Seduta n.292 del 14/02/2007 

CCXCII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2007

Presidenza del Presidente SPISSU

La seduta è aperta alle ore 10 e 21.

CALLEDDA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 7 febbraio 2007 (286), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Alessandro Frau, Raimondo Ibba e Nazareno Pacifico hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 14 febbraio 2007.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Serra, con richiesta di risposta scritta, sulla graduatoria delle imprese ammesse all'assegnazione dei contributi alle imprese commerciali (legge regionale 21 maggio 2002, n. 9).(711)"

(Risposta scritta in data 12 febbraio 2007.)

"Interrogazione Pisano, con richiesta di risposta scritta, sui ristretti tempi richiesti ai beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, per la presentazione della prescritta documentazione.(719)"

(Risposta scritta in data 12 febbraio 2007.)

PRESIDENTE. Poiché constato l'assenza di numerosi consiglieri, sospendo la seduta sino alle ore 10 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 23, viene ripresa alle ore 10 e 32.)

Commemorazione di ex consigliere

PRESIDENTE. E' scomparso nelle scorse settimane l'onorevole Armando Congiu, consigliere regionale per tre legislature e Vicepresidente del Consiglio.

Figura di spicco nella storia autonomistica della Sardegna, Armando Congiu (Zozo per chi aveva familiarità con lui, ed erano molti, sia compagni di partito sia avversari) aveva 84 anni, essendo nato a Cagliari nel 1922. Egli ha legato il suo nome a una delle fasi più difficili, ma anche fra le più entusiasmanti della storia regionale. Erano i primi decenni della nostra esperienza repubblicana, del regionalismo nascente e dell'industrializzazione, e lo videro protagonista come dirigente politico nel P.C.I., come legislatore regionale, come sindaco di Iglesias e Presidente della Comunità montana dell'Iglesiente per molti anni.

Militante nel Partito Comunista Italiano già agli albori della democrazia repubblicana nel Paese, è stato protagonista delle grandi battaglie per lo sviluppo della Sardegna, sempre in difesa dei lavoratori, sostenitore di una modernizzazione anche all'interno del suo Partito, verso una svolta più decisamente autonomista nell'ambito del panorama politico isolano.

Uomo di studio e di lettere, professore di filosofia e storia in diversi licei di Cagliari e della Provincia, ha legato indissolubilmente il suo nome a Iglesias, dove visse per lunghissimi anni, facendo spola col capoluogo d'origine. Fortemente impegnato nelle lotte operaie del Sulcis Iglesiente, si batté sempre in difesa dei diritti dei minatori e per il miglioramento delle condizioni di lavoro del bacino minerario e dell'industria sarda.

Come è stato scritto, nacquero da quell'esperienza, anche sulla scorta dell'insegnamento di Renzo Laconi e al fianco di Umberto Cardia e altri, le battaglie degli anni '60 e '70, sempre condotte in prima fila da Zozo Congiu. Era la stagione dell'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto per la rinascita dell'Isola. La passione politica che lo aveva assorbito fin da giovane condusse Armando Congiu sui banchi di questo Consiglio nel 1961. Fu consigliere regionale per tre legislature, la quarta, la quinta, la sesta, fino al 1974, nell'ultima esperienza di legislatore regionale fu anche a lungo vicepresidente. Il suo impegno per la piena attuazione dello Statuto speciale e per la realizzazione concreta dell'articolo 13 per la rinascita dell'Isola fu sempre al centro della sua attività in seno alla Commissione autonomia.

Un occhio di riguardo ebbe sempre nei confronti delle condizioni di vita del Sulcis, nonché per il riscatto dei lavoratori non solo del bacino minerario, ma di tutta la Regione. Fin dalla sua prima legislatura molti provvedimenti a favore di quei territori recano la sua firma. Ma è a partire dalla sua seconda legislatura tra il '65 e il '69 in qualità di Vicepresidente della Commissione speciale per la rinascita e della Commissione speciale per lo Statuto, che Congiu intensificò il proprio impegno per una piena attuazione dell'autonomia speciale della nostra Regione. Si può ricordare, a questo proposito, la proposta di legge nazionale per la revisione dello Statuto, che risale al 1965 e che lo vide tra i primi firmatari e attivo legislatore. Fu di questo periodo anche l'intenso lavoro legislativo e ispettivo sulle condizioni economiche dell'Isola con particolare riguardo al settore industriale, non senza disdegnare incursioni nel settore agroalimentare. Si ricordano i suoi interventi in ordine alle iniziative delle partecipazioni statali, alla politica di industrializzazione dell'area del Sulcis, agli interventi a favore di programmi di sviluppo dell'Enel e della Carbosarda e le iniziative a favore dello sviluppo dell'irrigazione delle campagne. Grande attenzione anche al tema delle riforme, in questa direzione sono significativi gli interventi a favore dell'istituzione della Provincia di Oristano, le mozioni sulla crisi delle zone interne dell'Isola e gli interventi in difesa del rispetto dei diversi ruoli tra Consiglio e Giunta regionale.

Conclusa l'esperienza di consigliere regionale, Armando Congiu non lasciò il suo impegno politico, continuando a svolgere un'azione di stimolo tra la gente e all'interno del suo Partito, il P.C.I. poi nel P.D.S. e ultimamente tra le file dei D.S.. Il suo interesse per la vicenda sociopolitica della Sardegna, sempre dalla parte dei più deboli, lo ha spinto ad approfondire le sue riflessioni e la sua presenza nel dibattito regionale. Ancora pochi mesi fa era abituale frequentatore della biblioteca del Consiglio e degli archivi delle raccolte stampa. Acuto osservatore della società e della politica sarde e del loro evolversi ma sempre fedele al suo ideale politico a fianco dei più deboli.

Ai familiari giunga il cordoglio del Consiglio regionale e mio personale.

(I consiglieri e l'assessore Dadea osservano un minuto di silenzio in segno di lutto.)

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che anche il consigliere regionale Marco Meloni ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 14 febbraio 2007.

Poiché non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Sono presenti 41 consiglieri.

(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - GESSA - GIAGU - GIORICO - LA SPISA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MASIA - ORRÙ - PINNA - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - SPISSU - UGGIAS.)

Poiché il Consiglio è in numero legale, proseguiamo i nostri lavori.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna" (5-Stat/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 5-Stat/A. Siamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4, che contiene disposizioni generali sulle consultazioni referendarie, va profondamente rivisto per consentire la reale partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa della Regione. Perché ciò avvenga è, infatti, innanzitutto necessario abolire il quorum, che condiziona la validità del referendum e la sua approvazione legandola alla partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto e, in caso di referendum consultivo, se partecipa al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Queste limitazioni favoriscono la non partecipazione, invitano indirettamente all'astensionismo e accrescono il distacco dei cittadini dalle istituzioni. Possono essere altresì utilizzati strumentalmente da chi non vuole che il referendum abbia un esito positivo, e quindi è opportuno limitare l'esito positivo della consultazione al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi. A questo è finalizzato l'emendamento numero 9, che reca per prima la mia firma.

Un analogo ragionamento è valido in considerazione degli emendamenti proposti ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, che vieta l'indizione del referendum ad almeno sei mesi successivi e antecedenti alla data delle ultime elezioni regionali. Con gli emendamenti numero 10 e 11 si intendono ridurre le limitazioni alla consultazione referendaria in riferimento proprio alle elezioni regionali. Nell'emendamento numero 12 si riduce da cinque a due anni il tempo necessario per riproporre un quesito referendario che abbia avuto un esito negativo in una precedente consultazione.

Insomma, il referendum è uno strumento altissimo di democrazia, perché è l'unico strumento di democrazia diretta. Limitarlo in modo così massiccio non mi sembra in linea con questa esigenza continua, che viene richiamata e che poi in pratica non si realizza, della partecipazione popolare. Tra l'altro, proprio in questi giorni, si parla di istituzionalizzare le primarie. Allora, mi domando: che cosa sono le primarie, a quale istituto si ispirano, che cosa le anima? Perché il centrosinistra ne ha fatto una bandiera di partecipazione e considera irrinunciabili i risultati frutto di consultazioni che, in molti casi, avvengono su un numero praticamente irrisorio di cittadini, mentre vuole ridurre drasticamente gli spazi di espressione popolare? Allora, io dico no al quorum e chiedo di mantenere le diecimila firme per i referendum abrogativo e propositivo. Questo è più che ragionevole ed è perfettamente in linea con la normativa vigente e con quanto è nelle nostre aspirazioni di centrosinistra molto attento alla partecipazione popolare. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'articolo 4 introduce nella statutaria uno degli argomenti che sono propri di questa legge, ovvero la normativa in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare. E', quindi, uno degli articoli sicuramente di maggiore rilievo, e segna l'indirizzo che la nostra statutaria deve assumere trattando questo argomento.

Si è molto discusso sul significato della partecipazione popolare attraverso le procedure referendarie. Noi, in Italia, abbiamo fatto alcune esperienze assolutamente positive sul fronte dei diritti civili, altre assolutamente negative sul fronte delle dinamiche elettorali. Cioè, i referendum ancora oggi vengono spesso utilizzati per preparare il terreno a un intervento legislativo in materia elettorale. In genere, le iniziative di questa natura non sono in capo alle minoranze, parlo delle minoranze politiche di questo Paese, che sono anche minoranze sociali, o meglio sono delle maggioranze che contano meno delle minoranze più attrezzate sul piano economico, sul piano cioè delle disponibilità di risorse personali e di classe. E le minoranze sono state utilizzate in una proiezione, diciamo di "semplificazione" della vita politica di questo Paese, come se i mali di questo Paese possano essere risolti attraverso la riduzione delle rappresentanze politiche più complessive, cioè come se i problemi, non trovando uno sbocco di natura politico-parlamentare e politico-istituzionale, possano scomparire. I problemi, invece, rimangono e non serve mettere la testa sotto la sabbia.

Allora, è su questo terreno che noi dobbiamo incominciare a fare un ragionamento, cioè dobbiamo chiederci come e perché si utilizza l'iniziativa referendaria, come e con quale finalità si utilizza l'iniziativa legislativa popolare e se questo sia uno strumento di ampliamento della democrazia o non sia invece uno strumento attraverso il quale la democrazia la si riduce, la si indebolisce. E allora, l'operazione che noi dobbiamo cercare di fare, anche nei contenuti, è esattamente questa: vedere bene quali sono gli atti sottoponibili a referendum; vedere bene quale può essere il significato del referendum abrogativo, cioè in che cosa può intervenire; vedere bene qual è la possibilità di attivare referendum propositivi e su questi dare, poi, uno sbocco concreto al risultato referendario; vedere bene in quali casi e con quale finalità è utilizzabile il referendum consultivo.

Noi abbiamo fatto un'esperienza molto originale sul referendum consultivo in materia elettorale. A me dispiace che proprio alla discussione della statutaria, che è una delle leggi di riforma, non sia presente nessuno dei componenti del Gruppo dei Riformatori, che sono stati protagonisti di quella consultazione elettorale che ha proposto l'istituzione dell'Assemblea costituente attraverso una legge nazionale di iniziativa regionale, che non ha poi avuto alcuno sbocco, perché si è arenata in Parlamento. Non c'erano evidentemente le condizioni politiche, non vi era una condivisione in questo senso delle stesse forze politiche, i cui esponenti si erano spesi per organizzare la consultazione referendaria. E in più quel referendum era stato utilizzato in modo abnorme, accompagnandolo con una serie di quesiti "civetta". Ricordo per tutti il quesito sulle indennità consiliari, a cui ovviamente non è stato dato nessun concreto seguito.

Allora, quello è un modo sbagliato di utilizzare il referendum, quello è un modo strumentale di utilizzare il referendum, quello è un modo attraverso il quale lo strumento del referendum viene depotenziato, quello è un modo attraverso il quale la partecipazione popolare, nella proiezione dell'iniziativa delle forze politiche, soprattutto di quelle "conservatrici", può giustificare alcuni interventi sull'istituto, affinché non possa essere, invece, utilmente impiegato dalla popolazione per intervenire nel campo dei diritti civili e per affermare risposte necessarie a bisogni certificati, presenti, manifestati, espressi dalla società. E' un modo attraverso il quale si crea instabilità politica, e nella confusione gode soltanto chi è più ricco degli altri, chi è più forte degli altri, chi ha più strumenti degli altri. C'è bisogno, cioè, di dare, anche attraverso questo strumento, un ambito, un campo preciso di intervento che eviti le strumentalità e il depotenziamento dello strumento stesso. Non si è più democratici se si fanno più referendum, che finiscono per stufare, soprattutto se si pongono quesiti strumentali, come fecero i Riformatori e altri insieme a loro.

Altri ricorrono al referendum in materia elettorale solo per tappare le bocche, per limitare le rappresentanze, per ridurre gli spazi della democrazia. Mi riferisco, per tutti, al referendum nazionale che famosi professori del centrosinistra e grandi giornalisti, tutti molto attenti ai temi della democrazia, hanno promosso per semplificare la politica nelle sue rappresentanze a favore di sé stessi, non a favore di altri, ed essere sempre e comunque o governo od opposizione che pesa e che conta, in una visione assolutamente aberrante che creerà instabilità sociale e politica, lotta, conflitto. C'è una miopia, in quella classe politica, che veramente fa pena!

E allora Rifondazione Comunista è interessata a ogni modificazione di questo istituto che vada nella direzione del suo potenziamento, della sua salvaguardia, del suo buon utilizzo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, il primo comma dell'articolo 4 dimostra la fondatezza delle osservazioni che abbiamo fatto durante la discussione generale. Infatti questo comma dice: "Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione". Si tratta, in effetti, di ciò che stabilisce la legge, niente di più e niente di meno. Ma il riconoscimento di questo diritto sarebbe stato assai difficile se combinato insieme alla disposizione dell'articolo 1, che discuteremo, e che, almeno nella stesura attuale, garantisce la partecipazione democratica alla vita della Regione anche a coloro che hanno la residenza stabile in Sardegna. Per la legge vale la residenza senza aggettivi, come è noto, perché solo questo requisito consente l'accesso ai diritti che ne derivano, come quello dell'iscrizione alle liste elettorali del comune prescelto.

Detto questo, a dimostrazione del fatto che solo le leggi scritte bene e nel modo più semplice possibile sono quelle che davvero funzionano, va fatta una riflessione complessiva sull'istituto del referendum, non dissimile da quella in corso da tempo a livello nazionale. Nessuno vuole discutere la validità dell'istituto, sia come strumento di partecipazione democratica e popolare alle scelte generali che riguardano le comunità e la comunità, sia come mezzo di civile pressione nei confronti di organismi parlamentari, i quali, a volte, rischiano di perdere il contatto con la società che pure li ha espressi, sottovalutando l'importanza e l'impatto sociale di alcuni problemi. Sicuramente, se le istituzioni funzionassero meglio e soprattutto se fossero più trasparenti nella loro azione, ne deriverebbe un recupero di fiducia da parte dei cittadini e una maggiore rispondenza fra la produzione legislativa e il comune sentire della società.

Tuttavia, è anche vero che l'istituto referendario in questi anni si è sicuramente logorato per il troppo uso o per l'abuso che se ne è fatto, e dunque da più parti è ovvia l'esigenza di una sua riforma che soprattutto restituisca una reale e concreta rappresentatività dello stesso referendum, delle sue procedure e dei suoi risultati. Sotto questo profilo, partendo dal dato costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme stabilite dalla legge, appare particolarmente adatto un confronto con le analisi che comunemente si fanno sui flussi elettorali, sia a livello scientifico che sul piano politico. Queste analisi sono concordi nel ritenere un problema democratico quello della bassa partecipazione al voto e invece un elemento positivo, segnale di una democrazia che funziona, quello della elevata percentuale di cittadini che si recano alle urne. Dico questo per sostenere che nel caso del referendum il discorso non lo si può rovesciare, nel senso di prendere per buono, quale che sia, il dato della partecipazione anche quando esso è oggettivamente assai basso. La democrazia è anche, se non soprattutto, questione di rappresentanza e, se si vuole, di numeri.

Il secondo comma dell'articolo in esame, invece, stabilisce che la proposta referendaria "è approvata se alla consultazione partecipa almeno un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi". Ora, a nessuno dovrebbe sfuggire il fatto che con questa formulazione potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento regionale, per via referendaria, una norma non sovrapposta, non approvata, non condivisa o comunque non considerata prioritaria o di interesse generale dalla stragrande maggioranza dei sardi, perché al dato già molto ristretto della partecipazione di un terzo degli aventi diritto si aggiunge il calcolo della maggioranza dei voti validi, che potrebbe ulteriormente abbassare il dato finale. Si può obiettare che in democrazia il voto è libero e che, quindi, nulla vieta al variegato fronte dei contrari o degli indifferenti al problema di partecipare essi stessi al voto respingendo la proposta. Ma l'osservazione non appare convincente o almeno non lo è se si fa riferimento alla ormai lontana riforma dell'esercizio del diritto di voto, che non è più un obbligo, ma un diritto-dovere, per cui il cittadino resta libero di scegliere se esercitare il suo diritto o se adempiere o meno al suo dovere. Questa libertà non è solo un fatto individuale, ma assume significati ben più ampi che non possono essere ignorati o sottovalutati dalle istituzioni. Valga per tutti l'esempio del recente referendum sulla procreazione assistita, che è fallito perché la stragrande maggioranza dell'elettorato ha deciso di non recarsi alle urne, esercitando il suo legittimo diritto di astensione. Cosa sarebbe successo se attraverso una quota di partecipazione molto bassa, per esempio un terzo, e l'espressione di una maggioranza nell'ambito di quel 30 per cento del corpo elettorale la proposta referendaria fosse stata approvata? Quel risultato, espressione di una minoranza, magari compatta e ben organizzata, ma pur sempre una minoranza, avrebbe ribaltato la volontà della maggioranza dei cittadini, i quali, ritenendo - non senza ragioni - del tutto immeritata la sconfitta, si sarebbero impegnati a proporre altre iniziative parlamentari o popolari di segno non uguale, ma sicuramente opposto al risultato delle urne.

Insomma, il legislatore regionale ha il dovere di mantenere un equilibrio e una proporzione, anche sul piano procedurale, fra le elezioni cosiddette generali (politiche, regionali e amministrative) e le consultazioni referendarie, perché la democrazia è una e non può essere spacchettata per apparire demagogicamente più garantisti o progressisti di altri. Non va, poi, sottovalutata la questione dei costi della macchina elettorale che deve essere predisposta.

La ringrazio, collega Porcu, però, siccome l'unico rappresentante della Giunta è l'assessore Dadea, se mi usasse la cortesia di lasciare che lui possa ascoltarmi le sarei molto grato. Grazie.

PORCU (Progetto Sardegna). Chiedo scusa, ma una battuta me la lasci fare!

MORO (A.N.). Mi scusi, Assessore, se mi sono permesso di richiamare la sua attenzione. Gli argomenti che sto trattando potrebbero anche non essere importanti, ma vorrei almeno avere il piacere di essere ascoltato.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Le chiedo scusa.

MORO (A.N.). Non va, poi, sottovalutata la questione dei costi della macchina elettorale che deve essere predisposta; una questione che giustamente è molto sentita, anche perché alla fine pagano sempre i cittadini, come dimostrano le molte iniziative tendenti a concentrare nel tempo, per quanto possibile, gli appuntamenti elettorali e anche a far coincidere più consultazioni di tipo diverso. Resta sullo sfondo, comunque, la vera e ineludibile questione democratica, per cui le migliori condizioni nelle quali si può esprimere il corpo elettorale sono certamente quelle dalle quali scaturisce una vera maggioranza. Ipotizzare una sorta di democrazia più leggera in occasione del referendum è una cosa sbagliata sotto tutti i punti di vista.

Io mi auguro che fra gli emendamenti presentati anche dalla opposizione ve ne siano alcuni che possano essere accolti, per cercare di incanalare in questa direzione il percorso dei referendum. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, intervengo nella discussione dell'articolo 4 anche per illustrare l'emendamento numero 338, sia pure in modo abbastanza rapido e con alcune considerazioni che varranno, oltre che per l'articolo 4, anche per gli articoli 5, 6 e 7, che contengono disposizioni relative alle varie forme di referendum: abrogativo, propositivo e consultivo.

Concordo con alcune affermazioni fatte prima dall'onorevole Uras e peraltro riprese dall'onorevole Moro. Il referendum è un grande strumento di democrazia, è un grande strumento di partecipazione popolare, di allargamento della base della democrazia, però non c'è dubbio che un uso eccessivo, un uso strumentale, un uso esasperato di questo istituto comporterebbe uno svilimento dello strumento stesso; un uso invece corretto, giusto, ponderato, direi mirato, perché deve riguardare occasioni di una certa importanza e rilevanza, tende a potenziarne il significato, a far sì che se ne dia una valutazione ancora più positiva. Anche se va detto, almeno per quanto riguarda la Sardegna - e noi delle norme sui referendum in Sardegna ci stiamo occupando - che nessuna legge regionale è stata sottoposta a referendum abrogativo. Quindi diciamo che, in questo senso, si è fatto un uso parsimonioso dell'istituto del referendum.

Ora, relativamente all'articolo 4, sembrava che il testo proposto dalla Giunta regionale fosse ben dosato e introducesse elementi di sostanziale equilibrio, soprattutto al comma 2, laddove si prevedeva l'approvazione della proposta referendaria a condizione che "almeno un terzo degli aventi diritto" partecipasse alla consultazione e che fosse raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le modifiche al testo della Giunta introdotte dalla Commissione rappresentano, invece, un elemento di eccessivo appesantimento, aggiungono alle disposizioni generali sui referendum una difficoltà, perché impongono delle percentuali, a mio avviso, eccessivamente esasperate. Con l'emendamento numero 338 si chiede, pertanto, che al comma 2 venga cassata la previsione secondo cui la proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione elettorale partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto e la stessa sia ricondotta a un terzo degli aventi diritto. Questo mi pare un elemento di maggiore equilibrio che non appesantisce la possibilità di partecipazione, rafforza la democrazia e consente ai cittadini l'esercizio di un diritto di espressione notevolmente importante.

Badate, colleghi, io credo che le misure atte a rafforzare la democrazia partecipativa, eliminando - come veniva detto prima - le esasperazioni che pure in alcuni casi ci sono state, siano la via giusta alla quale noi dobbiamo fare riferimento, e cioè una metodica, una percentuale, una modalità di agevolazione per indire i referendum e anche sollecitare i cittadini a parteciparvi, senza che dello strumento, poi, ognuno possa farne, oltre che un uso corretto, un abuso esasperato. Però, in questa logica di partecipazione di un terzo degli aventi diritto mi pare possa essere ritrovato un punto di giusto equilibrio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). L'argomento che tocca il Capo II, e quindi anche l'articolo 4 che stiamo esaminando, apparentemente può sembrare molto limitato e anche un po' arido, nel senso che ci appassiona sicuramente di più, ordinariamente, quotidianamente, discutere dei rapporti tra i poteri, per esempio tra il potere esecutivo e il potere legislativo, e dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, dallo Stato alla Regione e agli enti locali. Ci appassiona di più discutere del sistema attraverso cui i cittadini eleggono i propri rappresentanti o della questione relativa alla forma di governo, che è centrale in questa legge statutaria.

Gli strumenti della partecipazione diretta, come il referendum, nelle sue varie forme, abrogativo, propositivo, consultivo, confermativo, come quello a cui potrebbe essere e probabilmente sarà sottoposta questa legge, rischiano di essere esaminati e visti con una certa superficialità dagli operatori della politica, dai consiglieri e dai parlamentari. Lo testimonia quest'aula vuota mentre parliamo di referendum. Quando parleremo dei poteri del Presidente della Regione o di quelli del Consiglio probabilmente l'aula sarà sicuramente più piena e comunque più attenta. La discussione sull'articolo 4 assume, invece, una sua importanza anche a seguito di alcune riflessioni che sono state fatte - mi sembra molto onestamente - da entrambe le parti, dai colleghi della opposizione così come da alcuni colleghi della maggioranza, e in particolare dagli onorevoli Maninchedda, Uras e Balia, che, ciascuno dal suo punto di vista, hanno posto l'accento su alcune questioni, dando valutazioni diverse.

Io non condivido, per esempio, l'analisi storica fatta dall'onorevole Uras sul modo in cui è stato usato l'istituto referendario in Italia e sulla sua utilità, cioè è utile per i diritti civili, assolutamente negativo per quelli istituzionali. Credo invece che, tutto sommato, lo strumento del referendum - anzi ribalterei il risultato proprio dal punto di vista dei diritti civili - sia stato veramente un disastro, a parte l'ultimo referendum che, fortunatamente, è servito a salvaguardare una legge proprio grazie al meccanismo referendario, che ha dato all'astensione il suo potere, ha dato cioè alla non partecipazione alla consultazione referendaria la possibilità di incidere, evitando che una legge - come mi sembra abbia sottolineato anche il collega Moro - potesse essere modificata a opera di una minoranza del Paese. So che molti non la pensano così. Ho letto degli interventi in questa direzione, ma, d'altra parte, occorre che noi ci poniamo il problema del valore non solo della partecipazione diretta, ma anche della non partecipazione, dell'assenza, del silenzio dei cittadini, che ha un valore! L'astensione ha un valore sia in sede referendaria sia in sede elettorale. Il silenzio, la mancata partecipazione dei cittadini alla vita politica ha un significato; un significato forse negativo, perché segnala un problema, di fronte al quale, però, non possiamo restare indifferenti.

Credo che per quanto riguarda questo punto sia utile tenerci su una linea che mi sembra condivisa trasversalmente, sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione, e cioè che allo strumento della partecipazione diretta occorre dare il giusto spazio. E non sto parlando dello strumento ordinario, perché lo strumento ordinario di partecipazione dei cittadini è il voto, che dà avvio a un sistema istituzionale di democrazia rappresentativa, attraverso il quale si dà non una delega in bianco, ma un mandato di rappresentanza, che oltretutto è un istituto giuridico in vigore non solo nel diritto pubblico. Il mandato di rappresentanza è un dato significativo e, ai diversi livelli, non solo i consiglieri regionali, ma tutti coloro che hanno un mandato di questo genere hanno veramente tra le mani un valore da rispettare e da salvaguardare. E' per questo che la democrazia rappresentativa va assolutamente difesa ed è per questo che quando noi parliamo, per esempio, di equilibrio dei poteri riteniamo che questo equilibrio sia proprio a salvaguardia della democrazia rappresentativa, che dobbiamo tenerci molto stretta.

D'altra parte, però, alcune occasioni di partecipazione diretta devono essere permesse e l'approccio del progetto di legge che stiamo esaminando a questo tema è stato certamente negativo, perché è stato indirizzato verso una forte limitazione dell'utilizzo di questo strumento di partecipazione diretta, che è il referendum. Come emerge dagli emendamenti presentati, frutto di un dibattito molto diffuso che anche all'esterno del Consiglio ha registrato un allarme, è positivo che opposizione e maggioranza, ma soprattutto la maggioranza, tornino indietro rispetto a una scelta che, anche se non nelle intenzioni, era evidentemente indirizzata a limitare drasticamente la possibilità di incidere attraverso le forme di partecipazione diretta. Quindi la correzione va bene, o comunque sicuramente migliora la proposta originaria.

Io non tralascerei, tuttavia, alcune cose che sono emerse in questo dibattito. Mi riferisco, in particolare, a quanto detto ieri dall'onorevole Maninchedda, che ha offerto uno spunto di riflessione che non può passare inosservato e che non può essere neanche letto immediatamente in termini di interpretazione all'interno di una logica di schieramento o di schieramenti. In sintesi, l'onorevole Maninchedda ha detto, almeno questo io ho capito: "Attenzione, non limitiamoci, con questa legge, a disciplinare soltanto le forme di democrazia diretta". Non basta, cioè, abbassare il numero delle firme necessarie per proporre un referendum, occorre affrontare il problema - credo intendesse dire attraverso la legge statutaria, ma è opinabile che vada affrontato attraverso questo o un altro strumento legislativo - della effettiva possibilità dei cittadini di partecipare alle decisioni pubbliche. In un sistema che, attraverso l'esplodere e l'assestarsi della società dell'informazione, in tutte le sue declinazioni e con le diverse forme di tecnologia che permettono un accesso alle informazioni, e quindi permettono una maggiore possibilità di conoscenza, ci viene chiesto, però, di riflettere su questo punto: chi determina il flusso di queste informazioni? Chi ha la possibilità di essere padrone dei contenuti di queste informazioni? Chi è padrone di questi strumenti che, obiettivamente, incidono in maniera capillare e perciò invasiva e pervasiva sulla formazione dell'opinione pubblica, che poi porta a vincere o a perdere le elezioni, a vincere o perdere i referendum, a puntare su un modello istituzionale piuttosto che su un altro, a incidere sui problemi, come quelli relativi ai diritti civili di cui si parla? Attenzione a questo, perché, altrimenti, modellare questa legge statutaria, così come si sta facendo, anche attraverso la scelta della Giunta, solo sulla questione della forma di governo, rischia di consolidare un potere forte e lasciare sempre più deboli tutti quegli strumenti che devono permettere che la democrazia, questo bene a cui teniamo e dobbiamo tenere sempre di più, sia una cosa vera, sostanziale e non soltanto formale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io credo che l'articolo 4, che è adesso in discussione, anche sulla base dei ragionamenti che sono stati fatti dai colleghi soprattutto nella serata di ieri, riguardi un argomento che consente di introdurre, a questo punto, le discussioni correlate alla legge di riforma che stiamo affrontando. Nel senso che, per gli eventi che abbiamo stigmatizzato, l'articolo 1 è in questo momento sospeso, mentre gli articoli 2 e 3, con i relativi emendamenti, sono stati rimossi per volontà dell'Aula. Per cui il capo che riguarda il referendum diventa il primo dei capi della legge sui quali si potrebbe iniziare un reale confronto di posizioni. Credo che alcune valutazioni che sono state fatte in Aula siano condivise, e cioè quelle relative al fatto che il referendum è comunque un importante strumento di difesa della partecipazione popolare, e le sensibilità probabilmente dominanti all'interno di quest'Aula ritengono che essa debba essere difesa. Vero è che l'istituto del referendum ha subito, dagli anni in cui è stato introdotto nell'ordinamento sino a oggi, delle modifiche per quanto riguarda la possibilità di essere utilizzato come strumento di sovranità popolare che non può essere ignorato da quest'Aula. La raccolta delle firme, cioè, non è più l'elemento fondamentale per la riuscita del referendum, mentre lo è la possibilità di sensibilizzare il corpo elettorale, ossia di fornirgli la necessaria informazione in merito al quesito referendario al fine di raggiungere un quorum di partecipanti che renda valido il referendum stesso. Quindi è senz'altro ragionevole che l'Aula si concentri sul numero delle firme che devono essere ottenute per poter adire lo strumento referendario.

