Seduta n.241 del 26/07/2017
CCXLI Seduta
Mercoled� 26 luglio 2017
Presidenza del Presidente GIANFRANCO GANAU
La seduta � aperta alle ore 10 e 37.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 giugno 2017 (237), che � approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Ignazio Locci, Cesare Moriconi, Edoardo Tocco e Paolo Flavio Zedda hanno chiesto congedo per la seduta del 26 luglio 2017.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la terza votazione per la nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, io ritengo, se lei � d'accordo e se l'Aula � d'accordo, visto l'esito delle precedenti votazioni e tenuto conto anche della delicatezza dell'incarico, se non sia il caso di soprassedere sulla votazione e rimandarla se si riuscisse in sede politica a trovare una sintesi ad evitare ulteriori votazioni che non diano poi un esito quale quello sperato della elezione del rappresentante del difensore per i diritti dell'infanzia. Questa � la proposta che sottopongo alla valutazione dei colleghi perch� ritengo che forse non ci siano appieno le condizioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO DANIELE (SDP). Credo che sia molto sensata la proposta dell'onorevole Pittalis per cui noi siamo assolutamente d'accordo.
PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio dell'elezione del Garante per l'infanzia. Chi la approva alzi la mano.
(E' approvata)
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az-La Base). Per richiamare un suo autorevole intervento in quanto garante delle prerogative di quest'Aula perch� mentre il Consiglio e la Commissione in particolare erano impegnati nella discussione, nella attenta valutazione della rete ospedaliera, la Giunta regionale con deliberazione numero 34/16 del 12 luglio ha inteso anticiparne gli effetti compiendo una serie di attivit� che rientrano nella potest� di programmazione di quest'Aula. In particolare sono state spente alcune specializzazioni all'interno di aziende ospedaliere della citt� di Cagliari e trasferite con esse anche i posti letto. Si tratta evidentemente di un intervento che esonda largamente ai poteri attribuiti alla Giunta e soprattutto crea non pochi problemi alla programmazione complessiva del sistema. Ora lo spostamento di specializzazioni come medicina nucleare, ematologia, la chirurgia plastica da un'azienda all'altra con i relativi posti letto crea problemi veramente forti non solo sotto il profilo delle competenze politiche ma dei possibili ricorsi in sede amministrativa che potrebbero rallentare il processo reale di riforma. Abbia presente che addirittura per la riabilitazione i codici 75 e 76 si pensa di istituire direzioni universitarie all'interno di aziende ospedaliere che sono invece ordinarie. Le chiederei quindi di intervenire come Presidente del Consiglio nei confronti della Giunta anche per evitare ripeto ricorsi in sede amministrativa che determinerebbero ulteriori lungaggini e rallentamenti della riforma.
Continuazione della discussione del testo unificato "Norme in materia di turismo". (4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato numero 4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 20
Locazione occasionale a fini turistici
1. � consentito al proprietario o all'usufruttario la locazione occasionale a fini turistici di unit� immobiliari o di porzioni di unit� immobiliari, in numero non superiore a due unit� immobiliari, con contratti aventi validit� non superiore a tre mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attivit� non sia organizzata in forma di impresa. Il contratto � stipulato in forma scritta o tramite la contrattualistica dei portali internet di vendita e reca la specifica indicazione del fine turistico.
2. Il limite delle due unit� immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui le unit� immobiliari siano proposte al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso.
3. L'attivit� � avviata previa comunicazione da presentare al comune competente, con l'indicazione del periodo di disponibilit�. A corredo della documentazione � allegata una specifica autocertificazione del titolare attestante il possesso da parte dell'unit� immobiliare dei requisiti di cui al comma 4.
4. Le unit� immobiliari e le porzioni di unit� immobiliari di cui al comma 1 possiedono i requisiti strutturali, di sicurezza, e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione.
5. Le unit� immobiliari e le porzioni di unit� immobiliari di cui al comma 1 sono parificate alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti comunali in materia di imposte di soggiorno.
6. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati ed effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) alla questura competente per territorio.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Ruggeri. Ne ha facolt�.
RUGGERI LUIGI (PD). Io volevo esprimere delle perplessit� riguardo alla formulazione dell'articolo 20, perch� nella lettura che ne faccio mi pare di� L'onorevole Lotto mi fa presente una considerazione che ha proposto sull'ordine dei lavori, gli lascio la parola.
LOTTO (PD), relatore di maggioranza. Presidente, proporrei di rimandare l'articolo 20 assieme agli articoli 11 e 15.
PRESIDENTE. C'� una richiesta quindi di rinviare la discussione dell'articolo 20. Ok, siccome non c'erano emendamenti a questo, non � possibile presentare emendamenti aggiuntivi, quindi il rinvio serve�
Vabb�, se siete d'accordo, rinviamo anche l'articolo 20 alla fine della legge. Quindi sono rinviati gli articoli 11, 15 e 20.
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Uso occasionale di immobili e aree per campeggio
1. La Regione riconosce e tutela le attivit� educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.
2. Il comune competente per territorio pu� autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;
c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.
3. La concessione dell'autorizzazione � subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalit� di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attivit�, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumit� e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile per il periodo di utilizzo.
4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 � subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Aree di sosta temporanea a fini turistici
1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive.
2. Sono aree attrezzate di sosta temporanea le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di 48 ore consecutive.
3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime e delle ulteriori dotazioni individuate ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera i):
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della citt� contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Divieto di campeggio libero
1. Su tutto il territorio regionale � vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attivit� di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24. All'articolo 24 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 2, 3 e 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Stabilimenti balneari
1. Sono strutture o stabilimenti balneari le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualit� di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.
3. Le attivit� esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Dunque, do prima il parere sull'emendamento numero 2, che chiederei al collega Tedde che � il primo firmatario, perch� � un parere articolato, non � del tutto negativo. Collega Tedde, su questi due emendamenti sugli stabilimenti balneari abbiamo ragionato con i colleghi della Commissione, abbiamo provato a trovare una soluzione che fosse� se mi sta seguendo� posso? L'emendamento va bene al comma 1; al comma 2 andrebbe bene fino alla parola "stabilimenti". Siccome si parla di una delibera di Giunta, io sarei d'accordo, se fosse d'accordo l'Aula, un emendamento orale che prevederebbe questo: primo, che la delibera di Giunta venga sottoposta al parere della Commissione; secondo, noi ci fermiamo alla parola "una classificazione degli stabilimenti", il resto � oggetto della delibera di Giunta. Per non parlare oggi dei quattro stelle, tre stelle, due stelle, che � piuttosto complesso come tema ed � meglio affrontarlo con pi� calma, e lo affronta la delibera della Giunta. Se il collega Tedde � d'accordo do parere positivo con questa modifica. A quel punto chiedo, scusa ancora, diventa anche la questione del Wi-Fi del precedente emendamento, potrebbe rientrare tra le caratteristiche che comportano la classificazione pi� o meno valida dello stabilimento, che per� � oggetto anche quello della delibera di Giunta. Per cui su quello chiederei di ritirarlo l'emendamento, considerando che se ne tiene conto poi con la predisposizione della classificazione degli stabilimenti. Chiedo il parere al collega che l'ha firmato. Sull'emendamento numero 14, no, su questo chiedo al collega Crisponi di ritirarlo, ma senn� � negativo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, per capirci meglio, quindi mi viene chiesto di ritirare i due emendamenti e il Presidente della Commissione propone un emendamento verbale che espunge quella parte da "stabilimenti" in poi. Io credo che sia meglio il bicchiere mezzo pieno, che quello mezzo vuoto, quindi sono d'accordo col Presidente, accetto assolutamente. Va bene, Presidente, grazie.
PRESIDENTE. Chiarisco. Sul secondo emendamento non c'� un invito al ritiro, viene mantenuto tutto sino a quel punto, c'� un emendamento aggiuntivo orale integrativo. Quindi se non ci sono osservazioni acquisiamo l'emendamento con l'emendamento orale proposto. Allora l'emendamento numero 3 � ritirato, l'emendamento numero 2 � integrato dall'emendamento orale presentato dall'onorevole Lotto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessora del turismo, artigianato e commercio.
ARGIOLAS BARBARA, Assessora tecnico del turismo, artigianato e commercio. Parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS (FI). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2 come emendato oralmente, con parere favorevole della Commissione e della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sull'emendamento numero 14 c'� un invito al ritiro, onorevole Crisponi? Chiede la votazione elettronica.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 14.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Art. 25
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:
a) le caratteristiche, i requisiti, le modalit� strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attivit� ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;
b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extralberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture localizzate in comuni nei cui territori non siano operanti strutture ricettive alberghiere;
c) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perch� le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso";
d) i requisiti necessari perch� le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilit� universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilit�;
e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);
f) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attivit� ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;
g) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilit� universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva;
h) i dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d) e 20, comma 6, e le relative modalit� di comunicazione;
i) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 21 e 22.
