Seduta n.306 del 20/01/1994
CCCVI SEDUTA
GIOVEDI' 20 GENNAIO 1994
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
INDICE
Congedi ..................................
Disegno di legge: "Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello" (106). (Discussione e approvazione):
CANALIS, Assessore dei trasporti
ORTU
(Votazione segreta sull'emendamento numero
2) ..............................................
(Risultato della votazione) .......
(Votazione nominale) ...............
(Risultato della votazione) ...... :
Disegno di legge. "Modifica all'articolo 7, ultimo comma, dello Statuto della X Comunità montana denominata 'Delle Baronie' " (429). (Discussione e approvazione):
(Votazione nominale) ...............
(Risultato della votazione) .......
Elezione di un componente della I Sezione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici in sostituzione del professor Antonello Sanna, dimissionario. (Rinvio):
MANCA ..................................
Fissazione di termini per l'esame in Commissione:
CABRAS, Presidente della Giunta
PILI .........................................
COGODI ................................
BAROSCHI.............................
ORTU ......................................
PUBUSA .................................
LADU LEONARDO ..............
MANNONI .............................
MELONI .................................
TAMPONI ..............................
USAI SANDRO .....................
SCANO ...................................
BAGHINO...............................
Proposta di legge Sanna Adalberto - Tamponi - Oppi - Marteddu: "Modifica del comma 4, dell'art. 7, della L.R.: 3 giugno 1975, n. 26 concernente: 'Costituzione, funzionamento e attivitàdelle Comunitàmontane'" (436). (Discussione e approvazione).
(Votazione nominale) ..............
(Risultato della votazione) ......
Proposta di legge Pubusa - Tidu - Tamponi - Dadea - Mannoni - Ortu - Usai Edoardo - Merella - Murgia: "Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari" (417). (Discussione):
PUBUSA, relatore...................
COGODI ................................
ORTU ......................................
Proposta di legge Baroschi - Sanna Adalberto - Mannoni - Marteddu - Mulas Franco Mariano - Pubusa - Scano - Tamponi: "Norme generali sugli enti strumentali della Regione" (446-b). (Discussione e non approvazione, presentazione e approvazione di o.d.g.):
USAI SANDRO .....................
COGODI .................................
BAROSCHI, relatore...............
ORTU ......................................
SATTA ANTONIO .................
SANNA ADALBERTO .........
(Votazione segreta) ..................
(Risultato della votazione) .......
Sull'ordine dei lavori:
TAMPONI ...............................
La seduta è aperta alle ore 10 e 26.
PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 gennaio 1994, che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Augusto Onnis, Giovanni Desini, Raimondo Pusceddu hanno chiesto un giorno di congedo. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Discussione ed approvazione del disegno di legge: "Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello" (106)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 106. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.
CANALIS RINO, Assessore dei trasporti. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art.1
Finalità
1. Al fine di favorire il potenziamento dei servizi di collegamento dell'Isola, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linee aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone.
2. Sono considerate di terzo livello quelle linee aeree esercitate a mezzo di aeromobili ed elicotteri con capacità di trasporto non superiore a 20 passeggeri e non inferiore a 9 passeggeri.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art.1
Nel secondo comma il numero "20" è sostituito con il numero "50". (1)
PRESIDENTE. Poiché il relatore è assente e l'emendamento è della Giunta, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
Contributo
1. Allo scopo di assicurare un regolare servizio di trasporto viene corrisposto un contributo, tendente a ripianare perdite derivanti al vettore dalla eventuale mancata occupazione della totalità dei posti offerti, a favore delle società esercenti il servizio e ricomprese in un organico programma annuale predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3
Misura del contributo
1. Il contributo è corrisposto, solo ed esclusivamente in riferimento al 70 per cento dei posti offerti sulle linee aeree indicate nei piani annuali di intervento approvati dalla Giunta regionale come disposto dal successivo articolo 6.
2. Il contributo sarà erogato solo per un triennio e sarà corrisposto nel primo anno in misura pari al 100 per cento della tariffa approvata, nel secondo anno in misura pari al 75 per cento e nel terzo anno in misura pari al 50 per cento.
3. Il contributo verrà erogato limitatamente ai posti non venduti e riferiti alla disponibilità di cui al primo comma
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 3
Nel primo comma il numero "70" è sostituito con il numero "55". (2)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.
CANALIS RINO, Assessore dei trasporti. L'emendamento ha un carattere prevalentemente tecnico e serve per sostituire il tipo di velivolo che era previsto in un primo tempo, con la capacità massima di venti posti, con uno più moderno che prevede 50 posti, che è quello che abbatte al massimo il rapporto tra costo del passeggero trasportato e il costo di gestione. Con questa dimensione del velivolo si realizza il minor costo per passeggero trasportato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Un capogruppo ha richiesto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento. Indico quindi la votazione e prego i segretari di procedere alla chiama.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 2:
presenti 56
votanti 54
astenuti 2
maggioranza 28
favorevoli 42
contrari 12
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Morittu - Lai - Mulas - Muledda - Murgia - Onida - Ortu - Pau - Pes - Pili - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Tamponi - Tidu - Usai Sandro - Zucca.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e il consigliere Porcu).
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. I contributi possono essere concessi ad imprese ed enti regolarmente autorizzati per l'esercizio di collegamenti esercitati o con aerei o con elicotteri e che siano forniti di attrezzatura tecnica e di una struttura organizzativa adeguata.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 5
Richiesta di contributo
1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi per l'anno 1992 devono presentare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione documentata dell'attività;
b) relazione tecnica contenente il programma dei servizi proposti, gli itinerari, le frequenze, gli orari, nonché le tariffe proposte con l'indicazione analitica della composizione di queste ultime;
c) relazione illustrativa dei mezzi di trasporto da adibire ai servizi e pianta organica del personale addetto;
d) piano economico finanziario di gestione e conto economico preventivo di puro esercizio;
e) dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari per le stesse finalità, o di usufruire di altra contribuzione corredata dalla documentazione rilasciata dal soggetto erogatore, con precisa indicazione dell'ammontare della sovvenzione.
2. Le domande di contributo per gli anni successivi, corredate delle documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato regionale dei trasporti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 5
Nel primo comma il numero "1992" è sostituito con il numero "1994". (3)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 5
Al secondo comma le parole "31 dicembre" sono sostituite da " 31 ottobre". (7)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fantola.
FANTOLA (D.C.), relatore. La Commissione li accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6
Piano di interventi
1. L'Assessorato regionale dei trasporti, valutate le domande ai fini della loro ammissibilità sottopone alla Giunta regionale un piano annuale di interventi, prorogabile per i due esercizi successivi, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 7
Convenzione
1. L'erogazione dei contributi previsti nel piano agli enti ed imprese è subordinata alla stipula di una convenzione che deve contenere:
a) il divieto di apportare variazioni od interruzioni, anche temporanee, al programma di esercizio approvato dall'Assessorato regionale dei trasporti e l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali variazioni od interruzioni dovute a causa di forza maggiore;
b) l'obbligo di applicare ai servizi le tariffe autorizzate dall'Assessorato regione dei trasporti con esclusione di imporre, anche temporaneamente ed a qualsiasi titolo, sovrapprezzi sui titoli di viaggio;
c) l'obbligo di tenere in perfetta efficienza i mezzi adibiti al servizio;
d) l'obbligo di osservare la vigente normativa di legge e contrattuale nei confronti del personale dipendente e di mantenere la dotazione organica approvata dall'Assessorato regionale dei trasporti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 8
Erogazione dei contributi
1. L'Assessorato regionale dei trasporti con proprio decreto, provvede all'erogazione dei contributi, per semestralità e previa verifica relativa all'effettiva non utilizzazione dei posti disponibili sui mezzi impiegati nel servizio ammesso a contributo.
2. La mancata vendita dei posti offerti deve essere opportunamente documentata e certificata dalla direzione della competente circoscrizione aeroportuale.
3. L'Assessorato regionale dei trasporti vigila sulla regolarità dei servizi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 9
Acconti
1. L'Assessore regionale dei trasporti con proprio decreto, può corrispondere acconti nella misura massima del 50 per cento dei contributi previsti dal piano, previo rilascio di adeguata fidejussione.
2. All'atto dell'erogazione del contributo di procederà ai necessari conguagli.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 10
Accertamenti
1. L'accertamento della regolarità ed il possesso dei requisiti da cui all'articolo 4 e l'osservanza delle disposizioni indicate dall'articolo 7 sono effettuati dall'Assessorato regionale dei trasporti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10 bis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 10 bis
Infrastrutture aeroportuali di terzo livello
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, presenta un piano triennale per gli aeroporti di terzo livello.
2. Il piano è adottato con decreto del Presidente della Giunta ed è emanato dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consigliare.
3. Il parere dovrà essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano, trascorso tale termine il piano medesimo si intenderà approvato.
4. Alla fine di ciascun anno dall'approvazione del piano, l'Assessore regionale dei trasporti, trasmette alla competente Commissione consigliare una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10 ter.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 10 ter
Contributi regionali
1. A favore delle società di gestione delle strutture aeroportuali, l'Assessore regionale dei trasporti, può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre e per la durate di quindici anni, dalla spesa per investimenti, individuati secondo criteri inseriti nel piano triennale con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali:
- lire 1.500.000.000 dall'anno 1992 all'anno 2006
- lire 2.500.000.000 dall'anno 1993 all'anno 2007
- lire 3.500.000.000 dall'anno 1994 all'anno 2008
3. I contributi possono esser accordati alle società anche se ammesse a benefici derivanti da altre disposizione di legge.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Giunta regionale
Art. 10 ter
L'articolo 10 ter è soppresso. (4)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Fantola.
FANTOLA (D.C.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 11
Servizi di voli a richiesta - Contributi
1. Al fine di migliorare le possibilità di trasporto dei residenti in Sardegna e di assicurare anche nei casi di emergenza o comunque di urgenza la continuità territoriale tra la Sardegna e il Continente, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di cooperative, imprese o enti che esercitano servizi di voli a richiesta.
2. Sono considerati servizi di voli a richiesta i servizi di trasporto aereo non di linea, effettuati a mezzo di aeromobili o elicotteri con capacità di trasporto non inferiore ai 6 passeggeri e non superiore ai 12 passeggeri.
3. Sono ammessi ai contributi le cooperative, imprese o enti esercenti servizi di voli a richiesta che abbiano nel territorio della Sardegna la sede legale e amministrativa, l'azienda e almeno l'80 per cento dell'organico, limitatamente ai voli effettuati interamente nell'ambito della Sardegna ovvero con decollo o atterraggio nel territorio della Sardegna, e che:
a) siano effettuati per motivi sanitari o comunque di emergenza;
b) ovvero effettuati per indifferibili esigenze di lavoro o per gravi motivi di famiglia tra località non collegate da voli di linea diretti e nei casi in cui da tale mancato spostamento ne derivi un danno grave ed irreparabile per l'interesse pubblico;
c) ovvero effettuati interamente dopo le ore 22 e prima delle ore 7 nei casi in cui da tale mancato spostamento ne derivi un danno grave ed irreparabile per l'interesse pubblico.
4. In tutti i casi, la concessione dei contributi è limitata ai voli effettuati per il trasporto di cittadini residenti in Sardegna.
5. I contributi sono concessi in misura pari, per ciascuna ora di volo e per ciascun posto di capacità nominale di omologazione dell'aeromobile o elicottero impiegato, al prezzo intero al pubblico del biglietto del volo di linea Cagliari - Roma e ritorno.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Giunta regionale
Art. 11
L'articolo 11 è soppresso. (5)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Fantola.
FANTOLA (D.C.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art.12
Modalità di erogazione dei contributi per servizi di voli a richiesta
1. I contributi potranno essere concessi soltanto a cooperative, imprese o enti regolarmente autorizzati all'esercizio dei servizi effettuati.
2. Le cooperative, imprese o enti che intendono beneficiare di contributi per l'anno 1992 devono presentare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, apposita domanda corredata della documentazione di cui alle lettere a), e), d) ed e) dell'articolo 5.
3. Per gli anni successivi, le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale si chiedono i contributi.
4. L'erogazione dei contributi è subordinata alla preventiva stipula di una convenzione contenente gli impegni di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 7.
5. L'Assessorato dei trasporti, con proprio decreto, provvede all'erogazione dei contributi per semestralità, per i voli per i quali sia documentata la sussistenza delle condizioni e situazioni di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo.
6. L'accertamento della regolarità del servizio, del possesso dei requisiti e della osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo è effettuato dall'Assessorato regionale dei trasporti.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Giunta regionale
Art.12
L'articolo 12 è soppresso. (6)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Fantola.
FANTOLA (D.C.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art.13
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 500.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 4.000.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 13039 - 02 del bilancio della Regione per l'anno 1990 e su quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per Tanno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).
lire 500.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI
In aumento
Capitolo 13039 - 02 - (Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.09.21 (02.06)
Contributi ad imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linee aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone e a cooperative imprese o enti che esercitano servizi di voli a richiesta (artt. 1 e seguenti e 11 e 12 della presente legge)
Lire 500.000.000
3. Al maggior onere di lire 3.500.000.000 previsto per gli anni 1991 e seguenti si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale Canalis
Art. 13
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 e gravano sul capitolo 13054 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
13 - STATO DI PRESSIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI
In aumento
Capitolo 13054 (Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.09.21 (02.06)
Contributi ad imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linea aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone ed a cooperative, imprese o enti che esercitano servizi di voli a richiesta (art. 2 della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della finanziaria)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000 mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegato alla legge finanziaria
voce 4
1994 lire -
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 2.000.000.000
voce 7
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire - . (9)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Fantola.
FANTOLA (D.C.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 106.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 9, corrispondente al consigliere Casu).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Casu.
Risultato della votazione
presenti 57
votanti 54
astenuti 3
maggioranza 28
favorevoli 54
(Il Consiglio approva).
Rispondono sì i consiglieri: Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Degortes - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fantola - Ferrari - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Mereu Salvatorangelo - Mulas - Muledda - Onida - Ortu - Pau - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Sanna - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Cogodi - Murgia.
Discussione ed approvazione del disegno di legge: "Modifica all'articolo 7, ultimo comma dello Statuto della X Comunitàmontana denominata 'Delle Baronie'" (429)
PRESIDENTE. Non possiamo procedere all'esame del disegno di legge numero 432, "Interventi a favore dell'agricoltura" previsto al successivo punto all'ordine del giorno perché presenta problemi di copertura finanziaria. Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge numero 429. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore è assente ci si rimette alla relazione scritta. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.
