Seduta n.389 del 31/03/1999
CCCLXXXIX SEDUTA
MERCOLEDI' 31 MARZO 1999
(ANTIMERIDIANA)
Presidenza del Presidente SELIS
indi
del Vicepresidente MILIA
indi
del Presidente SELIS
La seduta è aperta alle ore 10 e 23.
DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 marzo 1999, che è approvato.
Commemorazione degli ex consiglieri Licio Atzeni e Antonio Puggioni
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, purtroppo ci è capitato, e ci capita spesso in quest'aula, di dover ricordare dei colleghi che ci hanno lasciato e che hanno frequentato quest'aula con onore e con impegno.
Tempo fa è scomparso, e ci ha lasciato all'età di 76 anni, l'onorevole Licio Atzeni. E` stato un componente del Consiglio regionale, eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano nella quarta e nella quinta legislatura, dal 1961 al 1969.
Era nato a Guspini, ha vissuto gran parte della sua giovinezza a Carbonia, dov'è stato uno dei più attivi animatori del movimento operaio, delle lotte dei lavoratori, in particolare nel secondo dopoguerra nel Sulcis.
Era entrato giovanissimo tra le file del Partito Comunista Italiano, e ha ricoperto diverse cariche anche a livello territoriale e a livello regionale.
Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel giugno del 1961, si occupò attivamente dei problemi industriali, ed in particolare della situazione mineraria, entrando a far parte della Commissione industria.
Ha legato il suo nome a una quantità di provvedimenti di legge, e la sua attività ispettiva è stata particolarmente intensa sin dalla prima legislatura, come testimoniano le numerosissime interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate, che avevano generalmente al centro il disagio dei lavoratori italiani dell'industria e i problemi dello sviluppo.
Alla scadenza del primo mandato fu rieletto nella successiva legislatura, la quinta, nel corso della quale diede maggiore impulso al suo impegno per i problemi del lavoro e dello sviluppo, sia in qualità di vicepresidente della Commissione consiliare dell'industria, sia nella Commissione per il bilancio.
Sempre particolarmente significativa la sua attenzione a favore delle zone minerarie, che rimasero sempre al centro della sua attività politica e del suo impegno istituzionale.
Nel rivolgere ai familiari e ai rappresentanti della forza politica che lo ebbe tra le sue fila le condoglianze del Consiglio regionale e mie personali, sospendo la seduta per cinque minuti in segno di lutto.
Propongo la sospensione dopo aver ricordato un altro nostro collega e amico di tanti di noi, che è anch'egli scomparso, ed era Antonio Puggioni. Aveva settantun anni, ed è stato componente del Consiglio regionale nella quarta e nella settima legislatura, dal 1969 al 1979.
Era nato a Scano Montiferro, ha sempre vissuto a Carbonia dove, fin dai primi anni della sua giovinezza, ha speso ogni energia per la causa dei lavoratori minerari sia a livello sindacale che politico.
Operaio e protagonista delle lotte dei lavoratori del Sulcis, entrò giovanissimo tra le fila dell'allora Partito Comunista Italiano ricoprendo diverse cariche ed entrando a far parte della segretaria regionale.
Per molti anni è stato consigliere comunale e assessore a Carbonia, sempre tra le fila del P.C.I.
A cavallo degli anni cinquanta e sessanta ebbe una lunga esperienza di lavoro nell'Unione Sovietica come redattore della radio moscovita per l'Italia.
Entrato Sardegna, fu eletto consigliere regionale per la prima volta nel 1969, prima componente, quindi vicepresidente della Commissione industria, contribuì all'elaborazione di numerosi provvedimenti di legge per il settore.
Intensissima è stata la sua attività ispettiva, e fu rieletto nella settima legislatura proseguendo con rinnovato impegno la propria azione nel campo della politica industriale, senza trascurare i settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.
Cessato il mandato non fu ricandidato, però la sua attività politica proseguì, pur con minore intensità negli ultimi anni; collaborava ad alcuni periodici nel territorio sulle tematiche a lui più care, e aveva avviato la stesura di una storia dell'industrializzazione nel Sulcis dal 1938 ai giorni nostri.
Nel rivolgere ai familiari ed ai rappresentanti della forza politica che lo ebbe tra le sue fila le condoglianze del Consiglio regionale e mie personali, sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 30, viene ripresa alle ore 10 e 56.)
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Commissione competente ha concluso l'esame degli emendamenti, concordando alcune rettifiche che sono in fase di redazione. Mi dicono che occorrono ancora cinque minuti per redigerli, e qualche minuto per duplicarli e distribuirli, quindi credo che era doverosa questa informazione, ma sarebbe forse più utile, piuttosto che tenere i colleghi così, sospendere dieci minuti. Quindi sospendo per dieci minuti per consentire la riproduzione degli emendamenti che dobbiamo distribuire. D'altronde è meglio continuare l'esame di questo provvedimento che inserirne altri.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (Progr. Fed.). Presidente, intendo protestare per il mancato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge sul parco di Monte Arci.
Credo che siano assolutamente incomprensibili le ragioni per cui non vengano spiegati in Aula i motivi di tale ritardo. Io ritengo che i Capigruppo possano quanto meno dare una indicazione su quando questo provvedimento di legge sarà reinserito all'ordine del giorno.
Per quanto mi riguarda, essendo io il relatore, manifesto un profondo disagio a garantire nei prossimi giorni, se dovesse proseguire questa, la mia permanenza stessa a fare il relatore della legge. Io ritengo che non si possa ancora ulteriormente non dire una parola chiara su quando questo provvedimento di legge sarà rimesso all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.
PIRAS (Popolari). Anche io concordo con quanto ha detto poc'anzi il collega Diana, sono perplesso e diciamo anche che non riesco a capire i motivi per cui questa legge non venga portata in Aula.
La quinta Commissione ha fatto un grosso lavoro su questa legge, eravamo d'accordo tutti, stavamo per portarla in Aula, l'abbiamo anche portata, non se ne parla più, ritengo che sia ingiusto, anche perché siamo senza far niente per delle leggi che sono importanti lo stesso, ma non sono ancora complete. Sarebbe stato più giusto che questo tempo che stiamo sprecando, mattinate intere senza far niente, l'avessimo occupato facendo la legge sul Monte Arci.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Per confermare anche io l'esigenza che il testo venga recuperato all'attenzione dell'Aula. Concordo con quanto hanno detto i colleghi, sono anche certo che non passi però nella mente dei Capigruppo, né di nessuno, che l'esame di questo disegno di legge venga abbandonato.
Credo che, anche sotto il profilo del diritto, deve ritornare in Aula, è stato iniziato, è stata fatta la discussione generale, si è passati agli articoli, si è votato l'articolo primo, dobbiamo continuare; poi la collocazione all'interno dei tempi opportuni, purché sia una cosa seria, è giusto che la decida la Conferenza dei Capigruppo, ma il testo deve ritornare all'esame del Consiglio.
PRESIDENTE. Solamente per chiarire, il testo è all'ordine del giorno perché è stata iniziata la discussione, è stata presentata una notevole quantità di emendamenti, e questo ha richiesto l'esigenza di diversi Gruppi di volerli esaminare, e soprattutto di trovare un momento di sintesi. Siamo tutti abbastanza esperti per capire che su una quantità tale di emendamenti se non si trova un momento di sintesi, si affronteranno comunque, ma questo può portar via giorni. Allora, per dare spazio ad un momento di riflessione e di mediazione si è deciso di sospendere momentaneamente, senza toglierlo dall'ordine del giorno, e di utilizzare i tempi della sospensione per fare i provvedimenti ugualmente ritenuti importanti.
Sarà mia cura riproporre alla Conferenza dei Capigruppo la verifica della possibilità di proseguire l'esame del disegno di Monte Arci nelle prime occasioni. Lo dico per il collega Piras: questo tempo che stiamo perdendo non è tempo perso, perché stanno lavorando le Commissioni, sta lavorando l'Aula, si stanno predisponendo gli emendamenti, quindi c'è un lavoro di preparazione, di redazione di progetti di legge, che è essenziale, e che è la normale attività parlamentare anzi fatta con grande intensità. Della qualcosa do atto ai commissari di maggioranza e di opposizione e la Giunta, che si sono impegnati in Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (Progr. Fed.). Presidente, chiedo la parola nuovamente per precisare meglio la mia domanda. Non chiedo che venga messa all'ordine del giorno in questo istante, chiedo che la Presidenza accerti coi Capigruppo quando, e in che modo, dovrà essere superata l'incertezza legata al fatto che ci sono questi emendamenti, e che sia data una risposta all'Aula e al relatore.
PRESIDENTE. Avevo già detto prima che alla prima occasione rifarò un'ulteriore verifica e ne riferirò.
Sospendo la seduta per dieci minuti per consentire la riproduzione degli emendamenti e la distribuzione. Vi prego di restare in Aula perché riprenderemo appena saranno distribuiti.
(La seduta sospesa alle ore 11 e 02 viene ripresa alle ore 11 e 36.)
Discussione degli articoli e approvazione del disegno di legge:
"Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (335)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Per fare il punto della situazione, ricordo all'Assemblea che abbiamo discusso il disegno di legge 335A: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna".
E` stata sviluppata la discussione generale, conclusa con la replica della Giunta, si è riconvocata la Commissione per esaminare gli emendamenti; sono stati presentati adesso un certo numero di emendamenti.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). A nome del Gruppo Forza Italia chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. E` stata chiesta, a nome del Gruppo di Forza Italia, la verifica del numero legale.
Facciamo la verifica del numero legale con votazione elettronica.
Consigliere Biancareddu, per chiarire: stiamo verificando il numero legale, o stiamo verificandolo col passaggio agli articoli, che poi è più o meno la stessa cosa? Ho chiesto all'onorevole Biancareddu: la verifichiamo segnando la presenza, o mettendo in votazione il passaggio degli articoli, che poi è la stessa cosa?
Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, avevo chiesto la verifica del numero legale, non il voto segreto sul passaggio agli articoli, e neanche la verifica, era la verifica del numero legale; però, visto che abbiamo perso un quarto d'ora, e si e consentito agli altri consiglieri di entrare, ritiro la richiesta.
PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu, non abbiamo perso un quarto d'ora, abbiamo perso due minuti, per un paio di colleghi, lei compreso, che è andato a prendere la scheda.
BIANCAREDDU (F.I.). Si doveva fare per appello nominale.
PRESIDENTE. Per l'appello nominale si impiegano sì dieci minuti-un quarto d'ora, per l'appello nominale si impiega di più.
Verifichiamo la presenza. Prego i colleghi di segnare la presenza.
BIANCAREDDU (F.I.). L'ho ritirata la richiesta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
PIRAS, Segretario:
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.
2. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, si ispira ai principali atti internazionali e comunitari in materia di sport ed in particolare alla Carta Europea dello Sport approvata dalla 7^ Conferenza dei Ministri Europei dello Sport nel 1992 a Rodi.
3. La Regione:
I. concorre alla realizzazione e alla gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;
II. favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal CONI, nonché dei sodalizi sportivi ad essi affiliati mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive;
III. promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti e dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio extra regionale;
IV. attua adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi le cui attività ed iniziative di livello nazionale ed internazionale concorrano alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
V. promuove la formazione di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;
VI. attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto della vigente normativa;
VII. favorisce la ricerca scientifica sullo sport.
4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 vengono perseguite anche mediante il decentramento di funzioni e risorse agli enti locali, secondo le modalità specificate nei successivi articoli.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 1 della Giunta regionale. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S. - Progr. Sard.), Assessore del pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si tratta di inserire solo la parola "aggiornamento".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.
BIANCAREDDU (F.I.). Chiedo, a nome del Gruppo, la votazione segreta sull'articolo e sull'emendamento.
PRESIDENTE. E` stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 1 e sull'articolo numero 1.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio, segreto con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1 all'articolo 1.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 48
Votanti 46
Astenuti 2
Maggioranza 24
Favorevoli 31
Contrari 15
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Falconi - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Lippi - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marteddu - Montis - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Schirru - Secci - Serrenti - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si sono astenuti: il Presidente Selis - Liori.)
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 53
Votanti 52
Astenuti 1
Maggioranza 27
Favorevoli 45
Contrari 7
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cucca - Cugini - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giordo - Liori - Lippi - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marteddu - Masala - Montis - Murgia - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Schirru - Secci - Serrenti - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente SELIS.)
Si dia lettura dell'articolo 2.
PIRAS, Segretario:
Art. 2
Piano triennale
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale competente in materia di sport predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del Comitato previsto all'articolo 7.
2. Il piano - corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti, nonché sulle attività sportive in questo praticate - contiene:
I. l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;
II. l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica;
III. l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;
IV. le linee fondamentali di programmazione per le attrezzature sportive;
V. l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;
VI. la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici e degli animatori sportivi;
VII. le linee fondamentali di programmazione e di intervento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
h) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata e alla validità del piano.
4. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
PIRAS, Segretario:
Art. 3
Conferenza regionale dello sport
1. Con cadenza triennale l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la Conferenza regionale dello sport alla quale partecipano:
I. l'Assessore regionale competente in materia di sport;
II. i Presidenti e gli Assessori dello sport delle province sarde, o loro delegati;
III. i Sindaci dei Comuni della Sardegna, o loro delegati;
IV. il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
V. i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI, o loro delegati;
VI. i Rettori delle Università della Sardegna, o loro delegati;
VII. i Provveditori agli studi delle Province sarde, o loro delegati;
VIII. un rappresentante di ciascuna federazione sportiva del CONI operante in Sardegna;
IX. un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante in Sardegna;
l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
m) un rappresentante dell'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna;
n) il Presidente dell'Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;
o) i Presidenti delle Associazioni Provinciali diplomati ISEF o loro delegati;
p) un rappresentante dell'Unione Stampa Sportiva Italiana;
q) un rappresentante del "Comitato regionale dello Sport per tutti", o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito.
2. La Conferenza ha il compito di verificare, anche con il concorso di altri rappresentanti del mondo sportivo, politico, economico e culturale sardo, l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 2, nonché di elaborare proposte e indicazioni che cooperino alla predisposizione del successivo piano.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
PIRAS, Segretario:
Art. 4
Programma annuale
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 e sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi.
2. Detto programma specifica ed attua gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale e contiene l'indicazione dettagliata degli interventi nonché la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.
Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente e colleghi, chiederei che l'emendamento venga votato per parti perché in Commissione si è concordato di ritirare la modifica al primo testo, mentre per quanto attiene il secondo testo è di mero adeguamento all'entrata in vigore della legge 31 di modifica dei rapporti col personale amministrativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. La prima parte dell'emendamento è stata ritirata mentre la seconda è accolta. Nel caso in cui si mantenga la votazione la prima parte non è accolta, la seconda sì.
PRESIDENTE. La prima parte, le prime due righe sono state ritirate, chiedo conferma all'Assessore, sennò non verrebbero accolte; ed invece rimane il secondo capoverso che viene accolto dal relatore.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
PIRAS, Segretario:
Art. 5
Commissione comunale per lo sport
1. Ogni Comune, nell'ambito dei poteri contemplati dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), istituisce una Commissione comunale per lo sport.
2. Detta Commissione esprime parere preventivo in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per i quali il Comune benefici di finanziamenti pubblici, nonché ad ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva.
3. La Commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive di cui all'articolo 10 bis della presente legge.
PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati gli emendamenti numero 29 e 4. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento 29.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento 29 tende a correggere una erronea impostazione in materia di autonomia degli enti locali, perché la Commissione non è certamente istituita in base alla legge 142 che dà autonomia ai comuni, ma invece è proprio un'eccezione alla legge 142, perché viene istituita con atto legislativo della Regione, è una questione che può fare, ma sicuramente è in contrasto o comunque non ai sensi della 142.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento 4.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. L'emendamento 4 consiste nella previsione di aggiungere tra le competenze della Commissione la formulazione di proposte e di estendere la formulazione di proposte o l'espressione dei pareri a tutti gli interventi comunali in materia di sport.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Favorevole su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento 29 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport.
ballero (F.D.S.- Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. Il parere della Giunta è favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 6 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 7.
PIRAS, Segretario:
Art. 7
Comitato regionale per lo sport
1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport, è istituito il Comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia e composto da:
I. l'Assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di Presidente;
II. il funzionario responsabile dell'Ufficio sport dell'Assessorato e un funzionario per ciascuno degli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica; del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; del turismo, artigianato e commercio; della difesa dell'ambiente; dei lavori pubblici;
III. il Dirigente scolastico regionale, o un suo delegato;
IV. il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
V. i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI operanti in Sardegna, o loro delegati;
VI. il Presidente del Consiglio regionale sardo della Federazione medico sportiva italiana, o un suo delegato;
VII. cinque rappresentanti di federazioni sportive nazionali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI;
VIII. sei esponenti degli enti di promozione sportiva operanti nell'ambito regionale, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
IX. il Presidente dell'Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;
l) un esperto in attività fisico-motorie designato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica, o struttura equipollente, operante in Sardegna;
m) un ingegnere esperto in impiantistica sportiva designato d'intesa dagli Ordini degli ingegneri delle province sarde;
n) un giornalista designato dalla delegazione regionale sarda dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI);
o) un rappresentante del "Comitato regionale dello sport per tutti", o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito, o un suo delegato;
p) tre Sindaci designati dall'ANCI rappresentanti, rispettivamente, i Comuni fino a 5.000 abitanti, i Comuni fino a 25.000 abitanti, i Comuni oltre i 25.000 abitanti.
2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di sport inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.
3. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, sino al rinnovo di quest'ultimo.
4. Ai componenti il Comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed una medaglia giornaliera di presenza nella misura fissata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge medesima.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 30, 31, 32, 33, 34 e 65. L'emendamento numero 5 è ritirato.
Si dia lettura degli emendamenti.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 30, 31, 32, 33 e 34 ha facoltà di illustrarli.
BONESU (P.S.d'Az.). Per quanto riguarda l'emendamento numero 30, la soppressione della lettera B corrisponde ad una decisione già presa dal Consiglio regionale in sede di legge sulla pesca, cioè che in questi comitati non vi siano funzionari regionali essendo i comitati consultivi degli interessati all'applicazione della legge. Quindi, non si vede perché l'amministrazione debba dare consulenza a sé stessa nella forma del comitato.
L'emendamento numero 31 è ritirato; l'emendamento numero 32 tende ad integrare la rappresentanza dei comuni dividendo meglio per classe di comune, perché le esigenze sono diverse. L'emendamento 33 riguarda il terzo comma, siccome la materia è già regolata dalla legge 11 non si vede perché si debba fare una disciplina diversa che tra l'altro avrebbe degli inconvenienti facendo scadere il comitato insieme al Consiglio regionale.
L'emendamento 34 invece elimina il riferimento alla qualifica del funzionario regionale segretario, perché la materia delle qualifiche non è più materia legislativa ma contrattuale, quindi, introdurre per legge una qualifica è una distorsione dei principi del pubblico impiego regionale, ma potrebbe avere anche conseguenze perché il contratto potrebbe non assegnare alla settima qualifica quella funzione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 65.
ballero (F.D.S.- Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. L'emendamento corregge alcune formulazioni, porta una rappresentanza nel comitato di sei rappresentanti delle federazioni, quanti sono quelli degli enti di promozione, e prevede che i rappresentanti degli enti di promozione siano designati dalla Consulta degli enti di promozione anziché dal Consiglio regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere del relatore è favorevole su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. Il parere è favorevole su tutti. Per l'emendamento numero 30 si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
PIRAS, Segretario:
Art. 8
Compiti e modalità di funzionamento
del Comitato regionale per lo sport
1. Il Comitato regionale per lo sport ha il compito di:
I. proporre iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive;
II. formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano triennale e del programma annuale;
III. formulare pareri e suggerimenti sui termini per la presentazione delle richieste di intervento;
IV. formulare suggerimenti e proposte operative per la più razionale e spedita attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;
V. esprimere valutazioni in merito allo stato di attuazione della presente legge e concorrere a verificare la realizzazione dei programmi dalla stessa previsti, in termini di risultati conseguiti e di effetti prodotti;
VI. esprimere pareri su qualsiasi altro argomento attinente la materia sportiva.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e del programma annuale o, comunque, ogni qualvolta lo reputi necessario l'Assessore regionale competente in materia di sport o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
3. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data di richiesta formulata dall'Assessorato regionale competente in materia di sport di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce l'insediamento e il regolare funzionamento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
PIRAS, Segretario:
Art. 9
Modalità di concessione delle agevolazioni
1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge viene determinato annualmente, per i vari interventi, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7.
2. Con lo stesso strumento operativo l'Amministrazione regionale può provvedere nel corso dell'anno al differimento dei suddetti termini relativamente a quei settori di intervento per i quali si dimostri una fondata esigenza.
3. Nei casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali - pur confermando con apposita dichiarazione regolarmente resa la corrispondenza qualitativa e quantitativa della iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista - sono tenuti a produrre la regolare documentazione consuntiva per un importo non inferiore al contributo concesso.
4. Nei casi in cui la percentuale contributiva sia esattamente individuata nella presente legge, il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport qualora, in sede di verifica in loco delle opere o delle iniziative in genere, o a seguito di istruttoria delle rispettive pratiche, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
I. l'opera o l'iniziativa sono realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
II. vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;
III. venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 11, 12 e 18, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
PIRAS, Segretario:
Art. 10
Albo regionale delle società sportive
1. Al fine di concorrere ad una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo isolano, l'Amministrazione regionale istituisce l'albo regionale delle società sportive sarde, servendosi all'uopo della collaborazione dei Comuni, dei Comitati provinciali del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dell'Associazione regionale dei diplomati ISEF.
2. Il predetto albo dovrà contenere, per ciascun sodalizio operante in Sardegna, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione e può essere utilizzato dalla Presidenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 12 del Codice Civile, mediante l'esercizio del potere a tale scopo delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 6.
BALLERO (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Spiega meglio quali sono i soggetti abilitati a dare una collaborazione ai comuni per l'istituzione dell'albo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr.Fed.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.
FRAU (A.N.). Molto brevemente onorevole Presidente per dire che l'emendamento numero 10 a mio avviso discrimina l'associazione regionale dei diplomati isef per quanto riguarda la formazione dell'albo regionale delle società sportive; cioè, coloro i quali possono concorrere a dare un contributo. Io credo che i diplomati isef, che hanno studiato principalmente determinate materie e che conoscono il mondo dello sport, siano abilitati a dare questi pareri e a concorrere proprio alla formazione delle società sportive insieme agli altri organismi. A mio avviso, sarebbe opportuno tenere il comma dell'articolo 10, il comma 1, così come la Commissione a suo tempo l'aveva esitato.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10 bis.
PIRAS, Segretario:
Art. 10 bis
Albo comunale delle società sportive
1. Ciascun Comune, avvalendosi della commissione prevista dall'art. 5 e con l'ausilio del Comitato provinciale del CONI competente, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dell'Associazione provinciale diplomati ISEF, istituisce l'albo comunale delle società sportive e ne cura la tenuta.
2. L'albo dovrà contenere, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
PRESIDENTE. All'articolo 10 bis è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 7.
ballero (F.D.S.- Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. Anche qui c'è la previsione dell'intervento solo dei soggetti che hanno specifiche competenze.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 10 bis. Chi lo approva alzi mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
PIRAS, Segretario:
TITOLO II
IMPIANTISTICA
Art. 11
Interventi a favore dei Comuni
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai loro consorzi contributi in conto capitale ed in conto interessi per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base, anche al fine di procedere ad una azione di riequilibrio territoriale regionale del settore.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.
3. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'Amministrazione regionale concede:
I. per importi sino a 500 milioni, un contributo in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo globale, nonché, per la quota residua, un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari a quella del tasso di interesse più favorevole sui mutui contratti praticato dalle banche;
II. per importi sino a 1.000 milioni, un contributo in conto capitale nella misura massima del 60 per cento del costo globale, ed un contributo interessi nella misura massima del 40 per cento del tasso d'interesse più favorevole praticato dalle banche.
4. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il contributo in conto capitale non può superare:
I. il 70 per cento del costo globale dell'opera per importi sino a 700 milioni;
II. il 60 per cento del costo globale dell'opera per importi sino a 1.000 milioni;
III. il 50 per cento del costo globale dell'opera per importi sino a 1.500 milioni.
5. Per la quota residua è concesso un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari al 100 per cento del tasso d'interesse più favorevole praticato dalle banche per importi sino a 700 milioni, ed al 50 per cento per gli importi sino a 1.500 milioni.
6. I contributi regionali di cui ai commi 3 e 4 sono destinati alla realizzazione delle opere previste al comma 1 o di lotti funzionali delle stesse.
7. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto, nella realizzazione delle opere, della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e del D.P.R. 31 marzo 1996, n. 61.
8. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi previsti nei commi precedenti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 6, comma 5, del decreto Legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 9 agosto 1986, n. 488.
9. I fondi di investimento destinati ai Comuni per lo sport, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, possono essere utilizzati per ripianare in tutto o in parte la quota non coperta dai contributi regionali ai sensi dei commi precedenti.
PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati tre emendamenti, di cui uno è stato ritirato, permangono quindi gli emendamenti numero 28 e 66. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere
Bonesu per illustrare l'emendamento numero 28.
BONESU (P.S.d'Az.). L'ottavo comma non rientra nella competenza regionale, perché la materia della finanza locale delimiti indebitamento in materia di competenza statale. Il problema comunque si è presentato anche in altre leggi, piano del lavoro, e si è soppressa la norma anche perché la legge sulla azione statale è perfettamente concorde, cioè quando il mutuo è coperto della Regione non rientra comunque nei limiti di indebitamento del comune.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport, per illustrare l'emendamento numero 66.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. E' riconoscimento di un ruolo di programmazione alle province.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Parere favorevole su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 28 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. Favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
PIRAS, Segretario:
Art. 12
Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 11, contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive, ivi comprese quelle a carattere giovanile costituitesi in ottemperanza ai criteri sanciti dalla legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni, a condizione che:
I. si tratti di società e associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva o di cooperative giovanili regolarmente costituite che abbiano come fine preminente quello di promuovere e incentivare l'attività motoria e/o sportiva;
II. il Comune competente per territorio esprima, con formale provvedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
III. il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto;
IV. siano ricomprese nell'albo regionale di cui all'articolo 10.
2. Il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 è indispensabile per i richiedenti che inoltrino le istanze di intervento successivamente alla costituzione del predetto albo.
