Seduta n.288 del 07/10/1993 

CLXXXVIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDI' 7 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Fissazione dei termini per l'esame in Commissione:

SECHI

Interrogazioni (Annunzio)

L.R. 3 agosto 1993: "Tutela e valorizzazione della cultura della lingua della Sardegna" (CCLXXVI), rinviata dal Governo. (Continuazione della discussione e approvazione):

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

PUBUSA

MANCA

LORETTU

BAROSCHI

COGODI

SELIS

MANCA

DEIANA

COCCO

DETTORI

MULAS MARIA GIOVANNA

BAGHINO

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

SERRA PINTUS

USAI EDOARDO

(Votazione a scrutinio segreto)

(Risultato della votazione)

Sull'ordine del giorno:

CUCCU

La seduta è aperta alle ore 17 e 02.

FERRARI, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 settembre 1993, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRARI, Segretario f.f.:

"Interrogazione Carusillo, con richiesta di risposta scritta, sulla liquidazione degli arretrati relativi all'attuazione della legge regionale 44/87 sulla 'Assistenza economico-sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna'". (636)

"Interrogazione Ferrari, con richiesta di risposta scritta, sulla decisione della Direzione dell'ENEL di chiudere dieci agenzie in Sardegna". (637)

"Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di iniziative per individuare gli strumenti organizzativi e gestionali finalizzati all'utilizzazione del Palazzo dei congressi in Alghero (SS)". (638)

"Interrogazione Serrenti, con richiesta di risposta scritta, sulla terapia trasfusionale per i talassemici". (639)

"Interrogazione Corda, con richiesta di risposta scritta, sulla soppressione dell'Agenzia ENEL di Siniscola". (640)

Continuazione della discussione ed approvazione della L.R. 3 agosto 1993: "Tutela e valorizzazione della cultura della lingua della Sardegna" (CCLXXVI), rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge rinviata CCLXXVI. E' iscritto a parlare l'onorevole Morittu. Ne ha facoltà.

Poiché è assente lo dichiaro decaduto dalla facoltà di intervenire.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Avrei voluto concludere rapidamente questo discorso, ma temo che non sarà possibile, perché la discussione ha toccato un punto delicato dei rapporti tra Giunta e Governo che penso meriti un chiarimento più esteso di quello che avevo in mente di dare. Rispetto agli interventi di stamani, tutti molto appassionati, direi che occorre circoscrivere il tema. Credo che sia impensabile che dall'Aula si voglia cogliere l'occasione del rinvio governativo per riporre in discussione l'intera legge. Quindi mi scuserò con i consiglieri che sono intervenuti. ma non replicherò agli interventi che tendevano a rimettere in discussione i fondamenti stessi della legge. Credo che il mio intervento possa e debba essere circoscritto esclusivamente alla fondatezza dei rilievi del Governo e al tipo di reazione che questi rilievi meritano. Credo che si possa dare per scontato che nessuno in quest'Aula, neppure la Giunta ovviamente, condivide la fondatezza dei rilievi e mi ha fatto piacere - scusate, ma non è vanità, è semplicemente verità - il richiamo che faceva l'onorevole Mulas ai miei trascorsi del 1971, cioè all'interpretazione da me proposta in ordine all'articolo 5 dello Statuto sardo, quasi venticinque anni fa. Devo rassicurare che non ho cambiato idea, quindi condivido pienamente il giudizio che la Giunta stessa dà sulla possibilità di un'interpretazione estensiva dell'articolo 5 dello Statuto sardo, interpretazione estensiva che, ovviamente, parlandosi di integrazione non può andare al di là dei confini massimi di ciò che si può intendere in corretto italiano - visto che stiamo a parlare di lingua - per integrazione di leggi statali. Io ritengo che questa legge così come era configurata, e a maggior ragione così come lo è, possa rientrare nell'ambito dell'interpretazione estensiva dell'articolo 5 dello Statuto. Dico interpretazione estensiva perché l'interpretazione che finora è stata data di norme di questo tipo, in particolare del secondo comma dell'articolo 117 - anche se proprio nell'articolo in cui mi occupavo dell'articolo 5 facevo notare la diversità della formulazione tra articolo 5 dello Statuto e articolo 117, secondo comma - non consentirebbe alla legge di passare indenne al vaglio della Corte costituzionale. Occorre quindi che si accrediti e che si affermi una interpretazione estensiva e da questo punto di vista condivido l'orgoglio dell'intervento dell'onorevole Cocco, quando diceva che questa può essere una legge che giova al resto d'Italia, può essere una legge che apre sostanzialmente un varco, che imposta su nuove basi i rapporti Stato-Regione. Da questo a dire che l'operazione è facile e che il risultato è scontato, mi sembra ce ne corra, ed è per questo che credo sia pienamente comprensibile la diversità di vedute che è emersa e che - credo di non aver capito male avendo partecipato ai lavori della Commissione - ha trovato eco anche in Commissione, sulla praticabilità tattica di una ipotesi che vedesse l'affermarsi del principio di fondo che tutti condividiamo della difesa di una certa interpretazione dell'articolo 5 e, alla luce di questa, dei contenuti della legge sulla cultura, attraverso due fasi, la prima delle quali mirata all'immediata promulgazione della legge nelle parti su cui non c'è conflitto, con rinvio ad un secondo momento della fase conflittuale. La Commissione si è orientata, invece, nel senso di anticipare, rispetto alla prospettazione della Giunta, questa fase conflittuale e quindi di riproporre nella sostanza la legge così come era, nelle parti su cui c'è una divergenza di vedute con il Governo, anzi direi in una sola parte perché dei tre tipi di rilievi formulati dal Governo, due erano infondati perché fondati su un equivoco o su una formulazione della legge non corretta che si prestava ad equivoci. Quindi ho apprezzato molto che la Commissione si sia impegnata con fatica, per arrivare a cercare di eliminare il più possibile quelle espressioni della legge che potevano essere fonte di conflitto, e questo a dimostrazione che la prospettazione non è una prospettazione esaltata di riconoscimento esclusivamente delle proprie ragioni; si è riconosciuto anche in Commissione che alcuni dei rilievi potevano essere occasione per un perfezionamento della legge, in un'ottica collaborativa fra Stato e Regione nella quale tutti dichiariamo di credere. Mi è dispiaciuto che a questa fase dei lavori fossero assenti alcuni dei componenti della Commissione e, proprio per il tipo di appartenenza e di militanza politica di questi commissari, credo che questo lavoro meritasse anche il loro contributo.

Il punto vero di divergenza quindi, si restringe, secondo me, nella nuova più perfezionata stesura della legge, ad un punto fondamentale, che è quello dell'integrazione dei programmi scolastici: è su questo punto che abbiamo voluto chiarire con il Governo quali sono gli opposti punti di vista. E debbo dire, a questo proposito, che non riesco a capire veramente quale possa essere l'Assessore che è andato a Roma con il piattino delle elemosine ad elemosinare dal Governo un qualcosa. Io non ho parlato con tutti i colleghi di Giunta, ma francamente non sono riuscito ad individuarlo. Io so solo che io personalmente, con l'assessore Collu e con altri componenti del Consiglio, ho cercato di offrire un servizio all'Assemblea, cioè abbiamo voluto capire. Abbiamo il sospetto - parlo principalmente per me - essendo sfumata la possibilità, per una serie di ragioni, di contattare elementi autorevoli del Governo, che questi rilievi non fossero tanto frutto di un'azione meditata dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, ma fossero soprattutto una manifestazione di zelo burocratico, di burocrati che hanno voluto essere più realisti del re, come del resto dimostra la sequela di rinvii, tenuto conto che si tratta di un rinvio estivo, operato quindi quando gli organici dei Ministeri erano particolarmente sguarniti. Abbiamo voluto quindi vedere esattamente quale era la reale posizione del Governo, quale era la sua disponibilità. Non siamo andati assolutamente come mediatori, né per conto del Consiglio, né per conto della Giunta. Abbiamo fatto un'opera di ricognizione; questo è particolarmente chiaro perché abbiamo fatto i notai delle prospettazioni del Governo; non abbiamo aggiunto niente di nuovo e la Giunta ha preso posizione esclusivamente sull'aspetto tattico della questione che ho illustrato precedentemente. Quindi debbo dire che non c'è stata assolutamente una mediazione nei confronti del Governo, non c'è stata una posizione remissiva della Giunta che anzi ha assunto una posizione consapevole e ha cercato, una volta avvenuto il rinvio, di offrire elementi al Consiglio perché si potesse orientare sulle linee da seguire sulla legge a seguito del rinvio. La Giunta e il Consiglio si trovano di fronte ad un problema che non è a soluzione unica, non è a soluzione scontata e non va minimizzato. Mi sembra anche quanto meno eccessivo rimproverare alla Giunta di non riuscire a risolvere quel problemino da niente che è la gassificazione e la rimessa in produzione delle miniere; così mi sembra ingeneroso dire che la Giunta non è riuscita risolvere, per conto del Consiglio, un problemino facile facile come quello di addivenire alla suddetta interpretazione estensiva dell'articolo 5. Scusatemi ma va detto, perché bisogna essere convinti che il mondo dell'interpretazione giuridica è vasto, che bisogna aver rispetto delle idee degli altri, non essere assolutisti nella proposizione delle proprie idee, perché la certezza appartiene al mondo della fede, non tanto al mondo dell'interpretazione giuridica e soprattutto al mondo della politica. Leggo su "La Nuova" di stamane, che la legge - è opinione dello scrivente - è mossa da buone e apprezzabili intenzioni: "Gli scopi della legge - scrive - sono apprezzabili perché il patrimonio linguistico sardo, purché correttamente inteso, sembra avere subito un processo di progressivo degrado o quanto meno di oblio; fenomeno che certo incide negativamente, con rilievo non trascurabile, sugli atteggiamenti socio-spirituali delle collettività dei sardi, espressione che mi sembra più appropriata di quella di identità culturale del popolo sardo usata dalla legge - leggo ancora -; ho pensato spesso che la Sardegna sia un'isola di isole, nei suoi aspetti sia positivi che negativi; questa è anche una caratteristica della nostra sarditudine, vedi ad esempio l'opera letteraria di Dessi e Satta. Perché non cerchiamo di operare anche sul piano legislativo, affinché gli aspetti negativi tendano a trasformarsi in effetti positivi? Intendo dire che conviene sforzarsi di pensare e di operare per salvare il comune denominatore della sarditudine in qualunque lingua e in qualunque luogo essa si manifesti, con la consapevolezza che essere la Sardegna e i sardi un'isola di isole è prima di tutto una dimensione esistenziale con profonde connotazioni etnico spirituali". Chi scrive queste cose scrive anche: "Ciò significa che pur essendo apprezzabile il fine di rivitalizzare… tuttavia la legge regionale persegue tale scopo in modo e con mezzi non accettabili né ammissibili sotto vari punti di vista. Il primo punto di vista riguarda gravi dubbi di stretta legittimità costituzionale tali da colpire la legge regionale in molti punti essenziali: a) modificare gli ordinamenti didattici; b) attribuire ai cittadini il diritto di usare la lingua nei rapporti con l'amministrazione regionale e con gli altri enti locali; c) il libero uso della lingua sarda nella discussione e nella verbalizzazione nei collegi deliberativi regionali e locali". Sono esattamente i rilievi che ha fatto il Governo. Allora, dico, è possibile sentirsi perseguitati se qualcuno sostiene queste idee?

Io auspico che, nel riapprovare questa legge, si recuperi un senso di serenità nel dibattito e nel confronto con le idee tutti, sardi compresi. Chi scrive le cose che vi ho letto è Sergio Fois, un professore di diritto costituzionale formatosi alla scuola di Esposito di Roma, che, dopo aver insegnato per quindici anni diritto costituzionale a Roma, ha chiesto l'anno scorso il trasferimento all'Università di Sassari. Non può quindi essere sospettato di scarso attaccamento ai colori sociali. E' necessario essere consapevoli che c'è un pluralismo all'interno del dibattito su questi temi, anche in Sardegna e agire quindi di conseguenza nel rispetto delle idee altrui. Mi sembra, venendo ai contenuti della legge, che bisogna essere consapevoli del fatto che l'interpretazione attuale delle norme costituzionali non è tale da agevolare il nostro compito; è una battaglia che deve essere fatta per sensibilizzare l'interlocutore che, come dicevo nel mio intervento nella precedente discussione, manca di coraggio perché non vuole fare questo passo che pure è autorizzato già da alcune incrinature nel sistema costituzionale dei rapporti e delle reciproche competenze Stato-Regione, in una prospettiva che è più ampia e che è quella dell'inversione della general clause di riserva, di competenza a favore dello Stato. Condivido quindi pienamente l'intervento orgoglioso dell'onorevole Cocco, che propone questa legge come un grimaldello, come banco di prova dei rapporti Stato-Regione sarda, ma anche più in generale dei rapporti di tutte le autonomie; perché noi abbiamo interesse, come Regione sarda ed anche come italiani, ad uno sviluppo equilibrato delle autonomie e non abbiamo interesse, come dire, ad uno sviluppo abnorme dell'autonomia sarda, ammesso che questo fosse nelle intenzioni, e non lo è. Abbiamo interesse a che lo Stato in cui viviamo sia uno Stato realmente delle autonomie e questo è un risultato che è nelle potenzialità della legge di ottenere.

Continuo tuttavia a rimanere convinto, forse seguendo anche alcuni dei rilievi che faceva l'onorevole Pubusa stamane, che non sarebbe stato male abbinare alla riconferma della integrazione dei programmi scolastici, così come delineata nella nuova formulazione della legge, che ricalca e mantiene il principio della precedente formulazione, anche quello che era stato suggerito dal Governo, e cioè una integrazione all'interno delle materie; quindi acquisire questo risultato che non è disprezzabile e nel contempo pretendere di più. Da questo punto di vista, quindi, direi, che considero l'articolo 23 della legge un'occasione pesa, l'ho detto in Commissione e lo ribadisco qui, per cominciare ad acquisire qualcosa su un obiettivo sulla cui perseguibilità e conseguibilità avevamo avuto delle garanzie. Detto questo ribadisco che concordo con quanti ritengono che la legge vada approvata nel nuovo testo perché il ripensamento della legge ha consentito la formulazione di una serie di emendamenti, anche quelli che contengono una precisazione nei confronti dell'eguale trattamento riservato alla lingua catalana rispetto al sardo e così via, che migliora la legge anche in aspetti che non erano stati toccati direttamente dal rinvio governativo. Quindi se la legge ha meritato di essere approvata con una larghissima maggioranza allora, tanto più merita di essere approvata oggi nel nuovo testo.

Aggiungo un'unica considerazione per quanto riguarda un aspetto tecnico, la critica che faceva l'onorevole Pubusa all'articolo 9 terzo comma, laddove si dice che gli organigrammi dell'Osservatorio possono essere variati con un atto amministrativo; ritengo che non ci sia nessuna illegittimità, né a livello costituzionale, né a livello sub-costituzionale, nel senso che ormai è ampiamente riconosciuta la possibilità della legge di delegificare anche se in casi come questi non si tratta di delegificazione in senso tecnico. Non mi voglio dilungare, voglio solo far riflettere sul fatto che la legge avrebbe potuto dire sin dall'inizio che quel tipo di organizzazione avviene attraverso un provvedimento amministrativo, attraverso un Regolamento. Se lo dice invece alla scadenza, esclusivamente come modifica…

PUBUSA (P.D.S.). Ma il Regolamento lo deve approvare l'Assemblea.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. D'accordo, Regolamento o altro atto amministrativo, ma non mi sembra contestabile la possibilità della legge di prevedere che le disposizioni che sono contenute nella legge in prima applicazione, vengano poi lasciate all'intervento a livello ministeriale, a livello assessoriale in questo caso. Mi sembra una cosa ormai comune, da una certa data in poi si sono moltiplicate le leggi di questo tipo.

Concludendo, voglio semplicemente dire che mi auguro vivamente che l'impegno che abbiamo profuso in due giorni romani densi di contatti e di consultazioni, nello spirito che dicevo, sia un servizio che, attraverso la riapprovazione della legge, possa giovare non solo ai sardi ma anche a quanti sono sardi di elezione, a quanti, capitati in Sardegna per le ragioni più svariate, hanno ritenuto che il nostro modo di vivere, la nostra cultura e anche il nostro clima meritassero un trasferimento dei loro penati e da quel momento non si sono più mossi dalla Sardegna. Può essere che queste persone non parlino una parola di sardo, ma certamente io li considero miei conterranei a tutti gli effetti. Anche per queste persone mi sono mosso ed ho cercato di offrire un servizio all'Assemblea perché potesse decidere nel modo migliore re cognita.

