Seduta n.293 del 14/02/2007
CCXCIII Seduta
(Pomeridiana)
Mercoledì 14 febbraio 2007
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 16 e 38.
SABATINI, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 febbraio 2007 (287), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Elio Corda, Alessandro Frau, Gerolamo Licandro, Raimondo Ibba, Antioco Porcu e Salvatore Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 14 febbraio 2007.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti del disegno di legge numero 5-Stat/A.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo una breve sospensione dei lavori.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16 e 50.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 40, viene ripresa alle ore 16 e 50.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere La Spisa, capogruppo.)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prende atto che il consigliere Marracini è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 33 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - GESSA - GIAGU - GIORICO - LA SPISA - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MELONI - MURGIONI - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - UGGIAS - URAS.)
PRESIDENTE. Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 52, viene ripresa alle ore 17 e 27.)
PRESIDENTE. Colleghi, diamo inizio ai lavori. E' iscritto a parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà.
DAVOLI (R.C.). Presidente, stiamo discutendo su un argomento, quello che riguarda la partecipazione popolare, in un momento in cui la politica, questa partecipazione, cerca di eliminarla, di ridurla, di frantumarla, in un periodo in cui la sfiducia nella politica sta triturando tutto e tutti, naturalmente per responsabilità della politica stessa.
E' ormai una consuetudine sentire semplici cittadini, ma anche organizzazioni che si occupano del sociale, esprimere giudizi abbastanza preoccupanti sulla politica e sul modo di fare politica. Ma lo stesso agglomerato di proposte sulle forme della politica e sulle forme di governo della politica che attraverso l'informazione, dominata comunque dei poteri forti, ci viene quotidianamente fornito, non fa altro che creare confusione. In base alle decisioni che i grandi organi di informazione assumono, a volte si parla di un presidenzialismo forte, qualche mese dopo si discute - giusto per avere una variante - di premierato forte, a volte si discute di una democrazia temperata. Bene, tutta questa discussione che avviene nella società non fa altro, secondo me (perché inquinata da altri interessi), che contaminare un settore della politica che ha tutt'altri interessi e che è quello, appunto, della partecipazione popolare.
Allora, la discussione che stiamo portando avanti, ahimè anche se non molto entusiasmante debbo dire, in quest'Aula sul Titolo II che riguarda, appunto, i referendum, credo sia assolutamente importante e credo che il Consiglio debba prestare un'attenzione maggiore.
Ci sono stati interventi che hanno posto l'accento su certe ambiguità di alcune proposte, che io peraltro condivido. Qualcuno, come l'onorevole Maninchedda, ha posto, ha "buttato" - usiamo questo termine - nella discussione il problema della democrazia tecnologica, non è la parola usata dall'onorevole Maninchedda, ha posto in discussione il problema dell'innovazione tecnologica; io credo che in questa fase sia forse un po' prematuro parlarne però indubbiamente sarà un problema. Qualcuno parla anche di totalitarismo tecnologico; quindi bisognerà studiarle bene le forme, appunto, della comunicazione con i nuovi strumenti informatici.
Però, torniamo a noi: i referendum. A me sorge una preoccupazione: non vorrei - almeno da qualche intervento così mi è parso - che sembri che il referendum popolare possa risolvere tutti i problemi della partecipazione popolare. Stiamo attenti perché, secondo me, così non è.
Proprio perché siamo in una fase confusa e all'orizzonte si vedono delle proposte, si scoprono produzioni di tecniche di partecipazione, bisogna stare molto attenti perché sembrerebbe quasi che l'unica strada sia il referendum istituzionale. No, in questa società ci sono altre forme di partecipazione, altre forme di consultazione che hanno dato dei risultati debbo dire estremamente interessanti, ad esempio i vari forum sociali; i forum sociali sono strumenti di partecipazione e di consultazione popolare che servono per arrivare al passaggio successivo: la consultazione istituzionale. Però, la mia preoccupazione è quella di non dare al sistema referendario la totale responsabilità della consultazione popolare.
La questione importante in discussione - e vale la pena di rifletterci ancora un po' - è sulla distinzione dei vari referendum. L'onorevole Maninchedda e l'onorevole Uras hanno spiegato molto bene la distinzione tra referendum abrogativo, propositivo e consultivo. Siccome sono distinti, diversi e hanno obiettivi diversi, penso che debbano essere diversificate anche le varie forme per arrivare ad una consultazione di questo tipo, non si può unificare tutto in un unico sistema, con un'unica tecnica; ci sono proposte diverse che hanno obiettivi diversi e, quindi, secondo me, è molto più sensato - e sicuramente più convincente dal punto di vista anche tecnico-giuridico - che vengano trattati diversamente; perché è ovvio, è normale e mi sembra anche abbastanza banale distinguere tra l'abrogativo e il consultivo.
L'abrogativo, si diceva prima, abroga una legge, ma una legge non si può abrogare semplicemente con un paio di migliaia di firme, questo lo capiscono tutti, ma è altrettanto vero e comprensibile che un consultivo su un argomento particolare deve essere più facilmente permesso, cioè i cittadini devono avere maggiori possibilità, devono arrivarci con più facilità e con più consapevolezza; quindi credo che quando discuteremo del consultivo questo sia un argomento che debba essere preso in considerazione.
Vedete, noi possiamo discutere - magari lo faremo in fase di elaborazione dello Statuto -anche di altre modalità di referendum, non so se sia possibile, non sono un esperto, non so se si possa determinare a livello regionale la obbligatorietà - usiamo questo termine - per fare referendum nelle nostre comunità, anche nei piccoli paesi. Certo, è già previsto ma è bene sancirlo in maniera molto più precisa. Dobbiamo prendere in considerazione questa possibilità, altrimenti rischiamo di fare soltanto una semplice leggina burocratica che permetterà a qualcuno di raccogliere le firme e di far fare semplicemente una consultazione. Non è affatto così.
Vedete, nel panorama italiano si parla anche di democrazia partecipata, giusto per parlare di un'altra variante . In moltissime città, per esempio in alcuni municipi della città di Roma, si usa la tecnica della discussione del bilancio partecipato; cioè si convocano i cittadini che fanno parte di quei Municipi, si discute con loro su come il bilancio può essere preparato ascoltando direttamente i cittadini su come devono essere programmate alcune spese, ad esempio quelle relative al settore dei servizi sociali.
Quindi, le forme della partecipazione popolare sono diverse e, siccome sono diverse, secondo me dobbiamo rifletterci, magari in un secondo momento, in modo tale da costruire questa rete di organismi, di luoghi, dove la partecipazione popolare possa essere garantita e rappresentata in maniera sicuramente più democratica.
Ripeto, a me è sembrato, da alcuni interventi, che la partecipazione popolare equivalesse semplicemente ad una consultazione referendaria, anche se di tipo istituzionale; quindi si carica eccessivamente e ci si dimentica di tutte le altre forme di partecipazione popolare. Credo che, quando affronteremo gli altri articoli, sicuramente riusciremo a fare una discussione più precisa e più approfondita.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, cercherò di attenermi (sto esponendo le mie valutazioni articolo per articolo) al tema dell'articolo 5 che riguarda il referendum abrogativo, pur comprendendo che parlando di referendum, ovviamente, le considerazioni che vanno fatte devono essere estese all'istituto referendario nella sua accezione più ampia, quindi, che cosa significa, quando va usato, come regolamentare lo strumento del referendum.
Io credo che sia il dibattito di stamattina che questo del pomeriggio, stiano evidenziando la grande distanza della politica (la politica attiva, la politica delegata), dalla gente; e tanto più è lontana tanto più è incapace di interpretare le esigenze e le aspettative della gente che ci ha delegato a rappresentarla. Quindi, si cerca o si ritiene che sia soluzione opportuna ampliare quanto più possibile sulla carta, nella stesura delle leggi, nella valutazione delle stesse, la partecipazione popolare.
Credo che come esempio dell'uso del referendum per l'esercizio del governo sia storicamente indicativo quanto avviene in Svizzera, dove lo strumento referendario è quasi quotidianità nella gestione della cosa pubblica. Diversa è la nostra storia; o, meglio, nella nostra storia ci sono due fasi. Una prima fase, in cui lo strumento del referendum è stato utilizzato ma non abusato, ; e una seconda fase, più vicina a noi, in cui c'è stato l'abuso dell'istituto referendario. Questo per carenza politica, carenza partitica, carenza di riconoscimento e di capacità dell'esercizio della delega politica da parte degli eletti, e pian pianino da parte dei partiti. Oggi si è tanto più democratici, tanto più aperti nei confronti del popolo, quanto più si legifera e si norma la materia della consultazione popolare.
Abbiamo esaminato i principi generali, oggi con l'articolo 5 cerchiamo di normare il referendum abrogativo, cerchiamo anche di motivare il perché, in questo caso, al comma 1 si richiedano, secondo la proposta fatta dalla Commissione, cinquantamila elettori o quattro Consigli provinciali, che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione regionale, per poter chiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge. È chiaro che, come ho rappresentato negli emendamenti da me presentati all'articolo 5, su questa stesura non ci troviamo d'accordo, semmai ci troveremmo d'accordo, ma con qualche differenziazione, sul testo proposto dalla Giunta. Riproponiamo infatti i diecimila elettori per richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale.
Poi, scorrendo gli altri emendamenti, vediamo che c'è una sorta di trattativa perché si propongono ventimila elettori, quindicimila, trentamila, diecimila; devo dire che è una trattativa al ribasso e c'è un'indicazione comune a rendere più percorribile la via per il referendum abrogativo. Quindi si vuole facilitare l'accesso degli elettori e la possibilità di rappresentare le loro istanze per l'abrogazione totale o parziale di una legge, e ridimensioniamo anche… Presidente, interverrò sugli emendamenti.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, prosegua.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, non c'è lo spirito giusto.
PRESIDENTE. Mi sembra che adesso ci sia attenzione.
CAPELLI (U.D.C.). Ascolterò gli altri interventi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Signor Presidente, Assessore e colleghi, con la discussione dell'articolo 5 della legge, relativo al referendum abrogativo, noi entriamo nel vivo della legge statutaria. Fino adesso non si può dire che vi sia stata una discussione del disegno di legge, perché i primi articoli li abbiamo soppressi, l'articolo 4 praticamente è stato completamente modificato dal Consiglio regionale e io credo, visto anche gli emendamenti presentati dalla maggioranza, che anche l'articolo 5 verrà profondamente e completamente modificato.
E' chiaro che questo dato fa riflettere perchè dimostra che forse c'è stata improvvisazione e fretta di approvare questo provvedimento di legge perché, se così non fosse, la maggioranza avrebbe portato un testo che non avrebbe dato adito a mille interpretazioni e a mille considerazioni diverse; se è vero, come è vero, che ogni minuto la maggioranza presenta nuovi emendamenti. Quindi, la prima considerazione che voglio fare è che, effettivamente, avevamo ragione quando dicevamo che si voleva portare un progetto di legge in Consiglio, forzando i tempi; adesso dal dibattito emerge che non c'era neanche l'accordo all'interno della maggioranza per approvare questo testo di legge.
Dalla discussione di questa legge statutaria si evince, soprattutto, che c'è una difficoltà ad accettare l'istituto della partecipazione diretta dei cittadini, non si capisce quale preoccupazione abbia la maggioranza ad accettare i referendum. Questo in un momento in cui si sta approvando una legge che, di fatto, dovrebbe spingere questo Consiglio regionale a cercare formule che bilancino i poteri all'interno dell'amministrazione regionale. Infatti stiamo approvando una forma di presidenzialismo abbastanza spinto che ci impone di creare quei contrappesi che, così abbiamo sempre detto in questo Consiglio regionale, servono per rafforzare non soltanto il ruolo del Consiglio regionale, ma anche il ruolo dei cittadini, in questo caso con la partecipazione diretta tramite referendum.
Bene, la stessa maggioranza da un lato si dichiara d'accordo con questo concetto, però se osserviamo il comportamento che viene assunto in Aula, vediamo che si sta andando in quella direzione ma, anzi, che si vorrebbe far di tutto perché questi referendum non si facciano.
Allora, io ripeto che l'articolo 4, già approvato, di fatto limita o rende quasi impossibile l'applicazione dell'istituto del referendum in Sardegna. Effettivamente, quando noi stabiliamo che per la validità del voto è necessaria la metà degli elettori che hanno partecipato all'ultima competizione elettorale ci rendiamo conto che concretizzare questa partecipazione sarà un'impresa assolutamente ardua e difficile.
Ma vediamo l'articolo 5. Il testo esitato dalla Commissione prevede che siano necessarie cinquantamila firme per poter richiedere un referendum abrogativo. La maggioranza ha poi presentato degli emendamenti portando il numero delle firme prima a diecimila poi, nell'ultimo che ho letto, a quindicimila. E' una continua rincorsa di cifre e numeri che ci dimostra che la maggioranza è in fibrillazione, che ha paura di chissà che cosa, ha paura magari che il cittadino sardo si rivolga a questo istituto perché su certe situazioni, su certe leggi, su certi regolamenti, non condivide la posizione della Giunta regionale e anche del Consiglio regionale. Ed è giusta questa apertura che noi stiamo disciplinando per poter utilizzare questo importante istituto; è giusta ma dev'essere facilitata.
Chiaramente, mi pare l'abbia detto anche il collega Davoli, non è che risolviamo tutti i problemi con il referendum, e ci mancherebbe altro! I referendum sono uno strumento che noi mettiamo a disposizione dei cittadini, ma è il Consiglio regionale che deve risolvere i problemi. Però disciplinare l'istituto referendario significa dare un contributo importante per favorire la partecipazione dei cittadini.
Allora, quello che preoccupa noi, opposizione, è il fatto che questa maggioranza, che dovrebbe avere un approccio diverso nei confronti di questo istituto, oggi sta facendo tutto il possibile per renderne complesso l'iter nel testo in discussione. Inoltre, sempre la maggioranza sta presentando in continuazione emendamenti sostitutivi, e questo la dice lunga anche sulla stessa volontà di discutere di questo argomento in Consiglio regionale; ma, se così si vuole evitare di esaminare qualunque proposta di miglioramento, è un discorso, se dietro ci sono altre intenzioni, è un altro discorso. La volontà di questa maggioranza credo sia quella da una parte di trovare il modo per accelerare i tempi per chiudere la finanziaria, dall'altra soprattutto quella di evitare che i cittadini sardi possano ricorrere a questo istituto.
Questa sera rivolgo un invito alla maggioranza: stiamo attenti, perché stiamo approvando una legge che esaspera il presidenzialismo in Sardegna e, di conseguenza, il Consiglio regionale sarà sempre più emarginato e privato del suo ruolo. Io vi invito a una riflessione seria perché probabilmente si sta sottovalutando questo fatto, ma non si può sempre inseguire il capo anche quando non ha ragione.
Ci sono momenti in cui è necessario effettivamente riflettere seriamente perché la maggioranza che oggi propone e approva le leggi domani, quando queste saranno applicate, potrà essere minoranza e vedere quel provvedimento in una luce diversa. Se noi entriamo in questa logica, se teniamo a mente queste considerazioni, sono convinto che questo Consiglio regionale esiterà sicuramente un testo utile per tutti; se invece pensiamo di esitare un provvedimento, tipo questa Statutaria, per imbavagliare il Consiglio regionale, per imbavagliare i cittadini, io dico che sarebbe il più grave errore politico che possa fare quest'Aula. Un errore che sicuramente non porterebbe da nessuna parte e, tanto meno, farebbe gli interessi dei sardi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, penso che stiamo entrando nel vivo dell'articolato di legge e, quindi, poiché stiamo affrontando uno dei temi più delicati, più complessi dell'intero disegno di legge, ritengo possa essere utile iniziare a fare il punto.
Fare il punto esattamente su un aspetto sul quale la Giunta ha insistito molto, ma anche la maggioranza, e cioè la necessità di trovare punti di incontro e quindi di cercare il massimo del consenso sugli aspetti più delicati e più complessi ma anche più importanti del testo in discussione. Cerchiamo allora di fare il punto con molta semplicità, con molta chiarezza, ma anche con molta onestà.
La minoranza (anche parti della maggioranza), ha posto sostanzialmente due questioni fondamentali; la prima è quella di riportare il contenuto del disegno di legge nell'alveo dell'articolo 15 dello Statuto, eliminando tutte quelle parti che lo appesantiscono e che potrebbero essere anche oggetto di impugnativa da parte del Governo. Mi pare che su questa questione che è stata posta dalla minoranza, e anche da parti della maggioranza, la Giunta e la stessa maggioranza abbiano dato una risposta precisa, concreta, riportando i contenuti del disegno di legge nell'alveo dell'articolo 15 dello Statuto. La seconda questione attiene al referendum. Io non voglio ripetere le cose che sono state già dette a proposito dell'articolo 4; ribadisco che proprio sul terreno dei referendum, e quindi degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, si misura la capacità di dare risposte in questo disegno di legge. Sull'aspetto così delicato, così complesso della soglia di accesso dei cittadini allo strumento del referendum, sia la minoranza, ma anche una parte importante della maggioranza, ha chiesto fosse adeguata, la risposta è contenuta in un emendamento presentato dalla maggioranza, sul quale la Giunta esprimerà un parere positivo, che prevede si passi dalla soglia delle cinquantamila firme, individuata dalla Commissione, ad una soglia di accesso di quindicimila. Mi pare che questo emendamento rappresenti un passo avanti importante; perché non valorizzarlo? Perché questa difficoltà a riconoscere che, almeno su queste due questioni che voi avete posto, c'è stata una disponibilità concreta, fattiva, anche se il gioco delle parti ci porta naturalmente ad enfatizzare le differenze che esistono? Mi pare però incontrovertibile che almeno su queste due questioni si sia trovato un terreno di incontro, un punto di convergenza.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere positivo sugli emendamenti numero 798, 725, nella parte che coincide con il testo del numero 798, e 244. Si ritira l'emendamento numero 761. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 284, 455, 339 (qualora non venisse approvato l'emendamento numero 798), 466, 456, 457, 458, 459, 460, 57, 727, 5, 13, 283, 31, 726, 55 , 246, 461, 60, 462 , 463, 442, 464, 465, 14, 467, 61, 62, 56, 58, 15, 59, 713.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 798, sostitutivo totale dell'emendamento 339.
Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'emendamento, per far rilevare all'Assessore che questa non mi sembra sia la parte fondamentale, importante del disegno di legge, ma anche per ringraziarlo per l'apertura che ha fatto e per auspicare che questa apertura ci sia dall'articolo 10 in poi, quando si parlerà dei poteri del Presidente della Giunta, della Giunta regionale, del Consiglio regionale; allora si vedrà veramente se c'è o non c'è disponibilità al confronto.
Ciò che non capisco è perchè quello che i legislatori fanno per i cittadini, non lo facciano per sé stessi. Negli Stati Uniti d'America il Presidente viene eletto anche col 30 percento dei suffragi. Noi eleggiamo sindaci con una partecipazione minoritaria delle popolazioni, perché una volta espletato il primo turno al secondo turno ci va chi ci va ma il sindaco viene comunque eletto. Non si capisce come, dopo aver coinvolto i cittadini, averli chiamati ad esprimere la loro opinione, indipendentemente dal numero dei partecipanti il referendum non sia valido. Mi si deve spiegare per quale arcana ragione questo non vale per gli esponenti politici e vale invece per i cittadini. Ora, io credo che i cittadini che non partecipano alla consultazione siano cittadini che hanno rinunciato ad esercitare un proprio diritto nei confronti dei provvedimenti, quindi ritengo che vadano premiati non coloro che non partecipano, ma coloro che partecipano. Tutti questi referendum che proponiamo presentano questo problema, che non è risolvibile con il numero delle firme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Pur condividendo le considerazioni testé fatte dall'onorevole Floris in merito alla questione dei referendum, in questo caso, su questo emendamento all'emendamento, voterò a favore perché il suo contenuto è quello che più si avvicina alla richiesta da me avanzata dei 10 mila elettori.
Ritengo però che sia comunque in parte contraddittoria la possibilità che anche quattro consigli provinciali, in rappresentanza di almeno il 50 percento della popolazione regionale, richiedano il referendum ; perché, a mio parere, sarebbe stato più utile lasciare soltanto i 10 mila elettori e non riferirsi ad una sussidiarietà che poi viene condizionata comunque. E inoltre, ricordo che i 15 mila elettori rappresentano il 10 percento della popolazione, mentre sicuramente la richiesta relativa ai consigli provinciali è superiore rispetto a questa norma. Quindi mi sembra che risulti un po' contraddittorio questo aspetto, che da un lato vuole dare peso ai consigli provinciali, dall'altro però pone delle limitazioni. Comunque, annuncio, obtorto collo, il mio voto a favore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io voterò contro, convintamente contro perchè, al di là del fatto che apprezzo che si abbassi il livello d'accesso a 15 mila elettori, trovo sostanzialmente alcune incongruenze nello stesso emendamento, così come nell'articolato o nell'emendamento 339. Per esempio, scrivere che i consigli provinciali devono rappresentare almeno il 50 percento della popolazione regionale, significa che il consiglio provinciale di Oristano, insieme a quello dell'Ogliastra, insieme a quello del Nuorese, per esempio, non potrebbero presentare una proposta di referendum abrogativo. E per forza di cose ci deve essere sempre Cagliari di mezzo, per intenderci!
Allora, io credo che da una parte si stia abbassando la soglia, dall'altra si stia evitando che i consigli provinciali, se non rappresentati dalla provincia di Cagliari, possano in qualche modo presentare proposta di referendum abrogativo; questa operazione nella nostra realtà, nella realtà della Sardegna, mi sembra restrittiva e molto contraddittoria. Su altri emendamenti, se avremo modo di discuterne o quanto meno di dichiarare la nostra posizione di voto, sottolineo che non capisco alcuni no detti dal relatore, nonché Presidente della Commissione.
Per esempio consideriamo l'emendamento che, volendo in qualche modo responsabilizzare e dare questa possibilità ai consigli comunali, propone che possano richiedere il referendum dieci consigli comunali, purché rappresentino almeno un quinto della popolazione regionale, così come è previsto in altre leggi statutarie e in altre regioni. Il no a questo emendamento mi sembra un po' restrittivo.
Così come relativamente all'ultima parte dell'articolo, se l'Assessore avrà modo di riprendere la parola, vorrei sapere che cosa sono i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi e degli uffici regionali e perché non sia ammesso il referendum abrogativo su questi atti, mentre nel comma 1 si fa esplicito riferimento anche ai regolamenti. Se con il termine "regolamento" si intende il modo in cui discipliniamo i nostri rapporti interni, nonché le prebende, vorrei capire perché i cittadini non potrebbero discutere su questo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Presidente, io ho votato contro il precedente articolo, su questo mi asterrò perché sono del parere, controcorrente, che il referendum sia un istituto democratico del quale si può fare un uso e un disuso a piacere. Infatti, l'abbassamento della quota di cittadini che possano chiedere un referendum comporta che richiedere l'attivazione di questo istituto possa diventare un'abitudine e sostituirsi alla normale attività legislativa.
Ho detto stamattina nel mio intervento, e lo confermo, che ritenevo la soglia delle 50 mila firme troppo alta, ma ritengo troppo bassa la soglia delle 15 mila; per questo motivo mi astengo. Condivido inoltre quanto ha appena accennato il collega Capelli, cioè che la metà dei consigli provinciali della Sardegna non avrebbero il numero di abitanti necessario per richiedere il referendum.
Io spero comunque che, così come ha rimarcato il collega Floris, la buona volontà e la disponibilità dimostrate dalla Giunta su questi articoli si manifestino anche sugli articoli dal 10al 15 relativi alle modalità di elezione dei consiglieri, del Presidente, ai poteri del Presidente e a quelli del Consiglio, poiché se dialogo ci deve essere, se unità di intenti ci deve essere, ci siano proprio sulle parti fondanti e fondamentali della disegno di legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Noi votiamo contro questo emendamento per le motivazioni che ho esposto nel mio precedente intervento . Votiamo contro perché l'idea di portare a 15 mila le firme è una "caramellina" che la maggioranza vuole dare a questo Consiglio regionale. Possiamo anche ritenere che 15 mila sottoscrittori sia un numero giusto, però quello che non può essere accettato è il fatto che noi abbiamo approvato altri articoli - in modo particolare l'articolo 4 della legge statutaria - che di fatto impedirà comunque che si possano fare referendum in Sardegna.
Io continuo perciò a dire che noi abbiamo "ucciso la legge referendaria" con l'articolo 4, perché sappiamo già in partenza che sarà praticamente impossibile raggiungere il quorum previsto. Il vero problema è l'articolo 4, quindi anche approvando l'articolo 5, in modo particolare questo emendamento sostitutivo dell'articolo 5, la situazione non migliorerà assolutamente; se è vero come è vero che il numero di 15 mila sottoscrittori può essere un numero giusto, ci sono dei problemi per quanto riguarda la possibilità che i consigli provinciali possano richiedere il referendum (anche qui si richiede la metà della popolazione ), sostanzialmente ci sono problemi relativamente alla possibilità o meno di fare un referendum abrogativo su alcune materie; questioni che chiariremo intervenendo sugli articoli successivi.
