Seduta n.170 del 29/12/2010 

CLXX Seduta

Mercoledì 29 dicembre 2010

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza della Presidente LOMBARDO

indi

del Vicepresidente COSSA

La seduta è aperta alle ore 10 e 02.

MULA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 novembre 2010 (162), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Capelli, Cesare Moriconi, Eugenio Murgioni, Teodoro Rodin, Adriano Salis e Matteo Sanna hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 29 dicembre 2010.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Cuccureddu sulla necessità di garantire il pieno funzionamento della Stroke unit per il nord Sardegna, attivata presso l'Ospedale SS. Annunziata di Sassari". (384)

(Risposta scritta in data 24 dicembre 2010.)

"Interrogazione Meloni Valerio - Caria - Espa, con richiesta di risposta scritta, sull'inqualificabile atteggiamento dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari in ordine alla sostituzione di trenta dipendenti con contratto a termine". (390)

(Risposta scritta in data 24 dicembre 2010.)

Colleghi, poiché è ancora in corso la riunione della Commissione bilancio, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 04, viene ripresa alle ore 11 e 23.)

Richiamo pregiudiziale

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lotto sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Io credo sia opportuno, prima di affrontare la discussione sull'articolo 1 della finanziaria, che all'interno di quest'Aula si parli di quanto è accaduto ieri a Civitavecchia. Non penso, infatti, che ci siano colleghi, e tanto meno la Giunta e il Presidente del Consiglio, indifferenti a ciò che è avvenuto.

Un gruppo di pastori, rappresentanti di un'importante categoria economica della nostra Isola, intendeva manifestare il proprio disagio presso il Ministero dell'agricoltura; sbarcati dalla nave a Civitavecchia non sono potuti andare oltre. L'aspetto ancora più grave, però, è che sono stati oggetto di violenza da parte della polizia.

Sono fatti senza precedenti che ci riportano indietro di anni e che non possiamo assolutamente ignorare; ci danno conto di un atteggiamento del Governo e del ministro Maroni assolutamente inaccettabile e antidemocratico. Da parte del Governo c'è prima di tutto una sorta di criminalizzazione preventiva nei confronti di un'intera categoria, che per il Governo nazionale potrà anche essere marginale nell'ambito della società italiana (e questo non significa che si può intervenire su di loro in questo modo), ma che per noi sardi, per questo Consiglio regionale, rappresenta uno dei pilastri portanti dei nostri assetti socioeconomici; in secondo luogo il Governo mostra di usare, e di questo noi dobbiamo lamentarci, due pesi e due misure se si raffronta l'atteggiamento tenuto nei confronti degli allevatori della Lombardia, quelli che fanno capo al partito della Lega che, accusati di aver violato la legge sulle quote latte, sono stati premiati con comportamenti permissivi da parte dello stesso Governo.

I nostri pastori sono andati a manifestare il loro disagio, la difficilissima situazione che stanno vivendo, e che lo stesso Consiglio regionale ha in parte riconosciuto esserci, e vengono trattati nella maniera brutale che tutti abbiamo visto. C'è un altro fatto importante che non può non inquietarci, e cioè che, al di là della categoria interessata, si conferma la volontà di questo Governo di reprimere sul nascere qualsiasi manifestazione di contrarietà verso la politica che esso porta avanti.

Non è possibile che noi accettiamo la repressione come strumento per risolvere i conflitti sociali; le dichiarazioni rese nei giorni scorsi da un importante Capogruppo del P.d.L. sugli arresti preventivi ci preoccupano non poco, e purtroppo ciò che è accaduto ieri dà conto che quella volontà non è isolata nel nostro Governo nazionale.

Signor Presidente Cappellacci, lei e l'assessore Prato, mentre la polizia picchiava i nostri pastori, magnificavate i risultati dell'ultima legge approvata; una legge che, lungi dal risolvere problemi del settore, ha conseguito, questo è vero, un risultato incontrovertibile: dividere il mondo delle campagne ma, cosa ancora più grave, allontanarlo dalle istituzioni, o quantomeno allontanare le istituzioni dal mondo agropastorale.

Avremo tempo per valutare attentamente i risultati concreti, qualora dovessero esserci, di quella legge, oggi però rileviamo che il malcontento nelle campagne cresce e che questa Giunta è ancora drammaticamente assente (e di questo avremo modo di parlare anche in questa discussione che inizia oggi sulla finanziaria) non vogliamo però che resti assente sui fatti successi ieri. Il Presidente della Regione alzi la voce in difesa del diritto della nostra gente a manifestare il proprio dissenso e i propri disagi. I parlamentari sardi, non quelli della sinistra, ma tutti i parlamentari...

PRESIDENTE. Onorevole Lotto, espliciti la richiesta sull'ordine dei lavori.

LOTTO (P.D.). Chiedo che si discuta di quanto accaduto ieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Lotto propone un dibattito su quanto accaduto ieri a Civitavecchia. Possono esprimersi un oratore a favore e uno contro, qualora nessuno domandi di intervenire verrà messa direttamente in votazione la richiesta del consigliere Lotto.

Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Sono a favore della richiesta e lo motivo in pochi secondi. E' fondamentale in una simile situazione che il Consiglio adotti come minimo una risoluzione che stigmatizzi ciò che è avvenuto ieri ma, soprattutto, che scaturisca da questo Consiglio una condanna dell'operato del Ministro degli Interni perché non è possibile accettare supinamente e in silenzio da parte nostra gli accadimenti di ieri.

Ieri una parte importante della nostra Isola è stata trattata da criminale, è vergognoso che in questa Aula non si sollevi una voce autorevole e istituzionale che condanni questi atteggiamenti. Mi rivolgo anche a lei, signor Presidente del Consiglio, perché credo che anche lei sia, insieme al Presidente della Regione, la prima destinataria della nostra richiesta.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio, onorevole Diana, le ricordo, non si può sovrapporre alla volontà dell'Aula e, comunque, su una questione come quella posta dall'onorevole Lotto si deve esprimere l'Aula e non il Presidente del Consiglio per quanto possa condividere, e la condivido, l'iniziativa.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (P.d.L.). Io penso che, senza alcuna reticenza e senza alcuna retorica, dobbiamo e possiamo esprimere la più totale solidarietà al Movimento dei pastori. Ciò però ci induce, proprio nell'interesse di quella categoria e di quel mondo, a non farci travolgere da passioni e sentimenti che ci fanno perdere di vista l'obiettivo odierno: l'esame di un provvedimento dell'importanza della finanziaria che è rivolta, in parte, anche a quel mondo che oggi protesta.

E allora con spirito unitario noi riteniamo che la condanna per i fatti avvenuti a Civitavecchia possa essere unanime, ma che di questa questione il Consiglio si possa occupare in maniera anche più adeguata e conveniente, anche con un dibattito ad hoc dopo che avremo discusso ed esitato la finanziaria.

Interrompere i lavori in questo momento non sarebbe certo un buon segnale e, forse, andrebbe anche contro gli interessi di quel mondo agropastorale al quale tutto questo Consiglio ribadisce, la propria ferma e totale solidarietà e la ferma, totale condanna delle azioni inibitorie poste in essere in violazione di ben specifici precetti costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Barracciu non posso darle la parola perché il Regolamento prevede che parlino un oratore a favore e un oratore contro. La votazione avverrà per alzata di mano.

Metto in votazione la richiesta dell'onorevole Lotto. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Vorrei proporre all'Aula di lavorare, se è possibile, su un ordine del giorno condiviso dai Capigruppo e che può essere predisposto in modo tale da esprimere la condanna del Consiglio regionale per quanto avvenuto ieri a Civitavecchia, a prescindere dal dibattito che si potrà sviluppare anche successivamente.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà-

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Presidente, la mia richiesta non attiene alla vicenda dei pastori, ma vorrei un minimo di attenzione da parte dell'Aula. Nei giorni scorsi, quasi alla vigilia di Natale, si è consumato un dramma del lavoro a Cagliari. Un giovane di 27 anni si è suicidato dopo essere stato licenziato; questo dramma si è consumato nel silenzio più totale, quasi totale anche da parte dei mass media. Io vorrei che questo Consiglio, Presidente, aprisse uno squarcio in questo silenzio vergognoso.

Io non voglio, perché non ho il cinismo sufficiente, mettere in correlazione un fatto così drammatico con le responsabilità di questa Aula, tanto più con le responsabilità dell'Esecutivo e della maggioranza.

Voglio semplicemente sottolineare questo aspetto: nostro malgrado anche noi siamo fautori della crescita esponenziale del lavoro precario in quest'Isola. La pubblica amministrazione, compresa la Regione, comprese le ASL, gli enti regionali, attingono in maniera vergognosa dal lavoro precario, alimentano questo fenomeno; su circa 420 mila lavoratori dipendenti in quest'isola i precari sono oltre 120 mila.

L'assessore Manca lo sa bene, i lavoratori precari sono lavoratori che vivono quotidianamente il dramma di non poter guardare al proprio futuro con un minimo di prospettiva. Io credo che anche noi nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa; Assessori presenti, le pubbliche amministrazioni (sto concludendo, Presidente, la prego di farmi finire) potrebbero per esempio evitare di terziarizzare attraverso il ribasso d'asta, che crea ulteriore precariato.

Questo Consiglio, ritengo debba impegnarsi con maggiore determinazione per eliminare il lavoro interinale, al quale si continua a far ricorso in maniera, ripeto, vergognosa anche da parte dell'amministrazione regionale. Sono questioni che possono anche non apparire correlate, ma creano una situazione tale per cui i giovani, soprattutto, non possono guardare al loro futuro con un minimo di prospettiva.

Il dramma che si è consumato in quella solitudine terribile e che ha portato a quell'epilogo, deve in qualche maniera farci sentire se non responsabili almeno attori positivi per tentare di eliminare, laddove possiamo, questa situazione. Così come, assessore Manca, assessore La Spisa, non possiamo essere una Regione che di fronte ad un mercato del lavoro così martoriato non attiva un sistema di ammortizzatori sociali integrativi, non sostitutivi, di quelli nazionali che possono dare una qualche prospettiva anche a chi, come quel ragazzo, perde il lavoro dopo 10 anni ed è costretto, perché non ha la forza evidentemente di affrontare le difficoltà, a suicidarsi.

Presidente, ripeto che volevo rompere questo silenzio assordante e vergognoso per noi tutti con questa denuncia. Le chiedo anche, Presidente, di far osservare un minuto di silenzio in segno di lutto per questo povero ragazzo.

Sulla tragica scomparsa di un giovane cagliaritano che aveva perso il posto di lavoro

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a osservare un minuto di silenzio.

(I consiglieri osservano un minuto di silenzio in segno di lutto.)

Discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)" (219/S/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del disegno di legge numero 219/S/A. Sono all'esame dell'Aula l'articolo 1 e i relativi emendamenti. Se ne dia lettura.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale
e finanziario

1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni:

a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

c) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);

d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004);

e) euro 76.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2011; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)

Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2011 euro 95.404.000

2012 euro 125.310.000

2013 euro 100.510.000

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)

Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2011 euro 29.150.000

2012 euro 10.050.000

2013 euro 7.500.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella C.

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio), e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di un ulteriore anno. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 dicembre 2011.

7. Per l'anno 2011 l'ammontare del fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 67.850.000 a favore delle province (UPB S01.06.001).

8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 20.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).

9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la competitività.

10. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al comma 9, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali, qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.

11. A decorrere dall'anno 2011 le competenze accessorie spettanti al personale dell'Amministrazione regionale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui sono disposti i relativi pagamenti.

12. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e in relazione a quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2009, sono rideterminate, ai fini dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, in euro 3.718.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S01.02.003).

13. Per la realizzazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008, l'Amministrazione regionale può affidare agli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU) di Cagliari e Sassari gli interventi relativi agli studenti iscritti presso le università del territorio nazionale e può anche avvalersi dell'affidamento dei servizi ad aziende esterne selezionate tramite procedure pubbliche. I criteri di programmazione dei bandi e dei relativi impegni e pagamenti sono determinati dalla Giunta regionale (UPB S02.01.009).

14. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 5 del 2009 è prorogato al 31 luglio 2010.

15. In relazione alle risorse di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), e successive modifiche e integrazioni, destinate alla pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, il limite dell'importo da destinare a ciascuna testata non può superare la somma di euro 100.000 annui; quello da destinare a ciascun gruppo avente partecipazioni societarie dirette o indirette in più aziende o testate non può superare la somma di euro 300.000 annui.

16. Le autorizzazioni di spesa dell'anno 2010, differite all'anno 2011 con la legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11), possono essere utilizzate a copertura degli interventi realizzati o delle attività espletate nell'anno 2010 medesimo.

17. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 200.000 per il funzionamento di una cabina di regia, istituita con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2008, n. 51/7, finalizzata al supporto dell'attività progettuale e laboratoriale delle istituzionali scolastiche nell'ambito degli interventi contro la dispersione scolastica per l'anno scolastico 2011-2012 e al monitoraggio delle attività didattiche con le medesime finalità attuate nel corso dell'anno scolastico 2009-2010 (UPB S02.01.001).

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare incentivi, per un periodo di tre anni, alle imprese aventi sede nei paesi della Comunità europea, operanti nel settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l'equiparazione economica e sociale degli abitanti delle isole minori ai cittadini residenti sul restante territorio regionale; incentivi analoghi sono corrisposti alle imprese di autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi nelle rotte tra i porti della Sardegna più vicini ai luoghi di prelievo o di consegna delle merci e i porti situati sulla parte continentale del territorio nazionale. Gli incentivi sono corrisposti all'autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo dell'arteria stradale, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere l'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S06.03.030).

Emendamento soppressivo totale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

L'articolo 1 è soppresso. (244)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (289)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Porcu.

Articolo 1

La lettera a) del comma 1 è soppressa. (108)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera a), comma 1, è soppressa. (288)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera b) del comma 1 è soppressa. (110)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera b), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (287)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera c) del comma 1 è soppressa. (109)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera c), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (286)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera d) del comma 1 è soppressa. (101)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera d), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (285)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera e) del comma 1 è soppressa. (86)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera e), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (284)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 2 è soppresso. (107)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (283)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 3 è soppresso. (89)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (282)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera a, comma 3, dell'articolo 1 è soppressa. (281)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera b), comma 3, dell'articolo 1 è soppressa. (280)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 4 è soppresso. (88)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (279)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 5 è soppresso. (87)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (278)

Emendamento soppressivo parziale Steri - Meloni Francesco - Diana Mario

Articolo 1

All'articolo 1 il comma 6 è soppresso. (24)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 6 è soppresso. (104)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (277)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 i commi 7 e 8 sono soppressi. (112)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 7 è soppresso. (100)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (276)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 8 è soppresso. (82)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (275)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 9 è soppresso. (106)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 9 dell'articolo 1 è soppresso. (274)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 10 è soppresso. (83)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (273)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 11 è soppresso. (85)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (272)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 12 è soppresso. (96)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 13 è soppresso. (81)

Emendamento soppressivo parziale Campus - Bardanzellu - Ladu - Locci - Petrini - Randazzo - Sanna Paolo Terzo

Articolo 1

Al comma 13 sono soppresse le parole: "e può anche avvalersi dell'affidamento dei servizi ad aziende esterne selezionate tramite procedure pubbliche". (1)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 14 è soppresso. (84)

Emendamento soppressivo parziale Vargiu - Meloni Francesco - Steri - Diana Mario

Articolo 1

All'articolo 1 il comma 15 è soppresso. (20)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 15 è soppresso. (91)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 16 è soppresso. (90)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 17 è soppresso. (93)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 18 è soppresso. (92)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione,e dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.00).". (326)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.680.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di casca, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (327)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.650.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

3. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (328)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.640.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (329)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.635.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (330)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.625.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.250.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB 608.01.005 e UPB 608.01.006).". (331)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.625.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.260.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (335)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.620.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.250.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (332)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.615.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.230.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (333)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.615.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.235.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (334)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.610.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.220.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (336)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.600.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.220.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (337)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.585.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (345)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.580.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (346)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.578.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (343)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.575.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.750.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (347)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.570.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (348)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.565.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.800.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (342)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.560.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.800.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (349)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.548.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (341)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.545.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (344)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.540.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.700.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (350)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.537.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.900.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (340)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.525.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (351)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.525.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (352)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.520.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (353)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.510.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (354)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.500.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 90.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (338)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.420.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 90.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (339)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera a) del comma 3 le parole "2011 euro 95.404.000" sono così modificate: "2011 euro 50.000.000.". (95)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera a) del comma 3 le parole "2012 euro 125.310.000" sono così modificate: "2012 euro 65.000.000.". (105)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera a) del comma 3 le parole "2013 euro 100.510.000" sono così modificate: "2013 euro 55.000.000.". (103)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera b) del comma 3 le parole "2011 euro 29.150.000" sono così modificate: "2011 euro 65.000.000.". (102)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera b) del comma 3 le parole "2012 euro 10.050.000" sono così modificate: "2012 euro 30.000.000.". (99)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera b) del comma 3 le parole "2013 euro 7.500.000" sono così modificate: "2013 euro 15.000.000.". (94)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 6 è così sostituito:

6. Al fine di dare piena e completa attuazione ai principi del federalismo fiscale nella Regione Sardegna, a partire dal bilancio 2011, il fondo unico per gli enti locali è quantificato nel 10 per cento del titolo I del bilancio della Regione (Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato). Il riparto del fondo fra comuni e provincie è determinato con le medesime proporzioni attualmente in vigore. (79)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 18 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 giugno 2012.". (400)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 17 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 maggio 2012.". (442)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 16 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 aprile 2012.". (399)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 15 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 marzo 2012.". (398)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 14 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 28 febbraio 2012.". (397)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 13 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 gennaio 2012.". (396)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 11 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 novembre 2012.". (395)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 10 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 ottobre 2012.". (394)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 9 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 settembre 2012.". (393)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 8 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 agosto 2011.". (392)

Emendamento sostitutivo parziale Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 7 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 luglio 2011.". (391)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 6 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 giugno 2011.". (390)

Emendamento sostitutivo parziale Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 5 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 maggio 2011.". (389)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 4 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 aprile 2011.". (387)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 3 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 marzo 2011.". (388)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nel comma 7 le parole "è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 67.850.000 a favore delle province ( UPB 501.06.001 ) sono sostituite dalle seguenti: "è determinato in euro 980.000.000 ed è ripartito per euro 910.300.000 a favore dei comuni e per euro 67.850.000 a favore della province.". (98)

Emendamento sostitutivo parziale Campus - Bardanzellu - Ladu - Locci - Petrini - Randazzo - Sanna Paolo Terzo

Articolo 1

Al comma 7 la cifra di euro 510.300.000 è sostituita dalla cifra 512.150.000. (11)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 31.550.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (401)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 31.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (403)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 30.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (407)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 29.500.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (402)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 29.500.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (405)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 27.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (409)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 26.750.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (404)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 26.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (408)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 25.500.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (406)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 25.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (410)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 24.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (411)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 23.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (412)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 22.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (414)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 21.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (413)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nel comma 8 le parole "con lo stanziamento di euro 20.000.000 per l'esercizio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "con lo stanziamento di euro 80.000.000 per l'esercizio 2011.". (111)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

I commi 9 e 10 sono sostituiti da:

"9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n,. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo locale e la competitività territoriale".

10. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approverà un atto di indirizzo generale per la gestione di tale fondo che, integrando e modificando quanto già stabilito in attuazione dell'Asse metodologico del Programma regionale di sviluppo 2009-2014 (S8.2 Favorire la progettazione integrata e strategica dello sviluppo locale attraverso partenariati pubblici e pubblico -privati, secondo percorsi procedurali efficienti e integrati con gli strumenti di pianificazione ordinaria), definisca un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico- privati locali.

10 bis. Tale atto di indirizzo programmatorio dovrà essere condiviso preliminarmente con il sistema rappresentativo del partenariato pubblico-privato regionale e dovrà contenere la ripartizione delle risorse ai singoli ambiti provinciali.

10 ter. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al primo comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.". (132)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini

Articolo 1

I commi 9 e 10 sono sostituiti da:

"9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n,. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo locale e la competitività territoriale".

10. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approverà un atto di indirizzo generale per la gestione di tale fondo che, integrando e modificando quanto già stabilito in attuazione dell'Asse metodologico del Programma regionale di sviluppo 2009-2014 (S8.2 Favorire la progettazione integrata e strategica dello sviluppo locale attraverso partenariati pubblici e pubblico -privati, secondo percorsi procedurali efficienti e integrati con gli strumenti di pianificazione ordinaria), definisca un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico- privati locali.

10 bis. Tale atto di indirizzo programmatorio dovrà essere condiviso preliminarmente con il sistema rappresentativo del partenariato pubblico-privato regionale e dovrà contenere la ripartizione delle risorse ai singoli ambiti provinciali.

10 ter. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al primo comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.". (230)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini

Articolo 1

I commi 9 e 10 sono sostituiti da:

"9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n,. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo locale e la competitività territoriale".

10. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approverà un atto di indirizzo generale per la gestione di tale fondo che, integrando e modificando quanto già stabilito in attuazione dell'Asse metodologico del Programma regionale di sviluppo 2009-2014 (S8.2 Favorire la progettazione integrata e strategica dello sviluppo locale attraverso partenariati pubblici e pubblico -privati, secondo percorsi procedurali efficienti e integrati con gli strumenti di pianificazione ordinaria), definisca un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico- privati locali.

10 bis. Tale atto di indirizzo programmatorio dovrà essere condiviso preliminarmente con il sistema rappresentativo del partenariato pubblico-privato regionale e dovrà contenere la ripartizione delle risorse ai singoli ambiti provinciali.

10 ter. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al primo comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.". (231)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nel comma 17 le parole "È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 400.000". (97)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro centottanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (373)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro centocinquanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (372)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro centoventi giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (371)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (370)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (369)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro quarantacinque giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (368)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (367)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio2007 al 31 dicembre 2009 è ricompreso nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui agli accordi relativi ai medesimi anni, con attribuzione, nella rispettiva categoria o area di inquadramento, del livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza.". (432)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Zedda Massimo

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. All'articolo 4 della legger regionale n. 11 del 2006 in materia di contabilità pubblica regionale, ai fini del coerente perseguimento degli obiettivi di cui al PRS e al suo aggiornamento annuale DAPEF è aggiunta la seguente lettera n):
"n) e ogni disposizione finalizzata alla migliore gestione dei processi di stabilizzazione del lavoro precario, pubblico e privato, delle politiche per il lavoro e della organizzazione dei relativi servizi, il sostegno al reddito dei lavoratori, sottoposti ad ammortizzatore sociale o espulsi dal sistema produttivo e privi di sussidio, ed ogni altra norma concernente misure urgenti a favore del sistema economico, le politiche per l'occupazione e il lavoro, il contrasto ai fenomeni di povertà.". (216)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Vargiu - Maninchedda

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Tenuto conto dell'esigenza dell'accelerazione della spesa regionale e delle urgenze poste dalla situazione economica e sociale, la pubblicazione dei bandi per l'ammissione a misure di aiuto nei settori economico-produttivo, sociale e dell'istruzione costituisce obiettivo prioritario ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine la Giunta regionale e gli Assessori competenti, nell'esercizio dei poteri di cui al predetto articolo 9 della legge regionale. n. 31 del 1998, stabiliscono i termini per la pubblicazione dei suddetti bandi, in considerazione anche dei contenuti della delibera di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2006; i termini per la pubblicazione dei bandi non possono comunque essere superiori a sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al citato articolo 9.
5 ter. In caso di mancata determinazione, il termine per la pubblicazione dei bandi resta fissato in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge finanziaria di ciascun esercizio.

5 quater. Il termine per la conclusione delle procedure è di novanta giorni dalla pubblicazione dei relativi bandi. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità del procedimento, siano necessari termini superiori, la Giunta e gli Assessori competenti li stabiliscono con l'atto di cui all'articolo 9 della legge regionale a. 31 del 1998. Il termine deve essere comunque tale da consentire l'adozione dei provvedimenti di impegno entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

5 quinquies. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, salva l'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998 se ne ricorrono i presupposti, comporta la nomina del commissario ad acta ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 o il potere sostitutivo del direttore generale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e può costituire presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998." (15)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Vargiu - Maninchedda

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nella legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. il e della legge regionale 9 giugno 1999, a 23), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 dell'articolo 9 è aggiunto i seguente periodo: "Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 43 (Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento).";
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo è sostituita dalla seguente: "a) la descrizione dei programmi e dei relativi interventi rientranti nella programmazione regionale unitaria che si intendono realizzare nel corso del bilancio pluriennale, con indicazione specifica per ciascuna annualità, dei risultati attesi, delle quote di finanziamento europeo, statale e regionale e del termine ultimo di rendicontazione previsto a pena di disimpegno automatico;"
c) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è inserita la seguente: a bis): "la descrizione dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla lettera a) con indicazione del grado di realizzazione finanziario e fisico;";
d) dopo il comma 1 dell'articolo 43 è inserito il seguente: "1 bis. La delibera è inviata per conoscenza al Consiglio regionale.".(16)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto al DAPEF, pagina 26, alinea primo, "l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione"

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Le provvidenze erogate a favore dei consorzi di garanzia fidi sono finalizzate, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, alla prestazione di garanzie per gli investimenti nei quali è prevista nuova occupazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni.". (28)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto al DAPEF, pagina 26, alinea primo, "l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione"

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. I bandi regionali che prevedono agevolazioni a favore del sistema produttivo riconoscono una premialità pari a un terzo del punteggio totale attribuibile a favore degli operatori economici che sottoscrivono accordi sindacali vincolanti che prevedono forme di partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa conseguiti." (29)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Steri

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dal DAPEF, alla pagina 19, numero 1 (il completamento delle principali infrastrutture materiali, riguardanti in particolare i sistemi della mobilità interna e quelli dei collegamenti da e per la Sardegna entro una nuova prospettiva di effettiva continuità territoriale)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
"5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire una quota della partecipazione azionaria della società "Tirrenia di Navigazione Spa", anche tramite partecipazione in ATI alla procedura di alienazione. L'importo massimo della quota di partecipazione non può essere superiore a 10.000.000 di euro (UPB S06.03.024).".

Copertura finanziaria

in aumento

UPB S06.03.024

Partecipazioni azionarie del settore industriale

2011 euro 10.000.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.004 Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 10.000.000

2012 euro ---

2013 euro --- (31)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 dopo le parole e successive modifiche e integrazioni" sono inserite le seguenti: "e a favore del fondo per l'assolvimento delle obbligazioni derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia a favore delle imprese di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.". (42)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dal DAFEF alla pagina 26, ultimo alinea (Valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento), dopo il comma è aggiunto il seguente:
"5 bis. AI fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenta un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12. Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP effettivamente pagate, a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell'anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiano. A decorrere dall'anno 2012, il contributo viene erogato avendo riguardo alle predette imposte pagate nell'anno precedente a quello nel quale si accede al finanziamento. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006. Con deliberazione della Giunta regionale, emessa su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio UPB S06.06.006. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'annualità 2012 (UPB S06.06.006).".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002 FNOL - Parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria

in aumento

UPB S06.06.006 - Credito d'imposta per le imprese

2011 euro ---

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000. (60)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Sanna Gian Valerio - Cocco Pietro - Lotto - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis.

Agevolazioni fiscali per le imprese aventi sede legale nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti.
"3 bis. Al fine di frenare lo spopolamento dei piccoli comuni della Sardegna, è concesso contributo, sottoforma di credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 500 abitanti. Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP versate. La Giunta Regionale determina le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S06.06.006

Credito di imposta per le imprese

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

20l3 euro 10.000.000. (420)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Sanna Matteo - Artizzu - Cuccureddu

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta regionale sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società titolare di impianti fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia elettrica non ad uso domestico. L'imposta è stabilita nella misura di: 0,05 per kWh. Le modalità di versamento dell'imposta sono stabilite da apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio regionale; il regolamento disciplina le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato versamento, nonché le modalità di recupero dell'imposta dovuta e non versata. Con successiva legge sono apportate le variazioni al bilancio di previsione 2011-2013 conseguenti alle entrate derivanti dalla attuazione della presente disposizione. La misura dell'imposta può essere modificata con la legge finanziaria.". (212)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5 bis. È disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti che risultino non formalmente impegnate entro due anni dalla data della determinazione di accreditamento della prima rata di finanziamento, nonché il definanziamento di quelle di pari tipologia assegnate, nello stesso periodo, a terzi beneficiari che non provvedano all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata entro il suddetto termine. In quest'ultimo caso le somme già trasferite sono recuperate, senza interessi, le somme a favore degli enti locali sono recuperate anche mediante compensazione sui futuri trasferimenti regionali a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007. n. 2 (legge finanziaria 2007), o da erogare a qualsiasi titolo.". (66)

Emendamento aggiuntivo Cucca - Manca - Meloni Valerio - Sabatini - Caria

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nella legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 il comma 2 dell'articolo 2 è così modificato:
'2. E disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti che risultino non formalmente impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2011, nonché il definanziamento di quelle di pari tipologia assegnate, nello stesso periodo, a terzi beneficiari che non provvedano all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata entro il suddetto termine, In quest'ultimo caso le somme già trasferite sono recuperate, senza interessi, le somme a favore degli enti locali sono recuperate anche mediante compensazione sui futuri trasferimenti regionali a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), o da erogare a qualsiasi titolo.'". (384)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14, la parola "assegnate" è sostituita dalla parola "erogate"..

Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai finanziamenti da attuarsi a cura degli enti per i quali risultino rispettati i termini di cui al comma 18, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.". (450)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. I finanziamenti agli enti locali per opere pubbliche assegnati da 3 anni o oltre e non ancora impegnati sono revocati, salvo che le procedure in corso non garantiscono la cantierabilità degli stessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale condizione è dichiarata con autocertificazione del responsabile del procedimento.
8 ter. Le somme risultanti dalla revoca costituiscono fondo unico per opere pubbliche per gli enti locali ai quali si potrà accedere tramite bando pubblico che accerti la cantierabilità degli interventi entro dodici mesi e i requisiti di interesse pubblico prevalente e di urgenza. I finanziamenti potranno essere revocati al netto delle spese di progettazione già avviate. L'assegnazione del fondo unico è realizzato nel rispetto ponderale dei territori provinciali stabilito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
8 quater. La Giunta regionale dispone con i medesimi requisiti di cui al comma 2 l'assegnazione di quote del fondo unico per opere pubbliche per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.". (119)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. Gli stanziamenti per opere pubbliche di comuni, province e regione, deliberati da oltre tre anni, non ancora impegnati nonché quelli per i quali non siano state ancora avviate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di gara, sono revocati salvo che le procedure in corso non ne garantiscano la cantierabilità entro sei mesi. Tali condizioni sono attestate dagli enti locali con autocertificazione del responsabile del procedimento entro sessanta giorni, decorsi i quali si ritiene non sussistano condizioni ostative alla revoca.
8 ter. L'Assessore regionale al Bilancio e programmazione decorsi sessanta giorni, è autorizzato con delibera della Giunta regionale, a programmare le somme risultanti dal processo di revoca. Il 35 per cento delle somme oggetto della revoca dovrà costituire fondo speciale per le opere pubbliche al quale gli enti locali potranno attingere per il finanziamento degli interventi già programmati che rispondano ai requisiti di prevalente interesse pubblico, urgenza e ricaduta in ambito territoriale vasto. il fondo speciale così costituito (UPB di nuova costituzione denominato Fondo speciale per le opere pubbliche) potrà finanziare annualmente le opere cantierabili entro sei mesi dalle relative richieste nonché gli stati di avanzamento maturati nell'annualità di riferimento.
8 quater. I finanziamenti di cui al comma 1 sono revocati al netto delle spese di progettazione regolarmente autorizzate ed impegnate. Nella gestione del fondo speciale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici assicura la distribuzione ponderale del gettito ai diversi territori provinciali.
8 quinquies. La parte eccedente il 33 per cento di cui al comma 2 è programmata nel quadro del bilancio d'esercizio con variazione di bilancio.". (120)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 200.000 a favore de Comune di Sedilo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del percorso dell'Ardia (UPB S0l.06.002).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.06.002

Trasferimenti agli enti locali - Investimenti

2011 euro 200.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 200.000

2012 euro ---

2013 euro --- (198)

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 1

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 2.500.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Oristano per le spese di funzionamento dell'aeroporto (UPB S01.06.001).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente

2011 euro 2.500.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 2.500.000

2012 euro ---

2013 euro --- (386)

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9 bis. Al fine del contenimento dei costi di funzionamento dell'amministrazione regionale e dei suoi enti ed agenzie regionali, il termine previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 è prorogato al 31 dicembre 2011." (433)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9bis. La spesa autorizzata dall'articolo 5 comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, è destinata per una quota di 180 milioni di euro, in ragione di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, alla realizzazione di interventi infrastrutturali pubblici che, nel rispetto delle finalità enunciate dalla medesima norma, siano prioritariamente volti a favorire), anche indirettamente, lo sviluppo delle attività produttive nel settore turistico. Il relativo programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici." (434)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11 bis, E' autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000.000 per la realizzazione della strada statale 199/597 "Sassari-Olbia", in ragione di euro 105.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di euro 119.000.000 per l'anno 2014, di euro 126.000.000 per l'anno 2015 ed euro 140.000.000 per l'anno 2016, da riversare alla contabilità speciale di cui all'OPCM 23 aprile 2010 n. 3869 concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.
11 ter. Ai relativi oneri si fa fronte: quanto ad euro 141.494.000 mediante l'utilizzo delle risorse liberate di cui alla programmazione comunitaria 2000-2006 e quanto ad euro 558.506.000 con le risorse assegnate alla suddetta contabilità speciale con la succitata ordinanza n. 3869 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.". (40)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Nella definizione dei budget e degli obiettivi delle aziende sanitarie della Sardegna, la Giunta regionale assicura il contenimento della spesa farmaceutica entro e non oltre il 14 per cento del complessivo onere programmato a carico del Servizio sanitario regionale." (80)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11 bis:
"11 bis. Per il funzionamento dei gruppi comunali di protezione civile è stanziata una spesa valutata in annui 40.000 euro. (UPB S04.03.005).". (188)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11 bis:
"11 bis. Le somme indicate nell'UPB S04.03.005 cap. SC04.0406 Anticipazioni e contributi ai comuni, province e comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione; rimborsi ai comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a comuni e province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità dovute a situazioni d'emergenza (legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, articolo 14, comma 3, articolo 18, legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, articolo 9, comma 6, legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, articolo 1, comma 2, lettera a), legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 e articolo 37, comma 2, legge regionale 21 aprile 2005, n. 7) sono incrementate di euro 5.600.000 per l'annualità 2011. La relativa spesa grava sul FNOL.". (189)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l'Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre 16 mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati negli organici, rispettivamente dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L'inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, nella categoria professionale corrispondente a quella di appartenenza con il connesso trattamento retributivo e con la salvaguardia della retribuzione in godimento. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di entra in vigore della presente legge ed è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nei bilanci.". (435)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"1l bis. I dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale e delle agenzie attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici, aventi almeno 8 anni di anzianità di servizio sono inquadrati a domanda nella categoria D al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C.". (436)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"1l bis. Al personale regionale cessato dal servizio che, in forza del DPGR n. 184 del 27 novembre 2000, ha svolto le funzioni conferitegli ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, a. 14 e successive modificazioni ed integrazioni e al quale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è stata attribuita per l'intera durata dell'incarico e fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego l'indennità di Coordinatore di servizio prevista dal DPG n. 385 del 21 dicembre 1995, di cui al Contratto collettivo regionale di lavoro 1994-1997, è riconosciuta, in sostituzione di detta indennità e con effetto dal primo giorno del mese precedente la data di cessazione dal servizio, la retribuzione di posizione prevista per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b) del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000-2001, 2002-2003 e 2004-2005; la relativa spesa è valutata in euro 12.000. Gli incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del precedente comma non sono computabili ai fini della riliquidazione dell'indennità di anzianità di cui agli articoli 3, comma 2, punto 5, e dell'articolo 8 della legge regionale 5maggio 1965, n. 15.".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2011 euro 12.000

in diminuzione

UPB S08.01.001

FNOL - Parte corrente

2011 euro 12.000. (437)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 1

Dopo il comma 11 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
"1l bis. I dirigenti dell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti compreso l'Ente foreste, che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio di ruolo come ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati, possono essere reinquadrati nel Corpo medesimo con la qualifica posseduta di dirigente." (438)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11 bis. Al personale cessato dal servizio, già inquadrato in fascia apicale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale dal 1° giugno 1982, quale vincitore di concorso interno per titoli ed esami, ed al quale è stata attribuita, con provvedimento consolidato, la qualifica di Dirigente ai soli fini giuridici, con effetto dal 2 dicembre 1998, compete il trattamento economico previsto dai CCCCRRLL per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente la data di cessazione dal servizio. Tale trattamento è comprensivo della retribuzione di posizione nella misura prevista per i dirigenti con compiti di studio, ricerca e consulenza (staff).
11 ter. Gli incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del precedente comma non sono computabili ai fini della riliquidazione dell'indennità di anzianità di cui agli articoli 3, comma 2, punto 5) ed 8 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2009 euro 6.000

in diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL in conto capitale

2009 euro 6.000. (440)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Sanjust - Zedda Alessandra - Lai - Locci.

Articolo 1

Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti commi:
"12 bis Al fine di consentire il rispetto dell'equilibrio finanziario del sistema produttivo isolano con riferimento ai crediti liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle agenzie/enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega o dell'affidamento con atto convenzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, la Regione autonoma della Sardegna, attraverso la SFIRS Spa promuove e sostiene la conclusione di accordi con gli operatori del sistema creditizio volti a favorire l'accesso al credito, mediante operazioni di cessione dei crediti d'impresa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
12 ter. Per crediti liquidi ed esigibili si intendono quelli per i quali risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la richiesta di pagamento.
12 quater. Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all'Amministrazione regionale ed agli enti anche in deroga al disposto dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, a 2440. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i relativi criteri e modalità di attuazione.

