Seduta n.80 del 20/12/1990 

LXXX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI' 20 DICEMBRE 1990

Presidenza del Vicepresidente SCANO

indi

del Presidente MEREU SALVATORANGELO

indi

del Vicepresidente BAGHINO

indi

del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Discorso di fine anno del Presidente del Consiglio

Disegno di legge: "L'emigrazione" (146). (Continuazione della discussione e approvazione):

LORETTU, relatore....

MANCA

CARTA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

USAI SANDRO................. ..........

MULAS MARIA GIOVANNA ...

COGODI................................. .....

SANNA ..................................

PORCU....................................

SALIS......................................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione).......

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1990, n. 118, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste Cap. 03010 a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica - Spese per gli uffici della Corte dei Conti" (141). (Discussione e approvazione)

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione).............

Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1991" (165). (Discussione e approvazione):

SELIS, relatore di maggioranza

BARRANU, relatore di minoranza

CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione)......... ...

Esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale per l'anno 1991. (Discussione e approvazione)

Legge regionale 26 luglio 1990: "Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda" (CCLX), rinviata dal Governo. (Discussione, presentazione di o.d.g. e riapprovazione):

MURGIA..................................

PUBUSA..................... .....

BARRANU................. .....

BAROSCHI.................

SERRI .........................

MULAS FRANCO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

MELONI..............................

SANNA ..............

(Votazione segreta sull'emendamento numero 2)

(Risultato della votazione)........

MANNONI..............................

TAMPONI................................

SORO.......................................

(Votazione segreta)...................

(Risultato della votazione)........

Nomina Commissione d'inchiesta sul sistema amministrativo regionale:

PRESIDENTE ........................

Programma: "Trasmissione deliberazione G.R. n. 50/78, recante Legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, art. 18, settimo comma: Programma di interventi per l'esercizio 1990, finalizzati allo sviluppo dell'impiantistica sportiva 'ultra comunale' (Impianti regionali)" (16). (Discussione, presentazione di o.d.g. e approvazione)

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione).......

Programma di Intervento 1988 - 1989 - 1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (Legge 256 del 1974) (12). (Discussione e approvazione):

SELIS, relatore di maggioranza

BARRANU, relatore di minoranza

CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio

RUGGERI ...............................

USAI SANDRO.......................

DEIANA...................................

GIAGU .................................... ....

SANNA....................................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Proposta di legge Serri - Corda - Baroschi - Melis - Cocco - Amadu - Pubusa - Scano "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (128). (Discussione e approvazione):

BAGHINO...............................

BAROSCHI ............................

TAMPONI................................

SERRI.......................................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

ONIDA ....................................

Sull'ordine dei lavori:

SANNA.................................... ....

SORO.......................................

Sull'ordine del giorno:

CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio

La seduta è aperta alle ore 10.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 dicembre 1990, che è approvato.

Sull' ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, chiedo l'inserimento all'ordine del giorno del programma numero 12: "Programma di intervento 1988/89 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna", che è stato licenziato ieri dalla Commissione competente. Un accordoin tal senso era stato raggiunto nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta. Il programma numero 12 è inserito all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "L'emigrazione" (146)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 146. Nella seduta di ieri è stato letto ed approvato l'articolo 10, pertanto si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU, Segretario:

Art. 11

Finanziamento delle spese

1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 10, sulla base di un programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo svolgimento di iniziative di interesse generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, Segretario:

Art. 12

Contributi per congressi

1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi, beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 75 per cento del preventivo presentato, non reiterabili nell'arco di tre anni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Dadea - Casu

Art. 12

Dopo "straordinari regionali" eliminare "fino al 75%" e sostituirlo con: "fino al 90% del preventivo". (10)

Emendamento sostitutivo parziale Mulas - Farigu - Mannoni - Manchinu

Art. 12

Le parole "75%" sono sostituite con le parole "90%". (21)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono dati per illustrati? Sì. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Gli emendamenti hanno identico contenuto; pertanto li metto in votazione congiuntamente.

Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PORCU, Segretario:

Art. 13

Prestazioni occasionali

1. Non sono ammesse a contributo né le spese derivanti da consulenza od altre prestazioni occasionali né le spese di segreteria sostenute dai componenti degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, Segretario:

Capo III

Interventi rivolti ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, di sicurezza sociale e pensionistica

Art. 14

Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari

1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, possono essere concessi dei sussidi straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, Segretario:

Art. 15

Agevolazioni per gli studenti

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è riservato il 2 per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla stessa legge regionale n. 37/87.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, Segretario:

Art. 16

Interventi in materia di lavoro sicurezza sociale e pensionistica

1. Nell'ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale concede un contributo straordinario pari all'80 per cento dell'ammontare complessivo della spesa in favore dei soggetti di cui al punto 1) del precedente articolo 2, rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare, ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione d'invalidità, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori ai 5 anni, effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Dadea - Casu

Art. 16

Dopo le parole: "dell'ammontare complessivo della spesa in favore...", sostituire la frase successiva con la seguente: "degli emigrati che siano nati in Sardegna, che abbiano avuto stabile dimora fuori del territorio regionale per almeno sette anni conservando la nazionalità italiana, che, rientrati in Sardegna, si trovino in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni". (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 16.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PORCU, Segretario:

Capo IV

Interventi rivolti a favorire e garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'isola, nonché interventi di carattere formativo interventi diretti dell'amministrazione regionale

Art. 17

Periodico di documentazione

1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo sociale, al fine di garantire una più corretta ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati ed alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazione dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu

Art. 17

Alla fine del punto 1, aggiungere:

2. Entro i sei mesi successivi all'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisito il parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, propone all'approvazione della Giunta regionale un piano di adeguamento e rilancio del periodico "Il Messaggero Sardo" e di tutte le attività di informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo dell'emigrazione. (12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.), relatore. Per dire che l'emendamento mi pare affermare l'esigenza ovvia, e cioè che quello strumento di informazione di cui parla il testo originario dell'articolo, che diventerebbe primo comma, sia oggetto di una iniziativa di rilancio e di riorganizzazione da parte dell'amministrazione.

In questo senso mi sembra pacifico; più discutibile mi sembra che l'emendamento indichi nominativamente un quotidiano, un giornale. Mentre la prima parte dell'articolo, quella che diventerebbe primo comma, parla dell'esigenza di finanziare la pubblicazione di un periodico di documentazione e di dibattito destinato agli emigrati e alle loro famiglie, il secondo comma invece si riferisce non a "un periodico di informazione", ma al "Messaggero Sardo". Io credo invece che, riprendendo la dizione del primo comma, l'emendamento andrebbe riferito genericamente al periodico di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Lorettu, perché io capisca, lei ha chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento?

LORETTU (D.C.), relatore. No, io proporrei ai presentatori dell'emendamento di modificare la formulazione dell'emendamento.

Se sono d'accordo possiamo procedere alla stesura e formalizzazione di un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Per dare una spiegazione che l'Assessore ha dato a me nel momento in cui è stata valutata l'opportunità di presentare l'emendamento: in realtà, nell'attuale articolo 17 quando si parla di "periodico di documentazione" non ci si riferisce nel modo più assoluto al "Messaggero Sardo", ma si intende altra cosa, in modo particolare la pubblicazione di audiovisivi a fini di documentazione e di informazione. C'è parso quindi opportuno, proprio perché l'articolo 17 non richiama nella sua stesura il periodico dal titolo "Messaggero Sardo", di prevederlo nell'emendamento, in modo che l'intervento di rilancio, ristrutturazione e potenziamento riguardi sia le attività nuove promosse dall'Assessorato, sia quelle tradizionali rappresentate dal "Messaggero Sardo". Riteniamo dunque opportuno mantenere l'emendamento nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Carta ha ribadito il parere favorevole della Giunta.

Metto quindi in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PORCU, Segretario:

Art. 18

Progetti regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Detti progetti saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro, fondo sociale anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli emigrati.

3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:

a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali ed internazionali;

b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;

c) assegni e borse di studio;

d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di strutture della Regione o private;

e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati ed all'estero laddove le azioni locali si rivelino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;

f) il finanziamento di biblioteche, l'acquisto e la riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.

4. I corsi di cui alla precedente lettere e) costituiscono parte integrante del piano annuale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 ed hanno per contenuto specifico:

a) il perfezionamento linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale dell'emigrato alla realtà extraisolana di elezione;

b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PORCU, Segretario:

Art. 19

Rientro emigrati

1. Nell'ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio-assistenziali, ed in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle precedenti condizioni.

2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale non è richiesta per coloro che rientrino perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.

3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai liberi professionisti ed ai dipendenti di enti pubblici.

4. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Dadea - Casu

Art. 19

La parte finale del punto 3, è così modificata: "a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale". (13)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.), relatore. Vorrei un chiarimento; la formulazione dell'emendamento sembra tendere sostanzialmente a includere tra i beneficiari di queste provvidenze i liberi professionisti. La qual cosa francamente non riesco a capire; vorrei sapere dai presentatori se questo è l'intendimento: cioè che i liberi professionisti possano essere beneficiari delle provvidenze dalle quali invece erano esclusi nel testo originario dell'articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie l'emendamento, condividendone la formulazione la quale esclude dai benefici il personale dipendente trasferitosi in costanza del rapporto di lavoro. Anche noi vorremmo, però, un chiarimento sui liberi professionisti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Diciamo che con il terzo comma dell'articolo 19 si escludono da questa tipologia di provvidenze sia i liberi professionisti che i dipendenti di enti pubblici. Ci è parso giusto invece estendere a tutti, senza differenziazioni, la provvidenza proposta con esclusione dei pubblici dipendenti soltanto nel caso in cui siano trasferiti per ragioni di ufficio. In linea di principio non sono esclusi neppure i pubblici dipendenti se non per il caso di trasferimento per ragioni d'ufficio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

PORCU, Segretario:

Capo V

Agevolazioni per favorire l'attività' economica di quanti intendono rientrare in Sardegna

Art. 20

Procedure per la concessione delle agevolazioni

1. Gli emigrati che intendano rientrare in Sardegna ed intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono, su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura e pastorizia.

2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more del procedimento finalizzato all'acquisizione della residenza in Sardegna.

3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi alla data di acquisizione della residenza in Sardegna.

4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di preferenza in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

PORCU, Segretario:

Art. 21

Interventi a favore della commercializzazione

1. La Regione concede per la commercializzazione dei manufatti tipici sardi prodotti nell'Isola, a singoli operatori, società o cooperative, contributi in conto capitale fino al 10 per cento della cifra di vendita realizzata dal richiedente, sempre che tale sostegno non contrasti con le norme della nazione interessata.

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi a singoli imprenditori, società o cooperative la cui maggioranza dei componenti si trovi in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Manca - Dadea - Casu

Art. 21

Si propone la soppressione totale dell'articolo. (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 22 è soppresso in sede di Commissione. Si dia lettura dell'articolo 23.

PORCU, Segretario:

Art. 23

Reinserimento abitativo 1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

PORCU, Segretario:

Capo VI

Ufficio regionale consulenza emigrati

Art. 24

Attività dell'Ufficio regionale consulenza emigrati

1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati, con i seguenti compiti:

a) garantire l'esatta informazione sui contenuti della presente legge e delle altre leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;

b) fornire l'eventuale documentazione e quant'altro necessario per consentire ai destinatari della presente legge l'accesso ai benefici di cui all'alinea precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

PORCU, Segretario:

TITOLO III

Consulta regionale per l'emigrazione

Art. 25

Compiti della Consulta

1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione.

2. Sono compiti della Consulta:

a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;

b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;

c) effettuare proposte in materia di:

- interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione;

- studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;

- conferenze regionali sulle materie di sua competenza;

d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;

e) vigilare sull'attività dei circoli, federazioni ed associazioni di tutela.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casa

Art. 25

All'articolo 24, dopo il punto e), aggiungere:

f) formulare proposte in materia di piena occupazione, esprimere pareri sui piani pluriennali di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione, il Mezzogiorno e l'intero territorio nazionale. (15)

Emendamento aggiuntivo Mulas - Farigu - Mannoni - Manchinu

Art. 25

Dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

f) formulare proposte in materia di piena occupazione; esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione;

g) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le Federazioni e i Circoli degli emigrati nella redazione dei rispettivi Statuti. (22)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 15 ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 22 può essere illustrato.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette al Consiglio. L'emendamento 15 prevede la possibilità di "formulare proposte in materia di piena occupazione"; la Consulta è liberissima di esprimerlo, anche se la legge non lo prevede, quando si riunisce; se poi altri organismi gliene fanno richiesta potrà comunque formularle. Stesso discorso vale per l'emendamento 22, che ha contenuto sostanzialmente uguale. La Giunta, dunque, si rimette al Consiglio considerando superflua la previsione in legge.

PRESIDENTE. Faccio notare ai presentatori che, se fossero d'accordo, l'emendamento numero 15 e la prima parte dell'emendamento numero 22 potrebbero anche essere unificati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Per esprimere opinione contraria all'approvazione dell'emendamento numero 15 e della lettera f) dell'emendamento numero 22 per quanto riguarda la parte in cui diamo a questo organo la "facoltà di esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale nella prospettiva di superamento degli squilibri che interessano la Regione", sia perché introduciamo un elemento di turbativa in tutto il sistema della programmazione regionale, sia perché non è comprensibile quale è la finalità di questa lettera f) quando parla di superamento degli squilibri che interessano la Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Presidente, il contenuto dell'emendamento 15 è identico alla prima parte dell'emendamento 22. Per quanto riguarda le ragioni di questa proposta credo che la prima parte: "formulare proposte in materia di piena occupazione", penso che possa essere condivisa l'esigenza di un confronto su questi aspetti anche con il mondo dell'emigrazione; uno degli obiettivi che la Regione Sardegna si è sempre posta è infatti quello non solo di evitare che altri sardi fossero costretti a emigrare ma anche di favorire un ritorno di coloro che sono all'estero e che intendessero tornare. Forse la dizione "formulare proposte" è eccessiva, si potrebbe sostituirla con "essere consultati" o "esprimere parere". Anche la seconda parte della lettera f) risponde alla stessa esigenza, riguarda, infatti, il problema dell'occupazione e dello sviluppo della Sardegna. Si potrà forse trovare una migliore formulazione.

Ritengo però che sia importante mantenere il punto g): "formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni e i circoli degli emigrati nella elevazione dei rispettivi statuti"; si risponderebbe così a quella preoccupazione, quella perplessità espressa anche ieri da qualche consigliere circa la composizione degli organismi della lega. Dettando criteri e principi comuni per tutti gli statuti si potrebbe, pur tenendo conto delle diverse realtà, garantire una corretta composizione degli organi.

PRESIDENTE. L'onorevole Mulas in realtà ha illustrato l'emendamento numero 22. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Ritiriamo l'emendamento numero 15.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.), relatore. Chiediamo la votazione per parti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la prima parte dell'emendamento numero 22 sino alle parole "interessano la Regione". Chi l'approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura dell'articolo 26.

PORCU, Segretario:

Art. 26

Composizione della Consulta regionale per l'emigrazione

1. La Consulta regionale per l'emigrazione è composta da:

- l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

- un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al successivo articolo 28, in:

- Italia;

- Germania;

- Francia;

- Belgio;

- Lussemburgo;

- Olanda;

- Inghilterra;

- Danimarca;

- Paesi Scandinavi;

- Svizzera;

- Penisola Iberica (Spagna-Portogallo);

- Argentina;

- Brasile;

- America Latina (escluse Argentina e Brasile);

- Canada;

- Stati Uniti d'America;

- Australia;

- da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;

- da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale;

- da un rappresentante designato dal Ministero per gli affari esteri;

- da tre esperti in materia di emigrazione nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

- da un funzionario designato dall'Assessore regionale del lavoro, su proposta del coordinatore generale dei servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.

2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiore a 15 esprimono due componenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Dadea - Casti

Art. 26

Al comma 1 dell'articolo, 6° alinea, le parole "dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale". (16)

Emendamento aggiuntivo Mulas - Farigu - Mannoni - Baroschi - Manchinu

Art. 26

Al comma 1 dell'articolo sono aggiunti i seguenti alinea:

"- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentative del piano regionale;

- da un rappresentante dell'ANCI;

- da un rappresentante dell'UPI.". (23)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Manca.

MANCA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Do per illustrato l'emendamento con la precisazione che deve leggersi: "rappresentante dell'U.P.S." cioè Unione Provinciale Sardegna invece che U.P.I.; si tratta di un errore materiale.

PRESIDENTE. Dunque si intende "U.P.S." invece che "U.P.I.". La Commissione intende esprimere il parere sull'emendamento? No.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.

COGODI (P.C.I.). Alcune parole su questo articolo e anche sugli emendamenti. Semplicemente per ricordare che in questo punto è una delle questioni più delicate della legge, soprattutto per il profilo che riguarda il rapporto tra istituzione regionale, mondo organizzato e rappresentanza dell'emigrazione. Si può dire, si può scrivere e si può anche pensare e poi decidere quel che si vuole, però le forze organizzate dell'emigrazione su questo punto hanno detto a tutti con messaggi, con documenti, con riunioni che si sono svolte in presenza anche delle forze politiche ad esempio: alla riunione di Zurigo convocata unitariamente dalle leghe solo la Giunta regionale era assente, le forze politiche erano presenti tutte hanno detto: se questa consulta per l'emigrazione è una vera consulta, se volete una rappresentanza dei sardi che operano fuori dalla Sardegna, di questo terzo del popolo sardo che non è qui e che non ha come diretta e immediata rappresentanza le organizzazioni e le istituzioni politiche che sono in Sardegna, non potete limitarvi ad attribuire alla Consulta dell'emigrazione funzioni genetiche o a prevedere forme di partecipazione che assomigliano molto a un fiore all'occhiello, un bell'ornamento che non cambia però la qualità dell'abito e neppure il portamento della persona. Io non comprendo perché non abbiamo, ci mettiamo dentro tutti, ma, più precisamente, perché voi non avete voluto tener conto di questa indicazione.

La Consulta per l'emigrazione dovrebbe essere non dico una forma di autogoverno del mondo dell'emigrazione per i suoi problemi, ma qualcosa che le assomiglia, uno strumento di partecipazione vera dei sardi emigrati e delle loro rappresentanze organizzate alla vita tutta della Regione. Per questo motivo non si comprende, il punto è delicato, ma ciò non giustifica un tale atteggiamento, collega Vannina Mulas, perché qui non sia stata risollevata quella questione della democraticità della rappresentanza che ieri si è posta per le federazioni nazionali. Essa, infatti, qui trova la sua vera sede e non riguardo alle federazioni nazionali, alle quali non so in che modo e con quali effetti la legge regionale avrebbe dovuto impedire di organizzarsi come meglio ritengono e di darsi la rappresentanza interna che preferiscono. Avremmo potuto anche prevedere che degli organi federali faccia parte un rappresentante per circolo; ma qui vale il Codice civile e la Regione sarda non può certo modificarne le disposizioni: saranno gli statuti a decidere.

Quello di cui si discute ora è invece il punto vero e non capisco perché non lo si affronti alla luce del principio di democrazia e di rappresentanza. Il testo fa un elenco di dieci, dodici paesi del mondo dove sappiamo che stanno dei sardi; ora è sicuro che è diversa sia numericamente che dal punto di vista organizzativo la presenza dei sardi in Danimarca rispetto a quella di Germania: in Germania ci sono 60 mila sardi che mantengono legami con la Sardegna, sono decine di migliaia di famiglie, sono 20 o 26 circoli organizzati; ancora diversa è la situazione in Svizzera o nell'Italia continentale, dove ci sono 50 o 100 mila sardi. Come si fa a dire che un organo di autogoverno dell'emigrazione, o qualcosa che gli assomiglia, deve costituirsi con un rappresentante della Germania e con un rappresentante per la Danimarca, così come per l'Australia e per i Paesi scandinavi dove, si e no, ci sono alcune centinaia di sardi? Questa Consulta, così costituita, è rappresentativa degli emigrati? E' davvero più democratica? Si dice ma così funziona meglio, è più facile disporre un rappresentante per paese estero; noi, però, non dobbiamo fare cose facili, noi dobbiamo fare cose democratiche!

Se poi la preoccupazione è che la Consulta diventi pletorica, guardiamo il numero delle persone che si stanno via via aggiungendo, e che non sono emigrati (le associazioni, gli imprenditori, i sindacati, gli esperti, il Ministero del lavoro, le province, le rappresentanze dei comuni); il numero di questi che stiamo aggiungendo è di gran lunga maggiore a quello degli emigrati, e maggiore sarà anche il peso di queste organizzazioni nel determinare la politica per l'emigrazione. Altro che rappresentanza del mondo dell'emigrazione! Non sfugga e non si dimentichi che questa è una Consulta! I rappresentanti che sono qui, sindacati, imprenditori se vogliono essere consultati o se vogliono presentare proposte tutti i giorni possono farlo; sono coloro che non stanno in Sardegna che hanno diritto e noi abbiamo il corrispondente dovere di partecipare al governo complessivo della Regione e quindi di avere una voce che sia davvero rappresentativa.

Questo è il punto che essi stessi hanno sollevato. Sarà pure un "parlamentino", ma forse è giusto che sia un parlamentino, un organo cioè di rappresentanza vera del mondo dell'emigrazione, che aiuti il processo democratico in Sardegna; non solo un organo consultivo che esprima il parere su singoli atti o questioni, che è importantissimo, ma soprattutto uno strumento che associ questa parte dei sardi al governo complessivo della Regione, che intervenga davvero, anche, perché no?, riunendosi diverse volte all'anno, ma che produca e che elabori davvero. Comporterà anche spese, ma è il costo delle istituzioni, è il costo della democrazia. Vorrei fare un confronto fra il costo di tutti gli altri organi di rappresentanza, ivi compreso il Consiglio regionale, e quello che costerebbero tre, quattro riunioni di una consulta per l'emigrazione. Si faccia pure tre, quattro volte all'anno purché vengano venti persone dall'estero a rappresentare la voce, gli interessi, le ansie, ad esprimere quanto ha da dirci il mondo organizzato dall'emigrazione. Sono, ripeto, cinquecentomila sardi che sono lontani da qui.

Questo è uno dei punti fondamentali. Il mondo dell'emigrazione ha richiesto anche che, essendo questa una Consulta, potesse esprimere la propria presidenza, che avesse cioè un minimo di autorganizzazione: anche a questo non si vuole accedere, al contrario di quanto prevedeva il precedente progetto di legge della Giunta. Qui invece si prevede sempre la Giunta, l'Assessore, l'Ufficio, il funzionario! Questa è la concezione ancora asfittica del testo in esame su un punto di fondamentale importanza. Dovremmo invece tener conto di quello che il mondo dell'emigrazione ci ha detto. Leggetelo il "Messaggero Sardo" nel numero che ci è stato mandato da poco c'è la presa di posizione dei rappresentanti delle associazioni e dei presidenti delle leghe che dicono è scritto nel giornale della Regione che se la legge è questa non la vogliono, preferiscono aspettare ancora; e chiedono di essere sentiti su questo punto. Se volete leggetelo, lo avete tutti e per questo non faccio citazioni, questa non è solo la posizione delle associazioni più vicine...

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la prego di concludere.

COGODI (P.C.I.). Ho concluso! ... alla mia parte politica o all'opposizione, ma anche delle associazioni che fanno capo all'area politica di maggioranza. Questa legge, così concepita, è peggio di quella ora in vigore; discutiamone, ragioniamoci, confrontiamoci, convocate anche la Consulta, quella che c'è oggi. Come possiamo dire di volere altre consulte se quella che c'è oggi è ignorata? E'possibile fare una legge migliore; in ogni caso vogliamo una legge diversa da questa.

Se ho ecceduto di qualche minuto nel mio intervento mi scuso col Presidente e con i colleghi, ma ho toccato più argomenti in un sola volta; non interverrò altre volte. Ho voluto però invitare i colleghi ad assumere una posizione su questo punto e sollecitare le altri parti politiche ad attivare un confronto. Se passa questo articolo nel testo attuale, abbiamo negato il valore nuovo che questa legge doveva avere, abbiamo respinto quello che il mondo dell'emigrazione unitariamente ci ha detto e che noi in gran parte avevamo affermato di condividere. Approvando questo testo finiremmo dunque per contraddirci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Semplicemente per evidenziare un errore tecnico: l'emendamento numero 16 che riporta il riferimento all'articolo 26 in realtà non è riferito a questo articolo ma al successivo, al 27, quindi non può ovviamente essere messo in votazione adesso ma al momento della discussione dell'articolo successivo.

PRESIDENTE. L'osservazione è congrua quindi discuteremo e lo metteremo in votazione in relazione all'articolo 27.

Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Signor Presidente, a noi pare eccessiva, e mi rivolgo anche all'Assessore, questa elencazione di paesi in alcuni dei quali forse non c'è una presenza tale da giustificare una rappresentanza in Consulta. Più volte però l'Assessore si è soffermato sulla necessità di dar voce e rappresentanza agli emigrati che si trovano in paesi extraeuropei dove è più difficile costituire la federazione, non tanto per il numero degli emigrati quanto per le distanze; se l'Assessore è d'accordo, dunque, potrebbe essere soppresso l'elenco dei paesi rimettendo poi alla Consulta di dettare criteri per la formazione degli statuti (ciò appare opportuno per tutte le federazioni) e di valutare in quella sede la possibilità di una rappresentanza degli emigrati dei paesi extraeuropei.

PRESIDENTE. Faccio notare che gli emendamenti andrebbero presentati formalmente; la proposta testé fatta non mi pare dunque accoglibile, a meno che non ci sia un consenso unanime; mi pare però di registrare dei dissensi. Ha domandato di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Il problema non è quello dell'elencazione dei paesi, ma della scelta di fondo. Non ci sarebbero difficoltà a trovare una formulazione che preveda che la rappresentanza è limitata a quei paesi dove esistono le federazioni dei circoli mediante elezione. Così, peraltro, si vuol fare entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta; se è questo che si vuole lo si può anche fare; ormai sono tanti gli stravolgimenti che uno in più o uno in meno non cambia. Non ammetto però che si demandino alla Consulta la determinazione; sarebbe sufficiente dire in legge: "sono rappresentati quei paesi dove ci sono le federazioni dei circoli o dove si formano, in ragione di una persona per circolo".

In quanto al ruolo della Consulta colgo l'occasione per replicare al collega Cogodi mi pare che anche qua si tenti di far entrare dalla finestra quello che dalla porta è uscito; modificandone le prerogative si vuol fare della Consulta, che è un soggetto politico, un organo amministrativo contrapposto all'amministrazione regionale. Su questo punto si è già dibattuto a lungo, come si è dibattuto della funzione del Fondo sociale; lo ribadisco: non è nostro intendimento fare del burocratismo, ma semplicemente individuare un preciso centro di competenze cui possono convergere tutti gli apporti, sia esterni sia interni. Invece, prima con la proposta dell'agenzia ed adesso con il discorso della Consulta si vuole tentare di cogliere un tipo di protesta che, al di là di ciò che si scrive, non ha le finalità indicate da Cogodi. Del resto si sono scritte altrettante lettere contrarie a questo testo di quante se ne scrissero per il testo della grande consultazione promossa, dall'allora assessore Cogodi, due anni fa. Ci sono pareri contrari una volta in un senso e una volta in un altro, ne potremmo leggere di identici ovvero di ugual contenuto ma di segno opposto.

Comunque, il punto non è quello di togliere l'elenco dei paesi bensì di fissare i criteri per la formazione della consulta in modo da evitare arbitri. Se i poteri della Consulta non li fissa il Consiglio regionale vorrei sapere chi li dovrebbe fissare! Vorrei anche dire che trattandosi di un organo di consultazione, la concepisco pletorica per un semplicissimo motivo: dovrebbe essere organizzata per aree. La Consulta deve dare indicazioni e pareri su grandi temi, grandi problemi, formulare proposte di legge o di altro tipo. Non mi pare che si possa da un lato dire: vogliamo la democraticità; e dall'altro escludere una rappresentanza, che so, del Lussemburgo, dove ci sono pochi emigrati, per aumentare quella di un altro paese, appellandosi a criteri di rappresentatività. La finalità è un'altra: si tratta di far giungere la voce degli emigrati di quelle aree da cui i rappresentanti provengono, per rappresentarne i problemi che sono d'ordine culturale. In conclusione se vogliamo sostituire l'elencazione con l'indicazione in generale dei paesi (come Germania, Francia, Italia) dove ci sono le leghe la Giunta può concordare. Per il resto la Giunta è contraria.

PRESIDENTE. Io voglio far notare, colleghi, che dobbiamo evitare di confondere una fase della procedura con un'altra. Eravamo già in fase di votazione ed io, per il prosieguo della seduta, non intendo consentire più cose di questo genere.

Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Sempre per questioni tecniche, Presidente; siccome l'emendamento 16 è stato scritto a più mani si è creata qualche confusione; correggo quanto ho detto precedentemente: si riferisce all'articolo 26 e quindi va votato in questo contesto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Scusate, ma bisogna ripetere la votazione sull'emendamento numero 23 perché non è chiaro il risultato. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Risultano infatti 17 voti a favore e 17 contro. Si dia lettura dell'articolo 27.

SECHI, Segretario:

Art. 27

Modalità di costituzione

Funzionamento ed oneri

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.

3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma precedente per la nomina della Consulta.

