Seduta n.173 del 10/05/2016
CLXXIII Seduta
Marted� 10 maggio 2016
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta � aperta alle ore 15 e 27.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 aprile 2016 (169), che � approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia, Ugo Cappellacci, Pietro Cocco e Roberto Deriu hanno chiesto congedo per la seduta del 10 maggio 2016.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Giovanni Satta, ha dichiarato, con nota del 9 maggio 2016, di aver aderito al Gruppo consiliare Misto.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che � stato presentato il disegno di legge numero 321.
Annunzio di presentazione di proposte di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le proposte di legge numero 320, 322.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria. Sono state presentate le interrogazioni numero 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735.
Annunzio di interpellanza
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria. E' stata presentata l'interpellanza numero 223.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria. Sono state presentate le mozioni numero 232, 233, 234, 235.
Sospensione di consigliere regionale
PRESIDENTE. Il primo punto all'ordine del giorno reca la sostituzione di un consigliere regionale.
Comunico che in data 9 maggio 2016 � stato notificato a questa Presidenza il decreto numero 1842 del 5 maggio 2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale a decorrere dal 4 aprile 2016 � accertata la sospensione dell'onorevole Antonello Peru dalla carica di consigliere regionale, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Do lettura della parte dispositiva del decreto ministeriale. Con effetto a decorrere dal 4 aprile 2016 � accertata la sospensione del signor Antonello Peru dalla carica di consigliere regionale e di Vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Proclamazione e giuramento di consigliere supplente
PRESIDENTE. Sulla base di quanto comunicatomi dal Presidente della Giunta delle elezioni al signor Giancarlo Carta � affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale in sostituzione di Antonello Peru ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 6 marzo 1979 numero 7 e successive modifiche e integrazioni.
Constatatane la presenza lo invito ad entrare in Aula e a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250.
Invito il signor Giancarlo Carta a presentarsi di fronte al banco della Presidenza.
Do lettura della formula del giuramento prevista dall'articolo 3 del citato D.P.R., dopo di che il consigliere Carta risponder�: "Giuro".
"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.".
CARTA GIANCARLO. Giuro.
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Il secondo punto al giornale del giorno reca l'elezione di un Vicepresidente. Propongo al Consiglio l'inversione dell'ordine del giorno per proseguire nell'analisi del PL 315.
Metto in votazione l'inversione dell'ordine del giorno. Chi la approva alzi la mano.
(E' approvata)
Discussione dell'articolato della proposta di legge Manca Gavino - Locci - Zedda Paolo Flavio - Tunis - Desini - Pinna Rossella - Pinna Giuseppino - Tendas - Zedda Alessandra - Zanchetta - Cocco Pietro - Anedda - Usula - Cocco Daniele Secondo - Pizzuto - Dedoni - Comandini: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro" (315/A)
PRESIDENTE. Passiamo quindi all'analisi del PL 315.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Capo I
Oggetto e finalit�
Art. 1
Oggetto e finalit�
1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.
2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:
a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilit� e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facolt� di scelta;
d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;
f) stabilire l'obbligo dei soggetti alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalit� tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilit� ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
g) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attivit� imprenditoriali e di lavoro autonomo;
h) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilit�, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
i) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, quelle formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
j) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi;
k) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista delle domanda di lavoro;
l) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
m) promuovere la parit� di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento scolastico, nonch� la parit� salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
n) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
o) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale;
p) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l'impiego di tecnologie informatiche;
q) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Franco Zanchetta. Ne ha facolt�.
ZANCHETTA FRANCO (Cristiano Popolari Socialisti). Presidente, sull'ordine dei lavori. Io le chiedo scusa ma sono sempre in attesa di conoscere se la Conferenza dei Capigruppo decider� di riunirsi a La Maddalena, perch� gli annunci del Governo anche se incoraggianti non sono sufficienti rispetto alle aspettative. Abbiamo necessit� di approfondire quel tema, quegli argomenti, e non c'� pi� tempo per essere anche scavalcati come Consiglio da iniziative che io condivido, che apprezzo, ma che appartengono a solitarie assunzioni di responsabilit� di esponenti della Giunta. Quindi rimarco la necessit�, signor Presidente, di farci sapere, quando lei lo ritiene, di convocare la Conferenza dei Capigruppo per decidere di vederci poi unitamente a La Maddalena. Grazie.
PRESIDENTE. S�, grazie onorevole Zanchetta, nella prossima Conferenza dei Capigruppo sar� inserita all'ordine del giorno anche la sua richiesta.
Discussione dell'articolato della proposta di legge Manca Gavino - Locci - Zedda Paolo Flavio - Tunis - Desini - Pinna Rossella - Pinna Giuseppino - Tendas - Zedda Alessandra - Zanchetta - Cocco Pietro - Anedda - Usula - Cocco Daniele Secondo - Pizzuto - Dedoni - Comandini: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro" (315/A)
PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Capo II
Funzioni e compiti della Regione
Art. 2
Sistema regionale
dei servizi per le politiche del lavoro
1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalit� previste dalla presente legge, in raccordo con la rete dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro � costituito dai soggetti istituzionali disciplinati dalla presente legge e dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, accreditati o autorizzati sulla base della normativa vigente.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettivit� del diritto al lavoro e alla formazione e assicura attraverso la propria attivit�, ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.
4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro � gratuito ed � assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunit�.).
PITTALIS PIETRO (FI). Votazione elettronica!
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. La Regione svolge le attivit� previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati che, con le limitazioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalit� di cui all'articolo 34, una deliberazione con la quale, sulla base della normativa vigente, definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro e disciplina l'istituzione dell'Albo regionale dei soggetti accreditati.
3. La Giunta regionale, inoltre, provvede, con le medesime modalit� previste nel comma 2, all'accreditamento degli enti di formazione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Compiti della Regione
1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilit�. In particolare:
a) definisce la strategia regionale per il lavoro e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorit� che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) assicura in ambito regionale i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneit� dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel proprio territorio;
g) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all'articolo 10.
2. La Regione, sulla base della normativa vigente, inoltre:
a) svolge attivit� di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualit� di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
c) realizza gli interventi in materia di mobilit� nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
d) effettua l'analisi tecnica e approva l'inserimento nella lista di mobilit� di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit�, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit� europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ad aziende e unit� produttive in ambito regionale.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Sistema regionale dei livelli essenziali
delle prestazioni dei servizi
e delle politiche attive del lavoro
1. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione assicura:
a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e funzionalit� di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilit� di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
b) la garanzia di adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) la previsione di misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalit�;
d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilit� di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni;
e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni;
f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti e la previsione, attraverso opportuni margini di adeguamento, di tempi certi entro i quali devono essere convocati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato;
h) la fornitura di servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione di un assegno individuale, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati;
i) la presenza e la funzionalit� di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, con tecniche di interoperabilit� e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali.
3. Per le finalit� di cui al comma 1, la Regione stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), una convenzione che, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente, regola, tenendo conto della situazione di fatto e delle peculiarit� territoriali sarde, i rapporti e gli obblighi con lo Stato in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio regionale.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Programmazione degli interventi in materia
di servizi per il lavoro e politiche attive
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi previsti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, definisce, con propria deliberazione, le linee di intervento nelle materie disciplinate dalla presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1, adottata secondo le modalit� di cui all'articolo 34, stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori e alle modalit� di valutazione dei risultati definiti all'interno di un quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie disponibili regionali, statali ed europee, prevedendo anche eventuali forme di integrazione programmatica con altre politiche regionali.
3. La Giunta regionale, inoltre, pu� definire ulteriori livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 5 e individuarne le relative modalit� di attuazione.
