Seduta n.351 del 25/07/2007
CCCLI Seduta
(POMERIDIANA)
Mercoledi' 25 luglio 2007
Presidenza del Presidente SPISSU
indi
del Vicepresidente RASSU
indi
del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 17 e 03.
CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 6 luglio 2007 (344), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Bruno, Maninchedda, Marrocu, Meloni e Pacifico hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana di mercoledì 25 luglio 2007.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, con nota del 24 luglio 2007, ha informato di aver nominato la dottoressa Romana Congera Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in sostituzione della dottoressa Maddalena Salerno il cui incarico è stato revocato, e di aver nominato la dottoressa Maria Antonietta Mongiu Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.
CASSANO, Segretario:
"Mozione Cucca - Floris Vincenzo - Pirisi - Barracciu - Pittalis - Balia - Sabatini - Maninchedda sulla gravissima emergenza determinata dagli incendi in vaste zone del nuorese." (132)
"Mozione Capelli - La Spisa - Artizzu - Vargiu - Randazzo Alberto - Ladu - Atzeri - Farigu sugli interventi urgenti da adottare in conseguenza degli incendi divampati nella periferia della città di Nuoro." (133)
"Mozione Diana - Liori - Artizzu - Moro - Sanna Matteo sul ridimensionamento del presidio antincendi della Guardia forestale a Fenosu." (134)
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti, per mancanza dei consiglieri e della Giunta. Dieci minuti di sospensione.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 06, viene ripresa alle ore 17 e 20.)
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RASSU
PRESIDENTE. Bene, colleghi, dieci minuti sono passati.
L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato della proposta di legge 99/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
PITTALIS (Gruppo Misto). Il titolo!
PRESIDENTE. Non c'è bisogno, collega Pittalis, di mettere in votazione il titolo in quanto non è stato in alcun modo variato. Grazie.
DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo il voto elettronico palese!
PRESIDENTE. Benissimo.
All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e del relativo emendamento:
Art. 1 Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna:
a) riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione;
b) in attuazione delle Leggi 24 dicembre 1985, n. 776; 21 marzo 2001, n. 74; 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80, riconosce il soccorso alpino speleologico della Sardegna, Servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in grotta;
c) promuove lo sviluppo dell'attività speleologica.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 1
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è così sostituita:
b) riconosce il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in attuazione delle Leggi 21 marzo 2001, n. 74 e 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80. (6).)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.
Ha domandato parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Chiedo il voto elettronico palese.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.
CALLEDDA (D.S.). Presidente, io credo che sia giusto e necessario, sull'articolo 1, fare una riflessione legata al significato complessivo del provvedimento che andiamo a discutere che pone come elemento fondamentale l'importanza naturalistica e ambientale, nonché quella culturale, scientifico e turistica del patrimonio speleologico delle aree carsiche esistenti nel nostro territorio. La discussione che abbiamo fatto stamattina, in qualche misura, ha dato una rappresentazione di un qualcosa - diciamo così - di sorprendente dal punto di vista dell'interesse e del modo con il quale l'Aula ha percepito questo provvedimento. Aggiungo una cosa importante: il provvedimento, e in modo particolare il contenuto dell'articolo 1, è stato l'oggetto che in qualche misura ha dato alla Commissione la possibilità di trovare un accordo complessivo e non a caso stamattina tutti i commissari - ma non solo della quinta Commissione, ma anche altri colleghi - si sono soffermati sul contenuto, sul modo rispetto al quale la legge è stata in qualche misura migliorata in Commissione e io credo che questo aspetto debba essere, in qualche misura, valutato positivamente e non a caso. Voglio dire, noi abbiamo inserito all'articolo 1, alla lettera b), un emendamento sul quale avevamo chiesto a priori al soccorso alpino italiano di dare una sua disponibilità a essere in qualche misura coinvolto nell'ambito della gestione della stessa. Il soccorso alpino italiano ha risposto alla Commissione, quindi è agli atti, dicendo che voleva in qualche misura svolgere una funzione sulla base delle proprie specificità e del ruolo della funzione che essa svolge. Ecco, per questo motivo io credo sia utile oggi, a partire dalla discussione dell'articolo 1, continuare con una discussione serena con il clima che si è determinato stamattina nella discussione generale affinché, in tempi rapidi, possa essere esitata la legge e quindi dare una possibilità in più al mondo speleologico di agire e di svolgere la propria funzione. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. E' stato chiesto il voto elettronico palese. Otto colleghi che appoggiano la richiesta, onorevole Pittalis.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Mi rimetto al parere del relatore.
PRESIDENTE. Il parere della Giunta è conforme. E' stato chiesto il voto elettronico palese. Dichiaro aperta la votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Davoli - Dedoni - Fadda - Floris Mario - Gessa - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Licheri - Manca - Marracini - Masia - Mattana - Moro - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Rassu - Salis - Sanjust - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias.
Si sono astenuti i consiglieri: Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Farigu - Gallus - Ladu - Randazzo Vittorio.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 48
astenuti 7
maggioranza 25
favorevoli 48
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Sì, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, Presidente, e vorrei porre purtroppo a lei un problema e un'osservazione. Si è iniziato a discutere sulla legge...
PRESIDENTE. Un attimo collega...
CAPELLI (U.D.C.). Per dichiarazione di voto...
