Seduta n.311 del 07/03/2007 

CCCXI SEDUTA

(Antimeridiana)

Mercoledì 7 marzo 2007

Presidenza del Presidente Spissu

INDICE

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del mercoledì 28 febbraio 2007 (305), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Mattana ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 7 marzo 2007.

Poiché non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Per esitare in modo serio e in tempo breve la legge, chiedo dieci minuti di sospensione per riuscire a raggruppare i consiglieri per avere una presenza degna in quest'Aula.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Randazzo. Sospendiamo per dieci minuti con l'invito a "raccogliere", come ha detto lei, i consiglieri.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 31, viene ripresa alle ore 10 e 44.)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna" (5-Stat/A)

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto, iniziamo non puntualmente i lavori di questa mattina.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 5-Stat/A, il cui esame prosegue con l'articolo 34, questo per ricordare ai colleghi il punto nel quale avevamo interrotto ieri sera i nostri lavori. All'articolo 34 sono stati presentati otto emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti:

Art. 34

Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU

Articolo 34

L'articolo 34 è soppresso. (298)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

L'articolo 34 è soppresso. (643)

EMENDAMENTO soppressivo totale PORCU

Articolo 34

L'articolo 34 è soppresso. (776)

EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI

Articolo 34

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, il Consiglio regionale riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

a)il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b)nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;

c)le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale e da qualsiasi altra causa;

2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie. In tale ultimo caso, la giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio regionale, che lo approva con le procedure abbreviate previste nel proprio regolamento. (147)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Il comma 1 è soppresso. (644)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Il comma 2 è soppresso. (645)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Al comma 2, la parola "abbreviate" è soppressa. (646)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Il comma 3 è soppresso. (647).)

PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Il parere è contrario per gli emendamenti numero 298 e 643; per l'emendamento numero 776 il parere è negativo, ma si invita al ritiro. Si esprime altresì parere contrario per gli emendamenti numero 147, 644, 645, 646 e 647.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 298, 643 e 776, identici. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 147. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Presidente, chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 147.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Atzeri - Cherchi Oscar - Contu - Dedoni - Diana - Floris Mario - La Spisa - Ladu - Licandro - Moro - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Manca - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pinna - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 58

votanti 57

astenuti 1

maggioranza 29

favorevoli 19

contrari 38

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 644. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 645. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 646. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 647. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 sono stati presentati diciassette emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35 e dei relativi emendamenti:

Art. 35

Regolamenti

1. Il potere regolamentare è esercitato dalla Giunta con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi regionali.

2. I regolamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna con l'espressa denominazione di "regolamento".

EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU.

Articolo 35

L'articolo 35 è soppresso. (299)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

L'articolo 35 è soppresso. (648)

EMENDAMENTO soppressivo totale PORCU.

Articolo 35

L'articolo 35 è soppresso (751)

EMENDAMENTO sostitutivo totale MARROCU - ORRU' - CUGINI - CORRIAS - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - FLORIS Vincenzo - LAI Silvio - MATTANA - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco.

Articolo 35

L'articolo 35 è sostituito dal seguente: "Art. 35

1. Sono fonti normative regionali: lo Statuto di autonomia; le leggi statutarie; le leggi; i regolamenti delegati dallo Stato e di attuazione di norme comunitarie; i regolamenti di attuazione, di delegificazione, di esecuzione.

2. La legge regionale può delegare alla Giunta l'esercizio della potestà regolamentare nei limiti dei principi e dei criteri direttivi e dei tempi dalla stessa determinati. La competente Commissione del Consiglio regionale formula parere vincolante sul regolamento adottato, entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione, scaduto il quale il regolamento si intende approvato. Dello specifico rilievo di difformità dai principi e dai criteri direttavi, contenuto nel parere consiliare, si tiene conto nella nuova adozione del regolamento, che ritrasmesso con le dovute modificazioni alla competente commissione consiliare, che si esprime in via definitiva entro trenta giorni.

3. I regolamenti di attuazione ed esecuzione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi di delega alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed i regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dal Consiglio regionale.

4. I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Regione con la denominazione di "Regolamento" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge che ne autorizza l'adozione, delle approvazioni e dell'eventuale parere del Consiglio regionale, delle deliberazioni e degli adempimenti prescritti dalla legge. (755)

EMENDAMENTO all'emendamento numero 782 sostitutivo totale URAS - PITTALIS - ORRU' - SANNA Francesco

Articolo 35

L'articolo 35 è così integralmente sostituito:

1. Sono fonti regolamentari regionali: i regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva; i regolamenti di delegificazione; i regolamenti di attuazione delle leggi regionali e di attuazione di norme comunitarie.

2. I regolamenti di attuazione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi i delega alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione sono approvati dal Consiglio Regionale.

3. I regolamenti di delegificazione anche in forma di testi unici sono predisposti dalla Giunta Regionale, sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. Essi sono approvati dal Consiglio con le modalità previste dal proprio regolamento.

4. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali e delle norme comunitarie sono predisposti dalla Giunta Regionale sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. Essi sono approvati dal Consiglio con le modalità semplificate previste dal proprio regolamento.

5. I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Regione con la denominazione di "Regolamento" e con l'indicazione della legge che ne autorizza l'adozione. (814)

EMENDAMENTO sostitutivo totale BIANCU - SANNA Francesco - CUCCA - UGGIAS - SABATINI - CUCCU Giuseppe - COCCO - SANNA Simonetta.

Articolo 35

1.Sono fonti normative regionali: lo Statuto di autonomia, le leggi statutarie; le leggi;i regolamenti delegati dallo Stato e di attuazione di norme comunitarie; i regolamenti di attuazione e di delegificazione; i regolamenti di esecuzione.

2. La potestà regolamentare è esercitata sulla base dì esplicita previsione legislativa.

3) I regolamenti di attuazione ed esecuzione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi di delega alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e i regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dal Consiglio Regionale.

4) I regolamenti di attuazione delle leggi regionali e di delegificazione anche informa di testi unici sono redatti dalla Giunta Regionale, sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. Essi sono approvati dalla competente commissione consiliare, con le procedure previste dal regolamento del Consiglio Regionale.

5) I regolamenti di esecuzione sono adottati e approvati dalla Giunta Regionale sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. La competente commissione del Consiglio regionale formula parere vincolante sul regolamento adottato, entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione, scaduto il quale il regolamento si intende approvato,. Dello specifico rilievo di difformità dai principi e dai criteri direttivi, contenuto nel parere consiliare, si tiene conto nella nuova adozione del regolamento, che ritrasmesso con le dovute modificazioni alla competente commissione consiliare, che si esprime in via definitiva entro trenta giorni.

6) I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Regione con la denominazione di "Regolamento" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge che ne autorizza l'adozione, delle approvazioni e dell'eventuale parere del Consiglio regionale, delle deliberazioni e degli altri adempimenti prescritti dalla legge. (782)

EMENDAMENTO soppressivo parziale URAS - LICHERI - PISU - DAVOLI - LANZI - FADDA.

Articolo 35

Il primo comma dell'art. 35 è soppresso. (325)

EMENDAMENTO soppressivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato.

Articolo 35

È soppresso il primo comma. (355)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

Il comma 1 è soppresso. (649)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

Il comma 2 è soppresso. (650)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 35

La rubrica dell'art. 35 è così sostituita: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti". (149)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 35

Il 1 comma dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisce un termine diverso. (148)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.

Articolo 35

Il comma 1 dell'art. 35 è così sostituito: "1. La funzione regolamentare è esercitata di norma dal Consiglio Regionale che con apposita legge regionale, su specifica materia, può delegarla alla Giunta Regionale, stabilendone gli specifici limiti.".(306)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS.

Articolo 35

Il comma 1 dell'art. 35 è così sostituito "1. Il potere regolamentare è esercitato dal Consiglio regionale.". (196)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISU - LICHERI - URAS - DAVOLI - FADDA - LANZI.

Articolo 35

Al comma 1 dopo le parole "è esercitato", si sostituiscono le parole "dalla Giunta" con quelle "dal Consiglio Regionale". (324)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

Al comma 1, le parole "dalla Giunta con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi regionali" sono sostituite con: "dal Consiglio regionale". (651)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 35

Al 2 comma dell'art. 35, dopo la parola "regolamento", sono aggiunte le parole "entro dieci giorni dalla loro adozione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione". (150).)

PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Gli emendamenti numero 299, 648, 751 e anche il 325, che hanno la stessa natura, sono accolti; forse anche l'emendamento numero 355, il primo comma; il "649", il primo comma; il 650, il secondo comma.

Si invita invece al ritiro dell'emendamento numero 782, del "755", e anzi prima ancora dell'emendamento numero 814, che è un emendamento all'emendamento numero 782.

Di fatto, gli emendamenti numero 149, 148, 306, 196, 324, 651 e 150 dovrebbero di per sé decadere.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda con il parere che è stato espresso dal relatore, conseguentemente, siccome si accolgono gli emendamenti soppressivi dell'articolo 35, si invitano i firmatari degli emendamenti numero 782 e 755 a ritirarli. Questo per tenere fede all'impegno che era stato preso, e mi pare fosse condiviso da tutto il Consiglio, per quanto riguarda gli articoli già contenuti nello Statuto, di mantenerli inalterati. Naturalmente ipotizzando che, sul potere regolamentare, si possa esercitare il potere legislativo da parte del Consiglio regionale per cercare di normarlo nella maniera più adeguata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Si ritira l'emendamento numero 755.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Si ritira l'emendamento numero 814.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.

BIANCU (La Margherita-D.L.). Si ritira l'emendamento numero 782.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 299, 648 e 751, identici.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Artizzu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 299, 648 e 751.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Atzeri - Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Dedoni - Diana - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Liori - Manca - Marrocu - Meloni - Moro - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Matteo - Sanna Simonetta - Serra - Uggias - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 61

Astenuti 1

Maggioranza 31

Favorevoli 61

(Il Consiglio approva)

Colleghi, in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti soppressivi totali numero 299, 648 e 751, è stato soppresso l'articolo 35 per cui decadono tutti gli emendamenti che erano stati presentati al testo.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 36, al quale sono stati presentati quindici emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e dei relativi emendamenti:

Art. 36
Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri, di cui due eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

EMENDAMENTO soppressivo totale URAS - PISU - LICHERI - FADDA - LANZI.

Articolo 36

L'art. 36 è soppresso. (326)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

L'articolo 36 è soppresso. (652)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 1 è soppresso. (653)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 2 è soppresso. (654)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 3 è soppresso. (655)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 4 è soppresso. (656)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 5 è soppresso. (657)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PINNA - PORCU.

Articolo 36

Il comma 5 dell'articolo 36 è soppresso. (774)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato.

Articolo 36

Il primo comma dell'art. 36 è così sostituito:

1. La Consulta di garanzia statutaria è composta da cinque membri, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione. (356)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 36

Al comma 1, il primo periodo, da "La Consulta….." fino a "medesima maggioranza" è così sostituito:

"1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi 2 scrutini non si raggiunge il quorum richiesto, dal 3° turno di votazione è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio delle Autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale.". (770)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PORCU.

Articolo 36

Nel comma 1 dell'articolo 36 le parole da "La Consulta di garanzia…" fino a "… con la medesima maggioranza." Sono così sostituite: "La Consulta di garanzia è composta da tre membri eletti dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato a due soli nominativi. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, ciascun genere è rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.". (750)

EMENDAMENTO aggiuntivo LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - PILERI - LOMBARDO - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.

Articolo 36

Nel comma 1 dopo le parole "la consulta di garanzia è composta da tre membri" sono aggiunte le seguenti parole: "che, nel rispetto del principio delle pari opportunità, rappresentano ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo,". (706)

EMENDAMENTO aggiuntivo CORRIAS - BARRACCIU - LOMBARDO - LANZI - SANNA Simonetta - CERINA - COCCO

Articolo 36

Al comma 1 dopo le parole "medesima maggioranza" sono aggiunte le seguenti: "Il Consiglio regionale elegge i 2 membri di sua competenza nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria di genere.". (332)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS.

Articolo 36

Nel comma 1 dell'art. 36 dopo la parola "professione." aggiungere "Nella Consulta sarà assicurata la rappresentanza dei due generi". (197)

EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - PORCU.

Articolo 36

All'art. 36 è aggiunto il seguente comma:

5 bis. "Le indennità spettanti ai componenti della Consulta di garanzia sono calcolate in ragione del trattamento economico spettante al Dirigente regionale con funzioni di Direttore generale.". (775).)

PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Per l'emendamento numero 326 il parere è contrario, anzi si invita al ritiro; per gli emendamenti numero 652, 653, 654, 655, 656 e 657 il parere è contrario; l'emendamento numero 774 è ritirato; per l'emendamento numero 356 si esprime parere negativo; per l'emendamento numero 770 il parere è favorevole; l'emendamento numero 750 si intende ritirato perché è già compreso nel "770".

Allora, per quanto riguarda gli emendamenti numero 706, 332 e anche il "197", in qualche modo, dovrebbero essere compresi nel "770" per cui credo che...

PRESIDENTE. Decadono se viene approvato l'emendamento numero 770.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Sì. Mentre invece è ritirato l'emendamento numero 775.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Intendo parlare sull'emendamento numero 197: viene ritirato. Chiedo inoltre che venga aggiunta la mia firma all'emendamento numero 770.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Caligaris.

Ha domandato di parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento numero 750.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 326.

Ha domandato di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (Rifondazione Comunista). L'emendamento numero 326 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). L'emendamento numero 356 è ritirato.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione l'emendamento numero 652.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento numero 652. Mi dispiace che sull'articolo 36 non ci sia stata alcuna discussione generale perché forse, in quell'ambito, sarebbe stato possibile comprendere il motivo per cui la maggioranza ha deciso di sostituire, con la solita tecnica legislativa estemporanea, l'intero articolo 36 con l'emendamento numero 770, se ho ben capito.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. No, solo il comma 1.

VARGIU (Riformatori Sardi). Il comma 1, sì, che è sostanzialmente la parte più importante dell'articolo.

Collega Pinna, purtroppo non è sempre facile seguire il parere sugli emendamenti in quanto non sempre lei lo dà in maniera ordinata rispetto a come noi li abbiamo disposti, quindi qualche volta è difficile seguire. Però, io credo di aver capito che l'emendamento numero 770 sostituisce il comma 1 dell'articolo 36, che rappresenta anche la parte più importante dell'articolo. Allora, stante che poi l'articolo 37 dettaglia le funzioni della Consulta, non è al momento possibile sapere se l'articolo 37 resterà nella sua configurazione attuale, oppure se anche l'articolo 37 subirà delle modifiche sostanziali in Aula.

Io credo che sia davvero peculiare la composizione di questa Consulta, una Consulta di garanzia in cui il rispetto fondamentale del tipo di composizione è sostanzialmente sui generi invece che essere sulle rappresentanze, almeno questo sembra un po' il prodotto finale dell'emendamento numero 770, cioè è una Consulta di garanzia che ha come esponenti eletti (questo sembrerebbe essere il succo del problema) esclusivamente magistrati in pensione, perché mi sembra assai difficile che professori universitari, quelli precedentemente previsti nel comma 1, o avvocati, con 15 anni di esperienza, se vige ancora l'incompatibilità, possano essere presenti all'interno della Consulta.

Se l'incompatibilità che era invece presente all'interno del precedente comma 1 non vige più, sarebbe interessante capire come e qual è il modo con cui le funzioni previste dall'articolo 37 possano essere esercitate da personalità che hanno del tempo sicuramente limitato all'esercizio di un'attività di funzione che, se l'articolo 37 vige, è una funzione sicuramente non da poco. Allora mi sembra che il comma 1, così riscritto, ridefinisca completamente la Consulta di garanzia, sia per quanto riguarda le funzioni, sia per quanto riguarda le persone che ne fanno parte e le limitazioni, per cui avrebbe meritato un ragionamento in Aula che invece non facciamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io intervengo per annunciare il voto a favore dell'emendamento soppressivo relativo all'articolo 36 e per aggiungere, a ciò che diceva il collega Vargiu, un ragionamento che noi abbiamo avuto già modo di anticipare in sede di Commissione. L'articolo 15 dello Statuto, così com'è stato riscritto, indicava in maniera ben precisa il binario entro il quale si sarebbe dovuta muovere questa legge statutaria, dava le indicazioni della materia che poteva essere contemplata dentro questa norma. A nostro giudizio, istituire una Consulta, la cui funzione, esplicitata poi nell'articolo successivo, indica espressamente essere quella della garanzia statutaria stessa, non può che significare che stiamo introducendo un organo importante che, dal punto di vista gerarchico della norma che la deve contemplare, non può che essere lo stesso Statuto.

A nostro giudizio è totalmente illegittimo che, dentro la norma statutaria, possa essere contemplata l'istituzione di un organo che vigili sullo Statuto. Solo lo Statuto stesso può dare una tale prerogativa a questa, naturalmente, Consulta. Tanto più che la Consulta è organo terzo rispetto, ovviamente, alla garanzia che deve assolvere da un punto di vista istitutivo. Se ho bisogno di un organo che vigili sulla legittimità delle norme regionali future, in aderenza allo Statuto, è evidente che non stiamo parlando di un argomento pertinente a questa legge. Quindi credo che abolire l'articolo 36 e l'articolo 37, nel senso che saranno articoli che dovremo discutere dentro il nuovo Statuto, sia cosa assolutamente dovuta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gessa. Ne ha facoltà.

