Seduta n.147 del 21/01/2016
CXLVII Seduta
(POMERIDIANA)
Giovedì 21 gennaio 2016
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
indi
del Vicepresidente Antonello PERU
La seduta è aperta alle ore 16 e 29.
FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 gennaio 2016 (143), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia, Ugo Cappellacci, Giorgio Oppi, Pietro Pittalis e Alessandro Unali hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 21 gennaio 2016.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria:
"Interrogazione Ledda, con richiesta di risposta scritta, sul paventato licenziamento di circa 140 lavoratori impiegati nella società Nuova Karel di Cagliari". (627)
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria:
"Interpellanza Rubiu sulla mancata erogazione delle indennità spettanti ai ragazzi sardi partecipanti al programma Garanzia giovani, attivato tra febbraio e marzo 2015 e che ancora oggi sono in attesa dell'ultima mensilità". (192)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria:
"Mozione Crisponi - Dedoni - Cossa - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra - Orrú - Truzzu - Lampis - Rubiu - Pinna Giuseppino - Tatti sull'ipotesi che la piana di Ottana sia scelta come deposito di stoccaggio di scorie nucleari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (221)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 176/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 45. Procediamo con gli articoli in sequenza fino all'articolo 50, e poi torniamo agli articoli che abbiamo sospeso dal 34 al 40 ter. All'articolo 45 sono stati presentati i seguenti emendamenti: i soppressivi totali numero 921, che è uguale al 1101 e al 1771. Il sostitutivo totale numero 1995. I soppressivi parziali numero 922, uguale al 1772. I numeri 923, 924, 925, 926, che è uguale al 1773. I numero 927, 928, 929, che è uguale al 1774. I numeri 930, 931 e 932.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45 e dei relativi emendamenti:
Art. 45
Pubblicazione di deliberazioni
1. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione nell'albo pretorio on line dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione con le modalità di cui al comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari, anche in via telematica, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 45
L'articolo 45 è soppresso. (921)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 4
L'articolo 45 è soppresso. (1101)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 45
L'articolo 45 è soppresso. (1771)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 45
L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di dare notizia ai cittadini e garantire la partecipazione alla funzione di controllo mediante proposizione di opposizione ai competenti organi, gli statuti disciplinano le modalità di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione ai gruppi consiliari delle deliberazioni degli organi degli enti locali.
2. Gli statuti, salvo specifiche disposizioni di legge, si adeguano al principio secondo il quale le deliberazioni, sono pubblicate non oltre dieci giorni dalla loro adozione o in caso di immediata eseguibilità non oltre sette giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate per quindici giorni consecutivi, salvo termini più ampi stabiliti da specifiche disposizioni di legge. (1995)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Il comma 1 dell'articolo 45 è soppresso. (922)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 45
Il comma 1 dell'articolo 45 è soppresso. (1772)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 1 sopprimere le parole "a pena di decadenza". (923)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 1 sopprimere le parole "nell'albo pretorio on line dell'ente". (924)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 1 sopprimere le parole "per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge". (925)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso. (926)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 45
Il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso. (1773)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 2 sopprimere le parole "a pena di decadenza". (927)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 2 sopprimere le parole "con le modalità di cui al comma 1". (928)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Il comma 3 dell'articolo 45 è soppresso. (929)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 45
Il comma 3 dell'articolo 45 è soppresso. (1774)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 3 sopprimere le parole "Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio". (930)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 3 sopprimere le parole "assembleari". (931)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 45
Al comma 3 sopprimere le parole "anche in via telematica". (932).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è contrario sull'emendamento numero 921, che è uguale al 1101 e al 1771. Sul 1995 il parere è favorevole. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti successivi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 921, uguale al 1101 e al 1771. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 1995.
Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS STEFANO (FI). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1995.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Peru ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: cherchi oscar - cossa - crisponi - floris - lampis - orrù - peru - pinna giuseppino - randazzo - tatti - tedde - tocco - truzzu - tunis - zedda alessandra.
Si è astenuto il presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 45
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 30
contrari 15
(Il Consiglio approva).
In conseguenza dell'approvazione di questo emendamento decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 45.
Passiamo all'esame dell'articolo 46. All'articolo 46 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 933, uguale al 1102 e al 1776, il sostitutivo totale numero 1996, i soppressivi parziali numero 1387 e 1388 e l'aggiuntivo numero 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46 e dei relativi emendamenti:
Art. 46
Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni
1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58
(Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle
circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle
frazioni), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni)
1. Salvo i casi di fusione o incorporazione di comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che
altri comuni scendano sotto tale limite.
2. L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle
circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del
territorio comunale.".
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 46
L'articolo 46 è soppresso. (933)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda
Articolo 4
L'articolo 46 è soppresso. (1102)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 46
L'articolo 46 è soppresso. (1776)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 46
L'articolo 46 è sostituito dal seguente:
"Articolo 46
Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni
1. L'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni), è abrogato.
2. Per il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni si applica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000. (1996)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 4
Il comma 1 dell'articolo 46 è soppresso. (1387)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 4
Il comma 2 dell'articolo 46 è soppresso. (1388)
Emendamento aggiuntivo Orrù - Carta
Articolo 46
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 30.10.1986, n. 58, così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 46 è aggiunto il seguente:
comma 2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 è autorizzata l'istituzione di nuovi comuni qualora, con una popolazione di almeno 1000 abitanti, si attui la trasformazione di frazioni distanti oltre 20 km dal centro urbano principale in cui ha sede il municipio del Comune sotto la cui giurisdizione territoriale sono ricomprese. (18).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Esprimo parere contrario agli emendamenti soppressivi totali numero 933, uguale al 1102 e al 1776, e parere favorevole al sostitutivo totale 1996. Per gli altri emendamenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, io in realtà sarei voluto intervenire sull'articolo 45, lei si è distratto e non ha visto la mia iscrizione, però volevo approfittare comunque per far osservare come l'articolo 45 sia una norma pleonastica perché non si vedeva la necessità di introdurre una norma che è già scritta e già disciplinata da altre parti, e sinceramente introdurre norme ulteriori rispetto a quelle che sono strettamente necessarie in questa legge mi sembrava perfettamente inutile. Presidente, comunque la ringrazio, sull'articolo 46 non mi pare che ci siano problemi particolari.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 933, 1102 e 1776, uguali. Chiedo se è confermata la richiesta di votazione elettronica, non vedo l'onorevole Rubiu...
Sì, è confermata.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 933, 1102 e 1776, uguali.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Crisponi ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Crisponi - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cossa.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 44
astenuti 2
maggioranza 23
favorevoli 13
contrari 31
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1996.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Agus ha votato a favore, che la consigliera Zedda Alessandra ha votato contro e che il consigliere Ganau si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Truzzu - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 44
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 30
contrari 14
(Il Consiglio approva).
In conseguenza dell'approvazione di questo emendamento decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 46.
Passiamo all'esame dell'articolo 47. All'articolo 47 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 934, uguale al 1103, al 1775 e al 1997, gli emendamenti soppressivi parziali numero 935, uguale al 1389 e al 1777, 936, 937 uguale al 1390 e al 1778 , 938, 939 , 940 e il sostitutivo parziale numero 1076.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47 e dei relativi emendamenti:
Art. 47
Fusioni di comuni
1. Per le fusioni di comuni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di favorire la fusione dei comuni, la Regione eroga contributi aggiuntivi a quelli statali, per dieci anni consecutivi decorrenti dalla fusione stessa, commisurati alla quota dei trasferimenti del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 47
L'articolo 47 è soppresso. (934)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 4
L'articolo 47 è soppresso. (1103)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 47
L'articolo 47 è soppresso. (1775)
Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus
Articolo 47
L'articolo 47 è soppresso. (1997)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 47
Il comma 1 dell'articolo 47 è soppresso. (935)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 4
Il comma 1 dell'articolo 47 è soppresso. (1389)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 47
Il comma 1 dell'articolo 47 è soppresso. (1777)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 47
Al comma 1 sopprimere le parole "e successive modificazioni ed integrazioni". (936)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 47
Il comma 2 dell'articolo 47 è soppresso. (937)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 4
Il comma 2 dell'articolo 47 è soppresso. (1390)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 47
Il comma 2 dell'articolo 47 è soppresso. (1778)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 47
Al comma 2 sopprimere le parole "Al fine di favorire la fusione dei comuni". (938)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 47
Al comma 2 sopprimere le parole "per dieci anni consecutivi decorrenti dalla fusione stessa". (939)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 47
Al comma 2 sopprimere le parole "di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2". (940)
Emendamento sostitutivo parziale Lampis - Truzzu
Articolo 47
Il comma 2 è così sostituito:
A valere sulla quota del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 la Regione eroga contributi aggiuntivi a quelli statali per dieci anni consecutivi a partire dall'anno 2016 ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, nonché a quelli in cui insistano frazioni formalmente riconosciute che non abbiamo una popolazione superiore a quella precedentemente indicata. (1076).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole alla soppressione, quindi favorevole agli emendamenti soppressivi totali numero 934, uguale al 1103, al 1775 e al 1997. Per gli altri emendamenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Io credo che la volontà di sopprimere l'articolo 48, insomma abbiamo scritto tanti articoli pleonastici…
(Interruzione)
Scusate, intervengo dopo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 934, 1103, 1775 e 1997, uguali.
(Segue la votazione)
Il PRESIDENTE prende atto che i consiglieri Cocco Daniele, Locci e Pinna Giuseppino hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tatti - Tedde - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Floris - Lampis - Orrù - Peru - Randazzo - Tocco - Truzzu - Tunis.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 39
contrari 9
(Il Consiglio approva).
In conseguenza dell'approvazione di questi emendamenti decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 47.
Passiamo all'esame dell'articolo 48. All'articolo 48 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 1104 che è uguale al 1779, gli emendamenti soppressivi parziali numero 1391 che è uguale al 1780, 1392 che è uguale al 1781, 941 e 942, il sostitutivo parziale numero 50 e l'aggiuntivo numero 2234.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48 e dei relativi emendamenti:
Art. 48
Personale delle cessate comunità montane
1. Il personale delle soppresse comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha trovato collocazione è assegnato alle unioni di comuni.
2. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni, ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 4
L'articolo 48 è soppresso. (1104)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 48
L'articolo 48 è soppresso. (1779)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 4
Il comma 1 dell'articolo 48 è soppresso. (1391)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 48
Il comma 1 dell'articolo 48 è soppresso. (1780)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 4
Il comma 2 dell'articolo 48 è soppresso. (1392)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 48
Il comma 2 dell'articolo 48 è soppresso. (1781)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 48
Al comma 2 sopprimere le parole: "il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale. e pluriennale della Regione.(legge finanziaria 2007)". (941)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 48
Al comma 1 sopprimere le parole "per le unioni". (942)
Emendamento sostitutivo parziale Forma
Articolo 48
Nel comma 1 dell'articolo 48 le parole "le unioni di comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"a) prioritariamente alle unioni di comuni il cui territorio insiste nella provincia soppressa della quale il personale è dipendente;
b) in subordine ai comuni il cui territorio insiste nella provincia soppressa della quale il personale è dipendente;
c) in ulteriore subordine ai restanti comuni della Sardegna.". (50)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Cocco D - Agus - Lai - Piscedda - Comandini
Articolo 48
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente articolo:
Articolo 48 bis
1. Il personale della lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n.3, costituisce personale di ruolo a partire dall'entrata in vigore della presente legge. (2234).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo totale numero 1104 che è uguale al 1779, agli emendamenti soppressivi parziali numero 1391 che è uguale al 1780, 1392 che è uguale al 1781, 941 e 942. Invito al ritiro per l'emendamento sostitutivo parziale numero 50 e per l'aggiuntivo numero 2234.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 1104 e 1779, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 15
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 1391 e 1780, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 48
Astenuti 1
Maggioranza 25
Favorevoli 15
Contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 1392 e 1781, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 46
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 15
contrari 31
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 941.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 15
contrari 34
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 942.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Lampis - Locci - Orrù - Peru - pinna giuseppino - randazzo - tatti - tedde - tocco - truzzu - tunis - zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 15
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 50. C'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.
FORMA DANIELA (PD). È ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 50 è ritirato.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, il testo dell'articolo 48.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 33
contrari 16
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 2234. C'è stata una richiesta di invito al ritiro da parte della Commissione.
Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facoltà.
PIZZUTO LUCA (SEL). Non lo ritiro, ritengo che sia un problema importante che riguarda dei lavoratori e che sia importante per quest'Aula esprimersi.
PRESIDENTE. Non abbiamo altri emendamenti, possiamo passare all'articolo 49.
PIZZUTO LUCA (SEL). Scusi, Presidente, non lo ritiro.
PRESIDENTE. Chiedo scusa, avevo capito male io.
Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Chiedo la votazione a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL). Presidente, il voto segreto non può essere chiesto perché l'onorevole Pizzuto ha dichiarato il voto.
PRESIDENTE. Ha detto semplicemente che manteneva...
COCCO DANIELE (SEL). ...che manteneva perché riteneva che era materia importante che riguardava il personale, quindi andava votato. Quindi è una dichiarazione di voto a favore.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, nell'emendamento numero 2234.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 45
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 20
contrari 25
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Ganau - Lai - Lampis - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Randazzo - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau)
(Interruzione del consigliere Locci)
PRESIDENTE. Onorevole Locci, grazie. Onorevole Cocco, grazie.
Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL). Per mettere a verbale che questa procedura che è stata attivata ora sul voto segreto è contro il Regolamento, perché nel momento in cui c'è l'espressione di voto dichiarata il voto segreto non si può più chiedere. A me questo risulta, magari ho un Regolamento vecchio, fatemene avere uno nuovo così mi convincete.
PRESIDENTE. Onorevole Cocco, non c'è stata nessuna dichiarazione di voto. Io ho chiesto se ritirasse o meno l'emendamento e lui ha risposto. Io ho capito: "Sì, lo ritiro", invece ha detto "Sì, lo mantengo perché intendo metterlo in votazione". Punto. Non ha espresso nessuna dichiarazione di voto. È registrato. Ha chiesto che fosse votato, esattamente la domanda che gli era stata posta. Quindi non c'è stata dichiarazione di voto, se no non sarebbe stato ammissibile il voto segreto.
Passiamo all'esame dell'articolo 49. All'articolo 49 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 943, uguale al 1105, uguale al 1782. Il sostitutivo totale numero 1998. I soppressivi parziali numero 944, uguale al 1393, uguale al 1783, 945, 946, 947, 948, uguale al 1394, uguale al 1784, 949, 950, 951 e l'aggiuntivo numero 2222.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 e dei relativi emendamenti:
Art. 49
Consorzi
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni comunali sono sciolti. L'unione di comuni, il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale.
2. Qualora il territorio del consorzio disciolto ricada in quello di più unioni di comuni o comunque in caso di contestazioni, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica promuove l'accordo fra gli enti interessati e, in mancanza, trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla assegnazione di rapporti beni e personale con proprio decreto.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 49
L'articolo 49 è soppresso. (943)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 4
L'articolo 49 è soppresso. (1105)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 49
L'articolo 49 è soppresso. (1782)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 49
L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"Articolo 49
Consorzi
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per la gestione in forma associata di servizi pubblici o per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali sono sciolti. L'unione di comuni, il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale, compreso quello delle società controllate a totale partecipazione del consorzio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4.
2. In caso di contestazioni o qualora il territorio del consorzio disciolto ricada in quello di più unioni di comuni, l'Assessore regionale degli enti locali promuove l'accordo fra gli enti interessati; in mancanza di accordo, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore attiva la procedura del potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006, per l'assegnazione di rapporti, beni e personale.". (1998)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Il comma 1 dell'articolo 49 è soppresso. (944)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 4
Il comma 1 dell'articolo 49 è soppresso. (1393)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49
Il comma 1 dell'articolo 49 è soppresso. (1783)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Al comma 1 sopprimere le parole "A far data dall'entrata in vigore della presente legge". (945)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Al comma 1 sopprimere le Parole: "L'unione di comuni, il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati, subentra in tinti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto consorzio e ne acquisisce i beni, mobili e immobili, e il personale." (946)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Al comma 1 sopprimere le parole "il cui territorio coincida anche parzialmente con quello dei comuni consorziati". (947)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Il comma 2 dell'articolo 49 è soppresso. (948)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 4
Il comma 2 dell'articolo 49 è soppresso. (1394)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49
Il comma 2 dell'articolo 49 è soppresso. (1784)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Al comma 2 sopprimere le parole "o comunque in caso di contestazioni". (949)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Al comma 2 sopprimere le parole "in mancanza". (950)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49
Al comma 2 sopprimere le parole "trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge". (951)
Emendamento aggiuntivo Collu - Demontis
Articolo 49
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2. bis. I consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni e la gestione dei servizi comunali sono sciolti limitatamente all'esercizio delle funzioni, continuando ad operare limitatamente alla gestione dei servizi con le forme e le modalità previste dalle norme vigenti. (2222).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Per gli emendamenti soppressivi totali numero 943 (uguale al 1105 e al 1782) il parere è contrario. Per l'emendamento sostitutivo totale numero 1998 il parere è favorevole. Per tutti gli emendamenti soppressivi parziali il parere è contrario. E per l'emendamento aggiuntivo numero 2222 c'è l'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Vorrei chiedere due minuti di sospensione per un chiarimento su una cosa.
