Seduta n.198 del 31/05/2006
CXCVIII Seduta
(Antimeridiana)
Mercoledì 31 maggio 2006
Presidenza del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 10 e 20.
cherchi Oscar, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di mercoledì 17 maggio 2006 (192), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Vincenzo Floris, Silvio Lai e Sergio Milia hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 31 maggio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
"Norme in materia di elezioni amministrative". (232)
(Pervenuto il 30 maggio 2006 e assegnato alla prima Commissione)
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Caligaris: "Istituzione e disciplina del Registro regionale delle unioni civili". (231)
(Pervenuta il 24 maggio 2006 e assegnata alla seconda Commissione.)
Risposta scritta ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:
"Interrogazione Dedoni sulla realizzazione degli invasi sulla diga del Tirso". (337)
(Risposta scritta in data 26 maggio 2006.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
cherchi Oscar,Segretario:
"Interrogazione Contu - La Spisa - Liori, con richiesta di risposta scritta, sull'organizzazione del convegno "Le giornate della salute" in corso di svolgimento a Trieste dal 21 al 27 maggio 2006, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale". (511)
"Interrogazione Milia - Oppi - Capelli, con richiesta di risposta scritta, sulla assenza nella Regione Sardegna, ed in particolare presso l'Azienda USL n. 1, di programmi di prevenzione secondaria dei tumori mediante screening attivo". (512)
"Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sul blocco dell'attività della pesca del corallo in Alghero". (513)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.
cherchi Oscar,Segretario:
"Mozione Floris Mario - La Spisa - Oppi - Artizzu - Vargiu - Ladu - Amadu -Capelli -Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Biancareddu - Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Dedoni - Diana - Liori - Milia - Moro - Murgioni - Pili - Pisano - Randazzo - Rassu - Sanciu - Sanjust su un nuovo e più fecondo accordo interistituzionale tra Stato e Regione autonoma della Sardegna dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Senato della XV legislatura e della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (72)
"Mozione Capelli - Oppi - La Spisa - Artizzu - Vargiu - Ladu - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Randazzo - Contu - Dedoni - Diana - Gallus - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Petrini - Pili - Pisano - Sanjust - Sanciu - Sanna Matteo, sull'assenza di politiche sanitarie veterinarie volte all'eradicazione delle pesti suine che affliggono vaste zone del territorio regionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (73)
"Mozione Marrocu - Biancu - Porcu - Licheri - Balia per il rilancio della vertenza con lo Stato e la rapida conclusione di una intesa in materia di entrate, di demanio e patrimonio e sulla riduzione delle servitù militari". (74)
PRESIDENTE. Comunico che le mozioni numero 72 e 74 sono state inserite all'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e pertanto verranno discusse al termine dell'esame del testo unificato 43-85.
Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato della proposta di legge Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo: "Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali" (43/A) e del disegno di legge: "Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali" (85/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del testo unificato numero 43-85/A. Propongo di proseguire l'esame dell'articolo 74 e dei successivi per poi riprendere la discussione di quelli precedentemente accantonati.
Poiché non ci sono opposizioni, passiamo all'esame dell'articolo 74 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 74 e dei relativi emendamenti:
Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti:
a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale18 novembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche in forma associata ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
e) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
Emendamento sostitutivo totale Sanna Francesco - Orrù - Pittalis - Cucca - Corrias - Balia - Cugini -
Art. 74
L'emendamento n. 9 è sostituito dal seguente:
"Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 74, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"a tal fine il programma regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1997, suddiviso per province, è sottoposto alla Conferenza Regione - enti locali secondo le procedure di concertazione previste dalla legge regionale n. 1 del 2005; in sede di prima applicazione il programma è inviato altresì al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.". (49).)
Emendamento soppressivo parziale Masia - La Spisa - Ibba - Caligaris - Lai - Balia - Artizzu - Liori - Moro - Diana - Sanna Matteo - Cappai - Pisu - Amadu - Randazzo - Cuccu Franco Ignazio - Sanjust - Oppi - Rassu - Cerina - Bruno - Lanzi - Fadda Vincenzo
Art. 74
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 74 è soppressa. (9)
PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare…
E' iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, volevo spendere due parole su questo importante argomento: le scuole civiche di musica presenti in tutto il territorio della Sardegna. Le scuole civiche di musica hanno avuto un grande successo per il coinvolgimento della popolazione e dei ragazzi; sono presenti in comuni piccolissimi che si sono aggregati anche in comuni importanti capofila. Nel 2006 gli iscritti hanno raggiunto quota 7335, di questi, alcuni ragazzi hanno conseguito le licenze di teoria nei conservatori di Stato.
Credo che non sfugga a nessuno che queste scuole di musica hanno creato 300 posti di lavoro per musicisti sardi e altri 50 posti di lavoro destinati al personale non docente. Quelli che sto leggendo sono i dati del 2006; se si considera che le scuole civiche di musica sono in attività da nove anni, possiamo affermare con certezza che oltre 40.000 sardi hanno avuto accesso alla formazione musicale.
Oggi noi con questa legge stiamo rinviando le decisioni che riguardano appunto gli interventi, la programmazione e tutto ciò che riguarda queste scuole di musica, alle province. Noi abbiamo provato con il nostro emendamento ad evitare questo perché la nostra paura è che in qualche modo si affrontino questi programmi in maniera diversa, logicamente i piccoli comuni avrebbero meno voce in capitolo, logicamente le province potrebbero avere problemi che, a livello culturale, sono più facili da affrontare in sede regionale.
Ora noi riteniamo che questo emendamento sia impostato principalmente per salvaguardare almeno l'esistente e, nel periodo di transizione, cercare di evitare che questa cultura musicale, che sta crescendo in Sardegna, subisca un freno. I ragazzi che hanno la possibilità di accedere a queste scuole sono tantissimi, i Comuni che hanno intrapreso queste iniziative sono, come dicevo poco fa, 147 (31 capofila e 116 più piccoli). Questi 116 sono tutti Comuni molto piccoli che, attraverso la legge che istituisce le scuole civiche di musica, hanno potuto godere di vantaggi altrimenti a loro non accessibili.
Noi speriamo che l'emendamento numero 49 - quindi ritiriamo il nostro emendamento numero 9 - possa offrire una risposta alla nostra preoccupazione. Spero che questa fase sperimentale dia i frutti che noi aspettiamo; nutriamo forti dubbi ma, visto che nell'emendamento è previsto che in fase di prima applicazione si porti all'attenzione della Commissione cultura quello che è il programma che viene predisposto (previa naturalmente la verifica della Conferenza Regione-Enti locali), speriamo che questo passaggio possa offrire qualche piccola garanzia proprio in questa fase iniziale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, non sono riuscito a sentire, a seguire, sin dall'inizio l'intervento dell'onorevole Masia, che è firmatario dell'emendamento numero 9 e che non mi risulta sia firmatario, invece, dell'emendamento all'emendamento numero 49, quindi non so quale sia la posizione che assumono i colleghi che hanno condiviso la presentazione dell'emendamento numero 9. Vorrei solo rimarcare che lo scopo dell'emendamento è quello di rispettare, valorizzandole, le esperienze delle scuole civiche di musica che, in varie parti della Sardegna, hanno rivestito un ruolo molto importante nella diffusione capillare dell'attività musicale, in particolare tra i ragazzi, tra i giovani.
Come rivela lo stesso nome, sono scuole "civiche", non sono scuole provinciali, di livello provinciale; in alcuni casi sono stati istituiti, invece, dei consorzi tra Comuni per gestire delle scuole civiche e in alcuni di questi casi i consorzi tra i Comuni hanno raggruppato Comuni di province diverse. Non si capisce perché la competenza su questa materia debba passare alle Province e non possa invece rimanere ai Comuni, mantenendo un'esperienza che ha già dato dei buoni risultati: le cose è giusto cambiarle quando non funzionano, non capisco perché si tenti di cambiarle quando invece funzionano bene!
Mi sembra che, con il meccanismo che si tenterebbe di introdurre con l'emendamento all'emendamento numero 49, si avvii una procedura di consultazione tra Commissione consiliare competente, conferenza Regione-Enti locali, che di fatto complica l'iter e non offre certezza, sia ai Comuni che vogliono intraprendere nuove strade e nuove iniziative in questa direzione, sia ai Comuni che hanno già attivato in maniera virtuosa una nuova attività che stà generando buoni frutti e che chiede soltanto di essere lasciata vivere e funzionare così come è.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Signor Presidente, voglio ringraziare il primo firmatario dell'emendamento numero 9 per la sua disponibilità al ritiro dell'emendamento che consente di mantenere integra l'impostazione della legge, che è quella di guardare - direi anche seguendo il dettato costituzionale - alla migliore allocazione possibile della funzione amministrativa.
Anche dalle parole dell'onorevole La Spisa, infatti, si evince che il problema non è quello di dove allocare la funzione ma è quello piuttosto di stabilire quante risorse servono per garantire che le esperienze già in vita vengano in qualche modo preservate. Allora questo è un altro problema rispetto al provvedimento che noi abbiamo davanti, ed è il problema che l'emendamento numero 49, emendamento all'emendamento numero 9, cerca di considerare e di superare. Quindi io credo che ci saranno tutte le possibilità, nel frattempo, addirittura di affrontare il merito nella legge di settore che è il vero cuore del problema. Il problema non è dove vengono svolte le funzioni - queste sono funzioni che chiaramente possono essere svolte, e devono essere svolte, ad un livello inferiore a quello della Regione - ma è invece la capacità della Regione di finanziare con risorse la funzione della diffusione della cultura musicale.
Approfitto dell'intervento, Presidente, per chiedere al Consiglio, come relatore in Aula del provvedimento, l'accoglimento di un emendamento orale che però ha significato di coordinamento testuale. Alla lettera c) dell'articolo 74 è rimasta infatti una vecchia versione del comma che è inconferente con i contenuti attuali della legge. Per cui in sede di coordinamento chiedo che venga modificata la lettera c) dell'articolo, sostituendo le parole "in forma associata ai sensi del" con "attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal". Il vecchio testo che fa riferimento a "forme associate" non ha infatti alcun significato e, con la nuova formulazione, chiariamo che i contributi previsti dalla legge del '90, già affidati alle Province, sono uno dei possibili modi con cui le Province possono sostenere le attività culturali ma non escludono altri interventi secondo la loro autonomia.
Chiedo ai colleghi di recepire questa formulazione e consegno un testo scritto dove è riportata detta correzione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisu. Ne ha facoltà.
PISU (R.C.). Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, io sono tra coloro che hanno sempre sostenuto l'importanza delle scuole civiche di musica e per cui condivido totalmente ciò che ha detto poc'anzi il collega Masia. E ciò vale, sicuramente, per le città più importanti della Sardegna ma, a maggior ragione, vale per quella vasta area di zone interne dove queste scuole civiche di musica, grazie ad intese che sono state strette da tantissimi piccoli Comuni, hanno prodotto dei risultati eccellenti. Mi riferisco in particolare ad alcune scuole che hanno raggiunto ormai un numero di partecipanti che supera i 200 (ben superiore anche a quello di certe città medie della Sardegna) probabilmente anche per mancanza di altre opportunità.
Ora, non sfuggirà certo a nessuno che, se in quei territori non ci fossero state queste scuole civiche di musica, certamente non ci sarebbe stata l'opportunità per quelle persone di recarsi a Cagliari, a Sassari, a Nuoro, ad Oristano, perché i costi sarebbero stati molto elevati, considerato che spesso si tratta di giovani e giovanissimi scolari. Io penso che il metodo che hanno utilizzato questi Comuni, e cioè quello di sommare alla contribuzione regionale una loro partecipazione finanziaria nonché i proventi di una retta pagata dagli stessi partecipanti a questi corsi, sia estremamente interessante perché ha consentito di raggiungere quel budget di risorse necessario per istituire delle scuole civiche di musica di qualità. Tanto è che parecchi di questi iscritti sono hanno conseguito alcune licenze al conservatorio di Cagliari. Dunque una scelta importante.
La preoccupazione che c'è, soprattutto in queste piccole scuole, è che questa esperienza possa essere in qualche modo dispersa e che non si riescano più ad avere i contributi della Regione sarda necessari per sostenere le scuole civiche di musica delle aree interne e svantaggiate. Per questi motivi l'emendamento che è stato proposto da Masia, ma anche da me ed altri, è stato poi sostituito da questo. L'importante è che queste scuole civiche di musica sopravvivano e possano continuare a svolgere il ruolo importante che hanno svolto fino ad oggi nell'interesse di questi giovani e soprattutto nell'interesse della cultura generale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.Signor Presidente e onorevoli consiglieri, il problema che è stato sollevato anche attraverso l'emendamento numero 9, è un problema importante, e l'intendimento della Giunta regionale, ma anche il senso di tutto il disegno di legge in materia di trasferimento di competenze, è finalizzato prima di tutto a salvaguardare le esperienze importanti e positive che sono maturate in questi anni a livello territoriale (parlava poc'anzi l'onorevole Pisu delle esperienze maturate nelle zone interne) e poi eventualmente a svilupparle.
Il problema di fondo che però si pone questo testo unificato è quello di individuare il livello istituzionale più idoneo dove allocare questa funzione. Adesso l'emendamento che è stato presentato, l'emendamento all'emendamento quindi l'emendamento numero 49, penso che cerchi di rispondere alle legittime preoccupazioni sulla necessità di salvaguardare questa esperienza, di salvaguardare la continuità delle risorse verso le scuole civiche di musica che sono state attivate.
Con esso viene infatti introdotto un percorso che investendo sia il Consiglio, sia la Conferenza Regione enti locali sia, in sede di prima applicazione, anche la Commissione, dovrebbe essere utile per fugare le perplessità e le preoccupazioni su questo importante tema.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 49.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale su questo sub-emendamento e dichiaro il voto contrario perché ritengo che la disciplina migliore non sia quella che teoricamente viene individuata a tavolino, ma quella che rispecchia la realtà. Mi sembra che obiettivamente le competenze riguardanti l'istituzione delle scuole civiche di musica possano rimanere alle province, soltanto, al limite, in termini di programmazione, ma che oggettivamente è opportuno che le scuole rimangono nella competenza comunale.
Ho paura che per obbedire ad un'intenzione di razionalizzazione teorica, si comprometta il buon funzionamento di un meccanismo che ha conseguito buoni risultati su tutto il territorio. Noi votiamo contro quest'emendamento e qualora non venisse accolto manteniamo ovviamente l'emendamento numero 9.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.). Signor Presidente, io trovo veramente anacronistico quello che i colleghi del centro sinistra ci stanno proponendo, perché le scuole civiche di musica affidate ai comuni hanno conseguito i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, non si capisce perché si debba cambiare.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Non si cambia!
SANJUST (F.I.). E no, si cambia! Perché nel momento in cui si cambia, la barca probabilmente inizia a navigare in direzione diversa. E io non avrei alcun problema a votare anche positivamente, ciò che i colleghi del centrosinistra stanno proponendo; quello che chiedo adesso, e questo vale anche per il futuro, e che quanto meno si spieghi, anche a chi non la pensa come voi, il motivo per il quale si deve arrivare ad una votazione. Io sinceramente non ho capito perché state richiedendo questo cambiamento, e vi chiedo veramente la cortesia di dare spiegazioni come chiedo anche agli Assessori che quando da parte del relatore viene espresso un parere si smetta di dire "conforme o non conforme" e si spieghi veramente all'Aula, ma soprattutto ai cittadini, il motivo della scelte.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 49 il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare della l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 49.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Sanna Alberto ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Ibba - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci - Soru - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cassano - Cherchi Oscar - Dedoni - Diana - Floris Mario - Gallus - La Spisa - Ladu - Moro - Murgioni - Pisano - Randazzo - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 60
votanti 59
astenuti 1
maggioranza 30
favorevoli 39
contrari 19
(Il Consiglio approva).
L'emendamento numero 9 decade a seguito dell'emendamento numero 49.
Metto in votazione l'articolo 74, nel testo modificato oralmente. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 75 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 75 e dei relativi emendamenti:
Sport. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
b) monitoraggio e dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione d'impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;
f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito regionale, nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
g) sostegno degli atleti sportivi sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali e sponsorizzazioni previsti dagli articoli 27, 31 e 32 della legge regionale n. 17 del 1999.
Emendamento all'emendamento numero 34 sostitutivo parziale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
art. 75
Nell'emendamento 34 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;". (45)
Emendamento sostitutivo parziale Porcu - Marrocu - Biancu - Licheri - Balia
Art. 75
Il comma 1 dell'articolo 75 è così sostituito:
"1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
b) monitoraggio e dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione d'impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;
f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
g) sostegno degli atleti sportivi sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999.
i) Contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999.
l) attività di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999." (34)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia - Maninchedda.
Art. 75
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 75 è così sostituita:
"a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali;" (12)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia - Maninchedda
Art. 75
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è così sostituita:
"f) pianificazione delle risorse da trasferire alle province ed ai comuni per la programmazione degli interventi e delle manifestazioni sportive di rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale." (11). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole sugli emendamenti numero 45 e 34 (quest'ultimo recepisce anche l'emendamento numero 12, con qualche variazione), mentre è contrario sull'emendamento numero 11, del quale si richiede il ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 12 decade.
Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Ritiriamo l'emendamento numero 11.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 76 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 76 e dei relativi emendamenti:
Art. 76
Sport. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle province l'attuazione, sulla base della programmazione regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 75.
2. Le province predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.
Emendamento all'emendamento numero 10 sostitutivo totale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 76
L'emendamento n. 10 è sostituito dal seguente:
"Nel comma 1 dell'articolo 76 le parole da "l'attuazione..." a "programmazione regionale" sono sostituite da: "la programmazione e l'attuazione sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali". (47)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia - Maninchedda
Art. 76
Il comma 1 dell'articolo 76 è così sostituito:
"1.Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alle province ed ai comuni le seguenti, funzioni e compiti:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione nel rispetto delle linee generali di indirizzo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 75;
b) erogazione dei contributi agli enti di promozione e alle federazioni sportive per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e simili;
c) erogazione di contributi per la formazione degli operatori sportivi.". (10)
Emendamento all'emendamento numero 38 sostitutivo parziale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 76
Il comma 1 dell'articolo 76 bis, introdotto dall'emendamento n. 38, é così sostituito:
"1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:
a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;
b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;
e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.". (46).
Emendamento aggiuntivo Sanna Francesco - Cucca - Cugini - Pinna - Bruno - Orrù - Corrias.
