Seduta n.65 del 02/02/2015 

LXV SEDUTA

(POMERIDIANA)

Lunedì 2 febbraio 2015

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 16 e 29.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 gennaio 2015 (62), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia, Angelo Carta, Lorenzo Cozzolino, Roberto Desini, Valter Piscedda, Gavino Sale, Paolo Truzzu, Emilio Usula e Paolo Zedda hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 2 febbraio 2015.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

Desini - Busia:

"Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 12". (181)

(Pervenuta il 30 gennaio 2015 e assegnata alla quarta Commissione.)

Anedda - Unali - Busia - Pietro Cocco - Cozzolino - Forma - Perra - Rossella Pinna - Usula:

"Programma di riabilitazione protesica odontoiatrica in età geriatrica". (182)

(Pervenuta il 30 gennaio 2015 e assegnata alla sesta Commissione.)

Discussione dell'articolato e approvazione del disegno di legge: "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". (134/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 134/A, per il quale è stato votato il passaggio all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame del titolo.

(Si riporta di seguito il testo del titolo:

Titolo: "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Comunico che i seguenti emendamenti sono stati presentati e successivamente ritirati, non verranno pertanto messi in discussione:

all'articolo 4: emendamenti numero 2, 16, 1 e 3.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento soppressivo totale Arbau

Articolo 4

L'articolo 4 è soppresso. (2)

Emendamento soppressivo totale Tatti

Articolo 4

L'articolo 4 è abrogato. (16)

Emendamento soppressivo parziale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 4

Nell'articolo 4, il comma 2 è soppresso. (1)

Emendamento soppressivo parziale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 4

Nell'articolo 4, il comma 3 è soppresso. (3));

all'articolo 5: emendamenti numero 4 e 17.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento sostitutivo parziale Arbau

Articolo 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e di indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare e del Comitato istituzionale d'ambito che si esprimono entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito" (4)

Emendamento sostitutivo parziale Tatti

Articolo 5

Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1 La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e di indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare e del Comitato istituzionale d'ambito che si esprimono entro il termine dì quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito." (17));

all'articolo 6: emendamenti numero 5, 18 e 6.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento sostitutivo parziale Arbau

Articolo 6

Il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6. All'attività di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno è preposto il direttore generale, scelto, su proposta del suo presidente, con deliberazione del Comitato istituzionale d'ambito tra persone estranee all'Ente, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e abbiano svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico può essere conferito per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile." (5)

Emendamento sostitutivo parziale Tatti

Articolo 6

Il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6. All'attività di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno è preposto il direttore generale, scelto, su proposta del suo presidente, con deliberazione del Comitato istituzionale d'ambito tra persone estranee all'Ente, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e abbiano svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico può essere conferito per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto dì diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile." (18)

Emendamento aggiuntivo Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 6

"Nell'articolo 6, al comma 2, dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti parole: "acquisito il parere vincolante della Commissione competente per materia in Consiglio regionale,'"'. (6));

all'articolo 7: emendamenti numero 7, 19, 8, 20, 9 e 21.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento sostitutivo parziale Arbau

Articolo 7

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"a) dall'assessore regionale competente in materia di enti locali;" (7)

Emendamento sostitutivo parziale Tatti

Articolo 7

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dalla seguente:

«a) dall'assessore regionale competente in materia di enti locali;» (19)

Emendamento sostitutivo parziale Arbau

Articolo 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. Lo svolgimento dell'incarico dì cui al comma 1 è gratuito e l'Ente di governo dell'ambito rimborsa ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute." (8)

Emendamento sostitutivo parziale Tatti

Articolo 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è gratuito e l'Ente di governo dell'ambito rimborsa ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute." (20)

Emendamento sostitutivo parziale Arbau

Articolo 7

"Gli ultimi due periodi del comma 8 dell'articolo 7 sono sostituiti dal seguente:

"Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale di cui all'articolo 6, comma 3, in via transitoria, sino alla sua nomina, sono svolte dal direttore generale dell'agenzia del distretto idrografico della Sardegna" (9)

Emendamento sostitutivo parziale Arbau

Articolo 7

Nel comma 8 dell'articolo 7, dopo la frase "il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto» il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale di cui al comma 6 dell'articolo 6. In via transitoria, sino alla sua nomina, sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna." (21));

all'articolo 8: emendamento numero 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'emendamento:

Emendamento sostitutivo parziale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 8

Nell'articolo 8, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le etto circoscrizioni elettorali." (10));

all'articolo 9: emendamenti numero 11 e 22.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento aggiuntivo Arbau

Articolo 9

All'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 9 bis:

"9 bis. Al personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni e autonomie locali." (11)

Emendamento aggiuntivo Tatti

Articolo 9

All'articolo 9 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"9 bis. Al personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni e autonomie locali.» (22));

all'articolo 9 bis: emendamento numero 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'emendamento:

Emendamento sostitutivo parziale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 9 bis

Nell'articolo comma 2, la frase da "decreto" a "pubblici" è sostituita dalla seguente: "con delibera della Giunta regionale". (12));

all'articolo 12: emendamenti numero 13 e 23.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento soppressivo totale Arbau

Articolo 12

L'articolo 12 è soppresso. (13)

Emendamento soppressivo totale Tatti.