3. Per le opere di cui al presente articolo, la misura dei contributi è così determinata:
I. fino al 50 per cento per le opere di importo non superiore ai 300 milioni;
II. fino al 40 per cento per le opere di importo non superiore ai 500 milioni;
III. fino al 30 per cento per le opere di importo non superiore ai 1.000 milioni.
4.Le percentuali di cui al precedente comma 3 sono incrementate del 20 per cento se l'impianto è localizzato su terreno pubblico.
5. I suddetti contributi vengono erogati:
I. quanto al 40 per cento, a seguito della formale consegna dei lavori;
II. quanto al saldo, ad esaurimento dei necessari adempimenti di collaudo.
6. Gli impianti che abbiano beneficiato dei contributi di cui al presente articolo debbono essere posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque debbono essere destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.
7. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo le cooperative giovanili devono avere il riconoscimento di "Società sportiva" rilasciato dalla Giunta esecutiva del competente Comitato provinciale del CONI.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono estese - per le finalità e secondo le percentuali negli stessi indicati - all'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna, purché dotata di autonomia amministrativa.
9. Le agevolazioni medesime possono essere altresì concesse per lavori di completamento e sistemazione delle opere finanziate in attuazione di precedenti programmi regionali di settore.
10. Agli organismi sportivi che, per completamento, costruzione, ristrutturazione, ed ampliamento di impianti sportivi di base, sono stati ammessi alla contribuzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 ed abbiano contratto o abbiano in via di contrazione mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, si applicano, quando più favorevoli, i benefici della presente legge.
11. Le maggiori somme eventualmente spettanti ai sensi del precedente comma 8 verranno corrisposte direttamente all'istituto di credito mutuante, a riduzione dell'importo delle rate annuali previste.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 si applicano altresì agli organismi sportivi che, già contemplati in precedenti programmi di settore, abbiano ottenuto dall'Amministrazione regionale anche l'anticipazione della quota in conto capitale.
PRESIDENTE. All'articolo 12 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Sassu per illustrare l'emendamento numero 57.
SASSU (Progr.Fed.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 35.
BONESU (P.S.d'Az.). Per un ulteriore richiamo alla legge numero 142 che è assolutamente erroneo, perché i comuni e le province della Sardegna adottano atti sulla base di leggi parzialmente diverse dalla "142".
Presidente. Per illustrare l'emendamento numero 9, ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. Per l'emendamento numero 9 c'è la previsione che a questi contributi previsti dalla norma non accedano le cooperative ai sensi della legge numero 28, che non sono associazioni sportive ma attività imprenditoriali; poi, invece nella seconda parte dell'emendamento è contenuta una innovazione abbastanza importante anche per i riflessi che può avere nella attività di promozione della Sardegna e del turismo in Sardegna, la previsione di un intervento a favore delle federazioni che costituiscono un centro tecnico nazionale nella Regione Sardegna.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore per quanto attiene all'emendamento numero 9, chiede che si voti per parti, nel senso che la seconda parte è accolta, mentre per la prima parte -il primo comma - fino a "modificazioni" si rimette all'Aula. Sugli altri il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli altri emendamenti, ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, spettacolo e sport. Sugli altri emendamenti il parere è favorevole. Per quanto riguarda la votazione per parti richiesta dal relatore sull'emendamento numero 9, voglio ricordare che l'aggiunta finale nella prima parte che compare "nei limiti dello stanziamento di bilancio" va comunque inserita. La remissione all'Aula è per mantenere o revocare l'inserimento delle cooperative ai sensi della legge 28.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 57, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 35, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Sull'emendamento numero 9 è stata chiesta la votazione per parti, perché la seconda parte il relatore l'ha accolta e per la prima si rimette all'aula.
Pertanto si mette in votazione la prima parte dell'emendamento numero 9 dalle parole "nel testo del primo comma" sino alle parole "stanziamento di bilancio", l'espressione "nei limiti di stanziamento di bilancio" va comunque inserita. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
CUCCA (Progr. Fed.). Presidente, è stata chiesta la controprova.
PRESIDENTE. Chi ha chiesto la controprova, perchè io non ho sentito nulla.
SECCI (Popolari). Non è stata chiesta nessuna controprova. Il relatore ha detto che si rimetteva all'Aula.
CUCCA (Progr. Fed.). Ma altrimenti che senso ha?
V.p.v. PRESIDENTE. Il relatore ha detto che si rimetteva all'Aula, io non ho sentito nessuna controprova se il segretario ha sentito, se i segretari hanno sentito rimetto in votazione. E` stata richiesta la controprova?
Su questo problema della controprova siccome c'è un'incertezza la rimetto in votazione; però, quando c'è richiesta di controprova siccome le procedure di votazione sono fatti delicati, va chiesta non con un cenno ma chiesta con molta chiarezza e siccome adesso il segretario ha detto che può darsi sia stata chiesta, io non ho difficoltà a rimetterla in votazione. Però, vi prego per cortesia (vale per tutti) mettetevi nei nostri panni dobbiamo sentirlo qui, non dovete sentirlo voi.
Metto in votazione il primo comma con le avvertenze che sono state fatte...Siamo già in sede di votazione, l'ho messa in votazione per un equivoco e la sto rimettendo in votazione.
Metto in votazione il primo comma dell'articolo 9 nella formulazione dinanzi spiegata, per la quale è stata richiesta la controprova. Chi lo approva alza la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione la parte seconda, chi la approva alzi la mano.
(E` approvata)
Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.
BIGGIO (A.N.). Presidente, per chiedere il voto segreto sull'articolo 12.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'articolo numero 12.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.
Presenti 49
Votanti 48
Astenuti 1
Maggioranza 25
Favorevoli 42
Contrari 6
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Balia - Ballero - Balletto - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Floris - Fois Paolo - Frau - Granara - La Rosa - Ladu - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Montis - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Salvatore - Sassu - Schirru - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente Selis.)
L'articolo 13 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 14.
PIRAS, Segretario:
Art. 14
Spese ammesse a contributo
1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo regionale, concorrono a costituire il costo globale dell'opera:
I. l'importo del progetto esecutivo;
II. le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo;
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
PIRAS, Segretario:
Art. 15
Criteri di priorità
1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica viene operata, in sede di predisposizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri di priorità fissati dal piano triennale di cui all'articolo 3, tenendo conto, in particolare, del rapporto tra il potenziale di utenza dell'impianto e l'entità della popolazione del comune in cui l'impianto è ubicato.
2. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.
3. Sulla base dei criteri indicati dal comma 1, è data priorità:
a) alle opere di completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla potenziale utenza;
b) agli interventi di integrazione per ricondurre agli standard previsti dalla presente legge le opere di edilizia sportiva scolastica.
4. I medesimi criteri sono inoltre utilizzati per la determinazione dell'ammontare dei singoli interventi contributivi afferenti l'articolo 11, entro le misure massime dallo stesso previste.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, data la limitatezza dei fondi se lasciassimo che il criterio di priorità dell'entità della popolazione del Comune in cui l'impianto è ubicato chiaramente soltanto i Comuni maggiori avrebbero questi contributi, invece l'emendamento sopprime questo criterio di priorità ritenendo sufficiente quello previsto alla lettera A) del comma 3 e cioè "dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla potenziale utenza", quindi se un piccolo comune ha una carenza di impianti sportivi entra nel programma come il grande comune. Viene eliminato il criterio di preferenza per i grandi comuni che, applicato su fondi limitatissimi, porterebbe che tutti i comuni che non siano Cagliari e Sassari praticamente non potrebbero avere questi contributi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento è accolto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Poiché nessuno di parlare sull'emendamento numero 36 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
PIRAS, Segretario:
Art. 16
Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi in conto capitale sono erogati:
I. quanto ai Comuni, nella misura del 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e, per la somma residua, a stati di avanzamento degli stessi;
II. quanto ai beneficiari privati, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'articolo 12, comma 5.
2. I contributi in conto interessi sono corrisposti in misura annua costante direttamente agli Istituti mutuanti.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Si accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
PIRAS, Segretario:
Art. 17
Mutui a tasso agevolato
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con Istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11 e 18 della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
PIRAS, Segretario:
Art. 18
Centri sportivi articolati
1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per la loro polivalenza, dimensione e costo di gestione, interessano bacini di utenza sovracomunale, l'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7 e le Province, predispone annualmente un apposito programma di interventi, elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 2.
2. Il programma deve indicare per ciascun impianto:
I. l'ubicazione;
II. gli enti territoriali fruitori;
III. le caratteristiche tecnico - funzionali;
IV. il potenziale d'utenza;
V. la spesa complessiva e il piano di finanziamento;
VI. i tempi e le fasi di progettazione e realizzazione;
VII. l'ente affidatario;
VIII. gli Istituti di credito presso i quali verranno accesi i mutui;
IX. il costo annuale di gestione.
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
4. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a totale carico della Regione che dovrà provvedervi:
I. quanto alla progettazione, acquisizione delle aree e realizzazione delle strutture, mediante accensione di appositi mutui con Istituti di credito;
II. quanto alla gestione, attingendo dai fondi di un apposito capitolo del bilancio regionale a tale scopo istituito.
5. La realizzazione e la gestione degli impianti sono affidati, mediante convenzione, alle Province competenti per territorio.
6. Nel primo programma possono essere ricompresi anche gli interventi per il completamento delle strutture sportive previste dall'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, nonché le spese di gestione ad esse afferenti.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 11.
BALLERO (f.d.s.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento numero 11 prevede un ruolo di proposta attribuito alle province in relazione ai compiti di programmazione che vengono dalla legge riconosciuti all'ente intermedio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 60.
BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 11 della Giunta, per quanto riguarda il quinto comma, è conforme all'emendamento 60 che però è integrato su una norma sulla gestione, per cui chiedo se la Giunta ritira il quinto comma dell'emendamento numero 11 altrimenti ci sarebbe da discutere sulla contrapposizione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Sì, il quinto comma è ritirato e c'è parere favorevole sull'emendamento numero 60.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 60 ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento è accolto.
PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 11, illustrato dall'Assessore, perché è un emendamento della Giunta, c'è l'accordo del relatore con la precisazione chiesta dall'onorevole Bonesu che il quinto comma è ritirato. Quindi, rimane l'emendamento numero 60 nella sua interezza e l'emendamento numero 11 con questa sottrazione.
Poiché nessuno altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
PIRAS, Segretario:
Art. 19
Coordinamento con norme statali e comunitarie
ed estensione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, 12 e 18 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di edilizia sportiva.
2. Le stesse agevolazioni sono estese agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, limitatamente alla parte in conto capitale ed all'interno delle misure previste dai precedenti articoli 11 e 12, esclusivamente per i casi in cui il mancato avvio dei lavori - sempre che lo stesso non sia imputabile al soggetto beneficiario - abbia comportato un aumento dei costi di realizzazione delle opere.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
PIRAS, Segretario:
Art. 20
Contributi per la gestione di impianti sportivi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Province, ai Comuni ed all'associazionismo sportivo privato per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico, nella misura massima del 50 per cento del costo di esercizio annuale dell'impianto, valutato con riferimento al rendiconto relativo all'anno precedente.
2. Qualora l'ente pubblico non provveda direttamente alla gestione dell'impianto, l'uso pubblico, totale o parziale, dello stesso sarà regolato da apposita convenzione, stipulata tra il proprietario o detentore dell'impianto ed istituzioni pubbliche o associazioni umanitarie e sociali, nella quale deve essere in particolare fissato l'orario giornaliero, settimanale e mensile riservato alla fruizione da parte di tali soggetti.
3. All'interno della soglia massima contributiva indicata dal comma 1, l'intervento regionale sarà rapportato al tempo destinato alle finalità pubbliche e sociali dell'impianto.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 38 è ritirato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 61.
BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento 61 è aggiuntivo all'emendamento numero 12 e riguarda delle garanzie per la fruibilità pubblica degli impianti finanziati dalla Regione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 12.
BALLERO (f.d.s.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento numero 12 è una riformulazione dell'articolo attribuendo alle province il compito di programmazione nel territorio delle risorse.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Favorevole ad entrambi gli emendamenti. v.p.v.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20 bis.
PIRAS, Segretario:
Art. 20 bis
Convenzioni per il contenimento dei costi di gestione
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comitati provinciali del CONI, con le istituzioni scolastiche, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o struttura equipollente operante in Sardegna e con le Associazioni provinciali diplomati ISEF, finalizzata al contenimento dei costi di gestione degli impianti ad elevato tasso di utenza sportivo-sociale.
