizia gli interventi più incisivi, quelli che il comune riterrà, questo non lo potete negare con legge regionale, perché voi state negando un diritto che è e rimane del comune. Credo che se un comune volesse, posto che i comuni in Sardegna in base all'articolo 6 dello Statuto, voi lo dimenticate spesso, sono comuni della Regione ma sono anche comuni della Stato, della Repubblica (l'articolo 6 dello Statuto salvaguarda le prerogative e i poteri degli enti locali in Sardegna che non possono essere intaccati da nessuna legge regionale) potrebbe opporsi a questa norma che volete approvare, non solo non ottemperando ad essa, ma anche impugnando la legge, per violazione della norma statutaria posta a tutela delle prerogative comunali. Noi che vogliamo maggiori poteri per la nostra Regione e maggiore - come dire - espressività delle autonomie, ad ogni pie' sospinto quando si può non facciamo che approvare regole, norme che vogliono comprimere in nome dell'accelerazione delle procedure, proprio il potere di decisione dei comuni.

Ecco perché invito i presentatori e i colleghi a riflettere su questa norma restrittiva che è nell'emendamento 8 e a ritirarlo. Approviamo tante leggi e se questa norma si ritenesse utile si può inserire dove si vuole, però aggiunta a questa normativa che già di per sé suscita molte perplessità, vuol dire davvero stringere un po' troppo la corda al collo delle autonomie. Lo dico a tutti quelli che qui in nome dell'autonomia e delle autonomie e delle devolution facili costituiscono anche aggregazioni di governo. Nello spirito di Aritzo non c'era questa proposta, nello spirito di Aritzo non c'era! Vedo che il tempo a mia disposizione è esaurito e termino ribadendo che questa è la ragione per la quale noi riteniamo che questo emendamento non debba essere accolto dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dettori Bruno. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (I DEMOCRATICI). Credo che stiamo affrontando una materia complessa, non solo per il tema, ma per il modo con cui arriva all'esame dell'Aula, che non può essere affrontata con l'idea che si tratta solo di recepire delle norme nazionali.

Questa non può essere considerata una leggina, e questo perché gli eventi che questa nostra società sta affrontando nella gestione degli spazi e del territorio, credo che siano davanti agli occhi di tutti. Sei mesi fa parlavamo di alluvione, abbiamo destinato più di trecento miliardi per riparare i danni allora provocati e in quell'occasione dicevamo che si era governato il territorio in maniera non consona. Il governo del territorio non rigurda solo volumetrie, ma anche modificazioni della morfologia del territorio, e dunque gli scavi, gli sbancamenti, non solo per fare strade, la costruzione di muri dove non devono esserci perché diventano un ostacolo, e quant'altro, e siccome nell'articolo 1 vi è un elenco di interventi che considerati singolarmente non determinerebbero modifiche del territorio, però considerati nell'insieme, nel contesto, possono incidere notevolmente, io credo che stiamo approvando una legge importante, sulla quale dobbiamo porre molta attenzione, sulla quale credo che questo Consiglio si stia misurando proprio per dare risposte delle quali non ci si debba pentire.

Noi questa violenza al territorio la stiamo perpetrando anche azzerando la memoria storica per esempio dei nostri ambiti rurali, caratterizzati dalla presenza del muretto a secco; con questa normativa, che prevede una procedura semplificata per gli interventi di edificazione di muri di cinta e cancellate, agevoliamo la trasformazione del nostro ambito rurale, e questo è anche un fatto culturale. Voi direte che con questa legge non possiamo intervenire per riuscire a tutelare il nostro ambito rurale. Certo, con questa legge non si può, però non cogliere l'opportunità in questo momento di pensare a come noi stiamo violentando il nostro territorio, credo che anche questo sia un sottrarsi alle responsabilità che questo Consiglio invece deve avere.

Io sono convinto che con queste norme stiamo intervenendo su materie che poi il governo locale dovrà nuovamente prendere in considerazione, per cui mi auguro che proprio i comuni abbiano le capacità di saper interpretare quanto noi oggi licenzieremo, adattando le norme generali alle caratteristiche peculiari dei singoli territori, dando risposte più puntuali di quanto noi, in maniera generica, stiamo facendo.

Ha detto bene prima l'onorevole Cogodi che le regole poi alla fine sono vincoli. Ma è possibile che noi non riusciamo a capire che l'ambiente deve essere tutelato dettando norme puntuali, proprio attraverso dei vincoli, in maniera tale che ogni volta che chi interviene sul territorio, sia legittimato a farlo attraverso un provvedimento che verifichi la compatibilità di tale intervento? Diversamente, non è questione di liberismo, qui ci troveremo nelle condizioni di dovere piangere ogni volta tutti gli interventi che ciascuno di noi ritiene liberamente di poter fare, che vanno da quelli di minore importanza sino alla costruzione della "bidonville", e quante ne possiamo vedere se percorriamo certe strade, sarà il risultato di un economia povera, quello che volete, ma comunque è un fatto che non tiene assolutamente in considerazione il nostro territorio.

L'emendamento Amadu suscita questa preoccupazione, non perché gli uffici tecnici non siano in condizioni di poter esercitare un controllo adeguato, però è chiaro che la norma va vista nel suo significato complessivo, per cui in questo momento ancora non ci sentiamo di potere avvallare la sottrazione di tale competenza alla commissione edilizia, che quanto meno dovrebbe avere la possibilità di creare argini. A conclusione di questo mio intervento voglio cogliere questo aspetto della legge, e fare un invito all'Assessore. In materia di governo del territorio indubbiamente la Sardegna deve porre un punto fermo, perché non è possibile che noi in qualche misura ci possiamo sottrarre alla responsabilità di vedere il nostro territorio, violentato da leggi che poi alla fine noi non abbiamo approvato, per cui in qualche misura ci devono essere dei punti fermi che consentano un controllo più severamente dell'esercizio da parte di ciascun cittadino della propria libertà quando questo va a scapito dell'ambiente che è patrimonio di tutti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Voglio solo fare due brevi considerazioni in riferimento all'emendamento 8 che è stato definito mio, ma ritengo che appartenga non soltanto a me, ma a tutti i colleghi che l'hanno firmato, ai quali ho spiegato con dovizia di particolari la finalità dell'emendamento stesso e che hanno condiviso il contenuto di questa mia proposta.

Ringrazio il collega Cogodi per due ragioni: primo, perché ha ammesso che questo emendamento è coerente con l'impostazione della legge che la Giunta, la Commissione e il Consiglio in buona parte hanno voluto; secondo, perché dal suo intervento emergono due impostazioni culturali diverse: la mia e la sua. Di questa diversità di impostazione culturale io vado fiero, penso che la stessa sensazione abbia il collega Cogodi, ma sono due modi diversi di vedere le cose e tali rimangono: io mantengo la mia opinione, così come penso il collega Cogodi mantenga la sua, e ciascuno di noi continuia ad andare avanti, perché rappresentiamo evidentemente impostazioni diverse.

Il collega Morittu, nel suo intervento piuttosto accalorato, di cui sono un po' deluso, mi aspettavo un intervento più coerente, rispetto non solo al suo ruolo di consigliere regionale ma soprattutto a quello di sindaco. In riferimento alla commissione edilizia, come tutti sanno, la legge Bassanini - così chiamata legge dal nome del Ministro che l'ha proposta - ne prevede l'abolizione nella forma in cui è stata concepita fino a d'ora. Ciò non vuole dire che, come è stato detto, i consigli comunali possano prevedere l'stituzione di commissioni tecniche, con funzioni consultive, composte da chicchessia il consiglio comunale chiami a consulto a supporto dell'attività dell'amministrazione comunale, ma rispetto alla legge, al diritto dei cittadini, la funzione della commissione edilizia così com'era prevista dalla vecchia legge, ormai è morta. Si sa che la vecchia legge prevedeva che il sindaco o gli assessori firmassero le concessioni, le autorizzazioni o i certificati. Da parecchio tempo tutta questa procedura è cessata, nessun sindaco firma più nulla, né autorizzazioni a costruire seminterrati, né a costruire garage o parcheggi, e quindi dire che si toglie all'amministrazione comunale la possibilità di incidere su questi interventi è fuorviante, ed è grave che lo si dica in quest'aula, è grave, perché l'articolo 1 contempla solo interventi edilizi di natura privata, non di natura pubblica. Quando si si dovrà decidere la costruzione di parcheggi per i quali è richiesta la concessione, questa rimane di competenza del consiglio comunale e delle giunte, quindi le amministrazioni non verranno assolutamente private dei loro poteri. Nessuno sta vietando con questo emendamento l'acquisizione da parte del comune di un parere tecnico rigoroso, anzi molte volte l'ufficio tecnico è più rigoroso delle commissioni edilizie, e Dio solo sa quante volte le stesse commissioni edilizie, in molti centri, sono espressione di lobby (su questo argomento è bene non andare oltre) che non sempre hanno a cuore interessi generali della collettività; allora porre elementi elementi di discussione non pertinenti, credo che non sia giusto.

Per circoscrivere il tema in discussione, è bene chiarire che qui stiamo parlando di interventi privati di limitata importanza, e siccome la legge pone la responsabilità di questi interventi in capo al dirigente dell'ufficio tecnico, nessuno sta vietando, con la previsione che noi proponiamo, che venga acquisito il parere della commissione edilizia, nessuno sta togliendo la possibilità al sindaco, all'assessore, allo stesso presidente del consiglio comunale, perché oggi ci sono regolamenti che lo prevedono, di chiedere il parere della commissione edilizia, cosa che è sempre possibile, o di una commissione consultiva, ma non c'è dubbio che davanti a una legge che accelera le procedure eliminando passaggi inutili, come la previsione di un parere consultivo, che ormai la legge dello Stato ha ritenuto assolutamente inutile anche per interventi importanti nelle zone B, credo che sia perlomeno esagerato ritenere che questo emendamento sia così stravolgente. Io l'ho proposto perché vedendo l'impostazione della legge, ho ritenuto, venendo anche incontro ad istanze di amministratori, di cittadini, ed anche di professionisti, di accedere a richieste coerenti con tale impostazione.

Per cui non c'è nessuna volontà di stravolgere nulla, ma c'è la volontà di andare avanti nel rispetto delle normative nazionali, dei percorsi storici che lo stesso Consiglio regionale ha ritenuto di seguire in passato quando è stato necessario dotare la Regione di norme proprie, coerenti con la legge numero 47 sul condono edilizio, ma che fossero lungimiranti anche rispetto alla legge nazionale; continuiamo su questa strada e credo che non ci sia nulla di grave, direi anzi che siamo un po' in ritardo. Ha fatto bene quindi la Giunta a proporre il provvedimento, la Commissione ha fatto molto bene ugualmente, e, per quanto riguarda l'emendamento che io ho proposto, ringrazio davvero i colleghi per la sensibilità che hanno dimostrato nel sottoscriverlo e mi auguro che dopo queste spiegazioni semplici che io ho voluto dare, tutti vorranno approvare questa nostra iniziativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (D.S). Presidente, ho l'impressione che si stia facendo una qualche confusione perché, a mio avviso, non sempre a proposito si cita la Bassanini. Purtroppo la Bassanini, o le Bassanini, vengono utilizzate per giustificare qualsiasi cosa. Qui il problema è l'entrata in vigore di quelle norme nazionali che hanno introdotto il principio della separazione delle funzioni politiche da quelle di gestione, attribuendo queste ultime ai funzionari.

Non è la Bassanini ad aver stabilito questo principio, ma la legge delega numero 421, che è anche la "mamma" della legge regionale numero 31, grazie alla quale dall'anno scorso anche in Sardegna, tale principio è applicato nel nostro ordimento, ed infatti gli assessori regionali non firmano più i permessi di caccia, li firmano i direttori generali o i direttori di servizio, mentre nei comuni questo principio era già in vigore automaticamente, senza necessità di alcun recepimento. Infatti il sindaco non firma più le concessioni edilizie, così come non firma più praticamente quasi nient'altro, perché nei comuni questo principio vige da molto prima di quanto non sia arrivato in Regione.

Allora il punto è: l'articolo 13 della legge numero 23 dice al comma 1: "Sono soggette ad autorizzazioni del sindaco le opere di manutenzione ordinaria ...eccetera, e di risanamento conservativo" e al comma 2: "Sono altresì soggette ad autorizzazione, eccetera". Nulla dicono il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 13, rispetto alla commissione edilizia. Oggi questi articoli andrebbero riletti, sostituendo la parola "Sindaco" con "funzionario responsabile dell'ufficio tecnico". Nulla vi è da dire in relazione alle commissioni edilizie. Cosa c'entri l'introduzione di questo aspetto, a mio avviso fuorviante, nella discussione di oggi, non riesco a capirlo, perché ci sono dei funzionari responsabili che decidono autonomamente; laddove le commissioni edilizie siano ancora tenute in piedi, da regolamenti che sono peraltro in fase di superamento con l'approvazione dei piani urbanistici comunali, essi decidono appunto, in piena autonomia, se sottoporre o no al parere della commissione edilizia il provvedimento, prima di assumersi la responsabilità di firmarlo.

Ma tutto questo attiene alla sfera dell'autonomia del funzionario, ed anche laddove i regolamenti comunali fossero molto più restrittivi rispetto a queste norme che stiamo introducendo oggi, io credo che vada lasciata piena autonomia a chi si deve assumere tutte le responsabilità, civili e penali, della firma di un provvedimento, seppure esso sia una semplice autorizzazione.

Avere questa preoccupazione di voler semplificare per forza i procedimenti, però giustificandola anche in termini che io reputo non pienamente corretti rispetto all'ordinamento generale, nazionale e regionale con la legge che ci stiamo apprestando a discutere ed approvare oggi, introduce delle forzature che non trovano giustificazione.