PRESIDENTE. Quindi l'Assessore chiede una sospensione di due minuti. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 58, viene ripresa alle ore 17 e 01.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Per avvisare che in realtà l'emendamento sostitutivo totale numero 1998 è ritirato, perché si preferisce il testo della Commissione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è favorevole.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facoltà.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Presidente, allora vedendo appunto l'emendamento numero 1998, che adesso è ritirato, ero molto preoccupato, ma penso che la preoccupazione resti lo stesso, penso che questo articolo vada in contrasto con quanto anche il Consiglio regionale ha fatto poco tempo fa, e cioè per esempio con l'istituzione del Parco di Tepilora, del parco di Gutturu Mannu e degli altri consorzi esistenti, consorzi turistici e altri consorzi che ci sono, quindi ambientali, turistici e quant'altro, con quanto c'è scritto in questo articolo vengono a non esistere più. No, non è così? Comunque con l'emendamento numero 1998 era così, penso che fosse così. Se l'Assessore mi dice che non è così. L'assessore mi dice che rimangono. E comunque si parla anche di tutto il personale… di quali consorzi scusate?
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Consorzi di funzioni e non di servizi.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Va bene! Perché nell'emendamento numero 1998 c'era scritto funzioni e anche servizi. Ok, grazie.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo totale numero 943, 1105 e 1782, uguali.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cossa ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Moriconi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tatti - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 17
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
L'emendamento sostitutivo totale numero 1998 è stato ritirato, quindi passiamo agli emendamenti soppressivi parziali 944, uguale al 1393 e 1783.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 944, 1393 e 1783, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Tatti.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 49
Astenuti 2
Maggioranza 25
Favorevoli 16
Contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 945.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 15
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 946.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 17
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 947.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Cossa e Dedoni hanno votato a favore e che i consiglieri Gaia e Usula hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: agus - anedda - cherchi augusto - cocco daniele - cocco pietro - collu - comandini - congiu - cozzolino - demontis - deriu - desini - floris - forma - gaia - lai - ledda - lotto - manca gavino - manca pier mario - meloni - moriconi - perra - pinna rossella - piscedda - pizzuto - sabatini - solinas antonio - tendas - usula - zanchetta - zedda paolo.
Si è astenuto il presidente ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 16
contrari 32
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 948, 1394 e 1784, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 17
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 949.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 17
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 950.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Peru, Randazzo, Tedde, Tunis e Zedda Alessandra hanno votato a favore e che il consigliere Gaia ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 17
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 951.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Si è astenuto il presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 17
contrari 32
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo 49.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Desini ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 32
contrari 17
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento aggiuntivo numero 2222.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Anedda e Meloni hanno votato a favore e che i consiglieri Pinna Giuseppino, Tatti e Zedda Alessandra hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Truzzu - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Forma - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Manca Pier Mario.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 48
astenuti 2
maggioranza 25
favorevoli 30
contrari 18
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 49 bis. All'articolo 49 bis sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 952, uguale al 1106; il 1892; i sostitutivi totali numero 1999 e 2096; i soppressivi parziali numero 1798, 1395 1396, 1397, 2199, 1398; 1399 uguale al 2089; 1875, 1934, 2088; i modificativi 1893; gli aggiuntivi 1800, 2266, 953, 1925.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 bis e dei relativi emendamenti:
Art. 49 bis
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005
(Consiglio delle autonomie locali)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del
2005 è così sostituito:
"1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:
a) i sindaci dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano,
Olbia, Carbonia, Iglesias, Alghero;
b) il presidente di ciascuna unione dei comuni costituita;
c) due sindaci di comuni della città metropolitana di Cagliari
eletti dalla conferenza metropolitana;
d) un secondo rappresentante per ciascuna unione di comuni con più
di 40.000 abitanti eletto dall'assemblea dell'unione
medesima;
e) alternativamente il sindaco del Comune di La Maddalena o quello
del Comune di Carloforte.".
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 49 bis
L'articolo 49 bis è soppresso. (952)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 49 bis
L'articolo 49 bis è soppresso. (1106)
Emendamento sostitutivo totale Oppi - Rubiu - Tatti - Pinna
Articolo 49 bis
Il comma 1 dell'articolo 49 bis è sostituito dal seguente:
«1. Del consiglio delle autonomie locali fanno parte:
a) i sindaci dei due comuni con il maggior numero di abitanti per ognuna delle circoscrizioni elettorali definite dall'articolo 3 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1.
b) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione elettorale;
c) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione elettorale;
d) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione elettorale. (1892)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 49 bis
L'articolo 49 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 49 bis
Consiglio delle autonomie locali - proroga della durata in carica
1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna di cui alle lettere b) c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a restare in carica fino allo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative indette per l'anno 2016.". (1999)
Emendamento sostitutivo totale Zanchetta - Gaia - Perra
Articolo 49 bis
Il comma 1 dell'articolo 49 bis è sostituito dal seguente:
«1. Del consiglio delle autonomie locali fanno parte:
a) i sindaci dei due comuni con il maggior numero di abitanti per ognuna delle circoscrizioni elettorali definite dall'articolo 3 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1.
b) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione elettorale;
c) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione elettorale;
d) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione elettorale. (2096)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 bis
Il comma 1 dell'articolo 49 bis è soppresso. (1798)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 49 bis
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 bis è soppressa. (1395)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 49 bis
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 49 bis è soppressa. (1396)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 49 bis
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 bis è soppressa. (1397)
Emendamento soppressivo parziale Dedoni
Articolo 49 bis
All'articolo 49 bis comma 1 lettera c) le parole "di Cagliari". (2199)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 49 bis
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 bis è soppressa. (1398)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 49 bis
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 49 bis è soppressa. (1399)
Emendamento soppressivo parziale Locci - Pittalis - Tedde - Fasolino - Tunis - Cappellacci - Peru - Cherchi Oscar - Zedda A - Randazzo - Tocco
Articolo 49 bis
La lettera e) è soppressa. (2089)
Emendamento sostitutivo parziale Ruggeri
Articolo 49 bis
Nell'articolo 49 bis, al comma 1 la lettera a) viene sostituita con le parole:
"I sindaci dei Comuni di consistenza demografica superiore a 25.000 abitanti; ". (1875)
Emendamento sostitutivo parziale Zanchetta - Gaia - Perra
Articolo 49 bis
All'articolo 49 bis, comma 1 la lettera e) è così sostituita:
"I sindaci dei Comuni di La Maddalena e Carloforte; ". (1934)
Emendamento sostitutivo parziale Locci - Pittalis - Tedde - Fasolino - Tunis - Cappellacci - Peru - Cherchi Oscar - Zedda A - Randazzo - Tocco.
Articolo 49 bis
La lettera e) del comma 1 della LR 1/2005 è così sostituita:
e) alternativamente un sindaco dei Comuni delle Isole Minori. (2088)
Emendamento modificativo Oppi - Rubiu - Tatti - Pinna
Articolo 49 bis
All'articolo 49 ter sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna nell'esercizio del potere di nomina previsto da leggi regionali non può designare suoi componenti, ad eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per diretta conseguenza delle previsioni normative. »
b) Il comma 2 è soppresso. (1893)
Emendamento aggiuntivo Lampis - Truzzu - Tunis - Fasolino
Articolo 49 bis
Articolo 49 bis
Alla lettera a) del comma 1) sono aggiunte infine le seguenti parole:
"Villacidro, Sanluri, Lanusei, Tortolì, Tempio Pausania". (1800)
Emendamento aggiuntivo Floris
Articolo 49 bis
Al comma 1, lettera a) dell'articolo 49 bis, dopo il Comune di Alghero sono aggiunti i Comuni di Quartu S.Elena, Tempio Pausania, Tortolì, Lanusei, Villacidro. (2266)
Emendamento aggiuntivo Orrù - Carta
Articolo 49 bis
Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di Cagliari" sono aggiunte le parole: "e due di Sassari". (953)
Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna
Articolo 49 bis
Al comma 1 dell'articolo 49 bis, rubricato "Modifiche all'articolo 3 e 8 della legge regionale n.1 del 2005 (Consiglio delle autonomie locali)", sia aggiunta la lettera e bis così descritta "le funzioni dell'ufficio di segreteria del Consiglio regionale delle autonomie sono svolte dal personale dell'ANCI Sardegna." (1925).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti soppressivi totali numero 952, uguale al 1106, e 1892 il parere è contrario; sull'emendamento sostitutivo totale numero 1999 il parere è favorevole; sull'emendamento numero 2096 invito al ritiro; il parere è contrario sugli emendamenti numero: 1798, 1395, 1396, 1397, 2199, 1398, 1399 uguale al 2089.
Invito al ritiro agli emendamenti numero: 1875 e 1934. Parere contrario agli emendamenti numero: 2088, 1983, 1800, 2266, 953, 1925.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facoltà.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Con questo articolo continuiamo a dire che i piccoli comuni della Sardegna non conteranno niente nel sistema degli enti locali della stessa Regione. Sia con questo articolo che con l'emendamento presentato da Deriu e Agus. Poi onorevole Deriu, guardi gli emendamenti numero 2096 e 1892 sono uguali, uno della maggioranza e uno nostro, quindi se avesse invitato al ritiro anche noi ci avrebbe fatto piacere.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 18, viene ripresa alle ore 17 e 37.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sull'articolo 49 bis si propone anche un emendamento orale che riguarda le modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali e la modifica alla legge regionale numero 1 del 2005. Sostituendo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale numero 1 del 2005 in questo modo: del Consiglio delle autonomie locali fanno parte: A) i sindaci dei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e alternativamente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 7, il sindaco dei comuni di Sanluri o Villacidro, Lanusei, Tortolì, Olbia, Tempio; B) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione; C) un sindaco di un comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10 mila abitanti per ciascuna circoscrizione; D) due sindaci di comune di popolazione pari o inferiore ai 3 mila abitanti per ciascuna circoscrizione. 1 bis le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale statutaria numero 1 del 2013 per l'elezione del Consiglio regionale. Secondo comma: la prima elezione del consiglio delle autonomie locali, nella composizione modificata dal presente articolo, ha luogo entro 60 giorni successivi allo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative indette per l'anno 2016, sino a tale data il consiglio delle autonomie continua ad operare nell'attuale composizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 1 del 2005 per la decadenza anticipata. Quindi in caso di decadenza dei singoli componenti.
PRESIDENTE. È adesso in corso di stampa l'emendamento che sarà distribuito, vi chiedo se ci siano osservazioni ad acquisirlo come emendamento orale. Stiamo stampando il documento. Possiamo procedere con gli emendamenti soppressivi totali? Sono gli emendamenti numero: 952 che è uguale al 1106, parere contrario della Commissione e della Giunta.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 43, viene ripresa alle ore 17 e 50.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Per segnalare alla Presidenza che l'emendamento numero 2542 all'emendamento 2009 a pagina 2074 che si riferisce all'articolo 63 dovrebbe essere correttamente spostato all'articolo 63 anziché all'articolo 71 ter.
PRESIDENTE. Va bene, è stato fatto.
Siamo all'emendamento soppressivo totale numero 952 uguale al 1106. Prima di procedere alla votazione chiedo se c'è richiesta di voto elettronico. Sì.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 952 e 1106, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 45
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 16
contrari 29
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1892.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Dedoni e Truzzu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. La precisazione è rispetto all'emendamento orale all'articolo 49 bis. Alla lettera a) sono saltate le indicazioni di Carbonia e Iglesias per cui a seguito nell'elenco, a seguito di "Olbia o Tempio, Carbonia o Iglesias". Mentre nel secondo comma il termine previsto inizialmente "entro 60 giorni successivi allo svolgimento del secondo turno amministrative indette per anno 2016" è corretto a "entro 60 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge".
PRESIDENTE. Non può essere onorevole perché non si sono svolte ancora le elezioni, cioè anticiperemmo rispetto alle elezioni e ci troveremmo a dover riconvocare elezioni e a rinnovare il CAL immediatamente dopo le elezioni amministrative. Con la formulazione che è stata introdotta adesso significa che noi rinnoviamo entro 60 giorni, cioè entro due mesi non è possibile, non so se ci sono problemi tecnici a questa formulazione. Possiamo scrivere che entra in vigore all'approvazione della legge nel senso che il testo è questo qui, che viene prorogato il CAL sino alle elezioni ma le elezioni hanno necessità di un tempo per essere bandite e poi per realizzarsi. Quindi 60 giorni sono quel termine lì da dopo le elezioni amministrative altrimenti non è possibile, ci troveremmo a dover rinnovare il CAL dopo pochi giorni.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Io sicuramente mi adeguo al suo pensiero, spero che gli Uffici abbiano preso atto di quanto detto e correggano l'indicazione così come lei l'ha formulata.
PRESIDENTE. Può ripetere esattamente la formula?
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Per quanto riguarda la lettera a) al primo comma sono aggiunte le parole "Carbonia o Iglesias" a seguito delle parole "Olbia o Tempio". Al comma 2 "la prima elezione del Consiglio delle autonomie locali nella composizione modificata dal presente articolo ha luogo entro 60 giorni successivi allo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative indette per l'anno 2016". Va bene?
PRESIDENTE. Sì perfetto. Se non ci sono osservazioni, possiamo procedere alla votazione dell'emendamento orale. Chiedo se ci sono opposizioni. Nessuna opposizione? C'è opposizione all'emendamento orale, quindi non è accolto l'emendamento orale. Andiamo a votare l'emendamento numero 1999, che è un sostitutivo totale con parere favorevole della Commissione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1999.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Usula ha votato a favore e che il consigliere Dedoni ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Crisponi - Dedoni - Floris - Forma - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 48
Astenuti 1
Maggioranza 25
Favorevoli 29
Contrari 19
(Il Consiglio approva).
Decadono tutti gli emendamenti all'articolo 49 bis.
Passiamo all'esame dell'articolo 49 ter. All'articolo 49 ter sono stati presentati gli emendamenti numero 954, che è uguale al 1107, che è uguale al 2000. I soppressivi parziali numero 955, che è uguale al 1400, che è uguale al 1799, il 956 che è uguale al 1401, che è uguale al 1803, il 1804. L'emendamento modificativo numero 2117.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 ter e dei relativi emendamenti:
Art. 49 ter
Consiglio delle autonomie locali (Nomine)
1. I poteri di nomina e designazione attualmente previsti in capo al Consiglio delle autonomie locali della Sardegna sono attribuiti al Consiglio regionale.
2. Conseguentemente alle disposizioni di leggi regionali che attribuiscono poteri di nomina e designazione al Consiglio delle autonomie locali della Sardegna riportate nell'allegata Tabella A sono apportate le modifiche indicate per ciascuna di esse nella terza colonna della medesima Tabella.
3. I soggetti già nominati o designati dal Consiglio delle autonomie locali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi dalle disposizioni regionali che ne disciplinano la durata del mandato.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 49 ter
L'articolo 49 ter è soppresso. (954)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda
Articolo 49 ter
L'articolo 49 ter è soppresso. (1107)
Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus
Articolo 49 ter
L'articolo 49 ter è soppresso. (2000)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49 ter
Il comma 1 dell'articolo 49 ter è soppresso. (955)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 49 ter
Il comma 1 dell'articolo 49 ter è soppresso. (1400)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 ter
Il comma 1 dell'articolo 49 ter è soppresso. (1799)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 49 ter
Il comma 2 dell'articolo 49 ter è soppresso. (956)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 49 ter
Il comma 2 dell'articolo 49 ter è soppresso. (1401)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 ter
Il comma 2 dell'articolo 49 ter è soppresso. (1803)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 ter
Il comma 3 dell'articolo 49 ter è soppresso. (1804)
Emendamento modificativo Zanchetta - Gaia - Perra
Articolo 49 ter
All'articolo 49 ter sono apportate le seguenti modifiche:
b) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna nell'esercizio del potere di nomina previsto da leggi regionali non può designare suoi componenti, ad eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per diretta conseguenza delle previsioni normative. »
b) Il comma 2 è soppresso. (2117).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole sugli emendamenti 954, 1107 e 2000, soppressivo totale dell'articolo. Pertanto, contrario a tutti, avvertendo che il modificativo numero 2117 ovviamente verrebbe travolto dalla soppressione totale dell'articolo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione esposto dall'onorevole Deriu.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 954, 1107 e 2000, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Demontis - Desini - Forma - Gaia - Lai - Lampis - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Peru - Pinna Rossella - Piscedda - Randazzo - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Crisponi - Floris - Orrù - Pinna Giuseppino - Rubiu.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Deriu - Tatti.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 47
astenuti 3
maggioranza 24
favorevoli 42
contrari 5
(Il Consiglio approva).
A seguito dell'approvazione decadono tutti gli emendamenti presentati all'articolo 49 ter.