GESSA (Progetto Sardegna). Presidente, vorrei fare una precisazione. Quando si parla di professori ordinari, bisogna precisare che oggi i professori ordinari si chiamano di prima o di seconda fascia, possono essere in ruolo, fuori ruolo, in pensione. Questo non è esplicitato. Tanto per fare un esempio: il professore Luigi Concas è un professore di seconda fascia e lui non sarebbe scelto qualora non venisse precisato questo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Io esprimo il parere favorevole all'emendamento, quindi contrario all'articolo, che ovviamente si somma al giudizio negativo che noi diamo sull'intera legge, riferendo in particolare che l'istituzione della Consulta di garanzia è stata già ridotta nel lavoro della Commissione rispetto alla formulazione originaria. Quello che noi non condividiamo è l'istituzione, lo vedremo poi quando si tratterà delle funzioni, di una Consulta che, innanzitutto, è chiaramente di matrice politica, eletta dal Consiglio regionale, con le integrazioni fatte dal Consiglio delle autonomie locali, che con una facile previsione porteranno ad una caratterizzazione politica dei componenti della Consulta di garanzia. Mentre questa Consulta, anche se le funzioni sono state certamente ridotte, dovrebbe avere veramente un ruolo assolutamente terzo che si rischia di non avere con i meccanismi che sono stati previsti in queste norme e che danno quindi a questo organismo nuovo una configurazione non certo esaltante, non certo entusiasmante.

Crediamo che la cosa più saggia sarebbe eliminare questa istituzione prevista dalla proposta di legge statutaria e ripensare, quando si tratterà della riforma dello Statuto, ad un organismo che abbia poteri giurisdizionali più pregnanti, che abbia funzioni di garanzia effettive e che, nella sua composizione, non sia di diretta dipendenza da organismi politici, da organi come il Consiglio regionale o il Consiglio delle autonomie locali che esprimono, sia pure scegliendo tra professori o magistrati o avvocati, comunque delle persone che sono caratterizzate da una certa impronta politica che contrasta con la funzione che, appunto, anche nella stessa formulazione dell'articolo, è di garanzia e di imparzialità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Presidente, sarò abbastanza breve. Anche io sono del parere che questi due articoli dovrebbero essere di competenza assoluta dello Statuto e non della legge statutaria, data appunto l'importanza che andrà a ricoprire la Consulta stessa di garanzia, la quale dovrebbe avere dei compiti ancor più, così come li ha definiti il collega La Spisa, pregnanti, io dico compiuti e più rafforzati. Ma diamo uno sguardo all'emendamento numero 770, che dovrebbe essere migliorativo, a meno che io non mi sbagli, il quale dice, negli ultimi capoversi, che qualora non si raggiunga il quorum richiesto, al terzo turno di votazione è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per nominare i membri della Consulta; cioè parrebbe che, se le prime due votazioni non andassero in porto, alla terza votazione sarà la maggioranza del Consiglio ad eleggere i due membri, quindi eliminando direttamente l'opposizione dall'esprimere il suo componente. Mi conforta quanto ha detto il collega La Spisa, che forse sarebbe necessario in primis portare direttamente allo Statuto la competenza e in seconda fase certamente - questa è la vera forma, secondo me, corretta - togliere dalla competenza politica la nomina di un così importante organismo, che poi non fa altro che controllare gli atti della Giunta e quindi intervenire proprio su atti politici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 652.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Gallus - La Spisa - Petrini - Pileri - Pisano - Randazzo Vittorio - Rassu - Sanjust - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai Renato - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Serra - Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 53

astenuti 2

maggioranza 27

favorevoli 11

contrari 42

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 653.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Quel che ci interessa di questo articolo, in particolare, evidentemente, è il primo comma. Noi anticipiamo il giudizio negativo e quindi, ovviamente, l'espressione di voto favorevole all'emendamento soppressivo. Continuando il ragionamento di prima, notiamo un peggioramento della posizione della maggioranza su questo argomento, non capiamo come si possa pensare che un organismo terzo, che debba essere veramente di garanzia, sia un organismo che poi, di fatto, alla fin fine, sarà espressione di una maggioranza politica, un organismo che avrà, come vedremo poi nell'articolo 37, funzioni ridotte, ma comunque importanti.

Veramente, non capiamo, sul piano politico, questo peggioramento della norma. Noi siamo sia contro il primo comma che contro l'emendamento sostitutivo che, come abbiamo già spiegato, rende ancora di più questo organismo tutt'altro che di garanzia, tutt'altro che imparziale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io dichiaro il voto a favore dell'emendamento e continuo, pur nell'apparente sordità da parte della maggioranza, a svolgere il ragionamento, nel senso che l'articolo 37, comunque, pone delle funzioni importanti in capo alla Consulta di garanzia. Allora, dalla lettura dell'articolo 36, integrato con le sostituzioni degli emendamenti che la Commissione ha indicato all'Aula per l'approvazione, io credo che sia difficile pensare che la Consulta di garanzia possa essere qualcosa di diverso da tre magistrati in pensione, cioè dovrei dire tre vecchietti, ma per il rispetto della funzione, ovviamente, non lo dico, diciamo tre magistrati in pensione, quindi tre persone di età anagrafica avanzata in pensione, eletti in maniera assolutamente politica, quindi direttamente dipendenti dal Consiglio regionale che li elegge o dal Consiglio delle autonomie locali che ne elegge uno, ed eletti dal Consiglio regionale in terza votazione, a maggioranza assoluta, quindi eletti dalla maggioranza, perché non è previsto altro meccanismo di elezione selettiva che consenta anche una rappresentanza eventuale del voto delle minoranze.

Bene, questi tre anziani personaggi che si sono occupati di legge durante la loro attività e durante la loro carriera avranno degli emolumenti, da parte della Regione per sei anni, per esercitare dei ruoli importanti, tra cui quello legato alle incompatibilità e ineleggibilità, quello legato all'ammissibilità dei referendum e via dicendo. Ma io vi chiedo: "Questo organo di tutela e di garanzia, quale tutela e quale garanzia deve dare?". Abbiamo discusso, durante l'intera legge statutaria, sul ruolo che, negli elementi di garanzia, deve essere comunque accreditato alla sensibilità delle minoranze. In questa Consulta, la sensibilità delle minoranze è inesistente! La stessa capacità, la stessa identità, lo stesso ruolo della Consulta sembrano veramente poca cosa. Colleghi, approfittando della generale stanchezza che regna in quest'Aula, approvando l'articolo 36 e l'articolo 37, stiamo veramente approvando una "cosettina" piccola piccola alla quale attribuiremo delle funzioni, tutto sommato, importanti, e la stiamo rinforzando e blindando all'interno della legge statutaria, per la quale ogni eventuale ripensamento, ogni eventuale resipiscenza, saranno impossibili da tradurre in una normativa ordinaria che possa modificare la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 36 e per ribadire, ancora una volta, l'opportunità che l'articolo 36 e il successivo articolo 37 vengano, davvero, cassati, quindi esclusi dalla discussione, non assolutamente approvati dentro una norma statutaria di questo genere. Noi stiamo andando a istituire, con una norma di rango ordinario, sebbene naturalmente la procedura sia quella di una legge a maggioranza rinforzata, un organo che ha la competenza di vigilare sul nostro Statuto stesso, e quindi sulla legittimità statutaria o futura delle nostre leggi.

Paradossalmente stiamo andando ad eleggerlo, quindi a istituirlo, dando mandato al Consiglio regionale della sua elezione per i due terzi, perché, costituito da tre membri, due di essi sono eletti dal Consiglio regionale. Quindi è l'opposto di ciò che avviene in Parlamento per quanto attiene l'organo sovrano di vigilanza della Costituzione italiana; l'articolo 135 prevede che il Parlamento indichi soltanto un terzo dei componenti della Corte costituzionale e questo dimostra esattamente che, anche nella testa del parlamentare, è evidente che non può dare una maggioranza precostituita dall'organo stesso, che deve essere quello, alla fine, vigilato. Pertanto l'attenzione di questo organo della Consulta non potrà che mirare, soprattutto, a vedere e constatare la legittimità statutaria delle nostre norme e quindi di quelle che noi, Consiglio regionale, andiamo a licenziare.

Credo che sia assolutamente opportuno accorgerci che ciò che stiamo facendo è un danno, è un danno irreversibile e, tra l'altro, illegittimo da un punto di vista della procedura e della normativa. Non possiamo assolutamente arrogarci il compito, con norma ordinaria, di istituire un organo di così grande importanza, il cui rango normativo non può che essere allocabile soltanto nel nuovo Statuto, quando lo andremo ad approvare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, sulle obiezioni dell'onorevole Pisano credo che il Presidente della Commissione, poi, citerà alcune sentenze della Corte costituzionale che rendono assolutamente legittima l'istituzione della Consulta di garanzia. Invece, sulle riflessioni dei colleghi della minoranza, credo che siano giustificate, infatti anche in alcuni emendamenti ritirati dalla maggioranza c'era l'indicazione che il voto fosse limitato in modo da garantire una rappresentanza della minoranza. Quindi, io credo che siano necessari due minuti di sospensione per vedere se, nell'emendamento successivo, il numero 770, è possibile magari inserire un'addizione, tipo "voto limitato a uno", per accogliere l'obiezione sollevata, in particolare, dai colleghi Vargiu e La Spisa, che mi sembra fondata. Quindi, chiedo due minuti di sospensione, Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 19, viene ripresa alle ore 11 e 49.)

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo riprendere i lavori. Siamo in fase di esame dell'emendamento numero 770, anzi, chiedo scusa colleghi, siamo all'emendamento numero 653.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Semplicemente per dire che per quanto riguarda l'emendamento numero 770, siamo convenuti su un emendamento orale, che prevede una definizione più puntuale con le dovute garanzie, anche sulla base delle osservazioni fatte dall'Aula.

PRESIDENTE. Ricordo che eravamo giunti alla votazione dell'emendamento numero 653, per il quale l'onorevole La Spisa chiede la votazione nominale. Prego pertanto i colleghi di prendere posto e di prepararsi alla votazione elettronica.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 653.

(Segue la votazione)

Prendo atto che la consigliera Lombardo si è astenuta.

Rispondono sì i consiglieri: Capelli - Contu - Farigu - La Spisa - Licandro - Milia - Murgioni - Pileri - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu.

Rispondono no i consiglieri: Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Corrias - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Sanna Franco - Soru - Uggias - Uras.

Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Lombardo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 43

votanti 41

astenuti 2

maggioranza 21

favorevoli 11

contrari 30

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 654. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 655.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 655 viene richiesta la votazione nominale.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS (Gruppo Misto). Presidente, voterò contro questo emendamento perché non ne comprendo bene la ratio. Il quinto comma dell'articolo 36 recita testualmente: "La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa…". Non si capisce cosa ci sia di strano nel rinvio che la Statutaria intende operare alla legge per disciplinare compiutamente gli aspetti regolamentari, organizzativi e amministrativi. E' chiaro che la soppressione di questo comma renderebbe assolutamente inutile e superfluo anche l'aspetto relativo alle disposizioni che abbiamo già votato in cui il richiamo alla Consulta di garanzia appare come norma assolutamente necessaria.

Per cui il voto è contrario e spero che i consiglieri, i colleghi della maggioranza, non ci facciano perdere tempo nelle votazioni, pregando tutti quanti di stare in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io ringrazio il collega Pittalis di aver fatto sentire la sua voce in questa Aula, sicuramente però anche per motivi di carattere strumentale, sottolineando pure un problema su cui ha espresso un parere che, essendo quello di un autorevole componente della maggioranza e anche di un collega che si intende di leggi, è un parere di spessore diverso o di spessore maggiore rispetto a quello di altri che, come me, di leggi meno si intendono.

Il comma che verrebbe abolito, qualora venisse approvato questo emendamento, è quello relativo al divieto assoluto di avere altri tipi di incarico da parte dei componenti della Consulta. Bene, io credo che questo divieto sia la sostanza del problema e che sia quindi la sostanza della difficoltà che noi abbiamo a capire il funzionamento della Consulta, nel senso che, quando si individua chi può far parte della Consulta, si parla di figure professionali di grande spessore, avvocati che abbiano quindici anni di anzianità, esperti di materie giuridiche, professori ordinari e universitari, di prima fascia, quindi autorità del mondo della giurisprudenza che, sicuramente, se sono inseriti all'interno della loro professione, quindi del mondo del lavoro, hanno qualche difficoltà per sei anni a interrompere la loro attività per dedicarsi alla Consulta. Oltretutto verrebbero scelti, con un meccanismo di tipo fiduciario, dal mondo della politica, quindi sono verosimilmente personalità che hanno dei legami con il mondo della politica, perché vengono scelti dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Allora, noi abbiamo segnalato il rischio che, con ogni probabilità, all'interno della Consulta, finiranno col sedere esclusivamente magistrati in pensione.

Quindi, collega Pittalis, da lei ci saremmo aspettati una confutazione di questo assioma, o da qualche altro collega della maggioranza che avesse intenzione di intervenire, cioè ci aspetteremmo la testimonianza della convinzione che la Consulta sarà un organo di alto profilo e che, effettivamente, gli avvocati, i professionisti di grido con quindici anni di anzianità, di professione, oppure professori universitari, avranno la possibilità di far parte di questa Consulta e non che la Consulta sarà alla fine composta da tre pensionati, legati al mondo della politica ed eletti dalla politica, a cui noi affideremo dei compiti di grandissima importanza.

Quindi il soppressivo del comma 3 è un elemento che porterebbe al ragionamento, se l'Aula fosse sensibile, del tipo: che senso ha elencare le figure professionali che devono far parte della Consulta quando poi il comma 3 vieta sostanzialmente a queste figure professionali di entrarci. Sarebbe una cosa utile se i colleghi ce lo spiegassero. Noi ribadiamo il voto a favore del soppressivo del comma 3.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Intervengo solo per annunciare il voto contrario mio e del mio Gruppo all'emendamento che, tra l'altro, si collega anche poco con altre osservazioni fatte dai colleghi della minoranza che, in qualche modo, richiamavano alla necessità della maggiore terzietà possibile della Consulta di garanzia. Io credo che il comma 3 dell'articolo 36 garantisca che questa Consulta di garanzia, proprio perché i suoi componenti non possono esercitare attività professionali, commerciali o industriali, sia effettivamente un organo a tutti gli effetti super partes. Per queste considerazioni, il voto è contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Anch'io annuncio il voto favorevole all'emendamento soppressivo numero 655 che intende, appunto, sopprimere il comma 3 dell'articolo 36. Così come abbiamo già annunciato per i precedenti emendamenti soppressivi, noi continuiamo a fare appello a quest'Aula perché davvero ci si accorga, finché non è troppo tardi, che si tratta di un errore introdurre nella legge statutaria l'istituzione di un organo a cui affidare la garanzia dello Statuto futuro. Noi non possiamo assolutamente commettere questo errore perché il rango della norma che può generare un istituto di controllo dello Statuto non può che essere definito dentro lo stesso nuovo Statuto. Questa è la prima delle condizioni che noi abbiamo detto essere assolutamente di illegittimità dentro questa norma.

Per quanto riguarda la seconda, l'ha appena ribadito il collega Porcu, noi crediamo che vi sia anche incongruità relativamente all'obiettivo di terzietà che si vorrebbe dare a questo organo; terzietà non vi può essere nel momento in cui due terzi di questi componenti vengono nominati da questo Consiglio. Come per la Costituzione l'articolo 135 dice che solo un terzo dei componenti dell'organo sovrano alla tutela della Costituzione siano eletti dal Parlamento, così in maniera analoga il Consiglio potrebbe nominare al più solo un terzo dei componenti di questa Consulta statutaria.

La terza naturalmente è l'incongruità che andiamo a rilevare in quelle che saranno poi le funzioni affidate dall'articolo 37 a questa Consulta statutaria. Finché siamo in tempo, ripetiamo, è opportuno non approvare gli articoli 36 e 37, ma rimandarli all'approvazione del nuovo Statuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Presidente, volevo ricordare all'onorevole Pittalis - il quale ha fatto sentire, sì, come ha detto il collega Vargiu, la sua voce stamattina - che probabilmente con un po' più di attenzione avrebbe capito che, sull'articolo 36, la minoranza ha proposto emendamenti soppressivi totali sia per l'articolo che per tutti i commi. Questo a significare che non siamo assolutamente d'accordo sull'introduzione della Consulta. Che noi avessimo ragione è dimostrato dal fatto che è pervenuto, credo anche a lei, l'emendamento numero 770 che cerca, da parte della maggioranza, di trovare una qualche soluzione o soddisfazione. Non si risolve assolutamente il tutto, perché non si risolve proprio un bel niente, e quindi intervenire sull'emendamento che sopprime il comma 3 è abbastanza riduttivo se non si tiene conto di un excursus che c'è stato e di un iter che la minoranza ha mandato avanti nella profonda convinzione che l'articolo 36 dovesse essere soppresso.

E' chiaro che stiamo facendo i nostri ragionamenti proprio per cercare di sensibilizzare ulteriormente questa maggioranza della necessità che questo articolo non venga approvato. Questa è la ragione: non c'è niente di strumentale o altro. E' un iter che noi abbiamo seguito, lo mandiamo avanti, poi sarà la maggioranza che deciderà cosa fare.

PRESIDENTE. Quindi metto in votazione l'emendamento numero 655.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 655.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cassano - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Farigu - La Spisa - Ladu - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Rassu - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Marracini - Marrocu - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Soru.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 54

astenuti 1

maggioranza 28

favorevoli 18

contrari 36

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 656.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 656.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Murgioni.

Rispondono no i consiglieri: Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Marracini - Marrocu - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Soru - Uras.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - La Spisa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 41

votanti 39

astenuti 2

maggioranza 20

favorevoli 2

contrari 37

Colleghi, il Consiglio non è in numero legale. La seduta è sospesa per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 07, viene ripresa alle ore 12 e 37.)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo in fase di votazione dell'emendamento numero 656, per il quale era stata richiesta la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 656.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Cappai - Cassano - Contu - Diana - Farigu - Liori - Lombardo - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Sanjust - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Soru - Uggias - Uras.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 63

astenuti 1

maggioranza 32

favorevoli 14

contrari 49

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 657. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 770.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna, relatore. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Intervengo semplicemente per proporre una modifica all'emendamento numero 770, alla terz'ultima riga, che diventerebbe così: "Dal 3° turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati". Questo è il testo concordato che garantisce la rappresentanza di maggioranza e di opposizione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, annuncio il voto favorevole, ma visto che stiamo facendo una modifica forse è più opportuno, in sede di coordinamento di testo, scrivere "qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum", anziché "non si raggiunge".

