Seduta n.197 del 24/05/2006
CXCVII SEDUTA
(POMERIDIANA)
MERCOLEDI' 24 MAGGIO 2006
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 15 e 39.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, noi vorremmo chiedere, prima del passaggio agli articoli, la riunione, anche informale, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, perché quando abbiamo assunto l'impegno di esaminare il disegno di legge numero 85/A nella giornata odierna non eravamo a conoscenza di una situazione nuova che si è presentata per quanto riguarda l'ambiente, per cui riteniamo che prima di presentare degli emendamenti ci sia bisogno di una interlocuzione con l'opposizione, con la quale avevamo assunto degli impegni.
Chiediamo quindi, se è possibile, la riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo per decidere insieme come proseguire.
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 15 e 40, viene ripresa alle ore 17 e 11.)
CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 maggio 2006 (191), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Capelli, Giuseppe Cuccu, Gavino Manca, Salvatore Mattana e Salvatore Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 24 maggio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del testo unificato 43-85/A. Dobbiamo procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Vorrei chiedere la votazione nominale e dichiarare sinteticamente il voto favorevole al passaggio all'esame degli articoli, in considerazione del fatto che questo è un testo che unifica diversi progetti di legge presentati sia dall'attuale Giunta regionale sia da alcuni Gruppi consiliari, tra cui un Gruppo di opposizione che ha fatto la sua proposta sulla base della decisione di fondo di proseguire sulla strada del trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali; decisione appartenente complessivamente alle forze politiche di maggioranza e di opposizione dell'attuale e della precedente legislatura.
Il voto favorevole al passaggio degli articoli significa, quindi, che la strada del trasferimento delle funzioni agli enti locali va portata avanti coraggiosamente, con riserve e valutazioni, alcune delle quali sono concretizzate negli emendamenti che sono stati presentati ai diversi articoli e che determineranno la discussione sulle diverse porzioni di funzioni amministrative trasferite agli enti locali, di modo che il voto finale sia determinato dall'andamento della discussione, tenendo anche conto del fatto che concordemente si è fissato di concludere l'esame di questo testo nella giornata odierna. Sul merito delle questioni faremo le nostre valutazioni articolo per articolo e poi nella dichiarazione di voto finale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, come anticipava il collega La Spisa, voteremo in modo favorevole al passaggio all'esame degli articoli, con alcune precisazioni. Il testo di legge in discussione - e di questo desidero dare atto al Presidente della Commissione, ma anche al relatore e ad alcuni colleghi che hanno preso la parola nella discussione generale che si è svolta la scorsa settimana - è frutto dell'unificazione di due progetti di legge, uno dei quali, quello presentato dal nostro Gruppo, trova spazio, ampio riconoscimento e accoglimento in alcune parti anche essenziali di questo testo unificato.
Il voto favorevole al passaggio agli articoli non significa e non può significare una totale apertura di credito nei confronti della maggioranza, per vari motivi. Intanto, alcune parti del testo di legge, quelle relative all'ambiente, sono ancora da disegnare, inoltre ci sono molti articoli importanti per le ripercussioni che avranno sugli enti locali. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo per il quale questo nostro voto non rappresenta un'adesione completa e un'apertura di credito nei confronti della maggioranza, che nemmeno sarebbe il caso di dare, è rappresentato dalla necessità di entrare nel merito degli articoli. Da parte nostra c'è una disponibilità che credo sia evidente, però, c'è anche l'esigenza di approfondire il contenuto degli articoli. E debbono trovare riscontro anche gli emendamenti che abbiamo presentato, che, secondo noi, contengono elementi che non possono non essere recepiti, se veramente da parte della maggioranza c'è la disponibilità ad arrivare a un testo unitario su argomenti così importanti. Vedremo, articolo per articolo, il merito, ma soprattutto la possibilità di migliorare questo testo che in alcune parti fondamentali va senza dubbio modificato.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Pirisi, Giorico e Amadu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Mario - Floris Vincenzo - Frau - Gallus - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - La Spisa - Lai - Lanzi - Licheri - Liori - Lombardo - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Milia - Moro - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo - Rassu - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias - Uras - Vargiu.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 69
Votanti 68
Astenuti 1
Maggioranza 35
Favorevoli 68
(Il Consiglio approva).
Sono stati presentati numerosi emendamenti, la gran parte dei quali è riferita agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44, cioè gli articoli relativi al trasferimento di competenze in materia ambientale. Gli emendamenti si sono resi necessari perché, dopo che questo testo è stato discusso in Commissione, è stato approvato il Codice dell'ambiente, il cosiddetto Codice Matteoli, ossia il decreto legislativo numero 152, del 3 aprile 2006, che ha modificato in profondità la normativa nazionale, per cui rischiamo di approvare una legge non adeguata al quadro di riferimento legislativo nazionale. Per questo motivo la Giunta ha presentato numerosi emendamenti che modificano il testo in discussione.
La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso di procedere a una puntuale verifica degli emendamenti agli articoli in materia ambientale, eventualmente rinviandone l'esame alla prossima settimana, qualora ci sia bisogno, durante il corso della discussione odierna, di un approfondimento di questa materia. Si procederà nel corso dell'intera serata all'approvazione del resto della legge, eventualmente senza gli articoli di sui si è detto. Per rendere più agevole e spedito il lavoro dell'Aula propongo di sospendere la seduta per trenta minuti per dare modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati. Quindi i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 17 e 50. La terza Commissione è ovviamente riunita.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 22, viene ripresa alle ore 18 e 43.)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Oggetto della legge
1. Con la presente legge la Regione sarda disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):
a) sviluppo economico e attività produttive;
b) territorio, ambiente e infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità.
3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.
4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:
a) sussidiarietà;
b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.
4. In nessun caso le norme della presente legge potranno essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
Ricordo ai colleghi che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso di dimezzare il tempo degli interventi, quindi per ciascun articolo sono concessi cinque minuti. Prego, onorevole Rassu.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, basteranno pochi minuti per esprimere il mio parere su una legge così importante, che malgrado tutto presenta, a mio avviso, qualche lacuna. Comunque sia, dopo otto anni si recepisce, seppure con le modifiche apportate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la cosiddetta legge Bassanini, quindi se c'è stato ritardo ritengo che questo ritardo sia senz'altro servito per migliorare questo provvedimento.
E' certo che non si può che condividere il principio del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e questo provvedimento era attesissimo, ma l'aspetto principale ritengo sia l'orizzontalità delle competenze che si intravede in questo testo di legge, in linea con una visione non più verticale bensì d'insieme, dando, come giustamente dispone la riforma del Titolo V della Costituzione, pari dignità agli organi dello Stato, che sono, oltre al Governo, le Regioni, le province e i comuni, cioè gli enti territoriali che con questa legge vedono riconosciuta una loro prerogativa principale.
Qual è la discrasia? Attualmente è in vigore una legge elettorale presidenzialista, cioè improntata a un principio verticistico, per cui, una volta approvata la legge in discussione, si creerà un conflitto tra le posizioni del Governo nazionale, del Governo regionale e delle amministrazioni locali, di qualsiasi colore essi siano. Questo nuovo testo di legge dà comunque pari dignità alla Regione e ai comuni, ed è chiaro che occorrerà al più presto mettere mano alla legge elettorale, anche perché queste norme cambiano radicalmente le funzioni in capo ai comuni, sia quelle politiche sia quelle amministrative. Quindi con il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, compresi quelli più piccoli, anche i cittadini vengono coinvolti nel governo della cosa pubblica e diventano parte attiva dell'amministrazione del loro territorio.
Come ho detto, si nota questa discrasia, pur apprezzando il fatto che questa legge prevede il decentramento di funzioni anche verso i piccoli comuni. Non si può non notare, comunque, la scarsità delle risorse finanziarie laddove è invece necessario fornire i comuni di risorse che consentano loro di esercitare le nuove funzioni, altrettanto dicasi per le province. Questo è un problema che bisogna assolutamente affrontare nel più breve tempo possibile, e se è vero com'è vero che la Regione ha il compito, come è previsto in un articolo, di coordinare i piccoli comuni, senza sostituirsi a loro nell'amministrazione della cosa pubblica, è pur vero che i piccoli e grandi comuni, così come le province, devono poter disporre dei fondi necessari per affrontare questa importantissima fase del decentramento amministrativo. Quindi massima attenzione a questi due aspetti.
Con questa legge si inizia una fase concreta del federalismo fiscale e si inizia anche, secondo me, il cosiddetto discorso nazionalitario-regionale. Io mi atterrò a quanto i Gruppi di opposizione vorranno fare; come minimo ci sarà da parte nostra un'astensione al momento della votazione finale di questa legge, ma di volta in volta, laddove sarà possibile, su qualche articolo potremo votare a favore. Ripeto, diciamo sì al principio della legge che mette tutti gli organi sullo stesso piano, sburocratizza, dà dignità ai comuni e decentra i poteri dello Stato, ma con i distinguo a cui ho appena accennato. Grazie.
PRESIDENTE. E'iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). L'articolo 2, lettera b), pone un principio assolutamente condivisibile, che è quello della idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni. Cioè la condizione fondamentale che il legislatore sta individuando è quella di far coincidere la funzione e il compito con l'attuabilità del principio. Non lo affermo io, non voglio assumermi quest'onere, pur condividendo l'affermazione, ma lo dice l'organismo che voi avete avviato nei mesi scorsi, e mi riferisco al Consiglio delle autonomie locali.
Il Consiglio delle autonomie locali non solo dice che questo principio non è stato rispettato, ma dice anche, con estrema chiarezza, che non trova nessun riscontro tecnico-amministrativo l'obiettivo che voi volete porre alla base della legge e che non è dimostrato l'onere effettivo che graverà sugli enti locali, per cui il parere positivo che il Consiglio delle autonomie mette alla base di un eventuale pronunciamento è vincolato alla dimostrazione tecnica della congruità delle somme stanziate. Cioè i comuni della Sardegna vi dicono che state facendo una legge senza considerarne l'elemento cardine, che è quello delle risorse finanziarie necessarie per dare una risposta compiuta al trasferimento di funzioni. Ciò che prevedete all'articolo 2 non trova nessuna corrispondenza nell'articolo 78, cioè nella norma finanziaria, che fa riferimento alle risorse già destinate nei capitoli di bilancio. In altre parole, non ci sono risorse aggiuntive e questo determina davvero l'incapacità dell'ente locale di attuare quanto disposto da questo articolo.
E' evidente che il tema del trasferimento delle risorse agli enti locali, così come quello del trasferimento dallo Stato alle Regioni e dalle Regioni alle province, necessita di una previsione puntuale e non del riferimento alla generalità delle funzioni, così come avete scritto nell'articolo 2. E' quindi evidente che questo testo di legge, che nella concreta attuazione del principio federalista della sussidiarietà è corretto, rischia tuttavia di diventare un cappio al collo dei comuni.
Vedremo, punto per punto, quali parti possono essere davvero degeranti per la gestione degli enti locali, determinando un blocco amministrativo fondamentale, Si sta infatti dicendo, in questa legge, che ai comuni vengono dati in carico il controllo idrogeologico e la manutenzione dei corsi d'acqua, cioè partite di una rilevanza talmente imponente che non possono certamente incontrare il favore dei comuni. Siamo di fronte a una previsione di principi che, come vedremo lungo l'esame della legge, non trova alcun riscontro oggettivo della sua possibile attuazione. Quindi credo che anche gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2 non potranno trovare accoglimento, perché, come più volte è stato osservato in Commissione, non vi è corrispondenza tra le funzioni trasferite e le risorse stanziate per esercitarle.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.
2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della
relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture,
adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza agli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Funzioni delle province
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.
3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
i) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
l) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.
4. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Esercizio associato delle funzioni
1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.
2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.
3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabiliti modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.
4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Potere regolamentare degli enti locali
1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.
2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Cooperazione Regione-enti locali
1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2 La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:
Art. 9
Potere sostitutivo regionale
1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA
Art. 9
All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali." (29).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Sull'articolo 9 esprimo un voto contrario, perché credo che la previsione in esso contenuta non sia assolutamente plausibile in un regime paritario tra comuni, province e Regione. Mi pare che sia una dimostrazione evidente di come si voglia entrare in camponon da arbitri ma da giocatori, ed anche la dimostrazione della reiterazione di un principio che si sta consolidando in questi ultimi due anni, secondo il quale la Giunta regionale e il Presidente della Regione possono entrare nel merito delle scelte o dei ritardi da parte delle amministrazioni comunali, che molto spesso hanno oneri, come in questo caso, che la Regione ha scaricato su di loro e a cui non possono adempiere perché la Regione stessa non ha nel contempo attribuito le risorse necessarie. Quindi, di fatto, da una parte la Regione dà le competenze e dall'altra le toglie, perché i comuni non sono in grado di esercitarle, proprio perché non hanno ricevuto tutti gli strumenti necessari.
La mia contrarietà sull'articolo 9 è quindi totale e mi pare davvero indispensabile proporre un soggetto terzo, tra due soggetti istituzionalmente riconosciuti di pari grado, che possa dirimere la questione e intervenire nella eventuale attuazione di quegli obblighi legislativi. Se dovesse prevalere la logica contenuta in questo articolo vuol dire che la Regione sarda si sta candidando a rimettere la mano dentro la gestione degli enti locali, dimenticando quel principio ormai consolidato sancito dal Titolo V, che mette Regione, Stato, province e comuni sullo stesso grado istituzionale.
Questa norma contraddice, sostanzialmente, un principio che è invece importante e nega che ai comuni sia riconosciuta l'autorevolezza e l'autorità istituzionale che loro compete, per cui il mio voto sull'articolo 9 è contrario.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Credo che tutti noi siamo d'accordo sul principio che le istituzioni sono per i cittadini e che dietro una funzione amministrativa c'è un bisogno, un interesse legittimo, a volte un diritto di un cittadino che va soddisfatto. Capita che non solo i comuni, ma a volte anche altre istituzioni non lo soddisfino per mille motivi, alcuni di natura strutturale, come ritardi e mancanza di personale, altri derivanti da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione. Questi comportamenti oggi sono sanzionati: un cittadino si rivolge al tribunale amministrativo, paga un avvocato, possibilmente bravo, che fa dichiarare il silenzio della pubblica amministrazione e la condanna, e se questa non ottempera si nomina un commissario.
Noi abbiamo individuato un altro sistema, che è gratuito per i cittadini: in caso di inadempimento in ordine alle funzioni conferite provvede la Regione. Come provvede? Con le massime garanzie, perché prima la Regione chiede al comune di ottemperare, poi, passati sessanta giorni da questa sorta di diffida, procede con atti politici al massimo livello, cioè con una delibera di Giunta e con un decreto del Presidente della Regione. Quindi stiamo parlando di un comportamento amministrativo che è esattamente quello richiesto dalla Corte costituzionale, che dice: "Prima di imporre a un comune, anche di fronte a inadempimento, un contegno amministrativo e sostituirti ad esso nelle sue funzioni, tu, cara Regione, devi usare del tuo potere a livello dell'organo politico". E quindi questa tutela noi l'abbiamo nell'articolo prevista e nell'emendamento imposta a tutti i procedimenti di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, per tutte le leggi regionali di settore.
Guardate, è un meccanismo che già si conosce, fatte le debite proporzioni, e che viene messo in atto quando il cittadino a cui non si rilascia la concessione edilizia chiede la nomina di un commissario ad acta, solo che noi lo facciamo col massimo delle garanzie istituzionali.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Disposizioni in materia di risorse
1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.
2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.
3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2, la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti conferiti.
4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 78, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma 2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa di cui al comma 2.
5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario anche sull'articolo 10. Questa è una norma assolutamente pleonastica che non trova riscontro nell'articolo 78, cioè nella norma finanziaria, perché si prevede un ammontare di risorse corrispondente alla media di quelle utilizzate dalla Regione negli ultimi tre anni per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti conferiti. Non essendoci stata a monte, così come prevede la stessa norma nazionale, una previsione puntuale del costo delle funzioni e dei compiti, è evidente che lo stanziamento di risorse previsto all'articolo 78 è assolutamente insufficiente. Si sta assumendo l'onere di trasferire ai comuni tutta una serie di competenze onerosissime, cito per tutte la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, mentre alle province viene trasferita la manutenzione delle strade ex ANAS senza prevedere nel contempo alcuna attribuzione di risorse finanziarie. Come voi sapete nelle ultime due finanziarie non sono state previste risorse per la manutenzione delle strade provinciali già in carico alle province e, per giunta, oggi viene attribuita a quelle stesse province la manutenzione di nuove arterie stradali per centinaia e centinaia di chilometri, con oneri che questi enti non potranno in alcun modo sostenere.
E la previsione di spesa che voi proponete di effettivo trasferimento delle risorse per rendere la legge assolutamente inattuabile. Al comma 1 dell'articolo 10 è scritto che gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Se non sono state previste delle risorse, è evidente che queste funzioni non potranno mai entrare in capo agli enti locali! Purtroppo, ci troviamo di fronte a una legge che non trasferisce le funzioni così come sarebbe giusto e non trasferisce nemmeno le risorse che sono assolutamente indispensabili per attuare questa procedura.
Io capisco, colleghi, che ci si debba affrettare, per un accordo politico, a licenziare questa legge, dal momento che la campagna elettorale incombe, ma vorrei ricordarvi che il peso di questa legge sarà durissimo per gli enti locali della Sardegna e non ci si può assumere questa la responsabilità senza nemmeno riflettere su ciò che sta succedendo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna per illustrare l'emendamento numero 29. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Intervengo brevemente per rassicurare l'onorevole Pili e tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, sul fatto che non stiamo facendo qualcosa che affannerà i comuni. La previsione contenuta nell'articolo 10 riguarda l'attribuzione ai comuni, per svolgere nuove funzioni, della media delle risorse che la Regione ha impiegato negli ultimi tre anni per svolgere le medesime funzioni. Ebbene, la Giunta ha fatto un'esatta ricognizione di queste risorse: la media degli ultimi tre anni è pari a 64 milioni e 977 mila euro e per il primo anno la norma finanziaria, che vedremo alla fine dell'esame di questo testo unificato, prevede oltre 94 milioni di euro. Quindi la previsione finanziaria non solo copre, perché è al netto degli oneri del personale, ma supera di quasi il 50 per cento la media registrata negli ultimi tre anni delle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite.
E' vero che la legge avrà un periodo di sperimentazione, specie nelle prime tre annualità, ma con la previsione complessiva di circa 260 milioni di euro, riteniamo di aver individuato una copertura più che sufficiente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessoretecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, forse l'onorevole Pili stamattina non ha assistito alla discussione generale, perché la questione delle risorse, così come quella del personale, è stata affrontata diffusamente dall'Aula ed è stata individuata come uno dei nodi cruciali che occorre risolvere affinché questa legge possa essere positivamente attuata.
A ciò che ha detto il relatore Francesco Sanna aggiungerei soltanto due considerazioni: la prima riguarda il fatto che l'entità delle risorse si riferisce a un periodo di tempo, da qui alla fine dell'anno, nel quale difficilmente potremo trasferire una quantità di funzioni tale da mettere in difficoltà il sistema delle autonomie locali. Quindi i 94 milioni di euro previsti sono più che sufficienti perché i comuni, in questo lasso di tempo, esercitino le funzioni che noi trasferiremo loro.
La seconda considerazione, su cui vorrei che l'onorevole Pili riflettesse, riguarda il fatto che questa legge sarà attuata gradualmente, perché questa è la richiesta che è venuta proprio dal sistema delle autonomie locali. Questa gradualità ci consentirà di stabilire con precisione l'entità delle risorse necessarie, da cui, lo voglio ricordare, sono escluse quelle destinate a coprire le spese per il personale che viene trasferito.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Io credo di poter condividere le affermazioni dell'Assessore, dal momento che l'articolo 10 rappresenta uno dei punti fondamentali del testo unificato che sta per essere approvato. Tuttavia l'interpretazione diretta che possiamo dare del parere fornito dal Consiglio delle autonomie locali non lascia molti dubbi interpretativi, nel senso che il Consiglio delle autonomie locali condiziona il proprio parere positivo a un monitoraggio molto più attento di quello che è stato esposto dall'onorevole Sanna qui in aula, ritiene tecnicamente del tutto insufficiente l'elaborazione dei costi rapportati alla media dell'ultimo triennio e dice molto chiaramente che ci sarebbe voluta una tabella - che allo stato attuale non abbiamo - che individuasse punto per punto, articolo per articolo, competenza per competenza, gli oneri che graveranno, nel prossimo futuro, seppure in maniera graduale, sugli enti locali.
Che la questione delle risorse rappresenti un punto nodale è vero e io ritengo che la Giunta regionale, in questa fase, anche accogliendo la buona volontà manifestata dall'Assessore, non possa sottrarsi alla richiesta del Consiglio delle autonomie locali di dar luogo, in maniera puntuale, attenta e tecnica, a un'integrazione dell'onere che stiamo per trasferire.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 10.
PILI (F.I.). Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Pili, lei è appena intervenuto.
PILI (F.I.). Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Alla luce delle considerazioni che ha fatto l'Assessore, ribadisco non solo il mio voto contrario, ma anche l'inaccettabilità delle considerazioni legislative che non sono un presupposto definito, perché quando si dice che la legge sarà attuata nei tempi e nei modi che si dovranno definire non si sta assolutamente dando certezza di diritto e tanto meno di competenza agli enti locali.
L'onorevole Francesco Sanna dice: "Abbiamo definito l'entità delle risorse". Io mi domando come si possano fare affermazioni del genere, dal momento che l'articolo 60 - e cito soltanto questo - dice che alle province sono attribuite le funzioni e i compiti in materia di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità comunale. Quando si afferma che è stato definito l'importo delle risorse in questa direzione si dice una cosa certa, e cioè che la gestione e quindi la riparazione delle buche delle strade regionali è di competenza delle amministrazioni provinciali, ma queste non avranno risorse finanziarie per pagare tutti i danni che notoriamente vengono caricati sui soggetti gestori delle reti viarie.
Aggiungo, per citare soltanto un altro esempio, che ai comuni sono affidati gli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, cioè si sta dicendo che tutta la competenza relativa al settore idrogeologico (quindi ai due terzi della Sardegna) con questa legge passa in capo ai comuni e la Regione se ne lava le mani, scaricando sui comuni e sui sindaci responsabilità e oneri insopportabili!
E' vero che questa legge ha un fondamento di inattuabilità e sicuramente di degrado del rapporto paritetico tra diversi soggetti istituzionali e pone i comuni di fronte a un rischio imponente - in qualche caso persino di bancarotta - dovendo realizzare interventi di difesa del suolo che non sono sostenibili con le risorse che l'onorevole Sanna dice di aver quantificato, ma che sono inesistenti. Quindi il mio voto su questo articolo è assolutamente contrario.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui sono stati presentati cinque emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:
Art. 11
Disposizioni in materia di personale
1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.
2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.
3. Le richieste di trasferimento dovranno essere presentate entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali
4. Sulla base delle richieste pervenute, la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento verranno disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.
5. Gli inquadramenti del personale regionale dovranno avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.
6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale).
7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 saranno a totale carico della Regione.
8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.
9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, altresì, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni che venissero disposti dalla Regione agli enti locali.
EMENDAMENTO aggiuntivo PISANO - CASSANO - DEDONI - RASSU - SANJUST - AMADU - GALLUS
Art. 11Dopo il comma 6 dell'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
1. In attuazione dell'effettivo principio costituzionale, riconosciuto dal nuovo titolo V, della pari dignità istituzionale fra Regione-enti locali e di concreta applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di assicurare una equiparazione contrattuale, previdenziale e retributiva fra tutti i dipendenti degli enti locali, nella effettiva finalità di perseguire l'eliminazione di ogni disparità giuridico-economica fra i livelli di garanzie dei diritti lavorativi riconosciuti, compresi quelli a favore dei dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi della presente norma, è istituito il Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli enti locali.
2. Il personale regionale di cui all'articolo 5 e quello delle Autonomie locali viene inquadrato nel comparto unico regionale adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico. La conseguente perequazione degli stipendi dei dipendenti degli enti locali sì attuerà nel triennio 2007/2009.
3. L'equiparazione giuridico-economica conseguente all'istituzione del Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli enti locali, ai sensi del precedente comma, verrà riconosciuta gradualmente nell'arco del triennio 2007-2009.
4. L'istituzione del comparto unico dei dipendenti della Regione e delle Autonomie locali deve essere funzionale alla presente norma di riforma per il trasferimento di nuovi compiti e decentramento di funzioni e personale dalla Regione agli enti locali e prevedere il processo di omogeneità dei trattamenti economici del personale.
5. L'inizio di una siffatta riforma potrebbe avvenire con il trasferimento delle risorse dalla legge regionale n. 19 del 1997 a parziale, copertura finanziaria e aumento della stessa dagli attuali 3.000.000 di euro a 12.000.000 di euro per il primo anno (2007) e con la previsione di una norma per l'istituzione nei bilanci degli enti locali di un capitolo per l'erogazione perequativa del trattamento economico dei dipendenti.
