Seduta n.280 del 08/08/2002 

CCLXXX SEDUTA

Giovedì 8 agosto 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del Vicepresidente Sanna Salvatore

indi

del Presidente Serrenti

La seduta è aperta alle ore 10 e 16.

BIANCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 31 luglio 2002 (274), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Businco, Sanna Nivoli, Usai e Randazzo hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dall'8 agosto 2002. Il consigliere Carloni ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dall'8 agosto 2002.

Se non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: "Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale" (336/A)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale relativa al disegno di legge numero 336/A.

E` iscritto a parlare il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (D.S.). Grazie Presidente, rinuncio all'intervento, credo insieme agli altri colleghi, e mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi; dovevano intervenire l'onorevole Dore e l'onorevole Masia ma non sono presenti, quindi do la parola all'Assessore dei lavori pubblici.

Onorevole Masia, lei intende intervenire?

MASIA (S.D.I.-S.U.). Ho sentito il collega Morittu. Sono d'accordo anche io, interverrò per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Dore, conferma il suo intervento?

DORE (I DEMOCRATICI). Anche io interverrò per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

LADU (P.P.S.-SARDISTAS), Assessore dei lavori pubblici. Signor Presidente, colleghi e colleghe, il sistema di qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti dei lavori pubblici è stato disciplinato da un regolamento approvato da questo Consiglio regionale, regolamento che è stato registrato dalla Corte dei Conti nel luglio del 2001 e poi annullato dal TAR con la sentenza numero 892 del 18 luglio 2002. Praticamente questo regolamento si proponeva di favorire le piccole e medie imprese della Sardegna prevedendo un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di opere pubbliche similare a quello disciplinato dallo Stato con il DPR n. 34 del 2000, la differenza sostanziale fra il regolamento regionale e quello nazionale è che lo strumento di qualificazione regionale, cioè l'albo regionale appaltatori, è affidato in Sardegna ad un organismo pubblico facente capo all'Assessore dei lavori pubblici, mentre la qualificazione nazionale è affidata alle società private che sono organismi di attestazione. Pertanto, l'imprenditore anziché pagare una cifra minima, come sino ad oggi ha fatto, per l'iscrizione all'Albo regionale appaltatori (ARA) sarà costretto a pagare la qualificazione certificata dalle SOA, che è molto più onerosa.

In base al regolamento, l'Assessorato dei lavori pubblici ha già provveduto a rilasciare 200 attestazioni di qualificazione alle imprese ed altre 700 stanno per essere rilasciate a breve perché sono già praticamente istruite, ma con l'articolo 17 della legge finanziaria 2002, in considerazione anche delle enormi difficoltà di istruttoria, perché purtroppo il personale a disposizione dell'Assessorato non era adeguato, praticamente abbiamo fatto sì che le imprese potessero avere la possibilità di partecipare alle gare fino al 31 dicembre del corrente anno anche con la certificazione da loro prodotta in precedenza.

Devo dire che, a seguito del ricorso presentato al TAR della Sardegna dalla Federsoa, il regolamento in questione è stato annullato con la sentenza numero 892 pronunciata dal medesimo Tribunale in data 18 luglio 2002. Il Tribunale ha motivato la sentenza e l'annullamento invocando il testo modificato dell'articolo 117 della Costituzione che, al secondo comma lettera c), attribuisce allo Stato la tutela della concorrenza anche in materia dei lavori pubblici.

Secondo il TAR Sardegna, il sistema unico di qualificazione affidato dallo Stato alle SOA con l'articolo 8 della legge 109 del 1994, vincola anche le Regioni al punto da affievolire l'autonomia legislativa in materia di lavori pubblici, e questo è un punto sostanziale che sicuramente sarà motivo di riflessione qualora ci sia un ricorso da parte del Governo alla Corte Costituzionale. Infatti la sentenza del TAR, oltre a essere gravemente lesiva della competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici d'interesse regionale, attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello Statuto sardo, mette in seria difficoltà per le evidenti implicazioni economiche, il mondo imprenditoriale sardo, che si vede escluso dalla possibilità di concorrere agli appalti che dovranno esperirsi in Sardegna, specie nel settore della emergenza idrica, infatti, travolgendo anche la disposizione dell'articolo 17 della finanziaria, in quanto quest'ultima fa esplicito riferimento alle modalità dettate dal regolamento in questione, mette in forte crisi gli operatori del settore in relazione agli appalti già banditi e a quelli da bandire, in ordine all'aggiudicazione effettuata a favore delle imprese aventi l'iscrizione all'ARA, con il disorientamento facilmente immaginabile a causa dell'incertezza dei comportamenti da eseguire nelle procedure di gara in corso. Devo dire, insomma, che tutti i giorni arrivano decine di telefonate, in Assessorato, di stazioni appaltanti o anche di imprenditori che chiedono quale dev'essere il comportamento delle imprese in questo specifico momento. Questo scenario, che paralizza l'importante settore dei lavori pubblici, è reso ancora più grave in quanto avvantaggia pochissime imprese sarde che hanno avuto l'accortezza e la possibilità economica di iscriversi alle SOA che, come abbiamo detto, sono organismi privati la cui attestazione richiede una certa disponibilità economica, ma soprattutto avvantaggia le imprese continentali, certamente più numerose delle imprese sarde, creando pertanto, in questo momento, una sorta di regime di monopolio.

Il Tribunale ha motivato la sentenza e l'annullamento invocando il testo modificato dell'articolo 117 della Costituzione che, al secondo comma, lettera c), riserva allo Stato la tutela della concorrenza anche nella materia dei lavori pubblici, ed anche questo è motivo centrale della controversia che c'è in questo momento tra la Regione Sardegna e il TAR, che verrà sicuramente discussa in altra sede. La concorrenza, secondo il TAR, nella materia dei lavori pubblici, è stata tutelata con l'introduzione della disposizione prevista dall'articolo 8 della legge 109 del '94, cioè la legge Merloni ter, che istituisce un sistema unico di qualificazione che vincolerebbe anche la Regione al punto da affievolire l'autonomia legislativa in questa materia. Tale assunto, se fosse condiviso, porterebbe a ritenere illogicamente che la Regione non è più titolare della potestà legislativa esclusiva attribuita dall'articolo 3 dello Statuto nel settore dei lavori pubblici di interesse regionale, il quale articolo 3 non sembra essere stato modificato ad opera del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, anche se poi la modifica costituzionale dovrebbe condizionare anche i contenuti dello Statuto stesso, però anche questo è un argomento che verrà approfondito nella sede più opportuna. Poiché infatti la concorrenza nello specifico settore dei lavori pubblici investe non soltanto la qualificazione delle imprese - anche questo è un altro dato importante che va sottolineato - ma anche una pluralità di altri istituti quale il sistema e i metodi di gara, i criteri di aggiudicazione, l'istituzione del subappalto, i criteri di affidamento degli incarichi di collaudo, di progettazione e della direzione e quant'altro riguardante l'esecuzione dei lavori pubblici, verrebbe negato alla Regione il potere di esercitare nel dettaglio la sua competenza legislativa che deriva dall'articolo 3 dello Statuto sardo. Quindi noi riteniamo che questa sentenza del TAR sia un vero attentato all'autonomia della Sardegna, anche perché non siamo d'accordo con la interpretazione che ha dato il TAR in materia di concorrenza in quanto noi diciamo che il nuovo riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione si applica esclusivamente in caso di accrescimento dell'autonomia della Regione Sardegna e non in funzione di una diminuzione della stessa.

Quindi la tutela della concorrenza disciplinata, fra l'altro, in modo generico, dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione non può riferirsi, a mio parere, alla materia dei lavori pubblici, ma essendo stata posta dal legislatore a fianco della competenza in materia di "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, sistema valutario e sistema tributario", riguarda l'intervento dello Stato per evitare distorsioni di mercato, abusi di posizione dominate e comportamenti discriminatori. Quindi, voglio dire, sicuramente la modifica del Titolo V della Costituzione aveva altri obiettivi che non quello di limitare la competenza primaria della Sardegna in materia di lavori pubblici.

Anche l'opinione secondo cui la tutela della concorrenza equivale a garantire la par condicio dei concorrenti nelle gare d'appalto assicurata mediante il sistema unico di qualificazione introdotto dalla legge Merloni, trova un punto debole nel fatto che la qualificazione non è affidata ad un soggetto unico in tutto il territorio nazionale che procede a rilasciare attestazioni sulla base di valutazioni univoche sulla documentazione presentata dalle imprese, specie quella riguardante i certificati dei lavori eseguiti, ovvero diretti, le referenze bancarie e quant'altro comporti giudizi discriminatori, ma è attribuita ad una miriade di soggetti privati, cioè le SOA, che esprimono valutazioni che cambiano da soggetto a soggetto, e che pertanto non garantiscono l'unicità su cui il TAR ha impostato la motivazione della sentenza di annullamento del regolamento regionale.

E` importante evidenziare al riguardo, che la qualificazione regionale delle imprese non è rivolta soltanto alle imprese sarde ma a tutto il mondo imprenditoriale nazionale, europeo e straniero delle imprese che si vogliono iscrivere all'albo regionale degli appaltatori e che vogliono concorrere agli appalti di interesse regionale, cioè a dire che non è assolutamente limitativo nei confronti delle altre imprese che avessero interesse a partecipare alle gare d'appalto in Sardegna. E` altresì importante evidenziare che l'albo regionale non vincola in modo assoluto le imprese che vogliono partecipare agli appalti, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA. Per intenderci, chi è in possesso di attestazioni SOA può comunque partecipare alle gare d'appalto in Sardegna.

Al fine della tutela dell'autonomia legislativa e per arginare le conseguenze deleterie di detto annullamento nel settore delle costruzioni, oltre all'obbligato appello al Consiglio di Stato che è stato proposto dal servizio legale - questo lo dico per rispondere alle affermazioni del collega Giacomo Sanna che ieri diceva che praticamente la Regione Sardegna si stava limitando a trasformare un regolamento in legge trascurando la via del ricorso al Consiglio di Stato, affermazione che non risponde al vero perché noi stiamo già predisponendo gli atti necessari per ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR - la Giunta regionale ha riproposto urgentemente al Consiglio regionale la vecchia disciplina in materia di qualificazione delle imprese trasformando, appunto, il regolamento in legge, anche perché c'è una situazione contingente che va salvaguardata perché in questo momento effettivamente le imprese non possono partecipare agli appalti, ma soprattutto per quegli appalti che sono già stati banditi, le stazioni appaltanti devono sapere se devono accogliere anche le richieste che vengono fatte da quelle ditte che sono iscritte all'ARA della Sardegna o meno. Quindi c'è tutta una situazione che va in tempi rapidi definita perché, voglio dire, in questo momento particolare, in cui stanno per partire degli appalti importanti in Sardegna, noi vogliamo che l'imprenditoria sarda possa partecipare a pieno titolo.

Ben siamo consapevoli che la legge che stiamo approvando non è immune dall'essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale. Io ho condiviso molto alcune riflessioni che ieri ha fatto l'onorevole Cogodi, ma poi anche l'onorevole Milia ed altri, che hanno affermato che si tratta di una materia delicata, che non è detto, insomma, che poi la Regione la spunti in questa materia però noi sappiamo che comunque non dev'essere il TAR a dire se noi abbiamo competenza o no in materia, sarà la Corte costituzionale che si esprimerà in questa materia e che dirà, qualora lo Stato impugnasse la legge che noi stiamo approvando, se noi abbiamo competenza o no in materia. Noi non crediamo che la modifica del Titolo V della Costituzione si possa tradurre in una riduzione della nostra autonomia speciale. Noi pensiamo che lo Stato volesse intendere altro, e che quindi la sentenza del TAR della Sardegna sia penalizzante per la Sardegna, tanto più che riteniamo che la competenza riservata allo stato dal nuovo articolo 117, non riguardi questa specifica materia, anche perché, se così fosse, praticamente noi non avremmo più la possibilità di legiferare in materia di lavori pubblici, e quindi, praticamente, verrebbe, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, ridotta l'autonomia della Regione Sardegna.

Pertanto, sapendo che ci sono dei limiti che vanno ancora verificati data la complessità della materia, che ci saranno sicuramente pareri contrastanti e soprattutto ci sono interessi contrastanti, noi vogliamo conoscere dal giudice delle leggi, quali sono le competenze attribuite alle regioni in questa materia, specie a quelle con ordinamento speciale come la Sardegna.

Quindi, secondo il mio parere, e concludo, l'approvazione di questo disegno di legge è un atto dovuto e non può attendere ulteriormente se non si vuole rinunciare passivamente alla competenza esclusiva della Regione in una materia che lo Statuto sardo affida al Consiglio regionale. Pertanto quello che noi abbiamo fatto crediamo sia un atto dovuto: vogliamo capire fin dove abbiamo competenza in questa materia. Noi riteniamo di aver ragione, rivendichiamo una maggiore autonomia; poi, ripeto, qualora ci sarà un ricorso da parte del Governo, sarà la Corte Costituzionale a dire chi ha ragione. Certo è che non c'è giurisprudenza in questa materia, si tratta del primo caso che si sta verificando, pertanto io credo che bene stia facendo questo Consiglio regionale ad approvare una legge contenente la disciplina prima prevista dal regolamento proprio perché riteniamo che in questo modo si colmi immediatamente una lacuna, ma soprattutto si instauri un nuovo confronto col Governo nazionale perché vogliamo capire qual è la vera competenza e l'autonomia della Sardegna in materia di lavori pubblici.

Devo rispondere anche ad alcune osservazioni che ha fatto ieri soprattutto il collega Sanna, quando diceva praticamente che l'Unione europea forse avrebbe avuto da ridire su questa legge in quanto potrebbe essere considerata lesiva della concorrenza. Devo dire che è proprio l'Unione europea che sta mettendo in discussione le SOA, che dice che gli organismi privati non sono più garantisti degli organismi pubblici. Anche su questa materia io credo che sarà importante capire quali saranno i risvolti e quali saranno le decisioni che emergeranno. Per quanto invece attiene ad alcune osservazioni che ha fatto il collega Milia, che possono essere correttive e migliorative del regolamento, che condividiamo, devo dire che però in questa fase noi abbiamo preferito non apportare modifiche a questo testo, anche perché ciò avrebbe richiesto un allungamento dei tempi e pertanto avrebbe in qualche modo compromesso l'approvazione di questa legge prima di chiudere questa sessione dei lavori del Consiglio.

Certo è che in questa materia c'è bisogno dell'approvazione di una nuova legge, perché è una materia in grande evoluzione, la modifica del Titolo V della Costituzione ha disegnato scenari nuovi, pertanto il nostro impegno è quello di presentare in tempi brevi un disegno di legge sui lavori pubblici che da una parte garantisca il mondo imprenditoriale sardo e dall'altra faciliti l'imprenditoria sarda, ma soprattutto che sia semplice e in grado di rispondere alle esigenze dell'imprenditoria sarda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

BIANCU, Segretario:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIANCU, Segretario:

Art. 2

Qualificazione delle imprese

1. La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria, dell'idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Per i lavori il cui importo a base d'asta sia pari o inferiore a euro 77.469, le imprese interessate dimostrano di svolgere un'attività lavorativa adeguata a quella dei lavori oggetto dell'appalto presentando, in sede di gara, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero dichiarazione personale sostituiva redatta nei modi di legge.

3. Per i lavori di importo, a base d'asta, superiore a euro 20.658.000, l'impresa partecipante deve dimostrare:

a) il conseguimento della qualificazione nella classifica 09;

b) l'aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un volume d'affari, conseguente ai lavori svolti non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

4. Il requisito di cui al comma 3 è comprovato secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1 quater della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato l'emendamento numero 1 sostitutivo parziale della Giunta regionale. Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 2

All'art. 2, comma 3, la cifra "euro 20.658.000" è sostituita da "euro 20.658.276".

Parimenti all'art. 10, comma 2; all'art. 15, comma 1, lettera c); all'art. 32 comma 1, lettera d); all'art. 33, comma 3. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

LADU (P.P.S.-Sardistas), Assessore dei lavori pubblici. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis, relatore.

TUNIS (Rif. Sardi-U.D.R.), relatore. Signori consiglieri, signor Presidente, trattasi di un emendamento esclusivamente tecnico, e quindi come tale si accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIANCU, Segretario:

Art. 3

Organismo di qualificazione

1. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge viene attribuita da una apposita Commissione permanente, costituita presso l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

2. La commissione è così composta:

a) dal direttore del Servizio competente dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici;

b) da quattro membri tecnici effettivi del Comitato Tecnico- amministrativo regionale e/o provinciali dei lavori pubblici ;

c) da un rappresentante delle Province Sarde, designato dall'Unione regionale delle Province ;

d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;

e) da un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna;

f) dai direttori dei servizi degli Uffici del Genio Civile di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;

g) da undici rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui:

1) tre designati dall'A.N.C.E. Sardegna;

2) tre designati dall'Associazione Piccole Imprese (ANIEM-API Sarda);

3) tre in rappresentanza delle due associazioni più rappresentative dell'artigianato sardo: l'associazione più rappresentativa designa due componenti su tre;

4) due su designazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale;

h) da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designate dalle Associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;

i) dal direttore del settore ispezione della direzione regionale del lavoro o da un suo delegato.

3. Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte da un dipendente, assegnato al Servizio competente ed appartenente almeno alla VI fascia funzionale.

4. La Commissione è presieduta dal Direttore generale dell'Assessorato regionale dei LL.PP. o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Direttore del Servizio competente.

5. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Contro le deliberazioni della Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.

7. Un estratto delle deliberazioni della Commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, tranne per i componenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere riconfermati per un solo quadriennio.

9. Alla nomina della Commissione ovvero alla modifica della sua composizione provvede, con proprio decreto, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

10. La Commissione è convocata dal Presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.

11. Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

12. L'esposizione alla Commissione degli argomenti in discussione può essere affidata, almeno dieci giorni prima della riunione del medesimo organo collegiale, dal Servizio dei contratti ad un componente che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.

13. Copia della domanda e dell'annesso corredo documentale concernente la richiesta di qualificazione o di variazione della situazione dell'impresa interessata, viene affidata dal predetto Servizio al componente della Commissione ai fini della relazione di cui al comma 12.

14. La Commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare dalle imprese ai fini della presente legge.

15. Le decisioni della Commissione sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro adozione dal Direttore del Servizio competente che provvede, altresì, alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa e morale degli imprenditori.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento numero 2 sostitutivo parziale della Giunta regionale. Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 3

All'art. 3, comma 12, le parole "Servizio dei contratti" sono sostituite con "Servizio competente". (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

MASALA (A.N.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis, relatore.

TUNIS (Rif. Sardi-U.D.R.), relatore. Signori consiglieri, si tratta di un emendamento saggio.

PRESIDENTE. Si suppone che il parere sia favorevole.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 2 sostitutivo parziale, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIANCU, Segretario:

Art. 4

Albo regionale appaltatori

1. Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito casellario denominato "Albo regionale appaltatori" che, già istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso in quattro sezioni:

a) consorzi di società, di cooperative o di imprese;

b) cooperative;

c) imprese individuali;

d) società.

2. L'Albo ha sede presso l'Assessorato dei lavori pubblici ed è tenuto dal personale addetto designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell'Albo.

3. L'iscrizione al casellario si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente Servizio valevole per tre anni dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 3.

4. Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della classifica, le imprese versano l'importo fisso di euro 154,937 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.

5. Nell'Albo sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

a) denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla Camera di Commercio;

b) rappresentanti legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data dell'ultima attestazione conseguita e data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

e) cifra d'affari in lavori, costo complessivo del personale e costo degli ammortamenti nell'ultimo quinquennio;

f) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nell'ultimo quinquennio;

g) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

h) data di cancellazione o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della sospensione;

i) eventuali procedure concorsuali pendenti.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento numero 3 della Giunta regionale. Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 4

All'art. 4, comma 4, la cifra "euro 154,937" è sostituita da "euro 154,94". (3)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

MASALA (A.N.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis, relatore.

TUNIS (Rif. Sardi-U.D.R.), relatore. Signori consiglieri, trattasi di un emendamento con caratteristiche tecniche, pertanto si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIANCU, Segretario:

Art. 5

Categorie e classifiche

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate secondo l'elenco di cui all'articolo 6 e secondo gli importi di cui all'articolo 7.

2. Al fine della declaratoria delle categorie si fa rinvio all'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, nei limiti della propria classifica attribuita incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base d'asta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIANCU, Segretario:

Art. 6

Categorie di opere

1. Le categorie di opere generali, individuate con il simbolo "OG", sono le seguenti:

OG 1 - edifici civili e industriali

OG 2 - restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari

OG 4 - opere d'arte nel sottosuolo

OG 5 - dighe

OG 6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione

OG 7 - opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 - opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 - impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

OG 11 - impianti tecnologici

OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 - opere di ingegneria naturalistica

2. Le categorie di opere specializzate, individuate con il simbolo "OS" sono le seguenti:

OS 1 - lavori di terra

OS 2 - superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico

OS 3 - impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie

OS 4- impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 - finiture di opere generali di natura edile

OS 8 - finiture di opere generali di natura tecnica

OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 - segnaletica stradale non luminosa

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali

OS 12 - barriere e protezioni stradali

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS 15 - pulizia di acque marine, lacustri e fluviali

OS 16 - impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS 17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18 - componenti strutturali in acciaio e metallo

OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 20 - rilevamenti topografici

OS 21 - opere strutturali speciali

OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 - demolizione di opere

OS 24 - verde e arredo urbano

OS 25 - scavi archeologici

OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 - impianti per la trazione elettrica

OS 28 - impianti termici e di condizionamento

OS 29 - armamento ferroviario

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi

OS 31 - impianti per la mobilità sospesa

OS 32 - strutture in legno

OS 33 - coperture speciali

OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIANCU, Segretario:

Art.7

Classifiche

1.Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

01 - fino a euro 154.937

02 - fino a euro 258.228

03 - fino a euro 516.457

04 - fino a euro 1.032.913

05 - fino a euro 2.582.284

06 - fino a euro 5.164.569

07 - fino a euro 10.329.138

08 - fino a euro 15.493.707

09 - oltre euro 15.493.707

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIANCU, Segretario:

TITOLO II

Requisiti per la qualificazione

Art. 8

Domanda di qualificazione

1. Le imprese interessate al conseguimento della qualificazione devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.

