Seduta n.310 del 06/03/2007
CCCX Seduta
Martedì 6 marzo 2007
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
INDICE
La seduta è aperta alle ore 16 e 17.
FADDA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta del 27 febbraio 2007 (304), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Paola Lanzi, Paolo Maninchedda, Salvatore Mattana, Salvatore Serra e Luciano Uras hanno chiesto congedo per la seduta del 6 marzo 2007.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.
FADDA, Segretario f.f.:
"Interpellanza ATZERI sui gravi disagi della continuità territoriale relativa ai collegamenti tra la Sardegna e gli aeroporti di Torino, Bologna e Verona". (236)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
FADDA, Segretario f.f.:
"Interrogazione AMADU, con richiesta di risposta scritta, sulla ventilata chiusura della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali della Provincia di Sassari". (771)
"Interrogazione DIANA - LIORI, con richiesta di risposta scritta, sulle misure da adottare al fine di limitare la libertà di spostamento dei cittadini sardi all'interno del territorio regionale". (772)
"Interrogazione VARGIU, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione degli specializzandi dell'area medica e sanitaria". (773)
PRESIDENTE. Ricordo che è all'ordine del giorno il disegno di legge numero 5-Stat/A il cui esame prosegue con la discussione dell'articolo 25. All'articolo 25 sono stati presentati nove emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti:
Art. 25Altri casi d'incompatibilità
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.
3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.
4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 36.
5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:
a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;
g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 25
L'articolo 25 è soppresso. (623)
EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 25
L'art. 25 è sostituito dal seguente: "1. Con successiva legge regionale, da approvarsi ai sensi dell'art. 15, 2 comma, dello statuto, sarà disciplinata l'ulteriore causa di incompatibilità alla carica di Presidente della regione, Assessore regionale e Consigliere regionale di coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano il controllo o la proprietà di azioni di società quotate in mercati regolamentati e di società quotate, ovvero di società che abbiano una influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale.
2. A tal fine, la giunta, entro un anno dall'approvazione della presente legge, dovrà presentare al Consiglio regionale, un progetto di legge che regoli compiutamente la causa di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo. (140)
EMENDAMENTO sostitutivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 25
L'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 Incompatibilità legate al possesso di rilevanti quote azionarie in aziende private.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, nonché di società beneficiarie di contributi regionali o aventi in essere contratti di qualsiasi genere con la Regione.
2. Ai casi di incompatibilità di cui al comma 1 sono ammissibili deroghe disciplinate con legge regionale.
3. Le incompatibilità di cui al comma 1 sono contestate secondo le procedure di cui all'articolo 24". (624)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - LOMBARDO - CONTU - PETRINI - PILERI - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio
Articolo 25
Nel comma 1, le parole "periodici a diffusione nazionale o regionale" sono sostituite dalle seguenti: "periodici diffusi anche in Sardegna". (709)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 4 dopo la parola "della" sostituire "Consulta di garanzia di cui all'articolo 36" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (290)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera E 14° rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (291)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera F ultimo rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (292)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera H V rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (293)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera I, V rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (294).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Licheri. Ne ha facoltà.
LICHERI (R.C.). Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione per consentire una maggiore affluenza di consiglieri in Aula.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16 e 30.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 20, viene ripresa alle ore 16 e 31.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, data la scarsa presenza di consiglieri in Aula, chiedo una ulteriore sospensione di dieci minuti.
PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni sospendo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 33, viene ripresa alle ore 16 e 50.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere La Spisa.)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che il consigliere Corda è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 40 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FARIGU - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - LA SPISA - LICHERI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MURGIONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SECCI - UGGIAS.)
Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 53, viene ripresa alle ore 17 e 27.)
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Pietro Pittalis ha chiesto congedo per la seduta del 6 marzo 2007.
Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere Alberto Randazzo.)
Seconda verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che il consigliere Salis è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 37 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - LA SPISA - LICHERI - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MELONI - MURGIONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - RANDAZZO Alberto - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SECCI - UGGIAS.)
Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31, viene ripresa alle ore 18 e 05.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)
Terza verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che il consigliere Gallus è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 42 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GALLUS - GESSA - GIORICO - IBBA - LA SPISA - LICHERI - MARROCU - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - VARGIU.)
Poichè il Consiglio è in numero legale procediamo con i lavori.
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Presidente, Assessore, colleghi, rispetto alle problematiche trattate da questo articolo, la recente elaborazione legislativa avrebbe consigliato un diverso atteggiamento, sia nel metodo che nel merito.
Per quanto riguarda il metodo va osservato, in primo luogo, che una legge statutaria è essenzialmente una legge di principi, per cui è opportuno lasciare il dettaglio delle varie situazioni esaminate al legislatore ordinario. E' un po' il ragionamento contenuto nella proposta della Giunta, il quale però evidenzia la grave lacuna della eccessiva genericità, anche sul piano generale dei principi.La Commissione, dal canto suo, ha voluto entrare fin troppo nel merito indicando peraltro soluzioni contraddittorie, assai farraginose e di complessa praticabilità. Sulle questioni di contenuto torneremo più avanti, non senza aver sottolineato che sia l'iniziativa della Giunta, che il lavoro della Commissione nei fatti hanno prodotto un solo risultato concreto, quello di far passare ben due anni e mezzo della legislatura senza produrre niente in materia di conflitto di interessi.
Per la sinistra, che ha sempre usato quest'arma contro gli avversari politici, è la conferma della doppia morale: le leggi si fanno contro gli avversari, ma ci si prende tutto il tempo che serve, e molto di più, quando la stessa legge può essere applicata nei confronti di qualche amico. Non è azzardato pensare, infatti, che se una norma del genere fosse stata già in vigore lo stesso presidente Soru avrebbe dovuto adeguarvisi. Noi naturalmente non inseguiamo la sinistra su questo terreno, siamo a favore di una legge, anche se quella proposta, francamente, non ci piace.
In particolare ci sentiamo di convenire solo con la premessa, che segna per altro una definitiva sconfitta delle tesi più oltranziste e radicali della sinistra in materia di conflitto di interessi; tesi sostenute e propagandate per anni, praticamente dal 1994 ad oggi, al solo scopo di colpire Berlusconi e con lui, indirettamente, tutto il centrodestra, sia che fosse al governo o che si trovasse all'opposizione.
(Brusio in Aula)
Presidente, se vogliamo fare un capannello bipartisan tra maggioranza e opposizione mi consenta di chiudere e di partecipare alle barzellette raccontate dai colleghi.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ascoltare l'onorevole Moro.
MORO (A.N.). Presidente, troppo buono, ma io chiederei non "di ascoltare", ma di "lasciar parlare". Tesi fondate, si fa per dire, su due capisaldi: l'ineleggibilità, a prescindere, della persona in potenziale conflitto di interessi, e l'obbligo imperativo per lo stesso soggetto di vendere quella parte del proprio patrimonio che, astrattamente, poteva prefigurare un conflitto di interessi con ruoli pubblici ricoperti.
Questi presunti capisaldi, come detto, sono alla fine crollati sulla base dei principi fondanti del nostro Stato di diritto, che qualcuno a sinistra voleva interamente riscrivere ad uso e consumo della propria parte politica. Prendiamo atto positivamente dal fatto che la sinistra ha impiegato tredici anni per capire che aveva torto marcio e che quegli argomenti, anticostituzionali e antigiuridici, vanno seppelliti per sempre: meglio tardi che mai. A questo punto la scelta più saggia per il legislatore statutario della Sardegna sarebbe quella di tornare al testo originario della Giunta con interventi che lo rendano meno debole e generico, e rinviare la materia ad una legge ordinaria.
Per quanto riguarda invece il merito, le ipotesi normative configurate dalla Commissione appaiono superate, e in alcuni casi, positivamente, dal testo approvato recentemente dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, con l'astensione, quindi senza voti contrari, del centrodestra. Il testo della Commissione, presieduta dall'onorevole Luciano Violante, che citiamo solo per tacitare qualche "ultimo giapponese" della sinistra, che volesse far riemergere i fantasmi del passato recente, in primo luogo fissa i principi cardine della legge secondo i quali sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio della sua funzione pubblica. La norma si estende anche alle situazioni in cui il soggetto è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, gestore, curatore, procuratore, consulente o altri altre posizioni analoghe, alla cura di un interesse privato tale da poter condizionare l'esercizio di pubbliche funzioni. Di particolare interesse l'articolo 8 che, dettando la disciplina del cosiddetto Trust cieco, individua il gestore del Trust in una persona giuridica costituita in forma di società di capitali, con oggetto sociale riferito all'attività di gestione oggetto della legge, ipotesi nettamente diversa da quella individuata dalla Commissione consiliare e, certamente, maggiormente in grado di svolgere il lavoro che le viene assegnato.
Altra differenza di notevole significato, il gestore del Trust deve anche presentare al titolare del patrimonio oggetto di gestione, entro il 30 aprile di ogni anno, non già soltanto i bilanci, ma anche una relazione riguardante l'andamento della gestione. Infine, altro elemento innovativo rispetto al testo in esame, viene richiesta una consolidata esperienza in materia di Trust, circostanza sulla quale la Statutaria non si sofferma, ma che al contrario riveste un'importanza fondamentale. La legge prevede inoltre all'articolo 15, una normativa destinata agli amministratori locali, ai Presidenti di Regioni, ai componenti delle Giunte regionali, anche attraverso alcune modifiche della legge numero 267 dell'agosto del 2000, mentre all'articolo 16 sono indicati i principi ispiratori della riforma.
Emerge, insomma, un quadro legislativo di insieme che, a nostro giudizio, il legislatore regionale non può permettersi di ignorare, sia per le importanti novità che introduce, sia per la ragione di fondo che sarebbe comunque meglio assicurare una omogeneità di trattamento sul territorio nazionale in presenza di situazioni analoghe. Ciò non vuol dire che la Regione sarda non possa elaborare una sua legge, ma è chiaro che si tratterà di una legge migliore se sarà in grado di recepire la corposa produzione del Parlamento (posta in essere da oltre dieci anni a questa parte), e soprattutto la sintesi che ne è scaturita recentemente su un testo base, approvato in Commissione alla Camera senza voti contrari.
Appare dunque opportuno da un lato riformare il testo originario della Giunta, integrandolo con il riferimento ai principi contenuti nel testo della Camera, e dall'altro rinviare ad una legge ordinaria per un più compiuto dettaglio di merito della materia. Ciò anche perché, ad esempio, dovrebbe essere la Consulta di garanzia, prevista all'articolo 36 della Statutaria, in coerenza con i compiti dell'autorità nazionale a rapportarsi nelle diverse fasi della procedura con il soggetto incaricato della gestione del patrimonio riconducibile al componente del Governo regionale che ha risolto il suo conflitto di interessi.
Tale soluzione appare non solo ragionevole e saggia, ma la più rispondente allo spirito di una riforma complessiva delle istituzioni autonomistiche che vuole davvero guardare al futuro in termini di modernità, efficienza e trasparenza. Se il Parlamento si è accorto, finalmente, che la disciplina del conflitto di interessi non poteva esaurirsi nella riproposizione politico-propagandistica di un referendum pro o contro qualcuno, naturalmente contro, nel caso che ci riguarda, riteniamo che la Regione debba fare tesoro di questa lezione e di questa esperienza.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, colleghi, io intervengo sull'articolo 25 che parla di altri casi di incompatibilità e si collega ad un tema che va visto in termini unitari, cioè quello della ineleggibilità, della incompatibilità e del conflitto di interessi, che viene toccato con specifico emendamento all'articolo successivo. Quindi dico già che interverrò solo su questo articolo e non sul successivo, in quanto la materia è assolutamente omogenea.
Noi crediamo che bene abbia fatto la Commissione, contrariamente a quanto asseriva l'onorevole Moro, a entrare nel merito e a rendere specifica e applicabile, per quanto possibile, una norma su un tema così importante, delle cui conseguenze, nel momento in cui non è stato adeguatamente normato, abbiamo avuto modo di assistere anche in quest'Aula in merito alle vicende che hanno toccato anche nostri colleghi. E credo che sia anche molto importante che la Commissione abbia affrontato non solo il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, che possono essere rimosse per effetto di altre cariche pubbliche, che quindi entrano in conflitto in una forma di incompatibilità funzionale in quanto diventa, per esempio, molto difficile per un sindaco, in particolare di una grande città, poter svolgere il proprio mandato parallelamente a quello di consigliere regionale.
Ma credo che abbia fatto bene anche ad affrontare quei casi in cui l'incompatibilità deriva da situazioni di proprietà di società importanti, quotate, che per il loro raggio di azione e importanza possono più facilmente far incorrere il consigliere in un conflitto tra i propri doveri pubblici e un interesse privato. Crediamo anche che la formula adottata abbia il pregio dell'applicabilità, in quanto ci rendiamo ben conto che un soggetto detentore di azioni, per esempio di una società quotata, non può facilmente mobilizzarle far perdere valore a queste quote o senza causare sullo stesso mercato delle condizioni di instabilità che potrebbero ripercuotersi anche sul buon andamento economico della società, mettendo quindi in pericolo l'esistenza stessa della società e i relativi posti di lavoro con gli immaginabili risvolti economici e sociali.
Quindi, crediamo che la soluzione adottata, che deriva dal modello canadese del Blind management agreement, cioè il negozio fiduciario, ben risponda all'esigenza di schermare il soggetto possessore delle azioni dall'andamento della società e di distinguere e separare, in qualche modo, fortemente l'azione pubblica del soggetto dall'andamento di una proprietà privata di cui è detentore e dalla quale, nel momento in cui le azioni vengono associate o date al negozio fiduciario, se ne distacca e non può più, in alcun modo, essere informato su tutte le azioni che la società intraprende o dovrà intraprendere per svilupparsi e per crescere sul mercato.
Però, se è vero che il testo di legge ha affrontato bene il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità quando funzionali e, quindi, quando si rendono incompatibili con lo svolgimento contemporaneo di funzioni pubbliche, crediamo che sia, invece, passibile di integrazioni quando l'incompatibilità non è più un'incompatibilità manifesta, che quindi rischia di condizionare l'insieme delle azioni del soggetto, perché magari detentore di un importante controllo di una società di grande rilevanza pubblica, o di grande rilevanza dal punto di vista economico e sociale, ma si tratta di forme di incompatibilità temporanea.
Quali sono le forme di incompatibilità temporanea? Le forme di incompatibilità temporanea sono quelle forme di incompatibilità che alcuni Parlamenti del mondo, tra i più avanzati, come il Parlamento americano, come il Parlamento inglese, come, per certi aspetti, il Parlamento francese, hanno normato attraverso leggi che richiamano a codici di condotta che riguardano i parlamentari, che richiamano alla necessità di attenzione ogni qualvolta il soggetto interessato dal potenziale conflitto si vede in conflitto tra i propri doveri pubblici e un interesse privato. E quando può avvenire questo? Può avvenire quando il consigliere, l'assessore o il Presidente si trova, per gli effetti di quel voto, in una posizione diversa e di vantaggio rispetto a quella, per esempio, degli altri consiglieri. Quindi, interviene in maniera specifica ogni qualvolta c'è un interesse di tipo economico che mette il consigliere, il singolo consigliere, assessore o Presidente in una posizione diversa, rispetto all'esito di quel voto, dai suoi colleghi.
Quindi, credo che introdurre questo principio sarebbe un modo molto importante per dare anche a questa Assemblea degli strumenti per gestire gli inevitabili conflitti di interesse che non appartengono soltanto alla sfera dell'Esecutivo, ma possono appartenere a ognuno di noi. Questo senza pensare che i colleghi, tutti noi, proveniamo dalla luna. Credo che sia perfettamente possibile che questo succeda quando votiamo su una norma della finanziaria che magari assegna risorse a uno specifico settore economico, quando ci troviamo ad approvare un Piano sanitario che magari assegna dei posti letto e quindi coinvolge interessi economici in cui possano essere direttamente o indirettamente coinvolti dei consiglieri regionali.
Credo che approvare questa norma, anche con le integrazioni previste all'articolo successivo, con gli emendamenti che verranno successivamente esaminati, sarebbe il modo migliore per dare autorevolezza a questa Assemblea perché, nel momento in cui questa Assemblea ha strumenti per gestire il conflitto di interessi, ha strumenti per porsi in maniera trasparente rispetto ai cittadini al di sopra di quei conflitti, e quindi acquisire autorevolezza e legittimazione rispetto ai cittadini medesimi.
Io credo che sarebbe un risultato molto importante se, nell'analizzare questi articoli (questo, il successivo, gli emendamenti a corollario), noi arrivassimo perlomeno, dico perlomeno, se non ad articolare nei dettagli, con tutte le precise delimitazioni, come questo conflitto può manifestarsi, (parlo di interessi strettamente economici, perché il tema va ristretto e delimitato)a sancire il principio per cui ci sia un doveroso obbligo di astensione quando l'esito del voto su determinate proposte ha per uno di noi un risultato, in termini di pregiudizio e interesse economico, diverso rispetto agli altri consiglieri.
Io credo che se la nostra Assemblea arrivasse a comprendere, nell'alveo delle incompatibilità, queste che, a tutti gli effetti, vanno considerate come incompatibilità temporanee, quindi compatibilità che non danno origine a una decadenza di mandato, che non danno origine all'impossibilità di rivestire la carica, ma possono essere risolte con un atto di trasparenza, con un'astensione e con una motivazione dell'astensione, questo darebbe grande autorevolezza a questa Assemblea, e sarebbe una forma di riequilibrio di poteri che darebbe ancora più legittimità, poi, al potere di controllo e di verifica che questo Parlamento deve esercitare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.).Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)
Quarta verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 53 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA - FARIGU - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI Renato - Licandro - Licheri - Liori - Lombardo - Marrocu - Meloni - Moro - Orrù - Pacifico - PETRINI - PILERI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - UGGIAS - VARGIU.)
Poiché il Consiglio è in numero legale, procediamo con i lavori.
E' iscritto parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, Assessori, colleghi, vorrei partire dalle considerazioni svolte poc'anzi da chi mi ha preceduto, in modo particolare sui possibili conflitti di interesse nella sanità e sul fatto che il Piano sanitario regionale avrebbe avuto altro corso se questi interessi si fossero in qualche modo manifestati. Io ho già avuto modo di sottolineare, nel corso dei miei pochi interventi sul Piano sanitario regionale, riferendo nomi, cognomi e fatti in quella sede, i vari interessi che sono stati fortemente tutelati da questo Piano sanitario regionale: interessi privati, interessi clientelari, di carriere e di operazioni che porteranno sicuramente a speculazioni; e mi stupisce che nell'articolo 25 non si tenga minimamente conto di queste possibilità.
Devo necessariamente fare un'aggiunta alla premessa, e dire che io credo che il ruolo dell'opposizione sia quello, soprattutto in un sistema come questo, ma anche nel sistema che noi vorremmo, cioè quello parlamentare, di rappresentare un'opposizione costruttiva, un'opposizione che propone, così come facciamo con le nostre proposte di legge; ma da parte della maggioranza occorrerebbe attenzione nei confronti delle proposte che, poi, possono anche essere rigettate, come regolarmente avviene, ma possono essere in ogni caso oggetto di discussione; parliamo di riforme, parliamo di proposte in campo economico, parliamo di proposte nel campo sociale. E ricordo che l'unica che è stata presa in considerazione, ed ecco perché siamo arrivati al voto unanime, è stata la rivisitazione della legge numero 4 con il testo che è stato votato da questa Aula. Perciò c'è (questo avviene anche a livello nazionale) la richiesta, ma non sarà sicuramente il caso di un Consiglio bulgaro, bulgaro non in termini negativi, ma semplicemente per rappresentare le posizioni numeriche, alla maggioranza per una discussione aperta, fuori dagli schemi.
Fin dall'inizio ho detto che il nostro approccio a questa discussione sulla legge statutaria sarebbe stato fuori dai vincoli di coalizione, così come, secondo noi, devono essere prese in considerazione le riforme che il Consiglio regionale, cioè l'Aula parlamentare, deve fare e che farà: il vincolo di coalizione non può gravare sulle leggi di riforma in modo particolare. Continuiamo a tenere questa posizione, vediamo che da un po' di tempo qualcun altro si approccia a questi temi ma, col tempo, probabilmente avremo anche il piacere del vostro ascolto.
Entro nel merito del conflitto di interessi, altro argomento significativo e focale per discutere di riforme e, soprattutto, per regolare questo strano sistema che emerge da questa legge statutaria. A mio avviso la norma e la disciplina sul conflitto di interessi contenuta nell'articolo 25 è sicuramente, e lo dico come osservazione e come valutazione del merito dell'articolo, non ovviamente delle posizioni politiche, inidonea a regolare seriamente le cause di incompatibilità e adesso illustrerò il perché soprattutto perché quanto dico rimanga agli atti, ovviamente ben conscio del fatto che difficilmente qualcuno avrà la pazienza, il piacere di seguire o di prendere in considerazione ciò che dirò. Infatti, la disciplina contenuta nell'articolo 25 prevede la stipula di un negozio fra l'interessato, detto stipulante, e il terzo che è detto fiduciario. Questo accordo prevede fra gli obblighi a carico dello stipulante quello di non fornire al fiduciario alcun consiglio o direttiva sull'amministrazione delle azioni (lettera d) dell'articolo in discussione) e lo stesso obbligo vale per il fiduciario; la successiva lettera e) prevede poi che per la durata dell'accordo il fiduciario non possa rivelare allo stipulante o ad altri notizie sulle operazioni o sull'andamento della società. Apparentemente, quindi, con tali norme si è cercato di estromettere il soggetto di cui sopra dalla società, la proprietà delle cui azioni sarebbe la causa di incompatibilità; questo è quello che si cerca di fare. In realtà, al di là della terminologia che viene usata nella stesura dell'articolo 25, tale accordo non contempla nessun obbligo reale a carico del fiduciario o dello stipulante nel senso che, trattandosi di comportamenti non verificabili od accertabili da nessuno, il contenuto dell'accordo stesso si risolve in un nulla di fatto.
Infatti, come si può impedire che i due si parlino, si incontrino, ovvero come si può sapere se c'è stato un reciproco scambio di informazioni? E poi, dopo che le due parti dell'accordo si danno le informazioni che cosa succede? Non succede niente, non sono previste nemmeno conseguenze in caso di violazione di tale accordo. Infatti, innanzitutto non è possibile sapere se lo stipulante dà direttive al fiduciario o se viceversa il fiduciario chiede istruzioni allo stipulante e, oltretutto, non sono nemmeno previste conseguenze per il caso in cui lo stipulante dia direttive al fiduciario, ovvero che quest'ultimo riveli allo stipulante o a terzi, notizie sull'andamento delle azioni.
In realtà, l'articolo 25 non pone nessun obbligo giuridico; mi ricorda un po' la legge D'Alema-Berlusconi sul conflitto di interessi: era una farsa anche quella. L'obbligo giuridico, infatti, sorge in relazione a fatti che possono essere riscontrati, in difetto non si può parlare di "obbligo". Se io mi obbligo a dare dei soldi a qualcuno e concludo un accordo in tale senso, quello è un obbligo giuridico, perché in qualsiasi momento l'altra parte, il creditore, può dimostrare che i soldi che mi ero impegnato a dare non sono stati dati, il mio comportamento cioè in quel momento è chiaramente riscontrabile o meglio riscontrabile oggettivamente.
Con quell'accordo si sta solo chiedendo alle due parti di mantenere un segreto, senza che si possa sapere se il segreto sarà mantenuto e senza avere neppure previsto nessuna conseguenza per il caso in cui il segreto non venga mantenuto. Altra cosa che ritengo poco opportuna, per non dire poco seria, dell'articolo 25 sono le prescrizioni contenute nella lettera a) del comma 5 e nella successiva lettera c), da cui risulta che il fiduciario sarà un consigliere di amministrazione.
Il primo rilievo da fare in proposito è che il solo fatto che il fiduciario diventi consigliere di amministrazione non significa certo che lo stipulante è estromesso dal controllo della società e che quindi abbia così eliminato le cause di incompatibilità. Anzitutto, ragionevolmente, anzi, a mio avviso sicuramente, il fiduciario si troverà all'interno del consiglio di amministrazione in minoranza, e quindi non potrà prendere nessuna decisione; si troverà cioè a fare parte di un organo dove ci possono essere consiglieri di amministrazione strettamente legati allo stipulante, nominati dall'assemblea dove risiede il vero controllo della società.
Quindi, al di là delle apparenze, il sistema di nominare il fiduciario consigliere di amministrazione è un'altra superficialità (mi viene da dire una piccola presa in giro), perché rimarrebbero sia nell'assemblea, sia nel consiglio di amministrazione tutti gli altri nominati dal fiduciante, e il fiduciario verrebbe in ogni decisione messo in minoranza, e comunque non potrebbe gestire la società in modo da estromettere dalla società stessa lo stipulante. Questa è la dimostrazione chiara - spero perlomeno risulterà chiara agli atti - e logica del perché si propone l'emendamento sostitutivo totale.