Art. 76
Dopo l'articolo 76, nel titolo V, è inserito il seguente:
"Articolo 76 bis
Monitoraggio e valutazione di attuazione
1. La Giunta regionale tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni sei mesi, trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della legge ed in particolare:
a) sui trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali, sia disposti dalla Regione sia disposti dallo Stato, le intese in corso ai sensi dell'articolo 10, le quantificazioni dei costi gravanti sugli enti locali per la gestione delle risorse trasferite e la loro copertura;
b) sui trasferimenti di personale, gli inquadramenti operati e gli oneri rimasti a carico della Regione, i procedimenti in corso, le intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
c) sulle funzioni effettivamente trasferite ed il loro concreto esercizio da parte degli enti locali e sul conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
d) sugli ambiti territoriali adeguati individuati dal Piano di riordino o dalle leggi di settore per l'esercizio associato di funzioni; le iniziative adottate per favorire l'esercizio associato; i casi di esercizio in via sostitutiva da parte della Provincia ed i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6 comma 3;
e) sugli atti di programmazione indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 2;
f) sui casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
g) sulle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione delle presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli assessori competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione. Esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi assessorati.
3. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione - enti locali.". (38).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole agli emendamenti numero 46, 47 e 38 e si invitano i proponenti a ritirare il numero 10, il cui contenuto è già recepito in altri emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 76. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 77 e del relativo emendamento. A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 47 è decaduto l'emendamento numero 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 77 e del relativo emendamento:
Art. 77
Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;
b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;
c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n 26 del 1997.
Emendamento aggiuntivo Rassu - Pittalis - Moro - Cappai - Oppi - Randazzo - Amadu - Cuccu Franco Ignazio - Petrini
Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
"Art. 77 bis
1. E' consentito il terzo mandato amministrativo per i sindaci eletti nei comuni con meno di duemila abitanti.". (8) .)
PRESIDENTE. Il contenuto dell'emendamento è estraneo all'oggetto dell'articolo, pertanto invito i presentatori a ritirarlo.
CUGINI (D.S.). Rassu, ritiralo!
PRESIDENTE. E' una norma intrusa, onorevole Rassu, quindi se lei lo ritira ci evita…
CUGINI (D.S.). Lo può conservare per la prossima volta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, all'atto della presentazione io chiesi agli uffici - stavamo iniziando l'esame della legge e degli articoli - a quale articolo fosse opportuno aggiungere quest'emendamento. Sono stati gli uffici a suggerirmi di presentarlo come aggiuntivo all'articolo 77. Tutto qui, senza voler polemizzare, questa è la verità. Non ho fatto altro che quello che mi hanno consigliato gli uffici.
PRESIDENTE. Sì, va bene, onorevole Rassu, il punto è che a volte non c'è il tempo di fare questo lavoro preventivo di filtro, per cui poi ci troviamo in Aula emendamenti del tutto estranei alla materia in esame. Io le ho rivolto un invito. E' evidentemente una norma intrusa, insomma, evidentemente. Dopodiché…
RASSU (F.I.). Non lo so, comunque…se la volontà…
PRESIDENTE. Va bene. Lei non intende ritirarlo.
RASSU (F.I.). No, grazie. Anzi, volevo intervenire, se è possibile. Posso?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, questo emendamento che è stato presentato da me e da altri colleghi, vuole consentire la prosecuzione del mandato dei Sindaci di piccoli comuni, al di sotto dei 2000 abitanti. E' una norma fortemente voluta dall'ANCI. Prima di presentare quest' emendamento il sottoscritto ha ascoltato il Presidente dell'ANCI, l'onorevole Serri. L'ANCI in Sardegna ha fatto candidare alcuni Sindaci di varia estrazione politica, proprio per sostenere e rafforzare la tesi che considera anticostituzionale la norma che vieta il terzo mandato.
La Costituzione prevede che il sindaco sia eletto liberamente e democraticamente dal voto dei cittadini, e non prevede alcun limite per quanto riguarda il numero dei mandati. Ora, io sono d'accordo che un cittadino non possa rivestire la carica di sindaco all'infinito, ma nei piccoli comuni, molte volte si fa fatica, credetemi, a trovare un candidato Sindaco.
Questo emendamento che è stato presentato trae lo spunto anche da un'interlocuzione tra l'ANCI e il Governo; è una battaglia sostenuta da sinistra a destra anche a livello nazionale. Quindi non c'è niente di strano, non c'è niente di anormale, la sua approvazione costituirebbe un elemento rafforzativo dell'autonomia, della nostra autonomia, perché anticiperemmo un'analoga iniziativa del Governo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-DL), relatore. Signor Presidente, su questo punto voglio esprimere il parere della Commissione. Collega Rassu, la Commissione ha votato all'unanimità il parere negativo sull'emendamento, ma con una richiesta di ritiro, non perché il merito sia indiscutibile, sappiamo che ci son molte opinioni, anche tra di noi, in contrasto su questo punto, ma perché merita un approfondimento diverso, nel contesto di un ragionamento sulle Autonomie locali in Sardegna, e quindi, anche sui sistemi elettorali, che avremo tutto il tempo di fare in maniera diversa dal modo estemporaneo con cui potremmo farlo stamattina.
Quindi è necesario un impegno a discutere nel merito anche in una logica bipartisan in prima Commissione, per ragionare di questi problemi. Le elezioni nei piccoli comuni si sono svolte lo scorso fine settimana, non ci sono turni elettorali sino alla primavera del 2007, e quindi abbiamo tutto il tempo per ragionarci. Per cui, la invitiamo, indipendentemente dai profili di ammissibilità, ad una seria considerazione al ritiro, ma con l'impegno a discutere di queste tematiche nella sede più appropriata che individueremo insieme.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, nell' esprimere il parere, mi sia consentito di rivolgere un invito all'onorevole Rassu, che, so persona sensibile, senza entrare nel merito del contenuto dell'emendamento, sul quale naturalmente si può discutere e sul quale naturalmente ci sono posizioni differenti.
Come è stato già rilevato, ritengo che una materia così importante, così delicata, che riguarda una parte importante della ipotesi di riforma del sistema delle Autonomie locali, meriti un provvedimento di legge specifico ,che ci consenta, appunto, di sviluppare e di approfondire un tema così delicato. Quindi l'invito che rivolgo all'onorevole Rassu è di ritirare l'emendamento assicurando però la disponibilità della Giunta a discuterne poi nel merito in seno alla prima Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Presidente se non lo ritiro io lo fanno proprio gli altri, ecco, questa è la situazione in parole povere; questa è la verità.
PRESIDENTE. Onorevole Rassu, l'emendamento è stato ammesso in Aula per un errore degli uffici; io penso che sia sbagliato mettere ai voti questo emendamento, penso che sia sbagliato soprattutto perché c'è una partita elettorale in corso. Alcuni sindaci non si sono candidati perché la legge non consentiva la candidatura dopo il secondo mandato, mentre altri sindaci hanno ritenuto di candidarsi esponendosi a un contenzioso che sicuramente ci sarà. Io penso che non sia giusto che noi interveniamo a partita in corso; penso che il legislatore debba affrontare queste questioni, che sono di grande rilevanza e di grande interesse, nei modi più opportuni.
Quindi io chiedo a lei, ma chiedo anche ai colleghi che volessero farlo proprio, di rinunciare a chiedere l'esame in Aula e di riproporre nei termini corretti e nei tempi dovuti l'emendamento in sede di Commissione, tutto qui. Noi non possiamo intervenire a sanatoria di situazioni che si sono determinate, ecco, questo è l'aspetto principale, dopodiché …. Prego onorevole Rassu.
RASSU (F.I.). Presidente, l'emendamento rimane in Aula, anche perché prima di presentarlo mi sono consultato anche con alcuni colleghi dell'opposizione, i quali erano tutti d'accordo.
CUGINI (D.S.). Ti sei consultato con i colleghi sbagliati; ritiralo!
RASSU (F.I.). Con il tuo Capogruppo, prima, mi dispiace.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto per valutare l'ammissibilità dell'emendamento.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 06, viene ripresa alle ore 11 e 16.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, dall'interlocuzione avuta con il Presidente della Commissione e con i Capigruppo, è scaturito l'impegno di inserire come priorità una norma da presentare in Commissione - dove esiste già, per altro, un progetto di legge presentato da un Gruppo della maggioranza - e nei prossimi due mesi di portarla in Aula. Pertanto ritiro l'emendamento.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Torniamo adesso all'esame dell'articolo 34, al quale sono stati presentati due ulteriori emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo degli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 34:
Emendamento all'emendamento numero 6 sostitutivo totale Cherchi Oscar - Floris Mario.
Art. 34
I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono soppressi.
Alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5: al termine del comma 1 aggiungere: "le procedure di accertamento dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2007".
Art. 14: Le somme di lire 200.000 e lire 600.000 sono sostituite da "euro 500 e euro 1.500".
Art. 18 bis: Il comma b) è sostituito dal seguente:
"b) siano stati alienati prima del 31 dicembre 2005 o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico, o rilevata la finalità di interesse pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge n. 167 del 1972 e della Legge n. 865 del 1971 e sue modifiche e integrazioni o di piani per gli insediamenti produttivi". (41)
Emendamento all'emendamento numero 42 sostitutivo totale Secci - Marrocu - Biancu - Licheri
L'emendamento n. 6 è ,sostituto dal seguente:
"Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"Art. 34 bis
Usi civici
I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
"13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n, 12 è sostituito dal seguente:
"3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.".
14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.".
15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis dello legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituita dalla seguente:
"b) siano stati alienati, prima dell'entrata in, vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere,dai comuni senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP." (42).)
Richiesta di procedura abbreviata
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, chiedo che lei si esprima, ai sensi dell'articolo 88, sull'ammissibilità di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39 in merito al problema degli usi civici. Altrimenti si rischia di continuare un po' a pasticciare sul pasticcio che è stato già creato sul "maxi collegato", sulla legge numero 4 del 2006. Chiedo inoltre, ai sensi dell'articolo 100 e 101, la procedura abbreviata per l'esame della proposta di legge numero 203, relativa proprio al problema degli usi civici. Credo infatti che solo attraverso una proposta di legge chiara, comprensiva, si possa realmente affrontare il problema relativo agli usi civici che è un problema all'attenzione di tutti gli amministratori, di tutti i sindaci della Sardegna. Mi riservo di intervenire, se non ritenesse inammissibili questi emendamenti, sugli emendamenti stessi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire preliminarmente per chiedere agli uffici se gli emendamenti relativi agli usi civici erano da considerarsi norme intruse o meno. Stiamo parlando di conferimento di funzioni agli enti locali e gli enti locali su questa materia non hanno assolutamente nessuna funzione. Quindi credo che sia giusto e corretto che gli uffici si pronuncino, così come hanno fatto su altre materie, per capire se questi emendamenti possono essere considerati norme intruse o meno. Io credo siano norme intruse.
PRESIDENTE. La richiesta è uguale a quella formulata dall'onorevole Cherchi. Le norme, dal punto di vista strettamente formale, non sono collocabili in questo articolo se non per il fatto che si tratta di correggere alcuni articoli della legge numero 4, appena approvata dal Consiglio regionale. Quindi - così sostengono molti dei presentatori - è un modo per correggere una norma che ha sottovalutato alcune problematiche relative agli usi civici. Questa è la funzione e per questo verrebbe accolta, nel senso che il Consiglio agisce quasi in sede di autotutela di un proprio provvedimento precedente.
Ovviamente, insomma, questo argomento ha fatto parte della discussione tra i Gruppi politici, tant'è che l'articolo 34 era stato sospeso proprio per questo motivo: perché si consentisse la presentazione di emendamenti su questa materia, altrimenti lo avremmo approvato - penso - la scorsa settimana. Non so, onorevole Cherchi, se ho risposto anche alla sua domanda.
Invece, riguardo all'utilizzo dell'articolo 100 per l'inserimento nella programmazione di un progetto di legge non esitato in Commissione, ci dobbiamo, così come prevede il Regolamento, rimettere alla votazione dell'Aula. Però distinguerei le due ipotesi.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è negativo sul numero 41, positivo sul numero 42 e sul numero 2.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, ovviamente non sono d'accordo sull'interpretazione che ella ha dato e sulle motivazioni, soprattutto, che ha portato: lei ha detto che si tratta di correggere una norma. Si tratta di correggere una norma che non è stata ancora messa alla prova, è una norma che è stata appena esitata con la legge numero 4. Come si può pensare che con una legge che cerca di conferire funzioni agli enti locali possa inserirsi un emendamento come l'emendamento numero 42, che è il frutto, di un dialogo interno alla maggioranza e di problemi interni alla maggioranza? Non mi risulta, infatti, che, per quanto ci riguarda, ci siano problemi a mantenere i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge numero 4.
Ora, colleghi, questa è la forza della democrazia: solo in virtù dei vostri straordinari numeri potete far passare una norma come questa, perché che questa sia una norma intrusa è fin troppo chiaro. Io credo che non ci sarebbero stati problemi se, a seguito di un vostro errore sul "13", "14" e "15" o di un errore del Consiglio, si fosse proposta immediatamente, la settimana prossima, fra quindici giorni, una legge per modificare la legge numero 4 e l'articolo 27 della legge numero 4. Perché avremmo voluto partecipare tutti e fare considerazioni tutti su questo particolare aspetto che interessa tutti i Comuni della Sardegna e che gravi problemi sta creando, soprattutto in termini di sviluppo.
Riconoscere come validi questi emendamenti, Presidente, credo che creerebbe precedenti, perché sulle norme intruse lei è stato molto accorto in sede di approvazione della legge finanziaria. Ora, non si capisce per quale motivo una materia così complessa, una materia che ha secoli di vita, come quella degli usi civici, possa essere sbrigativamente affrontata con l'emendamento numero 42, che non risolve i problemi degli usi civici, lo sappiamo tutti quanti.
Ovviamente se ritenete di continuare nell'emendamento numero 42, visto che c'è già stato il pronunciamento del relatore e dell'Assessore, non posso che annunciare il voto contrario. Ma perché dobbiamo arrivare a questo punto? Perché, con tutte le aperture che voi solitamente fate, con le vostre richieste alla minoranza di essere partecipe di scelte anche importanti, poi all'improvviso con un emendamento come il "42" mettete fine a qualsiasi chiarezza, mettete fine a tutto? Con l'emendamento numero 42 l'onorevole Marrocu e più ritengono di poter pronunciare una parola definitiva sugli usi civici in Sardegna. Beh, io credo che questo non sia il modo di affrontare i problemi e soprattutto ribadisco che questo emendamento viene da me considerato norma intrusa e credo che venga considerato norma intrusa, nonostante tutte le acrobazie, anche dal Presidente del Consiglio. Ecco perché chiedevo un pronunciamento degli uffici. Se il pronunciamento degli uffici è quello che ha manifestato il Presidente del Consiglio, sappiamo che gli uffici sono d'accordo perché questo emendamento non debba essere considerato una norma intrusa.
Stiamo commettendo una grande violazione, stiamo commettendo un grosso errore. Ripeto: c'era il tempo per presentare in Commissione una normativa ad hoc, scritta dalla Giunta. Che la scriva quindi pure la Giunta, ma torniamo in Aula e discutiamo il problema dei gli usi civici, che è un problema, come ho detto, che ormai ha secoli di storia, ha secoli di vita e credo che meriti un ampio e attendo esame e non semplicemente un emendamento come l'emendamento 42, che ha il solo uno scopo di modificare la legge numero 4 e di correggere, come dice il Presidente, un errore. Questo non è un errore! Ciò che il Consiglio regionale fa non può essere considerato un errore, se errore è significa che tutto il Consiglio…
PRESIDENTE. E' un errore nel senso che il Consiglio ha ritenuto che quella norma potrebbe provocare una serie di problematiche che evidentemente non erano state opportunamente valutate, solo da questo punto di vista.
E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, ritengo anch'io, come ha affermato il collega Diana, che l'emendamento sia inammissibile. Capisco però che sia necessario porre rimedio ad un grosso errore commesso durante il dibattito della legge numero 4 del 2006. Su questo punto sono d'accordo. C'è un punto, però, che mi lascia perplesso. Ieri sera sono dovuto andare via dalla Commissione per un problema personale, altrimenti avrei spiegato che il contenuto del mio emendamento è uguale e identico a quello dell'emendamento numero 42, anche se espresso con parole differenti.
Quindi, va bene dire: "siamo la maggioranza e quindi ci approviamo il nostro e il tuo invece, siccome fai parte della opposizione, temporaneamente non ci interessa e non lo vogliamo neanche discutere". Va beh, lo accetto, vi chiedo però soltanto un'apertura. Va benissimo l'emendamento numero 42, voterò a favore dell'emendamento numero 42 perché è uguale al mio emendamento 41 con una piccolissima differenza, che ora vi spiegherò. Anche stavolta, infatti, l'emendamento all'emendamento dimostra che chi ha presentato l'emendamento all'emendamento ha una competenza tecnica decisamente superiore di chi, invece, aveva scritto il primo emendamento; sa veramente che cosa sono gli usi civici e quindi ha trovato una formulazione che tenta di risolvere realmente il problema.
Giustamente, come ha detto il collega Diana, il problema degli usi civici va affrontato in una sede separata, in modo attento, preciso e da persone competenti, da tecnici che conoscono realmente la materia e i problemi relativi alle amministrazioni comunali. Vi chiedo però un impegno, se non scritto, almeno formale. Mi dispiace che non sia presente neanche oggi l'Assessore dell'agricoltura, l'Assessore competente; sapeva benissimo che avremmo parlato di usi civici; probabilmente è una materia un po' scottante e non vuole né dire la sua, e né, probabilmente, partecipare all'individuazione di una soluzione per questo problema. Però io il messaggio glielo invio tramite il Presidente della Regione, l'onorevole Soru.
Presidente, io ho inserito qui, di diverso rispetto all'emendamento numero 42, soltanto questo: una richiesta di impegno, da parte della Giunta regionale, a procedere agli accertamenti, all'interno delle Amministrazioni comunali, degli usi civici. Nel mio emendamento ho posto il termine del 31 dicembre del 2007, poi se lo farete nel 2008 va ugualmente bene. Sono stati fatti accertamenti solo in 96 comuni della Sardegna; di tutti gli altri non si conosce esattamente la situazione. L'accertamento è un accertamento conoscitivo, le Amministrazioni comunali devono sapere, devono conoscere qual è la situazione al loro interno per risolvere, passatemi il termine, tanti pasticci. Perché così è stato fatto, vuoi per incuria, vuoi a volte per inesperienza, vuoi perché non si conoscono determinate norme approvate nel passato. Non è una accusa nei confronti degli amministratori, però, in realtà, errori ne sono stati commessi tantissimi.
Credo pertanto che sia necessario assumere quest'impegno; o inserendolo nell'emendamento o come impegno suo, Presidente, e di tutta la Giunta. Voterò a favore dell'emendamento numero 42.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, concordo con quanto sottolineato sia dall'onorevole Cherchi, sia dall'onorevole Diana: che il problema dell'ammissibilità o non ammissibilità di questi emendamenti, quindi della compatibilità con il tema, con l'oggetto di questa legge, oggi viene risolto dal Presidente, non guardando all'interpretazione in senso stretto del Regolamento, ma ad un'esigenza di merito, un'esigenza sostanziale, quella di intervenire su un testo che, imprudentemente (e non è la prima volta che capita in questa legislatura) viene inserito nel corpo di una norma di carattere finanziario.
