Seduta n.386 del 25/03/1999
SEDUTA CCCLXXXVI
(Pomeridiana)
Giovedì 25 Marzo 1999
Presidenza del Vicepresidente Milia
indi
del Presidente Selis
La seduta è aperta alle ore 17 e 12.
DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di martedì 23 marzo 1999 (382), che è approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Il consigliere Bruno Dettori ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo per la seduta del 25 marzo 1999, se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
DEMONTIS, Segretario:
"Mozione Montis - Concas - Vassallo - La Rosa - Diana - Aresu - Balia sull'attacco della NATO contro il territorio della Repubblica Serba". (181)
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.
MONTIS (Gruppo Misto). Per chiedere la discussione immediata di questa mozione. Noi abbiamo presentato prima un ordine del giorno trasformato in mozione per rispetto al Regolamento del Consiglio regionale, in virtù dell'articolo 13 comma secondo ne chiediamo la discussione immediata, non solo ripeto per rispetto del Regolamento, ma perché c'è una situazione indipendentemente da quello che il Consiglio regionale, i singoli componenti, le forze politiche e i gruppi complessivamente eccetera pensano, c'è una situazione nel nostro Paese e in Europa che determina una situazione tale per cui il Consiglio regionale non può esimersi di esprimere il proprio parere, ella se mi consentirà io lo illustrerò, altrimenti ne faremo una dichiarazione di voto.
Mi sembra assolutamente opportuno, ripeto, indipendentemente dalle decisioni che prenderà ognuno dei componenti dell'Assemblea, le forze politiche, i Gruppi eccetera, mi sembra assolutamente importante ed eccezionale che il Consiglio regionale, assente come al solito negli ultimi tempi il Presidente della Giunta regionale, prenda una propria decisione in materia ed esprima un orientamento più compiuto.
PRESIDENTE. Sentita la richiesta dell'onorevole Montis, do la parola alla Giunta per un parere sulla richiesta di discussione immediata per la mozione.
Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Noi non abbiamo nessuna obiezione a che si discuta la mozione, anzi ringrazio e mi sento in dovere di ringraziare i proponenti per la sensibilità con cui propongono al Consiglio un tema di grande valenza civile ed etica. Sembrerebbe però, signor Presidente, che possiamo concordare sulla opportunità che una discussione di questo tipo abbia qualche lasso di tempo, come dire, di preannuncio nel modo che chi ritiene di dover intervenire rifletta. Io sento anche il dovere di informare il Presidente della Giunta regionale e chiedergli se ritiene di essere presente. Se potessimo decidere che si può calendarizzare questa mozione per domani mattina, magari ad una certa ora, non lo so, prefissando mi sembrerebbe positivo. Discuterla adesso invece che attribuire importanza come è nelle intenzioni forse avrebbe come effetto invece di sminuirla e noi non saremmo d'accordo, quindi, forse si potrebbe fissare un'ora, mezzogiorno, alla fine della seduta, non so bene, programmandola per domani.
PRESIDENTE. Onorevole Montis, prima di darle la parola, ai sensi anche del 113 vista l'opinione espressa dall'Assessore Scano penserei che forse in una prossima Conferenza di Presidenti di Gruppo potremmo calendarizzare questa discussione.
Ha facoltà di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.
MONTIS (Gruppo Misto). Rispetto il suo parere autorevolissimo di Presidente dell'Assemblea, come rispetto e ringrazio l'Assessore Scano, mi sembrerebbe trasportare questa discussione e procrastinarla nel tempo avere meno efficacia di quanto possa avere, indipendentemente dal numero dei componenti dell'Assemblea e del Presidente della Giunta, mi sembrerebbe un po' sminuire l'importanza di questa cosa. Faccio una proposta di compromesso, facciamolo a fine seduta, stabiliamo una data. Alle sette o sette e mezza, alle diciannove o diciannove e trenta, procrastinarla a domani con il rischio di un'ulteriore riduzione dei presenti componenti dell'Assemblea credo che non avrebbe molto efficacia. Una soluzione di compromesso molto amichevole al di là delle formalità istituzionali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Sicuramente con i colleghi che hanno presentato la mozione abbiamo punti di vista divergenti e totalmente distanti; però ritengo che sia accoglibile la richiesta perché si tratta di un fatto di queste ore, di questi giorni e trattarne tra una o due settimane forse avrebbe meno senso o forse perderebbe completamente di significato. Ed è l'occasione su un fatto di una gravità e di un allarme che raggiunge tutti quanti noi a prescindere poi dalle valutazioni che ciascuno di noi ha sul problema, che si possa accedere alla richiesta del dibattito sulla mozione presentata dai colleghi anche nella seduta pomeridiana odierna.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
SCANO (Prog. Fed.), Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Presidente, io non ho proposto di rinviare all'infinito e nemmeno di procrastinare di una o due settimane, ho proposto di discutere domani, credo che sia una linea assolutamente aperta, disponibile e seria; a me piacerebbe che i consiglieri sapessero, anche quelli che non sono in Aula, che domani si discute di questa mozione, pertanto io tengo la posizione della Giunta anche col preciso richiamo regolamentare che è contenuto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Piras. Ne ha facoltà.
PIRAS (Popolari). Per dire che anche noi siamo d'accordo con la posizione della Giunta anche perché vedo che il Consiglio è vuoto, e per una cosa così importante come quella che è scritta in questa mozione sarebbe più giusto che fossero avvisati i nostri colleghi in modo che tutti possano dare il loro apporto, il loro contributo ad una cosa così grave che ci sta succedendo a livello internazionale.
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi. Onorevole Montis ai sensi dell'articolo 113 penso che col parere della Giunta la mozione possa essere discussa domani, diversamente non potrà essere discussa in questa seduta pomeridiana.
Passiamo all'ordine dei lavori del Consiglio.
Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.
MONTIS (Gruppo Misto). Almeno per domani fissiamo una data, onorevole Scano conosce benissimo come vanno le cose in questo nobile consesso, il rischio è che domani ci siano meno consiglieri in apertura di seduta di quanto non ce n'è adesso, poi faremo l'inversione, la stessa cosa, la stessa argomentazione, fissiamo un'ora per la discussione per domani mattina in modo che chi vuole venire venga, chi è interessato a discutere questo problema, chi è interessato ad aprire il nuovo millennio con una guerra guerreggiata alle porte del nostro Paese si esprima.
PRESIDENTE. Onorevole Montis, il Presidente può fare solo una proposta, poi l'Aula deve accoglierla; io posso proporre domani a mezzogiorno per la discussione della mozione. Se vi sono osservazioni, diversamente viene fissata per domani a mezzogiorno.
Domani è all'ordine del giorno la mozione Montis e più sulla guerra in Serbia, in Kosovo.
Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Vassallo - Aresu - Montis - Concas: "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico" (66), Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico" (84) e del disegno di legge: "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la valorizzazione del patrimonio ittico" (148)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla pesca che la Giunta presenta all'approvazione dell'Aula, dopo aver avuto unanime apprezzamento nella Commissione di merito, conclude un iter di lavoro che è partito da lontano, sulla spinta anch'essa unanime delle forze politiche presenti in Consiglio e fortemente voluta dall'intero mondo della pesca. Un disegno di legge che sconta, volendo ora provvedere positivamente, il mancato completamento del processo disegnato nello Statuto dalle norme di attuazione e dalle diverse leggi che avevano affermato il potere della Regione di disciplinare l'attività di pesca nelle acque territoriali e di definire il quadro autorizzatorio all'esercizio della stessa.
Nell'arco di oltre cinquant'anni dalla norma statutaria e di oltre trent'anni dalla norma di attuazione, che ha trasferito alla Regione la piena giurisdizione su mari territoriali e sul demanio marittimo per finalità di pesca, gli accadimenti intervenuti negli ordinamenti internazionali e nazionali dentro i quali anche l'autonomia regionale è inserita, hanno segnato condizionandola la potestà ampia di autonomia, mi riferisco in particolare alla nascita della Comunità Europea, alla progressiva ingerenza dell'ordinamento comunitario negli ordinamenti statali e regionali, attraverso le determinazioni della politica comune della pesca. Anche lo Stato ha di fatto inciso sulla potenziale capacità organizzativa della Regione, fissando con la legge 41 del 1982 principi ormai ineludibili e sul rilascio delle licenze di pesca e sulle correlazioni delle licenze con la capacità potenziale di sfruttamento delle risorse ambientali. Proprio di questo si tratta, onorevoli colleghi, del problema di governare in modo autonomo il sistema produttivo a mare, la flotta peschereccia e il corretto rapporto di utilizzazione col potenziale biologico del mare circostante la Sardegna.
Da attori protagonisti della gestione a comprimari in una fase transitoria comunque inseriti in meccanismi di controllo e di valutazione che pesano e non poco sul governo delle risorse della pesca.
Quanto ho voluto rappresentare in via preliminare è di fatto un tassello mancante al complesso delle funzioni esercitabili dalla Regione, che la legge in esame vuole superare e che costituisce forse il momento più alto del governo della materia dato che un complesso di attività regolamentari, di norme di sostegno, di progetti e di iniziative volte a razionalizzare la materia è stato di fatto compiuto dal Consiglio e dalla Giunta. Senza procedere ad un'analisi dettagliata delle norme, che pure trovano puntuale richiamo nel contesto dell'articolato, possiamo affermare che la vigente legislazione, detta un quadro di riferimento pressoché compiuto agli operatori privati e pubblici nel settore, e così pure le norme di gestione hanno creato un quadro di riferimento organico e comunque una sicura base di gestione delle risorse.
Onorevoli colleghi, credo che non sia fuori luogo affermare che nell'ambito del quadro nazionale la Sardegna, pur nel riconoscimento dei limiti ancora da superare, possa essere annoverata tra le regioni più attente e funzionali, essendo in dirittura di arrivo la legislatura, e per usare un termine ancora più attuale alle soglie del nuovo millennio, la presentazione del disegno di legge mi pare occasione quanto mai propizia, non solo per indicare le linee dell'azione futura ma per tracciare una breve sintesi dell'azione di governo che sta per con concludersi.
Che gli scenari istituzionali, economici e sociali siano in continua evoluzione dalla ricerca di assetti quanto più definiti e di azioni quanto più funzionali e calibrate, credo sia sotto gli occhi di tutto. Con sempre maggiore frequenza si affacciano, e non solo nei dibattiti politici, ma anche nel parlare comune, i termini di globalizzazione di mercati, di decentramento di funzioni e di risorse finanziarie, di sviluppo delle politiche dell'occupazione, di valorizzazione delle risorse locali e di compatibilità ambientale. Tutto ciò a significare che il governo di una materia, qualunque essa sia, presenta un intreccio di problemi, di vincoli e di soluzioni in un quadro più complessivo di attività e nel senso di un cambiamento delle politiche di intervento.
L'agenda 2000, i nuovi fondi strutturali, i cardini della programmazione negoziata, la stessa programmazione regionale più recente (programmi integrati d'area) poggiano le loro fondamenta su approcci sistemici interdisciplinari, integrati e comunque nella prospettiva volta a superare gli interventi di settore per approdare ad ipotesi di intervento che abbiano a riferimento lo sviluppo complessivo dell'area geografica.
Partirei subito da un dato ormai consolidato a livello politico istituzionale, affermando che le risorse territoriali locali sono il punto centrale della politica di sviluppo della nostra Regione; la tensione che nei documenti programmatici del Governo regionale viene posta a tutela, a valorizzazione razionale e sfruttamento delle risorse naturali, è una costante non solo dell'assessorato dell'ambiente ma anche degli altri assessorati preposti alla gestione del territorio.
