Seduta n.339 del 20/12/2018
CCCXXXIX Seduta
Gioved� 20 dicembre 2018
(POMERIDIANA)
Presidenza del Presidente GIANFRANCO GANAU
La seduta � aperta alle ore 16 e 48.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 dicembre 2018 (335), che � approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia, Angelo Carta, Oscar Cherchi, Stefano Coinu, Luigi Crisponi, Roberto Deriu, Roberto Desini, Paolo Luigi Dess�, Floris Mario, Antonio Gaia, Valerio Meloni, Raimondo Perra, Gianluigi Rubiu e Gian Filippo Sechi hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 20 dicembre 2018.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che � stato presentato il disegno di legge numero 571.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria. Sono pervenute le interrogazioni numero 1719,1721.
Discussione dell'articolato e approvazione del disegno di legge: "Legge di semplificazione 2018" (542/A)
PRESIDENTE. Siamo quindi al disegno di legge numero 542: "Legge di semplificazione 2018". Passiamo all'esame dell'articolo 1, a cui non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Riduzione numero leggi
Capo I
Modifiche e abrogazione leggi
Art. 1
Riduzione del numero delle leggi regionali
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualit� della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali � necessaria l'abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A alla presente legge.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Chiedo il voto elettronico.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, a cui sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 27 e 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Titolo II
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015
1. Nell'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), al comma 3, le parole "e al rilascio del relativo attestato di iscrizione" sono soppresse.
2. Nell'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015, al comma 1, lettera e), le parole "l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalit�" sono soppresse.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Sull'emendamento 27 il parere � favorevole, sull'emendamento 28 il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare, metto in votazione il testo dell'articolo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 27, parere favorevole della Commissione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 27.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 28.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018
1. Nell'articolo 3 della legge regionale 20
marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), il comma 2 �
sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1� gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A
� costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di
concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del
pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un
documento di identit� valido ed alla attestazione di avvenuta
presentazione della comunicazione di inizio attivit�.".
2. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018, il comma
4, � sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di pesca, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalit� di presentazione della comunicazione
di inizio attivit� per l'esercizio della pesca professionale nelle
acque interne e le modalit� per la relativa verifica;
b) l'importo, le modalit� ed i tempi di versamento della tassa di
concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca
professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese
istruttorie; c) l'importo, le modalit� ed i tempi di versamento
della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo
B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca
dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle
acque interne;
d) le modalit� della comunicazione di esercizio della pesca
sportiva nelle acque interne della Sardegna.").
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014
1. Nell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20
(Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), al
comma 2, la lettera c) � sostituita dalla seguente:
c) il revisore dei conti.".
2. L'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2014 �
sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilit� del
parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto
dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti
dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti � nominato con decreto dell'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarit� contabile e
finanziaria della gestione del parco con le modalit� previste dalla
normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei
regolamenti dell'ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.".
3. L'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2014 �
sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Direttore del parco)
1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore,
assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura
l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi
fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi
atti a rilevanza esterna.
2. Il direttore � nominato dall'Assemblea dei soci all'interno di
una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei
requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata
professionalit� ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento
di strutture organizzative presso organismi privati o enti
pubblici, e con esperienze maturate nella gestione di progetti
volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.
3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del
parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco.
Successivamente provvede una apposita commissione nominata
dall'Assemblea dei soci. Lo statuto disciplina i casi di
incompatibilit�.
4. Il direttore � incaricato per un periodo di cinque anni,
prorogabile una sola volta.
5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito
dall'assemblea, che non � comunque superiore a quello stabilito per
i dirigenti degli enti locali.
6. Il direttore ha la responsabilit� gestionale in relazione agli
obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione
amministrativa.".
4. L'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2014
� sostituito dal seguente:
"1. Nelle aree del parco � prescritto, per lo svolgimento di
determinate attivit� indicate dal piano e dal regolamento del
parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell'ente
parco. Il nulla osta � rilasciato, a richiesta dell'interessato,
dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il
direttore del parco, nello stesso termine, pu� richiedere
integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta
giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del
nulla osta.".
5. L'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 �
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)
1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi
regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente
restrittivi, sono vietate le seguenti attivit�:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti,
arature in terreni con pendenze superiori al trentacinque per cento
e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di
proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e
concrezioni, anche in grotta;
b) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche
idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli
interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del
rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti
disposti dalle autorit� preposte e nel rispetto delle normative
vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica,
salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e
mantenimento della variet� e molteplicit� delle biocenosi fluviali
e riparie;
c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non
prevista dai piani e programmi regionali;
d) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in
atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e
programmi regionali.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, � consentito l'uso di
fuochi all'aperto in conformit� all'articolo 182, comma 6 bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonch� della flora e della
fauna selvatiche), nonch� alle prescrizioni di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi).
3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, � consentita
l'introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di
regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di
prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformit� a quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo
61, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia in Sardegna).
4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque
consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per
la produzione di energie alternative.
5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico
(PAI), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di
attuazione dello stesso.
6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le
prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
interessati.").
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facolt�.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, in realt� io volevo segnalare, sull'articolo 4, quello che forse � un refuso, perch� si parla a un certo punto di "esportazioni di massa vegetale". Bisogna capire se si tratta di "esportazione" oppure di "asportazione". Volevo segnalarlo.
PRESIDENTE. Che comma, onorevole?
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Comma 5, lettera a), l'articolo 21 della legge regionale � sostituito dal seguente�
PRESIDENTE. Grazie per la segnalazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 5
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
1. Nell'articolo 3 della legge regionale 24
ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di
Tepilora), al comma 2, la lettera c) � sostituita dalla
seguente:
c) il revisore dei conti.".
2. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del
2014 � sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilit� del
parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto
dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti
dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti � nominato con decreto dell'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarit� contabile e
finanziaria della gestione del parco con le modalit� previste dalla
normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei
regolamenti dell'ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.".
3. Nell'articolo 8 della legge regionale n. 21
del 2014, il comma 3 � sostituito dai seguenti:
"3. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore,
assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, cura
l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi
fissati dall'assemblea. Al direttore spetta l'adozione dei connessi
atti a rilevanza esterna.
3 bis. Il direttore � nominato dal Presidente all'interno di una
rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica,
tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per
l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalit� ed
esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture
organizzative presso organismi privati o enti pubblici e con
esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e
alla valorizzazione ambientale.
3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore
del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco.
Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal
presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilit�.
3 quater. Il direttore � incaricato per un periodo di cinque anni,
prorogabile una sola volta.
3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento economico
stabilito dall'assemblea, che non � comunque superiore a quello
stabilito per i dirigenti degli enti locali.
3 sexies. Il direttore ha la responsabilit� gestionale in
relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza
dell'azione amministrativa.".
4. Nell'articolo 18 della legge regionale n. 21
del 2014, il comma 1 � sostituito dal seguente:
"1. Nelle aree del parco � prescritto, per lo svolgimento di
determinate attivit� indicate dal piano e dal regolamento del
parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da
parte dell'ente parco. Il nulla osta � rilasciato, a richiesta
dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni
dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, pu�
richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori
trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio
del nulla osta.".
5. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014, dopo
il comma 1 � aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 � consentito l'uso
di fuochi all'aperto in conformit� all'articolo 182, comma 6 bis,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai piani di gestione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonch� della flora e della fauna selvatiche) e alle prescrizioni di
cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del
2000.").
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998
1. L'articolo 11 della legge regionale 29
luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia in Sardegna) � sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Compiti del Comitato regionale faunistico)
1. Il Comitato regionale faunistico esprime parere sulle seguenti
materie:
a) formazione del calendario venatorio;
b) piano faunistico-venatorio regionale e atti della
pianificazione faunistico-venatoria;
c) istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di
salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
d) autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna
indigena;
e) istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui
relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per
l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
f) provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della
selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta;
g) ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il
decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica
e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.
2. Il Comitato regionale faunistico formula proposte sulle
seguenti materie:
a) vigilanza venatoria;
b) iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
c) protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.
3. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad
esso attribuite dalla presente legge.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente approva con decreto il
regolamento del Comitato regionale faunistico.".