Passiamo all'esame dell'articolo 49 quater. All'articolo 49 quater sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi totali numero 2224, 2001, i soppressivi parziali 1801, 1802.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 quater e dei relativi emendamenti:
Art. 49 quater
Integrazioni alla legge regionale n. 21 del 1998 (Indennizzi)
1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21
(Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti
di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), è aggiunto
il seguente:
"Art. 4 bis (Indennizzi per gli eventi verificatisi dall'anno
2012)
1. Per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2012 si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo
2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento;
b) l'istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti
dall'articolo 2, comma 2, copia della denuncia dell'evento
presentata all'autorità competente;
c) l'Amministrazione regionale, nei limiti delle disponibilità di
bilancio annualmente stanziate a tale scopo e ferma restando la
sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente
legge, può concedere, dal momento dell'accertamento del danno da
parte dall'Amministrazione, il pagamento dell'intero ammontare
dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, previa presentazione da
parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o
assicurativa.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, per l'anno 2015, nei limiti delle disponibilità allo stesso scopo destinate e sussistenti nel bilancio della Regione (UPB S01.03.009).
Emendamento sostitutivo totale Busia - Desini - Cherchi Augusto - Congiu - Manca Piermario - Unali
Articolo 49 quater
L'articolo 49 quater è sostituito dal seguente:
Articolo 49 quater
"Indennizzi. Modifiche alla legge regionale n. 21 del
1998 Provvidenze a favore delle vittime di
attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per
causa di servizio".
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), è inserito il seguente:
"Articolo 2 bis Termine di presentazione della domanda e determinazione dell'indennizzo
1. Il termine per la presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 2, comma 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente.
2. L'intervento dell'amministrazione è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri fissati dalla Giunta regionale che stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia di bene danneggiato. L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.
3. L'Amministrazione regionale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla presente legge, se trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, concede un'anticipazione per un importo non superiore al 50% dell'ammontare del danno accertato dall'amministrazione.
4. La Giunta regionale disciplina il procedimento di rivalsa nei casi in cui il beneficiari dell'anticipazione prevista dal comma 3 sia tenuto a restituire l'importo erogato dalla Regione.
5. 1 commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (finanziaria 2005) e il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2006) sono abrogati.
Relazione
L'emendamento consente di eliminare il riferimento alle garanzie, previsto dalla normativa ora in vigore e mantenuto nel testo dell'articolo 49 quater; l'esperienza applicativa ha dimostrato che per la vittima è molto difficile o eccessivamente oneroso ottenere la garanzia. La norma pertanto, rischierebbe di restare inattuata. Si ritiene, tuttavia, necessario mantenere l'anticipazione dell'indennizzo come eccezione per i soli casi in cui il certificato di chiusura delle indagini non sia stato rilasciato, anticipandola a sei dalla presentazione dell'istanza (termine ordinario previsto dal codice di procedura penale per la chiusura delle indagini). Diversamente la richiesta di anticipazione diventerebbe la regola, rischiando di prestarsi ad abusi.
Il comma 4 è giustificato dal fatto che, eliminando le garanzie a favore dell'amministrazione, si rende necessario regolare il procedimento di rivalsa nei casi in cui la vittima sia tenuta a restituire quanto percepito (ad esempio perché al termine delle indagini l'atto risulta cagionato dolosamente dalla stessa vittima). In realtà, la quasi totalità dei casi si conclude per essere rimasto ignoto l'autore del reato, tuttavia è necessario regolare il caso.
Con l'introduzione del comma 2 si intende rimarcare la finalità della disciplina; infatti, una pronuncia della Corte di Cassazione ha disatteso il vero spirito delle legge regionale 21 del 1998, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno a favore della vittima di un attentato come vero diritto soggettivo. In realtà, l'amministrazione interviene con un indennizzo per rafforzare la solidarietà nei confronti della vittima di atti di natura ritorsiva o intimidatoria commessi da terzi ed attenuarne le conseguenze negative. Pertanto, appare corretto parlare di indennizzo e limitare il ristoro ai casi indicati dalla disposizione e allo stato, già definiti con delibera di Giunta regionale (che fissa degli importi massimi a seconda della tipologia di bene danneggiato o distrutto).
L'ultimo comma si rende necessario in quanto parte della disciplina prevista dall'articolo 49 quater è regolata oggi da due interventi successivi alla legge 21 (contenuti in finanziaria). Introducendo un articolo aggiuntivo alla l.r. 21 che riprende parte dei contenuti degli altri interventi è necessario abrogare gli altri riferimenti normativi.
Con riferimento infine alla decorrenza, appare inopportuno ogni riferimento temporale. Infatti, per quanto concerne il diritto all'anticipazione esso non è soggetto ad un termine di prescrizione, pertanto anche per eventi verificatisi nel 2012, la futura richiesta di anticipazione sarebbe regolata in base alle nuove disposizioni. (2224)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 49 quater
L'articolo 49 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 49 quater
Indennizzi. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1998
1. Alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"Articolo 4 bis
Indennizzi per gli eventi verificatisi dall'anno 2012
1. Per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2012 si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento;
b) l'istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti dal comma 2 dell'articolo 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'Autorità competente;
c) l'Amministrazione regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente stanziate a tale scopo e ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge, può concedere, dal momento dell'accertamento del danno da parte dall'Amministrazione, il pagamento dell'intero ammontare dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, previa presentazione da parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, per l'anno 2015, nei limiti delle disponibilità allo stesso scopo destinate e sussistenti nel bilancio della Regione (UPB S01.03.009).». (2001)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 quater
Il comma 1 dell'articolo 49 quater è soppresso. (1801)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 quater
Il comma 2 dell'articolo 49 quater è soppresso. (1802).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole sull'emendamento numero 2224, l'emendamento numero 2001 è ritirato. Parere contrario sui soppressivi parziali.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2224.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Collu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Truzzu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 45
astenuti 3
maggioranza 23
favorevoli 29
contrari 16
(Il Consiglio approva).
A seguito dell'approvazione dell'emendamento, decadono gli altri presentati all'articolo 49 quater.
Passiamo all'esame dell'articolo 49 quinquies. All'articolo 49 quinquies sono stati presentati l'emendamento sostitutivo totale numero 2002, con gli emendamenti all'emendamento numero 2500, 2528, 2546, il soppressivo parziale numero 1805, e l'aggiuntivo numero 2035.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 quinquies e dei relativi emendamenti:
Art. 49 quinquies
Polizia locale
1. Nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di polizia locale urbana e rurale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) dello Statuto speciale per la Sardegna, in applicazione del principio di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), e nel rispetto del principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), al fine di far fronte alle esigenze di carattere stagionale, i comuni della Sardegna sono autorizzati ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per periodi non superiori a otto mesi nell'anno solare.
Emendamento all'emendamento numero 2002 aggiuntivo Antonio Solinas - Roberto Deriu - Meloni - Piscedda - Tendas - Collu
Articolo 49 Quinquies
"Modifica legge regionale n. 25 del 15/07/1988".
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis con il seguente testo: "Le compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono costituite sotto forma di intesa tra uno o più Comuni confinanti secondo i casi previsti dall'articolo 10".;
Articolo 10:
dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis con il seguente testo: "La suddetta forma di intesa può essere anche costituita tra comuni del territorio confinante e la compagnia barracellare presente anche in uno solo dei Comuni confinanti". (2500)
Emendamento all'emendamento numero 2500 aggiuntivo Antonio Solinas - Daniele Cocco - Comandini - Ledda
Articolo 49 quinquies
All'articolo 49 quinquies è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 49 sexies
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25"
Nel testo della legge regionale 15 luglio 1988 n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:
a. Nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis "La Regione promuove e incentiva la costituzione delle compagnie barracellari nell'ambito territoriale delle unioni di comuni. La costituzione delle compagnie barracellari di livello sovracomunale comporta la cessazione delle compagnie barracellari comunali.".
b. Nell'articolo 2, comma 1, n.4 la parola "comune" è soppressa.
c. Nell'articolo 3, comma 1, nell'articolo 8 comma 4, nell'articolo 9 commi 2 e 3 e nell'articolo
15 comma 3 la parola "comune" è sostituita dalle seguenti: "comune o unione di comuni".
d. Nell'articolo 3, comma 1, dopo le parole "Comune di appartenenza" sono aggiunte le seguenti: ovvero nel territorio dei comuni con i quali è stata stipulata l'intesa di cui all'articolo 10.
e. Nell'articolo 4, commi 2 e 6, nell'art. 16 comma 4, nell'art.18, comma 1, nell'articolo 20, comma 1, nell'art. 21, comma 6 e nell'art. 23, comma 3, dopo le parole regolamento barracellare comunale, sono aggiunte le seguenti: "o dell'unione di comuni";
f. Nell'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla giunta del comune o dell'unione di comuni di appartenenza della compagnia".
g. Nell'articolo 5, comma 1, nell'articolo 12, commi 5 e 6, nell'articolo 13, comma 4, nell'articolo 14, comma 1, nell'articolo 17, comma 8, nell'articolo 22, comma 1, la parola "sindaco" è sostituita dalle seguenti: "sindaco o presidente dell'unione di comuni".
h. Nell'articolo 6, comma 2 e nell'articolo 12, comma 3 le parole "sindaco del comune" sono sostituite dalle seguenti:" sindaco del comune e presidente dell'unione di comuni".
i. Nell'articolo 8, comma 3, nell'articolo 12, commi 1, 6, e 7, nell'articolo 20, comma 1, nell'articolo 23, comma 10, nell'articolo 25, comma 1 e nell'articolo 26, comma 1 le parole "consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "consiglio comunale o dell'assemblea dei sindaci dell'unione di comuni".
j. Nell'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale o sovracomunale coincidente con l'ambito territoriale dell'unione di comuni".
k. Nel'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "l bis. L'intesa può essere stipulata anche tra comuni confinanti in uno dei quali non sia presente la compagnia barracellare"
1. Nell'articolo 11, comma 3, le parole "regolamento comunale" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento barracellare comunale o dell'unione di comuni";
m. Nell'articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente: "La carica di componente della compagnia barracellare comunale è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale e della giunta municipale cui la compagnia appartiene, e la carica di componente della compagnia barracellare dell'unione di comuni è incompatibile con quella di componente dell'assemblea dei sindaci e della giunta dell'unione di comuni".
n. Nell'articolo 12 il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale o dell'unione di comuni predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale o dell'assemblea dei sindaci dell'unione di comuni che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente articolo 11, ne delibera la costituzione".
o. Nell'articolo 13, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco o dal presidente dell'unione di comuni, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, nonché gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso."
p. Nell'articolo 16, comma 1, nell'articolo 18, comma 3, nell'articolo 23 commi 4, 7 e 9, e nell'articolo 24, comma 1 le parole "giunta comunale" sono sostituite dalle seguenti:" giunta comunale o dell'unione di comuni".
q. Nell'articolo 17, comma 7 e nell'articolo 31, comma 2 la parola "comuni" è sostituita dalle seguenti: "comuni o unioni di comuni".
r. Nell'articolo 21, il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'arbitro è nominato su proposta della giunta comunale o dell'unione di comuni, dal consiglio comunale o dall'assemblea dei sindaci dell'unione di comuni, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato".
s. Nell'articolo 21, comma 4, lettera b, dopo le parole "in cui opera la compagnia" sono aggiunte le seguenti: "barracellare comunale ovvero per le compagnie barracellari dell'unione di comuni, in uno dei comuni dell'unione medesima."
t. Nell'art.29, comma 2, dopo le parole "resi dall'autorità comunale" sono aggiunte le seguenti: "o dell'unione di comuni"
u. Nell'articolo 30, comma /dopo le parole " i loro consorzi," sono aggiunte le seguenti "unioni di comuni e". (2528)
Emendamento all'emendamento numero 2002 modificativo Roberto Deriu - Agus
Articolo 49 quinquies
L'articolo 49 quinquies è così modificato:
a) al comma 1 dopo le parole "città metropolitana di Cagliar!" è aggiunto il seguente periodo:
"per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni degli enti di area vasta"
b) al comma 1 il periodo "per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 33" sono soppresso.
c) dopo il comma 1 dell'articolo 49 quinquies è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le province e la città metropolitana di Cagliari rideterminano in aumento la propria dotazione organica in misura corrispondente al personale facente parte della polizia provinciale e garantiscono il permanere delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana sul territorio di propria competenza." (2546)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 49 quinquies
L'articolo 49 quinquies è sostituito dal seguente:
"Articolo 49 quinquies
Polizia locale
"1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 permane nella dotazione organica delle province e della città metropolitana di Cagliari per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 33.
2. In ragione degli effetti derivanti dall'applicazione del comma precedente, ai comuni della Sardegna non si applica il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125.". (2002)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 49 quinquies
Il comma 1 dell'articolo 49 quinquies è soppresso. (1805)
Emendamento aggiuntivo Fasolino
Articolo 49 quinquies
"All'articolo 49 quinquies, comma 1, dopo le parole "otto mesi nell'anno solare." sono aggiunte le parole "Tenuto conto delle peculiarità del territorio sardo, delle esigenze di sicurezza delle amministrazioni locali e delle specifiche situazioni di organico, i comuni della Sardegna possono procedere alla stabilizzazione del personale che ha svolto funzioni di agente di polizia locale presso lo stesso ente per un periodo superiore a 36 mesi, in misura proporzionale alle carenze di organico degli enti locali stessi." (2035).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole sull'emendamento numero 2002 sostitutivo totale a pagina 1978. Parere favorevole sull'emendamento all'emendamento numero 2546. Chiedo conferma perché l'indicazione è un po' confusa. Sull'emendamento numero 2500 c'è un invito al ritiro.
PRESIDENTE. È inammissibile.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole sull'emendamento numero 2528.
PRESIDENTE. Questo è inammissibile. Tutti e due sono inammissibili, il numero 2546 e il 2528.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il numero 2546 è inammissibile, il numero 2500 è inammissibile. Il numero 2528 è ammissibile? Allora è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Se ho ben capito, l'emendamento numero 2500 è inammissibile?
PRESIDENTE. Sì.
SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Quindi anche il 2528, essendo un emendamento all'emendamento. Siccome è stato dato parere favorevole.
PRESIDENTE. Sì, è inammissibile, al di là del parere della Commissione.
Dobbiamo votare l'emendamento all'emendamento numero 2546, che è un modificativo, per primo, con un parere favorevole della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2546.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Cocco Daniele e Comandini hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 30
contrari 19
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2002.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tunis.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar - Lampis - Locci - Randazzo - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 43
astenuti 8
maggioranza 22
favorevoli 31
contrari 12
(Il Consiglio approva).
A seguito dell'approvazione del sostitutivo totale, decadono tutti gli emendamenti.
Passiamo all'esame dell'articolo 50. All'articolo 50 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 957, che è uguale al 1108, al 1785 e al 2267. I soppressivi parziali numero 958, che è uguale al 1402 e al 1806. I numeri 1403, 959, 960. Il numero 961, che è uguale al 1404 e al 1807. I numeri 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412. Il numero 962, che è uguale al 1405, al 1808 e al 2248. Il numero 1809. I sostitutivi parziali numero 2268 e 2249, con un emendamento all'emendamento, il numero 2545. Il modificativo numero 2116. Gli aggiuntivi numero 2279, 2004, 2286, 2003, 2269, 2270, 2271.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50 e dei relativi emendamenti:
Art. 50
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005
(Conferenza permanente Regione-enti locali)
1. All'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Conferenza è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide se partecipano almeno tre dei componenti in rappresentanza degli enti locali.";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. La Conferenza può istituire gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti della Regione e degli enti locali con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso all'attività della Conferenza stessa.".
2. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Compiti)
1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali a tutti
i processi decisionali di interesse locale, la Conferenza
permanente Regione-enti locali:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 13;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 14;
c) promuove il coordinamento della programmazione regionale e
locale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse aventi rilevanza
locale;
d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione e gli
enti locali;
e) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla
legge;
f) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi della
Regione, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che
gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
g) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte
della Regione e degli enti locali;
h) approva gli schemi tipo di statuti, regolamenti degli enti
locali.
2. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse locale che
il Presidente della Regione ritiene opportuno sottoporre al suo
esame.
3. La Conferenza valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati
raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di
programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.".
3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la composizione della Conferenza Regione-enti locali è rideterminata secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera a) del presente articolo.
4. Dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:
"Art. 12 ter (Affiancamento tecnico-istituzionale al sistema delle autonomie locali)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 12
bis, in virtù del riconoscimento di Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) quale amministrazione pubblica di cui all'elenco
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), la
Regione stipula appositi accordi e convenzioni.
2. La Regione stipula accordi e convenzioni con ANCI per sviluppare
adeguate forme di relazione e informazione, al fine di realizzare
il confronto delle esperienze delle amministrazioni, il supporto di
studi, l'approfondimento di problemi tecnici, finanziari,
organizzativi, giuridici di interesse degli enti locali della
Sardegna.".