PRESIDENTE. Avevamo già provveduto. Grazie, onorevole Caligaris, ha ragione.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io credo che l'emendamento verbale che è stato proposto per il "770" risolva alcuni dei problemi che noi abbiamo posto in Aula, quindi è senz'altro uno sforzo apprezzabile di cui va dato atto a chi lo ha compiuto. Però, poiché su questo anche l'intervento, pur interessante, del collega Pittalis non ha consentito di avere un'interlocuzione seria e reale, ripeto che quello che noi abbiamo chiesto a più riprese è un ripensamento complessivo dell'articolo 36 e dell'articolo 37, perché anche questo meccanismo di elezione selettiva è comunque un meccanismo che lascia davvero perplessi. Noi stiamo pensando di affidare dei compiti importanti di garanzia a una Consulta che, nel comma 1 dell'articolo 36, sosteniamo che verrà formata da illustri professionisti (magistrati, avvocati di grande esperienza, professori universitari) e, nel comma 3, diciamo però che è incompatibile con qualunque altra cosa.

Allora, come possiamo pensare che ci siano degli autorevoli professionisti che, per sei anni, smettono di fare il loro mestiere e si dedicano a fare i consultori della Regione Sardegna, dopodiché è finita la loro esistenza professionale, la loro carriera, la loro vita? E' evidente che, in questa Consulta di garanzia, prevista dall'articolo 36, alla fine noi potremo eleggere solo dei pensionati, cioè dei magistrati che sono in pensione! Pertanto, stiamo affidando dei compiti di grandissima importanza a magistrati in pensione che, oltretutto, dovranno trovarsi dei rapporti con il potere politico perché verranno eletti o dal Consiglio regionale o dal Consiglio delle autonomie locali. Quindi, stiamo veramente creando una "consultina", cioè una cosettina da niente, con tre simpatici vecchietti che hanno fatto una notevole esperienza nel campo delle leggi, magari facendo i magistrati nei vari ordini amministrativi, civili o penali della Sardegna, ma sostanzialmente stiamo affidando a tre pensionati un ruolo importantissimo che è quello di garanzia statutaria nei confronti di leggi, regolamenti e altre normative importanti e altre funzioni importanti che vengono delegate dal Consiglio.

Io credo che ci sia stata una riflessione insufficiente su questi due articoli 36 e 37; quindi, se ancora esiste la possibilità di un ragionamento, chiedo che in qualche misura il ragionamento venga attivato e che, su questo argomento, si possa eventualmente soprassedere, in maniera tale da affidare l'attività legislativa specifica a un momento secondo rispetto all'approvazione della legge statutaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente, esprimo concettualmente parere favorevole sulla proposta, però vorrei sollevare una questione legata al raggiungimento dello scopo della norma. In particolare mi riferisco alla corretta integrazione tra i due criteri, quello di rappresentanza della componente di maggioranza e quello della componente di minoranza, in rapporto alla rappresentanza paritaria dei generi. In sostanza, noi abbiamo due soggetti che devono essere espressi dal Consiglio regionale, uno in quota minoranza e l'altro in quota maggioranza, uno dei due deve essere necessariamente di genere maschile e l'altro di genere femminile.

Però, la norma così com'è espressa, di fatto va a portare un vincolo rispetto alla possibile espressione di voto, di rappresentanza delle componenti. Mi spiego meglio: chi dice che, se i più votati sono due uomini o sono due donne, i meno votati sono due uomini o sono due donne, prevalga il candidato espresso dalla maggioranza ovvero quello espresso dalla minoranza? O meglio ancora, se fossero espressi due che avessero una componente esclusivamente di genere maschile o femminile, chi sarebbe a scegliere quello che deve essere eletto in quota maschile o in quota femminile? In sostanza, Presidente, si crea un problema con l'approvazione di questa norma che potrebbe determinare un impasse da parte dell'Assemblea.

Quindi, andrebbe specificato, qualora si arrivasse ad una situazione di non naturale selezione, in quale modo possa essere garantito il principio della parità dei generi, perché questo emendamento purtroppo non lo consente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Noi prendiamo atto, certamente, della correzione che la maggioranza ha fatto al meccanismo previsto originariamente dall'emendamento numero 770, che evidentemente portava a un risultato aberrante. Però, le critiche fatte anche adesso dal collega Uggias, comunque, manifestano un'imperfezione del sistema, non c'è dubbio. D'altra parte, permane sull'organismo stesso, che si sta istituendo con questa legge, una fortissima perplessità proprio per la inadeguatezza rispetto agli scopi nella composizione di questa Consulta. Il risultato finale che emerge da questo primo comma, anche così modificato, sarà quello di un organismo che avrà una componente politica forte. Il fatto stesso che è stato già segnalato che i componenti saranno professori, professionisti o magistrati sostanzialmente in pensione, indebolirà la forza incisiva di questa Consulta; d'altra parte, però, viene esaltata l'origine politica.

Crediamo davvero che sia un pessimo contenuto di questa legge statutaria, non credo che contribuisca a dare a questa legge lo spessore di una legge statutaria, di una grande riforma sul livello delle norme statutarie così come è stato presentato nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge della Giunta, così come per tanto tempo ha detto la Giunta e ha sottolineato ancora la maggioranza. Tutto ciò concorre veramente a fare di questa legge una "riformetta".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Devo dire che, sul piano pratico, non mi pare che esistano grandi problemi per l'elezione dei componenti della Consulta, così come definito dalla stesura, diciamo convenuta, del primo comma dell'articolo 36. Devo dire anche che non condivido l'opinione per cui non sarebbero espressione della politica o sarebbero molto più convincenti nella loro funzione, avvocati, magistrati, o docenti universitari in piena attività piuttosto che quelli che hanno svolto con grande merito, perché di questo tipo, di questa qualità, si parla per i componenti della Consulta, la loro attività professionale, per poi edicarsi per un certo periodo della loro esistenza a contribuire al buon funzionamento delle istituzioni regionali. Io non sono per la rottamazione delle persone come si fa con la "500", non sono per la mancanza assoluta di rispetto in ragione della saggezza, dell'esperienza, della qualità dell'impegno di una vita; uno si giudica per quello che ha fatto oltre che per quello che farà e non è giusto e non è vero che chi si candida a svolgere una funzione di rilievo all'interno di un organismo come questo, solo perché ha un po' di età, sia uno fuori dal mondo, tagliato fuori dall'attività professionale, dalla preparazione costante, dall'aggiornamento continuo sul proprio campo, sulla propria disciplina.

Io non ne sono assolutamente convinto, anzi se devo dire una cosa, proprio per questo tipo di funzioni mi fido di più di chi ha una grande esperienza rispetto a chi è in competizione ancora con tutti per potersela fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Farigu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FARIGU (Gruppo Misto). Dire che ascoltavo con una certa noia, è offensivo per lei, Presidente, e per il Consiglio, quindi non lo dico. Francamente, però, esserci rifugiati in una discussione di questo tipo, "in servizio", "fuori servizio", parità e garanzie, maggioranze e minoranze, rispetto all'assoluta, come dire, vorrei non usare espressioni irriguardose, ma quasi offesa alle nostre istituzioni, istituendo questa Consulta di garanzia, tutto il resto mi sembra davvero trastullo dialettico, esercitazioni retoriche. La Consulta di garanzia, detta così, sembrerebbe quasi quasi che noi abbiamo recuperato un così spiccato senso dell'autonomia che vogliamo la nostra Consulta, la nostra piccola Consulta costituzionale. Scimmiottiamo lo Stato.

Quando poi andiamo a verificare che cosa realmente deve fare, in definitiva, al di là dei pareri, che poi quando non fossero al massimo si deve ritornare laddove è stato prodotto l'altro, allora? Dopodiché? Tutto questo mi sembra davvero una grande perdita di tempo per il Consiglio e per l'autolesionismo del Consiglio, mi pare che sia una costante che sto osservando, in questo Consiglio vige una sorta di vocazione all'eutanasia costituzionale statutaria, si vuole assolutamente rinunciare alle proprie prerogative; il tutto era stato saggiamente e intelligentemente previsto dai nostri padri costituenti, è previsto dal nostro Statuto, le garanzie sono all'interno del Consiglio, all'interno dei suoi organi.

A parte il fatto che ritengo che questo argomento sia assolutamente illegittimo, al di fuori della competenza di questa legge, perché questa legge deve muoversi esattamente nell'ambito stabilito dal secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto così come è riformato. Dopodiché, scusi Presidente, torno a dire che siamo nel trastullo...

PRESIDENTE. Prego, concluda onorevole Farigu.

FARIGU (Gruppo Misto). E, se passasse, questa legge sarebbe giudicata incostituzionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 770, nel testo modificato dal relatore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli emendamenti numero 706 e 332 decadono.

Passiamo all'articolo 37, al quale sono stati presentati diciannove emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37 e dei relativi emendamenti:

Art. 37
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare, essa:

a) esprime parere sulla conformità allo Statuto e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;

b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato alla Giunta, che può nuovamente adottarlo con delibera motivata;

c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;

d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;

e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'articolo 24;

f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 25 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dal medesimo articolo;

g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU.

Articolo 37

L'articolo 37 è soppresso. (300)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

L'articolo 37 è soppresso. (658)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Il comma 1 è soppresso. (659)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera a) è soppressa. (660)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera b) è soppressa. (661)

EMENDAMENTO soppressivo parziale FLORIS Mario - CHERCHI Oscar.

Articolo 37

Al 1° comma, alla lettera a) è soppressa la frase "ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali";

al 1° comma, alla lettera b) è soppressa la frase "quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali". (49)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera c) è soppressa. (662)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 37

Nell'articolo 37 comma 1 la lettera D è soppressa. (27)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 37

La lettera d) è soppressa. (152)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera d) è soppressa. (663)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - AMADU - CAPPAI.

Articolo 37

Le lettere e) ed f) dell'art. 37 sono soppresse. (378)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera e) è soppressa. (664)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera f) è soppressa. (665)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPAI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - AMADU - PILERI - CASSANO - SANJUST - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - AMADU - CUCCU Franco Ignazio.

Articolo 37

All'articolo 37, lettera f) è soppressa la parola "Consiglieri". (233)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera g) è soppressa. (666)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRÙ - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 37

La lettera b) è così sostituita:

b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo modivando; (772)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - AMADU - CAPPAI.

Articolo 37

Alla lett. b) del 1 comma dell'art. 37 le parole da "alla Giunta" fino a "…motivata." sono sostituite dalle parole: "al Consiglio regionale, che può nuovamente adottarlo motivatamente;". (131)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 37

Alla lett. a) del 1 comma dell'art. 37, dopo la parola "parere" è aggiunta la parola: "obbligatorio". (151)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 37

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis "Il termine per la promulgazione delle leggi regionali e per la pubblicazione dei regolamenti è interrotto fino a che la Consulta di Garanzia non esprime il proprio parere obbligatorio previsto alle lett. a) e b) del 1 comma del presente articolo. In caso di formulazione di parere negativo, il termine per la promulgazione delle leggi regionali ovvero per la pubblicazione dei regolamenti, riprende a decorrere dopo il riesame della delibera legislativa e l'adozione motivata del regolamento da parte del Consiglio Regionale.". (153).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, ormai intervengo, non più con l'idea di convincere qualcuno, nel senso che ho abbandonato questa speranza, però sicuramente perché le cose che dobbiamo dirci rimangano e che siano comunque degli elementi di confronto che anche per il futuro possano valere perché sono stati detti in quest'Aula e perché, chi ha il dovere di ascoltarli, possa dire di non averli valutati in maniera compiuta o possa sostenere di averli valutati nella maniera migliore e di non averli accolti proprio per questo.

Io credo che l'articolo 37, cioè quello che dà un'idea delle funzioni che la Consulta di garanzia deve assumere, sarebbe stato un articolo utile da conoscere, da dibattere e da aver ben digerito nel momento in cui abbiamo votato il precedente articolo 36. Perché? Perché dalla lettura dell'articolo 37 emerge abbastanza chiaramente quali siano le attribuzioni che il Consiglio regionale vuole mettere in capo alla Consulta di garanzia, cioè emerge in maniera chiara il ruolo che alla Consulta di garanzia si vuole in qualche maniera destinare. Ed è un ruolo tutto sommato innovativo nell'ambito dell'ordinamento, è anche un ruolo che ha sicuramente un significato che va al di là di quello semplicemente del prestigio istituzionale o della istituzione di un ulteriore organismo aggiuntivo rispetto a quelli che già oggi esistono.

Anche se è stata potata qualche funzione rispetto all'attribuzione originaria, sicuramente i compiti che ancora oggi sono posti in capo alla Consulta di garanzia, sono compiti significativi, per esempio quello di esprimere il parere sull'ammissibilità delle proposte referendarie e anche sulla regolarità del modo con cui le proposte referendarie vengono poste all'attenzione del corpo elettorale, che - a mio avviso - è una responsabilità assai importante e grave, alla quale si aggiungono altre responsabilità importanti, come quella della verifica della legittimità statutaria delle delibere della Giunta, quella della verifica della legittimità statutaria dei regolamenti che vengono proposti, votati, approvati in Aula, o per delega dalla Giunta, oppure quella di esprimersi su eventuali conflitti di competenze che nascano tra diversi organismi della Regione o quella di entrare nel merito di questioni concernenti le incompatibilità e le ineleggibilità e i conflitti d'interesse, che comunque pongono in capo alla Consulta di garanzia un ruolo che è decisamente importante nel futuro riferimento regionale.

Allora, questo organo di garanzia, colleghi, visto che stiamo facendo una legge di regole che dovrebbero durare nel tempo, se lo avesse pensato un costituzionalista liberale, se l'avesse pensato qualcuno con un'idea precisa di ciò che un organo di garanzia deve essere all'interno di un'istituzione, lo avrebbe quanto più possibile svincolato dall'organismo politico, perché il metodo di elezione della stessa Corte costituzionale è comunque tale da comportare la divisione dei poteri che lo eleggono, ma non la divisione dei poteri che lo eleggono nel senso che i poteri sono sempre poi posti in capo, alla fine, alla politica, come noi comunque facciamo in definitiva nello scegliere la Consulta di garanzia, ma attraverso un metodo di selezione che, in qualche misura, coinvolge parti estranee rispetto alla politica, che possono essere le stesse parti che poi devono indicare, come categorie professionali, le persone che andranno a sedere all'interno dell'organo, o sarebbero potute anche essere (qualora ci avessimo ragionato in tempo e come noi Riformatori più volte abbiamo proposto per quanto riguarda un'altra figura importantissima di garanzia che questo Consiglio, non credendo nelle figure di garanzia, non attiva, cioè quella del difensore civico) scelte a suffragio universale; allora, a quel punto, avrebbero avuto una funzione di tipo anglosassone nell'esercitare un reale ruolo di garanzia.

Noi, invece, nell'attribuire le funzioni di garanzia e nel potarne una parte, perché comunque ci siamo resi conto che è meglio non dargliene troppo, visto il sottodimensionamento dell'organismo rispetto alle funzioni, una volta lasciate le funzioni, abbiamo scelto un metodo di elezione dell'organismo che è di tipo curiale, nel senso che è il solito metodo per cui i soliti politici si riuniscono e, qualche volta, guidati dall'opportunità, se l'opportunità appartiene alle loro categorie mentali, qualche volta semplicemente legati alle giacchette tirate da una parte e dall'altra, individuano tre persone che, ad insindacabile giudizio della politica, vengono poste a svolgere un ruolo che è invece di garanzia complessiva dell'istituzione, quindi non è soltanto un ruolo di garanzia della politica.

Come vengono scelti questi tre personaggi? Voi avete detto nel comma 1 dell'articolo 36 che si deve cercare di trovare persone autorevoli in Sardegna, a scelta tra personaggi che abbiano dimostrato una competenza in materie giuridiche tale, per cui siamo certi di affidare loro un ruolo importante, quindi avvocati di grido che abbiano almeno 15 anni di comprovata esperienza ad alto livello professionale, magistrati che siano garanti della conoscenza del diritto e delle leggi, professori universitari che rappresentino, o dovrebbero rappresentare, il meglio dell'intellighenzia e della cultura sarda in materia giuridica. Benissimo, però poi avete infilato il comma 3.

Insomma, forse ha ragione il collega Uras, non ci deve essere nessun tipo di acrimonia nei confronti di chi è al termine del proprio percorso professionale, ci mancherebbe altro! Ma qui non si tratta di avere acrimonia nei confronti di qualcuno, qui si tratta di decidere in maniera intelligente, ragionevole e razionale chi vogliamo mettere dentro la Consulta, cioè se davvero vogliamo che la Consulta sia un organismo partecipato dalle migliori professionalità ed intelligenze disponibili nel settore specifico in Sardegna, possibilmente intelligenze svincolate dal rapporto con il potere politico, oppure se ci accontentiamo di mettere tre persone che abbiano anche nel loro palmares qualche cosa di glorioso (o, che se non ce l'hanno, è lo stesso) che riguardi la conoscenza delle leggi e la conoscenza giuridica, ma che ormai hanno terminato la loro attività professionale.

Quindi sono delle persone che potrebbero continuare a dedicarsi ai loro studi, che potrebbero dedicarsi ai loro hobby, che potrebbero portare i loro nipoti all'Orto botanico, bene, noi diciamo loro: "No, non fate ancora questo, avete ancora del tempo da dedicare alla collettività, tre di voi vanno a far parte della Consulta, non tre di voi qualsiasi, o tre di voi che abbiano particolari competenze, tre di voi che siano amici dei politici, perché vi devono votare politici, quindi vi dovete trovare delle amicizie politiche che vi consentano di essere votati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali". Chiaramente, tutti gli altri sono fuori, perché, chiedo al professor Gessa, in quanto professore universitario, solo perché ce l'ho davanti, era pensabile che, nel corso del meglio della sua carriera didattica e universitaria, interrompesse per sei anni ogni tipo di attività, per fare (non il consultore della giurisprudenza perché non l'avrebbe fatto) il consultore del farmaco? Oppure è possibile pensare che un avvocato, nel pieno della propria attività professionale, quindi della propria lucidità mentale, quindi della propria competenza, per sei anni non patrocini più neppure una causa perché deve fare il consultore nella Regione Sardegna?