2. La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla domanda di qualificazione da presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Albo Regionale Appaltatori.

3. Nella domanda di qualificazione il rappresentante dell'impresa dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, delle finalità del trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche che ne fanno parte e di essere informato e di dare informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell'Amministrazione riguardanti l'esecuzione dei lavori pubblici.

4. L'impresa può chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.

5. La domanda e la documentazione relativa presentata dall'impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all'istruttoria da parte del competente ufficio dell'Albo che provvede ad accertare la presenza dei requisiti previsti. Tale ufficio compila una scheda, contenente i dati dell'impresa e i requisiti presentati, che è consegnata al relatore per l'esposizione in Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIANCU, Segretario:

Art.9

Requisiti d'ordine generale

1. I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro delle Imprese - ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 - riguardante i seguenti requisiti:

1) l'indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività che devono essere adeguate alle categorie di lavoro per le quali l'impresa chiede l'iscrizione all'Albo delle imprese qualificate;

2) il riferimento alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impiantistica (qualora l'impresa voglia operare nel settore);

3) la dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;

4) le generalità e l'indicazione dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei consiglieri e dei procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società; nel caso di società in accomandita semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici;

5) l'assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del 1994;

g) assolvimento degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e alle Casse Edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve essere rilasciata:

a) da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

b) da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

c) da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e cooperative;

d) da tutti i procuratori speciali o generali della società.

3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro Imprese.

4. I requisiti di cui alla lettera g) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e Casse Edili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 9, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIANCU, Segretario:

Art. 10

Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) capacità economica e finanziaria;

b) capacità tecnica e organizzativa;

c) dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l'importo della classifica 09 (illimitato) di cui all'articolo 7 è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

3. Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000 l'impresa, oltre alla qualificazione di cui al presente regolamento, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIANCU, Segretario:

Art. 11

Capacità economica e finanziaria

1. La capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito, indicati dall'impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la solidità finanziaria dell'impresa;

b) dalla cifra di affari in lavori realizzata dall'impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Per la determinazione dell'importo complessivo della cifra d'affari concorre interamente il valore dell'attrezzatura per effetto dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 18 della presente legge.

2. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:

a) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi dell'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1994, n.109, con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati della relativa ricevuta di presentazione;

b) per le società di capitali e le società di cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali redatti ai sensi dell'articolo 2423 e segg. del Codice Civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati della relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito.

3. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge n. 109 del 1994 e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIANCU, Segretario:

Art. 12

Capacità tecnica e organizzativa

1. La capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa è dimostrata con la presentazione di certificati dai quali risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede la qualificazione.

2. Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella di classificazione delle opere generali e specializzate di cui all'articolo 6.

3. I certificati sono rilasciati:

a) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera; nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal rappresentante dell'ente pubblico e vistati da un tecnico dell'ente medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione con contratto di subappalto, i certificati contengono anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante e gli estremi dell'autorizzazione concessa per il sub-appalto;

b) se trattasi di lavori privati, dal direttore dei lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata dall'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l'interessato allega copia delle fatture il cui importo deve corrispondere all'ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato.

4. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio dovrà apporre sul certificato suddetto il visto di conferma sui lavori.

5. Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato, inoltre, indica:

a) il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione;

b) l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'ente pubblico o del committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata; l'oggetto dell'opera deve essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera corrispondente; i lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di classificazione delle categorie di opere sopra indicate;

c) l'importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente l'importo delle categorie dei lavori scorporabili;

d) il periodo di inizio e termine dei lavori;

e) la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);

f) che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;

g) gli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle Casse Edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei lavoratori dipendenti.

6. I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.

7. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, i certificati indicano l'importo dei lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.

8. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dall'importo delle riserve riconosciute all'impresa con esclusione dei compensi riconosciuti a titolo risarcitorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 12, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIANCU, Segretario:

Art. 13

Criteri di valutazione dell'attività lavorativa

eseguita per conto terzi

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'articolo 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all'applicazione delle leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.

2. I lavori privati, non sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici, effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del Codice Civile, sono sottoposti, come indicato all'articolo 12, all'accertamento del Servizio del Genio Civile competente per territorio che attesta la conformità dei lavori certificati a quelli eseguiti dall'impresa richiedente sia per l'importo che per categoria di lavoro.

3. I certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei lavori pubblici, oltre la categoria prevalente dei lavori, l'eventuale suddivisione per le altre categorie di lavoro e relativi importi, la puntuale ed esauriente descrizione della tipologia dei lavori medesimi per consentire all'organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e classifiche di cui agli articoli 6 e 7.

4. L'attività lavorativa svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:

a) copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente registrato;

b) copia conforme all'originale, scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché da essi si desuma la volontà negoziale delle parti, possono essere prodotte nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di appalto.

La documentazione individuata nelle lettere a) e b) e, in ogni caso, i certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente; la somma degli importi netti delle fatture deve corrispondere agli importi indicati dal committente o dal direttore dei lavori nei certificati; parimenti detta corrispondenza deve sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori eseguiti e quella indicata nelle fatture;

c) copia conforme, per tutti i lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.

5.La verifica delle fatture da parte del Genio Civile non ha valore di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua regolare iscrizione nei registri contabili dell'impresa, ma ha valore di un'attività amministrativa finalizzata al controllo della corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente ufficio, del visto favorevole sui certificati.

6. Per casi più complessi, l'Ufficio del Genio Civile può disporre sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale.

7. Gli Uffici istruttori del Genio Civile conservano nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più congrua valutazione dell'idoneità tecnica-organizzativa del richiedente.

8. L'esito favorevole dell'accertamento è annotato dal Servizio del Genio Civile competente sul certificato dei lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 13, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIANCU, Segretario:

Art. 14

Criteri di valutazione dell'attività lavorativa

eseguita per conto proprio

1. L'attività lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto della stessa impresa o perché l'opera finita rimane di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perché l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.

2. In tal caso l'accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in sé considerata.

3. L'accertamento è effettuato al netto di ogni utile dell'impresa, in stretta connessione con il costo sopportato dall'impresa per la sola costruzione (forniture materiali e mano d'opera) sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

a) parametri fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 362/2 dell'11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22 dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3);

b) progetto approvato;

c) contabilità dei lavori, ove esistente.

4. Per casi di lavoro in proprio si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 14, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIANCU, Segretario:

Art. 15

Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori eseguiti

1. La capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di valutazione:

a) attribuzione della classifica fino all'importo di euro 516,457:

1) l'importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta ovvero a quello della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;

b) attribuzione della classifica da euro 1.032.913 fino alla classifica di euro 15.493.707:

1) esecuzione di lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta ovvero della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;

2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

c) attribuzione della classifica di oltre euro 15.493.707:

1) l'attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con riferimento all'importo convenzionalmente stabilito in euro 20.658.000.

PRESIDENTE. All'articolo 15 è stato presentato l'emendamento numero 4 sostitutivo parziale della Giunta regionale. Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 15

All'art. 15, comma 1, l'importo di "euro 516,457" è sostituito da "euro 516,457". (4)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

MASALA (A.N.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis, relatore.

TUNIS (Rif. Sardi-U.D.R.), relatore. Il parere è favorevole per le stesse considerazioni precedentemente fatte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 15, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIANCU, Segretario:

Art. 16

Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti

1. La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la qualificazione può essere dimostrata anche mediante l'attività di direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri e le condizioni previsti dall'articolo 12.

2. Per attività di direzione si intende esclusivamente l'attività materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal direttore tecnico o dai direttori tecnici di un'impresa riferita all'ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della specializzazione richiesta affidati ad altre imprese.

3. Gli importi dei lavori indicati nei certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi; in ogni caso l'importo massimo di iscrizione concedibile non può superare l'importo di euro 1.032.913.

4. Tale qualificazione è, inoltre, subordinata a:

a) che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa che chiede la qualificazione;

b) che i soggetti, designati dall'impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese - iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori o all'Albo Regionale degli Appaltatori ovvero qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione del certificato dell'A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. n. 34 del 2000.

5. I soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un'apposita dichiarazione.

6. La qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

7. I lavori diretti sono presi in considerazione solamente per la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro. L'aumento dell'importo nella medesima categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati di lavori eseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 16, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

BIANCU, Segretario:

Art. 17

Criteri particolari di valutazione della capacità tecnica

1. L'attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza di particolari elementi.

2. La qualificazione nella categoria di opera generale OG2 "restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" è concessa a condizione che l'impresa abbia eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al ripristino e al consolidamento statico di immobili aventi caratteristiche artistiche o che comunque siano vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.

3. Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all'esecuzione di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione sull'immobile vincolato.

4. Nel caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori devono riportare la conferma della competente Soprintendenza Archeologica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

BIANCU, Segretario:

Art. 18

Dotazione di attrezzatura tecnica

1. La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l'esecuzione dei lavori. Essa deve essere adeguata alla categoria di lavoro e all'importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, contenente l'indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi d'opera.

2. La dotazione dell'attrezzatura è riferita all'ultimo quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo quinquennale non inferiore al 2 per cento della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

3. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale di cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alla percentuale richiesta per l'attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

5. L'ammortamento è comprovato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione e di autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica. L'ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio oppure nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri; qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l'ammortamento è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata del libro dei beni ammortizzabili vidimato;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati della relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita all'attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel "prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce"; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che, a richiesta della Commissione di qualificazione, deve essere corredata di copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.

6. Qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa richiedente la qualificazione ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio, l'impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 18, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

BIANCU, Segretario:

Art. 19

Adeguato organico medio annuo

1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa l'organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:

a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione. Il costo complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante corredata della documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell'organico;

b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati della relativa nota di deposito. Il costo complessivo è quello risultante dalla voce " costi per il personale " del conto economico. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell'organico.

3. Qualora il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma 1, la cifra d'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alle percentuali richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 19, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

BIANCU, Segretario:

Art. 20

Lavori eseguiti in subappalto

1. I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati dall'impresa subappaltatrice per l'intero importo dei lavori eseguiti corrispondenti alle categorie di lavoro elencate all'articolo 6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati dei lavori rilasciati dal committente ai sensi dell'articolo 12 devono indicare gli estremi della predetta autorizzazione.

2. L'impresa aggiudicataria dell'appalto principale può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30 per cento dell'importo complessivo. In caso contrario l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

BIANCU, Segretario:

Art. 21

Consorzi di imprese

1. I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1, lettere b), c) ed e) dell'articolo 10 della Legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti sono così dimostrati:

a) per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi dell'articolo 11;

b) per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata ai sensi dell'articolo 18;

c) per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del consorzio o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui all'articolo 19;

d) il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all'Albo Regionale degli Appaltatori, in luogo dei certificati dei lavori eseguiti o diretti, la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata; in questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate; per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

BIANCU, Segretario:

Art. 22

Direttore tecnico

1. Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.

2. Le società comunque costituite nonché i Consorzi di imprese nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL.

4. E' fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese qualificate; a tal fine la domanda dell'impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata della dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.

5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all'impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.

6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi:

a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all'articolo 7, è necessaria la laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente ovvero di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico;

b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante diretta esecuzione di lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o, con rapporto di lavoro dipendente, presso altra impresa. L'esperienza è dimostrata con certificati di lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, abbiano un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti. Il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato con la produzione del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL.

c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. Per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita mediante diretta esecuzione dei suddetti lavori ovvero mediante attività di direzione tecnica o di cantiere presso la propria impresa o presso altra impresa con rapporto di lavoro dipendente dimostrato con la produzione del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL. L'esperienza è dimostrata con certificati di lavori attestanti tale condizione, rilasciati o vistati dall'autorità preposta alla tutela dei beni, per un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio, non inferiore al 50% della classifica ovvero dell'importo richiesto.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge svolgono la funzione di direttore tecnico presso l'impresa che alla medesima data era iscritta all'Albo regionale degli Appaltatori possono conservare l'incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 22, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

BIANCU, Segretario:

Art. 23

Variazione o sostituzione dei direttori tecnici

1. Al fine di poter confermare la qualificazione di un'impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 22.

2. Se l'impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici uscenti, è disposta la revoca ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi direttori tecnici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 23, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

BIANCU, Segretario:

TITOLO III

MODIFICHE DEI REQUISITI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE

Art. 24

Atti di trasformazione delle aziende

1. Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie; a tal fine dai medesimi atti pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 24, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

BIANCU, Segretario:

Art. 25

Conferimento d'azienda

1. Le imprese individuali o societarie già qualificate che intendono conferire la propria azienda in un'altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall'impresa originaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 25, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

BIANCU, Segretario:

Art. 26

Fusione per incorporazione

1. Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d'opera, le proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante dalla fusione tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che, in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto acquisisce.

2. La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 26, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

BIANCU, Segretario:

Art. 27

Cessione d'azienda

1. L'impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione già posseduta dall'impresa cedente l'intero ramo, o semplicemente un ramo di azienda, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 27, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

BIANCU, Segretario:

Art. 28

Decesso del titolare di impresa individuale

1. E' ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, a favore dell'erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dalla presente legge e che l'impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell'impresa già appartenente al titolare deceduto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 28, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

BIANCU, Segretario:

Art. 29

Variazioni

1. Le imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 4 comunicano alla segreteria, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini della presente legge.

2. È fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza della Commissione di cui all'articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 29, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

BIANCU, Segretario:

Art. 30

Rinnovo dell'attestazione di qualificazione

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di validità dell'attestazione, l'impresa può chiederne il rinnovo, effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 32.

2. Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia fissato dall'articolo 4.

3. Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione d'azienda o di un ramo di azienda o in caso di recupero della qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale, l'attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo soggetto continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. E' fatta salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo triennio, il rinnovo dell'attestazione che avviene sulla base della revisione operata secondo le condizioni previste nell'articolo 32.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 30, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

BIANCU, Segretario:

Art. 31

Aumento di classifica

ed estensione a nuove categorie di lavoro

1. Le imprese interessate possono chiedere l'aumento della classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l'estensione ad altre categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data dell'attestazione precedente.

2. L'aumento da una classifica inferiore ad una superiore e l'estensione a nuove categorie è soggetta all'accertamento della capacità tecnica e organizzativa, di cui all'articolo 12, con riferimento alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di cui si chiede l'estensione. In tali casi, il possesso della percentuale della cifra d'affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli importi delle nuove qualificazioni richieste.

3. Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa, l'impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso della segreteria dell'Albo purché questa rientri nell'ultimo quinquennio di riferimento.

4. L'impresa richiedente l'aumento o l'estensione deve sottoporsi alla revisione generale di cui all'articolo 32.

5. L'aumento della classifica o l'estensione a nuove categorie di lavoro comporta il rinnovo dell'attestazione della qualificazione che ha efficacia per un triennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 31, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

BIANCU, Segretario:

Art. 32

Revisione generale delle qualificazioni

1. La revisione delle qualificazioni è soggetta all'accertamento dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali di cui all'articolo 9;

b) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti di Credito indicati dall'impresa richiedente la revisione;

c) dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti dall'articolo 22;

d) cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, documentata e determinata ai sensi dell'articolo 11, non inferiore al 100 per cento della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di lavoro di cui all'articolo 6; alle qualificazioni per un importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di euro 20.658.000;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata ai sensi dell'articolo 18;

f) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato e determinato ai sensi dell'articolo 19.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f), non rispettino i valori previsti rispetto alla cifra di affari in lavori, questa è figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono riferiti al quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.

4. L'impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche corrispondenti.

5. L'impresa che non dimostri il possesso di tali requisiti deve indicare, con richiesta motivata, quali categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni possedute, fatta comunque salva la facoltà della Commissione di cui all'articolo 3 di provvedere d'ufficio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 32, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

BIANCU, Segretario:

Art. 33

Prima attuazione della revisione

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale degli Appaltatori sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo le seguenti modalità:

a) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifiche pari o inferiori all'importo di euro 258.228, l'impresa deve dimostrare di possedere i requisiti indicati nell'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);

b) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifica superiore all'importo di euro 258.228, si procederà ai sensi dell'articolo 32.

2. All'impresa sottoposta a revisione è attribuita la qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con quelle indicate nell'articolo 6, come rappresentato nella tabella A) allegata alla presente legge.

3. Per quanto riguarda l'attribuzione degli importi di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro, all'impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore all'importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando l'obbligo dell'accertamento positivo dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), e), f); il requisito di cui all'articolo 32, lettera d) è invece ridotto al 50 per cento. Alle imprese che risultano già iscritte all'A.R.A per importi illimitati viene attribuita la classifica di euro 15.493.707, fatta salva la possibilità di ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all'articolo 32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e organizzativa all'importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di euro 20.658.000.

4. In deroga a tali disposizioni:

a) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di lire 150.000.000 (euro 77.468.534), sono cancellate dall'Albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per importi superiori rientranti nelle classifiche stabilite dall'articolo 7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 31;

b) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di lire 240.000.000 (euro 123.949) possono beneficiare dell'adeguamento della qualifica fino all'importo di euro 154.937 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera a), dell'articolo 33.

5. Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese già iscritte all'A.R.A. devono presentare la domanda di revisione ai sensi del presente articolo, corredata della documentazione richiesta.

6. Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine sopra stabilito, l'impresa non può più godere del beneficio della medesima revisione, fatta salva la possibilità di sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione richiesta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 5 della Giunta regionale. Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 33

All'art. 33, comma 4, lettera a), la cifra "euro 77.468,534" è sostituita da "euro 77.469" e alla lettera b) la cifra "euro 123.949" è sostituita da "euro 123.950" . (5)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

MASALA (A.N.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Tunis, relatore.

TUNIS (Rif. Sardi-U.D.R.), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, si tratta del quinto ed ultimo emendamento presentato dalla Giunta regionale. Anche questo è un emendamento di tipo tecnico e quindi il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 33, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

BIANCU, Segretario:

Art. 34

Revoca dell'attestazione di qualificazione

1. Con provvedimento della Commissione di cui all'articolo 3, è disposta la cancellazione di un impresa qualificata nei seguenti casi:

a) qualora abbia cessato la propria attività;

b) per il decesso del titolare dell'impresa individuale;

c) per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dall'articolo 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;

d) per grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;

e) in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni vigenti di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 34, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

BIANCU, Segretario:

Art. 35

Norme transitorie

1. Le imprese interessate a partecipare agli appalti di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione, anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalità della presente legge, possono, entro il termine del 30 giugno 2003, partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici disposte dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni indicati negli articoli 1 e 11, comma 13, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) una cifra d'affari in lavori non inferiore ad una volta l'importo a base d'asta dell'appalto da affidare determinata secondo le disposizioni previste dall'articolo 11;

b) l'esecuzione dei lavori, appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60 per cento di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12,13 e 14;

c) una dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale secondo i valori e le modalità contenuti negli articoli 18 e 19 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi è attestato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2002 n. 445, con dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa, rimanendo fermo l'obbligo per la stazione appaltante della verifica della documentazione probante dei suddetti requisiti nei confronti delle imprese partecipanti alla gara sulla base della procedura prevista dall'articolo 10, comma 1 quater, della Legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano ai bandi di gara pubblicati entro il 30 giugno 2003.

4. Sono fatte salve tutte le richieste che, per effetto del D.P.G.R. 9 marzo 2001, n. 1/L, siano state inoltrate dalle imprese interessate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge purché corredate della documentazione necessaria per ottenere la qualificazione per la partecipazione agli appalti. In tal caso la documentazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è riferita al quinquennio antecedente la data della richiesta medesima.

5. Sono, altresì, fatte salve tutte le qualificazioni già assentite alle imprese per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 1/L, purché siano ratificate dalla Commissione di cui al precedente articolo 3.

6. Le imprese in possesso dei requisiti indicati nelle precedenti disposizioni possono partecipare agli appalti di lavori pubblici i cui bandi sono stati pubblicati in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge e per i quali non sono ancora scaduti i termini per presentare le offerte ovvero per essere invitati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 35, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

BIANCU, Segretario:

Art. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 36, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Passiamo alla votazione finale.

Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Giacomo per dichiarazione di voto.

Invito i colleghi che volessero fare le loro dichiarazioni di voto a farne la richiesta alla Presidenza.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Credo che la celerità con la quale questo Consiglio ha approvato l'articolato sia la testimonianza di una disponibilità vera a venire incontro a quelle che sono le esigenze dell'imprenditoria locale. Restano dei dubbi, dubbi che ho cercato di porre nella discussione generale, e dubbi che pongo non avendo avuto risposta, anche in questa dichiarazione di voto; un voto a favore, ma che non sgombra il campo da alcune paure che continuo ad avere.