Noi abbiamo una storia referendaria; io, personalmente, ce l'ho anche da liberale, oltre che da riformatore. E la storia referendaria sicuramente ci porta a difendere lo strumento del referendum anche evitando che il numero delle firme che debbono essere raccolte sia eccessivo rispetto a quello che è il necessario coinvolgimento del corpo elettorale. Però, bisogna anche valutare le fasi successive del referendum, bisogna valutare forme di democrazia avanzata che sono collegate con il ragionamento sulla società dell'informazione, che è purtroppo caduto con l'articolo 2. Nel senso che occorre approntare strumenti informatici che possano determinare un collegamento sempre più diffuso con le parti più periferiche e marginali della società sarda, con le persone anziane, con i portatori di handicap che difficilmente possono uscire dalla propria abitazione per esercitare il diritto di voto. Parlo di strumenti che potrebbero essere utilizzati dalle fasce periferiche del corpo elettorale sia per formarsi un'idea sul quesito referendario, quindi per fare una valutazione in merito, sia per esprimere il proprio parere sul quesito referendario. E' un elemento che non può non essere tenuto in considerazione. Così come non possono non essere tenute in considerazione le forme sperimentali di intervento sul tema referendario che in altre Regioni a democrazia avanzata o che ricercano nuove forme di democrazia avanzata si iniziano a utilizzare. Per esempio, quella della formazione di gruppi specifici composti in maniera equilibrata e omogenea in modo da essere rappresentativi della società alla quale viene rivolto il quesito referendario. E questi gruppi, adeguatamente informati in merito al quesito sul quale si devono pronunciare, come una sorta di gruppo d'ascolto selezionato, esprimono un parere specifico sull'argomento sul quale il legislatore o i cittadini chiedono un'espressione particolare. Dico anche il legislatore, nel senso che la previsione che è contenuta negli articoli successivi, cioè che ci possa essere un referendum consultivo utilizzabile sostanzialmente da chi esercita l'attività legislativa per avere un parere aggiuntivo su un argomento specifico, è comunque un elemento di novità rispetto al passato. Stiamo parlando di una sorta di referendum a disposizione del legislatore, non del cittadino, di cui va comunque valutata l'importanza nel contesto complessivo.

Ecco, il ragionamento che noi dovremmo fare, fondamentalmente, per quanto riguarda i quesiti referendari, è legato alla diversa forma di democrazia partecipativa nella quale oggi essi si calano rispetto all'immediato dopoguerra o al momento in cui sono stati introdotti anche nella legislazione della nostra Regione, con l'idea che lo strumento referendario va valorizzato e difeso. E difendere lo strumento referendario attraverso una legge rinforzata significa che questa legge verosimilmente potrà essere di riferimento per gli atti della Sardegna per molti anni a venire, perché non è possibile che noi non immaginiamo cosa sarà lo strumento referendario tra dieci o vent'anni.

Quindi, difendere un'enclave della partecipazione popolare che, qualora necessario, dia al cittadino la possibilità di esprimere un parere non orientato secondo i canali usuali tramite i quali si esprime il consenso attraverso i partiti, è una cosa di fondamentale importanza. Talmente importante che noi proponiamo, lo troveremo all'articolo 7, la possibilità di un referendum di sfiducia popolare nei confronti del Presidente. E' stato detto e sottolineato da più parti che l'autorità del Presidente della Regione non può essere controllata dal Consiglio regionale, se non col meccanismo noto del simul stabunt simul cadent, per cui la morte politica dell'uno è morte politica anche dell'altro. Noi siamo favorevoli a che questo avvenga, se non si prevede un'elezione differenziata dei due organi, che forse oggi è prematuro prevedere. Peraltro, nei nostri emendamenti indichiamo anche questa possibilità, però, se questa proposta non fosse accolta, è assolutamente ragionevole che tra le forme referendarie previste ci possa essere quella di sfiducia, cioè una consultazione popolare attraverso la quale coloro che hanno legittimato il Presidente a svolgere questo ruolo dandogli una delega che non è soggetta, a nostro avviso, a controllo di merito da parte del Consiglio regionale, ritirano la delega. Il ritiro della delega può, quindi, avvenire attraverso l'istituto referendario.

Ecco, ai colleghi del centrosinistra che, qualche volta, dicono di essere disponibili a ragionare su argomenti specifici che abbiano una valenza tale da consentire il dibattito e il confronto in Aula, poniamo questo come tema fondamentale del confronto, nel senso che l'utilizzo di questa forma di referendum, senza sminuire i poteri del Presidente, anzi rafforzando e confermando la dignità che gli viene dall'investitura popolare, dà la possibilità ai cittadini di ritirare l'investitura da essi stessi precedentemente conferita. La possibilità che la revoca dell'incarico di Presidente della Regione avvenga da parte dello stesso corpo elettorale che lo ha eletto è uno strumento di democrazia fortissimo, importantissimo, la cui stessa esistenza svincola, quindi, dal meccanismo di correlazione stretta tra Consiglio e Presidente. E' un elemento di ragionamento che rimane all'attenzione dell'Aula e se davvero il confronto non è soltanto formale, iniziamo a parlare anche di temi di questo genere. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, colleghi, signor Assessore, credo che con la definizione dell'istituto referendario stiamo disciplinando un istituto classico della partecipazione popolare alla determinazione dell'indirizzo politico della nostra Regione, ma stiamo anche costruendo un tassello importante della forma di governo della Regione Sardegna.

Sul primo punto credo che i colleghi, direi anche quelli del centrodestra, si siano espressi in maniera largamente condivisibile. Ho apprezzato, per esempio, nelle parole dell'onorevole La Spisa la dialettica tra l'elemento rappresentativo della nostra democrazia e l'elemento partecipativo, che dovrebbe essere un tratto, direi, connaturato dell'esperienza politica di tutte le formazioni che siedono in questo Consiglio e anche di ciascuno di noi. Sappiamo che ci è stata conferita una delega di rappresentanza e sappiamo anche che questa delega non dovrebbe mai essere assoluta, ma sempre aperta al confronto con l'arbitro ultimo delle sorti e della determinazione della volontà politica generale, cioè il popolo.

E' un esercizio di democrazia diretta, è stato detto; certo, però stiamo attenti, nel precisarlo e definirlo nella legge statutaria, perché è una cosa diversa dalla pronuncia del popolo in assemblea: nel referendum il voto è separato, individuale e segreto; il referendum è, quindi, un'espressione di raccoglimento democratico del cittadino sull'oggetto specifico della richiesta referendaria; nel luogo di esercizio della democrazia diretta, tipicamente nell'assemblea popolare, si vota insieme e pubblicamente. Ora, non voglio richiamarmi ai padri della teoria della volontà generale e popolare, che tutti conosciamo, ma è così: non confondiamo il referendum con uno strumento istituzionale di continua rappresentanza della volontà popolare, perché non è così. La democrazia diretta si esercita con altri sistemi, in altre forme dove non c'è la segretezza e soprattutto c'è un esercizio collettivo molto diverso della volontà popolare.

Però, è certamente vero che nella nostra forma di governo, quella che stiamo determinando con il graduale esame del disegno di legge statutaria, il referendum ha una caratteristica, è cioè l'istituto che rompe il monopolio del Consiglio regionale sull'attività non solo legislativa, ma anche normativa. Lo voglio rappresentare perché è un elemento di equilibrio e soprattutto perché noi abbiamo fatto scelte che non consentono la rottura di questo monopolio della potestà legislativa e normativa da parte del Consiglio regionale in favore di altri organi della Regione. L'avremmo potuto fare. E' infatti conosciuta - l'abbiamo conosciuta noi teoricamente, ma non l'abbiamo inserita nella legge statutaria - un'altra forma di referendum, il referendum cosiddetto arbitrale, in cui un organo della Regione, tipicamente il Governo, può sottoporre all'approvazione popolare un disegno di legge respinto dal Consiglio. E che cosa si trae da questo rifiuto e da questo mancato inserimento nel contesto degli istituti referendari del referendum arbitrale? Si trae l'idea precisa che la nostra forma di governo riafferma un modello in cui l'indirizzo politico generale, che normalmente è condiviso, lo abbiamo già detto, tra il Consiglio e il Presidente della Regione, entrambi eletti direttamente dal popolo, in caso di conflitto tra Consiglio ed Esecutivo vede la prevalenza del Consiglio, l'inappellabilità della scelta di indirizzo politico del Consiglio che respinge la proposta dell'Esecutivo. Certo, c'è un'altra scelta, una scelta però estrema, di questo dobbiamo esserne consapevoli: la radicalizzazione di questo scontro può portare alle dimissioni del Presidente e allo scioglimento del Consiglio, con il corretto ritorno, nel circuito democratico, al popolo arbitro.

Mi consentano i colleghi, che hanno insistito sul punto delle soglie di accesso (il numero delle firme, banalmente) per la provocazione del referendum, di dire che questo tema lo ritengo mal posto, se non si tiene conto di almeno due differenti modalità organizzative, mutate rispetto al passato, che rendono meno drammatico scegliere soglie di accesso più alte per la provocazione del referendum. Cioè, il problema mi sembra mal impostato quando non si tiene conto intanto del fatto che la disciplina della modalità di raccolta delle firme è molto diversa, oggi, rispetto al tempo in cui il cittadino militante referendario doveva recarsi dal segretario comunale o dal notaio per dire che provocava il referendum e aggiungeva la sua alle altre 9.999 firme che lo consentivano. Oggi, l'allargamento alle figure espressione della democrazia nelle autonomie locali (consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali addirittura) consente - come abbiamo verificato alcune settimane fa - certamente a schieramenti politici organizzati, come le forze di opposizione di oggi, di raccogliere in una settimana un numero di firme due volte e mezzo superiore a quello attualmente richiesto per provocare il referendum. E il tempo concesso dalla legge per la raccolta delle firme è senz'altro più lungo di una settimana, si parla di quattro mesi.

Questo è uno degli aspetti, ma i colleghi tengano anche conto che la previsione costituzionale delle 500 mila firme, che è quella che oggi fa discutere di più (mi piace fare un raffronto con il sistema della Repubblica che disciplina l'istituto dentro la Costituzione) era rapportata a un corpo elettorale costituito, quando fu deciso, cioè nel 1946-47, da 28 milioni di persone. Molto probabilmente, oggi, il legislatore costituzionale avrebbe previsto non 500 mila firme, ma 1 milione, come in tante altre occasioni si è detto, anche da parte di onesti sostenitori dell'utilità del sistema referendario, perché una cosa è chiamare il popolo su questioni gravi e importanti, e allora la chiamata deve essere correttamente cristallizzata in una domanda potente da parte di una minoranza che, però, non è irrilevante nel dibattito politico e valoriale del Paese, altro è consentire un accesso eccessivamente facilitato che, direi, svilisce l'importanza dell'istituto referendario.

Vorrei anche dire che c'è una proporzione tra i mezzi della democrazia e i suoi fini specifici, e questo da noi significa innanzitutto capire se sia corretto utilizzare lo strumento del referendum. Secondo me non lo è, e quindi ci sarà un'iniziativa di modifica di quello che è l'ambito, l'oggetto del referendum. Voglio esprimermi meglio: chiamiamo tutta la popolazione sarda a decidere sul singolo atto di portata non generale, specifico, magari di tipo amministrativo della nostra Regione, oppure facciamo altre cose? Io dico, facciamo altre cose, perché un referendum costa 9 milioni di euro e quindi siamo di fronte a un mezzo importante, ma da usare con una certa attenzione.

Il tema della validità del referendum, che invece è oggetto di un emendamento specifico, ci riporta al ragionamento per cui il referendum è importante ed è anche importante stabilire una soglia di partecipazione significativa, ma non irrilevante, in quanto esso può abrogare provvedimenti di legge per la cui formazione il Consiglio regionale delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questo esercizio di sovranità popolare, quindi, si misura col tema di una espressione di volontà tendenzialmente maggioritaria che può, però, sottrarre dal novero degli elettori quelli che stabilmente e storicamente risultano astensionisti; l'astensione può essere quindi usata come arma per provocare l'invalidità del referendum.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, credo che ormai sia chiaro a tutti che questo argomento non crea particolari tensioni e che - al di là delle considerazioni che sono state portate dai colleghi - almeno su una cosa possiamo essere tutti d'accordo, sul fatto cioè che la consultazione referendaria, che si tratti di referendum propositivo, consultivo o abrogativo (non vedrei male neanche un'ulteriore consultazione referendaria, quella a cui accennava il collega Sanna, in grado di stravolgere il risultato elettorale, se lo volessimo), è un importante strumento di partecipazione democratica. Ma non è su questo, ovviamente, che mi soffermerò.

Mi preoccupa certamente il ragionamento che ha fatto l'onorevole Uras, mi preoccupa meno, invece, il ragionamento fatto dall'onorevole Balia, che ha parlato di limitare un eventuale uso esasperato della consultazione referendaria. Devo dire, a questo proposito, che se dovessimo verificare quanti referendum ci sono stati in Sardegna in sessant'anni di vita autonomistica concluderemmo che sono stati ben pochi. Voglio dire che non si è certo abusato di questo istituto e mi pare che neanche a livello nazionale ci siano state situazioni particolarmente preoccupanti in tal senso.

E' chiaro, però, che ci sono materie e materie. L'onorevole Francesco Sanna dice che nella ricerca delle firme, così volgarmente definita, il centrodestra è riuscito, in una settimana, a raccogliere un numero di firme più che doppio di quello richiesto, anche per via della facilità di raccolta rispetto al passato, in cui ci si doveva rivolgere al segretario comunale o al cancelliere del tribunale. Non c'è dubbio, però io dico che ci sono materie che attraggono, e la materia che stiamo trattando in questo momento non sfugge a nessuno, perché è particolarmente visibile e all'attenzione dei cittadini sardi. Ci sono altre materie che probabilmente non hanno la stessa visibilità e non sono sentite allo stesso modo dalla gente.

Dobbiamo limitare la facilità di accesso? Il grado di scontentezza, definiamolo così, che oggi esiste in Sardegna sul Piano paesaggistico regionale è la dimostrazione della facilità con cui si sono raccolte 25 mila firme. Tuttavia potrebbero esserci argomenti di carattere sociale che hanno una loro valenza e che non incontrano il gradimento della gente, ma potrebbero incontrarlo al momento del voto. Mi pare di capire che da più parti ci sia la volontà di limitare il numero dei sottoscrittori, dobbiamo tenerne conto. Noi, per quanto ci riguarda, siamo assolutamente favorevoli a qualsiasi tipo di consultazione referendaria. Dico di più: in occasione delle ultime modifiche costituzionali, proprio Alleanza Nazionale chiese l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 138, che vietava la consultazione referendaria quando le modifiche costituzionali fossero state approvate, in doppia lettura, con i due terzi dei componenti della Camera e del Senato, proprio perché ci potrebbe essere la fattispecie di provvedimenti che, pur essendo approvati con maggioranze straordinariamente importanti, come appunto quella dei due terzi, non incontrano i favori della popolazione. Questo in riferimento al ragionamento che ha fatto l'onorevole Vargiu, e cioè che non sempre il referendum confermativo è proposto da chi legifera o, comunque, da chi detiene i cordoni e il controllo dello Stato. Semplici cittadini, organizzazioni o partiti politici potrebbero pur sempre chiedere l'abrogazione di un provvedimento, per quanto approvato a stragrande maggioranza.

Sulla fattispecie della consultazione referendaria mi pare, quindi, che non ci si possa scontrare troppo. Mi preoccupa, invece, un altro fatto, che può darsi nel corso del dibattito venga chiarito: ci ritroviamo con degli emendamenti che hanno origini diverse e che mi pare non si siano ancora incastonati nei ragionamenti che tutti stiamo facendo o vorremmo fare. Per cui, forse, sarebbe opportuno rivalutare la situazione; l'onorevole Balia l'ha fatto riferendosi all'emendamento numero 339, ma non al 338, se non marginalmente. Poi ci ritroviamo con l'emendamento numero 797, che reca le firme, mi pare, di componenti della Commissione - Pinna, Orrù, Sanna -, che modifica totalmente l'articolo 4 e che dovrebbe essere un emendamento di sintesi degli emendamenti numero 784 e 760. Anche su questo, probabilmente, se ci fosse stato un pronunciamento antecedente o che anticipasse la discussione che stiamo facendo, forse avremmo potuto chiarire diversi dubbi, perché se dobbiamo esaminare l'emendamento numero 797 probabilmente avremo bisogno di molto tempo. Voglio dire non è così facile arrivare a un accordo. Se, invece, dobbiamo ragionare su questo emendamento, che poi è l'articolo 4 riproposto, che fa decadere tutti gli emendamenti, ma questa ormai sta diventando una costante - non voluta, dice l'Assessore, e io credo che non lo sia, però questo si sta verificando -, mi auguro che ci sia la possibilità quanto meno di emendarlo, perché se decadono tutti gli altri emendamenti allora cadono anche tutti i discorsi fatti dagli onorevoli Balia, Orrù, Francesco Sanna, Uras e forse anche dall'onorevole Caligaris. Arrivati a questo punto, su che cosa ragioniamo se non ci sono emendamenti? Nel senso che può darsi che, come si è verificato ieri, alla fine il gruppo facente capo ai colleghi Pinna, Orrù e Sanna ritiri questo emendamento e ragioniamo sulla base della proposta della Commissione. Su questa strada credo che si possa ragionare. Non è nella mentalità dei sardi utilizzare in maniera esasperata il referendum e credo che si debbano distinguere bene i limiti del referendum e i limiti della potestà legislativa del Consiglio regionale.

Su questo spero che il Consiglio regionale voglia porre grande attenzione. Probabilmente è necessario sospendere per cinque minuti i lavori, ma, nelle interlocuzioni che si fanno solitamente nei momenti di pausa, mi pare d'aver colto la necessità che ci sia una separazione tra ciò che può fare il Consiglio regionale e ciò che può fare un referendum. Si potrà essere più chiari nel prosieguo, però invito i colleghi a valutare questo aspetto, cioè a non creare un mostro con la consultazione referendaria, perché questo probabilmente metterebbe in discussione la vita stessa di un'istituzione così importante come il Consiglio regionale, che è chiamato a legiferare. Ora, le sovrapposizioni non supportate da un voto definitivo del Consiglio regionale non otterranno certamente, da parte mia, un voto favorevole.

Credo di non dover aggiungere altro e mi riservo di intervenire quando si affronteranno gli articoli 5 e 6, su cui mi pare che ci sia grande disponibilità, non dico a raggiungere l'unanimità, ma a trovare dei punti d'intesa. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, solitamente io ravviso negli interventi dell'onorevole La Spisa degli elementi su cui concordo. Questa volta, però, nell'esordio stesso del suo intervento, egli ha detto che forse questo è uno degli argomenti più affascinanti, anche se non quello che più sollecita l'attenzione dell'Aula. Su questo mi permetto di dissentire, in quanto penso che questo tema sia, sì, uno dei temi forse più affascinanti, ma anche più complessi sui quali questa Assemblea è stata chiamata a misurarsi. Se ci pensate, noi abbiamo dedicato gran parte del dibattito, del confronto, della discussione generale a un argomento legato non solo alla forma di governo, ma soprattutto al rapporto tra gli organi della Regione, quindi tra le istituzioni. Sostanzialmente ci siamo occupati delle istituzioni di per sé, del "palazzo", così come viene definito, e il tema del referendum ci dà la possibilità di spostare l'attenzione dalle istituzioni, dal palazzo, dal rapporto tra gli organi al rapporto che deve intercorrere tra le istituzioni e i cittadini.

E' un tema, ripeto, di grande fascino, ma anche di grande complessità, perché il referendum è sicuramente uno strumento di partecipazione dei cittadini e come tutti gli strumenti di partecipazione è, dunque, altamente democratico, forse uno dei più nobili dal punto di vista della democrazia, però deve essere utilizzato in maniera avveduta, nel senso che sicuramente un uso non corretto del referendum svilisce lo strumento stesso. Penso che sia questo il tema su cui si deve esercitare la capacità di elaborazione dell'Aula, per trovare la giusta soglia di accesso e allo stesso tempo individuare gli argomenti che possono consentire un utilizzo, ripeto, corretto e avveduto dello strumento del referendum.

Devo dire subito che nel disegno di legge della Giunta erano state individuate delle soglie di accesso abbastanza basse, che forse erano l'espressione di una sorta di remora legata alla forma di governo, quindi all'elezione diretta del Presidente della Regione, e in qualche modo cercavano compensazione nella partecipazione dei cittadini. Correttamente la Commissione ha giudicato che quelle soglie potevano non solo svilire la natura stessa dello strumento referendario, ma anche nuocere all'istituzione del Consiglio regionale e causare danni molto gravi qualora questo strumento fosse utilizzato in maniera, ripeto, non avveduta e non corretta. Sono sicuro che gli emendamenti che sono stati presentati e che hanno colto indubbiamente il contenuto del dibattito e del confronto che c'è stato all'interno di quest'Aula, sapranno apportare adeguate modifiche sia per quanto riguarda la soglia di accesso sia, eventualmente, per quanto riguarda i contenuti del referendum. Penso che gli emendamenti presentati rappresentino una sintesi tra le posizioni della minoranza e quelle della maggioranza.

Il tema del referendum e degli strumenti di partecipazione dei cittadini è senz'altro molto affascinante e concordo con l'onorevole Maninchedda quando dice che è anche particolarmente delicato. Parlando degli strumenti di partecipazione dei cittadini, vanno considerate naturalmente le nuove tecnologie dell'era digitale, che rivestono una grande importanza, in quanto consentono un rapido accesso alle informazioni da parte dei cittadini, e quindi devono essere utilizzate tenendo sempre presente che il rapporto tra le istituzioni e il cittadino è, appunto, un rapporto delicato, che va gestito in maniera adeguata per evitare qualsiasi forma di prevaricazione da parte delle istituzioni. C'è, però, un elemento, secondo me, molto importante: le nuove tecnologie dell'era digitale hanno in sé degli elementi di democraticità, sono di per sé non univoche. Difatti non consentono un canale univoco di comunicazione tra l'istituzione e il cittadino, sono intrinsecamente biunivoche, consentono cioè un doppio flusso, dall'istituzione al cittadino e dal cittadino all'istituzione, perché sono incentrate sul concetto di interattività. L'interattività consente al cittadino di interagire attraverso le nuove tecnologie, quindi non solo di venire a conoscenza, in tempo reale, dell'attività che viene svolta all'interno dell'istituzione, ma anche di seguire tutti i provvedimenti che vengono dalla stessa trattati posti in essere.

Concordo, quindi, sulla necessità di affrontare questo argomento all'interno del tema degli strumenti di comunicazione e di partecipazione, che penso sia un tema interessante e affascinante e non mancheranno le occasioni perché possa essere affrontato in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento numero 797, che sintetizza gli emendamenti numero 760, 784. Esprimo parere contrario sugli emendamenti numero 450, 451, 452, 53, 30, 9, 10, 54, 453, 11, 687, 689, 12 e 454. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 783, qualora non fosse ricompreso nel 760, e 338.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento numero 797.

Ha domandato di parlare sulla modalità di voto il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Rassu, Petrini, Vittorio Randazzo, Pileri, Diana, Liori, Licandro.)

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Presidente, mi sono distratto un attimo, vorrei sapere che cosa sta andando in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 797.

DIANA (A.N.). Qual è il parere del relatore?

PRESIDENTE. Favorevole.

DIANA (A.N.). Questo determina la decadenza di tutti gli altri emendamenti all'articolo 4, vero, Presidente?

PRESIDENTE. Determina la decadenza di alcuni emendamenti, perché l'emendamento sostitutivo totale numero 797, in realtà è sostitutivo di alcuni commi e non dell'intero articolo, quindi, se approvato, fa decadere gli emendamenti che riguardano quei commi.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 797.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Pileri si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - URAS.

Rispondono no i consiglieri: DIANA - LIORI.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FARIGU - FLORIS Mario - LA SPISA - LADU - LICANDRO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SCARPA - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 36

astenuti 20

maggioranza 16

favorevoli 34

contrari 2

(Il Consiglio approva).

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento numero 797 decadono gli emendamenti numero 338 e 450; resta in vita l'emendamento numero 451 al comma 5.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale sull'emendamento numero 451.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Visto che è uno dei pochi emendamenti che rimangono in vita, mi chiedo ancora che significato abbia il comma 5 così formulato, perché da ciò che si legge in caso di esito positivo il medesimo quesito referendario potrebbe essere riproposto. Così mi pare di capire. Allora io credo che le parole "in caso di esito negativo del referendum" debbano essere soppresse. Diciamo semplicemente che il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

Vorrei capire qual è la ratio per cui se un quesito referendario viene bocciato non può essere riproposto, lasciando intendere che se invece viene accolto può essere riproposto. Chiedo al Presidente della Commissione e all'Assessore di valutare questo aspetto. In ogni caso voterò a favore dell'questo emendamento numero 451, perché credo che la formulazione del comma 5 sia assolutamente incomprensibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Io direi che le considerazioni esposte dal collega Diana sull'emendamento numero 451, che propone la soppressione delle parole "in caso di esito negativo del referendum", siano fondate, perché in effetti l'attuale formulazione del comma 5 lascia intendere che in caso di esito positivo del referendum il quesito referendario può essere riproposto.

Se è possibile, Presidente, chiedo una sospensione di due minuti per verificare l'accoglibilità di questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta. Sospendo la seduta per qualche minuto per concordare una migliore formulazione del comma 5 dell'articolo 4.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 10, viene ripresa alle ore 12 e 14.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Intervengo per dire che l'emendamento 451 può essere accolto, proprio perché in questo modo normiamo non solamente l'esito negativo del referendum, ma anche l'esito positivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Anche la Giunta lo accoglie.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 451.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere AMADU ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CONTU - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA - FARIGU - FLORIS Vincenzo - GALLUS - GESSA - GIAGU - LA SPISA - LADU - LAI Renato - LANZI - LICHERI - LIORI - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MILIA - MORO - ORRÙ - PILERI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - RANDAZZO Alberto - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - SCARPA - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 57

astenuti 3

maggioranza 29

favorevoli 57

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 452. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Gli emendamenti numero 783, 53, 30 e 9 sono decaduti a seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 797. Rimane in vita l'emendamento numero 10.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, desidero rappresentare come in realtà siamo arrivati al paradosso di considerare approvata la consultazione elettorale alla quale partecipa la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum. Stiamo, quindi, introducendo una norma che è assolutamente paradossale, perché stiamo legando il referendum all'esito di un voto di legislatura. Forse stiamo anticipando il fatto che d'ora in avanti andranno sempre meno cittadini a votare e, quindi, in questo modo praticamente si abbassa il quorum. In realtà mi sembra che questa norma sia del tutto priva di fondamento, perché introduce il concetto di quorum ballerino, cioè non si capisce più quale sarà il limite per la validità del quesito referendario.

Intanto voterò, ovviamente, a favore dell'emendamento numero 10, che fortunatamente ha resistito all'emendamento "carroarmato" 797, perché penso che, in ogni caso, si possa definire in modo diverso la proposizione dei referendum relativamente alle elezioni regionali, riducendo da sei a quattro mesi i termini per l'abbinamento alle elezioni regionali.

Mi rendo conto, viste le considerazioni fatte dalla Commissione, che c'è un parere contrario, ma c'è ancora il tempo, eventualmente, per verificare e aggiustare una norma che, così com'è stata formulata, è veramente antidemocratica. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'emendamento numero 54. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, questo emendamento è abbastanza semplice, ma nasce dalla lettura del comma 3: "Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi...", da che cosa? Ovviamente, le parole "successivi alla" non possono che essere sostituite con "dalla". Credo che sia molto semplice.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in fase di coordinamento del testo.

L'emendamento numero 453 parla di "sei mesi e dieci giorni", perché non undici, onorevole Diana?

Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Presidente, nel momento in cui avevo deciso di presentare qualche emendamento, c'era tutta una serie di emendamenti che modificavano i "sei mesi" con l'aggiunta di "dieci giorni". Questo è sfuggito, per cui l'emendamento numero 453 è ovviamente ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento numero 11. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, ovviamente annuncio anch'io il voto favorevole all'emendamento numero 11 e faccio osservare che nel caso in cui si abbinino le consultazioni referendarie alle elezioni, ci sarebbe sempre l'auspicato principio di risparmio delle spese, che mi sembra abbia costituito un po' la linea di tendenza intanto per innalzare il numero di firme necessarie (la Giunta ne aveva proposto 10 mila, poi siamo arrivati a 50 mila).

Credo sia possibile che i referendum già indetti possano essere uniti alle elezioni, anche perché non si può in alcun modo considerare momento di confusione, trattandosi di quesiti specifici e non assimilabili a nessuna consultazione elettorale. Noto, comunque - ne riparleremo nell'esame del successivo emendamento, il numero 12, rimasto in piedi - che c'è sempre un atteggiamento estremamente conservatore nei confronti delle consultazioni referendarie. Si tenga conto, ne faceva cenno prima l'onorevole Sanna, che siccome siamo nell'ottica della retorica della democrazia, perché non stiamo parlando di democrazia assembleare, ma stiamo sempre parlando di democrazia rappresentativa, e comunque di termini ben definiti, non si capisce perché si vogliano sempre mettere in dubbio e tenere da parte le consultazioni dirette, secondo una logica che francamente non è condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Voterò a favore dell'emendamento numero 11, con una precisazione, e cioè che il tema che era stato sollevato con l'emendamento numero 10 e che successivamente è stato ripreso con l'emendamento numero 11 è stato molto spesso oggetto di discussione, ogni qualvolta si è ragionato sul referendum. Nel senso che è sempre prevalsa la tesi secondo cui l'abbinamento delle due consultazioni era da considerarsi negativo, in quanto l'una influenza l'altra. Un referendum di grande valenza politica poteva, cioè, influenzare l'esito delle elezioni politiche o comunque delle consultazioni per l'elezione di parlamenti o consigli regionali, ed essendo prescritto un quorum per i referendum l'abbinamento degli stessi a una consultazione elettorale generale avrebbe avuto un effetto comunque distorsivo per il raggiungimento del quorum.

Ora, è evidente, collega Caligaris e colleghi proponenti dell'emendamento numero 11, che due emendamenti così posti lasciano esclusivamente una testimonianza d'Aula; non credo possano consentirci di ottenere un risultato differente. Probabilmente si sarebbe potuto e dovuto affrontare questo tema, con un ragionamento più complesso, quando è stato approvato l'emendamento sostitutivo sostanzialmente totale dell'articolo 4, che interviene anche sul quorum richiesto per i singoli referendum. Si sarebbe potuta affrontare, in Consiglio, la discussione, che tante volte è stata all'ordine del giorno di consessi legislativi, sulla possibilità di abbinare la consultazione referendaria a quella elettorale generale; abbinamento in cui io riscontro elementi positivi più che negativi, ed è questo il motivo del mio voto favorevole all'emendamento numero 11.

