Seduta n.153 del 20/12/2005 

CLIII SEDUTA

Martedì 20 Dicembre 2005

Presidenza del Presidente SPISSU

indi

del Vicepresidente Paolo FADDA

La seduta è aperta alle ore 16 e 59.

CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre 2005, che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Carmelo Cachia, Salvatore Mattana, Nicola Rassu, Matteo Sanna e Giommaria Uggias hanno chiesto congedo per la seduta del 20 dicembre 2005.

Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che nel BURAS numero 37 del 9 dicembre 2005 è stato pubblicato il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2005, numero 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane: ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misura di sostegno per i piccoli comuni).

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione AMADU sullo stato della pratica relativa ai lavori del secondo lotto della strada Sassari-Alghero". (258)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione UGGIAS - BIANCU - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Paolo - GIAGU - MANCA - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI sulla necessità dell'intervento della Regione per scongiurare la grave crisi che ha colpito l'azienda Palmera Spa di Olbia e favorirne il rilancio". (313)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione MARRACINI - PITTALIS sulla grave crisi dell'azienda Palmera di Olbia". (325)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione CONTU sull'attuazione degli interventi finalizzati alla definizione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) con deliberazione della Giunta regionale n. 39/15 del 5 agosto 2005". (334)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione CAPELLI - OPPI - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO sulle nomine dei direttori generali amministrativi e sanitari delle ASL della Sardegna". (345)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione UGGIAS - BIANCU - GIAGU - MANCA - SANNA Simonetta sulla necessità dell'intervento della Regione per la realizzazione della strada statale Sassari-Olbia". (370)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione SANNA Matteo sulla soppressione dei cantieri forestali della Gallura". (377)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione AMADU sulla necessità di un intervento della Giunta regionale in favore dei dipendenti della ditta di trasporti Pani di Sassari". (386)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CHERCHI OSCAR, Segretario:

"Interrogazione URAS - DAVOLI - PISU, con richiesta di risposta scritta, in merito alle opere di collegamento stradale tra la via Cadello e la via Is Maglias, a Cagliari". (401)

"Interrogazione SANNA Matteo, con richiesta di risposta scritta, sulla nuova selezione pubblica dell'Agenzia regionale del lavoro". (402)

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza:

CHERCHI OSCAR, Segretario:

"Mozione LADU - LA SPISA - DIANA - DEDONI - LOMBARDO - OPPI - MURGIONI - GALLUS - VARGIU - LIORI - SANNA Matteo - ARTIZZU - CHERCHI Oscar - RASSU - PETRINI - CONTU - CAPPAI - CAPELLI - BIANCAREDDU - CUCCU Franco Ignazio - PISANO - MORO sul piano per la gestione dei rifiuti in Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (65)

Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato delle proposte di legge Lai - Fadda Paolo - Masia - Pacifico - Addis - Cocco - Ibba - Lanzi - Serra: "Indirizzi generali e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (110/A), Capelli - Oppi - Cappai - La Spisa - Vargiu - Ladu - Amadu - Cuccu Franco Ignazio - Biancareddu - Randazzo - Diana: "Sistema regionale integrato di servizi sociali e socio-sanitari" (112/A) e del disegno di legge: "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (127/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato numero 110-112-127/A. Ha facoltà di parlare il consigliere Liori, relatore di minoranza.

LIORI (A.N.), relatore di minoranza. Onorevole Presidente del Consiglio, signor Assessore, onorevoli colleghi, questo testo di legge unificato, importante per la vita civile e politica della nostra regione, ha visto la luce in Commissione grazie anche all'atteggiamento di collaborazione, assolutamente condiviso, che l'opposizione ha assunto durante i lavori. Tant'è che, posso dire, senza tema di smentita, che noi abbiamo garantito che questa legge avesse un iter celere, riconoscendo alla maggioranza il diritto, che le deriva dal popolo, di decidere e di attuare il proprio programma, al quale noi abbiamo inteso concorrere con un atteggiamento costruttivo, non facendo mai mancare il numero legale. Questo fatto lo abbiamo sottolineato più volte, chiedendo che fosse messo a verbale, proprio per evidenziare che noi non abbiamo mai assunto, al contrario di quanto è successo in passato in tante altre Commissioni, un atteggiamento ostruzionistico, proprio perché rispettiamo il mandato del popolo, che alla maggioranza ha dato il diritto di governare e quindi di fare le leggi. Ciò non toglie che noi abbiamo il diritto di dissentire, di far sentire la nostra voce anche riguardo a una legge come questa, che ci ha visti assolutamente collaborativi nel suo percorso di nascita.

La principale critica che noi muoviamo a questa legge riguarda il fatto che il punto di partenza, cioè un'attenta conoscenza dell'analisi dei bisogni, è totalmente mancante, mentre avrebbe dovuto essere la base del suo processo formativo, perché l'attenzione ai bisogni verso cui ci siamo orientati potrebbe non essere assolutamente rispondente alle esigenze della popolazione. E' una critica grave quella che sto facendo; si può ribattere che la Regione sarda non si è assolutamente dotata, in tutti questi anni, di osservatori funzionanti, primo fra tutti quello delle povertà. In realtà questo è lo stato delle cose e abbiamo forse sprecato un'occasione iniziando a costruire la casa dal tetto anziché dalle fondamenta.

Dicevo che questa legge è un po' un libro dei sogni, assolutamente condivisibile in tante parti, se si potessero realizzare i sogni. Però i sogni svaniscono all'alba, alla fine del sonno, e chiaramente spesso l'impatto con la realtà è devastante, perché dopo aver messo tanta carne al fuoco, dopo aver rinunciato a tanti principi, ci si rende conto che mancano i mezzi, gli strumenti per mettere in pratica i principi ai quali ci si era ispirati, che come tali sono tutti buoni e condivisibili.

Naturalmente, questa legge ha delle carenze anche dal punto di vista tecnico e organizzativo. Prima di tutto, per quanto riguarda l'atteggiamento che ci ispira, mi rifaccio a una frase contenuta nella relazione di accompagnamento della legge: "Governi socialdemocratici e conservatori hanno affrontato lo stesso percorso di trasformazione delle politiche pubbliche con obiettivi economici analoghi e ricette diverse sul fronte dei diritti". Credo che questa frase sia enigmatica, ma totalmente condivisibile. E' vero e non potrebbe essere altrimenti, se no come potremmo spiegarci le divisioni politiche anche all'interno di quest'Aula? In realtà, a me sembra che i principi ispiratori di questa legge siano gli stessi a cui si ispiravano i Governi che hanno affrontato questi problemi dando risposte demagogiche, a forte impatto sull'opinione pubblica, ma dagli scarsi risultati. Su un tema importante come quello del lavoro, affrontato abbondantemente e anche a sproposito, secondo me, in questa legge, i Governi di destra, primi fra tutti, a livello mondiale, quelli di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, che sono stati dei punti di riferimento per chi ha voluto ispirarsi a moderne ricette di soluzione dei problemi del lavoro, hanno creato milioni di posti di lavoro sulla base di principi assolutamente lontani da quelli a cui si ispira questa legge.

Si affronta qui, all'articolo 33, con uno spirito certamente positivo, il problema della povertà e si parla di reddito di cittadinanza. Io non dubito della buonafede di chi ha ispirato questo articolo, ma noi sappiamo che in realtà queste misure non risolvono i problemi del lavoro. Altri principi, forse a minor impatto sociale, ricette più liberali hanno dimostrato che si possono creare milioni e milioni di posti di lavoro attraverso il pagamento delle tasse, con cui i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna hanno ripianato lo spaventoso disavanzo dei bilanci pubblici, creando, come dicevo, milioni di posti di lavoro e dando così una risposta assolutamente sociale.

Qui si appalesa una legge di ispirazione cosiddetta liberale, quindi di destra, secondo il vostro punto di vista. In fin dei conti, questa legge può essere considerata assolutamente di carattere sociale per le risposte positive che dà alle aspettative delle classi più deboli della società, per le quali la soluzione del problema del lavoro è forse l'aspettativa più importante della loro vita. Del resto, lo dico per sottolineare l'incongruenza e anche l'inadeguatezza di questa legge, la Regione sarda stanzia risorse per il lavoro in tanti capitoli di bilancio, e forse si è voluto portare, qui, all'attenzione della Giunta e della gente il fatto che questa maggioranza voglia affrontare il problema lavoro con uno spirito più attento, integrando tutte le voci di spesa finalizzate alla soluzione del problema del lavoro e dedicando ad esse un'attenzione, appunto, sociale anche per l'importanza delle aspettative della gente. Tuttavia, non ci si può non domandare con quali risorse si potrà realizzare tutto questo e quante delle già scarse risorse riservate a questa legge, se non aumenteremo lo stanziamento, saranno destinate alla soluzione di questo problema. A me sembra l'enunciazione di un diritto, la creazione di aspettative nei cittadini che, come nel caso di tante altre leggi, purtroppo non saranno mai soddisfatte, nonostante siano legittime, perché basate su una legge della Regione; una legge che però non potrà, secondo me, mai dare risposte e che comunque sarà causa dello spreco di importanti risorse pubbliche, cosa che noi non condividiamo assolutamente soprattutto in un momento di crisi economica, in cui la Regione deve finalizzare la spesa, e lo deve fare secondo ricette che, a livello mondiale, hanno dimostrato di creare posti di lavoro e di rispondere alle aspettative dei cittadini. Del resto la Regione sarda non manca di leggi varate nelle precedenti legislature: penso, per esempio, alla legge numero 36 del 1998, che ha creato migliaia di posti di lavoro, e alla legge numero 51 del 1993, concernente provvidenze a favore dell'artigianato, che andrebbero rifinanziate, perché le associazioni di categoria ne hanno riconosciuto la validità e perché sono leggi che hanno consentito di sottrarre migliaia di giovani alla disoccupazione. Non c'è bisogno di spendere risorse per redditi di cittadinanza che istituzionalizzano, aumentano e prolungano l'interesse alla disoccupazione, perché magari a latere c'è il lavoro nero. Bisognerebbe piuttosto creare più lavoro a tempo indeterminato.

Un altro aspetto assolutamente censurabile di questa legge è l'elenco degli enti locali ai quali si riserva un'attenzione particolare già nella relazione di maggioranza: grandi competenze ai Comuni, grandi competenze alla Regione, grandi competenze agli enti associati, scarse o nulle competenze alle Province. All'articolo 7 notiamo che le competenze e le funzioni attribuite alle Province non sono assolutamente coerenti con lo spirito delle leggi più recenti dell'ordinamento dello Stato, che a questo ente intermedio attribuisce maggiori competenze nella programmazione e gestione del territorio e della vita sociale e pubblica. Invece in questo testo di legge le Province non hanno alcun ruolo su temi importantissimi, come per esempio la formazione professionale. Hanno compiti marginali, come la partecipazione alla definizione e attuazione dei piani di zona o alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali. Manca, in questa legge, l'individuazione precisa del modo, degli strumenti e delle risorse con cui le Province debbono espletare il loro ruolo di ente intermedio.

Direi che è una legge assolutamente non rispondente alle aspettative che ingenera, soprattutto nel mondo delle nuove povertà, delle nuove emarginazioni sociali che - è stato sottolineato - non riguardano più soltanto le classi povere così come storicamente le conoscevamo: i nuovi poveri appartengono a classi sociali che non erano considerate povere in passato e questa legge lo evidenzia in maniera abbastanza chiara, tant'è che prevede un metodo nuovo e più moderno per l'individuazione dell'indice di povertà, che viene stabilito secondo un complesso sistema di calcolo. Ciò non toglie che queste attenzioni siano, secondo noi, assolutamente insufficienti e inadeguate. Del resto, che ci sia l'abitudine a proclamare attenzione verso le classi deboli senza poi concretizzarla lo dimostra il fatto che l'Assessore competente, scorrettamente, e non è la prima volta che succede, è assente dall'aula.

(Interruzione dell'assessore Gian Valerio Sanna)

LIORI (A.N.), relatore di minoranza. Assessore Sanna, io la capisco, conosco la sua sensibilità, lei però è sempre presente. Fatta eccezione per lei e qualche altro encomiabile Assessore, la cui serietà è notoriamente riconosciuta da tutti, la maggioranza della Giunta in quest'Aula svolge un ruolo assolutamente censurabile. Questa non è una rimostranza nei suoi confronti; lei qui rappresenta la Giunta, seriamente e con dignità, di questo le posso dare atto, ma l'assenza dell'Assessore della sanità e dell'assistenza sociale è comunque una scorrettezza. Su questo bisognerebbe fare un'altra considerazione: è giunta l'ora, e l'occasione sarà la riforma della Regione e dello Statuto, di rivedere le competenze degli Assessorati. La materia dei servizi sociali e quella della sanità devono essere attribuite a due distinti Assessorati, che svolgano tra loro un'attività di interconnessione, di compensazione e di complementarietà. Questa legge ha anche questo fine, ma in realtà si è visto che questa complementarietà non avrà attuazione pratica, che si creerà uno scollamento tra l'attività delle Aziende sanitarie locali e quella di tutti quegli organismi, apparati ed enti che si occupano di assistenza sociale. Tanto vale prenderne atto e separare le due branche dell'Assessorato, che forse potrebbe funzionare meglio se non esistesse questo mastodonte dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che da solo ha un capitolo di spesa che dimostra, in percentuale, ciò che esso rappresenta nel governo della regione: uno sproposito economico che non è più attuabile, che non è più possibile mantenere in piedi. Un Moloc come questo non può dare risposte e non può assicurare ai problemi della povera gente l'attenzione che essi meritano. Quindi l'atteggiamento di questa opposizione è assolutamente responsabile e tale continuerà ad essere.

Grazie, assessore Dirindin, per la sua presenza, anche se in zona Cesarini.

(Interruzioni)

LORI (A.N.), relatore di minoranza. Credo sia stata velocemente informata delle lamentele della opposizione.

Dicevo che noi continueremo ad agire con lo spirito che ci ha sempre contraddistinti. Abbiamo firmato gli emendamenti insieme alla maggioranza per migliorare questo testo di legge, sul quale però manteniamo un giudizio assolutamente negativo. Il nostro comportamento sarà coerente fino alla fine, miglioreremo ciò che sarà possibile migliorare, però la responsabilità della legge sarà tutta di questa maggioranza e non della opposizione, che se ne dissocia. E credo di aver fornito motivi e argomentazioni sufficienti per spiegare l'atteggiamento che noi continueremo a mantenere.

PRESIDENTE. Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento. E' iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Il mio sarà un intervento abbastanza breve, teso in particolare a evidenziare il lavoro e il percorso fatto dalla Commissione per esitare questo testo di legge unificato. Dopo mesi di lavoro, è arrivata in Consiglio la legge sui servizi integrati alla persona (abbiamo deciso di dare alla legge questo titolo proprio per qualificarla col fatto che si tratta di servizi integrati, diretti in particolar modo alla persona); una legge tanto attesa, che pone al centro dell'attenzione, come dicevo, la persona. Prima di svolgere la mia relazione, desidero ringraziare i componenti della Commissione, una delle più numerose, com'è noto, ma anche una delle più partecipate durante la discussione di questa legge. Voglio ringraziare anche tutti coloro che sono stati auditi nei cinquanta incontri che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio scorsi, e cioè i rappresentanti dei sindacati, degli enti locali, del volontariato, degli ordini professionali di riferimento, degli operatori del settore. In particolare, naturalmente, ringrazio la dottoressa Dessanay, che ha seguito i lavori e puntualmente ha aggiornato i contenuti di questa legge, il cui testo durante il dibattito ha subito diverse modifiche.

In questi mesi noi abbiamo utilizzato tutte le possibili esperienze, quelle che pongono la Sardegna ai primi posti tra le regioni italiane nella gara della solidarietà. Naturalmente voglio anche sottolineare che della Commissione fanno parte colleghi che hanno maturato un'elevata professionalità, proprio nel settore sociosanitario, dal punto di vista della preparazione politico-amministrativa, come ex Assessori regionali della sanità, sindaci ed ex sindaci di importanti comuni della Sardegna, assessori comunali ai servizi sociali, e della preparazione specifica nel settore sanitario, come medici di base, medici specialisti, presidenti degli ordini dei medici provinciali e regionali. Sono presenze ben note all'interno della Commissione sanità. Tutti hanno contribuito alla stesura definitiva di questo testo di legge, maggioranza e opposizione, anzi debbo dire che alcuni dei primi firmatari dei tre diversi progetti di legge hanno fatto parte della sottocommissione, che si è deciso di istituire nella riunione dell'8 giugno 2005, allo scopo di unificare i tre testi. Tutti e tre i progetti sono stati ritenuti validi e meritevoli di attenzione per i contenuti interessanti e innovativi. Si tratta della proposta di legge numero 110, di cui è primo firmatario l'onorevole Lai, relatore, che naturalmente colgo l'occasione per ringraziare dell'importante contributo che ha dato alla stesura di questa legge, e della proposta di legge numero 112, presentata dalla opposizione, primo firmatario l'onorevole Capelli, che ha fatto parte della sottocommissione. Le proposte di legge numero 110 e 112 sono pervenute in Commissione il 23 febbraio di quest'anno, mentre il disegno di legge numero 127/A è pervenuto il 5 aprile. I tre progetti di legge, che sono stati poi unificati, contenevano diversi punti in comune; vale la pena di sottolineare lo spirito a cui essi erano improntati: il bisogno di razionalizzare il sistema dei servizi alla persona, fortemente sentito in questi anni, l'esigenza di promuovere delle politiche di welfare in grado di rispondere con appropriatezza ai bisogni della società sarda, l'urgenza di recuperare i ritardi del sistema sociale per il superamento, da più parti richiamato, della legge numero 4 del 1988, che regola questa materia. Una legge, quest'ultima, innovativa per quei tempi - circa diciotto anni fa - e di riferimento per molte Regioni d'Italia e in particolare per il Governo nazionale. Tant'è che nel 2000, dodici anni dopo, il Parlamento nazionale ha approvato la legge numero 328, che non si discosta molto dalla legge numero 4, anche se, per quanto riguarda le politiche sociali, introduce elementi di innovazione che ci hanno messo da subito nella condizione di dover procedere a un urgente adeguamento.

Da allora sono passati cinque anni e da una posizione d'avanguardia e di riferimento in campo sociale ci ritroviamo, oggi, in una situazione di forte ritardo, che penalizza i sardi e non valorizza quelle sensibilità che negli anni novanta ci hanno consentito di essere noi i precursori nel campo sociale a livello nazionale. E' anche vero che noi non partiamo dall'anno zero: la cultura sociale che è maturata in questi anni tra gli operatori e nelle istituzioni della Sardegna ci rende disponibili ad accettare quelle che sono le novità della legge numero 328; novità presenti in questo testo legge unificato, e sono tante.

Se la legge numero 4 attribuisce ai comuni la titolarità della programmazione dei servizi socioassistenziali, la legge sui servizi integrati alla persona, quella che noi abbiamo in discussione oggi, fa degli enti locali, Comuni e Province, gli attori fondamentali. I Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono i titolari di tutte le funzioni amministrative e di programmazione; le Province, nell'ottica di un deciso decentramento che si sta attuando a livello regionale, concorrono alla programmazione e coordinano la loro attività con le politiche sociali. In particolare esse partecipano alla realizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali di cui si sente fortemente il bisogno.

Questa legge accentua il processo di integrazione tra i territori ed è per questo che noi riteniamo che sia anche più innovativa della legge nazionale, potremmo dire più spinta. Essa rappresenta un quadro di riforma dei servizi sociali, recepisce la legge nazionale numero 328 del 2000 ed è indispensabile per promuovere e utilizzare il piano sociale e quello sanitario, entrambi attualmente all'attenzione della Commissione, e mi auguro che non tardino ad arrivare in Aula.

La legge che noi stiamo discutendo si caratterizza, in particolare, per alcuni aspetti generali che voglio sottolineare: propone investimenti e fa chiarezza sugli stessi per favorire l'integrazione sociosanitaria; tende a un'attuazione congiunta dei piani sociosanitari, pone l'esigenza di una programmazione e gestione unitaria dei servizi alla persona e sanitari; promuove l'accesso unitario ai servizi e valuta il bisogno come elemento primario per l'accesso ai servizi medesimi; dà peso all'informazione e alla conoscenza delle opportunità e orienta e accompagna le persone che accedono ai servizi. Questa legge si caratterizza anche per altri aspetti, quelli relativi al contenuto. Infatti, oltre a definire i principi generali e i soggetti che partecipano all'attuazione del sistema dei servizi, la legge, con i suoi quarantasette articoli, detta norme sul governo e l'organizzazione della rete dei servizi, sulla tutela dei livelli essenziali di assistenza, sull'integrazione di cui ho appena detto, sul monitoraggio, la valutazione e il controllo delle modalità di erogazione delle risorse.

I principi a cui si ispira la legge sono definiti nei primi articoli, e sono l'universalità e la qualità delle prestazioni, la partecipazione e l'equità. Ma ritengo che vadano principalmente evidenziati gli obiettivi, e cioè il riordino e l'ammodernamento dei servizi, il lavoro di rete in tutto il territorio, la personalizzazione e l'umanizzazione delle prestazioni sociali, l'appropriatezza e l'efficacia delle stesse, lo sviluppo delle attività presenti sul territorio, la moltiplicazione e la qualificazione, naturalmente, anche del personale addetto ai servizi sociali. I servizi si caratterizzano in particolare per la personalizzazione degli interventi; questo è il principio che fondamentalmente anima la legge per una valutazione più puntuale degli interventi stessi, ponendo la persona al centro dell'attenzione e allo stesso tempo dando maggiore dignità agli operatori sociali.

La legge sui servizi integrati alla persona deve essere comunque una legge per la Sardegna, una legge per i sardi, pertanto non si può prescindere dalla specificità della nostra regione. Sono tutti elementi emersi fortemente durante il dibattito. Nei vari regolamenti di attuazione e nell'articolato di questa legge è costantemente presente la specificità della nostra Isola, che non può prescindere dal dato demografico: 1 milione e 637 mila abitanti, divisi in 377 comuni. Alcune province, come si sa, hanno una densità abitativa molto bassa. L'Ogliastra, per esempio, ha 31 abitanti per chilometro quadrato, mentre la provincia di Cagliari ne ha 172, quasi sei volte tanto! Non sfugge a nessuno che il 58 per cento degli abitanti della Sardegna vive in 365 comuni e il 42 per cento nei restanti dodici. Vi sono importanti aree metropolitane, come quella cagliaritana e - perché no? -, nel suo piccolo, quella sassarese, nelle quali è concentrata metà della popolazione della nostra Isola e che quindi sono interessate da buona parte dei problemi sociali di cui noi ci stiamo occupando attraverso questa legge.

Esiste poi una specificità morfologica della nostra regione, che è presente a tutti, che è stata spesso argomento di discussione, così come, conseguentemente, gli annosi ritardi nella realizzazione delle infrastrutture, che non essendo presenti in maniera uniforme sul territorio incidono moltissimo sugli aspetti di cui noi ci stiamo oggi interessando. Vi sono piccoli paesi, poco distanti tra loro, che hanno una viabilità precaria e mezzi di comunicazione spesso inadeguati, strutture sociali mal distribuite e anche poco fruibili per le ragioni che ho appena esposto.

Di questi problemi si è discusso in particolare nelle audizioni e durante la fase di concertazione e di analisi di questo testo unificato. Credo che si dovrà fare ancora molto e molto si dovrà ancora discutere perché questa è la situazione di cui noi ci dobbiamo interessare, con particolare riguardo ai ritardi nello sviluppo, che rappresentano la vera sfida di questo Consiglio per i prossimi anni.

I singoli comuni non hanno quasi mai risorse e mezzi sufficienti per la realizzazione dei servizi e degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza, ed è questo il dato da cui noi stiamo partendo, è questo il problema che ci siamo posti e sono queste le risposte che da questa legge debbono arrivare. I comuni maggiori, le aree metropolitane in particolare, devono rispondere a un carico sociale la cui dimensione è in forte espansione e va spesso oltre la loro capacità economica e organizzativa. Per questo è necessaria l'integrazione. Noi riteniamo che sia una legge valida e che occorra promuovere iniziative e individuare strumenti che possano essere condivisi dalle amministrazioni locali di uno stesso territorio per poter affrontare problemi comuni. La creazione di sistemi locali di servizi alla persona, che diano risposte alle esigenze delle comunità locali e siano in grado di far fronte ai bisogni sociali delle fasce più deboli, sta alla base del piano locale dei servizi, uno strumento unico di programmazione e realizzazione dei servizi sociali e sociosanitari.

In Commissione sanità abbiamo affrontato anche temi specifici, che costituiscono un arricchimento di questa legge. Era un'opportunità che nessuno di noi, naturalmente, intendeva farsi sfuggire. Sono stati trattati aspetti fondamentali come i confini tra sanità e servizi sociali, il rapporto tra le Aziende sanitarie e i comuni, le zone sociosanitarie e i subdistretti, il ruolo delle Province, la dirigenza dei servizi sociali, che prima non esisteva e che noi abbiamo previsto all'articolo 17, la residenza anagrafica e la residenza convenzionale di chi deve usufruire delle prerogative offerte da questa legge. Inoltre, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) avevano bisogno di una legge specifica o comunque di un disposto normativo che riequilibrasse la loro situazione, e questa legge dà risposte anche da questo punto di vista. E' previsto pure il reddito di cittadinanza, anche per dare atto che in questo Consiglio se n'è tanto discusso. In particolare l'impegno del compagno Uras in questa direzione ha trovato una piccola risposta in questa legge.

La Commissione sanità ha ritenuto che questa legge sia una buona base di partenza. Non è il libro dei sogni di cui tutti parlano, però abbiamo cercato di dare risposte alle aspettative di chi, in questa stagione di riforme, ritiene corretta una particolare attenzione alle fasce più deboli della società, al fine di migliorare anche la risposta sanitaria che viene loro offerta.

Una particolare attenzione è stata posta anche alla fase di transizione che vi sarà nei prossimi mesi, con la legge numero 488 che è ormai superata e questa legge che per essere attuata ha bisogno di regolamenti e del piano sociale, che ancora giace in Commissione.

Io spero in una rapida approvazione di questa legge, perché il lavoro svolto in Commissione, con il coinvolgimento di tutte le parti politiche in essa presenti, ci fa ritenere che sia oggi alla nostra attenzione un provvedimento ampiamente condiviso, sicuramente migliorabile in alcune parti, ma che ha molte specificità e una indubbia ricchezza di contenuti. Questa legge ci consente di recuperare dei ritardi e ci fa sperare che la Sardegna sarà, se non all'avanguardia, almeno al passo con le Regioni più avanzate del Paese in campo sociale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Progetto Sardegna). Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, è oggi alla discussione dell'Aula un provvedimento di grande importanza e fortemente atteso dai cittadini sardi. Allora l'augurio che io faccio è che possa avere un percorso rapido per diventare prontamente strumento nelle mani di chi ha la responsabilità di dare risposte a dei bisogni sempre crescenti e in continua evoluzione.

Il sistema integrato dei servizi alla persona nasce da un grande lavoro svolto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dall'assessore Dirindin e dalla Settima Commissione - è stato appena ricordato -, che ha visto coinvolte maggioranza e minoranza, pur su posizioni diverse, nel comune obiettivo di recepire, anche in Sardegna, una normativa che in altre Regioni è già pienamente operante, e non nella creazione di un libro dei sogni, come è stato definito questo testo di legge. Lo svantaggio di arrivare per ultimi è stato trasformato nel vantaggio di poter oggi disporre di una normativa probabilmente più avanzata e di aver superato i limiti con cui altre Regioni si stanno ora confrontando. L'aver programmato contemporaneamente e in maniera integrata il piano per i servizi sociali e il piano per i servizi sanitari ci mette, oggi, nella condizione di poter disporre di uno strumento che, una volta approvato, ci permetterà di intervenire non su un singolo problema, ma sui quei fenomeni complessi che riguardano la persona, il suo stato di benessere fisico e relazionale in tutte le fasi e in tutte le condizioni della vita.

Nel campo delle politiche sociali la Sardegna è stata Regione all'avanguardia per un lungo periodo, essendo stata capace di produrre un'ampia azione legislativa e programmatoria. Mi riferisco in particolare alla legge numero 4 del 1988. Credo che vada fatto un doveroso riconoscimento delle capacità programmatorie delle amministrazioni passate e delle tradizioni democratiche di solidarietà, di associazionismo e di volontariato, che sono parte vitale della nostra comunità. Questa capacità innovativa, non essendo stati capaci di adeguare la legislazione alle modifiche del tessuto sociale e alla legislazione nazionale, in particolare per il mancato recepimento della legge numero 328, si è andata progressivamente perdendo. Oggi abbiamo la possibilità di ripensare le politiche sociali, adeguandole ai nuovi bisogni di salute e benessere della persona. La realtà sarda si caratterizza con bisogni prioritari che sono divenuti obiettivi del nuovo piano sociale. La bassa natalità, che vede la Sardegna al di sotto della media nazionale, il rapido invecchiamento della popolazione, le condizioni di vita familiare, le forme di sostegno delle responsabilità genitoriali, i carichi di cura, i rapporti tra generazioni e le condizioni per incrementare il reciproco sostegno, le persone più deboli e fragili per limitazioni psicofisiche e non autosufficienza, il disturbo mentale e le sue drammatiche conseguenze sulla vita personale e familiare, la promozione della cultura, della partecipazione e della legalità, sono tutte problematiche che richiedono politiche regionali e locali attente all'integrazione sociale e sanitaria, allo sviluppo dei servizi alla persona, dalle residenze sanitarie assistite all'assistenza domiciliare e ai centri diurni, ma anche politiche attente a valorizzare l'anziano come una risorsa per la comunità, in particolare attraverso alcuni campi di iniziativa, dal volontariato sociale alle banche del tempo e alle università della terza età.

Su un tema, in particolare, voglio soffermare la mia attenzione e chiedere un momento di riflessione, ed è il tema della non autosufficienza, che non riguarda solo la disabilità fisica, sensoriale o mentale, ma anche il problema del rapido invecchiamento della popolazione. E il tema delle risposte che un'amministrazione illuminata e solidale deve dare è uno dei principali punti di crisi in materia di politiche sociali, che con il costante invecchiamento della popolazione diventa il problema numero uno in Italia e nella gran parte dei paesi della Comunità Europea. Il problema dell'assistenza ai nostri vecchi non autosufficienti è un problema che noi dobbiamo affrontare a meno che non pensiamo che lo si possa risolvere semplicemente facendo ricorso a delle badanti. Della costituzione di un fondo per la non autosufficienza se ne è parlato in sede di Commissione parlamentare, dove si è arrivati a una proposta di legge bipartisan, condivisa cioè dalla maggioranza e dalla opposizione, che è stata poi ritirata perché, in periodo preelettorale, il Governo ha ritenuto di non doversi presentare con una legge che incrementava la pressione fiscale nel nostro Paese. Siamo cioè arrivati all'assurdo di un Governo che da un lato taglia i fondi destinati agli enti locali per le politiche sociali, mettendo così in ginocchio tutto il sistema del welfare locale, e dall'altro impedisce che, con una tassa di scopo, si possano reperire le risorse per dare una risposta adeguata al drammatico problema della non autosufficienza degli anziani.

Anche il piano sanitario, ormai giunto all'esame del Consiglio, così come il piano sociale integrato, delinea un'azione integrata tra sociale e sanitario, volta a cogliere i problemi delle persone nella loro interezza. Ciò deve tradursi in politiche locali e in questo senso vanno verificate le iniziative delle Aziende sanitarie e degli enti locali. La nuova legislazione che il Consiglio si appresta ad approvare, auspico al più presto, è correttamente imperniata sui principi di universalità, di responsabilità, di partecipazione attiva di tutti gli attori interessati: dagli attori istituzionali (i Comuni, le Province, la Regione) agli attori sociali (le persone, le famiglie, i soggetti solidali) e professionali (operatori sociali impegnati presso enti pubblici e privati), ponendo ovviamente al centro la persona e i suoi bisogni in tutto l'arco della vita. Ciò significa, come è stato ben detto dall'onorevole Lai nella sua relazione introduttiva, che ognuno di noi, nell'arco della vita, può trovarsi in condizioni di disagio, dovute alla solitudine, alla povertà, alla disoccupazione, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, a un handicap fisico o mentale. Le aree di povertà e di rischio sono presenti in Sardegna, in particolare nei centri urbani e riguardano alcune fasce dell'immigrazione clandestina, i giovani disadattati e con dipendenza da alcool e da droghe o coinvolti in fenomeni di microcriminalità e i nuovi disoccupati. Il diritto al lavoro per coloro che sono in cerca di prima occupazione, il reinserimento lavorativo di soggetti a rischio, come gli ex detenuti e gli ex tossicodipendenti, la promozione di interventi formativi di sostegno economico non meramente assistenziale rappresentano interventi preliminari per rimuovere le cause del disagio sociale. Pertanto, ci dovremo muovere in direzione della promozione di un welfare locale, dovremo cioè pensare a un'azione programmata e mirata delle istituzioni territoriali, capace di mettere in sinergia competenze e soggetti diversi e di creare le condizioni per un'integrazione delle diverse politiche: dalla formazione all'assistenza, dalla sanità al lavoro, dalla casa alla mobilità, alla cultura.

L'integrazione sociosanitaria è un'esigenza ormai consolidata, una condizione essenziale per migliorare l'efficacia degli interventi, dato che incide sulla continuità assistenziale, favorendo un approccio globale e unitario alle esigenze di salute della persona, così come è correttamente pianificato nel nuovo dettato normativo. L'integrazione sociosanitaria, di conseguenza, può determinare, oltre che una maggiore efficacia dei servizi resi all'utente, anche una maggiore efficienza nella gestione dei servizi stessi. Gli ambiti di gestione diretta dei servizi sociali da parte della Regione si ridurranno, ma sempre più forte e qualificato dovrà essere il ruolo di programmazione e di controllo. In particolare, decisivo è il ruolo dei Comuni, che in forma singola, ma meglio ancora associata, dovranno definire i regolamenti per l'accesso alle prestazioni, indirizzati all'equità e alla tutela delle fasce sociali più deboli, incentivare i cittadini a indirizzare la spesa su beni materiali piuttosto che su beni di consumo, garantire la qualità dei servizi attraverso processi di accreditamento e di valutazione, la partecipazione alle scelte e l'assistenza nell'accesso ai servizi per tutti i cittadini. Per la definizione di queste regole gli enti locali devono agire soprattutto a livello di distretti sociosanitari; fondamentale importanza assume il ruolo delle Province per quanto riguarda le politiche di coordinamento di area vasta, mentre alla Regione attengono compiti legislativi e di indirizzo.

Questo comporta individuare una nuova politica della spesa. La legge riconduce il complesso delle risorse finanziarie, regionali e statali a un'unica strategia di gestione dei fondi regionali, individuando tre macrolinee di finanziamento, e cioè i livelli essenziali di assistenza sociale, i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, i programmi regionali di supporto al piano.

Ritengo che non sarà difficile per il Consiglio condividere il concetto di welfare che sottende l'intero progetto di legge. Welfare inteso come benessere sociale e come tale da misurare in termini di qualità della vita e della convivenza di tutte le componenti di una comunità, in tutte le diverse fasi della vita di ciascuno, dalla nascita fino al tempo della vecchiaia. Ciò richiede il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, una reale consistenza e una buona qualità delle relazioni tra le persone, i gruppi e le generazioni, la valorizzazione delle risorse dei singoli cittadini e del capitale sociale della società, in una logica ed effettiva responsabilizzazione delle formazioni sociali. Si auspica la crescita di un sistema pluralistico integrato e coordinato di interventi e servizi, in cui il pubblico sia presente in forme giuridiche anche differenti, in piena sinergia con i soggetti del terzo settore. Infatti, una comunità che intenda ridurre la disuguaglianza, contrastare ogni forma di esclusione sociale, affrontare con successo i problemi e i rischi conseguenti alla crescente diffusione delle condizioni di solitudine, di insicurezza e di precarietà di settori importanti della popolazione, deve mettere in campo un progetto di welfare che ne faccia emergere le potenzialità di fattore di sviluppo, superando ogni scissione tra politiche per la crescita e politiche sociali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). E' del 1988 la legge regionale in materia di assistenza e servizi sociali. L'attuale Assessore degli affari generali - io ricordo - fu uno dei più impegnati in quella stagione; una stagione anch'essa di riforma, tra virgolette, nella quale gli enti assistenziali depubblicizzati venivano sciolti e si provvedeva a trasferire le competenze in questa materia alla Regione e agli enti locali, ad esercitarla quindi in attuazione della legge numero 348.

La relazione svolta dal collega Lai ha aperto la discussione attorno al tema principale, e cioè che risposta dà lo Stato al bisogno. Lo Stato inteso nella sua accezione più ampia, quindi anche attraverso le sue articolazioni regionali, provinciali e comunali. Discutiamo in questi giorni, l'approvazione della prima legge in materia di trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione e soprattutto al sistema delle autonomie locali. Anche questa materia è in parte trattata all'interno di quel dispositivo, che peraltro ha uno sviluppo contemporaneo ad altre normative che riguardano l'attribuzione di compiti e funzioni, anche in altre materie, al sistema delle autonomie.

Tutta questa produzione normativa si realizza, purtroppo, con un certo ritardo in questa Regione rispetto ai compiti che venivano attribuiti alle Regioni stesse dalla legislazione nazionale. Questa operazione di trasferimento di funzioni e compiti e di restituzione di protagonismo alle autonomie locali si svolge in un contesto economico e sociale e, in qualche misura, anche storico abbastanza particolare. Da comunista quale sono, che non si vergogna di esserlo, che non ha pentimenti e che dismette anche la mania, più che il costume, dell'autocritica, cioè che vuole confermare la giustezza delle proprie posizioni anche ideologiche, perché un po' di ideologia a questo mondo va salvato, in quanto l'ideologia raccoglie i valori a cui ciascuno di noi, per la parte che lo riguarda direttamente, fa riferimento, devo dire che il contesto è quello del fallimento del pensiero unico, cioè della soluzione dei problemi attraverso una crescita economica che vede come protagonisti i capitalisti e il capitale. Non faccio altro che sentir parlare, ed è un concetto contenuto nelle disposizioni e nelle relazioni introduttive alla nuova normativa, di capitale utilizzato in tutte le forme: il capitale sociale, il capitale umano, il capitale di questo e il capitale di quello. E non faccio riferimento alle vicende della Banca d'Italia e delle scalate, non in montagna, ma nella borsa; faccio riferimento invece al capitale, al capitalismo e a come esso è gestito, alla finalità che persegue e alla funzione che assolve. Nella relazione introduttiva si cita Don Milani, che rimprovera alla pubblica amministrazione e allo Stato di creare disuguaglianze considerando uguali coloro che uguali non sono, e da lì si parte per sostenere la tesi che non è il pubblico, la pubblica amministrazione, la funzione pubblica che deve assolvere questo compito che pure le viene demandato dalla Costituzione, che non è dunque un'invenzione. Mi ritrovo molto di più in quel che dice, oggi, Luciano Gallino, e cioè che condizioni di lavoro, prezzi, trasporti e media, alimentazione, forme di risparmio e rischi connessi, organizzazione della famiglia, la possibilità stessa di progettarsi un'esistenza, piaccia o no, dipendono tutti da decisioni che provengono, più che dai governi della nazione, dai governi delle imprese. Poi ci sono anche i casi di identità assoluta tra chi governa le imprese e chi governa la nazione, e quindi abbiamo scoperto l'incognita dell'equazione. Sta di fatto che in questo sistema così organizzato e con il protagonismo del capitale e dei capitalisti, delle imprese e degli imprenditori, siamo arrivati a una Sardegna, a un'Italia, a un mondo decisamente più poveri di prima.

Questa legge si inserisce in questo contesto, ecco perché non concordo con l'onorevole Liori, nei confronti del quale nutro sentimenti di amicizia e stima, sul piano politico però siamo molto diversi, lui lo sa e lo sanno tutti. Il sale della democrazia è essere insieme nello stesso luogo a discutere dello stesso argomento pur essendo diversi, perché se fossimo - Dio ce ne scampi e liberi! - tutti uguali, probabilmente saremmo tutti conformati a un unico pensiero e magari anche alla rappresentazione unica di quell'unico pensiero, che è cosa assolutamente da evitare per non incorrere in conseguenze gravi.

Dicevo che l'impresa, così invadente e invasiva, e questa conseguenza così difficile da sopportare, cioè quella di un impoverimento progressivo della nostra società, e non solo della nostra, ci impone di intervenire con una legislazione che sappia affrontare le condizioni di difficoltà e soddisfare i bisogni delle nostre popolazioni nel modo più giusto e nei tempi più celeri possibili. Quando si parla di reddito di cittadinanza, bisogna ricordarsi che esiste già una legge in merito. Io non ho richiamato, come invece ha fatto il "comitato per la riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali", l'articolo 100 del Regolamento, ma ho fatto una battaglia politica durante la discussione del DPEF e successivamente in Commissione, all'atto dell'espressione del parere su questo provvedimento. La ripropongo oggi, convinto come sono della giustezza delle cose che ho rappresentato, e mi pare di aver colto da parte del relatore e del Presidente della Commissione un assenso. Sono cose che hanno titolo per essere discusse in modo compiuto, attraverso una disposizione di legge specifica di questo Consiglio regionale. Sappiamo bene che ci sono nuovi poveri, non bastassero quelli vecchi, e che i vecchi e i nuovi poveri insieme rappresentano una parte della popolazione sempre più ampia. Sappiamo che un lavoratore dipendente che percepisce 1.000-1.200 euro di stipendio netto al mese e deve pagare un affitto per l'abitazione, che sul mercato viaggia da un minimo di 400 euro - ma si tratta di tuguri - fino a 700 o 800 euro mensili, e magari è anche monoreddito e ha a carico una moglie e due figli che studiano, è costretto a sfamarsi presso i centri di assistenza del volontariato, dalle Licenziane o alla Caritas, a curarsi con le medicine che forniscono gratuitamente questi centri della solidarietà diffusa, che pure il popolo italiano nel suo complesso è capace di esprimere. C'è un interessante libercolo - lo chiamo così perché è piccolo, ma ha dei contenuti interessanti - che ci collega a questo contesto, scritto dalla giornalista americana Barbara Ehrenreich, la quale, smessi gli abiti della giornalista di successo e lasciate nel cassetto carte di credito e quant'altro, per fare un'inchiesta, così come spesso succede nella libera stampa americana, è andata a vivere per un certo periodo la condizione... Signor Presidente, i capannelli, non lo dico come Questore, non consentono di svolgere serenamente gli interventi.

Volevo consigliare un libretto - è una cosa che si fa in tutte le televisioni, si può fare anche in questo Consiglio regionale - che racconta il periodo di vita da povera vissuto da una giornalista, che ne ha tratto un insegnamento secondo me molto interessante: i poveri che lavorano, così come vengono benevolmente definiti, sono in realtà i grandi benefattori della nostra società: trascurano i propri figli affinché i figli degli altri siano accuditi, abitano in alloggi schifosi affinché le nostre case siano splendenti e perfette, sopportano ogni privazione pur di mantenere bassa l'inflazione e anche le quotazioni in borsa. Agli occhi del resto del mondo un povero che lavora è un donatore anonimo, un filantropo sconosciuto. I poveri sono cioè gli sfruttati, coloro che stanno ai margini della società, che rischiano l'esclusione permanente: è la ragazza di Villaputzu che, a quarantatre anni, laureata, ancora non ha avuto la possibilità di un lavoro stabile, decentemente retribuito; sono i pensionati per lavoro usurante, che per questioni di età, pur avendo redditi da fame, sono obbligati a pagare i ticket. Lo dico perché l'Assessore lo sappia. Ci sono cioè pensionati che stanno dentro le quote di bassa retribuzione, ma siccome non hanno raggiunto il sessantesimo anno di età sono esclusi da certi benefici. Sono coloro che, per esempio, hanno un'intolleranza alimentare e pur avendo un basso reddito, per poter mangiare senza morire intossicati devono comprare nelle farmacie prodotti particolari, a prezzi esorbitanti. Mi riferisco anche a tutti coloro che hanno figli, che vivono in una condizione di precariato, che stanno nel bacino dei lavoratori socialmente utili, oppure lavorano sei mesi all'anno cercando di guadagnarsi il sussidio di disoccupazione. In questa nostra società opulenta, che pensa molto egoisticamente solo a se stessa, la competitività fa perdere, lungo la strada, intere masse di popolazione; lo fa nel mondo, lo fa nel nostro Paese e in questa regione. E tutti noi, i legislatori, quelli che insegnano, i predicatori, purtroppo anche chi vi parla, dobbiamo riconoscere ciò che ci dice, anzi ci impone la Costituzione: "E' compito della Repubblica, delle sue articolazioni, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Ma effettiva partecipazione non significa buttare una scheda nell'urna; significa essere un soggetto non escluso, ma partecipe delle attività che producono sviluppo, crescita culturale e sociale, sensibilità all'interno della comunità a cui si appartiene. Questo è il tema.

Ecco perché questa legge, pur con tutti i limiti che può avere, come tutte le leggi, rappresenta un passo avanti. Si va avanti anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali. Va bene, correggiamo la parte relativa al reddito di cittadinanza, che deve essere ulteriormente approfondita, in quanto rappresenta una risposta concreta al diritto di essere cittadini di questo Paese, di avere un reddito che tolga dalla fame, dal bisogno e dal ricatto che nasce dal bisogno, le nostre popolazioni, ma investiamo sulle persone, non solo sulle imprese, sugli imprenditori, su quelli che fanno danaro e non dividono, si tengono tutto. Investiamo sul nostro popolo, sui cittadini, su chi è laureato e su chi non lo è. Diamo dignità e un riconoscimento a chi ha costruito questo Paese, a quei poveri che lavorano e che sono filantropi sconosciuti di questa società egoista e opulenta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, ero tentato di rinunciare a intervenire per un duplice motivo: intanto perché mi pare che l'attenzione non sia quella che una legge di questo genere meriterebbe e poi per le accorate esternazioni dell'onorevole Uras. Veda, onorevole Uras, se pure io fossi d'accordo su tutte le cose che lei ci ha raccontato, questa legge non dà una risposta ai problemi che lei ha posto. Non dà nessuna risposta! Allora, se vogliamo fare accademia, se vogliamo parlare d'altro o anche di ciò di cui ha parlato l'onorevole Uras lo possiamo pure fare. Ovviamente le posizioni sono abbastanza divergenti, non totalmente divergenti, onorevole Uras. Non è solo la sinistra che si occupa di problemi di questo genere, glielo assicuro! Il punto è che noi stiamo esaminando una legge che dovrebbe dare risposte a tutti i problemi che lei ha sollevato. Questa legge, invece, per quanto importante, quelle risposte non le dà.

