Seduta n.70 del 19/07/2000
LXx Seduta
(ANTIMERIDIANA)
Mercoledì, 19 luglio 2000
Presidenza del Presidente Serrenti
indi
del Vicepresidente Spissu
indi
del Presidente Serrenti
INDICE
La seduta è aperta alle ore 10 e 15.
CAPPAI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di martedì 27 giugno 2000, che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico di aver nominato quale componente della Giunta per il Regolamento il consigliere Marco Fabrizio Tunis in sostituzione del consigliere Giorgio Balletto.
Comunico altresì, che il Gruppo consiliare Democratici di Sinistra - Federazione Democratica, con nota del 18 luglio 2000 ha comunicato di aver modificato la propria denominazione, a far data dal 13 luglio 2000, in Gruppo "Democratici di Sinistra".
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Vincenzo Demontis ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dal 19 luglio 2000e che i consiglieri regionali Siro Marrocu, Giovanni Battista Orrù, Nicola Rassu ed Edoardo Usai hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 19 luglio 2000.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge:
"Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche ammesse a finanziamento regionale". (100)
(Pervenuto il 14 luglio 2000 ed assegnato alla quarta Commissione.)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Interrogazione AMADU, con richiesta di risposta scritta, sui finanziamenti dei Patti agricoli". (184)
"Interrogazione VASSALLO - COGODI - ORTU, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata realizzazione della tensostruttura da adibire a stazione marittima a Porto Torres". (185)
"Interrogazione TUNIS Marco, con richiesta di risposta scritta, sul rischio igienico-sanitario esistente in località Monte Idu (Teulada)". (186)
"Interrogazione FRAU, con richiesta di risposta scritta, sull'improvviso trasferimento di un impiegato forestale". (187)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Interpellanza SELIS - CUGINI - BALIA - COGODI - DETTORI Bruno - GIAGU - CALLEDDA - DEIANA - DEMURU - DORE - FADDA - FALCONI - IBBA - LAI - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SPISSU - TUNIS Gianfranco - VASSALLO sul decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 13 gennaio 2000 e sulla sua inefficacia dichiarata dalla Corte dei Conti". (52)
"Interpellanza LA SPISA sulla misura 6.4 (ex 1.4.1.4.) concernente il 'Potenziamento del florovivaismo e ristrutturazione del comparto serricolo'. Regolamento CE n. 2081/93". (53)
"Interpellanza LA SPISA sulla situazione debitoria delle imprese agricole a seguito della mancata notifica della legge regionale n. 44 del 1988 alla Unione Europea". (54)
"Interpellanza PACIFICO - SANNA Emanuele - DETTORI Ivana sulla situazione in cui si trovano la Sezione di cardiologia e di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Brotzu". (55)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
CAPPAI, Segretario:
"Mozione PINNA - SELIS - CUGINI - DETTORI Bruno - BALIA - COGODI - GIAGU - SANNA Giacomo - MANCA - CALLEDDA - DEMURU - DETTORI Ivana - FALCONI - LAI - MORITTU - MARROCU - ORRU' - PACIFICO - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore - SCANO - SPISSU - FADDA - TUNIS Gianfranco - DEIANA - DORE - STARA - MASIA - IBBA - ORTU - VASSALLO sull'istituzione del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna". (22)
Elezione di due componenti effettivi e due supplenti nella Commissione regionale per l'impiego
Presidente. Ricordo che il Consiglio regionale deve procedere ora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 30 ottobre 1984, convertito in legge il 19 dicembre 1984, numero 863, alla designazione di due componenti effettivi e due componenti supplenti nella Commissione regionale per l'impiego. A mente dell'articolo citato, ogni consigliere può esprimere un solo voto per i componenti effettivi e un solo voto per i componenti supplenti.
Risulteranno eletti i due nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive votazioni. A parità di voti risulterà eletto, ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento interno, il più anziano di età.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta per schede di due componenti effettivi e due supplenti nella Commissione regionale per l'impiego.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 38
Votanti 33
Astenuti 5
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO - CALLEDDA - CAPELLI - CASSANO - CONTU - CORDA - CORONA - COSSA - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FLORIS Mario - FRAU - LA SPISA - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MASALA - MILIA - MURGIA - NUVOLI - ONNIS - PILI - PILO - PIRASTU - PITTALIS - RANDAZZO - SANNA NIVOLI - SCARPA - TUNIS Gianfranco.
Si sono astenuti: il Presidente SERRENTI - CAPPAI - MANCA - SANNA Giacomo - TUNIS Marco.)
Constatata l'assenza della prescritta maggioranza dei partecipanti alla votazione, cioè di 41 consiglieri, dichiaro nulla la votazione. Poiché è però presente il numero legale, possiamo continuare i lavori del Consiglio procediamo con gli altri argomenti all'ordine del giorno. Ripeteremo la votazione a fine mattinata.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata numero CCCXVII.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Carloni, relatore.
CARLONI (A.N.), relatore. Signor Presidente, colleghi, questa è la legge con la quale il Consiglio aveva cercato di porre rimedio alle conseguenze del periodo di vacanza dei Comitati di controllo, in conseguenza del quale nella non era stato possibile sottoporre a controllo gli atti degli enti locali, per cui si era verificata una situazione di vuoto alla quale si era cercato di porre rimedio evitando, anche per il futuro, il ripetersi di questa situazione...
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, prendete posto ed ascoltiamoci.
CARLONI (A.N.), relatore. Si era previsto che, in futuro, ove si presentassero casi analoghi a questo, il Presidente dell'Esecutivo avrebbe potuto delegare un altro Comitato di controllo per supplire a quello che non fosse stato surrogato nei tempi dovuti. Per il passato, invece, si era stabilito in norma di sottoporre a ratifica i provvedimenti non sottoposti al regolare esame del Comitato di controllo. La legge è stata rinviata da parte del Governo che, sull'articolo 2, ha obiettato che i principi generali dell'ordinamento dello Stato non consentono di superare la norma della perentorietà dei termini, e che c'è un altro strumento statale e cioè uno dei pochi articoli della legge comunale e provinciale, ancora in vigore, al quale l'Esecutivo potrebbe fare riferimento per ovviare a questa carenza.
Questo ha suscitato delle perplessità nei componenti della Commissione ai quali è apparso ingiusto il rinvio del Governo, però si è ritenuto che sarebbe stato inutile riapprovare integralmente la legge e sollevare un conflitto di competenza, soprattutto perché si trattava soltanto di una norma temporanea. Perciò si è soprasseduto ricordando all'Esecutivo che effettivamente esistono norme di carattere generale e una legge statale alla quale ci si può sempre rifare per ovviare alle storture che si fossero verificate in atti che non sono passati al controllo dell'organo competente. Per queste ragioni si è ritenuto quindi di riportare la legge in aula senza l'articolo 2.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PITTALIS (F.I.-Sardegna), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CAPPAI, Segretario:
Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) è sostituito dal seguente:
"2. Decorso tale termine , il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale.".
PRESIDENTE. L'articolo 2 è soppresso, pertanto, trattandosi di un articolo unico, procederemo alla votazione della legge nel suo complesso. Ricordo che essendo una legge rinviata, per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (D.S.). Intervengo, signor Presidente, per dire che, come ha detto il collega Carloni nell'illustrare la relazione, e come i colleghi hanno avuto modo di vedere, in sostanza l'articolo 2 del provvedimento originario è stato cassato, perché pesantemente colpito da un rilievo del Governo, ma il problema permane. Il controllo e l'annullamento eventuale degli atti che fossero ritenuti in un qualche modo illegittimi permane. Il Governo ha semplicemente fatto osservare che questa funzione rimane saldamente nelle sue mani e che non intende in alcun modo, né ha mai inteso trasferirla a chicchessia, e, quindi, in sostanza, invita implicitamente, e anche esplicitamente, in questo caso, la Giunta regionale a sottoporre, laddove lo ritenesse opportuno, questi atti al Governo per l'eventuale annullamento.
Nel testo della legge che noi stiamo approvando, chiaramente, non vi è niente di tutto questo, ma in Commissione avevamo ipotizzato (ed è scritto anche nella relazione che sapientemente ha illustrato il collega Carloni), che forse sarebbe stato opportuno accompagnare l'approvazione della legge con un ordine del giorno che rimettesse alla Giunta la valutazione della opportunità di trasmettere al Governo, per l'eventuale annullamento, gli atti che essa ritenesse di sottoporre a questo tipo di controllo.