Credo che i funzionari dei comuni già da adesso applichino la legge numero 23 sostituendosi, nella firma, al sindaco, indipendentemente dalla sottoposizione o meno del provvedimento alla commissione edilizia, così come recita appunto la legge numero 23.

Pertanto ritengo che questa scelta debba essere lasciata alla piena facoltà e autonomia di chi ha sostituito il sindaco anche nella responsabilità di firmare queste autorizzazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Tunis Marco. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I. - Sardegna), relatore. Presidente e colleghi consiglieri, vorrei fare un intervento breve, perché parto dalle indicazioni dei colleghi, che sono diverse a seconda degli orientamenti e del modo di vedere proprio di ciascuno. Vorrei in particolare fare un riferimento all'intervento del collega Cogodi per sottolineare che in Consiglio regionale ci sono dei colleghi che possono pensarla diversamente e, come tali, vanno rispettati e devono poter esprimere il loro orientamento in piena libertà. Non penso che il collega possa, in virtù di una esperienza acquisita in oltre trent'anni di presenza al Consiglio regionale, prevaricare gli orientamenti dei colleghi.

Noi abbiamo discusso in commissione l'argomento, l'abbiamo ritenuto di importanza vitale, abbiamo dato un assenso a che potesse avere una corsia preferenziale, non perché l'iniziativa fosse della Giunta o dell'assessore "X", ma perché era particolarmente sentito dalle amministrazioni comunali, perché era particolarmente richiesto dai cittadini, che chiedono a noi di trovare strumenti per porli in condizioni, nel momento in cui si rivolgono agli apparati burocratici, di avere risposte rapide e concrete. Questo è uno strumento che va in questa direzione.

Bene ha fatto il collega Amadu se, con l'accordo di più colleghi appartenenti a gruppi diversi, ha ritenuto in riferimento alle autorizzazioni comunali, di non prevedere più il parere obbligatorio, come sostiene il collega Cogodi, delle commissioni edilizie -perché, dice bene il collega Sanna, se sono ancora previste dai regolamenti è chiaro che le si possa ancora consultare ma nel futuro queste commissioni non esisteranno più, esisterà l'ufficio tecnico comunale.

In questo emendamento si parla di parere dell'ufficio tecnico, non di un singolo capo che potrebbe essere favorevole o sfavorevole, a seconda della persona che chiede quella autorizzazione, ma di un parere che è formulato da un apparato, dalla struttura, e quindi filtrato attraverso la valutazione di più persone.Tutto ciò premesso, voglio dire che alcuni colleghi la pensano diversamente dal collega Cogodi, e possono anche esprimere il loro parere diverso.

In relazione alla mia presenza nel gruppo di lavoro, volevo precisare al collega che ne ho fatto parte in virtù del fatto che sono Presidente della Commissione competente in materia di lavori pubblici, e come tale ho cercato assieme ai presentatori degli emendamenti di trovare un accordo che ci consentisse di esitare la legge il più rapidamente possibile, e l'abbiamo trovato. Concludo dicendo che era preferibile che il collega facesse a meno di fare queste battute, perché altrimenti gli ricordo che se lui è nostalgico di alcune commissioni che noi non vogliamo, è perché è in sintonia con un regime superato dai tempi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA (Patto Segni - Rif. Sardi). Credo che la legge che stiamo discutendo venga essenzialmente incontro ad una esigenza: l'esigenza cioè di omogeneizzare una disciplina che attualmente è frazionata tra norme nazionali e norme regionali, determinando anche in capo alle amministrazioni comunali difficoltà oggettive di applicazione.

Devo dire che le norme sulla denuncia di inizio attività sono già applicate, a quel che mi risulta, da molti comuni, però sempre con il dubbio se, considerate le competenze della Regione autonoma della Sardegna in materia, le norme nazionali siano davvero applicabili o meno. Credo che i due emendamenti criticati dal collega Cogodi siano senz'altro accettabili, lui ne ha fatto una lettura di un certo tipo, io dico che rispondono al buon senso e rientrano perfettamente nello spirito della disciplina che stiamo per votare.

Vorrei invece soffermarmi brevemente sull'emendamento di cui il primo firmatario è il collega Amadu e che ho firmato anch'io insieme ad altri colleghi, che ha attirato maggiormente le attenzioni in quest'ultimo scorcio di seduta, a proposito del quale non scomoderei l'autonomia comunale, perché in realtà noi ci troviamo, è stato detto molto bene dal collega Masia, in una situazione in cui ogni amministrazione procede come meglio ritiene, ma non in ossequio all'autonomia comunale, bensì perché il più delle volte il comune non sa come comportarsi. Alcune amministrazioni sottopongono le autorizzazioni al parere della commissione edilizia semplicemente per inerzia, perché si è sempre fatto così, altre invece, prendendo spunto o pretesto da normative nazionali sulla materia, non sottopongono al parere della commissione edilizia nemmeno le concessioni edilizie. Credo che con questo emendamento si dica una parola chiara sull'argomento.

Non credo che le leggi Bassanini - concordo su questo con il collega Salvatore Sanna - anzi la legge 421 come è stato giustamente ricordato, abbia soppresso la commissione edilizia. C'è però un dato ormai incontrovertibile, cioè che i provvedimenti in materia edilizia non sono più firmati dai sindaci. Io mi permetto di ricordare ai colleghi che anche questo passaggio non è stato applicato in modo omogeneo, neanche dal punto di vista temporale, da tutte le amministrazioni comunali, perché fino a poco tempo fa, e credo che probabilmente ci sia ancora qualcuno che lo fa, c'erano dei comuni in cui le concessioni edilizie, le autorizzazioni, venivano ancora firmate dai sindaci, anche se poi era assolutamente conclamato, e poi sono arrivate anche leggi estremamente chiare al riguardo, che la competenza non era più del sindaco.

Quindi, io vorrei brevemente ricondurre alla sua reale dimensione il problema: non lede l'autonomia comunale il dire che le autorizzazioni non sono più soggette al parere della commissione edilizia, ma semplicemente questo emendamento tende a diminuire, dove è possibile, i tempi per l'emanazione di provvedimenti come le autorizzazioni, che normalmente si riferiscono a interventi di carattere assolutamente minimale. Dico normalmente perché mi rendo conto che la legge che stiamo per approvare può lasciare anche spazio a interventi che sono invece molto più consistenti.

Credo che però dobbiamo tenere conto almeno di altri due elementi: il primo elemento è che all'interno di una struttura comunale ci sono anche dei contrappesi, per cui difficilmente l'ufficio tecnico si prende la responsabilità, senza un minimo di filtro, senza un minimo di coinvolgimento anche un po' più ampio della figura del responsabile dell'ufficio tecnico, di avallare l'adozione di provvedimenti che incidono in maniera pesante sulla gestione del territorio o del tessuto edilizio.

PIRISI (D.S.-). Quali sono i contrappesi?

COSSA (Patto Segni-Rif.Sardi). Il buon senso e il fatto che il responsabile dell'ufficio tecnico è nominato dal sindaco, così come tutti i responsabili degli uffici e dei servizi e nel momento in cui il responsabile non funziona, oppure si verificano fatti incresciosi, allora può essere rimosso. Perché non dimentichiamoci, Peppino, che anche i funzionari, così come gli amministratori - e ricordo al collega Cogodi che discutemmo di questo quando emerse il problema della proposta di bocciatura dei piani urbanistici divenuti esecutivi per decorrenza dei termini - sono vincolati, oltre che dalle norme giuridiche, anche dalla norma extra giuridica del buon senso, che aiuta nell'interpretazione delle norme giuridiche. Però mi sto addentrando in altre considerazioni che non sono rilevanti.

Vorrei però ricordare che, siccome i problemi sono legati al discorso della denuncia d'inizio attività, sono fatte salve le modalità e le prescrizioni di cui alla legge statale vigente, che mi sembra sufficientemente garantista rispetto all'utilizzo del territorio, da evitare i pericoli che sono stati paventati dai colleghi, in quanto si chiede al progettista che gli elaborati progettuali asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Quindi, se da una parte si snellisce, collega Cogodi, il procedimento di formazione del provvedimento - e vorrei anche ricordare che di fatto si fa pochissino ricorso alla dichiarazione di inizio di attività, perché comunque il privato preferisce chiedere l'autorizzazione per cautelarsi, e che comunque la denuncia di inizio attività che oggi noi stiamo esaminando rientra perfettamente nell'alveo della normativa nazionale, dalla quale non ci stiamo allontanando minimamente - dicevo che se da una parte viene alleggerito il procedimento di formazione del provvedimento, dall'altro sorge in capo al comune, e diventa molto più importante rispetto a prima, una maggiore responsabilità in ordine al controllo degli interventi edilizi che vengono fatti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Giacomo Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Presidente, ci sono due posizioni estreme, quella sostenuta dal collega Cogodi incentrata sull'autonomia dei consigli comunali, e quella sostenuta dal collega Tore Sanna che si richiama alla legge nazionale numero 421 attuata con la legge regionale numero 31 e così via, leggi che hanno spostato la gestione dal livello politico a quello amministrativo, nel rispetto delle esigenze di una società che oggi chiede celerità, trasparenza e soprattutto risposte. In mezzo a questi due estremi c'è il cittadino, un qualcosa che ci riguarda più direttamente, nel momento in cui legiferiamo. Un cittadino che però quando chiede risposte alle quali ha diritto trova in alcuni casi porte spalancate, e questa è già una fortuna, in molti casi porte chiuse, risposte che tardano ad arrivare e diritti che non vengono rispettati.

Ritengo pertanto che con l'emendamento proposto, che rappresenta una via di mezzo, l'autonomia dei comuni non venga assolutamente lesa, in quanto la competenza è e rimane del Comune, se per competenza si intenda la firma sulla concessione edilizia che non è più del sindaco o dell'assessore competente, ma è del dirigente di settore - e qualora non sia stata demandata a quest'ultimo credo che si debba ovviare, perché è davanti agli occhi di tutti ormai che questo è un fatto superato - quindi, ripeto, non si sta intaccando autonomia alcuna. Soprattutto quando attraverso il modo di legiferare si dà la parvenza di rispettare i diritti del cittadino, dicendo che la richiesta di concessione edilizia entro 90 giorni comunque deve avere risposta, si afferma un'altra falsità, infatti nella maggior parte dei comuni quel termine non viene rispettato ed è procrastinato ulteriormente dicendo semplicemente al cittadino che la pratica è in fase istruttoria; in questo modo i 90 giorni previsti diventano 180 e così via. A questo bisogna porre rimedio.

Abbiamo detto che l'apparato burocratico è uno degli elementi frenanti, ma se non semplifichiamo le procedure credo che l'elemento frenante in questo momento rischiamo di esserlo noi. Se siamo costretti a menzionare in legge tutta una serie di interventi che comunque non devono essere sottoposti a parere della commissione edilizia, per ovviare al fatto che il funzionario non ha la volontà di assumersi appieno le proprie responsabilità, e di conseguenza continua a scaricarle sulla commissione edilizia, anche per gli atti più semplici che sono di sua competenza (per cui è necessario obbligarlo a firmare la concessione o l'autorizzazione sulla base di un'analisi approfondita di carattere tecnico) bene abbiamo fatto ad assumerci la responsabilità di ovviare a tutta questa serie di inconvenienti che i cittadini vivono. Se poi saremo tanto bravi da legiferare, spero in un lasso di tempo breve, in modo più preciso e puntuale e certamente più adatto alle esigenze della nostra società, dei cittadini e a tutte le istanze richieste a gran voce da tempo, faremo di meglio, faremo certamente di meglio, ma oggi viviamo questa realtà.

Nella legge in esame non abbiamo preso in considerazione per niente un altro passaggio, sulla cui tempistica avremo da ridire tutti quanti, e di cui abbiamo discusso in quest'Aula per lungo tempo. Si tratta dell'iter burocratico previsto nei casi in cui è necessario tutelare il paesaggio, per cui, per ottenere la licenza edilizia è necessaria una doppia autorizzazione e se il comune non esita la pratica, che dovrà successivamente ottenere l'autorizzazione anche dell'ufficio preposto alla tutela del paesaggio, i tempi diventano veramente insopportabili; se qualcuno ha vissuto questa esperienza è bene che la denunci perché si tratta di ritardi che non consentono di dare prospettiva al futuro.

Lo snellimento di queste procedure svilupperebbe l'economia, e questo produrrebbe occupazione. Noi andiamo a cercare nei posti più impensabili elementi di sviluppo e di crescita dell'occupazione, poi quando ce li abbiamo davanti agli occhi riusciamo a intralciare prospettive di sviluppo e di occupazione facilmente realizzabili, su cui si basa l'economia di molti nostri paesi. Vi sono comuni nei quali le commissioni edilizie hanno causato anche altri problemi, che molte volte nascondiamo in quest'Aula, che forse nulla hanno a che vedere con questo tipo di discorso. Mi riferisco ai cosiddetti paesi del malessere dove tutto succede casualmente per motivi che nulla sembrano avere a che fare con gli aspetti urbanistici o con l'operato delle commissioni edilizie che sembrano nate per grazia divina e non in virtù di lottizzazioni da sempre poste in essere, indipendentemente dalla maggioranza politica al governo. Tali organismi non sono delle divinità, le lobbies degli ingegneri alle quali qualcuno ha fatto prima riferimento, sono sicuramente presenti in alcune, se non in tutte, le commissioni edilizie. Allora lasciamo perdere queste argomentazioni e pensiamo per una volta a chi sta fuori da questo palazzo cercando di dare una prima risposta ai suoi bisogni e sperando che nel futuro la risposta sia senz'altro migliore.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Presidente ed onorevoli colleghi, veramente le discussioni che si stanno sviluppando mi lasciano perplesso, nel senso che stiamo facendo apparire la legge in esame come il toccasana che risolverà tutti i ritardi che la pubblica amministrazione accumula nel rilascio delle licenze o in questo caso delle autorizzazioni edilizie. Mi sembra che stiamo partendo col piede sbagliato per due ordini di motivi. Il primo perché con questo testo di legge noi rinunciamo alla nostra competenza primaria in materia. Infatti non facciamo altro che recepire le disposizioni che il Governo ha emanato col decreto legge 5 ottobre 1993 numero 398, dicendo che stiamo recuperando un grosso ritardo , senza meglio considerare la situazione peculiare dei nostri enti locali e le esigenze della nostra terra. Non ho visto in questa elencazione contenuta nell'articolo 1, una sola specificazione o indicazione che vada al di fuori o a integrazione dlla normativa nazionale, anzi nella prima stesura era stato tolto qualche cosa che una nostra legge, la numero 23 del 1985, invece conteneva. Prendo atto che il Consiglio, recuperando l'emendamento da noi formulato, ha evitato di concorrere ad indebolire uno strumento che permette di dare risposte ai cittadini, a quelli che poi devono realizzare qualche cosa. Questo è il primo elemento che si rileva: una debolezza insita nel provvedimento stesso che stiamo per votare.

