Seduta n.352 del 11/12/1998
SEDUTA CCCLII
Venerdì 11 dicembre 1998
Presidenza del Presidente Selis
indi
del Vicepresidente Zucca
La Seduta è aperta alle ore 10 e 43.
DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 9 dicembre 1998, che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico la situazione delle Commissioni: la sesta ha compiuto la prima fase, ha mandato il provvedimento in terza, la terza ha espresso il parere, si è conclusa ora l'espressione del parere e il provvedimento è tornato in sesta; quindi dovremmo sapere dalla sesta Commissione quanto impiegano, perché se si tratta solo di una riapprovazione definitiva dovrebbe essere semplice.
Sospendo pertanto la seduta per qualche minuto. I lavori riprenderanno alle ore 11.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 49, viene ripresa alle ore 11 e 15.)
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Commissione sesta ha concluso i suoi lavori e ha consegnato i testi agli uffici per la riproduzione, però gli uffici mi dicono che la riproduzione di 80 copie dei testi e delle relazioni impegnerà una ventina di minuti, mezzora. Allora è inutile stare qua, anche se sono tempi tecnici, ad aspettare questa riproduzione dei testi, interrompiamo i lavori e riprendiamo alle ore 11 e 45.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 16, viene ripresa alle ore 11 e 53.)
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Lippi ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo per la giornata di oggi 11 dicembre. Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
Discussione ed approvazione della proposta di legge La Rosa - Tunis Gianfranco - Amadu - Aresu - Biggio - Demontis - Tunis Marco - Vassallo: "Misure urgenti e straordinarie per favorire l'occupazione" (363)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge 363.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Signor Presidente ed onorevoli colleghe e colleghi mi limito a dire che la Commissione ha inteso introdurre, in questa proposta di legge, il rifinanziamento della legge 28 nonché della legge 33 e nonché una norma che consenta di utilizzare queste stesse risorse.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.
Si dia lettura dell'articolo 6.
PIRAS, Segretario:
Art. 6
Autorizzazione di spesa
1. Sono autorizzati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, i seguenti ulteriori stanziamenti in conto dei sottoelencati capitoli di spesa nella misura accanto a ciascuno indicata:
cap. 10137 - Contributi a cooperative e società giovanili nel settore dei beni e servizi - art. 10, L.R. 28/1984
lire 17.000.000.000
cap. 10143 - Concorso interessi su mutui a cooperative e società giovani - art. 10, L.R. 28/1984
lire 7.000.000.000
cap. 10145 - Interventi dell'Agenzia regionale del lavoro - L.R. 33/1984
lire 30.000.000.000
cap. 10146-01 - Concorso interessi per anticipazioni IVA - art. 10, L.R. 28/1984
lire 9.900.000.000
cap. 11129 - Contributi agli enti locali per l'affidamento a cooperative e società giovanili nel settore dei beni ambientali e culturali - art. 10 bis, L.R. 28/1984
lire 1.000.000.000
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Presidente. Si dia lettura dell'articolo 7.
PIRAS, Segretario:
Art. 7
Conservazione a residui
1. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.
2. Le somme stanziate in conto competenza, nonché quelle disponibili in conto residui, per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
3. L'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 può essere effettuata anche direttamente dall'Amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalità, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
4. Le somme stanziate nell'esercizio 1998 per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stanziate dalla presente legge, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Le somme stanziate nell'esercizio 1998 in conto del capitolo 08173 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.
PIRAS, Segretario:
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 64.900.000.000 per l'anno 1998; agli stessi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
10 - LAVORO
Cap. 10137/01 -
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione del settore agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 17.000.000.000
Cap. 10143 -
Concorso negli interessi sui muti concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e servizi (art. 10, primo comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 7.000.000.000
Cap. 10145 -
Somme da versare al fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro (art. 46, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33 e art. 82, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
lire 30.000.000.000
Cap. 10146/01 -
Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) e contributi per le spese effettivamente sostenute relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazione di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari da erogare a cooperative e società di cui all'articolo 1 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art., 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 9.900.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11129 -
Contributi ai comuni, singoli od associati, alle province ed alle comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali (art. 10 bis, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47 e art. 26, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
lire 1.000.000.000
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.