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 50
L'articolo 50 è soppresso. (957)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda
Articolo 5
L'articolo 50 è soppresso. (1108)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 50
L'articolo 50 è soppresso. (1785)
Emendamento soppressivo totale Floris
Articolo 50
L'articolo 50 "Modifica alla L.R. 17 gennaio 2005 n. 1 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e della Conferenza Permanente Regione EE.LL" è soppresso. (2267)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 50
Il comma 1 dell'articolo 50 è soppresso. (958)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 5
Il comma 1 dell'articolo 50 è soppresso. (1402)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 50
Il comma 1 dell'articolo 50 è soppresso. (1806)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 5
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 è soppressa. (1403)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 50
Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: "oltre il presidente dell'Anci e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta". (959)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 50
Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: "almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti in rappresentanza degli enti locali. (960)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 50
Il comma 2 dell'articolo 50 è soppresso. (961)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
Il comma 2 dell'articolo 50 è soppresso. (1404)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 50
Il comma 2 dell'articolo 50 è soppresso. (1807)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1406)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1407)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1408)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1409)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1410)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera g) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1411)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
La lettera h) del comma 2 dell'articolo 50 è soppressa. (1412)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 50
Il comma 3 dell'articolo 50 è soppresso. (962)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 5
Il comma 3 dell'articolo 50 è soppresso. (1405)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 50
Il comma 3 dell'articolo 50 è soppresso. (1808)
Emendamento soppressivo parziale Desini - Busia - Congiu - Cherchi A - Manca P - Unali
Articolo 50
Il comma 3 dell'articolo 50 è soppresso. (2248)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 50
Il comma 4 dell'articolo 50 è soppresso. (1809)
Emendamento sostitutivo parziale Floris
Articolo 50
All'articolo 50 comma 1, la lettera a) è così modificata: "In rappresentanza degli Enti Locali partecipano alla Conferenza i Presidenti dell'ANCI, dell'ASEL e dell'AICCRE oltre ad un rappresentante della Città Metropolitana di Cagliari e tre rappresentanti degli Enti di area vasta". (2268)
Emendamento all'emendamento numero 2249 sostitutivo totale Cossa - Dedoni - Crisponi
Articolo 50
L'emendamento n. 2249 è sostituito dal seguente:
"Il comma 4 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente
"4. Dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:
"Art. 12 ter (Affiancamento tecnico-istituzionale al sistema delle autonomie locali)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, la Regione stipula appositi accordi e convenzioni con le Associazioni delle Autonomie locali della Sardegna maggiormente rappresentative.
2. La Regione stipula accordi e convenzioni con le Associazioni delle Autonomie locali della Sardegna maggiormente rappresentative per sviluppare adeguate forme di relazione e informazione, al fine di realizzare il confronto delle esperienze delle amministrazioni, il supporto di studi, l'approfondimento di problemi tecnici, finanziari, organizzativi, giuridici di interesse degli enti locali della Sardegna."." (2545)
Emendamento sostitutivo totale Desini - Busia - Congiu - Cherchi Augusto - Manca Piermario - Unali
Articolo 50
Il comma 4 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"4. Dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:
"Art. 12 ter (Affiancamento tecnico istituzionale al sistema delle autonomie locali)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, in virtù del riconoscimento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) quale amministrazione pubblica di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), la Regione stipula appositi accordi e convenzioni con l'ANCI aventi ad oggetto lo sviluppo di adeguate forme di relazione e informazione per lo studio e l'approfondimento di problemi tecnici, finanziari, organizzativi, giuridici di interesse degli enti locali della Sardegna". (2249)
Emendamento modificativo Zanchetta - Gaia - Perra
Articolo 50
All'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 dell'articolo 50 è, sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) sono apportate le seguenti modificazioni:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza:
a) il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali o un suo delegato e due componenti del Consiglio, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di un rappresentante per le categorie a) e b) ed uno per le categorie c) e d) elencate al comma 1 dell'articolo 3;"
b) il Presidente regionale dell'associazione di comuni maggiormente rappresentativa in ambito regionale o un suo delegato.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno due dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali."
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Conferenza delibera con la presenza di almeno due dei componenti in rappresentanza degli enti locali." (2116)
Emendamento aggiuntivo Zedda P - Usula - Lai
Articolo 50
Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "degli enti di area vasta" sono inserite le seguenti: "e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali". (2279)
Emendamento aggiuntivo Deriu - Agus
Articolo 50
All'articolo 50 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
5. Al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del processo associativo dei comuni e il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso l'Assessorato agli enti locali, l'Osservatorio delle funzioni degli enti locali con funzioni di monitoraggio e proposte modificative in tema di riordino degli enti locali. (2004)
Emendamento aggiuntivo Floris
Articolo 50
All'articolo 50, comma 4, modifiche articolo 12 ter, commi 1 e 2, dopo le parole ANCI, aggiungere le parole ASEL Sardegna. (2286)
Emendamento aggiuntivo Deriu - Agus
Articolo 50
Dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:
"Articolo 50 bis
Rappresentanza istituzionale degli enti locali
L'Anci Sardegna in conformità dello statuto della Unione province sarde e agli accordi tra Anci e UPI succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'organizzazione per svolgerne le funzioni istituzionali e per proseguire l'attività di rappresentanza degli enti locali." (2003)
Emendamento aggiuntivo Floris
Articolo 50
Dopo l'articolo 50 è aggiunto l'articolo 50 bis : " Ulteriori modifiche alla L.R. n.1/2005"
Articolo 50 bis
L'articolo 7 della legge regionale n.1/2005 è soppresso. (2269)
Emendamento aggiuntivo Floris
Articolo 50
Dopo l'articolo 50 è aggiunto l'articolo 50 bis: " Ulteriori modifiche alla L.R. n.1/2005"
Articolo 50 bis
Al Presidente e ai componenti il Consiglio delle Autonomie spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011. (2270)
Emendamento aggiuntivo Floris
Articolo 50
Dopo l'articolo 50 è aggiunto l'articolo 50 bis (Contributi alle Associazioni Regionali degli Enti Locali) "Alle Associazioni regionali degli enti locali della Sardegna giuridicamente riconosciute, è concesso ogni anno un contributo finanziario sull'attività documentalmente svolta a favore dei propri associati da erogarsi tramite Deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, da imputare alla UPB S04.025/01 del Bilancio della Regione (N.I.) " (Sostegno al sistema delle Autonomie locali istituita con la L.R. n.1/2005). (2271).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Chiedo un attimo di attenzione perché altrimenti c'è una sovrapposizione di indicazioni. Parere contrario sui soppressivi totali numero 957, che è uguale al 1108, al 1785 e al 2267. Sul soppressivo parziale numero 958, che è uguale al 1402 e al 1806, il parere è contrario. Il parere è contrario sui numeri 1403, 959, 960. Sul numero 961, che è uguale al 1404 e al 1807 il parere è contrario. Contrario sui numeri 1406, 1407, 1408. Soppressivi parziali. Il parere è contrario sui numeri 1409, 1410, 1411, 1412. Sul numero 962, che è uguale al 1405, al 1808 e al 2248 c'è un invito al ritiro. Il parere è contrario sul numero 1809. Sostitutivi parziali. Il parere è contrario sul numero 2268. Parere favorevole sul numero 2249. Sul subemendamento, il numero 2545, il parere è contrario al primo comma e favorevole al secondo. Se è possibile una votazione per parti, oppure una riformulazione da parte del presentatore, l'onorevole Cossa, nel senso del ritiro del primo comma, o per parti. Comunque, se è per parti il parere è favorevole al secondo comma e contrario al primo. Sull'emendamento all'emendamento numero 2249, numero 2545. L'emendamento 2249 ha un emendamento all'emendamento numero 2545. Il parere è contrario al primo comma e favorevole al secondo comma, con una votazione per parti. C'è un invito al ritiro per il modificativo numero 2116. Gli aggiuntivi. C'è ne invita al ritiro per il 2279, ed è ritirato il numero 2004. Parere contrario all'emendamento numero 2286. Parere favorevole all'emendamento numero 2003. Parere contrario agli emendamenti numero 2269, 2270 e 2271
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello del Presidente della Commissione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 957, 1108, al 1785 e 2267, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 958, 1402 e 1806, uguali.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 18
contrari 29
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1403.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Solinas Antonio ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 46
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 17
contrari 29
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 959.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Crisponi ha votato a favore e che il consigliere Tunis ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Tunis - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 46
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 16
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 960.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 17
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 961, 1404 e 1807, uguali.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1406.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Agus ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1407.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 17
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1408.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1409.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Gaia ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 30
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1410.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Desini, Manca Gavino e Usula hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 18
contrari 31
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1411.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Crisponi ha votato a favore e che il consigliere Desini ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 18
contrari 29
(Il Consiglio non approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facoltà.
TUNIS STEFANO (FI). Proseguiamo con votazioni per alzata di mano, Presidente.
PRESIDENTE. Procediamo per alzata di mano.
Metto in votazione l'emendamento numero 1412. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Per gli emendamenti numero 962, 1405, 1808 e 2248, uguali, è stata formulata una richiesta di invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Ritiro l'emendamento numero 962.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu. Ne ha facoltà.
TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto). Ritiro l'emendamento numero 1808.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Desini. Ne ha facoltà.
DESINI ROBERTO (Sovranità, Democrazia e Lavoro). Ritiro l'emendamento numero 2248.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.
LOCCI IGNAZIO (FI). Ritiro l'emendamento numero 1405.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1809. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2268. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Siamo all'emendamento numero 2545, che è un emendamento all'emendamento numero 2249; è quello per cui è stata chiesta la possibilità o di ritirare il primo comma oppure di votarlo per parti.
Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Sì, accetto la riformulazione, Presidente, quindi eliminiamo il primo comma.
PRESIDENTE. Eliminiamo il primo comma, dunque c'è un parere favorevole della Commissione e della Giunta sul secondo comma che rimane.
Metto in votazione il comma 2 dell'emendamento numero 2545. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2249, con parere favorevole della Giunta e della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Sopravvive un emendamento modificativo, il numero 2116, per il quale è stato formulato un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Pierfranco Zanchetta. Ne ha facoltà.
ZANCHETTA PIERFRANCO (Cristiano Popolari Socialisti). Ritiro l'emendamento.
Metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
C'è un invito al ritiro per l'emendamento aggiuntivo numero 2279.
Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Zedda. Ne ha facoltà.
ZEDDA PAOLO (Soberania e Indipendentzia). Lo ritiro.
PRESIDENTE. È ritirato. L'emendamento numero 2004 è ritirato, mentre il numero 2286 è decaduto.
Metto in votazione l'emendamento numero 2003. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2269. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2270. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2271. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Siamo arrivati all'articolo 50 per cui ritorniamo a quegli articoli che avevamo sospeso questa mattina che erano esattamente dal 34 sino al 40 ter.
Passiamo all'esame dell'articolo 34. All'articolo 34 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 676, uguale al 1088, uguale al 1672, uguale al 2144. I sostitutivi totali numero 1889 e 1981 con gli emendamenti all'emendamento numero 2538 e 2547. I soppressivi parziali numero 677, uguale al 1301, uguale al 1673, uguale al 2145, 678, uguale al 1302, uguale al 1674, uguale al 2146, 679, uguale al 1675, 680, 681, 682, uguale al 1303, uguale al 1676, uguale al 2147, uguale al 2263, 683, 684, uguale al 1304, uguale al 1677, uguale al 2148, 685, 686, 2061, 687, 688, uguale al 1305, uguale al 1678, uguale al 2149, uguale al 2264, uguale al 2057, 689, 690, uguale al 1306, uguale al 1679, uguale al 2150, 691, 692, 2062, 693, 694, uguale al 1307, uguale al 1680, uguale al 2151, 695, 696, 697, 698, uguale al 1308, uguale al 1681, uguale al 2152, 699, 700, 701. I sostitutivi parziali numero 2153, 27, 1919, 2033, 2065, 2253, 2259, 1920, 1937. Gli aggiuntivi numero 2258, 2254, 2255, 2257, 1921, 28, 2034, 2242, 2063, 1938.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti:
Capo II
Riordino, organi e funzioni delle province
Art. 34
Riordino delle circoscrizioni provinciali
1. In via transitoria le province della Regione sono disciplinate dalla presente legge.
2. Il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, quale circoscrizione territoriale risultante dai comuni della Provincia di Cagliari non facenti parte della città metropolitana, così come disciplinata dall'articolo 24 e seguenti.
3. Le circoscrizioni territoriali delle province corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999.
4. Nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta sono aggregati alla Provincia di Oristano ed i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna; i Comuni di Budoni e San Teodoro sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune di Olbia.
5. La circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari.
6. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di assetto delle province secondo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5. Lo schema è pubblicato nel BURAS.
7. Gli statuti delle province la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevedono la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Il livello provinciale e della città metropolitana non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica degli uffici della Regione. Gli ambiti territoriali strategici sono individuati con deliberazione di Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 34
L'articolo 34 è soppresso. (676)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda
Articolo 3
L'articolo 34 è soppresso. (1088)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 34
L'articolo 34 è soppresso. (1672)
Emendamento soppressivo totale Cossa
Articolo 34
L'articolo 34 è soppresso. (2144)
Emendamento sostitutivo totale Oppi - Rubiu - Tatti - Pinna
Articolo 34
Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
Art. 34
Processo di riordino delle province
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale determina con apposita deliberazione, da adottarsi su proposta dell'Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, i requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, sulla base dei quali si procede al riordino delle province.
2. Il Consiglio delle Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna della deliberazione di cui al comma 1, nel rispetto della continuità territoriale, approva una ipotesi di riordino delle province e la invia alla Regione entro il giorno successivo. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino la Giunta Regionale approva un disegno di legge di riordino delle province sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo.
Entro i successivi quaranta giorni il Consiglio Regionale approva una legge di riordino delle province. (1889)
Emendamento all'emendamento numero 1981 sostitutivo totale Cossa - Dedoni - Crisponi
Articolo 34
L'emendamento n. 1981 è sostituito dal seguente:
"Articolo 34
Province - Disciplina transitoria
1. Fino all'approvazione delle norme costituzionali che ne sanciscono la definitiva soppressione, le province sono amministrate da commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale, i quali, sulla base della vigente normativa, predispongono gli atti necessari alla liquidazione di detti enti.
2. Le province e le loro circoscrizioni non costituiscono ambito necessario per l'organizzazione decentrate degli uffici regionali.". (2538)
Emendamento all'emendamento numero 1981 modificativo Roberto Deriu - Agus
Articolo 34
Testo dell'emendamento:
a) I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 34 sono così sostituiti:
"5. Il commissario straordinario della provincia di Cagliari e gli amministratori straordinari, nominati ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 7, la cui nomina è stata prorogata con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
6. Entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino al 31 dicembre 2016 ed esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e alla erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari patrimoniali e liquidatori di cui alle lettere a, b, c, d ed e dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 giugno 2013, n.15. Laddove nelle province siano previste zone omogenee, vengono nominati i sub-commissari con decreto dell'Assessore degli enti locali e su proposta dell'amministratore straordinario a supporto della sua attività. Il numero dei sub-commissari non può essere superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia.
8. Al fine di agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, il sindaco della città metropolitana di Cagliari assume le funzioni commissariali della Provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista dall'articolo 29, comma 5; e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
b) Dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"9. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. All'amministratore straordinario è corrisposta una indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente diminuita dell'indennità di risultato." (2547)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 34
L'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Articolo 34
Province - Disciplina transitoria
1. Fino al loro definitivo superamento, il territorio della Sardegna ad eccezione di quello della città metropolitana di Cagliari è suddiviso nelle province riconosciute dallo Statuto e dalla legge statale.
2. Le circoscrizioni territoriali provinciali sono individuate dall'articolo 34.
3. La presente legge disciplina gli organi delle province e la loro composizione quali organi elettivi di secondo grado.
4. Le province e le loro circoscrizioni non costituiscono ambito necessario per l'organizzazione decentrata degli uffici regionali.
5. Gli amministratori straordinari, nominati ai sensi della legge regionale n. 7 del 2015, decadono con l'elezione del presidente della provincia.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori straordinari delle Province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano decadono. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, è nominato un unico amministratore straordinario che ne assume le funzioni e che decade con la elezione del presidente della Provincia del Sud Sardegna.
7. Tutti gli amministratori straordinari e il commissario esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e alla erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari patrimoniali e liquidatori di cui alle lettere a, b, c, d ed e dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 giugno 2013, n.15.