4. La deliberazione di cui al comma 1 � elaborata anche tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui all'articolo 8 e dei dati e delle elaborazioni prodotti dall'Osservatorio di cui all'articolo 18.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 sono stati presentati gli emendamenti: soppressivo totale numero 47; soppressivi parziali numero 46, 42, 43, 44 e 45; sostitutivi parziali numero 40 e 41; aggiuntivi numero 5 e 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Commissione regionale
per i servizi e le politiche del lavoro
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro � istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
2. La commissione supporta la Regione nella programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.
3. La commissione � composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo delegato;
b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi� rappresentative a livello regionale;
c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pi� rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, servizi, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'universit�;
f) dal consigliere regionale di parit�;
g) da quattro componenti designati dall'ANCI;
i) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle persone con disabilit� comparativamente pi� rappresentative.
4. Per ogni componente effettivo della commissione � indicato un supplente.
5. La commissione � istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 3, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione pu� essere nominata in presenza della met� delle designazioni previste. La durata in carica della commissione � pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti dei comitati, commissione ed altri consessi operanti presso l'amministrazione regionale).
6. La commissione costituisce, al suo interno, un comitato ristretto composto dall'Assessore, che lo presiede, da un rappresentante dei datori di lavoro, uno delle organizzazioni sindacali e un rappresentante delle autonomie locali. Il comitato, in relazione a singole questioni da discutere, � integrato da uno o pi� rappresentanti di ciascuna delle categorie rappresentate nella commissione.
7. Le modalit� di funzionamento della commissione e del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni della commissione e del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore.
MANCA GAVINO (PD), relatore. Presidente, si grazie. Io per gli emendamenti presentati dal capogruppo Rubiu chiederei eventualmente la cortesia di ritirarli, senn� dal punto di vista del parere della Commissione sull'emendamento soppressivo totale numero 47 il parere � negativo; sugli emendamenti soppressivi parziali numero 46, 42, 43, 44 e 45 il parere � negativo; sugli emendamenti sostitutivi parziali numero 40 e 41; sugli emendamenti aggiuntivi numero 5 e 6 il parere � negativo. All'emendamento numero 5 � stato presentato un emendamento all'emendamento, il numero 50, sul quale il parere � favorevole.
Quindi un solo emendamento ha il parere favorevole, tutti gli altri hanno l'invito al ritiro oppure il parere � negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Ovviamente siamo sensibili al tema del lavoro. In Commissione i nostri rappresentanti hanno dato un apporto importante, quindi volevamo, con gli emendamenti, dare un ulteriore contributo per� accolgo l'invito del presidente Manca e ritiriamo gli emendamenti soppressivi.
PRESIDENTE. Quindi sono ritirati gli emendamenti numero: 42, 43, 44, 45 e 46. Quindi restano gli emendamenti numero: 40 e 41, con parere negativo della Commissione, 50 emendamento all'emendamento numero 5 e 6 aggiuntivo con invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Brevemente Presidente per capire, soprattutto da chi su questa legge ha lavorato, la lettera e) fa riferimento ai tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dell'universit�. Mentre abbiamo un criterio per l'Universit� sarda, sono cio� le due universit�, vorrei capire qual � il criterio per l'individuazione del rappresentante della scuola, quale scuola, chi? Formazione professionale, a chi bisogna fare riferimento? Perch� � talmente generico nella formulazione che vorrei capire qual � il criterio per la scelta e la selezione. Siccome si fa riferimento a tre rappresentanti, suddivisi fra queste tre istituzioni, per l'universit� � chiaro, ma per la scuola e la formazione professionale vorrei capire meglio se fosse possibile almeno, prima di votare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore. Ne ha facolt�.
MANCA GAVINO (PD), relatore. Allora la scuola chiaramente viene individuato dal provveditore regionale e dalla formazione professionale, che � ugualmente un elemento molto importante della nostra regione, anche dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, eventualmente possiamo specificarlo. Per� tendenzialmente le commissioni cos� composte sono state nominate con quei riferimenti, anche nella precedente composizione delle commissioni provinciali, noi abbiamo solo semplificato ad una, dalle otto che c'erano, ampliando un po' la partecipazione e mettendo dentro anche i quattro comuni designati dall'ANCI, proprio per il coordinamento degli enti locali, che sul tema lavoro � importante. Potremmo eventualmente specificarlo che il provveditore regionale per quanto riguarda la scuola � evidenziato, per quanto riguarda la formazione professionale diciamo dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Questa � l'indicazione.
Propongo un emendamento orale. Possiamo scrivere da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola tramite il Provveditorato regionale agli studi, l'ufficio scolastico regionale o l'istituzione come viene definita, dalla formazione professionale attraverso le associazioni maggiormente rappresentative o il coordinamento delle associazioni. Le universit� trovano una sintesi tra di loro visto che sono un soggetto istituzionale.
PRESIDENTE. Va bene allora poi lo leggiamo nella formula corretta quando arriviamo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 40.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 41.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Al testo dell'articolo � stato presentato un emendamento orale, la lettera e) � sostituita con la seguente formula: designato dall'ufficio scolastico regionale per la Sardegna della formazione professionale, designato dalle organizzazioni comparativamente pi� rappresentative e dalle universit� della Sardegna.
Chiedo se c'� qualcuno che contrario all'emendamento orale. Quindi l'emendamento orale � acquisito.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo con l'emendamento orale.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento all'emendamento numero 50.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento aggiuntivo numero 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Per l'emendamento aggiuntivo numero 6 c'� un invito al ritiro.
L'onorevole Paolo Zedda ritira l'emendamento numero 6.
Passiamo all'esame dell'articolo 8. All'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Articolo 8
Conferenza regionale per le politiche del lavoro
1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale momento di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.
2. La conferenza � indetta e presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria organizzativa della conferenza sono svolte dall'ASPAL. ).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 8.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 8.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 9. All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti: sostitutivo parziale numero 21 e aggiuntivo numero 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Articolo 9
Sistema informativo regionale
delle politiche del lavoro
1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalit� statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.
3. Il sistema � realizzato con tecniche di interoperabilit� e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.
4. L'Assessorato competente in materia di lavoro, in stretto coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalit�; in relazione all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell'ASPAL che provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza.).
Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facolt� di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore.
MANCA GAVINO (PD). Sull'emendamento numero 21 il parere � negativo, sull'emendamento numero 8 si invita al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Intervengo in discussione generale essenzialmente per illustrare i contenuti dell'emendamento numero 21, e, onestamente, con stupore devo dire che mi sembra un rigurgito di vecchio establishment politico quello che spinge la maggioranza a non prendere in considerazione questo emendamento, perch� non vi � niente di buono nella storia della gestione del SIL da parte dell'Assessorato del lavoro che meriti di essere riportato. Non entrer� nel merito, � un fatto che � stato discusso in Commissione, di quanto sia innovativa o non lo sia questa legge, o quanto meriti di essere messa sullo stesso piano della legge 20, un fatto per� � certo, la legge 20 diceva che doveva essere l'allora Agenzia regionale per il lavoro a gestire il sistema informativo, deve essere dove nascono, vengono progettate e pensate le misure di politiche attive del lavoro che deve essere gestito lo strumento informatico che poi le rende possibili. Ci sono tante esperienze e ci sono tante ottime pratiche da esportare che mettono in relazione il fatto che all'interno dell'Agenzia si sia progettata un'azione e poi si sia realizzata, attraverso strumenti operativi e informatici, sempre all'interno della stessa Agenzia, � invece apparso, con polemiche che risalgono addirittura alla Giunta Soru, con qualche cosa che sa di vecchia baronia, che sa di vecchi rapporti stantii all'interno dell'Assessorato, il fatto che per anni, nonostante in norma dovesse andare all'Agenzia regionale per il lavoro, sia rimasto in capo l'Assessorato.