Non sono un esperto in questa materia, ma avendo amministrato una provincia per cinque anni "qualcosina" credo di averla vista, capita e conosciuta! E il primo problema che mi sono posto, che è già stato sollevato dal collega Liori, è proprio il ruolo che viene demandato agli enti locali, in questo caso alle Province. Ho detto altre volte, intervenendo in quest'Aula, che noi non stiamo facendo niente perché ci sia un pieno riconoscimento di un ente intermedio di area vasta come la Provincia. Stiamo continuando a dialogare prioritariamente con i Comuni trascurando le Province. Eppure ne abbiamo istituito altre quattro, per cui la nostra regione oggi vanta otto province. Ci sono i resoconti consiliari di tutti i discorsi che abbiamo fatto e di come ci siamo tutti prodigati nel riconoscere a questo ente un ruolo talmente importante che era impossibile non istituire altre quattro province. Abbiamo discusso molto di questo argomento e oggi mi ritrovo con un testo di legge che dà competenze residuali alle Province - e fin qui sarebbe ancora poco - e dal quale non emerge, così come non emergerà, mi pare di averlo già capito, dal progetto di legge che è stato esitato stamattina dalla Prima Commissione, il riconoscimento dell'importante ruolo di un ente locale come la Provincia. Non ci stiamo sforzando in questo senso, onorevole Uras.

Allora, non aver previsto una conferenza territoriale sanitaria, come hanno fatto tantissime altre Regioni, non aver dato la possibilità al Presidente della Provincia di promulgare delle ordinanze urgenti che riguardano una porzione di territorio più ampia di quella del comune, aver spogliato le Province del ruolo che avevano - e che hanno ancora, per fortuna - porterà le stesse ad avere del personale (assistenti sociali, assistenti sociosanitari) senza più una funzione. E' anche questa una preoccupazione, onorevole Uras, e se preoccupano i nuovi poveri, di cui lei ha parlato, che oggi, con 1100 o 1200 euro al mese, potrebbero non mettere insieme il pranzo con la cena, come si diceva una volta, pensi a quando queste figure professionali, che sono proprio quelle da 1100-1200 euro al mese, non avranno più nemmeno la garanzia del posto di lavoro. Una delle cose che succederanno con questa legge è proprio questa, cioè non so quale futuro sia garantito alle 70-80 persone, forse un centinaio, che oggi lavorano nelle Province, che svolgono una funzione sociale importante. La preoccupazione è tanta.

Relativamente alle nuove povertà, onorevole Uras, lei sa benissimo che la povertà, a volte, la si vuole conquistare. Nel nostro Paese la percentuale degli acquisti strani è piuttosto elevata: noi siamo quelli che comprano il telefonino di ultima generazione; siamo quelli che non si accontentano del computer "normale", ma hanno bisogno del portatile straordinario; siamo quelli che mandano i ragazzini di dieci anni a scuola col telefonino, perché a metà mattina debbono sapere come sta la mamma o la mamma vuole sapere come sta il figlio; siamo quelli che iscrivono lo studente al primo anno di università e contemporaneamente nelle liste del collocamento, in modo da creare un po' di situazioni strane, e che poi lo mandano a studiare in continente. La Regione deve poi trovare i soldi per i famosi tremila voucher per la specializzazione dei laureati sardi in università non sarde. Poche lire? Molti miliardi di lire, molti milioni di euro!

Questo è un Paese strano, onorevole Uras. Si è mai domandato com'è possibile che l'Italia vanti, ultimamente, la percentuale più alta di tecnologia innovativa, dopo la Francia? Diminuisce l'acquisto dei beni di prima necessità, dei generi alimentari e aumenta l'acquisto di tutta una serie di prodotti che sono anche abbastanza futili se non del tutto inutili, ma piacciono certamente a tutti. Stiamo facendo qualcosa per cercare di far capire che questo stato di cose l'abbiamo vissuto tutti in passato? La democrazia in Italia esiste da tantissimi anni.

Mi spiace che continuino a esserci dei capannelli, Presidente. Avremmo dovuto parlare della legge sul cinema, forse sareste stati più interessati all'argomento, purtroppo in questo momento non si parla né di spettacolo, né di cinema o di circo. Credo che tutti dovremmo sforzarci di fare un ragionamento serio sugli argomenti che sono all'ordine del giorno Consiglio e che sono stati sollevati anche dall'onorevole Uras, il quale, senza perdere tempo, è passato a discutere dei singoli articoli, di cui parleremo tra breve.

Questo testo di legge è stato esitato dalla Commissione con una maggioranza ampia. E' una legge che non corre rischi: il relatore è l'onorevole Silvio Lai, il che è una garanzia, e il Presidente della Commissione è l'onorevole Masia, altra garanzia, essendosi entrambi conquistati un ruolo all'interno del Consiglio regionale. L'onorevole Uras poi ci ha messo del suo, ponendo anche molti paletti. Però, onorevole Uras, i paletti lei li ha messi - non lei personalmente, il suo Gruppo - in questa legge, nella legge finanziaria e in molte altre leggi, ma non c'è stata mai una volta, dico io, in cui l'onorevole Davoli si sia alzato dicendo: "Marranu chini passa su bonette". Lei sa che cosa vuol dire, lo dovrò spiegare anche all'assessore Dirindin, perché è giusto che cominci a capire anche solo una piccola parte del nostro dialogare in limba. Mai una volta che ci sia stato un moto d'orgoglio da parte sua, onorevole Davoli! Una volta per tutte, i problemi che ha sollevato l'onorevole Uras non sono risolti da questa legge, né potranno essere risolti da questa maggioranza, perché siete troppo diversi, perché avete idee diverse. Ha ragione l'onorevole Pirisi, pian piano vi stanno incamerando, ci vuole un po' di tempo.

(Interruzione)

L'ha detto anche lei, onorevole Pirisi, ed è giusto il suo ragionamento, ma fino a quando esisterà questa dialettica, torniamo al dunque, marranu chini passa su bonette. Onorevole Davoli, glielo spieghiamo all'assessore Dirindin cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che non siamo d'accordo, e allora marranu chi supera il cappello che io ho messo per terra. A Orune si fa così, lo si fa per tante cose, però i modi di dire sardi sono talmente esaustivi che fanno capire qual è la volontà delle persone. Io non ho visto questa volontà, onorevole Uras. Lei si accalora, usa toni alti e io apprezzo che li usi; probabilmente alla destra e alla sinistra piace sollevare i toni, forse fa parte del nostro DNA. Alla stregua dei vecchi avvocati di una volta - non so se ce ne siano ancora, non frequento le aule dei tribunali, per fortuna - nelle assemblee legislative piace ogni tanto sollevare i toni. Ma è sufficiente sollevare i toni o è necessario anche far capire che su bonette non si passa?

Non ho intravisto assolutamente la vostra determinazione, perché se ci fosse, sulla base delle considerazioni che ha fatto lei, questa legge sarebbe destinata a fare la fine della legge sul cinema. E' una legge che fa emergere le differenze che esistono, non sul contenuto, ma all'interno della maggioranza e che tra l'altro esistono anche nella minoranza, che sono esistite in altri tempi ed esistono ancora anche a livello nazionale. Però non credo sia possibile che Rifondazione Comunista continui per cinque anni a criticare i provvedimenti di legge, a differenziarsi, a fare battaglie anche forti, a chiedere, senza ottenerlo, il riconoscimento dell'articolo 19 della legge 37, a cercare il modo - e arriviamo al punto - perché questa legge passi. Nonostante qualche piccola modifica, onorevole Uras, le assicuro che questa legge non dà risposte ai problemi che lei ha posto. Allora siamo punto e a capo. E quando andrà nelle piazze a fare i comizi elettorali potrà dire di aver ottenuto qualche risultato? Non lo potrà dire, onorevole Uras, perché questa maggioranza non le permette di ottenere i risultati che lei vuole. Non glielo permetterà mai! Bisogna sollevare ancora di più i toni. Bisogna fare uno sforzo ulteriore e bisogna farlo in maniera determinata. Invece questa determinazione, purtroppo, io non la vedo, perché i numeri sono quelli che sono. C'è una maggioranza straordinariamente importante per la sua consistenza numerica e il Presidente sa che i progetti di legge esitati dalle Commissioni vengono criticati ed emendati in Aula, dove i numeri contano. Spesso e volentieri - e bene ha fatto l'onorevole Sanna a richiamare in Commissione la legge sullo spettacolo e la cultura - vengono messi in votazione emendamenti fondamentali, che stravolgono il testo di legge, che talvolta finisce per tornare in Commissione. Visti gli emendamenti che sono stati presentati questo testo unificato rischia, appunto, di essere stravolto in Aula. In tal caso, probabilmente, ci metterei del mio e ci metteremmo del nostro se molte delle considerazioni che ha fatto l'onorevole Uras dovessero essere più puntualmente ribadite. Ma l'esternazione non è sufficiente, onorevole Uras, lo sa benissimo. Lei fa bene a fare la sua parte, però le assicuro che con tutti i problemi che ci ha posto apriremo di più gli occhi, perché le differenze tra centrodestra e centrosinistra si acuiscono - e non c'è dubbio che debba essere così - e non ci sarà margine di dialogo neanche su leggi di interesse più generale, alla cui approvazione tutti vorremmo contribuire.

Ci sono cose sulle quali non possiamo assolutamente transigere e allora la maggioranza potrebbe spaccarsi, ma non lo auspichiamo in questo momento, aspettiamo ancora un po', ci pare prematuro. Abbiamo davanti a noi importanti provvedimenti di legge da approvare, che certamente faranno capire ancora di più se quelle differenze di cui parlavo esistono veramente, se è possibile approvare un piano paesaggistico come quello varato dalla Giunta, se è possibile iniziare la discussione della manovra finanziaria dopo due mesi di esercizio provvisorio e dopo tutte le promesse fatte.

Insomma, onorevole Uras, le battaglie su queste questioni le vorremmo fare insieme. Questo Consiglio regionale è sotto accusa perché produce poco - sembrerebbe questa la motivazione - e quando produce produce male. Allora credo che tutti noi dovremmo essere interessati a salvaguardare il ruolo dell'Assemblea legislativa sarda. Non so se lo stiamo facendo bene o male, forse dovremmo tutti impegnarci un po' di più per far capire meglio qual è il ruolo dell'Assemblea, della Giunta e del Presidente della Regione, perché anche attraverso queste cose si ottengono risultati straordinari. Qualche volta ci abbiamo provato, ma dovremo impegnarci di più.

Questa non è una legge sulla quale si debbano sollevare molto i toni, onorevole Uras. Ci sono principi a cui voi vi ispirate che io posso non condividere, ma che avete il diritto e il dovere di difendere. Per fare questo, però, il cappello deve rimanere fermo lì, e marranu chi lo passa.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (R.C.) Signor Presidente, ho un po' di difficoltà a intervenire dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Diana, così generico e attento alle divergenze all'interno della maggioranza, piuttosto che al contesto specifico della legge sui servizi alla persona.

Le tematiche sociali dovrebbero essere per tutte le società al centro dell'azione che guida tutte le politiche. Ecco, io parto da questa considerazione. Perché? Perché tutte le problematiche che coinvolgono gli uomini e le donne del mondo sono sempre la conseguenza di una scarsa attenzione a ciò che nella società nasce, si sviluppa e coinvolge tutti. Questa breve riflessione serve per comprendere quanto sia necessario che le istituzioni guardino con prioritaria attenzione ai mutamenti sociali, rivolgano uno sguardo attento e moralmente interessato alle problematiche che nella società si sviluppano. Personalmente penso che le istituzioni rispetto alle dinamiche sociali siano sempre o quasi sempre arrivate in ritardo, onorevole Diana. Anziché impegnarsi in azioni di prevenzione, si sono poste all'inseguimento della risoluzione dei problemi. Anche questa legge, come altre, arriva in ritardo, certo in buona parte per responsabilità delle istituzioni. Un ritardo che la società sarda sta comunque scontando.

L'assenza così prolungata di una legge sui servizi alla persona e di una pianificazione dei servizi sociali ha fatto sì che gli interventi posti in essere finora siano stati incompleti e parziali e non abbiano tenuto conto delle numerose sfaccettature delle problematiche sociali sarde. In questo ritardo hanno certamente svolto un ruolo importante i Comuni, che spesso e volentieri hanno anticipato gli effetti della normativa nazionale, dimostrando un'ampia capacità nell'aggregarsi, nell'individuare i problemi, nello stare accanto ai cittadini con particolari bisogni. Questa legge ribadisce con forza il ruolo dei Comuni in tutti i suoi passaggi, corresponsabilizzando altresì le Province e le Aziende sanitarie locali, per la parte di loro competenza. Dice con chiarezza quale ruolo ciascuna istituzione deve ricoprire secondo il principio di sussidiarietà: le Regioni, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie locali. Ma la legge mette al centro della sua attenzione l'individuo e la famiglia, attribuendo loro un ruolo attivo nella programmazione sociale, così come sono partecipi della programmazione integrata tutti i soggetti solidali. Definisce inoltre il modo in cui avviene l'integrazione di tutti questi soggetti e introduce uno strumento innovativo anche rispetto ad altre esperienze regionali, il Piano locale unitario dei servizi (PLUS), che rappresenta il momento attraverso cui si realizza il nuovo approccio alla gestione dei servizi. Questi sono elementi innovativi di questa legge. Il cittadino che si rivolge al servizio sociale primario trova nella rete dei servizi una risposta completa al suo bisogno; il PLUS ha soprattutto il merito di garantire una reale integrazione, mai avvenuta in precedenza, tra il sociale e il sanitario, superando quello sbilanciamento che c'è stato fino ad oggi a discapito delle competenze sociali.

Altro elemento che noi riteniamo positivo e che caratterizza questa legge è dato dall'introduzione, in via sperimentale, nell'ambito delle misure di contrasto della povertà, del reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura, come ha detto il compagno Uras, di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali di quanti vivono ai margini della società, e non possono provvedere al mantenimento proprio e dei propri figli per cause psichiche, fisiche e sociali. Queste persone esistono, onorevole Diana, e non sono quelli che cercano il telefonino di ultima generazione, né quelli che inseguono il consumismo, ma sono persone che veramente vivono in condizioni di difficoltà nella società odierna. Definisce bene il reddito di cittadinanza il comma 3 dell'articolo 33, e toglie ogni dubbio sul fatto che non si tratta di una misura assistenziale. Anzi, voglio leggere questo comma, se mi è consentito: "Il reddito di cittadinanza prevede la corresponsione di un contributo economico mensile correlato allo svolgimento di un percorso personalizzato e condiviso con la persona che beneficia dell'intervento, finalizzato all'inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo". Il reddito di cittadinanza è una risposta possibile a un grave fenomeno sociale e ha il pregio di essere stato inserito in un contesto normativo complessivo che va incontro alla molteplicità dei problemi sociali, non come misura a sé, ma come misura inserita in un contesto sociale importante. Certo non può essere la misura esaustiva del problema della povertà, ma intanto è un inizio.

Un altro aspetto importante che questa legge introduce, che mi preme sottolineare, è quello contenuto nell'articolo 34, in base al quale la Regione, insieme ai Comuni, realizza il sistema informativo sociale e l'Osservatorio degli appalti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono due strumenti non secondari: il primo perché consente alla Regione e agli enti locali di verificare l'adeguatezza degli interventi e di conoscere e monitorare le dinamiche sociali anche al fine di intervenire preventivamente; il secondo perché tende a impedire che la qualità dei servizi e degli interventi che vengono posti in essere siano pregiudicati dalla giungla degli appalti, dando priorità alla qualità del servizio non al suo costo e garantendo agli operatori sociali un'adeguata retribuzione perché siano in condizioni di perseguire gli obiettivi posti dalla legge stessa.

Concludendo il mio intervento, ritengo soltanto di dover rimarcare l'esigenza di approvare in tempi brevi questa legge e, successivamente, il piano sociale, perché la nostra responsabilità istituzionale è di fronte a questi particolari bisogni dei cittadini sardi. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, credo che questa legge, che fa un passo avanti nella normativa regionale sui servizi sociali e introduce il concetto di sistema integrato dei servizi alla persona, sia comunque una legge importante, che forse avrebbe meritato in Consiglio un'attenzione superiore a quella, pur alta, che le è stata riservata in Commissione. La Commissione sanità sicuramente ha dedicato un impegno particolare alla fase istruttoria di questo provvedimento di legge. Va anche dato atto al relatore, l'onorevole Lai, di essere stato particolarmente attento e disponibile su ogni necessario raccordo volto a esitare un testo di legge unificato quanto più possibile rispondente alle esigenze presenti nei tre progetti di legge che erano all'attenzione della Commissione. Forse, come dicevo, questa legge avrebbe meritato anche in Aula un'attenzione diversa, un approfondimento da parte di ciascun consigliere regionale, nei limiti delle proprie competenze. E' evidente che nessuno di noi ha il dono della tuttologia e può essere un'autorità scientifica in qualsiasi campo, però credo che ci siano delle tematiche, e senz'altro quella dei servizi sociali e in questo caso dei servizi integrati alla persona è una di queste, che esulano dalle competenze specifiche di cui ciascuno di noi è portatore. Sono tematiche che hanno un interesse generale, che riguardano, attimo per attimo, la quotidianità della nostra esistenza, i rapporti sociali che intratteniamo, la realtà sociale con cui ci confrontiamo, la qualità e la quantità delle sofferenze che ci circondano.

Cosa significa questo? Noi abbiamo approvato un Regolamento che dal 1° gennaio 2006 favorirà la contrazione dei tempi tecnici di discussione delle leggi in Assemblea, ma favorirà anche la presenza dei colleghi in aula. Credo che questo sia un elemento positivo, nel senso che quando sarà in vigore il nuovo Regolamento probabilmente quest'Aula riacquisterà quella centralità che oggi tende a perdere. Non mi sto certo lamentando della naturale scarsa attenzione nella quale sto svolgendo il mio intervento, sto semplicemente dicendo che, se questo Consiglio intende riacquistare la sua centralità nello svolgimento dell'attività politica è necessario che si impegni a ripristinare la discussione, il confronto e il ragionamento. E' necessario cioè che ciascuno degli ottantaquattro consiglieri regionali, oltre a difendere le proprie prerogative, difenda concretamente anche le prerogative del Consiglio ogni qualvolta si parla di functio laesa, affinché quest'Aula abbia il prestigio e l'autorevolezza che le discendono soltanto dalla rilevanza dell'attività politica che al suo interno si svolge.

Forse sarebbe stato più utile che questa legge fosse giunta alla discussione in Aula essendo vigente il nuovo Regolamento. Ciascuno di noi, non foss'altro per l'obbligo di restare materialmente in aula e per la certezza di tempi tecnici ristretti di discussione, avrebbe potuto esaminare con attenzione i quarantasette articoli di questa legge cercando di capire se, sulla base della propria formazione culturale, ciò che vi era scritto era ragionevole o doveva essere migliorato in qualche parte. Si sarebbe conseguentemente svolto in Aula quel pezzo di dibattito che evidentemente in Commissione non si è svolto, perché, per quanto alto sia stato il livello di approfondimento in Commissione, è evidente che qualcosa può essere sfuggita, che qualche altro ragionamento poteva essere fatto, che qualche ulteriore approfondimento l'Aula stessa avrebbe potuto farlo.

Credo che il corpo, lo spirito e l'anima di questa legge siano apprezzabili, sarei prevenuto se non lo ammettessi. Non posso non dire che questa legge mi sembra un passo avanti, in quanto va nella direzione di una serie di cambiamenti che probabilmente non avrebbero avuto bisogno di quarantasette articoli per essere esplicitati, anzi tutti questi articoli danno adito al sospetto che si sia scritto più di quanto si sarebbe dovuto scrivere e che, come nel caso di tante altre leggi, si sia prevista qualche commissione di troppo, che qualche meccanismo di controllo non sia sufficientemente oliato, che l'interfaccia tra Comune, Provincia e altri enti deputati a gestire l'assistenza non sia totalmente convergente o congruente con gli obiettivi della legge.

E' possibile, anzi, in alcuni passaggi la stessa Prima Commissione lo rileva, che alcune parti non siano perfettamente congruenti, ma è indubbio che lo spirito della legge è comunque quello di innovare, di dedicare un'attenzione maggiore ai problemi sociali; il problema sociale in sé non è più considerato una parte a sé stante del complesso dei servizi che devono essere resi per la protezione della persona, soprattutto di quella più debole ed esposta, ma viene da questa legge inquadrato nel giusto contesto. Quindi inizia un filone culturale che inquadra nel loro complesso i servizi alla persona, siano essi sociali, sanitari o di altro tipo, che concorrono al miglioramento della qualità della vita e all'integrazione sociale dei singoli cittadini.

A mio avviso l'articolazione di questo progetto di legge sarebbe potuta essere più snella; un numero inferiore di articoli e di passaggi di controllo e confronto avrebbe cioè garantito un miglior funzionamento della legge, ma sicuramente lo spirito della legge stessa è comprensibile e il legislatore, in futuro, potrà intervenire per emendare quelle parti che si dovessero scontrare con problematiche reali difficilmente sormontabili.

Fatto questo apprezzamento sullo spirito che dalla legge traspare, e, ripeto, sarebbe stato probabilmente frutto di pregiudizio non ammetterlo, quindi onestà culturale impone che lo si faccia, devono essere date delle indicazioni anche in rapporto ad alcune contraddizioni che nel testo di legge sono comunque presenti. La prima, la più importante riguarda un problema che emerge in maniera assolutamente oggettiva dall'esame di questa legge: l'inadeguatezza della norma finanziaria, nel senso che la norma finanziaria, che è disposta all'articolo 47, è la somma delle risorse presenti in diversi capitoli tutti afferenti ai servizi sociali. Ora, è evidente che non si può fare innovazione senza stanziare risorse. Nella scorsa legislatura succedeva che ogni qualvolta una Commissione - c'era una situazione politica, me ne rendo conto, ben differente - presentava una proposta di legge legata a un problema concreto per il quale era già previsto un certo stanziamento, in Aula si creava una sorta di corsa al rialzo: voi avete messo 200 mila euro, non bastano, ne mettiamo 300 mila o 400 mila, insomma si aumentava la cifra fino a incidere su quello che l'assessore Pigliaru definisce l'insostenibile indebitamento della Regione Sardegna. E' vero, questo è successo nella scorsa legislatura, ne siamo tutti consapevoli, e chi è stato membro di quest'Aula nella scorsa legislatura porta su di sé il peso di un pezzo di questa croce, però è anche vero che oggi che ci stiamo interessando del cambiamento del sistema dei servizi sociali sembra che vogliamo fare le nozze coi fichi secchi, stanziando le stesse risorse che venivano stanziate prima!

Colleghi, voi sapete benissimo che le risorse finanziarie sono vincolanti rispetto ai fini che sono stati messi in carico alla legge. Allora è veramente un atto di ipocrisia dire che con la stessa identica cifra che si stanziava in passato siamo in grado, oggi, di fare cose straordinarie, di stravolgere il sistema dei servizi sociali, che oggi chiamiamo servizi integrati alla persona, di dare risposte a bisogni che sono diversi rispetto al passato. Le risorse sono vincolanti rispetto alle risposte ai bisogni. Ditemi voi quale soluzione miracolistica può consentire, con le stesse risorse, di dare risposte completamente differenti. Se voi dite che avete individuato le fasce di disservizio e di spreco e indicate gli strumenti che avete intenzione di mettere in campo per ridurre lo spreco e il disservizio, allora possiamo iniziare a discutere su come utilizzare le somme recuperate. Ma ipotizzare la fornitura di nuovi servizi senza recuperare adeguate risorse, signori, è una presa in giro, significa che noi scriviamo una gran bella legge senza prevedere le risorse economiche necessarie per la sua applicazione. E' come se volessimo comprare una Ferrari per arrivare a Sassari in un batter d'occhio e poi ci rendessimo conto che non abbiamo in tasca i soldi per la benzina. La Ferrari resterebbe parcheggiata esattamente come una Panda, perché senza benzina non vi è differenza tra le due macchine. Quindi non ha un grande senso presentare una legge che appare fortemente innovativa nello spirito e che propone una serie di strumenti innovativi nella fornitura dei servizi se non la si dota delle risorse economiche, che ciascuno di noi sa benissimo sono indispensabili in un settore delicato come questo, le cui esigenze sono in continua espansione per i mille motivi che anche il collega Lai ha ricordato nella sua relazione introduttiva. Non si può dare risposte a esigenze in espansione contraendo le risorse o comunque mantenendo lo stanziamento previsto per le prestazioni che già oggi la Regione fornisce.

Collega Uras, collega Lanzi, vengo a un argomento che a me per cultura - ognuno di noi è portatore del background culturale da cui proviene - sta a cuore. Nel primo DPEF che portò in Aula La Giunta scrisse - e credo che fosse un ragionamento condivisibile, che per altro ha ribadito varie volte ricevendo, almeno da parte nostra, solidarietà e complimenti - che era forse arrivato il momento di smetterla di parlare di politiche attive del lavoro, perché l'unica occupazione vera, certa e stabile è quella che viene creata dallo sviluppo economico. Questo diceva Giunta nel DPEF, quindi dovrebbe essere un'indicazione per l'attività del Consiglio regionale. In altre parole, non esistono reali misure di sostegno all'occupazione; esistono misure di sostegno che sono più che altro dei modi per "drogare" l'occupazione. Lo sviluppo invece crea occupazione e quindi consente di dare risposte stabili che non devono essere obbligatoriamente e continuativamente sostenute dalla mano pubblica.

Perché faccio questo discorso? Perché la legge in discussione, che pure riguarda un settore radicalmente differente, contiene delle intuizioni che si ricollegano a quel primitivo ragionamento della Giunta. Per esempio, un articolo prevede la possibilità di fornire, a chi ne abbia necessità, dei voucher che possono essere spesi per l'acquisizione di servizi. Quindi non è prevista sempre e soltanto la fornitura diretta dei servizi alla persona, ma anche la possibilità di scegliere il fornitore dei servizi stessi. C'è dunque una libera scelta da parte di chi chiede i servizi e l'immissione nel mercato - parola che normalmente suscita orrore - dei fornitori di tali servizi. La messa in concorrenza dei fornitori dei servizi comunque comporta, a nostro avviso, un miglioramento della qualità dei servizi resi.

Tuttavia, a fronte di questo ragionamento c'è un articolo bestiale, ed è l'articolo 33, che prevede il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una misura di lotta alla povertà, ma quanti sono i poveri in Sardegna? Più di centomila secondo la valutazione che ne fa la Caritas. Ma se noi dovessimo attenerci alla valutazione della Caritas, bisognerebbe avere 1.200 miliardi all'anno per garantire il reddito di cittadinanza. Io penso che i poveri siano molti di meno, un decimo di quanto stimato, cioè diecimila. Ma se sono diecimila i poveri da avviare ai percorsi guidati, sperimentali, eccetera, occorrono 60 milioni di euro all'anno in più di quelli stanziati, ossia 120 miliardi delle vecchie lire in più. Mi dovete dire dove li andiamo a prendere!

Se l'articolo 33 serve a tacitare Rifondazione Comunista, lo si dica in maniera corale. Noi sappiamo che qualcuno sta prendendo in giro i colleghi della Rifondazione Comunista; sappiamo che è scritto in legge qualcosa che è utile per tappare loro la bocca in questa circostanza e per la quale essi potranno dire, in campagna elettorale: "Avete visto? La Regione Sardegna fa partire il reddito di cittadinanza". Colleghi della Rifondazione Comunista, ma dove sono i soldi per il reddito di cittadinanza? Mi volete dire dove li avete visti, dove sono i 60 milioni di euro necessari per garantire il reddito di cittadinanza almeno a diecimila persone, non dico ai centomila poveri di cui parla la Caritas?

Allora, l'introduzione in questa legge di un ragionamento di questo genere a me sembra che abbia un intento speculativo, non nel senso galileiano, cioè come volontà di fare leggi, quindi non parlo di speculazione politica, ma nel senso elettoralistico e della politica interna a una maggioranza, che, alla fine, inficia il valore stesso della legge e rende impossibile comprendere quale sia l'atteggiamento di questa Giunta verso i problemi complessivi della Sardegna. Non si capisce, cioè, se la Giunta miri alla tutela dei più deboli attraverso una società con maggiore benessere, e per questo in grado di proteggerli meglio, o invece indulga a logiche assistenzialistiche, che sono quelle che consentono di spendersi meglio dal punto di vista elettoralistico, ma che noi totalmente aborriamo.

Ecco, su queste domande, che non tendono a far polemica, ma soltanto a ottenere una risposta, secondo me, si gioca una parte della credibilità di questa legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Cercherò di essere rapido, ma voglio ricordare a me stesso che quando abbiamo sospeso i lavori, venerdì scorso, in effetti era stata svolta soltanto la relazione di maggioranza, non vi era una relazione di minoranza, e soltanto due consiglieri erano iscritti a parlare, quindi avremmo anche potuto esitare questo provvedimento, perché riprendere la discussione e creare contrapposizioni spesso non serve a niente. Noi abbiamo preso degli impegni e gradiremmo che fossero rispettati non soltanto dalla minoranza, come troppo spesso avviene, ma soprattutto dalla maggioranza. Pensavo che stasera, così come concordato, ci sarebbero stati pochi interventi, perché dovevamo di fatto approvare questa legge nei tempi più rapidi possibili e successivamente il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Se avessimo voluto perdere tempo, ci saremmo comportati diversamente, e comunque stamattina c'è stato il ritardo di un'ora da parte della maggioranza.

Questa legge noi la voteremo perché, pur non essendo perfetta, la riteniamo una buona legge, sulla quale potremmo fare una serie di osservazioni, ma dal momento che essa rappresenta la sintesi di un disegno di legge della Giunta e di due proposte di legge di iniziativa consiliare, che, per quanto ci concerne, fanno parte integrante della legge stessa, è chiaro che non possiamo che essere favorevoli. Però non si può tornare sempre sullo stesso punto, come se ci fossero dei santoni qui dentro, e continuare ad avanzare critiche. E' ora di finirla! Capisco che qualche persona conosca un po' la storia di questo istituto autonomistico e abbia bisogno di mettersi in luce, di porsi col proprio intervento al centro dell'attenzione, ma non si può andare avanti così. La maggioranza deve svolgere il suo ruolo in modo puntuale e corretto.

Voglio ricordare, a me stesso prima di tutto, che il reddito di cittadinanza è già previsto, e perciò lo stralceremo da questa legge, in una legge che abbiamo approvato qualche giorno fa - è mai possibile che voi, sempre così attenti e solerti, non ve ne siate accorti? -, quindi è pleonastico prevederlo anche in questa legge. O vogliamo creare un doppione? L'assessore Dirindin ha detto che le risorse per il settore dell'assistenza (180 milioni di euro) di fatto sono sufficienti. Secondo me, l'ho detto altre volte, non sono affatto sufficienti, ma costituiscono un avvio, magari perché si sono incrementate le somme relative ad alcune voci. Che ci sia, in Sardegna, una situazione obiettivamente difficile lo sappiamo tutti, è inutile continuare a lamentarsene, gradiremmo però che in tutte le circostanze voi foste coerenti con le cose che dite. Recentemente è stato approvato un provvedimento relativo alla beta talassemia. Io avevo presentato un emendamento che prevedeva un'integrazione di fondi e voi siete stati pars magna nel bocciarlo a scrutinio segreto, per un voto! O pretendete che non ve le ricordiamo queste cose? Siete troppo spesso distratti! Quando la dottoressa Dirindin ha portato lo stanziamento (era stata un'invenzione di Paolo Fadda, fatta propria da me) a circa 48 miliardi, poi a 50, voi avete affossato novantotto comuni, stante il fatto che ci si è agganciati al discorso dello spopolamento, quindi al numero degli abitanti: i comuni che avevano registrato uno spopolamento sono stati penalizzati, nonostante l'incremento delle risorse finanziarie. Il sottoscritto propose allora un emendamento in Aula e abbiamo dovuto combattere per far sì che alcuni comuni, fra i quali Cagliari, avessero almeno il finanziamento dell'anno precedente, perché lo spopolamento avviene nei paesi dell'interno, invece l'incremento era previsto per le città che sono collegate a Cagliari, come Sestu, Capoterra, Assemini, le grandi città dove vi era stato un incremento di popolazione, vale a dire Quartu, Olbia, Alghero, eccetera, e i paesi costieri.

Questa legge va bene, di che cosa dobbiamo continuare a discutere se l'abbiamo approvata all'unanimità in Commissione? Abbiamo anche corretto ciò che non andava bene; tanto per essere chiari, sono stato io a proporre la modifica del titolo, che è stata accolta. Ci sono ancora alcune anomalie, ma non ne facciamo una questione, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di valutare quali risultati questa legge, così com'è articolata, potrà produrre. Poi, certo, sui voucher, per esempio, avevo fatto fare uno studio in merito, sarei contrario, obiettivamente, ma qui parliamo di finalità e obiettivi, che sono abbastanza evidenti all'articolo 1, che recita: "… a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia". La cifra stanziata si dimostrerà insufficiente, ma sarà integrata non appena ci saranno le condizioni, nel frattempo diamo avvio all'applicazione della legge.

Quando approvammo la legge numero 4 credevamo di approvare una legge avanzata; oggi quella legge è ampiamente superata e chiaramente ha bisogno di un supporto, che è costituito appunto dal provvedimento in discussione, il cui iter è stato ugualmente faticoso. Per il piano sanitario ci sono voluti quattro mesi, per esitare questo testo di legge c'è voluto un anno e mezzo. Ho detto, in tutte le sedi, che la legge sarebbe stata approvata a dicembre e sarà approvata a dicembre, ma non create problemi voi a noi! Noi proporremo ovviamente alcune piccole modifiche: innanzitutto va soppresso il comma 4 dell'articolo 13 sulle imprese sociali, quindi mi appello al relatore affinché modifichi la parte in cui si parla di convenzioni da stipulare con enti locali, eccetera. Un'altra piccola modifica, che può essere fatta a tamburo battente, riguarda le rappresentanze dell'ANCI e dell'U.P.S., perché oggi l'organo preposto alla funzione che si sta loro attribuendo con questa legge è il Consiglio delle autonomie locali. Si può correggere, certo, io ero d'accordo e l'avevo già detto, assessore Dadea.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO FADDA

(Segue OPPI.) L'articolo 33, che prevede il reddito di cittadinanza, va stralciato, è chiaro. Ritengo, però, che ci siano le condizioni affinché questa legge decolli con la massima celerità, perché ne abbiamo bisogno. Certo, l'ho detto prima, non siamo di fronte a un vangelo, ma avanzare critiche nonostante la comune convergenza è incomprensibile, significa, praticamente, non voler approvare provvedimenti di un certo tipo.

Voglio anche precisare un altro aspetto. Perché sono convinto che le risorse finanziarie non siano sufficienti? Perché ho visto, in questi giorni, una delibera della dottoressa Dirindin che prevede un incremento dei finanziamenti per la realizzazione di piani di sostegno in favore di persone con handicap grave. Siamo partiti da una cifra, chiesta peraltro dalla CISL; successivamente questa cifra, su richiesta della minoranza, è stata integrata e si è dato corso a tutti i provvedimenti. Di anno in anno però vi è stata una crescita esponenziale di questo problema, tale da rendere necessario rivedere e correggere quello stanziamento. Ma credo che ci saranno i tempi e i modi per poter valutare eventuali modifiche che possano essere apportate alla legge una volta che sarà approvata.

Ne approfitto per dire, visto che anche gli altri colleghi sono andati tutti fuori tema, che nelle piccole sfumature dei ragionamenti molte volte è contenuta una critica al passato. Si parla, per esempio, di prevenzione. Vorrei ricordare a molti colleghi ed amici che abbiamo inventato dei provvedimenti relativi alle malattie sociali per dare un supporto ai cittadini attraverso forme che prima non esistevano, il tutto al limite della legalità. Praticamente abbiamo inventato dei provvedimenti di sostegno, mentre voi non eravate su questa linea. Evidentemente la cosa vi interessava marginalmente, a voi interessa la facciata, come ha detto il collega Diana. A noi la facciata non interessa, ci interessa, invece, approvare rapidamente questo provvedimento, perché poi ne avremo degli altri da discutere. Dobbiamo ancora iniziare le consultazioni e il confronto per quanto riguarda il piano sanitario, quindi abbiamo tempi ristretti. Siccome ormai siamo in una fase abbastanza difficile, se volessi criticare vi direi: ma non avevate approvato un ordine del giorno dicendo che avreste approvato le riforme entro il 15 dicembre? Amici cari, avete evidentemente le pigne in testa oppure siete ancora all'anno zero! Avevate sottoscritto un ordine del giorno vincolante, dove siete, perché vi mettete a criticare? Evidentemente le critiche le volete!

Quando si dice che in una cassaforte o da qualche altra parte si trovano 600 milioni, io lo contesto e dico che non è vero. Poi una delibera del 16 dicembre 2005 dice che il disavanzo è di 1.000 miliardi, che si stanno utilizzando anticipazioni di somme già assegnate alle AA.SS.LL., che ci sono poi tutte le risorse assegnate al Servizio sanitario per gli anni 2001, 2002 e 2003, una parte di altre quote, eccetera. Evidentemente non si parla più dei 600 milioni di euro, anzi 630, in questa delibera che mi ha dato stamattina l'Assessore competente. Io chiedo sempre anche alla Ragioneria la causale, in quanto se non c'è cassa - e di fatto non ce n'è - la delibera è sbagliata.

Noi, invece, non vogliamo criticare, vogliamo costruire. Oggi siamo qui per costruire, invitando i colleghi al mantenimento degli impegni che abbiamo assunto, e cioè stasera approviamo rapidamente gli emendamenti, peraltro firmati dall'intera Commissione, se c'è l'esigenza - che è soprattutto vostra, noi non creeremo problemi - di approvare rapidamente anche il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Se però il vostro atteggiamento è improntato alla critica, alla controcritica o ai battibecchi col collega Diana, noi ci opponiamo. L'opposizione, del resto, ce l'avete insegnata voi occupando l'Aula, creando difficoltà, soprattutto quando si raggiungevano degli accordi tra maggioranza e opposizione. Quindi non accettiamo lezioni da nessuno. Noi abbiamo creduto in molte cose, voi ci avete creduto meno. A questo punto invito la mia parte politica e l'intera minoranza ad evitare ulteriori interventi e ovviamente invito la maggioranza a non replicare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Contu. Ne ha facoltà.

CONTU (F.I.). Signor Presidente, la ringrazio e colgo questa occasione per correggere una mia inesatta e poco corretta manifestazione di pensiero sulla conduzione dell'Aula in occasione della discussione della legge sulla bonifica dall'amianto. In quella occasione dissi che forse si era sbagliato un passaggio nella conduzione dell'Aula, però, col senno di poi, devo dire che dagli atti è emerso che forse mi sarei potuto riservare quella espressione, per cui le chiedo formalmente scusa.

Concluso questo passaggio, Presidente, passo a svolgere il mio intervento su questo testo unificato. Devo dire innanzitutto che condivido la definizione di sistema integrato di servizi alla persona; una definizione in linea col nostro orientamento nell'affrontare un tema come quello della riforma dei servizi sociali e che contiene in sé il concetto di inclusione sociale, come strategia per affrontare il problema più grosso, che è quello di dare assistenza sociosanitaria a chi nella vita ha avuto la sfortuna di trovarsi in condizioni di bisogno, sia esso fisico, psichico, sociale, economico o di diversa natura. La società tende a escludere queste persone, quasi che fossero degli elementi ad essa estranei, da tutto ciò che caratterizza una collettività in evoluzione, che raggiunge tassi di benessere elevati, come quelli che si riscontrano in particolare nel mondo occidentale. Da qui la necessità di una normativa di adeguamento della legge numero 4 del 1988, attraverso la quale la Sardegna ha precorso i tempi rispetto alla tematica dei servizi alla persona e che negli anni ha portato a maturare delle esperienze sulle quali, molto probabilmente, ci sarebbe ancora qualcosa da dire, oltre ai concetti espressi in questo articolato progetto di legge. Sono convinto che il concetto di integrazione sociosanitaria sia ancora lontano dall'essere assimilato perché credo che, nonostante gli sforzi, le proposizioni, i contributi che sono stati dati durante i passaggi in Aula, manchi ancora qualche elemento che davvero potrebbe sostanziare meglio l'articolato di questa legge.

Personalmente ritengo che manchi un approfondimento per quanto riguarda il Piano locale unitario dei servizi, che dovrebbe articolare meglio la partecipazione delle amministrazioni o quantomeno degli enti preposti alla programmazione sociale e sanitaria. Ai Comuni, ma soprattutto alle Province è stato attribuito fino ad oggi un ruolo minimale anche per quanto riguarda la sanità. Ricordo che attualmente alle Province compete soltanto l'approvazione dei bilanci delle Aziende sanitarie locali, ma spesso nell'amministrazione provinciale non c'è una figura professionale in grado di dare una corretta lettura del bilancio di un'Azienda sanitaria se non in termini formali, per quel che riguarda le competenze economiche, poi, tutto ciò che riguarda il modo in cui si programmano le risorse e soprattutto si gestisce economicamente un'Azienda sanitaria è una competenza di cui le Province potrebbero anche essere esautorate. Altrettanto mi sembra di capire accade oggi per il ruolo che viene attribuito alla Provincia nella predisposizione del PLUS, perché mentre prima della legge numero 4 la Provincia era primattrice nella erogazione dei servizi sociali, con la legge numero 328, in un certo senso recepita in questo testo di legge, è stata effettuata un'ulteriore spoliazione delle competenze della Provincia nella gestione dei servizi sociali, in quanto d'ora in poi svolgerebbe soltanto un ruolo di controllo e non sarebbe più parte attiva nel coordinamento ed erogazione di servizi sovraccomunali. E' per me davvero difficile pensare che comuni di cento, centocinquanta abitanti, fino a millecinquecento abitanti, che spesso e volentieri non hanno a disposizione nemmeno un assistente sociale riescano a gestire, seppure consorziati, servizi che si integrano con quelli sanitari. Molto probabilmente, su questo tema sono necessari ulteriori approfondimenti.

Un altro concetto che mi premeva evidenziare e che mi fa tornare indietro nel tempo è un concetto caro all'amico Uras, la creazione del fondo regionale per il reddito di sopravvivenza o di sussistenza. E' un concetto che mi fa tornare indietro nel tempo e ripensare al ruolo svolto dagli Enti comunali di assistenza (ECA) nelle amministrazioni locali. Ma davvero pensiamo che dall'analisi delle povertà che caratterizzano la nostra società debbano scaturire soluzioni vecchie, come l'erogazione di un sussidio? Secondo me questo è un punto negativo che era venuto meno con l'abolizione degli ECA, i quali mantenevano nella condizione di assistiti tanti cittadini offrendo loro nient'altro che un sussidio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, sempre che non ci fossero fondati motivi per ritenere che il cittadino venisse avviato ad altri percorsi che gli consentissero di mantenere quel reddito assistenziale. Continuo a definirlo assistenziale perché non può essere definito diversamente.

Siamo perfettamente convinti della inutilità di istituzionalizzare ancora forme assistenziali di questo tipo, e della necessità per contro di seguire i percorsi che la stessa Unione Europea ha indicato per favorire l'inclusione sociale, che non può essere conseguita di sicuro attraverso la creazione di fondi, che, come diceva anche l'amico e collega Vargiu, avrebbero bisogno di essere impinguati finanziariamente, cosa che sinceramente non si rileva nella parte finanziaria di questa legge. Quindi, formalmente, noi siamo in condizioni di approvare questa legge, ma molto probabilmente ci sarà bisogno di sviluppare i sistemi attraverso cui la si potrà applicare nella sua interezza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (La Margherita-D.L.). Grazie, signor Presidente. Come spesso accade quando si parla…

PRESIDENTE. Onorevole Cocco, attenda un attimo. Chiedo ai colleghi di prendere posto, perché chi interviene si lamenta dei capannelli e del brusio in aula. Prego, onorevole Cocco.

COCCO (La Margherita-D.L.). Cercherò di essere rapida, di non fare pause, di evitare ripetizioni, demagogie e tante altre cose. Tutto questo succede quando si parla delle fasce più deboli della società e oggi, in questa sede, abbiamo veramente esercitato molta pazienza.

Innanzitutto sono un po' preoccupata proprio perché non si sa quanti siano realmente i poveri; non che sia importante contarli, è però importante conoscerne la consistenza numerica. Una famiglia su cinque in Sardegna vive al di sotto della soglia di povertà, quindi in una condizione di povertà estrema, ma sappiamo che c'è anche una povertà relativa, quindi una soglia di reddito superiore. Direi che dobbiamo essere soddisfatti di questa legge, di questo sistema integrato di servizi sociali che ben si armonizza con la legge numero 38 del 2000, in cui il problema sociale viene affrontato in chiave partecipativa e non più assistenziale, come accadeva in passato. Il problema dei poveri è un problema prioritario della politica e non possiamo fare a meno di prenderci degli impegni precisi qui, di fronte a delle situazioni drammatiche, perché la Sardegna è una delle regioni più povere d'Italia, troppo spesso trascurata e troppo spesso con una classe politica miope rispetto ai bisogni degli altri. Mi sembra più che mai vero il proverbio che il sazio non crede al digiuno, è forse per questo che parliamo di finti poveri, proprio perché manca questa sensibilità e anche la possibilità di visualizzarli, anzi la negazione dei poveri direi che è la linea più ricorrente.

Questa legge, quindi, mi sembra che sia un vero passo avanti e ne sono felice, perché ho notato l'interesse non solo di tutta la settima Commissione ma anche della opposizione, pur con idee diverse. In ogni caso gli emendamenti dimostrano che c'è una volontà comune, così come il collega Oppi prima sottolineava.

Crediamo nella bontà di questa legge e non possiamo dire che non sia così; se non lo si ammettesse sarebbe solamente per una questione di principio. Questa legge costituisce una vera innovazione: parte dalla centralità dell'uomo e dei suoi bisogni, la promozione umana, quindi, superando il vecchio concetto di assistenza. Ritengo che la novità più importante sia proprio quella stabilita agli articoli 30 e 33, laddove si parla del reddito di cittadinanza e del reddito minimo, il reddito che rappresenta un sostegno economico e tutto un percorso per favorire l'inclusione sociale e quindi combattere l'esclusione sociale. Questo reddito di sostegno è fondamentale perché sappiamo che non si può uscire da certe situazioni di povertà cronica e di esclusione sociale senza questo sostegno. Con dispiacere dobbiamo dire che questo Governo ha cassato il reddito minimo di inserimento, che è stato una grande conquista, e noi sappiamo che in Sardegna tre comuni, vale a dire Oristano, San Nicolò d'Arcidano e Sassari, hanno sperimentato per due anni il reddito minimo di inserimento, reddito che il Governo non intende più finanziare. Sappiamo comunque che qualunque reddito, se non è accompagnato da politiche occupazionali, non potrà mai dare luogo a uno sbocco nella vita sociale, al pieno inserimento. La preoccupazione di tutti, in particolare la mia, che in questo momento sto esponendo, è che dichiarazioni di principio, come la dichiarazione universale dell'uomo, hanno creato il costituzionalismo moderno, però vediamo che, in fondo, le disuguaglianze, chiamate il fantasma dell'ingiustizia sociale, continuano ad esistere.

