Seduta n.424 del 16/07/2013
CDXXIV SEDUTA
MARTEDI' 16 LUGLIO 2013
Presidenza della Presidente LOMBARDO
La seduta è aperta alle ore 17 e 19.
PERU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 giugno 2013 (415), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Pietro Fois, Gabriella Greco, Paolo Maninchedda, Franco Mula, Adriano Salis, Carlo Sanjust, Angelo Stochino e Claudia Zuncheddu hanno chiesto congedo per la seduta del 16 luglio 2013.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE. Comunico che, in data 12 luglio 2013, il Gruppo del Partito Sardo d'Azione ha deliberato la costituzione del nuovo ufficio di presidenza, che risulta così costituito: presidente, l'onorevole Christian Solinas; vicepresidente, l'onorevole Paolo Luigi Dessì; segretario tesoriere, l'onorevole Efisio Planetta.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
PERU, Segretario:
"Interrogazione Arbau, con richiesta di risposta scritta, al Presidente della Regione affinché precisi se intende portare a conoscenza del Consiglio la situazione relativa all'acquisizione al patrimonio regionale delle centrali idroelettriche oggi illegittimamente detenute dall'ENEL Spa, con contestuale ed immediata concessione ai consorzi dei comuni operanti sul territorio". (1166)
"Interrogazione Cocco Pietro - Agus, con richiesta di risposta scritta, sul ritardato pagamento degli stipendi alle maestranze dell'IFRAS". (1167)
"Interrogazione Gallus, con richiesta di risposta scritta, sul trasferimento del reparto di pediatria in altri locali del nosocomio dell'Ospedale San Martino di Oristano". (1168)
"Interrogazione Gallus, con richiesta di risposta scritta, sul trasferimento dell'Unità operativa di endoscopia chirurgica dell'Ospedale San Martino di Oristano". (1169)
"Interrogazione Lotto, con richiesta di risposta scritta, sullo stato in cui versano le infrastrutture trasportistiche del nord Sardegna ed in particolare le linee ferroviarie a scartamento ridotto Alghero-Sassari-Sorso gestite dall'ARST". (1170)
"Interrogazione Cocco Pietro - Sanna Gian Valerio - Agus, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, articolo 19, lettera c) e lettera g)". (1171)
"Interrogazione Solinas Antonio, con richiesta di risposta scritta, sulla grave carenza d'organico relativa ai comandi dei vigili del fuoco in Sardegna". (1172)
"Interrogazione Zuncheddu, con richiesta di risposta scritta, circa il perdurare dello scempio ambientale nell'ex miniera di Santu Miali (Furtei) sotto concessione della società Sardinia Gold Mining e l'ingente stanziamento di 9 milioni di euro per le operazioni di bonifica ambientale e messa in sicurezza mai effettuate dalla suddetta società privata, di cui l'attuale Presidente della Regione ha rivestito la carica di presidente dal 2001 al 2003". (1173)
"Interrogazione Diana Giampaolo, con richiesta di risposta scritta, sulle inadempienze nell'assistenza sanitaria relativa al caso del maresciallo Marco Diana". (1174)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
PERU, Segretario:
"Interpellanza Sanna Giacomo - Planetta sul sistema fognario depurativo consortile al servizio dei Comuni di Ozieri, Nughedu S. Nicolò e zona industriale del Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri e sulle gravi inadempienze del gestore unico del servizio idrico integrato Abbanoa Spa". (440)
"Interpellanza Bruno sul finanziamento del primo lotto della strada statale Sassari-Alghero". (441)
Questione sospensiva ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.-FLI). Presidente, sembra di assistere a una gara per verificare chi arriva primo. Il testo unificato numero 301-428-430-432-435-442/A - Parte II, che è di grande rilevanza in quanto attiene al riordino delle province, in effetti ci vede su posizioni molto variegate. Ritenendo che non possa essere un provvedimento ascrivibile a una parte politica piuttosto che a un'altra, dovendo essere condiviso da tutto il Consiglio regionale, propongo che venga rinviato in Commissione, di modo che, dopo eventuali incontri tra le forze politiche al fine di migliorarlo, possa tornare in Aula per l'approvazione definitiva. Chiedo pertanto che la discussione di questo testo di legge venga rinviata a data da destinarsi e soprattutto venga convocata la Commissione di merito perché proceda al riesame del provvedimento medesimo.
PRESIDENTE. Onorevole Oppi, lei ha posto una questione sospensiva affinché il testo di legge in esame venga rinviato in Commissione, per cui, in base all'articolo 86 del Regolamento, può intervenire un consigliere per ciascun Gruppo.
Ha domandato di parlare il consigliere Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA (Riformatori Sardi). Presidente, noi non abbiamo nulla in contrario a che la legge torni in Commissione. Ci rendiamo conto che si tratta di un provvedimento di portata molto ampia e che presenta complessità e sfaccettature che richiedono un'attenta riflessione per fare in modo che il transito delle competenze dalle province e la predisposizione di un nuovo assetto degli enti locali avvenga senza traumi e senza soluzione di continuità. Naturalmente c'è bisogno di stabilire tempi celeri e certi, nei limiti del possibile, per l'adozione di un nuovo provvedimento. Riteniamo pertanto che il rinvio in Commissione possa aiutare anche sotto questo profilo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL-Sardigna Libera). Esprimo parere favorevole alla proposta dell'onorevole Oppi. Noi crediamo che un testo di legge di questa importanza non possa arrivare in Aula così come vi è arrivato e non possa essere discusso senza che venga riesaminato complessivamente dalla Commissione di merito. Quindi siamo, ripeto, assolutamente d'accordo sulla proposta dell'onorevole Oppi.
PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Oppi. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato numero 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (Parte I), 9/STAT (Parte I), 12/STAT (Parte I), 13/STAT (Parte I) - Parte II/A.
Poiché è necessaria una sospensione per l'esame degli emendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 17 e 40.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 26, viene ripresa alle ore 18 e 30.)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo: Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme integrative per l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale statutaria in materia elettorale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e del relativo emendamento:
Capo I
Operazioni per l'attribuzione dei seggi
Art. 2
Determinazione dei seggi per circoscrizione
1. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dalla legge regionale statutaria elettorale.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 2
Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "stabilita dalla legge regionale statutaria elettorale" sono sostituite dalle parole "stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale". (1).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto[PS1] in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale
1. Alle operazioni previste nella presente legge provvedono gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale costituiti ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale statutaria elettorale.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 4
Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "di cui al comma 1 dell'articolo 29.della legge regionale statutaria elettorale" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 10 della legge regionale statutaria elettorale". (2).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:
Art. 5
Compiti dell'Ufficio centrale regionale
1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:
a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
c) esclude dall'attribuzione di seggi le coalizioni collegate ai candidati presidente che non hanno superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge regionale statutaria elettorale;
d) attribuisce i seggi alle altre coalizioni secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge regionale statutaria elettorale;
e) ripartisce i seggi assegnati alle singole coalizioni tra i gruppi di liste in esse comprese compiendo le operazioni di cui all'articolo 33 della legge regionale statutaria elettorale;
f) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale statutaria elettorale;
g) proclama eletti alla carica di consigliere regionale gli altri candidati presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale statutaria elettorale;
h) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 36 della legge regionale statutaria elettorale.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alle prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 5
Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"1. 1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:
a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale;
d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;
e) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale statutaria elettorale;
f) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria elettorale;
g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, 18 della legge regionale statutaria elettorale;
h) individua il seggio da assegnare al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria elettorale;
i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica dì consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria elettorale.". (3).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Procediamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Vorrei fare un'osservazione sull'articolo 5, ma si può anche provvedere in fase di coordinamento. Nel comma 2 è previsto un qualcosa che secondo me non è accettabile dopo i passaggi che abbiamo fatto. Noi non possiamo dare comunicazione alle prefetture dell'esito delle elezioni perché ne diano conoscenza al pubblico. Non abbiamo bisogno delle prefetture! Questa è una diminutio della nostra funzione, soprattutto per la finalità indicata, quella cioè di portarne a conoscenza il pubblico. Ma dobbiamo davvero rivolgerci alle prefetture per rendere edotti i cittadini di quello che è avvenuto in esito alle elezioni? Mi pare una vergogna, una vergogna dell'autonomia! Io stralcerei del tutto questo comma.