2. L'articolo 50 della legge regionale n. 23
del 1998 � sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Calendario venatorio)
1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno, delibera il calendario
venatorio annuale su proposta dell'Assessore regionale della difesa
dell'ambiente, previo parere del Comitato regionale faunistico.
2. Entro il 30 aprile le province, sentiti i comitati provinciali
faunistici e i comitati direttivi degli ambiti territoriali di
caccia, inviano all'assessorato regionale della difesa
dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni
tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario
venatorio annuale.
3. Entro il 31 maggio il Comitato regionale faunistico esprime il
parere di cui all'articolo 11.
5. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di
caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo
49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese
necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori
provinciali;
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie
cacciabili;
c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli
obiettivi della pianificazione e gestione dell'attivit� venatoria
secondo le disposizioni della presente legge.".
3. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 23 del 1998 al regolamento di attuazione della legge, ovunque ricorrano, sono sostituiti dalle parole "le disposizioni di attuazione".
4. L'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 �
sostituito dal seguente:
"Art. 104 (Disposizioni di attuazione)
1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate
con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente.
2. Con le disposizioni di attuazione sono disciplinate, oltre
quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti
attivit�:
a) individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a
preventiva valutazione di compatibilit� ambientale nelle zone
particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
b) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento,
alimentare e amatoriale;
c) esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo
stato brado.".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Il parere � favorevole all'emendamento numero 17 e invito al ritiro per gli emendamenti numero 3 e 4 che decadono in caso di approvazione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � conforme.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Decadono gli emendamenti aggiuntivi numero 3 e 4.
Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 sono stati presentati degli emendamenti. L'emendamento numero 16 che � inammissibile.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
1. Nell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), il comma 2 � cos� modificato:
"2. Il PFP � redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed � approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.".
2. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 8
del 2016, dopo il comma 2 � aggiunto il seguente:
"2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non �
reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal
Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale. I piani e gli interventi di cui al presente comma sono
autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio territoriale del
Corpo forestale formula in favore dell'autorit� competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla
sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1,
lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del
2004.".
3. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il
comma 5, � inserito il seguente:
"5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli
interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in
presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi di cui
all'articolo 149, comma 1, lettera c), contestualmente comunica la
non necessit� di autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Restano
ferme nelle restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami
dell'amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.").
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Il parere � favorevole per gli emendamenti numero 13 e 14.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Al 13 c'� l'emendamento all'emendamento numero 36.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Sull'aggiuntivo ci si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � favorevole.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu. Ne ha facolt�.
TRUZZU PAOLO (Sardegna). Ritiro la richiesta di votazione nominale.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 7 bis
Gestione dei terreni da parte dell'Agenzia Forestas
1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, per i quali siano intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data del 31 ottobre 2018, in base all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, passano alla gestione dell'Agenzia Forestas.
2. L'Agenzia Forestas ne acquisisce i terreni, le strutture, le attrezzature presenti.
3. Al fine di garantire la continuit� gestionale dei terreni e delle strutture l'Agenzia Forestas � autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto anche attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto delle vigenti facolt� assunzionali.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 7 bis, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7 ter.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 7 ter
Indennit� per miglioramenti sui fondi
1. Per le finalit� di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2011, ai fini della corresponsione delle indennit� previste dall'articolo 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari), una quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all'Agenzia Forestas (missione 9, programma 2, titolo 1, capitolo SC04.1918) � destinata per l'anno 2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte Pascoli di cui alla legge regionale 3 settembre 1976, n. 44 (Riforma agropastorale), che abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31 ottobre 2018 quale indennit� sui miglioramenti eseguiti sul fondo.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 7 ter, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 8
Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti
Natura 2000
1. Nell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 7 agosto
2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale),
le parole "I progetti riportati all'allegato IV del decreto
legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno
dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di
valutazione di impatto ambientale", sono cos� modificate:
"I progetti riportati nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti
Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di verifica di
assoggettabilit� a VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla procedura di valutazione
di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonch� della flora e della fauna
selvatiche)".).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006
1. Nell'articolo 47, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), le parole "alle province" sono sostituite con le seguenti: "alle province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette".
2. Nell'articolo 47, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2006, le parole "alle province" sono sostituite con le seguenti: "alle province e agli enti gestori di aree naturali protette".).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 10
Modifiche all'articolo 47
della legge regionale n. 24 del 2016
1. Nell'articolo 47 della legge regionale n. 24
del 2016, dopo il comma 2 � inserito il seguente:
"2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella
competenza del SIRA, le comunicazioni tra enti pubblici avvengono
mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del SIRA.
2. L'istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, dell'emissione di pareri o determinazioni sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo virtuale della pratica creata nel SIRA.".).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
1. Nell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, al
comma 3, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
"a bis) rilascio di autorizzazioni al prelievo/asportazione di
materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando
compatibile con i progetti di manutenzione e con i limiti
quantitativi di cui alla Direttiva per la manutenzione degli alvei
e la gestione dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi
sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non opera quando
l'attivit� di prelievo/asportazione � eseguita con continuit� e/o a
fini produttivi;
a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli
controllati di vegetazione lungo gli alvei di propriet� demaniale
(sfalcio d'erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili
con i progetti di manutenzione e previa acquisizione dei pareri di
tutti gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del
patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell'Assessorato
regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla
sola titolarit� del diritto dominicale sul bene demaniale. Gli
oneri concessori per il materiale prelevato possono essere
introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati
esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalit�
idraulica, previa approvazione del progetto di
manutenzione.".).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 12
Modifiche all'articolo 7 bis
della legge regionale n. 23 del 1985
(Tolleranze edilizie)
1. Nell'articolo 7 bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n.
23 (Norme in materia di controllo dell'attivit�
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di
insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
delle procedure espropriative), dopo il comma 1, � aggiunto il
seguente:
"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi
in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le
disposizioni in materia di distanze e di requisiti
igienico-sanitari, individuano misure minime.").
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 12, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
1. Nell'articolo 7 ter della legge regionale n.
23 del 1985, al comma 2, la lettera d), � sostituita dalla
seguente:
"d) prevedono interventi in difformit� dalle eventuali
prescrizioni contenute nel progetto approvato.".
2. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 �
inserito il seguente:
"Art. 7 quater (Agibilit� degli immobili)
1. Ai fini dell'agibilit� sono ammesse, in deroga alle previsioni
degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di
altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del
Ministro della sanit� 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai
requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione),
per gli immobili:
a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 5 luglio 1975, che abbiano mantenuto le
caratteristiche originarie, adeguatamente documentate e che
presentino caratteristiche tipologiche, specifiche del luogo,
meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi
finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi
dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione
edilizia;
b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto
legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi
interventi previsti al punto a);
c) ubicati all'interno della zona urbanistica omogenea A, dei
centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del
lavoro o dell'insediamento rurale sparso di cui all'articolo 51
delle NTA del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano
effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di
nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con
demolizione e ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime � limitata ai soli casi
in cui sia necessario mantenere l'allineamento con gli
orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario
riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito.
La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti � limitata solo
quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie
delle bucature o realizzarne di nuove.
3. La deroga � applicabile purch�, a giudizio del Servizio
sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla
destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra
circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di
misure compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono, comunque,
assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.").
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 13, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
1. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera e) dopo le parole "tettoie di copertura" sono inserite le seguenti: "di superficie non superiore a 30 mq".
2. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera j), le parole "e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili", sono sostituite dalle seguenti: "amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq".
3. Nell'articolo 10 bis della legge regionale
n. 23 del 1985, al comma 1, dopo la lettera j) � inserita la
seguente:
j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la
realizzazione di volumetrie all'interno delle aree
cimiteriali.".
4. Nell'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985,
dopo il comma 3 � inserito il seguente:
"3 bis. La SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori
dalla data della presentazione ed � sottoposta a termini di
efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del
permesso di costruire.").
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 14, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo del'articolo 15:
1. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23
del 1985, dopo il comma 1 � inserito il seguente:
"1 bis. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unit�
immobiliare � quella prevalente in termini di superficie
utile.".
2. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi � pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo.".
3. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23
del 1985, dopo il comma 2 � inserito il seguente:
"2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all'interno dei
piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata,
convenzionati, � consentita la modifica della destinazione delle
volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle
previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state
ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica �
subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da
rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita
deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico
generale e al relativo piano attuativo.".
4. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23
del 1985, il comma 5 � sostituito dal
seguente:
"5. Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 3 �
sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento
urbanistico introdotte successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in
materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n.
23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge
regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla
legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984
e alla legge regionale n. 12 del 1994)".
5. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 11, dopo le parole "� consentito" sono aggiunte le parole ", in aggiunta ai casi previsti dai commi 2 bis, 5, 7, 9,".
6. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 13, dopo le parole "eseguito in assenza" � inserita la parola "di".
7. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo
il comma 13 � inserito il seguente:
"13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in
assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della
sanzione pecuniaria, pu� essere ottenuto l'accertamento di
conformit�, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 16,
comma 1. La sanatoria � subordinata alla presentazione della
documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di
concessione dovuti in conformit� alla normativa vigente, in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuit� a norma di legge, in misura
pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e,
comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro
500.".
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo del'articolo 16:
1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 �
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformit� da
essa)
1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo
10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di
SCIA o in difformit� da essa, comporta, salvo quanto previsto al
successivo comma 6, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari
al valore di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento sia al momento
dell'accertamento della violazione. La sanatoria � condizionata
alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 10
bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento
degli oneri di costruzione ove dovuti.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell'accertamento
dell'esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformit� da
essa, pu� essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA
corredata di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 10 bis,
comma 2; in tal caso la sanatoria � condizionata al pagamento di
una sanzione pecuniaria pari al valore di euro 500 e al pagamento
degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata
quando l'intervento � in corso di esecuzione, comporta
l'applicazione di una sanzione pari a euro 250.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti
legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella
disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento
si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformit� da
essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali,
trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti
disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano
cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformit� da
essa in dipendenza di calamit� naturali o di avversit� atmosferiche
dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui
ai commi 1 e 2 non si applica.
6. Nei casi di SCIA di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere
c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o
in difformit� dalla SCIA, sono quelle previste dalle vigenti
disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformit� dal
permesso di costruire.".
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo del'articolo 17:
1. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera a), dopo la parola "disposizioni" � inserita la seguente: "legislative".
2. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera g), le parole "e di manufatti accessori entrambi" sono soppresse.
3. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera h), dopo le parole "di spazi esterni" sono inserite le seguenti: "delle aree pertinenziali degli edifici esistenti".
4. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 1, lettera j), dopo le parole "aree ludiche" sono inserite le seguenti: "senza fini di lucro".
5. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23
del 1985, al comma 1, dopo la lettera j) sono aggiunte le
seguenti:
"j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la
realizzazione di volumetrie all'interno delle aree
cimiteriali;
j ter) gli interventi d'installazione delle pompe di calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12
kw;
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densit� edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attivit� collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17
della legge n. 765 del 1967).".
6. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23
del 1985, al comma 2, dopo la lettera j) sono aggiunte le
seguenti:
j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per
pieno non superiore a 10 mc;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche
pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione.".
7. Nell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 5, il periodo "Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)" � sostituito dal seguente: "Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater)".
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Modifiche all'articolo 15 quater
legge regionale n. 23 del 1985
(Parcheggi privati)
1. Nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2, le parole "legittimamente realizzati" sono sostituite con le seguenti: "legittimamente realizzate".
2. Nell'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 2 � aggiunto in fine il seguente periodo: ", fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie".
3. Dopo l'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del
1985 � inserito il seguente:
"Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree per la sosta di
veicoli)
1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso
pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle
previste dall'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n.
16 (Norme in materia di turismo) e, all'interno della fascia dei
2000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a
soddisfare esigenze non legate all'uso del mare, � subordinata
all'adozione di apposita deliberazione consiliare, che, ferme le
previsioni dell'articolo 22 bis della legge regionale 22 dicembre
1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)
e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di
pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro
individuazione e ne regolamenta l'uso. Sono escluse le aree
pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree
di sosta delle attivit� commerciali, turistico-ricettive,
direzionali, industriali o artigianali.".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Invito al ritiro per l'emendamento numero 1, parere favorevole per l'emendamento numero 22 e per l'emendamento all'emendamento numero 33.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere della Giunta � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. C'� un invito al ritiro, quindi il parere � contrario della Commissione.
Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 23 del 1985
(Accertamento di conformit�)
1. Nell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, al comma 4 dopo le parole "in misura doppia" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, in caso di gratuit� a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Emendamento numero 5 parere favorevole, 6 parere favorevole, 7 parere favorevole, il 19 � un emendamento all'emendamento no 42 parere favorevole�
PRESIDENTE. Gli emendamenti agli emendamenti al 5 sono il 35 che � inammissibile, il 50 e il 47 che � uguale al 41, chiedo il parere su questi emendamenti agli emendamenti. Andiamo in ordine, emendamento numero 5 c'� un parere favorevole, all'emendamento numero 5 sono stati presentati il 35 che � inammissibile, il 50, il 47 che � uguale al 41. Serve il parere sugli emendamenti agli emendamenti: 50, 47 e 41.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Sull'emendamento numero 50 ci si rimette all'Aula, sul 47 ci si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 41 � uguale al 47, quindi � rimesso all'Aula anche questo.
Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ci sono gli emendamenti all'emendamento numero 6 che sono il 43, il 42, il 44.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Parere favorevole per l'emendamento numero 42, 43 e 44.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Con gli emendamenti numero 49 e 50 ho voluto rappresentare in chiaro quello che � l'esito del confronto di stamani nelle Commissioni congiunte rispetto ai compiti e funzioni del direttore generale che venivano tratteggiati come compiti e funzioni che subentravano al momento della copianificazione territoriale. Abbiamo tutti condiviso la modifica dell'impostazione assorbendo sostanzialmente nella conferenza territoriale di copianificazione anche le funzioni del direttore generale con la sua presenza che quindi in sede di conferenza di coprogrammazione esprimer� il giudizio di coerenza.
Quindi abbiamo ragionato stamattina tutti insieme ed � stata accettata questa impostazione che la verifica di coerenza sar� l'atto immediatamente successivo, anzi coevo all'adozione dei pareri in sede di coprogrammazione sostanzialmente. Ecco, questi sono i due emendamenti che traducono il livello di sintesi che abbiamo raggiunto stamattina nel confronto delle Commissioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino. Ne ha facolt�.
FASOLINO GIUSEPPE (FI). Chiedo un minuto di sospensione qui in Aula per esaminare bene l'emendamento perch� mi ricordo l'accordo, per� sto cercando di capire se era chiuso in questo emendamento.
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 58, viene ripresa alle ore 17 e 03.)
PRESIDENTE. Allora stiamo parlando dell'articolo 19, cui sono stati presentati l'emendamento numero 5, con gli emendamenti all'emendamento numero 50, 47 che � uguale al 41, poi il 6 con gli emendamenti aggiuntivi 43, 42, e 44, e il 7.
Sospendiamo la seduta per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 05, viene ripresa alle ore 17 e 07.)
PRESIDENTE. Allora l'emendamento numero 5 con gli emendamenti all'emendamento sono spostati all'articolo 20.
Quindi riprendiamo con l'articolo 19. E' stato presentato l'emendamento numero 6, con gli emendamenti all'emendamento numero 43, 42 e 44, che hanno il parere favorevole della Commissione; e poi ancora l'emendamento aggiuntivo numero 7, con parere favorevole della Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'emendamento aggiuntivo numero 6, che ha gli emendamenti all'emendamento numero 43, 42 e 44.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 43.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 42.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 44.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell' articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art.20
Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 45 del 1989
(Strumenti di attuazione
del piano urbanistico comunale)
1. Nell'articolo 21, al comma 2 quinquies della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale):
a) dopo le parole "All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G," sono inserite le seguenti: "qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalit� semplificata,";
b) le parole "possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere realizzati previo rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici";
c) nella lettera a), le parole "il progetto" sono sostituite dalle seguenti: "l'areale oggetto di intervento";
d) nella lettera b), le parole "il comparto oggetto di intervento" sono sostituite dalle seguenti: "l'areale oggetto di intervento".
2. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo
il comma 2 septies, � inserito il seguente:
"2 octies. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato �
preceduto da una fase di condivisione pubblica della proposta
progettuale della durata di trenta giorni, durante la quale
chiunque pu� prendere visione del progetto e presentare
osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto � depositato
a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e
pubblicato sul sito internet del comune; dell'avvenuto deposito �
data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la
pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del
comune, nella pagina iniziale del sito internet del comune. Nei
sessanta giorni successivi, il Consiglio comunale esamina le
osservazioni presentate e approva la convenzione di cui al comma 2
sexies. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si applica
il comma 2 ter.".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore di maggioranza.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore di maggioranza. Chiedo un minuto di sospensione, Presidente.
PRESIDENTE. Sospendiamo la Seduta per un minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 12, viene ripresa alle ore 17 e 18.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Parere favorevole all'emendamento 5, e ai sub-emendamenti 47, uguale al 41 e al 50. Parere favorevole all'emendamento numero 8, 9, 10, e agli emendamenti agli emendamenti 49 e 45.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere conforme.
PRESIDENTE. Va bene, quindi c'� un parere favorevole anche sul 49.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Abbiamo verificato la quasi perfetta sovrapponibilit� dell'emendamento numero 49, a mia firma, con l'emendamento 45 della Giunta. Allora, possiamo intendere assorbito il mio emendamento dall'emendamento della Giunta, ma chiedo per� che il termine dei 90 giorni venga contratto a 30 con un emendamento orale che rappresenta adesso all'Aula. Grazie.
PRESIDENTE. Va bene allora � ritirato l'emendamento numero 49. E c'� un emendamento orale su 45 che rinviamo al momento opportuno.
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). La modifica dell'emendamento orale, e cio� da 90 giorni a 30, era contenuta nel secondo comma dell'emendamento numero 10 all'articolo 20, che stiamo votando adesso. Sul quale ha lavorato l'emendamento all'emendamento della Giunta il numero 45.
PRESIDENTE. Quindi � un emendamento orale direttamente sul testo dell'emendamento 10.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Sull'emendamento 10 io ho rappresentato l'emendamento orale in modo che la modifica dei termini del secondo comma: 30 giorni anzich� 90 giorni. Grazie.
PRESIDENTE. Chiedo se ci sono opposizioni a questo emendamento orale. Non ci sono opposizioni. Quindi � accolto l'emendamento orale.
Metto in votazione l'emendamento 5, cui � stato presentato l'emendamento all'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento 47, uguale a 41. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento 5. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento 8. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento 9. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento 49 � ritirato, metto in votazione l'emendamento all'emendamento 45. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento 10. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 28 del 1998
(Competenza del comune)
1. Nell'articolo 3, comma 1, lettera h ter), della legge regionale del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348), dopo le parole "le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall'ente delegato" sono aggiunte le seguenti: "e le varianti in corso d'opera che rientrano nell'Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017".
2. Nell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, al
comma 1, dopo la lettera h ter) � inserita la seguente:
"h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m),
dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del
1985.".)
Ha facolt� di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Un emendamento che � stato perso, era stato consegnato ma � stato perso o c'� stato un ritardo nella consegna, che riguarda il regolamento edilizio tipo. Si tratta di un emendamento che dice cos�: la Regione, a recepimento dell'intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in sede di conferenza unificata, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo e previa intesa da acquisire in sede di conferenza permanente Regione-enti locali, approva, con la procedura prevista dal comma 8, una direttiva del regolamento edilizio unico, contenente le definizioni tecniche uniformi e le altre disposizioni aventi incidenza sull'attivit� urbanistico-edilizia da uniformare a livello regionale, che devono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali. I comuni, con deliberazione dei Consigli comunali da trasmettere alla Regione, conformano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 19, comma 1 lettera l), alla suddetta direttiva nel termine di 180 giorni dalla data della sua pubblicazione sul BURAS, decorsi i quali i contenuti trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali difformi. Nel rispetto dell'autonomia regolamentare dei comuni il regolamento pu� individuare gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio comunale pu� scostarsi da quello del regolamento tipo, senza che ci� ne invalidi l'efficacia. Resta ferma l'autonomia regolamentare dei Comuni negli argomenti non specificamente trattati dalla direttiva.
Si tratta di un testo che � stato discusso nella Commissione Quarta ampiamente e che � utilissimo proprio per dare attuazione al lavoro gi� portato avanti a livello nazionale, che serve a rispondere a una aspettativa dei Comuni, ma soprattutto delle imprese e degli operatori del settore edilizio che hanno in questo caso a disposizione uno strumento che uniforma le regole, definitorie soprattutto, e, quindi, largamente utile ai fini di una semplificazione del sistema dell'edilizia.
PRESIDENTE. Chiedo se ci sono osservazioni.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). � molto complesso questo emendamento orale, posso chiedere la sospensione di cinque minuti in Aula?
PRESIDENTE. S� procediamo alla distribuzione del testo allora se serve.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 24, viene ripresa alle ore 17 e 27.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Chiedo se l'emendamento orale � accolto, non ci sono opposizioni.
Metto in votazione l'emendamento orale. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
1. Nell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), il comma 32, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2011 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2013, � soppresso.)
Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
1. Nell'articolo 26 bis della legge regionale 23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), al comma 1, il periodo ", non pu� essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26" � sostituito dal seguente: "e non pu� essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni".
2. Nell'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 2, nella lettera a) � aggiunto in fine il seguente periodo: ", salva la possibilit� di regolarizzazione delle varianti classificabili come in corso d'opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali".
3. Nell'articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 7, il periodo "Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi" � sostituito dal seguente: "In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi".)
Stati presentati gli emendamenti aggiuntivi 18, con l'emendamento all'emendamento 46 e 38; ancora il 19, l'11 e il 31.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Emendamento 18 parere favorevole, emendamento 19 parere favorevole, emendamento 11 parere favorevole. Emendamento 31 invito al ritiro.
PRESIDENTE. E Poi ci sono il 46 e il 38, che sono emendamenti all'emendamento del 18.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. 46 parere favorevole e 38 si rinvia all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
Allora il 46 sta emendando un emendamento all'emendamento, che non � possibile. Quindi, non � ammissibile il 46.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 38. Sospendiamo i lavori cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31 , viene ripresa alle ore 17 e 34.)
PRESIDENTE. Quindi messo in votazione l'articolo 23.
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo per cui c'� una remissione all'Aula, per il numero 38, chiedo conferma all'onorevole Agus; � rimessa all'Aula, quindi l'emendamento numero 38, che � un emendamento all'emendamento, s�.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento numero 18.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento numero 19, parere favorevole della Commissione.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 11, parere favorevole della Commissione.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento numero 31, c'� un invito al ritiro, ritirato l'emendamento numero 31.
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
1. Nell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 2, le parole "Il riuso dei sottotetti � consentito", sono sostituite dalle seguenti: "Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilit�, � consentito".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 25
Modifiche all'articolo 33
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)
1. Nell'articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2015, le parole "altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri", sono sostituite dalle "altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26. All'articolo son stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 26
Modifiche all'articolo 36 legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni comuni)
1. All'articolo 36, il comma 2, della legge regionale n. 8 del
2015, � sostituito dal seguente:
"2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella
determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento
volumetrico.".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Emendamento numero 12 parere favorevole, emendamento numero 40 ci si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 26.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 40, per cui c'� una remissione all'Aula.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 12, parere favorevole della Commissione.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Modifiche all'articolo 38
legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di trasferimento volumetrico
per la riqualificazione ambientale
paesaggistica)
1. Nell'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo il
comma 13 � inserito il seguente:
"13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo
l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, � rilasciata
dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge
regionale n. 28 del 1998.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 28
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
(Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)
1. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 14, il periodo "Se l'intervento � localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento � realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2" � sostituito dal seguente: "Se � localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l'intervento � realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la medesima deliberazione d� cui al comma 2".
2. Nell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015, dopo il comma 15 quater � aggiunto il seguente: "15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, � rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
1. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 5, la lettera d) � sostituita dalla seguente: "d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.".
2. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 6, la lettera d) � soppressa.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 29 bis
Modifiche all'articolo 28
della legge regionale n. 11 del 2017
(Disposizioni comuni)
1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), le parole "purch� superiore a un ettaro" sono sostituite dalle parole "purch� superiori a 2.500 metri quadri".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 30
Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 11 del 2017
(Entrata in vigore)
1. Nell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, il
comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni dell'articolo 7 che introducono il comma 2
dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in
vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con
direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in
materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde ed � resa
esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche
della direttiva seguono la medesima procedura"..)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 30 bis
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 16 del 2017
(Alberghi rurali)
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 � cos� sostituita:
"c) possono assumere la denominazione di "al-berghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobi-liari rurali esistenti, o in strutture di nuova rea-lizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevan-de e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30 ter. All'articolo 30 ter sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 30 ter
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017
(Strutture degli alberghi rurali)
1. Nella legge regionale n. 16 del 2017, dopo l'articolo 14, �
inserito il seguente:
"14 bis (Strutture degli alberghi rurali)
1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c),
con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture
di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati
in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 HA ed avranno
una ricettivit� non superiore a 70 posti letto.
2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari
almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di
supporto, pu� prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al
50 per cento di quella programmata per i posti letto.
3. La volumetria � consentita, coerentemente a quanto previsto per
i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta
regionale 3 agosto 1994, n. 228 con indice fondiario di 0,01 m3/m2
incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10
m3/m2.
4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di semplificazione del 2018, possono
prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli
areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di
accoglienza e ospitalit�, fermo restando il rispetto delle
disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n.
2266/U.
5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica
comunale delle disposizioni che precedono, nei territori rurali �
ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e
ospitalit�, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei
corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 HA.
6. In riferimento alle Norme tecniche di attuazione della legge
regionale 25 novembre 2004 n. 8, nelle more dell'approvazione dei
Piani urbanistici comunali, al fine di uniformarsi alle politiche
dell'Unione europea, si ritengono opere indispensabili all'attivit�
agricola, e alla conduzione del fondo, tutte le attivit�
multifunzionali che insieme contribuiscono al reddito aziendale e
quindi alla sostenibilit� dell'impresa agricola.".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Se sono aggiuntivi� favorevole per il numero 26; ci si rimette all'Aula, no invito al ritiro per il numero 29; invito al ritiro per il numero 30.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD). S� Presidente per chiedere la votazione per parti separate; votazioni unica sino al comma 5 e votazione separata per il comma 6� al 30 ter stiamo parlando...
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. S� Presidente, allora, parere favorevole per l'emendamento numero 26 parere contrario per il numero 29, ritirato il numero 30.
PRESIDENTE. �Invito al ritiro.
Quindi metto in votazione l'articolo 30 dal comma 1 al comma 5.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Metto in votazione il comma 6.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 26, parere favorevole della Commissione e della Giunta.
Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento numero 29, invito al ritiro. Ritirato l'emendamento numero 29.
Emendamento numero 30 invito al ritiro, onorevole Lotto? Ritirato l'emendamento numero 30.
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015
(Miniere dismesse)
1. Nell'articolo 20 della legge regionale, 9 marzo 2015, n. 5
(legge finanziaria 2015), il comma 5 � sostituito dal
seguente:
"5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere
dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela
nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna,
riconosciuto dall'UNESCO, � valorizzato dalla Regione per favorirne
il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari,
con particolare riferimento alle attivit� di valorizzazione per
scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e
sociali.".
2. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il comma 6 � abrogato.
3. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, il
comma 7 � sostituito dai seguenti:
"7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative
pertinenze per lo svolgimento delle attivit� di cui al comma 5,
anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, �
assoggettato ad autorizzazione regionale.
7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono
soggetti ad autorizzazione regionale da acquisire nell'ambito del
procedimento unico SUAPE di cui all'articolo 37 della legge
regionale n. 24 del 2016, anche in deroga all'articolo 40, comma 4,
lettera a), della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
7 ter. Le modalit� di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
7 bis sono definite dalla Giunta regionale.".
4. Nell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, i commi 8 e 9 sono abrogati.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
(Luoghi di lavoro minerari)
1. Nell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
(legge finanziaria 2007), il comma 12 � sostituito dal
seguente:
"12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari
definiti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte alla vigilanza della
struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di
miniere. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i luoghi
di lavoro non riconducibili alle finalit� di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016
(Procedimento unico SUAPE)
1. Nell'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo
il comma 4 � inserito il seguente:
"4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al
procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di
protocollo. La gestione dei flussi documentali � assicurata dal
sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle
regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle
direttive di cui all'articolo 29, comma 4.".
2. All'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole "20 giorni solari" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni solari";
b) al comma 2 le parole ", oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990," sono soppresse;
c) dopo il comma 2 � aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data
di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non
abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a
dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell'articolo 33, comma
4, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla
trasmissione secondo le modalit� definite dalle direttive di cui
all'articolo 29, comma 4. Decorso tale termine il SUAPE pu�
dichiarare l'irricevibilit� della pratica solo in presenza delle
condizioni previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge
n. 241 del 1990.".
3. L'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 �
sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Attivit� istruttoria del SUAPE)
1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche
amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformit�
dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i
seguenti termini:
a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo
abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento
in autocertificazione di cui all'articolo 34:
1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge
n. 241 del 1990;
2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
il termine � fissato in sessanta giorni.
b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda pi� titoli
abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento
in autocertificazione di cui all'articolo 34, il termine � fissato
in cinquantacinque giorni.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di trasmissione
della documentazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 2
bis.
3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti
dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE,
l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ci�
comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o
dell'intervento avviato.
4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche
rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non
sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di
qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1 trasmettono
all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10
bis della legge n. 241 del 1990.
5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo
abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento
in autocertificazione di cui all'articolo 34, l'ufficio competente
adotta direttamente i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma
3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli
all'interessato e al SUAPE.
6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda pi� titoli
abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento
in autocertificazione di cui all'articolo 34, ove l'ufficio
competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure
interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di
provvedimento di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241
del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da
apportare al progetto o all'attivit�, il termine per la sua
conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di
sospensione nelle more della conformazione stessa, che pu� essere
disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o
pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni
culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa
nazionale. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della
proposta di provvedimento, il SUAPE adotta l'atto conseguente. Al
fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le
misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate,
entro il medesimo termine il SUAPE pu� convocare una riunione
tecnica ai sensi all'articolo 36, provvedendo all'adozione degli
atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della
riunione.
7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale
suscettibili di correzione o di integrazione, quando
un'amministrazione accerti la falsit� delle dichiarazioni
autocertificative presentate nel corso del procedimento unico,
oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla
Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di
appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano efficaci dal
momento del rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico
regionale, di cui � data notizia nel BURAS e nel portale della
Regione con almeno 15 giorni di anticipo.
4. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta
di regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3, interrompe,
per non pi� di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione
del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono
integralmente dalla data di piena regolarizzazione della
documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato.
L'interruzione dei termini pu� essere disposta esclusivamente nei
quindici giorni successivi alla data di ricezione della
dichiarazione autocertificativa.
2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di
ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia
provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche
amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di
cui all'articolo 33, comma 3, o a dichiarare l'irricevibilit� della
pratica, il sistema informatico regionale provvede automaticamente
alla trasmissione secondo le modalit� definite dalle direttive in
materia di SUAPE.
2 quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai
commi 2 e 2 ter il SUAPE pu� dichiarare l'irricevibilit� della
pratica solo in caso di incompetenza.".
5. Nell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera a), la parola "dieci" � sostituita dalla seguente: "quindici";
b) al comma 4, lettera b), le parole "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2 ter";
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4,
della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del
procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il
provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza
dei termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli enti
titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo
20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie
determinazioni favorevoli. Ogni successiva differente
determinazione del SUAPE sul procedimento pu� essere adottata solo
nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le
condizioni previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
legge n. 241 del 1990.
15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione
del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.";
d) al comma 17, in fine � aggiunto il seguente periodo: ", nonch� l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e le modalit� con cui � possibile richiederlo.".
6. L'efficacia dei commi dal 2 al 5 del presente articolo � sospesa fino all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle conseguenti modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge regionale n. 24 del 2016.