Chiedo quindi che ci sia anche da parte dell'Assessore un interessamento forte perché si torni a un reddito minimo di inserimento e a tutto un percorso di inclusione sociale. Penso che se falliremo in questo avremo fallito in tutta la nostra attività legislativa. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Ne ha facoltà.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo una legge che si propone di promuovere il benessere sociale, di tutelare il diritto di tutti i cittadini di stare bene, di conservare le proprie capacità, di avere adeguate capacità relazionali nella società e di poter superare le difficoltà che percorrono l'intero arco della vita. E' una legge che, oltre a promuovere il diritto di stare bene, si propone di favorire, con tutta la gradualità che è necessaria in questa materia, su cui ritornerò, il superamento delle disuguaglianze che ancora esistono in questa regione così come in tutte le altre regioni rispetto a questa tematica.

Gli obiettivi di questa legge sono sostanzialmente due e mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti, visto che tutti gli intervenuti che mi hanno preceduta hanno ampiamente discusso le tematiche più importanti. Quindi mi astengo dal riprendere molti dei temi che peraltro meriterebbero ulteriori approfondimenti, che certamente potranno essere fatti in successivi momenti. Due sono gli obiettivi che con questa legge la Regione sostanzialmente si propone: uno di consolidamento e uno di sviluppo. Il primo obiettivo è il consolidamento, come è stato più volte detto, ma mi fa piacere precisarlo anche in questo momento, di una sensibilità; una scelta forse anche coraggiosa, che molte altre Regioni non sono state capaci di fare di questi tempi e che questa Regione ha invece fatto con riguardo alle politiche sociali. Consolidiamo quanto è già stato tipico di questa Regione con riguardo alla legge numero 4 del 1988; consolidiamo una rete che attualmente presenta sicuramente dei punti di debolezza, ma certamente molti punti di forza; consolidiamo, se possiamo dire in positivo, una volta tanto, un primato della Regione Sardegna, perché solo altre cinque Regioni in Italia, e nessuna a statuto speciale, hanno recepito la legge numero 328 sul sistema integrato di servizi sociali. Quindi la Sardegna sarà fra le prime Regioni a dare completa attuazione a una legge importante che, dopo oltre un secolo, ha innovato le politiche sociali nel nostro Paese.

Non limitandoci a recepire, narrando e parafrasando quanto contenuto nella legge 328, noi abbiamo anche il primato di innovare, quindi il secondo obiettivo è quello di ottenere risultati di sviluppo. Si fanno dei passi avanti, come è stato più volte detto, nelle politiche sociali di questa Regione e nel governo locale del welfare; passi avanti perché questa legge sottolinea e rafforza il ruolo primario degli enti locali nelle politiche sociali e anche perché c'è una precisa e puntuale definizione di come devono essere collocate e coinvolte le diverse rappresentanze delle formazioni sociali nella definizione delle politiche a favore delle persone in difficoltà. C'è un miglioramento del metodo della programmazione e in particolare del metodo della valutazione dei servizi. Questo è un aspetto importante, ci tengo a sottolinearlo, che dal punto di vista del cittadino ha un rilievo, in quanto questa legge impegna in modo determinante la Regione e tutte le istituzioni che si occupano di politiche sociali a valutare l'efficacia delle risposte e a mettere a punto, di conseguenza, gli interventi man mano che le valutazioni consentono di capire quali siano gli interventi efficaci e quali invece quelli che debbono essere modificati e migliorati.

Un altro punto che risponde all'esigenza di uno sviluppo del sistema dei servizi alla persona è la qualificazione in rete. Sappiamo che alcuni embrioni di questi aspetti, che erano già contenuti nella legge numero 4 del 1988, solo in alcuni territori sono stati attuati con molta fatica e peraltro hanno già presentato alcune esperienze rilevanti che andranno rafforzate ed estese, ma certamente quello che questa legge precisa è che nell'ambito delle politiche sociali, per una serie di ragioni, o si impara a lavorare in rete all'interno dei singoli territori, ma anche fra i diversi territori, oppure sarà totalmente vanificata la possibilità di dare risposte un minimo adeguate ai bisogni dei cittadini.

Un altro importante aspetto che abbiamo voluto sottolineare, e che rappresenta un obiettivo che la Giunta tenta quotidianamente di perseguire, è il coordinamento fra le politiche sociali e tutte le altre politiche pubbliche e non pubbliche che possono, in qualche modo, rafforzare la capacità di intervenire nel sociale per rispondere ai bisogni dei cittadini. Infine, l'ultimo aspetto che, dal punto di vista della metodologia proposta, riguarda la parte più innovativa, consiste in una forte integrazione e unitarietà non soltanto nella programmazione sociosanitaria, come è tradizione in molte realtà, ma anche fra le politiche sociali e le politiche sanitarie, per le parti di queste ultime che hanno bisogno di essere integrate con le politiche sociali, prevedendo, come più volte si è detto, e su questo non mi soffermo, il Piano locale unitario dei servizi. Quindi questi sono gli obiettivi di consolidamento e di sviluppo.

Questa legge e i provvedimenti che ne seguiranno hanno alcuni punti di forza importanti. In chiusura del mio intervento voglio soffermarmi su alcuni elementi di precarietà, che indubbiamente anche in questo caso sono presenti. Di questi punti di forza mi limito a citarne due: dal punto di vista del governo locale del welfare questa legge costituisce una sfida, ne siamo tutti consapevoli; una sfida in parte inedita, nel senso che rilancia rispetto alla normativa nazionale sulle politiche sociali, andando oltre quello che è già stato proposto in molte Regioni e a livello statale per realizzare davvero un'integrazione in rete e l'unitarietà dei servizi, prevedendo anche nei metodi e negli strumenti strategie innovative. Il secondo punto di forza, dal punto di vista del cittadino, che poi è il primo soggetto al quale va il nostro pensiero quando in particolare ci occupiamo di politiche sociali, riguarda, come ho già detto, gli strumenti per valutare la capacità dei singoli interventi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei cittadini.

Ancora, garanzie di equità: stamattina mi è capitato di discutere con degli amministratori e alcuni responsabili delle politiche locali di come il consolidarsi di alcune normative di settore, spesso frammentarie, e di alcune norme che regolano il funzionamento e il finanziamento dei servizi sociali abbia prodotto delle disparità, perché nell'allocazione delle risorse ci sono ancora delle differenze fra i comuni, alcuni dei quali ricevono finanziamenti pro capite maggiori rispetto agli altri. Questo è un parametro certo grossolano, ma sicuramente concreto per valutare le risorse che sono date alle singole amministrazioni locali. Spesso il rapporto è di 1 a 10, e sovente questa disparità è dovuta al fatto che vige ancora una normativa che prevede il finanziamento sulla base della spesa storica, che certamente è importante, ma che va superata, altrimenti la storia non cambierà mai e coloro che hanno sinora avuto di più continueranno ad avere di più e viceversa. Quindi la prima indicazione molto importante è che i singoli territori, possibilmente in maniera associata, avranno risorse finanziarie in base ai bisogni dei propri cittadini.

Ancora due considerazioni mi sento di poter sottoporre rapidamente alla vostra attenzione. La prima riguarda il fatto che la logica dell'universalismo selettivo nelle politiche sociali si sta diffondendo in tutte le realtà del nostro Paese per superare un approccio alle politiche sociali di tipo categoriale. Questa legge recepisce in pieno e rafforza l'idea che le politiche sociali non si rivolgono soltanto alle fasce estreme della popolazione, ma si rivolgono a tutti i cittadini che in qualunque momento della loro vita, per le vicende più diverse, possono avere bisogno di essere sostenuti e accompagnati in un momento difficile. E spesso questo non coincide con l'appartenere a una categoria che nasce e muore svantaggiata, ma coincide con le avversità che nella vita molte volte ognuno di noi si trova ad affrontare da solo, perché la logica delle politiche sociali di tipo categoriale non è stata in grado di prevedere anche interventi di questo tipo.

La seconda considerazione riguarda il superamento delle mere erogazioni monetarie, per favorire la realizzazione di un vero sistema integrato di servizi sociali. Non mi soffermo sui profili giuridici che comporta l'approvazione di questa legge da parte dell'Aula, che conosciamo bene e che riguardano in generale i cambiamenti che in questi ultimi anni sono stati apportati alla normativa sulle politiche sociali, come sappiamo, di tendenziale parità delle Regioni con lo Stato e quindi via via di crescita della responsabilità delle Regioni e delle amministrazioni locali nell'attuazione di queste politiche. Certo ci sono anche degli elementi di debolezza, in particolare in due punti che vogliono essere al contempo elementi di forza: il primo riguarda i livelli essenziali di assistenza, un elemento fondante dopo la modifica del Titolo V della Costituzione e di tutte le politiche del welfare, in particolare della sanità e le politiche sociali. Ma mentre per le politiche sanitarie la definizione dei livelli essenziali di assistenza è stata possibile per una serie di fortunate ragioni, per le politiche sociali il percorso è ancora lungo, per un complesso di difficoltà che possono anche essere affrontate a livello regionale, ma che sicuramente richiedono un grosso sforzo a livello nazionale. Lo sforzo che abbiamo tentato, e che questa legge in qualche modo propone, non è semplicemente la ripresa di quanto indicato nella normativa nazionale sui livelli essenziali di assistenza (LEA), ma l'approvazione di una disciplina il più possibile precisa per quel che riguarda gli strumenti, le competenze e le finalità che si propongono nella definizione dei livelli.

Il secondo punto di debolezza, sul quale vale la pena di soffermarsi, riguarda il sistema di finanziamento. Qui qualche precisazione è necessaria: sappiamo che abbiamo in assoluto il problema del futuro del fondo nazionale per le politiche sociali, che in questi anni, anche in quello in corso, è stato gradualmente e notevolmente ridotto da parte del Governo centrale. Questo pregiudica sicuramente la possibilità di ogni Regione di avere una quantità di risorse a partire dalla quale possano essere attuate le politiche sociali. Ma il sistema di finanziamento delle politiche sociali non riguarda soltanto la sopravvivenza del fondo nazionale per le politiche sociali, riguarda anche l'entità di quel fondo che probabilmente richiede di essere non soltanto integrato ma mantenuto, proprio perché si tratta di un settore che ancora deve crescere, deve fare un percorso estremamente difficile. Le risorse nazionali sono sicuramente insufficienti; questa non vuole essere una critica verso qualcuno, è una semplice osservazione. Drammaticamente il nostro Paese, sulle politiche sociali, ha due punti di PIL in meno della media europea da tempo, mentre ha quasi lo stesso divario, in positivo però, per quel che riguarda le politiche della previdenza. Per quanto riguarda invece le risorse che mette a disposizione l'Amministrazione regionale, attualmente la media per ogni cittadino - è una media, come ho detto prima, che riguarda realtà con risorse più ampie e realtà con risorse meno ampie - nell'ultimo anno è di 104 euro per persona.

(Interruzione)

Non credo di aver mai detto, mi permetta, consigliere Oppi, che le risorse per il sociale sono sufficienti. Ho detto che possono essere usate meglio, ma le risorse per questo settore sono inadeguate e peraltro è necessario progettare gli interventi e definire le priorità prima di integrarle, perché molto spesso, inevitabilmente, le amministrazioni finiscono col duplicare sistemi di servizi e risposte che non necessariamente sono in grado di colmare le lacune.

Aderendo all'invito ad evitare di riprendere argomenti che sono stati ampiamente dibattuti, concludo con la consapevolezza che credo sia di tutti noi, e sicuramente in primo luogo lo è dell'Esecutivo, che una volta approvata questa legge, se l'Aula vorrà approvarla, ci aspetta un lungo e difficile cammino non soltanto per i provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati con una certa celerità, ma soprattutto per l'azione di accompagnamento sul territorio di tutti gli interventi, al fine di consentire agli amministratori locali e a tutti i soggetti che partecipano alle politiche sociali di recepire anche la novità culturale che la normativa propone e di realizzare un sistema che, col passare degli anni, lungo questo cammino difficile, potrà dare una risposta più adeguata.

Infine, nel consolidamento di una tradizione che riguarda le politiche sociali, una tradizione nazionale e regionale, mi sia permesso un apprezzamento per l'ampio consenso che dalle diverse parti politiche è stato espresso nei confronti del rinnovamento della legislazione sul governo delle politiche del welfare, che depone a favore di un progressivo miglioramento lungo questo cammino difficile che dovremo fare insieme.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dobbiamo ora procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri CAPPAI, AMADU, RANDAZZO, LADU, LA SPISA, GALLUS, SANCIU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GALLUS - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MILIA - MORO - MURGIONI - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SANCIU - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.

Si sono astenuti i consiglieri: ATZERI - CHERCHI Oscar - FLORIS Mario - SCARPA.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 72

Votanti 68

Astenuti 4

Maggioranza 34

Favorevoli 68

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame del titolo.

(Si riporta di seguito il titolo:

Titolo

Sistema integrato dei servizi alla persona.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 1, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale, realizzano, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.

2. La presente legge disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona, di seguito denominato "sistema integrato", comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia.

3. Il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - BARRACCIU - COCCO - LANZI - CERINA - CORRIAS - SANNA Simonetta

Art.1

Nel comma 1, dopo le parole "della comunità locale" è aggiunta la frase: "nonché a prestare aiuto alle vittime di qualunque forma di violenza intra o extrafamiliare.". (1)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - BARRACCIU - COCCO - LANZI - CERINA - CORRIAS - SANNA Simonetta

Art.1

Nel comma 3, dopo le parole "condizioni di non autonomia." Aggiungere la frase: "specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare". (2).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 1 e 2 ha facoltà di illustrarli.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Intervengo solo per precisare che il tema della violenza intra ed extrafamiliare è estremamente delicato. Questi due emendamenti intendono dare un palese sostegno, ecco perché sono stati presentati all'articolo 1, a tutte quelle persone, siano esse minori, donne, adulti, anziani, che vivono l'esperienza della violenza dentro o fuori casa, un'esperienza veramente drammatica.

Le altre colleghe consigliere e io riteniamo importante che ogni cittadino sappia che qualora dovesse trovarsi in una condizione di così grave disagio la Regione non lo lascerà solo. Questo tema deve rientrare tra gli obiettivi e le finalità di questa legge, come fondamento e principio, per far emergere sempre di più un problema gravissimo, troppo spesso ignorato, perché chi subisce violenza intra o extrafamiliare non sarebbe sufficientemente garantito dall'attuale formulazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Poiché formalmente il parere sarebbe contrario su entrambi gli emendamenti, ho suggerito di spostare l'emendamento numero 2 al comma 1, lettera d) dell'articolo 30. In questo caso il parere sull'emendamento numero 2 sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento 2. Chi lo approva alzi la mano.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Ho chiesto che venga spostato all'articolo 30.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è spostato all'articolo 30.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, accogliamo lo spostamento, anche se non avete chiesto il nostro parere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Principi di riferimento

1. Nella disciplina e nella realizzazione del sistema integrato, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato dalla Costituzione, assumono i seguenti principi di indirizzo:

a) l'universalismo selettivo, a garanzia della eguaglianza delle persone nell'accesso al sistema integrato e nella fruizione dei servizi, sulla base di criteri di priorità fondati sulla valutazione del bisogno;

b) la solidarietà sociale ed istituzionale come elemento fondamentale per assicurare la realizzazione sostenibile e qualificata del sistema integrato su tutto il territorio regionale;

c) il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni competenti nell'esercizio delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche e degli interventi;

d) la concertazione istituzionale e sociale e la partecipazione attiva dei cittadini come criteri generali di sviluppo dei processi decisionali, finalizzate ad assicurare la partecipazione democratica e la trasparenza dell'azione pubblica;

e) l'integrazione delle politiche e degli interventi sociali con le altre politiche e gli interventi posti in essere per assicurare una risposta organica ed integrata ai bisogni che le persone incontrano nel corso della vita;

f) la sussidiarietà, nelle due accezioni orizzontale e verticale, come criterio generale di realizzazione del sistema integrato, in cui la valorizzazione delle autonomie e delle pluralità sia finalizzata a garantire i diritti di cittadinanza e l'accesso ai servizi su tutto il territorio regionale;

g) l'assicurazione alle persone ed alle famiglie dell'accesso al sistema integrato, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;

h) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra persone, famiglie, istituzioni e organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:

Art. 3

Responsabilità e competenze

istituzionali del sistema integrato

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto speciale della Sardegna ed in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema integrato concorrono i comuni, le province e la Regione, cui spetta altresì, sulla base delle rispettive competenze, garantire l'equità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli altri soggetti pubblici, dei sindacati e del terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, culturale e sportiva, delle fondazioni, degli enti di patronato, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato.

3. La Regione e gli enti locali valorizzano e sostengono iniziative di mutuo aiuto e di solidarietà sociale promosse dai cittadini e dalle formazioni sociali che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - BARRACCIU - COCCO - LANZI - CERINA - CORRIAS - SANNA Simonetta

Art.3

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole "in particolare i centri antiviolenza e le case di accoglienza per minori e persone maltrattate". (3).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Mi spiace sottrarre tempo, so che abbiamo tutti fretta e vorremmo concludere in modo rapidissimo. Richiamo l'attenzione, ancora una volta, su una questione di principio. La questione di poter inserire in questo contesto i centri antiviolenza e le case di accoglienza, benché sia più specificamente argomento del piano sociale. Credo che abbia senso e significato richiamarlo anche in questa legge, che riguarda i servizi alla persona. So che c'è molta sensibilità e chiedo che si accetti questo passaggio, perché non rappresenta niente che non possa essere accolto. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Lai, può specificare meglio il trasferimento dell'emendamento numero 2 all'articolo 3? Dove dovrebbe essere agganciato?

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Non all'articolo 3, ma all'articolo 30, comma 1, lettera d). Sull'emendamento numero 3 ovviamente esprimo una valutazione legata ai lavori della Commissione. Per quanto condiviso sotto il profilo del contenuto, questo emendamento non può essere accettato perché rimanda alla struttura del piano sociale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta concorda col relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri SANCIU, PETRINI, AMADU, MORO, ARTIZZU, LIORI, DIANA, VARGIU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico dell'articolo 3.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LA SPISA - LAI - LICHERI - LOMBARDO - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.

Si sono astenuti i consiglieri: ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 51

Astenuti 4

Maggioranza 26

Favorevoli 51

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:

Art. 4

Destinatari del sistema integrato

1. Hanno diritto ad accedere ai servizi ed alle prestazioni di cui alla presente legge:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;

c) i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;

e) i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) i minori comunque presenti sul territorio regionale;

g) i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza.

3. A coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora", ma che abitualmente vivono nel territorio comunale, è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

4. Accedono prioritariamente al sistema integrato i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - MASIA - PISU - FRAU - UGGIAS - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.4

Al comma 4 dell'art. 4, dopo la frase "nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" aggiungere le seguenti parole: "ed in esecuzione penale esterna". (5).)

PACIFICO (D.S.). Ritiro l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Criteri e modalità per l'accesso ai servizi

1. Il sistema integrato assicura ai destinatari l'accesso ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge sulla base della valutazione professionale del bisogno, nel rispetto della dignità e dei valori della persona .

2. In ogni ambito i comuni garantiscono, in modo coordinato con le altre amministrazioni locali, modalità tecnico-organizzative omogenee per la valutazione delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e di compartecipazione alla spesa in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Regione.

3. Al fine di garantire l'accesso al sistema dei servizi, in ogni ambito territoriale sono assicurati:

a) l'informazione in merito ai servizi ed alle prestazioni esistenti sul territorio, alle modalità e ai requisiti per accedervi, alle forme di erogazione, alle misure di compartecipazione alla spesa, agli strumenti di tutela e garanzia esperibili, anche attraverso l'istituzione di servizi di segretariato sociale;

b) forme di orientamento e di accompagnamento per le persone che presentino difficoltà psicofisiche, culturali, linguistiche tali da impedire l'accesso autonomo al sistema dei servizi;

c) condizioni di accesso unitario su cui valutare professionalmente la domanda e predisporre, con l'interessato, un programma personalizzato di intervento.

4. Fatto salvo il principio di compartecipazione alla spesa dei destinatari, di cui all'articolo 27, l'intervento assistenziale è erogato nell'ambito territoriale di residenza dei cittadini, ovvero in ambiti sovraterritoriali individuati dalla programmazione regionale.

5.L'ente competente all'attivazione degli interventi sociali è il comune di residenza della persona destinataria degli interventi, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4, il comune dove si manifesta la situazione di bisogno indifferibile, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza.

6. Al fine di favorire l'ottimale utilizzo e la valorizzazione della rete regionale dei servizi e di facilitare l'efficace realizzazione degli interventi, la Regione promuove accordi interistituzionali per semplificare l'accesso alle strutture e ai servizi in ambito intraregionale e per regolare le compensazioni e imputazioni di spesa conseguenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

TITOLO II

Soggetti del sistema regionale

Capo I

Attori istituzionali

Art. 6

Comuni

1. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione.

2. I comuni esercitano le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, come determinati ai sensi dell'articolo 29, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla efficace erogazione delle risposte.

3. Ai comuni associati spetta, in particolare, l'esercizio delle seguenti competenze:

a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi di cui all'articolo 20;

b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;

c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 28 e seguenti;

d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;

e) la partecipazione alla programmazione regionale;

f) il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;

g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;

h) la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al Capo II e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;

i) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi.

h) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Province

1. Le province concorrono alla programmazione locale e regionale del sistema integrato, nelle forme specificate nella presente legge, curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali.

2. Le province partecipano, inoltre, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse disponibili, l'analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati e il supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema.

3. In particolare, spettano alle province le seguenti funzioni:

a) organizzazione e sviluppo, sulla base di indirizzi regionali, degli osservatori provinciali sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali e monitoraggio dell'offerta e della spesa;

b) collaborazione con la Regione per lo svolgimento di analisi ed approfondimenti in ordine alle tematiche ed ai fenomeni sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei comuni e degli enti interessati;

c) tenuta del registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività;

d) attivazione di forme di promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 10;

e) elaborazione, in collaborazione con i comuni degli ambiti coinvolti, di progetti relativi a problematiche sociali di interesse sovrazonale e collaborazione alla loro gestione sperimentale;

f) coordinamento delle politiche sociali con le politiche dell'istruzione e formazione e con le politiche attive del lavoro;

g) realizzazione, in collaborazione con i comuni e con la rete di servizi all'impiego, di interventi in materia di inserimento e accesso al lavoro a favore di soggetti deboli, in attuazione di quanto previsto nel piano locale unitario dei servizi;

h) sostegno e assistenza tecnica agli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei servizi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:

Art. 8

Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico.

2. In particolare spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) elaborazione ed adozione del piano regionale dei servizi alla persona secondo le modalità e con i contenuti specificati nella presente legge;

b) quantificazione e distribuzione del Fondo regionale per il sistema integrato;

c) determinazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l'accreditamento;

d) determinazione dei criteri generali per la valutazione professionale del bisogno e delle modalità di accesso ai servizi;

e) determinazione dei parametri per la valutazione della capacità economica degli utenti e delle loro famiglie e delle forme di compartecipazione degli utenti alla spesa;

f) valutazione di efficacia della programmazione;

g) promozione ed incentivazione di forme innovative di gestione dei servizi;

h) rilascio dell'accreditamento dei servizi e delle strutture;

i) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento per professionisti ed operatori sociali appartenenti ad enti pubblici ed ai soggetti privati che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, in raccordo e su proposta di aziende sanitarie locali e comuni;

l) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e delle province, nei limiti e nelle forme previste dall'articolo 35;

m) promozione di iniziative di formazione, orientamento e inserimento lavorativo a favore di soggetti deboli o in condizioni di disagio sociale, in raccordo con le azioni del piano triennale del lavoro.

3. Gli atti conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) c) d) e) del comma 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - MASIA - PISU - FRAU - UGGIAS - COCCO - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.8

Al comma 2, lett. m, dell'art. 8, dopo le parole "in condizioni di disagio sociale", aggiungere la seguente frase: "e dei condannati in esecuzione penale esterna". (4).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

PACIFICO (D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Confermo il parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Capo II

Attori sociali

Art. 9

Persone e famiglie

1. La Regione e gli enti locali riconoscono la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi del sistema integrato e valorizzano il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità.

2. Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi.

3. Il sistema integrato promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari, valorizzando altresì le iniziative delle persone, dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Soggetti sociali solidali

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e sostengono il ruolo delle organizzazioni sindacali e del terzo settore ovvero dei soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, delle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, delle associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di patronato, delle fondazioni, delle associazioni di tutela e di ogni altra organizzazione non lucrativa operante in Sardegna, finalizzata al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato regionale per:

a) lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse;

b) l'integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti sociali solidali di cui al comma 1;

c) lo sviluppo locale di attività socioeconomiche in grado di produrre incremento di capitale sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11

Organizzazioni di volontariato

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il concorso delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 1993 al conseguimento delle finalità della presente legge.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie.

3. La scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni di cui al comma 2, la regolazione del rapporto con l'ente pubblico ed ogni altro aspetto inerente allo svolgimento delle attività sociali, sono disciplinati dalla legge regionale n. 39 del 1993 e successive modifiche e integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12

Associazioni di promozione sociale

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il ruolo delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000, sia nella programmazione degli interventi e servizi sociali che nella loro attuazione.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 383 del 2000.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposite linee guida per la disciplina dell'iscrizione al Registro di cui al comma 2.

4. E' istituito, presso la Presidenza Regione, un fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale, destinato al sostegno, anche attraverso servizi reali alle associazioni, di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello stesso in Sardegna.

5. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, al fine di garantire l'integrazione e la complementarietà degli interventi del privato sociale con i livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, favorire l'attivazione di servizi e di forme, anche sperimentali, di mutualità reciprocità e solidarietà organizzate e promuovere l'accesso ai diritti da parte di ogni cittadino.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e del relativo emendamento:

Capo III

Attori professionali

Art. 13

Imprese sociali

1. Ai sensi della presente legge, sono imprese sociali i soggetti imprenditoriali di cui alla Legge 13 giugno 2005, n. 118 e successive modificazioni e le cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 16 del 1997.

2. La Regione riconosce le imprese sociali come soggetti economici senza scopo di lucro deputati a svolgere una funzione pubblica, come forma di partecipazione diretta dei cittadini ai processi di sviluppo economico e di crescita del capitale sociale delle comunità locali e regionale, di esercizio dei diritti delle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di interventi volti alla ricerca e alla diffusione del benessere della comunità regionale.

3. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il concorso della cooperazione sociale di cui alla legge regionale n. 16 del 1997, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 1997, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali iscritte all'albo regionale della cooperazione sociale al fine di erogare servizi socio sanitari ed educativi ed attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art.13

Il comma 4 è soppresso. (26).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 26 ha facoltà di illustrarlo.

MASIA (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Responsabilità sociali e professionali

1. La Regione e gli enti locali promuovono la condivisione di protocolli e percorsi operativi e la messa in rete delle diverse competenze professionali necessarie alla elaborazione e realizzazione di progetti ed interventi integrati, anche attraverso specifiche azioni formative finalizzate a diffondere e omogeneizzare criteri e requisiti di accesso e partecipazione al sistema dei servizi e degli interventi da parte dell'utente, la tempestiva presa in carico, la programmazione e la valutazione integrata, l'appropriata attuazione del programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio.

2. La Regione e gli enti locali sostengono il compito delle figure professionali sociali all'interno del sistema integrato, attraverso la formazione continua, la riqualificazione professionale e la promozione dell'alta formazione e ne agevolano il ruolo nella realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle forme di responsabilità sociale delle imprese; in particolare sostiene percorsi di sensibilizzazione delle imprese verso l'adozione volontaria dello sviluppo di strategie di attenzione alle dinamiche sociali e ambientali, favorisce la diffusione di pratiche di certificazione sociale dei processi produttivi secondo le norme europee, incentiva percorsi di responsabilità sociale delle imprese e del management.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:

TITOLO III

Governo e organizzazione del sistema integrato

Capo I

Principi organizzativi

Art. 15

Ambiti territoriali di programmazione e di gestione

1. L'ambito territoriale locale di programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche e integrazioni in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei.

2. L'organizzazione e la gestione del sistema integrato può prevedere, all'interno del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), un'eventuale organizzazione sub-distrettuale o comunale.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - COCCO - FRAU - LANZI - OPPI - AMADU - LIORI - PACIFICO - LICANDRO - VARGIU

Art.15

Il comma 2 dell 'art. 15 è sostituito dal seguente:

2. "La Giunta Regionale adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani Locali Unitari dei servizi alla persona, anche prevedendo criteri e modalità per una articolazione sub-distrettuale o comunale". (8).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 8 ha facoltà di illustrarlo.

MASIA (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Forme di integrazione tra comuni

e azienda sanitaria locale

1. Al fine di costruire un sistema di responsabilità condivisa e di favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito, i comuni associati e l'azienda sanitaria locale competente:

a) realizzano in forma congiunta la programmazione di ambito di cui all'articolo 21;

b) stipulano appositi accordi e convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:

Capo II

Gli strumenti di governo strategico

Art. 17

Principi per la programmazione degli interventi

e delle risorse

1. La Regione e gli enti locali adottano il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, del lavoro per progetti, della verifica dei risultati in termini di efficacia, appropriatezza, efficienza e soddisfazione degli utenti.

2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive funzioni, provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) integrazione con la programmazione sanitaria, coordinamento con le politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con le politiche abitative e di gestione urbanistica e territoriale;

b) concertazione e cooperazione tra enti locali, azienda sanitaria locale e Regione;

c) concertazione e cooperazione tra i soggetti pubblici e i soggetti sociali solidali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato;

d) individuazione delle priorità regionali e locali sulla base dei bisogni, tenendo conto dell'esigenza di garantire equità sul territorio regionale e promozione delle risorse locali.

3. Gli enti locali, ai rispettivi livelli, applicano il metodo della concertazione, anche tramite l'istituzione di organismi di consultazione stabili di cui fanno parte gli attori sociali e professionali attraverso le proprie organizzazioni di rappresentanza.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:

Art. 18

Piano regionale dei servizi alla persona

1. Il Piano regionale dei servizi alla persona costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le funzioni di indirizzo e valutazione del sistema integrato.

2. Il Piano regionale contiene i seguenti elementi:

a) il profilo sociale regionale, relativo allo stato dei bisogni, dell'offerta e della spesa;

b) la determinazione degli obiettivi generali e delle priorità di azione;

c) la determinazione e qualificazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 28 e seguenti;

d) gli eventuali programmi innovativi di interesse regionale;

e) la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale;

f) le condizioni per garantire l'integrazione sociosanitaria;

g) le forme di coordinamento con le altre politiche in grado di concorrere alla realizzazione integrata delle risposte.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:

Art. 19

Procedimento di adozione del piano regionale

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione provvede, sentiti gli organismi di consultazione, alla predisposizione del Piano regionale dei servizi alla persona integrato con il Piano dei servizi sanitari.

2. La proposta di piano, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, ed approvata dalla Giunta regionale, è presentata, entro il 30 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza, al Consiglio regionale che la approva con propria deliberazione; la proposta di piano è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.1.

3. Il Piano ha durata triennale e può essere sottoposto a revisioni, qualora necessarie.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 20, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e del relativo emendamento:

Art. 20

Piano locale unitario dei servizi (PLUS)

1. Il Piano locale unitario dei servizi (PLUS) individua, a tutela dei diritti della popolazione ed in attuazione dei livelli essenziali di assistenza:

a) il profilo sociale locale e le priorità di intervento;

b) le modalità organizzative di erogazione e di accesso ai servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, la localizzazione territoriale degli uffici e dei servizi, su base comunale o sovracomunale;

c) la definizione di un'eventuale organizzazione subdistrettuale, qualora necessaria;

d) la ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, della azienda sanitaria locale e degli altri soggetti firmatari dell'accordo di cui al comma 4 dell'articolo 21;

e) le modalità per garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale;

f) gli strumenti e le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale;

h) le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

i) gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - MASIA - PISU - FRAU - UGGIAS - COCCO - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.20

Alla lett. f, dell'art. 20, dopo la frase "con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria", aggiungere le seguenti parole: "e ai suoi uffici dell'esecuzione penale esterna". (6).)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 6 è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Art. 21

Procedimento di adozione del PLUS

1. I comuni dell'ambito e l'azienda sanitaria locale provvedono alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato ed all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei servizi (PLUS), secondo gli indirizzi indicati nel piano regionale di cui all'articolo 18.

2. I comuni dell'ambito e l'azienda sanitaria locale competente elaborano la proposta di piano con la provincia attraverso un'apposita conferenza di programmazione indetta dal presidente della provincia, cui partecipano le istituzioni scolastiche, gli altri soggetti pubblici nonché i soggetti privati di cui agli articoli 9 e 10; il presidente della provincia o un suo delegato convoca e presiede la conferenza di programmazione.

3. Il PLUS ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale, e può essere sottoposto a revisioni qualora necessarie.

4. Il PLUS è adottato con accordo di programma, promosso dal presidente della provincia ai sensi del comma 2, cui partecipano i comuni associati, l'azienda sanitaria locale competente, la provincia, gli altri soggetti pubblici coinvolti, nonché i soggetti di cui all'articolo 10, che partecipino alla conferenza di programmazione e si impegnino a concorrere, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato previsto dal PLUS.

5. L'atto di aggiornamento economico-finanziario annuale del PLUS è elaborato dai comuni associati d'intesa con l'azienda sanitaria locale ed è approvato secondo forme e modalità regolate dal Piano stesso.

6. Il PLUS, approvato ai sensi delle disposizioni precedenti è inviato all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro quindici giorni dalla sua adozione per la verifica di conformità agli indirizzi della programmazione regionale; in assenza di atti regionali espressi, la conformità si intende accertata decorsi trenta giorni dalla ricezione del PLUS.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Capo III

Partecipazione e concertazione

Art. 22

Strumenti di programmazione locale partecipata

1. I comuni promuovono la partecipazione attiva delle comunità locali alla definizione del sistema locale dei servizi ed alla individuazione delle risorse e delle priorità locali attraverso l'elaborazione concertata del Piano locale unitario dei servizi (PLUS).

2. La Regione e gli enti locali possono promuovere ulteriori strumenti di programmazione negoziata, al fine di sviluppare il sistema locale dei servizi e degli interventi, coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali.

3. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali e bisogni emergenti nel territorio, i comuni associati possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione, invitando i soggetti sociali solidali attivi nel territorio a presentare progetti di intervento.

4. Tali istruttorie, promosse secondo principi di trasparenza e di pubblicità amministrativa, sono concordate all'interno delle conferenze di programmazione dei Piani locali unitari dei servizi e debbono indicare, congiuntamente all'invito a partecipare, gli obiettivi da perseguire, la durata del progetto e le forme di finanziamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 23, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:

Art. 23

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale è istituita, in attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali.

2. La Conferenza permanente è competente ad esprimere parere sugli atti normativi e di programmazione regionale ed a partecipare alle attività di verifica dei piani in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria. Essa è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle province, o loro delegati;

c) i presidenti delle conferenze di distretto o loro delegati;

d) due rappresentanti dell'ANCI regionale;

e) due rappresentanti dell'UPS.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Conferenza sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - COCCO - FRAU - LANZI - OPPI - AMADU - LIORI - PACIFICO - LICANDRO - UGGIAS - VARGIU - GALLUS - IBBA

Art.23

Al comma 2 dell'articolo 23 le lettere d) ed e) sono sostituite dalla seguente: "d) cinque rappresentanti eletti dal Consiglio delle autonomie con voto limitato.". (27).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 27 ha facoltà di illustrarlo.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista sardo). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Art. 24

Consulta regionale per i servizi sociali,

sociosanitari e sanitari

1. La Consulta per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari é l'organo di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali, delle professioni sociali, socio sanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela, attivi sul territorio regionale.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, e restano in carica per l'intera legislatura.

3. La composizione della Consulta, le modalità di designazione, le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 42.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Capo IV

Risorse e forme di finanziamento

Art. 25

Finanziamento del sistema integrato

1. Il Sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dai comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea.

2. La Regione provvede alla ripartizione dei finanziamenti derivanti da risorse proprie e dagli stanziamenti statali e comunitari agli enti locali, al fine di assicurare la realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari ed il cofinanziamento degli interventi di competenza dei comuni, sulla base di parametri individuati in relazione a:

a) i livelli essenziali sociali e sociosanitari da garantire su tutto il territorio regionale;

b) la situazione demografica, epidemiologica, territoriale e socio-economica dei vari ambiti;

c) gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi e la loro omogeneità nel territorio regionale.

3. I comuni destinano al finanziamento dei servizi sociali ulteriori risorse derivanti dal proprio bilancio comunale.

4. L'individuazione dei parametri di cui alle lettere a) b) c) del comma 2, è oggetto di intesa tra la Regione e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 26, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:

Art. 26

Fondo regionale per il sistema integrato

1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge la Regione istituisce nel proprio bilancio un fondo apposito, denominato "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona", in cui confluiscono le risorse statali, regionali e comunitarie.

2. Il fondo, al netto della quota di cui al successivo punto c), è ripartito fra i comuni in base ai criteri di cui all'articolo 25.

3. Il fondo opera a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge secondo le seguenti modalità:

a) una quota è assegnata ai singoli comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;

b) una quota è assegnata ai comuni stessi, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta ed é erogata all'ente gestore da essi individuato;

c) una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art.26

Al comma 3 dell'art. 26 sono soppresse le parole:

"a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge". (10)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art.26

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge la Regione istituisce nel proprio bilancio appositi stanziamenti che costituiscono il "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona" e distinto, rispettivamente, in parte corrente e in conto capitale, in cui confluiscono le risorse regionali, statali e comunitarie". (9).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 10 e 9 ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista Sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Art. 27

Compartecipazione dei destinatari

degli interventi alla spesa

1. I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima determinata dalla Regione.

2. La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei servizi ed interventi del sistema integrato.

3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono determinati gli elementi reddituali e patrimoniali oggetto della valutazione, i soggetti interessati dalla stessa, il relativo procedimento ed i soggetti competenti, la quantificazione della compartecipazione alla spesa per i singoli servizi, i criteri per l'aggiornamento del minimo vitale di cui al comma 1 e delle quote di compartecipazione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

TITOLO IV

Tutela dei livelli essenziali e integrazione

degli interventi

Art. 28

Livelli essenziali di assistenza e cittadinanza sociale

1. Il sistema integrato assicura, in ogni ambito territoriale, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali così come definiti dallo Stato nell'esercizio della competenza prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e dal successivo articolo 29.

2. Gli enti locali possono prevedere livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione, stabilendo contestualmente le modalità di finanziamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Art. 29

Criteri per la definizione dei livelli essenziali in ambito regionale

1. La definizione dei livelli essenziali di assistenza avviene attraverso la indicazione dei seguenti elementi:

a) la misura di finanziamento, su base pro-capite ponderata, da garantire in tutto il territorio regionale;

b) gli standard di erogazione dei servizi sociali e sociosanitari con riferimento alla popolazione assistita ed ai suoi bisogni, assicurando che in ogni ambito territoriale siano comunque garantite funzioni di accesso universalistico e di valutazione professionale del bisogno, funzioni di promozione e prevenzione, funzioni di pronto intervento sociale, funzioni di intervento domiciliare, diurno e residenziale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 30, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30 e del relativo emendamento:

Art. 30

Modalità di garanzia dei livelli

essenziali di assistenza

1. I livelli essenziali sono garantiti sul territorio regionale ed all'interno di ciascun ambito territoriale, attraverso la realizzazione di servizi attuati con modalità quali:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;

b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;

c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari;

e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;

f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;

g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - PISU - MASIA - FRAU - UGGIAS - COCCO - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.30

Al comma 1 dell'Art. 30, aggiungere la seguente lettera h): "Interventi a favore dei soggetti sottoposti all'autorità giudiziaria ed in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale". (7).)

PRESIDENTE. All'emendamento numero 7 va aggiunto l'emendamento numero 2, spostato dall'articolo 1. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

PACIFICO (D.S.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:

Art. 31

Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi

1. Al fine di garantire l'accesso al sistema integrato, costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:

a) la valutazione professionale del bisogno;

b) la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;

c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato;

d) la comunicazione tempestiva delle informazioni necessarie alla corretta attuazione del programma, dei tempi e delle forme di tutela esperibili da parte del cittadino, dei responsabili amministrativi e professionali, delle modalità di compartecipazione alla spesa;

e) la documentazione delle fasi di valutazione del bisogno, di predisposizione e di realizzazione del programma personalizzato di intervento secondo modalità tali da consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo numero 32:

Art. 32

Integrazione sociosanitaria

1. In attuazione dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, i comuni associati e le aziende sanitarie locali garantiscono l'integrazione socio-sanitaria attraverso la programmazione integrata degli interventi e servizi sociosanitari di rispettiva competenza all'interno del Piano unitario locale dei servizi di cui all'articolo 20.

2. I comuni associati e le aziende sanitarie locali disciplinano, attraverso gli accordi di cui all'articolo 16, la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari predisponendo per ogni ambito territoriale:

a) punti unitari di accesso ai servizi sociosanitari;

b) soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione multiprofessionale dei bisogni e l'individuazione dell'operatore responsabile dell'attuazione del progetto assistenziale;

c) procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento, tali da risultare verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell'utilizzo delle risorse e nei risultati conseguiti;

d) criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale;

e) criteri e modalità di cofinanziamento, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Regione.

3. L'azienda sanitaria locale provvede a definire un apposito capitolo di bilancio, con risorse suddivise per distretto, da destinare alla integrazione dei servizi sociali e sanitari, ed alla realizzazione di quella componente di servizi oggetto del PLUS.

4. Alla definizione del PLUS l'azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale, ovvero con il direttore dei servizi psico-sociali e con il direttore del distretto.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 33, a cui sono stati presentati otto emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti:

Art. 33

Misure di contrasto della povertà e reddito di cittadinanza

1. Nell'adempimento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento al lavoro ed abitativo.

2. La Regione istituisce il reddito di cittadinanza, quale forma specifica di intervento contro l'esclusione sociale e la povertà, che i comuni adottano a favore di cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi, valutabile sulla base di criteri predeterminati dalla Regione.

3. Il reddito di cittadinanza prevede la corresponsione di un contributo economico mensile correlato allo svolgimento di un percorso personalizzato e condiviso con la persona che beneficia dell'intervento finalizzato all'inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo.

4. La durata massima di erogazione del contributo è di ventiquattro mesi, o inferiore in ragione della rimozione delle condizioni di bisogno.

5. Nella predisposizione ed attuazione del percorso personalizzato i comuni attivano forme di raccordo e di cooperazione con i soggetti istituzionali competenti in materia scolastica, formativa e di inserimento al lavoro, nonché forme di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'inclusione sociale e dell'inserimento sociale e lavorativo.

6. La Regione determina la soglia di reddito, secondo il metodo ISEE, rilevante ai fini di poter beneficiare dell'intervento, le priorità di accesso alla misura, l'entità massima del contributo erogabile, gli strumenti di verifica e valutazione dei progetti, la quota di fondo sociale regionale destinata al finanziamento della misura e le modalità di ripartizione delle risorse ai comuni.

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 2 dell'articolo 33 è soppresso. (20)

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 33

I commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi. (25)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 3 dell'articolo 33 è soppresso. (21)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 4 dell'articolo 33 è soppresso. (22)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 5 dell'articolo 33 è soppresso. (23)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 6 dell'articolo 33 è soppresso. (24)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 33

Le parole "predeterminati dalla Regione" sono sostituite con "da normare con provvedimento entro 90 giorni.". (28)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU - BRUNO

Art. 33

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

Art. 33 bis

(Osservatorio Regionale sulle Povertà)

1 Al fine di operare per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povertà in Sardegna, è istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio Regionale sulle Povertà".

2 Le finalità dell'Osservatorio Regionale sulle Povertà sono le seguenti:

- raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);

- raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi);

- fornire supporto informativo e linee di orientamento per la Regione e per gli Enti Locali, nella predisposizione di specifiche leggi, del Piano Sociale e dei PLUS in un'ottica di programmazione partecipata;

- curare la programmazione, la formazione, l'organizzazione, il lavoro di rete, gli agganci con i vari servizi esistenti sui tenitori;

- avanzare suggerimenti per l'adozione di azioni di contrasto per arginare il fenomeno della povertà.

3 L'Osservatorio dura in carica due anni e i componenti potranno essere rinnovati per due volte consecutive. La composizione dell'Osservatorio, che in ogni caso deve prevedere la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, della CARITAS, del terzo settore e delle principali organizzazioni impegnate nel contrasto alla povertà, è definita da un regolamento di attuazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. (11).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, illustro fondamentalmente l'emendamento numero 20, in quanto gli emendamenti numero 21, 22, 23 e 24 sono stati fatti propri da un ampio schieramento che comprende sostanzialmente tutti i componenti della Commissione sanità. Ritengo quindi inutile illustrarli, posto che su di essi mi pare ci sia un'ampia convergenza.

Siamo arrivati all'articolo 33, che ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede il reddito di cittadinanza. Io pensavo che potesse essere mantenuto il comma 1 di questo articolo il quale, senza ipocrisia, dà alla Regione la possibilità di valutare la realizzazione di interventi di contrasto della povertà, che prevedono ovviamente percorsi di reinserimento sociale, di affiancamento e via dicendo. Mi sembra che sia il massimo dell'atteggiamento farisaico mantenere in piedi il comma 2, che prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza, e cassare i quattro commi successivi che danno un senso all'esistenza stessa di questo reddito. Mi spiego meglio: o si decide di eliminare la dizione "reddito di cittadinanza", perché si ritiene di dare comunque mandato alla Giunta regionale di studiare i percorsi migliori possibili di lotta alla povertà e non si crea un'aspettativa su un qualcosa che gli stanziamenti economici previsti in questa legge comunque non consentono, oppure si mantiene il principio. Se si mantiene il principio, è giusto che sia mantenuta anche l'articolazione che dà indicazioni alla Regione su come il principio stesso deve essere esplicitato. Mantenere il principio e non avere nessun percorso di esplicitazione significa prenderci in giro reciprocamente, significa cioè dire che il reddito di cittadinanza è istituito, ma non ci sono le risorse per assegnarlo. In questo modo si tacita una parte politica che può fare campagna elettorale sostenendo di essere riuscita a far inserire il reddito di cittadinanza in una legge. Nella sostanza, senza soldi e senza percorsi non si potrà mai attuare quello che finisce per essere una mera enunciazione di principio.