Emendamento sostitutivo totale che non vuole essere una negazione del principio o dell'articolo 25 stesso, ma che rimanda la decisione e la stesura a una seria legge sulle incompatibilità che non sia soltanto uno specchietto per le allodole, impraticabile, e che non garantisce un principio di riserva sul conflitto di interessi. Tra l'altro non si evidenzia, come già detto in quest'Aula in discussione su una mozione che riguardava il Presidente, il conflitto di interessi diretto o indiretto. Il conflitto di interessi diretto è un intervento diretto, appunto; il conflitto di interessi indiretto è quando creo le condizioni perché nel mio mercato, nelle mie azioni, nella sfera di azione della mia società non crescano gli altri, rimanendo e rimandando a dopo la crescita della mia azienda.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Rinuncio.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, colleghi del Consiglio, io sono convinto che stiamo discutendo un articolo importante. Sono convinto che le cose che sono state dette negli interventi dal collega Capelli e, prima ancora, dal collega Moro, avrebbero probabilmente meritato un'attenzione diversa in quest'Aula e, probabilmente, la meriterebbero anche in questo momento perché sicuramente il nodo che pongono gli articoli 25 e 25 bis è un nodo centrale della politica, ed è assai difficile che noi riusciamo a scioglierlo in maniera positiva attraverso un dibattito sulla legge statutaria svolto in quest'Aula in un clima di stanchezza, con un'attenzione sicuramente assai modesta da parte dei consiglieri, con una riflessione che probabilmente è limitata da parte di tutte quante le forze politiche e, quindi, senza quell'atteggiamento virtuoso che un problema di questo genere meriterebbe.
Colleghi, stiamo affrontando il nodo centrale dell'attività e della vita politica moderna, quello che ormai da tantissimi anni è all'attenzione della pubblica opinione, ma anche dei "Palazzi" della politica. Voi meglio di me sapete che le commistioni e gli intrecci di interesse che hanno legato la politica al mondo della finanza, dell'economia e degli affari sono stati oggetto di critiche che sono andate crescendo negli ultimi anni. Io credo che queste commistioni non siano una novità, anzi, probabilmente sono connaturate ai rapporti che la politica intrattiene comunque con gli altri poteri presenti in una società: il potere economico, il potere mediatico, cioè quelle parti del potere intrecciate tra di loro e che quando hanno un intreccio troppo stretto con la politica creano una forte sofferenza al mondo della politica.
Quando giovanissimo ho iniziato a occuparmi di politica, uno dei primi consigli che mi ha dato chi in politica ci stava prima di me, e ci stava con un senso etico forte, è stato quello di rimanere lontano, qualora fossi diventato, come mi capitò, amministratore della cosa pubblica (amministratore comunale, amministratore provinciale), da interessi sui quali il Consiglio comunale al quale il politico ha l'avventura di appartenere deve decidere. Era classico il discorso relativo ai Piani urbanistici comunali; era classico il discorso relativo alle aree di espansione del comune ed era classico il discorso relativo alla fortuna o alla disgrazia che un'amministrazione poteva causare nelle famiglie di una comunità semplicemente scegliendo quale fosse la zona di espansione di un comune, ed era classico l'esempio della speculazione di chi, andando a interessarsi di politica, avesse degli interessi, propri o di persone a lui legate, su aree urbanistiche sulle quali il Consiglio comunale esercitava un potere discrezionale.
Io credo che in questo modo è possibile che si siano costruite delle fortune e che in questo modo ci siano state delle ingerenze sicuramente improprie e inappropriate tra mondo della politica e mondo degli affari, che probabilmente hanno condizionato in passato elezioni di consigli comunali, che hanno determinato probabilmente elezioni di sindaci, ribaltamento, mantenimento di maggioranze e comunque sicuramente effetti impropri sulle amministrazioni. Ma se si sale, passando dal livello di una semplice amministrazione comunale ai livelli più alti, colleghi, è possibile che iniziamo di nuovo il ragionamento del conflitto di interessi attribuito al Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha costituito il leitmotiv di un'intera legislatura, anzi di due legislature, quando il Presidente del Consiglio, portatore di interessi economici assai forti in quanto legato a gruppi imprenditoriali, o egli stesso protagonista di attività imprenditoriali di sicuro impatto economico all'interno dell'intero panorama finanziario della finanza italiana, è diventato contemporaneamente il massimo riferimento della politica attraverso l'elezione alla carica di Presidente del Consiglio. Io credo che la sinistra abbia dimostrato in quella circostanza una grande sensibilità rispetto all'argomento, nel senso che lo ha sollevato in tutti i modi e ne ha determinato una discussione assai ampia.
Io ritengo però che sia sempre difficile stabilire le regole mentre si è in corsa, nel senso che mentre è più facile nel momento in cui non esiste un interesse specifico decidere e stabilire quali devono essere le regole che impediscono a chi ha forti interessi economici di essere presente all'interno della politica in prima persona, diventa assai più difficile farlo quando chi detiene forti poteri economici è già in prima persona all'interno del mondo della politica. E purtroppo, colleghi, volenti o nolenti - è semplicemente una constatazione oggettiva - è quello che si verifica oggi in Sardegna, dove il Presidente della Regione è anche un soggetto che è stato o è titolare di fortissimi interessi economici che, ovviamente, non possono non avere ricadute all'interno della Regione nella quale è nato, nella quale è vissuto, nella quale hanno sede le sue attività imprenditoriali, nella quale opera.
Io mi chiedo, ad esempio, quando esamino le norme del Piano paesaggistico regionale, se con quelle norme l'insediamento ai bordi dello stagno di Santa Gilla della società Tiscali sarebbe mai stato possibile. Io ipotizzo di no, anche se devo dire che a me sembra un insediamento, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, corretto, nel senso che non offende la mia suscettibilità di cittadino, di cittadino amante delle cose belle, di cittadino amante della natura. Però, in vigenza dell'attuale Piano paesaggistico regionale quell'insediamento non sarebbe stato possibile.
Così come penso - ma è una riflessione oggettiva, naturale, nella quale non metto nessun veleno polemico - che il valore degli interessi immobiliari che il presidente Soru, in maniera assolutamente serena, ha sempre dichiarato di avere (adesso non ricordo bene quelli che ha ceduto, ma tra Scivu e Funtanazza ha delle proprietà, ha la proprietà di una casa a Villasimius che comunque è un importante insediamento immobiliare), venga modificato dal Piano paesaggistico regionale per effetto delle condizioni che vengono determinate sul mercato immobiliare, sul mercato economico in Sardegna.
Questo ragionamento chiaramente rende assai difficile riflettere sulle novità che noi, attraverso questo provvedimento di legge potremmo introdurre, al punto che io penso che forse sarebbe più intelligente scorporare gli articoli 25 e 25 bis da questa normativa o sostituirli con una semplice norma di indirizzo in cui la Regione si impegna ad avere una norma che regoli i conflitti di interesse.
Ma, davvero, entrare nel merito come fanno l'articolo 25 e il 25 bis, o come fa un emendamento che io immagino sia un emendamento che voi volete approvare in Aula al 25 bis, diventa davvero qualcosa di inquietante perché rischia di non entrare nel merito dei conflitti di interessi veri, e per contro rischia di introdurre una serie di micro conflitti di interesse (in parte sono quelli a cui ha accennato il collega Porcu nel suo intervento, che meriterebbero di essere ripresi, e lo farò quando arriveremo all'articolo 25 bis) che rischiano di distogliere completamente l'attenzione del Consiglio dai conflitti di interessi reali, cioè quelli che creano un potere che non è più regolato dalla divisione dei rapporti, ma diventa concentrazione dei poteri e portano l'attenzione su altri micro conflitti di interesse che invece mettono ciascun consigliere nella difficoltà dell'esercizio reale del proprio mandato.
Quindi ragioniamo un attimo - se spazio per il ragionamento c'è - per verificare se gli articoli 25 e 25 bis possono essere sostituiti da una norma condivisa, che enunci il principio della regolamentazione del conflitto di interessi, ma non entri nel merito con disposizioni che mi sembrano contrastanti e velleitarie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri che, non essendo in Aula, decade.
E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Rinuncio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 623, 140, 624, 709, 290, 291, 292, 293, 294.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 623.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io dichiaro il mio voto, convinto, a favore dell'emendamento numero 623 per le argomentazioni che ho appena enunciato nel corso della discussione generale e per quelle che, dal punto di vista tecnico, hanno espresso il collega Capelli e il collega Moro. Credo, davvero, che affidare a una legge rinforzata - qual è la legge statutaria -, in questo caso agli articoli 25 e 25 bis non soltanto il principio di rinuncia al conflitto di interessi nel momento in cui esso si stabilisce, senza che si entri nel merito peraltro della rinuncia all'attività politica da parte di chi è portatore del conflitto di interessi, che forse sarebbe il principio che meglio espliciterebbe quello che noi vorremmo raggiungere attraverso l'articolo 25, la precisa elencazione delle cause di incompatibilità, del metodo tecnico attraverso cui l'incompatibilità deve essere superata, delle indicazioni relative al tipo di controllo societario che deve essere superato, al tipo di blind trust che si intende indicare per il superamento del controllo della società da parte di chi esercita una attività politica, sia davvero un esercizio di tipo velleitario; sia un esercizio di cui il Consiglio regionale, magari dopo tre mesi, magari dopo sei mesi, rispetto al licenziamento della legge potrebbe pentirsi.
Ma potrebbe pentirsi esclusivamente perché potrebbe verificarsi che qualcuna delle norme introdotte dagli articoli 25 e 25 bis sono materialmente inapplicabili o sono applicabili soltanto causando grave detrimento a coloro nei confronti dei quali devono essere applicate o addirittura causando detrimento complessivo alla politica. Quindi, non mi sembra che sia una cosa intelligente, colleghi del Consiglio regionale, che si approvi una normativa sul conflitto di interessi così dettagliata e che vincoli, in maniera sostanziale, chiunque sarà sottoposto all'azione di questa legge a norme che sono precise, scritte in maniera assolutamente inequivocabile, tali per cui non possono essere superate da un'attività legislativa normale a cui il Consiglio regionale eventualmente volesse appellarsi nel caso in cui dovesse rendersi conto di incongruenze del testo di legge. Io credo che questa non sia un'azione positiva, per cui ribadisco che voterò a favore dell'emendamento numero 623.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 623.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pacifico ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - LA SPISA - LADU - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - UGGIAS - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARRACINI - MARROCU - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 48
maggioranza 25
favorevoli 11
contrari 37
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 140.
Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
E' in votazione l'emendamento numero 624.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento numero 624. Mi sono chiesto se la Commissione e se il Presidente della Commissione abbiano preso in esame il contenuto di questo emendamento, ove si dice che: "Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione" (seguono anche altri soggetti) "i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale e regionale…".
Mi chiedo se abbiamo esaminato questa fattispecie tra i casi di incompatibilità, direi anche di ineleggibilità, perché ciò che il presidente Berlusconi ha rappresentato in tanti anni nel mondo dell'informazione ha scatenato sempre le ire del centrosinistra. Bene, ricordato questo, mi chiedo come mai tra i casi di incompatibilità e di ineleggibilità non si sia previsto che comunque coloro che fossero proprietari o controllori di società che hanno la possibilità di utilizzare grandissimi mezzi di informazione non vengano considerati incompatibili con la carica di Presidente, di consigliere o di Assessore o di quant'altro. Credo che sia stato dato parere negativo da parte del Presidente della Commissione e ovviamente anche dall'Assessore. Ma, colleghi, ci rendiamo conto di quale grandissima valenza può avere questo emendamento?
In qualche legislatura precedente (non dimentichiamo la legislatura 1999-2004) l'utilizzo inadeguato dei mezzi di comunicazione di massa a momenti travolgeva l'equilibrio politico della Regione Sardegna. Fra tutti i casi di incompatibilità che io ho verificato essere posti all'attenzione dell'Aula, e quindi di questo disegno di legge, non appare assolutamente una incompatibilità di questo genere. Vorrei che, quantomeno, lo si prendesse in esame; poi se a voi va bene che i grandi proprietari di interessi nell'informazione possano comunque scendere in campo e dire la loro, contenti voi, contenti tutti, ma mi pare strano che una norma che vale per il governo nazionale non possa trovare riscontro nella Regione Sardegna.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
E' in votazione l'emendamento numero 290.
Ha domandato di parlare il consigliere Farigu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Pur consapevole della perfetta inutilità di prendere la parola nel dibattito in corso, non posso non sottolineare che il Consiglio regionale non può rinunciare al ruolo che gli è proprio di intervenire con organismi interni nelle vicende che lo riguardano, che riguardano i suoi componenti.
Io ho presentato una serie di emendamenti per sostituire la Consulta di garanzia con la ormai classica e consolidata Giunta delle elezioni. In tutti i Parlamenti, i problemi interni vengono risolti dalle Giunte delle elezioni o Giunte che sono proprie dell'istituto parlamentare; nel disegno di legge questa questione è definita all'articolo 36, ma vi sono continui richiami; a parte la illogicità di richiamare una entità non ancora sancita dalla legge e quindi precostituire una sorta di ipoteca legislativa, a parte questo, sento il dovere di sottolineare che è un atto grave per il Consiglio la rinuncia a definire le proprie questioni interne con i propri organismi interni.
Io quindi voterò contro l'emendamento e colgo l'occasione per dire che voterò contro questo articolo e contro questo disegno di legge perché francamente, le questioni che hanno sollevato i colleghi, da Moro, da Capelli a Vargiu, adesso ultimo Diana, sono da me totalmente condivise e non mi pare che però vi sia la piena consapevolezza per intendere la gravità di quanto stiamo approvando. Noi stiamo già raccogliendo i risultati relativi a gravi questioni di conflitti di interessi. Per esempio ho una notizia fresca di ieri, e cioè che è stata venduta dal Presidente una villa pagata otto miliardi, per ben trentadue miliardi per effetto dell'aumento di valore determinato dall'introduzione del Piano paesaggistico. E che il piano Paesaggistico aumenti il valore degli immobili l'ha detto il Presidente ieri rispondendo così agli emigrati: "Ma di che vi lamentate? Di questi pochi soldi che vi chiediamo, quando abbiamo accresciuto il valore delle case che avete in Sardegna col Piano paesaggistico." L'ha detto lui, non io!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 290 che, come diceva anche l'onorevole Farigu, segue la logica di dare più forza al Consiglio regionale, pur ritenendo chela battaglia su questo fronte sia pressoché andata perduta.
Ritengo, per coerenza, di dover sostenere questo emendamento perché rispecchia in modo più diretto il mio pensiero in merito al ruolo del Consiglio, relativamente al compito che assume di responsabilità nei confronti anche della Giunta, in questo caso, trattandosi di conflitto di interessi, del fiduciario, della nomina del fiduciario.
(Non è approvato)
Decadono gli emendamenti numero 291, 292, 293 e 294.
E' in votazione l'articolo 25.
Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, per sottoporre alla sua attenzione e a quella dell'Aula una correzione formale. Al primo comma dell'articolo 25 chiedo di sostituire le parole "oltre a quanto previsto", con "oltre ai casi previsti" .
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale dell'articolo 25.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'articolo 25 nel testo modificato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Capelli e Ladu hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARRACINI - MARROCU - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS.
Rispondono no i consiglieri: ARTIZZU - CAPELLI - CASSANO - DIANA - LA SPISA - LADU - MORO - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SANJUST - VARGIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 49
maggioranza 25
favorevoli 37
contrari 12
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 25 bis. All'articolo 25 bis sono stati presentati sei emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 bis e dei relativi emendamenti:
Art. 25 bis Divieti contrattuali
1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'articolo 25, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con la amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 25 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 25 bis
L'art. 25 bis è soppresso. (141)
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 25 bis
L'art. 25 bis è soppresso. (625)
EMENDAMENTO soppressivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato Articolo 25 bis
Nel primo comma, in fine, sopprimere: "salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica".
Nel secondo comma, in fine, sopprimere: "o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro". (353)
EMENDAMENTO soppressivo parziale MANINCHEDDA - ATZERI - SERRA - BALIA - MASIA - PITTALIS - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - SALIS
Articolo 25 bis
Le parole da "salvo che" a "evidenza pubblica" sono soppresse. (318)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25 bis
Nel comma 2 IV rigo sostituire Consulta di garanzia con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (295)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - PORCU - ORRÙ - SANNA Francesco - CORRIAS
Articolo 25 bis
Dopo l'art. 25 bis è aggiunto il seguente art. 25 ter:
Art. 25 ter. Casi di conflitto d'interesse e relativi adempimenti
1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esiste un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei Consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi. Al riguardo, si osserva quanto previsto dai successivi commi.
3. L'interesse privato e/o personale si ritiene esistente in tutti i casi in cui i soggetti indicati al precedente comma 1 si trovino in una delle condizioni sotto indicate:
a) abbiano un interesse o un pregiudizio economico all'adozione del provvedimento diverso da quello proprio della generalità dei soggetti appartenenti alla medesima professione o attività o se un parente, entro il quarto grado, abbia un tale interesse o pregiudizio;
b) detengano una partecipazione significativa anche in relazione al capitale della società, il controllo diretto o indiretto o la proprietà di una impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività o vi rivesta la carica di direttore, amministratore, presidente o dirigente;
c) abbiano un parente entro il quarto grado o uno stretto legame economico con qualcuno che abbia un interesse finanziario come sopra definito in un'impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività;
d) siano titolari di un rapporto di impiego, collaborazione, assistenza e consulenza con un'impresa influenzata su cui ricadano gli effetti dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o in tale situazione si trovi un parente, entro il quarto grado;
e) accetti un domo, un prestito o altre opportunità di tipo economico da qualcuno su cui ricadano gli effetti della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o abbia un interesse in un'impresa influenzata da essa.
4. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Consulta di garanzia di cui all'articolo 36 tutti i dati concernenti: le partecipazioni azionarie, la titolarità di quote di società non quotate in borsa, eventuali attività vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative che producano un fatturato oltre la somma di Euro 100.000, nonché ogni informazione che verrà definita con regolamento della Consulta di garanzia di cui all'art. 36.
5. Qualora verta in una delle situazioni di cui ai commi precedenti, il soggetto dovrà, entro dieci giorni dalla approvazione della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa dare lettura di una dichiarazione scritta illustrante la natura e le ragioni del conflitto di interessi, il soggetto interessato potrà richiedere alla Consulta di garanzia di cui all'art. 36 un parere consultivo. Questo dovrà essere emanato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta e depositato presso l'organo di presidenza della Consulta di garanzia e all'organo regionale cui appartiene il soggetto. Una copia di esso dovrà essere conservata agli atti.
7. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti potrà comportare, a seconda dei casi e previa valutazione da parte della Consulta di garanzia.
a) la pubblica censura e reprimenda,
b) una sanzione pecuniaria non superiore alla somma di 10.000 €;
8. In ogni caso è dovuta la restituzione alle casse della Regione di qualsiasi beneficio pecuniario ottenuto per mezzo della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge. (771).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, sono sicuro che sarà sufficiente, per esternare le mie perplessità sull'articolo 25 bis, continuare il ragionamento e la riflessione iniziate sul precedente articolo 25.
Colleghi, tutto sommato essere consiglieri di minoranza ha qualche elemento positivo, nel senso che non obbliga ad assumersi una quota parte di responsabilità su azioni che si è convinti porteranno a pentimenti tardivi, come nel caso di specie. Io sono convinto, ma serenamente convinto, quindi non per effetto del pregiudizio che potrebbe derivarmi dall'essere un consigliere di minoranza, che la normativa in tema di conflitto di interessi che stiamo approvando sia inadeguata.
È una normativa inadeguata perché nel momento in cui l'assessore Dadea, in Aula, dopo la lunga attività di elaborazione, rielaborazione e verifica esercitata da uffici e Consiglio, si rende conto che nel primo comma dell'articolo 25 ci sono comunque delle parole da sostituire (perché la sostituzione delle parole aiuta a non avere fraintendimenti nell'interpretazione del testo), significa che nei prossimi mesi noi ci accorgeremo che saranno tante le parole, le frasi o le azioni derivanti da questi due articoli che presteranno il fianco a misunderstanding, cioè a interpretazioni distorte o distorcenti.
Il problema fondamentale, che mi sembra si ponga, è che questi due articoli non intervengono sui conflitti di interessi reali ma rischiano di intervenire, in maniera farraginosa, su conflitti di interessi che reali non sono. Io credo che la garanzia fondamentale che ciascuno di noi vorrebbe avere (parlo da cittadino e non da consigliere regionale) da parte di un sardo con interessi economici particolarmente forti che dovesse diventare per caso, per capacità, per bravura, o per qualunque altro motivo, Presidente della Regione, nei cinque anni in cui è Presidente della Regione, o più se per caso lo fosse per un tempo più lungo, è che gli interessi personali di questa persona fossero radicalmente separati da quelli della collettività.
Ora, a me, in questo momento, da legislatore che sta scrivendo una legge statutaria, cioè una legge che dovrà essere consegnata ai posteri in Sardegna per esercitare la propria influenza e la propria azione verosimilmente per molti anni, non interessa normare nel dettaglio i passaggi di azioni tra colui che le detiene e un blind trust a cui dovranno essere affidate nel momento in cui il detentore dovesse figurare incompatibile, ma mi interesserebbe stabilire il principio esitando successivamente una legge specifica che normi il modo in cui il principio si cala nella pratica. A me cioè interessa che venga stabilito, in maniera forte, il principio che chi ha interessi economici tali da condizionare la politica sarda, visto che stiamo parlando del Consiglio regionale, li deve tenere separati dagli interessi generali di quest'Aula; non mi sembra che l'articolo 25 garantisca questo.
Mi sembra invece che l'articolo 25 elenchi una serie di passaggi burocratici, alcuni dei quali contestabili, i quali consentiranno formalmente il superamento dei conflitti di interessi ma sostanzialmente non risolveranno niente. E siccome il ruolo del legislatore è quello di superare i conflitti di interessi sostanziali, non quello di fare un "bidet alle coscienze" che consenta di dire che sono formalmente risolti i conflitti di interessi, a mio avviso ciò che abbiamo fatto sull'articolo 25 non giova al buon nome del legislatore, e quindi neanche all'attività che il Consiglio regionale sta ponendo in essere.
Men che mai mi sembra che sia giovevole in tal senso l'articolo 25 bis; articolo 25 bis con il quale mi sembra che vengano introdotte una serie di fattispecie vaghe, che diventeranno ancora più vaghe qualora venisse approvato l'emendamento sostitutivo totale; emendamenti attraverso i quali voi, imperterriti, continuate ad emendare parti importanti della legge, nel momento in cui essa arriva in Aula. Non mi sembra che il modo in cui vengono normati i conflitti di interessi dei singoli consiglieri sia chiaro, né tale da far sì che questi sostanzialmente siano risolti, e neppure tale da consentire a ciascuno di noi di vivere serenamente la propria esperienza di legislatore.
Prendo spunto inoltre da alcune frasi dell'intervento del collega Porcu. Il collega Porcu ipotizzava che il Piano sanitario regionale, avendo in qualche maniera influenzato la distribuzione dei posti letto, per questo potesse avere in sé dei conflitti di interessi che la normativa contenuta all'interno della presente legge, in qualche modo, avrebbe potuto o potrebbe risolvere. Collega Porcu, io non credo che in quest'Aula ci siano, forse ci sono state in passato, persone con interessi tali nei posti letto della sanità che siano confliggenti (come dice l'emendamento che voi immagino vi accingiate ad approvare, visto che è presentato dalla maggioranza, primo firmatario il Presidente della prima Commissione"con quello della maggior parte degli operatori di quel determinato settore.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue VARGIU.) Ma, voglio dire di più, se in quest'Aula fosse stato presente qualcuno che aveva dei parenti di secondo, terzo, quarto grado, titolari di interessi nell'ambito della sanità privata, è evidente che gli interessi del consigliere regionale, che in quel momento avrebbe fatto eventuali battaglie d'Aula, erano sostanzialmente identici a quelli dei propri familiari impegnati, eventualmente e direttamente, in intraprese economiche all'interno della sanità privata. Quindi, non mi sembra che questa legge avrebbe in alcun modo determinato un cambiamento della posizione di eventuali consiglieri regionali, che avessero familiari con forti interessi nell'ambito, ad esempio - perché lei l'ha citato a titolo d'esempio -, della sanità privata.
Quindi, mi sembra un articolo di legge che in nessuna maniera incide, anche in questo caso, sulla effettiva necessità di normare i conflitti di interesse del singolo consigliere regionale, ma che ancora una volta elenca un numero enorme di possibili fattispecie, che lasciano un'alea infinita, una assoluta indeterminatezza dei campi in cui il conflitto di interessi si esplica, causando il possibile insorgere di problemi formali da risolvere, ma senza incidere, in nessuna maniera, su eventuali conflitti di interessi sostanziali, che fossero realmente presenti all'interno di quest'Aula.
Io credo che ciascuno di noi all'atto dell'approvazione di questo come di qualsiasi altro provvedimento di legge in discussione, si debba chiedere se eventualmente quel provvedimento ha una ricaduta sulle proprie personali attività o su quelle di tanti familiari, e si debba anche chiedere se l'eventuale ricaduta sia difforme o conforme a quella della maggior parte, o della totalità degli operatori di quel settore.
