Seduta n.98 del 10/04/2015
XCVIII Seduta
Venerdì 10 aprile 2015
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta è aperta alle ore 10 e 23.
FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° aprile 2015 (94), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Fabrizio Anedda, Lorenzo Cozzolino, Salvatore Demontis e Gianmario Tendas hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 10 aprile 2015.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 130.
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 sono stati presentati i seguenti emendamenti: soppressivo totale numero 224, i soppressivi parziali numero 196, 85, 195, 194, 344, 66, 343, 342, 192, 340, 341, 191, 190, 189, 188, 234, 233 uguale al 305, 304, 471, 347, 346, 345, 417, 131, 502 emendato dal 621 che però è dichiarato inammissibile, 470, 283, 285, 286, 501, 7, 418, e gli aggiuntivi numero 132 con un emendamento sostitutivo totale, il numero 629, e il 99.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti:
Art. 25
Disposizioni comuni
1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale del 20 dicembre 1983 n. 2266/U.
2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volumetrico, ma sono detratti dall'ammontare complessivo dell'incremento volumetrico calcolato.
3. L'incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell'edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell'edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l'intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;
b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l'arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici;
c) essere realizzato con materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l'apporto energetico per soddisfare le esigenze di riscaldamento e di raffreddamento.
4. L'incremento volumetrico:
a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico/edilizie comunali e regionali;
c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico/edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, limitatamente ai casi in cui l'incremento volumetrico sia interno al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell'edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.
5. Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 19 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d'uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell'articolo 19.
6. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 21 e 22 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d'uso.
7. L'unità immobiliare risultante dall'incremento volumetrico previsto dall'articolo 19, commi 3 e 4, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie netta superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l'incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall'unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.
8. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina più prossimo all'edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.
9. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.
10. L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
11. L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 8 del decreto assessoriale 23 dicembre 1983 n. 2266/U. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
12. L'incremento volumetrico previsto dagli articoli 19, 20 e 21 può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali, previa verifica del dimezzamento delle volumetrie nell'ipotesi di interventi ricadenti nella zona urbanistica omogenea F. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l'intera volumetria assentibile.
13. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all'interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall'amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti è vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell'amministrazione comunale.
14. Il termine ordinario per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell'interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.
EMENDAMENTO soppressivo totale PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.
Articolo 25
L'articolo 25 è soppresso. (224)
EMENDAMENTO soppressivo parziale PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 1 dell'articolo 25 è soppresso. (196)
EMENDAMENTO soppressivo parziale AGUS - PIZZUTO - Daniele COCCO - LAI.
Articolo 25
All'Art. 25 i commi 2, 4 lettera c) e 5 sono soppressi. (85)
EMENDAMENTO soppressivo parziale PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 2 dell'articolo 25 è soppresso. (195)
EMENDAMENTO soppressivo parziale PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 3 dell'articolo 25 è soppresso. (194)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
La lettera a), comma 3 dell'articolo 25 è soppressa. (344)
EMENDAMENTO soppressivo parziale RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.
Articolo 25
La lettera "a" del comma 3 dell'art. 25 è soppressa dalla parola "inserirsi" alla parola "contesto". (66)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
La lettera b), comma 3 dell'articolo 25 è soppressa. (343)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
La lettera c), comma 3 dell'articolo 25 è soppressa. (342)
EMENDAMENTO soppressivo parziale PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 4 dell'articolo 25 è soppresso. (192)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
La lettera b),comma 4 dell'articolo 25 è soppressa. (340)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
La lettera c), comma 4 dell'articolo 25 è soppressa. (341)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOCCI - PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 5 dell'articolo 25 è soppresso. (191)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOCCI - PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 6 dell'articolo 25 è soppresso. (190)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOCCI - PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 7 dell'articolo 25 è soppresso. (189)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOCCI - PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 8 dell'articolo 25 è soppresso. (188)
EMENDAMENTO soppressivo parziale Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 9 dell'articolo 25 è soppresso. (234)
EMENDAMENTO soppressivo parziale Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI - TEDDE.
Articolo 25
Il comma 10 dell'articolo 25 è soppresso. (233)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOCCI - PERU - Oscar CHERCHI - PITTALIS - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS.
