Seduta n.169 del 20/04/2016
CLXIX SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
Mercoled� 20 aprile 2016
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta � aperta alle ore 10 e 55.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta del 29 marzo 2016 (165), che � approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia e Gaetano Ledda hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 20 aprile 2016.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Comunico che il Presidente della Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1, ha trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 12, 14, 19, 22, 28 gennaio 2016; 2, 9, 19, 23, 26 febbraio 2016; 1�, 8, 17, 23, 25 e 31 marzo 2016.
Discussione dell'articolato del disegno di legge: "Legge forestale della Sardegna". (218/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 218, Legge forestale della Sardegna.
Siamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione riconosce il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente.
2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.
3. La Regione riconosce, altres�, l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilit� ambientale ai fini della corretta conduzione delle attivit� selvicolturali orientate a favorire la capacit� di resilienza del sistema bosco.
4. La presente legge, in armonia con le norme dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonch� delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica:
a) disciplina la gestione sostenibile delle attivit� forestali pubbliche e private per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
b) disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione;
c) fornisce indirizzi in riferimento alla cura e alla manutenzione del territorio regionale in un'ottica di incentivazione della sostenibilit� ambientale del sistema forestale e silvo-pastorale;
d) disciplina e semplifica il sistema autorizzatorio relativo al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
e) disciplina la materia degli incendi boschivi;
f) provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente foreste della Sardegna, istituito con la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), attraverso l'istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all'articolo 35, d'ora in poi denominata Agenzia.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2. All'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 67 e 68.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 2
Finalit�
1. La finalit� della presente legge � la tutela della complessit� e della multifunzionalit� del sistema forestale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) la protezione e cura del bosco quale bene irrinunciabile;
b) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
c) la salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;
d) la tutela idrogeologica del territorio e la difesa del suolo;
e) la tutela e l'incremento della biodiversit�, la protezione del paesaggio e dell'ambiente, inclusi i sistemi forestali ricadenti in contesti litoranei e dunali;
f) la valorizzazione e l'incremento delle filiere forestali e silvo-pastorali, connesse alla gestione dei boschi e dell'uso delle biomasse forestali, ai fini della produzione di energia;
g) lo sviluppo del turismo e delle attivit� ricreative;
h) il sostegno all'economia forestale con particolare riferimento allo sviluppo rurale e montano;
i) la mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici e il contrasto ai processi di desertificazione;
j) la promozione della cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
k) la conoscenza degli ecosistemi forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario;
l) la semplificazione dell'attivit� amministrativa in materia forestale.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere sugli emendamenti � favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore tecnico della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Parere conforme.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento numero 67.
Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Emendamento numero 68.
Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 3
Funzioni
1. Le funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema Regione come previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e dagli enti locali in conformit� alle previsioni della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, l'Agenzia, la Protezione civile regionale, nonch� le altre strutture regionali competenti per materia.
3. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
c) pianificazione e programmazione in campo forestale e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
d) approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al regio decreto n. 3267 del 1923;
e) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
f) determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 secondo quanto disposto all'articolo 20;
g) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni);
h) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale ambientale regionale (PFAR) e della carta forestale regionale;
i) tutela della biodiversit� forestale di interesse regionale, inclusi gli ecosistemi costieri;
j) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica;
k) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive forestali e silvo-pastorali;
l) gestione del Sistema informativo forestale regionale.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 3 lo metto in votazione.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione elettronica.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti: il soppressivo totale numero 17; i soppressivi parziali numero 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30 e 78; i sostitutivi parziali numero 21, 4, 20, 19, 24, 27, 31 e 29; l'emendamento aggiuntivo numero 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Definizioni di bosco e delle aree assimilate
1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.
2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.
3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole propriet� o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuit� della vegetazione forestale non �, altres�, considerata interrotta da presenza di:
a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;
b) viabilit� agro-silvo-pastorale;
c) corsi d'acqua minori.
4. Si considerano, altres�, bosco:
a) i castagneti e le sugherete;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
c) le aree gi� boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamit� naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.
5. Sono assimilabili a bosco:
a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalit� di difesa idrogeologica del territorio, qualit� dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversit�, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;
d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purch� la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri.
6. Non sono considerati bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
b) i castagneti da frutto in attualit� di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento soppressivo totale numero 17 il parere � contrario; sui soppressivi parziali numero 18, 22, 23, 25, 26, 28 e 30 il parere � contrario, mentre la Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento numero 78; invito al ritiro degli emendamenti sostitutivi parziali numero 21, 4, 20, 19, 24, 27, 31 e 29; sull'emendamento aggiuntivo numero 5 la Commissione si rimette all'Aula. Presidente le chiederei, subito dopo la discussione, prima del passaggio alla votazione dell'articolo 4 una sospensione di cinque minuti in aula. Grazie.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore tecnico della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Parere conforme.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Io credo che quest'articolo 4 sia una delle piccole perle, perch� poi ci sono le grandi perle, una delle piccole perle di questo articolato. La definizione di bosco che � una definizione fuori dal tempo e dallo spazio, cos� come viene prospettata in questa norma, di fatto viene definito bosco un appezzamento di terreno pari ad una piscina, una piscina olimpionica: 2000 metri quadri, un pezzo di terreno che potrebbe essere al massimo un giardino viene definito bosco e viene quindi sottoposto a tutti i vincoli ai quali correttamente un bosco viene di solito sottoposto. Io credo che una riflessione, cari colleghi, su questo tema sia indispensabile farla, non possiamo assolutamente accedere a tesi cos� minimaliste dell'Assessore e della Giunta, sono tesi minimaliste, - lo fa notare il CAL, non lo faccio notare io - in Sicilia il bosco ha una estensione di almeno 10 mila metri quadri, cio� di un ettaro, io credo sia ragionevole, ma sarebbe ancora pi� ragionevole individuare, in un'estensione ancora pi� ampia, il bosco: il bosco � bosco, il giardino � giardino, la piscina � piscina, il campetto da calcetto � campetto da calcetto, non possiamo assolutamente ipotizzare in una legge seria che un bosco sia pari ad un campetto da calcetto. Cancelliamo la norma che disciplina il campetto da calcetto.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Per Ribadire un po' il concetto gi� espresso dal collega Tedde, riteniamo veramente ridicolo pensare che 2000 metri quadri possano essere definiti bosco. Ahim�, stamattina ho voluto misurare il giardino della mia casa: � sicuramente superiore di 2000 metri quadri, mi sono preoccupato, soprattutto se devo pensare ai 20 metri di larghezza maggiore, quindi dovr� prima o poi preoccuparmi di chiamare chi di dovere per stabilire i confini e dovr� prendere visione di tutte le prescrizioni, anche in tema di antincendi che dovr� avere all'interno della citt� a casa mia, questo dimostra ulteriormente quanto ho detto ieri, che questa legge � sanzionatoria, restrittiva e penalizzante, c'� una legge che � fatta per i sardi, � una legge che � stata fatta probabilmente, come diceva ieri il collega Floris che non c'�, da qualcuno che non � mai andato in un bosco, non sa cos'� un bosco, probabilmente l'ha letto e studiato solo nei libri e tutto questo ci lascia veramente senza parole perch� il termine bosco � un concetto che noi abbiamo ben chiaro, il bosco va salvaguardato, il bosco � un patrimonio dell'intera Sardegna, la Sardegna detiene 1.400.000 circa ettari di bosco, i primi in Italia, quindi ecco perch� noi ci teniamo in modo particolare che il bosco vada salvaguardato. Per� dobbiamo avere chiaro il concetto di bosco, perch� nel momento in cui definiamo una superficie di 2000 metri quadri e in alcuni casi, come vedremo negli articoli successivi, neanche rimboschito con alberi ma con vegetazione, riteniamo a questo punto che questa norma debba essere soppressa e modificata con gli emendamenti che dopo andremo a leggere.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Io inviterei i colleghi, i consiglieri della minoranza in modo particolare, perch� anche ieri � stata detta qualcosa di poco simpatico e stamattina il collega Rubiu l'ha ripresa, io inviterei il collega Rubiu, visto che chi ha parlato ieri non c'� e non voglio fare polemica con chi non � presente in Aula, bisogna che si guardi un po' al passato, sta attualizzando il passato ad oggi. Perch�, molto probabilmente, qualcuno nel passato ha nominato figure apicali nell'Ente foreste che non distinguevano qual era un pino e quale era un castagneto. Oggi credo che vi abbia dimostrato, chi guida l'Ente foreste, di avere molto chiara l'idea e credo che nessuno possa metterlo in dubbio. Io, Presidente, considerato che anche nell'esame degli emendamenti sia in maggioranza che in minoranza non c'era unanimit� di vedute sul primo comma dell'articolo 4, proporrei all'Aula di posticipare la discussione dell'articolo 4 al primo pomeriggio, cos� abbiamo tempo all'ora di pranzo di trovare una sintesi unitaria su questo punto.
PRESIDENTE. Chiedo all'Aula se ci sono opposizione a questa proposta, che mi pare ragionevole. Quindi sospendiamo la discussione dell'articolo 4 e degli emendamenti andiamo avanti con l'articolo 5.
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Titolo II
Pianificazione e programmazione forestale
Capo I
Strumenti per la pianificazione e la programmazione
Art. 5
La pianificazione forestale
1. Le Regione definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale nel territorio regionale attraverso una pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile.
2. La Regione svolge le attivit� di cui al comma 1 attraverso l'Assessorato competente in materia di ambiente e l'Agenzia.
3. La Regione persegue le finalit� della pianificazione forestale attraverso la compartecipazione e la condivisione degli enti territoriali e delle componenti sociali interessati, con modalit� definite dalla presente legge.
4. La pianificazione forestale � articolata sui seguenti livelli:
a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR);
b) territoriale su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);
c) particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP).)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 � stato presentato l'emendamento numero 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Piano forestale ambientale regionale
1. Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR) definisce gli obiettivi strategici della politica forestale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione.
2. Il PFAR disciplina:
a) l'indicazione degli orientamenti gestionali per le specifiche azioni di intervento forestale;
b) il coordinamento dei livelli successivi della pianificazione all'interno di un quadro di analisi impostato sulla compartimentazione del territorio in distretti forestali;
c) i criteri per il riconoscimento e l'individuazione dei distretti forestali quali ambiti territoriali ottimali di riferimento per la pianificazione di livello intermedio, espressione di unit� fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistiche e storico-culturali distinte e riconoscibili e la concreta individuazione dei distretti forestali;
d) gli strumenti conoscitivi alla base dell'implementazione della pianificazione a livello intermedio e particolareggiato;
e) l'individuazione delle linee strategiche di intervento per il settore pubblico e privato, le priorit� e i progetti di valenza regionale da attuarsi in programmazione diretta.
3. Il PFAR, espletata la procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, � approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Piano ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.
4. Il PFAR � coerente con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge n. 183 del 1989 e al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), e successive modifiche ed integrazioni, e coordinato con il Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, con i Piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), nonch� con i principali strumenti di pianificazione regionale.