Articolo 12

L'articolo 12 è abrogato. (23));

all'articolo 13: emendamenti numero 14 e 24.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento soppressivo parziale Arbau.

Articolo 13

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 è soppressa. (14)

Emendamento soppressivo parziale Tatti.

Articolo 13

La lettera a) del comma 1 dell'articolo I 3 è abrogata. (24));

all'articolo 14: emendamenti numero 15 e 25.

(Si riporta di seguito il testo degli emendamenti:

Emendamento sostitutivo totale Arbau.

Articolo 14

Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"1 La Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge regionale, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale." (15)

Emendamento sostitutivo totale Tatti.

Articolo 14

Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale." (25)).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Non so se questo sia il momento giusto, ma annuncio ora che facciamo propri gli emendamenti numero 1 e 3 presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 1 e 3 presentati all'articolo 4 rimangono pertanto in essere.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009) e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

2. In particolare la presente legge prevede:

a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione;

c) le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Attribuzione delle funzioni
in materia di servizio idrico integrato

1. Le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'ente di governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che succede, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'ente di governo dell'ambito della Sardegna regolamenta, sussistendone le condizioni, l'esercizio, sul soggetto affidatario del servizio, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.

3. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare, comunque, da parte dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna, il più completo esercizio dell'attività di controllo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cossa e Tatti hanno votato a favore e che il consigliere Peru si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Cossa - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tatti - Tendas - Unali.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Tocco.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Dedoni - Floris - Locci - Peru - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Zedda Alessandra.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 41

votanti 32

astenuti 9

maggioranza 17

favorevoli 30

contrari 2

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC). Presidente, chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Pinna Giuseppino ha votato a favore e che i consiglieri Cossa e Crisponi si sono astenuti.

Rispondono sì i consiglieri: Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tatti - Tendas - Unali.

Risponde no il consigliere: Cherchi Oscar.

Si sono astenuti:il Presidente Ganau - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Locci - Peru - Pittalis - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Zedda Alessandra.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 42

votanti 30

astenuti 12

maggioranza 16

favorevoli 29

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti numero 1 e 3 (di cui si è già data lettura), i quali erano stati presentati e ritirati dai presentatori ma fatti propri dalla consigliera Alessandra Zedda.

(All'articolo 4 erano stati presentati, e successivamente ritirati, anche gli emendamenti numero 2 e 16, dei quali si è precedentemente data lettura).

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Modifica dell'ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, per rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, al fine di valutare la proposta di cui al comma 1 secondo le finalità di cui all'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nomina un comitato tecnico-scientifico composto da tre esperti di elevato livello scientifico, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi e infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.

3. Entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole del comitato di cui al comma 2 e, sulla base della proposta contestualmente formulata, la Giunta regionale con deliberazione individua il numero degli ambiti territoriali ottimali e ne definisce i limiti territoriali.

4. Le modifiche degli ambiti territoriali sono approvate dal Consiglio regionale con legge che detta le necessarie disposizioni per consentire, nel rispetto di quanto previsto alla lettera m), comma 2, articolo 151, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.

5. La Giunta regionale, ogni cinque anni, procede alla verifica dell'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne rende conto al Consiglio regionale in apposita seduta.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Efisio Arbau. Ne ha facoltà.

ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Intervengo per fare un appello ai colleghi dell'opposizione, essendo il presentatore degli emendamenti numero 1 e 3. Stamattina abbiamo lavorato molto bene per trovare degli emendamenti condivisi e credo che sia (così lo interpreto) uno sgarbo tra noi far propri questi emendamenti, anche perché sono superati per motivi politici in quanto ci sono delle sensibilità politiche, all'interno della nostra maggioranza, che ritengono necessario che ci sia il Comitato tecnico scientifico che, attraverso uno studio preliminare, verifichi la possibile modifica degli ambiti. Personalmente sono molto scettico sul Comitato tecnico scientifico; però, in continuità al lavoro fatto stamattina, ripeto, molto bene, vi chiedo di rinunciare agli emendamenti per evitare una votazione che, pur possibile, credo che sia molto in distonia con il lavoro fatto stamane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Utilizziamo questo strumento ma non vogliamo fare delle forzature, volevamo aprire un momento di riflessione con i colleghi. Questa parte politica non vuole di certo precludere la realizzazione di più ambiti ma, ove scaturisse, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, ci sembrerebbe il momento più appropriato per altri approfondimenti in questo senso, cioè su necessità, possibilità ed esigenza di aprire a più ambiti.

Ho fatto miei gli emendamenti proprio perché credo che l'ambito unico, e non lo dico sulla base di parole ma di fatti, in Italia ha dimostrato essere quello più economico e più efficace. La gestione poi è un altro discorso; ove si è ben operato, l'ambito unico è foriero assolutamente di minori costi e di più facilità di indirizzo nella gestione del sistema idrico integrato. Quindi, ritengo che noi siamo molto realisti, non abbiamo di certo i numeri per imporvelo, abbiamo capito che la vostra linea è questa, ribadiamo l'opportunità di un'ulteriore riflessione, magari ve lo approverete, ma noi non possiamo darvi il nostro supporto su questo argomento. Ritiro gli emendamenti.