Articolo 25
Il comma 10 dell'articolo 25 è soppresso. (305)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
Il comma 11 dell'articolo 25 è soppresso. (304)
EMENDAMENTO soppressivo parziale FASOLINO - PITTALIS - TEDDE - Alessandra ZEDDA - LOCCI - Oscar CHERCHI - PERU.
Articolo 25
All'articolo 25, comma 11, le parole "da individuarsi con deliberazione del Consiglio comunale" sono soppresse. (471)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
Il comma 12 dell'articolo 25 è soppresso. (347)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
Il comma 13 dell'articolo 25 è soppresso. (346)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 25
Il comma 14 dell'articolo 25 è soppresso. (345)
EMENDAMENTO soppressivo parziale FASOLINO - PITTALIS - TEDDE - Alessandra ZEDDA - LOCCI - Oscar CHERCHI - PERU.
Articolo 25
All'articolo 25, comma 14, le parole "qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti." sono soppresse. (417)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE.
Articolo 25
All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzate a diminuire l'apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;
d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l'intervento riguardi edifici tipici dell'architettura locale.". (131)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE.
Articolo 25
All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 4, nella lettera c), il periodo "limitatamente ai casi in cui l'incremento volumetrico sia interno al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell'edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo" è sostituito da "solamente nei casi in cui l'incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell'edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo; (502)
EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 502 aggiuntivo Alessandra ZEDDA - PITTALIS.
Articolo 25
Modifica articolo 16 delle Linee guida LR 12.06.2006 n. 9
Articolo 16
(Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL)
Al fine di rendere operativi i PUL e i Piani di Gestione, le concessioni in corso di vigenza incompatibili con le previsioni degli stessi, devono essere riposizionate ed adeguate secondo quanto previsto nel PUL.
L'adeguamento alle eventuali nuove tipologie strutturali richieste dai PUL o dai Piani di Gestione dovrà essere completato entro il termine di 36 mesi dall'approvazione dei piani medesimi.
In caso di riposizionamento delle concessioni, conseguenti all'attuazione del PUL o dei Piani di Gestione, si applica l'art. 15 per il ristoro degli oneri sostenuti.
La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione, nel caso in cui non avvenga entro 36 mesi dall'approvazione dei PUL, costituisce motivo di revoca della medesima ai sensi e in applicazione dell'art. 42 del codice della navigazione.
Nell'ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza per effetto delle proroghe delle concessioni medesime, disposte dall'art. 1, comma 18 del D.L. 30/12/2009, N. 194, come modificato dalla legge di conversione 26/02/10, N. 25 e ss.mm.ii., e scadenti al 31/12/2020, non trovino capienza nei PUL o nei Piani di Gestione approvati, le medesime, ove non sussistano gravi motivi di pubblico interesse che ne impongano la rimozione, attinenti a tutela ambientale e paesaggistica accertati a seguito della procedura di VAS, permangono nel sito oggetto di concessione sino alla scadenza disposta con le norme di cui sopra.
Le amministrazioni comunali dovranno presentare in allegato al PUL, per le finalità di cui al successivo articolo 22, comma 2, una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione cartografica esplicativa delle modalità di attuazione del piano del PUL, in riferimento alle tutele poste dai precedenti commi a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta dall'art. 1 comma 18 del D.L. 30/12/2009, N. 194, come modificato dalla legge di conversione 26/02/10, N. 25, dall'art. 34 duodecies, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012, N. 221 e, successivamente, dall'art. 1 comma 547, Legge 24/12/2012, N. 228 e scadenti al 31/12/2020. (621)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO - PITTALIS - TEDDE - Alessandra ZEDDA - LOCCI - Oscar CHERCHI - PERU.
Articolo 25
All'articolo 25, comma 5, la parola "successivamente " è sostituita con "contestualmente". (470)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale TOCCO - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNIS - Alessandra ZEDDA.
Articolo 25
All'art. 25 comma 7, le parole "superficie netta superiore a 70 metri quadri" sono sostituite con "superficie utile residenziale superiore a 50 metri quadri". (283)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale TOCCO - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNIS - Alessandra ZEDDA.
Articolo 25
All'art. 25 comma 10, le parole "inferiore a 20 metri quadri" sono sostituite con "inferiore a 12,5 metri quadri e comunque in misura non inferiore a uno stallo di sosta". (285)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale TOCCO - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNIS - Alessandra ZEDDA.