DEMONTIS, Segretario:
Art. 9
Urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo ora alla votazione della legge nel suo complesso.
Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Per quanto riguarda il titolo credo sia necessaria una modifica, si dovrebbe trattare di rifinanziamento della legge regionale 28 e regionale 33, non c'è bisogno di formalizzare un emendamento.
PRESIDENTE. In sede di coordinamento verrà fatto anche questo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 363.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FLORIS - FOIS Pietro - FRAU - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARTEDDU - MASALA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si è astenuto: il Presidente SELIS.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 57
Votanti 56
Astenuti 1
Maggioranza 29
Favorevoli 56
(Il Consiglio approva)
Discussione ed approvazione del testo unificato del disegno di legge: "Misure urgenti per l'occupazione" (387) e delle proposte di legge Masala - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Frau - Liori - Locci - Sanna Nivoli - Usai Edoardo: "Misure di politiche attive del lavoro" (417); Marteddu - Giagu - Lorenzoni - Ladu - Piras - Secci - Tunis Gianfranco: "Politiche attive sul costo del lavoro in Sardegna" (428)
PRESIDENTE. Passiamo ora al testo unificato del disegno di legge numero 387, della proposta di legge numero 417 e della proposta di legge numero 428; relatore, il consigliere La Rosa.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione che ho già avuto modo di fare qualche sera fa rispetto a queste proposte di legge.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Tunis Marco. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consigliere, prendo brevemente la parola comunque per ricordare come si è arrivati a questo provvedimento perché inizialmente i provvedimenti erano tanti e lei li ha testè citati, poi in Commissione si è orientati a dover estrapolare quelle che sono e reputiamo gli strumenti più adatti per favorire quella che noi vogliamo, l'occupazione. Sappiamo comunque che se non si incide nei nodi strutturali certamente tale iniziativa troverà delle difficoltà. Questa proposta che è stata approvata all'unanimità in Commissione e ribadita anche stamattina, vuole essere un contributo, un'idea, per noi speriamo determinante, in quanto vede tutte le parti politiche del Consiglio regionale univoche in questa direzione, poiché i 330 mila disoccupati devono essere addebitati ad una cattiva gestione dal dopoguerra ad oggi, aggravata ulteriormente da una gestione fallimentare Palomba & C. e di questi signori che ci siedono davanti, noi abbiamo voluto tutti insieme fare uno sforzo perché riteniamo che la soluzione migliore è quella di incidere nelle imprese cercando di favorirle senza quei contributi che non hanno portato nessun beneficio precedentemente, ricordiamo i contributi per gli imprenditori che erano di circa 70 milioni per ciascuno addetto quando venivano occupati e che poi non sono stati mai verificati e hanno causato un vero e proprio disastro, nessuna assunzione e bensì invece una eccessiva dilapidazione di questi contributi. Abbiamo aderito a questo progetto perché si incide direttamente nell'impresa, perché l'impresa quando è autorizzata a dover assumere personale deve ridurre automaticamente nel versamento dei contributi, cioè con il modulo DM10, di un importo che lo allevierà dalla spese, e noi sappiamo che in Italia il costo del lavoro è molto alto. Sto andando veloce soltanto perché ci troviamo in situazioni di emergenza e probabilmente l'argomento meritava più ampia attenzione. Per evitare di essere troppo lungo, noi giudichiamo questo provvedimento positivo non fosse per altro perché fa proprie quelle che sono le tendenze liberal democratiche contenute nella nostra ideologia di partito, cioè noi dobbiamo cercare di poter creare ricchezza perché creando sviluppo creiamo lavoro. Ora, ci siamo accorti che anche la maggioranza dell'ex Ulivo, Ulivastro sardo si sta orientando su questa materia per cui debbo significare che, pur con cauto ottimismo, ci accingiamo finalmente a dare un contributo a questo gravissimo problema che è quello della disoccupazione.