La prima è capire se questa legge che tratta una materia che è quella degli appalti debba essere notificata prima della sua pubblicazione all'Unione europea. Se così non fosse avrei già alcune difficoltà a capire il percorso. Secondo, se non si dovesse notificare la legge, nessuno esclude che lo possa chiedere direttamente chi ha fatto ricorso al TAR, e la sentenza del TAR certamente non ci ha dato ragione. Terzo, ho posto il problema di trovare comunque una soluzione definitiva per quanto riguarda le nostre imprese, per far sì che la qualificazione fatta nel migliore dei modi consenta alle nostre imprese di poter partecipare non solo alle gare che si fanno in Sardegna ma a quelle che si fanno in Italia e in Europa. Abbiamo esempi di altre regioni che si sono attivate utilizzando i fondi del POR per contribuire alla qualificazione delle stesse imprese, il costo non è certo eccessivo; questo vale soprattutto per le piccole imprese per le quali una qualificazione che orientativamente ha un costo dai quindici ai venti milioni comporta una spesa difficilmente affrontabile per quelle realtà imprenditoriali troppo piccole.

Dovremmo anche noi adottare una soluzione di quel tipo invece di pensare sempre al rattoppo, perché questo è un rattoppo, perché ricordo che la strategia di approvare in quest'Aula il regolamento fu a suo tempo adottata per evitavate, appunto, di trasmettere all'Unione europea lo stesso regolamento, problema di fronte al quale oggi invece ci troviamo avendolo trasformato in legge. Allora prima si adotta come strategia la disciplina tramite regolamento, così l'Unione europea non può mettere parola sulla volontà del Consiglio regionale; bocciato il regolamento oggi andiamo sulla legge, mi chiedo se quella preoccupazione manifestata ai tempi dell'approvazione del regolamento rispetto all'Unione europea sia ancora viva e reale e quale motivo oggi ci porti a credere che l'Unione europea non si dovrà interessare di questa legge. Non si può vivere alla giornata, noi dobbiamo cercare in tutti i modi una soluzione definitiva e più che gratificante per le nostre imprese; bisogna uscire da una logica territoriale, bisogna uscire da una logica che porta comunque al sottosviluppo, perché queste imprese alla fin fine sono diventate solo e esclusivamente dei subappaltatori. Questa celerità nell'aver concesso questi due mesi di sopravvivenza per concorrere alle gare che sono in itinere, per le opere necessarie a far fronte alla siccità e quant'altro, non trova giustificazione rispetto all'obiettivo finale che dobbiamo raggiungere. O ci poniamo questo obiettivo, o sennò in quest'Aula noi dovremo ritornare non una volta, ma decine di volte per cercare in tutti i modi, con le furbizie del momento, di trovare una soluzione che noi per primi non vogliamo trovare. Quindi ragioniamoci, vediamo se è possibile in tempi brevi trovare quella soluzione che sto richiamando per l'ennesima volta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Sanna Gian Valerio. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari - P.S.). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo disegno di legge per senso di responsabilità, perché ci rendiamo conto delle implicazioni che conseguono alla sentenza e della condizione generale del sistema delle imprese in Sardegna. Non avremmo votato a favore certamente per l'approccio della maggioranza a questo importante provvedimento, e soprattutto non l'avremo fatto per le dichiarazioni rese in Aula dall'assessore Ladu, dichiarazioni piene di rassegnazione e di incertezza sul futuro della legislazione regionale in questa materia. Io credo che non sia assolutamente accettabile che una Regione che propugna la specialità della sua autonomia affronti in questo modo il tema della prospettiva, una prospettiva economica importante, badate, - e farebbe bene anche il Presidente Pili a stare attento - perché su questo terreno si giocano parametri e valutazioni estremamente importanti, come le produzioni industriali e i sistemi economici dell'indotto e dei consumi, che sono fondamentali a tracciare le linee dell'economia regionale nei prossimi anni. Allora noi non possiamo accettare questo profilo di incertezza, che da un lato indica la possibilità che questa legge venga impugnata, e allo stesso tempo non annuncia quali accorgimenti e quali provvedimenti la Giunta intenda comunque adottare, così come ha suggerito anche l'onorevole Giacomo Sanna, per prevenire eventuali condizioni di incertezza.

Io voglio ricordare una cosa: l'applicazione del nuovo titolo V della Costituzione pone alla Sardegna problemi fondamentali, qualche volta di carattere interpretativo, qualche altra volta di carattere più specificamente di merito. Io voglio ricordare che tutta la partita dei lavori pubblici, con l'entrata in vigore del titolo quinto, sembrerebbe assolutamente più legata a una sorta di concertazione col Governo nazionale più di quanto non lo fosse prima. Il sistema delle produzioni industriali poi, è materia che deve trovare immediata elaborazione e immediata contrattazione nelle sedi opportune che provvedano a dare strumenti legislativi adeguati e, quando necessario, anche a riprendere una contrattazione con lo Stato, perché laddove è consentito avere ambiti di autonomia ulteriori rispetto a quelli che il titolo V sancisce, è possibile definirli attraverso un'iniziativa autonoma della Regione Sardegna, per uscire da questo ambito di incertezza e di rassegnazione che non fa onore alla guida e alla maggioranza di questa Regione e non fa nemmeno onore a una Regione che tutti insieme noi concorriamo a reputare speciale, ma che poi di fatto, come vediamo nel concreto, speciale non è. Noi votiamo per senso di responsabilità nei confronti del sistema economico regionale, non lo avremmo fatto, ripeto, per questo atteggiamento insufficiente, a nostro giudizio, rispetto alle politiche economiche e industriali che promanano anche da questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (SDI - SU). Signor Presidente, nella discussione di oggi su questo disegno di legge noi stiamo partendo da un dato di fatto, il dato di fatto è che la sentenza del TAR del 18 luglio ha annullato un regolamento che consentiva un sistema di qualificazione delle imprese che intendono partecipare alle gare per le opere pubbliche in Sardegna. Abbiamo anche visto che la motivazione di questa sentenza si basa su valutazioni di tutela della concorrenza tra le varie imprese, nel senso che esiste, ai sensi della legge Merloni numero 109, un sistema unico di qualificazione di competenza statale che lo Stato affida alle SOA. Secondo la sentenza quest'articolo vincola anche le regioni, comprese quelle a Statuto speciale; visto così il problema, naturalmente anche in maniera superficiale per certi versi - come hanno fatto alcuni colleghi più preoccupati per gli effetti della sentenza che della rimozione delle cause - sembra logico procedere verso la qualificazione delle imprese anche in Sardegna attraverso la certificazione delle SOA, annullando tutto il dibattito che a suo tempo c'è stato quando abbiamo approvato il regolamento, annullando tutta una serie di prerogative che noi riteniamo, per la nostra specialità, di dover avere.

Naturalmente, tutto questo mettendosi l'anima in pace e andando ad obbligare le imprese in Sardegna a sborsare cifre abbastanza considerevoli, dell'ordine di 15 - 20 milioni per ciascuna. Si può parlare anche, come hanno fatto molti altri colleghi, di atti che ledono l'autonomia legislativa che la nostra Regione possiede, in particolare in materia di opere pubbliche, in quanto la nuova disciplina costituzionale sul riparto delle competenze non incide minimamente su quella che è la prerogativa che ha la nostra Regione in materia, per cui naturalmente ci sarebbe anche qualcosa su cui entrare un pochino nel merito. Io non lo faccio perché, ho dato la mia disponibilità a non intervenire per accelerare un po' l'iter della legge e a limitarmi alla sola dichiarazione di voto, ritenendo necessario fare alcune considerazioni. Ho letto la sentenza, come credo che molti colleghi abbiano fatto, ho partecipato, essendo componente, ai lavori della Commissione che, così come abbiamo visto, ha approvato questo disegno di legge che ripropone la disciplina contenuta nel regolamento in tutti i punti, a parte l'articolo 35 che contiene alcune norme transitorie.

Quando noi siamo entrati nel merito del regolamento che è stato bocciato dal TAR abbiamo anche incontrato le associazioni di categoria, che si sono dichiarate d'accordo con la soluzione proposta, ma hanno denunciato in particolare un aspetto che è questo: rappresentano 1500 imprese in Sardegna per circa 30.000 occupati, non è poco io ritengo, in una situazione di profonda crisi. Credo che il numero degli occupati ci debba far riflettere, che ci debba portare, così come stiamo facendo, anche ad approvare con urgenza questa legge e comunque a trovare le soluzioni per far sì che noi in qualche modo, sulle opere pubbliche in particolare, difendiamo la nostra prerogativa di autonomia.

Sappiamo che approvare questa legge è di vitale importanza e sappiamo anche che con l'annullamento da parte del TAR del regolamento, si è aperta una miriade di problemi ai quali, in qualche modo, bisogna dare risposta. A proposito, Assessore, questo è stato denunciato anche dalle associazioni di categoria, ma credo che sia il caso di denunciarlo anche in questa sede perché non credo che l'argomento tocchi solo ed esclusivamente l'Assessorato ai Lavori Pubblici: ogni volta che si va a difendere un proprio provvedimento impugnato dinnanzi al TAR, io credo che non bisogna affidarsi ad a una difesa d'ufficio. Nel caso concreto, dinnanzi al TAR la FEDERSOA è stata difesa da luminari, pagati naturalmente da queste associazioni, mentre la nostra Regione non ha avuta una difesa efficace, per cui naturalmente io ritengo che la sentenza che ne è venuta fuori non poteva essere che quella. Quando si fanno i figli e poi si abbandonano, questi sono destinati a morire. Credo che questo caso ci debba far riflettere anche per il futuro, perché è sicuro, così come è stato detto, l'ha ribadito anche l'Assessore, che questa legge che noi stiamo approvando per prendere fiato, verrà impugnata, qualcuno ha detto che probabilmente anche a livello europeo ci potrebbero essere dei problemi, io credo che questa legge in particolare, per il peso che ha sulla nostra economia, vada difesa e seguita passo passo, anche perché noi abbiamo tutta una serie di problemi che si stanno aprendo con l'interruzione delle gare d'appalto, si stanno ponendo quesiti, l'ha detto anche lei Assessore, ogni giorno vengono fatte numerose telefonate che dimostrano oltre che l'attenzione, l'urgenza e la preoccupazione di questa grande parte di operatori in Sardegna. Chiudo dicendo che il voto del Gruppo che rappresento, lo SDI - Socialisti Uniti, sarà favorevole ma soprattutto che sono preoccupato per il futuro, in particolare per gli aspetti che ho voluto evidenziare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dore per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Esprimo fin d'ora il voto favorevole dei componenti del Gruppo I Democratici, la Margherita. Riteniamo anche noi che questo provvedimento sia opportuno e dovesse essere necessariamente portato all'esame dell'Aula e quindi approvato, sia pure con qualche riserva che non può mancare. La riserva è soprattutto dovuta alla fretta che ha caratterizzato i lavori di questa mattinata, perché è vero che è una legge importante, è vero che si deve andare in vacanza, però mi pare che abbiamo corso un po' troppo, forse avremmo dovuto quanto meno leggerli gli articoli, comunque ci fidiamo, nel senso che il vecchio regolamento non poteva ritenersi malfatto e quindi, siccome la legge ricalca il vecchio regolamento, possiamo fare un atto di fiducia da questo punto di vista, anche se non è un modo particolarmente valido di procedere nell'attività legislativa. In altre parole: a volte ci blocchiamo su sciocchezze e stavolta abbiamo galoppato. Comunque, detto questo e tornando al giudizio positivo, questa legge doveva essere approvata, per tutte le ragioni che sono state esposte da chi mi ha preceduto.

La mia impressione è che la sentenza del TAR non abbia colto nel segno perché in riferimento all'attività di libera concorrenza, la formula di cui all'articolo 117 della Costituzione, cioè "tutela della concorrenza", mi sembra che non riguardi questo problema, cioè in altre parole che qui non siamo in materia di tutela della concorrenza, anche se tutta la materia degli appalti ovviamente è influenzata dai principi della libera concorrenza, perché la formula della Costituzione riguarda ben altre cose, riguarda il divieto di operazioni di concentrazione, riguarda il divieto delle intese restrittive della libertà di concorrenza, riguarda l'abuso di posizioni dominanti e via dicendo. Ora, tra queste non rientra sicuramente il sistema di classificazione di imprese, tanto più che non mi sembra francamente che la previsione dell'articolo 8 della legge 109 del '94, offra tutte quelle garanzie che invece non offrirebbe il provvedimento approvato dalla Regione, perché si tratta di rimettere la classificazione ad organismi di diritto privato, di attestazione, con tutto quello che ne deriva sulla correttezza dell'operato di questi organismi. Per cui credo che quello che è stato escogitato a livello regionale non sia sicuramente tale da creare i dubbi che vorrebbero essere prospettati da chi è contrario. Anch'io ritengo che la Regione debba proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR e che, come ha detto il collega Giacomo Sanna, la Regione non si debba limitare a questo, ma debba anche notificare il provvedimento che stiamo per approvare alla Commissione europea, perché tanto vale giocare a carte scoperte, difendendolo adeguatamente, spiegandolo e ragionandoci sopra ed avendo un contraddittorio e un confronto preventivo con la Commissione europea. Dopo di che, ripeto, confermo il voto favorevole e mi auguro che l'iter di questa legge non sia travagliato così come è successo in precedenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Morittu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORITTU (D.S.). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, sul quale naturalmente anche noi, così come io stesso ho avuto modo di affermare in Commissione, avanziamo dubbi e perplessità. Io credo davvero che siamo tutti consapevoli che stiamo approvando in tutta fretta una legge sugli appalti, sotto la pressione necessitata di una situazione di emergenza, ma penso che la materia debba essere al più presto ripresa da questo Consiglio regionale per esitare un provvedimento più riflettuto e più attento. La sentenza del TAR annulla il regolamento di qualificazione a suo tempo, per altro, approvato da questo Consiglio, determinando una situazione di grave emergenza nel settore dei lavori pubblici che, giova ricordarlo, rappresenta un settore vitale per l'economia della Sardegna che per altro, in questi ultimi tempi, sta vivendo una fase di stagnazione anche a causa di ritardi nella programmazione della spesa.

La sentenza del TAR, per altro, incide sul pregresso, e questo è un punto che l'Assessore non ha chiarito. In Commissione noi abbiamo posto il problema: la sentenza del TAR dice che tutto ciò che è stato fatto dopo l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio è annullato, e quindi quali sono le conseguenze per le gare d'appalto concluse ed aggiudicate, le gare d'appalto in fase di aggiudicazione, le gare d'appalto in itinere? L'Assessore si era impegnato ad emanare una direttiva di indirizzo, ma non mi pare che ad oggi questo sia stato fatto e comunque neanche lui, nel suo intervento, ne ha fatto cenno. Noi stiamo approvando oggi un regolamento, o meglio una legge che reitera il vecchio regolamento approvato da questo Consiglio e che ricordo era stato censurato in larga parte dalla Corte dei Conti, allora, che ne aveva annullato una decina di articoli o qualcosa di questo tipo, e poi è stato, come dicevamo, successivamente annullato dal TAR. Ora i rischi che noi corriamo nel reiterare questo provvedimento naturalmente sono alti e mi pare che anche l'Assessore riconosca la gravità del rischio. Allora io credo che bisogna porsi un po' il problema di che cosa fare e sicuramente ritengo necessario predisporre - l'Assessorato e l'Assessore lo avevamo promesso da più di un anno - un disegno di legge che innovi il settore dei lavori pubblici, recependo la legge 109 che, va ricordato, è una legge di principio, è una legge di indirizzo dello Stato che ancora mantiene, per quanto riguarda l'indicazione dei principi informatori, potestà legislativa. E allora lavoriamo velocissimamente a metterci al riparo da un possibile annullamento, da parte della Corte Costituzionale, di questa nostra legge che oggi riconosciamo essere necessitata ma anche carente, una legge che costituisce, come dire, una difesa debole del sistema delle imprese, io questa tesi l'ho argomentata abbondantemente in Commissione, non ci ritorno, ci torneremo in altra occasione.

Altre regioni, lo ricordavano alcuni colleghi, per quanto riguarda il sostegno alle imprese, hanno stabilito incentivi. L'ha fatto la Regione Puglia, l'ha fatto la Regione Campania, e così via, con incentivi previsti dal POR. Potremmo anche noi seguire questa strada? Non lo so, io lo pongo come interrogativo, probabilmente è la strada che stanno seguendo tutti oggi in Italia, e per favore, però, in finale, non invochiamo sempre questa autonomia, anche un pochino a sproposito, perché se davvero il TAR ha leso la nostra autonomia, che dire di quel che ha fatto il Ministro Scajola che con una sua ordinanza di supposta accelerazione delle opere pubbliche in corso ha innovato e modificato le leggi vigenti in Sardegna, dalla 29 alla legge sui lavori pubblici? Noi non abbiamo battuto ciglio eppure un ministro, con un'ordinanza, ha leso l'autonomia della Sardegna in materia sì, questa volta, di lavori pubblici, per non parlare del ministro Lunardi che indica quali sono le opere che devono essere finanziate per la Sardegna e non mi pare che nessuno, il Presidente o l'Assessore, abbiano invocato l'autonomia nei confronti di chi ha previsto di fare delle cose che questo Consiglio regionale non ha mai deciso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Noi esprimiamo su questa legge un voto di astensione, un voto di astensione che significa, per un verso, farsi carico anche della preoccupazione forte che il sistema economico sardo e il sistema delle imprese manifestano e anche delle complicazioni, dei rischi che derivano da una condizione giuridica a dir poco confusa, che crea incertezze e può creare anche danni per le attività economiche, per le attività di servizio, per le opere in corso. Però, dire che non si è convinti della bontà di una legge e tuttavia votarla, noi riteniamo che sia anche una contraddizione in termini e sia comunque una falsa soluzione del problema.

Intanto sento dire da diversi colleghi che con questa legge si vorrebbe porre rimedio a una sentenza del TAR. Abbiamo già detto all'inizio, lo ripetiamo, che non si mette nessun rimedio. La sentenza del TAR non ha annullato il regolamento per vizi riscontrati nel regolamento; la sentenza del TAR ha fotografato una situazione e ha certificato, allo stato delle cose, che la Regione non ha più la competenza in questa materia. Nel momento nel quale un tribunale nella Repubblica dice che la Regione non ha più la competenza in questa materia, la Regione legifera, cioè prende il regolamento e lo trasforma in legge. Badate, non cambia nulla, se la Regione ha il potere di fare la legge, questa legge, ha anche il potere di fare il regolamento. Non cambia nulla! Per cui, questa disinvoltura e questo pressappochismo e questa incapacità di affrontare le questioni nel merito per risolverle nel limite nel quale sono risolvibili, merita una censura e una censura grave.

"Quale iniziativa" - abbiamo chiesto e la Giunta non ha risposto, ma non rispondendo è chiaro che implicitamente ammette la responsabilità - "la Giunta ha adottato nei confronti del Governo nazionale perché in via pattizia, in via di accordo, di rivendicazione e di soluzione giuridicamente valida si risolva questo problema?" Nessuna iniziativa, nessuna!. E pensate che dando veste di legge a quello che aveva veste di regolamento, essendo lo stesso potere ad esprimere questa decisione, possa cambiare qualcosa ove si appurasse che mancasse tale potere? Quali iniziative ha adottato la Giunta regionale nei confronti dell'Unione Europea, posto che in discussione qui è la tutela della concorrenza, materia che rientra anche nella competenza dell'Unione Europea? Nessuna iniziativa! Questa non è una cosa così, che la Giunta può decidere di fare o non fare, se ne ha voglia, se l'Assessore si ricorda, se è capace, se sa parlare l'inglese, non c'entra nulla, Presidente e assessore Ladu, dovete farla perché siete lì per questo e non potete pensare che cambiando l'abito avete cambiato la sostanza delle cose.

Peraltro, è vero, il regolamento adesso diventa legge, non si è entrati nel merito e parrebbe che tutto sia pacifico. Non è così, noi avevamo fatto osservazioni anche quando si discusse il regolamento, non possiamo che confermarle. Pensiamo solo all'articolo 20, che prevede una disciplina del subappalto, ma il subappalto non è quel cancro che spesso interviene nel sistema economico e impedisce che le opere vengano portate a termine nel modo giusto, che attiva i contenziosi, che frammenta gli interventi, che fa in modo che vi sia chi vince l'appalto e si prende la polpa e chi fa le opere che si deve rosicchiare le ossa? Non pensate che nel merito questo regolamento, anche se diventa legge, migliori la sua natura.

Vi sono tanti elementi che fanno pensare a un'inerzia grave per cui un articolo dello Statuto nostro di autonomia, l'articolo 3, è stato cancellato da una innovazione costituzionale nella totale inerzia, nella passività della Regione. In attesa della Costituente, forse, se difendessimo almeno lo Statuto esistente e se pensassimo a fare un nuovo Statuto alla luce in quanto si modifica in Italia e in Europa, non sarebbe male e sarebbe la soluzione di questo e di tanti altri problemi che via via emergeranno.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 336/A.

(Il consigliere PIRASTU, a causa del non funzionamento della propria tessera magnetica, utilizza quella del consigliere BIGGIO.)

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BIANCU - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANELLA - IBBA - LA SPISA - LADU - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MORITTU - MURGIA -ORRU' - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RASSU - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SATTA - SCANO - SCARPA - SPISSU - TUNIS - VARGIU.

Si sono astenuti: COGODI - ORTU - VASSALLO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 53

astenuti 3

maggioranza 27

favorevoli 53

(Il Consiglio approva)

Discussione e approvazione della proposta di legge Balletto - Secci - Falconi - Lombardo - Corona - Murgia - Onida -Scano - Spissu - Usai - Vargiu: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)'" (333/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 333/A. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché l'onorevole Secci, relatore, è assente ci si rimette alla relazione scritta.