Debbo riconoscere che l'urgenza di chiarimento sul piano normativo riguardo a quanto è stato approvato nel "maxi collegato", forse giustifica una forzatura nell'interpretazione del Regolamento, però vorrei rimarcare che si tratta di una forzatura, Presidente, e che evidentemente, introduce un precedente di cui necessariamente si dovrà tener conto anche in altre circostanze.
Nel merito della questione, noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge numero 4. L'abbiamo fatto per segnalare un'esigenza di fondo, e cioè che, sulla materia degli usi civici, che costituisce una peculiarità della nostra regione, dove per tradizione una parte del territorio comunale viene destinata all'uso collettivo (e non ad un uso né privatistico, né pubblicistico in senso stretto così com'è stato fatto negli anni da molte amministrazioni comunali che hanno utilizzato terreni ricompresi nella categoria degli usi civici per le più disparate iniziative) è necessario fare chiarezza. Spesso, a quanto ci risulta, sono state effettuate anche operazioni che forse rasentano la speculazione immobiliare; oppure si sono utilizzate quelle aree per interventi più affini all'interesse pubblico, come un piano di insediamenti produttivi o un piano per l'edilizia economica popolare. Il tentativo che si fa attraverso l'emendamento numero 42 e anche attraverso l'emendamento numero 41 è quello di correggere l'aspetto più pericoloso, dell'articolo 27 della legge numero 4, che prevedeva la possibilità di esclusione dalla categoria di usi civici anche di quei terreni che non erano stati inseriti nei piani attuativi dello strumento urbanistico generale, avevano una finalità privata, riguardando le zone turistiche. In questo modo quantomeno si mette uno stop a una possibile speculazione.
Però certamente non capiamo perché un intervento sugli usi civici, così come è stato detto da Cherchi, non venga affrontato proprio con uno strumento legislativo opportunamente istruito in Commissione ed esaminato con calma sulla base di un accertamento della reale situazione in Sardegna che tuttora manca. Questo è molto grave e crediamo pertanto che quello che si vuole fare oggi sia soltanto un intervento correttivo parziale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, gli usi civici sono materia molto delicata, ma non costituiscono certamente un problema, anzi rappresentano per la Sardegna una grande e straordinaria opportunità. Gli usi civici hanno salvaguardato, all'utilizzo pubblico, immensi patrimoni di terre e anche dove non vengono esercitati, comunque hanno impedito che le relative aree venissero alienate, che su di esse e venissero effettuate operazioni speculative. Quindi sono una grande opportunità.
La Sardegna si è dotata già dal 1994 di una legge avanzatissima, la legge numero 12, e le difficoltà non sono attribuibili a questa legge ma sono prevalentemente attribuibili alla non adeguatezza dell'ufficio e del servizio sugli usi civici. Questo va il più presto possibile adeguato e attrezzato, per rispondere alle esigenze che i comuni pongono quando approvano piani di utilizzo di quelle terre o anche quando si oppongono agli accertamenti, come prevede questa legge. Sono d'accordo che gli usi civici siano una materia delicata; per la Sardegna hanno costituito una grande opportunità perché hanno salvaguardato immensi patrimoni terrieri dalle speculazioni, e ne hanno mantenuto la titolarità in capo al comune e alle popolazioni di quel comune.
La legge numero 12 è una delle leggi più avanzate; è giusto e non è inopportuno tornare su questa legge. Tra l'altro, sinceramente, non riesco a capire come si possa sostenere che si tratti di norme intruse; a parte il fatto che bisognerebbe capire sulla base di che cosa può considerarsi intrusa una norma, qui poi stiamo parlando proprio di poteri da decentrare ai comuni, i quali, attraverso queste norme possono fare opposizione ai decreti di accertamento. Quindi modificando la legge numero 4 del 2006 non stiamo facendo altro che decentrare poteri ai comuni, stabilendo la possibilità per gli stessi di opporsi agli accertamenti e, a differenza di ciò che abbiamo previsto nella legge numero 4, nei primi due commi, stabiliamo quando il comune può opporsi all'accertamento.
Il comune, infatti, non può opporsi comunque, può opporsi soltanto quando l'eventuale accertamento di un diritto di uso civico va a incidere su un terreno che è stato già utilizzato da quella comunità, che non era a conoscenza dell'esistenza di un uso civico, per attività che noi riteniamo pubbliche cioè per un piano di insediamento produttivo, per un piano di edilizia economica popolare o per opere pubbliche. Quindi il comune può opporsi al decreto di accertamento quando dimostra che quell'area, che era gravata da uso civico senza che la comunità lo sapesse, è stata utilizzata per opere pubbliche o per piani di inserimento produttivo o per piani di edilizia economica popolare.
Quindi la soppressione dei commi che abbiamo introdotto nella legge numero 4 non ripristina la vecchia legge numero 12 e quello che c'era nella vecchia legge numero 12. Con questi emendamenti invece si evita un utilizzo improprio dell'uso civico e comunque si offre alla comunità la possibilità di opporsi ma solo in presenza di quegli specifici utilizzi. E allo stesso tempo con il comma 15 si reintroduce quanto previsto dall'articolo 18 bis.
Su questo punto sono decisamente contrario a quanto previsto dall'emendamento di Oscar Cherchi, completamente contrario. La possibilità, infatti, che il comune avesse alienato il patrimonio che non poteva essere alienato (in quanto il patrimonio era dei cittadini e non del comune) l'avevamo prevista con l'articolo 18 bis, che fu introdotto nella legislatura '94-'99 per terreni che erano stati alienati ma per finalità diverse da quella pubblica, per i terreni di Castiadas, di Muravera, utilizzati per insediamenti turistici. Allora avevamo indicato una data che erano i vent'anni precedenti all'alienazione; i terreni non dovevano essere stati alienati prima della "legge Galasso" e dovevano essere stati alienati rispettando tre criteri che qui ripristiniamo.
Se oggi noi inserissimo la data del 31 dicembre, consentiremmo di sanare situazioni che sono in palese contrasto con la legge, perché consentiaremmo anche di sanare situazioni di relative ad aree alienate al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 18 bis che sono: alienazione avvenuta almeno vent'anni prima, perdita irreversibile della conformazione di terreni agricoli, forestali (per cui l'uso civico non potrebbe più essere esercitato) sintonia tra l'utilizzo di quei terreni e i piani urbanistici, e, infine, la possibilità di spostare l'uso civico su altri terreni. Era una legge molto precisa e molto vincolante e si muoveva sempre a salvaguardia del patrimonio degli usi civici. L'emendamento numero 41 invece non va in quella direzione e quindi accolgo l'emendamento numero 42 che risolve invece i problemi che sono stati posti con la legge numero 4.
PRESIDENTE. Il consigliere Cherchi ha ritirato l'emendamento numero 41 e ha dichiarato di riconoscersi nell'emendamento numero 42.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, io credo che sugli usi civici occorra sicuramente tornarci, al di là di ciò che afferma il collega Cherchi circa la non sufficiente conoscenza della materia (del resto, onorevole Cherchi, basterebbe considerare il fatto che lei ha definito l'emendamento numero 41 uguale al numero 42 per capire quale sia la sua conoscenza della materia). C'è bisogno di ritornarci, c'è bisogno di ritornarci non già per smantellare il patrimonio che oggi è classificato come uso civico, ma c'è bisogno di tornarci per avere una fotografia della reale destinazione dei terreni gravati da usi civici. Perché veda, collega Cherchi, l'emendamento presentato al maxicollegato non faceva altro che raccogliere il lamento, il grido disperato di molti amministratori che hanno terreni gravati da uso civico e che non hanno avuto la possibilità di avere risposte rispetto alle loro richieste, non certo di dismettere il patrimonio gravato da uso civico ma di prendere in considerazione le modifiche che nel tempo sono intervenute.
Vorrei ricordare che buona parte degli accertamenti di questi terreni gravati da uso civico, è avvenuta l'anno scorso, è avvenuta nel 2004, è avvenuta nel 2003 senza tenere assolutamente conto della previsione della legge numero 12 e della situazione attuale dei terreni. E' evidente quindi che c'è bisogno di riprendere in mano la legge numero 12, che è sicuramente un'ottima legge sugli usi civici che non ha come obiettivo di sopprimere gli usi civici ma ne disciplina la gestione.
E' evidente anche che questa legge ha bisogno di una rivisitazione, ma soprattutto ha bisogno di una rivisitazione l'organizzazione degli uffici, quindi non solo e non tanto un impegno a rivedere organicamente il problema ma l'impegno a che l'Ufficio degli usi civici diventi un ufficio adeguato a rispondere alla gestione di questo importante settore. Pertanto l'emendamento numero 42 non rimedia a nessun grosso errore, ma vuole solo offrire una risposta alle preoccupazioni che si sono ingenerate e quindi pone l'obiettivo di una rivisitazione organica e allo stesso tempo risolve i problemi più urgenti in capo alle amministrazioni locali. Molti terreni, infatti, pur non essendo soggetti ad accertamento ai sensi della legge numero 12 lo sono stati ugualmente. Così gli imprenditori, i cittadini che avevano avuto in assegnazione questi terreni (soprattutto per quanto riguarda i piani per gli insediamenti produttivi e i piani per l'edilizia economica popolare) si trovano a non poter contrarre un mutuo per costruirsi la casa o per costruire un fabbricato da destinare ad attività produttive.
Quindi io ritengo che l'emendamento numero 42 serva a fugare le preoccupazioni e i dubbi che avevano ingenerato i commi 13, 14 e 15 e, allo stesso tempo, offra le risposte che gli amministratori locali e i cittadini attendevano.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'assessore Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Prendo la parola, signor Presidente, per raccogliere le istanze e i suggerimenti che sono venuti dal Consiglio riguardo alla necessità di un'applicazione della legge numero 12 più efficace; io penso che, anche a nome del Governo regionale, si possa dare assicurazione che l'ufficio preposto agli usi civici sarà potenziato, in modo tale che possa dare risposte esaurienti e tempestive.
Sul problema, invece, di fondo che è stato sollevato, e cioè sulla necessità che la normativa che affronta una questione così delicata, come quella degli usi civici, che presenta implicazioni di carattere politico, economico e culturale, venga rivista, la Giunta non si sottrarrà, considerando anche che è un'esigenza diffusamente sentita.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. E' stata richiesta la votazione nominale. Chi sostiene la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Oppi, capogruppo.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 34.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Ladu si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Orru' - Pacifico - Pinna - Porcu - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Serra - Soru - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Capelli - Cappai - Cassano - Dedoni - Moro - Oppi - Pisano - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Cherchi Oscar - Gallus - La Spisa - Ladu - Licandro - Lombardo - Petrini - Rassu - Sanciu - Sanjust
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 59
votanti 48
astenuti 11
maggioranza 25
favorevoli 39
contrari 9
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. L'emendamento numero 41 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento numero 42
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, mi sembra che dovrebbe essere messo in votazione prima l'emendamento soppressivo totale, cioè il numero 2.
PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole, ma anche il numero 2 è aggiuntivo, sebbene sopprima dei commi.
LA SPISA (F.I.). Sì, ma nell'ordine dovrebbe venire prima!
PRESIDENTE. E' un emendamento aggiuntivo onorevole La Spisa. E' un emendamento aggiuntivo… lei ce l'ha davanti? Lo stesso vale per l'emendamento numero 42, che è sostitutivo totale di un emendamento aggiuntivo. E' per questo che viene votato come aggiuntivo, cioè dopo la votazione dell'articolo, perché stiamo introducendo un nuovo articolo, l'articolo 34 bis.
LA SPISA (F.I.). Non voglio cavillare, però, entrambi gli emendamenti sono emendamenti che formalmente sono aggiuntivi, ma tutti questi emendamenti, di fatto, tendono a sostituire o sopprimere alcuni commi di una legge. Quindi sostanzialmente, hanno un contenuto che è quello, il primo, di sopprimere; l'altro di sostituire un testo esistente. Volevo dire soltanto questo, poi, se formalmente si è fatto diversamente…
PRESIDENTE. Abbiamo sempre proceduto così onorevole La Spisa. Poi, ho capito quello che mi vuol dire: l'emendamento numero 2 sopprime dei commi, l'emendamento numero 42 li sostituisce con un nuovo testo. Ho capito, ha sempre funzionato così. Vuol dire che se l'emendamento numero 42 viene approvato, il numero 2 decade. Poi potremmo votare prima il numero 2 e poi l'Aula deciderà cosa fare. Se lei chiede che il "2" venga votato prima, non ci sono problemi, si può anche procedere così.
LA SPISA (F.I.). Quindi stiamo votando l'emendamento numero 2. Io annuncio il voto favorevole sull'emendamento numero 2 perché, così come ho esposto nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti, ci sembrava che questa fosse la strada maestra, cioè azzerare la normativa introdotta, compiendo una forzatura, compiendo un errore, per lasciare, poi, al Consiglio regionale la possibilità di disciplinare meglio la materia, così come credo siano concordi tutti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, anch'io voterò a favore sull'emendamento numero 2, in quanto è un emendamento che chiede di cancellare - nonostante qualcuno della maggioranza continui a sostenere che quello non era tale - il "pasticcio" del maxi collegato. Credo che bisogni dire due cose: io sono convinto che quando non si conosce l'argomento non conviene parlare; non si conosce? Pazienza, non è detto che si debba per forza essere esperti di usi civici; non lo si conosce e basta! In sede di dichiarazione di voto del "42", spiegherò che il "41" e il "42" hanno il medesimo contenuto anche se espresso con parole diverse. Poi, magari, all'onorevole Biancu a quattr'occhi, fuori dell'Aula, gli spiegherò l'esatto significato dell'emendamento. Lo dicevo anche al mio collega del Consiglio comunale, tanto tempo fa: non c'è bisogno, ogni volta, di sollevare una polemica su un qualcosa, su un problema che si sta tentando di risolvere, l'importante è risolverlo, l'importante è arrivare alla soluzione del problema. Che i sindaci abbiano chiesto un aiuto per risolvere questo problema è vero, l'hanno chiesto anche a me! L'ho dichiarato in Aula anche l'altra volta. Soltanto che, prima di affrontare un problema in modo così, forse, inopportuno, molto probabilmente, bisognava umilmente riconoscerlo e affrontare l'argomento con un disegno di legge ad hoc come ha appena ammesso l'assessore Dadea, nel momento in cui ha detto: "Siamo disponibili".
Come affrontare il problema del potenziamento degli uffici? Eh beh, qua, Assessore non sono d'accordo! Gli uffici degli usi civici non sono stati potenziati, ma sono stati addirittura depotenziati o, meglio, accorpati. Avete commesso un errore, ammettetelo, avete commesso un errore! Infatti, a febbraio, ho presentato un'interrogazione dove chiedevo, all'Assessore competente, come mai fosse stato accorpato un ufficio che invece aveva la necessità di trovare nuove figure e per dare risposte alle amministrazioni comunali.
Voto a favore di questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sull'emendamento numero 2 e per dire che, anche adesso, l'intervento del collega Cherchi presenta delle contraddizioni.
Da una parte, afferma che ha presentato un'interrogazione per sollecitare e sollevare i problemi relativi al funzionamento dell'ufficio preposto per gli usi civici, dall'altra parte poi presenta un emendamento che afferma essere uguale al nostro. In definitiva quindi cosa sta dicendo? Sta dicendo che esiste un problema legato alla normativa sugli usi civici ed esiste un problema anche relativo alla gestione del servizio dell'ufficio degli usi civici. In definitiva, qui è emerso che il problema esiste. Abbiamo sentito la dichiarazione dell'assessore per conto della Giunta che si fa carico, sia della presentazione di un disegno organico di rivisitazione della normativa sugli usi civici e sia, soprattutto, della riorganizzazione dell'ufficio attraverso un potenziamento adeguato. Collega Cherchi mi dispiace che non abbia utilizzato la sua competenza durante il dibattito che abbiamo svolto sul maxicollegato, perché certamente, visto che si dichiara esperto della materia, ci avrebbe aiutato a scriverlo diversamente. Non mi sembra però che la proposta di legge, poco elaborata probabilmente, poco riflettuta, dimostri quella capacità e quella conoscenza della materia che lei in qualche modo sembrerebbe, qui, stia cercando di far valere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, spenderò solo 30 secondi. Voterò contro l'emendamento numero 2 perché il rimedio proposto è peggiore del male che si vuole curare.
Come ho specificato prima, la soppressione dei commi introdotti dalla legge numero 4 non ripristina la normativa della legge numero 12, ma tende a peggiorare e ad aggravare una situazione che invece con l'emendamento numero 42 verrebbe risolta in positivo. Per questo motivo bisogna votare contro, anzi io inviterei i colleghi a ritirare l'emendamento, io penso che l'articolo 18 bis vada riscritto come è stato riscritto nel comma quindicesimo dell'emendamento numero 42; il rimedio proposto dall' emendamento numero 2 è invece peggiore del male che si vuole curare. Per questi motivi votiamo contro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale dell'emendamento numero 2.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cuccu Franco Ignazio ha votato a favore e il consigliere Pirisi ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Cherchi Oscar - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Gallus - La Spisa - Ladu - Lombardo - Petrini - Pisano - Sanciu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 53
astenuti 1
maggioranza 27
favorevoli 14
contrari 39
(Il Consiglio non approva).
Metto ora in votazione l'emendamento numero 42.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, io non ho più voglia di fare polemiche, anche perché molto probabilmente, fortunatamente, quello che poi succede all'interno dell'Aula ha poco risalto all'esterno. Fortunatamente! Quello che ha molto più risalto invece è ciò che noi approviamo, quello che noi portiamo a termine all'interno del Parlamento regionale.
Volevo soltanto dire che voterò a favore anche di questo emendamento, perché nel leggere l'articolato della proposta, mi rendo perfettamente conto che non risolve tutti i problemi degli usi civici ma risolve molti problemi e aiuterà molto le amministrazioni locali. Anche a me, infatti, stanno molto a cuore le amministrazioni locali, anch'io ho sentito questo grido disperato (forse anche prima di voi), che arrivava dall'interno delle stesse amministrazioni.
Volevo soltanto spiegare un aspetto tecnico al collega Marrocu che in passato, peraltro, aveva dichiarato che l'emendamento in questione non era un emendamento inammissibile, non era per niente intruso ma anzi, ci poteva stare bene dentro questa legge, rendendo così evidente a tutti la forzatura del Presidente. Comunque va soprattutto ringraziato il Presidente per aver accettato che venisse inserito all'interno questa legge quest'emendamento, quindi queste nuove norme.
Volevo spiegare soltanto che i decreti di accertamento, ripeto, sono soltanto conoscitivi, mettono le amministrazioni nella possibilità di venire a conoscenza della situazione reale esistente all'interno dei loro territori. Scrivere: "contro i decreti di accertamento è ammesso il ricorso in opposizione" in realtà è un rafforzativo perché sempre e comunque è ammesso il ricorso in opposizione, sia per i PEEP sia per i PIP sia per qualsiasi altro tipo di richiesta di eventuale futura; si può fare per tutti, è la legge che lo prevede, quindi non c'è niente di nuovo.
