Seduta n.403 del 29/10/2003
CDIII Seduta
(Antimeridiana)
Mercoledì 29 Ottobre 2003 Presidenza del Vicepresidente Salvatore Sannaindi
del Vicepresidente Biggio
La seduta è aperta alle ore 10 e 42.
Licandro, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 16 Ottobre 2003, (397) che è approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Il Consigliere regionale Enzo Satta ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dal 29 ottobre 2003. Poichè non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che siamo in fase di discussione e di illustrazione degli articoli e dei relativi emendamenti dei progetti di legge relativi alla legge elettorale. Abbiamo votato il passaggio agli articoli, siamo al titolo della legge e poi passeremo all'articolo 1. Si sia lettura del titolo della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I. - Sardegna). Presidente, siamo pochissime persone. In altre circostanze, anche per argomenti meno importanti, si è dato il tempo che i colleghi intervenissero in Aula, non è pensabile, non è possibile che possa iniziarsi una discussione su un argomento così importante, che deve coinvolgere tutte le forze politiche, fare una discussione, intervenire in quasi totale assenza da parte dei colleghi. Quindi io la pregherei e chiederei alla Presidenza di concedere dieci minuti, un quarto d'ora di sospensione in maniera tale che l'Aula sia appena appena più rappresentata.
PRESIDENTE. Onorevole Balletto, questa Presidenza non ha niente in contrario, nel caso venga richiesta una sospensione della seduta, ad accogliere la richiesta, non è mai successo che sia stata respinta la richiesta. I lavori dell'Aula erano fissati per le dieci e trenta, io credo che tutti i colleghi, responsabilmente, fossero a conoscenza dell'ora di inizio dei lavori. Stiamo dando inizio ai lavori con un quarto d'ora di ritardo perché, vista la complessità dell'argomento, il Presidente di turno aveva necessità di confrontarsi con gli uffici per organizzare i lavori. Ad un quarto d'ora di distanza ancora i colleghi non sono in Aula, io posso anche interrompere i lavori per cinque minuti, non per un quarto d'ora, naturalmente stando in Aula, sperando e contando sulla sensibilità dei colleghi, perché io non posso far altro. Credo che i colleghi siano quasi tutti nel palazzo, ma c'è questa inveterata abitudine a non frequentare puntualmente l'Aula e la Presidenza è costretta anche ricordare queste cose.
Sospendiamo quindi i lavori per cinque minuti in Aula. I lavori inizieranno alle 10 e 50. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 46 , viene ripresa alle ore 10 e 55.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli articoli del testo unificato del disegno di legge numero 245 e delle proposte di legge numero 350, 362, 379, 380, 392, 396. Si dia lettura del titolo.
Licandro, Segretario:
Titolo: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.
Licandro, Segretario:
NORME ELETTORALI
Disposizioni generali
Sistema elettorale
1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei princìpi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, ed in un collegio regionale.
2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale.
4. La non ammissione o la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione o la mancata presentazione non riguardi più di un quarto dei collegi.
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste presentate nel collegio regionale.
7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica.
8. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata.
9. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, esprimendo eventualmente un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista regionale, senza attribuire un voto ad alcuna lista provinciale.
10. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per una lista regionale e per una lista provinciale ad essa non collegata.
11. Sono attribuiti a ciascun candidato a Presidente della Regione i voti espressi per le liste provinciali collegate alla lista regionale di cui è capolista, nonché i voti a lui attribuiti dagli elettori che non hanno espresso un voto per il collegio provinciale.
12. E' eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.
13. Se nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede la seconda domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
14. L'assegnazione di sedici degli ottanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno nove seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alla lista seconda in ordine di voti, ovvero alla lista del secondo candidato alla Presidenza qualora si proceda al ballottaggio; uno dei seggi è riservato al capolista.
15. L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi avviene mediante riparto proporzionale, sulla base dei risultati ottenuti dai gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno nell'insieme dei collegi provinciali, assicurando comunque che la lista o coalizione di liste che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno trentacinque seggi.
16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali, oppure che facciano parte di una coalizione di liste che abbia raggiunto il 10 per cento dei voti validi.
17. Una volta determinato, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste recanti il medesimo contrassegno, detti seggi sono assegnati ai candidati in modo tale che sia rispettata la ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 72 emendamenti. (Vedi verbale)
Se ne dia lettura.
, Segretario:
Emendamento soppressivo totale Diana - Murgia - Biggio - Frau - Liori - Sanna Nivoli - Usai
L'articolo 1 è soppresso. (18)
Emendamento soppressivo totale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
L'articolo 1 è soppresso. (58)
Emendamento soppressivo totale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
L'articolo 1 è soppresso. (228)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (163)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 1 sono soppresse le parole: "ed in un collegio regionale".
(59)
Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Fantola - Cassano - Vargiu
Al comma 1 le parole: "ed in un collegio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nel collegio unico estero ed in un collegio regionale".
(12)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 1 dell'articolo 1 è come di seguito sostituito:
1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei principi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, in un collegio regionale e in un collegio elettorale estero. (145)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis, che recita: "E' istituito il collegio unico estero per l'attribuzione di tre seggi". (60)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (162)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (161)
Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Lombardo - Pilo
Nel comma 3 le parole "che contengano i candidati di entrambi i sessi" sono sostituite dalle parole "che contengano in pari numero candidati di sesso maschile e femminile elencati alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso".
Nel comma 5 le parole "le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi" sono sostituite dalle parole: "le liste devono contenere in pari numero candidati di sesso maschile e femminile elencati alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso". (15)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Il comma 3 è così sostituito:
"3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo, che contengano candidati di entrambi i sessi in misura paritaria e che siano collegate con una lista regionale". (133)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 3 dell'articolo 1:
Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale".
Viene come di seguito sostituito:
Nei collegi provinciali vengono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano uguale numero di candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale". (143)
Emendamento aggiuntivo Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Al comma 3 dopo le parole "che contengano candidati di entrambi i sessi" si aggiunge: nello stesso rapporto numerico. (317)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Fadda - Sanna Emanuele
Il comma 3 dell'articolo 1 è così sostituito:
3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che siano collegate con una stessa li sta regionale e che contengano candidati di entrambi i sessi in misura tale che nessuno ecceda i due terzi dei componenti totali e con arrotondamento all'unità più prossima". (93)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Fadda - Sanna Emanuele
All'articolo 1 comma 3 dopo le parole "entrambi i sessi" sono aggiunte le seguenti: "in misura tale che nessuno ecceda i due terzi dei componenti totali e con arrotondamento all'unità più prossima". (92)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 3 dell'articolo 1 le parole:
"che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"che siano collegate con una lista regionale dove ciascuno dei due sessi può essere rappresentato sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati". (118)
Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Lombardo - Pilo - Sanna Nivoli - Sanna Giacomo
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi e che siano collegate con una lista regionale.
Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
5 bis. In ciascuna lista presentata nei collegi provinciali o nel collegio regionale il numero dei candidati di un sesso non può eccedere di oltre un'unità quello dei candidati dell'altro sesso. I nomi dei candidati devono essere elencati alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso." (378)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis, che recita:
" Per il collegio unico estero si applicano le norme previste per i collegi provinciali, relative all'obbligo di collegamento con una lista regionale e alla parità di accesso per i due sessi. " (61)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (160)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 4 le parole "non riguardi più di un quarto dei collegi" sono sostituite da "non riguardi più della metà dei collegi". (62)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 4 le parole: "più di un quarto dei collegi" sono sostituite dalle seguenti: "più della metà dei collegi". (119)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (159)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 5, la frase "le liste devono contenere i candidati di entrambi i sessi" è così sostituita: "le liste devono contenere i candidati di entrambi i sessi in misura paritaria". (120)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
II comma 5. dell'articolo 1:
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
Viene come di seguito sostituito:
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le. liste devono contenere un uguale numero di candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista. (137)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 5 dell'articolo 1 le parole: "le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi, e nessuno di essi può essere rappresentato oltre i 2/3 dei candidati proposti". (134)
Emendamento aggiuntivo Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
All'art. 1, comma 5, dopo le parole "del programma politico della lista" sono aggiunte le seguenti "e dall'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione." (98)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (158)
Emendamento sostitutivo totale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 6 dell'art. 1 è così sostituito
"Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista o più liste di candidati per i collegi provinciali. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. " (99)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (157)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 7 dell'art. 1 è così sostituito
"Ciascun elettore dispone di due schede sulle quali esprime
- un voto di lista per il collegio provinciale;
- un voto di lista per il collegio regionale; nella stessa scheda dispone anche di un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, da esprimersi anche disgiuntamente." (100)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (156)
Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Lombardo - Pilo
Nel comma 8 il periodo: "Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata." è sostituito dai seguenti: "Ciascun elettore può attribuire inoltre un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista provinciale da lui votata e un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista regionale ad essa collegata. L'espressione di due voti di preferenza è valida soltanto nel caso in cui siano attribuiti a candidati della stessa lista, ma di sesso diverso". (16)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 8 dell'art. 1 è così sostituito
"Ciascun elettore dispone
- di un voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata per il collegio provinciale;
- di un voto di preferenza per un candidato di una lista presentata nel collegio regionale, anche se non collegata con il candidato votato alla carica di presidente della regione." (101)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 8 dell'articolo 1 è come di seguito sostituito:
8. Ciascun elettore può esprimere un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione, per un candidato della lista regionale e per un candidato della lista provinciale. (141)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (154)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 9 dell'art. 1 è così sostituito:
9. Il voto espresso per il candidato di una lista regionale comporta automaticamente un voto al candidato Presidente della Giunta regionale indicato dal partito o dalla coalizione dei partiti di appartenenza del candidato votato. (140)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (171)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 10 dell'art. 1 è così sostituito:
"E' valido il voto espresso per un candidato a Presidente della Regione e per una lista regionale a lui non collegata". (103)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
Al comma 10 dell'art. 1, la parola "nullo" è sostituita dalla parola "valido": (96)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (170)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 11 dell'art. 1 è così sostituito:
"Nel caso in cui l'elettore non abbia votato un candidato a presidente della Regione, il voto espresso per una lista regionale è valido anche per il candidato a presidente della Regione ad essa collegato". (104)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 12 dell'articolo 1 è soppresso. (169)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 13 dell'articolo 1 è soppresso. (168)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo il comma 13 inserire il comma 13 bis:
"per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarate al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno comunque, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, collegate ai primo turno con candidati non ammessi al secondo. Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. (63)
Emendamento aggiuntivo Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
Dopo il comma 13 dell'art. 1, è aggiunto il seguente:
"13 bis. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarate al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. (97)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Il comma 14 è soppresso. (64)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 14 dell'articolo 1 è soppresso. (167)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
II comma 14 è sostituito dal seguente :
"L'assegnazione di sedici seggi degli ottanta che compongono il Consiglio Regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno 12 seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alle altre liste regionali, in proporzione dei voti ottenuti. Uno dei seggi è riservato al capolista della lista seconda in ordine di voti. (65)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
II comma 14 è sostituito dal seguente:
"L'assegnazione di sedici seggi degli ottanta che compongono il Consiglio Regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno 10 seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alle restanti liste regionali, in proporzione dei voti ottenuti. Uno dei seggi è riservato al capolista della lista seconda in ordine di voti". (66)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Floris - Oppi - Sanna Emanuele - Ladu
Al comma 14 il secondo capoverso è così sostituito:
I seggi restanti sono assegnati, nel caso previsto dal precedente comma 12, secondo quote proporzionali fra le liste regionali delle coalizioni non vincenti che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei consensi ovvero, nel caso di ballottaggio, alla lista del secondo candidato alla Presidenza; uno dei seggi è riservato al capolista. (82)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 14 dell'articolo 1 le parole da:
"I seggi restanti sono assegnati " a "uno dei seggi è riservato al capolista "
sono sostituite dalle seguenti:
"I seggi restanti, nel caso non si debba ricorrere al secondo turno di ballottaggio, sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni o gruppi di liste che hanno conseguito almeno il 10% dei voti validi sul collegio regionale. In presenza di un secondo turno di ballottaggio i seggi restanti sono assegnati esclusivamente alla seconda lista. In entrambi i casi, il primo dei seggi restanti attribuiti alle coalizioni è assegnato al candidato a presidente non eletto". (135)
Emendamento sostitutivo totale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 14 dell'articolo 1 è come di seguito sostituito:
14. L'assegnazione dei sedici seggi della circoscrizione regionale è effettuata mediante riparto proporzionale tra i due partiti o coalizioni dei partiti che hanno ottenuto, circoscrizione regionale, il maggior numero di voti validi. (142)
Emendamento sostitutivo parziale Corda - Locci - Carloni - Sanna Giacomo
Le ultime quattro righe del comma 14 a partire dal punto dopo la parola Presidente sono sostituite dalle seguenti:
"i restanti sette seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale a sette candidati di tutte le liste regionali presentate". (376)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
Al comma 14 dell'art. 1 la parola "capolista" è sostituita dalle parole "candidato a Presidente della Regione". (105)
Emendamento aggiuntivo Floris - Oppi - Ladu
Al comma 14 è aggiunto il seguente capoverso:
Un ulteriore seggio verrà assegnato al candidato più votato della coalizione che, esclusa dal ballottaggio, abbia conseguito almeno il 10% dei consensi su base regionale. (84)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 15 dell'articolo 1 è soppresso. (166)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 15 sono soppresse le parole "Assicurando comunque che la lista o coalizione……..trentacinque seggi". (68)
Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Fantola - Cassano - Vargiu
Le parole "L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi…….." sono sostituite dalle seguenti parole: "L'assegnazione dei restanti sessantuno seggi….". (11)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 15 la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla parola "sessantuno". (67)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Nel comma 15 dell'articolo 1, la cifra "3 per cento" viene sostituita con "4 per cento". (138)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Il comma 16 è soppresso. (69)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 16 dell'articolo 1 è soppresso.
(165)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Floris - Oppi - Ladu - Sanna Emanuele - Sanna Giacomo
Il comma 16 è così sostituito:
16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali. (83)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 16 dopo le parole "nell'insieme dei collegi provinciali" inserire: "o almeno un quoziente pieno in un collegio provinciale".
(70)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Il comma 17 è soppresso. (70)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 17 dell'articolo 1 è soppresso.
(164)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Ibba - Masia
Il comma 17 dell'art. 1 è così sostituito:
"La ripartizione dei seggi del livello provinciale avviene sulla base dei voti riportati da ciascun partito della coalizione". (379)
Emendamento aggiuntivo Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
17 bis. Nel caso in cui il totale dei seggi ottenuto complessivamente dal partito o dalla coalizione di partiti maggiormente votata non raggiunga il 60% dei seggi assegnati al Consiglio Regionale, in aggiunta a questi ultimi, è attribuita allo stesso partito o coalizione, attingendo dalle liste delle circoscrizioni provinciali, una quota supplementare di seggi tale da consentire allo stesso partito o coalizione di disporre, comunque, del 60% del totale dei seggi dell'Assemblea nella composizione numerica così integrata. (139)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1 bis
"Qualora le liste o i gruppi di liste intendano svolgere le elezioni primarie per la designazione del candidato alla Presidenza della Regione, l'amministrazione regionale mette a disposizione strutture pubbliche e personale per garantirne il regolare svolgimento". (72)
Emendamento aggiuntivo Spissu - Pacifico - Orrù
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione strutture pubbliche o personale per garantire il regolare svolgimento di consultazioni primarie per la designazione dei candidato alla presidenza della Regione, qualora partiti o movimenti politici lo richiedano". (136)
PRESIDENTE. Invito i colleghi a prestare un po' di attenzione, questa Presidenza intenderebbe procedere in questo modo: noi dividiamo gli emendamenti e li agganciamo ai commi dell'articolo. Facciamo la discussione complessiva degli emendamenti e dei commi dell'articolo e solo a conclusione di tutta la discussione generale, che consentirà quindi ad ogni consigliere di avere contezza degli emendamenti e degli argomenti contenuti nei commi e nell'articolo, procederemo alle votazioni. Quindi tutte le votazioni verranno fatte in coda una volta esaurita la discussione degli emendamenti e dell'articolo. Questa è la proposta che facciamo per avere un ordine preciso nella discussione e nelle votazioni in maniera tale che ogni consigliere abbia la possibilità di sentire gli argomenti e le argomentazioni che verranno trattate sia in relazione agli emendamenti sia in relazione al contenuto dei commi e dell'articolo e quindi procedere come riterrà opportuno alla votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.
CORONA (F.I. - Sardegna). Signor Prsidente, intervengo per dire che nel nostro Gruppo non siamo d'accordo su questo tipo di impostazione perché pensiamo che ciascun comma vada votato subito dopo l'esposizione degli emendamenti e la dichiarazione di voto di ciascuno dei consiglieri. Se noi arriviamo alla fine dell'articolo con tutti gli emendamenti da votare tutti in una volta è difficile raccappezzarsi un attimo. Quindi noi siamo contrari a questo tipo di svolgimento dei lavori.
PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Corona, le ricordo che la votazione avviene per articolo, non avviene per comma, quindi, in quanto all'applicabilità regolamentare la proposta che facevo all'Aula è pienamente legittima ed era anche tesa ad organizzare meglio i lavori dell'Aula e dare a tutti i colleghi la possibilità di entrare nel merito delle questioni che vengono trattate sia negli emendamenti che nei commi e nell'articolo, perché lei naturalmente comprenderà che affrontare i lavori con un articolo che è composto esattamente da 17 commi con 72 emendamenti è una faccenda piuttosto complessa. Comunque io ho avanzato una proposta, se l'Aula ritiene di non doverla accogliere e di procedere invece con il sistema dell'esame, della discussione e del voto emendamento per emendamento, procediamo in questo senso.
Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.
MURGIA (A.N.). Vorrei dire che c'è un metodo molto semplice, è la discussione di ogni singolo emendamento e di ogni singola votazione, come succede per esempio nel dibattito per la finanziaria. Io capisco che vi siano anche delle esigenze di accorpare, esigenze di tempo, però noi riteniamo che il dibattito debba seguire strettamente gli emendamenti e tutti gli articoli.
PRESIDENTE. Onorevole Murgia, il dibattito infatti è stato organizzato in questo modo, soltanto che stiamo spostando alla fine le votazioni. L'illustrazione e il dibattito verrà fatto comma per comma con i relativi emendamenti, sono le votazioni che vengono spostate alla fine.
Ha domandato di parlare il consigliere Spissu. Ne ha facoltà.
SPISSU (D.S.). Presidente, io forse ho perso qualche battuta, quindi ho difficoltà a capire che discussione stiamo facendo. Facciamo come si è sempre fatto e come prevede il Regolamento, che discussi gli emendamenti e discusso l'articolo si fa la votazione sui commi, se viene richiesta una votazione per commi, e sugli emendamenti che a quel comma sono stati presentati. Non è che possiamo innovare su questa materia. La procedura è questa, se io non ho capito male, quindi alla fine della discussione su articoli, su emendamenti si procede alla votazione nell'ordine: emendamenti, commi ed articolo.
PRESIDENTE. Procediamo sicuramente in questo senso. La proposta fatta dalla Presidenza tendeva esclusivamente ad evitare o a far sì che la discussione, sia dei commi che degli emendamenti, avvenisse per argomenti perché, come vedremo, la questione è abbastanza complessa per quanto riguarda l'articolo 1. In tutti i casi non c'è necessità di andare avanti in questa discussione. Io ho avanzato una proposta, mi pare che l'Aula non sia totalmente d'accordo, quindi procediamo in ordine con gli emendamenti, così come sono stati presentati e così come prevede l'ordine previsto dal Regolamento, e procediamo in questo senso.
Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato del disegno di legge: "Norme sull'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e disciplina del referendum regionale" (245/Stat/A) e delle proposte di legge Floris - Tunis - Businco: "Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna" (350/Stat/A), Onida: "Elezione del Consiglio regionale, forma di governo, (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale) e partecipazione degli emigrati al voto" (362/Stat/A), Scano - Dettori - Pacifico - Pinna: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e modifica della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni" (379/Stat/A), Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis: "Disciplina della forma di governo della Regione ed elezione del Consiglio regionale della Sardegna" (380/Stat/A), Spissu - Calledda - Cugini - Demuru - Falconi - Lai - Marrocu - Morittu - Orru' - Pirisi - Pusceddu - Sanna Alberto - Sanna Emanuele - Sanna Salvatore: "Elezione del Presidente della Regione sarda e del Consiglio regionale" (392/Stat/A), Capelli - Cappai - Piana - Randazzo: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" (396/Stat/A)
PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali 18, 58 e 228.
Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare l'emendamento numero 18.
FRAU (A.N. ). Presidente, la ringrazio, a me l'onore e l'onere di aprire questa lunga tornata di illustrazione e discussione di articoli e di emendamenti.
Il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato l'emendamento numero 18 soppressivo dell'articolo 1 perché in questo articolo ci sono molte parti che a noi non vanno bene, perché in pratica si capovolge quello che avviene un po' in tutte le regioni nelle leggi elettorali che vengono utilizzate nelle regioni a Statuto ordinario. Ricordo, fra le tante cose, poi eventualmente nell'ambito della discussione comma per comma si potrà eventualmente parlare di questo, ricordo quello che ho detto durante la discussione generale e mi rifaccio principalmente al ballottaggio che si pensa di dover introdurre in questa legge elettorale che il Consiglio regionale della Sardegna si vuol dare. Non sto a ricordare che se una legge, anche se nazionale, va bene non si capisce perché questa non debba essere applicata, ma per quanto riguarda il doppio turno, il turno di ballottaggio, credo che non vada bene perché si ritorna al vecchio, si ritorna a tutti quei pasticci che saranno fatti in quei fatidici quindici giorni. A nostro avviso la norma, per quanto riguarda questa parte, deve restare quella della norma nazionale, cioè il turno unico in modo che nella serata stessa o nelle serate subito dopo le votazioni si possa sapere chi ha vinto, non solo, ma tutti gli accordi che possono o che debbono essere fatti, che possono essere fatti, vengano fatti prima, vengano fatti nel momento in cui si predispongono le coalizioni e si presentano le liste affinchè si sappia subito, affinchè il cittadino sappia subito, nel momento in cui va a votare la prima volta, esattamente quale coalizione sta votando, perché non si vuole che poi questa coalizione possa essere ampliata o quant'altro, affinchè proprio ci sia certezza. Credo che questo sia uno dei punti fondamentali che sicuramente deve essere eliminato per quanto riguarda la proposta di legge che noi stiamo andando a discutere e ad approvare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Scano per illustrare l'emendamento numero 58.
SCANO (Gruppo Misto). Il mio obiettivo, mio e quello della collega Dettori, è di cambiare profondamente la legge, non di affossarla. Tuttavia sul primo articolo abbiamo presentato un emendamento soppressivo, perché un emendamento soppressivo totale farebbe più pensare ad un intento demolitorio che ad un intervento costruttivo, ma così non è. Il fatto è che quando ci siamo messi a leggere i vari commi dell'articolo 1 e ci siamo proposti di migliorare, di emendare l'articolo sono venuti fuori quindici emendamenti di merito. Allora la conclusione è stata coerentemente automatica, è un articolo talmente malfatto che è più semplice riscriverlo che correggerlo. Perché è un articolo molto malfatto? Perché, vedete, sulla base della legge costituzionale e degli articoli 15 e 35 del nostro Statuto era possibile, rispettando i principi di rappresentatività e di stabilità, come detta l'articolo 15, fare una splendida legge, molto semplice, molto funzionante. In particolare lo dico a coloro che perdendo il contatto con la realtà diventano talmente arroganti da giudicare grossolano qualsiasi ragionamento critico. L'arroganza è una debolezza, non è una forza, con gli argomenti bisogna confrontarsi! Allora, dicevo, si potrebbe fare una legge splendida facendo un ragionamento molto semplice: elezione diretta del Presidente, forma di governo dell'ex articolo 35. Pensate che sulla base di questi due pilastri il sistema sarebbe funzionante anche senza premio di maggioranza (poi avremo modo di chiarire meglio questo concetto più avanti).
Tuttavia, se si ritiene, come io ritengo utile ai fini della stabilità, già peraltro garantita dalla forma di governo ex articolo 35, ma tuttavia, se vogliamo rafforzare l'elemento della stabilità, è bene che si introduca il premio di maggioranza. Ma il premio di maggioranza potrebbe tranquillamente essere attribuito senza listino regionale nei collegi provinciali, quindi avendo un sistema molto lineare e molto semplice: elezione diretta, collegi provinciali, premio di maggioranza nei collegi provinciali, un edificio di una linearità assoluta. Il listino regionale perché viene introdotto? Il listino regionale - parliamoci chiaro, qui - non viene introdotto ai fini della stabilità e della governabilità, tant'è che non vi si attribuisce, nella proposta uscita dalla prima Commissione, il premio di maggioranza se non in una misura molto parziale. Il listino, il collegio regionale viene introdotto perché rende il sistema più elastico. Lo dico in un altro modo più semplice, per quelli non grossolani: il listino è un correttivo della preferenza unica, in questo senso rende il sistema più elastico. Io posso capire questo, ma se si introduce il collegio regionale allora il premio di maggioranza va dato nel collegio regionale, perché la rappresentanza, per regola, dovrebbe essere omogenea. Se ci si discosta dalla regola della omogeneità della rappresentanza deve essere per una ragione giuridico-istituzionale forte, per esempio nelle elezioni politiche generali la rappresentanza è disomogenea perché ci sono i collegi uninominali, ma c'è l'esigenza di mantenere la quota proporzionale. Allora, se ci sono, nel nostro caso, collegi provinciali e collegio regionale, il collegio regionale deve rispondere a una ragione precisa. Qual è la ragione precisa? Il premio di maggioranza. Allora il sistema ancora funziona in un'altra modalità rispetto a quella che io ho precedentemente illustrato, in questo modo: elezione diretta, forma di governo ex articolo 35, premio di maggioranza nel listino, collegi provinciali proporzionali. Il testo uscito dalla Commissione è - nessuno si offenda - un pasticcio sotto questo profilo: c'è un turno doppio, che non è un vero turno doppio, poi spiegherò perché nelle fasi successive della discussione, c'è un premio di maggioranza che viene attribuito a chi vince e anche a chi perde (qualcuno me ne spieghi la ragione, questo è proprio un unicum nella legislazione sulla materia elettorale), ci sono tante altre cose. E' vero che è migliorativo su un punto, è migliorativo sul punto del listino non bloccato, ma non è che per essere migliorativo in quel punto se è peggiorativo in altri dieci punti il bilancio diventi perciò positivo. Il bilancio di questo articolo è negativo. E questo è il motivo per cui secondo noi andrebbe riscritto e quindi anche l'emendamento soppressivo, pur in una logica complessiva che guarda al miglioramento della legge e non al suo affossamento, ha però una ragione precisa.