PRESIDENTE. Quindi lei propone un emendamento soppressivo parziale per eliminare le parole: "nonché alle prefetture che la portano a conoscenza del pubblico". E' giusto?
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Esattamente.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la proposta dell'onorevole Gian Valerio Sanna è accolta.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e del relativo emendamento:
Art. 6
Verbali
1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
2. Nel verbale sono indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale statutaria elettorale.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale rimette subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Regione ed alle prefetture.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 6
Nel comma 2 dell'articolo 6, le parole "dall'articolo 36" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 19". (4).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Propongo che al comma 3 vengano soppresse le parole: "ed alle prefetture".
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la proposta è accolta.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7, al quale sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Capo II
Modalità di espressione del voto
Art. 7
Scheda elettorale
1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A.
2. La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato sulla medesima linea da una riga per l'eventuale indicazione di preferenza; alla destra di tale rettangolo è riportata la dizione "candidato presidente" seguita nella riga immediatamente inferiore dal nome e cognome del candidato presidente; il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato presidente sono contenuti in un rettangolo più ampio; in caso di collegamento di più liste circoscrizionali al medesimo candidato presidente, il nome e cognome del candidato sono posti sempre a destra, ma in posizione centrale all'interno di tale secondo rettangolo che contiene a sinistra tutti i rettangoli, ciascuno con contrassegno e riga per l'indicazione della preferenza di tutte le liste; sono vietati altri segni o indicazioni.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 7
Il comma 2 dell'articolo 7 è soppresso. (5)
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 7
Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (6).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale sono stati tre emendamenti sostitutivo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8
Voto
1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.
2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sul nome del candidato presidente e/o un segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, anche se non collegata al candidato alla carica di Presidente della Regione prescelto.
3. Per esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale, l'elettore scrive il cognome del candidato nella riga posta alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
4. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la preferenza è espressa riportando il nome e cognome; in caso di identità, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 8
Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"2. L'elettore vota secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale statutaria elettorale.". (7)
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 8
Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso. (8)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 8
Nel comma 4 dell'articolo 8, dopo le parole "lista circoscrizionale, la" è aggiunta la parola "eventuale". (9)).
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:
Art. 9
Schede bianche e nulle - Cause di nullità
1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.
4. Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anziché nominativamente.
5. La validità del voto è ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 9
Al comma 2, le parole " si è manifestata in modo non univoco" sono sostituite dalle seguenti: "non sia univocamente determinabile e intellegibile". (10). )
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). In questo articolo c'è un'evidente contraddizione: noi dichiariamo nulli i voti che non consentono a chi opera nel seggio di poter dedurre una volontà univoca e direttamente intelligibile dell'elettore, se però abbiamo memoria di come avvengono le elezioni sappiamo che sui cartelloni che presentano le liste i candidati sono elencati secondo una progressione numerica. Come possiamo dunque sostenere, tenendo conto che ci sono fasce di anziani o comunque persone che potrebbero con maggiore facilità scrivere un numero piuttosto che un nome, che non sia intelligibile il voto che si esprime attraverso l'indicazione numerica di cui all'elenco della lista? Io questo me lo domando perché tutte le cose che scriviamo devono essere in relazione le une con le altre. Quindi vorrei sottoporre questa incoerenza, la cui risoluzione mi sembra possa aiutarci a semplificare il processo elettorale.
PRESIDENTE. Onorevole Sanna, nella legge elettorale che questo Consiglio ha già votato si è detto espressamente che il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome del candidato ovvero il nome e il cognome. Avendo indicato precisamente che la preferenza si esprime attraverso il nome e il cognome, è chiaro ed evidente che non si può votare indicando il numero posto a fianco del nome del candidato nell'elenco di ogni lista, perché ciò sarebbe incoerente rispetto alla legge elettorale.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Se è così, il comma 4 possiamo non metterlo, è automatico.
PRESIDENTE. E' automatico? Va bene.
Sospendo la seduta per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 39, viene ripresa alle ore 18 e 42.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Campus. Ne ha facoltà.
CAMPUS (Sardegna è già Domani). Se può essere utile, Presidente, quello che è stato sollevato è un problema che effettivamente si pone ed è risolvibile all'articolo 18, in cui viene detto che il manifesto deve riportare le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati. Basterebbe in quella sede inserire i candidati secondo l'ordine di prenotazione, ma senza nessun riferimento numerico, per evitare tutte le possibili complicazioni che sono state sollevate dall'onorevole Sanna. E' abbastanza semplice e potrebbe essere effettivamente utile.
PRESIDENTE. Abbiamo già risolto, onorevole Campus. Il problema non si pone perché esplicitiamo che non si può esprimere la preferenza attraverso un numero.
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Comunico che i consiglieri Zuncheddu e Sanjust sono rientrati dal congedo.
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Casi particolari
1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere è inserito.
3. Il voto di preferenza purché certo:
a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato è inserito;
b) prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o su più contrassegni, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito.
4. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle ed è valido il voto di lista.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cuccureddu. Ne ha facoltà.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Intervengo molto rapidamente solo per sottolineare un aspetto di cui abbiamo discusso in Commissione, però vi pregherei di prestare un attimo di attenzione. In Commissione è stata introdotta una novità assoluta e io non dico che ciò sia sbagliato, anzi potrebbe essere giusto, tant'è che l'ho condiviso: siamo l'unica Regione dove per la prima volta il voto di preferenza prevale sul voto di lista. Sino adesso cosa succedeva? Io votavo per un presidente e quel voto prevaleva; votavo per una lista e quel voto prevaleva; se votavo per una lista il voto andava a questa e la preferenza era nulla se riguardava un candidato non inserito in quella lista. Oggi stiamo invertendo le cose, nel senso che se io scrivo il nome di un candidato e voto per un'altra lista si annulla il voto alla lista e prevale il voto di preferenza.
Vi invito a riflettere su questa norma che è una novità assoluta. Io sono stato favorevole, ma noi sardi saremmo gli unici a praticarla in Italia. Infatti non esiste un altro esempio né nei comuni, né nelle province né nelle altre regioni e tanto meno al Parlamento quando c'era il voto di preferenza.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA (Riformatori Sardi). Intervengo per sostenere la scelta che è stata adottata in Commissione, perché è notorio che spesso l'elettore distratto scrive il nome del candidato prescelto dove gli capita, quindi credo sia corretto in questo caso tener conto della volontà dell'elettore, naturalmente quando questa è espressa chiaramente e non ci sono casi di omonimia, il che mi sembra logico. Ritengo che in questo modo si salvino molte schede che spesso vengono dichiarate nulle oppure, a seconda dell'umore dei presidenti di seggio, non si sa bene che fine facciano.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Intervengo solo per dire che questa norma non è né casuale né involontaria; è esattamente la sottolineatura del principio del recupero del rapporto diretto tra elettore e candidato, che è quello che stiamo cercando di ottenere anche attraverso l'eliminazione del listino e di tutte le cose un po' artefatte che allontanano la possibilità di scelta dell'elettore. Ogni cittadino sceglie il suo rappresentante e questo prevale anche sulle forme di organizzazione della politica, perché sembra che venga prima l'organizzazione della politica rispetto a chi invece quella organizzazione la realizza.