12 quinquies. Per 1'attuazione dei precedenti commi si provvede mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia presso la SFIRS Spa la cui dotazione è stabilita nella misura di euro 1.500.000 per l'anno 2011 (UPD S07.10.006).". (191)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. La spesa di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, in euro 300.000 annue (UPB S03.2.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB 803.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

in diminuzione

UPB S03.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria. (19)

Emendamento aggiuntivo Sanna Matteo - Artizzu - Capelli - Mulas - Bruno - Barracciu

Articolo 1

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa complessiva di euro 8.000.000 a favore dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Torvé, San Teodoro, Padru, Posada, Siniscola e Orosei per gli interventi di ripristino conseguenti agli eventi alluvionali del mese di settembre 2009. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.03.002).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S04.03.002

Emergenza idrica ed eventi alluvionali - investimenti

2011 euro 8.000.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

S08.01.003

Fondi speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi

2011 euro 8.000.000

2012 euro ---

2013 euro ---

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1), lettera a) della tabella B allegata al disegno di legge finanziaria. (26)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Lai

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"3 bis. È autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 4.000.000 per il definitivo ripristino dei territori devastati dall'alluvione del settembre 2009 nei comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru e San Teodoro e per garantire la definitiva messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 4.000.000.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB 504.03.004

2011 euro 4.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.002 - FNOL

2011 euro 4.000.000. (201)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dal DAPEF alla pagina 21, punto primo (Potenziamento degli investimenti a favore del capitale umano e della società della conoscenza), dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. Per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria, è autorizzata una spesa valutata in euro 3.000.000 per l'anno 2011, di cui rispettivamente euro 1.000.000 a favore dell'Università di Sassari ed euro 2.000.000 a favore dell'Università di Cagliari, in euro 5.000.000 per l'anno 2012 e in euro 7.000.000 per l'anno 2013. I1 relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S02.0l.010

Formazione universitaria- investimenti

Per incrementare il capitolo SC02. 0202

2011 euro 3.000.000

2012 euro 5.000.000

(stanziamento già esistente di euro 7 milioni)

2013 euro 7.000.000

(stanziamento già esistente di euro 13 milioni).

UPB S08.0l.003

Fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi

2011 euro ---

2012 euro 2.000.000

2013 euro 6.000.000

In diminuzione

S08.01.003

Fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi euro

2011 euro 3.000.000

2012 euro già coperto

2013 euro già coperto. (27)

Emendamento all'emendamento numero 30 aggiuntivo Cuccureddu - Steri

Articolo 1

Dopo il comma 13 bis è aggiunto il seguente comma 13 ter:
"13 ter. La norma contenuta nell'articolo 9, comma 10, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, mantiene efficacia anche per gli anni 2011, 2012, 2013.". (464)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. La spesa di cui all'articolo 9, comma 10, lettera m) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011,.in euro 100.000 annue (UPB S03.02.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S03.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

In diminuzione

UPB S0S.0 1.002 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria. (30)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell'Ente foreste (UPB S04.08.007 - Cap. SC04.1919) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.". (41)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF), le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011.". (43)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 è così sostituito: 1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea e di un diploma di formazione postuniversitaria, che abbiano svolto formalmente e sostanzialmente per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi e/o aziende pubblici o privati, con almeno 25 milioni di budget e 100 dipendenti diretti. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 50 per cento del totale delle direzioni generali e contestualmente alla nomina di ogni dirigente esterno deve essere reso indisponibile un posto di pari qualifica nella pianta organica della Regione.". (443)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Sanna Matteo - Artizzu - Cuccureddu

Articolo 1

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14 bis. A completamento di quanto previsto dalle leggi regionali n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16 e n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 5.060.000 finalizzata alla realizzazione della Scuola forestale della Sardegna.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.08.011

2011 euro 5.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL

2011 euro 5.000.000. (210)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Uras

Articolo 1

Al comma 15 è aggiunto il seguente:
"15 bis Ai fini della regolare e tempestiva gestione della spesa relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale n. 32 del 1988 concernente l'indennità di coordinamento di settore, di servizio e generale individuano tali indennità come retribuzione di posizione. perciò concernenti il calcolo dei trattamenti previdenziali.
Tale disposizione non comporta spesa aggiuntiva rispetto alla previsione contenuta in bilancio relativa agli oneri sociali del personale regionale in servizio o in quiescenza.". (52)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Mula

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 18, è inserito il seguente comma 18 bis:
"18 bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma, 9 della legge regionale n. 3 del 2009 relativamente all'attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.". (17)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis (Disposizioni varie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma, 9 della legge regionale n. 3 del 2009 relativamente all'attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contatti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.". (224)

Emendamento aggiuntivo Mula - Steri - Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis (Disposizioni varie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma, 9 della legge regionale n. 3 del 2009 relativamente all'attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contatti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.". (455)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18 bis. Per effetto di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876 è autorizzata nell'anno 2010 la spesa di euro 2.300.000 quale reintegro delle disponibilità della contabilità speciale di cui al comma 3 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Strategia 01

UPB S01.03.002

Promozione e pubblicità istituzionale

2011 euro 500.000

UPB S01.03.010

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 1.800.000

In aumento

Strategia 04

UPB S04.03.006

Protezione civile - investimenti

2011 euro 2.300.000. (35)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18 bis. Per le finalità di cui al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 è autorizzata, nell'anno 2011 la spesa di euro 300.000 (UPB S01.03.009).".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Strategia 01

UPB S01.03.010

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 300.000

In aumento

Strategia 01

UPB S01.03.009

Altre spese istituzionali

2011 euro 300000. (36)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Le risorse di cui all'articolo 32, comma 10, della legge regionale 25 maggio 2007, n. 2, ancorché impegnate, sono utilizzate, per le stesse finalità, quale copertura delle spese sostenute nell'anno 2010.". (37)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Una quota delle risorse pari a euro 150.000, rinvenienti dalla chiusura del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A It-Fr "Isole 2000-2006", sono assegnate all'Autorità di gestione centrale per gli adempimenti connessi alla chiusura del programma medesimo; l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.". (38)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. All'articolo 27, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono introdotte le seguenti modifiche:

- comma 9: le parole "delle liti pendenti" sono soppresse.

- comma 12: le parole "in contenzioso" sono sostituite con le parole "caratterizzate da posizioni debitorie"". (39)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Sanna Gian Valerio - Cocco Pietro - Lotto - Agus

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:

"18 bis. Per far fronte ai lavori di disinquinamento e monitoraggio relativi disinquinamento del Rio Mare Foghe nel territorio di Riola Sardo è concesso all'Amministrazione provinciale di Oristano la somma di euro 500.000.".

Alla spesa del presente comma si fa fronte con la seguente copertura finanziaria:

In aumento

UPB S04.06.002 Interventi di risanamento bonifica e riqualificazione del territorio - Investimenti

In diminuzione

UPB S08.01.003 FNOL c/capitale. (58)

Emendamento aggiuntivo Steri - Cappai

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Al fine di razionalizzare e accelerare le procedure di spesa di cui all'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, nel comma 11 del medesimo articolo le parole: "453" sono sostituite dalle seguenti: "390".". (61)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. Ai fini del superamento del lavoro precario nella sanità in Sardegna, gli idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali pubbliche in vigore alla data della presente legge, per la copertura di posti in organico a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, che hanno sottoscritto contratti a tempo determinato con le medesime sono stabilizzati a tempo indeterminato presso le stesse, previo scorrimento delle graduatorie di merito, come da disposizioni legislative in materia di concorsi pubblici e ricognizione degli organici da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.". (67)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici effettuati per l'assunzione a tempo indeterminato di personale presso le Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie della Sardegna, che hanno subito gli effetti della delibera della Giunta regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 con oggetto: "Patto di buon governo del sistema sanitario regionale Anno 2010 " e della delibera della Giunta regionale. n. 8/16 del 23 febbraio 2010 con oggetto: "Indirizzi alle Aziende Sanitarie per la gestione dell'esercizio economico 2010 ", sono prorogate di dodici mesi dalla loro naturale scadenza.". (68)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma l8 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici in vigore espletati presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie della Sardegna, è fatto divieto per queste ultime stipulare accordi e contratti con agenzie interinali per somministrazione di lavoro temporaneo riguardanti le stesse figure professionali oggetto dei concorsi pubblici. Il ricorso a collaborazioni esterne e ad altre forme di lavoro flessibile non potrà in nessun caso avvenire per far fronte a ordinarie esigenze di servizio, ma solo per le finalità e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative (articolo 7, comma 6, e articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e contrattuali vigenti, nonché nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. I provvedimenti adottati dalle ASL, le AO e le AOU della Sardegna in violazione della presente legge sono considerati nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere e segnalati alle competenti autorità di controllo. Per i propri fabbisogni di personale le ASL le AO e le AOU, debbono attingere esclusivamente dagli elenchi delle graduatorie in vigore fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso.". (113)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici in vigore espletati presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie della Sardegna, è fatto divieto per quest'ultime stipulare accordi e contratti con agenzie interinali per somministrazione di lavoro temporaneo riguardanti le stesse figure professionali oggetto dei concorsi pubblici. Il ricorso a collaborazioni esterne e ad altre forme di lavoro flessibile non potrà in nessun caso avvenire per far fronte a ordinarie esigenze di servizio, ma solo per le finalità e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative (articolo 7, comma 6, e articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e contrattuali vigenti, nonché nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. I provvedimenti adottati dalle ASL, le AO e le AOU della Sardegna in violazione della presente legge sono considerati nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere e segnalati alle competenti autorità di controllo.". (69)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'Articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore le Aziende sanitarie locali le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, qualora ne abbiano la necessità, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo esclusivamente da tali elenchi fino al loro esaurimento.". (70)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. "Il personale dipendente della Amministrazione regionale, degli enti, istituti, aziende e agenzie regionali attualmente inquadrato nelle categorie B e C che abbia superato le selezioni interne svolte entro il dicembre 2006, è inquadrato a domanda rispettivamente nelle categorie C e D al primo livello retributivo, mediante l'utilizzo nel quadriennio delle graduatorie delle selezioni interne in applicazione dell'articolo 6, lettera b) della legge finanziaria 2007.

Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano variazioni in aumento o diminuzione della dotazione nelle categorie B, C e D.". (72)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Ai fini di garantire la continuità del servizio ed in considerazione della grave carenza d'organico all'interno dell'ARPAS, nella lettera e) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 magio 2006, n. 6, le parole '31 dicembre 2004' vengono sostituite con '31 dicembre 2006' e al comma 7 dell'articolo 17, così come modificato dal comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, le parole '31 dicembre 2004' vengono sostituite con '31 dicembre 2006.'". (73)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), al fine di garantire la continuità del lavoro svolto dai dipartimenti con l'utilizzo imprescindibile del personale precario, in considerazione del mancato completamento della dotazione organica prevista, preso atto della carenza di dotazione organica, è autorizzata ad inquadrare attraverso prove selettive concorsuali riservate e per soli titoli, il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa nei ex PMP e ARPAS, assunto con contratti a termine, con forme contrattuali flessibili o atipiche o collaborazioni coordinate e continuative, che entro la data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno trenta mesi di servizio, anche non continuativi, a partire dal dicembre 2006.". (74)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Al1'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di curo 500.000 a favore del Comune di Sassari per la realizzazione di aree di sosta per la sede dell'Auditorium comunale.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti

2011 euro 500.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - Parte investimenti

2011 euro 500.000

mediante riduzione della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (75)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Manca - Sabatini - Cucca - Cuccu - Caria - Lotto

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. È autorizzato, nell'anno 2011, a favore del Comune di Sassari la concessione di un contributo straordinario di euro 500.000 per il completamento dell'Auditorium comunale (UPB S04.10.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti

2011 euro 500.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - investimenti

2011 euro 500.000

mediante riduzione della voce 1, lettera a) dello tabella B allegata al disegno di legge finanziaria. (204)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 2.000.000 a favore del Comune di Sassari per il completamento dei lavori per il mattatoio comunale.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile, investimenti

2011 euro 2.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - Parte investimenti

2011 euro 2.000.000

mediante riduzione della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (76)

Emendamento aggiuntivo Manca - Meloni Valerio - Sabatini - Cucca - Cuccu - Caria - Lotto

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 2.000.000 a favore del Comune di Sassari per il completamento dei lavori per il mattatoio comunale (UPB S04.10.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile, investimenti

2011 euro 2.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - Parte investimenti

2011 euro 2.000.000

mediante riduzione della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (205)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. A partire dall'anno 2011 le competenze per la gestione del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, sono trasferite dal Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica dell'Università di Cagliari all'Azienda ospedaliera competente per il Servizio materia di malattie metaboliche del bambino della 2° clinica pediatrica dell'Ospedale microcitemico di Cagliari.". (77)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Diana Giampaolo - Espa

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. A partire dall'anno 2011 le competenze per la gestione del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, sono trasferite dal Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica dell'Università di Cagliari all'Azienda ospedaliera competente per il Servizio materia di malattie metaboliche del bambino della 2° clinica pediatrica dell'Ospedale microcitemico di Cagliari.". (234)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Gli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti collocati a decorrere dal 1° luglio 2004 in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni, qualora non siano coperti mediante la contribuzione figurativa di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), sono interamente a carico dell'amministrazione regionale per tutto il periodo di aspettativa, nella misura rispettivamente prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del datore di lavoro e per la quota a carico del lavoratore, in aggiunta al trattamento spettante i sensi dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1949, n. 2, e successive modificazioni. L'Amministrazione regionale provvede al versamento delle relative somme agli enti previdenziali di appartenenza. Alla relativa spesa si fa fronte a valere sulle risorse recate dall'UPB 01.01.002.". (78)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Nelle more della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).". (197)

Emendamento aggiuntivo Manca - Meloni Valerio - Sabatini - Cucca - Cuccu - Caria - Lotto

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. È autorizzato, nell'anno 2011, a favore della Amministrazione provinciale di Sassari la concessione di un contributo straordinario di euro 1.000.000 per il completamento della strada provinciale n. 60 (UPB S07.01.002).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S07.01.002

Infrastrutture di trasporto di interesse degli enti locali

2011 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - investimenti

anno 2011 euro 1.000.000

mediante riduzione della voce 1, lettera a) della tabella 8 allegata al disegno di legge finanziaria. (206)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

18 bis. In sede di prima applicazione della presente norma, al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali che risulti comunque assegnato alla data di approvazione della presente legge alla Presidenza della Regione - Servizio trasparenza e comunicazione e iscritto all'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, si applica integralmente il contratto collettivo nazionale giornalistico. In armonia con la legislazione nazionale vigente è altresì riconosciuto il corrispondente trattamento previdenziale a favore dell'INPGI.

A tal fine si provvede, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, al conseguente provvedimento di inquadramento, nel ruolo unico regionale con la qualifica di giornalista, del personale interessato, individuato con provvedimento ricognitivo del Capo ufficio stampa di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 1963.".

UPB (NI)

Esercizio 2011 euro 25.000000 (FNOL - Parte corrente). (322)

Emendamento aggiuntivo Espa - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Ad integrazione delle risorse già destinate alla concessione di contributi ad imprese artigiane ai sensi della legge regionale 51 del 1993 con procedura a bando e sportello "annualità 2009", è autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 sulle risorse già accertate ed impegnate.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S06.03.002

Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane

2011 euro 10.000.000

In diminuzione

UPB. FNOL

2011 euro 10.000.000. (381)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Sanna Gian Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, è autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 finalizzata all'integrazione del fondo di garanzia del Consorzio fidi artigiano di II grado (UPB S06.03.001). Tale dotazione sarà destinata a copertura di apposito capitolo da costituirsi nella medesima UPB per le finalità di cui sopra.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S06.03.001

Incentivi alle attività artigiane

2011 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB

S06.03.00l Incentivi alle attività artigiane

Capitolo S06.03.001

20ll euro 1.000.000. (383)

Emendamento aggiuntivo Barracciu - Sabatini - Bruno - Uras - Salis - Porcu.

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva lidi della Sardegna e accelerarne/consolidarne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni), la Regione autorizza i Confidi medesimi a imputare i contributi erogati dalla Regione autonoma della Sardegna ai sensi della legge regionale 5 marzo 2008, n.3, articolo 7, comma 47, come integrata dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 4, comma 3, direttamente alle riserve patrimoniali al fine di concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza previsto per gli intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni) se conformi alla istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Le risorse eventualmente trasferite a capitale sociale o al fondo consortile sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto legge n. 269 del 2003 - convertito con legge n. 326 del 2003.". (424)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Per l'attuazione di uno o più programmi per la messa in sicurezza di zone che hanno subito negli ultimi cinque ani processi alluvionali importanti del proprio territorio sono destinate risorse finanziare per un importo pari a 7.500.00 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Il programma annuale di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, nei limiti delle risorse suindicate.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.03.004 - Tutela e difesa del suolo. Investimenti

2011 euro 7.500.000

2012 euro 7.500.000

2013 euro 7.500.000

2014 euro 7.500.000

In diminuzione

UPB S08.01.004 - Fondo speciale per la rassegnazione dei residui dichiarati perenti

2011 euro 7.500.000

2012 euro 7.500.000

2013 euro 7.500.000

2014 euro 7.500.000. (444)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato l'ulteriore stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

2014 euro ---

In diminuzione

UPB S08.01.004 - Fondo speciale per la rassegnazione dei residui dichiarati perenti

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

2014 euro --- (445)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"l8 bis. Il personale di cui alla legge regionale n 3 del 2008, articolo 3, comma 16, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui al terzo periodo del punto 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 1965. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma ammontano a euro 330.000.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S01.02.002 - Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'amministrazione

2011 euro 330.000

2012 euro ---

2013 euro ---

In diminuzione

UPB 508.01.002 - Fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

2011 euro 330.000

2012 euro ---

2013 euro --- (446)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese è autorizzato, nell'anno 2011, lo stanziamento di euro 5.000.000; con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, è approvato il relativo programma di intervento.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 5.000.000

In diminuzione

UPB S01.03.010 - Fondo per la programmazione negoziata

2011 euro 5.000.000. (447)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Dessì - Maninchedda - Planetta - Solinas Christian

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente comma:

"18 bis. L'aurizzazione di spesa, disposta dall'articolo 4, comma 34, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), è incrementata di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al fine di integrare il Programma degli interventi urgenti approvato dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale con il ripristino delle opere sportive di interesse pubblico devastate dall'esondazione del Rio San Girolamo.".

COPERTURA FINANZIARIA:

In aumento

UPB S04.03.004

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

per incrementare il capitolo SC04.0389

In diminuzione:

UPB S08.0l.004 (somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare)

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0045. (460)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Dessì - Maninchedda - Planetta - Solinas Christian

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente comma:

"18 bis. Al fine di razionalizzare e riqualificare la spesa regionale, i contributi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 e articolo 9, comma 10, lettera o) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, sono direttamente erogati annualmente ai soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che gestiscono i siti riconosciuti dall'UNESCO.". (461)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Fondo anticongiunturale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000.000 in ragione di euro 100.000.000 per l'armo 2011, di euro 300.000.000 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000 per l'anno 2013 finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili.

2. Il fondo di cui al comma 1, è destinato, con riferimento allo stanziamento complessivo, al finanziamento di opere:

a) di interesse regionale nella misura del 15 per cento;

b) di interesse provinciale nella misura del 35 per cento;

c) di interesse comunale nella misura del 50 per cento;

3. Per l'ammissione al finanziamento di rispettiva competenza le province e i comuni presentano all'Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, la richiesta unitamente al progetto esecutivo dell'opera, completo di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzarla; sono dichiarate inammissibili le richieste con la documentazione incompleta e/o irregolare.

4. Il finanziamento destinato ai comuni è orientato ad interventi di rapida realizzabilità che per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale per ampliarne la ricaduta economica sullo stesso territorio.

5. Al rispetto delle percentuali di destinazione delle risorse di cui al comma 2, si può derogare in carenza di progetti ammissibili.

6. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone una graduatoria delle opere ammesse al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

7. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio del 30 aprile 2011.

8. La Regione, le province e i comuni, procedono all'appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro il termine perentorio del 30 maggio 2011. Il mancato rispetto del predetto termine comporta: per le opere di competenza della Regione il definanziamento delle stesse, per le opere di competenza delle province e dei comuni la revoca del finanziamento concesso.

9. Le risorse non impegnate con il programma di cui al comma 7 o resesi disponibili per effetto del disposto di cui al comma 8 costituiscono economie di bilancio.

10. Gli impegni per la realizzazione delle opere ammesse al finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi contrattuali necessari per la realizzazione dell'opera. Le somme a favore delle province e dei comuni sono erogate entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, il saldo finale dietro la presentazione del verbale di collaudo dell'opera stessa o, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavori pubblici, dietro presentazione della regolare esecuzione dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori e del rendiconto.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S01.03.010 - Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 40.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0628

UPB S08.01.004 -Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 60.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0045

UPB S08.01.002 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 100.000.000

2013 euro ---

mediante riduzione dalle voci della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 100.000.000

2012 euro 300.000.000

2013 euro 200.000.000. (65)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 3

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis (Fondo anticongiunturale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000.000 in ragione di euro 100.000.000 per l'armo 2011, di euro 300.000.000 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000 per l'anno 2013 finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili.

2. Il fondo di cui al comma 1, è destinato, con riferimento allo stanziamento complessivo, al finanziamento di opere:

a) di interesse regionale nella misura del 15 per cento;

b) di interesse provinciale nella misura del 35 per cento;

c) di interesse comunale nella misura del 50 per cento;

3. Per l'ammissione al finanziamento di rispettiva competenza le province e i comuni presentano all'Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, la richiesta unitamente al progetto esecutivo dell'opera, completo di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzarla; sono dichiarate inammissibili le richieste con la documentazione incompleta e/o irregolare.

4. Il finanziamento destinato ai comuni è orientato ad interventi di rapida realizzabilità che per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale per ampliarne la ricaduta economica sullo stesso territorio.

5. Al rispetto delle percentuali di destinazione delle risorse di cui al comma 2, si può derogare in carenza di progetti ammissibili.

6. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone una graduatoria delle opere ammesse al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

7. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio del 30 aprile 2011.

8. La Regione, le province e i comuni, procedono all'appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro il termine perentorio del 30 maggio 2011. Il mancato rispetto del predetto termine comporta: per le opere di competenza della Regione il definanziamento delle stesse, per le opere di competenza delle province e dei comuni la revoca del finanziamento concesso.

9. Le risorse non impegnate con il programma di cui al comma 7 o resesi disponibili per effetto del disposto di cui al comma 8 costituiscono economie di bilancio.

10. Gli impegni per la realizzazione delle opere ammesse al finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi contrattuali necessari per la realizzazione dell'opera. Le somme a favore delle province e dei comuni sono erogate entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, il saldo finale dietro la presentazione del verbale di collaudo dell'opera stessa o, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavori pubblici, dietro presentazione della regolare esecuzione dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori e del rendiconto.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S01.03.010 - Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 40.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0628

UPB S08.01.004 -Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 60.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0045

UPB S08.01.002 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 100.000.000

2013 euro ---

mediante riduzione dalle voci della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 100.000.000

2012 euro 300.000.000

2013 euro 200.000.000. (217)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Bruno - Porcu - Sabatini - Barracciu - Cocco

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis

1. Il parere espresso dall'Assessorato regionale dell'Urbanistica in sede di VAS dei Piani urbanistici comunali è considerato a tutti gli effetti espressione formale della verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.". (71)

Emendamento aggiuntivo Sechi - Uras - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu - Bruno

Articolo 1

Al fine di superare la situazione di precarietà in cui versa l'Istituto statale professionale alberghiero di Alghero, attualmente ospitato nell'ex Hotel Esit di proprietà della Regione e in altri locali decentrati, non funzionali alle esigenze didattiche del corpo insegnante e degli alunni, in gran parte convittori, è concesso un finanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2011, in favore della Provincia di Sassari, finalizzato alla realizzazione del nuovo Istituto statale professionale di Alghero con annesso convitto. (UPB S02.01.005 Capitolo SC02.0083)

È autorizzata altresì la vendita dell'immobile dell'ex Hotel Esit di Alghero, di proprietà del demanio regionale, con vincolo di destinazione d'uso alberghiero.

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 3.000.000

In aumento

UPB S02.01.005 euro 3.000.000. (185)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

L'Amministrazione regionale, in deroga alle vigenti disposizioni di legge connesse alla realizzazione di idonee strutture pubbliche per l'istruzione secondaria superiore e per assicurare il regolare prosieguo dei corsi di studio professionale presso l'Istituto statale professionale alberghiero di Alghero, attualmente ospitato in via precaria nell'ex Hotel Esit e in altri locali non adeguati alle attività scolastiche, è concesso un finanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2011, in favore della Provincia di Sassari, finalizzato alla edificazione del nuovo istituto con annesso convitto (UPB S02.01.005 Capitolo SC02.0083).

La Regione provvederà, eseguito il trasferimento del predetto istituto scolastico nella nuova sede per la quale si dispone il finanziamento, alla vendita dell'immobile dell'ex Hotel Esit di Alghero con vincolo di destinazione d'uso alberghiero.

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 3.000.000

In aumento

UPB S02.01.005 euro3.000.000. (365)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu

Articolo 1

È aggiunto il seguente articolo:

"Art. 1 bis (Indirizzi per la pianificazione urbanistica in relazione alla prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici)

1. I comuni, in sede di approvazione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali di quelli vigenti, sono tenuti ad effettuarne appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica e ad assumere le conclusioni. Detti studi sono riferiti alle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A, B, C, D, F e G. Nelle zone classificate come E e H, gli stessi studi sono obbligatoriamente effettuati solo nella previsione di rilevanti interventi edificatori o di trasformazione responsabilmente valutati dal comune interessato sulla base di principi di prudenza e ragionevolezza.

2. Ferma restando la piena efficacia degli strumenti urbanistici coerenti con le disposizioni di cui al comma 1, gli studi di compatibilità sono gradualmente estesi all'intero territorio comunale sulla base di criteri di ragionevolezza e prudenza adottati dal comune interessato.

3. Indipendentemente dalla circostanza di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di variante degli stessi, tutti i comuni sono tenuti ad effettuare gli studi di compatibilità di cui al comma 1 e ad assumerne le conclusioni, entro un periodo di due anni. Nelle more gli strumenti urbanistici vigenti conservano piena efficacia, ferma restando la facoltà dei comuni di adottare misure cautelative conformi alle leggi vigenti.

4. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.". (196)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente comma:

"Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005 che impone che negli atti di programmazione generale (PRS - DAPEF) siano contenute disposizioni concernenti il superamento delle condizioni di precarietà del lavoro e della vita dei lavoratori, a completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari, è inquadrato a domanda presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili, atipiche, libero professionali, o mediante contratto con impresa individuale, che risulti, o comunque, sia già stato impiegato con le predette forme nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino - Ospedale Microcitemico - purché in possesso, all'atto della approvazione della presente legge, del requisito dei trenta mesi di attività complessiva, anche non continuativa, negli ultimi cinque anni. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della amministrazione sanitaria competente nell'ambito degli stanziamenti per salari e stipendi per l'anno 2011 e successivi. È altresì inquadrato con le medesime modalità il personale precario, in possesso degli stessi requisiti, che operi o abbia operato presso i laboratori di analisi delle aziende sanitarie e ospedaliere, a tal fine ove occorra e valutato il possesso dei requisiti di studio e professionali maturati anche nel periodo di servizio precario al personale in argomento è attribuito il profilo professionale necessario all'inquadramento.". (235)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Al fine di prevenire e contenere gravi fenomeni di degrado sociale ed economico della Provincia Ogliastra e considerato che il CSM, con risoluzione del 13 gennaio 2010, ha varato la proposta al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e che in attuazione ditale proposta rischia la soppressione un importante presidio per l'amministrazione della giustizia civile e penale nel territorio sardo quale quello del Tribunale di Lanusei, la Giunta regionale, in attuazione degli obiettivi di equilibrio territoriale e armonico sviluppo dell'intera isola contenuti nel PRS in vigore e nel DAPEF 2011, provvede entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge alla presentazione di specifico disegno di legge al Consiglio regionale contenete tutte le misure, i provvedimenti e gli atti di propria competenza necessari al mantenimento del predetto presidio." (290)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1 bis.

La norma di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sui finanziamenti destinati ai comuni singoli, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), e finalizzati all'attivazione e al finanziamento delle scuole civiche di musica per l'anno scolastico 2004-2005 e seguenti è abrogata.". (291)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Ai fini del contenimento della spesa e la sua migliore destinazione in attuazione degli obiettivi indicati in materia dal DAPEF 2011, il comma 1, lettera c), articolo 5, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), è abrogata.". (292)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Zedda Massimo

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Ai fini del contenimento della spesa e la sua migliore destinazione in attuazione degli obiettivi indicati in materia dal DAPEF 2011, il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28, è così integrato: 'I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o superiore ai 20.000 per le nuove scuole civiche di musica sorte dopo il 2005.'". (293)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 1 milione di euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.". (355)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 950 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 950. 000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 950.000. (356)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 900 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 900.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 900.000. (357)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 850 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 850.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 850.000. (358)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 800 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 800.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 800.000. (359)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 750 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 750.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 750.000. (360)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 700 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 700.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 700.000. (361)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 650 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 650.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 650.000. (362)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 600 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 600.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 600.000. (363)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 550 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 550.000

In aumento

UPB S02.01.000 euro 550.000. (364)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1 bis. Ai fini del contenimento della spesa e la sua migliore destinazione in attuazione degli obiettivi indicati in materia dal DAPEF 2011, alfine di intervenire sulle problematiche sorte in relazione alla grave crisi in cui versa il comparto orto-serricolo ed i danni sofferti delle medesime aziende agricole nel territorio comunale di Capoterra, sia in seguito ai tragici eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, che per i danni dovuti a nuovi e successivi eventi calamitosi oltre che alla presenza della falena del pomodoro (tuta absoluta), la Regione provvede con apposito specifico provvedimento della Giunta regionale alla erogazione di un finanziamento nella misura di euro euro 15.000 per l'anno 2011, in favore di ciascuna azienda che possieda i requisiti soggettivi di crisi aziendale temporanea indicate nel medesima provvedimento e prioritariamente finalizzato al risarcimento danni strutturali e produttivi.

La spesa per l'attuazione della presente norma è valutata in 4 milioni e si provvede tramite riduzione di pari importo del FNOL 2011 parte corrente e al corrispondente incremento per il 2011 della UPB relativa agli interventi di aiuto per calamità naturali prevista nel bilancio regionale.". (294)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1.bis:

"Art. 1 bis. A parziale modifica della legge regionale finanziaria 2008, articolo 5, comma 10, per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per l'occupazione nel settore ambientale, la Giunta regionale provvede alla adozione definitiva della proposta istitutiva di parchi naturali regionali fra quelli individuati ai sensi della normativa regionale in materia, previa acquisizione della preliminare intesa dei comuni interessati, anche attraverso le procedure in materia di istruttoria pubblica e conferenza dei servizi di cui alla legge regionale n. 40 del 1990.

La proposta è trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Nelle more dell'approvazione delle predette proposte sono finanziati gli interventi di tutela all'interno dei perimetri dei parchi per i quali sia stata raggiunta l'intesa preliminare con comuni interessati. In tali interventi sono prioritariamente impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa. La spesa è valutata in euro 10 milioni per il 2011 e si provvede tramite uno specifico stanziamento a valere sull'UPBS di nuova istituzione a fronte di una riduzione di pari importo del FNOL 2011.

Per gli anni successivi si dispone con specifica norma finanziaria.". (310)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1,bis:

"Art. 1 bis. Il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione in prima applicazione, in deroga all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 marzo 2011 su proposta della Giunta regionale. Il predetto Piano, è predisposto con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali; a tal fine è convocata specifica conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. La presente disposizione interviene per il superamento del blocco pluriennale della spesa dei fondi già destinati agli interventi in materia di lavoro ivi compresi quelli provenienti dai precedenti esercizi, che in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006 sono conservati in conto residui per essere impegnati nell'anno in corso.". (311)

Emendamento aggiuntivo Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Al fine di adeguare le disposizioni finanziarie agli obiettivi indicati nel DAPEF relativa a garantire continuità ai servizi di valorizzazione e tutela dei beni culturali i servizi comunali ed intercomunali connessi alla gestione dei predetti beni, di quelli archeologici, storici ed architettonici, e i servizi bibliotecari, delle mediateche e delle ludoteche sono attribuiti alle province che provvedono, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate ricadenti nei rispettivi territori di competenza.

Nelle attività di servizio predette è impiegato integralmente il personale, anche socio di cooperativa, che abbia operato presso le amministrazioni locali, nei limiti e secondo quanto stabilito in apposito provvedimento normativo approvato dal Consiglio su proposta della Giunta regionale che a tal fine predispone specifico disegno di legge entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge.". (313)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 20 del 2005, che impone all'Amministrazione di prevedere nei propri atti di programmazione generale (PRS, DAPEF) politiche di effettivo contrasto alla precarizzazione del lavoro e della condizione di vita dei lavoratori, assumendo tali politiche come necessarie allo sviluppo equilibrato della società sarda, definisce, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli enti locali, le OO.SS. e le associazioni datoriali, un piano pluriennale di durata massima quinquennale, di stabilizzazione dei lavoratori precari, con forme contrattuali flessibili o atipiche, del sistema pubblico e privato. Nel predetto piano costituiscono specifici allegati i "piani di stabilizzazione" della Regione e degli enti, delle agenzie regionali e del Sistema sanitario regionale, approvati secondo le rispettive disposizioni normative.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, ed è realizzato privilegiando gli accordi decentrati tra le parti datoriali e sindacali interessate, anche ricorrendo all'applicazione di vigenti normative d'incentivazione. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche regionali ed a quelle sottoposte al controllo della Regione di procedere, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, ad assunzioni con forme contrattuali atipiche. Sono, comunque, sospese tutte le assunzioni di personale non dirigente, a qualunque titolo effettuate, che non prevedano procedure selettive pubbliche concorsuali.

È fatto divieto alle stesse amministrazioni di effettuare assunzioni a tempo determinato nella copertura di vacanze permanenti di organico tali da determinare, con l'utilizzo di ricorrenti proroghe, posizioni precarie di lavoro. È fatta salva la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009.

Le risorse necessarie alla attuazione della presente norma sono valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 a valere sul fondo per l'occupazione.". (314)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo l bis:

"La Regione, ai fini di un'organica trattazione del fenomeno del precariato, definisce, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli enti locali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali, un piano pluriennale di durata massima quinquennale, di stabilizzazione dei lavoratori precari, con forme contrattuali flessibili o atipiche, del sistema pubblico e privato. Nel predetto piano costituiscono specifici allegati i "piani di stabilizzazione" della Regione e degli enti, delle agenzie regionali e del Sistema sanitario regionale, approvati secondo le rispettive disposizioni normative.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, ed è realizzato privilegiando gli accordi decentrati tra le parti datoriali e sindacali interessate, anche ricorrendo all'applicazione di vigenti normative d'incentivazione. Le necessarie risorse sono valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 a valere sul fondo per l'occupazione. La copertura finanziaria graverà sul FNOL 2011, 2012, 2013.". (315)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. I finanziamenti e i contributi per le infrastrutture civili e i contributi di risarcimento danni alle popolazioni, sono da effettuarsi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di dichiarazione dello stato di calamità, secondo le modalità seguenti:

a) tramite anticipazione almeno nella misura minima del 60 per cento del dichiarato con specifica autocertificazione dagli aventi titolo, previa verifica di massima sulla congruità della richiesta a cura delle strutture competenti nelle procedure di risarcimento;

b) con successivo eventuale saldo sulla base delle attestazioni prodotte della spesa effettivamente sostenuta.". (316)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della tempestiva attuazione della spesa prevista in materia di tutela dei suoli e in funzione di prevenzione dei danni al sistema regionale delle infrastrutture e ad impianti ed attività produttive alle abitazioni in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006.

È istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio, composta da undici consiglieri e nominata dal Presidente del Consiglio regionale, con la finalità di indagare sullo stato del territorio regionale.

La Commissione, nello specifico, ha il compito di indagare sulle cause delle ricorrenti tragiche conseguenze relative al verificarsi di eventi calamitosi alluvionali e di dissesto idrogeologico del territorio regionale, che in particolare abbiano interessato insediamenti abitativi, anche legittimamente realizzati, impianti ed aziende produttive. Tale indagine, che riguarda tutte le funzioni di responsabilità regionale, è estesa agli atti delle amministrazioni delle zone interessate, con riferimento anche ai provvedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, di gestione dei fenomeni di abusivismo edilizio, di intervento pubblico o privato obbligatorio in funzione della tutela del territorio o del recupero degli ambiti naturali compromessi.

Può essere oggetto dell'attività della Commissione ogni altro argomento che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo e per il potenziamento degli interventi di prevenzione dei danni originati dai predetti eventi calamitosi.

La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili e di elaborare studi nelle materie di cui al presente articolo, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie e formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.". (317)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, comma 1 lettera b, destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli dell'articolo 3, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2009 finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990.

La Regione, con specifica deliberazione della Giunta regionale, si avvale per la attuazione dei predetti interventi, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della citata legge regionale n. 40 del 1990 e i relativi accordi sono pubblicati entro 10 giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati di cui al precedente comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.". (319)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Il personale dipendente delle imprese private che, alla data del 31 dicembre 2005, risultava adibito ai servizi idrici di potabilizzazione e depurazione nel territorio regionale, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato (Abbanoa Spa) nel numero e secondo le qualifiche formalmente certificati, con le medesime modalità di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta disposizione si applica inoltre al personale che sia stato assunto, entro il 31 dicembre 2006, da imprese affidatarie della gestione di nuovi impianti realizzati successivamente al 31 dicembre 2005. La predetta disposizione integra l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2005.". (318)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. Il personale dipendente delle imprese private che, alla data del 31 dicembre 2005, risultava adibito ai servizi idrici di potabilizzazione e depurazione nel territorio regionale, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato (Abbanoa spa) nel numero e secondo le qualifiche formalmente certificati, con le medesime modalità di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta disposizione si applica inoltre al personale che sia stato assunto, entro il 31 dicembre 2006, da imprese affidatarie della gestione di nuovi impianti realizzati successivamente al 31 dicembre 2005. La predetta disposizione integra l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2005. La presente disposizione si applica senza oneri a carico del bilancio regionale.

Per assicurare la continuità nelle attività dei beni culturali e delle biblioteche e archivi degli enti locali la Giunta regionale provvede alla approvazione di apposite specifiche norme per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, anche soci di cooperative, oggetto delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2008.