Però provo a rivolgere all'Assessore almeno una preghiera: ove ci fossero le professionalità interne, visto che stiamo unendo vari enti, dato che abbiamo anche il coinvolgimento del suo Assessorato e del bacino idrografico, proviamo a fare prima di tutto delle riflessioni interne che spero e mi auguro possano avvenire anche quando avremo contezza della riforma dell'ordinamento degli enti locali.

Continuazione della discussione dell'articolato e approvazione del disegno di legge: "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". (134/A)

PRESIDENTE. Quindi gli emendamenti numero 1 e 3 sono ritirati.

È iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Bisogna chiarire il significato dell'articolo 4. L'articolo 4 evidentemente non dice che si suddividerà l'ambito unico in più ambiti, dice un'altra cosa, dice che qualora sia dimostrata una maggiore efficacia, efficienza ed economicità, cioè in altri termini un miglior servizio a tutti i cittadini sardi, non a una parte evidentemente, allora si potrà prendere in considerazione una suddivisione in altri ambiti. Anche io personalmente sono convinto che l'ambito unico sia l'ambito ottimale, ma se mi dimostrano che non è così e che ne traggono vantaggio i cittadini sardi, quale sarebbe la motivazione per non andare a esaminare anche questo aspetto? Senza il Comitato tecnico scientifico non capisco come ci si possa arrivare, stiamo parlando di valutazioni oggettive e soprattutto scientifiche o, comunque, non certamente di natura prevalentemente politica: questo è lo spirito dell'articolo 4. Se viene meno il Comitato tecnico scientifico si stravolge interamente l'articolo 4.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Credo che il clima sia positivo, l'analisi e l'esame che sono stati fatti di questo disegno di legge, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, probabilmente porteranno a una convergenza su un unico obiettivo. Credo però che questa volontà di sciogliere il nodo, di risolvere un problema, non ci possa affatto impedire di fare qualche considerazione anche critica, perché non possiamo assolutamente fare violenza alla nostra coscienza. Oggi, in questo momento, parliamo dell'articolo 4, ha ragione il CAL, anche se non lo dice espressamente, ma l'interpretazione è questa, questo articolo 4 sembra scritto dal generale Lapalisse, è veramente lapalissiano! È evidente che la maggioranza, la Giunta, il Consiglio regionale in seguito avranno, se riterranno opportuno e necessario, la possibilità di ritornare sul tema! Mi domando perché lanciare messaggi del tipo: "Se si dovesse presentare la necessità, potremmo anche rivedere questa legge!". Se si presenta la necessità, si rivede la legge! Non si appesantisce la legge con questi commi inutili. È come chiedere di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, sappiamo di che colore era! Sappiamo che questo Consiglio regionale può ritornare in qualsiasi momento su questa norma, la può modificare, la può stravolgere. Evidentemente qualcuno aveva e ha l'esigenza di lanciare messaggi positivi nei confronti di qualcuno che non è d'accordo con le posizioni della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Anedda ha votato a favore, il consigliere Cossa ha votato contro e i consiglieri Ganau e Tatti si sono astenuti.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Dedoni - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Locci - Pittalis - Randazzo - Tedde - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Floris - Peru - Solinas Christian - Tatti - Tocco.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 43

votanti 37

astenuti 6

maggioranza 19

favorevoli 30

contrari 7

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(All'articolo 5 erano stati presentati e successivamente ritirati gli emendamenti numero 4 e 17, dei quali si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Articolo 5

Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e di indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Credo che, su questo articolo 5, daremo la prova della veridicità dei concetti che esprimevo poc'anzi, cioè che c'è una volontà positiva da parte dell'opposizione di dare un contributo utile e fattivo affinché questo disegno di legge venga esitato nel migliore dei modi. Siamo sicuramente con Arbau, condividiamo appieno l'emendamento del consigliere Arbau (non accade spesso ma in questo caso accade) perché contiene delle censure che ha fatto anche il CAL, cioè non era possibile non prevedere il parere del Comitato istituzionale, considerato che il Comitato istituzionale approva tutti gli atti del Governo e quindi è opportuno, anzi indispensabile, che possa dare il parere anche sulle linee guida di programma e indirizzo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Intervengo per avere un chiarimento: l'articolo 3 fa riferimento alla pianificazione strategica di competenza regionale, non a quella, tra virgolette, settoriale, di competenza in questo caso dell'ente di governo che stiamo istituendo, quindi non si comprende a che titolo, in questo caso, il Comitato istituzionale, non essendo organo del Consiglio regionale, debba partecipare alla pianificazione strategica di competenza regionale. Stiamo confondendo i due livelli di pianificazione. Per cui non sono d'accordo con lei, secondo me non ha motivo di partecipare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale sono stati presentati degli emendamenti.

(All'articolo 6 erano stati presentati, e successivamente ritirati, anche gli emendamenti numero 5, 18 e 6, dei quali si è precedentemente data lettura.)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:

Articolo 6

Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna

1. É istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. L'ordinamento dell'Ente è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività.