Per ora mi fermo qui, poi, sempre sull'articolo 1 abbiamo altri quattordici emendamenti che illustreremo nell'ordine.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 228 ha facoltà di illustrarlo.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). E' innegabile che nell'articolo 1, soprattutto nel primo comma, siano contenuti principi alti, nobili, direi anche degni di una democrazia compiuta. Non vedo chi possa, in maniera aprioristica e acritica, criticare appunto la validità di questo enunciato. Quando si dice: "il Consiglio regionale è eletto sulla base dei principi statutari di rappresentatività e di stabilità a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale e in un collegio regionale", però, colleghi, se si ha la bontà e anche la pazienza di leggere per intero l'articolo 1, ma anche l'articolo 1 nel contesto dell'intero impianto della legge, ci si accorge che questo articolo, e la legge, non è niente più e niente meno che un insieme di dispositivi, i quali, più che garantire e dare attuazione a quei principi validi, di cui ho dato lettura e che sono contenuti nel comma 1, soddisfano invece molto spesso gli interessi di alcuni partiti, talaltro di altri partiti, maggiori o minori, non facciamo distinzione, e molto spesso, oserei dire, se non sempre, non sono altro che la traduzione di esigenze che si sostengono da una trasversalità diffusa a tutela che sono di interessi propri.
Noi non possiamo accettare il principio del voto congiunto perché è la negazione del sistema maggioritario, perché se è vero che anche nella proposta di legge che è scaturita dalla Commissione si sostiene l'esistenza di due livelli di elezione, una proporzionale e una maggioritaria, che è quella del listino, vorrei capire a che cosa serve il listino, anche se con motivazioni diverse che ha appena enunciato il collega Scano, vorrei sapere a che cosa serve il listino bloccato o con le preferenze quando il premio di maggioranza deve essere spalmato anche sulla parte della competizione elettorale che è più propriamente proporzionale. Ma qui c'è una contraddizione in termini devastante.
Allora qua non si deve individuare quale sistema, come ripartire il premio di maggioranza e quale tipo di legge introdurre in Sardegna. Qui, prioritariamente, avremmo dovuto rimettere in discussione la bontà e l'efficacia del sistema maggioritario che va verso il bipolare, piuttosto che il sistema proporzionale. Qui è un pasticcio, mentre la legge nazionale ha il pregio di mantenere il proporzionale e di considerarlo per tale e di considerare l'aspetto politico del maggioritario sul listino bloccato sì, perché in questo caso è proprio la coalizione che vince che ha l'assegnazione dei seggi in funzione della vittoria e non anche delle preferenze. E non si venga a dire, in maniera paradossale, che chi è eletto nel listino è sottratto alla valutazione del popolo, dell'elettore che non attribuisce ai componenti del listino stesso alcuna preferenza, perché i nomi dei sedici candidati delle coalizioni che si confrontano nel listino sono ben conosciuti e i sedici componenti si applicheranno nella campagna elettorale per portare i voti alla lista alla quale appartengono.
Che senso, dicevo, ha attribuire un premio di maggioranza nel listino bloccato in parte e nel proporzionale per altra parte? E' stato sottolineato che a questo punto, ed io condivido l'affermazione, si avrebbe anche un premio di maggioranza alla parte che ha perso nella competizione politica che è proprio maggioritaria; due poli che si confrontano perché esiste il livello elettorale che ne dà l'espressione e poi chi vince prende nove voti e chi perde ne prende sette? Ma scusate, siamo di fronte a una aberrazione! Se questo è l'interesse di fare una legge sarda, ben venga la legge nazionale che almeno su questo punto è chiara. Qua, nel nome di una legge sarda, si vuole pasticciare, si vogliono portare pasticci a tutela di interessi che non sono certamente quelli della stabilità, ma più propriamente della governabilità, ma che sono interessi di parte, talvolta trasversali che non hanno nulla a che vedere con quello che è il mandato che il consigliere regionale deve svolgere nell'interesse dei sardi.
Per poi parlare del doppio turno che si vuole inserire: a che cosa serve il doppio turno se non a pasticciare una situazione che si vuole mantenere confusa per determinare all'ultimo momento le coalizioni vincenti e anche tradendo il voto popolare che si esprime nel primo turno laddove - è detto anche nella legge - ciascuna coalizione che si presenta deve presentare un programma? Ma come è pensabile ed è possibile che al secondo turno quella coalizione perdente possa aderire e portare i voti a una coalizione che si scontra con la seconda o con la prima, ma che comunque accedono al secondo turno di ballottaggio quando i programmi sono diversi? E' questo il rispetto per il voto popolare?
Ecco perché i motivi di questo emendamento che è soppressivo dell'articolo 1, perché nell'articolo 1, al di là degli enunciati, si nascondono quei pastrocchi che hanno impedito, in questi cinquant'anni di autonomia, di avere classi politiche all'altezza dei loro compiti a soddisfazione delle esigenze delle persone che li hanno eletti e che dovevano da essi più degnamente essere rappresentati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Emanuele Sanna, relatore.
SANNA EMANUELE (D.S.), relatore. Il parere della Commissione non può che essere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sugli emendamenti che sono stati presentati. Chi chiede di intervenire?
MARROCU (D.S.). Non si può fare la discussione. Spissu è intervenuto chiedendo che si discutesse…
PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, scusi, l'onorevole Spissu può essere intervenuto, ma io ho avanzato una proposta all'Aula, e la proposta che io ho avanzato probabilmente non sono riuscito a spiegarla in maniera sufficientemente chiara, in tutti i casi è una proposta che non è stata accolta da tutta l'Aula. Allora stiamo procedendo come normalmente si procede, stiamo seguendo il Regolamento.
Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Il collega Spissu - tra l'altro Corona è venuto qui e mi ha detto "Ma è la stessa proposta" - ha chiesto che si facesse come per tutte le leggi l'illustrazione di tutti gli emendamenti, parere della Commissione e della Giunta sui singoli emendamenti, apertura del dibattito sull'articolo e sugli emendamenti, finito il dibattito si votano uno per uno gli emendamenti. E' avvenuto sempre così, non vedo perché si debba cambiare oggi. Quindi si continua a illustrare tutti gli emendamenti, si chiede il parere della Commissione e della Giunta sui singoli emendamenti e si apre la votazione. E' avvenuto sempre così, per la finanziaria, per tutte le leggi, nessuno chiede di cambiare, non vedo perché la Presidenza debba cambiare.
PRESIDENTE. La proposta che è stata avanzata, vista la complessità dell'articolo, che è composto da 17 commi e da 72 emendamenti, era tesa a illustrare e discutere il complesso dell'articolo 1 separandoli per commi. Questa era la proposta. Se non si vuole procedere in questo senso naturalmente non c'è nessunissima difficoltà a procedere con l'illustrazione dei 72 emendamenti.
Benissimo, non c'è nessuna difficoltà, procediamo in questo senso. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Io dichiaro la mia contrarietà all'ipotesi di procedere accorpando 72 emendamenti riferiti a 17 commi che disciplinano molteplici aspetti della materia elettorale, perché una tale procedura coinciderebbe con la negazione del diritto parlamentare. Credo di essere fra quelli, anzi, lo sono senz'altro, che ancora difendono, perché ci credono, la funzione parlamentare, cioè il confronto, la dialettica anche nelle condizioni più difficili, con le regole date. Noi abbiamo un Regolamento che per molti versi non è adeguato ai tempi, però quello è il Regolamento e quella è la legge interna che vale finché c'è. Un precedente come questo che si vorrebbe adesso introdurre è pericoloso perché in altre circostanze, dove la risorsa regolamentare e parlamentare che oggi usa la destra per ostacolare una legge domani potrebbe essere ritorta contro altri che con ben altre ragioni, e più degne, io reputo, possono usare le risorse regolamentari e parlamentari per ostacolare altre leggi che ritengano sbagliate.
O si riordinano le regole, si fanno altre regole, o finché le regole sono queste si utilizzano. E le regole vanno utilizzate con raziocinio; non esiste una legge o una norma che abbia valore se non è applicabile, e pensare che nel tempo regolamentare di cinque minuti un qualsiasi parlamentare possa intervenire su un articolo complesso di quattordici commi, o anche in dieci minuti, e su 72 emendamenti, non avrebbe la possibilità di dire una parola, non dico un concetto, una parola su ognuna delle proposte emendative. Coinciderebbe questo col negare il diritto parlamentare.
Allora io mi rendo conto, come gli altri colleghi, che siamo di fronte ad una impasse, come dire, a una difficoltà nel procedere, nel senso che si procederà lentamente, però il prezzo che si paga alla pesantezza del procedimento non è quello di negare il diritto parlamentare, il prezzo che si paga alla lentezza nel procedere è il tempo che si impiega. Per cui fin da ieri noi ci siamo permessi dire, di fronte a 400 emendamenti, dei quali ovviamente e legittimamente, aggiungo io, la gran parte sono ostruzionistici, cioè miranti a ritardare l'iter della legge (sono ostruzionistici e legittimamente lo possono essere), il prezzo da pagare è il di più di lavoro. Per cui il Consiglio non dovrà lavorare cinque ore al giorno, ma dovrà lavorare dieci o dodici o quanto riterrà di poter lavorare…
SANNA EMANUELE (D.S.). Come nella finanziaria.
COGODI (R.C.). Come nella fina, esattamente. Sto dicendo esattamente questo. Non è che io voglio oggi negarmi il mio diritto di contestare finché ci sarò e avrò i diritti parlamentari, in altre situazioni che io reputo degne, come voi ritenete oggi degne queste forme di dilazione, di sottolineatura di un concetto, di tentativo di vincere una battaglia utilizzando tutte le armi possibili, legittime sul piano parlamentare, non è che io oggi mi voglio, così, perché converrebbe nella contingenza, se convenisse, privare del diritto. Non voglio privare nessuno, né oggi né altri domani, per cui reputo che il Regolamento debba essere applicato nei modi nei quali sia efficace l'applicazione e ipotizzare un intervento su 72 emendamenti in cinque minuti è impossibile, nega la ratio dell'intervento parlamentare. Per cui ritengo saggia la procedura che si è inaugurata, quella di andare non uno ad uno, che sarebbe anche allora una frantumazione eccessiva, ma ad accorpamenti per materia, per affinità, per Gruppi, mi pare una procedura che sia rispettosa innanzitutto del diritto parlamentare ed anche della necessità di interloquire nel merito appena appena dei diversi istituti o originari nel testo o modificativi negli emendamenti che vengono avanzati alla valutazione, all'attenzione e alla decisione dell'Aula.
Per cui, ciò detto, ritengo si debba procedere nel modo nel quale utilmente e saggiamente il Presidente inizialmente ha delineato, mi pareva anche con un generale consenso, in ogni caso vi è contrarietà a modificare quel tipo di impostazione e nel merito mi riservo di chiedere la parola per dire quelle due cose che possono essere dette in cinque minuti nel merito degli emendamenti presentati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.
SCANO (Gruppo Misto). Anch'io ho apprezzato il suggerimento della Presidenza e condivido gli argomenti esposti testé dal collega Cogodi. Noi applichiamo di solito nell'esame delle leggi il metodo standard, quello collaudato che è chiaro a tutti noi. Da sempre per gli articoli particolarmente complessi si è ritenuto, nel rispetto del Regolamento e anche del buonsenso, di procedere con un sistema un po' più produttivo, quello del comma per comma. Nella discussione, non nella votazione, la votazione è un'altra cosa. Credo che questo debba essere fatto non per tutti gli articoli della legge, probabilmente, perché ci sono articoli che forse hanno nessuno o uno, due, tre emendamenti, ma sicuramente per l'articolo primo, che è il cuore della legge, cioè la legge sta nell'articolo 1, non è che sta da altre parti e che ha poco meno di cento emendamenti. Quindi è un articolo particolarmente complesso, va esaminato secondo me comma per comma, non vorrei che si pensasse di poter fare la legge elettorale, che è una delle leggi fondamentali del sistema e forse anche la più delicata, come se fosse un contributo alle bande musicali, perché se venisse fuori una cosa di questo genere esistono anche contromisure, naturalmente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Voglio ricordare a me stesso ed ai colleghi che il Regolamento si esprime in termini molto molto molto chiari e qua non c'è necessità di andare a ricercare le ratio o altri punti. Intanto si è detto in maniera errata che i termini concessi a ciascun consigliere per intervenire nella discussione generale sono di cinque minuti, perché non sono cinque minuti ma sono dieci, e poi lo strumento per risolvere il problema relativo alla complessità dell'articolo e alla moltitudine degli emendamenti è rappresentato dalla facoltà che il Regolamento concede alla Presidenza di raddoppiare il termine concesso a ciascun interveniente nella discussione dell'articolo e del complesso, quindi l'articolo 78 al secondo comma recita "Ciascun consigliere può intervenire alla discussione sul complesso degli articoli e degli emendamenti per non più di dieci minuti. E' facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.", e questo mi sembra che sia il caso.
L'articolo successivo, l'84, al secondo comma prevede "Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.", quindi il Regolamento non fa riferimento a suddivisioni, accorpamenti, la prassi peraltro ha sempre visto la discussione nei termini in cui si stava incanalando in questo momento, per cui dal punto di vista regolamentare non c'è nessun dubbio e non dobbiamo individuare e scomodare il legislatore di non so quale periodo per andare ad indagare la ratio. Tuttavia è chiaro che se ci fossero atteggiamenti ostruzionistici, la tesi prospettata dal collega Cogodi e dal collega Scano va proprio nella direzione di soddisfare quei tentativi ostruzionistici perché i tempi si dilaterebbero a dismisura. Capisco che non è così, perché atteggiamenti ostruzionistici non ce ne sono da parte di nessuno, se con atteggiamento ostruzionistico si vuole intendere quello di impedire comunque che la legge sia fatta, se il tentativo ostruzionistico è quello di far comprendere agli altri la forza delle proprie ragioni per non approvare un testo di legge non condiviso ecco che gli strumenti regolamentari trovano legittima accoglienza nel dibattito per ritardare anche i tempi affinché si arrivi ad una soluzione che soddisfi la parte politica che la sostiene.
Quindi il Regolamento è chiarissimo, la Presidenza sta ben facendo, comunque, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, se si vogliono allungare i tempi con le proposte fatte dai colleghi Cogodi e Scano, noi non abbiamo nessuna difficoltà ad accedere anche a questa tesi.
PRESIDENTE. Chiedo scusa all'onorevole Corda e all'onorevole Gian Valerio Sanna.
SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Perché sta aprendo un dibattito?
PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Sanna, questa Presidenza è pienamente consapevole di quello che sta avvenendo, quindi può anche fare a meno dei suoi suggerimenti. Mi scusi, ma insomma io non voglio aprire nessun tipo di dibattito, infatti ho chiesto scusa all'onorevole Corda e all'onorevole Gian Valerio Sanna se non darò loro la parola, per dire che mi pare che in relazione alla proposta avanzata da questa Presidenza non vi sia una unanimità di vedute nell'Aula, quindi procediamo col metodo classico. Quindi, diamo la parola a chi ha presentato gli emendamenti per illustrare tutti e 72 gli emendamenti presentati all'articolo 1 nell'ordine di presentazione e alla fine chiederemo i pareri ed apriremo la discussione generale sull'articolo e sugli emendamenti, come sempre si è proceduto.
(Interruzione del consigliere Corda)
PRESIDENTE. Onorevole Corda, le ho chiesto scusa, lei interverrà nel momento...
(Interruzione del consigliere Corda)
PRESIDENTE. No, no, no. Ha deciso questa Presidenza, non c'è unanimità di vedute.
CORDA (Gruppo Misto). Lei, Presidente, aveva deciso una cosa e poi un'altra cosa.
Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato del disegno di legge: "Norme sull'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e disciplina del referendum regionale" (245/Stat/A) e delle proposte di legge Floris - Tunis - Businco: "Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna" (350/Stat/A), Onida: "Elezione del Consiglio regionale, forma di governo, (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale) e partecipazione degli emigrati al voto" (362/Stat/A), Scano - Dettori - Pacifico - Pinna: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e modifica della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni" (379/Stat/A), Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis: "Disciplina della forma di governo della Regione ed elezione del Consiglio regionale della Sardegna" (380/Stat/A), Spissu - Calledda - Cugini - Demuru - Falconi - Lai - Marrocu - Morittu - Orru' - Pirisi - Pusceddu - Sanna Alberto - Sanna Emanuele - Sanna Salvatore: "Elezione del Presidente della Regione sarda e del Consiglio regionale" (392/Stat/A), Capelli - Cappai - Piana - Randazzo: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" (396/Stat/A)
PRESIDENTE. Onorevole Corda, mi scusi, io ho semplicemente avanzato una proposta, non ho deciso nulla; ho avanzato una proposta che non è stata unanimemente accolta dall'Aula, quindi credo che sia opportuno tornare al metodo classico conosciuto che è stato richiamato testé dall'onorevole Balletto, quindi procediamo con l'illustrazione degli emendamenti e poi andremo avanti con l'acquisizione dei pareri e con la discussione generale sull'articolo e sugli emendamenti. Quindi, abbiamo illustrato gli emendamenti 18, 58 e 228 che sono soppressivi totali, passiamo all'emendamento soppressivo parziale 163, primo firmatario l'onorevole Licandro.
Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Sull'emendamento 163 soppressivo dell'articolo del primo comma dell'articolo 1 sostanzialmente non si avrebbe niente da aggiungere rispetto a quanto è stato detto per l'emendamento 228 che proponeva la soppressione dell'intero articolo, perché per quanto ci riguarda sull'affermazione di principio contenuto nell'articolo 1 che poi non fa niente di più e niente di meno che riprendere le indicazioni contenute nel nostro statuto, però l'emendamento è stato proposto proprio perché su di esso si reggono almeno in parte, almeno la maggior parte di essi i successivi commi dal numero 2 al numero 17.
È chiaro che nel momento in cui questo emendamento dovesse essere accolto sorgono problemi di legittima sopravvivenza dei successivi commi, e quindi la finalità dell'emendamento non è tanto quello di sopprimere il comma 1 sul quale - ripeto - in materia di condivisione dei principi nulla quaestio e nessuna obiezione da parte nostra, ma è ovviamente il nostro dissenso su tutti i commi che adesso si ricollegano perché a quell'affermazione di principio fanno riferimento, talvolta in misura molto sporadica, in maniera appropriata, ma il più delle volte in maniera assolutamente negativa perché ne sminuiscono completamente la portata e l'impianto, ecco le ragioni di questo emendamento.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 59 ha facoltà di parlare il consigliere SCANO.
SCANO (Gruppo Misto). Brevemente, il senso dell'emendamento è chiaro, nel senso che se si sopprimono le parole "ed in un collegio regionale" rimane, diciamo, la sola dimensione dei collegi provinciali. Io ho presentato questo emendamento non perché sia contrario al collegio regionale, ma per due motivi, il primo per poter ricordare che il collegio regionale non è indispensabile, si può farne a meno; secondo, perché se lo si introduce deve servire all'attribuzione del premio di maggioranza, altrimenti non capirei a cosa serve il collegio regionale. Perché non è indispensabile? Beh, non è indispensabile perché con l'elezione diretta, come ho già avuto modo di ricordare precedentemente, con la forma di governo che possiamo sintetizzare nel simul stabunt simul carent, si può tranquillamente avere un sistema semplice, lineare, funzionante, esistendo i soli collegi provinciali attribuendo il premio di maggioranza. Se si ritiene che sia utile avere il collegio regionale, perché si correggono gli effetti in parte della preferenza unica, perché si rende il sistema più elastico, perché si dà più gioco al sistema, tutte cose che naturalmente comprendiamo e delle quali può essere apprezzata l'importanza, allora però il collegio regionale deve essere utilizzato per l'attribuzione del premio di maggioranza. Allora avremo: elezione diretta, forma di governo richiamata, collegi provinciali proporzionali e premio di maggioranza attribuito nel collegio regionale. Questo è un sistema semplice, non un ibrido, non un pasticcio come quello delineato nell'attuale articolo 1. Poi, il premio di maggioranza può essere attribuito naturalmente secondo modalità diverse, può essere 10 a 6 se è un premio di maggioranza molto esile, secondo me troppo, può essere 11 a 5, può essere 12 a 4, quello che è, e il resto dei seggi vanno attribuiti proporzionalmente alle altre liste, perché attribuire il premio di maggioranza a chi vince e il secondo premio di maggioranza a chi perde è solo un modo per dire: "Facciamo un patto fra di noi" le establishment dell'uno e dell'altro polo rimane comunque in Consiglio, il fatto che vinca o l'uno o l'altro è un fatto diciamo residuale, ma si assicura la sopravvivenza. Ecco perché io parlo di sistema blindato, di sistema blindato sulle convenienze degli attuali gruppi dirigenti. Credo invece che dobbiamo avere il coraggio, l'intelligenza per fare una legge più semplice, più lineare dove se si introduce il collegio regionale si sa perché cosa viene introdotto e serva a qualcosa, dove nei collegi provinciali si va col sistema proporzionale, e un sistema che sia tagliato non sulle convenienze dei gruppi di comando dei poli, ma che sia tagliato invece sulle effettive esigenze della collettività.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare il consigliere Pisano.
PISANO (Rif. Sardi-U.D.R.). Presidente, l'emendamento che è stato presentato a firma dei consiglieri regionali aderenti al Gruppo di Riformatori sardi naturalmente è una riproposizione di un emendamento che era stato bocciato in Commissione autonomia e vuole, così come è la funzione dell'articolo 1, statuire il principio del riconoscimento del dritto di voto a favore degli emigrati sardi canalizzato dentro appunto il collegio unico estero, e allo stesso tempo il diritto di rappresentanza degli emigrati sardi con una riserva appunto di seggi elettorali agli emigrati stessi.
La funzione dell'articolo 1 è stato detto bene, è una funzione appunto di enunciazione dei principi dell'intera legge elettorale e quindi noi riteniamo che siano anche di modulazione questi emendamenti rispetto all'intero altro seguito degli articoli che lo compongono, questo significa che il risultato e l'esito di questi emendamenti riferiti all'articolo 1 ci rendiamo conto che faranno cadere o non cadere un insieme di emendamenti successivi che sono riferiti agli articoli pure successivi. Noi, con la riformulazione di questo emendamento naturalmente riteniamo di restituire un po' di giustizia agli emigrati sardi e di riuscire anche a normalizzare il comportamento di questo consesso legislativo a quello che già ha fatto il legislatore nazionale, introducendo una legge nazionale che già riconosce questo principio e che già istituisce quindi un collegio unico estero a favore degli emigrati, non riusciamo a capire la logicità che altrimenti governerebbe l'impostazione di questa legge elettorale se noi in analogia non facessimo quanto ha saputo fare appunto il legislatore parlamentare.
Non possiamo non riconoscere questo diritto di rappresentanza e di voto all'interno del collegio unico estero. La formulazione dell'emendamento è semplice e schematico proprio perché insieme agli otto collegi provinciali e insieme al collegio regionale va integrata la presenza di un collegio unico estero. Il meccanismo di votazione sarà poi illustrato nei successivi emendamenti e sarà analogo a quello che già il legislatore nazionale ha previsto, cioè la possibilità di una espressione del voto, anche per corrispondenza, con il meccanismo già messo in piedi e già in moto tra l'altro che consentirà, fin dalla prossima tornata del rinnovo del Parlamento italiano, il riconoscimento di diciotto seggi parlamentari a favore degli emigrati. Noi crediamo che davvero non solo a parole il patrimonio dell'emigrazione sarda debba essere enunciato e dichiarato. Riteniamo che debba, in maniera concreta, in sostanza essere perseguita ed il momento giusto è quello riferito alla discussione della legge elettorale. Abbiamo riformulato questa ipotesi in adesione anche a quella che è stata già una proposta di legge, presentata oltre un anno fa, e che purtroppo ancora non è stata discussa dalla Commissione autonomia e che in introduceva appunto questo principio.
Il riconoscimento del diritto di voto attraverso il collego unico estero, e la riserva di tre seggi di questi ottanta assegnati al Consiglio, penso che significhino un sacrificio minimo rispetto a quello che, invece, è il principio nobile di riconoscere questo patrimonio non solo a parole; e significa anche un arricchimento sicuramente, quello di poter un domani avere seduti in questi banchi tre consiglieri regionali che rappresentino a tutti gli effetti il mondo dell'emigrazione.
Nei successivi emendamenti noi abbiamo infatti indicato che la possibilità di candidatura all'interno di questo collegio unico estero possa essere unicamente riservata a chi da almeno cinque anni è emigrato, o figlio di emigrato, e risieda naturalmente all'estero, iscritto nelle liste dell'AIRE che sono le liste relative all'anagrafe degli emigrati, residente naturalmente all'estero.
Credo che la descrizione dell'emendamento non richieda in questa fase ulteriori precisazioni e quindi, in coerenza anche con quanto hanno dichiarato, debbo dire tutti i partiti che in questo consesso siedono, chiediamo appunto che venga approvato e si restituisca finalmente dignità al patrimonio che l'emigrazione rappresenta.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 145 ha facoltà di parlare il consigliere Giovannelli.
GIOVANNELLI (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, l'emendamento 145 è un emendamento sostitutivo parziale del comma 1 dell'articolo 1; come Gruppo di Forza Italia noi abbiamo presentato diversi emendamenti soppressivi dei singoli articoli e abbiamo dovuto presentare, abbiamo voluto presentare anche degli emendamenti specifici soppressivi di ciascun comma in quanto riteniamo che ciascun comma presenti appunto delle situazioni che debbano essere corrette o sostanzialmente modificate.
In questo caso il Gruppo di Forza Italia già in prima Commissione ha sostenuto l'esigenza di vedere affermato il diritto di rappresentanza dei nostri corregionali emigrati, e abbiamo votato in Commissione l'emendamento che consentiva questo.
Abbiamo presentato diversi emendamenti tecnici che poi illustreremo durante la fase successiva dell'illustrazione degli emendamenti, e di fatto questo del 145 interviene a livello sostitutivo nel punto in cui si afferma che, unitamente all'istituzione di un collegio regionale e provinciale, viene altresì introdotta l'istituzione di un collegio unico elettorale estero.
Le motivazioni per quanto riguarda questo aspetto sono assolutamente chiare, poi se mai ritorneremo nel proseguo per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Per cui l'emendamento 145 è finalizzato ad intervenire con una sostituzione nel termine in cui si afferma la necessità di istituire il collego unico elettorale estero.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 60 ha facoltà di parlare il consigliere Scano.