La seconda osservazione riguarda l'emendamento numero 8. Il collega Tore Sanna ed anche altri, hanno ben specificato quali sono le prerogative del Sindaco in termini di potere di firma, e quali quelle del dirigente e a proposito di ciò segnalo che quanto meno l'emendamento andrebbe precisato sostituendo la frase "previo parere del solo ufficio tecnico comunale", con "previo parere del responsabile del procedimento amministrativo" o "del responsabile dello stesso ufficio tecnico", perché il potere di firma di questi atti, come prevede la legislazione in materia, è in capo a questa persona, non all'ufficio tecnico. Peraltro con la formulazione proposta, si da adito a ritenere non soltanto che si debba esprimere in via esclusiva l'ufficio tecnico, ma che lo stesso potere istruttorio sia totalmente e sempre in capo alla stessa persona, o alle persone che compongono l'ufficio tecnico comunale. E così invece non dovrebbe essere.

Perché se ciò può andar bene per alcuni interventi, quelli ritenuti ammissibili dai comuni (quelli semplici, che non comportano grossi problemi di impatto ambientale, per la costruzione di opere senza grande valore, già oggi soggette alla sola autorizzazione dell'ufficio tecnico), è invece negativo generalizzare, concentrando tale competenza sul solo ufficio tecnico comunale, e sottraendo quindi l'istruttoria di tali richieste alla commissione edilizia che comunque, lo voglio ricordare, anch'essa dà un parere non vincolante. La commissione edilizia potrebbe esprimere un parere e il responsabile del procedimento, ad esempio l'ingegnere capo di un comune, potrebbe decidere anche in modo difforme rispetto a tale parere. Con questa normativa si toglie la possibilità al comune di decidere autonomamente a quale organo attribuire l'istruttoria, prerogativa che invece a mio avviso deve rimanere in capo al comune perché molte volte, così come si ricordava, per la complessità, l'articolazione e l'impatto che hanno questi interventi anche rispetto allo strumento urbanistico di un singolo comune, vi è la necessità di verificarne la rispondenza a tutta la normativa che in un comune è stata posta in essere. L'istruttoria di una commissione edilizia non ha soltanto la funzione di approvare o bocciare, ma di dare un parere sulla pratica nel suo complesso, non soltanto sugli apetti strutturali delle opere in quanto tali.

A me sembra che e che approvando questa legge si stia procedendo in maniera sbagliata, facendo perdere ai comuni l'opportunità di innovare veramente e di darsi una normativa di semplificazione nell'ambito di norme e regole regionali, che permettono di fare veramente un salto in avanti. Appiattirsi completamente, così com'è stato fatto, sulla normativa nazionale modificando la nostra legge numero 23, io penso che sia un passo indietro rispetto a quello che questo Consiglio regionale poteva fare per dare una risposte concrete ai cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dore. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Ricollegandomi a quello che ho anticipato stamane, io confermo che questo Consiglio si sta apprestando a varare una pessima legge. Una legge che non risolverà i problemi e che, a mio avviso, creerà un enorme contenzioso; cioè, esattamente il contrario di quello che dovrebbero essere gli effetti di una buona legge.

Perché è vero che la Regione ha competenza esclusiva in materia, ma questa competenza, in questo settore come in tutti gli altri, va usata in modo corretto, in modo utile ed intelligente, non com'è successo in questo caso cercando di adottare una normativa propria nella quale si cerca di scopiazzare la legge nazionale solo in parte e si introducono elementi di originarietà che in realtà, proprio perché escono dalla filosofia della legge nazionale concepita in un certo modo, portano a conseguenze aberranti. In questo caso, per esempio, io continuo a dire - l'ho accennato timidamente anche in quella cosiddetta riunione dei saggi di cui si è parlato prima - che i due regimi sono incompatibili tra loro. Qui si sta cercando di unire o di accoppiare con riferimento agli stessi interventi edilizi i due sistemi, quello dell'autorizzazione e quello della denunzia di inizio attività. Il ché, in un certo senso, è una contraddizione in termini. E` vero che si dice nell'articolo 2 che il sistema della denuncia di inizio attività rientra nella facoltà degli interessati, però di fatto si crea una confusione tra due strumenti diversi, cosa che non esiste nella legislazione nazionale. Non solo, mentre l'articolo 1, con le modifiche che sono state opportunamente indicate e sostanzialmente accolte. può anche ritenersi accettabile, perché sono stati risolti un paio di equivoci e superate alcune carenze e alcune lacune, è l'articolo 2 (quello sulla denuncia di inizio attività) che crea dei problemi. Perché, per esempio, il comma secondo che prevede tra l'altro sanzioni estremamente miti - naturalmente mi auguro che questo aspetto comunque venga modificato - di fronte ad opere eseguite in assenza della denuncia non trova riscontro nella legge nazionale, anzi addirittura in base ad essa non è nemmeno concepibile, perché lì si parla di interventi irregolari ma non si fa' alcun riferimento all'assenza di denunzia, mentre il nostro articolato praticamente sta in un certo senso trovando una sanatoria anche a questo, e ripeto con una sanzione assolutamente modesta, eccessivamente modesta, se si pensa che in casi come questi viene ridotta a 300 mila lire, si tratta di una somma veramente irrisoria, mentre le sanzioni previste dalla legge nazionale, sono ben altre e piuttosto salate, comunque adeguate al tipo di abuso e al tipo di irregolarità che si sta commettendo.

Oltre a ciò vi è il problema degli immobili coperti da vincoli, che il terzo comma vorrebbe risolvere, ma che in realtà non trova alcuna soluzione, come già accennavo stamane; perché in pratica il fatto che si dica che la denuncia per questo tipo di immobili deve essere corredata dall'autorizzazione di cui agli articoli eccetera, non significa assolutamente niente. Perché se non si stabilisce quali siano le conseguenze del mancato corredo di questa documentazione, evidentemente si tratta di una imposizione che non avendo alcun tipo di sanzione, non dico penale ma nemmeno amministrativa, è praticamente assolutamente inefficace. Pertanto anche questo aspetto va opportunamente verificato e corretto.

Con riferimento all'emendamento Amadu e più, io continuo a non capire, come altri del resto, cosa c'entri il fatto che certi poteri di firma, quindi le relative responsabilità siano passati dal sindaco ai dirigenti, con la funzione della commissione edilizia. Francamente non riesco a capire perché si ritenga che in virtù di tale trasferimento di competenza la commissione edilizia, che è un organo tecnico e dovrebbe avere una particolare qualificazione e competenza, debba considerarsi quasi implicitamente espunta dall'ordinamento. Il fatto che firmi un soggetto diverso da un altro non significa che questo organo debba essere ritenuto quasi implicitamente abrogato; non mi sembra proprio, francamente. In conclusione, io credo che l'articolo 2, nei termini in cui è formulato, sia una disposizione che non porterà altro che una serie di equivoci, quindi un enorme contenzioso, confusione, incertezze, irregolarità e tutta una serie di problemi che francamente bisognerebbe evitare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (R.C.). Ho chiesto di parlare per la verità anche perché ritengo che nella discussione ci siano tante forzature, forse anche inutili. Se riducessimo il dibattito alla portata reale della proposta che stiamo discutendo, compresi gli emendamenti, sono convinto che riusciremo a compiere uno sforzo maggiore di sintesi e magari anche a valutare con più attenzione le ipotesi di modifica che sono state presentate, comprese le nostre. Noi, all'articolo 1, abbiamo presentato due emendamenti, il numero 6 e il numero 10, che sono stati tutti e due ampiamente e benevolmente accolti. Certo, quando si tratta di inserire la dizione "opere ricreative" è manifestato un apprezzamento, oppure quando si tratta di inserire una parte di norma dimenticata ci si riconosce l'onore di non essere poi così in malafede come si vorrebbe accreditare, però quando poniamo un problema reale, che deve essere valutato nella sua portata reale, ed esprimiamo tra l'altro una preoccupazione che penso sia fondata, allora si parla di eccessi, si parla dei cittadini che stanno fuori da quest'aula ed attendono le soluzioni miracolistiche ai ritardi che non solo ci sono da oggi ma ci sono stati in passato così come penso ci saranno in futuro se davvero non si pone o non si riesce a porre rimedio alle distorsioni che pure vi sono nella pubblica amministrazione, e quindi che non possono essere addebitati a chi tenta di normare in modo comprensibile e dando certezze a tutti. In questi casi si chiama in causa chi sta fuori, si parla di visione vincolistica oppure si parla di concezioni estreme nei confronti delle quali bisognerebbe cercare non so quale mediazione.

Noi abbiamo detto una cosa semplicissima: si lascino liberi i comuni di decidere, quindi si rispetti quell'autonomia che noi, in tante occasioni, abbiamo invocato per questo livello istituzionale nei confronti dello Stato. Si sta chiedendo la luna nel pozzo! Sinceramente io trovo perfino ridicola una discussione di questo tipo. Si è invocata la legge Bassanini ed addirittura sono stati richiamati anche i regimi borbonici (non vedo l'onorevole Pili) per giustificare il fatto che oggi non esisterebbero più le commissioni edilizie. Noi riteniamo che, così come prevede la legge naziomale, questa sia una facoltà giustamente demandata alla normativa in materia urbanistica, che può prevedere o no la costituzione di una commissione tecnica, di una commissione edilizia (chiamiamola come vogliamo) del cui parere si possa avvalere l'amministrazione pubblica quando deve rilasciare atti importanti e rilevanti, quali sono quelli indicati nelle norme di cui stiamo discutendo.

Non dimentichiamo che stiamo parlando di una concessione, o un'autorizzazione che viene rilasciata da parte dello Stato; il terreno non può essere trasformato oppure edificato, senza che venga rilasciata una concessione. Allora, così come viene riconosciuta la possibilità ai comuni di dotarsi di strumenti urbanistici, non capisco perché, quando noi sosteniamo che l'emendamento numero 8 non ha ragione di esistere e in qualche modo tende a comprimere una libertà di scelta che deve essere lasciata in capo ai comuni, si debba gridare allo scandalo. D'altronde la decisione sull'affidamento del parere alla commissione edilizia o all'ufficio tecnico, chiamiamolo come vogliamo, o come vorranno i comuni, è una scelta in ordine alla definizione di strumenti che deve essere lasciata a livello comunale.

Questa è la posizione che noi abbiamo sostenuto. E quindi, sinceramente non capisco di quale visione vincolistica si parli, non capisco quali posizioni estreme si vogliono richiamare, sinceramente non capisco questo atteggiamento più complessivo, oppure debbo ricordare che la legge numero 23 è stata approvata da questo Consiglio nel 1985 e che l'articolo 13 di quel testo, da nessuno penso possa essere accusato di aver introdotto una visione retrograda ed in qualche modo vincolistica. Aveva anzi costituito un tentativo di decentrare e quindi, in qualche modo, di semplificare le procedure, che pure rimanevano in capo all'istituzione locale. La preoccupazione e l'esigenza di fondo che noi poniamo è che questa prerogativa rimanga in capo all'autonomia locale, e pertanto che siano i comuni a decidere eventualmente di adottare un regime oppure un altro, di verifica delle procedure per le concessioni oppure per il rilascio delle autorizzazioni.