E' evidente che, all'incarico di consultore di garanzia, saranno destinati personaggi, purtroppo per noi, alla fine della loro attività professionale o con un'attività professionale già ultimata che noi prolunghiamo così surrettiziamente, purtroppo personaggi legati al mondo della politica, perché dal mondo della politica devono essere scelti. Allora, a questo tipo di Consulta, francamente, io non avrei affidato nessun ruolo di garanzia, non perché non sento il bisogno di una Consulta che eserciti un ruolo di garanzia, ma perché avrei ragionato meglio sulla sua composizione, sul suo ruolo e sulle funzioni da affidarle. Mi sembra che introdurla all'interno della legge statutaria sia l'ennesima occasione sprecata o spesa male.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Signor Presidente, il mio intervento è rivolto in particolar modo al Presidente della Commissione Pinna e all'Assessore, per richiamare una segnalazione, che avevo fatto in precedenza, in merito ad alcuni casi di incompatibilità che non sono stati trattati. Infatti, con gli articoli 23 e 23 bis, abbiamo trattato l'ineleggibilità e, con l'articolo 24, l'incompatibilità, ad esempio evidenziando che i sindaci di comuni al di sopra di 15 mila abitanti devono lasciare l'incarico 45 giorni prima delle elezioni, mentre per le incompatibilità abbiamo detto che questa interveniva per i comuni al di sopra dei 3 mila abitanti, stabilendo poi quali sono, con estrema precisione, le procedure per eliminare le modalità relative all'incompatibilità, portando quindi, in qualche modo, dei disagi anche a livello di enti locali perché un sindaco che si dimette porta al commissariamento dell'ente locale.

Abbiamo normato la disciplina di eliminazione con il comma 6, come ho detto prima, dell'articolo 24, e a seguire con i commi 7, 8 e 9, con tempi e procedure certe. Il comma 6, praticamente, recita: "Quando esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge…". Sottolineo le parole "prevista dalla presente legge", ovviamente questo comma 6 è riferito a tutti i casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti da questa legge, la quale ad esempio non prevede, in maniera esplicita, l'incompatibilità dei membri delle due Camere, di fatto rimandando all'articolo 17 dello Statuto, che appunto stabilisce che i membri delle due Camere sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Il problema interviene nel momento in cui si sceglie una procedura chiara e certa, con termini che variano dai 30 ai 40 giorni, per eliminare le cause di incompatibilità, previsti da questa legge, rispetto invece a una procedura che non è normata, perché di fatto si rimanda alla Giunta delle elezioni, la quale noi sappiamo che interviene, e può intervenire a riferire al Consiglio, dopo 90 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della incompatibilità.

Allora, io chiedo che, anche su questo aspetto, sia fatta chiarezza in fase di coordinamento finale e che, così come previsto dall'articolo 89 del Regolamento, si possa intervenire inserendo ad esempio nel comma 6 dell'articolo 24 dopo le parole "dalla presente legge" (cioè i casi di incompatibilità previsti dalla presente legge), anche le parole: "e dall'articolo 17 dello Statuto". Così credo che la legge possa essere corretta sotto tutti gli aspetti della incompatibilità e della ineleggibilità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, intervengo solo per rispondere ed accogliere, almeno per quanto riguarda la Giunta, la proposta fatta dall'onorevole Pileri perché appunto, in sede di coordinamento, possa essere specificato, al comma 6 dell'articolo 24, anche il riferimento allo Statuto di autonomia e l'articolo che prevede l'incompatibilità per quanto riguarda gli appartenenti alle due Camere.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Penso sia possibile conclusivamente fare questo lavoro che proponeva l'onorevole Pileri.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 300, 658, 659, 660, 661, 49, 662, 27, 152, 663, 378, 664, 665, 233, 666, 131, 151 e 153. Mentre il parere è favorevole per l'emendamento numero 772. Approfitto per ribadire quanto ha detto l'assessore Dadea, avevamo già colto anche noi la necessità di coordinare il testo dell'articolo 24, così come suggerito dall'onorevole Pileri, ricordo anche che è stato presentato un emendamento alle norme transitorie il quale prevede che l'articolo 17 dello Statuto per l'ineleggibilità rimane in piedi, anzi, viene riconfermato.

Però è più semplice ancora quanto ha chiesto l'onorevole Pileri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 300, 658 e 659, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 660. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 661. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 662. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione gli emendamenti numero 27, 152 e 663.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto sull'emendamento numero 27. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Volevo solo capire, Presidente, se non si ritenga di riportare questo aspetto in Commissione, ecco perché io ho chiesto la soppressione. In sostanza se non sia stata valutata la possibilità di rimandare l'argomento alla legge sui referendum. Siccome ci sarà una normativa specifica, ho ritenuto che abrogare questo comma avrebbe poi riportato tutta la questione all'interno della legge per i referendum. Infatti, ho pensato che si trattasse soltanto di una svista. Cioè, non so se è stato preso in considerazione, perché mi sembra un po' assurdo che non si tenga conto di questo aspetto. Ovviamente voterò a favore, Presidente.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 27, 152 e 663, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 378. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 664. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 665. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 233. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 666. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 772. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 37.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Semplicemente chiedo di integrare la lettera f), dopo le parole: "decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 25", inserire le parole "e 25 bis".

PRESIDENTE. Va bene. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, chiedo la votazione nominale dell'articolo 37.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 37, nel testo modificato dal relatore.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Soru - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cappai - Cassano - Diana - Farigu - La Spisa - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Milia - Moro - Petrini - Pileri - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 67

astenuti 1

maggioranza 34

favorevoli 47

contrari 20

(Il Consiglio approva)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 151. Chi lo approva alzi la mano.(Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 153. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo 38 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e del relativo emendamento:

Art. 38
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il Capo II del Titolo I, la legge regionale 17 maggio 1957 numero 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) e successive modificazioni.

EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 38

L'art. 38 è soppresso. (154).)

PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 39. All'articolo 39 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39 e del relativo emendamento:

Art. 39
Disposizioni in materia elettorale

Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 12, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, numero 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU.

Articolo 39

Dopo le parole comma 1, sostituire con: "si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni". (301).)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 301 è decaduto.

Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40, al quale sono stati presentati dodici emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e dei relativi emendamenti:

Art. 40
Efficacia delle norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23bis, 24 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 23 e 23 bis.

3. Per la legislatura in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

L'articolo 40 è soppresso. (667)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 1 è soppresso. (668)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 2 è soppresso. (669)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 3 è soppresso. (670)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23bis, 24 si applicano all'entrata in vigore della presente legge". (672)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPPAI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - LA SPISA - AMADU - PILERI - CASSANO - SANJUST - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - AMADU - CUCCU Franco Ignazio.

Articolo 40

Il comma 3 dell'articolo 40 è sostituito dai seguenti:

"3bis. Per la legislatura in corso continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali di cui all'articolo 17 della L.Cost. n. 3/48 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3ter. I Consiglieri regionali che siano stati dichiarati decaduti nella legislatura in corso per incompatibilità ovvero ineleggibilità, ai sensi di normativa diversa da quella di cui al precedente comma 3, sono reintegrati nella carica, rimanendo impregiudicata la posizione dei subentranti. (231)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per la legislatura in corso, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, così come normati dalla presente legge, si intendono sopravvenuti all'entrata in vigore della legge stessa". (671)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - ORRÙ - SANNA Francesco - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 40

Il comma 3 è così sostituito: "3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 numero 3 (Statuto speciale della Sardegna)". (769)

EMENDAMENTO all'emendamento numero 773 sostitutivo totale PINNA, PORCU, ORRÙ, SANNA Francesco, CORRIAS.

Articolo 40

L'emendamento numero 773 è così sostituito:

"4. le disposizioni di cui all'articolo 25 e 25 bis, si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia e di cui all'articolo 36. con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interesse di cui all'articolo 25 ter". (815)

EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRÙ - SANNA Franco - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 40

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. le disposizioni di cui all'articolo 25, 25 bis, 25 ter si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 36". (773)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS.

Articolo 40

All'articolo 40 è aggiunto l'articolo 40 bis: "Differenze di genere"

"1. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità di testo". (198)

EMENDAMENTO aggiuntivo MARROCU - ORRÙ - CUGINI - CORRIAS - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - FLORIS Vincenzo - LAI Silvio - MATTANA - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco.

Articolo 40

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 40 bis

"1. Fino all'approvazione delle disposizioni di legge attuative dell'articolo 19 comma 1 lett. i), dell'articolo 20 comma 1, dell'articolo 21 comma 1, continua ad applicarsi per ciò che attiene al numero, alle competenze ed all'articolazione della Presidenza e degli assessorati, la legge regionale 7 gennaio 1977 numero 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli assessorati regionali)". (754).)

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, intervengo soltanto brevissimamente per spiegare le ragioni che mi hanno indotta a presentare l'emendamento numero 198 che mi sembra importante. Il Consiglio lo valuti nella sua oggettività. Questo Consiglio - che ha manifestato una particolare sensibilità per la presenza delle donne nelle istituzioni, ritenendo, appunto, che sia un valore aggiunto in tutti gli ambiti, nei Parlamenti, nei Governi e negli enti, come spero, e in tutti i luoghi decisionali apicali - credo che debba fare anche una riflessione inserendo nella legge statutaria un paradosso che è legato all'uso del linguaggio, tradizionalmente maschile. Chiede, appunto, che all'interno di questa legge, sia esplicitato, per la prima volta (mentre in altre leggi, in altre norme, in altre realtà, mi riferisco in particolare alla Toscana, viene precisato), il senso e il significato dell'uso del genere maschile.

Può sembrare un aspetto secondario, non lo è nei fatti perché noi sappiamo che il linguaggio rappresenta la realtà, per gli studi che ho fatto e che ho condiviso con l'onorevole Pinna, il linguaggio la realtà la struttura, perfino.

Ebbene, io credo che il Consiglio regionale dovrebbe tenere in considerazione che anche questo è un segnale di civiltà che richiama un tratto importante, quello relativo proprio al fatto che questo Consiglio regionale considera la differenza di genere e la presenza significativa delle donne nelle istituzioni come un valore e che quindi l'atto del linguaggio è soltanto un tratto di semplificazione di testo. Spero quindi ardentemente che questo emendamento venga accolto, non tanto perché possa determinare delle modifiche sostanziali o che porti chissà quale tratto, ma certo comporta un'innovazione culturale. Il codice europeo richiama anche questi aspetti molto significativi. Abbiamo una produzione ormai a livello europeo che ha dettato anche un autentico glossario; esiste un modo di rapportarsi linguistico che ha necessità di essere rinnovato. Per tutte queste ragioni, spero, mi auguro, che il Consiglio, la Commissione innanzitutto, prenda in considerazione questo emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 667, 668, 669, 670, 672, 231, 671; il parere è favorevole per l'emendamento numero 769. Per l'emendamento numero 198, la Commissione invita al ritiro, per un fatto molto semplice, forse non sembrava opportuno che una interpretazione autentica di questo tenore facesse parte della legge, pur comprendendo che probabilmente le scelte, che abbiamo già fatto e che ancora faremo, stanno ad indicare la volontà del Consiglio di riconoscere il principio della parità per cui, chiaramente, quando si parla di una figura si comprende che si può declinare al maschile o al femminile. Lo spirito lo comprendiamo, ma pensiamo di essere andati oltre.

L'emendamento numero 754 è ritirato; all'emendamento numero 773 è stato presentato un emendamento all'emendamento, il numero 815, per il quale si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, il parere della Giunta è conforme a quello del relatore. Chiedo all'onorevole Caligaris eventualmente di ritirare l'emendamento numero 198, convenendo che, comunque si accoglie il contenuto dell'emendamento stesso, quando si parla del genere maschile si intende, appunto, rappresentare tutti e due i generi; si conviene che si intenda questo, senza la necessità di inserirlo specificatamente all'interno della legge stessa.

Quindi, invito l'onorevole Caligaris, eventualmente, a ritirarlo, raccogliendone e condividendone comunque lo spirito e il contenuto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 667. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 668.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Ritiro gli emendamenti numero 668, 669, 670 e 672.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 231.

Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, chiedo di parlare sulle modalità di voto. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 231.

PRESIDENTE. Scusate colleghi, sull'emendamento numero 231, è stato espresso parere contrario mentre sull'emendamento numero 769 è stato espresso parere favorevole. Siccome il primo comma dell'emendamento numero 231 è uguale all'emendamento numero 769, se bocciamo il primo comma del "231", poi non potremo votare il "769"; quindi, si può votare per parti, nel senso che la prima parte dell'emendamento numero 231 è uguale a quella del "769". E' chiaro? E' stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Chiedo scusa, possiamo un attimino sospendere? Chiedo al relatore di verificare se la scrittura dei due commi è uguale, perché c'è "un vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge". Un secondo, onorevole Pisano, ho visto l'iscrizione a parlare. Vediamo se risolviamo il problema di come votarlo.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Io credo che il primo comma dell'emendamento numero 231, rispetto all'emendamento che lei ha citato, sia molto diverso nella sostanza, perché usa il termine "le sole incompatibilità", questo chiaramente cambia totalmente il senso dell'emendamento. Totalmente! Quindi sono diversi da ogni punto di vista.

PRESIDENTE. Il problema è che poi, quando voteremo l'emendamento numero 769, non intendiamo che il Consiglio si sia già pronunziato, ecco. Così risolviamo i problemi.

Quindi è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 231. Prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 231.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 75

votanti 74

astenuti 1

maggioranza 38

favorevoli 35

contrari 39

(Il Consiglio non approva)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cappai - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Diana - Fadda - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Licheri - Liori - Lombardo - Manca - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Milia - Moro - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Serra - Soru - Uggias - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.)

Metto in votazione l'emendamento numero 671. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 769.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Intanto dichiaro il voto favorevole all'emendamento numero 769 e poi esprimo anche un chiarimento rispetto alle osservazioni che si facevano prima in ragione del pprimo comma dell'emendamento numero 231...

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi, non si può lavorare così. Prego, onorevole Uras.

URAS (R.C.). Interessa dirlo questo, perché domani non ci sia un equivoco sull'interpretazione. Noi fotografiamo la situazione attuale, lo Statuto cioè l'articolo 17 prevede solo ed esclusivamente dei casi di incompatibilità rispetto ai quali questa legislatura si adegua. Quindi le norme che si possono applicare nei casi che riguardano i consiglieri eletti in questa legislatura, sono solo ed esclusivamente quelle in materia di incompatibilità perché non esistono fattispecie di ineleggibilità, previste nello Statuto.

Da oggi in poi, cioè dalla prossima legislatura in avanti, ci sarà tutto l'insieme di disposizioni che sono contenute nella Statutaria. La Regione così si appropria, in modo inequivocabile, del proprio diritto di regolamentare questa materia e non c'è, da oggi, nessuna più possibile interferenza della normativa dello Stato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, credo di aver seguito con attenzione il ragionamento che fa il collega Uras relativamente all'espressione contenuta nell'emendamento numero 769. Ma, nel momento in cui noi rafforziamo, attraverso una norma, che è una norma statutaria, l'indicazione relativa all'applicazione delle sole incompatibilità inserite nell'articolo 17 dello Statuto, andiamo a costituire una illegittimità costituzionale, come ha detto in maniera chiara, e l'onorevole Uras potrà verificarlo, perché in queste cose è molto attento, la Corte di Cassazione nel richiamare tutte le sentenze che ha applicato in questa stessa sede.

E' detto espressamente (proprio in premessa anche della sentenza che è stata applicata per Biancareddu, che è stata applicata nel mio caso, che è stata applicata in altri casi) che, comunque, fintanto che la Regione sarda non fa una legge, quella legge che sta richiamando l'onorevole Uras, per dire quali siano le compatibilità e le incompatibilità che ritiene di inserire, si applicano le incompatibilità che vigono in tutta l'Italia, attraverso le norme vigenti. Poi, l'onorevole Uras ritiene che non sia così, ma dirlo in norma si tratta, a mio giudizio, di inserire un pericoloso stato di illegittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Io ho bisogno di due minuti per verificare una questione, per cui sospendo la seduta, pregandovi di rimanere in Aula.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 41, viene ripresa alle ore 13 e 49.)

PRESIDENTE. Colleghi, siccome c'è necessità di un approfondimento sull'emendamento numero 769, propongo di chiudere la seduta di questa mattina e di riprendere i lavori questa sera alle ore 16 per la conclusione del nostro lavoro. Se i Capigruppo dell'opposizione dedicano dieci minuti a me e all'assessore Dadea, così come annunciato, vorrei sottoporre loro un problema.

MARROCU (D.S.). Riprendiamo i lavori alle ore 16 e 30.

PRESIDENTE. Va bene, il Consiglio è convocato alle ore 16 e 30 di questo pomeriggio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 50.



Allegati seduta

CCCXI SEDUTA

(Antimeridiana)

Mercoledì 7 marzo 2007

Presidenza del Presidente Spissu

INDICE

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del mercoledì 28 febbraio 2007 (305), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Mattana ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 7 marzo 2007.