SCANO (Gruppo Misto). Due parole per dire che la questione degli emigrati non è una questione dei Riformatori, che pure hanno fatto bene a sollevare questa questione e a puntarvi molto nella loro battaglia politica, non è una questione di parte, è una questione che dovrebbe avere da parte del Consiglio la capacità di compiere un atto, da parte dell'intero Consiglio, di apertura e di sensibilità. C'è come è noto un vincolo statutario che non consente il voto a coloro che abbiano trasferito la residenza in un altro comune italiano, c'è invece la possibilità, esiste la possibilità di votare e di candidarsi per coloro che siano residenti all'estero, ma che siano iscritti all'AIRE o chiedano, avendone i requisiti, di esservi iscritti.
Io credo che questo ci dia la possibilità, dal punto di vista giuridico, di compiere legittimamente quell'atto di sensibilità di cui parlavo prima. Il legislatore nazionale per la sua parte l'ha compiuto per quanto riguarda le elezioni generali, le elezioni politiche, prevedendo il collegio estero. Io credo che noi dovremmo, potremmo, sarebbe utile compiere un atto di questo genere prevedendo il collegio estero e simultaneamente una riserva ragionevole di posti. Io non credo, sarebbe irrealistico proporre una riserva vasta e forse anche non giusto, ma una riserva di tre posti, per esempio i tre seggi, potrebbe essere utilmente stabilito.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 162 ha facoltà di parlare il consigliere Corona.
CORONA (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, l'emendamento recita che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio regionale. Ecco, questo tipo di formulazione secondo noi prelude a quello che viene poi detto negli altri commi dell'articolato in cui si esplicita poi il voto congiunto.
Noi abbiamo detto che siamo contrari al voto congiunto per diverse motivazioni. La primo è il fatto che pensiamo che il Presidente dei sardi, il sindaco della Sardegna deve essere eletto direttamente, senza nessun altro legame, e debba essere eletto direttamente dai sardi. E infatti nell'articolato poi della legge si dice che i voti dati al Presidente si sommano anche ai voti nelle liste provinciali date con il proporzionale sulle liste provinciali. Per questo motivo noi pensiamo che la formulazione di questo emendamento debba essere cassata e chiediamo la sua abrogazione.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 161 ha facoltà di parlare il consigliere Lombardo.
LOMBARDO (F.I. Sardegna). L'emendamento numero 161 propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1, in quanto prevede esclusivamente la presenza di candidati di entrambi i sessi. Come ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale noi non vogliamo che la modifica dell'articolo 51 della Costituzione rimanga una mera dichiarazione di principio. Noi vogliamo che si affermi con concreti atti legislativi il principio di parità, nella sostanza e non solo nella forma. Per questo abbiamo presentato con le colleghe Dettori, Pilo e Sanna degli emendamenti che facciano sì che appunto il principio di parità venga affermato.
Come abbiamo avuto già modo di dire in sede di discussione generale noi siamo contro la politica delle quote, una politica che non condividiamo perchè non rispetta la dignità delle persone, la rifiutiamo come donne. Noi vogliamo una legislazione paritaria. Per questo chiediamo che le donne vengano inserite nelle liste elettorali per il 50 per cento in pari numero con gli uomini con l'alternanza della candidatura uomo-donna. Quindi è necessario intervenire sulla legge elettorale, sulla legge elettorale e regionale.
La questione della parità nella rappresentanza non deve essere riduttivamente concepita come una forma di contrapposizione o competizione fra generi. Ho già avuto modo di dire che rappresenta un presupposto della democrazia, non è un problema delle donne, ma è un problema della democrazia del nostro paese. E promuovere la presenza delle donne nelle istituzioni vuol dire riaffermare la credibilità della democrazia, soprattutto in un momento come questo di grande disaffezione nei confronti della politica e delle istituzioni.
Noi siamo fermamente convinte che la presenza femminile non solo nelle istituzioni, ma anche nel mondo del lavoro, nel mondo sindacale, nel mondo professionale sia fondamentale per il contributo in termini diversi che le donne possono per l'appunto portare.
E non si tratta più di superare un gap tra le competenze delle donne, le capacità delle donne e i compiti istituzionali, noi dobbiamo modificare una cultura prevalente che vede la politica come un universo esclusivamente maschile. Dobbiamo superare un gap che esiste tra realtà e politica, tra società e istituzioni. Noi siamo fermamente convinte della battaglia che stiamo portando avanti, una battaglia cui hanno aderito molte persone e abbiamo presentato proprio stamattina la petizione popolare per la quale abbiamo ricevuto numerosi consensi sia da parte di uomini che di donne che hanno capito questa battaglia di democrazia, che è una battaglia anche di civiltà perchè sia chiaro, perchè forse molti in quest'Aula non hanno capito, che noi non vogliamo un trattamento privilegiato, noi non chiediamo la certezza del risultato, noi chiediamo la parità di accesso, noi chiediamo le stesse opportunità, vogliamo godere come gli uomini del diritto politico all'elettorato passivo. Per cui abbiamo presentato questi emendamenti che vanno su questa linea.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare la consigliera Dettori.
DETTORI (Gruppo Misto). L'emendamento 15 è ritirato. Abbiamo presentato emendamenti successivi che rendano più chiara la parità di accesso alle liste elettorali. Quindi ne riparliamo dopo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.-Sardegna). Volevo capire qual era l'emendamento ritirato dalla collega Dettori.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 15.
Uno dei presentatori dell'emendamento numero 133 ha facoltà di illustrarlo.
SPISSU (D.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 143 ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). L'emendamento 143 sostanzialmente ripropone la stessa questione già rappresentata nell'emendamento che ha illustrato poc'anzi la collega Lombardo, il 133 che si è dato per illustrato e quello della collega Dettori che è stato ritirato.
Noi riteniamo che sia giunto finalmente il momento che sia data la facoltà alle donne di accedere all'elettorato passivo in maniera concreta e che non rimanga, come spesso è avvenuto in passato, una mera enunciazione che al lato pratico poi non ha trovato effettivo riscontro. Perchè sostenere che deve essere consentita la parità di accesso e poi nelle liste, chi più e chi meno, individuare e trovare i componenti di sesso diverso estremamente sbilanciato nella direzione del sesso maschile, di fatto impedisce quella parità che è nelle cose, che è nella maturità della democrazia avanzata quale è o dovrebbe essere, mi si passi il termine, all'alba del terzo millennio.
Da qui l'esigenza che sia stabilita in norma la partecipazione paritaria con l'indicazione della percentuale, quindi con l'indicazione di un rapporto di composizione con riferimento al numero di candidati che sono presenti in ciascuna lista.
Credo che questo rappresenti veramente un momento degno ed alto delle istituzioni, passare da enunciati meramente teorici, che nella pratica non trovavano assolutamente accoglienza né soddisfazione, basti dare uno sguardo intorno per verificare come in questa legislatura le componenti di sesso femminile siano pochissime unità, perchè se non sbaglio ed è difficile sbagliare, al di là delle due colleghe di Gruppo, la collega Lombardo e la collega Pilo, la collega Dettori dei D.S, e la collega Noemi Sanna di Alleanza Nazionale, il gentil sesso è rappresentato solamente da quattro persone, quattro persone su ottanta vuole esattamente significare il cinque per cento.
Ecco che con l'accesso veramente, ma veramente garantito in misura paritaria, io credo che il sesso femminile maturo, all'avanguardia, non secondo a nessuno per capacità, per intuito, per impegno nel lavoro abbia l'effettiva possibilità, così come è avvenuto in tanti altri settori della vita sociale, anche nella politica di affermarsi e di dare quel contributo che dal punto di vista personale, anche dell'essere donna, può essere dato in aggiunta a quanto sino adesso e talvolta anche male la predominanza del sesso maschile ha fatto.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 317 ha facoltà di illustrarlo.
CORONA (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 93 ha facoltà di illustrarlo.
SANNA Gian Valerio (La Margherita-D.L.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 92 invito i colleghi a prendere nota che nel testo all'articolo 1 comma 3 è da intendere: "All'articolo 1 comma 5".
Per illustrare l'emendamento numero 92 ha facoltà di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari - P.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Si dà per illustrato con la correzione che ho ricordato.
Per illustrare l'emendamento numero 118 ha facoltà di parlare il consigliere Spissu.
SPISSU (D.S.). L'emendamento numero 118 si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Consigliere Dettori per illustrare l'emendamento numero 378.
DETTORI (Gruppo Misto). Credo che non sia assolutamente inutile ribadire le ragioni per cui stiamo presentando questi emendamenti, anche perchè ho visto che successivamente è stato presentato un emendamento che qualcuno mi ha detto dovrebbe essere una sorta di norma di salvaguardia, cioè come dire "tanto quelli glieli bocciamo, vediamo se ne approviamo un altro in cui è previsto che nelle liste elettorali siano presenti due terzi di uno o dell'altro sesso". Quindi, significa che la volontà, neanche tanto nascosta, ma d'altronde mi sembra molto evidente, sia quella di non volerne sentirne le ragioni.
Allora io voglio partire dal fatto che noi siamo tenuti ad applicare una riforma costituzionale e che tutte le altre considerazioni fin qua svolte sono solo un corollario a ciò che, invece, dovrebbe essere fatto e cioè che siamo al sessantottesimo posto nel mondo come rappresentanza di genere, nel senso che come è stato più volte scritto e detto gli stati dell'Africa sono avanti a noi come numero di donne che siedono nei loro Parlamenti, e quando citiamo gli stati dell'Africa non intendiamo perchè abbiamo rispetto all'Africa un atteggiamento colonialista, ma piuttosto perchè spesso questi stati si sono affacciati alle democrazie in questi ultimi anni e quindi hanno fatto un percorso molto più forte e più veloce del nostro e invece noi stiamo facendo come i gamberi, stiamo tornando indietro. Ed allora la Costituzione italiana è stata modificata due volte, l'articolo 117 del titolo quinto, in cui dice che le regioni sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale sono tenute a presentare leggi perchè possano essere considerate costituzionali, in cui sia prevista la presenza dei due generi.
L'articolo 51 della prima parte della costituzione, quindi quella sui diritti generali dei cittadini e delle cittadine italiane, dice che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge e viene aggiunto questo comma "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne". Non era mai stato scritto nella prima parte della Costituzione in modo così esplicito ancorché molti costituzionalisti sostengano che l'articolo 3 della costituzione sia già sufficientemente forte per dire che non vi deve essere nessuna discriminazione legata al sesso. Evidentemente, anche i costituzionalisti si sono resi conto che l'atteggiamento discriminatorio e francamente maschilista portava a dover modificare la costituzione per fare sì che questo fosse evidentemente più chiaro. Allora l'emendamento che proponiamo dice che nei collegi provinciali sono ammessi le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi e che siano collegate con la lista regionale, e questo mi pare che sia stato, come dire, il cappello a ciò che qui è stato molto bene ribadito dal collega Scano e da altri e che quindi in questo momento non ci voglio tornare. Le liste sono presentate nel collegio regionale anche congiuntamente, esclusivamente da gruppi, partiti eccetera, ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento che contenga…, cioè dalla presenza paritaria delle donne e degli uomini. Abbiamo anche detto che i candidati dell'uno e dell'altro sesso devono essere presentati in modo alternato e che nelle liste provinciali, è questo che voglio sottolineare, i candidati di un sesso non può eccedere di oltre un'unità quella dei candidati dell'altro sesso. Perchè questo? Perchè qualora, così come accade in alcuni collegi, come quello del Sulcis e di Nuoro i candidati sono in numero dispari, pertanto è necessario che sia chiarito che se sono sette i candidati devono essere quattro di un sesso e tre di un altro o naturalmente indifferentemente uomini e donne. Allora perchè noi vorremo che venissero approvati gli emendamenti per una legislazione paritaria? Perchè siamo, così come ha appena detto e ribadito la collega Lombardo, assolutamente contrari alle quote, perchè queste sì sono da riserva indiana come qualcuno ha malevolmente sostenuto in quest'Aula, ed è proprio per questo che noi siamo contrari alle quote, perchè riteniamo che la legislazione paritaria ponga sul piano formale e sostanziale la questione della rappresentanza in modo totalmente diverso. La parità attiene ad entrambi i sessi e non avvantaggia nessuno dei due in modo particolare. Perchè quando si parla di cittadinanza politica non può essere questa una cittadinanza politica per cui le donne elette rappresentano solo le donne e gli uomini eletti rappresentano solo gli uomini e quindi il tema della cittadinanza politica da un punto di vista dei due generi è la prima questione che dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontarla nel senso che in generale e che entrambi i sessi rappresentano tutto l'elettorato. E questo principio non può essere rappresentato dalla politica delle quote, ma questo principio può essere solo e esclusivamente rappresentato da una legislazione paritaria quale quella che noi vorremo venisse approvata da quest'Aula. E ci piacerebbe che i colleghi provassero a ragionare, a dialogare con noi, anche l'Assessore che parla col collega Marrocu dovrebbe provare ad ascoltare, perchè naturalmente questo fosse comprensibile anche a loro, ne dubito perchè le letture probabilmente non sono molte, rispetto a questa materia naturalmente, ma credo necessaria una forma di rispetto per capire le ragioni degli altri, e l'ascolto è il principale rispetto che si possa avere per chi parla di una questione che è ostica ai più e che soprattutto viene contrastata a priori. Perchè viene contrastata a priori? Perchè in realtà noi capiamo molto bene, che candidare il 50 per cento delle donne vuole dire togliere il 40 per cento, anzi il 48 per cento degli uomini. Quindi noi capiamo anche le ragioni dei colleghi che sono, in qualche modo, ostici, che in qualche modo contrastano questa norma, perchè capiamo bene che significa non candidare la metà dei colleghi che sono qua presenti.
Bene, allora diciamolo chiaramente che è un problema che attiene al proprio posto nelle liste. Ed allora questo sarebbe più comprensibile. Io chiedo ai colleghi che ragionino con noi, poi può essere che ci convincano che una legislazione paritaria non va bene per la Sardegna, ma ci devono convincere di questo. Intanto noi siamo fermamente convinte che il dettato costituzionale e la ragionevolezza e una democrazia sostanziale piuttosto che una democrazia di facciata siano assolutamente necessarie. Colleghi io comprendo che non siano argomenti che vogliate neanche sentire e guardate mi costa molto intervenire con un chiacchiericcio fatto volutamente perchè questo vuole significare che è un argomento non solo che non interessa, ma che è ritenuto superato dal fatto che questi emendamenti verranno bocciati. Perchè questa è la verità. Allora i colleghi intervengano a dirci per quale motivo non va bene, per quale motivo nella sostanza non va bene, per quale motivo e per quali argomentazioni non va bene una legislazione paritaria ma va bene una legislazione di quote di riserva indiana. Ce lo spieghino! Allora se ci convincete lo accettiamo. Ma siccome qua i colleghi si sono espressi contro le riserve indiane e contro le quote, allora noi gli proponiamo un altro metodo, che è quello della libera scelta fra il 50 per cento di candidate donne e il 50 per cento di candidati uomini. Grazie.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Scano per illustrare l'emendamento numero 61.
SCANO (Gruppo Misto). L'emendamento 61 riguarda una questione non di primo piano ma tuttavia importante, ed è conseguente all'introduzione nel dibattito sulla legge elettorale della tematica degli emigrati e del collegio estero. Infatti l'emendamento si propone semplicemente di ricordare che qual ora venga istituito il collegio estero, come io auspico, sarebbe fortemente opportuno applicare al collegio estero le norme previste, da una parte per l'obbligo di collegamento con la lista regionale, in modo che il collegio estero sia sì un collegio estero con una riserva, ma non sia estraneo alla dinamica politico elettorale complessiva, anzi ne faccia parte integrante, ed anche l'applicazione della norma relativa alla parità di accesso per i due sessi, che evidentemente dai presentatori di questo emendamento viene accolto.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare l'emendamento numero 160.
LA SPISA (F.I. - Sardegna). L'emendamento 160 è un emendamento soppressivo dell'intero comma quattro. Si tratta di una richiesta di soppressione a mio parere ampiamente giustificabile e, se tutto il Consiglio ragionasse appena, credo anche condivisibile, nonostante la portata di questo comma quattro sembrerebbe addirittura, nell'intenzione di alcuni esponenti di Gruppi consiliari che hanno sostenuto e stanno sostenendo questo progetto di legge, vogliano addirittura andare oltre il significato di questo comma quarto. Dev'essere chiaro innanzitutto qual è il senso. Nel comma tre - come avete letto - si prevede che siano ammesse nei collegi provinciali liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi; il senso di questo comma è chiarissimo: l'obiettivo è quello di scoraggiare, di evitare la presentazione di liste che non abbiano una sufficiente rappresentatività a livello regionale, lo scopo evidente è quello di superare, pur nel rispetto del pluralismo, una eccessiva frammentazione per consentire che le forze politiche che si presentano per l'elezione del Consiglio regionale abbiano una rappresentatività vasta in tutto il territorio.
Il comma quarto tende invece a stemperare notevolmente il limite posto nel comma terzo perché si prevederebbe che sia la non ammissione, ma sia la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporti la decadenza delle liste presentate dallo stesso partito o gruppo politico negli altri colleghi provinciali. Io credo che si possa anche capire, si possa anche giustificare con una certa logica, un senso logico comprensibile quanto meno, che la mancata decadenza, il prevedere la non automatica decadenza, sia presa in considerazione e sanzionata dalla legge nel caso della non ammissione di una lista, perché una non ammissione può capitare anche - potremo dire - per vizi formali o per un qualunque motivo che ha impedito una certa forza politica presente in tutto il territorio, di presentare una lista in un collegio. Ma il principio è chiaramente esteso alla mancata presentazione di una lista, ovviamente con il limite che la mancata presentazione non superi un quarto dei collegi, quindi si tratterebbe quanto meno di due collegi, di due circoscrizioni provinciali; ed è già un limite abbastanza alto che evidentemente non favorisce la tendenza, ben precisata nel comma terzo, di favorire la presentazione di liste che siano presenti su tutto il territorio regionale. Ma la cosa preoccupa ancora di più ed è per questo che noi proponiamo la soppressione dell'intero comma, preoccupa perché a sostegno della nostra richiesta di soppressione si aggiunge la preoccupazione nel vedere che sia nell'emendamento 62 sia nell'emendamento 119 invece si propone un emendamento modificativo che estende addirittura la possibilità di eccezione per quelle liste che non abbiano presentato o siano state dichiarate non ammissibili, addirittura per il 50 per cento dei collegi provinciali, estendendo ancora di più la possibilità di una frammentazione nella presentazione delle liste e quindi in qualche modo sostenendo quello che è, se vogliamo ragionare fino in fondo sulla questione, un orientamento che sta emergendo sempre di più, un orientamento culturale e politico che si sta manifestando in questo periodo con una forza di argomentazioni, e potremo dire anche con una ben riuscita capacità di presa sull'opinione pubblica, che cioè porta a rappresentare sempre di più ciò che viene dai partiti, ciò che viene dal sistema politico che è quotidianamente e sistematicamente impegnato nella rappresentanza degli interessi diffusi e generali nelle istituzioni pubbliche, un giudizio assolutamente negativo di quello che i partiti, di quello che le rappresentanze politiche tradizionali oggi sono capaci di rappresentare, a favore di espressioni sociali che in qualche modo si rappresentano all'opinione pubblica come un'espressione di impegno politico, di protesta nei confronti del sistema politico tradizionale e che quindi tende in qualche modo ad essere presente, anche facendo leva su interessi particolari, su interessi specifici di settore o su interessi specifici di territorio. L'approvazione di questo comma favorirà sempre di più la presentazione di liste che hanno un radicamento non tanto per concezioni culturali ideali della politica, ma sempre di più per interessi particolari che possono pescare o su motivazioni di settore, legittime per carità, ma che in questo modo tenderanno sempre di più ad una tendenza centrifuga, una tendenza che sempre di più porta a unificare verso la difesa di interessi generali che siano validi per tutto il territorio, per tutti i settori economici, sociali, che tendono legittimamente ad aspirare ad una rappresentanza nella massima Assemblea rappresentativa del popolo sardo e che porteranno invece ad una tendenza alla difesa di interessi particolari, settoriali o territoriali. È per questo che noi proponiamo la soppressione del comma quarto ed è per questo che evidentemente, a maggior ragione, ci dichiareremo contrari all'approvazione degli emendamenti modificativi numero 62 e numero 119, che acuirebbero ancora di più l'effetto devastante e negativo del comma 4, che noi chiediamo all'Assemblea responsabilmente di sopprimere.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 62 ha facoltà di illustrarlo.
SCANO (Gruppo Misto). Io vorrei richiamare un attimo l'attenzione dei colleghi, perché questa questione è delicata. Mi fa piacere che i colleghi Orrù e Spissu l'abbiano ripresa con un emendamento, mi pare, identico. La dico in questo modo: se nella legge che disciplina l'elezione del Parlamento nazionale ci fossero delle norme come il comma 3 e il comma 4 di questa legge, non si potrebbero presentare alle elezioni, per esempio, la Volkspartei o, per venire a una cosa più vicina a noi, il Partito Sardo d'Azione. Cioè io considero le norme contenute nei commi 3 e 4 illiberali e non avrei quindi nemmeno bisogno di andare oltre, le considero antidemocratiche.
La formulazione del terzo comma è drastica, cioè devi presentarti in tutti i collegi con quel simbolo. E perché mai? Il comma 4 alleggerisce un po', dice: ma se ti dimentichi di presentarlo o non ce la fai o viene giudicata irregolare, purché non superi un quarto dei collegi va bene, ma il principio è lo stesso del terzo comma. A dire la verità anche l'emendamento rientra nello stesso principio, perché dire "sostituiamo metà a un quarto" non sana la questione. Io ho cercato semplicemente con l'emendamento, portandolo da un quarto alla metà, di attenuare gli effetti negativi di un impianto di questo genere. Ma perché vedere come frantumazione la presentazione alle elezioni di soggetti locali, quando rientrino, col collegamento alla lista regionale, nelle opzioni politiche generali? Io non vorrei che qui - non so se c'è il segretario del P.S. d'Az. - votassimo persino (non per cattiva coscienza, magari per distrazione) su norme che sanciscono l'inesistenza, sul piano del principio, delle forze politiche magari di cui si fa parte, che può accadere anche questo. Dove sta la frantumazione, se c'è in Ogliastra e solo in Ogliastra una lista nel collegio provinciale dell'Ogliastra che appoggia la candidatura di Pinco Pallino alle elezioni regionali? Non c'è frantumazione, non si lede la governabilità, non si lede la stabilità, non si lede la democrazia, si dà la possibilità di concorrere, esattamente come succede per la Volkspartei e per il Partito Sardo d'Azione alla formazione…, adesso sto naturalmente semplificando perché ci sono i collegi uninominali e così via, ma anche i collegi uninominali devono essere collegati, quindi la logica è la stessa.
Io credo che il comma terzo vada cancellato, ripeto, perché è antidemocratico, perché è illiberale e secondo me non abbiamo a sufficienza ragionato, né nella Commissione né qui, su questo punto.
Vedete, su materie come la legge elettorale la distrazione è una pessima consigliera perché stiamo parlando di diritti fondamentali, sia per quanto riguarda l'elettorato attivo sia per quanto riguarda l'elettorato passivo. Allora l'emendamento 62, come il successivo emendamento 119, limitano, però la cosa migliore sarebbe, dal mio punto di vista, non portare da un quarto alla metà, ma semplicemente sopprimere il comma terzo e conseguentemente il comma quarto.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 119 ha facoltà di illustrarlo.
ORRU' (D.S.). Brevemente, anche perché mi riconosco nelle argomentazioni che il collega Scano ha esposto poc'anzi, tanto più che l'emendamento è simile, se non uguale.
Vorrei ricordare, se mi consente, al collega La Spisa che i principi costituzionali a cui si ispira, a cui si richiama per altro questo articolo al comma 1, sono due, non è uno, non è rappresentato da uno solo, cioè non tutto deve tendere solo ed esclusivamente a salvaguardare la stabilità, occorre certamente adottare uno strumento di legge che garantisca questo principio, però non si può fare a meno dell'altro, che è quello della rappresentatività, cioè la rappresentanza più fedele possibile della nostra Regione, più fedele e più democratica. Allora io non vedo che tipo di contraddizione vi possa essere. Per altro, dare la possibilità e l'opportunità a una formazione politica di non essere obbligatoriamente presente in tutte le otto circoscrizioni provinciali, credo che sia un diritto; per sancirlo del tutto bisognerebbe dare la possibilità, appunto, che possa essere presentata una singola espressione, quindi una singola lista, in una sola circoscrizione. Questa è l'esasperazione di questo principio.
Noi, con questo emendamento, intendiamo proporre un correttivo, cioè non scadere nel localismo, stiamo parlando di una nostra regione unitaria, non stiamo parlando di uno Stato che si compone poi di proprie specificità, autonomiste come si suol dire, cioè non è la stessa cosa del panorama nazionale. Quindi io penso, noi pensiamo che l'elemento che si introduce, cioè di garantire la possibilità di essere rappresentati, di poter presentare liste, di concorrere quindi alla elezione del massimo organismo istituzionale regionale della nostra autonomia possa essere dato in una forma equilibrata appunto quando vengono presentate liste, collegate ovviamente a una lista regionale, a un candidato presidente, nella metà dei seggi delle circoscrizioni provinciali. Questo non va a discapito della stabilità perché il collegamento vi è, tutti gli elementi che poi garantiscono la stabilità non vengono assolutamente messi a rischio dall'introduzione di un elemento di questo genere. Riteniamo possa essere un elemento correttivo rispetto a una norma diciamo più rigida che è contenuta nel testo approvato dalla Commissione.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 159 ha facoltà di illustrarlo.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso, così recita l'emendamento 159. Questo emendamento si ricollega al comma 4 e al comma 13 dello stesso articolo. Il comma 4: l'emendamento soppressivo è stato egregiamente illustrato dal collega La Spisa indicando le argomentazioni e le motivazioni che suggerivano la presentazione dell'emendamento, ed è esclusivamente legato al concetto della rappresentatività territoriale, o meglio della rappresentatività dei partiti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali provinciali. Mentre il riferimento al comma 13 è collegato, nell'ultima parte dell'articolo 5, laddove si dice che le liste ammesse nel collegio regionale devono presentare i punti essenziali del programma politico della lista stessa.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIGGIO(Segue BALLETTO.) Allora quali sono le argomentazioni che sostengono questo emendamento? Per ciò che riguarda la rappresentatività politica territoriale va sempre ricordato - e chiedo scusa ai colleghi se indugio su questo punto - il concetto, le basi fondamentali su cui poggia la legge nazionale, che per noi è il punto di riferimento e quell'altra in maniera ibrida rappresentata dalla proposta di legge che emerge dalla Commissione, e cioè il sistema oggi vigente in Italia è quello che si ispira al sistema maggioritario e il sistema maggioritario, badate, non è un'invenzione di questo Consiglio regionale, ma è il frutto di una consultazione popolare referendaria che, a larghissima maggioranza, a livello nazionale e a livello regionale, si è espressa per il sistema maggioritario. Quindi noi non possiamo e non abbiamo il titolo per interferire e modificare, in una discussione breve, frettolosa e non approfondita in Aula, questa impostazione che è quella che risulta dalla volontà popolare. Allora, se con il sistema maggioritario si voleva e si vuole tuttora, perché il sistema maggioritario nasce con quelle finalità ed è ancora così, evitare la proliferazione dei partiti, con il comma 4, di cui si è proposta la soppressione, la proliferazione viene favorita e quindi questa è una contraddizione con il sistema maggioritario che per noi è il punto di riferimento.