Quindi, prima della votazione finale, pongo questo problema e, nell'eventualità che i colleghi fossero d'accordo, ritengo che sarebbe opportuno sospendere la votazione per avere il tempo di redigere materialmente l'ordine del giorno e votarlo subito dopo la riapprovazione della legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (Popolari-P.S.). Condivido le cose che ha detto il collega Sanna, che in parte mi ha anticipato, e concordo anche sulla necessità dell'ordine del giorno. Prima di dichiarare il mio voto che sarebbe stato di astensione, mi riservo di vedere se c'è la disponibilità o meno ad approvare questo ordine del giorno. In ogni caso io credo che il problema fondamentale se lo debba porre la Giunta, perché la non approvazione dell'articolo 2 praticamente impedisce un controllo retroattivo e a questo punto si pone il problema per tutti noi, lo ha ricordato il collega Sanna, di capire che cosa succede agli atti che sono passati per decorrenza di termini. In proposito chiedo all'Assessore di voler fare una sorta di rapporto all'Aula su questi atti accompagnato da una valutazione della Giunta sugli atti stessi. Se questa mia richiesta naturalmente fosse sostenuta da un ordine del giorno, questo rafforzerebbe certamente la richiesta e ci permetterebbe di affrontare un po' meglio l'intera situazione.
Quindi ritengo che se ci fosse un ordine del giorno potremmo rivedere la possibilità di dare un voto favorevole, in caso contrario il nostro sarebbe un voto d'astensione. In ogni caso chiedo alla Giunta di fare il punto sugli atti in questione e di farci avere un rapporto con le valutazioni sui singoli atti. Siccome immagino che la Giunta immagino lo farà per propria conoscenza e per propria diligenza e iniziativa, noi chiediamo di essere di questo informati.
PRESIDENTE. Quindi anche lei ritiene opportuno sospendere per qualche minuto la seduta.
C'è una richiesta da parte dell'onorevole Sanna Salvatore e da parte dell'onorevole Selis di sospendere i lavori per qualche minuto.
Ha domandato di parlare il consigliere Nuvoli. Ne ha facoltà.
NUVOLI (F.I. - Sardegna). Grazie signor Presidente. Le argomentazioni svolte dall'onorevole Tore Sanna, credo siano assolutamente pertinenti rispetto soprattutto all'esigenza di predisporre un ordine del giorno e quindi conseguentemente, di disporre una breve sospensione dei lavori a questo fine
Per quanto riguarda il merito del provvedimento, comunque, Forza Italia non può che esprimere forte preoccupazione per il rinvio disposto dal Governo su una materia tanta delicata, peraltro è chiaro che dobbiamo assolutamente assecondare il rilievo del Governo, sottolineando comunque l'esigenza di predisporre, come ha detto anche il collega Selis, un promemoria sugli atti che fossero ritenuti illegittimi da parte della Giunta, e inviare lo stesso promemoria al Governo perché, così come quest'ultimo ha rilevato, la potestà di inficiare questi atti ritenuti illegittimi deve essere in capo allo stesso Governo, in base al principio dell'uniformità dell'ordinamento giuridico.
Quindi, non possiamo che sottolineare con forza l'esigenza di informare il Governo sugli atti che fossero ritenuti illegittimi da parte della Giunta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Giacomo. Ne ha facoltà.
SANNA GIACOMO (D.S.-F.D.). Sono pienamente d'accordo con la proposta, che credo sia poi la proposta della Commissione, esplicitata dal collega Tore Sanna.
Alla luce di questo atteggiamento del Governo, si rende ancora più urgente l'esigenza di intervenire per modificare la legge "38", perché alcune necessità le abbiamo riscontrate in questa circostanza, ma sono sicuro che altre forse anche più delicate emergeranno in altre situazioni.
La soppressione dell'articolo 2 rende questa leggina quasi impossibile da sostenere; lo dice uno dei due presentatori e, al riguardo, accetto e condivido la posizione della Commissione nel cercare in tutti i modi, comunque, di dare un minimo di garanzia a quegli amministratori che, nel periodo di mancato controllo, eventualmente avessero attivato ed approvato atti non legittimi. Credo che con l'ordine del giorno si potrebbe ovviare a questo problema e dare agli stessi amministratori un minimo di garanzia sulla legittimità degli atti in questione.
PRESIDENTE. Vorrei far notare ai colleghi che siamo l'ultima Assemblea regionale nella quale è consentito l'uso del telefono cellulare, ma se i telefoni continuano a squillare tutti contemporaneamente disturbano; quindi, vi prego di ovviare a questo inconveniente sennò saremo costretti a vietare l'uso del telefono cellulare.
C'è stata una richiesta di una sospensione. Onorevole Sanna Salvatore, ritiene sia sufficiente mezz'ora?
SANNA SALVATORE (D.S.- F.D). Penso di sì.
PRESIDENTE. E' necessario sospendere i lavori dell'Aula oppure passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno?
SANNA SALVATORE (D.S.-F.D). Mi rimetto alla decisione dell'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
PITTALIS (F.I.-Sardegna), Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. La Giunta concorda sull'opportunità di predisporre un ordine del giorno, però ritengo che i lavori possano proseguire con l'esame degli altri provvedimenti. Nel frattempo un gruppo di lavoro può occuparsi della stesura di quest'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, passiamo all'esame del punto successivo dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 72/A della Giunta regionale "Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985 n.23 concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative - Denuncia di inizio attività".
Ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco, relatore.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Signor Presidente, colleghi consiglieri, colleghi della Giunta, la quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 29 giugno del 2000, ha approvato a maggioranza il disegno di legge della Giunta recante modifiche e integrazione della legge regionale n.23 del 1985 relativa alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria degli insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative. Il fatto innovativo è l'introduzione della denuncia di inizio attività.
Presidenza del Vicepresidente Spissu
(Segue TUNIS MARCO.)La Commissione, dopo un attento esame della normativa proposta dall'Assessore dell'Urbanistica, presente ai nostri lavori, ha sostanzialmente concordato con le finalità e gli obiettivi del testo proposto.
In particolare, la Commissione ha ritenuto utile introdurre una normativa chiara, che consentisse l'estensione a tutti gli enti locali della Sardegna, degli istituti che permettono l'accelerazione delle minori attività edilizie, normativa fino ad ora applicata a "macchia di leopardo" nella nostra regione. Cioè, noi avevamo una serie di attività edilizie minori come quelle che riguardavano le recinzioni o la costruzione di un barbecue o altre attività di questo tipo che erano disciplinate in maniera diversa da comune a comune. Con questo disegno di legge vogliamo far sì che tutti i comuni si adeguino alla stessa normativa.
La Commissione ha ritenuto di portare un'aggiunta alle norme proposte, integrando l'elencazione delle opere soggette ad autorizzazione, contenute nell'articolo 1, con la previsione di un'ulteriore categoria, cioè quella relativa alla realizzazione dei pergolati e dei grigliati in legno, che finora poteva essere disciplinata in modo diverso nei diversi comuni. In questo modo la si disciplina in maniera univoca, come opera minore in considerazione dell'analogia di tale tipo di opera con le altre opere elencate.
Per quanto riguarda l'istituto della denuncia di inizio attività, previsto nell'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione lavori pubblici ed urbanistica si è soffermata sul problema della sua compatibilità con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale, regionale e nazionale.
A tale proposito, ha ritenuto, di dover dare una chiara indicazione della cadenza temporale delle procedure da applicare e ha stabilito che la denuncia di inizio attività, per le aree vincolate, deve essere preceduta e corredata della necessaria autorizzazione; sì possono quindi iniziare i lavori e presentare la denuncia di inizio attività, però tale denuncia deve essere corredata delle necessarie autorizzazioni.
La Commissione è consapevole dell'importanza che la normativa proposta riveste per l'attività amministrativa degli enti locali della Sardegna, che auspicano che questa norma possa essere approvata, in modo che molte pratiche concernenti l'attività edilizia, giacenti nei comuni, possano essere esitate in breve tempo. Stiamo contribuendo ad accelerare l'iter delle pratiche che oggi è rallentato dalle lungaggini burocratiche. Come Commissione lavori pubblici auspichiamo che ci sia una partecipazione dell'Assemblea alla discussione del presente progetto di legge e ne chiediamo una celere approvazione.
PRESIDENTE. E` iscritto parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente della Commissione competente, intervengo per fare una brevissima considerazione.
Preannuncio subito il mio voto favorevole, quindi l'adesione piena a questo disegno di legge che viene proposto dalla Giunta, perché ne approvo assolutamente i principi informatori e, soprattutto, uno degli obiettivi che è quello di consentire ai cittadini di avere risposte certe in tempi certi.