Voglio dire che questo emendamento - e ho finito, Presidente - non cambierà nulla di quanto abbiamo detto in precedenza sulla reale impossibilità di poter fare d'ora in poi referendum abrogativi in Sardegna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, preannuncio, oltre il voto contrario, che chiederò cinque minuti di sospensione prima di procedere alla votazione. Per quanto riguarda questo emendamento dirò che, forse, avrebbe avuto bisogno di una maggiore valutazione un po' da parte di tutti. Non entro nel merito delle 15 mila firme previste perché ormai è una scelta fatta dalla maggioranza su cui credo non si possa tornare indietro. Però, in merito ai quattro Consigli provinciali chiedo se qualcuno si è posto il problema di come questi organi debbano deliberare per determinare l'indizione di un referendum. Se questa possibilità non è stata regolamentata negli Statuti immagino che sia piuttosto difficile portare avanti questa azione anche perché non credo che si possa lasciare alla libera interpretazione; non credo neanche che una maggioranza semplice di un Consiglio provinciale possa determinare l'indizione di un referendum.
Altro problema: al comma 2 è stata apportata una modifica sostanziale in quanto ,sono scomparsi gli atti amministrativi generali (forse il silenzio dell'Aula rappresenta qualcosa); la Giunta li aveva inseriti, la Commissione li aveva inseriti, adesso in tutta fretta si escludono.
Terzo problema; non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo. Vorrei capire perché ai sensi del solo comma secondo e non ai sensi dell'articolo 15! Qualcuno mi deve spiegare anche questo! Non sono poi ammessi a referendum abrogativo i regolamenti, escluso quelli cui è fatto riferimento nel primo comma, di cui al quinto e ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.
Mi pare di poter affermare che si sta compiendo un altro scempio. Il primo argomento era quello del numero dei sottoscrittori, non ne abbiamo fatto mistero, 10 mila potevano essere sufficienti, 15 mila...
PRESIDENTE. Onorevole Diana, il tempo a sua disposizione è terminato.
Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ho chiesto una sospensione.
PRESIDENTE. Avevo capito che dovessimo concludere le dichiarazioni di voto e poi sospendere. Se nessuno si oppone sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 19, viene ripresa alle ore 18 e 53.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna, relatore. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna),relatore. Signor Presidente, la sospensione è stata un'occasione utile per approfondire l'aspetto che è stato messo in evidenza in sede di dichiarazione di voto. Quindi propongo di aggiungere al primo comma dell'emendamento numero 798 dopo le parole"legge regionale" il seguente periodo: "di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione". Lo stesso periodo chiedo che venga riportato, al plurale, anche al secondo comma dopo le parole "delle leggi". In ambedue i commi va poi cassato il riferimento ai "regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Rinuncio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, allo stato attuale stiamo parlando dell'emendamento numero 798 (sostitutivo totale dell'emendamento numero 339 di cui sono primo firmatario) che, in base alle comunicazioni date poco fa dall'onorevole Pinna è destinato a subire un'ulteriore modifica.
L'emendamento numero 339 prevedeva che 10 mila elettori potessero richiedere il referendum abrogativo. E' vero che l'emendamento numero 798 prevede un'elevazione del numero di elettori da 10 mila a 15 mila, però non è proprio quella "caramellina" a cui l'onorevole Ladu prima faceva riferimento; è infatti una "caramellina" che toglie ben 35 mila firme rispetto al testo originario approvato dalla Commissione, testo al quale era stato presentato l'emendamento numero 339 che stabiliva in 10 mila il numero delle firme.
Poi nell'emendamento numero 798 è prevista la possibilità che anche quattro consigli provinciali, che a loro volta rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione, possano chiedere il referendum; questa disposizione prevede naturalmente e ovviamente la partecipazione di territori con popolazione consistente, pena l'impossibilità a provvedervi e che in qualche maniera va regolamentata, però è pure vero che nell'emendamento che io avevo presentato non c'era questa previsione che considero favorevolmente, ad abundantiam.
Io relativamente all'emendamento orale, ma che presumo trovi riscontro in un testo scritto che adesso credo sia in distribuzione, avevo già segnalato quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione, laddove si diceva che il referendum poteva riguardare non solo leggi ma anche provvedimenti amministrativi della Regione. La modifica introdotta mi pare che, almeno parzialmente, viaggi in quella direzione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Farigu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Presidente, l'istituto del referendum dal nostro Costituente era stato pensato - e io credo molto correttamente - come un fatto straordinario. La potestà legislativa era posta in capo al Parlamento che rappresentava il popolo e che aveva il dovere, attraverso gli atti legislativi, il Governo attraverso gli atti regolamentari, di dare risposte ai bisogni emergenti nella società. Il fatto referendario era sicuramente un fatto di grande partecipazione democratica, però doveva essere un fatto straordinario.
Successivamente, invece, se ne è fatto l'uso che noi sappiamo e qui più volte è echeggiata la domanda se se ne sia fatto un uso corretto. I termini "corretto" o "non corretto" in ambito giuridico si riferiscono a violazioni di legge, altrimenti attengono alla sfera morale o, nella migliore delle ipotesi, a quella puramente politica e astratta. Sicuramente, però, quando dell'istituto referendario se ne fa un uso eccessivo, ciò che in astratto è l'esaltazione della partecipazione democratica, può diventare un modo per mortificare la stessa democrazia.
Ora, sul referendum, io sono dell'avviso dei nostri Costituenti, però in questa stagione politica che, mi auguro, sia davvero come molti dicono di transizione in attesa di assetti, in questo contesto figlio di questo bipolarismo abbastanza bastardo ed eterogeneo (la presentazione degli emendamenti anche in quest'Aula lo dimostra e costituisce un elemento di gravi tensioni), quando ho visto l'emendamento che riduce il numero degli elettori, in questo periodo di regime presidenziale ho detto: "evviva il referendum col più basso numero di firme".
Io dovrei essere contrario perché contraddice la mia concezione del referendum come fatto straordinario, ma in un regime presidenziale (non mi sembra che vi siano le condizioni per effettuare delle verifiche), se il potere del Presidente deriva tutto dal popolo è bene che il popolo abbia lo strumento, a cui accedere nel modo più facile possibile, per controllarlo e tallonarlo ad ogni piè sospinto. Io in assoluto sono contrario e quindi per questo voterò contro, però apprezzo questo sussulto, così lo vivo, della maggioranza anche essa resa sofferente da questo regime presidenziale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Vorrei sapere se anche a noi è consentita la presentazione di emendamenti orali su questo emendamento.
PRESIDENTE. Gli emendamenti orali sono consentiti a tutti se c'è l'assenso di tutta l'Aula.
CAPELLI (U.D.C.). Allora io chiederei di sopprimere, al primo comma, la frase "che rappresentino almeno il 50 percento della popolazione regionale".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). È evidente che nell'emendamento viene valutato l'ampliamento della possibilità di ricorso al referendum abrogativo, estendendola oltre che al corpo elettorale, quindi a 15 mila elettori, anche ad organi istituzionali. Ora, il fatto che sia stato introdotto un criterio che limita questa possibilità a quattro consigli provinciali, che rappresentino almeno il 50 percento della popolazione sarda, è una misura di salvaguardia, il referendum non può essere uno strumento che scatena guerre di territori, una provincia contro l'altra su singoli provvedimenti, mentre gli strumenti che sono sottoposti a referendum devono avere una valenza di carattere generale anche attraverso il ricorso di un organismo di quel genere; altrimenti, ovviamente, vi sono le altre strade, cioè quella appunto dei 15 mila abitanti, ma non per sottovalutare il peso di una provincia o di un'altra, ma nel senso che devono essere coinvolte più province e che queste province devono rappresentare interessi di carattere generale e non particolare. L'emendamento ha questa ratio, non quella di escludere una provincia o un'altra.
Questa è l'opinione prevalsa nella discussione in Commissione, e io la confermo; riterrei sbagliato aprire una possibilità (non la certezza, intendiamoci, non sempre bisogna pensare al male), che verrebbe raccolta per motivazioni che non attengono a problemi di carattere generale.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 798, nel testo modificato dal relatore. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Con l'approvazione dell'emendamento numero 798 decadono naturalmente gli emendamenti numero 339, 284, 455, 466.
E' in votazione l'emendamento numero 456. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 456.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Petrini ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - FLORIS Mario - LADU - LIORI - MILIA - MURGIONI - PETRINI - RANDAZZO Alberto - RASSU - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - Corrias - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GIAGU - GIORICO - LAI Renato - LAI Silvio - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SPISSU - URAS.
Si sono astenuti i consiglieri: AMADU - PILERI - SANJUST.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 61
Votanti 58
Astenuti 3
Maggioranza 30
Favorevoli 18
Contrari 40
(Il Consiglio non approva).
E' in votazione l'emendamento numero 457. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta del consigliere Amadu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RASSU, PILERI, CONTU, PETRINI, RANDAZZO Alberto, Randazzo Vittorio, Diana.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 457.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - LADU - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANJUST - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GIORICO - LAI Renato - LAI Silvio - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SPISSU - URAS.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 57
Votanti 57
Maggioranza 29
Favorevoli 18
Contrari 39
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 458. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 459. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 460. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). L'emendamento numero 460 è ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento testè ritirato è uguale all'emendamento numero 57 che viene ora messo in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 798 vengono dichiarati decaduti gli emendamenti numero 727, 13, 5, 725, 283, 31, 761, 726, 244, 55, 246, 461, 60, 462, 463, 442, 464, 465.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sono decaduti gli emendamenti numero 61, 62, 467 e 56.
(Non è approvato)
E'in votazione l'emendamento numero 15 che è uguale al numero 74 presentato all'articolo 9; quindi se l'emendamento numero 15 venisse respinto provocherebbe la decadenza anche dell'emendamento numero 74.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, vorrei capire il perché del parere negativo sull'emendamento numero 15. Poiché per tutto ciò che non è regolamentato all'interno di questo disegno di legge si rimanda alla legge regionale numero 20, vorrei capire la ragione per cui non è possibile inserire questa norma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.).Vorrei una spiegazione sul perché siano stati dichiarati decaduti gli emendamenti numero 61, 62 e 56.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti presentati ai commi modificati dall'emendamento numero 798, in questo caso. Vengono mantenuti invece quelli presentati ai commi rimasti inalterati o quelli aggiuntivi. Questa è la prassi costantemente seguita.
CAPELLI (U.D.C.). Questo l'ho capito, ma l'emendamento Diana e più che abbiamo votato poc'anzi non era aggiuntivo all'articolo.
PRESIDENTE. Riguardava il comma 3 dell'emendamento la cui dicitura era esattamente la stessa contenuta nel testo approvato dalla Commissione. La Presidenza ha ritenuto che tutti gli emendamenti collegati al comma terzo che rimaneva invariato andassero accolti e quindi discussi e votati dall'Aula.
CAPELLI (U.D.C.). Sono d'accordo, ma alcuni emendamenti sono aggiuntivi alla conclusione del comma 2 che non è stata assolutamente modificata.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, tutti gli emendamenti aggiuntivi collegati a commi decadono con l'approvazione dell'emendamento sostitutivo.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io sto discutendo sulla prassi seguita in questo caso.
PRESIDENTE. No, non è la prassi, è il Regolamento.
CAPELLI (U.D.C.). No, Presidente, è la prassi. Ma siccome il comma non è stato modificato nella parte in cui si interviene non capisco perché non si è ammesso l'emendamento aggiuntivo, tutto qui. Vorrei rimanesse agli atti che non condivido la decisione presa.
PRESIDENTE. Certo, è sua facoltà dissentire.
Ha domandato di parlare il consigliere Pinna, relatore. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Vorrei chiedere all'onorevole Caligaris di ritirare l'emendamento numero 15 semplicemente perché il suo contenuto è già integralmente compreso nell'articolo 38, cioè nelle disposizioni transitorie che, più opportunamente, abbiamo raccolto in un articolo specifico proprio in coda alla legge. PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Ritiro l'emendamento numero 15.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 59.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Il contenuto dell'emendamento numero 59 è una ovvietà, perché se l'oggetto del referendum non esiste più viene chiaramente a cadere l'oggetto del contendere, perciò il referendum non si deve fare.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue CAPELLI). Per quanto ovvio, è meglio scriverlo nella stessa regolamentazione del referendum, perché si potrebbe per assurdo, non essendo scritto, mandare avanti comunque la proposta referendaria, anche se è intervenuta, anticipatamente alla data preposta del referendum o alla stessa data di pubblicazione dei dati delle raccolte delle firme, una variazione, una sospensione o una nuova legge abrogativa. La proposta del comma "3 bis" è una specificazione del percorso referendario; non capisco il parere negativo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Probabilmente avremmo dovuto chiedere, anche in questo caso, il ritiro dell'emendamento ma non in riferimento al merito. Riteniamo infatti che in questo contesto sulla materia referendaria si debbano dettare i principi fondamentali, mentre si debbano affidare alla legge ordinaria, con la quale disciplineremo definitivamente la materia referendaria, le disposizioni come quelle contenute nell'emendamento.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 59.
(Segue la votazione)
Risponde sì il consigliere: VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - Gessa - Giagu - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - SCARPA.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 41
Votanti 39
Astenuti 2
Maggioranza 20
Favorevoli 1
Contrari 38
(Il Consiglio non approva).
L'emendamento numero 713 è decaduto.
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 sono stati presentati 47 emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6
Referendum propositivo
1. Trentamila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. Deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia. Non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.
3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.
4. In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto ad deliberare sulla proposta entro un anno. Qualora ciò non avvenga il Presidente del Consiglio, decorso un anno, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta.
5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto e delle leggi statutarie, in materie tributarie e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.
EMENDAMENTO sostitutivo totale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Renato.
Articolo 6
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: Referendum propositivo:
1. Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regine affinchè sia sottoposta per l'approvazione a referendum popolare qualora non sia esaminata e discussa entro tre mesi dalla presentazione oppure sia respinta o approvata con modifiche sostanziali.
2. La proposta è presentata al Consiglio o al Presidente della Regione, secondo le rispettive competenze. Non può essere presentata nei quattro mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e del Presidente della Regione e nei quattro mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
3. Il referendum propositivo non è ammesso nei confronti dello Statuto, della legge statutaria, delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria e di esecuzione di accordi internazionali della Regione, dell'ordinamento degli organi e degli uffici regionali. (340)
4. EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 2, le parole "Deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia" sono soppresse. (468)
EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.
Articolo 6
Nel secondo comma, le parole "e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia" sono soppresse. (691)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "dello Statuto e" sono soppresse. (469)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "e delle leggi statutarie" sono soppresse. (470)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "tributarie e" sono soppresse. (471)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "e di bilancio" sono soppresse. (472)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria" sono soppresse. (473)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione" sono soppresse. (474)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al comma 5, le parole da "in materia di" fino a "uffici regionali" sono soppresse. (68)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "degli organi statutari regionali" sono soppresse. (475)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "degli uffici regionali" sono soppresse. (476)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 1, è così sostituito: "Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinchè sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.". (16)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.
Articolo 6
Nel comma 1 dell'art. 6 le parole "trentamila elettori" sono sostituite dalle seguenti:
a) Diecimila elettori
b) Venti consigli comunali di comuni la cui popolazione rappresenti almeno il 10% della popolazione della Sardegna;
c) Tre consigli provinciali
d) Il consiglio delle autonomie locali con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti" e sono inserite dopo le parole "presente articolo". (4)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Nel 1° comma, le parole "trentamila elettori" sono sostituite dalle seguenti parole "diecimila elettori o due consigli provinciali che rappresentino almeno il quindici per cento della popolazione sarda". (729)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 6
Al comma 1 la parola "trentamila" è sostituita dalla parola "venticinquemila". (281)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FLORIS - CHERCHI Oscar.
Articolo 6
Al comma 1 le parole "trentamila elettori" sono sostituite dalle parole "ventimila elettori". (32)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1° comma dell'art. 6, la parola "trentamila" è sostituita dalla parola: "diecimila". (63)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.
Articolo 6
Al 1° comma dell'art. 6, la parola "trentamila" è sostituita con la parola: "diecimila". (245)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 1, le parole "trentamila elettori" sono sostituite con: "diecimila elettori". (477)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - URAS - BALIA - CORRIAS - CUGINI - ORRÙ - PITTALIS - SANNA Francesco - SECCI
Emendamento all'emendamento numero 762
Al comma 1 le parole "diecimila elettori" sono sostituite da "quindicimila elettori". (799)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.
Articolo 6
Al comma 1, le parole "trentamila elettori" sono sostituite con: "diecimila elettori". (762)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dal seguente comma 1ter: "Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro il termine di cui al 1 comma, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo sulla proposta medesima. Entro due mesi dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.". (67)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 2 è così sostituito: "La proposta va presentata alla Presidenza del Consiglio regionale. Questa verificherà, entro quindici giorni il numero delle firme e le relative autenticazioni e ne darà immediata notizia. La proposta non può essere presentata nei quattro mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio regionale ne prima di quattro mesi successivi al suo insediamento". (17)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 2, le parole "La proposta è presentata" sono sostituite con: "La proposta di legge o il regolamento è presentato". (478)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 3, è sostituito così: "La proposta deve essere messa in discussione, per essere approvata o respinta, entro tre mesi dalla presentazione delle firme autenticate". (18)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.
Articolo 6
Al comma 3, il termine "sei mesi" è così sostituito: "tre mesi". (763)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 4, è così sostituito: "Trascorsi i tre mesi dalla presentazione, se la proposta non è stata messa in discussione per essere approvata o respinta, o se la proposta è stata respinta con maggioranza semplice, il Presidente della Regione indice il referendum.". (19)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.
Articolo 6
Il comma 4 dell'art.6 è modificato come segue: "4. In caso di esito favorevole il Presidente del Consiglio regionale iscrive la proposta all'ordine dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta della programmazione bimestrale successiva alla proclamazione del risultato del referendum.". (243)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.
Articolo 6
Il comma 4 è così sostituito: 4. In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta. (766)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - VARGIU - CASSANO - DEDONI.
Articolo 6
Nel 4 comma dell'art. 6, alla seconda riga, le parole "sulla proposta" sono sostituite dalle parole "nel senso della proposta". (215)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 4, le parole "all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta" sono sostituite con: "nella programmazione bimestrale dei lavori": (479)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 5 è così sostituito: "Il referendum propositivo non è ammesso per leggi tributarie e di approvazione di bilanci e per quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione delle normative comunitarie.". (21)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - VARGIU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.
Articolo 6
Il comma 5 è sostituito dal seguente: "il referendum propositivo non è ammesso in materia tributaria e di bilancio". (694)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1 comma dell'art. 6, dopo la parola "presentare" e prima delle parole "una proposta", sono aggiunte le seguenti parole: "al Consiglio regionale". (64)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1 comma dell'art. 6, dopo le parole "legge regionale" e prima delle parole "affinchè, sono aggiunte le seguenti: "o di regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione". (65)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 1, dopo le parole "proposta di legge" è aggiunto: "o di regolamento". (480)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 1, dopo le parole "una proposta di legge regionale" è aggiunto: "o di atto amministrativo". (481)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1 comma dell'art. 6, dopo le parole "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti parole "qualora non sia stata discussa entro tre mesi dalla presentazione". (69)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Dopo il comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 1bis: La proposta deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa. (66)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis: L'atto amministrativo è presentato alla Giunta regionale. Non può essere presentato nei sei mesi e dieci giorni anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi e dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni regionali". (482)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
All'inizio del comma 3, è aggiunto: "Nel caso di proposta di legge o di regolamento". (483)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Nel caso di proposta di atto amministrativo, decorsi sei mesi e dieci giorni dall'atto di accertamento dell'ammissibilità della richiesta, qualora la Giunta regionale non abbia deliberato sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum". (484)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
All'inizio del comma 4, è aggiunto: "Qualora il referendum propositivo riguardi una proposta di legge o di regolamento". (485)
EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Dopo il comma 4 è inserito il seguente: Comma 4 bis. "In caso di esito favorevole del Referendum la legge si intende approvata e deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale entro quindici giorni". (20)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Qualora il referendum propositivo riguardi un atto amministrativo, in caso di esito favorevole la Giunta regionale è tenuta a deliberare sulla proposta entro sei mesi e dieci giorni. Qualora ciò non avvenga il Presidente della Giunta, decorsi sei mesi e dieci giorni, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'organo esecutivo che la esamina nella prima seduta". (486)
EMENDAMENTO aggiuntivo RANADZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Articolo 6
Al comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis: "trentamila elettori o tre consigli provinciali che rappresentino almeno il trentacinque per cento della popolazione sarda possono presentare una proposta di legge affinchè sia sottoposta a referendum per le materie proprie dello Statuto e delle leggi statutarie e per quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.". (730).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io credo che dovremmo tener conto di quanto dichiarato dal Presidente della Commissione, nonché relatore, e cioè che si intende regolamentare l'istituto referendario con successiva legge ordinaria; questa mi sembra un'affermazione che, per quanto mi riguarda, dovrebbe far decadere la stessa Statutaria perché l'istituto referendario è normato da una legge rinforzata prevista dall'articolo 15 dello Statuto e da nessun altro tipo di legge successiva. Le dichiarazioni testé fatte dal relatore nonché Presidente della Commissione perciò mi sembrano molto gravi.
Quindi all'articolo 6 continuiamo a parlare, ma sempre con minore entusiasmo, di referendum , esattamente di referendum propositivo. L'articolo 38, che è stato richiamato credo dica esattamente il contrario di quello che ha detto il Presidente.
Noi adesso, con l'emendamento che abbiamo proposto non discutevamo di modalità, perciò se si è d'accordo nel merito - come è stato sostenuto - non si può dire che se ne riparla discutendo delle modalità (è un altro discorso), o che può essere recuperato in quel caso, si dice che si è d'accordo sul merito e si rinvia ad un'altra legge: questo è l'obbrobrio, per intenderci.
Così come sul referendum propositivo, che sicuramente è vincolato anche questo, anche in sede di discussione, dall'ennesimo emendamento, il "340", un sostitutivo totale, poi seguito dall'emendamento all'emendamento (ora non lo ritrovo ma mi pare sia il "799") che eleva a 15 mila il numero di firme necessario per la proposizione del referendum propositivo.
Anche questa parte è abbastanza complicata; per esempio, al comma 1 dell'articolo 6 - non so quale sarà il giudizio del relatore, e quindi della Giunta, noi proponiamo di aggiungere "di regolamento o di atto amministrativo generale della Regione"; non è logico, infatti, consentire il referendum propositivo per una legge regionale e non consentirlo anche per un regolamento o per un atto amministrativo generale, che comunque è modificato, anche questo, nei termini (presumo che ci sarà un ulteriore emendamento orale per modificare questa terminologia); regolamenti e atti amministrativi che sono di fatto meno di una legge, meno di una legge, tra virgolette, sui quali invece è consentito il referendum abrogativo, come abbiamo appena votato. Perciò ci sono degli atti per cui consentite il referendum abrogativo ma non consentite quello propositivo, cioè si sta dicendo ai cittadini: "potete abrogare ciò che facciamo ma non vi consentiamo di farci proposte". E' quanto meno una contraddizione; una contraddizione che ha molto "di merito" alle spalle.
Perciò, che cosa propone uno dei nostri emendamenti? Propone di inserire tra le materie oggetto dei referendum propositivi anche i regolamenti o atti di regolamento amministrativo o regolamentari così come emendato oralmente dal Presidente della Commissione sull'articolo precedente.
E aggiungo anche, sempre per entrare nel merito e non nel metodo, che sarebbe opportuno che si indichi come deve essere composta (articoli e relazione illustrativa) la proposta che viene avanzata dal referendum propositivo.
Riteniamo inoltre (ancora emendamenti che probabilmente saranno dichiarati decaduti),che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 potessero essere riepilogati con un comma sostitutivo; - noi proponiamo il comma 1 ter che, praticamente, stabilisce in sei righe che: "Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre a referendum propositivo entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, debba indire il referendum propositivo sulla proposta medesima. Entro due mesi dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso".
In ogni caso, una proposta di legge, per poter essere presa in considerazione, deve contenere l'indicazione specifica degli articoli, e non certo degli indirizzi per la disciplina della materia. Cioè, come si deve comportare un cittadino che propone un referendum propositivo? Deve indicare gli indirizzi o deve, quanto meno, articolare la proposta con degli articoli, una relazione illustrativa e quant'altro? Nella dizione adottata, ovviamente, non si capisce come deve essere formulato il referendum propositivo.
Purtroppo, credo che molti di questi emendamenti non li discuteremo perché saranno, superati dall'emendamento numero 340, visto che, come al solito e di solito, la discussione dei articoli di questa Statutaria si apre con un emendamento sostitutivo totale.
Noi abbiamo cercato e stiamo continuando a cercare il confronto raccogliendo la sfida di cui si è parlato, ma sicuramente non siamo disposti a fare battaglie contro i mulini a vento. Ritengo anch'io che il vero banco di prova sarà dall'articolo 10 in poi, e lì misureremo davvero la vostra disponibilità al confronto. Per adesso questa sui referendum è un'azione di riscaldamento di cui avete già deciso il percorso e avete già condiviso, come maggioranza, tra di voi, gli obiettivi. Se anche sull'articolo 10 ci sarà lo stesso atteggiamento credo che la discussione della Statutaria potrà seguire due vie: quella della completa indifferenza alle vostre tesi, alle vostre proposte e alle vostre parole, oppure quella della discussione precisa punto per punto e, perché no, anche le opportune dichiarazioni di voto punto per punto.