Per assicurare la continuità delle attività del servizio beni culturali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili, nell'ambito di progetti regionali e interregionali, e che tuttora prestino la loro attività, da almeno cinque anni, presso l'assessorato competente in materia di beni culturali, possono essere inquadrati a domanda nell'amministrazione regionale, purché in possesso dei requisiti posseduti per l'accesso alle categorie del personale regionale. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con corrispondente incremento della dotazione organica. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono quantificati in euro 350.000 per l'anno 2009 (UPB S01.02.001)

Sono inoltre inquadrati nelle rispettive amministrazioni il personale già impiegato, in forme atipiche e flessibili, nelle attività di prelievo e analisi delle acque anche attraverso le procedure di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 31 del 1998, ed il personale impiegato per l'attuazione del progetto "Sfera" con le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della legge 29 maggio 2007, n.2, purché in possesso, all'atto della approvazione della presente legge, del requisito dei trenta mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi cinque anni. Gli oneri relativi sono a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni stanziati per salari e stipendi per l'anno 2009 e successivi.

Sono confermate per un ulteriore triennio le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge regionale n. 2 del 2007 per la predisposizione di un piano pluriennale per la stabilizzazione dei lavoratori precari del sistema pubblico regionale. A tal fine provvedono, in modo analogo e autonomamente, gli enti e le agenzie regionali che sono autorizzate a valutare i periodi di servizio maturati nelle strutture soppresse le cui competenze e/o il personale sia stato trasferito, in relazione a processi di riforma. Nei predetti periodi di servizio sono valutati anche quelli sostenuti da borse di studio o ricerca. Sono confermate altresì le analoghe disposizioni del piano sanitario regionale - piano per il superamento del lavoro precario 2007/2011 di cui alla deliberazione n. 22/31 del 7 giugno 2007, al fine di consentire l'integrazione delle stabilizzazioni previste, anche attraverso una verifica delle possibilità di incremento delle dotazioni organiche delle relative aziende.

A completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari nel sistema regionale, sono inquadrati a domanda presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili, atipiche o libero professionali, già impiegati nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino - Ospedale Microcitemico - purché in possesso, all'atto della approvazione della presente legge, del requisito dei 30 mesi di attività anche non continuativi negli ultimi cinque anni. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della amministrazione competente nell'ambito degli stanziamenti per salari e stipendi per l'anno 2009 e successivi. È altresì inquadrato con le medesime modalità il personale precario, in possesso degli stessi requisiti, che operi presso i laboratori di analisi delle aziende sanitarie e ospedaliere.

I lavoratori di cui all'articolo 32, comma 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2, che abbiano sostenuto, risultando idonei, pubbliche selezioni concorsuali possono essere inquadrati nei ruoli delle rispettive amministrazioni sanitarie anche in sovrannumero. A tal fine, con specifico provvedimento dell'Amministrazione regionale, è assegnato su richiesta delle competente azienda sanitaria un contributo incentivante finalizzato alla assunzione nella misura prevista per la stabilizzazione dei LSU, a valere sui fondi in conto residui, di cui alla lettera b), dell'articolo 6, della legge regionale 18 febbraio 2008 n. 2.

I lavoratori assunti con contratti a termine, flessibili o atipici, che abbiano prestato servizio, anche non continuativo, presso amministrazioni dello Stato, della Regione e degli enti pubblici locali e settoriali in Sardegna per almeno trenta mesi, possono essere assunti con contratti a tempo indeterminato presso le amministrazioni regionali e degli enti pubblici locali, qualora abbiano superato selezioni pubbliche di tipo concorsuale e previa verifica della necessaria copertura finanziaria a carico dell'ente procedente. A tal fine i predetti lavoratori sono iscritti in liste speciali della Provincia di residenza, avuto riguardo alle qualifiche professionali possedute, alla durata del servizio prestato, ai carichi familiari e al reddito. È confermato il limite per le amministrazioni regionali di procedere alle stabilizzazioni occupazionali di cui alla presente norma nella misura massima del 50 per cento delle disponibilità in organico.".

COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2011 euro 15.000.000

(Bilancio 2011)

Esercizio 2012 euro 15.000.000

(Bilancio 2012)

Esercizio 2013 euro 15.000.000

(Bilancio 2013). (324)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione degli obiettivi sociali ed economici indicati nel PRS e nel DAPEF 2011 l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009, in accoglimento delle osservazioni della Corte costituzionale concernenti il superamento dell'obbligatoria selezione di tipo concorsuale per il personale precario delle amministrazioni locali è integrato come segue

1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.

1.ter. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

1.quater Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria dì merito formulata a seguito della selezione di cui al precedente comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

1.quinquies I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.".

In diminuzione

FNOL 2011 4 milioni di euro

In aumento

UPB S01.06.001. 4 milioni di euro. (325)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 25 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 30 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 30.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 30.000.000. (378)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 25 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 27 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 27.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 27.000.000. (377)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 25 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 25 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 25.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 25.000.000. (374)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 20 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 25 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione FNOL euro 20.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 20.000.000. (376)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 23 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 23 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 23.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 23.000.000. (375)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga alle vigenti normative in materia di finanziamento degli enti locali un contributo al Comune di Alghero in conto capitale di euro 3.000.000 per l'acquisto del Cinema teatro Selva, al fine di salvaguardare la predetta struttura di alto valore storico e architettonico dal progressivo decadimento e per recuperarla all'uso sociale e culturale.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 3.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 3.000.000. (366)

Emendamento aggiuntivo Mulas

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente

"Art. 1 bis. (Disposizioni a favore delle popolazioni interessate da fenomeni di inquinamento conseguente ad attività industriali).

1. A decorrere dall'anno 2011 le entrate a favore delta Regione provenienti dalle attività industriali elencate nell'allegato 1 della Convezione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 marzo 2001 n. 108, sono destinate nella misura del 50 per cento a favore dei singoli territori interessati dai fenomeni di inquinamento ambientale correlato alla attività industriale svolta dall'impresa che effettua il versamento dei tributi.

2. Le somme vengono destinate ai comuni in cui risiedono le popolazioni interessate, perché pongano in essere interventi di monitoraggio ambientale, di recupero e valorizzazione del territorio compromesso dai fenomeni d'inquinamento, di monitoraggio della salute delle persone, di prevenzione delle patologie collegate allo svolgimento delle attività industriali ed in generale di promozione di attività sociali e produttive ecosostenibili e tese alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, con esclusione degli interventi di bonifica e recupero ambientale che la legge espressamente pone a carico di chi inquina.

3. Anche con riferimento ai territori interessati dai precedenti commi 1 e 2 la regione promuove la applicazione del generale principio "chi inquina paga", di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, sulle responsabilità ambientali, in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.".(215)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

"Art. 1 bis. (Disposizioni a favore delle popolazioni interessate da fenomeni di inquinamento conseguente ad attività industriali).

1. A decorrere dall'anno 2011 le entrate a favore delta Regione provenienti dalle attività industriali elencate nell'allegato 1 della Convezione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 marzo 2001 n. 108, sono destinate nella misura del 50 per cento a favore dei singoli territori interessati dai fenomeni di inquinamento ambientale correlato alla attività industriale svolta dall'impresa che effettua il versamento dei tributi.

2. Le somme vengono destinate ai comuni in cui risiedono le popolazioni interessate, perché pongano in essere interventi di monitoraggio ambientale, di recupero e valorizzazione del territorio compromesso dai fenomeni d'inquinamento, di monitoraggio della salute delle persone, di prevenzione delle patologie collegate allo svolgimento delle attività industriali ed in generale di promozione di attività sociali e produttive ecosostenibili e tese alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, con esclusione degli interventi di bonifica e recupero ambientale che la legge espressamente pone a carico di chi inquina.

3. Anche con riferimento ai territori interessati dai precedenti commi 1 e 2 la regione promuove la applicazione del generale principio 'chi inquina paga'.". (448)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Integrazioni alla legge regionale n. 15 del 1965)

1. Nell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1965, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2 bis. L'indennità dirigenziale e quella per il coordinamento di strutture organizzative e/o incarichi di alta professionalità, ricerca e studio e l'indennità di comandante di stazione forestale, sono liquidate per un numero di anni pari a quelli di fruizione della stessa, calcolando per anno intero eventuali frazioni. Ai fini dell'integrazione FITQ alla pensione, la medesima indennità è valutata in rapporto agli anni di iscrizione allo stesso fondo per il numero degli anni di percezione della stessa.

2 ter. In attesa della nuova disciplina di revisione del fondo istituito dalla legge regionale n. 15 del 1965, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto fondo per effetto delle diverse disposizioni legislative, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.

2 quater. Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articolo 27 della legge regionale n. 33 del 1984 e articolo 19 della legge regionale n. 6 del 2000; ai maggiori oneri finanziari si provvede con le economie derivanti dall'applicazione del precedente comma 2 bis.

2 qinquies. Sono fatte salve le istanze di iscrizione al fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1° gennaio 2002 e accolte dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 33 del 1984.

2 sexies. Il comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008 è soppresso.". (449)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis

1. Il Consiglio regionale della Sardegna presenta al Parlamento della Repubblica la seguente proposta di legge costituzionale di modificazione della legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Art. 1 (Composizione del Consiglio regionale)

1. L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

'Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.'". (451)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccureddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis (Razionalizzazione della spesa - Razionalizzazione enti locali)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.". (209)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. È autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 177.000.000 sul capitolo SC05.0010 per il ripiano del disavanzo della spesa d'esercizio delle ASL e delle Aziende Ospedaliere. Alla copertura si provvederà mediante diminuzione delle seguenti somme dai relativi dai capitoli indicati d fonte:

500.000 SC05.0014

35.000.000 SC05.0020

4.000.000 SC05.0028

20.000.000 SC05.0033

30.000.000 SC0S.0056

5.000.000 SC05.0084

1.000.000 SC05.0093

4.000.000 SC05.0117

1.000.000 SC05 0180

1.000.000 SC05 0232

1.000.000 SC05 0350

1.000.000 SC05 0562

2.000.000 SC05 0638

30.000.000 SC01.0628

1.000.000 SC01.0216

2.000.000 SC02.0086

5.000.000 SC02.0882

4.000.000 SC02.1022

1.000.000 SC02.1147

1.000.000 SC02.1148

1.000.000 SC02.1152

1.000.000 SC03.0015

1.000.000 SC04.1296

5.000.000 SC04.1369

1.000.000 SC04.2442

1.000.000 SC04.2467

1.000.000 SC04.2491

1.000.000 SC04.2675

1.000.000 SC04.2774

2.000.000 SC06.0169

2.000.000 SC06.0178

1.000.000 SC06.0177

3.000.000 SC06.0480

1.000.000 SC06.0612

1.000.000 SC06.1159. (452)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 è inserito il seguente:

1 bis. A completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari, è inquadrato a domanda presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili, atipiche, libero professionali, o mediante contratto con impresa individuale che risulti, comunque, sia già stato impiegato con le predette forme contrattuali flessibili, atipiche o libero professionali, nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino dell'Ospedale Microcitemico ovvero che abbia operato in quelle amministrative di ricevimento e ufficio ticket presso cooperative sociali che abbiano gestito servizi del Policlinico AOU di Monserrato. Il requisiti per la stabilizzazione è il possesso, all'atto dell'approvazione della presente legge, di sei anni di attività complessiva negli ultimi dieci anni presso le rispettive aziende. Gli oneri relativi sono a carico rispettivamente del bilancio dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e dell'AOU di Cagliari; le somme finora utilizzate per il funzionamento dei servizi di cui trattasi, ivi incluse anche quelle relative al personale, sono aggiunte in via definitiva all'assegnazione annuale di competenza delle rispettive aziende.". (453)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Disposizioni per l'immediato pagamento dei debiti ai fornitori da parte della pubblica amministrazione nella Regione Sardegna)

1. I crediti accertati e scaduti nei confronti:

a) della Regione autonoma della Sardegna;

b) degli enti strumentali regionali;

c) delle aziende sanitarie;

d) degli enti locali della Sardegna;

e) delle società e degli enti a maggioranza regionale;

f) delle società e degli enti a maggioranza degli enti locali della Sardegna

che siano vantati da parte di imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché le altre persone fisiche residenti in Sardegna possono essere oggetto di cessione, procura all'incasso o altro atto analogo nei confronti di banche operanti nel territorio regionale, che assicurino l'anticipazione dell'intero credito o di una sua parte.

2. La cessione del credito avviene con atto specifico da stipularsi tra il creditore e una o più banche di cui al comma 1, secondo apposita convenzione quadro predisposta dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione.

3. Tra la Regione e gli altri enti debitori di cui al comma 1 viene stipulata apposita convenzione che assicuri l'accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della ricuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che potranno essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S01.03.009 - Altre spese istituzionali

2011 euro 25.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.001 - FNOL - Parte corrente

2011 euro 25.000.000. (454)

Emendamento aggiuntivo Stochino - Sabatini - Uras - Porcu - Zedda - Barracciu

Articolo 1

Dopo l'artico 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Destinazione dell'avanzo di amministrazione dell'Ente foreste)

1. L'avanzo di amministrazione dell'Ente foreste e le economie derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono utilizzate prioritariamente per l'assunzione di nuove unità a tempo indeterminato (OTI) nei cantieri, secondo programmi deliberati dal consiglio di amministrazione dello stesso ente, nel rispetto dei posti disponibili anche mediante la creazione di nuove attività produttive da realizzare nei cantieri forestali.". (463)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 28, 31, 212, 40, 189, 191, 43, 77, 234, 444, 447, 460, 185, 365, 235, 311, 314, 315, 319, 325, 378, 453, 454, 463 sono spostati all'articolo 3. L'emendamento numero 452 è spostato al Bilancio. Gli emendamenti numero 102, 99, 94, 98, 11, 111, 230 sono privi di copertura finanziaria. Gli emendamenti numero 95, 432, 435, 436, 437, 438, 440, 443, 52, 61, 67, 68, 113, 69, 70, 72, 73, 74, 322, 446, 71, 196, 310, 313, 317, 318, 324, 215, 448, 449, 451, 209 sono inammissibili.

E' aperta la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (P.D.). Presidente, colleghi, Assessori, entriamo faticosamente nel merito di questa legge finanziaria e di bilancio che, nonostante una rappresentazione semplicistica da parte dei media, ci vede, e lo dobbiamo dire con forza mentre iniziamo la discussione, su posizioni profondamente diverse. Credo che anche questo articolo 1 testimoni, egregiamente, come le vostre difficoltà, la carenza di programmazione, la mancanza di un'idea di Sardegna, di un progetto condiviso, perché non siete in grado di condividerlo, perché non c'è unità di intenti tra di voi, generi una legislazione che chiamiamo "rabberciata" dove ogni consigliere mette delle pezze.

Io dico che questa legislazione genera dei mostri perché se non c'è una bussola, se non c'è un'idea di Sardegna, se non c'è una rotta che indirizzi le politiche, rispetto alla quale poter verificare la coerenza di quello che si mette in campo, per effetto delle pressioni che vengono esercitate su ognuno di noi da parte dei soggetti sociali, da parte degli enti locali, fatalmente il Consiglio, ogni legislatore tende ad arrangiarsi, a fare qualcosa, a non rimanere fermo.

Il risultato però è il dispositivo dell'articolo 1 (al di là di emendamenti che sono stati spostati agli articoli successivi e che saranno ancora peggio da questo punto di vista); l'articolo 1 dovrebbe essere preminentemente un articolo di natura finanziaria: quadratura dei conti, copertura del disavanzo, ma la tentazione di fare qualcosa porta a inserire materie, le più disparate, e lo vedremo in maniera molto chiara anche negli emendamenti. Come considerare all'interno di questo articolo argomenti come quello del comma 17 che prevede la spesa di 200 mila euro per il funzionamento di una cabina di regia finalizzata al supporto delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche? Una pezza, una toppa che applichiamo a una legge di settore che si rinuncia a fare.

Abbiamo anche approvato un ordine del giorno nelle scorse settimane sulla scuola, ma non siamo in grado di elaborare una legge di settore, probabilmente tra di voi ci sono visioni diverse anche sul ruolo della scuola, della scuola pubblica, della formazione professionale, e allora che cosa facciamo? In finanziaria, quella finanziaria che dovrebbe essere snella ma che riempiamo ormai, l'abbiamo capito, di piccoli interventi che dovrebbero lavarci la coscienza dalla vostra incapacità di produrre riforme organiche, inseriamo 200 mila euro così, per mettere una toppa a un sistema che evidentemente non riesce a produrre progetti che affrontino il grande problema della dispersione scolastica, il grande problema delle future generazioni, dato che ogni statistica OCSE ci dice che il tasso di disoccupazione è doppio per chi non raggiunge un titolo di studio superiore o di laurea.

Ancora, come valutare il comma 19? Alcuni commi meriterebbero un'attenzione non soltanto da parte di chi si occupa di legislazione ma, secondo me, un'attenzione più generale perché sono veramente dei pezzi unici. E come chiamare il comma 18 che autorizza l'amministrazione regionale a erogare incentivi, per un periodo di tre anni, a quei soggetti della Comunità europea operanti nel settore dell'autotrasporto al fine di promuovere l'equiparazione economica e sociale degli abitanti delle isole minori ai cittadini residenti sul territorio regionale? Ora, finalità così ampia e così poco specificata vale per tutto e per il contrario di tutto. Come e attraverso quali misure e quali interventi queste ditte di autotrasporto possono contribuire a un fine così alto? Non è dato capire. E perché soltanto le ditte di autotrasporto? Perché non anche soggetti operanti in altri settori, le compagnie aeree, se vogliamo rimanere in tema di trasporti, oppure la scuola, la sanità?

Siccome mi devo riempire la bocca e lavare la coscienza anche in questo caso cito degli obiettivi importanti, grandiosi, fatto salvo che chiaramente non è specificata la natura degli interventi perché poi rimando, in questo e negli altri punti trattati in questo comma, a modalità e condizioni che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale. Vi risparmio il resto perché si parla anche di promuovere il trasporto sull'acqua, cioè tutti obiettivi in linea di massima condivisibili che dovrebbero essere raggiunti con l'ennesima delibera della Giunta regionale di cui ovviamente il Consiglio regionale...

(Brusio in Aula)

Presidente, io lascerei questo brusio nell'Aula, non lo metta a tacere perché è funzionale al mio intervento ed è sintomatico della natura di questa maggioranza perché ne dimostra la pochezza, la scarsa attenzione, l'insipienza, l'incapacità a programmare, a legiferare e ad ascoltare. Considero questo brusio la colonna sonora del mio intervento. Il rumore di fondo è sintomatico di una maggioranza che ha le idee confuse, che non ragiona e che procede a "spizzichi e bocconi" come sto cercando di dimostrare. Per cui, Presidente, la ringrazio per il suo aiuto, ma le chiedo di lasciare che il brusio continui perché è espressione di una maggioranza confusa che non riesce a concentrarsi né sulle cose che fa né nell'ascolto degli interventi in Aula.

Anche gli emendamenti sono assai significativi. Io non credo che l'assessore La Spisa - anche se ha dato parere favorevole - possa essere d'accordo con l'emendamento numero 29. Questo emendamento inserisce in finanziaria un tema importantissimo, che meriterebbe l'attenzione di questo Consiglio e, certamente, quella della Commissione competente, e cioè la partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa, promuovendo anche forme di cooperazione e di partecipazione. L'obiettivo è di rendere le nostre imprese più competitive e più forte il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro, uniti nel tentativo di promuovere il progresso, lo sviluppo della società.

Questo obiettivo è perseguito però banalmente, con un emendamento di tre righe che assegna un terzo del punteggio per i bandi regionali a favore del sistema produttivo a chi promuove forme di partecipazione, senza ulteriori specificazioni. Ovviamente non avrò la possibilità - e mi avvio a chiudere - di citare tutti gli altri casi previsti in finanziaria (si parla infatti anche di "131", di abbattimento dell'IRPEF, delle zone interne), ma voglio sottolineare che questo articolo, come tutta la legge finanziaria, dimostra la vostra incapacità di ragionare in termini organici, di avere una visione complessiva dei problemi della Sardegna e il vostro tentativo, ormai manifesto, di procedere mettendo delle toppe che non riusciranno, comunque, a colmare il vuoto della vostra insipienza legislativa.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sechi. Ne ha facoltà.

SECHI (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente, ci chiediamo quali considerazioni fare (lo diceva anche il collega Porcu) in apertura del dibattito su questo provvedimento che, sicuramente, in generale rispetto alle aspettative, non soddisfa l'opposizione. E' una legge inadeguata, inadeguata soprattutto ad affrontare i drammatici problemi che vive la società odierna e, in modo particolare, la società sarda probabilmente colpita in modo più duro dalla crisi economica acuita da una crisi più generale, che era in cammino già da un pezzo, con tutti i comparti interessati, a partire dal settore industriale e sino a quello che un tempo era "settore immagine" oltre che settore trainante dell'economia sarda, e cioè quello agropastorale.

A questo punto ritorna prepotentemente in mente lo slogan di questa Giunta, di questa maggioranza, del Presidente della Giunta regionale: "Non abbiamo un'idea, né geniale né straordinaria, e neanche un progetto forte per governare la Sardegna, ma siamo aperti al contributo di idee, di proposte, di suggerimenti". Uno slogan che segna non tanto probabilmente la pochezza progettuale di questo governo, ma sicuramente l'inadeguatezza soprattutto in riferimento al momento che stiamo vivendo.

E' un momento drammatico in cui bisogna avere intanto idee e progettualità, bisogna avere conoscenza e consapevolezza della situazione che abbiamo di fronte e, soprattutto, nei limiti posti dalle ristrettezze economiche operare delle scelte e individuare delle priorità. Le priorità sono tante e, probabilmente, anche superiori alle disponibilità, ma chi governa ha il dovere di entrare nel merito dei bisogni e dare risposte, prioritariamente, a quelli dei settori più delicati.

Consentitemi un riferimento, anche se poco attiene al dibattito sulla finanziaria, alla vertenza dei pastori sardi che ha vissuto ieri a Civitavecchia una delle sue tappe più drammatiche. Parlarne significa difendere la dignità dei sardi perché questo avvenimento non può passare in sordina; bene ha fatto la Presidente a proporre un ordine del giorno sulla "vertenza pastori" (così si è caratterizzata dal suo inizio), a fronte di un atteggiamento del Governo che evidentemente ha nei confronti dei sardi, nei confronti di uno dei settori produttivi per noi fra i più importanti, un atteggiamento gratuito che ha impedito di esercitare democraticamente la protesta nella capitale, sede del Governo.

Altro atteggiamento il Governo ha avuto rispetto ad altre manifestazioni che si sono succedute non solo nell'arco dell'anno ma nell'arco degli anni. Mi riferisco agli allevatori del Nord Italia, per esempio, che sono scesi con le vacche le quali hanno irrorato Roma, monumenti e persone, di latte e di escrementi. Il Governo, evidentemente, non aveva la consapevolezza che i pastori sardi avevano tutt'altre intenzioni e ben altri modi per manifestare il loro disagio e il loro dissenso.

Un altro argomento, in qualche modo legato al provvedimento in esame, ma che è un indice comunque della debolezza del sistema produttivo della nostra Regione, ne ha parlato il collega Diana, sono le morti nei cantieri. Le morti nei cantieri avvengono in quelle realtà produttive dove è carente la sicurezza sul lavoro; sicurezza che a ogni costo va garantita e la cui mancanza non può essere giustificata dal momento di ristrettezza o di difficoltà in cui vivono le aziende.

Anche su questo dobbiamo fare ammenda e sentirci tutti coinvolti e impegnati non solo chi, attraverso la Commissione presieduta dal collega Sabatini di cui faccio parte, dovrà occuparsene, ma l'intero Consiglio regionale, l'intera Giunta, le forze politiche devono spingere perché nei cantieri chi ha un posto di lavoro garantito (e garantito significa avere comunque una retribuzione, un reddito rispetto a chi non ha niente), non debba averlo mettendo in pericolo la propria vita. Gli incidenti accaduti nel corso dell'anno, in particolare in questi ultimi tempi, sono effettivamente troppi.

Lo strumento in discussione a iniziare dall'articolo 1 segnala tutte le sue debolezze; noi, pertanto, in termini di collaborazione e di proposta, abbiamo presentato una lunga serie di emendamenti già sottoposti all'attenzione della Commissione, che ancora non ha concluso il suo lavoro, e che riprenderemo in Aula intervenendo con maggiore convinzione e puntualità per sostenerne l'opportunità e il favorevole accoglimento da parte dell'intera Aula.

Ci sono naturalmente, come dicevo prima, scelte da fare; le scelte saranno indirizzate soprattutto, almeno da parte nostra, verso quei settori che noi individuiamo come prioritari: la scuola il sociale, la formazione, i giovani e le fasce più deboli della società sarda che, in questo momento, forse non hanno neanche più la forza di gridare per chiedere aiuto e sostegno per i loro bisogni e per le loro necessità, per guardare con un pizzico di speranza e di ottimismo a un futuro che sicuramente preclude, al momento, molte delle possibilità che sarebbe legittimo un giovane oggi avesse di fronte, soprattutto se confortato da competenze specifiche maturate con il conseguimento di titoli di studio, competenze e preparazione che non arrivano gratuitamente, ma con i grandi sacrifici che le famiglie spesso sono chiamate a fare proprio per dare questa opportunità ai loro figli.

Su queste problematiche ci confronteremo nel corso di queste giornate in Aula e ci auguriamo che da parte della Giunta regionale e della maggioranza ci sia disponibilità a sostenere le nostre proposte.

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che all'articolo 1, comma 7, occorre apportare un'errata corrige: l'importo 580 milioni di euro è da intendersi 578.milioni e 150 mila euro.

E' iscritto a parlare il consigliere Massimo Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA MASSIMO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Assessori, colleghi, mi concentrerò su alcuni aspetti di carattere generale riservandomi di intervenire in seguito sull'articolato e sui diversi commi che compongono l'articolo 1 e sugli emendamenti.

Il periodo di crisi non è sicuramente trascorso, anzi, non abbiamo ancora superato il guado, in tante realtà della nostra Sardegna vi sono diversi problemi; i pastori che pure avevano iniziato una vertenza nei confronti della Regione, durata diverso tempo, continuano a manifestare e a protestare perché ancora non sono state soddisfatte le loro esigenze, i loro bisogni e soprattutto non è stato dato corso alle promesse fatte. Protesta il mondo della scuola, protesta il mondo dell'università, protesta il mondo del lavoro e la società in genere è preoccupata per il proprio futuro.

I giovani, all'interno di questa situazione più generale di crisi, di malessere e di difficoltà, hanno invece smesso di sperare nel futuro, il proprio e quello più collettivo come Paese, come Stato e come Regione. Non è uno scenario che prelude a un futuro di felicità, di gioia e di ricchezza per tutti. Chi colpisce la crisi? Colpisce più o meno tutti ma non tutti, troppo, come altre volte abbiamo detto.

E non è finita; dagli ultimi dati pubblicati oggi sui quotidiani emergeche l'anno prossimo, quello che è ormai alle porte, le famiglie italiane, e in particolar modo i lavoratori dipendenti, dovranno sopportare un costo annuo della vita superiore a quello di quest'anno a causa dei costi della tassazione indiretta, del costo dei mezzi pubblici, del gas e di quant'altro insomma occorre nella vita di tutti i giorni. Oltre questo, a causa del blocco degli stipendi, questi redditi subiranno una diminuzione ulteriore; ora, una diminuzione rispetto al molto consente di avere pur sempre qualcosa, ma chi ha già poco e vede diminuire ulteriormente il proprio reddito, capiamo bene che si arriva al nulla o alla difficoltà di superare la fine del mese, così come viene detto tante volte. Quindi lo stato dell'arte non è sicuramente positivo.

A fronte di questo, lo ha detto bene il collega Sechi che mi ha preceduto, la vostra idea era non avere idee, consentire che dal basso (lo dico sommessamente proprio per non ripetere la critica che pure più volte ho mosso), dovessero provenire le idee, la capacità propulsiva per reagire alla crisi. Bene, io mi auguro che, non essendo emerse dal basso finora queste idee, qualcuno di voi inizi a ragionare su sistemi innovativi, su qualche idea nuova, su qualche strumento da "mettere a correre" per colmare il deficit, la lacuna che abbiamo riscontrato dato che la società sarda non ha fatto emergere dal basso idee tali da stravolgere oggi la situazione di crisi per avere un domani migliore.

Abbiamo detto dei costi e dei tanti settori in crisi, le campagne, l'Università, la ricerca, sui cui anche i piccoli provvedimenti incidono.

Assessore, sul tema della ricerca lei ha deciso di eliminare il finanziamento diretto ai giovani ricercatori, sotto forma di assegni, preferendo invece il finanziamento ai dipartimenti e all'università. A suo tempo la norma sugli assegni di ricerca fu pensata proprio per consentire a giovani universitari, per le loro capacità, di ottenere le risorse per consentirgli di realizzare quel progetto di ricerca, finanziato in modo libero.

Se invece si vuole finanziare la ricerca in sintonia con le esigenze dell'impresa della nostra realtà sarda, si può seguire un canale di finanziamento diverso, cioè il finanziamento di singoli progetti mirati rispetto alle esigenze di quel mondo. L'altro finanziamento tendeva invece a incentivare la ricerca libera, dalla quale derivano quegli elementi di innovazione che portano a brevetti che qualche volta hanno addirittura sconvolto il mondo e determinato un miglior progresso per tutta la civiltà.

Se invece la ricerca viene vincolata all'esistente, niente può essere inventato, immaginato rispetto alla realtà delle cose e, soprattutto, quei giovani, quei singoli ricercatori vengono nuovamente sottoposti al legame stretto con i "baroni" (li si chiami "baroni", li si chiami docenti) che un minimo ne limitano le capacità. Noi più volte le abbiamo segnalato questo problema e la possibilità di finanziare anche la ricerca libera che non va in direzione contraria rispetto alla possibilità di finanziare alcuni progetti di ricerca sulla base delle esigenze del mondo del lavoro e dell'impresa; sono semplicemente modalità di intervento distinte e che tali devono essere.

Sul Master and Back, provvedimento che ha incontrato alcune difficoltà dovute alla capacità o meno del mondo dell'impresa di recepire queste professionalità al suo interno, dando possibilità di lavoro stabile a tanti di questi giovani, abbiamo eliminato il tirocinio formativo. Il tirocinio formativo, rispetto al dottorato di ricerca e al master universitario, consentiva ai nostri giovani esperienze lavorative all'estero, all'interno delle migliori realtà dell'industria e dell'impresa, di enti pubblici o privati,che potevano poi avere una ricaduta sul tessuto socioeconomico sardo.

Assessore, immagini un giovane fisico che, avendo la possibilità di fare un tirocinio al CERN, a Ginevra, per questioni anche economiche, non essendo aiutato dalla Regione, non possa usufruirne (stiamo parlando di un Centro che è all'avanguardia nel mondo), perché quel Centro non rientra tra le università che voi avete individuato. Pensiamo a un osservatorio astronomico, pensiamo a tante altre realtà, di eccellenza ovviamente, dove potrebbero svolgersi tirocini formativi, che sono escluse. Io credo che sia stato un errore anche l'aver sottratto risorse al Master and Back per dirottarle sui piani di inserimento professionale, in base ai quali un laureato deve lavorare in uno studio professionale per 300 euro al mese; alla fin fine quel laureato lavorerà poche ore, pochi mesi all'interno di quello studio professionale e, di conseguenza, poco rimarrà allo studio professionale, pochissimo al giovane che ha lavorato in esso e che sarà sicuramente costretto a cercare un altro lavoro quando il piano di inserimento professionale che voi avete pensato avrà fine.

Perché promuovere interventi in questa direzione? Perché, per esempio, anche nel settore della sanità gli investimenti in cultura, ricerca e formazione consentono minori costi. Il dato fornito dall'Organizzazione mondiale della sanità, ci dice che diminuiscono i costi della sanità, diminuisce il ricorso alla sanità pubblica, laddove c'è una più alta cultura, una più alta formazione delle persone, laddove c'è minor cultura e minor formazione, o semplicemente non si può ricorrere alla sanità, oppure…

PRESIDENTE. Onorevole Zedda, il tempo a sua disposizione è terminato. E' iscritta a parlare la consigliera Zuncheddu. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Rinuncia.

E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Lotto. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Agus. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Rinuncia.

E' iscritto a parlare il consigliere Gavino Manca. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, colleghi e Assessori, già l'altro giorno abbiamo detto che c'è un legame molto forte, credo quasi logico e indissolubile, fra l'esigenza di portare a realizzazione la previsione del Titolo I, cioè il nuovo regime di entrate, e la nostra impostazione programmatica che si realizza in gran parte nella manovra finanziaria annuale. E' pur vero che la diffusione del cosiddetto "virus tremontiano", cioè l'idea di tagliare, di costruire manovre di stabilità, ci ha un po' annichilito il cervello, nel senso che anche noi dobbiamo mutuare un'impostazione che non tiene assolutamente conto dei differenziali di sviluppo, delle diverse condizioni di partenza delle Regioni italiane. Questa posizione credo non possa essere accettata, in nome di una specialità che in queste cose deve trovare applicazione, e anche rivendicazione. Purtroppo però non è il solo male che affligge l'impostazione politica di questa esperienza di legislatura, e mi rifaccio brevemente, non perché voglio utilizzarlo demagogicamente, al richiamo fatto dal collega Giampaolo Diana stamattina sulla tragedia che ha colpito un nostro giovane; questa tragedia diventa una responsabilità della nostra coscienza quando usiamo i nostri poteri in maniera sbagliata, e le nostre prerogative per illudere la gente.

Nel sito della Regione autonoma della Sardegna, in un affardellarsi delle cose che vengono dette, spacciate per straordinarie ma di assoluta ordinarietà (come i provvedimenti adottati dall'inizio della legislatura a oggi, che praticamente è l'inventario di ciò che ha sempre fatto la Regione, qualche volta disconoscendo anche chi li ha promossi), scrivete queste parole che allo stato attuale pesano come macigni: "Con il lavoro l'uomo può dimostrare a se stesso e agli altri la propria natura e il proprio talento. Per questo, oltre che per le ovvie ragioni di motivazione economica, il lavoro è la priorità della nostra azione politica. La Regione mette a disposizione dei sardi diversi strumenti perché ciascuno possa realizzare le proprie aspirazioni". Vi vorrei dire: dismettete un po' di presunzione! Accogliete un po' di sobrietà, anche nel populismo che vi accompagna! Dite le cose vere!

Non dite, come state facendo in questi giorni attraverso le agenzie di stampa: "Erogati milioni qua! Erogati milioni la!" rispolverando i capitoli della programmazione comunitaria, già programmati anzitempo e presentati come predisposti da voi, perché non li avete fatte voi! Questa cultura sta in qualche modo costruendo una finzione nella nostra funzione, sta creando i presupposti della nostra non credibilità; e se qualcuno di voi pensa di poter far dimenticare il saldo della vita di ciascuno dei sardi con la propaganda (e qualcuno chiude il saldo in quel modo drammatico e altri sanno, loro, come conducono la vita), dovreste farvi, leggendo il contenuto del sito, un esame di coscienza se ci sono valori morali riconoscibili in quello che scrivete, perché questo è un presupposto per lavorare assieme nei confronti di chi ha bisogno, è un elemento essenziale.

Prima in Commissione si parlava per esempio di finanziare un caso particolare perché è un'eccellenza e quindi, valorizzandola, diamo un segnale Ma siamo in un tempo dove contano solo le eccellenze, o il nostro sguardo deve guardare a quelli che eccellenza non lo possono diventare e che hanno bisogno di un po' di aiuto?

Organizzazioni dimenticate, categorie ai margini, i sardi - questo ve lo dovete ricordare tutti giorni -sono persone particolarissime che oltre ad avere una serie di altre doti, di altri pregi, hanno anche questa infinita dignità che spesso li porta a nascondere le condizioni di indigenza drammatica nella quale vivono. E la funzione di una Regione, che coglie questi aspetti, non è certamente quella di ripristinare il vuoto di una manovra finanziaria che, più o meno, osserva il criterio della stabilità non facendo scelte prioritarie urgenti, immediate, cogenti, nel senso che si devono vedere le persone beneficiarne.

Questo problema ce lo stiamo ponendo affrontando questo provvedimento? Il grande disinteresse che aleggia in quest'Aula dimostra questo? I grandi Soloni della comunicazione ci dicono che ormai la curva dell'attenzione dopo la grande battaglia sulle entrate si sta abbassando. A me non me ne frega niente! Perché io credo che, come tutti, noi dovremmo rispondere a una forza della coscienza, perché chi vive nelle realtà più piccole sa che cosa fanno i "piccoli volontari quotidiani", quelli che raccolgono i prodotti alimentari, quante richieste provengono da famiglie insospettabili! Noi, soggetti dai colletti bianchi, ci interessiamo a questa gente? Affrontiamo l'approfondimento di queste realtà? Proponiamo norme sul credito di emergenza? Parere negativo! Burocrazia invece che umanità! Burocrazia al posto di quella sensibilità che ci dovrebbe far invertire i codici interpretativi del nostro lavoro.

Ecco perché alla fine io accetto anche benevolmente l'idea che nella politica non tutto debba essere uguale. Anche per questo! Anche per questo elemento! Invece preferiamo inserire un grande emendamento che monetizza i parcheggi, che non si possono fare, come servizio alla collettività nei luoghi dove si fanno gli ampliamenti! Ma ve ne rendete conto? Vi rendete conto quali sono gli elementi di propaganda della nostra manovra finanziaria? Invece dovremmo prestare attenzione, perché anche queste minime sbavature che ci fanno giudicare devono essere riportate nell'alveo delle priorità, e di una coscienza collettiva che non siamo ancora riusciti a realizzare. Una coscienza collettiva che si realizza a prescindere dalle condizioni di appartenenza perché ciascuno di voi sa, ciascuno di voi vede, ciascuno di voi percepisce.

Ecco perché questa è una manovra finanziaria che rischia di fare un tonfo nel vuoto senza dare quelle risposte. Anche l'articolo 3, ne parleremo, perché questa è una finanziaria che si gioca su pochi articoli, è un elemento di propaganda che dobbiamo evitare, che dobbiamo eliminare, che dobbiamo trasformare in uno strumento che raccolga dai viottoli dei nostri paesi la gente, che è disperata, mettendola a lavorare nell'immediato, perché quello genera ricchezza, quello genera reddito e continuerà a darci ancora un livello di entrate che può avere la funzione di traghettare la Sardegna fuori dalla crisi per riprendere un percorso di sviluppo e di competitività normale. Questo è il senso dei nostri emendamenti che, strumentali o no, hanno la funzione di farvi riflettere.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Barracciu. Ne ha facoltà.