PRESIDENTE. Sono stati presentati quattro emendamenti. Per consentire ai colleghi del Consiglio di prenderne visione sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 29, viene ripresa alle ore 17 e 44.)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ' DELLA LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale e i processi di sviluppo economico e di integrazione interna e internazionale.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione de identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, avvalendosi degli speciali poteri riconosciuti dallo Statuto Sardo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

URRACI, Segretaria:

Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come bene fondamentale da valorizzare la lingua - nella sua peculiare valenza - la storia, le tradizioni di vista e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base della Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e del Carta dei diritti delle minoranze etniche.

3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione dei relativi specifici moduli e sedimentazioni, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni delegate che attengono alla costruzione dell'autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è attribuita, con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente in relazione al comma quarto per suggerire di integrarlo oppure per avere una spiegazione in ordine al mancato riferimento ad altri idiomi di un certo rilievo che si parlano in Sardegna, come ad esempio, il tabarchino. Io mi rendo conto che molti colleghi, che conoscono questa materia meglio di me, fanno riferimento alla distinzione tra la lingua sarda e il tabarchino che sarebbe un dialetto. Personalmente, ma lo dico molto sommessamente perché mi rendo conto di toccare una materia che non è mia e non voglio aprire una polemica con i colleghi che sono specialisti sul tema, io ritengo che questa distinzione fra lingue e dialetti sia una distinzione "reazionaria", nel senso che per chi utilizza un linguaggio…

(Interruzioni)

"Reazionario", lo dico bonariamente, anche se lo penso. Per chi utilizza un certo linguaggio e lo conosce fin dalla nascita, la qualificazione scientifica fra l'altro opinabile che viene data dall'uno o dall'altro studioso, non ha alcuna rilevanza, il valore della propria parlata è identico al valore che per altre persone, per altre comunità ha un'altra parlata. Quindi, dal punto di vista dei principi democratici ai quali questa legge si vorrebbe ispirare, una distinzione fra lingue e dialetti fa parte di una concezione, direi totalmente superata, tant'è che, se non ho capito male da qualche lontana ma marginale lettura - e vi chiedo venia se posso fare dei riferimenti scientificamente non precisi - vi sono degli studiosi che dicono: abbandoniamo il termine dialetto, il termine parlata, il termine lingua perché si tratta di questioni opinabili e usiamo il termine idiomi per ricomprendere in questo termine più generale tutte le parlate o lingue, partendo dal presupposto che hanno tutte quante uguale dignità, perché il valore delle comunità che usano un certo idioma è identico a quello di altre comunità che usano linguaggi diversi.

Io credo che da un punto di vista democratico questa tesi sia più convincente e quindi da accogliere. Io credo la comunità dei tabarchini, dei carlofortini, abbia la stessa dignità delle altre comunità, perché ovviamente la dignità non si basa sull'entità numerica; credo che, nonostante la storia ci dica che si tratta di idioma che ha una certa origine, per i tabarchini abbia una valore eguale a quello che per altri può avere il campidanese o per gli algheresi il catalano. Quindi suggerirei ai promotori, in questa così come in altre disposizioni, di fare riferimento anche al tabarchino o comunque, se non si vuole andare, e forse è anche meglio, a una elencazione che potrebbe apparire tassativa, fare riferimento a tutti gli idiomi esistenti in Sardegna. Credo che questo rappresenti dal punto di vista democratico un notevole miglioramento di questa legge, sulla quale peraltro mantengo le riserve che ho stamane formulato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). La proposta dell'onorevole Pubusa per quello che riguarda la collocazione specifica, cioè il quarto comma dell'articolo 2, appare piuttosto impropria, non tanto limitatamente al senso della stessa quanto al collegamento che il comma 4 ha con i diversi altri articoli e con il corpo della legge nella quale noi abbiamo previsto due tipi di sostegno. Il primo riguarda la possibilità di insegnamento, il secondo riguarda la possibilità di presentare progetti di sperimentazione locale. La prima agevolazione è riferita all'articolo 3 del D.P.R. "419" del 74 che prevede la possibilità di sperimentazione anche degli ordinamenti, quindi dell'insegnamento. La seconda agevolazione invece è collegata all'articolo 2 del "419" che consente la sperimentazione in ambito locale attraverso i previsti pareri degli organi collegiali interni alla scuola. Ora, se è accoglibile, ed è già previsto, l'inserimento proposto dal collega Pubusa nell'articolo 19, laddove si prevede la possibilità di presentare progetti operativi, non appare invece accoglibile nell'articolo 2, proprio perché il quarto comma è collegato alle possibilità di integrazione dell'insegnamento legate all'uso delle lingue, cioè della lingua sarda e della lingua catalana. In questo senso quindi la proposta, ripeto, è accoglibile per alcune parti della legge, ma in questo caso specifico a mio giudizio non è accoglibile, perché altrimenti il discorso non potrebbe essere limitato al tabarchino di Carloforte, ma dovrebbe prevedere la stessa agevolazione per lo slavo rom di Isili, per il ponzese di Golfo Aranci-Olbia, per il veneto di Arborea e per altri casi simili esistenti in diverse località della Sardegna.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi metto in votazione l'articolo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, per dire brevemente che io sono contrario all'articolo perché le motivazioni che sono state addotte non mi paiono convincenti. Io pongo a me stesso, ma lo trasmetto all'intera Assemblea, un quesito: a Carloforte, come idioma locale che deve essere assunto a base di tutte le forme di integrazione e insegnamento, cosa poniamo? Il sardo che si parla a S. Antioco, che si parla nel Sulcis? Io credo che ponendo questo quesito si dovrebbe giungere a una conclusione che rispetti questa comunità, di cui tutti conosciamo il valore. Come giustamente diceva l'onorevole Cuccu, che proviene da quella zona, il problema riguarda anche Calasetta, in parte S. Antioco e anche Portoscuso, quindi si tratta di una comunità di grande tradizione. A questa comunità come lingua base noi cosa diamo? Il sardo?

(Interruzioni)

Come idioma da assumere a base dell'integrazione dell'insegnamento cosa diamo?

(Interruzioni)

Va bene, signori belli, ma voi che volete proteggere e tutelare le lingue state privando una comunità rilevante e importante anche nella storia politica, sociale e culturale della Sardegna - perché nessuno deve dimenticare la rilevanza che quella comunità ha avuto in Sardegna sotto molti profili, né io voglio insegnarlo a nessuno - delle opportunità che stiamo offrendo alle altre comunità della Sardegna. Io credo che questo sia profondamente antidemocratico e che non si possa fare un discorso di natura teorica sulla natura di quell'idioma, se è lingua, se è variante dell'italiano, eccetera, per privare quella comunità di un diritto che dobbiamo riconoscere anche ad essa.

Chiedo scusa, Presidente, ma sono tematiche che dal punto di vista democratico mi interessano e mi appassionano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Molto brevemente, signor Presidente, anche perché non essendo stato presentato un emendamento formale a questo punto la discussione ha solo la finalità, certamente importante comunque, di chiarire il senso della normativa che stiamo approvando.

Io vorrei dire molto brevemente che in Commissione io ho sostenuto una tesi molto simile a quella del collega Pubusa, proprio fondata sulla considerazione che la distinzione tra lingua, idioma, linguaggio è una distinzione anche a livello scientifico molto discusso, molto opinabile, da molti ritenuta arbitraria. Tant'è che gli emendamenti che inizialmente avevo predisposto, anche se poi non li ho formalizzati, contenevano prima un riferimento esplicito al tabarchino e poi, dopo una lunga discussione in Commissione, un riferimento esplicito al catalano di Alghero, da tutti ritenuto lingua autonoma e quindi da collocare sullo stesso piano della lingua sarda quanto a valore, quanto a interesse da tutelare, e un riferimento, invece, di carattere generale alle altre parlate locali. Questa fu la prima formulazione su cui la Commissione si attestò non accogliendo quella mia posizione, che, ripeto, era simile a quella del collega Pubusa. In una successiva fase si tornò anche su questo orientamento e i pareri della Commissione furono in larghissima misura orientati nel senso che fosse del tutto inopportuno fare riferimento in termini generici alle parlate locali, che si dovesse quindi fare riferimento solo a quei linguaggi classificabili proprio come lingua, ritenendo che tutela e altre parlate venissero comunque ricomprese nel richiamo generale contenuto nell'articolo 1 dove si parla appunto dei bisogni, dei linguaggi, delle produzioni culturali esistenti in Sardegna nella loro generalità, ritenendo quindi che il tabarchino o altre parlate locali rientrassero in questa dizione e che non fosse opportuno inserire nei vari articoli riferimenti espliciti e specifici a un linguaggio considerato, a parere della grande maggioranza della Commissione se non a mio parere, un semplice dialetto dell'italiano. Questa è la posizione che la Commissione ha assunto. Credo che questa valga anche come criterio interpretativo, nel senso che a questo punto se non possiamo indubbiamente modificare il testo degli articoli, sul piano interpretativo credo che il Consiglio, approvando gli articoli, faccia propria questa posizione della Commissione e quindi ritenga ricompresi nella dizione dell'articolo 1 anche gli altri idiomi locali, come il tabarchino. Conseguentemente si dovrebbe intendere che anche il tabarchino o altre parlate locali hanno titolo per godere della tutela prevista da questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Per le ragioni illustrate dal collega Pubusa voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art. 3

Compiti della Regione

1. Secondo le finalità previste dall'articolo 1 e allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla libera espressione che hanno fin qui determinato una situazione di diseguaglianza sostanziale tra lingua italiana e lingua sarda nelle sue varietà locali, nonché Catalano di Alghero, e di dare pari opportunità espressive alle lingue in contatto in tutti i luoghi della comunicazione sociale, la Regione autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e fornisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi.

2. In particolare:

a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;

b) promuove le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, mediante la predisposizione e/o il coordinamento di programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;

c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;

d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;

e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

URRACI, Segretaria:

TITOLO II

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale regionale

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della Pubblica Amministrazione sancite dalla legislazione statale, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno in particolare prevedere, disciplinando, a tal fine, le modalità di selezione del personale e che a tali strutture verrà preposto:

a) il Servizio bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione di qualunque appartenenza giuridica che operano secondo il principio della cooperazione e che, oltre ai compiti ad essi connaturati, complessivamente garantiscono la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

2) dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna, per i quali viene garantita una diffusa conoscenza e la regolare fruizione;

b) il Sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1) cura la valorizzazione e la crescita, diffusa e coordinata, dei musei, delle pinacoteche e degli altri luoghi di conservazione dei beni storici, antropologici, artistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte positive;

2) raggruppa e coordina i più importanti luoghi di conservazione del patrimoni archeologico, paesaggistico, storico e architettonico della Sardegna;

c) il Laboratorio di studio e di ricerca sui centri storici della Sardegna cui vengono affidate le competenze regionali relative allo studio e alla valorizzazione dei centri da sottoporre a tutela;

d) il Sistema musicale e delle tradizioni popolari della Sardegna che:

1) cura la registrazione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione della produzione poetico-musicale;

2) nell'ambito della legislazione di riferimento e attraverso l'I.S.R.E., cui è affidata la ricerca specifica sul folklore e sulle tradizioni popolari e musicali della Sardegna, cura la tenuta del catalogo regionale dei beni demo-etno-antropologici e della nastroteca musicale regionale, che raccoglie tutte le incisioni e le registrazioni di musica della Sardegna;

3) Entro il termine di un anno, l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione dovrà essere riorganizzato in rapporto agli obiettivi indicati dalla presente legge, assumendo la denominazione di Assessorato della Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo, Sport e Problemi della gioventù.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Pusceddu - Cocco - Mulas Maria Giovanna - Casu - Ortu - Serra - Giagu - Lorettu - Atzeni - Manca

Art. 4

Il comma 3 è sostituito di seguente:

"Entro il termine di un anno, l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dovrà essere riorganizzato in rapporto agli obiettivi indicati dalla presente legge. L'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport assume la denominazione di Assessorato della Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo, Sport e Problemi della Gioventù." (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, avrei dovuto dire queste cose anche in ordine agli articoli precedenti, ma questo articolo 4, secondo me, è l'esempio più eclatante di una legislazione inutile e tutta avvitata su se stessa. Che senso ha, da parte del legislatore regionale, dire che la Regione autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione sancite dalla legislazione statale - il che è ovvio stante la previsione statutaria - emana apposite leggi di settore, dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, di catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale e che tali leggi dovranno in particolare prevedere... e così via. Io chiedo ai sostenitori di questo articolo qual è il valore precettivo di questa norma. Il legislatore regionale, quando riterrà di dover fare queste cose, le farà. Ci saranno le proposte da parte degli Assessori competenti e dei Gruppi consiliari o dei singoli e l'Assemblea regionale approverà queste cose, ma porre una norma di questo genere significa sostanzialmente non dire niente. Questa non è neanche, in senso tecnico, una norma giuridica perché non crea alcun vincolo, non introduce alcunché di nuovo nell'ordinamento. Se l'Assemblea regionale fra un mese, fra due anni, fra tre anni, non doterà questa legislazione di settore, o deciderà di seguire, come io mi auguro, un indirizzo totalmente diverso e innovatore, questa norma non avrà nessuna efficacia precettiva. Quindi io suggerirei, come del resto anche per le norme precedenti, onde evitare, fra l'altro, possibili rinvii, di eliminare queste disposizioni prive di valore precettivo, del tutto inutili, enfatiche, che sono frutto, a mio sommesso avviso, di un modo molto discutibile di fare leggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Nel concordare con quanto sosteneva poc'anzi il collega Pubusa, sull'approvazione di norme che non hanno nessun contenuto giuridico io dico, visto che stiamo parlando di una legge sulla lingua e sulla cultura per lo meno scriviamola in maniera coerente. Non esistono denominazioni di Assessorato, esistono "Assessorati competenti in materia di…". Gli estensori dell'emendamento numero 1 provvedano a riscriverlo perché la legge numero 1 non parla di Assessorati denominati, parla di Assessorati competenti in determinate materie. Per lo meno scriviamole bene le cose, anche se sono inutili.

PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, non si è sentito, abbia pazienza.

BAROSCHI (P.S.I.) Dico che non si può parlare di "denominazione di Assessorato". Si parla di "Assessorati competenti in materia di…" e poi si prosegue.

PRESIDENTE. E' chiarissimo, grazie.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà

COGODI (Rinascita e Sardismo). Voglio fare alcune osservazioni in riferimento a questo articolo e anche alcune brevissime annotazioni rispetto ad altri articoli per dire qual è il segno regressivo d'insieme che questa legge, che il Consiglio regionale sta discutendo e che dovrebbe approvare, ha rispetto alla legge che ha approvato due mesi fa, il carattere peggiorativo, rinunciatario, remissivo che è scaturito. Questo nostro giudizio è stato motivato politicamente, però perché i giudizi non sembrino preconcetti va dimostrato che derivano dalle norme che sono state presentate. Questa è una delle norme con questo segno.

Questo articolo 4, sostanzialmente accogliendo una delle prospettazioni del Governo - così si sono chiamati i motivi di rinvio - opera una rinuncia e sostanzialmente una riduzione per legge dei poteri della Regione; a me preoccupa il fatto che è un'affermazione inserita in legge che acquisisce un valore di carattere generale. Cosa dice lo Statuto vigente, questo tanto bistrattato Statuto che non si riesce a modificare? Non si riesce neppure a insediare e far funzionare una Commissione per migliorarlo? Dice all'articolo 3 che la Regione ha potestà legislativa, competenza primaria, per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici e l'ordinamento interno, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Questi sono i vincoli e i confini. In questo articolo 4 si introduce un altro vincolo che non esiste nello Statuto, che è norma costituzionale: si introduce il vincolo della conformità non alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ma alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, che potrebbero anche non essere norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Si restringe cioè, addirittura, l'ambito entro cui la potestà della Regione si può esplicare, in un'operazione di autopunizione, di castigo inferto a se stessi senza che il Governo, mi pare, questo l'abbia chiesto o lo possa comunque chiedere. Una norma dello Stato di riordino della pubblica amministrazione, secondo questa norma, quindi una norma di legislazione ordinaria farebbe venir meno la potestà legislativa primaria statutaria che la Regione ha, che ha esercitato e che esercita perché organizza i suoi uffici come ritiene di organizzarli, spesso facendo male, spesso sbagliando, ma si spera che possa non sbagliare sempre, che possa organizzarli meglio. La Regione non è vincolata al modello di pubblica amministrazione organizzata dallo Stato. Che senso ha, quindi, che si risponda in questo modo e che si adotti una norma del genere, una norma autopunitiva, una norma auto limitativa? Altro che rivendicazione di nuova autonomia; proprio non c'è ragione, non c'è motivo.