7. All'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "quindici" � sostituita dalla seguente: "trenta";
b) al comma 3, in fine � aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti i salvi i casi di cui all'articolo 7 quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali si applica il procedimento di cui all'articolo 37.".
8. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2016 �
aggiunto il seguente:
"Art. 39 bis (Rinnovi)
1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una
dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo
abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale
� scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro
normativo di riferimento, non possono essere richiesti
all'interessato asseverazioni e allegati che siano gi� stati
prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo
originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito
di asseverazione tecnica � richiesta un'asseverazione di situazione
non mutata resa da un tecnico abilitato.
2. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attivit� economiche e
produttive di beni e servizi rientranti nella competenza
legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono
assoggettati a rinnovo periodico n� all'obbligo di comunicare
periodicamente la prosecuzione dell'attivit� o la permanenza dei
requisiti di esercizio. Le direttive di cui all'articolo 29, comma
4 della legge regionale n. 24 del 2016 contengono la ricognizione
dei titoli abilitativi a cui si applica la presente
disposizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai titoli
abilitativi in corso di validit� alla data di entrata in vigore
della presente legge.".
9. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, il
comma 1, � sostituito dai seguenti:
"1. Per i procedimenti di accertamento di conformit� e di sanatoria
che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento
espresso, � esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli
articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la
documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo
quanto previsto dalle norme settoriali.
1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la
trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il
versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo
predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34,
a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista
dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione
autocertificativa.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per
l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio pu� essere
acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria,
attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione
autocertificativa.".
10. Nell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La possibilit� di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non pu� essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico �, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:".
11. L'articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 �
sostituito dal seguente:
Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo,
sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti
da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure
stabilite dalle stesse. Possono essere, altres�, previsti diritti
di istruttoria per l'attivit� propria del SUAPE la cui misura non
sia superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta
regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati
a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte
del SUAPE.
2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Giunta
regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali,
dispone gli indirizzi per la loro determinazione.
3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei
cittadini anche con l'attribuzione di premialit� sui finanziamenti
regionali agli enti locali.
4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo
l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di
istruttoria corrisposti per l'attivit� propria del
SUAPE.".)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP). Presidente, chiedo qualche minuto di sospensione.
PRESIDENTE. Sospendiamo l'Aula per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 39, viene ripresa alle ore 17 e 48.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore di maggioranza.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore di maggioranza. Invito al ritiro per l'emendamento numero 32 e per gli emendamenti agli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnicodell'industria.Conforme.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Meloni. Ne ha facolt�.
MELONI GIUSEPPE (PD). Io ritiro l'emendamento numero 32, per� solo dopo aver spiegato brevemente il suo significato. Non � un emendamento qualsiasi presentato cos�, buttato dentro una legge pensando di poter ottenere chiss� quale risultato, deve essere evidenziato un problema che esiste in Sardegna, ne ha parlato la stampa recentemente, ma di questo problema ci stiamo occupando da un po' di tempo ed � di difficile soluzione. E il motivo per il quale lo ritiro, lo dico francamente, � perch� ritengo che in effetti, come mi � stato fatto notare anche fuori da quest'aula, � altamente probabile, in particolare per il comma 5, la disposizione che prevedrebbe nel comma 5, che possa essere oggetto di impugnazione da parte del Governo per conflitto con la normativa nazionale. Per� il problema esiste e dobbiamo tenerne conto, il problema � quello che riguarda tutte quelle strutture, io mi riferisco all'area retro demanio nella fascia dei 300 metri, e non solo, che se non insistono in luoghi ai quali � stato riconosciuto il titolo di litorale urbano, litorale metropolitano, non possono insistere tutto l'anno o per parte dell'anno. Io credo che ci siano delle condizioni, senza andare a cercare le altre situazioni che sicuramente sono corrette e per le quali � stata prevista e riconosciuta, appunto, la natura di litorale urbano e metropolitano, io credo che ci siano tante altre situazioni in Sardegna che meritino uguale dignit� e invece vengono trattate in modo diverso, e oggi ci troviamo ad affrontare delle situazioni molto gravi perch� sono costretti a smontare queste strutture, anche nelle aree retro demaniali sono costretti a smontarle per un periodo che va dal 1� di novembre al 30 di aprile. Una cosa molto seria perch� ci sono situazioni� poi parliamo di allungamento della stagione, parliamo di ordinanze che prevedono le disposizioni del mare d'inverno, e poi ci sono invece situazioni dove gli imprenditori vorrebbero mantenere aperte le loro strutture, hanno utenza, cosa importante perch� la ratio della norma � che abbiano utenza, parliamo di aree retro dunali, retro spiagge, e quindi anche in aree con meno impatto dal punto di vista ambientale, e non diamo delle risposte a questi imprenditori. Occorre tenere conto anche del fatto che recentissimi pronunciamenti del TAR Sardegna stiano prevedendo che i PUL che vengono adottati in questa Regione, e credo che accada anche in altre parti d'Italia, debbano essere oggetto di copianificazione. Vorrei sollevare questo tema perch� credo che sia giunta una volta per tutte l'ora di stabilire un rapporto con lo Stato rispetto alle normative che si incrociano e rispetto al fatto che la Sardegna ha solo preso atto dei vincoli che sono stati posti dalla normativa nazionale, ma non ha, fino a questo momento, attivato tutte quelle procedure che consentano una pianificazione seria e permettano a casi come questi di poter trovare una risposta. Cito un caso su tutti che � emblematico, situazioni litorali urbani, situazioni litorali urbani dove � possibile tenere tutto l'anno in spiaggia, quindi nel demanio delle strutture, cosiddette, di facile rimozione che per� insistono tutto l'anno, e quindi in spiaggia ci possono stare, invece non possono starvi a 299 metri di distanza, quelle devono smontare. Quindi, quali sono pi� impattanti, quelle sulla spiaggia o quelle a 299 metri di distanza? Ecco le storture che io intendevo evidenziare oggi, e ritengo che questo emendamento fosse davvero un emendamento di semplificazione, ma mi rendo conto che il rischio impugnativa altissimo ne renderebbe l'efficacia davvero bassissima, e quindi non pu� diventare un emendamento di bandiera e basta. Grazie.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP). Per intervenire sull'emendamento all'emendamento, e capisco che se l'onorevole Meloni ritira l'emendamento originario decade anche l'emendamento all'emendamento. Per�, il problema che ponevo in precedenza riguardava le linee guida. Ad oggi rischiamo che in Sardegna, dal punto di vista turistico, si vadano a perdere centinaia di posti di lavoro, solo nel cagliaritano sono tantissimi. Il problema qual �? Nelle spiagge, dai 150 ai 500 metri, si pu� solo ed esclusivamente dare una concessione semplice demaniale, ci� significa che tutte le attivit� che in questo momento sono presenti, quindi sono in quelle determinate spiagge e, o affittano pedal�, oppure, per esempio, preparano pasti caldi in quelle determinate strutture, saranno costrette a licenziare i dipendenti e a fare solo attivit� di bar semplice. � un problema, � un problema considerato anche che il turismo nella Regione Sardegna garantisce posti di lavoro, garantisce occupazione, e garantisce reddito. Noi stiamo andando a ridurre la possibilit� di offrire servizi, di offrire servizi turistici nelle attivit� esistenti, e oltretutto con questo emendamento non si andava ad incidere nella cubatura che, concordo con le linee guida, doveva essere ridotta. Per� si andava ad incidere sulla possibilit� di offrire i servizi, e oggi noi stiamo riducendo, se si ritira questo emendamento, la possibilit� di occupazione, stiamo riducendo la possibilit� di offrire servizi, e stiamo riducendo la questione turismo in Sardegna.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Fasolino. Ne ha facolt�.