E' cambiato un mondo in questi anni e quindi giustamente si deve privilegiare il rapporto col candidato. Questo è, secondo me, un elemento di novità avanzata, e non di retroguardia.
PRESIDENTE. Onorevole Campus, lei si è iscritto in ritardo poiché bisognava iscriversi entro la fine dell'intervento dell'onorevole Cossa.
E' iscritto a parlare il consigliere Felice Contu. Ne ha facoltà.
CONTU FELICE (U.D.C.-FLI). La mia è una semplice osservazione. Io concordo con quanto dice Gian Valerio Sanna, però può capitare che ci siano casi di omonimia. Alle scorse elezioni, per esempio, eravamo candidati io e Mariano Contu, in caso similare se un elettore scrive solo "Contu" il voto si intende attribuito alla lista di Contu Felice o a quella di Contu Mariano? Questo problema esiste, a meno che non si scriva sia il nome sia il cognome.
PRESIDENTE. E' chiaro che se viene indicato solo il cognome e non anche il nome la preferenza non è valida per nessuno dei candidati che hanno lo stesso cognome.
Procediamo alla votazione dell'articolo 10.
Ha domandato di parlare il consigliere Campus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAMPUS (Sardegna è già Domani). Vorrei far notare che non possiamo dare per scontato: "si fa, si fa, quello che è scritto è legge". Se esistono due candidati con lo stesso cognome appartenenti a due partiti diversi e io scrivo il nome di uno dei due riferendolo al partito sbagliato, la preferenza è nulla o va ascritta al candidato dell'altro partito? Non si può pretendere che i presidenti di seggio e gli scrutatori interpretino per quale dei due intendevo votare.
Siccome non si parla di omonimia se non all'interno della singola lista, credo che questa norma sia certamente bella, interessante e con il miglior afflato, ma assolutamente sbagliata, perché può davvero comportare l'attribuzione di una preferenza alla persona sbagliata rispetto alla volontà dell'elettore. Siccome siamo in fase di dichiarazioni di voto, Presidente, dichiaro che mi asterrò sull'articolo 10, perché ritengo che la norma in esso contenuta sia sbagliata.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Io ovviamente voterò a favore. E' scritto però nell'incipit del comma 3: "il voto di preferenza purché certo". Il che vuol dire che c'è a monte la verifica che non ci siano questioni di omonimia, però è un elemento di chiarezza per chi lo giudica.
CAMPUS (Sardegna è già Domani). Se ti vogliono togliere preferenze te le tolgono!
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 50, viene ripresa alle ore 18 e 58.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). All'articolo 10, comma 3, lettera b), propongo di sostituire le parole "o su più contrassegni" con "prescelto", per cui la dicitura è: "prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato prescelto ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito".
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la proposta dell'onorevole Gian Valerio Sanna è accolta.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11
Sottoscrizione delle liste
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari di essi, responsabili per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.
Emendamento soppressivo totale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 11
L'articolo 11 è soppresso. (11).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Poiché è stato presentato solo un emendamento soppressivo totale, si mette direttamente ai voti il testo dell'articolo, pertanto, colleghi, bisogna votare contro.
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12
Candidature
1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore.
4. Ogni lista circoscrizionale deve garantire, a pena di esclusione, la rappresentanza di entrambi i generi.
5. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature.
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 12
Il comma 4 dell'articolo 12 è soppresso (12).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Desidero solamente avanzare una proposta. Per evitare il discorso sui numeri, si potrebbe trasformare il comma 1 come segue: "i nomi dei candidati devono essere elencati secondo l'ordine di presentazione". Senza numeri, ma secondo l'ordine di presentazione. Non abbiamo bisogno di mettere dei numeri, si mette un trattino, fa fede l'ordine con il quale vengono presentati i candidati. Quindi si lascia ai partiti la facoltà di decidere l'ordine con cui devono essere presentati i candidati, ma niente numeri. Ripeto, i nomi dei candidati devono essere elencati sui manifesti così come vengono presentati dai partiti che li sottoscrivono.
(Interruzione del consigliere Campus)
PRESIDENTE. Scusate, si creano problemi, perché quando viene fatto lo spoglio a ogni candidato è abbinato anche un numero di lista per l'attribuzione dei voti.
L'Aula è d'accordo sulla proposta dell'onorevole Sanna? Nella fase dello spoglio a ogni candidato è attribuito un numero, io francamente non sono esperta di procedure elettorali. Lasciamo la norma così.
Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 13
Dichiarazione di collegamento
1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 contiene:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14, al quale sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti:
Art. 14
Presentazione della candidatura
a Presidente della Regione
1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmat4a ed autenticata.
3. Le candidature sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione.
4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione4 firmata ed autenticata.
5. Il rappresentante di coalizione provvede al deposito di4 tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 14
Nel comma 3 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (13)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 14
Nel comma 5 dell'articolo 14, dopo le parole "Il rappresentante di coalizione", sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (14).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:
Art. 15
Compiti della cancelleria della Corte d'appello
1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.
2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 15
Nel comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole "del rappresentante di coalizione", sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (15).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16, al quale sono stati presentati cinque emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti:
Art. 16
Esame e ammissione delle candidature
1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:
a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso; <
c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente;
e) esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ricoperto la medesima carica, con elezione a suffragio universale e diretto, per due mandati anche non consecutivi, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale statutaria elettorale;
f) esclude i candidati cessati dalla carica di Presidente della Regione per dimissioni volontarie nella legislatura precedente a quella delle elezioni.
2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.
3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione.
5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, le parole "l'esclusione dell'unico gruppo", sono sostituite dalle parole: "l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato". (16)
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 è soppressa. (17)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nel comma 2, dopo le parole "il rappresentante di coalizione" sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (18)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nel comma 3, dell'articolo 16, dopo le parole "il rappresentante di coalizione" sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (19)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "o di ritiro," sono aggiunte le parole: "il gruppo o". (20).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 17
Ulteriori casi di esclusione delle candidature
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 18, comma 1, della presente legge escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18, al quale sono stati presentati tre emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18
Ordine delle candidature
1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 16, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste ad essi collegati per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);
e) provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto sono consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.
2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione appositamente convocati.
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 18
Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole "a tal fine," sono aggiunte le parole: "in caso di coalizione," (21)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 18
Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole "appartenenti al gruppo" sono aggiunte le parole: "o ai gruppi". (22)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 18
Nel comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole "di liste e di coalizione" sono aggiunte le parole: "o di gruppi di liste non coalizzati". (23).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cuccureddu. Ne ha facoltà.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Alla lettera e) del comma 1, laddove è scritto "provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio", propongo di eliminare le parole "per mezzo delle prefetture"; dopo "rispettivi candidati" propongo di aggiungere "senza indicazione numerica degli stessi".