2. L'intervento regionale non può superare il settanta per cento delle spese ammissibili ed è regolato secondo criteri e modalità stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 13.
BALLERO (f.d.s.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. E` la previsione delle convenzioni con tutti coloro che sono o possono essere titolari di impianti sportivi.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Serrenti per illustrare l'emendamento numero 76.
SERRENTI (P.S. d'Az.). Fra i soggetti che sono beneficiari delle provvidenze previste dall'articolo 20 bis mancano le federazioni sportive che, in questo caso, verrebbero assolutamente escluse dalla possibilità di gestione degli impianti, soprattutto gli impianti, appunto come vengono chiamati nella legge, ad alto tasso di utenza sportivo-sociale. Quindi si tratta di recuperare un ruolo e una funzione che le federazioni hanno sempre avuto e che non mi pare giusto debbano perdere.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Favorevole per entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 76 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 20 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
PIRAS, Segretario:
Art. 21
Regolamento di gestione degli impianti
1. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Nei limiti della fruibilità degli impianti o delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai sodalizi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato, nonché alla popolazione scolastica che non disponga di adeguate strutture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per le opere realizzate in base alla preesistente normativa regionale in materia di sport.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 22.
PIRAS, Segretario:
TITOLO III
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA', DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO
Art. 22
Contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico
1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale sancite in materia dalla legge regionale n. 25 del 1993 e senza pregiudizio per le provvidenze previste per altri settori d'intervento, l'Amministrazione regionale può concedere contributi forfetari integrati per la promozione e lo svolgimento delle attività sportive a favore di società sportive isolane a carattere dilettantistico di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile.
2. Dette società devono possedere i seguenti requisiti:
I. essere costituite da almeno cinque anni;
II. essere affiliate ininterrottamente ad almeno una federazione sportiva del CONI da almeno tre anni;
III. aver svolto ininterrottamente negli ultimi due anni attività di carattere nazionale;
IV. avere un numero di tesserati non inferiore a 100 unità;
V. avere conseguito inconfutabili meriti in campo sportivo mediante l'utilizzo per le attività nazionali di elementi provenienti dal vivaio societario.
3. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati a lire 200.000 per atleta regolarmente tesserato e partecipante ai campionati federali, anche se giovanili, e non possono comunque eccedere l'importo di lire 100.000.000 annui per sodalizio sportivo.
4. Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato, con esclusione di deleghe ad organismi sportivi territorialmente e funzionalmente inferiori, dai Presidenti delle competenti federazioni sportive nazionali del CONI.
5. Sulla base degli elementi forniti dai sodalizi richiedenti, l'Assessorato competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, formula un'apposita graduatoria di merito.
6. Tale graduatoria, con le procedure di cui al precedente comma 5, viene sottoposta a verifica annuale onde pervenire alle necessarie modifiche in relazione alle eventualmente mutate situazioni societarie.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 14, che è stato ritirato, 67 e 42. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 67.
BALLERO (f.d.s.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento 67 modula meglio la previsione contenuta nella formulazione precedente, da un lato limitando l'erogazione del contributo agli atleti effettivamente giovanili che praticano l'attività federale essendo giovani, e non a tutti gli aderenti all'Associazione, e poi disciplinando meglio ed integrando le previsioni a favore dei disabili, sia con riferimento ai singoli atleti, sia con riferimento alle associazioni sportive aderenti alla Federazione italiana degli sport per disabili.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare l'emendamento numero 42.
FRAU (A.N.). Onorevole Presidente l'emendamento, così come ha detto l'Assessore, serve anche per ricordare che esistono associazioni sportive di disabili. I disabili non sono solo nelle associazioni dei normodotati, ma esistono delle associazioni sportive proprio per disabili che sono affiliate alla Federazione Italiana Sport per Disabili. Pertanto si chiede di aumentare la quota di lire 200.000 per atleta. Io avevo scritto lire 500.000, ma sono d'accordo anche per lire 400.000, ricordandoci che per ogni atleta disabile è necessario un accompagnatore, e ricordando anche che per quanto riguarda il numero degli atleti che devono avere queste società sarebbe stato chiaramente quasi impossibile avere società con cento oppure con cinquanta atleti, pertanto il numero è stato portato a dieci unità. Credo, quindi, di poter accogliere l'emendamento della Giunta che in pratica recepisce buona parte del mio emendamento, quindi ritiro l'emendamento numero 42.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 42 è stato ritirato perché l'emendamento della Giunta lo recepisce.
ballero (F.D.S.-Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Presidente, c'è da precisare che il tutto fa carico al capitolo 11117/05.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento 67 ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Con queste precisazioni il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
PIRAS, Segretario:
Art. 23
Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale
1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi forfetari, da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 2.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative, relativamente alla stagione agonistica corrente e a quella immediatamente precedente nonché, relativamente a quest'ultima, un'attestazione sottoscritta dal Presidente dell'ente circa:
I. il numero degli atleti tesserati in assoluto e ripartiti per disciplina sportiva;
II. il numero delle discipline praticate, che trovino riscontro tra le attività svolte dalle federazioni sportive nazionali del CONI;
III. l'indicazione delle Province sarde in cui viene svolta l'attività.
3. All'interno dello stanziamento previsto per le finalità di cui al presente articolo, una quota contributiva pari al 12 per cento è riservata alla delegazione regionale sarda del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI), alla quale non si applicano i criteri ed i parametri previsti dal comma 1.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni, previa apposita fideiussione bancaria e secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, nella misura massima del 50 per cento.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 49, 58, 68, 43, 50, 56, 71, 72, 75 e 63. Gli emendamenti numero 15 e 58 sono ritirati. Si dia lettura dei restanti emendamenti.
PIRAS, Segretario:
v.p.v.PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell' emendamento numero 49 ha facoltà di illustrarlo.
PITTALIS (F.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 68.
BALLERO (f.d.s. - Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, relatore. Signor Presidente, colleghi, forse la presentazione di numerosi emendamenti è nata da una formulazione che può indurre in equivoco il lettore della norma, anche se in sede applicativa certamente equivoci non ne derivano. Il problema è che il CUS, vedendo l'iscrizione di tutti gli studenti universitari, sulla base dei parametri che sono indicati nella legge per la ripartizione dei contributi agli enti di promozione verrebbe ad assorbire gran parte della dotazione del capitolo perché, ovviamente, il numero è di gran lunga superiore a quello degli iscritti a tutte le altre federazioni, perciò c'è stata una previsione di fissare un importo forfetario. Ricordo che gli enti di informazione operanti sono otto o nove, astrattamente forse ce n'è qualcuno in più, ma sono otto o nove quelli operanti, quindi, praticamente, è un'attribuzione di una quota nella media all'incirca di quanto avviene per gli altri enti.
L'emendamento presentato dalla Giunta, non essendoci un altro parametro oggettivo di fissazione di questo importo, è stato formulato tenendo conto di quello che a livello nazionale è stato deliberato dalla Giunta nazionale del CONI, che nel regolamento di disciplina dei contributi nazionali per gli enti di promozione sportiva ha fissato, nel 1997, l'importo forfetario del 15 per cento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare l'emendamento numero 43.
FRAU (A.N.). Brevemente, onorevole Presidente, per chiedere che dopo la parola "CONI", al punto B del comma 2, si aggiunga anche: "e quelle assimilabili promosse dagli enti di formazione sportiva", perché sicuramente ci sono altre attività diverse rispetto a quelle praticamente dalla Federazione sportiva e nazionale del CONI.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 50 ha facoltà di illustrarlo.
LIPPI (F.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Amadu per illustrare l'emendamento numero 56.
AMADU (Gruppo Misto). Presidente, l'emendamento numero 56 tende a far sì che gli enti di promozione sportiva possano avere, nell'ambito del capitolo 11117/06, una disponibilità di risorse finanziarie pari a quella che hanno avuto in questi anni, in particolare il 60 per cento di riserva consente agli enti di promozione, che svolgono un'attività notevole nell'arco dell'anno, di poter avere delle risorse certe, quindi rientra in questo obiettivo quello di far sì che ci sia una garanzia per l'attività che questi enti svolgono. Quindi chiedo al Consiglio un pronunciamento favorevole.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Serrenti per illustrare l'emendamento numero 71.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Presidente, si tratta ancora una volta di inserire le federazioni sportive regionali che non erano state tenute in considerazione, ci sono tutte meno che le federazioni. A me pare opportuno, anche in coerenza con quanto abbiamo affermato prima, che possano gestire impianti, che possano percepire contributi anche da parte della Regione perchè possano espletare la loro attività. Tenendo anche conto della funzione importante che hanno le federazioni che viene limitata da una carenza di risorse sempre più marcata da parte del CONI; è opportuno, proprio per entrare nel merito del momento della funzionalità del sistema sportivo in Sardegna, che noi interveniamo anche con le federazioni. Queste considerazioni valgono per tutti e tre gli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ivana Dettori per illustrare l'emendamento numero 63.
DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Colleghi e signor Presidente, noi ribadiamo il fatto che sia necessario mantenere intanto il 12 per cento come quota da attribuire al CUS, e non solo, riteniamo anche che questa non debba essere sostituita perché l'Assessore si rifaceva ad un decreto nazionale, la Regione Sardegna può decidere di acquisirlo integralmente oppure anche di adeguarlo rispetto a quelle che sono le esigenze territoriali e regionali, ma noi riteniamo anche che non solo debba essere mantenuto al 12 per cento, ma vada anche aggiunto fino al 12 per cento perché non riteniamo che questa quota debba essere superata.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il numero 49 non è accolto. Il numero 68 nella formulazione attuale non è accolto perché sull'identico argomento si accoglie la formulazione dell'emendamento numero 63. Il 43, 50, 56 non li accoglie. Il 71, 72 e 75 sono accolti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (f.d.s. - Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta esprime parere contrario conformemente al relatore sull'emendamento numero 49. Il 58 è ritirato, il 68 è della Giunta e viene mantenuto, sul 43 e 50 parere contrario. Sul 56 il parere è contrario perché essendo un capitolo nuovo che prevede molti interventi, la riserva di un 60 per cento sarebbe su una quota di un miliardo e mezzo che asciugherebbe praticamente la possibilità degli altri interventi, però credo che il mantenimento con la destinazione complessiva dell'articolo delle quote simili a quelle degli anni passati sia sostanzialmente mantenuta senza bisogno dell'inserimento di questa disposizione, quindi il parere è contrario.
Per quanto riguarda gli emendamenti 71, 72 e 75 chiedo che il presentatore valuti la possibilità di ritirarli perché sono praticamente sovrapposti rispetto all'emendamento numero 47 che introduce l'articolo 30 bis che è stato esaminato in Commissione e valutato positivamente dalla Commissione e quindi vede il parere favorevole di tutta la Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Serrenti. Ne ha facoltà.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Accogliendo l'invito dell'Assessore, gli emendamenti 71, 72 e 75 sono ritirati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (Gruppo Misto). Sull'emendamento numero 56 chiedo che l'espressione avvenga a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Siamo ancora in sede di discussione però ne prendiamo atto. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Presidente, ritiriamo l'emendamento numero 49 e dichiariamo di sostenere l'emendamento numero 63 che va nell'ottica da noi auspicata.
L'emendamento numero 49 è da intendersi ritirato, e preannuncio che il Gruppo sosterrà l'emendamento numero 63 e non quello della Giunta regionale.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi procediamo alle votazioni in questo modo: abbiamo due emendamenti sostitutivi parziali, il 68 e il 63, il primo presentato dalla Giunta e il secondo dai colleghi Dettori, Zucca, Frau, Sassu, è stato ritirato il numero 49 ed è stato sostenuto anche dal Gruppo di Forza Italia.
Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S. - Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta ritira l'emendamento numero 68.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 63. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 43, che non è stato accolto né dal relatore, né dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 50, che non è stato accolto né dal relatore, né dalla Giunta.
Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 50.
PRESIDENTE. E` stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti numero 50 e 56.
Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, faccio notare che l'emendamento
numero 50 è identico al numero 43, già respinto.
PRESIDENTE. Ringrazio il consigliere Bonesu. Questa è cultura parlamentare. Credo che sia fatta nel miglior funzionamento dell'Assemblea, a prescindere dai ruoli che ognuno ha, e colma anche qualche distrazione per stanchezza della Presidenza, e per questo lo ringrazio. Non può essere messo in votazione. L'Aula si era già pronunciata. Sono esattamente identici.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 56.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Prima di proclamare il risultato della votazione vi prego di prestare un attimo di attenzione, perchè l'onorevole Milia era in Aula ma non ha votato, quindi viene considerato astenuto.
MILIA (F.I.). Presidente, quando sono entrato in Aula la votazione era già chiusa.
PRESIDENTE. Il problema è che sulla base dei risultati mancherebbe il numero legale. Io chiedevo a qualcuno dei presenti in Aula se non ha votato pur rilevato dai segretari, quindi considerato astenuto, il numero legale si può raggiungere e si può procedere, altrimenti dobbiamo sospendere.
TUNIS GIANFRANCO (Popolari). Presidente, io ero in Aula, ma ero distratto e non ho votato.