3. Le quote di rappresentatività dei comuni, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative previste dalla presente legge, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:

a) per il settanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;

b) per il trenta per cento in rapporto al territorio comunale.

4. L'ente è titolare di un proprio patrimonio costituito:

a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:

1) trasferimenti di ciascun comune ricadente nell'ambito;

2) trasferimenti deliberati dalla Regione;

b) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare a cui succede l'Ente ai sensi del comma 1 dell'articolo 2;

c) da ogni diritto devoluto all'Ente o da essa acquisito;

d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

5. Sono organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna:

a) il Comitato istituzionale d'ambito;

b) le conferenze territoriali.

6. All'attività di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno è preposto un dirigente, a cui è sovraordinato il segretario del Comitato istituzionale d'ambito di cui al comma 8 dell'articolo 7, scelto tra persone estranee all'ente, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e abbiano svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico può essere conferito per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta.

Emendamento sostitutivo parziale Antonio Solinas - Demontis - Meloni - Azara - Lai

Articolo 6

All'articolo 6 il comma 6 è così sostituito:

"6. All'attività di direzione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'ente e all'adozione degli atti che lo impegnano verso l'esterno è preposto un dirigente, con funzione di direttore, scelto tra soggetti estranei all'ente, in possesso di idonea laurea, di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale esercitata per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali ovvero con certificata esperienza amministrativa, tecnica o gestionale con funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private dei servizi pubblici locali. In ogni caso di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi idrici in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico dovrà essere conferito secondo le modalità previste dallo statuto. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta ed ha il carattere dell'esclusività." (29)

Emendamento aggiuntivo Pietro Cocco - Pittalis - Arbau - Daniele Cocco - Usula - Desini -Dedoni - Anedda - Rubiu - Christian Solinas - Fenu - Azara - Ledda - Perra

Articolo 6

"Nell'articolo 6, al comma 2, dopo le parole"Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti parole: "acquisito il parere vincolante della Commissione competente per materia in Consiglio regionale," (35).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. L'emendamento numero 29 all'articolo 6 in realtà accoglie l'osservazione fatta dal CAL, non origina da questo ma accoglie comunque l'osservazione fatta dal CAL, perché rimedia all'incongruenza del Segretario sovraordinato al Direttore generale. In questo caso, con l'emendamento, il Segretario non è più sovraordinato al Direttore generale. Distinguiamo le funzioni: una è relativa al Segretario, un'altra al Direttore generale. Non solo, la Commissione ha ritenuto di aumentare i requisiti richiesti al Direttore generale, nello specifico chiedendo che, oltre ad avere esperienza quinquennale nel management, quindi nella gestione, ne avesse anche, considerato il particolare ente che va a dirigere, nei servizi idrici in particolare; in più, si rinvia allo statuto, quindi allo statuto di fatto in essere dell'ex ATO, per le modalità di nomina, in questo caso quindi sarà evidentemente di competenza del Comitato istituzionale.

Riteniamo che questo emendamento possa inglobare anche il successivo perché, più stringente in tema di requisiti richiesti al Direttore generale, risolve la questione dell'incoerenza tra Segretario e Direttore generale e anche l'aspetto della competenza circa la nomina.

Si esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento numero 29 e anche sull'emendamento numero 35.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANINCHEDDA, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Si esprime parere conforme a quello del relatore, richiamando l'attenzione dell'Aula sul fatto che tecnicamente i pareri non possono essere vincolanti per cui mi rimetto poi al giudizio degli Uffici del Consiglio. Vedete voi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 29.

Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Noi voteremo a favore di entrambi gli emendamenti perché sono frutto di un confronto e di una condivisione avvenuti tra tutte le forze politiche, ma soprattutto perché sono degli emendamenti che vanno a chiarire questa legge e a renderla più rispondente all'autonomia del comitato d'ambito. Quindi, ripeto, riteniamo che siano stati chiariti gli aspetti e soprattutto le posizioni, le figure e le competenze, in ordine sia al Direttore generale del Comitato d'ambito che al Segretario generale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (PD). L'assessore Maninchedda mi ha preceduto. Intervengo per proporre all'Aula un emendamento orale all'emendamento numero 35, proponendo di lasciare solo "acquisito il parere della Commissione competente in materia del Consiglio regionale". Considerato che, come faceva notare l'Assessore, non esistono pareri vincolanti, se l'Aula è d'accordo, proporrei la cancellazione della parola "vincolante".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE (SEL). Chiedo la votazione nominale degli emendamenti.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 29.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Dedoni - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar - Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 44

votanti 41

astenuti 3

maggioranza 21

favorevoli 41

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Peru ha votato a favore e che il consigliere Dedoni si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Risponde no il consigliere: Cherchi Oscar.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cossa - Dedoni - Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 44

votanti 40

astenuti 4

maggioranza 21

favorevoli 39

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Ricordo che l'onorevole Antonio Solinas ha proposto un emendamento orale proponendo di cancellare la parola "vincolante" dal testo dell'emendamento numero 35. Se non ci sono osservazioni, metto in votazione l'emendamento modificato.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 35, nel testo modificato dall'emendamento orale proposto dal consigliere Antonio Solinas.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cocco Daniele, Locci e Tatti hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Dedoni - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 43

votanti 41

astenuti 2

maggioranza 21

favorevoli 41

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, al quale sono stati presentati degli emendamenti.