Se come minoranza scegliessimo la seconda via, vi faremmo una grossa cortesia; è chiaro infatti che state cercando di dilazionare i tempi sulla Statutaria perché la finanziaria non è ancora pronta, e domani avreste poco da dire per giustificare i vostri ritardi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Voglio intervenire molto brevemente sull'articolo 6, cioè sul referendum propositivo, per chiarire alcune posizioni che hanno una ragione politica su questo tipo specifico di referendum, ma direi sull'iniziativa in generale proveniente dal basso nella formazione della legislazione regionale, e non solo. Noi partiamo da un presupposto: la centralità del sistema democratico è rappresentata dai parlamenti, nel nostro caso dal Consiglio regionale. Un intervento massiccio proveniente dall'alto, cioè da una funzione amplificata dell'iniziativa legislativa dell'Esecutivo, o proveniente dal basso, cioè da una funzione amplificata dell'iniziativa popolare e non solo popolare, non genera una situazione di equilibrio. Stiamo infatti intervenendo sulle diverse forme di referendum anche attraverso modalità che esulano, superano, la sottoscrizione di un quesito da parte della popolazione, in quanto stiamo dando questa facoltà anche a consigli provinciali, a parti importanti di questo Consiglio regionale e così via.
Allora, se la funzione legislativa che è la funzione esclusiva di questo organo della Regione dovesse subire un'aggressione a tenaglia troppo forte e troppo consistente tale da indebolirne, fino ad esaurimento la funzione, noi avremmo aperto un percorso, una strada, una prateria a chi pensa che tutto si debba concludere nella relazione tra il Governo e il popolo. E' il popolo che è suddito del Governo, che subisce l'aggressione mediatica, che subisce il controllo pressante da parte del Governo e ne subisce l'influenza e le indicazioni, perché da una parte c'è il potere con tutti i suoi strumenti e, dall'altra, c'è invece il popolo che di strumenti ne ha pochi, soprattutto di analisi critica nel dettaglio.
Al fine di mediare questo rapporto il sistema democratico parlamentare ha inventato questo strumento, che è quello della rappresentanza vera popolare, che non può essere mortificata. Questa è la ragione per cui vanno introdotte regole; e non è detto che sia più democratici se si fanno più referendum su tutto e di più: si è più confusi. E non si determina più stabilità politica ma più instabilità, e non si determina più pace sociale ma più conflitto. Quindi questa posizione un po' ostruzionistica, anche demagogica, e anche un po', direi, pasticciata che ogni tanto affiora attorno a questo tema bisogna ricondurla alla realtà. In questa sede ognuno di noi deve esprimersi per fare qualcosa di meglio e di più, di un vero meglio e di più, non di un fittizio meglio e di più tanto per stare in campo e tanto per affermare qualcosa.
L'articolo 15 ormai l'abbiamo letto, riletto e contro riletto: la disciplina del referendum è una disciplina che si fa con legge statutaria. Il recepimento attraverso il richiamo della legge in materia referendaria, già presente nell'ordinamento per le parti che non sono disciplinate dalla legge statutaria, consente proprio questa operazione di tipo tecnico. Non è detto che domani dovendo modificare quella legge, o parte di quella legge, o parte di questa, non si debba utilizzare, anzi si dovrà utilizzare, lo stesso identico strumento.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Presidente, l'articolo 6 riguarda il referendum propositivo, istituto rappresenta senz'altro una novità significativa nel nostro ordinamento. In teoria da esso ci si può attendere sia una migliore qualità delle proposte che una maggiore compatibilità con la normativa, in quel momento vigente, a tutto vantaggio della chiarezza delle leggi anche in termini di applicazione e di interpretazione.
Può essere un modo interessante e positivo per superare, fra l'altro, gli angusti limiti presenti nella stessa nostra Carta costituzionale che prevede il solo referendum abrogativo. Una tipologia di referendum, su questo crediamo si possa essere tutti d'accordo, che spesso taglia i problemi con l'accetta, nel senso che interviene su alcune e parziali, ancorché significative, disposizioni di una determinata legge rinviando comunque al Parlamento perché prosegua e completi il cammino legislativo in maniera da uniformarsi allo spirito, e possibilmente anche alla lettera, dell'iniziativa referendaria. Questo è in effetti un altro aspetto del problema sul quale varrebbe la pena di riflettere anche se, probabilmente, ci porterebbe troppo lontano.
Non abbiamo difficoltà quindi a riconoscere, in questo caso, quantomeno le buone intenzioni del legislatore ed il lavoro importante della Commissione che ha letteralmente fatto a pezzi, mi si consenta di dirlo, e se lo meritava, il testo della Giunta. Nel recepire le note pulsioni antipolitiche e anti istituzionali del Presidente, infatti, si era addirittura potenziato una sorta di tribunale popolare referendario che avrebbe avuto il potere di imporre al Consiglio regionale come, dove e quando esaminare e modificare l'oggetto della proposta, sindacandone quindi l'operato. In parole povere, un pezzo della democrazia reale veniva spostato per legge dalla sua sede naturale, in nome dell'aberrante principio filosofico secondo il quale nelle istituzioni si annida il peggio ed il marcio della società, mentre fuori è tutto un fiorire di virtù civiche.
Il Consiglio regionale non vuole, e non chiede, privilegi ed accetta ovviamente di mettersi in discussione riconoscendo anche i suoi errori di fronte a istanze legittime che provengono dalla comunità sarda. Ed è giusto anche che in presenza di una proposta referendaria non debba permettersi di mantenere un atteggiamento inerte e distaccato ma spingersi più avanti, come intendeva fare la Giunta, cioè fino al punto della censura del Consiglio regionale per averla respinta o semplicemente approvata con modifica sostanziale, significava a nostro avviso interferire, ed anche in modo assai pesante, con le prerogative e le attribuzioni che la stessa legge assegna al Consiglio.
Anche noi vogliamo spingerci in avanti ma in un'altra direzione; non ci sembra equilibrato, in particolare, che il Consiglio possa stare con le mani in mano per sei mesi in presenza di una richiesta dichiarata ammissibile e poi si possa prendere un altro anno di tempo per deliberare quando sulla stessa proposta si sia pronunciato favorevolmente il corpo elettorale. Quest'ultimo termine va ridotto alla metà, e va realizzata una simmetria con il termine precedente; il Consiglio regionale deve certamente ascoltare la società sarda, il popolo sardo, ma anche dimostrare di aver sentito.
Tornando per un istante al primo comma così come l'aveva immaginato la Giunta, rileviamo ancora una volta positivamente che la Commissione ha fatto giustizia di un'autentica, chiedo scusa, imbecillità giuridica, non sappiamo definirla in altro modo, che era quella di ammettere fra le materie oggetto del referendum propositivo perfino i regolamenti, fatto senza precedenti nella storia dell'Italia repubblicana e forse del mondo. Meno male che la Commissione ha ricordato che i regolamenti discendono dalla legge e disciplinano, su un piano di dettaglio, sia il funzionamento delle istituzioni che una molteplicità di materie e sono essi stessi sottoposti a penetranti controlli interni di legittimità. Non si capiva proprio in base a quale delirio giuridico fosse possibile che la procedura referendaria si estendesse ad un regolamento e non invece ad una legge o alle leggi che l'avevano originato. Una norma sbagliata anche sul piano tecnico e tecnicamente incorreggibile: poteva essere solo cancellata.
Per quanto riguarda il terzo comma, per necessaria simmetria con quanto sostenuto a proposito dell'articolo 5, è particolarmente opportuno il riferimento alle materie previste dalla Costituzione fra quelle da sottrarre al referendum. Poco fa c'è stata una sospensione grazie alla quale, forse, e al ravvedimento di molti colleghi della maggioranza, abbiamo riportato le cose alla normalità, così come è doveroso che sia.. Registriamo con favore, sempre in relazione al terzo comma, l'eliminazione delle ultime sette parole "e in materia di governo del territorio", presenti nel testo originale. E non sembri inutile il riferimento ad un passaggio, che fortunatamente per i sardi non c'è più, perché proprio quel passaggio in perfetto stile bizantino testimoniava la volontà degli ambienti di maggioranza più vicini al Presidente, quelli che sono rimasti, di procedere ad una riforma ad personam scritta sotto dettatura del Presidente che in pratica avrebbe svuotato di contenuto non solo tutto l'articolo ma l'intero istituto del referendum propositivo.
In quelle sette parole infatti si affermava l'inammissibilità del referendum propositivo in materia di governo del territorio certificando nello stesso tempo la perfetta inesistenza, formale e sostanziale, del referendum. Come poteva essere definito il governo del territorio secondo la visione distorta che ne ha il Presidente? Urbanistica, ambiente, energia, trasporti, infrastrutture di comunicazione, sistemi di assistenza sociale, programmazione, politiche attive del lavoro, attività produttive, chi avrebbe avuto la responsabilità di dire quali di queste materie (ne abbiamo fatto solo un brevissimo e sommario elenco), non ha niente a che fare con il governo del territorio? Quelle parole sono state molto opportunamente cancellate, ma erano la pericolosa punta dell'iceberg di un impianto generale che, come avremo modo di dimostrare più avanti esaminando molti altri articoli, con il pretesto delle riforme voleva affermare un pesante centralismo regionale dotato di strumenti in grado di schiacciare l'autonomia degli enti locali e di dettare regole indiscutibili ed inappellabili a tutti i sardi.
La legge statutaria è una cosa troppo seria per lasciarla in mano a chi utilizza queste furberie di bassa lega. Possiamo assicurare perciò che non abbasseremo la guardia e non faremo sconti, a costo di mandare la Statutaria davanti a qualche tribunale;, non sarebbe la prima volta e, purtroppo per i sardi, nemmeno l'ultima.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, anche la lettura dell'articolo 6 e dei molti emendamenti che sul testo in questione si sono concentrati, rende forte, ancora più forte la convinzione, rispetto a quella che avevamo sino a poche ore fa, che questo disegno di legge abbia un problema che noi pensiamo possa emergere quando si discuterà di argomenti più cogenti, più importanti per la risonanza psicologica ed emotiva che hanno in alcune parti di quest'Aula.
A nostro avviso questo progetto di legge ha avuto un cammino che non è stato quello che si dovrebbe auspicare su un provvedimento di questo genere, non solo perché non è stato concertato con la minoranza (questo sarebbe dovuto avvenire per una legge che si occupa di regole), ma anche perché ha avuto una "digestione" difficile all'interno della stessa maggioranza. Per cui spesso noi abbiamo discusso e discutiamo sul contenuto di un articolo completamente differente rispetto a quello che l'Aula licenzia sulla base di emendamenti che, all'ultimo momento, sono stati concordati nell'ambito della sola maggioranza. A onor del vero va detto che molto spesso sono state recepite anche sensibilità espresse da parte della minoranza.
Per quanto riguarda gli articoli precedenti relativi al referendum, noi abbiamo sottolineato che gli articoli ci sembra siano stati scritti da una mano che dei referendum è poco convinta; una mano, devo dire, che in quest'Aula ha diversi tronchi che comandano, diversi cervelli che comandano perché dagli interventi svolti su questo articolo, anche durante la discussione generale, è abbastanza evidente che molte delle considerazioni che sono state fatte sono figlie di una diffidenza nei confronti dello strumento referendario che, ovviamente, non è nostra. Noi infatti non consideriamo lo strumento referendario un incidente della democrazia, non consideriamo lo strumento referendario uno di quegli elementi della democrazia il cui utilizzo può distorcere i rapporti tra i delegati naturali dei cittadini, cioè i consiglieri eletti nelle singole assemblee elettive, e il corpo elettorale stesso.
Noi consideriamo il referendum una parte integrante di questo esercizio di democrazia che, per la maggior parte, è attuato attraverso la delega che i rappresentanti eletti ricevono; delega che, su elementi che non per forza devono essere di assoluta straordinarietà, può essere direttamente esercitata dal delegante, cioè dal corpo elettorale.
Quindi, sentire riflessioni, valutazioni, che sono state fatte da più parti in quest'Aula nel corso del dibattito sul tema referendario, preoccupate sostanzialmente di restringere il campo del referendum, quindi di eliminare la legittimazione che l'Aula consiliare regionale in questo momento, durante la scrittura degli articoli di legge, deve dare al momento referendario, è un qualcosa che francamente preoccupa.
Ancora di più ci si preoccupa quando si valuta nel merito ciò che è contenuto all'interno dell'articolo 6 che io non so in che misura già la maggioranza ha deciso di considerare emendabile, o già emendato nella considerazione di quello che deve essere il prodotto finale dell'articolo. Comunque, questo è il referendum propositivo con un numero di firme che inizialmente, nella visione della Commissione, era comunque elevato; questo del referendum propositivo è sicuramente un elemento inquietante, nel senso che il referendum propositivo dovrebbe essere quello strumento che consente al corpo elettorale di introdurre, nel dibattito politico della Regione Sardegna, un argomento che la sensibilità del Consiglio regionale non introduce, e di chiedere al corpo elettorale di pronunciarsi sull'argomento, attraverso la scrittura di una norma possibile, cioè attraverso la scrittura di una norma che comunque passerebbe al vaglio di congruità, prima di poter essere ammessa all'esito elettorale.
Questo referendum propositivo assomiglia, in modo estremamente inquietante dal nostro punto di vista, a una proposta di legge di iniziativa popolare, nel senso che è un referendum che se non fosse per la forza politica, per fortuna dirompente, che tutte le tematiche referendarie hanno, spazzando via coloro i quali resistono, molto spesso ancorati ai loro fortini di privilegio, che resistono rispetto all'innovazione che viene dal corpo elettorale, se non fosse per questa caratteristica che comunque l'istituto referendario ha, questo referendum di tipo propositivo, beh, insomma, rischierebbe di essere veramente poca cosa.
Una volta infatti che il quesito referendario è approvato, nel senso che viene considerato coerente rispetto all'assetto legislativo vigente, una volta che il quesito referendario è sottoposto al giudizio degli elettori, una volta che raggiunge le maggioranze che sono previste dalla legge, a questo punto il quesito referendario entra in Aula e il Consiglio regionale, con comodo, entro sei mesi, entro un anno, entro quattro mesi, a seconda di quella che sarà la proposta che poi passerà, si esprime nel merito, accetta, rigetta, comunque esercita un'azione che è sostanzialmente discrezionale rispetto ad una proposta che ha già l'imprimatur dello stesso delegante che delega i consiglieri regionali.
Per questo motivo noi abbiamo suggerito, nel merito di questo articolo, che il Consiglio regionale sia tenuto quanto meno, a legiferare nella direzione dei proponenti, esattamente come lo è il Parlamento, nel caso di un referendum che, in qualche maniera, stia per dare un'indicazione cogente all'attività legislativa del Parlamento. Il Parlamento può evitare il referendum, ma non può evitare il referendum facendo una norma che vada in direzione opposta rispetto a quella che i proponenti del referendum depositato, su cui si sono raccolte le firme, attendono. Il Parlamento per poter evitare il referendum, dopo che le firme sono depositate, dopo che il referendum è pronto ad essere indetto, può soltanto legiferare nella direzione di ciò che i proponenti del referendum hanno in quel momento sottoposto all'attenzione degli elettori. …
Quindi ci si chiede, assessore Dadea, sarebbe interessante conoscere in merito il parere della Giunta, se al referendum propositivo deve essere dato un ruolo. Se il referendum propositivo supera tutte le maglie di congruità del quesito, di raccolta delle firme, di raccolta del numero degli elettori che consentono di raggiungere la maggioranza richiesta, di raggiungere la maggioranza tra quelli che si sono espressi, a quel punto ciò che è contenuto nel referendum non deve essere solo politicamente cogente per il Consiglio regionale, deve essere cogente per legge per il Consiglio regionale, nel senso che il Consiglio regionale non può respingere il referendum che è stato già approvato dagli stessi deleganti che delegano noi a stare qui dentro.
Quindi, in qualche maniera deve essere introdotto un elemento che consenta di comprendere che il Consiglio regionale non ha tante possibilità di riflettere e ragionare sul prodotto del referendum propositivo, ma che può, che deve dare in qualche maniera consequenzialità a ciò che gli elettori hanno espresso. Altrimenti correremmo il rischio, così come lo corriamo nel caso del referendum consultivo, di avere degli strumenti che dal punto di vista formale sembra che giovino al completamento degli atti di democrazia che sono comunque accessibili al delegante, cioè al corpo elettorale che esprime le indicazioni, sia sul referendum che sui suoi rappresentanti di democrazia delegata, però di fatto l'unico strumento reale che sarebbe in possesso del corpo elettorale resterebbe e resta quello del referendum abrogativo.
Quindi, io credo che nel caso del referendum propositivo sia importante che ci si ponga questo problema, cioè se in qualche maniera l'Aula vuole davvero dare una importanza nuova ad un istituto che entra, per la prima volta, all'interno del quadro degli assetti istituzionali e degli elementi di intervento politico che sono presenti nella Regione sarda.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Dobbiamo proprio dire la verità: su questo articolo 6 la nostra posizione è indubbiamente tiepida, perché sarebbe molto temperato l'effetto che questo nuovo referendum avrebbe sul nostro sistema di produzione legislativa. Se infatti il referendum abrogativo costituisce uno strumento importante, che tra l'altro ha ormai un riscontro nella storia della nostra democrazia, quanto meno su base nazionale; se invece il referendum confermativo, qualora previsto come nel caso della legge statutaria, come previsto dalla norma di rango costituzionale può incidere profondamente (è accaduto anche recentemente) sul piano proprio della legislazione statale, tanto che un referendum confermativo ha di fatto reso nullo tutto un lavoro corposo che il Parlamento italiano ha svolto per portare ad una riforma della nostra Costituzione; se ancora, la storia delle nostre istituzioni prevede numerosi casi di referendum consultivi che hanno potuto incidere su scelte di tipo amministrativo o potrebbero incidere complessivamente sull'azione, in particolare quella amministrativa, o su questioni di interesse generale che riguardano tutte le iniziative di tipo amministrativo e legislativo che sono in capo alla Regione, in particolare al Consiglio regionale, una forma di referendum propositivo come quella prevista nell'articolo 6 sembra, sia nella proposta originaria della Giunta, sia nel testo esitato dalla Commissione, soprattutto uno strumento che si propone per gettare fumo negli occhi dei cittadini sulla disponibilità del nostro sistema parlamentare di dare una forte, significativa possibilità di accesso all'azione legislativa. Ma il percorso individuato nell'articolo, la procedura molto complessa, i tempi (fortemente dilazionati e amplificati rispetto al disegno originario), le date che sono state anche modificate tra la proposta originaria e quella esitata dalla Commissione rendono questo istituto referendario uno strumento in più per chi vuole proporre una legge con un'iniziativa popolare, ma uno strumento che in realtà, come è stato già detto, quindi non mi dilungo su questo, non pone al Consiglio regionale vincoli significativi, né sul piano temporale, né soprattutto sul piano più importante del contenuto del testo legislativo che viene proposto dai cittadini.
La Commissione, anche in questo caso, ha reso ancora più difficile la proposizione di questo referendum, portando da 10 a 30 mila il numero degli elettori che possono presentare una proposta di legge regionale che sia poi sottoposta a referendum propositivo. Alcuni emendamenti cercano, anche noi ne abbiamo presentati che vanno in questa direzione, quantomeno di rendere più reale, più significativo, più incisivo questo strumento. Ma in realtà rimane una possibilità che, di fatto, sarà difficilissima da attuare, da utilizzare e che non incrementerà gli spazi per la democrazia diretta.
D'altra parte, riteniamo le argomentazioni del collega Uras , sull'eccessivo utilizzo di strumenti di partecipazione diretta, che finisce forse anche per svilire le forme di democrazia rappresentativa che sono realmente il cuore della tutela del cittadino rispetto al realmente possibile strapotere dell'esecutivo,interessanti, le rispettiamo e in parte le condividiamo.
Certamente non si dà più potere al cittadino moltiplicando gli strumenti a cui può ricorrere per far valere i propri diritti o le proprie posizioni. Si tratta, invece, di fare una riflessione molto più approfondita sulla capacità che ha il sistema politico, veramente, di interpretare la volontà dei cittadini. Questo è il problema di fondo e certamente non è l'articolo 6 che può risolvere, né minimamente avvicinarsi, alla soluzione di questi problemi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Presidente, mi permetto di rinunciare,
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Questo articolo 6, relativo al referendum propositivo è, se vogliamo, un articolo positivo e anche innovativo. Si pone infatti degli obiettivi nobili che sono quelli di promuovere delle iniziative che partono dalla base e, quindi, questo Consiglio regionale dovrebbe, in qualche modo, valorizzare anche le proposte che arrivano dal cittadino. Però, anche questo istituto rischia di non produrre effetti così come noi l'abbiamo inserito in un ginepraio un po' inestricabile. Qualora ci fossero anche 30 mila elettori che presentassero una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum, la prima cosa che balza all'occhio sono i tempi previsti per la realizzazione di questa proposta, per cui ci rendiamo conto di quanto sia difficile portare avanti questa iniziativa. Infatti, al comma 3 si dice : "Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum". E ancora, il comma 4 così prosegue: "In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla proposta entro un anno. Qualora ciò non avvenga, il Presidente del Consiglio, decorso un anno, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea…".
Assessore, se consideriamo che i sei mesi prima delle elezioni non possono essere utilizzati, è chiaro che è impossibile che questa proposta di legge venga chiusa nell'arco di una legislatura, mentre io credo sia importante fare cose che inizino e si esauriscano, possibilmente, nell'arco di una legislatura, perché le cose cambiano. Noi dovremmo quindi semplificare i tempi in modo che se c'è effettivamente la possibilità che un numero consistente di cittadini faccia una proposta seria, degna di attenzione, a questo Consiglio regionale, questo Consiglio regionale possa approvare la legge almeno nell'arco della legislatura.
Ci sono poi alcune questioni che non sono chiare, per dire la verità; non si capisce bene se si possono fare modifiche o no a questa proposta di legge, qual è il comportamento che deve avere il Consiglio nei confronti della proposta medesima, così come non si capisce la disparità che c'è, per quanto riguarda l'ammissibilità dei referendum, nei confronti di altre questioni che sono contenute all'interno degli altri referendum. Le questioni non eccessivamente chiare, queste sì sono un elemento di confusione e possono creare ingorghi nel lavoro di quest'Aula, non onorevole Uras, l'avere troppi strumenti a disposizione. A me non pare che in tutti questi anni, ma anche nei decenni scorsi, questo Consiglio regionale abbia perso tanto tempo affrontando questo problema.
Chi paventa questo pericolo, ha paura che il cittadino si possa esprimere pienamente e, attraverso l'istituto del referendum, possa fare delle proposte concrete. Io credo che noi non dobbiamo avere assolutamente paura, onorevole la Uras, dei cittadini e soprattutto è una paura che a voi viene quando siete in maggioranza perché quando siete all'opposizione dite il contrario, proponete referendum, proponete tutte le cose possibili e immaginabili, però stranamente una volta che vi sedete sui banchi della maggioranza cambia tutto e anche tutte le forme innovative di partecipazione popolare vengono viste con un po' di fastidio e, oserei dire, considerate se non propriamente delle perdite di tempo, comunque come delle iniziative che intralciano il lineare percorso di altre iniziative che, magari, dovrebbero percorrere l'iter legislativo all'interno del Consiglio regionale. Io credo che su questo strumento bisogna essere coerenti, bisogna essere d'accordo, se si è d'accordo bisogna dirlo e quando si è d'accordo io credo che occorra trovare gli strumenti affinchè questo istituto referendario venga praticato, sia sotto forma di referendum propositivo, che io ritengo cosa giustissima, e sia per quanto riguarda gli altri referendum che noi abbiamo, in qualche modo, già analizzato.
L'articolo 6 è un articolo sicuramente innovativo, però a mio avviso va snellito, va disciplinato in modo da essere operativo e soprattutto dobbiamo considerare un arco di tempo t che si esaurisca in una legislatura. Se noi ipotizziamo tempi diversi stiamo già dicendo che questi strumenti non serviranno a nulla perché, come dicevo prima, da una legislatura all'altra le cose cambiano e poi non si fanno.
Il mio suggerimento è di fare in modo che i tempi vengano rivisti affinchè la proposta di legge formulata dai cittadini inizi e concluda il suo iter nell'arco di una legislatura.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna),relatore.. Si esprime parere positivo sugli emendamenti numero 799 e 766; si ritira l'emendamento numero 763. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 468, 691, 469, 470, 68, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 4, 729, 16, 281, 32, 63, 245, 477, 67, 17, 478, 18, 19, 65, 480, 481, 69, 66, 482, 483, 484, 485, 20, 486, 730. Si invita i presentatori a ritirare gli emendamenti numero 340, 243 e 64.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 340.
Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). L'emendamento numero 340 proponeva l'abbassamento della soglia d'accesso, proposta che credo sia stata accolta; ma l'emendamento aveva anche un altro senso per cui vorrei fare alcune segnalazioni alla maggioranza e alla Giunta. E' apprezzabile che questo istituto esista, è una novità quindi non si può negare che sia importante che esista un referendum propositivo. Io penso che nel ragionare di queste cose si sia stati leggermente fuorviati da un testo precedente della Giunta che era un po' precettivo nella definizione del percorso, e quindi in qualche modo stabiliva una corsia privilegiata di iscrizione delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio e, probabilmente, lo faceva anche in maniera "pericolosa". Non a caso la Commissione ha costruito una procedura non di "obiezione" ma di "raffreddamento", di sei mesi,un anno, eccetera.
Questo avrebbe avuto ancora più senso se nella disciplina generale anche sul propositivo non si fosse inserita, oltre che questa procedura di raffreddamento, anche una soglia di validità che è altissima, a mio modo di vedere, e lì è stato commesso un errore. Intendo dire che la procedura di raffreddamento con l'abbassamento della soglia di accesso ha un senso, ma quando si abbassa la soglia di accesso e si alza quella per la validità credo che il senso un po' si smarrisca, mantenendo sempre ciò che abbiamo detto sull'abrogativo.
Allora, sulle forme di partecipazione così garantite al procedimento legislativo io chiedo che la maggioranza che non l'ha accolta rispetto al propositivo perché non ci sono emendamenti che abbassino la soglia della validità, prenda in considerazione la possibilità che questa soglia della validità almeno venga abbassata sul consultivo e si garantiscano delle procedure di compulsazione dell'elettorato, dei cittadini che siano meno restrittive, più agevoli, almeno per quelle forme che non sono distorsive o pericolosamente distorsive del procedimento legislativo.
Quindi il mio voto sarà favorevole all'orientamento espresso dal relatore, ma auspico che per l'articolo successivo ci sia un chiaro segnale di abbassamento di questi parametri.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 340.
Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, il parere favorevole espresso nei confronti di alcuni emendamenti che ritoccano la soglia originariamente prevista per il referendum propositivo portandola a 15 mila elettori (30 mila era la soglia originaria e 10 mila quella proposta nel nostro emendamento), tutto sommato una soglia sufficientemente congrua, inoltre il fatto, così mi è parso di comprendere e ne chiedo conferma, che venga accolta una serie di emendamenti che riformano in maniera più puntuale, più precisa tutto il percorso relativo al referendum propositivo, che eliminano quelle incertezze originariamente esistenti nel testo della Commissione e lo rendono uno strumento agile, mi inducono al ritiro dell'emendamento numero 340.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). Presidente l'articolo 6 introduce, come è stato rilevato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto nella discussione generale sull'articolo, una novità. Una novità che non è presente, tra l'altro, negli ordinamenti di molte altre regioni sia perché non hanno l'obbligo costituzionale, cui noi dobbiamo adempiere a seguito di una norma transitoria, sia per scelta loro. Come tutte le novità anche questa va, giustamente, pesata molto più attentamente.
Io penso che alla fine sia il lavoro della Commissione sia il lavoro che quest'Aula migliorando appunto il testo farà, porterà a mettere a disposizione dei cittadini uno strumento utilizzabile, senza per questo alterare la potestà legislativa dell'Assemblea che, lo vorrei ricordare, è un dettato costituzionale e statutario.
Mentre la prima stesura della Giunta confinava molto con una sorta di legislazione diretta, in quanto il Consiglio non poteva discostarsi da quella decisione referendaria, in questa stesura, invece, in ultima analisi è il Consiglio che dietro, ovviamente, non uno stimolo ma un obbligo a legiferare dovrà adottare liberamente la sua decisione, con quel tipo di condizionamento politico dovuto anche, lo ribadisco, all'elemento rafforzativo costituito dal quorum. Un conto è avere un referendum propositivo approvato da una minoranza di cittadini, un altro è avere all'ordine del giorno del Consiglio regionale una proposta di legge, un articolato approvato dalla maggioranza dei cittadini. Io credo che gli dia maggior forza. Quindi i due elementi messi insieme con la diminuzione del numero delle firme, da 30 a 15 mila, con un alleggerimento del procedimento nel comma quattro, con la certezza delle procedure, consentiranno alla fine di dare vita ad uno strumento positivo.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 468.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io voterò a favore dell'emendamento numero 468 e ne chiedo la votazione nominale. Devo dire che il ritiro dell'emendamento numero 340, non mi sembra costituisca un contributo utile al dibattito. L'emendamento numero 340 aveva il merito importante di cercare di sintetizzare tra di loro due aspetti dell'intervento propositivo popolare: la proposta di legge di iniziativa popolare e il referendum.
Allora io non riesco a comprendere bene, nel ragionamento fatto dal collega Orrù, quale sia il motivo per cui noi dobbiamo essere soddisfatti per il fatto che una volta che la proposta di legge di iniziativa popolare è stata sottoposta alla volontà referendaria, quindi è stata sottoposta all'intero corpo elettorale, questa non si distingua sostanzialmente rispetto alla proposta di legge di iniziativa popolare, cioè non solo vincoli il Consiglio all'esame, ma vincoli anche il Consiglio all'esame nel senso in cui il corpo elettorale si è espresso. Perché altrimenti anche la proposta che scaturisce dal referendum propositivo è sostanzialmente una proposta di legge di iniziativa popolare. Se l'unico vincolo è l'obbligo che il Consiglio si esprima entro 3-6-8 mesi, il lasso di tempo poi lo decidiamo, sostanzialmente niente cambia tra una proposta che è stata sottoposta al giudizio degli elettori, e una proposta che arriva in Aula supportata in quanto proposta di legge di iniziativa popolare soltanto da 10-15, 20 mila elettori . Certo, , collega Orrù, lei mi risponderebbe che non è che non cambi niente, cambia il fatto che ciò che arriva sottoposto ad un referendum popolare ha una valenza politica assai più forte di ciò che arriva semplicemente sulla base delle 15 mila persone che ne hanno sostenuto la proposizione. Mi sembra che sia un po' esagerato (pensiamo anche al ragionamento che ogni tanto qualcuno fa, sulle spese, ) sottoporre una proposta di legge di iniziativa popolare al vaglio preventivo dell'elettorato e poi dire che il Consiglio regionale non è vincolato, se non moralmente, politicamente al rispetto di ciò che il corpo elettorale ha detto.
Alla fine questa innovazione del referendum propositivo, che è stata accolta da chi ha attenzione verso l'istituto referendario in maniera estremamente positiva, rischia di essere la classica montagna che partorisce il topolino.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Voterò contro l'emendamento numero 468, un po' per le motivazioni che ho espresso nel precedente intervento, un po' anche perché ravviso qualche problema di natura costituzionale. Cioè la funzione legislativa, a chi è attribuita dalla Costituzione, Nel nostro caso dallo Statuto? La funzione legislativa è attribuita esclusivamente al Consiglio regionale. L'iniziativa legislativa è invece attribuita anche ad altri soggetti. Allora questo è un modo per fare arrivare una legge di iniziativa popolare in modo rafforzato nell'ambito del dettato costituzionale all'attenzione del Consiglio. Di più con la Statutaria non si può fare, di più si può fare con lo Statuto; quando lo discuteremo vedremo anche queste cose.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ovviamente per annunciare il voto favorevole su questo emendamento; spero che non abbia spaventato il fatto che si voglia sopprimere una parte del disposto del comma due. D'altronde le disposizioni generali in materia stabiliscono che hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti alle liste di elettorale dei comuni della Regione, non stiamo ponendo vincoli o limiti. Secondo me, oltre tutto è ridondante scrivere che la propostadebba contenere una relazione illustrativa: ma è nelle cose; l'ammissibilità di un referendum, peraltro, è sottoposta ad una vigilanza piuttosto stretta, almeno negli articoli successivi, quindi mi pare che si voglia con queste disposizioni quasi negare la possibilità di un referendum propositivo.
Questa era la ragione per cui si era pensato di escludere questa parte del comma. Credo che sia, lo ripeto, un periodo ridondante, inutile, e che la sua eliminazione si risolva in una semplificazione di un articolo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'emendamento, ma anche per ricordare che l'esame di questo articolo ha impegnato molto, e non poco, la Commissione. Come ha detto l'onorevole Uras vi sono problemi di carattere costituzionale; l'articolo 121 della Costituzione dice che il potere legislativo è in capo solo ed esclusivamente al Consiglio regionale. Noi ci siamo posti il problema che l'articolo 15 prevede che si introduca il referendum propositivo per le sole Regioni a Statuto speciale, per cui la prima domanda è che differenza esiste tra il referendum propositivo e un progetto di legge di iniziativa popolare; tanto è vero che abbiamo distinto tra una proposta di legge e un progetto di legge.
Si è detto, anche sulla base degli emendamenti proposti, che 15 mila elettori possono presentare una proposta, che può essere anche un tema, un'urgenza oltre che una bozza di articolato. In prima battuta il Consiglio accoglie, sulla base della spinta di 15 mila persone che fanno la proposta, l'urgenza che in qualche modo viene sollevata; elabora un progetto di legge, questa volta , si verifica se effettivamente esiste coerenza tra la traduzione del Consiglio e quanto proposto dai 15 mila elettori, nell'eventualità che non esista questa consonanza scatta il secondo momento che è la proposta referendaria vera e propria che acquista questa volta una maggiore forza, una maggiore cogenza.
Un fatto è certo,:l'articolo 33 e l'articolo 6 dicono due cose diverse; crediamo che l'introduzione del referendum propositivo sia un fatto importante del quale abbiamo avvertito comunque le difficoltà, che non sono di poco conto, perché è anche un fatto di cultura, di cultura politica oltre che di cultura civile. Crediamo comunque di aver interpretato in maniera costituzionalmente corretta, nel rispetto della volontà dei cittadini e della opportunità che viene loro offerta, un percorso che, probabilmente, andrà poi anche testato. Di questo siamo certi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Presidente, per annunciare il voto favorevole ma, soprattutto, per dire che ho l'impressione che dopo sei giorni, sette giorni di discussione siamo ad un punto morto e di non ritorno. Mi auguro che questa nottata porti consiglio, perché portare all'esasperazione questo concetto per cui con la legge statutaria possiamo fare alcune cose e non ne possiamo fare altre se non modifichiamo lo Statuto, credo sia una cosa che ci divide profondamente. Noi domani cercheremo di dimostrare che questo non è, che a questa esasperazione noi non vogliamo arrivare, che è necessario che noi facciamo i legislatori e legiferiamo sulle cose in cui crediamo, non trincerandoci dietro il dito del pronunciamento di una corte. Se vogliamo realmente portare avanti il disegno della legge statutaria che accompagna poi il cammino della legge elettorale - pur non condividendo la priorità che è stata data - e dello Statuto, noi non possiamo rimanere ancora fermi a questo principio che non esiste e che è soltanto una cosa che si vuole inventare per fortificare alcune posizioni.
Io mi auguro che domani, con assoluta pacatezza, quando entreremo nel merito della legge ci ascoltiamo tutti quanti e non facciamo finta di ascoltarci e poi decidiamo se questo che state dicendo è giusto oppure non lo è.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 468.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - DIANA - FARIGU - FLORIS Mario - GALLUS - MORO - PILERI - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CUCCU Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Lai Renato - Lanzi - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 46
Votanti 45
Astenuti 1
Maggioranza 23
Favorevoli 10
Contrari 35
(Il Consiglio non approva).
A seguito di questa votazione l'emendamento numero 691 è dichiarato decaduto.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ritiro gli emendamenti numero 469,470, 471, 472, 473, 474.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 68.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 68 che abolisce l'ultima parte sulla non ammissibilità del referendum propositivo in alcune materie. Nel contempo, vorrei riprendere il ragionamento del collega Pinna sulla differenziazione tra proposta di legge di iniziativa popolare, referendum propositivo e atteggiamento che rispetto al referendum propositivo viene mantenuto dal Consiglio.
Collega Pinna, cerchiamo un argomento neutro, potremmo considerare i pacs o le servitù militari e, magari, ci sembrerebbe più caloroso l'impatto sul nostro vissuto e sulla cultura che ciascuno di noi ha.
Prendiamo l'esempio della tassa di soggiorno. Ammettiamo che un gruppo di cittadini minoritario, 20 mila cittadini, nella regione proponga l'introduzione della tassa di soggiorno nella Regione Sardegna. Questa proposta non viene presa in esame dal Consiglio regionale che, legittimamente, può non prenderla in esame o la prende in esame secondo le disposizioni attuali. Allora questi cittadini introducono il referendum propositivo, quindi chiedono ai sardi di esprimersi; l'80 per cento dei sardi va a votare e l'80 per cento dei votanti si esprime a favore della tassa di soggiorno, a quel punto la proposta ritorna in Consiglio. È evidente che non può rimanere l'assunto che il Consiglio ha un anno di tempo per esprimersi e che alla fine dell'anno accantona o boccia la proposta; il Consiglio, a quel punto, è tenuto a legiferare, nel senso che l'iniziativa legislativa può essere del corpo elettorale ma l'opera legislativa compiuta è sicuramente del Consiglio regionale.
Però noi laddove, nel comma 4, si dice che "il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla", aggiungiamo "nel senso della proposta", cioè chiediamo che il Consiglio regionale sia tenuto a deliberare in maniera tale da recepire le indicazioni che sono arrivate dal corpo elettorale; il che non condiziona il Consiglio regionale in maniera tale da levargli il potere, semplicemente chiede al Consiglio regionale di prendere atto della consultazione elettorale che si è svolta in Sardegna e che, a maggioranza assoluta dei sardi, ha dato un'indicazione che deve essere cogente per l'attività del Consiglio regionale, altrimenti finisce con l'essere semplicemente una proposta di legge di iniziativa popolare rinforzata unicamente dal fatto che il Consiglio, politicamente, non deve permettersi di fare una cosa contro ciò che il corpo elettorale di fatto potrebbe anche fare.
(Non è approvato)
Di conseguenza decadono gli emendamenti numero 475 e 476.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 799. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Decadono di conseguenza gli emendamenti numero 63, 245, 477 e 762.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
L'emendamento numero 763, lo ricordo, era stato ritirato dal relatore.
(Non è approvato)
Sull'emendamento numero 243 c'è un invito al ritiro. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). L'emendamento numero 243 è ritirato.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 766.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io reitero il mio parere di forte perplessità sull'emendamento numero 766, perché, pur introducendo un limite temporale che sicuramente è preferibile rispetto al precedente per quanto riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio (peraltro per me era preferibile il termine temporale indicato nell'emendamento numero 243, ), rimane il problema fondamentale, e cioè che il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi, non che è tenuto a deliberare nel senso della proposta approvata da parte del corpo elettorale.
Allora, se il corpo elettorale dà un'indicazione, come è possibile che il Consiglio regionale la possa ignorare, almeno teoricamente. Io poi sono del parere che sarebbe difficilissimo politicamente ignorarla, perché se il corpo elettorale dà in maniera forte un'indicazione in un senso - pur non avendo scritto il corpo elettorale, perché non gli spetta, un articolato di legge, perché viviamo in regime di democrazia delegata - è però un'indicazione che dal punto di vista politico è difficile non considerare. Però noi stiamo già dicendo che il Consiglio regionale ha sei mesi di tempo per rifletterci; sei mesi di tempo sono un arco di tempo molto lungo, non di breve entità, anche perché possono presentarsi nuove scadenze elettorali e quindi una sostanziale "messa in silenzio" dell'indicazione del corpo elettorale.
Dopo i sei mesi la proposta viene iscritta comunque all'ordine del giorno e non abbiamo la certezza che venga assunto, all'interno della legge, il principio che il Consiglio deve tener conto del corpo elettorale, perché se il Consiglio non deve tener conto di quello che ha detto il corpo elettorale tanto vale fare una proposta di legge di iniziativa popolare. Se il Consiglio ha sei mesi di tempo per legiferare, dopo che eventualmente non ha legiferato non ha l'obbligo di seguire la direzione che il corpo elettorale dice, io voglio chiedere a che cosa serve un referendum propositivo; cioè qual è il potere che stiamo decidendo di consegnare in mano al corpo elettorale, diverso, rispetto a quello che c'è adesso.
Lo ripeto, stiamo esitando un articolo, appunto il "6", in cui la montagna partorisce il classico topolino: non è una cosa di cui dobbiamo vantarci.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Le argomentazioni dell'onorevole Vargiu mettono il dito nella piaga di una questione che è stata affrontata anche in sede di discussione generale.
Certamente, avere elevato il numero dei partecipanti perché sia valido il referendum propositivo dà una valenza rinforzata non da poco, per cui un referendum propositivo che venga approvato, in una consultazione, dalla metà più uno dei partecipanti al voto purché vi partecipino la metà più uno degli elettori che hanno partecipato alle elezioni regionali, è difficilmente emendabile.
Però questa analisi dell'onorevole Vargiu, pone con chiarezza quale tensione abbiamo vissuto per la scelta di elevare il quorum; la scelta di elevare il quorum produce, tra virgolette, distorsioni da democrazia diretta nel senso che ci si chiede perchè una legge proposta dal popolo in un articolato, approvata dal popolo, dovrebbe essere emendata dal Parlamento. Quindi, l'onorevole Vargiu sostiene chela procedura non può che essere rapida e inemendabile. Io credo...
VARGIU (Riformatori Sardi). Non ho parlato di inemendabilità, ma di rispetto della volontà popolare.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Sì, d'accordo, di sostanziale mantenimento della proposta, certo.
Io, che avevo un'idea del referendum propositivo differente (secondo me non è un topolino, il fatto che l'istituto comunque venga iscritto nel nostro ordinamento mi sembra già un risultato), che pensavo ad una soglia più bassa che consentisse una forte iscrizione della norma nel percorso legislativo, mi trovo però a consentire con la Commissione laddove propone un percorso di analisi e di iscrizione del testo nei lavori parlamentari, proprio per recuperare una dimensione di formazione di potestà legislative in capo ai Parlamenti; perché se qui noi facciamo una discussione sulla potestà legislativa probabilmente ci troviamo "a geometrie variabili", nel senso che cambia lo schieramento, non valgono più alcune differenze tra noi.
La procedura di raffreddamento è quindi una procedura opportuna dopo la spinta così forte che è stata data con l'elevazione del quorum; è opportuna se crediamo che la potestà legislativa debba stare in capo ad un Parlamento. Questo non toglie che ci siano delle contraddizioni che lei ha ben rilevato, ma me sembra che questa sia una correzione opportuna del percorso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intervengo su questo tema in primo luogo perché ho ritirato un emendamento in ragione di una riscrittura dei contenuti del "243" più condivisa all'interno della maggioranza e quindi, di fatto, soddisfacente ai fini del prosieguo costruttivo del lavoro; ma, in secondo luogo, anche per riconfermare la mia opinione su questo strumento che è uno strumento innovativo.
Come diceva poc'anzi l'onorevole Maninchedda, di fronte ad una consultazione popolare, attorno ad un articolato il Consiglio regionale, non solo per ragioni di natura normativa che prima indicavo, ma anche per la sua qualità tecnica di legislatore deve essere in grado di intervenire per rendere compatibile con il resto dell'ordinamento quel prodotto legislativo. Altrimenti c'è il rischio che si facciano leggi del tipo più disparato, che poco si articolano con il resto dell'ordinamento, che cassano alcune norme e ne rendono inefficienti altre, sono di difficile applicazione, non possono attivare servizi, uffici, strutture destinate all'adempimento di quelle disposizioni. L'articolato, il progetto, esprime un'idea. Io in Commissione avevo suggerito che la proposta vertesse su argomenti sui quali il Consiglio regionale si sarebbe dovuto esprimere obbligatoriamente, anche in tempi più rapidi di quelli indicati nel testo che ci accingiamo a votare.
Questa tesi non è stata condivisa, si è scelta una strada, e tra le possibili questa mi sembra la strada migliore, perché è necessario lavorare in Commissione e arrivare in Aula preparati a licenziare un articolato i cui contenuti essenziali sono stati già indicati dalle popolazioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 766. Io credo che la riscrittura del comma 4 (le cose si possono banalizzare) dia una risposta positiva alla necessità di avere la certezza dei tempi e l'obbligo per il Consiglio regionale di mettere all'ordine del giorno, e poi decidere liberamente, la proposta di legge; in modo particolare quando questa proposta di legge viene rinforzata o rafforzata dall'esito favorevole di un referendum su cui si è pronunciata la maggioranza dell'elettorato sardo.
Ora, io sono solito ascoltare con molta attenzione i ragionamenti e capisco che l'intento è quello di forzare verso l'accoglimento della proposta popolare. Io non penso però che questo possa arrivare sino alla presa d'atto. Io ho sentito colleghi dire che il Consiglio regionale deve prendere atto di quello che il popolo sardo ha detto, attraverso la sua espressione favorevole alla tassa di soggiorno o a un altro dispositivo.
Io credo che questa sia, se così viene inteso, una lesione non di una norma costituzionale, che ti costringe eccetera, ma del nostro Statuto che dice che il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa. E non dice fatta eccezione per il referendum propositivo, dice che esercita la funzione legislativa sempre e comunque. La esercita pienamente, non sub iudice, non "prendendo atto".
Io non sono per le mezze misure; che cosa significa modificare in parte, accogliere in parte, o si accoglie ed è una presa d'atto e si supera lo Statuto, come giustamente sosteneva il collega Uras, o altrimenti bisogna rimanere nello spirito della proposta.
La dicitura è "referendum propositivo", sulla legge decide l'Assemblea legislativa che poi si assume la responsabilità, politica, di decidere anche diversamente. La penalizzazione arriverà, ma è qualcosa che attiene appunto al normale funzionamento degli organi costituzionali, non una loro alterazione. Io di questo ero e resto convinto, non perché non riconosca le ragioni della validità della proposta che è passata, ripeto, al vaglio dei cittadini sardi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 766.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Matteo Sanna ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: ARTIZZU - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - VARGIU.
Si è astenuto il consigliere: SCARPA.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 42
Votanti 41
Astenuti 1
Maggioranza 21
Favorevoli 33
Contrari 8
(Il Consiglio approva).
A seguito di questa votazione decadono gli emendamenti numero 215 e 479.
E' votazione l'emendamento numero 21.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, nel dichiarare il mio voto di astensione sull'emendamento numero 21 dei colleghi Caligaris, Scarpa e Ibba, riprendo, perché è anche il senso della discussione che abbiamo deciso di svolgere in quest'Aula, e non al di fuori della stessa, un ragionamento che credo debba rimanere ancora aperto per il tempo che discuteremo sull'articolo 6, ancora, e soprattutto sull'articolo 7, cioè quello rispetto al valore del referendum.
Colleghi, pur nel rispetto delle differenze ovviamente, quello che ha detto il collega Orrù credo sia abbastanza emblematico e tracci la linea di demarcazione tra coloro che credono nell'istituto referendario e coloro che giudicano l'istituto referendario un problema complessivo della democrazia che, quindi, in qualche maniera deve essere regolamentato.
E' evidente che nel momento in cui il corpo elettorale si esprime su un argomento, questa espressione del corpo elettorale è vincolante per il Consiglio regionale; che poi sia vincolante dal punto di vista politico, come alcuni di voi sostengono (grazie a Dio non è il suo caso, collega Orrù, ma una parte dei consiglieri della sua maggioranza sostiene questo), o che debba essere vincolante anche dal punto di vista legislativo resta un argomento di dibattito tra coloro i quali credono nell'istituto referendario. Poi ci sono coloro che sostengono che il Parlamento regionale è comunque il dominus che deve legiferare indipendentemente da quello che il referendum, che è solo propositivo, ha detto. Questo è l'atteggiamento di chi nel referendum non crede.
Se il referendum si fa, e voi potete scegliere di introdurre o meno nell'ordinamento il referendum propositivo, siete la maggioranza e lo decidete, ma se il referendum si fa, ciò che il corpo elettorale sardo dice è un obbligo morale per ciascuno di noi. Che questo principio venga inserito nel testo di legge, sancendolo anche da un punto di vista formale, o che non venga inserito può anche essere incidentale, ma è evidente che il Consiglio regionale dei sardi è vincolato moralmente, secondo me anche legislativamente e politicamente, a quello che il referendum propositivo ha detto. Perché altrimenti il referendum propositivo, collega Orrù, non serve a niente, cioè è inutile farlo, basta una proposta di legge di iniziativa popolare per dar voce a una minoranza, ma se la minoranza è la maggioranza dei sardi è inevitabile che il Consiglio regionale ne debba prendere atto.
Quindi, scriverlo all'interno della legge è semplicemente un fatto di forma, secondo me anche di sostanza, perché comporta che quelli che credono nel referendum si riconoscano in quello che è scritto nella legge, allo stato così non è.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti numero 694, 64, 66, 483, 484 e 486.
Il Consiglio è convocato per domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 21.
Allegati seduta
CCXCIII Seduta
(Pomeridiana)
Mercoledì 14 febbraio 2007
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 16 e 38.
SABATINI, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 febbraio 2007 (287), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Elio Corda, Alessandro Frau, Gerolamo Licandro, Raimondo Ibba, Antioco Porcu e Salvatore Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 14 febbraio 2007.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti del disegno di legge numero 5-Stat/A.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo una breve sospensione dei lavori.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16 e 50.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 40, viene ripresa alle ore 16 e 50.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la verifica del numero legale.