PRESIDENTE. Non è possibile perché la norma deve essere coerente rispetto all'articolo che abbiamo precedentemente approvato, in cui è detto che i candidati devono essere indicati secondo l'ordine numerico. La questione l'aveva già sollevata l'onorevole Gian Valerio Sanna.
Per quanto riguarda invece la questione relativa alle prefetture si potrà provvedere in sede di coordinamento.
(Interruzione)
Non sarebbe coerente rispetto a quanto già votato dal Consiglio.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Posso chiarire un attimo? L'articolo 12 parla di presentazione delle liste e ha una precisa finalità, che è quella di consentire la presentazione e la predisposizione della modulistica successiva. Questo articolo ha solo una finalità di pubblicità, riguarda i manifesti che vengono affissi nei seggi dove la presenza di un'indicazione numerica può creare i problemi dei quali ha parlato l'onorevole Gian Valerio Sanna, perché la preferenza è nulla se si indica il numero a fianco del nome. Il manifesto di cui si parla alla lettera e) dell'articolo 18 non c'entra nulla con l'articolo 12, che riguarda invece il manifesto per la presentazione e accettazione delle candidature da parte degli uffici, cioè un documento interno che, per dirla ad substantiam, vale per la presentazione della lista, mentre quanto previsto in questo articolo è ad probationem, cioè ha solo una finalità pubblicitaria.
PRESIDENTE. Onorevole Cuccureddu, nel manifesto viene riportato quanto presentato dalle liste in Corte d'appello, dove viene esplicitato che i candidati devono essere presentati secondo l'ordine numerico progressivo che viene riportato pedissequamente sul manifesto elettorale. Abbiamo già votato l'articolo 12 e non è possibile modificarlo.
E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, l'articolo 18 riporta per ben due volte il riferimento alle prefetture. Le prefetture non devono rappresentare per noi nessun tipo di riferimento, ancor meno dobbiamo stampare i manifesti per mezzo delle prefetture! Stiamo scherzando?
(Interruzione)
Invece dobbiamo estrometterle, non dobbiamo rendere conto a loro del procedimento elettorale! Alle prefetture noi dobbiamo sostituire l'ufficio centrale regionale di cui all'articolo 17, che è quello che coordina il processo elettorale. Non abbiamo bisogno di altri uffici! Per la stampa dei manifesti si rimanda agli uffici centrali circoscrizionali e per il resto all'ufficio centrale regionale; sono due differenti livelli di uffici a cui possiamo riferirci, per cui non abbiamo bisogno delle prefetture.
Tra l'altro questo richiama un'anomalia che noi, anche in sede di bilancio, abbiamo contestato alla Giunta regionale. Le procedure elettorali non possono dipendere da convenzioni con le prefetture: o abbiamo questa autonomia e il coraggio di rompere questo cordone ombelicale una volta per tutte, e allora saremo Regione autonoma, oppure siamo a mezzo servizio. Io sinceramente credo sia il caso che anche in legge questa questione venga definita una volta per tutte, perché sennò si fanno le convenzioni, il che significa che altri denari verranno spesi dalla Regione. Quindi meglio eliminare questa previsione.
PRESIDENTE. Colleghi, do la parola all'onorevole Pittalis, poi facciamo una breve sospensione per verificare questo punto.
E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (P.d.L.). Premetto che non ho dimestichezza con le questioni tecniche, però stiamo attenti a esautorare dalla materia elettorale il Ministero dell'interno. Non è un problema di richiamo al principio dell'autonomia, sono tutte considerazioni che condivido quelle che ha fatto il collega Gian Valerio Sanna, però stiamo attenti, ripeto, perché ci sono alcuni compiti molto delicati e importanti che sono posti nell'interesse del regolare svolgimento di una tornata elettorale.
L'Ufficio centrale regionale è un organo presieduto normalmente da un magistrato, che non ha strumenti per predisporre i manifesti in cui sono indicati i nomi dei candidati, cioè per espletare l'attività che normalmente ha eseguito, e devo dire anche sempre in maniera corretta, la prefettura. Stiamo attenti intanto a non lasciare vuoti, perché se eliminiamo le prefetture lasciamo un vuoto e stiamo attenti anche a chi deleghiamo questo compito, perché non vorrei che lo delegassimo a qualche ufficio pasticcione anche della nostra Regione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.
DIANA MARIO (Sardegna è già Domani). Presidente, solo per ricordare che alle ultime consultazioni elettorali provinciali noi abbiamo dovuto ricorrere al programma ministeriale perché non siamo in possesso di un programma che riesca a gestire tutto il sistema elettorale sardo. E siccome il Ministero ha bisogno di un tempo congruo, non a caso il Presidente della Regione a suo tempo spostò la data delle elezioni, o comunque la data delle elezioni venne stabilita sulla base della tempistica del Ministro degli interni.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 12, viene ripresa alle ore 19 e 14.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste
1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Autenticazioni
1. Per le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 si applica l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche ed integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modificazioni
2. Ai fini della costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979 continua ad avere applicazione la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e del relativo emendamento:
Art. 22
Legge regionale n. 7 del 1979:
abrogazioni e modifiche
1. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati: gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i punti 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77 bis, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 83 e 84, la tabella.
2. Il punto 3) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente: "3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano rappresentati entrambi i generi e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;".
3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 22
Nel comma 2 le parole "rappresentati entrambi i generi" sono sostituite: "stati rispettati i criteri di cui al comma 4, articolo 4 della legge statutaria elettorale". (24).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 24 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale.)
(E' approvato)
Colleghi, un attimo di attenzione. Nell'allegato A, esattamente alla quarta riga, dopo "i rettangoli di ciascun candidato Presidente" vanno aggiunte le parole "e il relativo o i relativi contrassegni, e all'interno di essi i contrassegni delle liste collegate, sono disposti secondo l'ordine dei relativi sorteggi".
(L'allegato A è agli atti del Consiglio.)
Metto in votazione l'allegato A con questa modifica. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione finale della legge.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (Parte I), 9/STAT (Parte I), 12/STAT (Parte I), 13/STAT (Parte I) Parte II/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Dessì e Sechi hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Arbau - Artizzu - Bardanzellu - Biancareddu - Bruno - Campus - Cappai - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Corda - Cossa - Cozzolino - Cuccu - Cuccureddu - Cugusi - Dedoni - Dessì - Diana Mario - Espa - Floris Mario - Floris Rosanna - Floris Vincenzo - Gallus - Lai - Locci - Lombardo - Lotto - Lunesu - Manca - Mariani - Meloni Valerio - Milia - Moriconi - Mulas - Murgioni - Obinu - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pisano - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Randazzo - Rassu - Rodin - Sabatini - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Paolo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Stocchino - Tocco - Tupponi - Zedda - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 66
votanti 66
maggioranza 34
favorevoli 66
(Il Consiglio approva).
I lavori si concludono qui, riprenderanno lunedì 22 luglio, alle 17 e 30, per l'esame delle modifiche al Regolamento e dei successivi punti all'ordine del giorno. E' convocata la Conferenza dei Capigruppo.
La seduta è tolta alle ore 19 e 18.
[PS1]Su questo emendamento non è stato chiesto il parere
Allegati seduta
CDXXIV SEDUTA
MARTEDI' 16 LUGLIO 2013
Presidenza della Presidente LOMBARDO
La seduta è aperta alle ore 17 e 19.
