Seduta n.191 del 17/04/1997 

CXCI SEDUTA

(Pomeridiana)

Giovedì 17 aprile 1997

Presidenza del Vicepresidente Milia

La seduta è aperta alle ore 16 e 41.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 26 marzo 1997, che è approvato.

Discussione degli articoli della proposta di legge FERRARI - LOCCI - BONESU - DIANA - FOIS Pietro - LORENZONI - NIZZI - SANNA SALVATORE - USAI Pietro - SECCI: "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36" (319)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge numero 319.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", disciplina con la presente legge l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad usi esclusivamente civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. In particolare la presente legge prevede:

I. la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

II. le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

III. le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata ad un unico gestore per ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

PIRAS, Segretario:

Art. 1 bis

Funzioni regionali

1. La Regione, mediante i propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, esercita le funzioni di programmazione, di pianificazione e di indirizzo alle quali l'Autorità d'ambito si attiene nello svolgimento dell'attività di sua competenza. La Regione esercita altresì le funzioni di controllo di cui all'articolo 16 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, Segretario:

Art. 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale.

2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

Art. 3

Modifica degli ambiti territoriali ottimali

1. Il numero degli ambiti territoriali ottimali e la relativa delimitazione possono essere modificati, anche su istanza degli enti locali interessati, per:

a) rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

b) assicurare un completo adeguamento dell'attività delle Autorità d'ambito alle scelte della programmazione e pianificazione regionale;

facilitare e migliorare la cooperazione tra Comuni e Province.

2. Le modifiche territoriali sono approvate, su proposta della Giunta regionale sentiti gli enti locali interessati e le Autorità d'ambito, dal Consiglio Regionale con legge.

3. Tale legge di modifica detta le necessarie disposizioni per consentire il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, Segretario:

Art. 4

Costituzione dell'Autorità d'ambito

1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale organizzano, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. A tal fine, i Comuni e le Province della Sardegna costituiscono un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'ambito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

PIRAS, Segretario:

Art. 4 bis

Procedura di costituzione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, su proposta dell'Assessore regionalecompetente in materia di risorse idriche, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, uno schema di statuto dell'Autorità d'ambito.

2. Tale schema è inviato alle Province e ai Comuni affinché questi, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, possano formulare eventuali osservazioni modificative o integrative.

3. La Giunta regionale provvede:

I. a predisporre la proposta definitiva di statuto dell'Autorità d'ambito;

II. a stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte dei Consigli degli enti locali ricadenti nell'ambito;

III. a richiedere, in caso di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali;

IV. a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Autorità d'ambito.

4. Lo Statuto predisposto dalla Giunta regionale è adottato qualora sia approvato dagli enti locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente. Qualora, invece, gli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente approvino, nei termini di cui alla lettera b) del comma 3, uno statuto di contenuto differente da quello proposto dalla Giunta regionale, questo diviene a tutti gli effetti lo statuto dell'Autorità d'ambito. Nel computo delle maggioranze si utilizzano i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, computando per intero la popolazione dei comuni e per un decimo quella delle province.

5. Gli oneri finanziari relativi alla procedura per la costituzione dell'Autorità d'ambito sono sostenuti dalla Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 4.

VASSALLO (R.C.-Progr.). L'emendamento è molto semplice, nel senso che la formulazione della Giunta della Commissione dice che sono sostenuti dalla Regione. L'atto(?), che il termine non era chiaro, nel senso che può significare che possono essere sostenuti in parte, in toto, o comunque sia lascia uno spazio di interpretazione, io ho fatto un emendamento per essere molto più esplicito dove dico che i costi sono a carico della Regione, per cui sono totalmente a carico, per cui non lascia dubbi o spazi ad interpretazioni. Solamente per questo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ferrari.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Si accoglie, anche se ritengo che sia contenuto nel testo complessivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

FADDA PAOLO, Assessore dei lavori pubblici. Niente da obiettare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 5 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, Segretario:

Art. 6

Competenze dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio.

2. Tali funzioni riguardano in particolare:

I. la scelta della forma di gestione, mediante l'affidamento tra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;

II. l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

III. l'organizzazione delle attività finalizzate alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

IV. l'approvazione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dallaGiunta regionale nella convenzione tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico-finanziario e del modello gestionale e operativo, articolati su base pluriennale;

V. l'approvazione e l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario;

VI. la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della Legge n. 36 del 1994.

3. L'Autorità d'ambito esercita l'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.

4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'Autorità d'ambito il più completo esercizio dell'attività di controllo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:




PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Amadu per illustrare l'emendamento numero 2.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare un attimo l'attenzione dell'Assemblea sulla finalità dell'emendamento soppressivo che io ho proposto, vale a dire, credo che su questo un po' tutti conveniamo, che non sia possibile consentire che sul problema acqua, sulla gestione acqua si possano verificare scorribande di natura privatistica che mettano a repentaglio non solo l'utilizzo, ma anche il valore del bene acqua, solo per mere scelte di mercato che riguardano evidentemente interessi che nulla hanno a che fare con un bene di primaria importanza. E siccome i tempi sono quelli che sono, e troppo spesso le lobby esterne interferiscono sulle scelte politiche col rischio di fare anche del problema acqua, della gestione acqua un fatto di mercato soltanto, io credo che sia giusto nel rispetto della normativa nazionale prevedere che la gestione abbia una compartecipazione pubblica e privata, ma che non si possa prevedere solo ed esclusivamente una gestione privata.

L'emendamento tende ad eliminare la lettera a), che riguarda la possibilità di concedere a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, la gestione a tutti gli effetti senza che ci sia una possibilità di intervento o comunque di valutazione dell'interesse generale da parte del potere pubblico. Allora ben vengano le gestioni pubbliche e private assieme, cosa che è prevista dalla normativa, così come rimarrebbe qualora venisse accolto il mio emendamento. Ha solo questa finalità il mio emendamento, quella di evitare che il bene acqua diventi una partita privatistica, una partita legata a logiche economiche che nulla avrebbero con la gestione del bene acqua.

In questo senso invoco l'espressione favorevole dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo per illustrare l'emendamento numero 3.

VASSALLO (R.C.-Progr.). L'emendamento numero 3 praticamente è simile all'emendamento numero 2, con una variante, in quanto la 142 dà una serie di possibilità di gestione della cosa pubblica. Io condivido tutte le osservazioni che poc'anzi faceva il collega Amadu, l'unica cosa è che noi abbiamo previsto col nostro emendamento che la lettera b) venga sostituita con la lettera c), nel senso che la lettera c) nella 142 prevede la gestione anche attraverso aziende speciali, dove c'è comunque la partecipazione al capitale pubblico. Per cui noi riteniamo che, fermo restando che la risorsa idrica deve avere una gestione efficiente, e deve avere soprattutto il controllo della gestione pubblica come indirizzo, come controllo e come gestione, per cui dove la risorsa sia veramente in funzione del servizio che si eroga, e soprattutto abbia uno scopo di tipo sociale, per cui non possa essere completamente delegata a una società privata. Ribadisco questo anche perché d'ora in avanti si dovrà approfondire, soprattutto nelle convenzioni, che l'ente gestore non avrà soltanto il compito di gestire l'acqua, per cui fa le piccole riparazioni, ma dovrà avere dei compiti io ritengo un tantino più ampi, come quello della progettazione, della manutenzione e della costruzione di nuove opere. Assumerà, cioè, un ruolo di sicuro determinante rispetto alla prospettiva della gestione di questa risorsa, per cui noi riteniamo utile sostituire questa lettera con un'altra lettera, purché non si tratti soltanto della sostituzione di una lettera, ma assuma una valenza sostanziale se vogliamo che questa risorsa rimanga comunque sotto il controllo pubblico.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore, ha facoltà di parlare il consigliere Ferrari.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Il parere del relatore è negativo su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

FADDA PAOLO, Assessore dei lavori pubblici. Rispondo anche a nome del collega Ballero. Dal punto di vista tecnico non si vede perché limitare lo spazio offerto dalla 142, e per tale motivo questi due emendamenti vengono respinti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, i due emendamenti evidenziano un punto di discussione fondamentale della legge. Io mi dichiaro contrario a entrambi gli emendamenti, e anzi ho le mie forti perplessità, vista la presentazione di emendamenti, sul testo del secondo comma lettera a) dell'articolo 6. Per cui, ritenendo che sia inopportuna una scelta del Consiglio tra le modalità previste dalla legge Galli, essendo questa legge rimessa all'autorità d'ambito, propongo che si voti per parti separate il secondo comma limitatamente all'inciso "lettere b) e c)", che può essere chiaramente cancellato senza che l'ordine logico dell'articolo abbia nocumento. Pertanto chiedo al Consiglio di respingere gli emendamenti in quanto introducono ulteriori limitazioni e chiedo, anzi, votando separatamente l'inciso "lettere b) ed e)" di sopprimere ogni riferimento alle singole forme di gestione contenuto nel secondo comma lettera a).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Era per sostenere la stessa tesi dell'onorevole Bonesu. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Soltanto per precisare un fatto: sembrerebbe quasi che qui il Consiglio regionale, o una parte di esso quanto meno, comunque i proponenti vogliano fare una forzatura. Io preciso, invece, che è una precisa facoltà del Consiglio regionale poterla o meno esercitare, in quanto la legge 36 prescrive espressamente che i consigli regionali possono dare precise indicazioni sulle forme di gestione che si intendono attribuire. Per cui non vedo nessuno scandalo, si tratta soltanto di una chiara scelta politica; noi facciamo questa scelta politica che indica chiaramente che, comunque sia, il servizio pubblico integrato debba essere sotto controllo pubblico. Qua ci sono altri che fanno altre scelte, ogni scelta è legittima però non si cerchi di cambiare le carte in tavola facendo passare questa nostra proposta quasi come una forzatura, una cosa che non era prevista da nessuna parte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non posso che esprimere la mia preoccupazione, soprattutto dopo le dichiarazioni della Giunta e del relatore sulla non opportunità e quindi il giudizio negativo che viene espresso in riferimento ai due emendamenti, ma in particolare all'emendamento numero 2 da me proposto. Io insisto nel voler motivare la mia iniziativa, siamo davanti a una fase di riforma nella gestione di un bene primario e noi non possiamo in questo momento, un momento per molti versi molto nebuloso, per non dire oscuro nelle vicende politiche, in quelle economiche e in quelle sociali, nelle quali manca qualsiasi riferimento a valori e a principi ai quali troppe forze politiche si ispirano, fra cui dovrebbe prevalere prima di tutto il principio della trasparenza. Nel momento in cui noi davanti a una scelta così importante creiamo le premesse per una possibilità di speculazione sulla pelle di tanti cittadini ricchi e poveri che hanno diritto ad utilizzare un bene primario, noi non stiamo facendo una scelta positiva, e in questo momento critico alcune forze politiche in particolare che si richiamano spesso ai principi della solidarietà, che dovrebbe essere in parte avulsa dalle logiche di mercato, logiche anche affaristiche, qui siamo davanti ad un'operazione che può portare ad un'azione di natura affaristica che nulla ha a che vedere con la gestione di un bene di interesse primario e di interesse pubblico. Ecco perché, nel rispetto della legge Galli, una gestione pubblica e privata, mista, sia la cosa più seria, la cosa più giusta soprattutto in una fase di transizione per quanto riguarda la nostra Isola nella gestione dell'acqua per gli usi civili. E allora non comprendo quest'ostilità a creare le condizioni perché si evitino cose di cui fra qualche anno chi vota a favore potrebbe pentirsi. Cioè quello di mettere l'acqua all'asta con il rischio di far pagare a chi paga sulla propria pelle già altri danni, altre speculazioni. E allora qui non siamo davanti al liberismo, siamo davanti a scelte che possono essere considerate fra qualche tempo scellerate e per questo io richiamo l'attenzione dell'Assemblea, perché non è giusto in questa fase particolare di transizione esporre il fianco a forze che nulla a che vedere con gli interessi della Sardegna, con la gestione corretta dei beni della Sardegna, con gli interessi dei sardi, forze che hanno interesse invece a perseguire altri obiettivi.

Ribadisco l'esigenza di un principio pubblico e privato che possa essere garantista di una gestione corretta, trasparente, ma che tenga conto dell'esigenza primaria di un bene pubblico da gestire con l'occhio pubblico, insieme alla mentalità privatistica. Allora, per evitare qualsiasi rischio, io propongo che sia evitata la possibilità di consentire la concessione a terzi perché questo espone il fianco a pressioni lobbistiche e allora sì che veramente andiamo contro gli interessi della Sardegna e allora sì che facciamo dell'acqua un affare e di questo io, e spero tanti altri, non voglio essere complice.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, per ricordare ai colleghi che si sono allarmati quando hanno visto quest'emendamento, sono quasi insorti, pensando che la privatizzazione in questo campo sia la situazione migliore possibile. Io vorrei richiamare, noi siamo abituati in genere a prendere esempi dagli altri, da altri Paesi, da altre regioni, da altre città, eccetera, pensiamo alla Sicilia che cosa sta avvenendo dell'acqua: l'acqua è in mano alla mafia in Sicilia, la distribuzione dell'acqua per uso civile e per uso industriale è in mano della mafia e ha creato non solo i problemi che ha creato in questa terra magnifica, ma ha creato anche situazioni di degrado e di allarmismo sociale molto grave. Io non credo che possa ripetersi una situazione di questo genere in Sardegna, ma è un allarme. Pensateci bene prima. Noi riteniamo che questo strumento così delicato per la nostra Isola deve rimanere prevalentemente in mano pubblica e comunque pubblico o privato con prevalenza del pubblico, perché mai privati, singoli o associati, possono determinare l'uso dell'acqua in Sardegna, è così preziosa per le nostre popolazioni e per il futuro di un'utilizzazione più estesa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Io l'avevo chiesto in tempo utile, forse è sfuggito. Allora, mi sembra quanto meno eccessivo il tono usato dal collega Amadu che conosco come persona moderata, sempre corretta, e d'altronde c'è una soluzione al problema e questo dimostra che la volontà del Consiglio è favorevole ad una soluzione che sia il più possibile rispondente alle esigenze della maggioranza degli utenti e del Consiglio. L'articolo 22 della legge numero 142 richiamata prevede queste forme di gestione in economia, di concessione a terzi, l'azienda speciale, una forma di gestione attraverso istituzione, attraverso società per azioni. Allora la Commissione dopo approfondita discussione era arrivata alla conclusione che forse le soluzioni ottimali potevano essere in concessioni a terzi o attraverso società per azioni, tuttavia lasciando il compito di selezionare la forma di affidamento all'autorità d'ambito, il relatore accoglie la proposta dell'onorevole Bonesu di votazione per parti, per cui il Consiglio potrebbe eliminare la scelta del tipo di affidamento per la gestione, per cui sarebbe l'autorità d'ambito a stabilire le modalità eventualmente anche secondo le forme proposte dal consigliere Amadu, ma naturalmente la mia personale opzione e quella della Commissione resta quella dei punti b) ed e).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BALLERO (Progr. S.F.D.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda con la proposta fatta dal consigliere Bonesu perché ritiene che sia corretto in questa sede tenere la linea che ha seguito la Commissione, cioè di fare i provvedimenti attuativi della legge Galli senza interferire su provvedimenti di riforma degli enti operanti nel settore idrico, perché è in quel momento che è corretto ed opportuno fare le scelte. In questa situazione io credo che la votazione per parti, cioè la votazione che porti secondo la richiesta di Bonesu alla bocciatura di quei due riferimenti espliciti fra le diverse forme di gestione disciplinate dall'articolo 22 della legge numero 142, così come modificato dalla successiva legge del '92, sia una scelta corretta. E' la scelta che è contenuta espressamente nel comma 2 dell'articolo 9 della legge statale, la cosiddetta Galli, la legge numero 36 del 1994 che dice che i comuni provvedono alla gestione del servizio idrico integrato, mediante le forme obbligatorie previste dalla legge 8 giugno '90, numero 142, come integrata dall'articolo 12 della legge del '92 numero 498. Con la votazione per parti e con l'approvazione della parte sostanziale dell'articolo e la non approvazione di quei due riferimenti ai contenuti nel testo alle lettere b) ed e) si ripristina la portata della legge Galli e si riapre la gamma di soluzioni da adottare al momento della riforma degli enti, avendo la piena disponibilità alla scelta in questo momento.

L'Assessore competente, l'assessore Fadda dei lavori pubblici, mi segnala - e questo era un rilievo che io stesso, pur senza conoscene questo rinvio governativo, avevo formulato in una precedente occasione - che il Governo non ha apposto il visto ed ha rinviato le leggi delle Marche e delle Puglie proprio perché affidavano la gestione solo ad aziende speciali o a società miste a maggioranza pubblica, escludendo quelle a maggioranza privata e le concessioni ai privati. Cioè il Governo ha ritenuto che il principio contenuto nella legge Galli, articolo 9 comma 2, sia un principio che vincoli il legislatore regionale. Io credo che noi abbiamo interesse ad approvare una legge che non incontri rinvii governativi, perchè altrimenti arriveremmo in ritardo rispetto alla approvazione di questo provvedimento che ha il significato rilevante che tutti hanno sottolineato. Per quanto riguarda la Sicilia, come diceva l'onorevole Montis, in Sicilia il governo delle acque può essere soggetto ad infiltrazioni mafiose, dobbiamo dire che la Sicilia fra tutte le regioni italiane è quella più indietro secondo lo specchio pubblicato ieri dal Sole 24 ore nella approvazione di questa legge di attuazione della legge Galli; che è stata approvata allo stato soltanto da 8 regioni e noi saremo la nona fra le venti regioni italiane se approveremo oggi una legge che non sia soggetta al rinvio. Quindi la Giunta riconferma, come diceva l'assessore Fadda, il proprio orientamento non favorevole alla approvazione dei due emendamenti, mentre esprime parere favorevole alla richiesta formulata dall'onorevole Bonesu e si esprime per la non approvazione della parte dell'articolo 6 che fa espresso riferimento alle lettere b) ed e).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, prendo atto della parziale marcia indietro che emerge dalle argomentazioni che ora l'assessore Ballero presentava. Però mi pare che questa marcia indietro per me non è sufficiente. E' contraddittorio ciò che dice l'assessore Ballero, perché da un lato fa riferimento ai vincoli della legge Galli, dall'altro indica nella partecipazione dei privati una delle condizioni indispensabili. Ma qui non si sta impedendo la partecipazione dei privati, si sta semplicemente dicendo che la gestione dell'acqua deve essere gestita dal pubblico e dal privato, non soltanto dal pubblico. Quindi il mio emendamento non tende a far sì che ci sia una gestione pubblica, ma invece che rimanga in piedi la gestione pubblica insieme a quella privata. Il fatto di rimandare alla competenza della autorità d'ambito la scelta è un errore, perché l'Assemblea ha il diritto-dovere di dare degli indirizzi, di fare scelte precise su questo terreno. Quindi io credo che l'Assemblea non si debba sottrarre a questa responsabilità, perché scaricare su altri la responsabilità di scegliere mi pare che sia perlomeno non rispondente al ruolo e alle responsabilità che noi abbiamo. Quindi noi non facciamo, non superiamo nessun vincolo della legge Galli, noi diciamo che la legge Galli va applicata in un certo modo anziché in un altro; siccome poi la delega all'autorità d'ambito, alle rappresentanze degli enti locali la stiamo stabilendo noi, dobbiamo stabilire in che modo si esercitano queste responsabilità. Perciò chi vuole assumersi la responsabilità di scaricare sugli altri le responsabilità lo faccia, io credo invece che questa Assemblea abbia il diritto, abbia la possibilità, abbia la potestà di fare scelte precise che evitino in futuro di incorrere in responsabilità che invece noi dobbiamo evitare.

PRESIDENTE. Da quello che ho capito, onorevole Amadu, il suo emendamento rimane in piedi. Poiché c'è una richiesta di votazione per parti e l'emendamento Amadu rimane, mettiamo immediatamente in votazione l'emendamento Amadu.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io ho chiesto la votazione per parti; siccome i due emendamenti sono relativi tutti e due alla parte di cui chiedo la votazione separata, nel caso che venga bocciata questa parte dell'articolo, gli emendamenti decadono.

PRESIDENTE. Onorevole Bonesu, per Regolamento la votazione prioritaria è per gli emendamenti poi per il testo. Poniamo in votazione non l'emendamento Amadu, che è soppressivo parziale, ma il punto 1 dell'articolo 6, prima parte come da richiesta. Metto in votazione cioè da "autorità d'ambito" fino a "gestione del servizio". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento Amadu. Chi lo approva alzi la mano.

(Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione il punto 2, sempre dell'articolo 6 da "tali funzioni" fino alle lettere b) ed e), cioè fino al comma terzo, escluse le lettere b) ed e). Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

A questo punto possiamo votare l'emendamento sostitutivo parziale Vassallo. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ora possiamo mettere in votazione la restante parte dell'articolo 6.

Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Presidente, noi finora abbiamo respinto due emendamenti e votato l'articolo fino al punto del secondo comma, o meglio fino al comma terzo, dove c'è scritto appunto comma 3. A questo punto c'è la parte delle lettere b) ed e) di cui è stata chiesta la votazione per parti. Allora, bisogna precisare come votiamo; cioè se votiamo solo lettere b) ed e), oppure le lettere b) ed e) ed anche tutto il resto. Perché se votiamo lettere b) ed e) e tutto il resto insieme qualcuno voterà contro, come me, perché sono rimaste in piedi queste lettere b) ed e).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della parte lettere b) ed e) della legge 8 giugno del '90. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) ? Chi non lo approva alzi la mano.(?)v.p.v.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PIRAS, Segretario:

Art. 7

Ordinamento dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale. Il suo ordinamento è disciplinato dallo statuto che deve necessariamente contenere:

I. le attribuzioni e il funzionamento degli organi consortili;

II. la previsione delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni;

III. le modalità di partecipazione degli enti consorziati alla deliberazione del programma di interventi, del piano economico-finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, dell'affidamento della gestione e della tariffa da applicare;

IV. le modalità di informazione e di consultazione degli utenti da parte dell'Autorità d'ambito, sulla sua attività;

V. le modalità di definizione delle controversie tra i soggetti gestori e gli utenti del servizio idrico integrato in forme conciliative, transattive o arbitrali.

2. L'Autorità d'ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito:

I. da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:

A. trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al consorzio;

B. trasferimenti deliberati dalla Regione;

II. da beni immobili, mobili acquistati, permutati dall'Autorità d'ambito o ad essa donati;

III. da ogni diritto devoluto all'Autorità d'ambito o da essa acquisito;

IV. da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi;

V. dalle proprietà e dai capitali dell'Autorità d'ambito.

3. Le quote di rappresentatività degli enti locali costituenti il consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:

I. per il settanta per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;

II. per il venti per cento in rapporto al territorio comunale;

il restante dieci per cento è assegnato alle province in relazione alla loro popolazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PIRAS, Segretario:

Art. 8

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

I. l'Assemblea;

II. il Comitato esecutivo;

III. il Presidente;

IV. il Collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

PIRAS, Segretario:

Art. 8 bis

Assemblea

1. L'Assemblea approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Autorità d'ambito.

2. L'Assemblea in particolare:

I. approva le modificazioni allo statuto, il regolamento interno disciplinante il suo funzionamento e gli altri regolamenti del consorzio;

II. approva il bilancio e il rendiconto;

III. approva le direttive generali di programmazione dell'attività dell'ambito, in applicazione delle scelte di programmazione regionale;

IV. procede alla scelta del gestore unico e alla individuazione delle gestioni da salvaguardare e al riconoscimento delle concessioni esistenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo10, comma 3 della Legge n. 36 del 1994;

V. approva il piano degli interventi dell'ente gestore;

VI. provvede alla determinazione della tariffa unica di ambito;

VII. provvede alla nomina e revoca del Presidente e del Comitato esecutivo;

provvede all'elezione, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo, scelti tra componenti dell'Assemblea. Possono, altresì, essere eletti componenti del Comitato anche soggetti esterni all'Assemblea, dotati di professionalità specifica.