FASOLINO GIUSEPPE (FI). Faccio mio l'emendamento numero 32, e come gi� detto da chi mi ha preceduto � un emendamento importante, non si pu� non prendere in considerazione questa problematica. Noi ci troveremo di fronte, a breve, ad una situazione disastrosa per alcune attivit� turistiche locali, e sto parlando di quelle balneari. Voi considerate, io non so se avete visto di che strutture stiamo parlando, ecco, voi pensate che quelle strutture che ci sono nei litorali extraurbani dovranno essere smontate ogni anno il 31 ottobre e rimontate successivamente ogni anno il primo aprile, con un aggravio di costi nei confronti di queste attivit� che, in molti casi, porter� queste stesse attivit� a chiudere. Noi siamo abituati a rincorrere i problemi e affrontiamo i problemi solo quando diventano una protesta, soltanto quando diventano un qualcosa di eclatante. Dobbiamo cercare di fare uno sforzo, dobbiamo cercare di capire e di comprendere che quando abbiamo la possibilit�, quando capiamo che un qualcosa va risolto, lo dobbiamo fare, dobbiamo essere noi a trovare la soluzione per mettere in condizioni gli operatori di lavorare bene, noi che rappresentiamo la politica, per non fare in modo che poi domani arrivi l'antipolitica e salti l'ostacolo, e diremmo: "Ecco, avremmo potuto farlo anche noi". Oggi abbiamo l'opportunit� di sederci, di capire qual � il problema e di come affrontarlo. Stessa cosa per l'emendamento del collega Lai, ma ci rendiamo conto come calerebbero i servizi nelle nostre spiagge se, quelle strutture che in questo momento possono fare una piccola ristorazione, si trovassero in spiagge al di sotto dei 500 metri e non potessero pi� dare e svolgere quel servizio. Oltre che un problema occupazionale � anche un problema di servizio che noi diamo a chi ha scelto la Sardegna come meta turistica. Allora, ripeto, oggi noi abbiamo l'opportunit�, tante volte abbiamo dimostrato di avere la capacit� di saltare l'ostacolo, anche se sembrava difficile facciamolo anche oggi, prima che� tanto qualcuno lo far�, o pensiamo realmente che tutte le concessioni che si trovano nei litorali extraurbani verranno smontate ogni anno? Allora, non risolviamo il problema quando diventa pi� grosso, cerchiamo di affrontarlo oggi.
PRESIDENTE. Onorevole Fasolino, non pu� fare proprio l'emendamento�
Fasolino Giuseppe (FI). L'ho fatto come Capogruppo.
PRESIDENTE. Come Capogruppo Va bene.
PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare, per la Giunta, l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CHRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Sul tema della vivibilit� delle spiagge in Sardegna insistono regole e vincoli di 10 bis, una sentenza recente della Corte costituzionale, quella che ha cassato alcune norme recentemente introdotte da questo Consiglio regionale, e presentano enormi difficolt� applicative in questo contesto demaniale nella fascia dei 300 metri per le note ragioni. Quindi io ringrazio l'onorevole Meloni per aver ritirato l'emendamento e aver evitato questo potenziale conflitto. Prendo atto tuttavia della necessit� di verificare la praticabilit� di soluzioni che consentano il mantenimento dei posti di lavoro, e all'interno delle linee guida, quindi all'interno della predisposizione degli atti di governo, dei pool, che consentono nei litorali di realizzare manufatti nei tempi e con le modalit� consentite naturalmente dagli organi che sono chiamati a verificare la congruit� di questi manufatti con la sostenibilit� ambientale delle stesse spiagge, per trovare una soluzione che all'interno delle linee guida, che vanno modificate con un'iniziativa della Giunta, ci consenta di raggiungere questo obiettivo e questo risultato. Ci sono parecchie difficolt� in molti contesti anche urbani, e quindi si tratta di un ambito di operativit� su cui la Giunta non solo � impegnata, ma � concretamente attiva nel ricercare, insieme con i Comuni coinvolti, delle soluzioni. Quindi l'impegno della Giunta � quello di rivedere le linee guida e consentire all'interno di linee guida di raggiungere un livello di praticabilit� in grado di soddisfare le tante aspettative degli operatori economici impegnati nelle concessioni balneari.
PRESIDENTE. L'onorevole Tocco � iscritto fuori termine, anche lei, onorevole Zanchetta, quindi metto in votazione l'emendamento numero 37, c'� un invito al ritiro, onorevole Lai� metto in votazione l'articolo 33
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'onorevole Fasolino ha fatto proprio anche l'emendamento 37, metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 37 fatto proprio dall'onorevole Fasolino con parere contrario a questo punto della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Emendamento numero 48. Onorevole Zedda c'� un invito al ritiro� quindi non ritira l'emendamento.
Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
FASOLINO GIUSEPPE (FI). Avrei la dichiarazione dell'Assessore che, insomma, l'ha sempre contraddistinto la seriet�, il problema che mi pongo � quello del tempo, perch� siamo veramente al rush finale e quindi ho paura che non si riesca ad arrivare in tempo. Inviterei per� a vedere un attimino se l'emendamento presentato possa realmente causare un problema, perch� abbiamo cercato di lavorare e di fare un emendamento che potesse inserirsi proprio in base anche a quella sentenza della Corte Costituzionale del 26 luglio di quest'anno, quindi inviterei a fare una verifica, perch� magari con un emendamento che � molto leggero, piccolo, che dice e non dice e che per� d� l'opportunit� di risolvere il problema, io lo valuterei.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 48, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento 32, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Sezione I
|
Art. 34
1. L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici � escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti: a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda propriet� o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali; b) gli edifici o le singole unit� immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito; c) i provvedimenti di assegnazione della propriet� o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali; d) gli edifici dichiarati inagibili; e) gli edifici o le singole unit� immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa; f) la locazione di porzioni di unit� immobiliari. |
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
1. I generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:
a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1� gennaio 2019;
b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 se installati dal 1� gennaio 2020.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Controlli sugli attestati
di prestazione energetica degli edifici
1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla qualit� del servizio di certificazione energetica degli edifici.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Sezione II
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1. In applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) (di seguito "decreto legislativo"), il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricit� nel trasporto stradale. 2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti � fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalit� self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate gi� individuate dalle disposizioni regionali di settore. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilit� tecniche di cui al comma 5, lettere a), b) e c) � fatto obbligo di dotare gli impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento del GPL. 3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali gi� esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, � fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto. 4. Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, � fatto l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto. 5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilit� tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti: a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gi� autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar; c) distanza dal pi� vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri. 6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, � consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 del decreto legislativo n. 257 del 2016. 7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti pu� dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016 un altro impianto nuovo o gi� nella sua titolarit�, ma non soggetto ad obbligo, purch� sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale. |
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Titolo VI
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Art. 38
1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nel territorio regionale producono effetti sino all'eventuale regressione della malattia o della condizione di salute ad un livello non pi� compatibile con l'ottenimento della prestazione. 2. L'eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 � comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanit�, individua le malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. |
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Titolo VII
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Art. 39
1. L'affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti non costituisce subingresso nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed � soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. |
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
Art. 40
Forme speciali di vendita
1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivit� commerciali) non � dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalit� di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art.41
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
1. Nell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9
(Norme per la disciplina dell'attivit� degli operatori del turismo
subacqueo), dopo il comma 2, � aggiunto il seguente:
"2 bis. L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del
turismo subacqueo - Sezione centri di immersione subacquea non
necessita di rinnovo.".
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42 a cui sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 2, 15, 20 con l'emendamento all'emendamento numero 39, il numero 21 che � uguale al 23 con l'emendamento aggiuntivo numero 34, il numero 24 e il numero 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Art. 42
1. Nell'articolo 34 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), l'ultimo periodo � sostituito dal seguente: "Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi." |
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Francesco Agus, relatore.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto), relatore. Sull'emendamento numero 15 parere contrario, sul numero 2 invito al ritiro, sul 15 invito al ritiro se no parere contrario, sul 20 favorevole, sul numero 39 ci si rimette all'Aula, sul 21 uguale al 23 favorevole, cos� come all'emendamento all'emendamento 34, sul 24 favorevole e sul 25 ci si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Un minuto di sospensione.
PRESIDENTE. Spendiamo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 08, viene ripresa alle ore 18 e 12.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
SPANU FILIPPO, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta � il seguente: sugli emendamenti numero 2 e 15 invito al ritiro; favorevole sul 20; sul 21 e il 23 che sono uguali invito al ritiro, peraltro evidenzio da questo punto di vista che oltre a una problematica di legittimit� questi due emendamenti hanno anche un problema di copertura della spesa. Sull'emendamento numero 39 il parere � positivo, sull'emendamento 34 invito al ritiro. Invito al ritiro sul 25 e favorevole sul 24.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 42, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2.