Mi domando quali sono i criteri e quali sono gli importanti risultati prodotti dagli uffici competenti dell'Assessorato che abbiano indotto questo Consiglio a proseguire su questa strada; cosa � stato, dopo appalti milionari e manutenzioni milionarie, a spingere la Giunta regionale ad avallare la proposta della Commissione nel senso di mantenere presso l'Assessorato un'attivit� di scarso livello tecnico e assai elevato livello economico.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 21.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo ora alla votazione del testo dell'articolo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 9.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Sull'emendamento numero 8 c'� un invito al ritiro.
L'onorevole Paolo Zedda ritira l'emendamento numero 8.
Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Articolo 10
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda
pro su traballu
1. � istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalit� giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. All'ASPAL � attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonch�, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
3. L'ASPAL svolge la propria attivit� in conformit� alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed � soggetta al controllo e vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 3, l'Assessore competente in materia di lavoro assegna, con proprio decreto, all'Agenzia, gli obiettivi, le risorse e definisce le modalit� di verifica del raggiungimento dei risultati.
5. L'Agenzia � articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro, gi� istituiti presso le province, i Centri servizi inserimento lavorativo, gi� istituiti presso i comuni e le agenzie di sviluppo locale. Essi erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralit� di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.
6. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL.
7. L'ASPAL, nell'esercizio delle sue funzioni, pu� operare in regime di convenzione con le universit� e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, � autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti. ).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 10.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 10.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 11. All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il numero 39, che � decaduto per le approvazioni precedenti, gli emendamenti numero 7 e numero 38, e ancora i sostitutivi parziali numero 1 e numero 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Articolo 11
Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale
1. L'ASPAL � disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dal proprio statuto.
2. Lo statuto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ASPAL, � approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere � espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.
3. L'ASPAL individua, nella sua struttura organizzativa, tra gli altri, non pi� di quattro servizi con funzioni di coordinamento territoriale dei centri per l'impiego; di questi ultimi lo statuto definisce l'articolazione territoriale, il numero e le modalit� organizzative e di funzionamento.
4. La dotazione organica dell'Agenzia, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, � approvata dalla Giunta regionale.
5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonch� i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.).
Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facolt� di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore.
MANCA GAVINO (PD). Con le stesse modalit� di poc'anzi, chiederei al collega di ritirare gli emendamenti, in ogni caso i pareri sono tutti contrari.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere � conforme a quello del relatore.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 38.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'emendamento sostitutivo parziale numero 37, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Ha domandato di parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC-Sardegna). Presidente, l'emendamento numero 37 in realt� si proponeva di integrare quindi dal periodo "� approvato dalla Giunta regionale in concerto con le Commissioni competenti � sottoposta all'attenzione del Consiglio", mi sembra anche una questione di democrazia, cio� non pu� essere sempre la Giunta che da sola decide autonomamente. Quindi il rispetto delle Commissioni, del ruolo e dell'importanza delle Commissioni in qualche modo vada evidenziata e cos� come dello stesso Consiglio. Quindi ritengo che sia un invito agli amici della maggioranza da questa piccola modifica al comma 4 non toglie nulla nessuno anzi diciamo che d� la possibilit� alle Commissioni di essere coinvolte nelle scelte. Grazie.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo parziale numero 37.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione il testo dell'articolo 11.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 11.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 12
Funzioni dei centri per l'impiego
1. L'ASPAL, attraverso i centri per l'im-piego, eroga i servizi per l'inserimento o reinse-rimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori benefi-ciari di strumenti di sostegno al reddito in co-stanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. In parti-colare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attivit�:
a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilit�, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, propo-ste di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attivit� di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilit� nazionale e transnazionale;
i) gestione di incentivi alla mobilit� territoriale;
j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
k) promozione di prestazioni di pubblica utilit� ai sensi dell'articolo 30;
l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.
2. I centri per l'impiego inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilit� secondo le modalit� previste dall'articolo 19;
b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali � richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalit� per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59)), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del criterio di anzianit� a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze temporalmente definite.
3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla ba-se degli standard di servizio definiti dall'AN-PAL.
4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale fatto salvo quanto pre-visto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987.)
Poich� nessuno � iscritto a parlare metto in votazione l'articolo 12.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 12.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 36 e aggiuntivi numero 9 e numero 10.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore.
MANCA GAVINO (PD). Sull'emendamento numero 36 negativo, sull'emendamento numero 9 negativo, sull'emendamento numero 10 negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 36, con parere negativo della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 36.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione il testo dell'articolo 13.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 13.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 9, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Grazie Presidente, sar� brevissima perch� questi due emendamenti di fatto parlano del comitato per il lavoro e noi crediamo che forse valeva la pena di approfondire un po' questo aspetto, perch� di fatto � stato un organo che non ha mal operato in passato, perlomeno se ci riferiamo alla legge numero 33 del 1988 che istitu� appunto la prima agenzia del lavoro l'ha visto come figura importante proprio per dare anche delle responsabilit� agli attori principali del mercato del lavoro. Noi � ovvio siamo per la semplificazione, per� siccome questa forma di fatto non comporta un aumento di spesa e non andrebbe di fatto ad aggravare i procedimenti forse una riflessione ulteriore andrebbe fatta anche alla luce del fatto che magari a chiederlo, perlomeno anche alcuni della maggioranza siano stati sensibilizzati su questo tema, da parte anche delle organizzazioni sindacali, proprio per vederlo come una figura di rapporto, di facilitazione proprio tra il mercato del lavoro e la parte pubblica. Quindi crediamo che se non valga la pena insomma di fare un'ulteriore riflessione per capire se ci sono le condizioni perch� lo si possa prendere in esame anche alla luce del fatto che tutte le figure coinvolte sono gi� espressione della Commissione o comunque insomma dell'Assessorato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Grazie Presidente, in effetti � pertinente quanto detto dalla collega perch� il comitato per il lavoro ha avuto varie vicende, � stato in certi momenti considerato desueto e inutilizzato, in altri momenti con altri Assessori � tornato in auge divenendo un luogo in cui si poteva discutere di prospettive, di mondo del lavoro, quando il mondo del lavoro era considerato un insieme al quale fare riferimento anche per impostare delle politiche. Certo � che sulla spinta del Jobs Act, su questa visione esclusivamente burocratica che questa maggioranza sembra avere delle politiche del lavoro, si tende naturalmente ad andare in direzione opposta. Tuttavia archiviarlo del tutto non � detto che sia la strada da percorrere. Ne � un esempio il fatto che nel pur pregevole lavoro svolto dal Presidente della Commissione, � apparso come un assurdo oltraggio al mondo delle relazioni industriali, del sindacato, il fatto che ad essere audite in Commissione siano state le categorie dei lavoratori e non le confederazioni sindacali. Ora, visto e considerato che si � rimasti nell'ambito di un corretto rapporto istituzionale, visto che c'� stato coinvolgimento, e di conseguenza non vale forse calcare la mano su questi aspetti, � per� il segnale che non vi � nessuna sensibilit� da parte della Giunta regionale e della maggioranza nel considerare appieno protagonisti del mondo del lavoro quelli che lo sono per natura, cio� i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro. Finir� questa legislatura, quindi toglierete il disturbo e questo ci metter� nelle condizioni di riparare a questo, ma nel frattempo cercate di non lasciarci nelle condizioni di dover cambiare proprio tutto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA PAOLO (Soberania e Indipendentzia). Visto che sono stato chiamato in causa� l'idea di presentare questo emendamento sul Comitato del lavoro faceva riferimento al sistema di funzionamento precedente a quello della legge numero 20 e mirava a suddividere la responsabilit� della gestione dell'Agenzia del lavoro, che come sappiamo avr� ottocento dipendenti, quindi sar� un organismo molto importante e carico di grandi oneri sulle decisioni da prendere, in varie direzioni, ecco, che questo onere fosse suddiviso tra il direttore generale, l'Assessore, che assume l'incarico di presidente dell'Agenzia, e alcuni rappresentanti delle organizzazioni � una soluzione che abbiamo discusso in Commissione e che non ha trovato la maggioranza dei consensi. A me dispiace, io faccio riferimento per� al criterio democratico, che � quello della decisione nella direzione che prende la maggioranza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gavino Manca per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
