Seduta n.366 del 27/01/1999
SEDUTA CCCLXVI
(Pomeridiana)
Mercoledì 27 gennaio 1999
Presidenza del Vicepresidente MILIA
indi
del Presidente ZUCCA
La seduta è aperta alle ore 17 e 10.
SERRENTI, Segretario,dà lettura del processo verbale della seduta del 25 gennaio 1999, che è approvato.
Continuazione della discussione degli articoli della proposta di legge Diana - Fois Paolo - Dettori Bruno - La Rosa - Ferrari - Aresu - Obino - Sassu - Cugini - Vassallo: "Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Conte'" (137)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 337. Siamo all'articolo 14, su cui era stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dall'onorevole Carloni, che non è presente. Poichè il Gruppo di Alleanza Nazionale conferma la richiesta di voto segreto procediamo alla votazione.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 14.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.
Presenti 49
Votanti 49
Maggioranza 25
Favorevoli 30
Contrari 19
Il Consiglio approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERRIA - BONESU - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FEDERICI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LIORI - LOMBARDO - LORENZONI - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PIRAS - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SERRENTI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Si dia lettura dell'articolo 15.
SERRENTI, Segretario:
Art. 15
Regolamento del Parco
1. Il Regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla-osta.
2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.
3. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine provvede alla predisposizione e all'approvazione l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente secondo la procedura indicata dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
SERRENTI, Segretario:
Art. 16
Programma pluriennale di sviluppo del Parco
1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, il Consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco.
2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Il Piano pluriennale, adottato dal Consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
SERRENTI, Segretario:
Art. 17
Accordi di programma
1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge 142/90, accordi di programma tra la Regione, Consorzi di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az). Per far notare che sull'articolo 17, in sede di coordinamento, occorre andare sul pesante perché gli accordi di programma dovrebbero essere tra la Regione e il Comune di Alghero, quindi non si dovrebbe parlare di Consorzio di gestione ed enti locali interessati perché tutto si risolve nel Comune di Alghero.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
SERRENTI, Segretario:
Art. 18
Azienda Foreste Demaniali
1. Il Consorzio, sulla base di apposita convenzione, si avvale dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sardegna per tutte le attività necessarie alla gestione del Parco.
PRESIDENTE. All'articolo 18 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
SERRENTI, Segretario:
PRESIDENTE. Visto che non ci sono i presentatori, l'emendamento si dà per illustrato.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr.Fed.), relatore. Avevo capito che il proponente era disponibile a ritirarlo però, essendo assente, non sono in grado di fare questa verifica. Laddove permanesse, il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta non lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.). Penso che l'emendamento numero 8 abbia delle valide ragioni ed argomentazioni che lo sostengono e sono rappresentate dal fatto che in una società qual è quella sarda e qual è quella nazionale e addirittura internazionale, dove vi sono aperture sempre più incisive sulla competitività, dire che il parco istituendo debba avvalersi solo ed esclusivamente dell'Azienda foreste e demanio può essere limitativo di quelle che possono essere le sue possibilità di sviluppo.
Riterrei che il parco abbia tutto il diritto di potersi rivolgere a quei soggetti che per caratteristiche proprie, per professionalità ed organizzazione possano assicurare quegli interventi anche in misura superiore a quella che invece potrebbe dare l'Azienda foreste e demanio. Quindi sarà nella libera autonomia del parco rivolgersi a quel soggetto che dà le maggiori garanzie per il raggiungimento dei fini che si propone.
Questo non suona come una preclusione all'Azienda foreste e demanio, perché se quelle caratteristiche sono maggiormente presenti in quell'organismo, l'ente parco si rivolgerà all'Azienda foreste demaniali; se invece dovesse individuare soggetti diversi, ad essi potrà rivolgersi nella sua piena e totale autonomia.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (Progr.Fed.), relatore. Intervengo per cercare di specificare il senso dell'articolo 18. Il senso dell'articolo 18 non è quello di imporre all'ente di gestione la collaborazione con l'Azienda foreste demaniali, bensì è un'indicazione all'Azienda foreste demaniali di essere disponibile a prestare la propria opera laddove fosse necessaria e richiesta per la gestione del parco.
L'emendamento vale in sostanza per l'Azienda foreste demaniali che presta la sua opera e non per l'obbligo all'ente di gestione di utilizzarlo. Per quanto riguarda l'emendamento numero 8, per gli altri soggetti che vengono indicati, è assolutamente inutile scriverlo perché, di fatto, l'ente di gestione ha già la facoltà di rivolgersi a tutti i soggetti possibili e immaginabili purché siano all'interno delle regole che stanno nello statuto dello stesso organismo, siano all'interno delle previsioni di legge.