(Appoggia la richiesta il consigliere La Spisa, capogruppo.)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prende atto che il consigliere Marracini è presente.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 33 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BRUNO - CALLEDDA - CERINA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - GESSA - GIAGU - GIORICO - LA SPISA - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MELONI - MURGIONI - PINNA - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SCARPA - SECCI - UGGIAS - URAS.)
PRESIDENTE. Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 52, viene ripresa alle ore 17 e 27.)
PRESIDENTE. Colleghi, diamo inizio ai lavori. E' iscritto a parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà.
DAVOLI (R.C.). Presidente, stiamo discutendo su un argomento, quello che riguarda la partecipazione popolare, in un momento in cui la politica, questa partecipazione, cerca di eliminarla, di ridurla, di frantumarla, in un periodo in cui la sfiducia nella politica sta triturando tutto e tutti, naturalmente per responsabilità della politica stessa.
E' ormai una consuetudine sentire semplici cittadini, ma anche organizzazioni che si occupano del sociale, esprimere giudizi abbastanza preoccupanti sulla politica e sul modo di fare politica. Ma lo stesso agglomerato di proposte sulle forme della politica e sulle forme di governo della politica che attraverso l'informazione, dominata comunque dei poteri forti, ci viene quotidianamente fornito, non fa altro che creare confusione. In base alle decisioni che i grandi organi di informazione assumono, a volte si parla di un presidenzialismo forte, qualche mese dopo si discute - giusto per avere una variante - di premierato forte, a volte si discute di una democrazia temperata. Bene, tutta questa discussione che avviene nella società non fa altro, secondo me (perché inquinata da altri interessi), che contaminare un settore della politica che ha tutt'altri interessi e che è quello, appunto, della partecipazione popolare.
Allora, la discussione che stiamo portando avanti, ahimè anche se non molto entusiasmante debbo dire, in quest'Aula sul Titolo II che riguarda, appunto, i referendum, credo sia assolutamente importante e credo che il Consiglio debba prestare un'attenzione maggiore.
Ci sono stati interventi che hanno posto l'accento su certe ambiguità di alcune proposte, che io peraltro condivido. Qualcuno, come l'onorevole Maninchedda, ha posto, ha "buttato" - usiamo questo termine - nella discussione il problema della democrazia tecnologica, non è la parola usata dall'onorevole Maninchedda, ha posto in discussione il problema dell'innovazione tecnologica; io credo che in questa fase sia forse un po' prematuro parlarne però indubbiamente sarà un problema. Qualcuno parla anche di totalitarismo tecnologico; quindi bisognerà studiarle bene le forme, appunto, della comunicazione con i nuovi strumenti informatici.
Però, torniamo a noi: i referendum. A me sorge una preoccupazione: non vorrei - almeno da qualche intervento così mi è parso - che sembri che il referendum popolare possa risolvere tutti i problemi della partecipazione popolare. Stiamo attenti perché, secondo me, così non è.
Proprio perché siamo in una fase confusa e all'orizzonte si vedono delle proposte, si scoprono produzioni di tecniche di partecipazione, bisogna stare molto attenti perché sembrerebbe quasi che l'unica strada sia il referendum istituzionale. No, in questa società ci sono altre forme di partecipazione, altre forme di consultazione che hanno dato dei risultati debbo dire estremamente interessanti, ad esempio i vari forum sociali; i forum sociali sono strumenti di partecipazione e di consultazione popolare che servono per arrivare al passaggio successivo: la consultazione istituzionale. Però, la mia preoccupazione è quella di non dare al sistema referendario la totale responsabilità della consultazione popolare.
La questione importante in discussione - e vale la pena di rifletterci ancora un po' - è sulla distinzione dei vari referendum. L'onorevole Maninchedda e l'onorevole Uras hanno spiegato molto bene la distinzione tra referendum abrogativo, propositivo e consultivo. Siccome sono distinti, diversi e hanno obiettivi diversi, penso che debbano essere diversificate anche le varie forme per arrivare ad una consultazione di questo tipo, non si può unificare tutto in un unico sistema, con un'unica tecnica; ci sono proposte diverse che hanno obiettivi diversi e, quindi, secondo me, è molto più sensato - e sicuramente più convincente dal punto di vista anche tecnico-giuridico - che vengano trattati diversamente; perché è ovvio, è normale e mi sembra anche abbastanza banale distinguere tra l'abrogativo e il consultivo.
L'abrogativo, si diceva prima, abroga una legge, ma una legge non si può abrogare semplicemente con un paio di migliaia di firme, questo lo capiscono tutti, ma è altrettanto vero e comprensibile che un consultivo su un argomento particolare deve essere più facilmente permesso, cioè i cittadini devono avere maggiori possibilità, devono arrivarci con più facilità e con più consapevolezza; quindi credo che quando discuteremo del consultivo questo sia un argomento che debba essere preso in considerazione.
Vedete, noi possiamo discutere - magari lo faremo in fase di elaborazione dello Statuto -anche di altre modalità di referendum, non so se sia possibile, non sono un esperto, non so se si possa determinare a livello regionale la obbligatorietà - usiamo questo termine - per fare referendum nelle nostre comunità, anche nei piccoli paesi. Certo, è già previsto ma è bene sancirlo in maniera molto più precisa. Dobbiamo prendere in considerazione questa possibilità, altrimenti rischiamo di fare soltanto una semplice leggina burocratica che permetterà a qualcuno di raccogliere le firme e di far fare semplicemente una consultazione. Non è affatto così.
Vedete, nel panorama italiano si parla anche di democrazia partecipata, giusto per parlare di un'altra variante . In moltissime città, per esempio in alcuni municipi della città di Roma, si usa la tecnica della discussione del bilancio partecipato; cioè si convocano i cittadini che fanno parte di quei Municipi, si discute con loro su come il bilancio può essere preparato ascoltando direttamente i cittadini su come devono essere programmate alcune spese, ad esempio quelle relative al settore dei servizi sociali.
Quindi, le forme della partecipazione popolare sono diverse e, siccome sono diverse, secondo me dobbiamo rifletterci, magari in un secondo momento, in modo tale da costruire questa rete di organismi, di luoghi, dove la partecipazione popolare possa essere garantita e rappresentata in maniera sicuramente più democratica.
Ripeto, a me è sembrato, da alcuni interventi, che la partecipazione popolare equivalesse semplicemente ad una consultazione referendaria, anche se di tipo istituzionale; quindi si carica eccessivamente e ci si dimentica di tutte le altre forme di partecipazione popolare. Credo che, quando affronteremo gli altri articoli, sicuramente riusciremo a fare una discussione più precisa e più approfondita.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, cercherò di attenermi (sto esponendo le mie valutazioni articolo per articolo) al tema dell'articolo 5 che riguarda il referendum abrogativo, pur comprendendo che parlando di referendum, ovviamente, le considerazioni che vanno fatte devono essere estese all'istituto referendario nella sua accezione più ampia, quindi, che cosa significa, quando va usato, come regolamentare lo strumento del referendum.
Io credo che sia il dibattito di stamattina che questo del pomeriggio, stiano evidenziando la grande distanza della politica (la politica attiva, la politica delegata), dalla gente; e tanto più è lontana tanto più è incapace di interpretare le esigenze e le aspettative della gente che ci ha delegato a rappresentarla. Quindi, si cerca o si ritiene che sia soluzione opportuna ampliare quanto più possibile sulla carta, nella stesura delle leggi, nella valutazione delle stesse, la partecipazione popolare.
Credo che come esempio dell'uso del referendum per l'esercizio del governo sia storicamente indicativo quanto avviene in Svizzera, dove lo strumento referendario è quasi quotidianità nella gestione della cosa pubblica. Diversa è la nostra storia; o, meglio, nella nostra storia ci sono due fasi. Una prima fase, in cui lo strumento del referendum è stato utilizzato ma non abusato, ; e una seconda fase, più vicina a noi, in cui c'è stato l'abuso dell'istituto referendario. Questo per carenza politica, carenza partitica, carenza di riconoscimento e di capacità dell'esercizio della delega politica da parte degli eletti, e pian pianino da parte dei partiti. Oggi si è tanto più democratici, tanto più aperti nei confronti del popolo, quanto più si legifera e si norma la materia della consultazione popolare.
Abbiamo esaminato i principi generali, oggi con l'articolo 5 cerchiamo di normare il referendum abrogativo, cerchiamo anche di motivare il perché, in questo caso, al comma 1 si richiedano, secondo la proposta fatta dalla Commissione, cinquantamila elettori o quattro Consigli provinciali, che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione regionale, per poter chiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge. È chiaro che, come ho rappresentato negli emendamenti da me presentati all'articolo 5, su questa stesura non ci troviamo d'accordo, semmai ci troveremmo d'accordo, ma con qualche differenziazione, sul testo proposto dalla Giunta. Riproponiamo infatti i diecimila elettori per richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale.
Poi, scorrendo gli altri emendamenti, vediamo che c'è una sorta di trattativa perché si propongono ventimila elettori, quindicimila, trentamila, diecimila; devo dire che è una trattativa al ribasso e c'è un'indicazione comune a rendere più percorribile la via per il referendum abrogativo. Quindi si vuole facilitare l'accesso degli elettori e la possibilità di rappresentare le loro istanze per l'abrogazione totale o parziale di una legge, e ridimensioniamo anche… Presidente, interverrò sugli emendamenti.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, prosegua.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, non c'è lo spirito giusto.
PRESIDENTE. Mi sembra che adesso ci sia attenzione.
CAPELLI (U.D.C.). Ascolterò gli altri interventi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Signor Presidente, Assessore e colleghi, con la discussione dell'articolo 5 della legge, relativo al referendum abrogativo, noi entriamo nel vivo della legge statutaria. Fino adesso non si può dire che vi sia stata una discussione del disegno di legge, perché i primi articoli li abbiamo soppressi, l'articolo 4 praticamente è stato completamente modificato dal Consiglio regionale e io credo, visto anche gli emendamenti presentati dalla maggioranza, che anche l'articolo 5 verrà profondamente e completamente modificato.
E' chiaro che questo dato fa riflettere perchè dimostra che forse c'è stata improvvisazione e fretta di approvare questo provvedimento di legge perché, se così non fosse, la maggioranza avrebbe portato un testo che non avrebbe dato adito a mille interpretazioni e a mille considerazioni diverse; se è vero, come è vero, che ogni minuto la maggioranza presenta nuovi emendamenti. Quindi, la prima considerazione che voglio fare è che, effettivamente, avevamo ragione quando dicevamo che si voleva portare un progetto di legge in Consiglio, forzando i tempi; adesso dal dibattito emerge che non c'era neanche l'accordo all'interno della maggioranza per approvare questo testo di legge.
Dalla discussione di questa legge statutaria si evince, soprattutto, che c'è una difficoltà ad accettare l'istituto della partecipazione diretta dei cittadini, non si capisce quale preoccupazione abbia la maggioranza ad accettare i referendum. Questo in un momento in cui si sta approvando una legge che, di fatto, dovrebbe spingere questo Consiglio regionale a cercare formule che bilancino i poteri all'interno dell'amministrazione regionale. Infatti stiamo approvando una forma di presidenzialismo abbastanza spinto che ci impone di creare quei contrappesi che, così abbiamo sempre detto in questo Consiglio regionale, servono per rafforzare non soltanto il ruolo del Consiglio regionale, ma anche il ruolo dei cittadini, in questo caso con la partecipazione diretta tramite referendum.
Bene, la stessa maggioranza da un lato si dichiara d'accordo con questo concetto, però se osserviamo il comportamento che viene assunto in Aula, vediamo che si sta andando in quella direzione ma, anzi, che si vorrebbe far di tutto perché questi referendum non si facciano.
Allora, io ripeto che l'articolo 4, già approvato, di fatto limita o rende quasi impossibile l'applicazione dell'istituto del referendum in Sardegna. Effettivamente, quando noi stabiliamo che per la validità del voto è necessaria la metà degli elettori che hanno partecipato all'ultima competizione elettorale ci rendiamo conto che concretizzare questa partecipazione sarà un'impresa assolutamente ardua e difficile.
Ma vediamo l'articolo 5. Il testo esitato dalla Commissione prevede che siano necessarie cinquantamila firme per poter richiedere un referendum abrogativo. La maggioranza ha poi presentato degli emendamenti portando il numero delle firme prima a diecimila poi, nell'ultimo che ho letto, a quindicimila. E' una continua rincorsa di cifre e numeri che ci dimostra che la maggioranza è in fibrillazione, che ha paura di chissà che cosa, ha paura magari che il cittadino sardo si rivolga a questo istituto perché su certe situazioni, su certe leggi, su certi regolamenti, non condivide la posizione della Giunta regionale e anche del Consiglio regionale. Ed è giusta questa apertura che noi stiamo disciplinando per poter utilizzare questo importante istituto; è giusta ma dev'essere facilitata.
Chiaramente, mi pare l'abbia detto anche il collega Davoli, non è che risolviamo tutti i problemi con il referendum, e ci mancherebbe altro! I referendum sono uno strumento che noi mettiamo a disposizione dei cittadini, ma è il Consiglio regionale che deve risolvere i problemi. Però disciplinare l'istituto referendario significa dare un contributo importante per favorire la partecipazione dei cittadini.
Allora, quello che preoccupa noi, opposizione, è il fatto che questa maggioranza, che dovrebbe avere un approccio diverso nei confronti di questo istituto, oggi sta facendo tutto il possibile per renderne complesso l'iter nel testo in discussione. Inoltre, sempre la maggioranza sta presentando in continuazione emendamenti sostitutivi, e questo la dice lunga anche sulla stessa volontà di discutere di questo argomento in Consiglio regionale; ma, se così si vuole evitare di esaminare qualunque proposta di miglioramento, è un discorso, se dietro ci sono altre intenzioni, è un altro discorso. La volontà di questa maggioranza credo sia quella da una parte di trovare il modo per accelerare i tempi per chiudere la finanziaria, dall'altra soprattutto quella di evitare che i cittadini sardi possano ricorrere a questo istituto.
Questa sera rivolgo un invito alla maggioranza: stiamo attenti, perché stiamo approvando una legge che esaspera il presidenzialismo in Sardegna e, di conseguenza, il Consiglio regionale sarà sempre più emarginato e privato del suo ruolo. Io vi invito a una riflessione seria perché probabilmente si sta sottovalutando questo fatto, ma non si può sempre inseguire il capo anche quando non ha ragione.
Ci sono momenti in cui è necessario effettivamente riflettere seriamente perché la maggioranza che oggi propone e approva le leggi domani, quando queste saranno applicate, potrà essere minoranza e vedere quel provvedimento in una luce diversa. Se noi entriamo in questa logica, se teniamo a mente queste considerazioni, sono convinto che questo Consiglio regionale esiterà sicuramente un testo utile per tutti; se invece pensiamo di esitare un provvedimento, tipo questa Statutaria, per imbavagliare il Consiglio regionale, per imbavagliare i cittadini, io dico che sarebbe il più grave errore politico che possa fare quest'Aula. Un errore che sicuramente non porterebbe da nessuna parte e, tanto meno, farebbe gli interessi dei sardi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, penso che stiamo entrando nel vivo dell'articolato di legge e, quindi, poiché stiamo affrontando uno dei temi più delicati, più complessi dell'intero disegno di legge, ritengo possa essere utile iniziare a fare il punto.
Fare il punto esattamente su un aspetto sul quale la Giunta ha insistito molto, ma anche la maggioranza, e cioè la necessità di trovare punti di incontro e quindi di cercare il massimo del consenso sugli aspetti più delicati e più complessi ma anche più importanti del testo in discussione. Cerchiamo allora di fare il punto con molta semplicità, con molta chiarezza, ma anche con molta onestà.
La minoranza (anche parti della maggioranza), ha posto sostanzialmente due questioni fondamentali; la prima è quella di riportare il contenuto del disegno di legge nell'alveo dell'articolo 15 dello Statuto, eliminando tutte quelle parti che lo appesantiscono e che potrebbero essere anche oggetto di impugnativa da parte del Governo. Mi pare che su questa questione che è stata posta dalla minoranza, e anche da parti della maggioranza, la Giunta e la stessa maggioranza abbiano dato una risposta precisa, concreta, riportando i contenuti del disegno di legge nell'alveo dell'articolo 15 dello Statuto. La seconda questione attiene al referendum. Io non voglio ripetere le cose che sono state già dette a proposito dell'articolo 4; ribadisco che proprio sul terreno dei referendum, e quindi degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni, si misura la capacità di dare risposte in questo disegno di legge. Sull'aspetto così delicato, così complesso della soglia di accesso dei cittadini allo strumento del referendum, sia la minoranza, ma anche una parte importante della maggioranza, ha chiesto fosse adeguata, la risposta è contenuta in un emendamento presentato dalla maggioranza, sul quale la Giunta esprimerà un parere positivo, che prevede si passi dalla soglia delle cinquantamila firme, individuata dalla Commissione, ad una soglia di accesso di quindicimila. Mi pare che questo emendamento rappresenti un passo avanti importante; perché non valorizzarlo? Perché questa difficoltà a riconoscere che, almeno su queste due questioni che voi avete posto, c'è stata una disponibilità concreta, fattiva, anche se il gioco delle parti ci porta naturalmente ad enfatizzare le differenze che esistono? Mi pare però incontrovertibile che almeno su queste due questioni si sia trovato un terreno di incontro, un punto di convergenza.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere positivo sugli emendamenti numero 798, 725, nella parte che coincide con il testo del numero 798, e 244. Si ritira l'emendamento numero 761. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 284, 455, 339 (qualora non venisse approvato l'emendamento numero 798), 466, 456, 457, 458, 459, 460, 57, 727, 5, 13, 283, 31, 726, 55 , 246, 461, 60, 462 , 463, 442, 464, 465, 14, 467, 61, 62, 56, 58, 15, 59, 713.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 798, sostitutivo totale dell'emendamento 339.
Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'emendamento, per far rilevare all'Assessore che questa non mi sembra sia la parte fondamentale, importante del disegno di legge, ma anche per ringraziarlo per l'apertura che ha fatto e per auspicare che questa apertura ci sia dall'articolo 10 in poi, quando si parlerà dei poteri del Presidente della Giunta, della Giunta regionale, del Consiglio regionale; allora si vedrà veramente se c'è o non c'è disponibilità al confronto.
Ciò che non capisco è perchè quello che i legislatori fanno per i cittadini, non lo facciano per sé stessi. Negli Stati Uniti d'America il Presidente viene eletto anche col 30 percento dei suffragi. Noi eleggiamo sindaci con una partecipazione minoritaria delle popolazioni, perché una volta espletato il primo turno al secondo turno ci va chi ci va ma il sindaco viene comunque eletto. Non si capisce come, dopo aver coinvolto i cittadini, averli chiamati ad esprimere la loro opinione, indipendentemente dal numero dei partecipanti il referendum non sia valido. Mi si deve spiegare per quale arcana ragione questo non vale per gli esponenti politici e vale invece per i cittadini. Ora, io credo che i cittadini che non partecipano alla consultazione siano cittadini che hanno rinunciato ad esercitare un proprio diritto nei confronti dei provvedimenti, quindi ritengo che vadano premiati non coloro che non partecipano, ma coloro che partecipano. Tutti questi referendum che proponiamo presentano questo problema, che non è risolvibile con il numero delle firme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Pur condividendo le considerazioni testé fatte dall'onorevole Floris in merito alla questione dei referendum, in questo caso, su questo emendamento all'emendamento, voterò a favore perché il suo contenuto è quello che più si avvicina alla richiesta da me avanzata dei 10 mila elettori.
Ritengo però che sia comunque in parte contraddittoria la possibilità che anche quattro consigli provinciali, in rappresentanza di almeno il 50 percento della popolazione regionale, richiedano il referendum ; perché, a mio parere, sarebbe stato più utile lasciare soltanto i 10 mila elettori e non riferirsi ad una sussidiarietà che poi viene condizionata comunque. E inoltre, ricordo che i 15 mila elettori rappresentano il 10 percento della popolazione, mentre sicuramente la richiesta relativa ai consigli provinciali è superiore rispetto a questa norma. Quindi mi sembra che risulti un po' contraddittorio questo aspetto, che da un lato vuole dare peso ai consigli provinciali, dall'altro però pone delle limitazioni. Comunque, annuncio, obtorto collo, il mio voto a favore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io voterò contro, convintamente contro perchè, al di là del fatto che apprezzo che si abbassi il livello d'accesso a 15 mila elettori, trovo sostanzialmente alcune incongruenze nello stesso emendamento, così come nell'articolato o nell'emendamento 339. Per esempio, scrivere che i consigli provinciali devono rappresentare almeno il 50 percento della popolazione regionale, significa che il consiglio provinciale di Oristano, insieme a quello dell'Ogliastra, insieme a quello del Nuorese, per esempio, non potrebbero presentare una proposta di referendum abrogativo. E per forza di cose ci deve essere sempre Cagliari di mezzo, per intenderci!
Allora, io credo che da una parte si stia abbassando la soglia, dall'altra si stia evitando che i consigli provinciali, se non rappresentati dalla provincia di Cagliari, possano in qualche modo presentare proposta di referendum abrogativo; questa operazione nella nostra realtà, nella realtà della Sardegna, mi sembra restrittiva e molto contraddittoria. Su altri emendamenti, se avremo modo di discuterne o quanto meno di dichiarare la nostra posizione di voto, sottolineo che non capisco alcuni no detti dal relatore, nonché Presidente della Commissione.
Per esempio consideriamo l'emendamento che, volendo in qualche modo responsabilizzare e dare questa possibilità ai consigli comunali, propone che possano richiedere il referendum dieci consigli comunali, purché rappresentino almeno un quinto della popolazione regionale, così come è previsto in altre leggi statutarie e in altre regioni. Il no a questo emendamento mi sembra un po' restrittivo.
Così come relativamente all'ultima parte dell'articolo, se l'Assessore avrà modo di riprendere la parola, vorrei sapere che cosa sono i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi e degli uffici regionali e perché non sia ammesso il referendum abrogativo su questi atti, mentre nel comma 1 si fa esplicito riferimento anche ai regolamenti. Se con il termine "regolamento" si intende il modo in cui discipliniamo i nostri rapporti interni, nonché le prebende, vorrei capire perché i cittadini non potrebbero discutere su questo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Presidente, io ho votato contro il precedente articolo, su questo mi asterrò perché sono del parere, controcorrente, che il referendum sia un istituto democratico del quale si può fare un uso e un disuso a piacere. Infatti, l'abbassamento della quota di cittadini che possano chiedere un referendum comporta che richiedere l'attivazione di questo istituto possa diventare un'abitudine e sostituirsi alla normale attività legislativa.
Ho detto stamattina nel mio intervento, e lo confermo, che ritenevo la soglia delle 50 mila firme troppo alta, ma ritengo troppo bassa la soglia delle 15 mila; per questo motivo mi astengo. Condivido inoltre quanto ha appena accennato il collega Capelli, cioè che la metà dei consigli provinciali della Sardegna non avrebbero il numero di abitanti necessario per richiedere il referendum.
Io spero comunque che, così come ha rimarcato il collega Floris, la buona volontà e la disponibilità dimostrate dalla Giunta su questi articoli si manifestino anche sugli articoli dal 10al 15 relativi alle modalità di elezione dei consiglieri, del Presidente, ai poteri del Presidente e a quelli del Consiglio, poiché se dialogo ci deve essere, se unità di intenti ci deve essere, ci siano proprio sulle parti fondanti e fondamentali della disegno di legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Noi votiamo contro questo emendamento per le motivazioni che ho esposto nel mio precedente intervento . Votiamo contro perché l'idea di portare a 15 mila le firme è una "caramellina" che la maggioranza vuole dare a questo Consiglio regionale. Possiamo anche ritenere che 15 mila sottoscrittori sia un numero giusto, però quello che non può essere accettato è il fatto che noi abbiamo approvato altri articoli - in modo particolare l'articolo 4 della legge statutaria - che di fatto impedirà comunque che si possano fare referendum in Sardegna.
Io continuo perciò a dire che noi abbiamo "ucciso la legge referendaria" con l'articolo 4, perché sappiamo già in partenza che sarà praticamente impossibile raggiungere il quorum previsto. Il vero problema è l'articolo 4, quindi anche approvando l'articolo 5, in modo particolare questo emendamento sostitutivo dell'articolo 5, la situazione non migliorerà assolutamente; se è vero come è vero che il numero di 15 mila sottoscrittori può essere un numero giusto, ci sono dei problemi per quanto riguarda la possibilità che i consigli provinciali possano richiedere il referendum (anche qui si richiede la metà della popolazione ), sostanzialmente ci sono problemi relativamente alla possibilità o meno di fare un referendum abrogativo su alcune materie; questioni che chiariremo intervenendo sugli articoli successivi.