3. Fanno parte dell'Assemblea:

I. un rappresentante designato da ciascuna Provincia;

II. trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, con voto proporzionale alle quote assegnate.

4. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda della diversa consistenza demografica. Tali sezioni sono così articolate:

I. prima sezione: ricomprende i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

II. seconda sezione: ricomprende i comuni con popolazione da cinquemilauno abitanti fino a trentamila abitanti;

III. terza sezione: ricomprende i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

5. I componenti dell'Assemblea da eleggere sono suddivisi tra le tre sezioni in proporzione al totale delle quote assegnate ai comuni rientranti nelle singole sezioni.

6. Salvo differenti disposizioni contenute nello statuto o nel proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito si applicano le norme disciplinanti l'attività dei consigli comunali.

7. I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8 ter.

PIRAS, Segretario:

Art. 8 ter

Comitato esecutivo

1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito ed è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi programmatici della sua attività. E', in particolare, competente:

I. all'adozione di tutti gli atti non espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o al Presidente;

II. alla predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;

III. all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

IV. al compimento degli atti preparatori necessari per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

V. al controllo sull'erogazione del servizio.

2. Il Comitato è composto da:

I. il Presidente, cui compete anche la rappresentanza legale dell'Autorità d'ambito;

II. otto componenti eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia.

3. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica per cinque anni.

4. L'Assemblea valuta, ai fini della revoca del Comitato esecutivo, il mancato raggiungimento dei prefissati obbiettivi programmatici e le relative responsabilità.

5. Il Comitato dell'Autorità d'ambito è dotato di un ufficio di direzione, coordinato da un direttore, scelto tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici. Il direttore coadiuva il Comitato nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e risponde del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

6. Il numero e le mansioni dei componenti dell'ufficio di direzione sono stabiliti nello statuto consortile.

7. La copertura dei posti di direttore e di componente dell'ufficio di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico a tempo determinato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Sanna per illustrare l'emendamento numero 1.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Per dire che i proponenti hanno considerato necessario eliminare la definizione "a tempo determinato" perché la definizione a tempo determinato implica appunto le normali assunzioni a tre mesi e a sei mesi oppure contratti speciali per esempio come quello dei lavoratori stagionali; per cui è stata eliminata questa definizione ed è stata lasciata la scelta tra contratto di diritto privato e contratto di diritto pubblico alla regolamentazione statutaria della autorità d'ambito.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ferrari.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

FADDA PAOLO, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8 quater.

PIRAS, Segretario:

Art. 8 quater

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità d'ambito è eletto dall'Assemblea secondo le norme previste dallo statuto o, in mancanza, secondo le norme che si applicano nei comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PIRAS, Segretario:

Art. 9

Trasferimenti di funzioni

1. L'atto di approvazione dello statuto costitutivo dell'Autorità d'ambito trasferisce alla stessa tutte le funzioni amministrative attinenti i servizi idrici esercitate dagli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

All'articolo 10 c'è un errore materiale da correggere nel titolo: "rapporti tra le autorità" va corretto con "rapporti tra l'autorità"; ugualmente sul primo comma, seconda riga, "tra l'autorità". Si dia lettura dell'articolo 10.

PIRAS, Segretario:

Art. 10

Rapporti tra le Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994, i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione. Essa è stipulata sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvati, su proposta dell'Autorità d'ambito formulata entro tre mesi dalla nomina del suo Presidente, dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della definizione di tale convenzione l'Autorità d'ambito procede agli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994 sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina inoltre le modalità di applicazione e riscossione della tariffa e determina il corrispettivo da assicurare al soggetto gestore del servizio.

4. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi idrici, di proprietà degli enti locali consorziati ancorché affidati in dotazione o in esercizio a terzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

5. In applicazione dell'articolo10, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PIRAS, Segretario:

Art. 11

Modalità di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti

1. L'Autorità d'ambito affida la gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), della presente legge.

2. In applicazione dell'articolo 9, comma 4, della Legge n. 36 del 1994, l'Autorità d'ambito può deliberare la salvaguardia, per un periodo non superiore a tre anni, degli organismi di gestione esistenti che:

I. gestiscano il servizio idrico in via diretta, mediante propria struttura finalizzata allo svolgimento delle principali attività connesse al servizio;

II. operino secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, valutati su standard di analisi costi-benefici;

abbiano la capacità di rispettare i livelli minimi dei servizi stabiliti nella convenzione di gestione con il gestore unico.

3. Qualora vengano ammesse gestioni da salvaguardare, l'Autorità d'ambito individua il soggetto titolare della funzione di coordinamento del servizio e adotta ogni misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PIRAS, Segretario:

Art. 12

Tariffa d'ambito

1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 36 del 1994, è unica.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev'essere posto a carico dell'utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 bis della presente legge, la copertura degli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall'Unione Europea.

3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l'Autorità d'ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PIRAS, Segretario:

Art. 13

Personale

1. La Regione, con apposita legge da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, provvede a disciplinare forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge n. 36 del 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, detto personale, qualora adibito in misura esclusiva o prevalente al servizio idrico, è trasferito, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, ai subentranti soggetti gestori, ad esclusione del personale posto alle dipendenze dell'Autorità d'ambito per lo svolgimento delle funzioni ad essa spettanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PIRAS, Segretario:

Art. 14

Effetti della costituzione dell'Autorità d'ambito

1. I beni di proprietà degli enti consorziati attinenti al servizio idrico integrato sono concessi, per legge e senza termine, in comodato gratuito all'Autorità d'ambito. Non è consentito, senza il parere favorevole dell'Autorità d'ambito, il mutamento di destinazione dei beni finalizzati ad assicurare il servizio idrico integrato. Gli eventuali oneri fiscali ricadenti su tali beni sono posti a carico dell'Autorità d'ambito.

2. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali interessati ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PIRAS, Segretario:

Art. 15

Gestioni dell'E.S.A.F.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), della presente legge, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature può continuare ed assumere la gestione dei servizi idrici integrati, purché la gestione non si estenda oltre il 31 dicembre 1998.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari). Brevissimamente, non per fare un intervento ma per chiedere se, in sede di coordinamento, la parte finale dell'articolo non possa essere specificata meglio, dove si parla del "purché la gestione non si estenda oltre il 31 dicembre 1998". Detto così è eccessivamente generico e può trarre, a mio avviso, in inganno molti, compresi quelli che devono interpretare la norma. Siccome lo spirito con il quale questa parte dell'articolo 15 è stata inserita nel testo della Commissione, secondo me è un altro, potrebbe essere questo, nella sostanza rimane invariato, potrebbe essere espresso in questa maniera: dopo la virgola "sino all'approvazione della legge di riordino del sistema idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 1998".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, balza chiaramente alla nostra attenzione la portata di questo articolo che, sia sulla proposta originaria quanto nella proposta esitata nella Commissione, appare con un finalità ben precisa. Ora io credo che, nel momento in cui il Consiglio si accinge ad una riforma globale degli enti, di tutti gli enti regionali, tutti gli enti strumentali, e deve affrontare in termini organici, in termini veramente seri e sostanziali questa riforma, di cui peraltro da troppo tempo si parla e su cui poco si vuole operare evidentemente, allora io chiedo se questa previsione sia perlomeno prematura e sia comunque in contrasto, non solo con quanto, con la storia e la finalità che questo ente ha voluto dire e operare in Sardegna, quanto soprattutto sulla finalità di quello di cui noi stiamo parlando, cioè della gestione dell'acqua in Sardegna e di quello che sarà il futuro della gestione di questo importante bene. Faccio riferimento alla discussione che in ordine all'emendamento numero 2, da me presentato, si è sviluppata poc'anzi, per dire che quando si prevede la possibilità di privatizzare questo campo vuol dire che vogliamo buttare non all'acqua, a mare, tanta professionalità, vogliamo chiudere un patrimonio di professionalità, di esperienze positive che finora si sono sviluppate in Sardegna e di cui finora la Sardegna ha goduto. Io credo che occorra meditare attentamente su quello che facciamo. Ecco qual era la mia preoccupazione, quella che privatizzando, prevedendo la possibilità di privatizzare si diceva "arrivederci" a una esperienza che invece può dare tanto anche in futuro, che può concorrere, ecco, in quella commissione pubblico e privato a una corretta gestione dell'acqua in Sardegna grazie a queste professionalità. Invece si vuole fare un'altra operazione con questo articolo, quella di sancire già la fine di un gruppo di lavoro, di un gruppo di impegno professionale a favore di altri gruppi. Stiamo attenti, stia attento chi vuole perseguire questi obiettivi perché questo è un errore, ed è per questo che io preannuncio il voto contrario all'articolo 15.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Amadu annuncia il voto contrario, io annuncio invece il voto favorevole. Credo che l'articolo 15 sia essenziale proprio per impedire una privatizzazione, una svendita ai privati del servizio idrico integrale, perché senza una norma che salvaguardi per un certo periodo le gestioni attualmente dell'ESAF, e anzi la norma che abbiamo scritto non solo consente di continuare le gestioni ma di assumerne altre, che cosa si andrebbe? Si andrebbe che queste gestioni resterebbero nella libera affidabilità (?) da parte dell'autorità d'ambito e siccome sappiamo che l'autorità d'ambito, applicando il 22 della 142, non può affidarle ad un ente pubblico regionale, avremmo la conseguenza che le gestioni dell'ESAF andrebbero ad altri soggetti, probabilmente quei privati che sono così veloci a prendere appalti in Sardegna provenendo da tutte le parti. E' necessario, invece, conservare l'ESAF. E' chiaro che è necessario cambiarne la struttura, trasformarla in un soggetto che possa essere gestore, secondo le norme e i principi dell'Unione Europea e secondo la legge Galli, del servizio idrico integrato. L'ESAF ha bisogno di essere portato ad essere competitivo all'interno di quel sistema, ma noi in Sardegna abbiamo la necessità di avere un gestore unico e soprattutto di non distruggere l'unico soggetto che può essere gestore unico, che è l'ESAF che oggi gestisce il 75 per cento delle gestioni idriche in Sardegna. La soppressione di questo articolo, invece, distruggerebbe questa struttura, priverebbe la Sardegna di uno strumento che in questi decenni si è dato. La Sardegna, sotto certi profili, ha anticipato la legge Galli, puntando all'unificazione delle gestioni dei servizi idrici. Questo non si è potuto estendere all'intero settore idrico perché vi sono altri interessi in questo settore, ma nel settore dell'acqua per uso civile l'unificazione al 75 per cento è già avvenuta. Questo articolo consente di andare oltre il 75 per cento, assumendo altre gestioni, ma soprattutto consente all'ESAF un periodo di tregua in attesa di potersi riorganizzare secondo i principi di questa normativa. Abolire questo articolo vuol dire, invece, lasciare l'ESAF in balìa di una autorità d'ambito che non potrà che prendere atto della legge e sottrarle, passato il termine temporaneo, le gestioni. E' un articolo, quindi, essenziale per individuare il futuro che vogliamo dare alla gestione del servizio idrico integrato in Sardegna. Perché se è vero che la scelta spetta all'autorità d'ambito, quella scelta chiaramente non è libera, ma deriva anche da situazioni normative di fatto che noi dobbiamo creare nell'interesse delle strutture che finora la Regione è riuscita a realizzare, di quelle strutture che nei livelli di erogazione dei servizi in Sardegna tutto sommato non sono certamente quelle che funzionano peggio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Velocissimamente, Presidente, per dichiararmi d'accordo, per le motivazioni che ha espresso anche il collega Bonesu e che condivido totalmente, con la proposta formulata dal collega Secci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (P.D.). Signor Presidente, solamente per dire che non condivido l'equazione secondo la quale privatizzare significhi distruggere le professionalità. Io credo che si tratti esattamente del contrario. Ho avuto modo di dirlo in altre occasioni, io ritengo che non sia in discussione il fatto che si debba sopprimere la professionalità all'interno di un ente o lo stesso ente, ma semmai è in discussione la possibilità di far funzionare un comparto che tutti sanno essere carente da questo punto di vista, almeno in relazione ai provvedimenti di legge nazionale.

D'altra parte devo dire che il ritardare la legge significa proprio ritardare i processi di adeguamento delle professionalità, e sono convinto anche che il settore oggi potrebbe beneficiare di ben altri numeri all'interno di questo comparto, numeri che consentirebbero di dare maggiore occupazione. Per cui non mi lascerei indurre nel sospetto che questa legge sia necessariamente un qualcosa che vada contro una gestione come quella dell'ESAF, oppure una gestione pubblica, ma questa è una legge per migliorare i servizi, per dare un maggiore contributo di miglioramento ai servizi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Anch'io vorrei spezzare una lancia a favore dell'ESAF, non foss'altro perché la Sardegna è la Regione che per il servizio idrico integrato spende meno di tutte le altre regioni d'Italia. E siccome il servizio è gestito per oltre due terzi dall'ESAF, io credo che una particolare attenzione vada riservata all'ESAF.

L'articolo che discutiamo dava il tempo necessario comunque all'ESAF di riorganizzarsi, di ristrutturarsi, e dava il tempo alla Giunta per proporre la legge di modifica. Siccome è un tempo abbastanza adeguato, io mi associo, nello spirito proprio di valutare positivamente il lavoro svolto fino ad oggi dell'ESAF, ma anche nello spirito di migliorare ulteriormente questo ente, trasformandolo nelle forme che la Giunta regionale e il Consiglio regionale riterranno più opportuno e più adatto alla gestione del servizio, io quindi mi associo alla proposta che faceva l'onorevole Secci, che sostanzialmente corrisponde allo spirito originario della Commissione. Quindi non è un emendamento, è, diciamo, un correttivo tecnico che si può apportare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta concorda con quanto dichiarato dall'onorevole Bonesu e dall'ultimo intervento dell'onorevole Ferrari, perché forse è sfuggito all'onorevole Amadu il fatto che c'è un grosso dibattito in campo nazionale che si era accentrato proprio sui tre enti di valenza regionale che esistono sul territorio nazionale oggi, che sono l'Acquedotto pugliese, quello siciliano e l'ESAF, proprio il Governo ha cercato fino a poco tempo fa di trovare una norma che consentisse di dare un tempo più ampio a questi tre enti per potersi attrezzare alle sfide del mercato. Questa norma mi sarei atteso forse nella proposta dell'onorevole Amadu che venisse non soppressa, ma semmai allungato quel tempo dalla fine del '98 al giugno del '99. Questo sì che avrebbe effettivamente fatto gli interessi dell'ente. Ma il fatto di togliere questa norma credo che possa viceversa creare delle grossissime difficoltà all'ente, proprio nel non voler metterlo nella condizione di poter continuare a lavorare come oggi si sta facendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Su che cosa, sull'ordine dei lavori o per dichiarazione di voto?

AMADU (Gruppo Misto). Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Io continuo a rimanere meravigliato e preoccupato. Perché nel momento in cui si accosta l'ESAF ad altri enti anche di esperienza siciliana, credo che dobbiamo stare bene attenti quando facciamo questi accostamenti. Dico anche che chi ha concepito questa legge avrebbe dovuto fare le riflessioni opportune prima di suggerirle a me o a qualche altro, parlare di date qui in questa sede quando certi accordi di maggioranza sono già precostituiti mi sembra fuori luogo, e comunque sia improvvisato e certamente non obiettivo rispetto al tema importante che stiamo discutendo.

Io invece dico che avremmo dovuto accorciare quel termine per costringere il Consiglio regionale, la Giunta prima e il Consiglio regionale poi a decidere soluzioni diverse, ponderate, nell'interesse non dell'ESAF, perché l'ESAF non fa i suoi interessi, quanto nell'interesse della Sardegna in questo campo dove l'ESAF opera bene, avremmo dovuto mettere tempi ancora più stretti, non tempi più lunghi. Perché quando noi indichiamo qui, la Commissione parla dicembre '98, stiamo parlando di sei mesi prima delle elezioni regionali, colleghe e colleghi, noi riteniamo che sei mesi prima delle elezioni regionali si possa avere la forza politica e istituzionale per decidere cose che oggi a due anni dalle elezioni non riusciamo, non riuscite a decidere? Lascio a voi la risposta a questo mio interrogativo. Chiedo sull'articolo 15 il voto segreto.

PRESIDENTE. Poiché ha fatto dichiarazione di voto...

(Interruzioni)

...Allora, l'onorevole Amadu si astiene? La discussione generale era chiusa, lei ha parlato per dichiarazione di voto, onorevole Amadu, glielo ha chiesto il Presidente e lei ha detto per dichiarazione di voto. Le abbiamo dato la parola per dichiarazione di voto, quindi se si astiene...

Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, lei ha ragione che l'onorevole Amadu ha domandato la parola per dichiarazione di voto, formalmente; sostanzialmente nessuno ha sentito come deve votare. Quindi credo che il voto segreto possa essere chiesto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (A.N.). Presidente, io concordo con quello che ha detto il collega Biancareddu, e in ogni caso però e su questo io invito tutti quanti a riflettere, se anche l'onorevole Amadu avesse dichiarato il proprio voto e se questo tipo di procedura valesse, ognuno si alza per evitare che ci sia lo scrutinio segreto, dichiara il proprio voto e inibisce all'Aula di votare in maniera segreta. Per cui io inviterei il Presidente, correttamente, così come ha sempre fatto, a valutare la cosa, fermo restando che concordo con quello che ha detto l'onorevole Biancareddu nel senso della non manifestazione di voto da parte del collega Amadu. In ogni caso io sottopongo all'Aula quest'occasione di riflessione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Solo per dire, Presidente, che vorrei che fosse chiara una cosa, nell'eventualità che si procedesse col voto segreto e l'articolo venisse bocciato, sia chiaro che non l'ESAF, ma i lavoratori dell'ESAF debbono sapere con esattezza chi è che ha impallinato l'articolo.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, onorevole Sanna.

USAI EDOARDO (A.N.). Si sta salvaguardando un principio, non c'entra niente questo.

PRESIDENTE. L'articolo 95 al secondo comma dice che nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione. L'onorevole Amadu chiedendo la parola per dichiarazione di voto si è precluso il diritto di chiedere la votazione per scrutinio segreto.

Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Chiedo la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolotti, penso che il Regolamento sia chiaro, dopo che un consigliere ha chiesto la parola per dichiarazione di voto, ha espresso il suo parere, non possa più essere chiesto lo scrutinio segreto.

BERTOLOTTI (F.I.). Credo che qua ci sia un equivoco di fondo. Il criterio che sta all'origine di questo concetto del non poter chiedere la votazione a scrutinio segreto quando si fa dichiarazione di voto espressa è un criterio che ha come principio ispiratore il fatto che nel momento in cui uno fa conoscere il proprio orientamento nel voto mette a repentaglio il segreto dell'urna del voto degli altri. L'onorevole Amadu non mi pare che abbia fatto la dichiarazione di voto se non dicendo che voleva intervenire per dichiarazione di voto. Non si è espresso né in maniera favorevole né in maniera contraria, né in maniera di astensione. Ha fatto alcune considerazioni nell'ambito della discussione. Se così fosse nel momento in cui noi incominciamo una discussione generale in cui tutti ci esprimiamo in un modo o nell'altro, favorevolmente o in maniera contraria, a seconda di quello che dicevamo, qui non si potrebbe più votare a scrutinio segreto. Io credo che dobbiamo un pochino rientrare nella logica di quest'Aula e di quelli che dovrebbero essere i principi posti a base dell'ordinamento democratico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Per un brevissimo richiamo al Regolamento, Presidente. Perché dal punto di vista delle posizioni in campo mi sembra che la situazione sia solare, questo è utile, cioè si capisce dove buttano le posizioni. Io penso e lo dico molto modestamente e rispettosamente che il comma 2 dell'articolo 95 vada interpretato in questo senso, poi naturalmente la facoltà di interpretazione del Regolamento spetta al Presidente, che cioè quando vi siano votazioni a scrutinio segreto sono ammissibili dichiarazioni di voto solo per indicare i motivi dell'astensione. Ma non credo che possa essere interpretato nel senso che quando c'è una dichiarazione di voto è precluso il ricorso al voto segreto. Non so se sono stato chiaro. Perché il comma 2 dice semplicemente "nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto...", io credo che un'interpretazione estensiva sarebbe un tantino limitativa dei diritti dell'Assemblea e dei consiglieri. Però naturalmente ci rimettiamo all'interpretazione del Presidente.

PRESIDENTE. L'interpretazione della Presidenza, fatta in occasioni diverse, riguardo alle dichiarazioni in discussione generale, lasciava ampia facoltà a chiunque consigliere volesse prendere la parola di esprimere durante la discussione generale la sua volontà di voto, ma in sede di dichiarazione di voto, come l'onorevole Amadu ha richiesto a questo Presidente, una volta manifestata la sua volontà gli è preclusa la facoltà di chiedere lo scrutinio segreto al singolo, cioè in questo caso all'onorevole Amadu. Ed anche la manifesta volontà in ordine al voto da parte dell'onorevole Amadu inficerebbe, secondo questo Presidente, la segretezza del voto. Allora, o l'onorevole Amadu si astiene e chiunque poi ha facoltà di chiedere lo scrutinio segreto, diversamente non posso concedere la votazione a scrutinio segreto se l'onorevole Amadu non si astiene a seguito della sua dichiarazione di voto.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Potrebbe essere utile per un brevissimo approfondimento della questione se la Presidenza potesse sospendere anche solo per tre minuti e sottoporre la questione brevissimamente in una Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Sull'interpretazione del Regolamento, mi scusi onorevole Pittalis, poiché l'interpretazione del Regolamento spetta al Presidente chiedo che si vada avanti nella votazione. Chiedo quindi all'onorevole Amadu se con la sua dichiarazione di voto ha dichiarato di astenersi oppure no.

Prego onorevole Amadu.