E' una netta contraddizione, un paradosso che noi vogliamo rimuovere. Ecco un'altra argomentazione a sostegno di chi nelle nostre fila sostiene che questa è una legge mal fatta, pasticciata, per usare un termine di immediata accezione e comprensione.
Con riferimento poi al comma 13, badate, il comma 13 è quello che istituisce il ballottaggio, quindi quando nel comma 5 si parla del programma da indicare, seppure nei punti essenziali, per la lista che concorre nel collegio regionale, ritorniamo sempre al discorso che il comma 13, al quale questo si ricollega, consente la possibilità del ballottaggio e anche qua noi diciamo che non c'è chiarezza, perché non ci può essere un programma di una coalizione che si presenta nella competizione maggioritaria su quella regionale che sia diverso da quello di una delle due coalizioni che vanno al ballottaggio e che poi viene sposato da parte della lista di cui trattasi, che rimane esclusa perché il voto elettorale non gli ha dato la possibilità di accedere al ballottaggio, che improvvisamente aderisce dando il sostegno a una lista piuttosto che a un'altra. Ebbene, gli accordi si fanno prima, se i programmi coincidono nell'ambito del sistema maggioritario e bipolare, le coalizioni si formano prima, non dopo! Noi siamo fieri oppositori di questo principio, di questo meccanismo che non fa altro che perpetuare gli errori del passato che hanno dato origine alle situazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che, tradotto in pochissime parole, hanno dato luogo in passato e in questa legislatura a quelle situazioni di instabilità e soprattutto alla conseguente difficoltà di governabilità. Le ragioni sono chiare e sono evidenti, almeno per i propositori, io mi auguro, invocandomi al buon senso che certamente non difetta ai colleghi onorevoli componenti di quest'Aula, per riflettere su queste argomentazioni e considerare e riconsiderare le proprie posizioni facendo delle scelte e quindi producendo atti normativi che vadano nella direzione della soddisfazione integrale degli interessi che qui si devono rappresentare e che invece non si deve semplicisticamente supporre di dover presentare.
PRESIDENTE. Emendamento numero 92, erroneamente i proponenti indicavano il comma 3, invece questo emendamento è riferito al comma 5, c'è un errore. E' stato illustrato? Va bene. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 120 ha facoltà di illustrarlo.
ORRU' (D.S.). Signor Presidente, chiedo scusa, pensavamo di illustrare il 134 e raccogliere in un unico…, ma si può fare anche su questo emendamento. Anche collegandomi a ciò che ho detto poc'anzi, perché non mi pare questo uno degli altri elementi, forse anche tra quelli più significativi, che possono essere identificati come una mancanza, una carenza grave della proposta di legge che abbiamo in discussione, nel senso che ai due principi costituzionali cui ho fatto riferimento prima, quelli cioè della rappresentatività e della stabilità, che sono un po' i due binari su cui deve costruirsi, strutturarsi la nostra proposta di legge e che penso siano stati adeguatamente tutelati - uso questa espressione - da quella proposta, anzi direi che per certi versi sono stati resi anche più efficaci, io penso, ad esempio, che la rappresentanza proporzionale così come è stata delineata, ma ci torneremo più avanti, sia in qualche misura, anzi direi senz'altro più ampia rispetto a quella prevista dalla legge nazionale, nel senso che è un principio che viene utilizzato sui due liveelli, non soltanto su uno, fatto salvo ovviamente, e solo qualora ce ne fosse bisogno, il correttivo del premio di maggioranza, non intaccando per altro in alcun modo il principio di stabilità, almeno se lo parametriamo a quello che è previsto sulla legge nazionale.
Però, a questi due principi costituzionali ne va affiancato un altro, che direi, da un punto di vista anche della qualità della nostra democrazia, quindi delle nostre istituzioni, è anche più rilevante e cioè quello di garantire anche il principio costituzionale della pari opportunità, appunto, di accesso alle assemblee istituzionali. Questo, ribadito peraltro dalla stessa Corte Costituzionale come è stato ricordato dalla collega Dettori, questo principio non trova risposta nella legge nazionale, come sappiamo, non trova risposta nella proposta di legge che abbiamo in discussione, anche perché le due si limitano ad una dichiarazioni di intenti, perché questo sostanzialmente è, allora credo che questo sia un impegno, un dovere di questa Assemblea, fare in modo che si ponga e si corregga questa grave mancanza, grave lacuna. Noi abbiamo proposto quattro emendamenti, rispondo anche alla collega Dettori, il nostro intento non è quello di fare una riserva, però comprendiamo che cosa può accadere, tant'è che i nostri primi due emendamenti, sia al comma tre che al comma cinque, tendono ad affermare quel principio, quindi dare la possibilità, attraverso una rappresentanza paritaria, sia nelle liste circoscrizionali provinciali sia nelle liste regionali, una parità di candidature per i due sessi. Quindi quella è la proposta che noi sosteniamo, ma se questo non dovesse essere, per le ragioni che io mi auguro non si verifichino in quest'Aula, io credo che sia giusto anche, o per lo meno fare in modo che vi sia anche un elemento di tutela, che non viene prima, viene come elemento di riserva in questo ragionamento, non come riserva per le donne, inteso in quel senso, ma come una tutela minore, ma comunque una possibilità, dare la possibilità di raggiungere o di avere una base di partenza migliore per raggiungere quel principio. Quindi lo spirito con cui noi abbiamo articolato i quattro emendamenti è questo, non è quello di prefigurare già quel tipo di soluzione, noi ci auguriamo che questo non avvenga, ma se così dev'essere io penso che sia giusto anche prevedere un elemento minimo che consenta di raggiungere più efficacemente quel tipo di risultato.
PRESIDENTE. Emendamento numero 137, Corona, Balletto, Biancareddu e più.
Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis per illustrare l'emendamento.
PITTALIS (F.I. - Sardegna). L'emendamento riassume e prende lo spunto proprio dall'illustrazione, riassume quella che è stata la posizione di Forza Italia in relazione al testo di legge esitato dalla Commissione e cioè un testo che, ripetiamo, non ci piace, che già nel corso della discussione generale abbiamo criticato e fortemente censurato, ma ciò non di meno l'atteggiamento di Forza Italia, tenuto conto della delicatezza della materia, non è stato e non sarà e non vuole essere un atteggiamento ostruzionistico che pur rientra nelle prerogative dei Gruppi consiliari; l'ostruzionismo lo si fa per provvedimenti anche meno importanti, figuriamoci se questa fosse stata l'intenzione del nostro Gruppo a cosa non ci saremo preparati. E per chi ha accusato il nostro Gruppo di aver presentato emendamenti soppressivi, il che è vero, ne abbiamo presentati in gran mole, in gran numero, perché vorremmo che il testo esitato dalla Commissione venisse, per usare una metafora, raso al suolo, abbiamo però avvertito la necessità di dare su aspetti significativi il nostro contributo. Rimangono per noi elementi davvero irrinunciabili, lo abbiamo già detto, insieme al presidenzialismo, ad un sistema che garantisca la governabilità e la stabilità, alcuni altri principi, uno fra i quali è quello appunto di consentire pari opportunità, ma direi proprio come chiamo opportunità, come una delle manifestazioni di un diritto naturale, prima che positivo, delle donne di poter competere nelle elezioni, compresa quella per il rinnovo del Consiglio regionale, con la possibilità di accesso e dunque con la possibilità che anche in consessi come questo possa adeguatamente avere la necessaria rappresentanza.
Allora ecco perché noi salutiamo positivamente una sorta di convergenza che registriamo su un aspetto importante come questo, che non è un problema di oggi, ma che oggi il Consiglio regionale fortunatamente, dico, nella pur difficile contingenza politica si pone come problema all'attenzione e che con gli emendamenti che vengono un po' da parte di tutti i Gruppi si tenta di dare una soluzione. Noi siamo perché le liste debbano contenere un eguale numero di candidati di entrambi i sessi, proprio perché non possa nascere da questo punto di vista alcun tipo di disparità. La ragione dunque del mantenimento di questi emendamenti, che forse potranno essere coordinati con altri presentati in quest'Aula, anzi io colgo anche l'occasione per sottolineare il significativo contributo che hanno dato le consigliere regionali, dall'onorevole Ivana Dettori del centrosinistra, alle colleghe Claudia Lombardo, Mariella Pilo, alla collega Noemi Sanna, debbo anche sottolineare il ruolo positivo della Commissione Pari Opportunità, che ha sollecitato su questi problemi più volte anche l'attenzione dei gruppi consiliari. Mi pare che su questo tema, noi lo preannunciamo, così come abbiamo voluto sgombrare il campo non chiedendo il voto segreto sul passaggio per l'esame degli articoli, noi finora lo diciamo sportivamente, ma proponiamo e lanciamo una sfida a tutti i Gruppi consiliari presenti in Aula a non chiedere il voto segreto sugli emendamenti che riguardano il tema delle pari opportunità. Allora Forza Italia su questo farà una battaglia, su questo capiremo se corrispondano effettivamente le volontà espresse negli emendamenti o se si tratta soltanto di battaglie di facciate, con quel conformismo filisteo falso e contraddittorio che spesso accompagna anche posizioni da parte di presentatori di emendamenti che in realtà nascondono sempre le dovute riserve. Su questo tema, ma anticipiamo su quello per il collegio dei sardi nel mondo, che ancora ci ostiniamo a chiamare emigrati, sono due punti irrinunciabili sui quali - e sul tema avrò occasione di ritornare - sin da ora noi poniamo all'attenzione dell'Assemblea il problema di confrontare le nostre posizioni alla luce del sole e senza che su temi di questa portata appunto ci possano essere le riserve, quelle che al voto segreto poi possono rappresentare delle vere e proprie sorprese. Quindi un plauso, perché almeno sul piano formale vediamo una forte convergenza da parte di tutti i Gruppi, ma rendiamo coerente questa impostazione appunto impegnandoci tutti, io posso dire a nome del Partito, lo confermerà il mio Capogruppo a nome appunto del Gruppo, che su un tema di questa portata, sulle pari opportunità, non chiederemo e non sarà chiesto e invitiamo i Gruppi a non chiedere il voto segreto.
PRESIDENTE. Emendamento numero 134, Spissu e Orrù, sostituivo parziale.
SPISSU (D.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Emendamento numero 98, aggiuntivo, Vargiu, Fantola, Cassano, Pisano. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Vargiu.
VARGIU (Rif. Sardi-U.D.R.). Come ha detto poc'anzi il collega Pittalis è opportuno che ogni ragionamento che si fa su questa legge elettorale, essendo un ragionamento importante perché poi sarà il ragionamento sul metodo di scelta della classe politica dirigente di questa Regione, avvenga per intero alla luce del sole e quindi avvenga con la maggior chiarezza possibile delle posizioni. E questo emendamento, così come un altro gruppo di emendamenti che a questo si ricollegano, ha dal punto di vista di noi Riformatori esattamente questo obiettivo, cioè quello di avere chiarezza sulla filosofia di fondo che anima ciascun Gruppo nell'ambito della discussione di questa legge, per la quale noi Riformatori abbiamo votato il passaggio agli articoli e per la quale ricordiamo di non aver votato a favore durante la discussione in Commissione. Noi pensiamo infatti che il sistema elettorale maggioritario, che è quello che questa Regione si è scelta sia attraverso il referendum del novembre del 1999 sia attraverso la proposta di legge che arriva oggi in discussione in quest'Aula, debba essere un sistema maggioritario la cui discussione e il cui ragionamento vanno poi nei canali che tante volte hanno determinato diatribe e dibattito nell'ambito dei sostenitori dello stesso metodo maggioritario; cioè il metodo maggioritario deve essere un metodo maggioritario in cui il ruolo predominante è quello dei partiti o deve essere un metodo maggioritario in cui il ruolo determinante lo abbia l'autorevolezza nella scelta del Presidente.
Noi che siamo dei sostenitori forti della scelta del Presidente, della candidatura del Presidente attraverso il metodo dell'elezione primaria da parte del corpo elettorale, siamo sostenitori altrettanto forti del fatto che poi l'autorevolezza del Presidente debba fare aggio all'interno della coalizione rispetto a quelle che sono le forze dei partiti e siamo conseguentemente sostenitori della possibilità del voto disgiunto, nel senso che riteniamo che l'elettore debba privilegiare nella sua scelta, possa privilegiare nella sua scelta la scelta del candidato presidente sia senza indicare nessun'altra preferenza nell'ambito delle liste che sono collegate al candidato presidente, sia indicando preferenze in qualunque ambito, anche in quello delle liste che non lo sostengono. Questo perché, ripeto, siamo convinti che l'autorevolezza della figura presidenziale vada al di là di ogni altro ragionamento. Autorevolezza della figura presidenziale che ha come ricaduta anche quella che i Riformatori hanno fatto, nell'ambito della scelta tra il turno singolo e il turno doppio, quella del turno doppio, che ovviamente ha un senso se si abbina alla possibilità del turno doppio anche quella di consentire a schieramenti che nell'ambito del primo turno non siano risultati talmente votati da poter essere ammessi alla partecipazione del secondo turno di riconoscersi in un candidato presidente diverso da quello che hanno proposto sino a quel momento. Questo comporta pertanto che sia necessario che il candidato presidente sia riconoscibile al di fuori della lista che lo sta proponendo e quindi giustifica il testo dell'emendamento che noi presentiamo e di quelli che sono legati a cascata a questo, per cui ci sia una specifica indicazione del candidato presidente che sia al di fuori della capolistatura, ma sia di immediata evidenza al corpo elettorale, come indicato da una lista ed eventualmente successivamente da più liste che si possono riconoscere apparentandosi in quella candidatura.
PRESIDENTE. Emendamento 378, Dettori, Lombardo, Pilo e più, pagina 19. Chiedo scusa, ma era stato già illustrato. Emendamento 158, Corona, Balletto, Biancareddu e più, soppressivo parziale. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Corona.
CORONA (F.I.-Sardegna). Questo comma indica che il Presidente della Regione deve essere eletto tra i capilista delle liste regionali. Il nostro pensiero è un pensiero diverso, nel senso che l'autorità, l'autorevolezza e la chiarezza soprattutto dovrebbe indicare che il Presidente dei sardi dovesse essere votato separatamente, sia dalle liste provinciali che dalle liste regionali, perché il Presidente non dev'essere legato a una delle liste presentate. Noi siamo favorevoli al voto disgiunto, proprio perché il Presidente abbia la sua autonomia e ci sia una chiarezza nel voto; infatti i partiti possono associarsi in diverse competizioni elettorali diversamente, ma quel Presidente è sicuramente riconoscibile nelle varie elezioni. Questo ci porta poi ad un altro concetto, che è quello dell'alternanza, che è il fondamento della democrazia attraverso la quale noi vogliamo arrivare al progresso della Sardegna, cioè il fatto che un Presidente se opera bene sicuramente verrà confermato nelle elezioni successive, e invece un Presidente che non opera bene sarà naturalmente sostituito. Naturalmente questo è possibile solamente se il Presidente è disgiunto dalle liste provinciali e regionali e si ha la chiarezza della possibilità di esprimere il voto per quel Presidente.
PRESIDENTE. Emendamento 99, Vargiu, Fantola e più. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Vargiu.
VARGIU (Rif. Sardi-U.D.R.). Presidente, direi che essendo degli emendamenti collegati, insieme con l'illustrazione dell'emendamento numero 99 anche per favorire lo svolgimento dei lavori di quest'Aula, intendo illustrati anche l'emendamento numero 100, pagina 32, numero 101, pagina 35, numero 102, pagina 38, numero 103, pagina 41, numero 96, pagina 42 e numero 104, pagina 44. Nel senso che gli emendamenti sono tutti emendamenti a ricaduta sull'articolo 1 connessi con il concetto che abbiamo espresso prima del ruolo che per noi il Presidente della Regione ha, nell'ambito del sistema elettorale, a comportare la possibilità del voto disgiunto. Cioè noi non riteniamo, e l'abbiamo detto illustrando il precedente emendamento numero 97, che il Presidente della Regione debba essere indicato semplicemente come capolista di una lista, ma riteniamo che ci debba essere una indicazione chiara per gli elettori su quello che lo schieramento propone come candidato a Presidente di tutti i sardi, e riteniamo che questa candidatura faccia aggio sulle altre candidature delle liste. Il che comporta la necessità di avere ovviamente la possibilità del voto disgiunto, comporta la necessità di avere due schede elettorali, una all'interno della quale sia contenuto il nome del Presidente e della lista regionale e l'altra che possa consentire il voto sulle liste provinciali; comporta che il voto al Presidente possa essere espresso anche in maniera disgiunta rispetto al voto delle liste che lo sostengono al punto che l'elettore può o votare per un'altra lista o per un altro gruppo di liste o addirittura non esprimere alcun voto per il gruppo di liste che sostengono il Presidente né per quelle che ne sostengono un altro; che il voto espresso per il Presidente senza un collegamento con la lista regionale che lo sostengono è un voto valido e non un voto nullo come invece è sostenuto nell'ambito dell'articolato della legge, e che complessivamente quindi la figura della candidatura presidenziale sia quella, insieme con il programma, che abbia la maggior presa, la maggior valenza e la maggior espressività anche dal punto di vista della trasmissione mediatica dell'immagine, per nome e per conto della coalizione che propone.
Quindi, ripeto, per noi la figura del Presidente che, ribadiamo, deve essere scelto attraverso il metodo delle elezioni primarie dal corpo elettorale e quindi non è una figura la cui autorevolezza discende da scelte dei partiti, ma già nell'ambito della ricerca del nome noi riteniamo che il corpo elettorale debba essere coinvolto, e quindi stiamo dando meccanismo di contrappeso che evita di trovarci di fronte ad uomini della Provvidenza, di unti del Signore che ritengono di avere in sé stessi il carisma sufficiente per guidare la nostra terra, noi riteniamo che il percorso per la scelta dei candidati presidenti sia scritto e sia un percorso che prevede la consultazione degli elettori sardi anche in fase di scelta, però una volta che tale scelta è fatta, il rapporto per noi deve essere fondamentalmente tra il candidato scelto e il suo programma e il corpo elettorale, la mediazione dei partiti deve esserci, è legittima in un sistema parlamentare, è senz'altro altrettanto legittima ma regolata in maniera diversa in un sistema presidenziale. Di questo noi siamo convinti e se quest'Aula sta scegliendo come gli elettori nel 1999 hanno chiesto, un sistema elettorale maggioritario e presidenziale, le scelte devono essere obbligate in questo senso.
PRESIDENTE. Quindi, vorrei ricapitolare, lei ha illustrato gli emendamenti 100, 101, 102, 103, 96 e 104. Grazie. Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis per illustrare l'emendamento numero 157.
PITTALIS (F.I.-Sardegna). L'emendamento soppressivo di un comma che per la verità, se estrapolato dal contesto e dell'articolo e dell'intero testo ci si potrebbe chiedere qual è la ragione che ha portato alla presentazione di un emendamento soppressivo, il comma 7 recita testualmente 2la scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica".
Nessuna obiezione avremmo sollevato se il sistema fosse quello in vigore nelle Regioni a statuto ordinario nelle quali, nel cosiddetto listino regionale, è indicato soltanto il nome del Presidente e, per quanto riguarda i collegi provinciali, il voto avviene scrivendo il nome del candidato scelto tra le liste dell'una o dell'altra coalizione. Prevedere un sistema di questa natura senza tenere conto di quello che in questo testo è stato inserito, significa davvero pensare che tutti gli elettori siano addetti ai lavori e che l'operazione di voto sia qualcosa di talmente semplice ed elementare da non creare situazioni di confusione, situazioni che porteranno certamente all'annullamento anche, come spesso è capitato, di tante schede proprio per la difficoltà di esprimere correttamente un voto quando nella scheda sarà rappresentato, secondo il modello introdotto da questa proposta di legge, non solo il nome del Presidente, e qui anzi forse una scheda, ma di quelle grandi, forse serviranno solo per indicare il nome del Presidente perché giorno dopo giorno abbondano le candidature o le autocandidature e dunque non potrà essere sicuramente una partita riservata a due, ed allora è bene che ci poniamo anche questo problema. Ma, a parte quella che forse neppure può minimizzarsi come ironia, la questione vera è che nella scheda del listino regionale bisogna indicare, secondo il testo che stiamo esaminando, i nomi di tutti e sedici i candidati, compreso il Presidente, e bisogna anche indicare i nomi di tutti i candidati nelle liste provinciali. Ora, vi sono collegi di dimensioni ridotte, come può essere quello dell'Ogliastra o quello del Sulcis o del Medio Campidano, ma vi sono collegi con liste provinciali che hanno un numero di candidati davvero elevato, e il rischio è quello quindi di avere l'elettore, soprattutto, non gli addetti ai lavori, ma l'elettore, il comune cittadino, un grande lenzuolo dove veramente diventa poi difficile e complicato nella giungla di tutte le schede, i simboli di partiti, del listino regionale, dei nomi, poter capirci qualcosa di serio.
Ed allora ecco perché, la ragione è semplice, riteniamo che la scheda per l'elezione del Presidente della Regione, se si introduce l'indicazione dei nomi nel listino, debba essere disgiunta rispetto alle schede per quanto riguarda i collegi provinciali, altrimenti, ripeto, sono più elevati gli inconvenienti della semplificazione che invece si vuole apportare e che mi pare contribuisca solo ad alimentare la confusione.
Questo, ripeto, è il senso; questo sistema ben si adatta ad un sistema elettorale nel quale sia indicato soltanto il Presidente della Giunta regionale, il candidato Presidente, e al caso in cui bisogna introdurre scrivendolo materialmente il nome del candidato in favore del quale si intende esprimere la preferenza, e dunque tutto in quel sistema è più semplice.
Siccome si è optato e se non si corregge l'opzione introdotta nel testo, per quel sistema che ho prima richiamato, mi pare che questo comma 7 sia foriero di grandi confusioni, e dunque la ragione per la quale noi chiediamo la soppressione mi pare che riposi su questioni di buon senso e di razionalità e non certo per un'azione demolitrice fine a se stessa che con gli emendamenti soppressivi il Gruppo di Forza Italia ha inteso proporre.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 100 è già stato illustrato. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento 156.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Con l'emendamento 156 si propone la soppressione del comma 8, perché a nostro modo di vedere il comma 8 rappresenta la più palese contraddizione esistente nella proposta di legge rispetto a quello che noi riteniamo invece essere la finalità della legge elettorale che si basa, o dovrebbe basarsi, sul confronto politico tra le coalizioni che si scontrano e che invece, attraverso la previsione del voto congiunto, stabilisce quella commistione, quella confusione, quella invasione di campo che esiste tra i due livelli della competizione elettorale. Quella che si svolge sulle circoscrizioni provinciali, e quindi sui collegi provinciali, che dichiara matrice proporzionale, e quella invece che si svolge sul collegio regionale che dichiara provenienza maggioritaria.
Ed allora, come è possibile che - questa è la domanda che ci facciamo - il Presidente sia eletto con un voto che nasce con due motivazioni completamente diverse; una che è quella data dal proporzionale che ha una chiara finalità di rappresentatività territoriale, con l'altra più politica che invece è il confronto di quei partiti che, uniti in coalizione, dicono con un programma chiaro, e infatti l'obbligo del programma non esiste sulle liste elettorali provinciali, ma esiste sulle liste e coalizioni di liste che partecipano nel confronto politico del collegio regionale. Quindi, la competizione di chi vince e di chi perde avviene sul livello regionale e non sul livello provinciale che, come dicevo prima, ha natura proporzionale e, quindi, di rappresentativa territoriale.
La rappresentanza politica finale poi viene attribuita dalla vittoria assegnata dall'elettorato sul collegio provinciale a quella parte politica che in quella competizione ha preso un voto in più rispetto alle altre coalizioni concorrenti.
Ed ecco qui che si giustifica il premio di maggioranza che deve essere totalmente assegnato su quel livello di competizione e non anche sul livello provinciale, cosa che in maniera paradossale ed abnorme viene riportata su questa legge nel momento in cui nel comma 15 si dice che i restanti 64 seggi vengono effettuati sulla base eccetera eccetera, ma il comma 14 stabilisce che invece il premio di maggioranza si ripartisca anche alla coalizione perdente.
Bene, noi crediamo che questo sia un pasticcio totale, sia una norma che se approvata creerà non pochi problemi di rappresentanza, non pochi problemi di stabilità, non pochi problemi di governabilità. In questo comma 8 sta il punto nodale, focale della legge che, così come è stato formulato, così come è stato inteso, non può che essere pernicioso per le sorti dei futuri Consigli regionali che avranno a quel punto la sfortuna di succedere a questo.
Ecco perché ne abbiamo proposto la soppressione, ecco perché è stato anche proposto un altro emendamento o, meglio, due emendamenti tra essi concatenati, che non nel pieno rispetto di quelli che sono i nostri punti di vista, ma che come soluzione immediata possono essere adeguatamente ed utilmente sostitutivi della proposta di legge così come è stata formulata nel comma 8.
PRESIDENTE. I lavori si interrompono qui; è previsto riprendere questo pomeriggio alle 15 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 27.
Allegati seduta
CDIII Seduta
(Antimeridiana)
Mercoledì 29 Ottobre 2003 Presidenza del Vicepresidente Salvatore Sannaindi
del Vicepresidente Biggio
La seduta è aperta alle ore 10 e 42.