Questo è uno degli articoli che contengono questo segno peggiorativo e regressivo. Ce n'è anche altri come questo e peggiori di questo. La legislazione regionale si adotta sulla base delle prospettazioni del Governo - l'Assessore ha addirittura detto non del Governo, ma dei burocrati, degli uffici governativi - restringendo l'ambito di esplicazione delle potestà statutarie. E' grave. Io non vorrei usare tante parole per esprimere questo disagio, questa preoccupazione, questa protesta, ognuno valuti come ritiene. Non inganni il mio tono discorsivo: c'è da prendersela davvero per come il Consiglio regionale o la maggioranza vanificano o comunque riducono l'esercizio delle stesse potestà statutarie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, colleghi, brevissimamente, prendendo lo spunto dall'emendamento e dall'articolo per una considerazione che riguarda l'intero titolo degli strumenti operativi, su cui, in sede di approvazione in primo turno della legge, avevo espresso perplessità e non solo e non tanto come peraltro da altri colleghi è stato sottolineato, per una questione di costi, perché non è questo l'aspetto che mi preoccupa maggiormente, ma perché avevo sottolineato e sottolineo qui brevissimamente, la preoccupazione per il fatto che quando discutiamo leggi di settore siamo portati fare delle innovazioni strutturali. Questa è un'innovazione strutturale, istituzionale nell'architettura dell'amministrazione regionale e questo mi sembra un modo pericoloso di andare avanti. Certo la legge che stiamo discutendo è una legge importante; nessuno lo nega. Questo giustificherebbe la creazione di una struttura atipica, l'innesto nell'architettura dell'amministrazione regionale di un soggetto mai prima sperimentato, l'osservatorio. Però poiché dovremo discutere altre leggi, dall'ambiente alla sanità ad altri settori, mi chiedo, qual è il limite di innovazione strutturale e istituzionale che ci poniamo? Lo dico perché si può anche procedere così, ma ho la sensazione che la situazione ci stia sfuggendo di mano, almeno a me che pure cerco di seguire come voi tutti la configurazione che di volta in volta l'amministrazione regionale assume. Mi sta sfuggendo di mano la figura, il disegno, l'architettura dell'amministrazione regionale.

Avevamo pensato, ad esempio, che dovesse esserci un solo centro di elaborazione dati, e poi stanno nascendo un po' dappertutto dei centri di elaborazione dati; avevamo pensato che il sistema dei servizi e settori dovesse essere disciplinato e contingentato in qualche modo. Io credo che forse questo problema ci sia sfuggito di mano. Io non voglio dilungarmi, ma se adesso apriamo anche la frontiera degli Osservatori senza togliere nulla all'importanza che questa struttura può avere, diciamocelo e diamoci una strategia che sovraintenda alla razionalizzazione, alla costruzione dell'architettura dell'amministrazione regionale. Senza questo l'architettura dell'amministrazione diventa di volta in volta soggetta alle spinte, ai problemi, alla sensibilità, alla maggiore attenzione che quest'Aula e le Commissioni competenti prestano ai problemi che di volta in volta si discutono, senza però forse un criterio, un canone che disciplini la costruzione dell'amministrazione che andiamo realizzando con le leggi di settore.

Questo problema rinvia - anche questo è un problema che cito solamente - al rapporto tra la struttura dell'amministrazione regionale e il sistema degli enti. Nella fattispecie, ad esempio, c'è da chiedersi che fine fa l'Ente regionale etnografico, che rapporti ci sono tra l'Osservatorio e gli enti. Credo che a questi problemi la Giunta debba dedicare una certa attenzione e io sento l'esigenza - lo chiedo in questa sede all'Assessore competente e alla Giunta - di capire come in questi anni è venuta emergendo e abbiamo costruito, giusta o sbagliata che sia, l'amministrazione regionale. Vediamo che fisionomia, che profilo, che contenuti, che uffici, che dotazioni di personale ha; con quali strumenti si è costruita in modo da capire come le singole spinte settoriali che volta per volta ci ispirano vanno ad incidere su questa materia.

Per questo motivo ribadisco la mia perplessità che nasce non da una mia posizione contraria sui principi, ma di fatto che mi pare che non sia chiarissima la strategia di governo della struttura e dell'amministrazione che sta sovraintendendo la nostra attività legislativa anche in questa materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Molto brevemente, signor Presidente, per cancellare l'impressione inesatta che può aver lasciato poc'anzi l'intervento del collega Baroschi che con la solita abilità, la solita particolare sua autorevolezza, ha sostenuto una tesi di tecnica giuridico-legislativa che non mi sembra assolutamente esatta. Quando ha ritenuto di censurare questo emendamento, che io non ho scritto, ma ho sottoscritto, ha ritenuto di censurarlo affermando che la formulazione: "l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, assume la denominazione di Assessorato della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e problemi della gioventù" è inesatta perché si dovrebbe usare la locuzione: "l'Assessorato competente in materia di…".

Io credo che non dobbiamo inventare la formula da utilizzare per la denominazione degli Assessori, ogni volta e ogni giorno; c'è un modulo di denominazione che è sancito formalmente dalla legge che organizza l'amministrazione regionale, che è la legge regionale del 1977, che dice: "l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è competente in materia di…". E' competente, come si insegnava una volta nelle scuole medie della Repubblica, è il predicato nominale, non è la denominazione dell'Assessorato. All'articolo successivo si dice: "l'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è competente in materia di…". E così via. Quindi credo che la formulazione sia perfettamente corrispondente a quella della legge numero 1 e che, almeno per questa parte, non innovi nella struttura organizzativa della Regione, ma semplicemente richiami nel titolo una delle competenze che già prima di questa legge e a maggior ragione sulla base di questa legge diventa centrale e fondamentale nell'attività di questo Assessorato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Sulla base dell'osservazione dell'onorevole Cogodi per chiedere al Presidente se è possibile che in sede di coordinamento venga inserito poiché questo errore era stato rilevato in Commissione, nel comma 1 dell'articolo, dopo le parole: "legislazione statale" l'inciso: "fatti salvi i principio statutari". Siccome si tratta di un errore in cui si incorre nella stesura del testo, chiedo che la Presidenza valuti la possibilità di questa correzione.

PRESIDENTE. Non essendoci opposizioni, dichiaro accolta la richiesta.

Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, potrei anche evitare di fare il mio intervento dopo il chiarimento da parte del collega Manca e del collega Lorettu. Voglio solo fare alcune osservazioni. Si vuole giustificare il più delle volte la disparità tra leggi regionali, per esempio tra la legge numero 1 e la legge in discussione, che hanno la stessa valenza dal punto di vista normativo una volta pubblicate come legge della Regione. Non penso che la formulazione di questo emendamento al comma 3 dell'articolo 4 possa sconvolgere niente. Ci siamo rifatti alla formulazione della legge regionale numero 1, ma non poteva mancare in questa legge che il Consiglio regionale sta approvando, il termine cultura, perché è una legge sulla cultura. Per quanto riguarda, invece, il riferimento agli enti, ognuno di noi si è pronunciato nel passato e attualmente sulla riforma degli enti, ma se si è pronunciato nel passato e attualmente sulla riforma degli enti, ma se si vuole paragonare la problematica politico-amministrativa degli enti regionali a quella dell'Osservatorio, io debbo dire che non mi risulta che l'Osservatorio sia un ente, quindi mi sembra che le osservazioni addotte siano da fare in altra sede, nel corso di una discussione sui temi relativi in Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.D.S.). Per sottolineare che in realtà con la denominazione non si introducono nuove competenze. La denominazione dell'Assessorato però ha un suo significato e una sua importanza. In particolare, al di là dell'introduzione del termine cultura, si introduce il riferimento ai problemi della gioventù. Questa materia è tra le competenze stabilite dalla "51", ma non essendo citata nel denominazione dell'Assessorato, è stata del tutto trascurata. Quindi, la denominazione, che può sembrare un fatto neutro, in realtà diventa un promemoria permanente e io mi auguro che in particolare l'inserimento nella nuova denominazione del riferimento ai problemi della gioventù, diventi per gli Assessori, per tutta la Giunta, per l'apparato, un richiamo permanente a un tema centrale, quale quello dei problemi della gioventù, che è stato tanto trascurato; un richiamo a che si prendano iniziative, a che questi problemi diventino oggetto di attenzione permanente. Si era tentato a suo tempo, nell'85, di avviare questo processo, ma poi il problema venne del tutto trascurato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Presidente, sono già intervenuti diversi colleghi su questo argomento, ma io intervengo perché l'emendamento era stato presentato da me nello scorso dibattito e anche allora il collega Baroschi aveva presentato le stesse argomentazioni di oggi. Io non avevo risposto, non ero intervenuto proprio perché mi sembrava che fossero argomentazioni di poco conto; la denominazione nuova è conseguente alla ristrutturazione dell'Assessorato e quindi delle competenze dell'Assessorato.

Nel comma precedente si parla proprio di ristrutturazione dell'Assessorato, quindi da questa ristrutturazione discende una nuova denominazione dello stesso. Credo che non vi sia né contraddizione contenutistica e sostanziale, né contraddizione formale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Intervengo solo come titolare dell'Assessorato. Sarebbe strano che a questo dibattito sorprendentemente lungo sulla denominazione dell'Assessorato non partecipasse l'Assessore. Mi sembra che molte delle cose dette siano fondate ma non inconciliabili; se mi è concessa una battuta devo dire che molti degli editori si lamentano perché sono costretti a impiegare una pagina delle edizioni per menzionare tutti i titoli che connotano l'Assessorato e quindi chiedono che venga abbreviato o che addirittura si indichi semplicemente "Opera finanziata dalla Regione sarda", senza alcun riferimento all'Assessorato. Francamente non hanno torto neppure loro, però nessuno ha posto finora l'accento sul fatto che, per quanto riguarda il comma terzo, l'obbligo di riorganizzazione in rapporto agli obiettivi indicati dalla presente legge, mi sembra che sia un obbligo che è del genere che veniva sottolineato dall'onorevole Pubusa, cioè è una norma programmatica. E' una norma che però ha una sua funzione, a differenza di quanto ritiene l'onorevole Pubusa, nel senso che si tratta di una norma che fa capire l'architettura complessiva della legge; sottolinea il fatto che è coerente con l'architettura complessiva della legge e che in futuro le singole leggi di settore che non possono essere emanate contestualmente dovranno avere sostanzialmente questa struttura. Quindi mi sembra non una disposizione inutile, anche se certamente non potrà essere sanzionata la mancata approvazione di leggi di settore.

Anche per quanto riguarda la fissazione del termine di un anno, sappiamo che se poi le leggi verranno approvate dopo un anno e mezzo, non saranno illegittime o nulle per il solo fatto di essere approvate con un certo ritardo. Credo però che anche questa disposizione chiarisca meglio la filosofia complessiva della legge. E' chiaro onorevole Baroschi, che gli Assessorati si distinguono sulla base delle competenze. E' chiaro anche - e questo lo dico all'onorevole Cocco - che se chiamiamo l'Assessorato Assessorato ai problemi della gioventù e non gli diamo la minima strumentazione normativa, organizzativa e finanziaria perché possa far fronte ai problemi della gioventù sarà un puro nominalismo. Però altrettanto, onorevole Baroschi, mi opporrei al fatto che questo Assessorato si chiamasse, poniamo, Assessorato dell'industria. Quindi mi sembra che la Giunta si possa tranquillamente rimettere all'Aula; scusate il lungo preambolo per arrivare a questa conclusione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

URRACI, Segretaria:

Art. 5

Norme di attuazione statutaria

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Comitato paritetico di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, un sistema di norme di attuazione statutarie e di delega di competenze statali diretto ad attribuire alla Regione un complesso organico di poteri normativi ed amministrativi in materia di beni culturali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

URRACI, Segretaria:

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico per la cultura e la lingua dei sardi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il Comitato tecnico-scientifico per la cultura e la lingua dei sardi.

2. Il Comitato è organo consultivo dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, esprimendo il parere previsto al comma 1 dell'articolo 18 nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, o da un suo delegato ed è composto da:

a) cinque studiosi delle discipline indicate agli articoli 4 e 12, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

b) due rappresentanti per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi senati accademici fra studiosi delle discipline indicate agli articoli 4 e 12, di riconosciuto e comprovato prestigio;

c) il Sovrintendente scolastico per la Sardegna;

d) i provveditori agli studi delle province sarde;

e) il Presidente dell'I.S.R.E.;

f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica designato dal collegio dei docenti;

g) il Coordinatore generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione;

h) il Direttore dell'Osservatorio regionale della cultura e della lingua sarda.

4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla VIII.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). In sede di coordinamento dovrà adottarsi, oltre che per il comma 1 dell'articolo in discussione, anche per l'intero testo, la denominazione "Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport, cultura e problemi della gioventù", così come abbiamo appena votato.

PRESIDENTE. Sarà fatto in sede di coordinamento per tutto il testo della legge.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

URRACI, Segretaria:

Art. 7

Nomina e durata

1. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione all'inizio della legislatura regionale e resta in carica fino alla conclusione della legislatura stessa. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento è incompatibile con quella di membro del Comitato.

2. I membri del Comitato possono essere riconfermati una sola volta se non sono nominati in relazione alla carica ricoperta.

3. Se taluno dei membri di nomina elettiva viene a mancare per qualsiasi causa, ovvero si dimetta o risulti assente, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e l'Assessore regionale della pubblica istruzione promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

4. Qualora i rappresentanti di cui alle lettere b) ed e) del precedente articolo 6 non vengano designati entro 60 giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale della pubblica istruzione procede comunque alla nomina del Comitato e ne stabilisce l'insediamento.

5. Ai membri del Comitato per la partecipazione alle riunioni spetta un gettone di presenza nella misura prevista all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

URRACI, Segretaria:

Art. 8

Osservatorio regionale della cultura e della lingua dei sardi

1. Presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione è istituito l'Osservatorio regionale della cultura e della lingua dei sardi, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio opera, con piena autonomia scientifica - sulla base di indirizzi e direttive formulati dall'Assessore della pubblica istruzione - per l'orientamento delle scelte e la formazione delle decisioni in materia di cultura e quale strumento di promozione e sostegno delle iniziative riguardanti l'ambito di pertinenza della legge garantendo il coordinamento e il raccordo tra i Sistemi e i Servizi di cui all'articolo 4, anche al fine di assicurare, da parte di ciascuno di essi e secondo le specifiche competenze, la ricognizione, la catalogazione, la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna.

3. A tale scopo l'Osservatorio elabora studi, indagini, statistiche, di monitoraggio e di valutazione funzionali all'attività dell'Assessore della pubblica istruzione.

4. Sono compiti dell'Osservatorio:

a) l'elaborazione di proposte in merito agli atti di programmazione regionale di cui al successivo articolo 18, nonché l'individuazione dei criteri di verifica dello stato di attuazione dei programmi;

b) la promozione dell'elaborazione di progetti educativi volti alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda nelle sue varietà locali nonché della cultura e della lingua Catalana di Alghero nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni per l'educazione degli adulti, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale della Sardegna); la predisposizione di proposte di orientamento scolastico e di integrazione di programmi ministeriali di insegnamento;

c) la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di attività culturali, sia mediante l'elaborazione di un progetto per la realizzazione - con inizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - di una banca dati sulle attività culturali esistenti nella Regione, sia con l'assistenza tecnica e operativa per l'utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi regionali, statali e comunitari di incentivazione dell'attività culturale;

d) il raccordo con i Centri interdipartimentali di sperimentazione didattica o analoghe strutture delle università per l'attuazione dei servizi didattici integrativi previsti dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

e) la promozione, il coordinamento, l'indirizzo e la programmazione delle attività di catalogazione, di conservazione e di predisposizione di appositi repertori regionali del patrimonio culturale regionale, scritto e orale, nelle sue diverse articolazioni e nelle sue manifestazioni artistiche, musicali e di cultura materiale, da parte dei Sistemi ed organismi culturali previsti al precedente articolo 4.

5. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di proposta, nelle seguenti materie:

a) l'attivazione e il raccordo delle iniziative volte alla sensibilizzazione, all'informazione e al l'aggiornamento degli insegnanti e gli operatori scolastici, da parte degli istituti, centri o agenzie operanti nel campo formativo, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

b) il supporto alla programmazione culturale degli enti locali, per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge ed il collegamento tra iniziative regionali e di enti locali, con quelle autonome di privati, singoli o associati;

c) la periodica analisi delle spese regionali nei diversi settori previsti dalla presente legge, anche con specifiche e sistematiche valutazioni comparative fra costi e benefici degli interventi e delle attività.