Per cui insisto nel chiedere al collega Vassallo di ritirare l'emendamento e di interpretare l'articolo 8 nel senso in cui è stato concepito e scritto dalla Commissione, cioè un indirizzo all'Azienda foreste demaniali e non all'ente di gestione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az). Sono sulla stessa linea dell'onorevole Diana: cioè l'ente di gestione, essendo ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica, può adottare tutte le convenzioni e contratti, sia avvalendosi di strumenti di diritto pubblico che di diritto privato. Quindi, la formulazione dell'emendamento numero 8 è inutile.
L'articolo 18 si giustifica in quanto in questo parco vi sono vaste aree gestite dall'Azienda foreste demaniali e chiaramente occorre uno strumento di raccordo fra l'ente parco e l'Azienda foreste demaniali, per cui il testo dell'articolo 18 approvato in Commissione mi sembra soddisfi queste esigenze.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.
VASSALLO (Gruppo Misto). L'emendamento numero 8 non si poneva il problema di togliere una facoltà dell'Azienda foreste demaniale e dell'ente di gestione di avvalersi di questo ente, ma aveva soltanto lo scopo di allargare la possibilità, già tramite la legge, di chiarire che l'ente di gestione può avvalersi anche di altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.
Peraltro, in tutte le norme e le leggi che stiamo facendo, da tutte le parti si auspica un rapporto diverso con il privato per quei soggetti che, oltre ad esperienza e professionalità, possono contribuire anche con risorse di carattere finanziario. Per cui, seppur pleonastico come qualcuno dice nel senso che poi questa facoltà dell'ente potrà essere sancito dello statuto, non si capisce perché ci sia questa netta preclusione, nel senso che non vanifica assolutamente quanto prescritto nell'articolo 18, nel senso che non è che l'emendamento numero 8 vada in contraddizione con l'articolo 18, ma pone soltanto una maggior facoltà all'ente di gestione di avvalersi, oltre che dell'Azienda foreste demaniali, anche di altri soggetti. Per cui ritengo che l'emendamento vada mantenuto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.
MASALA (A.N.). Se l'interpretazione da dare all'articolo 18 è quella che ha riferito poc'anzi il relatore Diana, mi pare che debba essere presentato un emendamento, sia pure orale, per rovesciare la proposizione, perché se diciamo che il comune si avvale o si può avvalere, il destinatario della norma è il comune o l'ente, nel senso che potrà o non potrà avvalersi della collaborazione dell'Azienda forestale.
Se si vuole dire all'Azienda forestale, con puntualità, con certezza e con rigore che sarà tenuta a compiere le attività che l'ente di gestione dovesse chiedere con riferimento alla gestione dell'ente stesso, bisognerà dire che l'Azienda forestale è tenuta ad esercitare le attività necessarie alla gestione del parco qualora ne venga richiesta dall'ente di gestione, perché diversamente un domani sarà difficile pretendere un'interpretazione che sia contraria al testo della legge. L'interpretazione che deve essere data sulla base della norma scritta è che il comune ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dell'Azienda forestale. Se però l'ente non intende avvalersi, nessuno lo può obbligare. Questo mi pare che sia il senso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (Progr.Fed.), relatore. Non c'è nessuna difficoltà, laddove ci fosse un accordo generale, a riscrivere il testo dell'articolo nella formulazione proposta dal collega Masala. Se abbiamo un minuto di tempo per scriverla, possiamo andare avanti sul resto e lo votiamo successivamente. Ritengo che si possa trovare una soluzione perché l'intento è esattamente quello di favorire la collaborazione fra l'azienda e l'ente gestore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (Progr.Fed.). Un'ulteriore precisazione, nel testo originario della Commissione, l'azienda che gestisce quasi l'80 per cento di quel parco, manteneva la gestione su quel territorio e partecipava al comitato di gestione, noi avevamo ritenuto come Commissione che l'Azienda, pur avendo un ruolo importante perché comunque è proprietaria e gestisce la quasi totalità di quei terreni, non fosse corretto che si espropriasse la struttura locale, quindi il comune, in questo caso l'ente, della gestione della stragrande maggioranza del territorio. Quindi l'azienda, che nel progetto originario del progetto di legge, ed anche nella 31, era un soggetto che partecipava direttamente al comitato di gestione, è diventato uno strumento del quale il comune si avvale. Mi pare sia scritto correttamente bene nell'articolo che non vedo veramente cosa impedisce al comune, perchè il concetto di esclusivo è un concetto che si è inventato il collega Balletto perché il fatto che "si avvale", non vuol dire "esclusivamente", non c'è scritto da nessuna parte.