PRESIDENTE. Perché sull'ordine dei lavori, magari prima votiamo l'articolo e poi interviene sull'ordine dei lavori perché siamo in votazione.
CAPELLI (U.D.C.). Allora aspetto la votazione dell'articolo, poi ho bisogno della parola per...
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Sì, Presidente, vista la fretta che abbiamo di approvare questa legge, chiedo la verifica del numero legale. Grazie.
PRESIDENTE. Non appena votiamo l'articolo possiamo anche chiedere la verifica del numero legale. Siamo in votazione onorevole Randazzo.
Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' stata richiesta la verifica del numero legale, prego i colleghi di prendere posto. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Artizzu)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Ripetiamo la votazione.
(Segue la verifica)
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 37 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cappai - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Randazzo Alberto - Rassu - Salis - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias.)
Non è presente il numero legale. Sospendo i lavori dell'Aula per mezzora.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31, viene ripresa alle ore 18 e 01.)
PRESIDENTE. Bene colleghi riprendiamo i lavori. Onorevole Randazzo, è ancora valida la richiesta della verifica del numero legale? No?
CUGINI (Sinistra Autonomista). Sì, rimane in piedi, rimane in piedi!
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Sì, l'ha chiesta Cugini, rimane in piedi!
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)
PRESIDENTE. Va bene colleghi è stata richiesta la verifica del numero legale, prego i colleghi di prendere posto.
Seconda verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
(Risultano presenti i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Milia - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Randazzo Alberto - Rassu - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Matteo - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias - Vargiu.)
PRESIDENTE. Sono presenti 40 consiglieri, non siamo in numero legale, per cui i lavori riprenderanno alle 18 e 34.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 34.)
Sull'ordine dei lavoriPRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo i lavori. Prego due segretari di prendere posto al tavolo della presidenza, uno della maggioranza e uno della minoranza.
Chiedo ai colleghi Vargiu e Randazzo se intendono ancora persistere nella richiesta della verifica del numero legale. Onorevole Vargiu?
VARGIU (Riformatori Sardi). Sì!
PRESIDENTE. Un altro Capogruppo? Comunque, la richiesta da solo non è accettabile. Bene, proseguiamo i lavori.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Capelli sull'ordine dei lavori. E' assente.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, sull'ordine dei lavori. Io vorrei domandarle se è possibile sapere in che modo proseguiranno i lavori della serata ed eventualmente domani mattina. Gradirei sapere, insomma, chiudendo questa legge stasera, come si proseguirà, con quale altro provvedimento, perché c'è necessità da parte mia di orientarmi, visto che abbiamo tanti temi all'ordine del giorno e non sappiamo esattamente quale sarà la successiva proposta di legge che verrà posta all'attenzione dell'Aula o, eventualmente, quale mozione. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei. Ma, per quanto è possibile io la possa informare di questo, che noi proseguiremo i lavori rispettando l'ordine del giorno, a meno che, stante il fatto che stamattina per l'assenza dell'Assessore competente, è stata rinviata la discussione sulla proposta di legge, se non erro la "218/A" e la "220/A", non si voglia ritornare su queste due proposte. A parte questo, per quanto mi riguarda, io proseguirò nel rispetto dell'ordine del giorno. Quindi credo che, se i lavori stasera lo consentiranno, finiremo l'esame della legge che abbiamo in discussione, dopodiché per domani, come le ho detto, proseguiremo nel rispetto dell'ordine del giorno, a meno che, ripeto ancora, su accordi di Capigruppo, non si pensi di poter ritornare sui nostri passi. Prego.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Sì, grazie Presidente. Per chiedere la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. E' stata richiesta la verifica del numero legale, prego i colleghi di prendere posto. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu)
Terza verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
(Risultano presenti i consiglieri: Artizzu - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Liori - Manca - Mattana - Orrù - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Rassu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras - Vargiu.)
PRESIDENTE. Sono presenti 41 consiglieri, siamo in numero legale, proseguiamo i lavori.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2 Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:
a) "grotte o cavità naturali" le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri lineari;
b) "aree carsiche" le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3 Pubblico interesse del patrimonio speleologicoe delle aree carsiche
1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta.
2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo lo metto in votazione.
ARTIZZU (A.N.). Su cosa ha annunciato la votazione, Presidente?
PRESIDENTE. Sull'articolo 3.
ARTIZZU (A.N.).Chiedo la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cappai ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Mario - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Mattana - Orrù - Petrini - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 40
votanti 39
astenuti 1
maggioranza 20
favorevoli 38
Poiché non è presente il numero legale, sospendo la seduta per mezzora.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 45, viene ripresa alle ore 19 e 15)
PRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo posto, siamo in fase di votazione, prego i colleghi di prendere posto.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Farigu - Floris Vincenzo - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 40
astenuti 1
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4 Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche1. Oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna forma di sfruttamento dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato inoltre:
a) alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della normativa vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua i prelievi d'acqua che per la loro rilevanza o per l'importanza delle aree interessate devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale;
b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione o per operazioni di soccorso;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
d) svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente può, in ogni momento, emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge, nonché l'inquinamento delle acque ipogee.
5. L'Assessore della difesa dell'ambien-te, per gli stessi fini indicati nel comma 4, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo).
6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, articolo 23.
7. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.
8. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.
10. L'espropriazione di cui al comma 9 è condizionata da apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 4
Nel comma 2 dell'articolo 4 la parola "sfruttamento" è sostituita dalla parola "fruizione". (5).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 5.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Randazzo Alberto - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 40
astenuti 1
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5 Iniziative per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico1. I comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto speleologico regionale di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione delle grotte, anche mediante convenzione con le associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
c) le forme di finanziamento;
d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che ne attesti la capacità gestionale e la competenza specifica.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti numero 4 e 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6 Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale nella materia di cui alla presente legge, il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche; il Comitato è composto:
a) dall'Assessore della difesa dell'ambiente o suo delegato, che lo presiede;
b) da due componenti designati dalla Federazione speleologica sarda;
c) da due componenti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente, in possesso di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio sardo;
d) da tre sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci di comuni nei cui territori sono presenti grotte o aree carsiche.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
3. Il Comitato:
a) esprime parere e formula proposte in merito al piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico previsto dall'articolo 7;
b) formula proposte per la gestione e l'ag-giornamento del Catasto speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 6
Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 le parole "da tre sindaci designati" sono così sostituite:
"da un componente designato". (4)
Emendamento aggiuntivo Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 6
Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 dopo la parola "salvaguardia" è aggiunta la parola "l'esplorazione". (3).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 4 e 3 ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Presidente io non ho l'emendamento numero 4, esprimo parere favorevole per l'emendamento numero 3. Ah, eccolo, parere positivo anche sul numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Sì, grazie. E' conforme al parere del relatore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 4, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo il voto elettronico palese.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ladu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 40
votanti 39
astenuti 1
maggioranza 20
favorevoli 39
PRESIDENTE. Colleghi, non siamo in numero legale. Sospendo la seduta per trenta minuti. Riprendiamo alle 19 e 50.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 24, viene ripresa alle ore 19 e 56.)
PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Siamo in fase di votazione, manca il richiedente della votazione col sistema elettronico. L'onorevole La Spisa chiede la votazione con il sistema elettronico.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Petrini - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - La Spisa.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione:
presenti 42
votanti 40
astenuti 2
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 3.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo il voto elettronico.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo numero 3.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Cappai - La Spisa.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 38
astenuti 3
maggioranza 20
favorevoli 38
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivo parziale numero 2, sostitutivo parziale numero 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 7 Piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico1 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, approva e aggiorna annualmente un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi:
a) ai comuni;
b) alla Federazione speleologica regionale;
c) alle associazioni ed ai gruppi speleologici iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 9.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 7
Il comma 2 dell'articolo 7 è così sostituito:
"2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, formazione, ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico". (2)
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 7
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 è così sostituita:
"a) ai comuni singoli o associati". (1).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Parere positivo per entrambi.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. E' conforme al parere del relatore, grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione elettronica anche per questo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Sì, Presidente. Ci sfugge un po' la ragione per la quale questa legge, che pure è condivisa da tutti largamente, trovi così tante difficoltà ad essere licenziata in questa sera. Stabilito che questo Consiglio regionale, proprio per dare una risposta, alle, si diceva, richieste ormai datate di una normazione completa o la più completa possibile in materia di speleologia sta varando questa legge. Mi è capitato prima di incontrare, insieme al collega Petrini, un sostenitore di questo tipo di attività, un animatore dell'associazionismo speleologico, esponente autorevole della minoranza assente e che a raffica chiede il numero legale. Fosse la legge una norma finanziaria su cui si solleva, si tiene, si mantiene un Governo regionale, oppure si abbassa, si declina in negativo la sua azione, lo capirei; ma è una legge che si può tranquillamente concludere questa sera, si può tranquillamente concludere positivamente, nessuno chiede che si faccia l'una di notte. Credo che sia stata ampiamente istruita dalla Commissione, che non contenga niente di principio su cui confliggere. Insomma, mi parrebbe utile che la minoranza contribuisse ad una conclusione positiva di questo nostro lavoro. Ecco perché ritengo importante che si vada avanti, possibilmente il più celermente possibile, perché si raggiunga l'obiettivo che da tutti, compresi i colleghi della minoranza, è ormai atteso da tempo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PETRINI (F.I.). Grazie. Sì, come diceva l'onorevole Uras, è una legge importante. Io sono qui dalle cinque, dall'ora in cui il Presidente ha convocato, ma della maggioranza c'era pochissima gente, pochissimi consiglieri, pochissimi colleghi. Si tratta di una legge importante, è una legge che è per tutti i sardi, e non capisco perché non siate in Aula; vuol dire che non la considerate una legge importante. Caro Uras, questa situazione, personalmente, per me è molto importante; io sono rimasto qui, sono qui e seguo la mia maggioranza, però non mi dica queste cose, perché non sono giuste. Ricordo molto bene che, per fesserie, nell'altra legislatura si cadeva, perché voi eravate peggio di noi, anzi, molte volte, in tutte le Commissioni, vi davamo la maggioranza. Questo non lo deve dire, mi creda, non lo deve dire, e a me soprattutto. Io questa legge sono pronto a finirla oggi stesso, stasera stesso, se siamo d'accordo, però chiamate qualcuno della maggioranza e cercate di garantire il numero legale, perché voi dovete garantire il numero legale, non certo noi. La legge non c'entra niente, onorevole Uras; la legge, come la vogliamo noi, la volete voi, perché è una legge veramente eccezionale. Però la speleologia sarda, per salvaguardare un patrimonio unico e inestimabile, non ha valore. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Petrini. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CUGINI (D.S.). Grazie, Presidente. Io concordo con le considerazioni del collega Petrini, soprattutto perché la legge è stata discussa in modo approfondito in Commissione, e in Commissione si sono determinate convergenze nel merito del provvedimento. Penso che sia giusto che quelle convergenze vengano confermate così come è largamente avvenuto nel voto, quando i colleghi della minoranza hanno deciso di esprimere il voto con una larga partecipazione. Io chiedo ai colleghi delle minoranze di confermare, con il voto favorevole agli articoli e conseguentemente alla legge, il lavoro che è stato fatto in Commissione, avendo piena consapevolezza che spetta alla maggioranza confermare e garantire il numero legale, e quindi garantire la maggioranza. Tuttavia, stasera, purtroppo, non è così e non penso che sia opportuno, politicamente opportuno, scaricare sulle minoranze la responsabilità che invece è della maggioranza. Io invece vi chiedo di confermare la vostra posizione politica espressa in Commissione, avendo chiara la responsabilità che deriva dal fatto che diversi colleghi della maggioranza non sono presenti, e questo non è un fatto apprezzabile. Sarebbe invece apprezzabile che questo fatto venisse da tutti stigmatizzato e la legge venisse approvata con il vostro voto, perché è frutto del lavoro che avete fatto anche voi, ed è responsabilità di questa parte se non riusciamo a garantire il numero legale. Quindi vi chiedo politicamente, e anche per un rapporto di collaborazione, che quello che avete fatto in Commissione venga confermato in Aula. Vi chiedo pertanto di votare a favore, di non chiedere la verifica del numero legale e di licenziare la legge questa sera. E' un fatto che sarà apprezzato, sarà apprezzato da chi parla del Consiglio regionale in modo negativo, e questa negatività penso che debba essere superata con la partecipazione vostra al voto. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo parziale numero 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9 Elenco regionale delle associazionie dei gruppi speleologici
1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici.
2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale, purché regolarmente costituiti, con statuto notificato all'Assessorato della difesa dell'ambiente, e purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque soci in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11. All'articolo 11 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale, il numero 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11 Catasto speleologico regionale1. E' istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente il Catasto speleologico regionale (CSR) per il censimento, l'individuazione cartografica e l'iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e, in particolare, delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
2. L'Assessore della difesa dell'ambiente cura il coinvolgimento dei comuni interessati nel processo di formazione, di aggiornamento e di gestione del CSR.
3. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna.
4. Presso il CSR sono istituiti un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione.
5. Presso il CSR è altresì istituito il Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera, con l'obiettivo di promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca, associazioni speleologiche ed università italiane ed estere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di miniera.
6. Per ciascuna grotta e area carsica il CSR contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati.
7. Il CSR comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili.
8. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al CSR sono determinate con apposita direttiva adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
9. La tenuta del CSR può essere affidata, tramite convenzione, alla Federazione speleologica regionale.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 11
Il comma 9 dell'articolo 11 è così sostituito:
9. Al fine di garantire la massima efficienza nel funzionamento e nell'aggiornamento del CSR, questo è affidato, tramite convenzione, alla Federazinoe Speleologica Regionale. (7).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Parere positivo, grazie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Sì, Presidente. Il parere è conforme a quello del relatore. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21 Vigilanza1. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione della presente legge e, in collaborazione con gli enti locali, assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accer-tamento e la contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22 Sanzioni1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
c) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
d) da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da euro 5.000 a euro 15.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
f) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 22, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 bis:
Art. 22 bis Abrogazione1. E' abrogato l'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 22 bis, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:
Art. 23 Norma finanziaria1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Emendamento sostitutivo totale Calledda - Cuccu Giuseppe - Uggias - Porcu - Sanna Alberto.
Articolo 23
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 400.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
Strategia 04 - Funzione obiettivo 08
UPB S04.08.001 Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette
Anno 2007 euro 400.000
Anno 2008 euro 1.000.000
Anno 2009 euro 1.000.000
Anno 2010 euro 1.000.000
In diminuzione
Strategia 08 - Funzione obiettivo 01
UPB S08.01.001 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
Anno 2007 euro 400.000
Anno 2008 euro 1.000.000
Anno 2009 euro 1.000.000
Anno 2010 euro 1.000.000
Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge regionale n. 2 del 2007.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. (8).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere è conforme a quello del relatore. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento sostitutivo totale numero 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 99/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Artizzu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - La Spisa - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisano - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias - Uras - Vargiu.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 50
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Sospendiamo qui la seduta, colleghi. Il Consiglio è convocato per domani mattina alle ore 10. Primo punto all'ordine del giorno il Regolamento 2/A.
La seduta è tolta alle ore 20 e 13.
Allegati seduta
CCCLI Seduta
(POMERIDIANA)
Mercoledi' 25 luglio 2007
Presidenza del Presidente SPISSU
indi
del Vicepresidente RASSU
indi
del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 17 e 03.
CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 6 luglio 2007 (344), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Bruno, Maninchedda, Marrocu, Meloni e Pacifico hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana di mercoledì 25 luglio 2007.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, con nota del 24 luglio 2007, ha informato di aver nominato la dottoressa Romana Congera Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in sostituzione della dottoressa Maddalena Salerno il cui incarico è stato revocato, e di aver nominato la dottoressa Maria Antonietta Mongiu Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.
CASSANO, Segretario:
"Mozione Cucca - Floris Vincenzo - Pirisi - Barracciu - Pittalis - Balia - Sabatini - Maninchedda sulla gravissima emergenza determinata dagli incendi in vaste zone del nuorese." (132)
"Mozione Capelli - La Spisa - Artizzu - Vargiu - Randazzo Alberto - Ladu - Atzeri - Farigu sugli interventi urgenti da adottare in conseguenza degli incendi divampati nella periferia della città di Nuoro." (133)
"Mozione Diana - Liori - Artizzu - Moro - Sanna Matteo sul ridimensionamento del presidio antincendi della Guardia forestale a Fenosu." (134)
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti, per mancanza dei consiglieri e della Giunta. Dieci minuti di sospensione.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 06, viene ripresa alle ore 17 e 20.)
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RASSU
PRESIDENTE. Bene, colleghi, dieci minuti sono passati.
L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato della proposta di legge 99/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
PITTALIS (Gruppo Misto). Il titolo!
PRESIDENTE. Non c'è bisogno, collega Pittalis, di mettere in votazione il titolo in quanto non è stato in alcun modo variato. Grazie.
DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo il voto elettronico palese!
PRESIDENTE. Benissimo.
All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e del relativo emendamento:
Art. 1 Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna:
a) riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione;
b) in attuazione delle Leggi 24 dicembre 1985, n. 776; 21 marzo 2001, n. 74; 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80, riconosce il soccorso alpino speleologico della Sardegna, Servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in grotta;
c) promuove lo sviluppo dell'attività speleologica.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 1
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è così sostituita:
b) riconosce il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in attuazione delle Leggi 21 marzo 2001, n. 74 e 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80. (6).)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.
Ha domandato parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Chiedo il voto elettronico palese.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Calledda. Ne ha facoltà.
CALLEDDA (D.S.). Presidente, io credo che sia giusto e necessario, sull'articolo 1, fare una riflessione legata al significato complessivo del provvedimento che andiamo a discutere che pone come elemento fondamentale l'importanza naturalistica e ambientale, nonché quella culturale, scientifico e turistica del patrimonio speleologico delle aree carsiche esistenti nel nostro territorio. La discussione che abbiamo fatto stamattina, in qualche misura, ha dato una rappresentazione di un qualcosa - diciamo così - di sorprendente dal punto di vista dell'interesse e del modo con il quale l'Aula ha percepito questo provvedimento. Aggiungo una cosa importante: il provvedimento, e in modo particolare il contenuto dell'articolo 1, è stato l'oggetto che in qualche misura ha dato alla Commissione la possibilità di trovare un accordo complessivo e non a caso stamattina tutti i commissari - ma non solo della quinta Commissione, ma anche altri colleghi - si sono soffermati sul contenuto, sul modo rispetto al quale la legge è stata in qualche misura migliorata in Commissione e io credo che questo aspetto debba essere, in qualche misura, valutato positivamente e non a caso. Voglio dire, noi abbiamo inserito all'articolo 1, alla lettera b), un emendamento sul quale avevamo chiesto a priori al soccorso alpino italiano di dare una sua disponibilità a essere in qualche misura coinvolto nell'ambito della gestione della stessa. Il soccorso alpino italiano ha risposto alla Commissione, quindi è agli atti, dicendo che voleva in qualche misura svolgere una funzione sulla base delle proprie specificità e del ruolo della funzione che essa svolge. Ecco, per questo motivo io credo sia utile oggi, a partire dalla discussione dell'articolo 1, continuare con una discussione serena con il clima che si è determinato stamattina nella discussione generale affinché, in tempi rapidi, possa essere esitata la legge e quindi dare una possibilità in più al mondo speleologico di agire e di svolgere la propria funzione. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. E' stato chiesto il voto elettronico palese. Otto colleghi che appoggiano la richiesta, onorevole Pittalis.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Mi rimetto al parere del relatore.
PRESIDENTE. Il parere della Giunta è conforme. E' stato chiesto il voto elettronico palese. Dichiaro aperta la votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 6.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Davoli - Dedoni - Fadda - Floris Mario - Gessa - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Licheri - Manca - Marracini - Masia - Mattana - Moro - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Rassu - Salis - Sanjust - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias.
Si sono astenuti i consiglieri: Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Farigu - Gallus - Ladu - Randazzo Vittorio.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 48
astenuti 7
maggioranza 25
favorevoli 48
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Sì, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, Presidente, e vorrei porre purtroppo a lei un problema e un'osservazione. Si è iniziato a discutere sulla legge...
PRESIDENTE. Un attimo collega...
CAPELLI (U.D.C.). Per dichiarazione di voto...
PRESIDENTE. Perché sull'ordine dei lavori, magari prima votiamo l'articolo e poi interviene sull'ordine dei lavori perché siamo in votazione.
CAPELLI (U.D.C.). Allora aspetto la votazione dell'articolo, poi ho bisogno della parola per...