6. Le operazioni interne alle attività dell'Osservatorio sono garantire dallo stesso in forma autonoma. Le funzioni amministrative dello stesso sono assicurate dall'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione anche nel periodo in cui si realizza la riorganizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 4 attraverso apposite direttive dell'Assessore competente e con l'individuazione degli uffici di riferimento.

7. Per l'attuazione di progetti ed attività comuni tra le Amministrazioni statali e regionale, saranno promosse dall'Amministrazione regionale le necessarie intese per l'utilizzo e il coordinamento del personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

URRACI, Segretaria:

Art. 9

Personale dell'Osservatorio

1. Il contingente numerico del personale dell'Osservatorio è composto da 25 addetti ed è così articolato:

- 1 direttore dell'Osservatorio;

- 6 responsabili delle Sezioni dell'Osservatorio;

- 10 collaboratori di qualifica funzionale non inferiore alla VII;

- 3 collaboratori di VI qualifica funzionale;

- 4 collaboratori di IV o V qualifica funzionale;

- 1 collaboratore di III qualifica funzionale.

2. A tal fine l'Osservatorio si avvale di personale del ruolo unico regionale ovvero di personale statale, in particolare del settore scuola e dei beni culturali di qualifica corrispondente, in posizione di comando; ovvero di personale appartenente agli enti regionali non compreso nel ruolo unico regionale e agli enti locali in posizione di comando.

Limitatamente al suo direttore ed ai direttori delle Sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, l'Osservatorio si avvale di personale assunto con contratti di diritto privato triennale, rinnovabili una sola volta, nei limiti del contingente di cui al comma 1.

3. L'articolazione del contingente di personale di cui al comma 1 può essere modificata, con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, in relazione ad esigenze di realizzazione di programmi dell'Osservatorio, fermo comunque il numero massimo del contingente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Io non chiedo di parlare sulle questioni di carattere generale che ho già sollevato, perché è inutile ripetere le cose già dette. Vorrei invece, dal punto di vista tecnico, richiamare soprattutto l'attenzione dell'Assessore sulla denominazione "contratti di diritto privato". Questa dizione sembra alludere all'esistenza dei così detti contratti di diritto pubblico. Ora in effetti su questo tema esiste una discussione oramai centenaria che ha condotto la dottrina italiana a ritenere che i contratti di diritto pubblico non esistano o comunque siano una figura opinabile, per cui forse, da un punto di vista tecnico, questa dizione andrebbe rivista parlando semplicemente di contratti; sono assunti tramite contratto, punto e basta. E' ovvio che si tratta di contratti di diritto privato, posto che molti ritengono che i contratti di diritto pubblico non esistano.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ritengo che sia pleonastico dire contratti di diritto privato, ma non guasti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

URRACI, Segretaria:

Art. 10

Direttore dell'Osservatorio

1. La direzione dell'Osservatorio è affidata ad un Direttore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, a seguito di motivata scelta tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso di qualificazione culturale e di provata esperienza professionale in rapporto agli obiettivi della presente legge che abbiano presentato, in base a pubblico avviso, apposita domanda, documentata con i titoli e le esperienze di lavoro effettuate.

2. Il Direttore cura il funzionamento dell'Osservatorio e coordina l'attività delle sezioni.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato mediante convenzione triennale rinnovabile per una sola volta. La convenzione dovrà indicare, fra l'altro, le modalità ed i motivi di risoluzione anticipata. Il compenso non potrà essere superiore al trattamento economico spettante al personale regionale con qualifica dirigenziale con 20 anni di servizio maggiorato delle indennità di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Sull'articolo 10. Trovo strano che il direttore dell'Osservatorio debba essere necessariamente scelto solo tra soggetti esterni e non si neppure ipotizzata la possibilità di sceglierlo anche tra soggetti dell'amministrazione regionale. E' una cosa che mi sembra strana; io avrei previsto la possibilità di scegliere sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni all'amministrazione regionale.

Detto questo, però, mi preme soprattutto sottolineare che io mantengo i convincimenti espressi durante la precedente discussione su questa stessa legge. Io non credo che l'Osservatorio sia uno strumento adeguato per garantire la migliore funzionalità di questa legge; ritengo anzi che rappresenterà un peso. Insistendo sull'Osservatorio invece che pensare ad uno snellimento delle procedure e ad un potenziamento dell'Assessorato, stiamo commettendo un gravissimo errore. Mi meraviglio che la Commissione non abbia voluto capire anche le posizioni degli altri, e non barricarsi pervicacemente solo sulle proprie posizioni, non abbia voluto tener conto di un'opinione che è diffusa tra gli operatori, non è un'opinione mia, è un'opinione diffusissima. La stessa Giunta regionale l'altro giorno ha provveduto a sopprimere un Osservatorio. Ha deliberato, riconoscendone l'inutilità, anche perché questi Osservatori si stanno moltiplicando a dismisura; nessuno sa quanti siano ormai, ogni legge prevede l'istituzione di un Osservatorio e non si capisce perché. Abbiamo un'amministrazione regionale, io conosco l'amministrazione dell'Assessorato…

PRESIDENTE. Alcuni di questi Osservatori li stiamo chiudendo, onorevore Dettori, altri li stiamo aprendo.

DETTORI (D.C.). Per compensare. E questo anche alla luce, Presidente, dei contenuti della stessa legge. Diversi articoli di questa legge prevedono la possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni. Ora o si prevede l'Osservatorio e lo si utilizza come strumento esterno, ma allora non si prevede la possibilità delle convenzioni, oppure si sopprime l'Osservatorio e si prevede la possibilità di convenzioni con soggetti esterni. In questa legge io ho contato sei articoli che prevedono la possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni, quindi avremo l'osservatorio da un lato e poi tutte queste possibilità di nuove convenzioni con soggetti esterni. Io, anche se l'Assessore, l'amico Azzena, mi dice che non bisogna temere l'acqua calda prima di scottarsi, io dico che invece bisogna temere l'acqua calda prima di scottarsi, proprio perché abbiamo l'esperienza del passato, e sappiamo quanto le convenzioni siano state utilizzate male dall'amministrazione regionale. Se io potessi cancellerei le convenzioni dalla legislazione regionale, non le incrementerei perché hanno dato pessima prova di sé, hanno fatto spendere una marea di soldi alla Regione sarda e secondo me poco hanno prodotto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, mi pare che il problema che il collega Dettori ha sollevato sull'articolo 10 riguardi anche l'articolo 12 sui coordinatori di settore. Io non so se questa sia una volontà esplicita o se sia sfuggito. In sede di coordinamento al primo comma, dopo le parole "motivata scelta" si può inserire la parola "anche" e in tal senso va corretto anche l'articolo 12. Se in realtà ci fosse invece veramente la volontà di affermare che all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti, e quindi all'interno di un organico di migliaia di persone, non c'è nessuno in grado di svolgere queste funzioni, io chiederei un pronunciamento dell'Assessore degli affari generali. Mi sembra che la Giunta dovrebbe in tal caso certificare che accetta questo articolo perché è rigorosamente e tassativamente provato che all'interno dell'Amministrazione non c'è nessuno in grado di fare né il direttore, né il coordinatore dell'Osservatorio, né il coordinatore dei servizi e settori. Ora io conosco all'interno dell'amministrazione, tantissimi colleghi che mi sembrano perfettamente in grado di svolgere queste funzioni. Non voglio fare dei nomi, ma sarebbe facilissimo.

Mi sembra questo un punto talmente discutibile che se si ritiene non possa essere corretto in sede di coordinamento aggiungendo agli articoli 10 e 12 le parole "anche tra personale esterno" chiedo su questo un pronunciamento della Giunta che certifichi che all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti non ci sono funzionari in grado di svolgere queste mansioni.

PRESIDENTE. Stiamo osservando, anche come ufficio, ogni eventualità. I settori fanno parte della struttura interna dell'Amministrazione. Anche se si tratta di un nuovo servizio, comunque c'è una contrattazione generale.

Ha facoltà di replicare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Mi sembra - trattandosi di una norma che è stata già approvata a larghissima maggioranza, che è tornata in Commissione e che la Commissione non ha ritenuto di modificare - che sia difficile modificarla in sede di coordinamento.

SELIS (D.C.). Quindi il parere della Giunta è che all'interno dell'amministrazione regionale non ci sono persone in grado di svolgere queste funzioni?

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta certifica semplicemente che il Consiglio ha manifestato una volontà sulla quale non ci sono proposte tecniche per una modifica; non mi sembra che questa sia una modifica da fare in sede di coordinamento. Se si presenta un emendamento in questo senso, la Giunta si riserva di valutarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Presidente, io credo che questo non sia davvero un problema di coordinamento, non è un fatto tecnico, è una scelta. C'era tutto il tempo per presentare in tal senso degli emendamenti. Se fossero stati presentati avremmo potuto discuterne. Credo che in questo caso non si possa fare perché c'è una volontà espressa; sono competenze che sono definite in maniera diversa all'interno stesso della legge, qui non si tratta di esclusioni o di pagelle da dare all'uno o all'altro; io credo di aver detto stamane anche nel mio intervento che c'è un insieme di soggetti che dovranno cercare di attuare i principi ispiratori della legge.

Da parte della Commissione non c'è stata alcuna volontà di modifica in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei mi sta chiedendo la parola ed io gliela do, però non essendoci un accordo unanime, non essendo un problema di coordinamento perché mi pare che ci sia un dissenso politico di fondo, chi doveva presentare gli emendamenti avrebbe dovuto presentarli.

Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Ha ragione, Presidente, ma intervengo solo per far notare che non ho capito lo spirito dell'intervento della collega. E' emerso nel dibattito in Aula un problema, non so se in Commissione un problema del genere sia emerso. Quanto hanno rilevato i colleghi che mi hanno preceduto è gravissimo. Noi non possiamo mettere per iscritto che non esiste all'interno…

(Interruzioni)

E' questo che stiamo dicendo in legge. Io se leggo attentamente la legge mi vergogno. L'articolo 1, per esempio, è quanto di più offensivo alla lingua italiana possa esistere. Non vorrei che il mio intervento fosse frainteso; però l'articolo 1 è scritto in un italiano di cui ci si dovrebbe vergognare. Sarebbe stato meglio se fosse stato scritto in sardo. Sarebbe stato più comprensibile. Quindi mi meraviglia ciò che dice la collega; io per esempio di votare la bocciatura - perché questo ha fatto notare nel suo intervento il collega Selis -, di votare la bocciatura della burocrazia regionale che non sarebbe in grado di svolgere queste funzioni, perché di questo si tratta, non me la sento. Quindi, Presidente, consideri il mio intervento come una dichiarazione di voto contrario alla bocciatura della burocrazia regionale. Non ho capito l'intervento della collega Mulas e ribadisco che, se si mette in votazione l'articolo così com'è, voterò contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Io credo che non vada a disonore di nessuno il riconoscere che questa legge è una legge che ciascun gruppo politico, se fosse stato chiamato a farla, avrebbe fatto in modo diverso. Quindi mi pare che affermare che questa legge è il frutto di una larga mediazione sia una cosa che corrisponde sostanzialmente al vero.

Ad onor del vero va anche detto che i commissari del Partito Democratico della Sinistra hanno sostenuto in Commissione la formulazione che è stata proposta poc'anzi dall'onorevole Dettori e dall'onorevole Selis. La Commissione ha discusso e alla fine ha deciso di venire in Aula con questa formulazione. Poiché non è stato formalizzato nessun tipo di emendamento, per correttezza i commissari del P.D.S. devono rispettare quella che è stata la decisione della Commissione e quindi ribadire quanto ha già affermato la collega Mulas che l'elemento che è stato proposto non può essere inserito come emendamento tecnico al testo di legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. A me non pare che il fatto che si richiede la possibilità di richiamare dall'esterno il personale dell'osservatorio, soprattutto per quanto riguarda il direttore ed i coordinatori di sezione, significhi contrapposizione con il personale della Regione. Già nell'altro dibattito nel presentare in prima seduta questa legge si era approfondito quest'aspetto. Semplicemente non si è fatto nessun censimento all'interno della Regione per verificare le competenze. La legge prevede compiti nuovi e il personale che è all'interno della Regione, nella nona qualifica, cioè quella dei dirigenti, non è stato assunto per compiti di questo genere che sono totalmente nuovi. Penso che nessuno possa mettere in dubbio la novità dei compiti dell'Osservatorio e soprattutto di chi coordina questo Osservatorio. Ecco perché anche in analogia con altri Osservatori di questo tipo, si è pensato a personale esterno ma assunto agli alti livelli dell'Università e così via, in grado cioè non solo di conoscere come si coordina una struttura, ma in grado di conoscere anche, fin dentro le pieghe, il tipo di materia che quella struttura deve trattare. Forse non ci abbiamo pensato prima, ma a mio parere inserire la parola "anche" non determina nulla. Io mi rimetterei tranquillamente alla volontà dell'Aula. Teniamo però conto che anche nella pubblica amministrazione oggi si prevede di attingere dall'esterno; alcuni dirigenti al livello ministeriale oggi vengono chiamati direttamente dall'esterno, altri dirigenti anche a livello ministeriale vengono destituiti dal Ministro perché ritenuti incapaci. Quindi mi pare che non ci sia un grande scandalo e soprattutto che non si debba interpretare il fatto che attingiamo personale dall'esterno come un giudizio negativo sul personale regionale. I dirigenti regionali sono bravissimi ma in altre competenze.

DETTORI (D.C.). Posso formalizzare la mia proposta di modifica?

PRESIDENTE. Non si può formalizzare niente. Se ce un accordo unanime dell'Assemblea perché si è trattato di una dimenticanza va bene, se no è inutile che stiamo qui a discutere tutta la sera su questo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Proprio perché non si tratta di una dimenticanza, ma come poc'anzi ricordava il collega onorevole Manca si tratta di una scelta, può essere valide oppure no. E' un tentativo di mediazione che la Commissione ha voluto fare e noi diciamo che, volendo, quella mediazione si può anche migliorare e vorremmo anche dare un piccolo contributo perché si possa eventualmente migliorare, perché noi non abbiamo votato in Commissione questo testo. Non lo abbiamo votato perché non lo condividevamo perché, infarcito di queste contraddizioni, piccole, medie e grandi. Qui, volendo fare una mediazione fra personale eventualmente attinto anche dall'esterno per svolgere funzioni pubbliche e personale necessariamente tutto interno, per costituire la struttura dell'Osservatorio, si è fatta questa scelta: il personale è grosso modo quasi tutto attinto dall'interno, prevedendo le fasce, addirittura prevedendo personale della terza fascia. Non so se in Regione c'è ancora qualcuno in terza fascia, si va dalla quarta in su, credo che solo il personale di pulizia o di anticamera sia ancora in terza fascia. C'era bisogno di pensare ad una struttura così qualificata, addirittura prevedendo l'addetto di anticamera? Comunque si è voluto formalizzare, incasellare, burocratizzare quello che invece prima non lo era; l'Osservatorio era pensato come struttura libera nel senso di adattabile, funzionalmente costruibile in relazione agli obiettivi di programmazione culturale che si doveva porre e che doveva sviluppare. Poteva e dovrebbe essere costituito dal personale migliore di cui la Regione può disporre, sia esso interno od esterno, senza un privilegio e una esclusiva per chi è interno, senza la proibizione di servirsi della professionalità di persone che non hanno fatto un concorso perché non hanno scelto di essere impegnate a tempo pieno e vita naturale durante dell'amministrazione, e che però per due anni o per tre anni possono benissimo svolgere una funzione pubblica, tant'è che la Regione è piena di queste situazioni. Io non ho capito la ragione di questo scandalo o presunto tale. La Regione è piena di Osservatori: la Regione ha Osservatori industriali, ha Osservatori agricoli, ha Osservatori artigianali. Ma badate, con capi uffici di Osservatori che non osservano nulla, tipo gli Osservatori agricoli, che viaggiano a più di 100 milioni all'anno aggiuntivi agli stipendi che percepiscono perché si tratta spesso di persone che lavorano altrove, quindi manco applicati in esclusiva all'attività regionale, e così gli Osservatori industriali. Andate a vedere i livelli di retribuzione sanciti nelle delibere della Giunta regionale o addirittura qualche volta dalle stesse delibere interne, di questi uffici. Per cui non ho capito onestamente che cosa mirasse l'attacco a questo Osservatorio, con un contingente massimo di 25 persone per attendere a mille cose in materia di cultura, in materia nuova, in materia sperimentale, in materia così rilevante. Era un attacco alla legge attraverso l'Osservatorio - è chiaro ed evidente - era un attacco alla finalità della legge attraverso l'Osservatorio, ha conclusione, se un miglioramento si può fare, secondo me si può fare, introducendo la parola "anche", quindi personale anche esterno o anche interno, nel senso che si scelga il meglio per le funzioni che si devono esplicare. Però l'anche deve essere su tutto, non solo per il direttore. Perché non per l'altro personale? Se l'amministrazione regionale ha al suo interno personale che, senza creare danno ad altri servizi, può essere utilizzato, non sarà, immagino, così sprecona, avendo le figure professionali migliori al suo interno, da attingere dall'esterno. Ma se non le avesse al suo interno deve poterle attingere, se sono migliori, più funzionali e più capaci, anche dall'esterno, come avviene in tutto il mondo della pubblica amministrazione. Solo questa derivazione borbonica che ancora resiste nella burocrazia italiana e poi diramata nelle regioni fa sì che i dirigenti siano sempre e comunque solo scelti all'interno dell'amministrazione. La funzione dirigente è anche intercambiabile, uno può essere dirigente da una parte per un certo numero di anni, a tempo, esplicarsi, migliorarsi, essere confermato se vale, essere cambiato se non vale, essere pagato di più se rende, essere pagato di meno se non rende. Se l'"anche" è in relazione al personale dell'Osservatorio, che non è un esercito, perché ritratta al massimo di 25 dipendenti di tutta la Regione, io credo che sia la soluzione migliore perché si rimanda al momento della decisione e della saggezza - speriamo sia saggezza - e responsabilità delle scelte da parte di chi governa, la possibilità di tener conto delle qualità migliori sia all'interno che all'esterno. Che poi, se badiamo alla Regione e non agli uffici, tutto è interno perché interno alla società e all'utilità regionale. Quindi il suggerimento che diamo noi è che l'"anche" sia onnicomprensivo rispetto a questa opportunità di attingere sia all'interno che all'esterno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare evidente che c'è un dissenso di fondo, che alcuni hanno fatto una scelta ed altri ne hanno fatto un'altra. Non è possibile presentare emendamenti e d'altra parte abbiamo già approvato l'articolo 9 che recita: "Limitatamente al suo direttore e ai direttori delle Sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, l'Osservatorio si avvale di personale assunto con contratti di diritto privato triennale", quindi non possiamo assumere il personale interno all'amministrazione regionale con contratti di diritto privato triennale.