CANALIS, Assessore dei trasporti. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Titolo
Modifica dello Statuto della X Comunità montana, denominata "Delle Baronie'', approvato con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Articolo unico
1. Il quarto comma dell'articolo 7 dello Statuto della X Comunità montana, denominata "Delle Baronie", approvato con la legge regionale 27 agosto 1982, n. 18, è sostituito dal seguente:
"4. Il Sindaco può avvalersi della facoltà di delegare un Consigliere comunale".
PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge si compone di un solo articolo procediamodirettamente alla votazione per appello nominale dell'intero provvedimento.
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 429.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 50, corrispondente al consigliere Ortu).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Dettori.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
(Segue la votazione.)
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
Rispondono sì i consiglieri: Ortu - Pes - Pili - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Sanna - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Degortes - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Meloni - Mereu Salvatorangelo - Lai - Mulas - Muledda - Onida.
Risponde no il consigliere: Porcu.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e il consigliere Cogodi.
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 52
astenuti 2
maggioranza 27
favorevoli 51
contrari 1
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Per richiedere che sia inserita all'ordine del giorno per essere immediatamente discussa, la proposta di legge numero 436.
PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni la richiesta è accolta.
Discussione ed approvazione della proposta di legge Sanna Adalberto - Tamponi - Oppi - Marteddu: "Modifica del comma 4, dell'art. 7, della LR. 3 giungo 1975, n. 26, concernente: 'Costituzione, funzionamento e attivitàdelle Comunitàmontane'" (436)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 436. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore è assente ci si rimette alla relazione scritta. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei trasporti.
CANALIS, Assessore dei trasporti. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Titolo
Modifiche alla legge regionale 3 giungo 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 3 giungo 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:
"4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale i rappresentati del Comune compreso il Sindaco, restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, anche nel caso di gestione commissariale, e comunque per non più di un anno dalla data di scioglimento del Consiglio comunale".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è inserito il seguente:
"2 bis. I membri della Giunta, esclusi i Vice Presidenti, possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nei Comuni facenti parte della Comunità".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 436.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 19, corrispondente al consigliere Dettori).
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Dettori.
Rispondono sì i consiglieri: Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Manchinu - Mannoni - Meloni - Mereu Salvatorangelo - Lai - Mulas - Muledda - Ortu - Pes - Pili - Planetta - Puligheddu - Ruggeri - Sanna - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serri - Tarquini - Tidu - Zucca - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Corda - Cuccu - Degortes - Demontis.
Rispondono no i consiglieri: Manca - Murgia - Porcu.
Si sono astenuti i consiglieri: Pubusa - Cocco - Cogodi.
Risultato della votazione:
presenti 44
votanti 41
astenuti 3
maggioranza 21
favorevoli 38
contrari 3
(Il Consiglio approva).
Elezione di un componente della I sezione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici in sostituzione del professore Antonello Sanna, dimissionario. Rinvio.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione di un componente della I sezione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici in sostituzione dell'ingegner Sanna. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.
MANCA (P.D.S.). Per chiedere il rinvio a nuova seduta di questo punto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni sospendiamo questo punto.
Discussione della proposta di legge Pubusa - Tidu -Tamponi - Dadea - Mannoni - Ortu - Usai Edoardo - Merella - Murgia: "Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari" (417)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 417. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Pubusa.
PUBUSA (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se mi dovrò assentare brevemente per una questione del tutto personale nel corso della discussione, ma intendo molto rapidamente.
PRESIDENTE. Onorevole Pubusa, mi consenta, l'onorevole Cogodi ha chiesto in precedenza la parola per una questione procedurale.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ho chiesto di intervenire per chiedere che sia sospesa la discussione di questo provvedimento, che si verifichi se si può procedere all'esame dei due progetti di legge che precedono questo punto sull'ordine del giorno e che sono stati accantonati e, comunque, che si sospendano i lavori per consentire una migliore valutazione di questa proposta di legge.
PRESIDENTE. L'onorevole Cogodi ha chiesto la sospensione della discussione della proposta di legge numero 417. Per quanto riguarda: due provvedimenti sospesi, gli uffici stanno lavorando per poter consegnare all'Aula il testo delle modifiche apportate dalle Commissioni consiliari. Sulla richiesta di sospensione, ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az). Vorrei capire se la richiesta è di sospendere la seduta per dieci minuti e poi riprendere o di accantonare la legge sine die.
PRESIDENTE. Onorevole Ortu, la richiesta dell'onorevole Cogodi è di sospendere per un attimo la discussione.
Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.
PUBUSA (P.D.S.), relatore. Mi è sembrato di capire che la proposta del collega Cogodi non sia quella di una sospensione di dieci minuti, perché in dieci minuti un testo di questo genere o lo si conosce già, e allora si può perfezionare la conoscenza, oppure non lo si conosce e in questo caso non bastano dieci minuti. Mi è sembrato di capire che l'onorevole Cogodi intendesse chiedere un rinvio alla prossima seduta. Se si tratta di un rinvio con la garanzia che il provvedimento sarà discusso nella prossima seduta, direi che può andar bene. Se invece si trattasse di una richiesta per far finire questo provvedimento importante in un calderone e non discuterlo più, sarei contrario. Mi sembra però che il collega Cogodi abbia fatto una richiesta ragionevole e quindi accoglibile.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi può precisare la sua proposta?
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo intanto la sospensione di dieci minuti per poter spiegare ai colleghi quali sono le ragioni che suggeriscono una sospensione che consenta una migliore riflessione. Questa legge è stata inserita all'ordine del giorno nell'ultima Conferenza dei Capigruppo, si è aggiunta a tante altre proposte di legge e arriva in Aula con una procedura molto rapida. Poi nel merito, discuteremo, intanto chiedo la sospensione di dieci minuti.
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sospendo i lavori del Consiglio per venti minuti per consentire anche di verificare lo stato dei lavori sui due progetti di legge sospesi. Comunque, onorevole Cogodi, la proposta è all'ordine del giorno dal 23 dicembre - 93. E' stata cioè inserita all'ordine del giorno recentemente.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 35, viene ripresa alle ore 12 e 10.)
Discussione e non approvazione, presentazione e approvazione di o.d.g. della proposta di legge Baroschi - Sanna Adalberto- Mannoni - Marteddu - Mulas Franco Mariano- Pubusa - Scano - Tamponi: "Norme generali sugli enti strumentali della regione" (446 -B)
PRESIDENTE. E' pervenuto un nuovo testo della proposta di legge numero 446.
Pertanto l'ordine del giorno reca l'esame del testo approvato dalla Commissione, che è identico al precedente eccetto che nella nuova formulazione dell'articolo 17, ma si configura come un nuovo testo di legge. Bisogna quindi procedere alla discussione come se si trattasse di un nuovo provvedimento.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Per sapere se dobbiamo ridiscutere l'intero disegno di legge dall'articolo 1 in poi oppure se possiamo discuterlo solo dall'articolo 17 in poi.
PRESIDENTE. Ho già detto, onorevole Usai, che le questioni riguardavano un solo articolo, ma poiché il provvedimento è stato rinviato in Commissione ed è stato modificato anche se in un solo articolo, dobbiamo considerarlo come una nuova proposta di legge. Quindi la procedura da seguire è quella della discussione di un nuovo progetto di legge.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Posto che ci troviamo di fronte a un nuovo testo di legge, mi permetto di svolgere alcune rapide considerazioni in sede di discussione generale, non senza rilevare preliminarmente che questa è la seconda occasione nella quale, in pochi giorni, si è costretti ricorrere a quell'articolo 86 del Regolamento interno che consente un vero e proprio escamotage, quello cioè di portare avanti la discussione dei progetti di legge in Aula e di rinviarli in Commissione, magari all'ultimo articolo, dopo ampia discussione, e quindi ricominciare tutto daccapo. In virtù di quest'articolo, una maggioranza, se volesse, non contenta del risultato che i lavori dell'Aula hanno determinato, può, al momento della discussione dell'ultimo articolo, chiedere il rinvio in Commissione, ricominciare tutto daccapo e, in ipotesi, definire nuove maggioranze che consentono di mettere nel nulla le deliberazioni dell'Assemblea stessa e di ricominciare daccapo.
Quest'articolo è un'altra delle distorsioni di questo Regolamento folle, tanto magnificato inutilmente e ingiustamente quando fu approvato da quest'Aula, con il nostro voto contrario, perché è un Regolamento illiberale, è un Regolamento che castiga la funzionalità dell'Assemblea legislativa. Pensate al divieto di presentazione di emendamenti, anche quando sono necessari all'Assemblea legislativa per dare coerenza a una legge, per cui, anche di fronte alla richiesta unanime del Consiglio di modificare una stortura rilevata in articoli precedenti il Regolamento ci impedisce di porvi rimedio, salvo poi aspettare che la legge venga rinviata dal Governo oppure fare gli articoli correttivi con successive leggi.
Si era assunto l'impegno da parte di questa maggioranza di proporre alcune modifiche di questo Regolamento, per renderlo più rispondente alle esigenze di funzionalità del Consiglio e della sua attività legislativa che è la sua finzione primaria. Le cose però vanno così tutte lentamente, salvo quelle che possono interessare aspetti parziali - e torneremo su questo - per le quali si trovano i modi per farle proprie, tutti insieme appassionatamente, e quindi per approvarle in tempi rapidi.
Le questioni di carattere sociale, le questioni di carattere politico più rilevante sul funzionamento della Regione, a partire dall'Assemblea, sono cose che possono aspettare! Però così è, così si è interpretato quest'articolo, per molti versi incomprensibile e io reputo questa interpretazione non corretta in netto contrasto con altre norme, e anche con la logica, alla luce di un'interpretazione sistematica del Regolamento. Di questa interpretazione che già si è adottata in un'atra occasione, che già ha costituito precedente e che d'ora in poi, mi pare, costituirà regola, deriva la conseguenza assurda che una maggioranza, soprattutto una maggioranza numerica, incoerente quanto si vuole ma larga sul piano numerico, che al suo interno può trovare diverse maggioranze come accade spesso, non contenta del risultato del lavoro d'Aula può vanificare il tutto chiedendo il rinvio in Commissione. E nel frattempo si fanno arrivare gli assenti e quindi si modifica l'equilibrio politico dell'Assemblea legislativa. C'è una norma di salvaguardia di carattere costituzionale che prevede che un deliberato del Consiglio non possa dal Consiglio stesso essere modificato se non decorsi sei mesi dalla deliberazione del Consiglio. Invece, con questa norma del Regolamento, decorsi sei minuti, se il risultato non è coerente con gli obiettivi di una qualsiasi maggioranza numerica in Aula, si può rimandare in Commissione, rimettere nel nulla tutto e cominciare daccapo. Secondo me tutto questo è assurdo sul piano politico non è neppure del tutto consono all'interpretazione che si è data dal Regolamento, alla quale però rispettosamente ci adeguiamo, perché c'è chi ha il potere e la responsabilità di interpretare e i consiglieri non possono che tener conto di questa interpretazione.
Quindi questo provvedimento di legge ora torna in Aula e si riprende la discussione, daccapo, anche a testimoniare del pressappochismo, della superficialità con cui molti provvedimenti di legge arrivano in Aula perché ritenuti pronti per la discussione, cioè formalmente pronti però politicamente non interamente conosciuti, non istruiti sufficientemente con i conseguenti incidenti di percorso che portano a perdere tempo e soprattutto a disperdere energie. Vale la pena di discutere da cima a fondo questo provvedimento perché è un provvedimento tanto rilevante quando delicato che interviene in questa fase, a pochi mesi dalla conclusione della legislatura, consentendo procedure nuove di nomina negli enti regionali e di arruolamento - chiamiamolo così - di pubblici amministratori sotto elezioni, anzi in costanza di elezioni.