BARRACCIU (P.D.). Presidente, Presidente della Regione, Assessori, colleghi, ci apprestiamo a entrare nel merito della legge finanziaria articolo per articolo, stiamo replicando, per la terza volta, dacché siete al governo, un copione visto e rivisto che crea anche imbarazzo; ma, ciò nonostante, certamente non ci toglie la voglia e la responsabilità di partecipare attivamente alla discussione perché riteniamo che il nostro impegno e il nostro lavoro, come le altre volte, debbano essere profusi al massimo per modificare questa legge finanziaria e per fare in modo che corrisponda esattamente a quello che dovrebbe essere.

Nel DAPEF, in particolare, l'ho letto attentamente, come tutti i colleghi, ci sono delle parti condivisibili; come non condividere il punto in cui si parla di insufficienze della struttura economica regionale sulle quali è necessario intervenire, con politiche mirate, per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo, e si dice anche che occorre andare oltre la logica del recupero dei ritardi infrastrutturali, materiali ed immateriali, eccetera, che consenta alla Sardegna di costruire un nuovo posizionamento competitivo nell'economia globale.

Il DAPEF in queste come in altre parti, è certamente condivisibile se a a questo strumento seguisse ciò che dovrebbe seguire, come logica e anche come obbligo, una legge finanziaria che corrispondesse esattamente al raggiungimento di questi obiettivi. Naturalmente per noi così non è, basta leggere la finanziaria per capirlo.

Sottoscriverei le determinazioni in cui si specifica la finanziaria regionale se appunto a quanto detto seguissero i fatti, invece siamo di nuovo di fronte a una legge che lascia l'amaro in bocca; quando infatti alla consapevolezza, che viene scritta nel DAPEF, di delle esigenze della nostra Regione seguono l'inerzia e la trascuratezza, naturalmente non c'è più nessuna giustificazione. Però questo dovrebbe far aumentare le responsabilità.

Ci troviamo praticamente, ancora una volta, di fronte a delle promesse che non verranno mantenute, e invece ci saremmo aspettati che almeno alla terza finanziaria alle promesse e alle parole seguissero i fatti. Questo riguarda tutta la finanziaria, a iniziare dal titolo; il titolo di una legge, come il titolo di un film, il titolo di una canzone e anche il nome proprio di una persona, dovrebbe preannunciare un mondo, un contenuto, evocare sentimenti, aspirazioni, stati d'animo, anche il titolo di una legge secondo me fa questo. In particolare, nello specifico, la finanziaria a modo suo sollecita l'immaginario collettivo. Di sicuro questa che iniziamo a discutere nel dettaglio crea aspettative e accende speranze; quando si parla di finanziaria, chi più chi meno, anche fuori da quest'Aula, sa che potrebbe aspettarsi qualcosa da questa legge, soprattutto quella parte della comunità sarda, la gran parte purtroppo, che vive da troppo tempo in uno stato di necessità davvero grave.

Quando si parla di finanziaria e si annuncia il titolo della finanziaria, sindaci, imprenditori, lavoratori, disoccupati, anche gli occupati che purtroppo sono a rischio di perdere il lavoro, madri e padri di famiglia, si aspettano chi più chi meno che questa legge contenga un minimo di risposte ai bisogni della Sardegna; risposte se non risolutive almeno che siano di una portata sufficiente per alleviare i problemi.

Però, per la terza volta, assessore La Spisa (il Presidente non c'è), per la terza volta da che governate il titolo di questa legge (che è sempre uguale per ovvie ragioni, e lo sappiamo) è messo lì ritualmente a sostenere un vuoto di idee, di programmi, un vuoto di visione strategica, ad annunciare il niente che ormai caratterizza da quasi due anni il vostro Governo. Un palliativo dal respiro corto che non è in grado di dare né speranze né risposte.

L'onorevole Diana avrebbe gioco facile a rispondere, come ha già fatto, a queste argomentazioni dicendo che naturalmente la legge finanziaria non può essere una legge omnibus, non è la legge che deve rispondere ai bisogni strutturali della Sardegna, non è quella che deve affrontare certamente le risorse, e io sarei anche d'accordo con lui, sono d'accordo con lui se non fosse che noi siamo di fronte a un Governo regionale sostenuto dalla maggioranza che, al di là delle parole, non riesce ad essere conseguente rispetto alle promesse elettorali.

Pertanto noi insistiamo e vi sollecitiamo, rispetto al fatto che non avete fatto una riforma, non siete in grado di delineare una strategia e di tradurre questa strategia in altrettante leggi, perché almeno nella finanziaria queste risposte vengano date. Ma così non è. E' oramai il terzo anno che rimandate le risposte strutturali ai bisogni della Sardegna a un collegato, o alle riforme, o alle leggi di settore; è la terza volta che annunciate, quando si discute la finanziaria, il rinvio delle azioni necessarie ad affrontare i problemi della Sardegna ad altre proposte legislative.

Insomma, noi siamo, anche in questa come nelle altre occasioni, di fronte ad una legge che sarà come le altre totalmente inadatta a dare risposte ai bisogni della Sardegna, così come rimarrà lettera morta il Programma regionale di sviluppo, il DAPEF che avete presentato; e credo anche che la sollecitazione che ha fatto prima l'onorevole Sanna vada ascoltata con la giusta attenzione. L'onorevole Gian Valerio Sanna ha richiamato alla sobrietà, io richiamerei anche la Giunta, e in particolare il Presidente della Regione, all'umiltà.

In questi giorni i sardi stanno ricevendo nelle loro case una lettera di auguri, una lettera di auguri che si discosta evidentemente anche da tutti i documenti che sono presentati in quest'Aula, quelli che disegnano il nuovo modello di sviluppo, quelli che vogliono affrontare i problemi della Sardegna. C'è un ennesimo documento, quello che è entrato in questi giorni nelle case dei sardi.

Io richiamerei veramente il Presidente della Regione alla sobrietà, prima di tutto perché ha il sapore veramente di un decalogo - sono cinque i comandamenti, non sono dieci, quindi in questo senso è stato un po' umile - ma soprattutto perché non può pensare il Presidente della Regione che si possano blandire le aspettative dei sardi e nascondere l'incapacità di dare risposte sollecitando all'autostima e all'azione i sardi con una lettera "modello Scientology". Io credo veramente che questa roba vada censurata perché, non solo non è sobria, non solo non è umile, ma è una presa in giro per i sardi e mette evidentemente a repentaglio anche la credibilità della massima istituzione della Sardegna.

Vale a poco una lettera di questo genere quando invece nei luoghi deputati a rispondere alle esigenze dei sardi ci troviamo di fronte a una legge, quella finanziaria appunto, che non risponde per niente alle esigenze della Sardegna. Io inviterei l'onorevole Cappellacci ad andare a dire di persona ai sardi: "credi in te stesso così come la Regione investe in te e nell'impresa". Lo dica di persona ai padri e alle madri di famiglia che non riescono ad arrivare a fine mese, ai disoccupati che cercano lavoro, ai pastori che sono stati trattati come sono stati trattati ieri a Roma, lo dica di persona! Io credo che questa sia una vergogna che conferma la superficialità e l'inadeguatezza di questo Presidente e di questa Giunta!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Le chiedo, Presidente, se sia possibile, consentirmi di svolgere il mio intervento in quanto ero momentaneamente assente (stavo ragionando con i colleghi sull'ordine del giorno) quando mi è stata data la parola.

PRESIDENTE. La Presidenza applica le regole in modo uguale per tutti. Se l'Aula lo consente non ci sono problemi.

E' iscritto a parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà. Le chiedo scusa, onorevole Lotto. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (P.D.). Chiedo la verifica del numero legale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Daniele Cocco)

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Prendo atto che i consiglieri Bruno, Cherchi, Cocco Daniele, Contu Mariano, Zedda Massimo e Zuncheddu sono presenti.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Sono presenti 35 consiglieri.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Bardanzellu - Biancareddu - Bruno - Campus - Cherchi - Cocco Daniele - Contu Felice - Contu Mariano - Cossa - Cuccureddu - De Francisci - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lombardo - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Milia - Mulas - Obinu - Petrini - Piras - Pittalis - Rassu - Sanna Giacomo - Sanna Paolo - Vargiu - Zedda Alessandra - Zedda Massimo - Zuncheddu.

Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 39, viene ripresa alle ore 13 e 11.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori, prego i colleghi di prendere posto.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Chiedo la verifica del numero legale.

(Appoggia richiesta il consigliere Diana Giampaolo.)

Seconda verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Prendo atto che i consiglieri Amadu, Bruno, Caria, Meloni Marco, Petrini, Sabatini, Sanna Paolo e Zuncheddu sono presenti.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Comunico che sono presenti 53 consiglieri.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Bardanzellu - Bruno - Campus - Cappai - Caria - Cherchi - Cocco Pietro - Cossa - Cuccu - Cuccureddu - De Francisci - Dedoni - Dessi' - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Rosanna - Fois - Greco - Lai - Locci - Lombardo - Lotto - Manca - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Mula - Mulas - Obinu - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Randazzo - Sabatini - Sanjust - Sanna Gian Valerio - Sanna Paolo - Solinas Antonio - Solinas Christian - Soru - Steri - Stochino - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.

Poiché il Consiglio è in numero legale possiamo proseguire i lavori.

E' iscritto a parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Presidente, la ringrazio innanzitutto per avermi dato la possibilità di fare queste mie brevi considerazioni.

Il titolo da dare a questa finanziaria potrebbe essere "una finanziaria povera per una economia in affanno". E' una grande contraddizione, probabilmente moltissimo in più non si poteva fare, però è una contraddizione che ci deve fare riflettere. Noi non possiamo permetterci una situazione di questo tipo, non ce la possiamo permettere per la nostra economia, per le nostre imprese, per i nostri lavoratori presenti nei più disparati settori produttivi, privati e non solo. I nostri settori produttivi hanno bisogno di una Regione che sappia per davvero individuare delle prospettive di crescita, delle soluzioni per lo sviluppo della nostra Isola.

Noi abbiamo dovuto registrare in questi ultimi due anni una sostanziale assenza della Regione dalle principali tematiche che hanno animato la vita politica e sociale della nostra realtà. Parlo della crisi dell'industria; solo oggi, dopo più di un anno di proteste da parte dei lavoratori della Vinyls si intravede una possibilità di soluzione ad un problema che vede coinvolte centinaia di lavoratori in una importantissima zona industriale dell'isola.

Parlo delle gravissime difficoltà in cui si dibatte e si è dibattuta in questi mesi la scuola sarda, parlo del disagio che anima la vita degli studenti universitari, dei ricercatori universitari; parlo di tutti coloro che vedono la scuola pubblica vilipesa dai fatti e dalle scelte che si stanno consolidando in questi ultimi anni. E la Regione dovrebbe, per quanto possibile, lavorare per mettere rimedio ai guasti provocati dalle scelte del Governo nazionale; ma questo non mi sembra che stia accadendo, non sta senz'altro accadendo in misura sufficiente.

Parlo del disagio che devasta con sempre maggiore forza sia la serenità delle famiglie dei nostri agricoltori sia la loro fiducia nelle istituzioni, sempre più messa in discussione da quanto è accaduto negli ultimi mesi. E non parlo solo di quanto è successo ieri a Civitavecchia, di cui abbiamo già avuto modo di riferire, parlo anche di come la sacrosanta protesta del mondo delle campagne ha trovato ascolto e soluzione in questa Regione.

Il Movimento dei pastori sardi circa otto mesi fa aveva sollevato con forza il problema della crisi devastante che attanagliava le imprese del comparto; quella protesta si levava in un panorama di sostanziale assenza anche, dobbiamo dire e riconoscere, del resto del mondo organizzato delle campagne. Da lì è partito un grande movimento che ha portato anche noi a prestare attenzione a questi problemi, ha portato il mondo organizzato a prestare maggiore attenzione a quello che nelle famiglie degli agricoltori accadeva.

A questo punto l'intero mondo delle campagne si è unito in un grande grido di dolore rivolto alla Regione sarda. Ci sono stati momenti esaltanti di grande partecipazione eppure non siamo riusciti, non è riuscita la Giunta regionale, non è riuscito l'Assessore dell'agricoltura a costruire per quel movimento, per quella pacifica richiesta di di soluzioni per i problemi dell'agricoltura sarda, delle risposte che fossero giudicate, non da noi, ma dai diretti interessati adeguate alla gravità dei fatti che denunciavano.

Dopo circa tre mesi quel movimento unitario veniva completamente frantumato e le organizzazioni di categoria venivano incontrate separatamente, con alcune si firmavano degli accordi e con altre se ne firmavano altri; di fatto abbiamo realizzato un capolavoro: la divisione del mondo delle campagne che, oggi più che mai, aveva invece necessità di essere tenuto unito.

E, infine, gli avvenimenti ieri in merito ai quali non c'entra niente la Regione Sardegna, non c'entra niente la Giunta, non c'entra niente il Consiglio, e avremo anche modo di rimarcarlo. Però serve che noi, accanto alla solidarietà, che avremo modo di esprimere, accanto anche alla condanna di quanto è accaduto, che questo Consiglio saprà senz'altro pronunciare, associamo un'azione costante di intervento in questo settore; noi non possiamo permetterci il lusso, e noi con questa finanziaria di fatto lo stiamo facendo, di ignorare che per quel settore servono interventi di grandissima rilevanza.

Abbiamo discusso a lungo se mettere o meno in campo risorse della Regione per le imprese agricole, siamo stati a lungo "appesi" all'idea che la Comunità economica europea non avrebbe consentito gli aiuti, ma quando questa supposizione si è rivelata non fondata, abbiamo comunque rinunciato a fare qualcosa. Abbiamo dato delle risposte che, di fatto, vengono giudicate dagli interessati assolutamente inadeguate al superarmento dei problemi che stanno affrontando, e questo non può assolutamente lasciarci insensibili.

Noi rischiamo di allontanare ancora di più il mondo delle campagne da questa istituzione; non ce lo possiamo permettere noi, che siamo i massimi rappresentanti della società sarda, non se lo può permettere l'intera società sarda. Abbiamo impiegato anni a uscire da una situazione di malessere, sembrava superata per sempre, invece ci stiamo ricascando: abbiamo il sacrosanto dovere di porre rimedio a questo. Avremmo dovuto iniziare a farlo con questa finanziaria, non ci sono le condizioni, non ne vedo i presupposti, credo che dovremo comunque ragionarci più avanti, quello è un pezzo della società che non può essere assolutamente ignorato, e questo sarà uno dei temi che dovrà animare la discussione nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Chiedo la verifica del numero legale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Diana Giampaolo)

Terza verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Prendo atto che i consiglieri Dedoni, Manca, Meloni Francesco, Milia, Piras, Planetta e Solinas Christian sono presenti.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 63 consiglieri.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Bruno - Campus - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Cossa - Cucca - Cuccu - Cuccureddu - De Francisci - Dedoni - Dessi' - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Fois - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lombardo - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Mula - Mulas - Obinu - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Randazzo - Rassu - Sabatini - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Paolo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Soru - Steri - Stochino - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zedda Massimo - Zuncheddu.

Poiché il Consiglio è in numero legale, possiamo proseguire i lavori.

E' iscritto a parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). I consiglieri solitamente sono persone informate, si ha il tempo per farlo e anche gli strumenti di analisi idonei. Ora, se stamane qualcuno di noi avesse letto il rapporto dell'Istat riferito agli ultimi due trimestri, quindi da luglio a oggi, si renderebbe conto che probabilmente stiamo facendo una discussione quasi avulsa dalla realtà in cui questa Regione vive.

L'Istat infatti certifica, lo dico ai due Assessori che sono attentissimi in questo momento, relativamente agli ultimi due trimestri del 2010 che il tasso di occupazione continua a calare sensibilmente, nell'industria in senso stretto è calato dell'1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le costruzioni hanno perso il 6,6 per cento di occupati, eppure in questo settore, per esempio, la Regione, anche attraverso la sua finanziaria, se volesse potrebbe immettere un minimo di fiducia nel sistema accogliendo alcuni emendamenti che sono stati presentati relativamente all'efficientamento energetico delle scuole, ma si potrebbe intervenire anche sulla messa a norma degli edifici scolastici che, come sappiamo, non vivono nella migliore condizione.

Aumenta del 20 per cento il numero delle persone che cercano occupazione; certo qualcuno potrebbe dirci, magari l'assessore Manca, che non è assente, che questo è un segnale anche positivo; quando aumentano le persone in cerca di lavoro vuol dire che c'è fiducia nel sistema, ma vuole anche dire che c'è un numero sempre crescente soprattutto di giovani (ormai sfiora una percentuale del 45 per cento) disoccupati.

Il tasso di disoccupazione in questa Regione, a oggi, è al 14, 7 per cento - dati Istat pubblicati su tutti i siti stamane -il 2,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Io mi chiedo se è possibile (me lo sono chiesto anche nel corso della discussione generale, mi rendo conto che è un limite esclusivamente mio, non dell'Aula) che su temi come questi non si provi a discutere. Sul lavoro che c'è, vogliamo fare un minimo di analisi? Mi dispiace che manchi l'assessore Liori, perché poi dirò qualcosa che lo riguarda, ma è possibile che in quest'Aula non si riesca a fare, nonostante i drammi che stiamo vivendo in quest'Isola, un minimo di discussione sulla qualità del lavoro e, soprattutto, non si riesca a interrogarci se quella qualità del lavoro in quest'Isola, in qualche maniera, attraverso provvedimenti anche della Regione, della Giunta reegionale e del Consiglio regionale possa essere migliorata.

Io mi chiedo, lo chiedo a lei, assessore La Spisa, dove sono gli interventi in finanziaria per la stabilizzazione dei troppi precari presenti nel sistema regionale; mi limito al sistema regionale perché non voglio responsabilizzare la Regione relativamente al settore privato, o comunque anche a quello pubblico non di sua pertinenza. Chiedo alla Regione se ci sono interventi, in qualche misura, in questa finanziaria che cerchino di eliminare questa piaga del lavoro precario, (che ha le dimensioni che sappiamo, non voglio ripeterlo per l'ennesima volta per non tediare nessuno), o comunque di ridurla sensibilmente?

Non mi pare, ho sentito che una serie di emendamenti viene respinta, forse anche giustamente in questo momento, perché sono delle norme intruse, però ormai da due anni andiamo avanti senza affrontare concretamente questo problema. Pertanto, è una domanda che credo un consigliere regionale abbia diritto di porre ma, soprattutto, abbia diritto di sentire una risposta, le chiedo, assessore Liori (lo chiedo anche all'assessore La Spisa, agli assessori Rassu e Milia, anche se non riguarda i loro Assessorati), perché in questa Regione, nelle ASL, in particolare in una parte della ASL si continua a gonfiare, in maniera vergognosa, in maniera clientelare l'area dei lavoratori interinali, perché?

Io chiedo che l'assessore Liori venga a rispondere in Aula di questa vergogna. I commissari che voi avete nominato a chi rispondono? Sono commissari, non sono direttori generali, in gestione commissariale non si ha l'autonomia dei direttori generali che sono lì anche per titoli che dovrebbero avere. Che titoli hanno questi? Quelli di assumere in maniera clientelare così come stanno facendo? Ma queste persone rispondono a se stesse o rispondono a voi che li avete nominati? Se rispondono a voi, per cortesia, ci volete dare un minimo di risposta? Oppure dobbiamo continuare a denunciare assistendo a questo silenzio assordante e, permettetemi, vergognoso che continua a peggiorare la qualità del lavoro in quest'Isola? Poi non meravigliamoci, ripeto, se assistiamo anche ai drammi a cui assistiamo purtroppo e, ahi noi, spesso.

Vi chiedo, ancora, che titolo hanno i commissari di fronte a graduatorie di idonei, di fronte a vacanze importanti negli organici;, visto che quelle lavoratrici e quei lavoratori hanno superato un concorso pubblico, sono in una graduatoria di idonei, ci sono posti vacanti nell'organico, perché alcuni commissari continuano a far finta che non esistano quelle graduatorie e chiamano dalle società interinali? E' possibile? Ha la dignità quest'Aula per essere informata sul perché di questi comportamenti oppure no? Mi si dica almeno questo, così la smettiamo di porre alcune questioni.

Non è possibile che si assista a questa situazione e non ci sia uno di voi che abbia la dignità di dare una risposta, perché stiamo parlando di qualità del lavoro e di una responsabilità di questa amministrazione regionale; non stiamo parlando del settore delle costruzioni private, stiamo parlando dell'amministrazione regionale, è un dovere di tutti, non è possibile restare indifferenti, non è possibile, è una vergogna! E' una vergogna!

Ancora, mi era sembrato di capire che in questa Regione, negli ultimi anni, sia dal centrodestra che dal centrosinistra fosse emersa una nuova cultura dello sviluppo. Questa nuova cultura passava anche sulla valorizzazione degli attori locali che hanno un ruolo fondamentale nella creazione di occasioni di sviluppo: le parti sociali territoriali, il sistema delle autonomie locali soprattutto. La mancanza di responsabilizzazione diretta di questi attori locali sta determinando uno spopolamento, sempre maggiore e sempre più preoccupante, in particolare delle zone interne. Voi fate una scelta in finanziaria (spero sia giusta, assessore La Spisa, spero davvero sia giusta) di accentramento di risorse alla Giunta. Voi dite in buona sostanza: il sistema delle autonomie...

PRESIDENTE. Onorevole Diana, il tempo a sua disposizione è terminato.

E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (P.S.d'Az.) relatore di maggioranza. Presidente, vorrei utilizzare il tempo della discussione generale dell'articolo 1 per richiamare l'attenzione su due commi significativi presenti nell'articolo: il comma 8 e il comma 18. Ma anche, accogliendo alcune sollecitazioni dell'onorevole Diana, vorrei richiamare l'attenzione soprattutto su una frase (mi pare di averla sentita nel ricordo del giovane che si è tolto la vita per il suo licenziamento), e cioè: "Non abbiamo un welfare". Questo è un argomento su cui questo Consiglio deve tornare, ma non è propriamente vero che non se ne sia occupato.

Le prime misure di integrazione del reddito sia dei disoccupati che dei cassintegrati, sia ordinari che in deroga, sono inserite proprio nelle finanziarie 2009-2010. I piani di utilizzazione di questa forza lavoro negli enti locali è una novità che è stata introdotta con la finanziaria 2009, e negli enti locali sta funzionando. Lei ha ragione di dire: "Perché non attiviamo questa forza lavoro, anche attraverso il sistema delle micro imprese presenti nel nostro territorio?". Su questo c'è un lavoro notevole da fare, ma non c'è una vacatio totale quale quella che poteva essere rappresentata.

Vengo al comma 8. Richiamo l'attenzione dei colleghi perché è importante che decidiamo se il comma 8 modifica il nostro orientamento sulla finanza degli enti locali oppure se è un fatto episodico. La ratio è creare un fondo unico aggiuntivo per i comuni per consentire loro di avere un fondo dedicato per le opere pubbliche di interesse comunale. Attualmente i comuni non riescono a far fronte alle tipiche opere pubbliche (manutenzione stradale, tetti che cadono delle chiese, manutenzione delle palestre e quant'altro); potrebbero farlo attingendo dal fondo unico ma, diciamolo con chiarezza, i minori trasferimenti dallo Stato sul fondo per gli enti locali vengono compensati da tutti i comuni con il fondo unico, in più i comuni stanno utilizzando il fondo unico per l'assistenza.

Allora, iniziare a raddoppiare in qualche modo come istituto, non come somme, il fondo unico perché ci sia un fondo dedicato alle opere pubbliche, finalizzato, lo devono usare esclusivamente per questo, è un passo avanti significativo, ma comporta anche una disciplina da parte del Consiglio, perché giustamente l'Assessore della programmazione faceva notare in questi giorni che ogni volta che noi creiamo una regola poi creiamo anche l'eccezione. Se creiamo il fondo unico per le opere pubbliche non possiamo poi creare il fondo unico anche per gli impianti sportivi, il fondo unico per la manutenzione dei siti archeologici, il fondo unico per le chiese. Se stiamo decidendo che abbiamo da una parte un fondo unico che è assolutamente non finalizzato e dall'altro un fondo per gli investimenti e per le opere pubbliche, noi dobbiamo decidere che vanno a zero tutte le altre voci e quindi nelle prossime finanziarie dobbiamo ragionare seriamente su queste due gambe e lasciare alla Regione la programmazione delle opere infracomunali e sovracomunali.

Io credo che sia molto utile farlo, è inserito in finanziaria, su questo ci sono anche emendamenti che sono stati opportunamente valutati.

Su questo si inserisce anche ciò che l'onorevole Gian Valerio Sanna ripropone frequentemente quando dice: "Rendiamo effettiva la disposizione di legge che prevede un meccanismo automatico di compartecipazione degli enti locali al gettito fiscale". Io in linea di principio sono d'accordo, il problema è che dobbiamo ragionare sulle compartecipazioni anche ai costi generali, cioè dobbiamo ragionare sulla sanità. Non possiamo calcolare il gettito agli enti locali al netto dei costi della sanità, cioè stabilire per esempio il 10 per cento sul Titolo I che stanzia 5 miliardi, per cui risultano 500 milioni, anche se noi sappiamo che la sanità costa 3 miliardi e 200 milioni. Possiamo determinare le compartecipazioni ma al netto della sanità, diversamente anche l'immagine solidaristica che vorremmo dare dei rapporti tra la Regione e gli enti locali non può avvenire sulle entrate e non anche sul sistema sanitario regionale.

Il comma 18, invece, riguarda la disciplina della continuità territoriale delle persone e delle merci. Io credo che non possa passare il fatto, come se fosse un dato ordinario, che nella finanziaria della Regione sarda compare la disciplina della continuità territoriale che noi, nell'accordo del 2006, abbiamo deciso di finanziare integralmente. E' un articolo di perimetro, non è un articolo di approfondimento nel senso che si affida poi a direttive attuative, però non credo che si possa dire che l'articolo 1 è solo acqua fresca, è solo finanza. L'attivazione delle procedure per rendere reale la continuità territoriale delle merci e delle persone per quel che riguarda il trasporto marittimo credo non sia un fatto banale, tanto più che riguarda anche il rapporto tra la Sardegna e le isole minori.

Su questo argomento occorre che tra di noi facciamo realmente un ragionamento, perché quando andremo a considerarne il valore complessivo a regime noi dovremo riferirci, necessariamente, a ciò che le Regioni a statuto ordinario hanno intenzione di fare per la loro mobilità perché stanno chiedendo di agganciarla a una compartecipazione alle accise. Noi non possiamo ragionare di questi argomenti senza tenere presente che la mobilità è coesione nazionale, non a caso la libertà di movimento è garantita dalla Costituzione, ed è quanto meno strano che ai sardi si chieda di pagarsela e agli altri si consenta di compartecipare a ricchezze nazionali. Sono argomenti che credo qualifichino una discussione e, pertanto, chiediamo che anche i colleghi dell'opposizione vi dedichino l'adeguata attenzione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Espa. Ne ha facoltà.

ESPA (P.D.). Io vorrei affrontare, nel corso della discussione della legge finanziaria, ancora una volta, mi dispiace che non ci sia l'Assessore, la questione della spesa sanitaria di cui ha già parlato anche l'onorevole Diana.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSSA

(Segue ESPA.) Ci si allarma spesso per i crescenti disavanzi della spesa sanitaria delle Regioni del Mezzogiorno; l'Italia, lo sappiamo, si trova in una fase particolarmente delicata sul piano finanziario a causa del livello elevato del suo indebitamento e della bassa crescita, che riduce la capacità di agire, dal lato delle entrate tributarie; di conseguenza è chiaro che le scelte di politica economica si concentrano, ovviamente, sulla spesa. La spesa va ridotta, non con tagli lineari ma sulla base di decisioni selettive per garantire sia maggiori margini di crescita, che per ridurre il disagio sociale e assicurare i servizi essenziali di assistenza alle persone che si trovano in situazioni di estremo disagio.

Ciò non significa che anche la sanità non debba tener conto dei vincoli generali del bilancio dello Stato. L'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul totale della spesa generale colloca l'Italia col 14,3 per cento al settimo posto tra i Paesi dell'Unione europea (la Germania ha un 18,5, la Francia un 16,4), è al di sotto della media dell'Unione europea che è 15,5. Anche la spesa sanitaria pro capite ci vede al penultimo posto dopo la Grecia, come pure l'incidenza della stessa sul PIL; anche se questo, con valori della ricchezza prodotta in maniera assolutamente diversa fra aree geografiche, è solo un dato contabile.

La spesa sanitaria corrente delle Regioni ordinarie (è il dato che voglio approfondire) incide sui bilanci regionali per circa il 70 per cento mentre sul bilancio della Sardegna pesa per circa il 50 per cento. Il fatto che la Sardegna abbia un'incidenza sul totale della spesa minore rispetto alle Regioni a statuto ordinario ovviamente non deve essere sopravvalutato, in quanto le competenze e le funzioni di una Regione a statuto speciale sono superiori rispetto alle altre. Una crescita fuori controllo della spesa sanitaria comunque ridurrebbe ulteriormente il già ridotto ruolo svolto dalla spesa pubblica regionale nel fronteggiare i problemi economici, sociali e civili dell'isola.

L'analisi dei dati però, secondo me, proprio pensando a questa finanziaria, non ha molto senso se non si affianca a una valutazione degli interventi avviati dal 2004 al 2008 dalla Giunta precedente. Interventi di carattere normativo, la legge numero 23/2005, voglio ricordare, sui servizi alla persona, e la legge numero 10 del 2006; interventi, programmati col Piano sanitario regionale, di carattere organizzativo-operativo; dalla fissazione dei tetti per gli operatori privati alle linee guida, agli indirizzi, agli accordi che hanno delineato la riforma strutturale dell'organizzazione e dell'offerta di servizi alla persona in Sardegna. Il disavanzo del 2009 per 265 milioni di euro e quello previsto per il 2010, ancora non lo sappiamo, intorno a 260 milioni di euro, confermano che la spesa sanitaria regionale di parte corrente si attesta intorno ai 3.250.000.000 di euro.

È chiaro che esiste una situazione che vede, come molti esponenti della maggioranza hanno detto, una spesa che non ha un controllo; allora possiamo proprio dire che, al di là di qualunque affermazione di facciata, la Giunta regionale (io magari un po' sorpreso, poi mi sono ricreduto, ho detto che è stato un atto di onestà intellettuale da parte di questa Giunta), certifica nello stato di attuazione dell'assistenza sanitaria in Sardegna, legato alla proposta di bilancio che tutti avete ricevuto in qualità di consiglieri, che, primo, sul piano finanziario (pagina 5) il 2009 rappresenta un'inversione di tendenza negativa rispetto ai processi di riequilibrio degli anni precedenti. Quindi il 2010 rappresenterà un'ulteriore inversione di tendenza negativa.

Secondo, le azioni regionali per arginare la deriva in corso devono essere indirizzate verso il consolidamento degli interventi già avviati dal 2007 (lo avete scritto a pagina 7) e mi sembra, anche questo, un riconoscimento del buon lavoro svolto dalla Giunta precedente), e l'attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario 2006-2008 sia per quanto riguarda la rete ospedaliera (pagina 11) sia per quanto riguarda la regolarizzazione della rete di riabilitazione, sia per quanto riguarda (pagina 13) i tetti sui volumi di attività degli operatori privati. Questo avete scritto nella vostra relazione prendendo spunto dall'attività della Regione a partire dal 2007.

Quindi, nonostante la vostra decisione di fare una riforma, di commissariare le ASL con molta fretta, con un emendamento all'emendamento, in realtà con questo documento riconoscete che le azioni da intraprendere e consolidare sono quelle avviate negli anni 2005 e 2008. Questo allegato al nostro bilancio è, ne prendiamo atto, il riconoscimento del buon governo che c'è stato negli ultimi anni; questo mi fa, ovviamente, piacere.

In conclusione, ritorno sulla questione del lavoro in sanità; il collega Giampaolo Diana ha già parlato del lavoro interinale sicuramente con maggiore efficacia rispetto a quanto farò io, ma noi stiamo denunciando in questo momento l'abuso dell'utilizzo del lavoro interinale all'interno delle ASL, all'interno delle aziende ospedaliere.

Quando anche in Commissione sottolineiamo questo fatto, spesso riceviamo la massima solidarietà da parte dei colleghi; ma a parte la solidarietà in realtà, diceva bene l'onorevole Diana, non riceviamo risposte. Il Consiglio non sa che cosa succede, pur sapendo che ci sono doppie vittime; da una parte infatti ci sono gli idonei che legittimamente aspettano il collocamento al lavoro, dall'altra parte (diciamo anche questo perché lo sanno tutti), gli stessi lavoratori interinali, ovviamente, pur all'interno di un percorso previsto dalle leggi, si illudono comunque di aver messo un "piede" dentro un lavoro più stabile.

Il tema della precarietà o della non stabilità lavorativa, rimane penso il problema più importante della Sardegna ma, come abbiamo detto e come continuiamo a dire, sulla questione del lavoro interinale dobbiamo assolutamente avere risposte. Le abbiamo chieste in Commissione dove, parzialmente, ma anche in maniera soddisfacente, ci sono state date; però altre situazioni continuano a persistere senza che ci sia una risposta all'interno di questo Consiglio.

Io, invece, ritengo che il diritto delle persone, dei lavoratori che hanno avuto la possibilità di avere un'indennità possa sopravanzare qualunque altra decisione incredibile che, in questi giorni, alcuni commissari stanno assumendo. Commissari che, come è stato già ricordato, non sono direttori generali per cui in realtà dovrebbero dirimere la questione "lavoro interinale" solo su vostro mandato.

Su questa problematica ribadisco che dobbiamo avere risposte in questa Aula; io non so se magari alla fine del dibattito sulla finanziaria si possa approvare un ordine del giorno che denunci questa situazione e chieda di dare una linea guida per porvi immediatamente rimedio. Se si guarda ai diritti delle persone, ai diritti dei lavoratori, il lavoro interinale e precario costituisce un vulnus, dei più importanti (e non riguarda solo la sanità), perché il lavoro scade come qualità e qualunque tentativo di razionalizzazione, di legittimazione, di creazione di condizioni di equità per ogni lavoratore diventa un esercizio, uno sforzo inutile, in quanto, attraverso dei meccanismi di cui si abusa, poi solamente alcune persone riescono ad accedere, e pur provvisoriamente, a dei lavori non stabili.

PRESIDENTE. Il Consiglio è riconvocato alle ore 16 e 30 del pomeriggio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 49.



Allegati seduta

CLXX Seduta

Mercoledì 29 dicembre 2010

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza della Presidente LOMBARDO

indi

del Vicepresidente COSSA

La seduta è aperta alle ore 10 e 02.

MULA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 novembre 2010 (162), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Capelli, Cesare Moriconi, Eugenio Murgioni, Teodoro Rodin, Adriano Salis e Matteo Sanna hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 29 dicembre 2010.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Cuccureddu sulla necessità di garantire il pieno funzionamento della Stroke unit per il nord Sardegna, attivata presso l'Ospedale SS. Annunziata di Sassari". (384)

(Risposta scritta in data 24 dicembre 2010.)

"Interrogazione Meloni Valerio - Caria - Espa, con richiesta di risposta scritta, sull'inqualificabile atteggiamento dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari in ordine alla sostituzione di trenta dipendenti con contratto a termine". (390)

(Risposta scritta in data 24 dicembre 2010.)

Colleghi, poiché è ancora in corso la riunione della Commissione bilancio, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 04, viene ripresa alle ore 11 e 23.)

Richiamo pregiudiziale

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lotto sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Io credo sia opportuno, prima di affrontare la discussione sull'articolo 1 della finanziaria, che all'interno di quest'Aula si parli di quanto è accaduto ieri a Civitavecchia. Non penso, infatti, che ci siano colleghi, e tanto meno la Giunta e il Presidente del Consiglio, indifferenti a ciò che è avvenuto.

Un gruppo di pastori, rappresentanti di un'importante categoria economica della nostra Isola, intendeva manifestare il proprio disagio presso il Ministero dell'agricoltura; sbarcati dalla nave a Civitavecchia non sono potuti andare oltre. L'aspetto ancora più grave, però, è che sono stati oggetto di violenza da parte della polizia.

Sono fatti senza precedenti che ci riportano indietro di anni e che non possiamo assolutamente ignorare; ci danno conto di un atteggiamento del Governo e del ministro Maroni assolutamente inaccettabile e antidemocratico. Da parte del Governo c'è prima di tutto una sorta di criminalizzazione preventiva nei confronti di un'intera categoria, che per il Governo nazionale potrà anche essere marginale nell'ambito della società italiana (e questo non significa che si può intervenire su di loro in questo modo), ma che per noi sardi, per questo Consiglio regionale, rappresenta uno dei pilastri portanti dei nostri assetti socioeconomici; in secondo luogo il Governo mostra di usare, e di questo noi dobbiamo lamentarci, due pesi e due misure se si raffronta l'atteggiamento tenuto nei confronti degli allevatori della Lombardia, quelli che fanno capo al partito della Lega che, accusati di aver violato la legge sulle quote latte, sono stati premiati con comportamenti permissivi da parte dello stesso Governo.

I nostri pastori sono andati a manifestare il loro disagio, la difficilissima situazione che stanno vivendo, e che lo stesso Consiglio regionale ha in parte riconosciuto esserci, e vengono trattati nella maniera brutale che tutti abbiamo visto. C'è un altro fatto importante che non può non inquietarci, e cioè che, al di là della categoria interessata, si conferma la volontà di questo Governo di reprimere sul nascere qualsiasi manifestazione di contrarietà verso la politica che esso porta avanti.

Non è possibile che noi accettiamo la repressione come strumento per risolvere i conflitti sociali; le dichiarazioni rese nei giorni scorsi da un importante Capogruppo del P.d.L. sugli arresti preventivi ci preoccupano non poco, e purtroppo ciò che è accaduto ieri dà conto che quella volontà non è isolata nel nostro Governo nazionale.