Mi sembra anomalo che i colleghi della Rifondazione Comunista accettino una dizione di questo genere. Ovviamente noi facciamo un ragionamento opposto, per cui continuiamo a sostenere l'emendamento numero 2, che prevede la cancellazione del comma 2 dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Io darei in qualche modo un parere motivato, se il Presidente me lo permette. Esprimo parere contrario sull'emendamento numero 20 e favorevole su tutti gli altri, e spiego perché. Il comma 2 istituisce uno strumento, che è il reddito di cittadinanza, che non è minimamente in conflitto con lo strumento del reddito di inserimento, previsto dalla legge sul sistema dei servizi per il lavoro. Si tratta di due strumenti che possono essere assolutamente paralleli e che corrispondono a momenti e fasi diverse della vita, sperimentabili peraltro attraverso modalità differenti, nel senso che il reddito di inserimento ha senso nella fase di costruzione del percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, mentre il reddito di cittadinanza è un principio delle politiche sociali che va supportato con una elaborazione normativa sulla quale dobbiamo ancora fare dei passi avanti. Qui si tratta di stabilire che usiamo due strumenti: uno legato al lavoro, alle politiche attive del lavoro, l'altro alla cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è uno strumento più generale, che deve essere normato in ragione della composizione del nucleo familiare, della comunità e del luogo in cui il cittadino vive e di un'adeguata sperimentazione che deve essere ancora avviata.

In questo senso rinunciare a istituirlo significa non dotarci di uno strumento delle politiche di cittadinanza. Siccome questa legge fa un passo avanti, perché la cittadinanza non è più legata soltanto al lavoro, ma all'esistenza stessa, così come le politiche sulla maternità non sono legate solo a quella fase, ma sono anche legate all'essere donna e componente di un sistema sociale. Ecco perché io mi spenderei e chiederei al presentatore di lasciare aperta la possibilità, attraverso un emendamento, che tra l'altro è condiviso e confermato da altri colleghi, di mantenere il comma 2, e quindi l'istituzione dello strumento reddito di cittadinanza, da valutare secondo criteri che saranno normati entro novanta giorni, attraverso modalità sperimentali o altre modalità che comunque sceglieremo insieme.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà .

DIANA (A.N.). Signor Presidente, intervengo su questo articolo perché ero convinto che con gli emendamenti presentati dall'onorevole Vargiu, per altro riproposti da altri colleghi ai commi successivi, rimanesse in piedi solo il comma 1 dell'articolo 33, invece si mantiene anche il comma 2. Se fossi un appartenente a Rifondazione Comunista già non crederei una parola di ciò che ha detto l'onorevole Lai, perché significa proprio tenere il piede in due staffe.

L'articolo 33 è un articolo morto, e non poteva essere diversamente. Al comma 1 di questo articolo, per quanto riguarda l'adempimento delle proprie funzioni da parte della Regione - sono cose che diciamo tutti i giorni - si dichiara la volontà di contrastare le forme di povertà. Ma questa è una volontà comune, conclamata in tutti i documenti, per cui credo sia inutile lasciare in legge un articolo che prevede: "Nell'adempimento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la Regione…", eccetera.

Facendo riferimento al reddito minimo di inserimento, onorevole Cocco, vorrei dirle che quella esperienza in Sardegna ha avuto una sola patria, e cioè la provincia di Oristano, perché il paese preso a campione è San Nicolò d'Arcidano. Mi spiace che l'onorevole Cocco sia impegnata in altre disquisizioni, volevo informarla sull'iter del reddito minimo di inserimento, che è stato un fiasco, un fallimento, non perché non lo si sia saputo gestire, ma perché la gente rifuggiva solo il fatto di essere accomunata al reddito minimo di inserimento.

Veda, onorevole Cocco, l'esperienza di San Nicolò D'Arcidano, nel 1999-2000, fu tristissima, nonostante questo paese avesse sacche di povertà notevolissime. Successivamente il Governo di centrodestra istituì il reddito minimo di inserimento per tutti i territori italiani che rientravano nei patti territoriali per l'occupazione. L'unico patto territoriale per l'occupazione, in Italia, che coincidesse con il perimetro della provincia era quello di Oristano, quindi tutti i comuni di Oristano hanno goduto o avrebbero dovuto godere del reddito minimo di inserimento. Le assicuro che per riuscire a far capire ai cittadini che potevano utilizzare le risorse messe a disposizione c'è voluta una grande forzatura, e molti hanno rinunciato piuttosto che essere accomunati ai soggetti che avevano diritto al reddito minimo di inserimento.

Onorevole Uras, è paradossale quello che le sto dicendo, però è ciò che è avvenuto. Alla gente non piace essere definita "povera"; la gente vuole posti di lavoro, occupazione, vuole lavorare, non vuole essere sostenuta in questo modo. Credo che su questa mia idea molti di voi siate d'accordo. Non si può tenere la gente in condizioni simili a quella dei lavoratori socialmente utili, che sappiamo benissimo che fine stanno facendo. Con 600 euro al mese si può sostenere una famiglia? Non è assolutamente possibile. Il reddito di cittadinanza sarebbe la stessa cosa.

Allora, credo che questo articolo vada soppresso perché non ha ragione di esistere in questa legge. Su tutti i principi enunciati al comma 1 sono perfettamente d'accordo, ma lasciare il comma 2, onorevole Lai, non ha senso. Voglio dire che, se vogliamo, lo zuccherino possiamo anche darlo, ma le assicuro che è sufficiente il primo comma, non serve una legge per far sì che sia riconosciuto il reddito di cittadinanza o il reddito minimo di inserimento. Per far questo esistono già altri strumenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (R.C.). Ritiro la firma dagli emendamenti numero 25 e 27, per un semplice motivo: non si tratta di emendamenti tecnici, ma di emendamenti sostanziali, visto e considerato che eliminano in pieno quello che è il contenuto del reddito di cittadinanza. Nel momento in cui si chiede la soppressione dei commi 3, 4 e 5 si sta chiedendo la soppressione dell'intero articolo che istituisce il reddito di cittadinanza. Per coerenza rispetto anche al lavoro svolto in Commissione da Rifondazione Comunista, non credo che sia assolutamente accettabile un fatto del genere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Licheri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LICHERI (R.C.). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario agli emendamenti soppressivi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, avendo detto fin dall'inizio che questa è una buona legge proprio perché, oltre a delineare i principi, fissa obiettivi certi, che vanno dall'accesso ai servizi, all'ammodernamento degli stessi. Il reddito di cittadinanza è uno di questi obiettivi.

Per quanto ci riguarda la soppressione dei commi 3, 4, 5 e 6 significa che l'articolo 33 si ferma esclusivamente alle enunciazioni di principio e quindi non trova nessuna applicazione nella realtà. Il comma 2 dice che la Regione istituisce il reddito di cittadinanza, ma tutti gli altri commi ne indicano l'applicabilità nella realtà. Escludendoli annientiamo nella sostanza il reddito di cittadinanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Ho sentito il collega Vargiu dire che dovevamo pensare a forme di accompagnamento delle persone in stato di bisogno, a rischio o già escluse dalla società come se avessero non un handicap derivante da una organizzazione profondamente ingiusta della società e dell'economia, ma una malattia. Questa legge sui servizi alla persona sostituisce la normativa regionale in materia di assistenza, ma quando il legislatore costituente ha scritto la Costituzione repubblicana ha incominciato ad affrontare la normazione fondamentale dai diritti dei cittadini, che sono tali in quanto nascono in questo territorio, sono partecipi della vicenda di questo Stato, sono cioè, come in retorica spesso si diceva, "figli della Repubblica". La Carta costituzionale dice: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", cioè richiama il dovere del cittadino di essere cittadino. Non si tratta di assistenza, non stiamo parlando di un povero a cui assegnare un sussidio, ma di un cittadino di questo Stato a cui si riconosce il diritto di partecipare. Non è un accompagnamento! E' di più, è un recupero di quel cittadino all'utilità complessiva di questa comunità.

La stesura dell'articolo 33, così come era stato prefigurato, corrisponde invece pienamente all'idea che ha l'onorevole Vargiu, che è un liberale, il quale fa una differenza tra coloro che hanno titolo per essere nelle parti forti della società e coloro che debbono essere aiutati, che rappresentano l'ultima ruota del carro, la quale ha un compito, quello di prendere il fango che schizza dalle ruote che stanno davanti. Noi non accettiamo, in linea di principio, questa logica; accettiamo la logica della Carta costituzionale, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale. Questo è il senso del reddito di cittadinanza, lo descriveva benissimo prima l'onorevole Lai. Ma vogliamo di più: siccome è agli atti di questo Consiglio una proposta ampiamente condivisa, chiediamo che questa proposta sia discussa e non cestinata. Ogni consigliere ha titolo per presentare norme e il diritto di vederle discusse ed esaminate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lai. Ne ha facoltà.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Volevo dire che condivido la valutazione che ha fatto il collega Diana nel connettere il reddito di cittadinanza, così come espresso nel comma 2, con il reddito minimo di inserimento, promosso dall'allora ministro Turco e sperimentato in Sardegna in due siti: la città di Sassari e i piccoli paesi della provincia di Oristano. Lavoce.info, un autorevole sito Internet che è sede di riflessioni sociali ed economiche, ha pubblicato un rapporto sull'efficacia di quegli interventi a distanza di due anni, senza entrare nel merito dell'utilizzo che ne è stato fatto negli anni successivi dal Governo Berlusconi, e quindi in maniera assolutamente scientifica e oggettiva. Ebbene si è registrata chiaramente una differenza di efficacia a seconda che questo strumento fosse usato nei piccoli paesi dell'oristanese o nella città di Sassari. Lo dico perché proprio la dimensione della città, la diversa articolazione delle povertà culturali e sociali ha generato nella città rispetto ai piccoli paesi un'efficacia, un utilizzo totalmente differente di questo strumento. Per questo motivo, per i risultati che ci sono stati nella città di Sassari, dove il 68 per cento dei cittadini, praticamente oltre 2 su 3, che hanno utilizzato quello strumento dopo un anno hanno trovato lavoro o sono stati accompagnati fuori del disagio sociale, perché a quel reddito minimo corrispondeva un'azione di formazione o qualificazione, di inserimento in attività lavorative, comunque prestazioni che potevano consentire la riqualificazione. Il reddito minimo di inserimento ha funzionato quindi come strumento di forte riqualificazione, consentendo al 68 per cento delle famiglie di uscire da una condizione di disagio.

Allora, proprio per questo motivo questo articolo, di cui si tengono il comma 1 e il comma 2, che si conclude, secondo quanto proposto con l'emendamento numero 28, con le parole "da normare entro novanta giorni", consente a tutti di fare un'ulteriore riflessione e di capire come in Sardegna il reddito di cittadinanza, stabilito che è uno strumento per uscire dalla povertà, possa essere sperimentato. Sono convinto che vada sperimentato proprio per quelle differenze, collega Diana, che condivido in tutto, perché lo stesso strumento non vale a Pompu come a Cagliari. Vanno dunque mantenuti sia il comma 1 sia il comma 2, rilanciando il tema dei criteri "da normare entro 90 giorni", per consentire una valutazione tra Giunta e Consiglio e e una definizione per luoghi e per modalità. Se eliminiamo il comma 2, rischiamo di non definire il reddito di cittadinanza e di non poter decidere di inserire nella finanziaria delle disposizioni e dei contenuti anche economici che ne consentano la sperimentazione. Sotto questo aspetto penso che questo sia il punto di caduta più evidente e mi sembrava che ci fosse il massimo del consenso possibile intorno a un elemento che, se viene strattonato dalle parti, rischia di essere uno strumento politico, se non viene strattonato rappresenta uno strumento scientificamente già sperimentato, sul quale si può segnatamente, sensibilmente e anche efficacemente lavorare. Volevo semplicemente dare atto al collega Diana delle sue osservazioni e chiedergli di valutare questo aspetto e questa possibilità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.), relatore di minoranza. Onorevole Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, sull'articolo 33 praticamente si incentrano le attenzioni di tutta l'Aula, perché è uno dei punti chiave, un cardine, oserei dire, delle divisioni tra maggioranza e opposizione, ma credo che all'interno della stessa maggioranza non poche siano le perplessità sull'utilità di uno strumento che, contrariamente a quel che dice l'onorevole Lai - mi dispiace, a me arrivano notizie differenti - si è rivelato a Sassari altrettanto fallimentare che nei piccoli paesi della provincia di Oristano.

Comunque non è più tempo di fare sperimentazioni, onorevole Lai, e non è neanche vero che questo reddito derivi soltanto dalla cittadinanza, come dice il simpaticissimo onorevole Uras, perché altrimenti non capisco che necessità ci sarebbe del comma 6 dell'articolo 33, dato che il metodo ISEE serve soltanto per calcolare in maniera più scientifica la povertà, lo stato di bisogno e di necessità. Quindi non tutti i cittadini hanno diritto a queste prestazioni, ma soltanto le persone che si trovano in una particolare condizione di estremo disagio e necessità economica. Non parliamo dunque di invalidità psichica, sensoriale o quant'altro, parliamo di una condizione specifica di bisogno del cittadino. La risposta, l'ho detto prima, non può che trovarci divisi di fronte a questa necessità, anche se la nostra sensibilità, mi creda, onorevole Uras, non è diversa dalla sua. Abbiamo ricette diverse per la stessa malattia. Come medico sono abituato a fare l'analisi dei risultati e a vedere quali sono le scuole, i reparti, gli ospedali, le nazioni dove, di fronte alla stessa malattia, il rapporto tra costi e benefici è il migliore, quindi aderisco a ricette che hanno dimostrato di poter offrire lavoro a milioni di persone in tutto il mondo e non di perpetuare lo stato di bisogno, di dipendenza e di necessità. Se poi, di fronte alla vicinanza delle elezioni, si vogliono dare risposte populistiche, senz'altro di facile presa ed emotività, ma non rispondenti alle esigenze vere della gente, si può anche andare avanti su questa linea, ve ne assumerete la responsabilità.

Il Governo nazionale ha reperito per la Sardegna, nell'ultimo accordo che c'è stato tra i Ministri degli esteri europei, 250 miliardi provenienti da fondi europei e, dunque, noi possiamo disporre di questa importante risorsa, che non è un'elemosina, come la definisce il presidente Soru, ma che rischiamo di sprecare in gran parte qualora tutti i cittadini che ne hanno diritto richiedessero il reddito di cittadinanza. E lo richiederanno, perché di fronte ai soldi tutti chiedono di esercitare il loro diritto. Credo che una parte importante di questa somma andrebbe destinata ad altre esigenze, per dare risposte reali per il futuro dei nostri figli che aspettano di uscire dalle difficoltà con un lavoro certo, non con l'assistenzialismo.

Su questo dobbiamo riflettere, non è possibile che ci ostiniamo a dare ricette vecchie, superate alla gente. La gente ci crede sempre di meno a Sassari come in provincia di Oristano, nelle grandi come nelle piccole città. Non è più tempo di sperimentazioni; le sperimentazioni sono state già fatte. Se l'onorevole Lai parla di sperimentazioni, vuol dire che questa legge va ripensata, che questo articolo 33 va scorporato e riportato in Commissione, perché siano ridiscusse tutte le sue possibili implicazioni, e va valutato attentamente per quello che è, cioè un corpo estraneo al testo di legge in discussione, qualcosa che non ci compete discutere qui, che non dovrebbe fare parte del piano socioassistenziale, stiamo parlando di altro. La vostra è demagogia e io vi invito a riflettere, a tornare indietro, perché rischiamo di fare del male a noi stessi e alla Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, non era mia intenzione intervenire, lo faccio dopo aver sentito le ultime battute dell'onorevole Lai sul reddito minimo di inserimento in quel di Sassari, fatte con estrema serenità, come se effettivamente si fossero in quel modo risolti i problemi del comune di Sassari.

Io facevo parte della Giunta comunale di Sassari che ha vissuto in pieno il problema del reddito minimo di inserimento e che tuttavia non ha inserito una sola persona. Effettivamente il reddito minimo di inserimento ha contribuito a migliorare le condizioni di vita dei commercianti, che hanno cambiato macchina, televisore, batteria da cucina, ma a Sassari questo strumento non è stato utilizzato per i fini previsti dalla legge, che pertanto non è stata rifinanziata. Soltanto per due anni, infatti, Sassari è stata una delle poche città campione. E' quindi inutile dire che l'esperimento del reddito minimo di inserimento ha funzionato.

Il resto del mio intervento è sovrapponibile a quanto detto dall'onorevole Liori, che condivido, per cui non mi dilungo. Era soltanto mio dovere intervenire per precisare che l'obiettivo per cui lo Stato aveva stanziato delle risorse non è stato raggiunto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà. Il collega Vargiu non inizia il suo intervento finché i colleghi non abbiano preso posto. Prego, onorevole Vargiu.

VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie, Presidente. Vorrei dire che gli interventi che si sono susseguiti in Aula hanno consolidato la mia convinzione che sarebbe opportuno stralciare dall'articolo 33 tutti i commi dal 2 in poi. Vorrei argomentare in maniera logica il mio ragionamento, non perché ritenga di poter convincere i colleghi che la pensano in maniera differente dalla mia, ma perché è giusto argomentare le proprie convinzioni e cercare di darne ragione all'Aula.

Credo che l'interpretazione che dà il collega Lai del reddito di cittadinanza sia condivisibile, e proprio perché la ritengo un punto di partenza accettabile del ragionamento, la cosa migliore è mantenere l'intervento sociale - non lo chiamerò più reddito di cittadinanza - così come ha ben tratteggiato il collega Lai con le sue parole, nell'ambito delle cose che sono già previste in questa legge. Nel senso che la legge dà già la possibilità alla Giunta regionale di intervenire, nelle situazioni di povertà che levano dignità all'individuo, attraverso sostegni di vario genere consentiti dalla normativa vigente. Non posso invece condividere la risposta di tipo ideologico, assolutamente opposta a quella indicata dal collega Lai, che viene dal collega Uras e dai banchi della Rifondazione Comunista. Per Rifondazione Comunista ciò che conta è scrivere in legge le paroline "reddito di cittadinanza", perché questo risponde a un'esigenza ideologica. Ma l'esigenza ideologica non è assolutamente condivisibile e non perché il collega Uras e i colleghi della Rifondazione Comunista rappresentino una parte sociale dalla quale io mi senta estraneo, ma semplicemente perché essi intendono rappresentarla in maniera diversa dalla mia. Quando il collega Uras parla di eguaglianza esprime un concetto a me estraneo, nel senso che la mia eguaglianza non riguarda i punti di arrivo, ma i punti di partenza; la mia eguaglianza è la possibilità che ci sia una mobilità sociale. Nel momento in cui diciamo che esiste il reddito di cittadinanza e applichiamo il metodo ISEE per certificare chi ne ha diritto, questo reddito diventa un sussidio, cioè qualcosa che finisce con il garantire ai fruitori il mantenimento di una posizione sociale, e questo è esattamente l'opposto del concetto di uguaglianza dei punti di partenza. E' il concetto di mobilità sociale che deve arricchire una società, non solo economicamente, ma anche culturalmente: la deve arricchire di stimoli, di slanci, di possibilità di migliorarsi, perché una società che abbia dei fermenti, in cui vi sia mobilità di classe, mobilità sociale, è una società giovane, che cambia, e nel cambiamento trascina anche chi al suo interno è più debole, difendendolo meglio. Una società sclerotizzata, invece, dove i poveri sono mantenuti tali con la stella giudaica del reddito di cittadinanza, non va verso la giustizia, lo sviluppo, il progresso.

Quindi, mentre la soluzione indicata dal collega Lai è una soluzione pragmatica, di un pragmatismo intelligente, e non può non vedere le persone di buon senso comunque disponibili ad accettare le ragioni che stanno alla base del suo ragionamento, la soluzione che propongono i colleghi della Rifondazione Comunista appare sclerotizzata, perché è rigidamente ideologica, si basa su ragionamenti esclusivamente ideologici che non danno nessuna aspettativa di progresso e cambiamento alle stesse persone a cui li vorrebbero destinare pensando di far cosa a loro utile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Io sono tra i presentatori dell'emendamento numero 25, però, obiettivamente, non ho osservato che per quanto riguarda lo stralcio dei commi 3, 4 5 e 6 manca la firma della collega di Rifondazione Comunista. Ritenevo che tutti gli emendamenti fossero stati firmati all'unanimità dai componenti della Commissione, ma evidentemente c'è stata un'interlocuzione successiva tra le parti.

Effettivamente noi ci troviamo in una difficoltà: personalmente non posso impegnare il mio Gruppo, voterò gli emendamenti che ho sottoscritto, ma non posso non sottolineare che di fatto il comma 1 è quello fondamentale. Il reddito di cittadinanza c'è e anche se stralciamo il riferimento al contributo economico di fatto creiamo un'aspettativa, al di là di ciò di cui oggi stiamo discutendo. Questo significa ciò che ha detto prima anche il collega Vargiu, e cioè se fossero 40 mila gli aventi diritto occorrerebbero 160 miliardi di vecchie lire per soddisfare tutte le richieste, tanto per essere chiari. Quindi la stessa dotazione finanziaria di questa legge di per sé non sarebbe sufficiente. Probabilmente voi avete raggiunto un accordo interno per quanto riguarda la sostituzione delle parole "predeterminati dalla Regione" con "da normare entro 90 giorni". Sul relativo emendamento, il numero 28, vi è peraltro anche la firma della collega Lanzi, ma Rifondazione Comunista chiede che non sia stralciata neanche l'altra parte. Noi riteniamo, invece, che la Regione debba istituire il reddito minimo di inserimento quale forma specifica di intervento, poi può pure essere fatta la sostituzione di cui ho detto, ma l'espressione reddito di cittadinanza obiettivamente ingenera una tale confusione che probabilmente ci ritroveremmo tutti con delle aspettative che non sarebbero altro che pie illusioni. Quindi la nostra posizione non può che essere questa.

Per quanto mi concerne ho firmato l'emendamento numero 25 in assoluta buona fede, ritenendo che gli emendamenti fossero totalmente condivisi dai colleghi di maggioranza e opposizione, per cui voterò a favore, ma ritengo che di fatto sarebbe opportuno correggere le parole "reddito di cittadinanza" con "reddito minimo di inserimento".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, intervengo semplicemente per chiarire, invece, che dal mio punto di vista proprio il comma 2 esclude quello che paventava l'onorevole Vargiu e che sottolineava poc'anzi l'onorevole Oppi, cioè la possibilità che si faccia confusione tra un reddito che effettivamente fa in modo che ogni cittadino si senta tale e un sussidio che rischia invece di relegarlo ai margini. Ecco perché ritengo che questa proposta debba essere accolta così come è stata formulata. Essa, infatti, ridà senso pieno e significato alla necessità di una normativa specifica che chiarirà successivamente ciò che si intende in senso pregnante, ma che certo, già da questi primi due commi, è evidente in sé. Occorre evitare qualunque forma di sussidio che releghi e mandi nell'angolo i cittadini e pensare invece a un reddito di cittadinanza in senso pieno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Progetto Sardegna). Io sono firmatario della proposta di legge sul reddito di cittadinanza e mi ritrovo perfettamente nella proposta fatta dall'onorevole Lai, nelle motivazioni da lui addotte per mantenere il principio in questa legge e nella distinzione operata rispetto al reddito di inserimento. Si sono sentite tante cose in quest'Aula, forse è il caso di ribadire, senza entrare nel merito, i presupposti di un concetto: si sta dicendo che si vuole inserire in legge un impegno a normare una materia e lavorarci sopra. Ma questa materia da dove viene? Viene da una constatazione, che anche gli spiriti liberali più acuti stanno ormai dichiarando: il sistema capitalistico universale non è più in grado di produrre simultaneamente un livello di ricchezza diffusa, di democrazia, di diritti quale quello che si è sperimentato in alcune aree dell'Europa occidentale. Il sistema capitalistico oggi è subordinato al sistema finanziario, il che significa che il risparmio non viene orientato naturalmente verso i bisogni, ma, lo dico in maniera brutale, l'utilizzo del credito viene prestato a chi è più ricco per diventare più ricco e non esistono politiche che oggi siano dimostratamente capaci di riorientare queste distorsioni.

Allora, quando qui si parla di reddito di cittadinanza nessuno ha un'impostazione ideologica chiusa. Qui si sta ponendo un problema, e magari questa è l'occasione per dirlo, che dovrebbe diventare il primo punto all'ordine del giorno della Sardegna, perché questa è l'emergenza, cioè produzione e distribuzione della ricchezza. Nessuno dice più che il mercato distribuisce naturalmente la ricchezza, non lo dice più nessuno; naturalmente produce l'ingiustizia, lo dicono tutti, e se ci sono delle ideologie oggi in campo rispetto a questi temi, la più efficace, mi perdonerà, non è quella che viene dagli ambienti di Rifondazione Comunista. La critica più acuta in questa direzione viene dalla Chiesa.

Allora, è passato il tempo, non siamo più in celle e cellette di altri tempi, parlare di reddito di cittadinanza vuol dire porsi il problema che naturalmente il lavoro e il denaro non raggiungono tutti. E quella mobilità sociale di cui parlava l'onorevole Vargiu non si produce più con la stessa diffusione con cui è stato possibile produrla nei tempi passati. Dietro quel sintagma c'è questa riflessione, non c'è una schematica ideologia dei ricchi contro i poveri, c'è un'idea di giustizia, di cui si vorrebbe semplicemente discutere, non imporre a nessuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Ho seguito con attenzione lo svolgimento dei lavori. Credo che questa buona legge che il Consiglio sta discutendo abbia iniziato il suo percorso sotto tutti i buoni auspici. E' una legge condivisa, che in Commissione è stata sicuramente migliorata rispetto ai testi presentati da ambo le parti, e che non contiene precisi indirizzi di tipo politico-ideologico. E' una legge che stiamo esaminando rapidamente, grazie anche alla conduzione del vicepresidente Fadda, e per la quale molti silenzi equivalgono a una condivisione che però è macchiata, nella sua bontà ed efficacia, dal comma 2 dell'articolo 33, perché si fa confusione e adesso c'è anche chi vorrebbe spiegare i risvolti planetari di questo comma.

Il comma 2 è una ripetizione demagogica di quello che efficacemente chiarisce, per l'impostazione che è stata data alla legge, il comma 1. C'è esattamente la necessità di promuovere un'azione politica sul comma 2, e questo non ci troverà mai d'accordo. Noi abbiamo collaborato con lealtà, convinzione e determinazione alla predisposizione di questo testo di legge, abbiamo dimostrato che si possono fare le cose insieme, condividendole senza pregiudizi di parte, non solo in questa occasione, ma questa forse è la più significativa. State per soddisfare le attese di chi pretende risposte politiche da questa legge, ma il reddito di cittadinanza non ha niente a che vedere con ciò che ha spiegato - e bene - il collega Lai, che ha parlato del reddito minimo di inserimento, sul quale non c'è discussione di sorta. Il reddito di cittadinanza, or ora illustrato dal collega Maninchedda, col quale concordo su altri argomenti, non su questo, qui non c'entra nulla, è semplicemente una modifica voluta da un Gruppo politico, che avrà tutte le sue buone ragioni, ma allora presenti un'apposita proposta di legge. Del resto esiste già una legge su questo argomento, discutiamo di quella legge. Questo è un esempio di inserimento di una norma intrusa, il che ci ha sempre distinto, purtroppo, nell'attività legislativa e ci sta ulteriormente distinguendo.

Cari colleghi del centrosinistra, lasciate perdere l'idea di dare risposte a un Gruppo, questa legge interessa ai cittadini, non ai colleghi Uras, Davoli e compagnia. A noi non interessa dare risposte a un Gruppo politico, ve l'abbiamo dimostrato anche nella precedente legislatura. Se vogliamo fare una legge efficace pensiamo ai destinatari della legge stessa, non a dare risposte a singoli Gruppi. Quel tipo di risposte si dà in altra sede e in altri modi, per esempio in sede di discussione di una specifica legge su questo argomento, in cui ognuno assumerà le sue posizioni, ma vi prego di non rovinare questa legge, che sicuramente avete i numeri per approvare, ma noi non abbiamo parlato di contrapposizione numerica, ci siamo ritrovati nella sostanza. Se abbiamo ancora tutti un comune obiettivo, come successe per la legge numero 4, a suo tempo, potremo insieme dire di aver fatto una buona legge. Di questo ne sono convinto, per cui non macchiate questa legge con una stupidaggine, perché è una chiara stupidaggine inserire una norma intrusa.

E' stato detto e ripetuto dai colleghi che il reddito di cittadinanza è già previsto al comma 1, poi possiamo addirittura precisare che i criteri di valutazione saranno normati entro novanta giorni con un altro provvedimento legislativo, ma chi ci impedisce di farlo comunque, anche senza scriverlo in legge? C'è già una proposta, giace in Commissione, è già lì. Perché dobbiamo macchiare una buona legge in questa modo? Io sicuramente voterò contro per convinzione, ma questo può non interessare a nessuno. Mi spiace che non abbiamo compiuto un atto comune al 100 per cento, così come era nei presupposti di questa buona legge che fa onore a quest'Aula e forse anche alla Sardegna, ma siamo ancora in tempo, se ne vogliamo parlare senza contrapposizioni di sorta, senza minacce.

Io non mi esprimo sul reddito di cittadinanza, non è questa la sede, non è questo il momento, non è questa la legge, perciò non apro a polemiche sterili. E' un argomento di cui discuteremo a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (F.I.). Signor Presidente, intendevo chiedere la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Petrini, la richiesta deve essere fatta dal suo Capogruppo, l'onorevole La Spisa, visto che è presente. Il consigliere La Spisa appoggia la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Invito colleghi a prendere posto. Penso che la richiesta riguardi l'emendamento numero 20. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Preciso la richiesta dell'onorevole Petrini. Trattandosi di una questione particolarmente delicata, che implica valutazioni di coscienza, il nostro Gruppo ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 33 e relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sull'emendamento numero 20 il relatore e la Giunta hanno espresso parere contrario.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 20.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti 54

Votanti 54

Maggioranza 28

Favorevoli 10

Contrari 44

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 25, 21, 22, 23 e 24.

LICHERI (R.C.). C'è stata una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Licheri, non complichi le cose. Quando lei è intervenuto non poteva fare dichiarazioni di voto, perché non eravamo in fase di votazione. Lei è intervenuto nella discussione generale e non poteva pertanto fare dichiarazioni di voto. Immagini cosa succederebbe se tutti dichiarassero il proprio voto durante la discussione generale!

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 48

Votanti 47

Astenuti 1

Maggioranza 24

Favorevoli 44

Contrari 3

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU

Si è astenuto il consigliere: LICANDRO.)

PRESIDENTE. Prego, onorevole Lai, su che cosa intende intervenire?

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 28 gli Uffici ci segnalano che la dizione "da normare entro 90 giorni" va esplicitata, integrandola con le parole "con apposito provvedimento di legge" e quindi va intesa in questo modo.

PRESIDENTE. Credo che in sede di coordinamento possa essere accolto il suggerimento dato dal relatore. Invito i colleghi a prendere posto. Ricordo che il primo firmatario dell'emendamento numero 28 è l'onorevole Masia e che vi è stato il parere favorevole del relatore e della Giunta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 28.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 54

Votanti 54

Maggioranza 28

Favorevoli 50

Contrari 4

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 33.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 52

Astenuti 3

Maggioranza 27

Favorevoli 43

Contrari 9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.

Si sono astenuti i consiglieri: FADDA Giuseppe - LANZI - LICHERI.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 54

Astenuti 1

Maggioranza 28

Favorevoli 52

Contrari 2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.

Si è astenuto il consigliere: ARTIZZU.)

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:

TITOLO V

Monitoraggio, valutazione, verifica e controllo del sistema integrato dei servizi

Art. 34

Sistema informativo sociale

e Osservatorio degli appalti

1. La Regione realizza, in collaborazione con i comuni, il sistema informativo sociale, strumento per la raccolta dei dati inerenti alla domanda ed all'offerta sociale, all'andamento della spesa e ad ogni altra informazione necessaria alla programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e locale, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

2. La Regione istituisce l'Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), con l'obiettivo di assicurare la verifica della conformità applicativa da parte degli enti locali e delle imprese affidatarie.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:

Art. 35

Competenze regionali in materia di valutazione e controllo

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla gestione delle risorse ed al raggiungimento degli obiettivi.

2. Nell'ambito delle funzioni di tutela dei diritti, di verifica e controllo propri della Regione, la Giunta può attivare procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti che risultino inadempienti:

a) rispetto alla approvazione dei piani locali unitari dei servizi di cui all'articolo 20;

b) rispetto alla realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari.

3. In conformità ai principi di leale collaborazione ed in attuazione del principio del contraddittorio, prima di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi finalizzata all'adozione concordata degli atti di cui al comma 2, con la partecipazione dei comuni e dell'azienda sanitaria locale inadempienti, cui sono invitati anche gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.

4. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla sua convocazione, la conferenza non abbia prodotto i risultati prefissati, la Giunta regionale procede all'esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione degli atti dovuti; a tal fine, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, assegna al soggetto inadempiente un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per l'assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:

Art. 36

Competenze degli enti locali

in materia di monitoraggio e valutazione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno di vigenza del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), le province, i comuni associati e le aziende sanitarie locali approvano il bilancio sociale delle politiche e degli interventi realizzati, in cui sono riportati:

a) lo stato di realizzazione locale del sistema integrato;

b) l'andamento della spesa sociale;

c) gli esiti dei progetti sperimentali eventualmente attivati.

2. Il bilancio sociale, elaborato con la partecipazione dei soggetti coinvolti nella conferenza di programmazione di cui all'articolo 21, costituisce atto preliminare per la programmazione locale ed è inviato all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale per lo svolgimento delle funzioni regionali di valutazione, verifica e controllo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:

TITOLO VI

Regolazione qualitativa del sistema dei servizi

Art. 37

Criteri generali di gestione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge è svolta:

a) in forma diretta, dall'ente pubblico titolare delle funzioni di gestione;

b) in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati; la collaborazione con i soggetti accreditati avviene:

1) in via prioritaria attraverso la concessione, da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali;

2) attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

2. Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni di cui alla presente legge, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

a) la formazione e l'esperienza professionale degli operatori;

b) l'esperienza maturata nei settori e servizi di riferimento;

c) la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

d) la regolare applicazione del CCNL di riferimento;

e) il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità.

3. Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione, gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi sociali e sociosanitari privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valorizzare gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

4. Gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi connessi alla consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni di carattere sociale in convenzione, anche a norma dell'articolo 10 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, privilegiando, oltre agli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti, le forme consorziate che possono garantire un servizio capillare e qualificato in tutto il territorio regionale.

5. Nell'aggiudicazione del servizio i comuni e gli enti pubblici interessati, dovendo comunque considerare prioritario l'aspetto qualitativo delle offerte, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il fattore prezzo con peso non superiore al 30% del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo ribasso.

6. La convenzione tipo che regola i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto selezionato deve prevedere, oltre alla specifica regolazione della gestione del servizio, gli strumenti e le modalità di verifica in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed alla conformità della gestione agli obiettivi prefissati, la regolare applicazione del CCNL di riferimento, le modalità di erogazione dei corrispettivi nonché i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto dei contenuti della convenzione stessa.

7. La Regione, nell'ambito della programmazione sociale, attiva interventi finalizzati a promuovere la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti sociali solidali del territorio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:

Art. 38

Carta dei servizi sociali

1. La Regione adotta lo schema tipo della Carta dei servizi sociali al fine di garantire l'informazione ai cittadini, la conoscenza dei diritti e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le responsabilità dei soggetti erogatori dei servizi e gli elementi di tutela della qualità degli interventi.

2. Ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica la Carta dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione territoriale.

3. La Carta dei servizi contiene:

a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;

b) l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;

c) i criteri di accesso ai servizi;

d) le modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi;

e) gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

f) le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

4. L'adozione della Carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:

Art. 39

Autorizzazione

1. La realizzazione ed il funzionamento di servizi e strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

2. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie e la realizzazione di nuove strutture; l'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità effettuata dalla Regione; sono soggetti ad autorizzazione i servizi e le strutture già operanti e di nuova istituzione rivolti a:

a) minori, per interventi sociali ed educativi integrativi o sostitutivi alla famiglia;

b) persone detenute e ammesse alle misure alternative alla detenzione ed a quelle di reinserimento sociale in comunità educative;

c) disabili ed anziani, per interventi sociali e sociosanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dell'autonomia personale;

d) persone con problematiche sociali e sociosanitarie che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare ovvero per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente pregiudizievole per la loro salute fisica e psichica.

3. Fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, costituiscono requisiti minimi per l'autorizzazione di ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale:

a) l'ubicazione in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;

b) la dotazione di spazi collettivi ed individuali adeguati alle esigenze degli ospiti;

c) la presenza di un responsabile del servizio e di figure professionali qualificate.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 42 disciplina:

a) le singole tipologie di servizio autorizzabili, articolate per numero e tipologie di utenza e per livello assistenziale;

b) i requisiti e gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi delle singole tipologie di servizio e struttura;

c) gli strumenti, i termini e le procedure di rilascio dell'autorizzazione, di verifica preliminare dei requisiti e di controllo/ monitoraggio successivo di conformità;

d) i tempi e le procedure per l'adeguamento delle strutture e dei servizi attualmente funzionanti, privi dei requisiti prescritti;

e) le procedure di rilevazione di irregolarità e di violazione della disciplina relativa all'autorizzazione, le sanzioni applicabili, i casi di decadenza o revoca dell'au-torizzazione.

5. Le funzioni attribuite ai comuni in materia di autorizzazione possono essere delegate ai sensi dell'articolo 15 alla provincia o a livello di ambito territoriale di riferimento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:

Art. 40

Accreditamento

1. L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.

2. I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, considerati i seguenti elementi:

a) l'adeguatezza degli spazi alle esigenze degli utenti;

b) la qualità organizzativa e professionale;

c) la metodologia di lavoro per progetti e personalizzazione degli interventi;

d) l'utilizzo di programmi di valutazione di appropriatezza e qualità delle prestazioni;

e) le forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla programmazione e verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti;

f) il rapporto e l'integrazione con gli altri servizi del territorio.

3. I soggetti accreditati sono iscritti in un albo regionale dei fornitori di servizi e interventi sociali e socio-sanitari istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 41.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:

Art. 41

Accordi contrattuali

1. Nell'ambito della programmazione locale i comuni associati determinano, in forma previsionale, il fabbisogno di servizi e prestazioni da acquistare, tenuto conto del profilo sociale locale, delle priorità locali e delle risorse disponibili e stipulano con i soggetti accreditati, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 37, apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro predisposti dalla Regione.

2. La Regione, sulla base della programmazione regionale, definisce accordi contrattuali quadro di durata pluriennale con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, in cui sono indicati:

a) gli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale nel periodo di riferimento;

b) il volume massimo di interventi e prestazioni che i soggetti accreditati si impegnano ad assicurare sul territorio regionale al fine di consentire la garanzia dei livelli di assistenza di cui all'articolo 28;

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa, continuità assistenziale;

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle singole attività concordate, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività svolte;

e) gli strumenti di valutazione partecipata degli interventi ed i programmi di formazione/aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

3. Nella predisposizione degli accordi contrattuali quadro, la Regione attiva forme di concertazione con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria dei soggetti accreditati ed acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria di cui all'articolo 23.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 42, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e del relativo emendamento:

TITOLO VII

Norme di attuazione, transitorie,

abrogative e finali

Art. 42

Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta uno o più regolamenti di attuazione, in cui sono disciplinati:

a) la composizione della Consulta regionale, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta e della Conferenza permanente di cui agli articoli 23 e 24;

b) l'Osservatorio degli appalti di cui all'articolo 34;

c) i requisiti e gli standard per il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento;

d) i procedimenti di verifica e concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

e) gli elementi e procedimenti per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi e per la determinazione della compartecipazione alla spesa;

f) ogni altro profilo attuativo necessario all'applicazione della presente legge.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 42

All'art. 42 la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) ogni altro profilo attuativo espressamente previsto dalla presente legge". (12).)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 12 viene dato per illustrato dal presentatore. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 43, a cui sono stati presentati tre emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43 e dei relativi emendamenti:

Art. 43

Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale, anche mediante il finanziamento di attività ed interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Con la presente legge la Regione dispone la trasformazione della forma giuridica delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato, al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

3. Le IPAB che dimostrano la capacità finanziaria per poter proseguire nell'attuazione degli scopi statutari, possono essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato.

4. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi alla persona e alla comunità sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti, secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ai contenuti ed agli obiettivi della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

5. La trasformazione in azienda pubblica è esclusa:

a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non sussista interesse alla modifica delle stesse;

e) per le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990.

6. Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma 5, è consentita la ripresa dell'attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico se, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, venga presentato alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale; qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001.

7. Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.

8. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali e sanitari secondo quanto previsto negli strumenti della programmazione regionale e locale.

9. Per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari, si fa rinvio al regolamento di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 43

Al comma 5 dell'articolo 43, la lettera e) è soppressa. (13)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 43

Dopo il comma 4 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente comma 4bis: "Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 4 le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale"; l'accertamento avviene su richiesta dell'istituzione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. (14)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 43

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo:

Art. 43 bis

Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla legge 266/91

1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai bisogni delle comunità locali, il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/91, è istituito presso la Presidenza della Regione e così costituito:

a. dal Presidente della Regione o suo delegato

b. da sei rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali, nominati dall'assemblea generale del volontariato di cui alla legge regionale 39 del 1993;

c. da un componente nominato dal Ministro del welfare

d. da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le quote di propria spettanza nel fondo di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991 ;

e. da un membro nominato dall'associazione fra le Casse di Risparmio Italiane

f. da otto rappresentanti eletti dal Consiglio delle Autonomie con voto limitato, in rappresentanza delle Province e dei Comuni

2. Il comitato elegge al suo interno il Presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti e resta in carica per un biennio; i componenti del comitato possono essere confermati una sola volta.

3. La carica di componente del comitato di gestione è gratuita.

4. Il comitato di gestione costituito ai sensi del comma 1 è insediato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi 90 giorni definisce il regolamento per i centri di servizio per il volontariato e provvede alla suddivisione dei finanziamenti del fondo speciale su base provinciale, prevedendo l'istituzione di centri di servizi per il volontariato provinciali e/o distrettuali a partire dall'anno 2006. (15).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista Sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 44.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44.

Art. 44

Direzione regionale delle politiche sociali

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale è istituita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la direzione generale delle politiche sociali.

2. La direzione generale delle politiche sociali si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 45.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:

Art. 45

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. Sono abrogati i commi 1, 4 e 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 39 del 1993 e l'articolo 43 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

3. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 46, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46 e dei relativi emendamenti.

Art. 46

Disposizione transitorie

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina il riordino delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, dei neuropatici ex articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; la Regione disciplina, inoltre, la realizzazione degli interventi a favore dei sofferenti mentali di cui alle leggi regionali 6 novembre 1992, n. 15 e 30 maggio 1997, n. 20 e delle persone con disabilità ex articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

2. In attesa del riordino, il conferimento delle provvidenze di cui al comma 1 è attuato secondo i criteri di accesso di cui alla presente legge e in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 (priorità all'accesso) e di cui agli articoli 30 e 31 (livelli essenziali di garanzia dell'accesso e della fruizione).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12 e successive modificazioni (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4).

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 46

Dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 bis: "Fino alla approvazione del piano regionale dei servizi alla persona i criteri di ripartizione del Fondo Regionale sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, previo parere della competente commissione consiliare". (16)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 46

Dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 ter: "Le disposizioni relative all'accreditamento si applicano a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge.". (17).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Lai.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 47, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47 e dei relativi emendamenti.

Art. 47

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 180.000.000 annui, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle disposizioni di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 45 ed iscritte in conto delle UU.PP.BB. S02.078, S04.019, S12.068, S12.069, S12.076 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 47

Al comma 1 sono soppresse le parole successive a: "di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 45". Da "ed iscritte in conto delle UU.PP.BB…" fino alla fine del comma. (18)

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 47

Al comma 2 dell'art. 47 è soppressa la frase: "successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 42". (19).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista Sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato un ordine del giorno.

(Si riporta di seguito il testo dell'ordine del giorno numero 1.

ORDINE DEL GIORNO MASIA - GALLUS - COCCO - PETRINI - AMADU - FRAU - IBBA - LAI - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS sulla necessità di una normativa avanzata sulle politiche dei disabili.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- con l'approvazione del sistema integrato dei servizi alla persona viene realizzato un importante passo verso la costruzione di un welfare fondato sui bisogni delle comunità locali;

- il sistema integrato si basa sostanzialmente sulla personalizzazione degli interventi;

- la legge sui servizi alla persona fornisce risposte avanzate sul fronte della disabilità;

- tuttavia la società sarda richiede per i cittadini disabili una risposta più avanzata che non si limiti, ma confini i problemi, alle sole politiche sociali;

tutto ciò premesso,

si impegna

- a promuovere una normativa avanzata sulle politiche dei disabili che consenta di contribuire alla crescita nella società sarda della cultura dell'integrazione e della promozione della cittadinanza di ognuno al di là delle proprie condizioni di partenza;

- a prevedere nella normativa l'istituzione di una consulta presso la Presidenza della Regione che sia coinvolta in ogni politica relativa alla cittadinanza e all'accesso ai diritti, a partire dalle politiche, del lavoro, dell'istruzione e della formazione, alle politiche sociali e sanitarie, urbanistiche e della mobilità. (1).)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato presentato dopo la discussione generale, quindi non può essere illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare sull'ordine del giorno numero 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 110-112-127/A.

(Segue la votazione)

Rispondono si i consiglieri: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 54

Votanti 54

Maggioranza 28

Favorevoli 54

(Il Consiglio approva).

I lavori del consiglio riprenderanno domani mattina, alle ore 10, con l'esame del disegno di legge numero 198/A.

La seduta è tolta alle ore 20 e 59.



Allegati seduta

CLIII SEDUTA

Martedì 20 Dicembre 2005

Presidenza del Presidente SPISSU

indi

del Vicepresidente Paolo FADDA

La seduta è aperta alle ore 16 e 59.

CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre 2005, che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Carmelo Cachia, Salvatore Mattana, Nicola Rassu, Matteo Sanna e Giommaria Uggias hanno chiesto congedo per la seduta del 20 dicembre 2005.

Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che nel BURAS numero 37 del 9 dicembre 2005 è stato pubblicato il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2005, numero 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane: ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misura di sostegno per i piccoli comuni).