4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti di cui uno vicario. In caso di parità di voti sarà vicario il più anziano di età.

7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna compete, per la partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute. Inoltre a coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della Consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea, oppure, in caso di uso del mezzo proprio l'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto al seguente nono comma.

9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a lire 100.000 per i giorni effettivi di riunione qualunque sia il numero delle sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni effettivi di viaggio, di lire 150.000

10. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di presenza sarà corrisposto alla fine di ogni convocazione.

11. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificativi di spesa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu

Art. 27

All'articolo 26, dopo il punto 9, aggiungere: 10) Sui lavori della Consulta l'Assessore competente riferisce regolarmente alla Giunta regionale e se richiesto, alla Commissione consiliare competente. (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCA (P.C.I.). Intendo soltanto precisare che l'emendamento si riferisce all'articolo 27 e non al 26 come è invece scritto. Si chiede poi di poter espungere dalla proposta il riferimento alla Giunta regionale, mantenendo solo quello alla competente Commissione consiliare. Quindi l'emendamento andrebbe così riformulato: "Sui lavori della Consulta l'Assessore competente riferisce regolarmente alla Commissione consiliare competente".

PRESIDENTE. Era chiaro che il riferimento era all'articolo 27 nonostante l'errore materiale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie come raccomandazione, perché nessun Assessore si può sottrarre all'obbligo di riferire in Commissione su qualunque argomento. Che venga messo in legge mi sembra un pochino eccessivo.

PRESIDENTE. Allora la Giunta lo accoglie e la formulazione, se non ci sono obiezioni, è quella che emerge dalla rettifica fatta dall'onorevole Manca.

Metto ora in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

SECHI, Segretario:

Art. 28

Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati

1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli riconosciute ed esistenti nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria dei loro componenti regolarmente convocata.

2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione il rappresentante è eletto dall'Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.

3. Costituiscono condizioni di eleggibilità:

a) la cittadinanza italiana;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge;

c) il non aver riportato in Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

SECHI, Segretario:

Art. 29

Organi

1. Sono organi della Consulta:

a) il presidente;

b) il comitato di presidenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

SECHI, Segretario:

Art. 30

Funzioni del presidente della Consulta

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.

2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.

3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all'articolo seguente.

4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

SECHI, Segretario:

Art. 31

Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai due vice presidenti, da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in rappresentanza degli emigrati.

2. Funge da segretario il segretario della Consulta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

SECHI, Segretario:

Art. 32

Funzioni del comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

a) predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;

b) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;

c) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;

d) elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;

e) espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;

f) esaminare i programmi annuali di intervento dei circoli, associazioni e federazioni da proporre per il prescritto parere alla Consulta.

2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui alla precedente lettera f), nonché ogni qualvolta la convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Ai componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento previsto per la Consulta dal precedente articolo 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

SECHI, Segretario:

Art. 33

Gruppi di lavoro

1. Per esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la Consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.

2. I gruppi di lavoro previsti ai comma precedente non possono essere composti da più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.

3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

SECHI, Segretario:

Art. 34

Sedi di riunione dei gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della Consulta stessa.

2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente articolo 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

SECHI, Segretario:

Art. 35

Struttura amministrativa per l'attuazione della legge

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati.

2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

3. Al Fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiore alla settima.

4. Il direttore adotta, tra l'altro, i provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.

5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza concernenti l'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall'Assessore regionale del lavoro e debitamente documentate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

SECHI, Segretario:

Art. 36

Titolarità dei beni mobili assistiti da contributi regionali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai circoli, alle associazioni di tutela ed alle leghe la proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti della presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di acquisto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

SECHI, Segretario:

Art. 37

Contributi aggiuntivi straordinari

1. Ai circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per le comunità sarde all'estero e nella penisola, l'Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo straordinario pari al 10 per cento delle spese ammesse a contributo ai sensi del precedente articolo 7, punto 4).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

SECHI, Segretario:

Art. 38

Composizione del comitato

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è così modificato:

"E'istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così costituito:

a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;

b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale delle finanze;

c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione;

d) da un Sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell'Anci;

e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

f) da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

SECHI, Segretario:

Art. 39

Compensi ai componenti il Comitato

1. Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso previsto dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed il gettone di presenza previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera c della stessa legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

SECHI, Segretario:

Art. 40

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 500.000.000 per il 1990 e gravano sulle disponibilità esistenti sul Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 (cap. 10095); alle spese per gli anni successivi, quantificate in lire 6.130.000.000, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate, nell'ambito del predetto Fondo, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del successivo articolo 41, vengono soppresse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Cabras - Mulas

Art. 40

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate, nell'ambito del Fondo sociale, di cui alla L.R. 7 aprile 1965 n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del successivo art. 41, vengono soppresse. (24)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

SECHI, Segretario:

Art. 41

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni di legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, riguardanti l'emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1986, n. 131 e l'articolo 5, primo comma, gli articoli 8, 9, 10, 11,12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre 1986, n. 111.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

SECHI, Segretario:

Art. 42

Regolamento di attuazione

1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

SECHI, Segretario:

Art. 43

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 è sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge.

2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6,8,10,25,26,28 e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle anticipazioni per il funzionamento, proporzionali al contributo concesso nella precedente annualità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge numero 146. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Onorevole Presidente, per chiederle di accordare una breve sospensione di cinque, massimo dieci minuti, per dare l'opportunità al Gruppo di fare una valutazione rapida del testo e anche circa le modalità di votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 05, viene ripresa alle ore 11 e 25.)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione del disegno di legge numero 146.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi del Consiglio, brevemente per annunciare che il Gruppo del Movimento Sociale Destra Nazionale si asterrà dal votare la legge sull'emigrazione, coerentemente con quanto avevamo fatto in occasione della precedente lettura di questa legge poi rinviata dal Governo. Pur riconoscendo, infatti, che la legge è un tentativo di fare qualche passo avanti secondo una visione moderna del fenomeno migratorio riteniamo che questi passi non siano sufficienti per dare un voto favorevole.

Riteniamo in particolare che la legge sia ancora molto carente per quanto riguarda tutte le iniziative di carattere promozionale; l'emigrazione è un fenomeno diciamo così in via di rapidissima trasformazione: ci vengono messaggi da questo mondo dell'emigrazione di uomini e di donne che pur lontani dalla Sardegna vogliono, in un certo senso, partecipare allo sviluppo economico e alla rinascita sociale della nostra terra. Sono immense energie umane professionali e talvolta anche finanziarie che noi abbiamo il dovere di valorizzare. Noi abbiamo il dovere di far sì che questi cittadini sardi lontani dalla nostra Isola possano in qualche modo dare un contributo concreto allo sviluppo della nostra società. Essi lo vogliono dare, essi vogliono mettere a disposizione nostra e della nostra rinascita tutte le esperienze professionali e umane che hanno acquisito in questi anni vivendo in società complesse e moderne. Questa legge pur facendo dei passi avanti in questo senso non raccoglie questi messaggi, ed è un danno grave.

Il nostro voto di astensione vuol dire che noi auspichiamo che in futuro la Giunta regionale e questa Assemblea si facciano carico di dar corpo magari in un altro disegno di legge ad una iniziativa per valorizzare queste energie professionali e queste esperienze umane che non possono essere sottovalutate. La nostra posizione è sempre a favore dell'emigrazione; però oggi i tempi sono cambiati, la valigia legata con lo spago non esiste più: gli emigrati sono dei sardi di prima, seconda e terza generazione che chiedono soltanto di lavorare per noi. Chiediamo pertanto alla Giunta di prendere in considerazione queste cose e ci meravigliamo del fatto che l'Assemblea abbia soppresso un articolo della legge, che pure noi avevamo sostenuto con particolare interesse in Commissione, relativo agli aiuti alla commercializzazione dei prodotti; era un timido segnale della volontà di vedere i cittadini sardi all'estero portatori di istanze che potessero ritornare utili alla nostra terra, di iniziative anche economiche per favorire il nostro sviluppo. Ci rammarica molto che questo articolo sia stato bocciato dall'Aula poco fa: riteniamo che sia indispensabile un atteggiamento più positivo verso queste tematiche. Per queste ragioni manteniamo la nostra astensione e chiediamo un impegno in tale senso per il futuro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevole Assessore, noi comunisti abbiamo la convinzione che il significato e i valori dell'etnia non possano essere racchiusi all'interno dei confini geografici della Sardegna ma rappresentino un legame, un filo di continuità che unisce i sardi che abitano all'interno dell'Isola con quelli che l'hanno abbandonata, non per loro colpa o responsabilità, ma perché costretti dalle situazioni di sottosviluppo della loro Regione. Per rafforzare tale legame è necessario che quei valori siano rilanciati e rafforzati. Per questo avremmo voluto che il dibattito attorno a una proposta di questa rilevanza acquistasse una completezza che invece in questo momento non registriamo.

La precedente Giunta di sinistra aveva messo in campo un grande sforzo di discussione, di elaborazione, di verifica, di confronto per arrivare ad uno strumento legislativo che fosse in grado da una parte di raccogliere tutte le proposte che venivano dal mondo dell'emigrazione e dall'altra di coniugarle con gli interessi dei sardi e delle forze politiche dell'Isola che in questo Consiglio regionale sono rappresentate ed esprimono organicamente l'interesse della Regione. Così non è stato! Alla fase attivata dalla precedente Giunta di sinistra è stata fatta seguire una seconda fase in cui il dibattito è stato meno diffuso, in cui si sono forse notate più esclusioni che presenze. Tutto ciò all'atto di esprimere il giudizio finale sul testo di legge non può non avere un rilevante peso politico. Per questo la nostra insoddisfazione è grande, anche se cogliamo il fatto positivo della proposta.

Avremmo voluto che su questo testo, per esempio, venisse convocata e sentita la vecchia Consulta; l'obiezione che la Giunta ha avanzato è che la Consulta non ha, a questo momento, più titolo perché i suoi organi sono caduti. Noi diciamo che la volontà politica avrebbe potuto benissimo sopperire a ciò, che si sarebbe potuto trovare un modo comunque per allargare il dibattito e per raccogliere tutto quello che di positivo in questo momento è stato espresso sia sulla stampa sia a mezzo di prese di posizione personale o dei diversi organismi. Così non è stato!

Noi abbiamo fatto uno sforzo per migliorare profondamente questa legge. Ai compagni socialisti facciamo presente che non abbiamo concentrato la nostra attenzione su problemi esclusivamente organizzativi. Essi invece hanno assunto una posizione riduttiva, per la quale, individuato nella Consulta il punto qualificante e innovativo della legge, si sono limitati ad operare per migliorarne la rappresentatività e difenderne le prerogative. Anche noi riteniamo che questo sia un passaggio importante. Tuttavia abbiamo maturato la convinzione che non fosse sufficiente lavorare sull'articolo 25, chiedendo un ribaltamento della composizione in modo da garantire un rafforzamento numerico della rappresentanza all'interno della Consulta. Abbiamo fatto un ventaglio di osservazioni, abbiamo avanzato un insieme di proposte tese non a garantire spazi di rappresentanza e in qualche misura e in qualche modo di privilegio, ma abbiamo teso a migliorare nella sostanza e nel suo complesso la proposta che è arrivata in Consiglio. Crediamo di esserci riusciti.

La maggior parte degli emendamenti che il Gruppo comunista ha proposto sono stati approvati. Noi prendiamo atto di questo, riteniamo quindi di aver contribuito a questo miglioramento, anche se sul nostro giudizio politico pesa il fatto che noi fossimo assenti dalla Commissione nel momento in cui la legge è stata discussa. La maggioranza allora ha fatto orecchie da mercante; non ha tenuto conto di una posizione politica precisa del Partito comunista, ma anche del Partito Sardo d'Azione e delle altre forze di opposizione, che chiedevano un rinvio in Commissione della legge per dar modo a tutti di presentare in quel contesto le loro proposte migliorative; così non è stato e, chiamati a dare un voto a questa legge, dobbiamo dire che il nostro voto è di astensione. Noi prendiamo atto della disponibilità manifestata dalla maggioranza ma non possiamo non far rilevare, non far pesare il giudizio politico complessivo; aspettiamo la Giunta e aspettiamo l'Assessore al secondo passaggio di questo intervento complessivo a favore del mondo dell'emigrazione. Noi non abbiamo finito oggi di esaminare il complesso delle norme: rimane in sospeso il problema del regolamento di attuazione della legge. In quel momento e in quel contesto la volontà della maggioranza, la volontà della Giunta di innovare veramente il rapporto che esiste tra le forze politiche e gli emigrati, tra il mondo dei sardi che sono rimasti in Sardegna e l'altro mondo che ha dovuto abbandonare...

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Manca, la prego di concludere l'intervento.

MANCA (P.C.I.). ... l'Isola, potrà essere pienamente valutata. Per questa ragione, signor Presidente, il Gruppo conferma il suo orientamento e annuncia l'astensione rispetto a questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Salis. Ne ha facoltà.

SALIS (P.S.d'Az.). Il Partito sardo ritiene che questa non sia certo la miglior legge che si potesse fare sull'emigrazione; è un parere nostro, ma per certi versi penso che sia d'accordo anche l'Assessore. Riteniamo tuttavia che, nonostante questa legge sia carente e non tenga in piena considerazione quelle che sono le attese delle leghe, dei circoli, degli emigrati in generale, che sia urgente e indispensabile una normativa che metta un po' d'ordine nel mondo abbastanza convulso dell'emigrazione.

E'per questo che il Partito sardo, avendo presente questa urgenza, non esprimerà voto sfavorevole ma non voterà neanche a favore: riteniamo, infatti, che questa legge in futuro possa essere oggetto di miglioramenti che tengano conto in maniera più puntuale delle reali esigenze del mondo dell'emigrazione. Anche noi attendiamo la discussione del regolamento di attuazione come un momento di verifica della stessa legge.

Per inciso: non condividiamo l'atteggiamento avuto dalla maggioranza nei confronti del nostro Partito durante la discussione in Commissione: la nostra assenza, in quella circostanza, era dettata da motivazioni politiche, non condividiamo dunque il modo e in specie la fretta con cui si è voluto licenziare il testo. Concludo ribadendo che il nostro Gruppo si asterrà dal votare questo testo di legge, riteniamo infatti che in questo momento non sia possibile votare contro una legge sull'emigrazione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Io credo che tutti noi siamo coscienti che, per quanto ci impegnamo, non riusciremo mai a fare leggi perfette, perché non esistono leggi perfette. E' comunque necessario in certi momenti, in certe occasioni che si dia vita a delle leggi, per soddisfare le aspettative e le attese di quanti, come è il caso del mondo dell'emigrazione, attendono dalla nostra azione di governo risposte puntuali, precise e concrete.

Il testo in discussione è una buona legge, anche se qualche emendamento votato quest'oggi in Aula ne ha stravolto alcune parti; mi riferisco in particolare all'emendamento relativo all'inserimento della Consulta nei procedimenti di programmazione. L'emendamento numero 22 approvato poco fa, anche se qualcuno sostiene il contrario, di fatto, introduce una turbativa nel sistema della programmazione. Nonostante ciò noi riteniamo questo testo meritevole di essere approvato; annunzio dunque anche a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevole Assessore, il Gruppo socialista ha dato un contributo significativo a questo testo proponendo numerosi emendamenti che lo hanno migliorato, consentendo un rapporto più proficuo tra le istituzioni regionali e l'emigrazione organizzata. Siamo convinti altresì che alcuni di questi emendamenti consentano al mondo dell'emigrazione attività di carattere sociale e culturale che vivificano il rapporto tra la Sardegna e i suoi cittadini, quei cittadini che per scelta talvolta, soprattutto chi sta in Italia, ma purtroppo in molti altri casi per necessità se ne sono allontanati. Sono state accolte molte delle nostre proposte, altre non hanno trovato accoglimento; avremmo preferito trovare favore su tutto, anche se comprendiamo che in un rapporto di coalizione le soluzioni sono necessariamente mediate.

La legge che stiamo per approvare siamo convinti migliori il rapporto tra la Regione e il mondo dell'emigrazione, se non altro perché una legge sull'emigrazione che riaccorpasse e riordinasse le precedenti normative, oltre ad essere necessaria era stata sollecitata e richiesta fortemente dal mondo variegato dell'emigrazione. Permangono molti aspetti criticabili; gli stessi rappresentanti degli emigrati non sono soddisfatti del rapporto che in questo periodo di discussione della legge e di elaborazione della proposta abbiamo tenuto con loro, anche se la Commissione si è preoccupata di sentirli. Noi socialisti dicevo abbiamo tentato di dare il nostro contributo per far fronte a ciò, soprattutto con senso di responsabilità.

L'applicazione della legge ci consentirà sicuramente di verificarne gli aspetti positivi ma anche i limiti. Alcuni dei quali secondo noi sono evidenti: ci sono aspetti che devono essere ripresi, rivisti, ci sono articoli che possono essere migliorati. Siamo convinti che il rapporto costante, non burocratico ma di confronto, col mondo dell'emigrazione ci potrà consentire di portare i necessari miglioramenti. Con questo spirito, noi voteremo a favore; proponendoci comunque di seguire con molta attenzione l'altra parte della normativa che sarà contenuta nel regolamento che sarà discusso in Consiglio più avanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Signor Presidente, colgo anch'io l'occasione della dichiarazione di voto per alcune brevissime considerazioni. Innanzitutto ringrazio il Consiglio del contributo dato nell'approvazione di questa legge; testo che, non vorrei si dimenticasse, è stato rinviato dal Governo e sul quale si era avuto già un ampio dibattito. Mi preme sottolineare alcune cose. Non mi pare si possa dire che la consultazione del mondo dell'emigrazione sia stata limitata solo perché è stata fatta solo sul primo testo. Abbiamo pubblicato atti e volumi da cui si ricava chiaramente cosa pensa, cosa chiede e come vuole inserirsi. Semplicemente si è voluta rimuovere l'idea che si dovessero fare le leggi sull'emigrazione in modo diverso da come le si fa per tutti i cittadini residenti e non.

Inoltre si è cercato di limitare, modificando i meccanismi di elezione degli organi, gli atti burocratici, la burocratizzazione del mondo dell'emigrazione, privilegiandone la soggettualità politica, chiamandola a contribuire alla definizione delle linee programmatiche e puntando ad un rapporto politico con la Regione sarda. Per questo superando posizioni di parte, o che potevano rivelarsi di parte, abbiamo tentato di fare modifiche sostanziali quali sono quelle che riguardano gli organi, non per volerne limitare la rappresentatività ma per metterli al riparo proprio da interferenze che spesso non consentono di svolgere con serenità il ruolo quale quello assegnato. Basterebbe peraltro un ragionamento elementare a fugare ogni dubbio: se si fosse mossi da interessi di partito, chi avrebbe interesse ad avere organismi ampi se non proprio i piccoli partiti che hanno difficoltà in caso di elezioni ad essere rappresentati lì dove gli eletti sono uno o due? Ma non era questo l'obiettivo; cosicché si è puntato ad una rappresentanza d'area invece che in relazione al numero; così mi pare debba essere nel caso dell'emigrazione considerato il raccordo che questa legge voleva realizzare tra emigrati e Regione.

In ogni caso io credo che cose perfette non ne nascano mai; non era questa l'ambizione perché non è delle persone ragionevoli pretendere di tirar fuori atti perfetti, a meno che qualcuno non li abbia già pronti. Tutto, dunque, è perfettibile. Il dibattito peraltro c'è stato, anche in Commissione; c'è stato anche l'altra volta in occasione della discussione del testo poi rinviato dal Governo, su tutti i punti. Si sarebbe potuto dispiegare più ampiamente ed avere maggiore eco, come in altre circostanze si è riusciti ad avere, ma questo dipende anche dai mass media che danno più o meno spazio; questo è un complesso di cose su cui è meglio non porre l'accento. Ciò che non accetto è che si contesti la scelta di essere rispettosi delle leggi, di non aver cioè voluto convocare una consulta decaduta e composta da soggetti non più legittimati sul piano istituzionale. Cosa diversa è la consultazione del mondo dell'emigrazione. Questo l'abbiamo fatto, consultando proprio gli organismi, le leghe, le associazioni perché dessero il loro apporto. Lo hanno dato, sono stati sentiti, sono stati sentiti dalla Commissione, hanno mandato memorie scritte. Cercare di affermare che non vi è stata la volontà di consultare può dunque essere considerato solo un pretesto. Ma non è momento di polemiche; il rapporto è difficile perché difficili sono i problemi che riguardano l'emigrazione.

Il regolamento è in sostanza già stato discusso; le norme sono state stralciate dalla legge, su richiesta di alcune parti politiche, proprio per farne un regolamento. Ciò consentirà un altro momento di confronto sulle modalità di attuazione che non potranno non tener conto dei principi dettati dalla legge e dovranno nel contempo assicurare l'operatività della legge che l'attuale disciplina non consente.

Per questo, concludendo, io credo che si sia fatto un passo avanti. Adesso bisognerà fare in modo che il Governo non frapponga ostacoli; uno dei nodi era, infatti, quello del finanziamento all'estero, che è una competenza dello Stato, bisognerà superarlo facendo riferimento all'accordo col ministro Maccanico, in modo tale che la legge possa quanto prima entrare definitivamente in vigore.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge numero 146.

Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il numero del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 59, corrispondente al nome del consigliere Randazzo.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Randazzo.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Sechi - Selis - Serra A. - Serra - Pintus - Soro -Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai S. - Zurru - Amadu - Atzori - Baghino - Cabras - Carta - Carusillo - Corda - Deiana - Dettori - Fadda A. -Fadda R. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Manchinu - Mannoni - Manunza - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Onida - Onnis - Pili - Piras.

Si sono astenuti: il Vicepresidente Scano - Ruggeri - Salis - Sanna - Serrenti -Serri - Urtaci - Usai E. - Zucca - Barranu - Cadoni - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu -Dadea - Ladu G. - Ladu L. - Lorelli - Manca - Morittu - Muledda - Murgia - Ortu - Pes - Porcu - Pubusa - Puligheddu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 65

votanti 37

astenuti 28

maggioranza 19

favorevoli 37

(Il Consiglio approva).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1990, a 118, relativo al prelevamento della somma di lire 650.000,000 dal fondo di riserva per spese impreviste cap. 03010 a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica - Spese per gli uffici della Corte dei conti" (141)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 141; relatore l'onorevole Selis.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame del testo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, Segretario:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1990, n. 118, concernente il prelevamento della somma di lire 650.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 04024, relativo a "Spese per la sistemazione, l'adattamento, la manutenzione di locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas", dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, trattandosi di un disegno di legge con un solo articolo, procediamo direttamente alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 141. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 60, corrispondente al nome del consigliere Ruggeri.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello nominale iniziando dal consigliere Ruggeri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MEREU SALVATORANGELO

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Sechi - Selis - Serra A. - Serra - Pintus - Tamponi -Tarquini - Tidu - Usai E. - Usai S. - Zurru - Amadu - Baghino - Cabras - Cadoni -Carusillo - Corda - Degortes - Deiana - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Lorettu - Manchinu - Mannoni - Manunza - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Piras - Porcu.

Rispondono no i consiglieri: Ruggeri - Serri - Urtaci - Zucca - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatorangelo - Scano - Serrenti - Ladu G. - Morittu -Murgia - Ortu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 59

votanti 52

astenuti 7

maggioranza 27

favorevoli 36

contrari 16

(Il Consiglio approva).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: "Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per

l'anno finanziario 1991" (165)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 165.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore di maggioranza.

Invito gli onorevoli Questori a voler nel frattempo provvedere che sia garantito l'ordine dell'aula sia in aula sia fuori, perché possiamo proseguire in tranquillità i nostri lavori; c'è un movimento tale che non consente lo svolgersi sereno dei lavori dell'Assemblea. Onorevole Murgia, onorevole Pes, onorevole Mereu Orazio.

SELIS (D.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, due brevissime considerazioni sul disegno di legge che discutiamo, di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Come sappiamo, e lo sappiamo perché in questi mesi il dibattito intenso in quest'Aula e in Commissione sulla manovra di programmazione ha reso tutti edotti sulla situazione in cui ci troviamo, la Giunta e la maggioranza sostengono e hanno sostenuto l'importanza di pervenire ad una manovra di programmazione complessiva annuale e pluriennale che coordinando le risorse finanziarie e "territorializzando" gli interventi ci consentisse di disporre di tutte le nostre risorse, di tutti i nostri poteri per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo e per affrontare e promuovere un processo di sviluppo. Non mi soffermo su questo punto perché sia in Commissione che in Aula ci siamo già confrontati, maggioranza e opposizione, e sono note le posizioni di ciascuno, sono noti i risultati. Questo dibattito avrà più ampio svolgimento nella sua sede propria, quella della discussione congiunta di tutti gli atti di programmazione: lo schema di piano generale, il bilancio annuale e pluriennale, il programma pluriennale; le nostre proposte e la nostra forza di elaborazione politica, dico nostra intendendo del Consiglio nel suo complesso, di tutte le componenti, troveranno la sede per pervenire a dei risultati positivi.

Naturalmente le vicende che abbiamo vissuto e anche l'esigenza che è stata sentita dalla Giunta e dalla maggioranza di proporre una legge di modifica delle procedure che, come è stato detto, anticipa i disegni di legge più generali, ha fatto sì che non abbiamo potuto sviluppare sino ad oggi la discussione e non siamo potuti giungere all'approvazione degli atti di programmazione, quindi anche del bilancio annuale. Per questo motivo siamo qui a discutere e ad approvare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un paio di mesi; naturalmente l'esercizio provvisorio consentirà di svolgere con pienezza le funzioni sia di amministrazione ordinaria che straordinaria per i dodicesimi di competenza; certo sarebbe sempre meglio evitarlo, come l'anno scorso siamo riusciti a fare. Drammatizzare le conseguenze di un tale atto, mi pare, però eccessivo. Nell'ultima legislatura credo che sia avvenuto regolarmente di ricorrere all'esercizio provvisorio. Sono convinto che, se la legge verrà approvata, l'amministrazione regionale, la Giunta, consapevole di questa congiuntura, svilupperà il massimo impegno per accelerare la spesa delle quote di stanziamento disponibili e per predisporre tutti gli atti di programmazione, programmi settoriali e programmi territoriali, in modo tale che una volta approvato il bilancio pluriennale e il programma, questi possano essere immediatamente attuati.

Credo che queste poche parole servano a sostenere e a giustificare l'esigenza di approvare l'esercizio provvisorio per garantire l'ordinaria amministrazione, ma anche quella straordinaria per le quote non di competenza, cioè le spese già previste dalla legislazione vigente. Sono convinto anche che noi in Consiglio sapremo superare le tensioni che ci sono state così da sviluppare il massimo confronto sia in Commissione che in Assemblea e attivare la massima capacità di proposta e di elaborazione comune per mettere in campo davvero una manovra politica di durata pluriennale che ci consenta di affrontare l'emergenza, ma anche di superarla promuovendo un'ipotesi di sviluppo economico e sociale, che abbia per obiettivo la creazione di lavoro e il miglioramento delle condizioni di vita.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi consiglieri, anche io voglio intervenire brevemente, non perché l'argomento non meriti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio è un fatto significativo da un punto di vista politico tanto è vero che in passato, in simili circostanze, si sono avuti dei dibattiti politicamente impegnativi e i Gruppi politici consiliari hanno chiesto si svolgessero ampi dibattiti. Intervengo brevemente per due ragioni: la prima è che da poco abbiamo qui in Consiglio affrontato una discussione su questi temi quando abbiamo dibattuto delle modifiche alle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo e dei documenti di bilancio pluriennali; la seconda è che nella relazione di minoranza a questo disegno di legge abbiamo già chiarito, sia pure in sintesi, le motivazioni della nostra opposizione.

Esse derivano dai tratti singolari che la vicenda assume in questa circostanza. Di norma l'esercizio provvisorio è la sanzione formale del ritardo degli organi di governo nella predisposizione e presentazione degli atti contabili oppure è la conseguenza di un atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione politica che impedisce, anche in presenza di una tempestiva iniziativa dell'esecutivo di giungere all'approvazione degli atti contabili. Quest'ultima ipotesi rappresenta quanto è accaduto negli ultimi anni, in particolare nella precedente legislatura, allorché appunto la Giunta regionale ha presentato il più delle volte i documenti di bilancio nei termini o quasi, e tuttavia, per l'atteggiamento politico assunto dall'opposizione, è stata costretta a ricorrere all'esercizio provvisorio.

La particolarità di quanto avviene quest'anno, e la conseguenza sarà un ritardo della spesa, ricadrà perciò sia sui destinatari immediati dei pagamenti regionali sia sull'intera collettività, è del fatto che non ricorre né l'una né l'altra ipotesi: la Giunta regionale aveva presentato i documenti nei termini previsti e l'opposizione non aveva manifestato in alcun modo indisponibilità a discutere i documenti di bilancio presentati. Al di là del fatto che il Regolamento impone tempi rigidi per la sessione di bilancio noi... Sto parlando anche per i consiglieri là in alto, per il segretario regionale della D.C. e così via, vorrei non parlassero a voce alta perché rimbomba; non è un obbligo ascoltare, ma per chi parla è fastidioso se si sente una risata troppo fragorosa. Dicevo... noi eravamo disponibili a discutere questi documenti; la Giunta regionale ha invece volutamente chiesto l'esercizio provvisorio per due mesi. Questo provocherà un ritardo nella spesa che era evitabile.