Poiché non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Per esitare in modo serio e in tempo breve la legge, chiedo dieci minuti di sospensione per riuscire a raggruppare i consiglieri per avere una presenza degna in quest'Aula.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Randazzo. Sospendiamo per dieci minuti con l'invito a "raccogliere", come ha detto lei, i consiglieri.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 31, viene ripresa alle ore 10 e 44.)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna" (5-Stat/A)

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto, iniziamo non puntualmente i lavori di questa mattina.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 5-Stat/A, il cui esame prosegue con l'articolo 34, questo per ricordare ai colleghi il punto nel quale avevamo interrotto ieri sera i nostri lavori. All'articolo 34 sono stati presentati otto emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti:

Art. 34

Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU

Articolo 34

L'articolo 34 è soppresso. (298)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

L'articolo 34 è soppresso. (643)

EMENDAMENTO soppressivo totale PORCU

Articolo 34

L'articolo 34 è soppresso. (776)

EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI

Articolo 34

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, il Consiglio regionale riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

a)il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b)nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;

c)le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale e da qualsiasi altra causa;

2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie. In tale ultimo caso, la giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio regionale, che lo approva con le procedure abbreviate previste nel proprio regolamento. (147)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Il comma 1 è soppresso. (644)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Il comma 2 è soppresso. (645)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Al comma 2, la parola "abbreviate" è soppressa. (646)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo

Articolo 34

Il comma 3 è soppresso. (647).)

PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Il parere è contrario per gli emendamenti numero 298 e 643; per l'emendamento numero 776 il parere è negativo, ma si invita al ritiro. Si esprime altresì parere contrario per gli emendamenti numero 147, 644, 645, 646 e 647.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 298, 643 e 776, identici. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 147. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Presidente, chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 147.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Atzeri - Cherchi Oscar - Contu - Dedoni - Diana - Floris Mario - La Spisa - Ladu - Licandro - Moro - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Manca - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pinna - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 58

votanti 57

astenuti 1

maggioranza 29

favorevoli 19

contrari 38

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 644. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 645. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 646. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 647. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 35. All'articolo 35 sono stati presentati diciassette emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35 e dei relativi emendamenti:

Art. 35

Regolamenti

1. Il potere regolamentare è esercitato dalla Giunta con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi regionali.

2. I regolamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna con l'espressa denominazione di "regolamento".

EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU.

Articolo 35

L'articolo 35 è soppresso. (299)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

L'articolo 35 è soppresso. (648)

EMENDAMENTO soppressivo totale PORCU.

Articolo 35

L'articolo 35 è soppresso (751)

EMENDAMENTO sostitutivo totale MARROCU - ORRU' - CUGINI - CORRIAS - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - FLORIS Vincenzo - LAI Silvio - MATTANA - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco.

Articolo 35

L'articolo 35 è sostituito dal seguente: "Art. 35

1. Sono fonti normative regionali: lo Statuto di autonomia; le leggi statutarie; le leggi; i regolamenti delegati dallo Stato e di attuazione di norme comunitarie; i regolamenti di attuazione, di delegificazione, di esecuzione.

2. La legge regionale può delegare alla Giunta l'esercizio della potestà regolamentare nei limiti dei principi e dei criteri direttivi e dei tempi dalla stessa determinati. La competente Commissione del Consiglio regionale formula parere vincolante sul regolamento adottato, entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione, scaduto il quale il regolamento si intende approvato. Dello specifico rilievo di difformità dai principi e dai criteri direttavi, contenuto nel parere consiliare, si tiene conto nella nuova adozione del regolamento, che ritrasmesso con le dovute modificazioni alla competente commissione consiliare, che si esprime in via definitiva entro trenta giorni.

3. I regolamenti di attuazione ed esecuzione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi di delega alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed i regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dal Consiglio regionale.

4. I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Regione con la denominazione di "Regolamento" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge che ne autorizza l'adozione, delle approvazioni e dell'eventuale parere del Consiglio regionale, delle deliberazioni e degli adempimenti prescritti dalla legge. (755)

EMENDAMENTO all'emendamento numero 782 sostitutivo totale URAS - PITTALIS - ORRU' - SANNA Francesco

Articolo 35

L'articolo 35 è così integralmente sostituito:

1. Sono fonti regolamentari regionali: i regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva; i regolamenti di delegificazione; i regolamenti di attuazione delle leggi regionali e di attuazione di norme comunitarie.

2. I regolamenti di attuazione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi i delega alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione sono approvati dal Consiglio Regionale.

3. I regolamenti di delegificazione anche in forma di testi unici sono predisposti dalla Giunta Regionale, sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. Essi sono approvati dal Consiglio con le modalità previste dal proprio regolamento.

4. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali e delle norme comunitarie sono predisposti dalla Giunta Regionale sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. Essi sono approvati dal Consiglio con le modalità semplificate previste dal proprio regolamento.

5. I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Regione con la denominazione di "Regolamento" e con l'indicazione della legge che ne autorizza l'adozione. (814)

EMENDAMENTO sostitutivo totale BIANCU - SANNA Francesco - CUCCA - UGGIAS - SABATINI - CUCCU Giuseppe - COCCO - SANNA Simonetta.

Articolo 35

1.Sono fonti normative regionali: lo Statuto di autonomia, le leggi statutarie; le leggi;i regolamenti delegati dallo Stato e di attuazione di norme comunitarie; i regolamenti di attuazione e di delegificazione; i regolamenti di esecuzione.

2. La potestà regolamentare è esercitata sulla base dì esplicita previsione legislativa.

3) I regolamenti di attuazione ed esecuzione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi di delega alla Regione ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e i regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dal Consiglio Regionale.

4) I regolamenti di attuazione delle leggi regionali e di delegificazione anche informa di testi unici sono redatti dalla Giunta Regionale, sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. Essi sono approvati dalla competente commissione consiliare, con le procedure previste dal regolamento del Consiglio Regionale.

5) I regolamenti di esecuzione sono adottati e approvati dalla Giunta Regionale sulla base della autorizzazione di legge, nei limiti dei principi, dei criteri direttivi e dei tempi da essa determinati. La competente commissione del Consiglio regionale formula parere vincolante sul regolamento adottato, entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione, scaduto il quale il regolamento si intende approvato,. Dello specifico rilievo di difformità dai principi e dai criteri direttivi, contenuto nel parere consiliare, si tiene conto nella nuova adozione del regolamento, che ritrasmesso con le dovute modificazioni alla competente commissione consiliare, che si esprime in via definitiva entro trenta giorni.

6) I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Regione con la denominazione di "Regolamento" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge che ne autorizza l'adozione, delle approvazioni e dell'eventuale parere del Consiglio regionale, delle deliberazioni e degli altri adempimenti prescritti dalla legge. (782)

EMENDAMENTO soppressivo parziale URAS - LICHERI - PISU - DAVOLI - LANZI - FADDA.

Articolo 35

Il primo comma dell'art. 35 è soppresso. (325)

EMENDAMENTO soppressivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato.

Articolo 35

È soppresso il primo comma. (355)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

Il comma 1 è soppresso. (649)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

Il comma 2 è soppresso. (650)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 35

La rubrica dell'art. 35 è così sostituita: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti". (149)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 35

Il 1 comma dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisce un termine diverso. (148)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.

Articolo 35

Il comma 1 dell'art. 35 è così sostituito: "1. La funzione regolamentare è esercitata di norma dal Consiglio Regionale che con apposita legge regionale, su specifica materia, può delegarla alla Giunta Regionale, stabilendone gli specifici limiti.".(306)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CALIGARIS.

Articolo 35

Il comma 1 dell'art. 35 è così sostituito "1. Il potere regolamentare è esercitato dal Consiglio regionale.". (196)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISU - LICHERI - URAS - DAVOLI - FADDA - LANZI.

Articolo 35

Al comma 1 dopo le parole "è esercitato", si sostituiscono le parole "dalla Giunta" con quelle "dal Consiglio Regionale". (324)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 35

Al comma 1, le parole "dalla Giunta con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi regionali" sono sostituite con: "dal Consiglio regionale". (651)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 35

Al 2 comma dell'art. 35, dopo la parola "regolamento", sono aggiunte le parole "entro dieci giorni dalla loro adozione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione". (150).)

PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Gli emendamenti numero 299, 648, 751 e anche il 325, che hanno la stessa natura, sono accolti; forse anche l'emendamento numero 355, il primo comma; il "649", il primo comma; il 650, il secondo comma.

Si invita invece al ritiro dell'emendamento numero 782, del "755", e anzi prima ancora dell'emendamento numero 814, che è un emendamento all'emendamento numero 782.

Di fatto, gli emendamenti numero 149, 148, 306, 196, 324, 651 e 150 dovrebbero di per sé decadere.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda con il parere che è stato espresso dal relatore, conseguentemente, siccome si accolgono gli emendamenti soppressivi dell'articolo 35, si invitano i firmatari degli emendamenti numero 782 e 755 a ritirarli. Questo per tenere fede all'impegno che era stato preso, e mi pare fosse condiviso da tutto il Consiglio, per quanto riguarda gli articoli già contenuti nello Statuto, di mantenerli inalterati. Naturalmente ipotizzando che, sul potere regolamentare, si possa esercitare il potere legislativo da parte del Consiglio regionale per cercare di normarlo nella maniera più adeguata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (D.S.). Si ritira l'emendamento numero 755.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Si ritira l'emendamento numero 814.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.

BIANCU (La Margherita-D.L.). Si ritira l'emendamento numero 782.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 299, 648 e 751, identici.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Artizzu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 299, 648 e 751.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Atzeri - Balia - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cassano - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Dedoni - Diana - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Liori - Manca - Marrocu - Meloni - Moro - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Matteo - Sanna Simonetta - Serra - Uggias - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 61

Astenuti 1

Maggioranza 31

Favorevoli 61

(Il Consiglio approva)

Colleghi, in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti soppressivi totali numero 299, 648 e 751, è stato soppresso l'articolo 35 per cui decadono tutti gli emendamenti che erano stati presentati al testo.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 36, al quale sono stati presentati quindici emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e dei relativi emendamenti:

Art. 36
Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri, di cui due eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

EMENDAMENTO soppressivo totale URAS - PISU - LICHERI - FADDA - LANZI.

Articolo 36

L'art. 36 è soppresso. (326)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

L'articolo 36 è soppresso. (652)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 1 è soppresso. (653)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 2 è soppresso. (654)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 3 è soppresso. (655)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 4 è soppresso. (656)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 36

Il comma 5 è soppresso. (657)

EMENDAMENTO soppressivo parziale PINNA - PORCU.

Articolo 36

Il comma 5 dell'articolo 36 è soppresso. (774)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale BALIA - MASIA - MANINCHEDDA - SERRA - SALIS - MARRACINI - ATZERI - PITTALIS - LAI Vittorio Renato.

Articolo 36

Il primo comma dell'art. 36 è così sostituito:

1. La Consulta di garanzia statutaria è composta da cinque membri, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione. (356)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - ORRU' - SANNA Francesco - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 36

Al comma 1, il primo periodo, da "La Consulta….." fino a "medesima maggioranza" è così sostituito:

"1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi 2 scrutini non si raggiunge il quorum richiesto, dal 3° turno di votazione è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio delle Autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale.". (770)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PORCU.

Articolo 36

Nel comma 1 dell'articolo 36 le parole da "La Consulta di garanzia…" fino a "… con la medesima maggioranza." Sono così sostituite: "La Consulta di garanzia è composta da tre membri eletti dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato a due soli nominativi. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, ciascun genere è rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.". (750)

EMENDAMENTO aggiuntivo LA SPISA - VARGIU - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - LADU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST - CONTU - PETRINI - PILERI - LOMBARDO - PISANO - CASSANO - DEDONI - AMADU - RANDAZZO Vittorio.

Articolo 36

Nel comma 1 dopo le parole "la consulta di garanzia è composta da tre membri" sono aggiunte le seguenti parole: "che, nel rispetto del principio delle pari opportunità, rappresentano ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo,". (706)

EMENDAMENTO aggiuntivo CORRIAS - BARRACCIU - LOMBARDO - LANZI - SANNA Simonetta - CERINA - COCCO

Articolo 36

Al comma 1 dopo le parole "medesima maggioranza" sono aggiunte le seguenti: "Il Consiglio regionale elegge i 2 membri di sua competenza nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria di genere.". (332)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS.

Articolo 36

Nel comma 1 dell'art. 36 dopo la parola "professione." aggiungere "Nella Consulta sarà assicurata la rappresentanza dei due generi". (197)

EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - PORCU.

Articolo 36

All'art. 36 è aggiunto il seguente comma:

5 bis. "Le indennità spettanti ai componenti della Consulta di garanzia sono calcolate in ragione del trattamento economico spettante al Dirigente regionale con funzioni di Direttore generale.". (775).)

PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Per l'emendamento numero 326 il parere è contrario, anzi si invita al ritiro; per gli emendamenti numero 652, 653, 654, 655, 656 e 657 il parere è contrario; l'emendamento numero 774 è ritirato; per l'emendamento numero 356 si esprime parere negativo; per l'emendamento numero 770 il parere è favorevole; l'emendamento numero 750 si intende ritirato perché è già compreso nel "770".

Allora, per quanto riguarda gli emendamenti numero 706, 332 e anche il "197", in qualche modo, dovrebbero essere compresi nel "770" per cui credo che...

PRESIDENTE. Decadono se viene approvato l'emendamento numero 770.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Sì. Mentre invece è ritirato l'emendamento numero 775.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Intendo parlare sull'emendamento numero 197: viene ritirato. Chiedo inoltre che venga aggiunta la mia firma all'emendamento numero 770.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Caligaris.

Ha domandato di parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento numero 750.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 326.

Ha domandato di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (Rifondazione Comunista). L'emendamento numero 326 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). L'emendamento numero 356 è ritirato.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione l'emendamento numero 652.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento numero 652. Mi dispiace che sull'articolo 36 non ci sia stata alcuna discussione generale perché forse, in quell'ambito, sarebbe stato possibile comprendere il motivo per cui la maggioranza ha deciso di sostituire, con la solita tecnica legislativa estemporanea, l'intero articolo 36 con l'emendamento numero 770, se ho ben capito.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. No, solo il comma 1.

VARGIU (Riformatori Sardi). Il comma 1, sì, che è sostanzialmente la parte più importante dell'articolo.

Collega Pinna, purtroppo non è sempre facile seguire il parere sugli emendamenti in quanto non sempre lei lo dà in maniera ordinata rispetto a come noi li abbiamo disposti, quindi qualche volta è difficile seguire. Però, io credo di aver capito che l'emendamento numero 770 sostituisce il comma 1 dell'articolo 36, che rappresenta anche la parte più importante dell'articolo. Allora, stante che poi l'articolo 37 dettaglia le funzioni della Consulta, non è al momento possibile sapere se l'articolo 37 resterà nella sua configurazione attuale, oppure se anche l'articolo 37 subirà delle modifiche sostanziali in Aula.

Io credo che sia davvero peculiare la composizione di questa Consulta, una Consulta di garanzia in cui il rispetto fondamentale del tipo di composizione è sostanzialmente sui generi invece che essere sulle rappresentanze, almeno questo sembra un po' il prodotto finale dell'emendamento numero 770, cioè è una Consulta di garanzia che ha come esponenti eletti (questo sembrerebbe essere il succo del problema) esclusivamente magistrati in pensione, perché mi sembra assai difficile che professori universitari, quelli precedentemente previsti nel comma 1, o avvocati, con 15 anni di esperienza, se vige ancora l'incompatibilità, possano essere presenti all'interno della Consulta.

Se l'incompatibilità che era invece presente all'interno del precedente comma 1 non vige più, sarebbe interessante capire come e qual è il modo con cui le funzioni previste dall'articolo 37 possano essere esercitate da personalità che hanno del tempo sicuramente limitato all'esercizio di un'attività di funzione che, se l'articolo 37 vige, è una funzione sicuramente non da poco. Allora mi sembra che il comma 1, così riscritto, ridefinisca completamente la Consulta di garanzia, sia per quanto riguarda le funzioni, sia per quanto riguarda le persone che ne fanno parte e le limitazioni, per cui avrebbe meritato un ragionamento in Aula che invece non facciamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io intervengo per annunciare il voto a favore dell'emendamento soppressivo relativo all'articolo 36 e per aggiungere, a ciò che diceva il collega Vargiu, un ragionamento che noi abbiamo avuto già modo di anticipare in sede di Commissione. L'articolo 15 dello Statuto, così com'è stato riscritto, indicava in maniera ben precisa il binario entro il quale si sarebbe dovuta muovere questa legge statutaria, dava le indicazioni della materia che poteva essere contemplata dentro questa norma. A nostro giudizio, istituire una Consulta, la cui funzione, esplicitata poi nell'articolo successivo, indica espressamente essere quella della garanzia statutaria stessa, non può che significare che stiamo introducendo un organo importante che, dal punto di vista gerarchico della norma che la deve contemplare, non può che essere lo stesso Statuto.

A nostro giudizio è totalmente illegittimo che, dentro la norma statutaria, possa essere contemplata l'istituzione di un organo che vigili sullo Statuto. Solo lo Statuto stesso può dare una tale prerogativa a questa, naturalmente, Consulta. Tanto più che la Consulta è organo terzo rispetto, ovviamente, alla garanzia che deve assolvere da un punto di vista istitutivo. Se ho bisogno di un organo che vigili sulla legittimità delle norme regionali future, in aderenza allo Statuto, è evidente che non stiamo parlando di un argomento pertinente a questa legge. Quindi credo che abolire l'articolo 36 e l'articolo 37, nel senso che saranno articoli che dovremo discutere dentro il nuovo Statuto, sia cosa assolutamente dovuta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gessa. Ne ha facoltà.