PERU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 giugno 2013 (415), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Pietro Fois, Gabriella Greco, Paolo Maninchedda, Franco Mula, Adriano Salis, Carlo Sanjust, Angelo Stochino e Claudia Zuncheddu hanno chiesto congedo per la seduta del 16 luglio 2013.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE. Comunico che, in data 12 luglio 2013, il Gruppo del Partito Sardo d'Azione ha deliberato la costituzione del nuovo ufficio di presidenza, che risulta così costituito: presidente, l'onorevole Christian Solinas; vicepresidente, l'onorevole Paolo Luigi Dessì; segretario tesoriere, l'onorevole Efisio Planetta.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
PERU, Segretario:
"Interrogazione Arbau, con richiesta di risposta scritta, al Presidente della Regione affinché precisi se intende portare a conoscenza del Consiglio la situazione relativa all'acquisizione al patrimonio regionale delle centrali idroelettriche oggi illegittimamente detenute dall'ENEL Spa, con contestuale ed immediata concessione ai consorzi dei comuni operanti sul territorio". (1166)
"Interrogazione Cocco Pietro - Agus, con richiesta di risposta scritta, sul ritardato pagamento degli stipendi alle maestranze dell'IFRAS". (1167)
"Interrogazione Gallus, con richiesta di risposta scritta, sul trasferimento del reparto di pediatria in altri locali del nosocomio dell'Ospedale San Martino di Oristano". (1168)
"Interrogazione Gallus, con richiesta di risposta scritta, sul trasferimento dell'Unità operativa di endoscopia chirurgica dell'Ospedale San Martino di Oristano". (1169)
"Interrogazione Lotto, con richiesta di risposta scritta, sullo stato in cui versano le infrastrutture trasportistiche del nord Sardegna ed in particolare le linee ferroviarie a scartamento ridotto Alghero-Sassari-Sorso gestite dall'ARST". (1170)
"Interrogazione Cocco Pietro - Sanna Gian Valerio - Agus, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, articolo 19, lettera c) e lettera g)". (1171)
"Interrogazione Solinas Antonio, con richiesta di risposta scritta, sulla grave carenza d'organico relativa ai comandi dei vigili del fuoco in Sardegna". (1172)
"Interrogazione Zuncheddu, con richiesta di risposta scritta, circa il perdurare dello scempio ambientale nell'ex miniera di Santu Miali (Furtei) sotto concessione della società Sardinia Gold Mining e l'ingente stanziamento di 9 milioni di euro per le operazioni di bonifica ambientale e messa in sicurezza mai effettuate dalla suddetta società privata, di cui l'attuale Presidente della Regione ha rivestito la carica di presidente dal 2001 al 2003". (1173)
"Interrogazione Diana Giampaolo, con richiesta di risposta scritta, sulle inadempienze nell'assistenza sanitaria relativa al caso del maresciallo Marco Diana". (1174)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
PERU, Segretario:
"Interpellanza Sanna Giacomo - Planetta sul sistema fognario depurativo consortile al servizio dei Comuni di Ozieri, Nughedu S. Nicolò e zona industriale del Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri e sulle gravi inadempienze del gestore unico del servizio idrico integrato Abbanoa Spa". (440)
"Interpellanza Bruno sul finanziamento del primo lotto della strada statale Sassari-Alghero". (441)
Questione sospensiva ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI (U.D.C.-FLI). Presidente, sembra di assistere a una gara per verificare chi arriva primo. Il testo unificato numero 301-428-430-432-435-442/A - Parte II, che è di grande rilevanza in quanto attiene al riordino delle province, in effetti ci vede su posizioni molto variegate. Ritenendo che non possa essere un provvedimento ascrivibile a una parte politica piuttosto che a un'altra, dovendo essere condiviso da tutto il Consiglio regionale, propongo che venga rinviato in Commissione, di modo che, dopo eventuali incontri tra le forze politiche al fine di migliorarlo, possa tornare in Aula per l'approvazione definitiva. Chiedo pertanto che la discussione di questo testo di legge venga rinviata a data da destinarsi e soprattutto venga convocata la Commissione di merito perché proceda al riesame del provvedimento medesimo.
PRESIDENTE. Onorevole Oppi, lei ha posto una questione sospensiva affinché il testo di legge in esame venga rinviato in Commissione, per cui, in base all'articolo 86 del Regolamento, può intervenire un consigliere per ciascun Gruppo.
Ha domandato di parlare il consigliere Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA (Riformatori Sardi). Presidente, noi non abbiamo nulla in contrario a che la legge torni in Commissione. Ci rendiamo conto che si tratta di un provvedimento di portata molto ampia e che presenta complessità e sfaccettature che richiedono un'attenta riflessione per fare in modo che il transito delle competenze dalle province e la predisposizione di un nuovo assetto degli enti locali avvenga senza traumi e senza soluzione di continuità. Naturalmente c'è bisogno di stabilire tempi celeri e certi, nei limiti del possibile, per l'adozione di un nuovo provvedimento. Riteniamo pertanto che il rinvio in Commissione possa aiutare anche sotto questo profilo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL-Sardigna Libera). Esprimo parere favorevole alla proposta dell'onorevole Oppi. Noi crediamo che un testo di legge di questa importanza non possa arrivare in Aula così come vi è arrivato e non possa essere discusso senza che venga riesaminato complessivamente dalla Commissione di merito. Quindi siamo, ripeto, assolutamente d'accordo sulla proposta dell'onorevole Oppi.
PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Oppi. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato numero 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (Parte I), 9/STAT (Parte I), 12/STAT (Parte I), 13/STAT (Parte I) - Parte II/A.
Poiché è necessaria una sospensione per l'esame degli emendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 17 e 40.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 26, viene ripresa alle ore 18 e 30.)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il titolo:
Titolo: Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme integrative per l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale statutaria in materia elettorale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e del relativo emendamento:
Capo I
Operazioni per l'attribuzione dei seggi
Art. 2
Determinazione dei seggi per circoscrizione
1. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dalla legge regionale statutaria elettorale.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 2
Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "stabilita dalla legge regionale statutaria elettorale" sono sostituite dalle parole "stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale". (1).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto[PS1] in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale
1. Alle operazioni previste nella presente legge provvedono gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale costituiti ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4
Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale statutaria elettorale.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 4
Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "di cui al comma 1 dell'articolo 29.della legge regionale statutaria elettorale" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 10 della legge regionale statutaria elettorale". (2).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:
Art. 5
Compiti dell'Ufficio centrale regionale
1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:
a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
c) esclude dall'attribuzione di seggi le coalizioni collegate ai candidati presidente che non hanno superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge regionale statutaria elettorale;
d) attribuisce i seggi alle altre coalizioni secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge regionale statutaria elettorale;
e) ripartisce i seggi assegnati alle singole coalizioni tra i gruppi di liste in esse comprese compiendo le operazioni di cui all'articolo 33 della legge regionale statutaria elettorale;
f) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale statutaria elettorale;
g) proclama eletti alla carica di consigliere regionale gli altri candidati presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale statutaria elettorale;
h) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 36 della legge regionale statutaria elettorale.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alle prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 5
Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"1. 1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:
a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale;
d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;
e) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale statutaria elettorale;
f) qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria elettorale;
g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, 18 della legge regionale statutaria elettorale;
h) individua il seggio da assegnare al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria elettorale;
i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica dì consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria elettorale.". (3).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Procediamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Vorrei fare un'osservazione sull'articolo 5, ma si può anche provvedere in fase di coordinamento. Nel comma 2 è previsto un qualcosa che secondo me non è accettabile dopo i passaggi che abbiamo fatto. Noi non possiamo dare comunicazione alle prefetture dell'esito delle elezioni perché ne diano conoscenza al pubblico. Non abbiamo bisogno delle prefetture! Questa è una diminutio della nostra funzione, soprattutto per la finalità indicata, quella cioè di portarne a conoscenza il pubblico. Ma dobbiamo davvero rivolgerci alle prefetture per rendere edotti i cittadini di quello che è avvenuto in esito alle elezioni? Mi pare una vergogna, una vergogna dell'autonomia! Io stralcerei del tutto questo comma.