Il motivo addotto dalla Giunta è che nel giro dei due mesi coperti con l'esercizio provvisorio si dovrebbe realisticamente, soprattutto se entrerà in vigore la legge di modifica delle procedure approvata nell'ultima tornata consiliare, si dovrebbe giungere ad approvare contestualmente il piano di sviluppo, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale. Ora, anche ammesso che questo possa accadere e che quindi entro il prossimo mese di febbraio si possa avere l'approvazione contestuale dei due documenti, piano di sviluppo e bilancio annuale, la conseguenza sarà comunque un ritardo nella spesa. Già abbiamo avuto nel '90 dei ritardi rilevanti, nonostante per la prima volta dopo tanti anni il bilancio annuale del '90 sia stato approvato entro il dicembre precedente. Quest'anno ci sarà un ritardo ulteriore derivante proprio dal fatto che l'esercizio provvisorio prorogherà comunque le decisioni sulla spesa. Ci domandiamo per quale ragione si doveva fare questa scelta.

Noi avevamo proposto invece l'immediata approvazione del bilancio annuale, e contemporaneamente di portare avanti la discussione e di giungere anche all'approvazione del piano di sviluppo; ciò avrebbe consentito di fare entrare in vigore il bilancio annuale sin dal gennaio '91 agevolando la spesa e riducendo la formazione dei residui e nel contempo di migliorare il piano generale accompagnandolo con le modifiche di carattere legislativo necessarie per raggiungere nel periodo di riferimento tali obiettivi. Si poteva seguire questa strada; si è voluta invece imporre una strada che vuole consentire che comunque il bilancio annuale viaggi con quello che, nella copertina, si chiamerà piano di sviluppo ma che, se dovrà essere approvato nei tempi consentiti per il bilancio annuale, non riuscirà ad essere uno strumento operativo. Per avere questa etichetta oltre a strozzare il dibattito con la modifica discutibile delle procedure, si è pagato anche il prezzo, e lo si fa pagare alla comunità regionale, di un ritardo nella spesa nell'erogazione della spesa per il '91 che poteva ampiamente essere evitato.

Questa è la ragione per cui noi abbiamo votato contro e abbiamo chiesto che l'esercizio provvisorio non venisse proposto e abbiamo voluto sottolineare questi elementi nella relazione a questo disegno di legge in modo che rimangano chiare agli atti le responsabilità di tutto ciò.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

4. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1991)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

5. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

1. E' autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1991, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5 e all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1990; valgono, al riguardo, i limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1991.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Presidente, per chiedere cinque minuti di sospensione prima di passare alla votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 25, viene ripresa alle ore 12 e 43. )

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 165.

Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 36, corrispondente al nome del consigliere Mannoni.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello nominale iniziando dal consigliere Mannoni.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Mannoni - Manunza - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Onida - Onnis - Pili - Piras - Satta A. - Sechi - Selis - Serra A. - Serra - Pintus - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai S. - Zurru - Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casula - Catte - Corda - Degortes - Deiana -Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. -Lorettu - Manchinu.

Rispondono no i consiglieri: Muledda - Pes - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Scano - Serri - Usai E. - Zucca - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea -Ladu L. - Manca.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatorangelo - Melis - Morittu - Murgia - Puligheddu - Serrenti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale del disegno di legge numero 165:

presenti 67

votanti 61

astenuti 6

maggioranza 31

favorevoli 43

contrari 18

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del "Esercizio provvisorio del bilancio Interno del Consiglio regionale"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale.

Prego gli onorevoli Questori di prendere posto nei banchi della Giunta. Dichiaro aperta la discussione generale. Uno degli onorevoli Questori ha facoltà di illustrare la relazione.

PES (P.C.I.), Questore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, Segretario:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza

DELIBERA

Articolo 1

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio dal 1° gennaio al 28 febbraio 1991 secondo lo schema di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1991 già approvato dall'Ufficio di Presidenza nella seduta dell'I 1 dicembre 1990.

Durante l'esercizio provvisorio gli impegni di spesa non potranno eccedere, su ciascun capitolo dello stato di previsione di cui al comma precedente, i due dodicesimi dello stanziamento complessivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Per chiedere alla sua cortesia e a quella del Consiglio la necessità che si sospendano i lavori per riprenderli fra un'ora. In via del tutto eccezionale noi abbiamo aderito alla proposta che i lavori del Consiglio regionale procedano fino ad esaurire gli argomenti previsti; dobbiamo, infatti, esaminare altri provvedimenti, altrettanto impegnativi e rilevanti di quelli fin qui discussi. Riteniamo tuttavia che, senza venir meno agli impegni che avevamo assunto in sede di Conferenza di Capigruppo, e pur volendo concludere possibilmente i nostri lavori nella giornata di oggi, li si possa interrompere adesso e riprendere fra un'ora per proseguire in maniera celere sull'ordine del giorno stabilito.

PRESIDENTE. Se non ho capito male lei non ha niente in contrario a che si interrompa alle ore 14 e si riprenda alle ore 15. Si esprimano allora gli altri Capigruppo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Non abbiamo nulla in contrario a procedere ad oltranza, dopo la pausa di un'ora.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 14 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 10, viene ripresa alle ore 15 e 10.)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BAGHINO

Discussione e riapprovazione della legge regionale 26 luglio 1990: "Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda" (CCLX), rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge rinviata numero CCLX. E' aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tidu.

TIDU (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, vorrei sottolineare sommessamente che l'uditorio è veramente scarso e solo la cortesia personale di pochi consiglieri mi evita di parlare nel deserto, per cui vorrei fare una cortese richiesta se non sia possibile...

PRESIDENTE. Ho capito la sua richiesta. Ci sono quaranta consiglieri in Aula; vuole che attendiamo?

MURGIA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo sardista nell'esprimere la sua posizione in merito alla legge 26 luglio 1990, rinviata dal Governo non può non tener conto dell'iter molto travagliato e delle vicissitudini che ne hanno reso impervio il cammino mettendo in luce, ancora una volta, le contraddizioni della maggioranza in una materia così delicata e così importante. Chi ha buona memoria - e mi rivolgo innanzi tutto ai colleghi della prima Commissione - ricorderà come la prima stesura della legge che ci fu sottoposta fosse notevolmente migliore del testo presentato oggi in Aula, sia nel suo impianto complessivo sia per le risposte date ai singoli problemi. Quel testo recepiva infatti una serie di intese raggiunte coi sindacati, che, pur se non mancava qualche espresso dissenso, avevano ricevuto per lo più consensi, e forniva diverse risposte adeguate, non ultime quelle a favore del personale che non aveva potuto usufruire della mobilità verticale.

Nonostante gli impegni allora assunti dall'Assessore, però, la legge venne totalmente sconvolta da una serie di emendamenti, inseriti in extremis dalla stessa Giunta e da alcuni Gruppi politici, senza alcuna preventiva intesa con le organizzazioni sindacali, né alcuna seria e attenta riflessione; ventiquattro emendamenti che finirono col modificare l'impianto complessivo del testo e che diedero vita ad una sorta di rincorsa all'emendamento, senza che fosse possibile non solo riflettere ma neanche avere cognizione precisa dei problemi considerati nelle proposte formulate. Si creò una confusione tale che, come si ricorderà, portò la stessa maggioranza ad essere battuta in Consiglio sull'emendamento relativo al personale transitato nei ruoli regionali a seguito della legge regionale numero 4 del 1990 in materia di assistenza. Ne venne fuori così una legge pasticciata, perciò respinta dal Governo centrale con osservazioni pesanti sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli e, purtroppo, fondate.

Ritornata in Commissione la legge ebbe un iter estremamente lento, non solo perché a questo punto i commissari dell'opposizione pretesero un esame più rigoroso, ma anche perché numerose sedute andarono a vuoto per mancanza del numero legale: al doveroso rigore imposto dai commissari dell'opposizione, corrispose un ampio disimpegno della maggioranza. Abbandonata in Commissione la legge non venne più riconosciuta da nessuno: né dalla Giunta che con il comportamento della maggioranza che la sostiene in Commissione ne ostacolava l'iter, né dalle organizzazioni sindacali che, come sottolinearono in audizione, stentavano a riconoscere nel nuovo testo i tratti degli accordi raggiunti in precedenza.

Si ebbe dunque una sorta di dissociazione dalle responsabilità da parte della maggioranza e dell'Assessore competente che culminava con la ben nota dichiarazione dell'onorevole Mulas che ha ritenuto in tali frangenti di evitare ogni responsabilità politica "sparando nel mucchio", anzi addirittura con una chiamata di correo nei confronti dell'intero Consiglio regionale accusandolo di scarsa produttività. A questo punto era divenuto chiaro che il disegno politico della maggioranza, o di parte di essa, era quello di scaricare tutte le responsabilità sulla Commissione consiliare; si alimentava così l'idea, sconcertante, che fosse la Commissione stessa la reale controparte dei lavoratori e che su di essa si dovesse indirizzare ogni dissenso e ogni conflittualità. Cosa che puntualmente è avvenuta: sui lavori della Commissione, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono circolate indiscrezioni le più infamanti, sono state attribuite ai singoli commissari responsabilità assolutamente non corrispondenti al vero.

Da tutto ciò è venuta fuori una sorta di legge omnibus, che se riesce a sanare alcune situazioni di sofferenza, certamente non contiene un reale progetto di riassetto complessivo.

Onorevoli colleghi, crediamo sia importante sottolineare questi aspetti politici, gli emendamenti selvaggi, le dissociazioni: tutto ciò spiega come si è arrivati in Aula con un testo piuttosto confusionario che potrebbe essere notevolmente migliorato da un più ampio confronto con le organizzazioni sindacali e con una maggiore riflessione su alcuni aspetti che, così come vengono oggi articolati, suscitano numerose e forti perplessità. A fronte di alcuni articoli della legge, i primissimi, che risultano apprezzabili ve ne sono altri assolutamente inaccettabili, ci riferiamo in particolare all'articolo 6 attraverso il quale viene inopinatamente introdotto una sorta di precariato di lusso per un personale altamente professionalizzato, mentre analoghe precedenti esperienze si sono dimostrate fallimentari e dirompenti, e hanno condotto a sanatorie di diffìcile realizzazione e per niente soddisfacenti. Non vorremmo che dietro questa scelta della maggioranza ci fossero le solite manovre clientelari che come è noto trovano i più ampi spazi presso chi si trova in condizioni di debolezza e precarietà.

Il nostro giudizio complessivo non può dunque essere positivo, sia per il modo in cui si è venuto a determinare l'iter politico della legge, sia per gli scarsi risultati che in definitiva essa consegue. Tuttavia, in considerazione di alcuni aspetti positivi presenti, ma soprattutto per non chiudere ogni possibilità che sulla materia possa ritornarsi con più proficui esiti e con maggior consenso tra le parti interessate, intendiamo esprimere una posizione di attesa. Non vogliamo lasciare nulla di intentato su una materia di grande rilevanza, come testimonia il fatto che rientra nella competenza legislativa primaria; anche sotto il profilo costituzionale rappresenta dunque un momento di rilievo dell'attività del Consiglio regionale, nella prospettiva di una sempre più ampia autodeterminazione del popolo sardo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo confessare che sempre con maggiore disincanto, e perché no? con sempre maggiore fastidio seguo e partecipo alla vita politica e alla vita di questa nostra istituzione. Confesso anche che sempre più capisco o mi sembra di capire i cittadini, la gente comune che esprime sempre maggiore disagio nei confronti dei partiti politici, nei confronti dell'attività politica in genere. La vita politica italiana, infatti, signor Presidente, onorevoli colleghi, e quella regionale sono sempre più caratterizzate da una profonda contraddizione tra l'enfasi che accompagna molti temi posti al centro del dibattito politico e la mancanza di volontà realizzatrice sui temi che vengono enfatizzati. Anzi dirò di più, tanto maggiore è l'enfasi che si pone su certi argomenti, tanto più questi argomenti sono oggetto di consenso nei dibattiti pubblici, nei dibattiti televisivi o negli scritti che compaiono sulla stampa, tanto più nelle sedi preposte alla realizzazione di quei problemi si marcia in senso contrario.

Io credo, senza esagerare e senza forzature, che il tema della riforma della Regione e la questione del personale siano fra i temi rispetto ai quali forse in misura maggiore si registra questa contraddizione; direi forse che questo è un caso emblematico, paradigmatico: da un lato vi è una enfatizzazione, vi sono dichiarazioni espresse di volontà realizzatrice, dall'altro e contestualmente vi è un'attività che non solo non è realizzatrice, non solo non è riformatrice, ma va esattamente e coscientemente in senso contrario. Io credo di poter dire, anche qui senza forzature, senza accentuazioni polemiche che la legge che oggi noi abbiamo in discussione sia l'esempio più chiaro di questa contraddizione.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che molte delle idee che negli anni settanta e negli anni ottanta sono state avanzate sul tema della riforma della Regione, sul tema della riforma delle istituzioni, debbano essere rimesse in discussione e valutate criticamente. Non c'è dubbio che problematiche come quella della programmazione o come quelle della riforma della Regione debbano essere vagliate criticamente se è vero, come è vero, che per 15-20 anni abbiamo indicato nei processi programmatori ascendenti e discendenti, nei processi programmatori partecipati il modo ottimale di agire dell'amministrazione pubblica in generale e delle istituzioni in generale e in particolare dell'istituzione regionale, mentre non siamo riusciti, non si è complessivamente riusciti, a realizzare alcunché di apprezzabile o alcunché che si avvicini ai modelli individuati. Analoga riflessione dovremo fare sulle tematiche della riforma, se è vero come è vero che per anni si è andati dicendo in quest'aula, e fuori di quest'aula, che la Regione deve essere un ente di programmazione e un ente di legislazione e di indirizzo non un ente di amministrazione, mentre non solo non si è mai proceduto a deliberare alcuna legge in cui si disponessero delle deleghe effettive, non si è mai proceduto a una delega di funzioni, non si è mai proceduto a spostare una funzione o un potere dagli Assessorati ai livelli del governo locale minore, ma addirittura si è continuato in modo netto, in modo chiaro, anche se disordinato a reclutare nei ruoli regionali personale che svolge funzioni o che dovrebbe svolgere funzioni che sicuramente vanno allocate a livello di enti locali.

Su questo voglio dire una parola molto chiara: forse da parte di taluni, ed anzi sicuramente da parte di taluno, si è esagerato nel ritenere che la Regione dovesse essere soltanto un ente di legislazione e di programmazione; si è esagerato allorquando si è detto che solo queste dovrebbero essere le funzioni, solo questo dovrebbe essere il ruolo delle Regioni e si è negato che la Regione debba avere una funzione amministrativa. Ritengo che chi ha detto queste cose molte volte non lo facesse in malafede; ritengo che lo facesse più che altro perché orecchiava idee sentite o lette senza capirne esattamente il contenuto perché voleva ottenere in qualche dibattito un facile consenso. Non c'è dubbio che la Regione oltre alla funzione di legislazione e di programmazione debba svolgere anche delle funzioni amministrative; non c'è dubbio che i testi costituzionali o lo stesso Statuto, che è testo costituzionale, diano più di un appiglio in questa direzione. Pur non volendo cadere in quella tesi estremistica e semplicistica che tralatiziamente ripete che la Regione deve essere solo ente di legislazione e di programmazione, non c'è dubbio però che nella situazione attuale noi stiamo praticando l'estremismo opposto; ci stiamo muovendo e ci siamo sempre mossi, si è mossa l'istituzione, in una direzione totalmente opposta, in una direzione in cui la Regione non solo svolge la funzione di legislazione, ma svolge soprattutto una funzione di amministrazione.

Anzi, se vogliamo essere onesti con noi stessi ed esaminiamo in modo serio l'attività di legislazione che il Consiglio svolge, ci renderemo conto che questa attività noi la chiamiamo legislativa perché le diamo la forma di legge, ma nella maggior parte dei casi si tratta di attività amministrativa; si tratta di provvedimenti il più delle volte addirittura ad personam, attività tipicamente amministrativa e non propria di quella legislativa. Noi ci troviamo, dunque, di fronte ad una estensione abnorme delle funzioni amministrative della Regione, che non solo ricomprende campi in cui non si dovrebbe esercitare, poiché si tratta di funzioni che ottimamente potrebbero essere svolte a livello provinciale o a livello locale; ma, ci accorgiamo, addirittura investe l'attività principe della Regione, cioè l'attività legislativa, che è nella sostanza, nel contenuto, ridotta ad attività di tipo amministrativo.

Noi ci troviamo, dunque, in questo caso a praticare il "vizio opposto": mentre nelle enunciazioni l'Assessore e altri esponenti del ceto politico regionale teorizzano e si fanno portatori del primo estremismo, per il quale la Regione deve essere solo ente di programmazione e di legislazione e di indirizzo - affermazione peraltro non fondata -nella realtà praticano invece l'estremismo opposto, per il quale la Regione non è un ente di legislazione, ma un ente esclusivamente di amministrazione sia nella forma amministrativa che nella forma legislativa. Ecco, io credo, venendo rapidamente al tema, che sarà poi approfondito specificamente dai miei colleghi, di questa legge, credo che noi ci troviamo in pieno nell'applicazione dell'estremismo amministrativo, ci troviamo in perfetta sintonia con quel tipo di politica che ho stigmatizzato. L'assessore Mulas - non me ne voglia perché la stima verso la persona è fuori di discussione in questi nostri dibattiti - mentre enuncia, e ha enunciato con forza, con iniziative anche sulla stampa, la necessità di introdurre elementi di riforma, elementi riformatori, pratica invece una politica che va nella direzione esattamente opposta.

Si tratta di una legge sul personale che intanto non può essere accettata nella sua filosofia generale, perché è una legge che contiene esclusivamente deroghe, mentre si afferma che si vuole riformare e la riforma presuppone che si individui un regime che si vuole praticare per il futuro, anche se, ovviamente, come in tutte le riforme non può essere istantaneo. Certo, noi comunisti riteniamo che si debba procedere per fasi successive, trattandosi di processi che indubbiamente sono complessi e richiedono momenti diversi di attuazione ed anche, perché no, aggiustamenti in corso d'opera; questa legge però va nella direzione esattamente opposta. Essa prevede un insieme di norme, che sono prevalentemente di tipo derogatorio, delle quali nel momento in cui le si propone si dice: sì, devono essere approvate però sarà l'ultima volta in cui pecchiamo per usare questa espressione. Si ammette, insomma, da parte di chi le propone che sono leggi improponibili, ma che poi si andrà a regime. Si fa cioè una politica dei due tempi: per adesso facciamo le cose che non dovremo fare, ma ci riserviamo, in un futuro che non si sa quando verrà, di fare le cose che invece dovremmo fare.

L'aspetto fondamentale è però che questa legge come in generale la politica sul personale che viene avanzata non solo non è pertinente ad una riforma, ma non affronta neanche le precondizioni necessarie perché si avvii un processo o si possa avviare un processo di riforma. La politica del personale, a mio avviso, ha un ruolo essenziale perché si possa avviare un processo di riforma e a tal fine deve affrontare due problemi fondamentali. Il primo problema è quello appunto di addivenire finalmente a una legislazione che non abbia più carattere di eccezionalità, che non abbia più carattere derogatorio ma che sappia dettare una disciplina generale. Se noi riteniamo che le regole che disciplinano attualmente il personale siano tali da non consentire che la Regione possa esplicare in modo ottimale o in un modo accettabile, visto che l'ottimo probabilmente non esiste se non nei nostri discorsi e nei nostri sogni, le proprie funzioni, allora noi abbiamo il dovere politico, la Giunta e l'Assessore del personale e della riforma della Regione hanno il dovere politico di individuare nuove regole, che devono essere regole, come per ogni riforma, che esplicano i loro effetti per il futuro senza ammettere questo continuo ricorso alle deroghe ed alle eccezioni.

Il secondo problema è quello di avviare finalmente, di iniziare a concepire finalmente il pubblico impiego a livello locale come un tutt'uno, e di avviare delle politiche che consentano delle perequazioni a livello locale. Io chiedo all'assessore Mulas, e so che egli su questo mi darà ragione perché non credo che si possa sostenere il contrario, se non sia convinto che nessuna politica di deleghe, nessuna politica di svestizione da parte della Regione di funzioni in favore degli enti locali è possibile se non si fa seguire, come diciamo con formula fatta, alla funzione il personale, e che per far transitare o per fare una politica del personale che consenta questa mobilità, che consenta questi spostamenti è indubbiamente necessario che il trattamento del personale a livello economico e a livello normativo vada assumendo dei caratteri di omogeneità nell'ambito regionale. E' necessario in sostanza che nell'ambito della nostra Regione il pubblico impiego a livello locale e a livello regionale, vadano avvicinandosi fino a diventare omogenei. Da questo punto di vista diciamo che questa legge come tante altre leggi, e l'impostazione generale della Giunta vanno in una direzione diversa

E' evidente che se non vi è un indirizzo preciso nel senso indicato, il problema della riforma della Regione è irrisolubile, poiché il personale non può transitare da un ruolo ad un altro laddove ne consegue un trattamento economico o normativo peggiore. Si crea così una resistenza a tale mobilità, che poi si accompagna alla, altrettanto ovvia e quasi naturale, resistenza anche se non dovrebbe esserci da parte della Giunta e degli Assessori e da parte dell'Amministrazione regionale di svestirsi di poteri che non sono pertinenti all'Amministrazione regionale ma che tuttavia continua ad esercitare.

Noi abbiamo delle occasioni ulteriori per riprendere questo discorso riformatore; i colleghi sanno quali elementi di novità siano contenuti o quale occasione offra - il giudizio può essere vario pur nella sua complessità - la legge di riforma degli enti locali minori. Sappiamo che qui vi sono una serie di disposizioni e vi è tutto un impianto, soprattutto quello relativo al rapporto tra Regione, Provincia e Comune, che rilancia in modo forte tutta la problematica attinente al metodo della programmazione, rilancia in modo forte tutta la problematica attinente alle deleghe, tutta la problematica attinente al fatto che la Regione si deve svestire della amministrazione minuta, direi anzi che la legge di riforma del governo locale rilancia questa tematica senza neanche interrogarsi sul perché in questi quindici, venti anni quella filosofia non abbia trovato adeguata attuazione a livello regionale. Rilancia comunque questa problematica come rilancia la problematica dell'autonomia, cui si riconosce ora possibilità di espressione a livello statutario e regolamentare, rilancia tutta una serie di poteri, rilancia un ruolo forte della Regione in questo processo programmatorio. Diciamo anche che il Governo e il Parlamento nazionale con la legge di riforma hanno posto alcuni punti di partenza, ma la dirittura di arrivo deve essere individuata dall'attività della Regione innanzitutto, poi delle province e degli stessi comuni. Ebbene, rispetto a tutto questo processo, rispetto a questa occasione noi non cogliamo, onorevoli colleghi e signor Presidente, non cogliamo negli atti della Giunta nessuna attenzione.

Ciò che mi preoccupa è questo. Sugli atti di attuazione di una riforma o di scelte programmatiche generali ci può essere contrasto; voglio dire che se la Giunta proponesse iniziative che si inquadrano nella riforma locale e la minoranza manifestasse un'opinione diversa, facesse cioè secondo il proprio ruolo opposizione, saremmo già nella strada giusta, in una situazione fisiologica; avremmo da un lato un esecutivo che comunque individua quali sono i temi all'ordine del giorno della politica istituzionale e se ne fa interprete, dall'altra una opposizione che svolgendo il suo ruolo può pensarla in modo diverso e può avanzare le sue critiche. Ciò che mi preoccupa e preoccupa il Gruppo comunista è che la Giunta dimostra con questi atti e con altri che sta ponendo in essere, e direi, soprattutto con le cose che non fa quando si giudica l'attività di un esecutivo o in genere l'attività di un organo, bisogna badare non solo agli atti positivi ma bisogna soprattutto guardare alle omissioni questa Giunta e questo esecutivo stanno dimostrando di non sapere quasi in quale contesto istituzionale ci stiamo muovendo, quali sono le scadenze da rispettare.

Ad esempio a me interesserebbe sapere quali atti questa Giunta, l'Assessore alla riforma della Regione, l'Assessore agli enti locali stanno predisponendo per attuare la legge di riforma del governo locale, quali idee intendano trasfondere in questi atti. La verità è che di tutto questo non c'è niente; cioè siamo del tutto fuori tema: non stiamo dibattendo o discutendo, ognuno secondo la propria postazione con un ruolo di critica o di consenso, di un'attività che si inquadra in ciò che è all'ordine del giorno nell'attività riformatrice, nell'attività istituzionale; qui noi stiamo dibattendo di cose che sono del tutto al di fuori, di cose che prescindono nel modo più assoluto, di cose nelle quali non c'è neanche il lontano sentore della riforma appena realizzata e degli impegni che essa pone alla Regione.

Un'ultima considerazione, dato che nel merito dei singoli articoli entreranno altri colleghi del mio Gruppo iscritti a parlare. L'altro elemento che noi critichiamo con forza è quello di voler accorpare in un unico provvedimento diversi provvedimenti, diverse discipline. Cito l'esempio dei forestali: fin da quando la legge fu approvata nella passata legislatura, allorquando io presiedevo la prima Commissione, vi era un accordo più o meno generalizzato sulla necessità di allargare il contingente di questo corpo; su questo punto, dunque, vi è un consenso da parte delle forze politiche che viene da lontano e che è giusto portare avanti. Ci viene proposta però una normativa che tende a far camminare nello stesso vagone cose giuste e cose profondamente sbagliate, cose stravolgenti, rischiando, perché non dirlo, rischiando di far sì che questo vagone troppo grande, pieno di cose abnormi, questo provvedimento contiene principi e disposizioni abnormi, finisca per far incagliare nelle maglie del rinvio governativo anche provvedimenti sui quali invece tutte le forze politiche sono concordi e che non presentano problemi particolari, neppure sotto il profilo del controllo governativo.

Perché non fare una politica più corretta accompagnando ad ogni legge un preciso contenuto e far sì che se i provvedimenti hanno diverso contenuto procedano distintamente? Si preferisce invece ricorrere a provvedimenti onnicomprensivi in cui tutto si deve mettere, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, e anzi li si fa così onnicomprensivi proprio perché si deve caricare sopra questo vagone soprattutto ciò che è ingiusto e ciò che da solo è impresentabile. Questa è la realtà! In questi vagoni si carica tutto, onorevole Mulas, perché ci sono cose che da sole sarebbero impresentabili, devono perciò essere nascoste fra altre che invece possono essere giuste e su cui il consenso delle forze politiche è chiaro.

Rispetto a questo noi non possiamo che esprimere la critica più netta; non possiamo che esprimere la nostra opposizione più chiara invitando la Giunta a presentare a quest'Aula, finalmente, a iniziare a presentare a quest'Aula, a questo Consiglio le proposte di riforma. Non proposte che modifichino tutto in un colpo solo se l'assessore Mulas non riesce a modificare niente, anzi torna indietro, immaginiamoci se può in un solo momento modificare tutto! Ma almeno dei provvedimenti che ci dicano che stiamo iniziando ad andare nella giusta direzione, che ci dicano che siamo in tema; qui invece siamo del tutto fuori tema e quindi è evidente che un provvedimento che mantenga questi caratteri non potrà che incontrare la ferma opposizione del P.C.I.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Parlerò Presidente, colleghi del Consiglio, brevemente. Già il collega Pubusa ha esposto la posizione del Gruppo comunista su questo provvedimento e il giudizio sul testo giunto in Aula; sappiamo, peraltro, dalla lettura degli emendamenti che sono stati distribuiti, che la configurazione dello stesso dovrebbe cambiare significativamente nella sua articolazione. Anche se sarebbe giusto, dopo alcuni giorni e settimane di lavoro faticoso delle Commissioni e dell'Aula, evitare di tirare ulteriormente per le lunghe questa tornata consiliare in cui dovranno essere affrontate altre questioni impegnative, ci sembra necessario non lasciare passare l'occasione della discussione di questo provvedimento senza avviare e approfondire il dibattito sulle questioni attinenti l'Amministrazione regionale, l'organizzazione della Regione. Bisognerà poi trovare il modo di discutere con animo più sereno di questi problemi, e non solo quando siamo pressati dall'urgenza di approvare provvedimenti omnibus, più o meno condivisibili, più o meno necessari, sul personale, dalla spinta delle esigenze talvolta giuste talaltra non giuste; forse la discussione del bilancio dovrà essere utilizzata a questo fine.

Parto da questa affermazione, dal riferimento al bilancio per dire che chi di noi ha già letto, e credo siano tutti, i documenti proposti dalla Giunta regionale, il piano di sviluppo e il bilancio pluriennale, ha potuto constatare che le spese relative al personale dell'Amministrazione regionale, esclusi quindi gli enti regionali, passano da una cifra di poco superiore ai 200 miliardi a una cifra che si avvicina ai 400 miliardi, per l'esattezza 393 miliardi che divisi per 2.800, numero dei dipendenti regionali, ammontano a 140 milioni a dipendente regionale; se anche aggiungessimo i 650 forestali, o forse 700 in conseguenza della approvazione di questo provvedimento, avremmo comunque un costo nettamente superiore ai 100 milioni. E' un costo rilevante, se si considera che si tratta solo dell'Amministrazione regionale; in sé potrebbe anche non essere ingiustificato se trovasse corrispondenza in un'efficienza dell'amministrazione paragonabile a questi costi secondo i parametri propri del sistema produttivo nazionale.