E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, mi scusi per il ritardo, stavo verificando la possibilità di presentare un ordine del giorno, ma questo lo vedremo successivamente.

Io vorrei rilevare alcune cose su questa proposta di legge, la 333/A. In particolare oggi torniamo su argomenti che abbiamo già esaminato in questo Consiglio, il comma 1 dell'articolo 1, in particolare fa riferimento a un aumento della dotazione finanziaria riferita all'articolo 31 della legge numero 17 del 1999. La prima considerazione che vorrei fare è che questo testo esitato dalla terza Commissione entra nello specifico nella copertura finanziaria di questo articolo di legge, senza che sia stata sottoposto all'esame della Commissione di merito. In particolare l'articolo 31 della legge numero 17 è quell'articolo, consentitemi il termine, un po' perverso, che niente ha a che vedere con la filosofia della stessa legge 17. Tante volte ci siamo confrontati su questo, sia nella Commissione competente, sia in quest'Aula, e non posso che rimarcare in questa sede la mia non condivisione dell'articolo 31, ma non perché la Regione Sardegna non debba intervenire a sostegno di quelle società e di quegli enti che portano lo sport sardo nell'Italia, in Europa e nel mondo; io credo che un aiuto, una considerazione, un'attenzione particolare l'istituzione sarda debba averla nei confronti di questi organismi sportivi che ci consentono di far conoscere la Sardegna nel mondo, ma soprattutto consentono di portare i nostri atleti sulle piste e sui campi italiani, europei e mondiali, perciò condivido totalmente questo tipo di intervento. Tuttavia non ne condivido l'inserimento in una legge che, ripeto per l'ennesima volta, all'articolo 1 recita: "La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e diffusione nel territorio quale strumento indispensabile della tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società". Il mio parere, è un parere che confermo ormai per il terzo anno, è che questo articolo, l'articolo 31, non abbia niente a che vedere con lo spirito della legge.

Più volte si è discusso di questo, più volte si è asserito che l'intervento specifico di sponsorizzazione sarebbe opportuno, che sicuramente andrebbe gestito dallo stesso Assessorato della pubblica istruzione, sport e spettacolo, ma non inserito nella legge 17. L'intervento a sostegno deve esserci, deve essere anche congruo rispetto ai campionati a cui le nostre squadre partecipano, ma non può rientrare in una legge di tutela dello sport, le cui finalità sono indicate nell'articolo 1 della 17. Più volte ci siamo confrontati su questo dato, più volte si è chiesto - ma non voglio entrare nel merito del problema in questa sede - che venisse convocata la Conferenza regionale dello sport, perché anche di questo si discutesse, più volte la stessa Conferenza è stata convocata e più volte è stata rinviata. Io credo, e su questo penso di aver avuto adeguate garanzie da parte dell'Assessore competente, che il 2002 sarà l'anno buono, diciamo così, perché la Conferenza regionale dello sport si svolga, ci possa essere una discussione, un confronto sulla stessa legge 17, che pur rimane una delle migliori leggi in materia di provvedimenti per lo sviluppo e tutela dello sport in Italia.

Questa premessa mi era necessaria, ma interverrò magari, molto brevemente, dopo in fase di discussione degli emendamenti all'articolo 1 che ho portato all'attenzione dell'Aula. Rimango del parere che questa proposta di legge doveva essere inviata anche alla Commissione competente perché tratta di materia non solo finanziaria, ma anche del merito della legge; questo non è stato fatto e a me pare che ciò non sia corretto. Detto questo mi riservo di reintervenire successivamente in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Siccome c'è un po' di confusione in Aula, ricordo ai colleghi che io ho raccolto quattro iscrizioni a parlare, tre durante l'intervento dell'onorevole Capelli, l'ultimo iscritto è l'onorevole Piana, pertanto le iscrizioni a parlare in sede di discussione generale sono chiuse; i colleghi che intendessero eventualmente intervenire potranno farlo in sede di discussione degli articoli.

E' iscritto a parlare il consigliere Dore. Ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Io condivido sostanzialmente i concetti espressi dal collega Capelli che mi ha preceduto, perché anche a me, francamente, non sembra che questo provvedimento, così come l'articolo 31 della legge numero 17, sia in sintonia e in carattere con le finalità della legge, che io non voglio star qui a ripetere, ma che sono molto chiaramente espresse nell'articolo 1. Quello che soprattutto non riesco a capire è come si possa presentare una proposta di legge con la quale si chiede, sostanzialmente, l'aumento di una certa cifra già stanziata per sponsorizzazioni, perché di questo si tratta, un aumento di quasi 10 miliardi di vecchie lire, 4 milioni e 900 mila euro, con questa semplice indicazione: "per incrementare in particolare l'UPB 11 274, prelevando la corrispondente somma, eccetera". Dieci righe, in sostanza una riga a miliardo, senza praticamente dire niente, allora io capisco che i tifosi ci sono dappertutto, in tutti gli organismi, compreso il Consiglio regionale; capisco che le pressioni ci sono e sono pressioni di tutti i generi e di tutti i tipi; capisco che ci sono delle società che hanno stringenti necessità, ma non capisco come si possa pretendere di ottenere provvedimenti di questo genere senza neanche spiegare come queste risorse verranno concretamente impiegate, con quali criteri e via discutendo. Ecco, questo francamente non riesco a capirlo e naturalmente non riuscendo a capirlo non lo condivido, non mi sembra un modo corretto di gestire i fondi pubblici.

Ora, è vero che le società regionali, le società sportive della Sardegna che disputano campionati nazionali, hanno delle precise esigenze dovute anche ai soliti problemi dell'isolamento, al costo dei viaggi, delle trasferte, eccetera e sarei anche favorevole, sempre in linea di principio, al fatto che debbano ottenere dei rimborsi, ma qui non stiamo parlando di rimborsi, delle famose credenziali di cui si parlava una volta, stiamo parlando di assegnazione di fondi che poi, spesso e volentieri, nella maggior parte dei casi, non servono a far fronte ad esigenze necessarie o addirittura indispensabili, servono semplicemente a incrementare, ad agevolare, ad incoraggiare gli sprechi di denaro pubblico perché sappiamo che la maggior parte delle nostre squadre, sia nel calcio che nel basket, che poi sono le principali beneficiarie di questi soldi, hanno come attività principale quella del cambio degli allenatori durante il corso dei campionati e questo è certamente un modo di sprecare i soldi.

Allora, se queste società si possono permettere un lusso di questo genere, evidentemente non credo che poi i cosiddetti buchi che si creano nei bilanci debbano essere colmati dalla Regione con le risorse pubbliche, quindi, intanto esprimo un giudizio sostanzialmente negativo perché credo che il vero sport sia soprattutto lo sport dilettantistico, che deve essere incrementato così come lo sport amatoriale, però gradirei che qualcuno dei promotori di questa proposta di legge spiegasse come devono essere utilizzati questi soldi che vengono richiesti e soprattutto come si ritiene che la Regione possa in qualche modo garantirsi che questi soldi non vengano sprecati nel modo che si è detto, con operazioni più o meno scellerate che, alla fine dei conti, non solo non incrementano lo sport, ma addirittura costituiscono un esempio assolutamente negativo e controproducente.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Corda. Ne ha facoltà.

CORDA (A.N.). Signor Presidente, colleghi, io già in Commissione, in più di un'occasione, ho avuto modo di affrontare il problema delle sponsorizzazioni sportive, perché credo che sia opportuno che noi usciamo dall'equivoco. Cosa è la sponsorizzazione? La sponsorizzazione è un sistema attraverso il quale una società commerciale o chi vuole dare visibilità ad un marchio per trarne poi dei vantaggi, utilizza delle persone o delle squadre particolarmente visibili ed allora, se la sponsorizzazione altro non è che un investimento pubblicitario, occorre tenere conto delle regole con le quali si fanno questi contratti. Per stabilire quanti denari investire in un certo marchio e quindi affidare la diffusione di questo marchio a una certa squadra, è necessario sapere cosa darà o cosa ha dato in passato questa squadra in termini di ritorno di immagine, perché se non si fa questo calcolo non si può stabilire quanto possa valere la sponsorizzazione. Allora il valore della sponsorizzazione è determinato dalla quantità di volte che questo marchio viene visto dalla gente: si chiamano contatti; si può calcolare in modo preciso quanti milioni di contatti sono stati dati da quella squadra o da quel veicolo pubblicitario, in questo modo si riesce a determinare quanto vale; si può stabilire se quella sponsorizzazione attraverso il Cagliari - dico il Cagliari per dire la Torres, per dire il Manchester United, non conta la squadra - vale dieci miliardi o vale centomila lire. Allora, si deve fare questo calcolo perché noi stiamo utilizzando denaro pubblico e quando si utilizza denaro pubblico, bisogna avere l'accortezza di utilizzarlo nei modi più corretti nell'interesse generale. Il calcolo deve essere fatto e non è difficile farlo perché esistono tutta una serie di società che si occupano di fare le cosiddette rilevazioni dei contatti, questo vale per la televisione, sappiamo tutti che la società che se ne occupa si chiama Auditel e che ci dà esattamente, scientificamente il numero esatto dei contatti avuti da quella squadra o da quel marchio nell'arco dell'anno.

Invece purtroppo, fino ad oggi, questo calcolo non è stato fatto per i soldi che la Regione ha investito nei vari marchi, a volte addirittura marchi scellerati, ne ricordo uno per tutti, il famoso FOS, Formaggi Ovini Sardi: venivano spese notevoli risorse su questo marchio, anche pubblicizzandolo attraverso i quotidiani locali, ricordo il caso di un quotidiano locale che prese 12 miliardi per convincere i sardi, non a mangiare pecorino ma ad andare a comprare questo famigerato FOS, che noi in Sardegna sappiamo che stava ad indicare un tipo di formaggio, ma poi non è che ci fosse il marchio del FOS nella forma, poteva essere formaggio di Cabras, come formaggio di qualunque altra parte, ma certamente se uno che andava a comprare un etto di FOS gli rispondevano: ma cosa stai dicendo? Allora, voi capite che la pubblicità fatta in questo modo ed estesa al territorio nazionale e all'Europa, naturalmente avrebbe indotto le persone ad andare a comprare un chilo di FOS a Milano come a Düsseldorf, quindi questa si è rivelata la barzelletta di una sponsorizzazione inutile. L'ultima è stata quella. Il pecorino sardo tutti sanno che cos'è, sanno che è un prodotto che tira, che è un prodotto che viene venduto in tutto il mondo, così come i vini sardi, ma diciamo anche gli alimenti di Sardegna, ma adesso ce n'è un'ultima, perché hanno deciso di abbandonare il marchio del pecorino sardo, di metterlo un po' da una parte, perché si vendeva troppo evidentemente, di mettere da parte anche i vini sardi e hanno inventato un altro marchio, un altro marchio che non vuol dire nulla, questo marchio si chiama Terra Sarda, che naturalmente è diverso da Terra Siciliana, Terra Laziale, Terra Toscana, Terra Lombarda; è Terra Sarda.

Voi mi dovete spiegare che cosa significa, in termini di ritorno di immagine che cosa vuol dire Terra Sarda, qualcuno me lo deve spiegare. Ebbene, su questo marchio io preannuncio un'iniziativa che sarà clamorosa quando poi la tireremo fuori, lo faremo a settembre perché adesso bisogna andare in vacanza. Su questo nuovo marchio, tra l'altro, sono stati investiti dall'Assessorato dello sport e spettacolo di questa Regione, che mi ha dato tutta la collaborazione possibile a fronte delle richieste che ho fatto di avere contezza di quanto era stato investito, sono stati investiti negli ultimi anni 12 miliardi. Mi è stato detto dall'Assessorato dell'agricoltura con un bigliettino scritto, come si può scrivere ad uno al quale si sta ordinando la riparazione delle scarpe, che l'Assessorato dell'agricoltura, su questo marchio, non ha investito negli ultimi vent'anni nulla. Una bugia clamorosa! Perché io ho un documento dal quale risulta che l'Assessorato dell'agricoltura ha speso, per la realizzazione di questo marchio - pensate che invenzione, hanno inventato il nome Terra Sarda! - se non ricordo male, nel 1980 o giù di lì, un miliardo e 85 milioni e quando il direttore generale dell'Assessorato, col quale ho parlato, mi dice che non è stata investita neanche una lire, dice una clamorosa bugia. Però, su questo argomento torneremo e in modo pesante perché io dispongo di documenti che possono provare come ci sia, dietro questa iniziativa, un colossale imbroglio.

Detto questo, io sono del parere che le società sportive vadano aiutate, lo sport è una cosa utile alle popolazioni, è utile per la formazione, anche per l'educazione dei ragazzi; i ragazzi sanno che per ottenere risultati è necessario impegnarsi, per competere bisogna studiare, impegnarsi, e questa è una lezione di vita, oltre che far bene al fisico lo sport fa bene alla mente, ma che si pensi di dare, sotto forma di sponsorizzazione, decine di miliardi a società professionistiche che non danno, in termini di ritorno d'immagine, quasi nulla, mi sembra veramente una cosa grave. Se alla pallacanestro Cagliari - che è retrocessa e non so più dov'è, se in serie B, serie C, B1, B2, non si capisce bene - vengono dati 900 milioni dei quali 300 vengono spesi per comprare il titolo sportivo che hanno perduto perché sono retrocessi, salvo retrocedere anche l'anno successivo, si stanno facendo dei regali a delle persone, non dei regali allo sport. Ed allora, se si vuole aiutare lo sport, bisogna aiutare soprattutto lo sport dilettantistico. Le società sportive che dispongono di capitali ingenti, che hanno giri di centinaia di miliardi, per esempio il Cagliari, non ha bisogno dell'aiuto della Regione; fra l'altro la Regione Sardegna è l'unica che concede la sponsorizzazione alla squadra della propria Regione, una cosa giusta, facciamola, però chiamiamola sponsorizzazione, facciamo i calcoli di quanto vale questa sponsorizzazione e scopriremo, probabilmente, che mentre la pallacanestro Cagliari, piuttosto che quella di Alghero o di Sassari vale, in termini di ritorno di immagine per i contatti che provoca, per esempio 500 milioni, il Cagliari magari vale 8 miliardi, perché se il calcolo va fatto come scientificamente dev'essere fatto. Quando la FIAT decide di spendere 100 miliardi su una certa campagna, sa esattamente che ritorno avrà, sa che in termini di incremento delle vendite avrà il 2 e 3 per cento in più nei sei mesi successivi, cioè questi sono calcoli che si fanno con precisione assoluta.

Allora l'aiuto allo sport va bene, ma aiutiamo quella miriade di piccole società che fanno sport nei paesi dove spesso non c'è neanche un campo sportivo, dove spesso non c'è neanche una palestra; anche a Cagliari ci sono quartieri che non dispongono di attrezzature sportive, parlo di Sant'Elia, parlo del CEP, parlo di Is Mirrionis. Allora noi dobbiamo investire nello sport, investire nelle piccole società, fare in modo che tutti quelli che praticano lo sport dilettantistico possano farlo avendo delle strutture, avendo degli aiuti. Mi si stringe il cuore, quando passo allo stadio Sant'Elia d'inverno, in primavera e d'estate e vedo centinaia di persone che corrono intorno allo stadio al buio facendo lo slalom tra bottiglie rotte, cicche e siringhe perché Cagliari non dispone di attrezzature sportive tali da essere degna di essere considerata una città all'avanguardia in questo settore. Allora noi vogliamo ricordarci che il nostro dovere è di aiutare lo sport, ma di aiutarlo nel vero senso del termine, affinché ci sia la pratica sportiva dilettantistica, cioè dei ragazzi, ma anche degli amatori, ma anche delle persone anziane, ma anche dei disabili, di tutte quelle categorie sociali che chiedono strutture che non hanno, che chiedono aiuti che non hanno. Ci sono a volte delle società che non riescono neanche a pagare l'iscrizione al campionato, e qualche volta l'iscrizione costa 500 mila lire, ci sono società che non riescono a comprare le scarpette o i calzini piuttosto che la divisa, ci sono società che non dispongono di una spalliera svedese, che è un attrezzo semplicissimo che si usa per la preparazione fisica degli atleti e che costa poche lire.

Ed allora io dico che noi dovremmo togliere questo finanziamento alle società professionistiche, che non ne hanno nessun bisogno, salvo fare il calcolo che io ho suggerito, e dare ad esse i denari come investimento pubblicitario, ma facendo un calcolo esatto di quello che dev'essere speso, ed affidando questo calcolo a delle società che si occupano di queste cose, che sanno fare esattamente i conti; potremmo anche scoprire che lo sponsor migliore, per esempio per reclamizzare il pecorino sardo, potrebbe essere il Leeds piuttosto che il Chelsea o piuttosto che il Monte Carlo, non lo so. Il problema è fare un'analisi di mercato, capire qual è il target che a noi interessa, senza voler penalizzare certamente le società professionistiche, in particolare il Cagliari e la Torres ed altre società che portano in giro il nome della Sardegna, ma ricordandoci che quella è una cosa diversa, che dev'essere considerata pubblicità e non più sponsorizzazione intesa come è intesa nella legge 31, e ribadendo che i denari dovrebbero essere utilizzati, secondo me, lo ripeto per l'ennesima volta, per aiutare le piccole società, per aiutare i sardi a fare pratica sportiva laddove non ci sono ancora attrezzature, non ci sono strutture, non c'è nulla che possa facilitare questa pratica.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (Rif. Sardi-U.D.R.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, intervengo per dire che stiamo affrontando un dibattito che è sempre stato affrontato in questo Consiglio, di cui abbiamo parlato fin dal 1991 quando furono istituite le cosiddette aree programma. Ora noi ci troviamo di fronte ad una disposizione di carattere generale, che dice che la ripartizione delle risorse per le attrezzature, le strutture, lo sport e gli impianti sportivi deve avvenire attraverso le aree programma. Peraltro le aree programma presentano due problemi, un problema legato al pubblico e un problema legato al privato. Anche le nuove disposizioni emanate di recente dalla Giunta regionale hanno portato tutti gli Assessorati a suddividere le risorse destinate ai comuni nelle aree programma. Ma cosa c'entrano i privati? Cosa c'entrano i privati con lo sviluppo dello sport e cosa c'entrano le sponsorizzazioni con lo sport? Noi avremo una legge che ha valenza generale e all'interno di essa leggi speciali. Queste leggi speciali vanno rispettate, perché se no non mi spiego perché facciamo leggi speciali che seguono determinati canoni e che seguono determinati criteri, se no ci potremmo trovare anche di fronte ad alcune società che sono in determinate aree programma, che non portano niente alla Sardegna e che andrebbero a mangiarsi le risorse, con quali effetti? Quali sarebbero le ricadute per la Regione, per la Sardegna? Io credo nessuna. Quindi io credo che adesso, riproporre ancora una volta a Ferragosto un problema che abbiamo affrontato e riaffrontato mille volte non mi pare che sia una cosa che possa avvantaggiare nessuno. Io capisco che le aree programma possono essere rispettate per realizzare una crescita equilibrata, per cercare di aiutare quelle aree che sono deficitarie rispetto alle altre per quanto riguarda tutte le strutture, ma ho l'impressione che quando noi cerchiamo di calcare l'acceleratore e la mano non stiamo facendo qualche cosa nell'interesse delle sponsorizzazioni. Evidentemente vi sono altre finalità che a me sfuggono, che io non conosco, d'altra parte il Presidente e l'Assessore della programmazione sapranno anche che la Giunta sta esaminando la proposta - prima erano sette le aree programma, adesso abbiamo otto province - di rivedere questa norma che nel tempo ha manifestato tante incongruenze e non ha avuto le ricadute che tutti quanti auspicavamo; quindi io credo che non si possa neanche modificare adesso surrettiziamente una legge che è nata per uno scopo particolare, e che ha ricevuto, dopo un lungo dibattito, il consenso unanime del Consiglio, rivoluzionando anche le scelte che noi avevamo fatto in precedenza.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.-Sardegna). Io sarò brevissimo perché le argomentazioni che sono state portate dai colleghi che mi hanno preceduto, ad eccezione di quelle del collega Dore, che non condivido perché non posso assolutamente condividerle, meritano o meriterebbero approfondimenti nelle sedi competenti e nelle sedi dovute.

Colleghi, questa proposta di legge si prefigge un solo scopo, una sola finalità, che è quella di incrementare una unità previsionale di base poiché in corso di applicazione lo stanziamento stabilito dall'ultima legge finanziaria, è risultato assolutamente insufficiente a far fronte alle esigenze che sono indicate dall'articolo 31 della legge 17. Se dovessimo parlare di come la Regione incentiva lo sport, della adeguatezza della legge 17 rispetto alle attuali esigenze, si aprirebbe un grandissimo e serio dibattito, ma io ritengo che questo problema non debba essere affrontato in questa sede perché qui abbiamo solamente l'esigenza di rifinanziare e di adeguare la dotazione finanziaria di una determinata unità revisionale di base.