Prima riflessione: è opportuno che si approvi adesso una legge che introduce nuove procedure alla vigilia della scadenza del mandato, in costanza di altre consultazioni elettorali, quindi nel momento in cui si attenua, non dico che sparisca, però si attenua la possibilità di controllo da parte dell'Assemblea legislativa ma anche da parte dell'opinione pubblica, mentre rimangono integri la capacità e il potere da parte della Giunta regionale e anche da parte di alcune articolazioni del Consiglio, come per esempio le Commissioni che debbono dare pareri? E poi vedremo che tipo di pareri vorrebbero dare le Commissioni consiliari. E' opportuno? A me pare proprio di no e questa maggioranza dovrebbe riflettere su questo perché la riforma degli enti, non questa legge, ma la riforma vera degli enti strumentali della Regione, quella riforma che doveva introdurre razionalità, produttività, efficacia, recuperare energie professionali, non punire ma recuperare queste energie professionali ed anche risorse economiche dallo spreco, dalla disperazione, dalle improduttività, quella riforma non si è fatta, per nessun ente. Si era parlato dell'accorpamento, della riqualificazione delle funzioni, di un ente o un'agenzia delle acque perché qualcuno in modo competente ed organico e coerente, si occupi di questa regione delle acque e non si abbiano dieci o dodici enti sulle acque (per fare uno dei tanti esempi) che interferiscono e si disturbano. Questa riforma non si è fatta, eppure era uno dei primi obiettivi programmatici di questa maggioranza; la maggioranza ha preferito vivacchiare giorno per giorno, durare nel tempo, galleggiare come il sughero sull'acqua. Non è stata capace di porre mano al riordino e a riforme vere, quelle che incidono, quelle che spostano l'asse degli equilibri politici, sociali ed economici. Leggine, dichiarazioni di principio, ordinarissima amministrazione e poi, sotto elezioni, lasciapassare per operazioni difficilmente verificabili sul piano politico e sociale! Ma al di là dell'opportunità c'è una questione ancora più rilevante che è di merito. Il Consiglio regionale dovrebbe discutere oltre i titoli della legge e i titoli dei singoli articoli, per vedere cosa c'è davvero dentro questi articoli, e domandarsi se questa è una legge davvero innovativa, migliorativa del sistema o, in ipotesi, non sia una legge peggiorativa sia sotto il profilo della funzionalità che sotto il profilo del valore politico. Credo che, riferimenti possano farsi in relazione ad ognuno degli articoli di questa legge. Mi riferisco a titolo esemplificativo, a supporto di questo ragionamento e di questa perplessità di fondo, al primo comma dell'articolo 1, che è illeggibile ed inapplicabile. L'articolo 1 recita: "Nelle materie di sua competenza, la Regione esercita direttamente, avvalendosi dei propri uffici amministrativi, le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, vigilanza, erogazione di incentivi, contributi, sussidi, concessioni di autorizzazioni, permessi e licenze nei soli casi in cui tali funzioni, in considerazione della necessità di salvaguardare le esigenze di carattere unitario, non possono essere esercitate a livello locale". Prima questione: si mettono insieme in una elencazione, collegate da un nesso logico e funzionale, attività che sono totalmente diverse tra loro, perché la prima parte dell'elencazione contiene funzioni di alta amministrazione, funzioni di Governo, cioè la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza e prosegue con incentivi, contributi, sussidi, permessi, autorizzazioni e licenze. Però tutte queste materie sono collegate da un vincolo logico e funzionale di esercizio da parte della Regione, qualora ci siano esigenze di carattere unitario e questo vale sia per la programmazione sia per il sussidio. Ma scusate il coordinamento non può che essere unitario. Come si fa a delegare e a distribuire in 375 comuni della Sardegna le funzioni di coordinamento? Il coordinamento è, per sua natura, una funzione regionale, è espressione del governo e dell'alta amministrazione come la programmazione e l'indirizzo, la vigilanza. Se no ognuno si vigilerebbe da sé, si darebbe da sé l'indirizzo e questo non è possibile. Quindi questo articolo va specificato meglio per le funzioni di governo e per le funzioni di alta amministrazione la Regione deve dire - ma non c'è bisogno di dirlo perché è già detto m tante altre leggi - che questa è la sua competenza primaria si deve semmai disciplinare meglio il modo in cui la Regione esercita questa funzione che è sua, è connaturata alla sua ragione d'essere. Mentre per quanto riguarda le funzioni meramente amministrative - incentivi, licenze, autorizzazioni - non si può fare un passo indietro rispetto allo Statuto. E qui secondo me c'è anche un importante problema di legittimità. L'articolo 44 dello Statuto dice che le funzioni amministrative sono esercitate di norma dalla Regione attraverso gli enti locali. L'articolo 44 dello Statuto prevede una Regione ordinamento nella quale l'Ente locale è parte dell'ordinamento autonomistico, non è un'altra cosa, ha altra funzione, ma non è un soggetto estraneo e l'articolo 44 dice che di norma queste funzioni vanno esercitate attraverso gli enti locali. Altra cosa è il ritardo con cui la Regione è riuscita a delegare, trasferire e soprattutto a mettere in condizioni gli enti locali di funzionare, perché se non hanno la dotazione dei mezzi che non sono solo i danari ma anche altro - la capacità, la preparazione, il supporto tecnico, professionale - non basta delegare una funzione. Qualche volta non basta neppure delegare una funzione e dare i soldi, perché la funzione non viene esercitata e anche i danari non vengono spesi. Bisogna combinare delega di funzioni e trasferimento di risorse con la capacità di far funzionare le cose, quindi è molto importante il profilo umano, professionale, l'organizzazione degli uffici degli enti locali che pure sono parte dell'ordinamento autonomistico. Per quanto riguarda questo aspetto c'è un ritardo di decenni da parte della Regione, però una cosa è il ritardo, una cosa è tentare di fare un passo indietro dicendo che queste funzioni amministrative, contrariamente a quanto dice lo Statuto di autonomia - che essendo Statuto di autonomia è di tutti, è della Regione, è dei Comuni, è dello Stato, è dei cittadini, è di chi esercita funzioni di controllo - che anche queste funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione quando c'è un'esigenza di carattere unitario. Esigenze di carattere unitario ce ne sono sempre se non si fa una scelta, ma la scelta l'ha già fatta lo Statuto che è norma costituzionale, che non può essere derogata o vanificata da una norma ordinaria della Regione. Queste funzioni amministrative devono essere svolte di norma dagli enti locali, perché, se si pone il vincolo dell'esigenza di carattere unitario, è chiaro che, anche nel distribuire sussidi ai poveri, ci sarà pure sempre un'esigenza di carattere unitario, cioè la definizione di un criterio, ma l'esigenza di carattere unitario la Regione la deve definire attraverso regole e criteri. Fatte le regole e i criteri non deve distribuire nessun sussidio, non deve distribuire le autorizzazioni, le licenze, i contributi, perché per fare questo vi è il sistema partecipavo territoriale e vi sono gli enti o le agenzie specializzate che queste cose devono fare e garantire nel migliore dei modi. Non si era detto di una Regione che doveva essere riformata per essere anche alleggerita? Non si era affidato uno studio al Formez, che è costato centinaia di milioni? Si era detto che la Regione andava riformata alleggerendone la struttura, conservandone le funzioni essenziali di programmazione e di indirizzo e di legislazione ovviamente, e che tutto il resto doveva essere non solo delegato agli enti locali ma meglio organizzato, attraverso le strutture di servizio, che non sono solo gli enti strumentali ma principalmente, si diceva un tempo, le agenzie operative, proprio quello strumento di cui qui non si parla perché c'è, in questo provvedimento di legge una visione che è sostanzialmente centralistica, di recupero burocratico, di controllo politico al governatore, non al Governo, al governatore. Questo è il taglio d'insieme di questo provvedimento e io esprimo questo concetto riferendomi al primo comma dell'articolo 1, ma trovo questo disvalore in ognuno degli articoli. Proseguendo vediamo infatti che, al di là di qualche tirata di colore qui e là, di pennellate di abbellimento della facciata, la struttura di questo provvedimento ha questa natura, burocratizzante, accentratrice, confusionaria di funzioni amministrative e di funzioni politiche. Chi all'esterno vorrà dire - accontentandosi del titolo - che questa è la proposta di riforma degli enti, perché è di moda ormai fermarsi ai titoli, dirà che il Consiglio o l'opposizione democratica di sinistra - parte per ora - vuole contestare una riforma. Questa non è la riforma, è una controriforma, e il provvedimento va discusso e migliorato davvero, va cambiato. Io invito tutti i colleghi, prima di passare all'esame degli articoli, ad andare a vederne il significato e le conseguenze possibili perché questa Assemblea deve produrre leggi buone, non deve fare titoli di copertina chiamandole riforme quando non sono riforme. In sede di discussione generale posso fermarmi qui, ma questo segno riappare e se sarà necessario quindi sarà oggetto di considerazioni in relazione ai diversi articoli.
Ma come si fa a dire che ci dev'essere autonomia e responsabilità di scelta da parte del Governo della Regione nella cernita degli amministratori pubblici degli enti, e poi prevedere una forma di interrogatorio in una Commissione consiliare - addirittura si parla di seduta pubblica - per valutare la cultura di chi viene proposto? Una valutazione politica della cultura, perché la Commissione consiliare è un organo politico e non è detto che i componenti della Commissione consiliare siano portatori di tutte le culture! Saranno portatori di un volere politico perché questa è un'Assemblea politica ma per misurare la cultura altrui bisogna farla valutare da chi si intende di quella cultura che spesso è cultura specifica. E' presunzione prevedere che una Commissione consiliare sottoponga ad un interrogatorio pubblico chi con atto motivato, sulla base di titoli che dovrebbero essere inoppugnabili, viene designato. La Commissione chieda di fare una verifica sugli atti, chieda di una verifica sulla regolarità delle procedure ma non un esame pubblico sulla cultura. Questa è un'aberrazione. Quando si è discussa la legge sulla cultura molti colleghi, credo in buona fede, come tutti sono in buona fede quando esprimono la loro opinione, evocavano, secondo me sbagliando, a proposito dell'ipotesi della istituzione di una struttura regionale valida per tutto il territorio specializzata per la legge sulla cultura e sulla lingua, il Minculpop. Eppure quella era una struttura di servizio, era una struttura specializzata! Questo è il Minculpop il controllo, l'interrogatorio politico che può mettere alla prova il più capace degli amministratori che può essere capace di amministrare e non di rispondere alla battuta politica del politico. Io dico che non è degno neppure ipotizzare cose del genere, né si può pensare che le Commissioni consiliari debbano esser necessariamente composte da avvocati, da ingegneri, da tuttologi, come spesso accade. Bisogna avere la modestia, ma al di là della modestia, bisogna avere il rigore morale di far conseguire ai princìpi e agli obiettivi di riforma della politica degli atti concreti. Io sono polemico sul modo approssimativo con cui si usano i termini e si spargono le parole: riforma, riformatori, riformisti. Abbiamo il dovere di andare a vedere se è riforma vera quella che si fa o se è etichetta, se è facciata. E la gran parte delle leggi che abbiamo all'attenzione dell'Aula, in questa fase di fine legislatura, purtroppo sono di questo segno e non a caso arrivano adesso, in fine di legislatura, quando c'è fretta perché tutti abbiamo molte cose da fare e, per essere qui stiamo tralasciando altri impegni rilevanti. Non tutti: alcuni già vanno, fanno, telefonano, chiamano, concordano, costituiscono tavoli, tavolini, poi qualcuno di questi tavoli non so come finirà. Noi siamo qui perché siamo consiglieri regionali, per fare leggi e per farle bene però per favore, non si pretenda che, con la scusa dell'urgenza, non si discutano le leggi e non si facciano obiezioni perché, per quanto possibile, i provvedimenti legislativi siano migliorati, siano fatti bene, perché questo è il nostro dovere primario.
Quindi, in sede di valutazione generale, il giudizio che noi diamo è di perplessità, di forte perplessità, con un invito non a rinviare ma a lavorare per fare le cose bene. Se per lavorare e fare una buona legge invece di due ore servono nove ore, si lavori nove ore, come si deve essere capaci di fare per avere un buon prodotto. Non è detto che di fronte alle difficoltà si debba sempre rinviare. Si lavora, però si esamina la legge articolo per articolo, si trova il modo di superare le strettoie del Regolamento. E' un lavoro preventivo che bisogna fare perché una volta che si approva il passaggio all'esame agli articoli non si può più cambiare nulla e quindi c'è il rischio di incappare di nuovo nelle Forche caudine. Questo allo stato delle cose è la valutazione che noi esprimiamo, come Gruppo di Rinascita e Sardismo.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli onorevoli consiglieri che l'hanno chiesta un chiarimento su questo punto: per il provvedimento all'esame del Consiglio abbiamo utilizzato la procedura già esperita ieri per il provvedimento sulla sughericoltura. Utilizzando l'articolo 86, il provvedimento è stato rinviato in Commissione per l'esame di quei punti sui quali si era aperta una discussione in Consiglio e solo questi potevano essere modificati, oltre naturalmente a eventuali modifiche di carattere tecnico, anche esse da sottoporre all'esame del Consiglio. Stiamo utilizzando oggi la stessa procedura utilizzata ieri per il provvedimento sulla sughericoltura. Io ho proposto all'esame del Consiglio questo testo come se fosse un nuovo provvedimento, restando inteso che sulle parti sulle quali il Consiglio si era già espresso, la nuova espressione diventa di fatto un'espressione formale.
E' iscritto a parlare l'onorevole Baroschi, relatore. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Signor Presidente, onorevole e gentile, io credo che, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, sia necessario farle un appello proprio in quanto presidente, perché il funzionamento di un'Assemblea legislativa come la nostra si lega alla così detta prassi, ai così detti precedenti, e più si lega al Regolamento, che è di garanzia globale di tutti, anche dei singoli consiglieri e dei Gruppi, meglio è. Se si evidenzia che c'è un articolo del Regolamento, in questo caso l'86, che produce distorsioni nel regolare svolgimento dell'Assemblea, il Regolamento prevede anche i modi perché lo stesso Regolamento possa essere rivisto. Non si comprende perché di fronte alla "cattiva" formulazione, di un articolo l'Assemblea non provveda, nei modi previsti a riformularlo. Io mi appello alla sua sensibilità perché venga subito convocata la Giunta per il Regolamento che provveda a questo, anche perché la nostra esperienza di lavori in quest'Aula può aiutare coloro che verranno e che questa esperienza non avranno. Perché dobbiamo consegnare loro un Regolamento che ha delle pecche? Visto che si può riparare, facciamolo, se siamo tutti convinti che non vada bene. Vorrei veramente che rimanesse agli atti la mia richiesta perché, nei tempi più brevi e nei modi previsti dal Regolamento, si provveda a modificare lo stesso, perché gli intoppi che oramai abbiamo verificato essere tali vengano in qualche modo superati da una sua nuova formulazione. Però, al di là del Regolamento, onorevole Presidente, bisogna fare appello alla pazienza di ciascuno di noi, perché quando un collega interviene ha il diritto di dire tutto quello che vuole, - e questo è sacro, non dal punto di vista religioso ma civile, perché qui dobbiamo essere liberi di esprimere quello che pensiamo - ma ci sono cose che, al di là del sacro diritto ad esprimersi di ciascuno di noi, sono offensive. Quando un consigliere, che dal 26 novembre al 20 gennaio non si è preoccupato, così parrebbe, di leggere il testo in esame, sproloquia per mezz'ora, perché questo il Regolamento gli consente, offende non certamente l'onore, ma l'intelligenza sì. Pare che se non c'è un visto rosso nulla sia buono! Ma, insomma, settantanove consiglieri potrebbero anche risentirsi di questo! Io non so a che cosa si riferisse il tanto onorevole collega Cogodi quando parlava di pressappochismo e di superficialità, forse parlava, ripeto, di quei consiglieri che, dal 26 novembre al 20 gennaio, non hanno voluto o potuto o non hanno fatto caso che esisteva questa proposta di legge. Ma se così fosse, è a sé stesso che deve dare del pressappochista e del superficiale. Io mi sento in dovere di dire, per aver partecipato all'estensione di questa proposta, che quello che si vuole, con questa proposta di legge, è offrire al Consiglio e al Governo, cioè alla Giunta, uno strumento che consenta di avviare un processo di riordino di tutta quella selva di enti strumentali della Regione che si è affastellata nel giro di 20 anni. La Giunta aveva ritenuto di poter affrontare questa materia con alcuni strumenti che però nella sostanza richiedevano un rinvio ad ulteriori provvedimenti legislativi che ponessero mano ai vari comparti: agricoltura, industria, turismo, trasporti, e quant'altro. Quindi in buona sostanza la Giunta non si è, nella maniera più assoluta, soffermata sulle questioni di carattere generale, salvo in alcuni commi degli articoli presentati. Questo è dimostrato dal fatto che la Giunta a maggio ha richiesto alla Commissione di non dar luogo all'esame del primo provvedimento presentato un anno fa, ma di esaminare un corpo di emendamenti allo stesso che, in buona sostanza, costituiva una nuova proposta di legge che però aveva lo stesso identico difetto: quello di non portare sostanzialmente a una regolamentazione di carattere generale. La Commissione ha voluto proporre alla discussione del Consiglio un corpo di norme che riguardasse solo una parte della questione, e cioè le norme di carattere generale ed è partita dalle fondamenta, cioè da una riaffermazione che determinate funzioni, che sono quelle specificate nell'articolo 1 comma 1 e che hanno sollecitato tanto scandalo, non sono attribuibili ed enti strumentali ma devono essere esercitate attraverso i propri uffici o attraverso il decentramento amministrativo.