Signor Presidente Cappellacci, lei e l'assessore Prato, mentre la polizia picchiava i nostri pastori, magnificavate i risultati dell'ultima legge approvata; una legge che, lungi dal risolvere problemi del settore, ha conseguito, questo è vero, un risultato incontrovertibile: dividere il mondo delle campagne ma, cosa ancora più grave, allontanarlo dalle istituzioni, o quantomeno allontanare le istituzioni dal mondo agropastorale.

Avremo tempo per valutare attentamente i risultati concreti, qualora dovessero esserci, di quella legge, oggi però rileviamo che il malcontento nelle campagne cresce e che questa Giunta è ancora drammaticamente assente (e di questo avremo modo di parlare anche in questa discussione che inizia oggi sulla finanziaria) non vogliamo però che resti assente sui fatti successi ieri. Il Presidente della Regione alzi la voce in difesa del diritto della nostra gente a manifestare il proprio dissenso e i propri disagi. I parlamentari sardi, non quelli della sinistra, ma tutti i parlamentari...

PRESIDENTE. Onorevole Lotto, espliciti la richiesta sull'ordine dei lavori.

LOTTO (P.D.). Chiedo che si discuta di quanto accaduto ieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Lotto propone un dibattito su quanto accaduto ieri a Civitavecchia. Possono esprimersi un oratore a favore e uno contro, qualora nessuno domandi di intervenire verrà messa direttamente in votazione la richiesta del consigliere Lotto.

Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Sono a favore della richiesta e lo motivo in pochi secondi. E' fondamentale in una simile situazione che il Consiglio adotti come minimo una risoluzione che stigmatizzi ciò che è avvenuto ieri ma, soprattutto, che scaturisca da questo Consiglio una condanna dell'operato del Ministro degli Interni perché non è possibile accettare supinamente e in silenzio da parte nostra gli accadimenti di ieri.

Ieri una parte importante della nostra Isola è stata trattata da criminale, è vergognoso che in questa Aula non si sollevi una voce autorevole e istituzionale che condanni questi atteggiamenti. Mi rivolgo anche a lei, signor Presidente del Consiglio, perché credo che anche lei sia, insieme al Presidente della Regione, la prima destinataria della nostra richiesta.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio, onorevole Diana, le ricordo, non si può sovrapporre alla volontà dell'Aula e, comunque, su una questione come quella posta dall'onorevole Lotto si deve esprimere l'Aula e non il Presidente del Consiglio per quanto possa condividere, e la condivido, l'iniziativa.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (P.d.L.). Io penso che, senza alcuna reticenza e senza alcuna retorica, dobbiamo e possiamo esprimere la più totale solidarietà al Movimento dei pastori. Ciò però ci induce, proprio nell'interesse di quella categoria e di quel mondo, a non farci travolgere da passioni e sentimenti che ci fanno perdere di vista l'obiettivo odierno: l'esame di un provvedimento dell'importanza della finanziaria che è rivolta, in parte, anche a quel mondo che oggi protesta.

E allora con spirito unitario noi riteniamo che la condanna per i fatti avvenuti a Civitavecchia possa essere unanime, ma che di questa questione il Consiglio si possa occupare in maniera anche più adeguata e conveniente, anche con un dibattito ad hoc dopo che avremo discusso ed esitato la finanziaria.

Interrompere i lavori in questo momento non sarebbe certo un buon segnale e, forse, andrebbe anche contro gli interessi di quel mondo agropastorale al quale tutto questo Consiglio ribadisce, la propria ferma e totale solidarietà e la ferma, totale condanna delle azioni inibitorie poste in essere in violazione di ben specifici precetti costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Barracciu non posso darle la parola perché il Regolamento prevede che parlino un oratore a favore e un oratore contro. La votazione avverrà per alzata di mano.

Metto in votazione la richiesta dell'onorevole Lotto. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Vorrei proporre all'Aula di lavorare, se è possibile, su un ordine del giorno condiviso dai Capigruppo e che può essere predisposto in modo tale da esprimere la condanna del Consiglio regionale per quanto avvenuto ieri a Civitavecchia, a prescindere dal dibattito che si potrà sviluppare anche successivamente.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà-

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). Presidente, la mia richiesta non attiene alla vicenda dei pastori, ma vorrei un minimo di attenzione da parte dell'Aula. Nei giorni scorsi, quasi alla vigilia di Natale, si è consumato un dramma del lavoro a Cagliari. Un giovane di 27 anni si è suicidato dopo essere stato licenziato; questo dramma si è consumato nel silenzio più totale, quasi totale anche da parte dei mass media. Io vorrei che questo Consiglio, Presidente, aprisse uno squarcio in questo silenzio vergognoso.

Io non voglio, perché non ho il cinismo sufficiente, mettere in correlazione un fatto così drammatico con le responsabilità di questa Aula, tanto più con le responsabilità dell'Esecutivo e della maggioranza.

Voglio semplicemente sottolineare questo aspetto: nostro malgrado anche noi siamo fautori della crescita esponenziale del lavoro precario in quest'Isola. La pubblica amministrazione, compresa la Regione, comprese le ASL, gli enti regionali, attingono in maniera vergognosa dal lavoro precario, alimentano questo fenomeno; su circa 420 mila lavoratori dipendenti in quest'isola i precari sono oltre 120 mila.

L'assessore Manca lo sa bene, i lavoratori precari sono lavoratori che vivono quotidianamente il dramma di non poter guardare al proprio futuro con un minimo di prospettiva. Io credo che anche noi nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa; Assessori presenti, le pubbliche amministrazioni (sto concludendo, Presidente, la prego di farmi finire) potrebbero per esempio evitare di terziarizzare attraverso il ribasso d'asta, che crea ulteriore precariato.

Questo Consiglio, ritengo debba impegnarsi con maggiore determinazione per eliminare il lavoro interinale, al quale si continua a far ricorso in maniera, ripeto, vergognosa anche da parte dell'amministrazione regionale. Sono questioni che possono anche non apparire correlate, ma creano una situazione tale per cui i giovani, soprattutto, non possono guardare al loro futuro con un minimo di prospettiva.

Il dramma che si è consumato in quella solitudine terribile e che ha portato a quell'epilogo, deve in qualche maniera farci sentire se non responsabili almeno attori positivi per tentare di eliminare, laddove possiamo, questa situazione. Così come, assessore Manca, assessore La Spisa, non possiamo essere una Regione che di fronte ad un mercato del lavoro così martoriato non attiva un sistema di ammortizzatori sociali integrativi, non sostitutivi, di quelli nazionali che possono dare una qualche prospettiva anche a chi, come quel ragazzo, perde il lavoro dopo 10 anni ed è costretto, perché non ha la forza evidentemente di affrontare le difficoltà, a suicidarsi.

Presidente, ripeto che volevo rompere questo silenzio assordante e vergognoso per noi tutti con questa denuncia. Le chiedo anche, Presidente, di far osservare un minuto di silenzio in segno di lutto per questo povero ragazzo.

Sulla tragica scomparsa di un giovane cagliaritano che aveva perso il posto di lavoro

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a osservare un minuto di silenzio.

(I consiglieri osservano un minuto di silenzio in segno di lutto.)

Discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)" (219/S/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del disegno di legge numero 219/S/A. Sono all'esame dell'Aula l'articolo 1 e i relativi emendamenti. Se ne dia lettura.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale
e finanziario

1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni:

a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

c) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);

d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004);

e) euro 76.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2011; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)

Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2011 euro 95.404.000

2012 euro 125.310.000

2013 euro 100.510.000

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)

Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2011 euro 29.150.000

2012 euro 10.050.000

2013 euro 7.500.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella C.

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2011-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio), e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di un ulteriore anno. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 dicembre 2011.

7. Per l'anno 2011 l'ammontare del fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 67.850.000 a favore delle province (UPB S01.06.001).

8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 20.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).

9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la competitività.

10. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al comma 9, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali, qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.

11. A decorrere dall'anno 2011 le competenze accessorie spettanti al personale dell'Amministrazione regionale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui sono disposti i relativi pagamenti.

12. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e in relazione a quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2009, sono rideterminate, ai fini dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, in euro 3.718.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S01.02.003).

13. Per la realizzazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008, l'Amministrazione regionale può affidare agli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU) di Cagliari e Sassari gli interventi relativi agli studenti iscritti presso le università del territorio nazionale e può anche avvalersi dell'affidamento dei servizi ad aziende esterne selezionate tramite procedure pubbliche. I criteri di programmazione dei bandi e dei relativi impegni e pagamenti sono determinati dalla Giunta regionale (UPB S02.01.009).

14. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 5 del 2009 è prorogato al 31 luglio 2010.

15. In relazione alle risorse di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), e successive modifiche e integrazioni, destinate alla pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, il limite dell'importo da destinare a ciascuna testata non può superare la somma di euro 100.000 annui; quello da destinare a ciascun gruppo avente partecipazioni societarie dirette o indirette in più aziende o testate non può superare la somma di euro 300.000 annui.

16. Le autorizzazioni di spesa dell'anno 2010, differite all'anno 2011 con la legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11), possono essere utilizzate a copertura degli interventi realizzati o delle attività espletate nell'anno 2010 medesimo.

17. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 200.000 per il funzionamento di una cabina di regia, istituita con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2008, n. 51/7, finalizzata al supporto dell'attività progettuale e laboratoriale delle istituzionali scolastiche nell'ambito degli interventi contro la dispersione scolastica per l'anno scolastico 2011-2012 e al monitoraggio delle attività didattiche con le medesime finalità attuate nel corso dell'anno scolastico 2009-2010 (UPB S02.01.001).

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare incentivi, per un periodo di tre anni, alle imprese aventi sede nei paesi della Comunità europea, operanti nel settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l'equiparazione economica e sociale degli abitanti delle isole minori ai cittadini residenti sul restante territorio regionale; incentivi analoghi sono corrisposti alle imprese di autotrasporto per conto proprio o di terzi, al fine di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi nelle rotte tra i porti della Sardegna più vicini ai luoghi di prelievo o di consegna delle merci e i porti situati sulla parte continentale del territorio nazionale. Gli incentivi sono corrisposti all'autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo dell'arteria stradale, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere l'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S06.03.030).

Emendamento soppressivo totale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

L'articolo 1 è soppresso. (244)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (289)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Porcu.

Articolo 1

La lettera a) del comma 1 è soppressa. (108)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera a), comma 1, è soppressa. (288)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera b) del comma 1 è soppressa. (110)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera b), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (287)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera c) del comma 1 è soppressa. (109)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera c), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (286)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera d) del comma 1 è soppressa. (101)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera d), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (285)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

La lettera e) del comma 1 è soppressa. (86)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera e), comma 1, dell'articolo 1 è soppressa. (284)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 2 è soppresso. (107)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (283)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 3 è soppresso. (89)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (282)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera a, comma 3, dell'articolo 1 è soppressa. (281)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

La lettera b), comma 3, dell'articolo 1 è soppressa. (280)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 4 è soppresso. (88)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (279)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 5 è soppresso. (87)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (278)

Emendamento soppressivo parziale Steri - Meloni Francesco - Diana Mario

Articolo 1

All'articolo 1 il comma 6 è soppresso. (24)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 6 è soppresso. (104)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (277)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 i commi 7 e 8 sono soppressi. (112)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 7 è soppresso. (100)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (276)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 8 è soppresso. (82)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (275)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 9 è soppresso. (106)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 9 dell'articolo 1 è soppresso. (274)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 10 è soppresso. (83)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (273)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 11 è soppresso. (85)

Emendamento soppressivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (272)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 12 è soppresso. (96)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 13 è soppresso. (81)

Emendamento soppressivo parziale Campus - Bardanzellu - Ladu - Locci - Petrini - Randazzo - Sanna Paolo Terzo

Articolo 1

Al comma 13 sono soppresse le parole: "e può anche avvalersi dell'affidamento dei servizi ad aziende esterne selezionate tramite procedure pubbliche". (1)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 14 è soppresso. (84)

Emendamento soppressivo parziale Vargiu - Meloni Francesco - Steri - Diana Mario

Articolo 1

All'articolo 1 il comma 15 è soppresso. (20)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 15 è soppresso. (91)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 16 è soppresso. (90)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 17 è soppresso. (93)

Emendamento soppressivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 18 è soppresso. (92)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.700.000.000, derivante dalla mancata contrazione,e dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.312.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.00).". (326)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.680.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di casca, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (327)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.650.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

3. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (328)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.640.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (329)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.635.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.300.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (330)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.625.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.250.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB 608.01.005 e UPB 608.01.006).". (331)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.625.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.260.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (335)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.620.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.250.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (332)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.615.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.230.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (333)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.615.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.235.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (334)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.610.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.220.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (336)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.600.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 96.220.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (337)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.585.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (345)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.580.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (346)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.578.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (343)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.575.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.750.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (347)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.570.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (348)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.565.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.800.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (342)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.560.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.800.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (349)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.548.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (341)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.545.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 93.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (344)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.540.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.700.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (350)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.537.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.900.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (340)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.525.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (351)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.525.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.600.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (352)

Emendamento sostitutivo parziale Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.520.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (353)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.510.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 92.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (354)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.500.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 90.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (338)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Nell'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2010, stimato in complessivi euro 1.420.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2011, delle predette autorizzazioni.

2 bis. La contrazione dei mutui di cui al precedente comma è effettuata solo sulla base delle effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 90.500.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).". (339)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera a) del comma 3 le parole "2011 euro 95.404.000" sono così modificate: "2011 euro 50.000.000.". (95)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera a) del comma 3 le parole "2012 euro 125.310.000" sono così modificate: "2012 euro 65.000.000.". (105)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera a) del comma 3 le parole "2013 euro 100.510.000" sono così modificate: "2013 euro 55.000.000.". (103)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera b) del comma 3 le parole "2011 euro 29.150.000" sono così modificate: "2011 euro 65.000.000.". (102)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera b) del comma 3 le parole "2012 euro 10.050.000" sono così modificate: "2012 euro 30.000.000.". (99)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nella lettera b) del comma 3 le parole "2013 euro 7.500.000" sono così modificate: "2013 euro 15.000.000.". (94)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Il comma 6 è così sostituito:

6. Al fine di dare piena e completa attuazione ai principi del federalismo fiscale nella Regione Sardegna, a partire dal bilancio 2011, il fondo unico per gli enti locali è quantificato nel 10 per cento del titolo I del bilancio della Regione (Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato). Il riparto del fondo fra comuni e provincie è determinato con le medesime proporzioni attualmente in vigore. (79)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 18 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 giugno 2012.". (400)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 17 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 maggio 2012.". (442)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 16 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 aprile 2012.". (399)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 15 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 marzo 2012.". (398)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 14 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 28 febbraio 2012.". (397)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 13 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 gennaio 2012.". (396)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 11 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 novembre 2012.". (395)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 10 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 ottobre 2012.". (394)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 9 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 settembre 2012.". (393)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 8 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 agosto 2011.". (392)

Emendamento sostitutivo parziale Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 7 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 luglio 2011.". (391)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 6 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 giugno 2011.". (390)

Emendamento sostitutivo parziale Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 5 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 maggio 2011.". (389)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 4 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 30 aprile 2011.". (387)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"6. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento disposti dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 - legge di bilancio, e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - legge finanziaria 2001)), per i comuni che hanno ricevuto un finanziamento con deliberazione delta Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 28/25, per i progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), sono prorogati di ulteriori 3 mesi. I termini di presentazione dei programmi e dei progetti, compresi quelli per il potenziamento delle reti di elettrificazione rurale, finanziati con impiego delle risorse di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modificazioni e integrazioni, e quelli dei relativi impegni, sono prorogati al 31 marzo 2011.". (388)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nel comma 7 le parole "è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 67.850.000 a favore delle province ( UPB 501.06.001 ) sono sostituite dalle seguenti: "è determinato in euro 980.000.000 ed è ripartito per euro 910.300.000 a favore dei comuni e per euro 67.850.000 a favore della province.". (98)

Emendamento sostitutivo parziale Campus - Bardanzellu - Ladu - Locci - Petrini - Randazzo - Sanna Paolo Terzo

Articolo 1

Al comma 7 la cifra di euro 510.300.000 è sostituita dalla cifra 512.150.000. (11)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 31.550.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (401)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 31.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (403)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 30.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (407)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 29.500.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (402)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 29.500.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (405)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 27.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (409)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 26.750.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (404)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 26.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (408)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 25.500.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (406)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 25.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (410)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 24.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (411)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 23.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (412)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 22.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (414)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

Il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"8. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 21.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione riservando e ripartendo la quota del 40 per cento delle risorse ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in parti uguali e ripartendo la residua del 60 per cento tra tutti i comuni su base demografica (UPB S01.06.002).". (413)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nel comma 8 le parole "con lo stanziamento di euro 20.000.000 per l'esercizio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "con lo stanziamento di euro 80.000.000 per l'esercizio 2011.". (111)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

I commi 9 e 10 sono sostituiti da:

"9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n,. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo locale e la competitività territoriale".

10. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approverà un atto di indirizzo generale per la gestione di tale fondo che, integrando e modificando quanto già stabilito in attuazione dell'Asse metodologico del Programma regionale di sviluppo 2009-2014 (S8.2 Favorire la progettazione integrata e strategica dello sviluppo locale attraverso partenariati pubblici e pubblico -privati, secondo percorsi procedurali efficienti e integrati con gli strumenti di pianificazione ordinaria), definisca un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico- privati locali.

10 bis. Tale atto di indirizzo programmatorio dovrà essere condiviso preliminarmente con il sistema rappresentativo del partenariato pubblico-privato regionale e dovrà contenere la ripartizione delle risorse ai singoli ambiti provinciali.

10 ter. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al primo comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.". (132)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini

Articolo 1

I commi 9 e 10 sono sostituiti da:

"9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n,. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo locale e la competitività territoriale".

10. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approverà un atto di indirizzo generale per la gestione di tale fondo che, integrando e modificando quanto già stabilito in attuazione dell'Asse metodologico del Programma regionale di sviluppo 2009-2014 (S8.2 Favorire la progettazione integrata e strategica dello sviluppo locale attraverso partenariati pubblici e pubblico -privati, secondo percorsi procedurali efficienti e integrati con gli strumenti di pianificazione ordinaria), definisca un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico- privati locali.

10 bis. Tale atto di indirizzo programmatorio dovrà essere condiviso preliminarmente con il sistema rappresentativo del partenariato pubblico-privato regionale e dovrà contenere la ripartizione delle risorse ai singoli ambiti provinciali.

10 ter. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al primo comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.". (230)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini

Articolo 1

I commi 9 e 10 sono sostituiti da:

"9. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n,. 5 confluisce nel fondo di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo locale e la competitività territoriale".

10. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approverà un atto di indirizzo generale per la gestione di tale fondo che, integrando e modificando quanto già stabilito in attuazione dell'Asse metodologico del Programma regionale di sviluppo 2009-2014 (S8.2 Favorire la progettazione integrata e strategica dello sviluppo locale attraverso partenariati pubblici e pubblico -privati, secondo percorsi procedurali efficienti e integrati con gli strumenti di pianificazione ordinaria), definisca un sistema di intervento basato su una procedura negoziale territorializzata concordata con i partenariati pubblico- privati locali.

10 bis. Tale atto di indirizzo programmatorio dovrà essere condiviso preliminarmente con il sistema rappresentativo del partenariato pubblico-privato regionale e dovrà contenere la ripartizione delle risorse ai singoli ambiti provinciali.

10 ter. Le risorse stanziate a favore delle leggi regionali di cui al primo comma, nonché quelle di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 e altre regionali qualora utilizzate per il perseguimento degli obiettivi inclusi nella programmazione unitaria 2007-2013 e nei relativi programmi operativi sono da considerarsi quali risorse integrative regionali alla stessa programmazione unitaria.". (231)

Emendamento sostitutivo parziale Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Nel comma 17 le parole "È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 400.000". (97)

Emendamento sostitutivo parziale Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro centottanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (373)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro centocinquanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (372)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro centoventi giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (371)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (370)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (369)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro quarantacinque giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (368)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese correnti e di investimento non impegnate entro il 31 dicembre 2010 correlate ad entrate non riscosse o ad autorizzazioni alla contrazione di mutui che alla medesima data risultino non contratti costituiscono economia di spesa.

2 ter. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale delibera un disegno di legge di assestamento del Bilancio avuto riguardo alla riduzione dell'ammontare complessivo dei residui provenienti dai precedenti esercizi finanziari, compresi quelli per cui alla data di adozione della predetta deliberazione non si sia disposto il provvedimento di pagamento, e fatta eccezione per i provvedimenti in materia di lavoro, sostegno all'economia a fini occupazionali, contrasto alle vecchie e nuove povertà, e di solidarietà sociale.

2 ter. Nel medesimo disegno di legge è disposta la riduzione del disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie nella stessa misura della riduzione del complessivo ammontare dei residui di spesa di cui al precedente comma.". (367)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio2007 al 31 dicembre 2009 è ricompreso nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui agli accordi relativi ai medesimi anni, con attribuzione, nella rispettiva categoria o area di inquadramento, del livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza.". (432)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Zedda Massimo

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. All'articolo 4 della legger regionale n. 11 del 2006 in materia di contabilità pubblica regionale, ai fini del coerente perseguimento degli obiettivi di cui al PRS e al suo aggiornamento annuale DAPEF è aggiunta la seguente lettera n):
"n) e ogni disposizione finalizzata alla migliore gestione dei processi di stabilizzazione del lavoro precario, pubblico e privato, delle politiche per il lavoro e della organizzazione dei relativi servizi, il sostegno al reddito dei lavoratori, sottoposti ad ammortizzatore sociale o espulsi dal sistema produttivo e privi di sussidio, ed ogni altra norma concernente misure urgenti a favore del sistema economico, le politiche per l'occupazione e il lavoro, il contrasto ai fenomeni di povertà.". (216)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Vargiu - Maninchedda

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Tenuto conto dell'esigenza dell'accelerazione della spesa regionale e delle urgenze poste dalla situazione economica e sociale, la pubblicazione dei bandi per l'ammissione a misure di aiuto nei settori economico-produttivo, sociale e dell'istruzione costituisce obiettivo prioritario ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine la Giunta regionale e gli Assessori competenti, nell'esercizio dei poteri di cui al predetto articolo 9 della legge regionale. n. 31 del 1998, stabiliscono i termini per la pubblicazione dei suddetti bandi, in considerazione anche dei contenuti della delibera di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2006; i termini per la pubblicazione dei bandi non possono comunque essere superiori a sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al citato articolo 9.
5 ter. In caso di mancata determinazione, il termine per la pubblicazione dei bandi resta fissato in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge finanziaria di ciascun esercizio.

5 quater. Il termine per la conclusione delle procedure è di novanta giorni dalla pubblicazione dei relativi bandi. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità del procedimento, siano necessari termini superiori, la Giunta e gli Assessori competenti li stabiliscono con l'atto di cui all'articolo 9 della legge regionale a. 31 del 1998. Il termine deve essere comunque tale da consentire l'adozione dei provvedimenti di impegno entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

5 quinquies. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, salva l'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998 se ne ricorrono i presupposti, comporta la nomina del commissario ad acta ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 o il potere sostitutivo del direttore generale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e può costituire presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998." (15)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Vargiu - Maninchedda

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nella legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. il e della legge regionale 9 giugno 1999, a 23), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 dell'articolo 9 è aggiunto i seguente periodo: "Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 43 (Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento).";
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo è sostituita dalla seguente: "a) la descrizione dei programmi e dei relativi interventi rientranti nella programmazione regionale unitaria che si intendono realizzare nel corso del bilancio pluriennale, con indicazione specifica per ciascuna annualità, dei risultati attesi, delle quote di finanziamento europeo, statale e regionale e del termine ultimo di rendicontazione previsto a pena di disimpegno automatico;"
c) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è inserita la seguente: a bis): "la descrizione dello stato di attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla lettera a) con indicazione del grado di realizzazione finanziario e fisico;";
d) dopo il comma 1 dell'articolo 43 è inserito il seguente: "1 bis. La delibera è inviata per conoscenza al Consiglio regionale.".(16)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto al DAPEF, pagina 26, alinea primo, "l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione"

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Le provvidenze erogate a favore dei consorzi di garanzia fidi sono finalizzate, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, alla prestazione di garanzie per gli investimenti nei quali è prevista nuova occupazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni.". (28)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto al DAPEF, pagina 26, alinea primo, "l'aumento del tasso di occupazione e la riduzione di quello di disoccupazione"

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. I bandi regionali che prevedono agevolazioni a favore del sistema produttivo riconoscono una premialità pari a un terzo del punteggio totale attribuibile a favore degli operatori economici che sottoscrivono accordi sindacali vincolanti che prevedono forme di partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa conseguiti." (29)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Steri

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dal DAPEF, alla pagina 19, numero 1 (il completamento delle principali infrastrutture materiali, riguardanti in particolare i sistemi della mobilità interna e quelli dei collegamenti da e per la Sardegna entro una nuova prospettiva di effettiva continuità territoriale)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
"5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire una quota della partecipazione azionaria della società "Tirrenia di Navigazione Spa", anche tramite partecipazione in ATI alla procedura di alienazione. L'importo massimo della quota di partecipazione non può essere superiore a 10.000.000 di euro (UPB S06.03.024).".

Copertura finanziaria

in aumento

UPB S06.03.024

Partecipazioni azionarie del settore industriale

2011 euro 10.000.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.004 Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 10.000.000

2012 euro ---

2013 euro --- (31)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 dopo le parole e successive modifiche e integrazioni" sono inserite le seguenti: "e a favore del fondo per l'assolvimento delle obbligazioni derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia a favore delle imprese di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.". (42)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dal DAFEF alla pagina 26, ultimo alinea (Valorizzazione delle aree rurali interessate da fenomeni di spopolamento), dopo il comma è aggiunto il seguente:
"5 bis. AI fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenta un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12. Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP effettivamente pagate, a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell'anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiano. A decorrere dall'anno 2012, il contributo viene erogato avendo riguardo alle predette imposte pagate nell'anno precedente a quello nel quale si accede al finanziamento. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006. Con deliberazione della Giunta regionale, emessa su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio UPB S06.06.006. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'annualità 2012 (UPB S06.06.006).".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S08.01.002 FNOL - Parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria

in aumento

UPB S06.06.006 - Credito d'imposta per le imprese

2011 euro ---

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000. (60)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Sanna Gian Valerio - Cocco Pietro - Lotto - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis.

Agevolazioni fiscali per le imprese aventi sede legale nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti.
"3 bis. Al fine di frenare lo spopolamento dei piccoli comuni della Sardegna, è concesso contributo, sottoforma di credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 500 abitanti. Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP versate. La Giunta Regionale determina le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S06.06.006

Credito di imposta per le imprese

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

20l3 euro 10.000.000. (420)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Sanna Matteo - Artizzu - Cuccureddu

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta regionale sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società titolare di impianti fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia elettrica non ad uso domestico. L'imposta è stabilita nella misura di: 0,05 per kWh. Le modalità di versamento dell'imposta sono stabilite da apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio regionale; il regolamento disciplina le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato versamento, nonché le modalità di recupero dell'imposta dovuta e non versata. Con successiva legge sono apportate le variazioni al bilancio di previsione 2011-2013 conseguenti alle entrate derivanti dalla attuazione della presente disposizione. La misura dell'imposta può essere modificata con la legge finanziaria.". (212)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5 bis. È disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti che risultino non formalmente impegnate entro due anni dalla data della determinazione di accreditamento della prima rata di finanziamento, nonché il definanziamento di quelle di pari tipologia assegnate, nello stesso periodo, a terzi beneficiari che non provvedano all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata entro il suddetto termine. In quest'ultimo caso le somme già trasferite sono recuperate, senza interessi, le somme a favore degli enti locali sono recuperate anche mediante compensazione sui futuri trasferimenti regionali a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007. n. 2 (legge finanziaria 2007), o da erogare a qualsiasi titolo.". (66)

Emendamento aggiuntivo Cucca - Manca - Meloni Valerio - Sabatini - Caria

Articolo 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nella legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 il comma 2 dell'articolo 2 è così modificato:
'2. E disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti che risultino non formalmente impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2011, nonché il definanziamento di quelle di pari tipologia assegnate, nello stesso periodo, a terzi beneficiari che non provvedano all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata entro il suddetto termine, In quest'ultimo caso le somme già trasferite sono recuperate, senza interessi, le somme a favore degli enti locali sono recuperate anche mediante compensazione sui futuri trasferimenti regionali a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), o da erogare a qualsiasi titolo.'". (384)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14, la parola "assegnate" è sostituita dalla parola "erogate"..

Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai finanziamenti da attuarsi a cura degli enti per i quali risultino rispettati i termini di cui al comma 18, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.". (450)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. I finanziamenti agli enti locali per opere pubbliche assegnati da 3 anni o oltre e non ancora impegnati sono revocati, salvo che le procedure in corso non garantiscono la cantierabilità degli stessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale condizione è dichiarata con autocertificazione del responsabile del procedimento.
8 ter. Le somme risultanti dalla revoca costituiscono fondo unico per opere pubbliche per gli enti locali ai quali si potrà accedere tramite bando pubblico che accerti la cantierabilità degli interventi entro dodici mesi e i requisiti di interesse pubblico prevalente e di urgenza. I finanziamenti potranno essere revocati al netto delle spese di progettazione già avviate. L'assegnazione del fondo unico è realizzato nel rispetto ponderale dei territori provinciali stabilito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
8 quater. La Giunta regionale dispone con i medesimi requisiti di cui al comma 2 l'assegnazione di quote del fondo unico per opere pubbliche per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.". (119)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. Gli stanziamenti per opere pubbliche di comuni, province e regione, deliberati da oltre tre anni, non ancora impegnati nonché quelli per i quali non siano state ancora avviate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di gara, sono revocati salvo che le procedure in corso non ne garantiscano la cantierabilità entro sei mesi. Tali condizioni sono attestate dagli enti locali con autocertificazione del responsabile del procedimento entro sessanta giorni, decorsi i quali si ritiene non sussistano condizioni ostative alla revoca.
8 ter. L'Assessore regionale al Bilancio e programmazione decorsi sessanta giorni, è autorizzato con delibera della Giunta regionale, a programmare le somme risultanti dal processo di revoca. Il 35 per cento delle somme oggetto della revoca dovrà costituire fondo speciale per le opere pubbliche al quale gli enti locali potranno attingere per il finanziamento degli interventi già programmati che rispondano ai requisiti di prevalente interesse pubblico, urgenza e ricaduta in ambito territoriale vasto. il fondo speciale così costituito (UPB di nuova costituzione denominato Fondo speciale per le opere pubbliche) potrà finanziare annualmente le opere cantierabili entro sei mesi dalle relative richieste nonché gli stati di avanzamento maturati nell'annualità di riferimento.
8 quater. I finanziamenti di cui al comma 1 sono revocati al netto delle spese di progettazione regolarmente autorizzate ed impegnate. Nella gestione del fondo speciale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici assicura la distribuzione ponderale del gettito ai diversi territori provinciali.
8 quinquies. La parte eccedente il 33 per cento di cui al comma 2 è programmata nel quadro del bilancio d'esercizio con variazione di bilancio.". (120)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 200.000 a favore de Comune di Sedilo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del percorso dell'Ardia (UPB S0l.06.002).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.06.002

Trasferimenti agli enti locali - Investimenti

2011 euro 200.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 200.000

2012 euro ---

2013 euro --- (198)

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 1

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 2.500.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Oristano per le spese di funzionamento dell'aeroporto (UPB S01.06.001).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente

2011 euro 2.500.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro 2.500.000

2012 euro ---

2013 euro --- (386)

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9 bis. Al fine del contenimento dei costi di funzionamento dell'amministrazione regionale e dei suoi enti ed agenzie regionali, il termine previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 è prorogato al 31 dicembre 2011." (433)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9bis. La spesa autorizzata dall'articolo 5 comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, è destinata per una quota di 180 milioni di euro, in ragione di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, alla realizzazione di interventi infrastrutturali pubblici che, nel rispetto delle finalità enunciate dalla medesima norma, siano prioritariamente volti a favorire), anche indirettamente, lo sviluppo delle attività produttive nel settore turistico. Il relativo programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici." (434)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11 bis, E' autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000.000 per la realizzazione della strada statale 199/597 "Sassari-Olbia", in ragione di euro 105.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di euro 119.000.000 per l'anno 2014, di euro 126.000.000 per l'anno 2015 ed euro 140.000.000 per l'anno 2016, da riversare alla contabilità speciale di cui all'OPCM 23 aprile 2010 n. 3869 concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.
11 ter. Ai relativi oneri si fa fronte: quanto ad euro 141.494.000 mediante l'utilizzo delle risorse liberate di cui alla programmazione comunitaria 2000-2006 e quanto ad euro 558.506.000 con le risorse assegnate alla suddetta contabilità speciale con la succitata ordinanza n. 3869 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.". (40)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Nella definizione dei budget e degli obiettivi delle aziende sanitarie della Sardegna, la Giunta regionale assicura il contenimento della spesa farmaceutica entro e non oltre il 14 per cento del complessivo onere programmato a carico del Servizio sanitario regionale." (80)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11 bis:
"11 bis. Per il funzionamento dei gruppi comunali di protezione civile è stanziata una spesa valutata in annui 40.000 euro. (UPB S04.03.005).". (188)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11 bis:
"11 bis. Le somme indicate nell'UPB S04.03.005 cap. SC04.0406 Anticipazioni e contributi ai comuni, province e comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione; rimborsi ai comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a comuni e province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità dovute a situazioni d'emergenza (legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, articolo 14, comma 3, articolo 18, legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, articolo 9, comma 6, legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, articolo 1, comma 2, lettera a), legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 e articolo 37, comma 2, legge regionale 21 aprile 2005, n. 7) sono incrementate di euro 5.600.000 per l'annualità 2011. La relativa spesa grava sul FNOL.". (189)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 1

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l'Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre 16 mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati negli organici, rispettivamente dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L'inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, nella categoria professionale corrispondente a quella di appartenenza con il connesso trattamento retributivo e con la salvaguardia della retribuzione in godimento. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di entra in vigore della presente legge ed è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nei bilanci.". (435)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"1l bis. I dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale e delle agenzie attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici, aventi almeno 8 anni di anzianità di servizio sono inquadrati a domanda nella categoria D al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C.". (436)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"1l bis. Al personale regionale cessato dal servizio che, in forza del DPGR n. 184 del 27 novembre 2000, ha svolto le funzioni conferitegli ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, a. 14 e successive modificazioni ed integrazioni e al quale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è stata attribuita per l'intera durata dell'incarico e fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego l'indennità di Coordinatore di servizio prevista dal DPG n. 385 del 21 dicembre 1995, di cui al Contratto collettivo regionale di lavoro 1994-1997, è riconosciuta, in sostituzione di detta indennità e con effetto dal primo giorno del mese precedente la data di cessazione dal servizio, la retribuzione di posizione prevista per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b) del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000-2001, 2002-2003 e 2004-2005; la relativa spesa è valutata in euro 12.000. Gli incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del precedente comma non sono computabili ai fini della riliquidazione dell'indennità di anzianità di cui agli articoli 3, comma 2, punto 5, e dell'articolo 8 della legge regionale 5maggio 1965, n. 15.".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2011 euro 12.000

in diminuzione

UPB S08.01.001

FNOL - Parte corrente

2011 euro 12.000. (437)

Emendamento aggiuntivo Dedoni - Vargiu

Articolo 1

Dopo il comma 11 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
"1l bis. I dirigenti dell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti compreso l'Ente foreste, che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio di ruolo come ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati, possono essere reinquadrati nel Corpo medesimo con la qualifica posseduta di dirigente." (438)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11 bis. Al personale cessato dal servizio, già inquadrato in fascia apicale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale dal 1° giugno 1982, quale vincitore di concorso interno per titoli ed esami, ed al quale è stata attribuita, con provvedimento consolidato, la qualifica di Dirigente ai soli fini giuridici, con effetto dal 2 dicembre 1998, compete il trattamento economico previsto dai CCCCRRLL per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente la data di cessazione dal servizio. Tale trattamento è comprensivo della retribuzione di posizione nella misura prevista per i dirigenti con compiti di studio, ricerca e consulenza (staff).
11 ter. Gli incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del precedente comma non sono computabili ai fini della riliquidazione dell'indennità di anzianità di cui agli articoli 3, comma 2, punto 5) ed 8 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2009 euro 6.000

in diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL in conto capitale

2009 euro 6.000. (440)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Sanjust - Zedda Alessandra - Lai - Locci.

Articolo 1

Dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti commi:
"12 bis Al fine di consentire il rispetto dell'equilibrio finanziario del sistema produttivo isolano con riferimento ai crediti liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle agenzie/enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega o dell'affidamento con atto convenzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, la Regione autonoma della Sardegna, attraverso la SFIRS Spa promuove e sostiene la conclusione di accordi con gli operatori del sistema creditizio volti a favorire l'accesso al credito, mediante operazioni di cessione dei crediti d'impresa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
12 ter. Per crediti liquidi ed esigibili si intendono quelli per i quali risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa regionale per la richiesta di pagamento.
12 quater. Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all'Amministrazione regionale ed agli enti anche in deroga al disposto dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, a 2440. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i relativi criteri e modalità di attuazione.

12 quinquies. Per 1'attuazione dei precedenti commi si provvede mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia presso la SFIRS Spa la cui dotazione è stabilita nella misura di euro 1.500.000 per l'anno 2011 (UPD S07.10.006).". (191)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. La spesa di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, in euro 300.000 annue (UPB S03.2.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB 803.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

in diminuzione

UPB S03.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria. (19)

Emendamento aggiuntivo Sanna Matteo - Artizzu - Capelli - Mulas - Bruno - Barracciu

Articolo 1

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa complessiva di euro 8.000.000 a favore dei Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Torvé, San Teodoro, Padru, Posada, Siniscola e Orosei per gli interventi di ripristino conseguenti agli eventi alluvionali del mese di settembre 2009. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.03.002).".