A me sembra che noi stiamo istituendo all'interno di una legge statutaria una specie di mostro, una specie di "idra" con cento teste che controllerà, o che sembrerà controllare, gli eventuali interessi privati di ciascun singolo consigliere regionale e di ciascuna famiglia. Esiste già una fattispecie di reato, che è quella dell'interesse privato in atti d'ufficio, che impedisce a ciascuno di noi, sia nella propria attività amministrativa che in quella legislativa, di fare alcunché che sia contrario all'interesse generale; ma l'introduzione di norme di legge che sembrano essere specificamente costruite per un controllo di dettaglio, ha un senso se il controllo si è davvero in grado di farlo, altrimenti è una presa in giro, come io ritengo che sia una presa in giro l'articolo 25 bis, il quale, dicendo che controllerà tutto, in realtà intende non controllare niente e garantire l'assenza totale di controllo anche sui conflitti di interesse reali presenti in quest'Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io vorrei rimarcare, e non credo di andare fuori tema, la sconcertante indifferenza e superficialità con la quale si stanno approvando questi articoli e questi emendamenti. Vorrei ricordare, a chi mi ascolta, probabilmente più fuori che dentro di quest'Aula, che questa è la legge statutaria, la legge a cui avete dato un'importanza, voi, rilevantissima, tanto rilevante da posticipare la discussione e l'eventuale approvazione della finanziaria 2007. Avete comunicato ai sardi che questo disegno di legge era basilare, che era il futuro o, meglio, un tassello della futura riforma che avrebbe cambiato la Sardegna; ed è ancora più sconcertante che questa riforma avvenga in questo contesto, ripeto, di indifferenza, disattenzione, non ascolto, carenza di dibattito; però, ahimè, a questo ci si sta abituando.
Devo dire che ancora oggi, sono otto anni che frequento quest'Aula, è difficile comprendere, è difficile adeguarsi e stupisce ancor di più che chi quest'Aula la frequenta da pochi anni, da due anni o due anni e mezzo, si sia velocemente adeguato. Si è adeguato all'indifferenza, si è adeguato al "tiriamo a campare", al "si fa così"; mi è venuto in mente quando da ragazzino approcciai per la prima volta quest'Aula per sentire qualche consigliere, anziano e meno anziano che sedeva in questi banchi, tra i banchi della Giunta o del Consiglio, per cui venendo da Nuoro dovevo "parlare con l'onorevole". Avevo dentro di me un'immagine della funzione, del ruolo dell'istituzione che ahimè è vergognosamente cambiata in questi ultimi due anni; lo dimostra anche il brusio dell'Aula, lo dimostrano quanti sono affaccendati a far altro meno che quello per cui si è pagati, lo dimostra la ricerca dello sguardo dei dirigenti e dei funzionari, o della Giunta che guarda verso questa parte giustamente con grande sacrificio, per cercare di andare avanti nell'esporre logicamente il proprio pensiero.
E' veramente deprimente; e mi tornano in mente, ancora, le parole dette dalla collega Cerina quando abbiamo discusso dell'emendamento della "riserva indiana". La collega Cerina chiedeva che cosa avremmo detto, tornando a casa ai nostri figli e alle nostre figlie per giustificare di aver votato contro. Io mi chiedo che cosa direte a casa su questo disegno di legge; direte di avete votato l'articolo 25 sul conflitto di interessi ma che dovrete velocemente rivedervelo e rileggerlo perché non sapete neanche che cosa avete votato?
Che cosa direte a casa quando tornerete e direte: "ho partecipato", e ne avrete una grande responsabilità, voi tutti, nel delegittimare un'istituzione, nel renderla un marcato, mercato inteso come luogo dove ognuno parla delle sue cose, ognuno discute il suo prezzo, ognuno fa la sua offerta e gli altri decidono se accettarla o ribassarla. Questo purtroppo è quello che sto vivendo e che ho vissuto; ed è difficile continuare, è difficile pensare di doversi comunque concentrare su quello che si fa e non sia molto meglio invece adeguarsi, adeguarsi e perciò prendere il voto, uscire da questa Aula e pensare di poter fare qualcosa di più serio fuori da quest'Aula.
Si pensa a quanto costa costruire degli emendamenti, leggersi una legge e fare delle proposte alternative, verso tutto questo c'è profonda indifferenza ma io credo anche profonda mancanza di rispetto nei confronti del lavoro degli altri. Quindi, vedo un Consiglio rassegnato alle proposte di altri, che coltivano e campano su questa indifferenza; e parlo della Giunta e parlo di chi vuole questo disegno di legge, parlo dell'artefice primo, senza offesa per nessuno. Perché io non posso credere, e non sono per niente convinto, che la Giunta sia totalmente d'accordo con quanto qui c'è scritto. Neanche se me lo ripete espressamente. Sono totalmente convinto del contrario, ma questa è la debolezza umana. La debolezza umana che ci porta a queste azioni.
E' manifesta l'inutilità dell'articolo 25 bis che è identico e in piena sintonia con l'articolo 25 del quale ho proposto la rivisitazione, se non la bocciatura. Con qualcuno di voi ci ritroveremo in pubblici dibattiti o in confronti pubblici, dove direte di aver persino fatto la legge sul conflitto di interessi ma, secondo me, in altre occasioni e usando un'altra terminologia, magari vi scapperà da ridere. Riderete davanti a quelli che verranno dopo di voi? Riderete tornando a quanto detto dalla professoressa, nonché collega, Cerina, quando riferirete questo tornando a casa ai vostri figli?
Io credo di no o, quanto meno, la vostra illustrazione sarà marcata da profonde omissioni. Profondissime omissioni. Perché non dà dignità alla discussione, ogni proposta è legittima, ogni proposta è meritevole di attenzione, ma la carenza di confronto e di discussione delegittima tutta la legge, delegittima l'Aula, delegittima il fatto che molto spesso, a sproposito e inopportunamente, molti di noi si fregino del titolo di onorevole che, tra l'altro, non ci è neanche dovuto; questo dice l'articolo 25.
Nell'esame degli emendamenti, e in modo particolare del numero 353, è sconcertante pensare che la stessa maggioranza manifesti profonda sfiducia nella Giunta. Io non capisco perché non debba partecipare l'azienda in questione, o l'azienda eventualmente a capo della quale c'è qualcuno che potrebbe trovarsi in conflitto di interessi, a gara pubblica o ad altra procedura di evidenza pubblica, perché non dovrebbe? Se tutto è a norma e tutto è in regola, se anche il giudizio è obiettivo, se le regole sono ben scritte e valide per tutti, perché lo dobbiamo estromettere se partecipa pubblicamente e si confronta pubblicamente? E' chiara la manifesta sfiducia nei confronti delle istituzioni e degli organi di controllo, ma è anche chiaro il perché.
Per non fare l'esempio più calzante di Saatchi&Saatchi (è chiaramente dimostrato quale sia stato il tipo di pressione che ha subito la commissione e quali le illegittimità e le irregolarità, ma per questo interverranno magistratura e quanti altri), consideriamo la gara per lo stemma della Regione e per l'immagine della Regione. Avrete notato che sono stati distribuiti dei giornali, degli opuscoli per il piano strategico e quant'altro, che non riportano lo stemma e l'immagine della Regione, perché l'azienda di Lanusei e l'azienda fiorentina che hanno vinto queste gare non hanno mai ricevuto l'incarico, è stata chiamata altra azienda, guarda caso anche questa legata alla Saatchi&Saatchi, che non è vincitrice della gara; stiamo parlando di 10 mila euro, bazzecole, ma non è la vincitrice della gara. Le aziende vincitrici non sono state chiamate a dare corso al progetto che si erano pubblicamente aggiudicate.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, due soli minuti per esprimere una valutazione, già data anche dal collega Vargiu, sulla opportunità del ritiro degli articoli 25 e 25 bis dal contesto di questo provvedimento, perché diventa davvero difficile ipotizzare che dentro una legge se ne debba introdurre una seconda. E questa relativa al conflitto di interessi è evidente che era stata annunciata come una norma - promessa dallo stesso Presidente della Regione - che avrebbe dato chiarezza ad un problema manifestatosi appena c'era stato l'insediamento del presidente Soru; e quindi ben altra tensione e ben altra attenzione avrebbe meritato il dibattito su questo tema.
Emergono in questi due articoli, e soprattutto nel 25 bis, delle palesi contraddizioni. In primo luogo, primo comma dell'articolo 25 bis, qualcuno dovrebbe spiegarci, in maniera ovviamente non polemica, come è possibile pensare che davvero la società, pur ovviamente garantita dal percorso che l'articolo 25 introduce, possa partecipare ad appalti aggiudicati per mezzo di gara pubblica o, in maniera più generale, ad altra procedura ad evidenza pubblica, e non incorrere in alcuna limitazione; perché è detto che la società potrebbe continuare a fare nuovi contratti, o addirittura ad avere proroghe di contratti precedenti qualora questi siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica.
Credo che sia l'opposto dell'obiettivo che qualunque norma di conflitto di interessi si sia sempre posta nella storia di queste norme. E noi ricordiamo le polemiche di qualche anno fa relative ad un Ministro dei lavori pubblici che era anche presidente di una società importantissima che eseguiva dei lavori pubblici; ricordiamo in Italia il caso, esattamente, di aziende che hanno fruito di esenzioni fiscali per effetto di una norma che, in maniera quasi provocatoria, ha concesso sgravi previdenziali, sgravi soprattutto fiscali, nell'ordine di 3.000 miliardi. Quindi stiamo parlando di conflitti macroscopici di fronte ad una platea mondiale che ha assistito a questa disposizione veramente anomala dell'Italia.
E noi invece abbiamo sempre guardato, come riferimento ad una normativa che poteva davvero dare risposte concrete a questa anomalia italiana (in questo caso ad una anomalia sarda), alla normativa introdotta negli Stati Uniti sul conflitto di interessi che, in maniera ben diversa, ha disposto che le persone che si dedicavano alla gestione degli interessi pubblici non potessero avere connivenze di nessun genere e di nessun tipo rispetto a ciò che loro andavano ad amministrare.
E allora credo che, quanto noi abbiamo indicato nell'articolo 25 bis, meriti assolutamente di essere cassato; mi pare che c'è un emendamento della collega Caligaris che propone esattamente la soppressione di alcune parole che sono proprio riferite al caso, appunto, che si tratti di una aggiudicazione di pubblico appalto, perché quello restituirebbe quantomeno serenità: quella società non deve, comunque, partecipare ad appalti pubblici. Così come è nello stile e nelle norme anche dei piccoli comuni; in un piccolo comune anche il piccolo artigiano non può mai partecipare, se consigliere comunale, ad aggiudicazioni locali.
Pensiamo, in maniera diretta, a quelli che sono gli interessi dentro la proprietà privata del presidente Soru oggi, ad una ipotetica partecipazione ad appalti pubblici della società, pur nel rigore di un controllo affidato così come l'articolo 25 introduce: sarebbe veramente impensabile che le società Tiscali un domani davvero potesse vincere una gara d'appalto in Sardegna relativa ad una aggiudicazione della Regione Sardegna. E questo credo che qualsiasi cittadino sardo non lo voglia, perché commistioni di questo genere dobbiamo evitare che possano esserci.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 141, 625, 318 e 295. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 353 Si accolgono i primi due commi dell'emendamento numero 771 e si propone la votazione per parti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
(Non sono approvati)
E' in votazione l'emendamento numero 353.
Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, comprendo sinceramente anche le ragioni che portano il relatore, onorevole Pinna, a chiedere il ritiro dell'emendamento numero 353, di cui sono primo firmatario, e conseguentemente dell'emendamento numero 318 (i due emendamenti sono simili nella prima parte) che ho ugualmente firmato.
Io, con tutta sincerità e con molta onestà, lascio che gli emendamenti vengano votati ed eventualmente, se così l'Aula si esprimerà, bocciati. Perché? Perché, come ebbi modo di dire in altre occasioni, sostenere forme di divieti contrattuali e poi sostenere altresì, in conclusione dello stesso comma, che quei divieti non producono efficacia a condizione che l'aggiudicazione avvenga per gara pubblica o altra procedura di pubblica evidenza, mi pare abbastanza anacronistico; tutti abbiamo consapevolezza che in ogni caso le procedure non possono che prevedere forme di gara pubblica o di pubblica evidenza. L'eliminazione, quindi, di quella parte io la ritengo assolutamente necessaria per ridare la giusta veste e la giusta dignità all'articolo 25 bis.
Così come ritengo opportuna la soppressione della parte relativa al fatturato superiore ai 100 milioni di euro, più o meno per considerazioni analoghe a quelle prima espresse. Per cui io voterò a favore dei due emendamenti .
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 353, per le ragioni che già ho esposto, proprio perché in questo comma si afferma prima una cosa e poi esattamente l'opposto. Non è pensabile che esista davvero una deroga a ciò che si afferma nel principio di questo comma. D'altro canto non esiste altro meccanismo per la pubblica amministrazione regionale di procedere ad un'aggiudicazione se non attraverso, appunto, un bando di evidenza pubblica, perché qualsiasi altro sistema è assolutamente non accessibile; potrebbe essere la trattativa privata, ma stiamo parlando naturalmente di importi irrisori, e comunque non è a questo che mira l'obiettivo strategico della premessa dell'articolo 25 bis.
Quindi per questo motivo, credo che l'intera Aula dovrebbe rendersi conto, che questo emendamento va approvato, se non vogliamo davvero reintrodurre dalla finestra tutto ciò che invece dalla porta diciamo che non debba entrare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Per quanto io non sia firmataria dell'emendamento (come l'onorevole Pisano aveva rilevato prima nella dichiarazione), voterò a favore perché mi sembra che eliminando queste due espressioni veramente la formulazione dell'articolo 25 bis migliori notevolmente, nel caso contrario resterebbero veramente gli aspetti contraddittori proprio nella sostanza del contenuto dell'articolo.
PRESIDENTE. ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 353.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Vittorio Randazzo ha votato a favore, il consigliere Marrocu ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - CACHIA - CALIGARIS - CAPELLI - CASSANO - CONTU - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - LAI Renato - LIORI - MARRACINI - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILERI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SALIS.
Rispondono no i consiglieri: BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - MARROCU - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - DAVOLI - FADDA - LICHERI - PISU - URAS.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 57
votanti 51
astenuti 6
maggioranza 26
favorevoli 23
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
L'emendamento numero 295 è decaduto. Metto in votazione l'articolo 25 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 771 sul quale è stata richiesta la votazione per parti, essendo stati accolti il primo e il secondo comma fino alla parola "interessi".
Ha domandato di parlare il consigliere Randazzo Alberto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, la normativa europea e nazionale in materia parla di titolari di cariche di governo che, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Vorrei sapere se c'è un precedente a me sconosciuto nella normativa che ho citato, perché mi sembrerebbe che con la nostra norma si metta un bavaglio ai consiglieri o, per come viene interpretato, mi pare che si porrebbe un vincolo al diritto di un qualsiasi cittadino.
La normativa nazionale è stata discussa in un Parlamento della Repubblica, dove tutte le forze politiche hanno contribuito e nessuna si è posta il problema dei legislatori, qua non approviamo né PUC né comuni, come citava il collega Vargiu prima, non approviamo i programmi in un'aula parlamentare, che vanno specifici per settore, qui discutiamo di leggi di interesse regionale. Siamo l'Aula parlamentare regionale, e non entriamo nel merito del dettaglio, dello specifico. E meno male che si intende eliminare le parentele fino al quarto grado, visto che in altri paesi, compreso il nostro, ci si ferma al secondo grado.
Quindi adesso, da quel che si capisce, si tiene fermo il principio però non capisco perché estendiamo il divieto anche a coloro che siedono in banchi parlamentari, e non si fa come la legge nazionale e le leggi d'Europa. Io ritengo di essere un cittadino europeo e un cittadino italiano e di avere gli stessi diritti che hanno in altri paesi d'Europa, compresa la Francia. Io provocatoriamente ho chiesto agli uffici, e chiedo una risposta ufficiale, se è possibile il voto segreto, rimane il resto del testo in piedi, sulle parole "o dei consiglieri regionali". Lo chiedo per votare in modo tranquillo, perché mi preoccupa il fatto che in un Parlamento si mettano dei bavagli, e queste discussioni in un'aula parlamentare le ha fatte una persona seria e valida come Bertinotti. Non capisco il perché si deve mettere un bavaglio al piccolo Parlamento regionale, non al Parlamento nazionale, e mi stupisce, come stupisce penso qualsiasi altro collega.
PRESIDENTE. Lei aveva già avuto modo di sentire l'opinione degli uffici, ma l'opinione degli uffici non può che essere quella dell'applicazione in questo caso dell'articolo 85, comma 4, del Regolamento, che prevede che si possa fare la votazione per parti, purché le parti abbiano un loro contenuto autonomo. Adesso lei chiede di togliere in realtà due parole, ma in questo modo sta formulando una sorta di emendamento soppressivo.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Non è un emendamento orale, chiedo che si voti quella parte a voto segreto e penso che la frase si regga tranquillamente togliendo "o dei consiglieri regionali". Presidente, non so, senta che interpretazione danno gli uffici.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole, lasciamo perdere gli uffici e le interpretazioni. Quando le cose non vanno nelle direzioni che si pensa debbano andare, si chiama in causa il Regolamento e si ritiene che ci siano degli arbitrii. Il Regolamento è chiarissimo, almeno per quanto riguarda la votazione per parti. Lei, in realtà, sta proponendo un emendamento soppressivo orale di tre parole, su cui chiede anche la votazione segreta, che è diversa dalla votazione per parti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Io voterò contro la parte proposta al voto del "771" e vorrei far notare ai colleghi, al Presidente della Commissione e alla Commissione stessa che, finora - e ho aspettato per verificare fino alla fine - nessun rapporto del subappalto è stato regolato. Per intenderci, noi abbiamo parlato di rapporto diretto, di appalto, di esclusione eventuale con proposta di emendamento, che non è stato accolto, di appalti o rapporti diretti con l'amministrazione regionale, anche per mezzo di gara pubblica o altra procedura a evidenza pubblica, ma non è stato, nè nell'articolo 25 né nell'articolo 25 bis, regolato in nessuna forma il subappalto. Subappalto che è previsto per legge, che è possibile, che alcune volte è anche determinato all'interno della gara e del capitolato d'appalto stesso e, perciò, con la semplice forma del subappalto, tutto quello che avete definito nel 25 e 25 bis può essere facilmente superato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, solo per ribadire il voto favorevole a questo emendamento che introduce il principio del conflitto di interessi, così come modificato dalla proposta del relatore. Devo dire che sono un po' sorpreso dalle argomentazioni del collega Randazzo, sorpreso per due ordini di motivi. Il primo perchè parla di questo emendamento e di questa norma come di un potenziale bavaglio; noi ci aspettavamo che fosse una norma che riguardava casi limite, e ci preoccupa ancora di più e rafforza ancor di più la nostra convinzione di votare l'emendamento da noi proposto nel momento in cui questo emendamento, che riguarda l'obbligo di astensione in casi ben specifici di interessi economici che confliggono con i doveri pubblici, diventa, addirittura, un potenziale bavaglio per questo Parlamento.
E ricordo all'onorevole Randazzo che l'articolo 25 del nostro Statuto, che ci dà libertà di espressione di voto, non ci mette al di fuori del diritto. Il consigliere regionale non è al di fuori del diritto, risponde al diritto penale e, in ogni caso, nello svolgere i suoi doveri pubblici non può, in alcun modo, mettersi in condizioni di vantaggio rispetto ad altri soggetti. Ma ci sorprendono anche le argomentazioni sul fatto che norme di questo genere non sarebbero in vigore in altri Parlamenti.
Ricordo ai colleghi che questa norma non è farina del sacco del Presidente della Commissione o di qualcuno di noi, ma deriva direttamente dalla proposta di legge sull'incompatibilità e conflitto di interessi del professor Guido Rossi, un esperto in materia di norme antitrust, antimonopoli e conflitto di interessi, il quale nella sua relazione accompagnatoria ricorda che questo tipo di raccomandazioni sono quelle Ocse, e sono raccomandazioni adottate da almeno il 25 per cento dei Parlamenti, in particolare ricordo il Parlamento britannico e quello americano. Sono tradotte in codici di condotta, in regolamenti, in leggi e, quindi, a tutti gli effetti, l'adozione del principio dell'astensione nel caso di conflitto di interessi non può essere considerato un bavaglio ma, semmai, un modo per rendere ancora più autorevole e trasparente e, quindi, ancora più forte e meno imbavagliata e più chiara, l'azione di ognuno di noi.
Quindi, confermo il voto favorevole e spero anche di aver convinto, con queste indicazioni, il collega Randazzo, che credo non abbia niente da temere dall'approvazione di questa norma di principio, almeno così mi auguro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Voterò a favore dell'emendamento, così come verrà sottoposto all'Aula, e mi preme solo fare due brevissime considerazioni. La prima, a favore di chi ragiona in termini di esclusione dei consiglieri regionali, nel senso che i consiglieri regionali, in quanto costituiscono un'Assemblea molto più ampia, molto più complessa, sono in grado di condizionare meno i risultati di una votazione di quanto lo possono fare organi altri dell'amministrazione, come il Presidente o la Giunta.
Rimane il fatto che, introdurre un elemento di moralità che induce ciascuno di noi ad astenersi dal voto nel momento in cui ravvisa un conflitto di interessi, mi sembra un passo in avanti che mi sembra anche giusto compiere.
PRESIDENTE. Onorevole Randazzo, spero di averla convinta delle ragioni che impediscono la votazione come da lei richiesta. Quindi, votiamo l'emendamento e anche il titolo per parti.
(Sono approvati)
(Non sono approvate)
Passiamo all'esame dell'articolo 26. All'articolo 26 sono stati presentati sei emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:
Art. 26
Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.
2. E' titolare del potere di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.
4. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.
EMENDAMENTO soppressivo totale FLORIS Mario - CHERCHI Oscar
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (47)
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 26
L'art. 26 è soppresso. (142)
EMENDAMENTO soppressivo totale URAS - DAVOLI - PISU - LICHERI - FADDA - LANZI
Articolo 26
L'art. 26 è soppresso. (331)
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (626)
EMENDAMENTO sostitutivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 26
L'articolo 26 è sostituito con il seguente: "Articolo 26 Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive, di proposta e di iniziativa legislativa. Ordinamento, composizione e poteri del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate con legge regionale". (627)
EMENDAMENTO aggiuntivo FARIGU
Articolo 26
Al comma 1 dopo il punto aggiungere: "la sua consultazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale è obbligatoria in occasione di proposta di elezione del Presidente della Regione". (296).)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 296 è decaduto.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, molto brevemente, relativamente a questo articolo sul Consiglio delle autonomie locali vorrei chiedere una precisazione all'Assessore, sulla base dell'articolo 123 della Costituzione, ultimo comma, che recita: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ringrazio l'onorevole Diana perché ha sollevato una questione che è stata oggetto di discussione anche tra i diversi costituzionalisti. Noi abbiamo, come lei sa, approvato una legge ordinaria che istituisce il Consiglio delle autonomie locali. Questa legge ordinaria è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo e la successiva sentenza da parte della Corte costituzionale ha affermato che l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali può avvenire anche con legge ordinaria, così come ha fatto la Regione sarda.
Noi, naturalmente, inseriamo all'interno della legge statutaria una parte riguardante il Consiglio delle autonomie per dare a questo organo dignità al più alto livello, e rimandiamo per tutte le parti che non sono contenute all'interno di questo articolo alla legge ordinaria, così come sancito dalla stessa Corte costituzionale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
(Interruzione del consigliere Cugini)
MORO (A.N.). Gli interventi dell'onorevole Cugini mi fanno sempre sorridere, c'è un feeling.
In questa materia di grandissima importanza, non solo per la legge statutaria sarda, ma per tutte le iniziative di riforma costituzionale tornate recentemente al centro del dibattito politico, anche a livello governativo e parlamentare, è facilmente riscontrabile che Giunta e maggioranza hanno predicato bene e razzolato male per metà legislatura, come abbiamo appunto potuto confermare nel precedente intervento. La stessa formulazione dell'articolo licenziata dalla Commissione, di fatto, rinvia a data da destinarsi la compiuta disciplina dei rapporti fra Regione e il sistema delle autonomie locali. Se è vero, da una parte, che la Giunta aveva commesso un errore inserendo una normativa di dettaglio in una legge statutaria che deve essere per la sua natura prevalentemente di principi, non si può non riconoscere dall'altra parte che le relazioni fra tutti i soggetti del governo locale in questi due anni e mezzo sono state episodiche e caratterizzate da una volontà neocentralista della Regione, più volte denunciata non solo dall'opposizione ma dagli stessi comuni e dalle stesse province.