Quindi due sono i modi per svolgere la propria azione, per quello che riguarda l'elenco, perché non abbiamo voluto lasciarlo al caso. Al comma 2 dell'articolo 1 si elencano invece le funzioni che la Regione può e deve, a parere della Commissione, svolgere attraverso gli enti strumentali e si indica una tipologia degli enti che si possono creare, evitando, se la legge sarà approvata, di avere eccessiva fantasia in merito perché di fantasia in questi ultimi anni in materia se n'è prodotta fin troppa. Per questo si è voluta indicare una tipologia degli enti strumentali della Regione.
Se ne indicano le finalità, gli organi, la forma di controllo che deve essere esercitata, il modo di fare le direttive e quant'altro, prevedendo per ciascun tipo di ente le modalità per la scelta degli amministratori, essendo - a parere della Commissione - molto diversa la figura dell'amministratore di un ente da quella dell'amministratore di un'azienda. Si indicano inoltre le modalità delle concessioni e dell'esercizio del potere dell'azionista in caso di partecipazione.
Questo in estrema sintesi è quello che la Commissione ha voluto fare. Se poi la formulazione dell'articolo ma la proposta nella sua complessità non è soddisfacente, è anche legittimo che ciascuno mantenga le sue posizioni. Ma cercare, con scarsa capacità di argomentazione, di sostenere che una parolina messa di qua o di là sconvolge tutto, credo che sia scarsamente convincente. Voglio concludere sollecitando, come ho detto all'inizio, un intervento sul Regolamento. Ieri, dopo 16 votazioni unanimi sugli articoli, ci siamo ritrovati con una votazione che - rinviava il tutto in Commissione, rimettendo tutto in discussione. E' un precedente pericoloso. Siccome faccio parte di una maggioranza addirittura abnorme dal punto di vista numerico, non vorrei che tutto questo venisse preso ad alibi per dire che quello che abbiamo fatto in Commissione costituisce un pateracchio politico. La verità è che abbiamo cercato, nella modestia delle nostre capacità, di offrire un contributo serio a che il problema della riforma degli enti si incanali in un binario che tolga questa questione dalle tante demagogie e, se mi è consentito dirlo rivendicando una mia posizione personale di carattere politico, anche dal risorgere di conservatorismi che ormai non hanno più alcuna ragione d'essere.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Signor Presidente, in via preliminare insisto col dire che questo Consiglio, date le norme regolamentari esistenti, salvo le modifiche auspicate dal collega Baroschi, non può esaminare e votare il testo licenziato e consegnatoci poco fa dalla Commissione perché questo nuovo testo contiene delle modifiche di carattere sostanziale. Basti pensare all'articolo 2 per esempio, che introduce la figura del Presidente del Consiglio direttivo e che assegna al direttore generale la rappresentanza legale dell'ente. Non entro nel merito del perché contesto quest'articolo così come è stato scritto, dico solo che comporta una modifica sostanziale. Richiamandomi a quanto detto questa mattina dal Presidente del Consiglio, onorevole Floris, e dal Segretario generale, la Commissione non poteva modificare sostanzialmente gli articoli sino al 16, doveva solo limitarsi a apportare qualche modifica di carattere tecnico, mentre ha apportato modifiche di carattere sostanziale. Quindi, in via preliminare, eccepisco la possibilità che il Presidente metta in votazione il nuovo testo degli articoli quando questi comportano una modifica sostanziale e non semplicemente di carattere tecnico. Capisco la modifica dell'articolo 5; il vecchio testo prevedeva una regolamentazione rinviando al Capo V della legge; al quarto comma recitava: "gli enti e le aziende regionali non possono detenere partecipazione azionaria" e proseguiva dicendo "le modalità per la liquidazione del trasferimento dell'amministrazione regionale e delle partecipazioni in capo agli attuali enti strumentali sono disciplinate dalle norme elencate al capo V della presente legge". Ma al Capo V nel testo originale questa normativa non c'era. Dunque, mentre posso capire una modifica dell'articolo 5 in sede tecnica, non posso ritenere proponibile modifiche di carattere sostanziale, come sono quelle portate nell'articolo 2. Entrando nel merito, anzi insistendo sulla pregiudiziale devo anche dire che qui i casi sono due: o noi possiamo riesaminare l'intero articolato e per questo abbiamo riaperto la discussione generale e nulla vieta, in questo caso, che il Consiglio sospenda la discussione generale perché la Commissione lavori in santa pace per tutto il tempo che vuole e il provvedimento ritorni poi in Aula per essere esaminato con la dovuta attenzione, o non era possibile modificare i primi 16 articoli e, in questo caso, si dovrebbe parlare solo dell'articolo successivo all'articolo 16.
Entrando comunque nel merito del provvedimento, visto che è la prima volta che ho l'occasione di poter parlare di questo argomento, devo dire che dopo che questa Giunta regionale ha assunto come uno dei suoi principali compiti quello di riformare gli enti e dare alla struttura regionale, alla Regione sarda, agli enti strumentali una nuova e più moderna strutturazione rivolta a separare nettamente i compiti e i poteri legislativi da quelli amministrativi, dopo che il Presidente della Giunta ha affermato più volte che gli Assessori dovevano liberarsi dai compiti di carattere amministrativo, di fatto invece questa legge, che vorrebbe riformare la Regione e gli enti strumentali, persegue un obiettivo completamente opposto, cioè invece di snellire e decentrare, complica e accentra maggiormente i poteri.
Di questo è un esempio classico tutta la strutturazione dei controlli. Io mi rendo conto che gli estensori hanno voluto cercare di evitare un'anomalia, che era quella conseguente al fatto che l'Amministrazione nominava gli amministratori o istituiva un ente, dopo di che gli amministratori e l'ente andavano per i fatti loro senza che la Regione potesse in qualche modo controllarli. Ma dall'istituire un sistema di controllo che consentisse un governo politico dell'ente all'istituire un sistema di controlli che consiste nel gestire l'ente direttamente, c'è una bella differenza. Io contesto radicalmente l'impostazione ideologica di questo testo di legge. La riforma vera dell'ente strumentale si fa con controlli che assicurino alla Regione il controllo politico dell'ente, lasciando alla responsabilità degli amministratori la gestione stessa dell'ente.
Noi dobbiamo scegliere bene gli amministratori, nominare degli ottimi amministratori, poi starà alla loro responsabilità rispondere della gestione di ciascun ente. Invece noi cosa facciamo? Istituiamo ben quattro controlli sugli enti, abbiamo un primo controllo di legittimità previsto l'articolo 10, e su questo vorrei fare una semplice riflessione: nel momento in cui tutto il sistema, anche statale, si orienta a dare maggiore autonomia amministrativa al sistema degli enti locali e strumentali dai Comuni alle Province alle Comunità montane e così via, lasciando quindi al loro potere, alla loro capacità, la gestione dell'ente, snellendo i controlli, noi invece addirittura indichiamo undici atti da sottoporre al controllo di legittimità, perfino la nomina di un consulente. Se un ente deve dare un incarico a un legale, la sua delibera è sottoposta al controllo di legittimità. Non solo, è sottoposta anche al controllo di merito. Noi arriviamo all'assurdità che l'articolo 2 attribuisce all'Assessore regionale un controllo di merito. Questo significa che se un ente, per ipotesi, designato l'avvocato, Tizio e l'ingegnere Caio, l'Assessore può benissimo dire: "No. Non mi va questo professionista perché non lo ritengo capace". Quindi di fatto avverrà che il Presidente dell'ente, prima di assumere la delibera, andrà dall'Assessore di turno e gli chiederà il parere sui professionisti che intende designare. Avverrà che gli assessori regionali, la Regione sarda, di fatto, controllando nel merito, controlleranno ogni comportamento dell'ente strumentale, stravolgendo completamente la distinzione tra potere politico, attività legislativa e amministrativa, e attività invece gestionale, e di fatto questi enti, non saranno più enti strumentali della Regione ma diventeranno enti strumentali di un determinato assessore. Oltre a questo controllo c'è anche un ulteriore controllo, quello del revisore dei conti. E qui c'è la perla delle perle, perché al revisore dei conti, oltre al compito di controllare i conti, quindi di un controllo sulla rispondenza delle delibere con le spese e così via - quello che fanno tutti i controlli dei conti in Italia e nel mondo intero - diamo anche un altro compito cioè quello di "formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza e economicità della gestione stessa". A prescindere dal fatto che non tutti i controllori dei conti sono capaci di fare questo, perché possono essere capaci di controllare i conti ma non di controllare una gestione aziendale, non mi sembra logico che i poveri amministratori siano assoggettati a un terzo controllo e che questi revisori dei conti possano fare un mestiere che tra l'altro non sanno fare. Quando si vuole introdurre un controllo di gestione lo si introduce come obbligo assembleare demandando questo compito a realtà esterne, a società di consulenze esterne, a società che sanno gestire e amministrare le società e che fanno per mestiere il controllo di gestione. Non posso ritenere idonei né comunque deputati a svolgere questo compito i revisori dei conti. L'altra perla consiste nel fatto che esiste un controllo ulteriore di gestione, perché la Regione si dovrebbe dotare di un ufficio di esperti massimi di amministrazione aziendale, ovviamente, reclutati chissà come, dove e perché, che devono controllare e valutare i costi e i rendimenti e la corretta gestione delle risorse degli enti.
Io voglio capire quindi se questo controllo di gestione lo devono fare soltanto i revisori dei conti o lo fa anche quest'ufficio. Quali sono i rapporti tra questi due uffici, qual è più competente dell'altro e in che modo si sanano gli eventuali contrasti? Abbiamo introdotto un sistema perverso che non trova riscontro in Italia e forse nel mondo, per cui, per poter evitare le storture operative di alcuni enti strumentali lasciati in balia di se stessi introduciamo un sistema di controlli che non sta né in cielo né in terra. Io mi vergogno, da consigliere, di votare una legge che introduca un sistema così perverso di controllo di gestione di un ente strumentale che deve essere un ente propulsivo, snello e che abbia capacità operativa.
Non vado oltre queste osservazioni, perché altri colleghi prima di me hanno fatto osservazioni più puntuali per quanto riguarda la filosofia della legge. Ripeto che questo è un progetto di legge che ci riporta indietro di cinquant'anni perché nemmeno il sistema borbonico prevedeva questi controlli. Nel momento in cui la collettività chiede che la Regione funzioni meglio e celermente noi ci dotiamo di strumenti sicuramente destinati a far sì che la burocrazia regionale diventi sempre più centralistica. Abbiamo creato strumenti operativi, sulla carta, che non potranno operare per le pastoie burocratiche che questa legge determina.
Per queste ragioni, poiché alcuni emendamenti non possono essere apportati per motivi procedurali, e altri emendamenti, apportati in sede di Commissione, non modificano la sostanza di questo testo, dichiaro fin d'ora che voterò contro questo provvedimento di legge.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az). Molto brevemente, onorevole Presidente, perché ci sono delle cose non molto chiare in questo nostro dibattere di oggi. Saggiamente, ieri sera, i proponenti della proposta di legge hanno ritirato, non dico frettolosamente ma tempestivamente, la proposta perché era chiaro che l'Assemblea non era poi tanto favorevole alla sua approvazione e, sospesa la discussione sull'articolo 17, la Commissione è stata incaricata di emendare l'articolo 17 e di riportarlo quindi in Assemblea, dopo una manciata di ore, quella legge che avrebbe avuto bisogno di un lungo dibattito e di un confronto anche con chi oggi governa i diversi enti strumentali della Regione. Noi diciamo, come Gruppo, che la legge andrebbe rifatta, messa su giusti e nuovi binari per avere quell'efficacia che noi tutti vorremmo, per andare veramente ad un buon governo, ad una giusta gestione degli enti strumentali della Regione. Stamattina, mi è parso, si è fatta una grande confusione; si è parlato da un lato dell'articolo 17 come unico articolo che andava discusso e approvato per andare poi all'approvazione della legge nella sua globalità, dall'altro si è detto che questa è una nuova proposta di legge: ma se è una nuova proposta di legge sospendiamo subito la discussione. Prendiamo atto che è stata presentata ma non discutiamone perché, quanto meno, la relazione della Commissione va aggiornata, perché è datata 2 dicembre 1993, e non può la Commissione presentare una relazione che porta questa data, se questa proposta di legge ci viene presentata oggi, come nuova proposta. Si convochi la Commissione regolarmente, perché la Commissione non è stata regolarmente convocata - qualche componente non ha ricevuto neanche l'avviso di convocazione - e si sospenda la discussione in Aula, se proprio non si vuole andare all'approvazione dell'articolo 17 e basta e poi all'approvazione della legge nella sua globalità.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Satta Antonio. Ne ha facoltà.
SATTA ANTONIO (D.C.). Brevissimamente, signor Presidente, onorevoli consiglieri, io forse per ignoranza del Regolamento ero convinto che la sospensione di ieri, che è scaturita dopo il dibattito del Consiglio, portasse effettivamente ad una revisione dell'intero disegno di legge e il Consiglio fosse poi posto in condizione di esaminare l'intero articolato, mentre la precisazione del Presidente dice praticamente che si parte da dove ci siamo fermati. Quindi tutte quelle perplessità che sono emerse ieri e che oggi tra l'altro tutti i colleghi hanno evidenziato rimangono in toto, non viene modificato nulla perché, al di là del comma modificato dell'articolo 17, l'impalcatura comunque resta quella. Sui controlli il collega Usai è stato estremamente preciso e puntuale e condivido pienamente quanto ha detto. Ma anche nell'articolo 17, nonostante la revisione della Commissione rimangono in piedi ancora alcuni aspetti che non convincono, sia la lettera b) del comma I, il comma III e la parte finale del comma IV. Quindi praticamente, in una legge che dovrebbe dare una nuova visione del modo di essere degli enti strumentali della Regione, ci ritroviamo con un articolato che tutto può rappresentare tranne che un nuovo modo, moderno, di concepire un ente regionale che deve funzionare per dare risposte in termini diversi rispetto al passato. Io mantengo quindi tutte le mie riserve e le mie contrarietà sia all'articolo 17 sia al contesto generale della legge.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
URRACI, Segretaria:
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Forme di esercizio delle competenze amministrative della Regione
1. Nelle materie di sua competenza, la Regione esercita direttamente, avvalendosi dei propri uffici amministrativi, le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, di erogazione di incentivi, contributi e sussidi, di concessione di autorizzazioni, permessi e licenze, nei soli casi in cui tali funzioni, in considerazione della necessità di salvaguardare esigenze di carattere unitario, non possano essere esercitate a livello locale.