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

URRACI, Segretaria:

Art. 11

Coordinamento fra Assessore della pubblica istruzione e Direttore dell'Osservatorio

1. Il Direttore dell'Osservatorio garantisce l'autonomia scientifica dello stesso, rispondendo di questa e delle attività svolte direttamente all'Assessore regionale della pubblica istruzione, anche con la redazione di una relazione quadrimestrale.

2. Il Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione cura il raccordo fra i Servizi dell'Assessorato e l'Osservatorio, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

URRACI, Segretaria:

Art.12

Struttura dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio articola la propria attività nelle seguenti Sezioni:

a) Sezione didattica interdisciplinare;

b) Sezione della lingua, della letteratura e del comunicazione orale della Sardegna;

c) Sezione di storia, archivistica e organizzazione bibliotecaria e documentali;

d) Sezione delle comunicazioni di massa e degli studi sociali sui processi psicodinamici di trasformazione della società sarda;

e) Sezioni dei beni ambientali e paesaggistici, archeologici, storico-artistici nonché dell'architettura e dell'urbanistica tradizionali;

f) Sezione delle tradizioni popolari, della cultura materiale, della musica, del teatro, della pittura e delle altre arti.

2. La Sezione della lingua di cui alla lett. b) del primo comma è articolata in modo tale da assicurare specifiche competenze in ordine alla lingua sarda e alla lingua catalana di Alghero.

3. L'articolazione in Sezioni non può essere ricondotta all'istituzione dei Servizi e dei settori previsti dalla legge regionale n. 51 del 12978 e può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, sentito il Comitato tecnico-scientifico, in relazione a esigenze di mutamento delle finalità e degli obiettivi, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

4. Le Sezioni operano secondo criteri di interdisciplinarietà. Ciascuna di essa cura, in relazione alle materie di sua competenza, l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 8, predisponendo a tal fine appositi progetti.

5. Il personale dell'Osservatorio opera nelle diverse Sezioni senza un rapporto esclusivo con alcuna di esse e secondo la metodologia del lavoro di gruppo.

6. Ad ogni Sezione è preposto un responsabile nominato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico- scientifico di cui all'articolo 6 della presente legge, attraverso una scelta motivata, tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale che abbiano presentato, a seguito di pubblico avviso, apposita domanda corredata di titoli di qualificazione professionale adeguati alle diverse competenze delle Sezioni.

7. Il rapporto di lavoro del responsabile della Sezione è regolato mediante convenzione triennale rinnovabile eventualmente una sola volta. La convenzione dovrà indicare, tra l'altro, le modalità e i motivi di risoluzione anticipata. Il compenso non potrà essere superiore al trattamento economico spettante al personale regionale con qualifica dirigenziale con 12 anni di servizio.

8. Per sopperire a particolari ed eccezionali esigenze connesse alla promozione dell'indirizzo scientifico ed operativo delle Sezioni, l'Assessore della pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, secondo le obiettive necessità poste dai programmi dell'Osservatorio, può stipulare, in via straordinaria, convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente esperti e di riconosciuta professionalità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

URRACI, Segretaria:

Art. 13

Coordinamento con organi statali

1. L'Assessore regionale della pubblica istruzione garantisce costantemente la coerenza fra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza.

2. A tal fine, ogni semestre, l'Assessore della pubblica istruzione promuove una conferenza dei Servizi, alla quale vengono invitati i responsabili delle Amministrazioni statali nella Regione, interessate dalle competenze oggetto della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

URRACI, Segretaria:

Art. 14

Consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua locale e regionale, nonché di formulare osservazioni e proposte dell'Osservatorio e presentare appositi programmi di attività

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

URRACI, Segretaria:

TITOLO III

AZIONI E INTERVENTI

Art. 15

Catalogo generale della cultura sarda

1. L'Assessorato della pubblica istruzione provvede ad istituire il Catalogo generale della cultura sarda, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della regione, passata e presente, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine l'Assessorato della pubblica istruzione propone, avvalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, elaborati dai Servizi e dagli organismi di cui al precedente articolo 4 e dagli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

URRACI, Segretaria:

Art. 16

Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

1. L'Amministrazione regionale finanzia il censimento del repertorio linguistico dei Sardi secondo un progetto che sarà presentato dalla Sezione lingua, della letteratura e della comunicazione orale della Sardegna dell'Osservatorio entro un anno dalla sua costituzione.

2. Il progetto dovrà prevedere:

a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda di tutto il lessico ivi usato secondo i criteri definiti dalla Sezione lingua e letteratura sarde;

b) l'informatizzazione;

c) la pubblicazione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda e della lingua Catalana di Alghero, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna;

d) i criteri per la collaborazione con le Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi;

e) le forme di eventuali convenzioni con enti o singoli esperti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

URRACI, Segretaria:

Art. 17

Conferenze annuali

1. L'Assessorato della pubblica istruzione promuove conferenze annuali a livello provinciale sulla cultura e sulla lingue sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.

2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, in fase di elaborazione degli interventi regionali e in sede di attuazione e verifica, e a raccogliere osservazioni e proposte all'Osservatorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

URRACI, Segretaria:

Art. 18

Programmazione

1. Per il proseguimento delle finalità della presente legge la Regione, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, adotta un Piano triennale di interventi.

2. Il Piano triennale, elaborato dall'Osservatorio, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:

a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;

b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;

c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;

d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, non ché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;

e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale; le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 19 e 20;

f) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi e/o di iniziative culturali che godono di contributi dell'Amministrazione regionale.

6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, sentito il direttore dell'Osservatorio, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

URRACI, Segretaria:

Art. 19

Interventi finanziari

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità;:

a) per le istituzioni scolastiche e gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

b) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

c) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

d) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 18.

2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato ai precedenti punti a), b), c) e d), il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;

b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;

c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;

d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;

e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;

f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;

g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;

h) l'attuazione di esperienze educative extrascolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;

i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;

1) ogni altra attività che rientri nelle finalità della programmazione culturale previste dal Piano triennale di cui all'articolo 18.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di interventi, dal comma 1.

5. I contributi sono concessi, su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;

b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;

c) certificato di vigenza, per le società;

d) relazione illustrativa dei programmi di attività;

e) piano economico e bilancio di previsione.

A partire dal secondo anno di attività al liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarda si applicano anche alle attività concernenti la lingua catalana di Alghero e le singole parlate locali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Casu - Puligheddu - Manca - Cocco -Deiana

Art. 19

Al comma 6 sostituire la parola "parlate" con la parola "idiomi". (5)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, ha facoltà di esprimere il parere l'onorevole Deiana, relatore.

DEIANA (D.C.), relatore. La Commissione l'accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 20.

URRACI, Segretaria:

Art. 20

Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore che, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle sovvenzioni, contribuisce finanziariamente, anche eventualmente attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni a testate giornalistiche in lingua sarda.

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti gli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 18.

3. Sino all'approvazione della legge di settore di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta del l'Assessore della pubblica istruzione, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziari progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

URRACI, Segretaria:

Art. 21

Borse di studio

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio sulla base delle esigenze della propria attività istituzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

URRACI, Segretaria:

Art. 22

Convenzioni con strutture esterne

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Istituzioni universitarie, soggetti pubblici e privati ed esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi a oggetto sia forme di collaborazione e consulenza tecnico-scientifica, sia lo scambio di materiale documentario con l'Osservatorio.

2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 18, dovrà darsi atto con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell'ano precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo al titolo IV.

Si dia lettura dell'articolo 23.

URRACI, Segretaria:

TITOLO IV

ATTIVITÀ DELLA REGIONE NELLA INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI E NELLA SPERIMENTAZIONE

Art. 23

L'intervento della Regione nella scuola sarda

1. In attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione culturale linguistica, previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica, per le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e, in modo specifico, allo scopo di favorire la maturazione culturale e l'esercizio del diritto allo studio, di stimolare la formazione scolastica e l'aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola, di arginare e superare il grave fenomeno della dispersione scolastica e di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nell'esercizio degli speciali poteri di cui all'articolo 5, lett. a) dello Statuto sardo, la Regione, nel territorio di competenza, adatta e integra i programmi e gli ordinamenti delle scuole di ogni ordine e grado con le aree disciplinari indicate nel successivo articolo 24.

2. La Regione ed il competente Ministero individuano, d'intesa, i percorsi formativi scolastici con l'introduzione delle aree disciplinari di cui al successivo articolo 24. Tali percorsi formativi sono base dell'attività di sperimentazione prevista dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, nelle parti in cui prevede:

- il sostegno della sperimentazione e delle innovazioni di ordinamenti e strutture (articolo 3);

- la sperimentazione metodologico-didattica (articolo 2).

3. A tal fine, la Regione:

a) promuove, d'intesa con il competente Ministero, progetti di ambito regionale e, d'intesa con i competenti organismi scolastici, progetti di ambito locale, volti a tutela, valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua sarda;

b) interviene, d'intesa con il competente Ministero, per integrare con risorse proprie, senza contrastare con essi, gli interventi dello Stato nei settori già indicati al precedente comma 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.D.S.). Brevemente, signor Presidente, riferendomi non solo all'articolo 23 ma a tutto il capo primo del titolo IV, per sottolineare qualche elemento che ho visto ancora presente in precedenti interventi e nelle discussioni con qualche collega. Anzitutto noi con questi articoli non stiamo rinunciando ad avere nostri poteri amministrativi; l'articolo 23 e i seguenti non sono articoli di rinuncia, già a suo tempo lo sottolineai nella discussione generale relativa alla prima approvazione della legge, stiamo semplicemente attivando un meccanismo in qualche modo surrogatorio di poteri che non abbiamo in proprio. Quindi non significa in alcun modo rinuncia. Questa via è la più semplice per ottenere effetti in tempi brevi, perché poi l'obiettivo massimo finale è l'acquisizione di poteri con le modifiche statutarie. Ma naturalmente, siccome l'ottenimento di questi poteri sulla base di modifiche statutarie, non è realisticamente ottenibile in tempi brevissimi, questo è un meccanismo che noi perseguiamo.

Terzo elemento che voglio sottolineare è che non rappresenta affatto una diminutio dei nostri poteri il ricorso all'articolo 3 del "419" con la previsione dell'intesa con il Ministro della pubblica istruzione. La via indicata dalla Commissione è una via che, al contrario della precedente formulazione, attiva un meccanismo, che è quello della sperimentazione degli ordinamenti, sul piano dei poteri autonomistici molto più pregnante di quanto non fosse l'articolazione precedente. Non vi è una rinuncia all'esercizio di poteri, non è un ricorrere a un livello più basso, al contrario significa in qualche modo innalzare il tiro della richiesta e del rapporto col potere centrale.

Quarto punto: la specificazione del riferimento al "419", pur non abbassando il tiro, al contrario elevandolo, in qualche modo elimina situazioni di potenziali rilievi da parte del Governo centrale, cioè in sintesi si persegue un obiettivo più elevato e si confligge di meno.

Ultimo punto che voglio mettere in rilievo: il riferimento specifico all'articolo 3 del "419" elimina una potenziale confusione concettuale, quindi interpretativa che continuava - lo sottolineava anche stamattina il collega Manca - a permanere nella vecchia formulazione, che era stata intesa come qualcosa di molto riduttivo, come una semplice sperimentazione metodologico-didattica, che non viene respinta e rifiutata, ma esiste un iter logico che vede innanzitutto prevalere, anche cronologicamente, il momento della sperimentazione degli ordinamenti ed è quella che noi, senza configgere con gli organi collegiali di scuola, dobbiamo mirare ad ottenere. Eliminando questa situazione di potenziale confusione concettuale, si specifica, si chiarisce e in questo caso in qualche modo si innalza l'obiettivo anche al nostro interno, in relazione agli obiettivi che ci proponiamo, che sul piano di questa specificazione ci vedono non rinunciare sul piano del grande progetto al quale abbiamo fatto riferimento, ma al contrario meglio definire i contorni di questo progetto e dire che è un progetto di più ampio respiro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, colleghi del Consiglio io non dubito della bontà o quanto meno della sincerità dei propositi che ispirano l'onorevole Cocco ed altri colleghi in quest'Aula. Non dubito neppure che l'idea sia quella di un alto respiro da raggiungere con questa legge e però insieme all'alto respiro ci può essere il passo corto. Non necessariamente sono in contrasto queste due cose, si può respirare alto e camminare corto, anzi, quasi stare fermi. L'articolo 23 e altri che seguono toccano un punto nevralgico della legge regionale, il suo precedente assetto e valore, l'attuale assetto e l'attuale valore o disvalore se si vuole. Attraverso le modifiche introdotte, accettando le censure governative - perché si tratta di censure, non di prospettazioni - la Regione si appresta a scrivere una pagina non certamente gloriosa, io non voglio dire necessariamente ingloriosa, però non certamente gloriosa della sua vicenda perché, sostanzialmente, per come sono scritte le norme del titolo quarto, c'è una accondiscendenza, una rinunzia a diritti e poteri propri e un mettersi interamente nelle mani altrui. Qui trattiamo non di cemento, non di ferro, non di plastiche; trattiamo di cultura, di lingua, di identità e di dignità.

Cosa vuol dire, rispetto alle grandi ambizioni, che la Regione e il competente Ministero, la Regione e gli uffici statali in Sardegna, per procedere nella programmazione scolastica debbono raggiungere l'intesa? Questa è la parola chiave; l'istituto giuridico che si è escogitato e che si adotta è questo dell'intesa. Bella parola l'intesa, ma bisogna capire cosa significa in termini operativi. In termini amministrativi l'intesa è uno strumento di co-amministrazione, cioè due soggetti distinti sul piano della titolarità giuridica stabiliscono con legge una procedura di co-amministrazione, cioè amministrano a condizione che tutti e due questi soggetti diversi concordino. E quindi si realizza questo fatto, che l'articolo 5 dello Statuto di autonomia riserva alla Regione la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione nelle materie di istruzione di ogni ordine e grado e di ordinamento degli studi. Integrazione e attuazione, quindi non solo attuazione. Integrare e attuare, quindi esplicare nell'attuazione, ma anche metterci di proprio, con l'integrazione. Se no che vuol dire integrazione a fianco all'attuazione? Quindi, adattamento alle proprie esigenze, non alle esigenze altrui. Adattamento, attuazione e integrazione da parte di chi, in base all'articolo 5 dello Statuto di autonomia? Della Regione. Per l'articolo 5 il soggetto è la Regione. Con l'articolo 23 di questa legge e i seguenti, il soggetto Regione diventa un co-soggetto: Regione-Stato, Regione-Ministero, Regione-provveditore, Regione-preside, Regione-diramazioni statali varie, che non raggiungono l'intesa o la Regione non può fare nulla se il potere statale non è d'accordo; nulla di quello che è il suo potere, cioè l'adattamento, l'integrazione, quindi non di quello che è potere dello Stato ma di quello che è potere. Questa è la sostanza della norma.