Questo non giustifica il fatto che possa essere inserito all'interno di questa legge e che quindi possa essere dichiarato ammissibile, lo accettiamo perché questa è la risoluzione in parte di quel pasticcio comunque fatto all'interno del maxicollegato, che piaccia o che non piaccia alla maggioranza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Signor Presidente, molto brevemente per annunciare il voto favorevole, mio personale e del Gruppo Progetto Sardegna. Noi abbiamo ritenuto di non firmare immediatamente questo emendamento proprio perché riteniamo di dover approfondire la materia, ma condividiamo le osservazioni espresse in Aula anche da alcuni colleghi secondo le quali questo emendamento si rende necessario sia per ripristinare la normativa in essere sia, in attesa di una norma maggiormente organica sulla materia, per risolvere alcuni problemi delle amministrazioni locali.
Gli usi civici possono rappresentare per la Sardegna una grande risorsa, credo che, il Consiglio su questa materia debba tornare presto in un modo più organico e più concreto e anche maggiormente collegato al piano di sviluppo sostenibile che intendiamo portare avanti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento numero 42, che di fatto recupera pressoché integralmente i contenuti della norma all'interno del maxicollegato, limitando e togliendo quelle parti che in qualche modo destavano qualche preoccupazione.
L'emendamento numero 42 di fatto, stabilisce che gli accertamenti non possono essere eseguiti nei termini che sono stati utilizzati per la realizzazione di PIP, di PEEP e di opere pubbliche. Dice che i provvedimenti che siano stati eventualmente eseguiti - e sappiamo quanti provvedimenti di accertamento definitivo siano stati eseguiti - in quei terreni che non potevano essere classificabili come soggetti ad uso civico, perché utilizzati per i PIP, i PEEP e per opere pubbliche che non sono passibili di provvedimento definitivo. Così come anche, alla lettera b, dell'articolo 18 bis, viene ampliata la possibilità di "sclassificazione" rendendo possibile l'alienazione di quei terreni che sono stati utilizzati per le finalità ivi indicate. E sappiamo che la maggior parte dei casi che in qualche modo vengono sollevati riguardano terreni che non dovevano essere classificati o che non vengono "sclassificati" o che rimangono vincolati perché non vengono accolti ricorsi presentati per un'errata classificazione.
Con questo emendamento risolviamo quindi buona parte dei problemi che sono sul campo e che sono stati sollevati da parte non solo degli amministratori ma anche dei cittadini, che hanno acquistato terreni che spesso non sapevano (né i cittadini né gli amministratori) che erano gravati da uso civico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere la Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Ormai è solo un duello tra Cherchi e Biancu, noi facciamo solo da testimoni di questo duello e quindi ci asteniamo dalla votazione. Però ha ragione Cherchi.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 42.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancareddu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Giagu - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Artizzu - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Gallus - La Spisa - Ladu - Liori - Lombardo - Petrini - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:
Presenti 56
Votanti 41
Astenuti 15
Maggioranza 21
Favorevoli 41
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e dei relativi emendamenti.
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 39 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è negativo sul numero 39, è positivo sul numero 37 e sull'emendamento all'emendamento numero 37.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 39, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. A me dispiace che questi giorni non siano serviti per far capire, ai colleghi del centrosinistra, l'importanza che aveva questo emendamento, non in quanto presentato dal sottoscritto, ma perché ci avrebbe realmente consentito di offrire ai comuni un vero decentramento, cosa che non stiamo facendo, neanche in modo fittizio.
Nel momento in cui, infatti, continuo a ribadire, si attribuisce ai comuni il potere di rilasciare le concessioni demaniali ma contestualmente non gli si dà la possibilità di concedere direttamente il nullaosta sulla tutela del paesaggio, stiamo semplicemente prendendo in giro gli Uffici comunali, non stiamo facendo assolutamente altro.
Vorrei esprimere un'ultima considerazione per far capire a tutti il groviglio della politica regionale sull'argomento del demanio marittimo. Oggi noi andremo a votare una norma che dovrebbe dare la possibilità ai comuni di avere un decentramento, ma nello stesso tempo, a brevissima distanza, voteremo una legge che all'articolo 29 prevederà la revoca di tutte le concessioni demaniali in essere. Insomma, prima si attribuisce ai comuni il potere di rilasciare le concessioni, poi si approva una norma che consente alla Regione di revocarle; pare che sia veramente una cosa ridicola!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze, urbanistica. Due parole di commento a questa precisazione dell'onorevole Sanjust. Non c'è una contraddizione. Il Piano paesaggistico definisce l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 39, cioè il passaggio dal regime di gestione delle concessioni da parte della Regione a quella dei comuni. Questo può avvenire, solo ed esclusivamente, sulla base della predisposizione di piani di utilizzo dei litorali, che dovranno essere conformi alla pianificazione paesaggistica e, quindi, anche contenere al loro interno le compatibilità sotto il profilo paesaggistico che rendano attuabili anche quel tipo di fattispecie che lei ha sottolineato nel suo emendamento.
La delega è possibile all'interno della pianificazione, e quindi, all'interno delle regole, perché diversamente noi non potremmo attuare questo decentramento, essendo noi, Regione, delegati dallo Stato alla gestione, secondo alcuni principi, di questo demanio. Questo può avvenire sulla base di una pianificazione, che si concreta con l'obbligatorietà del piano di utilizzo dei litorali come allegato sostanziale e integrante della pianificazione urbanistica comunale. Questo è il passaggio in avanti che la Regione compie rispetto alla disciplina disorganica, disomogenea, dove i comuni erano terzi rispetto a tutta questa strumentazione e che invece diventeranno i protagonisti del rilascio della concessione e dell'incameramento anche degli oneri concessori (speriamo una volta riconosciuti per intero, ma in ogni caso in questo momento dei sovra-canoni) che saranno utilizzati dagli stessi comuni per provvedere alla manutenzione e alla gestione delle spiagge.
Quindi non credo che ci sia contraddizione; del resto una procedura di decentramento non può sostituire l'obbligatorietà del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che restano comunque in capo alla Regione, così come prevede il Piano paesaggistico; obbligatorietà comunque facilmente superabile attraverso le pianificazioni compatibili all'interno del Piano di utilizzo dei litorali.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame degli articoli relativi alla questione ambientale che avevamo sospeso. Eravamo arrivati all'articolo 40 e al relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e del relativo emendamento:
Art. 40
Protezione flora e fauna. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti, non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare:
a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
c) coordinamento degli interventi ambientali;
d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), secondo quanto predisposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre le seguenti funzioni e compiti:
a) informazione ed educazione ambientale;
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
d) protezione dell'ambiente costiero.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le funzioni di valutazione d'impatto ambientale di rilievo regionale o riguardanti il territorio di più province.
4. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale
Il titolo della Sezione I, il titolo dell'articolo 40 e il testo dello stesso sono così modificati:
Sezione I
Funzioni di carattere generale e di protezione dell'ambiente naturale
Art. 40
Protezione dell'ambiente naturale. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti, non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare:
a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
c) coordinamento degli interventi ambientali;
d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), secondo quanto predisposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre le seguenti funzioni e compiti:
a) informazione ed educazione ambientale;
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
d) protezione dell'ambiente costiero.
3. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. (14). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento 14 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole, però voglio aggiungere un concetto che vale per tutti gli articoli che attengono al sistema ambientale.
Come i colleghi sanno, anche per la discussione che abbiamo avuto anche in Commissione, queste modifiche sono necessarie per rendere la nostra legge attuale rispetto all'ordinamento nazionale, soprattutto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 152 del 2006, che ha abrogato le norme precedenti che vengono richiamate dal testo unificato che discutiamo. Siccome sappiamo che esiste una discussione politica su questo decreto (c'è una contestazione delle Regioni) e che la delega del Governo ha visto consumarsi i termini, considerato però che il decreto legislativo contiene delle previsioni di adeguamento del testo mediante rinvii a norme secondarie (regolamenti, direttive) chiederei di inserire dopo ogni riferimento al decreto legislativo numero 152, la dizione "e seguenti modifiche ed integrazioni", in modo tale che la legge che approviamo oggi tenga conto anche delle variazioni normative frutto dell'esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuta nel decreto legislativo numero 152.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.Signor Presidente, sia consentito di cogliere anche a me l'occasione per dire che gli emendamenti che sono stati presentati e che riguardano la materia ambientale, come diceva poc'anzi l'onorevole Sanna, costituiscono un tentativo di adeguamento nei confronti al cosiddetto "codice Matteoli", il decreto legislativo numero 152; naturalmente tralasciando tutti quegli aspetti che possono essere legati ad una possibile rivisitazione del testo da parte del nuovo Governo e del nuovo Ministro.
Ci è sembrato giusto, insomma, cogliere soprattutto la necessità di un adeguamento su un piano anche formale. Gli altri adeguamenti contenuti negli emendamenti riguardano la necessità di procedere ad una omogeinizzazione con le norme che abbiamo appena approvato in materia. Quindi si tratta soltanto di una serie di adeguamenti di carattere formale, e in alcuni casi anche di carattere sostanziale, che rappresentano un atto dovuto.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41 e dei relativi emendamenti:
Art. 41
Protezione flora e fauna. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 e quelle di valutazione d'impatto ambientale, riguardanti zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale.
Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale
Art. 41
Il titolo e il testo dell'articolo 41 sono così modificati:
Protezione dell'ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5. (15)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Lombardo - Contu - Sanjust - Artizzu - Diana - Sanna Matteo - Moro - Liori
Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:
Art. 41bis
1. Nell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2004, così come modificato dal comma 18 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, dopo le parole "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti:
"o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna". (3). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Il parere è favorevole sull'emendamento numero 15 mentre è negativo sull'emendamento numero 3.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e del relativo emendamento:
Art. 42
Aree protette. Definizione
1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale
Art. 42
Il titolo della Sezione II, il titolo dell'articolo 42 e il testo dello stesso sono così modificati:
"Sezione II
Aree protette e Rete natura 2000
Art. 42
Aree protette e Rete natura 2000. Definizione
1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge.quadro sulle aree protette), nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi della Rete natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sue modifiche ed integrazioni.". (16) ).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 16.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Risponde no il consigliere: Cuccu Franco Ignazio.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Cassano - Contu - Gallus - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 37
astenuti 11
maggioranza 19
favorevoli 36
contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 43 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:
Art. 43
Aree protette. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.
Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale
Il titolo dell'articolo 43 è così modificato:
"Art. 43
Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione" (17). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole; si tratta di una semplice modifica del titolo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti:
Aree protette. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali dall'articolo 22 della stessa Legge.
2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.
Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale
Il titolo e il testo dell'articolo 44 sono così modificati:
"Art. 44
Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali dall'articolo 22 della stessa Legge.
2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.
3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357, così come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n°120, adottate dalla regione con apposito provvedimento.
4. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n° 120, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita delibera della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge." (18)
Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
"Art. 44 bis
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale - Funzioni della Regione
1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalle presenti disposizioni.
2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:
a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
b) formulazione di linee guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;
d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivvestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.
3. Le procedure di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1 del 1999 si concludono con atto deliberativo, motivato, assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'ambiente. Fino all'adeguamento della disciplina amministrativa in materia di VIA alle disposizioni di cui alla presente legge, restano in vigore le direttive precedentemente adottate dalla Giunta regionale e ne sono fatti salvi i relativi effetti.". (19)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
Art. 44 ter
Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale - Funzioni degli enti locali
1. In materia di Valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientalo spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale o lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dai progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i successivi novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province.
3. Con il medesimo atto sono individuate le modalità per il coordinamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e alla legge regionale n. 4 del 2006, e la valutazione di impatto ambientale." (20)
Emendamento all'emendamento numero 20 aggiuntivo Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 44
Al comma 2 dell'articolo 44 ter, introdotto dall'emendamento 20, è aggiunta, infine, la seguente frase:
"Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.".(43). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione
.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta fino alle ore 12 e 35.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 27, viene ripresa alle ore 13.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, chiedo di sospendere questo articolo e di andare avanti sull'altra parte della legge, oppure di sospendere solo l'emendamento numero 19.
PRESIDENTE. Se sospendiamo, sospendiamo l'articolo 44.
MARROCU (D.S.). Va bene.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45 dei relativi emendamenti:
Inquinamento acque. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalle disposizioni seguenti.
2. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti in materia di tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque:
a) dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) destinate alla molluschicoltura;
c) destinate alla balneazione;
d) che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d) regolamentazione della disciplina degli scarichi nell'ambito delle leggi quadro di settore e delle direttive comunitarie.
Emendamento all'emendamento numero 21 sostitutivo totale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
art. 45
Il titolo della Sezione III, il titolo dell'articolo 45 e il testo dello stesso sono così modificati:
"Sezione III
Tutela delle acque'
art. 45
Tutela delle acque. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di:
a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;
b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;
c) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque;
d) fissare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;
e) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:
1) per specifica destinazione:
I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
II. destinate alla vita dei molluschi;
III. destinate alla balneazione;
IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;
f) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46, e 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). (48). )
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
art. 45
Il titolo della Sezione III, il titolo dell'articolo 45 e il testo dello stesso sono così modificati:
"Sezione III
Tutela delle acque
art. 45
Tutela delle acque. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e non attribuite agli enti locali dalle disposizioni seguenti.
2. Spettano, in particolare, alla Regione le funzioni e i compiti di:
a) elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano di tutela delle acque;
b) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;
c) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;
d) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque,
e) fissare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;
f) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:
1) per specifica destinazione:
I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
II. destinate alla vita dei molluschi;
III. destinate alla balneazione;
IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;
g) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46, e 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d) regolamentazione della disciplina degli scarichi nell'ambito delle leggi quadro di settore e delle direttive, comunitarie." (21)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è positivo su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46 del relativo emendamento:
art. 46
Inquinamento acque. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni e compiti:
a) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.
2. Sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, della funzionalità degli impianti di pretrattamento e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni;
b) approvazione di progetti di interesse provinciale relativamente agli impianti di depurazione;
c) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati raccolti nel Centro di documentazione previsto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 45.
3. E' attribuita ai comuni la funzione di approvazione dei progetti di interesse comunale relativi agli impianti di depurazione.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Il titolo e il testo dell'articolo 46 sono così modificati:
"art. 46
Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore, compresa la pubblica fognatura;
b) controllo degli scarichi delle acque reflue e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
c) gestione del catasto delle pressione antropiche;
d) ricevimento delle comunicazioni dell'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;
e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell'articolo 45 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione;
2. Sono altresì attribuite alle province le funzioni e compiti riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relative alle seguenti attività:
a) immersione in mare o in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
b) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
c) posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.
3. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera c) del comma 2, sono rilasciate alla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei ,fondali marini abbia il percorso prevalente.
4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
a) ricevimento delle comunicazioni di utilizzo agronomico .delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;
b) controllo della corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e irrogazione delle sanzioni". (22). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47 del relativo emendamento:
art. 47
Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato;
d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
g) l'individuazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale
art. 47
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 è soppressa. (23). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole; si tratta di una funzione già attribuita dalla legge numero 4 del 2006.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 48 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48 del relativo emendamento:
art. 48
Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali
1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero dei provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183);
b) i pareri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ai fini dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di oli minerali;
c) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;
e) l'attività di rilevazione e di controllo delle emissioni;
f) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera d), in caso di inerzia dei comuni;
g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
h) la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inqui-namento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni);
i) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
l) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
m) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio).
3. Sono di competenza dei comuni:
a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani di intervento provinciali di cui alla lettera d) del comma 1;
c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;
d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
art. 48
Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali
I
1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero dei provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 recante "Norme in materia ambientale";
b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;
d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;
e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;
f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e sue modifiche ed integrazioni.
3. Sono di competenza dei comuni:
a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani di intervento provinciali di cui alla lettera c) del comma 1;
c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n 163 (Regolamento recante norme per l'attuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n 60 del 2002;
d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
e) la formulazione di proposte ,alla provincia in merito, all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria". (24). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:
art. 49
Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.
2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:
a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;
b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001.
4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, le seguenti funzioni e compiti indicati dall'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001:
a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;
c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.)
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 50 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50 e del relativo emendamento:
art. 50
Inquinamento elettromagnetico.
Conferimenti agli enti locali
1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.
2. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) realizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, dei catasti delle sorgenti fisse relative ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
c) rilascio delle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 49;
d) censimento degli impianti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 49;
e) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
f) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti.
3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.
4. Sono attribuiti ai comuni:
a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radio-televisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt;
e) l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile con le modalità indicate dalla legislazione regionale.
5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
art. 50
Il testo dell'articolo 50 è così modificato:
Inquinamento elettromagnetico.
Conferimenti agli enti locali
1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.
2. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 49;
b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;
d) l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.
3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.".
4. Sono attribuiti ai comuni: a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per (emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile; b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili; c) l'identificazione dei sìtì di installazione per gli impianti per l'emittenza radio-televisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile; d) 11ndividuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt;
5. 1 comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione si campi elettromagnetici.
6. 1 comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia. (25). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e e del relativo emendamento:
art. 51
Inquinamento acustico. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge. In particolare, la Regione:
a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;
b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.
Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale
art. 51
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 è così sostituita:
"a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la prevenzione, la riduzione e il risanamento dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995 per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti". (26). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è favorevole.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo numero 51. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:
art. 52
Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali
1. Sono di competenza delle province:
a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;
b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;
c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;
f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.
2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995. In particolare è di competenza dei comuni:
a) l'adozione, nel rispetto del piano triennale regionale, dei piani di risanamento acustico;
b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 53. All'articolo 53 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53 e dei relativi emendamenti:
art. 53
Gestione rifiuti. Funzioni della Regione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:
a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;
b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.
3. Sono attribuite alla Regione tutte le ulteriori competenze non riservate espressamente alle province o ai comuni dalla vigente normativa statale e regionale.
Emendamento soppressivo parziale Sanna Francesco - Orrù - Pinna - Cucca
art. 53
Il comma 3 è soppresso. (13)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
art. 53
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 è così sostituita:
"e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, con le procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006". (27).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Si concorda su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo numero 53. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti:
art. 54
Gestione rifiuti. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nei commi 8 e 13 dell'articolo 17 e nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
6. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nel comma 4 dell'articolo 17 e nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Emendamento all'emendamento numero 28 sostitutivo parziale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 54
Nel comma 6 la parola "province" è sostituita dalla parola "comuni". (44)
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Il testo dell'articolo 54 è così modificato:
"art. 54
Gestione rifiuti. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549."
2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono, con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
6. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni.
7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza. (28).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 08.