Se per altre competenze vuole avvalersi di altri enti, lo fa, però è un tentativo di dire: "anche se questo è un territorio dell'azienda, lo gestisce il comune attraverso l'ente e si avvale dell'azienda demaniale, in quanto l'azienda arriva all'80 per cento del territorio, gestito direttamente, di proprietà dell'azienda demaniale". Lascerei l'articolo così com'è.
PRESIDENTE. Se non ci sono controindicazione, sospendiamo un attimo la votazione dell'emendamento dell'articolo 18 e passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.
SERRENTI, Segretario:
Art. 19
Coordinamento degli interventi
1. Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio del parco può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Consorzio del parco.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Volevo capire chi sono i diversi soggetti che operano all'interno del parco, posto che il tutto è stato riportato nell'ambito del Comune di Alghero e non vi è la provincia di Sassari.
Se non mi sfugge qualcosa, vorrei che il relatore precisasse meglio cosa si intende.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr.Fed.), relatore. E` evidente che questa è una norma che punta a snellire le procedure per assumere le decisioni in merito alle scelte che si compiono all'interno del parco. Può essere che per alcune decisioni sia necessario acquisire pareri e, piuttosto che acquisirli separatamente, lo spirito è questo, si punta a fare in modo che si acquisiscano attraverso le conferenze di servizio che sono uno strumento comunemente utilizzato.
I soggetti non sono i soggetti interni all'organo di gestione, ma sono i vari soggetti che operano all'interno del parco, cioè sul territorio del parco; questo significa che possono esserci soggetti di varia natura che operano in campi anche completamente diversi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.). Signor Presidente, per chiedere la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 19.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 19.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.
Presenti 46
Votanti 46
Maggioranza 24
Favorevoli 30
Contrari 16
Il Consiglio approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SERRENTI - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Si dia lettura dell'articolo 20.
SERRENTI, Segretario:
Art. 20
Nullaosta
1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal Regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del Consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del Consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora il Consorzio non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del Regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal Regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal Consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal Consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.
MASALA (A.N.). Signor Presidente, sull'articolo 20 vorrei qualche chiarimento perché mi pare si introduca un argomento estremamente pericoloso; qui innanzitutto si scrive una norma in bianco, rinviando al regolamento (che verrà scritto da altri soggetti) una serie di vincoli, di concessioni, di nulla osta e così via. Mentre si va verso una liberalizzazione di tutte le attività che il cittadino deve svolgere, ci troviamo di fronte ad una norma che introduce, peraltro senza conoscere quali vincoli, delle norme restrittive.
In particolare, mi preoccupa soprattutto il quarto comma; nel quarto comma si fa riferimento alle concessioni e siccome è prevista una valutazione sull'esito favorevole di valutazione di impatto ambientale, presumo che gli interventi, le attività riservate, che devono essere compiute all'interno del parco, si riferiscano o si possano riferire anche ad insediamenti immobiliari.
Se ci si riferisce agli insediamenti immobiliari, si parla di concessione edilizia che noi subordiniamo al nulla osta dell'ente di gestione sottraendo al titolare di questa potestà, il Comune, di dare le concessioni.
Quindi, le perplessità sono dal punto di vista giuridico, dal punto di vista economico e dal punto di vista politico circa la liberalizzazione e questo insieme di vincoli, di lacci e lacciuoli, che ancora una volta vogliamo introdurre nella legislazione regionale.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
CONCAS, Segretaria:
Art. 21
Poteri di autotutela del Consorzio del Parco
1. Il legale rappresentante del Consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.
PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
CONCAS, Segretaria:
Art. 22
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorità regionale
1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, trascorso il quale rimette la questione alla Giunta regionale che, sentita la competente Commissione consiliare, provvede in via sostitutiva anche con la nomina di commissari ad acta.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento.
BONESU (P.S. d.Az.). Trattasi di una semplificazione già approvata nella legge per Molentargius.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed.). relatore.Lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente . Lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.