Ciò è avvenuto nonostante che la riforma del Titolo V della Costituzione, peraltro assai incompleta e contraddittoria in molti punti, metta sullo stesso piano, attraverso il cosiddetto principio di equiordinazione, le diverse articolazioni territoriali dello Stato. Gli esempi di come sia stato sfruttato politicamente un quadro normativo ed istituzionale ancora incompleto sono tantissimi, recenti e meno recenti. Se davvero si crede nel cosiddetto federalismo interno, logica avrebbe voluto che si procedesse assai diversamente da come si è proceduto in materia di Piano paesaggistico, di stangata sul turismo, di tassa di soggiorno, di Piano sanitario e, ancora, chi più ne ha più ne metta.
In tutti questi passaggi di fondamentale e strategica importanza per il futuro della Regione le autonomie locali non sono state ascoltate né tanto meno coinvolte nei processi decisionali. Sarebbe troppo lungo, in questa sede, ripercorrere la storia di un lungo dialogo a distanza, spesso attraverso interviste e prese di posizione sui mezzi di informazione, che non ha prodotto alcun risultato concreto per la volontà del governo regionale di andare avanti per la sua strada e a tutti i costi. Ma, sia pure sinteticamente, va ricordato che il richiamo alla Regione ad abbandonare il suo unilateralismo è venuto da molti amministratori locali ed è espressione degli stessi partiti che compongono la maggioranza di questa Aula. Citiamo per tutti il Presidente della provincia di Cagliari, Graziano Milia, il Presidente dell'ANCI e sindaco di Carbonia, Tore Cherchi, entrambi dei DS, voci tanto autorevoli quanto inascoltate, al pari di quelle provenienti da tutti i settori del mondo delle autonomie. La stessa norma contenuta nella finanziaria che ci prepariamo a discutere, riguardante lo stanziamento dei fondi senza vincolo di destinazione a favore degli enti locali, più che una compiuta espressione del cosiddetto federalismo interno è una semplice illusione ottica; un'illusione, cari colleghi, formata dall'accorpamento delle risorse provenienti da varie leggi, il cui ammontare complessivo è peraltro fermo da almeno tre anni a questa parte…
(Interruzioni)
Presidente, non riesco a sentire me stesso!
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate proseguire l'oratore. Prego, onorevole Moro.
MORO (A.N.). Quando parlerà il collega Uras canterò "Bruna isolana". Dicevo, una illusione formata dall'accorpamento delle risorse provenienti da varie leggi, il cui ammontare complessivo è peraltro fermo da almeno tre anni a questa parte, più altri fondi che comunque non compensano i tagli previsti dalla finanziaria nazionale a carico di comuni e province. C'è un certo giro di cifre che non modifica i saldi reali e, dall'altra parte, c'è la completa mancanza di una normativa di indirizzo, nel senso che il Governo regionale essendo vincolato al rispetto del patto di stabilità, e ben sapendo che al rispetto dello stesso vincolo sono chiamati gli enti locali, avrebbe dovuto raccomandare agli stessi una politica di moderazione fiscale così come sollecitano, ancora una volta invano, le organizzazioni sindacali.
Invece, ripetendo ed amplificando l'errore del Governo nazionale, la Giunta ha lasciato spalancata la porta delle addizionali Irpef che, infatti, in molti comuni sardi hanno aumentato e introdotto per la prima volta provocando l'effetto distorsivo della partita di giro per cui i modestissimi risparmi della finanziaria nazionale sono stati completamente assorbiti dalla tassazione locale, portando il segno meno sui saldi finali a carico di cittadini, famiglie ed imprese. Questo, lo denuncio anche pubblicamente, è stato seguito per filo e per segno dall'amministrazione comunale di Sassari, gestita da una maggioranza fotocopia di quella presente in questa Aula.
Il risultato di questo processo per niente virtuoso lo si è visto nelle buste paga di gennaio per ciò che concerne la finanziaria nazionale e lo si vedrà in quelle di aprile quando saranno concretamente applicate le nuove addizionali locali. C'è di più; il mancato appello alla moderazione fiscale porterà fatalmente i comuni e le province ad utilizzare fondi regionali senza vincolo di destinazione, e ad aumentare le spese correnti andando in direzione totalmente opposta ad ogni principio di risanamento della finanza pubblica oltre che, naturalmente, del federalismo interno. Insomma, se la finanziaria voleva essere l'ultimo banco di prova in ordine di tempo per sperimentare il nuovo rapporto virtuoso fra Regione ed autonomie locali, sotto questo profilo è un autentico disastro i cui effetti gravissimi si verificheranno sia in questo 2007, vanificando ogni opportunità di ripresa economica e, purtroppo, anche nei prossimi anni. Il problema di fondo quindi resta intatto.
Questo Governo regionale non ha una politica per gli enti locali, non ha mai voluto attivare un vero metodo di confronto fra pari, ha sfruttato cinicamente, fin quando ha potuto, l'omogeneità politica con molte amministrazioni allo scopo di mettere la sordina ai problemi importanti e decisivi per il presente e il futuro dei sardi. Adesso spaccerà per altamente innovativo un articolo della statutaria che, sotto certi aspetti, opportunamente, rinvia a una legge regionale la compiuta disciplina della materia, ma l'analisi dei rapporti fra Regione ed enti locali in questi due anni e mezzo di legislatura sta tutta nei fatti, e i fatti dicono che il Governo regionale considera le autonomie come un inutile intralcio al suo operare, come una perdita di tempo che bisogna evitare, come un fastidio che rallenta il raggiungimento dei propri obiettivi.
Non ci risulta, fra l'altro, che ci sia stato un confronto articolato con comuni e province sulla finanziaria che è certamente la legge fondamentale dell'anno tanto per la Regione che per gli enti locali. Ma se questo non è terreno di confronto e se occorre anche di scontro, su che cosa si dovrebbe dialogare? Forse qualcuno crede che i fondi senza vincolo di destinazione abbiano risolto il problema. La realtà è un'altra; i ritardi della finanziaria regionale graveranno pesantemente anche sul sistema delle autonomie che potranno spendere i fondi regionali solo nella seconda parte dell'anno. Se questo è il prezzo del federalismo interno i tassi sono da usura.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.).L'Assessore si è precipitato a chiarire, avendo letto gli emendamenti soppressivi presentati da ambo le parti, che c'è la necessità, o meglio che la Giunta sente la necessità di elevare a rango di legge statutaria l'articolo 26. Mi sembra una dovuta difesa d'ufficio a questo articolo che è tra i più singolari della legge statutaria; a una prima lettura uno potrebbe chiedersi come mai gli estensori della legge non ricordano, e in questo caso sia la Giunta che la Commissione, di aver approvato il 17 gennaio del 2005 la legge numero 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali.
(Interruzione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione)
CAPELLI (U.D.C.). Ma soprattutto non ricordano che lo stesso Consiglio delle autonomie è stato chiamato a dare un giudizio su questa legge, il che significa che il Consiglio delle autonomie locali esiste. Certo, la formulazione dello stesso lascia un po' interdetti, ma comprendo la necessità di elevare a legge statutaria e le buone intenzioni, ma soprattutto non capisco se abbiamo discusso a vuoto in questo mese perché la Consulta delle autonomie locali non c'entra nulla con l'articolo 15 dello Statuto; è una di quelle norme intruse che nulla hanno a che vedere con la Statutaria, che non è richiesta dall'articolo 15, non è autorizzata dall'articolo 15. Ma si sa: se si vuole la politica può fare questo ed altro. Perciò, primo aspetto, l'articolo 26 è uno di quegli articoli intrusi che non devono essere all'interno della legge statutaria.
Secondo aspetto, qualora si accedesse, sbagliando, o meglio l'Aula accedesse, sbagliando, ad inserire l'articolo 26 nella legge statutaria, dando credito a quello che ha sostenuto l'Assessore spiegando il perché dell'articolo 26, mi chiedo perché la legge sull'istituzione del Consiglio delle autonomie non è inserita nel testo. Cioè mi chiedo, il Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge regionale numero 1 del 17 gennaio del 2005 (ma vado a memoria potrei sbagliarmi nel riferimento legislativo), è l'organo di rappresentanza. Se noi inseriamo questo in qualche modo la motivazione addotta dall'Assessore avrebbe un senso, cioè si va a constatare e si dà per legittimo il fatto che comunque il Consiglio regionale retroattivamente ha già approvato la legge. Cioè il Consiglio delle autonomie, istituito dal Consiglio regionale in data…, con legge eccetera, eccetera, e tutto quello che ci volete scrivere. Sbagliando! Perché non può far parte della legge statutaria, ma comunque avrebbe in qualche modo un senso rispetto alla premessa che ha fatto l'Assessore per l'articolo 26.
Inoltre, ma lo vedremo negli articoli successivi, vedremo anche i poteri, le funzioni, le competenze sulle quali voi ritornate. Per esempio, per quanto riguarda il procedimento legislativo diversifichiamo ulteriormente perché diamo competenza al Consiglio delle autonomie in merito agli argomenti per i quali deve esprimere il proprio parere, ma per gli stessi argomenti non lo autorizziamo a legiferare. Io credo che anche questo vada corretto perché se secondo la legge istitutiva lo chiamo a dare dei pareri su alcuni argomenti non vedo perché per gli stessi argomenti non abbia la potestà legislativa che comunque gli riconosciamo per alcuni settori. Sembra quantomeno contraddittorio. Ecco i motivi del perché oltre a tutti gli altri articoli che efficacemente e prudentemente sono stati soppressi aggiungerei anche l'articolo 26, perché da questo articolo al "33" si è deciso di sopprimere buona parte della proposta.
Le stesse motivazioni che la Commissione ha addotto per la soppressione di quegli articoli valgono anche per l'articolo 26, soprattutto perché si riuscirebbe a realizzare un testo, comunque discutibile, ma che verrebbe discusso soprattutto dalla gente e dal popolo sardo in sede di referendum, mettendo al riparo da ennesime non dico brutte figure ma inopportunità legislative.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 47, 142, 626, 627; si invita al ritiro dell'emendamento numero 331. Si propone poi la votazione separata del comma 2 dell'articolo 26..
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 627. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
Metto in votazione i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 26. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
(Non è approvato)
Ricordo che l'emendamento aggiuntivo numero 296 era decaduto.
Passiamo all'esame dell'articolo 32, essendo stati soppressi in sede di Commissione gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31. All'articolo 32 sono stati presentati dodici emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti:
Art. 32Qualità normativa
1. L'attività legislativa e regolamentare della Regione si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. La Regione assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (143)
EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (297)
EMENDAMENTO soppressivo totale URAS - LICHERI - PISU - DAVOLI - LANZI - FADDA
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (327)
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
L'articolo 32 è soppresso. (628)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Al comma 1, le parole "La Regione assicurala qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari" sono soppresse. (629)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Il comma 2 è soppresso. (630)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Al comma 1, subito dopo la parola "regolamentare" è aggiunto: "e amministrativa". (631)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - SECCI - CORRIAS
Articolo 32
Nel comma 1 all'articolo 32 dopo le parole "omogeneità dei contenuti" sono aggiunte le seguenti: "rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione,". (792)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - SECCI - CORRIAS
Articolo 32
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il regolamento del Consiglio regionale individua le ipotesi che danno luogo ad improcedibilità delle iniziative legislative e regolamentari non conformi ai parametri sulla qualità legislativa". (793)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Al comma 2, subito dopo la parola "normativi" è aggiunto: "regolamentari e amministrativi". (632)
EMENDAMENTO aggiuntivo ATZERI - MANINCHEDDA
Articolo 32
Alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: "A tal fine nella pubblicazione delle leggi regionali verranno riportate in appendice tutte le norme abrogate o modificate dal testo approvato". (230)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - SECCI - CORRIAS
Articolo 32
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge sulla normazione che disciplina le regole di tecnica e qualità da rispettare nella redazione degli atti normativi, i casi e i modi in cui effettuare l'analisi d'impatto, di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi; prevede inoltre, modi e forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti. La legge sulla normazione può essere modificata solo in modo espresso. (794).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, sull'articolo 32 ci sarebbe davvero la necessità di fermarsi un attimo a riflettere per capire quali elementi di novità introduce all'interno della legge statutaria e, quindi, dell'ordinamento. Se l'articolo 32 deve introdurre dei principi importanti sarebbe forse il caso di dargli una dignità un po' diversa rispetto a quella che al momento possiede.
Effettivamente, all'interno dell'articolo 32 vengono riproposti due elementi importanti: la semplificazione e la valutazione di impatto, che non sarebbe opportuno sollevare semplicemente come questioni di principio; perché l'indicare, come obiettivo dell'amministrazione e della Regione Sardegna, quello della valutazione di impatto e quello della necessità di semplificare la normativa, non sembra avere alcun costrutto logico se da questa enunciazione di principio - che ha una sua validità, anzi, che é assolutamente condivisibile in linea di principio - non discende qualche attività concreta.
Allora, che senso ha introdurre all'interno della legge statutaria un articolo come il "32" senza che in nessun modo si sia previsto, durante questi primi due anni e mezzo di legislatura, nessun tipo di strumento legislativo concreto in direzione dell'enunciato dello stesso articolo? Io vorrei chiedere, al di là dell'enunciazione di principio, sulla semplificazione normativa che cosa ha fatto la Regione sino ad oggi? Ci sono state delle leggi che hanno costituito dei testi unici della materia o che hanno tagliato, emendato, modificato, diserbato, le leggi precedenti che si intrecciavano tra loro nel normare una materia?
Colleghi, basterebbe considerare alcuni degli esempi di norme legislative licenziate da questo Consiglio regionale, basterebbe prendere in esame la famosa legge sull'amianto per la quale vi avevamo detto - all'atto dell'approvazione di una legge assolutamente elefantiasica -che vi avremmo chiesto a distanza di un anno quanti metri quadrati di copertura di amianto la vostra legge aveva consentito di smaltire. Senza tema di essere smentito, credo che a oggi - ben oltre un anno dall'approvazione di quella legge - neanche un metro quadrato di amianto sia stato smaltito; la vostra legge prevedeva infatti una quantità talmente immensa di commissioni, sottocommissioni (articolate su base provinciale, distrettuale), che avrebbero dovuto dare l'input allo smaltimento dell'amianto, che era assolutamente evidente sin dal momento dell'approvazione della legge in Aula, che l'amianto sarebbe rimasto all'interno delle coperture, esattamente dove si trovava. Forse sarebbe stata istituita qualche Commissione in più all'interno della quale inserire qualche beneficiato, ma sicuramente non si sarebbe smaltito amianto.
Non è solo questa la legge che non va verso la semplificazione. Consideriamone un'altra, la famosa legge numero 10/2006, di cosiddetta riforma sanitaria, che voi avete approvato creando, in un momento in cui la sanità sarda aveva bisogno di meccanismi semplificativi che consentissero ai direttori generali, in sintonia con l'Assessorato, di esercitare un'azione di radicale modifica e cambiamento del sistema sanitario sardo, una serie infinita di lacci e laccioli al sistema, per cui ogni iniziativa che verrà intrapresa dalle AA.SS.LL. passerà attraverso una serie di tavoli di concertazione che ci renderanno sicuri al cento per cento che le AA.SS.LL. niente cambieranno di quello che devono cambiare.
Quindi, l'obiettivo della semplificazione normativa, che voi dite deve essere un elemento cardine del sistema, non sembra essere un obiettivo presente, al di là delle enunciazioni di principio, nell'attività legislativa di questa Regione, né sembra che questa Regione si sia messa sino a ora il problema di verificare la congruità delle varie norme che regolano i singoli campi di azione della legislazione regionale al fine di accertare quali parti siano confliggenti tra di loro, quali parti siano da modificare, quali parti siano da razionalizzare, quali parti siano da rendere omogenee. Allora, forse più che fare un'enunciazione di principio sarebbe stato importante iniziare a vedere (dopo quasi tre anni di attività di governo ), gli effetti che l'applicazione del vostro principio ha avuto sulla legislazione regionale.
Vale uguale il ragionamento, se è possibile anche con maggior sofferenza da parte di chi lo fa in questo momento, per quanto riguarda la valutazione di impatto. Già dal primo DPEF presentato in quest'Aula dall'allora assessore Pigliaru si iniziò a ragionare sul fatto che il meccanismo virtuoso adottato nel legiferare da diverse realtà avanzate (si prendeva ad esempio nel primo DPEF, durante il ragionamento svolto in Aula, l'azione esercitata dalla Nuova Zelanda) si basava sul supporto fornito nell'attività legislativa. Quindi si era detto che, nel momento in cui il legislatore assumeva le scelte necessarie a rendere efficace una legge, cioè la votava in Consiglio regionale, dovesse avere in mano tutte le informazioni che necessarie per avere un'idea di quale dovesse e potesse essere l'impatto che la nuova norma introdotta all'interno dell'ordinamento avrebbe avuto negli anni successivi, almeno per quanto riguardava il contesto economico di riferimento della Regione.
Mi sembra che questo non stia avvenendo, nel senso che mi sembra che i regolamenti, le leggi che vengono approvate dalla Regione arrivano tutte senza che il legislatore abbia la più pallida idea di quali siano gli effetti, ma senza che neanche il proponente abbia, probabilmente, un'idea chiara di quali siano gli effetti che le norme che vengono introdotte all'interno dell'ordinamento portano nella realtà sociale sarda.
Basterebbe chiedersi se qualcuno ha calcolato gli effetti che le norme introdotte nel Piano paesaggistico regionale hanno sulla realtà sarda, ma in termini di riallocazione delle risorse, in termini di redistribuzione del reddito, in termini di operazioni di cambiamento di valori immobiliari che in quel momento avevano - e oggi non hanno più perché sono stati tutti modificati - gli investimenti economici, gli appezzamenti di terreno sui quali è ricaduto l'effetto del Piano paesaggistico regionale.
Ma abbiamo chiesto più volte, anche attraverso interrogazioni, quali fossero gli effetti che le cosiddette tasse sul lusso avrebbero dovuto avere sulle casse regionali. A oggi non c'è stata data una risposta, neanche alle interrogazioni. L'assessore Pigliaru, a suo tempo, aveva sempre detto che molte di queste tasse avevano una funzione di scopo e non di cassa. Vorremmo avere oggi, visto che nei prossimi giorni discuteremo la legge finanziaria, una valutazione di impatto sullo scopo, cioè vorremmo capire se effettivamente l'obiettivo che si voleva ottenere attraverso l'introduzione della tassa, che non era un obiettivo di cassa ma era un obiettivo di immagine, un obiettivo di scopo, chiamiamolo così, è stato centrato. Vorremmo sapere quali parametri sono stati utilizzati per verificare se l'obiettivo è stato centrato; vorremmo sapere quali sono le valutazioni politiche, supportate da fatti concreti, che ci consentono di dire che il principio che stiamo ipotizzando di introdurre all'articolo 32 è già un principio virtuoso con cui questa Regione sta legiferando!
Colleghi, non ha alcun senso continuare a enunciare dichiarazioni di principio, apparentemente giustificate e buone, se poi l'attività legislativa di questo Consiglio continua ad essere lontana mille miglia dai principi che voi proponete di introdurre all'interno delle leggi statutarie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io stavo preparando le mie carte per andare via, perché oltre allo sconcerto che ho manifestato precedentemente per la situazione dell'Aula (ovviamente guardo anche alla mia sinistra), ritengo che sia davvero la sconfitta dell'opposizione, sicuramente, che veramente non saprei come definire. Siccome sono anche un po,' come dire, impetuoso su certe cose, misurerò le parole, ma ritengo inopportuno continuare a dare il mio contributo per la discussione di questa legge statutaria.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 143, 297, 628, 629, 630, 631, 632. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 327 e 230, sui quali diversamente il parere sarebbe negativo. Si esprime parere positivo sull'emendamento numero 792. Si ritirano gli emendamenti numero 793 e 794. Si propone inoltre di sostituire nel testo dell'articolo, anche in base alle modifiche che abbiamo apportato precedentemente, la parola "Regione" con "Consiglio regionale".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore e concorda anche con le modifiche introdotte attraverso l'emendamento orale all'articolo 32.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Ritiro l'emendamento numero 327.
(Non sono approvati)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
E' in votazione l'articolo 32.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 32 nel testo modificato dal relatore.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARROCU - MASIA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: DIANA - LIORI - LOMBARDO - MORO - PILERI - PISANO - VARGIU.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 40
contrari 7
(Il Consiglio approva)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 792. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 sono stati presentati venti emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti:
Art. 33Procedimento legislativo
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.
2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.
3. Le iniziative popolari e quelle del Consiglio delle autonomie locali sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
4. L'iniziativa legislativa popolare e quella del consiglio delle autonomie locali non sono ammesse per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.
5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.
EMENDAMENTO soppressivo parziale URAS - LICHERI - LANZI - FADDA - DAVOLI - PISU
Articolo 33
Al 1° comma, dell'art. 33 dopo le parole "Giunta Regionale", sono soppresse le parole "al Consiglio delle Autonomie locali". (328)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 3, le parole "Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura" sono soppresse. (633)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Il comma 4 è soppresso. (634)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 4, le parole "per le leggi tributarie e di bilancio" sono soppresse. (635)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - LOMBARDO - CONTU - PETRINI - PILERI - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio
Articolo 33
Nel comma 4 sono soppresse le parole: "tributarie e di bilancio". (707)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 4, le parole "in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine" sono soppresse. (636)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPAI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - AMADU - PILERI - CASSANO - SANJUST - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - CUCCU Franco Ignazio
Articolo 33
Nell'articolo 33 sono soppressi i commi 5 e 6. (236)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Il comma 6 è soppresso. (637)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 33
La rubrica dell'art.33 è così sostituita: "Iniziativa legislativa". (144)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno cinquemila elettori della Regione; quelli di iniziativa del Comune e della Provincia devono essere deliberati dai relativi Consigli". (638)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FLORIS Mario - CHERCHI Oscar
Articolo 33
Al 3° comma le parole "entro due anni" sono sostituite dalle parole "entro un anno". (48)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato
Articolo 33
Nel terzo comma sostituire "due anni" con "nove mesi". (354)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 3, le parole "entro due anni" sono sostituite con: "entro sei mesi". (639)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - LOMBARDO - CONTU - PETRINI - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio
Articolo 33
Nel comma 3 le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi". (712)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 33
Il 5° e il 6° comma dell'art. 33 sono sostituiti dall'art. 33 bis rubricato "Esame ed approvazione dei progetti di legge":
1. Ogni progetto di legge è esaminato dalla commissione consiliare competente ed approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
2. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce la procedura d'urgenza per l'approvazione dei disegni e progetti di legge urgenti, ovvero per l'adozione dei regolamenti urgenti qualora ne facciano richiesta motivata un terzo dei consiglieri. (146)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 33
Al 1 comma dell'art. 33, dopo le parole "autonomie locali" e prima delle parole "e al popolo" sono aggiunte le parole: "nelle stesse materie elencate nell'art. 9, 1 comma, della legge regionale n° 1 del 17 gennaio 2005". (145)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 1, subito dopo le parole "e al popolo" sono aggiunte le seguenti: "a uno o più consigli comunali che rappresentino almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale". (640)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 3, subito dopo le parole "Le iniziative popolari" sono aggiunte: "comunali, provinciali". (641)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 4, subito dopo le parole "L'iniziativa legislativa popolare" sono aggiunte: "dei Comuni, delle province". (642)
EMENDAMENTO aggiuntivo MANINCHEDDA - ATZERI - SERRA - BALIA - MASIA -PITTALIS - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - SALIS
Articolo 33
Dopo le parole "progetti di legge urgenti" è aggiunto: "garantendo comunque l'emendabilità dei progetti di legge in esame". (317).)
PRESIDENTE. A questi emendamenti va aggiunto l'emendamento numero 225 spostato dall'articolo 13 ter. Non ho iscrizioni a parlare.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. L'emendamento numero 328 è decaduto. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 633, 634, 635, 707, 636, 236, 637, 144, 638, 48, 354, 639, 712, 146, 145, 640, 641, 642, 317. Per quanto riguarda l'emendamento numero 225 ricordo che la Commissione aveva espresso parere favorevole limitatamente al primo periodo sino a "interessi collettivi". Si ribadisce l'invito, già rivolto ai proponenti, a valutare l'opportunità di una riformulazione.
PRESIDENTE. Onorevole Pinna, sta proponendo una votazione per parti?
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Quando la Commissione esaminò l'emendamento numero 225 accolse solamente la prima parte e valutò che andasse più opportunamente collocato all'articolo 33. In quella occasione si propose di prendere in esame una possibile riformulazione del testo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che l'emendamento numero 328 è decaduto.
Metto in votazione l'emendamento numero 633. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non sono approvati)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 146.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Colleghi, l'emendamento numero 146 propone lo spostamento dei commi 5 e 6 in un articolo apposito, il 33 bis. Ovviamente, qualora il Consiglio accogliesse l'emendamento si istituisce il nuovo articolo, se venisse respinto si vota l'articolo così com'è.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 146.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: DIANA - LIORI - MORO - ORRU' - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SANNA Matteo - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARROCU - MASIA - MELONI - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 51
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 9
contrari 42
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(E' approvata)
(Non è approvata)
Il Consiglio è riconvocato domani, mercoledì 7 marzo, alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 44.
Allegati seduta
CCCX Seduta
Martedì 6 marzo 2007
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
INDICE
La seduta è aperta alle ore 16 e 17.