Articolo 25
Al1'art. 25 comma 10, le parole "monetizzazione delle aree a parcheggi' sono sostituite con "monetizzazione della superficie a parcheggi mancante al raggiungimento della superficie di uno stallo". (286)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE.
Articolo 25
All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
c) il comma 12 è sostituito da:
"L'incremento volumetrico previsto dagli articoli 19, 20 e 21, salvo i limiti di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l'intera volumetria assentibile." (501)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DEDONI - COSSA - CRISPONI.
Articolo 25
All'articolo 25, comma 13, le parole "sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "nelle zone omogenee A, B, C e D sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall'amministrazione comunale, mentre per le zone F si applica una maggiorazione del 100 per cento se localizzate nella fascia dei 300 metri dalla battigia e 50 per cento se localizzate oltre tale distanza dalla battigia." (7)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FASOLINO - PITTALIS - TEDDE - Alessandra ZEDDA - LOCCI - Oscar CHERCHI - PERU.
Articolo 25
All'articolo 25, comma 14, le parole "di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti." sono sostituite con "di una quota fissa stabilita dall'Amministrazione Comunale". (418)
EMENDAMENTO aggiuntivo Pier Mario MANCA - Augusto CHERCHI - UNALI.
Articolo 25
All'articolo 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5 bis. sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell'art 19, comma 2 è istituito un vincolo decennale di non variazione della destinazione d'uso da trascriversi nei registri immobiliari". (99)
EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE.
Articolo 25
All'articolo 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Sulle nuove volumetria realizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è istituito un vincolo decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari." (132)
EMENDAMENTO all'EMENDAMENTO numero 132 sostitutivo totale GIUNTA REGIONALE.
Articolo 25
L'emendamento numero 132 è così sostituito:
All'articolo 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Sulle nuove volumetria realizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari. (629).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Presidente, il parere è contrario all'emendamento soppressivo totale numero 224, ai soppressivi parziali numero 196, per il 85 invito al ritiro, 195, 194, 344, 66, 343, 342, 192, 340, 341, 191, 190, 189, 188, 234, 233 uguale al 305, 304, 471, 347, 346, 345, 417, 470, 283, 285, 286, 7 e 418. Il parere è, invece, favorevole agli emendamenti sostitutivi parziali numero 131 e 502. All'emendamento numero 502 è stato presentato, come diceva lei, Presidente, l'emendamento numero 621 che è stato dichiarato inammissibile. Ancora il parere è favorevole all'emendamento numero 501, all'emendamento aggiuntivo numero 132 e al sostitutivo totale relativo, il 629, mentre c'è un invito al ritiro per l'emendamento numero 99.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 224.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Allora bisogna attendere dieci minuti. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 28, viene ripresa alle ore 10 e 34.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 224 con votazione elettronica.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 224.
(Segue la votazione)
Rispondono no i consiglieri: Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Forma - Lai - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Sabatini - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 22
votanti 21
astenuti 1
maggioranza 11
contrari 21
Non è presente il numero legale, quindi la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 11 e 05.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 35, viene ripresa alle ore 11 e 06.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 224.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Sale ha votato contro e che i consiglieri Pittalis e Tocco si sono astenuti.
Risponde sì il consigliere: Rubiu.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Pittalis - Tocco.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 28
votanti 25
astenuti 3
maggioranza 13
favorevoli 1
contrari 24
Poiché il Consiglio non è in numero legale, la seduta è sospesa di un'altra mezz'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 09, viene ripresa alle ore 11 e 39.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, solo per dichiarare che le votazioni precedenti avevano solo la finalità di assenze di ordine politico, a nome di tutta l'opposizione.
PRESIDENTE. Richiedo se c'è richiesta di votazione elettronica palese.
PITTALIS PIETRO (FI). Sì.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 224.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Tedde e Truzzu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Fasolino - Floris - Oppi - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 44
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 16
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 196.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Orru' ha votato a favore e che il consigliere Lotto ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Fasolino - Floris - Oppi - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 44
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 16
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
L'emendamento numero 85 è stato ritirato.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 195.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Fasolino - Floris - Locci - Oppi - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 45
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 17
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 194.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Dedoni, Fasolino e Locci hanno votato a favore e che i consiglieri Lotto, Manca Pier Mario, Unali e Usula hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Oppi - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 46
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 18
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 344.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Dedoni e Locci hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Oppi - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri: Agus - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Deriu - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Unali - Usula.