COPERTURA FINANZIARIA

in aumento

UPB S04.03.002

Emergenza idrica ed eventi alluvionali - investimenti

2011 euro 8.000.000

2012 euro ---

2013 euro ---

in diminuzione

S08.01.003

Fondi speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi

2011 euro 8.000.000

2012 euro ---

2013 euro ---

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1), lettera a) della tabella B allegata al disegno di legge finanziaria. (26)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Lai

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"3 bis. È autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 4.000.000 per il definitivo ripristino dei territori devastati dall'alluvione del settembre 2009 nei comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru e San Teodoro e per garantire la definitiva messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 4.000.000.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB 504.03.004

2011 euro 4.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.002 - FNOL

2011 euro 4.000.000. (201)

Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dal DAPEF alla pagina 21, punto primo (Potenziamento degli investimenti a favore del capitale umano e della società della conoscenza), dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. Per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria, è autorizzata una spesa valutata in euro 3.000.000 per l'anno 2011, di cui rispettivamente euro 1.000.000 a favore dell'Università di Sassari ed euro 2.000.000 a favore dell'Università di Cagliari, in euro 5.000.000 per l'anno 2012 e in euro 7.000.000 per l'anno 2013. I1 relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S02.0l.010

Formazione universitaria- investimenti

Per incrementare il capitolo SC02. 0202

2011 euro 3.000.000

2012 euro 5.000.000

(stanziamento già esistente di euro 7 milioni)

2013 euro 7.000.000

(stanziamento già esistente di euro 13 milioni).

UPB S08.0l.003

Fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi

2011 euro ---

2012 euro 2.000.000

2013 euro 6.000.000

In diminuzione

S08.01.003

Fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi euro

2011 euro 3.000.000

2012 euro già coperto

2013 euro già coperto. (27)

Emendamento all'emendamento numero 30 aggiuntivo Cuccureddu - Steri

Articolo 1

Dopo il comma 13 bis è aggiunto il seguente comma 13 ter:
"13 ter. La norma contenuta nell'articolo 9, comma 10, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, mantiene efficacia anche per gli anni 2011, 2012, 2013.". (464)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Steri - Vargiu - Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. La spesa di cui all'articolo 9, comma 10, lettera m) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011,.in euro 100.000 annue (UPB S03.02.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S03.02.005

Interventi per manifestazioni e attività culturali

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

In diminuzione

UPB S0S.0 1.002 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria. (30)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2010 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali del personale dell'Ente foreste (UPB S04.08.007 - Cap. SC04.1919) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.". (41)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF), le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011.". (43)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 è così sostituito: 1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea e di un diploma di formazione postuniversitaria, che abbiano svolto formalmente e sostanzialmente per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi e/o aziende pubblici o privati, con almeno 25 milioni di budget e 100 dipendenti diretti. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 50 per cento del totale delle direzioni generali e contestualmente alla nomina di ogni dirigente esterno deve essere reso indisponibile un posto di pari qualifica nella pianta organica della Regione.". (443)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Sanna Matteo - Artizzu - Cuccureddu

Articolo 1

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14 bis. A completamento di quanto previsto dalle leggi regionali n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16 e n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 5.060.000 finalizzata alla realizzazione della Scuola forestale della Sardegna.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.08.011

2011 euro 5.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL

2011 euro 5.000.000. (210)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Uras

Articolo 1

Al comma 15 è aggiunto il seguente:
"15 bis Ai fini della regolare e tempestiva gestione della spesa relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale n. 32 del 1988 concernente l'indennità di coordinamento di settore, di servizio e generale individuano tali indennità come retribuzione di posizione. perciò concernenti il calcolo dei trattamenti previdenziali.
Tale disposizione non comporta spesa aggiuntiva rispetto alla previsione contenuta in bilancio relativa agli oneri sociali del personale regionale in servizio o in quiescenza.". (52)

Emendamento aggiuntivo Steri - Diana Mario - Mula

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 18, è inserito il seguente comma 18 bis:
"18 bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma, 9 della legge regionale n. 3 del 2009 relativamente all'attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.". (17)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis (Disposizioni varie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma, 9 della legge regionale n. 3 del 2009 relativamente all'attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contatti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.". (224)

Emendamento aggiuntivo Mula - Steri - Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis (Disposizioni varie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma, 9 della legge regionale n. 3 del 2009 relativamente all'attuazione della continuità del servizio svolto dal personale con contatti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione, si adotta il fabbisogno dichiarato dalle province alla data del 30 novembre limitatamente alla disponibilità finanziaria complessiva.". (455)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18 bis. Per effetto di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876 è autorizzata nell'anno 2010 la spesa di euro 2.300.000 quale reintegro delle disponibilità della contabilità speciale di cui al comma 3 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Strategia 01

UPB S01.03.002

Promozione e pubblicità istituzionale

2011 euro 500.000

UPB S01.03.010

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 1.800.000

In aumento

Strategia 04

UPB S04.03.006

Protezione civile - investimenti

2011 euro 2.300.000. (35)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18 bis. Per le finalità di cui al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 è autorizzata, nell'anno 2011 la spesa di euro 300.000 (UPB S01.03.009).".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Strategia 01

UPB S01.03.010

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 300.000

In aumento

Strategia 01

UPB S01.03.009

Altre spese istituzionali

2011 euro 300000. (36)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Le risorse di cui all'articolo 32, comma 10, della legge regionale 25 maggio 2007, n. 2, ancorché impegnate, sono utilizzate, per le stesse finalità, quale copertura delle spese sostenute nell'anno 2010.". (37)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Una quota delle risorse pari a euro 150.000, rinvenienti dalla chiusura del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A It-Fr "Isole 2000-2006", sono assegnate all'Autorità di gestione centrale per gli adempimenti connessi alla chiusura del programma medesimo; l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.". (38)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. All'articolo 27, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono introdotte le seguenti modifiche:

- comma 9: le parole "delle liti pendenti" sono soppresse.

- comma 12: le parole "in contenzioso" sono sostituite con le parole "caratterizzate da posizioni debitorie"". (39)

Emendamento aggiuntivo Solinas Antonio - Sanna Gian Valerio - Cocco Pietro - Lotto - Agus

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:

"18 bis. Per far fronte ai lavori di disinquinamento e monitoraggio relativi disinquinamento del Rio Mare Foghe nel territorio di Riola Sardo è concesso all'Amministrazione provinciale di Oristano la somma di euro 500.000.".

Alla spesa del presente comma si fa fronte con la seguente copertura finanziaria:

In aumento

UPB S04.06.002 Interventi di risanamento bonifica e riqualificazione del territorio - Investimenti

In diminuzione

UPB S08.01.003 FNOL c/capitale. (58)

Emendamento aggiuntivo Steri - Cappai

Articolo 1

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Al fine di razionalizzare e accelerare le procedure di spesa di cui all'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, nel comma 11 del medesimo articolo le parole: "453" sono sostituite dalle seguenti: "390".". (61)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. Ai fini del superamento del lavoro precario nella sanità in Sardegna, gli idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali pubbliche in vigore alla data della presente legge, per la copertura di posti in organico a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, che hanno sottoscritto contratti a tempo determinato con le medesime sono stabilizzati a tempo indeterminato presso le stesse, previo scorrimento delle graduatorie di merito, come da disposizioni legislative in materia di concorsi pubblici e ricognizione degli organici da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.". (67)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici effettuati per l'assunzione a tempo indeterminato di personale presso le Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie della Sardegna, che hanno subito gli effetti della delibera della Giunta regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 con oggetto: "Patto di buon governo del sistema sanitario regionale Anno 2010 " e della delibera della Giunta regionale. n. 8/16 del 23 febbraio 2010 con oggetto: "Indirizzi alle Aziende Sanitarie per la gestione dell'esercizio economico 2010 ", sono prorogate di dodici mesi dalla loro naturale scadenza.". (68)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma l8 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici in vigore espletati presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie della Sardegna, è fatto divieto per queste ultime stipulare accordi e contratti con agenzie interinali per somministrazione di lavoro temporaneo riguardanti le stesse figure professionali oggetto dei concorsi pubblici. Il ricorso a collaborazioni esterne e ad altre forme di lavoro flessibile non potrà in nessun caso avvenire per far fronte a ordinarie esigenze di servizio, ma solo per le finalità e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative (articolo 7, comma 6, e articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e contrattuali vigenti, nonché nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. I provvedimenti adottati dalle ASL, le AO e le AOU della Sardegna in violazione della presente legge sono considerati nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere e segnalati alle competenti autorità di controllo. Per i propri fabbisogni di personale le ASL le AO e le AOU, debbono attingere esclusivamente dagli elenchi delle graduatorie in vigore fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso.". (113)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici in vigore espletati presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie della Sardegna, è fatto divieto per quest'ultime stipulare accordi e contratti con agenzie interinali per somministrazione di lavoro temporaneo riguardanti le stesse figure professionali oggetto dei concorsi pubblici. Il ricorso a collaborazioni esterne e ad altre forme di lavoro flessibile non potrà in nessun caso avvenire per far fronte a ordinarie esigenze di servizio, ma solo per le finalità e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative (articolo 7, comma 6, e articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e contrattuali vigenti, nonché nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. I provvedimenti adottati dalle ASL, le AO e le AOU della Sardegna in violazione della presente legge sono considerati nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere e segnalati alle competenti autorità di controllo.". (69)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Caria - Meloni Valerio

Articolo 1

All'Articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto, il seguente:

"18 bis. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore le Aziende sanitarie locali le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, qualora ne abbiano la necessità, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo esclusivamente da tali elenchi fino al loro esaurimento.". (70)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. "Il personale dipendente della Amministrazione regionale, degli enti, istituti, aziende e agenzie regionali attualmente inquadrato nelle categorie B e C che abbia superato le selezioni interne svolte entro il dicembre 2006, è inquadrato a domanda rispettivamente nelle categorie C e D al primo livello retributivo, mediante l'utilizzo nel quadriennio delle graduatorie delle selezioni interne in applicazione dell'articolo 6, lettera b) della legge finanziaria 2007.

Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano variazioni in aumento o diminuzione della dotazione nelle categorie B, C e D.". (72)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. Ai fini di garantire la continuità del servizio ed in considerazione della grave carenza d'organico all'interno dell'ARPAS, nella lettera e) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 magio 2006, n. 6, le parole '31 dicembre 2004' vengono sostituite con '31 dicembre 2006' e al comma 7 dell'articolo 17, così come modificato dal comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, le parole '31 dicembre 2004' vengono sostituite con '31 dicembre 2006.'". (73)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), al fine di garantire la continuità del lavoro svolto dai dipartimenti con l'utilizzo imprescindibile del personale precario, in considerazione del mancato completamento della dotazione organica prevista, preso atto della carenza di dotazione organica, è autorizzata ad inquadrare attraverso prove selettive concorsuali riservate e per soli titoli, il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa nei ex PMP e ARPAS, assunto con contratti a termine, con forme contrattuali flessibili o atipiche o collaborazioni coordinate e continuative, che entro la data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno trenta mesi di servizio, anche non continuativi, a partire dal dicembre 2006.". (74)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Al1'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di curo 500.000 a favore del Comune di Sassari per la realizzazione di aree di sosta per la sede dell'Auditorium comunale.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti

2011 euro 500.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - Parte investimenti

2011 euro 500.000

mediante riduzione della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (75)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Manca - Sabatini - Cucca - Cuccu - Caria - Lotto

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. È autorizzato, nell'anno 2011, a favore del Comune di Sassari la concessione di un contributo straordinario di euro 500.000 per il completamento dell'Auditorium comunale (UPB S04.10.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile. Investimenti

2011 euro 500.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - investimenti

2011 euro 500.000

mediante riduzione della voce 1, lettera a) dello tabella B allegata al disegno di legge finanziaria. (204)

Emendamento aggiuntivo Meloni Valerio - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 2.000.000 a favore del Comune di Sassari per il completamento dei lavori per il mattatoio comunale.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile, investimenti

2011 euro 2.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - Parte investimenti

2011 euro 2.000.000

mediante riduzione della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (76)

Emendamento aggiuntivo Manca - Meloni Valerio - Sabatini - Cucca - Cuccu - Caria - Lotto

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18 bis. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 2.000.000 a favore del Comune di Sassari per il completamento dei lavori per il mattatoio comunale (UPB S04.10.005).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.10.005

Edilizia patrimoniale, demaniale e civile, investimenti

2011 euro 2.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - Parte investimenti

2011 euro 2.000.000

mediante riduzione della voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (205)

Emendamento aggiuntivo Espa - Diana Giampaolo - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. A partire dall'anno 2011 le competenze per la gestione del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, sono trasferite dal Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica dell'Università di Cagliari all'Azienda ospedaliera competente per il Servizio materia di malattie metaboliche del bambino della 2° clinica pediatrica dell'Ospedale microcitemico di Cagliari.". (77)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Diana Giampaolo - Espa

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. A partire dall'anno 2011 le competenze per la gestione del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, sono trasferite dal Dipartimento di scienze pediatriche e medicina clinica dell'Università di Cagliari all'Azienda ospedaliera competente per il Servizio materia di malattie metaboliche del bambino della 2° clinica pediatrica dell'Ospedale microcitemico di Cagliari.". (234)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Gli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti collocati a decorrere dal 1° luglio 2004 in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni, qualora non siano coperti mediante la contribuzione figurativa di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), sono interamente a carico dell'amministrazione regionale per tutto il periodo di aspettativa, nella misura rispettivamente prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del datore di lavoro e per la quota a carico del lavoratore, in aggiunta al trattamento spettante i sensi dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1949, n. 2, e successive modificazioni. L'Amministrazione regionale provvede al versamento delle relative somme agli enti previdenziali di appartenenza. Alla relativa spesa si fa fronte a valere sulle risorse recate dall'UPB 01.01.002.". (78)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Nelle more della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).". (197)

Emendamento aggiuntivo Manca - Meloni Valerio - Sabatini - Cucca - Cuccu - Caria - Lotto

Articolo 1

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. È autorizzato, nell'anno 2011, a favore della Amministrazione provinciale di Sassari la concessione di un contributo straordinario di euro 1.000.000 per il completamento della strada provinciale n. 60 (UPB S07.01.002).".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S07.01.002

Infrastrutture di trasporto di interesse degli enti locali

2011 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.003

FNOL - investimenti

anno 2011 euro 1.000.000

mediante riduzione della voce 1, lettera a) della tabella 8 allegata al disegno di legge finanziaria. (206)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

18 bis. In sede di prima applicazione della presente norma, al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali che risulti comunque assegnato alla data di approvazione della presente legge alla Presidenza della Regione - Servizio trasparenza e comunicazione e iscritto all'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, si applica integralmente il contratto collettivo nazionale giornalistico. In armonia con la legislazione nazionale vigente è altresì riconosciuto il corrispondente trattamento previdenziale a favore dell'INPGI.

A tal fine si provvede, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, al conseguente provvedimento di inquadramento, nel ruolo unico regionale con la qualifica di giornalista, del personale interessato, individuato con provvedimento ricognitivo del Capo ufficio stampa di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 1963.".

UPB (NI)

Esercizio 2011 euro 25.000000 (FNOL - Parte corrente). (322)

Emendamento aggiuntivo Espa - Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Ad integrazione delle risorse già destinate alla concessione di contributi ad imprese artigiane ai sensi della legge regionale 51 del 1993 con procedura a bando e sportello "annualità 2009", è autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 sulle risorse già accertate ed impegnate.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S06.03.002

Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane

2011 euro 10.000.000

In diminuzione

UPB. FNOL

2011 euro 10.000.000. (381)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Sanna Gian Valerio

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, è autorizzata nell'anno 2011 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 finalizzata all'integrazione del fondo di garanzia del Consorzio fidi artigiano di II grado (UPB S06.03.001). Tale dotazione sarà destinata a copertura di apposito capitolo da costituirsi nella medesima UPB per le finalità di cui sopra.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S06.03.001

Incentivi alle attività artigiane

2011 euro 1.000.000

In diminuzione

UPB

S06.03.00l Incentivi alle attività artigiane

Capitolo S06.03.001

20ll euro 1.000.000. (383)

Emendamento aggiuntivo Barracciu - Sabatini - Bruno - Uras - Salis - Porcu.

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva lidi della Sardegna e accelerarne/consolidarne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni), la Regione autorizza i Confidi medesimi a imputare i contributi erogati dalla Regione autonoma della Sardegna ai sensi della legge regionale 5 marzo 2008, n.3, articolo 7, comma 47, come integrata dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 4, comma 3, direttamente alle riserve patrimoniali al fine di concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza previsto per gli intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni) se conformi alla istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Le risorse eventualmente trasferite a capitale sociale o al fondo consortile sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto legge n. 269 del 2003 - convertito con legge n. 326 del 2003.". (424)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Per l'attuazione di uno o più programmi per la messa in sicurezza di zone che hanno subito negli ultimi cinque ani processi alluvionali importanti del proprio territorio sono destinate risorse finanziare per un importo pari a 7.500.00 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Il programma annuale di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, nei limiti delle risorse suindicate.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S04.03.004 - Tutela e difesa del suolo. Investimenti

2011 euro 7.500.000

2012 euro 7.500.000

2013 euro 7.500.000

2014 euro 7.500.000

In diminuzione

UPB S08.01.004 - Fondo speciale per la rassegnazione dei residui dichiarati perenti

2011 euro 7.500.000

2012 euro 7.500.000

2013 euro 7.500.000

2014 euro 7.500.000. (444)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato l'ulteriore stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

2014 euro ---

In diminuzione

UPB S08.01.004 - Fondo speciale per la rassegnazione dei residui dichiarati perenti

2011 euro 10.000.000

2012 euro 10.000.000

2013 euro 10.000.000

2014 euro --- (445)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"l8 bis. Il personale di cui alla legge regionale n 3 del 2008, articolo 3, comma 16, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui al terzo periodo del punto 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 1965. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma ammontano a euro 330.000.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S01.02.002 - Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'amministrazione

2011 euro 330.000

2012 euro ---

2013 euro ---

In diminuzione

UPB 508.01.002 - Fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

2011 euro 330.000

2012 euro ---

2013 euro --- (446)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

All'articolo 1 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese è autorizzato, nell'anno 2011, lo stanziamento di euro 5.000.000; con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, è approvato il relativo programma di intervento.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 5.000.000

In diminuzione

UPB S01.03.010 - Fondo per la programmazione negoziata

2011 euro 5.000.000. (447)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Dessì - Maninchedda - Planetta - Solinas Christian

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente comma:

"18 bis. L'aurizzazione di spesa, disposta dall'articolo 4, comma 34, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), è incrementata di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al fine di integrare il Programma degli interventi urgenti approvato dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale con il ripristino delle opere sportive di interesse pubblico devastate dall'esondazione del Rio San Girolamo.".

COPERTURA FINANZIARIA:

In aumento

UPB S04.03.004

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

per incrementare il capitolo SC04.0389

In diminuzione:

UPB S08.0l.004 (somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare)

2011 euro 300.000

2012 euro 300.000

2013 euro 300.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0045. (460)

Emendamento aggiuntivo Sanna Giacomo - Dessì - Maninchedda - Planetta - Solinas Christian

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente comma:

"18 bis. Al fine di razionalizzare e riqualificare la spesa regionale, i contributi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 e articolo 9, comma 10, lettera o) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, sono direttamente erogati annualmente ai soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che gestiscono i siti riconosciuti dall'UNESCO.". (461)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Fondo anticongiunturale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000.000 in ragione di euro 100.000.000 per l'armo 2011, di euro 300.000.000 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000 per l'anno 2013 finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili.

2. Il fondo di cui al comma 1, è destinato, con riferimento allo stanziamento complessivo, al finanziamento di opere:

a) di interesse regionale nella misura del 15 per cento;

b) di interesse provinciale nella misura del 35 per cento;

c) di interesse comunale nella misura del 50 per cento;

3. Per l'ammissione al finanziamento di rispettiva competenza le province e i comuni presentano all'Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, la richiesta unitamente al progetto esecutivo dell'opera, completo di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzarla; sono dichiarate inammissibili le richieste con la documentazione incompleta e/o irregolare.

4. Il finanziamento destinato ai comuni è orientato ad interventi di rapida realizzabilità che per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale per ampliarne la ricaduta economica sullo stesso territorio.

5. Al rispetto delle percentuali di destinazione delle risorse di cui al comma 2, si può derogare in carenza di progetti ammissibili.

6. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone una graduatoria delle opere ammesse al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

7. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio del 30 aprile 2011.

8. La Regione, le province e i comuni, procedono all'appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro il termine perentorio del 30 maggio 2011. Il mancato rispetto del predetto termine comporta: per le opere di competenza della Regione il definanziamento delle stesse, per le opere di competenza delle province e dei comuni la revoca del finanziamento concesso.

9. Le risorse non impegnate con il programma di cui al comma 7 o resesi disponibili per effetto del disposto di cui al comma 8 costituiscono economie di bilancio.

10. Gli impegni per la realizzazione delle opere ammesse al finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi contrattuali necessari per la realizzazione dell'opera. Le somme a favore delle province e dei comuni sono erogate entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, il saldo finale dietro la presentazione del verbale di collaudo dell'opera stessa o, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavori pubblici, dietro presentazione della regolare esecuzione dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori e del rendiconto.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S01.03.010 - Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 40.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0628

UPB S08.01.004 -Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 60.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0045

UPB S08.01.002 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 100.000.000

2013 euro ---

mediante riduzione dalle voci della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 100.000.000

2012 euro 300.000.000

2013 euro 200.000.000. (65)

Emendamento aggiuntivo Sabatini - Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu

Articolo 3

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis (Fondo anticongiunturale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000.000 in ragione di euro 100.000.000 per l'armo 2011, di euro 300.000.000 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000 per l'anno 2013 finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili.

2. Il fondo di cui al comma 1, è destinato, con riferimento allo stanziamento complessivo, al finanziamento di opere:

a) di interesse regionale nella misura del 15 per cento;

b) di interesse provinciale nella misura del 35 per cento;

c) di interesse comunale nella misura del 50 per cento;

3. Per l'ammissione al finanziamento di rispettiva competenza le province e i comuni presentano all'Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, la richiesta unitamente al progetto esecutivo dell'opera, completo di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzarla; sono dichiarate inammissibili le richieste con la documentazione incompleta e/o irregolare.

4. Il finanziamento destinato ai comuni è orientato ad interventi di rapida realizzabilità che per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale per ampliarne la ricaduta economica sullo stesso territorio.

5. Al rispetto delle percentuali di destinazione delle risorse di cui al comma 2, si può derogare in carenza di progetti ammissibili.

6. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone una graduatoria delle opere ammesse al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

7. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio del 30 aprile 2011.

8. La Regione, le province e i comuni, procedono all'appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro il termine perentorio del 30 maggio 2011. Il mancato rispetto del predetto termine comporta: per le opere di competenza della Regione il definanziamento delle stesse, per le opere di competenza delle province e dei comuni la revoca del finanziamento concesso.

9. Le risorse non impegnate con il programma di cui al comma 7 o resesi disponibili per effetto del disposto di cui al comma 8 costituiscono economie di bilancio.

10. Gli impegni per la realizzazione delle opere ammesse al finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi contrattuali necessari per la realizzazione dell'opera. Le somme a favore delle province e dei comuni sono erogate entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, il saldo finale dietro la presentazione del verbale di collaudo dell'opera stessa o, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavori pubblici, dietro presentazione della regolare esecuzione dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori e del rendiconto.".

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S01.03.010 - Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 40.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0628

UPB S08.01.004 -Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 60.000.000

2012 euro 100.000.000

2013 euro 100.000.000

mediante riduzione del capitolo SC08.0045

UPB S08.01.002 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 100.000.000

2013 euro ---

mediante riduzione dalle voci della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria

In aumento

UPB S07.10.005 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2011 euro 100.000.000

2012 euro 300.000.000

2013 euro 200.000.000. (217)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Bruno - Porcu - Sabatini - Barracciu - Cocco

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis

1. Il parere espresso dall'Assessorato regionale dell'Urbanistica in sede di VAS dei Piani urbanistici comunali è considerato a tutti gli effetti espressione formale della verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.". (71)

Emendamento aggiuntivo Sechi - Uras - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu - Bruno

Articolo 1

Al fine di superare la situazione di precarietà in cui versa l'Istituto statale professionale alberghiero di Alghero, attualmente ospitato nell'ex Hotel Esit di proprietà della Regione e in altri locali decentrati, non funzionali alle esigenze didattiche del corpo insegnante e degli alunni, in gran parte convittori, è concesso un finanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2011, in favore della Provincia di Sassari, finalizzato alla realizzazione del nuovo Istituto statale professionale di Alghero con annesso convitto. (UPB S02.01.005 Capitolo SC02.0083)

È autorizzata altresì la vendita dell'immobile dell'ex Hotel Esit di Alghero, di proprietà del demanio regionale, con vincolo di destinazione d'uso alberghiero.

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 3.000.000

In aumento

UPB S02.01.005 euro 3.000.000. (185)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

L'Amministrazione regionale, in deroga alle vigenti disposizioni di legge connesse alla realizzazione di idonee strutture pubbliche per l'istruzione secondaria superiore e per assicurare il regolare prosieguo dei corsi di studio professionale presso l'Istituto statale professionale alberghiero di Alghero, attualmente ospitato in via precaria nell'ex Hotel Esit e in altri locali non adeguati alle attività scolastiche, è concesso un finanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2011, in favore della Provincia di Sassari, finalizzato alla edificazione del nuovo istituto con annesso convitto (UPB S02.01.005 Capitolo SC02.0083).

La Regione provvederà, eseguito il trasferimento del predetto istituto scolastico nella nuova sede per la quale si dispone il finanziamento, alla vendita dell'immobile dell'ex Hotel Esit di Alghero con vincolo di destinazione d'uso alberghiero.

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 3.000.000

In aumento

UPB S02.01.005 euro3.000.000. (365)

Emendamento aggiuntivo Diana Mario - Sanna Giacomo - Steri - Vargiu

Articolo 1

È aggiunto il seguente articolo:

"Art. 1 bis (Indirizzi per la pianificazione urbanistica in relazione alla prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici)

1. I comuni, in sede di approvazione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali di quelli vigenti, sono tenuti ad effettuarne appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica e ad assumere le conclusioni. Detti studi sono riferiti alle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A, B, C, D, F e G. Nelle zone classificate come E e H, gli stessi studi sono obbligatoriamente effettuati solo nella previsione di rilevanti interventi edificatori o di trasformazione responsabilmente valutati dal comune interessato sulla base di principi di prudenza e ragionevolezza.

2. Ferma restando la piena efficacia degli strumenti urbanistici coerenti con le disposizioni di cui al comma 1, gli studi di compatibilità sono gradualmente estesi all'intero territorio comunale sulla base di criteri di ragionevolezza e prudenza adottati dal comune interessato.

3. Indipendentemente dalla circostanza di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di variante degli stessi, tutti i comuni sono tenuti ad effettuare gli studi di compatibilità di cui al comma 1 e ad assumerne le conclusioni, entro un periodo di due anni. Nelle more gli strumenti urbanistici vigenti conservano piena efficacia, ferma restando la facoltà dei comuni di adottare misure cautelative conformi alle leggi vigenti.

4. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.". (196)

Emendamento aggiuntivo Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara - Zuncheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente comma:

"Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005 che impone che negli atti di programmazione generale (PRS - DAPEF) siano contenute disposizioni concernenti il superamento delle condizioni di precarietà del lavoro e della vita dei lavoratori, a completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari, è inquadrato a domanda presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili, atipiche, libero professionali, o mediante contratto con impresa individuale, che risulti, o comunque, sia già stato impiegato con le predette forme nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino - Ospedale Microcitemico - purché in possesso, all'atto della approvazione della presente legge, del requisito dei trenta mesi di attività complessiva, anche non continuativa, negli ultimi cinque anni. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della amministrazione sanitaria competente nell'ambito degli stanziamenti per salari e stipendi per l'anno 2011 e successivi. È altresì inquadrato con le medesime modalità il personale precario, in possesso degli stessi requisiti, che operi o abbia operato presso i laboratori di analisi delle aziende sanitarie e ospedaliere, a tal fine ove occorra e valutato il possesso dei requisiti di studio e professionali maturati anche nel periodo di servizio precario al personale in argomento è attribuito il profilo professionale necessario all'inquadramento.". (235)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Al fine di prevenire e contenere gravi fenomeni di degrado sociale ed economico della Provincia Ogliastra e considerato che il CSM, con risoluzione del 13 gennaio 2010, ha varato la proposta al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e che in attuazione ditale proposta rischia la soppressione un importante presidio per l'amministrazione della giustizia civile e penale nel territorio sardo quale quello del Tribunale di Lanusei, la Giunta regionale, in attuazione degli obiettivi di equilibrio territoriale e armonico sviluppo dell'intera isola contenuti nel PRS in vigore e nel DAPEF 2011, provvede entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge alla presentazione di specifico disegno di legge al Consiglio regionale contenete tutte le misure, i provvedimenti e gli atti di propria competenza necessari al mantenimento del predetto presidio." (290)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1 bis.

La norma di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sui finanziamenti destinati ai comuni singoli, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), e finalizzati all'attivazione e al finanziamento delle scuole civiche di musica per l'anno scolastico 2004-2005 e seguenti è abrogata.". (291)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Ai fini del contenimento della spesa e la sua migliore destinazione in attuazione degli obiettivi indicati in materia dal DAPEF 2011, il comma 1, lettera c), articolo 5, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), è abrogata.". (292)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Zedda Massimo

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Ai fini del contenimento della spesa e la sua migliore destinazione in attuazione degli obiettivi indicati in materia dal DAPEF 2011, il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28, è così integrato: 'I finanziamenti sono assegnati ai Comuni, singoli o associati, che abbiano già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali, o che abbiano una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o superiore ai 20.000 per le nuove scuole civiche di musica sorte dopo il 2005.'". (293)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 1 milione di euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.". (355)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 950 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 950. 000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 950.000. (356)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 900 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 900.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 900.000. (357)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 850 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 850.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 850.000. (358)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 800 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 800.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 800.000. (359)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 750 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 750.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 750.000. (360)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 700 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 700.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 700.000. (361)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 650 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 650.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 650.000. (362)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 600 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 600.000

In aumento

UPB S02.01.009 euro 600.000. (363)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione dei programmi di mobilità internazionale studentesca promossi e gestiti dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari è disposto un finanziamento aggiuntivo per l'anno 2011 di 550 mila euro. La predetta assegnazione aggiuntiva è trasferita con le medesime modalità e criteri adottati dall'Amministrazione regionale per gli analoghi interventi già previsti. L'Unità previsionale di base S02.01.009 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2011 è pertanto incrementato del corrispondente importo.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 550.000

In aumento

UPB S02.01.000 euro 550.000. (364)

Emendamento aggiuntivo Zuncheddu - Uras - Sechi - Zedda Massimo - Ben Amara

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1 bis. Ai fini del contenimento della spesa e la sua migliore destinazione in attuazione degli obiettivi indicati in materia dal DAPEF 2011, alfine di intervenire sulle problematiche sorte in relazione alla grave crisi in cui versa il comparto orto-serricolo ed i danni sofferti delle medesime aziende agricole nel territorio comunale di Capoterra, sia in seguito ai tragici eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, che per i danni dovuti a nuovi e successivi eventi calamitosi oltre che alla presenza della falena del pomodoro (tuta absoluta), la Regione provvede con apposito specifico provvedimento della Giunta regionale alla erogazione di un finanziamento nella misura di euro euro 15.000 per l'anno 2011, in favore di ciascuna azienda che possieda i requisiti soggettivi di crisi aziendale temporanea indicate nel medesima provvedimento e prioritariamente finalizzato al risarcimento danni strutturali e produttivi.

La spesa per l'attuazione della presente norma è valutata in 4 milioni e si provvede tramite riduzione di pari importo del FNOL 2011 parte corrente e al corrispondente incremento per il 2011 della UPB relativa agli interventi di aiuto per calamità naturali prevista nel bilancio regionale.". (294)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1.bis:

"Art. 1 bis. A parziale modifica della legge regionale finanziaria 2008, articolo 5, comma 10, per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per l'occupazione nel settore ambientale, la Giunta regionale provvede alla adozione definitiva della proposta istitutiva di parchi naturali regionali fra quelli individuati ai sensi della normativa regionale in materia, previa acquisizione della preliminare intesa dei comuni interessati, anche attraverso le procedure in materia di istruttoria pubblica e conferenza dei servizi di cui alla legge regionale n. 40 del 1990.

La proposta è trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Nelle more dell'approvazione delle predette proposte sono finanziati gli interventi di tutela all'interno dei perimetri dei parchi per i quali sia stata raggiunta l'intesa preliminare con comuni interessati. In tali interventi sono prioritariamente impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa. La spesa è valutata in euro 10 milioni per il 2011 e si provvede tramite uno specifico stanziamento a valere sull'UPBS di nuova istituzione a fronte di una riduzione di pari importo del FNOL 2011.

Per gli anni successivi si dispone con specifica norma finanziaria.". (310)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1,bis:

"Art. 1 bis. Il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione in prima applicazione, in deroga all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 marzo 2011 su proposta della Giunta regionale. Il predetto Piano, è predisposto con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali; a tal fine è convocata specifica conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. La presente disposizione interviene per il superamento del blocco pluriennale della spesa dei fondi già destinati agli interventi in materia di lavoro ivi compresi quelli provenienti dai precedenti esercizi, che in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006 sono conservati in conto residui per essere impegnati nell'anno in corso.". (311)

Emendamento aggiuntivo Barracciu - Bruno - Uras - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Al fine di adeguare le disposizioni finanziarie agli obiettivi indicati nel DAPEF relativa a garantire continuità ai servizi di valorizzazione e tutela dei beni culturali i servizi comunali ed intercomunali connessi alla gestione dei predetti beni, di quelli archeologici, storici ed architettonici, e i servizi bibliotecari, delle mediateche e delle ludoteche sono attribuiti alle province che provvedono, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate ricadenti nei rispettivi territori di competenza.

Nelle attività di servizio predette è impiegato integralmente il personale, anche socio di cooperativa, che abbia operato presso le amministrazioni locali, nei limiti e secondo quanto stabilito in apposito provvedimento normativo approvato dal Consiglio su proposta della Giunta regionale che a tal fine predispone specifico disegno di legge entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge.". (313)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 20 del 2005, che impone all'Amministrazione di prevedere nei propri atti di programmazione generale (PRS, DAPEF) politiche di effettivo contrasto alla precarizzazione del lavoro e della condizione di vita dei lavoratori, assumendo tali politiche come necessarie allo sviluppo equilibrato della società sarda, definisce, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli enti locali, le OO.SS. e le associazioni datoriali, un piano pluriennale di durata massima quinquennale, di stabilizzazione dei lavoratori precari, con forme contrattuali flessibili o atipiche, del sistema pubblico e privato. Nel predetto piano costituiscono specifici allegati i "piani di stabilizzazione" della Regione e degli enti, delle agenzie regionali e del Sistema sanitario regionale, approvati secondo le rispettive disposizioni normative.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, ed è realizzato privilegiando gli accordi decentrati tra le parti datoriali e sindacali interessate, anche ricorrendo all'applicazione di vigenti normative d'incentivazione. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche regionali ed a quelle sottoposte al controllo della Regione di procedere, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, ad assunzioni con forme contrattuali atipiche. Sono, comunque, sospese tutte le assunzioni di personale non dirigente, a qualunque titolo effettuate, che non prevedano procedure selettive pubbliche concorsuali.

È fatto divieto alle stesse amministrazioni di effettuare assunzioni a tempo determinato nella copertura di vacanze permanenti di organico tali da determinare, con l'utilizzo di ricorrenti proroghe, posizioni precarie di lavoro. È fatta salva la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009.

Le risorse necessarie alla attuazione della presente norma sono valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 a valere sul fondo per l'occupazione.". (314)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo l bis:

"La Regione, ai fini di un'organica trattazione del fenomeno del precariato, definisce, tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli enti locali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali, un piano pluriennale di durata massima quinquennale, di stabilizzazione dei lavoratori precari, con forme contrattuali flessibili o atipiche, del sistema pubblico e privato. Nel predetto piano costituiscono specifici allegati i "piani di stabilizzazione" della Regione e degli enti, delle agenzie regionali e del Sistema sanitario regionale, approvati secondo le rispettive disposizioni normative.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, ed è realizzato privilegiando gli accordi decentrati tra le parti datoriali e sindacali interessate, anche ricorrendo all'applicazione di vigenti normative d'incentivazione. Le necessarie risorse sono valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 a valere sul fondo per l'occupazione. La copertura finanziaria graverà sul FNOL 2011, 2012, 2013.". (315)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. I finanziamenti e i contributi per le infrastrutture civili e i contributi di risarcimento danni alle popolazioni, sono da effettuarsi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di dichiarazione dello stato di calamità, secondo le modalità seguenti:

a) tramite anticipazione almeno nella misura minima del 60 per cento del dichiarato con specifica autocertificazione dagli aventi titolo, previa verifica di massima sulla congruità della richiesta a cura delle strutture competenti nelle procedure di risarcimento;

b) con successivo eventuale saldo sulla base delle attestazioni prodotte della spesa effettivamente sostenuta.". (316)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della tempestiva attuazione della spesa prevista in materia di tutela dei suoli e in funzione di prevenzione dei danni al sistema regionale delle infrastrutture e ad impianti ed attività produttive alle abitazioni in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006.

È istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio, composta da undici consiglieri e nominata dal Presidente del Consiglio regionale, con la finalità di indagare sullo stato del territorio regionale.

La Commissione, nello specifico, ha il compito di indagare sulle cause delle ricorrenti tragiche conseguenze relative al verificarsi di eventi calamitosi alluvionali e di dissesto idrogeologico del territorio regionale, che in particolare abbiano interessato insediamenti abitativi, anche legittimamente realizzati, impianti ed aziende produttive. Tale indagine, che riguarda tutte le funzioni di responsabilità regionale, è estesa agli atti delle amministrazioni delle zone interessate, con riferimento anche ai provvedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, di gestione dei fenomeni di abusivismo edilizio, di intervento pubblico o privato obbligatorio in funzione della tutela del territorio o del recupero degli ambiti naturali compromessi.

Può essere oggetto dell'attività della Commissione ogni altro argomento che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo e per il potenziamento degli interventi di prevenzione dei danni originati dai predetti eventi calamitosi.

La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili e di elaborare studi nelle materie di cui al presente articolo, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie e formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.". (317)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, comma 1 lettera b, destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli dell'articolo 3, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2009 finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990.