6. Copertura finanziaria
in aumento
04 - ENTI LOCALI
UPB 504.019
Trasferimenti agli enti locali di parte corrente.
2006 euro 3.500.000
2007 euro 12.000.000
2008 euro 12.000.000
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB 503.006
Fondo per nuovi oneri legislativi
2006 euro 3.500.000
2007 euro 12.000.000
2008 euro 12.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria. (7)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo.
Art. 11
All'articolo 11, dopo il comma 6, è aggiunto:
"6 bis. Il personale regionale e quello delle autonomie locali viene inquadrato nel comparto unico regionale adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico." (1)
EMENDAMENTO aggiuntivo IBBA - CALIGARIS - ATZERI.
Art. 11
Dopo il comma 5, è aggiunto il comma:
"5 bis. Il personale regionale di cui al comma 5 e quello delle autonomie locali è inserito nel comparto unico regionale adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico." (5)
EMENDAMENTO aggiuntivo ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo
Art. 11
Nell'articolo 11, comma 1, dopo le parole "con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è aggiunto il seguente testo:
"e con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanza sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale." (4)
EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE
Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
"Articolo 11 bis
Contrattazione collettiva Regione-enti locali
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.
2. Dal "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali" è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.
3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.
4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.
5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.
6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:
a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.
7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.". (35).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano per illustrare l'emendamento numero 7. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento numero 7 all'articolo 11, che abbiamo presentato come comma aggiuntivo e che pone un problema che, a mio giudizio, costituisce il nervo più scoperto di questa norma, lo stesso che è indicato nel parere del Consiglio delle autonomie locali, al punto 3, laddove si dice che si rischia di creare una sperequazione tra dipendenti degli enti locali e dipendenti della Regione che vengono trasferiti appunto ai sensi di questa norma. La sperequazione è evidente perché si ritroveranno a lavorare gomito a gomito dipendenti con gli stessi compiti e le stesse funzioni, ma con retribuzioni ovviamente diverse.
Dico questo alla luce del ben evidente emendamento che la Giunta regionale ha puntualmente presentato e che era stato già annunciato dall'assessore Dadea in questa sede. Dovremmo essere davvero ciechi per non riconoscere che questo emendamento rappresenta una prima importante apertura verso la risoluzione del problema, ma si tratta, come d'altro canto egli stesso aveva qui anticipato, soltanto della enunciazione di un principio di programmazione, a cui non fa seguito quella che è la sostanza del discorso, e cioè il trasferimento agli enti locali delle risorse necessarie per andare avanti verso una perequazione effettiva dei compiti e dei trattamenti retributivi dei dipendenti degli enti locali e della Regione.
Ci sarà una totale ingovernabilità, a mio giudizio, in quei poveri comuni che dovranno tristemente accettare il trasferimento, e quindi l'assegnazione in mobilità, di dipendenti regionali che hanno un riconoscimento contrattuale ben diverso e di gran lunga migliore di quello dei propri dipendenti.
Noi Riformatori Sardi abbiamo presentato, nella legislatura precedente e anche in questa, ma anche altri colleghi consiglieri lo hanno fatto, una proposta di legge che tenta di affrontare questo grande problema. Quindi noi proponiamo, con l'emendamento numero 7, l'istituzione del Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli enti locali, proprio perché questa perequazione, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, va verso il riconoscimento di quella che è la pari dignità istituzionale: se pari dignità significa riconoscimento delle funzioni che sono elevate allo stesso piano, è chiaro che non vi può essere l'ingiustizia di non concedere a questi dipendenti analogo riconoscimento sul piano del trattamento economico. Noi questo ci proponiamo di fare e credo che la Giunta possa fare uno sforzo ulteriore in questa direzione. Affrontiamo il problema con quella gradualità che d'altro canto è stata pure ritenuta accettabile da parte della Giunta, crediamo, però, di non poterci sottrarre ormai dal riconoscere, in maniera compiuta, questo principio di giustizia, che è una conquista per tutti i dipendenti che saranno chiamati a fare lo stesso lavoro nell'ambito dello stesso ente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Anch'io intervengo su questo articolo perché credo che sia la più rilevante incongruenza che abbiamo sottoposto sino adesso all'Aula, che si concretizza, però, sulla testa di migliaia di dipendenti che avranno di fronte a loro la netta percezione di quanto questa legge sia iniqua e tenti di minare l'operatività degli enti locali della Sardegna. Le considerazioni che faceva il collega Pisano sono assolutamente corrette, perché è evidente che potremo trovarci di fronte a una macchina amministrativa non più funzionante, quella degli enti locali, che ha invece dimostrato negli anni, e in questi ultimi anni in particolar modo, di essere cresciuta sul piano sia delle professionalità sia della capacità di conseguire risultati. Non si spiegherebbe diversamente il fatto che i comuni sono stati, in quest'ultimo quinquennio, i soggetti capaci più di altri di spendere le risorse dei fondi comunitari e di dare attuazione a tanti progetti, non soltanto ordinari, ma anche straordinari.
Mi domando come sia possibile pensare che non ci sarà un blocco totale delle amministrazioni locali quando ai dipendenti degli enti locali, che mantengono lo stesso livello retributivo, vengono affidati compiti e funzioni superiori a quelli che già svolgono e vengono affiancati dipendenti regionali che percepiscono una retribuzione nettamente superiore pur svolgendo le stesse funzioni. C'è quindi una doppia sperequazione nei confronti dei dipendenti comunali che si trovano a guadagnare sempre meno e a lavorare sempre di più, mentre i dipendenti regionali ovviamente terranno il proprio inquadramento economico, continuando a svolgere le mansioni che hanno sempre svolto nell'esercizio della loro funzione amministrativa.
E' evidente che state andando incontro a un collasso anche delle amministrazioni comunali! E di questo dovete farvene carico, ma non con disposizioni legislative che appaiono come leggi delega.
Voi dite che l'Assessore regionale competente in materia di personale proporrà e definirà i criteri e le procedure di trasferimento del personale, con uno o più decreti, con una o più intese con gli enti locali. Queste non sono partite che si risolvono attraverso intese; occorre una previsione legislativa e finanziaria, perché non c'è Assessore che possa emettere un decreto che stanzi centinaia di miliardi, tanti ne sono necessari per equiparare, com'è giusto che sia, i dipendenti degli enti locali a quelli regionali. Nel momento in cui c'è il trasferimento delle competenze deve esserci anche il trasferimento delle risorse per il personale, che devono essere puntualmente indicate nella previsione legislativa.
Quindi credo che questo articolo sia assolutamente inaccettabile, poi vedremo che gli emendamenti presentati dai colleghi della minoranza non solo sono accoglibili, ma costituiscono un obbligo per il Consiglio regionale, nel rispetto del principio di equiordinazione tra enti che hanno pari dignità istituzionale, ma soprattutto per garantire la funzionalità di questi soggetti pubblici attraverso il proprio personale. Gli oneri finanziari non possono essere genericamente individuati a carico della Regione, perché non ci può essere legge che preveda un trasferimento di funzioni senza la precisa individuazione delle risorse finanziarie necessarie. Questa è una legge illegittima alla fonte e non può essere assolutamente varata da questo Consiglio regionale senza una puntuale previsione di spesa.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, l'altro punto cruciale del provvedimento di legge è rappresentato dal personale.
Stamattina abbiamo dibattuto su questo problema, penso che sia opportuno però che il Consiglio rifletta su alcune questioni che sono di grande rilevanza. Innanzitutto l'articolo 11 è frutto di una concertazione fra i sindacati dei dipendenti regionali e le organizzazioni degli enti locali che si è protratta nel tempo, perché questo testo di legge nel suo complesso, come abbiamo detto più volte, è il risultato di una elaborazione che è andata avanti negli anni e ha coinvolto diverse maggioranze. E mi pare che le diverse maggioranze non si siano discostate molto le une dalle altre sui contenuti dell'articolo 11, che, ripeto, è frutto di una concertazione e anche del coinvolgimento di tutte le parti che sono interessate al processo di trasferimento di funzioni e quindi di personale.
I diversi emendamenti che sono stati presentati introducono l'obiettivo di una graduale armonizzazione tra il trattamento economico dei dipendenti regionali e quello dei dipendenti degli enti locali, fino alla costituzione di un comparto unico della pubblica amministrazione nella nostra regione. Questo problema va affrontato con grande prudenza e con grande senso di responsabilità. Ciò che la Giunta ha proposto nel suo emendamento è improntato alla gradualità, al senso di responsabilità e a un grande equilibrio. Abbiamo demandato la definizione precisa del percorso che viene attivato da questo provvedimento a una legge che dovrà essere approvata successivamente.
Com'è possibile definire nel dettaglio una questione così complessa e delicata in un singolo emendamento? La Giunta regionale ha avviato questo processo, ha individuato un percorso da seguire con la necessaria gradualità e a questo io ritengo che dovremo attenerci. Invito quindi i presentatori degli emendamenti numero 5, 1 e 7 a ritirarli, proprio per quel senso di responsabilità, di equilibrio e di prudenza che il Consiglio deve assolutamente avere nell'affrontare un problema così delicato e complesso, che rischia di avere delle conseguenze dirompenti su tutto il sistema della pubblica amministrazione della nostra regione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, credo che sia necessario un approfondimento maggiore su questo articolo, sul quale noi abbiamo presentato diversi emendamenti perché, in fin dei conti, Assessore, qui non si tratta solo di trasferire competenze o di spostare uffici, qui si tratta della pelle delle persone!
Io sono un lavoratore dipendente e immagino ciò che accadrebbe - e quindi mi metto nei panni dei lavoratori oggetto in questo momento della nostra discussione - se da un'altra sede della mia azienda, per esempio da Roma, un collega venisse trasferito nella mia redazione. Seppure avessimo la stessa anzianità di servizio, la stessa anzianità aziendale e svolgessimo le stesse funzioni lo stipendio sarebbe diverso: io guadagnerei 1.000 euro, il collega di Roma, pur avendo le mie stesse caratteristiche professionali e il mio stesso curriculum, ne guadagnerebbe 2.000 o 1.500 o 1.700, e se ne guadagnasse 900 sarebbe la stessa cosa. E' un fatto di giustizia e di equità che non si può liquidare con una generica enunciazione di intenti, per quanto positivi, giusti, sicuramente elaborati e in buona fede gli intenti siano. Qui non basta parlare di buoni propositi, qui è in ballo lo stipendio dei lavoratori, ma non solo, è in ballo la pensione, quindi tutto il settore previdenziale, probabilmente anche alcuni aspetti integrativi contrattuali, cioè tutto quello che composto insieme fa lo stipendio, fa la busta paga e farà la pensione futura.
Quindi non basta ai lavoratori e, mi consenta, Assessore non basta neanche a me, avere da parte della Giunta l'assicurazione generica: "Sì, affronteremo il problema con un altro disegno di legge, non lo si può affrontare con un emendamento". Del resto l'avete affrontato con un emendamento voi per primi, non noi! Sono tutti emendamenti aggiuntivi quelli presentati dalla opposizione, ma è un emendamento aggiuntivo anche il vostro. Quindi non capisco come si possa condannare il sistema dell'emendamento, quando l'avete praticato voi per primi!
E mentre da parte nostra c'è un emendamento, che può essere quello del Gruppo Alleanza Nazionale, che fotografa chiaramente la situazione e dà un'indicazione precisa del percorso da seguire perché non si verifichi questa discriminazione, da parte vostra - ed è per questo che non possiamo, in coscienza, ritirare il nostro emendamento - c'è un emendamento che indica un percorso non altrettanto chiaro, perché si potrebbe anche accettare il principio secondo cui l'equiparazione deve essere graduale, ma se fosse graduale anche l'integrazione nel nuovo ruolo. L'integrazione è simultanea e quindi simultanea, quando avviene un trasferimento, deve essere anche l'equiparazione economica. Chiedo all'Assessore e ai colleghi se qualcuno di loro, messo in questa situazione, potrebbe mai accettare una condizione di discriminazione rispetto a un collega che eserciti le stesse funzioni e abbia la stessa anzianità.
Per cui, io naturalmente respingo, spero con garbo, il suo invito, Assessore, e lo rimando a lei, alla Giunta e alla maggioranza: cercate piuttosto voi, in questa sede (e non è disdicevole che questo venga fatto con un emendamento aggiuntivo, perché ogni emendamento viene proposto e può far parte della legge) di porre rimedio a questa situazione. E il rimedio è dare immediatamente certezza di parità di diritti ai lavoratori.
Vedo che il tempo è finito, quindi illustrerò un altro emendamento in una fase successiva. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, anch'io intervengo per sottolineare che a fronte di una normativa importante che determina il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, a fronte di uno sforzo di decentramento reale, poi ci troviamo davanti a una situazione che non è stata affrontata e sulla quale vi è una palese contraddizione, che lo stesso Assessore ammette. Cioè da un lato l'Assessore riferisce che l'articolo 11 è frutto di uno studio, di uno sforzo, di un'analisi, di una concertazione, di un impegno con tutte le parti interessate, dall'altro la Giunta corre ai ripari con l'emendamento numero 35. Parafrasando il linguaggio calcistico, questa volta la Giunta si salva in calcio d'angolo, presentando un emendamento, peraltro tardivo rispetto al testo dell'articolo, che evidentemente ha avuto una lunga gestazione. Quindi non capisco come questo emendamento possa risolvere una tematica così delicata come quella che riguarda i protagonisti dell'attuazione di questa riforma. Perché, sia chiaro, contro questo trasferimento di compiti, funzioni, responsabilità e nuovi impegni agli enti locali, nonostante la disponibilità degli amministratori locali, faranno muro coloro che ogni giorno dovranno materialmente esercitare queste nuove funzioni e questi nuovi compiti.
Già i colleghi che mi hanno preceduto hanno evidenziato che quando i dipendenti della Regione chiederanno di essere trasferiti e si troveranno a lavorare nella stessa stanza, fianco a fianco con i colleghi di pari livello e di pari responsabilità degli enti locali si verificherà una palese discriminazione e la disuguaglianza di trattamento economico determinerà la disaffezione dei dipendenti di province e comuni verso l'attuazione di una riforma così importante. Questo a danno della riforma stessa, che sarà una palla al piede per gli amministratori. Si ritiene che per le nuove province, che non hanno neanche un dipendente e che ancora non avete messo in condizioni di funzionare, questo problema non si porrà, perché il personale sarà formato solo dai dipendenti regionali che vorranno trasferirsi in questi nuovi enti, posto che reggano. Ma le notizie che giungono soprattutto dalle province di nuova istituzione evidenziano problemi di portata vitale, e non mi pare che la Giunta regionale si sia assunta la responsabilità di venire incontro alle loro esigenze.
Ribadisco l'importanza dell'emendamento numero 7, presentato dalla opposizione, che dà un segnale forte e indica la strada da percorrere per rendere giustizia ai dipendenti degli enti locali, operando certamente con gradualità ma da subito. Credo, quindi, che la maggioranza, anziché arroccarsi dietro un no aprioristico, debba ringraziarci e accogliere questo nostro emendamento, perché riteniamo che esso contenga tutti gli elementi necessari per risolvere la questione del personale degli enti locali e per procedere alla rapida attuazione di questa riforma. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, non voglio su questo argomento ripetere concetti già espressi da altri colleghi. Voglio invece provare a fare un ragionamento che abbia una sfumatura differente. Io non sono tra coloro che nella passata legislatura hanno firmato il disegno di legge per l'adeguamento delle indennità stipendiali tra i due comparti, forse perché, pur non avendo avuto occasione, nella passata legislatura, di discutere con l'assessore Dadea, avevo già implicitamente accolto l'invito alla prudenza, all'accortezza e alla riflessione, che poi lui ha fatto in Aula. E non sono neanche tra i firmatari degli emendamenti che in questa circostanza il Consiglio sta discutendo, perché ho ritenuto opportuno seguire l'invito, che ancora non avevo avuto ma che apprezzo, alla riflessione prudente su argomenti che accendono passioni molto spesso più alte di quelle che la politica di solito accende, anche perché incidono sulle tasche e dunque sulla vita quotidiana di tanta gente.
Ho cercato di ascoltare, in maniera del tutto aperta e laica i ragionamenti che sono stati fatti oggi in quest'Aula, comprese alcune considerazioni proveniente dai banchi del centrosinistra, che nella scorsa legislatura, aveva portato avanti con forza questa battaglia anche in quest'Aula. Oggi, quegli stessi colleghi sembrano soffrire di quella amnesia che colpisce quando si fa il cambio di casacca tra maggioranza e opposizione.
Tutto ciò premesso tendo ad apprezzare la posizione di apertura della Giunta. Probabilmente la fretta, unitamente al fatto che ci sono emendamenti che si sovrappongono e rendono quindi difficile ragionare in maniera compiuta e definita sulle cose, ha impedito all'Assessore di esplicitare completamente il contenuto dell'emendamento numero 35. Come si potrebbe dar luogo a un'esplicitazione completa? Intanto attraverso una copertura finanziaria, che in questo momento l'emendamento non ha, per cui il fatto che si discuta di contrattazioni future fa pensare che si debbano stanziare risorse per il triennio, quindi perlomeno la copertura triennale deve essere presente in questo emendamento. Sarebbe inoltre utile, forse anche per i firmatari degli emendamenti, avere un'idea della gradualità con cui questo meccanismo viene portato avanti, perché dire che l'equiparazione dei trattamenti retributivi è realizzata in più tornate contrattuali può significare tutto e niente, ma certamente significa essere di fronte a quello che i colleghi hanno più volte sottolineato, e cioè al fatto che nella stessa amministrazione convivano trattamenti stipendiali di molto differenti a fronte di carichi di lavoro assolutamente identici o addirittura in alcuni casi superiori per chi avendo maturato competenza ed esperienza presso l'ente locale ha forse qualcosa da insegnare al dipendente regionale che viene trasferito.
Quindi ipotizzo che sarebbe ragionevole, visto che abbiamo deciso di darci cinque giorni di tempo per l'approvazione definitiva della legge, sospendere questo emendamento. Si potrebbe fare ancora qualche passo avanti per consentire anche ai presentatori degli emendamenti di avere maggiore certezza sulla disponibilità che la Giunta avrebbe in tal senso. Sarebbero dei passi avanti nei confronti dell'Aula, nei confronti della minoranza, nei confronti di chi sta chiedendo al Consiglio una risposta su questa questione e anche nei confronti di tanti consiglieri di maggioranza che, due anni fa, sul contenuto di questo emendamento della minoranza erano molto decisi e che oggi hanno probabilmente accolto l'invito alla prudenza e alla riflessione che immaginavo l'assessore Dadea avrebbe fatto in Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). Credo che su una materia come questa sia necessario evitare le ricostruzioni un po' parziali. Gli articoli 10 e 11 affrontano il problema del trasferimento delle risorse umane e professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite nell'ottica della difesa delle professionalità che debbono essere trasferite insieme alle funzioni. Non si pone cioè il problema di chi le riceve.
Quindi l'equiparazione dei dipendenti nel rispetto del principio uguali funzioni uguali trattamenti normativi ed economici in tal caso non sarebbe estesa a tutti i dipendenti degli enti locali, ma sarebbe limitata a coloro che assumono quel tipo di funzioni. Io non sono favorevole ad affrontare il problema da questo punto di vista; penso che lo si debba affrontare su un piano diverso, guardando, se mi si passa l'espressione, in prospettiva, cioè a un sistema amministrativo regionale unitario, che risponda alla domanda di una pubblica amministrazione più efficace e più efficiente, imperniata quasi totalmente sul comune, ad eccezione di quegli enti che hanno bisogno di un livello di gestione più elevato, più esteso, unitario appunto, sul piano provinciale e sul piano regionale. Solo in quest'ottica ci deve essere un'equiparazione dei trattamenti, altrimenti solleveremo più problemi di quelli che intendiamo risolvere.
Ritengo, quindi, che la proposta della Giunta sia un passo avanti importante se presentata in quest'ottica, altrimenti non sarei favorevole neppure io. Intendiamoci, lo Stato, storicamente, quando ha trasferito funzioni, con i decreti numero 348, 616 e 112, con la cosiddetta legge Bassanini e quant'altro, non ha equiparato i dipendenti ministeriali a quelli degli enti locali. E quando mai! E la Regione, quando ha trasferito, negli anni, altre funzioni, lo ha fatto? Non lo ha fatto. Quindi dobbiamo vedere questa questione come un investimento su tutta la pubblica amministrazione regionale, che non può avvenire dall'oggi al domani, ma avviene con gradualità e con il concerto di altri soggetti, prima di tutto gli enti locali. Non è che noi facciamo le cose sulla loro testa, imponendo anche i costi! Non possiamo farlo, è un problema sul quale occorre una concertazione con gli enti locali e con le organizzazioni dei lavoratori.
Io credo che la proposta della Giunta, e cioè l'emendamento numero 35, introduca questi principi, perché intanto dice: "Si istituisca il comparto unico, in quella prospettiva e si disciplini per legge, non con provvedimenti estemporanei e trattati tra le varie ed eventuali, ma con provvedimenti che siano frutto di una concertazione con gli altri soggetti", inoltre fissa il principio dell'equiparazione retributiva, che deve avvenire con la gradualità necessaria, perché poc'anzi abbiamo detto che l'articolo 10 prevede che le funzioni e le competenze vengano trasferite solo dopo che si sono messe a disposizione le risorse, non prima. Questo presuppone una gradualità, vale per le risorse finanziarie in senso stretto e vale per i 300 o 400 milioni di euro necessari per fare questa equiparazione in tutta la pubblica amministrazione regionale.
Credo che tutti ci rendiamo conto che questa non è una cosa da farsi con un emendamento discusso una sera in quest'Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Signor Presidente, a pagina 10 del testo unificato, punto 3, credo che tutti insieme possiamo leggere: "Il trasferimento del personale genera il rischio di sperequazione fra dipendenti pubblici che svolgono compiti di pari livello. E' necessario che Regione ed enti locali pervengano all'armonizzazione del trattamento del personale, tenendo conto che il completo recepimento dell'articolo 118 pone un problema d'importanza crescente nel tempo". Vorrei ricordare che questo è il parere vincolante del Consiglio delle autonomie locali, datato 17 marzo 2006.
Ora, io mi pongo un problema non solo di rilievo istituzionale, nel senso che vi è un rispetto dovuto a un consesso che rappresenta le autonomie locali, per cui non può esservi da parte della Regione un'attività normativa non rispettosa del parere, ripeto, vincolante da esso espresso. Mi suggeriva l'onorevole Pittalis che il parere è favorevole. Lo davo per scontato e dicevo anche che quel parere era sottoposto a una serie di condicio,per cui vi erano delle opportunità, tra le quali quella della perequazione del trattamento economico del personale.
Rammento a chi ha qualche anno più di me di esperienza amministrativa negli enti locali e anche nella Regione, che da sempre si rivendica per le autonomie locali, essendo unico il sistema autonomistico regionale, composto da Regione, province, comuni e comunità montane, un unico punto di riferimento anche per quanto riguarda il sistema burocratico. Ora, se così non è, mi domando per quale motivo dobbiamo ancora una volta, onorevole Orrù, assentire al fatto che lo Stato in altre circostanze - e magari lei stesso è stato critico al riguardo - nel trasferimento di funzioni da un soggetto a un altro manteneva intatte delle condizioni di iniquità nei confronti di lavoratori che addirittura a volte si ritrovavano con un surplus di lavoro. Siccome lei è stato sindaco di un piccolo comune, così come lo sono stato io e come lo sono tanti colleghi che siedono tra questi banchi, non mi vorrà dire il dipendente di un piccolo comune lavori di meno o difetti di capacità di organizzazione di un grosso comune o del sistema di gestione della Regione autonoma della Sardegna! Io credo che chi ha poche risorse umane concentri su di esse diverse capacità, mentre le istituzioni più grandi tendono alla specializzazione del personale. Questo è universalmente riconosciuto, ma al di là di questo, se vi è equità, se vi è perequazione, se vi è garanzia di equanimità nei comportamenti e nel trattamento del personale, non capisco per quale ragione non si debba riconoscere che già esiste un comparto enti locali operativo, tant'è che la contrattazione nazionale fa riferimento, da diversi lustri, al comparto enti locali-Regione. Vorrei capire dove sta l'impossibilità di garantire la giusta retribuzione al personale di tutto il sistema amministrativo regionale. Io credo che sia un atto di giustizia.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (D.S.). Signor Presidente, non credo di essere, lo dico al collega Vargiu, tra i colleghi che possono aver firmato emendamenti - se mai ne sono stati presentati - tesi a equiparare dal punto di vista del trattamento economico i dipendenti dell'Ente foreste ai dipendenti della Regione. Penso di non averlo fatto, ma aggiungo che, negli ultimi cinque anni di governo della Regione, il tema della equiparazione del trattamento economico delle amministrazioni pubbliche, pur essendo presente, non è mai stato proposto dal centrosinistra. E aggiungo che la retribuzione di un autista del Consiglio regionale è diversa da quella di un autista dell'amministrazione regionale. Che cosa voglio dire? Voglio dire questo: recentemente c'è stato, in Italia, il referendum sull'estensione dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori ai dipendenti delle piccole aziende. Io spero che il collega Dedoni, che mi pare sia un dipendente del Ministero del lavoro, o lo è stato, abbia votato per l'estensione dell'articolo 18 a tutti i dipendenti. Lei non ha votato così? Io invece sì! La legge numero 300 del 20 maggio 1970 non si applica a tutti i lavoratori italiani, ma solo a una parte di essi, ossia ai lavoratori dipendenti, ma non del pubblico impiego, perché ciò avrebbe dei costi che sappiamo essere piuttosto alti. Che cosa dice l'emendamento della Giunta? Dice che c'è un problema che riguarda i dipendenti che accettano di essere trasferiti dalla Regione ai comuni, che pur svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti dei comuni godono di un trattamento economico superiore. Ma è credibile, cari colleghi, onestamente credibile, che noi portiamo tutti i lavoratori dipendenti degli enti locali allo stesso livello retributivo dei dipendenti della Regione? Onestamente, penso di no. Allora, se la Giunta dice, attraverso l'emendamento numero 35, che occorre prevedere un trattamento che possa nel tempo essere unificato, ritengo che faccia un ragionamento responsabile.