2. La Giunta regionale pu� delegare all'Assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.
3. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ai sensi del comma 2, sono sottoposte al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26
Vigilanza e controlli
1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attivit� previste dagli articoli 21, 22, e 23, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorit� di pubblica sicurezza e dell'autorit� sanitaria nei relativi settori.
2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalit�, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unit� immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unit� immobiliari medesime.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Sanzioni amministrative
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Chiunque esercita abusivamente le attivit� di cui all'articolo 13 � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
3. � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:
a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilit�, una capacit� ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile verso i clienti.
4. � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:
a) doti le camere o le unit� abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacit� ricettiva complessiva della struttura;
b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b);
c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.
5. � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 il proprietario o l'usufruttuario che:
a) violi il limite delle due unit� immobiliari di cui all'articolo 20, comma 1;
b) conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi senza la previa comunicazione di cui all'articolo 20, comma 3;
c) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20, comma 6, dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.
6. � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 23.
7. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono raddoppiate.
8. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, pu� essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 7, la sospensione dell'attivit� per un periodo non superiore ai tre mesi.
9. � disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
11. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:
a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 8 e 9;
c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
Art. 28
Introduzione alla legge regionale n. 8 del 2016
(Rete escursionistica regionale)
1. Al titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8
(Legge forestale della Sardegna), dopo il capo II, � aggiunto il
seguente:
"Capo III (Rete escursionistica regionale)".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29
Rete escursionistica della Sardegna (RES)
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016 �
aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))
1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo
sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e
uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete
escursionistica della Sardegna (RES).
2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la
manutenzione, la fruibilit� e la valorizzazione della RES,
interconnessa in modo organico e funzionale con la rete
escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei,
quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo,
alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e
montane della Sardegna.
3. La Regione predispone il piano per l'istituzione e la gestione
della RES. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di
pubblicit� della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o
assistita per la disabilit� fisica e sensoriale.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Piano per l'istituzione e la gestione della RES
1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale n. 8 del 2016,
come introdotto dalla presente legge, � aggiunto il seguente:
"Art. 14 ter (Piano per l'istituzione e la gestione della
RES)
1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in
materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione
tecnica dell'Agenzia Forestas, approva, con propria deliberazione,
il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con
l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. I percorsi individuati all'interno della RES ricadono
prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree
private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti
limitati.
3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i
percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilit� fisica
e sensoriale.
4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES � sottoposto
al previo parere della competente commissione consiliare che si
esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende
acquisito.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Dichiarazione di pubblico interesse
1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016,
come introdotto dalla presente legge, � aggiunto il seguente:
"Art. 14 quater (Dichiarazione di pubblico interesse)
1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come
individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14 ter, sono
considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse
in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di
tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e
culturali peculiari dell'attivit� escursionistica.
2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su
aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di
diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In
caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di
soluzioni alternative, pu� essere imposta una servit� di uso
pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici,
mediante applicazione della normativa vigente.
3. Nei tratti di percorso di propriet� privata � consentito il
transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli
escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino
rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame,
non causino danni alla propriet�. �, inoltre, consentito l'accesso
ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione
degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione
necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per
l'istituzione e la gestione.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Gestione della rete escursionistica regionale
1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 �
aggiunto il seguente:
"Art. 37 bis (Gestione della Rete escursionistica regionale (RES))
1. L'Agenzia provvede:
a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della
RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni
territorialmente interessate;
b) alla predisposizione del catasto della RES;
c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i
comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli
enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e
dell'associazionismo di settore.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna
1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.
2. Il piano favorisce la percorribilit� dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni ferroviarie, dei punti di accesso all'Isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale, delle peculiarit� attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34
Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica
1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l'accessibilit�.
2. Per le finalit� di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove l'utilizzo a scopo turistico delle tratte a tale scopo pi� adeguate;
b) favorisce la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino verde;
c) favorisce l'integrazione dei percorsi di cui al presente articolo con la Rete escursionistica della Sardegna (RES) e con il piano di gestione degli itinerari ciclabili regionali di cui all'articolo 33.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 35
Turismo equestre
1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attivit� legate al turismo con particolare riferimento:
a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;
b) alle attivit� sportive;
c) alle attivit� escursionistiche.
2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.
3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 36
Registro delle ippovie
1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi, cavalli e asini, quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.
2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).
3. L'iscrizione delle ippovie al registro � effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 37
Turismo naturista
1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette.
2. Le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL).
3. Le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 38
Turismo sportivo
1. La Regione promuove ogni forma di attivit� sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola.
2. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di una rete di impianti sportivi in equilibrio con il contesto ambientale e socio-economico del territorio.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 39
Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi
1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.
2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorit� religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40. All'articolo 40 � stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 40
Rete dei borghi della Sardegna
1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.
2. � istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco � tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio del comune richiedente e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattivit� turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. C'� stata sollevato dagli stessi uffici un errore di collocazione, non si capiva bene come il testo fosse scritto, per cui abbiamo spostato alcune parole, il senso � identico, � solo espresso in maniera pi� corretta dal punto di vista dell'italiano, dunque il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
ARGIOLAS BARBARA, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Parere conforme.
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano
(� approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Volevo approfittare brevemente della mini pausa richiesta dal collega, mi sono reso conto adesso, mi rivolgo ai dirigenti del Consiglio, a pagina 40 sull'articolo 24 c'� un errore: viene saltato un comma, si passa dall'uno al tre.
PRESIDENTE. Una correzione automatica e diventa due.
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 41
Sanzioni e vigilanza
1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilit� e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
2. Salvo che il fatto non costituisca pi� grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantit� di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorit� competenti � soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3000.
3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 42
Agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attivit� di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attivit� o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.
2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attivit�:
a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di citt� con ogni mezzo di trasporto;
b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;
d) informazione e promozione di iniziative turistiche, attivit� di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attivit� congressuali e alle attivit� svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
f) ogni altra attivit� concernente la prestazione di servizi turistici.
3. Nei locali destinati allo svolgimento dell'attivit� di agenzia � consentito lo svolgimento di altre attivit� commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purch� tali attivit� siano esercitate in spazi separati ben identificabili.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo la semplice attivit� di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo emessi o prodotti da un'agenzia di viaggio e le mere attivit� di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.
5. Quando lo svolgimento delle attivit� di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi di operatori professionali specificamente abilitati.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 43
Requisiti per l'esercizio
dell'attivit� di agenzia di viaggio e turismo
1. L'esercizio dell'attivit� di agenzia di viaggio e turismo e � subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;
b) capacit� finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le societ� a responsabilit� limitata;
c) idoneit� tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla presenza di un direttore tecnico, al quale � affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuit� ed esclusivit�; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sostituzione entro il termine di trenta giorni;
d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonch� attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multipropriet�, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi pu� avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;
f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 45.
2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo � tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.
3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attivit� sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.)
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facolt�.
DERIU ROBERTO (PD). In questo articolo si prevede la stipula di una polizza a garanzia, per� dal 1� luglio 2016 � obbligatorio il fondo di garanzia previsto dall'Unione Europea, per cui non so se sia ancora opportuno mantenere questo istituto, questo lo sottopongo come problema al relatore e alla Giunta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Lo strumento della polizza assicurativa � comunque uno strumento che noi dobbiamo cercare di estendere il pi� possibile per creare maggiore tranquillit� e garanzia per i clienti e per i turisti.
Per cui credo che vada confermata.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 44
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuit� a livello regionale per finalit� culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attivit� di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno sei mesi.
2. L'esercizio dell'attivit� � subordinato alle condizioni e alle modalit� stabilite dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 45 ed � soggetto comunque ai seguenti obblighi:
a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile verso gli associati;
c) nomina di un responsabile delle attivit� turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 44. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 45
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:
a) le caratteristiche, i requisiti, le modalit� strutturali e di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro apertura e gestione;
b) le condizioni e modalit� di esercizio dell'attivit� di cui all'articolo 42 da parte delle associazioni senza fine di lucro.
2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 45. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 46
Sanzioni amministrative
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.
2. � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:
a) eserciti abusivamente l'attivit� di cui all'articolo 42;
b) eserciti l'attivit� di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 43.
3. � soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 chiunque:
a) violi il disposto di cui all'articolo 42, comma 5;
b) violi le disposizioni di cui all'articolo 44 relative alle associazioni senza scopo di lucro;
c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi, "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivit� di agenzia di viaggio e turismo.
4. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 47
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006
(Turismo - Funzioni della Regione)
1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 giugno
2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali),
dopo la lettera p ter) � aggiunta la seguente:
"p quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di
viaggio, ivi comprese le attivit� di vigilanza e controllo sulle
medesime.".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 48
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticit� emersi.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 49
Norma finanziaria
1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi� previste a legislazione vigente e stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 - (Turismo) - programma 01 - (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificati in euro 696.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modificazioni e integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019). A decorrere dall'anno 2020, all'onere di cui al presente comma si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32 sono quantificati complessivamente in euro 250.000 per l'anno 2017, euro 850.000 per l'anno 2018, euro 1.050.000 per l'anno 2019, euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede rispettivamente:
a) quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo di quota parte delle risorse gi� destinate a tali finalit� recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 (Spese correnti) - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);
b) quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo) (missione 09 - (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);
c) quanto a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse gi� destinate a tali finalit� recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni (missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente "- programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - titolo 1 "Spese correnti" - capitolo SC04.1918).
4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari della Regione e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.
5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 11, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 07 "Turismo" - programma 01 - "Sviluppo e valorizzazione del turismo".)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 50
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attivit� turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006;
c) l'articolo 29 della legge regionale 22 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);
d) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilit� 2016);
e) l'articolo 56 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualit� della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:
a) nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).
3. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 25 sono integralmente abrogate:
a) la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
c) il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
4. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di cui all'articolo 45 � abrogata la legge regionale 12 agosto 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 51
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Torniamo agli articoli 11, 15 e 20 che erano sospesi.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Sull'ordine dei lavori, per chiedere cinque minuti di sospensione.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 58, viene ripresa alle ore 11 e 56.)
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, sull'ordine dei lavori. In Conferenza dei Capigruppo si � stabilito, per quanto riguarda il calendario dei lavori, dopo questa tornata di lavori, di riprendere il primo di agosto, abbiamo ricevuto - penso che anche gli altri Capigruppo l'abbiano ricevuta - la lettera di richiesta di ricevere una delegazione del Movimento dei pastori il giorno 2, e siccome il giorno 2 il Consiglio non � convocato, volevo capire se questa richiesta ha avuto gi� una valutazione da parte sua e di altri Capigruppo, ragione per la quale le chiedo, anche al termine dei lavori, una convocazione di Conferenza per decidere su questa richiesta. Che, ripeto, io a titolo mio e del Gruppo ho dato anche l'assenso, ma volevo capire se c'� una decisione che pu� essere assunta da parte della Conferenza.
PRESIDENTE. S� infatti, era prevista una Conferenza dei Capigruppo su questo argomento e sulla programmazione dei lavori al termine della seduta odierna.
Continuazione della discussione del testo unificato "Norme in materia di turismo". (4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339/A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11. Sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi il numero 4 e il numero 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Incentivi alle imprese turistiche
1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. L'Amministrazione regionale pu� concedere contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti �de minimis�) alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:
a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attivit� di impresa;
c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;
e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attivit� di impresa (veicoli commerciali, immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);
f) arredi funzionali all'attivit� dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;
g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilit� e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilit� motorie, sensoriali e intellettive;
h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e migliorare la presenza diretta degli operatori sul web.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilit�, l'adattabilit� e la visitabilit� degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
4. L'Amministrazione regionale pu� concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localit� a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1407 del 2013.
5. La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, pu� concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407 del 2013, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Sardegna che prevedano la partecipazione di almeno cento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere � negativo per entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
ARGIOLAS BARBARA, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Parere conforme.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Antonello Peru. Ne ha facolt�.
PERU ANTONELLO (FI). L'articolo 11 del testo unificato � un ottimo articolo, che va sostenuto, che va sicuramente letto molto attentamente, sia per la sua applicazione sia per il suo funzionamento. � un articolo che, al comma 2, va a disciplinare la riqualificazione del sistema turistico, tramite gli incentivi e i contributi, proprio alle attivit� ricettive alberghiere e concede incentivi per quanto riguarda impianti funzionali all'ammodernamento e la ristrutturazione dei locali, attrezzature e impianti, mezzi di trasporto, arredi; incentivi per la realizzazione di spa, per la realizzazione di piscine, per la realizzazione di zone di benessere. Un buon articolo.
Anche ieri in premessa e sulla discussione generale ho sottolineato che gli alberghi e le strutture ricettive non sono assolutamente le fondamenta del comparto turistico ma sono il tetto, e per questo sono elementi importanti del processo di crescita e di sviluppo e la Regione, proprio per questo motivo, ha inserito questo articolo 11, per trasferirlo in maniera meritoria alle attivit� ricettive. � anche dalla gestione di tali strutture che dipende, dunque, il conseguimento degli obiettivi, che si prefigge questo testo. Quindi, mi riferisco in particolare all'allungamento della stagione, mi riferisco in particolare veramente alla crescita dell'attivit� turistica, anche attraverso le attivit� ricettive, e quindi ritengo opportuno che gli operatori che scelgono la sfida del turismo e dei mercati devono trovare veramente sostegno, un sostegno forte da parte della Regione. Io ho presentato questo emendamento all'articolo 11, che vuole veramente distinguere in maniera netta il rilancio del settore turistico legato, come dicevo prima, principalmente all'allungamento della stagione. Soprattutto attraverso gli incentivi alle attivit� delle strutture alberghiere, quindi allungamento della stagione perch� dare la possibilit� agli operatori di ammodernarsi tecnicamente la struttura, separandolo, come dicevo prima, a quanti scelgono invece di utilizzare le strutture per fare l'accoglienza, che sicuramente � altrettanto meritoria, ma va riconosciuta con un altro ruolo ed eventualmente con un altro tipo di sostegno da parte dell'Amministrazione. Quindi distinguere chi fa attivit� ricettiva alberghiera, legata al comparto del turismo per allungare la stagione, e chi fa accoglienza, per accogliere chi effettivamente ha questa necessit�. Quindi distinguerlo in maniera veramente netta.
L'emendamento ha questo fondamento, quindi questo tipo di sostegno che in ogni caso niente ha a che vedere con quello finalizzato alla qualificazione delle strutture, a un utilizzo completamente diverso. Quindi chiedo all'Aula, chiedo ai colleghi di vederlo attentamente, vedere l'incentivo sulle strutture in chiave turistica e di studiare, di vedere il discorso dell'accoglienza in un'altra chiave, ma separarlo sicuramente da questa legge perch� noi siamo per l'accoglienza, ma siamo anche per il rilancio dell'attivit� turistica alberghiera.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Intendevo parlare a proposito dell'emendamento presentato dal collega Peru, per apprezzare anche il modo in cui lui ha inteso distinguere e dipanare ogni tipo di polemica rispetto al fatto che vi fossero contenuti sottesi, in questo emendamento. � viceversa una prop osta ragionata, � una proposta che intende, in un momento in cui non vi � chiarezza sul destino e sul futuro di tante strutture ricettive, mettendo la Regione al riparo da tante accuse che le vengono rivolte, cio� quella di essere supina rispetto alla vicenda del dramma dell'immigrazione, di essere debole rispetto al Governo nazionale nel non saper chiaramente distinguere la propria vocazione turistica e recettizia, da quella della semplice accoglienza. Ecco, io vorrei che i colleghi esaminassero con cura questo emendamento, perch� sono convinto che ci si possa trovare, mettendo da parte le polemiche e i retro pensieri, e invece dando un chiaro segnale a chi ha scommesso nel turismo e nel settore turistico, chi ci ha messo i suoi soldi, chi vuole osare, chi vuole essere competitivo, chi vuole essere un motore, un traino per la nostra economia, e chi invece oggi non se la sente, oggi preferisce la rendita sicura dell'ospitalit�, piuttosto che il rilancio sfidante dell'investimento nella propria struttura e l'attrazione dei flussi turistici.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare su sull'articolo 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 4.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo il voto segreto sull'emendamento numero 4.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Non posso non chiosare un emendamento come questo approvato dall'Aula, lo devo dire perch� mi voglio dissociare totalmente da un voto come quello avvenuto adesso, perch� non esiste che si predispongano in quest'Aula emendamenti di questa natura e che vengono votati emendamenti che riducono le libert� e i diritti dei cittadini del mondo. E' una cosa indegna questa che abbiamo fatto, non va per niente bene e alla prima occasione dovremmo correggerla immediatamente, perch� � una cosa inaccettabile!