E` chiaro, come dice il collega Capelli nel suo intervento, che le questioni che attengono allo sport meritano di essere discusse nella Commissione di merito, però io vorrei ricordare al collega Capelli che questo è solo ed esclusivamente l'impinguamento di una dotazione finanziaria dimostratasi inadeguata. Di questo dobbiamo discutere, questo si propone la legge attuale. Tutte le altre argomentazioni, che io condivido, sia quelle che ha portato il collega Capelli, quelle da ultimo del Presidente Floris, ed anche, in una certa misura, quelle del collega Corda, sono tutte argomentazioni valide ma che devono essere affrontate in una sede diversa, perché diversa è la causa che le origina.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Poche cose, ma che riteniamo anche su questa legge doveroso dire. E` vero che questa non è una legge come si suol dire sostanziale, cioè che detta i criteri e disciplina una materia, è solo un incremento di spesa, ma è un incremento anche considerevole quindi non è che non vale che se ne discuta. Sono, mi pare, circa dieci miliardi, per una legge di tre mezze righe; sono tre miliardi e passa a mezza riga. Sì, è un aggiustamento, è vero, ma questo Consiglio, su proposta quasi sempre della maggioranza, qualche volta anche di una maggioranza più ampia, anche per iniziativa consiliare, fa un po' troppe leggi che aggiustano, vogliono aggiustare, questa ruota è sempre forata e si sta sempre portando a cambiare la camera d'aria. Ma che si pensi di cambiare una ruota o di cambiare una macchina, cioè di fare una legge ben fatta che duri qualche anno in Regione, ma manco per idea! Questo lo dico perché l'anno scorso su analogo provvedimento, ugualmente d'emergenza, ugualmente di assestamento e di aggiustamento, ci fu una discussione un pochino più impegnata; e noi, in quella occasione, manifestammo tutta una serie non solo di perplessità, ma anche di indicazioni, che la maggioranza, che la Giunta, dissero essere giuste, essere valide, e però si disse allora che bisognava adottare la legge proposta e poi si sarebbe fatto tutto per bene. Il tutto per bene è che dopo un anno siamo, esattamente nello stesso periodo, alla ripetizione della stessa norma che incrementa di molto le risorse per le stesse esigenze che si potevano considerare tre mesi fa, quando si è approvata la manovra finanziaria, perché non credo che le società sportive abbiano maturato le loro difficoltà in questi due mesi, credo che la situazione fosse ben conosciuta e rappresentata già alcuni mesi fa.

Siamo punto e a capo perché conviene così, conviene sempre rabberciare, sempre aggiustare, sempre aggiungere, anche perché più si adotta questa tecnica, più chi governa, può squilibrare sempre tutto, può anche applicare male le leggi, può anche inventare criteri cabalistici per applicare le leggi, tanto dopo, in riequilibrio, in sanatoria, in compensazione, una leggina ci sarà, perché chi ha subito il torto lamenta il torto, il più delle volte chi ha subito il torto ha un torto vero e ha ragioni vere da rappresentare, come si fa a dire no a chi ha subito un torto e ha ragioni vere da rappresentare? Però quel che si è fatto prima rimane tutto intero e per rimediare ad un errore o ad un torto poi si deve aggiungere sempre danaro, questa è un modo di procedere che non può durare oltre nel tempo.

Io dico solo queste parole, non dico altro; potremmo rifare le considerazioni che abbiamo fatto, che il sostegno allo sport è una cosa e che non bastano le società sportive per promuovere lo sport, che le società sportive sono una delle, principali naturalmente, forme attraverso cui si pratica lo sport, ma ci sono ambiti regionali, territoriali, cioè parti non solo di territorio ma di popolazioni, dove anche la cura minima delle attività sportive, come dire, non dico è negata, non c'è, è resa più difficile. Allora la promozione significherebbe anche aiutare di più quelle situazioni dove tutto è più difficile, dove lo sport non è organizzato neppure in sodalizi e in associazioni, magari di più presso le scuole o attorno alle scuole, nelle comunità, ma di tutto questo non se ne può parlare perché lo sport coincide con le società sportive, tutt'al più ci accaloriamo per come si dividono fra le società sportive e nei territori i danari, ma delle modalità, della diffusione, dell'equilibrio, della qualità, delle finalità educative e non solo educative, ma fisiche, salutistiche, niente. Non si sa dove e quando, in quale legge nuova di riordino generale se ne possa trattare.

Rimane l'altro problema, la confusione fra sostegno all'attività sportiva, anche quella organizzata, e sponsorizzazione. E` una confusione che permane. Non è che non si capisca che anche la sponsorizzazione, siccome dà danari alla società sportiva, aiuti la società e quindi aiuti la pratica sportiva, agonistica o no - tutte le attività sportive sono agonistiche, ma voglio dire più impegnate in competizioni o anche più semplicemente impegnate in esercizio sportivo - però la sponsorizzazione vuol dire sponsorizzazione. Io non credo che la Regione si debba trasformare in un istituto di indagine, di ricerca, come dice Cesare Corda, per contare i contatti che avranno tutti gli sportivi, anche perché gli sportivi è notorio che hanno molti contatti, e quindi sarebbe anche difficile contarli tutti perché girano il mondo. Però, come dire, una valutazione di risultato da qualche parte qualche volta ci deve pur essere, almeno per gli impegni più rilevanti; cioè non basta una maglietta con una scritta, non basta un cartellone nel dopo partita, alle spalle del mister quando il mister fa la conferenza stampa. Secondo me, proprio perché la legge sulle sponsorizzazioni prevede non di dare danari e basta alle società sportive, ma prevede tutt'altra cosa, prevede la diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico ed economico della Sardegna, la promozione del patrimonio culturale e la conoscenza del patrimonio culturale. Allora non basta il tabellone dietro le spalle del mister, bisognerebbe accompagnare questo tipo di intervento con altre iniziative. Io non dico che dopo ogni partita si deve fare una conferenza, un convegno culturale, però sono tanti e diversi gli strumenti della diffusione, della conoscenza, della promozione e della valorizzazione.

Infatti trovo poi che questa legge è zoppa perché contiene un articolo nel quale dice che questa promozione culturale e la difesa e la promozione del nostro patrimonio culturale e paesistico è ammessa solo per i sodalizi che svolgono attività di dimensione nazionale o internazionale, oppure, se si tratta di manifestazioni che si svolgono in Sardegna, devono essere di valore nazionale o internazionale. E chi l'ha detto? Pensiamo davvero che il problema della conoscenza, della valorizzazione, della promozione del nostro patrimonio culturale e paesistico sia solo cosa da propagandare attraverso magliette e tabelloni all'esterno? Che non ci sia anche in Sardegna un problema di conoscenza, di formazione, di cultura più matura dei valori ambientali della nostra Isola? Che non ci siano parti in Sardegna che nulla sanno di altre parti? E perché questa limitazione? Io direi che se la finalità è questa va fatto un programma, un programma articolato, un programma che veda anche la partecipazione alle attività sportive principalmente attraverso le scuole, a partire da quelle elementari, che sono, se non in tutte le parti, quasi in tutte le parti della Sardegna. Però si continua a confondere sponsorizzazione con questa finalità.

Le sponsorizzazioni possono essere le più diverse, la FIAT o la Ford sponsorizzano una squadra per vendere macchine; la Sardegna ha deciso, giustamente, con una buona legge, di impegnare danaro pubblico non per vendere formaggio e basta, poi se si vende formaggio tanto meglio, ma per promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico ed anche economico, ma principalmente culturale e paesaggistico. Quindi è una finalità alta, una finalità buona, però si deve perseguire, e siccome questa attività la si paga, e pure bene, perché qui stiamo aggiungendo dieci miliardi ad un finanziamento che è già di miliardi, non stiamo parlando di milioni, una qualche utilità dovrebbe da qualche parte derivarne; però ancora una volta è una cosa che si fa adesso, in periodo pre feriale: dieci miliardi, aiuteranno sicuramente i sodalizi sportivi, sarà una cosa utile, però, scusate se io mi permetto ancora, so che è inutile che noi lo chiediamo, so che è anche inutile che l'Assessore di turno lo dichiari ancora una volta al Consiglio, però, per favore, lo dichiari ancora una volta che questa è l'ultima occasione, possibilmente, nella quale si procede in questo modo, che nella finanziaria prossima, che avete all'esame, e nel bilancio prossimo che dovreste presentare a settembre, delineerete criteri un pochino oggettivi, riordinerete anche questa materia del settore sportivo ed anche del settore culturale e si preveda a tempo, sulla base del censimento dei bisogni e delle utilità e di quanto la Regione può fare - perché mica può rispondere a tutti i bisogni e a tutte le utilità in un solo settore, deve rispondere a tanti bisogni e a tante utilità - quello che la Regione intende impegnare per l'anno prossimo.

Chi fa sport, chi fa cultura, chi fa manifestazioni, chi fa convegni, sappia da subito quanto viene stanziato nel bilancio, che si chiama di previsione perché prevede quello che accadrà, salvo le variazioni dovute a delle cose impreviste e imprevedibili. Non servirà molto, forse non accadrà, però che la Giunta ancora lo dichiari al Consiglio può essere utile perché poi, in un richiamo reciproco di coerenza magari, a settembre, ad ottobre, quando si potrà esaminare la legge finanziaria e il bilancio previsionale per l'anno prossimo, possiamo verificare come in concreto poi questi criteri verranno una volta tanto applicati.

Vorrei dire ancora conclusivamente una parola sulla questione delle aree programma. La definizione delle aree programma è una conquista, serve a definire criteri oggettivi di distribuzione equilibrata degli interventi economici nel territorio regionale in ragione dei bisogni complessi e complessivi delle popolazioni. Questa è materia di promozione economica, ma anche di sostegno alle attività sportive, culturali e quant'altro. Però le aree programma non diventino non dico gabbie, ma non diventino neppure alibi, bisogna stare attenti. Intanto, la distribuzione delle risorse per essere equilibrata deve considerare anche il recupero del gap perché una Regione che dicesse: "Distribuisco oggi a tutti nella stessa quantità" non farebbe giustizia e questo ragionamento vale per l'Europa, vale per lo Stato nei confronti della Regione e vale anche per la Regione al suo interno. Ci sono aree in ritardo di sviluppo, prive di attività culturali e sportive anche minime, lì bisogna intervenire con un di più che riequilibri, con un di più che promuova, con un di più che faccia muovere non dico una grande macchina ma almeno una piccola cosa, per un verso. Per altro verso, una divisione puramente meccanica non rende ugualmente giustizia perché rende utilità a tutte le funzioni, soprattutto sportive e culturali, per alcuni versi anche a tutte le attività economiche, ma nel campo sportivo e culturale di sicuro questo ragionamento ancora di più è valido. Perché? Perché vi sono attività che si sogliono chiamare di eccellenza, questa parola bisogna interpretarla bene, nel senso di livello alto, di livello più ampio e di funzione più ampia del solo riferimento territoriale nel quale hanno sede, e proprio perché hanno un effetto ed una funzione diffusiva più alta non sono riconducibili tutte alla dimensione territoriale.

L'Università in Sardegna è l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari. C'è il problema di fare in modo che l'Università di Cagliari non sia solo di Cagliari e quella di Sassari solo di Sassari, e infatti c'è un'articolazione delle università nel territorio. Però, se le università principali sono Cagliari e Sassari, non bisogna confondere il problema che l'Università deve tener conto di tutto il territorio regionale col fatto che non venga sostenuta l'Università, che appunto avendo sede a Cagliari e Sassari, gode di finanziamenti che non possono rientrare nel novero delle attribuzioni finanziarie delle aree programma né di Cagliari né di Sassari, perché la funzione dell'istituzione culturale Università, che non sono solo i corsi ma anche l'attività culturale e scientifica e promozionale più generale che l'Università già in parte fa ma dovrebbe fare anche meglio, deve essere diffusa in tutto il territorio regionale. Questo nello sport è di tutta evidenza ancora di più. Se la squadra della Nuorese vince i campionati e diventa la Chievo della Sardegna, cosa che io auguro, e disputa il campionato di serie A, io non credo che possa essere attribuito l'eventuale sostegno alla Chievo sarda solo ed esclusivamente all'area programma numero 4; la stessa cosa varrebbe per Lanusei Calcio se ci fosse. Lo stesso vale per le istituzioni culturali di livello più rilevante. Che l'Ente lirico di Cagliari non faccia, secondo noi, pure secondo me, tutto quello che potrebbe fare per il grande sostegno che ha, anche di risorse pubbliche, soprattutto regionali, questo è un discorso ed è un ragionamento che è aperto; ma se l'ente lirico di Cagliari, con quel grande sostegno finanziario pubblico regionale, facesse quello che deve fare, non esaurirebbe la sua funzione nell'ambito né della sola città né della sola provincia di Cagliari, né di quella vecchia né di quella nuova; lo stesso vale per gli istituti culturali di eccellenza importanti che ci sono in Sardegna, anche a Sassari ed anche a Nuoro; gli istituti rilevanti dovrebbero assolvere ad una funzione territoriale ampia, cioè di formazione della cultura regionale, che non è sempre parcellizzabile, distribuibile, localizzabile, nel senso che appartiene ai luoghi, nel senso che dai luoghi attinge linfa e cultura, e torna nei luoghi dove ci sono le persone, ma non è tutta riconducibile e frazionabile, in termini di programmazione finanziaria, con attribuzione di quote preventivamente determinate. Il risultato dev'essere equilibrato in alcune situazioni, non la distribuzione finanziaria in partenza necessariamente. Laddove è possibile sì, per la finalità di un equilibrio anche da realizzare.

Detto questo, il fatto che questa leggina presentata dalla Commissione sia proposta dalla gran parte delle forze politiche, non ci esalta. Ricordo, e ho concluso, ancora una volta, che l'anno scorso abbiamo condotto una battaglia frontale su un'analoga leggina che era di questo tipo, adesso, siccome la cosa si ripete, dovremmo fare una contestazione ancora più forte, perché si ripete una cosa che si era detto che non si sarebbe dovuta ripetere. Ci rendiamo conto della situazione, prenderemo in considerazione la risposta della Giunta, che non so quanto convincente sarà, che non sarà questo il modo ordinario di procedere nel futuro; ci riserviamo di esprimere la nostra determinazione di voto anche in ragione dei chiarimenti che la Giunta vorrà dare.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Piana. Ne ha facoltà.

PIANA (U.D.C.). La legge in discussione riguarda in modo particolare un aumento di risorse a favore della legge regionale numero 17 sullo sport che, a mio avviso, è una buona legge che indubbiamente disciplina l'intera materia. Il finanziamento di circa 10 miliardi riporta lo stanziamento al livello dell'anno scorso, affinché nei prossimi giorni, mi auguro, la Giunta e l'Assessore, possano immediatamente fare i programmi sulle sponsorizzazioni delle maggiori squadre, ma anche delle società sportive presenti in Sardegna. Mi riferisco in modo particolare al Cagliari, alla Torres, alla Dinamo e ad altre, con le quali, in assenza di questi finanziamenti, in questo momento non possono concludersi i contratti di sponsorizzazione. Quindi è una legge che riequilibra gli stanziamenti avuti in meno in legge finanziaria.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERRENTI

(Segue PIANA.) Credo anche che questa legge sia arrivata in Aula con una anomalia, appunto non è passata, come qualche collega ricordava, all'esame della Commissione sport di cui in questo momento sono Presidente. Credo che ciò sia dovuto esclusivamente al fatto che quando la legge è stata presentata, la presidenza della Commissione era vacante. Comunque faccio appello alla Presidenza, perché in futuro leggi che disciplinano materie di competenza di una Commissione non vengano più esitate senza l'esame da parte delle commissioni di merito.

C'è anche un'altra anomalia, che riguarda gli emendamenti. Se la legge in discussione riguarda solamente un aumento di finanziamenti alla legge regionale già esistente, in modo particolare per gli interventi previsti dall'articolo 31, mi trovo perfettamente d'accordo. Se però a questa leggina vengono presentati emendamenti impropri, come ho potuto constatare in riferimento ad alcuni che ho appena letto, che modificano anche la legge 31, chiedo che la legge venga riportata nella Commissione competente in materia di sport per un suo esame più appropriato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SCARPA (Rif. Sardi - U.D.R.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. In linea generale condivido l'esigenza espressa da alcuni colleghi che ci possa essere un ripensamento generale dell'approccio della Regione al suo intervento nel mondo dello sport. A settembre, forse ottobre, sarà organizzata la seconda conferenza regionale dello sport, che ha subito, come veniva ricordato, qualche slittamento, nella quale verranno raccolte, su questo tema, le istanze di tutto il mondo dello sport. Ritengo che, dopo la conferenza, la Commissione consiliare in primo luogo debba approfondire e sviscerare il tema della disciplina normativa vigente e degli eventuali interventi di modifica, da proporre al Consiglio.

Oggi però noi, come diceva il collega Balletto, stiamo applicando una norma esistente, questo articolo 31 sulle sponsorizzazioni esiste, è stato già finanziato anche con la legge finanziaria, finanziato in maniera non sufficiente a riportare l'intervento della Regione in questo settore ai livelli dello scorso anno, considerati anche una serie di nuovi ingressi che ci sono stati nelle fasce di società che possono essere sponsorizzate per via di promozioni e ripescaggi, e quindi la somma che i proponenti della norma hanno proposto è sostanzialmente quella che serve a mantenere immutata l'entità dell'intervento in questo settore.

Per quanto riguarda la tipologia e le modalità dell'intervento, si applicano parametri oggettivi che sono stati individuati dalla conferenza regionale dello sport a cui partecipano le federazioni, il Presidente del Comitato regionale del CONI, gli enti di promozione sportiva, le province, i Provveditori agli studi della Sardegna, che hanno individuato una griglia oggettiva di parametri riferiti alla diffusione delle singole discipline, alla categoria di militanza della squadra ed ai risultati ottenuti nell'anno precedente, e questa griglia oggettiva è quella che viene usualmente applicata, con dei correttivi che sono rimessi dalla norma alla Giunta regionale per riequilibrare gli esiti derivanti dall'applicazione di questi criteri. Condivido anche quanto diceva il collega Cogodi sulla necessità che si sappia dall'inizio quale dev'essere la dotazione finanziaria del capitolo, e tuttavia per le disponibilità che vi erano si è potuta stanziare nel bilancio soltanto la somma che vi era riportata.

Naturalmente sarà impegno della Giunta, in sede di conferenza regionale dello sport, in sede di Commissione, di dare la massima collaborazione per una eventuale rivisitazione della norma, e se vi saranno i presupposti politici e generali anche per la modifica dei criteri generali di intervento della Regione in questo settore. Così come si terranno nella dovuta considerazione le indicazioni che sono venute dall'Aula, relativamente alla necessità di tener conto delle manifestazioni di eccellenza ed anche di tenere conto delle esigenze territoriali.

Mi unisco infine all'invito del Presidente della Commissione, per quanto riguarda l'emendamento che contiene modifiche sostanziali alla norma, perché venga esaminato in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIANCU, Segretario:

Art 1

Interventi per attività sportive e di spettacolo

1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è autorizzata nell'anno 2002 l'ulteriore spesa di euro 4.900.000 (UPB S11.064).

2. Per la concessione di contributi relativi a manifestazioni di cui all'articolo 56, della legge regionale 22 gennaio1990, n. 1, svolte nell'anno 2001 nell'area programma 4, a carico di operatori aventi sede legale nella medesima, è autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 206.000 (UPB S11.069).

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati gli emendamenti 1, 2, 3 e 4. Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Capelli

Articolo 1

Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso. (1)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Onida - Pittalis - Murgia

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Articolo 1 bis

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 17 del 1999

1. Nell'articolo 31 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla fine del comma 3 è aggiunta la seguente espressione: "il 70% delle risorse è destinato agli interventi di sostegno dei settori dilettantistici".

Nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

d1) il Piano di riparto di cui alla precedente lettera d) deve essere predisposto in conformità agli indici di ripartizione di cui all'articolo 1 della L.R. n. 4/97 ed al comma 14 dell'art. 1 della L.R. n. 7/2002. (2)

Emendamento aggiuntivo Corona - Murgia - Vargiu - Capelli - Onida - Tunis Marco - Cogodi - Marrocu - Fadda - Dettori - Balia - Biancu - Pinna

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Articolo 1 bis

Variazione al bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002 - 2004 approvato con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

11 - Pubblica Istruzione

UPB S11.069 Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Anno 2002 euro 400.000

In diminuzione (3)

Emendamento aggiuntivo Pirisi - Capelli - Corona - Spissu - Murgia - Fadda - Dore - Balia - Vargiu - Cogodi - Tunis Marco - Pilo - Falconi - Sanna Giacomo

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Articolo 1 bis

Interventi in campo sociale

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1999, n. 20, è autorizzata nell'anno 2002 la spesa di euro 258.000 (UPB S01.015)

Copertura finanziaria

In aumento

01 - Presidenza della Giunta

UPB S01.015 Interventi in campo sociale

Anno 2002 euro 258.000

In diminuzione

UPB S03.039 capitale su rate di ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

Anno 2002 euro 258.000 (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Capelli per illustrare gli emendamenti numero 1 e 2.

CAPELLI (U.D.C.). Rifacendomi all'intervento precedente, condividendo e confidando nelle affermazioni dell'assessore Scarpa, io vorrei fare alcune precisazioni. Ho sentito in quest'Aula degli interventi che in gran parte condividono una linea, però ho sentito anche altri interventi che hanno riportato la discussione sull'argomento delle aree programma.

Ora, io non vorrei che le aree programma, che comunque non esistono più, perché forse dimentichiamo che con la finanziaria del 2002 abbiamo cancellato le sette aree programma che erano state determinate nel piano generale di sviluppo del 1990, che non riguardano solo ed esclusivamente una distribuzione delle risorse nel settore della cultura e dello sport, sarebbe abbastanza limitativo, sarebbe sminuire l'importanza di quel piano generale di sviluppo che l'Assessore della programmazione ha rivisto con la delibera della Giunta del 16 di maggio, riverificando la distribuzione delle risorse sulla base dell'istituzione delle otto province in Sardegna, e specificando che individuava gli ambiti ottimali di programmazione. Una delibera, che pur carente o meglio mancante dei dati oggettivi particolari, specifici, riguardanti le aree, perché non rilevati dall'ISTAT e da altre società che appunto esaminano ed elaborano tali dati, è riuscita ad attuare una distribuzione equa delle risorse, equa non vuol dire di eguale entità tant'è che arriva alla determinazione delle quote di ripartizione che sono riportate nella stessa delibera, con dei distinguo, seguendo dei parametri, e seguendo anche degli indici correttivi, che danno, alle otto province della Sardegna, una quota delle risorse.