Licandro, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di giovedì 16 Ottobre 2003, (397) che è approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Il Consigliere regionale Enzo Satta ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dal 29 ottobre 2003. Poichè non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che siamo in fase di discussione e di illustrazione degli articoli e dei relativi emendamenti dei progetti di legge relativi alla legge elettorale. Abbiamo votato il passaggio agli articoli, siamo al titolo della legge e poi passeremo all'articolo 1. Si sia lettura del titolo della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I. - Sardegna). Presidente, siamo pochissime persone. In altre circostanze, anche per argomenti meno importanti, si è dato il tempo che i colleghi intervenissero in Aula, non è pensabile, non è possibile che possa iniziarsi una discussione su un argomento così importante, che deve coinvolgere tutte le forze politiche, fare una discussione, intervenire in quasi totale assenza da parte dei colleghi. Quindi io la pregherei e chiederei alla Presidenza di concedere dieci minuti, un quarto d'ora di sospensione in maniera tale che l'Aula sia appena appena più rappresentata.
PRESIDENTE. Onorevole Balletto, questa Presidenza non ha niente in contrario, nel caso venga richiesta una sospensione della seduta, ad accogliere la richiesta, non è mai successo che sia stata respinta la richiesta. I lavori dell'Aula erano fissati per le dieci e trenta, io credo che tutti i colleghi, responsabilmente, fossero a conoscenza dell'ora di inizio dei lavori. Stiamo dando inizio ai lavori con un quarto d'ora di ritardo perché, vista la complessità dell'argomento, il Presidente di turno aveva necessità di confrontarsi con gli uffici per organizzare i lavori. Ad un quarto d'ora di distanza ancora i colleghi non sono in Aula, io posso anche interrompere i lavori per cinque minuti, non per un quarto d'ora, naturalmente stando in Aula, sperando e contando sulla sensibilità dei colleghi, perché io non posso far altro. Credo che i colleghi siano quasi tutti nel palazzo, ma c'è questa inveterata abitudine a non frequentare puntualmente l'Aula e la Presidenza è costretta anche ricordare queste cose.
Sospendiamo quindi i lavori per cinque minuti in Aula. I lavori inizieranno alle 10 e 50. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 46 , viene ripresa alle ore 10 e 55.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli articoli del testo unificato del disegno di legge numero 245 e delle proposte di legge numero 350, 362, 379, 380, 392, 396. Si dia lettura del titolo.
Licandro, Segretario:
Titolo: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.
Licandro, Segretario:
NORME ELETTORALI
Disposizioni generali
Sistema elettorale
1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei princìpi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, ed in un collegio regionale.
2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale.
4. La non ammissione o la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione o la mancata presentazione non riguardi più di un quarto dei collegi.
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste presentate nel collegio regionale.
7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica.
8. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata.
9. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, esprimendo eventualmente un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista regionale, senza attribuire un voto ad alcuna lista provinciale.
10. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per una lista regionale e per una lista provinciale ad essa non collegata.
11. Sono attribuiti a ciascun candidato a Presidente della Regione i voti espressi per le liste provinciali collegate alla lista regionale di cui è capolista, nonché i voti a lui attribuiti dagli elettori che non hanno espresso un voto per il collegio provinciale.
12. E' eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.
13. Se nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede la seconda domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
14. L'assegnazione di sedici degli ottanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno nove seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alla lista seconda in ordine di voti, ovvero alla lista del secondo candidato alla Presidenza qualora si proceda al ballottaggio; uno dei seggi è riservato al capolista.
15. L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi avviene mediante riparto proporzionale, sulla base dei risultati ottenuti dai gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno nell'insieme dei collegi provinciali, assicurando comunque che la lista o coalizione di liste che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno trentacinque seggi.
16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali, oppure che facciano parte di una coalizione di liste che abbia raggiunto il 10 per cento dei voti validi.
17. Una volta determinato, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste recanti il medesimo contrassegno, detti seggi sono assegnati ai candidati in modo tale che sia rispettata la ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 72 emendamenti. (Vedi verbale)
Se ne dia lettura.
, Segretario:
Emendamento soppressivo totale Diana - Murgia - Biggio - Frau - Liori - Sanna Nivoli - Usai
L'articolo 1 è soppresso. (18)
Emendamento soppressivo totale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
L'articolo 1 è soppresso. (58)
Emendamento soppressivo totale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
L'articolo 1 è soppresso. (228)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (163)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 1 sono soppresse le parole: "ed in un collegio regionale".
(59)
Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Fantola - Cassano - Vargiu
Al comma 1 le parole: "ed in un collegio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nel collegio unico estero ed in un collegio regionale".
(12)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 1 dell'articolo 1 è come di seguito sostituito:
1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei principi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, in un collegio regionale e in un collegio elettorale estero. (145)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis, che recita: "E' istituito il collegio unico estero per l'attribuzione di tre seggi". (60)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso. (162)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso. (161)
Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Lombardo - Pilo
Nel comma 3 le parole "che contengano i candidati di entrambi i sessi" sono sostituite dalle parole "che contengano in pari numero candidati di sesso maschile e femminile elencati alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso".
Nel comma 5 le parole "le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi" sono sostituite dalle parole: "le liste devono contenere in pari numero candidati di sesso maschile e femminile elencati alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso". (15)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Il comma 3 è così sostituito:
"3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo, che contengano candidati di entrambi i sessi in misura paritaria e che siano collegate con una lista regionale". (133)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 3 dell'articolo 1:
Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale".
Viene come di seguito sostituito:
Nei collegi provinciali vengono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano uguale numero di candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale". (143)
Emendamento aggiuntivo Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Pietrini - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Al comma 3 dopo le parole "che contengano candidati di entrambi i sessi" si aggiunge: nello stesso rapporto numerico. (317)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Fadda - Sanna Emanuele
Il comma 3 dell'articolo 1 è così sostituito:
3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che siano collegate con una stessa li sta regionale e che contengano candidati di entrambi i sessi in misura tale che nessuno ecceda i due terzi dei componenti totali e con arrotondamento all'unità più prossima". (93)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Fadda - Sanna Emanuele
All'articolo 1 comma 3 dopo le parole "entrambi i sessi" sono aggiunte le seguenti: "in misura tale che nessuno ecceda i due terzi dei componenti totali e con arrotondamento all'unità più prossima". (92)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 3 dell'articolo 1 le parole:
"che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"che siano collegate con una lista regionale dove ciascuno dei due sessi può essere rappresentato sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati". (118)
Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Lombardo - Pilo - Sanna Nivoli - Sanna Giacomo
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi e che siano collegate con una lista regionale.
Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
5 bis. In ciascuna lista presentata nei collegi provinciali o nel collegio regionale il numero dei candidati di un sesso non può eccedere di oltre un'unità quello dei candidati dell'altro sesso. I nomi dei candidati devono essere elencati alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso." (378)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis, che recita:
" Per il collegio unico estero si applicano le norme previste per i collegi provinciali, relative all'obbligo di collegamento con una lista regionale e alla parità di accesso per i due sessi. " (61)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 4 dell'articolo 1 è soppresso. (160)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 4 le parole "non riguardi più di un quarto dei collegi" sono sostituite da "non riguardi più della metà dei collegi". (62)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 4 le parole: "più di un quarto dei collegi" sono sostituite dalle seguenti: "più della metà dei collegi". (119)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso. (159)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 5, la frase "le liste devono contenere i candidati di entrambi i sessi" è così sostituita: "le liste devono contenere i candidati di entrambi i sessi in misura paritaria". (120)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
II comma 5. dell'articolo 1:
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.
Viene come di seguito sostituito:
5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le. liste devono contenere un uguale numero di candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista. (137)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 5 dell'articolo 1 le parole: "le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi, e nessuno di essi può essere rappresentato oltre i 2/3 dei candidati proposti". (134)
Emendamento aggiuntivo Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
All'art. 1, comma 5, dopo le parole "del programma politico della lista" sono aggiunte le seguenti "e dall'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione." (98)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 6 dell'articolo 1 è soppresso. (158)
Emendamento sostitutivo totale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 6 dell'art. 1 è così sostituito
"Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista o più liste di candidati per i collegi provinciali. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. " (99)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 7 dell'articolo 1 è soppresso. (157)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 7 dell'art. 1 è così sostituito
"Ciascun elettore dispone di due schede sulle quali esprime
- un voto di lista per il collegio provinciale;
- un voto di lista per il collegio regionale; nella stessa scheda dispone anche di un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, da esprimersi anche disgiuntamente." (100)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (156)
Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Lombardo - Pilo
Nel comma 8 il periodo: "Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata." è sostituito dai seguenti: "Ciascun elettore può attribuire inoltre un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista provinciale da lui votata e un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista regionale ad essa collegata. L'espressione di due voti di preferenza è valida soltanto nel caso in cui siano attribuiti a candidati della stessa lista, ma di sesso diverso". (16)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 8 dell'art. 1 è così sostituito
"Ciascun elettore dispone
- di un voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata per il collegio provinciale;
- di un voto di preferenza per un candidato di una lista presentata nel collegio regionale, anche se non collegata con il candidato votato alla carica di presidente della regione." (101)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 8 dell'articolo 1 è come di seguito sostituito:
8. Ciascun elettore può esprimere un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione, per un candidato della lista regionale e per un candidato della lista provinciale. (141)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso. (154)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 9 dell'art. 1 è così sostituito:
9. Il voto espresso per il candidato di una lista regionale comporta automaticamente un voto al candidato Presidente della Giunta regionale indicato dal partito o dalla coalizione dei partiti di appartenenza del candidato votato. (140)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 10 dell'articolo 1 è soppresso. (171)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 10 dell'art. 1 è così sostituito:
"E' valido il voto espresso per un candidato a Presidente della Regione e per una lista regionale a lui non collegata". (103)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
Al comma 10 dell'art. 1, la parola "nullo" è sostituita dalla parola "valido": (96)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 11 dell'articolo 1 è soppresso. (170)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
II comma 11 dell'art. 1 è così sostituito:
"Nel caso in cui l'elettore non abbia votato un candidato a presidente della Regione, il voto espresso per una lista regionale è valido anche per il candidato a presidente della Regione ad essa collegato". (104)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 12 dell'articolo 1 è soppresso. (169)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 13 dell'articolo 1 è soppresso. (168)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo il comma 13 inserire il comma 13 bis:
"per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarate al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno comunque, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, collegate ai primo turno con candidati non ammessi al secondo. Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. (63)
Emendamento aggiuntivo Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
Dopo il comma 13 dell'art. 1, è aggiunto il seguente:
"13 bis. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarate al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. (97)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Il comma 14 è soppresso. (64)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 14 dell'articolo 1 è soppresso. (167)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
II comma 14 è sostituito dal seguente :
"L'assegnazione di sedici seggi degli ottanta che compongono il Consiglio Regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno 12 seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alle altre liste regionali, in proporzione dei voti ottenuti. Uno dei seggi è riservato al capolista della lista seconda in ordine di voti. (65)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
II comma 14 è sostituito dal seguente:
"L'assegnazione di sedici seggi degli ottanta che compongono il Consiglio Regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno 10 seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alle restanti liste regionali, in proporzione dei voti ottenuti. Uno dei seggi è riservato al capolista della lista seconda in ordine di voti". (66)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Floris - Oppi - Sanna Emanuele - Ladu
Al comma 14 il secondo capoverso è così sostituito:
I seggi restanti sono assegnati, nel caso previsto dal precedente comma 12, secondo quote proporzionali fra le liste regionali delle coalizioni non vincenti che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei consensi ovvero, nel caso di ballottaggio, alla lista del secondo candidato alla Presidenza; uno dei seggi è riservato al capolista. (82)
Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Orrù
Al comma 14 dell'articolo 1 le parole da:
"I seggi restanti sono assegnati " a "uno dei seggi è riservato al capolista "
sono sostituite dalle seguenti:
"I seggi restanti, nel caso non si debba ricorrere al secondo turno di ballottaggio, sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni o gruppi di liste che hanno conseguito almeno il 10% dei voti validi sul collegio regionale. In presenza di un secondo turno di ballottaggio i seggi restanti sono assegnati esclusivamente alla seconda lista. In entrambi i casi, il primo dei seggi restanti attribuiti alle coalizioni è assegnato al candidato a presidente non eletto". (135)
Emendamento sostitutivo totale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 14 dell'articolo 1 è come di seguito sostituito:
14. L'assegnazione dei sedici seggi della circoscrizione regionale è effettuata mediante riparto proporzionale tra i due partiti o coalizioni dei partiti che hanno ottenuto, circoscrizione regionale, il maggior numero di voti validi. (142)
Emendamento sostitutivo parziale Corda - Locci - Carloni - Sanna Giacomo
Le ultime quattro righe del comma 14 a partire dal punto dopo la parola Presidente sono sostituite dalle seguenti:
"i restanti sette seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale a sette candidati di tutte le liste regionali presentate". (376)
Emendamento sostitutivo parziale Vargiu - Fantola - Cassano - Pisano
Al comma 14 dell'art. 1 la parola "capolista" è sostituita dalle parole "candidato a Presidente della Regione". (105)
Emendamento aggiuntivo Floris - Oppi - Ladu
Al comma 14 è aggiunto il seguente capoverso:
Un ulteriore seggio verrà assegnato al candidato più votato della coalizione che, esclusa dal ballottaggio, abbia conseguito almeno il 10% dei consensi su base regionale. (84)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 15 dell'articolo 1 è soppresso. (166)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 15 sono soppresse le parole "Assicurando comunque che la lista o coalizione……..trentacinque seggi". (68)
Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Fantola - Cassano - Vargiu
Le parole "L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi…….." sono sostituite dalle seguenti parole: "L'assegnazione dei restanti sessantuno seggi….". (11)
Emendamento sostitutivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 15 la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla parola "sessantuno". (67)
Emendamento sostitutivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Nel comma 15 dell'articolo 1, la cifra "3 per cento" viene sostituita con "4 per cento". (138)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Il comma 16 è soppresso. (69)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 16 dell'articolo 1 è soppresso.
(165)
Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Biancu - Floris - Oppi - Ladu - Sanna Emanuele - Sanna Giacomo
Il comma 16 è così sostituito:
16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali. (83)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Nel comma 16 dopo le parole "nell'insieme dei collegi provinciali" inserire: "o almeno un quoziente pieno in un collegio provinciale".
(70)
Emendamento soppressivo parziale Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Il comma 17 è soppresso. (70)
Emendamento soppressivo parziale Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
Il comma 17 dell'articolo 1 è soppresso.
(164)
Emendamento sostitutivo parziale Balia - Ibba - Masia
Il comma 17 dell'art. 1 è così sostituito:
"La ripartizione dei seggi del livello provinciale avviene sulla base dei voti riportati da ciascun partito della coalizione". (379)
Emendamento aggiuntivo Corona - Balletto - Biancareddu - Giovannelli - La Spisa - Lombardo - Milia - Petrini - Pili - Pilo - Pittalis - Rassu - Satta - Licandro
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
17 bis. Nel caso in cui il totale dei seggi ottenuto complessivamente dal partito o dalla coalizione di partiti maggiormente votata non raggiunga il 60% dei seggi assegnati al Consiglio Regionale, in aggiunta a questi ultimi, è attribuita allo stesso partito o coalizione, attingendo dalle liste delle circoscrizioni provinciali, una quota supplementare di seggi tale da consentire allo stesso partito o coalizione di disporre, comunque, del 60% del totale dei seggi dell'Assemblea nella composizione numerica così integrata. (139)
Emendamento aggiuntivo Scano - Dettori - Sanna Giacomo
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1 bis
"Qualora le liste o i gruppi di liste intendano svolgere le elezioni primarie per la designazione del candidato alla Presidenza della Regione, l'amministrazione regionale mette a disposizione strutture pubbliche e personale per garantirne il regolare svolgimento". (72)
Emendamento aggiuntivo Spissu - Pacifico - Orrù
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione strutture pubbliche o personale per garantire il regolare svolgimento di consultazioni primarie per la designazione dei candidato alla presidenza della Regione, qualora partiti o movimenti politici lo richiedano". (136)
PRESIDENTE. Invito i colleghi a prestare un po' di attenzione, questa Presidenza intenderebbe procedere in questo modo: noi dividiamo gli emendamenti e li agganciamo ai commi dell'articolo. Facciamo la discussione complessiva degli emendamenti e dei commi dell'articolo e solo a conclusione di tutta la discussione generale, che consentirà quindi ad ogni consigliere di avere contezza degli emendamenti e degli argomenti contenuti nei commi e nell'articolo, procederemo alle votazioni. Quindi tutte le votazioni verranno fatte in coda una volta esaurita la discussione degli emendamenti e dell'articolo. Questa è la proposta che facciamo per avere un ordine preciso nella discussione e nelle votazioni in maniera tale che ogni consigliere abbia la possibilità di sentire gli argomenti e le argomentazioni che verranno trattate sia in relazione agli emendamenti sia in relazione al contenuto dei commi e dell'articolo e quindi procedere come riterrà opportuno alla votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.
CORONA (F.I. - Sardegna). Signor Prsidente, intervengo per dire che nel nostro Gruppo non siamo d'accordo su questo tipo di impostazione perché pensiamo che ciascun comma vada votato subito dopo l'esposizione degli emendamenti e la dichiarazione di voto di ciascuno dei consiglieri. Se noi arriviamo alla fine dell'articolo con tutti gli emendamenti da votare tutti in una volta è difficile raccappezzarsi un attimo. Quindi noi siamo contrari a questo tipo di svolgimento dei lavori.
PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Corona, le ricordo che la votazione avviene per articolo, non avviene per comma, quindi, in quanto all'applicabilità regolamentare la proposta che facevo all'Aula è pienamente legittima ed era anche tesa ad organizzare meglio i lavori dell'Aula e dare a tutti i colleghi la possibilità di entrare nel merito delle questioni che vengono trattate sia negli emendamenti che nei commi e nell'articolo, perché lei naturalmente comprenderà che affrontare i lavori con un articolo che è composto esattamente da 17 commi con 72 emendamenti è una faccenda piuttosto complessa. Comunque io ho avanzato una proposta, se l'Aula ritiene di non doverla accogliere e di procedere invece con il sistema dell'esame, della discussione e del voto emendamento per emendamento, procediamo in questo senso.
Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.
MURGIA (A.N.). Vorrei dire che c'è un metodo molto semplice, è la discussione di ogni singolo emendamento e di ogni singola votazione, come succede per esempio nel dibattito per la finanziaria. Io capisco che vi siano anche delle esigenze di accorpare, esigenze di tempo, però noi riteniamo che il dibattito debba seguire strettamente gli emendamenti e tutti gli articoli.
PRESIDENTE. Onorevole Murgia, il dibattito infatti è stato organizzato in questo modo, soltanto che stiamo spostando alla fine le votazioni. L'illustrazione e il dibattito verrà fatto comma per comma con i relativi emendamenti, sono le votazioni che vengono spostate alla fine.
Ha domandato di parlare il consigliere Spissu. Ne ha facoltà.
SPISSU (D.S.). Presidente, io forse ho perso qualche battuta, quindi ho difficoltà a capire che discussione stiamo facendo. Facciamo come si è sempre fatto e come prevede il Regolamento, che discussi gli emendamenti e discusso l'articolo si fa la votazione sui commi, se viene richiesta una votazione per commi, e sugli emendamenti che a quel comma sono stati presentati. Non è che possiamo innovare su questa materia. La procedura è questa, se io non ho capito male, quindi alla fine della discussione su articoli, su emendamenti si procede alla votazione nell'ordine: emendamenti, commi ed articolo.
PRESIDENTE. Procediamo sicuramente in questo senso. La proposta fatta dalla Presidenza tendeva esclusivamente ad evitare o a far sì che la discussione, sia dei commi che degli emendamenti, avvenisse per argomenti perché, come vedremo, la questione è abbastanza complessa per quanto riguarda l'articolo 1. In tutti i casi non c'è necessità di andare avanti in questa discussione. Io ho avanzato una proposta, mi pare che l'Aula non sia totalmente d'accordo, quindi procediamo in ordine con gli emendamenti, così come sono stati presentati e così come prevede l'ordine previsto dal Regolamento, e procediamo in questo senso.
Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato del disegno di legge: "Norme sull'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e disciplina del referendum regionale" (245/Stat/A) e delle proposte di legge Floris - Tunis - Businco: "Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna" (350/Stat/A), Onida: "Elezione del Consiglio regionale, forma di governo, (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale) e partecipazione degli emigrati al voto" (362/Stat/A), Scano - Dettori - Pacifico - Pinna: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e modifica della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni" (379/Stat/A), Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis: "Disciplina della forma di governo della Regione ed elezione del Consiglio regionale della Sardegna" (380/Stat/A), Spissu - Calledda - Cugini - Demuru - Falconi - Lai - Marrocu - Morittu - Orru' - Pirisi - Pusceddu - Sanna Alberto - Sanna Emanuele - Sanna Salvatore: "Elezione del Presidente della Regione sarda e del Consiglio regionale" (392/Stat/A), Capelli - Cappai - Piana - Randazzo: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" (396/Stat/A)
PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali 18, 58 e 228.
Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare l'emendamento numero 18.
FRAU (A.N. ). Presidente, la ringrazio, a me l'onore e l'onere di aprire questa lunga tornata di illustrazione e discussione di articoli e di emendamenti.
Il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato l'emendamento numero 18 soppressivo dell'articolo 1 perché in questo articolo ci sono molte parti che a noi non vanno bene, perché in pratica si capovolge quello che avviene un po' in tutte le regioni nelle leggi elettorali che vengono utilizzate nelle regioni a Statuto ordinario. Ricordo, fra le tante cose, poi eventualmente nell'ambito della discussione comma per comma si potrà eventualmente parlare di questo, ricordo quello che ho detto durante la discussione generale e mi rifaccio principalmente al ballottaggio che si pensa di dover introdurre in questa legge elettorale che il Consiglio regionale della Sardegna si vuol dare. Non sto a ricordare che se una legge, anche se nazionale, va bene non si capisce perché questa non debba essere applicata, ma per quanto riguarda il doppio turno, il turno di ballottaggio, credo che non vada bene perché si ritorna al vecchio, si ritorna a tutti quei pasticci che saranno fatti in quei fatidici quindici giorni. A nostro avviso la norma, per quanto riguarda questa parte, deve restare quella della norma nazionale, cioè il turno unico in modo che nella serata stessa o nelle serate subito dopo le votazioni si possa sapere chi ha vinto, non solo, ma tutti gli accordi che possono o che debbono essere fatti, che possono essere fatti, vengano fatti prima, vengano fatti nel momento in cui si predispongono le coalizioni e si presentano le liste affinchè si sappia subito, affinchè il cittadino sappia subito, nel momento in cui va a votare la prima volta, esattamente quale coalizione sta votando, perché non si vuole che poi questa coalizione possa essere ampliata o quant'altro, affinchè proprio ci sia certezza. Credo che questo sia uno dei punti fondamentali che sicuramente deve essere eliminato per quanto riguarda la proposta di legge che noi stiamo andando a discutere e ad approvare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Scano per illustrare l'emendamento numero 58.
SCANO (Gruppo Misto). Il mio obiettivo, mio e quello della collega Dettori, è di cambiare profondamente la legge, non di affossarla. Tuttavia sul primo articolo abbiamo presentato un emendamento soppressivo, perché un emendamento soppressivo totale farebbe più pensare ad un intento demolitorio che ad un intervento costruttivo, ma così non è. Il fatto è che quando ci siamo messi a leggere i vari commi dell'articolo 1 e ci siamo proposti di migliorare, di emendare l'articolo sono venuti fuori quindici emendamenti di merito. Allora la conclusione è stata coerentemente automatica, è un articolo talmente malfatto che è più semplice riscriverlo che correggerlo. Perché è un articolo molto malfatto? Perché, vedete, sulla base della legge costituzionale e degli articoli 15 e 35 del nostro Statuto era possibile, rispettando i principi di rappresentatività e di stabilità, come detta l'articolo 15, fare una splendida legge, molto semplice, molto funzionante. In particolare lo dico a coloro che perdendo il contatto con la realtà diventano talmente arroganti da giudicare grossolano qualsiasi ragionamento critico. L'arroganza è una debolezza, non è una forza, con gli argomenti bisogna confrontarsi! Allora, dicevo, si potrebbe fare una legge splendida facendo un ragionamento molto semplice: elezione diretta del Presidente, forma di governo dell'ex articolo 35. Pensate che sulla base di questi due pilastri il sistema sarebbe funzionante anche senza premio di maggioranza (poi avremo modo di chiarire meglio questo concetto più avanti).
Tuttavia, se si ritiene, come io ritengo utile ai fini della stabilità, già peraltro garantita dalla forma di governo ex articolo 35, ma tuttavia, se vogliamo rafforzare l'elemento della stabilità, è bene che si introduca il premio di maggioranza. Ma il premio di maggioranza potrebbe tranquillamente essere attribuito senza listino regionale nei collegi provinciali, quindi avendo un sistema molto lineare e molto semplice: elezione diretta, collegi provinciali, premio di maggioranza nei collegi provinciali, un edificio di una linearità assoluta. Il listino regionale perché viene introdotto? Il listino regionale - parliamoci chiaro, qui - non viene introdotto ai fini della stabilità e della governabilità, tant'è che non vi si attribuisce, nella proposta uscita dalla prima Commissione, il premio di maggioranza se non in una misura molto parziale. Il listino, il collegio regionale viene introdotto perché rende il sistema più elastico. Lo dico in un altro modo più semplice, per quelli non grossolani: il listino è un correttivo della preferenza unica, in questo senso rende il sistema più elastico. Io posso capire questo, ma se si introduce il collegio regionale allora il premio di maggioranza va dato nel collegio regionale, perché la rappresentanza, per regola, dovrebbe essere omogenea. Se ci si discosta dalla regola della omogeneità della rappresentanza deve essere per una ragione giuridico-istituzionale forte, per esempio nelle elezioni politiche generali la rappresentanza è disomogenea perché ci sono i collegi uninominali, ma c'è l'esigenza di mantenere la quota proporzionale. Allora, se ci sono, nel nostro caso, collegi provinciali e collegio regionale, il collegio regionale deve rispondere a una ragione precisa. Qual è la ragione precisa? Il premio di maggioranza. Allora il sistema ancora funziona in un'altra modalità rispetto a quella che io ho precedentemente illustrato, in questo modo: elezione diretta, forma di governo ex articolo 35, premio di maggioranza nel listino, collegi provinciali proporzionali. Il testo uscito dalla Commissione è - nessuno si offenda - un pasticcio sotto questo profilo: c'è un turno doppio, che non è un vero turno doppio, poi spiegherò perché nelle fasi successive della discussione, c'è un premio di maggioranza che viene attribuito a chi vince e anche a chi perde (qualcuno me ne spieghi la ragione, questo è proprio un unicum nella legislazione sulla materia elettorale), ci sono tante altre cose. E' vero che è migliorativo su un punto, è migliorativo sul punto del listino non bloccato, ma non è che per essere migliorativo in quel punto se è peggiorativo in altri dieci punti il bilancio diventi perciò positivo. Il bilancio di questo articolo è negativo. E questo è il motivo per cui secondo noi andrebbe riscritto e quindi anche l'emendamento soppressivo, pur in una logica complessiva che guarda al miglioramento della legge e non al suo affossamento, ha però una ragione precisa.