Non c'è dubbio che, anche in passato, molto spesso il legislatore nazionale è stato molto più lungimirante del legislatore regionale; credo quindi che sia opportuno che anche noi approviamo celermente questa normativa che va nella direzione del rispetto di precise esigenze di varie categorie, dagli imprenditori fino al semplice cittadino, spesso angariato dalle lungaggini burocratiche.Mi permetto, a questo proposito, di rivolgere un suggerimento alla Giunta e all'Assemblea in ordine proprio alla necessità di un ulteriore snellimento delle procedure. Troppi comuni continuano ad assoggettare gli interventi previsti all'articolo 1 del disegno di legge, al parere della commissione edilizia e questo credo che sia ormai antistorico. Però molti comuni, proprio perché gli strumenti urbanistici locali lo impongono, assoggettano piccoli interventi al parere preventivo della commissione edilizia senza utilizzare l'ufficio tecnico che è l'organo consultivo dell'amministrazione comunale.
Pertanto, io propongo di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 le parole: "Previo parere del solo ufficio tecnico comunale"; questo per rompere ogni indugio e per cancellare un'ulteriore barriera che si frappone all'accelerazione delle procedure.
PRESIDENTE. Onorevole Amadu, le chiedo di formalizzare l'emendamento e di farlo prevenire alla Presidenza.
E` iscritto parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Signor Presidente e colleghi, ho l'impressione che questo disegno di legge sia discusso in quest'Aula non dico con disattenzione, ma con una preoccupante sottovalutazione. Può essere che io mi sbagli, ma se sbaglio chiedo scusa preventivamente, e chiedo anche soccorso alla migliore conoscenza e scienza dei colleghi, o di chi, nella Giunta Regionale, riveste specifiche responsabilità, se la mia stessa preoccupazione non fosse condivisa in quest'Aula. Io non credo che questa sia una "leggina", questa è una legge che riveste una particolare rilevanza, e che avrà una grande incidenza sull'attività edilizia nella nostra regione, e credo che il Consiglio Regionale debba avere contezza di quello che sta decidendo. Poi deciderà come ritiene, come è suo dovere, però deciderà conoscendo quello che sta decidendo. Il primo punto che voglio sottolineare è che non vero che questa è una legge di snellimento di procedure. In questo periodo è di moda cercare delle "chiavi passe partout" col pretesto di accelerare le procedure! C'è la mania dell'accelerazione. A parte il fatto che, ad accelerare troppo, se si è in curva si rischia di andare fuori strada, per cui conviene accelerare solo quando è opportuno, sarebbe utile vedere se questo disegno di legge definito "di accelerazione", come ha detto il collega Tunis, presentando questa normativa, in realtà, parli d'altro e consenta altro.
In buona sostanza, quella che si propone non è una legge che accelera le procedure, è una legge che modifica sostanzialmente il regime autorizzatorio, per tutte quelle attività edilizie che sono soggette ad autorizzazione e non a concessione. La Regione sarda, a suo tempo, ha ritenuto (e la stessa relazione al disegno di legge ne dà atto) di estendere la categoria delle autorizzazioni rispetto alle concessioni, ed infatti oggi, nella nostra regione, vi è una procedura già snellita, perché tutta una serie di attività edilizie, che potrebbero soggiacere benissimo al regime concessorio, in realtà, in base alla legge numero 23 del 1986 sono assoggettate al solo regime autorizzatorio. Il collega Amadu, che in genere è attento a queste cose, dice: "Dobbiamo anche elevare una protesta, perché risulta che alcuni comuni sottopongono il regime autorizzatorio al parere della commissione edilizia comunale". E ci mancherebbe! Dov'è il reato? L'autorizzazione è un nulla osta firmato dal sindaco, e il sindaco, essendo l'autorità prima della municipalità, non può che servirsi degli organi tecnici, per appurare se una procedura autorizzatoria è o no conforme allo strumento urbanistico e al regolamento edilizio. Non può tenersi un timbro in tasca e timbrare le autorizzazioni in strada! L'autorizzazione è una procedura più leggera e più semplificata, ma non equivale a zero. Io mi preoccuperei se i sindaci, procedessero a rilasciare autorizzazioni senza l'ausilio e il parere degli organi tecnici, spero che non accada.
E` vero che il sistema autorizzatorio in Italia è stato introdotto molto tempo dopo il sistema concessorio, ed è stato introdotto come un sistema di alleggerimento e semplificazione, ed è anche vero che la concessione è molto regolamentata, perché è la figlia legittima della precedente licenza edilizia, mentre l'autorizzazione non è specificatamente regolamentata, e quindi vi è anche una maggiore aleatorietà nella disciplina delle procedure di rilascio prevista nei regolamenti edilizi.
Tuttavia, per capire meglio di cosa stiamo parlando, riferiamoci per intanto all'articolo 1 della legge, che riprende l'articolo 13 della legge numero 23 del 1986 della nostra Regione. Quelle che sono disciplinate nell'articolo 13 e riprese nell'articolo 1 della legge in esame non sono "cosette". Non leggo tutta la casistica, perché avete il testo di fronte agli occhi; mi riferisco solo ad alcune fattispecie, per esempio i parcheggi nel sottosuolo del lotto su cui insiste un fabbricato. Voi ritenete che sempre e dovunque scavare sotto un fabbricato per realizzare parcheggi sia un'attività edilizia così marginale? E qual è l'accezione esatta di "lotto", in questa materia? E` lotto quello che riguarda una sola costruzione, un solo appartamento, una casa singola, o è lotto anche quello su cui insiste un palazzo, o su cui insiste un isolato? Qual è la dimensione del lotto? E se, sotto un palazzo o sotto un isolato, si può scavare per realizzare parcheggi, previa non concessione ma solo autorizzazione edilizia, voi avete chiaro che non stiamo parlando di attività edilizie minori. Se facciamo riferimento non solo al piccolo paese delle nostre zone interne, ma anche alle città, quindi alle zone turistiche, quindi a tutto il territorio regionale, scavare sotto gli edifici, per recuperare parcheggi, è un'attività minore? Non lo è e deve essere in qualche modo regolamentata, proprio perché è soggetta non alla procedura più incisiva, che è quella della concessione, ma alla procedura più semplificata, che è quella dell'autorizzazione.
Passiamo alla fattispecie successiva: scavi finalizzati all'attività edilizia. Ma voi ritenete che sia un'attività minore quella degli scavi finalizzati all'attività edilizia, senza un regolamento a monte che chiarisca quale sia l'entità dello scavo: è lo scavo per la casa unifamiliare nel paese, o è lo scavo per realizzare una lottizzazione, o un villaggio, o un pezzo di città? Qui è detto solo "scavi finalizzati all'attività edilizia". Questo è già previsto nella legge regionale, io non sto facendo una critica a una legge che la Regione ha già approvato. Sto dicendo che le fattispecie di intervento edilizio che la nostra Regione ha già assoggettato al sistema più semplificato dell'autorizzazione, anziché al sistema più incisivo e pregnante della concessione, sono già cose di grande rilievo, in materia edilizia.
Ora passo, invece, ad esaminare le novità, e secondo me, nell'articolo 1 va anche bene che, per esempio, pergolati e grigliati siano stati elencati nel novero delle opere edilizie assoggettate ad autorizzazione Normalmente i comuni seguono già questa procedura. Quindi precisare e completare l'elencazione, nell'articolo 1, va bene. Quello che invece crea elementi di preoccupazione, e che merita sicuramente un approfondimento, è l'articolo 2, perché introduce, anche in Sardegna, in un modo, secondo me, insufficiente ed estremamente pericoloso, l'istituto innovativo della cosiddetta D.I.A., che non è quella antimafia, è la denuncia di inizio di attività. Questa Regione che non è riuscita ancora ad introdurre la V.I.A., cioè la valutazione di impatto ambientale, benché da anni e anni sia prevista a livello nazionale, e nonostante le direttive comunitarie richiamino gli stati e le Regioni ad introdurla, questa Regione non è capace di farlo, però acchiappa al volo una cosa che le somiglia, che non è la V.I.A. ma la D.I.A., cioè la denuncia di inizio di attività.