(All'articolo 7 erano stati presentati, e successivamente ritirati, anche gli emendamenti numero 7, 19, 8, 20, 9 e 21, dei quali si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:

Art. 7

Comitato istituzionale d'ambito

1. Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte:

a) tre assessori regionali, rispettivamente competenti in materia di lavori pubblici, enti locali e industria;

b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti:

d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;

e) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; ciascun sindaco componente del Comitato istituzionale può delegare un assessore del medesimo comune di cui è espressione.

3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è gratuito e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.

4. II presidente del Comitato è eletto tra tutti i componenti dello stesso.

5. I sindaci componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, il Consiglio delle autonomie locali provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.

6. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza, senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato, il Presidente della Regione provvede in sostituzione del Consiglio delle autonomie locali.

7. Il Comitato istituzionale d'ambito approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'ente di governo. In particolare sono suoi compiti:

a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;

b) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio e tenuto conto delle proposte formulate dalle Conferenze territoriali di cui al comma 3 dell'articolo 8;

c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;

d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;

e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti e il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato, anche ai fini di assicurare, quando ricorrono le condizioni di legge, il controllo analogo;

f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;

g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi e il piano economico-finanziario;

h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;

i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

j) il controllo della gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;

k) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;

l) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti il Servizio idrico integrato di concerto con il gestore;

m) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio;

n) l'esercizio della potestà regolamentare.

8. Il Comitato istituzionale d'ambito delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Per le attività istruttorie relative ai compiti di cui al comma 7, il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono svolte per un triennio dal direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o da un sostituto della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato e, successivamente, dal direttore della struttura operativa di cui al comma 3 dell'articolo 6. Il direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna può avvalersi della collaborazione del personale dell'Agenzia medesima.

Emendamento soppressivo parziale Antonio Solinas - Demontis - Meloni - Azara - Lai

Articolo 7

Nella lett. e) del comma 7, le parole" anche ai fini di assicurare quando ricorrono le condizioni di legge, il controllo analogo" sono soppresse. (31)

Emendamento sostitutivo parziale Pietro Cocco - Pittalis - Rubiu - Arbau - Daniele Cocco - Busia - Dedoni - Usula - Anedda - Fenu - Christian Solinas

Articolo 7

Al comma 1, sono introdotte le seguenti modifiche:

- la lettera a) è così sostituita: a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato;

- alla lettera e), la parola "due" è sostituita dalla seguente: "quattro". (28)

Emendamento sostitutivo parziale Pietro Cocco - Pittalis - Arbau - Daniele Cocco - Usula - Desini - Dedoni - Anedda - Rubiu - Christian Solinas - Fenu - Azara - Ledda - Perra

Articolo 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3 Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è gratuito e l'Ente di governo dell'ambito rimborsa ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute." (36)

Emendamento sostitutivo parziale Antonio Solinas - Demontis - Meloni - Lai - Azara

Articolo 7

Il comma 4 dell'articolo 7 è così sostituito:

"4. Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti sindaci dello stesso!'. (33)

Emendamento aggiuntivo Antonio Solinas - Demontis - Meloni - Azara - Lai

Articolo 7

Al comma 6. alla fine. dopo le parole "Consiglio delle autonomie locali" sono aggiunte le seguenti "nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati". (30))

PRESIDENTE. Sono rimasti pertanto nell'ordine gli emendamenti numero 31, 28, 36, 33 e 30.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Presidente, si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 31, 28, 36, 33 e 30.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Si esprime parere conforme.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Intervengo per confermare ulteriormente la nostra volontà propositiva di contribuire alla buona riuscita di questa impresa, cioè l'approvazione di questo disegno di legge di riordino dell'ente di governo. Però, ripeto, la nostra volontà di contribuire non ci può assolutamente esimere dal fare qualche riflessione critica su alcuni aspetti di queste norme che, a nostro modo di vedere, non sono stati meditati in modo adeguato. Ribadisco il concetto che ho già espresso in sede di discussione generale cioè, sull'articolo 7, riguardo a qualche problema esistente in relazione all'applicazione del decreto legislativo numero 39 del 2013, che disciplina le incompatibilità, i proponenti avrebbero dovuto pur fare un approfondimento, perché comunque noi avremo, in questo caso, sia nella versione proposta dalla Giunta, sia nella versione che probabilmente verrà emendata, assessori regionali e sindaci di città con più di 15 mila abitanti che andranno a governare un ente pubblico, realizzando così, mi pare, la fattispecie prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo numero 39 del 2013, in tema di incompatibilità. Quindi avrei gradito, da parte dei proponenti, un attimo di approfondimento e di riflessione perché i problemi poi si presentano e sarebbe molto antipatico dover ritornare in questa aula per modificare questa norma.