Allegati seduta
CXCVIII Seduta
(Antimeridiana)
Mercoledì 31 maggio 2006
Presidenza del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 10 e 20.
cherchi Oscar, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di mercoledì 17 maggio 2006 (192), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Vincenzo Floris, Silvio Lai e Sergio Milia hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 31 maggio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
"Norme in materia di elezioni amministrative". (232)
(Pervenuto il 30 maggio 2006 e assegnato alla prima Commissione)
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Caligaris: "Istituzione e disciplina del Registro regionale delle unioni civili". (231)
(Pervenuta il 24 maggio 2006 e assegnata alla seconda Commissione.)
Risposta scritta ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:
"Interrogazione Dedoni sulla realizzazione degli invasi sulla diga del Tirso". (337)
(Risposta scritta in data 26 maggio 2006.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
cherchi Oscar,Segretario:
"Interrogazione Contu - La Spisa - Liori, con richiesta di risposta scritta, sull'organizzazione del convegno "Le giornate della salute" in corso di svolgimento a Trieste dal 21 al 27 maggio 2006, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale". (511)
"Interrogazione Milia - Oppi - Capelli, con richiesta di risposta scritta, sulla assenza nella Regione Sardegna, ed in particolare presso l'Azienda USL n. 1, di programmi di prevenzione secondaria dei tumori mediante screening attivo". (512)
"Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sul blocco dell'attività della pesca del corallo in Alghero". (513)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.
cherchi Oscar,Segretario:
"Mozione Floris Mario - La Spisa - Oppi - Artizzu - Vargiu - Ladu - Amadu -Capelli -Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Biancareddu - Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Dedoni - Diana - Liori - Milia - Moro - Murgioni - Pili - Pisano - Randazzo - Rassu - Sanciu - Sanjust su un nuovo e più fecondo accordo interistituzionale tra Stato e Regione autonoma della Sardegna dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Senato della XV legislatura e della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (72)
"Mozione Capelli - Oppi - La Spisa - Artizzu - Vargiu - Ladu - Amadu - Biancareddu - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Randazzo - Contu - Dedoni - Diana - Gallus - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Petrini - Pili - Pisano - Sanjust - Sanciu - Sanna Matteo, sull'assenza di politiche sanitarie veterinarie volte all'eradicazione delle pesti suine che affliggono vaste zone del territorio regionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (73)
"Mozione Marrocu - Biancu - Porcu - Licheri - Balia per il rilancio della vertenza con lo Stato e la rapida conclusione di una intesa in materia di entrate, di demanio e patrimonio e sulla riduzione delle servitù militari". (74)
PRESIDENTE. Comunico che le mozioni numero 72 e 74 sono state inserite all'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e pertanto verranno discusse al termine dell'esame del testo unificato 43-85.
Continuazione della discussione dell'articolato del testo unificato della proposta di legge Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo: "Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali" (43/A) e del disegno di legge: "Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali" (85/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del testo unificato numero 43-85/A. Propongo di proseguire l'esame dell'articolo 74 e dei successivi per poi riprendere la discussione di quelli precedentemente accantonati.
Poiché non ci sono opposizioni, passiamo all'esame dell'articolo 74 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 74 e dei relativi emendamenti:
Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti:
a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale18 novembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche in forma associata ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
e) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
Emendamento sostitutivo totale Sanna Francesco - Orrù - Pittalis - Cucca - Corrias - Balia - Cugini -
Art. 74
L'emendamento n. 9 è sostituito dal seguente:
"Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 74, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"a tal fine il programma regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1997, suddiviso per province, è sottoposto alla Conferenza Regione - enti locali secondo le procedure di concertazione previste dalla legge regionale n. 1 del 2005; in sede di prima applicazione il programma è inviato altresì al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.". (49).)
Emendamento soppressivo parziale Masia - La Spisa - Ibba - Caligaris - Lai - Balia - Artizzu - Liori - Moro - Diana - Sanna Matteo - Cappai - Pisu - Amadu - Randazzo - Cuccu Franco Ignazio - Sanjust - Oppi - Rassu - Cerina - Bruno - Lanzi - Fadda Vincenzo
Art. 74
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 74 è soppressa. (9)
PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare…
E' iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, volevo spendere due parole su questo importante argomento: le scuole civiche di musica presenti in tutto il territorio della Sardegna. Le scuole civiche di musica hanno avuto un grande successo per il coinvolgimento della popolazione e dei ragazzi; sono presenti in comuni piccolissimi che si sono aggregati anche in comuni importanti capofila. Nel 2006 gli iscritti hanno raggiunto quota 7335, di questi, alcuni ragazzi hanno conseguito le licenze di teoria nei conservatori di Stato.
Credo che non sfugga a nessuno che queste scuole di musica hanno creato 300 posti di lavoro per musicisti sardi e altri 50 posti di lavoro destinati al personale non docente. Quelli che sto leggendo sono i dati del 2006; se si considera che le scuole civiche di musica sono in attività da nove anni, possiamo affermare con certezza che oltre 40.000 sardi hanno avuto accesso alla formazione musicale.
Oggi noi con questa legge stiamo rinviando le decisioni che riguardano appunto gli interventi, la programmazione e tutto ciò che riguarda queste scuole di musica, alle province. Noi abbiamo provato con il nostro emendamento ad evitare questo perché la nostra paura è che in qualche modo si affrontino questi programmi in maniera diversa, logicamente i piccoli comuni avrebbero meno voce in capitolo, logicamente le province potrebbero avere problemi che, a livello culturale, sono più facili da affrontare in sede regionale.
Ora noi riteniamo che questo emendamento sia impostato principalmente per salvaguardare almeno l'esistente e, nel periodo di transizione, cercare di evitare che questa cultura musicale, che sta crescendo in Sardegna, subisca un freno. I ragazzi che hanno la possibilità di accedere a queste scuole sono tantissimi, i Comuni che hanno intrapreso queste iniziative sono, come dicevo poco fa, 147 (31 capofila e 116 più piccoli). Questi 116 sono tutti Comuni molto piccoli che, attraverso la legge che istituisce le scuole civiche di musica, hanno potuto godere di vantaggi altrimenti a loro non accessibili.
Noi speriamo che l'emendamento numero 49 - quindi ritiriamo il nostro emendamento numero 9 - possa offrire una risposta alla nostra preoccupazione. Spero che questa fase sperimentale dia i frutti che noi aspettiamo; nutriamo forti dubbi ma, visto che nell'emendamento è previsto che in fase di prima applicazione si porti all'attenzione della Commissione cultura quello che è il programma che viene predisposto (previa naturalmente la verifica della Conferenza Regione-Enti locali), speriamo che questo passaggio possa offrire qualche piccola garanzia proprio in questa fase iniziale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, non sono riuscito a sentire, a seguire, sin dall'inizio l'intervento dell'onorevole Masia, che è firmatario dell'emendamento numero 9 e che non mi risulta sia firmatario, invece, dell'emendamento all'emendamento numero 49, quindi non so quale sia la posizione che assumono i colleghi che hanno condiviso la presentazione dell'emendamento numero 9. Vorrei solo rimarcare che lo scopo dell'emendamento è quello di rispettare, valorizzandole, le esperienze delle scuole civiche di musica che, in varie parti della Sardegna, hanno rivestito un ruolo molto importante nella diffusione capillare dell'attività musicale, in particolare tra i ragazzi, tra i giovani.
Come rivela lo stesso nome, sono scuole "civiche", non sono scuole provinciali, di livello provinciale; in alcuni casi sono stati istituiti, invece, dei consorzi tra Comuni per gestire delle scuole civiche e in alcuni di questi casi i consorzi tra i Comuni hanno raggruppato Comuni di province diverse. Non si capisce perché la competenza su questa materia debba passare alle Province e non possa invece rimanere ai Comuni, mantenendo un'esperienza che ha già dato dei buoni risultati: le cose è giusto cambiarle quando non funzionano, non capisco perché si tenti di cambiarle quando invece funzionano bene!
Mi sembra che, con il meccanismo che si tenterebbe di introdurre con l'emendamento all'emendamento numero 49, si avvii una procedura di consultazione tra Commissione consiliare competente, conferenza Regione-Enti locali, che di fatto complica l'iter e non offre certezza, sia ai Comuni che vogliono intraprendere nuove strade e nuove iniziative in questa direzione, sia ai Comuni che hanno già attivato in maniera virtuosa una nuova attività che stà generando buoni frutti e che chiede soltanto di essere lasciata vivere e funzionare così come è.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Signor Presidente, voglio ringraziare il primo firmatario dell'emendamento numero 9 per la sua disponibilità al ritiro dell'emendamento che consente di mantenere integra l'impostazione della legge, che è quella di guardare - direi anche seguendo il dettato costituzionale - alla migliore allocazione possibile della funzione amministrativa.
Anche dalle parole dell'onorevole La Spisa, infatti, si evince che il problema non è quello di dove allocare la funzione ma è quello piuttosto di stabilire quante risorse servono per garantire che le esperienze già in vita vengano in qualche modo preservate. Allora questo è un altro problema rispetto al provvedimento che noi abbiamo davanti, ed è il problema che l'emendamento numero 49, emendamento all'emendamento numero 9, cerca di considerare e di superare. Quindi io credo che ci saranno tutte le possibilità, nel frattempo, addirittura di affrontare il merito nella legge di settore che è il vero cuore del problema. Il problema non è dove vengono svolte le funzioni - queste sono funzioni che chiaramente possono essere svolte, e devono essere svolte, ad un livello inferiore a quello della Regione - ma è invece la capacità della Regione di finanziare con risorse la funzione della diffusione della cultura musicale.
Approfitto dell'intervento, Presidente, per chiedere al Consiglio, come relatore in Aula del provvedimento, l'accoglimento di un emendamento orale che però ha significato di coordinamento testuale. Alla lettera c) dell'articolo 74 è rimasta infatti una vecchia versione del comma che è inconferente con i contenuti attuali della legge. Per cui in sede di coordinamento chiedo che venga modificata la lettera c) dell'articolo, sostituendo le parole "in forma associata ai sensi del" con "attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal". Il vecchio testo che fa riferimento a "forme associate" non ha infatti alcun significato e, con la nuova formulazione, chiariamo che i contributi previsti dalla legge del '90, già affidati alle Province, sono uno dei possibili modi con cui le Province possono sostenere le attività culturali ma non escludono altri interventi secondo la loro autonomia.
Chiedo ai colleghi di recepire questa formulazione e consegno un testo scritto dove è riportata detta correzione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisu. Ne ha facoltà.
PISU (R.C.). Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, io sono tra coloro che hanno sempre sostenuto l'importanza delle scuole civiche di musica e per cui condivido totalmente ciò che ha detto poc'anzi il collega Masia. E ciò vale, sicuramente, per le città più importanti della Sardegna ma, a maggior ragione, vale per quella vasta area di zone interne dove queste scuole civiche di musica, grazie ad intese che sono state strette da tantissimi piccoli Comuni, hanno prodotto dei risultati eccellenti. Mi riferisco in particolare ad alcune scuole che hanno raggiunto ormai un numero di partecipanti che supera i 200 (ben superiore anche a quello di certe città medie della Sardegna) probabilmente anche per mancanza di altre opportunità.
Ora, non sfuggirà certo a nessuno che, se in quei territori non ci fossero state queste scuole civiche di musica, certamente non ci sarebbe stata l'opportunità per quelle persone di recarsi a Cagliari, a Sassari, a Nuoro, ad Oristano, perché i costi sarebbero stati molto elevati, considerato che spesso si tratta di giovani e giovanissimi scolari. Io penso che il metodo che hanno utilizzato questi Comuni, e cioè quello di sommare alla contribuzione regionale una loro partecipazione finanziaria nonché i proventi di una retta pagata dagli stessi partecipanti a questi corsi, sia estremamente interessante perché ha consentito di raggiungere quel budget di risorse necessario per istituire delle scuole civiche di musica di qualità. Tanto è che parecchi di questi iscritti sono hanno conseguito alcune licenze al conservatorio di Cagliari. Dunque una scelta importante.
La preoccupazione che c'è, soprattutto in queste piccole scuole, è che questa esperienza possa essere in qualche modo dispersa e che non si riescano più ad avere i contributi della Regione sarda necessari per sostenere le scuole civiche di musica delle aree interne e svantaggiate. Per questi motivi l'emendamento che è stato proposto da Masia, ma anche da me ed altri, è stato poi sostituito da questo. L'importante è che queste scuole civiche di musica sopravvivano e possano continuare a svolgere il ruolo importante che hanno svolto fino ad oggi nell'interesse di questi giovani e soprattutto nell'interesse della cultura generale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.Signor Presidente e onorevoli consiglieri, il problema che è stato sollevato anche attraverso l'emendamento numero 9, è un problema importante, e l'intendimento della Giunta regionale, ma anche il senso di tutto il disegno di legge in materia di trasferimento di competenze, è finalizzato prima di tutto a salvaguardare le esperienze importanti e positive che sono maturate in questi anni a livello territoriale (parlava poc'anzi l'onorevole Pisu delle esperienze maturate nelle zone interne) e poi eventualmente a svilupparle.
Il problema di fondo che però si pone questo testo unificato è quello di individuare il livello istituzionale più idoneo dove allocare questa funzione. Adesso l'emendamento che è stato presentato, l'emendamento all'emendamento quindi l'emendamento numero 49, penso che cerchi di rispondere alle legittime preoccupazioni sulla necessità di salvaguardare questa esperienza, di salvaguardare la continuità delle risorse verso le scuole civiche di musica che sono state attivate.
Con esso viene infatti introdotto un percorso che investendo sia il Consiglio, sia la Conferenza Regione enti locali sia, in sede di prima applicazione, anche la Commissione, dovrebbe essere utile per fugare le perplessità e le preoccupazioni su questo importante tema.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 49.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale su questo sub-emendamento e dichiaro il voto contrario perché ritengo che la disciplina migliore non sia quella che teoricamente viene individuata a tavolino, ma quella che rispecchia la realtà. Mi sembra che obiettivamente le competenze riguardanti l'istituzione delle scuole civiche di musica possano rimanere alle province, soltanto, al limite, in termini di programmazione, ma che oggettivamente è opportuno che le scuole rimangono nella competenza comunale.
Ho paura che per obbedire ad un'intenzione di razionalizzazione teorica, si comprometta il buon funzionamento di un meccanismo che ha conseguito buoni risultati su tutto il territorio. Noi votiamo contro quest'emendamento e qualora non venisse accolto manteniamo ovviamente l'emendamento numero 9.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.). Signor Presidente, io trovo veramente anacronistico quello che i colleghi del centro sinistra ci stanno proponendo, perché le scuole civiche di musica affidate ai comuni hanno conseguito i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, non si capisce perché si debba cambiare.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Non si cambia!
SANJUST (F.I.). E no, si cambia! Perché nel momento in cui si cambia, la barca probabilmente inizia a navigare in direzione diversa. E io non avrei alcun problema a votare anche positivamente, ciò che i colleghi del centrosinistra stanno proponendo; quello che chiedo adesso, e questo vale anche per il futuro, e che quanto meno si spieghi, anche a chi non la pensa come voi, il motivo per il quale si deve arrivare ad una votazione. Io sinceramente non ho capito perché state richiedendo questo cambiamento, e vi chiedo veramente la cortesia di dare spiegazioni come chiedo anche agli Assessori che quando da parte del relatore viene espresso un parere si smetta di dire "conforme o non conforme" e si spieghi veramente all'Aula, ma soprattutto ai cittadini, il motivo della scelte.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 49 il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare della l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 49.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Sanna Alberto ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Ibba - Licheri - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci - Soru - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cassano - Cherchi Oscar - Dedoni - Diana - Floris Mario - Gallus - La Spisa - Ladu - Moro - Murgioni - Pisano - Randazzo - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 60
votanti 59
astenuti 1
maggioranza 30
favorevoli 39
contrari 19
(Il Consiglio approva).
L'emendamento numero 9 decade a seguito dell'emendamento numero 49.
Metto in votazione l'articolo 74, nel testo modificato oralmente. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 75 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 75 e dei relativi emendamenti:
Sport. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
b) monitoraggio e dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione d'impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;
f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito regionale, nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
g) sostegno degli atleti sportivi sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali e sponsorizzazioni previsti dagli articoli 27, 31 e 32 della legge regionale n. 17 del 1999.
Emendamento all'emendamento numero 34 sostitutivo parziale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
art. 75
Nell'emendamento 34 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;". (45)
Emendamento sostitutivo parziale Porcu - Marrocu - Biancu - Licheri - Balia
Art. 75
Il comma 1 dell'articolo 75 è così sostituito:
"1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
b) monitoraggio e dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione d'impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;
f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
g) sostegno degli atleti sportivi sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999.
i) Contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999.
l) attività di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999." (34)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia - Maninchedda.
Art. 75
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 75 è così sostituita:
"a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali;" (12)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia - Maninchedda
Art. 75
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è così sostituita:
"f) pianificazione delle risorse da trasferire alle province ed ai comuni per la programmazione degli interventi e delle manifestazioni sportive di rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale." (11). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole sugli emendamenti numero 45 e 34 (quest'ultimo recepisce anche l'emendamento numero 12, con qualche variazione), mentre è contrario sull'emendamento numero 11, del quale si richiede il ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 12 decade.
Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Ritiriamo l'emendamento numero 11.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 76 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 76 e dei relativi emendamenti:
Art. 76
Sport. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle province l'attuazione, sulla base della programmazione regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 75.
2. Le province predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.
Emendamento all'emendamento numero 10 sostitutivo totale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 76
L'emendamento n. 10 è sostituito dal seguente:
"Nel comma 1 dell'articolo 76 le parole da "l'attuazione..." a "programmazione regionale" sono sostituite da: "la programmazione e l'attuazione sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali". (47)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Masia - Maninchedda
Art. 76
Il comma 1 dell'articolo 76 è così sostituito:
"1.Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alle province ed ai comuni le seguenti, funzioni e compiti:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione nel rispetto delle linee generali di indirizzo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 75;
b) erogazione dei contributi agli enti di promozione e alle federazioni sportive per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e simili;
c) erogazione di contributi per la formazione degli operatori sportivi.". (10)
Emendamento all'emendamento numero 38 sostitutivo parziale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 76
Il comma 1 dell'articolo 76 bis, introdotto dall'emendamento n. 38, é così sostituito:
"1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:
a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;
b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;
e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.". (46).
Emendamento aggiuntivo Sanna Francesco - Cucca - Cugini - Pinna - Bruno - Orrù - Corrias.
Art. 76
Dopo l'articolo 76, nel titolo V, è inserito il seguente:
"Articolo 76 bis
Monitoraggio e valutazione di attuazione
1. La Giunta regionale tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni sei mesi, trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della legge ed in particolare:
a) sui trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali, sia disposti dalla Regione sia disposti dallo Stato, le intese in corso ai sensi dell'articolo 10, le quantificazioni dei costi gravanti sugli enti locali per la gestione delle risorse trasferite e la loro copertura;
b) sui trasferimenti di personale, gli inquadramenti operati e gli oneri rimasti a carico della Regione, i procedimenti in corso, le intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
c) sulle funzioni effettivamente trasferite ed il loro concreto esercizio da parte degli enti locali e sul conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
d) sugli ambiti territoriali adeguati individuati dal Piano di riordino o dalle leggi di settore per l'esercizio associato di funzioni; le iniziative adottate per favorire l'esercizio associato; i casi di esercizio in via sostitutiva da parte della Provincia ed i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6 comma 3;
e) sugli atti di programmazione indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 2;
f) sui casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
g) sulle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione delle presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli assessori competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione. Esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi assessorati.
3. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione - enti locali.". (38).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole agli emendamenti numero 46, 47 e 38 e si invitano i proponenti a ritirare il numero 10, il cui contenuto è già recepito in altri emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 76. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 77 e del relativo emendamento. A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 47 è decaduto l'emendamento numero 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 77 e del relativo emendamento:
Art. 77
Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;
b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;
c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n 26 del 1997.
Emendamento aggiuntivo Rassu - Pittalis - Moro - Cappai - Oppi - Randazzo - Amadu - Cuccu Franco Ignazio - Petrini
Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
"Art. 77 bis
1. E' consentito il terzo mandato amministrativo per i sindaci eletti nei comuni con meno di duemila abitanti.". (8) .)
PRESIDENTE. Il contenuto dell'emendamento è estraneo all'oggetto dell'articolo, pertanto invito i presentatori a ritirarlo.
CUGINI (D.S.). Rassu, ritiralo!
PRESIDENTE. E' una norma intrusa, onorevole Rassu, quindi se lei lo ritira ci evita…
CUGINI (D.S.). Lo può conservare per la prossima volta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, all'atto della presentazione io chiesi agli uffici - stavamo iniziando l'esame della legge e degli articoli - a quale articolo fosse opportuno aggiungere quest'emendamento. Sono stati gli uffici a suggerirmi di presentarlo come aggiuntivo all'articolo 77. Tutto qui, senza voler polemizzare, questa è la verità. Non ho fatto altro che quello che mi hanno consigliato gli uffici.
PRESIDENTE. Sì, va bene, onorevole Rassu, il punto è che a volte non c'è il tempo di fare questo lavoro preventivo di filtro, per cui poi ci troviamo in Aula emendamenti del tutto estranei alla materia in esame. Io le ho rivolto un invito. E' evidentemente una norma intrusa, insomma, evidentemente. Dopodiché…
RASSU (F.I.). Non lo so, comunque…se la volontà…
PRESIDENTE. Va bene. Lei non intende ritirarlo.
RASSU (F.I.). No, grazie. Anzi, volevo intervenire, se è possibile. Posso?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, questo emendamento che è stato presentato da me e da altri colleghi, vuole consentire la prosecuzione del mandato dei Sindaci di piccoli comuni, al di sotto dei 2000 abitanti. E' una norma fortemente voluta dall'ANCI. Prima di presentare quest' emendamento il sottoscritto ha ascoltato il Presidente dell'ANCI, l'onorevole Serri. L'ANCI in Sardegna ha fatto candidare alcuni Sindaci di varia estrazione politica, proprio per sostenere e rafforzare la tesi che considera anticostituzionale la norma che vieta il terzo mandato.
La Costituzione prevede che il sindaco sia eletto liberamente e democraticamente dal voto dei cittadini, e non prevede alcun limite per quanto riguarda il numero dei mandati. Ora, io sono d'accordo che un cittadino non possa rivestire la carica di sindaco all'infinito, ma nei piccoli comuni, molte volte si fa fatica, credetemi, a trovare un candidato Sindaco.
Questo emendamento che è stato presentato trae lo spunto anche da un'interlocuzione tra l'ANCI e il Governo; è una battaglia sostenuta da sinistra a destra anche a livello nazionale. Quindi non c'è niente di strano, non c'è niente di anormale, la sua approvazione costituirebbe un elemento rafforzativo dell'autonomia, della nostra autonomia, perché anticiperemmo un'analoga iniziativa del Governo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-DL), relatore. Signor Presidente, su questo punto voglio esprimere il parere della Commissione. Collega Rassu, la Commissione ha votato all'unanimità il parere negativo sull'emendamento, ma con una richiesta di ritiro, non perché il merito sia indiscutibile, sappiamo che ci son molte opinioni, anche tra di noi, in contrasto su questo punto, ma perché merita un approfondimento diverso, nel contesto di un ragionamento sulle Autonomie locali in Sardegna, e quindi, anche sui sistemi elettorali, che avremo tutto il tempo di fare in maniera diversa dal modo estemporaneo con cui potremmo farlo stamattina.
Quindi è necesario un impegno a discutere nel merito anche in una logica bipartisan in prima Commissione, per ragionare di questi problemi. Le elezioni nei piccoli comuni si sono svolte lo scorso fine settimana, non ci sono turni elettorali sino alla primavera del 2007, e quindi abbiamo tutto il tempo per ragionarci. Per cui, la invitiamo, indipendentemente dai profili di ammissibilità, ad una seria considerazione al ritiro, ma con l'impegno a discutere di queste tematiche nella sede più appropriata che individueremo insieme.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, nell' esprimere il parere, mi sia consentito di rivolgere un invito all'onorevole Rassu, che, so persona sensibile, senza entrare nel merito del contenuto dell'emendamento, sul quale naturalmente si può discutere e sul quale naturalmente ci sono posizioni differenti.
Come è stato già rilevato, ritengo che una materia così importante, così delicata, che riguarda una parte importante della ipotesi di riforma del sistema delle Autonomie locali, meriti un provvedimento di legge specifico ,che ci consenta, appunto, di sviluppare e di approfondire un tema così delicato. Quindi l'invito che rivolgo all'onorevole Rassu è di ritirare l'emendamento assicurando però la disponibilità della Giunta a discuterne poi nel merito in seno alla prima Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Presidente se non lo ritiro io lo fanno proprio gli altri, ecco, questa è la situazione in parole povere; questa è la verità.
PRESIDENTE. Onorevole Rassu, l'emendamento è stato ammesso in Aula per un errore degli uffici; io penso che sia sbagliato mettere ai voti questo emendamento, penso che sia sbagliato soprattutto perché c'è una partita elettorale in corso. Alcuni sindaci non si sono candidati perché la legge non consentiva la candidatura dopo il secondo mandato, mentre altri sindaci hanno ritenuto di candidarsi esponendosi a un contenzioso che sicuramente ci sarà. Io penso che non sia giusto che noi interveniamo a partita in corso; penso che il legislatore debba affrontare queste questioni, che sono di grande rilevanza e di grande interesse, nei modi più opportuni.
Quindi io chiedo a lei, ma chiedo anche ai colleghi che volessero farlo proprio, di rinunciare a chiedere l'esame in Aula e di riproporre nei termini corretti e nei tempi dovuti l'emendamento in sede di Commissione, tutto qui. Noi non possiamo intervenire a sanatoria di situazioni che si sono determinate, ecco, questo è l'aspetto principale, dopodiché …. Prego onorevole Rassu.
RASSU (F.I.). Presidente, l'emendamento rimane in Aula, anche perché prima di presentarlo mi sono consultato anche con alcuni colleghi dell'opposizione, i quali erano tutti d'accordo.
CUGINI (D.S.). Ti sei consultato con i colleghi sbagliati; ritiralo!
RASSU (F.I.). Con il tuo Capogruppo, prima, mi dispiace.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto per valutare l'ammissibilità dell'emendamento.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 06, viene ripresa alle ore 11 e 16.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, dall'interlocuzione avuta con il Presidente della Commissione e con i Capigruppo, è scaturito l'impegno di inserire come priorità una norma da presentare in Commissione - dove esiste già, per altro, un progetto di legge presentato da un Gruppo della maggioranza - e nei prossimi due mesi di portarla in Aula. Pertanto ritiro l'emendamento.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Torniamo adesso all'esame dell'articolo 34, al quale sono stati presentati due ulteriori emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo degli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 34:
Emendamento all'emendamento numero 6 sostitutivo totale Cherchi Oscar - Floris Mario.
Art. 34
I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono soppressi.
Alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5: al termine del comma 1 aggiungere: "le procedure di accertamento dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2007".
Art. 14: Le somme di lire 200.000 e lire 600.000 sono sostituite da "euro 500 e euro 1.500".
Art. 18 bis: Il comma b) è sostituito dal seguente:
"b) siano stati alienati prima del 31 dicembre 2005 o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico, o rilevata la finalità di interesse pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge n. 167 del 1972 e della Legge n. 865 del 1971 e sue modifiche e integrazioni o di piani per gli insediamenti produttivi". (41)
Emendamento all'emendamento numero 42 sostitutivo totale Secci - Marrocu - Biancu - Licheri
L'emendamento n. 6 è ,sostituto dal seguente:
"Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"Art. 34 bis
Usi civici
I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
"13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n, 12 è sostituito dal seguente:
"3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.".
14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP.".
15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis dello legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituita dalla seguente:
"b) siano stati alienati, prima dell'entrata in, vigore della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere,dai comuni senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP." (42).)
Richiesta di procedura abbreviata
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, chiedo che lei si esprima, ai sensi dell'articolo 88, sull'ammissibilità di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39 in merito al problema degli usi civici. Altrimenti si rischia di continuare un po' a pasticciare sul pasticcio che è stato già creato sul "maxi collegato", sulla legge numero 4 del 2006. Chiedo inoltre, ai sensi dell'articolo 100 e 101, la procedura abbreviata per l'esame della proposta di legge numero 203, relativa proprio al problema degli usi civici. Credo infatti che solo attraverso una proposta di legge chiara, comprensiva, si possa realmente affrontare il problema relativo agli usi civici che è un problema all'attenzione di tutti gli amministratori, di tutti i sindaci della Sardegna. Mi riservo di intervenire, se non ritenesse inammissibili questi emendamenti, sugli emendamenti stessi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire preliminarmente per chiedere agli uffici se gli emendamenti relativi agli usi civici erano da considerarsi norme intruse o meno. Stiamo parlando di conferimento di funzioni agli enti locali e gli enti locali su questa materia non hanno assolutamente nessuna funzione. Quindi credo che sia giusto e corretto che gli uffici si pronuncino, così come hanno fatto su altre materie, per capire se questi emendamenti possono essere considerati norme intruse o meno. Io credo siano norme intruse.
PRESIDENTE. La richiesta è uguale a quella formulata dall'onorevole Cherchi. Le norme, dal punto di vista strettamente formale, non sono collocabili in questo articolo se non per il fatto che si tratta di correggere alcuni articoli della legge numero 4, appena approvata dal Consiglio regionale. Quindi - così sostengono molti dei presentatori - è un modo per correggere una norma che ha sottovalutato alcune problematiche relative agli usi civici. Questa è la funzione e per questo verrebbe accolta, nel senso che il Consiglio agisce quasi in sede di autotutela di un proprio provvedimento precedente.
Ovviamente, insomma, questo argomento ha fatto parte della discussione tra i Gruppi politici, tant'è che l'articolo 34 era stato sospeso proprio per questo motivo: perché si consentisse la presentazione di emendamenti su questa materia, altrimenti lo avremmo approvato - penso - la scorsa settimana. Non so, onorevole Cherchi, se ho risposto anche alla sua domanda.
Invece, riguardo all'utilizzo dell'articolo 100 per l'inserimento nella programmazione di un progetto di legge non esitato in Commissione, ci dobbiamo, così come prevede il Regolamento, rimettere alla votazione dell'Aula. Però distinguerei le due ipotesi.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è negativo sul numero 41, positivo sul numero 42 e sul numero 2.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, ovviamente non sono d'accordo sull'interpretazione che ella ha dato e sulle motivazioni, soprattutto, che ha portato: lei ha detto che si tratta di correggere una norma. Si tratta di correggere una norma che non è stata ancora messa alla prova, è una norma che è stata appena esitata con la legge numero 4. Come si può pensare che con una legge che cerca di conferire funzioni agli enti locali possa inserirsi un emendamento come l'emendamento numero 42, che è il frutto, di un dialogo interno alla maggioranza e di problemi interni alla maggioranza? Non mi risulta, infatti, che, per quanto ci riguarda, ci siano problemi a mantenere i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge numero 4.
Ora, colleghi, questa è la forza della democrazia: solo in virtù dei vostri straordinari numeri potete far passare una norma come questa, perché che questa sia una norma intrusa è fin troppo chiaro. Io credo che non ci sarebbero stati problemi se, a seguito di un vostro errore sul "13", "14" e "15" o di un errore del Consiglio, si fosse proposta immediatamente, la settimana prossima, fra quindici giorni, una legge per modificare la legge numero 4 e l'articolo 27 della legge numero 4. Perché avremmo voluto partecipare tutti e fare considerazioni tutti su questo particolare aspetto che interessa tutti i Comuni della Sardegna e che gravi problemi sta creando, soprattutto in termini di sviluppo.
Riconoscere come validi questi emendamenti, Presidente, credo che creerebbe precedenti, perché sulle norme intruse lei è stato molto accorto in sede di approvazione della legge finanziaria. Ora, non si capisce per quale motivo una materia così complessa, una materia che ha secoli di vita, come quella degli usi civici, possa essere sbrigativamente affrontata con l'emendamento numero 42, che non risolve i problemi degli usi civici, lo sappiamo tutti quanti.
Ovviamente se ritenete di continuare nell'emendamento numero 42, visto che c'è già stato il pronunciamento del relatore e dell'Assessore, non posso che annunciare il voto contrario. Ma perché dobbiamo arrivare a questo punto? Perché, con tutte le aperture che voi solitamente fate, con le vostre richieste alla minoranza di essere partecipe di scelte anche importanti, poi all'improvviso con un emendamento come il "42" mettete fine a qualsiasi chiarezza, mettete fine a tutto? Con l'emendamento numero 42 l'onorevole Marrocu e più ritengono di poter pronunciare una parola definitiva sugli usi civici in Sardegna. Beh, io credo che questo non sia il modo di affrontare i problemi e soprattutto ribadisco che questo emendamento viene da me considerato norma intrusa e credo che venga considerato norma intrusa, nonostante tutte le acrobazie, anche dal Presidente del Consiglio. Ecco perché chiedevo un pronunciamento degli uffici. Se il pronunciamento degli uffici è quello che ha manifestato il Presidente del Consiglio, sappiamo che gli uffici sono d'accordo perché questo emendamento non debba essere considerato una norma intrusa.
Stiamo commettendo una grande violazione, stiamo commettendo un grosso errore. Ripeto: c'era il tempo per presentare in Commissione una normativa ad hoc, scritta dalla Giunta. Che la scriva quindi pure la Giunta, ma torniamo in Aula e discutiamo il problema dei gli usi civici, che è un problema, come ho detto, che ormai ha secoli di storia, ha secoli di vita e credo che meriti un ampio e attendo esame e non semplicemente un emendamento come l'emendamento 42, che ha il solo uno scopo di modificare la legge numero 4 e di correggere, come dice il Presidente, un errore. Questo non è un errore! Ciò che il Consiglio regionale fa non può essere considerato un errore, se errore è significa che tutto il Consiglio…
PRESIDENTE. E' un errore nel senso che il Consiglio ha ritenuto che quella norma potrebbe provocare una serie di problematiche che evidentemente non erano state opportunamente valutate, solo da questo punto di vista.
E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, ritengo anch'io, come ha affermato il collega Diana, che l'emendamento sia inammissibile. Capisco però che sia necessario porre rimedio ad un grosso errore commesso durante il dibattito della legge numero 4 del 2006. Su questo punto sono d'accordo. C'è un punto, però, che mi lascia perplesso. Ieri sera sono dovuto andare via dalla Commissione per un problema personale, altrimenti avrei spiegato che il contenuto del mio emendamento è uguale e identico a quello dell'emendamento numero 42, anche se espresso con parole differenti.
Quindi, va bene dire: "siamo la maggioranza e quindi ci approviamo il nostro e il tuo invece, siccome fai parte della opposizione, temporaneamente non ci interessa e non lo vogliamo neanche discutere". Va beh, lo accetto, vi chiedo però soltanto un'apertura. Va benissimo l'emendamento numero 42, voterò a favore dell'emendamento numero 42 perché è uguale al mio emendamento 41 con una piccolissima differenza, che ora vi spiegherò. Anche stavolta, infatti, l'emendamento all'emendamento dimostra che chi ha presentato l'emendamento all'emendamento ha una competenza tecnica decisamente superiore di chi, invece, aveva scritto il primo emendamento; sa veramente che cosa sono gli usi civici e quindi ha trovato una formulazione che tenta di risolvere realmente il problema.
Giustamente, come ha detto il collega Diana, il problema degli usi civici va affrontato in una sede separata, in modo attento, preciso e da persone competenti, da tecnici che conoscono realmente la materia e i problemi relativi alle amministrazioni comunali. Vi chiedo però un impegno, se non scritto, almeno formale. Mi dispiace che non sia presente neanche oggi l'Assessore dell'agricoltura, l'Assessore competente; sapeva benissimo che avremmo parlato di usi civici; probabilmente è una materia un po' scottante e non vuole né dire la sua, e né, probabilmente, partecipare all'individuazione di una soluzione per questo problema. Però io il messaggio glielo invio tramite il Presidente della Regione, l'onorevole Soru.
Presidente, io ho inserito qui, di diverso rispetto all'emendamento numero 42, soltanto questo: una richiesta di impegno, da parte della Giunta regionale, a procedere agli accertamenti, all'interno delle Amministrazioni comunali, degli usi civici. Nel mio emendamento ho posto il termine del 31 dicembre del 2007, poi se lo farete nel 2008 va ugualmente bene. Sono stati fatti accertamenti solo in 96 comuni della Sardegna; di tutti gli altri non si conosce esattamente la situazione. L'accertamento è un accertamento conoscitivo, le Amministrazioni comunali devono sapere, devono conoscere qual è la situazione al loro interno per risolvere, passatemi il termine, tanti pasticci. Perché così è stato fatto, vuoi per incuria, vuoi a volte per inesperienza, vuoi perché non si conoscono determinate norme approvate nel passato. Non è una accusa nei confronti degli amministratori, però, in realtà, errori ne sono stati commessi tantissimi.
Credo pertanto che sia necessario assumere quest'impegno; o inserendolo nell'emendamento o come impegno suo, Presidente, e di tutta la Giunta. Voterò a favore dell'emendamento numero 42.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, concordo con quanto sottolineato sia dall'onorevole Cherchi, sia dall'onorevole Diana: che il problema dell'ammissibilità o non ammissibilità di questi emendamenti, quindi della compatibilità con il tema, con l'oggetto di questa legge, oggi viene risolto dal Presidente, non guardando all'interpretazione in senso stretto del Regolamento, ma ad un'esigenza di merito, un'esigenza sostanziale, quella di intervenire su un testo che, imprudentemente (e non è la prima volta che capita in questa legislatura) viene inserito nel corpo di una norma di carattere finanziario.