8. Al fine di agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, il sindaco della città metropolitana di Cagliari assume le funzioni commissariali della Provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista dall'articolo 29, comma 5; alla stessa data decade il commissario straordinario della Provincia di Cagliari. (1981)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 1 dell'articolo 34 è soppresso. (677)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 1 dell'articolo 34 è soppresso. (1301)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 1 dell'articolo 34 è soppresso. (1673)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 1 dell'articolo 34 è soppresso. (2145)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 2 dell'articolo 34 è soppresso. (678)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 34 è soppresso. (1302)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 2 dell'articolo 34 è soppresso. (1674)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 2 dell'articolo 34 è soppresso. (2146)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 2 sopprimere le parole: "e Sud Sardegna, quale circoscrizione territoriale risultante dai comuni della provincia di Cagliari non facenti parte della Città metropolitana così come disciplinata dall'articolo 24 e seguenti. " (679)
Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu
Articolo 34
Al comma 2 tutte le parole presenti
dopo la parola "Oristano" fino alla fine del periodo sono
abrogate. (1675)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 2 sopprimere le parole: "quale circoscrizione territoriale risultante dai comuni della provincia di Cagliari non facenti parte della Città metropolitana". (680)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 2 sopprimere le parole: "così come disciplinata dall'articolo 24 e seguenti". (681)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 3 dell'articolo 34 è soppresso. (682)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 3 dell'articolo 34 è soppresso. (1303)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 3 dell'articolo 34 è soppresso. (1676)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 3 dell'articolo 34 è soppresso. (2147)
Emendamento soppressivo parziale Meloni
Articolo 34
Il comma 3 dell'articolo 34 è soppresso. (2263)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 3 sopprimere le parole: "e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali, Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 9 aprile 1999". (683)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 4 dell'articolo 34 è soppresso. (684)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 4 dell'articolo 34 è soppresso. (1304)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 4 dell'articolo 34 è soppresso. (1677)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 4 dell'articolo 34 è soppresso. (2148)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 4 sopprimere le parole: "Nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali". (685)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 4 sopprimere le parole: "ed i comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei; Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali; Serri, Seulo, Setti, Genoni e Villanovatulo sono aggregati alla provincia del Sud Sardegna". (686)
Emendamento soppressivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.
Articolo 3
Al quarto comma sopprimere l'inciso: da "i comuni di Escalaplano" a "Provincia del Sud Sardegna". (2061)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 4 sopprimere le parole: "i, comuni di Budoni e San Teodoro sono aggregati alla provincia comprendente il Comune di Olbia" (687)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 5 dell'articolo 34 è soppresso. (688)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 5 dell'articolo 34 è soppresso. (1305)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 5 dell'articolo 34 è soppresso. (1678)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 5 dell'articolo 34 è soppresso. (2149)
Emendamento soppressivo parziale Meloni
Articolo 34
Il comma 5 dell'articolo 34 è soppresso. (2264)
Emendamento soppressivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.
Articolo 3
Il comma 5 dell'articolo 34 è soppresso. (2057)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 5 sopprimere le parole: "ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di (689)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 6 dell'articolo 34 è soppresso. (690)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 6 dell'articolo 34 è soppresso. (1306)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 6 dell'articolo 34 è soppresso. (1679)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 6 dell'articolo 34 è soppresso. (2150)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 6 sopprimere le parole: "Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". (691)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 6 sopprimere le parole: "secondo quanto previsto nei commi 2,- 3, .4 e 5". (292)
Emendamento soppressivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.
Articolo 3
Al comma 6 sopprimere il riferimento al comma numero "5". (2062)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 6 sopprimere le parole: "Lo schema è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione" (693)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 7 dell'articolo 34 è soppresso. (694)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 7 dell'articolo 34 è soppresso. (1307)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 7 dell'articolo 34 è soppresso. (1680)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 7 dell'articolo 34 è soppresso. (2151)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 7 sopprimere le parole: "la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa". (695)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 7 sopprimere le parole: "per specifiche funzioni". (696)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 7 sopprimere le parole: "con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". (697)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Il comma 8 dell'articolo 34 è soppresso. (698)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 8 dell'articolo 34 è soppresso. (1308)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 34
Il comma 8 dell'articolo 34 è soppresso. (1681)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 8 dell'articolo 34 è soppresso. (2152)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 8 sopprimere le parole: "provinciale e". (699)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 8 sopprimere le parole: "e della città metropolitana". (700)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 34
Al comma 8 sopprimere le parole: "Gli ambiti territoriali ottimali sono individuati Con deliberazione di Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali". (701)
Emendamento sostitutivo parziale Cossa
Articolo 34
Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente
"1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno carattere strettamente transitorio e cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore delle norme costituzionali che sopprimono le province. Contestualmente la Giunta regionale nomina, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, i commissari preposti alla liquidazione delle province medesime". (2153)
Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta
Articolo 34
Il comma 2) è sostituito dal seguente
2. Il territorio della Regione si articola nelle città metropolitane di Cagliari e di Sassari e nelle province di Nuoro, Oristano, Sud Sardegna quale circoscrizione territoriale risultante dai comuni delle provincie di Cagliari e Nord Sardegna quali circoscrizioni territoriali risultanti dai comuni della provincia di Sassari non facenti parte delle Città metropolitane così come disciplinate dall'articolo 24 e seguenti. (27)
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna
Articolo 34
Il comma 2 dell'articolo 34 "Riordino delle circoscrizioni provinciali", è totalmente sostituito come segue "Il territorio della Regione si articola nelle città metropolitane Nord-Sud e nelle province di Nord Sardegna, Nuoro e Oristano e Sud Sardegna". (1919)
Emendamento sostitutivo parziale Fasolino
Articolo 34
Il comma 2 dell'articolo 34 è sostituito dal presente:
"Il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano, Sud Sardegna, e Nord Est Sardegna, queste ultime come circoscrizione territoriale risultante l'una dai comuni della Provincia di Cagliari non facenti parte della città metropolitana, così come disciplinata dall'articolo 24 e seguenti e l'altra come circoscrizione territoriale risultante dai comuni della già Provincia di Olbia Tempio". (2033)
Emendamento sostitutivo parziale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.
Articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
2. Il territorio della Regione si articola nelle città metropolitane di Cagliari e Sassari. (2065)
Emendamento sostitutivo parziale Meloni
Articolo 34
Riordino delle circoscrizioni provinciali
Al comma 2 dell'articolo 34 le parole "Provincie di Sassari, Nuoro," sono sostituite dalle seguenti: "Province di Sassari-Gallura e Nuoro-Ogliastra," (2253)
Emendamento sostitutivo parziale Meloni
Articolo 34
Riordino delle circoscrizioni provinciali
Al comma 2 dell'articolo 34 le parole "Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, quale" sono sostituite dalle seguenti "Nuoro e Oristano, la quale ricomprende la". (2259)
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna
Articolo 34
Al comma 5 dell'articolo 34 "Riordino delle circoscrizioni provinciali", il periodo "corrisponde a quella della provincia di Cagliari" sia sostituito con "corrisponde a quella delle provincie di Cagliari e Carbonia-Iglesias". (1920)
Emendamento sostitutivo parziale Carta
Articolo 34
Il comma 8 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
8. Il livello provinciale e delle città metropolitane costituisce ambito territoriale obbligatorio e di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica degli uffici della Regione. (1937)
Emendamento aggiuntivo Meloni
Articolo 34
Al comma 1 dell'articolo 34 dopo le parole "in via transitoria" sono aggiunte le seguenti, e comunque fino al 30 giugno 2016". (2258)
Emendamento aggiuntivo Meloni
Articolo 34
Al comma 2 dell'articolo 34 dopo le parole "il territorio della Regione" sono aggiunte le seguenti "fino al 30 giugno 2016". (2254)
Emendamento aggiuntivo Meloni
Articolo 34
Al comma 2 dell'articolo 34 dopo la parola "Oristano" sono aggiunte le seguenti "Nord Est Sardegna". (2255)
Emendamento aggiuntivo Meloni
Articolo 34
Al comma 5 dell'articolo 34 dopo la parola "Città metropolitana di Cagliari." sono aggiunte le seguenti: "La circoscrizione territoriale della Provincia nord est Sardegna comprende i comuni di Olbia, Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Trinità d'Agultu e Vignola". (2257)
Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna
Articolo 34
Al comma 5 dell'articolo 34 "Riordino delle circoscrizioni provinciali", sia aggiunto "La circoscrizione territoriale della provincia del Nord Sardegna corrisponde a quella delle province di Sassari e Olbia-Tempio, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Sassari". (1921)
Emendamento aggiuntivo Orrù - Carta
Articolo 34
Dopo il comma 5) è aggiunto il comma 5 bis):
5bis. La circoscrizione territoriale della provincia del Nord Sardegna corrisponde a quella della provincia di Sassari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Sassari. (28)
Emendamento aggiuntivo Fasolino
Articolo 34
All'articolo 34 dopo il comma 5 e aggiunto il seguente;
"5 bis. La circoscrizione territoriale della Provincia del Nord Est Sardegna corrisponde a quella della già Provincia di Olbia-Tempio, fatte salve le scelte di aggregazione di cui al successivo articolo 35." (2034)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Cocco D - Agus - Lai
Articolo 34
Al comma 7 dell'articolo 34 dopo il termine "funzioni" è
aggiunta la frase "aventi
autonomia politica, gestionale e di bilancio". (2242)
Emendamento aggiuntivo Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A.
Articolo 3
Alla fine del comma 8, dopo la locuzione "Regione-enti locali, aggiungere: e previo parere della Commissione consiliare competente che dovrà essere espresso entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. In difetto di espressione il parere si avrà come ricevuto." (2063)
Emendamento aggiuntivo Carta
Articolo 34
Dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
8 bis: Gli ambiti territoriali strategici come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, sono individuati con deliberazione delle unioni dei comuni interessate. (1938).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere sugli emendamenti soppressivi totali numero 676, uguale al 1088, uguale al 1672, uguale al 2144 è contrario. Il parere è contrario sull'emendamento sostitutivo totale numero 1889, mentre è favorevole sull'emendamento numero 1981. Sull'emendamento all'emendamento numero 2538 il parere è contrario, mentre è favorevole sul 2547. C'è un invito al ritiro sugli emendamenti numero 682, uguale al 1303, uguale al 1676, uguale al 2147, uguale al 2263. Invito al ritiro anche per gli emendamenti numero 688, uguale al 1305, uguale al 1678, uguale al 2149, uguale al 2264, uguale al 2057, mentre per tutti gli altri soppressivi parziali il parere è contrario. Il parere è contrario sugli emendamenti sostitutivi parziali numero 2153, 27, 1919, 2033, 2065, 1920, 1937. Per gli emendamenti numero 2253 e 2259 c'è un invito al ritiro. Sugli aggiuntivi numero 2258, 2254, 2255, 2257 si invita al ritiro. Il parere è contrario sugli emendamenti numero 1921, 28, 2034, 2063, 1938. C'è un invito al ritiro sull'emendamento numero 2242.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione.
Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, ma sinceramente sono veramente in grande difficoltà nell'esame, a parte di tutta la legge, ma in particolare questo articolo sinceramente per noi sta rasentando veramente l'arte drammatica e per di più, non dite poi che non ve l'avevamo detto, ma sinceramente ci espone veramente ad una figuraccia a livello nazionale. Qui c'è una contraddizione in termini, intanto ovviamente l'istituzione della Provincia del sud in un momento in cui tutto va verso altre direzioni, ma poi non lo so se accecati, o se state pensando di giocare a Risiko nella conquista dei territori, sembra che adesso ci sia qualche sindaco che deve essere dotato di onniscienza, di onnipotenza, e addirittura può governare in tutte le parti del mondo ancora un po'. Ma per favore, vogliamo mettere un po' di chiarezza? Anche perché vorrei ricordare che è un periodo in cui stiamo andando ad affrontare le elezioni amministrative, ma voi pensate davvero che ci possa essere l'attenzione e che questa legge sia applicabile in questo articolo? Sinceramente noi siamo proprio in maniera drastica contro questo, perché va contro ogni ragione, contro ogni buon senso, ma soprattutto riteniamo contro ogni forma legittima, e non solo, anche di applicazione. Quindi per favore cercate almeno di evitare di scrivere delle cose astruse che non stanno né in cielo né in terra.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONELLO PERU
(Segue ZEDDA ALESSANDRA) Presidente, il mio invito è quello di fermarci un attimo e rivedere veramente questo emendamento all'emendamento che è addirittura peggiorativo dell'articolo, già fatiscente, numero 34.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.
LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, con molta difficoltà ovviamente si intuisce qual è la ragione per cui si sia sistemato in questo modo così articolato questo articolo. E se la funzione è anche nobile, cioè di far corrispondere in buona sostanza la figura del commissario della Provincia di Cagliari con chi in realtà poi sarà il dominus della città metropolitana, e quindi il sindaco metropolitano, per meglio miscelare il passaggio delle competenze e avere forse più precisione in questa scelta. Noi invece pensiamo che la scelta sia corretta nella costruzione giuridica, non è corretta nella misura in cui individua il Sindaco di Cagliari in un momento in cui, con la tempistica che abbiamo, siamo ormai in campagna elettorale, l'elezioni di Cagliari sono praticamente alle porte, e si vuole costruire un meccanismo sbagliato perché proprio prevede questa allocazione di tutte queste funzioni, di tutte queste competenze, in campo al Sindaco della città di Cagliari. E questo lo dico a prescindere da chi sia il Sindaco di Cagliari, proprio è sbagliato pensare che il sindaco in questo passaggio possa avere anche la lucidità di gestire il passaggio dello spacchettamento sostanziale tra Provincia di Cagliari e città metropolitana da una parte e Provincia del sud dall'altra. Questo è un modo davvero difficile da comprendere perché, leggetela come volete, ma il risultato è che il Sindaco di Cagliari è sindaco di Cagliari, sindaco metropolitano e commissario della Provincia di Cagliari con questa scrittura, poi con la riforma costituzionale anche senatore della Repubblica. Io non lo so, io mi pongo degli interrogativi rispetto a questa modalità di gestire questo passaggio. E poi ancora, cosa dobbiamo aspettarci dai commissari delle Province storiche in questa fase transitoria? Dobbiamo aspettarci qualche illustre rappresentante politico che in questo momento e disoccupato? Perché sarebbe anche simpatico forse precisare che verranno commissariati da dirigenti della pubblica amministrazione magari in quiescenza come avviene per gli enti locali, qua invece si lasciano parecchi equivoci. Quindi questo noi riteniamo che sia un aspetto molto controverso della resuscitazione delle Province, e lo poniamo anche a voi come ragionamento se l'aspetto, come dire, più ingegneristico istituzionale possa poi tradursi in realtà nella concentrazione del potere più assoluto nel sud Sardegna, nelle mani del Sindaco di Cagliari eletto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, l'impatto di questo Capo II è proprio brutto, perché la rubrica è "Riordino organi e funzioni delle Province". Io suggerisco intanto di rivedere la titolazione perché se anche ci fosse la buona volontà di procedere nel senso auspicato dagli elettori e dal legislatore costituzionale, nel senso della soppressione delle Province, questa titolazione di questo Capo II sembra proprio di segno contrario. Io insisto a dire che questa legge manca di coraggio perché si trincera dietro una legge Delrio, una legge che ha creato molti più problemi di quanti ne potesse risolvere, che avrebbe richiesto da parte di questo Consiglio regionale un sussulto di orgoglio e un sussulto di dignità nel rivendicare la propria potestà esclusiva in materia di enti locali, e avere il coraggio di approvare una legge coerente con quello che c'è scritto nello Statuto sardo, coerente con quello che hanno detto gli elettori nel 2012, mantenere formalmente in vita forse, per evitare problemi di natura costituzionale, le Province però affidarle ad una gestione di tipo amministrativo e contestualmente avviare realmente lo svuotamento delle Province. Perché dico questo? Perché in tutti questi anni devo dire non soltanto da parte dei commissari, o amministratori nominati dal centrosinistra, ma anche da quelli che c'erano precedentemente, tutto si è fatto tranne che fare quello che avrebbero dovuto fare, cioè predisporre gli atti per la liquidazione delle Province, predisporre lo Stato di consistenza dei beni, l'elenco del personale con qualifiche e quant'altro necessario per individuare in maniera precisa la carriera, la situazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, la situazione dei finanziamenti in capo ad essa, e tutto quello che serve per trasferire le funzioni, i beni e tutto quanto oggi è in capo alle Province ai soggetti che dovranno diventarne destinatari. Questo non è stato fatto, non è stato fatto nemmeno degli amministratori che sono in carica attualmente, nonostante i richiami ripetuti che abbiamo fatto, bene dunque si fa bene a mettere una norma che comunque mette fine all'esperienza di questi amministratori, però non si fa un passo avanti, nel senso di rendere cogente realmente, anche con sanzioni, nei confronti di chi ricopre questo incarico perché faccia quello che deve realmente fare, a meno che non ci vogliamo affidare alla magistratura ordinaria o alla magistratura contabile, sotto i profili dell'omissione di atti d'ufficio oppure dell'aver sostenuto spese che non si sarebbero dovute sostenere, considerato il mandato di questi amministratori. Certo questa però diventa un'abiura da parte della politica, un'abiura da parte dell'Istituzione, un'abiura da parte della Giunta regionale. Noi abbiamo presentato un emendamento che risolve il problema molto semplicemente, nel quale si dice che le province vengono amministrate da dei commissari che devono fare quello che la legge gli impone, in maniera da avviare la transizione fino alla riforma costituzionale, parlo delle ex province naturalmente, senza discriminare fra territori e senza discriminare fra vecchie e nuove province, perché dal nostro punto di vista sono tutte sullo stesso piano. Lo abbiamo già detto: territori che prima si sentivano liberi dalla soggezione di potentati, parlo di Sassari e parlo di Nuoro, per quelle che sono le aree del paese dove questo tema è più sentito, cioè la Gallura e l'Ogliastra, vedono nel ritrovarsi sotto le province di Sassari e Nuoro un passo indietro. Noi riteniamo che questo sia un errore grave, ecco perché riteniamo che non si debba dare nemmeno l'impressione che si stanno creando le nuove province, non si deve dare alla popolazione nemmeno l'impressione che si stanno ricreando potentati che si speravano dimenticati, con il paradosso che ci sono territori fiorenti, come la Gallura, in cui molti amministratori pensano addirittura che del rifiorire della provincia ci possa essere la ripartenza economica della Gallura. Un paradosso perché sappiamo invece che questi enti servono soltanto a drenare risorse che invece potrebbero più efficacemente essere destinate allo sviluppo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Intanto per precisare alla Presidenza che, come già precedentemente comunicato, l'emendamento numero 2542 all'emendamento numero 2009, precedentemente riferito all'articolo 63, deve essere riferito all'articolo 56, questo perché forse prima la mia comunicazione non era stata completa, perché anche prima ho fatto questa comunicazione però non ci siamo intesi. In secondo luogo, sulla discussione in corso, poiché la maggioranza ritiene che gli argomenti adesso portati dai relatori dell'opposizione siano meritevoli di una valutazione ed eventualmente anche della ricerca di una soluzione da condividere, io chiedo la sospensione dei lavori per dieci minuti modo da poter confrontarci anche tra di noi.