Per ora mi fermo qui, poi, sempre sull'articolo 1 abbiamo altri quattordici emendamenti che illustreremo nell'ordine.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 228 ha facoltà di illustrarlo.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). E' innegabile che nell'articolo 1, soprattutto nel primo comma, siano contenuti principi alti, nobili, direi anche degni di una democrazia compiuta. Non vedo chi possa, in maniera aprioristica e acritica, criticare appunto la validità di questo enunciato. Quando si dice: "il Consiglio regionale è eletto sulla base dei principi statutari di rappresentatività e di stabilità a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale e in un collegio regionale", però, colleghi, se si ha la bontà e anche la pazienza di leggere per intero l'articolo 1, ma anche l'articolo 1 nel contesto dell'intero impianto della legge, ci si accorge che questo articolo, e la legge, non è niente più e niente meno che un insieme di dispositivi, i quali, più che garantire e dare attuazione a quei principi validi, di cui ho dato lettura e che sono contenuti nel comma 1, soddisfano invece molto spesso gli interessi di alcuni partiti, talaltro di altri partiti, maggiori o minori, non facciamo distinzione, e molto spesso, oserei dire, se non sempre, non sono altro che la traduzione di esigenze che si sostengono da una trasversalità diffusa a tutela che sono di interessi propri.
Noi non possiamo accettare il principio del voto congiunto perché è la negazione del sistema maggioritario, perché se è vero che anche nella proposta di legge che è scaturita dalla Commissione si sostiene l'esistenza di due livelli di elezione, una proporzionale e una maggioritaria, che è quella del listino, vorrei capire a che cosa serve il listino, anche se con motivazioni diverse che ha appena enunciato il collega Scano, vorrei sapere a che cosa serve il listino bloccato o con le preferenze quando il premio di maggioranza deve essere spalmato anche sulla parte della competizione elettorale che è più propriamente proporzionale. Ma qui c'è una contraddizione in termini devastante.
Allora qua non si deve individuare quale sistema, come ripartire il premio di maggioranza e quale tipo di legge introdurre in Sardegna. Qui, prioritariamente, avremmo dovuto rimettere in discussione la bontà e l'efficacia del sistema maggioritario che va verso il bipolare, piuttosto che il sistema proporzionale. Qui è un pasticcio, mentre la legge nazionale ha il pregio di mantenere il proporzionale e di considerarlo per tale e di considerare l'aspetto politico del maggioritario sul listino bloccato sì, perché in questo caso è proprio la coalizione che vince che ha l'assegnazione dei seggi in funzione della vittoria e non anche delle preferenze. E non si venga a dire, in maniera paradossale, che chi è eletto nel listino è sottratto alla valutazione del popolo, dell'elettore che non attribuisce ai componenti del listino stesso alcuna preferenza, perché i nomi dei sedici candidati delle coalizioni che si confrontano nel listino sono ben conosciuti e i sedici componenti si applicheranno nella campagna elettorale per portare i voti alla lista alla quale appartengono.
Che senso, dicevo, ha attribuire un premio di maggioranza nel listino bloccato in parte e nel proporzionale per altra parte? E' stato sottolineato che a questo punto, ed io condivido l'affermazione, si avrebbe anche un premio di maggioranza alla parte che ha perso nella competizione politica che è proprio maggioritaria; due poli che si confrontano perché esiste il livello elettorale che ne dà l'espressione e poi chi vince prende nove voti e chi perde ne prende sette? Ma scusate, siamo di fronte a una aberrazione! Se questo è l'interesse di fare una legge sarda, ben venga la legge nazionale che almeno su questo punto è chiara. Qua, nel nome di una legge sarda, si vuole pasticciare, si vogliono portare pasticci a tutela di interessi che non sono certamente quelli della stabilità, ma più propriamente della governabilità, ma che sono interessi di parte, talvolta trasversali che non hanno nulla a che vedere con quello che è il mandato che il consigliere regionale deve svolgere nell'interesse dei sardi.
Per poi parlare del doppio turno che si vuole inserire: a che cosa serve il doppio turno se non a pasticciare una situazione che si vuole mantenere confusa per determinare all'ultimo momento le coalizioni vincenti e anche tradendo il voto popolare che si esprime nel primo turno laddove - è detto anche nella legge - ciascuna coalizione che si presenta deve presentare un programma? Ma come è pensabile ed è possibile che al secondo turno quella coalizione perdente possa aderire e portare i voti a una coalizione che si scontra con la seconda o con la prima, ma che comunque accedono al secondo turno di ballottaggio quando i programmi sono diversi? E' questo il rispetto per il voto popolare?
Ecco perché i motivi di questo emendamento che è soppressivo dell'articolo 1, perché nell'articolo 1, al di là degli enunciati, si nascondono quei pastrocchi che hanno impedito, in questi cinquant'anni di autonomia, di avere classi politiche all'altezza dei loro compiti a soddisfazione delle esigenze delle persone che li hanno eletti e che dovevano da essi più degnamente essere rappresentati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Emanuele Sanna, relatore.
SANNA EMANUELE (D.S.), relatore. Il parere della Commissione non può che essere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sugli emendamenti che sono stati presentati. Chi chiede di intervenire?
MARROCU (D.S.). Non si può fare la discussione. Spissu è intervenuto chiedendo che si discutesse…
PRESIDENTE. Onorevole Marrocu, scusi, l'onorevole Spissu può essere intervenuto, ma io ho avanzato una proposta all'Aula, e la proposta che io ho avanzato probabilmente non sono riuscito a spiegarla in maniera sufficientemente chiara, in tutti i casi è una proposta che non è stata accolta da tutta l'Aula. Allora stiamo procedendo come normalmente si procede, stiamo seguendo il Regolamento.
Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Il collega Spissu - tra l'altro Corona è venuto qui e mi ha detto "Ma è la stessa proposta" - ha chiesto che si facesse come per tutte le leggi l'illustrazione di tutti gli emendamenti, parere della Commissione e della Giunta sui singoli emendamenti, apertura del dibattito sull'articolo e sugli emendamenti, finito il dibattito si votano uno per uno gli emendamenti. E' avvenuto sempre così, non vedo perché si debba cambiare oggi. Quindi si continua a illustrare tutti gli emendamenti, si chiede il parere della Commissione e della Giunta sui singoli emendamenti e si apre la votazione. E' avvenuto sempre così, per la finanziaria, per tutte le leggi, nessuno chiede di cambiare, non vedo perché la Presidenza debba cambiare.
PRESIDENTE. La proposta che è stata avanzata, vista la complessità dell'articolo, che è composto da 17 commi e da 72 emendamenti, era tesa a illustrare e discutere il complesso dell'articolo 1 separandoli per commi. Questa era la proposta. Se non si vuole procedere in questo senso naturalmente non c'è nessunissima difficoltà a procedere con l'illustrazione dei 72 emendamenti.
Benissimo, non c'è nessuna difficoltà, procediamo in questo senso. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Io dichiaro la mia contrarietà all'ipotesi di procedere accorpando 72 emendamenti riferiti a 17 commi che disciplinano molteplici aspetti della materia elettorale, perché una tale procedura coinciderebbe con la negazione del diritto parlamentare. Credo di essere fra quelli, anzi, lo sono senz'altro, che ancora difendono, perché ci credono, la funzione parlamentare, cioè il confronto, la dialettica anche nelle condizioni più difficili, con le regole date. Noi abbiamo un Regolamento che per molti versi non è adeguato ai tempi, però quello è il Regolamento e quella è la legge interna che vale finché c'è. Un precedente come questo che si vorrebbe adesso introdurre è pericoloso perché in altre circostanze, dove la risorsa regolamentare e parlamentare che oggi usa la destra per ostacolare una legge domani potrebbe essere ritorta contro altri che con ben altre ragioni, e più degne, io reputo, possono usare le risorse regolamentari e parlamentari per ostacolare altre leggi che ritengano sbagliate.
O si riordinano le regole, si fanno altre regole, o finché le regole sono queste si utilizzano. E le regole vanno utilizzate con raziocinio; non esiste una legge o una norma che abbia valore se non è applicabile, e pensare che nel tempo regolamentare di cinque minuti un qualsiasi parlamentare possa intervenire su un articolo complesso di quattordici commi, o anche in dieci minuti, e su 72 emendamenti, non avrebbe la possibilità di dire una parola, non dico un concetto, una parola su ognuna delle proposte emendative. Coinciderebbe questo col negare il diritto parlamentare.
Allora io mi rendo conto, come gli altri colleghi, che siamo di fronte ad una impasse, come dire, a una difficoltà nel procedere, nel senso che si procederà lentamente, però il prezzo che si paga alla pesantezza del procedimento non è quello di negare il diritto parlamentare, il prezzo che si paga alla lentezza nel procedere è il tempo che si impiega. Per cui fin da ieri noi ci siamo permessi dire, di fronte a 400 emendamenti, dei quali ovviamente e legittimamente, aggiungo io, la gran parte sono ostruzionistici, cioè miranti a ritardare l'iter della legge (sono ostruzionistici e legittimamente lo possono essere), il prezzo da pagare è il di più di lavoro. Per cui il Consiglio non dovrà lavorare cinque ore al giorno, ma dovrà lavorare dieci o dodici o quanto riterrà di poter lavorare…
SANNA EMANUELE (D.S.). Come nella finanziaria.
COGODI (R.C.). Come nella fina, esattamente. Sto dicendo esattamente questo. Non è che io voglio oggi negarmi il mio diritto di contestare finché ci sarò e avrò i diritti parlamentari, in altre situazioni che io reputo degne, come voi ritenete oggi degne queste forme di dilazione, di sottolineatura di un concetto, di tentativo di vincere una battaglia utilizzando tutte le armi possibili, legittime sul piano parlamentare, non è che io oggi mi voglio, così, perché converrebbe nella contingenza, se convenisse, privare del diritto. Non voglio privare nessuno, né oggi né altri domani, per cui reputo che il Regolamento debba essere applicato nei modi nei quali sia efficace l'applicazione e ipotizzare un intervento su 72 emendamenti in cinque minuti è impossibile, nega la ratio dell'intervento parlamentare. Per cui ritengo saggia la procedura che si è inaugurata, quella di andare non uno ad uno, che sarebbe anche allora una frantumazione eccessiva, ma ad accorpamenti per materia, per affinità, per Gruppi, mi pare una procedura che sia rispettosa innanzitutto del diritto parlamentare ed anche della necessità di interloquire nel merito appena appena dei diversi istituti o originari nel testo o modificativi negli emendamenti che vengono avanzati alla valutazione, all'attenzione e alla decisione dell'Aula.
Per cui, ciò detto, ritengo si debba procedere nel modo nel quale utilmente e saggiamente il Presidente inizialmente ha delineato, mi pareva anche con un generale consenso, in ogni caso vi è contrarietà a modificare quel tipo di impostazione e nel merito mi riservo di chiedere la parola per dire quelle due cose che possono essere dette in cinque minuti nel merito degli emendamenti presentati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.
SCANO (Gruppo Misto). Anch'io ho apprezzato il suggerimento della Presidenza e condivido gli argomenti esposti testé dal collega Cogodi. Noi applichiamo di solito nell'esame delle leggi il metodo standard, quello collaudato che è chiaro a tutti noi. Da sempre per gli articoli particolarmente complessi si è ritenuto, nel rispetto del Regolamento e anche del buonsenso, di procedere con un sistema un po' più produttivo, quello del comma per comma. Nella discussione, non nella votazione, la votazione è un'altra cosa. Credo che questo debba essere fatto non per tutti gli articoli della legge, probabilmente, perché ci sono articoli che forse hanno nessuno o uno, due, tre emendamenti, ma sicuramente per l'articolo primo, che è il cuore della legge, cioè la legge sta nell'articolo 1, non è che sta da altre parti e che ha poco meno di cento emendamenti. Quindi è un articolo particolarmente complesso, va esaminato secondo me comma per comma, non vorrei che si pensasse di poter fare la legge elettorale, che è una delle leggi fondamentali del sistema e forse anche la più delicata, come se fosse un contributo alle bande musicali, perché se venisse fuori una cosa di questo genere esistono anche contromisure, naturalmente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Voglio ricordare a me stesso ed ai colleghi che il Regolamento si esprime in termini molto molto molto chiari e qua non c'è necessità di andare a ricercare le ratio o altri punti. Intanto si è detto in maniera errata che i termini concessi a ciascun consigliere per intervenire nella discussione generale sono di cinque minuti, perché non sono cinque minuti ma sono dieci, e poi lo strumento per risolvere il problema relativo alla complessità dell'articolo e alla moltitudine degli emendamenti è rappresentato dalla facoltà che il Regolamento concede alla Presidenza di raddoppiare il termine concesso a ciascun interveniente nella discussione dell'articolo e del complesso, quindi l'articolo 78 al secondo comma recita "Ciascun consigliere può intervenire alla discussione sul complesso degli articoli e degli emendamenti per non più di dieci minuti. E' facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.", e questo mi sembra che sia il caso.
L'articolo successivo, l'84, al secondo comma prevede "Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.", quindi il Regolamento non fa riferimento a suddivisioni, accorpamenti, la prassi peraltro ha sempre visto la discussione nei termini in cui si stava incanalando in questo momento, per cui dal punto di vista regolamentare non c'è nessun dubbio e non dobbiamo individuare e scomodare il legislatore di non so quale periodo per andare ad indagare la ratio. Tuttavia è chiaro che se ci fossero atteggiamenti ostruzionistici, la tesi prospettata dal collega Cogodi e dal collega Scano va proprio nella direzione di soddisfare quei tentativi ostruzionistici perché i tempi si dilaterebbero a dismisura. Capisco che non è così, perché atteggiamenti ostruzionistici non ce ne sono da parte di nessuno, se con atteggiamento ostruzionistico si vuole intendere quello di impedire comunque che la legge sia fatta, se il tentativo ostruzionistico è quello di far comprendere agli altri la forza delle proprie ragioni per non approvare un testo di legge non condiviso ecco che gli strumenti regolamentari trovano legittima accoglienza nel dibattito per ritardare anche i tempi affinché si arrivi ad una soluzione che soddisfi la parte politica che la sostiene.
Quindi il Regolamento è chiarissimo, la Presidenza sta ben facendo, comunque, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, se si vogliono allungare i tempi con le proposte fatte dai colleghi Cogodi e Scano, noi non abbiamo nessuna difficoltà ad accedere anche a questa tesi.
PRESIDENTE. Chiedo scusa all'onorevole Corda e all'onorevole Gian Valerio Sanna.
SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Perché sta aprendo un dibattito?
PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Sanna, questa Presidenza è pienamente consapevole di quello che sta avvenendo, quindi può anche fare a meno dei suoi suggerimenti. Mi scusi, ma insomma io non voglio aprire nessun tipo di dibattito, infatti ho chiesto scusa all'onorevole Corda e all'onorevole Gian Valerio Sanna se non darò loro la parola, per dire che mi pare che in relazione alla proposta avanzata da questa Presidenza non vi sia una unanimità di vedute nell'Aula, quindi procediamo col metodo classico. Quindi, diamo la parola a chi ha presentato gli emendamenti per illustrare tutti e 72 gli emendamenti presentati all'articolo 1 nell'ordine di presentazione e alla fine chiederemo i pareri ed apriremo la discussione generale sull'articolo e sugli emendamenti, come sempre si è proceduto.
(Interruzione del consigliere Corda)
PRESIDENTE. Onorevole Corda, le ho chiesto scusa, lei interverrà nel momento...
(Interruzione del consigliere Corda)
PRESIDENTE. No, no, no. Ha deciso questa Presidenza, non c'è unanimità di vedute.
CORDA (Gruppo Misto). Lei, Presidente, aveva deciso una cosa e poi un'altra cosa.
Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato del disegno di legge: "Norme sull'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e disciplina del referendum regionale" (245/Stat/A) e delle proposte di legge Floris - Tunis - Businco: "Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna" (350/Stat/A), Onida: "Elezione del Consiglio regionale, forma di governo, (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale) e partecipazione degli emigrati al voto" (362/Stat/A), Scano - Dettori - Pacifico - Pinna: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e modifica della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni" (379/Stat/A), Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis: "Disciplina della forma di governo della Regione ed elezione del Consiglio regionale della Sardegna" (380/Stat/A), Spissu - Calledda - Cugini - Demuru - Falconi - Lai - Marrocu - Morittu - Orru' - Pirisi - Pusceddu - Sanna Alberto - Sanna Emanuele - Sanna Salvatore: "Elezione del Presidente della Regione sarda e del Consiglio regionale" (392/Stat/A), Capelli - Cappai - Piana - Randazzo: "Norme per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" (396/Stat/A)
PRESIDENTE. Onorevole Corda, mi scusi, io ho semplicemente avanzato una proposta, non ho deciso nulla; ho avanzato una proposta che non è stata unanimemente accolta dall'Aula, quindi credo che sia opportuno tornare al metodo classico conosciuto che è stato richiamato testé dall'onorevole Balletto, quindi procediamo con l'illustrazione degli emendamenti e poi andremo avanti con l'acquisizione dei pareri e con la discussione generale sull'articolo e sugli emendamenti. Quindi, abbiamo illustrato gli emendamenti 18, 58 e 228 che sono soppressivi totali, passiamo all'emendamento soppressivo parziale 163, primo firmatario l'onorevole Licandro.
Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Sull'emendamento 163 soppressivo dell'articolo del primo comma dell'articolo 1 sostanzialmente non si avrebbe niente da aggiungere rispetto a quanto è stato detto per l'emendamento 228 che proponeva la soppressione dell'intero articolo, perché per quanto ci riguarda sull'affermazione di principio contenuto nell'articolo 1 che poi non fa niente di più e niente di meno che riprendere le indicazioni contenute nel nostro statuto, però l'emendamento è stato proposto proprio perché su di esso si reggono almeno in parte, almeno la maggior parte di essi i successivi commi dal numero 2 al numero 17.
È chiaro che nel momento in cui questo emendamento dovesse essere accolto sorgono problemi di legittima sopravvivenza dei successivi commi, e quindi la finalità dell'emendamento non è tanto quello di sopprimere il comma 1 sul quale - ripeto - in materia di condivisione dei principi nulla quaestio e nessuna obiezione da parte nostra, ma è ovviamente il nostro dissenso su tutti i commi che adesso si ricollegano perché a quell'affermazione di principio fanno riferimento, talvolta in misura molto sporadica, in maniera appropriata, ma il più delle volte in maniera assolutamente negativa perché ne sminuiscono completamente la portata e l'impianto, ecco le ragioni di questo emendamento.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 59 ha facoltà di parlare il consigliere SCANO.
SCANO (Gruppo Misto). Brevemente, il senso dell'emendamento è chiaro, nel senso che se si sopprimono le parole "ed in un collegio regionale" rimane, diciamo, la sola dimensione dei collegi provinciali. Io ho presentato questo emendamento non perché sia contrario al collegio regionale, ma per due motivi, il primo per poter ricordare che il collegio regionale non è indispensabile, si può farne a meno; secondo, perché se lo si introduce deve servire all'attribuzione del premio di maggioranza, altrimenti non capirei a cosa serve il collegio regionale. Perché non è indispensabile? Beh, non è indispensabile perché con l'elezione diretta, come ho già avuto modo di ricordare precedentemente, con la forma di governo che possiamo sintetizzare nel simul stabunt simul carent, si può tranquillamente avere un sistema semplice, lineare, funzionante, esistendo i soli collegi provinciali attribuendo il premio di maggioranza. Se si ritiene che sia utile avere il collegio regionale, perché si correggono gli effetti in parte della preferenza unica, perché si rende il sistema più elastico, perché si dà più gioco al sistema, tutte cose che naturalmente comprendiamo e delle quali può essere apprezzata l'importanza, allora però il collegio regionale deve essere utilizzato per l'attribuzione del premio di maggioranza. Allora avremo: elezione diretta, forma di governo richiamata, collegi provinciali proporzionali e premio di maggioranza attribuito nel collegio regionale. Questo è un sistema semplice, non un ibrido, non un pasticcio come quello delineato nell'attuale articolo 1. Poi, il premio di maggioranza può essere attribuito naturalmente secondo modalità diverse, può essere 10 a 6 se è un premio di maggioranza molto esile, secondo me troppo, può essere 11 a 5, può essere 12 a 4, quello che è, e il resto dei seggi vanno attribuiti proporzionalmente alle altre liste, perché attribuire il premio di maggioranza a chi vince e il secondo premio di maggioranza a chi perde è solo un modo per dire: "Facciamo un patto fra di noi" le establishment dell'uno e dell'altro polo rimane comunque in Consiglio, il fatto che vinca o l'uno o l'altro è un fatto diciamo residuale, ma si assicura la sopravvivenza. Ecco perché io parlo di sistema blindato, di sistema blindato sulle convenienze degli attuali gruppi dirigenti. Credo invece che dobbiamo avere il coraggio, l'intelligenza per fare una legge più semplice, più lineare dove se si introduce il collegio regionale si sa perché cosa viene introdotto e serva a qualcosa, dove nei collegi provinciali si va col sistema proporzionale, e un sistema che sia tagliato non sulle convenienze dei gruppi di comando dei poli, ma che sia tagliato invece sulle effettive esigenze della collettività.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare il consigliere Pisano.
PISANO (Rif. Sardi-U.D.R.). Presidente, l'emendamento che è stato presentato a firma dei consiglieri regionali aderenti al Gruppo di Riformatori sardi naturalmente è una riproposizione di un emendamento che era stato bocciato in Commissione autonomia e vuole, così come è la funzione dell'articolo 1, statuire il principio del riconoscimento del dritto di voto a favore degli emigrati sardi canalizzato dentro appunto il collegio unico estero, e allo stesso tempo il diritto di rappresentanza degli emigrati sardi con una riserva appunto di seggi elettorali agli emigrati stessi.
La funzione dell'articolo 1 è stato detto bene, è una funzione appunto di enunciazione dei principi dell'intera legge elettorale e quindi noi riteniamo che siano anche di modulazione questi emendamenti rispetto all'intero altro seguito degli articoli che lo compongono, questo significa che il risultato e l'esito di questi emendamenti riferiti all'articolo 1 ci rendiamo conto che faranno cadere o non cadere un insieme di emendamenti successivi che sono riferiti agli articoli pure successivi. Noi, con la riformulazione di questo emendamento naturalmente riteniamo di restituire un po' di giustizia agli emigrati sardi e di riuscire anche a normalizzare il comportamento di questo consesso legislativo a quello che già ha fatto il legislatore nazionale, introducendo una legge nazionale che già riconosce questo principio e che già istituisce quindi un collegio unico estero a favore degli emigrati, non riusciamo a capire la logicità che altrimenti governerebbe l'impostazione di questa legge elettorale se noi in analogia non facessimo quanto ha saputo fare appunto il legislatore parlamentare.
Non possiamo non riconoscere questo diritto di rappresentanza e di voto all'interno del collegio unico estero. La formulazione dell'emendamento è semplice e schematico proprio perché insieme agli otto collegi provinciali e insieme al collegio regionale va integrata la presenza di un collegio unico estero. Il meccanismo di votazione sarà poi illustrato nei successivi emendamenti e sarà analogo a quello che già il legislatore nazionale ha previsto, cioè la possibilità di una espressione del voto, anche per corrispondenza, con il meccanismo già messo in piedi e già in moto tra l'altro che consentirà, fin dalla prossima tornata del rinnovo del Parlamento italiano, il riconoscimento di diciotto seggi parlamentari a favore degli emigrati. Noi crediamo che davvero non solo a parole il patrimonio dell'emigrazione sarda debba essere enunciato e dichiarato. Riteniamo che debba, in maniera concreta, in sostanza essere perseguita ed il momento giusto è quello riferito alla discussione della legge elettorale. Abbiamo riformulato questa ipotesi in adesione anche a quella che è stata già una proposta di legge, presentata oltre un anno fa, e che purtroppo ancora non è stata discussa dalla Commissione autonomia e che in introduceva appunto questo principio.
Il riconoscimento del diritto di voto attraverso il collego unico estero, e la riserva di tre seggi di questi ottanta assegnati al Consiglio, penso che significhino un sacrificio minimo rispetto a quello che, invece, è il principio nobile di riconoscere questo patrimonio non solo a parole; e significa anche un arricchimento sicuramente, quello di poter un domani avere seduti in questi banchi tre consiglieri regionali che rappresentino a tutti gli effetti il mondo dell'emigrazione.
Nei successivi emendamenti noi abbiamo infatti indicato che la possibilità di candidatura all'interno di questo collegio unico estero possa essere unicamente riservata a chi da almeno cinque anni è emigrato, o figlio di emigrato, e risieda naturalmente all'estero, iscritto nelle liste dell'AIRE che sono le liste relative all'anagrafe degli emigrati, residente naturalmente all'estero.
Credo che la descrizione dell'emendamento non richieda in questa fase ulteriori precisazioni e quindi, in coerenza anche con quanto hanno dichiarato, debbo dire tutti i partiti che in questo consesso siedono, chiediamo appunto che venga approvato e si restituisca finalmente dignità al patrimonio che l'emigrazione rappresenta.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 145 ha facoltà di parlare il consigliere Giovannelli.
GIOVANNELLI (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, l'emendamento 145 è un emendamento sostitutivo parziale del comma 1 dell'articolo 1; come Gruppo di Forza Italia noi abbiamo presentato diversi emendamenti soppressivi dei singoli articoli e abbiamo dovuto presentare, abbiamo voluto presentare anche degli emendamenti specifici soppressivi di ciascun comma in quanto riteniamo che ciascun comma presenti appunto delle situazioni che debbano essere corrette o sostanzialmente modificate.
In questo caso il Gruppo di Forza Italia già in prima Commissione ha sostenuto l'esigenza di vedere affermato il diritto di rappresentanza dei nostri corregionali emigrati, e abbiamo votato in Commissione l'emendamento che consentiva questo.
Abbiamo presentato diversi emendamenti tecnici che poi illustreremo durante la fase successiva dell'illustrazione degli emendamenti, e di fatto questo del 145 interviene a livello sostitutivo nel punto in cui si afferma che, unitamente all'istituzione di un collegio regionale e provinciale, viene altresì introdotta l'istituzione di un collegio unico elettorale estero.