FADDA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta del 27 febbraio 2007 (304), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Paola Lanzi, Paolo Maninchedda, Salvatore Mattana, Salvatore Serra e Luciano Uras hanno chiesto congedo per la seduta del 6 marzo 2007.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.
FADDA, Segretario f.f.:
"Interpellanza ATZERI sui gravi disagi della continuità territoriale relativa ai collegamenti tra la Sardegna e gli aeroporti di Torino, Bologna e Verona". (236)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
FADDA, Segretario f.f.:
"Interrogazione AMADU, con richiesta di risposta scritta, sulla ventilata chiusura della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali della Provincia di Sassari". (771)
"Interrogazione DIANA - LIORI, con richiesta di risposta scritta, sulle misure da adottare al fine di limitare la libertà di spostamento dei cittadini sardi all'interno del territorio regionale". (772)
"Interrogazione VARGIU, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione degli specializzandi dell'area medica e sanitaria". (773)
PRESIDENTE. Ricordo che è all'ordine del giorno il disegno di legge numero 5-Stat/A il cui esame prosegue con la discussione dell'articolo 25. All'articolo 25 sono stati presentati nove emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti:
Art. 25Altri casi d'incompatibilità
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.
3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.
4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 36.
5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:
a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;
g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 25
L'articolo 25 è soppresso. (623)
EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 25
L'art. 25 è sostituito dal seguente: "1. Con successiva legge regionale, da approvarsi ai sensi dell'art. 15, 2 comma, dello statuto, sarà disciplinata l'ulteriore causa di incompatibilità alla carica di Presidente della regione, Assessore regionale e Consigliere regionale di coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano il controllo o la proprietà di azioni di società quotate in mercati regolamentati e di società quotate, ovvero di società che abbiano una influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale.
2. A tal fine, la giunta, entro un anno dall'approvazione della presente legge, dovrà presentare al Consiglio regionale, un progetto di legge che regoli compiutamente la causa di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo. (140)
EMENDAMENTO sostitutivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 25
L'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 Incompatibilità legate al possesso di rilevanti quote azionarie in aziende private.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, nonché di società beneficiarie di contributi regionali o aventi in essere contratti di qualsiasi genere con la Regione.
2. Ai casi di incompatibilità di cui al comma 1 sono ammissibili deroghe disciplinate con legge regionale.
3. Le incompatibilità di cui al comma 1 sono contestate secondo le procedure di cui all'articolo 24". (624)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - LOMBARDO - CONTU - PETRINI - PILERI - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio
Articolo 25
Nel comma 1, le parole "periodici a diffusione nazionale o regionale" sono sostituite dalle seguenti: "periodici diffusi anche in Sardegna". (709)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 4 dopo la parola "della" sostituire "Consulta di garanzia di cui all'articolo 36" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (290)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera E 14° rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (291)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera F ultimo rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (292)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera H V rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (293)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25
Nel comma 5 lettera I, V rigo sostituire "Consulta di garanzia" con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (294).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Licheri. Ne ha facoltà.
LICHERI (R.C.). Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione per consentire una maggiore affluenza di consiglieri in Aula.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16 e 30.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 20, viene ripresa alle ore 16 e 31.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, data la scarsa presenza di consiglieri in Aula, chiedo una ulteriore sospensione di dieci minuti.
PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni sospendo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 33, viene ripresa alle ore 16 e 50.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere La Spisa.)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che il consigliere Corda è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 40 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FARIGU - FLORIS Mario - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - LA SPISA - LICHERI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MURGIONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SECCI - UGGIAS.)
Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 53, viene ripresa alle ore 17 e 27.)
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Pietro Pittalis ha chiesto congedo per la seduta del 6 marzo 2007.
Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere Alberto Randazzo.)
Seconda verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che il consigliere Salis è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 37 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - LA SPISA - LICHERI - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MELONI - MURGIONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - RANDAZZO Alberto - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SECCI - UGGIAS.)
Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31, viene ripresa alle ore 18 e 05.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)
Terza verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che il consigliere Gallus è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 42 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GALLUS - GESSA - GIORICO - IBBA - LA SPISA - LICHERI - MARROCU - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - VARGIU.)
Poichè il Consiglio è in numero legale procediamo con i lavori.
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Presidente, Assessore, colleghi, rispetto alle problematiche trattate da questo articolo, la recente elaborazione legislativa avrebbe consigliato un diverso atteggiamento, sia nel metodo che nel merito.
Per quanto riguarda il metodo va osservato, in primo luogo, che una legge statutaria è essenzialmente una legge di principi, per cui è opportuno lasciare il dettaglio delle varie situazioni esaminate al legislatore ordinario. E' un po' il ragionamento contenuto nella proposta della Giunta, il quale però evidenzia la grave lacuna della eccessiva genericità, anche sul piano generale dei principi.La Commissione, dal canto suo, ha voluto entrare fin troppo nel merito indicando peraltro soluzioni contraddittorie, assai farraginose e di complessa praticabilità. Sulle questioni di contenuto torneremo più avanti, non senza aver sottolineato che sia l'iniziativa della Giunta, che il lavoro della Commissione nei fatti hanno prodotto un solo risultato concreto, quello di far passare ben due anni e mezzo della legislatura senza produrre niente in materia di conflitto di interessi.
Per la sinistra, che ha sempre usato quest'arma contro gli avversari politici, è la conferma della doppia morale: le leggi si fanno contro gli avversari, ma ci si prende tutto il tempo che serve, e molto di più, quando la stessa legge può essere applicata nei confronti di qualche amico. Non è azzardato pensare, infatti, che se una norma del genere fosse stata già in vigore lo stesso presidente Soru avrebbe dovuto adeguarvisi. Noi naturalmente non inseguiamo la sinistra su questo terreno, siamo a favore di una legge, anche se quella proposta, francamente, non ci piace.
In particolare ci sentiamo di convenire solo con la premessa, che segna per altro una definitiva sconfitta delle tesi più oltranziste e radicali della sinistra in materia di conflitto di interessi; tesi sostenute e propagandate per anni, praticamente dal 1994 ad oggi, al solo scopo di colpire Berlusconi e con lui, indirettamente, tutto il centrodestra, sia che fosse al governo o che si trovasse all'opposizione.
(Brusio in Aula)
Presidente, se vogliamo fare un capannello bipartisan tra maggioranza e opposizione mi consenta di chiudere e di partecipare alle barzellette raccontate dai colleghi.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ascoltare l'onorevole Moro.
MORO (A.N.). Presidente, troppo buono, ma io chiederei non "di ascoltare", ma di "lasciar parlare". Tesi fondate, si fa per dire, su due capisaldi: l'ineleggibilità, a prescindere, della persona in potenziale conflitto di interessi, e l'obbligo imperativo per lo stesso soggetto di vendere quella parte del proprio patrimonio che, astrattamente, poteva prefigurare un conflitto di interessi con ruoli pubblici ricoperti.
Questi presunti capisaldi, come detto, sono alla fine crollati sulla base dei principi fondanti del nostro Stato di diritto, che qualcuno a sinistra voleva interamente riscrivere ad uso e consumo della propria parte politica. Prendiamo atto positivamente dal fatto che la sinistra ha impiegato tredici anni per capire che aveva torto marcio e che quegli argomenti, anticostituzionali e antigiuridici, vanno seppelliti per sempre: meglio tardi che mai. A questo punto la scelta più saggia per il legislatore statutario della Sardegna sarebbe quella di tornare al testo originario della Giunta con interventi che lo rendano meno debole e generico, e rinviare la materia ad una legge ordinaria.
Per quanto riguarda invece il merito, le ipotesi normative configurate dalla Commissione appaiono superate, e in alcuni casi, positivamente, dal testo approvato recentemente dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, con l'astensione, quindi senza voti contrari, del centrodestra. Il testo della Commissione, presieduta dall'onorevole Luciano Violante, che citiamo solo per tacitare qualche "ultimo giapponese" della sinistra, che volesse far riemergere i fantasmi del passato recente, in primo luogo fissa i principi cardine della legge secondo i quali sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio della sua funzione pubblica. La norma si estende anche alle situazioni in cui il soggetto è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, gestore, curatore, procuratore, consulente o altri altre posizioni analoghe, alla cura di un interesse privato tale da poter condizionare l'esercizio di pubbliche funzioni. Di particolare interesse l'articolo 8 che, dettando la disciplina del cosiddetto Trust cieco, individua il gestore del Trust in una persona giuridica costituita in forma di società di capitali, con oggetto sociale riferito all'attività di gestione oggetto della legge, ipotesi nettamente diversa da quella individuata dalla Commissione consiliare e, certamente, maggiormente in grado di svolgere il lavoro che le viene assegnato.
Altra differenza di notevole significato, il gestore del Trust deve anche presentare al titolare del patrimonio oggetto di gestione, entro il 30 aprile di ogni anno, non già soltanto i bilanci, ma anche una relazione riguardante l'andamento della gestione. Infine, altro elemento innovativo rispetto al testo in esame, viene richiesta una consolidata esperienza in materia di Trust, circostanza sulla quale la Statutaria non si sofferma, ma che al contrario riveste un'importanza fondamentale. La legge prevede inoltre all'articolo 15, una normativa destinata agli amministratori locali, ai Presidenti di Regioni, ai componenti delle Giunte regionali, anche attraverso alcune modifiche della legge numero 267 dell'agosto del 2000, mentre all'articolo 16 sono indicati i principi ispiratori della riforma.
Emerge, insomma, un quadro legislativo di insieme che, a nostro giudizio, il legislatore regionale non può permettersi di ignorare, sia per le importanti novità che introduce, sia per la ragione di fondo che sarebbe comunque meglio assicurare una omogeneità di trattamento sul territorio nazionale in presenza di situazioni analoghe. Ciò non vuol dire che la Regione sarda non possa elaborare una sua legge, ma è chiaro che si tratterà di una legge migliore se sarà in grado di recepire la corposa produzione del Parlamento (posta in essere da oltre dieci anni a questa parte), e soprattutto la sintesi che ne è scaturita recentemente su un testo base, approvato in Commissione alla Camera senza voti contrari.
Appare dunque opportuno da un lato riformare il testo originario della Giunta, integrandolo con il riferimento ai principi contenuti nel testo della Camera, e dall'altro rinviare ad una legge ordinaria per un più compiuto dettaglio di merito della materia. Ciò anche perché, ad esempio, dovrebbe essere la Consulta di garanzia, prevista all'articolo 36 della Statutaria, in coerenza con i compiti dell'autorità nazionale a rapportarsi nelle diverse fasi della procedura con il soggetto incaricato della gestione del patrimonio riconducibile al componente del Governo regionale che ha risolto il suo conflitto di interessi.
Tale soluzione appare non solo ragionevole e saggia, ma la più rispondente allo spirito di una riforma complessiva delle istituzioni autonomistiche che vuole davvero guardare al futuro in termini di modernità, efficienza e trasparenza. Se il Parlamento si è accorto, finalmente, che la disciplina del conflitto di interessi non poteva esaurirsi nella riproposizione politico-propagandistica di un referendum pro o contro qualcuno, naturalmente contro, nel caso che ci riguarda, riteniamo che la Regione debba fare tesoro di questa lezione e di questa esperienza.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, colleghi, io intervengo sull'articolo 25 che parla di altri casi di incompatibilità e si collega ad un tema che va visto in termini unitari, cioè quello della ineleggibilità, della incompatibilità e del conflitto di interessi, che viene toccato con specifico emendamento all'articolo successivo. Quindi dico già che interverrò solo su questo articolo e non sul successivo, in quanto la materia è assolutamente omogenea.
Noi crediamo che bene abbia fatto la Commissione, contrariamente a quanto asseriva l'onorevole Moro, a entrare nel merito e a rendere specifica e applicabile, per quanto possibile, una norma su un tema così importante, delle cui conseguenze, nel momento in cui non è stato adeguatamente normato, abbiamo avuto modo di assistere anche in quest'Aula in merito alle vicende che hanno toccato anche nostri colleghi. E credo che sia anche molto importante che la Commissione abbia affrontato non solo il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, che possono essere rimosse per effetto di altre cariche pubbliche, che quindi entrano in conflitto in una forma di incompatibilità funzionale in quanto diventa, per esempio, molto difficile per un sindaco, in particolare di una grande città, poter svolgere il proprio mandato parallelamente a quello di consigliere regionale.
Ma credo che abbia fatto bene anche ad affrontare quei casi in cui l'incompatibilità deriva da situazioni di proprietà di società importanti, quotate, che per il loro raggio di azione e importanza possono più facilmente far incorrere il consigliere in un conflitto tra i propri doveri pubblici e un interesse privato. Crediamo anche che la formula adottata abbia il pregio dell'applicabilità, in quanto ci rendiamo ben conto che un soggetto detentore di azioni, per esempio di una società quotata, non può facilmente mobilizzarle far perdere valore a queste quote o senza causare sullo stesso mercato delle condizioni di instabilità che potrebbero ripercuotersi anche sul buon andamento economico della società, mettendo quindi in pericolo l'esistenza stessa della società e i relativi posti di lavoro con gli immaginabili risvolti economici e sociali.
Quindi, crediamo che la soluzione adottata, che deriva dal modello canadese del Blind management agreement, cioè il negozio fiduciario, ben risponda all'esigenza di schermare il soggetto possessore delle azioni dall'andamento della società e di distinguere e separare, in qualche modo, fortemente l'azione pubblica del soggetto dall'andamento di una proprietà privata di cui è detentore e dalla quale, nel momento in cui le azioni vengono associate o date al negozio fiduciario, se ne distacca e non può più, in alcun modo, essere informato su tutte le azioni che la società intraprende o dovrà intraprendere per svilupparsi e per crescere sul mercato.
Però, se è vero che il testo di legge ha affrontato bene il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità quando funzionali e, quindi, quando si rendono incompatibili con lo svolgimento contemporaneo di funzioni pubbliche, crediamo che sia, invece, passibile di integrazioni quando l'incompatibilità non è più un'incompatibilità manifesta, che quindi rischia di condizionare l'insieme delle azioni del soggetto, perché magari detentore di un importante controllo di una società di grande rilevanza pubblica, o di grande rilevanza dal punto di vista economico e sociale, ma si tratta di forme di incompatibilità temporanea.
Quali sono le forme di incompatibilità temporanea? Le forme di incompatibilità temporanea sono quelle forme di incompatibilità che alcuni Parlamenti del mondo, tra i più avanzati, come il Parlamento americano, come il Parlamento inglese, come, per certi aspetti, il Parlamento francese, hanno normato attraverso leggi che richiamano a codici di condotta che riguardano i parlamentari, che richiamano alla necessità di attenzione ogni qualvolta il soggetto interessato dal potenziale conflitto si vede in conflitto tra i propri doveri pubblici e un interesse privato. E quando può avvenire questo? Può avvenire quando il consigliere, l'assessore o il Presidente si trova, per gli effetti di quel voto, in una posizione diversa e di vantaggio rispetto a quella, per esempio, degli altri consiglieri. Quindi, interviene in maniera specifica ogni qualvolta c'è un interesse di tipo economico che mette il consigliere, il singolo consigliere, assessore o Presidente in una posizione diversa, rispetto all'esito di quel voto, dai suoi colleghi.
Quindi, credo che introdurre questo principio sarebbe un modo molto importante per dare anche a questa Assemblea degli strumenti per gestire gli inevitabili conflitti di interesse che non appartengono soltanto alla sfera dell'Esecutivo, ma possono appartenere a ognuno di noi. Questo senza pensare che i colleghi, tutti noi, proveniamo dalla luna. Credo che sia perfettamente possibile che questo succeda quando votiamo su una norma della finanziaria che magari assegna risorse a uno specifico settore economico, quando ci troviamo ad approvare un Piano sanitario che magari assegna dei posti letto e quindi coinvolge interessi economici in cui possano essere direttamente o indirettamente coinvolti dei consiglieri regionali.
Credo che approvare questa norma, anche con le integrazioni previste all'articolo successivo, con gli emendamenti che verranno successivamente esaminati, sarebbe il modo migliore per dare autorevolezza a questa Assemblea perché, nel momento in cui questa Assemblea ha strumenti per gestire il conflitto di interessi, ha strumenti per porsi in maniera trasparente rispetto ai cittadini al di sopra di quei conflitti, e quindi acquisire autorevolezza e legittimazione rispetto ai cittadini medesimi.
Io credo che sarebbe un risultato molto importante se, nell'analizzare questi articoli (questo, il successivo, gli emendamenti a corollario), noi arrivassimo perlomeno, dico perlomeno, se non ad articolare nei dettagli, con tutte le precise delimitazioni, come questo conflitto può manifestarsi, (parlo di interessi strettamente economici, perché il tema va ristretto e delimitato)a sancire il principio per cui ci sia un doveroso obbligo di astensione quando l'esito del voto su determinate proposte ha per uno di noi un risultato, in termini di pregiudizio e interesse economico, diverso rispetto agli altri consiglieri.
Io credo che se la nostra Assemblea arrivasse a comprendere, nell'alveo delle incompatibilità, queste che, a tutti gli effetti, vanno considerate come incompatibilità temporanee, quindi compatibilità che non danno origine a una decadenza di mandato, che non danno origine all'impossibilità di rivestire la carica, ma possono essere risolte con un atto di trasparenza, con un'astensione e con una motivazione dell'astensione, questo darebbe grande autorevolezza a questa Assemblea, e sarebbe una forma di riequilibrio di poteri che darebbe ancora più legittimità, poi, al potere di controllo e di verifica che questo Parlamento deve esercitare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.).Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)
Quarta verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 53 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA - FARIGU - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI Renato - Licandro - Licheri - Liori - Lombardo - Marrocu - Meloni - Moro - Orrù - Pacifico - PETRINI - PILERI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - UGGIAS - VARGIU.)
Poiché il Consiglio è in numero legale, procediamo con i lavori.
E' iscritto parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, Assessori, colleghi, vorrei partire dalle considerazioni svolte poc'anzi da chi mi ha preceduto, in modo particolare sui possibili conflitti di interesse nella sanità e sul fatto che il Piano sanitario regionale avrebbe avuto altro corso se questi interessi si fossero in qualche modo manifestati. Io ho già avuto modo di sottolineare, nel corso dei miei pochi interventi sul Piano sanitario regionale, riferendo nomi, cognomi e fatti in quella sede, i vari interessi che sono stati fortemente tutelati da questo Piano sanitario regionale: interessi privati, interessi clientelari, di carriere e di operazioni che porteranno sicuramente a speculazioni; e mi stupisce che nell'articolo 25 non si tenga minimamente conto di queste possibilità.
Devo necessariamente fare un'aggiunta alla premessa, e dire che io credo che il ruolo dell'opposizione sia quello, soprattutto in un sistema come questo, ma anche nel sistema che noi vorremmo, cioè quello parlamentare, di rappresentare un'opposizione costruttiva, un'opposizione che propone, così come facciamo con le nostre proposte di legge; ma da parte della maggioranza occorrerebbe attenzione nei confronti delle proposte che, poi, possono anche essere rigettate, come regolarmente avviene, ma possono essere in ogni caso oggetto di discussione; parliamo di riforme, parliamo di proposte in campo economico, parliamo di proposte nel campo sociale. E ricordo che l'unica che è stata presa in considerazione, ed ecco perché siamo arrivati al voto unanime, è stata la rivisitazione della legge numero 4 con il testo che è stato votato da questa Aula. Perciò c'è (questo avviene anche a livello nazionale) la richiesta, ma non sarà sicuramente il caso di un Consiglio bulgaro, bulgaro non in termini negativi, ma semplicemente per rappresentare le posizioni numeriche, alla maggioranza per una discussione aperta, fuori dagli schemi.
Fin dall'inizio ho detto che il nostro approccio a questa discussione sulla legge statutaria sarebbe stato fuori dai vincoli di coalizione, così come, secondo noi, devono essere prese in considerazione le riforme che il Consiglio regionale, cioè l'Aula parlamentare, deve fare e che farà: il vincolo di coalizione non può gravare sulle leggi di riforma in modo particolare. Continuiamo a tenere questa posizione, vediamo che da un po' di tempo qualcun altro si approccia a questi temi ma, col tempo, probabilmente avremo anche il piacere del vostro ascolto.
Entro nel merito del conflitto di interessi, altro argomento significativo e focale per discutere di riforme e, soprattutto, per regolare questo strano sistema che emerge da questa legge statutaria. A mio avviso la norma e la disciplina sul conflitto di interessi contenuta nell'articolo 25 è sicuramente, e lo dico come osservazione e come valutazione del merito dell'articolo, non ovviamente delle posizioni politiche, inidonea a regolare seriamente le cause di incompatibilità e adesso illustrerò il perché soprattutto perché quanto dico rimanga agli atti, ovviamente ben conscio del fatto che difficilmente qualcuno avrà la pazienza, il piacere di seguire o di prendere in considerazione ciò che dirò. Infatti, la disciplina contenuta nell'articolo 25 prevede la stipula di un negozio fra l'interessato, detto stipulante, e il terzo che è detto fiduciario. Questo accordo prevede fra gli obblighi a carico dello stipulante quello di non fornire al fiduciario alcun consiglio o direttiva sull'amministrazione delle azioni (lettera d) dell'articolo in discussione) e lo stesso obbligo vale per il fiduciario; la successiva lettera e) prevede poi che per la durata dell'accordo il fiduciario non possa rivelare allo stipulante o ad altri notizie sulle operazioni o sull'andamento della società. Apparentemente, quindi, con tali norme si è cercato di estromettere il soggetto di cui sopra dalla società, la proprietà delle cui azioni sarebbe la causa di incompatibilità; questo è quello che si cerca di fare. In realtà, al di là della terminologia che viene usata nella stesura dell'articolo 25, tale accordo non contempla nessun obbligo reale a carico del fiduciario o dello stipulante nel senso che, trattandosi di comportamenti non verificabili od accertabili da nessuno, il contenuto dell'accordo stesso si risolve in un nulla di fatto.
Infatti, come si può impedire che i due si parlino, si incontrino, ovvero come si può sapere se c'è stato un reciproco scambio di informazioni? E poi, dopo che le due parti dell'accordo si danno le informazioni che cosa succede? Non succede niente, non sono previste nemmeno conseguenze in caso di violazione di tale accordo. Infatti, innanzitutto non è possibile sapere se lo stipulante dà direttive al fiduciario o se viceversa il fiduciario chiede istruzioni allo stipulante e, oltretutto, non sono nemmeno previste conseguenze per il caso in cui lo stipulante dia direttive al fiduciario, ovvero che quest'ultimo riveli allo stipulante o a terzi, notizie sull'andamento delle azioni.
In realtà, l'articolo 25 non pone nessun obbligo giuridico; mi ricorda un po' la legge D'Alema-Berlusconi sul conflitto di interessi: era una farsa anche quella. L'obbligo giuridico, infatti, sorge in relazione a fatti che possono essere riscontrati, in difetto non si può parlare di "obbligo". Se io mi obbligo a dare dei soldi a qualcuno e concludo un accordo in tale senso, quello è un obbligo giuridico, perché in qualsiasi momento l'altra parte, il creditore, può dimostrare che i soldi che mi ero impegnato a dare non sono stati dati, il mio comportamento cioè in quel momento è chiaramente riscontrabile o meglio riscontrabile oggettivamente.
Con quell'accordo si sta solo chiedendo alle due parti di mantenere un segreto, senza che si possa sapere se il segreto sarà mantenuto e senza avere neppure previsto nessuna conseguenza per il caso in cui il segreto non venga mantenuto. Altra cosa che ritengo poco opportuna, per non dire poco seria, dell'articolo 25 sono le prescrizioni contenute nella lettera a) del comma 5 e nella successiva lettera c), da cui risulta che il fiduciario sarà un consigliere di amministrazione.
Il primo rilievo da fare in proposito è che il solo fatto che il fiduciario diventi consigliere di amministrazione non significa certo che lo stipulante è estromesso dal controllo della società e che quindi abbia così eliminato le cause di incompatibilità. Anzitutto, ragionevolmente, anzi, a mio avviso sicuramente, il fiduciario si troverà all'interno del consiglio di amministrazione in minoranza, e quindi non potrà prendere nessuna decisione; si troverà cioè a fare parte di un organo dove ci possono essere consiglieri di amministrazione strettamente legati allo stipulante, nominati dall'assemblea dove risiede il vero controllo della società.
Quindi, al di là delle apparenze, il sistema di nominare il fiduciario consigliere di amministrazione è un'altra superficialità (mi viene da dire una piccola presa in giro), perché rimarrebbero sia nell'assemblea, sia nel consiglio di amministrazione tutti gli altri nominati dal fiduciante, e il fiduciario verrebbe in ogni decisione messo in minoranza, e comunque non potrebbe gestire la società in modo da estromettere dalla società stessa lo stipulante. Questa è la dimostrazione chiara - spero perlomeno risulterà chiara agli atti - e logica del perché si propone l'emendamento sostitutivo totale.