AMADU (Gruppo Misto). Presidente, vorrei chiarire che in sede di discussione generale e in sede di dichiarazione di voto, come lei ha precisato, io non ho detto come avrei votato ma ho espresso dei giudizi che poi in sede di voto segreto, siccome il voto è appunto segreto, ognuno si esprimerà come riterrà opportuno esprimersi. Il Regolamento dice che occorre spiegare solo l'astensione perché nel voto segreto l'astensione non è dimostrabile, a meno che non si esca materialmente dall'Aula. Per dimostrare in sede di voto segreto l'astensione occorre dichiararla. Allora, siccome io non intendo dichiarare pubblicamente come mi esprimo, ho chiesto il voto segreto ed insisto sulla piena legittimità della richiesta. Siccome una mia dichiarazione di voto finora non c'è stata, non ho dichiarato cioè se ero favorevole, se ero contrario o se mi astenevo insisto sulla richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Nello scrutinio segreto, onorevole Amadu, appare la volontà di astenersi, infatti gli unici voti che si appalesano sono proprio quelli degli astenuti. Dichiarazioni fatte da lei in sede di dichiarazione di voto, il Presidente le ha interpretate come espressione di volontà contraria all'articolo. Questa è l'interpretazione che dà il Presidente.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Presidente, chiedo scusa, ma io ero disciplinatamente con la mano sollevata da un po' di tempo. Ora, la dichiarazione di voto prevista dal secondo comma dell'articolo 96, è quella che viene espressa dopo la richiesta dello scrutinio segreto, non quella che viene o venisse eventualmente manifestata prima, perché tutto ciò che viene manifestato prima attiene alla fase della discussione e non siamo ancora nella fase del voto. Perché il Regolamento prevede il divieto assoluto di esprimere il voto una volta richiesto, favorevole o contrario, non soltanto ai fini della astensione, il voto una volta che è stato chiesto lo scrutinio segreto? Perché attraverso la dichiarazione di voto si può influenzare l'Assemblea e quindi soltanto a partire dal momento in cui viene chiesto lo scrutinio segreto è fatto divieto di esprimere qualunque valutazione sul contenuto del provvedimento. Quindi potrei anche ammettere che il Presidente possa considerare una preclusione a danno dell'onorevole Amadu, che già si era espresso ed aveva chiesto la parola ai fini di una dichiarazione di voto, ma è una formula magari utilizzata strumentalmente ma c'è anche un'altra considerazione da fare che chiunque, qualunque consigliere potrebbe impedire il ricorso allo scrutinio segreto chiedendo di intervenire e manifestando apertamente la propria intenzione di voto. Se così fosse noi non potremmo mai più votare con lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Poiché lei ha citato il fatto che nel Regolamento il metodo di votazione consente di evidenziare coloro che si astengono faccio notare che questo Regolamento è stato approvato da questo Consiglio regionale quando di sistema elettronico neanche se ne parlava. Nel momento in cui si fanno le chiamate, per la consegna delle famose palline, chi non vuole partecipare alla votazione per non essere considerato assente deve dichiarare la sua astensione. In questo senso credo debba essere considerata la questione; faccio notare in ogni caso che subito dopo la richiesta dell'onorevole Amadu, per quanto non possa essere da lei accettata, signor Presidente, il sottoscritto ha fatto richiesta formale di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolotti, e con questo è l'ultimo intervento, una volta che l'onorevole Amadu ha fatto richiesta di parola per dichiarazione di voto, chiunque avesse voluto chiedere lo scrutinio segreto avrebbe dovuto interrompere l'onorevole Amadu e chiedere la votazione a scrutinio segreto. Poiché questo non è avvenuto e poiché questa è sempre l'interpretazione costante che è stata data in questo Consiglio, pongo in votazione l'articolo per votazione palese, o con la votazione elettronica, con le modifiche che sono state proposte dall'onorevole Secci se non ci sono istanze contrarie.

Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Prima di passare alla votazione io vorrei che l'onorevole Secci esplicitasse, o comunque ci venisse stampato un testo e comunicato perché io onestamente non ricordo le parole. Mi va bene anche se lei Presidente me le dice ed io me le scrivo, però mi pare di ricordare che il senso dell'articolo cambiasse.

PRESIDENTE. Posso leggerle la sintesi che mi hanno fornito gli Uffici.

LOCCI (A.N.). Lentamente, Presidente, perché voglio scriverlo.

PRESIDENTE. Allora, articolo 15, ultimo comma, dopo le parole: "la gestione dei servizi idrici integrati" sino "all'approvazione della legge di riforma del sistema idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 1998".

LOCCI (A.N.). Avevo capito bene, cambia nettamente il senso. Perché una cosa è assumere la gestione di servizi "entro e comunque", assumere quindi anche nuove gestioni; altra cosa è "purché la gestione non si estenda" cioè la gestione in atto non si estenda oltre una certa data. Quindi o su questo punto c'è un emendamento formale oppure non è una questione di coordinamento, perché cambia la sostanza dell'articolo.

PRESIDENTE. Siccome è un emendamento orale e non può più essere presentato si vota il testo vecchio dell'articolo 15. Pongo in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

CONCAS, Segretaria:

Art. 16

Funzioni regionali di controllo

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:

I. dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dai gestori e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;

II. della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.

2. Al fine di esercitare un obbiettivo controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, la Regione fissa standard comuni di riferimento.

3. Tale attività di controllo viene esercitata anche mediante ispezioni e verifiche, eventualmente su richiesta, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 36 del 1994, del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

4. L'Assemblea dell'Autorità d'ambito è sciolta, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:

I. per gravi o persistenti violazioni di legge;

II. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consorzio.

5. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni dell'Assemblea fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le votazioni per la ricostituzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 bis.

CONCAS, Segretaria:

Art 16 bis

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riordino complessivo del governo delle risorse idriche, la gestione delle acque oggetto di grande derivazione o comunque destinate all'uso multiplo continua ad essere esercitata, fino all'incile dell'utenza per uso idropotabile, dai soggetti attualmente titolari, fatta salva l'ordinaria scadenza delle attuali concessioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

CONCAS, Segretaria:

Art. 17

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate per l'anno 1997 in lire 100.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - ASSESSORATO BILANCIO

Cap. 03016 -

Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 9 e art. 34, comma 2, L.R. 15 febbraio 1997, n. 10)

1997 lire 100.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento:

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI

Cap. 04017/02 (N.I.) (2.1.1.5.2.2.11.33) (01.06)

Spese per la procedura di costituzione dell'Autorità d'ambito (art. 4 bis, comma 5, della presente legge)

1997 lire 100.000.000

Cap. 04017/03 -

Contributo all'Autorità d'ambito per le spese di funzionamento (art. 7, comma 2, lett. a), della presente legge)

P.M.

3. Alla determinazione dei trasferimenti all'Autorità d'ambito, previsti dall'articolo 7, comma 2, lett. a), (cap. 04017/03), si provvede con la legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Dunque, al comma terzo della parte in aumento "alla determinazione di trasferimenti all'autorità d'ambito previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a) capitolo... si provvede con la legge finanziaria". Qui credo che ci sia bisogno di un'integrazione tecnica che sia riferita al '98.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari). Signor Presidente, questa formulazione è l'unica formulazione possibile per una ragione fondamentale: la seconda parte della posta in aumento, che è richiamata per memoria e quindi non c'è una posta in bilancio e quindi non c'è una spesa per quest'anno, si dice che per questa spesa che viene istituita per memoria, in questo momento, dice "alla determinazione di trasferimenti, all'autorità d'ambito prevista dall'articolo 7, comma 2...si provvede con legge finanziaria". Quindi occorre una variazione di norma che trovi le risorse per poter destinare somme a questo capitolo di nuova istituzione, perché non ci sono risorse destinate e quindi sarà la legge di assestamento, la legge finanziaria dell'anno prossimo che determina, su questo capitolo, le risorse finanziarie sufficienti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Questa disposizione di legge comporta delle spese per i futuri esercizi. Allora è necessario prevedere la spesa anche per il triennio, per l'intero triennio, oltre che per il '97 anche per il '98 e '99. Se, come mi viene detto, si riferisce al '98, allora per il '99. C'è una variazione del bilancio triennale; dobbiamo prevedere la variazione per il completamento del triennio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari). Io ricordo al Presidente e ai colleghi del Consiglio che questa formulazione tecnica è adottata in tutte quelle leggi che prevedono la copertura per l'esercizio in corso e che possono prevedere oneri per il futuro ma non ci sono le disponibilità. E quindi si dice che se si metteranno disponibilità in quei capitoli per i futuri esercizi si provvederà con la legge finanziaria degli anni successivi. E' una formulazione utilizzata in modo quasi costante dalla Commissione bilancio per risolvere questi problemi.

PRESIDENTE. Se si accetta la modifica della Giunta "a decorrere dall'anno 1998" vale solo per l'anno e non per gli anni futuri, non per quest'anno. Io vorrei che ci fosse un attimo di coordinamento con il relatore.

Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.), relatore. Chiederei due minuti di sospensione per trovare la formulazione giusta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per due minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 06, viene ripresa alle ore 18 e 10.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17, senza alcuna aggiunta al testo, così come proposto. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo ora alla votazione finale con il sistema elettronico. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

Onorevole Montis, ha chiesto lo scrutinio segreto?

MONTIS (R.C.-Progr.). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sono le 18 e 10, i campanelli acustici sono in funzione, alle 18 e 15, per evitare qualsiasi controversia, dichiarerò aperta la votazione. Subito dopo la votazione prego i colleghi di non abbandonare l'aula, perché dovremo procedere alla elezione del Vicepresidente del COCICO di Cagliari e poiché sono necessari 54 voti chiedo ai colleghi di partecipare alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico della proposta di legge numero 319.

Sì, onorevole Casu?

CASU (F.I.). C'è la violazione di un articolo di legge, abbiate pazienza, create un motivo perché la legge venga respinta. Io ve l'ho detto, sono andato a portare l'articolo di legge.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione onorevole Casu, mi dispiace, non posso darle la parola.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 68

Votanti 68

Maggioranza 35

Favorevoli 41

Contrari 27

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FERRARI - FLORIS - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARRAS - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MONTIS - MURGIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCANO - SECCI - - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO.)

Elezione del Vicepresidente del CO.CI.CO. di Cagliari

PRESIDENTE. Il Consiglio regionale deve procedere, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, numero 38, modificata dalla legge regionale 14 gennaio 1995, numero 4, all'elezione del Vicepresidente del CO.CI.CO. sugli atti degli enti locali di Cagliari, in sostituzione del dottor Francesco Zucca, categoria d), dimissionario.

Ricordo che la legge citata prevede che risulterà eletto chi avrà ottenuto il voto dei due terzi dell'Assemblea, cioè 54 voti. Qualora nessuno ottenga la prescritta maggioranza, le votazioni sono ripetute e risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei voti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 62

Maggioranza 54

Schede nulle 1

Schede bianche 1

Hanno ottenuto voti: OGGIANU Pietro, 60.

Viene proclamato eletto Pietro Oggianu.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FEDERICI - FERRARI - FLORIS - FRAU - GHIRRA - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MARRAS - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MONTIS - MURGIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCANO - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 328; relatore il consigliere Bonesu. Scusatemi, mi dicono che il Gruppo del Partito popolare non è d'accordo, scusi, onorevole Bonesu, c'è stato un disguido, non si può passare all'esame del disegno di legge numero 328 perché non è stato raggiunto l'accordo tra tutti i Gruppi consiliari.

Discussione e approvazione della Legge regionale 16 dicembre 1996: "Istituzione del fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna", rinviata dal Governo (CCXCIX)

PRESIDENTE. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. E' in discussione la legge regionale rinviata numero CCXCIX; relatore il consigliere Bonesu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Signor Presidente, noto che al tavolo della Giunta non è seduto nessuno, quindi non credo che i lavori possano proseguire.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto per permettere al relatore di illustrare la legge. Prego.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Signor Presidente, signori della Giunta, onorevoli colleghi, credo che il Governo legga le nostre leggi sempre con maggiore distrazione, però la distrazione non vuol dire che le salvi(?), la distrazione spesso porta a far sì che le leggi vengano rinviate e credo che questa legge sia stata rinviata perché non letta con esattezza e tanto meno capita. Perché il Governo ci accusa di interferire sui meccanismi contrattuali del personale degli enti locali, materia che è riservata al contratto collettivo e quindi non appartiene alla materia legislativa. Ma una lettura della legge compiuta con un minimo di diligenza avrebbe portato a rilevare che il Consiglio regionale non vuole interferire assolutamente nella materia della contrattazione, si limita semplicemente a disporre l'erogazione di fondi regionali per far sì che un istituto contrattuale possa funzionare con una maggiore base monetaria, come del resto previsto dallo stesso contratto che infatti prevede che i fondi incentivanti siano finanziabili con proventi che a tal fine gli enti possono ottenere. Detto ciò credo che le modifiche che abbiamo apportato sono modifiche per rendere più leggibili, anche se non ve ne sarebbe stato bisogno, la legge, prevedendo la scomparsa della parola "fondo", che tanto preoccupa il Governo e ha usato l'espressione "contributo", che in effetti è la forma che assume il finanziamento regionale agli enti locali per questa finalità. Essendo decorso un anno è stato necessario adeguare la norma finanziaria, prevedendo la copertura per l'esercizio '97, non essendo allo stato prevedibile una copertura per gli anni successivi che, d'altra parte, va ragguagliata all'entità delle funzioni trasferite, cosa che oggi neppure sappiamo sia rinviato, fermo restando che l'erogazione dovrebbe avvenire ogni anno per i successivi esercizi, se rinviato alla legge finanziaria con una formula che credo sia corretta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

CONCAS, Segretaria:

Titolo

Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

CONCAS, Segretaria:

Art. 1

Finalità

1. L'Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione.

2. Il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari:

a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie locali", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;

b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

CONCAS, Segretaria:

Art. 2

Criteri di ripartizione del contributo

1. Il contributo è così ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunità montane l'1 per cento.

2. All'interno di ciascuna categoria di enti il contributo è ripartito:

a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari;

b) per il 30 per cento in proporzione alla po­po­la­zio­ne residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblica­ti dall'ISTAT;

c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegna­zione della quota di cui alla presente lettera.

3. All'erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

4. Per l'anno 1997, il decreto di ripartizione del contributo è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

CONCAS, Segretaria:

Art. 3

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati per l'anno 1997 in lire 7.000.000.000; alla determinazione per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1998-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)

1997 lire 7.000.000.000

1998 --------

1999 --------

mediante pari riduzione della voce 8) della Tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).

In aumento:

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04018/04 - (N.I.) - (1.1.1.5.2.1.11.33) (01-06) -

Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna

1997 lire 7.000.000.000

1998 p.m.

1999 p.m.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 4 è soppresso.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio palese con procedimento elettronico della legge regionale rinviata numero CCXCIX.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FRAU - GHIRRA - GRANARA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRAS - MARTEDDU - MASALA - MILIA - MONTIS - NIZZI - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 51

Votanti 51

Maggioranza 41

Favorevoli 51

(Il Consiglio approva).

Discussione del testo unificato della proposta di legge ARESU - VASSALLO: "Modifica della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente: 'Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna'" (130) e del disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente: 'Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna'" (200)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 130. Relatore il consigliere Dettori Ivana. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Dettori Ivana.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.)., relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che stiamo apprestandoci a discutere nasce dall'esame congiunto del disegno di legge presentato ovviamente dalla Giunta e dalla proposta di legge presentata dai consigliere Vassallo e Aresu, entrambi introducevano e introducono modifiche alla legge regionale numero 15 del 92, concernente l'erogazione di provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna. Il disegno di legge apportava modifiche resesi necessarie dai mutamenti intervenuti nel sistema sanitario regionale a seguito della riforma dell'assetto istituzionale e organizzativo delle unità sanitarie locali, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti l'integrazione dei servizi socio-assistenziali tra unità sanitarie locali e comuni che consentono il raccordo con la normativa di riordino dei servizi socio-assistenziali come previsti dalla legge regionale numero 4 dell'88. In tal senso infatti la Commissione ha apportato alcune modifiche di carattere tecnico e testuale. Il progetto di legge numero 130, presentato dai colleghi Vassallo e Aresu, mirava ad estendere le misure assistenziali previste dalla legge regionale numero 15 ai soggetti colpiti da malattie neurologiche, inserendo la sindrome di Alzheimer tra le patologie indicate dalla stessa legge. In seguito a un'ampia e seria discussione, in seguito anche ad audizioni che la Commissione stessa ha messo in essere al fine di avere pareri tecnici da parte dei medici, dei tecnici del settore, la Commissione ha ritenuto preliminarmente di dover ridefinire la categoria degli assistibili come persone affette da patologie psichiatriche e di dover inserire tra le patologie indicate, all'allegato A) della legge, anche l'autismo che sulla base di pareri tecnici acquisiti, ha ritenuto ascrivibile alle patologie psichiatriche. Non altrettanto, in seguito alle audizioni che la Commissione ha ritenuto opportuno porre in essere, è stato possibile per l'inserimento tra le patologie di cui sopra della sindrome di Alzheimer, che secondo gli stessi pareri apparterrebbe al più vasto ed eterogeneo gruppo delle demenze, il che comporterebbe un notevole ampliamento dei soggetti assistibili con conseguente carico finanziario non prevedibile in sede di preventivo. La Commissione ha condiviso le soluzioni normative prospettate dal disegno di legge numero 200 e finalizzate alla risoluzione delle difficoltà applicative della legge regionale numero 15 del 92, definendo un ruolo più preciso per le aziende USL, sia per quanto attiene l'accesso ai servizi, sia per ciò che riguarda l'integrazione con i servizi socio-assistenziali dei comuni per il procedimento di concessione del sussidio e per la gestione di attività a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche. In tal senso abbiamo ritenuto di prevedere la cessazione della attività della Commissione centrale di controllo e delle commissioni periferiche incaricate della valutazione dei requisiti per la concessione del sussidio, disponendo per queste ultime la loro permanenza in carica sino all'esaurimento delle domande ad oggi presentate e stabilendo a questo fine, per i componenti le commissioni, un incentivo finanziario a pratica istruita. Al fine di promuovere il superamento di alcuni problemi di carattere certificatorio, la Commissione ha considerato corretto eliminare le due qualità che connotavano lo stato di invalidità come permanente e irreversibile, annettendo esclusiva e determinante rilevanza solo alla perdita della capacità occupazionale e della autonomia del soggetto. La Commissione ha ritenuto inoltre di dover istituire un organismo ad hoc incaricato della istruttoria e dei ricorsi, all'interno del quale siano presenti le istanze dei soggetti interessati ai quali è data facoltà di fare intervenire il proprio medico di fiducia e di presentare documenti o memorie. Infine la Commissione ha ritenuto di dover colmare una lacuna normativa che non era presente nel disegno di legge, inserendo nell'articolato una disposizione che prevede l'ammontare della retta dei ricoveri per gli anni successivi all'emanazione della legge numero 15 e fino all'entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti già titolari del diritto della retta stessa. Noi riteniamo che la possibilità di modificare, così come la commissione ha fatto, la "15", renda questa nuova norma più facilmente applicabile in quanto la 15 aveva già dimostrato, fin dall'inizio, difficoltà di tipo procedurali, lentezze e anche complicazioni nel definire esattamente le rette fino ad ora prese in considerazione. Debbo dire che la Commissione, infine, ha approvato all'unanimità il provvedimento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (F.I.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghe e colleghi, il pacchetto di misure oggi all'esame dell'Aula è una congerie di norme che si sovrappongono e si stratificano ad altre già operanti da un quinquennio nel territorio dell'Isola. Su questo aspetto il Gruppo di Forza Italia ha segnatamente da rilevare una prima grave manchevolezza del disegno di legge numero 200 e della collegata proposta dei colleghi Aresu e Vassallo. Siamo ancora una volta costretti ad apportare rabberci e rattoppi a leggi complessivamente da ridiscutere e comunque inerenti un tale e tanto delicato argomento da meritare proposte efficienti ed organiche. Al di là di questa prima e in ogni caso non pregiudizievole nota formale, il Gruppo di Forza Italia mostra delle perplessità sull'aspetto globale delle modifiche, segnatamente ai punti cui ora converrà accennare. In primo luogo l'inserimento tra le patologie psichiatriche della sindrome di Alzheimer. La sindrome di Alzheimer, detta anche senescenza precoce, è una malattia di assoluta e incontestabile gravità. I malati e le famiglie meritano senza dubbio sostegno e accoglienza in strutture adeguate, così come è previsto, d'altronde, dalla legge numero 502 del '92. Ma pur operando de iure condendo in un ambito così delicato, riteniamo opportuno precisare che il morbo di Alzheimer è una malattia neurologica, grave, gravissima, ma neurologica. E' dunque da inserire in una categoria differente da quella in oggetto.

Non siamo pregiudizialmente contrari a ricomprenderla tra le patologie che gioverebbero dei benefici della riformanda legge regionale numero 15 del 1992. Ma l'Aula deve ben tener presente che, così facendo, apriamo la porta alle giuste obiezioni dei malati e delle loro famiglie di altre patologie invalidanti di carattere neurologico oggi escluse. Malati che abbisognano di cure particolari e strutture protette, alle quale oggi neghiamo l'accesso ai benefici di legge. Si tratta dunque di fare una complessiva riflessione, priva di qualunque preconcetto ideologico, e di tenere presenti, relativamente alle conseguenze che si potranno avere, le attuali difficoltà finanziarie del Paese e della Regione, senza considerare che un tale ampliamento della categoria, pur giusto e condivisibile nelle sue finalità umanitarie e sociali, incorrerà sicuramente nelle censure del Governo, per la segnalata lesione del costituzionale principio di uguaglianza.

L'estensione a tutto il vasto settore delle demenze darebbe luogo a nuovo disordine e ad aggravi finanziari che noi sappiamo non possibili. Il problema della copertura finanziaria della legge, inoltre, è aspetto che non è ipotizzabile passare sotto silenzio né tralasciare superficialmente. E siccome ci piace parlare poco e parlare chiaro, la domanda che sentiamo di dover rivolgere alla Commissione bilancio e all'Aula è semplice e riguarda direttamente la quantificazione esatta dei denari necessari all'adeguamento della legge regionale numero 15, la loro presenza in bilancio e la loro localizzazione.

Identiche considerazioni valgono per la misura prevista in Commissione che, prevedendo l'ammontare della retta di ricovero per gli anni successivi all'emanazione della legge regionale numero 15 del '92 e fino all'entrata in vigore di questa legge per i titolari del diritto, ai sensi della legge regionale numero 44 del 1987, comporta, se non siamo in errore, un doppio esborso. Analoghe misure sono state già adottate, infatti, da una corrispondente legge nazionale. Si rende necessaria una riflessione approfondita da parte dell'Aula sull'estensione alle altre categorie di patologia e maggiore attenzione a non finanziare quello che non può essere pagato. Riflessione alla quale, se saprà essere approfondita e attenta, seguirà il favorevole voto alla legge da parte del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Busonera. Ne ha facoltà.

BUSONERA (Progr. Fed.). Brevemente, per sottolineare ciò che ha peraltro già fatto egregiamente la collega Dettori, come questa legge, la numero 200, è praticamente un adeguamento della legge numero 15 che, per quanto giovane come legge, è stata approvata nel '92, si è dimostrata già inattuale. Inattuale nelle sue due parti. Nella prima parte, quella che riguarda le norme integrative e di raccordò con la legge numero 4, che è la legge di riordino dei servizi socioassistenziali, finalizzata alle persone affette da disturbi psichici, e la seconda parte che è inerente ai criteri e ai modi di erogazione dell'assistenza economica prevista per quei cittadini appunto affetti da disturbi mentali, con carattere invalidante e con problemi economici. La necessità di queste modifiche è da riportare appunto all'adeguamento della legge numero 4 con la legge numero 5, la legge di riforma sanitaria, e con l'adeguamento delle nuove logiche di finanziamento agli enti locali in materia socioassistenziale dalla legge numero 25.