SANNA NIVOLI (A.N.). A me pare che la legge nazionale numero 394 del 13/12/91, che dà gli indirizzi generali sulla gestione dei parchi, richieda la vigilanza del Ministero dell'ambiente sull'ente parco. Quindi non sono sicura che l'emendamento possa avere validità in questo senso. Come si fa a sostituire la vigilanza del Ministero dell'ambiente con una vigilanza esercitata dal nostro assessorato, mi pare che ci sia la violazione di una legge ben precisa.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PATRIMONIO
Art. 23
Beni immobili
1. Il Consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Il Consorzio ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del Parco, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consorzio deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, il Consorzio può entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento.
BONESU (P.S. d.Az.). Si tratta della riproposizione di un emendamento già accolto in sede della legge per il Molentargius, si elimina la prelazione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
pittalis (F.I.). Sono nettamente contrario, e con me il Gruppo di Forza Italia, che la filosofia dell'istituzione del parco muova da atti ablativi come quello previsto nel primo comma dell'articolo 23, cioè si prevede l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco. O gli immobili sono dell'ente comunale e quindi nessun problema, ma se sono di privati non comprendo perché si imponga un sacrificio così oneroso per l'istituzione del parco. E` un sistema che compromette e comprime diritti e, conoscendo anche le lungaggini dei procedimenti ablativi e soprattutto le modalità per costituire e liquidare le indennità conseguenti, riterrei di lasciare alla libera pattuizione, alla libera contrattazione, se si tratta di aree di privati, l'acquisto delle aree che possono in qualche modo essere interessate alla costituzione del parco.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.). Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto del primo comma.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico del comma uno dell'articolo 23.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 45
Votanti 45
Maggioranza 23
Favorevoli 26
Contrari 19
Il Consiglio approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DIANA - FADDA - FALCONI - FLORIS - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LIPPI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MILIA - ONIDA - OPPIA - PIRAS - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
PRESIDENTE. Metto in votazione il terzo comma dell'articolo 23. Chi lo approva alzi lo mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
CONCAS, Segretaria:
Art. 24
Entrate del Parco
1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. La Regione Autonoma della Sardegna partecipa alle spese ordinarie di gestione del Consorzio con un contributo annuale.
3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria al Consorzio degli enti partecipanti allo stesso sono determinate dallo statuto.
4. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.
5. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu per illustrare l'emendamento.
MARROCU (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO V
Norme di tutela e sanzioni
Art. 25
Divieti
1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 12;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della sabbia;
g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare questo l'emendamento.
BONESU (P.S. d.Az.). E` un norma approvata in sede del parco di Molentargius.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr.FEd.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25 bis.
CONCAS, Segretaria:
Art. 25 bis
Sorveglianza
1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:
a) dal personale del Consorzio appositamente incaricato;
b) dal corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
c) dal corpo di polizia municipale del Comune nei limiti della sua competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale del Consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal corpo forestale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
CONCAS, Segretaria:
Art. 26
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Misure provvisorie di salvaguardia
1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 25 e 25 bis, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 29.
CONCAS, Segretaria:
Art. 29
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dalla presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1998 e in lire 1.000.000.000 per ciascuno dei successivi anni finanziari 1999 e 2000 e fanno carico al capitolo 05021 del bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio della Regione per per l'anno 1998 e per gli anni 1999/2000 sono introdotte le seguenti modificazioni:
In diminuzione
03 - BILANCIO
Cap.03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizione legislative
1998 500.000.000
1999 1.000.000.000
2000 1.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui al punto 8 della tabella A) allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998).
In aumento
05 - DIFESA DELL'AMBIENTE
Cap.05021 (N.I) (2.1.1.6.2.2.08.29) (08.02)
Contributo al Consorzio di gestione del Parco regionale naturale "Porto Conte" (art. 24 della presente legge)
1998 500.000.000
1999 1.000.000.000
2000 1.000.000.000
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 11 ha facoltà di illustrarlo.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr.Fed.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
pittalis (F.I.). Chiedo il voto segreto sull'emendamento.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 11.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 34
Votanti 33
Astenuti 1
Maggioranza 17
Favorevoli 28
Contrari 5
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEGORTES - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FOIS Paolo - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - OBINO - ONIDA - PIRAS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SCHIRRU - SECCI - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si è astenuto: il consigliere PITTALIS.)
Poiché non è stato raggiunto il numero legale la seduta riprenderà alle ore 19.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 56, viene ripresa alle ore 19 e07.)