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Sì, Presidente, vista la fretta che abbiamo di approvare questa legge, chiedo la verifica del numero legale. Grazie.
PRESIDENTE. Non appena votiamo l'articolo possiamo anche chiedere la verifica del numero legale. Siamo in votazione onorevole Randazzo.
Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' stata richiesta la verifica del numero legale, prego i colleghi di prendere posto. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Artizzu)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Ripetiamo la votazione.
(Segue la verifica)
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 37 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cappai - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Randazzo Alberto - Rassu - Salis - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias.)
Non è presente il numero legale. Sospendo i lavori dell'Aula per mezzora.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31, viene ripresa alle ore 18 e 01.)
PRESIDENTE. Bene colleghi riprendiamo i lavori. Onorevole Randazzo, è ancora valida la richiesta della verifica del numero legale? No?
CUGINI (Sinistra Autonomista). Sì, rimane in piedi, rimane in piedi!
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Sì, l'ha chiesta Cugini, rimane in piedi!
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)
PRESIDENTE. Va bene colleghi è stata richiesta la verifica del numero legale, prego i colleghi di prendere posto.
Seconda verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
(Risultano presenti i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Milia - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Randazzo Alberto - Rassu - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Matteo - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias - Vargiu.)
PRESIDENTE. Sono presenti 40 consiglieri, non siamo in numero legale, per cui i lavori riprenderanno alle 18 e 34.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 34.)
Sull'ordine dei lavoriPRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo i lavori. Prego due segretari di prendere posto al tavolo della presidenza, uno della maggioranza e uno della minoranza.
Chiedo ai colleghi Vargiu e Randazzo se intendono ancora persistere nella richiesta della verifica del numero legale. Onorevole Vargiu?
VARGIU (Riformatori Sardi). Sì!
PRESIDENTE. Un altro Capogruppo? Comunque, la richiesta da solo non è accettabile. Bene, proseguiamo i lavori.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Capelli sull'ordine dei lavori. E' assente.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, sull'ordine dei lavori. Io vorrei domandarle se è possibile sapere in che modo proseguiranno i lavori della serata ed eventualmente domani mattina. Gradirei sapere, insomma, chiudendo questa legge stasera, come si proseguirà, con quale altro provvedimento, perché c'è necessità da parte mia di orientarmi, visto che abbiamo tanti temi all'ordine del giorno e non sappiamo esattamente quale sarà la successiva proposta di legge che verrà posta all'attenzione dell'Aula o, eventualmente, quale mozione. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei. Ma, per quanto è possibile io la possa informare di questo, che noi proseguiremo i lavori rispettando l'ordine del giorno, a meno che, stante il fatto che stamattina per l'assenza dell'Assessore competente, è stata rinviata la discussione sulla proposta di legge, se non erro la "218/A" e la "220/A", non si voglia ritornare su queste due proposte. A parte questo, per quanto mi riguarda, io proseguirò nel rispetto dell'ordine del giorno. Quindi credo che, se i lavori stasera lo consentiranno, finiremo l'esame della legge che abbiamo in discussione, dopodiché per domani, come le ho detto, proseguiremo nel rispetto dell'ordine del giorno, a meno che, ripeto ancora, su accordi di Capigruppo, non si pensi di poter ritornare sui nostri passi. Prego.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Sì, grazie Presidente. Per chiedere la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. E' stata richiesta la verifica del numero legale, prego i colleghi di prendere posto. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu)
Terza verifica del numero legale
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
(Risultano presenti i consiglieri: Artizzu - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Liori - Manca - Mattana - Orrù - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Rassu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras - Vargiu.)
PRESIDENTE. Sono presenti 41 consiglieri, siamo in numero legale, proseguiamo i lavori.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2 Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:
a) "grotte o cavità naturali" le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri lineari;
b) "aree carsiche" le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3 Pubblico interesse del patrimonio speleologicoe delle aree carsiche
1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta.
2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo lo metto in votazione.
ARTIZZU (A.N.). Su cosa ha annunciato la votazione, Presidente?
PRESIDENTE. Sull'articolo 3.
ARTIZZU (A.N.).Chiedo la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cappai ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Mario - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Mattana - Orrù - Petrini - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 40
votanti 39
astenuti 1
maggioranza 20
favorevoli 38
Poiché non è presente il numero legale, sospendo la seduta per mezzora.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 45, viene ripresa alle ore 19 e 15)
PRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo posto, siamo in fase di votazione, prego i colleghi di prendere posto.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Farigu - Floris Vincenzo - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 40
astenuti 1
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4 Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche1. Oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna forma di sfruttamento dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato inoltre:
a) alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della normativa vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua i prelievi d'acqua che per la loro rilevanza o per l'importanza delle aree interessate devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale;
b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione o per operazioni di soccorso;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
d) svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
4. L'Assessore della difesa dell'ambiente può, in ogni momento, emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge, nonché l'inquinamento delle acque ipogee.
5. L'Assessore della difesa dell'ambien-te, per gli stessi fini indicati nel comma 4, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo).
6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, articolo 23.
7. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.
8. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.