La D.I.A. non è stato inventata dalla legislazione nazionale per essere applicata alla materia edilizia, anzi fu introdotta come sistema semplificatorio in materia di autorizzazione pubblica per altre attività, per esempio per il settore commerciale, ad esclusione specifica e tassativa dell'attività edilizia. Si era detto: "Se un'attività commerciale è conforme ai regolamenti comunali, o ai piani commerciali, perché chi deve esercitare questa attività deve aspettare tutte le autorizzazioni, i permessi, le procedure? Se è tutto conforme, sotto sua responsabilità, asseverando che l'attività che svolge è conforme a tutte le prescrizioni, può iniziare l'attività, solo che ne dia denuncia, e nella denuncia deve dimostrare che sta rispettando tutti i requisiti che le leggi e i regolamenti prevedono". La D.I.A., come denuncia di inizio di nuova attività è stata, invece, estesa, in modo un po' acrobatico, alla materia edilizia, con una norma della finanziaria dello Stato del 1997.
L'attività edilizia non è un'attività qualsiasi: mentre, nel settore commerciale, se uno sbaglia aprendo un negozio, chiude il negozio il giorno dopo e tutto rimane come prima, per gli altri, in materia edilizia, se uno sbaglia costruendo, o scavando, o occupando il territorio, incide immediatamente nella sfera dell'organizzazione del territorio, e quindi della vita di tutti. L'attività edilizia è molto più delicata, e con delicatezza e attenzione deve essere, perciò, trattata.
Questo articolo 2, secondo me, in modo eccessivamente semplificato e superficiale, introduce la facoltà per il privato di asseverare, attraverso un tecnico di sua fiducia, quindi ugualmente privato, l'inizio di un'opera edilizia, in luogo dell'autorizzazione pubblica. Vi è cioè un trasferimento della valutazione della corrispondenza con le regole in materia di edilizia che normalmente l'autorità pubblica fa attraverso l'autorizzazione, , al privato, il quale è tenuto a essere confortato dall'asseveramento del tecnico di sua fiducia, cioè di un tecnico da lui pagato, che gli evita di ricorrere alla procedura pubblicistica dell'autorizzazione. In buona sostanza, quindi, si crea in questo modo un doppio regime. Da un lato c'è il regime ordinario, che è quello autorizzatorio, che fa capo all'istruttoria dell'Ente pubblico, che è il comune, e tutti i cittadini hanno un comune, e in Sardegna fortunatamente esistono molti comuni, anche molti piccoli comuni molto vicini ai cittadini, ai quali i cittadini si possono rivolgere anche per avere un sostegno tecnico. Il cittadino che deve fare una recinzione si rivolge al tecnico comunale che spesso gli suggerisce come fare il disegno della recinzione perché possa avere l'autorizzazione del comune. Ora si introduce un doppio regime, in base al quale sostituiamo la valutazione dell'autorità pubblica, con il solo asseveramento del tecnico privato per le opere edilizie, anche di carattere rilevante e incisivo, come scavi preordinati alle costruzioni o garage di pertinenza sotto gli edifici già costruiti, e io aggiungo anche le recinzioni. Voi pensate che la recinzione sia una cosa semplice, sotto il profilo edilizio? Si può recingere con un filo, si può recingere con un muro anche molto alto di blocchi di cemento!, Si possono sfigurare i territori, soprattutto le campagne, con recinzioni in lamiera, con bidoni tagliati, con materiali di risulta! Quante brutture vediamo ogni giorno, passando nelle nostre strade, soprattutto nelle campagne o nelle periferie dei nostri paesi, già oggi che l'autorizzazione è di natura pubblicistica? E, senza una regolazione a monte, come si fa a permettere al privato, sulla base solo dell'asseveramento del tecnico di sua fiducia, di dare inizio ai lavori? E il tecnico lo avrà chi lo potrà pagare, e metterà al riparo il privato da rischi eventuali, tuttavia nascerebbe un'arlecchinata di interventi edilizi, perché rimessi non più a una valutazione pubblica, che è, in qualche modo basata su criteri omogenei e quindi ordinata, ma alla fantasia del privato, che si inventerebbe ogni e qualsiasi tipologia di recinzione, perché anche le recinzioni ricadrebbero in questo tipo di interventi per i quali è prevista una procedura semplificata.
In buona sostanza, noi riteniamo che debbano essere introdotte alcune precisazioni a questo testo, che possa anche ipotizzarsi che il regime della D.I.A., cioè il regime dell'asseveramento privato in materia edilizia, possa essere accolto nel sistema normativo regionale, ma non in questo modo generico e pericoloso. Al primo comma dell'articolo 2, è previsto un rinvio in bianco alla normativa statale, cioè l'istituto della D.I.A. in Sardegna sarebbe disciplinato dalle prescrizioni della normativa statale vigente. Cioè qualunque normativa statale in materia varrebbe anche per la Sardegna. Questa Regione, che rivendica le sue potestà, che vuole accrescere le sue prerogative e le sue competenze, che vuole un nuovo Statuto di autonomia, in materia edilizia ha già competenze di ordine primario e qui introduce una norma con cui delega lo Stato. Qualunque cosa lo Stato dica, disciplini, prescriva in materia di D.I.A. la Regione sarda, con un articolo di legge, l'ha già preventivamente adottata, sta delegando lo Stato. E' una delega a rovescio. La Regione, sta delegando le sue competenze allo Stato, perché stabilisce in legge che, in questa materia, farà qualunque cosa lo Stato prescriva.
Io spero che, nel corso dell'esame dei singoli articoli ed emendamenti, ci sia la possibilità di una breve sospensione, per valutare alcune modifiche e concordarle. Ma voglio fare un cenno fin d'ora, perché credo che su questo ci debba essere un confronto vero, in Aula, sull'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 2, il quale capoverso, in materia di sanzioni, dice una cosa che è veramente "indicibile", che non si può dire, si può anche pensare, ma non si può dire, meno che mai si può scrivere, meno che mai può essere inserita in un articolo di una legge regionale. Attualmente, di norma, se uno non chiede l'autorizzazione, per esempio per fare 40 garage - qui non è indicato alcun numero - , secondo la legge regionale vigente, è sanzionato con una pena pecuniaria che è pari al doppio del valore dell'opera realizzata, per cui la norma è deterrente, perché se uno fa 40 garage, deve pagare una sanzione pari al doppio del loro valore, quindi nessuno si azzarda a fare troppe cose in barba alla legge. Il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, invece, dice che qualora uno non chieda l'autorizzazione, perché può ricorrere alla D.I.A., e però non faccia neanche questa e inizi a costruire 40 garage, nel momento in cui viene scoperto, fa una tardiva denuncia e paga una sanzione di 300.000 lire.
Ho concluso, ma, per semplificare i lavori, e anche per fare prima, ho voluto sottolineare questo aspetto che è indicativo della necessità di un aggiustamento del testo in discussione.Questa norma significa infatti che con 300.000 lire in tasca ognuno ha il lasciapassare per fare quello che vuole, perché se inizia un'attività e non viene scoperto non succede nulla, se viene scoperto fa la denuncia tardiva, e la sanzione è 300.000 lire. Chi chiederà più autorizzazioni? Con 300.000 lire in tasca ognuno, in materia di autorizzazione, per tutti gli interventi elencati nell'articolo 1, che erano già indicati nell'articolo 13 della legge regionale numero "23", può semplicemente avviare tutte le opere che vuole, perché tanto la tardiva denuncia, che uno fa quando viene scoperto, comporta solo il pagamento di 300.000 lire.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la prego di concludere, anzi concluda perché il tempo a sua disposizione è esaurito.
COGODI (R.C.). Sì, concludo. Ho avuto modo di dirlo altre volte, ma se non volete capirlo da questo orecchio, lo capirete dall'altro. Ho provato a dire alcune cose che ci servono per migliorare il testo del progetto di legge ma anche a guadagnare tempo, perché avendo la possibilità, per Regolamento, di intervenire nella discussione generale, sugli articoli e sugli emendamenti, il poter dire ora alcune cose ci aiuterebbe.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, mi dispiace, lei può intervenire poi nella discussione degli articoli, come sa, però ora il suo tempo è esaurito, mi dispiace svolgere questo ruolo.
COGODI (R.C.). Mi rendo conto, ma se nella discussione di una legge della quale si dice che è una leggina, che non cambia nulla, che è solo una semplificazione, in realtà poi emerge che è opportuno valutare il merito ed attivare un confronto io ritengo utile offrire alcuni spunti di riflessione che possono servire per migliorare la legge.
PRESIDENTE. Grazie Onorevole Cogodi. Ha domandato di parlare il consigliere Dore, ne ha facoltà.