Ha domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP). Presidente, vorrei porre all'attenzione il tema perch�, secondo me, � abbastanza sottovalutato. Gli abitanti del comune di Seulo, insieme all'amministrazione comunale, hanno indetto un referendum, un referendum che a larga maggioranza ha dato luce ad un risultato. Il risultato � quello della volont� degli abitanti del comune di Seulo di passare in Provincia di Nuoro. Io credo che ogni cittadino abbia il diritto di autodeterminarsi, di scegliere, di credere con chi vuole costruire il proprio futuro e penso che stiamo sbagliando se continuiamo a non ascoltare questo grido d'aiuto, questo grido che ci sta venendo dalle comunit� dell'interno. Non si sta andando ad incidere sui collegi, vorrei tranquillizzare chi stava pensando che si andasse ad incidere sui collegi, si sta solo ed esclusivamente chiedendo che la volont� dei cittadini che � stata espressa attraverso un referendum venga ascoltata, che non sia calata una scelta dall'alto, un'altra volta, nei confronti di un comune dell'interno i cui cittadini hanno fatto una scelta chiara. Si tratta di un'autodeterminazione, si tratta della volont�, si tratta di democrazia, io credo che vadano ascoltati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Agus per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto). Io sono convintissimo del fatto che i cittadini di qualunque comune della Sardegna debbano essere ascoltati e debbano essere ascoltati in virt� anche del dettato statutario che non possiamo rispettare e agitare a giorni alterni. Ebbene, la situazione di Seulo � peculiare, i cittadini si sono gi� espressi attraverso un referendum comunale, ma quel referendum rischia di non avere nessun tipo di effetto perch�, non avendo oggi noi una statutaria in vigore per normare il referendum ai sensi dello Statuto, perch� � lo Statuto a prevedere il referendum per la scelta delle province, in questo tipo di decisioni siamo tenuti ad applicare il testo unico degli enti locali e quindi la normativa statale. Applicando la normativa statale, quella disposizione contenuta nello Statuto che fa riferimento alle popolazioni interessate, non pu� essere ristretta alla sola popolazione del comune interessato, ma alle popolazioni delle due province interessate, quindi la provincia di cui oggi fa parte il comune e la provincia che accoglie. Quindi, ai sensi della norma attualmente vigente, il referendum andrebbe svolto nel caso del comune di Seulo tra tutti gli abitanti del Sud Sardegna e tutti gli abitanti della Provincia di Nuoro. Ho depositato, a firma mia, in Commissione una proposta di legge per superare questo problema, l'invito che posso fare al Consiglio, piuttosto che inserire una norma destinata sicuramente all'impugnazione in un testo come questo, � quello - anche nell'ultima seduta utile - di consentire, attraverso l'approvazione di quella norma, di risolvere il problema per la via principale. Perch� parlo di impugnazione sicura? Perch� sarebbe chiaro in questo caso la violazione della disposizione statutaria. I Comuni non possono cambiare da una provincia all'altra semplicemente per la scelta del Consiglio regionale perch� non sarebbe rispettato quel dispositivo che impone di sentire le popolazioni interessate in quella maniera. Per cui l'invito � quello di ritirare questo emendamento, non perch� non ne condivida lo scopo, che invece condivido appieno, ma perch� pu� creare ulteriori problemi ed � destinato a sicura impugnazione. L'unica eccezione, e chiudo, per cui una legge regionale pu� normare anche indicando nominativamente l'appartenenza di un comune da una provincia a un'altra � il caso della riforma complessiva degli enti locali. Infatti in quell'occasione il Consiglio ha esercitato questa possibilit�.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, io mi trovo in linea con quanto detto dall'onorevole Agus, soprattutto nella parte finale, nel senso che qui si � anche in ritardo e c'� stata un po' di confusione normativa per quanto riguarda l'ordinamento dei nostri enti locali e credo che, pur rispettando assolutamente la volont� espressa dal comune di Seulo, altre fattispecie ci sono nel resto della nostra Sardegna. Quindi credo che non si pu� certo, anche nel rispetto della statutaria, con un emendamento presentato all'ultimo minuto, cambiare una disposizione che poi davvero rischia di inficiare l'intera norma. C'� da parte nostra per� la disponibilit� a voler approfondire, soprattutto per il rispetto che dobbiamo alla comunit� di Seulo, anche la problematica e possiamo farlo nel prosieguo dei lavori anche se, ripeto, la legge completa e ordinata sarebbe quella di seguire un iter che ci porta a un nuovo ordinamento degli enti locali corretto con l'inserimento anche di chi recentemente ha chiesto di aderire alla citt� metropolitana, piuttosto che aderire ad una provincia piuttosto che un'altra.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP). Lo ritiro, non c'� la volont� dell'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. C'� un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD). � ritirato.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento numero 20. C'� un emendamento all'emendamento numero 39.
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'emendamento numero 21, uguale all'emendamento 23. C'� un emendamento all'emendamento numero 34.
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione gli emendamenti numero 21 e 23, uguali. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 24.
Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Io mi chiedo in che direzione di semplificazione andiamo con questo emendamento nel momento in cui stiamo istituendo una Fondazione del Circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo. Io chiedo che mi possa essere spiegato perch� sinceramente una legge di semplificazione che istituisce una fondazione, vorrei chiedere ai colleghi di darmi delle delucidazioni. Poi colgo l'occasione perch� vedo anche in Aula il presidente Pigliaru per chiedergli che tipo di semplificazione vogliamo fare se non azzerare completamente i tetti di spesa e creare problemi alla specialistica ambulatoriale quando quasi con velata minaccia diciamo che non siamo ancora in grado di definire e di poter pagare l'extra budget del 2017. Me lo chiedo Presidente, che tipo di semplificazione stiamo facendo in questo modo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampietro Comandini per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
COMANDINI GIAMPIETRO (PD). La collega Zedda mi d� l'opportunit� di spiegare la motivazione di questo emendamento. Ricordo a me per primo che quest'Aula aveva gi� votato nel 2017 all'interno di una finanziaria, la possibilit� di costituire il circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo, eravamo l'unica Regione d'Italia che non aveva questo circuito e siamo ancora l'unica Regione d'Italia anche in presenza di una direttiva del Ministero, del MIBAC in cui si prevede che questi circuiti abbiano natura pubblica e non averlo costituito come natura pubblica, attraverso la fondazione la possibilit� che il circuito possa continuare. In questo emendamento infatti mi rendo conto che probabilmente non � il modo pi� opportuno ma � l'unico strumento che avevamo a disposizione, si d� la possibilit� al CEDAC e a tutte le associazioni degli enti locali di poter continuare all'interno di questa Fondazione di poter svolgere l'attivit� culturale che da oltre trent'anni svolge nella nostra isola.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli Uffici sono autorizzati a precisare la copertura finanziaria.
Passiamo all'emendamento numero 25. C'� una remissione all'Aula.
Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'allegato A.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI).Siccome ho colto che il presidente Pigliaru forse non ha compreso o meglio non mi sono spiegata molto bene, Presidente sottolineo che allo stato attuale l'ATS non ha certezza delle economie effettivamente realizzate nell'ambito del tetto di spesa globale assegnato per l'anno 2017 anche in ragione degli eventuali nuovi oneri che potrebbe essere chiamata a sostenere in relazione ai contenziosi in essere.
L'ATS comunica ancora che per quanto sopra si comunica che allo stato attuale non potr� procedere al pagamento degli extra budget per l'anno 2017. Siamo a dicembre 2018, che tipo di semplificazione vuole fare l'ATS in questo modo? Ce lo pu� spiegare Presidente perch� � l'ennesimo caso di distruzione del sistema sanitario, in questo caso privato, mi sto riferendo Presidente alle prestazioni della specialistica ambulatoriale che spesso e sovente riducono le liste d'attesa generate dal sistema pubblico. Voto contro.
Metto in votazione l'allegato A. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 542/A.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Prima di chiudere la seduta del Consiglio ne approfitto per fare gli auguri a tutti voi e a tutte le vostre famiglie di un buon Natale e buon Anno.
Il Consiglio � convocato l'8 gennaio alle ore 11.
La seduta � tolta alle ore 18 e 28.
Allegati seduta