Allora, non sfidiamoci su norme di difficile applicazione, responsabilmente lo dico, perché sono stato per tanti anni, tempo fa, segretario del sindacato dei chimici. C'era il contratto dei petrolchimici, del comparto pubblico e del comparto privato: stessa caldaia, stessa sfera, stesso inquadramento, stesso orario, stessa mansione, stessa benzina ma trattamento economico differenziato. Si capiva che il comparto pubblico approfittava del fatto di essere tale e quello privato rispondeva a una particolare legge di mercato. Nel tempo si è trovato un punto d'incontro.
Io penso che la Giunta abbia presentato un emendamento equilibrato, che fotografa una situazione e la sviluppa. Onorevole Amadu, lei è stato Assessore regionale dei trasporti e assessore al Comune di Sassari, è stato a lungo nell'ambito dell'attività pubblica in Sardegna - non ho detto troppo, dire troppo sarebbe offensivo - ma, insomma, nel sistema che lei ha amministrato tra pubblico e privato e tra comunale e provinciale c'erano differenze retributive anche tra dipendenti con patenti diverse. Ora, io penso che con equilibrio diamo fiducia a questa impostazione e diamo mandato perché si trovino dei punti d'incontro quando si dovrà trattare, perché ci vogliono risorse e le risorse, sappiamo, sono quelle che Berlusconi ci ha lasciato, cioè molto, molto poche.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Sugli emendamenti numero 7 e 1 il parere è contrario. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 5, sul quale il parere è altrimenti contrario. Sugli emendamenti numero 35 e 4, presentato da Artizzu e più, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). La mia dichiarazione di voto è contraria. Avrei espresso un voto di astensione se non ci fosse stata unanimità tra il relatore e l'Assessore nel respingere gli unici emendamenti credibili di questa riforma.
L'onorevole Cugini, percorrendo un terreno per lui abbastanza arduo, quello della ricomposizione delle parti politiche, ha voluto ripetere l'invito alla prudenza rivolto dall'assessore Dadea. E' un invito che io mi sento di rispedire al mittente. Prudenza avrebbe voluto che questa norma che voi proponete, cioè il trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali, andasse di pari passo con l'individuazione delle risorse necessarie per attuarla. In questo caso c'è invece un'inversione dell'ordine dei fattori. Voi dite ai comuni: "Dovete fare questo, dovete obbligatoriamente occuparvi di quest'altro", e nel contempo dite anche: "Delle risorse finanziarie ne riparliamo alle calende greche", senza indicare nessun principio, nessun metodo, nessun criterio per individuare il processo finanziario necessario per attuare questa riforma.
Se riforma è e se reale è la vostra volontà di attuare il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali dovete rendervi conto che ciò non può avvenire con la politica dei due tempi. Non è cioè credibile che si possa procedere al trasferimento delle funzioni e dei compiti e non anche al trasferimento delle risorse finanziarie. E' una soluzione che i comuni non possono accettare, lo dicono con estrema chiarezza. Sotto questo aspetto c'è la contrarietà dei comuni e anche il Consiglio delle autonomie locali ha espresso un parere nettamente contrario. Quindi il mio voto sull'articolo 11 è assolutamente contrario.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 4. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, volevo semplicemente chiedere la votazione nominale sull'emendamento numero 7, che a me risultava essere il primo in ordine di votazione, ma probabilmente c'è un errore nell'impaginazione.
PRESIDENTE. E' così, onorevole Vargiu.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento numero 7 o del numero 4?
PRESIDENTE. Dell'emendamento numero 4.
ARTIZZU (A.N.). L'emendamento numero 4, per il quale…
PRESIDENTE. Il suo voto è favorevole, onorevole Artizzu?
ARTIZZU (A.N.). Sì. E' una dichiarazione di voto, certo, nella quale esprimo anche la mia soddisfazione per il fatto che la maggioranza ha accolto questo emendamento. Brevemente voglio dire che è il riconoscimento di un principio sacrosanto, quello della partecipazione allargata dei sindacati di settore, dei sindacati di categoria, che già in un'altra fase, quella che riguardava la contrattazione e il trasferimento dei lavoratori degli enti turistici, era stata applicata dalla Giunta regionale. Per cui prendo atto con soddisfazione di questo accoglimento.
PRESIDENTE. Siamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo numero 4. Ha domandato di parlare il consigliere Ibba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
IBBA (Gruppo Misto). Scusi, Presidente, ma perché siamo all'emendamento numero 4, se viene questo dopo l'emendamento numero 5?
PRESIDENTE. No, non funziona così, onorevole Ibba.
IBBA (Gruppo Misto). E dica lei quando arriva il numero 5, scusi.
PRESIDENTE. Appena lo chiamo lei lo sentirà, viene dopo gli emendamenti numero 7 e 1. Stia tranquillo che verrà chiamato anche il numero 5. Adesso siamo all'emendamento numero 4, che precede l'emendamento al comma 1, ecco perché viene prima dell'emendamento numero 7. Quindi votiamo l'emendamento numero 4.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Invito uno dei Segretari a restare nei banchi della Presidenza. Non fatevi pregare, colleghi, se vi fermate qui procediamo più velocemente.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Dedoni - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai - Lanzi - Licandro - Licheri - Lombardo - Maninchedda - Marrocu - Masia - Orrù - Pacifico - Petrini - Pili - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Scarpa.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 52
astenuti 2
maggioranza 27
favorevoli 52
(Il Consiglio approva).
E' stata chiesta, dall'onorevole Vargiu, la votazione nominale dell'emendamento numero 7.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Lombardo - Petrini - Pili - Pisano - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 51
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 12
contrari 39
(Il Consiglio non approva).
Passiamo alla votazione degli emendamenti numero 1 e 5, che sono uguali. Ha domandato di parlare il consigliere Ibba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà
IBBA (Gruppo Misto). Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo numero 5 è finalizzato a salvaguardare la posizione del personale in riferimento al trattamento economico, che dovrà essere adeguato nel passaggio dal settore di appartenenza al comparto unico dell'amministrazione regionale, e anche all'inquadramento giuridico.
E' evidente che si tratta di una norma di principio, di una norma di carattere generale e come tale viene presentata, pur essendo parte anche di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura, esattamente nel 2002, per il quale non c'è mai stata l'opportunità di una discussione in Aula, ma del quale più volte si è discusso con l'Assessore competente, per quanto riguarda sia gli aspetti attinenti al personale e agli affari generali sia quelli attinenti ai costi e al bilancio. Quel disegno di legge prevedeva tempi, modalità di attuazione e procedure particolareggiate, che davano sostanza a una vera e propria legge compiuta.
Questo emendamento raccoglie una "nicchia" di quegli otto o forse dieci articoli, adesso non ricordo, soltanto per conservare il principio che il trattamento economico deve essere adeguato a quello di maggior favore e che l'inquadramento giuridico deve essere lo stesso. A me non pare che in questo ci sia nulla di imprudente e pericoloso, assessore Dadea. Sarebbe stato imprudente e pericoloso se noi avessimo cercato di scrivere norme, tempi e modalità, come, seppure in misura minore rispetto a quel disegno di legge, prevedeva l'emendamento numero 7, che abbiamo appena respinto.
PRESIDENTE. Onorevole Ibba, dichiari il suo voto, prego.
IBBA (Gruppo Misto). Favorevole, grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Presidente, ho chiesto la parola, probabilmente troppo in anticipo, per chiedere la votazione nominale dell'emendamento numero 1.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, anch'io voterò a favore dell'emendamento numero 5, perché, come sottolineava l'onorevole Ibba, si tratta non già di una compensazione, ma dell'esercizio di un diritto discendente dal quadro di riferimento lavorativo dei dipendenti.
Ho molto apprezzato l'emendamento dell'assessore Dadea, che mette l'accento su una questione di principio che è fondamentale. Ho apprezzato inoltre il riconoscimento del fatto che esiste, in effetti, un atteggiamento non equilibrato, non omogeneo, non adeguato tra questi "nuovi" dipendenti e i dipendenti regionali. Ritengo tuttavia che sia necessario, eventualmente, se ci sono ancora i tempi, fare un ulteriore sforzo perché non solo si rimandi alla contrattazione specifica, ma veramente si assuma un impegno serio affinché questi lavoratori abbiano diritti pari a tutti gli altri, visto che il lavoro da loro svolto non ha aspetti inferiori o un peso minore. Quindi, confermando il mio voto favorevole all'emendamento numero 5, ringrazio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento numero 5, presentato dai colleghi Ibba, Caligaris e Atzeri. Il voto è favorevole perché questo emendamento è la dimostrazione acclarata del fatto che una parte della maggioranza ha sostenuto poc'anzi, con l'onorevole Sanna e con l'onorevole Dadea, l'esatto contrario. Cioè c'è una parte della maggioranza che dice: "Attenzione, la norma che avete proposto, è assolutamente superficiale, non tiene conto del problema reale e vi richiamiamo all'ordine dicendo, con estrema chiarezza, che i dipendenti delle autonomie locali devono essere inquadrati nel comparto unico regionale, adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico". Questo a proposito della prudenza che l'onorevole Dadea auspicava rivolgendosi all'opposizione e del principio richiamato dal collega Cugini, che a sua volta auspicava un terreno di fattibilità! Com'è pensabile che un emendamento della maggioranza sconfessi tutta l'impostazione del provvedimento all'esame del Consiglio relativamente al punto centrale nevralgico, sostanzialmente determinante per l'attuazione della stessa riforma?
E' evidente che le argomentazioni che abbiamo addotto su questo tema non solo sono valide, ma trovano anche un supporto emendativo da parte dei colleghi della maggioranza. Vi state quindi assumendo la grave responsabilità di bloccare alla fonte la riforma del trasferimento delle competenze e delle funzioni agli enti locali, che non avranno le risorse necessarie, che non sono soltanto finanziarie ma anche umane, per attuare questo processo di riforma.
PRESIDENTE. Faccio notare che i due emendamenti sono privi di copertura finanziaria e quindi sono viziati anche sul piano formale dell'ammissibilità. Li mettiamo in votazione insieme.
E' stata chiesta la votazione nominale dall'onorevole Artizzu.
PILI (F.I.). Non avrebbe dovuto mettere in votazione nemmeno l'articolo 11 a questo punto, Presidente!
PRESIDENTE. Non è così, perché la legge ha una copertura finanziaria, onorevole Pili.
PILI (F.I.). Non su questo tema.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Onorevole Pili, la prego di non dire cose che non hanno fondamento.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 1 e 5.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Caligaris - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Ibba - Pili - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 46
Votanti 45
Astenuti 1
Maggioranza 23
Favorevoli 9
Contrari 36
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Artigianato. Definizione
1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Artigianato. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;
b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;
d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Artigianato. Conferimenti agli enti locali
1. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 70, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani.
2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15
Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. Sono costituite nelle otto province della Sardegna le Commissioni per l'artigianato";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Fino all'istituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni.".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16
Industria. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17
Industria. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.
2. La Regione svolge le funzioni in materia di promozione dello sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese, previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana le direttive previste dallo stesso articolo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Industria. Conferimenti agli enti locali
1. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali.
2. Spettano, inoltre, alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 70, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.
4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:
a) alle concessioni o alle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.
5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Energia. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi, con caratteristiche innovative, utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991;
e) concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Energia. Conferimenti agli enti locali
1. Le province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia.
2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.
3. Sono attribuite, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
b) rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici;
c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;
d) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:
1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.
3. Ai comuni sono riservate le seguenti funzioni e compiti, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:
a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);
c) per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della Legge n. 10 del 1991.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Miniere e risorse geotermiche. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche", come definite dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.
2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e del relativo emendamento:
Art. 22
Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;
b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);
c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;
d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico mineraria;
e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria ex decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - OPPI - PINNA - CUCCA - CUGINI - BRUNO - ORRÙ - CORRIAS
Art. 22
All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma
"3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Regione articola la propria organizzazione valorizzando gli uffici, la sede e la documentazione tecnica e storica del Distretto Minerario della Sardegna, trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 234/2001. Al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria industriale in Sardegna, la Giunta Regionale procede alle necessarie intese con lo Stato.". (36).)
(E' approvato)
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 36 ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Signor Presidente, intervengo per sottolineare come molto spesso si introducano, nelle norme di riforma, dei fatti assolutamente marginali che sul piano della tecnica legislativa non soddisfano nemmeno i criteri di ammissibilità.
Infatti, con l'emendamento numero 36, "al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria" si sostiene la tesi che la Giunta regionale procede alle necessarie intese con lo Stato, senza dare alcuna certezza e concretezza al concetto di valorizzazione degli uffici, della sede e della documentazione tecnica. Io mi domando, così come il Presidente del Consiglio ha più volte rimarcato, anche su nostra sollecitazione, come si possa in una norma parlare di "valorizzazione" senza esplicitare che cosa esattamente si intende con questo termine. Vuol dire farsene carico? Se ne vuol far carico finanziariamente o in termini gestionali? E' un problema che, credo, in questo caso venga introdotto con l'obiettivo di portare a casa il sole che sorge! L'ho richiamato altre volte, anche in questo caso è assolutamente scontato il fatto che in qualche modo si tenti - e l'onorevole Sanna capisce a cosa mi sto riferendo - di appropriarsi di qualcosa mettendo il cappellino con quella cosiddetta marchetta che in questo Consiglio regionale più volte si ripresenta. Aggiungo che l'onorevole Francesco Sanna e gli altri colleghi, compresi quelli di maggioranza e di opposizione, che hanno proposto questo emendamento sanno bene che quanto in esso previsto è già automaticamente esistente. Quindi questo emendamento è assolutamente pleonastico e non ha nessun effetto perché, comunque, questo risultato viene raggiunto dalle norme vigenti.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è attribuita alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e l'adozione dei relativi procedimenti sanzionatori.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi procedimenti sanzionatori;
b) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, intervengo semplicemente per far notare che questa norma riesce a travalicare anche le competenze per le quali, a livello nazionale, vi sono precise, individuate e specifiche responsabilità. Si dice, per esempio, che ai comuni è attribuita la funzione di controllo sulle attività abusive sia di miniera che di cava. Ma chi ha scritto questa norma? Se l'ha scritta il legislatore nazionale evidentemente si è dimenticato che esiste un unico soggetto preposto al controllo degli abusi e delle verifiche in miniera, dove non può entrare il dipendente comunale, dove nessuna funzione può essere svolta da chi è legittimato a entrare in miniera per verificare l'esistenza di qualsiasi attività abusiva. E quale può essere l'attività abusiva di miniera? E' in carico a un ente locale questa competenza o forse qualche distretto della polizia mineraria se n'è storicamente occupato? Possiamo chiedere al geometra del comune, abituato a controllare le procedure amministrative, di verificare anche quello che succede in miniera?
Credo che questa sia la dimostrazione ancora più evidente che si sta trasferendo una funzione che i comuni non potranno sostenere, con uno scaricamento davvero grave di responsabilità sulle loro spalle. Certamente anche questa norma meriterebbe di essere cancellata, perché non può essere attribuito ai comuni tutto lo scibile umano, scaricando su di loro oneri e responsabilità che certamente non possono, nemmeno sul piano giuridico, sostenere.
Quindi propongo di votare contro l'articolo 23 e di cancellare questo conferimento di funzioni e compiti sulle miniere, che non può essere introdotto in una legge di competenza regionale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Anche se in maniera molto residuale, il canone interpretativo della legge che si rifà alla cosiddetta volontà del legislatore qualche volta viene usato. Quindi chi interpreterà in futuro questa norma sappia che quando si parla di controlli sulle attività abusive, sia di miniera che di cava, si parla appunto di attività abusive, e non si intendono i controlli su miniere e cave autorizzate da parte dell'unico organo che oggi ha competenza in materia, in Sardegna, che si chiama Regione Autonoma della Sardegna. Questa competenza che si sta attribuendo ai comuni serve anche per chiarire che essi hanno una competenza generale sul proprio territorio che consente di verificare, individuare e sanzionare qualsiasi attività abusiva di cava e di miniera.
L'onorevole Pili sostiene che è difficile che vi sia una miniera abusiva, probabilmente ha anche ragione, diciamo che un'attività di natura estrattiva, anche a cielo aperto, di certe materie prime è considerata miniera secondo una nomenclatura molto vecchia, risalente al 1927, e però questo può anche capitare. Oggi, che ci sono materie prime il cui valore è impazzito sul mercato di Londra, può anche darsi che in Sardegna a qualcuno venga in mente di fare qualche "raschiata" di materiale utile all'estrazione mineraria.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Fiere e commercio. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall'articolo 163 dello stesso decreto.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e del relativo emendamento:
Art. 25
Fiere e commercio. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:
a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spetta altresì alla Regione la definizione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, dei criteri generali relativi alle funzioni esercitate dai comuni in materia di commercio su aree pubbliche.
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA.
Art. 25
Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
"i) redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche." (30).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessoretecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:
Art. 26
Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;
b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.
2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), le seguenti funzioni e compiti:
a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;
b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);
c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì ai comuni il rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche.
4. I comuni sono competenti per tutte le violazioni previste in materia di: commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di pubblici esercizi e forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata. Sono inoltre conferite ai comuni tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie conferite alla Regione. A tal fine i comuni ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 3 i comuni fanno fronte attraverso la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche, approvate con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
6. E' abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).
EMENDAMENTO soppressivo parziale SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA.
Art. 26
I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 26 sono soppressi. (31)
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA
Art. 26
Dopo il comma 6 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è così sostituito:
"17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.". (32).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti. Sull'emendamento numero 31 ci adeguiamo, nel senso che non ripetiamo le previsioni della legge sul commercio recentemente approvata da questo Consiglio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda col parere del relatore.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Signor Presidente, intervengo per dire che anche su questo tema viene proposta un'articolata previsione di competenze dei comuni che sicuramente non ha un chiaro coordinamento con le funzioni della Regione: da una parte la Regione individua tutta una serie di attività e dall'altra demanda sostanzialmente ai comuni solo una partita attuativa che non prevede nessuna pianificazione della gestione sul territorio dell'attività del commercio.
Credo che sia davvero sorprendente come di fronte alla necessità di dare ai comuni competenze reali in ordine alla pianificazione sia territoriale sia economica di un intero settore si stiano invece dando competenze che, così come sottolinea anche il parere del Consiglio delle autonomie, sono già tutte in capo ai comuni! Vorrei ricordarvi che nel passaggio finale si richiama una chiarissima attenzione che gli enti locali sollecitano, dove si dice che c'è un appesantimento tecnico della disciplina complessiva, riconducendo l'articolato a un complesso di disposizioni che, purtroppo, appaiono rigide e gerarchizzate, in conflitto con il principio della sussidiarietà sempre richiamato. Praticamente state tenendo la polpa per la Regione e state dando ai comuni l'onere di gestire il passaggio che riguarda le semplici autorizzazioni. I comuni non possono essere dei passacarte, sono soggetti che hanno raggiunto la maggiore età e che non possono essere considerati, come invece vorrebbe questa Giunta regionale, come dei minorenni ai quali limitare le funzioni e in qualche modo i poteri.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 26. Onorevole Caligaris, su che cosa intende intervenire?
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, intendo intervenire sull'emendamento numero 32, ho prenotato troppo in anticipo. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 32. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento numero 32 e anticipo, per brevità e per non portar via troppo tempo ai colleghi, il voto favorevole all'emendamento numero 6. Entrambi gli emendamenti sono finalizzati a migliorare due leggi, innanzitutto la legge sul commercio, appunto con l'emendamento numero 32, e poi la legge concernente disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. Si tratta di due provvedimenti licenziati dall'Aula in questo stesso mese di maggio, che ci hanno impegnati in ritmi di lavoro sostenuti e a cui hanno contribuito, avendoli condivisi, oltre alla maggioranza anche moltissimi colleghi della opposizione.
Mi permetto, pur annunciando, ripeto, il voto favorevole su entrambi gli emendamenti, di estendere ai colleghi una considerazione. Penso che questi incidenti debbano portare tutti, me per prima, a riflettere sul delicato compito che spetta a un organo legislativo. Mi sembra, con modestia, di poter affermare che non ci possiamo permettere il lusso di lavorare con eccessiva fretta, soprattutto se non vogliamo incorrere in errori che possono avere gravi conseguenze. Abbiamo potuto notare sui giornali quale rilievo sia stato dato a questo genere di errori. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Fiere e commercio. Funzioni promozionali
1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 25 sono svolte anche da province e comuni singoli o associati negli ambiti di rispettiva competenza.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera così come definiti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29 e del relativo emendamento:
Art. 29
Turismo. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:
a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo della industria turistica;
b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;
c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;
d) promozione in Italia e all'estero dei singoli settori che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;
e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;
f) promozione del marchio Sardegna;
g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;
h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;
i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;
l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
m) riconoscimento dei STL;
n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;
o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;
p) tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio).
EMENDAMENTO sostitutivo parziale SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA -
Art. 29
All'articolo 29, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo." (33).)
PRESIDENTE. Onorevole Sanna. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Sanna o Pili?
PRESIDENTE. Onorevole Pili. Intendevo dire che l'emendamento è dell'onorevole Francesco Sanna e altri.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Non glielo deve dire che è mio!
PILI (F.I.). Presidente, intervengo perché l'articolo 29 è in contraddizione con l'approccio la Giunta regionale e credo anche i commissari che hanno approvato questa proposta di legge propongono sul tema del turismo. Tra le disposizioni che vengono richiamate c'è, alla lettera m), il riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL). Mi dispiace che sia tutto sulle spalle dell'assessore Dadea, perché sarebbe stato utile avere come interlocutore anche qualche altro Assessore, visto che siamo entrati nei temi di competenza e di pertinenza di alcuni dicasteri importanti del Governo regionale. Il mio voto è contrario su questo articolo perché è in contraddizione con quello che si legge nell'articolo successivo sul conferimento ai comuni.
Voglio dire che siete riusciti a complicare la vita al sistema turistico in modo tale che, non solo non si sa dove bisogna andare a chiedere le informazioni, che sono l'ABC, la parte elementare di qualsiasi accoglienza in un settore così importante, ma addirittura affidate ai comuni - uno slancio che vi proponete - l'esercizio dell'attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione locale. Mi dovete dire che fine fa il sistema turistico locale e quali sono le competenze che avete dato. Da una parte riconoscete queste competenze, dall'altra dite ai comuni di fare le stesse cose che sono previste sul piano istitutivo per il sistema turistico locale. Il sistema turistico locale, che nasce dall'abbinamento del pubblico col privato, voi lo state dando di nuovo al pubblico. In altre parole, su un settore così importante come quello del turismo state generando una confusione che è degna del governo che proponete alla Sardegna!
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 33 ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole, Presidente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Turismo. Conferimenti agli enti locali
1. Alle province sono attribuiti:
a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
b) le funzioni amministrative di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, ed al successivo decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991, già svolte dagli enti provinciali per il turismo. Le province provvedono a trasmettere copia delle comunicazioni alla Regione;
c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
d) la rappresentanza nelle commissioni di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera h) comma 3 all'articolo 6 della Legge n. 287 del 1991, già di competenza degli enti provinciali per il turismo;
e) le funzioni in materia di associazioni pro-loco, previste dal decreto dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio 4 novembre 1988, n. 490;
f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, informazione, accoglienza e assistenza turistica;
g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale;
h) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).
2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.
3. Sono attribuiti ai comuni:
a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;
c) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;
d) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.
4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.
5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13
(agenzie di viaggio)
1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:
a) ogni riferimento all'Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge;
b) la cauzione prevista dall'articolo 10 deve essere versata alla Tesoreria della provincia;
c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all'articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d'esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Agricoltura. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Agricoltura. Funzioni della Regione
1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:
a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 34;
b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e del relativo emendamento:
Art. 34
Agricoltura. Conferimenti alle province
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;
c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
d) autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
e) interventi per l'educazione alimentare;
f) finanziamenti per l'elettrificazione rurale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura);
g) finanziamenti per la realizzazione di strade interpoderali, rurali e vicinali ai sensi dell'articolo 17 e comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000;
h) finanziamenti per la realizzazione laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000.