Noi abbiamo anche espresso una preoccupazione più complessiva che ci sembra giusto ribadire, perché non è detto che la normativa nazionale (per come è stata introdotta, così come è stato prima richiamato, con una norma intrusa, inserita anche in modo discutibile in un decreto legge contenente norme varie) debba essere recepita in toto nel nostro ordinamento e quindi è giusto in qualche modo richiamare una preoccupazione, anche perché noi pensiamo che questo Consiglio avrebbe potuto regolare una materia come questa in modo più organico ed esteso, anche rispetto alla normativa nazionale. Normativa nazionale che non introduce affatto quanto previsto in alcuni commi dell'articolo 2, anzi in qualche misura richiama, per esempio per quanto riguarda le sanzioni, il dettato dell'articolo 13 della legge numero 23 del 1985, che pure risale a otto anni prima rispetto alla legge nazionale, che è del 1993.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPISSU

(Segue ORTU) Noi abbiamo espresso una preoccupazione che riteniamo giusta, che non vuole avere significato vessatorio nei confronti di nessuno, tanto meno nei confronti dei cittadini che sono vessati da ben altre cose e da ben altri oneri. Una preoccupazione che a me sembra, e ho concluso, che debba essere valutata in modo attento, anche perché non mi risulta che in questo Paese non ci siano abusi edilizi, ed anche perché mi risulta che quando un abuso è stato realizzato, il problema che si è finora posto è stato non tanto di sanare la ferita, e quindi di rimuovere l'abuso, ma in qualche modo di approvare una sanatoria che chiudesse gli occhi allo Stato ed avallasse le trasformazioni edilizie e del territorio avvenute anche in modo irregolare. Il problema è sempre stato quello di rimuovere, non tanto quello di sanare, e quindi mi pare corretto esprimere una preoccupazione rispetto ad un processo che potrebbe incentivare questo indirizzo, e sostenere la tesi che bisogna prevenire questi fenomeni, per evitare di dovere poi piangere sul latte versato. Quindi penso che queste posizioni non vadano contro gli interessi generali, tanto meno contro gli interessi dei cittadini, e ancora meno di quella parte più debole di cui anche noi ci preoccupiamo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiano ora alla votazione dell'emendamento numero 8.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (D.S.). Presidente, intervengo per dire brevissimamente che questo emendamento a firma Amadu e più è stato inteso come un emendamento di accelerazione delle procedure. Io continuo a dire che questo emendamento è assolutamente pleonastico ed inutile, non aggiunge niente all'accelerazione delle procedure, semplicemente mortifica i poteri delle autonomie locali. Non dico altro. Questo concetto è stato già espresso in maniera puntuale dall'onorevole Salvatore Sanna. L'emendamento è inutile e mortifica l'autonomia locale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (D.S.). Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario, ma a titolo puramente personale e senza volerlo caricare di alcuna valenza politica, ma come testimonianza di un problema che a mio avviso va comunque ribadito. Ho detto nell'intervento precedente quello che pensavo e ho detto anche della inutilità di questo emendamento; il collega Giacomo Sanna obietta che questo emendamento sostanzialmente dovrebbe apportare una massiccia dose di miglioramento della vita dei normali cittadini. Io mi pongo un problema: può un Consiglio regionale, può un'amministrazione regionale che è totalmente ferma, totalmente bloccata, che non riesce a risolvere nulla, pretendere di risolvere i problemi dei cittadini sulle spalle dei Comuni? Domanda che credo tutti siano in grado di recepire, e alla quale tutti sono in grado anche di trovare una risposta. Chiusa la parentesi. Caso mai sarebbe più opportuno che ognuno risolvesse i problemi di accelerazione delle decisioni in casa propria.

Rimane fermo il punto che mi porta a votare contro: la separazione di funzioni, il potere politico mantiene la funzione di indirizzo e di governo, l'apparato burocratico ha la funzione della gestione. Ai molti colleghi del Consiglio regionale preoccupati dal fatto che alcuni burocrati dei Comuni - udite udite - per non assumersi la responsabilità pretenderebbero il passaggio in commissione edilizia, io ricordo che la funzione di indirizzo e di governo è saldamente nelle mani del sindaco, che peraltro sceglie i funzionari, e che può tranquillamente emanare atti di indirizzo e direttive che servano al funzionario come linea guida alla quale attenersi. Allora, queste funzioni, che non sono proprie dei comuni in virtù di un atto della amministrazione regionale o del Consiglio regionale, perché ad essi derivano da altre investiture, o crediamo sul serio all'autonomia dei comuni e le lasciamo alla loro piena competenza, così come sono organizzati, o se no rinunciamoci.

Concludo dicendo che vi è anche un altro aspetto che formalmente io reputo in qualche modo non corretto. Si dice: "previo parere del solo ufficio tecnico comunale". Perché, chi altro si deve esprimere su questa questione? Chi altro? E dove sta scritto che altri si debbano pronunciare in questa materia, visto che la legge numero 23 sottrae alla commissione edilizia l'autorizzazione e tutti i procedimenti legati all'autorizzazione. Quindi chi altro e perché la necessità di dire "solo"? Questo è il primo aspetto che volevo evidenziare. E poi, se noi diciamo all'ufficio tecnico, al responsabile dell'ufficio tecnico che deve esprimere il parere, è nella facoltà del funzionario, prima di esprimere il parere, documentarsi o ricorrere a tutte le consulenze che riterrà opportune e necessarie per poter esprimere tranquillamente il proprio parere. Ecco perché credo di avere sufficientemente dimostrato, per questioni meramente tecniche, che questo emendamento è superfluo, senza avere la pretesa di schierarmi in un campo che è stato diviso, a mio avviso forzosamente, in due parti, relativamente a questo emendamento, tra chi è sostenitore dell'autonomia comunale e chi invece ne è nemico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Chiedo, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento interno, la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. La sua richiesta, onorevole Cogodi, ancorché consentita dal Regolamento, deve essere fatta prima e non dopo che sono state rese dichiarazioni di voto.

COGODI (R.C.). Scusi, io ho chiesto la parola e mi è stata data adesso.

PRESIDENTE. Io gliel'ho data quando l'ha chiesta, prima non l'ha chiesta.

COGODI (R.C.). Io ho chiesto la parola, non posso sapere su che cosa interviene un altro.

PRESIDENTE. Lei l'ha chiesta dopo che i consiglieri Morittu e Sanna l'avevano chiesta.

COGODI (R.C.). Ma io non potevo sapere su che cosa sarebbero intervenuti Morittu e Sanna, scusi.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione palese e prego i Segretari di esercitare la loro funzione.

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.Chi è contrario. Chi si astiene.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10, con la correzione richiesta dall'onorevole Cogodi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

CAPPAI, Segretario:

Art. 2

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente:

"Art. 14 bis - Denuncia di inizio attività.

1. E' data facoltà di attivare gli interventi di cui all'articolo 13, anche con denunzia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

2. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della presente legge. Nel caso in cui la denuncia venga effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione minima è ridotta a lire trecento mila.

3. Qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali, o dagli strumenti urbanistici a vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici e storico testimoniali, la denuncia di cui al comma 1 deve essere corredata dall'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o comunque rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo.

4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.".

.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7 e 11.

Se ne dia lettura.

CAPPAI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo.

Art. 2

L'articolo 2 è soppresso. (1)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo.

Art. 2

Al comma 2 dell'art. 2 viene soppresso il secondo capoverso a partire da "Nel caso in cui" fino a "Lire trecentomila". (2)

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo.

Art. 2

Il comma 4 dell'articolo 2 è soppresso. (3)

Emendamento sostitutivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo.

Art. 2

L'art. 2 è così sostituito:

Art. 2

Dopo l'Articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente:

"Art. 13bis - Denuncia di inizio attività.

1. È data facoltà di attivare gli interventi di cui all'articolo 13 nell'ambito delle disposizioni degli strumenti urbanistici generali nonché delle specifiche norme regolamentali regionali e comunali, anche con denunzia di inizio attività alle condizioni e secondo le modalità previste nei regolamenti.

2. Qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali o dagli strumenti urbanistici a vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici e storico testimoniali, la denuncia di cui al comma 1 deve essere corredata dall'autorizzazione di cui all'Art. 151 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o comunque rilasciata dall'Amministrazione cui compete la tutela del vincolo. (4)

Emendamento aggiuntivo Vassallo - Cogodi - Ortu.

Art. 3

Dopo l'art. 2 inserire il presente art. 3.

L'Articolo 14 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è così modificato:

"Opere eseguite senza autorizzazione o in assenza della denuncia di inizio attività"

1. L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità dalle stesse comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a lire cinquecentomila.

2. In caso di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in assenza della denuncia di inizio attività, nei casi in cui sono prescritte ed avrebbero potuto essere rilasciate, si applica una sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione, quando l'autorizzazione è gratuita, o pari al doppio dell'importo dovuto, nei casi di autorizzazione onerosa.

3. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione o in assenza della denuncia di inizio attività su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione o in assenza della denuncia di inizio attività in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell'amministrazione comunale, su parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo nei casi di cui al precedente terzo comma.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione o in assenza della denuncia di inizio attività, che non riguardino lavori di manutenzione, contrastino con prevalenti interessi pubblici, il Sindaco ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso.

7. L'accertamento del valore di cui al precedente primo comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

Emendamento aggiuntivo Biancu - Sanna G.V. - Dettori B. - Selis.

Art. 2

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1bis:

"Le procedure di cui al precedente comma sono soggette a sospensiva da parte dell'autorità tecnica comunale competente, entro 30 giorni dalla loro formalizzazione, per i casi in cui ricorrano fondate ragioni interpretative sulla natura delle opere ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 1. Entro i successivi 30 giorni gli uffici comunali definiscono i termini autorizzativi". (7)

Emendamento sostitutivo parziale Morittu - Sanna A. - Calledda - Cugini.

Art. 2

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali o dagli strumenti urbanistici a vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici e storico-testimoniali, la denuncia di cui al comma 1 dev'essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo. (9)

Emendamento sostitutivo parziale Tunis M. - Morittu - Contu - Cossa - Pili - Floris E.

Art. 2, comma 1

E' data facoltà di attivare gli interventi di cui all'articolo 13, con esclusione delle demolizioni e dei punti o) e p) dell'art. 1, anche con denunce di inizio ……. (segue…come da testo in discussione). (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Cogodi per illustrare l'emendamento numero 1.

COGODI (R.C.). L'emendamento numero 1 è abbastanza semplice e di immediata comprensibilità anche per il Presidente della Commissione competente, infatti recita: "L'articolo 2 è soppresso". Prima ancora di entrare nel merito dei successivi emendamenti che mirano a sopprimere invece le parti più negative, e quindi in qualche modo a limitare i danni, noi vorremmo proporre al Consiglio di limitare interamente il danno e di eliminarlo in partenza, sopprimendo integralmente l'articolo 2. Perché in buona sostanza tutto quello che finora si è detto, lo si è capito, altro non era che una premessa per poter motivare le ragioni per le quali questo articolo 2, introdotto nella legislazione regionale, costituisce un attacco grave non solo all'autonomia degli enti locali, ma anche all'autonomia stessa della Regione. Esso è quindi un atto di autolesionismo, siamo in materia di autolesionismo autonomistico, e costituisce anche un attacco violento ai diritti non del cittadino, ma di una parte dei cittadini, di quella parte dei cittadini i cui diritti, quasi sempre, sono pretermessi. Perchè, caro Tore Amadu, questa categoria unica, universale di cittadino noi ancora non l'abbiamo conosciuta. Noi conosciamo i cittadini con i loro bisogni e i loro diritti, e le differenze che li accompagnano, e i cittadini dei quali ci vogliamo premurare sono coloro che dalle regole, dalle leggi, dalle procedure, dalle garanzie pubbliche ricevono tutela. Voi invece, vi preoccupate volentieri troppo spesso, di un'altra categoria di cittadini, quelli già molto garantiti, quelli forniti di più mezzi, i quali hanno in mente solo di accelerare il passo, di travolgere le regole, di fare quello che vogliono.

Leggo nella relazione a questa legge, in riferimento all'articolo 2, che voi vi preoccupereste di eliminare, nel sistema autonomistico regionale, "la pelle di leopardo", cioè le differenze o i diversi modi attraverso cui le autonomie locali regolano diversi aspetti delle procedure ed anche degli interventi sul territorio che rientrano nelle loro competenze. Ma che autonomia locale sarebbe quella che non conoscesse diversità di modi, quella ricondotta invece sotto una sola forma, quella che la Regione imporrebbe e in questo caso neppure la Regione, la Regione che abdica i suoi poteri ed invoca la normativa dello Stato, facendola propia. Voi vi preoccupate della "pelle di leopardo", cioè dell'autonomia locale che deve essere compressa, meno vi preoccupate della pelle della volpe, della pelle del lupo, della pelle del leone, il re della foresta, e tornate alla legge della giungla: comanda il più forte. Voi con questa parte della legge puntate a scardinare un pezzo della nuova e migliore legislazione urbanistica regionale.

La legge numero 23 è del 1985, quindici anni fa, precede di tre anni la stessa nuova legge urbanistica regionale, eppure essa ha garantito in questa nostra regione interventi positivi e ha costituito un vero e proprio passaggio di civiltà nella gestione ed anche nella considerazione del territorio regionale. La legge 23 è quella che ha istituito il servizio di controllo sul territorio; la legge 23 è quella che ha fornito ai comuni gli strumenti per contrastare l'abusivismo edilizio; è quella che ha consentito di mettere in moto le ruspe per eliminare gli abusi più sfacciati; la legge 23 è quella che ha contrastato il disastro edilizio non solo incombente, ma galoppante sul territorio della Regione; la legge 23 è quella che ha consentito ai comuni di fare decine, forse centinaia di nuovi strumenti urbanistici: i piani di risanamento edilizio, riconducendo a legalità, sanando, garantendo i servizi alle periferie urbane degradate, illegalmente costruite, consentendo di dare risposte vere a decine e decine di migliaia di cittadini che avevano bisogno di una prima casa. La legge 23 ha contrastato l'abusivismo edilizio ed anche l'illegalità attraverso interventi differenziati, attraverso l'intervento forte contro i forti, e l'intervento giusto a tutela dei più deboli che avevano edificato una prima casa di abitazione. La legge 23 è anche quella che contiene l'alleggerimento delle procedure, ivi compreso l'articolo 13 in materia di autorizzazioni edilizie, che oggi viene confermato a distanza di quindici anni da questo Consiglio regionale come un articolo di tutta validità; la legge 23 contiene lo snellimento, tuttora valido e ritenuto tale, e la semplificazione delle procedure espropriative. La legge 23 ha questa portata innovativa.

A distanza di quindici anni può e deve essere migliorata, così come tutte le altre leggi innovative della Regione. La legge 23, ben si sa, non fu proposta dal centro destra, fu avversata fieramente dalla destra, non consentì una sanatoria facile degli abusi e delle illegalità, ma consentì un passaggio di civiltà verso una nuova regolazione del territorio, i cui effetti positivi si sono visti negli anni nella nostra regione.