Le politiche della pesca in Sardegna, il disegno di legge che il Consiglio è chiamato ad esaminare muovono in questa direzione alla ricerca di un equilibrio tra potenzialità biologica dei sistemi, razionale sfruttamento delle risorse, compatibilità con i sistemi di prelievo delle stesse, con l'ambizione di trascinare nello sviluppo attività collaterali. Non mi pare assolutamente fuori luogo richiamare qui il sistema di parchi e riserve marine quali strumento di gestione biologica ma anche economica della fascia marino-costiera.
Un secondo ordine di problemi, anche esso ormai avviato decisamente a soluzione con la riforma Bassanini, riguarda la definizione del ruolo delle autonomie locali e la gestione delle risorse del territorio. Un processo che presenta non marginali difficoltà, sia nel passaggio dalle competenze statuali a quelle regionali ed in secondo luogo dalla Regione agli enti locali territoriali, provincia e comuni.
E se il primo ordine di problemi riguarda difficoltà di ordine endogeno allo Stato, il mantenimento delle centralità di alcune materie o funzioni, per la definizione del ruolo regionale credo invece mature da tempo le condizioni per il trasferimento a provincie e comuni di compiti in materia di pesca. E` vero che il processo dovrebbe essere completato e definito nelle due fasi discendenti prima indicate, cioè: dare rilevanza al completamento dell'ordinamento sub-regionale, una volta conclusa l'attribuzione dei compiti alla Regione, obiettivo forte di questo Governo regionale. Occorrerà pure a dare corpo al nuovo disegno organizzativo; che la Giunta e da questo punto il Consiglio regionale debbano - come imperativo categorico - procedere a definire il complesso dei rapporti con gli enti locali e cosa altrettanto condivisa. Un livello di gestione intermedio che assecondi quel processo di avvicinamento della pubblica amministrazione ai bisogni dei cittadini e delle imprese, capace di incidere al contempo sui conclamati obiettivi di celerità e funzionalità dell'azione amministrativa. Il problema non è evidentemente solamente il decentramento delle funzioni, il problema reale è la strutturazione degli uffici, la qualificazione del personale, la definizione delle regole dei procedimenti amministrativi, l'assegnazione di risorse finanziare adeguate.
Senza tale costruzione si rischia di incorrere in processi evolutivi o in pseudoriforme e di ritenere, per dirla come il poeta, le ombre cosa salda! Nel processo di partecipazione nella gestione della materia pesca, un ruolo sempre più importante sono destinati ad assumere le organizzazioni di categoria e le associazioni di produttori quali organi di rappresentazione e sintesi di interessi diffusi, di segno diverso e comunque necessari per mediare a valutazioni complesse ed interessi generali in relazione ai bisogni individuali ascrivibili alle imprese di pesca e, se vogliamo, ai pescatori. Questi ultimi sono descritti come eterni insoddisfatti e comunque in perenne atteggiamento di rivendicazioni economiche al limite dell'assistenzialismo; nessun cenno viene fatto di solito alle difficoltà di un mestiere difficile ed usurante, condizionato da fattori climatici ed ambientali che necessita sempre più di una organizzazione di impresa, di mezzi e strutture di supporto che ne migliorino l'operatività e ne salvaguardino la sicurezza.
Siamo veramente sicuri che un processo di adeguamento e di potenziamento del comparto non debba poggiare oltre che sul ruolo dei soggetti istituzionali che devono assicurare strutture, servizi, mezzi finanziari, anche sulla capacità di partecipazione al processo da parte degli operatori? questa è la mia convinzione, che mi ha portato a rielaborare e a proporre alla Giunta e al Consiglio il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula, che abbia nel pescatore, nell'impresa di pesca un ruolo centrale di autoregolamentazione. Un inciso per dire che è una questione di stile, sui testi che passano e sono passati all'esame della Commissione e che oggi sono all'esame dell'Aula non c'è la firma dell'assessore Onida, che ha rispettato i rivoli e tutti gli apporti che negli ultimi quindici anni, con proposte e disegni di legge si sono accumulate nella competente Commissione e ho rispettato anche l'iniziativa del mio predecessore, che in questa materia ha voluto in qualche modo rappresentare un bisogno forte, oggi attraverso anche un fatto di stile manteniamo tutte le sinergie e tutte le risorse in campo, questa Giunta attraverso le mie strutture ed anche il mio indirizzo e la mia iniziativa ha mantenuto tutto quello che nel processo da lontano è venuto per produrre un documento che non sarà perfetto, ma certamente sarà molto importante e perfettibile nel breve periodo.
Un impegno politico questo, assunto all'atto dell'insediamento della Giunta e la cui approvazione appare quanto mai necessaria, per dare forza giuridica ai principi fondamentali che la ispirano e che voglio brevemente richiamare.
Primo, la già ricordata riappropriazione da parte della Regione del rilascio delle licenze di pesca marittima nel mare territoriale. Rilascio delle licenze significa governo della materia, significa determinare l'intesa, le scelte degli operatori sui diversi mestieri da esercitarsi; rilascio delle licenze significa scelte gestionali e oculate sullo sfruttamento delle risorse e sulla gestione delle attività integrate di pesca e di allevamento lungo la fascia costiera, significa rivendicazione di competenza che comporterà un difficile rapporto e confronto con lo Stato.
Secondo, La pianificazione delle attività di pesca e di acquicoltura e l'affermazione di un legame quanto più stretto e funzionale possibile tra pescatore e fascia marino- costiera di lavoro. Ciò avviene attraverso la creazione di distretti di pesca, dove l'attività è opportunamente regolamentata, in primo luogo, a favore dei pescatori presenti nel distretto, la possibilità di autogestione da parte delle marinerie interessate, la concessione allo sfruttamento esclusivo delle risorse nell'area geografica definita nel distretto, in buona sostanza la progettazione di autoregolamentazione e di autodeterminazione dei pescatori.
Terzo, la stretta correlazione tra tutela dell'ambiente ed attività di pesca. Nel presupposto essenziale che solo un ambiente qualitativamente idoneo può garantire un'attività di pesca duratura e conveniente d'altro canto, che le attività di pesca ed allevamento siano esse stesse responsabili, compatibili e rispettose della qualità dell'ambiente, senza pregiudicare gli altri possibili usi, che insistono fino a costituire una opzione imprescindibile qual è il turismo sulla fascia costiera. In tale prospettiva il disegno di legge dà ampio risalto alle forme di ripopolamento e di tutela biologica.
Quarto: il ruolo partecipativo delle amministrazioni provinciali ed in misura minore dei comuni nella gestione della pesca nelle acque interne ivi compreso il sistema importante degli stagni e delle lagune costiere.
Un'apertura prevista da tempo, che la legge di settore anticipa rispetto alla normativa organica di trasferimento e che va inquadrata anch'essa nell'ampio processo di avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, che è alla base delle recenti riforme del decentramento amministrativo e della riforma dell'apparato burocratico dello Stato e della Regione.
Quinto: un processo di razionalizzazione dei sistemi di pesca, non solo sotto il profilo del rapporto tra licenze e risorse, ma anche e soprattutto nell'ambito delle categorie professionali. Un intendimento innovativo di forte caratterizzazione sociale ed equitativa, con prospettive volte a creare nuova occupazione, quello della separazione degli operatori tra pesca marittima e pesca nelle acque interne, ricomprendenti il complesso delle attività di pesca ed acquicoltura nelle acque del demanio marittimo interno. Una misura sofferta che coinvolge la revisione delle concessioni per finalità di pesca, di stagni e lagune costiere, patrimonio di inestimabile valore ambientale, produttivo ed occupazionale. Il quadro degli interventi strutturali, opportunamente adeguato nelle prospettive di uno sviluppo integrato della ...(?) pesca, incidente sia sul sistema di produzione sia sulla infrastrutturazione di servizi di supporto nel territorio.
Settimo: la valorizzazione delle produzioni locali, qualitativamente eccellenti e in grado di offrire valore aggiunto alla produzione attraverso una politica di qualità dei prodotti. L'esigenza di un approccio sistematico e funzionale agli obiettivi di sviluppo socioeconomico sostenibile e all'integrazione nel mercato internazionale, intendendo con tale accessione le politiche di sostegno e di regolamentazione della concorrenza dotate dall'Unione Europea, ha già trovato riferimento in due importanti strumenti di recente approvazione, che integrano il complesso delle normative di sostegno da tempo adottate dalla Regione.
Faccio riferimento alla legge numero 19 del 1998, che ha disposto il raccordo tra la politica regionale di intervento e i fondi strutturali comunitari della pesca, e al documento di programmazione economica regionale approvato di recente dal Consiglio regionale.
Il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 1998-2001, evidenzia il ruolo che l'economia ittica è chiamato ad esercitare sia per quanto riguarda il miglioramento e l'ampliamento del settore produttivo, sia per quanto attiene conseguentemente al miglioramento della bilancia commerciale.
Il bilancio economico e alimentare (?) del comparto dimostra infatti per la pesca marittima l'esigenza di un'ulteriore forte politica di sviluppo; infatti, la spesa complessiva per i consumi di prodotti ittici in Sardegna è stimata, per utilizzare rilevazioni definite, in 675 miliardi nel corso del 1995, ed è crescente nel tempo, così come d'altra parte avviene su scala nazionale ed europea. Tuttavia la produzione interna contribuisce per soli 158 miliardi alla copertura del fabbisogno regionale, cioè contribuisce soltanto per il 23,4 per cento mentre le importazioni anch'esse crescenti hanno raggiunto 517 miliardi nel corso dello stesso anno. In termini quantitativi ciò significa che a fronte delle 15 mila tonnellate prodotte nelle aeree di pesca regionali se ne importano 34 mila, dunque il grado di copertura è limitato al solo 30 per cento. Questo è il vero problema! Comunque si voglia interpretare il dato statistico in ipotesi, più o meno sfavorevole, i termini della questione rimbalzano in tutta la loro importanza e direi preoccupazione. Dico anche che qui sta la scommessa del nuovo ciclo di governo che sta per iniziare, una scommessa che, non occorre sottolinearlo più di tanto, vede coinvolta l'amministrazione regionale, gli enti locali territoriali, il mondo della produzione e la ricerca scientifica. Qui tornano in campo le grosse questioni dello sviluppo; dal sistema di infrastrutture e servizi alle opzioni di eco-compatibilità che poi stanno alla base della politica regionale, di qualità di vita e di ambiente per la collettività isolana.
Analizzando in ordine di priorità le questioni sul tappeto devo dire che il problema della infrastrutturazione di servizi territoriali per le imprese è uno degli snodi fondamentali della politica del settore. Allora non possono che assumere rilevanza il problema di adeguare per finalità di pesca il sistema degli approdi isolani, la creazione dei poli di concentrazione per la conservazione, la prima lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ittici. Opzioni precise ormai, fissate in modo prioritario nel documento di programmazione regionale e che trova precisi riscontri operativi di sostegno finanziario, nella nuova legge di collegamento con le misure comunitarie di cui si è fatto cenno all'inizio.
Quando si parla di infrastrutture di interesse collettivo, si parla evidentemente di tutta una serie di interventi, centri di raccolta, magazzini, officine, scali di alaggio, centri di servizio per la produzione, volti a migliorare l'operatività delle imprese di pesca e consentire i migliori vantaggi della commercializzazione dei prodotti.