Mi rendo conto che questo argomento di per sé meriterebbe una discussione d'Aula prolungata, con un approfondimento sia delle argomentazioni a favore sia di quelle contrarie, il che è cosa assolutamente diversa da ciò che si sta realizzando in questi momenti in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario all'emendamento numero 11. La considerazione che faccio è che normalmente le proposte referendarie hanno una certa complessità, per cui potrebbero fuorviare la volontà del cittadino che si è orientato in merito alla consultazione elettorale, che già di per sé è piuttosto complessa. Può anche capitare, in quell'occasione, perché il periodo in cui si può chiamare la popolazione al voto è sempre quello primaverile o autunnale, che vi siano in concomitanza le elezioni amministrative in diversi comuni, per cui, praticamente, un cittadino si potrebbe ritrovare con venticinque schede, che alla fine sovrappone quasi a formare un mazzo di carte. Per cui, per dare più legalità al voto che ciascuno vuole esprimere, io boccio questa proposta. Se la finalità è solo ed esclusivamente quella del risparmio dei costi della politica, lo vedremo quando affronteremo la riforma elettorale, perché basterebbe eliminare il listino, basterebbe ridurre il numero dei consiglieri regionali, basterebbe anche eliminare l'incompatibilità fra consigliere e assessore.

Sono convinto che di modi per abbassare i costi della politica ne possiamo trovare tanti, ma non quello di non fare chiarezza sul voto che ciascun cittadino esprime. Ecco il motivo per cui confermo il mio voto contrario all'emendamento numero 11. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Io voterò contro questo emendamento, anche perché sostengo che la consultazione elettorale debba essere distanziata da quella referendaria per non determinare un uso strumentale dell'istituto del referendum. Se, infatti, qualcuno volesse sostenere la propria posizione politica mettendo in campo un certo numero di referendum, diciamo, populisti e si presentasse alle elezioni con quel bagaglio, cioè con la propria posizione politica e una serie di iniziative strutturate da comitati referendari che di fatto sarebbero comitati elettorali, in qualche misura non consentirebbe, come invece va consentita, una leale competizione elettorale. Inoltre si svilirebbe - ed è ciò che mi preoccupa maggiormente - l'istituto referendario, che ha un altro elemento caratteristico e positivo: quello di poter essere utilizzato superando gli schieramenti, cioè su alcuni temi si riesce a essere scomposti rispetto alle tradizionali coalizioni politiche. Quindi il referendum agevola il dialogo, agevola la relazione politica tra posizioni e tra forze politiche diverse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Esprimo il mio voto contrario a questo emendamento per le motivazioni addotte in parte dal collega Nanni Moro e in parte dal collega Uras.

Concordo sul fatto che l'istituto referendario sia un istituto importantissimo, che non deve essere abbinato ad altro tipo di consultazione popolare, anche perché, dal punto di vista pratico e della funzionalità stessa delle consultazioni, si è visto che in molti casi i quesiti referendari hanno creato confusione quando non erano addirittura di difficile comprensione. In più dico questo: io ho presentato degli emendamenti in cui ho indicato in 25 mila il numero delle firme necessarie per proporre un referendum. Bene, il referendum è un istituto importantissimo, ma non può in alcun modo sostituire la normale espressione della partecipazione popolare, cioè il voto che si dà alle leggi, che sono quelle che governano lo Stato e le comunità, sarda e italiana. Per cui la strumentalizzazione e l'abuso alla fine rendono poco credibile e sviliscono lo strumento del referendum.

Queste sono le motivazioni a sostegno del mio voto contrario a questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione su questo emendamento e lo faccio seguendo lo stesso ragionamento che ha fatto il collega Vargiu e che è quasi totalmente condivisibile. Però, a mio giudizio, sarebbe molto più opportuno che questa materia - era emerso anche nel dibattito in Commissione ed è la stessa norma costituzionale che ce lo impone, all'articolo 15 - fosse regolamentata all'interno della legge che deve disciplinare il referendum, perché solo così possiamo fare chiarezza. E' evidente che lo strumento referendario deve essere salvaguardato, che il principio di partecipazione popolare deve essere pure tutelato nella maniera massima, ma è comprensibile - condivido totalmente ciò che ha detto anche il collega Uras poco fa - che l'utilizzo strumentale del referendum potrebbe davvero inficiare quella che è la finalità di una consultazione elettorale principale. Se io chiedo dieci referendum contestuali e strumentalmente li abbino a una consultazione elettorale principale, perché la statutaria questo imporrebbe se passasse questo emendamento, è evidente che creo artificiosamente confusione elettorale, e tutto questo non andrebbe nella direzione della semplificazione, che è ciò di cui l'elettore alla fine ha bisogno.

In funzione di questo, sarebbe più opportuno, a mio giudizio, ritirare l'emendamento e ragionare sulla disciplina dell'istituto referendario, a cui, tra l'altro, fa rimando l'articolo 15 dello Statuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Anch'io condivido le valutazioni fatte da diversi colleghi che mi hanno preceduto, in ultimo dal collega Pisano. Aggiungo solo che distinguere il contenuto del referendum dal soggetto o dai soggetti proponenti è sempre difficile, diventa addirittura impossibile in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, in modo particolare, credo, come è comprensibile, per volontà stessa dei soggetti proponenti. C'è il rischio, non la certezza, di una non tutela del contenuto del quesito referendario. Non lo vedo dal punto di vista della possibilità che risulti inficiato o comunque alterato il voto per la elezione del massimo organismo statutario, ma penso che quanto proposto con l'emendamento numero 11 esponga al rischio di marginalità il contenuto stesso del referendum.

In ultimo, capirei una proposta di questo genere - e la sosterrei - qualora in occasione di elezioni anticipate l'accorciamento dei termini della legislatura determinasse anche la decadenza del quesito referendario. Ma questo non accade, perché il quesito referendario è fatto salvo, semplicemente viene traslato oltre la scadenza delle elezioni regionali; quindi c'è questo tipo di salvaguardia.

Per le ragioni esposte poc'anzi dai colleghi che mi hanno preceduto e spero anche per queste mie considerazioni, chiedo anch'io ai proponenti di ritirare l'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale. Grazie.

PRESIDENTE. Colleghi, se l'emendamento numero 11 non viene ritirato devo metterlo in votazione.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Lo mantengo.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Randazzo?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Vargiu e Ladu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: CALIGARIS - SCARPA - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - GIORICO - LA SPISA - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - MORO - ORRÙ - PILERI - PINNA - PIRISI - PISU - PITTALIS - RANDAZZO Alberto - RASSU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CASSANO - LADU - MURGIONI - PISANO - RANDAZZO Vittorio.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 48

astenuti 7

maggioranza 25

favorevoli 3

contrari 45

(Il Consiglio non approva).

Passiamo agli emendamenti numero 687 e 689, che sono identici. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questi emendamenti, il cui contenuto si avvicina molto a quello dell'emendamento numero 12, da me presentato, in quanto chiede che il termine di 5 anni, di cui al comma 5, sia ridotto a tre anni, mentre io propongo due anni.

Voglio anche ribadire che, a mio modesto parere, l'istituto referendario viene svilito, anzi direi che lo si annulla nel momento in cui si ritiene valida la consultazione se vi partecipa il 35 per cento degli elettori, perché non esiste al mondo, credo, un'analoga norma per cui la soglia di accesso sia legata a chi partecipa alle elezioni regionali della legislatura. Noi sappiamo che va a votare non meno del 77 o 80 per cento degli elettori, quindi stiamo elevando quasi alla soglia del 40 per cento la validità della proposta referendaria. Ecco, questo sì mi sembra un elemento estremamente svilente, non il fatto che il quesito possa essere riproposto dopo tre anni.

Mi sorprende anche che, mentre il testo originario della Giunta proponeva quattro anni, questo termine sia stato elevato a cinque anni dalla Commissione e, nonostante la presenza di diversi emendamenti che chiedevano una riflessione su questi numeri veramente eccedenti, si sia scelto di lasciare un lasso di tempo così esteso.

Quindi voterò a favore degli emendamenti numero 687 e 689, proprio perché quanto meno propongono un'alternativa, secondo me, valida e che sta tra la proposta della Giunta e quella della Commissione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole agli emendamenti numero 687 e 689, per le considerazioni che faceva poc'anzi la collega Caligaris, e per rilevare la strana tendenza a considerare pericoloso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che devono essere prese nell'interesse comune.

Nelle democrazie avanzate di tutto il mondo, nelle quali l'istituto referendario funziona, non c'è nessuno sbarramento per quanto riguarda l'accesso all'istituto del referendum, e nessuno si è mai posto il problema di possibili condizionamenti reciproci tra le elezioni e il referendum. Ecco, mi sembra che aleggi in quest'Aula una preoccupazione circa la capacità dell'elettorato di capire e di gestire il consenso rispetto a questa scadenza così importante; preoccupazione che forse è più in quest'Aula che nell'elettorato. Allo stesso tempo, mi sento anch'io di criticare il meccanismo che è stato adottato, che è incomprensibile e difficilmente inquadrabile in criteri generali democratici. Ho pure avuto delle perplessità sull'intervento fatto dalla Giunta in Commissione, teso a rendere più difficile l'accesso allo strumento del referendum, che quasi si contrappone a qualcosa di importante, che era stato introdotto, cioè la partecipazione popolare, di cui trattavano gli articoli 2 e 3, che io avevo valutato molto positivamente e che inopinatamente, a mio avviso, sono stati stralciati da questa legge. Erano forse l'unico tratto caratteristico di una legge statutaria che per il resto, lo hanno detto illustri costituzionalisti, è improntata alla più grande normalità ed è omologa alle leggi statutarie già approvate da altre Regioni.

Più avanti, magari, leggerò passi di pareri illustri che dicono che si tratta di una legge assolutamente ordinaria. L'unico elemento peculiare, ripeto, che era stato introdotto era contenuto negli articoli 2 e 3, che sono stati eliminati per ragioni che non è dato comprendere.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 687 e 689.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 687 e numero 689.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ATZERI - CALIGARIS - LA SPISA - LADU - MORO - MURGIONI - PILERI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SCARPA - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PITTALIS - RASSU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 12

contrari 35

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all'emendamento numero 12. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, anche se queste battaglie evidentemente rimarranno solo agli atti del Consiglio, voglio ribadire un concetto: esprimersi su questi temi dovrebbe portare tutti a una considerazione maggiore degli istituti a cui ci stiamo riferendo e a tenere conto che, comunque, con questa concezione delle disposizioni generali previste all'articolo 4, in realtà, stiamo andando contro tutti i ragionamenti sulla partecipazione politica, salvo il fatto di usare i referendum quando servono per chiudere la bocca a chi non è d'accordo o non sostiene il sistema elettorale assolutamente inaccettabile che abbiamo oggi nella nostra regione.

Mi domando che cosa si dovrebbe fare per evitare i comitati referendari che attualmente si stanno costituendo nelle città sarde e vedono seduti ai tavoli per la raccolta delle firme autorevolissimi rappresentanti, seppure a titolo personale, dei partiti maggiori di centrodestra e di centrosinistra, con l'unico scopo reale di costituire partiti unici con pensieri unici e forze uniche capaci di schiacciare chiunque. Ebbene, mi chiedo se anche le scelte che vengono fatte all'interno della statutaria rientrino nella logica complessiva tesa, in ogni momento e in ogni caso, a chiudere la bocca a chi la pensa in modo diverso. E certo i partiti minori, in questa battaglia, non possono avere la stessa forza di altri partiti che sono decisamente più lungimiranti per la loro conservazione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento numero 12 e completare il ragionamento che facevo prima.

In un'intervista a un giornale on line, Pietro Ciarlo, professore di diritto costituzionale, già preside della facoltà di legge di Cagliari, su questa legge statutaria ha dichiarato testualmente: "Il presidenzialismo che sarà regolato dalla nuova legge è, all'ingrosso, quello in vigore dall'inizio della legislatura, e stavolta non si può evocare la diversità della Sardegna. Con qualche differenza è il sistema di governo vigente nelle altre regioni, una decina delle quali hanno approvato legge statutaria e statuto pressoché uguali a quelli previsti in Sardegna". Il giornalista chiede al professore: "Ma non è che lei sta minimizzando?" E il professor Ciarlo risponde: "Ho partecipato, come tanti giuristi, nelle varie regioni che hanno già definito la loro architettura istituzionale, a elaborare un quadro di regole in larga misura obbligate. Possono esserci varianti e alternative limitate che i giuristi prospettano, ma sulle quali scelgono le assemblee legislative, con vincoli generali e un impianto strategico al quale si sono attenute tutte le Regioni che hanno già fatto le loro scelte. Nessuna si è discostata, se non per alcuni aspetti, dalla visione generale condivisa. Basta comparare il testo della legge sarda per constatare che è uguale o simile a quello adottato dalle altre Regioni e, a parte qualche anomalia, per esempio quella che non fissa imperativamente il numero degli assessori, ma li indica tra non meno di 8 e non più di 10, non vedo grandi anomalie o diversità significative".

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo alla votazione dell'articolo 4. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Una brevissima dichiarazione di voto, Presidente, per confutare le paure degli spiriti liberticidi che, in maniera troppo leggera, a mio avviso, hanno svolazzato nell'Aula sollecitando la pazienza, ma, come diceva Totò, ogni pazienza ha un limite.

L'emendamento che quest'Aula ha approvato a larga maggioranza, anzi, con l'astensione sostanziale della minoranza, prevede che il quorum di validità del referendum propositivo o abrogativo di legge regionali sia la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle elezioni regionali. Abbiamo spiegato la ratio di questo istituto, che è nuovo ma, ahimè, è stato ed è in fase di applicazione in altre regioni. Il precedente criterio era un terzo degli aventi diritto. Gli aventi diritto nel 2004 in Sardegna erano 1.449.052; un terzo è pari a 483.017. Il nostro criterio, applicato a quei dati, dà 486.391 persone. La differenza è di 3.000 persone, che renderebbero valido il referendum. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, lo dico con dispiacere, voterò contro l'articolo 4, così come è stato predisposto grazie all'emendamento numero 797, perché ritengo che questi istituti nuovi, per come ci vengono raccontati e per come vengono utilizzati in altre regioni, forse andrebbero calati nella realtà della Sardegna, nella cultura di questa regione e non assimilati esclusivamente con un intento nobilissimo, ma certo ispirato al principio utilitaristico e pratico dell'efficientismo.

Io non condivido questa logica e ritengo che queste disposizioni generali siano inadatte a dare sostanza e pienezza alla rappresentanza della nostra realtà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Intervengo, al di là dei calcoli del collega Francesco Sanna, semplicemente per richiamare un principio: una legge viene approvata oppure abrogata con il 50 per cento più uno della rappresentanza popolare; qua con la maggioranza del Consiglio regionale. Senza maggioranza non si può né approvare né abrogare una legge.

Nel caso del referendum si mantiene vivo questo principio, cioè che, al netto della fisiologica astensione, almeno il 50 per cento più uno sia d'accordo sulla abrogazione di una legge; non una minoranza certificata, ma la maggioranza almeno di quelli che usualmente vanno a votare, quindi al netto dell'astensione. Si fa un passo in avanti verso le esigenze che sono state poste, per cui non è un problema né di piccoli né di grandi partiti, ma si tratta di accettare il principio della maggioranza - ahimè lo dice uno che si trova spesso in minoranza -, dell'espressione libera della popolazione. Questo è il senso di quell'articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'articolo 4. Le motivazioni sono state messe in risalto dall'onorevole Uras. Noi non vogliamo inficiare l'istituto del referendum; sappiamo - come ho precisato in un mio intervento - che è un mezzo di pressione civile da parte della popolazione e anche se, purtroppo, è vero che ormai il voto non è più un obbligo, ma un diritto-dovere, sta di fatto che un'esigua minoranza non può imporre a una maggioranza il proprio pensiero.

Le disposizioni generali che sono state presentate dal collega Pinna e da altri colleghi, effettivamente fanno riferimento al dato delle elezioni regionali, che però è fluttuante, per cui se a una consultazione regionale si presenta la metà più uno degli elettori il quorum diventa la metà della metà degli aventi diritto. Il riferimento è il numero dei cittadini residenti in Sardegna e su quello bisogna fare il calcolo: la metà più uno deve poter avere il diritto di imporre una norma. Gli astensionisti, quelli che non vanno a votare, non possono essere accomunati a quelli che dissentono, perché magari non vanno a votare per altri motivi.

Per cui voto contro l'imposizione di questo articolo 4 perché, appunto, tutta la sua impalcatura non è conforme a quanto da noi desiderato. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario all'articolo 4 e per dire che la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte e alle decisioni che li riguardano è, dal mio punto di vista, particolarmente auspicabile.

A questo auspicio questa norma non risponde, perché pone dei vincoli che non vanno in questa direzione. E la partecipazione diretta dei cittadini è particolarmente auspicabile in una fase della nostra storia in cui un numero sempre maggiore di amministratori pubblici prende decisioni in contrasto addirittura con i programmi presentati agli elettori. Questo è un dato di fatto che si verifica a tutti i livelli, per cui la partecipazione diretta dei cittadini serve, quanto meno, per creare uno strumento che dia la possibilità di contrastare comportamenti di amministratori pubblici che neppure rispondono ai programmi con i quali essi si sono presentati agli elettori e per i quali sono stati eletti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Io mi asterrò sull'articolo 4.

Mi permetto di glossare, brevemente, alcune affermazioni dell'onorevole Sanna: se il nuovo calcolo del quorum è sostanzialmente analogo a quello proposto dalla Giunta, cioè un terzo degli aventi diritto, per quale motivo è stato introdotto? Forse per far cadere degli emendamenti? Allora si chiede: perché nel comma 2 è previsto il quorum, individuato rispetto agli elettori, per il referendum abrogativo e propositivo e, subito dopo, viene indicato il vecchio quorum (un terzo degli aventi diritto) per il consultivo? Se sono analoghi, perché differenziarli?

Non solo: perché dalla disciplina generale dell'articolo 4 viene fatta l'eccezione per il consultivo, ma non per il propositivo? Ha ragione l'onorevole Uras quando dice che per l'abrogativo è necessaria una partecipazione seria, perché le leggi non si abrogano per scherzo, ma per proporre una legge al Consiglio regionale io sarei addirittura favorevole ad abbassare il quorum ancora di più, perché poi ci sarà un esame in Aula. E questa è una forma di partecipazione popolare legittima e non pericolosa per la democrazia.

C'è un pasticcio sui quorum nel comma 2, perché se sono analoghi non serve differenziarli, così come non serve penalizzare il referendum propositivo con un numero così alto di partecipanti, dal momento che è ragionevole presentare una proposta di legge all'attenzione del Consiglio regionale. Mi sembra una cosa come minimo comprensibile ai più, se non agli specialisti.

C'è un altro elemento che forse andrebbe valutato: tra la proposta della Giunta e quella che stiamo esitando noi vi è una differenza a favore della proposta della Giunta, che aveva individuato una soglia bassa di firme erga omnes, addirittura anche per l'abrogativo - e forse questo era da correggere -, aveva agevolato l'arrivo in Aula di proposte da parte della gente e aveva facilitato la consultazione della gente sulle proposte del Consiglio. Si è, invece, fatto un testo di legge che, da una parte, ragionevolmente, abbassa la soglia delle firme richieste, ma dall'altra complica l'efficacia del referendum, elevando i termini del quorum. Mi sembra un risultato quanto meno discutibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Voterò contro l'articolo 4, anche perché mi pare evidente che la volontà della maggioranza sia quella di impedire la partecipazione popolare nella gestione democratica della regione e di fare in modo che il ricorso allo strumento del referendum venga ostacolato, perché visto ciò che si sta decidendo sarà veramente difficile, in futuro, proporre un referendum e portarlo a termine.

E quel che meraviglia, effettivamente, è che la proposta della Giunta regionale anziché essere migliorata è stata addirittura peggiorata, perché non riesco veramente a comprendere quali siano state, una volta che il disegno di legge è arrivato in Commissione, le modifiche migliorative del testo della Giunta.

Pertanto, credo che effettivamente questa legge non darà un contributo per un maggiore coinvolgimento dei cittadini attraverso il referendum, ma proprio l'articolo che stiamo per approvare determinerà la fine dell'istituto referendario, perché è chiaro che sarà quasi impossibile indire un referendum, soprattutto se non collegato a un'elezione.

Pertanto, il nostro voto sarà sicuramente contrario, perché non era questo lo spirito che si voleva affermare con l'approvazione di questa legge statutaria. Noi ritenevamo che l'istituto del referendum fosse, comunque, una di quelle poche cose da salvare, ma ci rendiamo conto che, man mano che andiamo avanti nell'esame di questa legge, le cose anziché migliorare purtroppo peggiorano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Anch'io annuncio il voto contrario del nostro Gruppo sull'articolo 4, e devo dire che mi dispiace dover rilevare che, purtroppo, è stato difficile capire, non solo condividere, la ratio dei promotori di questo articolo nella sua versione definitiva. Perché, se è comprensibile il ragionamento sul referendum abrogativo, che comunque ha una sua efficacia immediata, ossia il pronunciamento del corpo elettorale, è difficile capire quale sia la ratio che, invece, porta a porre tutti i paletti previsti in questa legge per quanto riguarda il referendum propositivo. Nel senso che il referendum propositivo è comunque un'iniziativa legislativa che viene dal corpo elettorale, ma che è sottoposta al vaglio dell'Aula, la quale si deve pronunciare entro termini stabiliti nella legge, tenendo conto ovviamente del parere espresso dal corpo elettorale, ma senza l'obbligo di ripetere pedissequamente ciò che il corpo elettorale ha detto.

Ma l'incongruenza massima la si raggiunge nel referendum consultivo. Scusatemi, colleghi, assessore Dadea, ma mi è davvero incomprensibile il ragionamento che sta alla base del meccanismo di questo tipo di referendum. Nel senso che il referendum consultivo che oggi è permesso in Sardegna e che rappresenta fondamentalmente una forma di partecipazione diretta, di democrazia diretta del corpo elettorale, nella proposta che stiamo per licenziare è semplicemente un momento in cui il Consiglio regionale, o una parte di esso, chiede il parere dei cittadini su un argomento, quindi è di iniziativa consiliare. Per cui, che su un'azione di iniziativa consiliare sia previsto un quorum per quanto riguarda la partecipazione e un quorum per quanto riguarda la validità non ha senso, perché non è più uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini, ma è uno strumento di invito alla partecipazione da parte del Consiglio regionale. Se questo invito alla partecipazione non dovesse essere accolto, sarebbe un fallimento per chi ha proposto la consultazione, ma è già incomprensibile che si dica che qualora non si riesca a coinvolgere entro una certa misura il corpo elettorale il referendum consultivo non ha nessuna efficacia. Ma quale efficacia ha un referendum consultivo se non quella di far conoscere, a chi lo chiede, il parere del corpo elettorale? Allora, se il parere del corpo elettorale viene espresso dal 10 o dal 30 per cento degli aventi diritto non fa differenza, trattandosi di un parere esclusivamente consultivo. Quello che noi stiamo scrivendo nell'articolo 4, sul referendum consultivo, mi sembra francamente non condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, voterò sicuramente contro l'articolo 4, in modo particolare contro il comma 2, che è stato modificato con un emendamento sostitutivo totale e che rappresenta il cuore dell'argomento referendum. Aggiungerei che non perdiamo occasione per farci riconoscere, perché cerchiamo delle soluzioni diaboliche per giustificare il nostro grande spirito democratico, di collaborazione, di ricerca della partecipazione popolare, ma, poi, di fatto, cerchiamo in tutti i modi di limitare questa partecipazione.

Non voglio aggiungere molto altro a quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Mi permetto, però, di esprimere un rammarico: su questo tipo di norme o si è favorevoli o si è contrari; a poco serve rimandare alla maggioranza dell'Aula la propria determinazione con un'astensione, soprattutto dopo che si sono portate motivazioni serie, concrete, intelligenti e che mirano a salvaguardare il principio democratico dell'istituto referendario. Allora, a che serve astenersi? Se molti di noi, in quest'Aula, stanno cercando non di dare risposte politiche alla Giunta e al Presidente, ma di decidere in scienza e coscienza e secondo i principi di democrazia che animano tutti noi, non capisco, soprattutto dopo le motivazioni addotte, a cosa serva astenersi, in particolare quando si tratta del quorum di un referendum consultivo. Ovviamente, tutto è legittimo e ognuno seguirà le sue idee e la sua strada.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Credo che una parte della discussione sul referendum venga anticipata con l'esame dell'articolo 4, su cui dichiaro il mio voto favorevole, che introduce un "animale strano", come l'ho definito in alcuni passaggi, cioè una tipologia di referendum strana o perlomeno poco praticata, e cioè il referendum propositivo.

Credo sia stato giusto fare una valutazione attenta sulle variazioni introdotte dalla Commissione, e in particolare su un elemento di valutazione che si può condividere o no, ma abrogare un provvedimento di legge sulla base del giudizio di una minoranza dei cittadini sardi non ci è sembrato giusto. Ci è sembrato, invece, più corretto che l'abrogazione di una legge fosse decisa dalla maggioranza dei cittadini sardi.

Nella discussione che si è svolta questo elemento tassativo ha subito delle variazioni, nel senso che sono stati introdotti altri ragionamenti. Ci si è chiesti, per esempio, quale maggioranza? La maggioranza che solitamente partecipa al processo elettorale, sia esso di tipo referendario o d'altro tipo. E la critica che solitamente viene fatta per tutti i referendum è che coloro i quali si oppongono al quesito referendario utilizzano come massa inerte quelli che non partecipano.

Il referendum propositivo non è una proposta di legge qualsiasi, lo vedremo successivamente. Il referendum propositivo obbliga il Consiglio a legiferare, ma non è una proposta di legge che segue il normale iter dei provvedimenti legislativi, cioè che viene prima affidata alla Commissione e poi posta all'ordine del giorno del Consiglio. E' una cosa diversa, tant'è che moltissime Regioni non l'hanno previsto. Noi l'abbiamo previsto anche perché eravamo tenuti a farlo, in base all'articolo 15 dello Statuto. Poi, quando ne discuteremo vedremo che si tratta, appunto, di un caso particolare non equiparabile a una semplice partecipazione. Per partecipare ci sono tanti altri strumenti, ma non il referendum propositivo, che dà forza di legge, anzi direi che è la proposta di legge non di una maggioranza, ma della maggioranza dei cittadini sardi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'articolo 4 e lo faccio anche con lo spirito dell'attesa di quell'emendamento che l'assessore Dadea ha preannunciato. Se, invece, egli si riferiva agli emendamenti già esistenti, è evidente che non vediamo alcuna grossa novità rispetto agli elementi che stiamo evidenziando.

E' da condividere totalmente il principio di differenziare il quorum a seconda della tipologia del referendum, cioè non è pensabile che si debba introdurre un quorum per il cosiddetto referendum consultivo, così come non è pensabile che si debba indicare un quorum del 50 per cento per il referendum propositivo, proprio perché ha la funzione di mettere all'attenzione del potere legislativo, quindi di questo Consiglio, quella che è l'indicazione degli elettori su una proposta legislativa. Riteniamo, invece, utile e prudente indicare un quorum relativamente all'istituto del referendum abrogativo. Ricordo a quest'Aula, tra l'altro, che l'istituto del referendum abrogativo - potrei sbagliarmi - non è stato mai utilizzato, nonostante la facilità consentita dallo Statuto sardo, che richiede soltanto diecimila firme. Potrei sbagliarmi, però questo dimostra che non dobbiamo avere difficoltà preventive a credere che la partecipazione popolare possa determinare risultati diversi da quella che è l'attesa democratica stessa. Lo dico anche in funzione di ciò che Francesco Sanna diceva prima: guardate con quanta facilità sono state recuperate 25 mila firme per la richiesta di un referendum abrogativo. In realtà, anche se prima erano richieste soltanto diecimila firme, in cinquant'anni di autonomia della Regione Sardegna questo istituto non è mai stato utilizzato, a dimostrazione del fatto che davvero dobbiamo avere un'apertura ben diversa, un approccio sicuramente differente all'istituto referendario nel suo complesso.

Io direi che andrebbe abolito l'articolo 4 e regolamentato all'interno degli articoli 5, 6 e 7, in maniera più specifica, il quorum relativo a ogni tipologia di referendum.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Pinna, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna). Signor Presidente, intendo esprimere il mio voto favorevole all'articolo 4 e dire che la materia della partecipazione legata all'istituto referendario ha interessato non poco la prima Commissione, probabilmente nel tentativo di riconoscere il giusto valore alla partecipazione popolare, senza che questo andasse a detrimento dell'altra funzione importante, che è quella della rappresentanza.

Sono state fatte delle considerazioni e in seguito al punto di vista dell'opinione pubblica e alle posizioni qua espresse si è deciso di rivedere alcune cose, però sul fatto che questo articolo sia importante, perché introduciamo, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto, un istituto particolare, che è quello del referendum propositivo, non avrei dubbi, anche perché, chiaramente, noi manteniamo, all'articolo 33, che riguarda il procedimento legislativo, il diritto del popolo sardo di presentare esso stesso dei testi di legge. Da questo punto di vista, se vogliamo evitare che l'istituto del referendum propositivo, di fatto, vanifichi il disposto dell'articolo 33, forse è giusto stabilire delle differenze. Ora, da una parte si è fatto riferimento alla proposta con la quale, in sostanza, si impegna il Consiglio ad approvare il testo, però il fatto stesso che anche per il referendum propositivo sia chiesta una maggioranza sulla base di quanto definito dal comma 2, così come riscritto, dà maggiore forza al testo che viene proposto. Cioè, il referendum propositivo è un istituto nuovo e noi dobbiamo riuscire a trovare, anche da questo punto di vista, un equilibrio che ci aiuti a distinguere tra una proposta di iniziativa popolare e il referendum propositivo, che riguarda anche temi che hanno un valore, un significato e anche una universalità, che il voto stesso in qualche modo sostiene impegnando conseguentemente il Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, intervengo solo per palesare il perché del mio voto favorevole all'articolo 4. Io sono tra quelli che hanno presentato un emendamento all'articolo 4, improntato a una logica di contenimento. Ho anche presentato ulteriori emendamenti agli altri articoli che trattano di referendum. Ha ragione, per altro, l'onorevole Pisano, perché per quanto anch'io ricordi, nessuna legge regionale è stata sottoposta a referendum abrogativo. Sotto questo profilo, quindi, non vi è mai stato un abuso. Noi, infatti, non siamo per l'abuso, però vogliamo che il referendum sia uno strumento serio, che possa essere utilizzato dai cittadini nel rispetto di alcune metodiche che devono viaggiare in una logica di privilegio della democrazia partecipativa.