PRESIDENTE. Sospendo i lavori per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 49, viene ripresa alle ore 18 e 52.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti. Ne ha facoltà.
TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Innanzitutto quest'articolo mi sembra abbastanza confuso e sta confondendo anche i consiglieri, a quanto pare. Sono state scritte delle cose non veritiere, ad esempio al comma 4 dove dice che alcuni comuni sono andati a referendum, quindi: "rispetto alla volontà già espressa dalle comunità locali i comuni di…" e fa un elenco dei comuni, a me non risulta che alcuni comuni siano andati a referendum, inoltre il comune di Laconi è andato a referendum per passare alla provincia di Oristano, però se vediamo per esempio il comune di Genoni per il quale avete scritto che è andato a referendum per essere aggregato alla provincia del sud Sardegna, questo non è assolutamente vero ma ha fatto referendum per essere aggregato alla provincia di Cagliari, che è ben diverso, non è la stessa cosa, l'ho voluto sottolineare. Poi, all'emendamento numero 1981, presentato da Deriu e Agus, al secondo comma è scritto che le circoscrizioni territoriali provinciali sono individuate all'articolo 34. Onorevole Deriu, ma se avete presentato questo emendamento che è un sostitutivo totale l'articolo 34 non esiste più, quindi dovete spiegarmi cosa state scrivendo, io penso che sia un qualcosa da vedere attentamente per non creare confusione su confusione. Poi per quanto riguarda il comma 8 io non entro nel merito, mi sembra che sia entrato già qualcun altro nel merito di chi deve essere commissario, ma commissario di che cosa? Qui stiamo dicendo, con questo emendamento al comma 8, che il sindaco della città metropolitana di Cagliari assume le funzioni commissariali della provincia di Cagliari, ma se la provincia di Cagliari non c'è più, non riesco a capire cosa stiamo andando a deliberare. Io ritengo che a questo punto bisogna fare un po' di chiarezza su queste cose altrimenti, sinceramente, non si capisce, quando andremo a votare sia articoli che emendamenti, cosa stiamo votando.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 676, 1088, 1672 e 2144, uguali.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Peru - Pinna Giuseppino - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Lai - Ledda - Manca Gavino - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si è astenuta la consigliera Forma.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 39
votanti 38
astenuti 1
maggioranza 20
favorevoli 14
contrari 24
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1889.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Dedoni ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Pinna Giuseppino - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Lai - Ledda - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Si sono astenuti: Forma - Peru.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 40
votanti 38
astenuti 2
maggioranza 20
favorevoli 12
contrari 26
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 2538. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2547.
Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
TEDDE MARCO (FI). Probabilmente bene avremmo fatto tutti, maggioranza e opposizione, a sentire e ad ascoltare i suggerimenti del nostro decano il presidente Floris e fermarci a riflettere. Stiamo veramente confezionando e cucinando una zuppa e un minestrone indigesto, un caos totale. Checco Zalone avrebbe detto Quo vaditis? Dove volete andare? Non dove vogliamo andare, perché la responsabilità è vostra. Questo emendamento per esempio è un emendamento caratterizzato da un tentativo di lottizzazione, da uno smaccato tentativo che andrà a concretizzarsi di violare la legge Delrio, che voi menzionate fra le fonti, e sicuramente consumerà tante altre amenità che per elencarle ci vorrebbe un'intera seduta. Io spero, vivamente che una volta che questa legge verrà approvata e che si inizieranno a sentire rumori di Governo che la impugna, perché deve essere impugnata, io spero vivamente che non arrivi qualche consigliere regionale di maggioranza che ci dica: no questa legge può essere applicata, ma non è detto che la applichiamo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. In considerazione delle interlocuzioni che sono state svolte durante la sospensione prima da lei concessa, tra la maggioranza e l'opposizione, pensiamo di dover proporre un emendamento orale al comma 8 dell'emendamento all'emendamento numero 2547. Sostituendolo nel modo seguente, io leggo tutto il testo così come lo si vorrebbe sostituito: al fine di agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana e la provincia del sud Sardegna la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, nomina un amministratore straordinario che assume le funzioni commissariali della provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista all'articolo 29 comma 5 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Intanto crediamo che questo piccolo miglioramento possa essere un po' di luce in un emendamento che secondo noi, lo diciamo con largo anticipo, creerà anche dei problemi di carattere finanziario, cioè noi siamo convinti che comunque questa norma non sarà come avete scritto cioè che non comporterà ulteriori spese. Noi crediamo che ai fini della incidenza sulla finanza pubblica questa non può essere una norma a costo zero. Vi dico sinceramente, spero di sbagliare ovviamente, speriamo di avere delle visioni forse pessimiste, però certamente credo siano un po' più realiste. Devo dire che avendo avuto un'esperienza in passato che ha riguardato il percorso che ha portato alla suddivisione, quindi all'istituzione delle province regionali, credo che è molto complessa la procedura di acquisizione dei beni, delle funzioni, delle competenze, dei trasferimenti del personale, quindi credo che comunque il percorso che abbiamo messo in atto sia alquanto farraginoso. Allora probabilmente servirà davvero che la Regione possa sovraintendere perché per tutto questo che abbiamo creato, tra cui anche i vari sub-commissari, credo che ne avremmo per qualche anno viste le premesse.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2547 con le modifiche orali apportate dal consigliere Deriu.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Tunis ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Dedoni - Forma - Lampis - Locci - Pinna Giuseppino - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Si sono astenuti: Crisponi - Meloni - Peru.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 38
astenuti 3
maggioranza 20
favorevoli 26
contrari 12
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1981.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Meloni e Tunis hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta.
Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Forma - Lampis - Locci - Meloni - Pinna Giuseppino - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Si è astenuto il consigliere Peru.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 43
votanti 42
astenuti 1
maggioranza 22
favorevoli 27
contrari 15
(Il Consiglio approva).
In seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 1981 decadono tutti gli emendamenti all'articolo 34.
Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 sono stati presentati gli emendamenti numero: 702 uguale agli emendamenti numero 1089, 1682, 2154; 1982 con gli emendamenti all'emendamento numero 2519, 2534, 2548; 703 uguale agli emendamenti numero 1309, 1683, 2155; 704; 705; 706; 707 uguale al 1310.
Gli emendamenti soppressivi parziali numero 1684 uguale al 2156, 708, 709, 710 uguale al 1311 uguale al 1685 uguale al 2157, 711, 712, 713.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35 e dei relativi emendamenti:
Art. 35
Aggregazione ad altra provincia
1. I comuni facenti parte delle circoscrizioni provinciali, come determinate dall'articolo 34, possono optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per l'inserimento in una provincia diversa purché confinante con il proprio territorio.
2. Con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere esercitata l'opzione per l'inserimento in una diversa provincia, anche dai comuni non confinanti con la provincia prescelta, purché essi risultino con questa confinanti in seguito alle scelte di aggregazione deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 1.
3. Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nei successivi venti giorni, predispone il disegno di legge con lo schema delle circoscrizioni delle province e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 35
L'articolo 35 è soppresso. (702)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 3
L'articolo 35 è soppresso. (1089)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 35
L'articolo 35 è soppresso. (1682)
Emendamento soppressivo totale Cossa
Articolo 35
L'articolo 35 è soppresso. (2154)
Emendamento all'emendamento numero 1982 sostitutivo parziale Pizzuto - Daniele Cocco - Lai.
Articolo 3
L'emendamento n. 1982, sostitutivo totale dell'articolo 35, è cosi modificato:
Nel comma 4 dell'articolo 35 come emendato dall'emendamento n. 1982 dopo le parole "zone omogenee" è inserita la frase "aventi autonomia politica, gestionale e di bilancio". (2519)
Emendamento all'emendamento numero 1982 sostitutivo parziale Meloni - Zanchetta
Articolo 35
Al comma 2 dell'articolo 35 le parole "Province di Sassari, Nuoro," sono sostituite dalle seguenti: "Province di Sassari-Gallura, Nuoro-Ogliastra,". (2534)
Emendamento all'emendamento numero 1982 soppressivo parziale Roberto Deriu - Agus
Articolo 35
All'emendamento n. 1982 sono apportate le seguenti modifiche:
Il comma 3 dell'articolo 35 è soppresso. (2548)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 35
L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35
Circoscrizioni provinciali
1. Le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono disciplinate dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 (Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 - Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999), pubblicato sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999, con le seguenti variazioni:
a) la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari;
b) sono aggregati alla Provincia di Oristano, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta;
c) sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo;
d) sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune di Olbia, i Comuni di Budoni e San Teodoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di assetto delle province che, secondo quanto previsto nel comma 1, articola il territorio della Regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo schema è pubblicato nel BURAS.
3. Rispetto allo schema adottato ai sensi dei commi I e 2 i comuni possono esercitare l'opzione per l'aggregazione ad altra provincia secondo i seguenti criteri e in applicazione delle seguenti procedure:
a) l'opzione si esercita con deliberazione del rispettivo consiglio comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per l'inserimento in una provincia diversa purché confinante con il proprio territorio;
b) con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere esercitata l'opzione per l'inserimento in una diversa provincia, anche dai comuni non confinanti con la provincia prescelta, purché essi risultino con questa confinanti in seguito alle scelte di aggregazione deliberate dagli altri comuni ai sensi della lettera a);
c) successivamente all'esercizio dell'opzione di cui alle lettere a) e b), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nei successivi venti giorni, predispone il disegno di legge con lo schema delle circoscrizioni delle province e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni.
4. Lo statuto della provincia la cui circoscrizione territoriale include una provincia soppressa prevede la costituzione di zone omogenee per l'esercizio, su quel territorio, delle funzioni spettanti alle province.". (1982)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Il comma 1 dell'articolo 35 è soppresso. (703)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 1 dell'articolo 35 è soppresso. (1309)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 35
Il comma 1 dell'articolo 35 è soppresso. (1683)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 35
Il comma 1 dell'articolo 35 è soppresso. (2155)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 1 sopprimere le parole: "come determinate dall'articolo 34". (704)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 1 sopprimere le parole: "con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, adottate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati". (705)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 1 sopprimere le parole: "purché confinante con il proprio territorio". (706)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Il comma 2 dell'articolo 35 è soppresso. (707)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 35 è soppresso. (1310)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 35
Il comma 2 dell'articolo 35 è soppresso. (1684)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 35
Il comma 2 dell'articolo 35 è soppresso. (2156)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 2 sopprimere le parole: "adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati". (708)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 1 sopprimere le parole: "purché essi risultino con questa confinanti in seguito alle scelte di aggregazione deliberate dagli altri comuni ai sensi del comma 1". (709)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Il comma 3 dell'articolo 35 è soppresso. (710)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 3 dell'articolo 35 è soppresso. (1311)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 35
Il comma 3 dell'articolo 35 è soppresso. (1685)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 35
Il comma 3 dell'articolo 35 è soppresso. (2157)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 3 sopprimere le parole: "Successivamente all'esercizio dell'opzione di cui ai commi precedenti". (711)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 3 sopprimere le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali". (712)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 35
Al comma 3 sopprimere le parole: "nei successivi venti giorni". (713).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Emendamento numero 702 uguale al 1089 uguale al 1682 uguale al 2154 soppressivi totali, parere contrario. Emendamento numero 1982, parere favorevole, gli emendamenti a questo emendamento numero 2519 invito al ritiro, 2534 invito al ritiro, 2548 favorevole. Emendamenti soppressivi parziali, parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Si è parlato tanto di barocco, io ho parlato anche di rococò in questa legge, ma quest'articolo è veramente surreale perché ci stiamo imbarcando in un processo di riassetto territoriale che è assolutamente incongruo con l'affermazione che le province siano soppresse, che ci siano ambiti strategici, veramente io non riesco a capire l'utilità di imbarcarsi in un processo di questo genere se davvero stiamo andando a mettere la parola fine all'assetto territoriale rappresentato dalle province. Io invito i colleghi a fermarsi un attimo, a fare cinque minuti di meditazione, a leggersi quest'articolo e a riflettere prima di votare negativamente agli emendamenti soppressivi perché veramente mi pare che imbarcarsi in questa cosa sia contrario alle norme più elementari di economia dei mezzi, in questo caso economia dei mezzi giuridici ma anche sotto diversi aspetti, economici.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Paolo Truzzu. Ne ha facoltà.
TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto). Anch'io su questo articolo e soprattutto sull'emendamento numero 1982 volevo esprimere qualche dubbio nel senso che laddove si aggregano alcuni comuni alla provincia del Sud Sardegna si fa una valutazione in virtù diciamo di un'estensione della proprietà transitiva. Perché si dice che sono aggregate alla provincia del Sud Sardegna una serie di comuni nel rispetto delle volontà già espresse dalle comunità locali. Io vorrei capire se queste volontà sono state realmente espresse perché alcuni di questi comuni hanno per esempio indetto un referendum col quale chiedevano di essere aggregati alla provincia di Cagliari. Ho dei dubbi che gli stessi vogliano essere aggregati alla provincia del Sud Sardegna. Quindi prima di fare un passo che è contrario all'interesse e alle volontà forse delle comunità locali, chiedo a chi ha steso l'emendamento e alla Giunta se le comunità locali sono state sentite, nel caso in cui fossero state sentite e ovviamente lo condividessero non avrei niente in contrario, nel caso in cui invece la situazione sia diversa vi invito a riflettere e a ragionare.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 702, 1089, 1682 e 2154, uguali.
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Soltanto perché è stato posto un quesito importante da parte dell'onorevole Truzzu, mi sembrava ingiusto lasciarlo cadere perché è una questione cruciale. Nel senso che il ragionamento che sta dietro questa proposta riguarda la considerazione che le popolazioni sono state sentite, sono state sentite su iniziativa, onorevole Truzzu, di coloro che hanno proposto i referendum soppressivi delle province, si è stabilito che le province dovessero essere soppresse, in particolar modo Medio Campidano e Carbonia Iglesias, dopodiché si ritorna alla circoscrizione della provincia di Cagliari. In Sardegna abbiamo determinato che alla provincia di Cagliari è sottratto il territorio della città metropolitana, ciò che residua è niente più e niente meno la provincia del Sud Sardegna cioè la circoscrizione prevista dallo Statuto. Per cui il ragionamento è abbastanza lineare, poi si può condividere o meno, lei magari sarà tra i costituzionalisti che non lo condivide.
PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 702, 1089, 1682 e 2154, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo 2534.
Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Meloni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MELONI GIUSEPPE (PD). Per richiamare l'attenzione dell'aula rispetto a questo emendamento che non ritiro, specificando che è stato presentato perché ritengo che in qualche maniera possa rappresentare un minimo di riconoscimento, io lo chiamerei il goal della bandiera per quei territori che a mio modo di vedere sono stati penalizzati e vengono penalizzati con questa legge.
E quindi il riconoscimento del doppio nome rispetto alla provincia di Sassari che rimane e che si estende anche e si estenderà a ricomprendere quando verrà approvata questa legge anche alla defunta provincia di Olbia Tempio e lo stesso discorso va fatto per la provincia di Nuoro rispetto all'Ogliastra, il riconoscimento del doppio nome a mio modo di vedere è il minimo che si possa riconoscere anche a questi territori e quando ripartiremo in quest'Aula a lavorare sulla legge che riguarda gli enti che sostituiranno le vecchie province, le defunte a quel punto tutte province, allora partiremo da uno schema diverso rispetto a quello col quale invece potremo partire se non venisse accolto quest'emendamento. Quindi richiamo all'attenzione dell'aula e chiedo ai consiglieri di valutare attentamente questo emendamento e chiedo che venga approvato, il mio voto ovviamente sarà un voto favorevole e a chi eventualmente dovesse muovere delle osservazioni circa il fatto che in statuto sono presenti i nominativi delle province di Sassari e di Nuoro e non con altri nomi, faccio presente che nello statuto è prevista anche la provincia di Cagliari che con questa legge non ci sarà più.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2534.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cocco Daniele - Cossa - Crisponi - Dedoni - Desini - Lampis - Meloni - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Antonio - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zanchetta - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Gaia - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si sono astenuti: Lai - Locci - Peru.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 44
Votanti 41
Astenuti 3
Maggioranza 21
Favorevoli 18
Contrari 23
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2548.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Gaia, Meloni e Zanchetta hanno votato a favore
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Si è astenuto il consigliere Peru.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 44
votanti 43
astenuti 1
maggioranza 22
favorevoli 29
contrari 14
(Il Consiglio approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL). Per chiedere di procedere con votazioni per alzata di mano.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2519, con invito al ritiro. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1982. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 1982, decadono tutti gli emendamenti.