L'altro ordine dei problemi essenziali riguarda il potenziamento dei mezzi di produzione. Senza fare una esegesi analitica della strutturazione della flotta peschereccia isolana, ricordo solo che alla fine degli anni '80 la flotta peschereccia sarda (1200 imprese) si attestava su circa 10 mila tonnellata di stazza lorda, di cui, oltre il 50 per cento di imbarcazioni al di sotto di 10 tonnellate di stazza lorda e, comunque, operanti su un raggio d'azione circoscritto alla fascia costiera.
La capacità complessiva attuale ha subìto un incremento del 30 per cento sulla base indicata, attestandosi a completamento del processo di rinnovamento su circa 13 mila tonnellate di stazza lorda; rinnovamento della flotta attuato privilegiando realizzazioni importanti che fanno delle imprese sarde operanti nel settore dello strascico d'altura imprese altamente competitive con le altre marinerie e funzionali per attività e resa economica.
Un trend che mantiene constanti il livello d'interesse e la capacità di miglioramento, come dimostrano le 230 domande in corso di valutazione o di definizione istruttoria, presso gli uffici dell'Assessorato, accompagnate da progetti d'intervento per altri 50 miliardi, con una potenziale richiesta contributiva di circa 30 miliardi.
Due altre misure, tra le altre, meritano attenta considerazione: l'entrata in vigore nel dicembre dell'anno passato della legge numero 23, relativa alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca (il cosiddetto fermo biologico), presentata dalla Giunta sulla spinta delle organizzazioni di categoria e approvata unanimemente dal Consiglio regionale come strumento eco-biologico di straordinaria importanza per il processo di costituzione delle risorse ittiche e di gestione della fascia costiera.
Altro strumento che ha iniziato i primi passi per andare a regime, è il piano di riconversione dei sistemi, sciabica e piccolo strascico; di forte conflittualità i primi, di rilevante impatto ambientale i secondi. Tutte queste misure sono riassunte organicamente nel disegno di legge in esame.
L'altro dei sistemi di produzione di straordinaria rilevanza è costituito dal sistema di stagni e lagune costiere dove viene praticata la pesca estensiva, un sistema di oltre 15 mila ettari di cui viene riconosciuta l'importanza biologica e produttiva a livello internazionale. Questo è un problema vitale, e non solo per la mia appartenenza all'area geografica che ospita la gran parte di questi sistemi, ma perché gli stagni e la pesca fanno parte in modo indissolubile del patrimonio culturale della nostra gente e della tradizione della pesca in Sardegna. E poi perché sulla politica regionale d'intervento sugli stagni costieri si sono spese ingenti risorse finanziarie, si sono sensibilizzate le categorie sociali, si è esercitata l'ingegneria ambientale e confrontata la ricerca, giudicando le strategie d'intervento più o meno corrette o più o meno fallaci.
E` vero, in alcuni casi la dimensione strutturale degli interventi può essere stata ridondante, oppure la scelta di fondo non tollerabile sotto l'aspetto economico produttivo, in termini di costi-benefici. Si critica il fatto di grosse strutture che nulla sembrano avere a che fare con la pesca, di moli di protezione delle foci che diventano approdi per le barche, di sbarramenti che assumono funzione di viabilità pubblica, di strutture sovradimensionate o difficilmente gestibili.
Una domanda a me ma anche a voi, onorevoli colleghi: che ne sarebbe dello stagno della laguna di Santa Gilla senza le opere di disinquinamento realizzate e degli stagni di Marceddì interessati da diseconomie, inquinamenti industriali, chimici e urbani?
Sono sistemi di importanza vitale per l'economia di intere aree geografiche e sono stati recuperati all'attività produttiva a Santa Gilla dopo oltre 20 anni di divieto di pesca. Sbaglia chi pensa di liquidare con affermazioni critiche l'inutilità di queste realizzazioni.
Semmai, occorre uno sforzo aggiuntivo di Regione, enti locali e operatori affinché i sistemi e le opere funzionino, e i complessi meccanismi di gestione siano messi a regime. Detto questo sono anch'io convinto che gli equilibri di questi ambienti debbano essere rispettati e controllati.
La loro evoluzione, e gli eventi sistematicamente confermano, è di non incidere, se non in modo marginale, sull'ambiente fisico, ripristinando le condizioni di naturalità. Non è questa un'affermazione di principio, è una verità vera e controllabile perché è vero e controllabile che la gestione dello stagno di Cabras, ove il sistema idraulico non ha subìto sostanziali modifiche e che prova un equilibrio sufficientemente stabile, la gestione economica viaggia su bilanci di 8 miliardi annui.
Qui voglio rimarcare due considerazioni che di sicuro non sono sfuggite ad un osservatorio attento alla gestione di questi ambienti vitali. La prima è di natura tecnica: l'Assessorato ha rivolto l'attenzione ad interventi di risanamento ambientale per bacino, una specie di rivoluzione, come approccio metodologico al problema di disinquinamento delle acque, il più delle volte concentrato su situazioni locali.
Un approccio metodologico, sia chiaro, reso possibile dal recupero di ingenti risorse finanziarie perseguito con determinazione dalla mia azione di governo. Il disinquinamento del golfo di Oristano, gli stagni di Cabras e di Marceddì, ma tutta una politica rivolta ad ottenere lo stesso risultato che cammina per la costa orientale della Sardegna, che arriva alla bonifica del golfo di Bosa, che cammina nella direzione anche della parte nordoccidentale della Sardegna, come Alghero, Stintino e quell'area, oltretutto sottoposta a vincoli, per quanto riguarda l'area protetta di grande rilevanza non soltanto regionale, ma nazionale ed internazionale.
La seconda è di tipo imprenditoriale: la fiducia nel mondo della cooperazione è aperta a testimonianze dell'impegno assunto all'atto del mio insediamento e tradotto nel rilascio di concessioni decennali di tali beni. Qui è stato associato il problema dei canoni di concessione, anch'esso avviato a soluzione. In questo caso una specie di rivoluzione accresciuta dall'apertura di altre possibili fruizioni di questi beni, con un ruolo centrale protagonista delle cooperative di pesca, fiducia che ci auguriamo ben riposta e che, in ogni caso, sarà oggetto di rigoroso controllo per il rispetto delle regole.
Ultimo sistema di produzione non certo per importanza, riguarda gli allevamenti intensivi. Il fabbisogno crescente delle popolazioni indica sull'ordine di grandezza del 50 per cento del necessario, la quota di consumo proveniente dagli allevamenti. L'importanza del settore e l'attenzione che gli è dovuta, non mi pare che possano essere messi in discussione. Non è questa la sede per un discorso a più ampio spettro sull'attività di acquacoltura e che comunque è considerato in modo attento nel disegno di legge. Mi soffermo solo a ricordare la gamma di interventi in cui essa si esercita, dagli allevamenti ittici estensivi propri dei sistemi lagunari, agli allevamenti intensivi, impianti in vasche o in gabbia a mare, alla molluschicoltura, alla maricoltura e alle zone marine protette o barriere artificiali.
Voglio ricordare inoltre, il complesso degli aspetti biologici, zootecnici, veterinari e di qualità totale che ne caratterizzano l'attività, gli aspetti giuridici e delle concessioni di aree demaniali e di specchi acquei marittimi, gli aspetti propriamente territoriali che condizionano le iniziative di acquacoltura, i parametri territoriali fisico, chimici e biologici, la disponibilità del livello del capitale umano, imprenditori tecnici ed operatori, la presenza ed efficienza delle strutture di servizio esistenti nell'area, la possibilità di collocare a prezzi remunerativi il prodotto sul mercato, la politica creditizia.
L'amministrazione regionale tende a favorire questo processo caratterizzato, invero, da iniziative antesignane, la troticoltura, e da iniziative più recenti decisamente competitive con le produzioni nazionali. Gli interventi nel settore della pesca sono stati contrassegnati in questi anni passati, ma, oserei dire, da sempre, seppure con valutazioni ed apprezzamenti critici di diverso segno, da una unanimità di consensi e votazioni (per usare un'espressione efficace di tipo bulgaro), i colleghi non se ne adontino, ma ne merino vanto.
Sono posizioni ed atteggiamenti consapevoli che da un lato hanno confortato l'azione dell'esecutivo, e dall'altro sono di stimolo per migliorare l'efficacia dei risultati ricavabili dal comparto.
Anche l'impegno a sostenere la legge che oggi si discute è stata pienamente condivisa nel confronto tra forze politiche, organizzazione di categoria ed imprenditori.
Si tratta ora per la Regione di esercitare in modo pieno il ruolo che le compete nei confronti della categoria, di onorare l'impegno preso ed operare, nella prospettiva di un auspicato miglioramento del settore, necessario per lo sviluppo della nostra isola.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (Progr. Fed.). Sull'ordine dei lavori: non voglio ovviamente togliere spazio alla discussione di una legge importante come quella della pesca, che credo che debba essere approvata rapidamente perché è giusto che sia così. Vorrei, però, riproporre il quesito che ho posto questa mattina al Presidente Zucca, riguardo la definizione dell'ordine del giorno, per quanto riguarda il parco di Monte Arci.
Vorrei sapere se la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito quando verrà reinserita all'ordine del giorno la discussione della legge che si è interrotta al primo articolo. Grazie.
PRESIDENTE. Onorevole Diana, l'unica cosa che questo Presidente può risponderle è che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito, per adesso, di sospendere la discussione della legge. All'ordine del giorno c'è la legge sulla pesca e la legge sullo sport, quindi, la prossima Conferenza dei Capigruppo stabilirà come inserire all'ordine del giorno l'istituzione del parco di monte Arci.
DIANA (Progr.Fed.). Prendo atto che ho sempre la stessa risposta e che la Presidenza non è in grado di darmi una risposta.
Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Vassallo - Aresu - Montis - Concas: "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico" (66), Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico" (84) e del disegno di legge: "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la valorizzazione del patrimonio ittico" (148)
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, e poiché non ci sono problemi in relazione agli emendamenti, chiedo al relatore, metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo
CONCAS, Segretaria:
Titolo
Norme per l'esercizio dell'attività di pesca ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità, principi e criteri
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, e delle norme di attuazione dello statuto approvate con D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, D.P.R. 24 novembre 1965, n.- 1627, D.P.R. 22 agosto 1972 n. 669 e D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, provvede:
a) alla disciplina organica delle attività di pesca e di acquacoltura, anche al fine di perseguire il progresso economico e sociale delle categorie professionali interessate;
b) alla tutela e alla gestione delle risorse ambientali del mare, del litorale e delle acque interne;
c) alla disciplina delle azioni di programmazione, supporto e valorizzazione delle predette attività e risorse.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Per proporre un emendamento orale alla lettera A, esattamente nella parte dove si dice: "Anche al fine di perseguire il progresso economico e sociale delle categorie professionali interessate". Perché mi sembra davvero pleonastico, anzi ultroneo, posto che è la finalità in sé della legge, quindi, non si comprenderebbe quale altra finalità rispetto a quella che è già insita nel contesto di tutte le norme del testo in esame.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (Progr. Fed.). Non saprei perché quali siano le altre finalità ci sono scritte dopo, sono quelle a tutela della gestione delle risorse. Tra l'altro, la legge non si riferisce solo alla pesca professionale ma anche alla pesca sportiva e quindi, a regolamentare la pesca sportiva. Quindi "anche" è aggiuntivo, rafforza, si può togliere o lasciare. Comunque non mi oppongo all'accoglimento dell'emendamento orale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.