Il titolo secondo è quello che maggiormente ha avuto bisogno di modifiche e che è quello che, peraltro, è più strettamente inerente ai criteri per la concessione delle provvidenze agli infermi di mente. Infatti, a tutt'oggi, per una serie di fattori burocratici e finanziari, non sono state soddisfatte richieste di sussidio da malati mentali che avevano inoltrato la domanda attraverso la legge 44 del '97. I motivi di questi ritardi sono da attribuire ad una incapacità delle Commissioni di evadere tempestivamente le pratiche e per l'alto numero delle richieste pervenute e per lo scarso sostegno delle pregresse UU.SS.LL., sede delle Commissioni nei compiti di supporto, e per l'eccessiva (diciamolo pure) cervelloticità della legge numero 44 del '97, e infine per la modestia degli incentivi per i professionisti membri delle Commissioni. La legge numero 200 intende correggere, tra le altre cose, queste distorsioni, ridefinendo terminologie che sono spesso causa di discriminazione e di non accettazione della richiesta di sussidio, come lo stato di invalidità permanente irreversibile degli ammalati, terminologia che difficilmente i sanitari accettano e per cui spesso le richieste non sono state accettate per via di una non corretta terminologia. Si è, attraverso questa legge, previsto l'adeguamento del sussidio prevedendo, tra l'altro, che il minore inabile disponga comunque di un suo reddito, pur inserito in una famiglia che però non superi i 50 milioni. Ridefinisce anche l'entità del sussidio, ma soprattutto la legge si finalizza a semplificare le norme e i criteri per accelerare l'iter delle pratiche, prevedendo una migliore efficienza delle Commissioni, anche attraverso la predisposizione di incentivi ai sanitari. E' indubbio che gli enormi ritardi che si sono creati nel dare risposte tempestive a questi ammalati, sono da attribuire, non solo alla scarsa efficienza delle commissioni, che peraltro non sono state messe nelle condizioni di lavorare in modo ottimale, ma anche, come abbiamo detto prima, per le numerose richieste, spesso improprie, di aiuto economico, che non hanno fatto altro che creare una pletora di domande e di richieste a cui è stato difficile dare tempestive risposte. Quindi la legge che andiamo a discutere da un lato pone criteri per concludere le pratiche ancora inevase, in modo da accelerarle al massimo, dall'altro ridefinisce l'impianto organizzativo ponendo in capo ai comuni, alle aziende sanitarie la responsabilità del procedimento di verifica e di esame dei casi e di erogazione del sussidio, eliminando le Commissioni.

Non ultimo è importante sottolineare la necessità espressa dall'articolo 14 di prevedere risposte alternative al sussidio e ricovero, con l'istituzione e la diffusione di servizi alternativi e riabilitativi sul territorio. Io voglio sottolineare la necessità che su questo punto ... non so a chi lo sottolineo visto che quest'Aula è semivuota, devo rendermi conto che quando si parla di sanità la questione interessa a pochissimi, salvo poi verificare che la salute è uno dei beni primari tant'è che ne prendiamo atto. Volevo dire appunto che è ormai ineludibile la necessità di istituire tempestivamente, poiché ci avviciniamo alla chiusura dei manicomi è quindi urgente dare risposte sul territorio con la costituzione di servizi riabilitativi, di servizi integrati socio-assistenziali, socio-sanitari, io credo che questa legge, che era nata anche con questa finalità, debba essere giustamente presa in considerazione perché pone, soprattutto la nuova legge che noi andiamo ad approvare, con forza questo problema.

Un'ultima riflessione volevo fare per quanto riguarda la decisione della Commissione di aggiornare la tabella delle patologie che vanno soggette alla previsione del sussidio. Abbiamo aggiunto anche gli autistici, che sicuramente sono tra quegli ammalati che hanno le caratteristiche di ammalati psichiatrici, perché presentano un deficit mentale, mentre non è stato inserito, malgrado la richiesta di alcuni commissari, il morbo di Alzheimer. Io devo dire che effettivamente il morbo di Alzheimer non è una malattia da includere fra quelle psichiatriche, almeno non nella sue prime manifestazioni; è una malattia che ha un suo decorso che inizia come decorso neurologico, si conclude però con una demenza totale, per cui nel suo ultimo stadio potrebbe benissimo ascriversi fra quelle patologie che potrebbero avere la connotazione di sofferenza mentale. La Commissione non ha ritenuto opportuno includere l'Alzheimer e per questa sua difficile collocazione come patologia, ma anche perché c'è, diciamolo sinceramente, un problema economico, un problema di finanziamenti non sufficienti a prevedere la copertura delle eventuali richieste.

Ora, se noi possiamo, da questo punto di vista, accettare la logica che l'Alzheimer non sia una malattia psichiatrica ma neurologica, questo non ci esime però dal prevedere strutture adeguate, strutture protette per questo tipo di ammalati che a tutt'oggi non hanno risposta al disagio che creano all'interno delle famiglie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr. Fed.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con molto dispiacere constato che in quest'aula la partecipazione alla discussione di questa legge certamente non è delle migliori, salvo tutti poi riempirsi tutti la bocca sullo stato sociale e in modo particolare per le categorie deboli e ancora in modo particolare per i malati di mente. Probabilmente non interessa a tutti questo problema, solo agli addetti. Ma noi non vogliamo entrare nel merito che ogni gruppo all'interno del Consiglio riesca a dare l'importanza dovuta a questa legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con molto ritardo che giungiamo a discutere un disegno di legge così importante per una fascia assai debole della popolazione, quella degli infermi di mente, oggi ridefinita da questo provvedimento come persone affette da patologie psichiatriche, nell'intento sia di rimuovere dal lessico comune una definizione della categoria ormai vecchia, sia di circoscrivere l'ambito di applicazione della legge che ha visto un allargamento soltanto per quanto riguarda la patologia dell'autismo, definita come patologia psichiatrica.

Nei confronti di questi soggetti esisteva da tempo un impegno pressante alla risoluzione di alcuni problemi di ordine finanziario nella concessione dei sussidi che l'accavallarsi di disposizioni legislative diverse aveva creato. Ma questo provvedimento aggiunge un di più rispetto alle definizioni di aspetti finanziari. Le modifiche che esso apporta alla legge regionale numero 15 del '92 si estendono, infatti, anche agli aspetti organizzativi dei servizi di supporto e alle procedure di concessione dei sussidi economici. Sia le Aziende Usl, sia i comuni, sia i privati assumono un nuovo ruolo nell'ambito della programmazione finalizzata alla creazione dei servizi per i soggetti assistibili. Le Aziende ASL, meglio, nell'ambito della nuova organizzazione prevista dalla legge di riforma del sistema sanitario, si integrano come servizi socio-assistenziali dei comuni al fine di garantire una assistenza diffusa sul territorio, in armonia con i piani comunali di intervento. I comuni elaborano i piani anche a livello intercomunale e in questo caso verrà data ad essi precedenza nell'attribuzione dei finanziamenti. I soggetti privati, qualora in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dalla legge regionale sul riordino dell'assistenza, possono svolgere la propria attività finanziaria per il cento per cento della spesa in concorrenza con gli altri soggetti istituzionali. Il provvedimento si propone, inoltre, di dare risoluzione al problema del funzionamento delle Commissioni, causato dalla modestia degli incentivi ai componenti e non anche alla disponibilità invece delle commissioni che funzionavano anche con un compenso medio, per le quali le attese dei richiedenti sono state per tanto tempo deluse. Un parziale correttivo, se ben ricordate l'emendamento presentato da me alla legge finanziaria per l'anno '95, e che ha causato il rinvio della legge finanziaria al Consiglio regionale, allora avevamo abbandonato la richiesta dell'aumento dell'indennità per le commissioni e si era soprasseduto. Oggi si ripropone lo stesso incentivo per la definizione di tutte quelle pratiche pendenti, fino ad esaurimento di esse, assieme alla garanzia di tutti i supporti organizzativi necessari per dare risposte compiute alle cosiddette categorie deboli degli invalidi.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Nella presentazione della proposta di legge, poi modificata sostanzialmente dalla proposta di legge che reca il numero 200, abbiamo notato una cosa che a nostro avviso è sostanziale: era stato fatto da una parte un ottimo lavoro per armonizzare la vecchia legge numero 15, da riscontri (?) che in questi tre anni sono stati fatti, per cui si è creata una armonizzazione che poteva avere maggiore rispondenza a quelle che erano le esigenze reali dei malati di mente della Sardegna.

Una cosa però ci ha palesemente sorpreso, che io ritengo più per mancanza di conoscenza che per altro, abbiamo visto che non è stato inserito il morbo di Alzheimer. E ci ha veramente perplesso questa decisione, in quanto se da una parte si sostiene che questo morbo, se venisse inserito nelle patologie, creerebbe un forte aumento della spesa, dall'altra ci consta che circa un anno fa, se non sbaglio, proprio in provincia di Sassari si è tenuto un grosso convegno a livello internazionale, al quale hanno partecipato i più grossi studiosi, in cui si è messo in evidenza questo tipo di patologia non soltanto nel nostro territorio ma in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. E' una patologia che si manifesta dai 45 anni in su e che colpisce generalmente a livello mondiale l'1 per cento della popolazione anziana, considerando questo calcolo è stato fatto da quelli che hanno oltre 60 anni. Però c'è da precisare che i casi che presentano una patologia di demenza totale sono lo 0,2, - 0,3 per cento, per cui un numero talmente basso che non si capisce come possa incidere negativamente oppure come possa vanificare lo stesso spirito della legge che stiamo approvando a modifica della legge numero 5.

Io prendo atto delle dichiarazioni della dottoressa Busonera, che ribadiva un concetto, che, se è vero che questo morbo di Alzheimer è catalogato come una malattia neurologica, si presenta come una malattia neurologica per cui seguita da questa branca della medicina, nella fine del suo stadio si presenta come una malattia mentale. Perché? Perché questo stadio che è quello diciamo che varrebbe per la concessione dell'eventuale contributo, è che le uniche manifestazioni che presentano i pazienti sono verbali, frammenti di frasi elementari con movimenti automatizzati e primordiali, masticazione, trattamento(?) a morsi, dondolio del capo, molta apatia, apatia completa, e infine compare paraplegia, infezioni e marasma. Il cervello si presenta decisamente atrofico. Cosa significa ? Siamo di fronte a persone che molte volte, anche in età molto giovane, perché si presenta fortunatamente in rari casi, perché è una malattia rara, si presenta in persone molto giovani che non hanno maturato i diritti alla pensione, non hanno maturato nessun tipo di protezione che permetta loro di andare avanti. Questa è una ragione in più, a nostro avviso, perché questa patologia venga inserita. Forse la Commissione nell'esame della nostra proposta, dato che indicavamo tre articoli dove inserivamo oltre le malattie mentali la parola neurologica, pensava che, forse anche a ragione, che questo termine allargasse troppo il campo, per cui si potesse sconfinare in una sorta di formulazione talmente ampia da poter ricomprendere bene tutti.

Allora per correggere questa carenza, anche se nella nostra relazione davamo mandato alla Giunta di modificare la Tabella A, inserendo precisamente il morbo di Alzheimer, abbiamo presentato oltre che ripresentare gli stessi emendamenti dove si inserisce la parola neurologica, l'incremento dell'allegato A con il morbo di Alzheimer in modo preciso, in modo che non ci sia nessun equivoco rispetto a quali sono i soggetti sui quali la Regione possa intervenire.

Oltre questo voglio ribadire, così come ha già fatto la dottoressa Busonera, che per queste patologie non vi è in Sardegna nessuna forma di assistenza, nel senso nessuna forma di interventi a favore di questo morbo. Per cui io mi auguro, così come si è augurata l'onorevole Busonera, che anche in Sardegna si creino delle forme, delle case protette, comunque delle forme che possano garantire un minimo di assistenza a questi malati, però siamo di fronte al fatto che oggi in Sardegna non vi è nessuna forma di assistenza per questo tipo di morbo. Per cui questi malati sono completamente abbandonati a se stessi, fortunati quelli che in casa hanno qualcuno che li possa accudire, se no veramente sono abbandonati a se stessi. Molto difficile viene anche allo stesso servizio sociale del comune, che agisca in ottemperanza alla legge 4, di intervenire per sostenere queste situazioni, proprio perché non è inserito specificatamente all'interno di un progetto di intervento per questi malati. Allora qual è il problema, signori, è un problema di soldi? E' un problema di stanziamenti? Non mi sembra, perché abbiamo già detto che le patologie di questo tipo che raggiungono la demenza totale sono lo 0,2 o lo 0,3, qual è il problema? Abbiamo accertato che non vi sono comunque livelli adeguati di intervento, anzi nessuno rispetto a questi malati, abbiamo constatato che comunque nella fase finale questi malati arrivano alla demenza totale, per cui sono da ascrivere tra coloro che sono malati mentali, per cui veramente non riusciamo a capire perché di una posizione di rigetto di una proposta che ci sembrava diventare talmente semplice che a nostro avviso non aveva nemmeno bisogno di una grande discussione. Io mi auguro che l'Aula, dopo un attimo di riflessione, abbia modo di valutare opportunamente questa proposta, e mi dispiace che non ci sia il tempo, se no vi inviterei ad andare a vedere qualcuno, qualche paziente - diciamo - colpito da questo morbo, per rendersi conto di persona del livello dello stadio finale di questa malattia, badate non c'è il tempo, io penso che basti un attimo di riflessione e permettere il passaggio di quei due emendamenti fondamentali che permettono non soltanto di intervenire degnamente e opportunamente nei confronti dei malati mentali detti tipici, ma consenta di intervenire adeguatamente anche nei confronti di quei malati mentali che nella fase finale si trovano nelle stesse condizioni, per non dire peggio, dei malati psichici. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Cercherò di essere abbastanza breve, anche se l'argomento forse meriterebbe da parte di tutti noi un approfondimento. Io inizio il mio intervento nel cercare di dare una risposta a chi ha sollevato, e io dico anche giustamente, il problema della patologia della sindrome di Alzheimer. Guardate, noi non abbiamo soltanto questa patologia che ha bisogno di essere assistita ed aiutata, pensiamo soltanto ai malati tumorali terminali, allora questa è una legge sulla psichiatria per gli aiuti psichiatrici. Se noi non manteniamo le leggi che facciamo nel rispetto di questo settore, gente che vive in situazioni drammatiche e che non ha l'assistenza ce n'è in tantissimi settori. Allora il fatto che si sia allargato, diciamo, l'elenco delle patologie a quello dell'autismo è semplicemente perché è stata riconosciuta dagli specialisti, non dalla classe politica, non dalla Commissione, non dall'Assessore, ma dagli specialisti come una malattia psichiatrica, questa è una legge di settore. E' una legge per aiutare i malati psichici. O rimaniamo dentro questo settore o controlliamo la spesa, perché al di là di questa patologia che è stata indicata, io credo che abbiamo necessità, molto probabilmente, di vedere tutti gli aiuti che diamo a tutte le categorie, perché ne escludiamo degli altri, tenendo invece in considerazione altre patologie, se si vuole anche per questa patologia. Il Consiglio regionale è libero di poterlo fare, però si presenta un disegno di legge, tentando di vedere dove sono anche le coperture finanziarie, perché in un momento così drammatico per la nostra Isola, perché maggiore è la disoccupazione, maggiori sono le necessità di assistenza. Mi creda, onorevole Vassallo, io ho visto e sono stato sollecitato anch'io perché questa patologia rientrasse all'interno delle assistenze che noi possiamo dare. Ma quando si fa una scelta che è quella del controllo della spesa e comunque io vorrei ricordare ai colleghi dell'aula che la legge numero 44 venne fatta perché noi dovevamo, se non ricordo male, dare continuità assistenziale ai dimessi post-manicomiali; perché la legge numero 44 venne fatta soltanto per questo motivo. Poi in Commissione, in aula, si iniziò ad allargare tutta una serie di provvidenze a favore di determinate patologie stavamo mandando in fallimento la Regione, perché i bisogni sono tali che noi all'anno stavamo pagando quasi cento miliardi. Eravamo in condizione come Regione? Perché io credo che se noi siamo in condizione, come Regione, di stanziare cento miliardi all'anno per categorie che soffrono questo Consiglio regionale ha l'obbligo di poterlo fare, ma se i denari non ci sono da qualche parte comunque dobbiamo fare delle scelte, cercando di dare una risposta a quei problemi che noi abbiamo. Perché basta che il Consiglio regionale stanzi cento miliardi, perché anche da poco è stato approvato un provvedimento dicendo che sarebbero state poche decine di milioni da spendere e siamo andati oltre questa cifra, e le aziende non sanno come fare. Da una parte si dice che in sanità si spende troppo e dall'altra parte noi vogliamo in tutte le occasioni cercare di dare una risposta a problemi seri comunque, allora basta capire che noi dobbiamo avere la capacità per la sanità di spendere di più, però in un momento di crisi come questo da una parte vogliamo lo sviluppo per cercare di investire e comunque di invertire una rotta nel settore economico, dall'altra parte poi si pretende che determinate prestazioni vengano date. Del resto questo Consiglio regionale ha fatto una scelta importante nell'ultima finanziaria, sono stati stanziati, l'ho detto stamattina rispondendo a una interpellanza, altri diciassette miliardi per venire incontro alle categorie più disagiate nonostante le difficoltà finanziarie della nostra isola. Allora questo disegno di legge da me presentato aveva ed ha una finalità: cercare di dare una risposta celere perché è inutile che noi facciamo le leggi, io ho presentato un altro disegno di legge che giace in Commissione prima per il trasferimento ai comuni di alcuni pagamenti, per cercare di dare una risposta, non è possibile che dopo l'entrata in vigore della legge numero 15, perché non c'era il personale all'interno delle aziende, perché i commissari non erano incentivati, noi abbiamo ancora persone, non abbiamo esaminato neanche il 50 per cento, sono state presentate diecimila domande, neanche il 50 per cento, allora la finalità era quella dell'integrazione tra il sociale e il sanitario e una volta terminate tutte queste domande le competenze passino davvero e non siano le commissioni a stabilire le infermità o meno di un paziente, ma che siano i dipartimenti di igiene mentale che noi abbiamo istituito perché sia la collaborazione tra i comuni e le aziende a determinare se un paziente ha o meno questa patologia. Quindi snellimento delle procedure, decentramento ai comuni, coinvolgimento delle aziende, queste erano le finalità che avevano portato la Giunta regionale a presentare questo disegno di legge; è stato poi migliorato, debbo dire, anche da parte della Commissione. Però se noi non abbiamo il coraggio, io ho visto anche alcuni emendamenti quindi lo dico adesso, noi sappiamo benissimo che il sussidio che noi diamo non è sufficiente e sappiamo benissimo che quanto stabilito delle 599 mila lire come reddito può essere effettivamente non si vive con le 600 mila lire al mese, però stiamo attenti a quelle che possono essere le ripercussioni di carattere economico, perché ciascuno di noi credo senta il bisogno di dare una risposta ai problemi che vive in questo settore, però se dovessero passare gli emendamenti che sono stati preannunciati, lo dico con molta serenità, perché io non mi scandalizzo perché dare una risposta sappiamo già che ci costa qualche decina di miliardi il fatto che noi andiamo ad elevare il reddito delle persone o a togliere il reddito per quanto riguarda l'invalidità civile, questo lo dico con molta serenità perché immagino che anche al disoccupato che noi gli consideriamo come reddito l'indennità di disoccupazione invece ad un invalido civile non lo consideriamo come reddito. Io credo che dobbiamo avere la capacità di dare una risposta ai problemi e di darla celermente. Questo era lo spirito con cui io avevo presentato in Giunta, e la Giunta aveva approvato, questo disegno di legge. Quindi cerchiamo di razionalizzare la spesa, il che non significa non avere attenzione alle categorie più deboli, però cerchiamo anche di dare quelle risposte che siamo in grado di poter dare. Questo è l'auspicio che io mi auguro anche da parte di alcuni colleghi che hanno presentato degli emendamenti si rifletta perché c'è la massima attenzione da parte della Giunta regionale per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze, però non voglio nemmeno dimenticare quali sono le enormi difficoltà che questa Regione sta vivendo in questo momento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

CONCAS, Segretaria:

Titolo

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna, affette da patologie psichiatriche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

CONCAS, Segretaria:

Art. 1

Modifiche di carattere generale

1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 al dipartimento di salute mentale ed al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) nn. 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5

2. Le espressioni "dipartimento della salute mentale" e "servizio di neuropsichiatria infantile" di cui agli artt. 4, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, punti 3 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992 n. 15 devono intendersi sostituite dalle espressioni "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e "Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici".

Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli artt. 1, comma 2, 4, commi 1,2,3,4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale n. 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda Usl.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Aresu per illustrare l'emendamento numero 2.

ARESU (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Dettori Ivana , relatore.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.), relatore. Abbiamo già annunciato in relazione le motivazioni che ha fatto in ultimo l'Assessore e che faccio mie. E voglio ancora dire che in Commissione siamo pervenuti al ragionamento per cui il morbo di Alzheimer non dovesse essere inserito tra le patologie proprio in quanto, in seguito a diverse audizioni, siamo pervenuti alla considerazione che il morbo di Alzheimer è una malattia organica e quindi non includibile nelle patologie psichiatriche pur sottolineando lo stato di disagio fortissimo provocato da questo morbo, soprattutto alla fine del suo decorso. Fra l'altro voglio dire, per inciso, che era avvenuta anche una lunga discussione in Commissione anche con i tecnici per questo motivo: in quale stadio il morbo di Alzheimer poteva essere considerato malattia invalidante e quindi da quale stadio in poi, e quindi era anche necessario determinarne temporalmente il momento. Diciamo che la considerazione che pertanto la Commissione ha fatto è che questo non possa essere incluso e pertanto il relatore non accoglie questo emendamento. Vorrei anche sottolineare che abbiamo appena approvato il testo della norma che recita:"Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche". Quindi si è voluto delimitare solo ed esclusivamente alle malattie di origine psichiatrica questi provvedimenti. Pertanto mi dichiaro contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per le stesse considerazioni che ho svolto nell'intervento non lo accolgo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Aresu. Ne ha facoltà.

ARESU (Gruppo Misto). Per chiedere il voto segreto sull'emendamento numero 2.

PRESIDENTE. In attesa di mettere in votazione l'emendamento numero 2 metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 2.

Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Una questione pregiudiziale: richiedevo, come è già stato sottolineato dall'intervento della collega Dettori, se avendo già votato col titolo la limitazione a patologie psichiatriche, si possa procedere alla approvazione successiva di un emendamento che estende a patologie neurologiche; questo mi sembra un po' in contraddizione, perché se non è possibile ritornare indietro e modificare il titolo che abbiamo or ora approvato, siamo in palese contraddizione tra il titolo e il contenuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Progr. Fed.). Io prendo la parola per dire, molto modestamente, però non troppo sommessamente che, senza offesa per i grandi clinici e per i grandi definitori delle patologie, eccetera, mi pare che si debba guardare alle sostanze delle cose e non alla forma. In un problema come questo che...

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Siamo in fase di votazione.

ZUCCA (Progr. Fed.). Come in fase di votazione? Sto intervenendo sul fatto che, in base ad una definizione, l'onorevole Macciotta sostiene che non è compatibile un tipo di votazione come questa. Io credo che, guardando alla sostanza e molto meno alla forma poi vorrei sapere anche, così, la demarcazione netta e definitiva e accettabile universalmente tra disturbi di origine neurologica e disturbi di natura psichiatrica; penso che non l'abbia mai definita in maniera definitiva nessuno. Quindi ritengo che sia accettabile la votazione su questo emendamento.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Questa è una discussione sulla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Macciotta e non siamo in fase di votazione, perché non è stata aperta la votazione.

FRAU (A.N.). E' stato già votato.

PRESIDENTE. E' stato votato il titolo, non l'emendamento. Abbiamo votato l'articolo 1.

Ha domandato di parlare il consigliere Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Senza entrare nel merito delle questioni poste dall'onorevole Macciotta, io volevo sapere da lei, Presidente, se siamo in fase di votazione, essendo che a me risulta il mio voto espresso nella mia postazione. Per cui lei ha aperto poc'anzi la votazione, io ho regolarmente votato, voglio capire esattamente in che fase siamo.