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18.
Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
FASOLINO GIUSEPPE (FI). L'emendamento 18 io inviterei i colleghi, soprattutto della maggioranza, a valutarlo bene. Noi abbiamo parlato dell'importanza delle Amministrazioni comunali all'interno della promozione turistica, abbiamo parlato dell'importanza del lavoro che le Amministrazioni comunali fanno, e secondo noi � fondamentale all'interno di una legge che regola il turismo dare l'opportunit� alle Amministrazioni comunali di poter investire sulla promozione turistica e sugli eventi. Abbiamo parlato di destagionalizzare, abbiamo parlato di allungare la stagione, questo emendamento darebbe l'opportunit� alle Amministrazioni comunali di investire una parte delle risorse del bilancio e di veder riconosciuta dalla Giunta regionale una parte di questi soldi investiti nella promozione turistica.
A me dispiace che questo emendamento sia intervenuto successivamente a quella votazione, perch� probabilmente, distratti ancora dalla discussione su quella votazione, non si sta neanche ascoltando l'importanza per i Comuni, e mi dispiace perch� ci sono anche alcuni sindaci, di questo emendamento. L'importanza � doppia, non � soltanto l'opportunit� di riconoscere alle Amministrazioni comunali una parte di quello che hanno investito nelle attivit� per la promozione turistica ma sarebbe anche un modo corretto, un modo perfetto per riconoscerglielo senza nessuna preferenza, perch� andrebbe a riconoscere una percentuale dei soldi spesi a consuntivo, dei soldi spesi per la promozione turistica nell'anno precedente, quindi sarebbe imparziale per tutti e sarebbe una cosa positiva per le Amministrazioni comunali. Quindi io reputo sbagliato bocciare questo emendamento che darebbe l'opportunit� alle Amministrazioni comunali di investire ma soprattutto alla Giunta regionale di riconoscere, con la meritocrazia, alle Amministrazioni quello che loro spendono.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Condivido e sostengo le ragioni che ha rappresentato il collega Fasolino, e voteremo senz'altro a favore dell'emendamento 18, ma approfitto anche dell'occasione per ricordare all'onorevole Pietro Cocco che bisogna avere rispetto delle decisioni dell'Aula, qualunque sia il merito del provvedimento votato. Tra l'altro non riesco a capire le ragioni dello scandalo, perch� stiamo trattando di una legge che ha ad oggetto l'attivit� turistica, le strutture ricettive per il turismo, qui si � voluto mettere in evidenza che altra cosa sono le strutture di accoglienza, che hanno sicuramente una valenza molto importante, che possono essere incentivate e sostenute ma con altre leggi, ma che nulla hanno a che vedere con le strutture turistico-alberghiere che sono destinate propriamente per l'attivit� turistica. Confondere le due cose significa strumentalmente dare un significato all'emendamento approvato che non ha, ed essendo stato approvato dalla maggioranza di quest'Aula mi pare che ogni questione e ogni discussione pu� essere affidata, fuori di quest'Aula, al dibattito sui giornali ma non certamente per mettere in discussione quella che � stata una chiara volont�, che per quanto ci riguarda apprezziamo perch� questa legge deve rimanere confinata nei limiti per i quali i proponenti l'hanno pensata e l'hanno voluta. Quindi con questo spirito continuiamo ad esaminare gli emendamenti e qualche articolo che ancora rimane e mi pare che non sia questo a vanificare un grande lavoro che, una volta tanto, ha visto Giunta, maggioranza e opposizione lavorare per dare uno strumento utile soprattutto agli operatori di quella che per noi � e continua ad essere l'industria tra le pi� importanti della nostra economia, cio� quella turistica.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Per esprimere il voto favorevole all'emendamento numero 18 e, se posso, richiamare ancora un attimo l'attenzione su quanto appena accaduto, perch�, nonostante gli appelli preliminari alla corretta valutazione di quanto contenuto nell'emendamento numero 4, mi pare che vi siano dei dubbi sull'esegesi, e a questo scopo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto. Complice la scarsa durata della stagione turistica e la modesta competitivit� sul mercato internazionale di tante strutture ricettive, molti operatori di questo settore hanno di fatto riconvertito la loro attivit� in accoglienza, rispetto a questi operare una distinzione tra chi crede ancora nell'industria culturisti e chi invece ha imboccato un'altra strada non � soltanto un atto economicamente rilevante, � un autentico atto di giustizia che non preclude e non limita i diritti di nessuno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PIZZUTO LUCA (SDP). Su quanto � appena accaduto, io lo dico veramente con grande amarezza, ritengo che il voto che c'� stato in Aula poco fa sia immorale, io voglio restare umano per cui io non voter� questa legge che applica un principio razzista, a meno che non si trovino delle soluzioni al suo interno. Tra l'altro nessuno obbliga gli albergatori ad accogliere persone, � una scelta che viene fatta, per cui stiamo impedendo anche a queste persone di fare di fare questa scelta, ci� � degno veramente delle peggiori fotografie che vediamo sulla storia del Terzo Reich o quant'altro, in cui non veniva permesso di entrare nei bar a persone ebree o di altra razza. Quindi io personalmente non voter� questa legge e abbandono l'aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Purtroppo debbo rilevare che si sta uscendo fuori strada, perch� non si pu� offendere in questo modo l'Assemblea legislativa, non si pu� assolutamente tacciare un voto libero e democratico di immoralit�, non accettiamo assolutamente queste parole, non � questa la sede, non � questa la sede di questa polemica bassa, nana, una polemica nana, quell'emendamento � un emendamento garbato, che puntava a distinguere la solidariet� da una parte e dall'altra parte l'economia, stiamo parlando di turismo, di economia, e quindi bisogna stare attenti che non ci sia commistione. Comunque il problema vero non � questo, il problema vero � che non si accetta l'espressione democratica del voto, non si accetta il dissenso, non si accetta il confronto, quando un voto � diverso rispetto alle proprie aspettative viene tacciato di immoralit�. Non va bene, collega, non va bene, colleghi. Io credo che dobbiamo un attimino fermarci a riflettere su queste parole e sul modo, il tempo e il luogo in cui vengono proferite. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Agus per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto). � gi� capitato in passato, anche nel recente passato, che l'Aula sia tornata sui suoi passi magari a settimane o mesi di distanza, credo che anche in relazione all'ultima modifica introdotta nell'articolo di cui si sta discutendo in questo momento sar� necessario fare un passaggio di questo tipo. Per cui annuncio sin da ora che � mia intenzione insieme ai colleghi che vorranno seguirmi presentare una proposta di legge per l'abrogazione di questo articolo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). A me dispiace intervenire in questo mentre perch� ho grande rispetto delle idee di tutti e della propria espressione, ma quando si arriva a paragonare il Consiglio regionale, la massima istituzione del popolo sardo, ad una raffigurazione del Terzo Reich io mi offendo, mi scandalizzo e mi sento veramente in una condizione in cui sono io che non devo stare qui dentro, sono io che non devo stare qui dentro, e qualcuno che � venuto di straforo qui dentro ci cominci a riflettere, perch� questa � un'istituzione, non � un teatro dove ciascuno pu� rappresentare se stesso come maschera, ma porti i valori e gli ideali veri, che non sono certamente quelli per cui ci disprezzano gli altri. E nessuno qui con un voto ha disprezzato nessun altro, casomai si � voluto ricordare che questa � una legge sul turismo e che altre leggi potrebbero essere fatte perch� siano poste le condizioni per avere altri ospiti in altra circostanza, ma non ci si permetta pi� di dire che in modo vile questa istituzione democratica, la massima del popolo sardo, venga offesa in questi modi paragonandola ad una trasposizione dalla Germania nazista, perch� questa � veramente cosa bassa. Presidente, mi sarei aspettato proprio una sottolineatura su questi aspetti, basta risentire quello che � stato detto, mi dispiace veramente, e non tollero che mai pi� si scenda cos� in basso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Anna Maria Busia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). La questione non � di poco conto, � evidente che si sta discutendo di aspetti che ci trovano contrapposti gli uni agli altri, perch� � chiaro che si sta introducendo un elemento che