MANCA GAVINO (PD). Presidente, brevemente. Chiedo scusa all'onorevole Zedda, avrei dovuto dire che c'era un invito al ritiro sui due emendamenti, da questo punto di vista, ma siccome � mio modo sempre assumermi le responsabilit�, ufficialmente porgo, alle confederazioni sindacali regionali e a chi le rappresenta, le mie scuse istituzionali; ho commesso l'errore di non coinvolgerle, e l'ho commesso in buona fede, partendo da un presupposto, per�, e cio� che siamo due anni che dialoghiamo con le rappresentanze regionali dei sindacati, � un confronto ampio e proficuo, abbiamo affrontato i temi, li abbiamo analizzati, li abbiamo visti sotto tutti gli aspetti, quindi questo sicuramente non giustifica questo errore, che � un errore istituzionale e per il quale mi assumo la responsabilit� e chiedo scusa, sul comitato del lavoro a dir la verit� io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che questo organo possa essere utile per dare all'agenzia che svolge funzioni di gestione un indirizzo e una collaborazione quasi nella sua gestione. � prevista una commissione regionale ampiamente partecipata, che partecipa alle scelte, agli indirizzi politici generali che d� l'Amministrazione regionale, qualunque essa sia, che sia il centrodestra che governi, che sia il centrosinistra che governi, un'indicazione chiara, che sono le filosofie delle scelte che chi governa la Regione in quel momento deve essere chiamato a fare. E poi all'articolo 8 c'� una Conferenza regionale per le politiche del lavoro, altro momento di partecipazione. Io penso che l'agenzia sia un organo snello, che debba essere qualificato nella gestione, deve essere formato anche nelle professionalit� che in essa operano, per dare un servizio moderno, europeo, innovativo, ai nostri servizi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Noi stiamo parlando di tema del lavoro, e a mio avviso c'� una sottovalutazione del ruolo delle organizzazioni sindacali; lo dico senza enfasi e senza retorica, ma ponendo in evidenza un tema di carattere generale, che � la tendenza a superare quel metodo democratico che si chiama la concertazione, che si chiama la partecipazione, in funzione consultiva delle organizzazioni sindacali, ai processi decisionali importanti proprio in tema di lavoro. Il Comitato doveva essere e poteva essere l'occasione per riaffermare questo ruolo, per evitare che sia solo un accentramento nell'organo politico o in quello amministrativo, e mi pare che davvero questo ricalchi una tendenza che, per la verit�, viene dal Governo nazionale, perch� ne � esempio il Presidente del Consiglio Renzi sul rapporto con le organizzazioni sindacali, non sono io a denunciarlo, ma sono autorevoli Giuslavoristi, le stesse organizzazioni sindacali, organi di informazione che sono pi� vicini al centrosinistra che a questa parte politica, mi pare che davvero questa tendenza si stia radicando anche in Sardegna, a me pare che non si trattava di fare una cortesia alle organizzazioni sindacali, si trattava di fare la cosa pi� giusta, oggettivamente, coinvolgendole in questo senso, proprio perch� parliamo di tematiche in materia di lavoro, e mi pare che nessuno meglio delle organizzazioni sindacali e delle parti datoriali potevano dare il giusto supporto in questa materia, e dunque se c'� ancora tempo per rimeditare, lo dico alla maggioranza, altrimenti, da questo punto di vista, ve ne assumete la piena responsabilit�.
PRESIDENTE. Chiedo, se ho inteso bene, se c'� un ritiro dei due emendamenti, numero 9 e il numero 10. Onorevole Zedda� ha detto che c'era un invito al ritiro, o comunque parere contrario della Commissione.
MANCA GAVINO (PD). Ritirati.
PRESIDENTE. Sono stati ritirati.
PITTALIS PIETRO (FI). Li facciamo nostri
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 9, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 9
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 10. Parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 10.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 sono stati presentati gli emendamenti numero 32, 34, 22, 31, 33 e 35.
(Si riporta il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Direttore generale dell'Agenzia
1. Il direttore generale � il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed � responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4. In particolare:
a) predispone il programma annuale di attivit�;
b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilit� in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attivit�;
d) propone alla Giunta regionale l'adozione della dotazione organica e del bilancio;
e) predispone annualmente una relazione sull'attivit� svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne d� comunicazione all'Assessore competente.
2. Il direttore generale � scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale � regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al direttore generale � attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.
5. L'incarico di direttore generale � incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonch� con ogni altra attivit� di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa secondo le modalit� previste dall'amministrazione di appartenenza.)
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore.
MANCA GAVINO (PD), relatore. Esprimo parere negativo sugli tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Presidente, intervengo sull'articolo in generale e sull'emendamento numero 2 in particolare. �, infatti, un ruolo da sempre delicato quello del direttore dell'agenzia e lo diventer� ancora di pi� nel momento in cui assumer� le proporzioni che � destinato ad assumere quando sar� un gigante da centinaia di dipendenti e capace di gestire un'enorme quantit� di risorse. Sono due elementi, la competenza specifica in politiche di lavoro e la capacit� di gestire strutture molto complesse, che devono andare di pari passo. Il senso di questo emendamento � che, rispetto comunque a una necessaria e chiara capacit� di gestire strutture di queste dimensioni, deve esserci una appartenenza, deve esserci la capacit� di essere parte del mondo del lavoro, e questo deve essere prevalente perch� chiunque � in grado di gestire una struttura complessa se lo ha gi� fatto e se ha le competenze specifiche, non tutti sono in grado di avere le sensibilit� e le competenze che occorrono per avere a che fare con una di quelle materie pi� delicate di tutte, perch� oggi per sapersi muovere all'interno del complicato sistema lavoristico, sapersi muovere tra le mille fattispecie introdotte nel mondo del lavoro, saper immaginare degli strumenti, saper dare al decisore politico il giusto consiglio tecnico occorre una profonda assoluta conoscenza del mondo del lavoro. Io credo che l'emendamento numero 22, se almeno letto dalla maggioranza, possa contenere delle informazioni utili a prendere la decisione corretta. Non � irrilevante che abbia come elemento principale, la figura del direttore dell'agenzia, la profonda, assoluta e prevalente conoscenza del mondo del lavoro. Poi se accolto posso anche proporre alcune modifiche con un emendamento orale perch� ci sono delle cose che modificherei; per esempio sostituirei la competenze specifica in servizi per il lavoro e in politiche attive in competenza specifica di politiche del lavoro, che � molto pi� capace di includere tutte le caratteristiche ed � meno specifica dal punto di vista delle competenze tecniche.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 32.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 32.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 34.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 22.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 31.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 33.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 14.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 35.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti � composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio � nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi definiti secondo le modalit� previste dal comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 15.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16
Entrate
1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) contributo annuo per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attivit� previste dalla presente legge;
b) contributi derivanti da normative europee, statali e regionali per lo svolgimento di specifiche attivit�;
c) proventi derivanti da attivit� e servizi effettuati nell'esercizio delle funzioni proprie;
d) ogni altro introito.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 16.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17
Bilancio di previsione e rendiconto generale
1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.
2. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per la Regione.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 17.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Osservatorio regionale del mercato del lavoro
1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalit�:
a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
b) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
c) acquisire i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formati�va;
d) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.
2. L'osservatorio pu� effettuare indagini su tematiche specifiche e pu� condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attivit� di istituto.