Passiamo all'esame dell'articolo 36. All'articolo 36 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 714 uguale al 1090, uguale al 1686, uguale al 1983, uguale al 2158, l'emendamento sostitutivo parziale numero 2240.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e dei relativi emendamenti:
Art. 36
Organi della provincia
1. Sono organi della provincia il presidente della provincia e il consiglio provinciale.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 36
L'articolo 36 è soppresso. (714)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda
Articolo 3
L'articolo 36 è soppresso. (1090)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 36
L'articolo 36 è soppresso. (1686)
Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus
Articolo 36
L'articolo 36 è soppresso. (1983)
Emendamento soppressivo totale Cossa
Articolo 36
L'articolo 36 è soppresso. (2158)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Cocco Daniele - Agus - Lai
Articolo 36
Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi della provincia il presidente della provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale". (2240).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Favorevole ai soppressivi totali, quindi al numero 714, 1090, 1686, 1983, 2158. Invito al ritiro per il sostitutivo parziale numero 2240.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 714 uguale al 1090, uguale al 1686, uguale al 1983, uguale al 2158. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 2240.
COCCO PIETRO (PD). È soppresso.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37. All'articolo 37 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 715 uguale al 1091, uguale al 1687, uguale al 2159. Sostitutivi totali numero 1984, 2504. Soppressivi parziali numero 716, uguale al 1312, uguale al 1688, uguale al 2160, 717, 718, 719, 720 uguale al 1313. Soppressi parziali numero 2161, 721, 722, 723, 724 uguale al 1314, uguale al 1689, uguale al 2162, 725 uguale al 1315, uguale al 1690, uguale al 2163, 726, 727, 728, 2239, 729 uguale al 1316, uguale al 1691, 2164, 730, 731, 732, 733 uguale al 1317, uguale al 1692, uguale al 2165, 734, 735, 736, 1318, 1693, 2166, 737, 738, 1319, 1694, 2167. Soppressi parziali numero 739, 44 uguale al 740, 741. Aggiuntivi numero 70, 43, 2014, 2238.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37 e dei relativi emendamenti:
Art. 37
Presidente
1. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Indice le elezioni del consiglio provinciale e del presidente.
2. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
3. Il presidente dura in carica quattro anni.
4. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
5. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente scelto fra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
6. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee di cui all'articolo 34, comma 7.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 10, per l'elezione del presidente si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
8. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 39.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 37
L'articolo 37 è soppresso. (715)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 3
L'articolo 37 è soppresso. (1091)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 37
L'articolo 37 è soppresso. (1687)
Emendamento soppressivo totale Cossa
Articolo 37
L'articolo 37 è soppresso. (2159)
Emendamento all'emendamento numero 1984 aggiuntivo Roberto Deriu - Agus - Antonio Solinas.
Articolo 3
L'emendamento n. 1984 è così modificato:
AI comma 2 prima del numero "61" è inserito il numero "60". (2504)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 37
L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
1. Il presidente assegna deleghe ai consiglieri provinciali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee per sovraintendere alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 4.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 10, per l'elezione del presidente si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 39. (1984)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 1 dell'articolo 37 è soppresso. (716)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 1 dell'articolo 37 è soppresso. (1312)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 1 dell'articolo 37 è soppresso. (1688)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 1 dell'articolo 37 è soppresso. (2160)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 1 sopprimere le parole: "rappresenta l'ente". (717)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 1 sopprimere le parole: "convoca e presiede il consiglio provinciale". (718)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 1 sopprimere le parole: "Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti". (719)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso. (720)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso. (1313)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso. (2161)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 2 sopprimere le parole: "dai sindaci e". (721)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 2 sopprimerele parole: "e dai consiglieri". (722)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 2 sopprimere le parole: "dei comuni della provincia". (723)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 3 dell'articolo 37 è soppresso. (724)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 3 dell'articolo 37 è soppresso. (1314)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 3 dell'articolo 37 è soppresso. (1689)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 3 dell'articolo 37 è soppresso. (2162)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 4 dell'articolo 37 è soppresso. (725)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 4 dell'articolo 37 è soppresso. (1315)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 4 dell'articolo 37 è soppresso. (1690)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 4 dell'articolo 37 è soppresso. (2163)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 4 sopprimere le parole: "dei comuni della provincia". (726)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 4 sopprimere le parole: "il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni". (727)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 4 sopprimere le parole: "Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco". (728)
Emendamento soppressivo parziale Pizzuto - Cocco D - Agus - Lai
Articolo 37
E' abrogata l'ultima frase del comma 4 dell'articolo 37. (2239)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 5 dell'articolo 37 è soppresso. (729)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 5 dell'articolo 37 è soppresso. (1316)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 5 dell'articolo 37 è soppresso. (1691)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 5 dell'articolo 37 è soppresso. (2164)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 5 sopprimere le parole: "scelto fra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito". (730)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 5 sopprimere le parole: "stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate". (731)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 5 sopprimere le parole: "e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito". (732)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 6 dell'articolo 37 è soppresso. (733)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
Il comma 6 dell'articolo 37 è soppresso. (1317)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 6 dell'articolo 37 è soppresso. (1692)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 6 dell'articolo 37 è soppresso. (2165)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 6 sopprimere le parole: "secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee di cui all'articolo 34, comma 7". (734)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 6 sopprimere le parole: "assicurando adeguata rappresentanza alle zone omogenee di cui all'articolo 34, comma 7". (735)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 7 dell'articolo 37 è soppresso. (736)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
Il comma 7 dell'articolo 37 è soppresso. (1318)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 7 dell'articolo 37 è soppresso. (1693)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 7 dell'articolo 37 è soppresso. (2166)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 7 sopprimere le parole: "e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 61, 62 e 64 della legge 7 aprile 2014, n. 56" (737)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Il comma 8 dell'articolo 37 è soppresso. (738)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 8 dell'articolo 37 è soppresso. (1319)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 37
Il comma 8 dell'articolo 37 è soppresso. (1694)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 37
Il comma 8 dell'articolo 37 è soppresso. (2167)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 8 sopprimere le parole: "Ciascun elettore vota per un solo candidato alla presidente della provincia". (739)
Emendamento soppressivo parziale Forma
Articolo 37
Nel comma 8 dell'articolo 37, dopo il primo periodo, le parole "Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 39" sono soppresse. (44)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 8 sopprimere le parole: "Il voto è ponderato secondo quanto previsto dall'articolo 3. (740)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 37
Al comma 8 sopprimere le parole: "secondo quanto previsto dall'articolo 39". (741)
Emendamento aggiuntivo Antonio Solinas
Articolo 37
Dopo il comma 2 aggiungere il comma 2 bis con il seguente testo: " Per le prime elezioni di cui al precedente comma sono eleggibili anche i consiglieri provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2010". (70)
Emendamento aggiuntivo Forma
Articolo 37
Nel comma 4 dell'articolo 37, dopo le parole "i sindaci" sono aggiunte le seguenti parole: "e i consiglieri" e dopo le parole "dalla carica di sindaco" sono aggiunte le parole: "o consigliere". (43)
Emendamento aggiuntivo Orrù
Articolo 37
Al comma 4, dopo le parole " Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia", sono aggiunte le seguenti parole " ed i consiglieri comunali in carica". (2014)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Cocco Daniele - Agus - Lai
Articolo 37
Al comma 4 dell'articolo 37 dopo la parola "sindaci" è aggiunto "e consiglieri comunali". (2238).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario sull'emendamento numero 715 uguale al 1091, uguale al 1687, uguale al 2159. Parere favorevole sull'emendamento numero 1984, parere favorevole sull'emendamento all'emendamento numero 2504. Parere contrario sugli emendamenti numero716, uguale al 1312, uguale al 1688, uguale al 2160, 717, 718, 719, 720 uguale al 1313, 2161, 721, 722, 723, 724 uguale al 1314, uguale al 1689, uguale al 2162, 725 uguale al 1315, uguale al 1690, uguale al 2163, 726, 727, 728, invito al ritiro per l'emendamento numero 2239, parere contrario sugli emendamenti numero 729 uguale al 1316, uguale al 1691, 2164, 730, 731, 732, 733 uguale al 1317, uguale al 1692, uguale al 2165, 734, 735, 736, 1318, 1693, 2166, 737, 738, 1319, 1694, 2167, 739, invito al ritiro per l'emendamento numero 44 uguale al 740, parere contrario sull'emendamento numero 741, invito al ritiro per gli emendamenti numero di 70, 43, parere contrario sull'emendamento numero 2014, invito al ritiro per l'emendamento numero 2238.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 715, 1091, 1687, 2159. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 2504. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1984. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(È approvato)
A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 1984 sostitutivo totale, decadono tutti gli altri emendamenti.
Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo 38 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 742, che è uguale al 1092, al 1695 e al 2168. Il sostitutivo totale numero 1985, con gli emendamenti agli emendamenti numero 2520, 2505, 2511, 2549. I soppressivi parziali numero 743, che è uguali al numero 1320, al 1696 al 2169. I numeri 744, 745, 746. Il numero 747, che è uguale al 1321. Il numero 1697, che è uguale al 2170. I numeri 748, 749 e 750. Il numero 751, che è uguale al 1322, al 1698 e al 2171. Il numero 752, che è uguale al 1323, al 1699 e al 2172. I numeri 753, 754, 755, 2173. Il numero 756, che è uguale al 1324. I soppressivi parziali numero 1700, che è uguale al 2174. Il numero 757, 758, 1873, che è uguale al 2013, il numero 759, il 1874, il 760, che è uguale al 1325, uguale al 1701, uguale al 2175. I numeri 761, 762, 45. Il numero 763, che è uguale al 1326, al 1702 e al 2176. Soppressivi parziali. I numeri 764, 765, 766. Il numero 767, che è uguale al 1327, al 1703 e al 2177. I numeri 768, 769, 770. Il numero 771, che è uguale al 1328, al 1704 e al 2178. Il numero 772, che è uguale al 1329, al 1705 e al 2179. I sostitutivi parziali numero 2237, 1706, 2245, 47, 1707. L'aggiuntivo numero 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e dei relativi emendamenti:
Art. 38
Consiglio provinciale
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva lo statuto e i bilanci dell'ente con i voti che rappresentano la maggioranza dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. Il consiglio approva i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
3. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale.
4. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
4 bis. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
5. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia entro trenta giorni dallo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2010. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
6. Per l'elezione del consiglio provinciale si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 39. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
8. Ciascun elettore esprime un solo voto, che è ponderato ai sensi dell'articolo 39, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 39.
9. Le zone omogenee, ove istituite, costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali; a ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona medesima. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto; ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui all'articolo 39. Tutte le operazioni elettorali sono svolte dall'unico ufficio elettorale. In sede di prima applicazione si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse.
10. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 38
L'articolo 38 è soppresso. (742)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda
Articolo 3
L'articolo 38 è soppresso. (1092)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 38
L'articolo 38 è soppresso. (1695)
Emendamento soppressivo totale Cossa
Articolo 38
L'articolo 38 è soppresso. (2168)
Emendamento all'emendamento numero 1985 sostitutivo parziale Pizzuto - Daniele Cocco - Lai.
Articolo 3
L'emendamento n. 1985, sostitutivo totale dell'articolo 38, è cosi modificato:
Nel comma 2 dell'articolo 38 come emendato dall'emendamento n. 1985 la parola "quattordici" è sostituita con "trenta" e la parola "dodici" è sostituita da "venticinque". (2520)
Emendamento all'emendamento numero 1985 aggiuntivo Roberto Deriu - Agus - Antonio Solinas
Articolo 3
Al comma 3 prima del numero "70" è inserito il numero "69". (2505)
Emendamento all'emendamento numero 1985 aggiuntivo Antonio Solinas - Roberto Deriu - Piscedda
Articolo 3
Dopo il comma 8 aggiungere il comma 8 bis con il seguente testo: " Per le prime elezioni di cui al precedente comma sono eleggibili anche i consiglieri provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2010". (2511)
Emendamento all'emendamento numero 1985 sostitutivo parziale Roberto Deriu - Agus
Articolo 38
All'emendamento numero 1985 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è così sostituito:
"In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il quindici di novembre 2016 per una data compresa tra il decimo e il trentesimo giorno dalla indizione." (2549)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 38
L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
Articolo 38
Consiglio provinciale
1. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni del consiglio provinciale.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da quattordici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
3. Per l'elezione del consiglio provinciale si applicano le norme della presente legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della legge n. 56 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le zone omogenee costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali; a ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona medesima. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto; ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui all'articolo 39. Tutte le operazioni elettorali sono svolte dall'unico ufficio elettorale. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali determina, sul totale dei seggi ad essa assegnati, il numero di seggi spettanti a ciascuna zona omogenea, e il numero di seggi spettanti alla restante parte del territorio provinciale. Si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse.
5. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il trentacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per una data compresa tra il trentesimo e il quarantesimo giorno dalla indizione. Le liste sono presentate dalle ore otto del ventesimo alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.
6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 39.
7. Ciascun elettore esprime un solo voto, che è ponderato ai sensi dell'articolo 39, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 39. (1985)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 1 dell'articolo 38 è soppresso. (743)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 1 dell'articolo 38 è soppresso. (1320)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 1 dell'articolo 38 è soppresso. (1696)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 1 dell'articolo 38 è soppresso. (2169)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 1 sopprimere le parole: "è l'organo di indirizzo e controllo". (744)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 1 sopprimere le parole: "lo statuto e" (745)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 1 sopprimere le parole: "e i bilanci dell'ente". (746)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 2 dell'articolo 38 è soppresso. (747)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 38 è soppresso. (1321)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 2 dell'articolo 38 è soppresso. (1697)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 2 dell'articolo 38 è soppresso. (2170)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 2 sopprimere le parole: "i regolamenti". (748)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 2 sopprimere le parole: piani e i programmi". (749)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 2 sopprimere le parole: "approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto". (750)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 3 dell'articolo 38 è soppresso. (751)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 3 dell'articolo 38 è soppresso. (1322)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 3 dell'articolo 38 è soppresso. (1698)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 3 dell'articolo 38 è soppresso. (2171)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 4 dell'articolo 38 è soppresso. (752)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 4 dell'articolo 38 è soppresso. (1323)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 4 dell'articolo 38 è soppresso. (1699)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 4 dell'articolo 38 è soppresso. (2172)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 4 sopprimere le parole: "dal presidente della provincia". (753)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 4 sopprimere le parole: "nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti". (754)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 4 sopprimere le parole: "da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti". (755)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 4 bis dell'articolo 38 è soppresso. (2173)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 5 dell'articolo 38 è soppresso. (756)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 5 dell'articolo 38 è soppresso. (1324)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 5 dell'articolo 38 è soppresso. (1700)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 5 dell'articolo 38 è soppresso. (2174)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 5 sopprimere le parole: "Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, in sede di prima applicazione délla presente legge, i provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2019. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale". (757)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 5 sopprimere le parole: "Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri Provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2010". (758)
Emendamento soppressivo parziale Ruggeri
Articolo 38
Il periodo da: "nonché….." fino a "del 2010" è soppresso. (1873)
Emendamento soppressivo parziale Deriu - Agus
Articolo 38
Al comma 5 le parole: "nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali eletti nel turno elettorale per il rinnovo degli organi provinciali del 2010" sono soppresse. (2013)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 5 sopprimere le parole: "La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale". (759)
Emendamento soppressivo parziale Ruggeri
Articolo 38
Nell'articolo 38 comma 5, l'ultimo periodo del comma è soppresso. (1874)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 6 dell'articolo 38 è soppresso. (760)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 6 dell'articolo 38 è soppresso. (1325)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 6 dell'articolo 38 è soppresso. (1701)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 6 dell'articolo 38 è soppresso. (2175)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 6 sopprimere le parole: "e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 70, 7 , 73, 74, 7 77 e 78 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni". (761)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 6 sopprimere le parole: "e successive modificazioni e integrazioni". (762)
Emendamento soppressivo parziale Forma
Articolo 38
Nel comma 6 dell'articolo 38 la parola "71," è soppressa. (45)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 7 dell'articolo 38 è soppresso. (763)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 7 dell'articolo 38 è soppresso. (1326)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 7 dell'articolo 38 è soppresso. (1702)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 7 dell'articolo 38 è soppresso. (2176)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 7 sopprimere le parole: "costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 56 del 2014, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 39. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui (764)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 7 sopprimere le parole: "in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto". (765)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 7 sopprimere le parole: "secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 39. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica". (766)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 8 dell'articolo 38 è soppresso. (767)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 8 dell'articolo 38 è soppresso. (1327)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 8 dell'articolo 38 è soppresso. (1703)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 8 dell'articolo 38 è soppresso. (2177)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 8 sopprimere le parole: "Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 39". (768)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 8 sopprimere le parole: "che viene ponderato ai sensi dell'articolo 39, per uno dei candidati. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compréso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 39". (769)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Al comma 8, sopprimere le parole: "o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'articolo 39". (770)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 9 dell'articolo 38 è soppresso. (771)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 9 dell'articolo 38 è soppresso. (1328)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 9 dell'articolo 38 è soppresso. (1704)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 9 dell'articolo 38 è soppresso. (2178)
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 38
Il comma 10 dell'articolo 38 è soppresso. (772)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
Il comma 10 dell'articolo 38 è soppresso. (1329)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 38
Il comma 10 dell'articolo 38 è soppresso. (1705)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 38
Il comma 10 dell'articolo 38 è soppresso. (2179)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Cocco D - Agus - Lai
Articolo 38
Nel comma 4 dell'articolo 38 la parola "dodici" è sostituita con "trenta" e la parola "dieci" è sostituita con "venticinque". (2237)
Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu
Articolo 38
Al comma 4 bis le parole "due anni" sono sostituite con le parole "un anno". (1706)
Emendamento sostitutivo parziale Desini - Busia - Congiu - Cherchi Augusto - Manca Piermario - Unali
Articolo 38
Il comma 5 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"5. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale". (2245)
Emendamento sostitutivo parziale Forma
Articolo 38
Nel comma 8 dell'articolo 38 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita scheda uno o due voti di preferenza per la carica di consigliere provinciale compreso nella lista; scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare rispettivamente, un candidato di genere maschile ed un candidato di genere femminile compresi nella stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. (47)
Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu
Articolo 38
Al comma 9 le parole "ove istituite" sono sostituite dalle parole "denominate Medio Campidano, Sulcis Iglesiente, Ogliastra e Olbia Tempio e corrispondenti ai territori di cui allo schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 31 marzo 1999 pubblicato sul BURAS n.11 del 9 aprile 1999". (1707)
Emendamento aggiuntivo Forma
Articolo 38
Dopo il comma 6 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"6 bis. In ogni lista per l'elezione del consiglio provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternali per genere.". (46).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sul numero 742, uguale al 1092, al 1695 e al 2168 il parere è contrario. Sul 1985 il parere è favorevole. Sull'emendamento numero 2520 c'è un invito al ritiro. Sul numero 2505 il parere è favorevole. Sul numero 2549 il parere è favorevole. Sul numero 2511 c'è un invito al ritiro. Sui soppressivi parziali i pareri sono tutti contrari tranne che il 1873, che è uguale al 2013, che si invita a ritirare. Sul 1874 c'è ugualmente un invito al ritiro. Sul numero 45 c'è un invito al ritiro. Sostitutivi parziali. Sul 2237 c'è un invito al ritiro, sul 2245 c'è un invito al ritiro, sul numero 47 c'è un invito al ritiro. Gli aggiuntivi. Sul numero 46 c'è un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 742, uguale al 1092, uguale al 1695 e al 2168. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento all'emendamento numero 2520, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 2549. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'aggiuntivo numero 2511. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 2505. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento 1985. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
A seguito dell'approvazione dell'emendamento sostitutivo totale numero 1985 decadono tutti gli altri emendamenti.