PRESIDENTE. Allora se siamo d'accordo, consideriamo i presenti astenuti e questo consente di raggiungere il numero legale e di continuare a votare. Questa è una interpretazione accettata e proseguiamo.
Proclamo quindi il risultato della votazione:
Presenti 43
Votanti 39
Astenuti 4
Maggioranza 20
Favorevoli 10
Contrari 29
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Dettori Ivana - Diana - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Giordo - Lippi - Locci - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Montis - Murgia - Obino - Petrini - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Secci - Serrenti - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si sono astenuti: il Presidente Selis e i consiglieri Biggio - Tunis Gianfranco - Falconi.)
Si dia lettura dell'articolo 24.
CONCAS, Segretaria:
Art. 24
Contributi ai Comuni per favorire
l'attività giovanile e amatoriale
1. La Regione riconosce la notevole rilevanza sociale dell'attività sportiva giovanile ed amatoriale e ne promuove lo sviluppo e la tutela mediante la concessione ai Comuni di appositi contributi annuali, specificamente destinati al sostegno delle attività sportive svolte dai soggetti di età inferiore ai sedici anni e superiore ai quaranta.
2. I contributi, rapportati a lire 1.000 per abitante ed aventi destinazione specifica e non integrativa o sostitutiva rispetto a quelli previsti dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, vengono erogati al Comune dall'Assessorato regionale competente in materia di sport.
3. Il numero di abitanti del Comune da calcolare ai sensi del comma 2 è stabilito sulla base del censimento demografico della popolazione globale residente, risultante al secondo anno precedente quello di iscrizione nel bilancio regionale del relativo stanziamento.
4. La conferma dei contributi negli anni successivi è subordinata alla presentazione, da parte dell'Amministrazione comunale interes-sata, entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, all'Assessorato regionale competente in materia di sport di apposita relazione consuntiva sull'utilizzo dei fondi ottenuti nell'esercizio precedente.
5. Con la legge finanziaria si provvede annualmente all'adeguamento dell'ammontare dei contributi di cui al presente articolo in relazione alla variazione della popolazione residente e del costo della vita.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 16, il numero 27 è stato ritirato, e 59. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 16.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento, presentato dalla Giunta, avviene su conforme richiesta dell'ANCI che ha ritenuto opportuno che questi interventi venissero svolti dal Comune sulla base del ripristino della somma in base alla legge 25 che nel testo originario era stato previsto di sottrarre al fondo unico e che con l'intervento della terza Commissione è stato ripristinato in sei miliardi e rotti. Quindi l'ANCI chiede che non ci sia una nuova domanda su un fondo specifico di richiesta che i comuni devono fare alla Regione, ma che gli interventi avvengano sulla base delle risorse complessive di cui i comuni dispongono.
Presidenza del Vicepresidente Milia
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 59.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento numero 59 parte un po' dalle stesse premesse; anziché risolverle in negativo, sopprimendo l'articolo e quindi non riconoscendo le finalità che la Commissione invece ha voluto affermare, prevede la possibilità di incrementare i fondi della "25" fino a mille lire per abitante. Per cui mi sembra che, se vogliamo dare un senso alla politica regionale in materia, vada prevista la possibilità di un finanziamento ulteriore e non di sopprimere anche la finalità; mi sembra che la proposta di sopprimere l'articolo sia veramente contraria allo spirito della legge.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere della Commissione è di accogliere l'emendamento della Giunta. Ovviamente l'accoglimento di questo significherebbe che gli altri decadono.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 16.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.
SECCI (Popolari). Presidente, se rimane questo articolo non c'è copertura finanziaria della legge. Per ricordare all'Aula che la copertura finanziaria della legge è stata fatta sulla base della soppressione dell'articolo 24. Se l'articolo 24 rimane o se venisse accolto per caso l'emendamento numero 59, la legge non è più coperta finanziariamente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, qua si sta prendendo in giro. Il 59 può essere zero lire fino ad un miliardo e seicento milioni, quindi non è stabilito che si preveda nemmeno una lira, è semplicemente la facoltà di poter dare denari, che può essere anche su esercizi successivi. Per cui l'emendamento 59 non comporta sul bilancio nemmeno una lira.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ne ha facoltà.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Presidente, colleghi, è vero quello che diceva l'onorevole Bonesu, però è chiaro che se si crea un'aspettativa di incremento dei fondi della legge 25 non credo che sia ipotizzabile che poi la Regione sia in grado di resistere davanti alle richieste di 380 comuni, 4 province e così via. Questa dotazione finanziaria sono tre miliardi e mezzo, che aveva senso quando c'era quel prelievo della somma di sei e mezzo che venivano tolti dalla legge 25. La legge 25 ha già un finanziamento autonomo, non mi pare opportuno che sia ulteriormente finanziata a scapito della legge sullo sport.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, a me pare che si sia determinato un qualche equivoco a seguito della richiesta, anche ufficiale, che c'è stata da parte dell'ANCI, di soppressione di questo articolo. Però la richiesta che faceva l'ANCI nasceva soprattutto dalla preoccupazione che in qualche modo si volessero alterare i principi contenuti nella legge 25, quella che prevede di trasferire ai comuni una serie di risorse.
Credo che l'emendamento numero 59 abbia senso, se non altro per ribadire che la funzione del trasferimento va confermata e che va eventualmente incrementata anche la dotazione finanziaria ai comuni per poter portare avanti le iniziative legate alla legge sullo sport; il problema è che se c'è la preoccupazione che i comuni poi possano far confluire nel fondo indistinto questi fondi e non li utilizzino per la pratica sportiva, si può sicuramente definirlo meglio, obbligando i comuni a spenderlo per questo, si può anche dilazionare nel tempo il trasferimento delle risorse finanziarie, però credo che sia assolutamente importante ribadire il concetto che se si vuole una diffusione della pratica sportiva è chiaro che vanno aumentati i trasferimenti nei confronti dei comuni e gli incrementi sono chiaramente da portare avanti sulla base delle disponibilità di bilancio.
Per quanto mi riguarda sono dell'avviso che quanto previsto dall'emendamento 59 sia più che giusto e corretto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Serrenti. Ne ha facoltà.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Quando la legge è nata aveva come scopo, e naturalmente lo ha tuttora, quella di razionalizzare le somme, non poche, che la Regione spende per il settore dello sport, ma anche per razionalizzare la quantità, oltre la qualità, di interventi, tenendo conto che comunque la somma messa a disposizione delle varie leggi di settore si è rivelata non sempre sufficiente per far il minimo indispensabile nel mondo dello sport, per evitare che tutto ciò che spesso diciamo in quest'Aula e fuori da quest'Aula che riguarda lo sport poi corrisponda a verità. Non si può parlare di diffusione dello sport, non si può dire che lo sport ha una funzione sociale insostituibile e poi, di fatto, non ci sono le risorse per farlo. Però non posso non notare che quando la legge è arrivata alla fine del suo iter non solo non c'è stato l'aumento di risorse che complessivamente era nei fatti, io ricordo che allora spendevamo circa 25 miliardi più altri settori, che so, la promozione che avveniva, contributi al Cagliari ed altro, complessivamente arrivavamo a circa 30 - 35 miliardi, mi pare di calcolare che adesso ne manchino almeno una decina, complessivamente.
Credo che allora tutte le discussioni, tutte le parole d'ordine eccetera vengono a cadere quando di fronte alla buona volontà poi manca il minimo indispensabile di risorse per fare le cose che dobbiamo fare. Ecco che allora, discutendo appunto di questo articolo 24, dove si incrementa la legge 25, il fondo indistinto per i comuni di una qualche risorsa che ci consenta di recuperare, io, Presidente, lo trovo non solo corretto ma doveroso perché diversamente tutte le questioni portate avanti finiscono per naufragare nella inapplicabilità della legge.
Voglio ricordare che il mondo dello sport si vede tagliato ogni anno, per ragioni di ristrettezze di bilancio, una volta il 10 per cento, una volta il 5 per cento, altre volte di più, è un sistema che poi va in collasso e che non funzionerà mai più, e dovremmo correre al riparo, magari stanziando ingenti somme per rimettere assieme un settore che davvero sta soffrendo molto.
Allora, signor Presidente, anche nella logica del fatto che la legge 25 in questo caso viene incrementata lasciando all'Esecutivo regionale e al Consiglio regionale la possibilità di mettere poco o molto, a seconda di quello che si vuole mettere, ritengo che sia opportuno recuperare, almeno attraverso il fondo indistinto, un po' di risorse per gli enti locali perché l'attività dello sport sia una cosa che si può fare davvero e non solo un enunciato politico nei momenti di confronto o magari nei momenti nei quali si fa molta demagogia.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ne ha facoltà.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Presidente, volevo ricordare all'Aula che per quanto riguarda il finanziamento complessivo della legge la Commissione di merito e la Commissione terza hanno trovato un finanziamento complessivamente soddisfacente di quasi 36 miliardi rispetto ai venti miliardi che erano previsti nel disegno di legge con cui la proposta era arrivata in aula.
Per quanto riguarda questo specifico intervento, voglio ricordare che questo intervento di cui all'articolo 24, grava proprio su quel capitolo per il quale inizialmente era stata prevista la sottrazione di risorse alla legge 25, per prevedere un finanziamento diretto da parte della Regione della costruzione degli impianti.
Il risultato è che rimane alla competenza regionale, e quindi viene sottratta alle spese che i comuni devono fare con la legge 25, la realizzazione degli impianti, però non avviene quel prelievo. Quindi, con questa legge stiamo già facendo un ulteriore incremento, di fatto sottraendo spese che dovevano essere fatte, di oltre sei miliardi al fondo della legge 25. Credo che sia eccessivo prevedere adesso che altri tre miliardi e mezzo possano andare al fondo indistinto sottraendo risorse dirette all'applicazione di questa legge e sottraendole quindi a quel fondo che finanzia proprio gli impianti che devono essere finanziati con questa legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Effettivamente mi chiedo se l'Assessore Ballero ha letto l'emendamento 59, che fra l'altro ieri era concordato con lui. Non si prevede nemmeno una lira perché c'è un limite massimo di spesa ma non c'è un limite minimo, quindi non si sta sottraendo bel niente, e se i fondi vanno dati ai comuni, questi fondi sono finalizzati all'attività sportiva giovanile e amatoriale, quindi sono fondi per attività sportiva.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 16.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 50
Votanti 50
Maggioranza 26
Favorevoli 36
Contrari 14
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Giordo - La Rosa - Ladu - Lippi - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Obino - Oppia - Petrini - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Schirru - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)
L'articolo 24 è soppresso e decade l'emendamento numero 59.
Si dia lettura dell'articolo 25.
CONCAS, Segretaria:
Art. 25
Interventi a favore
dell'attività sportiva scolastica
1. Nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 5, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna e compatibilmente con le norme sull'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al Capo III del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico-sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.
2. Dette provvidenze hanno carattere forfettario, non possono superare la soglia del 90 per cento delle spese ammissibili nel preventivo e vengono erogate sulla base di programmi annuali di attività, redatti dalle istituzioni scolastiche interessate e coordinati a cura dei competenti Provveditorati agli studi.
3. Nel preventivo di cui al comma 2 deve essere, fra l'altro, indicata la provenienza dei fondi che, sommati alle provvidenze regionali, consentano di conseguire il pareggio del bilancio.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento degli stessi, previa ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 e le spese relative alle eventuali fidejussioni entrano a far parte del monte delle spese ammissibili.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25 bis.
CONCAS, Segretaria:
Art. 25 bis
Contributi per favorire l'utenza esterna
degli impianti sportivi scolastici
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle istituzioni scolastiche titolari di impianti sportivi contributi intesi a favorire l'utilizzo di detti impianti da parte dell'utenza generale in orario extra-scolastico.
2. I contributi sono erogati secondo i termini e le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 25.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 64 e 69. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 64 ha facoltà di illustrarlo.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S. - Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento 69 è ritirato perché sostituito dal 64, elaborato in Commissione, quindi il parere è favorevole all'emendamento numero 64.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 64. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 25 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
CONCAS, Segretaria:
Art. 26
Contributi ai Comuni
per le manifestazioni locali
1. La Regione concede ai Comuni contributi annui finalizzati a limitare i costi di organizzazione delle manifestazioni sportive di carattere regionale, provinciale e locale, allestite dall'associazionismo sportivo operante in ambito comunale.
2. Detti contributi, aventi destinazione specifica e non integrativa o sostitutiva rispetto a quelli previsti dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, sono rapportati a lire 1.000 per abitante, sulla base dei dati demografici risultanti dal censimento del secondo anno precedente quello di iscrizione nel bilancio regionale del relativo stanziamento.
3. Per la conferma dei contributi di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale deve presentare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una circostanziata relazione contenente la destinazione dei fondi ottenuti nell'esercizio precedente, con l'indicazione dei mandati di pagamento emessi, i nominativi dei beneficiari e la specificazione delle spese.
4. L'importo dei contributi annuali è sottoposto a indicizzazione secondo i criteri e le modalità indicati dal comma 5 dell'articolo 24.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti 18 e 62. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento 18.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento 62.