Presidenza del Vicepresidente Zucca
PRESIDENTE. I lavori erano stati interrotti sulla votazione dell'emendamento numero 11 sostitutivo totale dell'articolo 29. La votazione per mancanza di numero legale non era stata considerata valida per cui dobbiamo ripeterla.
E` confermata la richiesta di votazione a scrutinio segreto?
TUNIS MARCO (F.I.). Confermiamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 53
Votanti 53
Maggioranza 27
Favorevoli 42
Contrari 11
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BIANCAREDDU - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LIORI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PIRAS - PIRASTU - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Riprendiamo l'articolo 18 il cui esame era stato sospeso. Era stata data lettura anche dell'emendamento numero 8 sostitutivo totale.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Si era sospesa la votazione dell'articolo 18 per trovare una formulazione diversa, su suggerimento del collega Masala. La formulazione che chiarisce il senso dell'articolo 18 può essere questa, sostanzialmente recuperare il testo del comma 4 del testo originario con la sola modifica, sostituendo alle parole "può fornire", "fornisce sulla base di apposita convenzione," e tutto il resto uguale.
PRESIDENTE. Anche con questi chiarimenti, rimane in vigore l'emendamento sostitutivo totale numero 8? Sì o no? Il sostitutivo totale numero 8 è ritirato.
Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
Balletto (F.I.). Presidente, facciamo proprio l'emendamento numero 8 e chiediamo la votazione a scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 8.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 49
Maggioranza 25
Favorevoli 16
Contrari 33
Il Consiglio non approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLERO - BALLETTO - BIANCAREDDU - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MONTIS - OBINO - ONIDA - OPPIA - PIRAS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Metto in votazione l'articolo 18 con la modifica orale che non è stata contestata da alcuno. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'allegato A risulta approvato dalla coerente votazione dell'emendamento numero 15. Ha domandato di parlare il consigliere Oppia. Ne ha facoltà.
oppia (F.I.). All'allegato A vorrei presentare una postilla orale che è pari all'emendamento stamattina proposto e per un equivoco non è stato poi approvato, ho chiarito bene con il Capogruppo di che cosa si trattava. Si tratta di questa postilla, alla cartografia si dice che nella delimitazione provvisoria del territorio del parco non sono comprese le borgate, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli. E` una specificazione della cartografia.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, e non ce ne dovrebbe essere stante il fatto che stamattina non ce ne sono state, direi che si può considerare approvato con questa precisazione.
L'allegato B, a sua volta, era stato soppresso dalla votazione del soppressivo totale dell'articolo 22, rimane la votazione finale sul testo della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Frau per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
frau (A.N.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per dichiarare il mio voto contrario all'istituzione del parco naturale regionale di Porto Conte. Il mio voto contrario nasce dalla contrarietà alla "parchizzazione", usiamo questo termine, selvaggia della Sardegna che in luogo di vedere più liberi i cittadini, così come lo sono stati per secoli, e per secoli con intelligenza hanno mantenuto l'equilibrio tra uomo e natura, di fede e di fatto schiavi per lacci, lacciuoli e divieti vari per poter usufruire dell'ambiente in cui vivono. Il mio voto contrario è dovuto anche perché questa istituzione nasce sopra le teste dei cittadini algheresi i quali non sono stati minimamente interessati ed avvertiti compiutamente di quali e quanti saranno i vincoli e i divieti cui andranno incontro.
Voto contrario ancora perché, nonostante si parli tanto che i parchi creeranno occupazione e ricchezza, questo parco purtroppo, e questo sicuramente, sarà luogo per sistemare amici, portaborse e quant'altri in comitati di gestione che peseranno sulle casse degli enti pubblici e quindi su tutti i cittadini.
Come ho detto stamane poi la perimetrazione che c'è stata così prospettata non è assolutamente chiara, tutto viene rinviato, pertanto noi ci troviamo a votare qualcosa di poco chiaro, non si conosce con esattezza in questo momento quali saranno le superfici che saranno interessate. Ma poi c'è anche un altro rischio, e questo proviene dalla legge nazionale numero 394, c'è il rischio che quando verrà fatto il piano del parco, oltre il parco vero e proprio si possa anche istituire una zona di pre-parco che avrà gli stessi vincoli e pertanto, tutte quelle borgate, tutti quei poderi, tutte quelle aziende agricole che sono state momentaneamente eliminate dall'area perimetrale del parco, c'è rischio che possano avere tutti quei limiti e quei divieti, quindi mettendo nelle condizioni coloro i quali abitano, vivono e lavorano in quella zona di non poterci più abitarci, viverci o lavorare come prima.