PRESIDENTE. Quindi lei propone un emendamento soppressivo parziale per eliminare le parole: "nonché alle prefetture che la portano a conoscenza del pubblico". E' giusto?
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Esattamente.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la proposta dell'onorevole Gian Valerio Sanna è accolta.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e del relativo emendamento:
Art. 6
Verbali
1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
2. Nel verbale sono indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale statutaria elettorale.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale rimette subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Regione ed alle prefetture.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 6
Nel comma 2 dell'articolo 6, le parole "dall'articolo 36" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 19". (4).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Propongo che al comma 3 vengano soppresse le parole: "ed alle prefetture".
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la proposta è accolta.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7, al quale sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Capo II
Modalità di espressione del voto
Art. 7
Scheda elettorale
1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A.
2. La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato sulla medesima linea da una riga per l'eventuale indicazione di preferenza; alla destra di tale rettangolo è riportata la dizione "candidato presidente" seguita nella riga immediatamente inferiore dal nome e cognome del candidato presidente; il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato presidente sono contenuti in un rettangolo più ampio; in caso di collegamento di più liste circoscrizionali al medesimo candidato presidente, il nome e cognome del candidato sono posti sempre a destra, ma in posizione centrale all'interno di tale secondo rettangolo che contiene a sinistra tutti i rettangoli, ciascuno con contrassegno e riga per l'indicazione della preferenza di tutte le liste; sono vietati altri segni o indicazioni.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 7
Il comma 2 dell'articolo 7 è soppresso. (5)
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 7
Il comma 3 dell'articolo 7 è soppresso. (6).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale sono stati tre emendamenti sostitutivo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8
Voto
1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.
2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sul nome del candidato presidente e/o un segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, anche se non collegata al candidato alla carica di Presidente della Regione prescelto.
3. Per esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale, l'elettore scrive il cognome del candidato nella riga posta alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
4. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la preferenza è espressa riportando il nome e cognome; in caso di identità, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 8
Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"2. L'elettore vota secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale statutaria elettorale.". (7)
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 8
Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso. (8)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 8
Nel comma 4 dell'articolo 8, dopo le parole "lista circoscrizionale, la" è aggiunta la parola "eventuale". (9)).
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e del relativo emendamento:
Art. 9
Schede bianche e nulle - Cause di nullità
1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.
4. Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anziché nominativamente.
5. La validità del voto è ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 9
Al comma 2, le parole " si è manifestata in modo non univoco" sono sostituite dalle seguenti: "non sia univocamente determinabile e intellegibile". (10). )
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). In questo articolo c'è un'evidente contraddizione: noi dichiariamo nulli i voti che non consentono a chi opera nel seggio di poter dedurre una volontà univoca e direttamente intelligibile dell'elettore, se però abbiamo memoria di come avvengono le elezioni sappiamo che sui cartelloni che presentano le liste i candidati sono elencati secondo una progressione numerica. Come possiamo dunque sostenere, tenendo conto che ci sono fasce di anziani o comunque persone che potrebbero con maggiore facilità scrivere un numero piuttosto che un nome, che non sia intelligibile il voto che si esprime attraverso l'indicazione numerica di cui all'elenco della lista? Io questo me lo domando perché tutte le cose che scriviamo devono essere in relazione le une con le altre. Quindi vorrei sottoporre questa incoerenza, la cui risoluzione mi sembra possa aiutarci a semplificare il processo elettorale.
PRESIDENTE. Onorevole Sanna, nella legge elettorale che questo Consiglio ha già votato si è detto espressamente che il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome del candidato ovvero il nome e il cognome. Avendo indicato precisamente che la preferenza si esprime attraverso il nome e il cognome, è chiaro ed evidente che non si può votare indicando il numero posto a fianco del nome del candidato nell'elenco di ogni lista, perché ciò sarebbe incoerente rispetto alla legge elettorale.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Se è così, il comma 4 possiamo non metterlo, è automatico.
PRESIDENTE. E' automatico? Va bene.
Sospendo la seduta per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 39, viene ripresa alle ore 18 e 42.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Campus. Ne ha facoltà.
CAMPUS (Sardegna è già Domani). Se può essere utile, Presidente, quello che è stato sollevato è un problema che effettivamente si pone ed è risolvibile all'articolo 18, in cui viene detto che il manifesto deve riportare le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati. Basterebbe in quella sede inserire i candidati secondo l'ordine di prenotazione, ma senza nessun riferimento numerico, per evitare tutte le possibili complicazioni che sono state sollevate dall'onorevole Sanna. E' abbastanza semplice e potrebbe essere effettivamente utile.
PRESIDENTE. Abbiamo già risolto, onorevole Campus. Il problema non si pone perché esplicitiamo che non si può esprimere la preferenza attraverso un numero.
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Comunico che i consiglieri Zuncheddu e Sanjust sono rientrati dal congedo.
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Casi particolari
1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere è inserito.
3. Il voto di preferenza purché certo:
a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato è inserito;
b) prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o su più contrassegni, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito.
4. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle ed è valido il voto di lista.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cuccureddu. Ne ha facoltà.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Intervengo molto rapidamente solo per sottolineare un aspetto di cui abbiamo discusso in Commissione, però vi pregherei di prestare un attimo di attenzione. In Commissione è stata introdotta una novità assoluta e io non dico che ciò sia sbagliato, anzi potrebbe essere giusto, tant'è che l'ho condiviso: siamo l'unica Regione dove per la prima volta il voto di preferenza prevale sul voto di lista. Sino adesso cosa succedeva? Io votavo per un presidente e quel voto prevaleva; votavo per una lista e quel voto prevaleva; se votavo per una lista il voto andava a questa e la preferenza era nulla se riguardava un candidato non inserito in quella lista. Oggi stiamo invertendo le cose, nel senso che se io scrivo il nome di un candidato e voto per un'altra lista si annulla il voto alla lista e prevale il voto di preferenza.
Vi invito a riflettere su questa norma che è una novità assoluta. Io sono stato favorevole, ma noi sardi saremmo gli unici a praticarla in Italia. Infatti non esiste un altro esempio né nei comuni, né nelle province né nelle altre regioni e tanto meno al Parlamento quando c'era il voto di preferenza.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA (Riformatori Sardi). Intervengo per sostenere la scelta che è stata adottata in Commissione, perché è notorio che spesso l'elettore distratto scrive il nome del candidato prescelto dove gli capita, quindi credo sia corretto in questo caso tener conto della volontà dell'elettore, naturalmente quando questa è espressa chiaramente e non ci sono casi di omonimia, il che mi sembra logico. Ritengo che in questo modo si salvino molte schede che spesso vengono dichiarate nulle oppure, a seconda dell'umore dei presidenti di seggio, non si sa bene che fine facciano.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Intervengo solo per dire che questa norma non è né casuale né involontaria; è esattamente la sottolineatura del principio del recupero del rapporto diretto tra elettore e candidato, che è quello che stiamo cercando di ottenere anche attraverso l'eliminazione del listino e di tutte le cose un po' artefatte che allontanano la possibilità di scelta dell'elettore. Ogni cittadino sceglie il suo rappresentante e questo prevale anche sulle forme di organizzazione della politica, perché sembra che venga prima l'organizzazione della politica rispetto a chi invece quella organizzazione la realizza.