Una riflessione su questo va fatta, perché la verità è che da anni ci imbattiamo in difficoltà nel governo del personale dovute anche all'accumularsi di decisioni non assunte o di impostazioni che vanno rapidamente riviste. In fondo questo provvedimento, io posso dirlo per aver vissuto in periodi precedenti situazioni ugualmente difficili, questo provvedimento così come è arrivato in Aula riflette la difficoltà di gestire il personale, di governare il personale derivanti da una impostazione che ormai si è consolidata e alla quale occorre porre comunque termine; è questa, peraltro, una situazione comune non solo all'Amministrazione regionale ma anche al resto della pubblica amministrazione; negli enti locali soprattutto, ma anche nell'amministrazione dello Stato, infatti, la situazione non è molto diversa.

Un esempio di tale impostazione è dato dall'articolo 7, soprattutto nei commi successivi al primo, ma, ancor prima, da tutta l'impalcatura della legge 24 del 1989, che peraltro si dovette approvare per uscire da una situazione non più governabile, determinata dalla lettura che veniva fatta dalla legge numero 6 del 1984 e dalla nota deliberazione della Corte dei Conti. Si è così creata e consolidata una confusione tra quella che è la valorizzazione della professionalità, la giusta progressione di carriera del dipendente, e la configurazione delle qualifiche che devono invece essere un contenitore correlato e funzionale alle esigenze dell'Amministrazione regionale; si sono così utilizzate le qualifiche per la progressione di carriera e la valorizzazione professionale del dipendente creando una stortura dalla quale bisogna pure uscire.

In tal modo la sostanza, peraltro, non cambia: nella nona qualifica, nella qualifica cosiddetta dirigenziale (io comincio a usare ormai questo termine leggendo questa legge) potranno anche entrare trecento, quattrocento persone che godranno dei benefici economici derivanti da questo ingrasso nella nona qualifica, ma è chiaro che così la nona qualifica non sarà più una qualifica dirigenziale. Non si può continuare nella finzione! A meno che non si ritenga che, nella sola Regione sarda, la funzione dirigenziale sia l'apice di una carriera e non una funzione correlata con una specifica professionalità e configurata nell'ambito di una qualifica. Lo stesso discorso vale per tutte le altre qualifiche. Occorre che si ragioni su questo fatto: una stortura di questo tipo, una concezione di questo genere della mobilità verticale, questa invenzione ha provocato, ne sono convinto, veri e propri disastri nella pubblica amministrazione e non solo in quella regionale. Lo dico, ripeto, sulla base dell'esperienza.

Cominciamo dunque anche a ragionare del dopo; usciamo da questa vicenda sapendo che occorre ricostruire l'organizzazione delle qualifiche, occorre riconfigurare una separazione, che non vuol dire impossibilità, come dire, di convergenza, tra l'esigenza sempre presente di valorizzazione professionale e di progressione di carriera e l'accesso alle qualifiche. L'accesso alle qualifiche, infatti va collegato alle esigenze dell'amministrazione regionale, alla necessità che essa ha di avere determinati profili professionali e non può essere piegato all'esigenza di progressione nella carriera.

Quali dunque le ragioni del nostro giudizio non positivi sul provvedimento così come è arrivato in Aula? Noi prendiamo atto che esiste su questo punto un emendamento soppressivo, tuttavia quando l'Assessore afferma, come ha detto in Commissione, che l'articolo 7 interessa circa 290-297 persone, non possiamo non rilevare che si continua a confermare questa visione, questa confusione tra i due livelli che non è più accettabile. Non si può più continuare su questa strada. Sarebbe più giusto, a nostro avviso, a questo punto - dopo la vicenda della legge 24 necessaria lo ripeto per chiudere i varchi aperti da un'interpretazione distorta che non trova riscontro nel contratto recepito col D.P.G.R. 193 del 1986 - ripartire dalle esigenze di organizzazione amministrativa e riorganizzare le qualifiche stabilendo con nettezza i due diversi piani di cui ho detto.

Per quanto poi riguarda il F.I.T.Q. come per altri problemi, affrontati in modo altrettanto discutibile e su cui si potrà tornare, so che si sta predisponendo un ordine del giorno, perciò non mi dilungo, abbiamo cercato di dire in questi mesi, in Commissione e nel dibattito precedente su questa legge che una cosa è affermare che occorre dare la possibilità di un trattamento integrativo uguale a tutti i dipendenti regionali, non è giusto infatti che una parte l'abbia e un'altra no, altra cosa è continuare a perpetuare un meccanismo per il quale non vi è nessuna correlazione tra il contributo e la prestazione; cosicché stanziarne nel bilancio della Regione somme per pagare la quota di contributo del dipendente regionale e facciamo finta di non sapere che poi bisognerà stanziare altri soldi per pagare le prestazioni. Se fosse passato quell'articolo famigerato, che per fortuna è stato tolto anche perché non aveva copertura, si sarebbe riprodotta una situazione dalla quale alcuni anni fa si è cercato di uscire con un intervento straordinario per risanare appunto il buco di oltre cento miliardi nella gestione del F.I.T.Q.

Certo ci sono altre parti del provvedimento che sono importanti e che noi condividiamo; per esempio la parte relativa ai forestali perché è giusto che coloro che hanno fatto un concorso serio e che hanno frequentato un corso di formazione serio, per riconoscimento anche esterno, vengano assunti e possano mettere al servizio dell'Amministrazione regionale in un settore così delicato come quello della tutela dell'ambiente la professionalità acquisita. Così come è giusto che ci siano quelle normative che consentono di sbloccare concorsi già fatti come quello per archivisti e per dattilografi per coprire esigenze rilevanti dell'Amministrazione regionale.

Occorre allora che da parte della Giunta regionale si riesca ad affrontare, si abbia la volontà di affrontare in concreto questi problemi, anziché fare come rilevava poc'anzi il collega Pubusa affermazioni importanti, spesso condivisibili, nelle dichiarazioni generali e nelle interviste in merito alla riforma della Regione, al governo del personale, all'organico eccetera, e poi contraddirvi con provvedimenti come questo; qui, infatti, si finisce con l'accogliere le varie spinte, ripeto, alcune giuste, altre però assolutamente ingiuste e non giustificabili e causa di ulteriore malcontento, dal momento che, come è evidente, quando continuano le disparità, quando si premiano inspiegabilmente determinate persone insieme ad altri e singolarmente considerato ciascuno di questi articoli, infatti, ha un nome e cognome senza alcun criterio oggettivo si suscita inevitabilmente la reazione di altri settori della pubblica amministrazione e anziché valorizzare chi lavora di più e produce di più si genera una spinta opposta, demotivante.

L'Assessore, dunque, avrebbe fatto bene a non accettare che in Commissione venissero ulteriormente incrementati gli organici; oggi la Giunta si propone di cassare questi articoli e fa bene, ma meglio avrebbe fatto ad opporsi anche in Commissione cercando di impostare un discorso diverso. Io credo che il modo migliore per resistere alle pressioni sia non già quello di assumere un atteggiamento puramente passivo e di diniego, bensì quello di spostare il discorso in avanti, affrontandolo in modo globale.

Oggi la Giunta ha anche strumenti più validi rispetto alla Giunta precedente che non aveva, per esempio, i risultati dell'indagine del Formez, ed è una cosa importante. Io vorrei sapere dall'Assessore a che punto siamo per ciò che riguarda la dotazione organica dei servizi e dei settori, posto che tale indagine era stata affidata specificamente perché si potesse sapere, non dico con esattezza ma con una certa precisione, quale dotazione organica e quali professionalità sono necessarie per gli uffici e i servizi e i settori; in mancanza di questo quadro, oggi non si ha la possibilità di governare il personale. Vorremmo che la Giunta regionale desse risposta a queste cose piuttosto che farsi portatrice di spinte che, tra l'altro, contrastano anche con le esigenze prospettate dalle organizzazioni sindacali le quali mi pare che abbiano una visione più generale, che cerchino di affrontare l'esigenza di un governo più generale del personale.

Se si continuerà in questo modo sarà ben difficile, vorrei che l'Assessore ascoltasse se l'onorevole Paolo Fadda glielo consente... sarà sempre più difficile riuscire a reggere alla pressione che viene dall'esterno; è evidente, infatti, che casi come quello degli enti soppressi o del CRAAI, per esempio, si ripeteranno e sarà sempre più difficile governarli in quanto sono mossi da una ragione sufficientemente forte come quella economica. Se i livelli salariali, retributivi e previdenziali e integrativi tra gli enti locali e la pubblica amministrazione regionale sono così differenti, come sono oggi, non sarà pensabile il trasferimento di funzioni e il trasferimento di personale; continueremo, dunque a dire o si continuerà a dire da parte della Giunta che si vuole una Regione che programma e che governa e vuole trasferire le funzioni gestionali agli enti locali, ma di fatto continuerà a contraddire questo assunto e continuerà a inquadrare nei ruoli regionali personale che nell'amministrazione regionale non avrà funzioni da svolgere ma che non potrà trasferire ai Comuni dove invece sono allocate le funzioni senza che i Comuni possano esercitarle perché non hanno il personale.

Un circolo vizioso che noi alimentiamo ulteriormente se non interveniamo per cercare di ridurre la forbice. Di qui lo sforzo che noi abbiamo cercato di fare negli anni passati e che invece non ci sembra stia facendo con decisione l'attuale Giunta.

La Giunta prende atto, a questo punto, che quegli articoli, che chiamano poi ulteriori modifiche, vanno soppressi perché sono articoli mal messi, sono articoli non organici. Questo significa, forse, che si vuole riprendere un discorso più ampio come dicevo prima, nel cui ambito affrontare i problemi concreti del nuovo contratto, della nuova organizzazione amministrativa regionale? Se questo è l'intendimento, però, si deve dirlo concretamente. Non vorremmo, in sostanza, che a questi emendamenti soppressivi si ricorresse soltanto perché ci si rende conto che ci si è spinti troppo in là e che può essere persino rischioso per l'Assessore mantenere un'impalcatura della legge quale quella del testo arrivato in Aula, con la riserva, però, di riproporre in una fase più tranquilla la stessa operazione o una operazione simile. Non vorremmo si trattasse di un atteggiamento puramente tattico; vorremmo che fosse invece la premessa da cui partire per affrontare un discorso globale, un discorso serio, un discorso innovativo.

Il Consiglio regionale, si era detto quando si approvò la legge 33, del 1984, quella che recepiva la legge quadro sul pubblico impiego, non deve più essere chiamato, come avveniva in passato, ad approvare i contratti di lavoro per l'area dell'amministrazione regionale; deve finire, si diceva, la storia per cui in Commissione o in Aula, anche in virtù del fatto che la Regione sarda, unica in Italia, ha il privilegio di non avere una legge che preveda incompatibilità tra la condizione di dipendenti regionali o degli enti regionali e la carica di consiglieri regionali, deve cessare l'assurdità per la quale quando si approvano leggi sul personale, quando si discutono contratti sul personale, molti consiglieri in realtà discutono del proprio trattamento economico e della propria posizione giuridica. Si era detto dunque: recepiamo la legge sul pubblico impiego per evitare che questo avvenga, in modo che il Consiglio faccia leggi sullo stato giuridico in generale e basta. Questo provvedimento, così come è arrivato, dà l'idea esattamente opposta: si vuole in sostanza o si è tentato in sostanza di fare, di individuare delle norme "con fotografia", sostitutive degli accordi contrattuali. Si continua così a perpetuare quella commistione, diciamo, discutibile, nel gestire la cosa pubblica che abbiamo conosciuto in passato.

Noi abbiamo voluto avanzare queste critiche al provvedimento per i limiti gravi che esso ha così come è arrivato in Aula; ma soprattutto per sottolineare la necessità che si esca da questa impostazione, per avviare un discorso serio, innovatore, difficile ma necessario per riorganizzare l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che dovremmo rifarci ad Amleto per esprimere un giudizio sull'andamento di questo provvedimento, sostituendo al famoso "essere o non essere?" un "presentiamo o non presentiamo? Andiamo e ritiriamo". Di fatto noi stiamo discutendo di una legge rinviata e molte delle considerazioni che i colleghi che mi hanno preceduto hanno svolto, riguardano articoli di una legge che vivaddio il Consiglio ha approvato nel luglio scorso. Pur non disconoscendo la validità delle argomentazioni, di talune perlomeno, avanzate, bisogna dire tuttavia che evidentemente a luglio, sarà stato il caldo o qualche altro influsso malefico o benefico a seconda dei punti di vista, l'intero Consiglio ha approvato queste norme. A dar retta alle argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto dovremmo dire, molto a malincuore, che per fortuna il buon Governo ci ha bloccato.

L'estremo disagio con cui noi consiglieri viviamo questa situazione deriva da una scelta precisa che il Consiglio ha fatto quando ha deciso di mantenere, rifacendosi alla specialità della nostra Regione, il principio che il Consiglio regionale legiferi sul contratto dei dipendenti; a mio modestissimo avviso non di specialità qui si tratta, ma di una grande anomalia che è cosa molto diversa. Forse dovremo rivedere questa decisione e assumerne un'altra: quella di andare seppure per tappe successive, potremmo anche approfondire il problema, all'applicazione del contratto nazionale per i dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario e degli enti locali; questa è l'unica strada che può portare anche ad una effettiva opera di decentramento delle funzioni della Regione verso gli enti locali, accompagnato dal decentramento delle risorse ed anche del personale relativo, cosa che per ora non è possibile. Se vogliamo essere coerenti questa dovrebbe essere la tendenza di carattere generale da assumere. Se così non facciamo incontreremo sempre e comunque nel trattare del personale tutte le difficoltà che l'andamento di questa legge sta mostrando.

E le contraddizioni anche! Assessore Mulas, io ho visto gli emendamenti presentati dalla Giunta: sono soppressivi di articoli presenti nel testo licenziato dalla Commissione; non sono ancora così decrepito, però da non ricordare che gli stessi articoli sono frutto di emendamenti aggiuntivi presentati dalla stessa Giunta a luglio in occasione della prima approvazione del testo. Anche qui, dunque, ho qualche difficoltà a valutare; siccome parto dal concetto che chi è nell'esecutivo meglio di noi, che apparteniamo al legislativo, può valutare compiutamente quali sono le esigenze delle pubbliche amministrazioni in riferimento al contratto dei propri dipendenti, devo dedurre che evidentemente anche l'esecutivo, anche l'Assessore, si è trovato di fronte a situazioni di notevoli disparità di trattamento, di disorganicità che gli hanno suggerito prima di proporre una cosa ed adesso di ritirare tale proposta.

Io credo invece che non sia opera politicamente avveduta battersi o lanciare strali contro chi ha tentato, coi limitati mezzi di documentazione a sua disposizione, di cercare di parare evidenti diseconomie, contraddizioni, ingiustizie, sperequazioni che sono presenti in questo testo.

Oggi possiamo solo raccogliere quello che abbiamo seminato; non so come andrà a finire la discussione degli articoli; prevedo, mi auguro, per lo meno, che non assomigli per niente a quanto avvenuto nel luglio scorso, che ci sia una maggior serenità di giudizio. Io per primo, a seguito delle proposte della Giunta del luglio scorso, mi sono lasciato indurre ad approvare queste formulazioni della legge.

Ecco io non volevo farla molto lunga. Il giudizio complessivo che noi esprimiamo in questo momento è esattamente quello espresso: il nostro Gruppo tende a modificare sostanzialmente il rapporto contrattuale con i dipendenti regionali, andando verso un rapporto che noi riteniamo migliore considerata la struttura che ha, già adesso, il contratto dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario e degli enti locali, la quale consente una migliore ripartizione delle responsabilità fra i dipendenti e, soprattutto, la possibilità concreta che ne scaturisce di un decentramento delle funzioni insieme al personale verso gli enti locali. Questa è la linea di tendenza, sulla quale io credo prima o poi ci dovremo misurare in Consiglio regionale.

Non sarebbe male che a quel punto ci fosse - come dire - da parte della Giunta un'informazione più completa sullo stato del rapporto amministrazione-dipendenti; l'altra carenza che abbiamo dovuto notare è, infatti, che non si hanno informazioni. Quando vogliamo trattare di un argomento particolare o anche di carattere generale ma che investe talune parti soltanto del contratto dei dipendenti, ci imbattiamo in provvedimenti che si intersecano in maniera tale che ne risulta veramente difficile la lettura. Io non credo che ciò dipenda dal fatto che noi non siamo capaci di leggere i provvedimenti legislativi e che invece gli altri sono capaci; io credo che noi siamo bravi a leggerli perché questo è il nostro - scusate il termine - mestiere; vorremmo però che fossero scritti meglio, più linearmente. Invece ci sono norme che contrastano fra loro, che consentono sempre quella zona d'ombra la cui varia interpretazione consenta di avvantaggiare l'uno e di svantaggiare l'altro; ciò pone in difficoltà anche il legislatore. Quindi una prima opera, chiamiamola pure di delegificazione, preparatoria di un nuovo modo di vedere i rapporti con i nostri dipendenti.

Credo anche che dobbiamo spogliarci di una paura: quella che fra i dipendenti prevalga ormai la convinzione che questo sia il contratto migliore del mondo; non credo che la pensino così! Non ci credo perché le pressioni al quale siamo soggetti, oltre che esprimere l'umano desiderio di migliorare senza troppa fatica nel rapporto di lavoro ma questo avviene non solo per le pubbliche amministrazioni, vale ovunque; non sono speciali in questo i dipendenti regionali, tutt'altro, sono come tutti i dipendenti di questo mondo, noi compresi quando agiamo come tali, testimoniano probabilmente uno stato di sofferenza che deriva come dire da un rapporto non buono con la pubblica amministrazione, con l'amministrazione regionale.

Richiamo un solo piccolo particolare; la norma sul fondo di quiescenza, che non è stata, per fortuna, al contrario di quanto ha detto un collega che mi ha preceduto, soppressa dalla prima Commissione. Sì, è proprio questione di fortuna o sfortuna! La seconda Commissione nel valutare dal punto di vista finanziario questo articolo ha detto che sì c'era la copertura per quello che riguardava le quote di contributi a carico della Regione, ma quella previsione dava luogo ad un possibile, neanche certo, sconvolgimento della vita del fondo stesso. La cosa, devo dire, personalmente mi ha preoccupato pochissimo perché il fondo è già stravolto di per se stesso; non assolutamente un vero fondo di quiescenza che vive, come dire, di energie proprie; è totalmente dipendente ormai, lo sappiamo molto bene e lo sanno soprattutto quelli che siedono da più tempo di me in questi banchi, dal contributo del bilancio regionale. Il che costituisce, come dire, una contraddizione in se stessa: non può essere così, non può assolutamente permanere questa situazione! Ma, d'altra parte, non si può nemmeno portare avanti questa situazione nella quale la Regione con uno stanziamento sul proprio bilancio interviene per mantenere quello che è stato chiamato un privilegio per metà circa dei dipendenti. Un privilegio, dico io, al quadrato! Non è soltanto il privilegio per i dipendenti regionali, ma un privilegio per una parte solo dei dipendenti regionali; la sperequazione è doppia, se si vuole.

Allora, ciò che dobbiamo fare come legislatori, io credo, è intanto di avere un rapporto paritario con tutti i dipendenti regionali, perché non ci siano quelli di serie "A" e di serie "B", agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza; e però deve essere altrettanto chiaro che questi fondi o questa possibilità aggiuntiva di quiescenza e di previdenza deve, come dire, autosostenersi; non può pesare sul bilancio regionale oltre quelle che sono le quote contributive. Ho quindi firmato, o perlomeno ne sono a conoscenza, un ordine del giorno che verrà presentato, se già non è stato presentato, che invita la Giunta ad andare in questa direzione, dal momento che in questa legge non si aveva il tempo di far fronte alle due esigenze: quella della perequazione di tutti i dipendenti e nello stesso tempo che ciò avvenisse senza pesare sul bilancio regionale. Però noi ci attendiamo che la Giunta su questo particolare aspetto presenti un provvedimento organico di revisione globale, anche strutturale del trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti regionali. Ecco, dette queste cose di carattere generale ci riserviamo di vedere quali sono e come vengono motivate soprattutto le proposte di emendamento ai singoli articoli perché, come ho detto, sono curioso di sentirle queste motivazioni.

PRESIDENTE Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

MANUNZA, Segretario:

Art.1

Incremento della dotazione organica del ruolo

unico regionale Modifica della legge regionale 14

novembre 1988, n. 42

1. La dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è incrementata di 80 posti nella settima qualifica funzionale, di 90 posti nella sesta qualifica funzionale e di 560 posti nella quarta qualifica funzionale.

2. In conseguenza la tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1989, n. 8, dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 34, e dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

MANUNZA, Segretario:

Art. 2

Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Al secondo comma dell'articolo 30 detta legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, richiamato dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono aggiunte le parole: "sentita la competente Commissione consiliare".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

MANUNZA, Segretario:

Art. 3

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Il terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:

"Le graduatorie dei concorsi sono utilizzate per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo alla loro pubblicazione, per motivi diversi dall'ampliamento della dotazione organica".

2. In via eccezionale, al fine di soddisfare le inderogabili esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici che sono portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20, e di quelli banditi ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1985, n. 26, e 22 aprile 1987, n. 24, sono utilizzate, entro un triennio dalla loro pubblicazione, anche per la copertura delle vacanze di posti derivanti dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Gli idonei del concorso pubblico a 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale, indetto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che abbiano superato gli esami tecnico-pratici a conclusione dell'apposito corso di formazione al quale sono stati ammessi successivamente alla prima fase concorsuale di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono dichiarati vincitori e nominati in prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge medesima, in eccedenza ai posti messi a concorso e nella misura non superiore al 15 per cento dei predetti posti.

4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per difetto dei requisiti psico-fisici prescritti ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui all'articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico-pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico-pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell'ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.

5. I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammessi all'apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva, ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all'apposito corso di formazione di cui al quarto comma.

6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall'articolo 2, nei limiti dell'incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall'articolo 1.

7. Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della predetta legge regionale n. 26 del 1985 e siano altresì in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti dal medesimo articolo 12, sono ammessi a partecipare ad un apposito corso di formazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della stessa legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini della partecipazione al corso di formazione, si procede secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MANUNZA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Serri - Scano - Cocco - Pubusa - Barranu

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3 bis

Requisiti per l'accesso agli impieghi regionali

1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali degli addetti d'archivio di cui al concorso pubblico indetto con Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 25 marzo 1985, n. P. 7557/341, il possesso delle particolari qualificazioni professionali prescritto per la nomina nella quarta qualifica funzionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alla qualifica funzionale superiore. (1)

Emendamento aggiuntivo Mulas - Cabras - Satta - Casula

Dopo l'articolo 3, è istituito il seguente:

Art. 3 bis

Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali.

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6

1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio e delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche funzionali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori.

2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

3. Analogamente, le norme interpretative di cui ai precedenti commi devono intendersi applicabili per le nomine alle diverse qualifiche funzionali conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20". (9)

Emendamento aggiuntivo Murgia - Meloni - Salis

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3 quater

Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali.

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6

1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio e delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche funzionali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori.

2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

3. Analogamente, la norma interpretativa di cui al precedente primo comma deve intendersi applicabile per le nomine alle diverse qualifiche funzionali conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20. (21)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Uno dei presentatori dell'emendamento aggiuntivo numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

SERRI (P.C.I.). L'emendamento numero 1 reintroduce parte della previsione già contenuta nell'articolo 4 che è stato soppresso in Commissione. Vorrei ricordare ai colleghi che su questo articolo non c'è stato da parte del Governo nessun rilievo, nonostante la lunga serie di rilievi che su questa legge il Governo ha voluto porre all'attenzione del Consiglio. Noi presentiamo questo emendamento perché ci sembra assolutamente indispensabile; esso riguarda un contenzioso aperto con altri organi amministrativi, ma soprattutto riguarda un concorso già espletato, già concluso dall'Amministrazione regionale che non può andare a compimento mediante l'assunzione dei vincitori in quanto la gran parte di essi, e anche degli idonei, non sono in possesso della particolare qualificazione richiesta.

L'emendamento prevede testualmente che il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore rispetto a quella in cui rientra il profilo di "addetto di archivio", cui si riferisce il concorso in questione, assorbe le particolari qualificazioni professionali richieste per questa mansione.

Ci sembra che questo nostro emendamento sia sufficiente a superare una difficoltà contingente; non ci pare invece accettabile l'emendamento proposto dalla Giunta che ripercorre per intero il vecchio articolo 4, per una ragione sostanziale: l'emendamento della Giunta non cerca di risolvere questa particolare situazione, introduce invece una modifica in linea generale della normativa che riguarda gli accessi ai ruoli regionali. L'emendamento della Giunta in sostanza, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge numero 6 del 1986 modifica, in via permanente, i requisiti per l'accesso ai ruoli regionali. Trattasi dunque di una norma permanente, il nostro emendamento invece tende a risolvere questa particolare situazione e riguarda concorsi già espletati, per i quali la Regione si trova in forte ritardo.

Per quanto riguarda invece il contenuto dell'emendamento della Giunta riteniamo che debba essere rinviato a una normativa più generale dove tratteremo gli accessi ai ruoli regionali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 1.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio intervenire brevemente su questo emendamento numero 9 perché, se io non l'ho interpretato male in Commissione e se non lo interpreto male adesso, credo che sia un emendamento emblematico del modo con cui questa Giunta e questo Assessore perseguono in modo cosciente, quindi doloso, la finalità di stravolgere l'Amministrazione regionale.

Badate! L'emendamento numero 9 non è tanto volto a risolvere il problema specifico da cui ha tratto le mosse, cioè il problema di un concorso che si è svolto e che per varie questioni che qui sarebbe troppo lungo illustrare non si riesce a condurre a termine, potendo dar corso alle nomine. Questo emendamento introduce una modificazione a un principio fondamentale, già presente nel nostro ordinamento e nella nostra normativa, che riguarda l'assorbenza dei titoli: per il quale è stabilito quando il possesso del titolo superiore si deve intendere che assorba e sostituisca il titolo minore. Ora questo principio a livello generale è stato giustamente sancito nel senso che il possesso del titolo maggiore assorbe quello minore nell'ipotesi in cui quello minore è necessariamente contenuto in quello maggiore; con questo emendamento invece in sostanza si viene a dire, lo dico in termini elementari perché tutti, anche chi non ha seguito questa specifica vicenda, possano capire, si viene a dire sostanzialmente questo: chi possiede una laurea di qualsiasi genere può fare tutto ciò che può fare un diplomato. L'assessore Mulas con questo emendamento ci viene a dire, è lui il primo firmatario, ma con lui anche l'assessore Cabras, l'assessore Satta e l'assessore Casula che molto spesso in questa sala richiamano e anche fuori da questa sala al rigore, ci vengono a dire questo ad esempio: io, laureato in leggi, potrei essere assunto alla Regione per fare il geometra, o l'onorevole Sanna che fa il medico potrebbe essere assunto nella nostra Regione per fare il geometra. Il risultato dell'emendamento è questo. Si introduce un concetto di assorbenza che fa ridere anche i polli. Se questo è il modo di riformare la Regione io lascio ai colleghi giudicare. Pertanto, poiché qui non stiamo discutendo e non stiamo ponendo questioni di maggioranza o di opposizione, ma stiamo discutendo se intendiamo introdurre un criterio ridicolo e stravolgente per l'Amministrazione, io invito i colleghi, prescindendo da un vincolo di maggioranza e di opposizione che in questo caso non può sussistere, a votare contro oppure l'Assessore a ritirare l'emendamento ed accogliere quello in termini più limitati da noi presentato. In caso contrario non si deve andare in giro a dire che si vuol riformare la Regione e si deve riconoscere apertamente che questo emendamento dice che un laureato in leggi, un laureato in medicina può essere assunto per fare il geometra nella Regione sarda. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Per chiederle pochi minuti di sospensione, perché mi pare evidente che i due emendamenti vorrebbero perseguire la stessa finalità però con strumentazioni che obiettivamente sono molto diverse. In particolare concordo con quanto poc'anzi ha detto il collega Pubusa e non dimentico che in Commissione l'Assessore ha affermato che la ratio con cui era stato introdotto questo articolo della legge rinviata era esattamente quella di una sanatoria ad un concorso che era stato fatto e che è ancora in piedi da tanti anni. Questa è la motivazione di fondo per cui dobbiamo trovare il metodo migliore per sanare questa situazione, non introdurre concetti di fondo. Le due formulazioni sono però affini ed è questione, come dire, di opportunità quali strumenti utilizzare. Chiedo la possibilità di confrontare attentamente i due emendamenti prima di arrivare ad una votazione che così posta non risolverebbe la questione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). C'è anche un terzo emendamento, il 21, su questo stesso articolo che, nel caso venisse disposta la sospensione, deve essere preso in esame unitamente agli altri anche perché riproduce credo il testo originario della legge rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. Mi è stata chiesta una sospensiva, o forse è solo stata preannunciata la richiesta. Invito il Consiglio a esprimere una proposta, se ritiene cioè di dover sospendere i lavori, anche per concordare eventualmente emendamenti diversi ovvero se ritiene di procedere accantonando provvisoriamente questi articoli. La Presidenza è disponibile alla soluzione che il Consiglio ritenga più opportuna.