BONESU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato perché la stessa discussione è avvenuta sull'articolo 24. Si chiede la controprova sull'emendamento 18.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 18 soppressivo totale dell'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 26 è soppresso e l'emendamento numero 62 decade.
Si dia lettura dell'articolo 27.
CONCAS, Segretaria:
Art. 27
Contributi per manifestazioni sportive
nazionali e internazionali
1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede contributi a favore di enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche.
3. L'entità dei contributi è determinata nel programma annuale di cui all'articolo 4, in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e di realizzazione e sugli stessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
4. L'Assessore regionale competente in materia di sport è autorizzato, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, a concedere contributi straordinari, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l'ordinaria programmazione degli interventi, per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, che non presentino nell'Isola carattere di ripetitività annuale e che, comunque, non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1.
5. La quota riservata all'intervento di cui al precedente comma 4 non può eccedere il 25 per cento dello stanziamento globale destinato alle iniziative in argomento.
6. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento degli stessi, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale26 gennaio 1989, n. 5.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 28.
CONCAS, Segretaria:
Art. 28
Contributi per la partecipazione
a campionati nazionali
1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi isolani non iscritti a leghe professionistiche per la partecipazione a campionati nazionali che comportino trasferte in territorio extra regionale e che abbiano il loro naturale svolgimento attraverso gare di andata e ritorno.
2. L'intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extra regionale e avuto riguardo a:
I. livello del campionato disputato;
II. area geografica in cui vengono disputate le gare;
III. numero componenti la squadra tipo;
IV. numero delle trasferte.
3. Gli elementi di cui ai punti ai punti a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce e in modo leggibile unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.
4. Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono estese, nelle stesse forme, misure e modalità, alle gare in trasferta successive alla fase di campionato da considerarsi ordinaria e che devono determinare la vittoria del campionato stesso , la permanenza in esso, o il passaggio ad altra serie.
5. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, quanto al 60 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato e per la quota residua dietro dimostrazione dell'avvenuta regolare partecipazione a tutte le gare previste in calendario.
6. In relazione agli adempimenti per la corresponsione delle anticipazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
7. Le suddette contribuzioni non sono cumulabili con le provvidenze concesse per le stesse finalità dall'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 70 e 73. L'emendamento 19 è stato ritirato.
Si dia lettura degli emendamenti numero 70 e 73.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento 71.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento numero 70 disciplina in maniera un po' più precisa la formulazione precedente, tenendo conto del fatto che vi sono campionati che prevedono non gare di andata e ritorno, ma gare con trasferte plurime in territorio extra regionale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Serrenti per illustrare l'emendamento numero 73.
SERRENTI (P.S.d'Az.). L'articolo 28, in effetti, assorbe in sé le prerogative della legge regionale 14. Si tratta di rimborsi di spese alle squadre, ai sodalizi che vanno per campionati, o per le rappresentative regionali nel territorio nazionale e che devono sopportare, come sappiamo, spese ingenti. Tutto questo è già spiegato nella legge. Vorrei che venissero aggiunte le partecipazioni delle federazioni regionali, che anche in questo caso sono escluse, in armonia con quanto abbiamo già fatto nella correzione degli altri articoli.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere del relatore è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.- Progr. Fed.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 70. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 29.
CONCAS, Segretaria:
Art. 29
Contributi per la partecipazione
a singole trasferte in territorio extra regionale
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfetari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, a favore delle società e associazioni sportive non professionistiche affiliate alle federazioni del CONI e/o agli enti di promozione dallo stesso riconosciuti, nonché alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra regionale e che, comunque, non ricadano nella categoria specificamente prevista all'articolo 28.
2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle federazioni sportive e agli enti di promozione, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza.
3. I contributi vengono concessi avuto riguardo a:
I. valore tecnico, agonistico e educativo dell'iniziativa interessata;
II. area geografica di svolgimento dell'iniziativa;
III. durata dell'iniziativa;
IV. numero dei partecipanti alla trasferta.
4. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce e in modo leggibile unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 51 e 74. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento numero 51.
BERTOLOTTI (F.I.). Si tratta, Presidente, di prevedere un allargamento della possibilità di intervento della legge, che qua stiamo riconoscendo soltanto alle federazioni del CONI ed agli enti di promozione riconosciuti dal CONI. Io ritengo che l'attività sportiva possa essere e viene fatta anche da altri enti non riconosciuti dal CONI e non per questo si debba precludere a questi la possibilità di ottenere finanziamenti nelle stesse misure in cui vengono invece assegnati alle federazioni o agli enti di promozione del CONI. Si tratta di una questione di libertà, semplicemente per dover stabilire che non si debba per forza affilarsi o essere nell'ambito delle federazioni o degli enti di promozione sportiva del CONI ma che si possa avere la libertà di poter fare delle iniziative anche fuori da questi schemi.
Il futuro è in continuo cambiamento, in questo modo stiamo precludendo la possibilità che si possano affacciare o che possano usufruire anche enti di promozione sportiva che sono attualmente già operanti, ma che possano essere anche in futuro operanti, magari per risolvere situazioni specifiche e particolari che non sono tenute in considerazione da parte della federazione e del CONI.
Con questo emendamento mi ripropongo proprio di lasciare aperto il campo di ipotesi di intervento della legge, poi saranno i governi regionali a dover fare le scelte sugli stanziamenti, sulle assegnazioni e sulle direttive che devono essere utilizzate per ispirare gli interventi nello sport.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Serrenti per illustrare l'emendamento numero 74.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Lo spirito è quello che già ho dichiarato per l'articolo precedente. Qui, in effetti, si tratta dell'articolo 26 della legge numero 36 che viene ripreso dalla nuova legge e stiamo facendo lo stesso lavoro, stiamo inserendo le federazioni regionali che ne erano escluse.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed), relatore. L'emendamento numero 51 non si accoglie; l'emendamento numero 74 si accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Il parere della Giunta è contrario sull'emendamento numero 51, perché gli enti di promozione sono quelli che sono obiettivamente riconosciuti, non mi pare che si possa determinare un'apertura assolutamente indeterminata. Per quanto riguarda l'emendamento numero 74 si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Faccio notare che viene difficile alla Regione finanziare iniziative sportive fuori dal CONI, perché il Governo già nella legge sugli istruttori subacquei ci aveva richiamato che l'attività sportiva, come organizzazione, è competenza esclusivamente statale, quindi sarebbe passibile di censura.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 74. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 30.
CONCAS, Segretaria:
Art. 30
Convenzioni con le compagnie
e aziende di trasporto
1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 28 e 29, nonché per il contenimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno e fuori del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche isolane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con compagnie ed aziende di trasporto ferroviario, aereo, marittimo e su gomma, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale sanitario.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese ad animali e attrezzature strettamente necessari per la partecipazione alle iniziative sportive nonché, nel caso di portatori di handicap o di soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ai loro accompagnatori.
3. In presenza di convenzioni regolarmente sottoscritte e operanti, i contributi forfetari di cui agli articoli 28 e 29 vengono ridotti della quota di sconto effettivamente praticata per le sole spese di viaggio.
PRESIDENTE. All'articolo 30 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare gli emendamenti.
BALLERO (F.D.S. - Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento numero 45 disciplina la possibilità di intervento anche del CONI nelle convenzioni con le compagnie di trasporti, tenendo conto del fatto che ci sono anche risorse specifiche che in questo modo il CONI può destinare al sostegno finanziario delle convenzioni.
Per quanto riguarda l'emendamento numero 47 è connesso al ritiro degli emendamenti che erano stati prima presentati dall'onorevole Serrenti, quindi il parere è favorevole, ovviamente, di prevedere la possibilità di questo contributo con un'unica norma, anziché con quei tre emendamenti che sono stati ritirati, precisandosi che l'intervento grava sul capitolo 11117/06.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Favorevole all'emendamento numero 45 e all'emendamento numero 47.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 31.
CONCAS, Segretaria:
Art. 31
Contributi per le attività del tempo libero
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle attività del tempo libero che non ricadono nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI, o di quelle tradizionalmente ammesse a contribuzione regionale in ragione del loro evidente carattere di motricità, la Regione è autorizzata a concedere contributi a:
I. CRAL e associazioni aziendali del tempo libero;
II. circoli culturali regolarmente costituiti e operanti;
III. associazioni di volontariato ed ambientaliste.
2. La natura del contributo ha carattere di parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute. Alla domanda devono essere allegati:
I. relazione illustrativa sulle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente con l'indicazione delle singole iniziative organizzate, nonché dei soggetti iscritti e regolarmente operanti;
II. analitico consuntivo di spesa relativo all'esercizio precedente, comprensivo di tutte le categorie di spesa sostenute, dell'importo per ciascuna di esse, nonché delle entrate realizzate.
3. L'importo del contributo regionale verrà commisurato alle spese ammissibili affrontate nell'esercizio precedente e non potrà, comunque, superare il 50 per cento dell'esborso globale sostenuto.
PRESIDENTE. All'articolo 31 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.- Progr.Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore accoglie la soppressione dell'articolo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 31, lo metto in votazione. Si vota l'articolo 31, perchè i due emendamenti sono soppressivi, quindi se si vuole sopprimere l'articolo 31 si vota contro. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 32.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO IV
INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
PAESAGGISTICO ED ECONOMICO
DELLA
SARDEGNA
Art. 32
Tipologia dell'intervento
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI nelle sue varie articolazioni territoriali, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affiliate, finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna.
2. È condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno regionali che i campionati e le singole iniziative sportive si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale.
3. L'Assessorato competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7:
I. valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;
II. indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire nella convenzione-tipo da sottoporre agli organismi consenzienti;
III. valuta la congruità numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attività oggetto di sponsorizzazione;
IV. propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte, vincolando parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attività giovanile.
PRESIDENTE. All'articolo 32 è stato presentato l'emendamento 21 modificativo. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento prevede che le sponsorizzazioni possono essere totali o parziali; io chiederei però che l'emendamento venga votato per parti, perché nella parte soppressiva del secondo comma "le singole iniziative" non ritengo sia opportuna l'abrogazione ad una migliore lettura, per cui l'aggiunta "e che le manifestazioni organizzate in Sardegna siano di interesse nazionale o internazionale" diventerebbe aggiuntivo e non sostitutivo di "le singole iniziative".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento si procede alla votazione, così come illustrata, dell'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato).
Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 33 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 34.
CONCAS, Segretaria:
Art. 34
Modalità di concessione
ed erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma preventivo delle sponsorizzazioni e ne autorizza, previa assunzione dei necessari impegni di spesa, l'attuazione, per una quota pari al 60 per cento dell'importo globale, con anticipazioni a favore dei soggetti inseriti nel programma medesimo.
2. Le anticipazioni non possono superare il 60% delle spese ritenute ammissibili e la loro erogazione è subordinata all'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
3. La liquidazione del saldo verrà autorizzata con un successivo programma, adottato con le forme di cui al precedente comma 1, nel quale dovranno essere vagliati le effettive spese sostenute, la proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 32.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 35.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI SUPPORTO E TUTELA
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
Art. 35
Contributi per le attrezzature sportive
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni, istituzioni scolastiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, contributi per l'acquisto di attrezzature sportive, secondo le quote massime e le indicazioni di sotto specificate:
I. 80 per cento delle spese ammissibili per le attrezzature relative alle strutture di proprietà di enti pubblici che provvedono direttamente alla loro gestione e per quelle delle istituzioni scolastiche;
II. 80 per cento delle spese ammissibili per l'acquisto di attrezzature delle federazioni sportive, degli enti di promozione e delle società e associazioni sportive a carattere dilettantistico;
III. 90 per cento per l'acquisto delle attrezzature dei disabili affiliati alle competenti federazioni del CONI ed agli enti di promozione sportiva.
2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi destinati all'impiantistica privata di cui alla lettera a) del successivo comma 3.
3. Le attrezzature sportive di cui al presente articolo sono costituite da:
I. le pertinenze e gli arredi necessari alla funzionalità degli impianti;
II. gli attrezzi e i mezzi indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive o propedeutici al conseguimento di migliori risultati agonistici nelle stesse;
III. il corredo e gli indumenti necessari per lo svolgimento delle varie discipline sportive.
4. I fondi per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 25 del 1993, possono essere utilizzati per integrare le provvidenze concesse in attuazione del presente articolo.
PRESIDENTE. All'articolo 35 è stato presentato l'emendamento 22, sostituivo totale. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. E` il riconoscimento della funzione di programmazione finanziaria delle risorse alle amministrazioni provinciali.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 35 testo vecchio è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 36.
CONCAS, Segretaria:
Art. 36
Formazione degli operatori di settore
1. La Regione promuove le attività di formazione e aggiornamento di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture periferiche del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dell'ISEF o struttura equipollente, operanti in Sardegna.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 37.