E` chiaro che queste risorse, queste quote, questi parametri, non possono e non devono essere applicati sull'insieme degli interventi economici e finanziari. E` altrettanto limitativo che noi focalizziamo l'attenzione dell'applicazione dei criteri di ripartizione basati sulle aree programma solo e esclusivamente in riferimento agli interventi in materia di cultura, sport e manifestazioni. E' vero, come diceva l'onorevole Cogodi, che la definizione delle aree programma è stata una conquista, ma sicuramente non è l'unica soluzione, per tutti gli argomenti che non sto a ripetere, che sono stati riportati in quest'Aula, in particolare dall'onorevole Cogodi, che sono stati già discussi in altra sede e in altri momenti, anche con gli assessori competenti, e condivisi. Però, quando si dice, e queste sono affermazioni gravissime da parte di chi ha rivestito anche ruoli di governo in quest'Aula, che si corre il rischio di dare dei denari a delle società sportive che nulla portano alla Sardegna, queste sono affermazioni che io mi auguro siano state fatte perché null'altro si aveva da dire. Qualsiasi intervento nello sport, qualsiasi intervento di tipo culturale qualsiasi intervento fatto da Pompu a Cagliari, a Gonnosfanadiga, a Sassari, da Portotorres a Carloforte, è di grande importanza sociale e dà tanto alla Sardegna, dà tanto ai nostri giovani, dà tanto a quei territori e a tutta la Sardegna, perché io non vorrei che gli emendamenti siano stati presentati al semplice scopo di ottenere un intervento per il proprio territorio o collegio o per fini di bottega.

Io ho apprezzato l'intervento dell'onorevole Corda, che pur essendo espressione dell'area di Cagliari ha, non criticato, ma portato degli elementi di valutazione obiettivi per un intervento che è già specificato, come ho letto prima, dall'articolo 1 della 17.

Noi riconosciamo, come Regione Sardegna, il ruolo sociale dello sport, e il ruolo sociale non è solo per Nuoro, il ruolo sociale non è solo per Oristano, il ruolo sociale è per la Sardegna tutta; questo è quello che dicevo e che continuo a sostenere, tuttavia per lealtà, devo dire, per profonda lealtà, io ritirerò i due emendamenti, li ritirerò a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Commissione ottava, li ritirerò perché è stato presentato un ordine del giorno e perché, sulla base di quell'ordine del giorno, abbiamo concordato il ritiro degli emendamenti, pur essendo profondamente convinto che, nonostante quegli emendamenti non siano la soluzione per la legge 17, per le sponsorizzazioni sportive o quant'altro, il caso vada sollevato. Purtroppo lo stiamo sollevando ad agosto, perché non vi è stata la possibilità di sollevarlo prima, perché la Giunta ha deciso, in sede di predisposizione della legge finanziaria, di ridurre questi fondi, così come li ha ridotti in altri settori, perché dovevamo tagliare.

Io paragono l'intervento previsto dall'articolo 31 della legge 17 ad altri simili, di cui abbiamo discusso in varie occasioni: noi stiamo dando dei sostegni a delle società di capitali, noi stiamo dando, attraverso questa formulazione, dei contributi a società professionistiche, società di capitale. Allora dico: facciamo una legge specifica di sostegno a quelle società che danno lustro allo sport in Sardegna. Non c'è nessuna sponsorizzazione qui, la sponsorizzazione è per sommi capi quello che ha illustrato l'onorevole Corda. La sponsorizzazione mi deve rendere qualcosa in termini economici in alcuni casi, in termini pubblicitari in altri, in termini di immagine in altri ancora. Noi non abbiamo mai fatto queste valutazioni, perciò noi stiamo distribuendo dei fondi regionali a delle S.r.l., a delle S.p.A. che hanno l'obbligo di chiudere in pareggio i loro bilanci o di fare degli utili. Noi partecipiamo in questo modo alla sovvenzione di queste società. Non vedo perché non potremmo allo stesso modo finanziare o contribuire attraverso la sponsorizzazione prevista da una legge per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico della Sardegna, all'azienda del signor x che promuove i prodotti in Africa, in Asia, in America. Avevamo anche detto, Assessore, che secondo i criteri da lei ricordati poc'anzi, dovevamo predisporre la distribuzione dei fondi di cui all'articolo 31 della 17. Ora, quelle determinazioni sono state, in vari momenti e in vari modi, modificate. Si è detto, per esempio, in quelle determinazioni, che non si possono sponsorizzare delle squadre che acquisiscono i titoli, però è stato modificato e sono state finanziate. Ha fatto interventi di sponsorizzazione a favore di quelle squadre in vario modo e nelle diverse parti delle aree programma, nessuno dice niente. Lungi da me non consentire a una squadra di potersi iscrivere a un campionato, lungi da me di non sostenere il Cagliari, lungi da me non sostenere la Torres, facciamolo nel modo dovuto, ma spero lungi da voi non sostenere e non accordare la stessa attenzione anche a quelle squadre che pur essendo ai massimi livelli, in altre specialità, non hanno il richiamo - che poi è tutto da valutare - delle altre che ho nominato poc'anzi. Si è detto, per esempio, della Nuorese, vorrei rispondere anche su questo. Si è recuperato, è vero, si è recuperato in vario modo per altre società che non sono rientrate nel quadro delle sponsorizzazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Capelli, le concedo qualche secondo per concludere.

CAPELLI (U.D.C.). Li sto illustrando tutti e due, Presidente. Dicevo, che per le società che non hanno goduto delle sponsorizzazioni, si è recuperato con altri interventi previsti dalla legge stessa sullo sport.

Ma vorrei ricordare che l'articolo 31 della 17, quello che noi stiamo ulteriormente finanziando, non riguarda soltanto la partecipazione a campionati, non riguarda soltanto le sponsorizzazioni ricordate del Cagliari, della Torres, della Dinamo e di altre società. Assolutamente. Riguarda anche gli interventi per manifestazioni organizzate in Sardegna, siano esse di interesse nazionale o internazionale. Su questo io chiedo attenzione, su questo chiedo che ci sia una equa distribuzione anche secondo quanto definito dalla delibera del 16 maggio che la Giunta ha emanato su indicazione della finanziaria del 2002, su questo chiedo che ci sia la massima attenzione. Per queste motivazioni che ho portato ritiro gli emendamenti numero 1 e 2, e pongo fin d'ora all'attenzione dell'Aula l'ordine del giorno che seguirà.

PRESIDENTE. Quindi gli emendamenti numero 1 e numero 2 sono ritirati.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

CORONA (F.I.-Sardegna). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo sport.

SCARPA (Rif. Sardi-U.D.R.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento è carente della copertura che, su indicazione dell'Assessore della programmazione, grava sulla UPB S 03.038, per euro 400.000. Solo per dare atto dalle interlocuzioni informali avute con i presentatori all'emendamento preciso che lo stanziamento occorre per evitare, in questa fase di transizione, che alcune iniziative già in corso, che dall'applicazione dei criteri che ho appena presentato in Giunta rischiavano di essere penalizzate, vedano ridotta questa penalizzazione il più possibile. Quindi l'impegno della Giunta è quello di utilizzare queste somme in questa direzione.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

PIRISI (D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, io preferirei che lo illustrasse, se non le dispiace.

PIRISI (D.S.). Presidente, l'emendamento numero 4, che reca la firma di tutti i Capigruppo del Consiglio regionale, attiene a una situazione di emergenza in quanto prevede lo stanziamento di circa mezzo miliardo di vecchie lire a copertura della legge numero 20 la cui attuazione compete alla Presidenza della Giunta. In sostanza si tratta di interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria colpiti da licenziamenti o sospensioni dal lavoro. Questa legge prevede che con decreto del Presidente della Giunta, espletati tutti gli adempimenti previsti, si proceda alla corresponsione di un sussidio in via straordinaria una tantum a favore dei lavoratori che non ricevono stipendio o salario da svariati mesi.

Ora, questo emendamento, che in effetti ha il carattere, come dire, di norma intrusa rispetto all'articolo del quale stiamo parlando, è necessario perché se noi non interveniamo immediatamente rischiamo di arrecare un danno molto grave alle famiglie di questi lavoratori che da tanto tempo non ricevono salario.

Devo dire che esiste qualche precedente nel senso dell'urgenza che si vuole rappresentare, perché anche quando decidemmo di intervenire a favore dei nostri emigrati in Argentina fu presentato un emendamento che si collegava a un provvedimento sulle opere pubbliche. Quindi l'ammissibilità di questo emendamento, Presidente, abbiamo contezza che non debba rappresentare un precedente che poi possa costituire prassi, ma si tratta di far fronte ad un fatto di assoluta eccezionalità e pertanto chiediamo che venga accordata, essendo stato l'emendamento sottoscritto da tutti i Capigruppo di questo Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, questa è la ragione per la quale ho preferito che lei lo illustrasse. Qualcuno potrebbe obiettare che capita piuttosto spesso che un provvedimento poi serva da locomotiva per attaccarci altre cose, però questo accade almeno quando i provvedimenti passano in Commissione, sono soggetti a una discussione approfondita. In questo caso sta avvenendo in Aula. Io sarei per principio contrario, però, se non ci sono obiezioni, considerata l'urgenza e il carattere sociale di questo intervento io proprio, così come lei ha proposto, con carattere di assoluta eccezionalità e non proponibilità in altre occasioni, cioè nel senso che non lo faremo più se non ci sono situazioni estreme come queste, sono anche disposto ad accettarlo se non ci sono obiezioni. Chiedo quindi all'Aula: ci sono obiezioni?

Ha domandato di parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.

CAPPAI (U.D.C.). Io ho nel DNA il principio del solidarismo, infatti appartengo a un partito che opera in tal senso. Capisco lo spirito anche dell'emendamento e anche la volontà con cui i Capigruppo l'hanno firmato, però lavoratori in disagiate condizioni in questo periodo ce ne sono moltissimi. Ne cito uno per tutti, perché per venti giorni erano qua sotto 112 lavoratori dei consorzi di bonifica, che da un anno non prendono una lira e che la siccità ha lasciato a casa. Questi lavoratori saltando tre mesi di lavoro quest'anno per altri due anni non prenderanno neanche il sussidio di disoccupazione, quindi avremo 120 famiglie che per tre anni non avranno una lira. Come vede, quindi, esempi ce ne sono molti, moltissimi, pur condividendo lo spirito io non sono favorevole a considerare ammissibile l'emendamento; non sono favorevole perché assieme a questi lavoratori avremmo dovuto inserire tutti gli altri.

PRESIDENTE. Onorevole Pusceddu, ha chiesto di parlare? Stiamo parlando di eventuali obiezioni ad ammettere l'emendamento, la discussione sul merito la dobbiamo ancora fare.

Ha domandato di parlare il consigliere Pusceddu. Ne ha facoltà.

PUSCEDDU (D.S.). Signor Presidente, intervengo per dire che io sono favorevole all'emendamento, però mi permetto di sottolineare e richiamare all'attenzione del Presidente della Giunta, così come ha fatto anche il collega Cappai, che esistono diverse situazioni di disagio, e se dobbiamo intervenire in questo campo, non possiamo limitarci solo ai lavoratori dei settori produttivi dell'industria. E' notizia di questi giorni, abbiamo avuto modo anche di notarlo all'ingresso del Palazzo questa mattina, che una cinquantina di lavoratori di una casa di cura privata da otto mesi sono senza stipendio. Per cui se dobbiamo attuare un intervento sociale è opportuno che nell'ambito delle possibili valutazioni che il Presidente della Giunta potrà fare, si venga incontro anche ad altre situazioni che hanno lo stesso impatto e lo stesso tenore delle problematiche che sono state sollevate dai presentatori dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). A me pare di intendere che le questioni sono due: una è verificare se ci sono obiezioni dell'Aula rispetto all'ammissibilità dell'emendamento, e alla domanda che è stata rivolta all'Aula mi pare che non si siano sollevate obiezioni sull'ammissibilità in via procedimentale dell'emendamento. Altra cosa è la valutazione nel merito dell'emendamento, per cui una volta ammesso alla discussione, e quindi anche al voto, nulla vieta che chi non è contrario alla ammissibilità possa essere anche contrario nel merito, per le ragioni più diverse, o astenersi. E mi pare che il collega Cappai e anche da ultimo il collega Pusceddu non abbiano posto non un'obiezione sull'ammissibilità, bensì una richiesta di eventuale integrazione o di possibile integrazione in modo da estendere l'intervento ad altre situazioni di pari, superiore o anche minore, ma ugualmente rilevante bisogno.

Questa è una materia che se noi andiamo a considerarla tutta io credo che non ci sia un collega consigliere regionale di ogni parte politica che non abbia un elenco lungo di situazioni drammatiche nelle quali servirebbe un aiuto anche in via straordinaria ed eccezionale da parte del potere politico, del potere pubblico e della Regione.

Io ricordo che la legge che consente in via eccezionale e straordinaria di dare un piccolo contributo attraverso la Presidenza della Giunta regionale fu introdotta a suo tempo per una emergenza, una, infatti si chiamava "leggina Selpa". Fu introdotta per far fronte ad una situazione di una fabbrica in una situazione di crisi particolarmente acuta, drammatica, terribile, per ragioni diverse, per cui il Consiglio ritenne di dover fare un primo intervento, e non potendolo fare con nessuna norma di tipo assistenziale che era soggetta a programmi, a quant'altro, fece un articolo di legge. Quella fabbrica era la Selpa, ma pensate che quando si fece questa norma che fu chiamata la legge Selpa o leggina Selpa non ci fossero anche allora tante altre fabbriche e fabbrichette chiuse, tanti disoccupati, tanti disperati in ogni parte della Sardegna? Ci sono ancora in gran parte della Sardegna; ognuno di noi potrebbe portare un lungo elenco. Non è far torto necessariamente a qualcun altro se in qualche situazione si riesce a intervenire per qualcuno, secondo noi, secondo me, perché talvolta a ragionare che "tutto o niente, a condizione che", si rischia di paralizzare qualsiasi possibilità di intervento.

Noi facciamo sempre ragionamento di politiche attive del lavoro, di sostegno alle politiche attive, mi pare che questo nostro Gruppo di opposizione, io, Ortu e Vassallo, più di una volta forse ci siamo esposti al rischio di essere rimproverati da voi che ci avete detto e ci dite e forse ci direte ancora: "Avete ragione, però insistete un po' troppo". Immaginate, noi abbiamo ancora voglia di insistere, vorremmo insistere anche oggi e chiedere un provvedimento almeno di dieci miliardi, pari a quanto stiamo stanziando per le sponsorizzazioni sportive, perché lo sport vale, ma vale la sopravvivenza in molte situazioni, un lenimento del dramma, non la soluzione del dramma, qualche volta sarebbe utile anche alleggerire i drammi umani, però così ragionando mi parrebbe che dovremmo davvero perseguire finalità più generali e fare una lunga, lunghissima lista quanto è grande e quanto è alta e quanto è larga la Sardegna.

Ripeto, a me pare che il Consiglio abbia distinto tra la valutazione circa l'ammissibilità, su cui nessuno ha obiettato, e invece il suggerimento di eventuali integrazioni, e per sostenerne l'ammissibilità si è fatto richiamo anche a un precedente, un precedente ugualmente di carattere eccezionale, che era l'emendamento, diventato articolo di legge, a sostegno degli emigrati sardi in condizioni di estremo bisogno in terra argentina.

Io mi permetto di dire solo questo: il precedente sul piano procedurale è stato richiamato correttamente, è un caso analogo. Auguro che il risultato che ne conseguirà non sia lo stesso della legge contenete la norma sugli emigrati in Argentina, perché quella legge fu approvata in via eccezionale con l'articolo che prevedeva tale intervento, con voto unanime del Consiglio, con questo procedimento diciamo anche di carattere eccezionale, però dei fondi stanziati con quella legge non si è spesa una lira, non si è impegnata una lira. I sardi in Argentina disperati erano e disperati sono ancora di più, il tempo che passa ogni giorno arreca loro nuova disperazione. Non si è capito, non si capisce, non si capirà mai perché anche un intervento di carattere eccezionale questa Regione sappia solo tenerlo in un cassetto, sappia solo mandare un impiegato non so dove e non riesca mai a fare un intervento d'emergenza anche quando la gente muore, anche in circostanze come quella in cui i sardi lontani, con tanta fiducia hanno guardato, ancora una volta, alla Regione, per quel poco, pochissimo che poteva arrivargli sotto forma di aiuto; non si è capito, non si capirà mai perché questa Giunta, sia sempre incapace di fare qualcosa di buono anche quando il Consiglio, con voto unanime, quindi col conforto totale, pieno, delle forze politiche dell'Istituzione, dice: "Vai, corri, porta un aiuto, un soccorso immediato. Vai dalle associazioni umanitarie, non dalle tue burocrazie, perché le tue burocrazie sono incapaci, riescono solo ad ostacolare l'intervento utile". E invece va sempre dalle sue burocrazie, quelle che impediscono gli interventi anche quando hanno il sigillo, il conforto e la volontà ferma di tutto il Consiglio regionale. L'augurio è, ripeto, che richiamando un precedente procedimentale in modo corretto, il risultato non sia del tipo di quello che il precedente, purtroppo, fino a oggi ha prodotto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Io volevo invitare il collega Cappai a ritirare l'obiezione perché l'emendamento non fa che stanziare risorse per la legge numero 20.

Quando si è affrontata la legge sulla siccità e c'era un emendamento tendente ad affrontare i problemi del bracciantato agricolo, e quindi anche dei lavoratori del consorzio di bonifica, si è discusso qui, io stesso lo proposi, di modificare la legge numero 20, perché analogamente questo problema fu posto in occasione di un'altra situazione drammatica di lavoratori senza stipendio di un altro comparto, lo pose a suo tempo il collega Vassallo. Quindi io ritengo che il problema di quei lavoratori che qui sono stati citati vada affrontato attraverso una modifica della legge numero 20, ma porre risorse a disposizione della legge non impedisce, anzi favorisce che questa legge possa essere modificata ed estesa anche ad altri settori. In questo momento si stanno solo stanziando le risorse, non si sta indicando la destinazione.

Certo, rimane quella vecchia destinazione, ma anche il problema posto dal collega Cappai potrebbe essere affrontato, e sarebbe più giusto, dando i soldi ai consorzi per fare quelle opere di manutenzione, come era previsto da parte del commissario straordinario, comunque potrebbe essere affrontato attraverso una modifica della legge 20. Quindi inviterei il collega Cappai a ritirare l'obiezione perché l'emendamento prevede solo e comunque una variazione di bilancio, cioè stanzia un po' di risorse per quella legge, che può essere anche successivamente modificata ed estesa ad altri settori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Rif. Sardi. U.D.R.). Presidente, la ringrazio; intervengo anche io per manifestare, come ha fatto poc'anzi il collega onorevole Cappai, la mia contrarietà a che venga dichiarato ammissibile un emendamento di questo genere, tra l'altro attraverso una prassi vera e propria che si sta creando in ordine proprio al ripetersi di casi di inserimento di norme non pertinenti all'interno di provvedimenti simili. Io sono perfettamente d'accordo che la situazione estremamente grave in cui versavano i nostri emigrati in Argentina meritasse appunto questo carattere di eccezionalità e quindi si dovesse ritenere ammissibile un emendamento, appunto, pur non pertinente. Ma questa rischia di diventare davvero una regola, quindi non si tratta più di un caso di eccezionalità. Davvero qui ogni consigliere regionale può portare testimonianza naturalmente di casi di disagio sociale gravissimi pertinenti il proprio territorio; ma io voglio qui, in questa sede, ricordare soprattutto ciò che è avvenuto qualche giorno fa, quando abbiamo discusso ed approvato la legge sugli indennizzi a favore dei lavoratori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche.

In quel caso si è arrivati addirittura a bocciare un emendamento che era firmato, così come in questo caso, da tutti i Capigruppo, o perlomeno da tutti quelli presenti qui in Aula, che aveva soltanto la finalità di rendere giustizia a dei lavoratori che sono stati esclusi dal riconoscimento dell'indennizzo relativo al danno grande che loro avevano subito per effetto della siccità: i lavoratori agricoli che non hanno potuto lavorare nemmeno una giornata, credo che questo non vada dimenticato. In quel momento si trattava, tra l'altro, di un emendamento pertinente al provvedimento in discussione, così come invocava poco fa il collega Marrocu, e pure in quel caso l'Aula lo bocciò. Credo che quindi non sia una questione né di merito né tanto meno di solidarietà rispetto ad un caso pur ben meritevole di intervento risolutivo anche in funzione di quello che le organizzazioni sindacali hanno potuto firmare. Ritengo che invece quest'Aula non debba assolutamente derogare dichiarando ammissibili emendamenti che inseriscono norme intruse, altrimenti questa rischia di diventare una prassi e se ciò si verificasse noi tutti saremmo contrari al ripetersi di iniziative analoghe e sistematiche a favore di interventi troppo localizzati nei territori.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, io mi rivolgo a lei perché è il primo firmatario, naturalmente devo ricordare all'Aula che l'emendamento numero 4 è sottoscritto da tutti i Capigruppo. L'onorevole Pirisi non ha preso un'iniziativa autonoma, è sottoscritto da tutti. Naturalmente io credo che l'accordo sia una condicio sine qua non perché un emendamento di questo tipo possa essere dichiarato ammissibile. Non essendoci l'accordo, io la invito a ritirarlo, onorevole Pirisi, sennò devo giudicarlo io inammissibile.