Emendamento sostitutivo totale che non vuole essere una negazione del principio o dell'articolo 25 stesso, ma che rimanda la decisione e la stesura a una seria legge sulle incompatibilità che non sia soltanto uno specchietto per le allodole, impraticabile, e che non garantisce un principio di riserva sul conflitto di interessi. Tra l'altro non si evidenzia, come già detto in quest'Aula in discussione su una mozione che riguardava il Presidente, il conflitto di interessi diretto o indiretto. Il conflitto di interessi diretto è un intervento diretto, appunto; il conflitto di interessi indiretto è quando creo le condizioni perché nel mio mercato, nelle mie azioni, nella sfera di azione della mia società non crescano gli altri, rimanendo e rimandando a dopo la crescita della mia azienda.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Rinuncio.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, colleghi del Consiglio, io sono convinto che stiamo discutendo un articolo importante. Sono convinto che le cose che sono state dette negli interventi dal collega Capelli e, prima ancora, dal collega Moro, avrebbero probabilmente meritato un'attenzione diversa in quest'Aula e, probabilmente, la meriterebbero anche in questo momento perché sicuramente il nodo che pongono gli articoli 25 e 25 bis è un nodo centrale della politica, ed è assai difficile che noi riusciamo a scioglierlo in maniera positiva attraverso un dibattito sulla legge statutaria svolto in quest'Aula in un clima di stanchezza, con un'attenzione sicuramente assai modesta da parte dei consiglieri, con una riflessione che probabilmente è limitata da parte di tutte quante le forze politiche e, quindi, senza quell'atteggiamento virtuoso che un problema di questo genere meriterebbe.
Colleghi, stiamo affrontando il nodo centrale dell'attività e della vita politica moderna, quello che ormai da tantissimi anni è all'attenzione della pubblica opinione, ma anche dei "Palazzi" della politica. Voi meglio di me sapete che le commistioni e gli intrecci di interesse che hanno legato la politica al mondo della finanza, dell'economia e degli affari sono stati oggetto di critiche che sono andate crescendo negli ultimi anni. Io credo che queste commistioni non siano una novità, anzi, probabilmente sono connaturate ai rapporti che la politica intrattiene comunque con gli altri poteri presenti in una società: il potere economico, il potere mediatico, cioè quelle parti del potere intrecciate tra di loro e che quando hanno un intreccio troppo stretto con la politica creano una forte sofferenza al mondo della politica.
Quando giovanissimo ho iniziato a occuparmi di politica, uno dei primi consigli che mi ha dato chi in politica ci stava prima di me, e ci stava con un senso etico forte, è stato quello di rimanere lontano, qualora fossi diventato, come mi capitò, amministratore della cosa pubblica (amministratore comunale, amministratore provinciale), da interessi sui quali il Consiglio comunale al quale il politico ha l'avventura di appartenere deve decidere. Era classico il discorso relativo ai Piani urbanistici comunali; era classico il discorso relativo alle aree di espansione del comune ed era classico il discorso relativo alla fortuna o alla disgrazia che un'amministrazione poteva causare nelle famiglie di una comunità semplicemente scegliendo quale fosse la zona di espansione di un comune, ed era classico l'esempio della speculazione di chi, andando a interessarsi di politica, avesse degli interessi, propri o di persone a lui legate, su aree urbanistiche sulle quali il Consiglio comunale esercitava un potere discrezionale.
Io credo che in questo modo è possibile che si siano costruite delle fortune e che in questo modo ci siano state delle ingerenze sicuramente improprie e inappropriate tra mondo della politica e mondo degli affari, che probabilmente hanno condizionato in passato elezioni di consigli comunali, che hanno determinato probabilmente elezioni di sindaci, ribaltamento, mantenimento di maggioranze e comunque sicuramente effetti impropri sulle amministrazioni. Ma se si sale, passando dal livello di una semplice amministrazione comunale ai livelli più alti, colleghi, è possibile che iniziamo di nuovo il ragionamento del conflitto di interessi attribuito al Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha costituito il leitmotiv di un'intera legislatura, anzi di due legislature, quando il Presidente del Consiglio, portatore di interessi economici assai forti in quanto legato a gruppi imprenditoriali, o egli stesso protagonista di attività imprenditoriali di sicuro impatto economico all'interno dell'intero panorama finanziario della finanza italiana, è diventato contemporaneamente il massimo riferimento della politica attraverso l'elezione alla carica di Presidente del Consiglio. Io credo che la sinistra abbia dimostrato in quella circostanza una grande sensibilità rispetto all'argomento, nel senso che lo ha sollevato in tutti i modi e ne ha determinato una discussione assai ampia.
Io ritengo però che sia sempre difficile stabilire le regole mentre si è in corsa, nel senso che mentre è più facile nel momento in cui non esiste un interesse specifico decidere e stabilire quali devono essere le regole che impediscono a chi ha forti interessi economici di essere presente all'interno della politica in prima persona, diventa assai più difficile farlo quando chi detiene forti poteri economici è già in prima persona all'interno del mondo della politica. E purtroppo, colleghi, volenti o nolenti - è semplicemente una constatazione oggettiva - è quello che si verifica oggi in Sardegna, dove il Presidente della Regione è anche un soggetto che è stato o è titolare di fortissimi interessi economici che, ovviamente, non possono non avere ricadute all'interno della Regione nella quale è nato, nella quale è vissuto, nella quale hanno sede le sue attività imprenditoriali, nella quale opera.
Io mi chiedo, ad esempio, quando esamino le norme del Piano paesaggistico regionale, se con quelle norme l'insediamento ai bordi dello stagno di Santa Gilla della società Tiscali sarebbe mai stato possibile. Io ipotizzo di no, anche se devo dire che a me sembra un insediamento, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, corretto, nel senso che non offende la mia suscettibilità di cittadino, di cittadino amante delle cose belle, di cittadino amante della natura. Però, in vigenza dell'attuale Piano paesaggistico regionale quell'insediamento non sarebbe stato possibile.
Così come penso - ma è una riflessione oggettiva, naturale, nella quale non metto nessun veleno polemico - che il valore degli interessi immobiliari che il presidente Soru, in maniera assolutamente serena, ha sempre dichiarato di avere (adesso non ricordo bene quelli che ha ceduto, ma tra Scivu e Funtanazza ha delle proprietà, ha la proprietà di una casa a Villasimius che comunque è un importante insediamento immobiliare), venga modificato dal Piano paesaggistico regionale per effetto delle condizioni che vengono determinate sul mercato immobiliare, sul mercato economico in Sardegna.
Questo ragionamento chiaramente rende assai difficile riflettere sulle novità che noi, attraverso questo provvedimento di legge potremmo introdurre, al punto che io penso che forse sarebbe più intelligente scorporare gli articoli 25 e 25 bis da questa normativa o sostituirli con una semplice norma di indirizzo in cui la Regione si impegna ad avere una norma che regoli i conflitti di interesse.
Ma, davvero, entrare nel merito come fanno l'articolo 25 e il 25 bis, o come fa un emendamento che io immagino sia un emendamento che voi volete approvare in Aula al 25 bis, diventa davvero qualcosa di inquietante perché rischia di non entrare nel merito dei conflitti di interessi veri, e per contro rischia di introdurre una serie di micro conflitti di interesse (in parte sono quelli a cui ha accennato il collega Porcu nel suo intervento, che meriterebbero di essere ripresi, e lo farò quando arriveremo all'articolo 25 bis) che rischiano di distogliere completamente l'attenzione del Consiglio dai conflitti di interessi reali, cioè quelli che creano un potere che non è più regolato dalla divisione dei rapporti, ma diventa concentrazione dei poteri e portano l'attenzione su altri micro conflitti di interesse che invece mettono ciascun consigliere nella difficoltà dell'esercizio reale del proprio mandato.
Quindi ragioniamo un attimo - se spazio per il ragionamento c'è - per verificare se gli articoli 25 e 25 bis possono essere sostituiti da una norma condivisa, che enunci il principio della regolamentazione del conflitto di interessi, ma non entri nel merito con disposizioni che mi sembrano contrastanti e velleitarie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri che, non essendo in Aula, decade.
E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Rinuncio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 623, 140, 624, 709, 290, 291, 292, 293, 294.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 623.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io dichiaro il mio voto, convinto, a favore dell'emendamento numero 623 per le argomentazioni che ho appena enunciato nel corso della discussione generale e per quelle che, dal punto di vista tecnico, hanno espresso il collega Capelli e il collega Moro. Credo, davvero, che affidare a una legge rinforzata - qual è la legge statutaria -, in questo caso agli articoli 25 e 25 bis non soltanto il principio di rinuncia al conflitto di interessi nel momento in cui esso si stabilisce, senza che si entri nel merito peraltro della rinuncia all'attività politica da parte di chi è portatore del conflitto di interessi, che forse sarebbe il principio che meglio espliciterebbe quello che noi vorremmo raggiungere attraverso l'articolo 25, la precisa elencazione delle cause di incompatibilità, del metodo tecnico attraverso cui l'incompatibilità deve essere superata, delle indicazioni relative al tipo di controllo societario che deve essere superato, al tipo di blind trust che si intende indicare per il superamento del controllo della società da parte di chi esercita una attività politica, sia davvero un esercizio di tipo velleitario; sia un esercizio di cui il Consiglio regionale, magari dopo tre mesi, magari dopo sei mesi, rispetto al licenziamento della legge potrebbe pentirsi.
Ma potrebbe pentirsi esclusivamente perché potrebbe verificarsi che qualcuna delle norme introdotte dagli articoli 25 e 25 bis sono materialmente inapplicabili o sono applicabili soltanto causando grave detrimento a coloro nei confronti dei quali devono essere applicate o addirittura causando detrimento complessivo alla politica. Quindi, non mi sembra che sia una cosa intelligente, colleghi del Consiglio regionale, che si approvi una normativa sul conflitto di interessi così dettagliata e che vincoli, in maniera sostanziale, chiunque sarà sottoposto all'azione di questa legge a norme che sono precise, scritte in maniera assolutamente inequivocabile, tali per cui non possono essere superate da un'attività legislativa normale a cui il Consiglio regionale eventualmente volesse appellarsi nel caso in cui dovesse rendersi conto di incongruenze del testo di legge. Io credo che questa non sia un'azione positiva, per cui ribadisco che voterò a favore dell'emendamento numero 623.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 623.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Pacifico ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - LA SPISA - LADU - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - UGGIAS - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARRACINI - MARROCU - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 48
maggioranza 25
favorevoli 11
contrari 37
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 140.
Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
E' in votazione l'emendamento numero 624.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento numero 624. Mi sono chiesto se la Commissione e se il Presidente della Commissione abbiano preso in esame il contenuto di questo emendamento, ove si dice che: "Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione" (seguono anche altri soggetti) "i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale e regionale…".
Mi chiedo se abbiamo esaminato questa fattispecie tra i casi di incompatibilità, direi anche di ineleggibilità, perché ciò che il presidente Berlusconi ha rappresentato in tanti anni nel mondo dell'informazione ha scatenato sempre le ire del centrosinistra. Bene, ricordato questo, mi chiedo come mai tra i casi di incompatibilità e di ineleggibilità non si sia previsto che comunque coloro che fossero proprietari o controllori di società che hanno la possibilità di utilizzare grandissimi mezzi di informazione non vengano considerati incompatibili con la carica di Presidente, di consigliere o di Assessore o di quant'altro. Credo che sia stato dato parere negativo da parte del Presidente della Commissione e ovviamente anche dall'Assessore. Ma, colleghi, ci rendiamo conto di quale grandissima valenza può avere questo emendamento?
In qualche legislatura precedente (non dimentichiamo la legislatura 1999-2004) l'utilizzo inadeguato dei mezzi di comunicazione di massa a momenti travolgeva l'equilibrio politico della Regione Sardegna. Fra tutti i casi di incompatibilità che io ho verificato essere posti all'attenzione dell'Aula, e quindi di questo disegno di legge, non appare assolutamente una incompatibilità di questo genere. Vorrei che, quantomeno, lo si prendesse in esame; poi se a voi va bene che i grandi proprietari di interessi nell'informazione possano comunque scendere in campo e dire la loro, contenti voi, contenti tutti, ma mi pare strano che una norma che vale per il governo nazionale non possa trovare riscontro nella Regione Sardegna.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
E' in votazione l'emendamento numero 290.
Ha domandato di parlare il consigliere Farigu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Pur consapevole della perfetta inutilità di prendere la parola nel dibattito in corso, non posso non sottolineare che il Consiglio regionale non può rinunciare al ruolo che gli è proprio di intervenire con organismi interni nelle vicende che lo riguardano, che riguardano i suoi componenti.
Io ho presentato una serie di emendamenti per sostituire la Consulta di garanzia con la ormai classica e consolidata Giunta delle elezioni. In tutti i Parlamenti, i problemi interni vengono risolti dalle Giunte delle elezioni o Giunte che sono proprie dell'istituto parlamentare; nel disegno di legge questa questione è definita all'articolo 36, ma vi sono continui richiami; a parte la illogicità di richiamare una entità non ancora sancita dalla legge e quindi precostituire una sorta di ipoteca legislativa, a parte questo, sento il dovere di sottolineare che è un atto grave per il Consiglio la rinuncia a definire le proprie questioni interne con i propri organismi interni.
Io quindi voterò contro l'emendamento e colgo l'occasione per dire che voterò contro questo articolo e contro questo disegno di legge perché francamente, le questioni che hanno sollevato i colleghi, da Moro, da Capelli a Vargiu, adesso ultimo Diana, sono da me totalmente condivise e non mi pare che però vi sia la piena consapevolezza per intendere la gravità di quanto stiamo approvando. Noi stiamo già raccogliendo i risultati relativi a gravi questioni di conflitti di interessi. Per esempio ho una notizia fresca di ieri, e cioè che è stata venduta dal Presidente una villa pagata otto miliardi, per ben trentadue miliardi per effetto dell'aumento di valore determinato dall'introduzione del Piano paesaggistico. E che il piano Paesaggistico aumenti il valore degli immobili l'ha detto il Presidente ieri rispondendo così agli emigrati: "Ma di che vi lamentate? Di questi pochi soldi che vi chiediamo, quando abbiamo accresciuto il valore delle case che avete in Sardegna col Piano paesaggistico." L'ha detto lui, non io!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 290 che, come diceva anche l'onorevole Farigu, segue la logica di dare più forza al Consiglio regionale, pur ritenendo chela battaglia su questo fronte sia pressoché andata perduta.
Ritengo, per coerenza, di dover sostenere questo emendamento perché rispecchia in modo più diretto il mio pensiero in merito al ruolo del Consiglio, relativamente al compito che assume di responsabilità nei confronti anche della Giunta, in questo caso, trattandosi di conflitto di interessi, del fiduciario, della nomina del fiduciario.
(Non è approvato)
Decadono gli emendamenti numero 291, 292, 293 e 294.
E' in votazione l'articolo 25.
Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, per sottoporre alla sua attenzione e a quella dell'Aula una correzione formale. Al primo comma dell'articolo 25 chiedo di sostituire le parole "oltre a quanto previsto", con "oltre ai casi previsti" .
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale dell'articolo 25.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'articolo 25 nel testo modificato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Capelli e Ladu hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARRACINI - MARROCU - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS.
Rispondono no i consiglieri: ARTIZZU - CAPELLI - CASSANO - DIANA - LA SPISA - LADU - MORO - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SANJUST - VARGIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 49
maggioranza 25
favorevoli 37
contrari 12
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 25 bis. All'articolo 25 bis sono stati presentati sei emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 bis e dei relativi emendamenti:
Art. 25 bis Divieti contrattuali
1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'articolo 25, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con la amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 25 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 25 bis
L'art. 25 bis è soppresso. (141)
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 25 bis
L'art. 25 bis è soppresso. (625)
EMENDAMENTO soppressivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato Articolo 25 bis
Nel primo comma, in fine, sopprimere: "salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica".
Nel secondo comma, in fine, sopprimere: "o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro". (353)
EMENDAMENTO soppressivo parziale MANINCHEDDA - ATZERI - SERRA - BALIA - MASIA - PITTALIS - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - SALIS
Articolo 25 bis
Le parole da "salvo che" a "evidenza pubblica" sono soppresse. (318)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU
Articolo 25 bis
Nel comma 2 IV rigo sostituire Consulta di garanzia con: "Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale". (295)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - PORCU - ORRÙ - SANNA Francesco - CORRIAS
Articolo 25 bis
Dopo l'art. 25 bis è aggiunto il seguente art. 25 ter:
Art. 25 ter. Casi di conflitto d'interesse e relativi adempimenti
1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esiste un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei Consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi. Al riguardo, si osserva quanto previsto dai successivi commi.
3. L'interesse privato e/o personale si ritiene esistente in tutti i casi in cui i soggetti indicati al precedente comma 1 si trovino in una delle condizioni sotto indicate:
a) abbiano un interesse o un pregiudizio economico all'adozione del provvedimento diverso da quello proprio della generalità dei soggetti appartenenti alla medesima professione o attività o se un parente, entro il quarto grado, abbia un tale interesse o pregiudizio;
b) detengano una partecipazione significativa anche in relazione al capitale della società, il controllo diretto o indiretto o la proprietà di una impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività o vi rivesta la carica di direttore, amministratore, presidente o dirigente;
c) abbiano un parente entro il quarto grado o uno stretto legame economico con qualcuno che abbia un interesse finanziario come sopra definito in un'impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività;
d) siano titolari di un rapporto di impiego, collaborazione, assistenza e consulenza con un'impresa influenzata su cui ricadano gli effetti dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o in tale situazione si trovi un parente, entro il quarto grado;
e) accetti un domo, un prestito o altre opportunità di tipo economico da qualcuno su cui ricadano gli effetti della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o abbia un interesse in un'impresa influenzata da essa.
4. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Consulta di garanzia di cui all'articolo 36 tutti i dati concernenti: le partecipazioni azionarie, la titolarità di quote di società non quotate in borsa, eventuali attività vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative che producano un fatturato oltre la somma di Euro 100.000, nonché ogni informazione che verrà definita con regolamento della Consulta di garanzia di cui all'art. 36.
5. Qualora verta in una delle situazioni di cui ai commi precedenti, il soggetto dovrà, entro dieci giorni dalla approvazione della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa dare lettura di una dichiarazione scritta illustrante la natura e le ragioni del conflitto di interessi, il soggetto interessato potrà richiedere alla Consulta di garanzia di cui all'art. 36 un parere consultivo. Questo dovrà essere emanato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta e depositato presso l'organo di presidenza della Consulta di garanzia e all'organo regionale cui appartiene il soggetto. Una copia di esso dovrà essere conservata agli atti.
7. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti potrà comportare, a seconda dei casi e previa valutazione da parte della Consulta di garanzia.
a) la pubblica censura e reprimenda,
b) una sanzione pecuniaria non superiore alla somma di 10.000 €;
8. In ogni caso è dovuta la restituzione alle casse della Regione di qualsiasi beneficio pecuniario ottenuto per mezzo della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge. (771).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, sono sicuro che sarà sufficiente, per esternare le mie perplessità sull'articolo 25 bis, continuare il ragionamento e la riflessione iniziate sul precedente articolo 25.
Colleghi, tutto sommato essere consiglieri di minoranza ha qualche elemento positivo, nel senso che non obbliga ad assumersi una quota parte di responsabilità su azioni che si è convinti porteranno a pentimenti tardivi, come nel caso di specie. Io sono convinto, ma serenamente convinto, quindi non per effetto del pregiudizio che potrebbe derivarmi dall'essere un consigliere di minoranza, che la normativa in tema di conflitto di interessi che stiamo approvando sia inadeguata.
È una normativa inadeguata perché nel momento in cui l'assessore Dadea, in Aula, dopo la lunga attività di elaborazione, rielaborazione e verifica esercitata da uffici e Consiglio, si rende conto che nel primo comma dell'articolo 25 ci sono comunque delle parole da sostituire (perché la sostituzione delle parole aiuta a non avere fraintendimenti nell'interpretazione del testo), significa che nei prossimi mesi noi ci accorgeremo che saranno tante le parole, le frasi o le azioni derivanti da questi due articoli che presteranno il fianco a misunderstanding, cioè a interpretazioni distorte o distorcenti.
Il problema fondamentale, che mi sembra si ponga, è che questi due articoli non intervengono sui conflitti di interessi reali ma rischiano di intervenire, in maniera farraginosa, su conflitti di interessi che reali non sono. Io credo che la garanzia fondamentale che ciascuno di noi vorrebbe avere (parlo da cittadino e non da consigliere regionale) da parte di un sardo con interessi economici particolarmente forti che dovesse diventare per caso, per capacità, per bravura, o per qualunque altro motivo, Presidente della Regione, nei cinque anni in cui è Presidente della Regione, o più se per caso lo fosse per un tempo più lungo, è che gli interessi personali di questa persona fossero radicalmente separati da quelli della collettività.
Ora, a me, in questo momento, da legislatore che sta scrivendo una legge statutaria, cioè una legge che dovrà essere consegnata ai posteri in Sardegna per esercitare la propria influenza e la propria azione verosimilmente per molti anni, non interessa normare nel dettaglio i passaggi di azioni tra colui che le detiene e un blind trust a cui dovranno essere affidate nel momento in cui il detentore dovesse figurare incompatibile, ma mi interesserebbe stabilire il principio esitando successivamente una legge specifica che normi il modo in cui il principio si cala nella pratica. A me cioè interessa che venga stabilito, in maniera forte, il principio che chi ha interessi economici tali da condizionare la politica sarda, visto che stiamo parlando del Consiglio regionale, li deve tenere separati dagli interessi generali di quest'Aula; non mi sembra che l'articolo 25 garantisca questo.
Mi sembra invece che l'articolo 25 elenchi una serie di passaggi burocratici, alcuni dei quali contestabili, i quali consentiranno formalmente il superamento dei conflitti di interessi ma sostanzialmente non risolveranno niente. E siccome il ruolo del legislatore è quello di superare i conflitti di interessi sostanziali, non quello di fare un "bidet alle coscienze" che consenta di dire che sono formalmente risolti i conflitti di interessi, a mio avviso ciò che abbiamo fatto sull'articolo 25 non giova al buon nome del legislatore, e quindi neanche all'attività che il Consiglio regionale sta ponendo in essere.
Men che mai mi sembra che sia giovevole in tal senso l'articolo 25 bis; articolo 25 bis con il quale mi sembra che vengano introdotte una serie di fattispecie vaghe, che diventeranno ancora più vaghe qualora venisse approvato l'emendamento sostitutivo totale; emendamenti attraverso i quali voi, imperterriti, continuate ad emendare parti importanti della legge, nel momento in cui essa arriva in Aula. Non mi sembra che il modo in cui vengono normati i conflitti di interessi dei singoli consiglieri sia chiaro, né tale da far sì che questi sostanzialmente siano risolti, e neppure tale da consentire a ciascuno di noi di vivere serenamente la propria esperienza di legislatore.
Prendo spunto inoltre da alcune frasi dell'intervento del collega Porcu. Il collega Porcu ipotizzava che il Piano sanitario regionale, avendo in qualche maniera influenzato la distribuzione dei posti letto, per questo potesse avere in sé dei conflitti di interessi che la normativa contenuta all'interno della presente legge, in qualche modo, avrebbe potuto o potrebbe risolvere. Collega Porcu, io non credo che in quest'Aula ci siano, forse ci sono state in passato, persone con interessi tali nei posti letto della sanità che siano confliggenti (come dice l'emendamento che voi immagino vi accingiate ad approvare, visto che è presentato dalla maggioranza, primo firmatario il Presidente della prima Commissione"con quello della maggior parte degli operatori di quel determinato settore.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue VARGIU.) Ma, voglio dire di più, se in quest'Aula fosse stato presente qualcuno che aveva dei parenti di secondo, terzo, quarto grado, titolari di interessi nell'ambito della sanità privata, è evidente che gli interessi del consigliere regionale, che in quel momento avrebbe fatto eventuali battaglie d'Aula, erano sostanzialmente identici a quelli dei propri familiari impegnati, eventualmente e direttamente, in intraprese economiche all'interno della sanità privata. Quindi, non mi sembra che questa legge avrebbe in alcun modo determinato un cambiamento della posizione di eventuali consiglieri regionali, che avessero familiari con forti interessi nell'ambito, ad esempio - perché lei l'ha citato a titolo d'esempio -, della sanità privata.
Quindi, mi sembra un articolo di legge che in nessuna maniera incide, anche in questo caso, sulla effettiva necessità di normare i conflitti di interesse del singolo consigliere regionale, ma che ancora una volta elenca un numero enorme di possibili fattispecie, che lasciano un'alea infinita, una assoluta indeterminatezza dei campi in cui il conflitto di interessi si esplica, causando il possibile insorgere di problemi formali da risolvere, ma senza incidere, in nessuna maniera, su eventuali conflitti di interessi sostanziali, che fossero realmente presenti all'interno di quest'Aula.
Io credo che ciascuno di noi all'atto dell'approvazione di questo come di qualsiasi altro provvedimento di legge in discussione, si debba chiedere se eventualmente quel provvedimento ha una ricaduta sulle proprie personali attività o su quelle di tanti familiari, e si debba anche chiedere se l'eventuale ricaduta sia difforme o conforme a quella della maggior parte, o della totalità degli operatori di quel settore.