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.
MASALA (A.N.). Soltanto poche battute. Ieri quest'Aula ha approvato a maggioranza la legge numero 447 senza per altro raggiungere il quorum necessario perché il provvedimento venisse dichiarato urgente. L'opposizione ha votato contro la legge numero 447 perché la filosofia che l'ispirava, evidentemente, andava nella direzione opposta a quella che invece ispira il pensiero dell'opposizione di centro-destra, e cioè noi siamo contrari all'economia assistita fine a se stessa che non crea posti di lavoro stabili, ma vogliano fermamente tutte quelle iniziative che sono destinate a sostenere le attività produttive, e questa proposta di legge unificata 387/ 417/428 va in questa direzione. Anche questa determina un esborso da parte del bilancio regionale a favore delle imprese, ma sono finalizzati esclusivamente ad abbattere il costo del lavoro perché la Sardegna soffre per via del suo isolamento, per via della mancanza delle infrastrutture, per via della mancanza di tutte quelle precondizioni per lo sviluppo, soffre pesantemente di una diversità di costi di lavoro rispetto alle pari imprese continentali, allora è giusto che si intervenga concretamente sull'abbattimento del costo del lavoro in modo da far sì che le imprese, ed anche i liberi professionisti, tutti quanti possano assumere delle persone e creare nuovi posti di lavoro. In questa direzione va questa legge, quindi noi questa volta ci distinguiamo per aver assunto un'iniziativa legislativa che va nella vera direzione dello sviluppo e quindi della creazione dei posti di lavoro.
Dico già da questo momento che nel testo licenziato dalla Commissione non è stato indicato un titolo, allora il collega Biggio ha già provveduto a prevedere un emendamento che accoglie il titolo che è stato scelto dalla proposta di legge numero 428 e cioè noi desidereremo, proprio perché più significativo da questo punto di vista, che la legge venga chiamata: "politiche attive sul costo del lavoro".
PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d.'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i tentativi di sviluppo dell'economia della Sardegna e dell'occupazione non riuscendo a risolvere i nodi strutturali si risolvono con questa proposta di legge nella ricetta degli sgravi fiscali che può essere un elemento ma, sicuramente, non è l'unico elemento su cui si può operare. L'intervento regionale fra l'altro trova gravi problemi nelle compatibilità previste dall'Unione Europea che non vuole rendersi conto che noi siamo in gran parte un circuito economico chiuso e quindi anche le regole della concorrenza andrebbero applicate in un certo modo perché, chiaramente, gran parte delle imprese sarde non sono affatto concorrenziali con le imprese fuori dalla Sardegna, dati i problemi strutturali che abbiamo e l'isolatezza del mercato. Per cui, questa forma di intervento sullo sgravio e diventa surrogatoria della mancata risoluzione dei problemi strutturali, dall'energia ai trasporti, ed anche dalla mancata volontà dello Stato di creare un sistema fiscale diverso in un sistema di zona franca fiscale. E` chiaro che è un palliativo e, fra l'altro, addossarne il costo alla Regione se all'inizio possono essere costi sopportabili quando questi incentivi verranno dati a pieno regime assumeranno anche le caratteristiche di un costo difficilmente sopportabile.