5. In sede di prima applicazione il PFAR, adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale dell'Autorit� di bacino con la deliberazione del 14 febbraio 2008, trova applicazione fino all'anno 2018 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD). Il parere della Commissione � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Parere conforme.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 sono stati presentati gli emendamenti numero: 32, 33 e 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Piano forestale territoriale di distretto
1. Il Piano forestale territoriale di distretto (PFTD) contiene l'analisi di dettaglio del territorio locale e individua le destinazioni funzionali degli ambiti forestali valutandone le potenzialit� e valorizzando l'integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.
2. Il PFTD definisce le linee gestionali pi� efficaci in relazione alle diverse vocazioni dei sistemi boscati, individua gli interventi strutturali e infrastrutturali correlati ed evidenzia gli strumenti finanziari potenzialmente disponibili a supporto della sua implementazione.
3. Il PFTD contiene il piano della viabilit� forestale di cui all'articolo 7 bis.
4. Il PFTD � predisposto sulla base dei sovraordinati atti di programmazione e pianificazione riferiti al contesto cui si riferisce, si configura come piano di settore ed assume un ruolo di indirizzo della gestione forestale nell'ambito del distretto considerato rispetto ai piani forestali particolareggiati, agli altri strumenti ordinari di gestione forestale e, limitatamente alle previsioni di contenuto forestale, agli strumenti urbanistici comunali.
5. Lo schema preliminare di PFTD predisposto dall'Agenzia con la collaborazione di tutti gli enti competenti e sotto il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, � adottato con decreto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con l'indicazione delle modalit� di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato agli enti locali interessati. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni; trascorso tale termine l'Agenzia indice l'istruttoria pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivit� amministrativa).
6. Il PFTD, esaminate le osservazioni di cui al comma 5 e successivamente sottoposto alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, � in via definitiva approvato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
7. Il PFTD ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva, resta in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano ed � sottoposto ad aggiornamento qualora sia approvato un nuovo Piano forestale ambientale regionale.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere della commissione � negativo per tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Parere conforme.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 32.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 33.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Metto ora in votazione l'emendamento numero 34. Ha domandato di parlare il consigliere Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Anche questo emendamento � un emendamento che dovrebbe essere un emendamento di buon senso, un emendamento dettato non da capricci di maggioranza e minoranza, per soddisfare le esigenze dell'onorevole Solinas, ma per questioni veramente tecniche di natura tecnica, e mi appello qui anche a diversi colleghi agronomi che sono presenti in quest'Aula. Sappiamo bene che la durata del piano forestale e territoriale del distretto di 10 anni, � una data che non ha nessun senso logico, basti pensare che il taglio delle querce da sughero � ogni 10 anni. Quindi un piano va fatto in prevenzione ogni cinque anni, non si pu� aspettare da un taglio ad un altro. Quindi occorre che il piano di distretto debba essere per un periodo molto pi� limitato perch� consente sia agli organismi di controllo, sia alle propriet� e sia alla Regione, che anch'essa � proprietaria di numerose foreste che sono imboschite a querce da sughero, per intervenire sulle azioni anche di prevenzione. Quindi non � una questione di voler dettare condizioni o di imporre, sono delle esigenze tecniche. Perch� in 10 anni possono avvenire, a cavallo di due tagli, e questo comporterebbe sicuramente un danno alla foresta. Cos� come nel comma 5, ancora una volta, alla faccia della semplificazione, abbiamo visto che sono presenti, nel piano di distretto, una serie di enti e di Assessorati che appesantiscono ulteriormente il rilascio delle autorizzazioni. Questo � il motivo perch� all'articolo 7 comma 6 chiediamo la modifica da 10 anni a 5 anni.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 34.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Passiamo alla votazione del testo dell'articolo 7.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 bis, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 bis:
Articolo 7 bis
Viabilit� forestale
1. La Regione riconosce l'importanza della viabilit� forestale per un'adeguata gestione delle superfici boschive e per garantire l'accesso dei mezzi per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi.
2. Il piano della viabilit� forestale contiene il censimento della viabilit� esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilit� e gli interventi necessari per il miglioramento della viabilit� nel rispetto della sostenibilit� ambientale e delle eventuali prescrizioni contenuti nei piani di gestione delle aree Rete Natura 2000.
3. Gli interventi previsti all'interno del piano della viabilit� forestale sono soggetti a procedure autorizzative semplificate nel rispetto della normativa vigente.
4. L'approvazione del piano della viabilit� forestale costituisce un elemento di premialit� nell'erogazione di finanziamenti pubblici.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i parametri dimensionali e plano-altimetrici della viabilit� forestale principale, secondaria e delle piste forestali.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7 bis.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Articolo 8
Piano forestale particolareggiato
1. Il Piano forestale particolareggiato (PFP) � lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle propriet� forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse e la sua approvazionecostituisce un elemento di premialit� per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli forestali.
2. Il PFP � redatto, in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati ed � approvato:
a) dall'Agenzia, qualora il piano comprenda terreni interamente o in prevalenza di competenza dell'Agenzia;
b) dai comuni, qualora il piano comprenda terreni di propriet� dei comuni o di privati, previo parere tecnico dell'Agenzia da esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
3. La Regione, nel promuovere la stesura dei piani particolareggiati, individua le risorse necessarie, anche nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari, per:
a) la redazione di piani forestali particolareggiati per i boschi di propriet� pubblica, supportandone in particolare la regolamentazione per la gestione delle terre a uso civico;
b) la pianificazione delle superfici forestali di propriet� privata, incentivando la gestione associata delle propriet�.
4. Nei piani di cui al comma 3, lettera a) possono essere incluse anche le superfici boschive private, purch� i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.
5. Il PFP ha una validit� massima decennale, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.
6. Insede di prima applicazione e fino all'approvazione del piano forestale di distretto, il piano particolareggiato � redatto sulla base di apposite linee guida, predisposte sulla base del Piano forestale regionale di cui all'articolo 6, comma 5, e approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza del piano forestale di distretto, il piano particolareggiato pu� prevedere anche il piano della viabilit� forestale di cui all'articolo 7 bis. ).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 8.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Articolo 9
Pianificazione, gestione e attivit� nei siti della Rete
Natura 2000
1. La pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch� della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche ed integrazioni, � soggetta alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.
2. I piani forestali di distretto o particolareggiati che interessano, in tutto o in parte, siti della Rete Natura 2000, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti. I piani forestali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Agenzia esprime un parere obbligatorio per l'approvazione dei piani di gestione della Rete Natura 2000 ricadenti nei compendi da essa amministrati. ).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 9.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
L'articolo 10 � soppresso, passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale � stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 79.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Articolo 11
Documento esecutivo di programmazione forestale
1. La pianificazione forestale regionale � attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma degli interventi forestali. Il documento ha durata triennale con aggiornamento annuale.
2. Il DEPF, predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente con la collaborazione dell'Agenzia in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS):
a) individua le attivit� e gli interventi prioritari articolati per distretto forestale per il periodo di validit� sulla base delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale;
b) detta indirizzi per il controllo e la valutazione dell'attivit� svolta e dei risultati conseguiti.
3. Il DEPF � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della Consulta regionale per le politiche forestali di cui all'articolo 12 e previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende acquisito.).
PRESIDENTE. Per esprime il parere sull'emendamento, ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'Ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � favorevole.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 11.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento aggiuntivo numero 79.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 12. All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivo totale numero 35, soppressivi parziali numero 36 e 38, sostitutivo parziale numero 39 e aggiuntivo numero 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Articolo 12
Consulta regionale per le politiche forestali
1. � istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente la Consulta regionale per le politiche forestali.
2. La Consulta � nominata con decreto del Presidente della Regione ed � composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dalla Giunta regionale;
c) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio regionale;
e) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agroforestale maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore agroforestale, designato d'intesa tra le stesse.
3. La Consulta resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.
4. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive in materia di programmazione forestale e in particolare:
a) esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito alle politiche forestali;
b) esprime parere sul PFAR di cui all'articolo 6;
c) esprime parere sul DEPF di cui all'articolo 11.
5. I pareri della Consulta sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.
6. I componenti della Consulta svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.).
PRESIDENTE. Per esprime il parere sugli emendamenti, ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere � contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'Ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello del relatore.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento 35.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento 36.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento 38.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 39.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC-Sardegna). I temi sono sempre gli stessi, cercare di proporre delle leggi che siano funzionali, delle leggi che siano utili alla Sardegna, utili agli enti che dovranno partecipare alla vita in questo caso del mondo delle foreste, dei lavoratori delle foreste, e quindi trovare in legge quei sistemi per semplificare. Anche qui, con l'articolo 12, comma 2, mettiamo in piedi una consulta regionale composta da 10 persone: ancora una volta, alla faccia della semplificazione, con 10 persone diventa sicuramente una conferenza di servizi, non una consulta. Il nome "consulta" fa pensare a degli esperti che in qualche modo contribuiscano a dare dei pareri e a migliorare l'attivit� in questo caso dell'ente foreste. Con una consulta di 10 persone riteniamo che tutto questo diventi sempre pi� complicato e soprattutto venga meno ancora una volta quello che � il carattere democratico della legge stessa; proponiamo di utilizzare i Comitati territoriali, che invece in questo caso condividiamo, previsti dall'articolo 44, composti dall'Assessore e da 4 sindaci delegati dal Consiglio delle autonomie locali, quindi un organo che rappresenti i territori, perch� poi pi� avanti andremo a parlare di quanto sono importanti i Comuni all'interno dell'ente foreste, di quanto i Comuni danno anche in termini di superfici e di quanto i Comuni incidono nel bilancio stesso dell'ente foreste. Quindi, la modifica proposta all'articolo 12, comma 2, ha questo scopo, quello di semplificare e ridurre il numero dei componenti del comitato ma soprattutto dare voce anche ai territori con i sindaci. Grazie.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo parziale numero 39.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione il testo dell'articolo 12.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 12.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 37 con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 37.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Capo II
Conoscenza e monitoraggio
delle risorse forestali
Art. 13
Sistema informativo forestale
1. Il Sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione e programmazione forestale regionale, fa parte integrante del Sistema informativo ambientale regionale (SIRA) ed � aggiornato attraverso il modulo di gestione dei procedimenti amministrativi del SIRA.
2. Il sistema informativo forestale regionale oltre a monitorare le attivit� connesse al settore forestale e rendere accessibili al pubblico le relative informazioni assolve ai seguenti compiti:
a) archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e di quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;
b) gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della Carta forestale regionale e dell'inventario forestale regionale;
c) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali;
d) divulgazione delle informazioni archiviate.
3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, e delle previsioni della Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), il Sistema informativo ambientale regionale mette a disposizione delle strutture regionali, delle autonomie locali e dei cittadini le informazioni ambientali detenute.)
PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare metto in votazione l'articolo 13.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 13.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 14
Cartografia e inventario forestale della Sardegna
1. Per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastorali, la Regione realizza e aggiorna la carta forestale regionale e redige l'inventario forestale regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale.
2. L'inventario forestale della Sardegna e le altre cartografie tematiche sono gestite nell'ambito del Sistema informativo ambientale regionale.)
PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare metto in votazione l'articolo 14.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 14.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Titolo III
Gestione del patrimonio forestale
Capo I
Gestione del patrimonio forestale
Art. 15
Definizione di patrimonio forestale pubblico
1. Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico � costituito dalle propriet� sui beni forestali demaniali e patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione, alle province, alle comunit� montane, ai comuni e agli altri enti pubblici.)
PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 15.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 15.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 16. All'articolo 16 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 40, i soppressivi parziali numero 41 e numero 43 e i sostitutivi parziali numero 42 e numero 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 16
Patrimonio forestale della Regione
1. La Regione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge succede nella titolarit� del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna, come a esso pervenuto in base all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999.
2. L'Agenzia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare e l'elenco dei beni immobili di cui al comma 1. L'elenco, convalidato con specifico atto dell'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
3. Entro centottanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente:
a) individua tra i beni di cui al comma 1 e i restanti beni di propriet� regionale gi� gestiti dal soppresso Ente foreste della Sardegna, quelli del patrimonio della Regione funzionali alle attivit� dell'Agenzia;
b) definisce il titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attivit� di istituto.
4. Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3, il patrimonio di cui al comma 1 � gestito a titolo di comodato d'uso dall'Agenzia.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione ha espresso parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 16 sia i soppressivi totali, quelli parziali e quelli sostitutivi parziali.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Conforme alla Commissione.
PRESIDENTE. Apro la discussione sull'articolo 16 sugli emendamenti. Non ho iscritti a parlare.
Metto in votazione l'emendamento numero 40 sostitutivo totale con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 40.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 41 soppressivo parziale con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 41.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 43, soppressivo parziale con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 43.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 42, sostitutivo totale con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 42.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 44 soppressivo parziale con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 44.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione il testo dell'articolo 16.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 16.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 17
Riconsegna dei terreni
tenuti in occupazione temporanea
1. L'Agenzia, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei terreni sottoposti a occupazione temporanea ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923.
2. L'elenco di cui al comma 1 � trasmesso al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che individua, entro i successivi centottanta giorni, i terreni da restituire ai legittimi proprietari previa dichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni e previo collaudo e redazione dei piani di coltura da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto n. 3267 del 1923. La restituzione dei terreni soggetti a occupazione temporanea, inclusi nell'elenco di cui al comma 1 � a cura dell'Agenzia.
3. Il personale dell'Agenzia che presta la propria opera nei terreni riconsegnati � reimpiegato, per le funzioni di cui all'articolo 37, nell'ambito del territorio di competenza del servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base di specifici progetti redatti dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 38.
4. I terreni privati riconsegnati possono essere acquisiti al patrimonio regionale, con le modalit� definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. I terreni pubblici riconsegnati possono essere gestiti dall'Agenzia attraverso le forme previste dalle leggi vigenti.)
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facolt�.
TATTI IGNAZIO GIOANNI BATTISTA (UDC). Grazie Presidente, io intervengo su questo articolo perch� la riconsegna dei terreni dell'attuale Ente foreste ai privati pu� essere una cosa giusta quando si completano i lavori, ma qualcuno si � dimenticato di quello che � successo negli anni scorsi in alcuni territori, soprattutto nei territori dell'interno della Sardegna; nessuno dimentica cos'� successo nel territorio di Nuoro, nei cantieri di Nuoro e di qualche altro comune. Dico questo perch� al comma 3 dell'articolo 17 si dice che gli operai, gli addetti che non lavorano pi� in questi terreni, possono andare a lavorare in altri comuni. Io mi auguro che questo comma non comporti e non crei problemi ulteriori ai sindaci, alle amministrazioni locali, pi� di quelli che abbiamo oggi. Attenzione! Davvero, � un invito che faccio, � un qualcosa che veramente la politica deve evitare, far s� che si creino problemi all'interno delle nostre comunit�. Davvero, � un invito che faccio profondamente, quindi questo comma terzo di questo articolo 17 ritengo debba essere davvero cassato; � assurdo che facciamo una cosa del genere. Sappiamo benissimo la fame che c'� nei comuni del centro Sardegna, e oggi stiamo andando ad approvare un comma di questo genere dicendo che un cittadino di Cagliari pu� andare a lavorare, che un operaio di Cagliari pu� andare a lavorare al comune di Ruinas, sinceramente � una cosa che non sta n� in cielo n� in terra. Vi invito veramente a ragionare un attimino su questa questione: non creiamo problemi alle popolazioni e soprattutto agli amministratori locali.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 17.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 18. All'articolo 18 � stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Affidamento di beni
1. I beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili assegnati all'Agenzia, possono essere attribuiti in concessione a terzi, secondo i criteri e le modalit� disciplinati dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale, in particolare, disciplina la concessione in comodato per periodi limitati allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza a enti, associazioni, fondazioni e comitati non aventi scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunit�.
2. I beni immobili classificati come disponibili possono essere dati in locazione a terzi al valore di mercato o affidati a enti pubblici in comodato gratuito per lo svolgimento di attivit� di pubblico interesse.
3. I beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalit� di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei medesimi settori. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilit� di ciascuno di essi.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento sostitutivo parziale numero 16 la Commissione ha espresso parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Conforme alla Commissione.
PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 16.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 16.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione il testo dell'articolo 18.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 18.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 19. All'articolo 19 sono stati presentati gli emendamenti numero 45, 46 e 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Trasformazione del bosco
e interventi selvicolturali
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entit�, secondo le seguenti modalit� procedimentali:
a) comunicazione semplice;
b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
c) autorizzazione regionale.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalit� di cui al comma 2 e i relativi procedimenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.
6. La trasformazione del bosco � autorizzata unicamente previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorit� competente, alla quale il Corpo forestale e di vigilanza ambientale trasmette copia dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione su tutti e tre gli emendamenti ha espresso parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Poich� non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 45.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 45.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 46.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 46.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 47.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Ovviamente anche qui stiamo trattando un tema non secondario, questa legge sta scorrendo con molta velocit� su un tema cos� delicato ed importante. Riteniamo che meriti sicuramente un'attenzione diversa, perch� il problema del bosco e dell'Ente che andr� a gestire, dell'Agenzia che andr� a gestire i boschi in Sardegna, � indubbiamente un tema molto interessante, pertanto merita la dovuta attenzione. Questo emendamento al comma 3 in realt� in qualche modo mette l'attenzione sul fatto che si occupa della definizione delle tipologie di intervento solo la Giunta regionale. Noi chiediamo con questo emendamento che ci sia un coinvolgimento della Commissione prima, e del Consiglio poi, perch� riteniamo che sia corretto e doveroso da parte della politica, in questo caso anche della Giunta, dover coinvolgere la Commissione competente. Ripeto, il fatto che si tratti di riconoscimenti anche di natura squisitamente tecnica, � indispensabile che la quarta Commissione, la Commissione ambiente, sia in qualche modo coinvolta e debba esprimere un giudizio, cos� come accade per tutti gli altri articoli. Quindi chiediamo l'approvazione dell'emendamento numero 47 in virt� di questa richiesta. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 47.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 47.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 19.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati gli emendamenti numero 48, 49 e gli aggiuntivi numero 75 e 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Vincolo idrogeologico
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge
regionale n. 9 del 2006, � aggiunta la
seguente:
"i bis) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923.".
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i propri ispettorati.
3. Le province concludono i procedimenti di propria competenza gi� avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione ha espresso parere contrario agli emendamenti numero 48, 49 e 7, mentre sull'emendamento aggiuntivo numero 75 il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 48.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 49.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 20.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 75.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 7, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, io molto brevemente intervengo sull'emendamento numero 7 per dichiarare chiaramente il voto favorevole, ma per cercare di capire, a questo punto lo chiedo direttamente all'Assessore, se sapr� darmi risposta, come � possibile che questa attivit�, quella che era prima demandata meglio alle province e all'unione dei comuni, oggi viene trasferita agli ispettorati del Corpo forestale, come potr� essere espletata, cio� con quale personale potr� essere espletata e se eventualmente forse si sarebbe dovuto prevedere un'eventuale mobilit� di quel personale. Per questa ragione allora abbiamo presentato un emendamento dove chiediamo alla Giunta regionale, e quindi nel caso specifico per� al Consiglio regionale, di approvare un comma dove si permetter� comunque almeno, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la possibilit� di ridefinire la pianta organica del Corpo forestale e avere quindi la possibilit� di aumentare in organico il ruolo degli ufficiali, in modo da avere poi la possibilit� anche per gli altri di scalare e avere quindi un movimento interno al Corpo per poter comunque espletare funzioni che sono in pi� rispetto a quelle che gi� fino a questo momento svolge dal Corpo forestale stesso.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 21. All'articolo 21 sono stati presentati gli emendamenti numero 50, 51, 1, 52 e 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Interventi compensativi
1. La trasformazione del bosco, qualora autorizzata, � compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.
2. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo � di 2.000 metri quadrati, pari alla superficie definita per l'estensione del bosco di cui all'articolo 4.
3. Sono esclusi dall'obbligo di rimboschimento compensativo gli interventi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi antincendio di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.
4. In luogo del rimboschimento compensativo, il richiedente pu� versare una somma pari all'importo presunto dell'intervento compensativo calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale che tenga conto del valore del terreno. La somma versata dal richiedente � utilizzata dai comuni nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse finalit�.
5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione:
a) le modalit�, i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e i criteri per l'individuazione delle aree dove deve essere effettuato;
b) il versamento di adeguate cauzioni a garanzia del rimboschimento compensativo;
c) le modalit� di versamento delle somme dovute in luogo del rimboschimento compensativo.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere � contrario sugli emendamenti numero 50, 51 e 2, mentre � favorevole sugli emendamenti numero 1 e 2.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Presidente, qui si ripropone il tema che abbiamo gi� analizzato l'articolo 4, quindi � curioso che per l'articolo 4 si chieda il rinvio a questa sera della discussione, mentre dell'articolo 21, che al comma 2 tratta esattamente lo stesso problema relativo al riconoscimento di una superficie boschiva di 2 mila metri, invece si voglia in qualche modo trattare separatamente. Le due cose sono interconnesse tra loro, pertanto ritengo veramente inutile e superfluo che si tratti l'articolo 21 separatamente e sganciato dall'articolo 4. Quindi, collega Solinas, io rivedrei un attimo le vostre posizioni. Nulla osta a rivedere stasera con l'articolo 4 anche l'articolo 21, perch� � condizionato. Quindi chiederei la cortesia di spostarlo a stasera.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Credo che le osservazioni fatte dal collega Rubiu possano essere accolte. Rinviamo la discussione dell'articolo 21 insieme all'articolo 4.