2. La Regione provvede all'erogazione di servizi pubblici, aventi per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale nei soli casi in cui tali servizi non possano essere più efficacemente ed economicamente gestiti dagli enti locali - avvalendosi della più idonea fra le seguenti forme organizzative:
a) ente regionale, quando la finalità è lo svolgimento di attività di interesse pubblico e nella valutazione dei risultati della gestione devono essere applicati in misura prevalente canoni di efficacia;
b) azienda regionale, quando l'oggetto è la produzione di beni e servizi destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche e nella valutazione dei risultati della gestione possono essere applicati in misura prevalente canoni di efficienza e di economicità;
c) concessione a terzi, quando l'oggetto è la produzione di beni e servizi destinati al mercato, la cui organizzazione deve essere sottoposta a disciplina pubblica;
d) partecipazione a società per azioni, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, quando la finalità è lo svolgimento di attività d'impresa economicamente valide in settori, considerati rilevanti per lo sviluppo economico regionale, nei quali la sola iniziativa privata non è sufficiente ad assicurare l'avvio o il mantenimento dell'attività.
3. Gli enti e le aziende regionali, dotati di personalità giuridica e di proprio statuto, approvato con legge regionale, sono organizzati secondo i modelli di cui agli articoli seguenti.
4. Le disposizioni della presente legge riferite in generale agli "enti strumentali" si applicano sia agli enti che alle aziende regionali.
5. Sono fatte salve le diverse disposizioni concernenti enti strumentali della Regione istituiti e disciplinati con legge dello Stato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art. 2
L'ente regionale
1. L'ente regionale è ente strumentale non economico della Regione.
2. Organi dell'ente regionale sono:
a) il consiglio direttivo, i cui componenti, nominati, in numero non superiore a cinque, dai soggetti indicati dallo statuto dell'ente, devono essere prescelti esclusivamente in ragione delle loro competenze tecnico - scientifiche o della loro rappresentatività di categorie di destinatari dell'attività dell'ente; al consiglio direttivo compete l'approvazione dei programmi di attività dell'ente e degli atti di carattere generale indicati dallo statuto; il consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente che lo rappresenta;
b) il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, cui compete la direzione e la rappresentanza esterna dell'ente, nel rispetto dei programmi e degli atti di carattere generale approvati dal consiglio direttivo, e la responsabilità del buon andamento della gestione;
c) il collegio dei revisori dei conti, cui competono le funzioni indicate dagli articoli 11 e 14; il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a non più di due nomi; il più votato assume le funzioni di presidente del collegio, i meno votati sono nominati supplenti; a parità di voti prevale il più anziano di età.
PRESIDENTE. All'articolo 2 sono state apportate dalla Commissione due modifiche. La prima alle ultime due righe del punto a) è di carattere tecnico, la seconda, al punto b) è invece una modifica di carattere sostanziale, dunque è inammissibile.
E' aperta la discussione. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). In questo articolo mancava chiaramente l'indicazione di un organo che esprimesse la rappresentanza dell'ente, quindi io credo che sia sostanziale non solo la modifica al punto b) ma anche quella al punto a), laddove si prevede che il Consiglio direttivo elegga un Presidente, perché in genere, quando esiste un Presidente di un organo direttivo è a lui che compete la rappresentanza dell'ente. Le due modifiche sono collegate perché se ammettiamo che un consiglio direttivo possa eleggere un Presidente, credo che la rappresentanza non possa che essere attribuita a quest'ultimo. Essendoci quindi un contrasto tra questi due punti credo che le due modifiche siano sostanziali e non possano essere accolte.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Faccio osservare al Presidente che abbiamo appena votato l'articolo 1 nello stesso identico testo votato ieri.
La Commissione questa mattina ha esaminato tutti gli articoli perché questo era il mandato che ieri sera aveva ricevuto e, di fronte alla contestazione che ci veniva fatta su alcune parti di difficile lettura, che potevano dar luogo ad equivoci, pur rimanendo nell'ambito di quello che aveva già deciso la Commissione e che il Consiglio aveva votato ieri sera, abbiamo specificato che l'organo dell'ente regionale che ne ha la rappresentanza è quella figura che abbiamo chiamato direttore generale e che, per essere nominato dalla Giunta, quindi non di carriera, ha anche la rappresentanza dell'ente. Poteva essere rispetto alla normativa vigente una novità, la Commissione ha inteso specificarlo: è un organo monocratico, questo è quello che la Commissione aveva deciso all'origine. Il Consiglio direttivo è un organo che decide su alcune cose ma che non può avere, per la natura delle competenze che gli abbiamo assegnato, la rappresentanza dell'ente. Siccome anche qui poteva sorgere un problema interpretativo, si è specificato che questo organo che deve avere un suo presidente, ma è presidente del direttivo, niente di più e niente di meno e non può avere la rappresentanza dell'ente. Per spiegarmi meglio faccio umilmente osservare che questa Regione ha un Consiglio regionale con un proprio Presidente, ma la rappresentanza della Regione è affidata al Presidente della Giunta regionale. Ricordo ai colleghi che, con la recente legge sulle autonomie, un Consiglio comunale può eleggersi un proprio Presidente, ma la rappresentanza del Comune è affidata al sindaco, eletto direttamente. Si può essere anche in disaccordo con questo ma l'obiettivo della Commissione era quello, semplicemente, di specificare meglio la proposta, dicendo che serve un coordinatore all'interno del direttivo chiamato Presidente, ma la rappresentanza è affidata a questo organo monocratico dell'ente che è stato chiamato direttore generale e che è nominato dalla Giunta. Le ulteriori specificazioni che sono state introdotte non sono modifiche sostanziali ma sono semplicemente ulteriori specificazioni.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, secondo comma, qualora il proponente insista, il Presidente consulta l'Assemblea che decide senza discussione, per alzata di mano. Il proponente ritiene che le modifiche non siano sostanziali ma solo specificative dell'articolo in oggetto.
Pongo quindi in votazione l'ammissibilità dell'articolo in oggetto, delle modifiche introdotte dalla Commissione al punto B. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo esitato dalla Commissione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
L'azienda regionale
1. L'azienda regionale è ente strumentale ed economico della Regione, dotato di autonomia imprenditoriale.
2. Organi dell'azienda regionale sono:
a) l'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale, cui compete la direzione del l'azienda e la responsabilità del buon andamento della gestione;
b) il collegio dei revisori dei conti, cui competono le funzioni indicate dagli articoli 11 e 14; il collegio è composta da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a non più di due nomi; il più votato assume le funzioni di presidente del collegio, i meno votati sono nominati supplenti; a parità di voti prevale il più anziano di età.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
URRACI, Segretaria:
Art. 4
Le concessioni
1. Le concessioni sono assentite a seguito di procedure concorsuali, volte a prescegliere il soggetto che, nel rispetto delle prescrizioni sul livello e sulla qualità del servizio, si impegni a corrispondere alla Regione il canone più elevato per la concessione. Nei casi in cui l'interesse pubblico all'effettuazione del servizio richieda l'erogazione di sovvenzioni che compensino le diseconomie sopportate dal concessionario, le concessioni sono assentite ai soggetti che si impegnino ad effettuare il servizio con il più basso livello di sovvenzioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
URRACI, Segretaria:
Art. 5
Le partecipazioni
1. Le partecipazioni al capitale di società sono autorizzate dalla legge regionale.
2. Spetta al Presidente della Giunta regionale, o ad un Assessore da lui delegato, l'esercizio dei diritti dell'azionista.
3. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci di spettanza dell'azionista pubblico si osservano le norme sulle nomine recate dal capo IV della presente legge.
4. Gli enti e le aziende regionali non posso no detenere partecipazioni azionarie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
URRACI, Segretaria:
CAPO II RAPPORTI ERA REGIONE ED ENTI STRUMENTALI
Art. 6
Princìpi
1. La Regione esercita nei confronti degli enti strumentali poteri di indirizzo, direttiva, controllo e vigilanza, allo scopo di uniformarne l'attività alle finalità indicate dalle leggi e dagli atti di programmazione, di assicurare il buon andamento della gestione e l'impiego ottimale delle risorse, nel rispetto degli ambiti di autonomia di indirizzo e di gestione previsti, per ciascuna tipologia di enti, dalla presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
URRACI, Segretaria:
Art. 7
Indirizzi programmatici
1. Gli indirizzi programmatici generali del l'attività degli enti strumentali della Regione so no definiti dal Consiglio regionale, in coerenza con le scelte complessive di programmazione economica e sociale e di allocazione delle risorse pubbliche e nell'ambito delle funzioni attribuite agli enti strumentali dai rispettivi statuti.
2. All'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) è aggiunto il seguente comma:
"4. Il programma pluriennale specifica, per i diversi interventi in esso considerati, i compiti attribuiti agli enti strumentali della Regione, le risorse impegnate e i conseguenti indirizzi cui gli enti devono attenersi nella definizione dei loro programmi operativi".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
URRACI, Segretaria:
Art. 8
Direttive di attuazione
1. Gli Assessori regionali, nell'ambito delle materie appartenenti alla loro sfera di competenza e sulla base degli indirizzi programmatici di cui all'articolo 7, impartiscono agli enti strumentali della Regione le opportune direttive di attuazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale può disporre che determinate direttive di particolare rilievo, o concernenti enti operanti in settori di versi, siano impartite dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
URRACI, Segretaria:
Art. 9
Verifiche programmatiche
1. Gli Assessori regionali competenti per materia accertano la conformità dell'attività degli enti strumentali agli indirizzi programmatici e alle direttive di attuazione, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e danno conto al Consiglio regionale dei risultati dell'accertamento con la relazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), al fine di consentire l'eventuale adeguamento degli indirizzi programmatici di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 33 del 1975, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.
2. Al termine dell'ottavo comma dell'artico lo 34 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunte le parole: "La relazione evidenzia, per ciascun ente e in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi stabiliti nel programma pluriennale, le direttive di attuazione impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l'andamento economico - finanziario della gestione".
3. Nell'esercizio della funzione di cui al presente articolo gli Assessori possono richiedere agli organi di amministrazione degli enti strumentali qualsiasi atto, notizia o relazione e disporre in qualsiasi momento ispezioni e accerta menti diretti, anche avvalendosi di società di revisione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
URRACI, Segretaria:
CAPO III CONTROLLI
Art. 10
Controllo preventivo di legittimità sugli atti di maggior rilievo degli enti strumentali
1. Sono sottoposti ad un controllo preventivo di legittimità esercitato dal comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali tutti gli atti degli enti strumentali della Regione rientranti nelle seguenti categorie:
a) regolamenti interni;
b) programmi di attività;
c) bilanci di previsione e relative variazioni e conti consuntivi;
d) impegni pluriennali di spesa;
e) atti di disposizione del patrimonio ecce denti l'ordinaria amministrazione;
f) convenzioni concernenti incarichi professionali e prestazioni d'opera;
g) atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
h) piante organiche e relative variazioni;
i) bandi di concorso o di selezione per l'assunzione di personale;
l) atti di conferimento di incarichi di direzione o di coordinamento.
2. Le deliberazioni da sottoporre a controllo sono inviate al comitato regionale di controllo dal direttore generale dell'ente o dall'amministratore unico dell'azienda, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive, salvo l'esito del controllo di merito, qualora il comitato regionale di controllo, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori, ovvero, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, abbia comunicato formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.
4. Il comitato regionale di controllo può per una sola volta, richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori, che devono essere inviati al comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
5. La pronuncia definitiva del comitato di controllo è adottata entro i dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti, o entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il loro invio.
6. Si applica ai termini di cui ai commi 3 e 5 la sospensione nei periodi feriali prevista dalle norme sul controllo degli atti degli enti locali.
7. Per la trasmissione delle deliberazioni all'organo di controllo e la comunicazione delle decisioni di questo si applicano le norme in vigore per il controllo sugli atti degli enti locali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
URRACI, Segretaria:
Art. 11
Controllo preventivo di legittimità sugli altri atti degli enti strumentali della Regione
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti strumentali della Regione non rientranti nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 10 è esercitato dai rispettivi collegi dei revisori dei conti.
2. A tal fine gli atti sono trasmessi dal direttore generale dell'ente o dall'amministratore unico dell'azienda al presidente del collegio dei revisori dei conti che, entro dieci giorni dalla ricezione, li sottopone al collegio per l'apposizione del visto di legittimità. Decorso tale termine, il visto si ha per apposto.
3. Ove il collegio rilevi l'illegittimità dell'atto, lo rinvia motivatamente a nuovo esame.
4. Sull'atto rinnovato il collegio, entro dieci giorni dalla ricezione, appone il visto di legittimità. Decorso tale termine, il visto si ha per apposto.
5. Qualora il collegio non ritenga superati i rilievi che dettero origine al rinvio, entro il medesimo termine di cui al comma 4 trasmette l'atto rinnovato, unitamente ai propri rilievi, al comitato regionale di controllo, che si pronuncia definitivamente sulla legittimità entro dieci giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, l'atto diventa esecutivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
URRACI, Segretaria:
Art. 12
Controllo di merito
1. Al controllo di merito sono sottoposti gli atti degli enti strumentali della Regione rientranti nelle categorie indicate al comma 1 dell'articolo 10.
2. Il controllo di merito è esercitato dall'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alle lettere g), h), i) ed 1) dell'articolo 10, dal l'Assessore regionale competente in materia di personale.
3. Le deliberazioni da sottoporre a controllo sono inviate all'Assessore competente dal di rettore generale dell'ente o dall'amministratore unico dell'azienda, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione.