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione AMADU sullo stato della pratica relativa ai lavori del secondo lotto della strada Sassari-Alghero". (258)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione UGGIAS - BIANCU - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Paolo - GIAGU - MANCA - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI sulla necessità dell'intervento della Regione per scongiurare la grave crisi che ha colpito l'azienda Palmera Spa di Olbia e favorirne il rilancio". (313)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione MARRACINI - PITTALIS sulla grave crisi dell'azienda Palmera di Olbia". (325)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione CONTU sull'attuazione degli interventi finalizzati alla definizione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) con deliberazione della Giunta regionale n. 39/15 del 5 agosto 2005". (334)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione CAPELLI - OPPI - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO sulle nomine dei direttori generali amministrativi e sanitari delle ASL della Sardegna". (345)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione UGGIAS - BIANCU - GIAGU - MANCA - SANNA Simonetta sulla necessità dell'intervento della Regione per la realizzazione della strada statale Sassari-Olbia". (370)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione SANNA Matteo sulla soppressione dei cantieri forestali della Gallura". (377)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

"Interrogazione AMADU sulla necessità di un intervento della Giunta regionale in favore dei dipendenti della ditta di trasporti Pani di Sassari". (386)

(Risposta scritta in data 16 dicembre 2005.)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CHERCHI OSCAR, Segretario:

"Interrogazione URAS - DAVOLI - PISU, con richiesta di risposta scritta, in merito alle opere di collegamento stradale tra la via Cadello e la via Is Maglias, a Cagliari". (401)

"Interrogazione SANNA Matteo, con richiesta di risposta scritta, sulla nuova selezione pubblica dell'Agenzia regionale del lavoro". (402)

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza:

CHERCHI OSCAR, Segretario:

"Mozione LADU - LA SPISA - DIANA - DEDONI - LOMBARDO - OPPI - MURGIONI - GALLUS - VARGIU - LIORI - SANNA Matteo - ARTIZZU - CHERCHI Oscar - RASSU - PETRINI - CONTU - CAPPAI - CAPELLI - BIANCAREDDU - CUCCU Franco Ignazio - PISANO - MORO sul piano per la gestione dei rifiuti in Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (65)

Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato delle proposte di legge Lai - Fadda Paolo - Masia - Pacifico - Addis - Cocco - Ibba - Lanzi - Serra: "Indirizzi generali e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (110/A), Capelli - Oppi - Cappai - La Spisa - Vargiu - Ladu - Amadu - Cuccu Franco Ignazio - Biancareddu - Randazzo - Diana: "Sistema regionale integrato di servizi sociali e socio-sanitari" (112/A) e del disegno di legge: "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (127/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato numero 110-112-127/A. Ha facoltà di parlare il consigliere Liori, relatore di minoranza.

LIORI (A.N.), relatore di minoranza. Onorevole Presidente del Consiglio, signor Assessore, onorevoli colleghi, questo testo di legge unificato, importante per la vita civile e politica della nostra regione, ha visto la luce in Commissione grazie anche all'atteggiamento di collaborazione, assolutamente condiviso, che l'opposizione ha assunto durante i lavori. Tant'è che, posso dire, senza tema di smentita, che noi abbiamo garantito che questa legge avesse un iter celere, riconoscendo alla maggioranza il diritto, che le deriva dal popolo, di decidere e di attuare il proprio programma, al quale noi abbiamo inteso concorrere con un atteggiamento costruttivo, non facendo mai mancare il numero legale. Questo fatto lo abbiamo sottolineato più volte, chiedendo che fosse messo a verbale, proprio per evidenziare che noi non abbiamo mai assunto, al contrario di quanto è successo in passato in tante altre Commissioni, un atteggiamento ostruzionistico, proprio perché rispettiamo il mandato del popolo, che alla maggioranza ha dato il diritto di governare e quindi di fare le leggi. Ciò non toglie che noi abbiamo il diritto di dissentire, di far sentire la nostra voce anche riguardo a una legge come questa, che ci ha visti assolutamente collaborativi nel suo percorso di nascita.

La principale critica che noi muoviamo a questa legge riguarda il fatto che il punto di partenza, cioè un'attenta conoscenza dell'analisi dei bisogni, è totalmente mancante, mentre avrebbe dovuto essere la base del suo processo formativo, perché l'attenzione ai bisogni verso cui ci siamo orientati potrebbe non essere assolutamente rispondente alle esigenze della popolazione. E' una critica grave quella che sto facendo; si può ribattere che la Regione sarda non si è assolutamente dotata, in tutti questi anni, di osservatori funzionanti, primo fra tutti quello delle povertà. In realtà questo è lo stato delle cose e abbiamo forse sprecato un'occasione iniziando a costruire la casa dal tetto anziché dalle fondamenta.

Dicevo che questa legge è un po' un libro dei sogni, assolutamente condivisibile in tante parti, se si potessero realizzare i sogni. Però i sogni svaniscono all'alba, alla fine del sonno, e chiaramente spesso l'impatto con la realtà è devastante, perché dopo aver messo tanta carne al fuoco, dopo aver rinunciato a tanti principi, ci si rende conto che mancano i mezzi, gli strumenti per mettere in pratica i principi ai quali ci si era ispirati, che come tali sono tutti buoni e condivisibili.

Naturalmente, questa legge ha delle carenze anche dal punto di vista tecnico e organizzativo. Prima di tutto, per quanto riguarda l'atteggiamento che ci ispira, mi rifaccio a una frase contenuta nella relazione di accompagnamento della legge: "Governi socialdemocratici e conservatori hanno affrontato lo stesso percorso di trasformazione delle politiche pubbliche con obiettivi economici analoghi e ricette diverse sul fronte dei diritti". Credo che questa frase sia enigmatica, ma totalmente condivisibile. E' vero e non potrebbe essere altrimenti, se no come potremmo spiegarci le divisioni politiche anche all'interno di quest'Aula? In realtà, a me sembra che i principi ispiratori di questa legge siano gli stessi a cui si ispiravano i Governi che hanno affrontato questi problemi dando risposte demagogiche, a forte impatto sull'opinione pubblica, ma dagli scarsi risultati. Su un tema importante come quello del lavoro, affrontato abbondantemente e anche a sproposito, secondo me, in questa legge, i Governi di destra, primi fra tutti, a livello mondiale, quelli di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, che sono stati dei punti di riferimento per chi ha voluto ispirarsi a moderne ricette di soluzione dei problemi del lavoro, hanno creato milioni di posti di lavoro sulla base di principi assolutamente lontani da quelli a cui si ispira questa legge.

Si affronta qui, all'articolo 33, con uno spirito certamente positivo, il problema della povertà e si parla di reddito di cittadinanza. Io non dubito della buonafede di chi ha ispirato questo articolo, ma noi sappiamo che in realtà queste misure non risolvono i problemi del lavoro. Altri principi, forse a minor impatto sociale, ricette più liberali hanno dimostrato che si possono creare milioni e milioni di posti di lavoro attraverso il pagamento delle tasse, con cui i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna hanno ripianato lo spaventoso disavanzo dei bilanci pubblici, creando, come dicevo, milioni di posti di lavoro e dando così una risposta assolutamente sociale.

Qui si appalesa una legge di ispirazione cosiddetta liberale, quindi di destra, secondo il vostro punto di vista. In fin dei conti, questa legge può essere considerata assolutamente di carattere sociale per le risposte positive che dà alle aspettative delle classi più deboli della società, per le quali la soluzione del problema del lavoro è forse l'aspettativa più importante della loro vita. Del resto, lo dico per sottolineare l'incongruenza e anche l'inadeguatezza di questa legge, la Regione sarda stanzia risorse per il lavoro in tanti capitoli di bilancio, e forse si è voluto portare, qui, all'attenzione della Giunta e della gente il fatto che questa maggioranza voglia affrontare il problema lavoro con uno spirito più attento, integrando tutte le voci di spesa finalizzate alla soluzione del problema del lavoro e dedicando ad esse un'attenzione, appunto, sociale anche per l'importanza delle aspettative della gente. Tuttavia, non ci si può non domandare con quali risorse si potrà realizzare tutto questo e quante delle già scarse risorse riservate a questa legge, se non aumenteremo lo stanziamento, saranno destinate alla soluzione di questo problema. A me sembra l'enunciazione di un diritto, la creazione di aspettative nei cittadini che, come nel caso di tante altre leggi, purtroppo non saranno mai soddisfatte, nonostante siano legittime, perché basate su una legge della Regione; una legge che però non potrà, secondo me, mai dare risposte e che comunque sarà causa dello spreco di importanti risorse pubbliche, cosa che noi non condividiamo assolutamente soprattutto in un momento di crisi economica, in cui la Regione deve finalizzare la spesa, e lo deve fare secondo ricette che, a livello mondiale, hanno dimostrato di creare posti di lavoro e di rispondere alle aspettative dei cittadini. Del resto la Regione sarda non manca di leggi varate nelle precedenti legislature: penso, per esempio, alla legge numero 36 del 1998, che ha creato migliaia di posti di lavoro, e alla legge numero 51 del 1993, concernente provvidenze a favore dell'artigianato, che andrebbero rifinanziate, perché le associazioni di categoria ne hanno riconosciuto la validità e perché sono leggi che hanno consentito di sottrarre migliaia di giovani alla disoccupazione. Non c'è bisogno di spendere risorse per redditi di cittadinanza che istituzionalizzano, aumentano e prolungano l'interesse alla disoccupazione, perché magari a latere c'è il lavoro nero. Bisognerebbe piuttosto creare più lavoro a tempo indeterminato.

Un altro aspetto assolutamente censurabile di questa legge è l'elenco degli enti locali ai quali si riserva un'attenzione particolare già nella relazione di maggioranza: grandi competenze ai Comuni, grandi competenze alla Regione, grandi competenze agli enti associati, scarse o nulle competenze alle Province. All'articolo 7 notiamo che le competenze e le funzioni attribuite alle Province non sono assolutamente coerenti con lo spirito delle leggi più recenti dell'ordinamento dello Stato, che a questo ente intermedio attribuisce maggiori competenze nella programmazione e gestione del territorio e della vita sociale e pubblica. Invece in questo testo di legge le Province non hanno alcun ruolo su temi importantissimi, come per esempio la formazione professionale. Hanno compiti marginali, come la partecipazione alla definizione e attuazione dei piani di zona o alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali. Manca, in questa legge, l'individuazione precisa del modo, degli strumenti e delle risorse con cui le Province debbono espletare il loro ruolo di ente intermedio.

Direi che è una legge assolutamente non rispondente alle aspettative che ingenera, soprattutto nel mondo delle nuove povertà, delle nuove emarginazioni sociali che - è stato sottolineato - non riguardano più soltanto le classi povere così come storicamente le conoscevamo: i nuovi poveri appartengono a classi sociali che non erano considerate povere in passato e questa legge lo evidenzia in maniera abbastanza chiara, tant'è che prevede un metodo nuovo e più moderno per l'individuazione dell'indice di povertà, che viene stabilito secondo un complesso sistema di calcolo. Ciò non toglie che queste attenzioni siano, secondo noi, assolutamente insufficienti e inadeguate. Del resto, che ci sia l'abitudine a proclamare attenzione verso le classi deboli senza poi concretizzarla lo dimostra il fatto che l'Assessore competente, scorrettamente, e non è la prima volta che succede, è assente dall'aula.

(Interruzione dell'assessore Gian Valerio Sanna)

LIORI (A.N.), relatore di minoranza. Assessore Sanna, io la capisco, conosco la sua sensibilità, lei però è sempre presente. Fatta eccezione per lei e qualche altro encomiabile Assessore, la cui serietà è notoriamente riconosciuta da tutti, la maggioranza della Giunta in quest'Aula svolge un ruolo assolutamente censurabile. Questa non è una rimostranza nei suoi confronti; lei qui rappresenta la Giunta, seriamente e con dignità, di questo le posso dare atto, ma l'assenza dell'Assessore della sanità e dell'assistenza sociale è comunque una scorrettezza. Su questo bisognerebbe fare un'altra considerazione: è giunta l'ora, e l'occasione sarà la riforma della Regione e dello Statuto, di rivedere le competenze degli Assessorati. La materia dei servizi sociali e quella della sanità devono essere attribuite a due distinti Assessorati, che svolgano tra loro un'attività di interconnessione, di compensazione e di complementarietà. Questa legge ha anche questo fine, ma in realtà si è visto che questa complementarietà non avrà attuazione pratica, che si creerà uno scollamento tra l'attività delle Aziende sanitarie locali e quella di tutti quegli organismi, apparati ed enti che si occupano di assistenza sociale. Tanto vale prenderne atto e separare le due branche dell'Assessorato, che forse potrebbe funzionare meglio se non esistesse questo mastodonte dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che da solo ha un capitolo di spesa che dimostra, in percentuale, ciò che esso rappresenta nel governo della regione: uno sproposito economico che non è più attuabile, che non è più possibile mantenere in piedi. Un Moloc come questo non può dare risposte e non può assicurare ai problemi della povera gente l'attenzione che essi meritano. Quindi l'atteggiamento di questa opposizione è assolutamente responsabile e tale continuerà ad essere.

Grazie, assessore Dirindin, per la sua presenza, anche se in zona Cesarini.

(Interruzioni)

LORI (A.N.), relatore di minoranza. Credo sia stata velocemente informata delle lamentele della opposizione.

Dicevo che noi continueremo ad agire con lo spirito che ci ha sempre contraddistinti. Abbiamo firmato gli emendamenti insieme alla maggioranza per migliorare questo testo di legge, sul quale però manteniamo un giudizio assolutamente negativo. Il nostro comportamento sarà coerente fino alla fine, miglioreremo ciò che sarà possibile migliorare, però la responsabilità della legge sarà tutta di questa maggioranza e non della opposizione, che se ne dissocia. E credo di aver fornito motivi e argomentazioni sufficienti per spiegare l'atteggiamento che noi continueremo a mantenere.

PRESIDENTE. Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento. E' iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Il mio sarà un intervento abbastanza breve, teso in particolare a evidenziare il lavoro e il percorso fatto dalla Commissione per esitare questo testo di legge unificato. Dopo mesi di lavoro, è arrivata in Consiglio la legge sui servizi integrati alla persona (abbiamo deciso di dare alla legge questo titolo proprio per qualificarla col fatto che si tratta di servizi integrati, diretti in particolar modo alla persona); una legge tanto attesa, che pone al centro dell'attenzione, come dicevo, la persona. Prima di svolgere la mia relazione, desidero ringraziare i componenti della Commissione, una delle più numerose, com'è noto, ma anche una delle più partecipate durante la discussione di questa legge. Voglio ringraziare anche tutti coloro che sono stati auditi nei cinquanta incontri che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio scorsi, e cioè i rappresentanti dei sindacati, degli enti locali, del volontariato, degli ordini professionali di riferimento, degli operatori del settore. In particolare, naturalmente, ringrazio la dottoressa Dessanay, che ha seguito i lavori e puntualmente ha aggiornato i contenuti di questa legge, il cui testo durante il dibattito ha subito diverse modifiche.

In questi mesi noi abbiamo utilizzato tutte le possibili esperienze, quelle che pongono la Sardegna ai primi posti tra le regioni italiane nella gara della solidarietà. Naturalmente voglio anche sottolineare che della Commissione fanno parte colleghi che hanno maturato un'elevata professionalità, proprio nel settore sociosanitario, dal punto di vista della preparazione politico-amministrativa, come ex Assessori regionali della sanità, sindaci ed ex sindaci di importanti comuni della Sardegna, assessori comunali ai servizi sociali, e della preparazione specifica nel settore sanitario, come medici di base, medici specialisti, presidenti degli ordini dei medici provinciali e regionali. Sono presenze ben note all'interno della Commissione sanità. Tutti hanno contribuito alla stesura definitiva di questo testo di legge, maggioranza e opposizione, anzi debbo dire che alcuni dei primi firmatari dei tre diversi progetti di legge hanno fatto parte della sottocommissione, che si è deciso di istituire nella riunione dell'8 giugno 2005, allo scopo di unificare i tre testi. Tutti e tre i progetti sono stati ritenuti validi e meritevoli di attenzione per i contenuti interessanti e innovativi. Si tratta della proposta di legge numero 110, di cui è primo firmatario l'onorevole Lai, relatore, che naturalmente colgo l'occasione per ringraziare dell'importante contributo che ha dato alla stesura di questa legge, e della proposta di legge numero 112, presentata dalla opposizione, primo firmatario l'onorevole Capelli, che ha fatto parte della sottocommissione. Le proposte di legge numero 110 e 112 sono pervenute in Commissione il 23 febbraio di quest'anno, mentre il disegno di legge numero 127/A è pervenuto il 5 aprile. I tre progetti di legge, che sono stati poi unificati, contenevano diversi punti in comune; vale la pena di sottolineare lo spirito a cui essi erano improntati: il bisogno di razionalizzare il sistema dei servizi alla persona, fortemente sentito in questi anni, l'esigenza di promuovere delle politiche di welfare in grado di rispondere con appropriatezza ai bisogni della società sarda, l'urgenza di recuperare i ritardi del sistema sociale per il superamento, da più parti richiamato, della legge numero 4 del 1988, che regola questa materia. Una legge, quest'ultima, innovativa per quei tempi - circa diciotto anni fa - e di riferimento per molte Regioni d'Italia e in particolare per il Governo nazionale. Tant'è che nel 2000, dodici anni dopo, il Parlamento nazionale ha approvato la legge numero 328, che non si discosta molto dalla legge numero 4, anche se, per quanto riguarda le politiche sociali, introduce elementi di innovazione che ci hanno messo da subito nella condizione di dover procedere a un urgente adeguamento.

Da allora sono passati cinque anni e da una posizione d'avanguardia e di riferimento in campo sociale ci ritroviamo, oggi, in una situazione di forte ritardo, che penalizza i sardi e non valorizza quelle sensibilità che negli anni novanta ci hanno consentito di essere noi i precursori nel campo sociale a livello nazionale. E' anche vero che noi non partiamo dall'anno zero: la cultura sociale che è maturata in questi anni tra gli operatori e nelle istituzioni della Sardegna ci rende disponibili ad accettare quelle che sono le novità della legge numero 328; novità presenti in questo testo legge unificato, e sono tante.

Se la legge numero 4 attribuisce ai comuni la titolarità della programmazione dei servizi socioassistenziali, la legge sui servizi integrati alla persona, quella che noi abbiamo in discussione oggi, fa degli enti locali, Comuni e Province, gli attori fondamentali. I Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono i titolari di tutte le funzioni amministrative e di programmazione; le Province, nell'ottica di un deciso decentramento che si sta attuando a livello regionale, concorrono alla programmazione e coordinano la loro attività con le politiche sociali. In particolare esse partecipano alla realizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali di cui si sente fortemente il bisogno.

Questa legge accentua il processo di integrazione tra i territori ed è per questo che noi riteniamo che sia anche più innovativa della legge nazionale, potremmo dire più spinta. Essa rappresenta un quadro di riforma dei servizi sociali, recepisce la legge nazionale numero 328 del 2000 ed è indispensabile per promuovere e utilizzare il piano sociale e quello sanitario, entrambi attualmente all'attenzione della Commissione, e mi auguro che non tardino ad arrivare in Aula.

La legge che noi stiamo discutendo si caratterizza, in particolare, per alcuni aspetti generali che voglio sottolineare: propone investimenti e fa chiarezza sugli stessi per favorire l'integrazione sociosanitaria; tende a un'attuazione congiunta dei piani sociosanitari, pone l'esigenza di una programmazione e gestione unitaria dei servizi alla persona e sanitari; promuove l'accesso unitario ai servizi e valuta il bisogno come elemento primario per l'accesso ai servizi medesimi; dà peso all'informazione e alla conoscenza delle opportunità e orienta e accompagna le persone che accedono ai servizi. Questa legge si caratterizza anche per altri aspetti, quelli relativi al contenuto. Infatti, oltre a definire i principi generali e i soggetti che partecipano all'attuazione del sistema dei servizi, la legge, con i suoi quarantasette articoli, detta norme sul governo e l'organizzazione della rete dei servizi, sulla tutela dei livelli essenziali di assistenza, sull'integrazione di cui ho appena detto, sul monitoraggio, la valutazione e il controllo delle modalità di erogazione delle risorse.

I principi a cui si ispira la legge sono definiti nei primi articoli, e sono l'universalità e la qualità delle prestazioni, la partecipazione e l'equità. Ma ritengo che vadano principalmente evidenziati gli obiettivi, e cioè il riordino e l'ammodernamento dei servizi, il lavoro di rete in tutto il territorio, la personalizzazione e l'umanizzazione delle prestazioni sociali, l'appropriatezza e l'efficacia delle stesse, lo sviluppo delle attività presenti sul territorio, la moltiplicazione e la qualificazione, naturalmente, anche del personale addetto ai servizi sociali. I servizi si caratterizzano in particolare per la personalizzazione degli interventi; questo è il principio che fondamentalmente anima la legge per una valutazione più puntuale degli interventi stessi, ponendo la persona al centro dell'attenzione e allo stesso tempo dando maggiore dignità agli operatori sociali.

La legge sui servizi integrati alla persona deve essere comunque una legge per la Sardegna, una legge per i sardi, pertanto non si può prescindere dalla specificità della nostra regione. Sono tutti elementi emersi fortemente durante il dibattito. Nei vari regolamenti di attuazione e nell'articolato di questa legge è costantemente presente la specificità della nostra Isola, che non può prescindere dal dato demografico: 1 milione e 637 mila abitanti, divisi in 377 comuni. Alcune province, come si sa, hanno una densità abitativa molto bassa. L'Ogliastra, per esempio, ha 31 abitanti per chilometro quadrato, mentre la provincia di Cagliari ne ha 172, quasi sei volte tanto! Non sfugge a nessuno che il 58 per cento degli abitanti della Sardegna vive in 365 comuni e il 42 per cento nei restanti dodici. Vi sono importanti aree metropolitane, come quella cagliaritana e - perché no? -, nel suo piccolo, quella sassarese, nelle quali è concentrata metà della popolazione della nostra Isola e che quindi sono interessate da buona parte dei problemi sociali di cui noi ci stiamo occupando attraverso questa legge.

Esiste poi una specificità morfologica della nostra regione, che è presente a tutti, che è stata spesso argomento di discussione, così come, conseguentemente, gli annosi ritardi nella realizzazione delle infrastrutture, che non essendo presenti in maniera uniforme sul territorio incidono moltissimo sugli aspetti di cui noi ci stiamo oggi interessando. Vi sono piccoli paesi, poco distanti tra loro, che hanno una viabilità precaria e mezzi di comunicazione spesso inadeguati, strutture sociali mal distribuite e anche poco fruibili per le ragioni che ho appena esposto.

Di questi problemi si è discusso in particolare nelle audizioni e durante la fase di concertazione e di analisi di questo testo unificato. Credo che si dovrà fare ancora molto e molto si dovrà ancora discutere perché questa è la situazione di cui noi ci dobbiamo interessare, con particolare riguardo ai ritardi nello sviluppo, che rappresentano la vera sfida di questo Consiglio per i prossimi anni.

I singoli comuni non hanno quasi mai risorse e mezzi sufficienti per la realizzazione dei servizi e degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza, ed è questo il dato da cui noi stiamo partendo, è questo il problema che ci siamo posti e sono queste le risposte che da questa legge debbono arrivare. I comuni maggiori, le aree metropolitane in particolare, devono rispondere a un carico sociale la cui dimensione è in forte espansione e va spesso oltre la loro capacità economica e organizzativa. Per questo è necessaria l'integrazione. Noi riteniamo che sia una legge valida e che occorra promuovere iniziative e individuare strumenti che possano essere condivisi dalle amministrazioni locali di uno stesso territorio per poter affrontare problemi comuni. La creazione di sistemi locali di servizi alla persona, che diano risposte alle esigenze delle comunità locali e siano in grado di far fronte ai bisogni sociali delle fasce più deboli, sta alla base del piano locale dei servizi, uno strumento unico di programmazione e realizzazione dei servizi sociali e sociosanitari.

In Commissione sanità abbiamo affrontato anche temi specifici, che costituiscono un arricchimento di questa legge. Era un'opportunità che nessuno di noi, naturalmente, intendeva farsi sfuggire. Sono stati trattati aspetti fondamentali come i confini tra sanità e servizi sociali, il rapporto tra le Aziende sanitarie e i comuni, le zone sociosanitarie e i subdistretti, il ruolo delle Province, la dirigenza dei servizi sociali, che prima non esisteva e che noi abbiamo previsto all'articolo 17, la residenza anagrafica e la residenza convenzionale di chi deve usufruire delle prerogative offerte da questa legge. Inoltre, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) avevano bisogno di una legge specifica o comunque di un disposto normativo che riequilibrasse la loro situazione, e questa legge dà risposte anche da questo punto di vista. E' previsto pure il reddito di cittadinanza, anche per dare atto che in questo Consiglio se n'è tanto discusso. In particolare l'impegno del compagno Uras in questa direzione ha trovato una piccola risposta in questa legge.

La Commissione sanità ha ritenuto che questa legge sia una buona base di partenza. Non è il libro dei sogni di cui tutti parlano, però abbiamo cercato di dare risposte alle aspettative di chi, in questa stagione di riforme, ritiene corretta una particolare attenzione alle fasce più deboli della società, al fine di migliorare anche la risposta sanitaria che viene loro offerta.

Una particolare attenzione è stata posta anche alla fase di transizione che vi sarà nei prossimi mesi, con la legge numero 488 che è ormai superata e questa legge che per essere attuata ha bisogno di regolamenti e del piano sociale, che ancora giace in Commissione.

Io spero in una rapida approvazione di questa legge, perché il lavoro svolto in Commissione, con il coinvolgimento di tutte le parti politiche in essa presenti, ci fa ritenere che sia oggi alla nostra attenzione un provvedimento ampiamente condiviso, sicuramente migliorabile in alcune parti, ma che ha molte specificità e una indubbia ricchezza di contenuti. Questa legge ci consente di recuperare dei ritardi e ci fa sperare che la Sardegna sarà, se non all'avanguardia, almeno al passo con le Regioni più avanzate del Paese in campo sociale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Progetto Sardegna). Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, è oggi alla discussione dell'Aula un provvedimento di grande importanza e fortemente atteso dai cittadini sardi. Allora l'augurio che io faccio è che possa avere un percorso rapido per diventare prontamente strumento nelle mani di chi ha la responsabilità di dare risposte a dei bisogni sempre crescenti e in continua evoluzione.

Il sistema integrato dei servizi alla persona nasce da un grande lavoro svolto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dall'assessore Dirindin e dalla Settima Commissione - è stato appena ricordato -, che ha visto coinvolte maggioranza e minoranza, pur su posizioni diverse, nel comune obiettivo di recepire, anche in Sardegna, una normativa che in altre Regioni è già pienamente operante, e non nella creazione di un libro dei sogni, come è stato definito questo testo di legge. Lo svantaggio di arrivare per ultimi è stato trasformato nel vantaggio di poter oggi disporre di una normativa probabilmente più avanzata e di aver superato i limiti con cui altre Regioni si stanno ora confrontando. L'aver programmato contemporaneamente e in maniera integrata il piano per i servizi sociali e il piano per i servizi sanitari ci mette, oggi, nella condizione di poter disporre di uno strumento che, una volta approvato, ci permetterà di intervenire non su un singolo problema, ma sui quei fenomeni complessi che riguardano la persona, il suo stato di benessere fisico e relazionale in tutte le fasi e in tutte le condizioni della vita.

Nel campo delle politiche sociali la Sardegna è stata Regione all'avanguardia per un lungo periodo, essendo stata capace di produrre un'ampia azione legislativa e programmatoria. Mi riferisco in particolare alla legge numero 4 del 1988. Credo che vada fatto un doveroso riconoscimento delle capacità programmatorie delle amministrazioni passate e delle tradizioni democratiche di solidarietà, di associazionismo e di volontariato, che sono parte vitale della nostra comunità. Questa capacità innovativa, non essendo stati capaci di adeguare la legislazione alle modifiche del tessuto sociale e alla legislazione nazionale, in particolare per il mancato recepimento della legge numero 328, si è andata progressivamente perdendo. Oggi abbiamo la possibilità di ripensare le politiche sociali, adeguandole ai nuovi bisogni di salute e benessere della persona. La realtà sarda si caratterizza con bisogni prioritari che sono divenuti obiettivi del nuovo piano sociale. La bassa natalità, che vede la Sardegna al di sotto della media nazionale, il rapido invecchiamento della popolazione, le condizioni di vita familiare, le forme di sostegno delle responsabilità genitoriali, i carichi di cura, i rapporti tra generazioni e le condizioni per incrementare il reciproco sostegno, le persone più deboli e fragili per limitazioni psicofisiche e non autosufficienza, il disturbo mentale e le sue drammatiche conseguenze sulla vita personale e familiare, la promozione della cultura, della partecipazione e della legalità, sono tutte problematiche che richiedono politiche regionali e locali attente all'integrazione sociale e sanitaria, allo sviluppo dei servizi alla persona, dalle residenze sanitarie assistite all'assistenza domiciliare e ai centri diurni, ma anche politiche attente a valorizzare l'anziano come una risorsa per la comunità, in particolare attraverso alcuni campi di iniziativa, dal volontariato sociale alle banche del tempo e alle università della terza età.

Su un tema, in particolare, voglio soffermare la mia attenzione e chiedere un momento di riflessione, ed è il tema della non autosufficienza, che non riguarda solo la disabilità fisica, sensoriale o mentale, ma anche il problema del rapido invecchiamento della popolazione. E il tema delle risposte che un'amministrazione illuminata e solidale deve dare è uno dei principali punti di crisi in materia di politiche sociali, che con il costante invecchiamento della popolazione diventa il problema numero uno in Italia e nella gran parte dei paesi della Comunità Europea. Il problema dell'assistenza ai nostri vecchi non autosufficienti è un problema che noi dobbiamo affrontare a meno che non pensiamo che lo si possa risolvere semplicemente facendo ricorso a delle badanti. Della costituzione di un fondo per la non autosufficienza se ne è parlato in sede di Commissione parlamentare, dove si è arrivati a una proposta di legge bipartisan, condivisa cioè dalla maggioranza e dalla opposizione, che è stata poi ritirata perché, in periodo preelettorale, il Governo ha ritenuto di non doversi presentare con una legge che incrementava la pressione fiscale nel nostro Paese. Siamo cioè arrivati all'assurdo di un Governo che da un lato taglia i fondi destinati agli enti locali per le politiche sociali, mettendo così in ginocchio tutto il sistema del welfare locale, e dall'altro impedisce che, con una tassa di scopo, si possano reperire le risorse per dare una risposta adeguata al drammatico problema della non autosufficienza degli anziani.

Anche il piano sanitario, ormai giunto all'esame del Consiglio, così come il piano sociale integrato, delinea un'azione integrata tra sociale e sanitario, volta a cogliere i problemi delle persone nella loro interezza. Ciò deve tradursi in politiche locali e in questo senso vanno verificate le iniziative delle Aziende sanitarie e degli enti locali. La nuova legislazione che il Consiglio si appresta ad approvare, auspico al più presto, è correttamente imperniata sui principi di universalità, di responsabilità, di partecipazione attiva di tutti gli attori interessati: dagli attori istituzionali (i Comuni, le Province, la Regione) agli attori sociali (le persone, le famiglie, i soggetti solidali) e professionali (operatori sociali impegnati presso enti pubblici e privati), ponendo ovviamente al centro la persona e i suoi bisogni in tutto l'arco della vita. Ciò significa, come è stato ben detto dall'onorevole Lai nella sua relazione introduttiva, che ognuno di noi, nell'arco della vita, può trovarsi in condizioni di disagio, dovute alla solitudine, alla povertà, alla disoccupazione, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, a un handicap fisico o mentale. Le aree di povertà e di rischio sono presenti in Sardegna, in particolare nei centri urbani e riguardano alcune fasce dell'immigrazione clandestina, i giovani disadattati e con dipendenza da alcool e da droghe o coinvolti in fenomeni di microcriminalità e i nuovi disoccupati. Il diritto al lavoro per coloro che sono in cerca di prima occupazione, il reinserimento lavorativo di soggetti a rischio, come gli ex detenuti e gli ex tossicodipendenti, la promozione di interventi formativi di sostegno economico non meramente assistenziale rappresentano interventi preliminari per rimuovere le cause del disagio sociale. Pertanto, ci dovremo muovere in direzione della promozione di un welfare locale, dovremo cioè pensare a un'azione programmata e mirata delle istituzioni territoriali, capace di mettere in sinergia competenze e soggetti diversi e di creare le condizioni per un'integrazione delle diverse politiche: dalla formazione all'assistenza, dalla sanità al lavoro, dalla casa alla mobilità, alla cultura.

L'integrazione sociosanitaria è un'esigenza ormai consolidata, una condizione essenziale per migliorare l'efficacia degli interventi, dato che incide sulla continuità assistenziale, favorendo un approccio globale e unitario alle esigenze di salute della persona, così come è correttamente pianificato nel nuovo dettato normativo. L'integrazione sociosanitaria, di conseguenza, può determinare, oltre che una maggiore efficacia dei servizi resi all'utente, anche una maggiore efficienza nella gestione dei servizi stessi. Gli ambiti di gestione diretta dei servizi sociali da parte della Regione si ridurranno, ma sempre più forte e qualificato dovrà essere il ruolo di programmazione e di controllo. In particolare, decisivo è il ruolo dei Comuni, che in forma singola, ma meglio ancora associata, dovranno definire i regolamenti per l'accesso alle prestazioni, indirizzati all'equità e alla tutela delle fasce sociali più deboli, incentivare i cittadini a indirizzare la spesa su beni materiali piuttosto che su beni di consumo, garantire la qualità dei servizi attraverso processi di accreditamento e di valutazione, la partecipazione alle scelte e l'assistenza nell'accesso ai servizi per tutti i cittadini. Per la definizione di queste regole gli enti locali devono agire soprattutto a livello di distretti sociosanitari; fondamentale importanza assume il ruolo delle Province per quanto riguarda le politiche di coordinamento di area vasta, mentre alla Regione attengono compiti legislativi e di indirizzo.

Questo comporta individuare una nuova politica della spesa. La legge riconduce il complesso delle risorse finanziarie, regionali e statali a un'unica strategia di gestione dei fondi regionali, individuando tre macrolinee di finanziamento, e cioè i livelli essenziali di assistenza sociale, i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, i programmi regionali di supporto al piano.

Ritengo che non sarà difficile per il Consiglio condividere il concetto di welfare che sottende l'intero progetto di legge. Welfare inteso come benessere sociale e come tale da misurare in termini di qualità della vita e della convivenza di tutte le componenti di una comunità, in tutte le diverse fasi della vita di ciascuno, dalla nascita fino al tempo della vecchiaia. Ciò richiede il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, una reale consistenza e una buona qualità delle relazioni tra le persone, i gruppi e le generazioni, la valorizzazione delle risorse dei singoli cittadini e del capitale sociale della società, in una logica ed effettiva responsabilizzazione delle formazioni sociali. Si auspica la crescita di un sistema pluralistico integrato e coordinato di interventi e servizi, in cui il pubblico sia presente in forme giuridiche anche differenti, in piena sinergia con i soggetti del terzo settore. Infatti, una comunità che intenda ridurre la disuguaglianza, contrastare ogni forma di esclusione sociale, affrontare con successo i problemi e i rischi conseguenti alla crescente diffusione delle condizioni di solitudine, di insicurezza e di precarietà di settori importanti della popolazione, deve mettere in campo un progetto di welfare che ne faccia emergere le potenzialità di fattore di sviluppo, superando ogni scissione tra politiche per la crescita e politiche sociali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). E' del 1988 la legge regionale in materia di assistenza e servizi sociali. L'attuale Assessore degli affari generali - io ricordo - fu uno dei più impegnati in quella stagione; una stagione anch'essa di riforma, tra virgolette, nella quale gli enti assistenziali depubblicizzati venivano sciolti e si provvedeva a trasferire le competenze in questa materia alla Regione e agli enti locali, ad esercitarla quindi in attuazione della legge numero 348.

La relazione svolta dal collega Lai ha aperto la discussione attorno al tema principale, e cioè che risposta dà lo Stato al bisogno. Lo Stato inteso nella sua accezione più ampia, quindi anche attraverso le sue articolazioni regionali, provinciali e comunali. Discutiamo in questi giorni, l'approvazione della prima legge in materia di trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione e soprattutto al sistema delle autonomie locali. Anche questa materia è in parte trattata all'interno di quel dispositivo, che peraltro ha uno sviluppo contemporaneo ad altre normative che riguardano l'attribuzione di compiti e funzioni, anche in altre materie, al sistema delle autonomie.

Tutta questa produzione normativa si realizza, purtroppo, con un certo ritardo in questa Regione rispetto ai compiti che venivano attribuiti alle Regioni stesse dalla legislazione nazionale. Questa operazione di trasferimento di funzioni e compiti e di restituzione di protagonismo alle autonomie locali si svolge in un contesto economico e sociale e, in qualche misura, anche storico abbastanza particolare. Da comunista quale sono, che non si vergogna di esserlo, che non ha pentimenti e che dismette anche la mania, più che il costume, dell'autocritica, cioè che vuole confermare la giustezza delle proprie posizioni anche ideologiche, perché un po' di ideologia a questo mondo va salvato, in quanto l'ideologia raccoglie i valori a cui ciascuno di noi, per la parte che lo riguarda direttamente, fa riferimento, devo dire che il contesto è quello del fallimento del pensiero unico, cioè della soluzione dei problemi attraverso una crescita economica che vede come protagonisti i capitalisti e il capitale. Non faccio altro che sentir parlare, ed è un concetto contenuto nelle disposizioni e nelle relazioni introduttive alla nuova normativa, di capitale utilizzato in tutte le forme: il capitale sociale, il capitale umano, il capitale di questo e il capitale di quello. E non faccio riferimento alle vicende della Banca d'Italia e delle scalate, non in montagna, ma nella borsa; faccio riferimento invece al capitale, al capitalismo e a come esso è gestito, alla finalità che persegue e alla funzione che assolve. Nella relazione introduttiva si cita Don Milani, che rimprovera alla pubblica amministrazione e allo Stato di creare disuguaglianze considerando uguali coloro che uguali non sono, e da lì si parte per sostenere la tesi che non è il pubblico, la pubblica amministrazione, la funzione pubblica che deve assolvere questo compito che pure le viene demandato dalla Costituzione, che non è dunque un'invenzione. Mi ritrovo molto di più in quel che dice, oggi, Luciano Gallino, e cioè che condizioni di lavoro, prezzi, trasporti e media, alimentazione, forme di risparmio e rischi connessi, organizzazione della famiglia, la possibilità stessa di progettarsi un'esistenza, piaccia o no, dipendono tutti da decisioni che provengono, più che dai governi della nazione, dai governi delle imprese. Poi ci sono anche i casi di identità assoluta tra chi governa le imprese e chi governa la nazione, e quindi abbiamo scoperto l'incognita dell'equazione. Sta di fatto che in questo sistema così organizzato e con il protagonismo del capitale e dei capitalisti, delle imprese e degli imprenditori, siamo arrivati a una Sardegna, a un'Italia, a un mondo decisamente più poveri di prima.

Questa legge si inserisce in questo contesto, ecco perché non concordo con l'onorevole Liori, nei confronti del quale nutro sentimenti di amicizia e stima, sul piano politico però siamo molto diversi, lui lo sa e lo sanno tutti. Il sale della democrazia è essere insieme nello stesso luogo a discutere dello stesso argomento pur essendo diversi, perché se fossimo - Dio ce ne scampi e liberi! - tutti uguali, probabilmente saremmo tutti conformati a un unico pensiero e magari anche alla rappresentazione unica di quell'unico pensiero, che è cosa assolutamente da evitare per non incorrere in conseguenze gravi.

Dicevo che l'impresa, così invadente e invasiva, e questa conseguenza così difficile da sopportare, cioè quella di un impoverimento progressivo della nostra società, e non solo della nostra, ci impone di intervenire con una legislazione che sappia affrontare le condizioni di difficoltà e soddisfare i bisogni delle nostre popolazioni nel modo più giusto e nei tempi più celeri possibili. Quando si parla di reddito di cittadinanza, bisogna ricordarsi che esiste già una legge in merito. Io non ho richiamato, come invece ha fatto il "comitato per la riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali", l'articolo 100 del Regolamento, ma ho fatto una battaglia politica durante la discussione del DPEF e successivamente in Commissione, all'atto dell'espressione del parere su questo provvedimento. La ripropongo oggi, convinto come sono della giustezza delle cose che ho rappresentato, e mi pare di aver colto da parte del relatore e del Presidente della Commissione un assenso. Sono cose che hanno titolo per essere discusse in modo compiuto, attraverso una disposizione di legge specifica di questo Consiglio regionale. Sappiamo bene che ci sono nuovi poveri, non bastassero quelli vecchi, e che i vecchi e i nuovi poveri insieme rappresentano una parte della popolazione sempre più ampia. Sappiamo che un lavoratore dipendente che percepisce 1.000-1.200 euro di stipendio netto al mese e deve pagare un affitto per l'abitazione, che sul mercato viaggia da un minimo di 400 euro - ma si tratta di tuguri - fino a 700 o 800 euro mensili, e magari è anche monoreddito e ha a carico una moglie e due figli che studiano, è costretto a sfamarsi presso i centri di assistenza del volontariato, dalle Licenziane o alla Caritas, a curarsi con le medicine che forniscono gratuitamente questi centri della solidarietà diffusa, che pure il popolo italiano nel suo complesso è capace di esprimere. C'è un interessante libercolo - lo chiamo così perché è piccolo, ma ha dei contenuti interessanti - che ci collega a questo contesto, scritto dalla giornalista americana Barbara Ehrenreich, la quale, smessi gli abiti della giornalista di successo e lasciate nel cassetto carte di credito e quant'altro, per fare un'inchiesta, così come spesso succede nella libera stampa americana, è andata a vivere per un certo periodo la condizione... Signor Presidente, i capannelli, non lo dico come Questore, non consentono di svolgere serenamente gli interventi.

Volevo consigliare un libretto - è una cosa che si fa in tutte le televisioni, si può fare anche in questo Consiglio regionale - che racconta il periodo di vita da povera vissuto da una giornalista, che ne ha tratto un insegnamento secondo me molto interessante: i poveri che lavorano, così come vengono benevolmente definiti, sono in realtà i grandi benefattori della nostra società: trascurano i propri figli affinché i figli degli altri siano accuditi, abitano in alloggi schifosi affinché le nostre case siano splendenti e perfette, sopportano ogni privazione pur di mantenere bassa l'inflazione e anche le quotazioni in borsa. Agli occhi del resto del mondo un povero che lavora è un donatore anonimo, un filantropo sconosciuto. I poveri sono cioè gli sfruttati, coloro che stanno ai margini della società, che rischiano l'esclusione permanente: è la ragazza di Villaputzu che, a quarantatre anni, laureata, ancora non ha avuto la possibilità di un lavoro stabile, decentemente retribuito; sono i pensionati per lavoro usurante, che per questioni di età, pur avendo redditi da fame, sono obbligati a pagare i ticket. Lo dico perché l'Assessore lo sappia. Ci sono cioè pensionati che stanno dentro le quote di bassa retribuzione, ma siccome non hanno raggiunto il sessantesimo anno di età sono esclusi da certi benefici. Sono coloro che, per esempio, hanno un'intolleranza alimentare e pur avendo un basso reddito, per poter mangiare senza morire intossicati devono comprare nelle farmacie prodotti particolari, a prezzi esorbitanti. Mi riferisco anche a tutti coloro che hanno figli, che vivono in una condizione di precariato, che stanno nel bacino dei lavoratori socialmente utili, oppure lavorano sei mesi all'anno cercando di guadagnarsi il sussidio di disoccupazione. In questa nostra società opulenta, che pensa molto egoisticamente solo a se stessa, la competitività fa perdere, lungo la strada, intere masse di popolazione; lo fa nel mondo, lo fa nel nostro Paese e in questa regione. E tutti noi, i legislatori, quelli che insegnano, i predicatori, purtroppo anche chi vi parla, dobbiamo riconoscere ciò che ci dice, anzi ci impone la Costituzione: "E' compito della Repubblica, delle sue articolazioni, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Ma effettiva partecipazione non significa buttare una scheda nell'urna; significa essere un soggetto non escluso, ma partecipe delle attività che producono sviluppo, crescita culturale e sociale, sensibilità all'interno della comunità a cui si appartiene. Questo è il tema.

Ecco perché questa legge, pur con tutti i limiti che può avere, come tutte le leggi, rappresenta un passo avanti. Si va avanti anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali. Va bene, correggiamo la parte relativa al reddito di cittadinanza, che deve essere ulteriormente approfondita, in quanto rappresenta una risposta concreta al diritto di essere cittadini di questo Paese, di avere un reddito che tolga dalla fame, dal bisogno e dal ricatto che nasce dal bisogno, le nostre popolazioni, ma investiamo sulle persone, non solo sulle imprese, sugli imprenditori, su quelli che fanno danaro e non dividono, si tengono tutto. Investiamo sul nostro popolo, sui cittadini, su chi è laureato e su chi non lo è. Diamo dignità e un riconoscimento a chi ha costruito questo Paese, a quei poveri che lavorano e che sono filantropi sconosciuti di questa società egoista e opulenta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, ero tentato di rinunciare a intervenire per un duplice motivo: intanto perché mi pare che l'attenzione non sia quella che una legge di questo genere meriterebbe e poi per le accorate esternazioni dell'onorevole Uras. Veda, onorevole Uras, se pure io fossi d'accordo su tutte le cose che lei ci ha raccontato, questa legge non dà una risposta ai problemi che lei ha posto. Non dà nessuna risposta! Allora, se vogliamo fare accademia, se vogliamo parlare d'altro o anche di ciò di cui ha parlato l'onorevole Uras lo possiamo pure fare. Ovviamente le posizioni sono abbastanza divergenti, non totalmente divergenti, onorevole Uras. Non è solo la sinistra che si occupa di problemi di questo genere, glielo assicuro! Il punto è che noi stiamo esaminando una legge che dovrebbe dare risposte a tutti i problemi che lei ha sollevato. Questa legge, invece, per quanto importante, quelle risposte non le dà.

Non sono un esperto in questa materia, ma avendo amministrato una provincia per cinque anni "qualcosina" credo di averla vista, capita e conosciuta! E il primo problema che mi sono posto, che è già stato sollevato dal collega Liori, è proprio il ruolo che viene demandato agli enti locali, in questo caso alle Province. Ho detto altre volte, intervenendo in quest'Aula, che noi non stiamo facendo niente perché ci sia un pieno riconoscimento di un ente intermedio di area vasta come la Provincia. Stiamo continuando a dialogare prioritariamente con i Comuni trascurando le Province. Eppure ne abbiamo istituito altre quattro, per cui la nostra regione oggi vanta otto province. Ci sono i resoconti consiliari di tutti i discorsi che abbiamo fatto e di come ci siamo tutti prodigati nel riconoscere a questo ente un ruolo talmente importante che era impossibile non istituire altre quattro province. Abbiamo discusso molto di questo argomento e oggi mi ritrovo con un testo di legge che dà competenze residuali alle Province - e fin qui sarebbe ancora poco - e dal quale non emerge, così come non emergerà, mi pare di averlo già capito, dal progetto di legge che è stato esitato stamattina dalla Prima Commissione, il riconoscimento dell'importante ruolo di un ente locale come la Provincia. Non ci stiamo sforzando in questo senso, onorevole Uras.