3. L'osservatorio assicura la fruibilit� dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attivit�, dei quali garantisce la massima diffusione.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Abbiamo approvato l'Aspal e stiamo esaminando l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Io ho posto, Assessore, un problema la volta scorsa (approfitto anche della presenza dell'assessore Paci) perch� non abbiamo avuto alcun segnale in nessun senso su un aspetto che ho posto: siete o no disposti a eliminare tutte quelle sovrastrutture che fanno la stessa cosa che in questo caso far� l'Aspal, a iniziare dall'Insar? C'� o non c'� questa volont�? Lo vogliamo capire. C'� o non c'� la volont� a evitare che la Regione finanzi attraverso contributi organizzazioni anche private che sono preposte alla rilevazione, all'osservazione, allo studio e al monitoraggio del mercato del lavoro? Se si sta costituendo un Osservatorio regionale del mercato del lavoro bisogna essere coerenti. Allora vorremmo capire dalla Giunta regionale se questa riforma, che ha una grande importanza, � conseguente per� anche ad una presa di posizione che sia altrettanto chiara ad evitare, altrimenti non avrebbe senso, che vi siano le duplicazioni che altri soggetti vengano finanziati dalla Regione per fare la stessa cosa. Se questo � stato fatto nel passato, e non mi interessa chi l'ha fatto, sicuramente non corrisponde alle buone pratiche della buona amministrazione, noi vorremmo capire se ci sia questa valutazione in relazione alle cose che stiamo discutendo oggi e che ci accingiamo ad approvare. Ha un senso l'Osservatorio regionale del lavoro nella misura in cui gli si riconosce ruolo, funzione, strutture e anche le risorse che sono necessarie al fine senza disperderle in altre associazioni, comitati o anche, per carit�, comitati di studio che possono rappresentare l'eccellenza, ma mi pare che non siano i tempi in cui la Regione debba dare tutto a tutti in maniera indistinta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facolt�.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Presidente, siccome � stata chiamata in causa la Giunta per quanto riguarda i processi di razionalizzazione in ordine all'Osservatorio del lavoro che comunque non � una struttura diversa dall'Aspal, ma � dentro l'Aspal, si raccorda col sistema informativo regionale quindi da questo punto di vista una razionalizzazione c'� stata.
Per quanto riguarda il riferimento a Insar stiamo procedendo anche l� a un processo di razionalizzazione, ma ricordo che Insar � in parte costituita anche da un altro organismo che si chiama Italia lavoro che dispone di fondi che noi vogliamo dedicare alle politiche del lavoro della nostra terra. Quindi, la procedura � assolutamente prevista ma avr� i tempi che sono necessari per fare in modo che da questo processo poi non si perdano risorse preziose per le nostre politiche attive.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 18.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Capo IV
Misure in materia di inserimento mirato
delle persone con disabilit�
Art. 19
Inserimento lavorativo delle persone con disabilit�
1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilit� nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunit�, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilit�, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge.
2. L'ASPAL � la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilit� ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.
3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a un'occupazione conforme alle proprie capacit� lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:
a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie compilate secondo le modalit� previste dalla normativa vigente;
b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilit� iscritte negli elenchi di cui alla lettera a);
c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;
d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;
e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilit�.
4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, le modalit� di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto di quanto indicato nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre le funzioni previste al comma 3, svolgono i seguenti compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalit� previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
6. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, i criteri e le modalit� omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), prevedendo specifiche forme di semplificazione e tempi certi per quelle che riguardano le persone con disabilit� psichica e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione, inoltre, stabilisce:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura tale da non superare comunque un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, parametrato alla congruit� del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.
7. Presso i centri per l'impiego di cui al comma 5, opera un comitato tecnico con compiti di:
a) valutazione delle capacit� lavorative delle persone con disabilit�;
b) definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilit�;
d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il comitato tecnico � costituito da:
a) il dirigente dell'ASPAL territorialmente competente o un suo delegato;
b) un esperto del settore sociale;
c) un medico legale designato dall'ASL.
9. I componenti del comitato tecnico sono nominati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987.
10. L'ASPAL coordina le attivit� previste dal presente articolo e svolge direttamente le funzioni che richiedono una gestione di dimensione regionale.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 19.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilit�
1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilit� nel mondo del lavoro.
2. Per il conseguimento delle finalit� di cui al comma 1 � istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilit�, di seguito denominato fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.
3. A valere sul fondo sono erogati:
a) contributi agli enti che svolgono attivit� rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacit� lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilit�, nonch� per l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalit� del presente capo.
4. Il fondo � alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il comitato di cui al comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure volte a rendere le modalit� lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilit�, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse finalit� e infine i criteri e le modalit� di gestione del fondo e di verifica dei risultati.
6. � istituito il Comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo, alle modalit� di gestione e alla verifica dei risultati.
7. Il comitato regionale del fondo � costituito da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi� rappresentative a livello regionale;
c) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente pi� rappresentative a livello regionale;
d) un componente designato dalle associazioni delle persone con disabilit� comparativa�mente pi� rappresentative a livello regionale.
8. Il comitato regionale del fondo � istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica del comitato � pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.
9. Le modalit� di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.
10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro � istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo � condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne definisce le modalit� di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione in conformit� alla normativa vigente.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 20.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Capo V
Strumenti e misure di politica attiva
Art. 21
Definizione e misure di politica attiva del lavoro
1. La Regione promuove le misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, l'orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'autoimpiego. Nella formulazione delle misure tiene conto dei seguenti indirizzi:
a) garanzia della presa in carico, profilazione e orientamento degli utenti;
b) stipula del patto di servizio personalizzato che definisce gli obblighi dei soggetti che erogano i servizi per l'impiego e dei lavoratori che ne beneficiano;
c) attivazione al lavoro da parte del disoccupato;
d) inserimento di meccanismi di condizionalit� tra il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego e il beneficio dei sussidi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
e) proposta agli utenti di un'offerta di lavoro congrua, che tiene conto, tra l'altro, del grado di vicinanza della proposta di lavoro alla professionalit� posseduta dal soggetto;
f) affiancamento alle misure di sostegno al reddito di politiche attive dirette a un'effettiva ricollocazione dei lavoratori;
g) obbligo di prestazione di attivit� di pubblica utilit� a favore delle comunit� locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.
2. La Regione coordina le misure di politica del lavoro con i programmi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea e quelli a regia nazionale promuovendo l'uso integrato delle risorse europee, nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 6.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 21.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 22. All'articolo 22 sono stati presentati gli emendamenti numero 30 e 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Presa in carico e patto di servizio personalizzato
1. La Regione, per favorire l'occupazione, adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalit� per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei disoccupati.
2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilit� e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.
3. Le modalit� e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti per la stipula del patto di servizio sono definiti secondo le modalit� stabilite dal decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. La Regione prevede margini di adeguamento delle modalit� e dei tempi di convocazione degli utenti definiti ai sensi del comma 3.
5. Il patto di servizio personalizzato, che comporta il rispetto di obblighi e condizioni, contiene gli elementi previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, e un piano di ricerca del lavoro e riporta la disponibilit� del richiedente allo svolgimento di una o pi� delle seguenti attivit�:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione al lavoro;
c) svolgimento di tirocini extracurriculari;
d) accettazione di congrue offerte di lavoro;
e) partecipazione ad attivit� di pubblica utilit�.
6. L'offerta di lavoro di cui al comma 5, lettera d), definita secondo le modalit� previste dagli articoli 3, comma 3, lettera a) e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, tiene conto del grado di vicinanza dell'offerta alla specifica professionalit� posseduta dal lavoratore, della distanza dal domicilio, dei tempi di trasporto con i mezzi pubblici e della durata della disoccupazione.
7. I centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformit� alla normativa vigente, il fascicolo elettronico, la cui base informativa � costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Ai soggetti interessati � garantito, secondo modalit� telematiche, l'accesso gratuito al fascicolo elettronico.)
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Gli emendamenti sono ritirati.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento di politica attiva con il quale il lavoratore pu� richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilit� del lavoratore.