DORE (I DEMOCRATICI). Anche io ritengo che i problemi siano stati un po' sottovalutati. In particolare, in Commissione, io avevo espresso grosse riserve sulla lettera b) dell'articolo 1, in base alla quale vengono sottoposte a semplice autorizzazione non solo le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche manufatti tipo rampe, ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Credo che questa disposizione specifica difficilmente passerebbe al vaglio del Governo, perché sapete bene che, in materia edilizia, le modifiche di una certa rilevanza di tutto ciò che attiene alle costruzioni, e comunque le modifiche che hanno un impatto sul territorio, comportano sanzioni penali, e di conseguenza, per il principio della riserva di legge in materia penale, il potere legislativo delle Regioni, anche di quelle che, come la Sardegna, abbiano competenza primaria in materia urbanistico-edilizia trova un limite abbastanza preciso. Questo articolo, come già ebbi occasione di dire in Commissione, va modificato, va sostanzialmente limitato, eliminando, per esempio questo punto, ma di questo si potrà parlare con maggiore precisione quando si passerà all'esame degli articoli. In ogni caso, siccome si tratta di una disposizione qualificante nell'economia di questa legge, questo va evidentemente tenuto presente.
Condivido anche, sostanzialmente, le osservazioni che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, sul problema dei parcheggi, soprattutto dei parcheggi sotterranei. È vero che anche la normativa nazionale in materia, agevola questi interventi che dovrebbero essere di grande utilità, anche per snellire il traffico e sgombrare le strade dalle macchine, ma è anche vero che bisogna vedere di quali tipi di parcheggi si tratti e quale incidenza possano avere, con riferimento soprattutto alla statica degli edifici, ed al governo del territorio, con tutto quello che segue, ivi compresi i problemi idrogeologici. Quindi questa materia non va liquidata con tanta leggerezza; va fatta una riflessione, perché si potrebbero creare problemi di abusivismo, che comporterebbero l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 20 della legge numero 47 del 1985.
Il problema delle demolizioni è identico. L'intento della Commissione era quello di riferirsi a demolizioni effettivamente finalizzate ad attività edilizia, ma andrebbe precisato aggiungendo le parole "regolarmente autorizzata", perché il testo proposto potrebbe indurre qualcuno a iniziare a demolire con l'intenzione di ottenere la concessione edilizia per modificare o per riedificare, il che sarebbe contrario allo spirito della legge, ma non alla lettera, che, invece, potrebbe consentire una scappatoia di questo genere, o quantomeno indurre qualcuno in errore.
Per quanto riguarda il testo dell'articolo 2, io credo che in effetti, riflettendoci a fondo, l'istituto della denuncia d'inizio attività che in qualche modo si affianca e si sostituisce, o tende a sostituirsi alla richiesta di autorizzazione edilizia, è abbastanza pericoloso. E` pericoloso perché in sostanza c'è una tendenza a scavalcare qualunque tipo di rapporto con il comune, con la possibilità di rimediare poi con il pagamento. La verità è che io credo che il difetto principale non stia tanto in questa legge che, per altro, è difettosa, almeno nei termini in cui è stata proposta, ma che si tratti di un problema di carattere generale; cioè che, per far fronte alla burocrazia eccessivamente oppressiva, che si è venuta manifestando negli anni con riferimento a queste problematiche, si è sentita l'esigenza di semplificare, di snellire, di sdrammatizzare alcuni casi, e l'esempio dei pergolati è significativo, e credo che sia uno degli aspetti positivi di questa legge, passando però forse all'estremo opposto. Le conseguenze della costruzione in assenza di autorizzazione sono tutto sommato molto modeste, e forse dell'autorizzazione si è fatto un uso eccessivo, senza considerare che l'inosservanza, tutto sommato, non comporta gravi conseguenze. Ed allora, visto che l'autorizzazione di per sé è poco impegnativa, e soprattutto rappresenta un deterrente molto modesto, si è ritenuto di affiancarle l'istituto della denunzia di inizio attività. Praticamente si dice: "Visto che l'assenza di autorizzazione in fondo non comporta gravi problemi, tanto vale semplificare ulteriormente la procedura e saltare anche questo passaggio, sostituendolo con una semplice denunzia di inizio di attività". Questo non fa altro - secondo me - che aggravare l'equivoco che già sussisteva, per cui io credo che tutto sommato questo articolo 2 potrebbe essere soppresso completamente, limitando la legge alla previsione della richiesta di autorizzazione per i casi di cui si è parlato in precedenza, previa eliminazione di un paio di punti che sono quelli che ho indicato, e rimandando a migliore occasione il discorso della denunzia di inizio attività. La normativa proposta infatti potrebbe creare grossi problemi, e soprattutto dar luogo a grossi abusi, quali quelli che si intravedono, per esempio, dalla lettura del terzo comma che consente di "by-passare", come si dice con una parola abbastanza brutta, ma significativa, con una scappatoia, i vincoli, perché in pratica si dice che qualora la denuncia di inizio attività riguardi opere soggette a vincoli deve essere corredata dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo, ma non si dice quali possono essere le conseguenze dell'assenza di questa autorizzazione. Quindi, credo che anche l'articolo 2, così formulato, non passerebbe al vaglio del Governo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (F.S.D.). Grazie, signor Presidente. Devo esprimere qualche perplessità, in particolare nei confronti di chi insieme a me ha partecipato all'esame di questo disegno di legge all'interno della Commissione; esame che è stato approfondito e che è iniziato con la relazione da parte dell'Assessore, che ha evidenziato una esigenza, che credo sia il primo elemento da sottolineare. L'esigenza era quella di introdurre nella legislazione regionale in materia di edilizia, una procedura che a livello nazionale è stata adottata da diversi anni. La denuncia di inizio attività alla quale stiamo arrivando noi oggi qui, come anche nella relazione della Giunta regionale viene evidenziato, in alcune realtà della nostra regione, per certi versi, era stata già in qualche modo adottata, come procedura di alleggerimento dell'iter burocratico a cui sono assoggettate tutte le pratiche edilizie che, come credo tutti sappiano, hanno sicuramente livelli di importanza diversi. Non sono tutte da considerare allo stesso livello, ce ne sono di estremamente importanti perché riguardano parti di territorio; ce ne sono un po' meno importanti, comunque altrettanto importanti, perché sicuramente incidono su quelle che sono le realtà sociali all'interno dell'ambito urbano. Ce ne sono ancora più piccole, che la legge "23" già classificava come interventi da assoggettare ad autorizzazione e non a regime concessorio, e noi queste le avevamo, per certi versi, individuate. Qualcuno di noi, che opera all'interno di questo settore, ha più di una volta considerato che, a livello regionale, questa opportunità era sicuramente da prendere in considerazione, e avevamo sollecitato anche chi all'interno della Regione ci rappresentava fino a qualche tempo fa perché si adottasse il provvedimento che noi oggi stiamo cercando di fare. Io credo che la caratteristica più importante della denuncia di inizio di attività sia quella che è stata sottolineata dal Presidente della Commissione che ha relazionato su questa legge, che è quella appunto di alleggerire il grande lavoro che viene svolto all'interno degli uffici tecnici, che non è soltanto quello di istruire le pratiche edilizie, ma è quello di istruirle per poterle portare all'attenzione delle commissioni edilizie, di comunicare con il richiedente sull'istruttoria della pratica, di fargli conoscere quelli che sono gli esiti di questo esame ed eventualmente quelli che sono i documenti da integrare. Si tratta di una serie di procedure che appesantiscono il lavoro al punto che in alcune realtà della nostra Regione ci sono pratiche che per poter essere autorizzate seguono la stessa procedura di una concessione, e per poter consentire al cittadino di procedere volte si deve aspettare anche sei - otto mesi nella migliore delle ipotesi. Credo che pochi mi possano smentire su questo, la realtà che sto descrivendo è davanti agli occhi di molti di noi.
L'esigenza di questo disegno di legge sicuramente era fortemente sentita, e io credo che se riusciremo a introdurre questa procedura faremo sicuramente opera meritoria.
Al momento della presentazione di questo disegno di legge da parte dell'Assessore, noi abbiamo la necessità che la regione facesse proprio quanto stabilito dal decreto legge del 5 ottobre 1993 numero 398, che, al comma 7 dell'articolo 4 dice: "Gli interventi subordinati alla denunzia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del legge 24 del '93 numero 537 sono...." L'elenco di questi interventi è pari pari quello che viene riportato nella proposta di legge che stiamo esaminando oggi, a parte l'ultimo intervento, del quale ha parlato il Presidente Tunis, che è quello che definirei quasi irrisorio, e comunque di interesse notevole, che riguarda i pergolati e i graticci che vengono solitamente realizzati per creare ombra in alcune residenze.