CARLONI (A.N.). Questa mattina dalla discussione generale è emerso un certo orientamento, di voler estrapolare, staccare la normativa sulla legge per quello che riguarda la pesca sportiva.
Io sono d'accordo sullo stralcio e sulla regolamentazione autonoma della legge sportiva, allora l'intervento è stato pertinente, perché se tra le finalità della legge, è anche questo un sintomo di non voler trattare o di volere emarginare o trattare in modo secondario la legislazione sportiva, voglio sapere se vogliamo andare avanti sulla linea o trattarla in un secondo momento, perché se dobbiamo discutere che questa legge riguarda anche la pesca sportiva, allora è opportuno introdurre anche questa, altrimenti si lascia non discusso e si andrà dopo, in un secondo momento, per dire, perché emendamenti precisi su questo punto non ne sono stati presentati, se questa legge deve riguardare anche la pesca sportiva, oppure no. Se anche l'indirizzo della Giunta è di voler andare nel trattare la pesca sportiva in questo testo di legge, oppure no, come si era detto da più parti anche all'interno della Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (Progr. Fed.). Il problema che il collega Carloni poneva è dovuto al fatto che non sono stati ancora fotocopiati e messi a disposizione gli emendamenti, perché a firma di alcuni componenti della Commissione, quelli che ci siamo ritrovati intorno alle 17, sono stati presentati alcuni emendamenti per la disciplina della pesca sportiva, in particolare per l'individuazione dello status della pesca sportiva, per un regolamento che rinvia e che contempla la pesca sportiva, quindi ci sono alcuni emendamenti che forse non sono stati visti. Quindi, la legge disciplinerà la pesca professionale ed anche la pesca sportiva.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Alcuni emendamenti presentati non sono in Aula, questo probabilmente ci sta complicando la vita anche se magari gli emendamenti non riguardano l'articolo in discussione. Quindi, sarebbe opportuno sospendere 10 minuti per consentire a tutti di vedere gli emendamenti.
PRESIDENTE. Si sospende la seduta per 10 minuti in modo che ogni consigliere possa leggere gli emendamenti.
Si riprende alle ore 18 e 10.
(La seduta sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 18 e 23.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Siamo in fase di votazione dell'articolo 1 con l'emendamento orale accolto dal relatore, onorevole Marrocu.
Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
FRAU, Segretario f.f.:
Art. 2
Attuazione della normativa comunitaria
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86, attua i regolamenti e recepisce le direttive dell'Unione Europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma, ferme restando le proprie competenze statutarie in materia di pesca, alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nelle materie ed ai fini della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
FRAU, Segretario f.f.:
Art. 3
Regolamento di esecuzione
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il relativo regolamento di esecuzione, in seguito denominato regolamento, e lo presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione. Il regolamento provvede anche alla definizione di procedure e criteri per la formazione di normative tecniche e di disciplinari regionali atti ad assicurare il tempestivo adeguamento alle nuove conoscenze tecnico scientifiche delle attività produttive disciplinate dalla presente legge e la relativa compatibilità economica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
FRAU, Segretario f.f.:
Art. 4
Definizioni
1. Nella presente legge e nel relativo regolamento si intende per:
a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque di cui all'articolo 1, mediante l'impiego di attrezzi a ciò destinati;
b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali, ivi compresi le lagune e i bacini di acqua salsa o salmastra;
c) pesca costiera: l'attività di pesca esercitata nell'ambito delle 12 miglia del mare territoriale antistante il territorio regionale;
d) pesca in acque interne: la pesca esercitata nei corpi idrici e nei bacini d'acqua dolce o salmastra e comunque all'interno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare di altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali, ivi compresi le lagune e gli altri bacini di acqua salsa o salmastra. Con riferimento alle caratteristiche fisico e chimiche dei predetti corpi idrici la pesca nelle acque interne si distingue in:
1) pesca lagunare;
2) pesca nelle acque dolci;
e) pesca professionale: l'attività di cattura e prelievo a fini economici esercitata da soggetti abilitati ed iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250;
f) pesca sportiva: l'attività di cattura e prelievo esercitata senza fine di lucro;
g) acquacoltura: qualsiasi attività di allevamento esercitata nelle acque del mare, nelle acque interne, in bacini o strutture artificiali.
h) in ragione del prodotto l'attività di acquacoltura si distingue in:
1) piscicoltura;
2) molluschicoltura;
3) crostaceicoltura;
4) alghicoltura;
i) in ragione delle metodologie di produzione l'acquacoltura si distingue in:
1) acquacoltura estensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione naturale;
2) acquacoltura intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione artificiale;
3) acquacoltura semi intensiva, quando l'allevamento è basato sull'alimentazione mista;
l) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;
m) pesca speciale: l'attività esercitata dai soggetti specificatamente abilitati e con oneri corrispettivi, per la cattura ed il prelievo: del corallo, del novellame, dei crostacei, dei molluschi, del pesce spada e della vegetazione marina;
n) prodotti della pesca e dell'acquacoltura: il frutto dell'attività di cattura e prelievo svolta nelle acque di cui all'articolo 1.
PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento numero 33 sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.
FRAU Segretario f.f.:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.
MARROCU (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
Art. 5
piano regionale della pesca e dell'acquacoltura
1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, adotta il piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, in seguito denominato piano.
2. Il piano si divide in due parti; il piano per la pesca e l'acquacoltura nel mare e il piano per la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne.
3. Il piano si volge in particolare alla regolazione dello sforzo di pesca, attraverso il contingentamento e la programmazione del rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni per la costruzione, la ristrutturazione o la riconversione dei mezzi nautici destinati alla pesca, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione di iniziative di acquacoltura, comunque finanziate.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il primo piano e, con le stesse modalità, i piani successivi nei sei mesi precedenti ciascuna scadenza. In avvio del procedimento di formazione del piano l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in seguito denominato Assessore, indice una conferenza regionale volta a registrare le risultanze del piano precedente ed il livello di integrazione delle finalità della presente legge nella altre azioni regionali di pianificazione e programmazione. Il piano per la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne è elaborato dall'Assessore sulla base delle proposte avanzate dalle Province.
5. Il piano è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di pesca. Il parere della Commissione consiliare è reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Se la Commissione consiliare non esprime il parere entro il termine sopra indicato la Giunta regionale approva il piano prescindendo dal parere.
6. Il piano è adottato con decreto dell'Assessore ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della avvenuta pubblicazione del piano è dato avviso nei principali giornali quotidiani della Sardegna.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 2 soppressivo parziale e numero 48 soppressivo parziale, numero 3 sostitutivo parziale e 16 aggiuntivo. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Granara per illustrare l'emendamento numero 2.
GRANARA (F.I.). Gli emendamenti numero 2 numero 3 intendono solo dare al ruolo alla Commissione competente in modo tale che il regolamento venga discusso in Commissione, fermo restando la fiducia nei confronti dell'Assessore, però riteniamo che sia opportuno che la Commissione esprima il proprio parere.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore per illustrare l'emendamento numero 48.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Stiamo parlando del piano regionale della pesca e dell'acquicoltura, sostanzialmente stiamo parlando dell'atto di governo più importante dal quale poi discenderà tutta la politica regionale in materia. Mi pare che sia quanto mai inopportuno che il Consiglio, attraverso la Commissione, abbia una limitazione temporale nell'espressione del proprio parere, a dire in sostanza che questo è un atto di governo che deve vedere il Consiglio protagonista e il Consiglio, seppure attraverso la sua Commissione, non può certamente subire limitazioni temporali.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S. d'Az.). L'emendamento risponde alla necessità che la programmazione in materia di pesca non sia slegata al contesto generale e in particolare ad attività come il commercio e il turismo che possono avere connessioni, per cui si chiede che il piano coordini l'attività in materia di pesca con quella di questi settori, e in generale con le altre attività economiche.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
Marrocu (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento 16 Bonesu-Serrenti, si accoglie. In relazione agli emendamenti 2 - 3 e 48, chiederei al collega Granara che si può accogliere l'emendamento 48, proprio perché consente alla Commissione di avere il tempo necessario a istruire, quindi sopprimendo il secondo e terzo periodo dell'articolo 5, questo renderebbe superfluo e superati gli emendamenti 2 e 3. Quindi, per accogliere l'emendamento 48, chiedo al collega Granara di ritirare il 2 e il 3 perché sono già assorbiti dall'emendamento 48.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Granara Ne ha facoltà.
GRANARA (F.I.). Ritiro gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti 16 e 48 ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta, sugli emendamenti 16 e 48, si conforma al parere del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 1 e 2 sono ritirati. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CONCAS, Segretaria:
Art. 6
Contenuto del piano
1. Il piano, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge 17 febbraio 1982, n. 41, è articolato nelle seguenti sezioni:
a) sezione prima che individua le potenzialità produttive delle acque marittime costiere e delle acque interne attraverso la rilevazione statistica dei dati sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti ittici nonché sulla valutazione delle risorse ambientali, sui mezzi nautici e sul personale addetto all'attività di pesca e acquacoltura e alle attività ad esse connesse;
b) sezione seconda che regola l'esercizio delle singole attività di pesca nelle acque marittime e nelle acque interne, ai fini del mantenimento dell'equilibrio ecologico più conveniente tra livello di utilizzo delle risorse e loro disponibilità, nonché l'esercizio dell'acquacoltura;
c) sezione terza che riguarda le strutture e le infrastrutture collegate all'esercizio della pesca, le reti distributive, gli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca;
d) sezione quarta che definisce il programma di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquacoltura. Le attività di studio e ricerca sono finalizzate:
1) alla individuazione e alla valutazione delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, nonché la loro protezione;
2) all'approfondimento di tematiche di biologia, ecologia, economia e diritto ricadenti nelle finalità della presente legge;
3) alla promozione di innovazioni tecnico-scientifiche atte a migliorare e potenziare la cattura ed il prelievo, l'allevamento e la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici;
e) sezione quinta che definisce un preventivo triennale per la distribuzione delle previste disponibilità finanziarie fra programmi ed azioni di attuazione del piano.
2. Il piano per la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne riguarda in particolare gli orientamenti principali della gestione della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne, l'indicazione delle azioni di risanamento delle acque in vista del loro recupero a fini di pesca, con l'indicazione degli uffici competenti, le principali azioni di ripopolamento ittico e le relative prescrizioni, i tempi per l'attuazione delle singole azioni, le risorse all'uopo disponibili ed il loro riparto per provincia.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CONCAS, Segretaria:
Art. 7
Censimenti e catasti
1. Ai fini della formazione di un catasto delle acque marittime e di un catasto delle acque interne destinate alle attività di pesca e di acquacoltura, ovvero non destinabili ad esse, con la redazione del primo piano è disposto:
a) il censimento e la classificazione delle acque marittime e costiere;
b) il censimento e la classificazione delle acque interne.
2. I censimenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 18 e 34 ed al fine di certificare le caratteristiche ecologiche e produttive delle acque di cui all'articolo 1, nonché le diverse utilizzazioni in atto.
Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CONCAS, Segretaria:
Art. 8
Rilevazione del demanio marittimo
1. La Regione promuove intese con lo Stato per la realizzazione ed il completamento delle rilevazioni del demanio marittimo della Sardegna in attuazione della Legge 11 febbraio 1991, n. 44.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CONCAS, Segretaria:
Art. 9
Programmazione del rilascio delle licenze
di pesca
1. In conformità con gli obiettivi del piano e con le finalità della presente legge, il controllo e la gestione dello sforzo di pesca sono attuati, secondo le rispettive competenze, dalla regione, dalle province e dai comuni attraverso la programmazione del rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, che in applicazione della presente legge, abilitano il titolare all'esercizio di specifica attività di pesca o di acquacoltura.
2. Salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, la licenza è rilasciata dalla Regione, dalle province e dai Comuni ed abilita alla cattura di una o più specie, in una o più aree, con uno o più attrezzi o con imbarcazioni da pesca ovvero all'attività di acquacoltura. La proprietà o il possesso di una imbarcazione non costituisce titolo sufficiente per ottenere il rilascio della licenza di pesca.
3. Presso l'Assessorato sono istituiti:
a) il registro delle licenze di pesca marittima;
b) il registro delle licenze di acquacoltura nelle acque marittime;
c) il registro delle licenze di pesca e acquacoltura nelle acque interne.
4. I registri delle licenze di pesca e acquacoltura nelle acque interne sono istituiti e aggiornati sulla base dei dati forniti dalle Province e dai Comuni.
5. Nei registri sono tra l'altro annotate le eventuali violazioni delle norme in materia di pesca definitivamente accertate a carico del titolare di licenza, nonché le sanzioni a suo carico.
6. Il regolamento stabilisce le caratteristiche ed i contenuti dei registri, le modalità di comunicazione dei dati da iscrivere, le modalità e i tempi di annotazione.
Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CONCAS, Segretaria:
Art. 10
Autorizzazioni per mezzi nautici destinati alla pesca e per impianti di acquacoltura
1. In conformità con gli obiettivi del piano le iniziative relative alla costruzione, all'ammodernamento ed alla riconversione della flotta peschereccia nonché alla realizzazione di strutture di acquacoltura, dovunque realizzate, ancorché finanziate con aiuti nazionali e comunitari, devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato competente, fermo il rilascio della concessione demaniale ove necessaria.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Granara per illustrare l'emendamento.
GRANARA (F.I.). Nell'intervento di stamani abbiamo fatto rilevare l'insufficienza dell'ufficio pesca. Attualmente nell'assessorato, purtroppo, sono disponibili a trattare dei problemi della pesca solo un dirigente a part-time, due funzionari e pochi impiegati, per cui, ci troviamo di fronte all'assurdo che due impiegati hanno oltre 1.200 pratiche da sbrigare e quindi, il problema del fermo biologico viene necessariamente pagato; i finanziamenti arrivano ai pescatori solamente dopo un anno, proprio per insufficienza d'ufficio.
Tra le altre cose ci sembra che non sia giusto riservare lo stesso ufficio per un'attività economica qual è la pesca, insieme alla caccia che indubbiamente è un'attività di tempo libero. Dare dignità a questo settore significa realizzare un ufficio competente, sono sicuro che l'assessore, visto che stiamo varando una legge quadro, ci proponiamo tutta una serie di cose molto valide, molto utili per questo settore, che ci sia anche un supporto per poter far funzionare meglio il settore. Ecco perché ho chiesto l'istituzione di una direzione generale della pesca.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Il collega Granara diceva: "Dare dignità al settore". Effettivamente con questo emendamento si coglie anche questo obiettivo; la legge dà tutta una serie di ruoli e di competenze, ha bisogno sicuramente di un ufficio organizzato, che non può essere un ufficio part-time (?)col settore della caccia e strutturato così com'è strutturato in questo momento.
Quindi il relatore della legge ritiene che questo settore abbia bisogno di una direzione generale, quindi il parere è di accogliere, pur segnalando l'aspetto che si interviene sulla legge 31, quindi su una legge del personale e quindi è un aspetto che è giusto segnalare, però il parere del relatore è di accogliere l'emendamento perché la pesca ha bisogno di un ufficio organizzato, quindi di una direzione generale e senza questo sicuramente noi possiamo fare una grandissima legge, mi auguro che venga fuori una buona legge, dare anche compiti e ruoli, però senza una direzione generale si rischia di vanificare lo sforzo della legge perché poi non c'è la struttura che dia gambe alla stessa legge, per cui il relatore accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette all'aula, ritenendo le valutazioni del proponente e del relatore estremamente corrette, però con la preoccupazione di intervenire in una legge che ha una sua qualificazione differente su materia che può non essere pertinente, quindi l'Aula è sovrana, decida il Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). In relazione all'emendamento presentato dal collega Granara suggerirei - e lo chiedo al collega Granara -, riconoscendo naturalmente tutte le motivazioni che l'hanno indotto a presentare questo emendamento e conoscendo personalmente la situazione asfittica dell'attuale organizzazione del settore pesca, di trasformare questo emendamento in una raccomandazione, anche perché obiettivamente su questo emendamento non è stato neanche richiesto il parere della Commissione competente, che è la prima, e credo che comunque possa essere risolto anche in tempi rapidissimi, presentando un provvedimento ad hoc che segua l'iter procedurale e che risolva il problema. Prevedere l'inserimento o la creazione di una direzione regionale all'interno di una legge così complessa, senza peraltro aver acquisito anche i pareri della Commissione di merito, a me pare una procedura abbastanza irrituale. Naturalmente non ho difficoltà a riconoscere che questa esigenza comunque sussiste.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Granara. Ne ha facoltà.
GRANARA (F.I.). Non me ne voglia il collega Sanna, sinceramente abbiamo tirato fuori questo emendamento in tempi veloci e non si intende assolutamente scavalcare le competenze della Commissione presieduta dall'onorevole Sanna.
Sono sicuro che l'onorevole Sanna, come tutti i componenti di quest'Aula, oggi intendono varare una legge completa, una legge che possa andare avanti, una legge su cui dare un segnale che vogliamo intervenire veramente per risolvere i problemi dei pescatori. Tante volte abbiamo proposto situazioni difficili, tante volte abbiamo illustrato situazioni impossibili per il mondo dei pescatori, oggi i pescatori hanno bisogno di avere un ufficio, una direzione generale per i loro problemi.
Chiedo cortesemente al collega Sanna di far suo il mio appello e che il mio emendamento sia accettato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Naturalmente non è nelle mie competenze accettare o non accettare, io posso esprimere una dichiarazione di voto in relazione a questo. Questo, chiamiamolo col giusto nome, questo servizio della pesca ha una dimensione di servizio, non di direzione generale.
Voglio ricordare ai colleghi che nell'amministrazione regionale ci sono all'incirca 70 servizi; se ogni servizio deve essere trasformato in una direzione generale, abbiamo approvato la legge 31 che non serve a niente.
Quindi esprimo la mia contrarietà anche in relazione al merito, la questione non è che mi senta scavalcato. Questa è la cosa meno importante, ci mancherebbe altro! E' una questione di merito; qui ci sono tutte le ragionevoli esigenze per istituire un servizio che sia articolato attraverso gli uffici che possono essere anche molteplici, ma a me pare che la consistenza di funzioni non sia tale da poter giustificare l'istituzione di una direzione generale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, trattare la materia delle direzioni generali in questa sede mi sembra improprio perché le direzioni generali non hanno funzione di gestione di attività regionali; le direzioni generali hanno funzione di coordinamento e di organizzazione. Se si vuol dare peso a un'attività specifica si istituisce un servizio, non una direzione generale. Avere una direzione generale non serve assolutamente a niente.
Capisco la reazione del collega Granara al fatto che l'attività della pesca è estremamente compressa nell'attuale organizzazione dell'amministrazione regionale, però i problemi non li risolviamo creando una direzione generale che ha un compito di organizzazione amministrativa, non di gestione di un'attività amministrativa.
Per cui credo che la questione direzioni generali, come diceva la 31, vada rinviata a un apprezzamento complessivo sull'organizzazione della Regione. Attualmente vi è una norma che salva alcune eccezioni, vi è una direzione generale per Assessorato.
E` chiaro che certi Assessorati, se permarranno in quella situazione avranno bisogno di più di una direzione generale, però questo va fatto in una visione complessiva dell'amministrazione regionale. Per cui invito il collega Granara a ritirare l'emendamento e se mai auspichiamo che la Giunta, visto che deve procedere entro 180 giorni all'individuazione dei servizi, indichi uno o se ritiene più servizi nel settore della pesca. Chiaramente il problema della direzione generale verrà dopo, una volta stabiliti quanti servizi si occuperanno della pesca e con quali competenze.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
CONCAS, Segretaria:
Art. 11
Istituzione della Commissione regionale della pesca e dell'acquacoltura
1. E' istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione regionale della pesca e della acquacoltura, in seguito denominata Commissione.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore che la presiede;
b) dal coordinatore del servizio competente in materia di pesca dell'Assessorato, o suo delegato con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante designato dalla Direzione marittima della Sardegna;
d) quattro docenti universitari designati dalle università di Cagliari e Sassari, di cui due esperti in discipline scientifiche, uno in materie giuridiche ed uno in materie economiche;
e) quattro rappresentanti delle cooperative della pesca, due per la pesca marittima e due per la pesca nelle acque interne, scelti dall'Assessore fra i designati dalle associazioni operanti a livello regionale;
f) un rappresentante dei lavoratori della pesca scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni sindacali a base regionale;
g) un rappresentante dei datori di lavoro scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni di categoria degli armatori della pesca;
h) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni di categoria;
i) il direttore del mercato ittico della Sardegna con il maggior volume di affari;
l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e nelle acque interne scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni operanti a livello regionale;
m) un rappresentante della pesca sportiva scelto dall'Assessore fra i designati dalle associazioni della pesca sportiva;
n) un rappresentante per ciascuna delle Province, designati dalle Province stesse.
3. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore e possono essere riconfermati una sola volta. Per la nomina dei componenti indicati alle lettere e), f), g), h), l), m) l'Assessore invita formalmente le associazioni e le organizzazioni di categoria ad operare le rispettive designazioni entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale temine senza che le associazioni e le organizzazioni abbiano fatto pervenire le loro designazioni l'Assessore nomina i componenti prescindendo dalle designazioni.
4. I componenti della Commissione che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono dall'ufficio e sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro nomina, per il restante periodo di durata della commissione.
5. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di uffici regionali, di istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno.
6. Un funzionario del servizio competente in materia di pesca dell'Assessorato svolge le funzioni di segretario della Commissione.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 4, 7, 8, 47, 17, 37 e 46. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. L'emendamento numero 8 è stato ritirato, passiamo all'illustrazione degli emendamenti. Ha facoltà di parlare il consigliere Granara per illustrare l'emendamento numero 4.
GRANARA (F.I.). Semplicemente, Presidente, non capisco nella Commissione regionale della pesca la figura del direttore del mercato ittico e di un rappresentante dei commercianti. Mi pare che il problema dei pescatori può essere in contrasto a volte con quello dei commercianti, di cui spesso sono vittime. Quindi ho chiesto la soppressione della lettera A, H ed I.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.
MARROCU (Progr.Fed.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 47 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, una considerazione di carattere generale. A me pare che questa Commissione, più che una Commissione Consultiva, dovrebbe essere una sorta di tavolo di concertazione, così come è stata configurata, all'interno del quale tavolo sono rappresentate in un qualche modo tutte le rappresentanze e anche le istituzioni, vedi province, che in un qualche modo debbono esprimere pareri soprattutto sulla gestione del Piano Regionale per la Pesca.