CONCAS, Segretaria:
Art. 37
Contributi per l'organizzazione di iniziative
di supporto alle attività sportive
1. L'Amministrazione regionale può concedere contributi agli enti locali, alle strutture periferiche del CONI, alle federazioni sportive del CONI, agli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciute, nonchè alle associazioni provinciali diplomati ISEF per:
I. l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche;
II. la realizzazione di campagne promozionali.
2. L'entità del concedibile contributo non può superare la soglia del 60 per cento delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa.
3. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
4. L'erogazione del contributo, o del saldo dello stesso, avviene a seguito di presentazione del rendiconto finanziario redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.
PRESIDENTE. All'articolo 37 sono stati presentati gli emendamenti 23 e 52 soppressivi parziali. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 23.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento 52.
BERTOLOTTI (F.I.). E` sullo stesso spirito di quelli precedenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. E` negativo sia sull'uno che sull'altro emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Sull'emendamento 52 il parere è contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà. FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, vorrei ricordare al relatore, per quanto riguarda l'emendamento 23, che la Commissione aveva detto di rimettersi all'Aula. Questo per quanto riguarda l'emendamento della Giunta.
Vorrei ricordare a questo proposito che l'articolo 37 parla dei contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive, e giustamente tiene in considerazione le strutture periferiche del CONI, enti di promozione eccetera. E chi più delle associazioni provinciali, diplomati ISEF, possono dare un contributo per quanto riguarda queste iniziative? Pertanto, a mio avviso, proprio voler eliminare coloro i quali per legge hanno avuto un titolo e si interessano principalmente dei problemi sportivi, eliminarli dalla possibilità di poter avere contributi per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche, eccetera, mi sembra veramente strano. Pertanto sarei del parere che questo emendamento venga ritirato affinché queste associazioni restino all'interno della legge, quindi possano avere i contributi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Serrenti. Ne ha facoltà. SERRENTI (P.S.d'Az.). Presidente, io sono d'accordo sui principi che pone il collega Frau, cioè sull'importanza, sul ruolo dell'ISEF nel mondo dello sport. Tuttavia vorrei ricordare che l'ISEF sta diventando una facoltà universitaria che già interviene, attraverso questo suo compito istituzionale, nel mondo dello sport in maniera più qualificata rispetto a prima, non che prima non lo fosse. Allora ritengo che ogni altro tipo di partecipazione sia di fatto una duplicazione della partecipazione dell'ISEF, che partecipa come facoltà universitaria. Quindi sono d'accordo con l'Assessore nel sopprimere, perché mi pare una ridondanza della legge, un inutile richiamo ad un'istituzione che già è presente abbondantemente.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento 23 sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento 52. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (S.F.D.-Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Sull'emendamento 52 c'è stata espressione di parere contrario da parte del relatore con richiesta di controprova.
PRESIDENTE. No, Assessore, la controprova è stata richiesta solo sull'emendamento 23.
BALLERO (F.S.D. Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ricordo che proprio nella mattinata il presidente Selis ha fatto ripetere una votazione in una situazione analoga.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.
CONCAS: Segretaria:
Art. 38
Misure per la tutela delle attività non agonistiche
1. La Regione favorisce la corretta e razionale attività fisico - motoria dei praticanti attività sportiva non agonistica, mediante la concessione ai Comitati provinciali del CONI di adeguati sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità, esperienza e prestigio ed operanti in strutture che non si propongano scopi di lucro.
2. Le prestazioni degli operatori di cui al comma 1 devono essere esclusivamente destinate ai praticanti compresi in fasce non agonistiche, ai portatori di handicap, nonché a soggetti che necessitano di attività fisico - riabilitativa.
3. I contributi sono erogati in un'unica soluzione ai comitati provinciali del CONI in ragione di lire 500 per abitante residente nella provincia nel secondo anno precedente quello di iscrizione nel bilancio regionale dell'apposito stanziamento annuale.
4. Lo stanziamento di cui al precedente comma 3 è soggetto ad indicizzazione secondo i criteri indicati all'articolo 24, comma 5.
PRESIDENTE. All'articolo 38 sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.
CONCAS: Segretaria:
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Pittalis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Presidente, si stanno convocando le Commissioni nonostante lo svolgimento dei lavori e mi sorprende perché nessuno ha interpellato il Gruppo di Forza Italia, perché non posso parlare per gli altri gruppi. A questo punto non concedo assolutamente l'autorizzazione, per quel che mi riguarda, contestando il metodo e vorrei sapere da chi viene questa iniziativa.
PRESIDENTE. Stiamo controllando consigliere Pittalis.
Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare l'emendamento numero 24.
BALLERO (F.D.S. - Progr. Sard.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare l'emendamento 54.
BERTOLOTTI (F.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare gli emendamenti 39 e 40.
FRAU (A.N.). Gli emendamenti 39 e 40 sono identici; si danno per illustrati, significa sempre aggiungere le parole "e degli enti di formazione sportiva".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. E` favorevole a tutti tranne che al 54.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO ((F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Andiamo un po' con ordine perché l'emendamento 24 è della Giunta, quindi ovviamente il parere è favorevole. Emendamento 54: parere contrario, ma è quasi superfluo. Emendamento 39: parere contrario per le ragioni più volte dette. Emendamento 44: parere contrario. Emendamento 46, aggiuntivo, che è della Giunta, ovviamente parere favorevole. Emendamento 53: parere contrario per le ragioni dette prima.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.
FRAU (A.N). Ci sono delle discordanze tra Commissione e Assessore, quindi sarebbe opportuno che il relatore in aula dica esattamente che cosa accoglie e che cosa non accoglie, perché le vorrei ricordare che alcuni emendamenti che qui l'Assessore ha detto di non essere d'accordo; sono stati accolti in Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Numero 24: parere favorevole; numero 54: parere negativo; numero 39: parere favorevole; numero 44: parere favorevole; numero 46: parere favorevole; numero 53: parere negativo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lippi. Ne ha facoltà.
LIPPI (F.I.). L'emendamento 53 deve essere coordinato con l'emendamento 39 perché sono uguali, il relatore ha dato parere favorevole sul 39, quindi il 53 si ritirerà in ogni caso, perché il contenuto dell'emendamento è già ripreso nel 39.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ricordo che ha ragione l'onorevole Frau, sul 39 e sul 44 c'era stato l'accordo della Commissione, quindi la Giunta si adegua.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Dettori Ivana. Ne ha facoltà.
DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Volevo dire che per quanto riguarda il 53 si diceva sostanzialmente, sottolineando che era identico a quelli presentati da Frau, che era superfluo.
ZUCCA (Progr. Fed.). Un "no" che significava in pratica che non doveva essere considerato.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 54. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione gli emendamenti 44 e 53 (identici). Chi li approva alzi lo mano.
(Sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi lo mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 39.
CONCAS, Segretaria:
Art. 39
Norme di salvaguardia delle professionalità locali
1. La Regione promuove e favorisce il mantenimento presso le realtà societarie locali degli atleti di elevate doti tecnico - agonistiche che abbiano conseguito particolari meriti in campo nazionale e internazionale, mediante la concessione ai sodalizi isolani presso i quali gli stessi risultino tesserati di appositi incentivi finanziari.
2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, i sodalizi sportivi interessati devono inviare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dall'articolo 9, apposita richiesta, corredata dal curriculum degli atleti interessati, nel quale devono essere tra l'altro, specificati i risultati dagli stessi conseguiti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due anni.
3. La graduatoria dei sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi è definita dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, sulla base dei risultati agonistici conseguiti dall'atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti quella nella quale viene formulata la domanda di contributo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione può altresì istituire borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università degli Studi dell'Isola.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi lo mano.
(E` approvato)
Presidenza del Presidente Selis
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 40.
CONCAS, Segretaria:
Art. 40
Tutela sanitaria delle attività sportive
1. Per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31 (Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria delle attività sportive) e dalla legge regionale 7 dicembre 1995, n. 36 (Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31).
2. Ferme restando le competenze esercitate in materia dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, l'Assessorato competente in materia di sport contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi risultano affiliati.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 45 bis, stabilisce, fra l'altro, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione del presente articolo.
PRESIDENTE. All'articolo 40 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
MACCIOTTA (Gruppo Misto). Questo emendamento si riferisce alla osservazione fatta nel suo intervento dall'onorevole Milia ieri, cioè l'ingorgo che si creerebbe per il rilascio dei certificati di idoneità fisica allo sport agonistico, soprattutto per quanto riguarda gli atleti dilettanti.
Il problema nasce dal fatto che nella citata legge 36 del '95 si sosteneva che tale certificazione ai fini dell'esenzione dai ticket sanitari venisse rilasciata dai servizi competenti delle ASL e dai centri pubblici o privati di medicina sportiva. Siccome il rilascio di certificati di idoneità e l'abilitazione a fare le visite specialistiche è sancita da quella legge come limitata agli specialisti, e sono compresi anche i liberi professionisti con i loro studi privati, visto che è oggi possibile accreditare non solo centri privati, ma anche studi privati, questo naturalmente metterebbe sulla piazza a disposizione della società un maggior numero e una migliore ubicazione di soggetti idonei a rilasciare tale certificazione e l'emendamento propone quindi di modificare quella legge del '95 in questo senso, inserendo "studi". E` presente l'Assessore della sanità e naturalmente sarebbe opportuno che esprimesse anche il suo parere.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Parere favorevole anche per conto dell'Assessore della sanità.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 41.
CONCAS, Segretaria:
Art. 41
Attività di ricerca
1. L'Amministrazione regionale promuove la conoscenza dell'attività motoria in tutte le sue manifestazioni e implicazioni psico - fisiche mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari a favore di appositi centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna, nonché di enti ed organizzazioni al CONI conferenti.
2. Ai fini del conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, un progetto di ricerca annuale, o comunque articolabile per annualità, nel quale devono essere indicati l'organico che concorre all'effettuazione della ricerca stessa, ed il preventivo di spesa ripartito per annualità comprendente le fonti di finanziamento.
3. La quota d'intervento regionale non può eccedere il 50 per cento del costo dell'iniziativa e sulla stessa sono ammesse anticipazioni nella misura massima del 70 , secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
PRESIDENTE. All'articolo 41 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
BERTOLOTTI (F.I.). L'emendamento si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Il parere della Giunta è negativo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 55. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 42.
CONCAS, Segretaria:
Art. 42
Poteri di vigilanza, verifica
e controllo
1. L'Assessorato competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali si dispieghi l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi ed accertamenti.
2. I soggetti interessati sono tenuti a prestare la necessaria opera di supporto e collaborazione all'attività ispettiva di cui comma 1.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 43.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA
Art. 43
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 35.400.000.000 per l'anno 1999, in lire 19.850.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 14.150.000.000 per l'anno 2001 ed anni successivi. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse destinate agli interventi di cui all'abroganda normativa richiamata dal successivo articolo 45, nonché relativamente agli interventi di cui agli articoli 11, 12, 17 e 18, comma 4, lett. a), mediante utilizzo di una quota parte, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, della riserva istituita dall'articolo 39, comma 2, punto 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed iscritta in conto del capitolo 03017.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01090-
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 28 e 29 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 e art. 24, comma 4, della legge finanziaria)
1999 lire 6.000.000.000
2000 lire 6.000.000.000
2001 lire 6.000.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 della legge finanziaria)
1999 lire 4.000.000.000
2000 lire 4.000.000.000
2001 lire -----------------
mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 10 della tabella B della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'articolo 39, comma 2, punto 1 della L.R. n. 37 del 1998 e corrispondente alla voce 4 della tabella B della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.