Per tutti questi motivi credo che sia un provvedimento tampone in attesa di altri provvedimenti e in questo senso può essere accolto favorevolmente, comunque come una spinta che tra l'altro sostituisce le precedenti norme in materia di incentivi all'occupazione, ma non possiamo certamente aspettarci da questo solo provvedimento dei risultati che abbiano una capacità di durare nel tempo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Progr. Fed.). Penso che siamo tutti d'accordo che una sola legge o una legge non può rispondere positivamente all'aspettativa di lavoro che c'è in particolare nel meridione d'Italia. Però un insieme di provvedimenti, compresa questa legge, possono concorrere a ridurre il costo del lavoro complessivo, a ridurre il costo di lavoro per unità di prodotto e a determinare un'attenzione da parte degli investitori nei confronti di quelle regioni che partecipano direttamente alla riduzione del costo del lavoro. Le legge, mi pare che il relatore l'avesse già detto nella seduta precedente, si pone questo obiettivo sapendo che noi assumiamo un provvedimento che precede (l'Assessore del lavoro conferma) il provvedimento nazionale, che scatterà in presenza di una legge nazionale ed è un provvedimento aggiuntivo alle decisioni del Governo nazionale. In questo senso, in questa direzione, mi pare che partecipiamo ad una scelta di carattere nazionale, e se l'Unione Europea dovesse confermare l'indicazione che stiamo dando noi e la legge che voteremo, concorriamo a determinare un interesse aggiuntivo per il mondo delle imprese e una possibile occasione in più per il lavoro dipendente e comunque per il lavoro. In questo quadro e con questa sottolineatura, che non si tratta di una sostituzione da parte della Regione nei confronti dello Stato ma di un provvedimento aggiuntivo, penso che la legge possa essere votata e votata positivamente. Apprezzo anche il lavoro che è stato fatto dalla Commissione che ha reintrodotto i testi che erano stati presentati nella Commissione stessa e quindi che ha costruito un consenso, così come era la relazione unitaria nell'Aula, e con questo auspicio penso che possiamo partecipare tutti ad un voto positivo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Presidente, vorrei esprimere forte convinzione, in ordine al provvedimento che l'Aula sta per discutere, la convinzione che finalmente questo è uno dei pochi provvedimenti che va nella direzione giusta, non come purtroppo è accaduto anche nel recente passato con l'approvazione del cosiddetto Piano straordinario del lavoro, nel quale si è ricorso alla logica assistenzialistica e agli interventi che non incidono poi sui meccanismi che sono in grado di creare sviluppo e posti di lavoro.
In Sardegna, oltre alla carenza di domanda dovuta alla scarsa crescita del reddito, il costo del lavoro è il responsabile principale della forte disoccupazione che è ormai a livelli allarmanti.
Dunque un provvedimento, quale quello in esame, costituito proprio dall'abbattimento del costo del lavoro, soprattutto attraverso la riduzione degli oneri impropri, i contributi sociali, e ci auguriamo anche della fiscalità, ma questa è competenza del governo nazionale, era un provvedimento tanto atteso e dunque da assumere con estrema urgenza e con successo, e ben vengano tutte le misure che si muovono in questa direzione, in quanto con l'abbattimento del costo del lavoro, attraverso il concorso regionale nel pagamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli oneri contributivi, siamo sicuri che si favorisca l'assunzione di nuovi lavoratori nelle imprese sarde.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professione, cooperazione e sicurezza sociale.
DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Io farò un breve intervento, e commisurato agli interventi che mi hanno preceduto, per ricordare che l'elaborazione della proposta arriva da lontano, è già tanto tempo che la proposta è stata sottoposta alla consultazione, alla concertazione delle forze sociali, e che fa parte dell'intero discorso che si è sviluppato in quest'ultimo anno sulle politiche del lavoro e dello sviluppo. Un discorso che ha visto la Regione Sardegna e le forze politiche impegnate arrivare a definizione dei provvedimenti prima anche di altri territori nazionali, e questo fa enormemente piacere.
Io apprendo in Aula, stamattina, la positività delle dichiarazioni degli interventi che gli esponenti dei Gruppi hanno fatto, dilungarmi oltre dovrei essere un po' indelicato, quindi non faccio altro che prendere atto della condivisione generale e di richiamare quel principio che un provvedimento siffatto porta il territorio sardo ad avere una posizione di più convenienza rispetto ad altri territori per attirare nuova azienda, nuova impresa, nuovi investimenti e quindi nuova occupazione e nuovo sviluppo.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
PIRAS, Segretario:
Art. 1
Contributo per le assunzioni
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:
I. l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
II. l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
III. l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
IV. l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
V. la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
VI. l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
VII. l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
VIII.l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
IX. l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;
l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.