Allora, non aver previsto una conferenza territoriale sanitaria, come hanno fatto tantissime altre Regioni, non aver dato la possibilità al Presidente della Provincia di promulgare delle ordinanze urgenti che riguardano una porzione di territorio più ampia di quella del comune, aver spogliato le Province del ruolo che avevano - e che hanno ancora, per fortuna - porterà le stesse ad avere del personale (assistenti sociali, assistenti sociosanitari) senza più una funzione. E' anche questa una preoccupazione, onorevole Uras, e se preoccupano i nuovi poveri, di cui lei ha parlato, che oggi, con 1100 o 1200 euro al mese, potrebbero non mettere insieme il pranzo con la cena, come si diceva una volta, pensi a quando queste figure professionali, che sono proprio quelle da 1100-1200 euro al mese, non avranno più nemmeno la garanzia del posto di lavoro. Una delle cose che succederanno con questa legge è proprio questa, cioè non so quale futuro sia garantito alle 70-80 persone, forse un centinaio, che oggi lavorano nelle Province, che svolgono una funzione sociale importante. La preoccupazione è tanta.

Relativamente alle nuove povertà, onorevole Uras, lei sa benissimo che la povertà, a volte, la si vuole conquistare. Nel nostro Paese la percentuale degli acquisti strani è piuttosto elevata: noi siamo quelli che comprano il telefonino di ultima generazione; siamo quelli che non si accontentano del computer "normale", ma hanno bisogno del portatile straordinario; siamo quelli che mandano i ragazzini di dieci anni a scuola col telefonino, perché a metà mattina debbono sapere come sta la mamma o la mamma vuole sapere come sta il figlio; siamo quelli che iscrivono lo studente al primo anno di università e contemporaneamente nelle liste del collocamento, in modo da creare un po' di situazioni strane, e che poi lo mandano a studiare in continente. La Regione deve poi trovare i soldi per i famosi tremila voucher per la specializzazione dei laureati sardi in università non sarde. Poche lire? Molti miliardi di lire, molti milioni di euro!

Questo è un Paese strano, onorevole Uras. Si è mai domandato com'è possibile che l'Italia vanti, ultimamente, la percentuale più alta di tecnologia innovativa, dopo la Francia? Diminuisce l'acquisto dei beni di prima necessità, dei generi alimentari e aumenta l'acquisto di tutta una serie di prodotti che sono anche abbastanza futili se non del tutto inutili, ma piacciono certamente a tutti. Stiamo facendo qualcosa per cercare di far capire che questo stato di cose l'abbiamo vissuto tutti in passato? La democrazia in Italia esiste da tantissimi anni.

Mi spiace che continuino a esserci dei capannelli, Presidente. Avremmo dovuto parlare della legge sul cinema, forse sareste stati più interessati all'argomento, purtroppo in questo momento non si parla né di spettacolo, né di cinema o di circo. Credo che tutti dovremmo sforzarci di fare un ragionamento serio sugli argomenti che sono all'ordine del giorno Consiglio e che sono stati sollevati anche dall'onorevole Uras, il quale, senza perdere tempo, è passato a discutere dei singoli articoli, di cui parleremo tra breve.

Questo testo di legge è stato esitato dalla Commissione con una maggioranza ampia. E' una legge che non corre rischi: il relatore è l'onorevole Silvio Lai, il che è una garanzia, e il Presidente della Commissione è l'onorevole Masia, altra garanzia, essendosi entrambi conquistati un ruolo all'interno del Consiglio regionale. L'onorevole Uras poi ci ha messo del suo, ponendo anche molti paletti. Però, onorevole Uras, i paletti lei li ha messi - non lei personalmente, il suo Gruppo - in questa legge, nella legge finanziaria e in molte altre leggi, ma non c'è stata mai una volta, dico io, in cui l'onorevole Davoli si sia alzato dicendo: "Marranu chini passa su bonette". Lei sa che cosa vuol dire, lo dovrò spiegare anche all'assessore Dirindin, perché è giusto che cominci a capire anche solo una piccola parte del nostro dialogare in limba. Mai una volta che ci sia stato un moto d'orgoglio da parte sua, onorevole Davoli! Una volta per tutte, i problemi che ha sollevato l'onorevole Uras non sono risolti da questa legge, né potranno essere risolti da questa maggioranza, perché siete troppo diversi, perché avete idee diverse. Ha ragione l'onorevole Pirisi, pian piano vi stanno incamerando, ci vuole un po' di tempo.

(Interruzione)

L'ha detto anche lei, onorevole Pirisi, ed è giusto il suo ragionamento, ma fino a quando esisterà questa dialettica, torniamo al dunque, marranu chini passa su bonette. Onorevole Davoli, glielo spieghiamo all'assessore Dirindin cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che non siamo d'accordo, e allora marranu chi supera il cappello che io ho messo per terra. A Orune si fa così, lo si fa per tante cose, però i modi di dire sardi sono talmente esaustivi che fanno capire qual è la volontà delle persone. Io non ho visto questa volontà, onorevole Uras. Lei si accalora, usa toni alti e io apprezzo che li usi; probabilmente alla destra e alla sinistra piace sollevare i toni, forse fa parte del nostro DNA. Alla stregua dei vecchi avvocati di una volta - non so se ce ne siano ancora, non frequento le aule dei tribunali, per fortuna - nelle assemblee legislative piace ogni tanto sollevare i toni. Ma è sufficiente sollevare i toni o è necessario anche far capire che su bonette non si passa?

Non ho intravisto assolutamente la vostra determinazione, perché se ci fosse, sulla base delle considerazioni che ha fatto lei, questa legge sarebbe destinata a fare la fine della legge sul cinema. E' una legge che fa emergere le differenze che esistono, non sul contenuto, ma all'interno della maggioranza e che tra l'altro esistono anche nella minoranza, che sono esistite in altri tempi ed esistono ancora anche a livello nazionale. Però non credo sia possibile che Rifondazione Comunista continui per cinque anni a criticare i provvedimenti di legge, a differenziarsi, a fare battaglie anche forti, a chiedere, senza ottenerlo, il riconoscimento dell'articolo 19 della legge 37, a cercare il modo - e arriviamo al punto - perché questa legge passi. Nonostante qualche piccola modifica, onorevole Uras, le assicuro che questa legge non dà risposte ai problemi che lei ha posto. Allora siamo punto e a capo. E quando andrà nelle piazze a fare i comizi elettorali potrà dire di aver ottenuto qualche risultato? Non lo potrà dire, onorevole Uras, perché questa maggioranza non le permette di ottenere i risultati che lei vuole. Non glielo permetterà mai! Bisogna sollevare ancora di più i toni. Bisogna fare uno sforzo ulteriore e bisogna farlo in maniera determinata. Invece questa determinazione, purtroppo, io non la vedo, perché i numeri sono quelli che sono. C'è una maggioranza straordinariamente importante per la sua consistenza numerica e il Presidente sa che i progetti di legge esitati dalle Commissioni vengono criticati ed emendati in Aula, dove i numeri contano. Spesso e volentieri - e bene ha fatto l'onorevole Sanna a richiamare in Commissione la legge sullo spettacolo e la cultura - vengono messi in votazione emendamenti fondamentali, che stravolgono il testo di legge, che talvolta finisce per tornare in Commissione. Visti gli emendamenti che sono stati presentati questo testo unificato rischia, appunto, di essere stravolto in Aula. In tal caso, probabilmente, ci metterei del mio e ci metteremmo del nostro se molte delle considerazioni che ha fatto l'onorevole Uras dovessero essere più puntualmente ribadite. Ma l'esternazione non è sufficiente, onorevole Uras, lo sa benissimo. Lei fa bene a fare la sua parte, però le assicuro che con tutti i problemi che ci ha posto apriremo di più gli occhi, perché le differenze tra centrodestra e centrosinistra si acuiscono - e non c'è dubbio che debba essere così - e non ci sarà margine di dialogo neanche su leggi di interesse più generale, alla cui approvazione tutti vorremmo contribuire.

Ci sono cose sulle quali non possiamo assolutamente transigere e allora la maggioranza potrebbe spaccarsi, ma non lo auspichiamo in questo momento, aspettiamo ancora un po', ci pare prematuro. Abbiamo davanti a noi importanti provvedimenti di legge da approvare, che certamente faranno capire ancora di più se quelle differenze di cui parlavo esistono veramente, se è possibile approvare un piano paesaggistico come quello varato dalla Giunta, se è possibile iniziare la discussione della manovra finanziaria dopo due mesi di esercizio provvisorio e dopo tutte le promesse fatte.

Insomma, onorevole Uras, le battaglie su queste questioni le vorremmo fare insieme. Questo Consiglio regionale è sotto accusa perché produce poco - sembrerebbe questa la motivazione - e quando produce produce male. Allora credo che tutti noi dovremmo essere interessati a salvaguardare il ruolo dell'Assemblea legislativa sarda. Non so se lo stiamo facendo bene o male, forse dovremmo tutti impegnarci un po' di più per far capire meglio qual è il ruolo dell'Assemblea, della Giunta e del Presidente della Regione, perché anche attraverso queste cose si ottengono risultati straordinari. Qualche volta ci abbiamo provato, ma dovremo impegnarci di più.

Questa non è una legge sulla quale si debbano sollevare molto i toni, onorevole Uras. Ci sono principi a cui voi vi ispirate che io posso non condividere, ma che avete il diritto e il dovere di difendere. Per fare questo, però, il cappello deve rimanere fermo lì, e marranu chi lo passa.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (R.C.) Signor Presidente, ho un po' di difficoltà a intervenire dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Diana, così generico e attento alle divergenze all'interno della maggioranza, piuttosto che al contesto specifico della legge sui servizi alla persona.

Le tematiche sociali dovrebbero essere per tutte le società al centro dell'azione che guida tutte le politiche. Ecco, io parto da questa considerazione. Perché? Perché tutte le problematiche che coinvolgono gli uomini e le donne del mondo sono sempre la conseguenza di una scarsa attenzione a ciò che nella società nasce, si sviluppa e coinvolge tutti. Questa breve riflessione serve per comprendere quanto sia necessario che le istituzioni guardino con prioritaria attenzione ai mutamenti sociali, rivolgano uno sguardo attento e moralmente interessato alle problematiche che nella società si sviluppano. Personalmente penso che le istituzioni rispetto alle dinamiche sociali siano sempre o quasi sempre arrivate in ritardo, onorevole Diana. Anziché impegnarsi in azioni di prevenzione, si sono poste all'inseguimento della risoluzione dei problemi. Anche questa legge, come altre, arriva in ritardo, certo in buona parte per responsabilità delle istituzioni. Un ritardo che la società sarda sta comunque scontando.

L'assenza così prolungata di una legge sui servizi alla persona e di una pianificazione dei servizi sociali ha fatto sì che gli interventi posti in essere finora siano stati incompleti e parziali e non abbiano tenuto conto delle numerose sfaccettature delle problematiche sociali sarde. In questo ritardo hanno certamente svolto un ruolo importante i Comuni, che spesso e volentieri hanno anticipato gli effetti della normativa nazionale, dimostrando un'ampia capacità nell'aggregarsi, nell'individuare i problemi, nello stare accanto ai cittadini con particolari bisogni. Questa legge ribadisce con forza il ruolo dei Comuni in tutti i suoi passaggi, corresponsabilizzando altresì le Province e le Aziende sanitarie locali, per la parte di loro competenza. Dice con chiarezza quale ruolo ciascuna istituzione deve ricoprire secondo il principio di sussidiarietà: le Regioni, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie locali. Ma la legge mette al centro della sua attenzione l'individuo e la famiglia, attribuendo loro un ruolo attivo nella programmazione sociale, così come sono partecipi della programmazione integrata tutti i soggetti solidali. Definisce inoltre il modo in cui avviene l'integrazione di tutti questi soggetti e introduce uno strumento innovativo anche rispetto ad altre esperienze regionali, il Piano locale unitario dei servizi (PLUS), che rappresenta il momento attraverso cui si realizza il nuovo approccio alla gestione dei servizi. Questi sono elementi innovativi di questa legge. Il cittadino che si rivolge al servizio sociale primario trova nella rete dei servizi una risposta completa al suo bisogno; il PLUS ha soprattutto il merito di garantire una reale integrazione, mai avvenuta in precedenza, tra il sociale e il sanitario, superando quello sbilanciamento che c'è stato fino ad oggi a discapito delle competenze sociali.

Altro elemento che noi riteniamo positivo e che caratterizza questa legge è dato dall'introduzione, in via sperimentale, nell'ambito delle misure di contrasto della povertà, del reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura, come ha detto il compagno Uras, di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali di quanti vivono ai margini della società, e non possono provvedere al mantenimento proprio e dei propri figli per cause psichiche, fisiche e sociali. Queste persone esistono, onorevole Diana, e non sono quelli che cercano il telefonino di ultima generazione, né quelli che inseguono il consumismo, ma sono persone che veramente vivono in condizioni di difficoltà nella società odierna. Definisce bene il reddito di cittadinanza il comma 3 dell'articolo 33, e toglie ogni dubbio sul fatto che non si tratta di una misura assistenziale. Anzi, voglio leggere questo comma, se mi è consentito: "Il reddito di cittadinanza prevede la corresponsione di un contributo economico mensile correlato allo svolgimento di un percorso personalizzato e condiviso con la persona che beneficia dell'intervento, finalizzato all'inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo". Il reddito di cittadinanza è una risposta possibile a un grave fenomeno sociale e ha il pregio di essere stato inserito in un contesto normativo complessivo che va incontro alla molteplicità dei problemi sociali, non come misura a sé, ma come misura inserita in un contesto sociale importante. Certo non può essere la misura esaustiva del problema della povertà, ma intanto è un inizio.

Un altro aspetto importante che questa legge introduce, che mi preme sottolineare, è quello contenuto nell'articolo 34, in base al quale la Regione, insieme ai Comuni, realizza il sistema informativo sociale e l'Osservatorio degli appalti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono due strumenti non secondari: il primo perché consente alla Regione e agli enti locali di verificare l'adeguatezza degli interventi e di conoscere e monitorare le dinamiche sociali anche al fine di intervenire preventivamente; il secondo perché tende a impedire che la qualità dei servizi e degli interventi che vengono posti in essere siano pregiudicati dalla giungla degli appalti, dando priorità alla qualità del servizio non al suo costo e garantendo agli operatori sociali un'adeguata retribuzione perché siano in condizioni di perseguire gli obiettivi posti dalla legge stessa.

Concludendo il mio intervento, ritengo soltanto di dover rimarcare l'esigenza di approvare in tempi brevi questa legge e, successivamente, il piano sociale, perché la nostra responsabilità istituzionale è di fronte a questi particolari bisogni dei cittadini sardi. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, credo che questa legge, che fa un passo avanti nella normativa regionale sui servizi sociali e introduce il concetto di sistema integrato dei servizi alla persona, sia comunque una legge importante, che forse avrebbe meritato in Consiglio un'attenzione superiore a quella, pur alta, che le è stata riservata in Commissione. La Commissione sanità sicuramente ha dedicato un impegno particolare alla fase istruttoria di questo provvedimento di legge. Va anche dato atto al relatore, l'onorevole Lai, di essere stato particolarmente attento e disponibile su ogni necessario raccordo volto a esitare un testo di legge unificato quanto più possibile rispondente alle esigenze presenti nei tre progetti di legge che erano all'attenzione della Commissione. Forse, come dicevo, questa legge avrebbe meritato anche in Aula un'attenzione diversa, un approfondimento da parte di ciascun consigliere regionale, nei limiti delle proprie competenze. E' evidente che nessuno di noi ha il dono della tuttologia e può essere un'autorità scientifica in qualsiasi campo, però credo che ci siano delle tematiche, e senz'altro quella dei servizi sociali e in questo caso dei servizi integrati alla persona è una di queste, che esulano dalle competenze specifiche di cui ciascuno di noi è portatore. Sono tematiche che hanno un interesse generale, che riguardano, attimo per attimo, la quotidianità della nostra esistenza, i rapporti sociali che intratteniamo, la realtà sociale con cui ci confrontiamo, la qualità e la quantità delle sofferenze che ci circondano.

Cosa significa questo? Noi abbiamo approvato un Regolamento che dal 1° gennaio 2006 favorirà la contrazione dei tempi tecnici di discussione delle leggi in Assemblea, ma favorirà anche la presenza dei colleghi in aula. Credo che questo sia un elemento positivo, nel senso che quando sarà in vigore il nuovo Regolamento probabilmente quest'Aula riacquisterà quella centralità che oggi tende a perdere. Non mi sto certo lamentando della naturale scarsa attenzione nella quale sto svolgendo il mio intervento, sto semplicemente dicendo che, se questo Consiglio intende riacquistare la sua centralità nello svolgimento dell'attività politica è necessario che si impegni a ripristinare la discussione, il confronto e il ragionamento. E' necessario cioè che ciascuno degli ottantaquattro consiglieri regionali, oltre a difendere le proprie prerogative, difenda concretamente anche le prerogative del Consiglio ogni qualvolta si parla di functio laesa, affinché quest'Aula abbia il prestigio e l'autorevolezza che le discendono soltanto dalla rilevanza dell'attività politica che al suo interno si svolge.

Forse sarebbe stato più utile che questa legge fosse giunta alla discussione in Aula essendo vigente il nuovo Regolamento. Ciascuno di noi, non foss'altro per l'obbligo di restare materialmente in aula e per la certezza di tempi tecnici ristretti di discussione, avrebbe potuto esaminare con attenzione i quarantasette articoli di questa legge cercando di capire se, sulla base della propria formazione culturale, ciò che vi era scritto era ragionevole o doveva essere migliorato in qualche parte. Si sarebbe conseguentemente svolto in Aula quel pezzo di dibattito che evidentemente in Commissione non si è svolto, perché, per quanto alto sia stato il livello di approfondimento in Commissione, è evidente che qualcosa può essere sfuggita, che qualche altro ragionamento poteva essere fatto, che qualche ulteriore approfondimento l'Aula stessa avrebbe potuto farlo.

Credo che il corpo, lo spirito e l'anima di questa legge siano apprezzabili, sarei prevenuto se non lo ammettessi. Non posso non dire che questa legge mi sembra un passo avanti, in quanto va nella direzione di una serie di cambiamenti che probabilmente non avrebbero avuto bisogno di quarantasette articoli per essere esplicitati, anzi tutti questi articoli danno adito al sospetto che si sia scritto più di quanto si sarebbe dovuto scrivere e che, come nel caso di tante altre leggi, si sia prevista qualche commissione di troppo, che qualche meccanismo di controllo non sia sufficientemente oliato, che l'interfaccia tra Comune, Provincia e altri enti deputati a gestire l'assistenza non sia totalmente convergente o congruente con gli obiettivi della legge.

E' possibile, anzi, in alcuni passaggi la stessa Prima Commissione lo rileva, che alcune parti non siano perfettamente congruenti, ma è indubbio che lo spirito della legge è comunque quello di innovare, di dedicare un'attenzione maggiore ai problemi sociali; il problema sociale in sé non è più considerato una parte a sé stante del complesso dei servizi che devono essere resi per la protezione della persona, soprattutto di quella più debole ed esposta, ma viene da questa legge inquadrato nel giusto contesto. Quindi inizia un filone culturale che inquadra nel loro complesso i servizi alla persona, siano essi sociali, sanitari o di altro tipo, che concorrono al miglioramento della qualità della vita e all'integrazione sociale dei singoli cittadini.

A mio avviso l'articolazione di questo progetto di legge sarebbe potuta essere più snella; un numero inferiore di articoli e di passaggi di controllo e confronto avrebbe cioè garantito un miglior funzionamento della legge, ma sicuramente lo spirito della legge stessa è comprensibile e il legislatore, in futuro, potrà intervenire per emendare quelle parti che si dovessero scontrare con problematiche reali difficilmente sormontabili.

Fatto questo apprezzamento sullo spirito che dalla legge traspare, e, ripeto, sarebbe stato probabilmente frutto di pregiudizio non ammetterlo, quindi onestà culturale impone che lo si faccia, devono essere date delle indicazioni anche in rapporto ad alcune contraddizioni che nel testo di legge sono comunque presenti. La prima, la più importante riguarda un problema che emerge in maniera assolutamente oggettiva dall'esame di questa legge: l'inadeguatezza della norma finanziaria, nel senso che la norma finanziaria, che è disposta all'articolo 47, è la somma delle risorse presenti in diversi capitoli tutti afferenti ai servizi sociali. Ora, è evidente che non si può fare innovazione senza stanziare risorse. Nella scorsa legislatura succedeva che ogni qualvolta una Commissione - c'era una situazione politica, me ne rendo conto, ben differente - presentava una proposta di legge legata a un problema concreto per il quale era già previsto un certo stanziamento, in Aula si creava una sorta di corsa al rialzo: voi avete messo 200 mila euro, non bastano, ne mettiamo 300 mila o 400 mila, insomma si aumentava la cifra fino a incidere su quello che l'assessore Pigliaru definisce l'insostenibile indebitamento della Regione Sardegna. E' vero, questo è successo nella scorsa legislatura, ne siamo tutti consapevoli, e chi è stato membro di quest'Aula nella scorsa legislatura porta su di sé il peso di un pezzo di questa croce, però è anche vero che oggi che ci stiamo interessando del cambiamento del sistema dei servizi sociali sembra che vogliamo fare le nozze coi fichi secchi, stanziando le stesse risorse che venivano stanziate prima!

Colleghi, voi sapete benissimo che le risorse finanziarie sono vincolanti rispetto ai fini che sono stati messi in carico alla legge. Allora è veramente un atto di ipocrisia dire che con la stessa identica cifra che si stanziava in passato siamo in grado, oggi, di fare cose straordinarie, di stravolgere il sistema dei servizi sociali, che oggi chiamiamo servizi integrati alla persona, di dare risposte a bisogni che sono diversi rispetto al passato. Le risorse sono vincolanti rispetto alle risposte ai bisogni. Ditemi voi quale soluzione miracolistica può consentire, con le stesse risorse, di dare risposte completamente differenti. Se voi dite che avete individuato le fasce di disservizio e di spreco e indicate gli strumenti che avete intenzione di mettere in campo per ridurre lo spreco e il disservizio, allora possiamo iniziare a discutere su come utilizzare le somme recuperate. Ma ipotizzare la fornitura di nuovi servizi senza recuperare adeguate risorse, signori, è una presa in giro, significa che noi scriviamo una gran bella legge senza prevedere le risorse economiche necessarie per la sua applicazione. E' come se volessimo comprare una Ferrari per arrivare a Sassari in un batter d'occhio e poi ci rendessimo conto che non abbiamo in tasca i soldi per la benzina. La Ferrari resterebbe parcheggiata esattamente come una Panda, perché senza benzina non vi è differenza tra le due macchine. Quindi non ha un grande senso presentare una legge che appare fortemente innovativa nello spirito e che propone una serie di strumenti innovativi nella fornitura dei servizi se non la si dota delle risorse economiche, che ciascuno di noi sa benissimo sono indispensabili in un settore delicato come questo, le cui esigenze sono in continua espansione per i mille motivi che anche il collega Lai ha ricordato nella sua relazione introduttiva. Non si può dare risposte a esigenze in espansione contraendo le risorse o comunque mantenendo lo stanziamento previsto per le prestazioni che già oggi la Regione fornisce.

Collega Uras, collega Lanzi, vengo a un argomento che a me per cultura - ognuno di noi è portatore del background culturale da cui proviene - sta a cuore. Nel primo DPEF che portò in Aula La Giunta scrisse - e credo che fosse un ragionamento condivisibile, che per altro ha ribadito varie volte ricevendo, almeno da parte nostra, solidarietà e complimenti - che era forse arrivato il momento di smetterla di parlare di politiche attive del lavoro, perché l'unica occupazione vera, certa e stabile è quella che viene creata dallo sviluppo economico. Questo diceva Giunta nel DPEF, quindi dovrebbe essere un'indicazione per l'attività del Consiglio regionale. In altre parole, non esistono reali misure di sostegno all'occupazione; esistono misure di sostegno che sono più che altro dei modi per "drogare" l'occupazione. Lo sviluppo invece crea occupazione e quindi consente di dare risposte stabili che non devono essere obbligatoriamente e continuativamente sostenute dalla mano pubblica.

Perché faccio questo discorso? Perché la legge in discussione, che pure riguarda un settore radicalmente differente, contiene delle intuizioni che si ricollegano a quel primitivo ragionamento della Giunta. Per esempio, un articolo prevede la possibilità di fornire, a chi ne abbia necessità, dei voucher che possono essere spesi per l'acquisizione di servizi. Quindi non è prevista sempre e soltanto la fornitura diretta dei servizi alla persona, ma anche la possibilità di scegliere il fornitore dei servizi stessi. C'è dunque una libera scelta da parte di chi chiede i servizi e l'immissione nel mercato - parola che normalmente suscita orrore - dei fornitori di tali servizi. La messa in concorrenza dei fornitori dei servizi comunque comporta, a nostro avviso, un miglioramento della qualità dei servizi resi.

Tuttavia, a fronte di questo ragionamento c'è un articolo bestiale, ed è l'articolo 33, che prevede il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una misura di lotta alla povertà, ma quanti sono i poveri in Sardegna? Più di centomila secondo la valutazione che ne fa la Caritas. Ma se noi dovessimo attenerci alla valutazione della Caritas, bisognerebbe avere 1.200 miliardi all'anno per garantire il reddito di cittadinanza. Io penso che i poveri siano molti di meno, un decimo di quanto stimato, cioè diecimila. Ma se sono diecimila i poveri da avviare ai percorsi guidati, sperimentali, eccetera, occorrono 60 milioni di euro all'anno in più di quelli stanziati, ossia 120 miliardi delle vecchie lire in più. Mi dovete dire dove li andiamo a prendere!

Se l'articolo 33 serve a tacitare Rifondazione Comunista, lo si dica in maniera corale. Noi sappiamo che qualcuno sta prendendo in giro i colleghi della Rifondazione Comunista; sappiamo che è scritto in legge qualcosa che è utile per tappare loro la bocca in questa circostanza e per la quale essi potranno dire, in campagna elettorale: "Avete visto? La Regione Sardegna fa partire il reddito di cittadinanza". Colleghi della Rifondazione Comunista, ma dove sono i soldi per il reddito di cittadinanza? Mi volete dire dove li avete visti, dove sono i 60 milioni di euro necessari per garantire il reddito di cittadinanza almeno a diecimila persone, non dico ai centomila poveri di cui parla la Caritas?

Allora, l'introduzione in questa legge di un ragionamento di questo genere a me sembra che abbia un intento speculativo, non nel senso galileiano, cioè come volontà di fare leggi, quindi non parlo di speculazione politica, ma nel senso elettoralistico e della politica interna a una maggioranza, che, alla fine, inficia il valore stesso della legge e rende impossibile comprendere quale sia l'atteggiamento di questa Giunta verso i problemi complessivi della Sardegna. Non si capisce, cioè, se la Giunta miri alla tutela dei più deboli attraverso una società con maggiore benessere, e per questo in grado di proteggerli meglio, o invece indulga a logiche assistenzialistiche, che sono quelle che consentono di spendersi meglio dal punto di vista elettoralistico, ma che noi totalmente aborriamo.

Ecco, su queste domande, che non tendono a far polemica, ma soltanto a ottenere una risposta, secondo me, si gioca una parte della credibilità di questa legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Cercherò di essere rapido, ma voglio ricordare a me stesso che quando abbiamo sospeso i lavori, venerdì scorso, in effetti era stata svolta soltanto la relazione di maggioranza, non vi era una relazione di minoranza, e soltanto due consiglieri erano iscritti a parlare, quindi avremmo anche potuto esitare questo provvedimento, perché riprendere la discussione e creare contrapposizioni spesso non serve a niente. Noi abbiamo preso degli impegni e gradiremmo che fossero rispettati non soltanto dalla minoranza, come troppo spesso avviene, ma soprattutto dalla maggioranza. Pensavo che stasera, così come concordato, ci sarebbero stati pochi interventi, perché dovevamo di fatto approvare questa legge nei tempi più rapidi possibili e successivamente il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Se avessimo voluto perdere tempo, ci saremmo comportati diversamente, e comunque stamattina c'è stato il ritardo di un'ora da parte della maggioranza.

Questa legge noi la voteremo perché, pur non essendo perfetta, la riteniamo una buona legge, sulla quale potremmo fare una serie di osservazioni, ma dal momento che essa rappresenta la sintesi di un disegno di legge della Giunta e di due proposte di legge di iniziativa consiliare, che, per quanto ci concerne, fanno parte integrante della legge stessa, è chiaro che non possiamo che essere favorevoli. Però non si può tornare sempre sullo stesso punto, come se ci fossero dei santoni qui dentro, e continuare ad avanzare critiche. E' ora di finirla! Capisco che qualche persona conosca un po' la storia di questo istituto autonomistico e abbia bisogno di mettersi in luce, di porsi col proprio intervento al centro dell'attenzione, ma non si può andare avanti così. La maggioranza deve svolgere il suo ruolo in modo puntuale e corretto.

Voglio ricordare, a me stesso prima di tutto, che il reddito di cittadinanza è già previsto, e perciò lo stralceremo da questa legge, in una legge che abbiamo approvato qualche giorno fa - è mai possibile che voi, sempre così attenti e solerti, non ve ne siate accorti? -, quindi è pleonastico prevederlo anche in questa legge. O vogliamo creare un doppione? L'assessore Dirindin ha detto che le risorse per il settore dell'assistenza (180 milioni di euro) di fatto sono sufficienti. Secondo me, l'ho detto altre volte, non sono affatto sufficienti, ma costituiscono un avvio, magari perché si sono incrementate le somme relative ad alcune voci. Che ci sia, in Sardegna, una situazione obiettivamente difficile lo sappiamo tutti, è inutile continuare a lamentarsene, gradiremmo però che in tutte le circostanze voi foste coerenti con le cose che dite. Recentemente è stato approvato un provvedimento relativo alla beta talassemia. Io avevo presentato un emendamento che prevedeva un'integrazione di fondi e voi siete stati pars magna nel bocciarlo a scrutinio segreto, per un voto! O pretendete che non ve le ricordiamo queste cose? Siete troppo spesso distratti! Quando la dottoressa Dirindin ha portato lo stanziamento (era stata un'invenzione di Paolo Fadda, fatta propria da me) a circa 48 miliardi, poi a 50, voi avete affossato novantotto comuni, stante il fatto che ci si è agganciati al discorso dello spopolamento, quindi al numero degli abitanti: i comuni che avevano registrato uno spopolamento sono stati penalizzati, nonostante l'incremento delle risorse finanziarie. Il sottoscritto propose allora un emendamento in Aula e abbiamo dovuto combattere per far sì che alcuni comuni, fra i quali Cagliari, avessero almeno il finanziamento dell'anno precedente, perché lo spopolamento avviene nei paesi dell'interno, invece l'incremento era previsto per le città che sono collegate a Cagliari, come Sestu, Capoterra, Assemini, le grandi città dove vi era stato un incremento di popolazione, vale a dire Quartu, Olbia, Alghero, eccetera, e i paesi costieri.

Questa legge va bene, di che cosa dobbiamo continuare a discutere se l'abbiamo approvata all'unanimità in Commissione? Abbiamo anche corretto ciò che non andava bene; tanto per essere chiari, sono stato io a proporre la modifica del titolo, che è stata accolta. Ci sono ancora alcune anomalie, ma non ne facciamo una questione, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di valutare quali risultati questa legge, così com'è articolata, potrà produrre. Poi, certo, sui voucher, per esempio, avevo fatto fare uno studio in merito, sarei contrario, obiettivamente, ma qui parliamo di finalità e obiettivi, che sono abbastanza evidenti all'articolo 1, che recita: "… a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia". La cifra stanziata si dimostrerà insufficiente, ma sarà integrata non appena ci saranno le condizioni, nel frattempo diamo avvio all'applicazione della legge.

Quando approvammo la legge numero 4 credevamo di approvare una legge avanzata; oggi quella legge è ampiamente superata e chiaramente ha bisogno di un supporto, che è costituito appunto dal provvedimento in discussione, il cui iter è stato ugualmente faticoso. Per il piano sanitario ci sono voluti quattro mesi, per esitare questo testo di legge c'è voluto un anno e mezzo. Ho detto, in tutte le sedi, che la legge sarebbe stata approvata a dicembre e sarà approvata a dicembre, ma non create problemi voi a noi! Noi proporremo ovviamente alcune piccole modifiche: innanzitutto va soppresso il comma 4 dell'articolo 13 sulle imprese sociali, quindi mi appello al relatore affinché modifichi la parte in cui si parla di convenzioni da stipulare con enti locali, eccetera. Un'altra piccola modifica, che può essere fatta a tamburo battente, riguarda le rappresentanze dell'ANCI e dell'U.P.S., perché oggi l'organo preposto alla funzione che si sta loro attribuendo con questa legge è il Consiglio delle autonomie locali. Si può correggere, certo, io ero d'accordo e l'avevo già detto, assessore Dadea.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO FADDA

(Segue OPPI.) L'articolo 33, che prevede il reddito di cittadinanza, va stralciato, è chiaro. Ritengo, però, che ci siano le condizioni affinché questa legge decolli con la massima celerità, perché ne abbiamo bisogno. Certo, l'ho detto prima, non siamo di fronte a un vangelo, ma avanzare critiche nonostante la comune convergenza è incomprensibile, significa, praticamente, non voler approvare provvedimenti di un certo tipo.

Voglio anche precisare un altro aspetto. Perché sono convinto che le risorse finanziarie non siano sufficienti? Perché ho visto, in questi giorni, una delibera della dottoressa Dirindin che prevede un incremento dei finanziamenti per la realizzazione di piani di sostegno in favore di persone con handicap grave. Siamo partiti da una cifra, chiesta peraltro dalla CISL; successivamente questa cifra, su richiesta della minoranza, è stata integrata e si è dato corso a tutti i provvedimenti. Di anno in anno però vi è stata una crescita esponenziale di questo problema, tale da rendere necessario rivedere e correggere quello stanziamento. Ma credo che ci saranno i tempi e i modi per poter valutare eventuali modifiche che possano essere apportate alla legge una volta che sarà approvata.

Ne approfitto per dire, visto che anche gli altri colleghi sono andati tutti fuori tema, che nelle piccole sfumature dei ragionamenti molte volte è contenuta una critica al passato. Si parla, per esempio, di prevenzione. Vorrei ricordare a molti colleghi ed amici che abbiamo inventato dei provvedimenti relativi alle malattie sociali per dare un supporto ai cittadini attraverso forme che prima non esistevano, il tutto al limite della legalità. Praticamente abbiamo inventato dei provvedimenti di sostegno, mentre voi non eravate su questa linea. Evidentemente la cosa vi interessava marginalmente, a voi interessa la facciata, come ha detto il collega Diana. A noi la facciata non interessa, ci interessa, invece, approvare rapidamente questo provvedimento, perché poi ne avremo degli altri da discutere. Dobbiamo ancora iniziare le consultazioni e il confronto per quanto riguarda il piano sanitario, quindi abbiamo tempi ristretti. Siccome ormai siamo in una fase abbastanza difficile, se volessi criticare vi direi: ma non avevate approvato un ordine del giorno dicendo che avreste approvato le riforme entro il 15 dicembre? Amici cari, avete evidentemente le pigne in testa oppure siete ancora all'anno zero! Avevate sottoscritto un ordine del giorno vincolante, dove siete, perché vi mettete a criticare? Evidentemente le critiche le volete!

Quando si dice che in una cassaforte o da qualche altra parte si trovano 600 milioni, io lo contesto e dico che non è vero. Poi una delibera del 16 dicembre 2005 dice che il disavanzo è di 1.000 miliardi, che si stanno utilizzando anticipazioni di somme già assegnate alle AA.SS.LL., che ci sono poi tutte le risorse assegnate al Servizio sanitario per gli anni 2001, 2002 e 2003, una parte di altre quote, eccetera. Evidentemente non si parla più dei 600 milioni di euro, anzi 630, in questa delibera che mi ha dato stamattina l'Assessore competente. Io chiedo sempre anche alla Ragioneria la causale, in quanto se non c'è cassa - e di fatto non ce n'è - la delibera è sbagliata.

Noi, invece, non vogliamo criticare, vogliamo costruire. Oggi siamo qui per costruire, invitando i colleghi al mantenimento degli impegni che abbiamo assunto, e cioè stasera approviamo rapidamente gli emendamenti, peraltro firmati dall'intera Commissione, se c'è l'esigenza - che è soprattutto vostra, noi non creeremo problemi - di approvare rapidamente anche il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Se però il vostro atteggiamento è improntato alla critica, alla controcritica o ai battibecchi col collega Diana, noi ci opponiamo. L'opposizione, del resto, ce l'avete insegnata voi occupando l'Aula, creando difficoltà, soprattutto quando si raggiungevano degli accordi tra maggioranza e opposizione. Quindi non accettiamo lezioni da nessuno. Noi abbiamo creduto in molte cose, voi ci avete creduto meno. A questo punto invito la mia parte politica e l'intera minoranza ad evitare ulteriori interventi e ovviamente invito la maggioranza a non replicare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Contu. Ne ha facoltà.

CONTU (F.I.). Signor Presidente, la ringrazio e colgo questa occasione per correggere una mia inesatta e poco corretta manifestazione di pensiero sulla conduzione dell'Aula in occasione della discussione della legge sulla bonifica dall'amianto. In quella occasione dissi che forse si era sbagliato un passaggio nella conduzione dell'Aula, però, col senno di poi, devo dire che dagli atti è emerso che forse mi sarei potuto riservare quella espressione, per cui le chiedo formalmente scusa.

Concluso questo passaggio, Presidente, passo a svolgere il mio intervento su questo testo unificato. Devo dire innanzitutto che condivido la definizione di sistema integrato di servizi alla persona; una definizione in linea col nostro orientamento nell'affrontare un tema come quello della riforma dei servizi sociali e che contiene in sé il concetto di inclusione sociale, come strategia per affrontare il problema più grosso, che è quello di dare assistenza sociosanitaria a chi nella vita ha avuto la sfortuna di trovarsi in condizioni di bisogno, sia esso fisico, psichico, sociale, economico o di diversa natura. La società tende a escludere queste persone, quasi che fossero degli elementi ad essa estranei, da tutto ciò che caratterizza una collettività in evoluzione, che raggiunge tassi di benessere elevati, come quelli che si riscontrano in particolare nel mondo occidentale. Da qui la necessità di una normativa di adeguamento della legge numero 4 del 1988, attraverso la quale la Sardegna ha precorso i tempi rispetto alla tematica dei servizi alla persona e che negli anni ha portato a maturare delle esperienze sulle quali, molto probabilmente, ci sarebbe ancora qualcosa da dire, oltre ai concetti espressi in questo articolato progetto di legge. Sono convinto che il concetto di integrazione sociosanitaria sia ancora lontano dall'essere assimilato perché credo che, nonostante gli sforzi, le proposizioni, i contributi che sono stati dati durante i passaggi in Aula, manchi ancora qualche elemento che davvero potrebbe sostanziare meglio l'articolato di questa legge.

Personalmente ritengo che manchi un approfondimento per quanto riguarda il Piano locale unitario dei servizi, che dovrebbe articolare meglio la partecipazione delle amministrazioni o quantomeno degli enti preposti alla programmazione sociale e sanitaria. Ai Comuni, ma soprattutto alle Province è stato attribuito fino ad oggi un ruolo minimale anche per quanto riguarda la sanità. Ricordo che attualmente alle Province compete soltanto l'approvazione dei bilanci delle Aziende sanitarie locali, ma spesso nell'amministrazione provinciale non c'è una figura professionale in grado di dare una corretta lettura del bilancio di un'Azienda sanitaria se non in termini formali, per quel che riguarda le competenze economiche, poi, tutto ciò che riguarda il modo in cui si programmano le risorse e soprattutto si gestisce economicamente un'Azienda sanitaria è una competenza di cui le Province potrebbero anche essere esautorate. Altrettanto mi sembra di capire accade oggi per il ruolo che viene attribuito alla Provincia nella predisposizione del PLUS, perché mentre prima della legge numero 4 la Provincia era primattrice nella erogazione dei servizi sociali, con la legge numero 328, in un certo senso recepita in questo testo di legge, è stata effettuata un'ulteriore spoliazione delle competenze della Provincia nella gestione dei servizi sociali, in quanto d'ora in poi svolgerebbe soltanto un ruolo di controllo e non sarebbe più parte attiva nel coordinamento ed erogazione di servizi sovraccomunali. E' per me davvero difficile pensare che comuni di cento, centocinquanta abitanti, fino a millecinquecento abitanti, che spesso e volentieri non hanno a disposizione nemmeno un assistente sociale riescano a gestire, seppure consorziati, servizi che si integrano con quelli sanitari. Molto probabilmente, su questo tema sono necessari ulteriori approfondimenti.

Un altro concetto che mi premeva evidenziare e che mi fa tornare indietro nel tempo è un concetto caro all'amico Uras, la creazione del fondo regionale per il reddito di sopravvivenza o di sussistenza. E' un concetto che mi fa tornare indietro nel tempo e ripensare al ruolo svolto dagli Enti comunali di assistenza (ECA) nelle amministrazioni locali. Ma davvero pensiamo che dall'analisi delle povertà che caratterizzano la nostra società debbano scaturire soluzioni vecchie, come l'erogazione di un sussidio? Secondo me questo è un punto negativo che era venuto meno con l'abolizione degli ECA, i quali mantenevano nella condizione di assistiti tanti cittadini offrendo loro nient'altro che un sussidio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, sempre che non ci fossero fondati motivi per ritenere che il cittadino venisse avviato ad altri percorsi che gli consentissero di mantenere quel reddito assistenziale. Continuo a definirlo assistenziale perché non può essere definito diversamente.

Siamo perfettamente convinti della inutilità di istituzionalizzare ancora forme assistenziali di questo tipo, e della necessità per contro di seguire i percorsi che la stessa Unione Europea ha indicato per favorire l'inclusione sociale, che non può essere conseguita di sicuro attraverso la creazione di fondi, che, come diceva anche l'amico e collega Vargiu, avrebbero bisogno di essere impinguati finanziariamente, cosa che sinceramente non si rileva nella parte finanziaria di questa legge. Quindi, formalmente, noi siamo in condizioni di approvare questa legge, ma molto probabilmente ci sarà bisogno di sviluppare i sistemi attraverso cui la si potrà applicare nella sua interezza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (La Margherita-D.L.). Grazie, signor Presidente. Come spesso accade quando si parla…

PRESIDENTE. Onorevole Cocco, attenda un attimo. Chiedo ai colleghi di prendere posto, perché chi interviene si lamenta dei capannelli e del brusio in aula. Prego, onorevole Cocco.

COCCO (La Margherita-D.L.). Cercherò di essere rapida, di non fare pause, di evitare ripetizioni, demagogie e tante altre cose. Tutto questo succede quando si parla delle fasce più deboli della società e oggi, in questa sede, abbiamo veramente esercitato molta pazienza.

Innanzitutto sono un po' preoccupata proprio perché non si sa quanti siano realmente i poveri; non che sia importante contarli, è però importante conoscerne la consistenza numerica. Una famiglia su cinque in Sardegna vive al di sotto della soglia di povertà, quindi in una condizione di povertà estrema, ma sappiamo che c'è anche una povertà relativa, quindi una soglia di reddito superiore. Direi che dobbiamo essere soddisfatti di questa legge, di questo sistema integrato di servizi sociali che ben si armonizza con la legge numero 38 del 2000, in cui il problema sociale viene affrontato in chiave partecipativa e non più assistenziale, come accadeva in passato. Il problema dei poveri è un problema prioritario della politica e non possiamo fare a meno di prenderci degli impegni precisi qui, di fronte a delle situazioni drammatiche, perché la Sardegna è una delle regioni più povere d'Italia, troppo spesso trascurata e troppo spesso con una classe politica miope rispetto ai bisogni degli altri. Mi sembra più che mai vero il proverbio che il sazio non crede al digiuno, è forse per questo che parliamo di finti poveri, proprio perché manca questa sensibilità e anche la possibilità di visualizzarli, anzi la negazione dei poveri direi che è la linea più ricorrente.

Questa legge, quindi, mi sembra che sia un vero passo avanti e ne sono felice, perché ho notato l'interesse non solo di tutta la settima Commissione ma anche della opposizione, pur con idee diverse. In ogni caso gli emendamenti dimostrano che c'è una volontà comune, così come il collega Oppi prima sottolineava.

Crediamo nella bontà di questa legge e non possiamo dire che non sia così; se non lo si ammettesse sarebbe solamente per una questione di principio. Questa legge costituisce una vera innovazione: parte dalla centralità dell'uomo e dei suoi bisogni, la promozione umana, quindi, superando il vecchio concetto di assistenza. Ritengo che la novità più importante sia proprio quella stabilita agli articoli 30 e 33, laddove si parla del reddito di cittadinanza e del reddito minimo, il reddito che rappresenta un sostegno economico e tutto un percorso per favorire l'inclusione sociale e quindi combattere l'esclusione sociale. Questo reddito di sostegno è fondamentale perché sappiamo che non si può uscire da certe situazioni di povertà cronica e di esclusione sociale senza questo sostegno. Con dispiacere dobbiamo dire che questo Governo ha cassato il reddito minimo di inserimento, che è stato una grande conquista, e noi sappiamo che in Sardegna tre comuni, vale a dire Oristano, San Nicolò d'Arcidano e Sassari, hanno sperimentato per due anni il reddito minimo di inserimento, reddito che il Governo non intende più finanziare. Sappiamo comunque che qualunque reddito, se non è accompagnato da politiche occupazionali, non potrà mai dare luogo a uno sbocco nella vita sociale, al pieno inserimento. La preoccupazione di tutti, in particolare la mia, che in questo momento sto esponendo, è che dichiarazioni di principio, come la dichiarazione universale dell'uomo, hanno creato il costituzionalismo moderno, però vediamo che, in fondo, le disuguaglianze, chiamate il fantasma dell'ingiustizia sociale, continuano ad esistere.