Ecco quindi il perché della mia contrarietà, certo di interpretare buona parte anche della popolazione algherese.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Anche noi sardisti siamo contro la parcomania, contro la volontà di porre i vincoli, contro la volontà di asservire ad una astratta tutela del territorio e del paesaggio le attività umane che si svolgono nel territorio, ma daremo voto favorevole a questa legge perché ci sembra che il testo approvato sia un testo che dà alla comunità locale di Alghero il potere di controllo dell'attività del proprio territorio, che non impone i vincoli nuovi, ma consente all'ente locale di avere ulteriori armi per la programmazione del territorio, per far sì che i valori della convivenza dell'attività civile, economica e sociale vengano contemperati con quelle esigenze di tutela ambientale che, chiaramente, sono il presupposto per un corretto rapporto fra l'uomo e l'ambiente e per un corretto rapporto del popolo sardo con il suo territorio. Per cui, esprimeremo voto favorevole intendendo che questo parco, come quello di ieri d'altronde, sia un strumento che viene dato nell'ambito di una politica regionale di sviluppo, non di vincolo preordinato alla stasi e al blocco, alle comunità locali per sviluppare le proprie potenzialità. Credo che aver ritenuto che i poteri di programmazione del territorio spettino in primo luogo, e in particolare quello di programmazione urbanistica, agli enti locali sia un dato essenziale. Non dovremmo avere i conflitti che il Parco nazionale degli Abruzzi portò con i comuni del Parco, non dovremmo avere quella conflittualità che ha impedito finora l'attuarsi del Parco del Gennargentu che è visto dagli enti locali e dalle popolazioni come un'imposizione di vincoli e(?) di poteri esterni. Qui invece si sta approvando una legge che dà poteri al comune di Alghero, che consente al comune di Alghero di avere una politica ambientale consona a quella che è la sua politica turistica ed economica in generale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Noemi Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA NOEMI (A.N.). Io esprimo già, prima di questa brevissima motivazione, un voto non a favore di questa legge, e purtroppo posso esprimere solo un voto e non tre. Ma i motivi per cui io non sono a favore di questa legge sono tre e li elenco molto brevemente.
Il primo è che io, forse solo per un mio limite, non capisco di che genere di parco si tratti, ovvero se si tratti di un parco regionale in quanto regionale sostituisce il termine nazionale per ovvi motivi di decentramento, oppure siccome sul titolo c'è anche parco regionale ma aggettivato "naturale", è questo aggettivo che è un pochino più inquietante, perché evoca il concetto di riserva naturale. La riserva naturale, anche se all'amico Diana che è il promotore di questo provvedimento non interessa, io ricordo a quest'Aula che cosa è la riserva naturale, che è cosa diversa da parco regionale. La riserva naturale è una zona di particolare importanza scientifica in cui è assolutamente vietato l'accesso, oppure è una riserva naturale in cui occorre ripristinare equilibri ambientali alterati dall'uomo, in cui è assolutamente vietato l'accesso. Siccome c'è un'ambiguità nel titolo e c'è un'ambiguità nel contenuto di legge, non riesco a capire e la cosa non mi garantisce che venga fuori una buona legge.
La seconda ambiguità è data da quello che veniva detto adesso dal collega Bonesu, dall'enfasi che viene data al binomio parco - sviluppo. Normalmente lo sviluppo si crea valorizzando certamente l'ambiente e valorizzando le vocazioni naturali; a me pare che, purtroppo, in questa legge l'enfasi dello sviluppo sia rappresentata, perché anche da un punto di vista della corposità ci sono quasi tutti gli articoli che servono per definire in realtà una burocrazia che sarà l'ente parco, che sarà l'unica specie protetta, probabilmente, che sarà probabilmente l'unica entità che si avvantaggerà economicamente dell'intervento statale.
Quindi, siccome è costume dei partiti che fanno molta propaganda utilizzare questi binomi, per esempio ricordo benissimo, durante gli anni '60, il binomio industria pesante uguale sviluppo per il territorio. Si è visto quale è stato lo sviluppo per il territorio! E guarda caso è la stessa entità politica, o pressapoco, che propone un altro binomio, un altro idolo, questa volta parco uguale sviluppo del territorio. Io penso che lo sviluppo del territorio non si dia per legge, ma eventualmente si devono creare dei prerequisiti che sicuramente non sono presenti, a mio giudizio, in questa legge. Normalmente, chi crea questi idoli crea anche dei tabù, allora guai a chi si permette di dire, o di avere il sospetto che il parco non creerà sviluppo, perché si crea proprio una cultura della trasgressione e quindi non si può dire assolutamente in giro. Io invece penso, e lo dico con tutta onestà, che la vera innovazione non sta nell'adeguarsi alla moda del momento, ma sta nel cercare di vedere quella che è invece l'eccezione alla regola. Allora innovare significa elevare un voce contraria nel coro per cui io, con molta modestia, annuncio che il mio voto sarà, per questi tre motivi, negativo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico del testo della proposta di legge numero 137.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLERO - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PIRAS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - VASSALLO - ZUCCA.