PRESIDENTE. Onorevole Dettori, purtroppo gli strumenti non li comanda il Presidente; il Presidente ha fatto votare l'articolo, mentre si è riservato di far votare l'emendamento a scrutinio segreto; non ha mai aperto la votazione...

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Abbiamo votato tutti.

PRESIDENTE. Non posso rispondere a una cosa... Quindi siamo sempre in fase di votazione, adesso dichiaro aperta la votazione, ma non l'avevo mai dichiarata aperta.

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 2

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 2.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 50

Votanti 50

Maggioranza 26

Favorevoli 15

Contrari 35

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MASALA - MILIA - MONTIS - MURGIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCANO - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

CONCAS, Segretaria:

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 3

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Requisiti per l'accesso ai servizi)

1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dall'art. 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici", dal "Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria o neuropsichiatria infantile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

CONCAS, Segretaria:

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 5

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4)

1. Gli enti locali interessati all'organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dell'Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio-assistenziali previsto dall'art.21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.

3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell'Amministrazione regionale.

4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 25 gennaio 1995 n. 5.

5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.

6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per 1'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

CONCAS, Segretaria:

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 6

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Sussidio economico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che ilsoggetto sia assistito dai servizi di cui all'articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

CONCAS, Segretaria:

Art. 5

Modifica dell'articolo 7

della legge regionale n. 15 del 1992

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

CONCAS, Segretaria:

Ar1t. 6

Sostituzione dell'articolo 8

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Competenze delle équipe dipartimentali)

1. I servizi di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonchè alle risorse familiari e territoriali.

2. Per i casi di carenza, nell'Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all'Azienda viciniore.

3. Nel caso in cui l'équipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

CONCAS, Segretaria:

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 9

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Stato di bisogno economico)

l. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a lire 599.456 mensili al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e delle imposte.

2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni. Non sono considerati in stato di bisogno, altresì, quando il loro reddito personale sia maggiore di lire 15 milioni all'anno.

4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.

5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 2 emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:




PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare entrambi gli emendamenti.

FRAU (A.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento numero 4 al comma 1 dell'articolo 7 chiede di variare il reddito mensile del soggetto che ha necessità di un sussidio economico. Io credo che il reddito che è stato così preventivato, pari a lire 599.456, sia sicuramente troppo basso. Ricordiamoci, per esempio, a questo proposito, che la pensione minima dell'INPS è credo di 680 mila lire e qualche spicciolo. Il che significa che tutti coloro che sono eventualmente affetti da una di queste patologie e che abbiano, per esempio, una pensione pur minima dell'INPS di 680.000 non potrebbero assolutamente avere queste provvidenze. Questo per quanto riguarda il primo emendamento. Il secondo emendamento dice questo: che concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate del soggetto che chiede il sussidio, escluse le erogazioni assistenziali per invalidità civile. Perché abbiamo chiesto questo? Perché, ferme restando le 599.456 lire, ricordiamoci che le provvidenze economiche degli invalidi civili, pari a lire 381.600 mensili, se dovessimo sottrarre dalle 599.000 lire le 381.000 lire avremmo un reddito di circa 200.000 lire. Indubbiamente dovrebbero essere dei poveracci, e sicuramente se dovessimo lasciare questi parametri, nessuno potrebbe avere questo sussidio. Capisco, onorevole Assessore, per quanto riguarda le spese, soldi non ce ne sono, non ci sono dubbi, però le faccio presente che spessissimo vengono trovati nell'ambito del bilancio, quando si vuole, soldi per tante manifestazioni che sicuramente non servono assolutamente, soldi per l'effimero, che non serve assolutamente, o meglio, può servire solamente se ne abbiamo tanti di soldi. Ecco, io capisco, ripeto, tutto questo, ma credo che con un po' di fantasia, con un po' di volontà noi potremo dare risposta a qualche ammalato che rischia veramente, con questi parametri che ci siamo imposti, di non poter avere il sussidio. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore, ha facoltà di parlare il consigliere Ivana Dettori.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.), relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, lo stesso ragionamento che abbiamo svolto poc'anzi per quanto riguarda l'allargamento delle patologie ammissibili alle patologie psichiatriche può valere anche per questo. Ma io voglio dirlo in modo ancora più esplicito: noi abbiamo detto che questo disegno di legge di fatto voleva dare certezza ai provvedimenti che questa stessa legge prevede. La cifra qua indicata, 599.456 lire, è derivata da una analisi reale del budget possibile per i finanziamenti trasferiti alla Regione Sardegna per questo tipo di provvedimenti. E allora noi dobbiamo fare alcune scelte, e bisogna avere anche il coraggio di farle, cioè dare certezza a tutti coloro che hanno diritto di avere i provvedimenti, oppure come è successo per alcune leggi regionali, sempre in questo settore, noi abbiamo ampliato la possibilità di avere sovvenzioni ed è finito che a un certo punto, finiti i danari, sono anche finite le erogazioni. In questo caso noi siamo certi, per i soggetti che abbiamo, di poter dare questi provvedimenti, pertanto il parere della relatrice è di non accogliere gli emendamenti numero 4 e 5.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Anche per quanto riguarda questi due emendamenti ho cercato di spiegare nel mio intervento le ragioni che suggeriscono di non allargare la spesa, perché è chiaro che se io dovessi fare un ragionamento in termini economici le 700 mila lire non sono sufficienti lo stesso, perché sappiamo quanto costa. Cioè, a questo punto dobbiamo stabilire dei (?). Esisteva una legge, abbiamo aggiornato in base ai dati ISTAT i vecchi parametri, questo è stato fatto da parte della Giunta e da parte della Commissione. Allora qui i soldi non sono mai sufficienti, io ho seguito una regola, basta che il Consiglio dia delle regole per quanto riguarda questi sussidi. Io non ho fatto altro che, in base ai dati ISTAT, proporre l'aggiornamento dei fondi che avevamo stanziato. Questo è stato fatto. Poi che non siano sufficienti le 600 mila lire, come non sono sufficienti le 700 mila lire, le 800 o un milione, neanche per una famiglia sana, immaginiamoci che cosa significhi per una famiglia che ha degli ammalati di questa portata. Lo sappiamo benissimo che non sono sufficienti, io chiedo soltanto al Consiglio di essere coerente con la linea che questa Giunta sta cercando di portare avanti. All'interno della sanità, mi si dice, durante le approvazioni di bilancio da parte di tutte le forze politiche che spendiamo molto. Allora io mi rendo conto che qui un aumento noi, se dovessero passare questi emendamenti, e se dovessimo moltiplicare, tra l'altro non c'è neanche la copertura finanziaria, non siamo in grado di poterlo fare, e non vorrei che poi ci fosse la gara per dire se le 700 le 800 o le 900 mila lire, ci fossero anche altri emendamenti, perché questo ci rendiamo conto che comunque non risponderebbero alle possibilità che la Regione ha in questo momento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Io, onorevoli colleghi, onorevole Assessore, onorevole Presidente del Consiglio, intanto prendo atto che conoscevo già lo spirito che aveva fondato, avendo fatto parte della Commissione, la scelta della cifra dello stato minimo per poter accedere a questa provvidenza, però mi sono sentito di firmare quest'emendamento dell'onorevole Frau, mi sono associato perché intanto volevo ricordare a me e a tutti noi in quale stato di bisogno, perché se abbiamo determinato questo limite di reddito per poter accedere alla provvidenza, in quale stato di bisogno si trovano parte dei cittadini della Sardegna. Comunque, mentre invece l'emendamento numero 5 l'ho voluto firmare perché da parte di più invalidi mi è stato sottolineato che il percepire l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento non costituisce per loro una fonte di reddito in quanto, addirittura, loro non pagano l'IRPEF per queste pensioni di invalidità. Quindi se noi mettiamo in legge che vengono esclusi gli invalidi civili, in poche parole consideriamo la loro pensione come un reddito che queste persone assolutamente di fronte al fisco italiano non hanno. Quindi commettiamo nei loro confronti, credo, un'ingiustizia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, soltanto per fare alcune annotazioni di carattere, diciamo, tecnico. Innanzitutto comprendo l'operazione matematica che è stata fatta, lire 100 mila diviso X, uguale 599.456, non 7, 6. E uno è bisognoso, è in stato di bisogno se ha un reddito fino a, netto, 599.455, dice inferiore a 6. Devono stare attenti nel fare le operazioni perché quando erogano l'assegno se per caso risulterà scritto nel modello 101 dell'invalido civile, 599.457 per quanto arrotondato gli diano 455, non vi ha diritto, non ha diritto perché in legge noi abbiamo scritto 456. Cioè voglio dire con quale criterio logico è stato individuato questo 456, avrei capito inferiore a 600 mila, così si fa sempre per cifre arrotondate, e non ho capito quest'affare. Però è certo che in base alla legge un funzionario zelante, di fronte a un modello 101 in cui risulta 457 anziché 456, è legittimato a rifiutare questa cosa.

Nel terzo comma poi, da notare che in tutto l'articolo si usa sempre il sostantivo reddito, presumo che l'abbiano usato in senso tecnico. Allora il reddito viene alle volte individuato come netto, e qui si evince dalla formulazione del primo comma dove si parla al netto di..., al netto di... assistenza e previdenza, di tasse e imposte, e quindi è reddito netto; per quanto non dichiarato è reddito netto.

Nel terzo comma, con riferimento al reddito familiare, per i minori, interdetti e inabilitati si parla di reddito lordo, o meglio si parla di reddito imponibile, va bene?, e reddito imponibile è il reddito lordo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali. Cioè vale a dire il reddito che viene assoggettato all'imposta, reddito delle persone fisiche. Quando invece si parla di reddito personale nello stesso comma si parla di reddito personale sia maggiore di lire 15 milioni, qui non è detto se sia al lordo o al netto. E allora anche qui il funzionario zelante di cui sopra troverà delle difficoltà ad applicare la legge, cioè questo discorso che io ho fatto è perché quando si parla di modo tecnico delle cose, bisogna essere veramente tecnici, e allora vale la pena sottolineare, che quanto ha detto l'onorevole Liori è esatto, che in tutta la legislazione nazionale laddove si parla di redditi ai fini di considerare una persona nulla tenente o meno, in stato di bisogno o meno, nella legislazione pensionistica civile, nella legislazione pensionistica di guerra, nella legislazione in materia di tasse e di imposte, le pensioni ragguagliate al minimo dell'INPS, le pensioni di guerra e le pensioni di invalidità non costituiscono reddito a nessun effetto. Allora se io legislatore regionale definisco tecnicamente una parola, io non so se sia legittimato a farlo, avrei usato un altro termine se volevo ottenere questo risultato ma non avrei parlato di reddito, non avrei parlato di reddito imponibile, non avrei parlato di reddito netto. Perché quando io parlo di reddito, reddito lordo, reddito imponibile, devo necessariamente riferirmi a quella che è la definizione della legislazione nazionale, questo soltanto volevo precisare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Io, signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sul comma terzo, perché mi sembra mal scritto e poco chiaro. Innanzitutto è in contrasto la norma sostanziale quando parla di un imponibile di 50 milioni, e poi la seconda parte quando parla di 15 milioni l'anno come reddito personale, mi sembra che sia nettamente in contrasto con la norma generale del comma 1 quando pone il limite e il tetto diciamo di circa 600 mila lire mensili. Perché 600 mila lire mensili moltiplicate per 12 danno 8 milioni e 200 mila circa di reddito l'anno. Quindi in 50 milioni c'è veramente una sproporzione, anche se dobbiamo sommare singolarmente tra i componenti della famiglia, 50 milioni è eccessivo e non è giustificato rispetto agli 8 milioni complessivi annui del primo comma.

Una seconda correzione è che la famiglia non ha reddito, quindi sarebbe stato più corretto dire che si parla di componenti della famiglia che non reddito, la famiglia in quanto tale non gode di nessun reddito. Non solo, la seconda parte del comma terzo, poiché il comma terzo parla di minori, interdetti e inabilitati e quindi il soggetto di questo comma sono i minori, gli interdetti e gli inabilitati, quando nella seconda parte del comma terzo dice che non sono considerati in stato di bisogno quando il loro reddito, non si capisce questo loro a chi sia riferito, poiché i soggetti del terzo comma sono i minori, gli interdetti e gli inabilitati. La prima parte parla di 50 milioni riferito al reddito della famiglia, poi invece la seconda parte parla di soggetto, il loro è riferito, questo è un equivoco intrinseco della norma, dovrebbe intendersi riferito ai minori, agli interdetti e agli inabilitati. Perché loro non può essere certamente riferito alla famiglia, perché non si parla di componenti della famiglia. Quindi se è il soggetto della norma, si parla di minori, interdetti e inabilitati, a questo punto non si capisce perché il minore, l'interdetto e l'inabilitato debba avere un tetto di 15 milioni a fronte degli 8 milioni del soggetto normale di cui al comma primo, quindi un trattamento ingiustificato e veramente illegittimo, vorrei che qualcuno di coloro che hanno fatto la norma in Commissione o l'Assessore ci dicano qual è la ratio di questa norma e chiariscano chi sono i soggetti della seconda parte del terzo comma.

PRESIDENTE. Per fornire un chiarimento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per quanto riguarda il primo problema che è stato posto, è un calcolo davvero matematico, condivido quello che è stato detto perché è un aggiornamento di dati ISTAT, quindi si è messa la cifra esatta che scaturiva dagli aumenti dei dati ISTAT, però condivido che può essere portato tranquillamente a 600 mila lire, in modo tale, sì, insomma, voglio dire che il dato comunque, accogliendo anche quanto detto dall'onorevole Masala. Debbo dire con molta onestà che non sono un esperto e non sono un tuttologo, mentre quando si parla di materie sanitarie qualcosa riesco anche a ricordarla, di materie sociali lo stesso, mi diventa difficile in termini finanziari andare a vedere e a distinguermi nei tanti meandri delle leggi. Io do un'interpretazione di quanto noi avevamo scritto, non so se possa essere più comprensibile nel disegno di legge che avevamo presentato come Giunta: "i minori, gli interdetti o gli inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza supera il reddito imponibile di lire 50 milioni. Non sono considerati in stato di bisogno altresì quando il loro reddito personale sia maggiore di lire 15 milioni l'anno". Questa era la proposta che la Giunta aveva fatto; non so se in termini tecnici sia più accettabile quanto la Giunta aveva fatto, mi sembra più comprensibile, però ci sono state delle modifiche in Commissione, però tecnicamente io non sono all'altezza di dire. La proposta che aveva fatto la Giunta mi sembra più comprensibile anche per le osservazioni che sono state fatte. Possiamo riportare, io ringrazio i colleghi che hanno sollevato questo problema, se il relatore non ha niente in contrario riproporrei il testo che era stato presentato dalla Giunta regionale. Allora è l'articolo 7 il comma 3 del disegno di legge della Giunta.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.), relatore. Il testo è identico, non è stato modificato dalla Commissione.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Allora non so dal punto di vista tecnico ...

PRESIDENTE. Io interrompo un attimo, se fosse possibile sospendere per cinque io convocherei una breve conferenza dei Capigruppo, nel frattempo potreste coordinare.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Possiamo sospendere questo articolo e proseguire nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Va bene. Si dia lettura dell'articolo 8.

CONCAS, Segretaria:

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 11

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Procedimento di concessione del sussidio)

1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B della presente legge.

2. Il comune, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - alla Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'utente interessato. L'Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, formulando altresì il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio.

3. Nei dieci giorni successivi il comune trasmette all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione alsoggetto istante.

4. Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.

5. Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione.

6. L'erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell'assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4.

7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

CONCAS, Segretaria:

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 12

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Costituzione presso i comuni del fondo per l'erogazione del sussidio)

1. Per l'erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell'anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, recante "Assistenza economico-sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".

3. La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l'esaurimento di esso.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

CONCAS, Segretaria:

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 13

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Ar "Art. 13 (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche)

1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d'intervento di cui al precedente articolo 6.

2. I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.

3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche.

4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

CONCAS, Segretaria:

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 15

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 - (Istruttoria dei ricorsi)

1. Al fine di curare l'istruttoria dei ricorsi di cui all'art.16, è istituita presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e composta da:

a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;

c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;

d) un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale;

e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.

3. La Commissione si riunisce ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.

4. I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del ricorso.

5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive integrazioni e modificazioni.".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Non per fare il pignolo, però anche le leggi bisogna scriverle in modo, non è soltanto una questione di forma, corretto. Non si può nello stesso articolo chiamare l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e successivamente lo si chiama assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il testo della legge poi parla ancora di una cosa diversa; o li diciamo tutti nello stesso modo altrimenti nel corpo dello stesso articolo stiamo definendo l'assessorato in tre modo diversi. Almeno che in sede di redazione del testo che si scriva la stessa cosa nello stesso modo.

PRESIDENTE. E' possibile fare una correzione, se è possibile che si faccia una riformulazione nei termini richiesti. Se nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

CONCAS, Segretaria:

Art. 12

Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale, n. 15 del 1992 - Norma transitoria

1. L'articolo 14 della legge n. 15 del 1992 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Una volta esaurito l'esame delle domande di cui al precedente comma, le Commissioni decadono.

3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della L.R. n. 15 del 1992 se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.

4. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo art.14, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

CONCAS, Segretaria:

Art. 13

Supporti organizzativi

1. Alle Commissioni di cui all'articolo 12 della presente legge, le Aziende USL, presso cui le stesse operano, assicurano:

a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;

b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica;

l'invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

CONCAS, Segretaria:

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 20

della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44)

1. Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall'art.1, comma 1, lett. b) della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda USL, integrato dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune, verifica l'opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.

2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n.4.

3. Sino all'espletamento delle attività di verifica, per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, della legge regionale n.44 del 1987.

4. Per l'anno 1992 la retta prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno.

5. Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e integrato dal D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

6. L'ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio-assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio-assistenziali.

8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Anche qui per una questione di precisazione, non si capisce il secondo comma quando parla di "verifica l'opportunità terapeutica del ricovero ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 5". Ora quando si legge un articolo e c'è un riferimento a un articolo 5 in modo generico e non precisato sembrerebbe che ci si rivolga all'articolo 5 di questa stessa legge; e tornando indietro all'articolo 5 di questa legge mi sembra che non sia questo. Quindi anche qui ci si deve riferire, suppongo, all'articolo 5 della dell'87, quella a cui fa menzione lo stesso comma, ma quando si scrive articolo 5 senza nessuno specifico riferimento è l'articolo 5, ma l'articolo 5 di questa legge non mi sembra che sia questo.

PRESIDENTE. Questo è un articolo sostitutivo, onorevole Carloni, di un'altra legge e questo va letto nel testo dell'altra legge. Non c'è purtroppo un testo coordinato.

CARLONI (A.N.). Un'altra osservazione sempre su questo stesso articolo mi sembra che sia opportuno e manca quando dice: "sino all'espletamento delle attività di verifica per i soggetti indicati, eccetera", mi sembra che sarebbe stato opportuno porre un termine, è il terzo comma dell'articolo 14, cioè esiste un termine per l'espletamento della attività di verifica oppure no, perché altrimenti non ha termine. Io non lo leggo bene così.

PRESIDENTE. Sospendiamo anche questo articolo nell'attesa che l'Assessore possa dare i necessari chiarimenti.

Si dia lettura dell'articolo 15.

CONCAS, Segretaria:

Art. 15

Ammontare della retta di ricovero

1. Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l'ammontare della retta di ricovero di cui all'articolo 20 della legge n. 15 del 1992, come modificato dalla presente legge, è fissato in lire 70.000 al giorno. Per gli anni successivi l'ammontare della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.). Chiedo scusa, ci sono due testi di questa legge. C'è un testo dove c'è solo l'articolo 15 e un testo in cui c'è l'articolo 15 e l'articolo 15 bis, per cui vorrei sapere meglio dalla Presidenza a che cosa mi devo riferire. L'articolo 15 nel testo che mi risulta parla di sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale numero 15 del 92 e l'articolo 15 bis parla dell'ammontare della retta di ricovero.

PRESIDENTE. E' l'articolo 15 che sostituisce l'articolo 20 della legge regionale numero 15 del 92 è sostituito dal seguente. Questo è l'articolo.

SANNA NIVOLI (A.N.). Va bene, allora non intervengo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.). Si tratta dell'articolo 15, che è stato letto poco fa o dell'articolo 15 bis? E' stato denominato articolo 15; c'è una confusione.

CONCAS (R.C.-Progr.). Non c'è il 15 bis.

SANNA NIVOLI (A.N.). Io ce l'ho il 15 bis nel mio testo, ed è esattamente quello che lei ha definito adesso. Ci sono due testi, io chiederei che ci fosse un po' d'ordine.

PIRAS (Popolari). E' una specie di manicomio, guardi.

SANNA NIVOLI (A.N.). Ci sono due testi, Presidente, è solo una questione di chiarezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ivana Dettori, relatore.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.), relatrice. Il problema degli articoli che non coincidono è dovuto a questo, che nella seduta precedente c'era il testo che ha l'onorevole Sanna Nivoli e adesso c'è un'altra articolazione, no? A me risulta che il testo che ho preso la volta scorsa avesse la numerazione che adesso legge l'onorevole Sanna Nivoli e che il testo di oggi ha un'altra elencazione.

PRESIDENTE. Mi dicono che il primo testo è stato una bozza della Commissione e che quello che è in aula è il testo esatto, è l'articolo 15, così come letto dal segretario è l'articolo in votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.). Allora mi corregga Presidente, se sbaglio, ma l'articolo 15 parla dell'ammontare della retta di ricovero, questo è il titolo dell'articolo 15. Io vorrei solo un chiarimento, ma un chiarimento molto circostanziato che io chiedo all'Assessore della sanità perché mi deve spiegare il significato di questo articolo, nel senso che sta definendo una retroattività riferita al '93-'94-'95-'96, la retroattività di una retta, assessore, che oggi lei stabilisce, cioè nel momento in cui viene esitata la legge, che debba definirsi in lire 70 mila. Oggi lei definisce l'ammontare della retta relativa a delle annualità che risalgono a circa un quinquennio; quindi primo quesito. Secondo quesito: io ho visto che nella legge finanziaria esiste una copertura relativa a questo articolo 15, esiste in questa legge una copertura finanziaria, relativa all'articolo 15, oggi cioè si sancisce per legge che, attraverso questo provvedimento, si coprono queste annualità. Allora io mi chiedo molto banalmente, '93-'94-'95 e '96 non sono mai state pagate le rette? Sì o no? E se non sono state pagate è chiaro che c'è da entrare nel merito della discussione; se sono state pagate, invece, potrebbe essere, come dire, un pagamento duplice. In ogni caso l'articolo non è chiaro e in ogni caso, Assessore, io le chiedo una documentazione precisa, circostanziata, sull'avvento pagamento delle rette, prima di procedere alla votazione. Io ho parlato di questo problema sia nella Commissione di merito che nella Commissione finanze, ma non era stato dato esito al mio quesito, per cui le chiederei un chiarimento, Assessore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Cerco di spiegare il motivo perché nella legge numero 15 era stato previsto solo per l'annualità '92 la somma di lire ... allora noi stiamo cercando, perché è chiaro che questi infermi dovevano essere comunque ricoverati, le aziende hanno pagato, stiamo dando una copertura normativa, diciamo perché si è presa come interpretazione della norma che valessero non soltanto per l'anno 1992, ma anche per il 1993-'94-'95 e gli anni seguenti. Purtroppo nella legge numero 5, a livello di legislatori abbiamo commesso un errore, è stato messo solo per un anno l'importo della retta. La motivazione è questa, si sta cercando di sanare una situazione però è chiaro che si è già pagato; stiamo dando una copertura giuridica adesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Mi giunge strana questa risposta che il legislatore in passato aveva sbagliato. Nel senso che il legislatore, nel passato, ha determinato un'altra retta, un altro livello di retta, mi sembra che era poco più di 50 mila lire o 60.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. No, 70. Leggo l'articolo perché forse è importante per il Consiglio, leggo l'articolo numero 20, il comma quattro, della legge numero 15: "per l'anno 1992 la retta prevista dall'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 22 ottobre numero 84 è stabilito in lire 70 mila al giorno". Solo per il 1992. Si è andati avanti naturalmente pagando le rette; stiamo cercando di dare una copertura giuridica, con gli stessi importi anche per gli anni successivi, cioè noi nel '92 avevamo stabilito una retta di 70 mila lire, non si sta aumentando una retta però stiamo dando una interpretazione alla legge che non poteva essere, se non c'erano delle modifiche e delle norme, diversa da quella che era stata stabilita nel 1992. Cioè stiamo dando un'interpretazione autentica alla legge perché è stata stabilita soltanto per un anno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

CONCAS, Segretaria:

Art. 16

Integrazione dell'allegato A

della legge regionale n. 15 del 1992

1. Nell'Allegato A alla legge regionale n. 15 del 1992 è aggiunta alla fine la parola "Autismo".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:



PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe essere decaduto perché poc'anzi è stato bocciato l'emendamento in relazione alla sindrome di Alzheimer.