PIRISI (D.S.). Presidente, io prendo atto dei dissensi che si sono manifestati; credevo che i Capigruppo, quando hanno sottoscritto questo emendamento, rappresentassero la volontà dei diversi componenti dei Gruppi. Se ci fossero state manifestate a suo tempo delle perplessità, è evidente che questo emendamento non sarebbe stato presentato, collegandolo ad un provvedimento che sappiamo bene essere di tipo diverso. Io prendo atto comunque anche dei giudizi che sono stati espressi dai colleghi che si sono pronunciati in quest'Aula, e ritengo comunque che siano stati degli interventi a mio avviso un po' fuori tono, nel senso che qui non c'è la fotografia né l'indirizzo dei destinatari di eventuali provvedimenti di questa natura, c'è la legge che prevede una procedura che va seguita, e quindi se i lavoratori che sono stati indicati adesso, dai colleghi che mi hanno preceduto, avessero quelle caratteristiche e gli accordi e le domande fossero sottoscritti dalle organizzazioni sindacali secondo quello che prevede la legge, io penso che avrebbero potuto accedere a questi aiuti. Mi pare comunque che mancando l'accordo unanime, Presidente, sarei costretto a ritirare l'emendamento. Preferirei che lei lo dichiarasse inammissibile sulla base di quello che è stato detto, ma è evidente che si crea anche un precedente del quale, con rammarico, si deve comunque tenere conto.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pirisi, allora per le ragioni sulle quali non mi pare di dover tornare a lungo, dichiaro questo emendamento inammissibile.

Adesso torniamo all'emendamento numero 3 e all'articolo 1.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIANCU, Segretario:

Art. 2

Copertura finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate per l'anno 2002 in euro 5.106.000.

2. Nel bilancio della regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.002

Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste

Competenza

2002 euro 4.900.000

Cassa

2002 euro 5.106.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.069

Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Competenza

2002 euro 206.000

mediante lo storno dal capitolo 11325.

In aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.064

Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport

Competenza

2002 euro 4.900.000

Cassa

2002 euro 4.900.000

per impinguare il capitolo 11274.

UPB S11.069

Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Competenza

2002 euro 206.000

Cassa

2002 euro 206.000

capitolo da impinguare (N.I.) - Contributi relativi a manifestazioni di cui all'articolo 56 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, svolte nell'anno 2001 nell'Area programma 4 (art. 1, comma 2, della presente legge)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIANCU, Segretario:

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno numero 1 che è stato presentato.

BIANCU, Segretario:

ORDINE DEL GIORNO CAPELLI - SPISSU - MURGIA - FADDA - DORE - BALIA - SANNA Giacomo sulla necessità di utilizzare i criteri di ripartizione territoriale nella programmazione in campo culturale e sportivo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione dell'esame della proposta di legge n.333, concernente interventi a favore dello sport e dello spettacolo;

CONSIDERATA l'esigenza di estendere alla programmazione in campo culturale e sportivo i criteri di ripartizione territoriale sanciti dalla Giunta regionale il 16 maggio 2002 - Prot. 917/Gab. a revisione dei precedenti parametri e in conseguenza degli ambiti delle nuove province, così come previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 1997 e del comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2000;

DATO ATTO che lo spirito di riequilibrio territoriale e l'esigenza di garantire pari opportunità, in particolare modo in settori sensibili quali quelli culturale e sportivo (L.R. n. 17 del 1999), si realizza attraverso una programmazione delle iniziative, calibrata e rispettosa degli indici territoriali propri,

impegna la Giunta regionale

a dare immediata applicazione, sul vasto panorama della legislazione regionale sia in campo culturale che in quello sportivo, nonché all'interno delle programmazioni di competenza della Giunta regionale, alla ripartizione parametrica sopra richiamata e, soltanto in difetto di progetti o domande, a ridistribuire proporzionalmente le risorse previste. (1)

PRESIDENTE. Per illustrarlo ha facoltà di parlare il consigliere Capelli.

CAPELLI (U.D.C.). Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCARPA (Rif. Sardi - U.D.R.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Il parere è favorevole. (Vedi verbale)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'ordine del giorno numero 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Passiamo ora al voto finale della legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Dore per dichiarazione di voto. ne ha facoltà.

DORE (I DEMOCRATICI). Per le ragioni che ho esposto nel mio intervento precedente, tenuto anche conto del fatto che non c'è stato alcun chiarimento esauriente e che ritengo sostanzialmente questa norma ingiustificata e in contrasto, fra l'altro, con le finalità della legge quali precisate all'articolo 1 e seguenti, preannunzio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 333/A.

L'onorevole Cogodi è contrario

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CONTU - CORONA - DEMURU - DETTORI - DIANA - FALCONI - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - GRANELLA - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MARROCU - MASALA - MASIA - MORITTU - MURGIA - OPPI - ORRU' - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PIRISI -PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RASSU - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SATTA - SCARPA - SPISSU - TUNIS - VARGIU.

Rispondono no i consiglieri: COGODI - DORE - ORTU - VASSALLO.

Si sono astenuti: il Presidente SERRENTI - PACIFICO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

votanti 60

astenuti 2

maggioranza 31

favorevoli 56

contrari 4

(Il Consiglio approva)

Discussione della mozione Spissu - Fadda - Dore - Sanna Giacomo - Balia - Cogodi - Biancu - Calledda - Cugini - Deiana - Demuru - Dettori - Falconi - Giagu - Granella - Ibba - Lai - Manca - Marrocu - Masia - Morittu - Orrù - Ortu - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pusceddu - Sanna Alberto - Sanna Emanuele - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Scano - Secci - Selis - Vassallo sul ruolo della società finanziaria regionale SFIRS nell'operazione di acquisto da parte di una cordata sardo-veneta degli hotel Starwood e dei terreni del Master Plan (79)

PRESIDENTE. Andiamo avanti con l'ordine del giorno. Vi ricordo che l'ordine del giorno prevede ora la discussione della mozione numero 79 Spissu, Fadda, Dore, Sanna Giacomo e tanti altri.

Se ne dia lettura.

BIANCU, Segretario:

MOZIONE SPISSU - FADDA - DORE - SANNA Giacomo - BALIA - COGODI - BIANCU - CALLEDDA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - FALCONI - GIAGU - GRANELLA - IBBA - LAI - MANCA - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gianvalerio - SANNA Salvatore - SCANO - SECCI - SELIS - VASSALLO sul ruolo della società finanziaria regionale SFIRS nell'operazione di acquisto da parte di una cordata sardo-veneta degli hotel Starwood e dei terreni del Master Plan.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che una cordata di imprenditori sardo-veneta ha acquistato, per circa 360 milioni di euro, terreni e alberghi della Costa Smeralda, con un patrimonio immobiliare dislocato su tremila ettari (quattro hotel della catena Luxury collection), oltre a 2400 ettari di terreno tra Olbia e Arzachena con tutte le concessioni, il cantiere navale, il Cervo tennis Club, lo Sheraton conference center e quattro ristoranti;

EVIDENZIATO che con l'operazione la Starwood manterrebbe il controllo del 50 per cento della proprietà dei terreni e della eventuale volumetria da concedere, all'interno della quale ricade un'ipotesi di Masterplan nonché un progetto integrato di sviluppo turistico che prevede la costruzione di nuovi alberghi, ville in Costa Smeralda, mentre il restante 50 per cento resterebbe nelle mani della Società "Forma Urbis";

RILEVATO che per la SFIRS, società finanziaria industriale regionale sarda controllata per il 92 per cento dalla Regione Sarda, che nell'operazione partecipa al capitale di rischio con una quota del sette per cento, attraverso un impegno finanziario di 30 milioni di euro, è stato autorizzato, in una recente riunione della Giunta regionale, l'aumento del capitale;

EVIDENZIATO che unitamente alla banca Ambro-Veneta, che dovrebbe garantire la copertura finanziaria dei soci veneti, il Banco di Sardegna garantirebbe la restante quota;

SOTTOLINEATA l'importanza che un gruppo di imprenditori sardi sia riuscito ad affermare esperienza e professionalità locali concretizzatesi con l'acquisto di una delle più preziose e importanti parti della costa nord orientale della nostra Isola e la necessità che sia garantita l'omogeneità e la continuità nell'alto target della società;

SOTTOLINEATO che, dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate nello scorso mese di aprile dal capo dell'Esecutivo regionale, sembrava che la Regione sarda avvallasse il progetto di acquisizione della Costa Smeralda da parte del finanziere americano Tom Barrack;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta regionale Sarda, Mauro Pili, dichiarando di essere stato tenuto all'oscuro, o quasi, della trattativa, ha espresso perplessità sostenendo che la "Giunta non ha mai dato alcun avvallo ad operazioni che riguardassero un impegno diretto della Regione nell'acquisto della Costa Smeralda" e affermando di essere in attesa di conoscere ufficialmente il ruolo della finanziaria regionale per le determinazioni del caso;

RILEVATO che i vertici della SFIRS nel corso di una conferenza stampa hanno affermato, al contrario, di aver provveduto a dare al presidente dell'Esecutivo e a tre assessori regionali, informazioni puntuali e sistematiche sulla trattativa in corso;

RIMARCATO come desti perplessità e ponga inquietanti interrogativi il fatto che il Presidente della Giunta regionale sarda dichiari di non essere a conoscenza di un'operazione complessa e impegnativa assunta da una finanziaria controllata dalla stessa Regione e che venga smentito dai vertici di quest'ultima;

CONSIDERATO che non è ammissibile che problematiche quali quelle riguardanti il futuro economico della nostra Regione, nonché il nostro patrimonio ambientale, vengano affrontate con la negligenza finora mostrata e considerato, inoltre, che la situazione che si è verificata richiede un dibattito serio e partecipato da parte del Consiglio regionale, con il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati;

impegna la Giunta regionale

1) a riferire con urgenza in Consiglio Regionale sui termini e le modalità delle trattative dell'intera operazione, chiarendo il ruolo della finanziaria regionale, del Banco di Sardegna e della cordata sardo-veneta, dandone anche una valutazione economica e politica;

2) a verificare i reali contenuti delle affermazioni del Presidente della SFIRS e, nel caso non corrispondessero a verità, a revocare immediatamente il suo mandato per fatti gravi;

3) a fornire elementi sulle reali intenzioni e sui programmi dei nuovi proprietari della Costa Smeralda in ordine alla qualità e unitarietà o meno del progetto imprenditoriale, per tutelare e salvaguardare la qualità turistica ed il prestigio internazionale della Costa Smeralda nonché garantire il rispetto assoluto di una preziosa risorsa ambientale ed economica della nostra Isola. (79)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Spissu per illustrare la mozione.

SPISSU (D.S.). Presidente, ci occupiamo della vicenda Costa Smeralda a seguito del clamore suscitato sugli organi di informazione dalle notizie della conclusione della trattativa per la vendita da parte della società americana Starwood di uno straordinario patrimonio immobiliare ricadente nella nostra Regione e che, a ragione, ha costituito nella storia dello sviluppo del settore turistico in Sardegna una pietra miliare che ha creato un modello economico ed una vastissima diffusione della conoscenza della nostra Isola in tutto il mondo. Un modello nato e cresciuto intorno ad una figura imprenditoriale carismatica, quella del Principe Karim Aga Khan cui la Sardegna deve molto, non più di quanto egli debba alla Sardegna, che ha messo a disposizione, al centro del Mediterraneo, uno straordinario patrimonio naturale, ambientale, e le condizioni per il suo utilizzo a fini turistici: una gigantesca intrapresa che ha prodotto e produrrà benefici ulteriori in termini di occupazione diretta e indiretta e che dovrà continuare a costituire un modello di riferimento per quanto riguarda la qualità degli insediamenti, il suo rapporto con l'ambiente, con i servizi offerti, con il territorio che occupa.

Da tempo questo patrimonio non appartiene più al suo fondatore, che lo ha ceduto alla multinazionale americana Starwood che lo controlla attraverso una sua società, la Ciga Immobiliare S.p.A. Un patrimonio enorme: su 2500 ettari, quattro hotels della catena Luxory, il cantiere navale, il Cervo Tennis Club, il Centro Conferenze e ristoranti. Fin dalla nascita di questa intrapresa la politica si è direttamente interessata degli investimenti in Costa Smeralda sia attraverso le comunità locali che attraverso quella regionale, adeguando gli strumenti urbanistici, autorizzando l'uso della Costa e dell'entroterra, favorendo lo sviluppo senza essere totalmente subalterna ad un gruppo imprenditoriale discreto, rispettoso dei poteri locali e della natura, ma non per questo meno esigente.

Le vicende degli ultimi dieci anni intorno alla richiesta di ulteriore espansione del gruppo per quasi due milioni di metri cubi hanno costituito il terreno di confronto e di scontro fra le comunità sarda e quella dei comuni galluresi interessati e le necessità espansive di un gruppo molto forte ma forse avviato ad una mutazione genetica e con un'esigenza di sviluppo immobiliare abitativo più che alberghiero; un gruppo immobiliare passato di mano, che ha perduto anche il fascino romantico legato alla figura carismatica del principe cui i sardi si erano affezionati. Il Principe vende a Starwood, Starwood a sua volta vende. Si entra quindi in un ambito squisitamente economico, nel quale grandi gruppi si affrontano e si confrontano, nel quale si valuta il patrimonio esistente e la sua redditività alberghiera, ma anche la parte immobiliare esistente, soprattutto quella futura, sulla quale la politica ha l'obbligo e il dovere di intervenire direttamente, fissando la qualità e la quantità dell'intervento.

Si sono sollevate voci allarmate in questi giorni e nelle scorse settimane su una patologica e dannosa tendenza della politica a invadere campi non propri. La politica, si è detto, si occupi di politica, le imprese devono essere lasciate libere di intraprendere senza interferenze: non disturbiamo il manovratore insomma. E non è nostra intenzione, con questa mozione e con questo dibattito, disturbare i manovratori, ma credo che la comunità sarda, a partire da quella locale, debba capire cosa succede e dire cosa si aspetta da un'operazione che ha un così vasto impatto economico, sociale ed urbanistico.

Abbiamo assistito in silenzio al sostegno esplicito, palese, pubblico, che il Presidente della Giunta sardo ha accordato ad un noto e facoltoso uomo d'affari arabo-americano, accolto alla stregua di un novello principe. Siamo, o meglio siete, un po' orfani e alla ricerca di figure rassicuranti che nel mese di aprile girano la Sardegna come "madonne pellegrine" cui vengono raccomandati i nostri beni più preziosi. E così, nel moderno stile dei nuovi ricchi, in linea con la tendenza "Billionaire", le monarchie e i potenti del mondo vengono sostituiti da quaranta puntate di Beautiful in stile mediatico-popolare, così apprendiamo dalle notizie di stampa. Starwood sostituisce l'Aga Khan, Barrak, che ci dicono sia amico diretto dell'ex Presidente statunitense Bush, sostituisce Starwood.

Il problema allora non è la separazione della politica dagli affari, il problema è che la politica mostra una subordinazione esagerata agli affari sposando un imprenditore o un altro anziché un'idea ferma della prospettiva di sviluppo in quelle aree. Ciò che emerge in questi giorni e in questi mesi è un quadro sconfortante della capacità di guida - Oppi direbbe "della capacità di governo di questa Giunta regionale - e in questi ultimi giorni un grave conflitto istituzionale fra la Giunta regionale e la SFIRS, di cui siamo azionisti per il 92 per cento del capitale. Ci è sembrato singolare e censurabile l'assoluta preferenza dimostrata dal Presidente della Regione, immagino anche per conto della Giunta, a un imprenditore fra i tanti che partecipavano ad una gara internazionale. Abbiamo scelto una linea di silenzio, sebbene il fatto in sé sia censurabile nel metodo e nel merito. Non esiste e non esisteva alcun presupposto per trattare il finanziere Barrak come l'erede dell'Aga Khan e il futuro proprietario delle proprietà immobiliari della Costa Smeralda.

La successiva notizia della conclusione del preliminare della trattativa da parte di una compagine imprenditoriale capeggiata dalla SFIRS ha per la Presidenza di questa Giunta regionale, il sapore della beffa. Anziché lo sponsorizzato e plurireferenziato Barrak, vince una più modesta compagine di imprenditori medi, alcuni dei quali sardi. Ma alla beffa si somma il danno politico di un Presidente della Giunta regionale ignaro non solo di altre compagini imprenditoriali con imprese sarde, ma soprattutto di un ruolo decisivo di merchant bank svolto dalla finanziaria di cui è primo e quasi esclusivo azionista insieme ad un altro istituto di credito sardo che pare non sia stato estraneo alla vicenda.

Noi, signor Presidente e colleghi, ci intendiamo poco di compagini imprenditoriali, poco o niente di mondi così ricchi e lontani da noi, ci intendiamo però un poco di politica, e sulla base di questo ci siamo mossi e ci muoviamo per conoscere nella più alta sede dell'Istituzione autonomistica del popolo sardo i motivi che hanno prodotto un così grave decadimento dell'autorità e dell'autorevolezza non sua, signor Presidente, perché di quella può disporre a piacimento, ma della Istituzione che ella rappresenta anche in nome di tutti noi, e che è stata così gravemente esposta sul piano locale, nazionale ed internazionale. L'immagine che si ricava è quella di una istituzione dilettantesca, avventata, guidata da interessi eterodiretti, poco attenta agli interessi in gioco, e soprattutto all'interesse supremo della Sardegna, che è quello di fissare le regole e i confini entro cui i capitali privati possono dispiegare il loro gioco, nell'utilizzo della risorsa più preziosa da noi posseduta che è data dal grandioso patrimonio naturalistico-ambientale che noi, Consiglio regionale, e i comuni abbiamo in temporanea dote.

Noi non possiamo non essere soddisfatti del fatto che un gruppo di imprenditori sardi abbia la forza e la capacità di cimentarsi con una iniziativa così impegnativa. Non possiamo non essere soddisfatti. Il fatto che imprenditori sardi siano impegnati in prima persona non è, però, condizione di per sé sufficiente per garantire gli obiettivi secondo noi fondamentali: l'unità dell'intrapresa, il mantenimento dello standard qualitativo attuale, la contrarietà ad operazioni immobiliari che non siano rispettose della volontà degli enti locali e dell'intera comunità regionale. Manteniamo quindi ferma una posizione politica e valuteremo quando la vicenda sarà conclusa l'affidabilità del gruppo imprenditoriale nel rispetto di questi precisi indirizzi.

Ci sono tuttavia gravi carenze politiche emerse nella gestione di questa vicenda, delle quali siamo abilitati ad occuparci, e delle quali ci occupiamo. Oltre quelle dette, si rappresenta con straordinaria gravità, il contrasto pubblico, clamoroso, emerso tra un ignaro Presidente della Giunta regionale e un apparentemente abile Presidente di finanziaria regionale che prima che in dovere di riferire al Presidente della Giunta si sente in dovere di convocare una conferenza stampa per contraddire e sbugiardare il suo azionista di riferimento, a suo dire informatissimo della vicenda, insieme a tre suoi assessori; quali non è dato sapere.

A parte l'utile indagine per scoprire chi menta, a parte la contraddizione fra una linea imprenditoriale sostenuta dalla Giunta e un'altra vincente, pare, sostenuta dalla SFIRS, ritorniamo alla politica. Un Presidente di Giunta non può, secondo noi, essere sottoposto a tante sconfitte contemporaneamente senza una reazione adeguata all'incarico ricoperto e alla qualità degli argomenti oggetto della discussione; un Presidente della Giunta ignorato da persona che egli ha nominato e scarsamente sostenuto, come apprendiamo anche oggi dai giornali, dalla sua maggioranza, parte della quale sostiene il Presidente della SFIRS. In tempi di pensiero e di politica meno debole dell'attuale, sarebbe stato sufficiente assai meno, per trarne conclusioni e conseguenze. Così come conclusioni e conseguenze dovrebbe trarre il Presidente della SFIRS, che procede nell'affare più grande che la sua società abbia mai intrapreso, senza il conforto e l'indirizzo della Giunta, e anzi, aprendo in questi giorni un insanabile conflitto con il Presidente Pili e con l'intero Consiglio regionale della Sardegna. Non possono essere diversamente interpretate le lettere destinate all'onorevole Pirastu e allo stesso Presidente Pili.

Nel carteggio col Presidente Pili siamo in presenza di una irrisione della istituzione, laddove, per esempio, si rinvia all'informativa dello studio legale che rappresenta l'altro 50 per cento della compagine di cui anche la SFIRS fa parte. Viene meno il rapporto di fiducia, si priva il Consiglio regionale delle informazioni necessarie, non di quelle sensibili o coperte dalla riservatezza della trattativa, si sostiene che tutto avviene in conformità non solo del proprio statuto sociale ma persino degli indirizzi in materia turistica espressi dal Presidente Pili, nelle dichiarazioni programmatiche. Caro Presidente, siamo proprio alla frutta.

Sfugge forse al Presidente della SFIRS che una parte non trascurabile dell'operazione che guida sia costituita da volumetrie teoriche e possibili che dalle scarse notizie in nostro possesso potrebbero addirittura aver costituito la differenza fra le offerte, lasciando a Starwood il 50 per cento della partecipazione all'espansione immobiliare prossima ventura qualora si verificasse. Sfugge, dicevo, al presidente della SFIRS, che un eventuale accordo di programma di cui la Regione sarebbe protagonista, insieme ai comuni, in caso di concessione di volumetrie, potrebbe aprire uno straordinario conflitto di interessi, che andrebbe valutato e previsto, che andava valutato e previsto.