Cap. 03146 -
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire ----------------
2001 lire -----------------
Cap. 03147 -
Quota capitale delle rate ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 7.000.000.000
2000 lire -----------------
2001 lire -----------------
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11116 -
Contributi per manifestazioni sportive (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 75, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 34, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire 2.800.000.000
2000 lire 1.700.000.000
2001 lire 1.600.000.000
Cap.- 11120 -
Contributi forfetari a favore di sodalizi sportivi dell'Isola che partecipino a campionati nazionali (art. 1, L.R. 15 aprile 1994, n. 14 e art. 34, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
1999 lire 5.500.000.000
2000 lire 3.000.000.000
2001 lire 2.500.000.000
Cap. 11124/05 -
Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 11, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
2001 lire 200.000.000
Cap. 11124/08 -
Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva, per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale e per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (artt. 19, 24, 25 e 26, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e art. 3, L.R. 8 luglio 1993, n. 30)
1999 lire 6.800.000.000
2000 lire 3.000.000.000
2001 lire 2.000.000.000
Cap. 11124/09 -
Contributi agli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, organizzazioni scolastiche e agli enti locali per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 21, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25)
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 600.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11124/14 -
Spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (art. 27, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1999 lire 850.000.000
2000 lire 750.000.000
2001 lire 750.000.000
Cap. 11124/19 -
Contributi in conto interessi per impianti sportivi (artt. 10 e 11, L.R. 9 giugno 1989, n. 36, art. 85, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, L.R. 1 giugno 1993, n. 25 e art. 4, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 400.000.000
2000 lire 300.000.000
2001 lire 300.000.000
Cap. 11124/20 -
Spese per le garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 16, comma 2, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1999 lire 350.000.000
2000 lire 300.000.000
2001 lire 300.000.000
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02102/00
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1999 lire 30.000.000
2000 lire 30.000.000
2001 lire 30.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11117 - (N.I.) 2.1.2.3.2.3.08.29 (05.04)
Contributo in conto capitale e in conto interessi e per spese accessorie a copertura parziale di mutui a tasso agevolato in favore di Comuni e loro Consorzi destinati al completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi di base (artt. 11 e 17 della presente legge)
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 2.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
Cap. 11117/01 - (N.I.) 2.1.2.4.2.3.08.29 (05.04)
Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo, delle cooperative giovanili e dell'ISEF per il completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi (art. 12 della presente legge)
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11117/02 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la gestione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (art. 18 della presente legge)
1999 lire 600.000.000
2000 lire 600.000.000
2001 lire 600.000.000
Cap. 11117/03 (N.I.) 2.1.2.3.3.4.08.29 (05.04)
Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato per la progettazione, l'acquisizione di aree e la costruzione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (artt. 17 e 18 della presente legge)
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11117/04 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributo per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature sportive (artt. 20 e 35 della presente legge)
1999 lire 4.720.000.000
2000 lire 2.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
Cap. 11117/05 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico, per manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la partecipazione a campionati nazionali, per la partecipazione a trasferte in territorio extraregionale e per il mantenimento presso le società locali di atleti di elevate doti tecnico-agonistiche; borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università sarde (artt. 22, 27, 28, 29, 39 della presente legge)
1999 lire 8.300.000.000
2000 lire 6.000.000.000
2001 lire 4.000.000.000
Cap. 11117/06 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04)
Contributi per l'attività istituzionale degli enti di promozione sportiva, per le attività del tempo libero espletate da CRAL, circoli culturali ed associazioni di volontariato ed ambientalistiche, per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive e per la tutela delle attività non agonistiche (artt. 23, 31, 37 e 38 della presente legge)
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11117/07 - (N.I.) 1.1.1.5.2.2.08.29 (05.04)
Contributi ai Comuni per favorire l'attività giovanile e amatoriale e per limitare i costi di organizzazione delle manifestazioni sportive di carattere regionale, provinciale e locale (artt. 24 e 26 della presente legge)
1999 lire 2.600.000.000
2000 lire 1.500.000.000
2001 lire 700.000.000
Cap. 11117/08 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi alle istituzioni scolastiche destinate al miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze e per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici (artt. 25 e 25 bis della presente legge)
1999 lire 700.000.000
2000 lire 400.000.000
2001 lire 300.000.000
Cap. 11117/09 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la stipula di convenzioni per il contenimento dei costi di gestione e per trasferte effettuate all'interno e fuori del territorio regionale, spese per la stipula di convenzioni finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio cultuale, paesaggistico ed economico della Sardegna (artt. 20 bis, 30, 32 e 34 della presente legge)
1999 lire 12.000.000.000
2000 lire 3.820.000.000
2001 lire 4.820.000.000
Cap. 11117/10 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la formazione e l'aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 36 della presente legge)
1999 lire 350.000.000
2000 ire 200.000.000
2001 lire 100.000.000
Cap. 11117/11 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la promozione della conoscenza dell'attività motoria (artt. 40 e 41 della presente legge)
1999 lire 600.000.000
2000 lire 300.000.000
2001 lire 100.000.000
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'articolo 44 soppresso. Si dia lettura dell'articolo 45.
CONCAS, Segretaria:
Art. 45
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte afferente lo sport; la legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni; la legge regionale 15 aprile 1994, n. 14 ed è inoltre abrogato l'articolo 34 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 45 bis.
CONCAS, Segretaria:
Art. 45 bis
Criteri, procedure e modalità d'attuazione
1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approverà con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione della legge medesima, ove non già stabiliti nei precedenti articoli.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 45 ter.
CONCAS, Segretaria:
Art. 45 ter
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande inoltrate ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 9 giugno 1989, n. 36 e 15 aprile 1994, n. 14, sempre che presentate nei termini e corredate dalla prescritta documentazione, sono considerate valide, ai fini della concessione delle provvidenze regionali, anche in relazione ai corrispondenti interventi previsti dalla presente legge.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 25 e 26. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per illustrare entrambi gli emendamenti.
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L'emendamento numero 25 disciplina meglio le norme transitorie distinguendo tra gli interventi che sono confermativi di quelli previsti dalle leggi precedentemente in vigore da quelli che sono nuovi.
Per quanto riguarda l'emendamento numero 26 va precisato all'articolo 45 quater che si tratta dei campionati studenteschi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Zucca, relatore.
ZUCCA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, sull'emendamento numero 26 faccio notare due cose: innanzitutto la proposta fu già respinta da questo Consiglio in sede di legge finanziaria, inoltre si fanno tante storie di copertura finanziaria e poi si toglie da un capitolo in conto capitale per destinare a spese correnti.
Credo che questo sia veramente un abuso in materia di copertura, perché su certe questioni si sollevano mille pretesti e poi si fa questa violazione delle norme sulla contabilità.
PRESIDENTE. Sto chiedendo all'Assessore di valutare le cose che sono state poste. Non interferisco sull'argomento.
Preferisco chiedervi un minuto di pazienza, mi rileggo gli articoli relativi alla materia. Li leggo per me e li leggo anche a voce alta perché così comprendiamo. Gli articoli interessati sono i seguenti: articolo 75, un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi dalla data di reiezione. Non si tratterebbe di un progetto di legge quanto di un emendamento.
L'altro articolo del Regolamento che potrebbe essere richiamato è l'articolo 84, comma 9: "Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sul medesimo provvedimento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente". Questo non è il caso perché non è un vecchio provvedimento, non è lo stesso provvedimento.
L'altro articolo potrebbe essere l'articolo 88: "Il Presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, ovvero siano in contrasto con precedenti deliberazioni dal Consiglio adottate sull'argomento nel corso della discussione." Neanche questo perché non è nel corso della discussione.
Quindi l'emendamento è formalmente attendibile. L'onorevole Bonesu pone alla Giunta un problema anche di politica di bilancio, lo spostamento è di carattere politico. Quindi, da questo punto di vista io ho richiamato la Giunta ad una sua valutazione, mi pare di capire che la Giunta tenga in piedi l'emendamento, io non ho motivo per non accoglierlo perché la seconda argomentazione dell'onorevole Bonesu è del tutto politica.
Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, io, per quanto riguarda la proponibilità, non sollevo questione giuridica, perché chiaramente è avvenuto in un'altra discussione, era un richiamo del Consiglio alla coerenza.
Quanto al secondo argomento di carattere finanziario, noto che cambia l'impalcatura del bilancio, tra l'altro la Regione ha contratto mutui per investimenti, se leviamo le somme destinate in conto capitale e le destiniamo a spese correnti possono cadere alcuni presupposti per la legittimità del bilancio.
PRESIDENTE. Ripeto, allora l'interpretazione era giusta, il problema è del tutto politico, la Giunta mi ha notificato che intende sostenerlo, naturalmente con questa legge si sta modificando, per quanto marginalmente, l'impianto finanziario del bilancio, però questo non implica, da parte mia, non ammissibilità.
Ha domandato di parlare il consigliere Serrenti. Ne ha facoltà.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Presidente anch'io per un'altra ragione, francamente non mi pare molto opportuno che in un legge che vuole disciplinare un settore nel suo complesso, noi introduciamo contributi che vengono destinati, seppure non ad una società, ma comunque ad una manifestazione particolare. A me non sembra proprio opportuno.
(Interruzione del consigliere Zucca)
Anche se è degli studenti, voglio ricordare che nella tradizione manifestazioni importanti, i Giochi della Gioventù, ma anche altri sono stati fatti con provvedimenti a parte.
Allora dichiarandomi disponibile ad affrontare l'argomento chiedo all'Assessore che porti un provvedimento della Giunta a parte e su quello ci pronunceremo. Metteremo a disposizione le risorse, posto che sia possibile, perché voglio ricordare che quest'anno non si celebra, ad esempio, Sa die de sa Sardigna perché non ci sono fondi. Allora evidentemente non era vera questa questione dei fondi, ci sono evidentemente ragioni di altro tipo che sono ragioni politiche.
Voglio invitare l'Assessore per correttezza a preparare un provvedimento a parte, un provvedimento destinato all'argomento e saremo qui disponibili a discuterlo. Mi pare veramente poco corretto che si preveda in una legge, che invece deve avere carattere generale e non può occuparsi di un problema specifico. Credo che neanche nella finanziaria sia possibile fare un'operazione di questo genere.
PRESIDENTE. La Giunta conferma l'emendamento?
BALLERO (F.D.S.-Progr. Sard.). Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Sì, la Giunta conferma l'emendamento ricordando all'onorevole Serrenti che ci sono molti precedenti, proprio quelli che lui ha ricordato, che per quanto riguarda Sa die de sa Sardigna il programma è sicuramente rispettato, ovviamente con diversi criteri e con diversa utilizzazione delle risorse che sono disponibili e per quanto riguarda il rinvio mi pare che sia assolutamente impossibile, perché i campionati mondiali studenteschi di calcio organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, dai Provveditorati agli studi, non sono una cosa di un'associazione qualsiasi, e si svolgono tra un mese e mezzo.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Porti un provvedimento, Assessore, e lo vediamo!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Intervengo per richiedere il voto segreto sull'emendamento numero 26.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 45 ter. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 26.
Mentre attendiamo l'esito delle votazioni, comunico che dobbiamo un momento poi votare la legge nel suo complesso e poi alla fine della votazione della legge devo dare un chiarimento sull'ordine dei lavori di oggi pomeriggio.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo risultato della votazione:
Presenti 53
Votanti 52
Astenuti 1
Maggioranza 27
Favorevoli 30
Contrari 22
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Giordo - Granara - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Obino - Oppia - Petrini - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Schirru - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente Selis.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del disegno di legge 335A.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Bertolotti - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Paolo - Frau - Giordo - Granara - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Obino - Oppia - Petrini - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Schirru - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente Selis.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 50
Astenuti 1
Maggioranza 26
Favorevoli 50
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Alle ore 16.30 il Consiglio riprende con all'ordine del giorno lo schema sulle nuove province. E` stata chiesta da qualche parte politica e poi la Conferenza dei Capigruppo si è attivata, per sensibilizzare le emittenti locali perché ci fosse un'attenzione al provvedimento. E` possibile avere, è stata organizzata, la trasmissione di un'ora del dibattito che andrà in differita, quindi viene registrato dalle quattro e mezzo alle cinque e mezzo, minuto più minuto meno, e poi viene trasmesso alle ore 9.40. Questo è un motivo per cui credo sia utile una presenza in Aula, faccio appello a voi.
Per lo stesso motivo, questo è il punto su cui richiamo l'attenzione, voi comprendete che, così come avviene alla Camera, il tempo così ridotto implica che garantiamo a tutte le componenti una presenza. In apertura di seduta, nella prima seduta regolarmente, leggendo il processo verbale eccetera, comunicherò anche chi sono i colleghi che intendono intervenire, che concorderò per alcuni elementi ancora marginali, pochi minuti prima con la conferenza dei Capigruppo. Ogni Capigruppo mi ha già comunicato chi di loro intende intervenire per ogni Gruppo, per un fatto comunque di ulteriore precisione in apertura dirò chi sono i colleghi. Per cui pregherei i Capigruppo di voler essere presenti dieci minuti prima per concordare e definire l'elenco dei presenti ed anche la sequenza.
Naturalmente poi il dibattito continuerà, ma senza copertura televisiva perché poi i lavori del Consiglio vanno avanti comunque.
Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.
MONTIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, avrei voluto sottoporre ai Capigruppo una procedura che ci sembra un po' anomala. Le ultime dichiarazioni alla Camera dei Deputati, anzi le ultime dichiarazioni di voto sulle dichiarazioni ultime del Governo della Repubblica, sono state trasmesse in diretta. I componenti delle Gruppo Misto della Camera, in percentuale sono grossomodo le stesse percentuali del Gruppo Misto del Consiglio regionale della Sardegna, credo che siano 67 o qualcosa del genere, un decimo, qui sono pressappoco la stessa cosa, sono otto o nove, allora alla Camera le componenti politiche che fanno parte del Gruppo Misto hanno avuto lo stesso tempo dei Gruppi regolarmente costituiti per le dichiarazioni di voto.
Qui invece i Gruppi hanno cinque minuti, in questa differita, le componenti che sono nel Gruppo Misto hanno due minuti. E` un modo di concepire l'equilibrio di esternazione, di dichiarazione, di intervento su problemi particolarmente delicati che avranno l'attenzione di gran parte dell'opinione pubblica sarda, alquanto anomalo e comunque discriminatorio.
PRESIDENTE. Onorevole Montis sia io che i Capigruppo abbiamo preso atto di questa posizione, motivo per cui alle quattro e un quarto, quattro e venti.... Mi pare che questa fosse già una linea decisa, se ci sono novità lo comunico, ma prendo atto di questo. Il Consiglio è convocato per questo pomeriggio alle ore 16 e 30.
La seduta è tolta alle ore 14 e 17.
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