E' cambiato un mondo in questi anni e quindi giustamente si deve privilegiare il rapporto col candidato. Questo è, secondo me, un elemento di novità avanzata, e non di retroguardia.
PRESIDENTE. Onorevole Campus, lei si è iscritto in ritardo poiché bisognava iscriversi entro la fine dell'intervento dell'onorevole Cossa.
E' iscritto a parlare il consigliere Felice Contu. Ne ha facoltà.
CONTU FELICE (U.D.C.-FLI). La mia è una semplice osservazione. Io concordo con quanto dice Gian Valerio Sanna, però può capitare che ci siano casi di omonimia. Alle scorse elezioni, per esempio, eravamo candidati io e Mariano Contu, in caso similare se un elettore scrive solo "Contu" il voto si intende attribuito alla lista di Contu Felice o a quella di Contu Mariano? Questo problema esiste, a meno che non si scriva sia il nome sia il cognome.
PRESIDENTE. E' chiaro che se viene indicato solo il cognome e non anche il nome la preferenza non è valida per nessuno dei candidati che hanno lo stesso cognome.
Procediamo alla votazione dell'articolo 10.
Ha domandato di parlare il consigliere Campus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAMPUS (Sardegna è già Domani). Vorrei far notare che non possiamo dare per scontato: "si fa, si fa, quello che è scritto è legge". Se esistono due candidati con lo stesso cognome appartenenti a due partiti diversi e io scrivo il nome di uno dei due riferendolo al partito sbagliato, la preferenza è nulla o va ascritta al candidato dell'altro partito? Non si può pretendere che i presidenti di seggio e gli scrutatori interpretino per quale dei due intendevo votare.
Siccome non si parla di omonimia se non all'interno della singola lista, credo che questa norma sia certamente bella, interessante e con il miglior afflato, ma assolutamente sbagliata, perché può davvero comportare l'attribuzione di una preferenza alla persona sbagliata rispetto alla volontà dell'elettore. Siccome siamo in fase di dichiarazioni di voto, Presidente, dichiaro che mi asterrò sull'articolo 10, perché ritengo che la norma in esso contenuta sia sbagliata.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Io ovviamente voterò a favore. E' scritto però nell'incipit del comma 3: "il voto di preferenza purché certo". Il che vuol dire che c'è a monte la verifica che non ci siano questioni di omonimia, però è un elemento di chiarezza per chi lo giudica.
CAMPUS (Sardegna è già Domani). Se ti vogliono togliere preferenze te le tolgono!
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 50, viene ripresa alle ore 18 e 58.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). All'articolo 10, comma 3, lettera b), propongo di sostituire le parole "o su più contrassegni" con "prescelto", per cui la dicitura è: "prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato prescelto ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito".
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni la proposta dell'onorevole Gian Valerio Sanna è accolta.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11
Sottoscrizione delle liste
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari di essi, responsabili per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.
Emendamento soppressivo totale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 11
L'articolo 11 è soppresso. (11).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Poiché è stato presentato solo un emendamento soppressivo totale, si mette direttamente ai voti il testo dell'articolo, pertanto, colleghi, bisogna votare contro.
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12
Candidature
1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore.
4. Ogni lista circoscrizionale deve garantire, a pena di esclusione, la rappresentanza di entrambi i generi.
5. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature.
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 12
Il comma 4 dell'articolo 12 è soppresso (12).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Desidero solamente avanzare una proposta. Per evitare il discorso sui numeri, si potrebbe trasformare il comma 1 come segue: "i nomi dei candidati devono essere elencati secondo l'ordine di presentazione". Senza numeri, ma secondo l'ordine di presentazione. Non abbiamo bisogno di mettere dei numeri, si mette un trattino, fa fede l'ordine con il quale vengono presentati i candidati. Quindi si lascia ai partiti la facoltà di decidere l'ordine con cui devono essere presentati i candidati, ma niente numeri. Ripeto, i nomi dei candidati devono essere elencati sui manifesti così come vengono presentati dai partiti che li sottoscrivono.
(Interruzione del consigliere Campus)
PRESIDENTE. Scusate, si creano problemi, perché quando viene fatto lo spoglio a ogni candidato è abbinato anche un numero di lista per l'attribuzione dei voti.
L'Aula è d'accordo sulla proposta dell'onorevole Sanna? Nella fase dello spoglio a ogni candidato è attribuito un numero, io francamente non sono esperta di procedure elettorali. Lasciamo la norma così.
Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 13
Dichiarazione di collegamento
1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 contiene:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14, al quale sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti:
Art. 14
Presentazione della candidatura
a Presidente della Regione
1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmat4a ed autenticata.
3. Le candidature sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione.
4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione4 firmata ed autenticata.
5. Il rappresentante di coalizione provvede al deposito di4 tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 14
Nel comma 3 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (13)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 14
Nel comma 5 dell'articolo 14, dopo le parole "Il rappresentante di coalizione", sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (14).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:
Art. 15
Compiti della cancelleria della Corte d'appello
1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.
2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 15
Nel comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole "del rappresentante di coalizione", sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (15).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16, al quale sono stati presentati cinque emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti:
Art. 16
Esame e ammissione delle candidature
1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:
a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso; <
c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente;
e) esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ricoperto la medesima carica, con elezione a suffragio universale e diretto, per due mandati anche non consecutivi, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale statutaria elettorale;
f) esclude i candidati cessati dalla carica di Presidente della Regione per dimissioni volontarie nella legislatura precedente a quella delle elezioni.
2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.
3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione.
5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, le parole "l'esclusione dell'unico gruppo", sono sostituite dalle parole: "l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato". (16)
Emendamento soppressivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 è soppressa. (17)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nel comma 2, dopo le parole "il rappresentante di coalizione" sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (18)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nel comma 3, dell'articolo 16, dopo le parole "il rappresentante di coalizione" sono aggiunte le parole: "o di gruppo di liste non coalizzato". (19)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 16
Nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "o di ritiro," sono aggiunte le parole: "il gruppo o". (20).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 17
Ulteriori casi di esclusione delle candidature
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 18, comma 1, della presente legge escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18, al quale sono stati presentati tre emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18
Ordine delle candidature
1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 16, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste ad essi collegati per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);
e) provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto sono consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.
2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione appositamente convocati.
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 18
Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole "a tal fine," sono aggiunte le parole: "in caso di coalizione," (21)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 18
Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole "appartenenti al gruppo" sono aggiunte le parole: "o ai gruppi". (22)
Emendamento aggiuntivo Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 18
Nel comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole "di liste e di coalizione" sono aggiunte le parole: "o di gruppi di liste non coalizzati". (23).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cuccureddu. Ne ha facoltà.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Alla lettera e) del comma 1, laddove è scritto "provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio", propongo di eliminare le parole "per mezzo delle prefetture"; dopo "rispettivi candidati" propongo di aggiungere "senza indicazione numerica degli stessi".
PRESIDENTE. Non è possibile perché la norma deve essere coerente rispetto all'articolo che abbiamo precedentemente approvato, in cui è detto che i candidati devono essere indicati secondo l'ordine numerico. La questione l'aveva già sollevata l'onorevole Gian Valerio Sanna.