Rispondono no i consiglieri: BERRIA - BOERO - CADONI - CARLONI - FRAU - LOCCI - SANNA NIVOLI - USAI Edoardo.
Si sono astenuti i consiglieri: BALLETTO - BIANCAREDDU - LADU - PIRASTU.
Risultato votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 55
Votanti 51
Astenuti 4
Maggioranza 27
Favorevoli 43
Contrari 8
(Il Consiglio approva).
Discussione generale del disegno di legge: "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali" (445)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 445 A, recante disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Cucca, relatore
CUCCA (Progr. Fed.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando ha lo scopo di modificare alcune norme della legge regionale numero 4 dell'88, riguardanti la programmazione e il finanziamento dei servizi socioassistenziali, nell'intento di rendere i servizi stessi più facilmente e direttamente fruibili dai cittadini, sia attraverso lo snellimento di alcune procedure, sia attraverso il decentramento ai comuni di alcuni compiti che ancora facevano capo all'assessore alla sanità.
In particolare, nell'articolo 1 si è voluta armonizzare la procedura di programmazione comunale con quella della programmazione regionale, uniformando la cadenza dei programmi comunali d'intervento che fino a questo momento erano annuali, e a quella del piano socioassistenziale che è triennale. I comuni possono in tal modo disporre di una prospettiva più ampia nella programmazione degli interventi, inoltre la verifica e l'aggiornamento annuale dei programmi triennali entro il 30 novembre di ogni anno consente così ai comuni di decidere le politiche sociali contestualmente alle decisioni di carattere finanziario, poiché la data coincide con quella dell'approvazione del bilancio annuale, e nel contempo consente alla Regione di anticipare l'istruttoria dei programmi e progetti comunali. In tal modo la concessione dei finanziamenti può avvenire in tempo utile perché i comuni attuino i progetti nell'anno stabilito. L'immediata applicazione delle modifiche in questione è resa possibile dalla norma introdotta in Commissione, che assegna ai comuni un termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per la predisposizione del piano di programma di intervento.
All'articolo 2 si è data la giusta rilevanza alle attività di informazione e ricerca finalizzate alla programmazione e gestione dei servizi degli interventi socioassistenziali che consentono alla Regione di avvalersi di competenze tecniche esterne, finalizzate sia alla raccolta dei dati che all'indagine sul territorio assistenziale e alla predisposizione di aggiornamento del piano regionale.
Con l'articolo 3, al fine di venire incontro alle esigenze di particolari categorie di cittadini che già usufruivano di sussidi o rette di ricovero disposti dalla Regione, cioè i talassemici, gli emofilici, i nefropatici, i portatori di handicap, persone affette da patologie psichiatriche, si è disposto il trasferimento in capo ai comuni delle funzioni riguardanti la concessione e l'erogazione dei sussidi, compiti che facevano capo all'assessore alla sanità.
Per l'esercizio delle funzioni trascritte vengono assegnati ai comuni, per gli anni '99/2000, risorse con vincolo di destinazione per gli anni successivi. L'importo è aggiornato con cadenza triennale sulla base delle occorrenze certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in scaletta. Per quanto riguarda le attività socioassistenziali già attribuite alla soppressa OMNI, si sono uniformate ai comuni le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie alle provincie.
Si è introdotta poi una norma che intende far sì che venga superato, seppure gradualmente, il ricorso alle convenzioni per lo svolgimento di compiti di coordinamento nell'esercizio di funzioni socioassistenziali, nella convinzione che l'organizzazione alla programmazione dei servizi richiede condizioni di stabilità del personale.
Nell'articolo 6 e 7, invece, tenuto conto del ritardo con cui le istituzioni pubbliche e private si adeguano agli standard strutturali e di attività previsti dalla normativa vigente, si prevede una deroga all'autorizzazione al funzionamento, purché tali strutture, alla data di entrata in vigore della legge, siano attivate da almeno un anno e abbiano già presentato domanda con la prescritta documentazione.