Detto questo, qua si sono evidenziati alcuni aspetti che mi pare sia il caso di riprendere, perché io ritengo che sia vero che questo è un disegno di legge di grande rilevanza, ma sicuramente è di grande rilevanza per gli aspetti che ho evidenziato, non per i danni che, secondo alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto, essa può determinare. Prendendo in considerazione gli interventi che sono elencati e che qualcuno in quest'Aula ha definito estremamente dannosi, perché non assoggettati alle procedure a cui sono assoggettate le autorizzazioni e le concessioni, io credo che si tratti di opere che hanno una caratteristica, che è quella di non modificare minimamente le volumetrie, gli standard, o l'impatto dal punto di vista ambientale. E non è vero che prevedere per queste opere una denuncia di inizio di attività vuol dire non assoggettarle ad alcun limite. La denuncia di inizio di attività deve essere fatta venti giorni prima del reale inizio dei lavori. Deve essere corredata anche - leggo il testo della legge a cui si fa riferimento - da un dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. A chi dice che alcuni cittadini non si possono permettere il progettista, dico che fare una denuncia di inizio di attività costa sicuramente molto meno di quanto può costare un progetto presentato seguendo la procedura ordinaria. Quindi, questa obiezione mi pare abbastanza strumentale. La dichiarazione di inizio attività deve essere accompagnata, dicevo, da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il che sta a significare che non c'è nessuna situazione di libertà, c'è la presentazione di un progetto che deve sottostare a regolamenti edilizi e a normative ed è solo la procedura di approvazione che si modifica e non sicuramente la normativa riguardante la presentazione del progetto. Non c'è niente di diverso per quanto riguarda i vincoli a cui ci si deve assoggettare. Non basta, bisogna certificare il rispetto delle norme di sicurezza, il rispetto delle norme igienico - sanitarie e il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. Parlando di denuncia di inizio di attività è facile fare un parallelo con la differenza esistente tra l'autocertificazione e la certificazione tradizionale, per il cui rilascio i cittadini erano costretti a file interminabili e a attese di giorni, per ottenere i documenti necessari per ottenere qualunque cosa da parte degli enti pubblici e dello Stato. Quella di cui stiamo parlando in questo momento non è un'autocertificazione, ma è sicuramente molto vicina a questa, per il fatto che si dà al tecnico la responsabilità delle opere che si chiede di realizzare. E questa responsabilità è sancita dalla legge, perché nel momento in cui si dice che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità lo si sta sostituendo per legge agli uffici tecnici o alla commissione edilizia che eravamo abituati a prendere in considerazione, non per questo riducendo l'importanza dell'intervento che si sta realizzando. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, il che sta a significare che a tutti gli effetti c'è la massima garanzia. La legge procede con alcune norme relative alle sanzioni, e poiché il provvedimento che stiamo andando ad approvare fa riferimento al testo statale, credo che anche di questo sia necessario prendere atto.
Bisogna prendere atto che le pratiche relative a tutta una serie di opere che sono elencate in questo disegno di legge rappresentano la massima parte del carico degli uffici tecnici dei comuni della nostra Regione. Io credo che l'approvazione di questo testo così come è stato presentato, e ripeto e ribadisco, approfondito durante i lavori della Commissione, possa sicuramente dare una risposta alle esigenze fino ad oggi dichiarate da molti tecnici dei comuni, che vorrebbero sicuramente interessarsi di cose più concrete che non riguardano i muri di recinzione, le vasche di approvvigionamento idrico, o tutta una serie di operazioni che sono quasi automatiche. Non si capisce per quale motivo, in attesa dell'autorizzazione di una variante in corso d'opera per concessioni edilizie già rilasciate, che non incida su parametri volumetrici e urbanistici, e che non cambi la destinazione d'uso e le categorie edilizie, debbano essere sospesi i lavori. Io credo che, con questo disegno di legge, possiamo accelerare non soltanto l'iter burocratico, ma anche l'iter dei lavori creando occupazione o perlomeno eliminando soluzioni di continuità che durante l'esecuzione dei lavori sono estremamente dannose.
Detto questo, per ciò che riguarda le norme relative alle sanzioni, io credo che pagare il doppio del valore delle opere realizzate, qualora non siamo conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio, sia sicuramente un forte deterrente. Se la denuncia di inizio di attività non viene fatta, o viene fatta nel corso dei lavori, in questo disegno di legge è prevista una sanzione minima ridotta a lire trecentomila. Se si tratta di lavori non in contrasto con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica, io credo che la sanzione di trecentomila lire sia solo ed esclusivamente una sanzione che serve ad evidenziare che il problema è irrisorio, e che non si vuole sicuramente su questo speculare.
Credo che portare il cittadino a rispettare il più possibile le leggi, non complicandogliele, ma per quanto è possibile agevolandolo, sia un compito che noi dovremmo avere sempre presente.
Credo che anche l'emendamento proposto dal consigliere Amadu sia interessante, per ciò che riguarda l'aspettorelativo agli interventi che sono assoggettati ad autorizzazione, non alla denuncia di inizio attività. E` interessante perché chiaramente alleggerisce il lavoro delle commissioni edilizie. Io posso dire che in alcune realtà c'è addirittura la volontà ferma di eliminare queste commissioni perché spesso rallentano le operazioni di controllo e di verifica, perché gli uffici tecnici, in alcune realtà, sono più che sufficienti per verificare la conformità tra quanto richiesto e quanto le norme e il regolamento edilizio prevedono in quella città e in quel paese.
Io condivido totalmente questo disegno di legge, e voglio dire solo alcune cose per ciò che riguarda quella parte di interventi che sono stati definiti pesanti, cioè le opere relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, alle quali ha fatto riferimento il collega Dore, e la costruzione di parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. Per ciò che riguarda le barriere architettoniche ricordo che abbiamo approfondito questo argomento in Commissione, e ci siamo fatti carico dell'aspetto sociale della realizzazione di queste opere che hanno poco di gratuito, ma sono indispensabili perché la loro realizzazione contribuisce a eliminare i disagi dei cittadini interessati. Riteniamo che queste opere, vengano realizzate sicuramente nella misura strettamente necessaria, per dare una risposta ad un bisogno. Siamo entrati nel merito di questo problema e abbiamo convenuto che fosse meglio lasciare invariata la lettera b), tenuto conto che questo aspetto è superato anche dalla legge nazionale che a questa esigenza dà risposta attraverso l'istituto della dichiarazione di inizio di attività. Per i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato, la legge Tognoli, la numero 122, dà ampia possibilità di realizzare all'interno del lotto di pertinenza tutti i parcheggi, necessari e non necessari, che si vuole realizzare, in considerazione della grave carenza di queste strutture, e dà la possibilità di realizzare questi parcheggi al di sotto dei lotti. Non capisco per quale motivo si debbano prevedere per questo tipo di intervento autorizzazioni o di concessioni. Capisco, invece, che una risposta forte per un servizio di questo tipo sarebbe sicuramente necessaria, tenuto conto anche, per non spaventare nessuno, che in alcune realtà i parcheggi di cui si parla sicuramente non possono essere realizzati. All'interno dei centri storici voi sapete benissimo che non sono consentite demolizioni e opere che possano modificare queste realtà, il che sta a significare che stiamo parlando di zone sicuramente diverse. Quando si parla poi del lotto su cui insiste il fabbricato, questo sta a significare il lotto di pertinenza che è servito per determinare volumetrie, superfici coperte e tutto ciò che è progettabile secondo quanto previsto dalle norme per quella zona.
COGODI (R.C.). E sotto la Rinascente si può?
MASIA (F.S.D.). Nella Rinascente di Via Roma? Non si può perché siamo in una zona...
PRESIDENTE. Onorevole Masia, la prego di continuare il suo intervento.
MASIA (F.S.D.). E comunque il terzo comma dell'articolo 2 stabilisce che, qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali, o dagli strumenti urbanistici, a vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici, storico testimoniali, la denuncia di cui al comma uno deve essere corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999. Questo sta a significare che non è vero che esiste, con la denuncia di inizio di attività, la possibilità di operare in libertà; esiste invece la possibilità di alleggerire tutta una serie di pratiche che oggi sicuramente fanno sì che ci sia una grande ressa per richieste di realizzazione di opere edilizie senza distinzione. Questo sta a significare che se noi normiamo in maniera diversa per quanto riguarda alcuni tipi di opere probbabilmente ci sarà maggiore attenzione per quelle opere che invece devono essere assoggettate a concessione o ad autorizzazione. Più si alleggerisce il carico, maggiore è l'attenzione su questi interventi.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Morittu. Ne ha facoltà.