EMENDAMENTO aggiuntivo SECCI - MARROCU - BIANCU - PORCU - LICHERI - BALIA.
Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"Art. 34 bis
Usi civici - sospensione di efficacia
1. In attesa di una nuova disciplina organica in materia di usi civici, da adottarsi con successiva legge regionale, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4; tali norme mantengono la loro efficacia esclusivamente per le aree utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP." (6).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna). Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiedere la sospensione dell'esame dell'articolo 34. Essendo ancora in corso un'interlocuzione ed essendo stati presentati degli emendamenti, seppure aggiuntivi, proprio per trovare una soluzione equilibrata ed efficace chiedo che questo articolo venga esaminato successivamente. Grazie.
MARROCU (D.S.). L'articolo e gli emendamenti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, ero iscritto a parlare sull'articolo 34, ma se dovesse essere accolta la richiesta del Presidente della prima Commissione ovviamente rinuncerei. Non capisco le ragioni di questa richiesta. Tra chi si sta svolgendo l'interlocuzione, l'opposizione è tutta qui!
PRESIDENTE. Tra tutti, onorevole Pili.
MARROCU (D.S.). Dei consiglieri che non sono adesso presenti stanno trattando.
PILI (F.I.). Siamo pochi qui in aula, però se c'è un'interlocuzione all'interno della maggioranza preferiamo discuterne subito. Quindi vogliamo sapere in quale sede si sta facendo la discussione. Onorevole Marrocu, lei queste cose le insegna anche nell'accademia di Villacidro! Credo che sia assolutamente importante che si sappia tra chi è in corso l'interlocuzione, perché se state discutendo tra di voi, preferiremmo ascoltare le vostre discussioni qui in aula, altrimenti accediamo alla richiesta dell'onorevole Pinna.
PRESIDENTE. C'è la richiesta di sospendere la trattazione dell'articolo 34 e del relativo emendamento.
E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Intervengo proprio sulla sospensione, perché alla luce dell'emendamento numero 2, presentato dai colleghi del Gruppo Forza Italia, è parso alla maggioranza, almeno in sede di discussione in Commissione, che la materia vada rivalutata, considerando l'ipotesi di un emendamento di sintesi, che tenga conto anche dell'emendamento numero 2, di cui è primo firmatario l'onorevole La Spisa.
Mi pare che la richiesta di sospensione formulata dal Presidente della prima Commissione faccia sintesi del dibattito che su questi due emendamenti, il 6 e il 2, si è sviluppato.
PRESIDENTE. L'articolo 34 e l'emendamento numero 6 sono sospesi.
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35
Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi ;
d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei programmi d'intervento;
b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;
c) definizione dei costi massimi degli interventi;
d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;
e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;
f) programmazione degli interventi per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, intervengo per esprimere il mio parere contrario su questo articolo, perché è assolutamente improponibile che la Regione continui a normare sulla norma già esistente. Sul tema dell'edilizia residenziale pubblica, non solo c'è una normativa consolidata che attribuisce alla Regione la determinazione delle linee di intervento, della programmazione delle risorse finanziarie e quant'altro, quindi stiamo ripetendo una materia già consolidata, ma stiamo anche introducendo un principio che va contro le aspettative degli enti locali. Mi riferisco in particolar modo al comma 1, lettera d), secondo la quale la Giunta regionale determina anche le ragioni per cui per l'assistenza abitativa devono essere individuati dei criteri particolari. Cosa voglio dire? Un sindaco può avere la riserva del 25 per cento che gli spetterà per legge per individuare, nella sua autonomia e nella sua libera valutazione, attraverso gli uffici dei servizi sociali, le situazioni di maggiore esigenza di quel territorio, di quel comune. Non può riproporsi una norma, che è stata già modificata in passato, che dava all'Assessore regionale dei lavori pubblici la facoltà di stabilire se al sindaco di quel piccolo comune poteva essere concesso l'utilizzo del 25 per cento dell'edilizia residenziale pubblica a favore di quella o quell'altra categoria. Questa è una pertinenza totale degli enti locali che non può essere posta in capo alla Giunta regionale, ma deve essere lasciata ai comuni.
La Regione, per essere chiari, se dovesse passare questa norma, deve approvare la richiesta del sindaco e dire: "Bene, c'è un'emergenza nel comune X, si può fare, perché la Giunta regionale ha deciso in tal senso". Chi decide nell'ambito dell'utilizzo del 25 per cento dell'edilizia residenziale pubblica? C'è una legge regionale, che forse non avete verificato, che attribuisce la competenza al sindaco del comune interessato. Quindi questo non è un trasferimento, ma è una riappropriazione da parte della Regione di una funzione che spetta ai comuni.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributo;
c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.
2. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;
b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;
c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;
d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;
f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). "Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti: a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale". Stiamo parlando di edilizia residenziale pubblica, senza aver individuato cosa significa e chi è il titolare della rilevanza comunale. Se in un dato comune ci sono edifici in carico allo IACP o comunque a enti regionali vari, che cosa vuol dire "di rilevanza comunale" per l'edilizia residenziale pubblica? Significa che i comuni si devono far carico della manutenzione, per esempio, di tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica di rilevanza comunale? O era meglio individuare la proprietà di quegli immobili? E come si può pretendere di individuare risorse finanziarie per 64 milioni di euro, tanto è lo stanziamento finale, senza dare rilievo al fatto che vi è una specifica responsabilità in capo ai comuni? Cioè con questa norma l'onere di un qualsiasi incidente che può sempre capitare, per esempio per la mancata manutenzione di un cornicione, l'ente locale se lo trova riversato su di sé. I comuni saranno costretti a ricorrere a tutte le possibili gabole per scaricarsi o per tentare di scaricarsi le responsabilità che la Regione con questa legge vuole loro attribuire.
Credo che tutto questo processo che voi state mettendo in piedi dimostri, e questo ne è un articolo esemplare, come si stia davvero scaricando sugli enti locali competenze che essi non possono in alcun modo sostenere. Da che mondo è mondo, a livello provinciale, gli IACP stabilivano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e lo facevano in base a risorse certe che qui mancano, perché ci sono risorse per la manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica che sono facilmente individuabili e che non sono previste nel quantum finale individuato. Per questo motivo il mio voto è contrario.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art.38
Demanio marittimo. Funzioni della Regione
1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni.
2. Spettano inoltre alla Regione:
a) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
b) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39, a cui sono stati presentati 4 emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39 e dei relativi emendamenti:
Art. 39
Demanio marittimo. Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:
a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.
EMENDAMENTO aggiuntivo LA SPISA - LOMBARDO - CONTU - SANJUST
Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:
"Art. 39 bis
1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono soppressi.". (2)
Emendamento all'emendamento numero 37, sostitutivo parziale Orrù
Art. 39
Nell'emendamento 37 le parole da "dismesse..." a "...Amministrazione regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "relativamente al passaggio dei beni agli enti locali". (40)
EMENDAMENTO aggiuntivo ORRU' - SANNA Francesco - CUCCA - CUGINI - PINNA - BRUNO - CORRIAS
Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Demanio - Beni minerari
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 si intende prorogato fino alla completa dismissione dei beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse, fatte salve le iniziative di valorizzazione, anche mediante concessione o vendita, direttamente assunte dall'Amministrazione regionale.".(37)
Emendamento aggiuntivo Sanjust - Lombardo - Sanciu - Pili - Licandro
Dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"c bis). Rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, anche in assenza di Piano di utilizzazione dei litorali, di cui alla lettera a), esclusivamente per le opere oggettivamente precarie e temporanee che non alterano permanentemente lo stato naturale dei luoghi." (39).)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è sospeso essendo collegato all'articolo 34, che è a sua volta sospeso.
E' iscritto a parlare il consigliere Sanjust per illustrare l'emendamento numero 39. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.) Io vorrei che l'Aula capisse bene ciò che è scritto nell'articolo 39, perché se dovessimo votarlo così com'è non faremmo che un falso decentramento ai comuni. Di questo ne sono assolutamente convinto e vorrei che fosse ben chiaro, qualora dovesse essere accolto l'emendamento che io, insieme ad altri colleghi, ho presentato, che si tratta di gestire al meglio ciò che già esiste. Infatti, nell'articolo 4, lettera e) della cosiddetta legge salvacoste, che i colleghi della maggioranza ovviamente conoscono molto meglio di me, sono già previste come nuove strutture solo ed esclusivamente quelle opere che oggettivamente sono precarie e temporanee. Non riesco a capire il motivo per cui da parte di alcuni colleghi ci sia timore di nuovi insediamenti invasivi per un prossimo futuro.
Per essere ancora più espliciti, i chioschi bar che sono presenti nei litorali e che tanto fanno paura a qualcuno sono iscritti nel catasto. Ciò vuol dire che nel momento in cui vengono accatastati non possono essere considerati facilmente amovibili, quindi tutte le strutture che si trovano in area scoperta e che non sono di facile rimozione non rientrano nella tipologia indicata nell'emendamento numero 39, che serve solo ed esclusivamente a facilitare il lavoro di centinaia e centinaia di concessionari demaniali, che ogni anno, purtroppo, almeno sino ad oggi, vengono vessati dalla burocrazia regionale.
Pertanto invito i colleghi a un'ulteriore riflessione, che in Commissione non si è fatta forse perché questo era l'ultimo emendamento del quale si doveva discutere e l'ora era ormai tarda. Quando si deve legiferare si deve cercare di farlo al meglio, altrimenti vi invito a ritirare l'articolo 39, perché non serve assolutamente a niente ed è l'ennesima presa in giro nei confronti dei comuni.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 39, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Deve esprimere il parere su tutti gli emendamenti all'articolo 39.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Ho detto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 39, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. C'è poi l'emendamento numero 40, che è sostitutivo parziale del 37.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Scusi Presidente, ma avevo un ordine un po' diverso, il 40 non me lo ritrovo sinceramente.
PRESIDENTE. Ce l'ha fuori fascicolo, perché è stato presentato successivamente ed è un emendamento all'emendamento.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 40 il parere è favorevole, così pure sul 37. Ovviamente, Presidente, il 37 e il 40 sono alternativi, nel senso che o si votano per parti o…
PRESIDENTE. Onorevole Sanna, forse non ha avuto il tempo di verificare che l'emendamento numero 40, a firma Orrù, Sanna e più, è presentato a una parte dell'emendamento numero 37, a firma Orrù.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessoretecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore, aggiungo che l'emendamento numero 40 modifica il 37, e quindi i due emendamenti si reggono a vicenda.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.) Presidente, intervengo semplicemente per auspicare la sospensione di questo articolo, perché mi pare che ci sia poca chiarezza tra i colleghi su un tema delicato che è stato già recepito nella legge numero 8. Qui si sta cioè introducendo un ulteriore vincolo negativo alla gestione non solo economica, ma anche sociale delle aree demaniali. Mi riferisco a una casistica che ha portato la maggioranza stessa a introdurre la modifica della legge numero 8 per quanto riguarda, per esempio, le strutture che non erano permanenti per l'utilizzo da parte dei portatori di handicap delle aree demaniali.
Credo che sia assolutamente improponibile l'atteggiamento di chiusura del relatore di maggioranza e chiedo a lei, Presidente, considerata la delicatezza dell'argomento e anche una certa contraddizione legislativa tra la legge numero 8 e questo eventuale provvedimento, di sospendere l'articolo 39 per un coordinamento e una verifica puntuale su questo punto. Mi riservo ovviamente di intervenire dopo per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.) Chiedo scusa, avevo chiesto prima di poter spiegare l'intento dell'emendamento numero 40, e quindi della correzione che veniva apportata all'emendamento numero 37. Mi pare che sia stato poi chiarito che l'emendamento numero 40 tende a sottolineare e a riservare il dispositivo dell'emendamento 37 esclusivamente al passaggio dei beni immobili agli enti locali, non della generalità dei beni ex minerari, chiamiamoli così.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Intendevo intervenire per lo stesso motivo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.
PIRISI (D.S.) Presidente, chiedo che l'articolo 39 sia sospeso al fine di approfondire meglio gli emendamenti che sono stati proposti e di coordinare il testo con la legge numero 8. Grazie.
PRESIDENTE. Quindi lei è del parere dell'onorevole Pili. Se non ci sono opposizioni la richiesta è accolta, per cui l'articolo 39 e i relativi emendamenti sono sospesi, per consentire questa verifica e il coordinamento eventuale con la legge numero 8.
Come d'intesa gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 sono sospesi, perché attengono tutti alla materia ambientale, che, come abbiamo detto, ha bisogno di un maggiore approfondimento e di un coordinamento col Codice dell'ambiente. Ne riprenderemo l'esame martedì, dando così il tempo alla Commissione per un approfondimento ulteriore.
Passiamo all'esame dell'articolo 55.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 55:
Art. 55
Risorse idriche e difesa suolo. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;
b) predisposizione del piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;
c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;
d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell'approvazione della legge di riordino della materia;
f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;
g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.) Presidente, intervengo sull'articolo 55 perché sembra di essere tornati alla situazione ante 1994, prima cioè della legge Galli e di tutta una serie di battaglie che il centrosinistra ha legittimamente condotto dal 1999 al 2004, ovviamente dimenticandosi del quinquennio in cui aveva la possibilità di porre in essere tutta una serie di azioni legislative volte a recepire le tematiche della legge Galli.
In questo articolo si ripropone come funzione della Regione: "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria". Ma non si era deciso di affidare a soggetti terzi, individuati anche in proposte di legge giacenti nella quarta Commissione, tutta la partita relativa alle opere idrauliche di seconda categoria? C'è una netta contraddizione con quanto avete previsto per l'affidamento a soggetti terzi (l'Autorità d'ambito per quanto riguarda le risorse idrico-potabili) della gestione dell'intero settore idrico e irriguo.
Questa è una norma che non solo non conferisce nuove funzioni e nuovi poteri, ma che si contrappone alle leggi dello Stato, che voi pure avete contribuito a recepire in quest'Aula, e riassegna alla Regione un potere su un settore così rilevante come quello delle risorse idriche e della difesa del suolo, che sono ormai, per accertata e conclamata verifica legislativa, di competenza di soggetti che non appartengono al sistema regionale. Quindi credo che si tratti davvero di un ripensamento da parte del centrosinistra di tutte le funzioni nel settore idrico e irriguo e che in questa direzione sia necessario, anche in questo caso, esprimere un parere contrario a questo salto nel passato e salto nel buio per quanto riguarda la gestione idrica.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 56.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 56:
Art.56
Risorse idriche e difesa suolo.
Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;
c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:
1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei Consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;
2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale ad esclusione di quelli di cui al comma 3.
2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2002).
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:
a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;
b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.) Presidente, anche in questo caso dichiaro il voto contrario, perché se valutassimo tutto quello che è scritto essere di competenza degli enti locali, delle province e della stessa Regione ci renderemmo conto che c'è una ripartizione assolutamente improponibile per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate da una parte superiori ai 10 litri al secondo, dall'altra inferiori. Si vuole cioè far capire, in questo caso, che la Regione della utilizzazione delle acque per portate superiori ai 10 litri al secondo se ne occupa, per portate inferiori non se ne occupa più! Il sistema carsico dell'emungimento e della adduzione delle acque non può essere legato a questo tipo di apporto. O lo si conosce il sistema carsico, ossia il sistema delle risorse idriche sotterranee, anche per quanto riguarda l'emungimento e l'utilizzo di queste risorse, oppure ci si astiene dal proporre certe cose. Se la portata è superiore ai 10 litri al secondo, occorre individuare un soggetto unico che si occupi del sistema idrico complessivo, non possono occuparsene la provincia o la Regione. In questo caso non può essere fatta una ripartizione assolutamente casuale (studiata in qualche bugigattolo della Regione da qualche funzionario o, spero di no, da qualcuno che si avvale di marchingegni per calcolare i decilitri al secondo), e soprattutto non si può attribuire - comma 3 - agli enti locali un potere assolutamente improponibile. Ai comuni viene attribuita la funzione di progettazione, realizzazione e soprattutto gestione e manutenzione in materia di interventi di difesa del suolo. State cioè scaricando sui comuni uno dei compiti più onerosi e rischiosi, che metterà tanti sindaci a repentaglio, perché la magistratura ordinaria prenderà di mira gli enti locali piuttosto che la responsabilità oggettiva di un ente sopraordinato. Quindi anche sull'articolo 56 il mio voto è contrario.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 57.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 57:
Art. 57
Opere pubbliche. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 58.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 58:
Art. 58
Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali
1. Sono conferite agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 449 del 1997.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, passiamo alla votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, dichiaro il voto contrario sull'articolo 58 perché rappresenta un ulteriore aggravio per gli enti locali. Se si andasse a vedere con maggiore attenzione quello che si sta votando, prima di votarlo così, con un'accelerazione che forse sta nella logica della maggioranza, ma sicuramente non in quella dei comuni (invito a verificare cosa si intende per interventi sulla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), ci si renderebbe conto che in questo caso si tratta di opere che sono state realizzate e non concluse. Quindi si sta dando incarico ai comuni di completare opere e interventi il cui onere finanziario era già in carico alla Regione e che andavano completati con i fondi CIPE. Quindi, nel momento in cui si stabilisce di restituire questo patrimonio ai comuni, non completando il trasferimento con le risorse che per norma lo Stato ha attribuito al CIPE, si sta dando ai comuni un ulteriore onere che sicuramente avrà un effetto boomerang sulle risorse finanziarie degli enti locali.
Quindi, il mio parere anche in questo caso è assolutamente contrario, perché state scrivendo una norma senza conoscere la situazione nel dettaglio, senza sapere quali sono gli interventi di rilevanza locale che vengono scaricati sugli enti locali, senza conoscere lo stato dell'arte, senza sapere quali interventi sono ancora necessari per questa soppressione dell'intervento nel Mezzogiorno.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 58. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 59.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 59:
Art. 59
Viabilità. Funzioni della Regione
1. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;
b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, passiamo alla votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). All'articolo 59 è scritto che la Regione ha in capo la pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale. Nell'articolo successivo è scritto che la provincia si fa carico della progettazione, realizzazione e manutenzione della rete stradale regionale. Cioè si sta dicendo, in questi due articoli, che le province e la Regione hanno la stessa funzione! Mi domando come si possa arrivare a una mostruosità legislativa di questa portata! Avete scritto che la Regione pianifica, programma e coordina l'intervento delle strade regionali e poi, nell'articolo successivo, scrivete che la progettazione, realizzazione e manutenzione della rete stradale regionale è delle province. Capite benissimo che la viabilità regionale non può essere suddivisa in otto parti e che occorre, invece, un coordinamento unitario degli interventi sia di manutenzione che di pianificazione e progettazione. Questa è la dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che anche su questo tema regna la confusione.
Presidente, fra un po' cronometro anche i tempi.
PRESIDENTE. Onorevole Pili, io faccio tutto tranne che occuparmi del tempo!
PILI (F.I.). Il fatto che lei abbia messo la mani avanti non vorrei che mi portasse a pensare male. Non voglio pensare male.
Credo che siamo di fronte a un articolato assolutamente contraddittorio, non in linea con le esigenze di una corretta gestione e con le norme in cui si fa riferimento alla viabilità di competenza dell'ANAS, che dovrebbe essere tutta integralmente trasferita alla Regione. Se questo è il principio col quale ci accingiamo ad accogliere il trasferimento di questi beni, è davvero difficile pensare che in Sardegna ci potrà mai essere una viabilità corretta, pianificata, rispondente alle esigenze di coordinamento e di coerenza con i programmi già approvati dalla Regione per quanto riguarda la pianificazione della viabilità di interesse primario regionale.
Quindi, in questo caso, mi riprometto di sottoporre all'attenzione di quest'Aula tutte le argomentazioni a sostegno del fatto che questo è un altro di quegli articoli che arrecheranno un danno enorme al governo delle infrastrutture in Sardegna.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 59. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 60.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 60:
Art. 60
Viabilità. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. E' altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite alle province le funzioni e i compiti in materia di:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, ai fini di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sanjust. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.). Proseguendo nel ragionamento che ha appena fatto il collega Pili, vorrei far presente all'Aula che esistono i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 e del 16 novembre 2000, concernenti l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni e agli enti locali, a firma Bassanini. In particolare il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 prevede, agli articoli 3, 4 e 5, il trasferimento del personale, il trasferimento dei beni mobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale e il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale. A questo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno fatto riferimento tutte le Regioni, e dico tutte, tranne la Sardegna, che, effettivamente, in questo campo è arrivata ultima, non certamente per colpa solo ed esclusivamente dell'attuale maggioranza, che comunque governa la Regione da due anni, bisogna ricordarlo. Le altre Regioni hanno quanto meno tenuto conto di questo decreto e hanno attuato, devo dire con un certo successo, ciò che purtroppo, come diceva il collega Pili, noi non riusciremo ad attuare, perché non abbiamo tenuto conto di ciò che i decreti Bassanini affermano. Sarà praticamente impossibile per la Regione riuscire a far sì che il conferimento agli enti locali, così come previsto all'articolo 60, possa produrre effetti positivi. Come potrebbe, infatti, non essere così, visto che non sono state stimate, e quindi non possono essere trasferite alle province, tutte quelle risorse non solo finanziarie, ma soprattutto umane, di cui le province necessitano?
Questo è un altro esempio che dovrebbe convincervi a ritirare, oltre all'articolo 59, anche l'articolo 60 per ripresentarlo con maggiore dovizia di particolari.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 61.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 61:
Art. 61
Competenze in materia di trasporto pubblico locale
1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 62.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 62:
Art. 62
Trasporti. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) rifornimento idrico delle isole;
b) estimo navale;
c) disciplina della navigazione interna;
d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
g) pianificazione, programmazione degli aeroporti di interesse regionale.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 63.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 63:
Art. 63
Trasporti. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. Sono altresì attribuite alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 62.
2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 le funzioni relative a:
a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle Autorità portuali di diretta competenza della Regione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 64.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 64:
Art. 64
Protezione civile. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
c) programmazione indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;
d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;
e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 65.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 65:
Art. 65
Protezione civile. Conferimenti agli enti locali
1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;
c) le attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
5. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 66.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 66:
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del titolo IV capo I del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.
3. All'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 67.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 67:
Art. 67
Istruzione. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione dell'offerta formativa;
b) programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;
d) determinazione del calendario scolastico;
e) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 68.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 68:
Art. 68
Istruzione. Conferimenti agli enti locali
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, le seguenti funzioni e compiti, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;
e) interventi a favore degli Istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31;
2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:
a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:
a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con i comuni singoli o associati;
b) l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;
c) l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con queste ultime;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
6. Spettano inoltre ai comuni:
a) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
b) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:
a) programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 69.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 69:
Art. 69
Formazione professionale. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione:
a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;
b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;
c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;
d) interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
e) accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 70.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 70:
Art. 70
Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:
a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale escluse quelle attribuite alla Regione;
b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 71.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 71:
Art. 71
Beni culturali. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:
a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) musei di ente locale e di interesse locale;
c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 72.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 72:
Art. 72
Beni culturali. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono, attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
b) programmazione e erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;
d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;
e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.
2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.
3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 73.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 73:
Art. 73
Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, l'attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 74, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 74 e del relativo emendamento:
Art. 74
Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti:
a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale18 novembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche in forma associata ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
e) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LA SPISA - IBBA - CALIGARIS - LAI - BALIA - ARTIZZU - LIORI - MORO - DIANA - SANNA Matteo - CAPPAI - PISU - AMADU - RANDAZZO - CUCCU Franco Ignazio - SANJUST - OPPI - RASSU - CERINA - BRUNO - LANZI - FADDA
Art. 74
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 74 è soppressa. (9).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere relatore Francesco Sanna.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, la Commissione non ha completato l'esame di questi emendamenti e quindi non sono in grado di esprimere un parere formato sull'opinione dei miei colleghi. Chiederei di sospendere l'esame del provvedimento dall'articolo 74 in poi, con la ripresa degli articoli aventi per oggetto la tematica ambientale, a cui lei ha fatto riferimento, e degli altri articoli che sono sospesi.
PRESIDENTE. Va bene colleghi, concludiamo i nostri lavori fermandoci all'articolo 74.
Il Consiglio è convocato per le ore 10 di mercoledì della prossima settimana, per il completamento dell'esame del testo unificato 43-85/A e per l'esame della mozione numero 72. La prima Commissione è convocata per martedì alle ore 16 e 30, per il completamento dell'esame degli emendamenti ai provvedimenti di legge in discussione.
La seduta è tolta alle ore 21 e 09.
Allegati seduta
CXCVII SEDUTA
(POMERIDIANA)
MERCOLEDI' 24 MAGGIO 2006
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 15 e 39.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Signor Presidente, noi vorremmo chiedere, prima del passaggio agli articoli, la riunione, anche informale, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, perché quando abbiamo assunto l'impegno di esaminare il disegno di legge numero 85/A nella giornata odierna non eravamo a conoscenza di una situazione nuova che si è presentata per quanto riguarda l'ambiente, per cui riteniamo che prima di presentare degli emendamenti ci sia bisogno di una interlocuzione con l'opposizione, con la quale avevamo assunto degli impegni.