A me sembra che noi stiamo istituendo all'interno di una legge statutaria una specie di mostro, una specie di "idra" con cento teste che controllerà, o che sembrerà controllare, gli eventuali interessi privati di ciascun singolo consigliere regionale e di ciascuna famiglia. Esiste già una fattispecie di reato, che è quella dell'interesse privato in atti d'ufficio, che impedisce a ciascuno di noi, sia nella propria attività amministrativa che in quella legislativa, di fare alcunché che sia contrario all'interesse generale; ma l'introduzione di norme di legge che sembrano essere specificamente costruite per un controllo di dettaglio, ha un senso se il controllo si è davvero in grado di farlo, altrimenti è una presa in giro, come io ritengo che sia una presa in giro l'articolo 25 bis, il quale, dicendo che controllerà tutto, in realtà intende non controllare niente e garantire l'assenza totale di controllo anche sui conflitti di interesse reali presenti in quest'Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io vorrei rimarcare, e non credo di andare fuori tema, la sconcertante indifferenza e superficialità con la quale si stanno approvando questi articoli e questi emendamenti. Vorrei ricordare, a chi mi ascolta, probabilmente più fuori che dentro di quest'Aula, che questa è la legge statutaria, la legge a cui avete dato un'importanza, voi, rilevantissima, tanto rilevante da posticipare la discussione e l'eventuale approvazione della finanziaria 2007. Avete comunicato ai sardi che questo disegno di legge era basilare, che era il futuro o, meglio, un tassello della futura riforma che avrebbe cambiato la Sardegna; ed è ancora più sconcertante che questa riforma avvenga in questo contesto, ripeto, di indifferenza, disattenzione, non ascolto, carenza di dibattito; però, ahimè, a questo ci si sta abituando.
Devo dire che ancora oggi, sono otto anni che frequento quest'Aula, è difficile comprendere, è difficile adeguarsi e stupisce ancor di più che chi quest'Aula la frequenta da pochi anni, da due anni o due anni e mezzo, si sia velocemente adeguato. Si è adeguato all'indifferenza, si è adeguato al "tiriamo a campare", al "si fa così"; mi è venuto in mente quando da ragazzino approcciai per la prima volta quest'Aula per sentire qualche consigliere, anziano e meno anziano che sedeva in questi banchi, tra i banchi della Giunta o del Consiglio, per cui venendo da Nuoro dovevo "parlare con l'onorevole". Avevo dentro di me un'immagine della funzione, del ruolo dell'istituzione che ahimè è vergognosamente cambiata in questi ultimi due anni; lo dimostra anche il brusio dell'Aula, lo dimostrano quanti sono affaccendati a far altro meno che quello per cui si è pagati, lo dimostra la ricerca dello sguardo dei dirigenti e dei funzionari, o della Giunta che guarda verso questa parte giustamente con grande sacrificio, per cercare di andare avanti nell'esporre logicamente il proprio pensiero.
E' veramente deprimente; e mi tornano in mente, ancora, le parole dette dalla collega Cerina quando abbiamo discusso dell'emendamento della "riserva indiana". La collega Cerina chiedeva che cosa avremmo detto, tornando a casa ai nostri figli e alle nostre figlie per giustificare di aver votato contro. Io mi chiedo che cosa direte a casa su questo disegno di legge; direte di avete votato l'articolo 25 sul conflitto di interessi ma che dovrete velocemente rivedervelo e rileggerlo perché non sapete neanche che cosa avete votato?
Che cosa direte a casa quando tornerete e direte: "ho partecipato", e ne avrete una grande responsabilità, voi tutti, nel delegittimare un'istituzione, nel renderla un marcato, mercato inteso come luogo dove ognuno parla delle sue cose, ognuno discute il suo prezzo, ognuno fa la sua offerta e gli altri decidono se accettarla o ribassarla. Questo purtroppo è quello che sto vivendo e che ho vissuto; ed è difficile continuare, è difficile pensare di doversi comunque concentrare su quello che si fa e non sia molto meglio invece adeguarsi, adeguarsi e perciò prendere il voto, uscire da questa Aula e pensare di poter fare qualcosa di più serio fuori da quest'Aula.
Si pensa a quanto costa costruire degli emendamenti, leggersi una legge e fare delle proposte alternative, verso tutto questo c'è profonda indifferenza ma io credo anche profonda mancanza di rispetto nei confronti del lavoro degli altri. Quindi, vedo un Consiglio rassegnato alle proposte di altri, che coltivano e campano su questa indifferenza; e parlo della Giunta e parlo di chi vuole questo disegno di legge, parlo dell'artefice primo, senza offesa per nessuno. Perché io non posso credere, e non sono per niente convinto, che la Giunta sia totalmente d'accordo con quanto qui c'è scritto. Neanche se me lo ripete espressamente. Sono totalmente convinto del contrario, ma questa è la debolezza umana. La debolezza umana che ci porta a queste azioni.
E' manifesta l'inutilità dell'articolo 25 bis che è identico e in piena sintonia con l'articolo 25 del quale ho proposto la rivisitazione, se non la bocciatura. Con qualcuno di voi ci ritroveremo in pubblici dibattiti o in confronti pubblici, dove direte di aver persino fatto la legge sul conflitto di interessi ma, secondo me, in altre occasioni e usando un'altra terminologia, magari vi scapperà da ridere. Riderete davanti a quelli che verranno dopo di voi? Riderete tornando a quanto detto dalla professoressa, nonché collega, Cerina, quando riferirete questo tornando a casa ai vostri figli?
Io credo di no o, quanto meno, la vostra illustrazione sarà marcata da profonde omissioni. Profondissime omissioni. Perché non dà dignità alla discussione, ogni proposta è legittima, ogni proposta è meritevole di attenzione, ma la carenza di confronto e di discussione delegittima tutta la legge, delegittima l'Aula, delegittima il fatto che molto spesso, a sproposito e inopportunamente, molti di noi si fregino del titolo di onorevole che, tra l'altro, non ci è neanche dovuto; questo dice l'articolo 25.
Nell'esame degli emendamenti, e in modo particolare del numero 353, è sconcertante pensare che la stessa maggioranza manifesti profonda sfiducia nella Giunta. Io non capisco perché non debba partecipare l'azienda in questione, o l'azienda eventualmente a capo della quale c'è qualcuno che potrebbe trovarsi in conflitto di interessi, a gara pubblica o ad altra procedura di evidenza pubblica, perché non dovrebbe? Se tutto è a norma e tutto è in regola, se anche il giudizio è obiettivo, se le regole sono ben scritte e valide per tutti, perché lo dobbiamo estromettere se partecipa pubblicamente e si confronta pubblicamente? E' chiara la manifesta sfiducia nei confronti delle istituzioni e degli organi di controllo, ma è anche chiaro il perché.
Per non fare l'esempio più calzante di Saatchi&Saatchi (è chiaramente dimostrato quale sia stato il tipo di pressione che ha subito la commissione e quali le illegittimità e le irregolarità, ma per questo interverranno magistratura e quanti altri), consideriamo la gara per lo stemma della Regione e per l'immagine della Regione. Avrete notato che sono stati distribuiti dei giornali, degli opuscoli per il piano strategico e quant'altro, che non riportano lo stemma e l'immagine della Regione, perché l'azienda di Lanusei e l'azienda fiorentina che hanno vinto queste gare non hanno mai ricevuto l'incarico, è stata chiamata altra azienda, guarda caso anche questa legata alla Saatchi&Saatchi, che non è vincitrice della gara; stiamo parlando di 10 mila euro, bazzecole, ma non è la vincitrice della gara. Le aziende vincitrici non sono state chiamate a dare corso al progetto che si erano pubblicamente aggiudicate.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, due soli minuti per esprimere una valutazione, già data anche dal collega Vargiu, sulla opportunità del ritiro degli articoli 25 e 25 bis dal contesto di questo provvedimento, perché diventa davvero difficile ipotizzare che dentro una legge se ne debba introdurre una seconda. E questa relativa al conflitto di interessi è evidente che era stata annunciata come una norma - promessa dallo stesso Presidente della Regione - che avrebbe dato chiarezza ad un problema manifestatosi appena c'era stato l'insediamento del presidente Soru; e quindi ben altra tensione e ben altra attenzione avrebbe meritato il dibattito su questo tema.
Emergono in questi due articoli, e soprattutto nel 25 bis, delle palesi contraddizioni. In primo luogo, primo comma dell'articolo 25 bis, qualcuno dovrebbe spiegarci, in maniera ovviamente non polemica, come è possibile pensare che davvero la società, pur ovviamente garantita dal percorso che l'articolo 25 introduce, possa partecipare ad appalti aggiudicati per mezzo di gara pubblica o, in maniera più generale, ad altra procedura ad evidenza pubblica, e non incorrere in alcuna limitazione; perché è detto che la società potrebbe continuare a fare nuovi contratti, o addirittura ad avere proroghe di contratti precedenti qualora questi siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica.
Credo che sia l'opposto dell'obiettivo che qualunque norma di conflitto di interessi si sia sempre posta nella storia di queste norme. E noi ricordiamo le polemiche di qualche anno fa relative ad un Ministro dei lavori pubblici che era anche presidente di una società importantissima che eseguiva dei lavori pubblici; ricordiamo in Italia il caso, esattamente, di aziende che hanno fruito di esenzioni fiscali per effetto di una norma che, in maniera quasi provocatoria, ha concesso sgravi previdenziali, sgravi soprattutto fiscali, nell'ordine di 3.000 miliardi. Quindi stiamo parlando di conflitti macroscopici di fronte ad una platea mondiale che ha assistito a questa disposizione veramente anomala dell'Italia.
E noi invece abbiamo sempre guardato, come riferimento ad una normativa che poteva davvero dare risposte concrete a questa anomalia italiana (in questo caso ad una anomalia sarda), alla normativa introdotta negli Stati Uniti sul conflitto di interessi che, in maniera ben diversa, ha disposto che le persone che si dedicavano alla gestione degli interessi pubblici non potessero avere connivenze di nessun genere e di nessun tipo rispetto a ciò che loro andavano ad amministrare.
E allora credo che, quanto noi abbiamo indicato nell'articolo 25 bis, meriti assolutamente di essere cassato; mi pare che c'è un emendamento della collega Caligaris che propone esattamente la soppressione di alcune parole che sono proprio riferite al caso, appunto, che si tratti di una aggiudicazione di pubblico appalto, perché quello restituirebbe quantomeno serenità: quella società non deve, comunque, partecipare ad appalti pubblici. Così come è nello stile e nelle norme anche dei piccoli comuni; in un piccolo comune anche il piccolo artigiano non può mai partecipare, se consigliere comunale, ad aggiudicazioni locali.
Pensiamo, in maniera diretta, a quelli che sono gli interessi dentro la proprietà privata del presidente Soru oggi, ad una ipotetica partecipazione ad appalti pubblici della società, pur nel rigore di un controllo affidato così come l'articolo 25 introduce: sarebbe veramente impensabile che le società Tiscali un domani davvero potesse vincere una gara d'appalto in Sardegna relativa ad una aggiudicazione della Regione Sardegna. E questo credo che qualsiasi cittadino sardo non lo voglia, perché commistioni di questo genere dobbiamo evitare che possano esserci.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 141, 625, 318 e 295. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 353 Si accolgono i primi due commi dell'emendamento numero 771 e si propone la votazione per parti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
(Non sono approvati)
E' in votazione l'emendamento numero 353.
Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, comprendo sinceramente anche le ragioni che portano il relatore, onorevole Pinna, a chiedere il ritiro dell'emendamento numero 353, di cui sono primo firmatario, e conseguentemente dell'emendamento numero 318 (i due emendamenti sono simili nella prima parte) che ho ugualmente firmato.
Io, con tutta sincerità e con molta onestà, lascio che gli emendamenti vengano votati ed eventualmente, se così l'Aula si esprimerà, bocciati. Perché? Perché, come ebbi modo di dire in altre occasioni, sostenere forme di divieti contrattuali e poi sostenere altresì, in conclusione dello stesso comma, che quei divieti non producono efficacia a condizione che l'aggiudicazione avvenga per gara pubblica o altra procedura di pubblica evidenza, mi pare abbastanza anacronistico; tutti abbiamo consapevolezza che in ogni caso le procedure non possono che prevedere forme di gara pubblica o di pubblica evidenza. L'eliminazione, quindi, di quella parte io la ritengo assolutamente necessaria per ridare la giusta veste e la giusta dignità all'articolo 25 bis.
Così come ritengo opportuna la soppressione della parte relativa al fatturato superiore ai 100 milioni di euro, più o meno per considerazioni analoghe a quelle prima espresse. Per cui io voterò a favore dei due emendamenti .
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 353, per le ragioni che già ho esposto, proprio perché in questo comma si afferma prima una cosa e poi esattamente l'opposto. Non è pensabile che esista davvero una deroga a ciò che si afferma nel principio di questo comma. D'altro canto non esiste altro meccanismo per la pubblica amministrazione regionale di procedere ad un'aggiudicazione se non attraverso, appunto, un bando di evidenza pubblica, perché qualsiasi altro sistema è assolutamente non accessibile; potrebbe essere la trattativa privata, ma stiamo parlando naturalmente di importi irrisori, e comunque non è a questo che mira l'obiettivo strategico della premessa dell'articolo 25 bis.
Quindi per questo motivo, credo che l'intera Aula dovrebbe rendersi conto, che questo emendamento va approvato, se non vogliamo davvero reintrodurre dalla finestra tutto ciò che invece dalla porta diciamo che non debba entrare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Per quanto io non sia firmataria dell'emendamento (come l'onorevole Pisano aveva rilevato prima nella dichiarazione), voterò a favore perché mi sembra che eliminando queste due espressioni veramente la formulazione dell'articolo 25 bis migliori notevolmente, nel caso contrario resterebbero veramente gli aspetti contraddittori proprio nella sostanza del contenuto dell'articolo.
PRESIDENTE. ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 353.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Vittorio Randazzo ha votato a favore, il consigliere Marrocu ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - CACHIA - CALIGARIS - CAPELLI - CASSANO - CONTU - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - LAI Renato - LIORI - MARRACINI - MORO - MURGIONI - PETRINI - PILERI - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SALIS.
Rispondono no i consiglieri: BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - MARROCU - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - DAVOLI - FADDA - LICHERI - PISU - URAS.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 57
votanti 51
astenuti 6
maggioranza 26
favorevoli 23
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
L'emendamento numero 295 è decaduto. Metto in votazione l'articolo 25 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 771 sul quale è stata richiesta la votazione per parti, essendo stati accolti il primo e il secondo comma fino alla parola "interessi".
Ha domandato di parlare il consigliere Randazzo Alberto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, la normativa europea e nazionale in materia parla di titolari di cariche di governo che, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Vorrei sapere se c'è un precedente a me sconosciuto nella normativa che ho citato, perché mi sembrerebbe che con la nostra norma si metta un bavaglio ai consiglieri o, per come viene interpretato, mi pare che si porrebbe un vincolo al diritto di un qualsiasi cittadino.
La normativa nazionale è stata discussa in un Parlamento della Repubblica, dove tutte le forze politiche hanno contribuito e nessuna si è posta il problema dei legislatori, qua non approviamo né PUC né comuni, come citava il collega Vargiu prima, non approviamo i programmi in un'aula parlamentare, che vanno specifici per settore, qui discutiamo di leggi di interesse regionale. Siamo l'Aula parlamentare regionale, e non entriamo nel merito del dettaglio, dello specifico. E meno male che si intende eliminare le parentele fino al quarto grado, visto che in altri paesi, compreso il nostro, ci si ferma al secondo grado.
Quindi adesso, da quel che si capisce, si tiene fermo il principio però non capisco perché estendiamo il divieto anche a coloro che siedono in banchi parlamentari, e non si fa come la legge nazionale e le leggi d'Europa. Io ritengo di essere un cittadino europeo e un cittadino italiano e di avere gli stessi diritti che hanno in altri paesi d'Europa, compresa la Francia. Io provocatoriamente ho chiesto agli uffici, e chiedo una risposta ufficiale, se è possibile il voto segreto, rimane il resto del testo in piedi, sulle parole "o dei consiglieri regionali". Lo chiedo per votare in modo tranquillo, perché mi preoccupa il fatto che in un Parlamento si mettano dei bavagli, e queste discussioni in un'aula parlamentare le ha fatte una persona seria e valida come Bertinotti. Non capisco il perché si deve mettere un bavaglio al piccolo Parlamento regionale, non al Parlamento nazionale, e mi stupisce, come stupisce penso qualsiasi altro collega.
PRESIDENTE. Lei aveva già avuto modo di sentire l'opinione degli uffici, ma l'opinione degli uffici non può che essere quella dell'applicazione in questo caso dell'articolo 85, comma 4, del Regolamento, che prevede che si possa fare la votazione per parti, purché le parti abbiano un loro contenuto autonomo. Adesso lei chiede di togliere in realtà due parole, ma in questo modo sta formulando una sorta di emendamento soppressivo.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Non è un emendamento orale, chiedo che si voti quella parte a voto segreto e penso che la frase si regga tranquillamente togliendo "o dei consiglieri regionali". Presidente, non so, senta che interpretazione danno gli uffici.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole, lasciamo perdere gli uffici e le interpretazioni. Quando le cose non vanno nelle direzioni che si pensa debbano andare, si chiama in causa il Regolamento e si ritiene che ci siano degli arbitrii. Il Regolamento è chiarissimo, almeno per quanto riguarda la votazione per parti. Lei, in realtà, sta proponendo un emendamento soppressivo orale di tre parole, su cui chiede anche la votazione segreta, che è diversa dalla votazione per parti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Io voterò contro la parte proposta al voto del "771" e vorrei far notare ai colleghi, al Presidente della Commissione e alla Commissione stessa che, finora - e ho aspettato per verificare fino alla fine - nessun rapporto del subappalto è stato regolato. Per intenderci, noi abbiamo parlato di rapporto diretto, di appalto, di esclusione eventuale con proposta di emendamento, che non è stato accolto, di appalti o rapporti diretti con l'amministrazione regionale, anche per mezzo di gara pubblica o altra procedura a evidenza pubblica, ma non è stato, nè nell'articolo 25 né nell'articolo 25 bis, regolato in nessuna forma il subappalto. Subappalto che è previsto per legge, che è possibile, che alcune volte è anche determinato all'interno della gara e del capitolato d'appalto stesso e, perciò, con la semplice forma del subappalto, tutto quello che avete definito nel 25 e 25 bis può essere facilmente superato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, solo per ribadire il voto favorevole a questo emendamento che introduce il principio del conflitto di interessi, così come modificato dalla proposta del relatore. Devo dire che sono un po' sorpreso dalle argomentazioni del collega Randazzo, sorpreso per due ordini di motivi. Il primo perchè parla di questo emendamento e di questa norma come di un potenziale bavaglio; noi ci aspettavamo che fosse una norma che riguardava casi limite, e ci preoccupa ancora di più e rafforza ancor di più la nostra convinzione di votare l'emendamento da noi proposto nel momento in cui questo emendamento, che riguarda l'obbligo di astensione in casi ben specifici di interessi economici che confliggono con i doveri pubblici, diventa, addirittura, un potenziale bavaglio per questo Parlamento.
E ricordo all'onorevole Randazzo che l'articolo 25 del nostro Statuto, che ci dà libertà di espressione di voto, non ci mette al di fuori del diritto. Il consigliere regionale non è al di fuori del diritto, risponde al diritto penale e, in ogni caso, nello svolgere i suoi doveri pubblici non può, in alcun modo, mettersi in condizioni di vantaggio rispetto ad altri soggetti. Ma ci sorprendono anche le argomentazioni sul fatto che norme di questo genere non sarebbero in vigore in altri Parlamenti.
Ricordo ai colleghi che questa norma non è farina del sacco del Presidente della Commissione o di qualcuno di noi, ma deriva direttamente dalla proposta di legge sull'incompatibilità e conflitto di interessi del professor Guido Rossi, un esperto in materia di norme antitrust, antimonopoli e conflitto di interessi, il quale nella sua relazione accompagnatoria ricorda che questo tipo di raccomandazioni sono quelle Ocse, e sono raccomandazioni adottate da almeno il 25 per cento dei Parlamenti, in particolare ricordo il Parlamento britannico e quello americano. Sono tradotte in codici di condotta, in regolamenti, in leggi e, quindi, a tutti gli effetti, l'adozione del principio dell'astensione nel caso di conflitto di interessi non può essere considerato un bavaglio ma, semmai, un modo per rendere ancora più autorevole e trasparente e, quindi, ancora più forte e meno imbavagliata e più chiara, l'azione di ognuno di noi.
Quindi, confermo il voto favorevole e spero anche di aver convinto, con queste indicazioni, il collega Randazzo, che credo non abbia niente da temere dall'approvazione di questa norma di principio, almeno così mi auguro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Voterò a favore dell'emendamento, così come verrà sottoposto all'Aula, e mi preme solo fare due brevissime considerazioni. La prima, a favore di chi ragiona in termini di esclusione dei consiglieri regionali, nel senso che i consiglieri regionali, in quanto costituiscono un'Assemblea molto più ampia, molto più complessa, sono in grado di condizionare meno i risultati di una votazione di quanto lo possono fare organi altri dell'amministrazione, come il Presidente o la Giunta.
Rimane il fatto che, introdurre un elemento di moralità che induce ciascuno di noi ad astenersi dal voto nel momento in cui ravvisa un conflitto di interessi, mi sembra un passo in avanti che mi sembra anche giusto compiere.
PRESIDENTE. Onorevole Randazzo, spero di averla convinta delle ragioni che impediscono la votazione come da lei richiesta. Quindi, votiamo l'emendamento e anche il titolo per parti.
(Sono approvati)
(Non sono approvate)
Passiamo all'esame dell'articolo 26. All'articolo 26 sono stati presentati sei emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:
Art. 26
Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.
2. E' titolare del potere di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.
4. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.
EMENDAMENTO soppressivo totale FLORIS Mario - CHERCHI Oscar
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (47)
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 26
L'art. 26 è soppresso. (142)
EMENDAMENTO soppressivo totale URAS - DAVOLI - PISU - LICHERI - FADDA - LANZI
Articolo 26
L'art. 26 è soppresso. (331)
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (626)
EMENDAMENTO sostitutivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 26
L'articolo 26 è sostituito con il seguente: "Articolo 26 Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive, di proposta e di iniziativa legislativa. Ordinamento, composizione e poteri del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate con legge regionale". (627)
EMENDAMENTO aggiuntivo FARIGU
Articolo 26
Al comma 1 dopo il punto aggiungere: "la sua consultazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale è obbligatoria in occasione di proposta di elezione del Presidente della Regione". (296).)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 296 è decaduto.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, molto brevemente, relativamente a questo articolo sul Consiglio delle autonomie locali vorrei chiedere una precisazione all'Assessore, sulla base dell'articolo 123 della Costituzione, ultimo comma, che recita: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ringrazio l'onorevole Diana perché ha sollevato una questione che è stata oggetto di discussione anche tra i diversi costituzionalisti. Noi abbiamo, come lei sa, approvato una legge ordinaria che istituisce il Consiglio delle autonomie locali. Questa legge ordinaria è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo e la successiva sentenza da parte della Corte costituzionale ha affermato che l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali può avvenire anche con legge ordinaria, così come ha fatto la Regione sarda.
Noi, naturalmente, inseriamo all'interno della legge statutaria una parte riguardante il Consiglio delle autonomie per dare a questo organo dignità al più alto livello, e rimandiamo per tutte le parti che non sono contenute all'interno di questo articolo alla legge ordinaria, così come sancito dalla stessa Corte costituzionale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
(Interruzione del consigliere Cugini)
MORO (A.N.). Gli interventi dell'onorevole Cugini mi fanno sempre sorridere, c'è un feeling.
In questa materia di grandissima importanza, non solo per la legge statutaria sarda, ma per tutte le iniziative di riforma costituzionale tornate recentemente al centro del dibattito politico, anche a livello governativo e parlamentare, è facilmente riscontrabile che Giunta e maggioranza hanno predicato bene e razzolato male per metà legislatura, come abbiamo appunto potuto confermare nel precedente intervento. La stessa formulazione dell'articolo licenziata dalla Commissione, di fatto, rinvia a data da destinarsi la compiuta disciplina dei rapporti fra Regione e il sistema delle autonomie locali. Se è vero, da una parte, che la Giunta aveva commesso un errore inserendo una normativa di dettaglio in una legge statutaria che deve essere per la sua natura prevalentemente di principi, non si può non riconoscere dall'altra parte che le relazioni fra tutti i soggetti del governo locale in questi due anni e mezzo sono state episodiche e caratterizzate da una volontà neocentralista della Regione, più volte denunciata non solo dall'opposizione ma dagli stessi comuni e dalle stesse province.