Qui si tratterebbe, a mio avviso, di decidere se davvero questo sia un tavolo di concertazione o una semplice Commissione Consultiva, perché se si tratta di una Commissione Consultiva ribadisco le cose e il contenuto dell'emendamento, se invece qui si volesse discutere dell'esigenza di istituire un vero e proprio tavolo di concertazione, che a me pare più opportuno e necessario di quanto non lo sia una semplice Commissione Consultiva, allora è del tutto evidente che probabilmente occorrerebbe non tanto e non solo cambiare il contenuto di rappresentanza dell'articolo 11, ma andare a incidere anche sul contenuto delle funzioni che in un qualche modo dovrebbero essere attribuite al tavolo della concertazione.
C'è quindi un equivoco di fondo che purtroppo noi molte volte ci trasciniamo un po' in tutta l'attività legislativa, ancora non riusciamo a mettere a fuoco con esattezza la necessità della consultazione da un lato con l'esigenza di una concertazione, sono due istituti completamente differenti e che chiaramente quindi andrebbero regolamentati in un modo che sia rispondente alla necessità per la quale è prevista l'istituzione, in questo caso, della Commissione o del tavolo.
Ho voluto dire questo perché, in assenza di una chiarezza in materia, credo che sia irrilevante la composizione, la qualità e la rappresentanza di questa Commissione, ripeto, credo che sarebbe molto più opportuno discutere a fondo sulle funzioni della stessa Commissione.
Per quanto riguarda l'emendamento nello specifico, e ho concluso, se le cose rimangono in questo modo credo che sia superflua la presenza nella Commissione Consultiva del coordinatore generale, in quanto si tratta appunto di una Commissione sostanzialmente politica, credo che tutte le rappresentanze scientifiche potrebbero trovare migliore accoglienza in un comitato scientifico che si esprima esclusivamente in materia, invece credo che siano opportune tutte le altre rappresentanze, comprese quelle che il collega Granara tende ad escludere, cioè le rappresentanze delle categorie produttive comunque interessate al problema, che non sono soltanto i pescatori, sono anche quelli che commercializzano il prodotto dei pescatori, comunque voglio dire, il problema più rilevante, a mio avviso, rimane quello che sottolineavo in apertura, cioè decidere se è una Commissione meramente consultiva, o invece non sia più giusto e più corretto parlare dell'istituzione di un tavolo permanente di concertazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 17.
BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, se resta la lettera B dell'articolo 11 non può comunque parlarsi di coordinatore perché è figura abolita dalla legge numero 31 e andrebbe scritto "dirigente", quindi è semplicemente un adeguamento alla legge numero 31.
PRESIDENTE. Per l'emendamento numero 37 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.
MARROCU (Progr.fed.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 46 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Si dà per illustrato. L'Assessore è Presidente o un suo delegato, mentre era previsto il coordinatore generale con un delegato che non avrebbe alcun senso.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento numero 4 si accoglie. Sull'emendamento numero 47 il relatore accoglie B e C, e ha qualche dubbio sul D, perché comunque la presenza dell'università potrebbe essere utile. Chiederei al collega Sanna di valutarlo, anche se in verità, per certi aspetti, qualche volta è servita più da paravento per alcune scelte, si pensi alle polemiche che ci sono state negli anni scorsi sulla sciabica dove gli universitari uno dice una cosa, uno dice l'altra e poi non si mettono d'accordo, comunque una valutazione sull'emendamento numero 47 lo farei sul punto D.
Sul punto B e C secondo me può essere accolto, perché accoglierei l'emendamento che ha illustrato per ultimo il collega Sanna che è presieduto dall'assessore o da un suo delegato, quindi la duplice veste della presenza dell'assessore e del dirigente mi pare anche questa superflua.
Quindi l'emendamento numero 7 ovviamente è accolto perché è della Commissione, l'emendamento numero 37 ovviamente è accolto perché anche questo è della Commissione, l'emendamento numero 45 è accolto, l'emendamento numero 46 è accolto, ovviamente il "17" poiché ho accolto di annullare il punto B, se venisse accolto l'emendamento del collega Sanna l'emendamento numero 17 decade.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta concorda con le valutazioni del relatore. Sull'emendamento numero 47 invece, in ordine in particolare a quanto è contenuto, è previsto dal punto D che individua la presenza di quattro docenti universitari, per l'esperienza vissuta ritengo che trattandosi di tavolo tecnico-consultivo, la contestualità delle presenze, della ricerca scientifica, con la rappresentanza delle categorie, con il mondo della pesca e con gli altri soggetti istituzionali consente una visione, la possibilità di dirimere più facilmente le difficoltà che possono nascere nel confronto sulle tematiche che riguardano il Piano e che riguardano la gestione dell'attività di pesca in maniera estremamente positiva, senza che avvengano e rimangano poi strascichi di ordine sociale e di tensione che in questo modo possono essere evitate.
Se il tavolo della ricerca è posto su un altro livello, su un altro momento, c'è certamente un ingorgo nel trattare queste questioni e una difficoltà alla comprensione, una minore trasparenza, una diffidenza intersoggettuale, nel senso che un conto è discutere delle questioni insieme, attorno allo stesso tavolo, un conto è discutere su tavoli separati per cui per esempio le organizzazioni non si sentono assolutamente dell'avviso di condividere un parere che la ricerca scientifica ha proposto su un'altra direzione, in un altro momento.
Riterrei per la mia esperienza, ma ritenendo anche di dare maggiore efficacia e capacità di esiti veloci all'attività consultiva, tecnico - consultiva della Commissione, di mantenere la presenza della ricerca scientifica all'interno della stessa Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7 soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Per l'emendamento numero 47 soppressivo parziale ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Per chiedere al collega Sanna di lasciare almeno l'università, quindi di togliere la lettera d), mi pare.
PRESIDENTE. Onorevole Sanna accoglie il suggerimento del relatore?
SANNA Salvatore (Progr. Fed.). Sì, sono d'accordo.
PRESIDENTE. E' accolto l'emendamento l'emendamento orale all'emendamento 47, quindi vengono soppresse le lettere b) e c). Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 37 sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
CONCAS, Segretaria:
Art 12
Compiti della Commissione
1. La Commissione:
a) esprime il proprio parere sulla predisposizione del piano e negli altri casi previsti dalla presente legge;
b) formula proposte per il razionale svolgimento e per il potenziamento delle attività di pesca nelle acque di cui all'articolo 1.
PRESIDENTE. All'articolo 12 è stato presentato l'emendamento 54 aggiuntivo. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 54 ha facoltà di illustrarlo.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 12, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 54, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
CONCAS, Segretaria:
Art. 13
Funzionamento della Commissione
1. La Commissione è convocata dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni della Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Ai componenti della Commissione compete il trattamento economico di cui alla legge regionale 22 giungo 1987, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato l'emendamento 45 sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore per illustrare l'emendamento numero 45 sostitutivo parziale.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Mi pare che si illustri sostanzialmente da solo, cioè il testo originario prevedeva che la Commissione dovesse deliberare a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità dovesse prevalere il voto del Presidente. Nell'emendamento proposto scompare la maggioranza assoluta, è semplicemente una maggioranza dei presenti e il Presidente non dovrebbe votare trattandosi di una commissione consultiva.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.
GRANARA (F.I.). Chiediamo il voto segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 45 all'articolo 13.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 62
Votanti 61
Astenuti 1
Maggioranza 31
Favorevoli 38
Contrari 23
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giordo - Granara - La Rosa - Ladu - Lippi - Locci - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Nivoli - Sanna Salvatore - Sassu - Schirru - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo.
Si è astenuto il consigliere: Liori.)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
CONCAS, Segretaria:
Art. 14
Compiti delle Province
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione in materia di pesca nelle acque interne, così come definite dalla lettera d) dell'articolo 4, con esclusione degli atti generali di pianificazione e indirizzo, sono trasferiti alle Province, ai sensi dell'articolo 14, lettera f) della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti trasferiti ai sensi del comma 1 nel rispetto della legislazione regionale e delle competenze regionali di pianificazione e indirizzo generale.
3. La Regione esercita la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse biologiche nelle acque interne.
4. La Regione, in caso di accertata e contestata inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della presente legge, esercita i poteri sostitutivi.
5. Le Province, in attuazione dei principi contenuti nella Legge n. 142 del 1990, possono delegare, in tutto o in parte, ai Comuni le funzioni loro attribuite dalla presente legge.
6. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge. L'ammontare delle risorse assegnate dalla Regione alle Province è ripartito tra le stesse sulla base:
a) della superficie dei laghi, delle lagune, dei laghi salsi e degli impianti di acquacoltura;
b) dello sviluppo lineare complessivo dei corsi d'acqua permanenti;
c) del numero degli addetti alla pesca professionale nelle acque interne;
d) della estensione del territorio provinciale.
7. Ciascuna provincia può istituire un Comitato consultivo provinciale della pesca nelle acque interne a supporto dei compiti ad essa conferiti con la presente legge. La composizione, i compiti e le funzioni del Comitato sono stabilite dalle Province.
PRESIDENTE. All'articolo 14 sono stati presentati gli emendamenti numeri 18,19 e 44, soppressivi parziali e numero 20, aggiuntivo. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 18.
BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 18 elimina il riferimento alla legge numero 142 del '90; mi sembra che questo sia un elemento che dovrebbe essere comune a tutte le leggi regionali. Richiamare la 142/'90, che è una norma non applicabile (almeno nella sua dizione letterale) alla regione sarda ingenera confusione.
In particolare, la ingenera nel primo comma, perché si dice che sono trasferite le funzioni, ma se fosse attuabile la 142 del '90 dovremo trasferire tutte le altre funzioni che la legge 142/90 prevede siano di competenza della Provincia, per cui è opportuno che risulti che il trasferimento avviene sulla base a normativa regionale ed esclusivamente sulla base di quella. Il richiamo alla legge 142 è quindi fuorviante.
Discorso peggiore va fatto per il comma 5 in cui questa delega dalla Provincia ai comuni; viene detto "ai sensi della legge 142" ma questa non prevede assolutamente deleghe dalle provincie ai comuni, per cui non si riesce a capire.
Con il collega Sanna ho firmato un emendamento totalmente soppressivo di questa norma, ma se anche la volessimo mantenere, in forza del fatto che abbiamo competenza primaria in ordinamento degli enti locali, a maggior ragione va tolto il riferimento alla legge 142.
L'emendamento numero 20 tende ad evitare un possibile rinvio da parte del Governo. Noi abbiamo incluso nelle acque interne, ai fini della pesca, anche dei beni che sono di pertinenza del demanio marittimo per cui va richiesto il parere all'autorità marittima.
Anzi, due settimane fa, abbiamo approvato uno schema di attuazione dello Statuto per cui il canone dovuto allo Stato è determinato della Regione; ora, il Governo, potrebbe eccepire, soprattutto se entrasse in vigore quest'ultima norma, che noi stiamo trasferendo ad altro soggetto un potere che ci ha dato lo Stato in via assolutamente eccezionale per connessione a poteri che abbiamo, ma che è un potere statale che viene dato alla Regione. Per cui, anziché trasferimento, ritengo che i problemi - essendo necessario accentrare nelle Provincie la materia - siano con la delega, anche perché le norme di attuazione dello Statuto prevedono già che la Regione, nelle materie delegate (e questa mi sembra una materia delegata, se entrasse in vigore la norma di attuazione in quel senso) può subdelegare.