porta a elementi che presentano dei forti dubbi di costituzionalit�, � chiaro che non si pu� imporre, non si pu� disporre di una limitazione che escluda chi si occupa di accoglienza o di altro. Ora, io credo che i rimedi, e invito con ci� i colleghi che intendono non votare la legge a trovare gli elementi positivi di una legge che � importantissima, e pensare, quantomeno valutare anche altre soluzioni, l'astensione, e pensare che i rimedi a quello che io ritengo nella libert� di coscienza e nella libert� di ognuno di voi sia un obbrobrio giuridico innanzitutto, parlo sempre e soltanto di questo, non parlo di moralit� in questa sede, dico che si pu� porre rimedio con una proposta di legge, come ha spiegato il collega Agus poco fa, sempre che la questione non venga sottoposta ad una valutazione proprio perch� va ad incidere su principi costituzionali che sono di tutta evidenza. Quindi invito i colleghi, inviterei anche a tenere i toni forse pi� bassi sulla questione, che � una questione importantissima, che per fortuna vede diverse posizioni e fa intendere il perch� esistano posizioni di centrodestra e posizioni di centrosinistra. Quindi ancora un invito che rivolgo ai colleghi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto) Anch'io non sarei voluto intervenire su questo argomento, non vorrei scomodare la morale, l'etica, la costituzionalit� e quant'altro, ma qualcosa di molto pi� semplice, e quindi per me qualcosa di molto pi� semplice � il buonsenso. Noi oggi stiamo discutendo una legge sul turismo, stiamo discutendo di una legge che dovrebbe orientare in maniera strategica lo sviluppo turistico ed economico della nostra Regione. Questo emendamento fa una scelta discrezionale come molto spesso fanno le leggi della Regione, cio� stabilisce che quelle imprese che utilizzano dei contributi per sviluppare il turismo non possono dedicarsi ad altri servizi, cos� come abbiamo stabilito in altre leggi che chi usufruisce di contributi per l'industria non pu� fare artigianato, e cos� via, � una cosa lapalissiana, poi la libert� c'� tutta. Se io imprenditore voglio decidere di fare turismo, faccio turismo e utilizzo le leggi che mi permettono di sfruttare quegli incentivi. Se mi voglio dedicare all'accoglienza, mi dedico all'accoglienza, � una scelta nobile anche quella, � una scelta che un soggetto pu� fare liberamente, non c'� nessuna forma repressiva, non c'� nessun atteggiamento di violenza nei confronti di alcuno. Io credo che noi stiamo veramente superando il limite. Questa discussione � il sintomo del clima che si � creato nel Paese, per cui di certi argomenti non si pu� discutere utilizzando il buon senso e il raziocinio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
COCCO DANIELE (SDP). Io credo che invece di certi argomenti si possa discutere con buonsenso e raziocinio e non con il voto segreto. La richiesta di voto segreto ha portato delle persone anche di questa parte a votare in quella maniera, � un voto che noi non accettiamo per la nostra storia, per tutto quello che oggi stiamo vedendo non solo in Sardegna, ma in tutto il mondo. Noi crediamo che questa maggioranza, perch� una parte della maggioranza comunque ha votato in quella maniera, debba assumere immediatamente l'impegno di presentare immediatamente una legge per abrogare quell'articolo, per abrogare quell'emendamento che racconta veramente delle cose che sono inaccettabili. Quindi dico a quelli che hanno detto che questo � un consesso dove ci sono delle persone perbene che il voto segreto troppe volte � stato utilizzato per fare leggi che in questo caso sono anche incostituzionali. Noi come Gruppo chiediamo che la maggioranza assuma ufficialmente l'impegno a presentare immediatamente una legge perch� quell'emendamento non abbia senso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
FASOLINO GIUSEPPE (FI). Sull'ordine dei lavori. Veramente dovrebbero discutere dell'emendamento numero 18�
PRESIDENTE. Neanche voi per�, qualcuno s� e qualcuno no.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Discuteremo anche dell'emendamento numero 18 cos� come di tutti gli emendamenti che sono stati proposti, ma ci� non toglie che il Gruppo del Partito dei Sardi deve sottolineare che questa non � una grande pagina politica di questo Consiglio regionale, e non tanto per il merito, non tanto per il merito e per l'oggetto dell'emendamento, se non per qualificare l'oggetto di distonico rispetto alla legge del turismo, ma se lo avessimo fatto a viso aperto, se lo avessimo fatto in una discussione, se lo avessimo fatto guardandoci negli occhi e andando a dire: "Siamo o non siamo per un sistema ordinato di accoglienza, siamo o non siamo appartenenti a quelle comunit� che tanta fatica stanno facendo per evitare lo stillicidio delle vittime nel Mediterraneo". Se qualcuno di noi ha bisogno per parlare di accoglienza o di migranti di un voto segreto, � questa la vera ignominia, � questa la vera bassezza, nascondersi dietro un voto segreto per non manifestare apertamente in favore o contro, o peggio ancora, per utilizzare l'arma di quel voto segreto per risolvere altri malesseri, per risolvere altri problemi, di tenuta eventualmente; questo � il vero problema, aspettare il voto segreto per poter uscir fuori con la vera essenza di chi siamo nei confronti di un problema che ci sta vedendo tutti impegnati, e io vengo da una comunit� che sta facendo molta fatica per convincere i suoi concittadini ad essere maggiormente accoglienti. Fin da subito dichiariamo che saremo a favore e coofirmeremo qualunque iniziativa finalizzata per vanificare l'efficacia di quel provvedimento affrontare appena votato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Angelo Carta per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CARTA ANGELO (PSd'Az-La Base). Presidente, io sono d'accordo sull'emendamento numero 18 perch� credo che dia un riconoscimento ai Comuni per quanto riguarda il ruolo che dovranno svolgere in un comparto importante come questo del turismo, per cui annuncio il voto favorevole all'emendamento. Sull'articolo 11, come modificato dall'emendamento numero 4 tanto discusso, credo di confidare in Macron, perch� quando produrr� effetti questa legge probabilmente la Francia sar� riuscita a risolverci il problema rispetto a un Governo nazionale come il nostro, che praticamente � inesistente. Perch� credo che stiamo discutendo di qualcosa che probabilmente non avr� nessuna efficacia, in quanto confidando sul potere della grandeur francese, riuscir� a risolvere il problema. Poi la misura del razzismo pi� o meno che qualcuno potrebbe avere dentro o non avere dentro di s� non si misura con un voto segreto, si misura nella vita di ciascuno, si misura con gli atti quotidiani che ciascuno fa, e credo che nessuno possa accusare qualcun altro di essere razzista per un voto segreto o non segreto rispetto a una legge che parla di turismo, che parla di incentivi, che parla delle nostre imprese, che parla del futuro della Sardegna, che non viene disegnato da un emendamento, non viene disegnato da una legge, viene disegnato da tutti i provvedimenti che quest'Aula sta cercando di mandare avanti, e credo che la maggioranza che guida questa legislatura abbia dato ampia dimostrazione di come il razzismo nei confronti dei sardi viene espresso con leggi che effettivamente andranno a tagliare servizi sulla sanit�, leggi come il riordino degli enti locali che hanno impedito agli enti locali di potersi manifestare appieno nella loro potenzialit�, e credo quindi che il voto di stamattina non rappresenti un vulnus nei confronti di nessuno, rappresenti semplicemente un'espressione libera di un'Aula attraverso strumenti previsti nel regolamento, che sono anche il voto segreto. Se poi arriver� una proposta di legge per modificare questa legge e questo articolo 11 come emendato, credo che sia anche quella l'occasione per riprendere una discussione e per parlare liberamente e serenamente di come ognuno intende la vita, e non � certamente una visione razzista da parte di nessuno.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Per due ordini di lavori. Il primo: essendomi espresso sommariamente sul punto in sede di discussione generale e sull'articolo, rivendico il diritto, perch� non lo sono, a non essere tacciato di razzismo, e chiedo alla Presidenza del Consiglio di tutelare questo mio diritto. Il secondo: voglio ricordare ai colleghi che quando una legge non viene approvata, oppure una legge non riceve il consenso per il passaggio agli articoli, la nostra Istituzione rimanda molto in l� nel tempo la riapertura di quella discussione, di conseguenza cortesemente i colleghi si mettessero comodi, e continuassero a discutere questa legge, perch� abbiamo tante altre cose importanti, fondamentali e prive di contenuto ideologico di cui occuparci.