Chiediamo quindi, se è possibile, la riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo per decidere insieme come proseguire.
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 15 e 40, viene ripresa alle ore 17 e 11.)
CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 maggio 2006 (191), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Capelli, Giuseppe Cuccu, Gavino Manca, Salvatore Mattana e Salvatore Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 24 maggio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del testo unificato 43-85/A. Dobbiamo procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Vorrei chiedere la votazione nominale e dichiarare sinteticamente il voto favorevole al passaggio all'esame degli articoli, in considerazione del fatto che questo è un testo che unifica diversi progetti di legge presentati sia dall'attuale Giunta regionale sia da alcuni Gruppi consiliari, tra cui un Gruppo di opposizione che ha fatto la sua proposta sulla base della decisione di fondo di proseguire sulla strada del trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali; decisione appartenente complessivamente alle forze politiche di maggioranza e di opposizione dell'attuale e della precedente legislatura.
Il voto favorevole al passaggio degli articoli significa, quindi, che la strada del trasferimento delle funzioni agli enti locali va portata avanti coraggiosamente, con riserve e valutazioni, alcune delle quali sono concretizzate negli emendamenti che sono stati presentati ai diversi articoli e che determineranno la discussione sulle diverse porzioni di funzioni amministrative trasferite agli enti locali, di modo che il voto finale sia determinato dall'andamento della discussione, tenendo anche conto del fatto che concordemente si è fissato di concludere l'esame di questo testo nella giornata odierna. Sul merito delle questioni faremo le nostre valutazioni articolo per articolo e poi nella dichiarazione di voto finale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, come anticipava il collega La Spisa, voteremo in modo favorevole al passaggio all'esame degli articoli, con alcune precisazioni. Il testo di legge in discussione - e di questo desidero dare atto al Presidente della Commissione, ma anche al relatore e ad alcuni colleghi che hanno preso la parola nella discussione generale che si è svolta la scorsa settimana - è frutto dell'unificazione di due progetti di legge, uno dei quali, quello presentato dal nostro Gruppo, trova spazio, ampio riconoscimento e accoglimento in alcune parti anche essenziali di questo testo unificato.
Il voto favorevole al passaggio agli articoli non significa e non può significare una totale apertura di credito nei confronti della maggioranza, per vari motivi. Intanto, alcune parti del testo di legge, quelle relative all'ambiente, sono ancora da disegnare, inoltre ci sono molti articoli importanti per le ripercussioni che avranno sugli enti locali. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo per il quale questo nostro voto non rappresenta un'adesione completa e un'apertura di credito nei confronti della maggioranza, che nemmeno sarebbe il caso di dare, è rappresentato dalla necessità di entrare nel merito degli articoli. Da parte nostra c'è una disponibilità che credo sia evidente, però, c'è anche l'esigenza di approfondire il contenuto degli articoli. E debbono trovare riscontro anche gli emendamenti che abbiamo presentato, che, secondo noi, contengono elementi che non possono non essere recepiti, se veramente da parte della maggioranza c'è la disponibilità ad arrivare a un testo unitario su argomenti così importanti. Vedremo, articolo per articolo, il merito, ma soprattutto la possibilità di migliorare questo testo che in alcune parti fondamentali va senza dubbio modificato.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Pirisi, Giorico e Amadu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Mario - Floris Vincenzo - Frau - Gallus - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - La Spisa - Lai - Lanzi - Licheri - Liori - Lombardo - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Milia - Moro - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo - Rassu - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uggias - Uras - Vargiu.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 69
Votanti 68
Astenuti 1
Maggioranza 35
Favorevoli 68
(Il Consiglio approva).
Sono stati presentati numerosi emendamenti, la gran parte dei quali è riferita agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44, cioè gli articoli relativi al trasferimento di competenze in materia ambientale. Gli emendamenti si sono resi necessari perché, dopo che questo testo è stato discusso in Commissione, è stato approvato il Codice dell'ambiente, il cosiddetto Codice Matteoli, ossia il decreto legislativo numero 152, del 3 aprile 2006, che ha modificato in profondità la normativa nazionale, per cui rischiamo di approvare una legge non adeguata al quadro di riferimento legislativo nazionale. Per questo motivo la Giunta ha presentato numerosi emendamenti che modificano il testo in discussione.
La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso di procedere a una puntuale verifica degli emendamenti agli articoli in materia ambientale, eventualmente rinviandone l'esame alla prossima settimana, qualora ci sia bisogno, durante il corso della discussione odierna, di un approfondimento di questa materia. Si procederà nel corso dell'intera serata all'approvazione del resto della legge, eventualmente senza gli articoli di sui si è detto. Per rendere più agevole e spedito il lavoro dell'Aula propongo di sospendere la seduta per trenta minuti per dare modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati. Quindi i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 17 e 50. La terza Commissione è ovviamente riunita.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 22, viene ripresa alle ore 18 e 43.)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Oggetto della legge
1. Con la presente legge la Regione sarda disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):
a) sviluppo economico e attività produttive;
b) territorio, ambiente e infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità.
3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.
4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:
a) sussidiarietà;
b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.
4. In nessun caso le norme della presente legge potranno essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
Ricordo ai colleghi che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha deciso di dimezzare il tempo degli interventi, quindi per ciascun articolo sono concessi cinque minuti. Prego, onorevole Rassu.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, basteranno pochi minuti per esprimere il mio parere su una legge così importante, che malgrado tutto presenta, a mio avviso, qualche lacuna. Comunque sia, dopo otto anni si recepisce, seppure con le modifiche apportate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la cosiddetta legge Bassanini, quindi se c'è stato ritardo ritengo che questo ritardo sia senz'altro servito per migliorare questo provvedimento.
E' certo che non si può che condividere il principio del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e questo provvedimento era attesissimo, ma l'aspetto principale ritengo sia l'orizzontalità delle competenze che si intravede in questo testo di legge, in linea con una visione non più verticale bensì d'insieme, dando, come giustamente dispone la riforma del Titolo V della Costituzione, pari dignità agli organi dello Stato, che sono, oltre al Governo, le Regioni, le province e i comuni, cioè gli enti territoriali che con questa legge vedono riconosciuta una loro prerogativa principale.
Qual è la discrasia? Attualmente è in vigore una legge elettorale presidenzialista, cioè improntata a un principio verticistico, per cui, una volta approvata la legge in discussione, si creerà un conflitto tra le posizioni del Governo nazionale, del Governo regionale e delle amministrazioni locali, di qualsiasi colore essi siano. Questo nuovo testo di legge dà comunque pari dignità alla Regione e ai comuni, ed è chiaro che occorrerà al più presto mettere mano alla legge elettorale, anche perché queste norme cambiano radicalmente le funzioni in capo ai comuni, sia quelle politiche sia quelle amministrative. Quindi con il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, compresi quelli più piccoli, anche i cittadini vengono coinvolti nel governo della cosa pubblica e diventano parte attiva dell'amministrazione del loro territorio.
Come ho detto, si nota questa discrasia, pur apprezzando il fatto che questa legge prevede il decentramento di funzioni anche verso i piccoli comuni. Non si può non notare, comunque, la scarsità delle risorse finanziarie laddove è invece necessario fornire i comuni di risorse che consentano loro di esercitare le nuove funzioni, altrettanto dicasi per le province. Questo è un problema che bisogna assolutamente affrontare nel più breve tempo possibile, e se è vero com'è vero che la Regione ha il compito, come è previsto in un articolo, di coordinare i piccoli comuni, senza sostituirsi a loro nell'amministrazione della cosa pubblica, è pur vero che i piccoli e grandi comuni, così come le province, devono poter disporre dei fondi necessari per affrontare questa importantissima fase del decentramento amministrativo. Quindi massima attenzione a questi due aspetti.
Con questa legge si inizia una fase concreta del federalismo fiscale e si inizia anche, secondo me, il cosiddetto discorso nazionalitario-regionale. Io mi atterrò a quanto i Gruppi di opposizione vorranno fare; come minimo ci sarà da parte nostra un'astensione al momento della votazione finale di questa legge, ma di volta in volta, laddove sarà possibile, su qualche articolo potremo votare a favore. Ripeto, diciamo sì al principio della legge che mette tutti gli organi sullo stesso piano, sburocratizza, dà dignità ai comuni e decentra i poteri dello Stato, ma con i distinguo a cui ho appena accennato. Grazie.
PRESIDENTE. E'iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). L'articolo 2, lettera b), pone un principio assolutamente condivisibile, che è quello della idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni. Cioè la condizione fondamentale che il legislatore sta individuando è quella di far coincidere la funzione e il compito con l'attuabilità del principio. Non lo affermo io, non voglio assumermi quest'onere, pur condividendo l'affermazione, ma lo dice l'organismo che voi avete avviato nei mesi scorsi, e mi riferisco al Consiglio delle autonomie locali.
Il Consiglio delle autonomie locali non solo dice che questo principio non è stato rispettato, ma dice anche, con estrema chiarezza, che non trova nessun riscontro tecnico-amministrativo l'obiettivo che voi volete porre alla base della legge e che non è dimostrato l'onere effettivo che graverà sugli enti locali, per cui il parere positivo che il Consiglio delle autonomie mette alla base di un eventuale pronunciamento è vincolato alla dimostrazione tecnica della congruità delle somme stanziate. Cioè i comuni della Sardegna vi dicono che state facendo una legge senza considerarne l'elemento cardine, che è quello delle risorse finanziarie necessarie per dare una risposta compiuta al trasferimento di funzioni. Ciò che prevedete all'articolo 2 non trova nessuna corrispondenza nell'articolo 78, cioè nella norma finanziaria, che fa riferimento alle risorse già destinate nei capitoli di bilancio. In altre parole, non ci sono risorse aggiuntive e questo determina davvero l'incapacità dell'ente locale di attuare quanto disposto da questo articolo.
E' evidente che il tema del trasferimento delle risorse agli enti locali, così come quello del trasferimento dallo Stato alle Regioni e dalle Regioni alle province, necessita di una previsione puntuale e non del riferimento alla generalità delle funzioni, così come avete scritto nell'articolo 2. E' quindi evidente che questo testo di legge, che nella concreta attuazione del principio federalista della sussidiarietà è corretto, rischia tuttavia di diventare un cappio al collo dei comuni.
Vedremo, punto per punto, quali parti possono essere davvero degeranti per la gestione degli enti locali, determinando un blocco amministrativo fondamentale, Si sta infatti dicendo, in questa legge, che ai comuni vengono dati in carico il controllo idrogeologico e la manutenzione dei corsi d'acqua, cioè partite di una rilevanza talmente imponente che non possono certamente incontrare il favore dei comuni. Siamo di fronte a una previsione di principi che, come vedremo lungo l'esame della legge, non trova alcun riscontro oggettivo della sua possibile attuazione. Quindi credo che anche gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2 non potranno trovare accoglimento, perché, come più volte è stato osservato in Commissione, non vi è corrispondenza tra le funzioni trasferite e le risorse stanziate per esercitarle.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.
2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della
relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture,
adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza agli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Funzioni delle province
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.
3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
i) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
l) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.
4. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Esercizio associato delle funzioni
1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.
2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.
3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabiliti modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.
4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Potere regolamentare degli enti locali
1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.
2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Cooperazione Regione-enti locali
1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2 La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:
Art. 9
Potere sostitutivo regionale
1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA
Art. 9
All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali." (29).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Sull'articolo 9 esprimo un voto contrario, perché credo che la previsione in esso contenuta non sia assolutamente plausibile in un regime paritario tra comuni, province e Regione. Mi pare che sia una dimostrazione evidente di come si voglia entrare in camponon da arbitri ma da giocatori, ed anche la dimostrazione della reiterazione di un principio che si sta consolidando in questi ultimi due anni, secondo il quale la Giunta regionale e il Presidente della Regione possono entrare nel merito delle scelte o dei ritardi da parte delle amministrazioni comunali, che molto spesso hanno oneri, come in questo caso, che la Regione ha scaricato su di loro e a cui non possono adempiere perché la Regione stessa non ha nel contempo attribuito le risorse necessarie. Quindi, di fatto, da una parte la Regione dà le competenze e dall'altra le toglie, perché i comuni non sono in grado di esercitarle, proprio perché non hanno ricevuto tutti gli strumenti necessari.
La mia contrarietà sull'articolo 9 è quindi totale e mi pare davvero indispensabile proporre un soggetto terzo, tra due soggetti istituzionalmente riconosciuti di pari grado, che possa dirimere la questione e intervenire nella eventuale attuazione di quegli obblighi legislativi. Se dovesse prevalere la logica contenuta in questo articolo vuol dire che la Regione sarda si sta candidando a rimettere la mano dentro la gestione degli enti locali, dimenticando quel principio ormai consolidato sancito dal Titolo V, che mette Regione, Stato, province e comuni sullo stesso grado istituzionale.
Questa norma contraddice, sostanzialmente, un principio che è invece importante e nega che ai comuni sia riconosciuta l'autorevolezza e l'autorità istituzionale che loro compete, per cui il mio voto sull'articolo 9 è contrario.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Credo che tutti noi siamo d'accordo sul principio che le istituzioni sono per i cittadini e che dietro una funzione amministrativa c'è un bisogno, un interesse legittimo, a volte un diritto di un cittadino che va soddisfatto. Capita che non solo i comuni, ma a volte anche altre istituzioni non lo soddisfino per mille motivi, alcuni di natura strutturale, come ritardi e mancanza di personale, altri derivanti da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione. Questi comportamenti oggi sono sanzionati: un cittadino si rivolge al tribunale amministrativo, paga un avvocato, possibilmente bravo, che fa dichiarare il silenzio della pubblica amministrazione e la condanna, e se questa non ottempera si nomina un commissario.
Noi abbiamo individuato un altro sistema, che è gratuito per i cittadini: in caso di inadempimento in ordine alle funzioni conferite provvede la Regione. Come provvede? Con le massime garanzie, perché prima la Regione chiede al comune di ottemperare, poi, passati sessanta giorni da questa sorta di diffida, procede con atti politici al massimo livello, cioè con una delibera di Giunta e con un decreto del Presidente della Regione. Quindi stiamo parlando di un comportamento amministrativo che è esattamente quello richiesto dalla Corte costituzionale, che dice: "Prima di imporre a un comune, anche di fronte a inadempimento, un contegno amministrativo e sostituirti ad esso nelle sue funzioni, tu, cara Regione, devi usare del tuo potere a livello dell'organo politico". E quindi questa tutela noi l'abbiamo nell'articolo prevista e nell'emendamento imposta a tutti i procedimenti di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, per tutte le leggi regionali di settore.
Guardate, è un meccanismo che già si conosce, fatte le debite proporzioni, e che viene messo in atto quando il cittadino a cui non si rilascia la concessione edilizia chiede la nomina di un commissario ad acta, solo che noi lo facciamo col massimo delle garanzie istituzionali.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Disposizioni in materia di risorse
1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.
2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.
3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2, la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti conferiti.
4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 78, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma 2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa di cui al comma 2.
5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario anche sull'articolo 10. Questa è una norma assolutamente pleonastica che non trova riscontro nell'articolo 78, cioè nella norma finanziaria, perché si prevede un ammontare di risorse corrispondente alla media di quelle utilizzate dalla Regione negli ultimi tre anni per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti conferiti. Non essendoci stata a monte, così come prevede la stessa norma nazionale, una previsione puntuale del costo delle funzioni e dei compiti, è evidente che lo stanziamento di risorse previsto all'articolo 78 è assolutamente insufficiente. Si sta assumendo l'onere di trasferire ai comuni tutta una serie di competenze onerosissime, cito per tutte la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, mentre alle province viene trasferita la manutenzione delle strade ex ANAS senza prevedere nel contempo alcuna attribuzione di risorse finanziarie. Come voi sapete nelle ultime due finanziarie non sono state previste risorse per la manutenzione delle strade provinciali già in carico alle province e, per giunta, oggi viene attribuita a quelle stesse province la manutenzione di nuove arterie stradali per centinaia e centinaia di chilometri, con oneri che questi enti non potranno in alcun modo sostenere.
E la previsione di spesa che voi proponete di effettivo trasferimento delle risorse per rendere la legge assolutamente inattuabile. Al comma 1 dell'articolo 10 è scritto che gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Se non sono state previste delle risorse, è evidente che queste funzioni non potranno mai entrare in capo agli enti locali! Purtroppo, ci troviamo di fronte a una legge che non trasferisce le funzioni così come sarebbe giusto e non trasferisce nemmeno le risorse che sono assolutamente indispensabili per attuare questa procedura.
Io capisco, colleghi, che ci si debba affrettare, per un accordo politico, a licenziare questa legge, dal momento che la campagna elettorale incombe, ma vorrei ricordarvi che il peso di questa legge sarà durissimo per gli enti locali della Sardegna e non ci si può assumere questa la responsabilità senza nemmeno riflettere su ciò che sta succedendo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna per illustrare l'emendamento numero 29. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Intervengo brevemente per rassicurare l'onorevole Pili e tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, sul fatto che non stiamo facendo qualcosa che affannerà i comuni. La previsione contenuta nell'articolo 10 riguarda l'attribuzione ai comuni, per svolgere nuove funzioni, della media delle risorse che la Regione ha impiegato negli ultimi tre anni per svolgere le medesime funzioni. Ebbene, la Giunta ha fatto un'esatta ricognizione di queste risorse: la media degli ultimi tre anni è pari a 64 milioni e 977 mila euro e per il primo anno la norma finanziaria, che vedremo alla fine dell'esame di questo testo unificato, prevede oltre 94 milioni di euro. Quindi la previsione finanziaria non solo copre, perché è al netto degli oneri del personale, ma supera di quasi il 50 per cento la media registrata negli ultimi tre anni delle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite.
E' vero che la legge avrà un periodo di sperimentazione, specie nelle prime tre annualità, ma con la previsione complessiva di circa 260 milioni di euro, riteniamo di aver individuato una copertura più che sufficiente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessoretecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, forse l'onorevole Pili stamattina non ha assistito alla discussione generale, perché la questione delle risorse, così come quella del personale, è stata affrontata diffusamente dall'Aula ed è stata individuata come uno dei nodi cruciali che occorre risolvere affinché questa legge possa essere positivamente attuata.
A ciò che ha detto il relatore Francesco Sanna aggiungerei soltanto due considerazioni: la prima riguarda il fatto che l'entità delle risorse si riferisce a un periodo di tempo, da qui alla fine dell'anno, nel quale difficilmente potremo trasferire una quantità di funzioni tale da mettere in difficoltà il sistema delle autonomie locali. Quindi i 94 milioni di euro previsti sono più che sufficienti perché i comuni, in questo lasso di tempo, esercitino le funzioni che noi trasferiremo loro.
La seconda considerazione, su cui vorrei che l'onorevole Pili riflettesse, riguarda il fatto che questa legge sarà attuata gradualmente, perché questa è la richiesta che è venuta proprio dal sistema delle autonomie locali. Questa gradualità ci consentirà di stabilire con precisione l'entità delle risorse necessarie, da cui, lo voglio ricordare, sono escluse quelle destinate a coprire le spese per il personale che viene trasferito.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Io credo di poter condividere le affermazioni dell'Assessore, dal momento che l'articolo 10 rappresenta uno dei punti fondamentali del testo unificato che sta per essere approvato. Tuttavia l'interpretazione diretta che possiamo dare del parere fornito dal Consiglio delle autonomie locali non lascia molti dubbi interpretativi, nel senso che il Consiglio delle autonomie locali condiziona il proprio parere positivo a un monitoraggio molto più attento di quello che è stato esposto dall'onorevole Sanna qui in aula, ritiene tecnicamente del tutto insufficiente l'elaborazione dei costi rapportati alla media dell'ultimo triennio e dice molto chiaramente che ci sarebbe voluta una tabella - che allo stato attuale non abbiamo - che individuasse punto per punto, articolo per articolo, competenza per competenza, gli oneri che graveranno, nel prossimo futuro, seppure in maniera graduale, sugli enti locali.
Che la questione delle risorse rappresenti un punto nodale è vero e io ritengo che la Giunta regionale, in questa fase, anche accogliendo la buona volontà manifestata dall'Assessore, non possa sottrarsi alla richiesta del Consiglio delle autonomie locali di dar luogo, in maniera puntuale, attenta e tecnica, a un'integrazione dell'onere che stiamo per trasferire.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 10.
PILI (F.I.). Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Pili, lei è appena intervenuto.
PILI (F.I.). Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Alla luce delle considerazioni che ha fatto l'Assessore, ribadisco non solo il mio voto contrario, ma anche l'inaccettabilità delle considerazioni legislative che non sono un presupposto definito, perché quando si dice che la legge sarà attuata nei tempi e nei modi che si dovranno definire non si sta assolutamente dando certezza di diritto e tanto meno di competenza agli enti locali.
L'onorevole Francesco Sanna dice: "Abbiamo definito l'entità delle risorse". Io mi domando come si possano fare affermazioni del genere, dal momento che l'articolo 60 - e cito soltanto questo - dice che alle province sono attribuite le funzioni e i compiti in materia di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità comunale. Quando si afferma che è stato definito l'importo delle risorse in questa direzione si dice una cosa certa, e cioè che la gestione e quindi la riparazione delle buche delle strade regionali è di competenza delle amministrazioni provinciali, ma queste non avranno risorse finanziarie per pagare tutti i danni che notoriamente vengono caricati sui soggetti gestori delle reti viarie.
Aggiungo, per citare soltanto un altro esempio, che ai comuni sono affidati gli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, cioè si sta dicendo che tutta la competenza relativa al settore idrogeologico (quindi ai due terzi della Sardegna) con questa legge passa in capo ai comuni e la Regione se ne lava le mani, scaricando sui comuni e sui sindaci responsabilità e oneri insopportabili!
E' vero che questa legge ha un fondamento di inattuabilità e sicuramente di degrado del rapporto paritetico tra diversi soggetti istituzionali e pone i comuni di fronte a un rischio imponente - in qualche caso persino di bancarotta - dovendo realizzare interventi di difesa del suolo che non sono sostenibili con le risorse che l'onorevole Sanna dice di aver quantificato, ma che sono inesistenti. Quindi il mio voto su questo articolo è assolutamente contrario.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui sono stati presentati cinque emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:
Art. 11
Disposizioni in materia di personale
1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.
2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.
3. Le richieste di trasferimento dovranno essere presentate entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali
4. Sulla base delle richieste pervenute, la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento verranno disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.
5. Gli inquadramenti del personale regionale dovranno avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.
6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale).
7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 saranno a totale carico della Regione.
8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.
9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, altresì, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni che venissero disposti dalla Regione agli enti locali.
EMENDAMENTO aggiuntivo PISANO - CASSANO - DEDONI - RASSU - SANJUST - AMADU - GALLUS
Art. 11Dopo il comma 6 dell'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
1. In attuazione dell'effettivo principio costituzionale, riconosciuto dal nuovo titolo V, della pari dignità istituzionale fra Regione-enti locali e di concreta applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di assicurare una equiparazione contrattuale, previdenziale e retributiva fra tutti i dipendenti degli enti locali, nella effettiva finalità di perseguire l'eliminazione di ogni disparità giuridico-economica fra i livelli di garanzie dei diritti lavorativi riconosciuti, compresi quelli a favore dei dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi della presente norma, è istituito il Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli enti locali.
2. Il personale regionale di cui all'articolo 5 e quello delle Autonomie locali viene inquadrato nel comparto unico regionale adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico. La conseguente perequazione degli stipendi dei dipendenti degli enti locali sì attuerà nel triennio 2007/2009.
3. L'equiparazione giuridico-economica conseguente all'istituzione del Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli enti locali, ai sensi del precedente comma, verrà riconosciuta gradualmente nell'arco del triennio 2007-2009.
4. L'istituzione del comparto unico dei dipendenti della Regione e delle Autonomie locali deve essere funzionale alla presente norma di riforma per il trasferimento di nuovi compiti e decentramento di funzioni e personale dalla Regione agli enti locali e prevedere il processo di omogeneità dei trattamenti economici del personale.
5. L'inizio di una siffatta riforma potrebbe avvenire con il trasferimento delle risorse dalla legge regionale n. 19 del 1997 a parziale, copertura finanziaria e aumento della stessa dagli attuali 3.000.000 di euro a 12.000.000 di euro per il primo anno (2007) e con la previsione di una norma per l'istituzione nei bilanci degli enti locali di un capitolo per l'erogazione perequativa del trattamento economico dei dipendenti.
6. Copertura finanziaria
in aumento
04 - ENTI LOCALI
UPB 504.019
Trasferimenti agli enti locali di parte corrente.
2006 euro 3.500.000
2007 euro 12.000.000
2008 euro 12.000.000
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB 503.006
Fondo per nuovi oneri legislativi
2006 euro 3.500.000
2007 euro 12.000.000
2008 euro 12.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria. (7)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo.