Quindi, se viene interpretata come delega ad una Regione, sarebbe una subdelega ammessa in base al D.P.R. numero 348 del 1979. Senza una norma del genere, credo che sarebbe passibile di grave e fondata censura.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 44 ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore.
SANNA SALVATORE (Progr.Fed.). L'emendamento si dà per illustrare anche perché ne ha parlato il collega Bonesu e mi pare che ne abbia spiegato le ragioni.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Si accolgono gli emendamenti numero 19 - 20 e 44, quindi decade l'emendamento numero 18.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta concorda col parere del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr.Fed.). Presidente, solo per far rilevare che a me pare che al comma 4 di questo articolo rimanga indefinito l'intervento della Regione nel caso di accertata inadempienza da parte della Provincia. Si dice: "La Regione esercita i poteri sostitutivi" ma non viene specificato come; a me pare che questo rappresenti, in qualche modo, un punto che andrebbe meglio precisato e chiarito con qualche ulteriore riferimento, ma non ho avuto materialmente il tempo di predisporre nessun emendamento che risolvesse il problema.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Su questo punto sollevato dal collega Sanna, forse è opportuno che risulti dai lavori, in modo da poter fungere da interpretazione che, mancando una normativa particolare sulle funzioni trasferite o delegate, i poteri sostitutivi possono essere solo quelli previsti dall'attuale ordinamento in materia di controlli sugli atti degli enti locali.
Mi sembra che in via di interpretazione possiamo arrivare a questo, mancando una norma particolare sui poteri trasferiti o delegati, ma abbiamo una norma generale in materia di poteri sostituivi e sugli enti locali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr.Fed.). Sono d'accordo, a meno che non ci sia la possibilità di accogliere anche un emendamento sospensivo orale del comma 4 che forse risolverebbe il problema.
PRESIDENTE. Onorevole Sanna, volendo, si può votare per parti l'articolo.
SANNA SALVATORE (Progr.Fed.). Per me va bene. Credo che l'importante sia trovare una soluzione al problema perché altrimenti rimane quest'area indefinita. Quindi, se questa è una soluzione procedurale ottimale (lo chiederei soprattutto agli uffici), per me va bene.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
L'emendamento numero 18 decade. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione i primi tre commi dell'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione il quarto comma. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione i commi 6 e 7. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
CONCAS, Segretaria:
Art. 15
Autorizzazione per la pesca scientifica
1. La pesca scientifica deve essere autorizzata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
2. Possono richiedere l'autorizzazione Università, organizzazioni di ricerca o singoli ricercatori iscritti all'anagrafe nazionale dei ricercatori. La relativa istanza deve essere corredata dal piano di ricerca con l'indicazione dell'oggetto, delle finalità, dei luoghi e delle modalità di svolgimento della ricerca con particolare riguardo al periodo, agli attrezzi ed alle specie oggetto dell'autorizzazione.
3. Salvo espressa disposizione le limitazioni dell'attività di pesca previste nella presente legge non si estendono alle attività di ricerca scientifica applicata.
4. Gli istituti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, che intendano svolgere attività di ricerca nel mare territoriale antistante il territorio della Sardegna sono tenuti a comunicare preventivamente all'Assessorato i relativi programmi.
PRESIDENTE. All'articolo 15 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu per illustrare gli emendamenti.
MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Gli emendamenti si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta li accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
CONCAS, Segretaria:
Art. 16
Borse di studio
1. La Regione favorisce, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza, in Italia ed all'estero, di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla produzione e conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche.
2. L'Assessorato competente pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, dandone avviso nei principali giornali quotidiani della Sardegna, un bando per l'assegnazione, mediante un concorso per titoli, di specifiche borse di studio.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 9 soppressivo totale. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.
Marrocu (Progr.Fed.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, non avendo il presentatore illustrato l'emendamento non conosco i motivi della soppressione. Se si voleva evitare di sovrapporsi ad altre provvidenze regionali posso anche capire la soppressione; se invece si ritiene questa attività di borse di studio inutile non sono per niente d'accordo perché la Regione, effettivamente, dovrebbe dedicare più energia allo studio e alla preparazione del personale in questo settore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.
MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Ovviamente il motivo per cui si richiede la soppressione, come Commissione, è il primo concetto espresso dal collega Bonesu. Ci pare giusto che rimanga la competenza all'Assessorato alla pubblica istruzione com'è avvenuto per le altre borse di studio.
E` avvenuta la stessa cosa per la 28, dove le borse di studio erano prima alla programmazione e poi le abbiamo spostate alla pubblica istruzione, per cui credo sia giusto anche in materia di borse di studio in materia di pesca.
Per questi motivi è stata chiesta la soppressione.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura del titolo secondo.
CONCAS, Segretaria:
TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA
Capo I
Misure e criteri generali
PRESIDENTE. Metto in votazione il titolo secondo. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
CONCAS, Segretaria:
Art. 17
Distretti di pesca
1. L'Assessore, con appositi decreti da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge provvede, in base al piano, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, previa intesa con le competenti autorità dello Stato, a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti il territorio della Sardegna in distretti di pesca. La suddivisione è volta:
a) all'ottimale utilizzazione delle risorse di pesca attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca;
b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra per le attività di pesca e acquacoltura;
c) all'eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e del litorale della Sardegna.
2. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.
3. I distretti di pesca possono essere modificati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti, in concomitanza con la formazione del piano.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
CONCAS, Segretaria:
Art. 18
Censimento delle acque marittime e costiere
1. Il censimento delle acque marittime e costiere di cui all'articolo 7 considera analiticamente tutte le loro utilizzazioni. A tal fine l'Assessorato, fermo quanto previsto all'articolo 8 comma 1, si avvale dei registri e degli uffici competenti delle Capitanerie di porto della Sardegna e della collaborazione dei concessionari di porzioni di demanio marittimo e di zone del mare territoriale.
2. Il catasto delle acque marittime e costiere registra tutte le acque secondo la classificazione di cui all'articolo 7, comma 2 e riguarda ciascuno dei distretti di pesca della Sardegna. In particolare il catasto registra:
a) lo stato di purezza o di inquinamento delle acque con l'indicazione delle principali attività responsabili dell'eventuale inquinamento;
b) le vocazioni ittiogeniche, attuali e potenziali, delle singole zone in base alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque;
c) le zone assoggettate a specifica protezione, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
CONCAS, Segretaria:
Art. 19
Misure di conservazione e gestione
1. L'Assessorato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, emana uno o più decreti, riferiti anche a singoli distretti di pesca, contenti misure di conservazione e di gestione delle risorse ambientali in relazione alle finalità della presente legge.
2. I decreti vengono aggiornati sulla base delle previsioni del piano o di esigenze contigibili e urgenti.
3. I decreti, in particolare, determinano:
a) le zone nelle quali la pesca è vietata o limitata con riguardo a periodi specificati, a tipi di imbarcazioni o attrezzi di pesca e ad utilizzazioni di prodotti catturati;
b) le aree di tutela biologica assoluta;
c) le aree in cui è consentito l'allevamento;
d) le dimensioni massime delle imbarcazioni in termini di stazza e potenza del motore per ciascun sistema di pesca;
e) le caratteristiche e le utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
CONCAS, Segretaria:
Art. 20
Contingentamento e programmazione del rilascio di licenze e autorizzazioni
1. La Regione, in attuazione del piano, regola l'attività di pesca attraverso il contingentamento e la programmazione del rilascio delle licenze di pesca, delle autorizzazioni per la costruzione, ristrutturazione o riconversione dei mezzi nautici destinati alla pesca, nonché della realizzazione di iniziative di acquacoltura, comunque finanziate.
2. L'Assessorato può rilasciare un numero di licenze regionali di pesca pari all'ammontare complessivo del tonnellaggio delle imbarcazioni di cui all'articolo 21, come determinato nel piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per gli anni 1984-1986 ed incrementato degli aumenti di tonnellaggio previsti per la Sardegna dai piani nazionali 1991-1993, 1994-1996 e 1997-1999 e, successivamente, da eventuali disposizioni statali sulla regolazione dello sforzo di pesca.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
CONCAS, Segretaria:
Art. 21
Licenza regionale di pesca marittima
1. La licenza regionale di pesca marittima abilita le navi da pesca all'esercizio della pesca costiera entro il mare territoriale antistante il territorio della Sardegna, è riferita alle navi da pesca già iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna ed è rilasciata alle imprese di pesca iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
2. La licenza regionale di pesca marittima è sostitutiva della licenza di prevista dalla Legge n. 41 del 1982 ed è requisito indispensabile per esercitare la pesca nelle acque del mare territoriale antistanti il territorio della Sardegna.
3. Hanno titolo al rilascio della licenza regionale di pesca marittima:
a) i titolari di licenze di pesca già rilasciata dallo stato alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i nuovi richiedenti iscritti nel registro delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, intestatari di imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.
4. Nella licenza regionale di pesca marittima devono essere indicate le zone, gli attrezzi e le specie per le quali la nave da pesca è abilitata.
5. Le modalità per il rilascio della licenza regionale di pesca marittima sono definite nel regolamento di cui all'articolo 3.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
CONCAS, Segretaria:
Art. 22
Licenza per la pesca ravvicinata e mediterranea
1. L'Assessorato, d'intesa con la competente autorità marittima statale, rilascia nuove licenze di pesca per imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata e mediterranea, di cui all'articolo 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Il modello di licenza e i modelli statistici sono conformi a quelli adottati dallo Stato.
3 Copia della licenza è inviata all'autorità statale competente.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Signor Presidente, c'è bisogno forse di un po' di attenzione e di valutazione da parte dei colleghi che possono consentirci di trovare una soluzione.
Come dicevo stamani, nella relazione al disegno di legge, su questo punto occorre un'ulteriore riflessione in quanto attualmente la Regione non ha competenze in materia di licenza per la pesca ravvicinata e mediterranea, che è competenza dello Stato. Non solo non ha competenza, ma non viene neppure coinvolta nelle licenze per la pesca ravvicinata e mediterranea. Questo, però, di fatto limita e impedisce la possibilità dell'organizzazione e della programmazione dello sport di pesca.
Quindi, nella volontà di perseguire il concetto dell'autonomia e del ruolo che la Regione deve esercitare, l'articolo 22 ha previsto che Regione, d'intesa con lo Stato, eserciti le competenze in materia di pesca ravvicinata e mediterranea. Questo fatto, però, può mettere a rischio la legge, perché può essere motivo di rinvio in quanto non ha competenza oltre le sei miglia e la licenza è statale, o può significare che comunque lo Stato, non raggiungendo l'intesa, si rischia la doppia licenza, cioè quella regionale e quella statale, creando così situazioni di imbarazzo anche per le imbarcazioni che sono tra le 12 miglia e qualcosa in più.
Presidenza del Presidente Selis
(Segue MARROCU.) Si pone dunque il problema di capire che sia utile, comunque, mantenere l'articolo 22, rischiando un possibile rinvio, ma rivedendo un'esigenza nostra di poter determinare anche in materia di licenza di pesca ravvicinata e mediterranea, quindi di poter programmare meglio lo sport (?) di pesca, oppure se sia il caso di accogliere l'emendamento 11 che la Commissione ha presentato, che è soppressivo di questo articolo. Così come in effetti anche le organizzazioni del settore pesca hanno chiesto alla Commissione un incontro con le organizzazioni proprio per le motivazioni di cui parlavo prima.