GESSA (Progetto Sardegna). Presidente, vorrei fare una precisazione. Quando si parla di professori ordinari, bisogna precisare che oggi i professori ordinari si chiamano di prima o di seconda fascia, possono essere in ruolo, fuori ruolo, in pensione. Questo non è esplicitato. Tanto per fare un esempio: il professore Luigi Concas è un professore di seconda fascia e lui non sarebbe scelto qualora non venisse precisato questo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Io esprimo il parere favorevole all'emendamento, quindi contrario all'articolo, che ovviamente si somma al giudizio negativo che noi diamo sull'intera legge, riferendo in particolare che l'istituzione della Consulta di garanzia è stata già ridotta nel lavoro della Commissione rispetto alla formulazione originaria. Quello che noi non condividiamo è l'istituzione, lo vedremo poi quando si tratterà delle funzioni, di una Consulta che, innanzitutto, è chiaramente di matrice politica, eletta dal Consiglio regionale, con le integrazioni fatte dal Consiglio delle autonomie locali, che con una facile previsione porteranno ad una caratterizzazione politica dei componenti della Consulta di garanzia. Mentre questa Consulta, anche se le funzioni sono state certamente ridotte, dovrebbe avere veramente un ruolo assolutamente terzo che si rischia di non avere con i meccanismi che sono stati previsti in queste norme e che danno quindi a questo organismo nuovo una configurazione non certo esaltante, non certo entusiasmante.

Crediamo che la cosa più saggia sarebbe eliminare questa istituzione prevista dalla proposta di legge statutaria e ripensare, quando si tratterà della riforma dello Statuto, ad un organismo che abbia poteri giurisdizionali più pregnanti, che abbia funzioni di garanzia effettive e che, nella sua composizione, non sia di diretta dipendenza da organismi politici, da organi come il Consiglio regionale o il Consiglio delle autonomie locali che esprimono, sia pure scegliendo tra professori o magistrati o avvocati, comunque delle persone che sono caratterizzate da una certa impronta politica che contrasta con la funzione che, appunto, anche nella stessa formulazione dell'articolo, è di garanzia e di imparzialità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RASSU (F.I.). Presidente, sarò abbastanza breve. Anche io sono del parere che questi due articoli dovrebbero essere di competenza assoluta dello Statuto e non della legge statutaria, data appunto l'importanza che andrà a ricoprire la Consulta stessa di garanzia, la quale dovrebbe avere dei compiti ancor più, così come li ha definiti il collega La Spisa, pregnanti, io dico compiuti e più rafforzati. Ma diamo uno sguardo all'emendamento numero 770, che dovrebbe essere migliorativo, a meno che io non mi sbagli, il quale dice, negli ultimi capoversi, che qualora non si raggiunga il quorum richiesto, al terzo turno di votazione è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per nominare i membri della Consulta; cioè parrebbe che, se le prime due votazioni non andassero in porto, alla terza votazione sarà la maggioranza del Consiglio ad eleggere i due membri, quindi eliminando direttamente l'opposizione dall'esprimere il suo componente. Mi conforta quanto ha detto il collega La Spisa, che forse sarebbe necessario in primis portare direttamente allo Statuto la competenza e in seconda fase certamente - questa è la vera forma, secondo me, corretta - togliere dalla competenza politica la nomina di un così importante organismo, che poi non fa altro che controllare gli atti della Giunta e quindi intervenire proprio su atti politici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 652.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Gallus - La Spisa - Petrini - Pileri - Pisano - Randazzo Vittorio - Rassu - Sanjust - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai Renato - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Serra - Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 53

astenuti 2

maggioranza 27

favorevoli 11

contrari 42

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 653.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Quel che ci interessa di questo articolo, in particolare, evidentemente, è il primo comma. Noi anticipiamo il giudizio negativo e quindi, ovviamente, l'espressione di voto favorevole all'emendamento soppressivo. Continuando il ragionamento di prima, notiamo un peggioramento della posizione della maggioranza su questo argomento, non capiamo come si possa pensare che un organismo terzo, che debba essere veramente di garanzia, sia un organismo che poi, di fatto, alla fin fine, sarà espressione di una maggioranza politica, un organismo che avrà, come vedremo poi nell'articolo 37, funzioni ridotte, ma comunque importanti.

Veramente, non capiamo, sul piano politico, questo peggioramento della norma. Noi siamo sia contro il primo comma che contro l'emendamento sostitutivo che, come abbiamo già spiegato, rende ancora di più questo organismo tutt'altro che di garanzia, tutt'altro che imparziale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io dichiaro il voto a favore dell'emendamento e continuo, pur nell'apparente sordità da parte della maggioranza, a svolgere il ragionamento, nel senso che l'articolo 37, comunque, pone delle funzioni importanti in capo alla Consulta di garanzia. Allora, dalla lettura dell'articolo 36, integrato con le sostituzioni degli emendamenti che la Commissione ha indicato all'Aula per l'approvazione, io credo che sia difficile pensare che la Consulta di garanzia possa essere qualcosa di diverso da tre magistrati in pensione, cioè dovrei dire tre vecchietti, ma per il rispetto della funzione, ovviamente, non lo dico, diciamo tre magistrati in pensione, quindi tre persone di età anagrafica avanzata in pensione, eletti in maniera assolutamente politica, quindi direttamente dipendenti dal Consiglio regionale che li elegge o dal Consiglio delle autonomie locali che ne elegge uno, ed eletti dal Consiglio regionale in terza votazione, a maggioranza assoluta, quindi eletti dalla maggioranza, perché non è previsto altro meccanismo di elezione selettiva che consenta anche una rappresentanza eventuale del voto delle minoranze.

Bene, questi tre anziani personaggi che si sono occupati di legge durante la loro attività e durante la loro carriera avranno degli emolumenti, da parte della Regione per sei anni, per esercitare dei ruoli importanti, tra cui quello legato alle incompatibilità e ineleggibilità, quello legato all'ammissibilità dei referendum e via dicendo. Ma io vi chiedo: "Questo organo di tutela e di garanzia, quale tutela e quale garanzia deve dare?". Abbiamo discusso, durante l'intera legge statutaria, sul ruolo che, negli elementi di garanzia, deve essere comunque accreditato alla sensibilità delle minoranze. In questa Consulta, la sensibilità delle minoranze è inesistente! La stessa capacità, la stessa identità, lo stesso ruolo della Consulta sembrano veramente poca cosa. Colleghi, approfittando della generale stanchezza che regna in quest'Aula, approvando l'articolo 36 e l'articolo 37, stiamo veramente approvando una "cosettina" piccola piccola alla quale attribuiremo delle funzioni, tutto sommato, importanti, e la stiamo rinforzando e blindando all'interno della legge statutaria, per la quale ogni eventuale ripensamento, ogni eventuale resipiscenza, saranno impossibili da tradurre in una normativa ordinaria che possa modificare la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 36 e per ribadire, ancora una volta, l'opportunità che l'articolo 36 e il successivo articolo 37 vengano, davvero, cassati, quindi esclusi dalla discussione, non assolutamente approvati dentro una norma statutaria di questo genere. Noi stiamo andando a istituire, con una norma di rango ordinario, sebbene naturalmente la procedura sia quella di una legge a maggioranza rinforzata, un organo che ha la competenza di vigilare sul nostro Statuto stesso, e quindi sulla legittimità statutaria o futura delle nostre leggi.

Paradossalmente stiamo andando ad eleggerlo, quindi a istituirlo, dando mandato al Consiglio regionale della sua elezione per i due terzi, perché, costituito da tre membri, due di essi sono eletti dal Consiglio regionale. Quindi è l'opposto di ciò che avviene in Parlamento per quanto attiene l'organo sovrano di vigilanza della Costituzione italiana; l'articolo 135 prevede che il Parlamento indichi soltanto un terzo dei componenti della Corte costituzionale e questo dimostra esattamente che, anche nella testa del parlamentare, è evidente che non può dare una maggioranza precostituita dall'organo stesso, che deve essere quello, alla fine, vigilato. Pertanto l'attenzione di questo organo della Consulta non potrà che mirare, soprattutto, a vedere e constatare la legittimità statutaria delle nostre norme e quindi di quelle che noi, Consiglio regionale, andiamo a licenziare.

Credo che sia assolutamente opportuno accorgerci che ciò che stiamo facendo è un danno, è un danno irreversibile e, tra l'altro, illegittimo da un punto di vista della procedura e della normativa. Non possiamo assolutamente arrogarci il compito, con norma ordinaria, di istituire un organo di così grande importanza, il cui rango normativo non può che essere allocabile soltanto nel nuovo Statuto, quando lo andremo ad approvare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Presidente, sulle obiezioni dell'onorevole Pisano credo che il Presidente della Commissione, poi, citerà alcune sentenze della Corte costituzionale che rendono assolutamente legittima l'istituzione della Consulta di garanzia. Invece, sulle riflessioni dei colleghi della minoranza, credo che siano giustificate, infatti anche in alcuni emendamenti ritirati dalla maggioranza c'era l'indicazione che il voto fosse limitato in modo da garantire una rappresentanza della minoranza. Quindi, io credo che siano necessari due minuti di sospensione per vedere se, nell'emendamento successivo, il numero 770, è possibile magari inserire un'addizione, tipo "voto limitato a uno", per accogliere l'obiezione sollevata, in particolare, dai colleghi Vargiu e La Spisa, che mi sembra fondata. Quindi, chiedo due minuti di sospensione, Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 19, viene ripresa alle ore 11 e 49.)

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo riprendere i lavori. Siamo in fase di esame dell'emendamento numero 770, anzi, chiedo scusa colleghi, siamo all'emendamento numero 653.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Semplicemente per dire che per quanto riguarda l'emendamento numero 770, siamo convenuti su un emendamento orale, che prevede una definizione più puntuale con le dovute garanzie, anche sulla base delle osservazioni fatte dall'Aula.

PRESIDENTE. Ricordo che eravamo giunti alla votazione dell'emendamento numero 653, per il quale l'onorevole La Spisa chiede la votazione nominale. Prego pertanto i colleghi di prendere posto e di prepararsi alla votazione elettronica.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 653.

(Segue la votazione)

Prendo atto che la consigliera Lombardo si è astenuta.

Rispondono sì i consiglieri: Capelli - Contu - Farigu - La Spisa - Licandro - Milia - Murgioni - Pileri - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu.

Rispondono no i consiglieri: Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Corrias - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Sanna Franco - Soru - Uggias - Uras.

Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Lombardo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 43

votanti 41

astenuti 2

maggioranza 21

favorevoli 11

contrari 30

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 654. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 655.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 655 viene richiesta la votazione nominale.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS (Gruppo Misto). Presidente, voterò contro questo emendamento perché non ne comprendo bene la ratio. Il quinto comma dell'articolo 36 recita testualmente: "La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa…". Non si capisce cosa ci sia di strano nel rinvio che la Statutaria intende operare alla legge per disciplinare compiutamente gli aspetti regolamentari, organizzativi e amministrativi. E' chiaro che la soppressione di questo comma renderebbe assolutamente inutile e superfluo anche l'aspetto relativo alle disposizioni che abbiamo già votato in cui il richiamo alla Consulta di garanzia appare come norma assolutamente necessaria.

Per cui il voto è contrario e spero che i consiglieri, i colleghi della maggioranza, non ci facciano perdere tempo nelle votazioni, pregando tutti quanti di stare in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io ringrazio il collega Pittalis di aver fatto sentire la sua voce in questa Aula, sicuramente però anche per motivi di carattere strumentale, sottolineando pure un problema su cui ha espresso un parere che, essendo quello di un autorevole componente della maggioranza e anche di un collega che si intende di leggi, è un parere di spessore diverso o di spessore maggiore rispetto a quello di altri che, come me, di leggi meno si intendono.

Il comma che verrebbe abolito, qualora venisse approvato questo emendamento, è quello relativo al divieto assoluto di avere altri tipi di incarico da parte dei componenti della Consulta. Bene, io credo che questo divieto sia la sostanza del problema e che sia quindi la sostanza della difficoltà che noi abbiamo a capire il funzionamento della Consulta, nel senso che, quando si individua chi può far parte della Consulta, si parla di figure professionali di grande spessore, avvocati che abbiano quindici anni di anzianità, esperti di materie giuridiche, professori ordinari e universitari, di prima fascia, quindi autorità del mondo della giurisprudenza che, sicuramente, se sono inseriti all'interno della loro professione, quindi del mondo del lavoro, hanno qualche difficoltà per sei anni a interrompere la loro attività per dedicarsi alla Consulta. Oltretutto verrebbero scelti, con un meccanismo di tipo fiduciario, dal mondo della politica, quindi sono verosimilmente personalità che hanno dei legami con il mondo della politica, perché vengono scelti dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Allora, noi abbiamo segnalato il rischio che, con ogni probabilità, all'interno della Consulta, finiranno col sedere esclusivamente magistrati in pensione.

Quindi, collega Pittalis, da lei ci saremmo aspettati una confutazione di questo assioma, o da qualche altro collega della maggioranza che avesse intenzione di intervenire, cioè ci aspetteremmo la testimonianza della convinzione che la Consulta sarà un organo di alto profilo e che, effettivamente, gli avvocati, i professionisti di grido con quindici anni di anzianità, di professione, oppure professori universitari, avranno la possibilità di far parte di questa Consulta e non che la Consulta sarà alla fine composta da tre pensionati, legati al mondo della politica ed eletti dalla politica, a cui noi affideremo dei compiti di grandissima importanza.

Quindi il soppressivo del comma 3 è un elemento che porterebbe al ragionamento, se l'Aula fosse sensibile, del tipo: che senso ha elencare le figure professionali che devono far parte della Consulta quando poi il comma 3 vieta sostanzialmente a queste figure professionali di entrarci. Sarebbe una cosa utile se i colleghi ce lo spiegassero. Noi ribadiamo il voto a favore del soppressivo del comma 3.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PORCU (Progetto Sardegna). Intervengo solo per annunciare il voto contrario mio e del mio Gruppo all'emendamento che, tra l'altro, si collega anche poco con altre osservazioni fatte dai colleghi della minoranza che, in qualche modo, richiamavano alla necessità della maggiore terzietà possibile della Consulta di garanzia. Io credo che il comma 3 dell'articolo 36 garantisca che questa Consulta di garanzia, proprio perché i suoi componenti non possono esercitare attività professionali, commerciali o industriali, sia effettivamente un organo a tutti gli effetti super partes. Per queste considerazioni, il voto è contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Anch'io annuncio il voto favorevole all'emendamento soppressivo numero 655 che intende, appunto, sopprimere il comma 3 dell'articolo 36. Così come abbiamo già annunciato per i precedenti emendamenti soppressivi, noi continuiamo a fare appello a quest'Aula perché davvero ci si accorga, finché non è troppo tardi, che si tratta di un errore introdurre nella legge statutaria l'istituzione di un organo a cui affidare la garanzia dello Statuto futuro. Noi non possiamo assolutamente commettere questo errore perché il rango della norma che può generare un istituto di controllo dello Statuto non può che essere definito dentro lo stesso nuovo Statuto. Questa è la prima delle condizioni che noi abbiamo detto essere assolutamente di illegittimità dentro questa norma.

Per quanto riguarda la seconda, l'ha appena ribadito il collega Porcu, noi crediamo che vi sia anche incongruità relativamente all'obiettivo di terzietà che si vorrebbe dare a questo organo; terzietà non vi può essere nel momento in cui due terzi di questi componenti vengono nominati da questo Consiglio. Come per la Costituzione l'articolo 135 dice che solo un terzo dei componenti dell'organo sovrano alla tutela della Costituzione siano eletti dal Parlamento, così in maniera analoga il Consiglio potrebbe nominare al più solo un terzo dei componenti di questa Consulta statutaria.

La terza naturalmente è l'incongruità che andiamo a rilevare in quelle che saranno poi le funzioni affidate dall'articolo 37 a questa Consulta statutaria. Finché siamo in tempo, ripetiamo, è opportuno non approvare gli articoli 36 e 37, ma rimandarli all'approvazione del nuovo Statuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Presidente, volevo ricordare all'onorevole Pittalis - il quale ha fatto sentire, sì, come ha detto il collega Vargiu, la sua voce stamattina - che probabilmente con un po' più di attenzione avrebbe capito che, sull'articolo 36, la minoranza ha proposto emendamenti soppressivi totali sia per l'articolo che per tutti i commi. Questo a significare che non siamo assolutamente d'accordo sull'introduzione della Consulta. Che noi avessimo ragione è dimostrato dal fatto che è pervenuto, credo anche a lei, l'emendamento numero 770 che cerca, da parte della maggioranza, di trovare una qualche soluzione o soddisfazione. Non si risolve assolutamente il tutto, perché non si risolve proprio un bel niente, e quindi intervenire sull'emendamento che sopprime il comma 3 è abbastanza riduttivo se non si tiene conto di un excursus che c'è stato e di un iter che la minoranza ha mandato avanti nella profonda convinzione che l'articolo 36 dovesse essere soppresso.

E' chiaro che stiamo facendo i nostri ragionamenti proprio per cercare di sensibilizzare ulteriormente questa maggioranza della necessità che questo articolo non venga approvato. Questa è la ragione: non c'è niente di strumentale o altro. E' un iter che noi abbiamo seguito, lo mandiamo avanti, poi sarà la maggioranza che deciderà cosa fare.

PRESIDENTE. Quindi metto in votazione l'emendamento numero 655.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 655.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Cassano - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Farigu - La Spisa - Ladu - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Rassu - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Marracini - Marrocu - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Soru.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 54

astenuti 1

maggioranza 28

favorevoli 18

contrari 36

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 656.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 656.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Murgioni.

Rispondono no i consiglieri: Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Marracini - Marrocu - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Soru - Uras.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - La Spisa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 41

votanti 39

astenuti 2

maggioranza 20

favorevoli 2

contrari 37

Colleghi, il Consiglio non è in numero legale. La seduta è sospesa per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 07, viene ripresa alle ore 12 e 37.)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo in fase di votazione dell'emendamento numero 656, per il quale era stata richiesta la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 656.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Cappai - Cassano - Contu - Diana - Farigu - Liori - Lombardo - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Sanjust - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Soru - Uggias - Uras.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 63

astenuti 1

maggioranza 32

favorevoli 14

contrari 49

(Il Consiglio non approva)

Metto in votazione l'emendamento numero 657. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 770.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna, relatore. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Intervengo semplicemente per proporre una modifica all'emendamento numero 770, alla terz'ultima riga, che diventerebbe così: "Dal 3° turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati". Questo è il testo concordato che garantisce la rappresentanza di maggioranza e di opposizione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, annuncio il voto favorevole, ma visto che stiamo facendo una modifica forse è più opportuno, in sede di coordinamento di testo, scrivere "qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum", anziché "non si raggiunge".