Voto a favore, dicevo, dell'articolo 4 perché la sua formulazione e l'impegno contenuto al comma 2 poco si discostano, nella sostanza, da quanto io avevo previsto nel mio emendamento sostitutivo totale, in cui proponevo l'abbattimento del quorum sino a un terzo, cioè al 33 per cento. Nell'attuale formulazione dell'articolo si prevede una soglia di validità non molto lontana da questa percentuale, attorno al 35 o al massimo al 36 per cento, quindi ancora più bassa, secondo una logica vicina a quella che ha ispirato l'emendamento a suo tempo da me prodotto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 454. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5, a cui sono stati presentati trentotto emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:

Art. 5 Referendum abrogativo

1. Cinquantamila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

EMENDAMENTO sostitutivo totale PINNA - URAS - BALIA - CORRIAS - CUGINI - ORRU' - PITTALIS - SANNA Francesco - SECCI

Emendamento all'emendamento n. 339

L'emendamento n. 339 è sostituito dal seguente:

" 1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale e di un regolamento delegato dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 17 della Costituzione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.". (798)

EMENDAMENTO sostitutivo totale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Renato.

Articolo 5

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: Referendum abrogativo:

1. Diecimila elettori possono richiedere il referendum per l'abrogazionne totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulla legge prevista dal comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito legge statutaria), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria, di esecuzione di accordi internazionali della Regione e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi e degli uffici regionali. (339)

EMENDAMENTO soppressivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.

Articolo 5

Al comma 1 sono soppresse le parole da "o quattro" a "per cento". (284)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, la parola "generali" è soppressa. (455)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, le parole "successivo a quello" sono soppresse. (466)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie" sono soppresse. (456)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "sulle leggi tributarie e di bilancio" sono soppresse. (457)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione" sono soppresse. (458)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione" sono soppresse. (459)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali" sono soppresse (460)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 3 comma dell'art. 5, le parole da "e sulle leggi" fino a "uffici regionali" sono soppresse. (57)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.

Articolo 5

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "trentamila elettori o tre consigli provinciali che rappresentino almeno il trentacinque per cento della popolazione sarda possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo , dello Statuto speciale per la Sardegna e di una legge o regolamento di attuazione della normativa comunitaria di cui all'art. 117, ultimo comma della Costituzione della Repubblica.". (727)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 5

Il comma 1 è così modificato: "Diecimila elettori possono richiedere referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.". (13)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.

Articolo 5

Nel comma 1 le parole "cinquantamila elettori o quattro Consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale" sono sostituite dalle seguenti:

a) diecimila elettori

b) venti consigli comunali di comuni la cui popolazione rappresenti almeno il 10% della popolazione della Sardegna;

c) tre consigli provinciali

d) il consiglio delle autonomie locali con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti" e sono inserite dopo le parole "della Regione". (5)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.

Articolo 5

Nel comma 1, le parole "cinquantamila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale" sono sostituite dalle seguenti parole: "quindicimila elettori o due consigli provinciali che rappresentino almento il venti per cento della popolazione sarda". (725)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.

Articolo 5

Al comma 1 le parole "cinquantamila" sono sostituite da "venticinquemila". (283)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FLORIS - CHERCHI Oscar.

Articolo 5

Al 1° comma, le parole "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle parole "ventimila elettori". (31)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 5

Al comma 1 le parole cinquantamila elettori sono così sostituite: "ventimila elettori". (761)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LA SPISA - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.

Articolo 5

Nell'articolo 5 al comma 1, la parola "cinquantamila" è sostituita da: "ventimila". (726)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.

Articolo 5

Al 1° comma dell'art. 5, la parola "cinquantamila" è sostituita da: "quindicimila". (244)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 1° comma dell'art. 5, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla parola: "diecimila". (55)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.

Articolo 5

Al 1° comma dell'art. 5, la parola "cinquantamila" è sostituita con la parola: "diecimila". (246)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "cinquantamila elettori" sono sostituite con: "diecimila elettori". (461)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 1 comma dell'art. 5, le parole da "quattro consigli provinciali" fino a "per cento", sono sostituite dalle parole "tre consigli provinciali o dieci consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto". (60)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "quattro consigli provinciali" sono sostituite con: "due consigli provinciali". (462)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "il cinquanta per cento della popolazione regionale" sono sostituite con: "il venti per cento della popolazione regionale". (463)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "di un atto amministrativo generale" sono sostituite con: "di un qualsiasi atto amministrativo". (442)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, le parole "entro cinque giorni" sono sostituite con: "entro tre giorni lavorativi". (464)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, le parole "della consultazione elettorale" sono sostituite con: "della consultazione referendaria". (465)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 5

Il comma 3, è così modificato: "Non è ammesso referendum abrogativo sulle leggi tributarie o di bilancio della Regione e sulle leggi ed i regolamenti di attuazione delle normative comunitarie.". (14)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 2 comma dell'art. 5, prima delle parole "l'abrogazione", sono aggiunte le seguenti parole "l'approvazione della proposta oggetto di referendum produce". (61)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 2 comma dell'art. 5, dopo la parola "referendum", e prima delle parole "è dichiarata" è aggiunto un punto e le parole "l'abrogazione". (62)

EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, dopo le parole "da emanarsi" è aggiunto: "obbligatoriamente". (467)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 2 comma, ultimo alinea, dopo la parola "del decreto" sono aggiunte le seguenti: "da effettuarsi senza ritardo". (56)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 3 comma dell'art. 5, dopo le parole "referendum abrogativo" e prima delle parole "sulle leggi" sono aggiunte le seguenti parole: "sulle norme dello statuto speciale della Sardegna". (58)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 5

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: comma 3 bis "Per quanto non previsto dalla presente legge si rimanda alla L.R. 17 maggio 1957 n. 20 e successive modifiche.". (15)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Dopo il 3 comma dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma 3bis: "Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento o l'atto amministrativo generale ovvero le singole disposizioni dei medesimi siano state oggetto di atto o provvedimento esplicito di abrogazione, ovvero di revoca, ovvero di annullamento, il Presidente della Regione, con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, dichiara che le operazioni relative al referendum non hanno più corso". (59)

EMENDAMENTO aggiuntivo LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.

Articolo 5

Al comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis: "Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di bilancio e sulle leggi e regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari.". (713).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). L'articolo 5, che riguarda il referendum abrogativo, ci consente di riprendere la discussione sulle possibilità di accesso e di utilizzo di questi strumenti. E, allora, occorre anche cominciare a fare chiarezza sugli strumenti che la legge mette a disposizione dei cittadini per partecipare al procedimento legislativo.

E' ben vero che l'articolo 33 prevede iniziative di legge popolare, per le quali è prevista una soglia di firme bassa (diecimila), che poi vengono sottoposte a un percorso istruttorio nelle Commissioni di merito e su cui il Consiglio si deve pronunciare entro due anni dalla loro presentazione. E' quindi anche in questa logica che si argomenta. Bene, è necessario che per gli strumenti di partecipazione più complessi, quali il referendum propositivo e il referendum consultivo, siano previste delle soglie molto alte perché le consultazioni siano valide. Però, allora, occorre riprendere un po' il filo del discorso che riguarda questa parte iniziale della legge, che è delicatissima perché investe noi, consiglieri regionali, a occuparci del rapporto tra i poteri della Regione e i cittadini, chiaramente col rischio di avere lo sguardo velato dal tentativo di garantire una condizione privilegiata, in questo percorso, a noi piuttosto che ai cittadini.

Intanto cominciamo a sgombrare il campo da un dato evidente: uno degli emendamenti all'articolo 4, che anch'io avevo sottoscritto, diceva: "E' soppressa l'espressione 'almeno la metà più uno degli aventi diritto o, nel caso del referendum consultivo'". Quell'emendamento favoriva nettamente le forme della partecipazione al percorso legislativo da parte dei cittadini, perché, abrogando la soglia della metà più uno degli aventi diritto, e via dicendo, consentiva un accesso addirittura più avanzato rispetto a quelli proposti dalla Giunta. E questo emendamento, ripeto, l'avevo firmato anch'io. Perché? Perché, nello spirito della statutaria - almeno io così lo capisco -, gli estensori della legge da parte della Giunta, comprendendo di avere fortemente concentrato i poteri in capo al Presidente e alla Giunta, hanno cercato di creare dei contrappesi, forse non verso il Consiglio regionale, ma comunque verso i cittadini, cioè aprendo soglie d'esame del proprio operato da parte dei cittadini. La filosofia della proposta della Giunta era questa. La filosofia con cui si è usciti dalla Commissione è stata quella di proteggere da questo confronto della Giunta coi cittadini il Consiglio regionale; scelta anche comprensibile in un'ottica parlamentare, io non sono per la democrazia diretta.

Accedo alle posizioni dell'onorevole Uras per quanto riguarda il referendum abrogativo: è evidente che per abrogare una legge ci vuole una soglia molto alta, ma per il consultivo e il propositivo è altrettanto evidente che noi non dobbiamo comportarci da oligarchi della nostra funzione e che deve essere semplice poter chiedere che si consulti e poter proporre secondo la procedura rinforzata che è stata ammessa dalla Commissione. La Commissione, giustamente, dice che il progetto di legge di un referendum propositivo va in Aula e se, entro un anno, il Consiglio non delibera si deve procedere al suo esame. Non si sta dicendo che una legge è inemendabile; si sta dicendo che la legge è emendabile, ed è emendabile in Aula. Cioè, rispetto alle proposte di iniziativa popolare di cui all'articolo 33, che possono tranquillamente arenarsi in Commissione, perché basta un voto contrario della Commissione e il progetto non viene inviato all'Aula, il progetto di legge del referendum propositivo deve arrivare in Aula, ed è giusto che ci arrivi in un sistema a poteri fortemente concentrati.

Detto questo, il problema che sottopongo all'attenzione della maggioranza, perché si è ancora in tempo per evitare che si realizzi un sistema di questo tipo, è che per i referendum consultivi e propositivi devono essere previste delle soglie basse, molto basse, per far capire alla gente che il Consiglio regionale non ha paura della naturale organizzazione della società. I referendum sono sempre stati proposti da minoranze che hanno iniziato percorsi difficili di persuasione. Non a caso l'emendamento numero 338, che anch'io avevo sottoscritto, diceva: "E' soppressa l'espressione 'almeno la metà più uno'", proprio perché l'orientamento era quello di favorire non forme di democrazia diretta, ma forme di partecipazione reale di un popolo che, per altro, rispetto al potere che si sta conferendo all'Esecutivo, non ha più poteri e comincia ad avere anche pochi diritti in Sardegna.

Allora, la disciplina referendaria, nella forma che sta assumendo, ha un chiaro profilo: il Consiglio regionale teme l'organizzarsi della gente. Sbagliato! Io chiedo che la maggioranza consideri l'opportunità che sul consultivo e sul partecipativo ci sia una soglia di validità più bassa di quella inserita nella norma generale, per le ragioni che ho elencato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, stiamo parlando dell'articolo 5 e quindi del referendum abrogativo. Su alcune disposizioni di questo articolo si è sviluppato un ampio dibattito, in particolare sul numero degli elettori che possono proporre questo tipo di referendum. Alcuni sostengono, per sottolineare le posizioni che paiono più lontane, che la quota di diecimila elettori sarebbe troppo bassa e quella di cinquantamila, oggetto di altre proposte, troppo alta, anche perché le modalità per la raccolta delle firme sono cambiate, per cui c'è molta più facilità oggi nel reperire le firme necessarie per proporre un referendum.

Come ho già detto in occasione della discussione del precedente articolo 4, se si vuole restituire davvero un senso autentico all'istituto del referendum, come forma di partecipazione più alta dei cittadini alle scelte generali che li riguardano, occorre innanzitutto garantire pienamente il principio della rappresentatività. E' necessaria, cioè, una proporzione equilibrata fra il numero complessivo degli elettori e quella parte di essi che nell'esercitare il suo diritto di partecipazione propone l'abrogazione di una legge regionale per via referendaria. Il ragionamento corretto che è chiamato a fare il legislatore, infatti, deve essere esteso a tutto il campo procedurale e normativo dell'istituto referendario, con una coerenza di fondo che, appunto, fa salvo il principio di rappresentatività e garantisce, nel modo più ampio possibile, il diritto di partecipazione. Sotto questo profilo non va dimenticato, tornando alla proposta più bassa, quella di diecimila firme per proporre il referendum, che si tratta di un numero che, grosso modo, corrisponde a una quindicina di sezioni elettorali dei nostri più popolosi capoluoghi di provincia. Per essere ancora più chiari, il dato di raffronto si dimostra particolarmente aderente alla realtà delle quattro vecchie province sarde.

Ora, pur comprendendo che la ratio di questa parte della legge statutaria deve tendere ad assicurare una partecipazione che non sia l'espressione solo delle forze politiche tradizionali, ma anche di altre formazioni sociali che possono liberamente organizzarsi allo scopo di promuovere un referendum, nel rispetto, fra l'altro, del principio di sussidiarietà, oggettivamente, anche se in leggera discordanza da quanto proposto dai miei colleghi, il numero di diecimila elettori appare oggettivamente troppo basso, sia se si usa il metodo di raffronto relativo alle sezioni elettorali delle principali città sarde sia, ancora di più, in termini assoluti, se cioè si paragonano i centomila elettori all'intero corpo elettorale della Sardegna.

Il pericolo che si vuole evitare, se si parte, come è giusto che sia, da queste osservazioni preliminari, è quello di una consultazione frutto della capacità di mobilitazione di una minoranza organizzata, che non ha, però, un autentico e diffuso radicamento sociale nel territorio regionale e orienta la sua azione verso un tema privo di un reale impatto sulla comunità sarda dal punto di vista concreto e generale, che è quello che davvero conta nella disciplina degli istituti di partecipazione ed anche nel risultato che può scaturire dalla consultazione popolare. Se, dunque, il numero di diecimila elettori non è appropriato, per le importanti ragioni esposte, sarebbe altrettanto sbagliato stabilire una quota troppo elevata, perché ciò restringerebbe, almeno in teoria se non in pratica, la reale possibilità di presentare una proposta referendaria abrogativa alle forze politiche, che posseggono, fin dalla loro costituzione, strutture organizzative e articolate sul territorio di un certo livello, e ciò finirebbe per snaturare le pluralità più propositive dell'istituto.

La proposta di una quota di venticinquemila firme, che è circolata come possibile punto di mediazione tra il troppo poco e il troppo, non può ugualmente essere condivisa, per il semplice motivo che venticinquemila è ancora un numero troppo alto rispetto a quello possibile. Da parte mia, se dovessi farlo in solitudine, proporrei forse una terza soluzione. Comunque, c'è invece un'altra parte dell'articolo nella quale ci pare di intravedere una certa furbizia del legislatore che ha elencato, al comma 3, la tipologia delle materie che non sono ammesse al referendum. Fra queste mancano, a nostro avviso, quelle definite, per altro in modo molto preciso, dalla nostra Carta costituzionale. A qualcuno potrebbe forse sembrare una precisazione non necessaria, dato che è chiaro che la legge statutaria sarda, così come quelle di tutte le altre Regioni, deve rispettare la Costituzione. Tuttavia, almeno per due motivazioni, una di ordine nazionale e una di ordine regionale, sarebbe meglio citare il riferimento alla Costituzione. Primo: la riforma profondamente sbagliata della Costituzione, votata a suo tempo dalla sinistra con una manciata di voti di maggioranza - errore gravissimo riconosciuto, purtroppo, a posteriori da molti esponenti di quello schieramento -, ha provocato l'impennata del contenzioso davanti alla Corte costituzionale per problemi sollevati sia dal Governo nazionale sia da molte Regioni a statuto speciale e ordinario; un contenzioso che va avanti da anni e si trascinerà ancora per anni, con un impatto devastante sul funzionamento delle istituzioni, anche perché la materia è oggettivamente molto complessa. Ora, ci manca solo che una legge regionale che disciplina alcuni di questi aspetti assai controversi nei rapporti con lo Stato sia abrogata da un voto referendario! Sommeremmo pasticcio a pasticcio, con conseguenze di gravità incalcolabili.

Il secondo aspetto, che rende necessario il puntuale riferimento alla Costituzione, è di natura squisitamente politica: c'è una parte della sinistra, parlamentare e non, che in Sardegna continua a privilegiare l'azione antagonista nei confronti dello Stato, trovando spesso - e diciamo con forza purtroppo - sponde istituzionali disposte a raccogliere e a rilanciare, sia pure con ambigui distinguo, queste istanze antioccidentali, antiamericane e antieuropee, che in molte occasioni si sono concretizzate in veri e propri atti criminosi diretti contro lo Stato. Il riferimento è alle servitù militari, ma non solo.

Ci fermiamo qui, in questa sede, per ascoltare un dato di fondo senza addentrarci in un problema che riteniamo comunque di importanza strategica anche per le sue implicazioni nazionali e internazionali. Non vorremmo che, mancando il preciso riferimento alla Costituzione, qualcuno si sentisse autorizzato a pensare che per via referendaria si possa soltanto proporre la modifica della collocazione internazionale dell'Italia, intervenendo per abrogare questa o quella norma regionale che ha riflessi più ampi, come accennavamo, sul piano nazionale e internazionale. Basta una riga, insomma, per disattivare anche sul piano culturale un'arma politica che qualcuno pretenderebbe di usare in maniera assolutamente impropria, sia pure allo scopo di provocare un dibattito nell'opinione pubblica, alimentato magari a seguito della bocciatura della proposta referendaria, vista come ennesimo atto di repressione del sistema. Su queste cose nessuno può scherzare e a nessuno è consentito prenderle alla leggera. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, mi sembra che anche nel caso dell'articolo 5 il ragionamento sia ristretto all'emendamento numero 798, nel senso che una caratteristica - che non mi sembra possa essere definita positiva - della discussione di questa legge è il fatto che, fino a questo momento, non abbiamo discusso della legge emendata dalla Commissione e poi arrivata in Aula, ma abbiamo discusso di una nuova legge, perché l'articolo 1 è sospeso, il 2 e il 3 sono stati bocciati, il 4 è stato sostituito da un emendamento sostitutivo totale e il 5 si appresta a fare la stessa fine. Se questo è il meccanismo con cui ci apprestiamo a ragionare anche sulle parti successive della legge, credo che almeno un pizzico di riflessione nella maggioranza si dovrebbe fare, perché non è accettabile che di una legge ampiamente discussa in Commissione, su cui c'è stata grande partecipazione per tanti mesi, vengano totalmente sostituiti i primi cinque articoli, in seguito a ulteriori interlocuzioni svoltesi all'interno della maggioranza, attraverso la presentazione in Aula di emendamenti a emendamenti. Mi sembra che questa sia una tecnica legislativa difficilmente tollerabile, che non porta niente di buono in quest'Aula. Se è un'innovazione, come minoranza vi diciamo che non ci piace, per cui se lo stesso tipo di innovazione dovesse essere esteso alle altre parti di questa legge o ad altre leggi, mi sembra che non faremmo un servizio né alla dialettica interna all'Aula né alla correttezza del procedimento legislativo.

Questo va detto, perché nel silenzio tutti i comportamenti sono leciti e non ha nessun significato parlare di statuto di garanzie delle minoranze - come si vorrebbe fare in questa legge statutaria - quando alla minoranza si nega la più importante delle garanzie, e cioè quella di poter interloquire con la maggioranza. I testi di legge che arrivano in Aula devono essere quelli posti all'ordine del giorno; non è pensabile che un accordo interno alla maggioranza possa sostituire integralmente il testo di legge posto in discussione. Qui si sono sviluppati ragionamenti che hanno portato alla presentazione di decine e decine di emendamenti, ma tutti i ragionamenti cessano di esistere perché, con una tecnica legislativa che vorremmo definire irrituale - ma si potrebbero usare aggettivazioni ben peggiori -, la maggioranza sfila dall'attenzione dell'Aula la legge in discussione, con tutti gli emendamenti a essa appesi, e inserisce un emendamento che, essendo sostitutivo totale, vanifica gran parte dei ragionamenti fatti, che avevano comunque ragion d'essere e diritto di albergare in Aula.

Per quanto riguarda il ragionamento introdotto dall'emendamento numero 339, sostitutivo totale dell'articolo 5, perché di questo sostanzialmente stiamo discutendo, credo che sia accettabile il numero delle firme che viene proposto, ma anche in questo caso bisogna sottolineare e convenire che probabilmente, come è giusto che sia, la scrittura della parte relativa ai referendum viene sostanzialmente svolta, con qualche mediazione con i dissenzienti, da quella parte dell'Aula che nell'istituto referendario non crede. Noi dobbiamo, cioè, avere la consapevolezza che sulla scrittura degli articoli che riguardano l'istituto referendario ha dominato quella parte che non crede - legittimamente, perché non è obbligatorio crederci - in questo istituto. Infatti, immediatamente dopo aver citato la sovranità popolare, cita i mezzi per poterla limitare, nel senso che non ha in testa il concetto che la sovranità popolare sia un valore aggiunto, che ogni qualvolta è possibile deve essere interpellato per migliorare l'azione di chi fa le leggi. La sovranità popolare è un limite che viene sempre evocato in maniera "fustigatoria" rispetto agli atti posti in essere dagli organi di democrazia delegata. Pertanto l'obiettivo fondamentale che l'organo di democrazia delegata ha nel legittimare e regolamentare l'attività referendaria è fondamentalmente quello di renderla il meno intralciante possibile rispetto a quella che è la sua stessa attività.

Questo è il ragionamento all'attenzione e mi permetto di rilevare come l'articolo 7 preveda una quarta possibilità referendaria, alla quale noi accreditiamo un'importanza fondamentale, cioè quella del referendum di fiducia di metà legislatura. Ora, più volte in quest'Aula ci si è posti il problema del riequilibrio dei poteri, che dovrebbe essere affrontato - noi lo auspichiamo anche attraverso il ragionamento che consente a noi stessi di migliorare e di confrontarci - lasciando intangibile il ruolo del presidenzialismo e il ruolo assegnato alla maggioranza all'interno del Consiglio regionale. Il riequilibrio dei poteri va attuato sostanzialmente nei confronti della parte che subisce lo squilibrio, cioè la minoranza consiliare. Quindi il ragionamento sul riequilibrio dei poteri si svolge fondamentalmente attraverso la ricerca delle garanzie con cui, nel sistema bipolare, colui che ha perso può essere messo nelle condizioni di vincere la prossima volta e quindi di rendere compiuto il sistema bipolare. Per cui non esiste uno strapotere del Presidente rispetto al Consiglio, perché il Consiglio, in realtà, è espressione della stessa maggioranza popolare che elegge il Presidente. Il Presidente, cioè, è eletto dalla stessa maggioranza che elegge il Consiglio, quindi è espressione dello stesso potere popolare. E' evidente che il riequilibrio dei poteri va fatto in altra direzione, cioè va fatto nei confronti di chi, nei cinque anni di governo di una maggioranza e del suo Presidente, non ha voce. Per fare questo c'è lo statuto delle minoranze, ma c'è anche la possibilità di introdurre un ulteriore tipo di referendum, e cioè il referendum di metà legislatura. Noi siamo, infatti, convinti che a metà legislatura sia possibile restituire voce al corpo elettorale per esprimere un'eventuale sfiducia al Governo regionale, alla maggioranza e al Presidente che, con due atti differenziati, esso stesso ha eletto.

E allora noi proponiamo che a metà legislatura, cioè dopo che è stato possibile verificare l'azione del governo legittimamente eletto e della maggioranza che gli fa da contraltare in Consiglio regionale, si possa chiedere un referendum, con un numero di firme elevato (noi diciamo quarantamila), di modo che non sia consentito un accesso immediato, ma sicuramente qualificato, e un quorum del 50,1 per cento degli aventi diritto, che consenta alla maggioranza dei sardi di esprimersi in quella direzione. Noi chiediamo, cioè, che il Presidente della Regione possa essere rimosso. Se ci pensate, una delle anomalie più importanti del sistema che prevede tre soggetti legittimati e legittimanti, Consiglio regionale, Presidente della Regione e corpo elettorale, è questa: due possono controllarsi vicendevolmente durante il quinquennio, il terzo no! Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Regione, il Presidente della Regione può sfiduciare il Consiglio regionale e mandarlo a casa, ma non c'è la possibilità per il corpo elettorale di esercitare la stessa azione di sfiducia nei confronti del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Per cui, introducendo il referendum di metà legislatura, diamo voce al terzo escluso, che noi tutti, nei nostri ragionamenti, diciamo essere l'elemento più importante del sistema, cioè la sovranità popolare.

Su questo ragionamento, che consente un riequilibrio dei poteri del Presidente della Regione, ma non levandogli poteri, semplicemente dicendo che il Presidente, come il Consiglio, continua a essere assoggettato nel corso del suo mandato all'eventuale sfiducia da parte di chi gli aveva precedentemente dato fiducia, e cioè il popolo sardo, il corpo elettorale sardo.

Per cui vi chiediamo, colleghi, di prestare attenzione e di riflettere su questo punto, affinché possiamo approvare uno strumento di controllo che sarebbe importantissimo in funzione di un effettivo riequilibro dei poteri.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Su questo articolo si è discusso tantissimo. Le questioni sono innanzitutto quelle sostanziali relative ai limiti numerici delle firme che sono necessarie per l'avvio di una consultazione referendaria.

Le argomentazioni addotte durante la discussione che si è svolta in tutti questi mesi fuori di quest'Aula e anche qui oggi, almeno per quanto riguarda le persone che hanno deciso di parteciparvi, centrano sostanzialmente il problema. L'istituto referendario è un istituto di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni e in particolare al momento formativo della legislazione. Anche una richiesta di abrogazione è, evidentemente, un momento in cui si partecipa all'attività legislativa. Abbiamo visto, tra l'altro, che questo da alcuni - in particolare dal collega Uras, stamattina - è stato definito un uso distorto del referendum, ma che sia distorto o corretto rimane il fatto che, in ogni caso, è inevitabile che il referendum abrogativo possa non soltanto eliminare nel suo complesso un atto legislativo, ma anche abrogare parti che ne lasciano in vigore altre che effettivamente determinano una diversa disciplina della materia in questione.

La richiesta di referendum, di cui si parla in questi mesi, riguardo alla legge elettorale del Parlamento italiano è un esempio classico di utilizzo dello strumento referendario per incidere sul contenuto di una legge con l'intento non di abrogarla, ma di modificare radicalmente, in questo caso, il significato stesso delle norme in essa contenute. Che sia corretto o meno questo è un dato di fatto e credo si possa anche affermare che in alcuni casi può essere, addirittura, l'unico modo per modificare una legge, l'unico modo, in certi casi, per scardinare alcuni equilibri politici che a livello parlamentare non riescono a modificare un certo testo legislativo. Questo è il caso, molto spesso, delle leggi elettorali, proprio perché sono leggi che richiedono un livello di confronto, di concertazione, di condivisione molto più ampio rispetto alle leggi che ordinariamente disciplinano altre materie e che, proprio per la difficoltà che incontrano a essere modificate a livello parlamentare, possono essere modificate proprio attraverso l'utilizzo dello strumento referendario.

Parliamo, quindi, di uno strumento importante, attraverso il quale si fa appello al popolo per modificare un orientamento parlamentare che si ritiene non corrispondente al sentire comune dell'elettorato. D'altra parte le osservazioni fatte, mi riferisco, in particolare, a quello che diceva poco fa il collega Moro, riguardo cioè alla necessità di evitare che un uso troppo frequente dello strumento referendario, magari promosso da realtà associative ben organizzate, ma che quantitativamente e sostanzialmente non rappresentano porzioni importanti dell'elettorato, costringa continuamente il corpo elettorale a pronunciarsi su materie che, invece, sono di fatto disciplinate agevolmente e con buona pace di tutti dagli strumenti della democrazia rappresentativa.

Occorre trovare un giusto equilibrio. Il numero degli elettori che richiedono il referendum non deve essere troppo basso, ma neanche eccessivamente alto, così come la proposta della Commissione prevedeva. E' stato davvero un errore, che ha attribuito al Consiglio regionale un'intenzione molto negativa, arroccarsi sul potere che il palazzo rappresenta, che il Consiglio stesso rappresenta, per non lasciare spazio a uno strumento di partecipazione diretta, come quello del referendum abrogativo. La correzione che si propone negli emendamenti, che sono stati portati da diversi Gruppi, e in particolare contenuti nell'emendamento sostitutivo numero 798, che evidentemente rappresenta la volontà emendativa della maggioranza, riporta il numero degli elettori che possono richiedere il referendum a una cifra sicuramente più accettabile. Francamente non pensavamo che si potesse addirittura scendere a questa soglia, che riteniamo accettabile e che contempera due esigenze: quella di permettere la partecipazione diretta, ma anche quella di non incidere attraverso delle forzature sul livello della democrazia rappresentativa.

Rimane, comunque, al comma 3 di questo articolo, a mio parere, un'eccessiva limitazione delle materie su cui il referendum abrogativo può essere proposto. Probabilmente ci sono alcuni vincoli anche di carattere costituzionale, però ritengo che alcune di queste materie troppo generosamente siano state inserite in questo comma. Pur dovendo verificare i limiti che la normativa costituzionale impone all'utilizzo del referendum, credo che sia un buon principio, un buon criterio quello di limitarsi a rispettare ciò che la Costituzione prevede, senza inserire altre materie che, essendo correttamente affidate alla legislazione ordinaria, possono altrettanto correttamente essere affidate allo strumento referendario.

Rimane una sgradevole sensazione, che è stata fatta presente anche dal collega Vargiu poco fa, sul modo in cui stiamo arrivando a modificare questi articoli relativi allo strumento referendario, e cioè, ancora una volta, attraverso emendamenti proposti solo dalla maggioranza, senza un minimo tentativo di confronto con la minoranza. Ripeto ancora che non abbiamo capito se, per quanto riguarda questa legge, ci fosse - e ormai mi sembra che non ci sia più - la volontà da parte vostra di interloquire davvero con tutto il Consiglio regionale per concordare delle modifiche che potessero rendere questo testo condivisibile da tutti. Neanche su ciò che era facilmente condivisibile, come questo argomento, avete avuto la sensibilità politica di tentare una strada di condivisione degli emendamenti. Questo è un fatto che oggettivamente pesa sull'iter di questa legge e anche sui comportamenti successivi.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Davoli.

La seduta è tolta alle ore 13 e 58.



Allegati seduta

CCXCII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2007

Presidenza del Presidente SPISSU

La seduta è aperta alle ore 10 e 21.

CALLEDDA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 7 febbraio 2007 (286), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Alessandro Frau, Raimondo Ibba e Nazareno Pacifico hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 14 febbraio 2007.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Risposta scritta a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

"Interrogazione Serra, con richiesta di risposta scritta, sulla graduatoria delle imprese ammesse all'assegnazione dei contributi alle imprese commerciali (legge regionale 21 maggio 2002, n. 9).(711)"

(Risposta scritta in data 12 febbraio 2007.)