PRESIDENTE. Sospendiamo anche l'articolo 21.
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Prevenzione degli incendi boschivi
1. La Regione al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:
a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi;
b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendi.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Piano regionale antincendi
1. La Regione redige, a opera della protezione civile regionale, il Piano regionale antincendi (PRAI) in conformit� a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
2. Il Piano regionale antincendi contiene le prescrizioni antincendi per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:
a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;
b) le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;
c) il coordinamento delle attivit� antincendi di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendi anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del Piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
d) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendi;
e) i contenuti minimi di appositi piani antincendi per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, costituiscono un'apposita sezione del piano antincendi regionale e sono aggiornati con le medesime modalit�.
3. Il PRAI ha validit� di tre anni ed � sottoposto a revisione annuale.
4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di intesa con l'Agenzia e con gli altri soggetti concorrenti all'attivit� di spegnimento degli incendi.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 24. All'articolo 24 sono stati presentati gli emendamenti numero 53, 54 e 55.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Prescrizioni antincendi, divieti e sanzioni
1. Le prescrizioni regionali antincendi definiscono:
a) le modalit� di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000;
b) i comportamenti da assumere in caso di attualit� d'incendio;
c) le norme relative agli abbruciamenti e alle relative autorizzazioni;
d) le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalit� di interruzione della continuit� del combustibile vegetale;
e) le modalit� di autoprotezione degli insediamenti esposti a rischio di incendio di interfaccia e l'ampiezza di fasce prive di vegetazione per i nuovi insediamenti;
f) le modalit� di gestione del materiale combustibile, vegetale e non, delle aree periferiche o intercluse nel tessuto urbano;
g) le norme sugli elettrodotti;
h) le norme di protezione degli insediamenti turistico-residenziali, compresi gli agriturismo, ricadenti in aree extraurbane;
i) le modalit� e termini per l'attenuazione delle violazioni di cui al comma 4.
2. Il rilascio del permesso di costruire relativo a interventi insediativi da realizzare all'interno, o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi, nonch� nelle zone esposte ai rischi da incendi di interfaccia, � subordinato alla previsione della realizzazione delle misure di cui al comma 1, lettera h). Il rilascio della certificazione di agibilit� di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) � condizionato all'avvenuta realizzazione delle misure medesime.
3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, della legge n. 353 del 2000, cos� come integrati dal presente comma:
a) per la violazione dei precetti individuati dal comma 1, lettere a) ed e) si applicano la sanzione amministrativa e le altre disposizioni fissate dall'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al comma 1, lettera c), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900;
c) per le violazioni agli obblighi di cui al comma 1, lettera d), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto;
d) per le violazioni agli obblighi dettati dal comma 1, lettera f), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
e) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente titolo cos� come integrati dalle prescrizioni regionali antincendi, per la quale non sia prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.
4. L'autorit� che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste dal comma 1, lettera d), che sono sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorit� entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.
5. In caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f), da parte di esercenti di attivit� turistiche o agrituristiche, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, lettera d), � disposta, dall'autorit� competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivit�, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.
6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sui tre emendamenti dell'articolo 24 la Commissione ha espresso parere contrario.
Presidente, le chiederei, dopo la votazione degli emendamenti, prima di passare al voto dell'articolo 24, una sospensione di due minuti in aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, io credo che la sospensione richiesta dal presidente Solinas abbia come oggetto il comma 5 dell'articolo 24, o quantomeno lo spero, auspico, perch� obiettivamente mi sembra una sanzione abnorme prevedere la chiusura di un hotel in un momento cos� triste e critico per l'economia come quello che stiamo vivendo per mancanze, per negligenze, per violazioni che tutto sommato possono essere anche veniali, possono essere marginali, io credo che sia del tutto eccessivo. Quindi, spero e auspico che la sospensione possa servire per sopprimere completamente questo comma 5 dell'articolo 24.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Presidente, mi rifaccio all'intervento di ieri del sottoscritto proprio sul famigerato comma 5 che rappresenta in breve un autentico discrimine oltre un appesantimento di carattere ostruzionistico e soprattutto ostativo alla libera attivit� di mercato imprenditoriale di qualunque impresa o intrapresa che abbia la sua attivit� nel genere turistico o agrituristico. L'auspicio � che questa breve sospensione che � stata richiesta dal presidente Solinas abbia come finalit� quella di prevedere la soppressione totale del comma 5. Questo naturalmente non � solo il mio parere, ma vale anche per l'intero Gruppo dei Riformatori.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 53.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Mi � parso di capire che se votiamo il testo votiamo anche il punto 5, quindi...
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Votiamo solo gli emendamenti adesso...
PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione degli emendamenti e facciamo la sospensione prima della votazione del testo.
Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facolt�.
DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Chiedo che venga posto ai voti comma per comma.
PRESIDENTE. � stata richiesta la votazione per parti del testo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 53.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 54.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 55.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Presidente, siamo un po' preoccupati perch� continua questa legge a scorrere troppo velocemente senza soffermarci su argomenti estremamente interessanti. All'articolo 24, al comma 2, che richiama l'emendamento numero 55, leggo: "Il rilascio del permesso di costruire relativo a interventi insediativi da realizzare all'interno, o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi...", ecco, questo 200 metri � estremamente restrittivo. 200 metri si possono tranquillamente portare a 1000 metri fermo restando che tutti quanti siamo preoccupatissimi sul rischio incendi, sulla prevenzione, sulle cautele, sulle prescrizioni da adottare, tutte cose sacrosante. Troviamo la forma di evitare ulteriori restrizioni e impedimenti perch� poi il concetto di bosco va visto caso per caso. In altre leggi va proprio riportata la voce "visto caso per caso" perch� questa � estremamente restrittiva. 200 metri da che cosa? Se � 200 metri dai 2000 metri del mio giardino di prima? Stiamo parlando di un qualcosa che andrebbe vista singolarmente o comunque se vogliamo ridurre il limite riduciamolo a 1000 metri con tutte le prescrizioni del caso. Presidente, non stiamo dicendo che dobbiamo con superficialit� trascurare questi aspetti e concedere autorizzazioni per insediamenti produttivi o per civili abitazioni, stiamo parlando di evitare di appesantire e soprattutto di bloccare alcune attivit� che andrebbero penalizzate solo perch� distanti 200 metri da un insediamento produttivo. Io chiederei, presidente Solinas, nei due minuti di sospensione, trattiamo anche questo, magari prima della votazione.
PRESIDENTE. La seduta � sospesa per pochi minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 04, viene ripresa alle ore 12 e 18.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Siamo arrivati alla votazione del testo dell'articolo.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD). Io credo che possiamo andare avanti, abbiamo verificato che la norma nazionale � ancora pi� pesante della norma che noi abbiamo scritto e approvato in Commissione, credo per� che considerato che il comma 7 della legge nazionale prevede solo le attivit� turistiche, io, se il Consiglio � d'accordo al comma 5 cancellerei le parole "o agrituristiche" lasciando solo "da parte di esercenti di attivit� turistiche oltre alle sanzioni di cui al comma 3".
PRESIDENTE. Quindi ha presentato un emendamento orale che elimina dal comma 5 "o agrituristiche" quindi "attivit� turistiche" e non "o agrituristiche".
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). In franchezza a me pare che il rattoppo sia davvero peggio del buco. Si sta intervenendo in maniera, dove il discrimine alla fine viene alimentato e aumentato, quindi tu lasci solo ed esclusivamente gli esercenti delle attivit� turistiche quindi non � comprensibile per quale motivo l'agriturismo viene differenziato dal campeggio o dalla struttura ricettiva o da un albergo rurale, sono molteplici le attivit� che sono coinvolte in questo genere di situazione. Quindi a mio giudizio se vi � una norma nazionale allora rivolgiamoci direttamente alla norma nazionale ed eliminiamo completamente il comma 5, risolviamo probabilmente meglio la questione, ma cos� com'� vi dico che assolutamente non mi soddisfa.
PRESIDENTE. Quindi non � accolto l'emendamento orale, allora metto in votazione il testo dell'articolo.
Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Soltanto per sottolineare le perplessit� relative al ragionamento che fanno alcuni colleghi di maggioranza per quanto attiene alla sospensione della licenza amministrativa.
Io credo che questa norma avrebbe meritato ben altro approfondimento, la stiamo approvando o la state approvando con una superficialit� eccessiva perch� si pone poi il problema della coesistenza di norme contrastanti, bisogna capire quale deve prevalere, poniamocelo il problema, votatela, voltatela, noi siamo qui, daremo un nostro contributo per� votatela, noi vi invitiamo ad approfondire il tema.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 55.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 55.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
C'� una richiesta di votare l'articolo per parti. Chiedo all'onorevole Dedoni se � mantenuta la richiesta.
DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). No.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 � stato presentato l'emendamento numero 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Art. 25
Sistema regionale antincendi
1. Il sistema operativo regionale antincendi � costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari.
2. Il coordinamento delle attivit� di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
3. Per migliorare l'attivit� di coordinamento delle attivit� di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali regionali del sistema antincendi coincidono con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere della Commissione � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 12.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 12.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 25.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 26, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26
Albo delle imprese forestali
1. � istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'albo regionale delle imprese forestali.
2. Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte le imprese, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale.
3. Gli interventi sul patrimonio pubblico nel settore forestale sono eseguiti in amministrazione diretta dall'Agenzia, ovvero attraverso affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), i lavori possono essere affidati ai soggetti ivi indicati.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la procedura, i requisiti giuridico-amministrativi e tecnici per l'iscrizione, il rinnovo, la sospensione e la decadenza degli operatori e individua le tipologie di interventi selvicolturali per la realizzazione dei quali � necessaria l'iscrizione all'albo.
5. La tenuta dell'albo � curata dal servizio della direzione generale dell'ambiente competente in materia di politiche forestali.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 26.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 27, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Forme associative di gestione
1. La Regione, in raccordo con l'Agenzia, favorisce la nascita di forme associative della gestione forestale con particolare riferimento alle filiere foresta-prodotti legnosi e non legnosi e promuove forme associative legate alle attivit� vivaistiche, alla gestione faunistica, all'educazione alla sostenibilit�, all'apicoltura, alla sentieristica, alle attivit� turistico-ricreative e alla promozione territoriale.
2. La Regione riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti delle filiere forestali, al fine di svolgere, nei terreni conferiti, tutte le attivit� necessarie alla valorizzazione dei terreni e dei prodotti.
4. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.
5. I consorzi forestali hanno personalit� giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti attraverso un piano forestale particolareggiato.