2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 19.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.
PRESIDENTE. Era stato annunciato, ed è stato presentato all'articolo 1 l'emendamento numero 5, lo ha annunciato prima l'onorevole Masala, inserire il seguente titolo.
Si dia lettura dell'emendamento numero 5.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
MASALA (A.N.).Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
PIRAS, Segretario:
Art. 2
Individuazione dei datori di lavoro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
I. imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
II. i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
III. le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.
2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo anche per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.
3. I benefici, di cui alla presente legge, sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
PIRAS, Segretario:
Art. 3
Requisiti del datore di lavoro
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.
3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
PIRAS, Segretario:
Art. 4
Misura dei contributi
1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, ovvero, in assenza di questi ultimi, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:
I. per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;
II. per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.
PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Murgia per illustrare l'emendamento.
MURGIA (F.D.). Dal momento che ritengo che questa legge abbia un significato e una praticabilità anche per le risorse regionali, nella misura in cui contiene un chiaro carattere di aggiuntività e di sussidiarietà, rispetto alla scelta del Governo nazionale in ordine alla riduzione del costo del lavoro, che purtroppo riguarda i nuovi assunti nel Mezzogiorno, non riguarda una riduzione strutturale del costo del lavoro, com'è stato detto, perché le circa 500 mila persone lavoranti in Sardegna non hanno una riduzione del costo del lavoro.
Per cui tutto l'esistente, dobbiamo ricordarlo, non ritrae vantaggi da questa iniziativa, e considerato anche la dimensione del provvedimento, che qualora fosse sostitutivo dell'intervento statale negli sgravi contributivi avrebbe delle dimensioni enormi per le casse della Regione, a parte quanto poi è detto al comma 2 dell'articolo 4 stesso, il senso della soppressione di queste parole serve ad eliminare una confusione, o una possibilità di imboccare strade alternative tra le varie ipotesi di accesso al contributo. E' semplicemente una sottolineatura, ripeto, del carattere aggiuntivo di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Signor Presidente, com'è evidente la Commissione non ha potuto esaminare questo emendamento presentato dal collega Murgia; l'illustrazione del collega Murgia può essere considerata in linea con quanto è stato discusso nella Commissione, però non avendolo esaminato in Commissione non posso esprimere un parere della Commissione ma semplicemente considerarne che può essere anche inteso in linea con il testo di legge, ma doverosamente mi devo rimettere all'Aula.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZUCCA
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
PIRAS, Segretario:
Art. 5
Integrazione del contributo dello Stato
1. Gli incentivi di cui all'articolo 4 per i periodi dallo stesso non previsti ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista in parte la copertura statale.
PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. E` soppressivo per non creare confusione o malintesi, quindi è semplicissimo da capire.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. L'articolo 5 molto probabilmente è presente per un errore e quindi chiaramente deve essere soppresso, nel senso che è un residuato di un'impostazione diversa rispetto a quella che poi è stata raggiunta come sintesi dalla Commissione.
PRESIDENTE. Ricordo che il voto negativo sull'articolo 5, significa che l'articolo 5 viene soppresso e non c'è più bisogno di votare l'emendamento soppressivo.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
PIRAS, Segretario:
Art. 6
Divieto di cumulo
1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
PIRAS, Segretario:
Art. 7
Modalità di erogazione del contributo
1. L'Assessore regionale del lavoro, stipula apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
PIRAS, Segretario:
Art. 8
Esclusioni
1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
I. assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
II. assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
PIRAS, Segretario:
Art. 9
Controlli e revoca contributi
1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.