Poiché sono state avanzate in proposito perplessità, devo precisare che la Presidenza ritiene corretta la procedura seguita, per la quale è stato fatto votare l'articolo prima della discussione dei tre emendamenti aggiuntivi. In ogni caso infatti si sarebbe dovuto votare prima l'articolo, rispetto al quale gli emendamenti aggiuntivi sono ininfluenti, almeno ai fini della votazione. Non esiste una norma regolamentare che precluda alla Presidenza di procedere in tal modo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Signor Presidente, il Gruppo comunista condivide la richiesta di una breve sospensiva per verificare la possibilità di concordare un emendamento unitario all'articolo che stiamo discutendo. Vorrei aggiungere, signor Presidente, che riteniamo, visto che stiamo entrando nella fase più delicata e più importante dell'esame del provvedimento, che si possa decidere già da adesso di sospendere la seduta per un quarto d'ora onde evitare poi ripetute interruzioni dei lavori del Consiglio.

Inoltre signor Presidente, visto che lei cortesemente ha fatto riferimento alle procedure, è vero che non esiste nessuna norma del Regolamento, o almeno io non la ricordo in maniera puntuale adesso, che dica che si deve procedere in un modo o nell'altro; però la prassi di questa Assemblea dice che una volta data lettura degli articoli e degli emendamenti e sentito il parere della Giunta si fa una discussione unitaria, si mettono in votazione gli articoli e gli emendamenti secondo quanto prevede il Regolamento. Ciò consente, signor Presidente, a tutti una valutazione globale degli argomenti che sono in discussione. Credo che sia più opportuno e più produttivo continuare con questa prassi.

PRESIDENTE. Senz'altro è come lei dice per il caso di emendamenti soppressivi o modificativi, non per gli emendamenti aggiuntivi che sono ininfluenti sul significato dell'articolo approvato. Questo è il parere della Presidenza. Ringrazio il presidente Sanna del contributo, sempre opportuno per l'esperienza che ha, che dà alla Presidenza nella conduzione dei lavori.

C'è una richiesta di sospensiva. Se nessuno è contrario la richiesta è accolta. La seduta è sospesa per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 35, viene ripresa alle ore 17 e 45.)

PRESIDENTE. Debbo comunicare che è stato ritirato l'emendamento aggiuntivo numero 9 ed è stato sostituito con un altro emendamento aggiuntivo, numero 28. Non so se anche i presentatori degli altri emendamenti intendano ritirarli.

SERRI (P.C.I.). Il numero 1 è ritirato.

PRESIDENTE. Anche il numero 21 è ritirato. Quindi è rimasto il solo emendamento aggiuntivo numero 28. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Mulas - Cabras - Satta

Dopo l'articolo 3, è istituito il seguente:

"Art. 3 bis

Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali.

Interpretazione autentica dell'alt. 40 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51

1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio e delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alle qualifiche superiori.

2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi alle qualifiche per le quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

3. Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano esclusivamente per le nomine alle qualifiche conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20". (28)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

Disciplina dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale

1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mulas - Cabras - Satta - Casula

Art. 5

L'articolo 5 è soppresso. (10)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, Segretario:

Art. 6

Contratti di collaborazione a tempo determinato

1. Al fine di soddisfare esigenze connesse alla predisposizione e realizzazione di specifici progetti, per una volta soltanto l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante contratti a tempo determinato di durata non superiore a un biennio e non rinnovabili e previo superamento della prova selettiva di cui al secondo comma, della collaborazione di un numero non superiore a 50 unità di addetti che:

a) siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio (indirizzo amministrativo), conseguito in data non anteriore al 1980 con la votazione di 110/110 e la cui tesi sia stata riconosciuta meritevole di stampa;

b) oppure siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio (indirizzo amministrativo) conseguito con la votazione di 110/110 ed abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di carattere post-universitario della durata di un anno accademico, con frequenza comunque non inferiore a otto mesi, usufruendo delle borse di studio corrisposte ai sensi del titolo V della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

2. La prova selettiva consiste in una serie di domande a scelta multipla sugli argomenti indicati nell'avviso di selezione pubblica ed è superata se il candidato fornisce un numero di risposte esatte non inferiore all'ottanta per cento del totale delle domande, prevalendo a parità di risposte esatte il concorrente più anziano secondo l'età.

3. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, la loro durata e i relativi compensi, da corrispondersi in misura pari al trattamento economico iniziale spettante al personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale, sono autorizzati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. In via sperimentale l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare lo studio, l'elaborazione e l'esecuzione della prova selettiva di cui al secondo comma alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale numero 2. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Serri - Pubusa - Barranu - Scano

Art. 6

L'articolo 6 è soppresso. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente sull'articolo 6. L'osservazione fondamentale che il Gruppo comunista svolge o che io nell'ambito del Gruppo comunista svolgo, non attiene tanto alla seconda parte dell'articolo, cioè la parte in cui vengono fissati determinati requisiti, sui quali io non ho avuto difficoltà in Commissione ad esprimere consenso, anche in contrasto con l'opinione di altri membri della Commissione compresi alcuni consiglieri del mio stesso Gruppo. Sono, dunque, personalmente d'accordo che su determinate materie prevalgono dei criteri di scelta volti ad acquisire le più alte professionalità.

Il dissenso fondamentale del Gruppo comunista che abbiamo espresso anche in Commissione non attiene però a questo punto; attiene alla parte iniziale dell'articolo 6 laddove si indica la finalità che dovrebbe essere soddisfatta attraverso l'assunzione di questi giovani laureati. Ora noi abbiamo avuto modo in Commissione di esprimere all'Assessore la nostra opposizione ad una finalità che appare del tutto generica e del tutto priva di concreta consistenza. Si dice in sostanza che questi contratti a termine dovrebbero essere stipulati al fine di soddisfare esigenze connesse alla predisposizione e realizzazione di specifici progetti. Ora che cosa voglia dire questo è praticamente impossibile capire; si parla di progetti specifici ma mi sembra che nulla sia più generico di questa definizione.

In sostanza si fece rilevare in Commissione, e credo che questa considerazione fu non solo del Gruppo comunista ma anche di altri consiglieri, compresi consiglieri di altri gruppi non solo di opposizione ma anche di maggioranza, che non vi è una precisa finalità riguardante l'assunzione di queste unità. Appare del tutto evidente che mancando la specificazione del ruolo, del compito che si intende svolgere, non è giustificata la seconda parte della disposizione medesima.

L'Assessore in Commissione ci disse allora che in effetti questi specifici progetti dovrebbero riguardare soprattutto la predisposizione di proposte riguardanti la riforma della Regione. Ora io su questo voglio essere estremamente chiaro. Il Gruppo comunista ed io personalmente siamo sempre stati d'accordo a che vi sia una attività di ideazione volta a riformare la Regione. Appare però del tutto contraddittorio che a predisporre questi progetti di riforma della Regione siano dei giovani che vengono assunti attraverso contratto a termine; giovani che per loro natura, pur essendo fortemente qualificati come risulta dai requisiti, non hanno né l'esperienza né la competenza necessaria per predisporre questi progetti di riforma che invece richiedono per loro natura ben altra preparazione, ben altra esperienza, ben altra conoscenza dei fatti attinenti alla amministrazione. Questa disposizione da questo punto di vista è del tutto immotivata; né è stata fornita una ragione valida che consenta di comprendere e quindi di giustificare il fatto che queste 50 unità debbano essere assunte con contratto.

Si registra anzi qui una contraddizione ulteriore se noi consideriamo che i progetti solitamente devono essere ideati, ma oltre che ideati devono essere anche attuati e solitamente è bene che chi partecipa alla fase dell'ideazione partecipi poi anche alla fase dell'attuazione quanto meno nel dare gli indirizzi generali. Ora qui ci troviamo di fronte ad un contratto biennale non rinnovabile; ammesso che questi giovani nel biennio riescano a predisporre il programma, sicuramente questi giovani non saranno in grado di fornire gli indirizzi perché questi programmi vengano attuati.

E allora delle due l'una: o l'Assessore riesce a sostanziare, a motivare la prima parte, cioè la finalità, oppure cadendo la finalità o venendo meno la finalità o non essendo chiara la finalità, è chiaro che anche la seconda parte della disposizione, che pure in termini astratti potrebbe essere accoglibile, nel senso che è sempre auspicabile che l'amministrazione abbia a che fare, assuma, recluti dei giovani particolarmente capaci, anche la seconda parte viene a cadere perché rimane appesa al nulla. Questa è la motivazione per cui il Gruppo comunista si esprime contro questo articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.

SERRI (P.C.I.). Io concordo con le argomentazioni che adesso ha svolto l'onorevole Pubusa; vorrei anche aggiungere però, che in Commissione noi abbiamo tentato, come è stato adesso detto, di conoscere le ragioni per le quali la Giunta proponeva questo articolo, le ragioni per le quali si rendeva necessario, indispensabile, procedere a dei contratti a tempo determinato per una durata non superiore a un biennio non rinnovabili, come si è voluto specificare. Volevamo sapere il perché, quali erano le idee della Giunta, rispetto a quali progetti. Si è avuta in risposta solo una frase, che poi è contenuta nella legge, molto ermetica, perché si parla di "specifici progetti"; volevamo sapere, visto che pensavamo, e probabilmente è così, a specifici progetti in relazione alla riforma della Regione; abbiamo chiesto di conoscere rispetto a quali ambiti, a quali settori, a quali problemi tutto questo veniva rivolto. Non abbiamo avuto questa risposta a questo chiarimento.

Dunque la vaghezza della norma nel primo comma ci preoccupa non poco. Intanto perché ci sembra che renda evidente ancora una volta il fatto che la Giunta non ha, in relazione alla riforma della Regione, un progetto, un'idea, non sa quali strade vuol percorrere per raggiungere l'obiettivo ancora generico della riforma. La Giunta, lo diciamo da tempo, naviga nel vuoto, nel buio più assoluto, lo conferma il fatto che non si sappiano indicare i profili professionali necessari ad attuare questo progetto. Si sarebbero, per esempio, potuti indicare profili inerenti a quella serie di compiti nuovi che la Regione ha avuto in questi anni; quali quelli in materia ambientale, a seguito della nuova normativa, ampia, vasta, puntuale che il Consiglio regionale ha approvato in questi ultimi anni, così non solo la valorizzazione ma persino la catalogazione, la conoscenza dei beni ambientali della Sardegna. Qui invece si fa menzione soltanto di lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio specificando "indirizzo amministrativo". Da questa previsione di queste lauree rimane così fuori tutta una partita, sulla quale l'amministrazione regionale, la Regione nel suo complesso dovrà impegnarsi, e non poco nei prossimi anni, proprio in relazione ai nuovi compiti delle nuove leggi di questi ultimi anni in materia di ambiente.

In secondo luogo non si può venire a dire impunemente che questi contratti, così come è detto in legge, hanno la durata di un biennio e non sono rinnovabili; la storia di questa Regione la conosciamo tutti! Non è mai accaduto che contratti a termine, previsti per un tempo determinato, siano cessati nel momento previsto; tutti i contrattisti sono entrati nei ruoli regionali. Certamente si tratta di personale qualificato, io non lo metto in dubbio, anzi sono personalmente convinta, per la conoscenza che ne ho, che sia personale di tutto rispetto per le competenze che in Regione ha portato, però il punto che mi interessa mettere in rilievo è appunto questo: che anche l'ultima vicenda del personale assunto con contratto a termine, quello in base all'articolo 30 della legge 33 del 1975 si è conclusa recentemente con una legge del Consiglio regionale che ne ha previsto l'assunzione nei ruoli regionali.

Un altro aspetto è quello dei requisiti: pur non avendo alcuna idea su come utilizzarli, si chiedono a queste persone requisiti di tutto rilievo: si parla, infatti, di personale laureato col punteggio massimo e con la dignità di stampa della tesi oppure che abbia frequentato un corso post-universitario. In specie il punto b), prevede che gli interessati abbiano frequentato un corso post-universitario di una durata non inferiore ad otto mesi, usufruendo, poi si aggiunge, delle borse di studio ex lege 28 del 1984. Mi pare certamente una cosa giusta, ma io vorrei chiedere quanti altri giovani laureati in Sardegna non hanno potuto usufruire della legge 28? Potrei anche far rilevare sulla base di quali criteri alcuni hanno utilizzato la legge 28, ma non lo faccio. Quanti altri laureati, però, pur non avendo potuto usufruire delle borse ex lege 28 hanno comunque frequentato corsi post-universitari nell'Isola, in continente, ma anche all'estero. C'è evidentemente una limitazione anche nella verifica delle professionalità che pure ci sono in questa Regione e che in questi anni sono andate formandosi.

La ragione, quindi, del nostro emendamento soppressivo è tutta qui, sul fatto che questa norma è una norma che naviga nel vuoto più assoluto, che non ha dietro niente; la Giunta non è stata in grado di specificare, come noi abbiamo chiesto, nella norma, quali fossero questi progetti specifici, per quali settori particolari si volevano utilizzare queste competenze e questo noi riteniamo sia avvenuto perché in realtà questa Giunta non ha alcuna idea rispetto alla riforma della Regione di cui si parla troppo spesso, ma solamente a vuoto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Molto brevemente, signor Presidente e onorevoli colleghi. Credo che su questo articolo si possa intervenire con assoluta tranquillità perché è uno di quegli articoli che in questa legge non incide su situazione preesistenti, al limite è un articolo che mira a soddisfare aspettative, forse anche non puntualmente individuate, di giovani laureati che possono aspirare o che aspirano ad un posto di lavoro. Detto questo e condividendo in parte le osservazioni circa l'indeterminatezza, la poca chiarezza, la mancanza di programmi precisi, di idee precise sui progetti speciali ai quali si fa riferimento nel cappello dell'articolo, alcune altre considerazioni vanno fatte, oltre che per il testo e il contenuto dell'articolo, ad esempio per i sistemi di valutazione.

Intanto non capisco perché la Regione sarda, che decide di rivolgersi al mondo universitario, e quindi di aprire un canale per utilizzare le capacità che queste nostre università riescono ad esprimere, non abbia chiarito in questa legge, non abbia stabilito che ad esempio i laureati devono essere delle università della Sardegna, che non sia previsto come requisito che i laureati ai quali la Regione apre le strade per realizzare i propri progetti siano delle Università di Cagliari e di Sassari. In tal modo è facile che ci troviamo, visto il tipo di selezione stabilito, ancora una volta in una situazione che tutti ben conosciamo. Noi abbiamo nella nostra Regione università ben qualificate e in grado di realizzare e studiare progetti come questi; non si vuole fare qua distinzione né lotta tra poveri, o discriminare i laureati provenienti dalle università siciliane, della Puglia, della Calabria, ma in quelle regioni non viene consentito ai giovani laureati sardi di essere inseriti nel mondo del lavoro neppure a tempo determinato, tanto meno direi a tempo determinato, nonostante i sistemi di votazione di quelle università molto spesso non siano altrettanti seri e severi di quelli che ci sono nelle nostre università; sappiamo bene che in molte università il 110 è facile ed è facile anche la concessione del diritto alla stampa della tesi.

Questa è la prima osservazione; la seconda osservazione è che, nonostante questo pericolo, io credo che, se noi andiamo ad esaminare quali e quanti sono i laureati che nell'arco temporale che la legge prende in considerazione, dal 1980 ad oggi, in questo numero ristretto di facoltà abbiano ottenuto il 110 e il riconoscimento del diritto alla pubblicazione della tesi probabilmente ci renderemo conto che anche questa norma contiene delle fotografie, consentitemi! E' assurdo che si faccia questo; dal momento che poi è prevista anche una selezione, sarebbe stato sufficiente prevedere il requisito del 110 per partecipare alla selezione. Se poi consideriamo che uno può avere ottenuto una ottima valutazione ed anche il riconoscimento della pubblicazione ma in tutt'altri argomenti rispetto a quelli per cui concorre, ci rendiamo conto che l'articolato di questa legge è tale da creare molti dubbi e molte perplessità e da farci pensare che non corrisponda a quelli che sono i principi ai quali si devono ispirare il legislatore e l'attività della pubblica amministrazione, che sono quelli della imparzialità, della buona amministrazione e della parità tra candidati.

Io credo che il concetto possa essere anche salvato, che questa idea prevista nell'articolo 6 possa essere anche recepita, però in un'altra formulazione, magari in una legge diversa. E arrivo anche alla lettera b). Anche qui si continua a fare delle fotografie: si stabilisce che possono concorrere coloro che in possesso della laurea conseguita con la votazione di 110, abbiano seguito dei corsi avvalendosi delle borse previste dalla legge 28 del 1984, per almeno un anno. Noi sappiamo evidentemente quali sono i corsi per cui si è usufruito di tale legge e sappiamo chi li ha fatti, quale votazione aveva: quindi stiamo creando la strada perché determinate persone possano avere l'accesso a un contratto di lavoro con la Regione. Ma c'è un'ulteriore gravissima conseguenza, noi che abbiamo almeno una legislatura alle spalle lo sappiamo: quando si ha un contratto a tempo determinato, una convenzione con un ente pubblico, e con la Regione in particolare, per fini umanitari, perché si dovrà prorogare il contratto, perché non si possono mettere le persone sulla strada, perché non potranno più fare altri concorsi per raggiunti limiti di età, queste persone vengono inserite stabilmente nella Regione, con leggi e leggine di sanatoria, scavalcando ancora una volta quello che è il principio e quelle che sono le norme, le regole che impongono e definiscono il modo di accesso all'impiego pubblico.

Queste considerazioni io credo che non possano essere trascurate; vedo che alla gran parte dei colleghi tutto questo poco importa. Però io credo che debba restare la testimonianza che io e i colleghi del Gruppo sardista stiamo esprimendo sulle conseguenze della approvazione e dell'attuazione di una norma così fatta, una norma, tutto sommato, di carattere assolutamente particolaristico, e che potrebbe anche sembrare, addirittura, si rivolga a soddisfare le aspettative di carattere clientelare.

Una cosa io posso consigliare e mi permetto di suggerire alla Giunta, perché il principio, ripeto, può essere buono, stabiliamo, già da oggi, attraverso una legge, un'ipotesi di questo tipo: i laureati in queste materie, con votazioni alte che vogliano collaborare e accedere a un impiego pubblico regionale abbiano la possibilità, una volta conseguita la laurea, di frequentare corsi regionali e superati i corsi di essere inseriti anche nei ruoli della Regione. Questo ha senso, questo significa anche fare formazione e preparazione post-universitaria e soddisfare anche quelle che sono le esigenze dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2 soppressivo totale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Signor Presidente, in relazione a quanto hanno dichiarato gli onorevoli Serri e Pubusa a nome del Gruppo comunista e utilizzando responsabilmente e coerentemente le possibilità offerte dal Regolamento consiliare, noi chiediamo che il nostro emendamento soppressivo totale all'articolo 6 venga votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 2 soppressivo totale all'articolo 6.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 69

votanti 69

maggioranza 35

favorevoli 36

contrari 33

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Casu - Casula - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu -Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PORCU, Segretario:

Art. 7

Inquadramento nella qualifica funzionale dirigenziale e nell'ottava qualifica funzionale

1. Gli impiegati del ruolo unico regionale cui, in data successiva al 24 luglio 1986 e non oltre il 31 dicembre 1989, con deliberazione della Giunta regionale sia stato conferito l'incarico di coordinatore generale, ovvero quello di equiparato per legge a coordinatore generale, ovvero di capo di gabinetto della Presidenza della Giunta, ovvero di coordinatore ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale, con effetto dalla data di conferimento dei predetti incarichi, anche in soprannumero alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla presente legge, salvo riassorbimento da effettuarsi in occasione delle normali vacanze.

2. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio alla data del 1° gennaio 1986, che anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e con riferimento all'articolo 123 della legge medesima, rivestivano le qualifiche di direttore di sezione e qualifiche equiparate e superiori, ovvero la qualifica di primo segretario e qualifiche equiparate e superiori, o che comunque, nei rispettivi ordinamenti degli enti strumentali, avevano conseguito una qualifica equivalente, sono rispettivamente inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale e nella ottava qualifica funzionale, con effetto dalla anzidetta data del 1° gennaio 1986, in soprannumero alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mulas - Cabras - Satta - Casula

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (11)

Emendamento aggiuntivo Meloni - Ladu - Giorgio - Merella

Art. 7 bis

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

Art. 7 bis

Personale inquadrato ai sensi della legge regionale 19 agosto 1986, n. 52

1. Al personale che è stato inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 19 agosto 1986, n. 52, si applicano, con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo medesimo, le norme concernenti il definitivo inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale. L'inquadramento ha luogo nelle qualifiche funzionali di cui alla tabella allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nell'amministrazione di provenienza secondo i seguenti criteri di equiparazione:

- qualifica funzionale dirigenziale: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di direttore amministrativo delle tre posizioni funzionali in possesso del diploma di laurea;

- qualifica funzionale ottava: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di direttore amministrativo delle tre posizioni funzionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- qualifica funzionale settima: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di collaboratore amministrativo delle due posizioni funzionali;

- qualifica funzionale sesta: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di assistente amministrativo; personale del ruolo tecnico con il profilo professionale di assistente sociale della prima posizione funzionale;

- qualifica funzionale quinta: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di coadiutore amministrativo; personale del ruolo tecnico con il profilo professionale di operatore tecnico. (22)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 3 e 4 sono ritirati. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Voglio fare una dichiarazione che vale per l'articolo 7, ma vale anche per il 10 e per l'11. Dalla presentazione degli emendamenti emerge la volontà della Giunta di sopprimere tutti gli articoli che riguardano i processi di mobilità verticale; ora tutto questo interviene dopo che, per vari mesi, si è tenuta una posizione differente tendente piuttosto ad ampliare le previsioni del testo rinviato dal Governo. Mentre, infatti, il testo poi rinviato prevedeva semplici aggiustamenti, seppure significativi, alla disciplina della mobilità verticale, nel successivo esame si è via via proceduto o su sollecitazioni della Giunta, per iniziative della maggioranza comunque accettate dalla Giunta, ad accrescere notevolmente i passaggi di qualifica e i processi automatici di mobilità verticale; ora, d'improvviso, la Giunta regionale propone la soppressione di questi articoli! Lo abbiamo già detto nei nostri precedenti interventi: non sappiamo se faccia questo per una esigenza o preoccupazione di carattere tattico, o invece perché ritiene che tutta questa partita, sia per gli aspetti relativi alla mobilità, sia per altri attinenti al governo del personale regionale, debba essere ripresa in modo più organico e positivo, in modo tale da dare risposte intanto ai dipendenti regionali le cui giuste esigenze di valorizzazione della professionalità erano considerate parte di questi articoli 7, 10 e 11, oppure perché ritiene che tutta questa questione debba essere accantonata per non essere più ripresa. E'comunque un comportamento singolare, se non altro perché non si comprende per quale ragione per mesi si debba insistere su una linea e poi invece d'improvviso cancellare tutto il lavoro che è stato fatto; un comportamento tortuoso difficilmente giudicabile e catalogabile.

In ogni caso noi vogliamo precisare ulteriormente la nostra posizione a questo riguardo dopo quanto detto nella discussione generale con gli interventi di tre esponenti del nostro Gruppo. Noi riteniamo che si debba procedere prendendo atto della situazione di difficile governabilità alla quale si è giunti, confermata anche dall'andamento tortuoso di questo provvedimento, di questa legge, contraddittorio di questa legge. Noi riteniamo che per fare una proposta organica, seria, che affronti globalmente la questione del governo del personale regionale, e la questione della riorganizzazione amministrativa della Regione, si debba disciplinare, riconsiderandolo, tutto il problema delle qualifiche e degli accessi alle qualifiche e, contemporaneamente ad esso, quello della valorizzazione professionale del personale. Su tutte queste questioni, abbiamo già presentato in parte delle proposte ma faremo una proposta organica che affronti unitariamente la materia. Credo che sia dovere della Giunta regionale prima di tutto porsi questo problema: non possiamo continuare ad andare avanti a spizzichi confondendo ulteriormente la situazione, lasciando i dipendenti insoddisfatti e lasciando l'Amministrazione regionale, di cui i dipendenti sono l'anima fondamentale, il motore fondamentale, nell'impossibilità di assolvere le proprie funzioni.

Faremo quindi una proposta organica che avrà le caratteristiche che ci siamo sforzati di illustrare seppure sinteticamente nel corso di questo dibattito. Vorrei che l'Assessore ascoltasse un tantino anche gli interventi dell'opposizione... ma allo stesso tempo credo che si debba dare un segnale non soltanto alla comunità sarda, che è l'utente fondamentale della Regione ma anche a quelli che chiamavo l'anima dell'Amministrazione regionale. In questi articoli venivano prese in considerazione, lo dicevamo anche prima, tante esigenze giuste, importanti, questioni non risolte nei processi di mobilità verticale al contrario di quanto ci si attendeva dalla legge 24 del 1989. Queste questioni vanno riprese e risolte; ci sono problemi che riguardano la collocazione nelle diverse qualifiche, interventi di perequazione che vanno affrontati: penso per esempio al primo comma di questo articolo in cui sono considerate da un lato situazioni, diciamo, già risolte dal D.P.G.R. numero 193 del 1986 per quanto riguarda la dirigenza e invece situazioni che solo questo comma si proponeva di risolvere, che ci auguriamo possano ugualmente essere risolte con i normali processi di mobilità verticale perché non si crei davvero una sperequazione tra dirigenti regionali; penso a questioni che sono affrontate anche in altri articoli quali quelle di coloro che hanno identiche professionalità o del personale dei ruoli speciali ad esaurimento; penso ad esempio a coloro che sono stati assunti con le leggi sul Piano di rinascita e per i quali si prevedeva all'interno di questo articolo il riconoscimento del titolo della scuola dell'obbligo antecedente al 1962 o anche alle questioni relative al personale più di recente inquadrato nei ruoli seppure ad esaurimento dell'amministrazione regionale proveniente dagli enti soppressi. Sono insiemi di questioni quindi, rilevanti, giustificate, che devono essere riprese ed affrontate contestualmente ad un provvedimento organico che insieme sia un provvedimento che guardi in avanti, di riforma dell'amministrazione regionale, di governo reale del personale e di valorizzazione delle professionalità e di soddisfacimento delle aspettative dei dipendenti regionali, e, per ultimo voglio dire, anche un provvedimento che cerchi di diminuire le sperequazioni.

La Giunta regionale è tanto sollecita a discutere provvedimenti di adeguamento economico e normativo del personale del Centro regionale di programmazione e degli uffici ad esso collegati, però ancora non ha presentato un proprio disegno di legge di istituzione dell'Ufficio del piano previsto dall'articolo 15 della legge 33 del 1975 che cerchi di mettere ordine anche sotto il profilo del trattamento economico e normativo del personale; evidentemente non è pensabile che personale che svolge le stesse mansioni, nella stessa stanza, abbia, come spesso avviene, trattamenti retribuiti e normativi differenti. Vorrei dire all'Assessore, che non tutto questo personale, lo sappiamo bene e l'ha rilevato anche la Corte dei conti, lavora al Centro di programmazione: alcuni lavorano in Assessorati, svolgono quindi ordinarie funzioni di amministrazione senza neanche quel collegamento con la programmazione che aveva giustificato la creazione di questo ufficio e tuttavia conservano un trattamento differente.

Noi già nella passata legislatura avevamo presentato un disegno di legge istitutivo dell'ufficio del piano per attuare l'articolo 15 della legge 33, nel quale si prevedeva un riconoscimento dei diritti acquisiti dal personale già assunto, ma anche di porre termine al sistema di trattamento differenziato in modo da inserire quest'ufficio a tutti gli effetti, nell'ambito dell'amministrazione regionale. Perché la Giunta non fa una cosa di questo genere? Perché non si propone di presentare un provvedimento che affronti anche questo aspetto? Noi abbiamo ripresentato la proposta che nella scorsa legislatura era stata presentata dalla Giunta allora in carica, ma quello che è importante è che ci sia una iniziativa da parte dell'Esecutivo.

Ecco il senso allora della nostra posizione: la Giunta con un atteggiamento tortuoso sopprime questi articoli, però con la soppressione di questi articoli non può essere cancellata e anzi viene riproposta l'esigenza di un provvedimento organico di riforma e con essa l'esigenza di dare una risposta a quelle questioni, giuste e giustificate, che in questi articoli erano seppure parzialmente e in modo contraddittorio affrontate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, l'articolo 7 che noi ora discutiamo si proponeva, mi sembra, si propone finché esiste perlomeno come disegno di legge, di gestire una fase transitoria di prima applicazione delle norme sulla mobilità per sopperire ai limiti da esse manifestate. Le procedure di mobilità vanno avanti attraverso graduatorie che vengono proposte, vengono mandate al controllo, vengono rinviate dalla Corte dei conti con osservazioni, ci sono poi adeguamenti a tali osservazioni; un complesso insomma di atti e di procedure che hanno creato nell'amministrazione regionale e nei dipendenti della Regione uno stato di attesa, per alcuni versi, ma anche di frustrazione. L'articolo 7, come altri susseguenti, in particolare alcuni commi di esso, si proponeva e si propone finché appunto non voteremo diversamente, di gestire questa fase transitoria, consentendo fra l'altro che funzionari che di fatto esercitano mansioni di rilievo ottengano quella sanzione formale che consenta appunto un esercizio pieno delle funzioni. Il venir meno di questo articolo lascia uno stato di confusione, di difficoltà e anche di frustrazione; sia detto con chiarezza!