La Regione, con specifica deliberazione della Giunta regionale, si avvale per la attuazione dei predetti interventi, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della citata legge regionale n. 40 del 1990 e i relativi accordi sono pubblicati entro 10 giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati di cui al precedente comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.". (319)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Il personale dipendente delle imprese private che, alla data del 31 dicembre 2005, risultava adibito ai servizi idrici di potabilizzazione e depurazione nel territorio regionale, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato (Abbanoa Spa) nel numero e secondo le qualifiche formalmente certificati, con le medesime modalità di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta disposizione si applica inoltre al personale che sia stato assunto, entro il 31 dicembre 2006, da imprese affidatarie della gestione di nuovi impianti realizzati successivamente al 31 dicembre 2005. La predetta disposizione integra l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2005.". (318)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. Il personale dipendente delle imprese private che, alla data del 31 dicembre 2005, risultava adibito ai servizi idrici di potabilizzazione e depurazione nel territorio regionale, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato (Abbanoa spa) nel numero e secondo le qualifiche formalmente certificati, con le medesime modalità di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta disposizione si applica inoltre al personale che sia stato assunto, entro il 31 dicembre 2006, da imprese affidatarie della gestione di nuovi impianti realizzati successivamente al 31 dicembre 2005. La predetta disposizione integra l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2005. La presente disposizione si applica senza oneri a carico del bilancio regionale.

Per assicurare la continuità nelle attività dei beni culturali e delle biblioteche e archivi degli enti locali la Giunta regionale provvede alla approvazione di apposite specifiche norme per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, anche soci di cooperative, oggetto delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2008.

Per assicurare la continuità delle attività del servizio beni culturali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili, nell'ambito di progetti regionali e interregionali, e che tuttora prestino la loro attività, da almeno cinque anni, presso l'assessorato competente in materia di beni culturali, possono essere inquadrati a domanda nell'amministrazione regionale, purché in possesso dei requisiti posseduti per l'accesso alle categorie del personale regionale. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con corrispondente incremento della dotazione organica. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono quantificati in euro 350.000 per l'anno 2009 (UPB S01.02.001)

Sono inoltre inquadrati nelle rispettive amministrazioni il personale già impiegato, in forme atipiche e flessibili, nelle attività di prelievo e analisi delle acque anche attraverso le procedure di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 31 del 1998, ed il personale impiegato per l'attuazione del progetto "Sfera" con le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della legge 29 maggio 2007, n.2, purché in possesso, all'atto della approvazione della presente legge, del requisito dei trenta mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi cinque anni. Gli oneri relativi sono a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni stanziati per salari e stipendi per l'anno 2009 e successivi.

Sono confermate per un ulteriore triennio le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge regionale n. 2 del 2007 per la predisposizione di un piano pluriennale per la stabilizzazione dei lavoratori precari del sistema pubblico regionale. A tal fine provvedono, in modo analogo e autonomamente, gli enti e le agenzie regionali che sono autorizzate a valutare i periodi di servizio maturati nelle strutture soppresse le cui competenze e/o il personale sia stato trasferito, in relazione a processi di riforma. Nei predetti periodi di servizio sono valutati anche quelli sostenuti da borse di studio o ricerca. Sono confermate altresì le analoghe disposizioni del piano sanitario regionale - piano per il superamento del lavoro precario 2007/2011 di cui alla deliberazione n. 22/31 del 7 giugno 2007, al fine di consentire l'integrazione delle stabilizzazioni previste, anche attraverso una verifica delle possibilità di incremento delle dotazioni organiche delle relative aziende.

A completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari nel sistema regionale, sono inquadrati a domanda presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili, atipiche o libero professionali, già impiegati nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino - Ospedale Microcitemico - purché in possesso, all'atto della approvazione della presente legge, del requisito dei 30 mesi di attività anche non continuativi negli ultimi cinque anni. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della amministrazione competente nell'ambito degli stanziamenti per salari e stipendi per l'anno 2009 e successivi. È altresì inquadrato con le medesime modalità il personale precario, in possesso degli stessi requisiti, che operi presso i laboratori di analisi delle aziende sanitarie e ospedaliere.

I lavoratori di cui all'articolo 32, comma 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2, che abbiano sostenuto, risultando idonei, pubbliche selezioni concorsuali possono essere inquadrati nei ruoli delle rispettive amministrazioni sanitarie anche in sovrannumero. A tal fine, con specifico provvedimento dell'Amministrazione regionale, è assegnato su richiesta delle competente azienda sanitaria un contributo incentivante finalizzato alla assunzione nella misura prevista per la stabilizzazione dei LSU, a valere sui fondi in conto residui, di cui alla lettera b), dell'articolo 6, della legge regionale 18 febbraio 2008 n. 2.

I lavoratori assunti con contratti a termine, flessibili o atipici, che abbiano prestato servizio, anche non continuativo, presso amministrazioni dello Stato, della Regione e degli enti pubblici locali e settoriali in Sardegna per almeno trenta mesi, possono essere assunti con contratti a tempo indeterminato presso le amministrazioni regionali e degli enti pubblici locali, qualora abbiano superato selezioni pubbliche di tipo concorsuale e previa verifica della necessaria copertura finanziaria a carico dell'ente procedente. A tal fine i predetti lavoratori sono iscritti in liste speciali della Provincia di residenza, avuto riguardo alle qualifiche professionali possedute, alla durata del servizio prestato, ai carichi familiari e al reddito. È confermato il limite per le amministrazioni regionali di procedere alle stabilizzazioni occupazionali di cui alla presente norma nella misura massima del 50 per cento delle disponibilità in organico.".

COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2011 euro 15.000.000

(Bilancio 2011)

Esercizio 2012 euro 15.000.000

(Bilancio 2012)

Esercizio 2013 euro 15.000.000

(Bilancio 2013). (324)

Emendamento aggiuntivo Uras - Barracciu - Bruno - Salis - Porcu - Sabatini

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. Ai fini della attuazione degli obiettivi sociali ed economici indicati nel PRS e nel DAPEF 2011 l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009, in accoglimento delle osservazioni della Corte costituzionale concernenti il superamento dell'obbligatoria selezione di tipo concorsuale per il personale precario delle amministrazioni locali è integrato come segue

1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento.

1.ter. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002.

1.quater Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria dì merito formulata a seguito della selezione di cui al precedente comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

1.quinquies I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.".

In diminuzione

FNOL 2011 4 milioni di euro

In aumento

UPB S01.06.001. 4 milioni di euro. (325)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 25 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 30 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 30.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 30.000.000. (378)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 25 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 27 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 27.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 27.000.000. (377)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 25 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 25 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 25.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 25.000.000. (374)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 20 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 25 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione FNOL euro 20.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 20.000.000. (376)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo: 1 bis

"Art. 1 bis. La Regione è autorizzata a finanziare un piano pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici di proprietà regionale, provinciale e comunale al fine di: a) evitare il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico; b) per favorire il recupero di edifici all'uso sociale e per lo sviluppo di attività associative in sede locale di tipo solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo. Il piano di durata decennale è finanziato con almeno euro 23 milioni, annualmente determinato con specifica norma finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2011 il finanziamento è determinato in euro 23 milioni. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali.

Per la realizzazione del predetto piano la Regione provvede a stipulare con le associazioni di categoria dell'impresa edile specifiche intese aventi per oggetto un preziario favorevole da applicare nella definizione dei contratti per l'esecuzione dei lavori. I vincitori delle gare d'appalto per l'affidamento degli interventi previsti sono obbligati alla applicazione delle tariffe di cui al citato preziario, pena la mancata attribuzione dell'incarico.".

In diminuzione

FNOL euro 23.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 23.000.000. (375)

Emendamento aggiuntivo Uras

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

"L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga alle vigenti normative in materia di finanziamento degli enti locali un contributo al Comune di Alghero in conto capitale di euro 3.000.000 per l'acquisto del Cinema teatro Selva, al fine di salvaguardare la predetta struttura di alto valore storico e architettonico dal progressivo decadimento e per recuperarla all'uso sociale e culturale.".

In diminuzione

FNOL - Parte corrente euro 3.000.000

In aumento

UPB SNI (nuova istituzione) euro 3.000.000. (366)

Emendamento aggiuntivo Mulas

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente

"Art. 1 bis. (Disposizioni a favore delle popolazioni interessate da fenomeni di inquinamento conseguente ad attività industriali).

1. A decorrere dall'anno 2011 le entrate a favore delta Regione provenienti dalle attività industriali elencate nell'allegato 1 della Convezione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 marzo 2001 n. 108, sono destinate nella misura del 50 per cento a favore dei singoli territori interessati dai fenomeni di inquinamento ambientale correlato alla attività industriale svolta dall'impresa che effettua il versamento dei tributi.

2. Le somme vengono destinate ai comuni in cui risiedono le popolazioni interessate, perché pongano in essere interventi di monitoraggio ambientale, di recupero e valorizzazione del territorio compromesso dai fenomeni d'inquinamento, di monitoraggio della salute delle persone, di prevenzione delle patologie collegate allo svolgimento delle attività industriali ed in generale di promozione di attività sociali e produttive ecosostenibili e tese alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, con esclusione degli interventi di bonifica e recupero ambientale che la legge espressamente pone a carico di chi inquina.

3. Anche con riferimento ai territori interessati dai precedenti commi 1 e 2 la regione promuove la applicazione del generale principio "chi inquina paga", di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, sulle responsabilità ambientali, in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.".(215)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

"Art. 1 bis. (Disposizioni a favore delle popolazioni interessate da fenomeni di inquinamento conseguente ad attività industriali).

1. A decorrere dall'anno 2011 le entrate a favore delta Regione provenienti dalle attività industriali elencate nell'allegato 1 della Convezione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 marzo 2001 n. 108, sono destinate nella misura del 50 per cento a favore dei singoli territori interessati dai fenomeni di inquinamento ambientale correlato alla attività industriale svolta dall'impresa che effettua il versamento dei tributi.

2. Le somme vengono destinate ai comuni in cui risiedono le popolazioni interessate, perché pongano in essere interventi di monitoraggio ambientale, di recupero e valorizzazione del territorio compromesso dai fenomeni d'inquinamento, di monitoraggio della salute delle persone, di prevenzione delle patologie collegate allo svolgimento delle attività industriali ed in generale di promozione di attività sociali e produttive ecosostenibili e tese alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, con esclusione degli interventi di bonifica e recupero ambientale che la legge espressamente pone a carico di chi inquina.

3. Anche con riferimento ai territori interessati dai precedenti commi 1 e 2 la regione promuove la applicazione del generale principio 'chi inquina paga'.". (448)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Integrazioni alla legge regionale n. 15 del 1965)

1. Nell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1965, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2 bis. L'indennità dirigenziale e quella per il coordinamento di strutture organizzative e/o incarichi di alta professionalità, ricerca e studio e l'indennità di comandante di stazione forestale, sono liquidate per un numero di anni pari a quelli di fruizione della stessa, calcolando per anno intero eventuali frazioni. Ai fini dell'integrazione FITQ alla pensione, la medesima indennità è valutata in rapporto agli anni di iscrizione allo stesso fondo per il numero degli anni di percezione della stessa.

2 ter. In attesa della nuova disciplina di revisione del fondo istituito dalla legge regionale n. 15 del 1965, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto fondo per effetto delle diverse disposizioni legislative, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.

2 quater. Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articolo 27 della legge regionale n. 33 del 1984 e articolo 19 della legge regionale n. 6 del 2000; ai maggiori oneri finanziari si provvede con le economie derivanti dall'applicazione del precedente comma 2 bis.

2 qinquies. Sono fatte salve le istanze di iscrizione al fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1° gennaio 2002 e accolte dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 33 del 1984.

2 sexies. Il comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008 è soppresso.". (449)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis

1. Il Consiglio regionale della Sardegna presenta al Parlamento della Repubblica la seguente proposta di legge costituzionale di modificazione della legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Art. 1 (Composizione del Consiglio regionale)

1. L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

'Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.'". (451)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccureddu

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis (Razionalizzazione della spesa - Razionalizzazione enti locali)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Il Consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.". (209)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. È autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 177.000.000 sul capitolo SC05.0010 per il ripiano del disavanzo della spesa d'esercizio delle ASL e delle Aziende Ospedaliere. Alla copertura si provvederà mediante diminuzione delle seguenti somme dai relativi dai capitoli indicati d fonte:

500.000 SC05.0014

35.000.000 SC05.0020

4.000.000 SC05.0028

20.000.000 SC05.0033

30.000.000 SC0S.0056

5.000.000 SC05.0084

1.000.000 SC05.0093

4.000.000 SC05.0117

1.000.000 SC05 0180

1.000.000 SC05 0232

1.000.000 SC05 0350

1.000.000 SC05 0562

2.000.000 SC05 0638

30.000.000 SC01.0628

1.000.000 SC01.0216

2.000.000 SC02.0086

5.000.000 SC02.0882

4.000.000 SC02.1022

1.000.000 SC02.1147

1.000.000 SC02.1148

1.000.000 SC02.1152

1.000.000 SC03.0015

1.000.000 SC04.1296

5.000.000 SC04.1369

1.000.000 SC04.2442

1.000.000 SC04.2467

1.000.000 SC04.2491

1.000.000 SC04.2675

1.000.000 SC04.2774

2.000.000 SC06.0169

2.000.000 SC06.0178

1.000.000 SC06.0177

3.000.000 SC06.0480

1.000.000 SC06.0612

1.000.000 SC06.1159. (452)

Emendamento aggiuntivo Meloni Francesco - Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 è inserito il seguente:

1 bis. A completamento delle azioni di stabilizzazione dei lavoratori precari, è inquadrato a domanda presso la competente amministrazione sanitaria il personale precario assunto con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili, atipiche, libero professionali, o mediante contratto con impresa individuale che risulti, comunque, sia già stato impiegato con le predette forme contrattuali flessibili, atipiche o libero professionali, nelle attività del laboratorio delle malattie metaboliche del bambino dell'Ospedale Microcitemico ovvero che abbia operato in quelle amministrative di ricevimento e ufficio ticket presso cooperative sociali che abbiano gestito servizi del Policlinico AOU di Monserrato. Il requisiti per la stabilizzazione è il possesso, all'atto dell'approvazione della presente legge, di sei anni di attività complessiva negli ultimi dieci anni presso le rispettive aziende. Gli oneri relativi sono a carico rispettivamente del bilancio dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e dell'AOU di Cagliari; le somme finora utilizzate per il funzionamento dei servizi di cui trattasi, ivi incluse anche quelle relative al personale, sono aggiunte in via definitiva all'assegnazione annuale di competenza delle rispettive aziende.". (453)

Emendamento aggiuntivo Vargiu

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Disposizioni per l'immediato pagamento dei debiti ai fornitori da parte della pubblica amministrazione nella Regione Sardegna)

1. I crediti accertati e scaduti nei confronti:

a) della Regione autonoma della Sardegna;

b) degli enti strumentali regionali;

c) delle aziende sanitarie;

d) degli enti locali della Sardegna;

e) delle società e degli enti a maggioranza regionale;

f) delle società e degli enti a maggioranza degli enti locali della Sardegna

che siano vantati da parte di imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché le altre persone fisiche residenti in Sardegna possono essere oggetto di cessione, procura all'incasso o altro atto analogo nei confronti di banche operanti nel territorio regionale, che assicurino l'anticipazione dell'intero credito o di una sua parte.

2. La cessione del credito avviene con atto specifico da stipularsi tra il creditore e una o più banche di cui al comma 1, secondo apposita convenzione quadro predisposta dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione.

3. Tra la Regione e gli altri enti debitori di cui al comma 1 viene stipulata apposita convenzione che assicuri l'accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della ricuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che potranno essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S01.03.009 - Altre spese istituzionali

2011 euro 25.000.000

In diminuzione

UPB S08.01.001 - FNOL - Parte corrente

2011 euro 25.000.000. (454)

Emendamento aggiuntivo Stochino - Sabatini - Uras - Porcu - Zedda - Barracciu

Articolo 1

Dopo l'artico 1 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Destinazione dell'avanzo di amministrazione dell'Ente foreste)

1. L'avanzo di amministrazione dell'Ente foreste e le economie derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono utilizzate prioritariamente per l'assunzione di nuove unità a tempo indeterminato (OTI) nei cantieri, secondo programmi deliberati dal consiglio di amministrazione dello stesso ente, nel rispetto dei posti disponibili anche mediante la creazione di nuove attività produttive da realizzare nei cantieri forestali.". (463)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 28, 31, 212, 40, 189, 191, 43, 77, 234, 444, 447, 460, 185, 365, 235, 311, 314, 315, 319, 325, 378, 453, 454, 463 sono spostati all'articolo 3. L'emendamento numero 452 è spostato al Bilancio. Gli emendamenti numero 102, 99, 94, 98, 11, 111, 230 sono privi di copertura finanziaria. Gli emendamenti numero 95, 432, 435, 436, 437, 438, 440, 443, 52, 61, 67, 68, 113, 69, 70, 72, 73, 74, 322, 446, 71, 196, 310, 313, 317, 318, 324, 215, 448, 449, 451, 209 sono inammissibili.

E' aperta la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (P.D.). Presidente, colleghi, Assessori, entriamo faticosamente nel merito di questa legge finanziaria e di bilancio che, nonostante una rappresentazione semplicistica da parte dei media, ci vede, e lo dobbiamo dire con forza mentre iniziamo la discussione, su posizioni profondamente diverse. Credo che anche questo articolo 1 testimoni, egregiamente, come le vostre difficoltà, la carenza di programmazione, la mancanza di un'idea di Sardegna, di un progetto condiviso, perché non siete in grado di condividerlo, perché non c'è unità di intenti tra di voi, generi una legislazione che chiamiamo "rabberciata" dove ogni consigliere mette delle pezze.

Io dico che questa legislazione genera dei mostri perché se non c'è una bussola, se non c'è un'idea di Sardegna, se non c'è una rotta che indirizzi le politiche, rispetto alla quale poter verificare la coerenza di quello che si mette in campo, per effetto delle pressioni che vengono esercitate su ognuno di noi da parte dei soggetti sociali, da parte degli enti locali, fatalmente il Consiglio, ogni legislatore tende ad arrangiarsi, a fare qualcosa, a non rimanere fermo.

Il risultato però è il dispositivo dell'articolo 1 (al di là di emendamenti che sono stati spostati agli articoli successivi e che saranno ancora peggio da questo punto di vista); l'articolo 1 dovrebbe essere preminentemente un articolo di natura finanziaria: quadratura dei conti, copertura del disavanzo, ma la tentazione di fare qualcosa porta a inserire materie, le più disparate, e lo vedremo in maniera molto chiara anche negli emendamenti. Come considerare all'interno di questo articolo argomenti come quello del comma 17 che prevede la spesa di 200 mila euro per il funzionamento di una cabina di regia finalizzata al supporto delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche? Una pezza, una toppa che applichiamo a una legge di settore che si rinuncia a fare.

Abbiamo anche approvato un ordine del giorno nelle scorse settimane sulla scuola, ma non siamo in grado di elaborare una legge di settore, probabilmente tra di voi ci sono visioni diverse anche sul ruolo della scuola, della scuola pubblica, della formazione professionale, e allora che cosa facciamo? In finanziaria, quella finanziaria che dovrebbe essere snella ma che riempiamo ormai, l'abbiamo capito, di piccoli interventi che dovrebbero lavarci la coscienza dalla vostra incapacità di produrre riforme organiche, inseriamo 200 mila euro così, per mettere una toppa a un sistema che evidentemente non riesce a produrre progetti che affrontino il grande problema della dispersione scolastica, il grande problema delle future generazioni, dato che ogni statistica OCSE ci dice che il tasso di disoccupazione è doppio per chi non raggiunge un titolo di studio superiore o di laurea.

Ancora, come valutare il comma 19? Alcuni commi meriterebbero un'attenzione non soltanto da parte di chi si occupa di legislazione ma, secondo me, un'attenzione più generale perché sono veramente dei pezzi unici. E come chiamare il comma 18 che autorizza l'amministrazione regionale a erogare incentivi, per un periodo di tre anni, a quei soggetti della Comunità europea operanti nel settore dell'autotrasporto al fine di promuovere l'equiparazione economica e sociale degli abitanti delle isole minori ai cittadini residenti sul territorio regionale? Ora, finalità così ampia e così poco specificata vale per tutto e per il contrario di tutto. Come e attraverso quali misure e quali interventi queste ditte di autotrasporto possono contribuire a un fine così alto? Non è dato capire. E perché soltanto le ditte di autotrasporto? Perché non anche soggetti operanti in altri settori, le compagnie aeree, se vogliamo rimanere in tema di trasporti, oppure la scuola, la sanità?

Siccome mi devo riempire la bocca e lavare la coscienza anche in questo caso cito degli obiettivi importanti, grandiosi, fatto salvo che chiaramente non è specificata la natura degli interventi perché poi rimando, in questo e negli altri punti trattati in questo comma, a modalità e condizioni che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale. Vi risparmio il resto perché si parla anche di promuovere il trasporto sull'acqua, cioè tutti obiettivi in linea di massima condivisibili che dovrebbero essere raggiunti con l'ennesima delibera della Giunta regionale di cui ovviamente il Consiglio regionale...

(Brusio in Aula)

Presidente, io lascerei questo brusio nell'Aula, non lo metta a tacere perché è funzionale al mio intervento ed è sintomatico della natura di questa maggioranza perché ne dimostra la pochezza, la scarsa attenzione, l'insipienza, l'incapacità a programmare, a legiferare e ad ascoltare. Considero questo brusio la colonna sonora del mio intervento. Il rumore di fondo è sintomatico di una maggioranza che ha le idee confuse, che non ragiona e che procede a "spizzichi e bocconi" come sto cercando di dimostrare. Per cui, Presidente, la ringrazio per il suo aiuto, ma le chiedo di lasciare che il brusio continui perché è espressione di una maggioranza confusa che non riesce a concentrarsi né sulle cose che fa né nell'ascolto degli interventi in Aula.

Anche gli emendamenti sono assai significativi. Io non credo che l'assessore La Spisa - anche se ha dato parere favorevole - possa essere d'accordo con l'emendamento numero 29. Questo emendamento inserisce in finanziaria un tema importantissimo, che meriterebbe l'attenzione di questo Consiglio e, certamente, quella della Commissione competente, e cioè la partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa, promuovendo anche forme di cooperazione e di partecipazione. L'obiettivo è di rendere le nostre imprese più competitive e più forte il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro, uniti nel tentativo di promuovere il progresso, lo sviluppo della società.

Questo obiettivo è perseguito però banalmente, con un emendamento di tre righe che assegna un terzo del punteggio per i bandi regionali a favore del sistema produttivo a chi promuove forme di partecipazione, senza ulteriori specificazioni. Ovviamente non avrò la possibilità - e mi avvio a chiudere - di citare tutti gli altri casi previsti in finanziaria (si parla infatti anche di "131", di abbattimento dell'IRPEF, delle zone interne), ma voglio sottolineare che questo articolo, come tutta la legge finanziaria, dimostra la vostra incapacità di ragionare in termini organici, di avere una visione complessiva dei problemi della Sardegna e il vostro tentativo, ormai manifesto, di procedere mettendo delle toppe che non riusciranno, comunque, a colmare il vuoto della vostra insipienza legislativa.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sechi. Ne ha facoltà.

SECHI (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Presidente, ci chiediamo quali considerazioni fare (lo diceva anche il collega Porcu) in apertura del dibattito su questo provvedimento che, sicuramente, in generale rispetto alle aspettative, non soddisfa l'opposizione. E' una legge inadeguata, inadeguata soprattutto ad affrontare i drammatici problemi che vive la società odierna e, in modo particolare, la società sarda probabilmente colpita in modo più duro dalla crisi economica acuita da una crisi più generale, che era in cammino già da un pezzo, con tutti i comparti interessati, a partire dal settore industriale e sino a quello che un tempo era "settore immagine" oltre che settore trainante dell'economia sarda, e cioè quello agropastorale.

A questo punto ritorna prepotentemente in mente lo slogan di questa Giunta, di questa maggioranza, del Presidente della Giunta regionale: "Non abbiamo un'idea, né geniale né straordinaria, e neanche un progetto forte per governare la Sardegna, ma siamo aperti al contributo di idee, di proposte, di suggerimenti". Uno slogan che segna non tanto probabilmente la pochezza progettuale di questo governo, ma sicuramente l'inadeguatezza soprattutto in riferimento al momento che stiamo vivendo.

E' un momento drammatico in cui bisogna avere intanto idee e progettualità, bisogna avere conoscenza e consapevolezza della situazione che abbiamo di fronte e, soprattutto, nei limiti posti dalle ristrettezze economiche operare delle scelte e individuare delle priorità. Le priorità sono tante e, probabilmente, anche superiori alle disponibilità, ma chi governa ha il dovere di entrare nel merito dei bisogni e dare risposte, prioritariamente, a quelli dei settori più delicati.

Consentitemi un riferimento, anche se poco attiene al dibattito sulla finanziaria, alla vertenza dei pastori sardi che ha vissuto ieri a Civitavecchia una delle sue tappe più drammatiche. Parlarne significa difendere la dignità dei sardi perché questo avvenimento non può passare in sordina; bene ha fatto la Presidente a proporre un ordine del giorno sulla "vertenza pastori" (così si è caratterizzata dal suo inizio), a fronte di un atteggiamento del Governo che evidentemente ha nei confronti dei sardi, nei confronti di uno dei settori produttivi per noi fra i più importanti, un atteggiamento gratuito che ha impedito di esercitare democraticamente la protesta nella capitale, sede del Governo.

Altro atteggiamento il Governo ha avuto rispetto ad altre manifestazioni che si sono succedute non solo nell'arco dell'anno ma nell'arco degli anni. Mi riferisco agli allevatori del Nord Italia, per esempio, che sono scesi con le vacche le quali hanno irrorato Roma, monumenti e persone, di latte e di escrementi. Il Governo, evidentemente, non aveva la consapevolezza che i pastori sardi avevano tutt'altre intenzioni e ben altri modi per manifestare il loro disagio e il loro dissenso.

Un altro argomento, in qualche modo legato al provvedimento in esame, ma che è un indice comunque della debolezza del sistema produttivo della nostra Regione, ne ha parlato il collega Diana, sono le morti nei cantieri. Le morti nei cantieri avvengono in quelle realtà produttive dove è carente la sicurezza sul lavoro; sicurezza che a ogni costo va garantita e la cui mancanza non può essere giustificata dal momento di ristrettezza o di difficoltà in cui vivono le aziende.

Anche su questo dobbiamo fare ammenda e sentirci tutti coinvolti e impegnati non solo chi, attraverso la Commissione presieduta dal collega Sabatini di cui faccio parte, dovrà occuparsene, ma l'intero Consiglio regionale, l'intera Giunta, le forze politiche devono spingere perché nei cantieri chi ha un posto di lavoro garantito (e garantito significa avere comunque una retribuzione, un reddito rispetto a chi non ha niente), non debba averlo mettendo in pericolo la propria vita. Gli incidenti accaduti nel corso dell'anno, in particolare in questi ultimi tempi, sono effettivamente troppi.

Lo strumento in discussione a iniziare dall'articolo 1 segnala tutte le sue debolezze; noi, pertanto, in termini di collaborazione e di proposta, abbiamo presentato una lunga serie di emendamenti già sottoposti all'attenzione della Commissione, che ancora non ha concluso il suo lavoro, e che riprenderemo in Aula intervenendo con maggiore convinzione e puntualità per sostenerne l'opportunità e il favorevole accoglimento da parte dell'intera Aula.

Ci sono naturalmente, come dicevo prima, scelte da fare; le scelte saranno indirizzate soprattutto, almeno da parte nostra, verso quei settori che noi individuiamo come prioritari: la scuola il sociale, la formazione, i giovani e le fasce più deboli della società sarda che, in questo momento, forse non hanno neanche più la forza di gridare per chiedere aiuto e sostegno per i loro bisogni e per le loro necessità, per guardare con un pizzico di speranza e di ottimismo a un futuro che sicuramente preclude, al momento, molte delle possibilità che sarebbe legittimo un giovane oggi avesse di fronte, soprattutto se confortato da competenze specifiche maturate con il conseguimento di titoli di studio, competenze e preparazione che non arrivano gratuitamente, ma con i grandi sacrifici che le famiglie spesso sono chiamate a fare proprio per dare questa opportunità ai loro figli.

Su queste problematiche ci confronteremo nel corso di queste giornate in Aula e ci auguriamo che da parte della Giunta regionale e della maggioranza ci sia disponibilità a sostenere le nostre proposte.

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che all'articolo 1, comma 7, occorre apportare un'errata corrige: l'importo 580 milioni di euro è da intendersi 578.milioni e 150 mila euro.

E' iscritto a parlare il consigliere Massimo Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA MASSIMO (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Assessori, colleghi, mi concentrerò su alcuni aspetti di carattere generale riservandomi di intervenire in seguito sull'articolato e sui diversi commi che compongono l'articolo 1 e sugli emendamenti.

Il periodo di crisi non è sicuramente trascorso, anzi, non abbiamo ancora superato il guado, in tante realtà della nostra Sardegna vi sono diversi problemi; i pastori che pure avevano iniziato una vertenza nei confronti della Regione, durata diverso tempo, continuano a manifestare e a protestare perché ancora non sono state soddisfatte le loro esigenze, i loro bisogni e soprattutto non è stato dato corso alle promesse fatte. Protesta il mondo della scuola, protesta il mondo dell'università, protesta il mondo del lavoro e la società in genere è preoccupata per il proprio futuro.

I giovani, all'interno di questa situazione più generale di crisi, di malessere e di difficoltà, hanno invece smesso di sperare nel futuro, il proprio e quello più collettivo come Paese, come Stato e come Regione. Non è uno scenario che prelude a un futuro di felicità, di gioia e di ricchezza per tutti. Chi colpisce la crisi? Colpisce più o meno tutti ma non tutti, troppo, come altre volte abbiamo detto.

E non è finita; dagli ultimi dati pubblicati oggi sui quotidiani emergeche l'anno prossimo, quello che è ormai alle porte, le famiglie italiane, e in particolar modo i lavoratori dipendenti, dovranno sopportare un costo annuo della vita superiore a quello di quest'anno a causa dei costi della tassazione indiretta, del costo dei mezzi pubblici, del gas e di quant'altro insomma occorre nella vita di tutti i giorni. Oltre questo, a causa del blocco degli stipendi, questi redditi subiranno una diminuzione ulteriore; ora, una diminuzione rispetto al molto consente di avere pur sempre qualcosa, ma chi ha già poco e vede diminuire ulteriormente il proprio reddito, capiamo bene che si arriva al nulla o alla difficoltà di superare la fine del mese, così come viene detto tante volte. Quindi lo stato dell'arte non è sicuramente positivo.

A fronte di questo, lo ha detto bene il collega Sechi che mi ha preceduto, la vostra idea era non avere idee, consentire che dal basso (lo dico sommessamente proprio per non ripetere la critica che pure più volte ho mosso), dovessero provenire le idee, la capacità propulsiva per reagire alla crisi. Bene, io mi auguro che, non essendo emerse dal basso finora queste idee, qualcuno di voi inizi a ragionare su sistemi innovativi, su qualche idea nuova, su qualche strumento da "mettere a correre" per colmare il deficit, la lacuna che abbiamo riscontrato dato che la società sarda non ha fatto emergere dal basso idee tali da stravolgere oggi la situazione di crisi per avere un domani migliore.

Abbiamo detto dei costi e dei tanti settori in crisi, le campagne, l'Università, la ricerca, sui cui anche i piccoli provvedimenti incidono.

Assessore, sul tema della ricerca lei ha deciso di eliminare il finanziamento diretto ai giovani ricercatori, sotto forma di assegni, preferendo invece il finanziamento ai dipartimenti e all'università. A suo tempo la norma sugli assegni di ricerca fu pensata proprio per consentire a giovani universitari, per le loro capacità, di ottenere le risorse per consentirgli di realizzare quel progetto di ricerca, finanziato in modo libero.

Se invece si vuole finanziare la ricerca in sintonia con le esigenze dell'impresa della nostra realtà sarda, si può seguire un canale di finanziamento diverso, cioè il finanziamento di singoli progetti mirati rispetto alle esigenze di quel mondo. L'altro finanziamento tendeva invece a incentivare la ricerca libera, dalla quale derivano quegli elementi di innovazione che portano a brevetti che qualche volta hanno addirittura sconvolto il mondo e determinato un miglior progresso per tutta la civiltà.

Se invece la ricerca viene vincolata all'esistente, niente può essere inventato, immaginato rispetto alla realtà delle cose e, soprattutto, quei giovani, quei singoli ricercatori vengono nuovamente sottoposti al legame stretto con i "baroni" (li si chiami "baroni", li si chiami docenti) che un minimo ne limitano le capacità. Noi più volte le abbiamo segnalato questo problema e la possibilità di finanziare anche la ricerca libera che non va in direzione contraria rispetto alla possibilità di finanziare alcuni progetti di ricerca sulla base delle esigenze del mondo del lavoro e dell'impresa; sono semplicemente modalità di intervento distinte e che tali devono essere.

Sul Master and Back, provvedimento che ha incontrato alcune difficoltà dovute alla capacità o meno del mondo dell'impresa di recepire queste professionalità al suo interno, dando possibilità di lavoro stabile a tanti di questi giovani, abbiamo eliminato il tirocinio formativo. Il tirocinio formativo, rispetto al dottorato di ricerca e al master universitario, consentiva ai nostri giovani esperienze lavorative all'estero, all'interno delle migliori realtà dell'industria e dell'impresa, di enti pubblici o privati,che potevano poi avere una ricaduta sul tessuto socioeconomico sardo.

Assessore, immagini un giovane fisico che, avendo la possibilità di fare un tirocinio al CERN, a Ginevra, per questioni anche economiche, non essendo aiutato dalla Regione, non possa usufruirne (stiamo parlando di un Centro che è all'avanguardia nel mondo), perché quel Centro non rientra tra le università che voi avete individuato. Pensiamo a un osservatorio astronomico, pensiamo a tante altre realtà, di eccellenza ovviamente, dove potrebbero svolgersi tirocini formativi, che sono escluse. Io credo che sia stato un errore anche l'aver sottratto risorse al Master and Back per dirottarle sui piani di inserimento professionale, in base ai quali un laureato deve lavorare in uno studio professionale per 300 euro al mese; alla fin fine quel laureato lavorerà poche ore, pochi mesi all'interno di quello studio professionale e, di conseguenza, poco rimarrà allo studio professionale, pochissimo al giovane che ha lavorato in esso e che sarà sicuramente costretto a cercare un altro lavoro quando il piano di inserimento professionale che voi avete pensato avrà fine.

Perché promuovere interventi in questa direzione? Perché, per esempio, anche nel settore della sanità gli investimenti in cultura, ricerca e formazione consentono minori costi. Il dato fornito dall'Organizzazione mondiale della sanità, ci dice che diminuiscono i costi della sanità, diminuisce il ricorso alla sanità pubblica, laddove c'è una più alta cultura, una più alta formazione delle persone, laddove c'è minor cultura e minor formazione, o semplicemente non si può ricorrere alla sanità, oppure…

PRESIDENTE. Onorevole Zedda, il tempo a sua disposizione è terminato. E' iscritta a parlare la consigliera Zuncheddu. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Marco Meloni. Rinuncia.

E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Lotto. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Agus. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Rinuncia.

E' iscritto a parlare il consigliere Gavino Manca. Non essendo presente in Aula decade.

E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, colleghi e Assessori, già l'altro giorno abbiamo detto che c'è un legame molto forte, credo quasi logico e indissolubile, fra l'esigenza di portare a realizzazione la previsione del Titolo I, cioè il nuovo regime di entrate, e la nostra impostazione programmatica che si realizza in gran parte nella manovra finanziaria annuale. E' pur vero che la diffusione del cosiddetto "virus tremontiano", cioè l'idea di tagliare, di costruire manovre di stabilità, ci ha un po' annichilito il cervello, nel senso che anche noi dobbiamo mutuare un'impostazione che non tiene assolutamente conto dei differenziali di sviluppo, delle diverse condizioni di partenza delle Regioni italiane. Questa posizione credo non possa essere accettata, in nome di una specialità che in queste cose deve trovare applicazione, e anche rivendicazione. Purtroppo però non è il solo male che affligge l'impostazione politica di questa esperienza di legislatura, e mi rifaccio brevemente, non perché voglio utilizzarlo demagogicamente, al richiamo fatto dal collega Giampaolo Diana stamattina sulla tragedia che ha colpito un nostro giovane; questa tragedia diventa una responsabilità della nostra coscienza quando usiamo i nostri poteri in maniera sbagliata, e le nostre prerogative per illudere la gente.

Nel sito della Regione autonoma della Sardegna, in un affardellarsi delle cose che vengono dette, spacciate per straordinarie ma di assoluta ordinarietà (come i provvedimenti adottati dall'inizio della legislatura a oggi, che praticamente è l'inventario di ciò che ha sempre fatto la Regione, qualche volta disconoscendo anche chi li ha promossi), scrivete queste parole che allo stato attuale pesano come macigni: "Con il lavoro l'uomo può dimostrare a se stesso e agli altri la propria natura e il proprio talento. Per questo, oltre che per le ovvie ragioni di motivazione economica, il lavoro è la priorità della nostra azione politica. La Regione mette a disposizione dei sardi diversi strumenti perché ciascuno possa realizzare le proprie aspirazioni". Vi vorrei dire: dismettete un po' di presunzione! Accogliete un po' di sobrietà, anche nel populismo che vi accompagna! Dite le cose vere!

Non dite, come state facendo in questi giorni attraverso le agenzie di stampa: "Erogati milioni qua! Erogati milioni la!" rispolverando i capitoli della programmazione comunitaria, già programmati anzitempo e presentati come predisposti da voi, perché non li avete fatte voi! Questa cultura sta in qualche modo costruendo una finzione nella nostra funzione, sta creando i presupposti della nostra non credibilità; e se qualcuno di voi pensa di poter far dimenticare il saldo della vita di ciascuno dei sardi con la propaganda (e qualcuno chiude il saldo in quel modo drammatico e altri sanno, loro, come conducono la vita), dovreste farvi, leggendo il contenuto del sito, un esame di coscienza se ci sono valori morali riconoscibili in quello che scrivete, perché questo è un presupposto per lavorare assieme nei confronti di chi ha bisogno, è un elemento essenziale.