MORITTU (D.S.). Grazie, signor Presidente, intervengo per fare alcune considerazioni, una di premessa, anche richiamandomi all'intervento fatto dall'onorevole Cogodi. Non vi è dubbio che tutte le volte che noi andiamo a ragionare su temi che sono di specifica competenza regionale, ma che sono anche disciplinati da leggi nazionali, cadiamo in una qualche difficoltà; ma la difficoltà nasce innanzitutto dal fatto che la Regione autonoma della Sardegna, rispetto al vento di riforma che soffia a livello nazionale, è in grande ritardo. Ora, la materia edilizia, o per meglio dire la materia sulle competenze edilizie, sulle competenze autorizzatorie e concessorie e sui soggetti che rilasciano autorizzazioni e concessioni è fortemente cambiata. Il panorama nazionale ha visto una serie di leggi di riforma a partire dalla "179", ma ancora prima della "179", con la legge Bassanini, del 1997, legge che in Sardegna ad oggi non è stata recepita. Quella legge prevede che a rilasciare le autorizzazioni e le concessioni edilizie non siano i sindaci o i loro delegati, ma siano i capi dell'Ufficio tecnico. Sono le strutture tecniche che rilasciano autorizzazioni o concessioni edilizie. Questo non è un fatto di poco conto, significa semplicemente che il legislatore ha completamente cambiato rotta a livello nazionale, e noi a livello regionale non abbiamo detto niente sinora. Ma non mi risulta che in Sardegna, salvo qualche piccolo comune dove ancora il sindaco si attarda a firmare autorizzazioni o concessioni, ma sono come il soldato giapponese che non sapeva che la guerra era finita, ci siano esempi di sindaci che firmano autorizzazioni o concessioni edilizie. E questo naturalmente significa che è cambiato molto, cioè la competenza, la responsabilità è in capo alla struttura tecnica. E questo ha, come rilevava l'onorevole Masia, richiamato una discussione sulla utilità di mantenere ancora in piedi le vecchie Commissioni edilizie che davano e che danno ancora il parere, allora al sindaco, oggi al capo dell'Ufficio tecnico, per quanto riguarda autorizzazioni o concessioni. Comunque la disciplina del parere della Commissione edilizia sulle autorizzazioni, secondo me, va demandata, e questo per rispondere all'emendamento dell'onorevole Amadu, al Comune. Noi per legge non possiamo dire ai comuni "No, questo tipo di autorizzazione la disciplina la Commissione edilizia con un parere, quest'altra invece no". Almeno questa competenza deve essere dei comuni, altrimenti noi ingessiamo completamente anche i poteri delle autonomie locali.
Ma facendo questa premessa che cosa si vuol dire? Si vuol dire che la tendenza generale, che è condivisa, mi pare, perché la legge nazionale della quale stiamo in qualche modo recependo oggi gli indirizzi, è di sette anni fa. Certo, anche le leggi regionali, e l'onorevole Cogodi se le ricorderà, per esempio la numero 23, avevano disciplinato la materia in modo analogo, convertendo le concessioni in autorizzazioni per snellire le procedure, e poi sta ai singoli regolamenti comunali dire se quella autorizzazione particolare va o non va in Commissione edilizia. Certo è che il problema dello snellimento delle procedure probabilmente si pone poco per il comune di Pompu o per gli altri comuni piccoli della Sardegna, e in Sardegna sappiamo che le autonomie locali sono molte, sono oltre trecento. Per i piccoli comuni probabilmente questo problema non si pone, ma si pone comunque il problema dell'accelerazione delle procedure e di un adeguamento delle procedure sarde rispetto alle procedure nazionali, perché altrimenti questa autonomia continua ad essere un cappio al collo, un freno comunque allo sviluppo del territorio. Naturalmente è uno sviluppo che deve essere controllato e oculato, ma lo si controlla mettendo in campo regolamenti edilizi, piani urbanistici e norme di attuazione che siano davvero corretti, pertinenti, puntuali e così via. Compito del politico è normare il tutto, ma poi il tutto deve anche camminare sulla base di procedure snelle che vengono affidate alle strutture tecniche, e questo è ciò che ci dice la Bassanini. Noi non l'abbiamo recepita, ma molti l'hanno recepita obbligatoriamente, perché poi si pone un conflitto, nel fare, tra le leggi regionali arretrate e le leggi nazionali che comunque sono state approvate nel frattempo e che ci impongono di adeguarci, nonostante noi abbiamo competenza primaria nella materia. Sostanzialmente, al di là di qualche punto che è stato anche messo in evidenza dall'onorevole Cogodi, la legge 23 sostanzialmente contemplava le autorizzazioni, e va dato atto alla Regione Sardegna di essersi mossa per tempo, ancora prima della normativa nazionale. Ma oggi non possiamo intervenire per frenare un processo. Certo è che sui parcheggi c'è qualche perplessità, probabilmente sulla dimensione e su altri aspetti, ma se va bene questo ragionamento e se l'autorizzazione è data sulla base di regolamenti comunali che disciplinano il progetto, tra l'autorizzazione e la concessione non è che ci sia questa grandissima differenza, posto che è sempre lo stesso soggetto, è il Capo Ufficio tecnico che la rilascia. Sta ai regolamenti puntualizzare che documentazione è necessaria per avere l'autorizzazione, che tipo di elaborati progettuali, che procedure seguire. L'autorizzazione non è dunque molto differente dall'istituto concessorio, se non per il fatto che la concessione è onerosa e l'autorizzazione non lo è. Ma possiamo noi pensare di disincentivare i parcheggi rendendoli onerosi, mentre per esempio a Padova non lo sono? Che senso ha? Non mi pare che abbia grande senso, se poi ci sono anche leggi nazionali che incentivano la realizzazione di parcheggi nelle pertinenze private.
Il problema vero, secondo me, riguarda la disciplina della D.I.A.. Anche su questo però, qualcuno lo ricordava, la Regione autonoma della Sardegna con la legge "23", anche seguendo la normativa nazionale sull'abusivismo edilizio, aveva previsto una norma in base alla quale le opere interne potevano essere realizzate senza autorizzazione, previa una relazione asseverata da parte del tecnico incaricato dal committente. La D.I.A. estende questo concetto, questa procedura innovativa. Certo, io concordo che, siccome la sfera d'intervento è un po' più ampia, in qualche modo bisogna anche avere strumenti di intervento e di salvaguarda, e in questo senso mi trovo d'accordo con l'emendamento che ho appena letto, presentato da Sanna e più, che prevede una procedura di salvaguardia da parte del Comune, perché possa tutelarsi da eventuali danni. E' importante prevedere una procedura di controllo sulla D.I.A. che permetta all'ufficio tecnico di intervenire qualora ritenga che il tecnico che ha firmato la denuncia di inizio attività abbia interpretato male le norme. Mi sembra un ragionamento del tutto condivisibile che, in qualche modo, salvaguarda anche un interesse pubblico più generale. Sono d'accordo anche sull'eccezione sollevata dall'onorevole Cogodi rispetto al comma 2, che prevede, qualora non si presenti la denuncia .di inizio attività, ma si realizzi comunque l'opera, il pagamento di una sanzione di trecentomila lire. Considerata l'entità delle opere che si possono realizzare, mi sembra davvero una cifra esigua che spinge chi ha fretta di fare, a fare, senza neanche la D.i.a., non solo senza l'autorizzazione, ma senza neanche la d.i.a., perché trecentomila lire sono davvero una quisquilia rispetto all'entità e al valore delle opere che possono essere realizzate con la D.I.A.. Bisognerebbe trovare una misura sanzionatoria che sia un po' più consistente e che funzioni da deterrente rispetto ad un andamento troppo liberistico del mercato delle costruzioni.
In ultimo, voglio solo dire, ma lo approfondirò in sede di discussione degli emendamenti, che mi sembra che al comma 3, quando si parla dell'autorizzazione, nel caso di immobili interessati a vincoli su leggi nazionali o regionali o strumenti urbanistici, o vincoli paesaggistici, ambientali, storici, architettonici, si rimandi soltanto alla disciplina dell'articolo 151 del Decreto numero 490 del 1999, ma c'è anche la legge numero 1089 e ci sono altre leggi che disciplinano questa materia. Perciò ho proposto un emendamento in cui si rimanda comunque alla autorizzazione dell'autorità competente.