Art. 11
All'articolo 11, dopo il comma 6, è aggiunto:
"6 bis. Il personale regionale e quello delle autonomie locali viene inquadrato nel comparto unico regionale adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico." (1)
EMENDAMENTO aggiuntivo IBBA - CALIGARIS - ATZERI.
Art. 11
Dopo il comma 5, è aggiunto il comma:
"5 bis. Il personale regionale di cui al comma 5 e quello delle autonomie locali è inserito nel comparto unico regionale adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico." (5)
EMENDAMENTO aggiuntivo ARTIZZU - DIANA - LIORI - MORO - SANNA Matteo
Art. 11
Nell'articolo 11, comma 1, dopo le parole "con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è aggiunto il seguente testo:
"e con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanza sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale." (4)
EMENDAMENTO aggiuntivo GIUNTA REGIONALE
Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
"Articolo 11 bis
Contrattazione collettiva Regione-enti locali
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.
2. Dal "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali" è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.
3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.
4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.
5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.
6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:
a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.
7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.". (35).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano per illustrare l'emendamento numero 7. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento numero 7 all'articolo 11, che abbiamo presentato come comma aggiuntivo e che pone un problema che, a mio giudizio, costituisce il nervo più scoperto di questa norma, lo stesso che è indicato nel parere del Consiglio delle autonomie locali, al punto 3, laddove si dice che si rischia di creare una sperequazione tra dipendenti degli enti locali e dipendenti della Regione che vengono trasferiti appunto ai sensi di questa norma. La sperequazione è evidente perché si ritroveranno a lavorare gomito a gomito dipendenti con gli stessi compiti e le stesse funzioni, ma con retribuzioni ovviamente diverse.
Dico questo alla luce del ben evidente emendamento che la Giunta regionale ha puntualmente presentato e che era stato già annunciato dall'assessore Dadea in questa sede. Dovremmo essere davvero ciechi per non riconoscere che questo emendamento rappresenta una prima importante apertura verso la risoluzione del problema, ma si tratta, come d'altro canto egli stesso aveva qui anticipato, soltanto della enunciazione di un principio di programmazione, a cui non fa seguito quella che è la sostanza del discorso, e cioè il trasferimento agli enti locali delle risorse necessarie per andare avanti verso una perequazione effettiva dei compiti e dei trattamenti retributivi dei dipendenti degli enti locali e della Regione.
Ci sarà una totale ingovernabilità, a mio giudizio, in quei poveri comuni che dovranno tristemente accettare il trasferimento, e quindi l'assegnazione in mobilità, di dipendenti regionali che hanno un riconoscimento contrattuale ben diverso e di gran lunga migliore di quello dei propri dipendenti.
Noi Riformatori Sardi abbiamo presentato, nella legislatura precedente e anche in questa, ma anche altri colleghi consiglieri lo hanno fatto, una proposta di legge che tenta di affrontare questo grande problema. Quindi noi proponiamo, con l'emendamento numero 7, l'istituzione del Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli enti locali, proprio perché questa perequazione, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, va verso il riconoscimento di quella che è la pari dignità istituzionale: se pari dignità significa riconoscimento delle funzioni che sono elevate allo stesso piano, è chiaro che non vi può essere l'ingiustizia di non concedere a questi dipendenti analogo riconoscimento sul piano del trattamento economico. Noi questo ci proponiamo di fare e credo che la Giunta possa fare uno sforzo ulteriore in questa direzione. Affrontiamo il problema con quella gradualità che d'altro canto è stata pure ritenuta accettabile da parte della Giunta, crediamo, però, di non poterci sottrarre ormai dal riconoscere, in maniera compiuta, questo principio di giustizia, che è una conquista per tutti i dipendenti che saranno chiamati a fare lo stesso lavoro nell'ambito dello stesso ente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Anch'io intervengo su questo articolo perché credo che sia la più rilevante incongruenza che abbiamo sottoposto sino adesso all'Aula, che si concretizza, però, sulla testa di migliaia di dipendenti che avranno di fronte a loro la netta percezione di quanto questa legge sia iniqua e tenti di minare l'operatività degli enti locali della Sardegna. Le considerazioni che faceva il collega Pisano sono assolutamente corrette, perché è evidente che potremo trovarci di fronte a una macchina amministrativa non più funzionante, quella degli enti locali, che ha invece dimostrato negli anni, e in questi ultimi anni in particolar modo, di essere cresciuta sul piano sia delle professionalità sia della capacità di conseguire risultati. Non si spiegherebbe diversamente il fatto che i comuni sono stati, in quest'ultimo quinquennio, i soggetti capaci più di altri di spendere le risorse dei fondi comunitari e di dare attuazione a tanti progetti, non soltanto ordinari, ma anche straordinari.
Mi domando come sia possibile pensare che non ci sarà un blocco totale delle amministrazioni locali quando ai dipendenti degli enti locali, che mantengono lo stesso livello retributivo, vengono affidati compiti e funzioni superiori a quelli che già svolgono e vengono affiancati dipendenti regionali che percepiscono una retribuzione nettamente superiore pur svolgendo le stesse funzioni. C'è quindi una doppia sperequazione nei confronti dei dipendenti comunali che si trovano a guadagnare sempre meno e a lavorare sempre di più, mentre i dipendenti regionali ovviamente terranno il proprio inquadramento economico, continuando a svolgere le mansioni che hanno sempre svolto nell'esercizio della loro funzione amministrativa.
E' evidente che state andando incontro a un collasso anche delle amministrazioni comunali! E di questo dovete farvene carico, ma non con disposizioni legislative che appaiono come leggi delega.
Voi dite che l'Assessore regionale competente in materia di personale proporrà e definirà i criteri e le procedure di trasferimento del personale, con uno o più decreti, con una o più intese con gli enti locali. Queste non sono partite che si risolvono attraverso intese; occorre una previsione legislativa e finanziaria, perché non c'è Assessore che possa emettere un decreto che stanzi centinaia di miliardi, tanti ne sono necessari per equiparare, com'è giusto che sia, i dipendenti degli enti locali a quelli regionali. Nel momento in cui c'è il trasferimento delle competenze deve esserci anche il trasferimento delle risorse per il personale, che devono essere puntualmente indicate nella previsione legislativa.
Quindi credo che questo articolo sia assolutamente inaccettabile, poi vedremo che gli emendamenti presentati dai colleghi della minoranza non solo sono accoglibili, ma costituiscono un obbligo per il Consiglio regionale, nel rispetto del principio di equiordinazione tra enti che hanno pari dignità istituzionale, ma soprattutto per garantire la funzionalità di questi soggetti pubblici attraverso il proprio personale. Gli oneri finanziari non possono essere genericamente individuati a carico della Regione, perché non ci può essere legge che preveda un trasferimento di funzioni senza la precisa individuazione delle risorse finanziarie necessarie. Questa è una legge illegittima alla fonte e non può essere assolutamente varata da questo Consiglio regionale senza una puntuale previsione di spesa.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, l'altro punto cruciale del provvedimento di legge è rappresentato dal personale.
Stamattina abbiamo dibattuto su questo problema, penso che sia opportuno però che il Consiglio rifletta su alcune questioni che sono di grande rilevanza. Innanzitutto l'articolo 11 è frutto di una concertazione fra i sindacati dei dipendenti regionali e le organizzazioni degli enti locali che si è protratta nel tempo, perché questo testo di legge nel suo complesso, come abbiamo detto più volte, è il risultato di una elaborazione che è andata avanti negli anni e ha coinvolto diverse maggioranze. E mi pare che le diverse maggioranze non si siano discostate molto le une dalle altre sui contenuti dell'articolo 11, che, ripeto, è frutto di una concertazione e anche del coinvolgimento di tutte le parti che sono interessate al processo di trasferimento di funzioni e quindi di personale.
I diversi emendamenti che sono stati presentati introducono l'obiettivo di una graduale armonizzazione tra il trattamento economico dei dipendenti regionali e quello dei dipendenti degli enti locali, fino alla costituzione di un comparto unico della pubblica amministrazione nella nostra regione. Questo problema va affrontato con grande prudenza e con grande senso di responsabilità. Ciò che la Giunta ha proposto nel suo emendamento è improntato alla gradualità, al senso di responsabilità e a un grande equilibrio. Abbiamo demandato la definizione precisa del percorso che viene attivato da questo provvedimento a una legge che dovrà essere approvata successivamente.
Com'è possibile definire nel dettaglio una questione così complessa e delicata in un singolo emendamento? La Giunta regionale ha avviato questo processo, ha individuato un percorso da seguire con la necessaria gradualità e a questo io ritengo che dovremo attenerci. Invito quindi i presentatori degli emendamenti numero 5, 1 e 7 a ritirarli, proprio per quel senso di responsabilità, di equilibrio e di prudenza che il Consiglio deve assolutamente avere nell'affrontare un problema così delicato e complesso, che rischia di avere delle conseguenze dirompenti su tutto il sistema della pubblica amministrazione della nostra regione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, credo che sia necessario un approfondimento maggiore su questo articolo, sul quale noi abbiamo presentato diversi emendamenti perché, in fin dei conti, Assessore, qui non si tratta solo di trasferire competenze o di spostare uffici, qui si tratta della pelle delle persone!
Io sono un lavoratore dipendente e immagino ciò che accadrebbe - e quindi mi metto nei panni dei lavoratori oggetto in questo momento della nostra discussione - se da un'altra sede della mia azienda, per esempio da Roma, un collega venisse trasferito nella mia redazione. Seppure avessimo la stessa anzianità di servizio, la stessa anzianità aziendale e svolgessimo le stesse funzioni lo stipendio sarebbe diverso: io guadagnerei 1.000 euro, il collega di Roma, pur avendo le mie stesse caratteristiche professionali e il mio stesso curriculum, ne guadagnerebbe 2.000 o 1.500 o 1.700, e se ne guadagnasse 900 sarebbe la stessa cosa. E' un fatto di giustizia e di equità che non si può liquidare con una generica enunciazione di intenti, per quanto positivi, giusti, sicuramente elaborati e in buona fede gli intenti siano. Qui non basta parlare di buoni propositi, qui è in ballo lo stipendio dei lavoratori, ma non solo, è in ballo la pensione, quindi tutto il settore previdenziale, probabilmente anche alcuni aspetti integrativi contrattuali, cioè tutto quello che composto insieme fa lo stipendio, fa la busta paga e farà la pensione futura.
Quindi non basta ai lavoratori e, mi consenta, Assessore non basta neanche a me, avere da parte della Giunta l'assicurazione generica: "Sì, affronteremo il problema con un altro disegno di legge, non lo si può affrontare con un emendamento". Del resto l'avete affrontato con un emendamento voi per primi, non noi! Sono tutti emendamenti aggiuntivi quelli presentati dalla opposizione, ma è un emendamento aggiuntivo anche il vostro. Quindi non capisco come si possa condannare il sistema dell'emendamento, quando l'avete praticato voi per primi!
E mentre da parte nostra c'è un emendamento, che può essere quello del Gruppo Alleanza Nazionale, che fotografa chiaramente la situazione e dà un'indicazione precisa del percorso da seguire perché non si verifichi questa discriminazione, da parte vostra - ed è per questo che non possiamo, in coscienza, ritirare il nostro emendamento - c'è un emendamento che indica un percorso non altrettanto chiaro, perché si potrebbe anche accettare il principio secondo cui l'equiparazione deve essere graduale, ma se fosse graduale anche l'integrazione nel nuovo ruolo. L'integrazione è simultanea e quindi simultanea, quando avviene un trasferimento, deve essere anche l'equiparazione economica. Chiedo all'Assessore e ai colleghi se qualcuno di loro, messo in questa situazione, potrebbe mai accettare una condizione di discriminazione rispetto a un collega che eserciti le stesse funzioni e abbia la stessa anzianità.
Per cui, io naturalmente respingo, spero con garbo, il suo invito, Assessore, e lo rimando a lei, alla Giunta e alla maggioranza: cercate piuttosto voi, in questa sede (e non è disdicevole che questo venga fatto con un emendamento aggiuntivo, perché ogni emendamento viene proposto e può far parte della legge) di porre rimedio a questa situazione. E il rimedio è dare immediatamente certezza di parità di diritti ai lavoratori.
Vedo che il tempo è finito, quindi illustrerò un altro emendamento in una fase successiva. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, anch'io intervengo per sottolineare che a fronte di una normativa importante che determina il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, a fronte di uno sforzo di decentramento reale, poi ci troviamo davanti a una situazione che non è stata affrontata e sulla quale vi è una palese contraddizione, che lo stesso Assessore ammette. Cioè da un lato l'Assessore riferisce che l'articolo 11 è frutto di uno studio, di uno sforzo, di un'analisi, di una concertazione, di un impegno con tutte le parti interessate, dall'altro la Giunta corre ai ripari con l'emendamento numero 35. Parafrasando il linguaggio calcistico, questa volta la Giunta si salva in calcio d'angolo, presentando un emendamento, peraltro tardivo rispetto al testo dell'articolo, che evidentemente ha avuto una lunga gestazione. Quindi non capisco come questo emendamento possa risolvere una tematica così delicata come quella che riguarda i protagonisti dell'attuazione di questa riforma. Perché, sia chiaro, contro questo trasferimento di compiti, funzioni, responsabilità e nuovi impegni agli enti locali, nonostante la disponibilità degli amministratori locali, faranno muro coloro che ogni giorno dovranno materialmente esercitare queste nuove funzioni e questi nuovi compiti.
Già i colleghi che mi hanno preceduto hanno evidenziato che quando i dipendenti della Regione chiederanno di essere trasferiti e si troveranno a lavorare nella stessa stanza, fianco a fianco con i colleghi di pari livello e di pari responsabilità degli enti locali si verificherà una palese discriminazione e la disuguaglianza di trattamento economico determinerà la disaffezione dei dipendenti di province e comuni verso l'attuazione di una riforma così importante. Questo a danno della riforma stessa, che sarà una palla al piede per gli amministratori. Si ritiene che per le nuove province, che non hanno neanche un dipendente e che ancora non avete messo in condizioni di funzionare, questo problema non si porrà, perché il personale sarà formato solo dai dipendenti regionali che vorranno trasferirsi in questi nuovi enti, posto che reggano. Ma le notizie che giungono soprattutto dalle province di nuova istituzione evidenziano problemi di portata vitale, e non mi pare che la Giunta regionale si sia assunta la responsabilità di venire incontro alle loro esigenze.
Ribadisco l'importanza dell'emendamento numero 7, presentato dalla opposizione, che dà un segnale forte e indica la strada da percorrere per rendere giustizia ai dipendenti degli enti locali, operando certamente con gradualità ma da subito. Credo, quindi, che la maggioranza, anziché arroccarsi dietro un no aprioristico, debba ringraziarci e accogliere questo nostro emendamento, perché riteniamo che esso contenga tutti gli elementi necessari per risolvere la questione del personale degli enti locali e per procedere alla rapida attuazione di questa riforma. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, non voglio su questo argomento ripetere concetti già espressi da altri colleghi. Voglio invece provare a fare un ragionamento che abbia una sfumatura differente. Io non sono tra coloro che nella passata legislatura hanno firmato il disegno di legge per l'adeguamento delle indennità stipendiali tra i due comparti, forse perché, pur non avendo avuto occasione, nella passata legislatura, di discutere con l'assessore Dadea, avevo già implicitamente accolto l'invito alla prudenza, all'accortezza e alla riflessione, che poi lui ha fatto in Aula. E non sono neanche tra i firmatari degli emendamenti che in questa circostanza il Consiglio sta discutendo, perché ho ritenuto opportuno seguire l'invito, che ancora non avevo avuto ma che apprezzo, alla riflessione prudente su argomenti che accendono passioni molto spesso più alte di quelle che la politica di solito accende, anche perché incidono sulle tasche e dunque sulla vita quotidiana di tanta gente.
Ho cercato di ascoltare, in maniera del tutto aperta e laica i ragionamenti che sono stati fatti oggi in quest'Aula, comprese alcune considerazioni proveniente dai banchi del centrosinistra, che nella scorsa legislatura, aveva portato avanti con forza questa battaglia anche in quest'Aula. Oggi, quegli stessi colleghi sembrano soffrire di quella amnesia che colpisce quando si fa il cambio di casacca tra maggioranza e opposizione.
Tutto ciò premesso tendo ad apprezzare la posizione di apertura della Giunta. Probabilmente la fretta, unitamente al fatto che ci sono emendamenti che si sovrappongono e rendono quindi difficile ragionare in maniera compiuta e definita sulle cose, ha impedito all'Assessore di esplicitare completamente il contenuto dell'emendamento numero 35. Come si potrebbe dar luogo a un'esplicitazione completa? Intanto attraverso una copertura finanziaria, che in questo momento l'emendamento non ha, per cui il fatto che si discuta di contrattazioni future fa pensare che si debbano stanziare risorse per il triennio, quindi perlomeno la copertura triennale deve essere presente in questo emendamento. Sarebbe inoltre utile, forse anche per i firmatari degli emendamenti, avere un'idea della gradualità con cui questo meccanismo viene portato avanti, perché dire che l'equiparazione dei trattamenti retributivi è realizzata in più tornate contrattuali può significare tutto e niente, ma certamente significa essere di fronte a quello che i colleghi hanno più volte sottolineato, e cioè al fatto che nella stessa amministrazione convivano trattamenti stipendiali di molto differenti a fronte di carichi di lavoro assolutamente identici o addirittura in alcuni casi superiori per chi avendo maturato competenza ed esperienza presso l'ente locale ha forse qualcosa da insegnare al dipendente regionale che viene trasferito.
Quindi ipotizzo che sarebbe ragionevole, visto che abbiamo deciso di darci cinque giorni di tempo per l'approvazione definitiva della legge, sospendere questo emendamento. Si potrebbe fare ancora qualche passo avanti per consentire anche ai presentatori degli emendamenti di avere maggiore certezza sulla disponibilità che la Giunta avrebbe in tal senso. Sarebbero dei passi avanti nei confronti dell'Aula, nei confronti della minoranza, nei confronti di chi sta chiedendo al Consiglio una risposta su questa questione e anche nei confronti di tanti consiglieri di maggioranza che, due anni fa, sul contenuto di questo emendamento della minoranza erano molto decisi e che oggi hanno probabilmente accolto l'invito alla prudenza e alla riflessione che immaginavo l'assessore Dadea avrebbe fatto in Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). Credo che su una materia come questa sia necessario evitare le ricostruzioni un po' parziali. Gli articoli 10 e 11 affrontano il problema del trasferimento delle risorse umane e professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite nell'ottica della difesa delle professionalità che debbono essere trasferite insieme alle funzioni. Non si pone cioè il problema di chi le riceve.
Quindi l'equiparazione dei dipendenti nel rispetto del principio uguali funzioni uguali trattamenti normativi ed economici in tal caso non sarebbe estesa a tutti i dipendenti degli enti locali, ma sarebbe limitata a coloro che assumono quel tipo di funzioni. Io non sono favorevole ad affrontare il problema da questo punto di vista; penso che lo si debba affrontare su un piano diverso, guardando, se mi si passa l'espressione, in prospettiva, cioè a un sistema amministrativo regionale unitario, che risponda alla domanda di una pubblica amministrazione più efficace e più efficiente, imperniata quasi totalmente sul comune, ad eccezione di quegli enti che hanno bisogno di un livello di gestione più elevato, più esteso, unitario appunto, sul piano provinciale e sul piano regionale. Solo in quest'ottica ci deve essere un'equiparazione dei trattamenti, altrimenti solleveremo più problemi di quelli che intendiamo risolvere.
Ritengo, quindi, che la proposta della Giunta sia un passo avanti importante se presentata in quest'ottica, altrimenti non sarei favorevole neppure io. Intendiamoci, lo Stato, storicamente, quando ha trasferito funzioni, con i decreti numero 348, 616 e 112, con la cosiddetta legge Bassanini e quant'altro, non ha equiparato i dipendenti ministeriali a quelli degli enti locali. E quando mai! E la Regione, quando ha trasferito, negli anni, altre funzioni, lo ha fatto? Non lo ha fatto. Quindi dobbiamo vedere questa questione come un investimento su tutta la pubblica amministrazione regionale, che non può avvenire dall'oggi al domani, ma avviene con gradualità e con il concerto di altri soggetti, prima di tutto gli enti locali. Non è che noi facciamo le cose sulla loro testa, imponendo anche i costi! Non possiamo farlo, è un problema sul quale occorre una concertazione con gli enti locali e con le organizzazioni dei lavoratori.
Io credo che la proposta della Giunta, e cioè l'emendamento numero 35, introduca questi principi, perché intanto dice: "Si istituisca il comparto unico, in quella prospettiva e si disciplini per legge, non con provvedimenti estemporanei e trattati tra le varie ed eventuali, ma con provvedimenti che siano frutto di una concertazione con gli altri soggetti", inoltre fissa il principio dell'equiparazione retributiva, che deve avvenire con la gradualità necessaria, perché poc'anzi abbiamo detto che l'articolo 10 prevede che le funzioni e le competenze vengano trasferite solo dopo che si sono messe a disposizione le risorse, non prima. Questo presuppone una gradualità, vale per le risorse finanziarie in senso stretto e vale per i 300 o 400 milioni di euro necessari per fare questa equiparazione in tutta la pubblica amministrazione regionale.
Credo che tutti ci rendiamo conto che questa non è una cosa da farsi con un emendamento discusso una sera in quest'Aula.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Signor Presidente, a pagina 10 del testo unificato, punto 3, credo che tutti insieme possiamo leggere: "Il trasferimento del personale genera il rischio di sperequazione fra dipendenti pubblici che svolgono compiti di pari livello. E' necessario che Regione ed enti locali pervengano all'armonizzazione del trattamento del personale, tenendo conto che il completo recepimento dell'articolo 118 pone un problema d'importanza crescente nel tempo". Vorrei ricordare che questo è il parere vincolante del Consiglio delle autonomie locali, datato 17 marzo 2006.
Ora, io mi pongo un problema non solo di rilievo istituzionale, nel senso che vi è un rispetto dovuto a un consesso che rappresenta le autonomie locali, per cui non può esservi da parte della Regione un'attività normativa non rispettosa del parere, ripeto, vincolante da esso espresso. Mi suggeriva l'onorevole Pittalis che il parere è favorevole. Lo davo per scontato e dicevo anche che quel parere era sottoposto a una serie di condicio,per cui vi erano delle opportunità, tra le quali quella della perequazione del trattamento economico del personale.
Rammento a chi ha qualche anno più di me di esperienza amministrativa negli enti locali e anche nella Regione, che da sempre si rivendica per le autonomie locali, essendo unico il sistema autonomistico regionale, composto da Regione, province, comuni e comunità montane, un unico punto di riferimento anche per quanto riguarda il sistema burocratico. Ora, se così non è, mi domando per quale motivo dobbiamo ancora una volta, onorevole Orrù, assentire al fatto che lo Stato in altre circostanze - e magari lei stesso è stato critico al riguardo - nel trasferimento di funzioni da un soggetto a un altro manteneva intatte delle condizioni di iniquità nei confronti di lavoratori che addirittura a volte si ritrovavano con un surplus di lavoro. Siccome lei è stato sindaco di un piccolo comune, così come lo sono stato io e come lo sono tanti colleghi che siedono tra questi banchi, non mi vorrà dire il dipendente di un piccolo comune lavori di meno o difetti di capacità di organizzazione di un grosso comune o del sistema di gestione della Regione autonoma della Sardegna! Io credo che chi ha poche risorse umane concentri su di esse diverse capacità, mentre le istituzioni più grandi tendono alla specializzazione del personale. Questo è universalmente riconosciuto, ma al di là di questo, se vi è equità, se vi è perequazione, se vi è garanzia di equanimità nei comportamenti e nel trattamento del personale, non capisco per quale ragione non si debba riconoscere che già esiste un comparto enti locali operativo, tant'è che la contrattazione nazionale fa riferimento, da diversi lustri, al comparto enti locali-Regione. Vorrei capire dove sta l'impossibilità di garantire la giusta retribuzione al personale di tutto il sistema amministrativo regionale. Io credo che sia un atto di giustizia.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (D.S.). Signor Presidente, non credo di essere, lo dico al collega Vargiu, tra i colleghi che possono aver firmato emendamenti - se mai ne sono stati presentati - tesi a equiparare dal punto di vista del trattamento economico i dipendenti dell'Ente foreste ai dipendenti della Regione. Penso di non averlo fatto, ma aggiungo che, negli ultimi cinque anni di governo della Regione, il tema della equiparazione del trattamento economico delle amministrazioni pubbliche, pur essendo presente, non è mai stato proposto dal centrosinistra. E aggiungo che la retribuzione di un autista del Consiglio regionale è diversa da quella di un autista dell'amministrazione regionale. Che cosa voglio dire? Voglio dire questo: recentemente c'è stato, in Italia, il referendum sull'estensione dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori ai dipendenti delle piccole aziende. Io spero che il collega Dedoni, che mi pare sia un dipendente del Ministero del lavoro, o lo è stato, abbia votato per l'estensione dell'articolo 18 a tutti i dipendenti. Lei non ha votato così? Io invece sì! La legge numero 300 del 20 maggio 1970 non si applica a tutti i lavoratori italiani, ma solo a una parte di essi, ossia ai lavoratori dipendenti, ma non del pubblico impiego, perché ciò avrebbe dei costi che sappiamo essere piuttosto alti. Che cosa dice l'emendamento della Giunta? Dice che c'è un problema che riguarda i dipendenti che accettano di essere trasferiti dalla Regione ai comuni, che pur svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti dei comuni godono di un trattamento economico superiore. Ma è credibile, cari colleghi, onestamente credibile, che noi portiamo tutti i lavoratori dipendenti degli enti locali allo stesso livello retributivo dei dipendenti della Regione? Onestamente, penso di no. Allora, se la Giunta dice, attraverso l'emendamento numero 35, che occorre prevedere un trattamento che possa nel tempo essere unificato, ritengo che faccia un ragionamento responsabile.