6. Quando, in ragione dell'estensione dei terreni conferiti, la partecipazione pubblica al consorzio � maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi � soggetto alle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa dell'Unione europea e statale.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure per la costituzione dei consorzi, per l'adozione degli statuti e per il riconoscimento e i criteri e le modalit� di finanziamento.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 27.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 28, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 28
Promozione delle attivit� selvicolturali
1. Per il perseguimento delle finalit� di cui all'articolo 2, la Regione promuove gli interventi e le opere selvicolturali attuati da soggetti pubblici e privati contenuti nel Piano forestale ambientale regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:
a) la cura e la gestione del patrimonio forestale, il suo ampliamento anche mediante rimboschimenti o imboschimenti, la ricostituzione di boschi degradati o danneggiati, le cure colturali, gli interventi di rinaturalizzazione e la difesa fitosanitaria;
b) l'impianto e il miglioramento di sugherete, castagneti, formazioni riparie, boschi periurbani e altre formazioni forestali particolari;
c) l'arboricoltura da legno;
d) la tutela degli alberi monumentali;
e) le sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali;
f) la rinaturalizzazione di aree forestali.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 28.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 29, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29
Certificazione forestale
1. La Regione, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 227 del 2001, promuove l'adesione dei proprietari e dei gestori di boschi pubblici e privati a schemi volontari di certificazione forestale, per una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e dei prodotti forestali.
2. La certificazione forestale, rilasciata da organismi accreditati sulla base di standard internazionali, comunitari e nazionali predefiniti, � promossa, quale strumento di promozione e valorizzazione del comparto forestale regionale, attraverso misure di sostegno e incentivazione rivolte ai gestori e ai proprietari di superfici forestali.
3. La Regione promuove, inoltre, certificazioni di prodotto e di processo diverse dalle certificazioni specifiche per il settore forestale, quali misure volte alla valorizzazione qualitativa dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, comprese le produzioni sughericole, o alla promozione dei territori agro-silvo-pastorali. A tale scopo si sperimentano anche modelli di certificazione su diversi livelli, aziendale, territoriale di gruppo, regionale, anche relativamente alla certificazione della gestione forestale e del prodotto di filiera.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 29.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 30, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Valorizzazione
della filiera di produzioni legnose
1. Per migliorare la competitivit� del settore forestale, la Regione promuove interventi di soggetti pubblici e privati volti alla valorizzazione della filiera delle produzioni legnose, anche a fini energetici.
2. La valorizzazione delle filiere di cui al comma 1 � attuata nel rispetto di modelli di gestione forestale sostenibile e di aumento della funzionalit� delle foreste, da conseguirsi anche attraverso attivit� di promozione dei consorzi di cui all'articolo 27, in coerenza con la pianificazione forestale di distretto e con la pianificazione forestale particolareggiata.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi 2 e 3.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 30.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 31. All'articolo 31 � stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 82.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Valorizzazione della filiera foresta-sughero
1. La Regione riconosce il valore strategico del comparto sughericolo nell'ambito della politica forestale regionale e individua nel sistema agroforestale della sughera un bene di alta valenza produttiva, culturale paesaggistica e ambientale, oggetto di tutela e conservazione.
2. La sughericoltura � valorizzata attraverso indirizzi selvicolturali mirati all'aumento della funzionalit� dei sistemi attuali, come strategia per una produzione di maggiore qualit� e supporto all'adozione di modelli di gestione forestale sostenibile, funzionali alla certificazione dei sistemi di gestione e dei prodotti da essi derivati.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola") e definisce obiettivi, strategie di valorizzazione del settore a breve, medio e lungo termine.
4. La Regione individua annualmente le risorse destinate alla valorizzazione del comparto sughericolo e all'attuazione delle misure previste nel piano straordinario pluriennale di cui al comma 2, riguardanti azioni dirette o di agevolazione del credito, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunitari.
5. La Regione promuove e coordina le attivit� di rilievo, verifica, aggiornamento e messa a sistema di tutte le informazioni derivanti dai diversi inventari e ricerche specifiche nel campo della sughericoltura, condotte da diversi enti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 11 della legge regionale n. 4 del 1994, e realizza l'inventario regionale della risorsa sughericola e la carta sughericola regionale, per la quantificazione e qualificazione del patrimonio sughericolo nell'ambito delle azioni previste all'articolo 14, commi 1 e 2.
6. La valorizzazione della sughericoltura � attuata anche attraverso la certificazione forestale di cui all'articolo 29, che attesta la rispondenza di sistemi produttivi, prodotti e servizi connessi alla foresta, a predeterminati standard di gestione forestale sostenibile.
7. La Regione sostiene l'avvio di partnership pubblico-private, rivolte anche a mercati europei ed extra europei, nei distretti sughericoli regionali vocati per la sughericoltura e la valorizzazione della filiera corta bosco-sughero e favorisce la stabile collaborazione tra gestori delle foreste pubblici e privati, imprese e cooperative addette all'estrazione, industrie di trasformazione di prodotti derivati e commercianti operanti nel settore.
8. La Regione promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'assistenza tecnica, attraverso i propri enti strumentali, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sui temi della sughericoltura, inclusi gli aspetti fitosanitari connessi al deperimento delle sugherete, la compatibilit� tra uso pastorale e uso selvicolturale delle superfici interessate da formazioni a sughera, le problematiche relative alla trasformazione e al marketing, con approcci partecipativi e di animazione territoriale nei contesti pi� vocati, miranti allo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.
9. La Regione sostiene la formazione continua a livello regionale degli operatori del settore e la creazione di un albo di operatori addetti alla decortica, denominati scorzini.
10. La Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura pubblica di riferimento per la ricerca, assistenza tecnica, in materia di sughericoltura.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 82 c'� un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Meloni per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
MELONI GIUSEPPE (PD). S�, io accetto l'invito al ritiro e lo ritiro, per� mi riservo eventualmente di ripresentarlo quando discutiamo del personale perch� in questo momento non vorrei anticipare con quest'emendamento una situazione diversa rispetto al personale che deriverebbe dall'agenzia Agris trasferita all'Ente foreste, cos� come si disporrebbe con questo emendamento. Un personale dell'agenzia Agris al quale si applica la legge 31 differentemente a quanto invece potrebbe avvenire per quanto riguarda il personale oggi dell'Ente foreste, domani di Forestas. E quindi una disparit� di trattamento che non vorrei anticipare con questo emendamento, e quindi colgo le motivazioni per le quali viene chiesto l'invito al ritiro, per� faccio un appello all'Assessore rispetto al comma 10 di questo articolo 31 nel quale si fa riferimento alla delibera di Giunta regionale con la quale la Regione individua la struttura pubblica di riferimento per la ricerca assistenza tecnica in materia di selvicoltura. Infatti questo emendamento nasce dall'esigenza di prestare una particolare attenzione da parte della struttura che verr� individuata rispetto ad un settore che oggi � notoriamente in crisi e rispetto al fatto che l'Agris non ha svolto quel ruolo fondamentale che aveva dovuto svolgere, motivo per il quale si � reso necessario presentare questo emendamento. Quindi in futuro la struttura che verr� individuata dovr� occuparsi, e non dovr� restare lettera morta persa in un comma dell'articolo di questa nuova legge elettorale, dovr� occuparsi veramente e in modo compiuto di questo settore cos� importante e trainante per l'economia dell'isola. Grazie.
PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 82 � stato ritirato.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 31.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 32, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle
risorse silvo-pastorali
1. La Regione attua, coinvolgendo gli operatori locali, programmi di studio e sviluppo di attivit� collaterali nel settore delle produzioni tipiche del bosco, favorisce la realizzazione di sinergie nel settore agro-pastorale connesso con la gestione forestale e in quello delle produzioni tipiche locali come l'apicoltura e l'attivit� di utilizzo dei prodotti secondari del bosco quali frutti, foglie, piante o parte di esse.
2. La Regione promuove la filiera di cui al comma 1, attraverso le misure di promozione di cui all'articolo 28, in coerenza con gli indirizzi definiti dai piani forestali di distretto e dei piani forestali particolareggiati.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi 1 e 2.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 32.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 33, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Vivaistica forestale
1. La Regione persegue la tutela dei sistemi forestali, della biodiversit� e l'integrit� genetica delle specie autoctone e indigene e degli habitat naturali, in applicazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
2. La Regione disciplina la produzione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo, per fini forestali di materiale forestale di moltiplicazione, certificato a norma del decreto legislativo n. 386 del 2003.
3. La Regione � "Organismo ufficiale" ed � "Regione di provenienza" ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003. Le specie di interesse forestale sono quelle contemplate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386 del 2003. La Regione pu� ulteriormente suddividere il territorio regionale in differenti regioni di provenienza e proporre nuove specie forestali indigene e autoctone di interesse regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003 e istituisce la commissione tecnica regionale quale organismo regionale di indirizzo tecnico e monitoraggio. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo periodo, trova applicazione quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2012, n. 38/11 (Attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999 CE. Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalit� di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale).
5. � istituito, presso l'Assessorato regionale competente per il rilascio della licenza per la produzione e per la vigilanza fitosanitaria, il registro dei produttori di materiale forestale di moltiplicazione.
6. � istituito, presso la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il registro regionale dei materiali di base. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le funzioni relative alle procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei materiali di base e le attivit� di controllo dei requisiti ai fini della loro immissione.
7. L'Agenzia � la struttura di riferimento per l'esecuzione del programma di individuazione delle unit� di ammissione o materiali di base, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati", presenti nelle foreste demaniali regionali.
8. L'Agenzia � la struttura di riferimento per la gestione dei propri vivai forestali, per la produzione e commercializzazione di specie di interesse forestale indigene, autoctone e non, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.
9. L'Agenzia � la struttura di riferimento per la conservazione della biodiversit� forestale di cui alla legge regionale 14 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversit�, marchio collettivo, distretti) come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversit�, marchio collettivo, distretti)), con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversit� delle specie frutticole autoctone locali e delle specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione nell'ambito dei vivai conservazionisti regionali, di competenza dell'osservatorio regionale della biodiversit� dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente. Per tali scopi, l'Agenzia pu� collaborare con enti di ricerca e universit� nazionali e internazionali.
10. L'Agenzia svolge l'attivit� vivaistica, nei termini e secondo le modalit� da definirsi con deliberazione della Giunta regionale, anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale forestale di moltiplicazione; l'Agenzia � autorizzata a produrre e commercializzare materiale di propagazione forestale, prodotto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 33.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 34, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34
Promozione della ricerca forestale,
trasferimento tecnologico e assistenza tecnica
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi, in particolare, dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle universit� e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali.
2. La Regione promuove, altres�, la divulgazione e il trasferimento dei risultati delle sperimentazioni e delle ricerche, nonch� l'assistenza tecnica nel settore forestale, anche attraverso i propri enti strumentali e agenzie, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese forestali.
3. Per le finalit� di cui ai commi 1 e 2, la Regione pu� avvalersi anche della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).
4. Il funzionamento e compiti della scuola di cui al comma 3 sono organizzati con deliberazione della Giunta regionale, in conformit� a quanto previsto dall'articolo 12 bis della legge regionale n. 26 del 1985.