Ha domandato di parlare il consigliere Aresu. Ne ha facoltà.

ARESU (Gruppo Misto). Non è assolutamente decaduto perché non ha nulla a che vedere con l'emendamento numero 2. Con questo emendamento si propone l'inserimento del morbo di Alzheimer nella tabella A, ma ne approfitto solo per dire due cose per un chiarimento. Signor Assessore, io la inviterei, non uso il termine sfida, logicamente, ci mancherebbe altro, a fornirmi una perizia medica giurata nella quale si attesti che il morbo di Alzheimer riguarda solamente, al 100 per cento, una patologia neurologica. Lei mi insegna, i colleghi medici mi insegnano, non mi permetterei mai di contestare, che il morbo di Alzheimer è esattamente... Però, Assessore, le chiedo che quanto meno lei mi ascolti, se no aspetto due minuti e parlo dopo, non ho di quei problemi.

Lei mi insegna, le dicevo, Assessore, gli studiosi, gli specialisti ci insegnano che la sindrome di Alzheimer è esattamente a cavallo tra la patologia psichiatrica e la patologia neurologica, con un ascendente psichiatrico in fase finale. Cioè, non c'è nessuno che possa asserire categoricamente che il morbo di Alzheimer è essenzialmente neurologico, nessuno si può permettere e nessuno lo dice. Assessore, basta che si controlli gli articoli di giornale sulla specializzazione di Alzheimer di questi giorni, c'è un'Associazione in Sardegna che tratta questo caso, per eventualmente smentirmi. Detto questo però la sintesi di questo emendamento qual è? E' per ovviare, Assessore... Però se fate Giunta, stamattina ha rifiutato di intervenire un collega, mi rifiuto anch'io di intervenire. Presidente!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

ARESU (Gruppo Misto). No, io parlo alla Giunta, non ai colleghi. Si può anche sospendere, siamo stati altre volte alle tre del mattino qui, se poi è per farmi perdere il filo, allora riesce. Volevo dire, Assessore, il succo di questo emendamento qual è? E' per ovviare, in un certo senso, anche se non sono d'accordo, e vi dico il perché, delle sue affermazioni precedenti e anche del relatore di maggioranza quando parlava di conseguente carico finanziario. Io non userei questi termini quando parliamo di salute, innanzitutto, li userei per altri aspetti, non per quanto riguarda la salute di una persona. Però, quest'emendamento consente di inserire il morbo di Alzheimer nella tabella A, cioè si chiude al solo Alzheimer quelle che noi chiamiamo stasera malattie mentali. La demenza è riservata (?) esclusivamente al morbo di Alzheimer in questo momento. Capisco benissimo che è talmente eterogenea questa patologia che condivido il suo intervento iniziale, racchiuderlo però al morbo di Alzheimer vuol dire, Assessore, disporre di una somma di poco superiore a quanto disposto per gli articoli 11 e 12 di questa stessa legge, cioè le spese per i comitati vari, voglio dire. Il collega Vassallo ha spiegato molto bene prima che è una percentuale minima, lo 0,9 per cento in Italia, il 2-3 per cento delle intere malattie mentali, in Sardegna, perché parliamo della Sardegna, sono alcune decine di casi per alcune decine di milioni. Ma noi non interveniamo tanto sul fattore economico, quanto sul fattore assistenziale che è molto più importante del fattore economico. Cioè l'inserimento al di là del fattore economico del morbo di Alzheimer nella tabella A consente l'utilizzo delle strutture utilizzate per le malattie psichiatriche, il motivo è essenzialmente questo, e la conseguenza economica è naturale per le famiglie.

Solamente un cenno Assessore, e lei parlava, e un po' l'ha fatto con tono di sfida, della copertura finanziaria. La copertura finanziaria, me lo consenta, così come è stato bravo a trovarla per l'assistenza spirituale (si parla di 6, 7 miliardi, faccia il conto, 50 preti assunti "cantu costara", poi ne riparliamo), una legge che io da ateo praticante ho votato, una legge che non riguarda gli atei, secondo me, ma che riguarda l'assistenza sanitaria ai malati, l'assistenza economica ai malati, trovare 100 milioni non penso incida sul bilancio della Regione sarda, Assessore.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Ivana Dettori.

DETTORI IVANA (Progr.Fed.), relatore di maggioranza. Io credo che, così come abbiamo detto e così abbiamo accertato, naturalmente tutto è opinabile, anche questo è vero, se l'Alzheimer è da considerarsi una malattia organica, quindi non includibile nelle patologie psichiatriche, ritengo che questo emendamento non sia accoglibile, perché stiamo sostanzialmente legiferando sulle malattie appartenenti alla sfera delle malattie psichiatriche, quindi la relatrice non l'accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Se c'è una cosa che normalmente non faccio è quella di sfidare il Consiglio, quindi se ho dato questa sensazione chiedo scusa, tutto volevo fare tranne che sfidare qualche collega o il Consiglio nel suo complesso. Però, quando io mi riferisco a una patologia che non viene inserita tra quelle psichiatriche, e le posso garantire che tutti gli psichiatri che noi abbiamo consultato, ma l'ha fatto anche la Commissione, hanno detto che il morbo di Alzheimer non è...

ARESU (Gruppo Misto). C'ero anch'io, Assessore, in Commissione.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Posso? Allora, continuo.

ARESU (Gruppo Misto). Lei non mi ha ascoltato per dieci minuti prima.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. No, ma io posso essere interrotto tranquillamente, non è un problema. Dicevo, se noi dobbiamo allargare a tutte le malattie neurologiche, il problema quindi non è questa patologia: o ci sono dei criteri, che questa è una legge per i malati psichici, perché questa è la finalità, io poi non ho detto che per queste patologie non debbano essere trovate le soluzioni, io ho detto: si presentino delle proposte di legge anche per le altre malattie neurologiche, per i malati tumorali, se vogliamo dare questa risposta, però cerchiamo di mantenere questa legge per le finalità che ha, perché quando noi abbiamo allargato all'interno di questa legge non ci siamo resi conto, poi (?) la 44 parlo naturalmente, di quelle che erano le grandi difficoltà finanziarie che abbiamo avuto. Quindi non è per 50 o 100 milioni che io esprimo parere contrario, è perché se vogliamo assistere determinate categorie, e ce ne sono tante che purtroppo non assistiamo, si presentino delle proposte di legge ad hoc, si presentino dei disegni di legge ad hoc anche da parte della Giunta. Quindi, il fatto che io non accolga non è perché questa patologia non meriti assistenza, ma perché se allarghiamo a questa dentro questa legge creiamo un precedente per una malattia non psichiatrica, e credo che all'interno di questa legge poi anche tutte le altre categorie, tutti gli altri cittadini avrebbero gli stessi diritti di chiedere, perché ci sono delle malattie neurologiche gravissime che non sono state previste, avrebbero diritto di chiedere lo stesso trattamento. E' soltanto per questo motivo, quindi, non sto entrando nel merito della patologia, ma semplicemente a livello tecnico, io non ho chiesto perizie giurate perché mi sembra che non ne possa neanche fornire, perché tutti sanno tra l'altro che ne capisco poco in materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). A me sembra che qua facciamo a non capirci, nel senso che le nostre affermazioni a me sembra che siano state abbastanza esplicite, nel senso che noi chiediamo che venga inserita questa patologia, il morbo di Alzheimer, per il semplice fatto, e la riconsideriamo una malattia da considerarsi nello stato di deformazione mentale cronica irreversibile, perché è una malattia che pur partendo da una causa neurologica va a finire a una malattia mentale, per cui la conclusione finale è quella lì. Peraltro qui stiamo considerando quegli interventi che permettono di intervenire solamente per quei casi che presentano dei deficit che sono impediti a svolgere l'attività lavorativa, nel senso che non possono più svolgere la loro normale attività. E allora, perché rifiutare questo concetto, perché non permettere un allargamento che non è un allargare le maglie dove tutti si infilano, no, è soltanto riconoscere che questa malattia pur essendo neurologica, nella fase finale diventa anche psichica, per cui come tale può essere ricompresa. Per cui nessuna apertura delle maglie, nessuna difficoltà di carattere finanziario, soltanto l'accettazione di una condizione che, peraltro, lo ribadisco, non è protetta da nessuna forma. Voglio dire, non siamo (?), perché peraltro le malattie psichiche hanno degli elementi di protezione, perché? Perché la legislazione prevede delle protezioni, per questa malattia non prevede nessuna forma di protezione. Allora il concetto qual è? Se, e io mi auguro che nel prossimo futuro l'Assessorato, la legislazione vigente venga riformata e venga adeguata alle norme per cui si darà questa protezione, e per cui a quel punto saremo anche in grado di togliere quello che oggi stiamo dando, però fino a quando non diamo questi elementi di protezione almeno diamo quello che possiamo dare, per cui la minima assistenza possibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.). Presidente, solo per permettermi molto umilmente di mettere addirittura in dubbio l'ammissibilità di questo emendamento, poiché è una riedizione di una discussione già avvenuta dove le parti si sono confrontate, legittimamente, hanno espresso ciascuna la propria opinione e dove l'Aula ha già espresso un suo giudizio, un voto, per cui ridiscutere a distanza di cinque minuti su una questione sulla quale l'Aula si era già espressa in maniera chiara mi sembra che sia quasi...

ARESU (Gruppo Misto). Su che cosa?

SANNA NIVOLI (A.N.). Su che cosa? Sul fatto che stai facendo rientrare dalla finestra quello che l'Aula ha sbattuto fuori dalla porta.

ARESU (Gruppo Misto). E' un mio diritto.

SANNA NIVOLI (A.N.). Va bene, io mi riferivo al Presidente e chiedevo l'applicazione del Regolamento, semplicemente.

PRESIDENTE. Era un problema già posto, onorevole Sanna Nivoli, un quesito già posto agli Uffici. Non si è parlato specificatamente nel precedente intervento di morbo di Alzheimer, con questo emendamento è stato introdotto. Quindi è un emendamento nuovo, perciò bisogna votarlo così com'è.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Aresu. Ne ha facoltà.

ARESU (Gruppo Misto). Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 3.

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 3

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 3.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 43

Votanti 43

Maggioranza 22

Favorevoli 15

Contrari 28

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FERRARI - FLORIS - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LIORI - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MASALA - MILIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCANO - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.)

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

CONCAS, Segretaria:

Art. 17

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione degli articoli 11 e 12 sono rispettivamente valutate in lire 2.000.000 annue ed in lire 40.000.000 per l'anno 1997 e fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio regionale per lo stesso anno.

2. Gli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 15 bis fanno carico ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei servizi socio-assistenziali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:



PRESIDENTE. Ha facoltà di illustrare l'emendamento il consigliere Dettori Ivana, che è anche relatore.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.), relatore. Semplicemente è un emendamento tecnico, perché si adegua alla norma del bilancio pluriennale della Regione. Mentre nell'articolo 17 parlava del bilancio regionale per lo stesso anno, è stato semplicemente adeguato perché la Regione Sardegna, come è noto a tutti, ha un bilancio pluriennale e uno annuale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta si rimette al parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sospendo la seduta per cinque minuti e convoco una Conferenza dei Capigruppo, anche perché c'è un articolo sospeso e bisogna che si coordini.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 28, viene ripresa alle ore 20 e 56.)



Allegati seduta


Risposta scritta ad interrogazioni


Testo delle interpellanze, interrogazioni e mozioni annunziate in apertura di seduta

Interpellanza Berria - Sassu - Dettori Ivana - Obino - Diana - Falconi sulla delibera della Commissione centrale dell'impiego del 20 novembre 1996 sui criteri di scelta e selezione delle unità lavorative per i lavori socialmente utili.

I sottoscritti,

premesso che con delibera del 20.11.1996 la Commissione Centrale per l'impiego secondo l'interpretazione data dall'analoga Commissione Regionale, ha stabilito che le unità da occupare in progetti interregionali di lavori socialmente utili possano essere attinte solo dalle graduatorie dei residenti nei Comuni in cui essi si svolgono e, in caso di assenza delle professionalità richieste, nell'ambito dei residenti della sezione circoscrizionale per l'impiego di appartenenza;

considerato che in tal modo si tagliano fuori incomprensibilmente tanti disoccupati dalla possibilità di avere un lavoro, sia pure temporaneo o precario, per il solo torto di non risiedere in città o paesi sedi di servizi che peraltro sono rivolti a più comunità territoriali e, in particolare modo, quelli residenti nei comuni piccoli o piccolissimi, dove non sono dislocati plessi di scuola superiore o strutture di altri servizi di livello territoriale, e dove anzi si lotta disperatamente per mantenere servizi essenziali di base;

tenuto conto che nei giorni scorsi si è tenuta a Nuoro una interessante iniziativa che ha lanciato l'allarme sullo spopolamento dei centri minori della nostra Isola - che sono la stragrande maggioranza dei Comuni della Sardegna ed ha posto l'esigenza di individuare con urgenza rimedi capaci di invertire o quantomeno bloccare questa tendenza;

rilevato che le direttive della Commissione per l'impiego per l'attuazione dei progetti di cui sopra contribuiscono a lasciare nella disperazione questi paesi e ad accelerarne l'agonia,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore del lavoro per sapere quali azioni intendano porre in essere perché la Commissione regionale per l'impiego rigetti la delibera della Commissione centrale e stabilisca, anche per i lavori socialmente utili, che il livello di riferimento per la scelta e la selezione delle unità lavorative sia costituito dalle graduatorie comunali, circoscrizionali, provinciali e regionali, a seconda della valenza territoriale dei servizi cui i progetti sono rivolti. (330)

Interpellanza Bonesu sulla rinunzia ad esercitare il servizio postale in gran parte della Sardegna da parte dell'Ente Poste Italiane.

Il sottoscritto chiede in interpellare il Presidente della Giunta regionale sui seguenti fatti:

è apparso sugli organi di informazione un piano di ristrutturazione dell'Ente Poste Italiane che prevede la soppressione di 174 uffici postali in Sardegna.

Tale fatto comporta che il 40% del territorio sardo resterà sprovvisto del servizio postale, con grave pregiudizio del diritto costituzionale alla comunicazione, con aggravio dei costi per le attività economiche, con grave pregiudizio delle condizioni di vita di numerosi cittadini.

Tale fatto avrà effetti pesantemente negativi per i paesi delle zone interne in via di spopolamento, con ulteriore compromissione degli assetti civili. In provincia di Oristano, per esempio, a seguito di tale piano di ristrutturazione, sarà servita una infima minoranza dei comuni, trenta, contro quarantotto che non avranno il servizio postale.

La cessazione del servizio postale in gran parte della Sardegna rappresenta l'ultimo episodio dell'abbandono della Sardegna da parte dello Stato. Segue infatti alla chiusura degli uffici giudiziari e delle scuole dimostrando l'incapacità del Governo di Roma di assicurare ai sardi i servizi minimi di tutte le comunità civili e allontanandoci dall'Europa.

Solo attraverso gli insediamenti militari il Governo aumenta la sua presenza in Sardegna.

Occorre che il popolo sardo, servendosi delle sue istituzioni, assuma l'esercizio dei servizi necessari per la propria vita e il proprio sviluppo.

Il sottoscritto chiede, inoltre, di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere se intenda rivendicare il diritto del popolo sardo ad avere il servizio postale, anche al di fuori dei centri cittadini, e pertanto se intenda richiedere, anche sotto forma di delega o concessione, che il servizio postale venga interamente gestito in Sardegna da strutture di emanazione regionale, sotto forma di ente pubblico o di società per azioni che, nel quadro delle compatibilità economiche, assicurino comunque un servizio adeguato alle esigenze dei sardi. Si fa rilevare che comunque, a partire dal 1°aprile 1997, l'Ente Poste Italiane perderà il monopolio dei servizi di trasporto di pacchi e colli.

Nell'Unione Europea vi sono casi quali quelli delle isole di Man, di Jersey e di Guernesey per la Gran Bretagna e le isole Faroer per la Danimarca, con amministrazione postale autonoma rispetto a quella dello Stato, per cui la creazione, o per meglio dire la rifondazione, delle Poste Sarde si inserisce in un processo europeo di valorizzazione della insularità. (331)

Interpellanza Nizzi - Biancareddu - Pittalis - Biggio sull'apertura della sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione ad Olbia.

I sottoscritti,

constatato che il vincitore del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica n. 7 ad Olbia intenderebbe aprire l'esercizio al limite sud della zona assegnatagli, in posizione vicinissima ad un altro esercizio farmaceutico;

considerato che tale ubicazione per quanto all'interno (seppur in prossimità del limite) della relativa zona, non è completamente conforme all'art. 7, della legge 2 aprile 1968 n. 475, poiché innanzitutto, non soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

rilevato che il consiglio comunale di Olbia con la deliberazione n. 33 del 22 marzo 1985, con cui rivedeva la pianta organica delle farmacie ed istituiva la sede n. 7, aveva individuato, come ubicazione prioritaria della farmacia, la "zona Cerasarda" al centro della zona di competenza;

rilevato altresì che nella localizzazione individuata dal Comune si è avuto in questi anni, un notevole sviluppo demografico e sono di conseguenza stati aperti esercizi commerciali, banche e alberghi;

visto che il comitato di quartiere, in recenti riunioni, si è più volte lamentato per tale disservizio,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1) se siano a conoscenza della situazione di cui sopra o di analoghe, in tutta la provincia di Sassari;

2) se intendano attuare provvedimenti opportuni affinché la nuova sede farmaceutica venga ubicata in luogo più confacente agli interessi dei futuri utenti, così come previsto dalla succitata legge. (332)

Interpellanza Tunis Marco Fabrizio su omissioni di politica amministrativa in materia di dirigenza dell'apparato della Regione.

Il sottoscritto,

premesso che in data 27 dicembre 1996 è stata pubblicata la legge regionale n. 39 per definire la grave situazione in cui si è venuta a trovare la dirigenza degli uffici regionali, la cui graduatoria è stata annullata dal TAR Sardegna e dal Consiglio di Stato;

osservato che tale legge prevede di ripristinare le graduatorie degli aventi diritto mediante una commissione di concorso che, secondo il punto 4 dell'articolo 1, avrebbe dovuto essere nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge,

considerato altresì che la legge regionale era stata rinviata dal Governo perché non era previsto un termine entro il quale le Commissioni di concorso avrebbero dovuto concludere i lavori e che di conseguenza, in sede di approvazione, il Consiglio regionale aveva posto una scadenza perentoria per il rinnovo della graduatoria;

rilevato che a tutt'oggi, nonostante tale scadenza, l'Assessore competente non ha ancora provveduto alla predisposizione di un atto semplice e preliminare quale la nomina della commissione giudicatrice;

ritenuto che le ripercussioni di tale omissione sono gravissime per tutto l'apparato regionale e in particolare per l'utenza,

chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere se tale mancata incredibile omissione sia da considerare un "atteggiamento dilatorio" e altresì per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per far cessare la situazione di "precarietà e confusione totale" esistente nella dirigenza della Regione e anche nei dirigenti pensionati che non sanno quale "destino" viene a loro riservato e chiede di sapere se trattasi dell'ennesimo atto di inconcludenza politica-amministrativa da parte della Giunta regionale che non riesce neppure, a causa di "accidenti politici, a rispettare disposizioni e scadenze imposte dalla legge e dal Consiglio regionale. (333)

Interpellanza Tunis Marco Fabrizio sul rischio di cessazione dell'attività della DI.CO.VI.SA S.r.l.

Il sottoscritto,

premesso che in data 10.03.97 la DI.CO.VI.SA. S.r.l. ha proceduto alla messa in cassa integrazione ordinaria, a zero ore a rotazione, di 22 dipendenti tra operai ed impiegati;

osservato che tale fatto prefigura una probabile cessazione o riduzione dell'attività produttiva della Società sopra indicata;

denunciato che la DI.CO.VI.SA. S.r.l. nell'arco temporale della sua esistenza ha beneficiato di alcune decine di miliardi di fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari forse non utilizzati proficuamente;

sottolineato che le possibilità operative della DI.CO.VI.SA. S.r.l., in settori diversi dai sottoprodotti della viticoltura (melassa da bietola), potrebbero consentire l'utilizzo delle professionalità che hanno sempre contribuito con impegno a rendere efficiente l'attività produttiva dell'azienda;

chiede di interpellare Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'agricoltura per sapere:

1) se non ritengano opportuno e necessario convocare immediatamente i dirigenti della DI.CO.VI.SA. e le organizzazioni sindacali al fine di ricercare soluzioni alternative alla ventilata chiusura dell'azienda o al suo forte ridimensionamento produttivo, che causerebbe il licenziamento di molti lavoratori;

2) se non ritengano opportuno e necessario istituire un organo tecnico ad hoc per verificare se i soci della DI.CO.VI.SA. S.r.l. (che beneficia di fondi pubblici), siano conferitori totali dei sottoprodotti, in quanto risulterebbe che attualmente essi conferiscano in gran parte presso impianti dislocati in continente. (334)

Interpellanza Usai Edoardo sul ventilato trasferimento degli Uffici della Prefettura nei locali dell'ex albergo Scala di Ferro.