Chiedo quindi che ci sia anche da parte dell'Assessore un interessamento forte perché si torni a un reddito minimo di inserimento e a tutto un percorso di inclusione sociale. Penso che se falliremo in questo avremo fallito in tutta la nostra attività legislativa. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Ne ha facoltà.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo una legge che si propone di promuovere il benessere sociale, di tutelare il diritto di tutti i cittadini di stare bene, di conservare le proprie capacità, di avere adeguate capacità relazionali nella società e di poter superare le difficoltà che percorrono l'intero arco della vita. E' una legge che, oltre a promuovere il diritto di stare bene, si propone di favorire, con tutta la gradualità che è necessaria in questa materia, su cui ritornerò, il superamento delle disuguaglianze che ancora esistono in questa regione così come in tutte le altre regioni rispetto a questa tematica.

Gli obiettivi di questa legge sono sostanzialmente due e mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti, visto che tutti gli intervenuti che mi hanno preceduta hanno ampiamente discusso le tematiche più importanti. Quindi mi astengo dal riprendere molti dei temi che peraltro meriterebbero ulteriori approfondimenti, che certamente potranno essere fatti in successivi momenti. Due sono gli obiettivi che con questa legge la Regione sostanzialmente si propone: uno di consolidamento e uno di sviluppo. Il primo obiettivo è il consolidamento, come è stato più volte detto, ma mi fa piacere precisarlo anche in questo momento, di una sensibilità; una scelta forse anche coraggiosa, che molte altre Regioni non sono state capaci di fare di questi tempi e che questa Regione ha invece fatto con riguardo alle politiche sociali. Consolidiamo quanto è già stato tipico di questa Regione con riguardo alla legge numero 4 del 1988; consolidiamo una rete che attualmente presenta sicuramente dei punti di debolezza, ma certamente molti punti di forza; consolidiamo, se possiamo dire in positivo, una volta tanto, un primato della Regione Sardegna, perché solo altre cinque Regioni in Italia, e nessuna a statuto speciale, hanno recepito la legge numero 328 sul sistema integrato di servizi sociali. Quindi la Sardegna sarà fra le prime Regioni a dare completa attuazione a una legge importante che, dopo oltre un secolo, ha innovato le politiche sociali nel nostro Paese.

Non limitandoci a recepire, narrando e parafrasando quanto contenuto nella legge 328, noi abbiamo anche il primato di innovare, quindi il secondo obiettivo è quello di ottenere risultati di sviluppo. Si fanno dei passi avanti, come è stato più volte detto, nelle politiche sociali di questa Regione e nel governo locale del welfare; passi avanti perché questa legge sottolinea e rafforza il ruolo primario degli enti locali nelle politiche sociali e anche perché c'è una precisa e puntuale definizione di come devono essere collocate e coinvolte le diverse rappresentanze delle formazioni sociali nella definizione delle politiche a favore delle persone in difficoltà. C'è un miglioramento del metodo della programmazione e in particolare del metodo della valutazione dei servizi. Questo è un aspetto importante, ci tengo a sottolinearlo, che dal punto di vista del cittadino ha un rilievo, in quanto questa legge impegna in modo determinante la Regione e tutte le istituzioni che si occupano di politiche sociali a valutare l'efficacia delle risposte e a mettere a punto, di conseguenza, gli interventi man mano che le valutazioni consentono di capire quali siano gli interventi efficaci e quali invece quelli che debbono essere modificati e migliorati.

Un altro punto che risponde all'esigenza di uno sviluppo del sistema dei servizi alla persona è la qualificazione in rete. Sappiamo che alcuni embrioni di questi aspetti, che erano già contenuti nella legge numero 4 del 1988, solo in alcuni territori sono stati attuati con molta fatica e peraltro hanno già presentato alcune esperienze rilevanti che andranno rafforzate ed estese, ma certamente quello che questa legge precisa è che nell'ambito delle politiche sociali, per una serie di ragioni, o si impara a lavorare in rete all'interno dei singoli territori, ma anche fra i diversi territori, oppure sarà totalmente vanificata la possibilità di dare risposte un minimo adeguate ai bisogni dei cittadini.

Un altro importante aspetto che abbiamo voluto sottolineare, e che rappresenta un obiettivo che la Giunta tenta quotidianamente di perseguire, è il coordinamento fra le politiche sociali e tutte le altre politiche pubbliche e non pubbliche che possono, in qualche modo, rafforzare la capacità di intervenire nel sociale per rispondere ai bisogni dei cittadini. Infine, l'ultimo aspetto che, dal punto di vista della metodologia proposta, riguarda la parte più innovativa, consiste in una forte integrazione e unitarietà non soltanto nella programmazione sociosanitaria, come è tradizione in molte realtà, ma anche fra le politiche sociali e le politiche sanitarie, per le parti di queste ultime che hanno bisogno di essere integrate con le politiche sociali, prevedendo, come più volte si è detto, e su questo non mi soffermo, il Piano locale unitario dei servizi. Quindi questi sono gli obiettivi di consolidamento e di sviluppo.

Questa legge e i provvedimenti che ne seguiranno hanno alcuni punti di forza importanti. In chiusura del mio intervento voglio soffermarmi su alcuni elementi di precarietà, che indubbiamente anche in questo caso sono presenti. Di questi punti di forza mi limito a citarne due: dal punto di vista del governo locale del welfare questa legge costituisce una sfida, ne siamo tutti consapevoli; una sfida in parte inedita, nel senso che rilancia rispetto alla normativa nazionale sulle politiche sociali, andando oltre quello che è già stato proposto in molte Regioni e a livello statale per realizzare davvero un'integrazione in rete e l'unitarietà dei servizi, prevedendo anche nei metodi e negli strumenti strategie innovative. Il secondo punto di forza, dal punto di vista del cittadino, che poi è il primo soggetto al quale va il nostro pensiero quando in particolare ci occupiamo di politiche sociali, riguarda, come ho già detto, gli strumenti per valutare la capacità dei singoli interventi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei cittadini.

Ancora, garanzie di equità: stamattina mi è capitato di discutere con degli amministratori e alcuni responsabili delle politiche locali di come il consolidarsi di alcune normative di settore, spesso frammentarie, e di alcune norme che regolano il funzionamento e il finanziamento dei servizi sociali abbia prodotto delle disparità, perché nell'allocazione delle risorse ci sono ancora delle differenze fra i comuni, alcuni dei quali ricevono finanziamenti pro capite maggiori rispetto agli altri. Questo è un parametro certo grossolano, ma sicuramente concreto per valutare le risorse che sono date alle singole amministrazioni locali. Spesso il rapporto è di 1 a 10, e sovente questa disparità è dovuta al fatto che vige ancora una normativa che prevede il finanziamento sulla base della spesa storica, che certamente è importante, ma che va superata, altrimenti la storia non cambierà mai e coloro che hanno sinora avuto di più continueranno ad avere di più e viceversa. Quindi la prima indicazione molto importante è che i singoli territori, possibilmente in maniera associata, avranno risorse finanziarie in base ai bisogni dei propri cittadini.

Ancora due considerazioni mi sento di poter sottoporre rapidamente alla vostra attenzione. La prima riguarda il fatto che la logica dell'universalismo selettivo nelle politiche sociali si sta diffondendo in tutte le realtà del nostro Paese per superare un approccio alle politiche sociali di tipo categoriale. Questa legge recepisce in pieno e rafforza l'idea che le politiche sociali non si rivolgono soltanto alle fasce estreme della popolazione, ma si rivolgono a tutti i cittadini che in qualunque momento della loro vita, per le vicende più diverse, possono avere bisogno di essere sostenuti e accompagnati in un momento difficile. E spesso questo non coincide con l'appartenere a una categoria che nasce e muore svantaggiata, ma coincide con le avversità che nella vita molte volte ognuno di noi si trova ad affrontare da solo, perché la logica delle politiche sociali di tipo categoriale non è stata in grado di prevedere anche interventi di questo tipo.

La seconda considerazione riguarda il superamento delle mere erogazioni monetarie, per favorire la realizzazione di un vero sistema integrato di servizi sociali. Non mi soffermo sui profili giuridici che comporta l'approvazione di questa legge da parte dell'Aula, che conosciamo bene e che riguardano in generale i cambiamenti che in questi ultimi anni sono stati apportati alla normativa sulle politiche sociali, come sappiamo, di tendenziale parità delle Regioni con lo Stato e quindi via via di crescita della responsabilità delle Regioni e delle amministrazioni locali nell'attuazione di queste politiche. Certo ci sono anche degli elementi di debolezza, in particolare in due punti che vogliono essere al contempo elementi di forza: il primo riguarda i livelli essenziali di assistenza, un elemento fondante dopo la modifica del Titolo V della Costituzione e di tutte le politiche del welfare, in particolare della sanità e le politiche sociali. Ma mentre per le politiche sanitarie la definizione dei livelli essenziali di assistenza è stata possibile per una serie di fortunate ragioni, per le politiche sociali il percorso è ancora lungo, per un complesso di difficoltà che possono anche essere affrontate a livello regionale, ma che sicuramente richiedono un grosso sforzo a livello nazionale. Lo sforzo che abbiamo tentato, e che questa legge in qualche modo propone, non è semplicemente la ripresa di quanto indicato nella normativa nazionale sui livelli essenziali di assistenza (LEA), ma l'approvazione di una disciplina il più possibile precisa per quel che riguarda gli strumenti, le competenze e le finalità che si propongono nella definizione dei livelli.

Il secondo punto di debolezza, sul quale vale la pena di soffermarsi, riguarda il sistema di finanziamento. Qui qualche precisazione è necessaria: sappiamo che abbiamo in assoluto il problema del futuro del fondo nazionale per le politiche sociali, che in questi anni, anche in quello in corso, è stato gradualmente e notevolmente ridotto da parte del Governo centrale. Questo pregiudica sicuramente la possibilità di ogni Regione di avere una quantità di risorse a partire dalla quale possano essere attuate le politiche sociali. Ma il sistema di finanziamento delle politiche sociali non riguarda soltanto la sopravvivenza del fondo nazionale per le politiche sociali, riguarda anche l'entità di quel fondo che probabilmente richiede di essere non soltanto integrato ma mantenuto, proprio perché si tratta di un settore che ancora deve crescere, deve fare un percorso estremamente difficile. Le risorse nazionali sono sicuramente insufficienti; questa non vuole essere una critica verso qualcuno, è una semplice osservazione. Drammaticamente il nostro Paese, sulle politiche sociali, ha due punti di PIL in meno della media europea da tempo, mentre ha quasi lo stesso divario, in positivo però, per quel che riguarda le politiche della previdenza. Per quanto riguarda invece le risorse che mette a disposizione l'Amministrazione regionale, attualmente la media per ogni cittadino - è una media, come ho detto prima, che riguarda realtà con risorse più ampie e realtà con risorse meno ampie - nell'ultimo anno è di 104 euro per persona.

(Interruzione)

Non credo di aver mai detto, mi permetta, consigliere Oppi, che le risorse per il sociale sono sufficienti. Ho detto che possono essere usate meglio, ma le risorse per questo settore sono inadeguate e peraltro è necessario progettare gli interventi e definire le priorità prima di integrarle, perché molto spesso, inevitabilmente, le amministrazioni finiscono col duplicare sistemi di servizi e risposte che non necessariamente sono in grado di colmare le lacune.

Aderendo all'invito ad evitare di riprendere argomenti che sono stati ampiamente dibattuti, concludo con la consapevolezza che credo sia di tutti noi, e sicuramente in primo luogo lo è dell'Esecutivo, che una volta approvata questa legge, se l'Aula vorrà approvarla, ci aspetta un lungo e difficile cammino non soltanto per i provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati con una certa celerità, ma soprattutto per l'azione di accompagnamento sul territorio di tutti gli interventi, al fine di consentire agli amministratori locali e a tutti i soggetti che partecipano alle politiche sociali di recepire anche la novità culturale che la normativa propone e di realizzare un sistema che, col passare degli anni, lungo questo cammino difficile, potrà dare una risposta più adeguata.

Infine, nel consolidamento di una tradizione che riguarda le politiche sociali, una tradizione nazionale e regionale, mi sia permesso un apprezzamento per l'ampio consenso che dalle diverse parti politiche è stato espresso nei confronti del rinnovamento della legislazione sul governo delle politiche del welfare, che depone a favore di un progressivo miglioramento lungo questo cammino difficile che dovremo fare insieme.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dobbiamo ora procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri CAPPAI, AMADU, RANDAZZO, LADU, LA SPISA, GALLUS, SANCIU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCAREDDU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GALLUS - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MILIA - MORO - MURGIONI - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SANCIU - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.

Si sono astenuti i consiglieri: ATZERI - CHERCHI Oscar - FLORIS Mario - SCARPA.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 72

Votanti 68

Astenuti 4

Maggioranza 34

Favorevoli 68

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame del titolo.

(Si riporta di seguito il titolo:

Titolo

Sistema integrato dei servizi alla persona.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 1, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale, realizzano, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.

2. La presente legge disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona, di seguito denominato "sistema integrato", comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia.

3. Il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - BARRACCIU - COCCO - LANZI - CERINA - CORRIAS - SANNA Simonetta

Art.1

Nel comma 1, dopo le parole "della comunità locale" è aggiunta la frase: "nonché a prestare aiuto alle vittime di qualunque forma di violenza intra o extrafamiliare.". (1)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - BARRACCIU - COCCO - LANZI - CERINA - CORRIAS - SANNA Simonetta

Art.1

Nel comma 3, dopo le parole "condizioni di non autonomia." Aggiungere la frase: "specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare". (2).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 1 e 2 ha facoltà di illustrarli.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Intervengo solo per precisare che il tema della violenza intra ed extrafamiliare è estremamente delicato. Questi due emendamenti intendono dare un palese sostegno, ecco perché sono stati presentati all'articolo 1, a tutte quelle persone, siano esse minori, donne, adulti, anziani, che vivono l'esperienza della violenza dentro o fuori casa, un'esperienza veramente drammatica.

Le altre colleghe consigliere e io riteniamo importante che ogni cittadino sappia che qualora dovesse trovarsi in una condizione di così grave disagio la Regione non lo lascerà solo. Questo tema deve rientrare tra gli obiettivi e le finalità di questa legge, come fondamento e principio, per far emergere sempre di più un problema gravissimo, troppo spesso ignorato, perché chi subisce violenza intra o extrafamiliare non sarebbe sufficientemente garantito dall'attuale formulazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Poiché formalmente il parere sarebbe contrario su entrambi gli emendamenti, ho suggerito di spostare l'emendamento numero 2 al comma 1, lettera d) dell'articolo 30. In questo caso il parere sull'emendamento numero 2 sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento 2. Chi lo approva alzi la mano.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Ho chiesto che venga spostato all'articolo 30.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è spostato all'articolo 30.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, accogliamo lo spostamento, anche se non avete chiesto il nostro parere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Principi di riferimento

1. Nella disciplina e nella realizzazione del sistema integrato, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato dalla Costituzione, assumono i seguenti principi di indirizzo:

a) l'universalismo selettivo, a garanzia della eguaglianza delle persone nell'accesso al sistema integrato e nella fruizione dei servizi, sulla base di criteri di priorità fondati sulla valutazione del bisogno;

b) la solidarietà sociale ed istituzionale come elemento fondamentale per assicurare la realizzazione sostenibile e qualificata del sistema integrato su tutto il territorio regionale;

c) il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni competenti nell'esercizio delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche e degli interventi;

d) la concertazione istituzionale e sociale e la partecipazione attiva dei cittadini come criteri generali di sviluppo dei processi decisionali, finalizzate ad assicurare la partecipazione democratica e la trasparenza dell'azione pubblica;

e) l'integrazione delle politiche e degli interventi sociali con le altre politiche e gli interventi posti in essere per assicurare una risposta organica ed integrata ai bisogni che le persone incontrano nel corso della vita;

f) la sussidiarietà, nelle due accezioni orizzontale e verticale, come criterio generale di realizzazione del sistema integrato, in cui la valorizzazione delle autonomie e delle pluralità sia finalizzata a garantire i diritti di cittadinanza e l'accesso ai servizi su tutto il territorio regionale;

g) l'assicurazione alle persone ed alle famiglie dell'accesso al sistema integrato, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;

h) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra persone, famiglie, istituzioni e organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:

Art. 3

Responsabilità e competenze

istituzionali del sistema integrato

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto speciale della Sardegna ed in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema integrato concorrono i comuni, le province e la Regione, cui spetta altresì, sulla base delle rispettive competenze, garantire l'equità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli altri soggetti pubblici, dei sindacati e del terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, culturale e sportiva, delle fondazioni, degli enti di patronato, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato.

3. La Regione e gli enti locali valorizzano e sostengono iniziative di mutuo aiuto e di solidarietà sociale promosse dai cittadini e dalle formazioni sociali che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - BARRACCIU - COCCO - LANZI - CERINA - CORRIAS - SANNA Simonetta

Art.3

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole "in particolare i centri antiviolenza e le case di accoglienza per minori e persone maltrattate". (3).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Mi spiace sottrarre tempo, so che abbiamo tutti fretta e vorremmo concludere in modo rapidissimo. Richiamo l'attenzione, ancora una volta, su una questione di principio. La questione di poter inserire in questo contesto i centri antiviolenza e le case di accoglienza, benché sia più specificamente argomento del piano sociale. Credo che abbia senso e significato richiamarlo anche in questa legge, che riguarda i servizi alla persona. So che c'è molta sensibilità e chiedo che si accetti questo passaggio, perché non rappresenta niente che non possa essere accolto. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Lai, può specificare meglio il trasferimento dell'emendamento numero 2 all'articolo 3? Dove dovrebbe essere agganciato?

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Non all'articolo 3, ma all'articolo 30, comma 1, lettera d). Sull'emendamento numero 3 ovviamente esprimo una valutazione legata ai lavori della Commissione. Per quanto condiviso sotto il profilo del contenuto, questo emendamento non può essere accettato perché rimanda alla struttura del piano sociale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta concorda col relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanjust. Ne ha facoltà.

SANJUST (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggiano la richiesta i consiglieri SANCIU, PETRINI, AMADU, MORO, ARTIZZU, LIORI, DIANA, VARGIU.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico dell'articolo 3.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - DAVOLI - DEDONI - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LA SPISA - LAI - LICHERI - LOMBARDO - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - PORCU - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.

Si sono astenuti i consiglieri: ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 51

Astenuti 4

Maggioranza 26

Favorevoli 51

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:

Art. 4

Destinatari del sistema integrato

1. Hanno diritto ad accedere ai servizi ed alle prestazioni di cui alla presente legge:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;

c) i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;

e) i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) i minori comunque presenti sul territorio regionale;

g) i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza.

3. A coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora", ma che abitualmente vivono nel territorio comunale, è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

4. Accedono prioritariamente al sistema integrato i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - MASIA - PISU - FRAU - UGGIAS - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.4

Al comma 4 dell'art. 4, dopo la frase "nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" aggiungere le seguenti parole: "ed in esecuzione penale esterna". (5).)

PACIFICO (D.S.). Ritiro l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Criteri e modalità per l'accesso ai servizi

1. Il sistema integrato assicura ai destinatari l'accesso ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge sulla base della valutazione professionale del bisogno, nel rispetto della dignità e dei valori della persona .

2. In ogni ambito i comuni garantiscono, in modo coordinato con le altre amministrazioni locali, modalità tecnico-organizzative omogenee per la valutazione delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e di compartecipazione alla spesa in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Regione.

3. Al fine di garantire l'accesso al sistema dei servizi, in ogni ambito territoriale sono assicurati:

a) l'informazione in merito ai servizi ed alle prestazioni esistenti sul territorio, alle modalità e ai requisiti per accedervi, alle forme di erogazione, alle misure di compartecipazione alla spesa, agli strumenti di tutela e garanzia esperibili, anche attraverso l'istituzione di servizi di segretariato sociale;

b) forme di orientamento e di accompagnamento per le persone che presentino difficoltà psicofisiche, culturali, linguistiche tali da impedire l'accesso autonomo al sistema dei servizi;

c) condizioni di accesso unitario su cui valutare professionalmente la domanda e predisporre, con l'interessato, un programma personalizzato di intervento.

4. Fatto salvo il principio di compartecipazione alla spesa dei destinatari, di cui all'articolo 27, l'intervento assistenziale è erogato nell'ambito territoriale di residenza dei cittadini, ovvero in ambiti sovraterritoriali individuati dalla programmazione regionale.

5.L'ente competente all'attivazione degli interventi sociali è il comune di residenza della persona destinataria degli interventi, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4, il comune dove si manifesta la situazione di bisogno indifferibile, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza.

6. Al fine di favorire l'ottimale utilizzo e la valorizzazione della rete regionale dei servizi e di facilitare l'efficace realizzazione degli interventi, la Regione promuove accordi interistituzionali per semplificare l'accesso alle strutture e ai servizi in ambito intraregionale e per regolare le compensazioni e imputazioni di spesa conseguenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

TITOLO II

Soggetti del sistema regionale

Capo I

Attori istituzionali

Art. 6

Comuni

1. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione.

2. I comuni esercitano le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, come determinati ai sensi dell'articolo 29, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla efficace erogazione delle risposte.

3. Ai comuni associati spetta, in particolare, l'esercizio delle seguenti competenze:

a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi di cui all'articolo 20;

b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;

c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 28 e seguenti;

d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;

e) la partecipazione alla programmazione regionale;

f) il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;

g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;

h) la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al Capo II e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;

i) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi.

h) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Province

1. Le province concorrono alla programmazione locale e regionale del sistema integrato, nelle forme specificate nella presente legge, curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali.

2. Le province partecipano, inoltre, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse disponibili, l'analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati e il supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema.

3. In particolare, spettano alle province le seguenti funzioni:

a) organizzazione e sviluppo, sulla base di indirizzi regionali, degli osservatori provinciali sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali e monitoraggio dell'offerta e della spesa;

b) collaborazione con la Regione per lo svolgimento di analisi ed approfondimenti in ordine alle tematiche ed ai fenomeni sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei comuni e degli enti interessati;

c) tenuta del registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività;

d) attivazione di forme di promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 10;

e) elaborazione, in collaborazione con i comuni degli ambiti coinvolti, di progetti relativi a problematiche sociali di interesse sovrazonale e collaborazione alla loro gestione sperimentale;

f) coordinamento delle politiche sociali con le politiche dell'istruzione e formazione e con le politiche attive del lavoro;

g) realizzazione, in collaborazione con i comuni e con la rete di servizi all'impiego, di interventi in materia di inserimento e accesso al lavoro a favore di soggetti deboli, in attuazione di quanto previsto nel piano locale unitario dei servizi;

h) sostegno e assistenza tecnica agli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei servizi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:

Art. 8

Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico.

2. In particolare spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) elaborazione ed adozione del piano regionale dei servizi alla persona secondo le modalità e con i contenuti specificati nella presente legge;

b) quantificazione e distribuzione del Fondo regionale per il sistema integrato;

c) determinazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l'accreditamento;

d) determinazione dei criteri generali per la valutazione professionale del bisogno e delle modalità di accesso ai servizi;

e) determinazione dei parametri per la valutazione della capacità economica degli utenti e delle loro famiglie e delle forme di compartecipazione degli utenti alla spesa;

f) valutazione di efficacia della programmazione;

g) promozione ed incentivazione di forme innovative di gestione dei servizi;

h) rilascio dell'accreditamento dei servizi e delle strutture;

i) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento per professionisti ed operatori sociali appartenenti ad enti pubblici ed ai soggetti privati che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, in raccordo e su proposta di aziende sanitarie locali e comuni;

l) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e delle province, nei limiti e nelle forme previste dall'articolo 35;

m) promozione di iniziative di formazione, orientamento e inserimento lavorativo a favore di soggetti deboli o in condizioni di disagio sociale, in raccordo con le azioni del piano triennale del lavoro.

3. Gli atti conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) c) d) e) del comma 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - MASIA - PISU - FRAU - UGGIAS - COCCO - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.8

Al comma 2, lett. m, dell'art. 8, dopo le parole "in condizioni di disagio sociale", aggiungere la seguente frase: "e dei condannati in esecuzione penale esterna". (4).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

PACIFICO (D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Confermo il parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Capo II

Attori sociali

Art. 9

Persone e famiglie

1. La Regione e gli enti locali riconoscono la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi del sistema integrato e valorizzano il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità.

2. Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi.

3. Il sistema integrato promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari, valorizzando altresì le iniziative delle persone, dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Soggetti sociali solidali

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e sostengono il ruolo delle organizzazioni sindacali e del terzo settore ovvero dei soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, delle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, delle associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di patronato, delle fondazioni, delle associazioni di tutela e di ogni altra organizzazione non lucrativa operante in Sardegna, finalizzata al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato regionale per:

a) lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse;

b) l'integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti sociali solidali di cui al comma 1;

c) lo sviluppo locale di attività socioeconomiche in grado di produrre incremento di capitale sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11

Organizzazioni di volontariato

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il concorso delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 1993 al conseguimento delle finalità della presente legge.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie.

3. La scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni di cui al comma 2, la regolazione del rapporto con l'ente pubblico ed ogni altro aspetto inerente allo svolgimento delle attività sociali, sono disciplinati dalla legge regionale n. 39 del 1993 e successive modifiche e integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12

Associazioni di promozione sociale

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il ruolo delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000, sia nella programmazione degli interventi e servizi sociali che nella loro attuazione.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 383 del 2000.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposite linee guida per la disciplina dell'iscrizione al Registro di cui al comma 2.

4. E' istituito, presso la Presidenza Regione, un fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale, destinato al sostegno, anche attraverso servizi reali alle associazioni, di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello stesso in Sardegna.

5. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, al fine di garantire l'integrazione e la complementarietà degli interventi del privato sociale con i livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, favorire l'attivazione di servizi e di forme, anche sperimentali, di mutualità reciprocità e solidarietà organizzate e promuovere l'accesso ai diritti da parte di ogni cittadino.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e del relativo emendamento:

Capo III

Attori professionali

Art. 13

Imprese sociali

1. Ai sensi della presente legge, sono imprese sociali i soggetti imprenditoriali di cui alla Legge 13 giugno 2005, n. 118 e successive modificazioni e le cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 16 del 1997.

2. La Regione riconosce le imprese sociali come soggetti economici senza scopo di lucro deputati a svolgere una funzione pubblica, come forma di partecipazione diretta dei cittadini ai processi di sviluppo economico e di crescita del capitale sociale delle comunità locali e regionale, di esercizio dei diritti delle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di interventi volti alla ricerca e alla diffusione del benessere della comunità regionale.

3. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il concorso della cooperazione sociale di cui alla legge regionale n. 16 del 1997, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 1997, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali iscritte all'albo regionale della cooperazione sociale al fine di erogare servizi socio sanitari ed educativi ed attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art.13

Il comma 4 è soppresso. (26).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 26 ha facoltà di illustrarlo.

MASIA (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Responsabilità sociali e professionali

1. La Regione e gli enti locali promuovono la condivisione di protocolli e percorsi operativi e la messa in rete delle diverse competenze professionali necessarie alla elaborazione e realizzazione di progetti ed interventi integrati, anche attraverso specifiche azioni formative finalizzate a diffondere e omogeneizzare criteri e requisiti di accesso e partecipazione al sistema dei servizi e degli interventi da parte dell'utente, la tempestiva presa in carico, la programmazione e la valutazione integrata, l'appropriata attuazione del programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio.

2. La Regione e gli enti locali sostengono il compito delle figure professionali sociali all'interno del sistema integrato, attraverso la formazione continua, la riqualificazione professionale e la promozione dell'alta formazione e ne agevolano il ruolo nella realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle forme di responsabilità sociale delle imprese; in particolare sostiene percorsi di sensibilizzazione delle imprese verso l'adozione volontaria dello sviluppo di strategie di attenzione alle dinamiche sociali e ambientali, favorisce la diffusione di pratiche di certificazione sociale dei processi produttivi secondo le norme europee, incentiva percorsi di responsabilità sociale delle imprese e del management.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:

TITOLO III

Governo e organizzazione del sistema integrato

Capo I

Principi organizzativi

Art. 15

Ambiti territoriali di programmazione e di gestione

1. L'ambito territoriale locale di programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche e integrazioni in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei.

2. L'organizzazione e la gestione del sistema integrato può prevedere, all'interno del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), un'eventuale organizzazione sub-distrettuale o comunale.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - COCCO - FRAU - LANZI - OPPI - AMADU - LIORI - PACIFICO - LICANDRO - VARGIU

Art.15

Il comma 2 dell 'art. 15 è sostituito dal seguente:

2. "La Giunta Regionale adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani Locali Unitari dei servizi alla persona, anche prevedendo criteri e modalità per una articolazione sub-distrettuale o comunale". (8).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 8 ha facoltà di illustrarlo.

MASIA (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Forme di integrazione tra comuni

e azienda sanitaria locale

1. Al fine di costruire un sistema di responsabilità condivisa e di favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito, i comuni associati e l'azienda sanitaria locale competente:

a) realizzano in forma congiunta la programmazione di ambito di cui all'articolo 21;

b) stipulano appositi accordi e convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:

Capo II

Gli strumenti di governo strategico

Art. 17

Principi per la programmazione degli interventi

e delle risorse

1. La Regione e gli enti locali adottano il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, del lavoro per progetti, della verifica dei risultati in termini di efficacia, appropriatezza, efficienza e soddisfazione degli utenti.

2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive funzioni, provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) integrazione con la programmazione sanitaria, coordinamento con le politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con le politiche abitative e di gestione urbanistica e territoriale;

b) concertazione e cooperazione tra enti locali, azienda sanitaria locale e Regione;

c) concertazione e cooperazione tra i soggetti pubblici e i soggetti sociali solidali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato;

d) individuazione delle priorità regionali e locali sulla base dei bisogni, tenendo conto dell'esigenza di garantire equità sul territorio regionale e promozione delle risorse locali.

3. Gli enti locali, ai rispettivi livelli, applicano il metodo della concertazione, anche tramite l'istituzione di organismi di consultazione stabili di cui fanno parte gli attori sociali e professionali attraverso le proprie organizzazioni di rappresentanza.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:

Art. 18

Piano regionale dei servizi alla persona

1. Il Piano regionale dei servizi alla persona costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le funzioni di indirizzo e valutazione del sistema integrato.

2. Il Piano regionale contiene i seguenti elementi:

a) il profilo sociale regionale, relativo allo stato dei bisogni, dell'offerta e della spesa;

b) la determinazione degli obiettivi generali e delle priorità di azione;

c) la determinazione e qualificazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 28 e seguenti;

d) gli eventuali programmi innovativi di interesse regionale;

e) la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale;

f) le condizioni per garantire l'integrazione sociosanitaria;

g) le forme di coordinamento con le altre politiche in grado di concorrere alla realizzazione integrata delle risposte.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:

Art. 19

Procedimento di adozione del piano regionale

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione provvede, sentiti gli organismi di consultazione, alla predisposizione del Piano regionale dei servizi alla persona integrato con il Piano dei servizi sanitari.

2. La proposta di piano, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, ed approvata dalla Giunta regionale, è presentata, entro il 30 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza, al Consiglio regionale che la approva con propria deliberazione; la proposta di piano è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.1.

3. Il Piano ha durata triennale e può essere sottoposto a revisioni, qualora necessarie.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 20, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e del relativo emendamento:

Art. 20

Piano locale unitario dei servizi (PLUS)

1. Il Piano locale unitario dei servizi (PLUS) individua, a tutela dei diritti della popolazione ed in attuazione dei livelli essenziali di assistenza:

a) il profilo sociale locale e le priorità di intervento;

b) le modalità organizzative di erogazione e di accesso ai servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, la localizzazione territoriale degli uffici e dei servizi, su base comunale o sovracomunale;

c) la definizione di un'eventuale organizzazione subdistrettuale, qualora necessaria;

d) la ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, della azienda sanitaria locale e degli altri soggetti firmatari dell'accordo di cui al comma 4 dell'articolo 21;

e) le modalità per garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale;

f) gli strumenti e le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale;

h) le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

i) gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - MASIA - PISU - FRAU - UGGIAS - COCCO - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.20

Alla lett. f, dell'art. 20, dopo la frase "con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria", aggiungere le seguenti parole: "e ai suoi uffici dell'esecuzione penale esterna". (6).)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 6 è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Art. 21

Procedimento di adozione del PLUS

1. I comuni dell'ambito e l'azienda sanitaria locale provvedono alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato ed all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei servizi (PLUS), secondo gli indirizzi indicati nel piano regionale di cui all'articolo 18.

2. I comuni dell'ambito e l'azienda sanitaria locale competente elaborano la proposta di piano con la provincia attraverso un'apposita conferenza di programmazione indetta dal presidente della provincia, cui partecipano le istituzioni scolastiche, gli altri soggetti pubblici nonché i soggetti privati di cui agli articoli 9 e 10; il presidente della provincia o un suo delegato convoca e presiede la conferenza di programmazione.

3. Il PLUS ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale, e può essere sottoposto a revisioni qualora necessarie.

4. Il PLUS è adottato con accordo di programma, promosso dal presidente della provincia ai sensi del comma 2, cui partecipano i comuni associati, l'azienda sanitaria locale competente, la provincia, gli altri soggetti pubblici coinvolti, nonché i soggetti di cui all'articolo 10, che partecipino alla conferenza di programmazione e si impegnino a concorrere, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato previsto dal PLUS.

5. L'atto di aggiornamento economico-finanziario annuale del PLUS è elaborato dai comuni associati d'intesa con l'azienda sanitaria locale ed è approvato secondo forme e modalità regolate dal Piano stesso.

6. Il PLUS, approvato ai sensi delle disposizioni precedenti è inviato all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro quindici giorni dalla sua adozione per la verifica di conformità agli indirizzi della programmazione regionale; in assenza di atti regionali espressi, la conformità si intende accertata decorsi trenta giorni dalla ricezione del PLUS.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Capo III

Partecipazione e concertazione

Art. 22

Strumenti di programmazione locale partecipata

1. I comuni promuovono la partecipazione attiva delle comunità locali alla definizione del sistema locale dei servizi ed alla individuazione delle risorse e delle priorità locali attraverso l'elaborazione concertata del Piano locale unitario dei servizi (PLUS).

2. La Regione e gli enti locali possono promuovere ulteriori strumenti di programmazione negoziata, al fine di sviluppare il sistema locale dei servizi e degli interventi, coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali.

3. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali e bisogni emergenti nel territorio, i comuni associati possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione, invitando i soggetti sociali solidali attivi nel territorio a presentare progetti di intervento.

4. Tali istruttorie, promosse secondo principi di trasparenza e di pubblicità amministrativa, sono concordate all'interno delle conferenze di programmazione dei Piani locali unitari dei servizi e debbono indicare, congiuntamente all'invito a partecipare, gli obiettivi da perseguire, la durata del progetto e le forme di finanziamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 23, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:

Art. 23

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale è istituita, in attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali.

2. La Conferenza permanente è competente ad esprimere parere sugli atti normativi e di programmazione regionale ed a partecipare alle attività di verifica dei piani in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria. Essa è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle province, o loro delegati;

c) i presidenti delle conferenze di distretto o loro delegati;

d) due rappresentanti dell'ANCI regionale;

e) due rappresentanti dell'UPS.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Conferenza sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - COCCO - FRAU - LANZI - OPPI - AMADU - LIORI - PACIFICO - LICANDRO - UGGIAS - VARGIU - GALLUS - IBBA

Art.23

Al comma 2 dell'articolo 23 le lettere d) ed e) sono sostituite dalla seguente: "d) cinque rappresentanti eletti dal Consiglio delle autonomie con voto limitato.". (27).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 27 ha facoltà di illustrarlo.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista sardo). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Art. 24

Consulta regionale per i servizi sociali,

sociosanitari e sanitari

1. La Consulta per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari é l'organo di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali, delle professioni sociali, socio sanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela, attivi sul territorio regionale.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, e restano in carica per l'intera legislatura.

3. La composizione della Consulta, le modalità di designazione, le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 42.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Capo IV

Risorse e forme di finanziamento

Art. 25

Finanziamento del sistema integrato

1. Il Sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dai comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea.

2. La Regione provvede alla ripartizione dei finanziamenti derivanti da risorse proprie e dagli stanziamenti statali e comunitari agli enti locali, al fine di assicurare la realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari ed il cofinanziamento degli interventi di competenza dei comuni, sulla base di parametri individuati in relazione a:

a) i livelli essenziali sociali e sociosanitari da garantire su tutto il territorio regionale;

b) la situazione demografica, epidemiologica, territoriale e socio-economica dei vari ambiti;

c) gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi e la loro omogeneità nel territorio regionale.

3. I comuni destinano al finanziamento dei servizi sociali ulteriori risorse derivanti dal proprio bilancio comunale.

4. L'individuazione dei parametri di cui alle lettere a) b) c) del comma 2, è oggetto di intesa tra la Regione e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 26, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:

Art. 26

Fondo regionale per il sistema integrato

1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge la Regione istituisce nel proprio bilancio un fondo apposito, denominato "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona", in cui confluiscono le risorse statali, regionali e comunitarie.

2. Il fondo, al netto della quota di cui al successivo punto c), è ripartito fra i comuni in base ai criteri di cui all'articolo 25.

3. Il fondo opera a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge secondo le seguenti modalità:

a) una quota è assegnata ai singoli comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;

b) una quota è assegnata ai comuni stessi, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta ed é erogata all'ente gestore da essi individuato;

c) una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art.26

Al comma 3 dell'art. 26 sono soppresse le parole:

"a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge". (10)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art.26

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge la Regione istituisce nel proprio bilancio appositi stanziamenti che costituiscono il "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona" e distinto, rispettivamente, in parte corrente e in conto capitale, in cui confluiscono le risorse regionali, statali e comunitarie". (9).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 10 e 9 ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista Sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Art. 27

Compartecipazione dei destinatari

degli interventi alla spesa

1. I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima determinata dalla Regione.

2. La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei servizi ed interventi del sistema integrato.

3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono determinati gli elementi reddituali e patrimoniali oggetto della valutazione, i soggetti interessati dalla stessa, il relativo procedimento ed i soggetti competenti, la quantificazione della compartecipazione alla spesa per i singoli servizi, i criteri per l'aggiornamento del minimo vitale di cui al comma 1 e delle quote di compartecipazione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

TITOLO IV

Tutela dei livelli essenziali e integrazione

degli interventi

Art. 28

Livelli essenziali di assistenza e cittadinanza sociale

1. Il sistema integrato assicura, in ogni ambito territoriale, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali così come definiti dallo Stato nell'esercizio della competenza prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e dal successivo articolo 29.

2. Gli enti locali possono prevedere livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione, stabilendo contestualmente le modalità di finanziamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Art. 29

Criteri per la definizione dei livelli essenziali in ambito regionale

1. La definizione dei livelli essenziali di assistenza avviene attraverso la indicazione dei seguenti elementi:

a) la misura di finanziamento, su base pro-capite ponderata, da garantire in tutto il territorio regionale;

b) gli standard di erogazione dei servizi sociali e sociosanitari con riferimento alla popolazione assistita ed ai suoi bisogni, assicurando che in ogni ambito territoriale siano comunque garantite funzioni di accesso universalistico e di valutazione professionale del bisogno, funzioni di promozione e prevenzione, funzioni di pronto intervento sociale, funzioni di intervento domiciliare, diurno e residenziale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 30, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30 e del relativo emendamento:

Art. 30

Modalità di garanzia dei livelli

essenziali di assistenza

1. I livelli essenziali sono garantiti sul territorio regionale ed all'interno di ciascun ambito territoriale, attraverso la realizzazione di servizi attuati con modalità quali:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;

b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;

c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari;

e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;

f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;

g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

EMENDAMENTO aggiuntivo PACIFICO - LAI - LANZI - PISU - MASIA - FRAU - UGGIAS - COCCO - OPPI - GALLUS - LIORI - AMADU - LICANDRO - IBBA - PETRINI

Art.30

Al comma 1 dell'Art. 30, aggiungere la seguente lettera h): "Interventi a favore dei soggetti sottoposti all'autorità giudiziaria ed in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale". (7).)

PRESIDENTE. All'emendamento numero 7 va aggiunto l'emendamento numero 2, spostato dall'articolo 1. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

PACIFICO (D.S.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell' igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:

Art. 31

Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi

1. Al fine di garantire l'accesso al sistema integrato, costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:

a) la valutazione professionale del bisogno;

b) la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;

c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato;

d) la comunicazione tempestiva delle informazioni necessarie alla corretta attuazione del programma, dei tempi e delle forme di tutela esperibili da parte del cittadino, dei responsabili amministrativi e professionali, delle modalità di compartecipazione alla spesa;

e) la documentazione delle fasi di valutazione del bisogno, di predisposizione e di realizzazione del programma personalizzato di intervento secondo modalità tali da consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo numero 32:

Art. 32

Integrazione sociosanitaria

1. In attuazione dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, i comuni associati e le aziende sanitarie locali garantiscono l'integrazione socio-sanitaria attraverso la programmazione integrata degli interventi e servizi sociosanitari di rispettiva competenza all'interno del Piano unitario locale dei servizi di cui all'articolo 20.

2. I comuni associati e le aziende sanitarie locali disciplinano, attraverso gli accordi di cui all'articolo 16, la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari predisponendo per ogni ambito territoriale:

a) punti unitari di accesso ai servizi sociosanitari;

b) soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione multiprofessionale dei bisogni e l'individuazione dell'operatore responsabile dell'attuazione del progetto assistenziale;

c) procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento, tali da risultare verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell'utilizzo delle risorse e nei risultati conseguiti;

d) criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale;

e) criteri e modalità di cofinanziamento, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Regione.

3. L'azienda sanitaria locale provvede a definire un apposito capitolo di bilancio, con risorse suddivise per distretto, da destinare alla integrazione dei servizi sociali e sanitari, ed alla realizzazione di quella componente di servizi oggetto del PLUS.

4. Alla definizione del PLUS l'azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale, ovvero con il direttore dei servizi psico-sociali e con il direttore del distretto.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 33, a cui sono stati presentati otto emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti:

Art. 33

Misure di contrasto della povertà e reddito di cittadinanza

1. Nell'adempimento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento al lavoro ed abitativo.

2. La Regione istituisce il reddito di cittadinanza, quale forma specifica di intervento contro l'esclusione sociale e la povertà, che i comuni adottano a favore di cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi, valutabile sulla base di criteri predeterminati dalla Regione.

3. Il reddito di cittadinanza prevede la corresponsione di un contributo economico mensile correlato allo svolgimento di un percorso personalizzato e condiviso con la persona che beneficia dell'intervento finalizzato all'inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo.

4. La durata massima di erogazione del contributo è di ventiquattro mesi, o inferiore in ragione della rimozione delle condizioni di bisogno.

5. Nella predisposizione ed attuazione del percorso personalizzato i comuni attivano forme di raccordo e di cooperazione con i soggetti istituzionali competenti in materia scolastica, formativa e di inserimento al lavoro, nonché forme di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'inclusione sociale e dell'inserimento sociale e lavorativo.

6. La Regione determina la soglia di reddito, secondo il metodo ISEE, rilevante ai fini di poter beneficiare dell'intervento, le priorità di accesso alla misura, l'entità massima del contributo erogabile, gli strumenti di verifica e valutazione dei progetti, la quota di fondo sociale regionale destinata al finanziamento della misura e le modalità di ripartizione delle risorse ai comuni.

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 2 dell'articolo 33 è soppresso. (20)

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 33

I commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi. (25)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 3 dell'articolo 33 è soppresso. (21)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 4 dell'articolo 33 è soppresso. (22)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 5 dell'articolo 33 è soppresso. (23)

EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU

Art. 33

Il comma 6 dell'articolo 33 è soppresso. (24)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 33

Le parole "predeterminati dalla Regione" sono sostituite con "da normare con provvedimento entro 90 giorni.". (28)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU - BRUNO

Art. 33

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

Art. 33 bis

(Osservatorio Regionale sulle Povertà)

1 Al fine di operare per l'individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povertà in Sardegna, è istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Osservatorio Regionale sulle Povertà".

2 Le finalità dell'Osservatorio Regionale sulle Povertà sono le seguenti:

- raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);

- raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi);

- fornire supporto informativo e linee di orientamento per la Regione e per gli Enti Locali, nella predisposizione di specifiche leggi, del Piano Sociale e dei PLUS in un'ottica di programmazione partecipata;

- curare la programmazione, la formazione, l'organizzazione, il lavoro di rete, gli agganci con i vari servizi esistenti sui tenitori;

- avanzare suggerimenti per l'adozione di azioni di contrasto per arginare il fenomeno della povertà.

3 L'Osservatorio dura in carica due anni e i componenti potranno essere rinnovati per due volte consecutive. La composizione dell'Osservatorio, che in ogni caso deve prevedere la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, della CARITAS, del terzo settore e delle principali organizzazioni impegnate nel contrasto alla povertà, è definita da un regolamento di attuazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. (11).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, illustro fondamentalmente l'emendamento numero 20, in quanto gli emendamenti numero 21, 22, 23 e 24 sono stati fatti propri da un ampio schieramento che comprende sostanzialmente tutti i componenti della Commissione sanità. Ritengo quindi inutile illustrarli, posto che su di essi mi pare ci sia un'ampia convergenza.

Siamo arrivati all'articolo 33, che ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede il reddito di cittadinanza. Io pensavo che potesse essere mantenuto il comma 1 di questo articolo il quale, senza ipocrisia, dà alla Regione la possibilità di valutare la realizzazione di interventi di contrasto della povertà, che prevedono ovviamente percorsi di reinserimento sociale, di affiancamento e via dicendo. Mi sembra che sia il massimo dell'atteggiamento farisaico mantenere in piedi il comma 2, che prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza, e cassare i quattro commi successivi che danno un senso all'esistenza stessa di questo reddito. Mi spiego meglio: o si decide di eliminare la dizione "reddito di cittadinanza", perché si ritiene di dare comunque mandato alla Giunta regionale di studiare i percorsi migliori possibili di lotta alla povertà e non si crea un'aspettativa su un qualcosa che gli stanziamenti economici previsti in questa legge comunque non consentono, oppure si mantiene il principio. Se si mantiene il principio, è giusto che sia mantenuta anche l'articolazione che dà indicazioni alla Regione su come il principio stesso deve essere esplicitato. Mantenere il principio e non avere nessun percorso di esplicitazione significa prenderci in giro reciprocamente, significa cioè dire che il reddito di cittadinanza è istituito, ma non ci sono le risorse per assegnarlo. In questo modo si tacita una parte politica che può fare campagna elettorale sostenendo di essere riuscita a far inserire il reddito di cittadinanza in una legge. Nella sostanza, senza soldi e senza percorsi non si potrà mai attuare quello che finisce per essere una mera enunciazione di principio.