3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione Sardegna.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
PIRAS, Segretario:
Art. 10
Abrogazione di norme
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
PIRAS, Segretario:
Art. 11
Incentivi per periodi formativi
1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.
2. Il contributo è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.
3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a lire 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a lire 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese successivo alla data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire 900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
BERTOLOTTI (F.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Signor Presidente, la Commissione aveva invitato il collega Bertolotti eventualmente a presentare questo emendamento in Aula, considerato che l'emendamento viene sottoscritto da colleghi di tutte le parti consiliari, pur non avendolo esaminato la Commissione, quindi dovendosi rimettere all'Aula tuttavia sembra che possa essere accolto, ma in ogni caso devo rimettermi all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
C'è stata un'inversione delle pagine, infatti la pagina 31 è dopo la pagina 32, mentre dovrebbe essere prima. Si dia lettura dell'articolo 12.
PIRAS, Segretario:
Art. 12
Convenzione I.N.P.S.
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale)
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
PIRAS, Segretario:
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'articolo ......... della legge approvata dal Consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36208 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non abbiano i requisiti previsti per usufruire degli incentivi medesimi (art. 10 della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 36208/01 - (Nuova istituzione) 3.6.2
Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per periodi formativi (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.
SPESA
10 - LAVORO
Cap. 10014 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02)
Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa senza retribuzione, per corsi formativi (art. 11, comma 1, della presente legge)
1998 lire 600.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10015 - (Nuova istituzione)
1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02)
Fondo di rotazione per la concessione di prestiti volti alla formazione di laureati o diplomati (art. 11, comma 3, della presente legge)
1998 lire 300.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10136/06 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02)
Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 12 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10140 - (Nuova istituzione)
2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09)
Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1 della presente legge)
1998 lire 19.000.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
PIRAS, Segretario:
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.). L'approvazione dell'emendamento numero 4 comporta la modifica della norma finanziaria.
PRESIDENTE. L'onorevole La Rosa giustamente fa notare che avendo approvato l'articolo 4, anche la formulazione dell'articolo 13 va adeguata alla situazione nuova, però in sede di coordinamento la cosa è risolvibilissima.
Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S.d'Az.). Volevo intervenire sulla stessa questione, facendo rilevare che con l'approvazione dell'emendamento all'articolo 4 non vi dovrebbero essere spese per il 1998, quindi se scriviamo la norma in questo senso i 20 miliardi diventano inutilizzabili, mentre potrebbero essere deviati su capitoli più utilizzabili.
PRESIDENTE. L'onorevole Bonesu ci fa notare che la modifica dell'articolo 4 implica la non spendibilità della somma di 20 miliardi e ne consegue, secondo quanto dice l'onorevole Bonesu, che ipotizza una diversa utilizzazione di questi fondi non spendibili alla luce dell'approvazione dell'emendamento 4.
Onorevole Bonesu, trattandosi di un emendamento aggiuntivo mi fanno notare che questo problema, nei termini in cui sembrava porsi, non si porrebbe.
Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà
SCANO (Progr. Fed.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Dal punto di vista formale, ora io ho dato solo una breve lettura, lo dico con beneficio di inventario, mi pare che si tratti di intervento aggiuntivo con copertura autonoma, quindi credo che la cosa potrebbe andare, solo che da Assessore del bilancio debbo invece fare un'osservazione diversa, francamente non so se questa copertura esista e ho bisogno di verificarla; ci stiamo muovendo, lo dico anche ai consiglieri presentatori di emendamenti, è legittimo che presentino tutti gli emendamenti che credano, ma ci stiamo muovendo in un quadro concertato e interconnesso di 4 - 5 leggi, con i fondi disponibili ormai ridotti a lumicino, quindi chiederei che gli emendamenti, per questo e anche per i provvedimenti successivi, visti un attimo con...ecco infatti mi confermano che il capitolo 10140 non esiste, comunque chiedo 5 minuti per verificare la copertura finanziaria.
PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta per 5 minuti. Prego i colleghi di rimanere in Aula, i cinque minuti sono davvero cinque.
Riprendiamo i lavori. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per i chiarimenti del caso.
SCANO (Progr. Fed.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La soluzione possibile, muovendoci peraltro nella strada indicata dai presentatori dell'emendamento numero 4, è di utilizzare una quota dei 19 miliardi previsti per gli sgravi. La soluzione tecnica dunque è di portare in diminuzione dal 10140 di nuova istituzione, che è finalizzato agli sgravi contributivi un miliardo e mezzo sui 19 dell'attuale dotazione, e di appostare il miliardo e mezzo sul 10144 di nuova istituzione borse di studio.
PRESIDENTE. Il chiarimento mi pare che sia stato veramente tale, per cui possiamo procedere alla votazione prima dell'articolo 13 e poi dell'emendamento aggiuntivo numero 2, con le precisazioni che sono state date dall'Assessore.
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo con le modalità di cui poc'anzi. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione il testo della legge. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MARTEDDU (Popolari). Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Come Gruppo, essendo stati presentatori di una proposta di legge - che poi è stata unificata con il disegno di legge della Giunta, dell'Assessore Deiana, e con la proposta del consigliere Masala e più - debbo dare atto alla Commissione sesta che ha fatto un ottimo lavoro non solo di cucitura delle diverse proposte, ma delle due proposte e del disegno di legge ha raccolto lo spirito e la lettera degli obiettivi che intendevamo raggiungere. Ricordo molto bene che alla Conferenza regionale sul lavoro, l'onorevole Masala aveva sfidato l'Assessore Scano e il Presidente Palomba (a proposito del Presidente debbo dire che la inopinata assenza di stamattina deriva da compiti di istituto, avendolo sentito poco fa, ed è giustificato).
Le ragioni del nostro voto a favore sono perché questo provvedimento fa parte di una "trilogia" sul lavoro che in questi giorni il Consiglio sta approvando, che sono tutte importantissime, ma questa mi pare che da un punto di vista normativo, se i colleghi lo consentono, sia la più importante perché va ad incidere su quello che l'impresa sta chiedendo anche in Sardegna e va ad incidere sulle condizioni essenziali per la nascita di impresa.
Stiamo anticipando lo sforzo che lo Stato farà i prossimi giorni approvando la finanziaria alla Camera; ci inseriamo nello sforzo che tutta la Comunità europea sta facendo su questo tema, ritenendo il tema degli sgravi come una delle condizioni fondamentali ed essenziali per l'impresa.
Dico che siamo tra i primi in Italia - è vero che la Sicilia da alcuni mesi ha approvato una legge simile che è già operante e operativa, ma arriviamo anche noi tra i primi, e per queste ragioni esprimiamo soddisfazione e il voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.
LA ROSA (G.D.R.I. e Ind.), relatore. Soltanto un minuto per riprendere brevemente una considerazione che ho avuto modo di fare ieri in dichiarazione di voto sul "447" ed anche sugli interventi fatti oggi nella discussione generale, a partire del collega Bonesu che ha parlato dei nodi strutturali che continuano a permanere nella nostra Regione e ad ostacolare le prospettivo di sviluppo.
Questo provvedimento, così come il "447", non consente di superare i nodi strutturali, ma certamente sono provvedimenti che vanno nella direzione giusta. A tale proposito, vorrei dire, come ho detto ieri, guai a noi se tralasciassimo di portare avanti, con l'impegno che abbiamo messo in questo periodo, le iniziative che si rendono necessarie, in particolare a questo punto, nei confronti del Governo nazionale.
La Sardegna, con i provvedimenti che sta votando in questi giorni, ha compiuto e sta compiendo uno sforzo straordinario pari alle sue possibilità attuali, forse non pari alle esigenze, ma perché diventino pari alle esigenze occorre il concorso dello Stato.