Ora il collega Barranu sostiene, e sono d'accordo con lui, che occorre dare una visione unitaria e globale con provvedimenti di riordino che siano leggibili, che siano chiaramente applicabili, dato che in effetti nella nostra esperienza di tanti anni si sono affastellate nella gestione del personale normative spesso contraddittorie, complesse, non soddisfacenti. Con questi articoli la Giunta credo si proponesse proprio un tale obiettivo, ma anche la Commissione nel suo lavoro ha tentato di aggiustare il tiro, di dare risposte che sul piano dell'equità e della funzionalità fossero esaurienti. Oggi la Giunta propone un emendamento soppressivo dell'articolo 7 sulla base di considerazioni certamente degne di attenzione, però rimane un vuoto, un buco nero al quale bisogna dare una risposta.

Io chiedo che la Giunta su questo problema, come su altri, che vengono aggravati dall'eliminazione di alcuni articoli, assuma l'impegno politico di dare risposte ad esigenze che sono giuste, fondate e da noi condivise. Anche l'iter legislativo di formazione della legge è un fatto pubblico: nel corso di esso ci si incontra con organizzazioni sindacali, con aggregazioni anche non formali, chiamiamole così, se è lecito. Nel procedere di una proposta si creano dunque attese che oggi vengono in qualche maniera frustrate e deluse. Bene, non si può consentire che questo avvenga senza guardare in avanti, senza che si abbia un itinerario a cui fa riferimento e da seguire, in modo che appunto in una prospettiva, non remota ma prossima, si possa dare una risposta soddisfacente sia sul piano dell'equità che sul piano dell'efficienza e del funzionamento dell'Amministrazione. Temo invece che con questa insicurezza con questa inaffidabilità delle prospettive sia sempre più difficile gestire l'amministrazione regionale e non senza motivo.

Vorrei allora rivolgere in particolare all'Assessore del personale, ma anche alla Giunta nel suo complesso una richiesta, direi quasi formale, perché si dia un'indicazione politica che dia affidamento sulle prospettive.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Presidente, per dare una risposta al collega Mannoni che poneva il problema della sede e dell'occasione nella quale affrontare i problemi la cui soluzione era contenuta negli articoli 7, 10 e 11 in particolare le norme riguardanti la mobilità verticale e comunque la sistemazione di personale. Noi riteniamo di dover dare una risposta in sede di contrattazione, di confronto con le organizzazioni sindacali, sul contratto 1991/1993, considerando anche che gli orientamenti nazionali ci portano a ritenere abbastanza probabile la delegificazione di alcune materie che sono affrontate in questo disegno di legge. La contrattazione sarà quindi la sede per un confronto con le organizzazioni sindacali e per affrontare i problemi cui si proponeva una soluzione negli articoli 7, 10 e 11 e in genere negli altri articoli per cui la Giunta ha proposto la soppressione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento aggiuntivo decade. L'articolo 8 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, Segretario:

Art. 9

Premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento

1.Per il periodo dal 16 marzo 1987, al 31 dicembre 1990, agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale ai quali è stato attribuito il premio compensativo di cui al punto 3.15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, così come integrato dalle norme previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è attribuito, per la prosecuzione delle funzioni di coordinamento riconosciute, un compenso, per l'intero periodo di effettivo esercizio, pari al novanta per cento delle corrispondenti indennità di coordinamento.

2. Detto compenso è altresì attribuito agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale che, successivamente al 15 marzo 1987, abbiano effettivamente esercitato funzioni di coordinamento generale, di servizi o di settori individuati dal relativo regolamento, nella misura e nei limiti previsti dal precedente primo comma.

3. All'accertamento delle funzioni ed alla corresponsione del relativo compenso si provvede sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita d'ufficio, con l'osservanza delle norme richiamate al primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PORCU, Segretario:

Art. 10

Procedimenti di mobilità verticale nel ruolo unico

regionale e nei ruoli speciali ad esaurimento

Accessi e transiti in soprannumero

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, settimo comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, per i procedimenti di mobilità verticale previsti dal quinto comma del predetto articolo, i transiti alle seguenti qualifiche funzionali possono avere luogo anche in soprannumero alle rispettive dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, nel limite massimo dei posti come in appresso:

- ottava qualifica funzionale: 50 unità;

- settima qualifica funzionale: 100 unità.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, settimo comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, per i procedimenti di mobilità verticale previsti dal sesto comma dell'articolo 3 della predetta legge, i transiti alle seguenti qualifiche funzionali possono avere luogo anche in soprannumero alle rispettive dotazioni organiche del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla tabella A prevista dall'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, nel limite massimo dei posti come in appresso:

- sesta qualifica funzionale: 5 unità

- quinta qualifica funzionale: 20 unità.

3. Analogamente, fermo il disposto dell'articolo 1, settimo comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, per i procedimenti di mobilità verticale previsti dall'articolo 1, comma settimo, della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, i transiti alle seguenti qualifiche funzionali possono avere luogo anche in soprannumero alle rispettive dotazioni organiche del ruolo speciale ad esaurimento di cui al secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge regionale n. 4 del 1990, nel limite massimo dei posti come in appresso:

- settima qualifica funzionale: 20 unità;

- quinta qualifica funzionale: 30 unità;

- quarta qualifica funzionale: 10 unità.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mulas - Cabras - Satta - Casula

Art.10

L'articolo 10 è soppresso. (12)

Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Murgia - Ortu

All'articolo 10, 3° comma, dopo le parole "come in appresso" vengono inserite le seguenti:

- terza qualifica funzionale n. 85 unità;

- quarta qualifica funzionale n. 74 unità;

- quinta qualifica funzionale n. 85 unità;

- sesta qualifica funzionale n. 70 unità;

- settima qualifica funzionale n. 60 unità;

- ottava qualifica funzionale n. 30 unità. (23)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 23 decade. Si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU, Segretario:

Art. 11

Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

Mobilità verticale mediante concorsi interni per titoli

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali quinta, sesta, settima e ottava, ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale che, non avendo usufruito delle norme di speciale inquadramento ovvero dei procedimenti di mobilità previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alla data del 31 dicembre 1990:

a) per il transito alla quinta qualifica funzionale: siano inquadrati nella quarta qualifica funzionale ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24;

b) per il transito alla sesta qualifica funzionale: siano inquadrati nella quinta qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto antecedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di dieci anni; ovvero siano inquadrati nella quinta qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di cinque anni;

c) per il transito alla settima qualifica funzionale: siano inquadrati nella sesta qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni; ovvero siano inquadrati nella sesta qualifica funzionale ed in possesso del diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali, unitamente ad una anzianità di servizio minima di dieci anni; ovvero siano inquadrati nella sesta qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di tre anni;

d) per il transito alla ottava qualifica funzionale: siano inquadrati, a seguito di pubblico concorso, nella settima qualifica funzionale ed in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano inquadrati nella settima qualifica funzionale ed in possesso del diploma di laurea ovvero di una anzianità di servizio non inferiore a dodici anni, unitamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui all'articolo 3 della presente legge, anche in soprannumero alla disponibilità dei posti delle medesime qualifiche funzionali, nel limite massimo del dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti nel bando di concorso".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, come modificato dal primo comma del presente articolo, sono estese al personale del ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima, nonché al personale del ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, per il transito alle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava. In deroga ai limiti stabiliti dal secondo comma del predetto articolo 4, il transito alla sesta qualifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla citata legge regionale n. 13 del 1986 può disporsi in soprannumero alla relativa dotazione organica nel limite massimo di 30 unità.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale che, inquadrati nelle seguenti qualifiche funzionali a seguito dei procedimenti di mobilità verticale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24:

a) per il transito alla sesta qualifica funzionale: siano inquadrati nella quinta qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto antecedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni;

b) per il transito alla settima qualifica funzionale: siano inquadrati nella sesta qualifica funzionari ed in possesso del diploma di laurea;

c) per il transito all'ottava qualifica funzionale: siano inquadrati nella settima qualifica funzionale ed in possesso del diploma di laurea, unitamente ad una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni; ovvero siano inquadrati nella settima qualifica funzionale e abbiano svolto funzioni di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 13 per almeno quattro anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni.

4. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali di cui al terzo comma è disposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero alla disponibilità dei posti nel limite massimo del dieci per cento delle dotazioni organiche della sesta, della settima e dell'ottava qualifica funzionale di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. I concorsi interni sono banditi con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Serri - Pubusa - Barranu - Scano

Art. 11

Il punto D) del primo comma dell'articolo 11 è sostituito con:

"D) per il transito alla ottava qualifica funzionale: siano inquadrati nella settima qualifica ed in possesso del diploma di laurea". (5)

Emendamento soppressivo totale Mulas - Cabras - Satta - Casula

Art. 11

L'articolo 11 è soppresso. (13)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu G. - Meloni - Ortu

Art. 11

La lettera C) del 3° comma dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

Per il transito all'ottava qualifica funzionale: siano inquadrati nella settima qualifica funzionale ed in possesso del diploma di laurea unitamente ad una anzianità di servizio non inferiore a 10 anni; ovvero siano inquadrati nella settima qualifica funzionale ed abbiano svolto funzioni di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 13 per almeno 4 anni ed in possesso del diploma di laurea; ovvero siano inquadrati nella settima qualifica funzionale ed abbiano svolto funzioni di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 13 per almeno 4 anni ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni. (24)

Emendamento aggiuntivo Murgia - Ortu - Meloni

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

Art. 11 bis

Al personale immesso in ruolo a seguito delle LL.RR. n. 4/88 e 4/90 viene riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici, ed anche ai fini dei procedimenti di mobilità verticale, la qualifica attribuita in conseguenza dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1988. (25)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Serri. Ne ha facoltà.

SERRI (P.C.I.). L'emendamento numero 5 è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono gli emendamenti numero 24 e 25. Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, Segretario:

Art. 12

Assorbimento dei posti soprannumerari

1. I posti utilizzati in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sono assorbiti con le vacanze che, successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si verifichino per cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo, nelle rispettive qualifiche funzionali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mulas - Satta - Cabras - Casula

Art. 12

All'articolo 12, il primo comma è soppresso. (14)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PORCU, Segretario:

Art. 13

Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento.

Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione

Norma transitoria

1. Nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, relativamente ai criteri di valutazione delle funzioni di direzione attinenti allo stato di servizio, ai fini della scelta prevista dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, le strutture organizzative comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, secondo l'organizzazione in atto anteriormente all'attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione con la nomina dei predetti coordinatori, qualora denominate divisioni e sezioni sono da considerarsi corrispondenti rispettivamente a servizi e settori. Nella ipotesi di differente denominazione, la corrispondenza delle predette strutture organizzative con i servizi e settori è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interno articolata in sub-strutture e per settore quella non articolata, semplice o di base.

2. Fino a quando non siano divenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma terzo e quinto, e dall'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, relativamente agli accessi e transiti alle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, le funzioni di coordinatore generale, di servizio e di settore possono essere conferite, a modifica parziale di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, anche agli impiegati del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 30 della predetta legge regionale n. 32 del 1988.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Serri - Pubusa - Barranu - Scano

Al primo comma, dopo le parole "qualora denominate", inserire le parole "con atti formali preesistenti alla legge regionale 51/1978". (6)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla volontà dell'Aula.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, Segretario:

Art. 14

Istituzione di settori

1. Per assicurare l'attuazione dei compiti di ricerca, di consulenza e di assistenza di cui all'articolo 54 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, la relativa struttura organizzativa è articolata in otto settori presso gli organi regionale e circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali.

2. Sono altresì istituiti due settori, quali articolazioni del servizio del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, Segretario:

Art. 15

Riconoscimento di anzianità di servizio

1. La disposizione prevista dal punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, concernente il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso l'amministrazione regionale e gli enti pubblici, ai fini economici e giuridici, è estesa al personale che sia stato inquadrato in ruolo successivamente al 31 dicembre 1985, indipendentemente dalla richiesta del personale stesso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti del personale che sia stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento a norma dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 e successive modificazioni, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento economico, il servizio regionale prestato alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antinsetti, con rapporto di lavoro subordinato, anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo. Ai fini predetti, al personale medesimo, con effetto dalla data dell'inquadramento in ruolo, è estesa la disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Mulas - Cabras - Pili

Art. 15

All'articolo 15 è soppresso il 2° comma. (26)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, Segretario:

Art. 16

Conferimento incarichi coordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali Procedura

1. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, per una volta soltanto, secondo le norme per l'esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, approvata con decreto del presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima del 24 febbraio 1986, n. 2.

2. Il consiglio di amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente comma, secondo le disposizioni della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Serri - Pubusa - Barranu - Scano

Art.16

L'articolo 16 è soppresso. (7)

Emendamento aggiuntivo Mulas - Cabras - Satta - Casula

Alla fine del primo comma dell'articolo 16 è aggiunta la seguente frase: "fatti salvi gli atti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge". (16)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 7, soppressivo totale, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7 soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PORCU, Segretario:

Art. 17

Comando di personale presso le Regioni

1. L'amministrazione regionale, d'intesa con le regioni a statuto ordinario e speciale e con il consenso dell'impiegato interessato, è autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le suddette regioni, nel numero massimo di cinque unità durante lo stesso anno finanziario.

2. Analogamente, con la procedura e nei limiti di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire in posizione di comando personale di ruolo delle regioni a statuto ordinario e speciale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PORCU, Segretario:

Art. 18

Concorso pubblico per l'assunzione di sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26

1. Nell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, la frase del quarto comma "Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato" è sostituita dalla seguente: "Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Serri - Pubusa - Barranti- Scano

Art. 18

L'articolo 18 è soppresso. (8)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Serri.

SERRI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PORCU, Segretario:

Art. 19

Requisito della scuola dell'obbligo

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, al secondo alinea del secondo comma, le parole "diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "titolo di studio della scuola dell'obbligo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

PORCU, Segretario:

Art. 20

Adeguamento dei regolamenti degli enti strumentali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e degli enti regionali per il diritto allo studio universitario provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della presente legge, in quanto compatibili, sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale, numero 27. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mulas - Cabras - Pili

Art. 20

L'articolo 20 è soppresso. (27)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 20 è decaduto. Si dia lettura dell'articolo 21.

PORCU, Segretario:

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1 bis. Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1° giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o presso l'Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindi anni di servizio continuativo".

2. Il personale indicato nel precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 20. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Corda - Sechi - Manunza

All'articolo 21, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"3. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 31 dicembre 1988, qualora siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono assegnati a domanda al corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si applica la disposizione di cui al precedente comma". (20)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Manunza.

MANUNZA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla volontà dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21 bis.

PORCU,Segretario:

Art. 21 bis

Rettifica dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

1. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, le parole "VI fascia funzionale" e "VII fascia funzionale" sono sostituite rispettivamente dalle parole "VI qualifica funzionale" e "VII qualifica funzionale".

2. Nella lettera a) del secondo comma dello stesso articolo le parole "8 posti" sono sostituite dalle parole "12 posti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

PORCU, Segretario:

Art. 22

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24

1. Sono da considerare non suscettibili di modifica del previsto punteggio, nella categoria dei titoli di studio indicata nel secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, esclusivamente quelli relativi ai diplomi di scuola media inferiore, di scuola media superiore e di laurea.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Mulas - Cabras - Satta - Casula

Art. 22

L'articolo 22 è soppresso. (17)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

PORCU, Segretario:

Art. 23

Proroga del termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, relativamente al personale di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 24 della stessa legge, prorogato dalla legge regionale 9 novembre 1987, n. 46, è ulteriormente prorogato per altri due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

PORCU, Segretario:

Art. 24

Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale

1. Il requisito della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, deve intendersi riferito a posizioni funzionali esclusivamente di ruolo rivestite presso l'amministrazione regionale, gli enti pubblici strumentali della Regione e gli enti pubblici, nella prescritta fascia funzionale, ovvero in carriere o qualifiche ad essa equivalenti secondo l'ordinamento dell'ente di provenienza, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, calcolato anche mediante cumulo nelle suddette posizioni funzionali, avuto riguardo alla decorrenza giuridica dell'inquadramento o nomina nelle posizioni medesime.

2. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, alla fine del primo comma, il periodo dicente: "è prescritta la permanenza minima di tre anni nella qualifica funzionale di provenienza" è sostituito dal seguente: "è prescritta la permanenza minima effettiva di sette anni nella qualifica funzionale di provenienza". La disposizione che precede si applica ai procedimenti di mobilità verticale aventi effetto dal 1° gennaio 1991.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Baroschi - Mannoni

"Il secondo comma dell'articolo 24 è soppresso". (29)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Presidente, questo emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo in discussione, per quanto sia stato letto con esemplare chiarezza dal collega Porcu, è stato presentato all'ultimissimo momento. Abbiamo pertanto necessità di valutare le conseguenze e le ricadute di questo emendamento; per cui si può o andare avanti, sospendendo temporaneamente l'esame di questo articolo col relativo emendamento, mentre esaminiamo i residui articoli, oppure si impone una breve sospensiva.

PRESIDENTE. C'è una richiesta da parte dell'onorevole Sanna di sospendere l'esame dell'articolo 24 col relativo emendamento.

Passiamo quindi all'articolo 25. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Art.25

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n.4

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è integrato come segue:

a) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

"Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24";

b) dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente comma:

"9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Mulas - Cabras - Satta - Casula

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n.4

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è integrato come segue:

a) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

"La presente norma si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12".

b) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

"Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente comma:

"9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi".

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, in corrispondenza con il personale da nominarsi salariato temporaneo comune e da inquadrarsi nella 3^ qualifica funzionale, è aggiunta la seguente posizione giuridica: "b) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12". (18)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Chiedo che questo emendamento venga perlomeno illustrato. Si tratta di un emendamento abbastanza rilevante quindi chiediamo alla Giunta, per cortesia, di illustrarlo.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, questo emendamento, in particolare l'ultimo comma dell'emendamento, riguarda un certo numero di dipendenti degli enti soppressi che non erano stati inclusi nel personale che transitava nel ruolo unico regionale. Sono, credo, sei o sette in tutto, tre o quattro soltanto a Uta. In questo modo si sana una situazione la cui soluzione diventa semplicemente un fatto tecnico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 18 sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

PORCU, Segretario:

Art. 26

Interpretazione autentica dell'articolo 73, terzo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nel testo sostituito dal terzo comma dell'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, deve intendersi nel senso che per la scelta del personale degli uffici di gabinetto, tra i funzionali e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione regionale, non è preclusivo il divieto previsto dall'articolo 50, settimo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del medesimo articolo 50.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 26 bis

Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32

1. Nell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, alla fine del quarto comma è aggiunta la seguente frase: "Gli estranei all'Amministrazione regionale possono essere chiamati per lo svolgimento delle funzioni di consulente con rapporto di lavoro dipendente ovvero, mediante convenzione di diritto privato, con rapporto di lavoro autonomo, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso così come stabilita dal secondo comma del successivo articolo 28".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Mulas - Cabras - Satta - Casula

Al primo comma dell'articolo 26 bis le parole: "Con rapporto di lavoro dipendente ovvero, mediante convenzione di diritto privato, con rapporto di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "anche con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato". (19)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 26 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

PORCU, Segretario:

Art. 27

Personale del ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13

Destinazione

1. In deroga al disposto dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale regionale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale ad esaurimento può essere destinato all'espletamento di mansioni anche diverse, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, presso l'amministrazione regionale, nella ipotesi di impossibilità di concreta utilizzazione del personale medesimo nelle amministrazioni provinciali in relazione alle esigenze operative previste nei programmi annuali e pluriennali predisposti ai sensi degli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale.

2. La disposizione del precedente comma si applica altresì nella ipotesi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che sia stata accertata nei confronti del predetto personale.

3. La destinazione agli uffici dell'amministrazione regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentiti l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, le amministrazioni provinciali presso le quali il personale è assegnato in posizione di distacco ed il comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

PORCU, Segretario:

Art. 28

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, escluse le poste relative alle partite di giro, sono valutate in lire 56.154.000.000 per l'anno 1991, in lire 35.723.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 33.413.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 gli stanziamenti dei seguenti capitoli corrispondenti ai capitoli del bilancio della Regione per il 1990 terranno conto delle seguenti maggiori spese.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016

Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20; art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26; L.R. 26 agosto 1988, n. 32; L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 41.400.000.000

Capitolo 02019

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (artt. 16 e 17, L.R. 5 maggio 1965, n. 15; artt. 3 e 8, L.R. 30 luglio 1970, n. 6; art. 6, comma terzo, L.R. 7 luglio 1971, n. 18; art. 1, comma secondo, L.R. 9 maggio 1972, n. 11; art. 5, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36; artt. 3 e 4, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

lire 352.000.000

Capitolo 02022

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 7.327.000.000

Capitolo 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 3.975.000.000

Capitolo 02050

Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell'amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978,n.51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; art. 2, L.R, 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n.26)

lire 3.000.000.000

Capitolo 02097

Spese per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali (art. 138, comma ventitreesimo, L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 12, L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 100.000.000.

3. Alle relative spese si fa fronte:

- quanto a lire 10.940.000.000 con l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, delle corrispondenti somme previste nel capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1990 e la conseguente riduzione delle sotto elencate voci di cui alla tabella a) allegata alla L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria)

voce 1 provvedimenti in materia di riforma della Regione e degli enti strumentali

lire 2.900.000.000

voce 2 provvedimenti nel settore degli interventi sociali

lire 5.490.000.000

voce 3 provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi

lire 2.550.000.000

- quanto a lire 45.214.000.000 attraverso l'utilizzo dei maggiori gettiti delle imposte sulle persone fisiche e di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Mulas - Cabras - Dettori

Art. 28

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in Lire 45.433.000.000 per Fanno finanziario 1991, in Lire 30.497.000.000 per l'anno finanziario 1992 ed in Lire 28.276.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione le competenze dei sotto elencati capitoli terranno conto degli stanziamenti accanto agli stessi indicati:

Cap. 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

L. 31.837.000.000

Cap. 02019

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma terzo, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma secondo, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

L. 1.505.000.000

Cap. 02022

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

L. 5.635.000.000

Cap. 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

L. 3.056.000.000

Cap. 02050

Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 27 agosto 1982, n. 22, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, art. 2, L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n.26)

L. 3.300.000.000

Cap. 02097

Spese per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali (art. 138, comma ventitreesimo, L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 12, L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

L. 100.000.000.

3. Alle spese derivanti dalla presente legge, nell'anno 1991, si fa fronte:

- quanto a Lire 10.940.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per Lire 2.900.000.000, per Lire 5.490.000.000 e per lire 2.550.000.000, rispettivamente, delle riserve di cui alle voci 1, 2 e 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria;

- e quanto a Lire 34.493.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 e, ad eccezione del capitolo 02097, su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. (30)

PRESIDENTE. Faccio presente che essendo state introdotte numerose modifiche la spesa prevista sarà inferiore a quanto disposto. E' perciò necessario tenerne conto in sede di coordinamento finale del testo.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

SELIS (D.C.). Può far distribuire l'emendamento per favore?

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la tabella. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Torniamo all'articolo 24 al quale è stato presentato l'emendamento numero 29, soppressivo parziale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi per illustrare l'emendamento.

BAROSCHI (P.S.I.). Ai fini di un miglior coordinamento, vorrei chiarire che l'intendimento dei presentatori è di sopprimere la parola "effettiva" nel secondo comma dell'articolo. Anzi per essere più chiari, dichiaro di ritirare l'emendamento numero 29 e di proporre in suo luogo la seguente modifica: "Nel secondo comma è soppressa la parola 'effettiva'".

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Baroschi: l'emendamento numero 29 viene ritirato. Viene proposto in sua vece un nuovo emendamento che prende il numero 31, soppressivo parziale che recita: "Nel secondo comma dell'articolo 24 è soppressa la parola 'effettiva'".

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Ordine del giorno Tamponi - Serri - Mannoni - Murgia - Amadu - Cocco -Baroschi - Melis - Fantola - Pubusa - Piras - Scano - Tidu sulla necessità di revisione del sistema integrativo di quiescenza del personale regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Al termine della discussione sulla legge regionale, 26 luglio 1990, rinviata dal Governo il 1° settembre 1990 (n. CCLX),

PREMESSO che la prima Commissione permanente del Consiglio aveva inserito nel testo della legge l'art. 27 bis concernente l'iscrizione a domanda al F.I.T.Q, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965 n. 15;

PREMESSO inoltre che la seconda Commissione permanente del Consiglio in sede di esame finanziario della predetta legge regionale ha manifestato l'esigenza della soppressione del testo dell'articolo di cui trattasi in riferimento al carico finanziario che ne deriva;

CONSIDERATA l'esigenza di pervenire ad una perequazione complessiva del trattamento integrativo di pensione del personale appartenente all'intero comparto dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione; CONSIDERATA pertanto l'esigenza di definire la riforma globale del sistema di integrazione del trattamento integrativo di pensione del personale del comparto,

impegna la Giunta regionale

a presentare, nei tempi più brevi, un disegno di legge inteso a dare globale revisione del sistema integrativo di quiescenza del personale di cui trattasi che persegua i seguenti obiettivi:

1) eliminare le sperequazioni in atto tra il personale appartenente al comparto;

2) garantire una forma previdenziale integrativa in grado di sostenersi autonomamente, senza ulteriore aggravio per il bilancio regionale, mediante le quote contributive a carico del personale e dell'Amministrazione regionale e degli Enti di appartenenza. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno può essere illustrato.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Per una breve dichiarazione di voto, che sarà favorevole, considerata l'importanza di questo aspetto del trattamento integrativo. Vi è l'esigenza da un lato di garantire non solo una equiparazione nel trattamento integrativo ma anche l'equità nelle prestazioni per tutti i dipendenti regionali, intendendo per tali anche quelli degli enti dell'intera area contrattuale, perché così non è. C'è, infatti, una parte di dipendenti regionali che è iscritta al fondo e una parte di dipendenti regionali che non è iscritta, e questo non è giusto; c'è inoltre una parte di dipendenti regionali iscritta che paga i contributi senza godere dei benefici perché si matura il relativo diritto solo dopo un periodo minimo di 15 anni, e un'altra parte che pur avendo versato i contributi per oltre 35 anni l'ha fatto inutilmente perché non avrà prestazioni adeguate. C'è, dunque, sia un problema rilevante all'interno dell'Amministrazione regionale sia un problema di equiparazione con gli enti; le percentuali contributive sono infatti differenti nell'Amministrazione centrale e negli enti, e questo non è giusto visto anche che l'area contrattuale è unica e deve esserlo in tutti i sensi. Accanto a questa esigenza, più che giustificata, vi è anche però l'esigenza di passare da un sistema mutualistico a un sistema assicurativo o che si avvicini perlomeno a un sistema previdenziale. Il F.I.T.Q. è per sua storia una società mutualistica, di tipo mutualistico dove in buona sostanza una parte di dipendenti pagano, ma non tutti quelli che pagano hanno diritto alle prestazioni e le prestazioni sono le più diversificate; per esempio sul F.I.T.Q. grava anche per legge il pagamento degli aumenti di pensione ai pensionati e questo è un assurdo.

Bisogna dunque pensare di risolvere il problema della equiparazione, della perequazione di tutti i dipendenti regionali nel trattamento integrativo, ma istituendo un sistema di tipo previdenziale, dove ci sia una relazione tra contribuzione e prestazione, cosa che attualmente non è. Quando fu approvata la legge del F.I.T.Q. nel 1965 fu prevista una copertura di 289 milioni; il primo anno di applicazione ci fu un disavanzo di 3 miliardi e, via via, si sono avuti disavanzi successivi di 9, 27, 100 miliardi proprio perché non vi è stata mai corrispondenza fra contribuzione e prestazione. Allora occorre risolvere il problema, così come detto nell'ordine del giorno, salvaguardando certo i diritti acquisiti di coloro i quali già sono iscritti, ma abolendo il F.I.T.Q. come società mutualistica e creando, in un'ottica di perequazione, un meccanismo di trattamento integrativo dove la Regione preveda nel suo bilancio la sua quota; se deve pagare il 5 per cento paga il 5 per cento e lì si chiude. Le prestazioni saranno quelle che risulteranno dal rapporto tra contribuzioni e prestazioni, come avviene in qualunque sistema previdenziale. Noi abbiamo avuto uno sfondamento di 120 miliardi, con gli attuali iscritti, che adesso si sta risanando. Non si può riprodurre la stessa situazione! Occorre affrontare la questione in questi termini: c'è una legge che lo prevede questo trattamento; si presenti allora un disegno di legge di riforma, lo si affronti in modo organico, risolvendo il problema dei dipendenti, ma anche sapendo qual è il ruolo dell'Amministrazione regionale. Per questa ragione noi siamo favorevoli all'ordine del giorno.

PRESIDENTE Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Per esprimere un voto favorevole all'ordine del giorno a nome del Gruppo democristiano. Non ci vogliamo dilungare sulla materia che è già stata trattata anche nel corso della discussione degli articoli del provvedimento di legge in questione, ma vogliamo ricordare che la Giunta regionale già da tempo ha attribuito, credo a due professionisti e a due esperti in materia attuariale, il compito di esaminare con compiutezza tutta la problematica tecnica che riguarda il problema del F.I.T.Q. Ad oggi non ci risulta che ancora sia stato fornito il lavoro o lo studio definitivo.

Crediamo che non sia più tempo di rimandare ulteriormente la soluzione di questo problema e la definizione dei principi contabili e tecnici a cui si deve far riferimento. Deve essere proposto con immediatezza al Consiglio un disegno di legge affinché il Consiglio possa esaminare con compiutezza di dati questa materia estremamente delicata, specie se ci si vuol muovere, come dice l'ordine del giorno, sulla via della perequazione complessiva di tutto il personale regionale e degli enti strumentali della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione della legge rinviata numero CCLX.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.