Allora, non sfidiamoci su norme di difficile applicazione, responsabilmente lo dico, perché sono stato per tanti anni, tempo fa, segretario del sindacato dei chimici. C'era il contratto dei petrolchimici, del comparto pubblico e del comparto privato: stessa caldaia, stessa sfera, stesso inquadramento, stesso orario, stessa mansione, stessa benzina ma trattamento economico differenziato. Si capiva che il comparto pubblico approfittava del fatto di essere tale e quello privato rispondeva a una particolare legge di mercato. Nel tempo si è trovato un punto d'incontro.
Io penso che la Giunta abbia presentato un emendamento equilibrato, che fotografa una situazione e la sviluppa. Onorevole Amadu, lei è stato Assessore regionale dei trasporti e assessore al Comune di Sassari, è stato a lungo nell'ambito dell'attività pubblica in Sardegna - non ho detto troppo, dire troppo sarebbe offensivo - ma, insomma, nel sistema che lei ha amministrato tra pubblico e privato e tra comunale e provinciale c'erano differenze retributive anche tra dipendenti con patenti diverse. Ora, io penso che con equilibrio diamo fiducia a questa impostazione e diamo mandato perché si trovino dei punti d'incontro quando si dovrà trattare, perché ci vogliono risorse e le risorse, sappiamo, sono quelle che Berlusconi ci ha lasciato, cioè molto, molto poche.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Sugli emendamenti numero 7 e 1 il parere è contrario. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 5, sul quale il parere è altrimenti contrario. Sugli emendamenti numero 35 e 4, presentato da Artizzu e più, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). La mia dichiarazione di voto è contraria. Avrei espresso un voto di astensione se non ci fosse stata unanimità tra il relatore e l'Assessore nel respingere gli unici emendamenti credibili di questa riforma.
L'onorevole Cugini, percorrendo un terreno per lui abbastanza arduo, quello della ricomposizione delle parti politiche, ha voluto ripetere l'invito alla prudenza rivolto dall'assessore Dadea. E' un invito che io mi sento di rispedire al mittente. Prudenza avrebbe voluto che questa norma che voi proponete, cioè il trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali, andasse di pari passo con l'individuazione delle risorse necessarie per attuarla. In questo caso c'è invece un'inversione dell'ordine dei fattori. Voi dite ai comuni: "Dovete fare questo, dovete obbligatoriamente occuparvi di quest'altro", e nel contempo dite anche: "Delle risorse finanziarie ne riparliamo alle calende greche", senza indicare nessun principio, nessun metodo, nessun criterio per individuare il processo finanziario necessario per attuare questa riforma.
Se riforma è e se reale è la vostra volontà di attuare il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali dovete rendervi conto che ciò non può avvenire con la politica dei due tempi. Non è cioè credibile che si possa procedere al trasferimento delle funzioni e dei compiti e non anche al trasferimento delle risorse finanziarie. E' una soluzione che i comuni non possono accettare, lo dicono con estrema chiarezza. Sotto questo aspetto c'è la contrarietà dei comuni e anche il Consiglio delle autonomie locali ha espresso un parere nettamente contrario. Quindi il mio voto sull'articolo 11 è assolutamente contrario.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 4. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, volevo semplicemente chiedere la votazione nominale sull'emendamento numero 7, che a me risultava essere il primo in ordine di votazione, ma probabilmente c'è un errore nell'impaginazione.
PRESIDENTE. E' così, onorevole Vargiu.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento numero 7 o del numero 4?
PRESIDENTE. Dell'emendamento numero 4.
ARTIZZU (A.N.). L'emendamento numero 4, per il quale…
PRESIDENTE. Il suo voto è favorevole, onorevole Artizzu?
ARTIZZU (A.N.). Sì. E' una dichiarazione di voto, certo, nella quale esprimo anche la mia soddisfazione per il fatto che la maggioranza ha accolto questo emendamento. Brevemente voglio dire che è il riconoscimento di un principio sacrosanto, quello della partecipazione allargata dei sindacati di settore, dei sindacati di categoria, che già in un'altra fase, quella che riguardava la contrattazione e il trasferimento dei lavoratori degli enti turistici, era stata applicata dalla Giunta regionale. Per cui prendo atto con soddisfazione di questo accoglimento.
PRESIDENTE. Siamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo numero 4. Ha domandato di parlare il consigliere Ibba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
IBBA (Gruppo Misto). Scusi, Presidente, ma perché siamo all'emendamento numero 4, se viene questo dopo l'emendamento numero 5?
PRESIDENTE. No, non funziona così, onorevole Ibba.
IBBA (Gruppo Misto). E dica lei quando arriva il numero 5, scusi.
PRESIDENTE. Appena lo chiamo lei lo sentirà, viene dopo gli emendamenti numero 7 e 1. Stia tranquillo che verrà chiamato anche il numero 5. Adesso siamo all'emendamento numero 4, che precede l'emendamento al comma 1, ecco perché viene prima dell'emendamento numero 7. Quindi votiamo l'emendamento numero 4.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Invito uno dei Segretari a restare nei banchi della Presidenza. Non fatevi pregare, colleghi, se vi fermate qui procediamo più velocemente.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico dell'emendamento numero 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Dedoni - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai - Lanzi - Licandro - Licheri - Lombardo - Maninchedda - Marrocu - Masia - Orrù - Pacifico - Petrini - Pili - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanciu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Scarpa.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 52
astenuti 2
maggioranza 27
favorevoli 52
(Il Consiglio approva).
E' stata chiesta, dall'onorevole Vargiu, la votazione nominale dell'emendamento numero 7.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Lombardo - Petrini - Pili - Pisano - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda Giuseppe - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 52
votanti 51
astenuti 1
maggioranza 26
favorevoli 12
contrari 39
(Il Consiglio non approva).
Passiamo alla votazione degli emendamenti numero 1 e 5, che sono uguali. Ha domandato di parlare il consigliere Ibba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà
IBBA (Gruppo Misto). Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo numero 5 è finalizzato a salvaguardare la posizione del personale in riferimento al trattamento economico, che dovrà essere adeguato nel passaggio dal settore di appartenenza al comparto unico dell'amministrazione regionale, e anche all'inquadramento giuridico.
E' evidente che si tratta di una norma di principio, di una norma di carattere generale e come tale viene presentata, pur essendo parte anche di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura, esattamente nel 2002, per il quale non c'è mai stata l'opportunità di una discussione in Aula, ma del quale più volte si è discusso con l'Assessore competente, per quanto riguarda sia gli aspetti attinenti al personale e agli affari generali sia quelli attinenti ai costi e al bilancio. Quel disegno di legge prevedeva tempi, modalità di attuazione e procedure particolareggiate, che davano sostanza a una vera e propria legge compiuta.
Questo emendamento raccoglie una "nicchia" di quegli otto o forse dieci articoli, adesso non ricordo, soltanto per conservare il principio che il trattamento economico deve essere adeguato a quello di maggior favore e che l'inquadramento giuridico deve essere lo stesso. A me non pare che in questo ci sia nulla di imprudente e pericoloso, assessore Dadea. Sarebbe stato imprudente e pericoloso se noi avessimo cercato di scrivere norme, tempi e modalità, come, seppure in misura minore rispetto a quel disegno di legge, prevedeva l'emendamento numero 7, che abbiamo appena respinto.
PRESIDENTE. Onorevole Ibba, dichiari il suo voto, prego.
IBBA (Gruppo Misto). Favorevole, grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Presidente, ho chiesto la parola, probabilmente troppo in anticipo, per chiedere la votazione nominale dell'emendamento numero 1.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, anch'io voterò a favore dell'emendamento numero 5, perché, come sottolineava l'onorevole Ibba, si tratta non già di una compensazione, ma dell'esercizio di un diritto discendente dal quadro di riferimento lavorativo dei dipendenti.
Ho molto apprezzato l'emendamento dell'assessore Dadea, che mette l'accento su una questione di principio che è fondamentale. Ho apprezzato inoltre il riconoscimento del fatto che esiste, in effetti, un atteggiamento non equilibrato, non omogeneo, non adeguato tra questi "nuovi" dipendenti e i dipendenti regionali. Ritengo tuttavia che sia necessario, eventualmente, se ci sono ancora i tempi, fare un ulteriore sforzo perché non solo si rimandi alla contrattazione specifica, ma veramente si assuma un impegno serio affinché questi lavoratori abbiano diritti pari a tutti gli altri, visto che il lavoro da loro svolto non ha aspetti inferiori o un peso minore. Quindi, confermando il mio voto favorevole all'emendamento numero 5, ringrazio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento numero 5, presentato dai colleghi Ibba, Caligaris e Atzeri. Il voto è favorevole perché questo emendamento è la dimostrazione acclarata del fatto che una parte della maggioranza ha sostenuto poc'anzi, con l'onorevole Sanna e con l'onorevole Dadea, l'esatto contrario. Cioè c'è una parte della maggioranza che dice: "Attenzione, la norma che avete proposto, è assolutamente superficiale, non tiene conto del problema reale e vi richiamiamo all'ordine dicendo, con estrema chiarezza, che i dipendenti delle autonomie locali devono essere inquadrati nel comparto unico regionale, adeguando il trattamento economico a quello di miglior favore e con lo stesso inquadramento giuridico". Questo a proposito della prudenza che l'onorevole Dadea auspicava rivolgendosi all'opposizione e del principio richiamato dal collega Cugini, che a sua volta auspicava un terreno di fattibilità! Com'è pensabile che un emendamento della maggioranza sconfessi tutta l'impostazione del provvedimento all'esame del Consiglio relativamente al punto centrale nevralgico, sostanzialmente determinante per l'attuazione della stessa riforma?
E' evidente che le argomentazioni che abbiamo addotto su questo tema non solo sono valide, ma trovano anche un supporto emendativo da parte dei colleghi della maggioranza. Vi state quindi assumendo la grave responsabilità di bloccare alla fonte la riforma del trasferimento delle competenze e delle funzioni agli enti locali, che non avranno le risorse necessarie, che non sono soltanto finanziarie ma anche umane, per attuare questo processo di riforma.
PRESIDENTE. Faccio notare che i due emendamenti sono privi di copertura finanziaria e quindi sono viziati anche sul piano formale dell'ammissibilità. Li mettiamo in votazione insieme.
E' stata chiesta la votazione nominale dall'onorevole Artizzu.
PILI (F.I.). Non avrebbe dovuto mettere in votazione nemmeno l'articolo 11 a questo punto, Presidente!
PRESIDENTE. Non è così, perché la legge ha una copertura finanziaria, onorevole Pili.
PILI (F.I.). Non su questo tema.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Onorevole Pili, la prego di non dire cose che non hanno fondamento.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 1 e 5.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Caligaris - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Ibba - Pili - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Fadda Giuseppe - Fadda Paolo - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Uggias.
Si è astenuto: il Presidente Spissu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 46
Votanti 45
Astenuti 1
Maggioranza 23
Favorevoli 9
Contrari 36
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Artigianato. Definizione
1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Artigianato. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;
b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;
d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Artigianato. Conferimenti agli enti locali
1. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 70, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani.
2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15
Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. Sono costituite nelle otto province della Sardegna le Commissioni per l'artigianato";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Fino all'istituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni.".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16
Industria. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17
Industria. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.
2. La Regione svolge le funzioni in materia di promozione dello sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese, previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana le direttive previste dallo stesso articolo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Industria. Conferimenti agli enti locali
1. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali.
2. Spettano, inoltre, alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 70, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.
4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:
a) alle concessioni o alle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.
5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Energia. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi, con caratteristiche innovative, utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991;
e) concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Energia. Conferimenti agli enti locali
1. Le province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia.
2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.
3. Sono attribuite, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
b) rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici;
c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;
d) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:
1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.
3. Ai comuni sono riservate le seguenti funzioni e compiti, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:
a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);
c) per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della Legge n. 10 del 1991.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Miniere e risorse geotermiche. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche", come definite dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.
2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e del relativo emendamento:
Art. 22
Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;
b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);
c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;
d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico mineraria;
e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria ex decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - OPPI - PINNA - CUCCA - CUGINI - BRUNO - ORRÙ - CORRIAS
Art. 22
All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma
"3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Regione articola la propria organizzazione valorizzando gli uffici, la sede e la documentazione tecnica e storica del Distretto Minerario della Sardegna, trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 234/2001. Al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria industriale in Sardegna, la Giunta Regionale procede alle necessarie intese con lo Stato.". (36).)
(E' approvato)
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 36 ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pili, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Signor Presidente, intervengo per sottolineare come molto spesso si introducano, nelle norme di riforma, dei fatti assolutamente marginali che sul piano della tecnica legislativa non soddisfano nemmeno i criteri di ammissibilità.
Infatti, con l'emendamento numero 36, "al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria" si sostiene la tesi che la Giunta regionale procede alle necessarie intese con lo Stato, senza dare alcuna certezza e concretezza al concetto di valorizzazione degli uffici, della sede e della documentazione tecnica. Io mi domando, così come il Presidente del Consiglio ha più volte rimarcato, anche su nostra sollecitazione, come si possa in una norma parlare di "valorizzazione" senza esplicitare che cosa esattamente si intende con questo termine. Vuol dire farsene carico? Se ne vuol far carico finanziariamente o in termini gestionali? E' un problema che, credo, in questo caso venga introdotto con l'obiettivo di portare a casa il sole che sorge! L'ho richiamato altre volte, anche in questo caso è assolutamente scontato il fatto che in qualche modo si tenti - e l'onorevole Sanna capisce a cosa mi sto riferendo - di appropriarsi di qualcosa mettendo il cappellino con quella cosiddetta marchetta che in questo Consiglio regionale più volte si ripresenta. Aggiungo che l'onorevole Francesco Sanna e gli altri colleghi, compresi quelli di maggioranza e di opposizione, che hanno proposto questo emendamento sanno bene che quanto in esso previsto è già automaticamente esistente. Quindi questo emendamento è assolutamente pleonastico e non ha nessun effetto perché, comunque, questo risultato viene raggiunto dalle norme vigenti.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è attribuita alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e l'adozione dei relativi procedimenti sanzionatori.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi procedimenti sanzionatori;
b) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, intervengo semplicemente per far notare che questa norma riesce a travalicare anche le competenze per le quali, a livello nazionale, vi sono precise, individuate e specifiche responsabilità. Si dice, per esempio, che ai comuni è attribuita la funzione di controllo sulle attività abusive sia di miniera che di cava. Ma chi ha scritto questa norma? Se l'ha scritta il legislatore nazionale evidentemente si è dimenticato che esiste un unico soggetto preposto al controllo degli abusi e delle verifiche in miniera, dove non può entrare il dipendente comunale, dove nessuna funzione può essere svolta da chi è legittimato a entrare in miniera per verificare l'esistenza di qualsiasi attività abusiva. E quale può essere l'attività abusiva di miniera? E' in carico a un ente locale questa competenza o forse qualche distretto della polizia mineraria se n'è storicamente occupato? Possiamo chiedere al geometra del comune, abituato a controllare le procedure amministrative, di verificare anche quello che succede in miniera?
Credo che questa sia la dimostrazione ancora più evidente che si sta trasferendo una funzione che i comuni non potranno sostenere, con uno scaricamento davvero grave di responsabilità sulle loro spalle. Certamente anche questa norma meriterebbe di essere cancellata, perché non può essere attribuito ai comuni tutto lo scibile umano, scaricando su di loro oneri e responsabilità che certamente non possono, nemmeno sul piano giuridico, sostenere.
Quindi propongo di votare contro l'articolo 23 e di cancellare questo conferimento di funzioni e compiti sulle miniere, che non può essere introdotto in una legge di competenza regionale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Anche se in maniera molto residuale, il canone interpretativo della legge che si rifà alla cosiddetta volontà del legislatore qualche volta viene usato. Quindi chi interpreterà in futuro questa norma sappia che quando si parla di controlli sulle attività abusive, sia di miniera che di cava, si parla appunto di attività abusive, e non si intendono i controlli su miniere e cave autorizzate da parte dell'unico organo che oggi ha competenza in materia, in Sardegna, che si chiama Regione Autonoma della Sardegna. Questa competenza che si sta attribuendo ai comuni serve anche per chiarire che essi hanno una competenza generale sul proprio territorio che consente di verificare, individuare e sanzionare qualsiasi attività abusiva di cava e di miniera.
L'onorevole Pili sostiene che è difficile che vi sia una miniera abusiva, probabilmente ha anche ragione, diciamo che un'attività di natura estrattiva, anche a cielo aperto, di certe materie prime è considerata miniera secondo una nomenclatura molto vecchia, risalente al 1927, e però questo può anche capitare. Oggi, che ci sono materie prime il cui valore è impazzito sul mercato di Londra, può anche darsi che in Sardegna a qualcuno venga in mente di fare qualche "raschiata" di materiale utile all'estrazione mineraria.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Fiere e commercio. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall'articolo 163 dello stesso decreto.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e del relativo emendamento:
Art. 25
Fiere e commercio. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:
a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spetta altresì alla Regione la definizione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, dei criteri generali relativi alle funzioni esercitate dai comuni in materia di commercio su aree pubbliche.
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA.
Art. 25
Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
"i) redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche." (30).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessoretecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26, a cui sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti:
Art. 26
Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;
b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.
2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), le seguenti funzioni e compiti:
a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;
b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);
c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì ai comuni il rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche.
4. I comuni sono competenti per tutte le violazioni previste in materia di: commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di pubblici esercizi e forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata. Sono inoltre conferite ai comuni tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie conferite alla Regione. A tal fine i comuni ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 3 i comuni fanno fronte attraverso la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche, approvate con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
6. E' abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).
EMENDAMENTO soppressivo parziale SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA.
Art. 26
I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 26 sono soppressi. (31)
EMENDAMENTO aggiuntivo SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA
Art. 26
Dopo il comma 6 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è così sostituito:
"17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.". (32).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti. Sull'emendamento numero 31 ci adeguiamo, nel senso che non ripetiamo le previsioni della legge sul commercio recentemente approvata da questo Consiglio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda col parere del relatore.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Signor Presidente, intervengo per dire che anche su questo tema viene proposta un'articolata previsione di competenze dei comuni che sicuramente non ha un chiaro coordinamento con le funzioni della Regione: da una parte la Regione individua tutta una serie di attività e dall'altra demanda sostanzialmente ai comuni solo una partita attuativa che non prevede nessuna pianificazione della gestione sul territorio dell'attività del commercio.
Credo che sia davvero sorprendente come di fronte alla necessità di dare ai comuni competenze reali in ordine alla pianificazione sia territoriale sia economica di un intero settore si stiano invece dando competenze che, così come sottolinea anche il parere del Consiglio delle autonomie, sono già tutte in capo ai comuni! Vorrei ricordarvi che nel passaggio finale si richiama una chiarissima attenzione che gli enti locali sollecitano, dove si dice che c'è un appesantimento tecnico della disciplina complessiva, riconducendo l'articolato a un complesso di disposizioni che, purtroppo, appaiono rigide e gerarchizzate, in conflitto con il principio della sussidiarietà sempre richiamato. Praticamente state tenendo la polpa per la Regione e state dando ai comuni l'onere di gestire il passaggio che riguarda le semplici autorizzazioni. I comuni non possono essere dei passacarte, sono soggetti che hanno raggiunto la maggiore età e che non possono essere considerati, come invece vorrebbe questa Giunta regionale, come dei minorenni ai quali limitare le funzioni e in qualche modo i poteri.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 26. Onorevole Caligaris, su che cosa intende intervenire?
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, intendo intervenire sull'emendamento numero 32, ho prenotato troppo in anticipo. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 32. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento numero 32 e anticipo, per brevità e per non portar via troppo tempo ai colleghi, il voto favorevole all'emendamento numero 6. Entrambi gli emendamenti sono finalizzati a migliorare due leggi, innanzitutto la legge sul commercio, appunto con l'emendamento numero 32, e poi la legge concernente disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo. Si tratta di due provvedimenti licenziati dall'Aula in questo stesso mese di maggio, che ci hanno impegnati in ritmi di lavoro sostenuti e a cui hanno contribuito, avendoli condivisi, oltre alla maggioranza anche moltissimi colleghi della opposizione.
Mi permetto, pur annunciando, ripeto, il voto favorevole su entrambi gli emendamenti, di estendere ai colleghi una considerazione. Penso che questi incidenti debbano portare tutti, me per prima, a riflettere sul delicato compito che spetta a un organo legislativo. Mi sembra, con modestia, di poter affermare che non ci possiamo permettere il lusso di lavorare con eccessiva fretta, soprattutto se non vogliamo incorrere in errori che possono avere gravi conseguenze. Abbiamo potuto notare sui giornali quale rilievo sia stato dato a questo genere di errori. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Fiere e commercio. Funzioni promozionali
1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 25 sono svolte anche da province e comuni singoli o associati negli ambiti di rispettiva competenza.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera così come definiti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29 e del relativo emendamento:
Art. 29
Turismo. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:
a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo della industria turistica;
b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;
c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;
d) promozione in Italia e all'estero dei singoli settori che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;
e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;
f) promozione del marchio Sardegna;
g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;
h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;
i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;
l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
m) riconoscimento dei STL;
n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;
o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;
p) tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio).
EMENDAMENTO sostitutivo parziale SANNA Francesco - PINNA - CUCCA - CUGINI - BALIA -
Art. 29
All'articolo 29, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo." (33).)
PRESIDENTE. Onorevole Sanna. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Sanna o Pili?
PRESIDENTE. Onorevole Pili. Intendevo dire che l'emendamento è dell'onorevole Francesco Sanna e altri.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Non glielo deve dire che è mio!
PILI (F.I.). Presidente, intervengo perché l'articolo 29 è in contraddizione con l'approccio la Giunta regionale e credo anche i commissari che hanno approvato questa proposta di legge propongono sul tema del turismo. Tra le disposizioni che vengono richiamate c'è, alla lettera m), il riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL). Mi dispiace che sia tutto sulle spalle dell'assessore Dadea, perché sarebbe stato utile avere come interlocutore anche qualche altro Assessore, visto che siamo entrati nei temi di competenza e di pertinenza di alcuni dicasteri importanti del Governo regionale. Il mio voto è contrario su questo articolo perché è in contraddizione con quello che si legge nell'articolo successivo sul conferimento ai comuni.
Voglio dire che siete riusciti a complicare la vita al sistema turistico in modo tale che, non solo non si sa dove bisogna andare a chiedere le informazioni, che sono l'ABC, la parte elementare di qualsiasi accoglienza in un settore così importante, ma addirittura affidate ai comuni - uno slancio che vi proponete - l'esercizio dell'attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione locale. Mi dovete dire che fine fa il sistema turistico locale e quali sono le competenze che avete dato. Da una parte riconoscete queste competenze, dall'altra dite ai comuni di fare le stesse cose che sono previste sul piano istitutivo per il sistema turistico locale. Il sistema turistico locale, che nasce dall'abbinamento del pubblico col privato, voi lo state dando di nuovo al pubblico. In altre parole, su un settore così importante come quello del turismo state generando una confusione che è degna del governo che proponete alla Sardegna!
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 33 ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Esprimo parere favorevole, Presidente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Turismo. Conferimenti agli enti locali
1. Alle province sono attribuiti:
a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
b) le funzioni amministrative di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, ed al successivo decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991, già svolte dagli enti provinciali per il turismo. Le province provvedono a trasmettere copia delle comunicazioni alla Regione;
c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
d) la rappresentanza nelle commissioni di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera h) comma 3 all'articolo 6 della Legge n. 287 del 1991, già di competenza degli enti provinciali per il turismo;
e) le funzioni in materia di associazioni pro-loco, previste dal decreto dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio 4 novembre 1988, n. 490;
f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, informazione, accoglienza e assistenza turistica;
g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale;
h) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).
2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.
3. Sono attribuiti ai comuni:
a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;
c) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;
d) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.
4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.
5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13
(agenzie di viaggio)
1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:
a) ogni riferimento all'Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge;
b) la cauzione prevista dall'articolo 10 deve essere versata alla Tesoreria della provincia;
c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all'articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d'esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Agricoltura. Definizione
1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Agricoltura. Funzioni della Regione
1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:
a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 34;
b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e del relativo emendamento:
Art. 34
Agricoltura. Conferimenti alle province
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;
c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
d) autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
e) interventi per l'educazione alimentare;
f) finanziamenti per l'elettrificazione rurale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura);
g) finanziamenti per la realizzazione di strade interpoderali, rurali e vicinali ai sensi dell'articolo 17 e comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000;
h) finanziamenti per la realizzazione laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000.