Mi sembra anomalo che i colleghi della Rifondazione Comunista accettino una dizione di questo genere. Ovviamente noi facciamo un ragionamento opposto, per cui continuiamo a sostenere l'emendamento numero 2, che prevede la cancellazione del comma 2 dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Io darei in qualche modo un parere motivato, se il Presidente me lo permette. Esprimo parere contrario sull'emendamento numero 20 e favorevole su tutti gli altri, e spiego perché. Il comma 2 istituisce uno strumento, che è il reddito di cittadinanza, che non è minimamente in conflitto con lo strumento del reddito di inserimento, previsto dalla legge sul sistema dei servizi per il lavoro. Si tratta di due strumenti che possono essere assolutamente paralleli e che corrispondono a momenti e fasi diverse della vita, sperimentabili peraltro attraverso modalità differenti, nel senso che il reddito di inserimento ha senso nella fase di costruzione del percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, mentre il reddito di cittadinanza è un principio delle politiche sociali che va supportato con una elaborazione normativa sulla quale dobbiamo ancora fare dei passi avanti. Qui si tratta di stabilire che usiamo due strumenti: uno legato al lavoro, alle politiche attive del lavoro, l'altro alla cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è uno strumento più generale, che deve essere normato in ragione della composizione del nucleo familiare, della comunità e del luogo in cui il cittadino vive e di un'adeguata sperimentazione che deve essere ancora avviata.

In questo senso rinunciare a istituirlo significa non dotarci di uno strumento delle politiche di cittadinanza. Siccome questa legge fa un passo avanti, perché la cittadinanza non è più legata soltanto al lavoro, ma all'esistenza stessa, così come le politiche sulla maternità non sono legate solo a quella fase, ma sono anche legate all'essere donna e componente di un sistema sociale. Ecco perché io mi spenderei e chiederei al presentatore di lasciare aperta la possibilità, attraverso un emendamento, che tra l'altro è condiviso e confermato da altri colleghi, di mantenere il comma 2, e quindi l'istituzione dello strumento reddito di cittadinanza, da valutare secondo criteri che saranno normati entro novanta giorni, attraverso modalità sperimentali o altre modalità che comunque sceglieremo insieme.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà .

DIANA (A.N.). Signor Presidente, intervengo su questo articolo perché ero convinto che con gli emendamenti presentati dall'onorevole Vargiu, per altro riproposti da altri colleghi ai commi successivi, rimanesse in piedi solo il comma 1 dell'articolo 33, invece si mantiene anche il comma 2. Se fossi un appartenente a Rifondazione Comunista già non crederei una parola di ciò che ha detto l'onorevole Lai, perché significa proprio tenere il piede in due staffe.

L'articolo 33 è un articolo morto, e non poteva essere diversamente. Al comma 1 di questo articolo, per quanto riguarda l'adempimento delle proprie funzioni da parte della Regione - sono cose che diciamo tutti i giorni - si dichiara la volontà di contrastare le forme di povertà. Ma questa è una volontà comune, conclamata in tutti i documenti, per cui credo sia inutile lasciare in legge un articolo che prevede: "Nell'adempimento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la Regione…", eccetera.

Facendo riferimento al reddito minimo di inserimento, onorevole Cocco, vorrei dirle che quella esperienza in Sardegna ha avuto una sola patria, e cioè la provincia di Oristano, perché il paese preso a campione è San Nicolò d'Arcidano. Mi spiace che l'onorevole Cocco sia impegnata in altre disquisizioni, volevo informarla sull'iter del reddito minimo di inserimento, che è stato un fiasco, un fallimento, non perché non lo si sia saputo gestire, ma perché la gente rifuggiva solo il fatto di essere accomunata al reddito minimo di inserimento.

Veda, onorevole Cocco, l'esperienza di San Nicolò D'Arcidano, nel 1999-2000, fu tristissima, nonostante questo paese avesse sacche di povertà notevolissime. Successivamente il Governo di centrodestra istituì il reddito minimo di inserimento per tutti i territori italiani che rientravano nei patti territoriali per l'occupazione. L'unico patto territoriale per l'occupazione, in Italia, che coincidesse con il perimetro della provincia era quello di Oristano, quindi tutti i comuni di Oristano hanno goduto o avrebbero dovuto godere del reddito minimo di inserimento. Le assicuro che per riuscire a far capire ai cittadini che potevano utilizzare le risorse messe a disposizione c'è voluta una grande forzatura, e molti hanno rinunciato piuttosto che essere accomunati ai soggetti che avevano diritto al reddito minimo di inserimento.

Onorevole Uras, è paradossale quello che le sto dicendo, però è ciò che è avvenuto. Alla gente non piace essere definita "povera"; la gente vuole posti di lavoro, occupazione, vuole lavorare, non vuole essere sostenuta in questo modo. Credo che su questa mia idea molti di voi siate d'accordo. Non si può tenere la gente in condizioni simili a quella dei lavoratori socialmente utili, che sappiamo benissimo che fine stanno facendo. Con 600 euro al mese si può sostenere una famiglia? Non è assolutamente possibile. Il reddito di cittadinanza sarebbe la stessa cosa.

Allora, credo che questo articolo vada soppresso perché non ha ragione di esistere in questa legge. Su tutti i principi enunciati al comma 1 sono perfettamente d'accordo, ma lasciare il comma 2, onorevole Lai, non ha senso. Voglio dire che, se vogliamo, lo zuccherino possiamo anche darlo, ma le assicuro che è sufficiente il primo comma, non serve una legge per far sì che sia riconosciuto il reddito di cittadinanza o il reddito minimo di inserimento. Per far questo esistono già altri strumenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (R.C.). Ritiro la firma dagli emendamenti numero 25 e 27, per un semplice motivo: non si tratta di emendamenti tecnici, ma di emendamenti sostanziali, visto e considerato che eliminano in pieno quello che è il contenuto del reddito di cittadinanza. Nel momento in cui si chiede la soppressione dei commi 3, 4 e 5 si sta chiedendo la soppressione dell'intero articolo che istituisce il reddito di cittadinanza. Per coerenza rispetto anche al lavoro svolto in Commissione da Rifondazione Comunista, non credo che sia assolutamente accettabile un fatto del genere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Licheri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LICHERI (R.C.). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario agli emendamenti soppressivi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, avendo detto fin dall'inizio che questa è una buona legge proprio perché, oltre a delineare i principi, fissa obiettivi certi, che vanno dall'accesso ai servizi, all'ammodernamento degli stessi. Il reddito di cittadinanza è uno di questi obiettivi.

Per quanto ci riguarda la soppressione dei commi 3, 4, 5 e 6 significa che l'articolo 33 si ferma esclusivamente alle enunciazioni di principio e quindi non trova nessuna applicazione nella realtà. Il comma 2 dice che la Regione istituisce il reddito di cittadinanza, ma tutti gli altri commi ne indicano l'applicabilità nella realtà. Escludendoli annientiamo nella sostanza il reddito di cittadinanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Ho sentito il collega Vargiu dire che dovevamo pensare a forme di accompagnamento delle persone in stato di bisogno, a rischio o già escluse dalla società come se avessero non un handicap derivante da una organizzazione profondamente ingiusta della società e dell'economia, ma una malattia. Questa legge sui servizi alla persona sostituisce la normativa regionale in materia di assistenza, ma quando il legislatore costituente ha scritto la Costituzione repubblicana ha incominciato ad affrontare la normazione fondamentale dai diritti dei cittadini, che sono tali in quanto nascono in questo territorio, sono partecipi della vicenda di questo Stato, sono cioè, come in retorica spesso si diceva, "figli della Repubblica". La Carta costituzionale dice: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", cioè richiama il dovere del cittadino di essere cittadino. Non si tratta di assistenza, non stiamo parlando di un povero a cui assegnare un sussidio, ma di un cittadino di questo Stato a cui si riconosce il diritto di partecipare. Non è un accompagnamento! E' di più, è un recupero di quel cittadino all'utilità complessiva di questa comunità.

La stesura dell'articolo 33, così come era stato prefigurato, corrisponde invece pienamente all'idea che ha l'onorevole Vargiu, che è un liberale, il quale fa una differenza tra coloro che hanno titolo per essere nelle parti forti della società e coloro che debbono essere aiutati, che rappresentano l'ultima ruota del carro, la quale ha un compito, quello di prendere il fango che schizza dalle ruote che stanno davanti. Noi non accettiamo, in linea di principio, questa logica; accettiamo la logica della Carta costituzionale, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale. Questo è il senso del reddito di cittadinanza, lo descriveva benissimo prima l'onorevole Lai. Ma vogliamo di più: siccome è agli atti di questo Consiglio una proposta ampiamente condivisa, chiediamo che questa proposta sia discussa e non cestinata. Ogni consigliere ha titolo per presentare norme e il diritto di vederle discusse ed esaminate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lai. Ne ha facoltà.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Volevo dire che condivido la valutazione che ha fatto il collega Diana nel connettere il reddito di cittadinanza, così come espresso nel comma 2, con il reddito minimo di inserimento, promosso dall'allora ministro Turco e sperimentato in Sardegna in due siti: la città di Sassari e i piccoli paesi della provincia di Oristano. Lavoce.info, un autorevole sito Internet che è sede di riflessioni sociali ed economiche, ha pubblicato un rapporto sull'efficacia di quegli interventi a distanza di due anni, senza entrare nel merito dell'utilizzo che ne è stato fatto negli anni successivi dal Governo Berlusconi, e quindi in maniera assolutamente scientifica e oggettiva. Ebbene si è registrata chiaramente una differenza di efficacia a seconda che questo strumento fosse usato nei piccoli paesi dell'oristanese o nella città di Sassari. Lo dico perché proprio la dimensione della città, la diversa articolazione delle povertà culturali e sociali ha generato nella città rispetto ai piccoli paesi un'efficacia, un utilizzo totalmente differente di questo strumento. Per questo motivo, per i risultati che ci sono stati nella città di Sassari, dove il 68 per cento dei cittadini, praticamente oltre 2 su 3, che hanno utilizzato quello strumento dopo un anno hanno trovato lavoro o sono stati accompagnati fuori del disagio sociale, perché a quel reddito minimo corrispondeva un'azione di formazione o qualificazione, di inserimento in attività lavorative, comunque prestazioni che potevano consentire la riqualificazione. Il reddito minimo di inserimento ha funzionato quindi come strumento di forte riqualificazione, consentendo al 68 per cento delle famiglie di uscire da una condizione di disagio.

Allora, proprio per questo motivo questo articolo, di cui si tengono il comma 1 e il comma 2, che si conclude, secondo quanto proposto con l'emendamento numero 28, con le parole "da normare entro novanta giorni", consente a tutti di fare un'ulteriore riflessione e di capire come in Sardegna il reddito di cittadinanza, stabilito che è uno strumento per uscire dalla povertà, possa essere sperimentato. Sono convinto che vada sperimentato proprio per quelle differenze, collega Diana, che condivido in tutto, perché lo stesso strumento non vale a Pompu come a Cagliari. Vanno dunque mantenuti sia il comma 1 sia il comma 2, rilanciando il tema dei criteri "da normare entro 90 giorni", per consentire una valutazione tra Giunta e Consiglio e e una definizione per luoghi e per modalità. Se eliminiamo il comma 2, rischiamo di non definire il reddito di cittadinanza e di non poter decidere di inserire nella finanziaria delle disposizioni e dei contenuti anche economici che ne consentano la sperimentazione. Sotto questo aspetto penso che questo sia il punto di caduta più evidente e mi sembrava che ci fosse il massimo del consenso possibile intorno a un elemento che, se viene strattonato dalle parti, rischia di essere uno strumento politico, se non viene strattonato rappresenta uno strumento scientificamente già sperimentato, sul quale si può segnatamente, sensibilmente e anche efficacemente lavorare. Volevo semplicemente dare atto al collega Diana delle sue osservazioni e chiedergli di valutare questo aspetto e questa possibilità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.), relatore di minoranza. Onorevole Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, sull'articolo 33 praticamente si incentrano le attenzioni di tutta l'Aula, perché è uno dei punti chiave, un cardine, oserei dire, delle divisioni tra maggioranza e opposizione, ma credo che all'interno della stessa maggioranza non poche siano le perplessità sull'utilità di uno strumento che, contrariamente a quel che dice l'onorevole Lai - mi dispiace, a me arrivano notizie differenti - si è rivelato a Sassari altrettanto fallimentare che nei piccoli paesi della provincia di Oristano.

Comunque non è più tempo di fare sperimentazioni, onorevole Lai, e non è neanche vero che questo reddito derivi soltanto dalla cittadinanza, come dice il simpaticissimo onorevole Uras, perché altrimenti non capisco che necessità ci sarebbe del comma 6 dell'articolo 33, dato che il metodo ISEE serve soltanto per calcolare in maniera più scientifica la povertà, lo stato di bisogno e di necessità. Quindi non tutti i cittadini hanno diritto a queste prestazioni, ma soltanto le persone che si trovano in una particolare condizione di estremo disagio e necessità economica. Non parliamo dunque di invalidità psichica, sensoriale o quant'altro, parliamo di una condizione specifica di bisogno del cittadino. La risposta, l'ho detto prima, non può che trovarci divisi di fronte a questa necessità, anche se la nostra sensibilità, mi creda, onorevole Uras, non è diversa dalla sua. Abbiamo ricette diverse per la stessa malattia. Come medico sono abituato a fare l'analisi dei risultati e a vedere quali sono le scuole, i reparti, gli ospedali, le nazioni dove, di fronte alla stessa malattia, il rapporto tra costi e benefici è il migliore, quindi aderisco a ricette che hanno dimostrato di poter offrire lavoro a milioni di persone in tutto il mondo e non di perpetuare lo stato di bisogno, di dipendenza e di necessità. Se poi, di fronte alla vicinanza delle elezioni, si vogliono dare risposte populistiche, senz'altro di facile presa ed emotività, ma non rispondenti alle esigenze vere della gente, si può anche andare avanti su questa linea, ve ne assumerete la responsabilità.

Il Governo nazionale ha reperito per la Sardegna, nell'ultimo accordo che c'è stato tra i Ministri degli esteri europei, 250 miliardi provenienti da fondi europei e, dunque, noi possiamo disporre di questa importante risorsa, che non è un'elemosina, come la definisce il presidente Soru, ma che rischiamo di sprecare in gran parte qualora tutti i cittadini che ne hanno diritto richiedessero il reddito di cittadinanza. E lo richiederanno, perché di fronte ai soldi tutti chiedono di esercitare il loro diritto. Credo che una parte importante di questa somma andrebbe destinata ad altre esigenze, per dare risposte reali per il futuro dei nostri figli che aspettano di uscire dalle difficoltà con un lavoro certo, non con l'assistenzialismo.

Su questo dobbiamo riflettere, non è possibile che ci ostiniamo a dare ricette vecchie, superate alla gente. La gente ci crede sempre di meno a Sassari come in provincia di Oristano, nelle grandi come nelle piccole città. Non è più tempo di sperimentazioni; le sperimentazioni sono state già fatte. Se l'onorevole Lai parla di sperimentazioni, vuol dire che questa legge va ripensata, che questo articolo 33 va scorporato e riportato in Commissione, perché siano ridiscusse tutte le sue possibili implicazioni, e va valutato attentamente per quello che è, cioè un corpo estraneo al testo di legge in discussione, qualcosa che non ci compete discutere qui, che non dovrebbe fare parte del piano socioassistenziale, stiamo parlando di altro. La vostra è demagogia e io vi invito a riflettere, a tornare indietro, perché rischiamo di fare del male a noi stessi e alla Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, non era mia intenzione intervenire, lo faccio dopo aver sentito le ultime battute dell'onorevole Lai sul reddito minimo di inserimento in quel di Sassari, fatte con estrema serenità, come se effettivamente si fossero in quel modo risolti i problemi del comune di Sassari.

Io facevo parte della Giunta comunale di Sassari che ha vissuto in pieno il problema del reddito minimo di inserimento e che tuttavia non ha inserito una sola persona. Effettivamente il reddito minimo di inserimento ha contribuito a migliorare le condizioni di vita dei commercianti, che hanno cambiato macchina, televisore, batteria da cucina, ma a Sassari questo strumento non è stato utilizzato per i fini previsti dalla legge, che pertanto non è stata rifinanziata. Soltanto per due anni, infatti, Sassari è stata una delle poche città campione. E' quindi inutile dire che l'esperimento del reddito minimo di inserimento ha funzionato.

Il resto del mio intervento è sovrapponibile a quanto detto dall'onorevole Liori, che condivido, per cui non mi dilungo. Era soltanto mio dovere intervenire per precisare che l'obiettivo per cui lo Stato aveva stanziato delle risorse non è stato raggiunto. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà. Il collega Vargiu non inizia il suo intervento finché i colleghi non abbiano preso posto. Prego, onorevole Vargiu.

VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie, Presidente. Vorrei dire che gli interventi che si sono susseguiti in Aula hanno consolidato la mia convinzione che sarebbe opportuno stralciare dall'articolo 33 tutti i commi dal 2 in poi. Vorrei argomentare in maniera logica il mio ragionamento, non perché ritenga di poter convincere i colleghi che la pensano in maniera differente dalla mia, ma perché è giusto argomentare le proprie convinzioni e cercare di darne ragione all'Aula.

Credo che l'interpretazione che dà il collega Lai del reddito di cittadinanza sia condivisibile, e proprio perché la ritengo un punto di partenza accettabile del ragionamento, la cosa migliore è mantenere l'intervento sociale - non lo chiamerò più reddito di cittadinanza - così come ha ben tratteggiato il collega Lai con le sue parole, nell'ambito delle cose che sono già previste in questa legge. Nel senso che la legge dà già la possibilità alla Giunta regionale di intervenire, nelle situazioni di povertà che levano dignità all'individuo, attraverso sostegni di vario genere consentiti dalla normativa vigente. Non posso invece condividere la risposta di tipo ideologico, assolutamente opposta a quella indicata dal collega Lai, che viene dal collega Uras e dai banchi della Rifondazione Comunista. Per Rifondazione Comunista ciò che conta è scrivere in legge le paroline "reddito di cittadinanza", perché questo risponde a un'esigenza ideologica. Ma l'esigenza ideologica non è assolutamente condivisibile e non perché il collega Uras e i colleghi della Rifondazione Comunista rappresentino una parte sociale dalla quale io mi senta estraneo, ma semplicemente perché essi intendono rappresentarla in maniera diversa dalla mia. Quando il collega Uras parla di eguaglianza esprime un concetto a me estraneo, nel senso che la mia eguaglianza non riguarda i punti di arrivo, ma i punti di partenza; la mia eguaglianza è la possibilità che ci sia una mobilità sociale. Nel momento in cui diciamo che esiste il reddito di cittadinanza e applichiamo il metodo ISEE per certificare chi ne ha diritto, questo reddito diventa un sussidio, cioè qualcosa che finisce con il garantire ai fruitori il mantenimento di una posizione sociale, e questo è esattamente l'opposto del concetto di uguaglianza dei punti di partenza. E' il concetto di mobilità sociale che deve arricchire una società, non solo economicamente, ma anche culturalmente: la deve arricchire di stimoli, di slanci, di possibilità di migliorarsi, perché una società che abbia dei fermenti, in cui vi sia mobilità di classe, mobilità sociale, è una società giovane, che cambia, e nel cambiamento trascina anche chi al suo interno è più debole, difendendolo meglio. Una società sclerotizzata, invece, dove i poveri sono mantenuti tali con la stella giudaica del reddito di cittadinanza, non va verso la giustizia, lo sviluppo, il progresso.

Quindi, mentre la soluzione indicata dal collega Lai è una soluzione pragmatica, di un pragmatismo intelligente, e non può non vedere le persone di buon senso comunque disponibili ad accettare le ragioni che stanno alla base del suo ragionamento, la soluzione che propongono i colleghi della Rifondazione Comunista appare sclerotizzata, perché è rigidamente ideologica, si basa su ragionamenti esclusivamente ideologici che non danno nessuna aspettativa di progresso e cambiamento alle stesse persone a cui li vorrebbero destinare pensando di far cosa a loro utile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (U.D.C.). Io sono tra i presentatori dell'emendamento numero 25, però, obiettivamente, non ho osservato che per quanto riguarda lo stralcio dei commi 3, 4 5 e 6 manca la firma della collega di Rifondazione Comunista. Ritenevo che tutti gli emendamenti fossero stati firmati all'unanimità dai componenti della Commissione, ma evidentemente c'è stata un'interlocuzione successiva tra le parti.

Effettivamente noi ci troviamo in una difficoltà: personalmente non posso impegnare il mio Gruppo, voterò gli emendamenti che ho sottoscritto, ma non posso non sottolineare che di fatto il comma 1 è quello fondamentale. Il reddito di cittadinanza c'è e anche se stralciamo il riferimento al contributo economico di fatto creiamo un'aspettativa, al di là di ciò di cui oggi stiamo discutendo. Questo significa ciò che ha detto prima anche il collega Vargiu, e cioè se fossero 40 mila gli aventi diritto occorrerebbero 160 miliardi di vecchie lire per soddisfare tutte le richieste, tanto per essere chiari. Quindi la stessa dotazione finanziaria di questa legge di per sé non sarebbe sufficiente. Probabilmente voi avete raggiunto un accordo interno per quanto riguarda la sostituzione delle parole "predeterminati dalla Regione" con "da normare entro 90 giorni". Sul relativo emendamento, il numero 28, vi è peraltro anche la firma della collega Lanzi, ma Rifondazione Comunista chiede che non sia stralciata neanche l'altra parte. Noi riteniamo, invece, che la Regione debba istituire il reddito minimo di inserimento quale forma specifica di intervento, poi può pure essere fatta la sostituzione di cui ho detto, ma l'espressione reddito di cittadinanza obiettivamente ingenera una tale confusione che probabilmente ci ritroveremmo tutti con delle aspettative che non sarebbero altro che pie illusioni. Quindi la nostra posizione non può che essere questa.

Per quanto mi concerne ho firmato l'emendamento numero 25 in assoluta buona fede, ritenendo che gli emendamenti fossero totalmente condivisi dai colleghi di maggioranza e opposizione, per cui voterò a favore, ma ritengo che di fatto sarebbe opportuno correggere le parole "reddito di cittadinanza" con "reddito minimo di inserimento".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, intervengo semplicemente per chiarire, invece, che dal mio punto di vista proprio il comma 2 esclude quello che paventava l'onorevole Vargiu e che sottolineava poc'anzi l'onorevole Oppi, cioè la possibilità che si faccia confusione tra un reddito che effettivamente fa in modo che ogni cittadino si senta tale e un sussidio che rischia invece di relegarlo ai margini. Ecco perché ritengo che questa proposta debba essere accolta così come è stata formulata. Essa, infatti, ridà senso pieno e significato alla necessità di una normativa specifica che chiarirà successivamente ciò che si intende in senso pregnante, ma che certo, già da questi primi due commi, è evidente in sé. Occorre evitare qualunque forma di sussidio che releghi e mandi nell'angolo i cittadini e pensare invece a un reddito di cittadinanza in senso pieno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Progetto Sardegna). Io sono firmatario della proposta di legge sul reddito di cittadinanza e mi ritrovo perfettamente nella proposta fatta dall'onorevole Lai, nelle motivazioni da lui addotte per mantenere il principio in questa legge e nella distinzione operata rispetto al reddito di inserimento. Si sono sentite tante cose in quest'Aula, forse è il caso di ribadire, senza entrare nel merito, i presupposti di un concetto: si sta dicendo che si vuole inserire in legge un impegno a normare una materia e lavorarci sopra. Ma questa materia da dove viene? Viene da una constatazione, che anche gli spiriti liberali più acuti stanno ormai dichiarando: il sistema capitalistico universale non è più in grado di produrre simultaneamente un livello di ricchezza diffusa, di democrazia, di diritti quale quello che si è sperimentato in alcune aree dell'Europa occidentale. Il sistema capitalistico oggi è subordinato al sistema finanziario, il che significa che il risparmio non viene orientato naturalmente verso i bisogni, ma, lo dico in maniera brutale, l'utilizzo del credito viene prestato a chi è più ricco per diventare più ricco e non esistono politiche che oggi siano dimostratamente capaci di riorientare queste distorsioni.

Allora, quando qui si parla di reddito di cittadinanza nessuno ha un'impostazione ideologica chiusa. Qui si sta ponendo un problema, e magari questa è l'occasione per dirlo, che dovrebbe diventare il primo punto all'ordine del giorno della Sardegna, perché questa è l'emergenza, cioè produzione e distribuzione della ricchezza. Nessuno dice più che il mercato distribuisce naturalmente la ricchezza, non lo dice più nessuno; naturalmente produce l'ingiustizia, lo dicono tutti, e se ci sono delle ideologie oggi in campo rispetto a questi temi, la più efficace, mi perdonerà, non è quella che viene dagli ambienti di Rifondazione Comunista. La critica più acuta in questa direzione viene dalla Chiesa.

Allora, è passato il tempo, non siamo più in celle e cellette di altri tempi, parlare di reddito di cittadinanza vuol dire porsi il problema che naturalmente il lavoro e il denaro non raggiungono tutti. E quella mobilità sociale di cui parlava l'onorevole Vargiu non si produce più con la stessa diffusione con cui è stato possibile produrla nei tempi passati. Dietro quel sintagma c'è questa riflessione, non c'è una schematica ideologia dei ricchi contro i poveri, c'è un'idea di giustizia, di cui si vorrebbe semplicemente discutere, non imporre a nessuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Ho seguito con attenzione lo svolgimento dei lavori. Credo che questa buona legge che il Consiglio sta discutendo abbia iniziato il suo percorso sotto tutti i buoni auspici. E' una legge condivisa, che in Commissione è stata sicuramente migliorata rispetto ai testi presentati da ambo le parti, e che non contiene precisi indirizzi di tipo politico-ideologico. E' una legge che stiamo esaminando rapidamente, grazie anche alla conduzione del vicepresidente Fadda, e per la quale molti silenzi equivalgono a una condivisione che però è macchiata, nella sua bontà ed efficacia, dal comma 2 dell'articolo 33, perché si fa confusione e adesso c'è anche chi vorrebbe spiegare i risvolti planetari di questo comma.

Il comma 2 è una ripetizione demagogica di quello che efficacemente chiarisce, per l'impostazione che è stata data alla legge, il comma 1. C'è esattamente la necessità di promuovere un'azione politica sul comma 2, e questo non ci troverà mai d'accordo. Noi abbiamo collaborato con lealtà, convinzione e determinazione alla predisposizione di questo testo di legge, abbiamo dimostrato che si possono fare le cose insieme, condividendole senza pregiudizi di parte, non solo in questa occasione, ma questa forse è la più significativa. State per soddisfare le attese di chi pretende risposte politiche da questa legge, ma il reddito di cittadinanza non ha niente a che vedere con ciò che ha spiegato - e bene - il collega Lai, che ha parlato del reddito minimo di inserimento, sul quale non c'è discussione di sorta. Il reddito di cittadinanza, or ora illustrato dal collega Maninchedda, col quale concordo su altri argomenti, non su questo, qui non c'entra nulla, è semplicemente una modifica voluta da un Gruppo politico, che avrà tutte le sue buone ragioni, ma allora presenti un'apposita proposta di legge. Del resto esiste già una legge su questo argomento, discutiamo di quella legge. Questo è un esempio di inserimento di una norma intrusa, il che ci ha sempre distinto, purtroppo, nell'attività legislativa e ci sta ulteriormente distinguendo.

Cari colleghi del centrosinistra, lasciate perdere l'idea di dare risposte a un Gruppo, questa legge interessa ai cittadini, non ai colleghi Uras, Davoli e compagnia. A noi non interessa dare risposte a un Gruppo politico, ve l'abbiamo dimostrato anche nella precedente legislatura. Se vogliamo fare una legge efficace pensiamo ai destinatari della legge stessa, non a dare risposte a singoli Gruppi. Quel tipo di risposte si dà in altra sede e in altri modi, per esempio in sede di discussione di una specifica legge su questo argomento, in cui ognuno assumerà le sue posizioni, ma vi prego di non rovinare questa legge, che sicuramente avete i numeri per approvare, ma noi non abbiamo parlato di contrapposizione numerica, ci siamo ritrovati nella sostanza. Se abbiamo ancora tutti un comune obiettivo, come successe per la legge numero 4, a suo tempo, potremo insieme dire di aver fatto una buona legge. Di questo ne sono convinto, per cui non macchiate questa legge con una stupidaggine, perché è una chiara stupidaggine inserire una norma intrusa.

E' stato detto e ripetuto dai colleghi che il reddito di cittadinanza è già previsto al comma 1, poi possiamo addirittura precisare che i criteri di valutazione saranno normati entro novanta giorni con un altro provvedimento legislativo, ma chi ci impedisce di farlo comunque, anche senza scriverlo in legge? C'è già una proposta, giace in Commissione, è già lì. Perché dobbiamo macchiare una buona legge in questa modo? Io sicuramente voterò contro per convinzione, ma questo può non interessare a nessuno. Mi spiace che non abbiamo compiuto un atto comune al 100 per cento, così come era nei presupposti di questa buona legge che fa onore a quest'Aula e forse anche alla Sardegna, ma siamo ancora in tempo, se ne vogliamo parlare senza contrapposizioni di sorta, senza minacce.

Io non mi esprimo sul reddito di cittadinanza, non è questa la sede, non è questo il momento, non è questa la legge, perciò non apro a polemiche sterili. E' un argomento di cui discuteremo a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (F.I.). Signor Presidente, intendevo chiedere la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Petrini, la richiesta deve essere fatta dal suo Capogruppo, l'onorevole La Spisa, visto che è presente. Il consigliere La Spisa appoggia la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Invito colleghi a prendere posto. Penso che la richiesta riguardi l'emendamento numero 20. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Preciso la richiesta dell'onorevole Petrini. Trattandosi di una questione particolarmente delicata, che implica valutazioni di coscienza, il nostro Gruppo ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 33 e relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sull'emendamento numero 20 il relatore e la Giunta hanno espresso parere contrario.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 20.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti 54

Votanti 54

Maggioranza 28

Favorevoli 10

Contrari 44

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 25, 21, 22, 23 e 24.

LICHERI (R.C.). C'è stata una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Licheri, non complichi le cose. Quando lei è intervenuto non poteva fare dichiarazioni di voto, perché non eravamo in fase di votazione. Lei è intervenuto nella discussione generale e non poteva pertanto fare dichiarazioni di voto. Immagini cosa succederebbe se tutti dichiarassero il proprio voto durante la discussione generale!

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 48

Votanti 47

Astenuti 1

Maggioranza 24

Favorevoli 44

Contrari 3

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU

Si è astenuto il consigliere: LICANDRO.)

PRESIDENTE. Prego, onorevole Lai, su che cosa intende intervenire?

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 28 gli Uffici ci segnalano che la dizione "da normare entro 90 giorni" va esplicitata, integrandola con le parole "con apposito provvedimento di legge" e quindi va intesa in questo modo.

PRESIDENTE. Credo che in sede di coordinamento possa essere accolto il suggerimento dato dal relatore. Invito i colleghi a prendere posto. Ricordo che il primo firmatario dell'emendamento numero 28 è l'onorevole Masia e che vi è stato il parere favorevole del relatore e della Giunta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 28.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 54

Votanti 54

Maggioranza 28

Favorevoli 50

Contrari 4

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'articolo 33.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 52

Astenuti 3

Maggioranza 27

Favorevoli 43

Contrari 9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LICANDRO - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.

Si sono astenuti i consiglieri: FADDA Giuseppe - LANZI - LICHERI.)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 54

Astenuti 1

Maggioranza 28

Favorevoli 52

Contrari 2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PETRINI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - RANDAZZO - SABATINI - SALIS - SANCIU - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - VARGIU.

Si è astenuto il consigliere: ARTIZZU.)

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:

TITOLO V

Monitoraggio, valutazione, verifica e controllo del sistema integrato dei servizi

Art. 34

Sistema informativo sociale

e Osservatorio degli appalti

1. La Regione realizza, in collaborazione con i comuni, il sistema informativo sociale, strumento per la raccolta dei dati inerenti alla domanda ed all'offerta sociale, all'andamento della spesa e ad ogni altra informazione necessaria alla programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e locale, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

2. La Regione istituisce l'Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), con l'obiettivo di assicurare la verifica della conformità applicativa da parte degli enti locali e delle imprese affidatarie.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:

Art. 35

Competenze regionali in materia di valutazione e controllo

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla gestione delle risorse ed al raggiungimento degli obiettivi.

2. Nell'ambito delle funzioni di tutela dei diritti, di verifica e controllo propri della Regione, la Giunta può attivare procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti che risultino inadempienti:

a) rispetto alla approvazione dei piani locali unitari dei servizi di cui all'articolo 20;

b) rispetto alla realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari.

3. In conformità ai principi di leale collaborazione ed in attuazione del principio del contraddittorio, prima di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi finalizzata all'adozione concordata degli atti di cui al comma 2, con la partecipazione dei comuni e dell'azienda sanitaria locale inadempienti, cui sono invitati anche gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.

4. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla sua convocazione, la conferenza non abbia prodotto i risultati prefissati, la Giunta regionale procede all'esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione degli atti dovuti; a tal fine, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, assegna al soggetto inadempiente un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per l'assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:

Art. 36

Competenze degli enti locali

in materia di monitoraggio e valutazione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno di vigenza del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), le province, i comuni associati e le aziende sanitarie locali approvano il bilancio sociale delle politiche e degli interventi realizzati, in cui sono riportati:

a) lo stato di realizzazione locale del sistema integrato;

b) l'andamento della spesa sociale;

c) gli esiti dei progetti sperimentali eventualmente attivati.

2. Il bilancio sociale, elaborato con la partecipazione dei soggetti coinvolti nella conferenza di programmazione di cui all'articolo 21, costituisce atto preliminare per la programmazione locale ed è inviato all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale per lo svolgimento delle funzioni regionali di valutazione, verifica e controllo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:

TITOLO VI

Regolazione qualitativa del sistema dei servizi

Art. 37

Criteri generali di gestione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge è svolta:

a) in forma diretta, dall'ente pubblico titolare delle funzioni di gestione;

b) in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati; la collaborazione con i soggetti accreditati avviene:

1) in via prioritaria attraverso la concessione, da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali;

2) attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

2. Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni di cui alla presente legge, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

a) la formazione e l'esperienza professionale degli operatori;

b) l'esperienza maturata nei settori e servizi di riferimento;

c) la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

d) la regolare applicazione del CCNL di riferimento;

e) il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità.

3. Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione, gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi sociali e sociosanitari privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valorizzare gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

4. Gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi connessi alla consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni di carattere sociale in convenzione, anche a norma dell'articolo 10 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, privilegiando, oltre agli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti, le forme consorziate che possono garantire un servizio capillare e qualificato in tutto il territorio regionale.

5. Nell'aggiudicazione del servizio i comuni e gli enti pubblici interessati, dovendo comunque considerare prioritario l'aspetto qualitativo delle offerte, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il fattore prezzo con peso non superiore al 30% del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo ribasso.

6. La convenzione tipo che regola i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto selezionato deve prevedere, oltre alla specifica regolazione della gestione del servizio, gli strumenti e le modalità di verifica in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed alla conformità della gestione agli obiettivi prefissati, la regolare applicazione del CCNL di riferimento, le modalità di erogazione dei corrispettivi nonché i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto dei contenuti della convenzione stessa.

7. La Regione, nell'ambito della programmazione sociale, attiva interventi finalizzati a promuovere la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti sociali solidali del territorio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:

Art. 38

Carta dei servizi sociali

1. La Regione adotta lo schema tipo della Carta dei servizi sociali al fine di garantire l'informazione ai cittadini, la conoscenza dei diritti e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le responsabilità dei soggetti erogatori dei servizi e gli elementi di tutela della qualità degli interventi.

2. Ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica la Carta dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione territoriale.

3. La Carta dei servizi contiene:

a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;

b) l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;

c) i criteri di accesso ai servizi;

d) le modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi;

e) gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

f) le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

4. L'adozione della Carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:

Art. 39

Autorizzazione

1. La realizzazione ed il funzionamento di servizi e strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

2. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie e la realizzazione di nuove strutture; l'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità effettuata dalla Regione; sono soggetti ad autorizzazione i servizi e le strutture già operanti e di nuova istituzione rivolti a:

a) minori, per interventi sociali ed educativi integrativi o sostitutivi alla famiglia;

b) persone detenute e ammesse alle misure alternative alla detenzione ed a quelle di reinserimento sociale in comunità educative;

c) disabili ed anziani, per interventi sociali e sociosanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dell'autonomia personale;

d) persone con problematiche sociali e sociosanitarie che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare ovvero per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente pregiudizievole per la loro salute fisica e psichica.

3. Fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, costituiscono requisiti minimi per l'autorizzazione di ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale:

a) l'ubicazione in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;

b) la dotazione di spazi collettivi ed individuali adeguati alle esigenze degli ospiti;

c) la presenza di un responsabile del servizio e di figure professionali qualificate.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 42 disciplina:

a) le singole tipologie di servizio autorizzabili, articolate per numero e tipologie di utenza e per livello assistenziale;

b) i requisiti e gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi delle singole tipologie di servizio e struttura;

c) gli strumenti, i termini e le procedure di rilascio dell'autorizzazione, di verifica preliminare dei requisiti e di controllo/ monitoraggio successivo di conformità;

d) i tempi e le procedure per l'adeguamento delle strutture e dei servizi attualmente funzionanti, privi dei requisiti prescritti;

e) le procedure di rilevazione di irregolarità e di violazione della disciplina relativa all'autorizzazione, le sanzioni applicabili, i casi di decadenza o revoca dell'au-torizzazione.

5. Le funzioni attribuite ai comuni in materia di autorizzazione possono essere delegate ai sensi dell'articolo 15 alla provincia o a livello di ambito territoriale di riferimento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:

Art. 40

Accreditamento

1. L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.

2. I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, considerati i seguenti elementi:

a) l'adeguatezza degli spazi alle esigenze degli utenti;

b) la qualità organizzativa e professionale;

c) la metodologia di lavoro per progetti e personalizzazione degli interventi;

d) l'utilizzo di programmi di valutazione di appropriatezza e qualità delle prestazioni;

e) le forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla programmazione e verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti;

f) il rapporto e l'integrazione con gli altri servizi del territorio.

3. I soggetti accreditati sono iscritti in un albo regionale dei fornitori di servizi e interventi sociali e socio-sanitari istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 41.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:

Art. 41

Accordi contrattuali

1. Nell'ambito della programmazione locale i comuni associati determinano, in forma previsionale, il fabbisogno di servizi e prestazioni da acquistare, tenuto conto del profilo sociale locale, delle priorità locali e delle risorse disponibili e stipulano con i soggetti accreditati, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 37, apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro predisposti dalla Regione.

2. La Regione, sulla base della programmazione regionale, definisce accordi contrattuali quadro di durata pluriennale con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, in cui sono indicati:

a) gli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale nel periodo di riferimento;

b) il volume massimo di interventi e prestazioni che i soggetti accreditati si impegnano ad assicurare sul territorio regionale al fine di consentire la garanzia dei livelli di assistenza di cui all'articolo 28;

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa, continuità assistenziale;

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle singole attività concordate, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività svolte;

e) gli strumenti di valutazione partecipata degli interventi ed i programmi di formazione/aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

3. Nella predisposizione degli accordi contrattuali quadro, la Regione attiva forme di concertazione con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria dei soggetti accreditati ed acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria di cui all'articolo 23.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 42, a cui è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e del relativo emendamento:

TITOLO VII

Norme di attuazione, transitorie,

abrogative e finali

Art. 42

Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta uno o più regolamenti di attuazione, in cui sono disciplinati:

a) la composizione della Consulta regionale, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta e della Conferenza permanente di cui agli articoli 23 e 24;

b) l'Osservatorio degli appalti di cui all'articolo 34;

c) i requisiti e gli standard per il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento;

d) i procedimenti di verifica e concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

e) gli elementi e procedimenti per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi e per la determinazione della compartecipazione alla spesa;

f) ogni altro profilo attuativo necessario all'applicazione della presente legge.

EMENDAMENTO sostitutivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 42

All'art. 42 la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) ogni altro profilo attuativo espressamente previsto dalla presente legge". (12).)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 12 viene dato per illustrato dal presentatore. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 43, a cui sono stati presentati tre emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43 e dei relativi emendamenti:

Art. 43

Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale, anche mediante il finanziamento di attività ed interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Con la presente legge la Regione dispone la trasformazione della forma giuridica delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato, al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

3. Le IPAB che dimostrano la capacità finanziaria per poter proseguire nell'attuazione degli scopi statutari, possono essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato.

4. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi alla persona e alla comunità sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti, secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ai contenuti ed agli obiettivi della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

5. La trasformazione in azienda pubblica è esclusa:

a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non sussista interesse alla modifica delle stesse;

e) per le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990.

6. Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma 5, è consentita la ripresa dell'attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico se, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, venga presentato alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale; qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001.

7. Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.

8. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali e sanitari secondo quanto previsto negli strumenti della programmazione regionale e locale.

9. Per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari, si fa rinvio al regolamento di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 43

Al comma 5 dell'articolo 43, la lettera e) è soppressa. (13)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 43

Dopo il comma 4 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente comma 4bis: "Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 4 le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale"; l'accertamento avviene su richiesta dell'istituzione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. (14)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 43

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo:

Art. 43 bis

Disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui alla legge 266/91

1. Al fine di garantire piena integrazione e massimo coinvolgimento del volontariato nello sviluppo del sistema dei servizi alla persona a partire dai bisogni delle comunità locali, il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/91, è istituito presso la Presidenza della Regione e così costituito:

a. dal Presidente della Regione o suo delegato

b. da sei rappresentanti delle associazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali, nominati dall'assemblea generale del volontariato di cui alla legge regionale 39 del 1993;

c. da un componente nominato dal Ministro del welfare

d. da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di risparmio che versano le quote di propria spettanza nel fondo di cui all'articolo 15 della Legge n. 266 del 1991 ;

e. da un membro nominato dall'associazione fra le Casse di Risparmio Italiane

f. da otto rappresentanti eletti dal Consiglio delle Autonomie con voto limitato, in rappresentanza delle Province e dei Comuni

2. Il comitato elegge al suo interno il Presidente, è comunque costituito con la metà più uno dei componenti e resta in carica per un biennio; i componenti del comitato possono essere confermati una sola volta.

3. La carica di componente del comitato di gestione è gratuita.

4. Il comitato di gestione costituito ai sensi del comma 1 è insediato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi 90 giorni definisce il regolamento per i centri di servizio per il volontariato e provvede alla suddivisione dei finanziamenti del fondo speciale su base provinciale, prevedendo l'istituzione di centri di servizi per il volontariato provinciali e/o distrettuali a partire dall'anno 2006. (15).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista Sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 44.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44.

Art. 44

Direzione regionale delle politiche sociali

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale è istituita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la direzione generale delle politiche sociali.

2. La direzione generale delle politiche sociali si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 45.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:

Art. 45

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. Sono abrogati i commi 1, 4 e 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 39 del 1993 e l'articolo 43 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

3. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 46, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46 e dei relativi emendamenti.

Art. 46

Disposizione transitorie

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina il riordino delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, dei neuropatici ex articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; la Regione disciplina, inoltre, la realizzazione degli interventi a favore dei sofferenti mentali di cui alle leggi regionali 6 novembre 1992, n. 15 e 30 maggio 1997, n. 20 e delle persone con disabilità ex articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

2. In attesa del riordino, il conferimento delle provvidenze di cui al comma 1 è attuato secondo i criteri di accesso di cui alla presente legge e in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 (priorità all'accesso) e di cui agli articoli 30 e 31 (livelli essenziali di garanzia dell'accesso e della fruizione).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12 e successive modificazioni (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4).

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 46

Dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 bis: "Fino alla approvazione del piano regionale dei servizi alla persona i criteri di ripartizione del Fondo Regionale sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, previo parere della competente commissione consiliare". (16)

EMENDAMENTO aggiuntivo MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 46

Dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 ter: "Le disposizioni relative all'accreditamento si applicano a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge.". (17).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Lai.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 47, a cui sono stati presentati due emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47 e dei relativi emendamenti.

Art. 47

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 180.000.000 annui, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle disposizioni di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 45 ed iscritte in conto delle UU.PP.BB. S02.078, S04.019, S12.068, S12.069, S12.076 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 42, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 47

Al comma 1 sono soppresse le parole successive a: "di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 45". Da "ed iscritte in conto delle UU.PP.BB…" fino alla fine del comma. (18)

EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LAI - GALLUS - AMADU - COCCO - FRAU - IBBA - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS - VARGIU

Art. 47

Al comma 2 dell'art. 47 è soppressa la frase: "successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 42". (19).)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MASIA (Gruppo Federalista-Autonomista Sardo). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lai, relatore.

LAI (D.S.), relatore di maggioranza. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato un ordine del giorno.

(Si riporta di seguito il testo dell'ordine del giorno numero 1.

ORDINE DEL GIORNO MASIA - GALLUS - COCCO - PETRINI - AMADU - FRAU - IBBA - LAI - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS sulla necessità di una normativa avanzata sulle politiche dei disabili.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

- con l'approvazione del sistema integrato dei servizi alla persona viene realizzato un importante passo verso la costruzione di un welfare fondato sui bisogni delle comunità locali;

- il sistema integrato si basa sostanzialmente sulla personalizzazione degli interventi;

- la legge sui servizi alla persona fornisce risposte avanzate sul fronte della disabilità;

- tuttavia la società sarda richiede per i cittadini disabili una risposta più avanzata che non si limiti, ma confini i problemi, alle sole politiche sociali;

tutto ciò premesso,

si impegna

- a promuovere una normativa avanzata sulle politiche dei disabili che consenta di contribuire alla crescita nella società sarda della cultura dell'integrazione e della promozione della cittadinanza di ognuno al di là delle proprie condizioni di partenza;

- a prevedere nella normativa l'istituzione di una consulta presso la Presidenza della Regione che sia coinvolta in ogni politica relativa alla cittadinanza e all'accesso ai diritti, a partire dalle politiche, del lavoro, dell'istruzione e della formazione, alle politiche sociali e sanitarie, urbanistiche e della mobilità. (1).)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato presentato dopo la discussione generale, quindi non può essere illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare sull'ordine del giorno numero 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 110-112-127/A.

(Segue la votazione)

Rispondono si i consiglieri: ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA Giuseppe - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LANZI - LICANDRO - LICHERI - LIORI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URAS - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 54

Votanti 54

Maggioranza 28

Favorevoli 54

(Il Consiglio approva).

I lavori del consiglio riprenderanno domani mattina, alle ore 10, con l'esame del disegno di legge numero 198/A.

La seduta è tolta alle ore 20 e 59.