"Interrogazione Pisano, con richiesta di risposta scritta, sui ristretti tempi richiesti ai beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, per la presentazione della prescritta documentazione.(719)"

(Risposta scritta in data 12 febbraio 2007.)

PRESIDENTE. Poiché constato l'assenza di numerosi consiglieri, sospendo la seduta sino alle ore 10 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 23, viene ripresa alle ore 10 e 32.)

Commemorazione di ex consigliere

PRESIDENTE. E' scomparso nelle scorse settimane l'onorevole Armando Congiu, consigliere regionale per tre legislature e Vicepresidente del Consiglio.

Figura di spicco nella storia autonomistica della Sardegna, Armando Congiu (Zozo per chi aveva familiarità con lui, ed erano molti, sia compagni di partito sia avversari) aveva 84 anni, essendo nato a Cagliari nel 1922. Egli ha legato il suo nome a una delle fasi più difficili, ma anche fra le più entusiasmanti della storia regionale. Erano i primi decenni della nostra esperienza repubblicana, del regionalismo nascente e dell'industrializzazione, e lo videro protagonista come dirigente politico nel P.C.I., come legislatore regionale, come sindaco di Iglesias e Presidente della Comunità montana dell'Iglesiente per molti anni.

Militante nel Partito Comunista Italiano già agli albori della democrazia repubblicana nel Paese, è stato protagonista delle grandi battaglie per lo sviluppo della Sardegna, sempre in difesa dei lavoratori, sostenitore di una modernizzazione anche all'interno del suo Partito, verso una svolta più decisamente autonomista nell'ambito del panorama politico isolano.

Uomo di studio e di lettere, professore di filosofia e storia in diversi licei di Cagliari e della Provincia, ha legato indissolubilmente il suo nome a Iglesias, dove visse per lunghissimi anni, facendo spola col capoluogo d'origine. Fortemente impegnato nelle lotte operaie del Sulcis Iglesiente, si batté sempre in difesa dei diritti dei minatori e per il miglioramento delle condizioni di lavoro del bacino minerario e dell'industria sarda.

Come è stato scritto, nacquero da quell'esperienza, anche sulla scorta dell'insegnamento di Renzo Laconi e al fianco di Umberto Cardia e altri, le battaglie degli anni '60 e '70, sempre condotte in prima fila da Zozo Congiu. Era la stagione dell'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto per la rinascita dell'Isola. La passione politica che lo aveva assorbito fin da giovane condusse Armando Congiu sui banchi di questo Consiglio nel 1961. Fu consigliere regionale per tre legislature, la quarta, la quinta, la sesta, fino al 1974, nell'ultima esperienza di legislatore regionale fu anche a lungo vicepresidente. Il suo impegno per la piena attuazione dello Statuto speciale e per la realizzazione concreta dell'articolo 13 per la rinascita dell'Isola fu sempre al centro della sua attività in seno alla Commissione autonomia.

Un occhio di riguardo ebbe sempre nei confronti delle condizioni di vita del Sulcis, nonché per il riscatto dei lavoratori non solo del bacino minerario, ma di tutta la Regione. Fin dalla sua prima legislatura molti provvedimenti a favore di quei territori recano la sua firma. Ma è a partire dalla sua seconda legislatura tra il '65 e il '69 in qualità di Vicepresidente della Commissione speciale per la rinascita e della Commissione speciale per lo Statuto, che Congiu intensificò il proprio impegno per una piena attuazione dell'autonomia speciale della nostra Regione. Si può ricordare, a questo proposito, la proposta di legge nazionale per la revisione dello Statuto, che risale al 1965 e che lo vide tra i primi firmatari e attivo legislatore. Fu di questo periodo anche l'intenso lavoro legislativo e ispettivo sulle condizioni economiche dell'Isola con particolare riguardo al settore industriale, non senza disdegnare incursioni nel settore agroalimentare. Si ricordano i suoi interventi in ordine alle iniziative delle partecipazioni statali, alla politica di industrializzazione dell'area del Sulcis, agli interventi a favore di programmi di sviluppo dell'Enel e della Carbosarda e le iniziative a favore dello sviluppo dell'irrigazione delle campagne. Grande attenzione anche al tema delle riforme, in questa direzione sono significativi gli interventi a favore dell'istituzione della Provincia di Oristano, le mozioni sulla crisi delle zone interne dell'Isola e gli interventi in difesa del rispetto dei diversi ruoli tra Consiglio e Giunta regionale.

Conclusa l'esperienza di consigliere regionale, Armando Congiu non lasciò il suo impegno politico, continuando a svolgere un'azione di stimolo tra la gente e all'interno del suo Partito, il P.C.I. poi nel P.D.S. e ultimamente tra le file dei D.S.. Il suo interesse per la vicenda sociopolitica della Sardegna, sempre dalla parte dei più deboli, lo ha spinto ad approfondire le sue riflessioni e la sua presenza nel dibattito regionale. Ancora pochi mesi fa era abituale frequentatore della biblioteca del Consiglio e degli archivi delle raccolte stampa. Acuto osservatore della società e della politica sarde e del loro evolversi ma sempre fedele al suo ideale politico a fianco dei più deboli.

Ai familiari giunga il cordoglio del Consiglio regionale e mio personale.

(I consiglieri e l'assessore Dadea osservano un minuto di silenzio in segno di lutto.)

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che anche il consigliere regionale Marco Meloni ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 14 febbraio 2007.

Poiché non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.

(Segue la verifica)

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Sono presenti 41 consiglieri.

(Risultano presenti i consiglieri: ARTIZZU - ATZERI - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - GESSA - GIAGU - GIORICO - LA SPISA - LAI Renato - LAI Silvio - LICHERI - MANCA - MARRACINI - MASIA - ORRÙ - PINNA - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - SPISSU - UGGIAS.)

Poiché il Consiglio è in numero legale, proseguiamo i nostri lavori.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna" (5-Stat/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 5-Stat/A. Siamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4, che contiene disposizioni generali sulle consultazioni referendarie, va profondamente rivisto per consentire la reale partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa della Regione. Perché ciò avvenga è, infatti, innanzitutto necessario abolire il quorum, che condiziona la validità del referendum e la sua approvazione legandola alla partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto e, in caso di referendum consultivo, se partecipa al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Queste limitazioni favoriscono la non partecipazione, invitano indirettamente all'astensionismo e accrescono il distacco dei cittadini dalle istituzioni. Possono essere altresì utilizzati strumentalmente da chi non vuole che il referendum abbia un esito positivo, e quindi è opportuno limitare l'esito positivo della consultazione al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi. A questo è finalizzato l'emendamento numero 9, che reca per prima la mia firma.

Un analogo ragionamento è valido in considerazione degli emendamenti proposti ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, che vieta l'indizione del referendum ad almeno sei mesi successivi e antecedenti alla data delle ultime elezioni regionali. Con gli emendamenti numero 10 e 11 si intendono ridurre le limitazioni alla consultazione referendaria in riferimento proprio alle elezioni regionali. Nell'emendamento numero 12 si riduce da cinque a due anni il tempo necessario per riproporre un quesito referendario che abbia avuto un esito negativo in una precedente consultazione.

Insomma, il referendum è uno strumento altissimo di democrazia, perché è l'unico strumento di democrazia diretta. Limitarlo in modo così massiccio non mi sembra in linea con questa esigenza continua, che viene richiamata e che poi in pratica non si realizza, della partecipazione popolare. Tra l'altro, proprio in questi giorni, si parla di istituzionalizzare le primarie. Allora, mi domando: che cosa sono le primarie, a quale istituto si ispirano, che cosa le anima? Perché il centrosinistra ne ha fatto una bandiera di partecipazione e considera irrinunciabili i risultati frutto di consultazioni che, in molti casi, avvengono su un numero praticamente irrisorio di cittadini, mentre vuole ridurre drasticamente gli spazi di espressione popolare? Allora, io dico no al quorum e chiedo di mantenere le diecimila firme per i referendum abrogativo e propositivo. Questo è più che ragionevole ed è perfettamente in linea con la normativa vigente e con quanto è nelle nostre aspirazioni di centrosinistra molto attento alla partecipazione popolare. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). L'articolo 4 introduce nella statutaria uno degli argomenti che sono propri di questa legge, ovvero la normativa in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare. E', quindi, uno degli articoli sicuramente di maggiore rilievo, e segna l'indirizzo che la nostra statutaria deve assumere trattando questo argomento.

Si è molto discusso sul significato della partecipazione popolare attraverso le procedure referendarie. Noi, in Italia, abbiamo fatto alcune esperienze assolutamente positive sul fronte dei diritti civili, altre assolutamente negative sul fronte delle dinamiche elettorali. Cioè, i referendum ancora oggi vengono spesso utilizzati per preparare il terreno a un intervento legislativo in materia elettorale. In genere, le iniziative di questa natura non sono in capo alle minoranze, parlo delle minoranze politiche di questo Paese, che sono anche minoranze sociali, o meglio sono delle maggioranze che contano meno delle minoranze più attrezzate sul piano economico, sul piano cioè delle disponibilità di risorse personali e di classe. E le minoranze sono state utilizzate in una proiezione, diciamo di "semplificazione" della vita politica di questo Paese, come se i mali di questo Paese possano essere risolti attraverso la riduzione delle rappresentanze politiche più complessive, cioè come se i problemi, non trovando uno sbocco di natura politico-parlamentare e politico-istituzionale, possano scomparire. I problemi, invece, rimangono e non serve mettere la testa sotto la sabbia.

Allora, è su questo terreno che noi dobbiamo incominciare a fare un ragionamento, cioè dobbiamo chiederci come e perché si utilizza l'iniziativa referendaria, come e con quale finalità si utilizza l'iniziativa legislativa popolare e se questo sia uno strumento di ampliamento della democrazia o non sia invece uno strumento attraverso il quale la democrazia la si riduce, la si indebolisce. E allora, l'operazione che noi dobbiamo cercare di fare, anche nei contenuti, è esattamente questa: vedere bene quali sono gli atti sottoponibili a referendum; vedere bene quale può essere il significato del referendum abrogativo, cioè in che cosa può intervenire; vedere bene qual è la possibilità di attivare referendum propositivi e su questi dare, poi, uno sbocco concreto al risultato referendario; vedere bene in quali casi e con quale finalità è utilizzabile il referendum consultivo.

Noi abbiamo fatto un'esperienza molto originale sul referendum consultivo in materia elettorale. A me dispiace che proprio alla discussione della statutaria, che è una delle leggi di riforma, non sia presente nessuno dei componenti del Gruppo dei Riformatori, che sono stati protagonisti di quella consultazione elettorale che ha proposto l'istituzione dell'Assemblea costituente attraverso una legge nazionale di iniziativa regionale, che non ha poi avuto alcuno sbocco, perché si è arenata in Parlamento. Non c'erano evidentemente le condizioni politiche, non vi era una condivisione in questo senso delle stesse forze politiche, i cui esponenti si erano spesi per organizzare la consultazione referendaria. E in più quel referendum era stato utilizzato in modo abnorme, accompagnandolo con una serie di quesiti "civetta". Ricordo per tutti il quesito sulle indennità consiliari, a cui ovviamente non è stato dato nessun concreto seguito.

Allora, quello è un modo sbagliato di utilizzare il referendum, quello è un modo strumentale di utilizzare il referendum, quello è un modo attraverso il quale lo strumento del referendum viene depotenziato, quello è un modo attraverso il quale la partecipazione popolare, nella proiezione dell'iniziativa delle forze politiche, soprattutto di quelle "conservatrici", può giustificare alcuni interventi sull'istituto, affinché non possa essere, invece, utilmente impiegato dalla popolazione per intervenire nel campo dei diritti civili e per affermare risposte necessarie a bisogni certificati, presenti, manifestati, espressi dalla società. E' un modo attraverso il quale si crea instabilità politica, e nella confusione gode soltanto chi è più ricco degli altri, chi è più forte degli altri, chi ha più strumenti degli altri. C'è bisogno, cioè, di dare, anche attraverso questo strumento, un ambito, un campo preciso di intervento che eviti le strumentalità e il depotenziamento dello strumento stesso. Non si è più democratici se si fanno più referendum, che finiscono per stufare, soprattutto se si pongono quesiti strumentali, come fecero i Riformatori e altri insieme a loro.

Altri ricorrono al referendum in materia elettorale solo per tappare le bocche, per limitare le rappresentanze, per ridurre gli spazi della democrazia. Mi riferisco, per tutti, al referendum nazionale che famosi professori del centrosinistra e grandi giornalisti, tutti molto attenti ai temi della democrazia, hanno promosso per semplificare la politica nelle sue rappresentanze a favore di sé stessi, non a favore di altri, ed essere sempre e comunque o governo od opposizione che pesa e che conta, in una visione assolutamente aberrante che creerà instabilità sociale e politica, lotta, conflitto. C'è una miopia, in quella classe politica, che veramente fa pena!

E allora Rifondazione Comunista è interessata a ogni modificazione di questo istituto che vada nella direzione del suo potenziamento, della sua salvaguardia, del suo buon utilizzo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, il primo comma dell'articolo 4 dimostra la fondatezza delle osservazioni che abbiamo fatto durante la discussione generale. Infatti questo comma dice: "Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione". Si tratta, in effetti, di ciò che stabilisce la legge, niente di più e niente di meno. Ma il riconoscimento di questo diritto sarebbe stato assai difficile se combinato insieme alla disposizione dell'articolo 1, che discuteremo, e che, almeno nella stesura attuale, garantisce la partecipazione democratica alla vita della Regione anche a coloro che hanno la residenza stabile in Sardegna. Per la legge vale la residenza senza aggettivi, come è noto, perché solo questo requisito consente l'accesso ai diritti che ne derivano, come quello dell'iscrizione alle liste elettorali del comune prescelto.

Detto questo, a dimostrazione del fatto che solo le leggi scritte bene e nel modo più semplice possibile sono quelle che davvero funzionano, va fatta una riflessione complessiva sull'istituto del referendum, non dissimile da quella in corso da tempo a livello nazionale. Nessuno vuole discutere la validità dell'istituto, sia come strumento di partecipazione democratica e popolare alle scelte generali che riguardano le comunità e la comunità, sia come mezzo di civile pressione nei confronti di organismi parlamentari, i quali, a volte, rischiano di perdere il contatto con la società che pure li ha espressi, sottovalutando l'importanza e l'impatto sociale di alcuni problemi. Sicuramente, se le istituzioni funzionassero meglio e soprattutto se fossero più trasparenti nella loro azione, ne deriverebbe un recupero di fiducia da parte dei cittadini e una maggiore rispondenza fra la produzione legislativa e il comune sentire della società.

Tuttavia, è anche vero che l'istituto referendario in questi anni si è sicuramente logorato per il troppo uso o per l'abuso che se ne è fatto, e dunque da più parti è ovvia l'esigenza di una sua riforma che soprattutto restituisca una reale e concreta rappresentatività dello stesso referendum, delle sue procedure e dei suoi risultati. Sotto questo profilo, partendo dal dato costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme stabilite dalla legge, appare particolarmente adatto un confronto con le analisi che comunemente si fanno sui flussi elettorali, sia a livello scientifico che sul piano politico. Queste analisi sono concordi nel ritenere un problema democratico quello della bassa partecipazione al voto e invece un elemento positivo, segnale di una democrazia che funziona, quello della elevata percentuale di cittadini che si recano alle urne. Dico questo per sostenere che nel caso del referendum il discorso non lo si può rovesciare, nel senso di prendere per buono, quale che sia, il dato della partecipazione anche quando esso è oggettivamente assai basso. La democrazia è anche, se non soprattutto, questione di rappresentanza e, se si vuole, di numeri.

Il secondo comma dell'articolo in esame, invece, stabilisce che la proposta referendaria "è approvata se alla consultazione partecipa almeno un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi". Ora, a nessuno dovrebbe sfuggire il fatto che con questa formulazione potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento regionale, per via referendaria, una norma non sovrapposta, non approvata, non condivisa o comunque non considerata prioritaria o di interesse generale dalla stragrande maggioranza dei sardi, perché al dato già molto ristretto della partecipazione di un terzo degli aventi diritto si aggiunge il calcolo della maggioranza dei voti validi, che potrebbe ulteriormente abbassare il dato finale. Si può obiettare che in democrazia il voto è libero e che, quindi, nulla vieta al variegato fronte dei contrari o degli indifferenti al problema di partecipare essi stessi al voto respingendo la proposta. Ma l'osservazione non appare convincente o almeno non lo è se si fa riferimento alla ormai lontana riforma dell'esercizio del diritto di voto, che non è più un obbligo, ma un diritto-dovere, per cui il cittadino resta libero di scegliere se esercitare il suo diritto o se adempiere o meno al suo dovere. Questa libertà non è solo un fatto individuale, ma assume significati ben più ampi che non possono essere ignorati o sottovalutati dalle istituzioni. Valga per tutti l'esempio del recente referendum sulla procreazione assistita, che è fallito perché la stragrande maggioranza dell'elettorato ha deciso di non recarsi alle urne, esercitando il suo legittimo diritto di astensione. Cosa sarebbe successo se attraverso una quota di partecipazione molto bassa, per esempio un terzo, e l'espressione di una maggioranza nell'ambito di quel 30 per cento del corpo elettorale la proposta referendaria fosse stata approvata? Quel risultato, espressione di una minoranza, magari compatta e ben organizzata, ma pur sempre una minoranza, avrebbe ribaltato la volontà della maggioranza dei cittadini, i quali, ritenendo - non senza ragioni - del tutto immeritata la sconfitta, si sarebbero impegnati a proporre altre iniziative parlamentari o popolari di segno non uguale, ma sicuramente opposto al risultato delle urne.

Insomma, il legislatore regionale ha il dovere di mantenere un equilibrio e una proporzione, anche sul piano procedurale, fra le elezioni cosiddette generali (politiche, regionali e amministrative) e le consultazioni referendarie, perché la democrazia è una e non può essere spacchettata per apparire demagogicamente più garantisti o progressisti di altri. Non va, poi, sottovalutata la questione dei costi della macchina elettorale che deve essere predisposta.

La ringrazio, collega Porcu, però, siccome l'unico rappresentante della Giunta è l'assessore Dadea, se mi usasse la cortesia di lasciare che lui possa ascoltarmi le sarei molto grato. Grazie.

PORCU (Progetto Sardegna). Chiedo scusa, ma una battuta me la lasci fare!

MORO (A.N.). Mi scusi, Assessore, se mi sono permesso di richiamare la sua attenzione. Gli argomenti che sto trattando potrebbero anche non essere importanti, ma vorrei almeno avere il piacere di essere ascoltato.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Le chiedo scusa.

MORO (A.N.). Non va, poi, sottovalutata la questione dei costi della macchina elettorale che deve essere predisposta; una questione che giustamente è molto sentita, anche perché alla fine pagano sempre i cittadini, come dimostrano le molte iniziative tendenti a concentrare nel tempo, per quanto possibile, gli appuntamenti elettorali e anche a far coincidere più consultazioni di tipo diverso. Resta sullo sfondo, comunque, la vera e ineludibile questione democratica, per cui le migliori condizioni nelle quali si può esprimere il corpo elettorale sono certamente quelle dalle quali scaturisce una vera maggioranza. Ipotizzare una sorta di democrazia più leggera in occasione del referendum è una cosa sbagliata sotto tutti i punti di vista.

Io mi auguro che fra gli emendamenti presentati anche dalla opposizione ve ne siano alcuni che possano essere accolti, per cercare di incanalare in questa direzione il percorso dei referendum. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, intervengo nella discussione dell'articolo 4 anche per illustrare l'emendamento numero 338, sia pure in modo abbastanza rapido e con alcune considerazioni che varranno, oltre che per l'articolo 4, anche per gli articoli 5, 6 e 7, che contengono disposizioni relative alle varie forme di referendum: abrogativo, propositivo e consultivo.

Concordo con alcune affermazioni fatte prima dall'onorevole Uras e peraltro riprese dall'onorevole Moro. Il referendum è un grande strumento di democrazia, è un grande strumento di partecipazione popolare, di allargamento della base della democrazia, però non c'è dubbio che un uso eccessivo, un uso strumentale, un uso esasperato di questo istituto comporterebbe uno svilimento dello strumento stesso; un uso invece corretto, giusto, ponderato, direi mirato, perché deve riguardare occasioni di una certa importanza e rilevanza, tende a potenziarne il significato, a far sì che se ne dia una valutazione ancora più positiva. Anche se va detto, almeno per quanto riguarda la Sardegna - e noi delle norme sui referendum in Sardegna ci stiamo occupando - che nessuna legge regionale è stata sottoposta a referendum abrogativo. Quindi diciamo che, in questo senso, si è fatto un uso parsimonioso dell'istituto del referendum.

Ora, relativamente all'articolo 4, sembrava che il testo proposto dalla Giunta regionale fosse ben dosato e introducesse elementi di sostanziale equilibrio, soprattutto al comma 2, laddove si prevedeva l'approvazione della proposta referendaria a condizione che "almeno un terzo degli aventi diritto" partecipasse alla consultazione e che fosse raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le modifiche al testo della Giunta introdotte dalla Commissione rappresentano, invece, un elemento di eccessivo appesantimento, aggiungono alle disposizioni generali sui referendum una difficoltà, perché impongono delle percentuali, a mio avviso, eccessivamente esasperate. Con l'emendamento numero 338 si chiede, pertanto, che al comma 2 venga cassata la previsione secondo cui la proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione elettorale partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto e la stessa sia ricondotta a un terzo degli aventi diritto. Questo mi pare un elemento di maggiore equilibrio che non appesantisce la possibilità di partecipazione, rafforza la democrazia e consente ai cittadini l'esercizio di un diritto di espressione notevolmente importante.

Badate, colleghi, io credo che le misure atte a rafforzare la democrazia partecipativa, eliminando - come veniva detto prima - le esasperazioni che pure in alcuni casi ci sono state, siano la via giusta alla quale noi dobbiamo fare riferimento, e cioè una metodica, una percentuale, una modalità di agevolazione per indire i referendum e anche sollecitare i cittadini a parteciparvi, senza che dello strumento, poi, ognuno possa farne, oltre che un uso corretto, un abuso esasperato. Però, in questa logica di partecipazione di un terzo degli aventi diritto mi pare possa essere ritrovato un punto di giusto equilibrio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). L'argomento che tocca il Capo II, e quindi anche l'articolo 4 che stiamo esaminando, apparentemente può sembrare molto limitato e anche un po' arido, nel senso che ci appassiona sicuramente di più, ordinariamente, quotidianamente, discutere dei rapporti tra i poteri, per esempio tra il potere esecutivo e il potere legislativo, e dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, dallo Stato alla Regione e agli enti locali. Ci appassiona di più discutere del sistema attraverso cui i cittadini eleggono i propri rappresentanti o della questione relativa alla forma di governo, che è centrale in questa legge statutaria.

Gli strumenti della partecipazione diretta, come il referendum, nelle sue varie forme, abrogativo, propositivo, consultivo, confermativo, come quello a cui potrebbe essere e probabilmente sarà sottoposta questa legge, rischiano di essere esaminati e visti con una certa superficialità dagli operatori della politica, dai consiglieri e dai parlamentari. Lo testimonia quest'aula vuota mentre parliamo di referendum. Quando parleremo dei poteri del Presidente della Regione o di quelli del Consiglio probabilmente l'aula sarà sicuramente più piena e comunque più attenta. La discussione sull'articolo 4 assume, invece, una sua importanza anche a seguito di alcune riflessioni che sono state fatte - mi sembra molto onestamente - da entrambe le parti, dai colleghi della opposizione così come da alcuni colleghi della maggioranza, e in particolare dagli onorevoli Maninchedda, Uras e Balia, che, ciascuno dal suo punto di vista, hanno posto l'accento su alcune questioni, dando valutazioni diverse.

Io non condivido, per esempio, l'analisi storica fatta dall'onorevole Uras sul modo in cui è stato usato l'istituto referendario in Italia e sulla sua utilità, cioè è utile per i diritti civili, assolutamente negativo per quelli istituzionali. Credo invece che, tutto sommato, lo strumento del referendum - anzi ribalterei il risultato proprio dal punto di vista dei diritti civili - sia stato veramente un disastro, a parte l'ultimo referendum che, fortunatamente, è servito a salvaguardare una legge proprio grazie al meccanismo referendario, che ha dato all'astensione il suo potere, ha dato cioè alla non partecipazione alla consultazione referendaria la possibilità di incidere, evitando che una legge - come mi sembra abbia sottolineato anche il collega Moro - potesse essere modificata a opera di una minoranza del Paese. So che molti non la pensano così. Ho letto degli interventi in questa direzione, ma, d'altra parte, occorre che noi ci poniamo il problema del valore non solo della partecipazione diretta, ma anche della non partecipazione, dell'assenza, del silenzio dei cittadini, che ha un valore! L'astensione ha un valore sia in sede referendaria sia in sede elettorale. Il silenzio, la mancata partecipazione dei cittadini alla vita politica ha un significato; un significato forse negativo, perché segnala un problema, di fronte al quale, però, non possiamo restare indifferenti.

Credo che per quanto riguarda questo punto sia utile tenerci su una linea che mi sembra condivisa trasversalmente, sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione, e cioè che allo strumento della partecipazione diretta occorre dare il giusto spazio. E non sto parlando dello strumento ordinario, perché lo strumento ordinario di partecipazione dei cittadini è il voto, che dà avvio a un sistema istituzionale di democrazia rappresentativa, attraverso il quale si dà non una delega in bianco, ma un mandato di rappresentanza, che oltretutto è un istituto giuridico in vigore non solo nel diritto pubblico. Il mandato di rappresentanza è un dato significativo e, ai diversi livelli, non solo i consiglieri regionali, ma tutti coloro che hanno un mandato di questo genere hanno veramente tra le mani un valore da rispettare e da salvaguardare. E' per questo che la democrazia rappresentativa va assolutamente difesa ed è per questo che quando noi parliamo, per esempio, di equilibrio dei poteri riteniamo che questo equilibrio sia proprio a salvaguardia della democrazia rappresentativa, che dobbiamo tenerci molto stretta.

D'altra parte, però, alcune occasioni di partecipazione diretta devono essere permesse e l'approccio del progetto di legge che stiamo esaminando a questo tema è stato certamente negativo, perché è stato indirizzato verso una forte limitazione dell'utilizzo di questo strumento di partecipazione diretta, che è il referendum. Come emerge dagli emendamenti presentati, frutto di un dibattito molto diffuso che anche all'esterno del Consiglio ha registrato un allarme, è positivo che opposizione e maggioranza, ma soprattutto la maggioranza, tornino indietro rispetto a una scelta che, anche se non nelle intenzioni, era evidentemente indirizzata a limitare drasticamente la possibilità di incidere attraverso le forme di partecipazione diretta. Quindi la correzione va bene, o comunque sicuramente migliora la proposta originaria.

Io non tralascerei, tuttavia, alcune cose che sono emerse in questo dibattito. Mi riferisco, in particolare, a quanto detto ieri dall'onorevole Maninchedda, che ha offerto uno spunto di riflessione che non può passare inosservato e che non può essere neanche letto immediatamente in termini di interpretazione all'interno di una logica di schieramento o di schieramenti. In sintesi, l'onorevole Maninchedda ha detto, almeno questo io ho capito: "Attenzione, non limitiamoci, con questa legge, a disciplinare soltanto le forme di democrazia diretta". Non basta, cioè, abbassare il numero delle firme necessarie per proporre un referendum, occorre affrontare il problema - credo intendesse dire attraverso la legge statutaria, ma è opinabile che vada affrontato attraverso questo o un altro strumento legislativo - della effettiva possibilità dei cittadini di partecipare alle decisioni pubbliche. In un sistema che, attraverso l'esplodere e l'assestarsi della società dell'informazione, in tutte le sue declinazioni e con le diverse forme di tecnologia che permettono un accesso alle informazioni, e quindi permettono una maggiore possibilità di conoscenza, ci viene chiesto, però, di riflettere su questo punto: chi determina il flusso di queste informazioni? Chi ha la possibilità di essere padrone dei contenuti di queste informazioni? Chi è padrone di questi strumenti che, obiettivamente, incidono in maniera capillare e perciò invasiva e pervasiva sulla formazione dell'opinione pubblica, che poi porta a vincere o a perdere le elezioni, a vincere o perdere i referendum, a puntare su un modello istituzionale piuttosto che su un altro, a incidere sui problemi, come quelli relativi ai diritti civili di cui si parla? Attenzione a questo, perché, altrimenti, modellare questa legge statutaria, così come si sta facendo, anche attraverso la scelta della Giunta, solo sulla questione della forma di governo, rischia di consolidare un potere forte e lasciare sempre più deboli tutti quegli strumenti che devono permettere che la democrazia, questo bene a cui teniamo e dobbiamo tenere sempre di più, sia una cosa vera, sostanziale e non soltanto formale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io credo che l'articolo 4, che è adesso in discussione, anche sulla base dei ragionamenti che sono stati fatti dai colleghi soprattutto nella serata di ieri, riguardi un argomento che consente di introdurre, a questo punto, le discussioni correlate alla legge di riforma che stiamo affrontando. Nel senso che, per gli eventi che abbiamo stigmatizzato, l'articolo 1 è in questo momento sospeso, mentre gli articoli 2 e 3, con i relativi emendamenti, sono stati rimossi per volontà dell'Aula. Per cui il capo che riguarda il referendum diventa il primo dei capi della legge sui quali si potrebbe iniziare un reale confronto di posizioni. Credo che alcune valutazioni che sono state fatte in Aula siano condivise, e cioè quelle relative al fatto che il referendum è comunque un importante strumento di difesa della partecipazione popolare, e le sensibilità probabilmente dominanti all'interno di quest'Aula ritengono che essa debba essere difesa. Vero è che l'istituto del referendum ha subito, dagli anni in cui è stato introdotto nell'ordinamento sino a oggi, delle modifiche per quanto riguarda la possibilità di essere utilizzato come strumento di sovranità popolare che non può essere ignorato da quest'Aula. La raccolta delle firme, cioè, non è più l'elemento fondamentale per la riuscita del referendum, mentre lo è la possibilità di sensibilizzare il corpo elettorale, ossia di fornirgli la necessaria informazione in merito al quesito referendario al fine di raggiungere un quorum di partecipanti che renda valido il referendum stesso. Quindi è senz'altro ragionevole che l'Aula si concentri sul numero delle firme che devono essere ottenute per poter adire lo strumento referendario.