D'altronde, badate, l'istituto dell'intesa non lo si sta inventando per questa legge, esiste già ed è sperimentato; come istituto di co-amministrazione, per esempio, la legislazione regionale lo aveva inventato in altra epoca per gli atti di programmazione, che dovevano procedere d'intesa tra Giunta e Commissione programmazione. La Commissione programmazione costituiva, per gli atti importanti di programmazione regionale, una sorta di allargamento dell'Esecutivo, cioè una Giunta allargata; era un atto di co-amministrazione - qualcuno ha parlato di consociazione, nella lettura politica, di coinvolgimento, tutto quello che si vuole, ma questa è una lettura politica - come fatto tecnico, l'intesa è una co-amministrazione. Io capisco che Regione e Stato co-amministrino d'intesa, ma se si mettono nelle materie da co-amministrare tutte le materie, la parte della Regione e la parte dello Stato. Ma se lo Stato si tiene tutto il suo e la Regione vuole co-amministrare con lo Stato quello che è già suo è tutto sperequato. D'altronde, istituti di intesa ne esistono altri, per esempio per la nomina del Presidenti di alcuni istituti bancari la Regione deve agire d'intesa con il Ministero del Tesoro. Vi risulta ci sia un solo caso nel quale la Regione abbia potuto mai nominare a Presidente del Banco di Sardegna una persona che abbia non dico voluto, ma anche solo pensato? Si sono sempre prorogati i rappresentanti dello Stato fino a quando la Regione non ha dato l'intesa allo Stato, al Governo, al Ministero, perché fino a quando la Regione non dà l'intesa non è che lo Stato ci perde, proroga quello che ha già perché è suo. La co-amministrazione funziona quando c'è un interesse concorrente dei due soggetti a raggiungere l'obiettivo; se questo interesse concorrente non c'è, perché l'interesse è solo di uno e nell'inerzia l'altro ci guadagna, che interesse ha questo soggetto ad attivarsi e ad accettare l'intesa? Rimane inerte, non si attiva, non risponde e non si opera; la novità non avanza, neanche si affaccia. E poiché qui si tratta di una questione su cui c'è un conflitto di interessi, di valutazione e di poteri pure, che senso ha dire che si mette in co-amministrazione quella parte di potere che lo Stato attribuisce alla Regione? Io avrei capito se la norma dicesse: tutta la programmazione scolastica in Sardegna si fa d'intesa Regione-Stato. Lo avrei capito se si fosse detto: "tutta la programmazione scolastica". Ma se dite che la programmazione scolastica la fa lo Stato e che anche l'integrazione che è competenza della Regione, si fa d'intesa con lo Stato - cioè se lo Stato consente - ciò significa che lo Stato fa tutto e la Regione fa finta di fare qualcosa, può avere una buona idea, semmai, che lo Stato condivide, porgere una buona idea, dare un buon suggerimento, si può fare anche senza una legge che lo preveda. Si dice: se non è così non si fa la legge. Badate, per fare leggi mal fatte qualche volta è meglio, non dico non fare leggi, è meglio fare leggi ben fatte. Chi l'ha detto che l'alternativa è una legge mal fatta e non legge? L'alternativa, se voleste, è fra legge vera, legge ben fatta e legge mal fatta, legge forte, legge giusta e legge debole, legge compromessa, come questa.

Altra cosa è dire che siccome è debole e mal fatta e rinunciataria, questa legge con i suoi significati generali debba essere necessariamente affossata. Speriamo di no. Noi non vorremmo che venisse affossata, però abbiamo il dovere di dire e di sottolineare che comunque è mal fatta, che ci sono in questa legge rinunce non dovute e forse neanche richieste in questi termini. Ma perché altri istituti giuridici non potevano essere utilizzati? Perché solo l'istituto dell'intesa? Poteva essere per esempio utilizzato l'istituto della Conferenza di servizio. Ognuno dei soggetti che ha potere di intervento esprime le sue idee, i suoi programmi e poi in Conferenza, cioè in confronto, nella dialettica, dove c'è una qualche forma di intervento pubblico e anche di condizionamento e di difesa dei propri valori, indirizzi e interessi può avvenire un contemperamento, più generale però. Ma qui si parla non di Conferenza dei servizi, ma di intesa, cioè si dice: "Tu, Stato, quello che puoi fare lo fai tutto; quello che posso fare io, Regione, lo sottopongo al parere tuo e se tu mi dici no, o non mi rispondi, la mia proposta non può andare avanti". Questo è il segno negativo, questo è il passo corto, rispetto all'alto respiro. Io so bene che i colleghi hanno tentato e stanno tentando ancora di approvare un provvedimento dignitoso, agendo in condizioni di difficoltà e di sordità che permangono anche in questo Consiglio e tra le forze politiche, ma il risultato rimane comunque modesto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per puntualizzare delle questioni su cui già mi ero intrattenuto nella discussione generale e approfitto anche per fare alcune osservazioni su altri articoli della legge sui quali non mi sono voluto soffermare per non appesantire la discussione. Per esempio, il primo comma dell'articolo 13, laddove si dice che l'Assessore regionale della pubblica istruzione garantisce costantemente la coerenza tra l'attività dell'amministrazione regionale e quella svolta in Sardegna dalle amministrazioni statali, è del tutto inutile. E' ultroneo perché mi sembra del tutto bizzarro e paradossale che l'Assessore regionale della pubblica istruzione possa operare affinché non sia garantita questa coerenza. Questo per dire come in effetti questa legge, che è così sovrabbondante, potrebbe essere molto più ridotta e sciolta. L'articolo 14 dice, per quanto riguarda la formazione delle consulte locali, che devono essere formate da persone competenti in materia. Anche questo articolo è ultroneo perché è ovvio che devono essere competenti in materia e qualora non lo fossero, come avviene nella maggior parte dei casi, non c'è sanzione. Nell'articolo 17 c'è una particolarità che forse in sede di coordinamento potrebbe essere corretta: l'Assessore della pubblica istruzione promuove conferenze annuali a livello provinciale sulla cultura e sulla lingua sarda alle quali partecipano gli enti locali, l'Università, eccetera. E' meglio dire: "alle quali sono invitate", perché questi soggetti potrebbero essere anche invitati ma, ritenendo inutile la conferenza, potrebbero anche non partecipare. Quindi il termine che mi sembra più proprio è quello di invitati, perché dire "alle quali partecipano" sembrerebbe imporre un qualcosa che non può essere imposto a nessuno.

Tralascio le osservazioni di merito per dire che l'articolo 20, al pari di tanti altri articoli, è ultroneo perché dice che il Consiglio regionale con future leggi disciplinerà questo e quello. Quando deciderà di farlo lo farà, se non deciderà di farlo questa norma non aggiunge e non impone assolutamente niente. Dico questo solo per dire che la legge tutto sommato si poteva ridurre a quattro o cinque articoli invece di contenerne 37.

Ma veniamo al problema delle intese con il Ministro. Io ho detto stamattina che questa è una disposizione che dà al Ministro il potere di intervenire sulle questioni più intime, più delicate dell'autonomia regionale; ho anche detto che disposizioni di questo genere non dovrebbero essere approvate, tanto meno da quei colleghi che si dichiarano enfaticamente iperautonomisti o addirittura federalisti, mentre invece io, che sommessamente non mi fregio di questi titoli, ritengo che queste disposizioni non dovrebbero essere adottate. Però vorrei fare un'osservazione di carattere più generale. In effetti, sia nello Statuto che nella Costituzione a me pare che il rapporto tra il livello statale e il livello regionale sia un rapporto che prevalentemente intercorre fra fonti normative, cioè la legislazione esclusiva incontra taluni limiti che di solito si desumono dalla Costituzione o da leggi nazionali; la potestà legislativa concorrente è una potestà legislativa che, oltre i limiti di cui si parlava, incontra i limiti posti dalle leggi di principio, quindi si tratta sempre di un rapporto tra una fonte legislativa regionale e una fonte legislativa statale. Lo stesso discorso mi pare che si debba fare per la potestà legislativa integrativa o facoltativa perché anche in questo caso è previsto un rapporto tra fonti, poiché la fonte regionale può integrare o attuare o adattare all'ambito regionale la disciplina legislativa nazionale. Non è invece previsto in linea generale, un rapporto tra il livello statale e il livello regionale che intercorra tra amministrazioni. Io credo che il costituente, che tutto sommato si è dimostrato più illuminato e più lungimirante, sia dell'assemblea parlamentare in molti casi, sia delle assemblee regionali, come questa, ha ritenuto che il rapporto tra amministrazioni fosse da evitare sia per tutti i problemi che esso crea, ma anche perché tutto sommato un rapporto tra amministrazioni io penso sia sempre squilibrato a favore dell'amministrazione più debole. Un rapporto tra amministrazione regionale e amministrazione statale o un rapporto tra Assessore regionale e Ministro nazionale è un rapporto che si instaura fra due forze totalmente diverse, delle quali necessariamente una, cioè quella regionale, è in posizione deteriore. Quindi il discorso che il costituente ha fatto è stato molto più lineare, più lungimirante, più autonomistico, perché ha stabilito che le assemblee parlamentari rappresentative di tutto il corpo elettorale nazionale e quindi rappresentative anche delle regioni, quindi degli umori che promanano dalle regioni, e le assemblee regionali hanno un momento di raccordo nei rispettivi atti legislativi, poiché questo rapporto tra assemblee, per il modo in cui si forma anche la volontà legislativa statale, è un rapporto che garantisce meglio e di più l'autonomia locale. Nell'ambito di questa autonomia e nell'applicazione delle leggi regionali, quindi delle leggi adottate dalle assemblee legislative regionali, l'amministrazione regionale opera dando attuazione a ciò che la legge regionale e, nel caso, i principi o la legislazione statale prevedono. Questo è un rapporto corretto, cioè un rapporto che talora può dar luogo, data la configurazione che esiste, dati i poteri, anche a forme di parziale compressione dell'autonomia, però è un rapporto che ha una sua razionalità e una sua ragione d'essere.

Ora, per venire a questa legge, qui si ipotizza, secondo me al di fuori del quadro costituzionale e comunque al di fuori del quadro costituzionale e comunque al di fuori dell'ottica autonomistica, un rapporto tra amministrazioni, un rapporto tra Assessore regionale e Ministro nazionale che è del tutto squilibrato. Io non voglio adesso riprendere cose già dette stamattina, né voglio insistere o infierire, anche se in questo caso si potrebbe anche infierire, voglio soltanto richiamare semplicemente questa Assemblea, i promotori, ad una riflessione seria sui precedenti che stanno creando, ad una riflessione seria sulla valenza anche di carattere generale che disposizioni di questa portata hanno. Per quanto mi riguarda si tratta di stravolgimenti molto pericolosi di un rapporto tra le autonomie regionali e il livello nazionale che invece il costituente e anche il nostro Statuto non a caso hanno instaurato fra fonti legislative e assemblee legislative, cioè tra parlamenti che aspirano, anche quelli regionali, ad avere la stessa dignità. Qui mi sembra veramente che l'Assemblea regionale venga intesa al pari di un consiglio comunale, il che è veramente grave.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). La difesa svolta dall'onorevole Cogodi dei poteri riconosciuti e codificati nell'articolo 5 dello Statuto è largamente condivisibile dal Partito Democratico della Sinistra. Lo è a tal punto che il Partito Democratico della Sinistra ha votato in Commissione il contenuto dell'articolo 23 e il contenuto dell'articolo 24. Nell'articolo 23 è detto con estrema precisione che nell'esecuzione degli speciali poteri di cui all'articolo 5, lettera a) dello Statuto sardo, la Regione nel territorio di competenza adatta e integra i programmi e gli ordinamenti delle scuole di ogni ordine e grado con le aree disciplinari indicate con successivo articolo 24. Si ribadisce in questa parte dell'articolo che esiste un potere statutario, che questo potere statutario va salvaguardato. Non solo, nell'articolo 24 il diritto della Regione sarda, quello cioè di adattare e integrare l'ordinamento scolastico nazionale è puntualmente esercitato, perché nell'articolo 24 l'ordinamento statale con questo provvedimento regionale viene modificato, introducendo cinque discipline che sono nominativamente richiamate. Allora il punto fondamentale è, per stare a quello che è scritto nella legge, che esiste un diritto codificato, che questo diritto codificato viene ribadito, non solo, ma viene anche esercitato. Dove sta il tradimento? Dove sta lo scostamento rispetto a quello che viene affermato nell'articolo 5 dello Statuto? Il problema sostanzialmente è un altro, che lo Statuto sardo, ad oggi, e quindi la norma dell'articolo 5, non ha una norma di attuazione, quindi in sostanza non può essere attivato in pratica. La realtà è che la Regione sarda non ha oggi potere amministrativo per realizzare il principio che viene richiamato nell'articolo 5.

A questo punto - e in un primo momento questo pareva proporre la stessa Giunta - si poteva limitare la parte del titolo IV di questa legge al richiamo puro e semplice dei poteri dell'articolo 5. Qui invece si va oltre. Qui si pretende, qui si decide di applicare i poteri dell'articolo 5. Si fa questo con l'articolo 24, non solo, ma si decide anche, col secondo comma dell'articolo 23, di mettere in pratica la modifica dell'ordinamento. Si decide, visto che manca la norma di attuazione e che la Regione sarda è carente di potere amministrativo, con un richiamo della normativa statale rappresentata dal D.P.R. numero 419 del 1974. Non è la Regione che abdica i suoi poteri e avvia con lo Stato, con il Ministero, un concerto che limita, che riduce, che condiziona il proprio potere; avviene esattamente l'inverso. E' la Regione sarda che chiama lo Stato ad autolimitare i suoi poteri, è la Regione sarda che inserisce nell'articolo 3 del "419" un interpretazione forzata che mantiene in piedi totalmente e anzi rafforza le regioni del contendere, per cui lo Stato ha rinviato questa legge. La difesa del principio statutario è ribadita e rafforzata e viene, se questo termine si può usare, addirittura "estremizzata". Tant'è che l'articolo 3 del "419" non prevede il potere di concerto tra Regioni e Stato per la modifica degli ordinamenti scolastici; noi la stiamo inserendo con il secondo comma dell'articolo 23; noi diciamo che da oggi, nonostante manchi il potere amministrativo, la Regione decide di avviare in Sardegna l'integrazione degli ordinamenti, attraverso una fase che è quella della sperimentazione, in qualche modo in termini forzati consentita da una nostra interpretazione dell'articolo 3 del "419". In questo senso noi diciamo che esiste il concerto, in questo senso noi diciamo che l'intesa tra la Regione e il Ministero è un'intesa a favore e non a sfavore della Regione, perché costringe il Governo a venire a patti con l'autonomia, con la specialità della Sardegna e impone anche un percorso amministrativo che altrimenti non sarebbe possibile fino a che lo Stato non riconosca le norme di attuazione per l'applicazione dei poteri riconosciuti e codificati appunto nell'articolo 5 dello Statuto.

Per questa ragione le argomentazioni che sono state proposte dai colleghi Cogodi e Pubusa sono argomentazioni puntuali, ma riguardano probabilmente una lettura in qualche modo - mi si passi il termine che non vuole essere offensivo - superficiale del secondo e del terzo comma dell'articolo 23, che invece attiene esattamente alla difesa dei diritti e dei poteri reclamati e anzi ad una loro realizzazione ed attivazione nella pratica concreta dell'ordinamento scolastico in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, un minuto per sottolineare un problema e chiedere all'Assessore della pubblica istruzione, se fosse possibile, un impegno. E' uno di quegli impegni che, normalmente, alla fine di questi dibattiti, si chiedono con un ordine del giorno, ma poiché forse abbiamo prodotto troppi ordini del giorno che poi rimangono sulla carta credo che per me sarebbe già sufficiente una dichiarazione della Giunta. Si tratta di questo: noi con questa legge, e in particolare con il titolo - ecco perché intervengo a questo punto che stiamo per discutere -, prevediamo e abbiamo valutato positivamente l'inserimento, la sperimentazione e la valorizzazione di tutto il patrimonio linguistico, storico, culturale a livello scolastico e più in generale a livello sociale.