Voi oggi proponete, con questo articolo 2, invece, un primo assaggio del nuovo corso, di quel nuovo corso urbanistico di cui ancora non abbiamo capito i contorni, di questo oggetto misterioso che aleggia tra conferenze stampa, documenti generici, e se qualcuno voleva capire di più con questo disegno di legge ne ha una anticipazione. Un nuovo corso che ci riporta tutti all'indietro nel passato, nel passato più buio, in cui in nome della libertà o di alcune libertà di movimento e di azione, può di nuovo allignare la possibilità del privilegio e dell'uso iniquo del territorio e dell'ambiente della regione.

Direte che questo è allarmismo, che è preoccupazione esagerata, noi preferiamo dare questo allarme, preferiamo esplicitare questa preoccupazione che affatto riteniamo esagerata. Che altro senso può avere introdurre nella nostra Regione, che non ha il tempo e la voglia di esaminare nelle sue Commissioni consiliari - e precisamente nella Commissione consiliare presieduta dallo stesso consigliere regionale Tunis Marco, che non ha il tempo e la voglia di riunirsi e va sempre deserta - i piani territoriali paesistici (PTP) che in questa Regione sono stati annullati per la buona metà da quasi due anni.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERRENTI

(Segue Cogodi) E non c'è tempo, non c'è voglia, la Commissione va deserta per responsabilità della maggioranza, ben si intende, come è noto. Quella Commissione che non esamina le modifiche necessarie alla legge sui centri storici, trova invece il tempo di cominciare a forzare, o di cominciare ad inserire il piede di porco, sotto la porta di questa costruzione che ha il suo tempo, quindici anni, ma che è comunque tuttora valida. Comincia a tentare l'opera di scardinamento partendo da questo istituto che voi considerate tanto nuovo, e che non è neppure nuovo, che ha questa sigla, DIA, mentre non avete voluto approvare, e non approvate, e questo Consiglio regionale non trova il tempo e non trova la voglia di approvare il VIA., cioè le norme sulla valutazione di impatto ambientale. Quelle di più generale portata, quelle che servono a tutti, quelle che aiutano tutti, quelle che snelliscono davvero le decisioni, perché si sappia che cosa si può fare in questa Regione, e dove si può fare, e come si può fare. Sapendo anche preventivamente ed in via generale, che cosa non si può fare.

Non voglio essere richiamato per aver superato il tempo a mia disposizione, quindi per l'illustrazione di questo primo emendamento qui mi fermo, noi proponiamo per il momento, con questo primo emendamento, l'abrogazione totale dell'articolo 2, che porta questo segno generale di travolgimento di una parte, ma che va in una certa direzione ed è un annuncio funesto di ulteriori travolgimenti, della migliore normativa urbanistica della nostra Regione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Cogodi per illustrare l'emendamento numero 2.

COGODI (R.C.). Qualche emendamento lo illustreranno successivamente i colleghi Ortu e Vassallo; io mi limito per ora ad illustrare l'emendamento numero 2 che è, diciamo, in connessione logica con l'emendamento numero 1.

Mi limito ad illustrare l'emendamento numero 2 perché è quello che già la maggioranza - mi pare anche la Giunta, informalmente finora, poi formalizzerà la sua opinione in aula - ha ritenuto accoglibile.

Il fatto che l'emendamento numero 2 sia necessariamente da accogliere, rafforza il ragionamento che noi abbiamo rappresentato in via generale al Consiglio. Perché chi ha pensato questo articolo 2 ritengo anche, non dico all'insaputa, gabbando la capacità, l'attenzione e la buona fede della Giunta regionale, ma in qualche modo chi ha pensato e chi ha redatto il testo di questo articolo 2, aveva ben chiara la portata della seconda parte del comma 2 di questo articolo. Perché nel momento in cui, ed è un ragionamento che prima affacciava con molta efficacia e puntualità il collega, onorevole Dore, in una materia così delicata, che incide in modo così rilevante sui diritti individuali e della collettività, quale è quella urbanistica, le sanzioni per interventi che comportano anche una gravissima lesione dei diritti altrui, sono ridotte ad una mera finzione, è chiaro ed evidente che chi ha pensato il tutto, l'ha fatto immaginando una sorta di area franca per interventi illegittimi o illeciti, o l'una cosa e l'altra, sul territorio, ipotizzando addirittura un salvacondotto del valore di 300 mila lire, col quale salvacondotto si possa non chiedere autorizzazioni, non fare denuncia di nuove attività, e però procedere comunque, salvo poi nel momento nel quale venisse dall'autorità pubblica rilevato l'intervento illecito, abusivo, fare domanda tardivamente, e quindi, con 300 mila lire procedere comunque.

Chi ha pensato questo aveva ben chiaro il significato dell'azione di scardinamento di una parte della normativa urbanistica ed edilizia della nostra Regione. Chi ha pensato questo ha costruito bene, con materiali forti, il piede di porco per scardinare la porta dell'edificio. Quando noi ve lo facciamo rilevare non come una svista, ma come un elemento portante di questo articolo, perché è inserito lì, nel bel mezzo, nel corpo dell'articolo stesso, quasi a dire: superiamo le autorizzazioni di garanzia pubblica, andiamo all'autoreferenzialità edilizia, uno fa e può fare purché annunci che lo sta facendo e se non fa quello che deve fare la sanzione è così ridicola, così minimale, 300 mila lire per tutto, anche se ha spianato sette colline, che può ben pagare le 300 mila lire, e può anche proseguire a spianare le colline. Si prevede così una sorta di sanatoria preventiva, che è una contraddizione in termini, una sorta di salvacondotto, di lasciapassare, di promessa di nessuna conseguenza. Ecco Tore Amadu, dov'è la differenza, non fra te che saresti liberale e noi che saremmo, non dico illiberali, ma più rigorosi o vincolisti; la differenza fra noi e la nostra cultura e la tua e la vostra, se vuoi stare a questo ragionamento e a questa distinzione, è che noi pensiamo a regole e a regolazioni utili per uno sviluppo armonico, non solo del territorio, ma dei cittadini che stanno sul territorio, mentre voi pensate semplicemente alla tutela, non dell'ambiente, ma degli interessi individuali e neppure di tutti, ma individuali di una parte della società. Perché se no non avremmo capito le ragioni della necessità di questa norma. Perché l'avete proposta? Perché l'ha proposta la Giunta? Perché la Commissione che l'ha esaminata non ha rilevato questa enormità? Ha fatto un lavoro approfondito la Commissione, sicuro, ha capito cosa significava, eppure ha portato in Aula il provvedimento con questa norma salvacondotto, con questa norma assolutoria preventiva, perché l'idea che muoveva il tutto a qualcuno può essere sfuggita, non c'è dubbio, ma non possiamo credere che a tutti sia sfuggita. C'è chi aveva chiaro il meccanismo, che aveva chiara la conseguenza, perché attraverso il salvacondotto rendeva possibile procedere comunque.

Ora a noi fa piacere che parte della maggioranza e la stessa Giunta abbiano manifestato, per ora informalmente, l'intenzione di accogliere questo emendamento e quindi, in qualche modo, di restituire almeno al sistema sanzionatorio una sua efficacia, prevedendo cioè una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera illegittimamente realizzata. Non nascondendoci, anche qui, le difficoltà che permangono; perché tale sanzione, pari al doppio del valore venale, può avere un'efficacia, e bisognerebbe dare, almeno in sede di dibattito consiliare un'interpretazione fin d'ora autentica, perché si intenda per valore venale non solo il valore commerciale, cioè l'aumento del valore del bene qualora venisse venduto dopo gli interventi, ma si intenda anche la stima del danno che venisse arrecato. Infatti se uno inizia un'intervento edilizio che ancora non è arrivato alla pars costruens ma si ferma alla pars distruens, esso non ha valore di mercato, un edificio abbattuto illegalmente o una collina spianata non hanno valore, però è quantificabile il danno, quindi io penso (siccome non è possibile adesso presentare emendamenti in questa fase di dibattito consiliare) che un'interpretazione autentica del Consiglio debba intendere che la sanzione valga sia in ragione dell'edificato commerciabile, sia in ragione del danno che venisse arrecato e quindi per le ipotesi di intervento illegittimo, sia quantificabile nel doppio del danno.

Voglio inoltre fare qualche osservazione sui commi primo e quarto dell'articolo 2. Col primo comma, in buona sostanza, questa Regione abdica alle proprie competenze; una Regione che da sempre, da quando esiste, pur essendo tarda nell'attivare le competenze di cui già è dotata, rivendica ulteriori competenze ed altri poteri; una Regione che quando questi poteri li ha, e in materia urbanistica e in materia edilizia ha competenza primaria, scrive in un articolo di una sua legge, che in questa materia tutto è sottoposto alle condizioni, alle modalità e alle prescrizioni dettate dalla normativa statale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPISSU

(Segue COGODI) Cioè, la Regione, in un campo nel quale ha competenza primaria non dice: "Io regolo le cose così: uno, due, tre" e se c'è qualcosa nella legge dello Stato che va bene, l'assume nella propria normativa; no, fa una norma di rinvio alla legge nazionale, una delega al rovescio e dice: "Io Regione ho competenza, però in questa materia delego io lo Stato a fare quello che vuole, perché con la mia legge in questa materia varrà in Sardegna tutto quello che lo Stato farà, varranno le modalità e le prescrizioni che lo Stato ha adottato ed adotterà in questa materia". Un'abdicazione piena alla propria autonomia (altro che sovranità!) ai propri poteri, al nostro ruolo di consiglieri eletti per legiferare, e che non ci faremmo nulla qui se le leggi per la Regione le dovesse e le potesse fare comunque lo Stato.

Vorrei dire ancora una parola, sul quarto comma...

PRESIDENTE. Gliene abbiamo fatto dire più di una fuori tempo, onorevole.

COGODI (R. C.). Vorrei dire ancora una parola sul quarto comma, ma non la dirò in questo momento, la dirò successivamente illustrando un altro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi per illustrare l'emendamento numero 3. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Signor Presidente e anche colleghi, nel rispettare le regole qui e altrove, mi ostino a dire che sono fatte per agevolare il traffico (non c'è il semaforo adesso) e per darci una disciplina, ma devono essere applicate con elasticità, per cui dove dieci per tre fa trenta, magari potendo fare un unico ragionamento, sarebbero sufficienti 22 minuti per illustrare gli emendamenti, ma ciò non è possibile perché l'applicazione formalistica del Regolamento costringe a dovere intervenire tre volte e quindi anche a doversi ripetere.

Tuttavia, al Consiglio ed ai colleghi dobbiamo chiarire perché anche il comma quarto, in subordine rispetto alla soppressione totale dell'articolo che noi abbiamo proposto con il primo emendamento, comunque, per limitare i danni dovrebbe andare soppresso. Perché con questo quarto comma l'Assemblea regionale, se si approvasse questo articolo, non paga di aver abdicato ai suoi poteri e di avere delegato lo Stato in questa materia a precisare modalità e prescrizioni che varranno, per legge della Regione, nel territorio isolano, non paga di aver rinunciato alla sua potestà e, quindi, di avere buttato la sua autonomia, col comma quarto (visto che ci siamo) dà un colpo duro anche all'autonomia degli altri, e precisamente all'autonomia, ancora una volta, degli enti locali. Perché non solo prima si è delegato lo Stato a statuire in questa materia con efficacia immediata nel territorio della Regione, ma addirittura col comma quarto si aggiunge che queste normative, quelle che farà lo Stato per conto della Regione (perché questo Consiglio regionale così deciderebbe votando questa legge) prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali.

Come si fa ad affermare questo? Come si fa? La Regione può fare le regole e le leggi che vuole. Questa Regione e soprattutto questo Consiglio regionale, perché in questo caso non è più problema di Regione intesa in astratto, qui si tratta di responsabilità, sul piano politico e direi sul piano anche morale, di singoli consiglieri regionali che ancora recitano e raccontano in giro di essere legislatori dell'autonomia e che nella loro qualità di legislatori del potere autonomistico delegano lo Stato a esercitare poteri che costituzionalmente, in base allo Statuto, appartengono alla Regione e, non paghi di questo, pensano di fare un'altra norma del tutto illegittima, del tutto incostituzionale, in ogni caso del tutto ingiusta, con la quale tolgono ai comuni il potere di emanare regolamenti nelle materie che i comuni hanno potere di regolare, potere che la Regione non può togliere loro.

Ho già richiamato prima la riserva di legge contenuta nell'articolo 6 dello Statuto in favore degli enti locali della Sardegna; nessuna legge della Regione può ledere una prerogativa di un Comune in questa Regione. La Regione può non delegare, la Regione può accentrare funzioni, ma nelle materie di sua competenza; non può, in virtù dell'articolo 6 dello Statuto, oltre che di altre norme costituzionali, togliere competenze e poteri che la legge statale attribuisce agli enti locali. Voi, invece, proponete con questo comma quarto, che queste norme prevalgano sui regolamenti urbanistici, che sono tipica espressione del potere locale, e sui regolamenti edilizi. Dite che è materia di procedimento, ma in questa materia il procedimento è tutto, tant'è che questa normativa riguarda il procedimento, cioè riguarda il modo attraverso cui si può demolire o costruire o iniziare a costruire senza l'autorizzazione pubblica. Questo è il procedimento che voi state proponendo, un procedimento la cui gestione viene privatizzata con il solo onere di comunicazione alla pubblica amministrazione, in luogo del procedimento garantito dal pubblico. E voi volete togliere al comune non solo la potestà di intervenire preventivamente, di regolare questi interventi, di controllarli, di autorizzarli, se non proprio di assoggettarli a concessione a titolo oneroso, almeno di autorizzarli a titolo gratuito, ma anche la possibilità di normare, anche con i suoi regolamenti urbanistici, anche con i suoi regolamenti edilizi sul proprio territorio in tutte queste materie che sono molto incisive .