Si è astenuto il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 46
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 18
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Ritiro la richiesta di voto a scrutinio elettronico.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 66.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Un intervento anche se molto veloce.
Abbiamo presentato l'emendamento numero 66, in realtà è un emendamento che cerca di semplificare il testo pleonastico così come è scritto. Noi abbiamo chiesto di emendare dalla parola "inserirsi" alla parola "contesto". Io suggerire all'Assessore di leggerlo con attenzione perché se ripartiamo dalla parola "qualora l'intervento ricada in ambiti territoriali e in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia in riferimento per la valutazione di coerenza alla tipologia edilizia prevista." Cioè mi sembra completo anche solo con questo, quindi voler lasciare anche la prima parte del punto a) "inserirsi", mi sembra veramente superfluo. Valutatelo, è una proposta per semplificare e per rendere anche più scorrevole il discorso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Su questo testo c'è stata una valutazione anche sentiti alcuni uffici tecnici comunali. Al limite ai fini interpretativi sarebbe utile fare forse l'operazione contraria cioè lasciare il primo e non il secondo, ma in questo modo è più chiaro dal punto di vista dell'interpretazione distinguendo a seconda dei casi quindi anche sentiti gli uffici ai fini interpretativi confermiamo questo testo.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 343. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 342. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 192. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 340. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 341. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 191. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 190. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 189. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 188. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 234. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 233 uguale al 305. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 304. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 471. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 347. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 346. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 345. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 417. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 502. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 470. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 283. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 285. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 286. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 501. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 418. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 629, sostitutivo totale del numero 132 con il parere favorevole della Commissione.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 629 c'è un emendamento orale accordato con la minoranza, quindi il 629 resterebbe scritto in questo modo. 5 bis. "Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 19 comma 2 è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d'uso e di non alienazione a soggetti non disabili da trascrivere nei registri immobiliari." Eliminiamo le parole "e non locazione".
PRESIDENTE. Chiedo se ci sono osservazioni o se possiamo acquisire l'emendamento orale.
Non ci sono osservazioni, quindi l'emendamento orale è acquisito.
Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Volevo dire al Consiglio che ravvisiamo la necessità di un coordinamento rispetto all'ammissibilità degli interventi dell'articolo 19 per cui al comma 7 dell'articolo in discussione propongo questa norma, ripeto, di coordinamento e di chiarimento. "L'unità immobiliare, aggiungerei, ad uso residenziale risultante dall'incremento volumetrico previsto dall'articolo 19 ricompreso in zone omogenee A, B e C", tolti i riferimenti ai commi 3 e 4 che erano quelli solamente che limitavano la possibilità del frazionamento. Quindi ripeto: "l'unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall'incremento volumetrico previsto dall'articolo 19 ricompreso nelle zone omogenee A, B e C". Per chiarire.
Rispetto all'incremento volumetrico che abbiamo consentito il frazionamento qui viene escluso per le zone F e consentito solo per i portatori di handicap perché sarebbe contraddittorio, noi ai portatori di handicap gli abbiamo detto: "Vi consentiamo per esigenze funzionali di deambulazione all'interno della struttura l'ampliamento e poi gli consentiamo di frazionarlo ulteriormente, sarebbe una contraddizione logica". E poi l'altro limite sarebbe per le zone E ma anche qui è evidente perché l'ampliamento è concesso per esigenze funzionali alla conduzione dell'attività agricola, quindi in questo modo ci sarebbe la possibilità di fare delle mini lottizzazioni in zona E. Quindi questo sarebbe solo l'unica limitazione rispetto all'ammissibilità di ulteriori interventi che sono stati introdotti all'interno dell'articolo 19. L'altra limitazione è per le zone industriali per la casa del custode, ma anche qua mi sembra abbastanza evidente, se l'ampliamento è funzionale ad un uso residenziale del custode e lo frazioniamo, stiamo legittimando la possibilità di un utilizzo differente da quello della custodia dell'azienda, quindi anche qua sarebbe una contraddizione logica.
PRESIDENTE. Allora propongo di procedere così: intanto chiudiamo con la votazione dell'emendamento numero 629 che è l'ultimo emendamento che dobbiamo votare, e poi facciamo una brevissima sospensione per chiarire il punto del coordinamento che poneva l'Assessore.