Voglio dire che questo emendamento - e ho finito, Presidente - non cambierà nulla di quanto abbiamo detto in precedenza sulla reale impossibilità di poter fare d'ora in poi referendum abrogativi in Sardegna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, preannuncio, oltre il voto contrario, che chiederò cinque minuti di sospensione prima di procedere alla votazione. Per quanto riguarda questo emendamento dirò che, forse, avrebbe avuto bisogno di una maggiore valutazione un po' da parte di tutti. Non entro nel merito delle 15 mila firme previste perché ormai è una scelta fatta dalla maggioranza su cui credo non si possa tornare indietro. Però, in merito ai quattro Consigli provinciali chiedo se qualcuno si è posto il problema di come questi organi debbano deliberare per determinare l'indizione di un referendum. Se questa possibilità non è stata regolamentata negli Statuti immagino che sia piuttosto difficile portare avanti questa azione anche perché non credo che si possa lasciare alla libera interpretazione; non credo neanche che una maggioranza semplice di un Consiglio provinciale possa determinare l'indizione di un referendum.
Altro problema: al comma 2 è stata apportata una modifica sostanziale in quanto ,sono scomparsi gli atti amministrativi generali (forse il silenzio dell'Aula rappresenta qualcosa); la Giunta li aveva inseriti, la Commissione li aveva inseriti, adesso in tutta fretta si escludono.
Terzo problema; non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo. Vorrei capire perché ai sensi del solo comma secondo e non ai sensi dell'articolo 15! Qualcuno mi deve spiegare anche questo! Non sono poi ammessi a referendum abrogativo i regolamenti, escluso quelli cui è fatto riferimento nel primo comma, di cui al quinto e ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.
Mi pare di poter affermare che si sta compiendo un altro scempio. Il primo argomento era quello del numero dei sottoscrittori, non ne abbiamo fatto mistero, 10 mila potevano essere sufficienti, 15 mila...
PRESIDENTE. Onorevole Diana, il tempo a sua disposizione è terminato.
Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ho chiesto una sospensione.
PRESIDENTE. Avevo capito che dovessimo concludere le dichiarazioni di voto e poi sospendere. Se nessuno si oppone sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 19, viene ripresa alle ore 18 e 53.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna, relatore. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna),relatore. Signor Presidente, la sospensione è stata un'occasione utile per approfondire l'aspetto che è stato messo in evidenza in sede di dichiarazione di voto. Quindi propongo di aggiungere al primo comma dell'emendamento numero 798 dopo le parole"legge regionale" il seguente periodo: "di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione". Lo stesso periodo chiedo che venga riportato, al plurale, anche al secondo comma dopo le parole "delle leggi". In ambedue i commi va poi cassato il riferimento ai "regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Rinuncio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, allo stato attuale stiamo parlando dell'emendamento numero 798 (sostitutivo totale dell'emendamento numero 339 di cui sono primo firmatario) che, in base alle comunicazioni date poco fa dall'onorevole Pinna è destinato a subire un'ulteriore modifica.
L'emendamento numero 339 prevedeva che 10 mila elettori potessero richiedere il referendum abrogativo. E' vero che l'emendamento numero 798 prevede un'elevazione del numero di elettori da 10 mila a 15 mila, però non è proprio quella "caramellina" a cui l'onorevole Ladu prima faceva riferimento; è infatti una "caramellina" che toglie ben 35 mila firme rispetto al testo originario approvato dalla Commissione, testo al quale era stato presentato l'emendamento numero 339 che stabiliva in 10 mila il numero delle firme.
Poi nell'emendamento numero 798 è prevista la possibilità che anche quattro consigli provinciali, che a loro volta rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione, possano chiedere il referendum; questa disposizione prevede naturalmente e ovviamente la partecipazione di territori con popolazione consistente, pena l'impossibilità a provvedervi e che in qualche maniera va regolamentata, però è pure vero che nell'emendamento che io avevo presentato non c'era questa previsione che considero favorevolmente, ad abundantiam.
Io relativamente all'emendamento orale, ma che presumo trovi riscontro in un testo scritto che adesso credo sia in distribuzione, avevo già segnalato quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione, laddove si diceva che il referendum poteva riguardare non solo leggi ma anche provvedimenti amministrativi della Regione. La modifica introdotta mi pare che, almeno parzialmente, viaggi in quella direzione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Farigu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Presidente, l'istituto del referendum dal nostro Costituente era stato pensato - e io credo molto correttamente - come un fatto straordinario. La potestà legislativa era posta in capo al Parlamento che rappresentava il popolo e che aveva il dovere, attraverso gli atti legislativi, il Governo attraverso gli atti regolamentari, di dare risposte ai bisogni emergenti nella società. Il fatto referendario era sicuramente un fatto di grande partecipazione democratica, però doveva essere un fatto straordinario.
Successivamente, invece, se ne è fatto l'uso che noi sappiamo e qui più volte è echeggiata la domanda se se ne sia fatto un uso corretto. I termini "corretto" o "non corretto" in ambito giuridico si riferiscono a violazioni di legge, altrimenti attengono alla sfera morale o, nella migliore delle ipotesi, a quella puramente politica e astratta. Sicuramente, però, quando dell'istituto referendario se ne fa un uso eccessivo, ciò che in astratto è l'esaltazione della partecipazione democratica, può diventare un modo per mortificare la stessa democrazia.
Ora, sul referendum, io sono dell'avviso dei nostri Costituenti, però in questa stagione politica che, mi auguro, sia davvero come molti dicono di transizione in attesa di assetti, in questo contesto figlio di questo bipolarismo abbastanza bastardo ed eterogeneo (la presentazione degli emendamenti anche in quest'Aula lo dimostra e costituisce un elemento di gravi tensioni), quando ho visto l'emendamento che riduce il numero degli elettori, in questo periodo di regime presidenziale ho detto: "evviva il referendum col più basso numero di firme".
Io dovrei essere contrario perché contraddice la mia concezione del referendum come fatto straordinario, ma in un regime presidenziale (non mi sembra che vi siano le condizioni per effettuare delle verifiche), se il potere del Presidente deriva tutto dal popolo è bene che il popolo abbia lo strumento, a cui accedere nel modo più facile possibile, per controllarlo e tallonarlo ad ogni piè sospinto. Io in assoluto sono contrario e quindi per questo voterò contro, però apprezzo questo sussulto, così lo vivo, della maggioranza anche essa resa sofferente da questo regime presidenziale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Vorrei sapere se anche a noi è consentita la presentazione di emendamenti orali su questo emendamento.
PRESIDENTE. Gli emendamenti orali sono consentiti a tutti se c'è l'assenso di tutta l'Aula.
CAPELLI (U.D.C.). Allora io chiederei di sopprimere, al primo comma, la frase "che rappresentino almeno il 50 percento della popolazione regionale".
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). È evidente che nell'emendamento viene valutato l'ampliamento della possibilità di ricorso al referendum abrogativo, estendendola oltre che al corpo elettorale, quindi a 15 mila elettori, anche ad organi istituzionali. Ora, il fatto che sia stato introdotto un criterio che limita questa possibilità a quattro consigli provinciali, che rappresentino almeno il 50 percento della popolazione sarda, è una misura di salvaguardia, il referendum non può essere uno strumento che scatena guerre di territori, una provincia contro l'altra su singoli provvedimenti, mentre gli strumenti che sono sottoposti a referendum devono avere una valenza di carattere generale anche attraverso il ricorso di un organismo di quel genere; altrimenti, ovviamente, vi sono le altre strade, cioè quella appunto dei 15 mila abitanti, ma non per sottovalutare il peso di una provincia o di un'altra, ma nel senso che devono essere coinvolte più province e che queste province devono rappresentare interessi di carattere generale e non particolare. L'emendamento ha questa ratio, non quella di escludere una provincia o un'altra.
Questa è l'opinione prevalsa nella discussione in Commissione, e io la confermo; riterrei sbagliato aprire una possibilità (non la certezza, intendiamoci, non sempre bisogna pensare al male), che verrebbe raccolta per motivazioni che non attengono a problemi di carattere generale.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 798, nel testo modificato dal relatore. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Con l'approvazione dell'emendamento numero 798 decadono naturalmente gli emendamenti numero 339, 284, 455, 466.
E' in votazione l'emendamento numero 456. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 456.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Petrini ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - FLORIS Mario - LADU - LIORI - MILIA - MURGIONI - PETRINI - RANDAZZO Alberto - RASSU - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - Corrias - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GIAGU - GIORICO - LAI Renato - LAI Silvio - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SPISSU - URAS.
Si sono astenuti i consiglieri: AMADU - PILERI - SANJUST.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 61
Votanti 58
Astenuti 3
Maggioranza 30
Favorevoli 18
Contrari 40
(Il Consiglio non approva).
E' in votazione l'emendamento numero 457. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta del consigliere Amadu?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RASSU, PILERI, CONTU, PETRINI, RANDAZZO Alberto, Randazzo Vittorio, Diana.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 457.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - FARIGU - LADU - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SANJUST - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GIORICO - LAI Renato - LAI Silvio - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SPISSU - URAS.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 57
Votanti 57
Maggioranza 29
Favorevoli 18
Contrari 39
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 458. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 459. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 460. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). L'emendamento numero 460 è ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento testè ritirato è uguale all'emendamento numero 57 che viene ora messo in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 798 vengono dichiarati decaduti gli emendamenti numero 727, 13, 5, 725, 283, 31, 761, 726, 244, 55, 246, 461, 60, 462, 463, 442, 464, 465.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sono decaduti gli emendamenti numero 61, 62, 467 e 56.
(Non è approvato)
E'in votazione l'emendamento numero 15 che è uguale al numero 74 presentato all'articolo 9; quindi se l'emendamento numero 15 venisse respinto provocherebbe la decadenza anche dell'emendamento numero 74.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, vorrei capire il perché del parere negativo sull'emendamento numero 15. Poiché per tutto ciò che non è regolamentato all'interno di questo disegno di legge si rimanda alla legge regionale numero 20, vorrei capire la ragione per cui non è possibile inserire questa norma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.).Vorrei una spiegazione sul perché siano stati dichiarati decaduti gli emendamenti numero 61, 62 e 56.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti presentati ai commi modificati dall'emendamento numero 798, in questo caso. Vengono mantenuti invece quelli presentati ai commi rimasti inalterati o quelli aggiuntivi. Questa è la prassi costantemente seguita.
CAPELLI (U.D.C.). Questo l'ho capito, ma l'emendamento Diana e più che abbiamo votato poc'anzi non era aggiuntivo all'articolo.
PRESIDENTE. Riguardava il comma 3 dell'emendamento la cui dicitura era esattamente la stessa contenuta nel testo approvato dalla Commissione. La Presidenza ha ritenuto che tutti gli emendamenti collegati al comma terzo che rimaneva invariato andassero accolti e quindi discussi e votati dall'Aula.
CAPELLI (U.D.C.). Sono d'accordo, ma alcuni emendamenti sono aggiuntivi alla conclusione del comma 2 che non è stata assolutamente modificata.
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, tutti gli emendamenti aggiuntivi collegati a commi decadono con l'approvazione dell'emendamento sostitutivo.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io sto discutendo sulla prassi seguita in questo caso.
PRESIDENTE. No, non è la prassi, è il Regolamento.
CAPELLI (U.D.C.). No, Presidente, è la prassi. Ma siccome il comma non è stato modificato nella parte in cui si interviene non capisco perché non si è ammesso l'emendamento aggiuntivo, tutto qui. Vorrei rimanesse agli atti che non condivido la decisione presa.
PRESIDENTE. Certo, è sua facoltà dissentire.
Ha domandato di parlare il consigliere Pinna, relatore. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Vorrei chiedere all'onorevole Caligaris di ritirare l'emendamento numero 15 semplicemente perché il suo contenuto è già integralmente compreso nell'articolo 38, cioè nelle disposizioni transitorie che, più opportunamente, abbiamo raccolto in un articolo specifico proprio in coda alla legge. PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Ritiro l'emendamento numero 15.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 59.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Il contenuto dell'emendamento numero 59 è una ovvietà, perché se l'oggetto del referendum non esiste più viene chiaramente a cadere l'oggetto del contendere, perciò il referendum non si deve fare.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue CAPELLI). Per quanto ovvio, è meglio scriverlo nella stessa regolamentazione del referendum, perché si potrebbe per assurdo, non essendo scritto, mandare avanti comunque la proposta referendaria, anche se è intervenuta, anticipatamente alla data preposta del referendum o alla stessa data di pubblicazione dei dati delle raccolte delle firme, una variazione, una sospensione o una nuova legge abrogativa. La proposta del comma "3 bis" è una specificazione del percorso referendario; non capisco il parere negativo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Probabilmente avremmo dovuto chiedere, anche in questo caso, il ritiro dell'emendamento ma non in riferimento al merito. Riteniamo infatti che in questo contesto sulla materia referendaria si debbano dettare i principi fondamentali, mentre si debbano affidare alla legge ordinaria, con la quale disciplineremo definitivamente la materia referendaria, le disposizioni come quelle contenute nell'emendamento.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 59.
(Segue la votazione)
Risponde sì il consigliere: VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - Gessa - Giagu - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.
Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - SCARPA.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 41
Votanti 39
Astenuti 2
Maggioranza 20
Favorevoli 1
Contrari 38
(Il Consiglio non approva).
L'emendamento numero 713 è decaduto.
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 sono stati presentati 47 emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6
Referendum propositivo
1. Trentamila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. Deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia. Non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.
3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.
4. In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto ad deliberare sulla proposta entro un anno. Qualora ciò non avvenga il Presidente del Consiglio, decorso un anno, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta.
5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto e delle leggi statutarie, in materie tributarie e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.
EMENDAMENTO sostitutivo totale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Renato.
Articolo 6
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: Referendum propositivo:
1. Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regine affinchè sia sottoposta per l'approvazione a referendum popolare qualora non sia esaminata e discussa entro tre mesi dalla presentazione oppure sia respinta o approvata con modifiche sostanziali.
2. La proposta è presentata al Consiglio o al Presidente della Regione, secondo le rispettive competenze. Non può essere presentata nei quattro mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e del Presidente della Regione e nei quattro mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
3. Il referendum propositivo non è ammesso nei confronti dello Statuto, della legge statutaria, delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria e di esecuzione di accordi internazionali della Regione, dell'ordinamento degli organi e degli uffici regionali. (340)
4. EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 2, le parole "Deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia" sono soppresse. (468)
EMENDAMENTO soppressivo parziale VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.
Articolo 6
Nel secondo comma, le parole "e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia" sono soppresse. (691)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "dello Statuto e" sono soppresse. (469)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "e delle leggi statutarie" sono soppresse. (470)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "tributarie e" sono soppresse. (471)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "e di bilancio" sono soppresse. (472)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria" sono soppresse. (473)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione" sono soppresse. (474)
EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al comma 5, le parole da "in materia di" fino a "uffici regionali" sono soppresse. (68)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "degli organi statutari regionali" sono soppresse. (475)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 5, le parole "degli uffici regionali" sono soppresse. (476)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 1, è così sostituito: "Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinchè sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.". (16)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.
Articolo 6
Nel comma 1 dell'art. 6 le parole "trentamila elettori" sono sostituite dalle seguenti:
a) Diecimila elettori
b) Venti consigli comunali di comuni la cui popolazione rappresenti almeno il 10% della popolazione della Sardegna;
c) Tre consigli provinciali
d) Il consiglio delle autonomie locali con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti" e sono inserite dopo le parole "presente articolo". (4)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Nel 1° comma, le parole "trentamila elettori" sono sostituite dalle seguenti parole "diecimila elettori o due consigli provinciali che rappresentino almeno il quindici per cento della popolazione sarda". (729)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 6
Al comma 1 la parola "trentamila" è sostituita dalla parola "venticinquemila". (281)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale FLORIS - CHERCHI Oscar.
Articolo 6
Al comma 1 le parole "trentamila elettori" sono sostituite dalle parole "ventimila elettori". (32)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1° comma dell'art. 6, la parola "trentamila" è sostituita dalla parola: "diecimila". (63)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.
Articolo 6
Al 1° comma dell'art. 6, la parola "trentamila" è sostituita con la parola: "diecimila". (245)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 1, le parole "trentamila elettori" sono sostituite con: "diecimila elettori". (477)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - URAS - BALIA - CORRIAS - CUGINI - ORRÙ - PITTALIS - SANNA Francesco - SECCI
Emendamento all'emendamento numero 762
Al comma 1 le parole "diecimila elettori" sono sostituite da "quindicimila elettori". (799)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.
Articolo 6
Al comma 1, le parole "trentamila elettori" sono sostituite con: "diecimila elettori". (762)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dal seguente comma 1ter: "Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro il termine di cui al 1 comma, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo sulla proposta medesima. Entro due mesi dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.". (67)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 2 è così sostituito: "La proposta va presentata alla Presidenza del Consiglio regionale. Questa verificherà, entro quindici giorni il numero delle firme e le relative autenticazioni e ne darà immediata notizia. La proposta non può essere presentata nei quattro mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio regionale ne prima di quattro mesi successivi al suo insediamento". (17)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 2, le parole "La proposta è presentata" sono sostituite con: "La proposta di legge o il regolamento è presentato". (478)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 3, è sostituito così: "La proposta deve essere messa in discussione, per essere approvata o respinta, entro tre mesi dalla presentazione delle firme autenticate". (18)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.
Articolo 6
Al comma 3, il termine "sei mesi" è così sostituito: "tre mesi". (763)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 4, è così sostituito: "Trascorsi i tre mesi dalla presentazione, se la proposta non è stata messa in discussione per essere approvata o respinta, o se la proposta è stata respinta con maggioranza semplice, il Presidente della Regione indice il referendum.". (19)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.
Articolo 6
Il comma 4 dell'art.6 è modificato come segue: "4. In caso di esito favorevole il Presidente del Consiglio regionale iscrive la proposta all'ordine dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta della programmazione bimestrale successiva alla proclamazione del risultato del referendum.". (243)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.
Articolo 6
Il comma 4 è così sostituito: 4. In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta. (766)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - VARGIU - CASSANO - DEDONI.
Articolo 6
Nel 4 comma dell'art. 6, alla seconda riga, le parole "sulla proposta" sono sostituite dalle parole "nel senso della proposta". (215)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 4, le parole "all'ordine del giorno dell'Assemblea che la esamina nella prima seduta" sono sostituite con: "nella programmazione bimestrale dei lavori": (479)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Il comma 5 è così sostituito: "Il referendum propositivo non è ammesso per leggi tributarie e di approvazione di bilanci e per quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione delle normative comunitarie.". (21)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - VARGIU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.
Articolo 6
Il comma 5 è sostituito dal seguente: "il referendum propositivo non è ammesso in materia tributaria e di bilancio". (694)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1 comma dell'art. 6, dopo la parola "presentare" e prima delle parole "una proposta", sono aggiunte le seguenti parole: "al Consiglio regionale". (64)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1 comma dell'art. 6, dopo le parole "legge regionale" e prima delle parole "affinchè, sono aggiunte le seguenti: "o di regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione". (65)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 1, dopo le parole "proposta di legge" è aggiunto: "o di regolamento". (480)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Al comma 1, dopo le parole "una proposta di legge regionale" è aggiunto: "o di atto amministrativo". (481)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Al 1 comma dell'art. 6, dopo le parole "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti parole "qualora non sia stata discussa entro tre mesi dalla presentazione". (69)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 6
Dopo il comma 1 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 1bis: La proposta deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa. (66)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis: L'atto amministrativo è presentato alla Giunta regionale. Non può essere presentato nei sei mesi e dieci giorni anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi e dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni regionali". (482)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
All'inizio del comma 3, è aggiunto: "Nel caso di proposta di legge o di regolamento". (483)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Nel caso di proposta di atto amministrativo, decorsi sei mesi e dieci giorni dall'atto di accertamento dell'ammissibilità della richiesta, qualora la Giunta regionale non abbia deliberato sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum". (484)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
All'inizio del comma 4, è aggiunto: "Qualora il referendum propositivo riguardi una proposta di legge o di regolamento". (485)
EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - SCARPA - IBBA.
Articolo 6
Dopo il comma 4 è inserito il seguente: Comma 4 bis. "In caso di esito favorevole del Referendum la legge si intende approvata e deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale entro quindici giorni". (20)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 6
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Qualora il referendum propositivo riguardi un atto amministrativo, in caso di esito favorevole la Giunta regionale è tenuta a deliberare sulla proposta entro sei mesi e dieci giorni. Qualora ciò non avvenga il Presidente della Giunta, decorsi sei mesi e dieci giorni, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'organo esecutivo che la esamina nella prima seduta". (486)
EMENDAMENTO aggiuntivo RANADZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Articolo 6
Al comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis: "trentamila elettori o tre consigli provinciali che rappresentino almeno il trentacinque per cento della popolazione sarda possono presentare una proposta di legge affinchè sia sottoposta a referendum per le materie proprie dello Statuto e delle leggi statutarie e per quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.". (730).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, io credo che dovremmo tener conto di quanto dichiarato dal Presidente della Commissione, nonché relatore, e cioè che si intende regolamentare l'istituto referendario con successiva legge ordinaria; questa mi sembra un'affermazione che, per quanto mi riguarda, dovrebbe far decadere la stessa Statutaria perché l'istituto referendario è normato da una legge rinforzata prevista dall'articolo 15 dello Statuto e da nessun altro tipo di legge successiva. Le dichiarazioni testé fatte dal relatore nonché Presidente della Commissione perciò mi sembrano molto gravi.
Quindi all'articolo 6 continuiamo a parlare, ma sempre con minore entusiasmo, di referendum , esattamente di referendum propositivo. L'articolo 38, che è stato richiamato credo dica esattamente il contrario di quello che ha detto il Presidente.
Noi adesso, con l'emendamento che abbiamo proposto non discutevamo di modalità, perciò se si è d'accordo nel merito - come è stato sostenuto - non si può dire che se ne riparla discutendo delle modalità (è un altro discorso), o che può essere recuperato in quel caso, si dice che si è d'accordo sul merito e si rinvia ad un'altra legge: questo è l'obbrobrio, per intenderci.
Così come sul referendum propositivo, che sicuramente è vincolato anche questo, anche in sede di discussione, dall'ennesimo emendamento, il "340", un sostitutivo totale, poi seguito dall'emendamento all'emendamento (ora non lo ritrovo ma mi pare sia il "799") che eleva a 15 mila il numero di firme necessario per la proposizione del referendum propositivo.
Anche questa parte è abbastanza complicata; per esempio, al comma 1 dell'articolo 6 - non so quale sarà il giudizio del relatore, e quindi della Giunta, noi proponiamo di aggiungere "di regolamento o di atto amministrativo generale della Regione"; non è logico, infatti, consentire il referendum propositivo per una legge regionale e non consentirlo anche per un regolamento o per un atto amministrativo generale, che comunque è modificato, anche questo, nei termini (presumo che ci sarà un ulteriore emendamento orale per modificare questa terminologia); regolamenti e atti amministrativi che sono di fatto meno di una legge, meno di una legge, tra virgolette, sui quali invece è consentito il referendum abrogativo, come abbiamo appena votato. Perciò ci sono degli atti per cui consentite il referendum abrogativo ma non consentite quello propositivo, cioè si sta dicendo ai cittadini: "potete abrogare ciò che facciamo ma non vi consentiamo di farci proposte". E' quanto meno una contraddizione; una contraddizione che ha molto "di merito" alle spalle.
Perciò, che cosa propone uno dei nostri emendamenti? Propone di inserire tra le materie oggetto dei referendum propositivi anche i regolamenti o atti di regolamento amministrativo o regolamentari così come emendato oralmente dal Presidente della Commissione sull'articolo precedente.
E aggiungo anche, sempre per entrare nel merito e non nel metodo, che sarebbe opportuno che si indichi come deve essere composta (articoli e relazione illustrativa) la proposta che viene avanzata dal referendum propositivo.
Riteniamo inoltre (ancora emendamenti che probabilmente saranno dichiarati decaduti),che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 potessero essere riepilogati con un comma sostitutivo; - noi proponiamo il comma 1 ter che, praticamente, stabilisce in sei righe che: "Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre a referendum propositivo entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, debba indire il referendum propositivo sulla proposta medesima. Entro due mesi dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso".
In ogni caso, una proposta di legge, per poter essere presa in considerazione, deve contenere l'indicazione specifica degli articoli, e non certo degli indirizzi per la disciplina della materia. Cioè, come si deve comportare un cittadino che propone un referendum propositivo? Deve indicare gli indirizzi o deve, quanto meno, articolare la proposta con degli articoli, una relazione illustrativa e quant'altro? Nella dizione adottata, ovviamente, non si capisce come deve essere formulato il referendum propositivo.
Purtroppo, credo che molti di questi emendamenti non li discuteremo perché saranno, superati dall'emendamento numero 340, visto che, come al solito e di solito, la discussione dei articoli di questa Statutaria si apre con un emendamento sostitutivo totale.
Noi abbiamo cercato e stiamo continuando a cercare il confronto raccogliendo la sfida di cui si è parlato, ma sicuramente non siamo disposti a fare battaglie contro i mulini a vento. Ritengo anch'io che il vero banco di prova sarà dall'articolo 10 in poi, e lì misureremo davvero la vostra disponibilità al confronto. Per adesso questa sui referendum è un'azione di riscaldamento di cui avete già deciso il percorso e avete già condiviso, come maggioranza, tra di voi, gli obiettivi. Se anche sull'articolo 10 ci sarà lo stesso atteggiamento credo che la discussione della Statutaria potrà seguire due vie: quella della completa indifferenza alle vostre tesi, alle vostre proposte e alle vostre parole, oppure quella della discussione precisa punto per punto e, perché no, anche le opportune dichiarazioni di voto punto per punto.