Consiglieri regionali (alcuni di voi sono anche sindaci), riformatori di tutte le risme, chiedo dov'è Fantola; chiedo dove sono i riformatori ufficiali e quelli ufficiosi, quelli viziati e quelli vizianti. Chiedo dov'è lo spirito di Aritzo ed anche dei paesi intorno, del Forum e di tutto quello che lo circonda, della devolution, della Catalogna, dei valori nazionalitari, dell'autonomia portata fino alle estreme conseguenze, che sono nelle dichiarazioni programmatiche, negli annunci e nelle reiterate dichiarazioni di questa maggioranza.

Lo chiedo oggi e lo chiederò domani, quando il Presidente di questa Giunta verrà a dire che un atto di controllo della Corte dei Conti lede l'autonomia dell'Esecutivo, quando qui abbiamo un Consiglio regionale, un' Assemblea legislativa, che sta buttando via la sua autonomia, ridelegando i poteri allo Stato, senza avere il coraggio di scrivere le sue regole e di dire: "Io statuisco in questa materia così, perché ne ho il potere", fosse anche uguale a quello che scrive lo Stato. Io sto invece delegando lo Stato a fare quello che vuole, con una delega in bianco, con un atto di abdicazione all'autonomia che porta il segno dell'onta, della vergogna. E nello stesso tempo si vorrebbe dire e far valere, con una norma regionale, un principio di lesione diretta, di esproprio dei poteri istituzionali degli enti locali, dicendo ai Comuni: "Questa normativa che approvo e che stabilisce che per me va bene quello che farà lo Stato, vale anche per te e anche contro il tuo regolamento edilizio, contro il tuo piano urbanistico". Non si può fare questo! Io mi appello non alla sensibilità di maggioranze, di partiti, di gruppi; mi appello alla serietà di ogni consigliere, alla serietà di ogni singolo consigliere regionale a qualsiasi parte politica appartenga, e vi faccio conclusivamente questa domanda: ma davvero, alzando la mano o premendo un pulsante, voi ritenete di potere con questo articolo di legge, affermare contestualmente queste due enormità: primo, che delegate i poteri autonomistici allo Stato; secondo, che negate i poteri autonomistici ai comuni? Se ritenete ciò, fatelo, però non pensate che chi siede in questo Consiglio, non si renda conto di quello che state facendo.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.). Come avete potuto vedere, noi abbiamo articolato una serie di emendamenti a modifica e a miglioramento del testo dell'articolo 2, però, visto che non hanno riscontrato molto entusiasmoe che anzi sono state sollevate da parte del Consiglio, soprattutto della maggioranza, tutta una serie di obiezioni, abbiamo pensato bene di elaborare un'ulteriore proposta più articolata a modifica dell'intero testo dell'articolo 2.

In effetti nel testo originario, l'articolo 2 comprende due fattispecie: dà facoltà di attivare la DIA, ne regola la procedura e prevede anche il sistema sanzionatorio in caso di mancata osservanza delle norme. Noi riteniamo che, invece, se non dovessero essere accolti gli emendamenti precedentemente illustrati, sia più corretto intervenire modificando questa norma, nel senso che debbano essere mantenute in capo alla Regione e ai Comuni le prerogative loro proprie, senza abdicare alle competenze regionali in favore dello Stato. Per cui abbiamo riconosciuto la necessità di attivare questo strumento della denuncia di inizio attività precisando che però deve stare nell'ambito delle disposizioni degli strumenti urbanistici generali, nonché delle specifiche norme regionali e comunali.

Cosa significa questo? Significa che la Regione non delega e non piglia atto solamente di quello che stabilisce lo Stato con proprie norme, che peraltro potrebbe successivamente modificare con la conseguenza di un loro recepimento automatico nel nostro ordinamento, ma disciplina la materia, sulla base della normativa statale, con proprie leggi, in modo da mantenere integra questa potestà legislativa ed anche la potestà di decidere se introdurre successivamente le eventuali modifiche della legislazione nazionale.

Come norma sostitutiva del comma 2 dell'emendamento numero 4, possiamo invece accogliere l'emendamento numero 9 di Morittu e più, perché riteniamo che la sua formulazione, sia più conforme e più garantista.

L'emendamento da noi proposto, con questa indicazione se venisse letto con attenzione, ma dubito che lo si voglia fare concretamente, a nostro avviso ha il pregio proprio di mantenere intatte le finalità contenute nel testo di legge, rende infatti operativo l'istituto della DIA, consente di mantenere in capo alla Regione la competenza legislativa per cui non perdiamo niente, e soprattutto migliora sostanzialmente quegli elementi di garanzia, rispetto agli interventi che interessano quegli immobili assoggettati dalle leggi regionali, nazionali, dagli strumenti urbanistici, ai vincoli paesaggistici, ambientali e storici, architettonici e quant'altro.

Ci sembra un emendamento dettato dal buon senso, l'estremo tentativo di correggere un provvedimento legislativo da noi considerato poco attento sia alla salvaguardia della potestà legislativa regionale e soprattutto poco attento agli interessi delle stesse comunità sarde.

Ne approfitto per illustrare anche l'emendamento numero 5, perché nel testo di legge, se non venisse cancellato il secondo capoverso del comma 2, che prevede la sanzione di 300 mila lire, tanto per comprenderci, noi avremmo praticamente due regimi sanzionatori, uno relativo alla violazione delle norme sulla DIA, e uno relativo alla violazione delle norme che regolano l'istituto dell'autorizzazione, in quanto l'articolo 2 non sopprime l'articolo 14 della legge 23, pertanto è chiaro che norma in maniera specifica solamente la denuncia di inizio attività, mantenendo in piedi completamente tutto il sistema sanzionatorio prtevisto per le opere eseguite senza autorizzazione. Ne consegue che a seconda che gli interessati, per i medesimi interventi, utilizzino la DIA o chiedano l'autorizzazione, andrebbero incontro a sanzioni di diverso tipo in caso di violazione delle norme previste per ciascun distinto procedimento, perché è chiaro che per i medesimi interventi si può procedere attraverso il vecchio sistema autorizzativo o si può procedere attraverso la denuncia di inizio attività.

A noi sembra veramente incongruo che possa esserci una legge che preveda per le medesime violazioni sanzioni diverse, pertanto nel caso in cui non venga accolta l'eliminazione del secondo comma dell'articolo 2 è chiaro che, a nostro avviso, è necessario uniformare i due sistemi sanzionatori. In caso contrario creeremmo per la stessa fattispecie una disparità di trattamento che, a nostro avviso, oltre ad essere incostituzionale, risulta assolutamente iniqua. Per cui abbiamo riformulato l'intero articolo 14 della legge 23 facendo ricadere sotto il medesimo sistema sanzionatorio anche le opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività.

Peraltro dobbiamo rilevare che, se non si procedesse in questo modo, non soltanto verrebbe penalizzato chi chiede l'autorizzazione, ma in alcuni casi potremmo trovarci anche di fronte alla necessità di applicare le sanzioni previste mi sembra al comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 pur in presenza di interventi per i quali vi sia stata la denuncia di inizio di attività. Insomma, a noi sembra che questo articolo 2 sia veramente nato male, siamo dell'avviso che fosse necessario un approfondimento maggiore e per questo abbiamo proposto, all'inizio della seduta, di trovare un momento per verificare, anche in sede tecnica, la possibilità di armonizzare le varie proposte, entrando nel merito anche tecnico delle varie proposte formulate.

PRESIDENTE. Onorevole Vassallo, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

VASSALLO (R.C.). Ho capito Presidente, ho fatto male ad unificare l'illustarzione degli emendamenti, avrei dovuto illustrarli uno per volta .

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non avevo capito che avesse unificato l'illustrazione.

VASSALLO (R.C.). Io comunque ho concluso, però non ritenevo giusto il suo richiamo. Stavo dicendo, che sarebbe stato opportuno un maggior approfondimento anche di tipo tecnico, perché la legge che stiamo accingendoci ad approvare poi concretamente inciderà soprattutto sugli imprenditori, su coloro che devono costruire, insomma, su tutti i destinatari delle norme che noi approviamo, e far nascere un legge monca, segnata da una serie di limiti, noi riteniamo che non sia una cosa ottimale. Chiaramente questi emendamenti sono raccordati a quelli precedenti, per cui è chiaro che se viene accolto per esempio l'emendamento numero 2 viene a cadere completamente l'emendamento numero 5. Ecco perché sarebbe stato opportuno un approfondimento per verificare quali di essi potevano essere accolti, per far sì che il testo della legge fosse il più esaustivo possibile.

PRESIDENTE. Grazi, onorevole Vassallo, non avevo capito che lei intendeva illustrare sia l'emendamento numero 4 che il numero 5.

Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 7.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). L'emendamento numero 7 è ritirato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 9 e 11 si danno per illustrati.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco, relatore.

TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, sull'emendamento numero 1, il collega Cogodi nonostante l'intervento fiume, dilagante e molto lungo, tanto da essere da Lei richiamato in aula, non mi ha convinto. Probabilmente perché le argomentazioni più sono concise, più sono chiare, e quindi si lasciano capire, invece l'onorevole Cogodi insiste, "straparla", fa apprezzamenti non dovuti, esce dal seminato, cade nella confusione più totale, e si avvita come un acrobata sul trapezio. Il relatore, in conclusione, tenuto anche conto di un grave errore di ortografia contenuto nell'emendamento numero 1, infatti la parola "soppresso" è indicata con una sola p, non lo accoglie.

Accoglie invece l'emendamento numero 1, in sintonia con il parere espresso dal gruppo di lavoro questa mattina.

Sull'emendamento numero 3 il relatore, tenendo conto dell'illustrazione non convincente dell'onorevole Cogodi, esprime parere contrario, così come sugli emendamenti numero 4 e 5.

L'emendamento numero 9 è scaturito dal gruppo di lavoro, per cui su di esso si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MILIA (F.I.-Sardegna), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Si accolgono l'emendamento numero 2 a firma Cogodi, Ortu, Vassallo; il numero 9 a firma Morittu, Umberto Sanna, Calledda, Cugini e l'emendamento numero 2 a firma sempre Cogodi, Ortu e Vassallo. Sugli altri il parere è conforme a quello del relatore pertanto non si accolgono.

PRESIDENTE. Il relatore ha citato il numero 9 e non ha citato il numero 11. La Giunta si uniforma, mi sembra di capire, al parere del relatore?

TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. E' vero, signor Presidente, anche il numero 11 è frutto del gruppo di lavoro, è firmato da tutti i componenti, Tunis, Morittu, Contu, Cossa, Pili, Floris e quindi lo si accoglie.

PRESIDENTE. Anche la Giunta si adegua a questo parere.

Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (F.S.D.). Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione l'intervento appassionato del collega Cogodi su questo disegno di legge del quale l'articolo 2 costituisce la vera norma sostanziale. E per quanto non voglia fare un intervento altrettanto lungo sicuramente mi corre l'obbligo di sottolineare, così come avevo detto già questa mattina, che noi ci stiamo appropriado (e questo naturalmente non credo che sia un fatto negativo, se esiste una legislazione che in materia ci aiuta a disciplinare in modo più corretto il rapporto che dobbiamo avere con cittadini) di una legge che ha come titolo "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno della occupazione". Allora noi non dobbiamo dimenticare prima di tutto che lo spirito con cui è stata approntata a suo tempo, sette anni fa, questa legge (che quindi è collaudata più che abbondantemente) è quello di accelerare determinate procedure che servono appunto ad incrementare l'occupazione. Infatti quando si forniscono risposte immediate, si creano più opportunità di lavoro. Venendo a mancare il deterrente,costituito dalla procedura burocratica, sempre estremamente lunga, chi decide di procedere a interventi in materia non è indotto a modificare la sua scelta, decidendo per esempio di spendere in maniera diversa alcune risorse, che per molti sono frutto del loro lavoro, invece che rifare o al limite risanare la propria abitazione.

Detto questo, l'emendamento numero 1, che prevede la totale soppressione dell'articolo 2, disattende totalmente lo spirito della legge che noi stiamo per approvare. E naturalmente voglio dire pure che se questo emendamento dovesse essere approvato, io mi auguro di no, tutti gli emendamenti proposti anche dal collega Cogodi e quelli che seguono non avrebbero più ragione di essere. Ecco perché poco fa avevo chiesto di intervenire su questo emendamento (e mi scuso per questo), pensando che potesse essere discusso autonomamente, essendo in qualche modo tale discussione propedeutica al resto del dibattito.