Credo che non sia necessario ribadire e sottolineare l'importanza, anche al di là e nonostante le diverse sfumature e riflessioni che sono emerse in quest'Aula, di alcuni aspetti della legge, però poi sappiamo che questa innovazione per quanto importante da sola - né questo è l'obiettivo della legge - non salverà il sistema scolastico regionale. Forse lo migliorerà, però noi abbiamo un sistema scolastico - ne abbiamo discusso l'altro giorno parlando degli insegnanti e del minacciato taglio delle classi - in grande difficoltà. Se andiamo a guardare anche i dati statistici più recenti noi vediamo che la Sardegna è in vetta per quanto riguarda le statistiche della mortalità scolastica, è in vetta per quanto riguarda gli abbandoni, ha primati negativi per quanto riguarda il numero dei laureati e dei diplomati. C'è una situazione abbastanza preoccupante di tutto il sistema scolastico, sul quale vari colleghi in varie occasioni in quest'Aula si sono soffermati e io tra questi. Allora mi sembra importante, anche discutendo di questo argomento, richiamare la preoccupazione per questa situazione e chiedere alla Giunta un momento di attenzione su tutto il sistema scolastico regionale. Abbiamo sottolineato più volte che lanciare una politica di ricerca scientifica e tecnologica è fondamentale, ma se non si integra e non può fondarsi sul sistema scolastico su un sistema universitario, su una politica culturale attiva, questa politica rischia di essere limitata e rischia di essere la nuova versione delle cattedrali nel deserto.

E' importante inserire il recupero della lingua sarda, della cultura, della storia e delle tradizioni, nel sistema scolastico, ma se oltre a questo non variamo un sistema di politiche scolastiche, di sostegno, di miglioramento, di integrazione, non cerchiamo di capire quali sono le cause della mortalità scolastica, degli abbandoni, dei primati negativi, noi non faremo nulla e non raggiungeremo l'obiettivo. Siccome è questo il problema e la qualità e il livello culturale del fattore umano che poi determineranno le prospettive di sviluppo, se dovessimo valutare le prospettive di sviluppo in base a questi dati del sistema scolastico dovremmo essere estremamente preoccupati. Ed è per questo che credo che, pur discutendo questa legge, non sia inopportuno chiedere alla Giunta e all'Assessore in particolare, di poter disporre in tempi non lunghi di un rapporto sul sistema scolastico regionale, sui problemi, sulla mortalità, sull'edilizia, sui docenti - ne abbiamo parlato qualche giorno fa - su tutta la problematica scolastica e universitaria, per cercare di capire che cosa, oltre alla legge che stiamo facendo e che è già un punto importante, possiamo fare, che interventi possiamo lanciare in termini di integrazione scolastica di altre lingue, di altre discipline, di altre materie che ci qualifichino e che integrino l'intervento che stiamo facendo di recupero della nostra cultura, della nostra coscienza e storia, con l'acquisizione di altri dati, di altre competenze e culture che ci possano qualificare, non solo sul mercato del lavoro, ma più in generale nel sistema internazionale. Noi, però, non consideriamo la scuola e la formazione solo per gli sbocchi che possono dare in termini di lavoro, ma più in generale per il valore che ha la cultura nel determinare la qualità della vita, la qualità della civiltà e della convivenza sociale.

E allora, se la Giunta condividesse queste preoccupazioni che sto richiamando e che tantissimi colleghi meglio di me in quest'Aula in questi mesi hanno sottolineato, se la Giunta, condividendo questi aspetti e questi problemi, ponesse mano alla costruzione di un rapporto sul sistema scolastico e alla luce dell'analisi della situazione, definisse delle strategie e delle politiche, anche l'intesa con il Governo di cui si è parlato, alcuni a favore e altri polemicamente, assumerebbe un significato non solo in funzione della lingua sarda, della sperimentazione, eccetera, ma più in generale delle politiche scolastiche complessive. Noi dobbiamo richiamare il Governo non solamente alla necessità di valutare lo sforzo che la Regione sta facendo sui problemi della lingua e della cultura sarda, dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo su tutta la problematica scolastica e chiedere attenzione sui problemi dell'occupazione, sui problemi dell'ambiente, eccetera, ma anche un'attenzione maggiore sui problemi della cultura e dell'Università perché la nostra scuola e la nostra Università non diventino scuola e Università di serie B, perché se questo accadesse, e purtroppo sta accadendo, la Sardegna diventerebbe davvero una Regione di serie B.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Una replica brevissima. La posizione della Giunta, sull'articolo 23 e sui seguenti, praticamente è nota e sono altrettanto noti gli orientamenti emersi in Commissione, quindi alla Giunta non resta che rimettersi all'Aula sul punto specifico. Voglio solo, per quanto riguarda questa ultima annotazione molto interessante dell'onorevole Selis, sottolineare che sta diventando un suo personale vezzo, in occasione dell'approvazione della così detta leggina di finanziamento delle attività culturali; si ripete ora, però posso anche dire che, come è stato giustamente sottolineato e rilevato dalla stampa, si è andati nei giorni scorsi ad un primo accordo con le organizzazioni sindacali che hanno svolto un'opera veramente responsabile, anche di stimolo nei confronti dell'Assessorato, che io personalmente apprezzo, e all'interno di quell'accordo ci sono molte risposte alle preoccupazioni.

Altra cosa sarà ovviamente realizzare l'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

URRACI, Segretaria:

CAPO I

INTEGRAZIONE

Art. 24

Interrogazione degli ordinamenti e dei programmi scolastici

1. Nei programmi della scuola dell'obbligo ed in quelli delle scuole secondarie superiori è introdotto, nelle forme di cui al precedente articolo 23, l'insegnamento delle seguenti discipline:

a) lingua e letteratura sarde;

b) storia della Sardegna;

c) storia dell'arte della Sardegna;

d) musica e danza sarde;

e) geografia ed ecologia della Sardegna.

2. L'insegnamento delle citate materie è di competenza dei maestri elementari e, nelle scuole secondarie, dei professori di materie letterarie, di storia, di educazione artistica, di educazione musicale, di storia dell'arte, di geografia e di scienze naturali. Esso va inserito nei rispettivi programmi generali di insegnamento e gradualmente svolto in lingua sarda nelle sue varianti locali.

3. Nella scuola materna dovrà essere comunemente usata, accanto a quella italiana, la lingua sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

URRACI, Segretaria:

Art. 25

Attivazione del processo di integrazione

1. Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo 23, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione ed il competente Ministero stabiliscono, d'intesa, per ogni disciplina indicata all'articolo 24 e per ogni ordine e grado di scuola, i programmi relativi alle integrazioni che entreranno in vigore nell'anno scolastico successivo a quello di approvazione. Gli atti dell'Assessore sono adottati previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare e sulla base di una proposta - presentata dalle Sezioni dell'Osservatorio di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo 12 - tesa all'attivazione e al coordinamento delle iniziative concernenti la valorizzazione della cultura e della lingua sarde nelle scuole ed alla formazione del personale docente e direttivo.

2. I programmi di cui al comma precedente sono adottati nella loro prima stesura, per avviare il processo di integrazione ed al fine di attivare la fase di sperimentazione prevista al comma 2 del successivo articolo 27. Gli stessi programmi sono progressivamente ridefiniti sulla base di quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

URRACI, Segretaria:

Art. 26

Finanziamento di corsi universitari

1. La Regione ha la facoltà di finanziare l'attivazione, presso le Università della Sardegna, di corsi integrativi, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle seguenti aree:

a) linguistico-letteraria;

b) storica e archeologica;

c) geografico-ambientale;

d) socio-antropologica e socio-economica;

e) giuridico-istituzionale;

f) paesistica e architettonica;

g) artistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

URRACI, Segretaria:

CAPO 2

SPERIMENTAZIONE

Art. 27

Sperimentazione in ambito regionale

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica, previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione, avvalendosi dell'articolo 5 - lett. a) dello Statuto Speciale per la Sardegna, per l'attuazione delle ipotesi di sperimentazione e ricerca educativa prevista dall'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, il sistema scolastico regionale viene considerato, in tutta la sua estensione, sede di sperimentazione culturale e linguistica.

2. A partire dal primo anno scolastico successivo alla definizione dei percorsi formativi e dei programmi di cui agli articoli 23 e 25, nelle scuole materne, elementari e secondarie della Sardegna ha luogo, d'intesa con il competente Ministero, una fase di sperimentazione e innovazione degli ordinamenti e delle strutture, finalizzata alla definizione del processo di integrazione, fondata sui seguenti principi:

a) lo studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella Regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;

b) lo studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio storico-archeologico, giuridico, geografico, ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna;

e) l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare in tutte le aree formative, in tutti gli ambiti disciplinari;

d) la formulazione di programmi educativi, biculturali e bilingui.

3. La fase di sperimentazione di cui al precedente comma seguirà cicli di tre anni per la scuola materna e per la scuola media inferiore e di cinque anni per la scuola elementare e per la scuola media superiore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

URRACI, Segretaria:

Art. 28

Verifica ed esiti della sperimentazione

1. Le relazioni sugli esiti della fase di sperimentazione di cui al comma 2 dell'articolo 27, valutati ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 dagli organi collegiali della scuola e degli ispettori tecnici della Sovrintendenza scolastica e dall'IRRSAE, saranno inviate anche all'Osservatorio, che provvederà a una elaborazione di sintesi delle esperienze, in riferimento alle finalità previste dalla presente legge, da presentare all'Assessore della pubblica istruzione.

2. A conclusione della fase di sperimentazione e sulla base dei relativi risultati, con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, i programmi ministeriali nel sistema delle scuole di ogni ordine e grado vengono integrati con una disciplina organica ai sensi dell'articolo 5 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

URRACI, Segretaria:

Art. 29

Piani di sperimentazione educativa

1. I piani per l'attuazione della fase di sperimentazione di cui all'articolo 27 e quelli per le eventuali successive iniziative di sperimentazione, basati sull'integrazione dei programmi ministeriali con quelli di cultura e lingua sarde, si realizzano attraverso programmi distinti per i diversi ordini di studi.

2. I piani sono adottati secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 419 del 1974.

Quelli di cui all'articolo 3 del citato Decreto sono definiti d'intesa tra il competente Ministero e la Regione.

3. Le proposte relative ai programmi delle Università dovranno essere espresse ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

URRACI, Segretaria:

Art. 30

Centri di servizi culturali

1. L'Amministrazione regionale per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, particolarmente in materia di lingua, cultura e storia della Sardegna, nelle more dell'adozione di apposita legge regionale che dovrà definirne compiti e forme amministrative, si avvale anche delle strutture e del personale dei Centri di Servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

URRACI, Segretaria:

Art. 31

Previsioni dei piani

1. I piani di sperimentazione dovranno prevedere le determinazioni indicate al terzo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 419/1974, nonché adeguate forme di aggiornamento professionale e culturale del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Al fine della individuazione dei percorsi formativi e dei programmi previsti agli articoli 23 e 25, dovranno essere garantiti - con il concorso della Sovrintendenza scolastica regionale e dell'ISRE e con l'eventuale apporto delle Università sarde e di specialisti d'altra provenienza - organici programmi di formazione, specializzazione e aggiornamento per tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di rendere efficaci le previsioni dei piani.

3. I piani dovranno comunque prevedere che i programmi di sperimentazione si attuino anche attraverso un sistematico rapporto fra gli ambiti istituzionali, scolastici, culturali, sociali e produttivi di riferimento, al fine di garantire una conoscenza attualizzata del patrimonio culturale e linguistico locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

URRACI, Segretaria:

Art. 32

Concorso della Regione per l'acquisizione di metodologie didattiche

1. La Regione concorre agli oneri per l'acquisizione di materiali didattico e scientifico per lo svolgimento delle attività derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli del presente articolo IV.

2. Il concorso regionale può essere esteso a programmi di sperimentazione deliberati dai collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1974, n. 419, purché tali programmi siano finalizzati all'insegnamento delle materie previste dal comma 1 del precedente articolo 24.

3. I contributi previsti nei commi precedenti sono erogati nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

URRACI, Segretaria:

TITOLO V

USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Collegi e rapporti con le Amministrazioni

1. Sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuite alla Regione Autonoma della Sardegna dalla L.R. 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, al traduzione di tali interventi.

2. Ove previsto nei citati Regolamenti e Statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro 3 mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del precedente comma fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061/01, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1995 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Cocco - Lorettu - Mulas Maria Giovanna - Manca - Casu - Atzeni - Giagu - Serra - Pusceddu - Ortu

Art. 33

Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente comma:

"1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione Autonoma della Sardegna dalla L.C. 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi". (2)

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Casu - Ortu - Cocco - Mulas Maria Giovanna - Giagu - Serra - Pubusa - Lorettu - Atzeni

Art. 33

Al quinto comma l'anno 1995 è sostituito da 1994. (3)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Molto brevemente, per rilevare, in ordine agli articoli che abbiamo già approvato e sui quali non sono voluto intervenire per non appesantire, il fatto che prevedono una struttura e un'articolazione di piani che è veramente assurda, soprattutto in tempi in cui le pianificazioni vengono quanto meno criticate e ridimensionate. Si prevedono tre o quattro tra piani e programmi che rispondono a quell'impostazione che io ho criticato nella discussione iniziale di questa legge e che ho criticato anche stamattina e su cui quindi non voglio ripetermi. Invece, in ordine all'articolo 33, voglio far rilevare, innanzitutto, come già feci rilevare in sede di discussione della legge la prima volta, che in realtà, questo titolo quinto - "Uso della lingua sarda nella pubblica amministrazione" - è un titolo in cui si limita ad un solo articolo, e con riferimento prevalentemente all'uso nella pubblica amministrazione, l'uso e la tutela della lingua sarda. Quello che voglio dire in sostanza è che una legge che è stata pensata e che ha come obiettivo quello di tutelare la cultura e la lingua sarda, in effetti riserva a questa disciplina specifica alcuni punti marginali, leggibili nei vari articoli e poi un unico articolo in questo titolo quinto; il che dà il senso del fatto che la legge in realtà pensa ad altro, cioè non pensa alla lingua sarda. In ordine all'articolo, voglio far rilevare che, mentre può andar bene il primo comma, suscitano invece perplessità il secondo e il quarto comma, soprattutto perché si prevede un obbligo di verbalizzazione che veramente è in contraddizione con il carattere prevalentemente parlato e non scritto della lingua sarda e che crea un notevole appesantimento delle strutture e dei costi. Non sono persona che ritiene che quando un obiettivo è importante, democraticamente accettabile o auspicabile, si debba badare ai costi; la democrazia ha dei costi e questi costi devono essere sostenuti. Ma, badate, prevedere che le amministrazioni locali siano tenute a verbalizzare in sardo ciò che si dice in sardo crea veramente degli appesantimenti paurosi che talora possono produrre un risultato contrario, e cioè che molti comuni, nell'impossibilità di fare la traduzione, invitino i propri consiglieri che normalmente parlano in sardo a parlare in italiano così da non creare questo ulteriore onere. Non è un caso che all'articolo 4 si dice che "entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge, tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando a tal fine corsi di aggiornamento, di qualificazione del personale regionale e locale, che l'amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla data stessa". In sostanza si mette in moto tutto un processo teso a creare professionalità idonee a verbalizzare gli interventi in sardo. Francamente mentre sono favorevole alla prima disposizione, che credo fra l'altro recepisca un uso comune, perché in molti paesi nel consiglio comunale già si parla in sardo, penso che sia del tutto sbagliato, frutto di una visione burocratica non rispondente alla realtà della lingua sarda che - ripeto - per quanto io ne capisco, ma è poco, è una lingua prevalentemente parlata, non è una lingua scritta, appesantire le strutture o creare dei costi aggiuntivi per pervenire alla traduzione. Non vedo che utilità questo possa avere. Si può prevedere che la stessa amministrazione, in particolari circostanze, possa stabilire che un certo atto solenne dell'amministrazione sia tradotto anche in sardo, per esempio che lo Statuto sia scritto in italiano e anche in sardo. Quindi si tratterà di fare una convenzione - certo inutile, ma una volta ogni tanto si può fare - con un esperto o pseudo tale che scriva questi atti in sardo, ma prevedere che questo possa o debba divenire un fatto usuale francamente mi sembra eccessivo e nocivo. Quindi inviterei a una maggiore rispondenza al senso pratico ed all'uso effettivo che si fa del sardo. Nel pensare questo uso della lingua sarda e dei vari idiomi che si parlano in Sardegna io eliminerei questi appesantimenti di carattere burocratico.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

URRACI, Segretaria:

Art. 34

Interventi a favore della frequenza scolastica

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, per la realizzazione degli "Interventi a favore della frequenza scolastica" previsti nel programma triennale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990 e dal CIPE nella seduta del 12 marzo 1991, ed a valere sullo stanziamento di cui al titolo di spesa 11.3.04/1 del programma medesimo, l'Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalla data di adozione dei percorsi formativi e dei programmi di cui agli articoli 23 e 25, d'intesa con il Ministero competente, indice, in via straordinaria e per la fase di primo avvio, un appalto concorso per la presentazione di progetti esecutivi finalizzati alla formazione degli insegnanti, ala sperimentazione didattica e alla produzione di materiale multimediale. Al concorso possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche tra loro consorziati.