Noi abbiamo una storia referendaria; io, personalmente, ce l'ho anche da liberale, oltre che da riformatore. E la storia referendaria sicuramente ci porta a difendere lo strumento del referendum anche evitando che il numero delle firme che debbono essere raccolte sia eccessivo rispetto a quello che è il necessario coinvolgimento del corpo elettorale. Però, bisogna anche valutare le fasi successive del referendum, bisogna valutare forme di democrazia avanzata che sono collegate con il ragionamento sulla società dell'informazione, che è purtroppo caduto con l'articolo 2. Nel senso che occorre approntare strumenti informatici che possano determinare un collegamento sempre più diffuso con le parti più periferiche e marginali della società sarda, con le persone anziane, con i portatori di handicap che difficilmente possono uscire dalla propria abitazione per esercitare il diritto di voto. Parlo di strumenti che potrebbero essere utilizzati dalle fasce periferiche del corpo elettorale sia per formarsi un'idea sul quesito referendario, quindi per fare una valutazione in merito, sia per esprimere il proprio parere sul quesito referendario. E' un elemento che non può non essere tenuto in considerazione. Così come non possono non essere tenute in considerazione le forme sperimentali di intervento sul tema referendario che in altre Regioni a democrazia avanzata o che ricercano nuove forme di democrazia avanzata si iniziano a utilizzare. Per esempio, quella della formazione di gruppi specifici composti in maniera equilibrata e omogenea in modo da essere rappresentativi della società alla quale viene rivolto il quesito referendario. E questi gruppi, adeguatamente informati in merito al quesito sul quale si devono pronunciare, come una sorta di gruppo d'ascolto selezionato, esprimono un parere specifico sull'argomento sul quale il legislatore o i cittadini chiedono un'espressione particolare. Dico anche il legislatore, nel senso che la previsione che è contenuta negli articoli successivi, cioè che ci possa essere un referendum consultivo utilizzabile sostanzialmente da chi esercita l'attività legislativa per avere un parere aggiuntivo su un argomento specifico, è comunque un elemento di novità rispetto al passato. Stiamo parlando di una sorta di referendum a disposizione del legislatore, non del cittadino, di cui va comunque valutata l'importanza nel contesto complessivo.

Ecco, il ragionamento che noi dovremmo fare, fondamentalmente, per quanto riguarda i quesiti referendari, è legato alla diversa forma di democrazia partecipativa nella quale oggi essi si calano rispetto all'immediato dopoguerra o al momento in cui sono stati introdotti anche nella legislazione della nostra Regione, con l'idea che lo strumento referendario va valorizzato e difeso. E difendere lo strumento referendario attraverso una legge rinforzata significa che questa legge verosimilmente potrà essere di riferimento per gli atti della Sardegna per molti anni a venire, perché non è possibile che noi non immaginiamo cosa sarà lo strumento referendario tra dieci o vent'anni.

Quindi, difendere un'enclave della partecipazione popolare che, qualora necessario, dia al cittadino la possibilità di esprimere un parere non orientato secondo i canali usuali tramite i quali si esprime il consenso attraverso i partiti, è una cosa di fondamentale importanza. Talmente importante che noi proponiamo, lo troveremo all'articolo 7, la possibilità di un referendum di sfiducia popolare nei confronti del Presidente. E' stato detto e sottolineato da più parti che l'autorità del Presidente della Regione non può essere controllata dal Consiglio regionale, se non col meccanismo noto del simul stabunt simul cadent, per cui la morte politica dell'uno è morte politica anche dell'altro. Noi siamo favorevoli a che questo avvenga, se non si prevede un'elezione differenziata dei due organi, che forse oggi è prematuro prevedere. Peraltro, nei nostri emendamenti indichiamo anche questa possibilità, però, se questa proposta non fosse accolta, è assolutamente ragionevole che tra le forme referendarie previste ci possa essere quella di sfiducia, cioè una consultazione popolare attraverso la quale coloro che hanno legittimato il Presidente a svolgere questo ruolo dandogli una delega che non è soggetta, a nostro avviso, a controllo di merito da parte del Consiglio regionale, ritirano la delega. Il ritiro della delega può, quindi, avvenire attraverso l'istituto referendario.

Ecco, ai colleghi del centrosinistra che, qualche volta, dicono di essere disponibili a ragionare su argomenti specifici che abbiano una valenza tale da consentire il dibattito e il confronto in Aula, poniamo questo come tema fondamentale del confronto, nel senso che l'utilizzo di questa forma di referendum, senza sminuire i poteri del Presidente, anzi rafforzando e confermando la dignità che gli viene dall'investitura popolare, dà la possibilità ai cittadini di ritirare l'investitura da essi stessi precedentemente conferita. La possibilità che la revoca dell'incarico di Presidente della Regione avvenga da parte dello stesso corpo elettorale che lo ha eletto è uno strumento di democrazia fortissimo, importantissimo, la cui stessa esistenza svincola, quindi, dal meccanismo di correlazione stretta tra Consiglio e Presidente. E' un elemento di ragionamento che rimane all'attenzione dell'Aula e se davvero il confronto non è soltanto formale, iniziamo a parlare anche di temi di questo genere. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, colleghi, signor Assessore, credo che con la definizione dell'istituto referendario stiamo disciplinando un istituto classico della partecipazione popolare alla determinazione dell'indirizzo politico della nostra Regione, ma stiamo anche costruendo un tassello importante della forma di governo della Regione Sardegna.

Sul primo punto credo che i colleghi, direi anche quelli del centrodestra, si siano espressi in maniera largamente condivisibile. Ho apprezzato, per esempio, nelle parole dell'onorevole La Spisa la dialettica tra l'elemento rappresentativo della nostra democrazia e l'elemento partecipativo, che dovrebbe essere un tratto, direi, connaturato dell'esperienza politica di tutte le formazioni che siedono in questo Consiglio e anche di ciascuno di noi. Sappiamo che ci è stata conferita una delega di rappresentanza e sappiamo anche che questa delega non dovrebbe mai essere assoluta, ma sempre aperta al confronto con l'arbitro ultimo delle sorti e della determinazione della volontà politica generale, cioè il popolo.

E' un esercizio di democrazia diretta, è stato detto; certo, però stiamo attenti, nel precisarlo e definirlo nella legge statutaria, perché è una cosa diversa dalla pronuncia del popolo in assemblea: nel referendum il voto è separato, individuale e segreto; il referendum è, quindi, un'espressione di raccoglimento democratico del cittadino sull'oggetto specifico della richiesta referendaria; nel luogo di esercizio della democrazia diretta, tipicamente nell'assemblea popolare, si vota insieme e pubblicamente. Ora, non voglio richiamarmi ai padri della teoria della volontà generale e popolare, che tutti conosciamo, ma è così: non confondiamo il referendum con uno strumento istituzionale di continua rappresentanza della volontà popolare, perché non è così. La democrazia diretta si esercita con altri sistemi, in altre forme dove non c'è la segretezza e soprattutto c'è un esercizio collettivo molto diverso della volontà popolare.

Però, è certamente vero che nella nostra forma di governo, quella che stiamo determinando con il graduale esame del disegno di legge statutaria, il referendum ha una caratteristica, è cioè l'istituto che rompe il monopolio del Consiglio regionale sull'attività non solo legislativa, ma anche normativa. Lo voglio rappresentare perché è un elemento di equilibrio e soprattutto perché noi abbiamo fatto scelte che non consentono la rottura di questo monopolio della potestà legislativa e normativa da parte del Consiglio regionale in favore di altri organi della Regione. L'avremmo potuto fare. E' infatti conosciuta - l'abbiamo conosciuta noi teoricamente, ma non l'abbiamo inserita nella legge statutaria - un'altra forma di referendum, il referendum cosiddetto arbitrale, in cui un organo della Regione, tipicamente il Governo, può sottoporre all'approvazione popolare un disegno di legge respinto dal Consiglio. E che cosa si trae da questo rifiuto e da questo mancato inserimento nel contesto degli istituti referendari del referendum arbitrale? Si trae l'idea precisa che la nostra forma di governo riafferma un modello in cui l'indirizzo politico generale, che normalmente è condiviso, lo abbiamo già detto, tra il Consiglio e il Presidente della Regione, entrambi eletti direttamente dal popolo, in caso di conflitto tra Consiglio ed Esecutivo vede la prevalenza del Consiglio, l'inappellabilità della scelta di indirizzo politico del Consiglio che respinge la proposta dell'Esecutivo. Certo, c'è un'altra scelta, una scelta però estrema, di questo dobbiamo esserne consapevoli: la radicalizzazione di questo scontro può portare alle dimissioni del Presidente e allo scioglimento del Consiglio, con il corretto ritorno, nel circuito democratico, al popolo arbitro.

Mi consentano i colleghi, che hanno insistito sul punto delle soglie di accesso (il numero delle firme, banalmente) per la provocazione del referendum, di dire che questo tema lo ritengo mal posto, se non si tiene conto di almeno due differenti modalità organizzative, mutate rispetto al passato, che rendono meno drammatico scegliere soglie di accesso più alte per la provocazione del referendum. Cioè, il problema mi sembra mal impostato quando non si tiene conto intanto del fatto che la disciplina della modalità di raccolta delle firme è molto diversa, oggi, rispetto al tempo in cui il cittadino militante referendario doveva recarsi dal segretario comunale o dal notaio per dire che provocava il referendum e aggiungeva la sua alle altre 9.999 firme che lo consentivano. Oggi, l'allargamento alle figure espressione della democrazia nelle autonomie locali (consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali addirittura) consente - come abbiamo verificato alcune settimane fa - certamente a schieramenti politici organizzati, come le forze di opposizione di oggi, di raccogliere in una settimana un numero di firme due volte e mezzo superiore a quello attualmente richiesto per provocare il referendum. E il tempo concesso dalla legge per la raccolta delle firme è senz'altro più lungo di una settimana, si parla di quattro mesi.

Questo è uno degli aspetti, ma i colleghi tengano anche conto che la previsione costituzionale delle 500 mila firme, che è quella che oggi fa discutere di più (mi piace fare un raffronto con il sistema della Repubblica che disciplina l'istituto dentro la Costituzione) era rapportata a un corpo elettorale costituito, quando fu deciso, cioè nel 1946-47, da 28 milioni di persone. Molto probabilmente, oggi, il legislatore costituzionale avrebbe previsto non 500 mila firme, ma 1 milione, come in tante altre occasioni si è detto, anche da parte di onesti sostenitori dell'utilità del sistema referendario, perché una cosa è chiamare il popolo su questioni gravi e importanti, e allora la chiamata deve essere correttamente cristallizzata in una domanda potente da parte di una minoranza che, però, non è irrilevante nel dibattito politico e valoriale del Paese, altro è consentire un accesso eccessivamente facilitato che, direi, svilisce l'importanza dell'istituto referendario.

Vorrei anche dire che c'è una proporzione tra i mezzi della democrazia e i suoi fini specifici, e questo da noi significa innanzitutto capire se sia corretto utilizzare lo strumento del referendum. Secondo me non lo è, e quindi ci sarà un'iniziativa di modifica di quello che è l'ambito, l'oggetto del referendum. Voglio esprimermi meglio: chiamiamo tutta la popolazione sarda a decidere sul singolo atto di portata non generale, specifico, magari di tipo amministrativo della nostra Regione, oppure facciamo altre cose? Io dico, facciamo altre cose, perché un referendum costa 9 milioni di euro e quindi siamo di fronte a un mezzo importante, ma da usare con una certa attenzione.

Il tema della validità del referendum, che invece è oggetto di un emendamento specifico, ci riporta al ragionamento per cui il referendum è importante ed è anche importante stabilire una soglia di partecipazione significativa, ma non irrilevante, in quanto esso può abrogare provvedimenti di legge per la cui formazione il Consiglio regionale delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questo esercizio di sovranità popolare, quindi, si misura col tema di una espressione di volontà tendenzialmente maggioritaria che può, però, sottrarre dal novero degli elettori quelli che stabilmente e storicamente risultano astensionisti; l'astensione può essere quindi usata come arma per provocare l'invalidità del referendum.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, credo che ormai sia chiaro a tutti che questo argomento non crea particolari tensioni e che - al di là delle considerazioni che sono state portate dai colleghi - almeno su una cosa possiamo essere tutti d'accordo, sul fatto cioè che la consultazione referendaria, che si tratti di referendum propositivo, consultivo o abrogativo (non vedrei male neanche un'ulteriore consultazione referendaria, quella a cui accennava il collega Sanna, in grado di stravolgere il risultato elettorale, se lo volessimo), è un importante strumento di partecipazione democratica. Ma non è su questo, ovviamente, che mi soffermerò.

Mi preoccupa certamente il ragionamento che ha fatto l'onorevole Uras, mi preoccupa meno, invece, il ragionamento fatto dall'onorevole Balia, che ha parlato di limitare un eventuale uso esasperato della consultazione referendaria. Devo dire, a questo proposito, che se dovessimo verificare quanti referendum ci sono stati in Sardegna in sessant'anni di vita autonomistica concluderemmo che sono stati ben pochi. Voglio dire che non si è certo abusato di questo istituto e mi pare che neanche a livello nazionale ci siano state situazioni particolarmente preoccupanti in tal senso.

E' chiaro, però, che ci sono materie e materie. L'onorevole Francesco Sanna dice che nella ricerca delle firme, così volgarmente definita, il centrodestra è riuscito, in una settimana, a raccogliere un numero di firme più che doppio di quello richiesto, anche per via della facilità di raccolta rispetto al passato, in cui ci si doveva rivolgere al segretario comunale o al cancelliere del tribunale. Non c'è dubbio, però io dico che ci sono materie che attraggono, e la materia che stiamo trattando in questo momento non sfugge a nessuno, perché è particolarmente visibile e all'attenzione dei cittadini sardi. Ci sono altre materie che probabilmente non hanno la stessa visibilità e non sono sentite allo stesso modo dalla gente.

Dobbiamo limitare la facilità di accesso? Il grado di scontentezza, definiamolo così, che oggi esiste in Sardegna sul Piano paesaggistico regionale è la dimostrazione della facilità con cui si sono raccolte 25 mila firme. Tuttavia potrebbero esserci argomenti di carattere sociale che hanno una loro valenza e che non incontrano il gradimento della gente, ma potrebbero incontrarlo al momento del voto. Mi pare di capire che da più parti ci sia la volontà di limitare il numero dei sottoscrittori, dobbiamo tenerne conto. Noi, per quanto ci riguarda, siamo assolutamente favorevoli a qualsiasi tipo di consultazione referendaria. Dico di più: in occasione delle ultime modifiche costituzionali, proprio Alleanza Nazionale chiese l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 138, che vietava la consultazione referendaria quando le modifiche costituzionali fossero state approvate, in doppia lettura, con i due terzi dei componenti della Camera e del Senato, proprio perché ci potrebbe essere la fattispecie di provvedimenti che, pur essendo approvati con maggioranze straordinariamente importanti, come appunto quella dei due terzi, non incontrano i favori della popolazione. Questo in riferimento al ragionamento che ha fatto l'onorevole Vargiu, e cioè che non sempre il referendum confermativo è proposto da chi legifera o, comunque, da chi detiene i cordoni e il controllo dello Stato. Semplici cittadini, organizzazioni o partiti politici potrebbero pur sempre chiedere l'abrogazione di un provvedimento, per quanto approvato a stragrande maggioranza.

Sulla fattispecie della consultazione referendaria mi pare, quindi, che non ci si possa scontrare troppo. Mi preoccupa, invece, un altro fatto, che può darsi nel corso del dibattito venga chiarito: ci ritroviamo con degli emendamenti che hanno origini diverse e che mi pare non si siano ancora incastonati nei ragionamenti che tutti stiamo facendo o vorremmo fare. Per cui, forse, sarebbe opportuno rivalutare la situazione; l'onorevole Balia l'ha fatto riferendosi all'emendamento numero 339, ma non al 338, se non marginalmente. Poi ci ritroviamo con l'emendamento numero 797, che reca le firme, mi pare, di componenti della Commissione - Pinna, Orrù, Sanna -, che modifica totalmente l'articolo 4 e che dovrebbe essere un emendamento di sintesi degli emendamenti numero 784 e 760. Anche su questo, probabilmente, se ci fosse stato un pronunciamento antecedente o che anticipasse la discussione che stiamo facendo, forse avremmo potuto chiarire diversi dubbi, perché se dobbiamo esaminare l'emendamento numero 797 probabilmente avremo bisogno di molto tempo. Voglio dire non è così facile arrivare a un accordo. Se, invece, dobbiamo ragionare su questo emendamento, che poi è l'articolo 4 riproposto, che fa decadere tutti gli emendamenti, ma questa ormai sta diventando una costante - non voluta, dice l'Assessore, e io credo che non lo sia, però questo si sta verificando -, mi auguro che ci sia la possibilità quanto meno di emendarlo, perché se decadono tutti gli altri emendamenti allora cadono anche tutti i discorsi fatti dagli onorevoli Balia, Orrù, Francesco Sanna, Uras e forse anche dall'onorevole Caligaris. Arrivati a questo punto, su che cosa ragioniamo se non ci sono emendamenti? Nel senso che può darsi che, come si è verificato ieri, alla fine il gruppo facente capo ai colleghi Pinna, Orrù e Sanna ritiri questo emendamento e ragioniamo sulla base della proposta della Commissione. Su questa strada credo che si possa ragionare. Non è nella mentalità dei sardi utilizzare in maniera esasperata il referendum e credo che si debbano distinguere bene i limiti del referendum e i limiti della potestà legislativa del Consiglio regionale.

Su questo spero che il Consiglio regionale voglia porre grande attenzione. Probabilmente è necessario sospendere per cinque minuti i lavori, ma, nelle interlocuzioni che si fanno solitamente nei momenti di pausa, mi pare d'aver colto la necessità che ci sia una separazione tra ciò che può fare il Consiglio regionale e ciò che può fare un referendum. Si potrà essere più chiari nel prosieguo, però invito i colleghi a valutare questo aspetto, cioè a non creare un mostro con la consultazione referendaria, perché questo probabilmente metterebbe in discussione la vita stessa di un'istituzione così importante come il Consiglio regionale, che è chiamato a legiferare. Ora, le sovrapposizioni non supportate da un voto definitivo del Consiglio regionale non otterranno certamente, da parte mia, un voto favorevole.

Credo di non dover aggiungere altro e mi riservo di intervenire quando si affronteranno gli articoli 5 e 6, su cui mi pare che ci sia grande disponibilità, non dico a raggiungere l'unanimità, ma a trovare dei punti d'intesa. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, solitamente io ravviso negli interventi dell'onorevole La Spisa degli elementi su cui concordo. Questa volta, però, nell'esordio stesso del suo intervento, egli ha detto che forse questo è uno degli argomenti più affascinanti, anche se non quello che più sollecita l'attenzione dell'Aula. Su questo mi permetto di dissentire, in quanto penso che questo tema sia, sì, uno dei temi forse più affascinanti, ma anche più complessi sui quali questa Assemblea è stata chiamata a misurarsi. Se ci pensate, noi abbiamo dedicato gran parte del dibattito, del confronto, della discussione generale a un argomento legato non solo alla forma di governo, ma soprattutto al rapporto tra gli organi della Regione, quindi tra le istituzioni. Sostanzialmente ci siamo occupati delle istituzioni di per sé, del "palazzo", così come viene definito, e il tema del referendum ci dà la possibilità di spostare l'attenzione dalle istituzioni, dal palazzo, dal rapporto tra gli organi al rapporto che deve intercorrere tra le istituzioni e i cittadini.

E' un tema, ripeto, di grande fascino, ma anche di grande complessità, perché il referendum è sicuramente uno strumento di partecipazione dei cittadini e come tutti gli strumenti di partecipazione è, dunque, altamente democratico, forse uno dei più nobili dal punto di vista della democrazia, però deve essere utilizzato in maniera avveduta, nel senso che sicuramente un uso non corretto del referendum svilisce lo strumento stesso. Penso che sia questo il tema su cui si deve esercitare la capacità di elaborazione dell'Aula, per trovare la giusta soglia di accesso e allo stesso tempo individuare gli argomenti che possono consentire un utilizzo, ripeto, corretto e avveduto dello strumento del referendum.

Devo dire subito che nel disegno di legge della Giunta erano state individuate delle soglie di accesso abbastanza basse, che forse erano l'espressione di una sorta di remora legata alla forma di governo, quindi all'elezione diretta del Presidente della Regione, e in qualche modo cercavano compensazione nella partecipazione dei cittadini. Correttamente la Commissione ha giudicato che quelle soglie potevano non solo svilire la natura stessa dello strumento referendario, ma anche nuocere all'istituzione del Consiglio regionale e causare danni molto gravi qualora questo strumento fosse utilizzato in maniera, ripeto, non avveduta e non corretta. Sono sicuro che gli emendamenti che sono stati presentati e che hanno colto indubbiamente il contenuto del dibattito e del confronto che c'è stato all'interno di quest'Aula, sapranno apportare adeguate modifiche sia per quanto riguarda la soglia di accesso sia, eventualmente, per quanto riguarda i contenuti del referendum. Penso che gli emendamenti presentati rappresentino una sintesi tra le posizioni della minoranza e quelle della maggioranza.

Il tema del referendum e degli strumenti di partecipazione dei cittadini è senz'altro molto affascinante e concordo con l'onorevole Maninchedda quando dice che è anche particolarmente delicato. Parlando degli strumenti di partecipazione dei cittadini, vanno considerate naturalmente le nuove tecnologie dell'era digitale, che rivestono una grande importanza, in quanto consentono un rapido accesso alle informazioni da parte dei cittadini, e quindi devono essere utilizzate tenendo sempre presente che il rapporto tra le istituzioni e il cittadino è, appunto, un rapporto delicato, che va gestito in maniera adeguata per evitare qualsiasi forma di prevaricazione da parte delle istituzioni. C'è, però, un elemento, secondo me, molto importante: le nuove tecnologie dell'era digitale hanno in sé degli elementi di democraticità, sono di per sé non univoche. Difatti non consentono un canale univoco di comunicazione tra l'istituzione e il cittadino, sono intrinsecamente biunivoche, consentono cioè un doppio flusso, dall'istituzione al cittadino e dal cittadino all'istituzione, perché sono incentrate sul concetto di interattività. L'interattività consente al cittadino di interagire attraverso le nuove tecnologie, quindi non solo di venire a conoscenza, in tempo reale, dell'attività che viene svolta all'interno dell'istituzione, ma anche di seguire tutti i provvedimenti che vengono dalla stessa trattati posti in essere.

Concordo, quindi, sulla necessità di affrontare questo argomento all'interno del tema degli strumenti di comunicazione e di partecipazione, che penso sia un tema interessante e affascinante e non mancheranno le occasioni perché possa essere affrontato in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento numero 797, che sintetizza gli emendamenti numero 760, 784. Esprimo parere contrario sugli emendamenti numero 450, 451, 452, 53, 30, 9, 10, 54, 453, 11, 687, 689, 12 e 454. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento numero 783, qualora non fosse ricompreso nel 760, e 338.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento numero 797.

Ha domandato di parlare sulla modalità di voto il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Rassu, Petrini, Vittorio Randazzo, Pileri, Diana, Liori, Licandro.)

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Presidente, mi sono distratto un attimo, vorrei sapere che cosa sta andando in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 797.

DIANA (A.N.). Qual è il parere del relatore?

PRESIDENTE. Favorevole.

DIANA (A.N.). Questo determina la decadenza di tutti gli altri emendamenti all'articolo 4, vero, Presidente?

PRESIDENTE. Determina la decadenza di alcuni emendamenti, perché l'emendamento sostitutivo totale numero 797, in realtà è sostitutivo di alcuni commi e non dell'intero articolo, quindi, se approvato, fa decadere gli emendamenti che riguardano quei commi.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 797.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Pileri si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - LAI Renato - LANZI - LICHERI - MANCA - MARROCU - MASIA - MATTANA - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - URAS.

Rispondono no i consiglieri: DIANA - LIORI.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - AMADU - CAPELLI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FARIGU - FLORIS Mario - LA SPISA - LADU - LICANDRO - MILIA - MURGIONI - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - RASSU - SCARPA - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 36

astenuti 20

maggioranza 16

favorevoli 34

contrari 2

(Il Consiglio approva).

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento numero 797 decadono gli emendamenti numero 338 e 450; resta in vita l'emendamento numero 451 al comma 5.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale sull'emendamento numero 451.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Visto che è uno dei pochi emendamenti che rimangono in vita, mi chiedo ancora che significato abbia il comma 5 così formulato, perché da ciò che si legge in caso di esito positivo il medesimo quesito referendario potrebbe essere riproposto. Così mi pare di capire. Allora io credo che le parole "in caso di esito negativo del referendum" debbano essere soppresse. Diciamo semplicemente che il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

Vorrei capire qual è la ratio per cui se un quesito referendario viene bocciato non può essere riproposto, lasciando intendere che se invece viene accolto può essere riproposto. Chiedo al Presidente della Commissione e all'Assessore di valutare questo aspetto. In ogni caso voterò a favore dell'questo emendamento numero 451, perché credo che la formulazione del comma 5 sia assolutamente incomprensibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Io direi che le considerazioni esposte dal collega Diana sull'emendamento numero 451, che propone la soppressione delle parole "in caso di esito negativo del referendum", siano fondate, perché in effetti l'attuale formulazione del comma 5 lascia intendere che in caso di esito positivo del referendum il quesito referendario può essere riproposto.

Se è possibile, Presidente, chiedo una sospensione di due minuti per verificare l'accoglibilità di questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta. Sospendo la seduta per qualche minuto per concordare una migliore formulazione del comma 5 dell'articolo 4.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 10, viene ripresa alle ore 12 e 14.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Intervengo per dire che l'emendamento 451 può essere accolto, proprio perché in questo modo normiamo non solamente l'esito negativo del referendum, ma anche l'esito positivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Anche la Giunta lo accoglie.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 451.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere AMADU ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - CHERCHI Oscar - CHERCHI Silvio - CONTU - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Franco Ignazio - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - DEDONI - DIANA - FADDA - FARIGU - FLORIS Vincenzo - GALLUS - GESSA - GIAGU - LA SPISA - LADU - LAI Renato - LANZI - LICHERI - LIORI - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MILIA - MORO - ORRÙ - PILERI - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - RANDAZZO Alberto - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - SCARPA - VARGIU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 57

astenuti 3

maggioranza 29

favorevoli 57

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 452. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Gli emendamenti numero 783, 53, 30 e 9 sono decaduti a seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 797. Rimane in vita l'emendamento numero 10.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, desidero rappresentare come in realtà siamo arrivati al paradosso di considerare approvata la consultazione elettorale alla quale partecipa la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum. Stiamo, quindi, introducendo una norma che è assolutamente paradossale, perché stiamo legando il referendum all'esito di un voto di legislatura. Forse stiamo anticipando il fatto che d'ora in avanti andranno sempre meno cittadini a votare e, quindi, in questo modo praticamente si abbassa il quorum. In realtà mi sembra che questa norma sia del tutto priva di fondamento, perché introduce il concetto di quorum ballerino, cioè non si capisce più quale sarà il limite per la validità del quesito referendario.

Intanto voterò, ovviamente, a favore dell'emendamento numero 10, che fortunatamente ha resistito all'emendamento "carroarmato" 797, perché penso che, in ogni caso, si possa definire in modo diverso la proposizione dei referendum relativamente alle elezioni regionali, riducendo da sei a quattro mesi i termini per l'abbinamento alle elezioni regionali.

Mi rendo conto, viste le considerazioni fatte dalla Commissione, che c'è un parere contrario, ma c'è ancora il tempo, eventualmente, per verificare e aggiustare una norma che, così com'è stata formulata, è veramente antidemocratica. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'emendamento numero 54. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Signor Presidente, questo emendamento è abbastanza semplice, ma nasce dalla lettura del comma 3: "Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi...", da che cosa? Ovviamente, le parole "successivi alla" non possono che essere sostituite con "dalla". Credo che sia molto semplice.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in fase di coordinamento del testo.

L'emendamento numero 453 parla di "sei mesi e dieci giorni", perché non undici, onorevole Diana?

Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Presidente, nel momento in cui avevo deciso di presentare qualche emendamento, c'era tutta una serie di emendamenti che modificavano i "sei mesi" con l'aggiunta di "dieci giorni". Questo è sfuggito, per cui l'emendamento numero 453 è ovviamente ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento numero 11. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, ovviamente annuncio anch'io il voto favorevole all'emendamento numero 11 e faccio osservare che nel caso in cui si abbinino le consultazioni referendarie alle elezioni, ci sarebbe sempre l'auspicato principio di risparmio delle spese, che mi sembra abbia costituito un po' la linea di tendenza intanto per innalzare il numero di firme necessarie (la Giunta ne aveva proposto 10 mila, poi siamo arrivati a 50 mila).

Credo sia possibile che i referendum già indetti possano essere uniti alle elezioni, anche perché non si può in alcun modo considerare momento di confusione, trattandosi di quesiti specifici e non assimilabili a nessuna consultazione elettorale. Noto, comunque - ne riparleremo nell'esame del successivo emendamento, il numero 12, rimasto in piedi - che c'è sempre un atteggiamento estremamente conservatore nei confronti delle consultazioni referendarie. Si tenga conto, ne faceva cenno prima l'onorevole Sanna, che siccome siamo nell'ottica della retorica della democrazia, perché non stiamo parlando di democrazia assembleare, ma stiamo sempre parlando di democrazia rappresentativa, e comunque di termini ben definiti, non si capisce perché si vogliano sempre mettere in dubbio e tenere da parte le consultazioni dirette, secondo una logica che francamente non è condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Voterò a favore dell'emendamento numero 11, con una precisazione, e cioè che il tema che era stato sollevato con l'emendamento numero 10 e che successivamente è stato ripreso con l'emendamento numero 11 è stato molto spesso oggetto di discussione, ogni qualvolta si è ragionato sul referendum. Nel senso che è sempre prevalsa la tesi secondo cui l'abbinamento delle due consultazioni era da considerarsi negativo, in quanto l'una influenza l'altra. Un referendum di grande valenza politica poteva, cioè, influenzare l'esito delle elezioni politiche o comunque delle consultazioni per l'elezione di parlamenti o consigli regionali, ed essendo prescritto un quorum per i referendum l'abbinamento degli stessi a una consultazione elettorale generale avrebbe avuto un effetto comunque distorsivo per il raggiungimento del quorum.

Ora, è evidente, collega Caligaris e colleghi proponenti dell'emendamento numero 11, che due emendamenti così posti lasciano esclusivamente una testimonianza d'Aula; non credo possano consentirci di ottenere un risultato differente. Probabilmente si sarebbe potuto e dovuto affrontare questo tema, con un ragionamento più complesso, quando è stato approvato l'emendamento sostitutivo sostanzialmente totale dell'articolo 4, che interviene anche sul quorum richiesto per i singoli referendum. Si sarebbe potuta affrontare, in Consiglio, la discussione, che tante volte è stata all'ordine del giorno di consessi legislativi, sulla possibilità di abbinare la consultazione referendaria a quella elettorale generale; abbinamento in cui io riscontro elementi positivi più che negativi, ed è questo il motivo del mio voto favorevole all'emendamento numero 11.