2. L'assegno � rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo le modalit� e i tempi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ed � spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.
3. Il servizio di assistenza erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati garantisce al richiedente che ricerca occupazione un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalit� previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
5. Le modalit� operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalit� previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
6. La Regione, con proprie risorse, pu� estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Anche qui si tratta di capire quale possa essere l'impegno della Regione perch� stiamo prevedendo una norma condivisibilissima, l'assegno di ricollocazione, e per� vorremmo capire se deve funzionare come ha funzionato il sistema degli ammortizzatori sociali nei casi di disoccupazione involontaria perch� i criteri e il sistema, probabilmente per ragioni che non sono legate solo alla nostra Regione, ma sono problemi anche ricollegabili alle procedure e alla disponibilit� di risorse anche del livello nazionale, per�, perch� non si crei una falsa aspettativa, Assessore, bisogna capire bene di cosa parliamo perch� altrimenti da domani tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 23 sono chiamati, anzi lei verr� chiamata soprattutto in maniera diretta a dare esecuzione a questo disposto. Quindi vorremmo capire esattamente come il sistema intende articolarlo la Regione, con quali risorse e se c'� capienza nella prospettiva per dare una risposta vera e seria al sistema, cosa che, ripeto, se noi utilizziamo gli strumenti degli ammortizzatori, mi pare davvero che sar� difficile allora far funzionare bene questa disposizione.
PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Voglio intanto chiarire che non ci sono false promesse nei confronti dei disoccupati e anzi vi do una notizia, perch� noi il contratto di ricollocazione in Sardegna ce l'abbiamo gi� operante prima che sia operante a livello nazionale perch� abbiamo presentato con l'Assessorato del lavoro un progetto che ci � stato approvato e su 20 milioni disponibili a livello nazionale ne abbiamo avuto 4. Quindi con queste risorse e con altre di cui disponevamo con i fondi europei, abbiamo gi� avviato questo processo individuando i lavoratori destinatari che sono stati gi� chiamati dai centri per l'impiego, vengono presi in carico. Ovviamente quando ci sar� poi anche la misura nazionale operante perch� il contratto di ricollocazione diventer� grazie appunto a uno dei decreti attuativi del jobs act una misura universale, ovviamente opereremo unendo le nostre forze a quelle dei fondi nazionali. Per� gi� questo contratto per noi � in essere, i lavoratori vengono presi in carico e per loro si disegna un percorso di reingresso nel mondo del lavoro. Quindi non diamo false aspettative, anzi ci siamo gi� rimboccati le maniche prima della legge facendo da battistrada su questa materia.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
All'articolo 24 � stato presentato l'emendamento numero 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Tirocinio extracurriculare
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalit� di cui all'articolo 34, definisce la regolamentazione della misura del tirocinio, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), con particolare riguardo alle seguenti tipologie:
a) tirocinio formativo e di orientamento;
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro;
c) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate e soggetti disabili;
d) tirocinio atipico;
e) tirocinio estivo d'orientamento.
3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurriculari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilit� del beneficiario.
4. La Regione pu� intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurriculari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Gavino Manca, relatore.
MANCA GAVINO (PD), relatore. Invito al ritiro, altrimenti il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
MURA VIRGINIA, Assessore tecnico del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il parere � conforme a quello del relatore.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
C'� un invito al ritiro per l'emendamento numero 11.
ZEDDA PAOLO (Soberania e Indipendentzia). � ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Art. 25
Apprendistato
1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento privilegiato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalit� di cui all'articolo 34, ne definisce la regolamentazione, secondo le modalit� previste dalla normativa vigente, con specifico riferimento a:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dell'apprendistato e lo inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilit� del beneficiario.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 25.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
All'articolo 26 � stato presentato l'emendamento numero 15 che � dichiarato inammissibile perch� non ha copertura finanziaria.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26
Formazione professionale
1. La Regione persegue l'integrazione tra le politiche in materia di lavoro e la formazione professionale quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilit� dei lavoratori.
2. La Regione promuove gli interventi di formazione volti a favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona e a migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali.
3. Nella definizione dell'offerta formativa la Giunta regionale individua i criteri per la riserva di una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono la formazione e la inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilit� del beneficiario.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge contenente una nuova disciplina della formazione professionale e prevede le modalit� di integrazione degli interventi con le misure previste dalla presente legge e con il sistema dell'istruzione.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Ci corre l'obbligo di spendere due parole rispetto alla questione della formazione professionale. Noi pensiamo che ci troviamo ancora davanti ad un quadro di riferimento probabilmente un po' superato rispetto alle necessit� che ha sia il mondo della formazione, ma soprattutto su come le politiche della formazione devono connettersi col mondo dell'istruzione e quindi della scuola e il mondo per il lavoro. Questa norma quindi non solo richiama ci� che � previsto anche nel famoso jobs act ma richiama un impegno preciso in capo alla Giunta, cio� questo Consiglio sta ponendo un impegno preciso in capo alla Giunta per presentare una norma organica su formazione e istruzione. Noi non possiamo pi� prescindere dal mettere in campo questi nuovi strumenti, parlo di strumenti legislativi, perch� su questo si misurer� la capacit� della Regione Sardegna di far funzionare questo testo di legge, di mandarlo a regime, ma soprattutto di evitare che esistano dei compartimenti stagni tra questi mondi che invece hanno necessit� di comunicare e di integrarsi tra di loro. Quindi su questo, lo dico all'Assessore, ma credo che la collaborazione delle Commissioni competenti non verr� a mancare, non perdiamo l'occasione di definire, di riformare tutto questo sistema, perch� � un elemento secondo noi fondamentale per rimette in cammino questa Regione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Sovranit�, Democrazia e Lavoro). S�, grazie Presidente. Chiedo all'Aula la possibilit� di presentare un emendamento orale sul primo comma. Dopo il punto chiedo che venga aggiunto l'inciso: "garantendo un'equa ripartizione delle sedi formative su tutto il territorio regionale". La ragione nasce dal fatto che abbiamo segnali di come in tante aree della Sardegna, soprattutto quelle pi� distanti dai centri maggiormente popolati, si abbia una serie difficolt� all'accesso alle opportunit� formative. Con questo inciso, con questo emendamento orale, noi perseguiamo l'obiettivo di rendere fruibile la formazione in tutte le aree, anche in quelle maggiormente distanti dai centri pi� popolati. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. E' iscritto a parlare il consigliere Gavino Manca. Ne ha facolt�.
MANCA GAVINO (PD), relatore. S�, Presidente, penso che possa essere accolto l'emendamento orale dell'onorevole Congiu, che sicuramente chiarisce anche meglio la situazione. Ma poi due parole, molto brevemente, per concordare totalmente con il ragionamento fatto dal vicepresidente della Commissione l'onorevole Locci, il sistema della formazione professionale, anche perch� il tema di conciliarlo all'interno di questa legge, o fare un ragionamento con la legge che dovrebbe arrivare in aula presto, cos� dice l'Assessore alla pubblica istruzione, � stato oggetto di dibattito e di confronto. Chiaramente i temi devono camminare di pari passo, chiaramente l'auspicio, lo scriviamo anche nel comma che aggiungiamo, dove diamo un indirizzo chiaro alla Giunta regionale, � quello di creare un meccanismo che chiaramente deve camminare sullo stesso piano di questa norma. Quindi da questo punto di vista io penso che alle parole espresse dall' onorevole Locci ci sar� sicuramente una conseguenza e la presentazione di un disegno di legge della Giunta regionale, nei termini che noi stabiliamo di novanta giorni. Per quanto riguarda invece l'emendamento orale io propongo all'Aula di accettarlo, perch� mi sembra assolutamente condivisibile. Grazie.