Al fine dell'adeguamento agli standard si è inoltre previsto il finanziamento per gli interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socioassistenziali già in funzione. La Commissione ha ritenuto di ridurre la disparità tra i comuni e le istituzioni private riguardo al riparto dei finanziamenti, stabilendo che il 60 per cento dello stanziamento annuale venga disposto a favore dei comuni, e il restante 40 per cento a favore delle istituzioni private. Si è inteso semplificare, a favore dei portatori di handicap, le procedure di adeguamento dei limiti di reddito necessari e i contributi finalizzati all'adattamento dei mezzi di locomozione, correlando con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT e affidando alla Giunta regionale la determinazione periodica dell'importo, e la stessa procedura è stata prevista per l'elevazione dei contributi giornalieri pro capite per il trasporto degli handicappati.
Infine si è autorizzata la Giunta regionale all'erogazione di finanziamenti straordinari per interventi di particolare urgenza ed inderogabilità. La Commissione ha ritenuto di modificare, per alcuni interventi, i periodi di finanziamento, al fine di adeguarli alle annualità del bilancio approvate dal Consiglio. Il provvedimento era da tempo atteso, soprattutto da parte di tante categorie di assistiti, che potranno ora avere la certezza di avere i sussidi in tempi rapidi e giusti. Il trasferimento ai comuni di alcuni adempimenti che appesantivano la procedura di concessione ed erogazione del sussidio stesso, consentirà infatti di evitare i ritardi finora registrati, mettendo le amministrazioni comunali nelle condizioni di soddisfare le richieste di tante categorie di assistiti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Permettetemi di ringraziare il Consiglio, maggioranza ed opposizione, per la sensibilità che anche in quest'occasione ha dimostrato per i problemi di carattere sociale e in generale anche per quanto riguarda la sanità. C'è davvero una grande attesa da parte degli enti locali per l'approvazione di questo provvedimento. Diciamo che si conclude un processo che io ritengo importante, del decentramento delle competenze dell'assessorato, cioè finalmente l'Assessorato alla sanità e ai servizi sociali avrà soltanto compiti di programmazione, compiti di controllo e non compiti di gestione. Questo è quanto già previsto in alcune norme che sono in discussione nella prima Commissione per tutti gli assessorati, si è riusciti in questa legislatura e con questa legge a dare compimento a un'intendimento della Giunta regionale, ma credo di tutto il Consiglio regionale, sul trasferimento delle competenze.
Non mi soffermo sugli aspetti di contenuto del provvedimento, perché li ha già esposti brillantemente il relatore, consentitemi soltanto di fare una semplice osservazione. Noi andiamo a riparare una grande ingiustizia; tante volte il Consiglio regionale, lo Stato, il Parlamento approvano delle leggi senza dare poi la possibilità ai privati di poter attuare queste leggi. Qui stiamo riparando ad una grande ingiustizia della legge numero 4, che prevedeva finanziamenti soltanto per gli enti pubblici, senza che invece vi fosse la possibilità anche per le associazioni di volontariato, e comunque in generale per il privato sociale, di poter adeguare le strutture che servono ai nostri concittadini a quelle che sono le norme di legge. Credo che, oltre gli aspetti che ha già segnalato il relatore, questo sia un altro degli aspetti che meritano la nostra attenzione. C'è un altro aspetto, che riguarda quei comuni che non hanno ancora usufruito della possibilità di avere dei finanziamenti perché i precedenti amministratori non avevano utilizzato appieno la legge numero 4. Ecco, dare la possibilità a questi comuni di prendere in convenzione o di poter assumere (sono una quindicina di comuni in tutta la nostra Isola) quegli operatori sociali che sono davvero indispensabili per le nuove politiche sociali dei comuni, credo sia un fatto che qualifica questo Consiglio regionale.
Dico adesso, in modo tale che poi anche nell'esame dell'articolato non mi soffermi più, che sono stati presentati alcuni emendamenti di carattere tecnico. Sono soltanto di carattere tecnico, tranne uno che riguarda appunto la possibilità che anche il mondo del volontariato possa usufruire, e non soltanto il privato sociale, dei finanziamenti in conto capitale per la ristrutturazione degli immobili.
Credo che sia ormai indispensabile davvero, per poter esaminare e consegnare i documenti e andare a domani.
PRESIDENTE. I lavori sono aggiornati a domani, alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 19 e 41.
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