5. Le attivit� di cui ai commi 1 e 2 sono inserite nel Documento esecutivo di programmazione forestale di cui all'articolo 11.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 34.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 � stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 56.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Titolo VI
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Capo I
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Art. 35
1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, � istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). La Regione definisce le modalit� di raccordo dell'Agenzia con l'azione regionale, assicurando la coerenza e integrazione dell'attivit� con la programmazione della Regione. 2. L'Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in campo forestale-ambientale e opera in conformit� con le direttive della Giunta regionale. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi contenuti negli strumenti per la pianificazione e la programmazione di cui al titolo II, supporta la Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalit� e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica. 3. L'Agenzia, quale struttura tecnico-operativa della Regione, � un ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale. 4. L'Agenzia � dotata di personalit� giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria. 5. Lo statuto dell'Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia in conformit� alle disposizioni di legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le competenze e le modalit� di funzionamento degli organi e delle strutture, nonch� l'ordinamento finanziario e contabile. 6. L'Ente foreste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 24 del 1999, � soppresso e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente foreste. 7. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'Agenzia le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale e, in particolare, la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di societ� partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) e la legge regionale n. 31 del 1998. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998.). |
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 56 il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Presidente, ho voluto presentare questo emendamento assieme ai colleghi, perch� gi� da decenni si parla di trovare una sede per l'Ente foreste, adesso per la societ� Forestas. Addirittura si erano acquistati questi terreni di Campulongu, appunto per far s� che nascesse la sede di Ente foreste appunto ad Oristano. Conosciamo tutte le difficolt� che ci sono nella sede attuale di Ente foreste in Viale Merello, non c'� spazio, tutti quanti stanno cercando di trovare uno spazio, sto parlando dei dipendenti, mi auguro che non si vogliano affittare altri locali. Abbiamo a disposizione questi bei locali e abbiamo soprattutto la possibilit� di avere una sede di un'agenzia in un territorio che � centrale per la Sardegna. Sapete benissimo quante sono le spese di missione del personale dell'Ente foreste, lo sapete meglio di me cosa vuol dire far spostare il personale dell'Ente foreste. Poi ritengo che con la politica che vuole attuare questa Giunta regionale, quella di decentrare diversi servizi della Regione, questa � un'occasione unica far s� che questo avvenga. Sono stati spesi tanti di quei soldi in questo compendio, quindi invito tutti quanti, non solo nell'oristanese ma tutti quanti davvero a valutare seriamente di iniziare a fare un discorso serio di avvicinare la Regione alle popolazioni, ritengo che questa sia un'iniziativa che il Consiglio pu� prendere immediatamente senza niente togliere a nessuno, a Cagliari e da altre parti, ad Oristano mi sembra che sia maltrattata per altre cose quindi almeno in questo io ritengo che questo Consiglio possa dire la sua e dare dire la sua dare un contentino a tutta la Sardegna, a tutta la Sardegna veramente, una cosa molto molto seria.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. L'emendamento che hanno presentato i consiglieri di minoranza io lo prendo come auspicio politico, o meglio come indirizzo politico da parte di questo Consiglio a lavorare affinch� si arrivi ad individuare la sede dell'Ente foreste di Campulongu come sede regionale dell'Ente foreste, certamente per� non � una decisione che pu� essere presa a cuore leggero, nel senso che ha necessit� di tempo e quindi credo che sia la cosa per la quale il Consiglio pu� tranquillamente ridiscutere la proposta, sperando che in quel momento non ci siano solo proposte di tipo territoriale o campanilistico, ma siano proposte date da un'organizzazione diversa dell'Ente foreste. Abbiamo sempre sostenuto che gli uffici regionali, a iniziare dagli assessorati regionali, non devono essere tutti dislocati su Cagliari ma la Sardegna � grande, Oristano � al centro della Sardegna, abbiamo trasferito la direzione generale di ARGEA quindi credo che in un prossimo futuro potremmo lavorare anche per trasferire l'agenzia FORESTAS ad Oristano.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, il voto � sicuramente positivo, anche l'emendamento ha una logica, non � solo una questione campanilistica, anche se spero da parte di tutti i colleghi del territorio dell'oristanese che arrivi un voto comunque favorevole all'emendamento non solo per una ragione campanilistica ma per un rispetto di tipo territoriale. L'unica agenzia che ha sede ad Oristano � ARGEA, quando fu istituita la famosa riforma delle tre agenzie: LAORE, ARGEA e AGRIS, fu divisa in territori la loro sede, fu fatta una battaglia di tipo politico dove non c'� niente da nascondere, dove non c'� nulla di cui vergognarsi e fu attribuita alla provincia di Sassari la sede di AGRIS, a Cagliari la sede di LAORE, ad Oristano la sede di ARGEA. Che cosa c'� di strano oggi dover dire o dover dichiarare che vedremo pi� avanti magari a cuore pi� pesante, piuttosto che a cuor leggero, vedere dove inserire e quando spostare la sede dell'Ente foreste attuale e portarla a Campulongu a costo zero. Perch� fino a quando ci fosse la necessit� di investimenti particolari, di ulteriori risorse economiche e finanziarie per lo spostamento della sede capisco che ci sia la necessit� uno spostamento, qui si tratta solo di stabilire che la sede regionale della direzione generale, perch� cos� diventer� di FORESTAS sar� Campulongu, niente di pi� e niente di meno. Io sono convinto, onorevole Tendas, che i colleghi di Nuoro, i nuoresi in questo avrebbero fatto una battaglia immensa per portare a casa un risultato di questo genere, speriamo che anche dagli oristanesi ci sia questo bel segnale una volta per tutte per dimostrare che noi comunque, oltre che essere eletti nel territorio oristanese, e noi siamo eletti, il che � anche diverso rispetto all'Esecutivo, abbiamo veramente a cuore non solo ed esclusivamente i servizi territoriali ma quelli regionali e quindi dare un servizio migliore anche all'Ente Foreste della Sardegna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
COCCO DANIELE (SEL). Presidente, io vorrei non diventassero stucchevoli le discussioni sulla sede regionale della nuova agenzia perch�, mi rivolgo ai colleghi di Oristano, credo che siate in ritardo nella rivendicazione della sede a Oristano perch� io credo che sia dato acquisito che la sede dell'Ente foreste - attualmente ancora Ente foreste - su iniziativa della Giunta regionale dell'allora presidente Renato Soru dovesse essere insediata ed istituita a Nuoro. Questo non � avvenuto per� non � avvenuto per una serie di motivazioni, io credo che in questa sede a pi� riprese diversi consiglieri del centro Sardegna, non solo del nuorese, abbiano chiesto con forza e rivendicato lo spostamento della sede dell'Ente foreste a Nuoro. In alternativa, a costo zero, purtroppo abbiamo notizie certe della chiusura e della soppressione della scuola di polizia a cavallo di foresta Burgos, se avrete piacere di andare a visitare quel posto vi renderete conto di cosa stiamo andando a chiudere e ad eliminare, quindi per evitare spese ulteriori le alternative dopo Nuoro potrebbero essere quelle della sede che � gi� pronta- ci sono cento posti letto, oltre tutto il resto - ad ospitare la nuova agenzia.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Angelo Carta per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CARTA ANGELO (PSd'Az). A me sembra che non siamo nel mondo reale, a me sembra che siamo in una bolla dove effetti si pu� disfare tutto a prescindere, nel mondo reale quando si istituisce un nuovo soggetto, qualunque esso sia, e si va a chiedere di iscriverlo nel registro delle imprese si � stabilito che c'� lo Statuto, si sa qual � l'ordinamento, il funzionamento, si sta qual � sede, si sa quel � il patrimonio, si sa quali sono le competenze, si sanno le modalit� di funzionamento degli organi, delle strutture nonch� l'ordinamento finanziario e contabile, noi invece col comma 5 di questo articolo stiamo rinviando tutto allo statuto, che far� giustizia su queste cose. ora, la sede che il requisito fondamentale per dire ai esisto e abito qua, in effetti stiamo dicendo, poi decidiamo, � dato dallo sfogo a tutto quello che uno pu� chiedere, io la voglia Nuoro, possibilmente a Dorgali se possibile, giustamente ad Oristano, io ho chiesto il Consiglio regionale a Nuoro, cio� occupare quelle zone interne con le istituzioni regionali che vedendo che sia meglio che al fanno venga farci un'altra passerella luglio sicuramente, quindi il comma 5 di questo articolo rinvia delle cose fondamentali sono nelle mani della giunta regionale con il parere della Commissione. Questo � quello che voi state decidendo, secondo me sbagliando, perch� tutte queste cose io avrei preferito conoscerle prima ad istituire, avrei voluto conoscere il patrimonio, avrei voluto conoscere tutti quegli elementi che sono alla base dell'istituzione del nuovo soggetto. Tutto questo non sta avvenendo perch� qui siamo in una bolla, non siamo nel mondo reale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Non vorrei inserirmi in un dibattito che ormai diventa anche poco interessante e magari portato a un bisticcio all'interno di un pollaio ristretto. Il ragionamento vero � che il centro Sardegna, Oristano e per parte Nuoro, a parte che � disabitato e continua a spopolarsi, a cui non si presta nessuna attenzione e per cui � stato presentato, anche io sono firmatario, un emendamento per allocare nell'oristanese, non � per andare contro Nuoro, � per trovare una soluzione che veda le zone interne capacitarsi anche esse di essere presenti come gli altri territori della Sardegna avendo le istituzioni. Se questo non si vuol cogliere e si vuole per forza dire che va male tutto, diciamo che va male tutto ma non � una passivit�. Il ragionamento � che anche questa volta, pur di non decidere, il Consiglio rimette tutto nelle mani della Giunta e siccome la Giunta ha una maggioranza, ha un'espressione particolare, sappiamo gi� dove va a parare. Magari continuer� ad essere Cagliari oppure Sassari e n� Oristano n� Nuoro far� parte ancora una volta del sistema istituzionale. Questo � il concetto che emerge anche purtroppo da questi bisticci di pollaio che vengono anche dalla maggioranza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Gaia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
GAIA ANTONIO (Cristiano Popolari Socialisti). Per dire che ritengo assolutamente irrilevante l'emendamento e annuncio il voto contrario. Voglio solo fare una considerazione che se dovessimo rispettare la perequazione che � stata accennata dall'onorevole Cherchi, visto che le tre agenzie agricole sono state ripartite tra Oristano, Sassari e Cagliari, dovrebbe andare questa sede a Nuoro. Giusto per avere un minimo di perequazione. Ma al di l� di questo ritengo assolutamente una questione di lana caprina la discussione e do un esempio, circa un ente quale quello di Abbanoa, la cui sede legale Nuoro ma la sede amministrativa � Cagliari, non mi sembra che Nuoro abbia beneficiato purtroppo della sede legale di Abbanoa a Nuoro. Tutto qua.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD). Insomma � proprio perch� ci sono diverse sedi possibili, ad esempio quella di Foresta Burgos, come suggeriva il consigliere Cocco che non � opportuno inserire in legge oggi la sede, ma invece sia preferibile rinviare allo statuto e quindi a riflessioni pi� approfondite e non spinte da emendamenti in Aula. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianmario Tendas per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TENDAS GIANMARIO (PD). Io credo che bene abbia fatto il collega Demontis a evidenziare che probabilmente per questioni di opportunit� sarebbe giusto rinviare allo statuto, fermo restando che condivido in toto alcune considerazioni e riflessioni che sono state esposte dal collega Cherchi, e che meritano quantomeno di essere opportunamente valutate. Nel senso che chi ha visitato e che conosce gli spazi di Campulongu sa quanto sono ben strutturati e articolati quelli locali, quegli immobili che credo, dal punto di vista anche strettamente operativo e funzionale, siano ben pi� rispondenti della struttura che c'� Viale Merello dove tutti noi sappiamo quali difficolt� esistono per poter accedere a quelle strutture. Quindi non � una richiesta che deve essere mossa solo per questioni di carattere territoriale. Si tratta di capire se esistono le condizioni ottimali e di servizio rispetto ad un'utenza che � di carattere regionale. Avere un locale e degli spazi che si trovano esattamente al kilometro 100, e quindi al centro della Sardegna, fermo restando le caratteristiche che ben sono state rappresentate, credo che quantomeno sia doveroso e opportuno fare delle valutazioni. E rimandarle giustamente, come ha suggerito e come ha proposto il collega Demontis, allo statuto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DERIU ROBERTO (PD). Ho sentito dire che il Consiglio non vuole decidere, ma il consiglio ha gi� deciso in queste materie e ha deciso, come deve fare il consiglio, cio� con una legge con un orientamento generale. L'orientamento generale che noi abbiamo deciso � di stabilire che la Sardegna deve essere suddivisa in ambiti territoriali strategici, cio� l'investimento che si concretizza nel decentramento regionale deve avere a mente la specializzazione del territorio, la particolare attitudine del territorio e la sua vocazione. Per cui � chiaro che in tutte queste vicende bisogner� fare un rinvio a una ricognizione, che non � tanto di trovare il posto ideale dal punto di vista logistico, questa cosa fa anche un po' sorridere, ma � l'identificazione di un territorio come sede migliore perch� avvenga un decentramento di una funzione per la quale quel territorio � particolarmente avvocato. Cio� una destinazione della spesa pubblica che si concentra magari nei luoghi di sede, ma che poi si deve irradiare nelle funzioni per tutto il territorio regionale, nei centri stabiliti come ambiti territoriali strategici. Quindi mi dispiace che si torni tanto su questo tema quando questo Consiglio, io spero consapevolmente, questa materia ha gi� trattato.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 56.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Ambiti di intervento