Continuazione della discussione del testo unificato "Norme in materia di turismo". (4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339/A)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DERIU ROBERTO (PD). Quindi, questo bell'emendamento 18 io lo condivido sia nelle finalit�, sia soprattutto nel reperimento delle risorse finanziarie che ha trovato, cio�: "diminuzione delle spese correnti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari dell'INRCA, ai sensi dell'articolo 38 eccetto", perch� questo � un riconoscimento da parte anche di chi molte volte mi ha spiegato che non si poteva toccare quella spesa che invece quella spesa si potrebbe toccare, tant'� che la si propone in riduzione per finanziare un emendamento del genere. Non lo voter�, per�, perch� purtroppo questa legge, che � una bella legge che tenta una modernizzazione del sistema e tenta di portarci nella contemporaneit� nella gestione di questo tema, � stata veramente oltraggiata dall'approvazione dell'emendamento precedente, e anche se io non parlo di razzismo, mi ha ispirato molto l'intervento dell'onorevole Truzzu, ovviamente la destra estrema deve cavalcare questo tipo di argomenti alla ricerca sempre di terrorizzare la gente e di diffondere un'ideologia securitaria che porta all'uomo forte appena sar� disponibile, e sono per� estraneo al classificare questi comportamenti come razzisti; c'� una letteratura abbastanza ormai antica che li classifica molto pi� giustamente come neorazzisti. Il sottile insinuare il dubbio che ci siano delle persone diverse da noi, rispetto alle quali la societ� debba combattere, questo � neorazzismo, ed � inaccettabile!
(Proteste da parte dei consiglieri dell'opposizione)
PRESIDENTE. Onorevole Deriu! Onorevole Deriu!
DERIU ROBERTO (PD). � E voi avete sporcato questa legge approvando questo emendamento! E non mi lascio intimidire dalle vostre grida, se siete colpiti da questo, sono contento, dovete vergognarvi di quello che avete fatto!
PRESIDENTE. Onorevole Deriu! Onorevole Deriu!
TUNIS STEFANO (FI). Vergognatevi voi!
(Continue proteste dai banchi dell'opposizione)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Provo con qualche evidente difficolt� a fare un passo avanti nelle valutazioni tecniche sul testo di legge, e inevitabilmente sull'emendamento 18. L'onorevole Fasolino nel presentare questo emendamento dice una cosa sacrosanta, e dice che quegli avamposti che oggi sono rimasti a fianco agli imprenditori, stante anche una certa evanescenza se non una difficolt� da parte della Giunta regionale, quegli avamposti sono inevitabilmente i Comuni, le Amministrazioni comunali, che debbono individuare un sistema e un criterio per fare un sistema di qualit�, e soprattutto di accoglienza positiva. Se questo emendamento dovesse passare si d� un minimo di aria, di respiro, quell'ossigeno necessario a chi orgogliosamente sta cercando di offrire qualit� e servizi nei rispettivi territori. Se questo emendamento avesse anche una (�) aggiunta che � quella inerente alla promozione ma anche l'accoglienza, che significa uffici di informazione, che � quel richiamo che abbiamo fatto ieri in corso di riunione, io credo che sarebbe una cosa sacrosanta e che l'Assessore dovrebbe valutare senz'altro e senza ombra di dubbio alcuno positivamente. � uno sforzo economico risibile rispetto a ci� che viene dato, ma soprattutto a ci� che viene restituito. Ricordo anche che la stampa di ieri ha dato ampissimo risalto ad eventi che hanno un fortissimo moltiplicatore in termini di restituzione di indotto economico a vantaggio dei rispettivi territori, ragione per la quale io credo che questo emendamento numero 18 vada sicuramente sostenuto e votato positivamente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Desini per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DESINI ROBERTO (Partito dei Sardi). Presidente, intervengo sull'emendamento numero 18 anche per stemperare gli animi e in merito dico che ognuno ha la propria coscienza e risponde di s� e soprattutto � padrone delle proprie azioni e dei propri comportamenti.
Sull'emendamento numero 18 non condivido assolutamente lo spirito dei proponenti per un semplice motivo: il nostro Gruppo consiliare in occasione dell'approvazione della legge numero 2 sulla riforma degli enti locali present� (e venne condiviso e approvato dalla maggioranza) un emendamento dove si stabiliva il principio della perequazione, soprattutto per la salvaguardia e la tutela delle zone interne e riteniamo che cos� com'� impostato questo emendamento si crea una disparit� di trattamento e soprattutto, a mio avviso, si vanno a intensificare e aumentare le differenze tra la fascia tra i comuni costieri e quelli dell'interno. Io, avendo fatto anche il Sindaco, in parte presumo di capire quello che il primo firmatario vuole proporre, cio� che i comuni costieri e coloro i quali hanno un'attrazione turistica molto forte devono far fronte a tutta una serie di spese perch� il numero degli abitanti durante la stagione estiva cresce a dismisura; � palese, � un dato di fatto, per� allo stesso tempo ritengo che quei comuni abbiano tutta una serie di introiti di carattere fiscale dalle strutture recettive e non solo, per esempio dalle seconde case. Quindi, per questo motivo non condivido l'emendamento numero 18 ed esprimo voto contrario allo stesso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giorgio Oppi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
OPPI GIORGIO (UDC Sardegna). Sull'emendamento numero 18, che � stato presentato dagli amici di Forza Italia, sono favorevole. Voglio spendere una parola per dire per� che noi abbiamo atteso qui per circa un'ora, cosa che difficilmente si faceva in passato, se non attraverso molte critiche, per� sull'immoralit� qualcuno evidentemente fa salti mortali, vedo spesso degli amici della maggioranza che la pensano in un modo poi si allineano in modo puntuale e preciso attraverso incontri di maggioranza e sappiamo le cose attraverso gli organi di stampa. Presidente, le uniche figure di immoralit� a cui dovevano rivolgersi alcuni colleghi sono gli otto, i nove franchi tiratori della maggioranza che hanno votato a favore e questo va detto a chiare lettere. Sarebbe stato opportuno che lei intervenendo non consentisse che loro andassero fuori dallo scantinato, cosa che puntualmente si sta verificando. Del resto, non pi� tardi di ieri sera, a voto palese, si � verificato spessissimo attraverso i voti 27 a 26, 25 a 23 e 28 eccetera, che evidentemente c'� un dissenso interno. Va ricercato prima, prima di parlare di moralit�, questo dissenso interno che ormai � alla luce del sole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 18.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15
Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta
1. Sono "campeggi" le aziende ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; � inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti vincolati o non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacit� ricettiva non superiore al 45 per cento di quella complessiva della struttura.
2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, caravan, autocaravan mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti realizzati in materiale leggero vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, nei quali � consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacit� ricettiva non superiore al 45 per cento di quella complessiva della struttura.
3. Sono "marina resort", le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti a bordo di unit� da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
4. Nei campeggi e villaggi turistici regolarmente autorizzati e nei limiti della ricettivit� autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze e accessori funzionali all'esercizio dell'attivit�, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attivit� rilevante a fini urbanistici ed edilizi. A tal fine gli allestimenti:
a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD). relatore di maggioranza. Presidente, siccome gli emendamenti sono tanti, ho concordato con i colleghi dell'opposizione un emendamento che pu� essere rappresentativo e di sintesi, il numero 24, con una piccola correzione della parola "25" a "35". La Commissione d� un parere positivo a questo e negativo a tutti gli altri. Resta solo in piedi l'emendamento numero 19 con queste modifiche.
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 24 modificato. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 29.
Sull'emendamento numero 29 chiedo un chiarimento sul parere della Commissione.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. C'� un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD). L'emendamento numero 29 � ritirato.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Decadono gli emendamenti sostitutivi parziali numero 6, 16 e 17. Riprendiamo l'esame dell'articolo 20.
E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Ruggeri. Ne ha facolt�.