PRESIDENTE. Quindi, prima di procedere con gli altri interventi, chiedo all'Aula sei ci siano obiezioni sull'emendamento orale proposto. Non ci sono obiezioni quindi l'emendamento orale � acquisito.
E' iscritto a parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facolt�.
PIZZUTO LUCA (SEL). S�, Presidente, a me dispiace che questo emendamento sia stato dichiarato inammissibile, anche perch� non aveva necessit� di copertura economica, quindi rimango un po' interdetto, prendo atto. Anche perch� il tema � un tema che riguarda una legge che ormai � anche datata, una legge che fu fatta dalla Giunta Soru e che riguarda la parificazione del personale che lavora nella formazione professionale, e di una legge che di fatto prevedeva l'entrata nel ruolo unico dopo tre anni che da allora ancora non � stata applicata. Io vorrei capire un po' qual � l'intendimento della Giunta da questo punto di vista, se c'� una reale volont� di applicare questa norma oppure no. Perch� ritengo che questo articolo avrebbe potuto rafforzare da questo punto di vista la volont� legislativa, ma di fatto si tratta per� di un'azione che potrebbe essere fatta anche dall'esecutivo da questo punto di vista. Ecco, io penso che il merito di questa legge, e mi dispiace che questo non si possa applicare anche a questo settore di lavoratori nell'ambito del lavoro, abbia il compito di parificare e di fare parti uguali fra uguali, cio� fra persone che svolgono lo stesso ruolo e che dovrebbero avere lo stesso inquadramento. Purtroppo questo � il secondo tentativo che io faccio da questo punto di vista, perch� ho provato anche nella norma finanziaria a portare avanti questo tipo di battaglia, ogni volta per ragioni diverse si viene stoppati. Quindi io vorrei capire un attimino qual � la volont� politica, se c'� l'intenzione di applicare questa norma che � stata fatta se non ricordo male nel 2008 oppure no, perch� � anche corretto dire a queste lavoratori mettetevi l'anima in pace, cos� �, invece se c'� la volont� nella legge prossima che dovremo fare di riforma della formazione professionale di applicare e di rendere operativa quella norma, allora questo chiaramente insomma sarebbe un punto positivo e favorevole. Per� ritengo che sia sbagliato continuare a fare parti diseguali fra uguali, perch� se ci sono leggi che affermano determinati principi sui lavoratori queste devono essere rispettate, altrimenti si dica chiaramente che questo non � un obiettivo che si vuole perseguire. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Fabrizio Anedda. Ne ha facolt�.
ANEDDA FABRIZIO (Gruppo Misto). Presidente, premesso che la proposta di legge � un ottimo strumento che vuole regolamentare il mercato del lavoro, creare il lavoro con una parte encomiabile per quanto riguarda l'adeguamento alla normativa nazionale relativamente all'inserimento lavorativo delle persone con disabilit�, dare la possibilit� di inserimento, ricollocazione e permanenza nel lavoro, vuol creare sicurezza al lavoratore e combattere efficacemente la piaga del lavoro nero. Ma soprattutto vuole ribadire un diritto costituzionale, il diritto al lavoro per tutti. E individua nella formazione e l'autoimprenditorialit� due strumenti essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo lavoro. Su questi ultimi punti vorrei fare qualche riflessione, perch� effettivamente sono due strumenti che, crisi permettendo, possono contribuire a fare ripartire l'economia. Ma queste iniziative per essere efficaci hanno bisogno che la politica si attivi con piani industriali, siano essi sugli agro-alimentari, sul manifatturiero o sull'energia, altrimenti restano interventi momentanei che niente cambiano se non l'asticella verso l'alto o verso il basso del numero degli occupati e delle nuove imprese. L'impresa deve essere inserita in una filiera produttiva, deve stare sul mercato, crescere e svilupparsi, e non impiegare risorse pubbliche e risparmi di famiglia per poi essere costretti a cessare l'attivit� in mancanza di commesse. Stesso discorso per la formazione che si � rivelata utile ed efficace negli anni 80/90, in pieno piano straordinario del lavoro, ridotto negli ultimi venti anni a mero strumento di ammortizzatore sociale e fonte di speculazione per formatori e imprenditori senza scrupoli. La formazione deve essere efficace, monitorando le esigenze formative all'interno dei piani industriali credibili, sempre che la politica voglia perseguire obiettivi di sviluppo e di crescita. Per concludere, la legge sar� un ottimo strumento, ma ha bisogno per essere utilizzata di una ripresa economica che metta in moto il lavoro. Abbiamo una buona auto da corsa, creiamo gli autodromi.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Grazie, non ho altri iscritti a parlare.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 27.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 28.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Metto ora in votazione l'articolo 29.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Sovranit�, Democrazia e Lavoro). Vorrei presentare un emendamento orale all'Assemblea sull'articolo 29, comma 4, dopo la frase "non devono aver rifiutato" chiedo di poter aggiungere "negli ultimi 18 mesi". Cos� come strutturato sembrerebbe che di fronte ad un rifiuto il soggetto non possa pi� avere accesso alla partecipazione dei cantieri di cui si discute. L'aggancio temporale invece determina s� un atteggiamento giustamente punitivo, nei confronti del lavoratori che rifiuta, ma non un'estromissione la vita.
PRESIDENTE. Chiedo se ci siano osservazioni.
Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Sarebbe stato bello di interessante discutere in Commissione di questo, ma mi permetto di segnalare che in presenza di un rifiuto motivato esiste ancora in capo all'amministrazione la possibilit� di stabilirlo. L'apposizione di un termine rischierebbe viceversa, in un mondo in cui � totalmente disapplicata questa norma, di renderla ancora pi� tassativa di quanto sembrerebbe nell'articolo che si sta prendendo in esame. Posso testimoniare che � corretto che in un mondo del lavoro, e non � quello che stiamo vivendo oggi, in cui si susseguono le opportunit� - cio� esiste la reale capacit� della pubblica amministrazione di provocare l'incontro domanda e offerta, e voglio ricordare ai colleghi che nel nostro mondo del lavoro siamo al di sotto dell'uno percento dell'incontro domanda-offerta e che le migliori performance sino a qualche tempo fa erano in Germania al di sotto del cinque percento - rischia di essere pi� punitivo di quanto non appaia l'articolo di cui stiamo parlando. Perch� sono fattispecie inesistenti, quelle di cui andiamo a parlare, e vanno potute valutare con un'ampia discrezionalit� dall'ingombrante, dall'assolutamente ipertrofico sistema dei servizi per il lavoro che stiamo andando a costituire. Quindi, c'� tutta la possibilit�, da parte dei protagonisti di questo settore, di valutare le circostanze, lasciamogliela perch� la posizione di un termine rischia veramente di mettere fuori gioco per un periodo lunghissimo, come sono 18 mesi, delle persone che si trovassero, per una qualche combinazione, in questo uno percento di casi del mercato del lavoro.
PRESIDENTE. Grazie, quindi l'emendamento orale non � accolto�
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). No aspetti Presidente. Secondo me si pu� venire incontro, perch� sono d'accordo con quanto test� detto dal collega Tunis, per� colgo anche la preoccupazione posta con l'emendamento orale dal collega Congiu. Possiamo dire: i destinatari non devono avere immotivatamente rifiutato. Cio� l'introduzione di un "immotivatamente" che secondo me pu� rappresentare l'elemento che in qualche modo pu� andare incontro a quella giusta preoccupazione che ha sollevato il collega Congiu.
PRESIDENTE. Allora prima voglio sapere se ho interpretato male l'intervento dell'onorevole Tunis che era di opposizione all'emendamento orale.
TUNIS STEFANO (FI). Non mi sono permesso di porre opposizione all'emendamento orale, ho fatto una considerazione di merito, perch� non spetta a me, spetta al mio Capogruppo dire eventualmente se � contrario all'emendamento orale. Io credo che se ci riflettiamo cinque minuti possiamo trovare una soluzione e mi pare un'ottima proposta quella del presidente Pittalis.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gavino Manca. Ne ha facolt�.