Le motivazioni per quanto riguarda questo aspetto sono assolutamente chiare, poi se mai ritorneremo nel proseguo per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Per cui l'emendamento 145 è finalizzato ad intervenire con una sostituzione nel termine in cui si afferma la necessità di istituire il collego unico elettorale estero.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 60 ha facoltà di parlare il consigliere Scano.
SCANO (Gruppo Misto). Due parole per dire che la questione degli emigrati non è una questione dei Riformatori, che pure hanno fatto bene a sollevare questa questione e a puntarvi molto nella loro battaglia politica, non è una questione di parte, è una questione che dovrebbe avere da parte del Consiglio la capacità di compiere un atto, da parte dell'intero Consiglio, di apertura e di sensibilità. C'è come è noto un vincolo statutario che non consente il voto a coloro che abbiano trasferito la residenza in un altro comune italiano, c'è invece la possibilità, esiste la possibilità di votare e di candidarsi per coloro che siano residenti all'estero, ma che siano iscritti all'AIRE o chiedano, avendone i requisiti, di esservi iscritti.
Io credo che questo ci dia la possibilità, dal punto di vista giuridico, di compiere legittimamente quell'atto di sensibilità di cui parlavo prima. Il legislatore nazionale per la sua parte l'ha compiuto per quanto riguarda le elezioni generali, le elezioni politiche, prevedendo il collegio estero. Io credo che noi dovremmo, potremmo, sarebbe utile compiere un atto di questo genere prevedendo il collegio estero e simultaneamente una riserva ragionevole di posti. Io non credo, sarebbe irrealistico proporre una riserva vasta e forse anche non giusto, ma una riserva di tre posti, per esempio i tre seggi, potrebbe essere utilmente stabilito.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 162 ha facoltà di parlare il consigliere Corona.
CORONA (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, l'emendamento recita che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio regionale. Ecco, questo tipo di formulazione secondo noi prelude a quello che viene poi detto negli altri commi dell'articolato in cui si esplicita poi il voto congiunto.
Noi abbiamo detto che siamo contrari al voto congiunto per diverse motivazioni. La primo è il fatto che pensiamo che il Presidente dei sardi, il sindaco della Sardegna deve essere eletto direttamente, senza nessun altro legame, e debba essere eletto direttamente dai sardi. E infatti nell'articolato poi della legge si dice che i voti dati al Presidente si sommano anche ai voti nelle liste provinciali date con il proporzionale sulle liste provinciali. Per questo motivo noi pensiamo che la formulazione di questo emendamento debba essere cassata e chiediamo la sua abrogazione.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 161 ha facoltà di parlare il consigliere Lombardo.
LOMBARDO (F.I. Sardegna). L'emendamento numero 161 propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1, in quanto prevede esclusivamente la presenza di candidati di entrambi i sessi. Come ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale noi non vogliamo che la modifica dell'articolo 51 della Costituzione rimanga una mera dichiarazione di principio. Noi vogliamo che si affermi con concreti atti legislativi il principio di parità, nella sostanza e non solo nella forma. Per questo abbiamo presentato con le colleghe Dettori, Pilo e Sanna degli emendamenti che facciano sì che appunto il principio di parità venga affermato.
Come abbiamo avuto già modo di dire in sede di discussione generale noi siamo contro la politica delle quote, una politica che non condividiamo perchè non rispetta la dignità delle persone, la rifiutiamo come donne. Noi vogliamo una legislazione paritaria. Per questo chiediamo che le donne vengano inserite nelle liste elettorali per il 50 per cento in pari numero con gli uomini con l'alternanza della candidatura uomo-donna. Quindi è necessario intervenire sulla legge elettorale, sulla legge elettorale e regionale.
La questione della parità nella rappresentanza non deve essere riduttivamente concepita come una forma di contrapposizione o competizione fra generi. Ho già avuto modo di dire che rappresenta un presupposto della democrazia, non è un problema delle donne, ma è un problema della democrazia del nostro paese. E promuovere la presenza delle donne nelle istituzioni vuol dire riaffermare la credibilità della democrazia, soprattutto in un momento come questo di grande disaffezione nei confronti della politica e delle istituzioni.
Noi siamo fermamente convinte che la presenza femminile non solo nelle istituzioni, ma anche nel mondo del lavoro, nel mondo sindacale, nel mondo professionale sia fondamentale per il contributo in termini diversi che le donne possono per l'appunto portare.
E non si tratta più di superare un gap tra le competenze delle donne, le capacità delle donne e i compiti istituzionali, noi dobbiamo modificare una cultura prevalente che vede la politica come un universo esclusivamente maschile. Dobbiamo superare un gap che esiste tra realtà e politica, tra società e istituzioni. Noi siamo fermamente convinte della battaglia che stiamo portando avanti, una battaglia cui hanno aderito molte persone e abbiamo presentato proprio stamattina la petizione popolare per la quale abbiamo ricevuto numerosi consensi sia da parte di uomini che di donne che hanno capito questa battaglia di democrazia, che è una battaglia anche di civiltà perchè sia chiaro, perchè forse molti in quest'Aula non hanno capito, che noi non vogliamo un trattamento privilegiato, noi non chiediamo la certezza del risultato, noi chiediamo la parità di accesso, noi chiediamo le stesse opportunità, vogliamo godere come gli uomini del diritto politico all'elettorato passivo. Per cui abbiamo presentato questi emendamenti che vanno su questa linea.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare la consigliera Dettori.
DETTORI (Gruppo Misto). L'emendamento 15 è ritirato. Abbiamo presentato emendamenti successivi che rendano più chiara la parità di accesso alle liste elettorali. Quindi ne riparliamo dopo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.-Sardegna). Volevo capire qual era l'emendamento ritirato dalla collega Dettori.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 15.
Uno dei presentatori dell'emendamento numero 133 ha facoltà di illustrarlo.
SPISSU (D.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 143 ha facoltà di parlare il consigliere Balletto.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). L'emendamento 143 sostanzialmente ripropone la stessa questione già rappresentata nell'emendamento che ha illustrato poc'anzi la collega Lombardo, il 133 che si è dato per illustrato e quello della collega Dettori che è stato ritirato.
Noi riteniamo che sia giunto finalmente il momento che sia data la facoltà alle donne di accedere all'elettorato passivo in maniera concreta e che non rimanga, come spesso è avvenuto in passato, una mera enunciazione che al lato pratico poi non ha trovato effettivo riscontro. Perchè sostenere che deve essere consentita la parità di accesso e poi nelle liste, chi più e chi meno, individuare e trovare i componenti di sesso diverso estremamente sbilanciato nella direzione del sesso maschile, di fatto impedisce quella parità che è nelle cose, che è nella maturità della democrazia avanzata quale è o dovrebbe essere, mi si passi il termine, all'alba del terzo millennio.
Da qui l'esigenza che sia stabilita in norma la partecipazione paritaria con l'indicazione della percentuale, quindi con l'indicazione di un rapporto di composizione con riferimento al numero di candidati che sono presenti in ciascuna lista.
Credo che questo rappresenti veramente un momento degno ed alto delle istituzioni, passare da enunciati meramente teorici, che nella pratica non trovavano assolutamente accoglienza né soddisfazione, basti dare uno sguardo intorno per verificare come in questa legislatura le componenti di sesso femminile siano pochissime unità, perchè se non sbaglio ed è difficile sbagliare, al di là delle due colleghe di Gruppo, la collega Lombardo e la collega Pilo, la collega Dettori dei D.S, e la collega Noemi Sanna di Alleanza Nazionale, il gentil sesso è rappresentato solamente da quattro persone, quattro persone su ottanta vuole esattamente significare il cinque per cento.
Ecco che con l'accesso veramente, ma veramente garantito in misura paritaria, io credo che il sesso femminile maturo, all'avanguardia, non secondo a nessuno per capacità, per intuito, per impegno nel lavoro abbia l'effettiva possibilità, così come è avvenuto in tanti altri settori della vita sociale, anche nella politica di affermarsi e di dare quel contributo che dal punto di vista personale, anche dell'essere donna, può essere dato in aggiunta a quanto sino adesso e talvolta anche male la predominanza del sesso maschile ha fatto.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 317 ha facoltà di illustrarlo.
CORONA (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 93 ha facoltà di illustrarlo.
SANNA Gian Valerio (La Margherita-D.L.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 92 invito i colleghi a prendere nota che nel testo all'articolo 1 comma 3 è da intendere: "All'articolo 1 comma 5".
Per illustrare l'emendamento numero 92 ha facoltà di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna.
SANNA GIAN VALERIO (Popolari - P.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Si dà per illustrato con la correzione che ho ricordato.
Per illustrare l'emendamento numero 118 ha facoltà di parlare il consigliere Spissu.
SPISSU (D.S.). L'emendamento numero 118 si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Consigliere Dettori per illustrare l'emendamento numero 378.
DETTORI (Gruppo Misto). Credo che non sia assolutamente inutile ribadire le ragioni per cui stiamo presentando questi emendamenti, anche perchè ho visto che successivamente è stato presentato un emendamento che qualcuno mi ha detto dovrebbe essere una sorta di norma di salvaguardia, cioè come dire "tanto quelli glieli bocciamo, vediamo se ne approviamo un altro in cui è previsto che nelle liste elettorali siano presenti due terzi di uno o dell'altro sesso". Quindi, significa che la volontà, neanche tanto nascosta, ma d'altronde mi sembra molto evidente, sia quella di non volerne sentirne le ragioni.
Allora io voglio partire dal fatto che noi siamo tenuti ad applicare una riforma costituzionale e che tutte le altre considerazioni fin qua svolte sono solo un corollario a ciò che, invece, dovrebbe essere fatto e cioè che siamo al sessantottesimo posto nel mondo come rappresentanza di genere, nel senso che come è stato più volte scritto e detto gli stati dell'Africa sono avanti a noi come numero di donne che siedono nei loro Parlamenti, e quando citiamo gli stati dell'Africa non intendiamo perchè abbiamo rispetto all'Africa un atteggiamento colonialista, ma piuttosto perchè spesso questi stati si sono affacciati alle democrazie in questi ultimi anni e quindi hanno fatto un percorso molto più forte e più veloce del nostro e invece noi stiamo facendo come i gamberi, stiamo tornando indietro. Ed allora la Costituzione italiana è stata modificata due volte, l'articolo 117 del titolo quinto, in cui dice che le regioni sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale sono tenute a presentare leggi perchè possano essere considerate costituzionali, in cui sia prevista la presenza dei due generi.
L'articolo 51 della prima parte della costituzione, quindi quella sui diritti generali dei cittadini e delle cittadine italiane, dice che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge e viene aggiunto questo comma "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne". Non era mai stato scritto nella prima parte della Costituzione in modo così esplicito ancorché molti costituzionalisti sostengano che l'articolo 3 della costituzione sia già sufficientemente forte per dire che non vi deve essere nessuna discriminazione legata al sesso. Evidentemente, anche i costituzionalisti si sono resi conto che l'atteggiamento discriminatorio e francamente maschilista portava a dover modificare la costituzione per fare sì che questo fosse evidentemente più chiaro. Allora l'emendamento che proponiamo dice che nei collegi provinciali sono ammessi le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi e che siano collegate con la lista regionale, e questo mi pare che sia stato, come dire, il cappello a ciò che qui è stato molto bene ribadito dal collega Scano e da altri e che quindi in questo momento non ci voglio tornare. Le liste sono presentate nel collegio regionale anche congiuntamente, esclusivamente da gruppi, partiti eccetera, ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento che contenga…, cioè dalla presenza paritaria delle donne e degli uomini. Abbiamo anche detto che i candidati dell'uno e dell'altro sesso devono essere presentati in modo alternato e che nelle liste provinciali, è questo che voglio sottolineare, i candidati di un sesso non può eccedere di oltre un'unità quella dei candidati dell'altro sesso. Perchè questo? Perchè qualora, così come accade in alcuni collegi, come quello del Sulcis e di Nuoro i candidati sono in numero dispari, pertanto è necessario che sia chiarito che se sono sette i candidati devono essere quattro di un sesso e tre di un altro o naturalmente indifferentemente uomini e donne. Allora perchè noi vorremo che venissero approvati gli emendamenti per una legislazione paritaria? Perchè siamo, così come ha appena detto e ribadito la collega Lombardo, assolutamente contrari alle quote, perchè queste sì sono da riserva indiana come qualcuno ha malevolmente sostenuto in quest'Aula, ed è proprio per questo che noi siamo contrari alle quote, perchè riteniamo che la legislazione paritaria ponga sul piano formale e sostanziale la questione della rappresentanza in modo totalmente diverso. La parità attiene ad entrambi i sessi e non avvantaggia nessuno dei due in modo particolare. Perchè quando si parla di cittadinanza politica non può essere questa una cittadinanza politica per cui le donne elette rappresentano solo le donne e gli uomini eletti rappresentano solo gli uomini e quindi il tema della cittadinanza politica da un punto di vista dei due generi è la prima questione che dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontarla nel senso che in generale e che entrambi i sessi rappresentano tutto l'elettorato. E questo principio non può essere rappresentato dalla politica delle quote, ma questo principio può essere solo e esclusivamente rappresentato da una legislazione paritaria quale quella che noi vorremo venisse approvata da quest'Aula. E ci piacerebbe che i colleghi provassero a ragionare, a dialogare con noi, anche l'Assessore che parla col collega Marrocu dovrebbe provare ad ascoltare, perchè naturalmente questo fosse comprensibile anche a loro, ne dubito perchè le letture probabilmente non sono molte, rispetto a questa materia naturalmente, ma credo necessaria una forma di rispetto per capire le ragioni degli altri, e l'ascolto è il principale rispetto che si possa avere per chi parla di una questione che è ostica ai più e che soprattutto viene contrastata a priori. Perchè viene contrastata a priori? Perchè in realtà noi capiamo molto bene, che candidare il 50 per cento delle donne vuole dire togliere il 40 per cento, anzi il 48 per cento degli uomini. Quindi noi capiamo anche le ragioni dei colleghi che sono, in qualche modo, ostici, che in qualche modo contrastano questa norma, perchè capiamo bene che significa non candidare la metà dei colleghi che sono qua presenti.
Bene, allora diciamolo chiaramente che è un problema che attiene al proprio posto nelle liste. Ed allora questo sarebbe più comprensibile. Io chiedo ai colleghi che ragionino con noi, poi può essere che ci convincano che una legislazione paritaria non va bene per la Sardegna, ma ci devono convincere di questo. Intanto noi siamo fermamente convinte che il dettato costituzionale e la ragionevolezza e una democrazia sostanziale piuttosto che una democrazia di facciata siano assolutamente necessarie. Colleghi io comprendo che non siano argomenti che vogliate neanche sentire e guardate mi costa molto intervenire con un chiacchiericcio fatto volutamente perchè questo vuole significare che è un argomento non solo che non interessa, ma che è ritenuto superato dal fatto che questi emendamenti verranno bocciati. Perchè questa è la verità. Allora i colleghi intervengano a dirci per quale motivo non va bene, per quale motivo nella sostanza non va bene, per quale motivo e per quali argomentazioni non va bene una legislazione paritaria ma va bene una legislazione di quote di riserva indiana. Ce lo spieghino! Allora se ci convincete lo accettiamo. Ma siccome qua i colleghi si sono espressi contro le riserve indiane e contro le quote, allora noi gli proponiamo un altro metodo, che è quello della libera scelta fra il 50 per cento di candidate donne e il 50 per cento di candidati uomini. Grazie.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Scano per illustrare l'emendamento numero 61.
SCANO (Gruppo Misto). L'emendamento 61 riguarda una questione non di primo piano ma tuttavia importante, ed è conseguente all'introduzione nel dibattito sulla legge elettorale della tematica degli emigrati e del collegio estero. Infatti l'emendamento si propone semplicemente di ricordare che qual ora venga istituito il collegio estero, come io auspico, sarebbe fortemente opportuno applicare al collegio estero le norme previste, da una parte per l'obbligo di collegamento con la lista regionale, in modo che il collegio estero sia sì un collegio estero con una riserva, ma non sia estraneo alla dinamica politico elettorale complessiva, anzi ne faccia parte integrante, ed anche l'applicazione della norma relativa alla parità di accesso per i due sessi, che evidentemente dai presentatori di questo emendamento viene accolto.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare l'emendamento numero 160.
LA SPISA (F.I. - Sardegna). L'emendamento 160 è un emendamento soppressivo dell'intero comma quattro. Si tratta di una richiesta di soppressione a mio parere ampiamente giustificabile e, se tutto il Consiglio ragionasse appena, credo anche condivisibile, nonostante la portata di questo comma quattro sembrerebbe addirittura, nell'intenzione di alcuni esponenti di Gruppi consiliari che hanno sostenuto e stanno sostenendo questo progetto di legge, vogliano addirittura andare oltre il significato di questo comma quarto. Dev'essere chiaro innanzitutto qual è il senso. Nel comma tre - come avete letto - si prevede che siano ammesse nei collegi provinciali liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi; il senso di questo comma è chiarissimo: l'obiettivo è quello di scoraggiare, di evitare la presentazione di liste che non abbiano una sufficiente rappresentatività a livello regionale, lo scopo evidente è quello di superare, pur nel rispetto del pluralismo, una eccessiva frammentazione per consentire che le forze politiche che si presentano per l'elezione del Consiglio regionale abbiano una rappresentatività vasta in tutto il territorio.
Il comma quarto tende invece a stemperare notevolmente il limite posto nel comma terzo perché si prevederebbe che sia la non ammissione, ma sia la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporti la decadenza delle liste presentate dallo stesso partito o gruppo politico negli altri colleghi provinciali. Io credo che si possa anche capire, si possa anche giustificare con una certa logica, un senso logico comprensibile quanto meno, che la mancata decadenza, il prevedere la non automatica decadenza, sia presa in considerazione e sanzionata dalla legge nel caso della non ammissione di una lista, perché una non ammissione può capitare anche - potremo dire - per vizi formali o per un qualunque motivo che ha impedito una certa forza politica presente in tutto il territorio, di presentare una lista in un collegio. Ma il principio è chiaramente esteso alla mancata presentazione di una lista, ovviamente con il limite che la mancata presentazione non superi un quarto dei collegi, quindi si tratterebbe quanto meno di due collegi, di due circoscrizioni provinciali; ed è già un limite abbastanza alto che evidentemente non favorisce la tendenza, ben precisata nel comma terzo, di favorire la presentazione di liste che siano presenti su tutto il territorio regionale. Ma la cosa preoccupa ancora di più ed è per questo che noi proponiamo la soppressione dell'intero comma, preoccupa perché a sostegno della nostra richiesta di soppressione si aggiunge la preoccupazione nel vedere che sia nell'emendamento 62 sia nell'emendamento 119 invece si propone un emendamento modificativo che estende addirittura la possibilità di eccezione per quelle liste che non abbiano presentato o siano state dichiarate non ammissibili, addirittura per il 50 per cento dei collegi provinciali, estendendo ancora di più la possibilità di una frammentazione nella presentazione delle liste e quindi in qualche modo sostenendo quello che è, se vogliamo ragionare fino in fondo sulla questione, un orientamento che sta emergendo sempre di più, un orientamento culturale e politico che si sta manifestando in questo periodo con una forza di argomentazioni, e potremo dire anche con una ben riuscita capacità di presa sull'opinione pubblica, che cioè porta a rappresentare sempre di più ciò che viene dai partiti, ciò che viene dal sistema politico che è quotidianamente e sistematicamente impegnato nella rappresentanza degli interessi diffusi e generali nelle istituzioni pubbliche, un giudizio assolutamente negativo di quello che i partiti, di quello che le rappresentanze politiche tradizionali oggi sono capaci di rappresentare, a favore di espressioni sociali che in qualche modo si rappresentano all'opinione pubblica come un'espressione di impegno politico, di protesta nei confronti del sistema politico tradizionale e che quindi tende in qualche modo ad essere presente, anche facendo leva su interessi particolari, su interessi specifici di settore o su interessi specifici di territorio. L'approvazione di questo comma favorirà sempre di più la presentazione di liste che hanno un radicamento non tanto per concezioni culturali ideali della politica, ma sempre di più per interessi particolari che possono pescare o su motivazioni di settore, legittime per carità, ma che in questo modo tenderanno sempre di più ad una tendenza centrifuga, una tendenza che sempre di più porta a unificare verso la difesa di interessi generali che siano validi per tutto il territorio, per tutti i settori economici, sociali, che tendono legittimamente ad aspirare ad una rappresentanza nella massima Assemblea rappresentativa del popolo sardo e che porteranno invece ad una tendenza alla difesa di interessi particolari, settoriali o territoriali. È per questo che noi proponiamo la soppressione del comma quarto ed è per questo che evidentemente, a maggior ragione, ci dichiareremo contrari all'approvazione degli emendamenti modificativi numero 62 e numero 119, che acuirebbero ancora di più l'effetto devastante e negativo del comma 4, che noi chiediamo all'Assemblea responsabilmente di sopprimere.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 62 ha facoltà di illustrarlo.
SCANO (Gruppo Misto). Io vorrei richiamare un attimo l'attenzione dei colleghi, perché questa questione è delicata. Mi fa piacere che i colleghi Orrù e Spissu l'abbiano ripresa con un emendamento, mi pare, identico. La dico in questo modo: se nella legge che disciplina l'elezione del Parlamento nazionale ci fossero delle norme come il comma 3 e il comma 4 di questa legge, non si potrebbero presentare alle elezioni, per esempio, la Volkspartei o, per venire a una cosa più vicina a noi, il Partito Sardo d'Azione. Cioè io considero le norme contenute nei commi 3 e 4 illiberali e non avrei quindi nemmeno bisogno di andare oltre, le considero antidemocratiche.
La formulazione del terzo comma è drastica, cioè devi presentarti in tutti i collegi con quel simbolo. E perché mai? Il comma 4 alleggerisce un po', dice: ma se ti dimentichi di presentarlo o non ce la fai o viene giudicata irregolare, purché non superi un quarto dei collegi va bene, ma il principio è lo stesso del terzo comma. A dire la verità anche l'emendamento rientra nello stesso principio, perché dire "sostituiamo metà a un quarto" non sana la questione. Io ho cercato semplicemente con l'emendamento, portandolo da un quarto alla metà, di attenuare gli effetti negativi di un impianto di questo genere. Ma perché vedere come frantumazione la presentazione alle elezioni di soggetti locali, quando rientrino, col collegamento alla lista regionale, nelle opzioni politiche generali? Io non vorrei che qui - non so se c'è il segretario del P.S. d'Az. - votassimo persino (non per cattiva coscienza, magari per distrazione) su norme che sanciscono l'inesistenza, sul piano del principio, delle forze politiche magari di cui si fa parte, che può accadere anche questo. Dove sta la frantumazione, se c'è in Ogliastra e solo in Ogliastra una lista nel collegio provinciale dell'Ogliastra che appoggia la candidatura di Pinco Pallino alle elezioni regionali? Non c'è frantumazione, non si lede la governabilità, non si lede la stabilità, non si lede la democrazia, si dà la possibilità di concorrere, esattamente come succede per la Volkspartei e per il Partito Sardo d'Azione alla formazione…, adesso sto naturalmente semplificando perché ci sono i collegi uninominali e così via, ma anche i collegi uninominali devono essere collegati, quindi la logica è la stessa.
Io credo che il comma terzo vada cancellato, ripeto, perché è antidemocratico, perché è illiberale e secondo me non abbiamo a sufficienza ragionato, né nella Commissione né qui, su questo punto.
Vedete, su materie come la legge elettorale la distrazione è una pessima consigliera perché stiamo parlando di diritti fondamentali, sia per quanto riguarda l'elettorato attivo sia per quanto riguarda l'elettorato passivo. Allora l'emendamento 62, come il successivo emendamento 119, limitano, però la cosa migliore sarebbe, dal mio punto di vista, non portare da un quarto alla metà, ma semplicemente sopprimere il comma terzo e conseguentemente il comma quarto.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 119 ha facoltà di illustrarlo.
ORRU' (D.S.). Brevemente, anche perché mi riconosco nelle argomentazioni che il collega Scano ha esposto poc'anzi, tanto più che l'emendamento è simile, se non uguale.
Vorrei ricordare, se mi consente, al collega La Spisa che i principi costituzionali a cui si ispira, a cui si richiama per altro questo articolo al comma 1, sono due, non è uno, non è rappresentato da uno solo, cioè non tutto deve tendere solo ed esclusivamente a salvaguardare la stabilità, occorre certamente adottare uno strumento di legge che garantisca questo principio, però non si può fare a meno dell'altro, che è quello della rappresentatività, cioè la rappresentanza più fedele possibile della nostra Regione, più fedele e più democratica. Allora io non vedo che tipo di contraddizione vi possa essere. Per altro, dare la possibilità e l'opportunità a una formazione politica di non essere obbligatoriamente presente in tutte le otto circoscrizioni provinciali, credo che sia un diritto; per sancirlo del tutto bisognerebbe dare la possibilità, appunto, che possa essere presentata una singola espressione, quindi una singola lista, in una sola circoscrizione. Questa è l'esasperazione di questo principio.
Noi, con questo emendamento, intendiamo proporre un correttivo, cioè non scadere nel localismo, stiamo parlando di una nostra regione unitaria, non stiamo parlando di uno Stato che si compone poi di proprie specificità, autonomiste come si suol dire, cioè non è la stessa cosa del panorama nazionale. Quindi io penso, noi pensiamo che l'elemento che si introduce, cioè di garantire la possibilità di essere rappresentati, di poter presentare liste, di concorrere quindi alla elezione del massimo organismo istituzionale regionale della nostra autonomia possa essere dato in una forma equilibrata appunto quando vengono presentate liste, collegate ovviamente a una lista regionale, a un candidato presidente, nella metà dei seggi delle circoscrizioni provinciali. Questo non va a discapito della stabilità perché il collegamento vi è, tutti gli elementi che poi garantiscono la stabilità non vengono assolutamente messi a rischio dall'introduzione di un elemento di questo genere. Riteniamo possa essere un elemento correttivo rispetto a una norma diciamo più rigida che è contenuta nel testo approvato dalla Commissione.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 159 ha facoltà di illustrarlo.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Signor Presidente, il comma 5 dell'articolo 1 è soppresso, così recita l'emendamento 159. Questo emendamento si ricollega al comma 4 e al comma 13 dello stesso articolo. Il comma 4: l'emendamento soppressivo è stato egregiamente illustrato dal collega La Spisa indicando le argomentazioni e le motivazioni che suggerivano la presentazione dell'emendamento, ed è esclusivamente legato al concetto della rappresentatività territoriale, o meglio della rappresentatività dei partiti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali provinciali. Mentre il riferimento al comma 13 è collegato, nell'ultima parte dell'articolo 5, laddove si dice che le liste ammesse nel collegio regionale devono presentare i punti essenziali del programma politico della lista stessa.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIGGIO(Segue BALLETTO.) Allora quali sono le argomentazioni che sostengono questo emendamento? Per ciò che riguarda la rappresentatività politica territoriale va sempre ricordato - e chiedo scusa ai colleghi se indugio su questo punto - il concetto, le basi fondamentali su cui poggia la legge nazionale, che per noi è il punto di riferimento e quell'altra in maniera ibrida rappresentata dalla proposta di legge che emerge dalla Commissione, e cioè il sistema oggi vigente in Italia è quello che si ispira al sistema maggioritario e il sistema maggioritario, badate, non è un'invenzione di questo Consiglio regionale, ma è il frutto di una consultazione popolare referendaria che, a larghissima maggioranza, a livello nazionale e a livello regionale, si è espressa per il sistema maggioritario. Quindi noi non possiamo e non abbiamo il titolo per interferire e modificare, in una discussione breve, frettolosa e non approfondita in Aula, questa impostazione che è quella che risulta dalla volontà popolare. Allora, se con il sistema maggioritario si voleva e si vuole tuttora, perché il sistema maggioritario nasce con quelle finalità ed è ancora così, evitare la proliferazione dei partiti, con il comma 4, di cui si è proposta la soppressione, la proliferazione viene favorita e quindi questa è una contraddizione con il sistema maggioritario che per noi è il punto di riferimento.