Per quanto riguarda invece la questione relativa alle prefetture si potrà provvedere in sede di coordinamento.
(Interruzione)
Non sarebbe coerente rispetto a quanto già votato dal Consiglio.
CUCCUREDDU (Gruppo Misto). Posso chiarire un attimo? L'articolo 12 parla di presentazione delle liste e ha una precisa finalità, che è quella di consentire la presentazione e la predisposizione della modulistica successiva. Questo articolo ha solo una finalità di pubblicità, riguarda i manifesti che vengono affissi nei seggi dove la presenza di un'indicazione numerica può creare i problemi dei quali ha parlato l'onorevole Gian Valerio Sanna, perché la preferenza è nulla se si indica il numero a fianco del nome. Il manifesto di cui si parla alla lettera e) dell'articolo 18 non c'entra nulla con l'articolo 12, che riguarda invece il manifesto per la presentazione e accettazione delle candidature da parte degli uffici, cioè un documento interno che, per dirla ad substantiam, vale per la presentazione della lista, mentre quanto previsto in questo articolo è ad probationem, cioè ha solo una finalità pubblicitaria.
PRESIDENTE. Onorevole Cuccureddu, nel manifesto viene riportato quanto presentato dalle liste in Corte d'appello, dove viene esplicitato che i candidati devono essere presentati secondo l'ordine numerico progressivo che viene riportato pedissequamente sul manifesto elettorale. Abbiamo già votato l'articolo 12 e non è possibile modificarlo.
E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, l'articolo 18 riporta per ben due volte il riferimento alle prefetture. Le prefetture non devono rappresentare per noi nessun tipo di riferimento, ancor meno dobbiamo stampare i manifesti per mezzo delle prefetture! Stiamo scherzando?
(Interruzione)
Invece dobbiamo estrometterle, non dobbiamo rendere conto a loro del procedimento elettorale! Alle prefetture noi dobbiamo sostituire l'ufficio centrale regionale di cui all'articolo 17, che è quello che coordina il processo elettorale. Non abbiamo bisogno di altri uffici! Per la stampa dei manifesti si rimanda agli uffici centrali circoscrizionali e per il resto all'ufficio centrale regionale; sono due differenti livelli di uffici a cui possiamo riferirci, per cui non abbiamo bisogno delle prefetture.
Tra l'altro questo richiama un'anomalia che noi, anche in sede di bilancio, abbiamo contestato alla Giunta regionale. Le procedure elettorali non possono dipendere da convenzioni con le prefetture: o abbiamo questa autonomia e il coraggio di rompere questo cordone ombelicale una volta per tutte, e allora saremo Regione autonoma, oppure siamo a mezzo servizio. Io sinceramente credo sia il caso che anche in legge questa questione venga definita una volta per tutte, perché sennò si fanno le convenzioni, il che significa che altri denari verranno spesi dalla Regione. Quindi meglio eliminare questa previsione.
PRESIDENTE. Colleghi, do la parola all'onorevole Pittalis, poi facciamo una breve sospensione per verificare questo punto.
E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (P.d.L.). Premetto che non ho dimestichezza con le questioni tecniche, però stiamo attenti a esautorare dalla materia elettorale il Ministero dell'interno. Non è un problema di richiamo al principio dell'autonomia, sono tutte considerazioni che condivido quelle che ha fatto il collega Gian Valerio Sanna, però stiamo attenti, ripeto, perché ci sono alcuni compiti molto delicati e importanti che sono posti nell'interesse del regolare svolgimento di una tornata elettorale.
L'Ufficio centrale regionale è un organo presieduto normalmente da un magistrato, che non ha strumenti per predisporre i manifesti in cui sono indicati i nomi dei candidati, cioè per espletare l'attività che normalmente ha eseguito, e devo dire anche sempre in maniera corretta, la prefettura. Stiamo attenti intanto a non lasciare vuoti, perché se eliminiamo le prefetture lasciamo un vuoto e stiamo attenti anche a chi deleghiamo questo compito, perché non vorrei che lo delegassimo a qualche ufficio pasticcione anche della nostra Regione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Mario Diana. Ne ha facoltà.
DIANA MARIO (Sardegna è già Domani). Presidente, solo per ricordare che alle ultime consultazioni elettorali provinciali noi abbiamo dovuto ricorrere al programma ministeriale perché non siamo in possesso di un programma che riesca a gestire tutto il sistema elettorale sardo. E siccome il Ministero ha bisogno di un tempo congruo, non a caso il Presidente della Regione a suo tempo spostò la data delle elezioni, o comunque la data delle elezioni venne stabilita sulla base della tempistica del Ministro degli interni.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 12, viene ripresa alle ore 19 e 14.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste
1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Autenticazioni
1. Per le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 si applica l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche ed integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modificazioni
2. Ai fini della costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1979 continua ad avere applicazione la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e del relativo emendamento:
Art. 22
Legge regionale n. 7 del 1979:
abrogazioni e modifiche
1. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati: gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i punti 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71 bis, 71 ter, 71 quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77 bis, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 83 e 84, la tabella.
2. Il punto 3) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente: "3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano rappresentati entrambi i generi e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;".
3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge.
Emendamento sostitutivo parziale Artizzu - Cocco Pietro - Floris Rosanna.
Articolo 22
Nel comma 2 le parole "rappresentati entrambi i generi" sono sostituite: "stati rispettati i criteri di cui al comma 4, articolo 4 della legge statutaria elettorale". (24).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 24 ha facoltà di parlare la consigliera Rosanna Floris, relatrice.
FLORIS ROSANNA (P.d.L.), relatrice. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
RASSU (P.d.L.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale.)
(E' approvato)
Colleghi, un attimo di attenzione. Nell'allegato A, esattamente alla quarta riga, dopo "i rettangoli di ciascun candidato Presidente" vanno aggiunte le parole "e il relativo o i relativi contrassegni, e all'interno di essi i contrassegni delle liste collegate, sono disposti secondo l'ordine dei relativi sorteggi".
(L'allegato A è agli atti del Consiglio.)
Metto in votazione l'allegato A con questa modifica. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione finale della legge.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 1/STAT, 2/STAT, 5/STAT, 6/STAT, 8/STAT, 11/STAT, 7/STAT (Parte I), 9/STAT (Parte I), 12/STAT (Parte I), 13/STAT (Parte I) Parte II/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Dessì e Sechi hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Arbau - Artizzu - Bardanzellu - Biancareddu - Bruno - Campus - Cappai - Cherchi - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Corda - Cossa - Cozzolino - Cuccu - Cuccureddu - Cugusi - Dedoni - Dessì - Diana Mario - Espa - Floris Mario - Floris Rosanna - Floris Vincenzo - Gallus - Lai - Locci - Lombardo - Lotto - Lunesu - Manca - Mariani - Meloni Valerio - Milia - Moriconi - Mulas - Murgioni - Obinu - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pisano - Pitea - Pittalis - Planetta - Porcu - Randazzo - Rassu - Rodin - Sabatini - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Paolo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Stocchino - Tocco - Tupponi - Zedda - Zuncheddu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 66
votanti 66
maggioranza 34
favorevoli 66
(Il Consiglio approva).
I lavori si concludono qui, riprenderanno lunedì 22 luglio, alle 17 e 30, per l'esame delle modifiche al Regolamento e dei successivi punti all'ordine del giorno. E' convocata la Conferenza dei Capigruppo.
La seduta è tolta alle ore 19 e 18.
[PS1]Su questo emendamento non è stato chiesto il parere