Passiamo all'esame dell'articolo 39. All'articolo 39 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 773, che è uguale al 1093, al 1708, e al 2180. Il sostitutivo totale numero 1986. I soppressivi parziali numero 774, che è uguale al 1330, al 1709 e al 2181. I numeri 775, 776, 777. Il numero 778, che è uguale al 1331, al 1710 e al 2183. Il numero 779, uguale al 1332, uguale al 1711, uguale al 2184. Il numero 780, che è uguale al 1333, uguale al 1712, uguale al 2185. Il numero 781, uguale al 1334, uguale al 1713, uguale al 2186. Il numero 782. Il numero 783, che è uguale al 1335. Il 1714 che è uguale al 2187. Il numero 784, che è uguale al 1336, uguale al 1715, uguale al 2188. Il numero 785 uguale agli emendamenti numero 1337, 1716 e 2189, 786 uguale agli emendamenti numero 1338 e 2190, 787 uguale agli emendamenti numero 1339, 1717 e 2182, 788, 789, 790, 791 uguale agli emendamenti numero 1340, 1718 e 2191, 792, 793, 794, 795 uguale agli emendamenti numero 1341, 1719 e 2192, 796, 797, 798 uguale agli emendamenti numero 1342, 1720 e 2193, 799 e 800.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39 e dei relativi emendamenti:
Art. 39
Voto ponderato
1. Ai fini delle elezioni, i comuni della provincia e della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
2. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alla città metropolitana è determinato secondo le seguenti modalità:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 1, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia;
b) per ciascuna delle fasce demografiche si determina il valore percentuale, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia e la popolazione dell'intera provincia;
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione.
Emendamento soppressivo totale Christian Solinas
Articolo 39
L'articolo 39 è soppresso. (773)
Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda.
Articolo 3
L'articolo 39 è soppresso. (1093)
Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis
Articolo 39
L'articolo 39 è soppresso. (1708)
Emendamento soppressivo totale Cossa
Articolo 39
L'articolo 39 è soppresso. (2180)
Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus
Articolo 39
L'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"Articolo 39
Voto ponderato
1. Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alla città metropolitana, ai fini delle elezioni, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendosi il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) del citato allegato, effettuato alla ripartizione nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000.". (1986)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Il comma 1 dell'articolo 39 è soppresso. (774)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 1 dell'articolo 39 è soppresso. (1330)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
Il comma 1 dell'articolo 39 è soppresso. (1709)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
Il comma 1 dell'articolo 39 è soppresso. (2181)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 1 sopprimere le parole: "Ai fini delle elezioni". (775)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 1 sopprimere le parole: "della provincia e". (776)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 1 sopprimere le parole: "e della città metropolitana". (777)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (778)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1331)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1710)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
Al comma 1 dell'articolo 39 la lettera a) è soppressa. (2183)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (779)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1332)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1711)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2184)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (780)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1333)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1712)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2185)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (781)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1334)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1713)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2186)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: "comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti". (782)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (783)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1335)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1714)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2187)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (784)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1336)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1715)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2188)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (785)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1337)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1716)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2189)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (786)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (1338)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 è soppressa. (2190)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Il comma 2 dell'articolo 39 è soppresso. (787)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
Il comma 2 dell'articolo 39 è soppresso. (1339)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
Il comma 2 dell'articolo 39 è soppresso. (1717)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
Il comma 2 dell'articolo 39 è soppresso. (2182)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 sopprimere le parole: "per ciascuna delle fasce demografiche". (788)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 sopprimere le parole: "appartenenti alle province e alla città metropolitana". (789)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 sopprimere le parole: "e alla città metropolitana". (790)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (791)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (1340)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (1718)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (2191)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "con riferimento alla popolazione legale accertata e". (792)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 1". (793)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "cui appartengono i comuni della provincia". (794)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (795)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda.
Articolo 3
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (1341)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (1719)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (2192)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: "calcolato fino alla terza cifra decimale". (796)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: "calcolato fino". (797)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (798)
Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda
Articolo 3
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (1342)
Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis
Articolo 39
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (1720)
Emendamento soppressivo parziale Cossa
Articolo 39
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 è soppressa. (2193)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: "il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione". (799)
Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas
Articolo 39
Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: "ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione". (800).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.
DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento numero 1986.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 773, 1093, 1708 e 2180, uguali.
Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Tutti gli emendamenti della minoranza sono ritirati.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1986. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Sospendo la seduta per un minuto in aula.
(La seduta, sospesa alle ore 20 e 06, viene ripresa alle ore 20 e 08.)
PRESIDENTE. Il Consiglio è convocato martedì 26 alle ore 11.
La seduta è tolta alle ore 20 e 09.
Allegati seduta
Testo dell'interrogazione, interpellanza e mozione annunziate in apertura di seduta.
Interrogazione Ledda, con richiesta di risposta scritta, sul paventato licenziamento di circa 140 lavoratori impiegati nella società Nuova Karel di Cagliari.
Il sottoscritto,
PREMESSO CHE:
- la Nuova Karel Soluzioni, importante call center che opera nel settore delle assicurazioni, ha come unico committente la compagnia Zurich;
- la società opera a Cagliari da circa 13 anni offrendo occupazione a circa 140 lavoratori;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito della scadenza dell'appalto, la Nuova Karel ha perso la commessa per la gestione del call center della Zurich assicurazioni;
- l'azienda é monocommessa e, non avendo vinto l'appalto, a fine luglio 2016 dovrà procedere al licenziamento di tutti i lavoratori attualmente impiegati;
SOTTOLINEATO CHE:
- in questa situazione di gravissima crisi economica e occupazionale la perdita del lavoro è un dramma per i lavoratori e le loro famiglie;
- è interesse comune quello di garantire e salvaguardare tutti i posti di lavoro di un'azienda che da anni opera con efficacia nel campo delle forniture di servizi,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per conoscere:
1) quali iniziative intenda avviare al fine di salvaguardare la professionalità dei lavoratori e con essa la salvaguardia dei posti dì lavoro evitando di cancellare l'ennesima realtà lavorativa isolana, dando un segnale forte alle aziende che volessero investire in Sardegna e nelle capacità dei lavoratori sardi;
2) quali provvedimenti intenda adottare per garantire l'applicazione della clausola sociale degli appalti del call center, scongiurando così l'aggravarsi di una già devastante crisi economica ed occupazionale. (627)
Interpellanza Rubiu sulla mancata erogazione delle indennità spettanti ai ragazzi sardi partecipanti al programma Garanzia giovani, attivato tra febbraio e marzo 2015 e che ancora oggi sono in attesa dell'ultima mensilità.
Il sottoscritto,
PREMESSO che la Regione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/13 del 2014, ha approvato la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", che si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica tracciate a livello europeo con la raccomandazione del Consiglio, che ha istituito il programma Garanzia giovani;
ACCERTATO che l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con determinazione del Direttore generale n. 028589/DET/3793 del 17 luglio 2014, ha approvato il Piano di attuazione regionale Garanzia giovani (PAR), con l'obiettivo prioritario di definire la realizzazione degli interventi di politica attiva per il lavoro per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET);
RILEVATO che la dotazione finanziaria del PAR Sardegna ammonta complessivamente a euro 54.181.253, che finanziano un'ampia gamma di servizi e misure dall'orientamento alla formazione sino all'inserimento lavorativo; le risorse finanziarie del presente avviso sono pari a euro 6.501.750,40 e finalizzate alle attività di animazione, all'attivazione del tirocinio e all'erogazione di un voucher dell'importo di 470 euro mensili lorde per una durata di sei mesi;
VALUTATO che:
- al programma Garanzia giovani hanno aderito circa 2.000 ragazzi sardi di un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, che hanno trovato altrettante aziende disposte a offrire loro formazione professionale;
- questi numeri indicano che anche l'offerta di lavoro in Sardegna ha ampi margini di espansione, ma che questioni legate alla pressione fiscale e a margini di profitto ridotti limitano le capacità di assunzione delle micro e piccole imprese sarde;
RICORDATO che dall'avvio dei suddetti programmi si sono verificati dalla prima mensilità gravi ritardi nel pagamento delle indennità, che hanno causato malumori e preoccupazioni per quei giovani che vedevano in questo strumento, un'importante opportunità lavorativa, un'occasione per acquisire professionalità e capacità, nonché una prospettiva per il futuro;
PRESO ATTO che i tirocini sono stati attivati in due differenti tranches, nel febbraio e marzo scorso, e hanno quindi avuto termine nel luglio e agosto 2015 e che alcuni tra gli oltre 2.000 partecipanti, hanno visto l'accredito nel proprio conto tra ottobre e novembre, mentre altri sono ancora in attesa del pagamento dell'ultima indennità, malgrado tirocinanti e soggetti ospitanti (aziende) abbiano completato tutte gli adempimenti indicati nella sezione 6 della Guida alla progettazione;
RILEVATO che in base a tale situazione si genera un grave malumore e un vasto disappunto tra i giovani sardi che, non trovando valide opportunità per la realizzazione dei loro progetti in Sardegna, sono sempre di più costretti a fuggire all'estero;
RAMMENTATO che questa tendenza manifesta l'incapacità di questa Regione nonché di questa Giunta regionale di saper sfruttare il capitale umano disponibile sul territorio e ciò si traduce, da una parte, in gravi difficoltà sociali e, dall'altra, in ingenti perdite economiche e professionali per la Regione stessa,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per:
1) conoscere le cause e le motivazioni di così ampi e frequenti ritardi nell'erogazione delle indennità ai giovani;
2) sollecitare l'istituto deputato al pagamento (INPS) affinché si attivi a saldare quanto dovuto ai ragazzi sardi;
3) creare i presupposti affinché nelle future edizioni del programma non si ripetano gli stessi gravi errori che hanno caratterizzato l'annualità 2014/2015;
4) offrire ai giovani garanzie e opportunità reali, volte alla formazione e al miglioramento delle professionalità, propedeutiche per affrontare al meglio il sempre più insidioso e ostile mondo del lavoro e impedire così che i nostri ragazzi portino le loro conoscenze e competenze fuori dalla nostra regione. (192)
Mozione Crisponi - Dedoni - Cossa - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra - Orrú - Truzzu - Lampis - Rubiu - Pinna Giuseppino - Tatti sull'ipotesi che la piana di Ottana sia scelta come deposito di stoccaggio di scorie nucleari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- il Governo nazionale intende costruire un deposito unico di stoccaggio delle scorie nucleari al fine di costituire un'opera strategica per la sicurezza ambientale;
- i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente hanno ricevuto il 20 luglio 2015 dall'Autorità di controllo Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la proposta di Carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il cosiddetto deposito nazionale, ovvero l'infrastruttura dove saranno sistemati definitivamente i rifiuti radioattivi italiani oggi stoccati in decine di depositi temporanei distribuiti nel Paese, rivenienti dalle produzioni giornaliere presso le industrie, gli ospedali, i laboratori di ricerca e i vecchi impianti nucleari oggi in fase di smantellamento;
VERIFICATO che la Sogin Spa - Società gestione impianti nucleari, partecipata dal Ministero dell'economia, ha consegnato, il 2 gennaio 2016, tale Carta, generalmente chiamata Cnapi, dopo averla elaborata applicando i criteri che la stessa Ispra ha emanato nel giugno 2014 e che in assenza di particolari ragioni, la Sogin è pronta, quando riceverà il nulla osta dei due ministeri, a pubblicare la Cnapi ponendola a disposizione della opinione pubblica;
CONSIDERATO che la nostra nazione, così come tutti gli altri paesi membri dell'Unione europea, è chiamata inderogabilmente al rispetto delle normative comunitarie in materia di gestione definitiva dei rifiuti radioattivi; particolarmente in tale ambito l'Italia ha l'obbligo di adeguare il proprio sistema agli standard europei;
VALUTATO che è in corso in questo periodo la campagna informativa di Sogin Spa sul complesso progetto che punta a risolvere il problema della gestione dei rifiuti radioattivi; la campagna proposta da Sogin Spa vorrebbe essere, secondo le intenzioni del Governo, un percorso condiviso e partecipato per arrivare, attraverso la consultazione pubblica, ad individuare il sito nel quale costruire il deposito nazionale unico;
APPRESE da notizie stampa le allarmanti informazioni secondo le quali società facenti capo al Ministero dello sviluppo economico, e quindi al Governo nazionale, starebbero elaborando una precisa strategia volta alla acquisizione di terreni per lo sfruttamento della piana industriale di Ottana per farne, secondo tali preoccupanti notizie, un deposito di scorie nucleari;
RILEVATO come il silenzio che sembra coprire tutta l'operazione potrebbe favorire subdoli intendimenti, al momento forse mascherati da indagini e analisi clandestine sui terreni per magari convergere su dubbie e per ora sconosciute finalità;
PRESO ATTO di come siano state nel tempo totalmente disattese le esigenze del territorio ottanese in merito ad un ordinato sviluppo sociale ed economico e ai conseguenti interventi di bonifica sul sito industriale;
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale di Ottana ha già espresso la più ferma contrarietà verso qualunque ipotesi tendente all'utilizzo della piana e del territorio per simili sciagurati utilizzi e che identica censura è arrivata anche da parte degli stessi cittadini e di altre amministrazioni locali confinanti con dette aree,
impegna il Presidente della Regione
a respingere con sdegno e fermezza ogni malsana ipotesi in ordine alla destinazione di terreni nella piana di Ottana o in qualsiasi altro territorio isolano per lo stoccaggio dì scorie nucleari, come peraltro ribadito dai sardi a seguito dell'apposito referendum del 2011 e ad assumere ogni ferma e risoluta iniziativa volta a smantellare qualsiasi sleale attività da parte del Governo nazionale anche per il tramite di società ad esso riferibili, al fine della costruzione in territorio sardo di depositi finalizzati ad accogliere scorie radioattive. (221)