SERRI (P.C.I.). Per chiedere che su questa legge il Consiglio voti a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La richiesta di voto a scrutinio segreto non è stata avanzata dal presidente del Gruppo Sanna, ma è appoggiata dal prescritto numero di consiglieri.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Su quale argomento intende parlare? Le ricordo che non è possibile intervenire per dichiarazione di voto in caso di votazione a scrutinio segreto.

SORO (D.C.). Io in effetti avevo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto; c'era stato infatti un accordo per il quale si sarebbe consentito ai Gruppi di esprimere una dichiarazione di voto conclusiva; comunque se questa richiesta ci impedisce di esprimere una dichiarazione di voto ci adeguiamo, non ci sono problemi. Prendiamo atto, però, che anche in questa occasione la procedura prevale sulla politica.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Soro, la ringrazio per la sua sensibilità e disponibilità. Si proceda ora alla votazione a scrutinio segreto della legge rinviata numero CCLX.

Indico la votazione a scrutinio segreto della legge rinviata numero CCLX.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 72

votanti 69

astenuti 3

maggioranza 35

favorevoli 45

contrari 24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzori - Baghino - Baroschi -Barranu - Cabras - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu -Dadea - Degortes - Deiana - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Lorettu - Manca - Mannoni -Manunza - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda -Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Pubusa - Puligheddu -Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra -Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca -Zurru.

Si sono astenuti i consiglieri: Cadoni - Porcu - Usai E.)

Discussione e approvazione della proposta di legge Serri - Baroschi - Melis - Cocco - Amadu - Pubusa - Scano sull'inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i comitati di controllo sugli atti degli enti locali (128)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 128; relatore l'onorevole Serri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MEREU SALVATORANGELO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Serri.

SERRI (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

Art. 1

Inquadramento nei ruoli regionali

1. Il personale che al 31 dicembre 1990 abbia prestato servizio in posizione di comando per almeno tre mesi presso gli organi di controllo sugli atti degli enti locali ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1985, n. 20, e 10 luglio 1986, n. 46, è ammesso a partecipare ad appositi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, secondo le corrispondenze indicate nell'allegata Tabella A.

2. Ai fini dell'inquadramento in qualifiche funzionali per le quali la Tabella A prevede diversi profili professionali, i concorrenti indicano nella domanda il profilo per il quale intendono concorrere, salvo il possesso dei corrispondenti diplomi per i profili di geometra e ragioniere.

3. Al termine delle prove viene compilata una graduatoria unica per ciascuna qualifica funzionale e l'inquadramento è disposto nell'ordine di detta graduatoria e nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 7.

4. I concorsi sono indetti con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per quanto concerne le materie d'esame si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5-10 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento numero 1, a questo articolo risulta presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tamponi - Serri - Mannoni - Amadu - Baroschi - Murgia

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Concorsi pubblici riservati

1. Al fine di sopperire alla carenza di personale necessario per il funzionamento degli uffici dei Comitati di controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, in via eccezionale e per una volta soltanto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, pubblici concorsi riservati per la copertura dei posti della dotazione organica del ruolo unico regionale istituiti, nelle qualifiche funzionali settima, sesta, quinta e quarta, dal successivo articolo 7, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I concorsi pubblici di cui al precedente comma sono riservati:

a) agli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni che al 31 dicembre 1990 abbiano prestato servizio presso gli uffici dei Comitati di controllo, in posizione di comando, per almeno tre mesi ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1985, n. 20 e 10 luglio 1986, n. 46;

b) ai segretari comunali di ruolo ed agli impiegati di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano in possesso di almeno cinque anni di anzianità riconosciuta nella posizione funzionale di appartenenza, nonché dei requisiti generali e del titolo di studio prescritti dall'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, fatta eccezione per i limiti di età.

3. I concorsi pubblici riservati si svolgono preliminarmente per gli impiegati di cui alla lettera a) del precedente secondo comma e successivamente, esaurite le predette operazioni concorsuali, per i segretari comunali e gli impiegati di cui alla lettera b) del medesimo comma.

4. I concorsi pubblici riservati di cui ai precedenti commi sono indetti per qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti, secondo l'ordinamento introdotto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, alle soppresse fasce e qualifiche funzionali individuate negli articoli 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 16.

5. I concorsi stessi si svolgono per titoli ed esami, consistenti in un colloquio nelle materie indicate nei predetti articoli dalla legge regionale n. 16 del 1981. Per la valutazione dei candidati, le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 50 punti ripartiti come in appresso:

- 25 punti per i titoli di servizio, riferiti alla anzianità complessivamente riconosciuta, ai fini giuridici, nella posizione funzionale rivestita presso l'Amministrazione di appartenenza;

- 25 punti per la prova di esame.

6. Per l'espletamento dei concorsi pubblici riservati, la ripartizione dei posti per profilo professionale nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica funzionale di cui al successivo articolo 7, avuto riguardo alle esigenze di personale degli uffici dei Comitati di controllo individuate con il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 1986, n. 6, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse in ordine alla graduazione della valutazione dei titoli nell'ambito dei punteggi a disposizione, nonché ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria di merito, ed ogni altra specificazione necessaria, sono eccezionalmente disciplinati dai decreti che indicono i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale". (5)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, io intervengo sull'articolo 1 perché vorrei che la Giunta esprimesse un parere su un problema che intendo porle.

Io vorrei che non in questa tornata, ma nel momento in cui viene esaminato il disegno di legge della finanziaria, fosse previsto un aumento delle indennità dei componenti dei Comitati di controllo. Lo dico in questa occasione perché stiamo discutendo del personale comandato presso i Comitati di controllo. Oggi percepiscono circa 70 mila lire a seduta; considerata la ritenuta IRPEF guadagnano 35 mila lire più un rimborso di circa 15 mila lire per le spese di benzina; in genere sono persone che risiedono fuori dai centri dove hanno ubicazione i Comitati di controllo. Si riuniscono due o tre volte la settimana e lavorano per quattro o cinque ore. La legge 142 non vigente...

(Interruzioni)

Io sto parlando alla Giunta, sto proponendo un problema. Non avrei parlato se non lo ritenessi un problema meritevole di attenzione da parte del Consiglio regionale; diversamente avrei presentato qualcosa di...

(Interruzioni)

La legge 142 del 1990, la legge di riforma delle autonomie locali, addirittura riconoscendo il ruolo estremamente importante che svolgono i componenti eletti, lo ricordo, da questo Consiglio, da ciascuno dei Gruppi politici secondo le proprie indicazioni e valutazioni prescrive all'articolo 42 e sono delle norme a cui noi entro giugno dovremo adeguarci, che vengano eletti avvocati, commercialisti, chi ha fatto per cinque anni il sindaco, il presidente della provincia o il consigliere regionale, dirigenti di pubblica amministrazione, magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo, indica, dunque, che a svolgere questi compiti dovranno andare persone di un certo livello e ritengo che non siano da meno quelle che il Consiglio regionale della Sardegna ha eletto svolgono infatti un ruolo delicatissimo; la mancanza di una retribuzione adeguata, più razionale...

(Interruzioni)

35 mila lire! Credo che i politici non seguono da vicino la vita familiare, ma dovrebbero sapere che se hanno chiamato un operaio per riparare la lavatrice il solo venire a casa per vedere il guasto costa 45 mila lire; credo che non sia serio mantenere questo parametro.

La domanda, onorevole Assessore, è che vorrei che la Giunta si impegnasse ad introdurre nella finanziaria ritengo una norma che consenta l'adeguamento, nell'entità che riterrà opportuna la Giunta in base alle considerazioni che testé ho fatto, del gettone di presenza per i componenti dei Comitati di controllo eletti da questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Parlo sull'emendamento in discussione, ma ne approfitto per dichiarare che concordo...

SERRI (P.C.I.). Su quale emendamento?

BAROSCHI (P.S.I.). E' stato letto, sull'emendamento sostitutivo totale all'articolo 1. L'ha letto poc'anzi.

SERRI (P.C.I.). Il numero 5?

BAROSCHI (P.S.I.). Qui non c'è nessun numero.

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 1, l'emendamento è il numero 5 sostitutivo totale. E' stato distribuito con gli altri emendamenti.

BAROSCHI (P.S.I.). Io voglio parlare di questo e approfitto.

(Interruzioni)

La legge 142 impone ai consigli regionali, alle regioni di indicare determinati requisiti professionali per i componenti dei Comitati di controllo, e noi prima o poi dovremo dibattere questo problema per adeguarci, ma impone anche di disciplinare altri aspetti relativamente ai Comitati di controllo: la presenza e quant'altro. Non so se la finanziaria è la sede più adatta a questo, perché non è solo un problema di adeguamento, così come giustamente ha detto l'onorevole Baghino, dei gettoni di presenza, ma l'intera struttura che va in qualche modo rivista alla luce della 142.

Quanto all'emendamento sostitutivo totale alla lettera B si dice che, dopo i concorsi riservati a coloro che sono stati comandati presso i Comitati di controllo, possono essere svolti concorsi per la copertura dei posti ancora eventualmente vacanti riservati a segretari comunali di ruolo o a altri impiegati di ruolo negli enti sottoposti a controllo. Io faccio osservare che la situazione nei comuni della Sardegna quanto alla presenza dei segretari comunali non è certamente tra le più felici. Nella sola provincia di Cagliari, i dati quelli segnalati alla Prefettura un anno e mezzo fa, si aveva una carenza, cioè sedi di segretari comunali vacanti, pari circa al 25-30 per cento del totale. Un terzo quasi dei comuni della provincia di Cagliari era privo di segretario comunale titolare; cioè ne aveva uno a "scavalco", con tutte le difficoltà che comporta questo tipo di disservizio. Aprendo anche ai segretari comunali la possibilità di accedere a questi concorsi noi stiamo incentivando la migrazione dei segretari comunali verso i Comitati di controllo. Possono esserci forse motivazioni di carattere economico che possono fungere da freno, ma certamente questa è una possibilità che si apre senza che nel frattempo si dia risposta all'altra esigenza che esiste nei comuni.

La seconda argomentazione che mi porterebbe a chiedere di stralciare questa parte dell'emendamento è questa: proprio la "142" individua nel segretario comunale la prima istanza di controllo degli atti degli enti locali e sappiamo molto bene quale carico di responsabilità ha individuato nel segretario comunale; se noi incentiviamo la carenza di segretari nei comuni stiamo dunque addirittura togliendo quella che è la prima fase di controllo sugli atti degli enti locali, contraddicendo noi stessi, o la "142". Ecco perché mi pare inopportuno fare concorsi riservati ai segretari comunali. Rimangano nei comuni e svolgano lì la funzione di controllo loro assegnata dalla "142"; in tal modo potranno anche dare un supporto migliore al comune stesso. Questa è la prima considerazione.

MULEDDA (P.C.I.). Noi non possiamo disciplinare le funzioni e il trattamento dei segretari comunali, sono dipendenti dello Stato.

BAROSCHI (P.S.I.). Va bene, però consentiamo loro di partecipare ai concorsi. Io sono d'accordo anche su questo. L'altro punto che segnalo è questo: agli impiegati di ruolo degli enti locali si richiedono, per poter partecipare a questi concorsi riservati, cinque anni di anzianità nelle rispettive qualifiche funzionali, quando però andiamo a guardare i criteri per la suddivisione dei cinquanta punti che si possono assegnare al concorso, viene data prevalenza alla prova piuttosto che al servizio, e questo mi pare contraddittorio. Io sarei addirittura per non dare alcun rilievo alla prova, ma propongo che almeno sia invertito il rapporto proposto e si prevedano venti punti al massimo per le prove e trenta per il servizio; altrimenti non chiediamo l'anzianità. C'è una discrezionalità che non capisco! Ai proponenti chiedo, dunque, che questi due punti vengano verificati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Credo che le osservazioni del collega Baroschi siano estremamente interessanti; intanto per la parte relativa alla possibilità data ai segretari comunali di poter partecipare a questo concorso che è stata ampliata direi proprio avendo a riferimento la "142", direi che alcune cose dette dal collega Baroschi potrebbero essere avanzate per affermare invece che sarebbe opportuno che anche la Regione potesse avere presso i comitati di controllo circoscrizionali o regionali delle figure altamente qualificate come sono o come dovrebbero essere i segretari comunali. Ecco di fatto la Regione, ove i segretari partecipassero al concorso e lo vincessero, avrebbe delle figure professionali estremamente capaci per questa funzione di controllo.

Peraltro ci si può rendere conto che se ci fosse la corsa da parte dei segretari comunali a partecipare a questo concorso, probabilmente sguarniremmo alcune sedi che in parte sono già sguarnite. Io personalmente non credo che ci sarà questa corsa per un motivo semplicissimo perché anche l'ultimo contratto dei segretari comunali è un contratto estremamente vantaggioso per loro ed è, direi in dirittura d'arrivo, o almeno sembra, anche il contratto della dirigenza. Quindi credo che di fatto, come si è verificato in altre circostanze, i segretari comunali tenderanno a mantenere la loro funzione e il loro ruolo presso i comuni; questa possibilità potrebbe risultare una possibilità solo sul piano del principio, sul piano pratico invece molti segretari comunali certamente non parteciperanno al concorso.

Sull'altro aspetto invece, quello relativo al punteggio, non ho difficoltà ad accettare e approvare in toto le osservazioni fatte dal collega Baroschi, per una modifica della ripartizione del punteggio, secondo quanto diceva Baroschi, se ricordo bene, trenta punti per i titoli, venti invece per la prova d'esame. Sulla prima parte invece vorrei sentire anche i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo testo per valutare la loro opinione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Decorrenza dell'inquadramento

1. Il personale che supererà i concorsi di cui all'articolo 1 è inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scadono i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tamponi - Serri - Mannoni - Amadu - Baroschi - Murgia

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Indizione dei concorsi

1. I concorsi di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 1, sono indetti con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui alla predetta lettera a)". (6)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Trattamento economico

1. Al personale così inquadrato compete il trattamento economico di cui al punto 5.2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, come modificato dall'articolo 13, commi primo e secondo, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, nonché, quale salario di anzianità, ai sensi del punto 5.3 del medesimo decreto, l'emolumento corrisposto dagli enti di provenienza a uguale o corrispondente titolo.

2. Qualora il trattamento economico annuale in godimento presso l'ente di provenienza all'atto dell'inquadramento sia superiore, in ragione di anno, a quello determinato ai sensi del primo comma, con esclusione del salario di anzianità, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma, il trattamento economico in godimento deve intendersi costituito dagli elementi della retribuzione annua lorda aventi la stessa natura di quelli indicati nella disposizione di cui al primo comma, nonché le integrazioni o indennità comunque denominate, purché pensionabili, ad eccezione degli istituti corrispondenti al salario di anzianità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Serri - Mannoni - Amadu -Baroschi - Murgia

All'articolo 3, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al personale assunto nel ruolo unico regionale a norma dell'articolo 1, compete il trattamento economico di cui al punto 5.2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, con le modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, nonché, quale salario di anzianità, ai sensi del punto 5.3 del predetto decreto n. 193, l'emolumento corrisposto dagli enti di provenienza a uguale o corrispondente titolo.

2. Qualora il trattamento economico annuale in godimento presso l'ente di provenienza all'atto della assunzione sia superiore, in ragione di anno, a quello determinato ai sensi del primo comma, con esclusione del salario di anzianità, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33". (7)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, Segretario:

Art. 4

Anzianità giuridica

1. Il servizio prestato dal personale di cui al precedente articolo 1, alle dipendenze dell'ente di provenienza è valutato ai fini giuridici secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Serri - Amadu -Baroschi - Murgia

All'articolo 4, comma primo, la frase: "secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51" è sostituita dalla seguente: "secondo la disposizione di cui al punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193". (8)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli enti generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, Segretario:

Art. 5

Trattamento previdenziale e pensionistico

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale di cui all'articolo 1, presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

2. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il medesimo personale è iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, Segretario:

Art. 6

Passaggio ai ruoli regionali di personale distaccato

1. Il personale degli enti strumentali della Regione che all'entrata in vigore della presente legge sia distaccato, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso gli organi di controllo sugli atti degli enti locali, può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo un anno di servizio prestato presso tali organi in posizione di distacco.

2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi che decorre dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma. Qualora lo stesso periodo si sia compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine decorre da tale ultima data.

3. L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini previsti dal precedente comma.

4. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

5. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza.

6. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta, per l'applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, per intero ai fini economici e secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ai fini giuridici.

7. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato a norma del presente articolo, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

8. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Serri - Amadu -Baroschi - Murgia

All'articolo 6, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"6. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico in sede di applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986 n. 193, è riconosciuta per intero ai fini giuridici ed economici". (9)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, Segretario:

Art. 7

Incremento della dotazione organica

1. Ai fini degli inquadramenti previsti dalla presente legge alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- settima qualifica funzionale: 13 posti;

- sesta qualifica funzionale: 31 posti;

- quinta qualifica funzionale: 22 posti;

- quarta qualifica funzionale: 28 posti.

2. Il numero delle unità di personale che l'Amministrazione regionale può acquisire in posizione di comando ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 46, è ridotto, per ciascuna fascia funzionale, in correlazione delle unità che vengono inquadrate nelle corrispondenti qualifiche funzionali a norma dell'articolo 1, intendendosi tale corrispondenza determinata dalla tabella di equiparazione di cui alle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due emendamenti, il numero 4 che è sostitutivo parziale e il numero 10, pure sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Serri - Tamponi - Tidu

Art. 7

Nel secondo comma le parole "tabella di equiparazione di cui alle norme transitorie del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193" sono sostituite dalle parole: "tabella A allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24". (4)

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Serri - Baroschi -Amadu - Murgia

All'articolo 7, comma primo, la frase: "Ai fini degli inquadramenti previsti dalla presente legge" è sostituita dalla seguente: "Ai fini previsti dall'articolo 1". (10)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, Segretario:

Art. 8

Divieto di mobilità

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi della presente legge resta assegnato, per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data dell'inquadramento, alle sedi di servizio degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e, nello stesso periodo, non può essere trasferito ad altri uffici dell'Amministrazione regionale, né collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Baroschi - Serri -Amadu - Murgia

All'articolo 8, comma primo, la frase: "Il personale inquadrato nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi della presente legge resta assegnato" è sostituito dalla seguente: "Il personale assunto e quello inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge è assegnato". (11)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 11 sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, Segretario:

Art. 9

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 3.865.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 2.575.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 del bilancio 1990 terranno conto rispettivamente delle seguenti nuove spese: 2.065.000.000, 860.000.000, 400.000.000, 280.000.000 e 260.000.000.

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della tabella A

(Segue lettura)

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Tamponi - Mannoni - Baroschi - Serri -Murgia

La tabella A è soppressa. (12)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.

SERRI (P.C.I.). A seguito delle modifiche introdotte con gli emendamenti ritengo che debba essere modificato anche il titolo della legge; propongo dunque che anziché "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali", il titolo sia, a fini di coordinamento, così modificato: "Misure straordinarie per il reclutamento di personale da destinare agli uffici dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali". Chiedo anche che in sede di coordinamento e di stesura del testo si tenga conto della precisazione che è stata espressa a nome della Commissione dall'onorevole Baroschi circa il punteggio di cui all'articolo 1, quinto comma come modificato dall'emendamento numero 6, cioè fino a 30 punti per il servizio e fino a 20 per la prova d'esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni le osservazioni fatte dall'onorevole Serri sono accolte dal Consiglio regionale. Nessuno è contrario? Sono accolte, onorevole Serri.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 128. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 56, corrispondente al nome del consigliere Porcu.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Porcu.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra - Pintus - Serrenti -Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru - Atzori - Baroschi - Barranu - Cabras - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Dettori - Fadda A. - Fantola - Farigu - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. -Lorelli - Lorettu - Manca - Mannoni - Melis - Meloni - Merella - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pili - Piras.

Si è astenuto:il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 65

votanti 64

astenuti 1

maggioranza 33

favorevoli 64

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Chiedo una sospensione di cinque minuti.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 30, viene ripresa alle ore 22 e 20.)

Discussione e approvazione del programma: "Trasmissione deliberazione G.R. n. 50/78, recante Legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, art. 18, settimo comma: Programma di interventi per l'esercizio 1990, finalizzati allo sviluppo dell'impiantistica sportiva 'ultra comunale' (Impianti regionali)" (16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Programma numero 16; relatore l'onorevole Tidu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tidu, relatore.

TIDU (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del testo del programma.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione il Programma. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la Tabella. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del Programma numero 16. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 14, corrispondente al nome del consigliere Cogodi.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Cogodi.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori- Fadda R. - Fadda P. - Farigu - Floris - Giagu - Ladu L. - Ladu S. - Manca - Mannoni - Melis -Meloni - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onnis - Ortu - Pes - Pili - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra - Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru - Atzori - Baroschi - Barranu - Cabras - Carta - Casu -Catte - Cocco.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 66

votanti 65

astenuti 1

maggioranza 33

favorevoli 65

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del Programma di intervento 1988 - 1989 - 1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (Legge 268 del 1974) (12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Programma numero 12; relatori gli onorevoli Selis e Barranu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, colleghi consiglieri, parlerò per pochi minuti tenendo conto dell'ora tarda e della stanchezza che si è accumulata in una giornata intensa di lavoro e anche di tensioni. Credo però che il provvedimento meriti due parole anche per rendere conto dei lavori che sono stati fatti in Commissione e per sottolinearne l'importanza: verosimilmente esso conclude, infatti, la gestione della legge 268 del 1974.

E' noto che il programma prevede la spesa di oltre 800 miliardi che sono derivati dallo stanziamento delle ultime tre annualità e da una quantità, modesta se volete, ma significativa di recuperi per fondi non spesi. Il programma mantiene l'ispirazione originale della "268", che era orientata al sostegno e allo sviluppo produttivo, sia pure cercando di inserire qualche innovazione soprattutto per quanto riguarda alcuni interventi nel sistema della scuola e della ricerca. Devo dire che il lavoro fatto in Commissione si è sviluppato grazie anche ad un testo che preesisteva forse da attribuire alla Giunta precedente e che comunque ha fornito la struttura di elaborazione e di discussione del lavoro della Commissione.

In Commissione, infatti, era pervenuto originariamente un testo che programmava e articolava la spesa per le ultime due annualità. Su questo terreno si è svolto un confronto positivo che ha portato al convincimento unanime di dover e di poter utilizzare anche la terza annualità. Disponendo dunque di una quantità rilevante di risorse si è cercato di sviluppare un confronto politico per pervenire all'individuazione delle priorità su cui concentrare le risorse così disponibili. Il Partito comunista ha sottolineato l'importanza dell'edilizia scolastica, la maggioranza ha concordato su questo problema e ha sottolineato che questa attenzione e questa sensibilità era già presente nel programma triennale e quindi si è concordato unanimemente che gli stanziamenti ivi presenti venissero attualizzati e venissero resi disponibili.

Altre componenti come il Partito Sardo d'Azione hanno sottolineato non solo l'importanza della struttura del programma ma le esigenze di attuazione rapida ed efficiente di rigore amministrativo. Su questa tematica, cui naturalmente accenno solamente per sommi capi anche perché per gran parte dei colleghi è nota, il dibattito che si è sviluppato ha avuto a suo centro la tematica dello sviluppo regionale, dei suoi problemi, delle prospettive e delle intese; un dibattito di cui non si può render conto in quest'Aula ma che ha costituito, io credo, un momento significativo di confronto a cui tutte le componenti politiche hanno dato un contributo di proposta e di elaborazione direi pregevole.

Devo dare atto in questa sede, credo con soddisfazione di tutti, di questo lavoro positivo che è stato fatto. E' stato così possibile integrare la proposta originale e lo si è fatto, anche questo mi pare positivo e va sottolineato, seguendo lo schema del programma triennale che abbiamo in discussione al quale programma nelle prossime settimane dovremmo dedicare gran parte della nostra attenzione.

Gli interventi fondamentali naturalmente sono quelli previsti dalla legge numero 268, agricoltura, industria, territorio; nell'agricoltura con particolare riferimento ai miglioramenti fondiari e occupazione giovanile, nell'industria ancora l'occupazione coi contributi in conto occupazione, nel territorio a favore del turismo e dell'occupazione giovanile, del sistema stradale e del sistema territoriale. Innovativo è sembrato appunto lo stanziamento rilevante, di 100 miliardi, a favore dell'edilizia scolastica di cui dicevo prima e anche lo stanziamento di 10 miliardi teso a orientare e a capire meglio il fenomeno degli abbandoni scolastici e a mettere in campo interventi magari sperimentali per cercare di affrontare il fenomeno. Ugualmente su questo terreno dell'impegno culturale a favore dello sviluppo credo che vada sottolineata l'importanza dello stanziamento per la ricerca scientifica che, unificandosi ad altri stanziamenti, consente di dare sostanza e spessore alla politica regionale in materia.

Le norme di attuazione in generale oltre a riprendere le disposizioni della legge numero 33 del 1975 e della numero 1 del 1977, sottolineano però nelle norme conclusive l'esigenza che per i passaggi e i concerti, quindi tutto l'apparato procedurale di attuazione della legge e del programma, vengano definiti in norma le scansioni temporali secondo termini precisi. Si prevede così che gli Assessorati competenti in due mesi presentino i programmi, programmi che nel giro di un mese, previo parere dell'Assessorato della programmazione, devono essere deliberati dalla Giunta.

Credo che questo sia stato un lavoro positivo, ho avuto modo di dirlo ma lo sottolineo ancora, dovuto all'impegno delle diverse componenti politiche e crediamo che il lavoro che abbiamo fatto sia significativo anche perché in questo modo concludiamo e concludiamo entro l'anno 1990, quindi mentre stiamo già gestendo e programmando l'annualità 1990, la programmazione delle ultime annualità della "268". Questo, serve sottolinearlo, ci mette in regola con la programmazione dei fondi di questo secondo piano di rinascita e ci consente di poter interloquire con il Governo e con il Parlamento nazionale forti del fatto che le annualità disponibili su questa legge sono state in questo modo programmate e possono essere spese se, come tutti auspichiamo e crediamo, il Consiglio vigilerà e l'Amministrazione regionale dispiegherà il suo impegno per una efficiente e rapida attuazione.

Naturalmente a nessuno sfugge che il programma, per quanto importante, non è di per sé sufficiente da solo a riattivare lo sviluppo e a fronteggiare l'emergenza, dalla crisi industriale alla crisi del settore agricolo, e che occorre una manovra più ampia dotata di più risorse e di più poteri; speriamo e auspichiamo che la nuova legge di rinascita metta a disposizione non solo risorse ma anche poteri e che la politica delle entrate della Regione possa essere attenta alle logiche della Comunità europea. Il presidente Melis mi sottolineava alcuni passaggi delicati che credo che l'Amministrazione dovrà tener presente per non perdere quanto abbiamo già ottenuto dalla Comunità e per migliorare quello che possiamo ancora ottenere con un maggior sforzo di proposta e di progettazione.

Con questa quantità di risorse e di poteri noi dovremo poi pervenire alla discussione degli atti di programmazione. Saranno quelli, lo dico concludendo signor Presidente, colleghi consiglieri, il banco di prova che attende le diverse componenti politiche chiamate a farsi carico tutte assieme dei problemi dello sviluppo regionale e dei problemi dell'emergenza, e a definire, assieme e nella dialettica che è tipica e propria della democrazia e della vita democratica delle nostre istituzioni, la strategia di sviluppo e di crescita. Io sono convinto, questo è l'auspicio, un auspicio di fine d'anno a conclusione del dibattito che si svolge alla vigilia del periodo natalizio, sono convinto, anche alla luce della disponibilità e dell'impegno dimostrato nelle ultime tornate, che le forze politiche sapranno dare e sviluppare il massimo di elaborazione, di proposta e di confronto che ci consentirà di pervenire assieme alla definizione di atti di programmazione, di strategie di sviluppo orientate a garantire un presente e un domani più sereno per tutti. Credo che questa sia la conclusione e l'impegno che possiamo assumere e che mi sento di assumere e credo che sia il migliore augurio che possiamo farci in questa occasione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barranu, relatore.

BARRANU (P.C.I.), relatore di minoranza. Signor Presidente, un breve intervento, visto che stasera e in questi giorni abbiamo avuto occasione di intervenire più volte anche su argomenti collegati al programma che stiamo discutendo adesso e non è il caso di ripetersi vista l'ora tarda e considerato che gli argomenti del nostro Gruppo sono stati illustrati nella relazione di minoranza al programma.

Poche parole allora, per dire che noi ci siamo adoperati attivamente perché il programma consentisse di definire, lo riconosceva del resto anche poc'anzi il relatore di maggioranza, di valutare e di portare avanti un progetto organico di interventi impegnando anche le risorse per il 1990 che la Giunta originariamente aveva invece, proposto di impegnare con un programma successivo nell'ambito del bilancio pluriennale. Si sarebbe in tal caso perso del tempo perché comunque quelle risorse, cioè 250 miliardi, avrebbero dovuto comunque essere impegnati con un programma specifico da mandare poi al CIPE; soprattutto non si sarebbe avuta la possibilità di prevedere alcuni interventi significativi, introdotti come miglioramento rispetto al testo proposto dalla Giunta grazie alla maggiore disponibilità di risorse, che costituiscono scelte qualificanti molto innovative.