In termini generali, devo dire che approvo e condividola filosofia del disegno di legge in discussione, perché fa propria una normativa che, così come abbiamo detto in altri interventi, accelera le procedure. Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti, io condivido la proposta di soppressione del secondo capoverso del comma 2, che prevede una sanzione minima, secondo cui chi pur avendo titolo a utilizzare la DIA, cioè a procedere agli interventi elencati attraverso la semplice denuncia di inizio di attività, non lo faccia preventivamente ma durante il corso dei lavori, dovrebbe pagare un sanzione minima di 300.000 lire. Bene, la differenza di sanzione, se venisse approvato l'emendamento, sarebbe irrisoria (e quindi non credo che sia nemmeno il caso di stare a perderci tanto tempo) perché ricadremmo nella disciplina dettata dal comma due dell'articolo 14 della legge 23 ampiamente citata, che stabilisce invece che la sanzione in questo caso andrebbe dalle 300.000 lire ad un milione e non sarebbe, come ha detto il collega Cogodi, il doppio del valore dell'opera eseguita. Tale ultima sanzione è infatti prevista solo nel caso in cui queste opere vengano realizzatte in totale difformità rispetto ai regolamenti urbanistici, ai regolamenti comunali e alle norme urbanistiche, si tratta quindi di opere che non sono sicuramente da individuare tra quelle elencate nell'articolo 1 di questo disegno di legge. Quindi, la differenza è piccola, debbo dire che non ci sono problemi, il mio parere sulla soppressione di questa sanzione minima è positivo. - Io ero favorevole anche alla sanzione minima perchérientra nello spirito della normativa che vogliamo approvare, per il semplice fatto che si vuole in qualche modo, attraverso questa legge, indirizzare e non sanzionare. Ciò sta a significare che si vuole dare la possibilità di eseguire delle opere senza imporre costi aggiuntivi. Diciamo che in linea di massima ciò serve a far uscire dal sommerso quegli interventi che solitamente vengono eseguiti senza richiedere autorizzazioni. Questo contribuisce a farci avere una chiara visione di ciò che avviene nel territorio: la realizzazione di recinzioni, e di tutta una serie di opere che abbiamo elencato e che spesso vengono fatte a prescindere da qualsiasi autorizzazione.

L'emendamento numero 3, che non è stato accolto, ritengo giustamente, riguarda il comma quarto dell'articolo 2. Si tratta del comma che in qualche modo rende valida la normativa che intendiamo approvare. Infatti prevede che le norme dettate in materia di procedimento, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali. Il che sta a significare che noi con questo disegno di legge adottiamo un metodo che serve ad accelerare le procedure e non a stabilire ciò che può essere realizzato e ciò che non può essere realizzato. Trattandosi di norme in materia di procedura, è giusto che questo comma quarto debba vivere, in quanto deve essere per forza sottolineata l'esigenza che il nuovo procedimento che noi approviamo con questa legge, deve essere fatto proprio dalle amministrazioni locali.

Andando avanti nella discussione sugli emendamenti, mi voglio soffermare sul numero 9 che entra in merito al comma tre dell'articolo 2. Si tratta di un comma abbastanza innovativo per certi versi, qualcuno l'ha definito di apertura superiore rispetto alla legge nazionale. Questo sta a significare che non sempre siamo al traino, ma che in qualche occasione possiamo essere innovativi. Con questo articolo, si dà la possibilità di effettuare interventi, dando preventiva comunicazine di inizio lavori, anche sugli immobili che sono soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, storico - architettonici, in virtù di leggi nazionali, regionali o di strumenti urbanistici, corredando tale richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490. Poiché abbiamo pensato che fosse riduttivo citare solo un articolo di legge, con l'emendamento si prevede che la DIA venga corredata dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo. Questo salvaguarda l'esigenza di tutelare tali immobili, quindi accoglierlo mi sembra un atto dovuto perché pone rimedio ad una svista verificatasi sia nel momento della stesura del disegno di legge, sia al momento dell'esame che c'è stato in Commissione. Condivido anche l'emendamento numero 11, che esclude dalla procedura abbreviata attraverso la DIA gli interventi di cui alle lettere o), cioè le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo o di stoccaggio, p), cioè l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale, ed i), cioè le demiolizioni di cui all'articolo 1.

Ritengo che questa serie di emendamenti, migliorino sicuramente la legge, e siano conformi alle finalità che si vogliono raggiungere con essa; mi pare cioè che si dia la possibilità di ottenere risposte e certezza di diritto ai cittadini che non possono vedere le pratiche ammucchiarsi per mesi in attesa di avere un qualunque documento , cosa che vanifica qualunque tipo di iniziativa ed anche lo spirito della legge nazionale che appunto ha come scopo - questo lo voglio ricordare - l'incremento dell'occupazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). Prendo atto del fatto, peraltro da me già conosciuto, che la legge nazionale, recepita dalla legge regionale che stiamo approvando, è finalizzata interamente all'incremento dell'occupazione. Io vorrei capire se gli emendamenti numero 4 e 5 siano contrari all'incremento dell'occupazione, o siano forse in contrasto con l'accelerazione delle procedure. Perché ho sentito molto discutere sugli emendamenti numero 1, 2 e 3, meno sul merito degli emendamenti numero 4 e 5, sebbene nell'illustrazione mi sia sembrato, probabilmente sbagliando, di avere ben chiarito che l'emendamento numero 4, formulato chiaramente in modo diverso dal comma 1 dell'articolo 2 in esame, mantenga pienamente tutti i presupposti per l'applicazione della denuncia di inizio attività, non fa venire meno la potestà e la facoltà di utilizzare questo strumento, solamente lo norma e lo regola in maniera diversa. Cosa c'è di diverso tra il testo presentato dalla Commissione e il testo dell'emendamento numero 4? Cambia l'uso della potestà legislativa che noi salvaguardiamo, non rinviando interamente alla normativa statale, ma disciplinando direttamente la materia. L'unica cosa che cambia è questa, per cui noi diciamo: prendiamo atto che la normativa statale dà alcune facoltà, le facciamo nostre e le inseriamo nella normativa regionale, evitando di recepire automaticamente eventuali future modifiche della normativa statale. Molte volte le normative statali possono essere condivise, molte volte possono non essere condivise, perché noi dobbiamo abdicare a un nostro potere a favore dello Stato? Perché? Forse questo lede l'incremento dell'occupazione? No, non mi sembra proprio. L'emendamento rispetta quindi la ratio della normativa statale, la fa diventare regionale, non si ledono i nostri diritti, e non viene assolutamente meno quella fattispecie che poc'anzi veniva anche indicata dal collega Masia. Peraltro abbiamo detto che siamo disponibili, votandolo per parti si può fare, a sostituire il comma 2 del nostro emendamento 4, con l'emendamento numero 9, sul quale peraltro buona parte del Consiglio sembra d'accordo. Mi sembra un'utile mediazione dii buonsenso, che va incontro a due esigenze, quella di mantenere la potestà legislativa in capo alla Regione e quella di dare pratica attuazione alla denuncia di inizio attività.

Per altro volevo far rilevare a Masia, mi dispiace che se ne sia andato, che se lui interpreta la cancellazione del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 2 come una mera soluzione che non comporta più incisive sanzioni, sbaglia, perché nel testo proposto dalla Commissione il sistema sanzionatorio, in caso di violazione delle norme sulla DIA, è espressamente disciplinato dallo stesso articolo 2 e i riferimenti che lui faceva sono invece relativi all'articolo 14. Voglio anche ricordare che l'articolo 14 reca "Opere eseguite senza autorizzazione", per cui non sono assolutamente in esso comprese le opere soggette alla dichiarazione di inizio attività. Bisognerebbe quindi prendere atto che l'emendamento numero 5, che ricomprende invece le due fattispecie, è necessario per sanzionare in maniera uguale le due procedure. Se così non avviene con la cancellazione del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 2 è chiaro che il sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle norme sul DIA. è quello sancito dall'articolo 14 bis introdotto dalla legge in esame. Ecco perché chiedo che si rifletta sul fatto che alcune scelte che si ritiene possano far fare dei passi in avanti a me sembra che invece facciano fare molti passi indietro, e non vorrei che la fretta ci portasse a fare degli errori.

Probabilmente sto parlando ad un'Aula sorda che poca attenzione mi sembra accordi alle cose che sto dicendo. Vorrà dire che il tempo darà ragione a chi ragione ha, però mi dispiace sinceramente che ad un argomento da tutti gli intervenuti considerato non di poco conto, ma importante, si dedichi così scarsa attenzione. Voglio ribadire questo concetto: se l'obiettivo è quello di applicare l'istituto della denuncia di inizio attività è possibile farlo mantenendo un sistema sanzionatorio unificato, perché lasciando immutato il testo, te lo voglio ricordare Masia, il sistema sanzionatorio che verrebbe applicato è quello previsto dall'articolo 14 bis che noi stiamo votando. Per cui l'articolo 14 del legge 23 non c'entra assolutamente niente, perché riguarda esclusivamente le opere edificate senza autorizzazione, cioè un'altra fattispecie. E' possibile ricondurre ad unità i due sistemi, metterli insieme, e probabilmente se ci riflettiamo un attimo possiamo farlo, e possiamo fare un'opera utile nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

COGODI (R.C.). E la controprova?

PRESIDENTE. Non era stata chiesta la controprova.

COGODI (R.C.). Non è stata sentita, io non so cosa devo fare perché si possa sentire quello che diciamo.

PRESIDENTE. Bisogna parlare a voce alta.

COGODI (R.C.). Bisogna urlare!

PRESIDENTE. No, basta che parli a voce alta, onorevole Cogodi, e la sentiamo.

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 5 è decaduto.

L'emendamento numero 7 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con il sistema elettronico, del disegno di legge 72/A.

Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (D.S.-F.D.). Voterò a favore di questo provvedimento, signor Presidente, ma intendo sottolineare una esigenza che anche oggi si è manifestata e che deriva dal fatto che anche per quanto riguarda questa legge, a mio avviso, forse sarebbe stato opportuno dare corso, da parte della Presidenza del Consiglio, alla richiesta di parere alla Prima commissione, perché come abbiamo avuto modo di vedere anche nel corso il lunghissimo dibattito odierno in quest'Aula, sono state poste e discusse questioni che, a più riprese, hanno implicato ed implicano anche funzioni e poteri propri degli enti locali. Se vi fosse stato un passaggio anche nella Commissione prima, probabilmente, anche le punte più aspre del dibattito che c'è stato oggi in Aula si sarebbero potute stemperare e alcuni problemi che sono stati individuati, le cui soluzioni possono apparire molto contrastate e contrastanti, forse avrebbero potuto trovare una risposta più adeguata senza che questo, lo voglio sottolineare, potesse incidere sulla celerità della trasmissione all'Aula del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dore per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Intervengo per confermare il mio voto negativo per i motivi che ho già espresso e che non sto a ripetere. Ritengo che questa legge sia una pessima legge, che sia in parte scopiazzata da una legge statale, e che la copiatura o scopiazzatura sia stata fatta in termini estremamente negativi, e quindi tra l'altro rinunciando a quelle prerogative che l'amministrazione di una Regione a Statuto speciale dovrebbe difendere, delle quali dovrebbe essere gelosa ma che, ripeto ancora una volta, non si concretano e non si esplicano nel copiare malamente una legge statale.

Soprattutto credo che questa legge verrà rinviata, se non altro con riferimento a questo terzo comma dell'articolo 2, che potrebbe essere in qualche modo lesivo di interessi nazionali, cioè della Repubblica nel suo complesso, riguardando beni soggetti a vincoli e praticamente consentendo di porre a repentaglio l'integrità di questi beni. Tanto per essere chiari, e per fare un esempio, potremmo vedere qualcuno che realizza un ascensore all'esterno di un palazzo storico, di Sassari, di Cagliari, o uno degli altri non numerosissimi ma importanti e validi esempi di palazzi storici coperti da vincolo che ci sono nella nostra Regione e che potrebbe essere al limite anche deturpato da interventi di questo genere, perché purtroppo in base a questa legge la violazione di questa disposizione non comporta alcuna sanzione, e quindi è tamquam non esset, è inefficace, e per di più è, anche in questo caso, copiatura pessima, in contrasto con quanto previsto dalla legge nazionale, che invece esclude questo tipo di interventi da questa procedura snella, veloce, efficientista, ma che in realtà rappresenta, non dico un piede di porco, ma certo almeno un grimaldello.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Il Gruppo della Rifondazione Comunista vota, ovviamente, contro. Dico ovviamente per le ragioni che abbiamo più volte esposto e che voglio richiamare non tanto in riferimento a singole, specifiche disposizioni di questa normativa, quanto piuttosto in relazione ad un atteggiamento, ad uno spirito, potremmo dire così, che abbiamo sentito durante il corso di tutta la giornata aleggiare in quest'Aula. Uno spirito negativo, quasi di avversione anti istituzionale, e parrebbe una contraddizione in termini, se pensiamo che proprio la sede principale dove si dovrebbe esercitare il potere autonomistico, possa esprime uno spirito di avversione anti istituzionale ed antiautonomistico. Abbiamo sentito dire e ripetere negli interventi formali, quelli ufficiali, quelli d'Aula, ma anche tra i banchi, negli anditi e nei corridoi attorno all'Aula, cose che non fanno onore a questa Assemblea legislativa.

Abbiamo sentito dire che l'autonomia è incapace di autoregolarsi, che la Regione farebbe bene a mutuare sempre di più leggi dallo Stato, che molte leggi dello Stato anche nelle materie nelle quali la Regione, questa Assemblea legislativa, ha competenza primaria, sarebbero migliori e più efficaci delle norme che questa Assemblea si sa dare. Abbiamo avvertito uno spirito di avversione anticomunale, antimunicipale, antiautonoministico nei confronti degli enti locali sub-regionali, che per essere sub-regionali non vuol dire che siano subnormali. Al contrario, gli enti locali della Sardegna e principalmente i comuni sono gli elementi costituitivi dell'autonomia regionale.