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 629. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Quindi decade l'emendamento numero 99. Allora sospenderei la seduta per qualche minuto per un chiarimento diretto con l'Assessore sulla proposta di coordinamento che è stata fatta. Prego.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 55, viene ripresa alle ore 11 e 59.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD). Proporrei, se l'Aula è d'accordo, di proseguire con i lavori e per quanto riguarda l'emendamento che ha proposto l'Assessore lo riprendiamo in forma scritta, lo scriviamo e poi lo leggiamo, anche per correttezza nei confronti dei colleghi sia della maggioranza che della minoranza, con un testo scritto e ci ritorniamo a fine seduta.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26. All'articolo 26 sono stati presentati gli emendamenti: soppressivo totale numero 225; soppressivi parziali numero 339, 338, 337 e 336; sostitutivo parziale numero 475; aggiuntivi numero 67 e 133.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:
Art. 26
Efficacia, durata e valutazione degli effetti
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio.
2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente assessorato regionale.
3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nel volume originario, di incremento autorizzato, la localizzazione e se si tratta di prima abitazione. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate, le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 13, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all'assessorato regionale competente con periodicità almeno quadrimestrale.
EMENDAMENTO soppressivo totale PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - Alessandra ZEDDA.
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (225)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 26
Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso. (339)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPELLACCI - Oscar CHERCHI - PERU - PITTALIS - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 26
Il comma 2 dell'articolo 26 è soppresso. (338)
EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - Oscar CHERCHI - PERU - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 26
Il comma 3 dell'articolo 26 è soppresso. (337)
EMENDAMENTO soppressivo parziale PITTALIS - Oscar CHERCHI - PERU - CAPPELLACCI - TOCCO - RANDAZZO - FASOLINO - Alessandra ZEDDA - TUNIS - LOCCI.
Articolo 26
Il comma 4 dell'articolo 26 è soppresso. (336)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Christian SOLINAS - Pietro COCCO.
Articolo 26
All'articolo 26, comma 3, il periodo "nel volume originario, di incremento autorizzato, la localizzazione e se si tratta di prima abitazione" è sostituito dal seguente "nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entità del volume originario e nella consistenza dell'incremento volumetrico autorizzato". (475)
EMENDAMENTO aggiuntivo RUBIU - OPPI - TATTI - PINNA.
Articolo 26
Al Comma 1 dell'art. 26, dopo la parola "territorio" aggiungere: "e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge". (67)
EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE.
Articolo 26
All'articolo 26, comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016". (133).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Antonio Solinas, relatore di maggioranza.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Per l'emendamento soppressivo totale numero 225 il parere è contrario; per gli emendamenti soppressivi parziali numero 339, 338, 337 e 336 il parere è contrario; per l'emendamento sostitutivo parziale numero 475 il parere è favorevole; per l'emendamento aggiuntivo numero 67 il parere è contrario e per l'emendamento aggiuntivo numero 133 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, noi riteniamo che quest'articolo dia la dimostrazione plastica di una parte significativa delle censure che abbiamo fatto contro questo articolato in queste sedute. Abbiamo un primo comma che pare a dir poco scritto dal generale Lapalisse, tant'è vero che recita testualmente: "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia del governo del territorio". Quindi in buona sostanza questo primo comma ci dice che questa legge si applica finché non verrà modificata. Io credo che un organo legislativo come quello nel quale noi prestiamo le nostre funzioni debba fare delle leggi che abbiano ben poco di lapalissiano, questo passaggio credo debba essere espunto, a meno che non si preveda (così come mi pare stia accadendo) un emendamento che determini una durata cronologicamente certa e chiara. Questo perché? Questo anche perché nel momento in cui si ha come obiettivo tattico, non strategico, quello di provocare uno shock nell'economia attraverso la leva strumentale dell'edilizia, è indispensabile che ci sia un termine certo, sicuro e possibilmente non lunghissimo, in quanto il capofamiglia, il piccolo imprenditore, l'artigiano che vuole incrementare il volume delle suo