Noi ci siamo impegnati attivamente nell'esame, anche se riteniamo che si possano muovere ancora parecchi rilievi; da qui un atteggiamento non positivo sul voto finale del programma. Ci siamo impegnati attivamente per cercare di migliorare gli interventi proposti, in particolare l'intervento più corposo quello dell'edilizia scolastica, ma meglio sarebbe dire interventi a favore delle strutture scolastiche, dalla ristrutturazione alla dotazione anche di attrezzature per la scuola, per un ammontare di 100 miliardi; un altro intervento significativo è quello previsto - anche se, come dire, stiracchiando molto le previsioni della legge "268" che peraltro in questo programma sono stiracchiate e parecchio e poi dirò seppure brevemente il perché - con un progetto nel campo della formazione scolastica, non rilevantissimo come entità di risorse ma che può essere il segnale di una volontà di impegnarsi da parte dell'Amministrazione regionale in un campo troppo lungo non considerato dall'amministrazione regionale, in quanto non direttamente produttivo. Questa scelta è significativa, anche se la spesa è limitata a dieci miliardi, meno di quanto da noi richiesto, perché sta a indicare, per la sede in cui è inserita, che la cultura entra a far parte, come scelta di fondo, come scelta rilevante, della politica di sviluppo regionale.

Altri interventi che noi abbiamo proposto sono tesi a migliorare, ad incrementare gli interventi della Regione nel campo agricolo in senso lato e in particolare in quello del settore agro-pastorale. E, a questo proposito, occorre fare dei rilievi. Non sono state accolte tutte le proposte che noi facevamo; e questo riteniamo che sia stato un errore da parte della Giunta. Ora, è vero, la legge 268 non può essere interpretata, come dire, in modo restrittivo e letterale: rispetto alle scelte originariamente compiute nella normativa del 1974, che fra i settori privilegiavano nella distribuzione delle risorse in senso assoluto l'agricoltura e la riforma agro-pastorale, via via hanno avuto spazio più rilevante settori in principio più marginali, come quelli del territorio, delle aree urbane e della infrastrutturazione urbana in generale, previsti dall'articolo 16. E' giusto, indubbiamente, che si sia proceduto in questi anni in tale direzione, ma la verità è che si è esagerato.

Per esempio nella proposta originaria della Giunta il Titolo II, che è destinato per legge alla riforma agro-pastorale, non prevedeva alcuna risorsa per la riforma agro-pastorale; venivano viceversa destinati 185 miliardi poi si è calati a 150 ma nella sostanza il problema rimane, alla forestazione. Finanziamenti per la forestazione sono stati introdotti surrettiziamente, sin nei primi programmi della "268", ma soltanto con riguardo alla forestazione funzionale collegata ai piani di valorizzazione. In questi programmi, però di fatto, il Titolo II della "268" diventa lo strumento per finanziare i cantieri forestali. E' un'esigenza indubbiamente giusta, importante, ma non si comprende per quale ragione debba essere soddisfatta con finanziamenti a valere sulla "268" e su un titolo di spesa che riguarda la riforma agro-pastorale.

I 17 miliardi che poi sono stati introdotti, per quest'ultima, per una parte come si ricava dalle entrate sono solo il riciclaggio di risorse che già appartenevano allo stesso settore; quindi, sostanzialmente, per il settore della riforma agro-pastorale non ci sono risorse nuove. Certo, si potrà obiettare che c'è una parte di risorse ancora non spese in questo campo, ma va anche detto che, così come ha certificato del resto l'Assessore dell'agricoltura quando è stato da noi chiamato in Commissione, le procedure di carattere amministrativo, l'iter procedurale, è andato oggi molto avanti per cui il ritmo della spesa sarà certamente nei prossimi mesi, e negli anni, molto più veloce.

Sono rimasti dei punti insoddisfacenti, sempre per quanto riguarda il settore agricolo, anche nel campo della serricoltura e del rinnovo delle strutture; interventi che noi avevamo proposto e che erano stati in parte proposti dallo stesso Assessore dell'agricoltura, ma che non sono stati accolti nella misura necessaria. Si era detto che questo aspetto, per dargli organicità, sarebbe stato collegato al progetto di legge sui danni derivanti dalle grandinate che si pensava dovesse essere portato in Aula; poi abbiamo saputo che quel progetto non verrà discusso in Aula: nonostante lunghe discussioni in Commissione bilancio, infatti, la Giunta regionale non è riuscita a risolvere il problema della copertura finanziaria: erano 36 (così diceva l'Assessore del bilancio) i miliardi disponibili, mentre la proposta della Giunta prevedeva spese per 56/59 miliardi.

Io voglio fare, per inciso, un'affermazione perché rimanga agli atti, se non altro: quel progetto non è arrivato in Aula perché la Giunta non ha voluto non essendosi trovato l'accordo, all'interno della stessa Giunta, sulla norma finanziaria. Noi, però, e questo voglio sottolinearlo, qualche ora fa abbiamo approvato la legge per il personale regionale che prevedeva originariamente una spesa di 35 miliardi (43 per l'anno venturo) di cui solo 10 miliardi trovavano puntuale e specifica copertura; per il resto, invece, oltre 20 miliardi, si faceva affidamento sullo stesso meccanismo della proposta sulle grandinate, cioè sull'incremento delle entrate. Ora io non riesco a comprendere per quale ragione, una volta che è stato soppresso l'articolo 7 di quella proposta sul personale, l'articolo 10, l'articolo 11, la norma sul F.I.T.Q., che cioè sono stati risparmiati teoricamente venti miliardi, quei venti miliardi non possono essere destinati a finanziare la proposta per i danni derivanti dalle grandinate. Per il personale regionale, per la mobilità verticale si può far conto sulle nuove entrate; per dare invece i sussidi ai serricoltori no. Francamente è una cosa che non ho capito! Si guardi la norma finanziaria della legge sul personale e vediamo se è diversa dalla norma che veniva proposta dalla Commissione agricoltura per quanto riguarda le calamità. Io pensavo di presentare, a nome del mio Gruppo, un emendamento per utilizzare le risorse così rimaste disponibili ma mi si dice che ci sarebbe una difficoltà di carattere tecnico. Non ho capito per quale ragione, se in quell'altro caso invece andava bene.

Tornando all'argomento e concludendo, ci sono stati passi in avanti significativi in virtù dell'azione che noi crediamo, con spirito costruttivo, di aver svolto in Commissione; di questo siamo indubbiamente soddisfatti perché questo è servito a modificare in modo significativo seppure parziale il programma, ma sono rimasti ancora punti di dissenso rilevante sulle questioni che ho detto; da qui l'atteggiamento, conseguente, che il Gruppo comunista assumerà in sede di votazione conclusiva sul provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, intendo solo molto brevemente fare alcune precisazioni; dal momento che la relazione di maggioranza raccoglie in sostanza quelle che sono le considerazioni che la Giunta ha posto alla base della proposta di programma originaria; ad esse si aggiungono poi quelle avanzate in Commissione, e condivise dalla Giunta che hanno indotto a proporre di utilizzare, in occasione di questo programma, anche le entrate annuali rese disponibili con un decreto legge del Governo di qualche settimana fa o meglio non più di dieci giorni fa.

Voglio precisare innanzitutto che la Commissione bilancio non ha potuto esprimere il parere finanziario sul progetto in materia di danni per le grandinate, perché è sorto un problema di carattere procedurale che lo ha impedito; peraltro la Commissione si era in sostanza già espressa.

Voglio poi precisare ulteriormente che la legge sul personale, che è vero, nella sua stesura finale, prevede una minore spesa di venti miliardi, non è giunta in Aula nello stesso testo che la Giunta aveva proposto e sulla base del quale era stata fatta la valutazione finanziaria. I colleghi sanno bene che quella legge ha avuto notevoli emendamenti in Commissione; e l'incremento dell''onere finanziario, si è avuto dunque, diciamo pure, con il concorso di tutti e non soltanto per effetto della proposta originaria della Giunta.

In ogni caso, giusto perché su questo argomento resti agli atti l'opinione della Giunta, la Giunta non ha mai espresso un parere negativo a che venisse finanziata la legge sulle grandinate nella misura proposta dalla Commissione; ha soltanto avanzato un problema di coerenza con il disegno di legge di bilancio non solo già predisposto ma presentato al Consiglio. Poiché è necessario che il bilancio sia chiuso in pareggio e questa esigenza non può essere coperta col ricorso esagerato e irrealistico alle cosiddette "maggiori entrate"; ciò al fine di evitare che il Governo possa, in sede di controllo della legge, censurarla per questa ragione quindi per garantire l'efficacia delle nostre decisioni, noi abbiamo soltanto posto un problema di coerenza. Abbiamo dunque fatto presente che se la Commissione agricoltura avesse confermato l'ammontare della spesa in 59 miliardi più 2, aumentandolo rispetto alla proposta originaria della Giunta di 39 miliardi più 2, la Giunta avrebbe modificato la sua proposta di bilancio per consentire il pareggio riducendo le spese degli altri assessorati. Fin qui una precisazione che mi pare doverosa, perché rimanga agli atti.

In merito al programma, vorrei fare una ulteriore precisazione e poi concludo rapidamente: il fatto che con il concorso di tutti ovviamente, si sia potuto agganciare a questo programma lo stanziamento per il 1990 ha consentito di anticipare una parte non trascurabile del programma triennale che ancorché al momento sia ancora una proposta, è stato predisposto dalla Giunta e formalmente presentato. Ciò probabilmente ha anche reso possibile superare le difficoltà che altre volte ci siamo trovati di fronte a causa della mancanza di un quadro di riferimento, di opzioni generali. Quelle indicate nel triennale predisposto dalla Giunta possono essere sicuramente discusse, e saranno discusse, ma comunque sono servite come piattaforma per il Consiglio. Io credo che questa sia una ragione, non l'ultima, che ha consentito alla Commissione di licenziare così rapidamente questo programma che prevede una consistente spesa, pari a 802 miliardi, se non si considera il recupero di risorse dei programmi precedenti che sono state attualizzate.

E' chiaro ed evidente che ci sono delle insufficienze di risorse per taluni obiettivi; queste insufficienze saranno più puntualmente approfondite ed esaminate in sede di discussione del bilancio pluriennale che, come ricordava il relatore di maggioranza, speriamo di poter avviare alla ripresa, dopo questa pausa delle festività. Nonostante l'insufficienza complessiva delle entrate regionali, io credo che la presenza di un quadro di riferimento globale certo, quale la Giunta si è sforzata di offrire al Consiglio, consentirà di finalizzare gli interventi ad obiettivi più precisi e meglio quantificabili nel tempo e nella loro dimensione finanziaria, attenuando in tal modo lo scarto fra esigenze e risorse.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Primo settore di intervento.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo settore di intervento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Secondo settore di intervento.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. C'è un problema che riguarda le competenze di attuazione. Al punto 5 pagina 52, c'è sicuramente un errore materiale: la competenza di attuazione non è dell'Assessore dell'agricoltura, ma è dell'Assessore dell'industria. Tutto il resto segue come è scritto.

PRESIDENTE. Allora deve intendersi che il Secondo settore di intervento è modificato, rispetto al testo distribuito, nella pagina 52, punto 5, ed in luogo di "Competenze di attuazione: l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale" deve leggersi "l'Assessore dell'industria".

Metto in votazione il Secondo settore di intervento con tale modifica. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Terzo settore di intervento.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo settore di intervento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Quarto settore di intervento.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo settore di intervento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Quinto settore di intervento.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo settore di intervento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Sesto settore di intervento.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo settore di intervento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'Allegato 1.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.C.I.). Signor Presidente, vi è una dimenticanza, o comunque un errore tecnico: bisogna includere nel Comprensorio 24 il comune di Elmas, che invece manca.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Manca anche il comune di Quartucciu.

SANNA (P.C.I.). Si apporteranno tutte queste modifiche in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Comprensorio numero 2: aggiungere "S. Maria Coghinas" a spostare Erula alla Comunità montana numero 2...

PRESIDENTE. Si tratta di errori che sono stati commessi nella stesura del testo?

DEIANA (D.C.). Sì.

PRESIDENTE. Se si tratta di errori o dimenticanze gli Uffici provvederanno in sede di stesura finale ad apportare le necessarie correzioni. Metto in votazione l'Allegato 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Ordine del giorno Fadda Paolo - Ruggeri - Corda - Cuccu - Giagu - Ladu - Mulas Maria Giovanna - Onnis - Usai Sandro sulla richiesta di inserimento nel gruppo GEPI delle aziende sarde in crisi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VIVAMENTE PREOCCUPATO della situazione di difficoltà dei lavoratori delle aziende ex CIER (ceramiche Maresol), Sarda Comes, ICO, Areonautica Sarda, Euteco, Duron, Metalinfissi Ruberti, con particolare riferimento al caso ex CIER i cui dipendenti da lungo tempo non percepiscono neppure la cassa integrazione guadagni; CONSIDERATO che tale situazione è dovuta in gran parte alla generale crisi dell'apparato industriale sardo;

CONSIDERATO inoltre il permanere del tasso di disoccupazione particolarmente elevato in Sardegna;

VALUTATA l'urgenza di stemperare le tensioni sociali che si stanno determinando per effetto delle difficoltà, a seguito della crisi, di assicurare sbocchi occupazionali a breve termine a centinaia di lavoratori,

tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale

a richiedere, così come per altre situazioni analoghe nel Mezzogiorno, al Governo nazionale e, in particolare, ai Ministeri del Lavoro e dell'Industria un intervento presso la GEPI allo scopo di favorire un'azione di risanamento e di rilancio delle aziende sopra richiamate e la salvaguardia delle condizioni di lavoro e di reddito dei lavoratori. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (D.C.). Dato per illustrato l'ordine del giorno, chiedo che venga inserito nell'elenco delle ditte, delle aziende in esso citate, la GIASON di Olbia, una fabbrica che costruisce raccordi in polietilene. Questa azienda vive una difficile situazione economica anche sotto il profilo finanziario. Ha alle sue dipendenze 130 dipendenti, per l'appunto, e si trova nelle stesse condizioni di quelle incluse nell'ordine del giorno, presentato.

PRESIDENTE. Ci sono obiezioni da parte dei firmatari dell'ordine del giorno?

SANNA (P.C.I.). Presidente, non ci sono obiezioni, ma non abbiamo capito il nome dell'azienda.

PRESIDENTE. GIASON di Olbia.

SANNA (P.C.I.). GIAGU?!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni metto in votazione l'ordine del giorno numero 1, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Giagu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del Programma numero 12. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 10, corrispondente al nome del consigliere Casu.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Maria Vittoria Casu.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Casula - Catte - Corda - Degortes - Deiana - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Lorettu -Mannoni - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Onnis - Randazzo - Satta A. - Sechi - Selis - Serra A. - Serra - Pintus - Soro - Tamponi - Tidu - Usai S. - Zurru - Atzori - Baroschi - Cabras - Carta - Carusillo.

Rispondono no i consiglieri: Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Manca -Muledda - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Scano - Serri - Urraci - Barranu.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatorangelo - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Porcu - Puligheddu - Salis - Usai E.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del programma numero 12:

presenti 59

votanti 50

astenuti 9

maggioranza 26

favorevoli 36

contrari 14

(Il Consiglio approva).

Nomina Commissione di inchiesta sul sistema amministrativo regionale

PRESIDENTE. Comunico al Consiglio regionale che, a seguito del mandato affidatomi dall'Assemblea con l'ordine del giorno numero 36, Soro e più approvato il 7 dicembre 1990, di nominare ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento una Commissione d'inchiesta che riferisca al Consiglio sulle eventuali carenze e disfunzioni dell'Amministrazione regionale con specifico riferimento anche alle procedure di spesa e al sistema dei controlli amministrativi contabili e di cassa, ho proceduto, sentendo anche il parere dei Presidenti di Gruppo, a nominarne come componenti gli onorevoli: Franco Mannoni, Luca Deiana, Maria Cristina Serra Pintus, Andrea Pubusa, Linetta Serri, Franco Meloni, Giovanni Merella, Edoardo Usai e Augusto Onnis. La Commissione sarà convocata per il suo insediamento all'inizio della ripresa dei lavori subito dopo la pausa festiva.

Discorso di fine anno del Presidente del Consiglio

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, nonostante l'ora tarda io non mi esimo dal rispettare una prassi e una consuetudine per la quale il Presidente del Consiglio a fine anno traccia un consuntivo dell'attività del Consiglio. L'anno che sta per chiudersi è stato denso di avvenimenti che hanno trovato anche nella nostra Isola vasta eco.

I grandi fatti internazionali all'insegna dei quali si era aperto il 1990 avevano fatto sperare che questo sarebbe stato l'anno del giro di boa, dell'inversione di tendenza nei rapporti tra gli Stati e i popoli. Il vento dell'utopia sembrava finalmente spirare per spingere l'umanità verso la pace universale. Il 1990, che pure ha segnato la fine dichiarata della guerra fredda, si chiude invece con l'orizzonte ancora denso di nubi fosche che minacciano la guerra in Medio Oriente; una minaccia che per molte settimane ha fatto temere che nel conflitto potessero essere coinvolti anche i nostri connazionali e tra questi numerosi sardi andati in Iraq per lavorare e tenuti laggiù come ostaggi; soltanto nei giorni scorsi la situazione si è sbloccata e anche i nostri corregionali sono tornati alle loro famiglie. A loro vada il fervido augurio di buon Natale e di felice Anno nuovo da parte mia e dell'intero Consiglio regionale a nome di tutti i sardi che hanno trepidato per loro.

Penso che sia negli auspici di tutti i consiglieri, come di tutto il popolo sardo, la speranza che la crisi aperta con l'invasione del Kuwait si risolva con la trattativa diplomatica che non solo eviti il ricorso alle micidiali armi che la tecnologia moderna pone nelle mani degli eserciti, ma valga a pacificare completamente il tormentato Medio Oriente che tante vittime ha visto immolate.

Questo accenno a problemi così vasti nasce dalla considerazione che, anche quando essi appaiono remoti, finiscono per aver riflessi sulla nostra comunità regionale che naturalmente partecipa ai grandi cambiamenti in atto nel nostro tempo. Anche per la Sardegna speravamo che questo sarebbe stato l'anno della svolta; in occasione del discorso di fine anno dell'89 ponevo nel dovuto rilievo l'approvazione entro i tempi prescritti del bilancio di previsione. Mi era parso questo un buon auspicio per la più ampia riforma della Regione e per un suo adeguamento ai nuovi compiti che essa dovrà affrontare, per i grandi mutamenti che si preannunciano: soprattutto l'entrata in funzione del Mercato interno europeo, i nuovi problemi aperti nella nostra economia dalla democratizzazione dei Paesi dell'Est e dall'unificazione delle due Germanie. Abbiamo dovuto invece quest'anno autorizzare un altro esercizio provvisorio e dobbiamo constatare che la riforma della Regione è soltanto all'inizio.

Non voglio nascondere neanche in questa occasione che deve essere di serenità per tutti noi, i momenti di difficoltà che abbiamo attraversato; pur senza voler sollevare polemiche debbo osservare che il momento di più marcata tensione si è avuto quando si sono voluti mettere in discussione i rapporti tra Giunta e Consiglio. Debbo dare atto a tutti i consiglieri ed ai Gruppi che, pur nella dialettica dei loro rapporti che talvolta non può fare a meno della polemica, la loro attività è sempre stata rivolta agli interessi preminenti del progresso e dello sviluppo del popolo sardo. Ad oggi, tuttavia, il calendario delle Commissioni presenta un lungo elenco di impegni per la futura attività.

Come Presidente dell'Assemblea, non soltanto ho il dovere di rispondere della funzionalità dell'istituto, ma ho anche il dovere di tutelarne il prestigio; certo non si può dire che le strutture del Consiglio siano responsabili di quanto non è andato come tutti speravamo. Ci sono ancora, è vero, carenze strutturali, ci sono lacune da colmare e competenze da acquisire, meccanismi da mettere a punto e strumentazioni da sperimentare, ma nel complesso la macchina del Consiglio regionale funziona e non possono essere attribuiti ad essa quei ritardi derivanti dalle situazioni politiche.

In una Regione come la nostra, con oltre quarantanni di legislazione, uno dei problemi di più urgente risoluzione è proprio quello della delegificazione e del riordino in testi unici delle centinaia di leggi di settore. Il parametro per valutare l'attività legislativa non è il numero delle leggi approvate, delle ore di discussione, del numero degli ordini del giorno, delle mozioni, eccetera; è invece alla qualità e agli obiettivi che ci si propone di raggiungere che occorre meglio guardare. Anche sul piano dei numeri, tuttavia, l'attività del Consiglio è ragguardevole; ed è testimoniata dai seguenti dati. Il Consiglio ha effettuato 42 sedute, ha approvato 51 progetti di legge, 52 con l'ultimo di stasera, 4 Regolamenti e 6 piani. Sono state svolte 15 interrogazioni e 22 interpellanze in Aula ed in Commissione e 17 mozioni. Le Commissioni hanno svolto nel complesso 304 sedute per un totale di 597 ore, approvando 68 provvedimenti legislativi, 9 Regolamenti, 23 risoluzioni e esprimendo 63 pareri.

Al di là del valore dei numeri, vorrei ricordare però alcuni dei provvedimenti che ritengo particolarmente rilevanti per la nostra Regione: la legge regionale numero 40, relativa alle norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale che garantisce la trasparenza delle procedure amministrative; le leggi regionali riguardanti la manovra finanziaria per il '90, approvata entro i termini previsti, che hanno consentito all'Amministrazione regionale di operare pienamente senza i limiti dell'esercizio provvisorio; al riguardo mi sembra opportuno ricordare la legge di deroga approvata di recente dall'Assemblea che consentirà alla Regione di dotarsi, per la prima volta nella sua storia, in tempi che auspichiamo rapidi, del piano, del programma e del bilancio pluriennale; la legge regionale di approvazione del piano stralcio degli interventi dell'Agenzia del Lavoro, che dovrebbe contribuire ad alleviare la situazione di crisi occupazionale; la legge di tutela delle condizioni di vita dei lavoratori extra-comunitari che evidenzia l'elevato grado di maturità sociale della nostra Isola, particolarmente sensibile ai problemi degli emigrati.

Ma, ripeto, non è sui numeri che occorre ragionare, ma sulla qualità e sul reale contesto politico. Non è mio compito indicare gli obiettivi politici e me ne astengo; mi limito a confermare che l'Ufficio di Presidenza farà tutto il possibile per adeguare sempre più le strutture dell'Assemblea legislativa, i suoi uffici, le sue strumentazioni. D'altra parte il lavoro già in corso nelle Commissioni, e che subirà per le prossime festività soltanto un breve intervallo, è già di per sé di grandissima rilevanza politica. Penso al programma triennale, al bilancio pluriennale che hanno tra i loro contenuti anche quello della revisione dello stato dell'organizzazione dell'apparato regionale. Ben presto, inoltre, saremo chiamati a legiferare in materia di nuova organizzazione degli enti locali e della struttura della stessa Giunta regionale.

Non si può dire dunque che il tempo sia passato senza che nulla accadesse. La situazione generale della Sardegna, anche se continua a presentare alcuni aspetti preoccupanti, ha registrato anche aspetti molto positivi, sia in assoluto sia in rapporto alle altre regioni meridionali. Non mancheranno certamente le occasioni perché vengano presentati i dati statistici, ma si può già dire che la disoccupazione, soprattutto con l'assorbimento delle giovani leve nel lavoro, dà qualche segno di regresso, mentre si incrementano nuove iniziative, segno di vitalità delle imprese esistenti. Ciò non deve indurre ad un irrazionale ottimismo; poiché moltissimo resta da fare ed ancora troppo ristretta è l'area della popolazione attiva di fronte alle esigenze, ma vi sono segnali che autorizzano a non essere troppo pessimisti e a proseguire nella direzione intrapresa.

Anche alcuni fenomeni come quello degli incendi estivi, che paiono caratteristici della nostra condizione, hanno registrato per fortuna quest'anno un calo di intensità almeno nei danni provocati. Resta invece preoccupante a mio giudizio la situazione della criminalità, e soprattutto della micro criminalità. Il Consiglio ha ospitato una grande manifestazione di avvocati e magistrati sulla crisi della giustizia, e tutti i Gruppi consiliari si sono espressi su questo tema. A me non resta che confermare l'impegno del Consiglio regionale perché si attuino le necessarie riforme e si dotino tutti i presidi giudiziari delle strutture adeguate. Le situazioni di denegata giustizia, gravi per ogni comunità, hanno in Sardegna effetti a volte devastanti anche rispetto ad altre regioni simili alla nostra. Sono questioni che non toccano se non marginalmente le competenze regionali, ma in Sardegna la Regione nel comune sentire della gente, prima ancora che nelle norme, è il primo referente del cittadino che vede in essa il suo rappresentante politico. Di ciò bisogna tener conto anche quando affronteremo la questione della revisione statutaria.

In quest'anno trascorso ho avuto modo di rappresentare il Consiglio presso alcune delle molte comunità di sardi all'estero; ho ricevuto tante attestazioni di fede nell'avvenire della Sardegna e di amore per questa nostra terra. In questi incontri, nei quali sono stato circondato da tanto inatteso affetto ed amicizia, ho visto una grande capacità di inserimento, la ferma volontà di superare lo stato di disagio iniziale dovuto alle differenze di lingua, di costume, di culture e la tenacia nel perseguire i propri obiettivi conquistando stima e rispetto in qualsiasi parte del mondo. Ho potuto capire come ogni uomo debba avere non solo la speranza, ma anche la certezza di migliorare se stesso. Si è rafforzato in me il convincimento che se sapremo ben operare tutti insieme il futuro della nostra Isola sarà quello che sognano tutti i sardi, quelli lontani e quelli che sono rimasti nella nostra terra e per essa lavorano.

Un futuro che molti grandi sardi hanno saputo preconizzare anche in tempi molto tristi e difficili. Mi riferisco a tutti coloro che noi tutti consideriamo non soltanto i padri della nostra autonomia ma anche agli artefici di opere, di testimonianze che hanno valore non soltanto per la Sardegna e per l'Italia, ma anche per l'intera umanità. Ne cito uno per tutti poiché quest'anno ricorre il centenario della sua nascita: Emilio Lussu. Il Consiglio regionale assumerà opportune iniziative, non tanto per celebrarne la ricorrenza quanto per tramandarne i valori che sono comuni per tutti coloro che aspirano alla giustizia e alla libertà. Ed è la coscienza della nostra storia che ci induce proprio all'ottimismo della volontà per il nostro futuro.

Con questi sentimenti faccio a nome del Consiglio e mio personale un sincero augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i sardi, a coloro che sono emigrati in terre lontane, a coloro che nella nostra Isola si trovano ancora in difficoltà per mancanza di lavoro o perché hanno un lavoro precario. Un augurio particolare agli anziani, al cui patrimonio di valori e di esperienze dobbiamo guardare nella nostra azione quotidiana che deve tendere a migliorare le condizioni di chi, dopo una vita dedicata al lavoro, desidera serenità e tranquillità. L'augurio agli ammalati, i quali ci ricordano come le strutture sanitarie debbano essere adeguate ad una società civile, come vorremmo che fosse la nostra. Non posso dimenticare i disabili e gli emarginati, che con gli anziani e gli ammalati, costituiscono la parte debole della società, quella che subisce in silenzio perché non ha la possibilità di gridare le proprie sofferenze, chiedendo il rispetto dei diritti in un mondo che spesso preferisce ignorarlo. Un augurio particolare infine, ai giovani che devono essere messi nella condizione di poter diventare gli interpreti del loro avvenire, con la certezza di una società più giusta e sempre più rappresentativa delle esigenze di tutti.

I giovani costituiscono la nostra speranza per il futuro e ad essi è nostro dovere indicare obiettivi di serenità, di sviluppo ed i valori di solidarietà sociale e di convivenza civili, non i nichilistici e fallaci traguardi indicati dai disvalori rappresentati dalla droga, dalla violenza, dalla disgregazione della famiglia.

Onorevoli consiglieri, a voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di serenità e salute che il vostro Presidente - consentitemi questa confidenziale affermazione - vi porge con l'animo colmo di stima e anche di affetto. Un augurio e un grazie a tutti i dipendenti del Consiglio regionale che diuturnamente ci accompagnano nel nostro lavoro nell'interesse della comunità sarda, e un augurio particolare a tutti coloro che lavorano per i mezzi di comunicazione di massa: a volte usano la sferza della critica polemica, ma ciò non è male se lo scopo è quello di tutelare gli interessi di tutti. La funzione che l'informazione svolge in una società moderna è importantissima perché una democrazia sia tale e di questo dobbiamo sempre essere consapevoli. Noi siamo qui per lavorare nell'intento di migliorare le condizioni e la qualità della vita di una società ancora fragile, non del tutto e dovunque inserita nel processo di sviluppo generale del Paese. Possiamo anche sbagliare ed è allora che la sferza, ma soprattutto i suggerimenti costruttivi, devono servirci per correggere la rotta.

Con questi sentimenti di umiltà, quell'umiltà che troppo spesso mettiamo da un canto, il vostro Presidente - lo voglio ancora ripetere - augura onorevoli consiglieri, a tutti voi, a tutti i dipendenti, a tutto il popolo sardo un felice 1991. Grazie.

La seduta è tolta. Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 23 e 30.