E` aperto un confronto con lo Stato e questo confronto si deve chiudere; non mi stancherò di dirlo e spero che il Consiglio sia su questa posizione.
Il negoziato con il Governo deve essere rilanciato, deve diventare un negoziato vero e si deve concludere rapidamente. Oggi abbiamo, ancora più di ieri, le carte in regola per fare questo e per pretendere questo, quindi credo che con l'approvazione di questa legge, così come con il "363" di poco fa, con il finanziamento di leggi importanti, stiamo compiendo uno sforzo considerevole, ma stiamo anche completando quel pacchetto di misure per lo sviluppo e per l'occupazione, all'interno del quale non credo ce ne sia una più importante e una più positiva dell'altra, credo si tratti di un pacchetto complessivamente valido ed importante, non esaustivo, non conclusivo, ma il concorso che rimane oggi è quello dello Stato e in questa direzione dobbiamo guardare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.
MURGIA (F.D.). Penso che sia un provvedimento obbligato, non fosse altro per il fatto che l'esistenza di una situazione simile nella Regione Sicilia (per ovvie ragioni di concorrenza nella ricerca di localizzazioni nella nostra Regione) ci impone di metterci su un piano di parità con l'isola consorella.
Vorrei dire che non è una riduzione strutturale del costo di lavoro, ma è un trasferimento di una parte del costo del lavoro sulle casse della Regione Sardegna; mentre auspicabile ai fini dello sviluppo dell'economia e del lavoro è una riduzione sia per riforme della struttura del costo del lavoro di carattere generale, ma soprattutto la via maestra è una riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sul prodotto della nostra regione, cioè un aumento della produttività del lavoro che va perseguita per altre strade.
In assenza di quello, stiamo gravando le casse della Regione di una bomba ad orologeria che è il futuro costo di questo provvedimento tra alcuni anni.
E` un provvedimento necessario, adesso, che però presenta dei pericoli e delle insidie che dovranno essere corrette nell'evoluzione del tempo.
Colgo l'occasione per ricordare che, in sede di finanziaria, dovrà essere chiarito, a mio avviso (o comunque la Giunta avrebbe il dovere di chiarire), il fatto che ci troviamo in una situazione in cui il 1998 è totalmente scoperto, allo stato attuale, di provvedimenti e di sostegno dell'occupazione, mentre abbiamo un grosso debito nei confronti delle aziende che sulla "33" hanno presentato domanda.
Per completare la manovra sul lavoro, sarà necessario che ci sia una chiara risposta anche a questi problemi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.
MONTIS (Gruppo Misto). Abbiamo già votato, Presidente, ha aperto la votazione.
PRESIDENTE. Avevo solo annunciato che era aperta la votazione, mi è stato chiesto di poter fare degli interventi e l'ho concesso. La votazione non è stata chiusa, la votazione si stava aprendo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato del disegno di legge 387 e delle proposte di legge 417 e 428.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FOIS Paolo - FRAU - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Risponde no il consigliere: SERRENTI.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 59
Votanti 59
Maggioranza 30
Favorevoli 58
Contrari 1
(Il Consiglio approva)
Ha domandato di parlare il consigliere Cugini sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
CUGINI (Progr.Fed.). L'ordine del giorno, al settimo punto, prevede l'apertura della discussione sulla legge istituiva del CREL, la legge 157 A.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). A nome del mio Gruppo chiedo che questo provvedimento venga messo in coda alla finanziaria, oppure venga messo in apertura dei lavori della prossima settimana.
PRESIDENTE. Consigliere Cugini, insiste sulla proposta che si discuta oggi?
CUGINI (Progr.Fed.). No, accolgo l'indicazione del collega Pittalis negli stessi termini che è stata proposta.
PRESIDENTE. La seduta è tolta. I lavori sono aggiornati a lunedì 14 dicembre 1998, ore 17,00.
La seduta è tolta alle ore 12 e 54.
Versione per la stampa