Se come minoranza scegliessimo la seconda via, vi faremmo una grossa cortesia; è chiaro infatti che state cercando di dilazionare i tempi sulla Statutaria perché la finanziaria non è ancora pronta, e domani avreste poco da dire per giustificare i vostri ritardi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Voglio intervenire molto brevemente sull'articolo 6, cioè sul referendum propositivo, per chiarire alcune posizioni che hanno una ragione politica su questo tipo specifico di referendum, ma direi sull'iniziativa in generale proveniente dal basso nella formazione della legislazione regionale, e non solo. Noi partiamo da un presupposto: la centralità del sistema democratico è rappresentata dai parlamenti, nel nostro caso dal Consiglio regionale. Un intervento massiccio proveniente dall'alto, cioè da una funzione amplificata dell'iniziativa legislativa dell'Esecutivo, o proveniente dal basso, cioè da una funzione amplificata dell'iniziativa popolare e non solo popolare, non genera una situazione di equilibrio. Stiamo infatti intervenendo sulle diverse forme di referendum anche attraverso modalità che esulano, superano, la sottoscrizione di un quesito da parte della popolazione, in quanto stiamo dando questa facoltà anche a consigli provinciali, a parti importanti di questo Consiglio regionale e così via.
Allora, se la funzione legislativa che è la funzione esclusiva di questo organo della Regione dovesse subire un'aggressione a tenaglia troppo forte e troppo consistente tale da indebolirne, fino ad esaurimento la funzione, noi avremmo aperto un percorso, una strada, una prateria a chi pensa che tutto si debba concludere nella relazione tra il Governo e il popolo. E' il popolo che è suddito del Governo, che subisce l'aggressione mediatica, che subisce il controllo pressante da parte del Governo e ne subisce l'influenza e le indicazioni, perché da una parte c'è il potere con tutti i suoi strumenti e, dall'altra, c'è invece il popolo che di strumenti ne ha pochi, soprattutto di analisi critica nel dettaglio.
Al fine di mediare questo rapporto il sistema democratico parlamentare ha inventato questo strumento, che è quello della rappresentanza vera popolare, che non può essere mortificata. Questa è la ragione per cui vanno introdotte regole; e non è detto che sia più democratici se si fanno più referendum su tutto e di più: si è più confusi. E non si determina più stabilità politica ma più instabilità, e non si determina più pace sociale ma più conflitto. Quindi questa posizione un po' ostruzionistica, anche demagogica, e anche un po', direi, pasticciata che ogni tanto affiora attorno a questo tema bisogna ricondurla alla realtà. In questa sede ognuno di noi deve esprimersi per fare qualcosa di meglio e di più, di un vero meglio e di più, non di un fittizio meglio e di più tanto per stare in campo e tanto per affermare qualcosa.
L'articolo 15 ormai l'abbiamo letto, riletto e contro riletto: la disciplina del referendum è una disciplina che si fa con legge statutaria. Il recepimento attraverso il richiamo della legge in materia referendaria, già presente nell'ordinamento per le parti che non sono disciplinate dalla legge statutaria, consente proprio questa operazione di tipo tecnico. Non è detto che domani dovendo modificare quella legge, o parte di quella legge, o parte di questa, non si debba utilizzare, anzi si dovrà utilizzare, lo stesso identico strumento.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Presidente, l'articolo 6 riguarda il referendum propositivo, istituto rappresenta senz'altro una novità significativa nel nostro ordinamento. In teoria da esso ci si può attendere sia una migliore qualità delle proposte che una maggiore compatibilità con la normativa, in quel momento vigente, a tutto vantaggio della chiarezza delle leggi anche in termini di applicazione e di interpretazione.
Può essere un modo interessante e positivo per superare, fra l'altro, gli angusti limiti presenti nella stessa nostra Carta costituzionale che prevede il solo referendum abrogativo. Una tipologia di referendum, su questo crediamo si possa essere tutti d'accordo, che spesso taglia i problemi con l'accetta, nel senso che interviene su alcune e parziali, ancorché significative, disposizioni di una determinata legge rinviando comunque al Parlamento perché prosegua e completi il cammino legislativo in maniera da uniformarsi allo spirito, e possibilmente anche alla lettera, dell'iniziativa referendaria. Questo è in effetti un altro aspetto del problema sul quale varrebbe la pena di riflettere anche se, probabilmente, ci porterebbe troppo lontano.
Non abbiamo difficoltà quindi a riconoscere, in questo caso, quantomeno le buone intenzioni del legislatore ed il lavoro importante della Commissione che ha letteralmente fatto a pezzi, mi si consenta di dirlo, e se lo meritava, il testo della Giunta. Nel recepire le note pulsioni antipolitiche e anti istituzionali del Presidente, infatti, si era addirittura potenziato una sorta di tribunale popolare referendario che avrebbe avuto il potere di imporre al Consiglio regionale come, dove e quando esaminare e modificare l'oggetto della proposta, sindacandone quindi l'operato. In parole povere, un pezzo della democrazia reale veniva spostato per legge dalla sua sede naturale, in nome dell'aberrante principio filosofico secondo il quale nelle istituzioni si annida il peggio ed il marcio della società, mentre fuori è tutto un fiorire di virtù civiche.
Il Consiglio regionale non vuole, e non chiede, privilegi ed accetta ovviamente di mettersi in discussione riconoscendo anche i suoi errori di fronte a istanze legittime che provengono dalla comunità sarda. Ed è giusto anche che in presenza di una proposta referendaria non debba permettersi di mantenere un atteggiamento inerte e distaccato ma spingersi più avanti, come intendeva fare la Giunta, cioè fino al punto della censura del Consiglio regionale per averla respinta o semplicemente approvata con modifica sostanziale, significava a nostro avviso interferire, ed anche in modo assai pesante, con le prerogative e le attribuzioni che la stessa legge assegna al Consiglio.
Anche noi vogliamo spingerci in avanti ma in un'altra direzione; non ci sembra equilibrato, in particolare, che il Consiglio possa stare con le mani in mano per sei mesi in presenza di una richiesta dichiarata ammissibile e poi si possa prendere un altro anno di tempo per deliberare quando sulla stessa proposta si sia pronunciato favorevolmente il corpo elettorale. Quest'ultimo termine va ridotto alla metà, e va realizzata una simmetria con il termine precedente; il Consiglio regionale deve certamente ascoltare la società sarda, il popolo sardo, ma anche dimostrare di aver sentito.
Tornando per un istante al primo comma così come l'aveva immaginato la Giunta, rileviamo ancora una volta positivamente che la Commissione ha fatto giustizia di un'autentica, chiedo scusa, imbecillità giuridica, non sappiamo definirla in altro modo, che era quella di ammettere fra le materie oggetto del referendum propositivo perfino i regolamenti, fatto senza precedenti nella storia dell'Italia repubblicana e forse del mondo. Meno male che la Commissione ha ricordato che i regolamenti discendono dalla legge e disciplinano, su un piano di dettaglio, sia il funzionamento delle istituzioni che una molteplicità di materie e sono essi stessi sottoposti a penetranti controlli interni di legittimità. Non si capiva proprio in base a quale delirio giuridico fosse possibile che la procedura referendaria si estendesse ad un regolamento e non invece ad una legge o alle leggi che l'avevano originato. Una norma sbagliata anche sul piano tecnico e tecnicamente incorreggibile: poteva essere solo cancellata.
Per quanto riguarda il terzo comma, per necessaria simmetria con quanto sostenuto a proposito dell'articolo 5, è particolarmente opportuno il riferimento alle materie previste dalla Costituzione fra quelle da sottrarre al referendum. Poco fa c'è stata una sospensione grazie alla quale, forse, e al ravvedimento di molti colleghi della maggioranza, abbiamo riportato le cose alla normalità, così come è doveroso che sia.. Registriamo con favore, sempre in relazione al terzo comma, l'eliminazione delle ultime sette parole "e in materia di governo del territorio", presenti nel testo originale. E non sembri inutile il riferimento ad un passaggio, che fortunatamente per i sardi non c'è più, perché proprio quel passaggio in perfetto stile bizantino testimoniava la volontà degli ambienti di maggioranza più vicini al Presidente, quelli che sono rimasti, di procedere ad una riforma ad personam scritta sotto dettatura del Presidente che in pratica avrebbe svuotato di contenuto non solo tutto l'articolo ma l'intero istituto del referendum propositivo.
In quelle sette parole infatti si affermava l'inammissibilità del referendum propositivo in materia di governo del territorio certificando nello stesso tempo la perfetta inesistenza, formale e sostanziale, del referendum. Come poteva essere definito il governo del territorio secondo la visione distorta che ne ha il Presidente? Urbanistica, ambiente, energia, trasporti, infrastrutture di comunicazione, sistemi di assistenza sociale, programmazione, politiche attive del lavoro, attività produttive, chi avrebbe avuto la responsabilità di dire quali di queste materie (ne abbiamo fatto solo un brevissimo e sommario elenco), non ha niente a che fare con il governo del territorio? Quelle parole sono state molto opportunamente cancellate, ma erano la pericolosa punta dell'iceberg di un impianto generale che, come avremo modo di dimostrare più avanti esaminando molti altri articoli, con il pretesto delle riforme voleva affermare un pesante centralismo regionale dotato di strumenti in grado di schiacciare l'autonomia degli enti locali e di dettare regole indiscutibili ed inappellabili a tutti i sardi.
La legge statutaria è una cosa troppo seria per lasciarla in mano a chi utilizza queste furberie di bassa lega. Possiamo assicurare perciò che non abbasseremo la guardia e non faremo sconti, a costo di mandare la Statutaria davanti a qualche tribunale;, non sarebbe la prima volta e, purtroppo per i sardi, nemmeno l'ultima.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, anche la lettura dell'articolo 6 e dei molti emendamenti che sul testo in questione si sono concentrati, rende forte, ancora più forte la convinzione, rispetto a quella che avevamo sino a poche ore fa, che questo disegno di legge abbia un problema che noi pensiamo possa emergere quando si discuterà di argomenti più cogenti, più importanti per la risonanza psicologica ed emotiva che hanno in alcune parti di quest'Aula.
A nostro avviso questo progetto di legge ha avuto un cammino che non è stato quello che si dovrebbe auspicare su un provvedimento di questo genere, non solo perché non è stato concertato con la minoranza (questo sarebbe dovuto avvenire per una legge che si occupa di regole), ma anche perché ha avuto una "digestione" difficile all'interno della stessa maggioranza. Per cui spesso noi abbiamo discusso e discutiamo sul contenuto di un articolo completamente differente rispetto a quello che l'Aula licenzia sulla base di emendamenti che, all'ultimo momento, sono stati concordati nell'ambito della sola maggioranza. A onor del vero va detto che molto spesso sono state recepite anche sensibilità espresse da parte della minoranza.
Per quanto riguarda gli articoli precedenti relativi al referendum, noi abbiamo sottolineato che gli articoli ci sembra siano stati scritti da una mano che dei referendum è poco convinta; una mano, devo dire, che in quest'Aula ha diversi tronchi che comandano, diversi cervelli che comandano perché dagli interventi svolti su questo articolo, anche durante la discussione generale, è abbastanza evidente che molte delle considerazioni che sono state fatte sono figlie di una diffidenza nei confronti dello strumento referendario che, ovviamente, non è nostra. Noi infatti non consideriamo lo strumento referendario un incidente della democrazia, non consideriamo lo strumento referendario uno di quegli elementi della democrazia il cui utilizzo può distorcere i rapporti tra i delegati naturali dei cittadini, cioè i consiglieri eletti nelle singole assemblee elettive, e il corpo elettorale stesso.
Noi consideriamo il referendum una parte integrante di questo esercizio di democrazia che, per la maggior parte, è attuato attraverso la delega che i rappresentanti eletti ricevono; delega che, su elementi che non per forza devono essere di assoluta straordinarietà, può essere direttamente esercitata dal delegante, cioè dal corpo elettorale.
Quindi, sentire riflessioni, valutazioni, che sono state fatte da più parti in quest'Aula nel corso del dibattito sul tema referendario, preoccupate sostanzialmente di restringere il campo del referendum, quindi di eliminare la legittimazione che l'Aula consiliare regionale in questo momento, durante la scrittura degli articoli di legge, deve dare al momento referendario, è un qualcosa che francamente preoccupa.
Ancora di più ci si preoccupa quando si valuta nel merito ciò che è contenuto all'interno dell'articolo 6 che io non so in che misura già la maggioranza ha deciso di considerare emendabile, o già emendato nella considerazione di quello che deve essere il prodotto finale dell'articolo. Comunque, questo è il referendum propositivo con un numero di firme che inizialmente, nella visione della Commissione, era comunque elevato; questo del referendum propositivo è sicuramente un elemento inquietante, nel senso che il referendum propositivo dovrebbe essere quello strumento che consente al corpo elettorale di introdurre, nel dibattito politico della Regione Sardegna, un argomento che la sensibilità del Consiglio regionale non introduce, e di chiedere al corpo elettorale di pronunciarsi sull'argomento, attraverso la scrittura di una norma possibile, cioè attraverso la scrittura di una norma che comunque passerebbe al vaglio di congruità, prima di poter essere ammessa all'esito elettorale.
Questo referendum propositivo assomiglia, in modo estremamente inquietante dal nostro punto di vista, a una proposta di legge di iniziativa popolare, nel senso che è un referendum che se non fosse per la forza politica, per fortuna dirompente, che tutte le tematiche referendarie hanno, spazzando via coloro i quali resistono, molto spesso ancorati ai loro fortini di privilegio, che resistono rispetto all'innovazione che viene dal corpo elettorale, se non fosse per questa caratteristica che comunque l'istituto referendario ha, questo referendum di tipo propositivo, beh, insomma, rischierebbe di essere veramente poca cosa.
Una volta infatti che il quesito referendario è approvato, nel senso che viene considerato coerente rispetto all'assetto legislativo vigente, una volta che il quesito referendario è sottoposto al giudizio degli elettori, una volta che raggiunge le maggioranze che sono previste dalla legge, a questo punto il quesito referendario entra in Aula e il Consiglio regionale, con comodo, entro sei mesi, entro un anno, entro quattro mesi, a seconda di quella che sarà la proposta che poi passerà, si esprime nel merito, accetta, rigetta, comunque esercita un'azione che è sostanzialmente discrezionale rispetto ad una proposta che ha già l'imprimatur dello stesso delegante che delega i consiglieri regionali.
Per questo motivo noi abbiamo suggerito, nel merito di questo articolo, che il Consiglio regionale sia tenuto quanto meno, a legiferare nella direzione dei proponenti, esattamente come lo è il Parlamento, nel caso di un referendum che, in qualche maniera, stia per dare un'indicazione cogente all'attività legislativa del Parlamento. Il Parlamento può evitare il referendum, ma non può evitare il referendum facendo una norma che vada in direzione opposta rispetto a quella che i proponenti del referendum depositato, su cui si sono raccolte le firme, attendono. Il Parlamento per poter evitare il referendum, dopo che le firme sono depositate, dopo che il referendum è pronto ad essere indetto, può soltanto legiferare nella direzione di ciò che i proponenti del referendum hanno in quel momento sottoposto all'attenzione degli elettori. …
Quindi ci si chiede, assessore Dadea, sarebbe interessante conoscere in merito il parere della Giunta, se al referendum propositivo deve essere dato un ruolo. Se il referendum propositivo supera tutte le maglie di congruità del quesito, di raccolta delle firme, di raccolta del numero degli elettori che consentono di raggiungere la maggioranza richiesta, di raggiungere la maggioranza tra quelli che si sono espressi, a quel punto ciò che è contenuto nel referendum non deve essere solo politicamente cogente per il Consiglio regionale, deve essere cogente per legge per il Consiglio regionale, nel senso che il Consiglio regionale non può respingere il referendum che è stato già approvato dagli stessi deleganti che delegano noi a stare qui dentro.
Quindi, in qualche maniera deve essere introdotto un elemento che consenta di comprendere che il Consiglio regionale non ha tante possibilità di riflettere e ragionare sul prodotto del referendum propositivo, ma che può, che deve dare in qualche maniera consequenzialità a ciò che gli elettori hanno espresso. Altrimenti correremmo il rischio, così come lo corriamo nel caso del referendum consultivo, di avere degli strumenti che dal punto di vista formale sembra che giovino al completamento degli atti di democrazia che sono comunque accessibili al delegante, cioè al corpo elettorale che esprime le indicazioni, sia sul referendum che sui suoi rappresentanti di democrazia delegata, però di fatto l'unico strumento reale che sarebbe in possesso del corpo elettorale resterebbe e resta quello del referendum abrogativo.
Quindi, io credo che nel caso del referendum propositivo sia importante che ci si ponga questo problema, cioè se in qualche maniera l'Aula vuole davvero dare una importanza nuova ad un istituto che entra, per la prima volta, all'interno del quadro degli assetti istituzionali e degli elementi di intervento politico che sono presenti nella Regione sarda.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Dobbiamo proprio dire la verità: su questo articolo 6 la nostra posizione è indubbiamente tiepida, perché sarebbe molto temperato l'effetto che questo nuovo referendum avrebbe sul nostro sistema di produzione legislativa. Se infatti il referendum abrogativo costituisce uno strumento importante, che tra l'altro ha ormai un riscontro nella storia della nostra democrazia, quanto meno su base nazionale; se invece il referendum confermativo, qualora previsto come nel caso della legge statutaria, come previsto dalla norma di rango costituzionale può incidere profondamente (è accaduto anche recentemente) sul piano proprio della legislazione statale, tanto che un referendum confermativo ha di fatto reso nullo tutto un lavoro corposo che il Parlamento italiano ha svolto per portare ad una riforma della nostra Costituzione; se ancora, la storia delle nostre istituzioni prevede numerosi casi di referendum consultivi che hanno potuto incidere su scelte di tipo amministrativo o potrebbero incidere complessivamente sull'azione, in particolare quella amministrativa, o su questioni di interesse generale che riguardano tutte le iniziative di tipo amministrativo e legislativo che sono in capo alla Regione, in particolare al Consiglio regionale, una forma di referendum propositivo come quella prevista nell'articolo 6 sembra, sia nella proposta originaria della Giunta, sia nel testo esitato dalla Commissione, soprattutto uno strumento che si propone per gettare fumo negli occhi dei cittadini sulla disponibilità del nostro sistema parlamentare di dare una forte, significativa possibilità di accesso all'azione legislativa. Ma il percorso individuato nell'articolo, la procedura molto complessa, i tempi (fortemente dilazionati e amplificati rispetto al disegno originario), le date che sono state anche modificate tra la proposta originaria e quella esitata dalla Commissione rendono questo istituto referendario uno strumento in più per chi vuole proporre una legge con un'iniziativa popolare, ma uno strumento che in realtà, come è stato già detto, quindi non mi dilungo su questo, non pone al Consiglio regionale vincoli significativi, né sul piano temporale, né soprattutto sul piano più importante del contenuto del testo legislativo che viene proposto dai cittadini.
La Commissione, anche in questo caso, ha reso ancora più difficile la proposizione di questo referendum, portando da 10 a 30 mila il numero degli elettori che possono presentare una proposta di legge regionale che sia poi sottoposta a referendum propositivo. Alcuni emendamenti cercano, anche noi ne abbiamo presentati che vanno in questa direzione, quantomeno di rendere più reale, più significativo, più incisivo questo strumento. Ma in realtà rimane una possibilità che, di fatto, sarà difficilissima da attuare, da utilizzare e che non incrementerà gli spazi per la democrazia diretta.
D'altra parte, riteniamo le argomentazioni del collega Uras , sull'eccessivo utilizzo di strumenti di partecipazione diretta, che finisce forse anche per svilire le forme di democrazia rappresentativa che sono realmente il cuore della tutela del cittadino rispetto al realmente possibile strapotere dell'esecutivo,interessanti, le rispettiamo e in parte le condividiamo.
Certamente non si dà più potere al cittadino moltiplicando gli strumenti a cui può ricorrere per far valere i propri diritti o le proprie posizioni. Si tratta, invece, di fare una riflessione molto più approfondita sulla capacità che ha il sistema politico, veramente, di interpretare la volontà dei cittadini. Questo è il problema di fondo e certamente non è l'articolo 6 che può risolvere, né minimamente avvicinarsi, alla soluzione di questi problemi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Presidente, mi permetto di rinunciare,
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Questo articolo 6, relativo al referendum propositivo è, se vogliamo, un articolo positivo e anche innovativo. Si pone infatti degli obiettivi nobili che sono quelli di promuovere delle iniziative che partono dalla base e, quindi, questo Consiglio regionale dovrebbe, in qualche modo, valorizzare anche le proposte che arrivano dal cittadino. Però, anche questo istituto rischia di non produrre effetti così come noi l'abbiamo inserito in un ginepraio un po' inestricabile. Qualora ci fossero anche 30 mila elettori che presentassero una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum, la prima cosa che balza all'occhio sono i tempi previsti per la realizzazione di questa proposta, per cui ci rendiamo conto di quanto sia difficile portare avanti questa iniziativa. Infatti, al comma 3 si dice : "Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum". E ancora, il comma 4 così prosegue: "In caso di esito favorevole il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla proposta entro un anno. Qualora ciò non avvenga, il Presidente del Consiglio, decorso un anno, iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea…".
Assessore, se consideriamo che i sei mesi prima delle elezioni non possono essere utilizzati, è chiaro che è impossibile che questa proposta di legge venga chiusa nell'arco di una legislatura, mentre io credo sia importante fare cose che inizino e si esauriscano, possibilmente, nell'arco di una legislatura, perché le cose cambiano. Noi dovremmo quindi semplificare i tempi in modo che se c'è effettivamente la possibilità che un numero consistente di cittadini faccia una proposta seria, degna di attenzione, a questo Consiglio regionale, questo Consiglio regionale possa approvare la legge almeno nell'arco della legislatura.
Ci sono poi alcune questioni che non sono chiare, per dire la verità; non si capisce bene se si possono fare modifiche o no a questa proposta di legge, qual è il comportamento che deve avere il Consiglio nei confronti della proposta medesima, così come non si capisce la disparità che c'è, per quanto riguarda l'ammissibilità dei referendum, nei confronti di altre questioni che sono contenute all'interno degli altri referendum. Le questioni non eccessivamente chiare, queste sì sono un elemento di confusione e possono creare ingorghi nel lavoro di quest'Aula, non onorevole Uras, l'avere troppi strumenti a disposizione. A me non pare che in tutti questi anni, ma anche nei decenni scorsi, questo Consiglio regionale abbia perso tanto tempo affrontando questo problema.
Chi paventa questo pericolo, ha paura che il cittadino si possa esprimere pienamente e, attraverso l'istituto del referendum, possa fare delle proposte concrete. Io credo che noi non dobbiamo avere assolutamente paura, onorevole la Uras, dei cittadini e soprattutto è una paura che a voi viene quando siete in maggioranza perché quando siete all'opposizione dite il contrario, proponete referendum, proponete tutte le cose possibili e immaginabili, però stranamente una volta che vi sedete sui banchi della maggioranza cambia tutto e anche tutte le forme innovative di partecipazione popolare vengono viste con un po' di fastidio e, oserei dire, considerate se non propriamente delle perdite di tempo, comunque come delle iniziative che intralciano il lineare percorso di altre iniziative che, magari, dovrebbero percorrere l'iter legislativo all'interno del Consiglio regionale. Io credo che su questo strumento bisogna essere coerenti, bisogna essere d'accordo, se si è d'accordo bisogna dirlo e quando si è d'accordo io credo che occorra trovare gli strumenti affinchè questo istituto referendario venga praticato, sia sotto forma di referendum propositivo, che io ritengo cosa giustissima, e sia per quanto riguarda gli altri referendum che noi abbiamo, in qualche modo, già analizzato.
L'articolo 6 è un articolo sicuramente innovativo, però a mio avviso va snellito, va disciplinato in modo da essere operativo e soprattutto dobbiamo considerare un arco di tempo t che si esaurisca in una legislatura. Se noi ipotizziamo tempi diversi stiamo già dicendo che questi strumenti non serviranno a nulla perché, come dicevo prima, da una legislatura all'altra le cose cambiano e poi non si fanno.
Il mio suggerimento è di fare in modo che i tempi vengano rivisti affinchè la proposta di legge formulata dai cittadini inizi e concluda il suo iter nell'arco di una legislatura.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna),relatore.. Si esprime parere positivo sugli emendamenti numero 799 e 766; si ritira l'emendamento numero 763. Si esprime parere negativo sugli emendamenti numero 468, 691, 469, 470, 68, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 4, 729, 16, 281, 32, 63, 245, 477, 67, 17, 478, 18, 19, 65, 480, 481, 69, 66, 482, 483, 484, 485, 20, 486, 730. Si invita i presentatori a ritirare gli emendamenti numero 340, 243 e 64.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 340.
Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). L'emendamento numero 340 proponeva l'abbassamento della soglia d'accesso, proposta che credo sia stata accolta; ma l'emendamento aveva anche un altro senso per cui vorrei fare alcune segnalazioni alla maggioranza e alla Giunta. E' apprezzabile che questo istituto esista, è una novità quindi non si può negare che sia importante che esista un referendum propositivo. Io penso che nel ragionare di queste cose si sia stati leggermente fuorviati da un testo precedente della Giunta che era un po' precettivo nella definizione del percorso, e quindi in qualche modo stabiliva una corsia privilegiata di iscrizione delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio e, probabilmente, lo faceva anche in maniera "pericolosa". Non a caso la Commissione ha costruito una procedura non di "obiezione" ma di "raffreddamento", di sei mesi,un anno, eccetera.
Questo avrebbe avuto ancora più senso se nella disciplina generale anche sul propositivo non si fosse inserita, oltre che questa procedura di raffreddamento, anche una soglia di validità che è altissima, a mio modo di vedere, e lì è stato commesso un errore. Intendo dire che la procedura di raffreddamento con l'abbassamento della soglia di accesso ha un senso, ma quando si abbassa la soglia di accesso e si alza quella per la validità credo che il senso un po' si smarrisca, mantenendo sempre ciò che abbiamo detto sull'abrogativo.
Allora, sulle forme di partecipazione così garantite al procedimento legislativo io chiedo che la maggioranza che non l'ha accolta rispetto al propositivo perché non ci sono emendamenti che abbassino la soglia della validità, prenda in considerazione la possibilità che questa soglia della validità almeno venga abbassata sul consultivo e si garantiscano delle procedure di compulsazione dell'elettorato, dei cittadini che siano meno restrittive, più agevoli, almeno per quelle forme che non sono distorsive o pericolosamente distorsive del procedimento legislativo.
Quindi il mio voto sarà favorevole all'orientamento espresso dal relatore, ma auspico che per l'articolo successivo ci sia un chiaro segnale di abbassamento di questi parametri.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 340.
Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, il parere favorevole espresso nei confronti di alcuni emendamenti che ritoccano la soglia originariamente prevista per il referendum propositivo portandola a 15 mila elettori (30 mila era la soglia originaria e 10 mila quella proposta nel nostro emendamento), tutto sommato una soglia sufficientemente congrua, inoltre il fatto, così mi è parso di comprendere e ne chiedo conferma, che venga accolta una serie di emendamenti che riformano in maniera più puntuale, più precisa tutto il percorso relativo al referendum propositivo, che eliminano quelle incertezze originariamente esistenti nel testo della Commissione e lo rendono uno strumento agile, mi inducono al ritiro dell'emendamento numero 340.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). Presidente l'articolo 6 introduce, come è stato rilevato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto nella discussione generale sull'articolo, una novità. Una novità che non è presente, tra l'altro, negli ordinamenti di molte altre regioni sia perché non hanno l'obbligo costituzionale, cui noi dobbiamo adempiere a seguito di una norma transitoria, sia per scelta loro. Come tutte le novità anche questa va, giustamente, pesata molto più attentamente.
Io penso che alla fine sia il lavoro della Commissione sia il lavoro che quest'Aula migliorando appunto il testo farà, porterà a mettere a disposizione dei cittadini uno strumento utilizzabile, senza per questo alterare la potestà legislativa dell'Assemblea che, lo vorrei ricordare, è un dettato costituzionale e statutario.
Mentre la prima stesura della Giunta confinava molto con una sorta di legislazione diretta, in quanto il Consiglio non poteva discostarsi da quella decisione referendaria, in questa stesura, invece, in ultima analisi è il Consiglio che dietro, ovviamente, non uno stimolo ma un obbligo a legiferare dovrà adottare liberamente la sua decisione, con quel tipo di condizionamento politico dovuto anche, lo ribadisco, all'elemento rafforzativo costituito dal quorum. Un conto è avere un referendum propositivo approvato da una minoranza di cittadini, un altro è avere all'ordine del giorno del Consiglio regionale una proposta di legge, un articolato approvato dalla maggioranza dei cittadini. Io credo che gli dia maggior forza. Quindi i due elementi messi insieme con la diminuzione del numero delle firme, da 30 a 15 mila, con un alleggerimento del procedimento nel comma quattro, con la certezza delle procedure, consentiranno alla fine di dare vita ad uno strumento positivo.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 468.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io voterò a favore dell'emendamento numero 468 e ne chiedo la votazione nominale. Devo dire che il ritiro dell'emendamento numero 340, non mi sembra costituisca un contributo utile al dibattito. L'emendamento numero 340 aveva il merito importante di cercare di sintetizzare tra di loro due aspetti dell'intervento propositivo popolare: la proposta di legge di iniziativa popolare e il referendum.
Allora io non riesco a comprendere bene, nel ragionamento fatto dal collega Orrù, quale sia il motivo per cui noi dobbiamo essere soddisfatti per il fatto che una volta che la proposta di legge di iniziativa popolare è stata sottoposta alla volontà referendaria, quindi è stata sottoposta all'intero corpo elettorale, questa non si distingua sostanzialmente rispetto alla proposta di legge di iniziativa popolare, cioè non solo vincoli il Consiglio all'esame, ma vincoli anche il Consiglio all'esame nel senso in cui il corpo elettorale si è espresso. Perché altrimenti anche la proposta che scaturisce dal referendum propositivo è sostanzialmente una proposta di legge di iniziativa popolare. Se l'unico vincolo è l'obbligo che il Consiglio si esprima entro 3-6-8 mesi, il lasso di tempo poi lo decidiamo, sostanzialmente niente cambia tra una proposta che è stata sottoposta al giudizio degli elettori, e una proposta che arriva in Aula supportata in quanto proposta di legge di iniziativa popolare soltanto da 10-15, 20 mila elettori . Certo, , collega Orrù, lei mi risponderebbe che non è che non cambi niente, cambia il fatto che ciò che arriva sottoposto ad un referendum popolare ha una valenza politica assai più forte di ciò che arriva semplicemente sulla base delle 15 mila persone che ne hanno sostenuto la proposizione. Mi sembra che sia un po' esagerato (pensiamo anche al ragionamento che ogni tanto qualcuno fa, sulle spese, ) sottoporre una proposta di legge di iniziativa popolare al vaglio preventivo dell'elettorato e poi dire che il Consiglio regionale non è vincolato, se non moralmente, politicamente al rispetto di ciò che il corpo elettorale ha detto.
Alla fine questa innovazione del referendum propositivo, che è stata accolta da chi ha attenzione verso l'istituto referendario in maniera estremamente positiva, rischia di essere la classica montagna che partorisce il topolino.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Voterò contro l'emendamento numero 468, un po' per le motivazioni che ho espresso nel precedente intervento, un po' anche perché ravviso qualche problema di natura costituzionale. Cioè la funzione legislativa, a chi è attribuita dalla Costituzione, Nel nostro caso dallo Statuto? La funzione legislativa è attribuita esclusivamente al Consiglio regionale. L'iniziativa legislativa è invece attribuita anche ad altri soggetti. Allora questo è un modo per fare arrivare una legge di iniziativa popolare in modo rafforzato nell'ambito del dettato costituzionale all'attenzione del Consiglio. Di più con la Statutaria non si può fare, di più si può fare con lo Statuto; quando lo discuteremo vedremo anche queste cose.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ovviamente per annunciare il voto favorevole su questo emendamento; spero che non abbia spaventato il fatto che si voglia sopprimere una parte del disposto del comma due. D'altronde le disposizioni generali in materia stabiliscono che hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti alle liste di elettorale dei comuni della Regione, non stiamo ponendo vincoli o limiti. Secondo me, oltre tutto è ridondante scrivere che la propostadebba contenere una relazione illustrativa: ma è nelle cose; l'ammissibilità di un referendum, peraltro, è sottoposta ad una vigilanza piuttosto stretta, almeno negli articoli successivi, quindi mi pare che si voglia con queste disposizioni quasi negare la possibilità di un referendum propositivo.
Questa era la ragione per cui si era pensato di escludere questa parte del comma. Credo che sia, lo ripeto, un periodo ridondante, inutile, e che la sua eliminazione si risolva in una semplificazione di un articolo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'emendamento, ma anche per ricordare che l'esame di questo articolo ha impegnato molto, e non poco, la Commissione. Come ha detto l'onorevole Uras vi sono problemi di carattere costituzionale; l'articolo 121 della Costituzione dice che il potere legislativo è in capo solo ed esclusivamente al Consiglio regionale. Noi ci siamo posti il problema che l'articolo 15 prevede che si introduca il referendum propositivo per le sole Regioni a Statuto speciale, per cui la prima domanda è che differenza esiste tra il referendum propositivo e un progetto di legge di iniziativa popolare; tanto è vero che abbiamo distinto tra una proposta di legge e un progetto di legge.
Si è detto, anche sulla base degli emendamenti proposti, che 15 mila elettori possono presentare una proposta, che può essere anche un tema, un'urgenza oltre che una bozza di articolato. In prima battuta il Consiglio accoglie, sulla base della spinta di 15 mila persone che fanno la proposta, l'urgenza che in qualche modo viene sollevata; elabora un progetto di legge, questa volta , si verifica se effettivamente esiste coerenza tra la traduzione del Consiglio e quanto proposto dai 15 mila elettori, nell'eventualità che non esista questa consonanza scatta il secondo momento che è la proposta referendaria vera e propria che acquista questa volta una maggiore forza, una maggiore cogenza.
Un fatto è certo,:l'articolo 33 e l'articolo 6 dicono due cose diverse; crediamo che l'introduzione del referendum propositivo sia un fatto importante del quale abbiamo avvertito comunque le difficoltà, che non sono di poco conto, perché è anche un fatto di cultura, di cultura politica oltre che di cultura civile. Crediamo comunque di aver interpretato in maniera costituzionalmente corretta, nel rispetto della volontà dei cittadini e della opportunità che viene loro offerta, un percorso che, probabilmente, andrà poi anche testato. Di questo siamo certi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Presidente, per annunciare il voto favorevole ma, soprattutto, per dire che ho l'impressione che dopo sei giorni, sette giorni di discussione siamo ad un punto morto e di non ritorno. Mi auguro che questa nottata porti consiglio, perché portare all'esasperazione questo concetto per cui con la legge statutaria possiamo fare alcune cose e non ne possiamo fare altre se non modifichiamo lo Statuto, credo sia una cosa che ci divide profondamente. Noi domani cercheremo di dimostrare che questo non è, che a questa esasperazione noi non vogliamo arrivare, che è necessario che noi facciamo i legislatori e legiferiamo sulle cose in cui crediamo, non trincerandoci dietro il dito del pronunciamento di una corte. Se vogliamo realmente portare avanti il disegno della legge statutaria che accompagna poi il cammino della legge elettorale - pur non condividendo la priorità che è stata data - e dello Statuto, noi non possiamo rimanere ancora fermi a questo principio che non esiste e che è soltanto una cosa che si vuole inventare per fortificare alcune posizioni.
Io mi auguro che domani, con assoluta pacatezza, quando entreremo nel merito della legge ci ascoltiamo tutti quanti e non facciamo finta di ascoltarci e poi decidiamo se questo che state dicendo è giusto oppure non lo è.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 468.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ARTIZZU - DIANA - FARIGU - FLORIS Mario - GALLUS - MORO - PILERI - RANDAZZO Alberto - SANNA Matteo - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CUCCU Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Lai Renato - Lanzi - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PITTALIS - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.
Si è astenuto: il Presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 46
Votanti 45
Astenuti 1
Maggioranza 23
Favorevoli 10
Contrari 35
(Il Consiglio non approva).
A seguito di questa votazione l'emendamento numero 691 è dichiarato decaduto.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ritiro gli emendamenti numero 469,470, 471, 472, 473, 474.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 68.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 68 che abolisce l'ultima parte sulla non ammissibilità del referendum propositivo in alcune materie. Nel contempo, vorrei riprendere il ragionamento del collega Pinna sulla differenziazione tra proposta di legge di iniziativa popolare, referendum propositivo e atteggiamento che rispetto al referendum propositivo viene mantenuto dal Consiglio.
Collega Pinna, cerchiamo un argomento neutro, potremmo considerare i pacs o le servitù militari e, magari, ci sembrerebbe più caloroso l'impatto sul nostro vissuto e sulla cultura che ciascuno di noi ha.
Prendiamo l'esempio della tassa di soggiorno. Ammettiamo che un gruppo di cittadini minoritario, 20 mila cittadini, nella regione proponga l'introduzione della tassa di soggiorno nella Regione Sardegna. Questa proposta non viene presa in esame dal Consiglio regionale che, legittimamente, può non prenderla in esame o la prende in esame secondo le disposizioni attuali. Allora questi cittadini introducono il referendum propositivo, quindi chiedono ai sardi di esprimersi; l'80 per cento dei sardi va a votare e l'80 per cento dei votanti si esprime a favore della tassa di soggiorno, a quel punto la proposta ritorna in Consiglio. È evidente che non può rimanere l'assunto che il Consiglio ha un anno di tempo per esprimersi e che alla fine dell'anno accantona o boccia la proposta; il Consiglio, a quel punto, è tenuto a legiferare, nel senso che l'iniziativa legislativa può essere del corpo elettorale ma l'opera legislativa compiuta è sicuramente del Consiglio regionale.
Però noi laddove, nel comma 4, si dice che "il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla", aggiungiamo "nel senso della proposta", cioè chiediamo che il Consiglio regionale sia tenuto a deliberare in maniera tale da recepire le indicazioni che sono arrivate dal corpo elettorale; il che non condiziona il Consiglio regionale in maniera tale da levargli il potere, semplicemente chiede al Consiglio regionale di prendere atto della consultazione elettorale che si è svolta in Sardegna e che, a maggioranza assoluta dei sardi, ha dato un'indicazione che deve essere cogente per l'attività del Consiglio regionale, altrimenti finisce con l'essere semplicemente una proposta di legge di iniziativa popolare rinforzata unicamente dal fatto che il Consiglio, politicamente, non deve permettersi di fare una cosa contro ciò che il corpo elettorale di fatto potrebbe anche fare.
(Non è approvato)
Di conseguenza decadono gli emendamenti numero 475 e 476.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 799. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Decadono di conseguenza gli emendamenti numero 63, 245, 477 e 762.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
L'emendamento numero 763, lo ricordo, era stato ritirato dal relatore.
(Non è approvato)
Sull'emendamento numero 243 c'è un invito al ritiro. Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). L'emendamento numero 243 è ritirato.
PRESIDENTE. E' in votazione l'emendamento numero 766.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io reitero il mio parere di forte perplessità sull'emendamento numero 766, perché, pur introducendo un limite temporale che sicuramente è preferibile rispetto al precedente per quanto riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio (peraltro per me era preferibile il termine temporale indicato nell'emendamento numero 243, ), rimane il problema fondamentale, e cioè che il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi, non che è tenuto a deliberare nel senso della proposta approvata da parte del corpo elettorale.
Allora, se il corpo elettorale dà un'indicazione, come è possibile che il Consiglio regionale la possa ignorare, almeno teoricamente. Io poi sono del parere che sarebbe difficilissimo politicamente ignorarla, perché se il corpo elettorale dà in maniera forte un'indicazione in un senso - pur non avendo scritto il corpo elettorale, perché non gli spetta, un articolato di legge, perché viviamo in regime di democrazia delegata - è però un'indicazione che dal punto di vista politico è difficile non considerare. Però noi stiamo già dicendo che il Consiglio regionale ha sei mesi di tempo per rifletterci; sei mesi di tempo sono un arco di tempo molto lungo, non di breve entità, anche perché possono presentarsi nuove scadenze elettorali e quindi una sostanziale "messa in silenzio" dell'indicazione del corpo elettorale.
Dopo i sei mesi la proposta viene iscritta comunque all'ordine del giorno e non abbiamo la certezza che venga assunto, all'interno della legge, il principio che il Consiglio deve tener conto del corpo elettorale, perché se il Consiglio non deve tener conto di quello che ha detto il corpo elettorale tanto vale fare una proposta di legge di iniziativa popolare. Se il Consiglio ha sei mesi di tempo per legiferare, dopo che eventualmente non ha legiferato non ha l'obbligo di seguire la direzione che il corpo elettorale dice, io voglio chiedere a che cosa serve un referendum propositivo; cioè qual è il potere che stiamo decidendo di consegnare in mano al corpo elettorale, diverso, rispetto a quello che c'è adesso.
Lo ripeto, stiamo esitando un articolo, appunto il "6", in cui la montagna partorisce il classico topolino: non è una cosa di cui dobbiamo vantarci.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Le argomentazioni dell'onorevole Vargiu mettono il dito nella piaga di una questione che è stata affrontata anche in sede di discussione generale.
Certamente, avere elevato il numero dei partecipanti perché sia valido il referendum propositivo dà una valenza rinforzata non da poco, per cui un referendum propositivo che venga approvato, in una consultazione, dalla metà più uno dei partecipanti al voto purché vi partecipino la metà più uno degli elettori che hanno partecipato alle elezioni regionali, è difficilmente emendabile.
Però questa analisi dell'onorevole Vargiu, pone con chiarezza quale tensione abbiamo vissuto per la scelta di elevare il quorum; la scelta di elevare il quorum produce, tra virgolette, distorsioni da democrazia diretta nel senso che ci si chiede perchè una legge proposta dal popolo in un articolato, approvata dal popolo, dovrebbe essere emendata dal Parlamento. Quindi, l'onorevole Vargiu sostiene chela procedura non può che essere rapida e inemendabile. Io credo...
VARGIU (Riformatori Sardi). Non ho parlato di inemendabilità, ma di rispetto della volontà popolare.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Sì, d'accordo, di sostanziale mantenimento della proposta, certo.
Io, che avevo un'idea del referendum propositivo differente (secondo me non è un topolino, il fatto che l'istituto comunque venga iscritto nel nostro ordinamento mi sembra già un risultato), che pensavo ad una soglia più bassa che consentisse una forte iscrizione della norma nel percorso legislativo, mi trovo però a consentire con la Commissione laddove propone un percorso di analisi e di iscrizione del testo nei lavori parlamentari, proprio per recuperare una dimensione di formazione di potestà legislative in capo ai Parlamenti; perché se qui noi facciamo una discussione sulla potestà legislativa probabilmente ci troviamo "a geometrie variabili", nel senso che cambia lo schieramento, non valgono più alcune differenze tra noi.
La procedura di raffreddamento è quindi una procedura opportuna dopo la spinta così forte che è stata data con l'elevazione del quorum; è opportuna se crediamo che la potestà legislativa debba stare in capo ad un Parlamento. Questo non toglie che ci siano delle contraddizioni che lei ha ben rilevato, ma me sembra che questa sia una correzione opportuna del percorso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intervengo su questo tema in primo luogo perché ho ritirato un emendamento in ragione di una riscrittura dei contenuti del "243" più condivisa all'interno della maggioranza e quindi, di fatto, soddisfacente ai fini del prosieguo costruttivo del lavoro; ma, in secondo luogo, anche per riconfermare la mia opinione su questo strumento che è uno strumento innovativo.
Come diceva poc'anzi l'onorevole Maninchedda, di fronte ad una consultazione popolare, attorno ad un articolato il Consiglio regionale, non solo per ragioni di natura normativa che prima indicavo, ma anche per la sua qualità tecnica di legislatore deve essere in grado di intervenire per rendere compatibile con il resto dell'ordinamento quel prodotto legislativo. Altrimenti c'è il rischio che si facciano leggi del tipo più disparato, che poco si articolano con il resto dell'ordinamento, che cassano alcune norme e ne rendono inefficienti altre, sono di difficile applicazione, non possono attivare servizi, uffici, strutture destinate all'adempimento di quelle disposizioni. L'articolato, il progetto, esprime un'idea. Io in Commissione avevo suggerito che la proposta vertesse su argomenti sui quali il Consiglio regionale si sarebbe dovuto esprimere obbligatoriamente, anche in tempi più rapidi di quelli indicati nel testo che ci accingiamo a votare.
Questa tesi non è stata condivisa, si è scelta una strada, e tra le possibili questa mi sembra la strada migliore, perché è necessario lavorare in Commissione e arrivare in Aula preparati a licenziare un articolato i cui contenuti essenziali sono stati già indicati dalle popolazioni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ORRU' (D.S.). Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento numero 766. Io credo che la riscrittura del comma 4 (le cose si possono banalizzare) dia una risposta positiva alla necessità di avere la certezza dei tempi e l'obbligo per il Consiglio regionale di mettere all'ordine del giorno, e poi decidere liberamente, la proposta di legge; in modo particolare quando questa proposta di legge viene rinforzata o rafforzata dall'esito favorevole di un referendum su cui si è pronunciata la maggioranza dell'elettorato sardo.
Ora, io sono solito ascoltare con molta attenzione i ragionamenti e capisco che l'intento è quello di forzare verso l'accoglimento della proposta popolare. Io non penso però che questo possa arrivare sino alla presa d'atto. Io ho sentito colleghi dire che il Consiglio regionale deve prendere atto di quello che il popolo sardo ha detto, attraverso la sua espressione favorevole alla tassa di soggiorno o a un altro dispositivo.
Io credo che questa sia, se così viene inteso, una lesione non di una norma costituzionale, che ti costringe eccetera, ma del nostro Statuto che dice che il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa. E non dice fatta eccezione per il referendum propositivo, dice che esercita la funzione legislativa sempre e comunque. La esercita pienamente, non sub iudice, non "prendendo atto".
Io non sono per le mezze misure; che cosa significa modificare in parte, accogliere in parte, o si accoglie ed è una presa d'atto e si supera lo Statuto, come giustamente sosteneva il collega Uras, o altrimenti bisogna rimanere nello spirito della proposta.
La dicitura è "referendum propositivo", sulla legge decide l'Assemblea legislativa che poi si assume la responsabilità, politica, di decidere anche diversamente. La penalizzazione arriverà, ma è qualcosa che attiene appunto al normale funzionamento degli organi costituzionali, non una loro alterazione. Io di questo ero e resto convinto, non perché non riconosca le ragioni della validità della proposta che è passata, ripeto, al vaglio dei cittadini sardi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 766.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Matteo Sanna ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MELONI - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PIRISI - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: ARTIZZU - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LIORI - MORO - SANNA Matteo - VARGIU.
Si è astenuto il consigliere: SCARPA.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 42
Votanti 41
Astenuti 1
Maggioranza 21
Favorevoli 33
Contrari 8
(Il Consiglio approva).
A seguito di questa votazione decadono gli emendamenti numero 215 e 479.
E' votazione l'emendamento numero 21.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, nel dichiarare il mio voto di astensione sull'emendamento numero 21 dei colleghi Caligaris, Scarpa e Ibba, riprendo, perché è anche il senso della discussione che abbiamo deciso di svolgere in quest'Aula, e non al di fuori della stessa, un ragionamento che credo debba rimanere ancora aperto per il tempo che discuteremo sull'articolo 6, ancora, e soprattutto sull'articolo 7, cioè quello rispetto al valore del referendum.
Colleghi, pur nel rispetto delle differenze ovviamente, quello che ha detto il collega Orrù credo sia abbastanza emblematico e tracci la linea di demarcazione tra coloro che credono nell'istituto referendario e coloro che giudicano l'istituto referendario un problema complessivo della democrazia che, quindi, in qualche maniera deve essere regolamentato.
E' evidente che nel momento in cui il corpo elettorale si esprime su un argomento, questa espressione del corpo elettorale è vincolante per il Consiglio regionale; che poi sia vincolante dal punto di vista politico, come alcuni di voi sostengono (grazie a Dio non è il suo caso, collega Orrù, ma una parte dei consiglieri della sua maggioranza sostiene questo), o che debba essere vincolante anche dal punto di vista legislativo resta un argomento di dibattito tra coloro i quali credono nell'istituto referendario. Poi ci sono coloro che sostengono che il Parlamento regionale è comunque il dominus che deve legiferare indipendentemente da quello che il referendum, che è solo propositivo, ha detto. Questo è l'atteggiamento di chi nel referendum non crede.
Se il referendum si fa, e voi potete scegliere di introdurre o meno nell'ordinamento il referendum propositivo, siete la maggioranza e lo decidete, ma se il referendum si fa, ciò che il corpo elettorale sardo dice è un obbligo morale per ciascuno di noi. Che questo principio venga inserito nel testo di legge, sancendolo anche da un punto di vista formale, o che non venga inserito può anche essere incidentale, ma è evidente che il Consiglio regionale dei sardi è vincolato moralmente, secondo me anche legislativamente e politicamente, a quello che il referendum propositivo ha detto. Perché altrimenti il referendum propositivo, collega Orrù, non serve a niente, cioè è inutile farlo, basta una proposta di legge di iniziativa popolare per dar voce a una minoranza, ma se la minoranza è la maggioranza dei sardi è inevitabile che il Consiglio regionale ne debba prendere atto.
Quindi, scriverlo all'interno della legge è semplicemente un fatto di forma, secondo me anche di sostanza, perché comporta che quelli che credono nel referendum si riconoscano in quello che è scritto nella legge, allo stato così non è.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti numero 694, 64, 66, 483, 484 e 486.
Il Consiglio è convocato per domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 21.
Versione per la stampa