4. Le deliberazioni sottoposte al controllo di merito diventano esecutive, salvo l'esito del controllo di legittimità, qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non ne abbia motivatamente chiesto il riesame, ovvero, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, abbia comunicato formalmente all'ente strumentale di non dover formulare alcun rilievo di merito.
5. Qualora l'Assessore competente non ritenga che con la nuova deliberazione dell'ente strumentale siano superati i rilievi di merito che dettero origine alla richiesta di riesame, sottopone la proposta di annullamento dell'atto della Giunta regionale, che decide nel termine tassativo di venti giorni dalla data di ricezione della nuova deliberazione da parte dell'Assessore competente. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, l'atto diviene esecutivo, salvo l'esito del controllo di legittimità.
6. Ove l'Assessore competente rilevi vizi di legittimità negli atti sottoposti al controllo di merito, li segnala immediatamente al comitato regionale di controllo per l'eventuale annullamento dell'atto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
URRACI, Segretaria:
Art.13
Controllo esterno di gestione
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un ufficio per il controllo di gestione degli enti strumentali della Regione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse degli enti.
2. L'ufficio valuta comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'attività degli enti strumentali, sulla base di un programma di sistematica rilevazione e comparazione degli indici ritenuti più significativi ai fini della valutazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione degli enti e del grado di soddisfazione dell'utenza. Il programma, predisposto dall'ufficio anche avvalendosi della consulenza di società specializzate in materia, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi degli enti controllati e può ad essi richiedere, oralmente o per iscritto, ogni necessaria informazione.
4. L'ufficio redige annualmente una relazione sui risultati del controllo di gestione, con l'indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni incontrate. Detto documento fa parte integrante della relazione sull'attività degli enti strumentali di cui all'ottavo comma dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 1983, modificato dall'articolo 9 della presente legge.
5. L'ufficio informa periodicamente gli organi di gestione degli enti e i collegi dei revisori dei conti sui risultati del controllo di gestione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
URRACI, Segretaria:
Art. 14
Controlli interni
1. Spetta ai colleghi dei revisori dei conti degli enti strumentali della Regione:
a) verificare, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;
b) esprimere un parere sul bilancio di previsione;
c) redigere la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione dell'ente, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
d) vigilare, anche attraverso l'esame amministrativo - contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione;
e) collaborare con l'ufficio per il controllo di gestione degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 13, nonché con eventuali uffici interni competenti in materia di controllo di gestione, qualora istituiti, per il miglior adempimento dei loro compiti d'istituto.
2. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e d) del comma 1, agli organi di gestione dell'ente strumentale e all'Assessore regionale cui compete il controllo.
3. Il collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce tempestivamente all'Assessore regionale competente.
4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e a i documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
URRACI, Segretaria:
Art. 15
Revoca degli amministratori e scioglimento degli organi di gestione e di controllo
1. L'Assessore regionale competente qualora riscontra gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente strumentale ed agli indirizzi e direttive di cui agli articoli 7 e 8, propone alla Giunta regionale revocati gli amministratori, ovvero lo scioglimento degli organi di gestione.
2. L'Assessore regionale competente, qualora rilevi il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni attribuite al collegio dei revisori dei conti dagli articoli 11 e 14, e in particolare il frequente superamento del termine per l'esercizio del controllo di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11, ne propone alla Giunta regionale lo sciogli mento.
3. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, qualora rilevi che gli amministratori nominati dalla Giunta regionale in società partecipate, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, non rappresentano adeguatamente in seno agli organi di amministrazione gli indirizzi pro grammatici e le direttive di attuazione di cui agli articoli 7 e 8, ne propone la revoca alla Giunta regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
URRACI, Segretaria:
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE NOMINE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
Art. 16
Ambito di applicazione
1. Le norme del capo IV si applicano alle nomine, designazioni e proposte di nomina o di designazione, di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del suo Presidente degli Assessore regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo di enti di diritto pubblico e di società diretta partecipazione della Regione.-------------
2. Sono escluse le nomine vincolate per legge alla titolarità di altre cariche od uffici, quelle dipendenti dallo svolgimento di rapporto di pubblico impiego e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
URRACI, Segretaria:
Art. 17
Requisiti per le nomine
1. Possono essere nominati, designati o proposti, nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 16, i cittadini che:
a) non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) abbiano conseguito un diploma di laurea;
c) non abbino rivestito per più di dieci anni, anche non consecutivi, cariche negli organi di cui all'articolo 16.
2. Per le nomine in organi monocratici di amministrazione attiva è richiesto inoltre il possesso di una professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, unitamente alla permanenza per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e private, o allo svolgimento per almeno un quinquennio delle funzioni di presidente o amministratore delegato di enti pubblici o di aziende pubbliche o di società con capitale non inferiore a lire 200.000.000.
3. Le donne devono essere preferite, a parità degli altri requisiti, nelle nomine in organi monocratici di amministrazione attiva, fino al raggiungimento della paritaria di entrambi i sessi.
4. Per le nomine in organi collegiali di amministrazione attiva e in organi consultivi è richiesto inoltre il possesso di documentati requisiti professionali o culturali, specificamente attinenti alle funzioni e alle materie di competenza dell'organo per cui si procede alla nomina. Deve essere altresì assicurata in ciascun organo la presenza di componenti di entrambi i sessi.
5. Per le nomine nei collegi dei revisori dei conti è inoltre richiesta l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o, nelle more della pubblicazione del relativo registro, all'albo dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, o all'albo dei dottori commercialisti.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale: Sanna Adalberto - Erittu - Salis - Tidu - Ortu - Pau.
Art. 2
Il punto b) del 1° comma è soppresso. (1)
Emendamento soppressivo parziale: Salis - Pau - Erittu - Ortu - Demontis.
Art. 2
Il 3° comma è soppresso. (2)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Sull'emendamento numero 1 faccio semplicemente osservare che per come è formulato, sopprimendo la lettera b) non solo si abolisce il requisito del titolo di laurea, ma non se ne stabilisce alcuno. Non viene richiesto nessun requisito di istruzione, neanche la prima elementare!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA ADALBERTO (D.C.). Presidente, credo che l'onorevole Baroschi abbia letto l'articolo per parti perché, se fosse andato a leggersi anche il comma due dell'articolo 17, saprebbe che dice che per le nomine è richiesto il possesso di una professionalità adeguata alla funzione da svolgere, nonché la permanenza di almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, ecc. Il senso dell'emendamento è che si richiede il possesso di professionalità adeguate non rinunciando alla vitalità che viene espressa dal mondo del lavoro, da coloro che hanno dato dimostrazione di operare con grandi risultati. E' una realtà che non vuole essere di casta come sarebbe se si dicesse che solo i laureati hanno titolo a partecipare e a concorrere alla gestione degli enti pubblici. La scelta tra l'altro è lasciata alla valutazione della Giunta che nelle proposte terrà ovviamente presenti i curriculum che poi scelga un laureato, o un diplomato, o comunque uno che provenga dal mondo imprenditoriale e abbia dimostrato quotidianamente nel mondo del lavoro la sua capacità, in definitiva la valutazione rimane della Giunta. Il senso dell'emendamento è semplicemente quello di ampliare le possibilità di scelta e di non chiudersi a riccio in una sorta di casta.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU UGO,Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
URRACI, Segretaria:
Art. 18
Ineleggibilità
1. Non possono essere nominati, designati o proposti, nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 16, anche se la nomina consegue a designazioni o proposta di soggetti diversi dal Consiglio e dalla Giunta regionale, coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano membri di una delle Camere, del Parlamento europeo o di un Consiglio regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;
b) rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia o di comunità montana, assessore regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;
c) siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, o di un ente su cui la Regione esercita la vigilanza o il controllo;
d) facciano parte di un organo tenuto ad esprimere pareri su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;
e) rivestano l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato, o appartengano alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) si trovino in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
URRACI, Segretaria:
Art. 19
Incompatibilità sopravvenuta
1. Coloro che siano stati nominati componenti di organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo in un ente strumentale della Regione, anche se la nomina è avvenuta su designazione o proposta di soggetti diversi dal Consiglio e dalla Giunta regionale, e coloro che per conto della Regione siano stati nominati amministratori o sindaci di società a diretta partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, e successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 18, devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 2, a pena di decadenza della carica.
2. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha 7 giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, al legale rappresentante dell'ente, azienda o società e, se del caso, all'organo titolare del potere di proposta o designazione, la decadenza dalla carica nell'ente o azienda regionale, a decorrere dalla data cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiti revoca del mandato l'amministratore o di sindaco nella società partecipata.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
URRACI, Segretaria:
Art.20
Pubblicità delle situazioni patrimoniali
1. A coloro che siano stati nominati nei casi previsti dalla presente legge, salvo che la nomina riguardi organi consultivi e di controllo, si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.
3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'articolo 7 della legge n. 441 del 1982.
4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, al legale rappresentante dell'ente, azienda o società e, se del caso, all'organo titolare del potere di proposta o designazione, la decadenza della carica nell'ente o azienda regionale o la revoca del mandato di amministratore o di sindaco nella società partecipata.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
URRACI, Segretaria:
Art. 21
Durata delle nomine
1. Le nomine di cui alle presenti norme hanno la durata di cinque anni.
2. Le nomine dei commissari straordinari sono effettuate per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi.
3. Entro tre mesi dalla costituzione di una nuova Giunta regionale, questa può rinnovare le nomine di sua competenza, salvo quelle riguardanti organi consultivi, anche se non è compiuto il termine di cui al comma 1.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
URRACI, Segretaria:
Art. 22
Nomine di competenza degli organi esecutivi della Regione
1. Alle nomine devolute da leggi o statuti alla competenza della Giunta regionale, del suo Presidente o degli Assessori si applicano le norme di cura i seguenti commi.
2. Entro il termine tassativo di trenta giorni dal compimento del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 21, o dal determinarsi della vacanza, la Giunta regionale procede alla carica da rinnovare e trasmette la relativa deliberazione motivata con l'indicazione dei requisiti posseduti dal prescelto, alla Commissione consiliare competente in materia di ordinamento degli enti regionali.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, agli adempimenti di cui al medesimo comma procede, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Giunta regionale.
4. La Commissione consiliare, nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione della proposta della Giunta regionale o del suo Presi dente, convoca il designato in seduta pubblica, al fine di accertare l'effettivo possesso di adeguati requisiti, ed esprime il proprio parere sulla proposta di nomina. Il termine di cui al presente comma è sospeso nei sessanta giorni antecedenti e nei novanta giorni successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
5. Nei sette giorni successivi alla ricezione del parere della Commissione o alla decorrenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale delibera definitivamente sulla nomina del candidato prescelto o presenta un nuovo candidato al parere della Commissione consiliare per le nomine.
6. Copia del decreto di nomina è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette alla Commissione consiliare competente per materia.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
URRACI, Segretaria:
Art. 23
Nomine di competenza del Consiglio regionale
1. Per le nomine, designazioni e proposte di competenza del Consiglio regionale si applica la seguente procedura.
2. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione, i consiglieri presentano al Presidente del Consiglio candidature accompagnate dai motivi della proposta, con l'indicazione dei requisiti specificamente attinenti alle funzioni da svolgere posseduti dal candidato.
3. Le candidature sono sottoposte all'esame della Commissione consiliare competente in materia di ordinamento degli enti regionali che esprime parere vincolante sul possesso da parte dei candidati di sufficienti titoli professionali, culturali e di esperienza amministrativa e sull'insussistenza di cause di ineleggibilità. Il parere deve essere espresso entro i due giorni antecedenti la data dell'elezione.
4. Possono essere votati soltanto i candidati che non abbiano avuto parere negativo sul possesso dei requisiti minimi e sull'insussistenza di cause di ineleggibilità.
5. L'elezione deve avvenire nel termine tassativo di 45 giorni dalla scadenza dell'organo o dal determinarsi della vacanza. Il termine è so speso nei sessanta giorni antecedenti e nei novanta giorni successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
6. Decorso il termine di cui al comma 5 alle nomine provvede, entro i successivi tre giorni, il Presidente del Consiglio regionale, anche al di fuori delle candidature presentate, ma comunque nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità previsti dalla presente legge.
7. Le nomine possono essere revocate dal Consiglio regionale, per gravi violazioni di legge su proposta avanzata dal Presidente della Giunta, o dalla competente Commissione consiliare con propria risoluzione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23 bis.
URRACI, Segretaria:
CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 bis
Partecipazioni azionarie degli enti strumentali
1. La Giunta regionale entro il dicembre 1994, definisce le modalità ed i tempi per la liquidazione o il trasferimento all'amministrazione regionale delle partecipazioni azionarie in capo agli enti strumentali della Regione, che deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 1995.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
URRACI, Segretaria:
Art. 24
Procedimenti di controllo
1. Le deliberazioni degli enti strumentali della Regione il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presenta legge sono trasmesse, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, agli organi competenti per il controllo di legittimità ai sensi degli articoli 10 e 11.
2. Per le deliberazioni sottoposte a controllo nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono raddoppiati i termini recati dai commi 3 e 5 dell'articolo 10 e dai commi 2 e 4 dell'articolo 11.
3. Il settore del controllo degli atti dell'attività amministrativa degli enti, istituzioni ed aziende regionali della Presidenza della Giunta regionale è soppresso a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presenta legge e dalla medesima data il personale ad esso assegnato è trasferito al servizio del comitato regionale di controllo dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
URRACI, Segretaria:
Art. 25
Istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione
1. La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione in servizi e settori dell'Amministrazione regionale che si rendono necessarie ai fini dell'istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
URRACI, Segretaria:
Art.26
Prima applicazione delle norme sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali
1. Gli amministratori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad adempiere entro tre mesi a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 441 del 1982, come richiamato dall'articolo 20 della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
URRACI, Segretaria:
Art. 27
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate la legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27 (Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese) e le lettere r) e s) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, fo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' stato presentato un ordine del giorno a firma Baroschi e più, sull'attività di ripristino ambientale della Progemisa.
Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Ordine del giorno Baroschi - Ferrari - Puligheddu, sulla attività di ripristino ambientale della Progemisa
Il Consiglio regionale della Sardegna
CONSIDERATO CHE l'attività mineraria, che da sempre ha rappresentato per la Sardegna uno dei principali fattori di sviluppo socio-economico ma che è ormai destinata in tempi brevi ad un drastico ridimensionamento, si è sviluppata senza l'obbligo di ridurre al minimo gli effetti sul territorio, lasciando in eredità un territorio profondamente degradato e modificato, subendo notevoli alterazioni e modificazioni sia di carattere ambientale che di assetto idrogeologico e morfologico, in relazione agli scavi abbandonati a ciclo aperto e in sotterraneo e alle discariche controllate;
VALUTATO CHE si impone la realizzazione di una prima serie di interventi su scala locale che abbia come scopo prioritario l'eliminazione di tutti i fattori di rischio connessi allo stato attuale di alcuni siti minerari dismessi e il riassetto delle situazioni morfologiche ambientali in modo tale da consentire un reinserimento compatibile con le condizioni al contorno.
RICORDATO CHE la consociata EMSA, Progemisa SpA ha presentato al Ministero dell'industria proposte per l'affidamento delle progettazioni di recupero ambientale da finanziare attraverso l'articolo 9 della legge nazionale 221.
RITENUTO CHE parte delle gravi difficoltà nelle quali si dibatte attualmente la Progemisa possano essere riferite con un forte e decisivo impulso sulla sua parte operativa da orientare e utilizzare per le azioni di ripristino ambientale conseguendo il duplice scopo di un aggravare ulteriormente il grave disagio occupazionale di parti considerevoli del territorio sardo particolarmente colpite dal piano di reindustrializzazione dell'attività mineraria dismessa.
IMPEGNA
La Giunta regionale a formulare precise direttiva all'EMSA perché la consociata Progemisa orienti la propria attività operativa e di progettazione verso le azioni di ripristino ambientale utilizzando esclusivamente le proprie strutture interne e senza far ricorso alcuno ad incarichi con tecnici interni all'Ente e alle consociate, e svolgendo anche attività di progettazione e servizio gratuito a favore degli Enti locali della Sardegna.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 1 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU, Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az). Per chiederle, signor Presidente che su questo provvedimento di legge l'Assemblea si pronunci con voto segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge 446/B.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 61
votanti 61
maggioranza 31
favorevoli 19
contrari 42
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzeni - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Degortes - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lai - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Marinoni - Manunza - Meloni - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas - Muledda - Murgia - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sauna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra Antonio - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca).
Fissazione di termini per l'esame in Commissione
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, poiché la proposta di legge che abbiamo appena votato, con l'esito che è stato da lei annunciato, era una proposta di legge che si proponeva di sostituire un disegno di legge della Giunta che comprendeva una tematica molto più vasta che, per questa ragione, non è stato portato all'ordine del giorno dell'Aula, chiedo formalmente che siano assegnati 10 giorni di tempo alla prima Commissione per esaminare il D.L. 356 di iniziativa della Giunta in materia di riforma degli enti, onde consentirne al più presto la discussione in Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.
PILI (P.S.I.). Per chiedere che lo stesso termine fissato per l'esame della proposta di legge 414, relativa a quello del disegno di legge numero 356.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Su un problema che non è poi tanto di procedura ma di merito politico. Può darsi che in via interpretativa vi sia uno spazio per ritenere che un autonomo disegno di legge della Giunta regionale, non unificato formalmente con la proposta di legge che è pervenuta in Aula, possa essere autonomamente istruito e possa anche a sua volta pervenire in Aula. Ma questo è oggetto di interpretazione ed io non sono, allo stato, neppure in grado di esprimere un mio convincimento. Credo che la cosa sia dubbia, perché la Commissione consiliare, nell'istruire questa questione, ha tenuto conto del disegno di legge della Giunta regionale, l'ha esaminato e ha ritenuto di ricomprenderlo, nel merito, nel testo proposto e di ciò si da atto nella relazione alla legge. Poiché però il disegno di legge della Giunta è un provvedimento formalmente distinto, può esservi in via interpretativa, uno spazio. C'è però un dubbio, sotto il profilo politico. La Giunta regionale ha ritenuto che la sua proposta fosse compresa nel provvedimento che abbiamo appena esaminato, tant'è che non ha richiesto che venisse portato in Aula il suo disegno di legge e ha dato il suo parere favorevole a questo testo di legge. Quindi, sotto il profilo delle conseguenze politiche del voto, non dovrebbe cambiare nulla perché, fino a un istante fa, la Giunta ha ritenuto di essere appagata dal testo che era in discussione in Aula e di rinunciare quindi al suo disegno di legge. Il testo che è stato bocciato aveva l'assenso esplicito della Giunta. Quindi maggioranza e Giunta sono bocciate sul piano politico, poi sotto il profilo formale, se c'è uno spazio, in via di interpretazione per accogliere la proposta della Giunta, lo si esaminerà sul piano tecnico, ma si tratta solo di una questione formale. La questione di sostanza e di merito politico rimane ed è che una legge importante o che si riteneva importante non è stata condivisa dall'Aula perché evidentemente male impostata. La Giunta può anche far finta che sia una questione formale, ma non credo che cambi molto sotto il profilo politico. PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, nel corso del mio intervento sulla parte generale del provvedimento testé bocciato dall'Aula, ho avuto modo di dire che quel provvedimento non ricomprendeva il disegno di legge "356", ma è nato per autonoma decisione di alcuni componenti della Commissione per coprire un settore della problematica del riordino degli enti, appunto le norme generali. Questo dovrebbe, sul piano formale, credo, aiutare a dirimere la questione che ha posto il collega Cogodi. Apprezzo invece, dal punto di vista personale, la richiesta fatta dal Presidente, perché è pur vero che il Consiglio ha bocciato una proposta di origine consiliare, ma ricordo anche che, nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta questo era uno dei punti qualificanti, ed è giusto, così come è stato richiesto dal Presidente, che su questo problema ci sia un pronunciamento dell'Aula sulla proposta che è stata fatta dalla Giunta, che verrà - se il Consiglio vuole - esaminata dalla Commissione entro i termini che verranno fissati, perché è una questione politica di notevole importanza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az). Sulle dichiarazioni testé fatte dal Presidente della Giunta, secondo la relazione dei proponenti, la presente proposta di legge nasce dalla discussione svoltasi nella prima Commissione in sede di esame del disegno di legge numero 356, per cui il disegno di legge della Giunta è stato preso in esame dalla Commissione che ha ritenuto, tenendo conto delle proposte avanzate dalla Giunta, di proporre la proposta di legge che noi abbiamo oggi discusso e votato. Pertanto io ritengo che debbano trascorrere sei mesi. Sarà la prossima legislatura, in altre parole, con maggior calma, con maggiore serenità, con l'esperienza fatta anche nel corso di questa legislatura, a dare alla Regione la nuova legge per il governo degli enti strumentali della regione. Mi pare che su questo non ci siano dubbi perché è scritto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Io vorrei precisare meglio la proposta, per ricordare che al D.L. 356 che la Giunta presentò, se non ricordo male, nel dicembre del 1992, successivamente la Giunta presentò un nutrito corpo di emendamenti che lo integravano e che prevedevano anche un riordino degli enti proponendo soppressioni e accorpamenti degli enti regionali esistenti. Solo dopo la presentazione di questo nutrito corpo di emendamenti, si aprì nella Commissione una lunga discussione per valutare se fosse opportuno discutere il "356" integrato con questi emendamenti di riordino del sistema degli enti che la Giunta aveva proposto o se procedere in due tempi, cioè affrontare prima la problematica di carattere generale, così come era ricompresa nella legge che il Consiglio ha in questo momento bocciato, oppure affrontare complessivamente, seppure esprimendo un giudizio ovviamente di merito sulla proposta di riordino che la Giunta aveva affacciato, tutte e due le materie. La Commissione nella sua autonomia - certo la Giunta ha partecipato alle riunioni della Commissione - ha valutato di procedere in due tempi. In questo momento, chiede l'esame del D.L. 356 è chiaro ed evidente che la Giunta intende percorrere non più la strada dei due tempi, ma tornare all'ipotesi del D.L. 356 integrato con il corpo di emendamenti che alla Commissione erano stati proposti. Dopo di che, prima la Commissione, poi l'Aula si pronunceranno. Quindi, anche sul piano sostanziale, c'è una differenza tra i due provvedimenti ai quali ci stiamo riferendo se si ha presente tutto l'itinerario che abbiamo percorso dall'inizio fino a questo momento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.
PUBUSA (P.D.S.). Io chiedo di parlare naturalmente a titolo personale, per dire che quanto il Presidente ha testé detto è formalmente esatto, nel senso che corrisponde esattamente a come le cose si sono svolte, tuttavia questa esattezza formale prescinde da una realtà sostanziale che credo sia sotto gli occhi di noi tutti e che è bene non far finta che non esista. E' vero che la Commissione ha deciso di seguire un iter diverso, ma ha deciso di seguire questo iter diverso perché voleva far precedere all'esame e alla riforma dei singoli enti una normativa di carattere generale, che abbiamo detto essere necessaria per l'esame e l'approvazione della disciplina proposta dalla Giunta. Da questo punto di vista non c'è dubbio che politicamente e sostanzialmente si tratti di una materia identica, una materia che partiva da questo provvedimento per continuare con l'altro. Io non voglio entrare nel merito sul fatto che la Giunta si debba dimettere o meno; decida la Giunta cosa fare; io personalmente, se fossi Presidente della Giunta mi sarei, su una questione di questo genere, dimesso, facendo anche un'ottima figura. Ciò che rilevo è che non esiste una maggioranza capace di sostenere un punto programmatico importante. Avremmo anche potuto approvare un testo diverso, perché non credo che chi ha lavorato nella Commissione, abbia la presunzione di ritenere che questo sia un testo sacro. Le idee sono tutte opinabili, si possono approvare o sostenere anche altre cose. Non c'è dubbio però che c'è stato uno sforzo della Commissione, col supporto anche dei settori che si occupano di queste questioni nella maggioranza, per approvare un testo che fosse in qualche modo il primo sviluppo di quel punto programmatico della maggioranza. Dobbiamo prendere atto che questo Consiglio non solo ha bocciato questo sforzo di attuare questo programma. Le letture possono essere tante, io che non so leggere in modi molto difficili, dico che qui non esiste una maggioranza degna di questo nome, cioè non esiste una maggioranza semplicemente, né tanto meno esiste una maggioranza riformatrice.
Pensare che noi approveremo a tamburo battente queste altre cose è una pia illusione, naturalmente anche alle pie illusioni ci possiamo aggrappare, anzi in questa situazione disperata mi aggrappo anch'io, però teniamo conto che quanto è successo è politicamente, per una grande maggioranza che doveva affrontare con forza i problemi istituzionali e di riforma quale quello degli enti, un episodio di estrema gravita su cui politicamente forse varrebbe la pena di riflettere ulteriormente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.
LADU LEONARDO (P.D.S.). Quanto testé detto dal collega e compagno Pubusa non corrisponde al giudizio del nostro Gruppo, più limitatamente non corrisponde al giudizio mio personale; anche perché l'atteggiamento di fondo che si nasconde dietro un ragionamento che viene sempre presentato come politico forse vuole precludere la possibilità e la volontà di questo Consiglio regionale di dimostrare che ci sono le condizioni e la possibilità di approvare una riforma degli enti. Lo dico con molta fermezza e con molta chiarezza: questa è la nostra finalità e per questo lavoreremo nei prossimi giorni. Al di là delle contingenti valutazioni dei Gruppi legittime corrette e rispondenti anche alle finalità particolari, in particolare dei Gruppi di opposizione, voglio dire con nettezza che le condividiamo in assoluto la proposta tempestiva, lineare, corretta formalmente del Presidente della Giunta e che lavoreremo perché questo Consiglio ottenga un risultato completo e significativo su un terreno che resta di grande attualità e rispetto al quale tutti siamo interessati a portare risultati innovativi. Pensiamo che il nostro Gruppo abbia dato un apporto e un contributo positivi ai lavori della Commissione; sull'ipotesi che è maturata nell'ambito della Commissione il nostro Gruppo ha dato un apporto significativo. Il lavoro non è sicuramente inutile, il lavoro lo consideriamo positivo; credo, spero, non ho prove né controprove, che il mio Gruppo in Aula abbia anche dato il contributo e l'apporto necessario perché la legge venisse approvata; questo non è avvenuto. Spero di essere stato chiaro e spero di rappresentare davvero unanimemente e unitariamente il mio Gruppo rispetto a un impegno consiliare che noi proponiamo e accettiamo che sia imminente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.
MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, è difficile, da parte mia, che ho firmato la proposta di legge che oggi il Consiglio, dopo le varie elaborazioni, ha respinto, nascondere una sorta di disappunto; ed è difficile nascondere una valutazione che paventa il formarsi, nelle pieghe di questo Consiglio, di una tendenza direi conservatrice, per usare una locuzione propria. Perché in fin dei conti questo testo che è nato in Commissione e che è nato dalla discussione al disegno di legge della Giunta regionale numero 356, affrontava una parte rilevante sia pure preliminare del problema della riforma degli enti. Quindi questo disappunto e questa valutazione negativa rimangono, però non possiamo pensare che tutto finisca qua considerato che desistono motivi di forma e di sostanza che consentono di riprendere il filo del ragionamento a partire dal disegno di legge numero 356. Ora, il collega Pubusa trae delle conclusioni politiche sulle quali non concordo, ma non è la prima volta e non ce ne offendiamo nessuno dei due, perlomeno io non mi offendo. A questo punto il Consiglio deve fare un'opera positiva accogliendo la richiesta, come ovvio, di fissazione dei termini proposta dal Presidente della Giunta ed un recupero della sua capacità riformatrice.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI (P.S.d'Az). Signor Presidente, colleghi, io sono abbastanza sorpreso dal tipo di dibattito che si sta instaurando, perché credo che sia la prima volta che si discute di una legge dopo che è stata bocciata. Questa è la realtà, è una cosa assurda: è la prima volta in questo Consiglio ma in fine legislatura, in un regime come questo, si può anche assistere a quanto sta succedendo. Si sta cioè discutendo di una legge che ha percorso il suo iter e che è stata bocciata in Aula. Su questa legge c'è stata una discussione, e non solo una lunga discussione ma un riesame della stessa Commissione nel corso della discussione. Dov'era la Giunta quando è stato fatto tutto questo, cosa ha detto la Giunta nel corso della discussione di questa legge? Credo che non si sia stato da parte dell'Esecutivo un solo intervento. La Giunta ha accettato gli emendamenti, ha detto che era favorevole, ne ha sollecitato la votazione ma direi che è stata assente dalla discussione. Che si metta in discussione questa legge dopo che è stata già bocciata dal Consiglio credo che sia un'assurdità sotto tutti i punti di vista. Io non faccio parte della Commissione, come tanti altri colleghi, io ho assistito alla discussione di questa legge qui in Aula. I percorsi che sono stati fatti in Commissione poco interessano, non è che possono essere oggi portati come elemento per giustificare la discussione di un'altra legge nella stessa Commissione sulla stessa materia, ma sulla quale il Consiglio si è già pronunciato proprio perché, nella relazione che accompagna la proposta di legge, che noi abbiamo appena esaminato, nella premessa si dice che la presente proposta di legge nasce dalla discussione svolta nella prima Commissione in sede di esame del disegno di legge della Giunta. Cioè la Commissione, in sede di esame del disegno di legge, ha modificato e ha portato poi all'esame del Consiglio questa legge tenendo conto del provvedimento della Giunta e non solo di quello, ma persino del corpo di emendamenti presentati il 16 giugno del '93. Di fronte a queste premesse, come è possibile che il Consiglio oggi discuta di una legge appena bocciata e che si diano termini alla Commissione perché questo argomento venga ridiscusso in tempi brevi? Io credo che, anche da un punto di vista procedurale, la strada proposta sia assolutamente impercorribile. Questa è la prima osservazione. Rimane l'osservazione politica Presidente, che, al di là delle procedure, oggi c'è una maggioranza che si è espressa in un certo modo; e questo incidente,questo fatto di rilevanza politica, cioè la presa d'atto emersa dalla votazione della mancanza di una maggioranza, non si sana in Commissione. E' una realtà della quale lei ha preso atto ma non vuole trarne le conseguenze. D'altro canto, io non mi attendo che ne vengano tratte conseguenze, perché purtroppo l'attività di questa maggioranza e di questa Giunta è caratterizzata da una serie di atti di questo tipo, da una serie di fallimenti, di contraddizioni, di bocciature. Lo stile di questa Giunta è cioè quello di incassare perché lei sta incassando batoste, una dopo l'altra.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. L'importate è non incassare soldi.