Non possiamo neanche far finta di non sapere che, nell'ipotesi, malaugurata, aggiungo io, in cui vi fosse veramente l'incompatibilità, i signori, che andranno a rivestire quella carica, saranno costretti loro malgrado a sottoscrivere delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità. Stiamo rischiando di far andare dei signori a mettere la testa, la faccia e a prendere degli schiaffoni, perché sono previste sanzioni pesanti e l'intervento dell'autorità anticorruzione. Assessore Maninchedda, credo che lei dovrebbe avviare un attimo di approfondimento su questo punto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore. Ne ha facoltà.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Presidente, intervengo per comunicare all'Aula che ovviamente ci siamo posti il problema della incompatibilità e dell'inconferibilità ma, come sa bene il consigliere Tedde, anzi sa meglio di me, la legge Severino, perché di questo parliamo, scatta quando gli assessori o i sindaci vengono nominati a cariche che abbiano anche competenze di natura gestionale. In questo caso, non è così! Gli assessori o, meglio, l'assessore (perché sarà solo uno il rappresentante della Giunta, a seguito degli emendamenti che abbiamo proposto), così come i sindaci, non avranno funzioni di natura gestionale che saranno invece ricoperte interamente dal direttore generale, e da dirigenti se vi saranno; per tutto quello che abbiamo detto, aggiungo inoltre che nemmeno il segretario avrà competenze di natura gestionale. Quindi non riteniamo che si applichi la norma che lei ha ricordato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Efisio Arbau. Ne ha facoltà.

ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Questo articolo riguarda la democrazia della gestione dell'Ente, è il punto più importante perché, non nascondiamocelo, la Regione riuscirà a fare le cose se avrà dalla sua parte gli enti locali, altrimenti continuerà a dare degli indirizzi che rimarranno lettera morta.

Sappiamo benissimo che ci sono almeno tre livelli: il livello di indirizzo, che è proprio della Regione, quello di controllo che va ai comuni e quello della gestione che è, appunto, di Abbanoa. Quanto più riusciremo a mettere gli enti locali nelle condizioni di contare, di decidere e di portare le effettive esigenze che stanno nel territorio, tanto più noi riusciremo a portare a casa dei risultati importanti. Da questo punto di vista, il lavoro compiuto stamane è stato molto importante perché si è detto innanzitutto al sistema degli enti locali che la Regione sta in questo comitato con il suo Presidente che delegherà, caso per caso, situazione per situazione, il competente Assessore che riterrà di partecipare ai lavori; E indirizza tra l'altro un comitato che dà più spazio ai comuni sotto i 3000 abitanti, consentendo quindi alla maggior parte dei comuni, soprattutto a quei comuni montani che danno pure l'acqua, di entrare in questo comitato e di poter ragionare assieme al sistema.

Tra l'altro, gli interventi di stamattina ci consentono anche di limare una stortura, diciamo così, cioè la partecipazione del sindaco al Comitato risultava a carico del Comune che esprime il sindaco stesso, mentre abbiamo ritenuto, credo giustamente, che la copertura sia prevista a carico di tutto il soggetto gestore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (PD). Presidente, intervengo sul comma 2 dell'articolo 7 perché, durante la discussione di stamattina, sia dei componenti della Commissione che dei Capigruppo, è sfuggita una necessità che riteniamo opportuno segnalare con un emendamento orale che, se l'Aula facesse proprio, potremmo mettere in votazione. Noi stiamo andando al riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna e i sindaci rischiano di essere impegnati non per ventiquattro ore ma molto di più. Il sindaco dovrà fare il sindaco, dovrà andare all'Unione dei comuni, dovrà essere presente nell'assemblea provinciale delle ASL, sarà presente nell'assemblea dell'ATO, delle organizzazioni degli enti locali. Se l'Aula è d'accordo, credo che, nel punto in cui si dice "ciascun sindaco componente del Comitato istituzionale può delegare un assessore del medesimo comune di cui è espressione", potremmo aggiungere, tra la parola "assessore" e le parole "del medesimo comune di cui è espressione" le parole "o un consigliere comunale". Darei cioè la possibilità al sindaco di delegare, oltre un assessore, anche un consigliere comunale, per evitare che ricada tutto sul sindaco o sulla Giunta.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, credo che questo articolo vada nella direzione di un'applicazione concreta di democrazia e di rappresentatività degli enti locali, anche guardando i più piccoli comuni. Però, voglio dire che le osservazioni testé fatte dal collega Tedde un po' mi preoccupano; chiedo che ci possa essere un approfondimento, da qui all'approvazione definitiva, sulla posizione degli amministratori locali e sui loro incarichi. Le osservazioni fatte adesso dal collega Solinas ci trovano d'accordo nella sostituzione, posto che il problema si pone però anche per i consiglieri comunali. Per il resto, ovviamente, nullaosta, così come pure ci fa piacere, perché era questa la ratio della norma, aver precisato con gli emendamenti che il presidente sarà un sindaco, come è giusto che sia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dall'emendamento orale proposto dal consigliere Antonio Solinas. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale è stato presentato un emendamento.

(All'articolo 8 era stato presentato, e successivamente ritirato, anche l'emendamento numero 10, del quale si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:

Art. 8

Conferenze territoriali

1. Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali.

2. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

3. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;

b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

4. Il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.

5. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione con cadenza almeno annuale.

6. I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza. La partecipazione alla conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.

7. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

Emendamento sostitutivo parziale Pietro Cocco - Pittalis - Arbau - Daniele Cocco - Usula - Desini - Dedoni - Anedda - Rubiu - Christian Solinas - Fenu - Azara - Ledda - Perra

Articolo 8

Nell'articolo 8, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli Enti Locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali." (34))

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 34 ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Il parere è favorevole, Presidente. Stiamo prevedendo che, nelle more dell'applicazione del riordino del sistema degli enti locali, siano le otto circoscrizioni elettorali, quelle individuate attualmente, a essere l'ambito territoriale di competenza delle conferenze territoriali, altrimenti, è vero che per ogni riforma si paga un prezzo di transizione, però in questo caso si avrebbe effettivamente un rallentamento eccessivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Efisio Arbau. Ne ha facoltà.

ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Per quanto riguarda l'emendamento, intervengo per porre all'attenzione dell'Aula il fatto che la questione relativa alla riorganizzazione degli enti locali è un argomento che ci terrà impegnati spero quanto prima e subito dopo la finanziaria. Per evitare problemi ai vari interventi legislativi che avremo in seguito, credo che la suddivisione delle circoscrizioni elettorali porterà i vari provvedimenti legislativi a far esprimere i territori in modo molto più ordinato e coerente e così credo che questa legge possa diventare effettiva.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 34.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 34.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Unali - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar - Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 41

votanti 38

astenuti 3

maggioranza 20

favorevoli 38

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 8.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar - Randazzo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 41

votanti 38

astenuti 3

maggioranza 20

favorevoli 38

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(All'articolo 9 erano stati presentati e successivamente ritirati gli emendamenti numero 11 e 22, dei quali si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9

Personale dell'ente di governo
dell'ambito della Sardegna

1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2014 presso la struttura del Commissario straordinario di cui alla legge regionale n. 3 del 2013, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)), e dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 5 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013 e successive modifiche), è trasferito all'ente di governo dell'ambito della Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'Ente di governo dell'ambito, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Vorrei ricordare, a me per prima, che il personale dell'ex Autorità d'ambito è personale che è stato assunto con le procedure di mobilità, quindi è personale assolutamente già in ruolo a tempo indeterminato presso altri enti locali o comunque proveniente da contratti di diritto pubblico e quindi sempre personale degli enti locali. Credo pertanto che si stia sanando una posizione di instabilità che ritengo che molti dipendenti abbiano vissuto ovviamente durante il periodo del commissariamento, ora si sta certamente trovando la soluzione ideale.

Dopo le riflessioni con i colleghi, avrei aggiunto anche una norma di salvaguardia magari prevedendo una collocazione in caso di difficoltà finanziaria dell'ente, che ovviamente non ci auguriamo, cioè semplicemente una norma di maggiore garanzia per ricollocare eventualmente il personale anche presso gli enti locali facenti parte del comitato, speriamo che non ce ne sia bisogno. Stamattina c'è stata una manifestazione di grande responsabilità da parte di tutti e ovviamente questo personale avrà sempre lo status giuridico di personale pubblico assunto a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9 bis, al quale è stato presentato un emendamento.

(All'articolo 9 bis era stato presentato, e successivamente ritirato, anche l'emendamento numero 12, del quale si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 bis e del relativo emendamento:

Art. 9 bis

Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), designati dal comitato istituzionale d'ambito.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

3. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.

4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.

5. I revisori operano a titolo onorifico e possono essere esclusivamente rimborsate le spese sostenute.

Emendamento sostitutivo parziale Pietro Cocco - Pittalis - Rubiu - Arbau - Daniele Cocco - Busia - Dedoni - Usula - Christian Solinas - Anedda - Fenu

Articolo 9 bis

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Comitato istituzionale d'ambito e ad essi è riconosciuto un compenso pari a quello spettante ai revisori dei conti dei comuni con popolazione superiore a quindici mila abitanti". (27))

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 27 ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Presidente, si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (PD). Intervengo per illustrare l'emendamento. Era previsto che del Collegio dei revisori dei conti facessero parte iscritti all'albo dei revisori dei conti, quindi essendo formato da liberi professionisti non potevamo chiedere che operassero a titolo gratuito. Abbiamo preso come punto di riferimento la prima classe utile prevista per il sistema degli enti locali, quindi il compenso sarà quello spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti per i comuni superiori ai 15.000 abitanti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

In seguito a tale approvazione decade il comma 5 dell'articolo 9 bis.

Metto in votazione l'articolo 9 bis. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE (SEL). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 9 bis.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Unali - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 42

votanti 40

astenuti 2

maggioranza 21

favorevoli 40

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Disposizioni transitorie al subentro dell'Ente di governo dell'ambito

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione convoca ed insedia il Comitato istituzionale d'ambito di cui all'articolo 6.

2. Entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario straordinario scelto, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino la carica di sindaco presso i comuni capoluoghi di provincia. Il Commissario decade automaticamente alla data di insediamento del Comitato istituzionale.

3. Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente di governo dell'ambito, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti amministrativi strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'insediamento di cui al comma 1.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:

Art. 11

Potere sostitutivo della Regione

1. Nel rispetto del principio costituzionale della leale collaborazione istituzionale, nei casi di accertata inerzia da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna nell'approvazione degli atti di cui al comma 7 dell'articolo 7 e, in generale, nei casi di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Emendamento sostitutivo parziale Antonio Solinas - Demontis - Meloni - Azara - Lai

Articolo 11

Nell'articolo 11 la frase: "accertata inerzia da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna nell'approvazione degli atti di cui al comma 7 dell'articolo 7 e, in generale, nei casi di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006" è sostituita con la frase:

"ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna nell'adozione di atti obbligatori per legge". (32).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore.

DEMONTIS SALVATORE (P.D.), relatore. Si esprime parere favorevole, in quanto si regolamentano meglio i poteri sostitutivi del Presidente della Regione in caso di ritardo o omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Si esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(All'articolo 12 erano stati presentati e successivamente ritirati gli emendamenti numero 13 e 23, di cui si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12

Attività di gestione delle acque meteoriche
e di drenaggio urbano

1 Per il territorio di ciascun comune, l'Ente, su proposta del gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, approva, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), il Piano di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, sottoscritto in modo vincolante dal gestore e dall'amministrazione comunale interessata, che contiene le modalità di ripartizione dei costi operativi e degli investimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 prevede anche la regolazione onnicomprensiva dei costi sostenuti dal gestore per gli anni già trascorsi dall'affidamento della gestione dal 2005 a tutto il 2014. Il piano è approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato con cadenza quinquennale o comunque quando necessario in relazione alla modifica delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

3. Gli oneri per la elaborazione del piano di gestione di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra i comuni proprietari delle reti e il gestore.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE (SEL). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 12.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Locci ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Risponde no il consigliere: Cherchi Oscar.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 43

votanti 41

astenuti 2

maggioranza 21

favorevoli 40

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Comunico che il consigliere Piscedda è rientrato dal congedo.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

(All'articolo 13 erano stati presentati e successivamente ritirati gli emendamenti numero 14 e 24, dei quali si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:

Art. 13

Gestione sostenibile delle risorse idriche

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato, la Regione:

a) predispone un programma per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell'Agenzia regionale AREA, finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il programma prevede in particolare l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico. Tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche non ancora completamente trasferite al gestore del servizio;

b) individua gli interventi strategici di interesse regionale, sia tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'ente di governo dell'ambito della Sardegna, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovracomunale;

c) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui alle lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 13.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Piscedda e Tocco hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Risponde no il consigliere: Cherchi Oscar.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 44

votanti 42

astenuti 2

maggioranza 22

favorevoli 41

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(All'articolo 14 erano stati presentati e successivamente ritirati gli emendamenti numero 15 e 25, dei quali si è precedentemente data lettura)

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Principi di sussidiarietà,
di differenziazione e di adeguatezza

1. La Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge regionale, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14 bis, al quale è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 bis e del relativo emendamento:

Art. 14 bis

Integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006 (Compiti di Enas)

1. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis. (Organo di governo)
1. L'Ente è amministrato da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modifiche ed integrazioni.".

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 14 bis

Dopo l'articolo 14 bis è inserito il seguente articolo:

Art. l4 ter

Integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006 (Funzioni del servizio idrografico)

1. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 15 bis. (Funzioni del servizio idrografico)

1. All'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) sono trasferite le funzioni di servizio idrografico relative alla rilevazione sistematica, validazione, archiviazione delle grandezze idrologiche osservate nelle stazioni di misura nelle reti di rilevamento regionale e alla pubblicazione negli annali idrologici delle misure rilevate e delle elaborazioni statistiche.

Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni assegnate nell'ambito del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, è ceduta all'ARPAS, secondo le disposizioni di legge regolanti il trasferimento in proprietà, l'intera rete di rilevamento idrometeopluviometrica della Regione.

2. Per tali finalità è destinata, a valere sul contributo di funzionamento dell'Agenzia ARPAS, la somma di euro 500.000 annui (U.P.B. S04.07.001); sono, altresì, trasferite alla medesima Agenzia le risorse sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC04.0930 (U.P.B. S04.03.011) per l'assolvimento dei contratti in essere relativi alla gestione e manutenzione della rete idrometeopluviometrica" (26).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore.

DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore. Si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANINCHEDDA PAOLO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Si esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:

Art. 15

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

b) il comma 1 degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36));

c) l'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 (Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36));

d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 11 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

e) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);

f) il comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono soppresse le parole da ", con attribuzione".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Gli effetti giuridici delle disposizioni cui al comma 1 dell'articolo 2, all'articolo 6, all'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2015.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge numero 134/A.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 134/A.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Piscedda ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Dedoni - Demontis - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tendas - Tocco - Unali - Zedda Alessandra.

Risponde no il consigliere: Cherchi Oscar.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Floris - Tedde.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 45

votanti 42

astenuti 3

maggioranza 22

favorevoli 41

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 17 e 23.