appartamentino, nell'ipotesi in cui gli si dà la possibilità di decidere fra dieci anni decide fra dieci anni, oppure decide fra cinque anni, ma non provoca tutto questo lo shock economico che a noi serve, che deve essere necessariamente realizzato da una concentrazione massiva di interventi economici che incidono nell'economia. Quindi se c'è un emendamento della Giunta che prevede un termine certo sicuramente facciamo, o faremmo, un buon servizio ai nostri concittadini, diversamente argomentando credo che questa norma sia scritta inutilmente, provoca degli incrementi volumetrici senza determinazione di termine finale, il che comporta un ulteriore conseguenza. Quindi la prima conseguenza è che non provoca lo shock economico, e seconda conseguenza gravissima, di una gravità inaudita, fa saltare tutti gli standard urbanistici, quindi è inutile fare i PUC adeguati al Piano paesaggistico regionale, è inutile fare gli strumenti programmatori urbanistici perché si fanno saltare tutti gli standard, a meno che non si preveda un termine ben definito, così come deve essere necessariamente, e allora c'è la possibilità di stare all'interno degli standard e di provocare quello shock economico di cui ha necessità la nostra economia; quello shock economico che ci chiede l'ANCE, che ci chiede la Confartigianato, la Confedilizia e che ci chiedono tutti coloro che hanno l'esigenza di ampliare la propria casa ma anche di vedere una crescita economica, quindi tutti i portatori di interessi. Auspico quindi che ci sia la voglia e la forza di inserire all'interno di questo articolo un termine cronologico ben preciso, che dica entro quanto tempo, o fino a quando, si può chiedere l'incremento volumetrico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Efisio Arbau per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Per rasserenare il collega Tedde e sorprendermi, anche, come un attento consigliere regionale non si sia accorto che è depositato l'emendamento numero 133, pagina 373. Si tratta di un emendamento, e non di un emendamento all'emendamento, nel quale si prevede la data del 31 dicembre 2016. Stiamo attenti con queste cose, perché più che Lapalisse ci sarebbe da citare Cadorna.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.
Metto in votazione l'emendamento numero 225. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 339. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 338. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 337. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 336. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 475, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione il testo dell'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 67. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Passiamo all'emendamento aggiuntivo della Giunta numero 133.
Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LOCCI IGNAZIO (FI). Intanto per ringraziare il collega Arbau che ha richiamato la nostra attenzione sulla scadenza. Collega, lei ovviamente è sempre attento e noi la ascoltiamo con molta attenzione.
Mi pare chiaro che noi qui torniamo al ragionamento e al discorso di ieri. Ieri noi abbiamo puntato tutta la giornata della nostra discussione proprio sulla questione dei termini e dei limiti che ha questa norma; noi abbiamo anche detto, per la verità, che secondo il nostro punto di vista, se questa doveva avere carattere di norma strutturale non poteva avere i limiti che sono stati posti. Oggi ne vediamo un'altra, cioè oltre al limite che abbiamo contestato ieri vediamo un limite temporale di funzionalità della norma, che francamente non ha senso perché questo significa che non stiamo facendo né più e né meno che un "copia e incolla" rispetto ad altre norme del passato. Io sono convinto che, se abbiamo già detto che questa norma deve consentire al patrimonio edilizio esistente di poter usufruire degli aumenti volumetrici, mi pare che dire anche che va fatto entro questo termine non sia corretto; sarei più dell'avviso che non si ponesse un limite alla possibilità di accedere agli incrementi volumetrici, ed è per questo che voto contro questa norma che invece pone dei limiti. Mi pare che nella vostra intenzione originaria non ci fosse quella di porre tutte queste limitazioni, per cui francamente trovo che un anno e mezzo di tempo non sia assolutamente sufficiente, anche perché io francamente non nutro molta fiducia sull'ipotesi che da qui ad un anno e mezzo la legge urbanistica nuova di cui voi parlate possa trovare compimento all'interno di questa Assemblea.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD). Per esprimere parere favorevole sull'emendamento numero 133. Vorrei rassicurare il collega Locci e tutta la minoranza dicendo che credo che il termine del 31 dicembre 2016, vista anche la complessità delle norme che andremo ad esaminare (abbiamo visto quali norme complesse ha richiesto la legge sull'edilizia), è il termine ultimo entro il quale questa maggioranza, questo Consiglio dovrà approvare la nuova legge urbanistica.