Il sottoscritto, premesso che:

I. da recenti notizie di stampa parrebbe siano in corso, fra un gruppo privato, proprietario dell'ex hotel Scala di Ferro, e la Prefettura di Cagliari una serie di trattative tese alla stipula di un contratto di locazione dell'immobile di cui sopra al fine di trasferire gli uffici della Prefettura di Cagliari nel predetto locale;

II. la notizia è stata appresa dall'interpellante dalla stampa e che del fatto sia sostanzialmente all'oscuro il Comune di Cagliari al quale spetta la gestione del territorio comunale;

III. nella ipotesi le notizie corrispondessero a verità, il centro storico di Cagliari, già degradato ed intasato da un traffico automobilistico al limite della tollerabilità, riceverebbe un colpo durissimo con l'afflusso quotidiano di centinaia di cittadini che per ragioni di lavoro o di altro genere sono necessitati a recarsi in Prefettura;

IV. nella ipotesi le notizie corrispondessero a verità, uno degli edifici di maggior pregio esistenti in Cagliari verrebbe destinato ad un uso improprio e lontano dalla vocazione di città turistica che Cagliari, faticosamente, cerca di raggiungere;

V. ferma restando la necessaria tutela della imprenditoria privata, l'ex hotel Scala di Ferro deve tornare ad essere un fiore all'occhiello della città di Cagliari, destinando lo stabile all'antica vocazione o a un centro servizi che sia di effettivo giovamento al centro storico e alla cittadinanza di Cagliari;

VI. la scelta prospettata arrecherebbe grosso pregiudizio al complesso problema del traffico in città, oltre che privare quest'ultima di una struttura utilizzabile per altri fini,

chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

1) se corrispondano a verità le notizie diffuse dalla stampa negli ultimi giorni;

2) se non ritenga di dover svolgere istituzionalmente un ruolo perché venga scongiurata l'ipotesi prospettata dagli organi di stampa;

3) se non ritenga opportuno riferire al Consiglio le notizie a sua conoscenza e quale sia la Sua posizione, sul problema. (335)

Interpellanza Tunis Marco Fabrizio sul problema relativo all'appalto di servizi presso l'Amministrazione regionale.

Il sottoscritto,

premesso che nel settembre 1996 la Regione autonoma della Sardegna ha bandito una gara d'appalto riguardante l'affidamento di servizi presso l'Amministrazione regionale ;

rilevato che tale gara d'appalto è stata aggiudicata alla Società A.T.I. CO.LA.COOP. a.r.l., la quale è subentrata così alla Nuova Candor S.r.l., gestore di tale servizio dal 1983 al novembre 1996;

osservato che, durante l'arco di tempo sopra indicato le maestranze della Nuova Candor S.r.l. hanno svolto con professionalità, impegno ed efficienza sia le mansioni specificatamente inerenti l'appalto sia, per taluni versi, alcune altre che hanno consentito per oltre 10 anni di sopperire a vuoti d'organico relative alla III qualifica funzionale (profilo di commesso, usciere, etc);

sottolineato che il cambio della società gestore del nuovo appalto sta delineando una probabile riorganizzazione lavorativa interna del personale, penalizzando il medesimo sia sotto il profilo professionale che quello economico;

denunciato che tale fatto rischia di innescare una situazione difficile per quanto riguarda le relazioni sindacali,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per sapere se non ritengano opportuno e necessario convocare tempestivamente le parti interessate al fine di ricercare una soluzione soddisfacente tale che salvaguardi professionalmente i lavoratori e consenta un efficace ed efficiente espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. (336)

Interpellanza Marteddu - Giagu - Ladu - Lorenzoni - Manunza - Piras - Secci - Tunis Gianfranco sulla richiesta di ricorso della Regione sarda davanti alla Corte Costituzionale per alcuni aspetti della Legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini) giudicati lesivi dell'Autonomia regionale.

I sottoscritti,

premesso che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione" (c.d. Legge Bassanini) oltre a costituire un punto fondamentale di partenza della riforma dello Stato, contiene disposizioni di particolare rilievo e interesse destinate ad incidere sull'ordinamento regionale;

considerato inoltre che in sede di esame da parte del Parlamento è stato soppresso un articolo finale che prevedeva l'applicazione della legge anche nelle regioni a Statuto speciale "nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione" e che quindi tale opportuna precisazione non compare più nel testo definitivamente approvato,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

1) quale opinione la Giunta regionale esprime sui contenuti di tale innovativa disciplina;

2) se la Giunta regionale abbia ravvisato in talune disposizioni della legge norme lesive e/o comunque limitative dell'Autonomia speciale e in particolare, ad esempio quale giudizio la Giunta dia alla disposizione di cui all'articolo 8 della citata legge in tema di atti di indirizzo e coordinamento, atteso che tale funzione statale va comunque esercitata, per quel che ci riguarda, nel rispetto dell'autonomia sancita dallo Statuto speciale per la Sardegna;

3) quale giudizio la Giunta dia delle disposizioni di cui all'articolo 9, atteso che la Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ha attribuito alla Regione competenza primaria in ordinamento degli enti locali e che spetta quindi alla Regione istituire organi di consultazione e di cooperazione tra la stessa e gli enti locali;

4) quale giudizio la Giunta dia delle prescrizioni e dei termini contenuti, sempre in via esemplificativa, negli articoli 20 e 22 della citata legge statale.

I sottoscritti interpellano inoltre la Giunta regionale per conoscere se, qualora abbia ravvisato nelle disposizioni sopra richiamate o in altre della citata legge profili di illegittimità costituzionale - analogamente a quanto considerato e giudicato da altre regioni a Statuto speciale - non ritenga di promuovere sollecitamente una impugnazione di quelle parti della Legge n. 59 del 1997 (c.d. Bassanini) davanti alla Corte Costituzionale, a tutela dei livelli di specialità attribuiti alla nostra Regione dallo Statuto di autonomia e delle norme di attuazione che, soprattutto in questo momento, vanno in ogni modo difesi. (337)

Interrogazione Fantola - Lippi - Ghirra - Murgia - Loddo, con richiesta di risposta scritta, sulla lettera che il Presidente della Federazione Italiana Tennis ha inviato ai Presidente delle società della Sardegna.

I sottoscritti premesso che:

- nelle scorse settimane si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Presidente della Federtennis;

- l'Avvocato Paolo Galgani, neopresidente eletto, ha inviato, lo scorso 28 febbraio, una lettera ad alcuni Presidenti di circoli sardi colpevoli, a suo dire, di avergli garantito il sostegno e poi di non averlo votato;

- nella missiva il Presidente Galgani conclude affermando: "Ne ho preso atto con viva amarezza e ne trarrò le opportune logiche conseguenze";

- sempre più spesso si registrano episodi nei quali, con l'alibi della cosiddetta "autonomia delle federazioni" si commettono prevaricazioni a danno di quanti cercano di sottrarsi al "dominio" di "piccoli dittatori" e alla esistenza di "staterelli" nello Stato,

chiedono di interrogare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:

I. se ritenga che in un Paese democratico possano essere considerati accettabili atteggiamenti di prepotenza e di arroganza come quello citato in premessa riguardante i club sardi;

II. se e come intenda intervenire, per le sue competenze, al fine di evitare che il tono minaccioso contenuto nella missiva di Galgani possa tradursi nel rischio di perdita del posto di lavoro per gli operatori del settore tennistico in Sardegna;

III. se e quali misure intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi che sicuramente non sono riconducibili alle norme di carattere democratico ispiranti le Federazioni sportive. (709)

Interrogazione Fantola - Fois Pietro - Loddo - Petrini, con richiesta di risposta scritta, sulla Meridiana Express

PREMESSO CHE:

u nei giorni scorsi Meridiana ha presentato una nuova Compagnia aerea dal nome Meridiana Express con sede operativa in Verona;

u i voli effettuati da questa Compagnia si svilupperanno verso destinazioni al momento coperte da Meridiana;

u nelle intenzioni della Meridiana questa nuova Compagnia dovrebbe operare con aerei ed equipaggi Meridiana e con pensionati;

CONSIDERATO CHE:

u le motivazioni della Meridiana sulla necessità di utilizzare la Compagnia Meridiana Express, ai limiti della pirateria imprenditoriale e con un disegno destinato a destabilizzare l'economia della Gallura, è di ridurre il costo del lavoro in Meridiana;

u tale motivazione è del tutto infondata in quanto le Organizzazioni sindacali hanno presentato il 14 novembre 1996, conformemente alle richieste aziendali, un piano destinato al rilancio della Compagnia che per i soli piloti, a fronte di una richiesta di tagli alle retribuzioni per 38 miliardi hanno offerto sacrifici per oltre 51 miliardi,

u che su tale piano, alla data del 27 febbraio 1997 le organizzazioni sindacali e la Meridiana non hanno trovato un accordo che per complessità tecnica dei problemi e chiara responsabilità dei vertici Meridiana, non sarà raggiungibile a breve,

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori dei trasporti, del lavoro ed del turismo per sapere:

1) se sono a conoscenza di siffatta situazione e sulle poco rassicuranti prospettive che questa comporta in termini di puro terrorismo occupazionale attraverso la strumentalizzazione della deregulation;

2) quali iniziative intendono porre in essere affinché la Sardegna non subisca l'ennesimo ricatto politico da chi ha interesse a paventare l'estinzione della Meridiana per soddisfare meri interessi privati, a discapito dell'economia Gallurese e della Sardegna intera. (710)

Interrogazione Tunis Marco Fabrizio, con richiesta di risposta scritta, su omissioni di politica amministrativa in materia di dirigenza dell'apparato della Regione.

Il sottoscritto,

PREMESSO che in data 27 dicembre 1996 è stata pubblicata la legge regionale n. 39 per definire la grave situazione in cui si è venuta a trovare la dirigenza degli uffici regionali, la cui graduatoria è stata annullata dal TAR Sardegna e dal Consiglio di Stato;

OSSERVATO che tale legge prevede di ripristinare le graduatorie degli aventi diritto mediante una commissione di concorso che, secondo il punto 4 dell'articolo 1, avrebbe dovuto essere nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge;

CONSIDERATO altresì che la legge regionale era stata rinviata dal Governo perché non era previsto un termine entro il quale le Commissioni di concorso avrebbero dovuto concludere i lavori e che di conseguenza, in sede di approvazione, il Consiglio regionale aveva posto una scadenza perentoria per il rinnovo della graduatoria;

RILEVATO che a tutt'oggi, nonostante tale scadenza, l'Assessore competente non ha ancora provveduto alla predisposizione di un atto semplice e preliminare quale la nomina della commissione giudicatrice;

RITENUTO che le ripercussioni di tale omissione sono gravissime per tutto l'apparato regionale e in particolare per l'utenza,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere se tale mancata incredibile omissione sia da considerare un "atteggiamento dilatorio" e altresì per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per far cessare la situazione di "precarietà e confusione totale" esistente nella dirigenza della Regione e anche nei dirigenti pensionati che non sanno quale "destino" viene a loro riservato e chiede di sapere se trattasi dell'ennesimo atto di inconcludenza politica-amministrativa da parte della Giunta regionale che non riesce neppure, a causa di "accidenti politici", a rispettare disposizioni e scadenze imposte dalla legge e dal Consiglio regionale. (711)

Interrogazione Cucca, con richiesta di risposta scritta, sulla riduzione dei fondi messi a disposizione della Sardegna per i lavori socialmente utili.

Il sottoscritto,

PREMESSO che la quota riservata alla Regione sarda dal Fondo per l'occupazione del Ministero del Lavoro è passata da 52 a 33 miliardi e 992 milioni (19 miliardi meno del 1996);

CONSIDERATO che se le risorse non verranno immediatamente integrate non sarà possibile approvare i progetti per l'avviamento dei disoccupati di lunga durata e finanziare per 12 mesi lo stesso numero di progetti messi in cantiere lo scorso anno per gli ex cassintegrati per i quali si prevede una spesa di 61 miliardi;

SOTTOLINEATO che perciò si rischia che i lavori socialmente utili subiscano in Sardegna un drastico ridimensionamento (lo scorso anno hanno consentito di avviare circa 8000 lavoratori tra ex cassintegrati Gepi e Insar, disoccupati di lunga durata e lavoratori usciti dalla mobilità),

chiede di interrogare l'Assessore regionale del lavoro per sapere quali atti abbia compiuto o intenda compiere presso il Governo perché vengano rispettati gli impegni assunti di una copertura finanziaria sino al febbraio 1998 e pertanto vengano reintegrate le risorse finanziarie destinate ai lavori socialmente utili. (712)

Interrogazione Frau - Masala, con richiesta di risposta scritta, sui criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I sottoscritti, premesso che:

I. in molti comuni, Sassari compresa, stanno operando le commissioni per l'assegnazione degli alloggi costruiti con fondi pubblici;

II. a Sassari la commissione ha stilato, ai sensi del bando pubblicato nel 1992, la graduatoria definitiva degli aventi titolo, fatta propria dalla Giunta municipale;

III. a norma delle disposizioni vigenti, però, la commissione, al momento della consegna degli appartamenti, deve controllare se sussistano ancora i requisiti per ogni richiedente;

IV. uno dei requisiti essenziali è il reddito che non deve superare una determinata cifra, fissata al momento della pubblicazione del bando (anno 1992) in lire 17 milioni e 500 mila;

V. molti nuclei familiari inclusi in graduatoria ed aventi diritto alla casa si vedono all'ultimo momento esclusi perché il loro reddito - relativo al 1995 - supera i 17,5 milioni sia pure per i soli effetti collegati all'inflazione, rinnovi contrattuali e altri automatismi, essendo trascorsi già alcuni anni dalla presentazione della domanda;

VI. per questi motivi, il CIPE, con propria deliberazione del 13 marzo 1995 (pubblicata sulla G.U. del 27 maggio 1995, n. 122) ha stabilito di portare il reddito annuo complessivo di ogni nucleo familiare da 17,5 milioni a 21 milioni;

VII. questa delibera del CIPE a tutt'oggi - nonostante siano trascorsi ben due anni - non è stata ancora recepita dalla Regione Sardegna, creando pertanto disparità di trattamento tra i residenti in Sardegna e tutti gli altri connazionali e mettendo le stesse commissioni addette all'assegnazione degli alloggi nelle condizioni di dover escludere dalle graduatorie gli aventi diritto, alimentando gravi contrasti sociali in categorie deboli,

chiedono di interrogare l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:

1) per quali motivi la Giunta regionale non abbia a tutt'oggi recepito la delibera del CIPE del 13 marzo 1995, che prevede l'innalzamento del limite massimo di reddito da lire 17,5 milioni a lire 21 milioni per poter avere in assegnazione un immobile di edilizia residenziale pubblica, negligenza che potrà costare cara a molti nuclei familiari incolpevoli, ma con tutti i titoli per avere un alloggio;

2) se non sia necessario intervenire - con la massima urgenza - affinché la Giunta regionale faccia propria, pur con molto ritardo, la succitata delibera CIPE, perché il mancato recepimento, oltre a creare danno e pregiudizio a coloro che di fatto erano già assegnatari, perché presenti in posizione utile nelle graduatorie, crea anche disagio per le commissioni le quali, dovendo applicare la norma precedente - ma già abbondantemente superata - devono escludere molti nuclei familiari dalla graduatoria.

Si rimarca inoltre la necessità di applicazione anche in Sardegna della delibera del CIPE prima della consegna degli immobili, perché altrimenti qualsiasi contenzioso legale che gli esclusi dovessero intraprendere porterebbe le commissioni a non poter rivedere le loro decisioni, in quanto gli immobili sarebbero già occupati da terzi. (713)

Interrogazione Liori - Frau, con richiesta di risposta scritta, sul programma di assunzione del personale nel ruolo unico regionale.

I sottoscritti, chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione, per sapere:

1) se è vero che la Giunta, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, ha intenzione di procedere all'assunzione di personale senza la preventiva ridefinizione delle dotazioni organiche per l'ultimo triennio, da effettuarsi sulla base di una attendibile rilevazione dei carichi di lavoro, come invece previsto dall'art. 1 punto 8 della L.R. 29 marzo 1993, n.12 ; se è vero che l'ultima rilevazione, deliberata dalla Giunta Regionale il 19 luglio 1994 è relativa al calcolo dei contingenti organici risultanti dall'indagine iniziata nel 1990 e conclusa nel 1992 e pertanto non più attuale alla data della delibera stessa;

2) se si è provveduto, ai sensi dell'art.5 dell'accordo contrattuale annesso al D.P.R. 14 maggio 1996 n.113, nei limiti temporali dallo stesso determinati, alla revisione dell'ordinamento professionale;

3) se, in tale contesto, si è tenuto in prioritaria considerazione, anche in termini di economicità, il progetto normativo per la riforma della amministrazione regionale e degli enti strumentali, attualmente al vaglio della competente Commissione Consiliare, in rapporto alla imminente necessità di pianificare la consistente mobilità di personale che sarà indotta dallo scioglimento di alcuni enti;

4) se è reale che in talune qualifiche funzionali, nelle quali si contempla la possibilità di assunzione di ulteriore personale, sono già stati dichiarati degli esuberi di personale, benché in altri profili professionali;

5) se si è provveduto ad analizzare la situazione attuale dell'organico regionale, nel rispetto delle legittime aspettative dei dipendenti in termini di prospettive di carriera e soprattutto di mantenimento del posto di lavoro nell'amministrazione di appartenenza; garanzie queste che potrebbero mancare nell'ipotesi di esubero di personale determinato dall'attuazione del programma dell'Esecutivo, che lo stesso ha dichiarato di voler portare a compimento in tempi brevi, consistente nel trasferimento di funzioni, competenze e personale della amministrazione regionale alle autonomie locali. E se tale programma non sia da considerarsi in contraddizione con l'acquisizione di nuovo personale;

6) se l'assunzione di personale è stata progettata nella assoluta certezza di creare posti di lavoro stabili e duraturi, senza schernire le legittime aspettative dei troppi disoccupati presenti in Sardegna, certezza che verrebbe a mancare nell'ipotesi di cui al precedente punto 5 e se sia stata considerata l'ipotesi alternativa che siano le stesse autonomie locali alle quali verranno trasferite le funzioni ad assumere direttamente il personale necessario per l'espletamento delle medesime, soluzione, questa, che garantirebbe agli assunti l'appartenenza alla amministrazione presso la quale hanno espletato il concorso e non ad altra diversa per effetto di successivo trasferimento; e se si è considerato che l'attuale personale regionale potrebbe essere utilizzato dalla stessa A.R. per lo svolgimento delle funzioni ora non compiutamente svolte e per quelle da svolgere anche per effetto dell'assorbimento di talune funzioni statali;

7) se non è da ritenersi opportuno rimandare gli interventi in materia di assunzioni dopo l'approvazione del disegno di legge regionale di adeguamento ai principi della Legge 421/92, attualmente al vaglio della competente Commissione consiliare e, presumibilmente, di imminente discussione in aula;

8) se, alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, la Giunta regionale non intenda riflettere ulteriormente sul suo programma di immediata acquisizione di personale;

9) quale sia l'impegno reale dell'esecutivo regionale per fronteggiare l'emergenza occupazione in Sardegna, in una logica volta ad affrontare il problema in termine globali e soprattutto nel rigetto di soluzioni oggi "facili" ma con implicazioni ed effetti negativi all'immediato futuro. (714)

Interrogazione Liori - Masala - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Frau - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo, con richiesta di risposta scritta, sui compensi speciali attribuiti ad alcuni dipendenti del Centro regionale di programmazione.

I sottoscritti, venuti a conoscenza che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/209/78, su proposta dell'Assessore della programmazione, sono stati attribuiti compensi speciali di lire 850.000 mensili cadauno ad una ventina di dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale in servizio presso il Centro regionale di programmazione, rivolgono al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione i seguenti requisiti:

1) per quale ragione i compensi in oggetto, afferenti al trattamento economico del personale, materia questa di stretta attinenza contrattuale, non sono stati discussi nel corso delle trattative riguardanti l'accordo contrattuale per il triennio 1994-1996? In particolare, perché l'Assessore Sassu, che faceva parte della delegazione trattante, ha ritenuto di non porre la questione in quella sede?;

2) per quale ragione si è ritenuto ancora vigente l'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, che prevedeva la possibilità dei compensi speciali in argomento? Tale articolo non è forse da ritenersi abrogato in forza della sua lettura alla luce delle norme successive, così come efficacemente illustrato dall'Assessore del personale nel parere fornito con nota prot. N. 25705 del 23 giugno 1995 (alla cui attenta lettura si rimanda)?
Per quali ragioni si è ritenuto di non accogliere il parere di cui sopra? Quali sono, in dettaglio, i punti che non si condividono e perché?;

3) la Giunta è a conoscenza del rilievo formale della Corte dei Conti n. 710 del 30 dicembre 1986, che esplicitamente osserva come l'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1962, sia da ritenersi abrogato per effetto dell'articolo 72 della legge regionale n. 51 del 1978?;

4) posto che nella deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1996, n. 33/10, l'attribuzione dei compensi speciali al personale del Centro di programmazione viene motivato, sotto il profilo del merito, dall'esigenza di evitare sperequazioni retributive all'interno del Centro, qual è il pensiero dell'Assessore Sassu riguardo alla circostanza che ad altri dipendenti in servizio presso il Centro stesso non è stata attribuita detta indennità né la stessa viene percepita da altri dipendenti dell'Amministrazione di qualifica pari o superiore in servizio presso gli altri uffici dell'Amministrazione? Più specificamente, considerato che nella già citata nota dell'Assessorato del personale prot. N. 25705 del 23 giugno 1995 veniva esaurientemente spiegato, con dettagliati riferimenti normativi, che "...la tipologia dell'attività del Centro non è esclusiva del Centro stesso, così come non sono esclusivi i criteri di utilizzazione del personale e la natura e il livello di complessità delle prestazioni degli addetti, in quanto previsti dalle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Regione", non ritengono i destinatari della presente interrogazione che l'attribuzione di dette indennità costituisca sperequazione retributiva rispetto al restante personale regionale? Si chiede espressamente di chiarire in dettaglio le ragioni della differenza di trattamento economico tra il personale del Centro e il rimanente personale regionale in servizio presso altri uffici e se quest'ultimo, a parità di qualifica, svolga mansioni meritevoli di inferiore retribuzione;

5) nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/35 del 23 febbraio 1996 viene riportata, tra le varie osservazioni a sostegno dell'assunto secondo il quale sussisteva una sperequazione nei confronti del personale a cui è stata poi corrisposta l'indennità in argomento, quella secondo la quale detto personale non poteva beneficiare delle più favorevoli prospettive di carriera offerte agli altri dipendenti regionali in servizio presso strutture articolate in servizi e settori, articolazione di cui il Centro regionale di programmazione è privo. Si è riflettuto sul fatto che la maggior parte del personale di settima e ottava qualifica della Regione, che vanta nella generalità anche superiore anzianità di servizio rispetto al personale del Centro, non è a tutt'oggi titolare di alcun incarico di coordinamento? E che, in ogni caso, la normativa sulle nomine prevede la comparazione tra tutti i dipendenti della stessa qualifica per ogni categoria di incarico a prescindere dall'Assessorato di appartenenza? Si chiede di riferire in maniera puntuale il pensiero della Giunta in proposito, in particolare quello dell'Assessore Sassu;

6) il D.P.G. n. 2/209/78 che attribuisce i compensi in oggetto, è stato emanato il 2 agosto 1996, il 2 agosto è stato vistato dalla Ragioneria Generale e ancora il 2 agosto è stato registrato dalla Corte dei Conti: si chiede di spiegare le ragioni di tale celerità e per quale ragione sono stati posposti atti cronologicamente precedenti. Inoltre, per quale ragione si è ritenuta più urgente la tutela di tale interesse, inerente ad un gruppo ristretto di dipendenti, rispetto agli obblighi nei confronti del restante personale derivanti per la Giunta dall'accordo contrattuale per il triennio 1994-1996, inevasi alla data del 2 agosto e a tutt'oggi (indennità mensa, costituzione delle varie commissioni per la riforma del FITQ, per il riordino professionale, ecc.);

7) in data 4 ottobre 1995 i dipendenti interessati all'indennità speciale si sono astenuti dal lavoro, proclamando uno sciopero al di fuori delle procedure ordinarie e con una sola giornata di preavviso, pertanto in violazione di legge. Si vuole sapere se l'Amministrazione ha assunto provvedimenti disciplinari in proposito e, in caso di risposta negativa, perché non lo ha fatto. (715)

Interrogazione Frau - Masala, con richiesta di risposta scritta, sul calendario degli incontri con le parti sociali.