Abbiamo sentito e abbiamo avvertito questo spirito di avversione antiautonomistico nella affermata volontà di appellarsi alla normativa statale, di scrivere, di difendere e mi parrebbe a questo punto anche di approvare da parte della maggioranza di questo Consiglio, norme che prendono i poteri delle autonomie e li restituiscono allo Stato, che prendono i poteri del comuni e li travalicano con norme di leggi regionali. Abbiamo sentito anche di peggio: un collega, che poi è anche un amico, in totale buonafede ha detto una cosa che forse ha anche elementi di verità. Poco fa avvicinando qualcuno di noi ha detto: "Non dimentichiamo che in altre circostanze per avere voluto fare leggi serie sul territorio la sinistra ha perso centomila voti". Io non credo che la sinistra abbia perso neppure un voto per avere fatto o proposto leggi serie sul territorio, ed anche quando un'assemblea legislativa, una parte politica, un'idea di organizzazione della società, essendo giusta, non venisse capita ed anche portasse a perdere centomila, un milione o anche un solo voto, io ritengo, noi riteniamo che fra una legge giusta e centomila voti debba essere scelta la legge giusta. Io non so se questa normativa che voi introducete vi porterà centomila voti (peraltro da dividere in molti, quindi non so quanti ve ne toccherebbero a testa), io non so se vi porterà centomila voti, sicuramente porterà ulteriori discriminazioni, molti vantaggi ai privilegiati, ed ulteriori svantaggi a coloro che dall'ente pubblico, a partire dal comune, dagli uffici comunali, hanno diritto di avere non solo le autorizzazioni, ma il sostegno anche tecnico perché le pratiche, possano essere presentate, validamente esaminate ed anche tempestivamente esitate, secondo le procedure che debbono essere dalla legge previste e garantite in modo eguale a tutti i cittadini. Tra l'opportunismo della quotidianità e l'idea che noi abbiamo di norme e di leggi che questa Regione deve fare in nome dei suoi poteri, della sua autonomia, noi scegliamo ancora una volta il valore di questa idea.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (F.S.D.). Intervengo molto brevemente signor Presidente, per esprimere che il Gruppo dei Socialisti uniti voterà a favore di questa legge, che ha sicuramente la possibilità di essere migliorata, come qualunque opera umana. Credo che comunque copra un'esigenza, così come è stato detto, che è quella di procedere verso la salvaguardia massima dei diritti dei cittadini ad avere delle risposte immediate a richieste che spesso sono disattese, che spesso e troppo spesso cadono nel vuoto.

Se così è, credo che fare riferimento anche ad una legge nazionale, non tolga nessuna valenza positiva a ciò che stiamo facendo. Sicuramente la legge è, come dicevo perfettibile; sicuramente alcuni aspetti della normativa che abbiamo approfondito e approvato , possono essere ripresi più avanti, però ritengo che intanto noi stiamo approvando una legge che copre un vuoto che andava colmato da oltre sette anni. Da oltre sette anni, infatti, si è sentita a livello nazionale (quindi non si capisce perché qua non l'avremmo dovuta sentire) una esigenza di procedere sempre più speditamente nel liberare i comuni da alcune incombenze che sono diventate sempre più onerose, affinchè possano intervenire su altri aspetti, che non siano solo ed esclusivamente di carattere edilizio, o volti alla salvaguardia di profili vincolistici, che mi pare vadano anche valutati nelle loro ricadute che qualche volta, probabilmente, sono più dannose di quanto non lo sia la nuova disciplina contenuta in questa legge, che voleva semplicemente ed esclusivamente semplificare le procedure, così come abbiamo detto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Morittu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORITTU (D.S). Grazie, signor Presidente. Intendo esprimere il voto favorevole del Gruppo dei D.S. Noi abbiamo partecipato ai lavori della Commissione, discutendo e in alcuni casi emendando questa legge. Abbiamo partecipato ai lavori del Consiglio stamattina attivamente, cercando di concordare con la maggioranza, la modifica, ritenuta necessaria, di alcuni punti. Noi riteniamo che l'adeguamento, pur con qualche aspetto non del tutto condivisibile, ma nel complesso positivo, alla normativa nazionale sia da salutare positivamente. Sicuramente questo adeguamento è atteso dal mondo che si occupa di attività collegate alle trasformazioni edilizie, siano essi imprenditori o committenti. Quindi in questo senso noi diamo una risposta certamente positiva. Alcuni emendamenti, anche quello Amadu e più, non aggiungono secondo me niente, hanno semplicemente un po' deviato la discussione. Stamattina noi abbiamo concordato una linea di condotta su questa legge che sostanzialmente prevedeva la modifica di due o tre punti rispetto al testo che è stato esitato unanimemente, e lo voglio rimarcare, dalla Commissione. Alcuni emendamenti sono stati presentati anche dal sottoscritto, o concordati con altri commissari stamane in quella riunione ristretta alla quale hanno partecipato alcuni consiglieri regionali.

E` vero che nella riproposizione della normativa regionale forse vi è qualche apertura che crea preoccupazione, - mi riferisco in particolare al terzo comma dell'articolo 2 - in cui si parla degli immobili assoggettati a vincolo da leggi nazionali, regionali o da strumenti urbanistici comunali, perché non è prevista nella normativa nazionale. E` un'apertura in più che crea qualche preoccupazione, però vi sono anche strumenti di controllo e in questo senso io dico che i comuni hanno venti giorni, forse sono pochi, però devono essere sufficienti. Se vogliamo davvero che un atteggiamento di tutela prevalga nella cultura di quest'Isola, bisogna che i soggetti competenti a dare risposta la diano tempestivamente, perché qualora non lo facciano e l'abbiamo visto in questi lunghi anni di trasformazione edilizia nella nostra Isola, provocano reazioni negative come si è verificato anche ultimamente quando sono state sollevate proteste nei confronti delle soprintendenze, a volte anche eccessive mi rendo conto, che però nascono dall'esigenza di avere risposte certe e in tempi brevi, alle richieste di trasformazione edilizia che provengono dalla cittadinanza isolana. Se noi siamo veloci nel dare le risposte forse riusciamo a tutelare meglio anche il nostro territorio. In questo senso credo che ciascuno di noi debba fare un'azione di sensibilizzazione anche nei confronti del sistema delle autonomie, perché tenga alta la bandiera della tutela della nostra Isola. Però a proposito di questo, e chiudo, voglio fare un'ultima battuta rivolta all'Assessore competente (parlo non soltanto all'Assessore degli enti locali ma anche all'Assessore dei lavori pubblici), che è la seguente: è vero la norma nazionale nasce dentro un contesto di accelerazione delle procedure per favorire l'occupazione, però ricordiamoci che la mancanza di occupazione in Sardegna è anche frutto del fatto che lavori di edificazione di opere pubbliche a volte languono in attesa di pareri da parte dei comitati tecnici provinciali e regionale dei lavori pubblici, che mi risulta siano ancora abbastanza lenti nell'istruttoria delle pratiche, in contrasto con l'interesse della comunità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Premetto che parlo a titolo personale. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, ho avvertito un certo disagio, un senso di delusione e di imbarazzo notando, nel corso delle dibattito, le difficoltà emerse, forse per un lavoro fatto in fretta, non completo e non sufficientemente approfondito in sede di Commissione, ove una maggioranza che non sempre rispetta puntualmente gli impegni assunti, spesso, come abbiamo avuto modo di vedere, e più volte anche denunciato in quest'aula, è assente e viene presa dalla fretta di licenziare leggi. Abbiamo purtroppo esperienza di come queste leggi licenziate in fretta diano cattivi frutti poi, quando vengono applicate, se non vengano addirittura rinviate dal Governo perché non si può non lavorare come si deve e giustificare sempre tutto con la fretta. E quel famoso disagio di cui si è già parlato e che tutti avvertiamo in quest'aula, io in particolare, a titolo personale, lo voglio denunciare. Non mi tirerò indietro, condivido molte delle osservazioni che sono state fatte dai colleghi che hanno lavorato con grande puntualità a questo progetto, e comunque voterò a favore con molte preoccupazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno Dettori per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (I Democratici). Signor Presidente, molto brevemente confermo il voto positivo dei Democratici. Consentitemi di dire anche che questo provvedimento ha avuto all'interno del Gruppo un passaggio delicato, tant'è che un nostro consigliere si è dissociato da questa posizione. Se ne prende atto, ma comunque mi sembrava doveroso confermare questo nostro intendimento, non solo perché la legge semplifica i procedimenti a livello comunale, cosa che credo possa essere vista in maniera favorevole dai cittadini, ma anche perché ha costituito l'occasione per parlare in quest'Aula di questo tema che è di grande interesse e sul quale speriamo che questo Consiglio possa ancora ritornare con l'approvazione di qualche legge più organica che riguardi anche la qualità del contesto ambientale nel quale l'uomo vive.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILI (F.I. - Sardegna). Presidente, esprimo, a nome del Gruppo di Forza Italia, voto favborevole sulla legge che stiamo per approvare, e voglio sottolineare che la valenza politica che è stata data dal dibattito a questo articolato, che lo stesso assessore Milia ha prospettato come minimale rispetto a quello che si farà nei mesi prossimi, induce anche noi a dare una interpretazione di questa legge in chiave di svolta politica nella concezione dell'urbanistica.

L'urbanistica è stata concepita sino adesso come sostanza, dimenticando invece un aspetto di grande rilevanza come quello delle procedure. In Sardegna si è lasciato grandissimo margine all'interpretazione delle procedure. Gli stessi comuni hanno trovato grandissima difficoltà nell'individuare il percorso amministrativo da seguire, e molto spesso si sono trovati in Sardegna in una situazione di deficit decisionale rispetto alle altre autonomie locali del paese, perché non hanno avuto la possibilità di di accelerare i tempi, non in funzione dei grandi interessi, ma di quelli dei singoli cittadini. Credo che questa riflessione vada fatta, perché quando si è paventato in quest'Aula che dietro questa norma si possano nascondere i grandi interessi, è evidente che si è voluto ancora una volta agitare i fantasmi. Non esiste questo pericolo, lo ha detto con estrema chiarezza la Commissione consiliare competente, lo ha detto con estrema chiarezza la Giunta, proponendo questo disegno di legge.

L'onorevole Cogodi ha parlato di avversione anti istituzionale, ha parlato di avversione anti comunale. E' vero, ha ragione, noi siamo contro tutti coloro che sono anti istituzionali, anti comunali, perché questo provvedimento, onorevole Cogodi, ci consente di iniziare ad affermare un principio in Sardegna, che deve essere assolutamente fondamentale, che è quello di responsabilizzare chiunque, tecnico pubblico o privato, operi in materia urbanistica. Significa che chiunque presenti un progetto o utilizzi l'istituto della DIA. o richieda qualsiasi altra valutazione da parte di un ufficio, debba essere responsabile, sia penalmente che civilmente, di quello che scrive. Credo che questa sia la grande innovazione che noi oggi apportiamo alla materia urbanistica, e cioè l'asseveramento di quello che il tecnico andrà a fare e che quindi diventerà strumento chiaro di codificazione della norma urbanistica. Non possiamo più concepire la norma urbanistica come discrezionalità del sindaco, dell'assessore o del tecnico, abbiamo necessità di avere una codificazione innanzitutto delle procedure. Nell'emendamento che ha firmato il collega Amadu insieme ad altri colleghi che l'hanno voluto sottoscrivere e sostenere, si faceva proprio questa distinzione: i sindaci sono chiamati a rispondere di atti amministrativi ininfluenti sull'indirizzo politico e gestionale del comune, vengono magari chiamati dal magistrato di turno a rispondere di qualche piccolo abuso che hanno magari autorizzato. Questo non deve più succedere, non succederà più ed è giusto recepire anche nella normativa regionale questa innovazione.

Ritengo pertanto che sia assolutamente giusto dire che questo non è un provvedimento acchiappavoti, la politica la si può fare pensando al voto strutturale o al voto d'opinione. Credo che la contrapposizione tra l'onorevole Tunis e l'onorevole Cogodi, che ha contraddistinto questo dibattito, rappresenti in qualche modo un confronto tra due concezioni diverse. Da una parte quella dell'onorevole Cogodi, che ha più volte simpatizzato per la negazione di tutto quello che è diritto acquisito, diritto che deve essere salvaguardato attraverso una norma certa, dall'altra vi quella della coalizione di governo che ha trovato motivi di condivisione anche da altre parti dello stesso Consiglio, che vuole avere significato costruttivo, non negativo rispetto ad una materia così importante come quella urbanistica. Bene hanno fatto la Giunta e l'Assessore Milia in particolar modo, a sottolineare che da qui a poco dovrà essere esaminata, proprio da questo Consiglio regionale, una riforma delle procedure di sostanza per dare allo sviluppo della Sardegna uno strumento importante di governo e di pianificazione del territorio, come è necessario.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 72.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU ? BIGGIO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FOIS - FRAU - GIAGU - IBBA - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LOMBARDO - MANCA - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - NUVOLI - ONIDA - ONNIS - OPPI - PACIFICO - PIANA - PILI - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SCARPA - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco.

Rispondono no i consiglieri: COGODI - DORE - ORTU - VASSALLO.

Si sono astenuti i consiglieri: CORDA - LAI - LIORI - MURGIA - SANNA NIVOLI - SELIS - SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 61

astenuti 7

maggioranza 31

favorevoli 57

contrari 4

(Il Consiglio approva)

La differenza rispetto al risultato apparso nel tabellone elettronico è dovuta al fatto che il sottoscritto naturalmente è presente e si è astenuto.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto in data 19 luglio 2000 la seguente richiesta firmata dagli Onorevoli Salvatore Amadu, Mario Floris, Nicola Grauso, Alberto Randazzo, Efisio Serrenti: "I sottoscritti consiglieri regionali chiedono di poter costituire, secondo le modalità regolamentari previste, il Gruppo di Convergenza Sarda in seno al Consiglio regionale".

La seduta è chiusa. I lavori proseguiranno alle ore 10 di domani con la votazione di due componenti effettivi e due supplenti nella Commissione regionale per l'impiego. Richiamo gli argomenti che sono rimasti sospesi dalla seduta odierna: gli schemi di norme di attuazione 7 e 8 e le comunicazioni della Giunta.

La seduta è tolta alle ore 20 e 27.