EMENDAMENTO aggiuntivo SECCI - MARROCU - BIANCU - PORCU - LICHERI - BALIA.
Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"Art. 34 bis
Usi civici - sospensione di efficacia
1. In attesa di una nuova disciplina organica in materia di usi civici, da adottarsi con successiva legge regionale, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4; tali norme mantengono la loro efficacia esclusivamente per le aree utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP." (6).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna). Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiedere la sospensione dell'esame dell'articolo 34. Essendo ancora in corso un'interlocuzione ed essendo stati presentati degli emendamenti, seppure aggiuntivi, proprio per trovare una soluzione equilibrata ed efficace chiedo che questo articolo venga esaminato successivamente. Grazie.
MARROCU (D.S.). L'articolo e gli emendamenti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, ero iscritto a parlare sull'articolo 34, ma se dovesse essere accolta la richiesta del Presidente della prima Commissione ovviamente rinuncerei. Non capisco le ragioni di questa richiesta. Tra chi si sta svolgendo l'interlocuzione, l'opposizione è tutta qui!
PRESIDENTE. Tra tutti, onorevole Pili.
MARROCU (D.S.). Dei consiglieri che non sono adesso presenti stanno trattando.
PILI (F.I.). Siamo pochi qui in aula, però se c'è un'interlocuzione all'interno della maggioranza preferiamo discuterne subito. Quindi vogliamo sapere in quale sede si sta facendo la discussione. Onorevole Marrocu, lei queste cose le insegna anche nell'accademia di Villacidro! Credo che sia assolutamente importante che si sappia tra chi è in corso l'interlocuzione, perché se state discutendo tra di voi, preferiremmo ascoltare le vostre discussioni qui in aula, altrimenti accediamo alla richiesta dell'onorevole Pinna.
PRESIDENTE. C'è la richiesta di sospendere la trattazione dell'articolo 34 e del relativo emendamento.
E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Intervengo proprio sulla sospensione, perché alla luce dell'emendamento numero 2, presentato dai colleghi del Gruppo Forza Italia, è parso alla maggioranza, almeno in sede di discussione in Commissione, che la materia vada rivalutata, considerando l'ipotesi di un emendamento di sintesi, che tenga conto anche dell'emendamento numero 2, di cui è primo firmatario l'onorevole La Spisa.
Mi pare che la richiesta di sospensione formulata dal Presidente della prima Commissione faccia sintesi del dibattito che su questi due emendamenti, il 6 e il 2, si è sviluppato.
PRESIDENTE. L'articolo 34 e l'emendamento numero 6 sono sospesi.
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35
Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi ;
d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei programmi d'intervento;
b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;
c) definizione dei costi massimi degli interventi;
d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;
e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;
f) programmazione degli interventi per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, intervengo per esprimere il mio parere contrario su questo articolo, perché è assolutamente improponibile che la Regione continui a normare sulla norma già esistente. Sul tema dell'edilizia residenziale pubblica, non solo c'è una normativa consolidata che attribuisce alla Regione la determinazione delle linee di intervento, della programmazione delle risorse finanziarie e quant'altro, quindi stiamo ripetendo una materia già consolidata, ma stiamo anche introducendo un principio che va contro le aspettative degli enti locali. Mi riferisco in particolar modo al comma 1, lettera d), secondo la quale la Giunta regionale determina anche le ragioni per cui per l'assistenza abitativa devono essere individuati dei criteri particolari. Cosa voglio dire? Un sindaco può avere la riserva del 25 per cento che gli spetterà per legge per individuare, nella sua autonomia e nella sua libera valutazione, attraverso gli uffici dei servizi sociali, le situazioni di maggiore esigenza di quel territorio, di quel comune. Non può riproporsi una norma, che è stata già modificata in passato, che dava all'Assessore regionale dei lavori pubblici la facoltà di stabilire se al sindaco di quel piccolo comune poteva essere concesso l'utilizzo del 25 per cento dell'edilizia residenziale pubblica a favore di quella o quell'altra categoria. Questa è una pertinenza totale degli enti locali che non può essere posta in capo alla Giunta regionale, ma deve essere lasciata ai comuni.
La Regione, per essere chiari, se dovesse passare questa norma, deve approvare la richiesta del sindaco e dire: "Bene, c'è un'emergenza nel comune X, si può fare, perché la Giunta regionale ha deciso in tal senso". Chi decide nell'ambito dell'utilizzo del 25 per cento dell'edilizia residenziale pubblica? C'è una legge regionale, che forse non avete verificato, che attribuisce la competenza al sindaco del comune interessato. Quindi questo non è un trasferimento, ma è una riappropriazione da parte della Regione di una funzione che spetta ai comuni.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributo;
c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.
2. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;
b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;
c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;
d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;
f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). "Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti: a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale". Stiamo parlando di edilizia residenziale pubblica, senza aver individuato cosa significa e chi è il titolare della rilevanza comunale. Se in un dato comune ci sono edifici in carico allo IACP o comunque a enti regionali vari, che cosa vuol dire "di rilevanza comunale" per l'edilizia residenziale pubblica? Significa che i comuni si devono far carico della manutenzione, per esempio, di tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica di rilevanza comunale? O era meglio individuare la proprietà di quegli immobili? E come si può pretendere di individuare risorse finanziarie per 64 milioni di euro, tanto è lo stanziamento finale, senza dare rilievo al fatto che vi è una specifica responsabilità in capo ai comuni? Cioè con questa norma l'onere di un qualsiasi incidente che può sempre capitare, per esempio per la mancata manutenzione di un cornicione, l'ente locale se lo trova riversato su di sé. I comuni saranno costretti a ricorrere a tutte le possibili gabole per scaricarsi o per tentare di scaricarsi le responsabilità che la Regione con questa legge vuole loro attribuire.
Credo che tutto questo processo che voi state mettendo in piedi dimostri, e questo ne è un articolo esemplare, come si stia davvero scaricando sugli enti locali competenze che essi non possono in alcun modo sostenere. Da che mondo è mondo, a livello provinciale, gli IACP stabilivano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e lo facevano in base a risorse certe che qui mancano, perché ci sono risorse per la manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica che sono facilmente individuabili e che non sono previste nel quantum finale individuato. Per questo motivo il mio voto è contrario.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art.38
Demanio marittimo. Funzioni della Regione
1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni.
2. Spettano inoltre alla Regione:
a) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
b) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39, a cui sono stati presentati 4 emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39 e dei relativi emendamenti:
Art. 39
Demanio marittimo. Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:
a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.
EMENDAMENTO aggiuntivo LA SPISA - LOMBARDO - CONTU - SANJUST
Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:
"Art. 39 bis
1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, sono soppressi.". (2)
Emendamento all'emendamento numero 37, sostitutivo parziale Orrù
Art. 39
Nell'emendamento 37 le parole da "dismesse..." a "...Amministrazione regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "relativamente al passaggio dei beni agli enti locali". (40)
EMENDAMENTO aggiuntivo ORRU' - SANNA Francesco - CUCCA - CUGINI - PINNA - BRUNO - CORRIAS
Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Demanio - Beni minerari
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 si intende prorogato fino alla completa dismissione dei beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse, fatte salve le iniziative di valorizzazione, anche mediante concessione o vendita, direttamente assunte dall'Amministrazione regionale.".(37)
Emendamento aggiuntivo Sanjust - Lombardo - Sanciu - Pili - Licandro
Dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"c bis). Rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, anche in assenza di Piano di utilizzazione dei litorali, di cui alla lettera a), esclusivamente per le opere oggettivamente precarie e temporanee che non alterano permanentemente lo stato naturale dei luoghi." (39).)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è sospeso essendo collegato all'articolo 34, che è a sua volta sospeso.
E' iscritto a parlare il consigliere Sanjust per illustrare l'emendamento numero 39. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.) Io vorrei che l'Aula capisse bene ciò che è scritto nell'articolo 39, perché se dovessimo votarlo così com'è non faremmo che un falso decentramento ai comuni. Di questo ne sono assolutamente convinto e vorrei che fosse ben chiaro, qualora dovesse essere accolto l'emendamento che io, insieme ad altri colleghi, ho presentato, che si tratta di gestire al meglio ciò che già esiste. Infatti, nell'articolo 4, lettera e) della cosiddetta legge salvacoste, che i colleghi della maggioranza ovviamente conoscono molto meglio di me, sono già previste come nuove strutture solo ed esclusivamente quelle opere che oggettivamente sono precarie e temporanee. Non riesco a capire il motivo per cui da parte di alcuni colleghi ci sia timore di nuovi insediamenti invasivi per un prossimo futuro.
Per essere ancora più espliciti, i chioschi bar che sono presenti nei litorali e che tanto fanno paura a qualcuno sono iscritti nel catasto. Ciò vuol dire che nel momento in cui vengono accatastati non possono essere considerati facilmente amovibili, quindi tutte le strutture che si trovano in area scoperta e che non sono di facile rimozione non rientrano nella tipologia indicata nell'emendamento numero 39, che serve solo ed esclusivamente a facilitare il lavoro di centinaia e centinaia di concessionari demaniali, che ogni anno, purtroppo, almeno sino ad oggi, vengono vessati dalla burocrazia regionale.
Pertanto invito i colleghi a un'ulteriore riflessione, che in Commissione non si è fatta forse perché questo era l'ultimo emendamento del quale si doveva discutere e l'ora era ormai tarda. Quando si deve legiferare si deve cercare di farlo al meglio, altrimenti vi invito a ritirare l'articolo 39, perché non serve assolutamente a niente ed è l'ennesima presa in giro nei confronti dei comuni.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Francesco Sanna, relatore.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 39, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Deve esprimere il parere su tutti gli emendamenti all'articolo 39.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Ho detto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 39, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. C'è poi l'emendamento numero 40, che è sostitutivo parziale del 37.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Scusi Presidente, ma avevo un ordine un po' diverso, il 40 non me lo ritrovo sinceramente.
PRESIDENTE. Ce l'ha fuori fascicolo, perché è stato presentato successivamente ed è un emendamento all'emendamento.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Sull'emendamento numero 40 il parere è favorevole, così pure sul 37. Ovviamente, Presidente, il 37 e il 40 sono alternativi, nel senso che o si votano per parti o…
PRESIDENTE. Onorevole Sanna, forse non ha avuto il tempo di verificare che l'emendamento numero 40, a firma Orrù, Sanna e più, è presentato a una parte dell'emendamento numero 37, a firma Orrù.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessoretecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore, aggiungo che l'emendamento numero 40 modifica il 37, e quindi i due emendamenti si reggono a vicenda.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.) Presidente, intervengo semplicemente per auspicare la sospensione di questo articolo, perché mi pare che ci sia poca chiarezza tra i colleghi su un tema delicato che è stato già recepito nella legge numero 8. Qui si sta cioè introducendo un ulteriore vincolo negativo alla gestione non solo economica, ma anche sociale delle aree demaniali. Mi riferisco a una casistica che ha portato la maggioranza stessa a introdurre la modifica della legge numero 8 per quanto riguarda, per esempio, le strutture che non erano permanenti per l'utilizzo da parte dei portatori di handicap delle aree demaniali.
Credo che sia assolutamente improponibile l'atteggiamento di chiusura del relatore di maggioranza e chiedo a lei, Presidente, considerata la delicatezza dell'argomento e anche una certa contraddizione legislativa tra la legge numero 8 e questo eventuale provvedimento, di sospendere l'articolo 39 per un coordinamento e una verifica puntuale su questo punto. Mi riservo ovviamente di intervenire dopo per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.) Chiedo scusa, avevo chiesto prima di poter spiegare l'intento dell'emendamento numero 40, e quindi della correzione che veniva apportata all'emendamento numero 37. Mi pare che sia stato poi chiarito che l'emendamento numero 40 tende a sottolineare e a riservare il dispositivo dell'emendamento 37 esclusivamente al passaggio dei beni immobili agli enti locali, non della generalità dei beni ex minerari, chiamiamoli così.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Intendevo intervenire per lo stesso motivo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.
PIRISI (D.S.) Presidente, chiedo che l'articolo 39 sia sospeso al fine di approfondire meglio gli emendamenti che sono stati proposti e di coordinare il testo con la legge numero 8. Grazie.
PRESIDENTE. Quindi lei è del parere dell'onorevole Pili. Se non ci sono opposizioni la richiesta è accolta, per cui l'articolo 39 e i relativi emendamenti sono sospesi, per consentire questa verifica e il coordinamento eventuale con la legge numero 8.
Come d'intesa gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 sono sospesi, perché attengono tutti alla materia ambientale, che, come abbiamo detto, ha bisogno di un maggiore approfondimento e di un coordinamento col Codice dell'ambiente. Ne riprenderemo l'esame martedì, dando così il tempo alla Commissione per un approfondimento ulteriore.
Passiamo all'esame dell'articolo 55.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 55:
Art. 55
Risorse idriche e difesa suolo. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;
b) predisposizione del piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;
c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;
d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell'approvazione della legge di riordino della materia;
f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;
g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.) Presidente, intervengo sull'articolo 55 perché sembra di essere tornati alla situazione ante 1994, prima cioè della legge Galli e di tutta una serie di battaglie che il centrosinistra ha legittimamente condotto dal 1999 al 2004, ovviamente dimenticandosi del quinquennio in cui aveva la possibilità di porre in essere tutta una serie di azioni legislative volte a recepire le tematiche della legge Galli.
In questo articolo si ripropone come funzione della Regione: "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria". Ma non si era deciso di affidare a soggetti terzi, individuati anche in proposte di legge giacenti nella quarta Commissione, tutta la partita relativa alle opere idrauliche di seconda categoria? C'è una netta contraddizione con quanto avete previsto per l'affidamento a soggetti terzi (l'Autorità d'ambito per quanto riguarda le risorse idrico-potabili) della gestione dell'intero settore idrico e irriguo.
Questa è una norma che non solo non conferisce nuove funzioni e nuovi poteri, ma che si contrappone alle leggi dello Stato, che voi pure avete contribuito a recepire in quest'Aula, e riassegna alla Regione un potere su un settore così rilevante come quello delle risorse idriche e della difesa del suolo, che sono ormai, per accertata e conclamata verifica legislativa, di competenza di soggetti che non appartengono al sistema regionale. Quindi credo che si tratti davvero di un ripensamento da parte del centrosinistra di tutte le funzioni nel settore idrico e irriguo e che in questa direzione sia necessario, anche in questo caso, esprimere un parere contrario a questo salto nel passato e salto nel buio per quanto riguarda la gestione idrica.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 56.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 56:
Art.56
Risorse idriche e difesa suolo.
Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;
c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:
1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei Consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;
2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale ad esclusione di quelli di cui al comma 3.
2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2002).
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:
a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;
b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pili. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.) Presidente, anche in questo caso dichiaro il voto contrario, perché se valutassimo tutto quello che è scritto essere di competenza degli enti locali, delle province e della stessa Regione ci renderemmo conto che c'è una ripartizione assolutamente improponibile per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate da una parte superiori ai 10 litri al secondo, dall'altra inferiori. Si vuole cioè far capire, in questo caso, che la Regione della utilizzazione delle acque per portate superiori ai 10 litri al secondo se ne occupa, per portate inferiori non se ne occupa più! Il sistema carsico dell'emungimento e della adduzione delle acque non può essere legato a questo tipo di apporto. O lo si conosce il sistema carsico, ossia il sistema delle risorse idriche sotterranee, anche per quanto riguarda l'emungimento e l'utilizzo di queste risorse, oppure ci si astiene dal proporre certe cose. Se la portata è superiore ai 10 litri al secondo, occorre individuare un soggetto unico che si occupi del sistema idrico complessivo, non possono occuparsene la provincia o la Regione. In questo caso non può essere fatta una ripartizione assolutamente casuale (studiata in qualche bugigattolo della Regione da qualche funzionario o, spero di no, da qualcuno che si avvale di marchingegni per calcolare i decilitri al secondo), e soprattutto non si può attribuire - comma 3 - agli enti locali un potere assolutamente improponibile. Ai comuni viene attribuita la funzione di progettazione, realizzazione e soprattutto gestione e manutenzione in materia di interventi di difesa del suolo. State cioè scaricando sui comuni uno dei compiti più onerosi e rischiosi, che metterà tanti sindaci a repentaglio, perché la magistratura ordinaria prenderà di mira gli enti locali piuttosto che la responsabilità oggettiva di un ente sopraordinato. Quindi anche sull'articolo 56 il mio voto è contrario.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 57.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 57:
Art. 57
Opere pubbliche. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 58.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 58:
Art. 58
Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali
1. Sono conferite agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 449 del 1997.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, passiamo alla votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). Presidente, dichiaro il voto contrario sull'articolo 58 perché rappresenta un ulteriore aggravio per gli enti locali. Se si andasse a vedere con maggiore attenzione quello che si sta votando, prima di votarlo così, con un'accelerazione che forse sta nella logica della maggioranza, ma sicuramente non in quella dei comuni (invito a verificare cosa si intende per interventi sulla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), ci si renderebbe conto che in questo caso si tratta di opere che sono state realizzate e non concluse. Quindi si sta dando incarico ai comuni di completare opere e interventi il cui onere finanziario era già in carico alla Regione e che andavano completati con i fondi CIPE. Quindi, nel momento in cui si stabilisce di restituire questo patrimonio ai comuni, non completando il trasferimento con le risorse che per norma lo Stato ha attribuito al CIPE, si sta dando ai comuni un ulteriore onere che sicuramente avrà un effetto boomerang sulle risorse finanziarie degli enti locali.
Quindi, il mio parere anche in questo caso è assolutamente contrario, perché state scrivendo una norma senza conoscere la situazione nel dettaglio, senza sapere quali sono gli interventi di rilevanza locale che vengono scaricati sugli enti locali, senza conoscere lo stato dell'arte, senza sapere quali interventi sono ancora necessari per questa soppressione dell'intervento nel Mezzogiorno.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 58. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 59.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 59:
Art. 59
Viabilità. Funzioni della Regione
1. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;
b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, passiamo alla votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Pili per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PILI (F.I.). All'articolo 59 è scritto che la Regione ha in capo la pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale. Nell'articolo successivo è scritto che la provincia si fa carico della progettazione, realizzazione e manutenzione della rete stradale regionale. Cioè si sta dicendo, in questi due articoli, che le province e la Regione hanno la stessa funzione! Mi domando come si possa arrivare a una mostruosità legislativa di questa portata! Avete scritto che la Regione pianifica, programma e coordina l'intervento delle strade regionali e poi, nell'articolo successivo, scrivete che la progettazione, realizzazione e manutenzione della rete stradale regionale è delle province. Capite benissimo che la viabilità regionale non può essere suddivisa in otto parti e che occorre, invece, un coordinamento unitario degli interventi sia di manutenzione che di pianificazione e progettazione. Questa è la dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che anche su questo tema regna la confusione.
Presidente, fra un po' cronometro anche i tempi.
PRESIDENTE. Onorevole Pili, io faccio tutto tranne che occuparmi del tempo!
PILI (F.I.). Il fatto che lei abbia messo la mani avanti non vorrei che mi portasse a pensare male. Non voglio pensare male.
Credo che siamo di fronte a un articolato assolutamente contraddittorio, non in linea con le esigenze di una corretta gestione e con le norme in cui si fa riferimento alla viabilità di competenza dell'ANAS, che dovrebbe essere tutta integralmente trasferita alla Regione. Se questo è il principio col quale ci accingiamo ad accogliere il trasferimento di questi beni, è davvero difficile pensare che in Sardegna ci potrà mai essere una viabilità corretta, pianificata, rispondente alle esigenze di coordinamento e di coerenza con i programmi già approvati dalla Regione per quanto riguarda la pianificazione della viabilità di interesse primario regionale.
Quindi, in questo caso, mi riprometto di sottoporre all'attenzione di quest'Aula tutte le argomentazioni a sostegno del fatto che questo è un altro di quegli articoli che arrecheranno un danno enorme al governo delle infrastrutture in Sardegna.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 59. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 60.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 60:
Art. 60
Viabilità. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. E' altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite alle province le funzioni e i compiti in materia di:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, ai fini di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sanjust. Ne ha facoltà.
SANJUST (F.I.). Proseguendo nel ragionamento che ha appena fatto il collega Pili, vorrei far presente all'Aula che esistono i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 e del 16 novembre 2000, concernenti l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni e agli enti locali, a firma Bassanini. In particolare il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 prevede, agli articoli 3, 4 e 5, il trasferimento del personale, il trasferimento dei beni mobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale e il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale. A questo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno fatto riferimento tutte le Regioni, e dico tutte, tranne la Sardegna, che, effettivamente, in questo campo è arrivata ultima, non certamente per colpa solo ed esclusivamente dell'attuale maggioranza, che comunque governa la Regione da due anni, bisogna ricordarlo. Le altre Regioni hanno quanto meno tenuto conto di questo decreto e hanno attuato, devo dire con un certo successo, ciò che purtroppo, come diceva il collega Pili, noi non riusciremo ad attuare, perché non abbiamo tenuto conto di ciò che i decreti Bassanini affermano. Sarà praticamente impossibile per la Regione riuscire a far sì che il conferimento agli enti locali, così come previsto all'articolo 60, possa produrre effetti positivi. Come potrebbe, infatti, non essere così, visto che non sono state stimate, e quindi non possono essere trasferite alle province, tutte quelle risorse non solo finanziarie, ma soprattutto umane, di cui le province necessitano?
Questo è un altro esempio che dovrebbe convincervi a ritirare, oltre all'articolo 59, anche l'articolo 60 per ripresentarlo con maggiore dovizia di particolari.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 61.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 61:
Art. 61
Competenze in materia di trasporto pubblico locale
1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 62.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 62:
Art. 62
Trasporti. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) rifornimento idrico delle isole;
b) estimo navale;
c) disciplina della navigazione interna;
d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
g) pianificazione, programmazione degli aeroporti di interesse regionale.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 63.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 63:
Art. 63
Trasporti. Conferimenti agli enti locali
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. Sono altresì attribuite alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 62.
2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 le funzioni relative a:
a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle Autorità portuali di diretta competenza della Regione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 64.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 64:
Art. 64
Protezione civile. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
c) programmazione indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;
d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;
e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 65.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 65:
Art. 65
Protezione civile. Conferimenti agli enti locali
1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;
c) le attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
5. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 66.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 66:
1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del titolo IV capo I del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.
3. All'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 67.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 67:
Art. 67
Istruzione. Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione dell'offerta formativa;
b) programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;
d) determinazione del calendario scolastico;
e) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 68.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 68:
Art. 68
Istruzione. Conferimenti agli enti locali
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, le seguenti funzioni e compiti, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;
e) interventi a favore degli Istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31;
2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:
a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:
a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con i comuni singoli o associati;
b) l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;
c) l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con queste ultime;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
6. Spettano inoltre ai comuni:
a) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
b) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:
a) programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 69.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 69:
Art. 69
Formazione professionale. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione:
a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;
b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;
c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;
d) interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
e) accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 70.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 70:
Art. 70
Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:
a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale escluse quelle attribuite alla Regione;
b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 71.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 71:
Art. 71
Beni culturali. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:
a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) musei di ente locale e di interesse locale;
c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 72.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 72:
Art. 72
Beni culturali. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono, attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
b) programmazione e erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;
d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;
e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.
2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.
3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 73.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 73:
Art. 73
Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, l'attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 74, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 74 e del relativo emendamento:
Art. 74
Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti:
a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale18 novembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche in forma associata ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
e) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
EMENDAMENTO soppressivo parziale MASIA - LA SPISA - IBBA - CALIGARIS - LAI - BALIA - ARTIZZU - LIORI - MORO - DIANA - SANNA Matteo - CAPPAI - PISU - AMADU - RANDAZZO - CUCCU Franco Ignazio - SANJUST - OPPI - RASSU - CERINA - BRUNO - LANZI - FADDA
Art. 74
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 74 è soppressa. (9).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere relatore Francesco Sanna.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.), relatore. Presidente, la Commissione non ha completato l'esame di questi emendamenti e quindi non sono in grado di esprimere un parere formato sull'opinione dei miei colleghi. Chiederei di sospendere l'esame del provvedimento dall'articolo 74 in poi, con la ripresa degli articoli aventi per oggetto la tematica ambientale, a cui lei ha fatto riferimento, e degli altri articoli che sono sospesi.
PRESIDENTE. Va bene colleghi, concludiamo i nostri lavori fermandoci all'articolo 74.
Il Consiglio è convocato per le ore 10 di mercoledì della prossima settimana, per il completamento dell'esame del testo unificato 43-85/A e per l'esame della mozione numero 72. La prima Commissione è convocata per martedì alle ore 16 e 30, per il completamento dell'esame degli emendamenti ai provvedimenti di legge in discussione.
La seduta è tolta alle ore 21 e 09.
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