MELONI (P.S.d'Az). Io mi auguro veramente che non si incassino soldi, questo glielo auguro di tutto cuore perché sappiamo quanti ne sono stati incassati dappertutto in questa situazione di degrado delle istituzioni. Però lei ha incassato batoste politiche. La realtà è che questa Giunta è il colmo dell'incoerenza. Non si può preparare alle prossime elezioni divaricando le proprie forze e i propri obiettivi come sta succedendo. Se fosse coerente, questa maggioranza dovrebbe continuare a percorrere unita anche la strada delle alleanze per le prossime elezioni. Non pensiate che l'incoerenza dei partiti che sono all'interno di questa maggioranza non avrà riflessi, che non condizionerà il voto, che non condizionerà le alleanze, che non condizionerà l'esito della campagna elettorale. La realtà è che questa è una Giunta nata nelle contraddizioni, nata con grandi obiettivi a parole e finita miseramente e che, per perseverare nel suo stile, continuerà a incassare batoste sino alla fine della legislatura, però purtroppo le bastonate le prenderanno anche i sardi proprio perché c'è questo tipo di maggioranza e con un sorriso il Presidente risolverà i problemi dei sardi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, credo che il primo compito, per rispetto a quest'Aula, sia quello di non dire bugie. Indubbiamente questa legge è naufragata con una votazione che nel numero denota l'afflato con i singoli consiglieri in merito. Il problema formale su chi sia il padre di questa legge credo che non si ponga, perché è stato specificato che è una legge che proviene dalla Commissione, con la firma dei membri della Commissione, che indubbiamente ha tenuto conto anche dell'apporto dei componendi della Giunta, ma non è di fatto la legge presentata dalla Giunta. Io credo che il problema che ci dobbiamo porre in quest'Aula stamane è se vogliamo procedere alla riforma, che questa legge si proponeva, in materia di riforma degli enti strumentali della Regione con una legge che fissi i princìpi...
(Interruzioni)
Se vogliamo quindi procedere a darci questa riforma prima della fine della legislatura, o se vogliamo demandare questo compito alla prossima Assemblea e credo che questa domanda necessiti di una risposta chiara da parte dell'Assemblea. Il Presidente ci propone il termine di dieci giorni, ai sensi del Regolamento, per esaminare la proposta della Giunta. Io credo che se c'è la volontà di licenziare una legge che affronti il problema della riforma degli enti strumentali, anche alla luce del dibattito che c'è stato in Aula, con qualche intervento che può essere migliorativo, questa Assemblea possa accettare il suggerimento del Presidente. Se c'è invece una riserva mentale per cui, anche nella prossima proposta, quella presentata dalla Giunta, per una recondita motivazione, dovrebbe fare la stessa fine, io credo che saremmo di fronte ad altre responsabilità. Già il nostro Gruppo avuto modo già qualche giorno fa che, in questa fase, noi mettevamo in primo luogo gli interessi generali del governo della Regione e ci siamo detti che, in un contesto di fine legislatura, sarebbe difficile ipotizzare soluzioni alternative ad una Giunta come questa, che, da parte dei Gruppi di maggioranza che la compongono, è stata definita più volte alternativa, nel senso che sono alternative le proposte che portano i due patiti maggiori della coalizione. Questo è un discorso che abbiamo fatto più volte, ripeterlo probabilmente non serve, servirà invece valutare se questa Assemblea vuole utilizzare questo scorcio di legislatura per dare alla Sardegna qualche legge che possa essere qualificante. Se il contesto in cui questa proposta è nata non è sufficiente, è chiaro che un confronto più ampio con l'Aula, come è stato fatto in altre circostanze, può essere un confronto determinante. Io ricordo che è stato fatto per la legge elettorale e per qualche altra norma, quindi non succederebbe niente di particolare. Eventualmente mi permetterei di suggerire la Presidente che anziché dieci giorni chieda un termine più ampio, in maniera tale che questa proposta sulla quale andremo a lavorare possa essere esaminata con maggiore attenzione dai Gruppi e dai singoli consiglieri.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Quanti giorni?
TAMPONI (D.C.). Decida lei. Io mi rimetto al Presidente. Dobbiamo valutare prioritariamente se tra le leggi fondamentali di riforma per questa legislatura vogliamo comprendere anche questa. Il problema non è la bocciatura della proposta di legge appena votata. Non è la prima legge proposta da un singolo consigliere o da una Commissione che cade in Aula, il problema è spostare l'attenzione e vedere se noi veramente vogliamo darci questa legge che fissa i criteri generali di riforma, demandando necessariamente all'altra legislatura - collega Pili, io non credo che ce la faremo ad affrontare anche l'altro provvedimento di cui chiedeva l'abbinamento -il compito di esaminare nel concreto i singoli enti. Se questa volontà c'è, io credo che questa Assemblea possa affrontare questo argomento nei termini che il Presidente adesso chiederà.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Poiché io sono uno dei membri della maggioranza che ha dichiarato formalmente che avrebbe votato e ha votato contro provvedimento questa legge tengo a precisare che io non ho votato contro la Giunta, a cui mi mantengo fedele sino a quando questa maggioranza esiste ma, interpretando il diffuso sentimento del Consiglio, ho mosso a questa legge critiche sostanziali. Io mio voto contrario è dettato dalla convinzione che le riforme vanno fatte ma vanno fatte bene, non in modo centralista e statalista, per cui rinnovo la mia disponibilità a dare un contributo personale assieme a tanti altri colleghi perché si arrivi, in questa legislatura a varare una riforma degli enti che sia veramente legge di riforma in senso moderno, non in senso autoritario né in senso arretrato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Scano. Ne ha facoltà.
SCANO (P.D.S.). Molto brevemente, Presidente, per dire che io apprezzo la proposta del presidente Cabras e, anche se vedo di fronte a noi e a quel disegno di legge una strada cosparsa di ostacoli, mi impegnerò con gli altri colleghi in Commissione per pervenire a un testo di riforma. Tuttavia non posso non dire che, a mio giudizio, si è verificato in Aula un fatto politico rilevante: una proposta di riforma perfettibile, opinabile che, a mio giudizio, andava nella giusta direzione è stata bocciata in dimensioni anche numeriche inequivocabili, perfino clamorose. Anche io credo che sia un fatto su cui non vale la pena ragionare. E' evidente che non esiste in quest'Aula una maggioranza riformatrice ed è perfino discutibile se esista una maggioranza. Io ho pensato in passato che questa Giunta non andasse fatta, e credo che sia stato commesso un gravissimo errore. Nella situazione attuale possa comprendere il ragionamento di chi dice che stiamo, ormai così a ridosso delle elezioni che non è opportuno che la Giunta si debba oggi dimettere, però voglio anche dire che se il disegno di legge di riforma proposta dalla Giunta non andasse avanti, e non andasse avanti nei tempi proposti dal Presidente, la Giunta dovrebbe trarre a quel punto una inevitabile conseguenza politica.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, ho ascoltato l'opposizione che dice "Non si può discutere in Aula un disegno di legge perché l'argomento è stato bocciato dell'Assemblea. Bisogna rispettare la volontà dell'Assemblea"; il Presidente della Giunta dice "No, le argomentazioni, con tutto il malloppo di emendamenti, sono diversi quindi non violentiamo né la legge, né il Regolamento". Qualcuno a titolo personale dice che la Giunta si deve dimettere e si distingue dal proprio Gruppo, un altro parla a nome di un Gruppo e dice "No, noi appoggiamo la Giunta". L'intervento autorevole del collega Scano dà un significato politico che forse nessuno, né lo stesso Presidente intendeva dare alla sua richiesta. Qui ci sono manovre politiche che, in considerazione del fatto che siamo vicini alle elezioni, non devono essere sottovalutate da quest'Aula. Secondo me, il Presidente ha voluto giustamente, quando ha fatto la proposta, rilevare che non c'era un significato politico nella bocciatura della proposta di legge, perché non era della Giunta lo ha messo in evidenza dicendo che la Giunta non si dimette perché non era un proprio provvedimento. Adesso l'intervento del collega Scano, che ha un peso nel suo Gruppo politico, nel suo partito, carica una richiesta del Presidente della Giunta di un significato politico che credo non fosse presente nella richiesta del Presidente a quest'Aula. Prima di procedere, io inviterei il Presidente a riflettere sulla sua proposta di far pronunziare l'Aula su questo disegno di legge, perché se l'Aula dovesse bocciarlo, io da decano penso, sentendo gli umori, che qui stiamo dicendo: "Giunta, guarda che fra dieci giorni se non passa questo disegno di legge ti devi dimettere". Si vuole, a tre mesi dalle elezioni, vedere se esiste una maggioranza? Stiamo facendo un servizio alla Sardegna o stiamo discutendo i progressisti che vogliono le riforme o non le vogliono? Signor Presidente, stiamo attenti, io naturalmente sono intervenuto per darle una mano, non certo per cercare di affossarla. Io, riconosco grandi meriti a questa Giunta, che ho dovuto ingoiare perché è una Giunta scaturita contro le mie indicazioni, perché ritenevo che l'emergenza della Sardegna si dovesse affrontare con una Giunta politica forte, non con una Giunta di tecnici, che è una mistificazione perché il popolo sardo ha votato i politici per essere amministrato, non ha votato i tecnici. Lo dico, senza voler fare un appunto alla bravura dei tecnici, perché i problemi della Sardegna, come sapete, si risolvono anche a Roma. Presidente, con un certo senso di responsabilità, non sarei intervenuto se non avessi sentito il discorso del collega Scano che è molto attento a queste cose. Io lo sono altrettanto, anche se sono assente talvolta dall'Aula; sono presente alle questioni politiche che interessano la Sardegna. Presidente, io direi che lei ha altri sistemi per esaminare con il Presidente del Consiglio, con i Capi Gruppo, la possibilità di discutere entro quindici, venti giorni o un mese il disegno di legge, ma dopo l'intervento di Scano, io eviterei il pronunciamento di quest'Aula perché ha voluto caricare questa sua richiesta di un significato politico che, conoscendola, ritengo che lei non volesse dare. Comunque può sempre rispondere a questo mio invito. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Io credo che, così come suggeriva Tamponi, per quanto riguarda i tempi, si possono fissare non dieci ma venti giorni. Penso che, sul piano politico, questi venti giorni possano essere utilizzati con responsabilità, da parte di tutti, per fare una valutazione sulle cose che abbiamo ascoltato oggi e soprattutto per approfondire i temi di merito che hanno determinato probabilmente questo voto, che non vanno assolutamente trascurati, in ogni caso per riuscire a capire se un Consiglio regionale che ha cambiato la legge elettorale; che ha introdotto la preferenza unica; che ha stabilito l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore; che ha approvato una nuova proposta di riforma dello Statuto, sia davvero un Consiglio regionale che ha una maggioranza che non ha nessuna volontà di riforma, perché il giudizio sul Consiglio deve essere dato per quanto si è fatto dal primo giorno fino all'ultimo, non può essere dato soltanto per i voti resi negli ultimi mesi di attività. Quindi io confermo la mia indicazione di fissare i termini in venti giorni per quanto riguarda l'esame del disegno di legge.
PRESIDENTE. La richiesta di fissare i termini per l'esame in Commissione del disegno di legge numero 356 è ammissibile per quanto si evince dalla stessa relazione della proposta di legge numero 446. Metto quindi in votazione la richiesta del Presidente della Giunta fissare della fissazione del termine di venti giorni per l'esame del disegno di legge numero 356 in Commissione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvata)
Metto in votazione la richiesta dell'onorevole Pili di abbinare alla discussione del disegno di legge numero 356 il progetto di legge relativo agli enti regionali per l'agricoltura.
Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Se il Presidente della Commissione, Pili, è presente in Aula, sarebbe meglio fargli specificare per quale provvedimento chiedeva la fissazione dei termini.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.
PILI (P.S.I.). Scusate, quando la Giunta presentò il disegno di legge sulla ristrutturazione degli enti, si creò un problema molto serio nel senso che in quel disegno di legge sostanzialmente si fanno dei rinvii alla presentazione di altri progetti di legge. Io mi sono fatto carico di predisporre una proposta di legge specifica che dovrebbe risolvere definitivamente il problema del riordino degli enti regionali per l'agricoltura. Mi riferisco alla proposta di legge numero 414.
PRESIDENTE. Quindi metto in votazione l'abbinamento della discussione sulla proposta di legge numero 414 con gli stessi termini. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.
La seduta è tolta alle ore 14 e 41.
Versione per la stampa