Debbo riconoscere che l'urgenza di chiarimento sul piano normativo riguardo a quanto è stato approvato nel "maxi collegato", forse giustifica una forzatura nell'interpretazione del Regolamento, però vorrei rimarcare che si tratta di una forzatura, Presidente, e che evidentemente, introduce un precedente di cui necessariamente si dovrà tener conto anche in altre circostanze.
Nel merito della questione, noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge numero 4. L'abbiamo fatto per segnalare un'esigenza di fondo, e cioè che, sulla materia degli usi civici, che costituisce una peculiarità della nostra regione, dove per tradizione una parte del territorio comunale viene destinata all'uso collettivo (e non ad un uso né privatistico, né pubblicistico in senso stretto così com'è stato fatto negli anni da molte amministrazioni comunali che hanno utilizzato terreni ricompresi nella categoria degli usi civici per le più disparate iniziative) è necessario fare chiarezza. Spesso, a quanto ci risulta, sono state effettuate anche operazioni che forse rasentano la speculazione immobiliare; oppure si sono utilizzate quelle aree per interventi più affini all'interesse pubblico, come un piano di insediamenti produttivi o un piano per l'edilizia economica popolare. Il tentativo che si fa attraverso l'emendamento numero 42 e anche attraverso l'emendamento numero 41 è quello di correggere l'aspetto più pericoloso, dell'articolo 27 della legge numero 4, che prevedeva la possibilità di esclusione dalla categoria di usi civici anche di quei terreni che non erano stati inseriti nei piani attuativi dello strumento urbanistico generale, avevano una finalità privata, riguardando le zone turistiche. In questo modo quantomeno si mette uno stop a una possibile speculazione.
Però certamente non capiamo perché un intervento sugli usi civici, così come è stato detto da Cherchi, non venga affrontato proprio con uno strumento legislativo opportunamente istruito in Commissione ed esaminato con calma sulla base di un accertamento della reale situazione in Sardegna che tuttora manca. Questo è molto grave e crediamo pertanto che quello che si vuole fare oggi sia soltanto un intervento correttivo parziale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, gli usi civici sono materia molto delicata, ma non costituiscono certamente un problema, anzi rappresentano per la Sardegna una grande e straordinaria opportunità. Gli usi civici hanno salvaguardato, all'utilizzo pubblico, immensi patrimoni di terre e anche dove non vengono esercitati, comunque hanno impedito che le relative aree venissero alienate, che su di esse e venissero effettuate operazioni speculative. Quindi sono una grande opportunità.
La Sardegna si è dotata già dal 1994 di una legge avanzatissima, la legge numero 12, e le difficoltà non sono attribuibili a questa legge ma sono prevalentemente attribuibili alla non adeguatezza dell'ufficio e del servizio sugli usi civici. Questo va il più presto possibile adeguato e attrezzato, per rispondere alle esigenze che i comuni pongono quando approvano piani di utilizzo di quelle terre o anche quando si oppongono agli accertamenti, come prevede questa legge. Sono d'accordo che gli usi civici siano una materia delicata; per la Sardegna hanno costituito una grande opportunità perché hanno salvaguardato immensi patrimoni terrieri dalle speculazioni, e ne hanno mantenuto la titolarità in capo al comune e alle popolazioni di quel comune.
La legge numero 12 è una delle leggi più avanzate; è giusto e non è inopportuno tornare su questa legge. Tra l'altro, sinceramente, non riesco a capire come si possa sostenere che si tratti di norme intruse; a parte il fatto che bisognerebbe capire sulla base di che cosa può considerarsi intrusa una norma, qui poi stiamo parlando proprio di poteri da decentrare ai comuni, i quali, attraverso queste norme possono fare opposizione ai decreti di accertamento. Quindi modificando la legge numero 4 del 2006 non stiamo facendo altro che decentrare poteri ai comuni, stabilendo la possibilità per gli stessi di opporsi agli accertamenti e, a differenza di ciò che abbiamo previsto nella legge numero 4, nei primi due commi, stabiliamo quando il comune può opporsi all'accertamento.
Il comune, infatti, non può opporsi comunque, può opporsi soltanto quando l'eventuale accertamento di un diritto di uso civico va a incidere su un terreno che è stato già utilizzato da quella comunità, che non era a conoscenza dell'esistenza di un uso civico, per attività che noi riteniamo pubbliche cioè per un piano di insediamento produttivo, per un piano di edilizia economica popolare o per opere pubbliche. Quindi il comune può opporsi al decreto di accertamento quando dimostra che quell'area, che era gravata da uso civico senza che la comunità lo sapesse, è stata utilizzata per opere pubbliche o per piani di inserimento produttivo o per piani di edilizia economica popolare.
Quindi la soppressione dei commi che abbiamo introdotto nella legge numero 4 non ripristina la vecchia legge numero 12 e quello che c'era nella vecchia legge numero 12. Con questi emendamenti invece si evita un utilizzo improprio dell'uso civico e comunque si offre alla comunità la possibilità di opporsi ma solo in presenza di quegli specifici utilizzi. E allo stesso tempo con il comma 15 si reintroduce quanto previsto dall'articolo 18 bis.
Su questo punto sono decisamente contrario a quanto previsto dall'emendamento di Oscar Cherchi, completamente contrario. La possibilità, infatti, che il comune avesse alienato il patrimonio che non poteva essere alienato (in quanto il patrimonio era dei cittadini e non del comune) l'avevamo prevista con l'articolo 18 bis, che fu introdotto nella legislatura '94-'99 per terreni che erano stati alienati ma per finalità diverse da quella pubblica, per i terreni di Castiadas, di Muravera, utilizzati per insediamenti turistici. Allora avevamo indicato una data che erano i vent'anni precedenti all'alienazione; i terreni non dovevano essere stati alienati prima della "legge Galasso" e dovevano essere stati alienati rispettando tre criteri che qui ripristiniamo.
Se oggi noi inserissimo la data del 31 dicembre, consentiremmo di sanare situazioni che sono in palese contrasto con la legge, perché consentiaremmo anche di sanare situazioni di relative ad aree alienate al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 18 bis che sono: alienazione avvenuta almeno vent'anni prima, perdita irreversibile della conformazione di terreni agricoli, forestali (per cui l'uso civico non potrebbe più essere esercitato) sintonia tra l'utilizzo di quei terreni e i piani urbanistici, e, infine, la possibilità di spostare l'uso civico su altri terreni. Era una legge molto precisa e molto vincolante e si muoveva sempre a salvaguardia del patrimonio degli usi civici. L'emendamento numero 41 invece non va in quella direzione e quindi accolgo l'emendamento numero 42 che risolve invece i problemi che sono stati posti con la legge numero 4.
PRESIDENTE. Il consigliere Cherchi ha ritirato l'emendamento numero 41 e ha dichiarato di riconoscersi nell'emendamento numero 42.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, io credo che sugli usi civici occorra sicuramente tornarci, al di là di ciò che afferma il collega Cherchi circa la non sufficiente conoscenza della materia (del resto, onorevole Cherchi, basterebbe considerare il fatto che lei ha definito l'emendamento numero 41 uguale al numero 42 per capire quale sia la sua conoscenza della materia). C'è bisogno di ritornarci, c'è bisogno di ritornarci non già per smantellare il patrimonio che oggi è classificato come uso civico, ma c'è bisogno di tornarci per avere una fotografia della reale destinazione dei terreni gravati da usi civici. Perché veda, collega Cherchi, l'emendamento presentato al maxicollegato non faceva altro che raccogliere il lamento, il grido disperato di molti amministratori che hanno terreni gravati da uso civico e che non hanno avuto la possibilità di avere risposte rispetto alle loro richieste, non certo di dismettere il patrimonio gravato da uso civico ma di prendere in considerazione le modifiche che nel tempo sono intervenute.
Vorrei ricordare che buona parte degli accertamenti di questi terreni gravati da uso civico, è avvenuta l'anno scorso, è avvenuta nel 2004, è avvenuta nel 2003 senza tenere assolutamente conto della previsione della legge numero 12 e della situazione attuale dei terreni. E' evidente quindi che c'è bisogno di riprendere in mano la legge numero 12, che è sicuramente un'ottima legge sugli usi civici che non ha come obiettivo di sopprimere gli usi civici ma ne disciplina la gestione.
E' evidente anche che questa legge ha bisogno di una rivisitazione, ma soprattutto ha bisogno di una rivisitazione l'organizzazione degli uffici, quindi non solo e non tanto un impegno a rivedere organicamente il problema ma l'impegno a che l'Ufficio degli usi civici diventi un ufficio adeguato a rispondere alla gestione di questo importante settore. Pertanto l'emendamento numero 42 non rimedia a nessun grosso errore, ma vuole solo offrire una risposta alle preoccupazioni che si sono ingenerate e quindi pone l'obiettivo di una rivisitazione organica e allo stesso tempo risolve i problemi più urgenti in capo alle amministrazioni locali. Molti terreni, infatti, pur non essendo soggetti ad accertamento ai sensi della legge numero 12 lo sono stati ugualmente. Così gli imprenditori, i cittadini che avevano avuto in assegnazione questi terreni (soprattutto per quanto riguarda i piani per gli insediamenti produttivi e i piani per l'edilizia economica popolare) si trovano a non poter contrarre un mutuo per costruirsi la casa o per costruire un fabbricato da destinare ad attività produttive.
Quindi io ritengo che l'emendamento numero 42 serva a fugare le preoccupazioni e i dubbi che avevano ingenerato i commi 13, 14 e 15 e, allo stesso tempo, offra le risposte che gli amministratori locali e i cittadini attendevano.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'assessore Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Prendo la parola, signor Presidente, per raccogliere le istanze e i suggerimenti che sono venuti dal Consiglio riguardo alla necessità di un'applicazione della legge numero 12 più efficace; io penso che, anche a nome del Governo regionale, si possa dare assicurazione che l'ufficio preposto agli usi civici sarà potenziato, in modo tale che possa dare risposte esaurienti e tempestive.
Sul problema, invece, di fondo che è stato sollevato, e cioè sulla necessità che la normativa che affronta una questione così delicata, come quella degli usi civici, che presenta implicazioni di carattere politico, economico e culturale, venga rivista, la Giunta non si sottrarrà, considerando anche che è un'esigenza diffusamente sentita.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. E' stata richiesta la votazione nominale. Chi sostiene la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Oppi, capogruppo.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 34.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Ladu si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Orru' - Pacifico - Pinna - Porcu - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Serra - Soru - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Capelli - Cappai - Cassano - Dedoni - Moro - Oppi - Pisano - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Cherchi Oscar - Gallus - La Spisa - Ladu - Licandro - Lombardo - Petrini - Rassu - Sanciu - Sanjust
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 59
votanti 48
astenuti 11
maggioranza 25
favorevoli 39
contrari 9
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. L'emendamento numero 41 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento numero 42
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, mi sembra che dovrebbe essere messo in votazione prima l'emendamento soppressivo totale, cioè il numero 2.
PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole, ma anche il numero 2 è aggiuntivo, sebbene sopprima dei commi.
LA SPISA (F.I.). Sì, ma nell'ordine dovrebbe venire prima!
PRESIDENTE. E' un emendamento aggiuntivo onorevole La Spisa. E' un emendamento aggiuntivo… lei ce l'ha davanti? Lo stesso vale per l'emendamento numero 42, che è sostitutivo totale di un emendamento aggiuntivo. E' per questo che viene votato come aggiuntivo, cioè dopo la votazione dell'articolo, perché stiamo introducendo un nuovo articolo, l'articolo 34 bis.
LA SPISA (F.I.). Non voglio cavillare, però, entrambi gli emendamenti sono emendamenti che formalmente sono aggiuntivi, ma tutti questi emendamenti, di fatto, tendono a sostituire o sopprimere alcuni commi di una legge. Quindi sostanzialmente, hanno un contenuto che è quello, il primo, di sopprimere; l'altro di sostituire un testo esistente. Volevo dire soltanto questo, poi, se formalmente si è fatto diversamente…
PRESIDENTE. Abbiamo sempre proceduto così onorevole La Spisa. Poi, ho capito quello che mi vuol dire: l'emendamento numero 2 sopprime dei commi, l'emendamento numero 42 li sostituisce con un nuovo testo. Ho capito, ha sempre funzionato così. Vuol dire che se l'emendamento numero 42 viene approvato, il numero 2 decade. Poi potremmo votare prima il numero 2 e poi l'Aula deciderà cosa fare. Se lei chiede che il "2" venga votato prima, non ci sono problemi, si può anche procedere così.
LA SPISA (F.I.). Quindi stiamo votando l'emendamento numero 2. Io annuncio il voto favorevole sull'emendamento numero 2 perché, così come ho esposto nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti, ci sembrava che questa fosse la strada maestra, cioè azzerare la normativa introdotta, compiendo una forzatura, compiendo un errore, per lasciare, poi, al Consiglio regionale la possibilità di disciplinare meglio la materia, così come credo siano concordi tutti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, anch'io voterò a favore sull'emendamento numero 2, in quanto è un emendamento che chiede di cancellare - nonostante qualcuno della maggioranza continui a sostenere che quello non era tale - il "pasticcio" del maxi collegato. Credo che bisogni dire due cose: io sono convinto che quando non si conosce l'argomento non conviene parlare; non si conosce? Pazienza, non è detto che si debba per forza essere esperti di usi civici; non lo si conosce e basta! In sede di dichiarazione di voto del "42", spiegherò che il "41" e il "42" hanno il medesimo contenuto anche se espresso con parole diverse. Poi, magari, all'onorevole Biancu a quattr'occhi, fuori dell'Aula, gli spiegherò l'esatto significato dell'emendamento. Lo dicevo anche al mio collega del Consiglio comunale, tanto tempo fa: non c'è bisogno, ogni volta, di sollevare una polemica su un qualcosa, su un problema che si sta tentando di risolvere, l'importante è risolverlo, l'importante è arrivare alla soluzione del problema. Che i sindaci abbiano chiesto un aiuto per risolvere questo problema è vero, l'hanno chiesto anche a me! L'ho dichiarato in Aula anche l'altra volta. Soltanto che, prima di affrontare un problema in modo così, forse, inopportuno, molto probabilmente, bisognava umilmente riconoscerlo e affrontare l'argomento con un disegno di legge ad hoc come ha appena ammesso l'assessore Dadea, nel momento in cui ha detto: "Siamo disponibili".
Come affrontare il problema del potenziamento degli uffici? Eh beh, qua, Assessore non sono d'accordo! Gli uffici degli usi civici non sono stati potenziati, ma sono stati addirittura depotenziati o, meglio, accorpati. Avete commesso un errore, ammettetelo, avete commesso un errore! Infatti, a febbraio, ho presentato un'interrogazione dove chiedevo, all'Assessore competente, come mai fosse stato accorpato un ufficio che invece aveva la necessità di trovare nuove figure e per dare risposte alle amministrazioni comunali.
Voto a favore di questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sull'emendamento numero 2 e per dire che, anche adesso, l'intervento del collega Cherchi presenta delle contraddizioni.
Da una parte, afferma che ha presentato un'interrogazione per sollecitare e sollevare i problemi relativi al funzionamento dell'ufficio preposto per gli usi civici, dall'altra parte poi presenta un emendamento che afferma essere uguale al nostro. In definitiva quindi cosa sta dicendo? Sta dicendo che esiste un problema legato alla normativa sugli usi civici ed esiste un problema anche relativo alla gestione del servizio dell'ufficio degli usi civici. In definitiva, qui è emerso che il problema esiste. Abbiamo sentito la dichiarazione dell'assessore per conto della Giunta che si fa carico, sia della presentazione di un disegno organico di rivisitazione della normativa sugli usi civici e sia, soprattutto, della riorganizzazione dell'ufficio attraverso un potenziamento adeguato. Collega Cherchi mi dispiace che non abbia utilizzato la sua competenza durante il dibattito che abbiamo svolto sul maxicollegato, perché certamente, visto che si dichiara esperto della materia, ci avrebbe aiutato a scriverlo diversamente. Non mi sembra però che la proposta di legge, poco elaborata probabilmente, poco riflettuta, dimostri quella capacità e quella conoscenza della materia che lei in qualche modo sembrerebbe, qui, stia cercando di far valere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, spenderò solo 30 secondi. Voterò contro l'emendamento numero 2 perché il rimedio proposto è peggiore del male che si vuole curare.
Come ho specificato prima, la soppressione dei commi introdotti dalla legge numero 4 non ripristina la normativa della legge numero 12, ma tende a peggiorare e ad aggravare una situazione che invece con l'emendamento numero 42 verrebbe risolta in positivo. Per questo motivo bisogna votare contro, anzi io inviterei i colleghi a ritirare l'emendamento, io penso che l'articolo 18 bis vada riscritto come è stato riscritto nel comma quindicesimo dell'emendamento numero 42; il rimedio proposto dall' emendamento numero 2 è invece peggiore del male che si vuole curare. Per questi motivi votiamo contro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale dell'emendamento numero 2.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cuccu Franco Ignazio ha votato a favore e il consigliere Pirisi ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Cherchi Oscar - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Gallus - La Spisa - Ladu - Lombardo - Petrini - Pisano - Sanciu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 53
astenuti 1
maggioranza 27
favorevoli 14
contrari 39
(Il Consiglio non approva).
Metto ora in votazione l'emendamento numero 42.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, io non ho più voglia di fare polemiche, anche perché molto probabilmente, fortunatamente, quello che poi succede all'interno dell'Aula ha poco risalto all'esterno. Fortunatamente! Quello che ha molto più risalto invece è ciò che noi approviamo, quello che noi portiamo a termine all'interno del Parlamento regionale.
Volevo soltanto dire che voterò a favore anche di questo emendamento, perché nel leggere l'articolato della proposta, mi rendo perfettamente conto che non risolve tutti i problemi degli usi civici ma risolve molti problemi e aiuterà molto le amministrazioni locali. Anche a me, infatti, stanno molto a cuore le amministrazioni locali, anch'io ho sentito questo grido disperato (forse anche prima di voi), che arrivava dall'interno delle stesse amministrazioni.
Volevo soltanto spiegare un aspetto tecnico al collega Marrocu che in passato, peraltro, aveva dichiarato che l'emendamento in questione non era un emendamento inammissibile, non era per niente intruso ma anzi, ci poteva stare bene dentro questa legge, rendendo così evidente a tutti la forzatura del Presidente. Comunque va soprattutto ringraziato il Presidente per aver accettato che venisse inserito all'interno questa legge quest'emendamento, quindi queste nuove norme.
Volevo spiegare soltanto che i decreti di accertamento, ripeto, sono soltanto conoscitivi, mettono le amministrazioni nella possibilità di venire a conoscenza della situazione reale esistente all'interno dei loro territori. Scrivere: "contro i decreti di accertamento è ammesso il ricorso in opposizione" in realtà è un rafforzativo perché sempre e comunque è ammesso il ricorso in opposizione, sia per i PEEP sia per i PIP sia per qualsiasi altro tipo di richiesta di eventuale futura; si può fare per tutti, è la legge che lo prevede, quindi non c'è niente di nuovo.