PRESIDENTE. Avevamo già provveduto. Grazie, onorevole Caligaris, ha ragione.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Io credo che l'emendamento verbale che è stato proposto per il "770" risolva alcuni dei problemi che noi abbiamo posto in Aula, quindi è senz'altro uno sforzo apprezzabile di cui va dato atto a chi lo ha compiuto. Però, poiché su questo anche l'intervento, pur interessante, del collega Pittalis non ha consentito di avere un'interlocuzione seria e reale, ripeto che quello che noi abbiamo chiesto a più riprese è un ripensamento complessivo dell'articolo 36 e dell'articolo 37, perché anche questo meccanismo di elezione selettiva è comunque un meccanismo che lascia davvero perplessi. Noi stiamo pensando di affidare dei compiti importanti di garanzia a una Consulta che, nel comma 1 dell'articolo 36, sosteniamo che verrà formata da illustri professionisti (magistrati, avvocati di grande esperienza, professori universitari) e, nel comma 3, diciamo però che è incompatibile con qualunque altra cosa.

Allora, come possiamo pensare che ci siano degli autorevoli professionisti che, per sei anni, smettono di fare il loro mestiere e si dedicano a fare i consultori della Regione Sardegna, dopodiché è finita la loro esistenza professionale, la loro carriera, la loro vita? E' evidente che, in questa Consulta di garanzia, prevista dall'articolo 36, alla fine noi potremo eleggere solo dei pensionati, cioè dei magistrati che sono in pensione! Pertanto, stiamo affidando dei compiti di grandissima importanza a magistrati in pensione che, oltretutto, dovranno trovarsi dei rapporti con il potere politico perché verranno eletti o dal Consiglio regionale o dal Consiglio delle autonomie locali. Quindi, stiamo veramente creando una "consultina", cioè una cosettina da niente, con tre simpatici vecchietti che hanno fatto una notevole esperienza nel campo delle leggi, magari facendo i magistrati nei vari ordini amministrativi, civili o penali della Sardegna, ma sostanzialmente stiamo affidando a tre pensionati un ruolo importantissimo che è quello di garanzia statutaria nei confronti di leggi, regolamenti e altre normative importanti e altre funzioni importanti che vengono delegate dal Consiglio.

Io credo che ci sia stata una riflessione insufficiente su questi due articoli 36 e 37; quindi, se ancora esiste la possibilità di un ragionamento, chiedo che in qualche misura il ragionamento venga attivato e che, su questo argomento, si possa eventualmente soprassedere, in maniera tale da affidare l'attività legislativa specifica a un momento secondo rispetto all'approvazione della legge statutaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente, esprimo concettualmente parere favorevole sulla proposta, però vorrei sollevare una questione legata al raggiungimento dello scopo della norma. In particolare mi riferisco alla corretta integrazione tra i due criteri, quello di rappresentanza della componente di maggioranza e quello della componente di minoranza, in rapporto alla rappresentanza paritaria dei generi. In sostanza, noi abbiamo due soggetti che devono essere espressi dal Consiglio regionale, uno in quota minoranza e l'altro in quota maggioranza, uno dei due deve essere necessariamente di genere maschile e l'altro di genere femminile.

Però, la norma così com'è espressa, di fatto va a portare un vincolo rispetto alla possibile espressione di voto, di rappresentanza delle componenti. Mi spiego meglio: chi dice che, se i più votati sono due uomini o sono due donne, i meno votati sono due uomini o sono due donne, prevalga il candidato espresso dalla maggioranza ovvero quello espresso dalla minoranza? O meglio ancora, se fossero espressi due che avessero una componente esclusivamente di genere maschile o femminile, chi sarebbe a scegliere quello che deve essere eletto in quota maschile o in quota femminile? In sostanza, Presidente, si crea un problema con l'approvazione di questa norma che potrebbe determinare un impasse da parte dell'Assemblea.

Quindi, andrebbe specificato, qualora si arrivasse ad una situazione di non naturale selezione, in quale modo possa essere garantito il principio della parità dei generi, perché questo emendamento purtroppo non lo consente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Noi prendiamo atto, certamente, della correzione che la maggioranza ha fatto al meccanismo previsto originariamente dall'emendamento numero 770, che evidentemente portava a un risultato aberrante. Però, le critiche fatte anche adesso dal collega Uggias, comunque, manifestano un'imperfezione del sistema, non c'è dubbio. D'altra parte, permane sull'organismo stesso, che si sta istituendo con questa legge, una fortissima perplessità proprio per la inadeguatezza rispetto agli scopi nella composizione di questa Consulta. Il risultato finale che emerge da questo primo comma, anche così modificato, sarà quello di un organismo che avrà una componente politica forte. Il fatto stesso che è stato già segnalato che i componenti saranno professori, professionisti o magistrati sostanzialmente in pensione, indebolirà la forza incisiva di questa Consulta; d'altra parte, però, viene esaltata l'origine politica.

Crediamo davvero che sia un pessimo contenuto di questa legge statutaria, non credo che contribuisca a dare a questa legge lo spessore di una legge statutaria, di una grande riforma sul livello delle norme statutarie così come è stato presentato nella relazione che ha accompagnato il disegno di legge della Giunta, così come per tanto tempo ha detto la Giunta e ha sottolineato ancora la maggioranza. Tutto ciò concorre veramente a fare di questa legge una "riformetta".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Devo dire che, sul piano pratico, non mi pare che esistano grandi problemi per l'elezione dei componenti della Consulta, così come definito dalla stesura, diciamo convenuta, del primo comma dell'articolo 36. Devo dire anche che non condivido l'opinione per cui non sarebbero espressione della politica o sarebbero molto più convincenti nella loro funzione, avvocati, magistrati, o docenti universitari in piena attività piuttosto che quelli che hanno svolto con grande merito, perché di questo tipo, di questa qualità, si parla per i componenti della Consulta, la loro attività professionale, per poi edicarsi per un certo periodo della loro esistenza a contribuire al buon funzionamento delle istituzioni regionali. Io non sono per la rottamazione delle persone come si fa con la "500", non sono per la mancanza assoluta di rispetto in ragione della saggezza, dell'esperienza, della qualità dell'impegno di una vita; uno si giudica per quello che ha fatto oltre che per quello che farà e non è giusto e non è vero che chi si candida a svolgere una funzione di rilievo all'interno di un organismo come questo, solo perché ha un po' di età, sia uno fuori dal mondo, tagliato fuori dall'attività professionale, dalla preparazione costante, dall'aggiornamento continuo sul proprio campo, sulla propria disciplina.

Io non ne sono assolutamente convinto, anzi se devo dire una cosa, proprio per questo tipo di funzioni mi fido di più di chi ha una grande esperienza rispetto a chi è in competizione ancora con tutti per potersela fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Farigu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FARIGU (Gruppo Misto). Dire che ascoltavo con una certa noia, è offensivo per lei, Presidente, e per il Consiglio, quindi non lo dico. Francamente, però, esserci rifugiati in una discussione di questo tipo, "in servizio", "fuori servizio", parità e garanzie, maggioranze e minoranze, rispetto all'assoluta, come dire, vorrei non usare espressioni irriguardose, ma quasi offesa alle nostre istituzioni, istituendo questa Consulta di garanzia, tutto il resto mi sembra davvero trastullo dialettico, esercitazioni retoriche. La Consulta di garanzia, detta così, sembrerebbe quasi quasi che noi abbiamo recuperato un così spiccato senso dell'autonomia che vogliamo la nostra Consulta, la nostra piccola Consulta costituzionale. Scimmiottiamo lo Stato.

Quando poi andiamo a verificare che cosa realmente deve fare, in definitiva, al di là dei pareri, che poi quando non fossero al massimo si deve ritornare laddove è stato prodotto l'altro, allora? Dopodiché? Tutto questo mi sembra davvero una grande perdita di tempo per il Consiglio e per l'autolesionismo del Consiglio, mi pare che sia una costante che sto osservando, in questo Consiglio vige una sorta di vocazione all'eutanasia costituzionale statutaria, si vuole assolutamente rinunciare alle proprie prerogative; il tutto era stato saggiamente e intelligentemente previsto dai nostri padri costituenti, è previsto dal nostro Statuto, le garanzie sono all'interno del Consiglio, all'interno dei suoi organi.

A parte il fatto che ritengo che questo argomento sia assolutamente illegittimo, al di fuori della competenza di questa legge, perché questa legge deve muoversi esattamente nell'ambito stabilito dal secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto così come è riformato. Dopodiché, scusi Presidente, torno a dire che siamo nel trastullo...

PRESIDENTE. Prego, concluda onorevole Farigu.

FARIGU (Gruppo Misto). E, se passasse, questa legge sarebbe giudicata incostituzionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 770, nel testo modificato dal relatore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli emendamenti numero 706 e 332 decadono.

Passiamo all'articolo 37, al quale sono stati presentati diciannove emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37 e dei relativi emendamenti:

Art. 37
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare, essa:

a) esprime parere sulla conformità allo Statuto e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;

b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato alla Giunta, che può nuovamente adottarlo con delibera motivata;

c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;

d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;

e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'articolo 24;

f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 25 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dal medesimo articolo;

g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

EMENDAMENTO soppressivo totale FARIGU.

Articolo 37

L'articolo 37 è soppresso. (300)

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

L'articolo 37 è soppresso. (658)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Il comma 1 è soppresso. (659)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera a) è soppressa. (660)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera b) è soppressa. (661)

EMENDAMENTO soppressivo parziale FLORIS Mario - CHERCHI Oscar.

Articolo 37

Al 1° comma, alla lettera a) è soppressa la frase "ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali";

al 1° comma, alla lettera b) è soppressa la frase "quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali". (49)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera c) è soppressa. (662)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CALIGARIS - SCARPA - IBBA.

Articolo 37

Nell'articolo 37 comma 1 la lettera D è soppressa. (27)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 37

La lettera d) è soppressa. (152)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera d) è soppressa. (663)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - AMADU - CAPPAI.

Articolo 37

Le lettere e) ed f) dell'art. 37 sono soppresse. (378)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera e) è soppressa. (664)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera f) è soppressa. (665)

EMENDAMENTO soppressivo parziale CAPPAI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - AMADU - PILERI - CASSANO - SANJUST - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - AMADU - CUCCU Franco Ignazio.

Articolo 37

All'articolo 37, lettera f) è soppressa la parola "Consiglieri". (233)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 37

Al comma 1, la lettera g) è soppressa. (666)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - SANNA Francesco - ORRÙ - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 37

La lettera b) è così sostituita:

b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo modivando; (772)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - AMADU - CAPPAI.

Articolo 37

Alla lett. b) del 1 comma dell'art. 37 le parole da "alla Giunta" fino a "…motivata." sono sostituite dalle parole: "al Consiglio regionale, che può nuovamente adottarlo motivatamente;". (131)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 37

Alla lett. a) del 1 comma dell'art. 37, dopo la parola "parere" è aggiunta la parola: "obbligatorio". (151)

EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 37

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis "Il termine per la promulgazione delle leggi regionali e per la pubblicazione dei regolamenti è interrotto fino a che la Consulta di Garanzia non esprime il proprio parere obbligatorio previsto alle lett. a) e b) del 1 comma del presente articolo. In caso di formulazione di parere negativo, il termine per la promulgazione delle leggi regionali ovvero per la pubblicazione dei regolamenti, riprende a decorrere dopo il riesame della delibera legislativa e l'adozione motivata del regolamento da parte del Consiglio Regionale.". (153).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, ormai intervengo, non più con l'idea di convincere qualcuno, nel senso che ho abbandonato questa speranza, però sicuramente perché le cose che dobbiamo dirci rimangano e che siano comunque degli elementi di confronto che anche per il futuro possano valere perché sono stati detti in quest'Aula e perché, chi ha il dovere di ascoltarli, possa dire di non averli valutati in maniera compiuta o possa sostenere di averli valutati nella maniera migliore e di non averli accolti proprio per questo.

Io credo che l'articolo 37, cioè quello che dà un'idea delle funzioni che la Consulta di garanzia deve assumere, sarebbe stato un articolo utile da conoscere, da dibattere e da aver ben digerito nel momento in cui abbiamo votato il precedente articolo 36. Perché? Perché dalla lettura dell'articolo 37 emerge abbastanza chiaramente quali siano le attribuzioni che il Consiglio regionale vuole mettere in capo alla Consulta di garanzia, cioè emerge in maniera chiara il ruolo che alla Consulta di garanzia si vuole in qualche maniera destinare. Ed è un ruolo tutto sommato innovativo nell'ambito dell'ordinamento, è anche un ruolo che ha sicuramente un significato che va al di là di quello semplicemente del prestigio istituzionale o della istituzione di un ulteriore organismo aggiuntivo rispetto a quelli che già oggi esistono.

Anche se è stata potata qualche funzione rispetto all'attribuzione originaria, sicuramente i compiti che ancora oggi sono posti in capo alla Consulta di garanzia, sono compiti significativi, per esempio quello di esprimere il parere sull'ammissibilità delle proposte referendarie e anche sulla regolarità del modo con cui le proposte referendarie vengono poste all'attenzione del corpo elettorale, che - a mio avviso - è una responsabilità assai importante e grave, alla quale si aggiungono altre responsabilità importanti, come quella della verifica della legittimità statutaria delle delibere della Giunta, quella della verifica della legittimità statutaria dei regolamenti che vengono proposti, votati, approvati in Aula, o per delega dalla Giunta, oppure quella di esprimersi su eventuali conflitti di competenze che nascano tra diversi organismi della Regione o quella di entrare nel merito di questioni concernenti le incompatibilità e le ineleggibilità e i conflitti d'interesse, che comunque pongono in capo alla Consulta di garanzia un ruolo che è decisamente importante nel futuro riferimento regionale.

Allora, questo organo di garanzia, colleghi, visto che stiamo facendo una legge di regole che dovrebbero durare nel tempo, se lo avesse pensato un costituzionalista liberale, se l'avesse pensato qualcuno con un'idea precisa di ciò che un organo di garanzia deve essere all'interno di un'istituzione, lo avrebbe quanto più possibile svincolato dall'organismo politico, perché il metodo di elezione della stessa Corte costituzionale è comunque tale da comportare la divisione dei poteri che lo eleggono, ma non la divisione dei poteri che lo eleggono nel senso che i poteri sono sempre poi posti in capo, alla fine, alla politica, come noi comunque facciamo in definitiva nello scegliere la Consulta di garanzia, ma attraverso un metodo di selezione che, in qualche misura, coinvolge parti estranee rispetto alla politica, che possono essere le stesse parti che poi devono indicare, come categorie professionali, le persone che andranno a sedere all'interno dell'organo, o sarebbero potute anche essere (qualora ci avessimo ragionato in tempo e come noi Riformatori più volte abbiamo proposto per quanto riguarda un'altra figura importantissima di garanzia che questo Consiglio, non credendo nelle figure di garanzia, non attiva, cioè quella del difensore civico) scelte a suffragio universale; allora, a quel punto, avrebbero avuto una funzione di tipo anglosassone nell'esercitare un reale ruolo di garanzia.

Noi, invece, nell'attribuire le funzioni di garanzia e nel potarne una parte, perché comunque ci siamo resi conto che è meglio non dargliene troppo, visto il sottodimensionamento dell'organismo rispetto alle funzioni, una volta lasciate le funzioni, abbiamo scelto un metodo di elezione dell'organismo che è di tipo curiale, nel senso che è il solito metodo per cui i soliti politici si riuniscono e, qualche volta, guidati dall'opportunità, se l'opportunità appartiene alle loro categorie mentali, qualche volta semplicemente legati alle giacchette tirate da una parte e dall'altra, individuano tre persone che, ad insindacabile giudizio della politica, vengono poste a svolgere un ruolo che è invece di garanzia complessiva dell'istituzione, quindi non è soltanto un ruolo di garanzia della politica.

Come vengono scelti questi tre personaggi? Voi avete detto nel comma 1 dell'articolo 36 che si deve cercare di trovare persone autorevoli in Sardegna, a scelta tra personaggi che abbiano dimostrato una competenza in materie giuridiche tale, per cui siamo certi di affidare loro un ruolo importante, quindi avvocati di grido che abbiano almeno 15 anni di comprovata esperienza ad alto livello professionale, magistrati che siano garanti della conoscenza del diritto e delle leggi, professori universitari che rappresentino, o dovrebbero rappresentare, il meglio dell'intellighenzia e della cultura sarda in materia giuridica. Benissimo, però poi avete infilato il comma 3.

Insomma, forse ha ragione il collega Uras, non ci deve essere nessun tipo di acrimonia nei confronti di chi è al termine del proprio percorso professionale, ci mancherebbe altro! Ma qui non si tratta di avere acrimonia nei confronti di qualcuno, qui si tratta di decidere in maniera intelligente, ragionevole e razionale chi vogliamo mettere dentro la Consulta, cioè se davvero vogliamo che la Consulta sia un organismo partecipato dalle migliori professionalità ed intelligenze disponibili nel settore specifico in Sardegna, possibilmente intelligenze svincolate dal rapporto con il potere politico, oppure se ci accontentiamo di mettere tre persone che abbiano anche nel loro palmares qualche cosa di glorioso (o, che se non ce l'hanno, è lo stesso) che riguardi la conoscenza delle leggi e la conoscenza giuridica, ma che ormai hanno terminato la loro attività professionale.