Attendono il Consiglio leggi importantissime, come quella sul riordino degli enti locali, e purtroppo siamo legati alle scadenze, noi riteniamo che, chiusa la riforma degli enti locali, ci si possa concentrare sulla nuova legge urbanistica; se riusciamo ad approvarla entro il 31 dicembre 2015 per noi è ancora meglio, sta non solo alla maggioranza ma anche all'intero Consiglio lavorare in quest'ottica.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il tema della scadenza e del rendere strutturale lo strumento del premio volumetrico è stato oggetto di attenta valutazione, tant'è che in una impostazione originaria c'era l'idea di rendere strutturale il bonus volumetrico, esattamente come è successo nella Regione Umbria, in Lombardia limitatamente ad alcune fattispecie, e in altre Regioni che stanno rendendo strutturale questo strumento, con l'idea di utilizzare il bonus come occasione per migliorare il patrimonio edilizio esistente e favorire determinati processi come quello dell'eliminazione dell'amianto negli edifici o come quello dell'incentivazione al miglioramento della performance energetiche. Tutti questi strumenti, nella nuova impostazione, vanno inseriti all'interno della legge di governo del territorio, e quindi a quel punto non diventa più necessario stabilire modalità differenti di strutturalità, perché sono già inseriti nella legge di governo del territorio. Quindi l'idea di introdurre il termine del 31 dicembre è un'idea che tiene conto delle esigenze, giuste, legate alla necessità di un utilizzo ai fini di shock economico, come è stato definito, ma noi lavoreremo perché la legge urbanistica si faccia ben prima rispetto al termine indicato nell'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 133. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Avevamo lasciato in sospeso l'emendamento proposto sul coordinamento.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD). Io volevo leggere l'emendamento che abbiamo scritto ma se lo distribuiamo prima a tutti i colleghi forse è meglio, sono quindi d'accordo a sospendere per due minuti.
PRESIDENTE. Sì, va bene, allora sospendiamo un attimo e appena è pronto riprendiamo.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 13, viene ripresa alle ore 12 e 18.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, è pervenuta la proposta di emendamento orale dell'Assessore.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore di maggioranza. Non stiamo naturalmente presentando un emendamento da mettere in votazione perché l'articolo l'abbiamo già votato, siccome si tratta di completare e riordinare un po' la norma relativa all'articolo 25, se siamo tutti d'accordo diamo mandato agli uffici in fase di riordino della norma finale di tener conto della dichiarazione del Consiglio, ne do lettura in modo che resti agli atti la prima parte del comma 7 dell'articolo 25, riscritto in questo modo: "L'unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall'incremento volumetrico previsto dall'articolo 19, ricompresa nelle zone omogenee territoriali A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie netta superiore a 70 metri quadri.". Poi prosegue con la restante parte così com'era inizialmente.
PRESIDENTE. Siccome da un punto di vista regolamentare è un po' una anomalia quella che stiamo facendo, acquisiamo, a meno che non ci siano obiezioni all'interno del Consiglio, se non lo votiamo almeno lo consideriamo e lo trattiamo come se fosse un emendamento orale, almeno quello, in modo che gli uffici in sede di coordinamento possano tener conto di questa che è comunque una proposta che non ha trovato opposizioni in Consiglio, quindi io chiedo se ci sono opposizioni a questa, così formulata…
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Allora riapriamo la seduta. Quindi chiedo all'Aula se l'emendamento così come è formulato, e che è stato distribuito a tutti, viene in qualche maniera acquisito, cioè se non ci sono osservazioni alla formulazione che è stata fatta.
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore. L'osservazione è che: non scrivere "superficie netta" ma "superficie lorda superiore a 70 metri quadri". In accordo con tutti i Gruppi consiliari l'accordo è, scrivere: "può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri" e non netta.
PRESIDENTE. Quindi con questa correzione viene acquisita questa formula di coordinamento. Bene siamo all'articolo 27…
Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.
SOLINAS ANTONIO (PD), relatore. Per comunicare che c'era un accordo tra i Gruppi consiliari di chiudere i lavori con l'approvazione dell'articolo 26 e quindi credo che i lavori possano essere considerati conclusi per oggi.
PRESIDENTE. Ho necessità di convocare una Conferenza di Capigruppo però per definire la riconvocazione dell'Assemblea. Quindi sospendiamo la seduta per una breve conferenza di Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 28, viene ripresa alle ore 12 e 31.)
PRESIDENTE. Riapriamo la seduta per comunicare l'esito della Conferenza dei Capigruppo. La seduta è tolta, il Consiglio è convocato martedì alle ore 16. Grazie.
La seduta è tolta alle ore 12 e 32.