Questo non giustifica il fatto che possa essere inserito all'interno di questa legge e che quindi possa essere dichiarato ammissibile, lo accettiamo perché questa è la risoluzione in parte di quel pasticcio comunque fatto all'interno del maxicollegato, che piaccia o che non piaccia alla maggioranza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Signor Presidente, molto brevemente per annunciare il voto favorevole, mio personale e del Gruppo Progetto Sardegna. Noi abbiamo ritenuto di non firmare immediatamente questo emendamento proprio perché riteniamo di dover approfondire la materia, ma condividiamo le osservazioni espresse in Aula anche da alcuni colleghi secondo le quali questo emendamento si rende necessario sia per ripristinare la normativa in essere sia, in attesa di una norma maggiormente organica sulla materia, per risolvere alcuni problemi delle amministrazioni locali.
Gli usi civici possono rappresentare per la Sardegna una grande risorsa, credo che, il Consiglio su questa materia debba tornare presto in un modo più organico e più concreto e anche maggiormente collegato al piano di sviluppo sostenibile che intendiamo portare avanti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento numero 42, che di fatto recupera pressoché integralmente i contenuti della norma all'interno del maxicollegato, limitando e togliendo quelle parti che in qualche modo destavano qualche preoccupazione.
L'emendamento numero 42 di fatto, stabilisce che gli accertamenti non possono essere eseguiti nei termini che sono stati utilizzati per la realizzazione di PIP, di PEEP e di opere pubbliche. Dice che i provvedimenti che siano stati eventualmente eseguiti - e sappiamo quanti provvedimenti di accertamento definitivo siano stati eseguiti - in quei terreni che non potevano essere classificabili come soggetti ad uso civico, perché utilizzati per i PIP, i PEEP e per opere pubbliche che non sono passibili di provvedimento definitivo. Così come anche, alla lettera b, dell'articolo 18 bis, viene ampliata la possibilità di "sclassificazione" rendendo possibile l'alienazione di quei terreni che sono stati utilizzati per le finalità ivi indicate. E sappiamo che la maggior parte dei casi che in qualche modo vengono sollevati riguardano terreni che non dovevano essere classificati o che non vengono "sclassificati" o che rimangono vincolati perché non vengono accolti ricorsi presentati per un'errata classificazione.
Con questo emendamento risolviamo quindi buona parte dei problemi che sono sul campo e che sono stati sollevati da parte non solo degli amministratori ma anche dei cittadini, che hanno acquistato terreni che spesso non sapevano (né i cittadini né gli amministratori) che erano gravati da uso civico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere la Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Ormai è solo un duello tra Cherchi e Biancu, noi facciamo solo da testimoni di questo duello e quindi ci asteniamo dalla votazione. Però ha ragione Cherchi.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 42.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancareddu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Giagu - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Artizzu - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Gallus - La Spisa - Ladu - Liori - Lombardo - Petrini - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:
Presenti 56
Votanti 41
Astenuti 15
Maggioranza 21
Favorevoli 41
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e dei relativi emendamenti.
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 39 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è negativo sul numero 39, è positivo sul numero 37 e sull'emendamento all'emendamento numero 37.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 39, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. A me dispiace che questi giorni non siano serviti per far capire, ai colleghi del centrosinistra, l'importanza che aveva questo emendamento, non in quanto presentato dal sottoscritto, ma perché ci avrebbe realmente consentito di offrire ai comuni un vero decentramento, cosa che non stiamo facendo, neanche in modo fittizio.
Nel momento in cui, infatti, continuo a ribadire, si attribuisce ai comuni il potere di rilasciare le concessioni demaniali ma contestualmente non gli si dà la possibilità di concedere direttamente il nullaosta sulla tutela del paesaggio, stiamo semplicemente prendendo in giro gli Uffici comunali, non stiamo facendo assolutamente altro.
Vorrei esprimere un'ultima considerazione per far capire a tutti il groviglio della politica regionale sull'argomento del demanio marittimo. Oggi noi andremo a votare una norma che dovrebbe dare la possibilità ai comuni di avere un decentramento, ma nello stesso tempo, a brevissima distanza, voteremo una legge che all'articolo 29 prevederà la revoca di tutte le concessioni demaniali in essere. Insomma, prima si attribuisce ai comuni il potere di rilasciare le concessioni, poi si approva una norma che consente alla Regione di revocarle; pare che sia veramente una cosa ridicola!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze, urbanistica. Due parole di commento a questa precisazione dell'onorevole Sanjust. Non c'è una contraddizione. Il Piano paesaggistico definisce l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 39, cioè il passaggio dal regime di gestione delle concessioni da parte della Regione a quella dei comuni. Questo può avvenire, solo ed esclusivamente, sulla base della predisposizione di piani di utilizzo dei litorali, che dovranno essere conformi alla pianificazione paesaggistica e, quindi, anche contenere al loro interno le compatibilità sotto il profilo paesaggistico che rendano attuabili anche quel tipo di fattispecie che lei ha sottolineato nel suo emendamento.
La delega è possibile all'interno della pianificazione, e quindi, all'interno delle regole, perché diversamente noi non potremmo attuare questo decentramento, essendo noi, Regione, delegati dallo Stato alla gestione, secondo alcuni principi, di questo demanio. Questo può avvenire sulla base di una pianificazione, che si concreta con l'obbligatorietà del piano di utilizzo dei litorali come allegato sostanziale e integrante della pianificazione urbanistica comunale. Questo è il passaggio in avanti che la Regione compie rispetto alla disciplina disorganica, disomogenea, dove i comuni erano terzi rispetto a tutta questa strumentazione e che invece diventeranno i protagonisti del rilascio della concessione e dell'incameramento anche degli oneri concessori (speriamo una volta riconosciuti per intero, ma in ogni caso in questo momento dei sovra-canoni) che saranno utilizzati dagli stessi comuni per provvedere alla manutenzione e alla gestione delle spiagge.
Quindi non credo che ci sia contraddizione; del resto una procedura di decentramento non può sostituire l'obbligatorietà del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che restano comunque in capo alla Regione, così come prevede il Piano paesaggistico; obbligatorietà comunque facilmente superabile attraverso le pianificazioni compatibili all'interno del Piano di utilizzo dei litorali.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame degli articoli relativi alla questione ambientale che avevamo sospeso. Eravamo arrivati all'articolo 40 e al relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e del relativo emendamento:
Art. 40
Protezione flora e fauna. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti, non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare:
a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
c) coordinamento degli interventi ambientali;
d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), secondo quanto predisposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre le seguenti funzioni e compiti:
a) informazione ed educazione ambientale;
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
d) protezione dell'ambiente costiero.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le funzioni di valutazione d'impatto ambientale di rilievo regionale o riguardanti il territorio di più province.
4. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale
Il titolo della Sezione I, il titolo dell'articolo 40 e il testo dello stesso sono così modificati:
Sezione I
Funzioni di carattere generale e di protezione dell'ambiente naturale
Art. 40
Protezione dell'ambiente naturale. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti, non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare:
a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
c) coordinamento degli interventi ambientali;
d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), secondo quanto predisposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre le seguenti funzioni e compiti:
a) informazione ed educazione ambientale;
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
d) protezione dell'ambiente costiero.
3. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. (14). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento 14 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole, però voglio aggiungere un concetto che vale per tutti gli articoli che attengono al sistema ambientale.
Come i colleghi sanno, anche per la discussione che abbiamo avuto anche in Commissione, queste modifiche sono necessarie per rendere la nostra legge attuale rispetto all'ordinamento nazionale, soprattutto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 152 del 2006, che ha abrogato le norme precedenti che vengono richiamate dal testo unificato che discutiamo. Siccome sappiamo che esiste una discussione politica su questo decreto (c'è una contestazione delle Regioni) e che la delega del Governo ha visto consumarsi i termini, considerato però che il decreto legislativo contiene delle previsioni di adeguamento del testo mediante rinvii a norme secondarie (regolamenti, direttive) chiederei di inserire dopo ogni riferimento al decreto legislativo numero 152, la dizione "e seguenti modifiche ed integrazioni", in modo tale che la legge che approviamo oggi tenga conto anche delle variazioni normative frutto dell'esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuta nel decreto legislativo numero 152.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione.Signor Presidente, sia consentito di cogliere anche a me l'occasione per dire che gli emendamenti che sono stati presentati e che riguardano la materia ambientale, come diceva poc'anzi l'onorevole Sanna, costituiscono un tentativo di adeguamento nei confronti al cosiddetto "codice Matteoli", il decreto legislativo numero 152; naturalmente tralasciando tutti quegli aspetti che possono essere legati ad una possibile rivisitazione del testo da parte del nuovo Governo e del nuovo Ministro.
Ci è sembrato giusto, insomma, cogliere soprattutto la necessità di un adeguamento su un piano anche formale. Gli altri adeguamenti contenuti negli emendamenti riguardano la necessità di procedere ad una omogeinizzazione con le norme che abbiamo appena approvato in materia. Quindi si tratta soltanto di una serie di adeguamenti di carattere formale, e in alcuni casi anche di carattere sostanziale, che rappresentano un atto dovuto.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41 e dei relativi emendamenti:
Art. 41
Protezione flora e fauna. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 e quelle di valutazione d'impatto ambientale, riguardanti zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale.
Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale
Art. 41
Il titolo e il testo dell'articolo 41 sono così modificati:
Protezione dell'ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5. (15)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Lombardo - Contu - Sanjust - Artizzu - Diana - Sanna Matteo - Moro - Liori
Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:
Art. 41bis
1. Nell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2004, così come modificato dal comma 18 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, dopo le parole "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti:
"o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna". (3). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Il parere è favorevole sull'emendamento numero 15 mentre è negativo sull'emendamento numero 3.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e del relativo emendamento:
Art. 42
Aree protette. Definizione
1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale
Art. 42
Il titolo della Sezione II, il titolo dell'articolo 42 e il testo dello stesso sono così modificati:
"Sezione II
Aree protette e Rete natura 2000
Art. 42
Aree protette e Rete natura 2000. Definizione
1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge.quadro sulle aree protette), nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi della Rete natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sue modifiche ed integrazioni.". (16) ).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 16.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Risponde no il consigliere: Cuccu Franco Ignazio.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Cassano - Contu - Gallus - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 37
astenuti 11
maggioranza 19
favorevoli 36
contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 43 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:
Art. 43
Aree protette. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.
Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale
Il titolo dell'articolo 43 è così modificato:
"Art. 43
Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione" (17). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole; si tratta di una semplice modifica del titolo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti:
Aree protette. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali dall'articolo 22 della stessa Legge.
2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.
Emendamento sostitutivo totale Giunta Regionale
Il titolo e il testo dell'articolo 44 sono così modificati:
"Art. 44
Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali dall'articolo 22 della stessa Legge.
2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.
3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357, così come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n°120, adottate dalla regione con apposito provvedimento.
4. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n° 120, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita delibera della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge." (18)
Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
"Art. 44 bis
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale - Funzioni della Regione
1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalle presenti disposizioni.
2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:
a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
b) formulazione di linee guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;
d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivvestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.
3. Le procedure di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1 del 1999 si concludono con atto deliberativo, motivato, assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'ambiente. Fino all'adeguamento della disciplina amministrativa in materia di VIA alle disposizioni di cui alla presente legge, restano in vigore le direttive precedentemente adottate dalla Giunta regionale e ne sono fatti salvi i relativi effetti.". (19)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
Art. 44 ter
Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale - Funzioni degli enti locali
1. In materia di Valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientalo spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale o lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dai progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i successivi novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province.
3. Con il medesimo atto sono individuate le modalità per il coordinamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e alla legge regionale n. 4 del 2006, e la valutazione di impatto ambientale." (20)
Emendamento all'emendamento numero 20 aggiuntivo Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 44
Al comma 2 dell'articolo 44 ter, introdotto dall'emendamento 20, è aggiunta, infine, la seguente frase:
"Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.".(43). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione
.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta fino alle ore 12 e 35.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 27, viene ripresa alle ore 13.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, chiedo di sospendere questo articolo e di andare avanti sull'altra parte della legge, oppure di sospendere solo l'emendamento numero 19.
PRESIDENTE. Se sospendiamo, sospendiamo l'articolo 44.
MARROCU (D.S.). Va bene.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45 dei relativi emendamenti:
Inquinamento acque. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalle disposizioni seguenti.
2. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti in materia di tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque:
a) dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) destinate alla molluschicoltura;
c) destinate alla balneazione;
d) che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d) regolamentazione della disciplina degli scarichi nell'ambito delle leggi quadro di settore e delle direttive comunitarie.
Emendamento all'emendamento numero 21 sostitutivo totale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
art. 45
Il titolo della Sezione III, il titolo dell'articolo 45 e il testo dello stesso sono così modificati:
"Sezione III
Tutela delle acque'
art. 45
Tutela delle acque. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di:
a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;
b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;
c) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque;
d) fissare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;
e) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:
1) per specifica destinazione:
I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
II. destinate alla vita dei molluschi;
III. destinate alla balneazione;
IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;
f) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46, e 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). (48). )
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
art. 45
Il titolo della Sezione III, il titolo dell'articolo 45 e il testo dello stesso sono così modificati:
"Sezione III
Tutela delle acque
art. 45
Tutela delle acque. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e non attribuite agli enti locali dalle disposizioni seguenti.
2. Spettano, in particolare, alla Regione le funzioni e i compiti di:
a) elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano di tutela delle acque;
b) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;
c) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;
d) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque,
e) fissare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;
f) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:
1) per specifica destinazione:
I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
II. destinate alla vita dei molluschi;
III. destinate alla balneazione;
IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;
g) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46, e 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d) regolamentazione della disciplina degli scarichi nell'ambito delle leggi quadro di settore e delle direttive, comunitarie." (21)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è positivo su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46 del relativo emendamento:
art. 46
Inquinamento acque. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni e compiti:
a) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.
2. Sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, della funzionalità degli impianti di pretrattamento e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni;
b) approvazione di progetti di interesse provinciale relativamente agli impianti di depurazione;
c) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati raccolti nel Centro di documentazione previsto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 45.
3. E' attribuita ai comuni la funzione di approvazione dei progetti di interesse comunale relativi agli impianti di depurazione.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Il titolo e il testo dell'articolo 46 sono così modificati:
"art. 46
Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore, compresa la pubblica fognatura;
b) controllo degli scarichi delle acque reflue e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
c) gestione del catasto delle pressione antropiche;
d) ricevimento delle comunicazioni dell'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;
e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell'articolo 45 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione;
2. Sono altresì attribuite alle province le funzioni e compiti riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relative alle seguenti attività:
a) immersione in mare o in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
b) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
c) posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.
3. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera c) del comma 2, sono rilasciate alla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei ,fondali marini abbia il percorso prevalente.
4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
a) ricevimento delle comunicazioni di utilizzo agronomico .delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;
b) controllo della corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e irrogazione delle sanzioni". (22). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47 del relativo emendamento:
art. 47
Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato;
d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
g) l'individuazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale
art. 47
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 è soppressa. (23). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole; si tratta di una funzione già attribuita dalla legge numero 4 del 2006.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 48 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48 del relativo emendamento:
art. 48
Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali
1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero dei provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183);
b) i pareri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ai fini dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di oli minerali;
c) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;
e) l'attività di rilevazione e di controllo delle emissioni;
f) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera d), in caso di inerzia dei comuni;
g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
h) la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inqui-namento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni);
i) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
l) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
m) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio).
3. Sono di competenza dei comuni:
a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani di intervento provinciali di cui alla lettera d) del comma 1;
c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;
d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
art. 48
Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali
I
1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero dei provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 recante "Norme in materia ambientale";
b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;
d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;
e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;
f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e sue modifiche ed integrazioni.
3. Sono di competenza dei comuni:
a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani di intervento provinciali di cui alla lettera c) del comma 1;
c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n 163 (Regolamento recante norme per l'attuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n 60 del 2002;
d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
e) la formulazione di proposte ,alla provincia in merito, all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria". (24). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:
art. 49
Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.
2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:
a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;
b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001.
4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, le seguenti funzioni e compiti indicati dall'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001:
a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;
c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.)
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 50 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50 e del relativo emendamento:
art. 50
Inquinamento elettromagnetico.
Conferimenti agli enti locali
1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.
2. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) realizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, dei catasti delle sorgenti fisse relative ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
c) rilascio delle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 49;
d) censimento degli impianti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 49;
e) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
f) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti.
3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.
4. Sono attribuiti ai comuni:
a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radio-televisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt;
e) l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile con le modalità indicate dalla legislazione regionale.
5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
art. 50
Il testo dell'articolo 50 è così modificato:
Inquinamento elettromagnetico.
Conferimenti agli enti locali
1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.
2. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 49;
b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;
d) l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.
3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.".
4. Sono attribuiti ai comuni: a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per (emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile; b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili; c) l'identificazione dei sìtì di installazione per gli impianti per l'emittenza radio-televisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile; d) 11ndividuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt;
5. 1 comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione si campi elettromagnetici.
6. 1 comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia. (25). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51 e del relativo emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e e del relativo emendamento:
art. 51
Inquinamento acustico. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge. In particolare, la Regione:
a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;
b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.
Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale
art. 51
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 è così sostituita:
"a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la prevenzione, la riduzione e il risanamento dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995 per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti". (26). )
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è favorevole.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo numero 51. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:
art. 52
Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali
1. Sono di competenza delle province:
a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;
b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;
c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;
f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.
2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995. In particolare è di competenza dei comuni:
a) l'adozione, nel rispetto del piano triennale regionale, dei piani di risanamento acustico;
b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 53. All'articolo 53 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53 e dei relativi emendamenti:
art. 53
Gestione rifiuti. Funzioni della Regione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:
a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;
b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.
3. Sono attribuite alla Regione tutte le ulteriori competenze non riservate espressamente alle province o ai comuni dalla vigente normativa statale e regionale.
Emendamento soppressivo parziale Sanna Francesco - Orrù - Pinna - Cucca
art. 53
Il comma 3 è soppresso. (13)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
art. 53
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 è così sostituita:
"e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, con le procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006". (27).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Si concorda su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo numero 53. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti:
art. 54
Gestione rifiuti. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nei commi 8 e 13 dell'articolo 17 e nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
6. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nel comma 4 dell'articolo 17 e nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Emendamento all'emendamento numero 28 sostitutivo parziale Pinna - Sanna Francesco - Pittalis - Cugini - Cucca - Orrù - Corrias
Art. 54
Nel comma 6 la parola "province" è sostituita dalla parola "comuni". (44)
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Il testo dell'articolo 54 è così modificato:
"art. 54
Gestione rifiuti. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549."
2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono, con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
6. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni.
7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza. (28).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Francesco, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnicodegli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi lo mano.
(E' approvato)
I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 08.
Versione per la stampa