I sottoscritti chiedono di interrogare l' Assessore del lavoro per sapere:

1) se nell'ambito degli incontri con le parti sociali per esaminare il documento per il "Patto del lavoro" intenda incontrare, oltre la triplice sindacale, contigua politicamente al governo regionale, anche le altre organizzazioni autonome dei lavoratori e segnatamente l'UGL (ex CISNAL) che sicuramente ha pari dignità, rappresentatività, ruolo e finzione nel mondo del lavoro,

2) per quali motivi le Istituzioni Regionali continuino nell'ostracismo ai danni di una parte importante del mondo del lavoro organizzato, in violazione di numerose sentenze della Magistratura che hanno già censurato tali comportamenti e nonostante pubblici impegni, assunti in più occasioni, da parte di autorevoli esponenti del governo regionale. (716)

Interrogazione Frau, con richiesta di risposta scritta, sulla strada provinciale Chiaramonti - Ploaghe.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore dei lavori pubblici per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di estremo degrado e di pericolosità della strada provinciale Chiaramonti - Ploaghe ormai ridotta, per assoluta mancanza di manutenzione, ad un vero percorso di guerra;

2) quali passi intenda assumere nei riguardi dell'Amministrazione provinciale di Sassari, competente in materia, affinché si dia corso, con la massima urgenza, alla realizzazione del progetto di ripristino del manto stradale predisposto circa un anno fa e mai attuato prima che si verifichino danni a persone e cose.

Si rimarca che buona parte di questa strada provinciale serve anche quale collegamento tra la direttissima Sassari - Tempio e la strada statale 127 Osilo - Nulvi ed è pertanto largamente utilizzata anche dagli automobilisti nulvesi, sempre in attesa della realizzazione della tanto sospirata "strada per l'Anglona". (717)

Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di intervenire da parte della Giunta regionale presso il Ministro dei Lavori Pubblici per richiedere la riapertura dei termini di legge per il condono edilizio.

Il sottoscritto,

premesso che la legislazione corrente nella sanatoria degli abusi edilizi prevede la scadenza dei termini di legge per il pagamento dell'oblazione al 31 marzo u.s.;

considerato che tali norme di sanatoria non hanno potuto essere osservate da tutti i cittadini interessati nei Comuni di Sassari e dell'intera Sardegna, nonché in numerose regioni italiane, poiché in molti casi riguardano cittadini, abusivi di necessità, non abbienti che non hanno avuto la possibilità di mettersi in regola nonostante la buona volontà, per mancanza di disponibilità finanziarie;

rilevato che gli stessi abusi non sanati spesso sono di specifica necessità e che la mora prevista per questi casi triplicava il valore economico della sanatoria, risulta evidente che nei casi di coloro che non hanno potuto regolarizzare la propria posizione si manifesta una vera e propria impossibilità a versare l'oblazione allo Stato;

ritenuto, altresì, che con la riapertura dei termini per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi, sia da valutare positivamente l'ipotesi di una riapertura dei termini generali per la sanatoria degli abusi edilizi di modeste dimensioni,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se intendono intervenire presso il Ministro dei Lavori Pubblici per richiedere uno slittamento dei termini di legge che consenta una proroga per regolarizzare il versamento dell'oblazione di sanatoria per gli abusi edilizi anche a coloro che fino ad oggi non ne hanno avuto la possibilità oggettiva e per sapere se ritengano opportuno di chiedere la riapertura dei termini generali per la sanatoria degli abusi edilizi di modeste dimensioni. (718)

Interrogazione Nizzi - Pittalis - Marras - Balletto - Bertolotti - Pirastu - Oppia - Casu - Biancareddu - Usai Edoardo - Liori, con richiesta di risposta scritta, sulla perdita dei finanziamenti della U.E. per il Centro Intermodale di Olbia.

I sottoscritti,

premesso che la Comunità Montana n. 4 "Riviera di Gallura", a seguito di regolare convenzione, approvata con decreto dell'Assessore regionale della programmazione n. 486 del 22 settembre 1992, sta predisponendo un apposito progetto per il "recupero del centro storico di Olbia mediante spostamenti degli impianti ferroviari";

considerato che detto progetto finanziato dal C.I.P.E. con delibera n. 6453 del 21 dicembre 1989 è conforme:

- allo schema di progetto allegato alla scheda prot. n. 1126 del 21 aprile 1987 presentata della Comunità Montana n. 4 al Dipartimento per il mezzogiorno, tramite l'Assessorato regionale della programmazione, per il finanziamento dello studio con i fondi della Legge 64/1986;

- alla variante al Piano di fabbricazione, approvata con decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica n. 370/U del 24 aprile 1986 e con successivo decreto dell'Assessore n. 1151/U del 17 luglio 1987 che ha recepito il tracciato dei diversi tronchi di linea ferroviaria suggeriti dalle F. S.;

- alle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti vigente;

rilevato che di detto progetto risulta già elaborato e consegnato lo "Studio preliminare generale tecnico economico", come prescrive il Disciplinare dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno, allegato alla convenzione per l'incarico di progettazione, nonché il "Progetto di massima della prima fase organica e funzionale dello spostamento degli impianti ferroviari", come da programma di lavoro che fa parte integrante della Convenzione stipulata fra l'Assessore regionale della programmazione e il Presidente della Comunità Montana n. 4, per l'utilizzazione del finanziamento C.I.P.E.;

rilevato altresì che sia il progetto preliminare generale che il progetto della 1a fase organica e funzionale risultano fra l'altro approvati:

- dall'Assessorato regionale dei beni culturali (lettera 8044/TPSS del 15 luglio 1994);

- dalle F.S. S.p.A. con note D.R./P.R./009/727 del 29 luglio 1994 e P/1861/REG 15 del 02 dicembre 1994;

- dall'ANAS con nota n. 27983 del 18 dicembre 1994;

- dal Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Olbia con prot. n. 1463 del 16 dicembre 1994;

- dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione con nota prot. n. 723 del 1 marzo 1995;

visto che, nonostante questi ed altri pareri favorevoli e di approvazione, il C.T.A.R., cui in data 28 marzo 1994 erano stati rimessi gli elaborati progettuali per il parere di competenza, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, nella seduta del 15 maggio 1995 ha ritenuto di sospendere l'esame del progetto al fine di acquisire gli opportuni elementi sulla compatibilità dell'intervento con la realizzazione del Centro Intermodale di Olbia, in zona Micaleddu (Enas) che lo stesso C.T.A.R., aveva in precedenza approvato con voto n. 20394 del 28 settembre 1993, e che era, secondo le affermazioni del C.T.A.R. medesimo, in fase di avanzata attuazione da parte della società P.T.M.;

considerato che contrariamente a quanto affermato in quella occasione dal C.T.A.R. il Centro Intermodale di Enas, allora non era stato ancora nemmeno appaltato perché mancava, tra l'altro, l'approvazione del Consiglio comunale di Olbia che non aveva ancora potuto attivare la necessaria variante al Piano di fabbricazione dell'area interessata al progetto P.T.M., classificata zona irrigua con notevoli vincoli archeologici. Sul medesimo progetto mancava, peraltro, l'approvazione delle F.S. e quella del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Olbia, cui compete la programmazione e la realizzazione degli interventi e delle opere destinate allo sviluppo industriale del territorio;

verificato che ricevuti i necessari, ovvi, chiarimenti in merito da parte della Comunità Montana n. 4, il C.T.A.R., con nota n. 151 del 25 ottobre 1995, si è dichiarato incompetente ad esprimere un qualunque parere tecnico sul progetto della Comunità Montana n. 4 prima che la Giunta regionale si fosse pronunciata sulle iniziative programmatorie a modifica di quelle esistenti;

verificato altresì che la proposta di variante al Piano di fabbricazione, successivamente deliberata dal Consiglio comunale di Olbia in data 12 gennaio 1996, è stata respinta dal Co.Re.Co. nella seduta dell'11 giugno 1996 con nota n. 647/01/96 del 12 gennaio 1996;

constatato che la Comunità Europea ha recentemente ritirato il finanziamento già concesso sul progetto di Enas, in quanto inesistente e comunque irrealizzabile perché la spesa sarebbe dovuta essere effettuata entro il 31 dicembre 1996,

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1) se corrisponde al vero la definitiva perdita del finanziamento dell'U.E.;

2) per conoscere i motivi per cui la Giunta regionale, come richiesto dal C.T.A.R. con nota 151 del 25 ottobre 1995, non abbia avuto finora modo di pronunciarsi sulla presunta incompatibilità intravista dal C.T.A.R. fra un progetto redatto nel rispetto di tutti gli atti programmatori esistenti e di tutte le convenzioni stipulate in merito, quello della Comunità Montana n. 4, del cosiddetto progetto del Centro Intermodale di Enas che di regolare non ha nulla, nemmeno l'approvazione del C.T.A.R.;

3) se non ritengano di doversi attivare affinché anche Olbia abbia la possibilità di avere il proprio Centro Intermodale ubicato così come previsto dalle normative regionali del Piano Regionale dei Trasporti vigenti;

4) quali ulteriori azioni intendano intraprendere affinché il tutto venga positivamente risolto in tempi brevi. (719)

Interrogazione Vassallo, con richiesta di risposta scritta, sull'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Il sottoscritto,

accertato che il Comune di Sassari sta procedendo alla formazione della graduatoria definitiva per l'occupazione di alloggi di edilizia popolare;

verificato che la commissione comunale competente si trova attualmente nell'impossibilità di recepire l'adeguamento operato dal CIPE;

considerato che nella legge regionale n. 8 pubblicata 1'8 marzo 1997, all'art. 8, comma 7, è previsto che la revisione dei parametri è disposta obbligatoriamente dalla Giunta regionale in caso di mancato adeguamento da parte del CIPE;

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere se l'adeguamento succitato sia stato disposto, se non ritenga inoltre opportuno comunicare a tutti i Comuni della Sardegna, dove sono in corso le assegnazioni di alloggi popolari, l'attuale disposizione legislativa onde evitare inutili tensioni e ricorsi al TAR che produrrebbero il risultato di un ulteriore ritardo nell'assegnazione degli alloggi stessi con grave pregiudizio per tutti quei cittadini che da anni aspettano una sistemazione dignitosa. (720)

Interrogazione Tunis Marco Fabrizio, con richiesta di risposta scritta, sul conferimento di incarichi dirigenziali presso gli Ospedali dell'ASL 7.

Il sottoscritto,

premesso che il Direttore Generale dell'ASL 7 (Carbonia), nel quadro della riorganizzazione del personale e delle funzioni negli ospedali facenti parte precedentemente delle USL 16 (Iglesias) e USL 17 (Carbonia) sta per procedere al conferimento, tra l'altro, degli incarichi dirigenziali;

osservato che tali incarichi dovrebbero essere affidati a dipendenti che abbiano acquisito esperienza e capacità professionali documentate da riconosciuti titoli, quindi idonei a svolgere efficacemente un ruolo determinante per una buona funzionalità della ASL stessa,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale per sapere se non ritengano opportuno e necessario acquisire informazioni presso la Direzione della ASL 7 per sapere quali criteri oggettivi la stessa intenda utilizzare per la selezione dei candidati al conferimento degli incarichi, salvaguardando le specificità professionali acquisite e le anzianità di servizio, evitando altresì le eventuali incompatibilità esistenti e chiede inoltre di conoscere quali furono i criteri in base ai quali sono state adottate le nomine dal 1989 ad oggi. (721)

Interrogazione Scano - Berria - Cugini - Ghirra sulle sedi per le prove d'esame dei due concorsi speciali pubblici per 227 posti indetti dal Ministero delle Finanze.

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere se sia a conoscenza del fatto che le prove d'esame dei concorsi speciali pubblici per 227 posti, indetti dal Ministero delle Finanze, sono fissate per il 30 aprile, il 2 e 3 maggio nelle città di Milano, Genova e Napoli.

Questo fatto comporterà come conseguenza che almeno 30.000 partecipanti, provenienti dalla Sardegna, dovranno recarsi, con un pesante onere economico, presso quelle sedi entro la mattina del 30 aprile, rischiando in questo modo di mettere in crisi il sistema dei trasporti tra la Sardegna e la penisola nelle giornate precedenti e successive le date delle prove.

Considerato che le sedi degli uffici destinatari dei vincitori delle prove sono Cagliari e Trento, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere presso il Ministero delle Finanze perché le prove d'esame si svolgano nella nostra Isola, tenuto anche conto della onerosità della trasferta per i partecipanti residenti in Sardegna. (722)

Interrogazione Fois Pietro, con richiesta di risposta scritta, sulla problematica riguardante gli interventi di protezione sulla costa algherese.

Il sottoscritto, considerato che:

- la situazione in cui versano gli arenili algheresi ed in particolare la spiaggia che unisce Alghero alla borgata di Fertilia è di estrema gravità;

- tale tratto di costa, caratterizzato da circa 6 km di sabbia, è interessato da diversi anni da un fenomeno di progressiva erosione che ne va riducendo la profondità, tanto che si possono misurare in alcuni punti arretramenti dell'arenile di oltre 70 metri;

- al suddetto fenomeno, diversi anni fa, si è posto parziale rimedio con la costruzione di alcuni sbarramenti paralleli alla linea di costa che di fatto hanno frenato l'erosione ed hanno permesso la parziale ricostituzione della spiaggia nelle porzioni protette;

- l'opera di protezione ha riguardato solo il tratto di litorale compreso tra la città e lo stabilimento balneare "Novelli", lasciando scoperta la porzione di spiaggia che va sotto il nome di "Maria Pia" e che raggiunge il borgo di Fertilia,

chiede di interrogare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:

1) se non ritengano urgente ed indispensabile un immediato intervento che, tenendo conto delle più recenti acquisizioni del mondo scientifico riguardo alla problematica dell'erosione dei litorali sabbiosi, risulti idoneo a proteggere, sia pur provvisoriamente, almeno quelle parti più colpite, atteso che il fenomeno sta mettendo in gravissima difficoltà gli operatori turistici e sta privando di un bene inestimabile l'intera popolazione del territorio;

2) se non ritengano, nel contempo, necessario avviare, con apposito finanziamento, uno studio generale sul fenomeno sopra descritto al fine di stabilire gli interventi più opportuni per il ripascimento dei litorali sabbiosi di Alghero.

E' importante sottolineare come la spiaggia di Maria Pia rivesta un ruolo di primaria importanza sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello turistico, tanto che ben otto alberghi e numerosi altri servizi (ristoranti, bar, campeggi, etc.) sono sorti lungo quel litorale che durante il periodo estivo è frequentato da migliaia di bagnanti e che un mancato intervento da parte della Regione potrebbe vanificare le giuste aspettative della popolazione algherese. (723)

Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sulla forte protesta dei lavoratori "socialmente utili", in particolare del sassarese, per i gravissimi ritardi della Regione nell'accreditamento della propria quota dei sussidi previsti dalla vigente normativa.

Il sottoscritto,

premesso che per via del mancato accreditamento da parte della Regione della quota dei sussidi destinati ai lavoratori ex cassintegrati, in mobilità e disoccupati di lunga durata, i cosiddetti lavoratori "socialmente utili", si stanno verificando disordini e malumori in tutta la Sardegna e, in particolare, nella zona di Porto Torres e del sassarese, dove il numero di tali lavoratori è ingente a causa della grave crisi del settore industriale;

considerato che il già magro sussidio previsto dalle recenti normative che disciplinano l'impiego della citata categoria di lavoratori, nel mese di aprile viene ulteriormente ridotto dalla mancanza della quota a carico della Regione, mancanza dovuta ai ritardi burocratici dell'ingranaggio dei pagamenti regionali e che questo fatto sta portando i lavoratori socialmente utili alla disperata e legittima protesta di questi ultimi giorni;

ritenuto iniquo che la Regione, invece di creare una corsia preferenziale di erogazione dei sussidi previsti, aggravi ulteriormente con i suoi ritardi politico - burocratici la disperata situazione di crisi economica e di umiliazione sociale in cui versa tale categoria;

rilevato che anche i Comuni si stanno attivando per sollecitare la firma del decreto di pagamento, da parte dell'Assessore competente, della quota del sussidio spettante alla Regione, quota che ammonta a lire 200.000, oltre al rimborso chilometrico, che potrà sembrare ben poca cosa agli Amministratori regionali ma che per coloro che con poco più di un milione al mese mantengono anche una famiglia significa essere ridotti alla fame,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale del lavoro per conoscere quali urgenti iniziative intendono assumere per risolvere l'increscioso problema dell'accreditamento della quota regionale del sussidio destinato ai lavoratori socialmente utili, affinché vengano eliminati i vergognosi ritardi sui pagamenti dovuti quasi esclusivamente alla mancanza della firma sul decreto assessoriale e affinché la già martoriata categoria di lavoratori possa usufruire dell'intero sussidio previsto dalla vigente normativa che non è certo gran cosa e non può essere ulteriormente depauperato solo per le intollerabili lungaggini della Giunta regionale. (724)

Mozione Pittalis - Masala - Amadu - Bertolotti - Floris - Tunis Marco Fabrizio - Marras - Nizzi - Oppia - Balletto - Casu - Granara - Frau - Liori - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo - Lombardo - Federici - Milia - Biancareddu - Lippi - Pirastu sulla crisi albanese ed il contegno dello Stato italiano e della Comunità Europea.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la grave crisi che vive il popolo albanese e il drammatico episodio dell'incidente che ha coinvolto una motonave albanese e la corvetta Sibilla della Marina Militare italiana, causando la morte di 85 persone, non possono certamente non essere considerati come un problema che riguarda l'intera collettività nazionale;

- pare opportuno che, in simili frangenti e dinanzi a crisi di così vasta portata umanitaria, l'Italia tenga fede ai suoi impegni internazionali in concerto con l'Unione Europea;

- sembra necessario che le singole autonomie regionali esprimano la loro solidarietà al popolo albanese per il lutto che lo ha così duramente colpito,

impegna la Giunta regionale

1) ad esprimere il cordoglio e la solidarietà della Sardegna al popolo albanese;

2) a farsi parte diligente presso il Governo nazionale perché siano al più presto messe in atto politiche che riescano a contemperare l'esigenza di rispetto della legalità con l'imprescindibile rispetto che si deve agli individui soprattutto in momenti di crisi drammatiche e complesse quali quelle che l'Albania vive ora. (113)

Mozione Liori - Masala - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Frau - Locci sulla minacciata chiusura di numerosi uffici postali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che l'Ente Poste ha minacciato di chiudere 174 uffici periferici in Sardegna, numero che potrebbe aumentare sulla base del "progetto d'impresa" che l'ente dovrebbe presentare a fine mese;

CONSIDERATO che tale provvedimento si aggiunge a tanti altri posti in essere dallo Stato a sfavore di numerosi piccoli comuni (riduzione delle caserme, stazioni ferroviarie, scuole), con la conseguenza sia di accentuare la sfiducia di queste ultime nei confronti delle istituzioni, sia di provocare lo spopolamento delle zone interne con gravi squilibri sociali ed economici e sia di aggravare la disoccupazione giovanile,

impegna

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale a predisporre un piano straordinario regionale per la copertura dei costi del servizio sociale regionale. (114)

Mozione Bonesu - Montis - Concas - Vassallo - La Rosa sull'intervento italiano in Albania.

IL CONSIGLIO REGIONALE

AVENDO APPRESO della volontà del Governo di impegnare l'Italia in un intervento militare in Albania, anche se dichiarato a fini umanitari;

RITENUTO CHE a norma della Costituzione le forze armate possono essere utilizzate esclusivamente a difesa della Repubblica e che nessuna minaccia viene dall'Albania;

RILEVATO CHE la spedizione appare, anche per espresse dichiarazioni di membri del Governo, come un intervento negli affari interni di un altro paese;

RITENUTO CHE i precedenti storici dei rapporti fra Italia e Albania presentano già pagine non edificanti e che recenti tragici episodi non hanno certamente contribuito alla popolarità dell'Italia e delle sue forze armate;

RILEVATO CHE gli interessi economici dell'Italia in Albania non appaiono rilevanti e che coloro che, sfruttando le condizioni ambientali di basso costo del lavoro e di una carenza diffusa di legalità, hanno investito in Albania, ben sapevano di investire in un Paese privo di stabilità politica, sociale ed economica;

CONSIDERATO lo scarso impegno degli altri Paesi nella vicenda e il fatto che la spedizione, formalmente sotto l'egida dell'ONU, sarà in gran parte a spese dell'Italia e con impegno prevalente di forze armate italiane;

RITENUTO CHE l'esito della missione, considerata la situazione di caos e di contrasti di mafie e di clan esistenti in Albania e la presenza di governanti inetti e screditati contro cui si è scatenata la collera popolare, è tutt'altro che sicuro e che è fondato il rischio di ripetizioni della negativa esperienza della Somalia;

CONSIDERATO CHE:

- la missione potrebbe persino rafforzare il potere della malavita albanese e dare una maggiore possibilità di sviluppare i rapporti già floridi con la malavita italiana;

- gli interessi in gioco non valgono per l'Italia il notevole esborso finanziario, né il rischio della vita e dell'integrità fisica dei militari impegnati, e che migliori risultati si possono ottenere per via politica, e con adeguato uso di strumenti di pressione economica, mediante l'elezione di un governo democratico e l'addestramento di forze di polizia albanesi;

- lo sforzo militare in Albania appare poco comprensibile per la Sardegna ove necessiterebbe maggiore sicurezza per i cittadini;

- i nuovi impegni finanziari potrebbero indebolire l'impegno dello Stato limitando le risorse e i mezzi atti a superare la difficile crisi economica dell'Italia e in particolare della Sardegna;

RILEVATO CHE i preannunciati tagli al bilancio della difesa per finanziare la spedizione rischiano di tramutarsi in ulteriori tagli agli indennizzi per le servitù militari,

esprime

la propria contrarietà all'intervento armato in Albania. (115)

Mozione Bertolotti - Biancareddu - Lippi - Lombardo - Nizzi - Granara - Pittalis sulla tassa per l'Europa.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO che con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 è stata istituita la cosiddetta "tassa per l'Europa";

RILEVATO che tale imposizione rappresenta un ulteriore pesante sacrificio per una Regione gravemente colpita da emergenze socio economiche come la Sardegna;

CONSIDERATO che il Governo centrale ha tralasciato di avviare seri interventi per dotare la Sardegna delle dovute infrastrutture nei trasporti, nelle telecomunicazioni a sostegno delle attività produttive e per lo sviluppo della occupazione e che tali mancati interventi sono causa non secondaria del grave fenomeno della disoccupazione;

CONSIDERATO altresì che i provvedimenti assunti negli ultimi tempi dal Governo centrale hanno drasticamente ridotto i fondi per la Sardegna compromettendo la prestazione anche di servizi fondamentali per la comunità civile;

RITENUTO che tali mancanze, di fatto, creano gravi limiti nel processo di integrazione europea, ai sardi e alla Sardegna;

impegna il Presidente della Giunta regionale

a chiedere al Governo la esenzione, per i contribuenti residenti in Sardegna, dal contributo straordinario sui redditi di cui all'articolo 3 della Legge n. 662 del 1996 fino all'adozione di provvedimenti urgenti che consentano la realizzazione di un piano pluriennale di interventi infrastrutturali atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Sardegna e ai sardi di partecipare attivamente al processo di integrazione europea. (116)