Quindi sono delle persone che potrebbero continuare a dedicarsi ai loro studi, che potrebbero dedicarsi ai loro hobby, che potrebbero portare i loro nipoti all'Orto botanico, bene, noi diciamo loro: "No, non fate ancora questo, avete ancora del tempo da dedicare alla collettività, tre di voi vanno a far parte della Consulta, non tre di voi qualsiasi, o tre di voi che abbiano particolari competenze, tre di voi che siano amici dei politici, perché vi devono votare politici, quindi vi dovete trovare delle amicizie politiche che vi consentano di essere votati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali". Chiaramente, tutti gli altri sono fuori, perché, chiedo al professor Gessa, in quanto professore universitario, solo perché ce l'ho davanti, era pensabile che, nel corso del meglio della sua carriera didattica e universitaria, interrompesse per sei anni ogni tipo di attività, per fare (non il consultore della giurisprudenza perché non l'avrebbe fatto) il consultore del farmaco? Oppure è possibile pensare che un avvocato, nel pieno della propria attività professionale, quindi della propria lucidità mentale, quindi della propria competenza, per sei anni non patrocini più neppure una causa perché deve fare il consultore nella Regione Sardegna?

E' evidente che, all'incarico di consultore di garanzia, saranno destinati personaggi, purtroppo per noi, alla fine della loro attività professionale o con un'attività professionale già ultimata che noi prolunghiamo così surrettiziamente, purtroppo personaggi legati al mondo della politica, perché dal mondo della politica devono essere scelti. Allora, a questo tipo di Consulta, francamente, io non avrei affidato nessun ruolo di garanzia, non perché non sento il bisogno di una Consulta che eserciti un ruolo di garanzia, ma perché avrei ragionato meglio sulla sua composizione, sul suo ruolo e sulle funzioni da affidarle. Mi sembra che introdurla all'interno della legge statutaria sia l'ennesima occasione sprecata o spesa male.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Signor Presidente, il mio intervento è rivolto in particolar modo al Presidente della Commissione Pinna e all'Assessore, per richiamare una segnalazione, che avevo fatto in precedenza, in merito ad alcuni casi di incompatibilità che non sono stati trattati. Infatti, con gli articoli 23 e 23 bis, abbiamo trattato l'ineleggibilità e, con l'articolo 24, l'incompatibilità, ad esempio evidenziando che i sindaci di comuni al di sopra di 15 mila abitanti devono lasciare l'incarico 45 giorni prima delle elezioni, mentre per le incompatibilità abbiamo detto che questa interveniva per i comuni al di sopra dei 3 mila abitanti, stabilendo poi quali sono, con estrema precisione, le procedure per eliminare le modalità relative all'incompatibilità, portando quindi, in qualche modo, dei disagi anche a livello di enti locali perché un sindaco che si dimette porta al commissariamento dell'ente locale.

Abbiamo normato la disciplina di eliminazione con il comma 6, come ho detto prima, dell'articolo 24, e a seguire con i commi 7, 8 e 9, con tempi e procedure certe. Il comma 6, praticamente, recita: "Quando esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge…". Sottolineo le parole "prevista dalla presente legge", ovviamente questo comma 6 è riferito a tutti i casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti da questa legge, la quale ad esempio non prevede, in maniera esplicita, l'incompatibilità dei membri delle due Camere, di fatto rimandando all'articolo 17 dello Statuto, che appunto stabilisce che i membri delle due Camere sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Il problema interviene nel momento in cui si sceglie una procedura chiara e certa, con termini che variano dai 30 ai 40 giorni, per eliminare le cause di incompatibilità, previsti da questa legge, rispetto invece a una procedura che non è normata, perché di fatto si rimanda alla Giunta delle elezioni, la quale noi sappiamo che interviene, e può intervenire a riferire al Consiglio, dopo 90 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della incompatibilità.

Allora, io chiedo che, anche su questo aspetto, sia fatta chiarezza in fase di coordinamento finale e che, così come previsto dall'articolo 89 del Regolamento, si possa intervenire inserendo ad esempio nel comma 6 dell'articolo 24 dopo le parole "dalla presente legge" (cioè i casi di incompatibilità previsti dalla presente legge), anche le parole: "e dall'articolo 17 dello Statuto". Così credo che la legge possa essere corretta sotto tutti gli aspetti della incompatibilità e della ineleggibilità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, intervengo solo per rispondere ed accogliere, almeno per quanto riguarda la Giunta, la proposta fatta dall'onorevole Pileri perché appunto, in sede di coordinamento, possa essere specificato, al comma 6 dell'articolo 24, anche il riferimento allo Statuto di autonomia e l'articolo che prevede l'incompatibilità per quanto riguarda gli appartenenti alle due Camere.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Penso sia possibile conclusivamente fare questo lavoro che proponeva l'onorevole Pileri.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 300, 658, 659, 660, 661, 49, 662, 27, 152, 663, 378, 664, 665, 233, 666, 131, 151 e 153. Mentre il parere è favorevole per l'emendamento numero 772. Approfitto per ribadire quanto ha detto l'assessore Dadea, avevamo già colto anche noi la necessità di coordinare il testo dell'articolo 24, così come suggerito dall'onorevole Pileri, ricordo anche che è stato presentato un emendamento alle norme transitorie il quale prevede che l'articolo 17 dello Statuto per l'ineleggibilità rimane in piedi, anzi, viene riconfermato.

Però è più semplice ancora quanto ha chiesto l'onorevole Pileri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 300, 658 e 659, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 660. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 661. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 662. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione gli emendamenti numero 27, 152 e 663.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto sull'emendamento numero 27. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Volevo solo capire, Presidente, se non si ritenga di riportare questo aspetto in Commissione, ecco perché io ho chiesto la soppressione. In sostanza se non sia stata valutata la possibilità di rimandare l'argomento alla legge sui referendum. Siccome ci sarà una normativa specifica, ho ritenuto che abrogare questo comma avrebbe poi riportato tutta la questione all'interno della legge per i referendum. Infatti, ho pensato che si trattasse soltanto di una svista. Cioè, non so se è stato preso in considerazione, perché mi sembra un po' assurdo che non si tenga conto di questo aspetto. Ovviamente voterò a favore, Presidente.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti numero 27, 152 e 663, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento numero 378. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 664. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 665. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 233. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 666. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 772. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 37.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Semplicemente chiedo di integrare la lettera f), dopo le parole: "decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 25", inserire le parole "e 25 bis".

PRESIDENTE. Va bene. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, chiedo la votazione nominale dell'articolo 37.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 37, nel testo modificato dal relatore.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Soru - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Cappai - Cassano - Diana - Farigu - La Spisa - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Milia - Moro - Petrini - Pileri - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 67

astenuti 1

maggioranza 34

favorevoli 47

contrari 20

(Il Consiglio approva)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 151. Chi lo approva alzi la mano.(Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 153. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo 38 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38 e del relativo emendamento:

Art. 38
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il Capo II del Titolo I, la legge regionale 17 maggio 1957 numero 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) e successive modificazioni.

EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.

Articolo 38

L'art. 38 è soppresso. (154).)

PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 39. All'articolo 39 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39 e del relativo emendamento:

Art. 39
Disposizioni in materia elettorale

Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 12, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, numero 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

EMENDAMENTO sostitutivo parziale FARIGU.

Articolo 39

Dopo le parole comma 1, sostituire con: "si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni". (301).)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 301 è decaduto.

Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40, al quale sono stati presentati dodici emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40 e dei relativi emendamenti:

Art. 40
Efficacia delle norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23bis, 24 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 23 e 23 bis.

3. Per la legislatura in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO soppressivo totale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

L'articolo 40 è soppresso. (667)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 1 è soppresso. (668)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 2 è soppresso. (669)

EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 3 è soppresso. (670)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23bis, 24 si applicano all'entrata in vigore della presente legge". (672)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPPAI - DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - LA SPISA - AMADU - PILERI - CASSANO - SANJUST - RANDAZZO Vittorio - RANDAZZO Alberto - AMADU - CUCCU Franco Ignazio.

Articolo 40

Il comma 3 dell'articolo 40 è sostituito dai seguenti:

"3bis. Per la legislatura in corso continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali di cui all'articolo 17 della L.Cost. n. 3/48 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3ter. I Consiglieri regionali che siano stati dichiarati decaduti nella legislatura in corso per incompatibilità ovvero ineleggibilità, ai sensi di normativa diversa da quella di cui al precedente comma 3, sono reintegrati nella carica, rimanendo impregiudicata la posizione dei subentranti. (231)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.

Articolo 40

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per la legislatura in corso, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, così come normati dalla presente legge, si intendono sopravvenuti all'entrata in vigore della legge stessa". (671)

EMENDAMENTO sostitutivo parziale PINNA - ORRÙ - SANNA Francesco - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 40

Il comma 3 è così sostituito: "3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 numero 3 (Statuto speciale della Sardegna)". (769)

EMENDAMENTO all'emendamento numero 773 sostitutivo totale PINNA, PORCU, ORRÙ, SANNA Francesco, CORRIAS.

Articolo 40

L'emendamento numero 773 è così sostituito:

"4. le disposizioni di cui all'articolo 25 e 25 bis, si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia e di cui all'articolo 36. con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interesse di cui all'articolo 25 ter". (815)

EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - ORRÙ - SANNA Franco - CORRIAS - CUGINI.

Articolo 40

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. le disposizioni di cui all'articolo 25, 25 bis, 25 ter si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 36". (773)

EMENDAMENTO aggiuntivo CALIGARIS.

Articolo 40

All'articolo 40 è aggiunto l'articolo 40 bis: "Differenze di genere"

"1. L'uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità di testo". (198)

EMENDAMENTO aggiuntivo MARROCU - ORRÙ - CUGINI - CORRIAS - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - FLORIS Vincenzo - LAI Silvio - MATTANA - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco.

Articolo 40

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 40 bis

"1. Fino all'approvazione delle disposizioni di legge attuative dell'articolo 19 comma 1 lett. i), dell'articolo 20 comma 1, dell'articolo 21 comma 1, continua ad applicarsi per ciò che attiene al numero, alle competenze ed all'articolazione della Presidenza e degli assessorati, la legge regionale 7 gennaio 1977 numero 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli assessorati regionali)". (754).)

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, intervengo soltanto brevissimamente per spiegare le ragioni che mi hanno indotta a presentare l'emendamento numero 198 che mi sembra importante. Il Consiglio lo valuti nella sua oggettività. Questo Consiglio - che ha manifestato una particolare sensibilità per la presenza delle donne nelle istituzioni, ritenendo, appunto, che sia un valore aggiunto in tutti gli ambiti, nei Parlamenti, nei Governi e negli enti, come spero, e in tutti i luoghi decisionali apicali - credo che debba fare anche una riflessione inserendo nella legge statutaria un paradosso che è legato all'uso del linguaggio, tradizionalmente maschile. Chiede, appunto, che all'interno di questa legge, sia esplicitato, per la prima volta (mentre in altre leggi, in altre norme, in altre realtà, mi riferisco in particolare alla Toscana, viene precisato), il senso e il significato dell'uso del genere maschile.

Può sembrare un aspetto secondario, non lo è nei fatti perché noi sappiamo che il linguaggio rappresenta la realtà, per gli studi che ho fatto e che ho condiviso con l'onorevole Pinna, il linguaggio la realtà la struttura, perfino.

Ebbene, io credo che il Consiglio regionale dovrebbe tenere in considerazione che anche questo è un segnale di civiltà che richiama un tratto importante, quello relativo proprio al fatto che questo Consiglio regionale considera la differenza di genere e la presenza significativa delle donne nelle istituzioni come un valore e che quindi l'atto del linguaggio è soltanto un tratto di semplificazione di testo. Spero quindi ardentemente che questo emendamento venga accolto, non tanto perché possa determinare delle modifiche sostanziali o che porti chissà quale tratto, ma certo comporta un'innovazione culturale. Il codice europeo richiama anche questi aspetti molto significativi. Abbiamo una produzione ormai a livello europeo che ha dettato anche un autentico glossario; esiste un modo di rapportarsi linguistico che ha necessità di essere rinnovato. Per tutte queste ragioni, spero, mi auguro, che il Consiglio, la Commissione innanzitutto, prenda in considerazione questo emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.

PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 667, 668, 669, 670, 672, 231, 671; il parere è favorevole per l'emendamento numero 769. Per l'emendamento numero 198, la Commissione invita al ritiro, per un fatto molto semplice, forse non sembrava opportuno che una interpretazione autentica di questo tenore facesse parte della legge, pur comprendendo che probabilmente le scelte, che abbiamo già fatto e che ancora faremo, stanno ad indicare la volontà del Consiglio di riconoscere il principio della parità per cui, chiaramente, quando si parla di una figura si comprende che si può declinare al maschile o al femminile. Lo spirito lo comprendiamo, ma pensiamo di essere andati oltre.

L'emendamento numero 754 è ritirato; all'emendamento numero 773 è stato presentato un emendamento all'emendamento, il numero 815, per il quale si esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, il parere della Giunta è conforme a quello del relatore. Chiedo all'onorevole Caligaris eventualmente di ritirare l'emendamento numero 198, convenendo che, comunque si accoglie il contenuto dell'emendamento stesso, quando si parla del genere maschile si intende, appunto, rappresentare tutti e due i generi; si conviene che si intenda questo, senza la necessità di inserirlo specificatamente all'interno della legge stessa.

Quindi, invito l'onorevole Caligaris, eventualmente, a ritirarlo, raccogliendone e condividendone comunque lo spirito e il contenuto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 667. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 668.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (A.N.). Ritiro gli emendamenti numero 668, 669, 670 e 672.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 231.

Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, chiedo di parlare sulle modalità di voto. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 231.

PRESIDENTE. Scusate colleghi, sull'emendamento numero 231, è stato espresso parere contrario mentre sull'emendamento numero 769 è stato espresso parere favorevole. Siccome il primo comma dell'emendamento numero 231 è uguale all'emendamento numero 769, se bocciamo il primo comma del "231", poi non potremo votare il "769"; quindi, si può votare per parti, nel senso che la prima parte dell'emendamento numero 231 è uguale a quella del "769". E' chiaro? E' stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Chiedo scusa, possiamo un attimino sospendere? Chiedo al relatore di verificare se la scrittura dei due commi è uguale, perché c'è "un vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge". Un secondo, onorevole Pisano, ho visto l'iscrizione a parlare. Vediamo se risolviamo il problema di come votarlo.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Io credo che il primo comma dell'emendamento numero 231, rispetto all'emendamento che lei ha citato, sia molto diverso nella sostanza, perché usa il termine "le sole incompatibilità", questo chiaramente cambia totalmente il senso dell'emendamento. Totalmente! Quindi sono diversi da ogni punto di vista.

PRESIDENTE. Il problema è che poi, quando voteremo l'emendamento numero 769, non intendiamo che il Consiglio si sia già pronunziato, ecco. Così risolviamo i problemi.

Quindi è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 231. Prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 231.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 75

votanti 74

astenuti 1

maggioranza 38

favorevoli 35

contrari 39

(Il Consiglio non approva)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cappai - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Diana - Fadda - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Licheri - Liori - Lombardo - Manca - Marracini - Marrocu - Masia - Meloni - Milia - Moro - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Serra - Soru - Uggias - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.)

Metto in votazione l'emendamento numero 671. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 769.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Intanto dichiaro il voto favorevole all'emendamento numero 769 e poi esprimo anche un chiarimento rispetto alle osservazioni che si facevano prima in ragione del pprimo comma dell'emendamento numero 231...

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi, non si può lavorare così. Prego, onorevole Uras.

URAS (R.C.). Interessa dirlo questo, perché domani non ci sia un equivoco sull'interpretazione. Noi fotografiamo la situazione attuale, lo Statuto cioè l'articolo 17 prevede solo ed esclusivamente dei casi di incompatibilità rispetto ai quali questa legislatura si adegua. Quindi le norme che si possono applicare nei casi che riguardano i consiglieri eletti in questa legislatura, sono solo ed esclusivamente quelle in materia di incompatibilità perché non esistono fattispecie di ineleggibilità, previste nello Statuto.

Da oggi in poi, cioè dalla prossima legislatura in avanti, ci sarà tutto l'insieme di disposizioni che sono contenute nella Statutaria. La Regione così si appropria, in modo inequivocabile, del proprio diritto di regolamentare questa materia e non c'è, da oggi, nessuna più possibile interferenza della normativa dello Stato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, credo di aver seguito con attenzione il ragionamento che fa il collega Uras relativamente all'espressione contenuta nell'emendamento numero 769. Ma, nel momento in cui noi rafforziamo, attraverso una norma, che è una norma statutaria, l'indicazione relativa all'applicazione delle sole incompatibilità inserite nell'articolo 17 dello Statuto, andiamo a costituire una illegittimità costituzionale, come ha detto in maniera chiara, e l'onorevole Uras potrà verificarlo, perché in queste cose è molto attento, la Corte di Cassazione nel richiamare tutte le sentenze che ha applicato in questa stessa sede.

E' detto espressamente (proprio in premessa anche della sentenza che è stata applicata per Biancareddu, che è stata applicata nel mio caso, che è stata applicata in altri casi) che, comunque, fintanto che la Regione sarda non fa una legge, quella legge che sta richiamando l'onorevole Uras, per dire quali siano le compatibilità e le incompatibilità che ritiene di inserire, si applicano le incompatibilità che vigono in tutta l'Italia, attraverso le norme vigenti. Poi, l'onorevole Uras ritiene che non sia così, ma dirlo in norma si tratta, a mio giudizio, di inserire un pericoloso stato di illegittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Io ho bisogno di due minuti per verificare una questione, per cui sospendo la seduta, pregandovi di rimanere in Aula.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 41, viene ripresa alle ore 13 e 49.)

PRESIDENTE. Colleghi, siccome c'è necessità di un approfondimento sull'emendamento numero 769, propongo di chiudere la seduta di questa mattina e di riprendere i lavori questa sera alle ore 16 per la conclusione del nostro lavoro. Se i Capigruppo dell'opposizione dedicano dieci minuti a me e all'assessore Dadea, così come annunciato, vorrei sottoporre loro un problema.

MARROCU (D.S.). Riprendiamo i lavori alle ore 16 e 30.

PRESIDENTE. Va bene, il Consiglio è convocato alle ore 16 e 30 di questo pomeriggio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 50.