Ribadisco che sopprimere l'articolo 22 sottrae alla legge uno dei punti qualificanti che erano anche nella mia relazione scritta, cioè sottrae uno dei punti che qualificano la legge in materia di autonomia e di richiesta della Regione di poter determinare e regolamentare anche le licenze di pesca dalle sei alle dodici miglia, quindi poter regolamentare meglio lo sport (?) della pesca.
Su questo punto abbiamo presentato l'emendamento proprio per aprire una discussione e valutare anche se, eventualmente, può essere rivisto lo stesso articolo, trovando un accordo con un emendamento orale che lo renda salvo rispetto a possibili rinvii.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Concordo con questa valutazione. E' un rischio che probabilmente non va corso, anche se questo articolo rappresenta uno sforzo intelligente di recuperare uno spazio di autonomia in materia di pesca.
Credo che l'emendamento della Commissione possa essere accolto, con la convinzione che però va raggiunta un'intesa con lo Stato su questo argomento, oltre la legge, ed eventualmente può essere fatta un'integrazione con atto successivo alla stessa legge, ma con la certezza che il provvedimento complessivo non venga fermato dal Governo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Capisco le perplessità del relatore perché levare l'articolo significa rinunciare in gran parte al controllo dell'attività di pesca ma lasciare l'articolo in una materia che non è stata concordata col Governo è estremamente pericoloso, perché è chiaro che non abbiamo una competenza in materia di pesca al di fuori delle acque territoriali. Penso che il problema si potrebbe risolvere modificando il tenore dell'articolo quindi, se sono tutti d'accordo, propongo un emendamento verbale che suonerebbe così: "L'Assessorato, qualora sia stata raggiunta la necessaria intesa con la competente autorità marittima statale, eccetera eccetera...." il che lasciamo il potere di sbloccare l'operatività di questo articolo anche all'autorità marittima statale per cui nulla può lamentare; stiamo dicendo che non eserciteremo il potere se non c'è la necessaria intesa con l'autorità statale.
Credo che con questa formulazione, al limite, stiamo scrivendo un articolo che non può essere attuato, ma sicuramente non stiamo dando motivo di rinvio.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta concorda con questo emendamento verbale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento orale ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr.Fed.). relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. La Giunta e il relatore della Commissione concordano sull'emendamento orale dell'onorevole Bonesu che sbloccherebbe la situazione. Questo vuol dire ritirare l'emendamento numero 11?
MARROCU (Progr.fed.). Si ritira l'emendamento numero 11.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 11 è ritirato. Con questo emendamento orale metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
CONCAS, Segretaria:
Art. 23
Autorizzazioni ad imprese di pesca per imbarcazioni non iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.
1. L'Assessorato, nel rispetto degli articoli 19 e 21 della presente legge, può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'esercizio della pesca nel mare territoriale antistante il territorio della Sardegna ad imbarcazioni iscritte in altri compartimenti marittimi, prescrivendo le modalità di esercizio.
2. Le modalità per il rilascio della autorizzazione sono definite nel regolamento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
CONCAS, Segretaria:
Art. 24
Licenza regionale per pescatori professionali
1. L'Assessorato rilascia la licenza regionale di pesca a singoli soggetti che svolgono professionalmente l'attività senza l'uso di imbarcazioni o negli impianti di pesca e che non siano titolari della licenza di pesca nelle acque interne, di cui all'articolo 38 della presente legge.
2. Per il rilascio della licenza gli interessati, già iscritti nel registro dei pescatori previsto dall'articolo 9 della Legge n. 963 del 1965, rivolgono istanza corredata da certificazione della predetta iscrizione indicando:
a) i propri dati anagrafici e fiscali;
b) il tipo di attività;
c) i luoghi di esercizio dell'attività di pesca.
3. Il rilascio della licenza regionale per l'esercizio della pesca subacquea è subordinato alla osservanza delle norme di sicurezza. L'esercizio della pesca subacquea è esercitato nel rispetto dell'articolo 128 del D.P.R. 1639 del 1968.
4. La licenza regionale professionale di pesca ha la durata di quattro anni e può essere rinnovata.
5. Le modalità per il rilascio della licenza sono definite nel regolamento.
PRESIDENTE. All'articolo 24 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore.
SANNA SALVATORE (Progr.Fed.). Signor Presidente, questo emendamento è stato presentato per una questione di chiarezza, specificando e sostituendo la dicitura generica "impianti di pesca", con quella più specifica "impianti di acquacoltura nelle acque marine" perché altrimenti, se si trattasse di acque interne, visto che abbiamo trasferito le competenze alla provincia, non si capirebbe per quale motivo la licenza debba rimanere in capo alla Regione. In questo modo è del tutto evidente che essendo rimasta alla competenza regionale anche la funzione relativa agli impianti di acquacoltura nelle acque marine, è conseguentemente comprensibile che la licenza sia regionale e non provinciale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Si accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parare della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Si accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
CONCAS, Segretaria:
Art. 25
Rilascio di autorizzazioni per le pesche speciali
1. L'Assessorato autorizza specificata-mente le attività di pesca speciale nell'ambito della regolazione dello sforzo di pesca e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. L'autorizzazione per le pesche speciali comporta il pagamento di una somma corrispettiva secondo quanto stabilito nell'articolo 62.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
CONCAS, Segretaria:
Art. 26
Prelievo delle fanerogame marine
1. Il prelievo delle fanerogame marine deve essere previamente autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
PRESIDENTE. All'articolo 26 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S.d'Az.). Siccome nella legge, oltre che di pesca, qualche volta vi è riferimento al litorale, poteva darsi che qualcuno potesse interpretare che non si potessero rimuovere fanerogame marine quando sono sulla spiaggia. Meglio specificare ed evitare l'interpretazione di qualcuno poco intelligente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.
MARROCU (Progr.Fed.), relatore. Si accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore della difesa dell'ambiente.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Si accoglie.
PRESIDENTE. L'emendamento è accolto dal relatore e della Giunta. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
CONCAS, Segretaria:
Art. 27
Attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura che si svolge nel mare dev'essere autorizzata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. Alle attività di acquacoltura si applicano, in quanto compatibili, i divieti di cui all'articolo 15 della Legge n. 963 del 1965 e all'articolo 47 della presente legge. Non si applicano i limiti sulle dimensioni minime dei prodotti e sui periodi di cattura stabiliti nella presente legge per la pesca marittima e nelle acque interne, purché ne sia indicata la provenienza da impianti di acquacoltura intensiva o semintensiva.
PRESIDENTE. All'articolo 27 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu per illustrare l'emendamento numero 35.
MARROCU (Progr.Fed.). L'emendamento si illustra da sé, comunque si tratta di un'ulteriore possibilità che può essere offerta alla pesca per creare ulteriore reddito per i pescatori della Sardegna. La Sardegna ha bisogno di ulteriori attività produttive che diano anche sviluppo ed occupazione, questo della pesca e del turismo può essere uno di questi settori. Così come abbiamo fatto con la legge numero 18 per l'agriturismo, facciamo lo stesso con questa legge per quanto riguarda la pesca e il turismo.
Chiederei, se venisse accolto, che i commi 3 e 5 venissero trasferiti alla parte degli aiuti perché per questo punto si tratta di definire quali sono gli aiuti. All'articolo che riguarda gli aiuti che è più avanti.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Lo accoglie.
PRESIDENTE. La Giunta esprime parere favorevole. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 35 con l'avvertenza fatta dal relatore, che i commi 3 e 5, in sede di coordinamento, vanno sistemati nella parte degli aiuti. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 28.
CONCAS, Segretaria:
Art. 28
Pesca sportiva in mare
1. Il regolamento di cui all'articolo 3 individua gli obblighi, i divieti, gli attrezzi ammessi e quelli non consentiti per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque del mare territoriale antistante il territorio della Sardegna. Per l'esercizio della pesca sportiva è in ogni caso vietato l'uso della nassa e del palamito.
PRESIDENTE. All'articolo 28 sono stati presentati due emendamenti il numero 34, soppressivo totale e il numero 23, sostitutivo totale. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu per illustrare l'emendamento numero 34.
MARROCU (Progr. Fed.). Abbiamo già accolto l'emendamento numero 36 che rinvia, per quanto riguarda la pesca sportiva e per l'uso degli attrezzi, ad un successivo regolamento. L'emendamento numero 36 aveva definito la pesca sportiva e prevedeva un regolamento nel quale venivano definiti quali attrezzi potevano essere concessi oppure no, e poi istituiva una Commissione. E` già accolto per cui, accogliendo l'emendamento numero 36, di fatto per noi, va soppresso l'emendamento numero 28.
Con il collega Bonesu vi è da valutare la possibilità di accogliere già qui, non prima del regolamento, che la pesca sportiva a mare non è soggetta a licenza, oppure rinviare anche questo al regolamento o inserirla per legge.
L'altra parte, cioè con che tipo di mezzi deve essere esercitato oppure no, abbiamo previsto che sia stabilito dal regolamento con l'approvazione dell'emendamento 36, approvato all'articolo 15.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare il suo emendamento.
BONESU (P.S. d'Az). Presidente, vista l'approvazione dell'emendamento numero 36, potrei ritirare l'emendamento numero 23 anche perché la questione della licenza, non essendo prevista da altre norme, non si può certamente imporre per regolamento. Anzi, ho presentato un emendamento all'articolo che riguarda le tasse in cui prevedo il pagamento della tassa di licenza per la pesca sportiva unicamente per le acque interne.
Se venisse approvato quell'emendamento, non solo sarebbe implicito, ma sarebbe esplicito che non serve la licenza per le acque marine; comunque, siccome la licenza la possiamo imporre per legge, non scriverla è già escluderla. Quindi, l'emendamento si deve considerare ritirato se il Consiglio dà questa interpretazione.
PRESIDENTE. L'articolo 23 è ritirato. Metto in votazione l'emendamento 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS. (F.I.). Intervengo sull'ordine dei lavori per capire fino a che ora dobbiamo restare perché mi è stato detto fino alle ore 19 e 30. Ricordo che abbiamo la riunione della prima Commissione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Sullo stesso argomento, Presidente. Ricordo che avevamo già concordato con il Presidente Milia l'interruzione alle ore 19 e 45 per dare la possibilità alla Commissione prima di riunirsi e poter completare il proprio lavoro.
PRESIDENTE. Se questo era l'accordo, sospendiamo la seduta e riprendiamo domani alle ore 10.00.
La seduta è tolta alle ore 19 e 41.
Testo della mozione annunziata in apertura di seduta
Allegati seduta
OZIONE MONTIS - CONCAS - VASSALLO - LA ROSA - DIANA - ARESU - BALIA - MANCHINU sull'attacco della NATO contro il territorio della Repubblica Serba.
IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO CHE:
- le forse militari della NATO hanno dato inizio ai bombardamenti contro il territorio della Repubblica Serba;
- tale intervento ha già provocato morti e feriti fra la popolazione e gravi distruzione delle strutture civili;
APPRESO che le dichiarazioni del Presidente USA annunciano l'intensificazione di tali bombardamenti fino a costringere il Presidente della Serbia a piegarsi alle decisioni assunte in altre sedi,
impegna la Giunta regionale
1) ad attivare un immediato intervento presso il Governo della Repubblica perché salvaguardi la neutralità dell'Italia nel rispetto dell'articolo 11 della nostra Costituzione;
2) a farsi carico di una giusta richiesta di pace per tutti i popoli della penisola balcanica;
3) affinché intervenga con la massima urgenza per evitare di esporre parti del Paese ad eventuali rappresaglie militari. (181)
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