1. L'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti regionali competenti, nei sotto indicati ambiti di intervento:
a) gestione forestale;
b) gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terrestri;
c) gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo con gli enti di gestione e i comuni interessati, individuando le pi� opportune forme associative consentite dalla legge;
d) manutenzione del tessuto rurale;
e) protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;
f) ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo numero 36.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 37. All'articolo 37 stato presentato l'emendamento numero 83.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Funzioni dell'Agenzia
1. L'Agenzia, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:
a) cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversit� e del paesaggio e, in particolare:
1) svolgimento di tutte le attivit� strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversit� e alla promozione dei vivai conservazionistici, nonch� al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualit� dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;
2) attuazione di piani, programmi e progetti, in collaborazione con altri soggetti, finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali;
3) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;
4) attuazione di interventi forestali e fitosanitari;
5) espressione di pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal regolamento generale di organizzazione;
b) difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali e, in particolare:
1) esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio, opere di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento in ambiti territoriali soggetti a intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto, ovvero sottoposti a regime vincolistico ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923;
2) attuazione in tutto il territorio regionale delle attivit� di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne antincendio, alle attivit� di presidio idraulico e idrogeologico di livello regionale e alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
c) valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare:
1) esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale in un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero, ivi compresa la regolamentazione dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi, fide e concessioni);
2) svolgimento di attivit� vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale di propagazione forestale, nei termini e secondo le modalit� da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;
3) svolgimento di attivit� strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali, parchi anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali;
4) realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attivit� di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilit� lenta, la sentieristica attrezzata e le attivit� sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonch� tutte le attivit� collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;
5) promozione della certificazione della gestione forestale, partendo dal livello aziendale per estendersi alla dimensione territoriale e favorendo le partnership pubblico-private;
6) azione di impulso della crescita e dell'associazione delle imprese forestali e dello sviluppo di consorzi, cooperative e forme utili ad accrescere la sussidiariet� pubblico-privato nel settore forestale per l'attuazione delle politiche e dei piani a livello territoriale;
7) promozione delle produzioni artigianali tipiche di qualit� e delle attivit� forestali e silvo-pastorali, condotte secondo i criteri di sostenibilit�;
d) promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attivit� di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in particolare:
1) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attivit� produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attivit� di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza;
2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonch� delle proprie attivit� istituzionali, anche attraverso attivit� di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;
3) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente;
4) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire la competitivit� nel settore forestale;
5) consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD). Il parere della Commissione � favorevole
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 37.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 83.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 38, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Articolo 38
Programma delle attivit�
1. L'Agenzia predispone e attua i programmi inerenti alle attivit� di propria competenza negli ambiti di cui all'articolo 36, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del documento di cui all'articolo 11 e delle ulteriori direttive impartite:
a) dalla Giunta regionale mediante deliberazione;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
2. I programmi di cui al comma 1 hanno durata triennale, sono soggetti a revisione annuale e redatti nel rispetto delle disposizioni contenute negli altri strumenti di programmazione finanziaria della Regione.
3. I programmi di cui al comma 1 definiscono il quadro previsionale delle attivit� dell'Agenzia, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi, anche attraverso l'utilizzo di costi e benefici standard approvati dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, indicando nel dettaglio le modalit� attuative nell'anno di riferimento.
4. I programmi di cui al comma 1, predisposti dopo l'acquisizione del parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti, anche acquisito in apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei indette dall'Agenzia, sono sottoposti alle procedure di controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 38.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 39, al quale � stato presentato l'emendamento numero 80.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Articolo 39
Sistema contabile
1. L'Agenzia adotta il sistema contabile della Regione.
2. Al fine di evidenziare le modalit� con le quali l'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi generali, le missioni e i programmi del bilancio regionale sono declinati in azioni. Le azioni costituiscono le unit� di approvazione del bilancio dell'Agenzia.
3. Costituisce parte integrante del bilancio il piano degli indicatori, rappresentativo dei servizi resi e dei benefici che l'Agenzia persegue attraverso le azioni. Il piano degli indicatori deve dimostrare la coerenza degli obiettivi delle azioni con quelli del PFAR e del DEPF.).
Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello del relatore.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo 39.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 80.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 40, al quale � stato presentato l'emendamento numero 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
Articolo 40
Indirizzo e controllo
1. L'Agenzia � sottoposta all'attivit� di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Agenzia � tenuta all'osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
3. Per le finalit� di cui al comma 1, l'Agenzia, contestualmente all'invio della proposta del bilancio di previsione, trasmette annualmente i programmi triennali di cui all'articolo 38 e il piano degli indicatori.
4. Alla tabella A allegata alla legge regionale
n. 14 del 1995 il punto n. 4 "Ente foreste della Sardegna" �
sostituito con il seguente:
"4. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)".
5. L'Agenzia � sottoposta al controllo interno di gestione previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.).
Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello del relatore.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo parziale numero 11.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 40.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 41, al quale non sono stati presentati emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Articolo 41
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) l'amministratore unico;
b) il collegio dei revisori dei conti;
c) il comitato territoriale.).
Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC-Sardegna). Io oggi approfitto per denunciare il fatto che l'Ente foreste � stato commissariato senza una legge e senza una motivazione. Sono stati espropriati i sindaci, i Comuni della Sardegna, e non si capisce perch� e come, quello che � successo � una cosa gravissima. Oggi stiamo andando a parlare di organi dell'agenzia e per� l'Ente foreste � commissariato da diverso tempo, e non capiamo perch�. Non lo capiamo davvero, non c'� una motivazione, non c'� stata una legge, c'� stato un disegno di legge che cercava di arrivare in Aula ma non � mai arrivato in Aula perch� � stato ritirato dalla Commissione, quindi non riesco a capire come mai andiamo a fare queste cose. Io davvero non capisco poi a cosa servano l'amministratore, il collegio dei revisori, il comitato territoriale scritti in legge, se la Giunta o questa maggioranza pu� fare come ha fatto fino ad oggi, senza rendere conto a nessuno, n� agli enti locali n� a nessun altro.
Voglio dire anche che l'amministratore unico non esiste nelle altre agenzie della Sardegna, nelle altre agenzie c'� solo il direttore generale e non ho capito come mai oggi introduciamo l'amministratore unico e anche il direttore generale: si deve capire perch� succedono queste cose, date una risposta soprattutto ai Comuni. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa � successo e come mai non � neanche arrivato in Aula un disegno di legge che proponeva con una motivazione il commissariamento dell'Ente foreste.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 41.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 41.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 42, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti: numero 74, che si divide in due parti da votare separatamente riguardanti il comma 1 e il comma 3, e poi l'emendamento aggiuntivo numero 81.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Articolo 42
Amministratore unico
1. L'amministratore unico dell'Agenzia � nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonch� di elevata professionalit� e di comprovata esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'amministratore unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.
2. L'amministratore unico � il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivit� amministrativa e della gestione agli indirizzi e alle priorit� strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall' Assessore regionale competente in materia di ambiente;
b) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
c) adotta su proposta del direttore generale lo statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
d) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattivit� dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale stesso un termine perentorio entro il quale provvedere. Trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
h) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;
k) adotta gli atti di costituzione di societ� e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;
l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili;
m) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata dalla Giunta regionale;
n) cura le relazioni sindacali.
3. All'amministratore unico � corrisposta dall'Agenzia un'indennit� di funzione, pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione, a cui va sommata una premialit� determinata secondo parametri e obiettivi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel contratto.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole sul numero 74 e anche sul numero 81, per�, Presidente, vorrei, se il Consiglio � d'accordo, ritirare la seconda parte dell'emendamento 74, quella che si riferisce al comma 3, perch� lasciando in piedi questo comma ci troveremo che il direttore generale percepisce pi� indennit� rispetto all'amministratore unico.
PRESIDENTE. Quindi resta l'emendamento 74 nella parte riferita al comma 1.
Per esprimere il parere della Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Come avrete notato, c'� un atteggiamento abbastanza disponibile da parte dell'opposizione a dialogare su un testo di riforma che per noi � importante, anche se rimangono alcuni punti critici. Per� questo emendamento numero 74 introduce un elemento di criticit�, sul quale io invito i proponenti al ritiro. Qui si elimina la procedura selettiva pubblica che era uno di quegli elementi qualificanti nella scelta dell'amministratore. Cio� sostanzialmente state facendo una finta riforma cos�, perch� vi riempite la bocca da un lato dicendo: cerchiamo di creare un'agenzia che dipenda dal punto di vista degli indirizzi politici e amministrativi dalla Giunta per� state introducendo una discrezionalit� che davvero la dice lunga, e su questo non mi convincete, perch� non capisco quale sia la differenza allora da lasciare un consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio regionale, in parte dalla stessa Giunta senza nessun criterio di selezione. Qui invece state eliminando un elemento che mi pare, io invito i proponenti, a rimeditare la prima parte di questo emendamento perch� davvero non si capisce qual � il senso di eliminare la procedura di evidenza pubblica. � un qualcosa che davvero ci riesce difficile comprendere.
PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare l'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione.
DEMURO GIANMARIO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Giusto per chiarezza, nessuno pensa di eliminare la procedura di evidenza pubblica perch� le procedure di evidenza pubblica comunque esistono all'interno dei principi amministrativi. Il rischio di una norma che dice espressamente procedura di evidenza pubblica farebbe pensare ad un'altra procedura di evidenza pubblica. La procedura di evidenza pubblica � comunque nell'insieme dei principi del diritto amministrativo. Questa � la precisazione che tenevamo a fare. Lo ribadisco, nessuno intende sottrarsi all'applicazione dei principi di diritto amministrativo, per cui la procedura di evidenza pubblica � comunque sempre una procedura di evidenza pubblica. La differenza tra un amministratore e un direttore non sfugge a nessuno evidentemente sono parametri differenti rispetto ad una funzione tecnica e nell'altro caso � una funzione diciamo cos� di indirizzo politico. Ma la procedura di evidenza pubblica � ammessa sia nell'uno che nell'altro caso nei principi del diritto amministrativo. Forse spiegarlo espressamente potrebbe, scriverlo espressamente potrebbe far pensare a un ulteriore procedura di evidenza pubblica. Era soltanto una precisazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Sinceramente io non condivido le osservazioni fatte dall'Assessore e devo ammettere invece in evidenza che questo amministratore unico � proprio un elemento dissonante rispetto alla forma giuridica che si vuole attribuire all'agenzia. � sicuramente questa una scelta accentratrice, autoritaria, una scelta centralistica volete mettere sotto schiaffo l'amministratore unico, � d'accordo anche il capogruppo Cocco che annuisce favorevolmente, questo non pu� che farmi piacere. � una scelta sbagliata, � una scelta sbagliata, una scelta alla quale noi stiamo cercando di opporsi le nostre scarse risorse umane, per� qualcuno mi deve spiegare per quale motivo l'ERSU ha un consiglio di amministrazione di cinque membri con personale che � pari all'1 o 2 per cento del personale dell'ente foreste o dell'istituenda agenzia FORESTAS e invece l'agenzia istituenda con oltre 6000 dipendenti, con un valore della produzione di oltre 170 milioni, ha un amministratore unico sotto lo schiaffo della Giunta regionale. � una scelta sbagliata, � una scelta che sinceramente non mi sarei mai aspettato da voi, � una scelta che comunque non produrr� conseguenze positive per la comunit� sarda e per questa benedetta agenzia FORESTAS.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore. S� Presidente, su questo argomento la Commissione ha discusso a lungo, certamente l'evidenza pubblica classica resta in piedi per il Direttore generale, come per tutti i direttori, qui stiamo nominando l'organismo politico, e comunque per norma di carattere generale dell' amministrazione regionale � gi� previsto il percorso che deve essere fatto e quindi ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Grazie, l'emendamento numero 74 � ritirato. Metto in votazione l'articolo 42.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 42.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 81, con parere favorevole della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 81.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 43
Revoca dell'amministratore unico
1. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformit� rispetto alle finalit� istituzionali dell'ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede alla revoca dell'amministratore unico.
2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, dotato di professionalit� ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico, che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilit�.
3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformit� alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo amministratore unico e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.)
PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare. Metto in votazione l'articolo 43.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 43.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 44. All'articolo 44 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 57 e soppressivi parziali numero 58, 60, 61, 62; � decaduto invece l'emendamento numero 59.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 44
Comitato territoriale
1. Il comitato territoriale � costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, l'amministratore unico dell'Agenzia.
2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica tre anni e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale. I membri del comitato decadono allo scadere del mandato elettivo.
3. Il comitato svolge funzioni consultive e propositive e, in particolare:
a) raccorda l'attivit� di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali verificando l'andamento generale delle attivit� ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte;
b) esprime parere sullo statuto e sul programma triennale e annuale delle attivit�.
4. I pareri del comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.
5. I componenti del comitato hanno diritto ad un gettone di presenza onnicomprensivo.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere � conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Apro la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
� iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Sovranit�, Democrazia e Lavoro). Grazie Presidente, chiedo il consenso dell'Aula per un emendamento orale che impatta sul comma primo dell'articolo 44. Le modifiche sono tre e vado a leggere direttamente il testo del comma primo emendato per consentire la votazione dell'Aula. Il comitato territoriale � costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente che lo presiede, e fin qui � invariato, e da 10 rappresentati indicati da: numero quattro dal consiglio delle autonomie locali scelti tra i sindaci in carica nei comuni che abbiano ceduto le maggiori superfici all'agenzia; B da numero tre componenti del Consiglio regionale e da tre componenti scelti dalla Giunta regionale. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico dell'agenzia, rimane quindi invariato. Le modifiche sono sostanzialmente tre, ed incidono sul numero dei componenti che passano da 4 a 10, sui criteri di individuazione tra i sindaci, come nel testo del proponente, ma tra i sindaci dei territori che abbiano ceduto le maggiori superfici, e poi il diritto di scelta anche di tre componenti da parte del Consiglio e di tre componenti da parte della Giunta. Ritengo che questo organo di indirizzo e consultivo possa trovare cos� dei criteri di comparazione e possa effettivamente svolgere le sue funzioni propositive e consultive coinvolgendo quelle amministrazioni locali che abbiano interesse preponderante in quanto cessionari di superfici significative. Grazie.
PRESIDENTE. Chiarisco che si trattava dell' emendamento all'emendamento numero 59 che � decaduto, per cui viene ripresentato come emendamento orale. Chiedo se ci sono opposizioni all'accoglimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facolt�.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Io potrei essere d'accordo all'emendamento presentato se viene tolta la dicitura: "Delle maggiori superfici nei comuni che hanno ceduto maggiori superfici"�non so se mi sono spiegato�
OPPI GIORGIO (UDC Sardegna). Io sono contrario all'emendamento orale.
PRESIDENTE. Quindi l'emendamento orale non � accolto.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Gaia. Ne ha facolt�.
GAIA ANTONIO (Cristiano Popolari Socialisti). Presidente, se � possibile sospendere due minuti, perch� l'emendamento orale � veramente di importanza notevole, quantomeno per cercare di dialogare e trovare convergenza.
PRESIDENTE. No, c'� stata l'espressione di un parere contrario, quindi l'emendamento non pu� essere acquisito. � stato espresso parere contrario all'acquisizione dell'emendamento, quindi non serve nessuna sospensione.
Ha domandato di parlare il consigliere Pierfranco Zanchetta. Ne ha facolt�.
ZANCHETTA PIERFRANCO (Cristiano Popolari Socialisti). Volevo dire che non � stata un'espressione contraria, � stata un'interpretazione�
PRESIDENTE. Chiedo conferma all'onorevole Oppi sul fatto che sia contrario all'emendamento orale.
OPPI GIORGIO (UDC Sardegna). Confermo.
PRESIDENTE. Grazie. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 57 con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 57.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 58.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 60.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 61.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 62.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo numero 44.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo numero 45.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo numero 46.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 47. All'articolo 47 sono stati presentati gli emendamenti numero 73 e 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
Art. 47
Direttore generale
1. Il direttore generale � nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico dell'Agenzia, ed � scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalit� ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
2. La durata dell'incarico, le responsabilit� e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non � compatibile con attivit� professionali e incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, � subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. Il direttore generale � responsabile dell'attivit� gestionale dell'Agenzia e in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorit� strategiche fissati dalla Giunta regionale con deliberazione e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente con decreto, sentito l'amministratore unico, determina i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi;
b) dirige, controlla e coordina le attivit� delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;
c) collabora con l'amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attivit�;
d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalit�, l'economicit� e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'Agenzia e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti all'organizzazione delle strutture, al controllo e alla verifica dell'attivit� dei dirigenti;
e) predispone la proposta di statuto dell'Agenzia e la trasmette all'amministratore unico, entro novanta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;
f) predispone la proposta di programma annuale di attivit� e la trasmette all'amministratore unico, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
g) predispone la proposta di bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonch� il rendiconto generale;
h) redige la relazione sull'attivit� svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento numero 73 e contrario sull'emendamento sostitutivo parziale numero 13.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SPANO DONATELLA, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Presidente, mi vedo costretto a intervenire. Ritenevo che il presentare l'emendamento numero 13 consentisse alla Commissione un supplemento di riflessione poich� il testo, cos� come modificato rispetto al testo del proponente, appare fin troppo in linea con la vocazione che si attribuisce all'amministratore di indirizzo politico. � assai imbarazzante immaginare, visto e considerato che non viene citato perch� semplicemente viene citato il testo della "31", per� non viene mai citato il fatto che al proponente, cio� a chi propone la nomina al Presidente della Giunta, di solito l'Assessore, spetta il compito di creare la lex specialis che � rappresentata dalla selezione, che non � fatta dai soli requisiti generali citati dalla "31", ma dai requisiti speciali. Allora se pure non volessimo essere maliziosi e mettere in relazione delle esigenze particolari con l'intervento test� fatto dal collega Solinas a proposito del contenuto politico in capo alla nomina dell'amministratore, risulterebbe secondo me in certi casi assai imbarazzante spiegare all'opinione pubblica, e talvolta anche ad altri tipi di autorit�, perch� si fanno determinate scelte in termini di requisiti preferenziali piuttosto che altre. Se questo � fatto dall'Assessore, se questo � fatto dalla struttura amministrativa della Regione, � ben altra cosa. Converr� - e qui chiamo espressamente in causa l'assessore Demuro - che non � secondario il fatto che sia la struttura amministrativa, in questo caso dell'Assessorato all'ambiente, di concerto con l'Assessorato degli affari generali, a esprimere una lex specialis come quella di una selezione pubblica e, a garanzia della trasparenza e della buona fede dell'amministrazione, credo che la Commissione e il proponente debbano tornare indietro rispetto al parere dato sull'emendamento numero 13.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facolt�.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Presidente, velocissimo. Mi fa piacere che al comma 2 si parli di inquadramento in base alla legge numero 31. Io mi auguro che avvenga questo anche nell'articolo 48.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Ritiro l'emendamento numero 73.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 73 � ritirato. Metto quindi in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 13, con parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 13.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 47.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Ricordo ai Capigruppo che adesso immediatamente al sesto piano sar� tenuta una Conferenza dei Capigruppo. Il Consiglio � convocato per questo pomeriggio alle ore 16.
La seduta � tolta alle ore 13 e 30.