MANCA GAVINO (PD). Presidente, chiedo di sospendere cinque minuti in Aula.
PRESIDENTE. La seduta � sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 11, viene ripresa alle ore 17 e 19.)
PRESIDENTE. Invito i colleghi a riprendere posto. Riprendiamo la seduta.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Sovranit�, Democrazia e Lavoro). Grazie, Presidente. Mantengo fermo l'aggancio temporale agli ultimi 18 mesi ma aggiungerei "salvo legittimo impedimento".
Rileggo quindi il quarto comma ai fini della formulazione esatta: "Ai fini della partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo, i destinatari non devono aver rifiutato negli ultimi 18 mesi, salvo legittimo impedimento, misure di politiche attive".
PRESIDENTE. Poich� non ci sono opposizioni, l'emendamento orale cos� formulato � acquisito.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 29, come emendato,
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 30. All'articolo 30 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Articolo 30
Utilizzo diretto dei lavoratori
titolari di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attivit� a fini di pubblica utilit� a beneficio della comunit� territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalit� previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
2. L'ASPAL, per la realizzazione delle attivit� di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni interessate sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. Le convenzioni possono prevedere l'estensione delle misure di cui al comma 1 a favore di lavoratori disoccupati con pi� di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, adottata secondo le modalit� di cui all'articolo 34, l'estensione delle misure di cui al comma 3 a tutti soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e di sostegno del reddito di cui alla normativa vigente prevedendo l'obbligo dello svolgimento delle attivit� ai fini di pubblica utilit�.
5. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivit� di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
6. Gli oneri delle convenzioni di cui al comma 3 restano a carico dell'Amministrazione regionale secondo le modalit� previste dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
7. La Regione, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, riconosce e certifica, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, le competenze acquisite dalle persone a seguito delle attivit� svolte nell'ambito del servizio civile regionale, in ambito ambientale e dei lavori di pubblica utilit�.).
Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA PAOLO (Soberania e Indipendentzia). Io proporrei un emendamento orale al comma 4 dell'articolo 30, se l'Aula e d'accordo. Il comma 4 dice testualmente " La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione adottata secondo le modalit� di cui all'articolo 34, l'estensione delle misure di cui al comma 3 a tutti soggetti beneficiari", io credo che si tratti di un refuso perch� le misure sono definite al comma 1, non al comma 3, quindi penso che sia pi� corretto alla quarta riga del quarto comma sostituire "di cui al comma 3" con " di cui al comma 1".
PRESIDENTE. Potrebbe essere visto anche in sede di coordinamento, per� se c'� un emendamento orale di questo tipo gi� correttivo, e non ci sono opposizioni, lo diamo per acquisito
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 30, come emendato.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 31. All'articolo 31 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Articolo 31
Parit� di genere
e conciliazione dei tempi di lavoro e cura
1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalit� previste della presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit� tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalit� di cui al comma 1 la Regione sperimenta misure innovative di welfare aziendale nonch� pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentiva progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.
3. La Regione individua azioni di sistema per la parit� di genere, comprese le campagne di informazione finalizzate al superamento di ogni disparit� nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione di carriera e nella retribuzione, nonch� azioni positive finalizzate alla promozione delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate.
4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro sono assicurati spazi, personale, strumentazione e attrezzature idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere o della consigliera di parit�, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 31.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 31.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIAN LUIGI (�). Questa sera abbiamo avuto un sottofondo musicale che proviene dall'esterno, in realt� sono i lavoratori della ex Rockwool che protestano anche oggi su un problema che conosciamo bene, che l'Assessore conosce bene. Chiederei ai colleghi Capigruppo, ma soprattutto al Presidente, se � possibile, a margine della riunione di oggi dei Capigruppo incontrare i lavoratori, per capire qual � lo stato dell'arte e quali sono stati gli impegni presi da parte dell'Assessore. Chiederei quindi se � possibile dedicare cinque minuti a queste persone che arrivano da un territorio gi� martoriato dalla crisi. Si tratta veramente di qualche minuto.
PRESIDENTE. Al termine del Consiglio valuteremo con i Capigruppo.
Discussione dell'articolato della proposta di legge Manca Gavino - Locci - Zedda Paolo Flavio - Tunis - Desini - Pinna Rossella - Pinna Giuseppino - Tendas - Zedda Alessandra - Zanchetta - Cocco Pietro - Anedda - Usula - Cocco Daniele Secondo - Pizzuto - Dedoni - Comandini: "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro" (315/A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Articolo 32
Sicurezza nel lavoro
1. La Regione, i attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualit� lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di pi� elevati standard di sicurezza sul lavoro;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'et� dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalit� di organizzazione.
3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonch� analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalit� organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unit� formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente pi� rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.).
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Volevo segnalare al comma 2 dell'articolo 32, un articolo per altro molto importante perch� fa riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che "la Regione in collaborazione con gli enti locali" mi sembra poco, io avrei inserito, e propongo un emendamento orale, insieme agli enti locali anche le organizzazioni datoriali e dei lavoratori.
PRESIDENTE. Poich� non ci sono opposizioni, l'emendamento orale proposto e acquisito.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 32, come emendato.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Articolo 33
Promozione della regolarit� del lavoro e responsabilit� sociale
delle imprese
1. La Regione promuove la regolarit� delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualit� del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:
a) iniziative di educazione alla legalit� attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi a oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attivit� ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a pi� alto rischio di irregolarit�;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.
3. La Regione promuove la responsabilit� sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalit� e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualit� del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitivit� del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 33.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 33.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 34. All'articolo 34 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Articolo 34
Modalit� attuative
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla presente legge sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro che si esprime entro quindici giorni. Le deliberazioni sono approvate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorsi tali termini si prescinde dal parere.).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 34.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 34.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Articolo 35
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:
a) lo stato di avanzamento e modalit� di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticit� verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.
3. La Giunta, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate. Qualora vi siano le condizioni di fattibilit�, l'efficacia delle misure � valutata mediante la conduzione di studi sperimentali con gruppo di controllo randomizzato.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizione di cui al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalit� di realizzazione degli studi.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivit� valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attivit� di cui al presente articolo.).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 35.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 35.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 36. All'articolo 36 non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Articolo 36
Trasferimento delle funzioni
1. A decorrere dal 1� marzo 2016 le funzioni e i compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualit� del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sono trasferiti alla Regione.
2. Entro il termine previsto al comma 1 la Giunta regionale delibera il piano di subentro della Regione alle province. Nel piano sono disciplinate le modalit� di trasferimento delle funzioni e sono individuati i beni, le risorse finanziarie umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti in essere, del contenzioso e dei procedimenti in corso.
3. La medesima deliberazione disciplina inoltre le modalit� di inquadramento del personale trasferito nonch� le eventuali misure perequative.).
Poich� nessuno � iscritto a parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 36.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 36.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'articolo 37, all'articolo 37 sono stati presentati gli emendamenti�
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, siccome arriviamo all'articolo che rappresenta anche un aspetto fondamentale di questa legge sul personale e gi� sulla base delle interlocuzioni che abbiamo avuto con i settori della maggioranza e soprattutto con il Presidente della Commissione, poich� si tratta di approfondire alcuni temi e vorremmo queste ore del pomeriggio utilizzarle a questo fine, se, appunto, possiamo sospendere e riprendere domani mattina proprio sul personale.
PRESIDENTE. Allora � convocata la Commissione di inchiesta sui costi ed efficienza del sistema sanitario per domani pomeriggio alle ore 16 e 30 con all'ordine del giorno la programmazione dei lavori. Allora la seduta � tolta; il Consiglio � convocato� Onorevole Manca� Il Consiglio � convocato domani mattina alle ore 9 e 30.
La seduta � tolta.
La seduta � tolta alle ore 17 e 31.