Ciò è avvenuto nonostante che la riforma del Titolo V della Costituzione, peraltro assai incompleta e contraddittoria in molti punti, metta sullo stesso piano, attraverso il cosiddetto principio di equiordinazione, le diverse articolazioni territoriali dello Stato. Gli esempi di come sia stato sfruttato politicamente un quadro normativo ed istituzionale ancora incompleto sono tantissimi, recenti e meno recenti. Se davvero si crede nel cosiddetto federalismo interno, logica avrebbe voluto che si procedesse assai diversamente da come si è proceduto in materia di Piano paesaggistico, di stangata sul turismo, di tassa di soggiorno, di Piano sanitario e, ancora, chi più ne ha più ne metta.
In tutti questi passaggi di fondamentale e strategica importanza per il futuro della Regione le autonomie locali non sono state ascoltate né tanto meno coinvolte nei processi decisionali. Sarebbe troppo lungo, in questa sede, ripercorrere la storia di un lungo dialogo a distanza, spesso attraverso interviste e prese di posizione sui mezzi di informazione, che non ha prodotto alcun risultato concreto per la volontà del governo regionale di andare avanti per la sua strada e a tutti i costi. Ma, sia pure sinteticamente, va ricordato che il richiamo alla Regione ad abbandonare il suo unilateralismo è venuto da molti amministratori locali ed è espressione degli stessi partiti che compongono la maggioranza di questa Aula. Citiamo per tutti il Presidente della provincia di Cagliari, Graziano Milia, il Presidente dell'ANCI e sindaco di Carbonia, Tore Cherchi, entrambi dei DS, voci tanto autorevoli quanto inascoltate, al pari di quelle provenienti da tutti i settori del mondo delle autonomie. La stessa norma contenuta nella finanziaria che ci prepariamo a discutere, riguardante lo stanziamento dei fondi senza vincolo di destinazione a favore degli enti locali, più che una compiuta espressione del cosiddetto federalismo interno è una semplice illusione ottica; un'illusione, cari colleghi, formata dall'accorpamento delle risorse provenienti da varie leggi, il cui ammontare complessivo è peraltro fermo da almeno tre anni a questa parte…
(Interruzioni)
Presidente, non riesco a sentire me stesso!
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate proseguire l'oratore. Prego, onorevole Moro.
MORO (A.N.). Quando parlerà il collega Uras canterò "Bruna isolana". Dicevo, una illusione formata dall'accorpamento delle risorse provenienti da varie leggi, il cui ammontare complessivo è peraltro fermo da almeno tre anni a questa parte, più altri fondi che comunque non compensano i tagli previsti dalla finanziaria nazionale a carico di comuni e province. C'è un certo giro di cifre che non modifica i saldi reali e, dall'altra parte, c'è la completa mancanza di una normativa di indirizzo, nel senso che il Governo regionale essendo vincolato al rispetto del patto di stabilità, e ben sapendo che al rispetto dello stesso vincolo sono chiamati gli enti locali, avrebbe dovuto raccomandare agli stessi una politica di moderazione fiscale così come sollecitano, ancora una volta invano, le organizzazioni sindacali.
Invece, ripetendo ed amplificando l'errore del Governo nazionale, la Giunta ha lasciato spalancata la porta delle addizionali Irpef che, infatti, in molti comuni sardi hanno aumentato e introdotto per la prima volta provocando l'effetto distorsivo della partita di giro per cui i modestissimi risparmi della finanziaria nazionale sono stati completamente assorbiti dalla tassazione locale, portando il segno meno sui saldi finali a carico di cittadini, famiglie ed imprese. Questo, lo denuncio anche pubblicamente, è stato seguito per filo e per segno dall'amministrazione comunale di Sassari, gestita da una maggioranza fotocopia di quella presente in questa Aula.
Il risultato di questo processo per niente virtuoso lo si è visto nelle buste paga di gennaio per ciò che concerne la finanziaria nazionale e lo si vedrà in quelle di aprile quando saranno concretamente applicate le nuove addizionali locali. C'è di più; il mancato appello alla moderazione fiscale porterà fatalmente i comuni e le province ad utilizzare fondi regionali senza vincolo di destinazione, e ad aumentare le spese correnti andando in direzione totalmente opposta ad ogni principio di risanamento della finanza pubblica oltre che, naturalmente, del federalismo interno. Insomma, se la finanziaria voleva essere l'ultimo banco di prova in ordine di tempo per sperimentare il nuovo rapporto virtuoso fra Regione ed autonomie locali, sotto questo profilo è un autentico disastro i cui effetti gravissimi si verificheranno sia in questo 2007, vanificando ogni opportunità di ripresa economica e, purtroppo, anche nei prossimi anni. Il problema di fondo quindi resta intatto.
Questo Governo regionale non ha una politica per gli enti locali, non ha mai voluto attivare un vero metodo di confronto fra pari, ha sfruttato cinicamente, fin quando ha potuto, l'omogeneità politica con molte amministrazioni allo scopo di mettere la sordina ai problemi importanti e decisivi per il presente e il futuro dei sardi. Adesso spaccerà per altamente innovativo un articolo della statutaria che, sotto certi aspetti, opportunamente, rinvia a una legge regionale la compiuta disciplina della materia, ma l'analisi dei rapporti fra Regione ed enti locali in questi due anni e mezzo di legislatura sta tutta nei fatti, e i fatti dicono che il Governo regionale considera le autonomie come un inutile intralcio al suo operare, come una perdita di tempo che bisogna evitare, come un fastidio che rallenta il raggiungimento dei propri obiettivi.
Non ci risulta, fra l'altro, che ci sia stato un confronto articolato con comuni e province sulla finanziaria che è certamente la legge fondamentale dell'anno tanto per la Regione che per gli enti locali. Ma se questo non è terreno di confronto e se occorre anche di scontro, su che cosa si dovrebbe dialogare? Forse qualcuno crede che i fondi senza vincolo di destinazione abbiano risolto il problema. La realtà è un'altra; i ritardi della finanziaria regionale graveranno pesantemente anche sul sistema delle autonomie che potranno spendere i fondi regionali solo nella seconda parte dell'anno. Se questo è il prezzo del federalismo interno i tassi sono da usura.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.).L'Assessore si è precipitato a chiarire, avendo letto gli emendamenti soppressivi presentati da ambo le parti, che c'è la necessità, o meglio che la Giunta sente la necessità di elevare a rango di legge statutaria l'articolo 26. Mi sembra una dovuta difesa d'ufficio a questo articolo che è tra i più singolari della legge statutaria; a una prima lettura uno potrebbe chiedersi come mai gli estensori della legge non ricordano, e in questo caso sia la Giunta che la Commissione, di aver approvato il 17 gennaio del 2005 la legge numero 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali.
(Interruzione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione)
CAPELLI (U.D.C.). Ma soprattutto non ricordano che lo stesso Consiglio delle autonomie è stato chiamato a dare un giudizio su questa legge, il che significa che il Consiglio delle autonomie locali esiste. Certo, la formulazione dello stesso lascia un po' interdetti, ma comprendo la necessità di elevare a legge statutaria e le buone intenzioni, ma soprattutto non capisco se abbiamo discusso a vuoto in questo mese perché la Consulta delle autonomie locali non c'entra nulla con l'articolo 15 dello Statuto; è una di quelle norme intruse che nulla hanno a che vedere con la Statutaria, che non è richiesta dall'articolo 15, non è autorizzata dall'articolo 15. Ma si sa: se si vuole la politica può fare questo ed altro. Perciò, primo aspetto, l'articolo 26 è uno di quegli articoli intrusi che non devono essere all'interno della legge statutaria.
Secondo aspetto, qualora si accedesse, sbagliando, o meglio l'Aula accedesse, sbagliando, ad inserire l'articolo 26 nella legge statutaria, dando credito a quello che ha sostenuto l'Assessore spiegando il perché dell'articolo 26, mi chiedo perché la legge sull'istituzione del Consiglio delle autonomie non è inserita nel testo. Cioè mi chiedo, il Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge regionale numero 1 del 17 gennaio del 2005 (ma vado a memoria potrei sbagliarmi nel riferimento legislativo), è l'organo di rappresentanza. Se noi inseriamo questo in qualche modo la motivazione addotta dall'Assessore avrebbe un senso, cioè si va a constatare e si dà per legittimo il fatto che comunque il Consiglio regionale retroattivamente ha già approvato la legge. Cioè il Consiglio delle autonomie, istituito dal Consiglio regionale in data…, con legge eccetera, eccetera, e tutto quello che ci volete scrivere. Sbagliando! Perché non può far parte della legge statutaria, ma comunque avrebbe in qualche modo un senso rispetto alla premessa che ha fatto l'Assessore per l'articolo 26.
Inoltre, ma lo vedremo negli articoli successivi, vedremo anche i poteri, le funzioni, le competenze sulle quali voi ritornate. Per esempio, per quanto riguarda il procedimento legislativo diversifichiamo ulteriormente perché diamo competenza al Consiglio delle autonomie in merito agli argomenti per i quali deve esprimere il proprio parere, ma per gli stessi argomenti non lo autorizziamo a legiferare. Io credo che anche questo vada corretto perché se secondo la legge istitutiva lo chiamo a dare dei pareri su alcuni argomenti non vedo perché per gli stessi argomenti non abbia la potestà legislativa che comunque gli riconosciamo per alcuni settori. Sembra quantomeno contraddittorio. Ecco i motivi del perché oltre a tutti gli altri articoli che efficacemente e prudentemente sono stati soppressi aggiungerei anche l'articolo 26, perché da questo articolo al "33" si è deciso di sopprimere buona parte della proposta.
Le stesse motivazioni che la Commissione ha addotto per la soppressione di quegli articoli valgono anche per l'articolo 26, soprattutto perché si riuscirebbe a realizzare un testo, comunque discutibile, ma che verrebbe discusso soprattutto dalla gente e dal popolo sardo in sede di referendum, mettendo al riparo da ennesime non dico brutte figure ma inopportunità legislative.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 47, 142, 626, 627; si invita al ritiro dell'emendamento numero 331. Si propone poi la votazione separata del comma 2 dell'articolo 26..
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 627. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
Metto in votazione i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 26. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
(Non è approvato)
Ricordo che l'emendamento aggiuntivo numero 296 era decaduto.
Passiamo all'esame dell'articolo 32, essendo stati soppressi in sede di Commissione gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31. All'articolo 32 sono stati presentati dodici emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti:
Art. 32Qualità normativa
1. L'attività legislativa e regolamentare della Regione si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. La Regione assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (143)
EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (297)
EMENDAMENTO soppressivo totale URAS - LICHERI - PISU - DAVOLI - LANZI - FADDA
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (327)
EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
L'articolo 32 è soppresso. (628)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Al comma 1, le parole "La Regione assicurala qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari" sono soppresse. (629)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Il comma 2 è soppresso. (630)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Al comma 1, subito dopo la parola "regolamentare" è aggiunto: "e amministrativa". (631)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - SECCI - CORRIAS
Articolo 32
Nel comma 1 all'articolo 32 dopo le parole "omogeneità dei contenuti" sono aggiunte le seguenti: "rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione,". (792)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - SECCI - CORRIAS
Articolo 32
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il regolamento del Consiglio regionale individua le ipotesi che danno luogo ad improcedibilità delle iniziative legislative e regolamentari non conformi ai parametri sulla qualità legislativa". (793)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 32
Al comma 2, subito dopo la parola "normativi" è aggiunto: "regolamentari e amministrativi". (632)
EMENDAMENTO aggiuntivo ATZERI - MANINCHEDDA
Articolo 32
Alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: "A tal fine nella pubblicazione delle leggi regionali verranno riportate in appendice tutte le norme abrogate o modificate dal testo approvato". (230)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - SECCI - CORRIAS
Articolo 32
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge sulla normazione che disciplina le regole di tecnica e qualità da rispettare nella redazione degli atti normativi, i casi e i modi in cui effettuare l'analisi d'impatto, di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi; prevede inoltre, modi e forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti. La legge sulla normazione può essere modificata solo in modo espresso. (794).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, sull'articolo 32 ci sarebbe davvero la necessità di fermarsi un attimo a riflettere per capire quali elementi di novità introduce all'interno della legge statutaria e, quindi, dell'ordinamento. Se l'articolo 32 deve introdurre dei principi importanti sarebbe forse il caso di dargli una dignità un po' diversa rispetto a quella che al momento possiede.
Effettivamente, all'interno dell'articolo 32 vengono riproposti due elementi importanti: la semplificazione e la valutazione di impatto, che non sarebbe opportuno sollevare semplicemente come questioni di principio; perché l'indicare, come obiettivo dell'amministrazione e della Regione Sardegna, quello della valutazione di impatto e quello della necessità di semplificare la normativa, non sembra avere alcun costrutto logico se da questa enunciazione di principio - che ha una sua validità, anzi, che é assolutamente condivisibile in linea di principio - non discende qualche attività concreta.
Allora, che senso ha introdurre all'interno della legge statutaria un articolo come il "32" senza che in nessun modo si sia previsto, durante questi primi due anni e mezzo di legislatura, nessun tipo di strumento legislativo concreto in direzione dell'enunciato dello stesso articolo? Io vorrei chiedere, al di là dell'enunciazione di principio, sulla semplificazione normativa che cosa ha fatto la Regione sino ad oggi? Ci sono state delle leggi che hanno costituito dei testi unici della materia o che hanno tagliato, emendato, modificato, diserbato, le leggi precedenti che si intrecciavano tra loro nel normare una materia?
Colleghi, basterebbe considerare alcuni degli esempi di norme legislative licenziate da questo Consiglio regionale, basterebbe prendere in esame la famosa legge sull'amianto per la quale vi avevamo detto - all'atto dell'approvazione di una legge assolutamente elefantiasica -che vi avremmo chiesto a distanza di un anno quanti metri quadrati di copertura di amianto la vostra legge aveva consentito di smaltire. Senza tema di essere smentito, credo che a oggi - ben oltre un anno dall'approvazione di quella legge - neanche un metro quadrato di amianto sia stato smaltito; la vostra legge prevedeva infatti una quantità talmente immensa di commissioni, sottocommissioni (articolate su base provinciale, distrettuale), che avrebbero dovuto dare l'input allo smaltimento dell'amianto, che era assolutamente evidente sin dal momento dell'approvazione della legge in Aula, che l'amianto sarebbe rimasto all'interno delle coperture, esattamente dove si trovava. Forse sarebbe stata istituita qualche Commissione in più all'interno della quale inserire qualche beneficiato, ma sicuramente non si sarebbe smaltito amianto.
Non è solo questa la legge che non va verso la semplificazione. Consideriamone un'altra, la famosa legge numero 10/2006, di cosiddetta riforma sanitaria, che voi avete approvato creando, in un momento in cui la sanità sarda aveva bisogno di meccanismi semplificativi che consentissero ai direttori generali, in sintonia con l'Assessorato, di esercitare un'azione di radicale modifica e cambiamento del sistema sanitario sardo, una serie infinita di lacci e laccioli al sistema, per cui ogni iniziativa che verrà intrapresa dalle AA.SS.LL. passerà attraverso una serie di tavoli di concertazione che ci renderanno sicuri al cento per cento che le AA.SS.LL. niente cambieranno di quello che devono cambiare.
Quindi, l'obiettivo della semplificazione normativa, che voi dite deve essere un elemento cardine del sistema, non sembra essere un obiettivo presente, al di là delle enunciazioni di principio, nell'attività legislativa di questa Regione, né sembra che questa Regione si sia messa sino a ora il problema di verificare la congruità delle varie norme che regolano i singoli campi di azione della legislazione regionale al fine di accertare quali parti siano confliggenti tra di loro, quali parti siano da modificare, quali parti siano da razionalizzare, quali parti siano da rendere omogenee. Allora, forse più che fare un'enunciazione di principio sarebbe stato importante iniziare a vedere (dopo quasi tre anni di attività di governo ), gli effetti che l'applicazione del vostro principio ha avuto sulla legislazione regionale.
Vale uguale il ragionamento, se è possibile anche con maggior sofferenza da parte di chi lo fa in questo momento, per quanto riguarda la valutazione di impatto. Già dal primo DPEF presentato in quest'Aula dall'allora assessore Pigliaru si iniziò a ragionare sul fatto che il meccanismo virtuoso adottato nel legiferare da diverse realtà avanzate (si prendeva ad esempio nel primo DPEF, durante il ragionamento svolto in Aula, l'azione esercitata dalla Nuova Zelanda) si basava sul supporto fornito nell'attività legislativa. Quindi si era detto che, nel momento in cui il legislatore assumeva le scelte necessarie a rendere efficace una legge, cioè la votava in Consiglio regionale, dovesse avere in mano tutte le informazioni che necessarie per avere un'idea di quale dovesse e potesse essere l'impatto che la nuova norma introdotta all'interno dell'ordinamento avrebbe avuto negli anni successivi, almeno per quanto riguardava il contesto economico di riferimento della Regione.
Mi sembra che questo non stia avvenendo, nel senso che mi sembra che i regolamenti, le leggi che vengono approvate dalla Regione arrivano tutte senza che il legislatore abbia la più pallida idea di quali siano gli effetti, ma senza che neanche il proponente abbia, probabilmente, un'idea chiara di quali siano gli effetti che le norme che vengono introdotte all'interno dell'ordinamento portano nella realtà sociale sarda.
Basterebbe chiedersi se qualcuno ha calcolato gli effetti che le norme introdotte nel Piano paesaggistico regionale hanno sulla realtà sarda, ma in termini di riallocazione delle risorse, in termini di redistribuzione del reddito, in termini di operazioni di cambiamento di valori immobiliari che in quel momento avevano - e oggi non hanno più perché sono stati tutti modificati - gli investimenti economici, gli appezzamenti di terreno sui quali è ricaduto l'effetto del Piano paesaggistico regionale.
Ma abbiamo chiesto più volte, anche attraverso interrogazioni, quali fossero gli effetti che le cosiddette tasse sul lusso avrebbero dovuto avere sulle casse regionali. A oggi non c'è stata data una risposta, neanche alle interrogazioni. L'assessore Pigliaru, a suo tempo, aveva sempre detto che molte di queste tasse avevano una funzione di scopo e non di cassa. Vorremmo avere oggi, visto che nei prossimi giorni discuteremo la legge finanziaria, una valutazione di impatto sullo scopo, cioè vorremmo capire se effettivamente l'obiettivo che si voleva ottenere attraverso l'introduzione della tassa, che non era un obiettivo di cassa ma era un obiettivo di immagine, un obiettivo di scopo, chiamiamolo così, è stato centrato. Vorremmo sapere quali parametri sono stati utilizzati per verificare se l'obiettivo è stato centrato; vorremmo sapere quali sono le valutazioni politiche, supportate da fatti concreti, che ci consentono di dire che il principio che stiamo ipotizzando di introdurre all'articolo 32 è già un principio virtuoso con cui questa Regione sta legiferando!
Colleghi, non ha alcun senso continuare a enunciare dichiarazioni di principio, apparentemente giustificate e buone, se poi l'attività legislativa di questo Consiglio continua ad essere lontana mille miglia dai principi che voi proponete di introdurre all'interno delle leggi statutarie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io stavo preparando le mie carte per andare via, perché oltre allo sconcerto che ho manifestato precedentemente per la situazione dell'Aula (ovviamente guardo anche alla mia sinistra), ritengo che sia davvero la sconfitta dell'opposizione, sicuramente, che veramente non saprei come definire. Siccome sono anche un po,' come dire, impetuoso su certe cose, misurerò le parole, ma ritengo inopportuno continuare a dare il mio contributo per la discussione di questa legge statutaria.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 143, 297, 628, 629, 630, 631, 632. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 327 e 230, sui quali diversamente il parere sarebbe negativo. Si esprime parere positivo sull'emendamento numero 792. Si ritirano gli emendamenti numero 793 e 794. Si propone inoltre di sostituire nel testo dell'articolo, anche in base alle modifiche che abbiamo apportato precedentemente, la parola "Regione" con "Consiglio regionale".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore e concorda anche con le modifiche introdotte attraverso l'emendamento orale all'articolo 32.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Ritiro l'emendamento numero 327.
(Non sono approvati)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
E' in votazione l'articolo 32.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 32 nel testo modificato dal relatore.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARROCU - MASIA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: DIANA - LIORI - LOMBARDO - MORO - PILERI - PISANO - VARGIU.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 40
contrari 7
(Il Consiglio approva)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 792. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 sono stati presentati venti emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti:
Art. 33Procedimento legislativo
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.
2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.
3. Le iniziative popolari e quelle del Consiglio delle autonomie locali sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
4. L'iniziativa legislativa popolare e quella del consiglio delle autonomie locali non sono ammesse per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.
5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.
EMENDAMENTO soppressivo parziale URAS - LICHERI - LANZI - FADDA - DAVOLI - PISU
Articolo 33
Al 1° comma, dell'art. 33 dopo le parole "Giunta Regionale", sono soppresse le parole "al Consiglio delle Autonomie locali". (328)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 3, le parole "Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura" sono soppresse. (633)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Il comma 4 è soppresso. (634)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 4, le parole "per le leggi tributarie e di bilancio" sono soppresse. (635)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - LOMBARDO - CONTU - PETRINI - PILERI - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio
Articolo 33
Nel comma 4 sono soppresse le parole: "tributarie e di bilancio". (707)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 4, le parole "in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine" sono soppresse. (636)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPAI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - AMADU - PILERI - CASSANO - SANJUST - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - CUCCU Franco Ignazio
Articolo 33
Nell'articolo 33 sono soppressi i commi 5 e 6. (236)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Il comma 6 è soppresso. (637)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 33
La rubrica dell'art.33 è così sostituita: "Iniziativa legislativa". (144)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno cinquemila elettori della Regione; quelli di iniziativa del Comune e della Provincia devono essere deliberati dai relativi Consigli". (638)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FLORIS Mario - CHERCHI Oscar
Articolo 33
Al 3° comma le parole "entro due anni" sono sostituite dalle parole "entro un anno". (48)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato
Articolo 33
Nel terzo comma sostituire "due anni" con "nove mesi". (354)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 3, le parole "entro due anni" sono sostituite con: "entro sei mesi". (639)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - LOMBARDO - CONTU - PETRINI - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio
Articolo 33
Nel comma 3 le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi". (712)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 33
Il 5° e il 6° comma dell'art. 33 sono sostituiti dall'art. 33 bis rubricato "Esame ed approvazione dei progetti di legge":
1. Ogni progetto di legge è esaminato dalla commissione consiliare competente ed approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
2. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce la procedura d'urgenza per l'approvazione dei disegni e progetti di legge urgenti, ovvero per l'adozione dei regolamenti urgenti qualora ne facciano richiesta motivata un terzo dei consiglieri. (146)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI
Articolo 33
Al 1 comma dell'art. 33, dopo le parole "autonomie locali" e prima delle parole "e al popolo" sono aggiunte le parole: "nelle stesse materie elencate nell'art. 9, 1 comma, della legge regionale n° 1 del 17 gennaio 2005". (145)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 1, subito dopo le parole "e al popolo" sono aggiunte le seguenti: "a uno o più consigli comunali che rappresentino almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale". (640)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 3, subito dopo le parole "Le iniziative popolari" sono aggiunte: "comunali, provinciali". (641)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo
Articolo 33
Al comma 4, subito dopo le parole "L'iniziativa legislativa popolare" sono aggiunte: "dei Comuni, delle province". (642)
EMENDAMENTO aggiuntivo MANINCHEDDA - ATZERI - SERRA - BALIA - MASIA -PITTALIS - LAI Vittorio Renato - MARRACINI - SALIS
Articolo 33
Dopo le parole "progetti di legge urgenti" è aggiunto: "garantendo comunque l'emendabilità dei progetti di legge in esame". (317).)
PRESIDENTE. A questi emendamenti va aggiunto l'emendamento numero 225 spostato dall'articolo 13 ter. Non ho iscrizioni a parlare.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. L'emendamento numero 328 è decaduto. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 633, 634, 635, 707, 636, 236, 637, 144, 638, 48, 354, 639, 712, 146, 145, 640, 641, 642, 317. Per quanto riguarda l'emendamento numero 225 ricordo che la Commissione aveva espresso parere favorevole limitatamente al primo periodo sino a "interessi collettivi". Si ribadisce l'invito, già rivolto ai proponenti, a valutare l'opportunità di una riformulazione.
PRESIDENTE. Onorevole Pinna, sta proponendo una votazione per parti?
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Quando la Commissione esaminò l'emendamento numero 225 accolse solamente la prima parte e valutò che andasse più opportunamente collocato all'articolo 33. In quella occasione si propose di prendere in esame una possibile riformulazione del testo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che l'emendamento numero 328 è decaduto.
Metto in votazione l'emendamento numero 633. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non sono approvati)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 146.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Colleghi, l'emendamento numero 146 propone lo spostamento dei commi 5 e 6 in un articolo apposito, il 33 bis. Ovviamente, qualora il Consiglio accogliesse l'emendamento si istituisce il nuovo articolo, se venisse respinto si vota l'articolo così com'è.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 146.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: DIANA - LIORI - MORO - ORRU' - PISANO - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SANNA Matteo - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MARROCU - MASIA - MELONI - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 51
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 9
contrari 42
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(E' approvata)
(Non è approvata)
Il Consiglio è riconvocato domani, mercoledì 7 marzo, alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 44.
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