La Regione autorizza se stessa, attraverso la SFIRS, a costruire e ad utilizzare volumetrie con un Master Plan. E` questo il valore aggiunto della trattativa? Ma un'altra notizia cresce in queste ore; pare che un'altra compagine imprenditoriale, anch'essa promossa da sardi, abbia bussato alle porte della SFIRS per richiedere sostegno all'iniziativa. Una compagine non meno affidabile, con la convinzione di partecipare alla gara con un progetto e con la prospettiva di limitare al massimo richiesto l'eventuale aumento di volumetrie, circa la metà di quelle di cui finora si parla. Sarebbe, allora, interessante capire sulla base di quali valutazioni la SFIRS e il suo Consiglio di amministrazione, che rappresentano gli interessi della Sardegna, abbiano sostenuto la prima compagine, scartando la seconda, quale l'interesse dei sardi abbiano valutato prevalente, in base allo Statuto e agli indirizzi. Secondo noi, l'interesse prevalente è quello di abbattere le volumetrie prossime, conservando il rapporto e l'equilibrio con il territorio. Ma anche di questo, il Presidente della SFIRS ritiene non si debba parlare, forse impedito dal Codice civile o dalla Banca d'Italia. Ma, forse, potremmo rivolgerci all'avvocato Romei, dello studio Are, per saperne di più, o forse potremmo attendere il prossimo comunicato stampa della Starwood, che ci dice in quale modo si stia conducendo e concludendo la trattativa.

Un quadro desolante di leggerezze, di improvvisazioni, di gioco senza rete, che espone, ha esposto ad una grave caduta di stile e di ruolo l'intera Istituzione regionale. Una linea fatta - come abbiamo già avuto modo di dire - di annunci, di superficiali approcci a problemi grandi e gravi che riguardano i destini delle nostre comunità. Abbiamo in questi mesi scelto di non attaccare, esercitando un ruolo di opposizione, su un terreno nel quale sono in gioco interessi di tutti. Non potevamo però tacere di fronte alla nuova situazione che si è determinata e che ha generato un conflitto mai visto, che mette in evidenza l'assoluta mancanza del senso del bene comune, che dovrebbe essere scontato nell'esercizio di ruoli così altamente rappresentativi.

Noi, signor Presidente, chiediamo di capire, chiediamo di sapere, lo chiedono i sardi che si aspettano da noi chiarezza e trasparenza dei comportamenti. Questa non è, Presidente, una partita che si può risolvere a pacche sulle spalle o confidando nel generale agosto che attenua i contrasti. Questa è una vicenda che ha aperto contrasti insanabili nella maggioranza, emersi anche in quest'Aula nei giorni scorsi con dichiarazione ed espressione di voto di autorevoli rappresentanti della sua Giunta. Ha aperto conflitti insanabili tra la Giunta, il suo Presidente e la finanziaria regionale; ha aperto un conflitto insanabile tra il Consiglio e la SFIRS, che mette in discussione prerogative fondamentali di questa Istituzione, sulle quali non sono possibili accomodamenti, se non attraverso le dimissioni. Quando un amministratore di società entra in così pesante contrasto con il suo azionista di riferimento, o si dimette spontaneamente o si convoca l'Assemblea straordinaria con questo punto all'ordine del giorno ai sensi del Codice civile tanto invocato.

Onorevole Pili, chiediamo di capire - lo ripeto - di conoscere, non di interferire e di occuparci di cordate imprenditoriali. Se non ci è consentito capire, se non si rimuove questa pesante cappa di improvvisazione e di pressappochismo, se non si dirada la sensazione che parti importanti della sua maggioranza la sanno più lunga del Presidente, e assicurano coperture e protezioni a manager pubblici, se non ci sarà, come tutto lascia intendere in queste giornate, un sussulto di dignità e la restituzione dell'autorevolezza all'Istituzione che lei rappresenta e nella quale noi siamo temporaneamente a rappresentare il popolo, confermeremo la nostra sempre più radicata opinione che la Sardegna è priva di un Governo, e che questa sia diventata oramai una condizione gravemente pregiudizievole per tutti noi e per la Sardegna, che deve essere risolta nell'unico modo possibile in politica.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione; colleghi, mi hanno chiesto di intervenire in mattinata l'onorevole Giagu, dicendo che parlerà per non più di dieci minuti, e l'onorevole Satta che mi ha detto che parlerà per non più di cinque minuti.

Il Regolamento dice che le iscrizioni a parlare devono avvenire entro il primo intervento, però trattandosi di un intervento breve consentiamo le iscrizioni fino all'intervento dell'onorevole Satta, dopodiché riprendiamo i lavori questo pomeriggio, considerando che sono le 13 e 30.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Io non credo che si debba aprire un'asta sui minuti, per chi parla di mattina e chi parla di sera. Ci sarà un ordine d'iscrizione, uno parla quanto il Regolamento lo consente, e questo non dà titolo di priorità a nessuno.

Suggerirei, invece, ai colleghi, tutti stimabili, che siccome già il Consiglio lavora a ranghi ridotti e quindi man mano che passano le ore si presume, ragionevolmente, che i ranghi si sfoltiranno ancora, di adottare un metodo di cortesia: che non accada che un collega parli e se ne vada in modo che su ogni argomento, ma soprattutto su questo argomento, se interlocuzione ci dev'essere, ci sia almeno tra chi è in Aula. Se un collega pensa di dover chiedere congedo questo pomeriggio o nelle prossime ore, sarebbe opportuno che si astenesse dal dire una cosa sulla quale non potrebbe essere poi, nell'interlocuzione fisiologica, in qualsiasi consesso politico-istituzionale, contraddetto. Poi ognuno faccia quello che vuole! Ognuno può anche dire: "Lascio agli atti e me ne vado".

Quindi, io, allo stato delle cose, intervengo perché non mi pare per niente opportuna la precisazione che uno parla di mattina, perché parla di meno. Se i lavori del Consiglio sono aperti, parli perché è iscritto a parlare e per il tempo che il Regolamento consente. Aggiungo questo invito che non sarebbe, credo, mi pare, proprio fuori luogo.

PRESIDENTE. Io senza dare consigli a nessuno (non è mio compito, ogni collega si comporterà come ritiene, com'è nel proprio stile) ho preannunciato che ci saranno prima della chiusura dei lavori questi due interventi. E poi, i colleghi mi hanno preannunciato che parleranno per un tempo breve, ma il Regolamento gli consente di parlare anche per dieci minuti, dopodiché si chiuderà la seduta e i lavori riprenderanno stasera. Questo rientra nelle prerogative del Presidente che deve organizzare i tempi e i lavori dell'Aula.

Intanto che parlano l'onorevole Giagu e l'onorevole Satta, io riceverò le iscrizioni a parlare. In questo momento io non so neanche chi intenda parlare, può darsi che poi non parli nessuno.

E` iscritto a parlare il consigliere Giagu. Ne ha facoltà.

GIAGU (Popolari-P.S.). A volte il collega Cogodi è indecifrabile, perché non so a chi si rivolga e perché. Ma comunque è la libertà di espressione, va bene.

Comunque, cari colleghi, confesso che nell'affrontare un argomento di tale portata, con tante attese, in questa situazione con oramai la testa, e non solo, di molti colleghi altrove, ci si trova come se si dovesse consumare un rito, e nient'altro. E ciò mi pone in una condizione di disagio come consigliere, ma soprattutto pone questa Istituzione assembleare in sofferenza e in imbarazzo. Il disorientamento è palpabile, i silenzi insistiti lo amplificano; l'imbarazzo diffuso in quest'Aula non aiuta la nostra attività, coscienti forse del fatto che la credibilità è oramai compromessa. Le ultime vicende riguardanti la mozione in discussione ci pongono obiettivamente di fronte ad un quesito: è possibile che in questi ultimi anni l'autorevolezza, la credibilità della Regione autonoma della Sardegna siano crollati, fino al punto che neppure chi dovrebbe essere fedele attuatore delle sue strategie, ne mette in discussione la titolarità delle politiche?

Signor Presidente, lei in prima battuta, non risponde perché non sa. In seconda battuta non risponde perché è impossibilitato. Ci consegna una documentazione che purtroppo - ripeto, purtroppo - attesta che le paure che noi da tempo avanziamo di una perduta autorevolezza della Giunta regionale sono fondate. L'amarezza è grande! Vi è quasi vergogna per voi e per la Giunta. Ma comunque chi è causa del suo mal pianga se stesso. Perché la prima considerazione che posso fare è che i vertici SFIRS sono frutto di quel tanto decantato cambiamento (nomine, spoil system) da voi attuato, e che tante disfunzioni ha generato nell'Amministrazione regionale. Per conto di chi agiscono il Presidente e i consiglieri di amministrazione della SFIRS? Le politiche finanziarie della stessa rispondono al programma che vi siete dati? La Regione sarda detiene oltre il 90 per cento della SFIRS? Tanto elementari le domande, quanto le risposte che chiaramente non aiutano il sottoscritto a decifrare chi delle due parti: SFIRS e Giunta, dica la verità, oppure la nasconda. Certo è che una tale mancanza di riguardo da parte della finanziaria regionale non può essere semplicemente giustificata dal regime giuridico della stessa, che a detta dei suoi rappresentanti non consente di fornire documentazione, deliberazioni, richiamando la riservatezza dovuta ai soggetti interessati all'operazione, richiamando la disciplina in materia di vigilanza della Banca d'Italia e infine la debolezza del Regolamento del Consiglio regionale. Insomma si discute al buio, osteggiati oramai anche dagli enti strumentali regionali, e dalla perdurante inconsistenza della Giunta stessa. Ma la rassegnazione non ci appartiene e dobbiamo ricollocare le responsabilità in capo alle tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano.

Agli amministratori della SFIRS ricordo che seppur richiamando la natura giuridica e gli obblighi derivanti dalla stessa, non possono credere di gestire in privato senza implicanze politiche, in splendida autonomia, un ente che vive di risorse regionali e soprattutto istituito per svolgere un'attività di sostegno alle strategie disegnate dalla politica e dai governi regionali. E' lungi da noi entrare nel merito dell'operazione. A scanso di equivoci, non vogliamo commentare l'operazione o le operazioni in corso, che vedono impegnati imprenditori di consolidata e comprovata capacità, che danno sicuramente lustro alla nostra imprenditoria e all'intero comparto economico della nostra Isola. Sostengo semplicemente, e spero comprensibilmente, che lo scontro, le contraddizioni, l'incomunicabilità tra istituzioni interessate, porteranno danni irreparabili all'economia già fragile della nostra Isola e mineranno irreversibilmente la credibilità delle stesse istituzioni.

Il dibattito non si può circoscrivere al fatto immobiliare, ha più vasta ricaduta e portata regionale, non solo Gallurese. Queste debolezze e questi silenzi rischiano di compromettere definitivamente la già debole e insediata struttura socio-economica della Gallura, vedi lapidei e sughero, e di investire altri settori che traggono sostentamento da un equilibrio precario, che verrebbe travolto dalle incertezze, indecisioni, contraddizioni, amnesie e quant'altro, della Giunta regionale e della SFIRS.

Spiegatemi, ma soprattutto spiegate all'esterno, agli interessati, come con un quadretto così esaltante, dato dalla certezza, dalla linearità, dall'affidabilità, dalla compattezza che voi affidate a piene mani, ai vari Corbeddu, Loi, BarraK, e oggi Soru, ed altri potenziali investitori, possiate garantire procedure sicure, indifferibili, non dilatorie, e soprattutto con il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate. Questa vostra condizione alquanto precaria, anzi scandalosa, non è certamente conciliabile con gli interessi di terzi, coinvolti a qualsiasi titolo per qualsiasi operazione. Quale scellerato vi affiderebbe programmi, proposte di investimento, quali capitali siete in grado di attrarre, quale affidabilità mostrate? Siamo seri: siete all'altezza oggi di qualche operazione di piccolo cabotaggio, non siete interlocutori di imprenditori seri che possono aanche rischiare, ma non immaginateveli come giocatori di azzardo o, peggio, come biscazzieri. Abbiate rispetto di chi nonostante voi, nonostante le vostre promesse sul turismo, sull'urbanistica, in splendida solitudine rischia il proprio, fornendo un'immagine credibile della nostra terra.

E che dire dello scollamento, della distanza tra voi e gli enti locali? Loro, i Comuni, in verità lo chiamano tradimento, sentendosi abbandonati dalla Regione. Loro, titolari del diritto all'autodeterminazione, esclusi, non interpellati, non capiscono le vostre faide. O meglio, iniziano a conoscervi e realizzano che possono contare solo ed unicamente sulle proprie forze, ribadendo le volontà sul tipo di sviluppo del proprio ambito costiero, richiamandosi ad interlocutori seri e - ripeto - affidabili. Rileggetevi la parte finale del documento del Consiglio comunale di Arzachena, per capire che condizioni avete creato, che concetto si sta formando sulla Regione e sulle proprie società: che tristezza! Ma contestualmente è un sollievo sapere che sta mancando quello sbandierato efficientismo, quella infallibilità che voi, Governo regionale, avete sbandierato dalla campagna elettorale in poi, e che ha tratto in inganno intere comunità.

Caro collega Murgia, questo è un fallimento, altro che mancanza di cultura di governo! Assistiamo oramai al rinomato e affermato teatrino delle incapacità, delle bugie, e ci pare inutile che in una volante riunione, di quelle che voi definite di maggioranza, si richieda e si ottenga la fiducia per il Presidente della SFIRS, se corrisponde al vero. In altri tempi sappiamo cosa è successo, sappiamo che nacque una splendida iniziativa, che col concorso doveroso e discreto della Regione, affermò un modello turistico ammirato in tutto il mondo. Questi sono i fatti! Ed anche la stessa Aritzo, prima che passaste voi, aveva ben altra fama.

Cari colleghi, concordo con le parole del Presidente Pili, se corrispondono a verità, che dice che in altri tempi sarebbe finita diversamente, cioè rimuovendo i vertici della finanziaria regionale. Ma lui nonostante la mortificante risposta datagli non lo fa; perché? Forse per salvare una Giunta oramai arrivata al capolinea, oppure perché alcune verità sono state taciute. Vere tutte e due le ipotesi! Lo scambio di accuse, il polverone sollevato non vi assolvono, anzi confermano la vostra inadeguatezza, la vostra superficialità.

Caro Presidente, lei mi ricorda un personaggio uscito dai fumetti, che si ritrova nella realtà disorientato e impaurito, una sorta di Roger Rabbit alla ricerca della sua Jessica, me lo consenta. Siete oramai al tramonto. Avete superato ogni limite della decenza; richiamate un minimo di orgoglio e siate conseguenti lasciando il campo, dimettendovi, portandovi appresso anche coloro che avete nominato nella finanziaria regionale. Un gesto del genere sarebbe apprezzato e riporterebbe, anche se con fatica, la situazione alla normalità.

Per quanto ci riguarda non ci arrenderemo, lotteremo con tutte le forze disponibili per recuperare l'equilibrio, la credibilità, l'affidabilità, nei confronti dei nostri interlocutori, delle nostre amministrazioni, convinti che, nonostante voi, questa Terra possa offrire molto ai suoi figli.

PRESIDENTE. E` iscritto a parlare il consigliere Satta. Ne ha facoltà.

SATTA (F.I. - Sardegna). Signor Presidente, signori dei Giunta, colleghe e colleghi, per dire quel che devo dire, mi occorrerà meno del tempo che mi è stato concesso. Quindi volontariamente utilizzerò meno della metà dei minuti concessimi.

Ho letto e sentito molte cose sul passaggio di proprietà del complesso dei beni denominato Costa Smeralda, dall'attuale gruppo americano della Starwood, uno dei più prestigiosi gruppi alberghieri al mondo, con oltre 700 alberghi sparsi per il globo, ad uno non meglio definito gruppo Sardo-Veneto che avrebbe surclassato, tra i vari concorrenti, anche il gruppo Capital-colony, che possiede decine di strutture alberghiere collocate nelle più quotate località turistiche del mondo, specializzate in sviluppi turistico - alberghieri di altissimo livello.

Per il momento lascio che altri si esprimano sull'opportunità o meno della partecipazione della SFIRS all'acquisto della proprietà dei suddetti beni con soci privati, e sulla circostanza che il Presidente della Giunta e/o i membri della Giunta sapessero o meno dell'iniziativa della stessa finanziaria, pur avendo il dubbio che l'intervento di quest'ultima porrebbe, in pratica, la Regione nella condizione di rivestire, oltre il ruolo istituzionale che le compete, anche quello privatistico, risultando al contempo parte beneficiaria e parte garante.

Nutro non di meno delle perplessità sulle stesse modalità di intervento da parte della SFIRS alla suddetta operazione d'acquisto, in relazione all'osservanza degli obblighi comunitari in materia di aiuti economici pubblici. Intendo con ciò riferirmi agli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità europea, che riguardano rispettivamente le iniziative pubbliche che falsano o minacciano di falsare la concorrenza, dichiarate incompatibili con il mercato comune, e la mancata previa verifica da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto da parte dell'amministrazione pubblica, con le regole del medesimo mercato comune. Ma - ripeto - lascio per il momento che altri si esprimano sull'argomento.

Ciò che più mi preme, allo stato dei fatti, è denunciare i rischi che la realtà della Costa Smeralda, realtà di fondamentale importanza per l'economia della Gallura e della Sardegna tutta, sta correndo in conseguenza di tale operazione. Credo infatti che la Starwood sia libera di scegliere i propri interlocutori e di vendere a chi vuole, ma credo altresì che chiunque compri, sia esso sardo, italiano o straniero, non sia libero di fare di un progetto così fondamentale per la Gallura e così importante per la Sardegna, quello che crede.

La Costa Smeralda è innanzitutto un patrimonio della Gallura, creato quarant'anni fa da persone illuminate, con la fiducia, il lavoro e i sacrifici prevalentemente di un popolo sardo: quello Gallurese. Un popolo che con serietà, onestà, pazienza e lavoro, lottando contro speculatori sardi, non sardi e stranieri e contro la burocrazia e l'incompetenza di una Regione geograficamente distante e culturalmente distinta, è riuscito a sottrarsi alla miseria dei monti di Mola, fatti di granito, cisto, vento e mare bello, ma allora inaccessibile, e diventare Costa Smeralda.

La recente storia del Master Plan con diciotto anni di attesa per una risposta mai arrivata, una risposta invocata, non per finalità di cementificazione, come taluni pseudoambientalisti sostengono, ma per promuovere un'ulteriore crescita sociale ed economica secondo un modello di sviluppo turistico integrato, rispettoso dell'ambiente e per questo apprezzato e studiato in tutto il mondo, dicevo, questa lunga storia è la dimostrazione della distanza e della distinzione di questa terra sarda dal resto della terra sarda.

E` triste constatare, cari colleghi, anzi consentimi, fa rabbia constatare che mentre da un capo della nostra Isola la Regione consentiva di profondere mille e più miliardi di vecchie lire di danaro pubblico per un porto canale, opera priva di alcuna utilità, definita proprio nei giorni scorsi monumento di straordinaria inefficienza dal più diffuso quotidiano sardo, dall'altro capo dall'Isola, la Regione intralciava in ogni modo un investimento di pari valore di denaro, non pubblico, per il completamento dello sviluppo del territorio rispettoso delle leggi e insieme dell'ambiente e del paesaggio.

Uno sviluppo, quest'ultimo, fecondo di ricadute socio - economiche sia per i sardi da sempre residenti in Gallura, sia per le migliaia di sardi che si sono trasferiti nella stessa Gallura: a Olbia, San Teodoro, a Arzachena, a Palau, a Santa Teresa, a La Maddalena ed altri centri. Nostri conterranei che hanno trovato opportunità di lavoro, di crescita economica e di benessere nella nostra Isola, superiori a quelle che molto probabilmente li avrebbero spinti ad emigrare a Milano, in Germania o chissà dove! E` inaccettabile che chi per decenni ha cercato di impedire lo sviluppo della nostra area, ora pretende di decidere chi deve operare, come operare nel nostro territorio. Nessuno, meglio degli amministratori a livello locale, provinciale e regionale, è in grado di valutare chi ha le qualità per sviluppare il nostro territorio e come intende svilupparlo.

Pertanto ribadisco che la Starwood è libera di vendere a chi vuole, ma chi compra deve tenere ben presente che oltre a rispettare le leggi della Regione in materia urbanistica, deve tenere presente ancora e non di meno, visto che tutti riconosciamo il valore del decentramento e il rispetto delle autonomie locali, che ci sono le municipalità di Arzachena e Olbia sui cui territori insiste la Costa Smeralda, deve tenere presente che esiste la provincia della Gallura (perché esiste), deve tenere conto che esistono consiglieri regionali che rappresentano quel territorio in quest'Assemblea e che vigileranno - spero con l'aiuto degli altri consiglieri - affinché quanto costruito in Gallura con fatica e passione e protetto dagli attacchi degli speculatori, non venga distrutto da nuovi arrivati, siano essi stranieri, "continentali", tra virgolette, o sardi.

Ben vengano nuovi acquirenti, meglio se sardi, purché, ben inteso, di provata serietà e capacità imprenditoriale, rispettosi dell'ambiente e delle linee di sviluppo fin qui tracciate e seguite. Ma se così non fosse la preferenza di chi vive ed opera in quella parte della Sardegna sarebbe per coloro che, pur non essendo sardi, sono capaci di offrire queste garanzie presentando un valido progetto. Sia ben chiaro che noi tutti, amministratori locali ad ogni livello, forze sociali, imprenditori e popolazioni locali, ci opporremo con forza, con estrema determinazione, a qualsiasi tentativo di stravolgimento dell'ambiente, della tipologia urbanistica architettonica e allo stravolgimento del modello di sviluppo turistico ormai consolidato, in cui la Gallura tutta, ed anche gran parte del resto della Sardegna, credono.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio finiscono qui per stamattina. Informo che ci sono tredici iscritti a parlare e che i lavori riprenderanno stasera alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 49.