Mi rendo conto che questo argomento di per sé meriterebbe una discussione d'Aula prolungata, con un approfondimento sia delle argomentazioni a favore sia di quelle contrarie, il che è cosa assolutamente diversa da ciò che si sta realizzando in questi momenti in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario all'emendamento numero 11. La considerazione che faccio è che normalmente le proposte referendarie hanno una certa complessità, per cui potrebbero fuorviare la volontà del cittadino che si è orientato in merito alla consultazione elettorale, che già di per sé è piuttosto complessa. Può anche capitare, in quell'occasione, perché il periodo in cui si può chiamare la popolazione al voto è sempre quello primaverile o autunnale, che vi siano in concomitanza le elezioni amministrative in diversi comuni, per cui, praticamente, un cittadino si potrebbe ritrovare con venticinque schede, che alla fine sovrappone quasi a formare un mazzo di carte. Per cui, per dare più legalità al voto che ciascuno vuole esprimere, io boccio questa proposta. Se la finalità è solo ed esclusivamente quella del risparmio dei costi della politica, lo vedremo quando affronteremo la riforma elettorale, perché basterebbe eliminare il listino, basterebbe ridurre il numero dei consiglieri regionali, basterebbe anche eliminare l'incompatibilità fra consigliere e assessore.

Sono convinto che di modi per abbassare i costi della politica ne possiamo trovare tanti, ma non quello di non fare chiarezza sul voto che ciascun cittadino esprime. Ecco il motivo per cui confermo il mio voto contrario all'emendamento numero 11. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Io voterò contro questo emendamento, anche perché sostengo che la consultazione elettorale debba essere distanziata da quella referendaria per non determinare un uso strumentale dell'istituto del referendum. Se, infatti, qualcuno volesse sostenere la propria posizione politica mettendo in campo un certo numero di referendum, diciamo, populisti e si presentasse alle elezioni con quel bagaglio, cioè con la propria posizione politica e una serie di iniziative strutturate da comitati referendari che di fatto sarebbero comitati elettorali, in qualche misura non consentirebbe, come invece va consentita, una leale competizione elettorale. Inoltre si svilirebbe - ed è ciò che mi preoccupa maggiormente - l'istituto referendario, che ha un altro elemento caratteristico e positivo: quello di poter essere utilizzato superando gli schieramenti, cioè su alcuni temi si riesce a essere scomposti rispetto alle tradizionali coalizioni politiche. Quindi il referendum agevola il dialogo, agevola la relazione politica tra posizioni e tra forze politiche diverse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Esprimo il mio voto contrario a questo emendamento per le motivazioni addotte in parte dal collega Nanni Moro e in parte dal collega Uras.

Concordo sul fatto che l'istituto referendario sia un istituto importantissimo, che non deve essere abbinato ad altro tipo di consultazione popolare, anche perché, dal punto di vista pratico e della funzionalità stessa delle consultazioni, si è visto che in molti casi i quesiti referendari hanno creato confusione quando non erano addirittura di difficile comprensione. In più dico questo: io ho presentato degli emendamenti in cui ho indicato in 25 mila il numero delle firme necessarie per proporre un referendum. Bene, il referendum è un istituto importantissimo, ma non può in alcun modo sostituire la normale espressione della partecipazione popolare, cioè il voto che si dà alle leggi, che sono quelle che governano lo Stato e le comunità, sarda e italiana. Per cui la strumentalizzazione e l'abuso alla fine rendono poco credibile e sviliscono lo strumento del referendum.

Queste sono le motivazioni a sostegno del mio voto contrario a questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione su questo emendamento e lo faccio seguendo lo stesso ragionamento che ha fatto il collega Vargiu e che è quasi totalmente condivisibile. Però, a mio giudizio, sarebbe molto più opportuno che questa materia - era emerso anche nel dibattito in Commissione ed è la stessa norma costituzionale che ce lo impone, all'articolo 15 - fosse regolamentata all'interno della legge che deve disciplinare il referendum, perché solo così possiamo fare chiarezza. E' evidente che lo strumento referendario deve essere salvaguardato, che il principio di partecipazione popolare deve essere pure tutelato nella maniera massima, ma è comprensibile - condivido totalmente ciò che ha detto anche il collega Uras poco fa - che l'utilizzo strumentale del referendum potrebbe davvero inficiare quella che è la finalità di una consultazione elettorale principale. Se io chiedo dieci referendum contestuali e strumentalmente li abbino a una consultazione elettorale principale, perché la statutaria questo imporrebbe se passasse questo emendamento, è evidente che creo artificiosamente confusione elettorale, e tutto questo non andrebbe nella direzione della semplificazione, che è ciò di cui l'elettore alla fine ha bisogno.

In funzione di questo, sarebbe più opportuno, a mio giudizio, ritirare l'emendamento e ragionare sulla disciplina dell'istituto referendario, a cui, tra l'altro, fa rimando l'articolo 15 dello Statuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Anch'io condivido le valutazioni fatte da diversi colleghi che mi hanno preceduto, in ultimo dal collega Pisano. Aggiungo solo che distinguere il contenuto del referendum dal soggetto o dai soggetti proponenti è sempre difficile, diventa addirittura impossibile in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, in modo particolare, credo, come è comprensibile, per volontà stessa dei soggetti proponenti. C'è il rischio, non la certezza, di una non tutela del contenuto del quesito referendario. Non lo vedo dal punto di vista della possibilità che risulti inficiato o comunque alterato il voto per la elezione del massimo organismo statutario, ma penso che quanto proposto con l'emendamento numero 11 esponga al rischio di marginalità il contenuto stesso del referendum.

In ultimo, capirei una proposta di questo genere - e la sosterrei - qualora in occasione di elezioni anticipate l'accorciamento dei termini della legislatura determinasse anche la decadenza del quesito referendario. Ma questo non accade, perché il quesito referendario è fatto salvo, semplicemente viene traslato oltre la scadenza delle elezioni regionali; quindi c'è questo tipo di salvaguardia.

Per le ragioni esposte poc'anzi dai colleghi che mi hanno preceduto e spero anche per queste mie considerazioni, chiedo anch'io ai proponenti di ritirare l'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale. Grazie.

PRESIDENTE. Colleghi, se l'emendamento numero 11 non viene ritirato devo metterlo in votazione.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Lo mantengo.

PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta dell'onorevole Randazzo?

(Appoggiano la richiesta i consiglieri Vargiu e Ladu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: CALIGARIS - SCARPA - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CAPELLI - CERINA - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - DIANA - FADDA - FLORIS Vincenzo - GESSA - GIAGU - GIORICO - LA SPISA - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MATTANA - MORO - ORRÙ - PILERI - PINNA - PIRISI - PISU - PITTALIS - RANDAZZO Alberto - RASSU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.

Si sono astenuti: il Presidente SPISSU - ATZERI - CASSANO - LADU - MURGIONI - PISANO - RANDAZZO Vittorio.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 48

astenuti 7

maggioranza 25

favorevoli 3

contrari 45

(Il Consiglio non approva).

Passiamo agli emendamenti numero 687 e 689, che sono identici. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questi emendamenti, il cui contenuto si avvicina molto a quello dell'emendamento numero 12, da me presentato, in quanto chiede che il termine di 5 anni, di cui al comma 5, sia ridotto a tre anni, mentre io propongo due anni.

Voglio anche ribadire che, a mio modesto parere, l'istituto referendario viene svilito, anzi direi che lo si annulla nel momento in cui si ritiene valida la consultazione se vi partecipa il 35 per cento degli elettori, perché non esiste al mondo, credo, un'analoga norma per cui la soglia di accesso sia legata a chi partecipa alle elezioni regionali della legislatura. Noi sappiamo che va a votare non meno del 77 o 80 per cento degli elettori, quindi stiamo elevando quasi alla soglia del 40 per cento la validità della proposta referendaria. Ecco, questo sì mi sembra un elemento estremamente svilente, non il fatto che il quesito possa essere riproposto dopo tre anni.

Mi sorprende anche che, mentre il testo originario della Giunta proponeva quattro anni, questo termine sia stato elevato a cinque anni dalla Commissione e, nonostante la presenza di diversi emendamenti che chiedevano una riflessione su questi numeri veramente eccedenti, si sia scelto di lasciare un lasso di tempo così esteso.

Quindi voterò a favore degli emendamenti numero 687 e 689, proprio perché quanto meno propongono un'alternativa, secondo me, valida e che sta tra la proposta della Giunta e quella della Commissione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole agli emendamenti numero 687 e 689, per le considerazioni che faceva poc'anzi la collega Caligaris, e per rilevare la strana tendenza a considerare pericoloso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che devono essere prese nell'interesse comune.

Nelle democrazie avanzate di tutto il mondo, nelle quali l'istituto referendario funziona, non c'è nessuno sbarramento per quanto riguarda l'accesso all'istituto del referendum, e nessuno si è mai posto il problema di possibili condizionamenti reciproci tra le elezioni e il referendum. Ecco, mi sembra che aleggi in quest'Aula una preoccupazione circa la capacità dell'elettorato di capire e di gestire il consenso rispetto a questa scadenza così importante; preoccupazione che forse è più in quest'Aula che nell'elettorato. Allo stesso tempo, mi sento anch'io di criticare il meccanismo che è stato adottato, che è incomprensibile e difficilmente inquadrabile in criteri generali democratici. Ho pure avuto delle perplessità sull'intervento fatto dalla Giunta in Commissione, teso a rendere più difficile l'accesso allo strumento del referendum, che quasi si contrappone a qualcosa di importante, che era stato introdotto, cioè la partecipazione popolare, di cui trattavano gli articoli 2 e 3, che io avevo valutato molto positivamente e che inopinatamente, a mio avviso, sono stati stralciati da questa legge. Erano forse l'unico tratto caratteristico di una legge statutaria che per il resto, lo hanno detto illustri costituzionalisti, è improntata alla più grande normalità ed è omologa alle leggi statutarie già approvate da altre Regioni.

Più avanti, magari, leggerò passi di pareri illustri che dicono che si tratta di una legge assolutamente ordinaria. L'unico elemento peculiare, ripeto, che era stato introdotto era contenuto negli articoli 2 e 3, che sono stati eliminati per ragioni che non è dato comprendere.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 687 e 689.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 687 e numero 689.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ATZERI - CALIGARIS - LA SPISA - LADU - MORO - MURGIONI - PILERI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - SCARPA - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALLEDDA - CERINA - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - ORRÙ - PINNA - PIRISI - PITTALIS - RASSU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - UGGIAS - URAS.

Si è astenuto: il Presidente SPISSU.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 12

contrari 35

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all'emendamento numero 12. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, anche se queste battaglie evidentemente rimarranno solo agli atti del Consiglio, voglio ribadire un concetto: esprimersi su questi temi dovrebbe portare tutti a una considerazione maggiore degli istituti a cui ci stiamo riferendo e a tenere conto che, comunque, con questa concezione delle disposizioni generali previste all'articolo 4, in realtà, stiamo andando contro tutti i ragionamenti sulla partecipazione politica, salvo il fatto di usare i referendum quando servono per chiudere la bocca a chi non è d'accordo o non sostiene il sistema elettorale assolutamente inaccettabile che abbiamo oggi nella nostra regione.

Mi domando che cosa si dovrebbe fare per evitare i comitati referendari che attualmente si stanno costituendo nelle città sarde e vedono seduti ai tavoli per la raccolta delle firme autorevolissimi rappresentanti, seppure a titolo personale, dei partiti maggiori di centrodestra e di centrosinistra, con l'unico scopo reale di costituire partiti unici con pensieri unici e forze uniche capaci di schiacciare chiunque. Ebbene, mi chiedo se anche le scelte che vengono fatte all'interno della statutaria rientrino nella logica complessiva tesa, in ogni momento e in ogni caso, a chiudere la bocca a chi la pensa in modo diverso. E certo i partiti minori, in questa battaglia, non possono avere la stessa forza di altri partiti che sono decisamente più lungimiranti per la loro conservazione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento numero 12 e completare il ragionamento che facevo prima.

In un'intervista a un giornale on line, Pietro Ciarlo, professore di diritto costituzionale, già preside della facoltà di legge di Cagliari, su questa legge statutaria ha dichiarato testualmente: "Il presidenzialismo che sarà regolato dalla nuova legge è, all'ingrosso, quello in vigore dall'inizio della legislatura, e stavolta non si può evocare la diversità della Sardegna. Con qualche differenza è il sistema di governo vigente nelle altre regioni, una decina delle quali hanno approvato legge statutaria e statuto pressoché uguali a quelli previsti in Sardegna". Il giornalista chiede al professore: "Ma non è che lei sta minimizzando?" E il professor Ciarlo risponde: "Ho partecipato, come tanti giuristi, nelle varie regioni che hanno già definito la loro architettura istituzionale, a elaborare un quadro di regole in larga misura obbligate. Possono esserci varianti e alternative limitate che i giuristi prospettano, ma sulle quali scelgono le assemblee legislative, con vincoli generali e un impianto strategico al quale si sono attenute tutte le Regioni che hanno già fatto le loro scelte. Nessuna si è discostata, se non per alcuni aspetti, dalla visione generale condivisa. Basta comparare il testo della legge sarda per constatare che è uguale o simile a quello adottato dalle altre Regioni e, a parte qualche anomalia, per esempio quella che non fissa imperativamente il numero degli assessori, ma li indica tra non meno di 8 e non più di 10, non vedo grandi anomalie o diversità significative".

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo alla votazione dell'articolo 4. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Una brevissima dichiarazione di voto, Presidente, per confutare le paure degli spiriti liberticidi che, in maniera troppo leggera, a mio avviso, hanno svolazzato nell'Aula sollecitando la pazienza, ma, come diceva Totò, ogni pazienza ha un limite.

L'emendamento che quest'Aula ha approvato a larga maggioranza, anzi, con l'astensione sostanziale della minoranza, prevede che il quorum di validità del referendum propositivo o abrogativo di legge regionali sia la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle elezioni regionali. Abbiamo spiegato la ratio di questo istituto, che è nuovo ma, ahimè, è stato ed è in fase di applicazione in altre regioni. Il precedente criterio era un terzo degli aventi diritto. Gli aventi diritto nel 2004 in Sardegna erano 1.449.052; un terzo è pari a 483.017. Il nostro criterio, applicato a quei dati, dà 486.391 persone. La differenza è di 3.000 persone, che renderebbero valido il referendum. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, lo dico con dispiacere, voterò contro l'articolo 4, così come è stato predisposto grazie all'emendamento numero 797, perché ritengo che questi istituti nuovi, per come ci vengono raccontati e per come vengono utilizzati in altre regioni, forse andrebbero calati nella realtà della Sardegna, nella cultura di questa regione e non assimilati esclusivamente con un intento nobilissimo, ma certo ispirato al principio utilitaristico e pratico dell'efficientismo.

Io non condivido questa logica e ritengo che queste disposizioni generali siano inadatte a dare sostanza e pienezza alla rappresentanza della nostra realtà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Intervengo, al di là dei calcoli del collega Francesco Sanna, semplicemente per richiamare un principio: una legge viene approvata oppure abrogata con il 50 per cento più uno della rappresentanza popolare; qua con la maggioranza del Consiglio regionale. Senza maggioranza non si può né approvare né abrogare una legge.

Nel caso del referendum si mantiene vivo questo principio, cioè che, al netto della fisiologica astensione, almeno il 50 per cento più uno sia d'accordo sulla abrogazione di una legge; non una minoranza certificata, ma la maggioranza almeno di quelli che usualmente vanno a votare, quindi al netto dell'astensione. Si fa un passo in avanti verso le esigenze che sono state poste, per cui non è un problema né di piccoli né di grandi partiti, ma si tratta di accettare il principio della maggioranza - ahimè lo dice uno che si trova spesso in minoranza -, dell'espressione libera della popolazione. Questo è il senso di quell'articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Moro per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'articolo 4. Le motivazioni sono state messe in risalto dall'onorevole Uras. Noi non vogliamo inficiare l'istituto del referendum; sappiamo - come ho precisato in un mio intervento - che è un mezzo di pressione civile da parte della popolazione e anche se, purtroppo, è vero che ormai il voto non è più un obbligo, ma un diritto-dovere, sta di fatto che un'esigua minoranza non può imporre a una maggioranza il proprio pensiero.

Le disposizioni generali che sono state presentate dal collega Pinna e da altri colleghi, effettivamente fanno riferimento al dato delle elezioni regionali, che però è fluttuante, per cui se a una consultazione regionale si presenta la metà più uno degli elettori il quorum diventa la metà della metà degli aventi diritto. Il riferimento è il numero dei cittadini residenti in Sardegna e su quello bisogna fare il calcolo: la metà più uno deve poter avere il diritto di imporre una norma. Gli astensionisti, quelli che non vanno a votare, non possono essere accomunati a quelli che dissentono, perché magari non vanno a votare per altri motivi.

Per cui voto contro l'imposizione di questo articolo 4 perché, appunto, tutta la sua impalcatura non è conforme a quanto da noi desiderato. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SCARPA (Gruppo Misto). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario all'articolo 4 e per dire che la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte e alle decisioni che li riguardano è, dal mio punto di vista, particolarmente auspicabile.

A questo auspicio questa norma non risponde, perché pone dei vincoli che non vanno in questa direzione. E la partecipazione diretta dei cittadini è particolarmente auspicabile in una fase della nostra storia in cui un numero sempre maggiore di amministratori pubblici prende decisioni in contrasto addirittura con i programmi presentati agli elettori. Questo è un dato di fatto che si verifica a tutti i livelli, per cui la partecipazione diretta dei cittadini serve, quanto meno, per creare uno strumento che dia la possibilità di contrastare comportamenti di amministratori pubblici che neppure rispondono ai programmi con i quali essi si sono presentati agli elettori e per i quali sono stati eletti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Io mi asterrò sull'articolo 4.

Mi permetto di glossare, brevemente, alcune affermazioni dell'onorevole Sanna: se il nuovo calcolo del quorum è sostanzialmente analogo a quello proposto dalla Giunta, cioè un terzo degli aventi diritto, per quale motivo è stato introdotto? Forse per far cadere degli emendamenti? Allora si chiede: perché nel comma 2 è previsto il quorum, individuato rispetto agli elettori, per il referendum abrogativo e propositivo e, subito dopo, viene indicato il vecchio quorum (un terzo degli aventi diritto) per il consultivo? Se sono analoghi, perché differenziarli?

Non solo: perché dalla disciplina generale dell'articolo 4 viene fatta l'eccezione per il consultivo, ma non per il propositivo? Ha ragione l'onorevole Uras quando dice che per l'abrogativo è necessaria una partecipazione seria, perché le leggi non si abrogano per scherzo, ma per proporre una legge al Consiglio regionale io sarei addirittura favorevole ad abbassare il quorum ancora di più, perché poi ci sarà un esame in Aula. E questa è una forma di partecipazione popolare legittima e non pericolosa per la democrazia.

C'è un pasticcio sui quorum nel comma 2, perché se sono analoghi non serve differenziarli, così come non serve penalizzare il referendum propositivo con un numero così alto di partecipanti, dal momento che è ragionevole presentare una proposta di legge all'attenzione del Consiglio regionale. Mi sembra una cosa come minimo comprensibile ai più, se non agli specialisti.

C'è un altro elemento che forse andrebbe valutato: tra la proposta della Giunta e quella che stiamo esitando noi vi è una differenza a favore della proposta della Giunta, che aveva individuato una soglia bassa di firme erga omnes, addirittura anche per l'abrogativo - e forse questo era da correggere -, aveva agevolato l'arrivo in Aula di proposte da parte della gente e aveva facilitato la consultazione della gente sulle proposte del Consiglio. Si è, invece, fatto un testo di legge che, da una parte, ragionevolmente, abbassa la soglia delle firme richieste, ma dall'altra complica l'efficacia del referendum, elevando i termini del quorum. Mi sembra un risultato quanto meno discutibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Voterò contro l'articolo 4, anche perché mi pare evidente che la volontà della maggioranza sia quella di impedire la partecipazione popolare nella gestione democratica della regione e di fare in modo che il ricorso allo strumento del referendum venga ostacolato, perché visto ciò che si sta decidendo sarà veramente difficile, in futuro, proporre un referendum e portarlo a termine.

E quel che meraviglia, effettivamente, è che la proposta della Giunta regionale anziché essere migliorata è stata addirittura peggiorata, perché non riesco veramente a comprendere quali siano state, una volta che il disegno di legge è arrivato in Commissione, le modifiche migliorative del testo della Giunta.

Pertanto, credo che effettivamente questa legge non darà un contributo per un maggiore coinvolgimento dei cittadini attraverso il referendum, ma proprio l'articolo che stiamo per approvare determinerà la fine dell'istituto referendario, perché è chiaro che sarà quasi impossibile indire un referendum, soprattutto se non collegato a un'elezione.

Pertanto, il nostro voto sarà sicuramente contrario, perché non era questo lo spirito che si voleva affermare con l'approvazione di questa legge statutaria. Noi ritenevamo che l'istituto del referendum fosse, comunque, una di quelle poche cose da salvare, ma ci rendiamo conto che, man mano che andiamo avanti nell'esame di questa legge, le cose anziché migliorare purtroppo peggiorano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Anch'io annuncio il voto contrario del nostro Gruppo sull'articolo 4, e devo dire che mi dispiace dover rilevare che, purtroppo, è stato difficile capire, non solo condividere, la ratio dei promotori di questo articolo nella sua versione definitiva. Perché, se è comprensibile il ragionamento sul referendum abrogativo, che comunque ha una sua efficacia immediata, ossia il pronunciamento del corpo elettorale, è difficile capire quale sia la ratio che, invece, porta a porre tutti i paletti previsti in questa legge per quanto riguarda il referendum propositivo. Nel senso che il referendum propositivo è comunque un'iniziativa legislativa che viene dal corpo elettorale, ma che è sottoposta al vaglio dell'Aula, la quale si deve pronunciare entro termini stabiliti nella legge, tenendo conto ovviamente del parere espresso dal corpo elettorale, ma senza l'obbligo di ripetere pedissequamente ciò che il corpo elettorale ha detto.

Ma l'incongruenza massima la si raggiunge nel referendum consultivo. Scusatemi, colleghi, assessore Dadea, ma mi è davvero incomprensibile il ragionamento che sta alla base del meccanismo di questo tipo di referendum. Nel senso che il referendum consultivo che oggi è permesso in Sardegna e che rappresenta fondamentalmente una forma di partecipazione diretta, di democrazia diretta del corpo elettorale, nella proposta che stiamo per licenziare è semplicemente un momento in cui il Consiglio regionale, o una parte di esso, chiede il parere dei cittadini su un argomento, quindi è di iniziativa consiliare. Per cui, che su un'azione di iniziativa consiliare sia previsto un quorum per quanto riguarda la partecipazione e un quorum per quanto riguarda la validità non ha senso, perché non è più uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini, ma è uno strumento di invito alla partecipazione da parte del Consiglio regionale. Se questo invito alla partecipazione non dovesse essere accolto, sarebbe un fallimento per chi ha proposto la consultazione, ma è già incomprensibile che si dica che qualora non si riesca a coinvolgere entro una certa misura il corpo elettorale il referendum consultivo non ha nessuna efficacia. Ma quale efficacia ha un referendum consultivo se non quella di far conoscere, a chi lo chiede, il parere del corpo elettorale? Allora, se il parere del corpo elettorale viene espresso dal 10 o dal 30 per cento degli aventi diritto non fa differenza, trattandosi di un parere esclusivamente consultivo. Quello che noi stiamo scrivendo nell'articolo 4, sul referendum consultivo, mi sembra francamente non condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, voterò sicuramente contro l'articolo 4, in modo particolare contro il comma 2, che è stato modificato con un emendamento sostitutivo totale e che rappresenta il cuore dell'argomento referendum. Aggiungerei che non perdiamo occasione per farci riconoscere, perché cerchiamo delle soluzioni diaboliche per giustificare il nostro grande spirito democratico, di collaborazione, di ricerca della partecipazione popolare, ma, poi, di fatto, cerchiamo in tutti i modi di limitare questa partecipazione.

Non voglio aggiungere molto altro a quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Mi permetto, però, di esprimere un rammarico: su questo tipo di norme o si è favorevoli o si è contrari; a poco serve rimandare alla maggioranza dell'Aula la propria determinazione con un'astensione, soprattutto dopo che si sono portate motivazioni serie, concrete, intelligenti e che mirano a salvaguardare il principio democratico dell'istituto referendario. Allora, a che serve astenersi? Se molti di noi, in quest'Aula, stanno cercando non di dare risposte politiche alla Giunta e al Presidente, ma di decidere in scienza e coscienza e secondo i principi di democrazia che animano tutti noi, non capisco, soprattutto dopo le motivazioni addotte, a cosa serva astenersi, in particolare quando si tratta del quorum di un referendum consultivo. Ovviamente, tutto è legittimo e ognuno seguirà le sue idee e la sua strada.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Credo che una parte della discussione sul referendum venga anticipata con l'esame dell'articolo 4, su cui dichiaro il mio voto favorevole, che introduce un "animale strano", come l'ho definito in alcuni passaggi, cioè una tipologia di referendum strana o perlomeno poco praticata, e cioè il referendum propositivo.

Credo sia stato giusto fare una valutazione attenta sulle variazioni introdotte dalla Commissione, e in particolare su un elemento di valutazione che si può condividere o no, ma abrogare un provvedimento di legge sulla base del giudizio di una minoranza dei cittadini sardi non ci è sembrato giusto. Ci è sembrato, invece, più corretto che l'abrogazione di una legge fosse decisa dalla maggioranza dei cittadini sardi.

Nella discussione che si è svolta questo elemento tassativo ha subito delle variazioni, nel senso che sono stati introdotti altri ragionamenti. Ci si è chiesti, per esempio, quale maggioranza? La maggioranza che solitamente partecipa al processo elettorale, sia esso di tipo referendario o d'altro tipo. E la critica che solitamente viene fatta per tutti i referendum è che coloro i quali si oppongono al quesito referendario utilizzano come massa inerte quelli che non partecipano.

Il referendum propositivo non è una proposta di legge qualsiasi, lo vedremo successivamente. Il referendum propositivo obbliga il Consiglio a legiferare, ma non è una proposta di legge che segue il normale iter dei provvedimenti legislativi, cioè che viene prima affidata alla Commissione e poi posta all'ordine del giorno del Consiglio. E' una cosa diversa, tant'è che moltissime Regioni non l'hanno previsto. Noi l'abbiamo previsto anche perché eravamo tenuti a farlo, in base all'articolo 15 dello Statuto. Poi, quando ne discuteremo vedremo che si tratta, appunto, di un caso particolare non equiparabile a una semplice partecipazione. Per partecipare ci sono tanti altri strumenti, ma non il referendum propositivo, che dà forza di legge, anzi direi che è la proposta di legge non di una maggioranza, ma della maggioranza dei cittadini sardi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'articolo 4 e lo faccio anche con lo spirito dell'attesa di quell'emendamento che l'assessore Dadea ha preannunciato. Se, invece, egli si riferiva agli emendamenti già esistenti, è evidente che non vediamo alcuna grossa novità rispetto agli elementi che stiamo evidenziando.

E' da condividere totalmente il principio di differenziare il quorum a seconda della tipologia del referendum, cioè non è pensabile che si debba introdurre un quorum per il cosiddetto referendum consultivo, così come non è pensabile che si debba indicare un quorum del 50 per cento per il referendum propositivo, proprio perché ha la funzione di mettere all'attenzione del potere legislativo, quindi di questo Consiglio, quella che è l'indicazione degli elettori su una proposta legislativa. Riteniamo, invece, utile e prudente indicare un quorum relativamente all'istituto del referendum abrogativo. Ricordo a quest'Aula, tra l'altro, che l'istituto del referendum abrogativo - potrei sbagliarmi - non è stato mai utilizzato, nonostante la facilità consentita dallo Statuto sardo, che richiede soltanto diecimila firme. Potrei sbagliarmi, però questo dimostra che non dobbiamo avere difficoltà preventive a credere che la partecipazione popolare possa determinare risultati diversi da quella che è l'attesa democratica stessa. Lo dico anche in funzione di ciò che Francesco Sanna diceva prima: guardate con quanta facilità sono state recuperate 25 mila firme per la richiesta di un referendum abrogativo. In realtà, anche se prima erano richieste soltanto diecimila firme, in cinquant'anni di autonomia della Regione Sardegna questo istituto non è mai stato utilizzato, a dimostrazione del fatto che davvero dobbiamo avere un'apertura ben diversa, un approccio sicuramente differente all'istituto referendario nel suo complesso.

Io direi che andrebbe abolito l'articolo 4 e regolamentato all'interno degli articoli 5, 6 e 7, in maniera più specifica, il quorum relativo a ogni tipologia di referendum.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Pinna, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna). Signor Presidente, intendo esprimere il mio voto favorevole all'articolo 4 e dire che la materia della partecipazione legata all'istituto referendario ha interessato non poco la prima Commissione, probabilmente nel tentativo di riconoscere il giusto valore alla partecipazione popolare, senza che questo andasse a detrimento dell'altra funzione importante, che è quella della rappresentanza.

Sono state fatte delle considerazioni e in seguito al punto di vista dell'opinione pubblica e alle posizioni qua espresse si è deciso di rivedere alcune cose, però sul fatto che questo articolo sia importante, perché introduciamo, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto, un istituto particolare, che è quello del referendum propositivo, non avrei dubbi, anche perché, chiaramente, noi manteniamo, all'articolo 33, che riguarda il procedimento legislativo, il diritto del popolo sardo di presentare esso stesso dei testi di legge. Da questo punto di vista, se vogliamo evitare che l'istituto del referendum propositivo, di fatto, vanifichi il disposto dell'articolo 33, forse è giusto stabilire delle differenze. Ora, da una parte si è fatto riferimento alla proposta con la quale, in sostanza, si impegna il Consiglio ad approvare il testo, però il fatto stesso che anche per il referendum propositivo sia chiesta una maggioranza sulla base di quanto definito dal comma 2, così come riscritto, dà maggiore forza al testo che viene proposto. Cioè, il referendum propositivo è un istituto nuovo e noi dobbiamo riuscire a trovare, anche da questo punto di vista, un equilibrio che ci aiuti a distinguere tra una proposta di iniziativa popolare e il referendum propositivo, che riguarda anche temi che hanno un valore, un significato e anche una universalità, che il voto stesso in qualche modo sostiene impegnando conseguentemente il Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Presidente, intervengo solo per palesare il perché del mio voto favorevole all'articolo 4. Io sono tra quelli che hanno presentato un emendamento all'articolo 4, improntato a una logica di contenimento. Ho anche presentato ulteriori emendamenti agli altri articoli che trattano di referendum. Ha ragione, per altro, l'onorevole Pisano, perché per quanto anch'io ricordi, nessuna legge regionale è stata sottoposta a referendum abrogativo. Sotto questo profilo, quindi, non vi è mai stato un abuso. Noi, infatti, non siamo per l'abuso, però vogliamo che il referendum sia uno strumento serio, che possa essere utilizzato dai cittadini nel rispetto di alcune metodiche che devono viaggiare in una logica di privilegio della democrazia partecipativa.