2. La commissione giudicatrice è composta dal Sovrintendente regionale scolastico della Sardegna, dai provveditori agli studi della Sardegna, da un rappresentante dell'IRRSAE, da un docente dell'Università di Cagliari e da un docente dell'Università di Sassari scelti dall'Assessore della pubblica istruzione che, tra i componenti predetti, nomina il presidente; svolge le funzioni di segretario un impiegato del ruolo unico regionale di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

3. I progetti prescelti saranno seguiti e coordinati per competenza dall'Osservatorio che, in fase ordinaria, ne curerà l'eventuale aggiornamento e la distribuzione sul territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

URRACI, Segretaria:

Art. 35

Utilizzo degli studi completati o in fase di completamento

1. Nelle attività dell'Osservatorio potranno essere utilizzati e valorizzati gli studi e le attività, attinenti alle materie regolate dalla presente legge, che su formale incarico già conferito e con il finanziamento dell'Amministrazione regionale, siano stati svolti o siano in corso di esecuzione, da parte di soggetti pubblici e privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

URRACI, Segretaria:

Art. 36

Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda

1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni.

In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36 bis.

URRACI, Segretaria:

Art. 36 bis

Tutela della cultura e della lingua catalana di Alghero

1. Quanto disposto nel precedente Titolo IV e nel presente Titolo V con riferimento ala cultura e alla lingua sarde si applica altresì, con riferimento al territorio interessato, alla cultura e alla lingua catalana di Alghero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

URRACI, Segretaria:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 37

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 per l'anno 1993, in lire 10.000.000.000 per il 1994 e in lire 25.000.000.000 per il 1995.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

1993 lire 100.000.000

1994 lire 5.000.000.000

1995 lire 20.000.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della Tabella A, allegata alla L.R. 20 aprile 1993, n. 17: - voce 9

1993 lire

1994 lire

1995 lire 19.000.000.000

- voce 14

1993lire

1994 lire 5.000.000.000

1995lire 1.000.000.000

- voce 16

1993 lire 100.000.000

1994 lire

1995 lire

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORTO

Cap. 11102/03 - Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 18 e art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e artt. 79, comma 1, e 84, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 17, L.R. 6 novembre 1992, n . 20, artt. 4, comma 3, e 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

1993 lire

1994 lire 5.000.000.000

1995lire 5.000.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e LR. 22 giugno 1987, n. 27)

1993 lire 10.000.000

1994 lire 50.000.000

1995 lire 50.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Categoria 2 bis - Interventi a tutela della cultura e della lingua Sarda

Cap. 11061 (N.I.) - Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura e della lingua sarda (artt. 8, 9, 10, 12 e 15 della presente legge)

1993 lire 90.000.000

1994 lire 1.500.000.000

1995 lire 1.500.000.000

Cap. 11061/01 (N.I.) - Finanziamento ai Comuni per l'istituzione delle Consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi e per la qualificazione e aggiornamento del personale (art. 14, 33 e 36 della presente legge) e contributi per ricerche e il ripristino dei toponimi

1993 p.m.

1994 lire 100.000.000

1995 lire 150.000.000

Cap. 11061/02 (N.I.) - Spese per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei sardi (art. 16 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 500.000.000

1996 lire 1.000.000.000

Cap. 11061/03 (N.I.) - Spese per l'effettuazione delle conferenze annuali sulla cultura e lingua sarde (art. 17 della presente legge)

1993 p.m.

1994lire 80.000.000

1995lire 100.000.000

Cap. 11061/04 (N.I.) - Contributi ad Università, istituzioni scolastiche, enti locali, imprese, società e soggetti privati operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a tutela della cultura e della lingua sarda (art. 19 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 2.670.000.000

1995 lire 9.900.000.000

Cap. 11061/05 (N.I.) - Contributi al settore dei mass-media che trattino argomenti in lingua sarda (art. 20 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 600.000.000

1995 lire 800.000.000

Cap. 11061/06 - (N.I.) - Borse di studio sulla lingua e cultura sarde (art. 21 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 200.000.000

1995 lire 200.000.000

Cap. 11061/07 (N.I.) - Spese per la stipula di convenzioni con istituzioni universitarie, enti ed associazioni pubblici e privati e con esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarde (art. 22 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 500.000.000

1995 lire 500.000.000

Cap. 11061/08 (N.I.) - Spese per progetti finalizzati alla valorizzazione e la diffusione della cultura e lingua sarde nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo (art. 23 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 900.000.000

1995 lire 2.000.000.000

Cap. 11061/09 (N.I.) - Spese per l'integrazione dei programmi scolastici di ogni ordine e grado con corsi di cultura e lingua sarde

1993 p.m.

1994 lire 1.000.000.000

1995 lire 4.000.000.000

Cap. 11081/10 (N.I.) - Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla cultura e alla lingua sarde (art. 25 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 400.000.000

1995 lire 800.000.000

Cap. 11061/11 (N.I.) - Spese per la sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi scolastici e tutela della cultura e della lingua della Sardegna (artt. 27,28,29 e 31 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 1.000.000.000

1995 lire 2.000.000.000

Cap. 11061/12 (N.I.) - Finanziamenti per l'acquisizione di materiale didattico e scientifico per lo svolgimento della sperimentazione e integrazione dei programmi scolastici (art. 32 della presente legge)

1993 p.m.

1994 lire 500.000.000

1995 lire 2.000.000.000

3. Alla spesa di lire 5.000.000.000 per gli anni successivi al 1995 si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai soprindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1993 e sui corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Cocco - Ortu - Mulas Maria Giovanna - Pusceddu -Casu - Manca - Lorettu - Giagu - Serra - Atzeni

Art. 37

All'articolo 77 sono apportate le seguenti modifiche:

Cap. 11061/09 (N.I.)

La denominazione del Cap. 11061/09 è sostituita dalla seguente:

"Spese per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati la tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 23, 24 e 25 della presente legge)"

Cap. 11081/10

"l'art. 25" è sostituito da "art. 26". (4)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Sono costretta a parlare perché non vorrei che il mio silenzio odierno fosse scambiato per assenso a questa legge. A dire il vero avrei voluto cambiare la mia opinione su questa legge perché le finalità sono ottime; l'ho già detto nella discussione del 3 agosto e sarei stata lieta di cambiare il mio voto stasera e di votare a favore di questa legge se ci fosse stato presentato un testo diverso. In realtà il testo è in parte diverso perché ha recepito in buona parte i rilievi del Governo, però io speravo che, dopo la discussione che c'è stata in quest'Aula e dopo la discussione che c'è stata tra la popolazione sarda, ci venisse proposta una legge diversa come contenuto, e soprattutto speravo che venisse modificato l'apparato burocratico che questo Consiglio sta per varare. Un apparato che, come è stato detto stamattina da qualcuno, rispecchia un po' gli apparati vecchio stampo previsti dalle vecchie leggi regionali che hanno creato enti ed apparati talvolta inutili, che sono stati soltanto degli apparati mangia soldi che hanno fatto il danno dei sardi. Mi sarei aspettata la presentazione di una legge nuova anche in questo senso, uno snellimento nella struttura in modo tale che la norma finanziaria presentasse una riduzione notevolissima della spesa. Si è detto che in questo settore ci sono dei personaggi che avrebbero lavorato come volontari per l'approfondimento della cultura e della lingua sarda. Si è detto che ci sono già degli enti che si occupano di questo problema, si è detto che si poteva appunto trovare una soluzione che non costasse al popolo sardo di questi tempi 35 miliardi in due anni, spesa che sarà chiaramente raddoppiata o triplicata con l'andar degli anni, perché è chiaro che questo apparato continuerà a diramarsi e a svilupparsi notevolmente. Io a malincuore voterò contro questa legge che, per via della spesa e di questo apparato, non fa altro che danneggiare il popolo sardo. Io voterò a malincuore convinta di fare gli interessi dei sardi in questo momento e convinta che si poteva varare una legge ugualmente interessante, ugualmente utile, ma che non comportasse risvolti economici così pesanti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

AZZENA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato)

USAI EDOARDO (M.S.I.-D.N.). Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda di parlare?

USAI EDOARDO (M.S.I.-D.N.). In qualità di Presidente del Gruppo M.S.I.-D.N., chiedo che la votazione finale si svolga a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della legge rinviata CCLXXVI.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 74

votanti 73

astenuti 1

maggioranza 41

favorevoli 48

contrari 25

(Il Consiglio approva).

(Applausi)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas Franco - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Salis - Sanna - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca.

Si è astenuto il Presidente Floris.)

Fissazione di termini per l'esame in Commissione

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sechi. Ne ha facoltà.

SECHI (D.C.). Chiedo, in base all'articolo 100 del Regolamento, che venga fissato il termine di trenta giorni per la conclusione dell'esame in ottava Commissione del progetto di legge numero 346 concernente: "Tutela e valorizzazione e sviluppo delle tradizioni popolari della Sardegna".

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intende fissato il termine di trenta giorni.

Sull'ordine di giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.D.S.). Per chiedere, signor Presidente, che venga inserita all'ordine del giorno, per essere discussa nella seduta di domani mattina, la proposta di Regolamento concernente l'attuazione della legge sul risparmio energetico. Si tratta di un provvedimento assolutamente urgente che consta di soli tre articoli, che consentirebbe di sbloccare 13 mila pratiche che giacciono nell'Assessorato dell'industria.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la richiesta è accolta.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 18.



Allegati seduta

Testo delle interrogazioni annunziate in apertura di seduta

Interrogazione Carusillo, con richiesta di risposta scritta, sulla liquidazione degli arretrati relativi all'attuazione della legge regionale 44/87 sulla "Assistenza economico-sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".

Il sottoscritto,

PREMESSO che:

- con la legge regionale 44/87 si era inteso - seppure tardivamente - assolvere ad un preciso dovere politico e sociale in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna che rappresentano una categoria di cittadini particolarmente indifesi, emarginati e bisognosi di attenzione e solidarietà;

- l'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale sopra richiamata non ha avuto alcuna pratica attuazione durante la scorsa legislatura;

- invece, durante questa decima legislatura il Consiglio regionale ha già erogato rilevanti risorse con le quali si è provveduto alla liquidazione delle competenze arretrate relative agli anni 1987-1988- 1989 e 1990 (queste ultime per soli 9 mesi);

- debbono essere ancora erogate le competenze relative agli anni 1990 (3 mesi) per lire 11.988.000.000, 1991 per lire 52.349.378.888 e 1992 (sino al mese di agosto compreso in quanto successivamente a quella data è entrata in vigore una nuova normativa in materia) per lire 35.715.200.000, nonché, infine, quelle relative agli Istituti per un importo di lire 5.341.140.000 relativamente al 1992,

chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità ed assistenza sociale per sapere se non ritenga doveroso ed urgente proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale l'inserimento nella finanziaria 1994 di un congruo stanziamento col quale potere liquidare parte considerevole degli arretrati di cui trattasi, dando così un riscontro positivo alle forti e legittime aspettative in essere tra gli interessati. (636)

Interrogazione Ferrari, con richiesta di risposta scritta, sulla decisione della Direzione dell'ENEL di chiudere dieci agenzie in Sardegna.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere se risponde al vero che la Direzione Generale dell'ENEL SpA ha approvato il progetto di ristrutturazione dell'Ente che prevede la chiusura di n. 10 agenzie in Sardegna, e precisamente quelle di Guspini, Iglesias, Ghilarza, Macomer, Thiesi, Ales, Ozieri, Porto Torres, Palau, Siniscola.

CONSIDERATO che tutto ciò produrrebbe un esubero di personale pari a circa 500 unità per il quale non esisterebbero progetti di nuove iniziative da parte dell'ENEL che lo possano occupare;

TENUTO CONTO che un tale avvenimento si ripercuoterebbe in modo estremamente negativo sul già gravissimo stato di crisi socio-economica che la Regione attraversa;

ESAMINATA la circostanza che tre delle agenzie di cui è stata decisa la chiusura - Ales, Ghilarza e Guspini - interessano particolarmente la provincia di Oristano, già salassata dalla crisi di quasi tutte le attività economiche presenti nel proprio territorio,

il sottoscritto interrogante chiede di sapere quali sono esattamente i progetti e gli obiettivi dell'ENEL e quali iniziative intenda porre in essere la Giunta regionale a difesa di un servizio che interessa la totale generalità dei cittadini e il posto di lavoro di diverse centinaia di lavoratori. (637)

Interrogazione Amadu, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di iniziative per individuare gli strumenti organizzativi e gestionali finalizzati all'utilizzazione del Palazzo dei congressi in Alghero (SS).

Il sottoscritto,

PREMESSO che in Alghero, località Maria Pia, è in corso di completamento il Palazzo dei congressi, opera finanziata dalla Regione sarda;

VISTO che tra breve la Regione sarda procederà ad appaltare le opere di sistemazione esterna della citata struttura e fornire gli arredi;

VISTO, altresì, che il Consiglio regionale ha previsto, nella legge di assestamento del bilancio, recentemente approvata, un ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi, destinati alla costruzione della struttura gemella (parte sportiva);

CONSIDERATO che l'importante complesso, unico nel settore in Sardegna, può costituire un fattore determinante per la ripresa del processo di sviluppo economico della Riviera del Corallo e dell'intero Nord Sardegna;

RITENUTO che con la conclusione dei lavori, prevista in tempi brevi, la struttura sarà resa disponibile e agibile e che, pertanto, si pone, con urgenza, la necessità di individuare, d'intesa con gli enti interessati, gli strumenti per la gestione della struttura stessa;

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale del turismo per sapere quali iniziative abbiano assunto o intendano adottare al fine di pervenire tempestivamente, d'intesa con gli enti interessati, alla predisposizione di tutti gli strumenti organizzativi e gestionali necessari a far funzionare, non appena sarà agibile, la più volte citata struttura. (638)

Interrogazione Serrenti, con richiesta di risposta scritta, sulla terapia trasfusionale per i talassemici.

Il sottoscritto,

PREMESSO che i talassemici sardi, a causa di incresciosi ritardi e di una fallimentare organizzazione sanitaria regionale, sono costretti ad attese che producono anche 12 e più giorni per essere trasfusi;

EVIDENZIATO che questa situazione, se raffrontata ai dati dei trasfusi nel Continente (dai 3 ai 4 giorni), è palesemente intollerabile e rappresenta un affronto umiliante nei confronti dei talassemici sardi;

ATTESO CHE l'Associazione regionale sarda dei talassemici, per opera del suo Vicepresidente, ha diffuso una nota preoccupante con la quale, oltre a denunciare la situazione, si annuncia il ricorso, stante l'attuale situazione di disagio, a trasfusioni presso centri della penisola attraverso l'ausilio di voli organizzati,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e il competente Assessore della sanità per conoscere:

- quali immediate iniziative intendono adottare per ridurre i tempi di attesa dei trasfusi sardi;

- quali cause abbiano indotto e inducono a questi ritardi e se vi siano dei responsabili di ciò;

- quali sono gli intendimenti della Giunta regionale per evitare che in futuro abbiano a ripetersi queste situazioni. (639)

Interrogazione Corda, con richiesta di risposta scritta, sulla soppressione dell' Agenzia ENEL di Siniscola.

Il sottoscritto, in relazione alla decisione dell'ENEL di sopprimere 10 agenzie sulle 23 esistenti nel territorio regionale, tra le quali quella di Siniscola, chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- se l'ENEL nella definizione del piano degli accorpamenti delle agenzie dal momento che questo piano incide notevolmente sui livelli occupazionali, ha interessato preventivamente la Regione sarda;

- quali parametri sono stati presi in considerazione per determinare la soppressione delle 10 agenzie sul territorio isolano;

- se l'ENEL ha considerato, nel caso di Siniscola, il costo sociale che ne deriverebbe costringendo oltre 35.000 utenti a rivolgersi ad agenzie di Oristano dai 50 agli 80 Km;

- se la Regione sarda intenda intervenire, presso l'ENEL, scongiurare un ulteriore aggravio del problema occupativo della zona di Siniscola, già duramente colpita dalle vicende dell'ex Marfili, dall'Aurora e dalla Cenu, che ne deriverebbe dalla soppressione dell'agenzia su menzionata. (640)