E' una netta contraddizione, un paradosso che noi vogliamo rimuovere. Ecco un'altra argomentazione a sostegno di chi nelle nostre fila sostiene che questa è una legge mal fatta, pasticciata, per usare un termine di immediata accezione e comprensione.
Con riferimento poi al comma 13, badate, il comma 13 è quello che istituisce il ballottaggio, quindi quando nel comma 5 si parla del programma da indicare, seppure nei punti essenziali, per la lista che concorre nel collegio regionale, ritorniamo sempre al discorso che il comma 13, al quale questo si ricollega, consente la possibilità del ballottaggio e anche qua noi diciamo che non c'è chiarezza, perché non ci può essere un programma di una coalizione che si presenta nella competizione maggioritaria su quella regionale che sia diverso da quello di una delle due coalizioni che vanno al ballottaggio e che poi viene sposato da parte della lista di cui trattasi, che rimane esclusa perché il voto elettorale non gli ha dato la possibilità di accedere al ballottaggio, che improvvisamente aderisce dando il sostegno a una lista piuttosto che a un'altra. Ebbene, gli accordi si fanno prima, se i programmi coincidono nell'ambito del sistema maggioritario e bipolare, le coalizioni si formano prima, non dopo! Noi siamo fieri oppositori di questo principio, di questo meccanismo che non fa altro che perpetuare gli errori del passato che hanno dato origine alle situazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che, tradotto in pochissime parole, hanno dato luogo in passato e in questa legislatura a quelle situazioni di instabilità e soprattutto alla conseguente difficoltà di governabilità. Le ragioni sono chiare e sono evidenti, almeno per i propositori, io mi auguro, invocandomi al buon senso che certamente non difetta ai colleghi onorevoli componenti di quest'Aula, per riflettere su queste argomentazioni e considerare e riconsiderare le proprie posizioni facendo delle scelte e quindi producendo atti normativi che vadano nella direzione della soddisfazione integrale degli interessi che qui si devono rappresentare e che invece non si deve semplicisticamente supporre di dover presentare.
PRESIDENTE. Emendamento numero 92, erroneamente i proponenti indicavano il comma 3, invece questo emendamento è riferito al comma 5, c'è un errore. E' stato illustrato? Va bene. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 120 ha facoltà di illustrarlo.
ORRU' (D.S.). Signor Presidente, chiedo scusa, pensavamo di illustrare il 134 e raccogliere in un unico…, ma si può fare anche su questo emendamento. Anche collegandomi a ciò che ho detto poc'anzi, perché non mi pare questo uno degli altri elementi, forse anche tra quelli più significativi, che possono essere identificati come una mancanza, una carenza grave della proposta di legge che abbiamo in discussione, nel senso che ai due principi costituzionali cui ho fatto riferimento prima, quelli cioè della rappresentatività e della stabilità, che sono un po' i due binari su cui deve costruirsi, strutturarsi la nostra proposta di legge e che penso siano stati adeguatamente tutelati - uso questa espressione - da quella proposta, anzi direi che per certi versi sono stati resi anche più efficaci, io penso, ad esempio, che la rappresentanza proporzionale così come è stata delineata, ma ci torneremo più avanti, sia in qualche misura, anzi direi senz'altro più ampia rispetto a quella prevista dalla legge nazionale, nel senso che è un principio che viene utilizzato sui due liveelli, non soltanto su uno, fatto salvo ovviamente, e solo qualora ce ne fosse bisogno, il correttivo del premio di maggioranza, non intaccando per altro in alcun modo il principio di stabilità, almeno se lo parametriamo a quello che è previsto sulla legge nazionale.
Però, a questi due principi costituzionali ne va affiancato un altro, che direi, da un punto di vista anche della qualità della nostra democrazia, quindi delle nostre istituzioni, è anche più rilevante e cioè quello di garantire anche il principio costituzionale della pari opportunità, appunto, di accesso alle assemblee istituzionali. Questo, ribadito peraltro dalla stessa Corte Costituzionale come è stato ricordato dalla collega Dettori, questo principio non trova risposta nella legge nazionale, come sappiamo, non trova risposta nella proposta di legge che abbiamo in discussione, anche perché le due si limitano ad una dichiarazioni di intenti, perché questo sostanzialmente è, allora credo che questo sia un impegno, un dovere di questa Assemblea, fare in modo che si ponga e si corregga questa grave mancanza, grave lacuna. Noi abbiamo proposto quattro emendamenti, rispondo anche alla collega Dettori, il nostro intento non è quello di fare una riserva, però comprendiamo che cosa può accadere, tant'è che i nostri primi due emendamenti, sia al comma tre che al comma cinque, tendono ad affermare quel principio, quindi dare la possibilità, attraverso una rappresentanza paritaria, sia nelle liste circoscrizionali provinciali sia nelle liste regionali, una parità di candidature per i due sessi. Quindi quella è la proposta che noi sosteniamo, ma se questo non dovesse essere, per le ragioni che io mi auguro non si verifichino in quest'Aula, io credo che sia giusto anche, o per lo meno fare in modo che vi sia anche un elemento di tutela, che non viene prima, viene come elemento di riserva in questo ragionamento, non come riserva per le donne, inteso in quel senso, ma come una tutela minore, ma comunque una possibilità, dare la possibilità di raggiungere o di avere una base di partenza migliore per raggiungere quel principio. Quindi lo spirito con cui noi abbiamo articolato i quattro emendamenti è questo, non è quello di prefigurare già quel tipo di soluzione, noi ci auguriamo che questo non avvenga, ma se così dev'essere io penso che sia giusto anche prevedere un elemento minimo che consenta di raggiungere più efficacemente quel tipo di risultato.
PRESIDENTE. Emendamento numero 137, Corona, Balletto, Biancareddu e più.
Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis per illustrare l'emendamento.
PITTALIS (F.I. - Sardegna). L'emendamento riassume e prende lo spunto proprio dall'illustrazione, riassume quella che è stata la posizione di Forza Italia in relazione al testo di legge esitato dalla Commissione e cioè un testo che, ripetiamo, non ci piace, che già nel corso della discussione generale abbiamo criticato e fortemente censurato, ma ciò non di meno l'atteggiamento di Forza Italia, tenuto conto della delicatezza della materia, non è stato e non sarà e non vuole essere un atteggiamento ostruzionistico che pur rientra nelle prerogative dei Gruppi consiliari; l'ostruzionismo lo si fa per provvedimenti anche meno importanti, figuriamoci se questa fosse stata l'intenzione del nostro Gruppo a cosa non ci saremo preparati. E per chi ha accusato il nostro Gruppo di aver presentato emendamenti soppressivi, il che è vero, ne abbiamo presentati in gran mole, in gran numero, perché vorremmo che il testo esitato dalla Commissione venisse, per usare una metafora, raso al suolo, abbiamo però avvertito la necessità di dare su aspetti significativi il nostro contributo. Rimangono per noi elementi davvero irrinunciabili, lo abbiamo già detto, insieme al presidenzialismo, ad un sistema che garantisca la governabilità e la stabilità, alcuni altri principi, uno fra i quali è quello appunto di consentire pari opportunità, ma direi proprio come chiamo opportunità, come una delle manifestazioni di un diritto naturale, prima che positivo, delle donne di poter competere nelle elezioni, compresa quella per il rinnovo del Consiglio regionale, con la possibilità di accesso e dunque con la possibilità che anche in consessi come questo possa adeguatamente avere la necessaria rappresentanza.
Allora ecco perché noi salutiamo positivamente una sorta di convergenza che registriamo su un aspetto importante come questo, che non è un problema di oggi, ma che oggi il Consiglio regionale fortunatamente, dico, nella pur difficile contingenza politica si pone come problema all'attenzione e che con gli emendamenti che vengono un po' da parte di tutti i Gruppi si tenta di dare una soluzione. Noi siamo perché le liste debbano contenere un eguale numero di candidati di entrambi i sessi, proprio perché non possa nascere da questo punto di vista alcun tipo di disparità. La ragione dunque del mantenimento di questi emendamenti, che forse potranno essere coordinati con altri presentati in quest'Aula, anzi io colgo anche l'occasione per sottolineare il significativo contributo che hanno dato le consigliere regionali, dall'onorevole Ivana Dettori del centrosinistra, alle colleghe Claudia Lombardo, Mariella Pilo, alla collega Noemi Sanna, debbo anche sottolineare il ruolo positivo della Commissione Pari Opportunità, che ha sollecitato su questi problemi più volte anche l'attenzione dei gruppi consiliari. Mi pare che su questo tema, noi lo preannunciamo, così come abbiamo voluto sgombrare il campo non chiedendo il voto segreto sul passaggio per l'esame degli articoli, noi finora lo diciamo sportivamente, ma proponiamo e lanciamo una sfida a tutti i Gruppi consiliari presenti in Aula a non chiedere il voto segreto sugli emendamenti che riguardano il tema delle pari opportunità. Allora Forza Italia su questo farà una battaglia, su questo capiremo se corrispondano effettivamente le volontà espresse negli emendamenti o se si tratta soltanto di battaglie di facciate, con quel conformismo filisteo falso e contraddittorio che spesso accompagna anche posizioni da parte di presentatori di emendamenti che in realtà nascondono sempre le dovute riserve. Su questo tema, ma anticipiamo su quello per il collegio dei sardi nel mondo, che ancora ci ostiniamo a chiamare emigrati, sono due punti irrinunciabili sui quali - e sul tema avrò occasione di ritornare - sin da ora noi poniamo all'attenzione dell'Assemblea il problema di confrontare le nostre posizioni alla luce del sole e senza che su temi di questa portata appunto ci possano essere le riserve, quelle che al voto segreto poi possono rappresentare delle vere e proprie sorprese. Quindi un plauso, perché almeno sul piano formale vediamo una forte convergenza da parte di tutti i Gruppi, ma rendiamo coerente questa impostazione appunto impegnandoci tutti, io posso dire a nome del Partito, lo confermerà il mio Capogruppo a nome appunto del Gruppo, che su un tema di questa portata, sulle pari opportunità, non chiederemo e non sarà chiesto e invitiamo i Gruppi a non chiedere il voto segreto.
PRESIDENTE. Emendamento numero 134, Spissu e Orrù, sostituivo parziale.
SPISSU (D.S.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Emendamento numero 98, aggiuntivo, Vargiu, Fantola, Cassano, Pisano. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Vargiu.
VARGIU (Rif. Sardi-U.D.R.). Come ha detto poc'anzi il collega Pittalis è opportuno che ogni ragionamento che si fa su questa legge elettorale, essendo un ragionamento importante perché poi sarà il ragionamento sul metodo di scelta della classe politica dirigente di questa Regione, avvenga per intero alla luce del sole e quindi avvenga con la maggior chiarezza possibile delle posizioni. E questo emendamento, così come un altro gruppo di emendamenti che a questo si ricollegano, ha dal punto di vista di noi Riformatori esattamente questo obiettivo, cioè quello di avere chiarezza sulla filosofia di fondo che anima ciascun Gruppo nell'ambito della discussione di questa legge, per la quale noi Riformatori abbiamo votato il passaggio agli articoli e per la quale ricordiamo di non aver votato a favore durante la discussione in Commissione. Noi pensiamo infatti che il sistema elettorale maggioritario, che è quello che questa Regione si è scelta sia attraverso il referendum del novembre del 1999 sia attraverso la proposta di legge che arriva oggi in discussione in quest'Aula, debba essere un sistema maggioritario la cui discussione e il cui ragionamento vanno poi nei canali che tante volte hanno determinato diatribe e dibattito nell'ambito dei sostenitori dello stesso metodo maggioritario; cioè il metodo maggioritario deve essere un metodo maggioritario in cui il ruolo predominante è quello dei partiti o deve essere un metodo maggioritario in cui il ruolo determinante lo abbia l'autorevolezza nella scelta del Presidente.
Noi che siamo dei sostenitori forti della scelta del Presidente, della candidatura del Presidente attraverso il metodo dell'elezione primaria da parte del corpo elettorale, siamo sostenitori altrettanto forti del fatto che poi l'autorevolezza del Presidente debba fare aggio all'interno della coalizione rispetto a quelle che sono le forze dei partiti e siamo conseguentemente sostenitori della possibilità del voto disgiunto, nel senso che riteniamo che l'elettore debba privilegiare nella sua scelta, possa privilegiare nella sua scelta la scelta del candidato presidente sia senza indicare nessun'altra preferenza nell'ambito delle liste che sono collegate al candidato presidente, sia indicando preferenze in qualunque ambito, anche in quello delle liste che non lo sostengono. Questo perché, ripeto, siamo convinti che l'autorevolezza della figura presidenziale vada al di là di ogni altro ragionamento. Autorevolezza della figura presidenziale che ha come ricaduta anche quella che i Riformatori hanno fatto, nell'ambito della scelta tra il turno singolo e il turno doppio, quella del turno doppio, che ovviamente ha un senso se si abbina alla possibilità del turno doppio anche quella di consentire a schieramenti che nell'ambito del primo turno non siano risultati talmente votati da poter essere ammessi alla partecipazione del secondo turno di riconoscersi in un candidato presidente diverso da quello che hanno proposto sino a quel momento. Questo comporta pertanto che sia necessario che il candidato presidente sia riconoscibile al di fuori della lista che lo sta proponendo e quindi giustifica il testo dell'emendamento che noi presentiamo e di quelli che sono legati a cascata a questo, per cui ci sia una specifica indicazione del candidato presidente che sia al di fuori della capolistatura, ma sia di immediata evidenza al corpo elettorale, come indicato da una lista ed eventualmente successivamente da più liste che si possono riconoscere apparentandosi in quella candidatura.
PRESIDENTE. Emendamento 378, Dettori, Lombardo, Pilo e più, pagina 19. Chiedo scusa, ma era stato già illustrato. Emendamento 158, Corona, Balletto, Biancareddu e più, soppressivo parziale. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Corona.
CORONA (F.I.-Sardegna). Questo comma indica che il Presidente della Regione deve essere eletto tra i capilista delle liste regionali. Il nostro pensiero è un pensiero diverso, nel senso che l'autorità, l'autorevolezza e la chiarezza soprattutto dovrebbe indicare che il Presidente dei sardi dovesse essere votato separatamente, sia dalle liste provinciali che dalle liste regionali, perché il Presidente non dev'essere legato a una delle liste presentate. Noi siamo favorevoli al voto disgiunto, proprio perché il Presidente abbia la sua autonomia e ci sia una chiarezza nel voto; infatti i partiti possono associarsi in diverse competizioni elettorali diversamente, ma quel Presidente è sicuramente riconoscibile nelle varie elezioni. Questo ci porta poi ad un altro concetto, che è quello dell'alternanza, che è il fondamento della democrazia attraverso la quale noi vogliamo arrivare al progresso della Sardegna, cioè il fatto che un Presidente se opera bene sicuramente verrà confermato nelle elezioni successive, e invece un Presidente che non opera bene sarà naturalmente sostituito. Naturalmente questo è possibile solamente se il Presidente è disgiunto dalle liste provinciali e regionali e si ha la chiarezza della possibilità di esprimere il voto per quel Presidente.
PRESIDENTE. Emendamento 99, Vargiu, Fantola e più. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Vargiu.
VARGIU (Rif. Sardi-U.D.R.). Presidente, direi che essendo degli emendamenti collegati, insieme con l'illustrazione dell'emendamento numero 99 anche per favorire lo svolgimento dei lavori di quest'Aula, intendo illustrati anche l'emendamento numero 100, pagina 32, numero 101, pagina 35, numero 102, pagina 38, numero 103, pagina 41, numero 96, pagina 42 e numero 104, pagina 44. Nel senso che gli emendamenti sono tutti emendamenti a ricaduta sull'articolo 1 connessi con il concetto che abbiamo espresso prima del ruolo che per noi il Presidente della Regione ha, nell'ambito del sistema elettorale, a comportare la possibilità del voto disgiunto. Cioè noi non riteniamo, e l'abbiamo detto illustrando il precedente emendamento numero 97, che il Presidente della Regione debba essere indicato semplicemente come capolista di una lista, ma riteniamo che ci debba essere una indicazione chiara per gli elettori su quello che lo schieramento propone come candidato a Presidente di tutti i sardi, e riteniamo che questa candidatura faccia aggio sulle altre candidature delle liste. Il che comporta la necessità di avere ovviamente la possibilità del voto disgiunto, comporta la necessità di avere due schede elettorali, una all'interno della quale sia contenuto il nome del Presidente e della lista regionale e l'altra che possa consentire il voto sulle liste provinciali; comporta che il voto al Presidente possa essere espresso anche in maniera disgiunta rispetto al voto delle liste che lo sostengono al punto che l'elettore può o votare per un'altra lista o per un altro gruppo di liste o addirittura non esprimere alcun voto per il gruppo di liste che sostengono il Presidente né per quelle che ne sostengono un altro; che il voto espresso per il Presidente senza un collegamento con la lista regionale che lo sostengono è un voto valido e non un voto nullo come invece è sostenuto nell'ambito dell'articolato della legge, e che complessivamente quindi la figura della candidatura presidenziale sia quella, insieme con il programma, che abbia la maggior presa, la maggior valenza e la maggior espressività anche dal punto di vista della trasmissione mediatica dell'immagine, per nome e per conto della coalizione che propone.
Quindi, ripeto, per noi la figura del Presidente che, ribadiamo, deve essere scelto attraverso il metodo delle elezioni primarie dal corpo elettorale e quindi non è una figura la cui autorevolezza discende da scelte dei partiti, ma già nell'ambito della ricerca del nome noi riteniamo che il corpo elettorale debba essere coinvolto, e quindi stiamo dando meccanismo di contrappeso che evita di trovarci di fronte ad uomini della Provvidenza, di unti del Signore che ritengono di avere in sé stessi il carisma sufficiente per guidare la nostra terra, noi riteniamo che il percorso per la scelta dei candidati presidenti sia scritto e sia un percorso che prevede la consultazione degli elettori sardi anche in fase di scelta, però una volta che tale scelta è fatta, il rapporto per noi deve essere fondamentalmente tra il candidato scelto e il suo programma e il corpo elettorale, la mediazione dei partiti deve esserci, è legittima in un sistema parlamentare, è senz'altro altrettanto legittima ma regolata in maniera diversa in un sistema presidenziale. Di questo noi siamo convinti e se quest'Aula sta scegliendo come gli elettori nel 1999 hanno chiesto, un sistema elettorale maggioritario e presidenziale, le scelte devono essere obbligate in questo senso.
PRESIDENTE. Quindi, vorrei ricapitolare, lei ha illustrato gli emendamenti 100, 101, 102, 103, 96 e 104. Grazie. Ha facoltà di parlare il consigliere Pittalis per illustrare l'emendamento numero 157.
PITTALIS (F.I.-Sardegna). L'emendamento soppressivo di un comma che per la verità, se estrapolato dal contesto e dell'articolo e dell'intero testo ci si potrebbe chiedere qual è la ragione che ha portato alla presentazione di un emendamento soppressivo, il comma 7 recita testualmente 2la scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica".
Nessuna obiezione avremmo sollevato se il sistema fosse quello in vigore nelle Regioni a statuto ordinario nelle quali, nel cosiddetto listino regionale, è indicato soltanto il nome del Presidente e, per quanto riguarda i collegi provinciali, il voto avviene scrivendo il nome del candidato scelto tra le liste dell'una o dell'altra coalizione. Prevedere un sistema di questa natura senza tenere conto di quello che in questo testo è stato inserito, significa davvero pensare che tutti gli elettori siano addetti ai lavori e che l'operazione di voto sia qualcosa di talmente semplice ed elementare da non creare situazioni di confusione, situazioni che porteranno certamente all'annullamento anche, come spesso è capitato, di tante schede proprio per la difficoltà di esprimere correttamente un voto quando nella scheda sarà rappresentato, secondo il modello introdotto da questa proposta di legge, non solo il nome del Presidente, e qui anzi forse una scheda, ma di quelle grandi, forse serviranno solo per indicare il nome del Presidente perché giorno dopo giorno abbondano le candidature o le autocandidature e dunque non potrà essere sicuramente una partita riservata a due, ed allora è bene che ci poniamo anche questo problema. Ma, a parte quella che forse neppure può minimizzarsi come ironia, la questione vera è che nella scheda del listino regionale bisogna indicare, secondo il testo che stiamo esaminando, i nomi di tutti e sedici i candidati, compreso il Presidente, e bisogna anche indicare i nomi di tutti i candidati nelle liste provinciali. Ora, vi sono collegi di dimensioni ridotte, come può essere quello dell'Ogliastra o quello del Sulcis o del Medio Campidano, ma vi sono collegi con liste provinciali che hanno un numero di candidati davvero elevato, e il rischio è quello quindi di avere l'elettore, soprattutto, non gli addetti ai lavori, ma l'elettore, il comune cittadino, un grande lenzuolo dove veramente diventa poi difficile e complicato nella giungla di tutte le schede, i simboli di partiti, del listino regionale, dei nomi, poter capirci qualcosa di serio.
Ed allora ecco perché, la ragione è semplice, riteniamo che la scheda per l'elezione del Presidente della Regione, se si introduce l'indicazione dei nomi nel listino, debba essere disgiunta rispetto alle schede per quanto riguarda i collegi provinciali, altrimenti, ripeto, sono più elevati gli inconvenienti della semplificazione che invece si vuole apportare e che mi pare contribuisca solo ad alimentare la confusione.
Questo, ripeto, è il senso; questo sistema ben si adatta ad un sistema elettorale nel quale sia indicato soltanto il Presidente della Giunta regionale, il candidato Presidente, e al caso in cui bisogna introdurre scrivendolo materialmente il nome del candidato in favore del quale si intende esprimere la preferenza, e dunque tutto in quel sistema è più semplice.
Siccome si è optato e se non si corregge l'opzione introdotta nel testo, per quel sistema che ho prima richiamato, mi pare che questo comma 7 sia foriero di grandi confusioni, e dunque la ragione per la quale noi chiediamo la soppressione mi pare che riposi su questioni di buon senso e di razionalità e non certo per un'azione demolitrice fine a se stessa che con gli emendamenti soppressivi il Gruppo di Forza Italia ha inteso proporre.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 100 è già stato illustrato. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto per illustrare l'emendamento 156.
BALLETTO (F.I.-Sardegna). Con l'emendamento 156 si propone la soppressione del comma 8, perché a nostro modo di vedere il comma 8 rappresenta la più palese contraddizione esistente nella proposta di legge rispetto a quello che noi riteniamo invece essere la finalità della legge elettorale che si basa, o dovrebbe basarsi, sul confronto politico tra le coalizioni che si scontrano e che invece, attraverso la previsione del voto congiunto, stabilisce quella commistione, quella confusione, quella invasione di campo che esiste tra i due livelli della competizione elettorale. Quella che si svolge sulle circoscrizioni provinciali, e quindi sui collegi provinciali, che dichiara matrice proporzionale, e quella invece che si svolge sul collegio regionale che dichiara provenienza maggioritaria.
Ed allora, come è possibile che - questa è la domanda che ci facciamo - il Presidente sia eletto con un voto che nasce con due motivazioni completamente diverse; una che è quella data dal proporzionale che ha una chiara finalità di rappresentatività territoriale, con l'altra più politica che invece è il confronto di quei partiti che, uniti in coalizione, dicono con un programma chiaro, e infatti l'obbligo del programma non esiste sulle liste elettorali provinciali, ma esiste sulle liste e coalizioni di liste che partecipano nel confronto politico del collegio regionale. Quindi, la competizione di chi vince e di chi perde avviene sul livello regionale e non sul livello provinciale che, come dicevo prima, ha natura proporzionale e, quindi, di rappresentativa territoriale.
La rappresentanza politica finale poi viene attribuita dalla vittoria assegnata dall'elettorato sul collegio provinciale a quella parte politica che in quella competizione ha preso un voto in più rispetto alle altre coalizioni concorrenti.
Ed ecco qui che si giustifica il premio di maggioranza che deve essere totalmente assegnato su quel livello di competizione e non anche sul livello provinciale, cosa che in maniera paradossale ed abnorme viene riportata su questa legge nel momento in cui nel comma 15 si dice che i restanti 64 seggi vengono effettuati sulla base eccetera eccetera, ma il comma 14 stabilisce che invece il premio di maggioranza si ripartisca anche alla coalizione perdente.
Bene, noi crediamo che questo sia un pasticcio totale, sia una norma che se approvata creerà non pochi problemi di rappresentanza, non pochi problemi di stabilità, non pochi problemi di governabilità. In questo comma 8 sta il punto nodale, focale della legge che, così come è stato formulato, così come è stato inteso, non può che essere pernicioso per le sorti dei futuri Consigli regionali che avranno a quel punto la sfortuna di succedere a questo.
Ecco perché ne abbiamo proposto la soppressione, ecco perché è stato anche proposto un altro emendamento o, meglio, due emendamenti tra essi concatenati, che non nel pieno rispetto di quelli che sono i nostri punti di vista, ma che come soluzione immediata possono essere adeguatamente ed utilmente sostitutivi della proposta di legge così come è stata formulata nel comma 8.
PRESIDENTE. I lavori si interrompono qui; è previsto riprendere questo pomeriggio alle 15 e 30.
La seduta è tolta alle ore 13 e 27.
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