RUGGERI LUIGI (PD). Presidente, intervengo per chiedere il voto contrario a questo articolo. Credo che ci siano dei problemi che lo porterebbero sicuramente a rischio di impugnativa, quindi impugnativa dell'intera legge perch� interviene su una materia su cui non abbiamo competenza, quella della qualificazione fiscale e della qualificazione ai fini di impresa. Ci sono dei limiti che sono anche evidenti al buonsenso perch� limita anzi obbliga a costituirsi in forma di impresa qualsiasi proprietario intenda affittare delle case in numero superiore a due con affitti stagionali. Pensiamo al caso di un proprietario che vuole avere una casa nel proprio paese a disposizione dei figli e magari occasionalmente la pu� affittare stagionalmente, magari ha una propriet� che affitta effettivamente in una localit� tipicamente turistica, magari nel paese d'origine ha una propriet� frazionata in 50 coeredi in cui uno ogni tanto si prende la briga di affittarla per recuperare le imposte. Questo proprietario si dovrebbe costituire in forma di impresa e magari non ha nemmeno le caratteristiche soggettive per costituirsi in forma di impresa perch� � un dipendente pubblico e gli � inibita anche questa possibilit�. Noi interveniamo in questa maniera sulla qualificazione fiscale esondando dalle nostre competenze e occupando competenze che in materia fiscale non ci sono proprie oltretutto andando a conculcare possibilit� modeste che ricorrono spesso nella condizione di propriet� di moltissimi nostri concittadini imponendo loro un obbligo burocratico inconcepibile e incompatibile anche con il buonsenso obbligandoli per uno scopo nobile che teoricamente � quello dell'emersione del nero a configurarsi una condizione che � gi� oggetto normalmente da parte dell'Agenzia delle Entrate di una specifica attivit� accertativa sulla quale �a va sans dire ci sono anche spesso l'insorgenza di numerosi contenziosi. Volerlo fare per via amministrativa � una cosa che forza la normativa e che espone questa legge di sicuro all'impugnativa da parte nazionale, per cui io chiedo il voto contrario a questo articolo di legge.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Una volta tanto mi trovo d'accordo con il collega Ruggeri e io chiedo di presentare un emendamento orale per la soppressione dell'intero articolo sia per i motivi appena enunciati ma soprattutto perch� la giurisprudenza peraltro recentissima del primo giugno 2017 ci pone nelle condizioni di dover in qualche modo applicare la legge e quindi per evidenziare che la competenza su questo tema � pi� di materia fiscale e quindi dello Stato, il testo unico sulle imposte dirette � abbastanza chiaro ma � ancora pi� chiara la Gazzetta Ufficiale numero 144 del 28 giugno 2017 dove obbliga la registrazione in quanto assolvevano a funzioni residenziali e la si � sempre considerata al di fuori della disciplina della legge numero 431/98 che ha procurato negli anni una evasione abnorme. Quindi per i motivi suddetti, ma soprattutto perch� la giurisprudenza del mese di giugno del 2017 ha evidenziato questa anomalia, chiedo la soppressione dell'articolo 20.
PRESIDENTE. Non c'� neanche bisogno di un emendamento orale nel senso che basta votare contrario, non ci sono altri emendamenti presentati.
E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Agus. Ne ha facolt�.
AGUS FRANCESCO (Gruppo Misto). Non conosco i limiti imposti dalla normativa statale specialmente quella in materia fiscale, credo per� che la normativa su questo tema in particolare sia in costante divenire. Io condivido la ratio dell'articolo e diciamo i suoi effetti, gli effetti che potrebbe avere e credo che sia necessario dare questo segnale anche perch� la necessit� � quella di scindere tra chi ha una seconda casa e periodicamente per arrotondare il reddito decide di affittarla magari nei mesi estivi e chi invece in questo periodo specula acquistando magari intere palazzine e affittando i singoli appartamenti si inserisce nel mercato in piena concorrenza con gli alberghi che ricordo ai colleghi pagano le tasse, offrono posti di lavoro e garantiscono uno sviluppo turistico che non ruota semplicemente attorno alle esigenze del proprietario della casa di arrotondare il proprio reddito. Per questo motivo io credo che sia necessario introdurre alcuni correttivi, credo che sia ottimo il fatto che anche i turisti che utilizzano questi strumenti paghino le imposte di soggiorno perch� usufruiscono come gli altri dei benefici dati dalla spesa di quelle imposte da parte dei comuni, colleghi scusate, e credo sia giusto appunto inserire un tetto anche se � ancora da vagliare a livello statale al controllo costituzionale prima del Governo e poi della Corte, un tetto che separi chi affitta una sua propriet� e una seconda casa da chi cerca di fare business in piena concorrenza sleale nei confronti degli alberghi. Ricordo e chiudo che le case vacanze utilizzano per la loro promozione legittimamente gli stessi strumenti degli alberghi, andando su Booking.com il turista ha una scelta concorrenziale anche in termini di prezzo tra una casa vacanze e un soggiorno alberghiero o in bungalow o in altre strutture turistiche che appunto hanno un regime fiscale molto pi� vessatorio nei confronti di chi li gestisce. Credo che anche a partire da questo presupposto sia necessario una volta che si interviene in materia turistica con l'ambizione di dare alla Sardegna un testo di legge organico, sia necessario introdurre dei correttivi anche su questa stortura.
PRESIDENTE. Non ho altri iscritti nei termini, � possibile intervenire per dichiarazione di voto.
Ha domandato di parlare il consigliere Alessandro Collu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
COLLU ALESSANDRO (PD). In realt� io avevo deciso come votare e ho deciso di votare conformemente a quanto dichiarato dal collega Ruggeri. Mi ha creato un po' di confusione l'ultimo intervento del collega Agus, in realt� qui c'� scritto "Il limite delle due unit� immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui le unit� immobiliari siamo proposte al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso." Per cui la concorrenza agli alberghi ci sarebbe esattamente allo stesso modo, � come se il privato cittadino la affittasse, per cui non capisco l'intervento del collega Agus. In realt� qui il business e la speculazione la stiamo facendo fare alle agenzie perch� non vedo perch� dover pagare una percentuale all'agenzia immobiliare per affittare la mia casa, non capisco questo, tutto qui.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 20.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo alla votazione finale del testo unificato.
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha Facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Chiedo scusa, Presidente, in sede di coordinamento abbiamo preso atto che c'� stata una dimenticanza in sede di approvazione dell'emendamento numero 7 all'articolo 19, suggerisco quindi che all'articolo 27, al comma 4, nella lettera b), si faccia una semplicissima introduzione che rimandi appunto a quell'emendamento che � stato approvato favorevolmente, e quindi lo descriverei in questo modo, prego il dottor Tack di prendere nota su come me andrebbe scritto: "Violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico e lo IUN che � stato appunto approvato con l'emendamento numero 7, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e d bis). E in questo modo abbiamo corretto quella dimenticanza che c'� stata con l'approvazione dell'emendamento numero 7.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Questo coordinamento orale che propone il collega Crisponi � conseguenza dell'aver noi approvato, e quindi nelle sanzioni va richiamato, cos� com'� richiamata un'altra questione, � consequenziale, quindi non c'� nulla di nuovo.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Perfetto, per� � importante inserirlo in modo che ci sia chiarezza. ricorda Quindi poi va coordinato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pierfranco Zanchetta per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZANCHETTA PIERFRANCO (Cristiano Popolari Socialisti). Presidente, siamo al voto finale, non ci sono dichiarazioni di voto, ma io mi permetto, mi scusi, perch� la confusione che ha regnato nell'iter dell'approvazione di questa legge importante mi ha impedito anche di fare degli interventi. Io sono molto dubbioso perch� ci sono dei vulnus che avrei voluto approfondire, non ne ho avuto modo, non perch� non avessi la volont� di farlo ma perch� non mi � stata data l'opportunit� di farlo. Ad esempio siamo andati in accelerazione sull'articolo 15, che mi sembrava meritevole di pi� attenzione rispetto alla situazione dei campeggi e ad un aspetto sicuramente interessante, quello del turismo all'aria aperta.
Assessore, volevo rappresentarle alcune debolezze a mio avviso della legge, ma che andrebbero riviste, e alle quali bisognerebbe portare a mio avviso qualche rimedio. Dicevo c'� un vulnus per quanto riguarda il turismo nautico, che � pur vero che � normato anche da una disciplina nazionale che � in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, � un settore delicato, per� noi rischiamo di aprire in questo settore ulteriormente il campo all'abusivismo che in Sardegna imperversa nei mesi estivi, in un settore dove bisogna riconoscere che anche noi siamo marinai, non � vero che non siamo navigatori, anzi abbiamo un altissimo profilo dal punto di vista professionale. Siamo meno poeti forse, caro Presidente Lotto, ma almeno marinai e pastori s�. Non � vero che non navighiamo. Noi abbiamo un settore oggi in profonda crescita con professionalit� altissime nella nautica, ma apriamo un vulnus che � gi� dettato da una norma terrificante del Governo Monti, che consente ad esempio il noleggio occasionale, quindi un privato che ha una barca pu� fare noleggio e trasportare passeggeri, in barba a chi, operatore sardo, skipper sardo, comandante sardo, ha imbarcazioni e ha i titoli per poter esercitare quella professione, oltrech� � completamente in regola con il fisco e con tutti i dettati di legge. Questo � un aspetto, perch� mi viene in mente, come facciamo a normare i marina resort, che tipologia, su quali specchi acquei, con quali attrezzature. Queste sono domande alle quali io saprei anche rispondere, ma che lascio poi alla competenza dell'Assessore e al miglioramento di questo aspetto. Un aspetto che investe anche la parte relativa al Boat and Breakfast, e vorrei capire come viene normato e a quali � riferito, perch� anche qui rischiamo di essere estromessi come operatori sardi. Cos� come il rischio che io intravedo, e parlo dell'articolo 15, � quello che oggi c'� una corsa ad accaparrarsi le aree pi� pregiate della Sardegna dove insistono i campeggi, da parte di societ� esterne che sono pronte ad invadere quei luoghi.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del TU 4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Discussione della proposta di legge DEDONI - COCCO Pietro - PITTALIS - CARTA - CONGIU - RUBIU - BUSIA - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA: "Tutela e disciplina della raccolta dei funghi ipogei" (ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento). (433)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 433.
E' iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facolt�.
DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Presidente, io non ritengo di dover aggiungere niente di pi� di quello che in diverse circostanze quest'Aula ha dovuto sentire. Credo che sia una cosa importante, ha avuto la firma di tutti i Capigruppo, � una cosa che deve essere fatta perch� aiuta la Sardegna e in particolare una parte della sua economia. Riterrei, Presidente, di segnalare che sono pervenuti diversi emendamenti che hanno il parere favorevole da parte mia sicuramente e che ritengo siano migliorativi di quella che � la norma che abbiamo in discussione. per cui se siamo attenti e disponibili e basta all'intelligenza di tutti e alla capacit� di accogliere quelle che sono le urgenze e le necessit� della nostra Isola approvarla nel pi� breve tempo possibile.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD). Presidente, io ho rispetto dell'onorevole Dedoni, ho rispetto di tutti i Capigruppo di questo Consiglio, per� altrettanto rispetto chiedo che si abbia nei confronti del lavoro che fanno le Commissioni consiliari. C'� una proposta di legge che � stata licenziata dalla quarta Commissione ambiente sulla quale proposta la Commissione ha lavorato per pi� di un anno, quella proposta � venuta in Aula due volte, la prima volta � stata rimandata in Commissione proponendo modifiche, la Commissione ha accolto le modifiche proposte dai vari colleghi consiglieri, � ritornata in Aula ed � stato sospeso l'esame. Io credo che sia inopportuno che questo Consiglio vada a discutere una parte di quella legge senza che la Commissione l'abbia vista e discussa. Io chiedo all'onorevole Dedoni e ai Capigruppo di rimandare la proposta di legge sui funghi epigei in Commissione perch� questo Consiglio venga chiamato ad approvare la legge organica che la Commissione ha esitato all'unanimit�, sentendo tutte le associazioni micologiche presenti in Sardegna, sentendo le universit� quindi se questo non fosse possibile annuncio gi� da ora il mio voto contrario.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Concordo con la proposta fatta dal collega e quindi chiedo anch'io che venga inviata alla Commissione.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, � un modo davvero singolare di procedere. Si decide in Conferenza dei Capigruppo di portare in Aula questo provvedimento, c'� l'accordo da parte di tutti, arriva in Aula� questo � un modo schizofrenico, senza davvero altro aggettivo di procedere perch� se questo � il modo di programmare l'attivit� si sappia, Presidente, che neanche quel minimo di fair play istituzionale pu� ancora sopravvivere. Eravamo tutti quanti d'accordo perch� su questo provvedimento tutti i Capigruppo hanno apposto la firma, ad un certo punto si decide che deve tornare in Aula per il mal di pancia di qualcuno, ma non � modo questo di procedere! Ne va della credibilit� della stessa Conferenza dei Capigruppo, ne va della credibilit� di quello che si decide in quest'Aula. Allora, secondo come va questo provvedimento, Presidente, noi ci rifiuteremo di partecipare alle Conferenze dei Capigruppo perch� non hanno senso, decidiamole direttamente in Aula allora le questioni! Non � assolutamente possibile! Ci si pu� scontrare sul merito di un provvedimento si pu� fare la battaglia per bocciare un provvedimento o per approvarlo, ma non per tornare su una decisione e un deliberato che si � assunto, da questo punto di vista la maggioranza si chiarisca allora prima di portare i provvedimenti in Aula!
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facolt�.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, noi siamo contrari, siamo contrari alla proposta che � stata fatta, io vorrei anche fare un richiamo al buon senso dei colleghi perch� il meglio � nemico del bene, abbiamo visto le polemiche che si sono scatenate attorno a questa legge che io non lo so la Commissione che ha sentito ma di sicuro ha sentito le persone sbagliate, allora discipliniamo il tema dei funghi ipogei che possono diventare una realt� economica anche importante e riflettiamo meglio su tutto il resto, perch� non basta l'appartenenza al medesimo genus "funghi" per adottare una disciplina comune su cose che meritano una disciplina che deve essere molto diversa e che tra l'altro sta scatenando molta preoccupazione in tutta la Sardegna quindi io invito i colleghi ad approvare questa legge, a ragionare meglio su tutto il resto e concordo con quello che ha appena detto l'onorevole Pittalis: non rendiamo la Conferenza dei Capigruppo una cosa ridicola, perch� questo influirebbe pesantemente nelle dinamiche dell'Aula e anche nel nei rapporti di fair play e di gentlemen agreement che comunque devono esistere in quest'Aula, grazie.
PRESIDENTE. Quindi c'� una richiesta di rinvio in Commissione, il Regolamento prevede che sia possibile un intervento per ciascun Gruppo, dopodich� la votazione per alzata di mano.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUBIU GIALUIGI (UDC Sardegna). Presidente, per associarmi alle parole del collega Pittalis per dire che ancora una volta ormai non ci sorprendiamo pi� di niente, in questo Consiglio regionale le regole non ha nessuna efficacia, gli articoli non servono, d'ora in poi non daremo la disponibilit� sul 102 per nessun motivo! Questo sia chiaro perch� il 102 � una di quelle cose che vengano utilizzate in emergenza e soprattutto per cercare di risolvere problemi e, ancora una volta, veniamo ridicolizzati non i Capigruppo di minoranza, ma l'intero Consiglio regionale, dal fatto che si vuole in qualche modo sovvertire quelle che sono le leggi. Non si risponde alle interrogazioni, non si tiene conto delle impegni presi invece nella Conferenza dei Capigruppo, non si rispettano gli articoli di legge, beh continuate cos� se questa � la strada, grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
GIAFRANCO CONGIU (Partito dei Sardi). Solo per associarmi alla richiesta promossa dall'onorevole Solinas e quindi s� al rinvio in Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Angelo Carta per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CARTA ANGELO (PSd'Az-La Base). Presidente, io pur condividendo quelle che sono le esigenze di ciascuno di approfondire i testi di legge, di approfondire quello che uno poi dovr� votare, credo che dal giorno in cui abbiamo ricevuto l'ordine del giorno, protocollo 9826 del 19 luglio 2017, oggi � 26 luglio, la proposta di legge numero 433 credo che ci sia stato il tempo di vederla, di conoscerla e di approfondirla, per cui sono contrario al rinvio in Commissione perch� chiunque aveva l'esigenza ha avuto il tempo di vedere tutto. Gli emendamenti presentati hanno anche il parere favorevole credo di quelli che poi dovrebbero votarlo, io non ho niente in contrario rispetto a questi emendamenti, credo che oggi riusciamo a evadere una legge che non cambier� il destino dei sardi ma sicuramente regolamenta un aspetto che per molti sardi � importante.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD). Presidente, io vorrei di rispondere al collega Pietro Pittalis, io l'ho detto nel mio intervento prima, ho il massimo rispetto della decisione dei Capigruppo, la massima stima, per� chiedo che altrettanta se ne abbia nelle Commissioni consiliari che per mesi e mesi hanno lavorato su una proposta di legge come questa, avevamo tre proposte di legge, abbiamo lavorato per unificare i tre progetti di legge, la proposta di legge � stata licenziata dalla Commissione all'unanimit�, chiedo il rispetto della Commissione e che l'Aula discuta il progetto di legge che ha licenziato la Commissione dopo aver fatto anche le audizioni, non possiamo estrapolare una parte di quella proposta di legge e approvarla in Aula in questo modo, quindi se il Consiglio regionale, come pi� volte la Commissione ha chiesto, � il disponibile, noi nei primi dieci giorni di settembre siamo pronti ad approvare la legge organica scaturita da un dibattito vero nei territori e con le organizzazioni portatori di interessi.
PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio in Commissione. Chi l'approva alzi la mano. Chi non l'approva alzi la mano.
(� approvata)
La legge � rinviata in Commissione.
La seduta � tolta, � convocata la Conferenza dei Capigruppo.
La seduta � tolta alle ore 13 e 17.