Prima in Commissione si parlava per esempio di finanziare un caso particolare perché è un'eccellenza e quindi, valorizzandola, diamo un segnale Ma siamo in un tempo dove contano solo le eccellenze, o il nostro sguardo deve guardare a quelli che eccellenza non lo possono diventare e che hanno bisogno di un po' di aiuto?

Organizzazioni dimenticate, categorie ai margini, i sardi - questo ve lo dovete ricordare tutti giorni -sono persone particolarissime che oltre ad avere una serie di altre doti, di altri pregi, hanno anche questa infinita dignità che spesso li porta a nascondere le condizioni di indigenza drammatica nella quale vivono. E la funzione di una Regione, che coglie questi aspetti, non è certamente quella di ripristinare il vuoto di una manovra finanziaria che, più o meno, osserva il criterio della stabilità non facendo scelte prioritarie urgenti, immediate, cogenti, nel senso che si devono vedere le persone beneficiarne.

Questo problema ce lo stiamo ponendo affrontando questo provvedimento? Il grande disinteresse che aleggia in quest'Aula dimostra questo? I grandi Soloni della comunicazione ci dicono che ormai la curva dell'attenzione dopo la grande battaglia sulle entrate si sta abbassando. A me non me ne frega niente! Perché io credo che, come tutti, noi dovremmo rispondere a una forza della coscienza, perché chi vive nelle realtà più piccole sa che cosa fanno i "piccoli volontari quotidiani", quelli che raccolgono i prodotti alimentari, quante richieste provengono da famiglie insospettabili! Noi, soggetti dai colletti bianchi, ci interessiamo a questa gente? Affrontiamo l'approfondimento di queste realtà? Proponiamo norme sul credito di emergenza? Parere negativo! Burocrazia invece che umanità! Burocrazia al posto di quella sensibilità che ci dovrebbe far invertire i codici interpretativi del nostro lavoro.

Ecco perché alla fine io accetto anche benevolmente l'idea che nella politica non tutto debba essere uguale. Anche per questo! Anche per questo elemento! Invece preferiamo inserire un grande emendamento che monetizza i parcheggi, che non si possono fare, come servizio alla collettività nei luoghi dove si fanno gli ampliamenti! Ma ve ne rendete conto? Vi rendete conto quali sono gli elementi di propaganda della nostra manovra finanziaria? Invece dovremmo prestare attenzione, perché anche queste minime sbavature che ci fanno giudicare devono essere riportate nell'alveo delle priorità, e di una coscienza collettiva che non siamo ancora riusciti a realizzare. Una coscienza collettiva che si realizza a prescindere dalle condizioni di appartenenza perché ciascuno di voi sa, ciascuno di voi vede, ciascuno di voi percepisce.

Ecco perché questa è una manovra finanziaria che rischia di fare un tonfo nel vuoto senza dare quelle risposte. Anche l'articolo 3, ne parleremo, perché questa è una finanziaria che si gioca su pochi articoli, è un elemento di propaganda che dobbiamo evitare, che dobbiamo eliminare, che dobbiamo trasformare in uno strumento che raccolga dai viottoli dei nostri paesi la gente, che è disperata, mettendola a lavorare nell'immediato, perché quello genera ricchezza, quello genera reddito e continuerà a darci ancora un livello di entrate che può avere la funzione di traghettare la Sardegna fuori dalla crisi per riprendere un percorso di sviluppo e di competitività normale. Questo è il senso dei nostri emendamenti che, strumentali o no, hanno la funzione di farvi riflettere.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Barracciu. Ne ha facoltà.

BARRACCIU (P.D.). Presidente, Presidente della Regione, Assessori, colleghi, ci apprestiamo a entrare nel merito della legge finanziaria articolo per articolo, stiamo replicando, per la terza volta, dacché siete al governo, un copione visto e rivisto che crea anche imbarazzo; ma, ciò nonostante, certamente non ci toglie la voglia e la responsabilità di partecipare attivamente alla discussione perché riteniamo che il nostro impegno e il nostro lavoro, come le altre volte, debbano essere profusi al massimo per modificare questa legge finanziaria e per fare in modo che corrisponda esattamente a quello che dovrebbe essere.

Nel DAPEF, in particolare, l'ho letto attentamente, come tutti i colleghi, ci sono delle parti condivisibili; come non condividere il punto in cui si parla di insufficienze della struttura economica regionale sulle quali è necessario intervenire, con politiche mirate, per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo, e si dice anche che occorre andare oltre la logica del recupero dei ritardi infrastrutturali, materiali ed immateriali, eccetera, che consenta alla Sardegna di costruire un nuovo posizionamento competitivo nell'economia globale.

Il DAPEF in queste come in altre parti, è certamente condivisibile se a a questo strumento seguisse ciò che dovrebbe seguire, come logica e anche come obbligo, una legge finanziaria che corrispondesse esattamente al raggiungimento di questi obiettivi. Naturalmente per noi così non è, basta leggere la finanziaria per capirlo.

Sottoscriverei le determinazioni in cui si specifica la finanziaria regionale se appunto a quanto detto seguissero i fatti, invece siamo di nuovo di fronte a una legge che lascia l'amaro in bocca; quando infatti alla consapevolezza, che viene scritta nel DAPEF, di delle esigenze della nostra Regione seguono l'inerzia e la trascuratezza, naturalmente non c'è più nessuna giustificazione. Però questo dovrebbe far aumentare le responsabilità.

Ci troviamo praticamente, ancora una volta, di fronte a delle promesse che non verranno mantenute, e invece ci saremmo aspettati che almeno alla terza finanziaria alle promesse e alle parole seguissero i fatti. Questo riguarda tutta la finanziaria, a iniziare dal titolo; il titolo di una legge, come il titolo di un film, il titolo di una canzone e anche il nome proprio di una persona, dovrebbe preannunciare un mondo, un contenuto, evocare sentimenti, aspirazioni, stati d'animo, anche il titolo di una legge secondo me fa questo. In particolare, nello specifico, la finanziaria a modo suo sollecita l'immaginario collettivo. Di sicuro questa che iniziamo a discutere nel dettaglio crea aspettative e accende speranze; quando si parla di finanziaria, chi più chi meno, anche fuori da quest'Aula, sa che potrebbe aspettarsi qualcosa da questa legge, soprattutto quella parte della comunità sarda, la gran parte purtroppo, che vive da troppo tempo in uno stato di necessità davvero grave.

Quando si parla di finanziaria e si annuncia il titolo della finanziaria, sindaci, imprenditori, lavoratori, disoccupati, anche gli occupati che purtroppo sono a rischio di perdere il lavoro, madri e padri di famiglia, si aspettano chi più chi meno che questa legge contenga un minimo di risposte ai bisogni della Sardegna; risposte se non risolutive almeno che siano di una portata sufficiente per alleviare i problemi.

Però, per la terza volta, assessore La Spisa (il Presidente non c'è), per la terza volta da che governate il titolo di questa legge (che è sempre uguale per ovvie ragioni, e lo sappiamo) è messo lì ritualmente a sostenere un vuoto di idee, di programmi, un vuoto di visione strategica, ad annunciare il niente che ormai caratterizza da quasi due anni il vostro Governo. Un palliativo dal respiro corto che non è in grado di dare né speranze né risposte.

L'onorevole Diana avrebbe gioco facile a rispondere, come ha già fatto, a queste argomentazioni dicendo che naturalmente la legge finanziaria non può essere una legge omnibus, non è la legge che deve rispondere ai bisogni strutturali della Sardegna, non è quella che deve affrontare certamente le risorse, e io sarei anche d'accordo con lui, sono d'accordo con lui se non fosse che noi siamo di fronte a un Governo regionale sostenuto dalla maggioranza che, al di là delle parole, non riesce ad essere conseguente rispetto alle promesse elettorali.

Pertanto noi insistiamo e vi sollecitiamo, rispetto al fatto che non avete fatto una riforma, non siete in grado di delineare una strategia e di tradurre questa strategia in altrettante leggi, perché almeno nella finanziaria queste risposte vengano date. Ma così non è. E' oramai il terzo anno che rimandate le risposte strutturali ai bisogni della Sardegna a un collegato, o alle riforme, o alle leggi di settore; è la terza volta che annunciate, quando si discute la finanziaria, il rinvio delle azioni necessarie ad affrontare i problemi della Sardegna ad altre proposte legislative.

Insomma, noi siamo, anche in questa come nelle altre occasioni, di fronte ad una legge che sarà come le altre totalmente inadatta a dare risposte ai bisogni della Sardegna, così come rimarrà lettera morta il Programma regionale di sviluppo, il DAPEF che avete presentato; e credo anche che la sollecitazione che ha fatto prima l'onorevole Sanna vada ascoltata con la giusta attenzione. L'onorevole Gian Valerio Sanna ha richiamato alla sobrietà, io richiamerei anche la Giunta, e in particolare il Presidente della Regione, all'umiltà.

In questi giorni i sardi stanno ricevendo nelle loro case una lettera di auguri, una lettera di auguri che si discosta evidentemente anche da tutti i documenti che sono presentati in quest'Aula, quelli che disegnano il nuovo modello di sviluppo, quelli che vogliono affrontare i problemi della Sardegna. C'è un ennesimo documento, quello che è entrato in questi giorni nelle case dei sardi.

Io richiamerei veramente il Presidente della Regione alla sobrietà, prima di tutto perché ha il sapore veramente di un decalogo - sono cinque i comandamenti, non sono dieci, quindi in questo senso è stato un po' umile - ma soprattutto perché non può pensare il Presidente della Regione che si possano blandire le aspettative dei sardi e nascondere l'incapacità di dare risposte sollecitando all'autostima e all'azione i sardi con una lettera "modello Scientology". Io credo veramente che questa roba vada censurata perché, non solo non è sobria, non solo non è umile, ma è una presa in giro per i sardi e mette evidentemente a repentaglio anche la credibilità della massima istituzione della Sardegna.

Vale a poco una lettera di questo genere quando invece nei luoghi deputati a rispondere alle esigenze dei sardi ci troviamo di fronte a una legge, quella finanziaria appunto, che non risponde per niente alle esigenze della Sardegna. Io inviterei l'onorevole Cappellacci ad andare a dire di persona ai sardi: "credi in te stesso così come la Regione investe in te e nell'impresa". Lo dica di persona ai padri e alle madri di famiglia che non riescono ad arrivare a fine mese, ai disoccupati che cercano lavoro, ai pastori che sono stati trattati come sono stati trattati ieri a Roma, lo dica di persona! Io credo che questa sia una vergogna che conferma la superficialità e l'inadeguatezza di questo Presidente e di questa Giunta!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Le chiedo, Presidente, se sia possibile, consentirmi di svolgere il mio intervento in quanto ero momentaneamente assente (stavo ragionando con i colleghi sull'ordine del giorno) quando mi è stata data la parola.

PRESIDENTE. La Presidenza applica le regole in modo uguale per tutti. Se l'Aula lo consente non ci sono problemi.

E' iscritto a parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà. Le chiedo scusa, onorevole Lotto. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (P.D.). Chiedo la verifica del numero legale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Daniele Cocco)

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Prendo atto che i consiglieri Bruno, Cherchi, Cocco Daniele, Contu Mariano, Zedda Massimo e Zuncheddu sono presenti.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Sono presenti 35 consiglieri.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Bardanzellu - Biancareddu - Bruno - Campus - Cherchi - Cocco Daniele - Contu Felice - Contu Mariano - Cossa - Cuccureddu - De Francisci - Floris Rosanna - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lombardo - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Milia - Mulas - Obinu - Petrini - Piras - Pittalis - Rassu - Sanna Giacomo - Sanna Paolo - Vargiu - Zedda Alessandra - Zedda Massimo - Zuncheddu.

Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 39, viene ripresa alle ore 13 e 11.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori, prego i colleghi di prendere posto.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Chiedo la verifica del numero legale.

(Appoggia richiesta il consigliere Diana Giampaolo.)

Seconda verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Prendo atto che i consiglieri Amadu, Bruno, Caria, Meloni Marco, Petrini, Sabatini, Sanna Paolo e Zuncheddu sono presenti.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Comunico che sono presenti 53 consiglieri.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Bardanzellu - Bruno - Campus - Cappai - Caria - Cherchi - Cocco Pietro - Cossa - Cuccu - Cuccureddu - De Francisci - Dedoni - Dessi' - Diana Giampaolo - Diana Mario - Floris Rosanna - Fois - Greco - Lai - Locci - Lombardo - Lotto - Manca - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Mula - Mulas - Obinu - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Randazzo - Sabatini - Sanjust - Sanna Gian Valerio - Sanna Paolo - Solinas Antonio - Solinas Christian - Soru - Steri - Stochino - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zuncheddu.

Poiché il Consiglio è in numero legale possiamo proseguire i lavori.

E' iscritto a parlare il consigliere Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO (P.D.). Presidente, la ringrazio innanzitutto per avermi dato la possibilità di fare queste mie brevi considerazioni.

Il titolo da dare a questa finanziaria potrebbe essere "una finanziaria povera per una economia in affanno". E' una grande contraddizione, probabilmente moltissimo in più non si poteva fare, però è una contraddizione che ci deve fare riflettere. Noi non possiamo permetterci una situazione di questo tipo, non ce la possiamo permettere per la nostra economia, per le nostre imprese, per i nostri lavoratori presenti nei più disparati settori produttivi, privati e non solo. I nostri settori produttivi hanno bisogno di una Regione che sappia per davvero individuare delle prospettive di crescita, delle soluzioni per lo sviluppo della nostra Isola.

Noi abbiamo dovuto registrare in questi ultimi due anni una sostanziale assenza della Regione dalle principali tematiche che hanno animato la vita politica e sociale della nostra realtà. Parlo della crisi dell'industria; solo oggi, dopo più di un anno di proteste da parte dei lavoratori della Vinyls si intravede una possibilità di soluzione ad un problema che vede coinvolte centinaia di lavoratori in una importantissima zona industriale dell'isola.

Parlo delle gravissime difficoltà in cui si dibatte e si è dibattuta in questi mesi la scuola sarda, parlo del disagio che anima la vita degli studenti universitari, dei ricercatori universitari; parlo di tutti coloro che vedono la scuola pubblica vilipesa dai fatti e dalle scelte che si stanno consolidando in questi ultimi anni. E la Regione dovrebbe, per quanto possibile, lavorare per mettere rimedio ai guasti provocati dalle scelte del Governo nazionale; ma questo non mi sembra che stia accadendo, non sta senz'altro accadendo in misura sufficiente.

Parlo del disagio che devasta con sempre maggiore forza sia la serenità delle famiglie dei nostri agricoltori sia la loro fiducia nelle istituzioni, sempre più messa in discussione da quanto è accaduto negli ultimi mesi. E non parlo solo di quanto è successo ieri a Civitavecchia, di cui abbiamo già avuto modo di riferire, parlo anche di come la sacrosanta protesta del mondo delle campagne ha trovato ascolto e soluzione in questa Regione.

Il Movimento dei pastori sardi circa otto mesi fa aveva sollevato con forza il problema della crisi devastante che attanagliava le imprese del comparto; quella protesta si levava in un panorama di sostanziale assenza anche, dobbiamo dire e riconoscere, del resto del mondo organizzato delle campagne. Da lì è partito un grande movimento che ha portato anche noi a prestare attenzione a questi problemi, ha portato il mondo organizzato a prestare maggiore attenzione a quello che nelle famiglie degli agricoltori accadeva.

A questo punto l'intero mondo delle campagne si è unito in un grande grido di dolore rivolto alla Regione sarda. Ci sono stati momenti esaltanti di grande partecipazione eppure non siamo riusciti, non è riuscita la Giunta regionale, non è riuscito l'Assessore dell'agricoltura a costruire per quel movimento, per quella pacifica richiesta di di soluzioni per i problemi dell'agricoltura sarda, delle risposte che fossero giudicate, non da noi, ma dai diretti interessati adeguate alla gravità dei fatti che denunciavano.

Dopo circa tre mesi quel movimento unitario veniva completamente frantumato e le organizzazioni di categoria venivano incontrate separatamente, con alcune si firmavano degli accordi e con altre se ne firmavano altri; di fatto abbiamo realizzato un capolavoro: la divisione del mondo delle campagne che, oggi più che mai, aveva invece necessità di essere tenuto unito.

E, infine, gli avvenimenti ieri in merito ai quali non c'entra niente la Regione Sardegna, non c'entra niente la Giunta, non c'entra niente il Consiglio, e avremo anche modo di rimarcarlo. Però serve che noi, accanto alla solidarietà, che avremo modo di esprimere, accanto anche alla condanna di quanto è accaduto, che questo Consiglio saprà senz'altro pronunciare, associamo un'azione costante di intervento in questo settore; noi non possiamo permetterci il lusso, e noi con questa finanziaria di fatto lo stiamo facendo, di ignorare che per quel settore servono interventi di grandissima rilevanza.

Abbiamo discusso a lungo se mettere o meno in campo risorse della Regione per le imprese agricole, siamo stati a lungo "appesi" all'idea che la Comunità economica europea non avrebbe consentito gli aiuti, ma quando questa supposizione si è rivelata non fondata, abbiamo comunque rinunciato a fare qualcosa. Abbiamo dato delle risposte che, di fatto, vengono giudicate dagli interessati assolutamente inadeguate al superarmento dei problemi che stanno affrontando, e questo non può assolutamente lasciarci insensibili.

Noi rischiamo di allontanare ancora di più il mondo delle campagne da questa istituzione; non ce lo possiamo permettere noi, che siamo i massimi rappresentanti della società sarda, non se lo può permettere l'intera società sarda. Abbiamo impiegato anni a uscire da una situazione di malessere, sembrava superata per sempre, invece ci stiamo ricascando: abbiamo il sacrosanto dovere di porre rimedio a questo. Avremmo dovuto iniziare a farlo con questa finanziaria, non ci sono le condizioni, non ne vedo i presupposti, credo che dovremo comunque ragionarci più avanti, quello è un pezzo della società che non può essere assolutamente ignorato, e questo sarà uno dei temi che dovrà animare la discussione nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Comunisti-Sinistra Sarda-Rosso Mori). Chiedo la verifica del numero legale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Diana Giampaolo)

Terza verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Prendo atto che i consiglieri Dedoni, Manca, Meloni Francesco, Milia, Piras, Planetta e Solinas Christian sono presenti.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 63 consiglieri.

Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Bruno - Campus - Caria - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Contu Mariano - Cossa - Cucca - Cuccu - Cuccureddu - De Francisci - Dedoni - Dessi' - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Fois - Greco - Ladu - Lai - Locci - Lombardo - Lotto - Manca - Maninchedda - Mariani - Meloni Francesco - Meloni Marco - Meloni Valerio - Milia - Mula - Mulas - Obinu - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pitea - Pittalis - Planetta - Randazzo - Rassu - Sabatini - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Paolo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Soru - Steri - Stochino - Tocco - Uras - Vargiu - Zedda Alessandra - Zedda Massimo - Zuncheddu.

Poiché il Consiglio è in numero legale, possiamo proseguire i lavori.

E' iscritto a parlare il consigliere Giampaolo Diana. Ne ha facoltà.

DIANA GIAMPAOLO (P.D.). I consiglieri solitamente sono persone informate, si ha il tempo per farlo e anche gli strumenti di analisi idonei. Ora, se stamane qualcuno di noi avesse letto il rapporto dell'Istat riferito agli ultimi due trimestri, quindi da luglio a oggi, si renderebbe conto che probabilmente stiamo facendo una discussione quasi avulsa dalla realtà in cui questa Regione vive.

L'Istat infatti certifica, lo dico ai due Assessori che sono attentissimi in questo momento, relativamente agli ultimi due trimestri del 2010 che il tasso di occupazione continua a calare sensibilmente, nell'industria in senso stretto è calato dell'1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le costruzioni hanno perso il 6,6 per cento di occupati, eppure in questo settore, per esempio, la Regione, anche attraverso la sua finanziaria, se volesse potrebbe immettere un minimo di fiducia nel sistema accogliendo alcuni emendamenti che sono stati presentati relativamente all'efficientamento energetico delle scuole, ma si potrebbe intervenire anche sulla messa a norma degli edifici scolastici che, come sappiamo, non vivono nella migliore condizione.

Aumenta del 20 per cento il numero delle persone che cercano occupazione; certo qualcuno potrebbe dirci, magari l'assessore Manca, che non è assente, che questo è un segnale anche positivo; quando aumentano le persone in cerca di lavoro vuol dire che c'è fiducia nel sistema, ma vuole anche dire che c'è un numero sempre crescente soprattutto di giovani (ormai sfiora una percentuale del 45 per cento) disoccupati.

Il tasso di disoccupazione in questa Regione, a oggi, è al 14, 7 per cento - dati Istat pubblicati su tutti i siti stamane -il 2,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Io mi chiedo se è possibile (me lo sono chiesto anche nel corso della discussione generale, mi rendo conto che è un limite esclusivamente mio, non dell'Aula) che su temi come questi non si provi a discutere. Sul lavoro che c'è, vogliamo fare un minimo di analisi? Mi dispiace che manchi l'assessore Liori, perché poi dirò qualcosa che lo riguarda, ma è possibile che in quest'Aula non si riesca a fare, nonostante i drammi che stiamo vivendo in quest'Isola, un minimo di discussione sulla qualità del lavoro e, soprattutto, non si riesca a interrogarci se quella qualità del lavoro in quest'Isola, in qualche maniera, attraverso provvedimenti anche della Regione, della Giunta reegionale e del Consiglio regionale possa essere migliorata.

Io mi chiedo, lo chiedo a lei, assessore La Spisa, dove sono gli interventi in finanziaria per la stabilizzazione dei troppi precari presenti nel sistema regionale; mi limito al sistema regionale perché non voglio responsabilizzare la Regione relativamente al settore privato, o comunque anche a quello pubblico non di sua pertinenza. Chiedo alla Regione se ci sono interventi, in qualche misura, in questa finanziaria che cerchino di eliminare questa piaga del lavoro precario, (che ha le dimensioni che sappiamo, non voglio ripeterlo per l'ennesima volta per non tediare nessuno), o comunque di ridurla sensibilmente?

Non mi pare, ho sentito che una serie di emendamenti viene respinta, forse anche giustamente in questo momento, perché sono delle norme intruse, però ormai da due anni andiamo avanti senza affrontare concretamente questo problema. Pertanto, è una domanda che credo un consigliere regionale abbia diritto di porre ma, soprattutto, abbia diritto di sentire una risposta, le chiedo, assessore Liori (lo chiedo anche all'assessore La Spisa, agli assessori Rassu e Milia, anche se non riguarda i loro Assessorati), perché in questa Regione, nelle ASL, in particolare in una parte della ASL si continua a gonfiare, in maniera vergognosa, in maniera clientelare l'area dei lavoratori interinali, perché?

Io chiedo che l'assessore Liori venga a rispondere in Aula di questa vergogna. I commissari che voi avete nominato a chi rispondono? Sono commissari, non sono direttori generali, in gestione commissariale non si ha l'autonomia dei direttori generali che sono lì anche per titoli che dovrebbero avere. Che titoli hanno questi? Quelli di assumere in maniera clientelare così come stanno facendo? Ma queste persone rispondono a se stesse o rispondono a voi che li avete nominati? Se rispondono a voi, per cortesia, ci volete dare un minimo di risposta? Oppure dobbiamo continuare a denunciare assistendo a questo silenzio assordante e, permettetemi, vergognoso che continua a peggiorare la qualità del lavoro in quest'Isola? Poi non meravigliamoci, ripeto, se assistiamo anche ai drammi a cui assistiamo purtroppo e, ahi noi, spesso.

Vi chiedo, ancora, che titolo hanno i commissari di fronte a graduatorie di idonei, di fronte a vacanze importanti negli organici;, visto che quelle lavoratrici e quei lavoratori hanno superato un concorso pubblico, sono in una graduatoria di idonei, ci sono posti vacanti nell'organico, perché alcuni commissari continuano a far finta che non esistano quelle graduatorie e chiamano dalle società interinali? E' possibile? Ha la dignità quest'Aula per essere informata sul perché di questi comportamenti oppure no? Mi si dica almeno questo, così la smettiamo di porre alcune questioni.

Non è possibile che si assista a questa situazione e non ci sia uno di voi che abbia la dignità di dare una risposta, perché stiamo parlando di qualità del lavoro e di una responsabilità di questa amministrazione regionale; non stiamo parlando del settore delle costruzioni private, stiamo parlando dell'amministrazione regionale, è un dovere di tutti, non è possibile restare indifferenti, non è possibile, è una vergogna! E' una vergogna!

Ancora, mi era sembrato di capire che in questa Regione, negli ultimi anni, sia dal centrodestra che dal centrosinistra fosse emersa una nuova cultura dello sviluppo. Questa nuova cultura passava anche sulla valorizzazione degli attori locali che hanno un ruolo fondamentale nella creazione di occasioni di sviluppo: le parti sociali territoriali, il sistema delle autonomie locali soprattutto. La mancanza di responsabilizzazione diretta di questi attori locali sta determinando uno spopolamento, sempre maggiore e sempre più preoccupante, in particolare delle zone interne. Voi fate una scelta in finanziaria (spero sia giusta, assessore La Spisa, spero davvero sia giusta) di accentramento di risorse alla Giunta. Voi dite in buona sostanza: il sistema delle autonomie...

PRESIDENTE. Onorevole Diana, il tempo a sua disposizione è terminato.

E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (P.S.d'Az.) relatore di maggioranza. Presidente, vorrei utilizzare il tempo della discussione generale dell'articolo 1 per richiamare l'attenzione su due commi significativi presenti nell'articolo: il comma 8 e il comma 18. Ma anche, accogliendo alcune sollecitazioni dell'onorevole Diana, vorrei richiamare l'attenzione soprattutto su una frase (mi pare di averla sentita nel ricordo del giovane che si è tolto la vita per il suo licenziamento), e cioè: "Non abbiamo un welfare". Questo è un argomento su cui questo Consiglio deve tornare, ma non è propriamente vero che non se ne sia occupato.

Le prime misure di integrazione del reddito sia dei disoccupati che dei cassintegrati, sia ordinari che in deroga, sono inserite proprio nelle finanziarie 2009-2010. I piani di utilizzazione di questa forza lavoro negli enti locali è una novità che è stata introdotta con la finanziaria 2009, e negli enti locali sta funzionando. Lei ha ragione di dire: "Perché non attiviamo questa forza lavoro, anche attraverso il sistema delle micro imprese presenti nel nostro territorio?". Su questo c'è un lavoro notevole da fare, ma non c'è una vacatio totale quale quella che poteva essere rappresentata.

Vengo al comma 8. Richiamo l'attenzione dei colleghi perché è importante che decidiamo se il comma 8 modifica il nostro orientamento sulla finanza degli enti locali oppure se è un fatto episodico. La ratio è creare un fondo unico aggiuntivo per i comuni per consentire loro di avere un fondo dedicato per le opere pubbliche di interesse comunale. Attualmente i comuni non riescono a far fronte alle tipiche opere pubbliche (manutenzione stradale, tetti che cadono delle chiese, manutenzione delle palestre e quant'altro); potrebbero farlo attingendo dal fondo unico ma, diciamolo con chiarezza, i minori trasferimenti dallo Stato sul fondo per gli enti locali vengono compensati da tutti i comuni con il fondo unico, in più i comuni stanno utilizzando il fondo unico per l'assistenza.

Allora, iniziare a raddoppiare in qualche modo come istituto, non come somme, il fondo unico perché ci sia un fondo dedicato alle opere pubbliche, finalizzato, lo devono usare esclusivamente per questo, è un passo avanti significativo, ma comporta anche una disciplina da parte del Consiglio, perché giustamente l'Assessore della programmazione faceva notare in questi giorni che ogni volta che noi creiamo una regola poi creiamo anche l'eccezione. Se creiamo il fondo unico per le opere pubbliche non possiamo poi creare il fondo unico anche per gli impianti sportivi, il fondo unico per la manutenzione dei siti archeologici, il fondo unico per le chiese. Se stiamo decidendo che abbiamo da una parte un fondo unico che è assolutamente non finalizzato e dall'altro un fondo per gli investimenti e per le opere pubbliche, noi dobbiamo decidere che vanno a zero tutte le altre voci e quindi nelle prossime finanziarie dobbiamo ragionare seriamente su queste due gambe e lasciare alla Regione la programmazione delle opere infracomunali e sovracomunali.

Io credo che sia molto utile farlo, è inserito in finanziaria, su questo ci sono anche emendamenti che sono stati opportunamente valutati.

Su questo si inserisce anche ciò che l'onorevole Gian Valerio Sanna ripropone frequentemente quando dice: "Rendiamo effettiva la disposizione di legge che prevede un meccanismo automatico di compartecipazione degli enti locali al gettito fiscale". Io in linea di principio sono d'accordo, il problema è che dobbiamo ragionare sulle compartecipazioni anche ai costi generali, cioè dobbiamo ragionare sulla sanità. Non possiamo calcolare il gettito agli enti locali al netto dei costi della sanità, cioè stabilire per esempio il 10 per cento sul Titolo I che stanzia 5 miliardi, per cui risultano 500 milioni, anche se noi sappiamo che la sanità costa 3 miliardi e 200 milioni. Possiamo determinare le compartecipazioni ma al netto della sanità, diversamente anche l'immagine solidaristica che vorremmo dare dei rapporti tra la Regione e gli enti locali non può avvenire sulle entrate e non anche sul sistema sanitario regionale.

Il comma 18, invece, riguarda la disciplina della continuità territoriale delle persone e delle merci. Io credo che non possa passare il fatto, come se fosse un dato ordinario, che nella finanziaria della Regione sarda compare la disciplina della continuità territoriale che noi, nell'accordo del 2006, abbiamo deciso di finanziare integralmente. E' un articolo di perimetro, non è un articolo di approfondimento nel senso che si affida poi a direttive attuative, però non credo che si possa dire che l'articolo 1 è solo acqua fresca, è solo finanza. L'attivazione delle procedure per rendere reale la continuità territoriale delle merci e delle persone per quel che riguarda il trasporto marittimo credo non sia un fatto banale, tanto più che riguarda anche il rapporto tra la Sardegna e le isole minori.

Su questo argomento occorre che tra di noi facciamo realmente un ragionamento, perché quando andremo a considerarne il valore complessivo a regime noi dovremo riferirci, necessariamente, a ciò che le Regioni a statuto ordinario hanno intenzione di fare per la loro mobilità perché stanno chiedendo di agganciarla a una compartecipazione alle accise. Noi non possiamo ragionare di questi argomenti senza tenere presente che la mobilità è coesione nazionale, non a caso la libertà di movimento è garantita dalla Costituzione, ed è quanto meno strano che ai sardi si chieda di pagarsela e agli altri si consenta di compartecipare a ricchezze nazionali. Sono argomenti che credo qualifichino una discussione e, pertanto, chiediamo che anche i colleghi dell'opposizione vi dedichino l'adeguata attenzione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Espa. Ne ha facoltà.

ESPA (P.D.). Io vorrei affrontare, nel corso della discussione della legge finanziaria, ancora una volta, mi dispiace che non ci sia l'Assessore, la questione della spesa sanitaria di cui ha già parlato anche l'onorevole Diana.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSSA

(Segue ESPA.) Ci si allarma spesso per i crescenti disavanzi della spesa sanitaria delle Regioni del Mezzogiorno; l'Italia, lo sappiamo, si trova in una fase particolarmente delicata sul piano finanziario a causa del livello elevato del suo indebitamento e della bassa crescita, che riduce la capacità di agire, dal lato delle entrate tributarie; di conseguenza è chiaro che le scelte di politica economica si concentrano, ovviamente, sulla spesa. La spesa va ridotta, non con tagli lineari ma sulla base di decisioni selettive per garantire sia maggiori margini di crescita, che per ridurre il disagio sociale e assicurare i servizi essenziali di assistenza alle persone che si trovano in situazioni di estremo disagio.

Ciò non significa che anche la sanità non debba tener conto dei vincoli generali del bilancio dello Stato. L'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul totale della spesa generale colloca l'Italia col 14,3 per cento al settimo posto tra i Paesi dell'Unione europea (la Germania ha un 18,5, la Francia un 16,4), è al di sotto della media dell'Unione europea che è 15,5. Anche la spesa sanitaria pro capite ci vede al penultimo posto dopo la Grecia, come pure l'incidenza della stessa sul PIL; anche se questo, con valori della ricchezza prodotta in maniera assolutamente diversa fra aree geografiche, è solo un dato contabile.

La spesa sanitaria corrente delle Regioni ordinarie (è il dato che voglio approfondire) incide sui bilanci regionali per circa il 70 per cento mentre sul bilancio della Sardegna pesa per circa il 50 per cento. Il fatto che la Sardegna abbia un'incidenza sul totale della spesa minore rispetto alle Regioni a statuto ordinario ovviamente non deve essere sopravvalutato, in quanto le competenze e le funzioni di una Regione a statuto speciale sono superiori rispetto alle altre. Una crescita fuori controllo della spesa sanitaria comunque ridurrebbe ulteriormente il già ridotto ruolo svolto dalla spesa pubblica regionale nel fronteggiare i problemi economici, sociali e civili dell'isola.

L'analisi dei dati però, secondo me, proprio pensando a questa finanziaria, non ha molto senso se non si affianca a una valutazione degli interventi avviati dal 2004 al 2008 dalla Giunta precedente. Interventi di carattere normativo, la legge numero 23/2005, voglio ricordare, sui servizi alla persona, e la legge numero 10 del 2006; interventi, programmati col Piano sanitario regionale, di carattere organizzativo-operativo; dalla fissazione dei tetti per gli operatori privati alle linee guida, agli indirizzi, agli accordi che hanno delineato la riforma strutturale dell'organizzazione e dell'offerta di servizi alla persona in Sardegna. Il disavanzo del 2009 per 265 milioni di euro e quello previsto per il 2010, ancora non lo sappiamo, intorno a 260 milioni di euro, confermano che la spesa sanitaria regionale di parte corrente si attesta intorno ai 3.250.000.000 di euro.

È chiaro che esiste una situazione che vede, come molti esponenti della maggioranza hanno detto, una spesa che non ha un controllo; allora possiamo proprio dire che, al di là di qualunque affermazione di facciata, la Giunta regionale (io magari un po' sorpreso, poi mi sono ricreduto, ho detto che è stato un atto di onestà intellettuale da parte di questa Giunta), certifica nello stato di attuazione dell'assistenza sanitaria in Sardegna, legato alla proposta di bilancio che tutti avete ricevuto in qualità di consiglieri, che, primo, sul piano finanziario (pagina 5) il 2009 rappresenta un'inversione di tendenza negativa rispetto ai processi di riequilibrio degli anni precedenti. Quindi il 2010 rappresenterà un'ulteriore inversione di tendenza negativa.

Secondo, le azioni regionali per arginare la deriva in corso devono essere indirizzate verso il consolidamento degli interventi già avviati dal 2007 (lo avete scritto a pagina 7) e mi sembra, anche questo, un riconoscimento del buon lavoro svolto dalla Giunta precedente), e l'attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario 2006-2008 sia per quanto riguarda la rete ospedaliera (pagina 11) sia per quanto riguarda la regolarizzazione della rete di riabilitazione, sia per quanto riguarda (pagina 13) i tetti sui volumi di attività degli operatori privati. Questo avete scritto nella vostra relazione prendendo spunto dall'attività della Regione a partire dal 2007.

Quindi, nonostante la vostra decisione di fare una riforma, di commissariare le ASL con molta fretta, con un emendamento all'emendamento, in realtà con questo documento riconoscete che le azioni da intraprendere e consolidare sono quelle avviate negli anni 2005 e 2008. Questo allegato al nostro bilancio è, ne prendiamo atto, il riconoscimento del buon governo che c'è stato negli ultimi anni; questo mi fa, ovviamente, piacere.

In conclusione, ritorno sulla questione del lavoro in sanità; il collega Giampaolo Diana ha già parlato del lavoro interinale sicuramente con maggiore efficacia rispetto a quanto farò io, ma noi stiamo denunciando in questo momento l'abuso dell'utilizzo del lavoro interinale all'interno delle ASL, all'interno delle aziende ospedaliere.

Quando anche in Commissione sottolineiamo questo fatto, spesso riceviamo la massima solidarietà da parte dei colleghi; ma a parte la solidarietà in realtà, diceva bene l'onorevole Diana, non riceviamo risposte. Il Consiglio non sa che cosa succede, pur sapendo che ci sono doppie vittime; da una parte infatti ci sono gli idonei che legittimamente aspettano il collocamento al lavoro, dall'altra parte (diciamo anche questo perché lo sanno tutti), gli stessi lavoratori interinali, ovviamente, pur all'interno di un percorso previsto dalle leggi, si illudono comunque di aver messo un "piede" dentro un lavoro più stabile.

Il tema della precarietà o della non stabilità lavorativa, rimane penso il problema più importante della Sardegna ma, come abbiamo detto e come continuiamo a dire, sulla questione del lavoro interinale dobbiamo assolutamente avere risposte. Le abbiamo chieste in Commissione dove, parzialmente, ma anche in maniera soddisfacente, ci sono state date; però altre situazioni continuano a persistere senza che ci sia una risposta all'interno di questo Consiglio.

Io, invece, ritengo che il diritto delle persone, dei lavoratori che hanno avuto la possibilità di avere un'indennità possa sopravanzare qualunque altra decisione incredibile che, in questi giorni, alcuni commissari stanno assumendo. Commissari che, come è stato già ricordato, non sono direttori generali per cui in realtà dovrebbero dirimere la questione "lavoro interinale" solo su vostro mandato.

Su questa problematica ribadisco che dobbiamo avere risposte in questa Aula; io non so se magari alla fine del dibattito sulla finanziaria si possa approvare un ordine del giorno che denunci questa situazione e chieda di dare una linea guida per porvi immediatamente rimedio. Se si guarda ai diritti delle persone, ai diritti dei lavoratori, il lavoro interinale e precario costituisce un vulnus, dei più importanti (e non riguarda solo la sanità), perché il lavoro scade come qualità e qualunque tentativo di razionalizzazione, di legittimazione, di creazione di condizioni di equità per ogni lavoratore diventa un esercizio, uno sforzo inutile, in quanto, attraverso dei meccanismi di cui si abusa, poi solamente alcune persone riescono ad accedere, e pur provvisoriamente, a dei lavori non stabili.

PRESIDENTE. Il Consiglio è riconvocato alle ore 16 e 30 del pomeriggio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 49.