10. L'espropriazione di cui al comma 9 è condizionata da apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 4
Nel comma 2 dell'articolo 4 la parola "sfruttamento" è sostituita dalla parola "fruizione". (5).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 5.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Randazzo Alberto - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 40
astenuti 1
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5 Iniziative per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico1. I comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto speleologico regionale di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione delle grotte, anche mediante convenzione con le associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
c) le forme di finanziamento;
d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che ne attesti la capacità gestionale e la competenza specifica.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti numero 4 e 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6 Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale nella materia di cui alla presente legge, il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche; il Comitato è composto:
a) dall'Assessore della difesa dell'ambiente o suo delegato, che lo presiede;
b) da due componenti designati dalla Federazione speleologica sarda;
c) da due componenti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente, in possesso di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio sardo;
d) da tre sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci di comuni nei cui territori sono presenti grotte o aree carsiche.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
3. Il Comitato:
a) esprime parere e formula proposte in merito al piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico previsto dall'articolo 7;
b) formula proposte per la gestione e l'ag-giornamento del Catasto speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 6
Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 le parole "da tre sindaci designati" sono così sostituite:
"da un componente designato". (4)
Emendamento aggiuntivo Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 6
Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 dopo la parola "salvaguardia" è aggiunta la parola "l'esplorazione". (3).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 4 e 3 ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Presidente io non ho l'emendamento numero 4, esprimo parere favorevole per l'emendamento numero 3. Ah, eccolo, parere positivo anche sul numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Sì, grazie. E' conforme al parere del relatore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 4, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo il voto elettronico palese.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ladu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 40
votanti 39
astenuti 1
maggioranza 20
favorevoli 39
PRESIDENTE. Colleghi, non siamo in numero legale. Sospendo la seduta per trenta minuti. Riprendiamo alle 19 e 50.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 24, viene ripresa alle ore 19 e 56.)
PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Siamo in fase di votazione, manca il richiedente della votazione col sistema elettronico. L'onorevole La Spisa chiede la votazione con il sistema elettronico.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Petrini - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - La Spisa.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione:
presenti 42
votanti 40
astenuti 2
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
(E' approvato)
Emendamento aggiuntivo numero 3.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo il voto elettronico.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo numero 3.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Cappai - La Spisa.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 41
votanti 38
astenuti 3
maggioranza 20
favorevoli 38
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivo parziale numero 2, sostitutivo parziale numero 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 7 Piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico1 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, approva e aggiorna annualmente un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi:
a) ai comuni;
b) alla Federazione speleologica regionale;
c) alle associazioni ed ai gruppi speleologici iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 9.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 7
Il comma 2 dell'articolo 7 è così sostituito:
"2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, formazione, ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico". (2)
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 7
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 è così sostituita:
"a) ai comuni singoli o associati". (1).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Parere positivo per entrambi.
PRESIDENTE. Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. E' conforme al parere del relatore, grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione elettronica anche per questo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Sì, Presidente. Ci sfugge un po' la ragione per la quale questa legge, che pure è condivisa da tutti largamente, trovi così tante difficoltà ad essere licenziata in questa sera. Stabilito che questo Consiglio regionale, proprio per dare una risposta, alle, si diceva, richieste ormai datate di una normazione completa o la più completa possibile in materia di speleologia sta varando questa legge. Mi è capitato prima di incontrare, insieme al collega Petrini, un sostenitore di questo tipo di attività, un animatore dell'associazionismo speleologico, esponente autorevole della minoranza assente e che a raffica chiede il numero legale. Fosse la legge una norma finanziaria su cui si solleva, si tiene, si mantiene un Governo regionale, oppure si abbassa, si declina in negativo la sua azione, lo capirei; ma è una legge che si può tranquillamente concludere questa sera, si può tranquillamente concludere positivamente, nessuno chiede che si faccia l'una di notte. Credo che sia stata ampiamente istruita dalla Commissione, che non contenga niente di principio su cui confliggere. Insomma, mi parrebbe utile che la minoranza contribuisse ad una conclusione positiva di questo nostro lavoro. Ecco perché ritengo importante che si vada avanti, possibilmente il più celermente possibile, perché si raggiunga l'obiettivo che da tutti, compresi i colleghi della minoranza, è ormai atteso da tempo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PETRINI (F.I.). Grazie. Sì, come diceva l'onorevole Uras, è una legge importante. Io sono qui dalle cinque, dall'ora in cui il Presidente ha convocato, ma della maggioranza c'era pochissima gente, pochissimi consiglieri, pochissimi colleghi. Si tratta di una legge importante, è una legge che è per tutti i sardi, e non capisco perché non siate in Aula; vuol dire che non la considerate una legge importante. Caro Uras, questa situazione, personalmente, per me è molto importante; io sono rimasto qui, sono qui e seguo la mia maggioranza, però non mi dica queste cose, perché non sono giuste. Ricordo molto bene che, per fesserie, nell'altra legislatura si cadeva, perché voi eravate peggio di noi, anzi, molte volte, in tutte le Commissioni, vi davamo la maggioranza. Questo non lo deve dire, mi creda, non lo deve dire, e a me soprattutto. Io questa legge sono pronto a finirla oggi stesso, stasera stesso, se siamo d'accordo, però chiamate qualcuno della maggioranza e cercate di garantire il numero legale, perché voi dovete garantire il numero legale, non certo noi. La legge non c'entra niente, onorevole Uras; la legge, come la vogliamo noi, la volete voi, perché è una legge veramente eccezionale. Però la speleologia sarda, per salvaguardare un patrimonio unico e inestimabile, non ha valore. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Petrini. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CUGINI (D.S.). Grazie, Presidente. Io concordo con le considerazioni del collega Petrini, soprattutto perché la legge è stata discussa in modo approfondito in Commissione, e in Commissione si sono determinate convergenze nel merito del provvedimento. Penso che sia giusto che quelle convergenze vengano confermate così come è largamente avvenuto nel voto, quando i colleghi della minoranza hanno deciso di esprimere il voto con una larga partecipazione. Io chiedo ai colleghi delle minoranze di confermare, con il voto favorevole agli articoli e conseguentemente alla legge, il lavoro che è stato fatto in Commissione, avendo piena consapevolezza che spetta alla maggioranza confermare e garantire il numero legale, e quindi garantire la maggioranza. Tuttavia, stasera, purtroppo, non è così e non penso che sia opportuno, politicamente opportuno, scaricare sulle minoranze la responsabilità che invece è della maggioranza. Io invece vi chiedo di confermare la vostra posizione politica espressa in Commissione, avendo chiara la responsabilità che deriva dal fatto che diversi colleghi della maggioranza non sono presenti, e questo non è un fatto apprezzabile. Sarebbe invece apprezzabile che questo fatto venisse da tutti stigmatizzato e la legge venisse approvata con il vostro voto, perché è frutto del lavoro che avete fatto anche voi, ed è responsabilità di questa parte se non riusciamo a garantire il numero legale. Quindi vi chiedo politicamente, e anche per un rapporto di collaborazione, che quello che avete fatto in Commissione venga confermato in Aula. Vi chiedo pertanto di votare a favore, di non chiedere la verifica del numero legale e di licenziare la legge questa sera. E' un fatto che sarà apprezzato, sarà apprezzato da chi parla del Consiglio regionale in modo negativo, e questa negatività penso che debba essere superata con la partecipazione vostra al voto. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo parziale numero 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9 Elenco regionale delle associazionie dei gruppi speleologici
1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici.
2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale, purché regolarmente costituiti, con statuto notificato all'Assessorato della difesa dell'ambiente, e purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque soci in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11. All'articolo 11 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale, il numero 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11 Catasto speleologico regionale1. E' istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente il Catasto speleologico regionale (CSR) per il censimento, l'individuazione cartografica e l'iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e, in particolare, delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
2. L'Assessore della difesa dell'ambiente cura il coinvolgimento dei comuni interessati nel processo di formazione, di aggiornamento e di gestione del CSR.
3. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna.
4. Presso il CSR sono istituiti un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione.
5. Presso il CSR è altresì istituito il Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera, con l'obiettivo di promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca, associazioni speleologiche ed università italiane ed estere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di miniera.
6. Per ciascuna grotta e area carsica il CSR contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati.
7. Il CSR comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili.
8. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al CSR sono determinate con apposita direttiva adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
9. La tenuta del CSR può essere affidata, tramite convenzione, alla Federazione speleologica regionale.
Emendamento sostitutivo parziale Calledda - Porcu - Cuccu Giuseppe - Uggias - Sanna Alberto.
Articolo 11
Il comma 9 dell'articolo 11 è così sostituito:
9. Al fine di garantire la massima efficienza nel funzionamento e nell'aggiornamento del CSR, questo è affidato, tramite convenzione, alla Federazinoe Speleologica Regionale. (7).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Parere positivo, grazie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Sì, Presidente. Il parere è conforme a quello del relatore. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21 Vigilanza1. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione della presente legge e, in collaborazione con gli enti locali, assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accer-tamento e la contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22 Sanzioni1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
c) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
d) da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da euro 5.000 a euro 15.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
f) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 22, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 bis:
Art. 22 bis Abrogazione1. E' abrogato l'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 22 bis, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:
Art. 23 Norma finanziaria1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Emendamento sostitutivo totale Calledda - Cuccu Giuseppe - Uggias - Porcu - Sanna Alberto.
Articolo 23
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 400.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
Strategia 04 - Funzione obiettivo 08
UPB S04.08.001 Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette
Anno 2007 euro 400.000
Anno 2008 euro 1.000.000
Anno 2009 euro 1.000.000
Anno 2010 euro 1.000.000
In diminuzione
Strategia 08 - Funzione obiettivo 01
UPB S08.01.001 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
Anno 2007 euro 400.000
Anno 2008 euro 1.000.000
Anno 2009 euro 1.000.000
Anno 2010 euro 1.000.000
Mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge regionale n. 2 del 2007.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. (8).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Calledda, relatore.
CALLEDDA (D.S.), relatore. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
MORITTU, Assessore tecnico della difesa dell'ambiente. Il parere è conforme a quello del relatore. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento sostitutivo totale numero 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 99/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Artizzu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - La Spisa - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Lombardo - Manca - Masia - Mattana - Orrù - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisano - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias - Uras - Vargiu.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 50
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 50
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. Sospendiamo qui la seduta, colleghi. Il Consiglio è convocato per domani mattina alle ore 10. Primo punto all'ordine del giorno il Regolamento 2/A.
La seduta è tolta alle ore 20 e 13.
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