Voto a favore, dicevo, dell'articolo 4 perché la sua formulazione e l'impegno contenuto al comma 2 poco si discostano, nella sostanza, da quanto io avevo previsto nel mio emendamento sostitutivo totale, in cui proponevo l'abbattimento del quorum sino a un terzo, cioè al 33 per cento. Nell'attuale formulazione dell'articolo si prevede una soglia di validità non molto lontana da questa percentuale, attorno al 35 o al massimo al 36 per cento, quindi ancora più bassa, secondo una logica vicina a quella che ha ispirato l'emendamento a suo tempo da me prodotto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 454. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5, a cui sono stati presentati trentotto emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:

Art. 5 Referendum abrogativo

1. Cinquantamila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

EMENDAMENTO sostitutivo totale PINNA - URAS - BALIA - CORRIAS - CUGINI - ORRU' - PITTALIS - SANNA Francesco - SECCI

Emendamento all'emendamento n. 339

L'emendamento n. 339 è sostituito dal seguente:

" 1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale e di un regolamento delegato dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 17 della Costituzione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.". (798)

EMENDAMENTO sostitutivo totale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Renato.

Articolo 5

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: Referendum abrogativo:

1. Diecimila elettori possono richiedere il referendum per l'abrogazionne totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulla legge prevista dal comma 3 dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito legge statutaria), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria, di esecuzione di accordi internazionali della Regione e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi e degli uffici regionali. (339)

EMENDAMENTO soppressivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.

Articolo 5

Al comma 1 sono soppresse le parole da "o quattro" a "per cento". (284)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, la parola "generali" è soppressa. (455)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, le parole "successivo a quello" sono soppresse. (466)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito leggi statutarie" sono soppresse. (456)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "sulle leggi tributarie e di bilancio" sono soppresse. (457)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione" sono soppresse. (458)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione" sono soppresse. (459)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 3, le parole "e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali" sono soppresse (460)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 3 comma dell'art. 5, le parole da "e sulle leggi" fino a "uffici regionali" sono soppresse. (57)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.

Articolo 5

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "trentamila elettori o tre consigli provinciali che rappresentino almeno il trentacinque per cento della popolazione sarda possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo , dello Statuto speciale per la Sardegna e di una legge o regolamento di attuazione della normativa comunitaria di cui all'art. 117, ultimo comma della Costituzione della Repubblica.". (727)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 5

Il comma 1 è così modificato: "Diecimila elettori possono richiedere referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.". (13)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.

Articolo 5

Nel comma 1 le parole "cinquantamila elettori o quattro Consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale" sono sostituite dalle seguenti:

a) diecimila elettori

b) venti consigli comunali di comuni la cui popolazione rappresenti almeno il 10% della popolazione della Sardegna;

c) tre consigli provinciali

d) il consiglio delle autonomie locali con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti" e sono inserite dopo le parole "della Regione". (5)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.

Articolo 5

Nel comma 1, le parole "cinquantamila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale" sono sostituite dalle seguenti parole: "quindicimila elettori o due consigli provinciali che rappresentino almento il venti per cento della popolazione sarda". (725)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.

Articolo 5

Al comma 1 le parole "cinquantamila" sono sostituite da "venticinquemila". (283)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FLORIS - CHERCHI Oscar.

Articolo 5

Al 1° comma, le parole "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle parole "ventimila elettori". (31)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRU' - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 5

Al comma 1 le parole cinquantamila elettori sono così sostituite: "ventimila elettori". (761)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LA SPISA - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.

Articolo 5

Nell'articolo 5 al comma 1, la parola "cinquantamila" è sostituita da: "ventimila". (726)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.

Articolo 5

Al 1° comma dell'art. 5, la parola "cinquantamila" è sostituita da: "quindicimila". (244)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 1° comma dell'art. 5, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla parola: "diecimila". (55)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale URAS - LICHERI - DAVOLI - FADDA - LANZI - PISU.

Articolo 5

Al 1° comma dell'art. 5, la parola "cinquantamila" è sostituita con la parola: "diecimila". (246)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "cinquantamila elettori" sono sostituite con: "diecimila elettori". (461)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 1 comma dell'art. 5, le parole da "quattro consigli provinciali" fino a "per cento", sono sostituite dalle parole "tre consigli provinciali o dieci consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto". (60)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "quattro consigli provinciali" sono sostituite con: "due consigli provinciali". (462)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "il cinquanta per cento della popolazione regionale" sono sostituite con: "il venti per cento della popolazione regionale". (463)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 1, le parole "di un atto amministrativo generale" sono sostituite con: "di un qualsiasi atto amministrativo". (442)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, le parole "entro cinque giorni" sono sostituite con: "entro tre giorni lavorativi". (464)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, le parole "della consultazione elettorale" sono sostituite con: "della consultazione referendaria". (465)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 5

Il comma 3, è così modificato: "Non è ammesso referendum abrogativo sulle leggi tributarie o di bilancio della Regione e sulle leggi ed i regolamenti di attuazione delle normative comunitarie.". (14)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 2 comma dell'art. 5, prima delle parole "l'abrogazione", sono aggiunte le seguenti parole "l'approvazione della proposta oggetto di referendum produce". (61)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 2 comma dell'art. 5, dopo la parola "referendum", e prima delle parole "è dichiarata" è aggiunto un punto e le parole "l'abrogazione". (62)

EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 5

Al comma 2, dopo le parole "da emanarsi" è aggiunto: "obbligatoriamente". (467)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 2 comma, ultimo alinea, dopo la parola "del decreto" sono aggiunte le seguenti: "da effettuarsi senza ritardo". (56)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Al 3 comma dell'art. 5, dopo le parole "referendum abrogativo" e prima delle parole "sulle leggi" sono aggiunte le seguenti parole: "sulle norme dello statuto speciale della Sardegna". (58)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 5

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: comma 3 bis "Per quanto non previsto dalla presente legge si rimanda alla L.R. 17 maggio 1957 n. 20 e successive modifiche.". (15)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 5

Dopo il 3 comma dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma 3bis: "Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento o l'atto amministrativo generale ovvero le singole disposizioni dei medesimi siano state oggetto di atto o provvedimento esplicito di abrogazione, ovvero di revoca, ovvero di annullamento, il Presidente della Regione, con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, dichiara che le operazioni relative al referendum non hanno più corso". (59)

EMENDAMENTO aggiuntivo LADU - LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - LOMBARDO - PILERI - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.

Articolo 5

Al comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis: "Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di bilancio e sulle leggi e regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari.". (713).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). L'articolo 5, che riguarda il referendum abrogativo, ci consente di riprendere la discussione sulle possibilità di accesso e di utilizzo di questi strumenti. E, allora, occorre anche cominciare a fare chiarezza sugli strumenti che la legge mette a disposizione dei cittadini per partecipare al procedimento legislativo.

E' ben vero che l'articolo 33 prevede iniziative di legge popolare, per le quali è prevista una soglia di firme bassa (diecimila), che poi vengono sottoposte a un percorso istruttorio nelle Commissioni di merito e su cui il Consiglio si deve pronunciare entro due anni dalla loro presentazione. E' quindi anche in questa logica che si argomenta. Bene, è necessario che per gli strumenti di partecipazione più complessi, quali il referendum propositivo e il referendum consultivo, siano previste delle soglie molto alte perché le consultazioni siano valide. Però, allora, occorre riprendere un po' il filo del discorso che riguarda questa parte iniziale della legge, che è delicatissima perché investe noi, consiglieri regionali, a occuparci del rapporto tra i poteri della Regione e i cittadini, chiaramente col rischio di avere lo sguardo velato dal tentativo di garantire una condizione privilegiata, in questo percorso, a noi piuttosto che ai cittadini.

Intanto cominciamo a sgombrare il campo da un dato evidente: uno degli emendamenti all'articolo 4, che anch'io avevo sottoscritto, diceva: "E' soppressa l'espressione 'almeno la metà più uno degli aventi diritto o, nel caso del referendum consultivo'". Quell'emendamento favoriva nettamente le forme della partecipazione al percorso legislativo da parte dei cittadini, perché, abrogando la soglia della metà più uno degli aventi diritto, e via dicendo, consentiva un accesso addirittura più avanzato rispetto a quelli proposti dalla Giunta. E questo emendamento, ripeto, l'avevo firmato anch'io. Perché? Perché, nello spirito della statutaria - almeno io così lo capisco -, gli estensori della legge da parte della Giunta, comprendendo di avere fortemente concentrato i poteri in capo al Presidente e alla Giunta, hanno cercato di creare dei contrappesi, forse non verso il Consiglio regionale, ma comunque verso i cittadini, cioè aprendo soglie d'esame del proprio operato da parte dei cittadini. La filosofia della proposta della Giunta era questa. La filosofia con cui si è usciti dalla Commissione è stata quella di proteggere da questo confronto della Giunta coi cittadini il Consiglio regionale; scelta anche comprensibile in un'ottica parlamentare, io non sono per la democrazia diretta.

Accedo alle posizioni dell'onorevole Uras per quanto riguarda il referendum abrogativo: è evidente che per abrogare una legge ci vuole una soglia molto alta, ma per il consultivo e il propositivo è altrettanto evidente che noi non dobbiamo comportarci da oligarchi della nostra funzione e che deve essere semplice poter chiedere che si consulti e poter proporre secondo la procedura rinforzata che è stata ammessa dalla Commissione. La Commissione, giustamente, dice che il progetto di legge di un referendum propositivo va in Aula e se, entro un anno, il Consiglio non delibera si deve procedere al suo esame. Non si sta dicendo che una legge è inemendabile; si sta dicendo che la legge è emendabile, ed è emendabile in Aula. Cioè, rispetto alle proposte di iniziativa popolare di cui all'articolo 33, che possono tranquillamente arenarsi in Commissione, perché basta un voto contrario della Commissione e il progetto non viene inviato all'Aula, il progetto di legge del referendum propositivo deve arrivare in Aula, ed è giusto che ci arrivi in un sistema a poteri fortemente concentrati.

Detto questo, il problema che sottopongo all'attenzione della maggioranza, perché si è ancora in tempo per evitare che si realizzi un sistema di questo tipo, è che per i referendum consultivi e propositivi devono essere previste delle soglie basse, molto basse, per far capire alla gente che il Consiglio regionale non ha paura della naturale organizzazione della società. I referendum sono sempre stati proposti da minoranze che hanno iniziato percorsi difficili di persuasione. Non a caso l'emendamento numero 338, che anch'io avevo sottoscritto, diceva: "E' soppressa l'espressione 'almeno la metà più uno'", proprio perché l'orientamento era quello di favorire non forme di democrazia diretta, ma forme di partecipazione reale di un popolo che, per altro, rispetto al potere che si sta conferendo all'Esecutivo, non ha più poteri e comincia ad avere anche pochi diritti in Sardegna.

Allora, la disciplina referendaria, nella forma che sta assumendo, ha un chiaro profilo: il Consiglio regionale teme l'organizzarsi della gente. Sbagliato! Io chiedo che la maggioranza consideri l'opportunità che sul consultivo e sul partecipativo ci sia una soglia di validità più bassa di quella inserita nella norma generale, per le ragioni che ho elencato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, stiamo parlando dell'articolo 5 e quindi del referendum abrogativo. Su alcune disposizioni di questo articolo si è sviluppato un ampio dibattito, in particolare sul numero degli elettori che possono proporre questo tipo di referendum. Alcuni sostengono, per sottolineare le posizioni che paiono più lontane, che la quota di diecimila elettori sarebbe troppo bassa e quella di cinquantamila, oggetto di altre proposte, troppo alta, anche perché le modalità per la raccolta delle firme sono cambiate, per cui c'è molta più facilità oggi nel reperire le firme necessarie per proporre un referendum.

Come ho già detto in occasione della discussione del precedente articolo 4, se si vuole restituire davvero un senso autentico all'istituto del referendum, come forma di partecipazione più alta dei cittadini alle scelte generali che li riguardano, occorre innanzitutto garantire pienamente il principio della rappresentatività. E' necessaria, cioè, una proporzione equilibrata fra il numero complessivo degli elettori e quella parte di essi che nell'esercitare il suo diritto di partecipazione propone l'abrogazione di una legge regionale per via referendaria. Il ragionamento corretto che è chiamato a fare il legislatore, infatti, deve essere esteso a tutto il campo procedurale e normativo dell'istituto referendario, con una coerenza di fondo che, appunto, fa salvo il principio di rappresentatività e garantisce, nel modo più ampio possibile, il diritto di partecipazione. Sotto questo profilo non va dimenticato, tornando alla proposta più bassa, quella di diecimila firme per proporre il referendum, che si tratta di un numero che, grosso modo, corrisponde a una quindicina di sezioni elettorali dei nostri più popolosi capoluoghi di provincia. Per essere ancora più chiari, il dato di raffronto si dimostra particolarmente aderente alla realtà delle quattro vecchie province sarde.

Ora, pur comprendendo che la ratio di questa parte della legge statutaria deve tendere ad assicurare una partecipazione che non sia l'espressione solo delle forze politiche tradizionali, ma anche di altre formazioni sociali che possono liberamente organizzarsi allo scopo di promuovere un referendum, nel rispetto, fra l'altro, del principio di sussidiarietà, oggettivamente, anche se in leggera discordanza da quanto proposto dai miei colleghi, il numero di diecimila elettori appare oggettivamente troppo basso, sia se si usa il metodo di raffronto relativo alle sezioni elettorali delle principali città sarde sia, ancora di più, in termini assoluti, se cioè si paragonano i centomila elettori all'intero corpo elettorale della Sardegna.

Il pericolo che si vuole evitare, se si parte, come è giusto che sia, da queste osservazioni preliminari, è quello di una consultazione frutto della capacità di mobilitazione di una minoranza organizzata, che non ha, però, un autentico e diffuso radicamento sociale nel territorio regionale e orienta la sua azione verso un tema privo di un reale impatto sulla comunità sarda dal punto di vista concreto e generale, che è quello che davvero conta nella disciplina degli istituti di partecipazione ed anche nel risultato che può scaturire dalla consultazione popolare. Se, dunque, il numero di diecimila elettori non è appropriato, per le importanti ragioni esposte, sarebbe altrettanto sbagliato stabilire una quota troppo elevata, perché ciò restringerebbe, almeno in teoria se non in pratica, la reale possibilità di presentare una proposta referendaria abrogativa alle forze politiche, che posseggono, fin dalla loro costituzione, strutture organizzative e articolate sul territorio di un certo livello, e ciò finirebbe per snaturare le pluralità più propositive dell'istituto.

La proposta di una quota di venticinquemila firme, che è circolata come possibile punto di mediazione tra il troppo poco e il troppo, non può ugualmente essere condivisa, per il semplice motivo che venticinquemila è ancora un numero troppo alto rispetto a quello possibile. Da parte mia, se dovessi farlo in solitudine, proporrei forse una terza soluzione. Comunque, c'è invece un'altra parte dell'articolo nella quale ci pare di intravedere una certa furbizia del legislatore che ha elencato, al comma 3, la tipologia delle materie che non sono ammesse al referendum. Fra queste mancano, a nostro avviso, quelle definite, per altro in modo molto preciso, dalla nostra Carta costituzionale. A qualcuno potrebbe forse sembrare una precisazione non necessaria, dato che è chiaro che la legge statutaria sarda, così come quelle di tutte le altre Regioni, deve rispettare la Costituzione. Tuttavia, almeno per due motivazioni, una di ordine nazionale e una di ordine regionale, sarebbe meglio citare il riferimento alla Costituzione. Primo: la riforma profondamente sbagliata della Costituzione, votata a suo tempo dalla sinistra con una manciata di voti di maggioranza - errore gravissimo riconosciuto, purtroppo, a posteriori da molti esponenti di quello schieramento -, ha provocato l'impennata del contenzioso davanti alla Corte costituzionale per problemi sollevati sia dal Governo nazionale sia da molte Regioni a statuto speciale e ordinario; un contenzioso che va avanti da anni e si trascinerà ancora per anni, con un impatto devastante sul funzionamento delle istituzioni, anche perché la materia è oggettivamente molto complessa. Ora, ci manca solo che una legge regionale che disciplina alcuni di questi aspetti assai controversi nei rapporti con lo Stato sia abrogata da un voto referendario! Sommeremmo pasticcio a pasticcio, con conseguenze di gravità incalcolabili.

Il secondo aspetto, che rende necessario il puntuale riferimento alla Costituzione, è di natura squisitamente politica: c'è una parte della sinistra, parlamentare e non, che in Sardegna continua a privilegiare l'azione antagonista nei confronti dello Stato, trovando spesso - e diciamo con forza purtroppo - sponde istituzionali disposte a raccogliere e a rilanciare, sia pure con ambigui distinguo, queste istanze antioccidentali, antiamericane e antieuropee, che in molte occasioni si sono concretizzate in veri e propri atti criminosi diretti contro lo Stato. Il riferimento è alle servitù militari, ma non solo.

Ci fermiamo qui, in questa sede, per ascoltare un dato di fondo senza addentrarci in un problema che riteniamo comunque di importanza strategica anche per le sue implicazioni nazionali e internazionali. Non vorremmo che, mancando il preciso riferimento alla Costituzione, qualcuno si sentisse autorizzato a pensare che per via referendaria si possa soltanto proporre la modifica della collocazione internazionale dell'Italia, intervenendo per abrogare questa o quella norma regionale che ha riflessi più ampi, come accennavamo, sul piano nazionale e internazionale. Basta una riga, insomma, per disattivare anche sul piano culturale un'arma politica che qualcuno pretenderebbe di usare in maniera assolutamente impropria, sia pure allo scopo di provocare un dibattito nell'opinione pubblica, alimentato magari a seguito della bocciatura della proposta referendaria, vista come ennesimo atto di repressione del sistema. Su queste cose nessuno può scherzare e a nessuno è consentito prenderle alla leggera. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, mi sembra che anche nel caso dell'articolo 5 il ragionamento sia ristretto all'emendamento numero 798, nel senso che una caratteristica - che non mi sembra possa essere definita positiva - della discussione di questa legge è il fatto che, fino a questo momento, non abbiamo discusso della legge emendata dalla Commissione e poi arrivata in Aula, ma abbiamo discusso di una nuova legge, perché l'articolo 1 è sospeso, il 2 e il 3 sono stati bocciati, il 4 è stato sostituito da un emendamento sostitutivo totale e il 5 si appresta a fare la stessa fine. Se questo è il meccanismo con cui ci apprestiamo a ragionare anche sulle parti successive della legge, credo che almeno un pizzico di riflessione nella maggioranza si dovrebbe fare, perché non è accettabile che di una legge ampiamente discussa in Commissione, su cui c'è stata grande partecipazione per tanti mesi, vengano totalmente sostituiti i primi cinque articoli, in seguito a ulteriori interlocuzioni svoltesi all'interno della maggioranza, attraverso la presentazione in Aula di emendamenti a emendamenti. Mi sembra che questa sia una tecnica legislativa difficilmente tollerabile, che non porta niente di buono in quest'Aula. Se è un'innovazione, come minoranza vi diciamo che non ci piace, per cui se lo stesso tipo di innovazione dovesse essere esteso alle altre parti di questa legge o ad altre leggi, mi sembra che non faremmo un servizio né alla dialettica interna all'Aula né alla correttezza del procedimento legislativo.

Questo va detto, perché nel silenzio tutti i comportamenti sono leciti e non ha nessun significato parlare di statuto di garanzie delle minoranze - come si vorrebbe fare in questa legge statutaria - quando alla minoranza si nega la più importante delle garanzie, e cioè quella di poter interloquire con la maggioranza. I testi di legge che arrivano in Aula devono essere quelli posti all'ordine del giorno; non è pensabile che un accordo interno alla maggioranza possa sostituire integralmente il testo di legge posto in discussione. Qui si sono sviluppati ragionamenti che hanno portato alla presentazione di decine e decine di emendamenti, ma tutti i ragionamenti cessano di esistere perché, con una tecnica legislativa che vorremmo definire irrituale - ma si potrebbero usare aggettivazioni ben peggiori -, la maggioranza sfila dall'attenzione dell'Aula la legge in discussione, con tutti gli emendamenti a essa appesi, e inserisce un emendamento che, essendo sostitutivo totale, vanifica gran parte dei ragionamenti fatti, che avevano comunque ragion d'essere e diritto di albergare in Aula.

Per quanto riguarda il ragionamento introdotto dall'emendamento numero 339, sostitutivo totale dell'articolo 5, perché di questo sostanzialmente stiamo discutendo, credo che sia accettabile il numero delle firme che viene proposto, ma anche in questo caso bisogna sottolineare e convenire che probabilmente, come è giusto che sia, la scrittura della parte relativa ai referendum viene sostanzialmente svolta, con qualche mediazione con i dissenzienti, da quella parte dell'Aula che nell'istituto referendario non crede. Noi dobbiamo, cioè, avere la consapevolezza che sulla scrittura degli articoli che riguardano l'istituto referendario ha dominato quella parte che non crede - legittimamente, perché non è obbligatorio crederci - in questo istituto. Infatti, immediatamente dopo aver citato la sovranità popolare, cita i mezzi per poterla limitare, nel senso che non ha in testa il concetto che la sovranità popolare sia un valore aggiunto, che ogni qualvolta è possibile deve essere interpellato per migliorare l'azione di chi fa le leggi. La sovranità popolare è un limite che viene sempre evocato in maniera "fustigatoria" rispetto agli atti posti in essere dagli organi di democrazia delegata. Pertanto l'obiettivo fondamentale che l'organo di democrazia delegata ha nel legittimare e regolamentare l'attività referendaria è fondamentalmente quello di renderla il meno intralciante possibile rispetto a quella che è la sua stessa attività.

Questo è il ragionamento all'attenzione e mi permetto di rilevare come l'articolo 7 preveda una quarta possibilità referendaria, alla quale noi accreditiamo un'importanza fondamentale, cioè quella del referendum di fiducia di metà legislatura. Ora, più volte in quest'Aula ci si è posti il problema del riequilibrio dei poteri, che dovrebbe essere affrontato - noi lo auspichiamo anche attraverso il ragionamento che consente a noi stessi di migliorare e di confrontarci - lasciando intangibile il ruolo del presidenzialismo e il ruolo assegnato alla maggioranza all'interno del Consiglio regionale. Il riequilibrio dei poteri va attuato sostanzialmente nei confronti della parte che subisce lo squilibrio, cioè la minoranza consiliare. Quindi il ragionamento sul riequilibrio dei poteri si svolge fondamentalmente attraverso la ricerca delle garanzie con cui, nel sistema bipolare, colui che ha perso può essere messo nelle condizioni di vincere la prossima volta e quindi di rendere compiuto il sistema bipolare. Per cui non esiste uno strapotere del Presidente rispetto al Consiglio, perché il Consiglio, in realtà, è espressione della stessa maggioranza popolare che elegge il Presidente. Il Presidente, cioè, è eletto dalla stessa maggioranza che elegge il Consiglio, quindi è espressione dello stesso potere popolare. E' evidente che il riequilibrio dei poteri va fatto in altra direzione, cioè va fatto nei confronti di chi, nei cinque anni di governo di una maggioranza e del suo Presidente, non ha voce. Per fare questo c'è lo statuto delle minoranze, ma c'è anche la possibilità di introdurre un ulteriore tipo di referendum, e cioè il referendum di metà legislatura. Noi siamo, infatti, convinti che a metà legislatura sia possibile restituire voce al corpo elettorale per esprimere un'eventuale sfiducia al Governo regionale, alla maggioranza e al Presidente che, con due atti differenziati, esso stesso ha eletto.

E allora noi proponiamo che a metà legislatura, cioè dopo che è stato possibile verificare l'azione del governo legittimamente eletto e della maggioranza che gli fa da contraltare in Consiglio regionale, si possa chiedere un referendum, con un numero di firme elevato (noi diciamo quarantamila), di modo che non sia consentito un accesso immediato, ma sicuramente qualificato, e un quorum del 50,1 per cento degli aventi diritto, che consenta alla maggioranza dei sardi di esprimersi in quella direzione. Noi chiediamo, cioè, che il Presidente della Regione possa essere rimosso. Se ci pensate, una delle anomalie più importanti del sistema che prevede tre soggetti legittimati e legittimanti, Consiglio regionale, Presidente della Regione e corpo elettorale, è questa: due possono controllarsi vicendevolmente durante il quinquennio, il terzo no! Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Regione, il Presidente della Regione può sfiduciare il Consiglio regionale e mandarlo a casa, ma non c'è la possibilità per il corpo elettorale di esercitare la stessa azione di sfiducia nei confronti del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Per cui, introducendo il referendum di metà legislatura, diamo voce al terzo escluso, che noi tutti, nei nostri ragionamenti, diciamo essere l'elemento più importante del sistema, cioè la sovranità popolare.

Su questo ragionamento, che consente un riequilibrio dei poteri del Presidente della Regione, ma non levandogli poteri, semplicemente dicendo che il Presidente, come il Consiglio, continua a essere assoggettato nel corso del suo mandato all'eventuale sfiducia da parte di chi gli aveva precedentemente dato fiducia, e cioè il popolo sardo, il corpo elettorale sardo.

Per cui vi chiediamo, colleghi, di prestare attenzione e di riflettere su questo punto, affinché possiamo approvare uno strumento di controllo che sarebbe importantissimo in funzione di un effettivo riequilibro dei poteri.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Su questo articolo si è discusso tantissimo. Le questioni sono innanzitutto quelle sostanziali relative ai limiti numerici delle firme che sono necessarie per l'avvio di una consultazione referendaria.

Le argomentazioni addotte durante la discussione che si è svolta in tutti questi mesi fuori di quest'Aula e anche qui oggi, almeno per quanto riguarda le persone che hanno deciso di parteciparvi, centrano sostanzialmente il problema. L'istituto referendario è un istituto di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni e in particolare al momento formativo della legislazione. Anche una richiesta di abrogazione è, evidentemente, un momento in cui si partecipa all'attività legislativa. Abbiamo visto, tra l'altro, che questo da alcuni - in particolare dal collega Uras, stamattina - è stato definito un uso distorto del referendum, ma che sia distorto o corretto rimane il fatto che, in ogni caso, è inevitabile che il referendum abrogativo possa non soltanto eliminare nel suo complesso un atto legislativo, ma anche abrogare parti che ne lasciano in vigore altre che effettivamente determinano una diversa disciplina della materia in questione.

La richiesta di referendum, di cui si parla in questi mesi, riguardo alla legge elettorale del Parlamento italiano è un esempio classico di utilizzo dello strumento referendario per incidere sul contenuto di una legge con l'intento non di abrogarla, ma di modificare radicalmente, in questo caso, il significato stesso delle norme in essa contenute. Che sia corretto o meno questo è un dato di fatto e credo si possa anche affermare che in alcuni casi può essere, addirittura, l'unico modo per modificare una legge, l'unico modo, in certi casi, per scardinare alcuni equilibri politici che a livello parlamentare non riescono a modificare un certo testo legislativo. Questo è il caso, molto spesso, delle leggi elettorali, proprio perché sono leggi che richiedono un livello di confronto, di concertazione, di condivisione molto più ampio rispetto alle leggi che ordinariamente disciplinano altre materie e che, proprio per la difficoltà che incontrano a essere modificate a livello parlamentare, possono essere modificate proprio attraverso l'utilizzo dello strumento referendario.

Parliamo, quindi, di uno strumento importante, attraverso il quale si fa appello al popolo per modificare un orientamento parlamentare che si ritiene non corrispondente al sentire comune dell'elettorato. D'altra parte le osservazioni fatte, mi riferisco, in particolare, a quello che diceva poco fa il collega Moro, riguardo cioè alla necessità di evitare che un uso troppo frequente dello strumento referendario, magari promosso da realtà associative ben organizzate, ma che quantitativamente e sostanzialmente non rappresentano porzioni importanti dell'elettorato, costringa continuamente il corpo elettorale a pronunciarsi su materie che, invece, sono di fatto disciplinate agevolmente e con buona pace di tutti dagli strumenti della democrazia rappresentativa.

Occorre trovare un giusto equilibrio. Il numero degli elettori che richiedono il referendum non deve essere troppo basso, ma neanche eccessivamente alto, così come la proposta della Commissione prevedeva. E' stato davvero un errore, che ha attribuito al Consiglio regionale un'intenzione molto negativa, arroccarsi sul potere che il palazzo rappresenta, che il Consiglio stesso rappresenta, per non lasciare spazio a uno strumento di partecipazione diretta, come quello del referendum abrogativo. La correzione che si propone negli emendamenti, che sono stati portati da diversi Gruppi, e in particolare contenuti nell'emendamento sostitutivo numero 798, che evidentemente rappresenta la volontà emendativa della maggioranza, riporta il numero degli elettori che possono richiedere il referendum a una cifra sicuramente più accettabile. Francamente non pensavamo che si potesse addirittura scendere a questa soglia, che riteniamo accettabile e che contempera due esigenze: quella di permettere la partecipazione diretta, ma anche quella di non incidere attraverso delle forzature sul livello della democrazia rappresentativa.

Rimane, comunque, al comma 3 di questo articolo, a mio parere, un'eccessiva limitazione delle materie su cui il referendum abrogativo può essere proposto. Probabilmente ci sono alcuni vincoli anche di carattere costituzionale, però ritengo che alcune di queste materie troppo generosamente siano state inserite in questo comma. Pur dovendo verificare i limiti che la normativa costituzionale impone all'utilizzo del referendum, credo che sia un buon principio, un buon criterio quello di limitarsi a rispettare ciò che la Costituzione prevede, senza inserire altre materie che, essendo correttamente affidate alla legislazione ordinaria, possono altrettanto correttamente essere affidate allo strumento referendario.

Rimane una sgradevole sensazione, che è stata fatta presente anche dal collega Vargiu poco fa, sul modo in cui stiamo arrivando a modificare questi articoli relativi allo strumento referendario, e cioè, ancora una volta, attraverso emendamenti proposti solo dalla maggioranza, senza un minimo tentativo di confronto con la minoranza. Ripeto ancora che non abbiamo capito se, per quanto riguarda questa legge, ci fosse - e ormai mi sembra che non ci sia più - la volontà da parte vostra di interloquire davvero con tutto il Consiglio regionale per concordare delle modifiche che potessero rendere questo testo condivisibile da tutti. Neanche su ciò che era facilmente condivisibile, come questo argomento, avete avuto la sensibilità politica di tentare una strada di condivisione degli emendamenti. Questo è un fatto che oggettivamente pesa sull'iter di questa legge e anche sui comportamenti successivi.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Davoli.

La seduta è tolta alle ore 13 e 58.