Io complessivamente, ho condiviso il provvedimento, in Commissione,ma alcuni interventi mi hanno fatto ritenere che forse il Consiglio deve valutare con maggiore attenzione alcuni aspetti, mi riferisco alla d.i.a. e alla parte relativa alle sanzioni.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
MILIA (F.I.-Sardegna), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge numero 72/A presentato dalla Giunta regionale ed esitato dalla Commissione - che ringrazio per l'ampio e proficuo lavoro svolto - non è mai stato considerato dai presentatori, e dal sottoscritto, una leggina, perché ci rendiamo conto dell'importanza di questo provvedimento, che d'altronde, devo anche aggiungere, è un provvedimento richiesto da più parti, dagli addetti ai lavori, ma non solo, dagli amministratori comunali che, nell'incertezza sull'applicazione di questa norma nazionale che ormai dal '97 opera su tutto il territorio italiano, si sono trovati in difficoltà rispetto al problema dell'utilizzo dell'istituto della denuncia di inizio attività.
A questo proposito la Corte Costituzionale aveva già provveduto a dirimere il problema, perché con una sentenza relativa alla provincia di Trento e Bolzano, aveva di fatto impedito che la Sardegna potesse utilizzare questo istituto essendo una Regione a Statuto speciale e deliberando che la Sardegna avrebbe dovuto recepire per legge la denuncia di inizio di attività.Questo è lo spirito che ci ha spinti a recepire questo istituto; Con questo spirito, con questa attenzione, non abbiamo voluto assolutamente fare fughe in avanti, come ha fatto più di una Regione nel recepire la norma sulla denuncia di inizio di attività, tant'è che la Regione Lombardia - ma forse anche qualche altra Regione - si trova in conflitto dinanzi alla Corte Costituzionale perché ha voluto eccedere i compiti e la tipologia degli interventi, praticamente facendo rientrare nella normativa sulla d.i.a. degli interventi che assolutamente non possono e non debbono, a nostro giudizio, rientrarvi.
Noi siamo voluti rimanere nel solco tracciato dal legislatore nazionale; la Commissione lavorando alacremente, con grande professionalità e con grande capacità, ha voluto aggiungere qualche cosa rispetto al testo originale e, dopo l'ampio dibattito che si è sviluppato in quest'Aula, anche l'Assessore crede che alcune cose possano essere riviste, primo fra tutti il comma 2 dell'articolo 2, in materia di sanzioni. Certamente dev'essere introdotto qualche deterrente in più rispetto a questa sanzione minima delle trecentomila lire, prevista al comma 2 dell'articolo 2. Ho anche visto gli emendamenti presentati, credo che sarà l'Aula a doversi esprimere su di essi e mi riservo anch'io di dare il parere della Giunta.
In ogni caso, credo che questo disegno di legge vada al passo coi tempi, e credo che sia necessario esitarlo perché da più parti, ripeto, è stata espressa l'esigenza che la normativa sulla denuncia d'inizio di attività venga recepita anche dalla Regione Sardegna.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Siccome è in corso un tentativo di conciliare i diversi emendamenti che sono stati presentati, prima del passaggio all'esame degli articoli, chiedo una breve sospensione della discussione del disegno di legge.
C'è questo tipo di esigenza anche perché alcune delle osservazioni fatte sono state raccolte anche da parte della maggioranza e dell'Assessore.
Nel frattempo si può procedere alla votazione della legge discussa precedentemente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Tunis Marco. Ne ha facoltà.
TUNIS MARCO (F.I.-Sardegna), relatore. Presidente e colleghi consiglieri, non è che con questo mio intervento io voglia bloccare i lavori dell'assemblea o essere puntiglioso, ma è prassi consolidata che quando si vota il passaggio all'esame degli articoli, si inizi con l'esame degli stessi. Se si vuole una sospensione si deve fare una richiesta ben precisa: "A seguito di incontri che si è avuto fra "x", "y" e "z", o fra diversi gruppi, stiamo addivenendo a modifiche". Questo non c'è stato; il collega Cogodi non ha fatto altro che dire che occorrerebbe, non so stante quale normativa scritta o consuetude, che dobbiamo fermarci.
Presidenza del Presidente Serrenti
(Segue TUNIS MARCO.) Io ritengo che, considerata l'aspettativa che questo provvedimento crea nelle amministrazioni comunali e nei cittadini, dovremmo andare avanti. Quando arriveremo a discutere degli emendamenti sui quali c'è la possibilità di una diversa interpretazione e per i quali può essere necessario trovare un accordo - ce n'è qualcuno, l'ha accennato anche il collega Morittu - vedremo se è possibile trovare un accomodamento, o una migliore formulazione. Il relatore, sulla base del Regolamento, può esprimere il proprio parere, e l'Assessore dichiara se li recepisce, a quel punto si potrà decidere eventualmente di sospendere.
Tutto ciò premesso, ritengo che si debba andare avanti, così come si è sempre fatto per i provvedimenti legislativi, se troveremo dei punti che meritano maggior attenzione, li sospenderemo e verranno trattati separatamente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cossa. Ne ha facoltà.
COSSA (Patto Segni-Rif. Sardi). Presidente, dal mio punto di vista, forse c'è qualche possibilità di trovare delle intese, almeno su alcuni punti che sono stati sottolineati dai colleghi che sono intervenuti, che possono aiutarci a rendere migliore questo testo che sicuramente è, dal mio punto di vista, buono e innovativo ma che forse potrebbe causare qualche problema. Naturalmente, il tutto dovrebbe potersi fare senza interrompere i lavori del Consiglio, dando la possibilità ad alcuni colleghi di discutere alcuni problemi con l'Assessore e di vedere se si riesce a superarli, questo naturalmente se il Regolamento lo consente, perché è già stato votato il passaggio all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'Assessore, voglio ricordare che è già stato votato il passaggio all'esame degli articoli, pertanto a termini di Regolamento, non è più possibile presentare emendamenti.
Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
MILIA (F.I.-Sardegna), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Dato per scontato che il passaggio all'esame degli articoli è stato votato, ma data per scontata anche che la volontà manifestata nell'Aula di trovare degli accordi perché si vada nella direzione voluta dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti, chiedo che, pur proseguendo i lavori dell'Aula, ci si possa confrontare sugli emendamenti presentati e su delle piccole modifiche che possono essere fatte in corso d'opera, con i colleghi che desiderano farlo.
PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni sospendiamo la seduta per un quarto d'ora.
(La seduta sospesa alle ore 12 e 31, viene ripresa alle ore 13 e 11.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio.
Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA SALVATORE (D.S). Presidente; poiché il gruppo di lavoro che era riunito per stendere un ordine del giorno relativo alla legge rinviata relativa all'attività di controllo sugli atti degli enti locali ha presentato l'ordine del giorno concordato; possiamo concludere l'esame di tale legge.
PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno a firma Carloni e più sugli atti degli enti locali divenuti esecutivi per decorrenza di termini. Se ne dia lettura:
CAPPAI, Segretario:
ORDINE DEL GIORNO CARLONI - CUGINI - FLORIS Emilio - SANNA Gianvalerio - DETTORI Bruno - COGODI - COSSA - FRAU sugli atti degli enti locali divenuti esecutivi per decorrenza di termini.
IL CONSIGLIO REGIONALE
al termine della discussione sulla legge rinviata n. CCCXVII/A (Norme sull'esercizio dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38);
CONSIDERATO che occorre intervenire per evitare che le vacanze dei Comitati di controllo verificatesi nell'anno 2000 abbiano negativi effetti,
impegna la Giunta regionale
qualora, a giudizio della medesima, viste anche le relazioni istruttorie degli uffici dei Comitati di controllo, vi siano atti degli enti locali, divenuti esecutivi per decorrenza dei termini nel periodo di vacanza dei Comitati di controllo verificatosi nell'anno corrente, che presentino rilevanti profili di illegittimità, a trasmetterli al Governo perché eserciti il potere di annullamento in ogni tempo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno è stato presentato dopo la conclusione della discussione generale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 122 del Regolamento, non può essere illustrato
Ha domandato di parlare il consigliere Carloni, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CARLONI (A.N.). Avevamo ritenuto in Commissione e stiamo confermando oggi qui in aula, con un ordine del giorno sottoscritto sostanzialmente da tutti i Capigruppo, che a suo tempo, con l'articolo 2 di questa legge che è stata rinviata dal Governo, il Consiglio aveva determinato con unanime volontà, di ovviare all'omissione determinata dalla mancata elezione dei comitati di controllo, con una norma apposita, e tutti eravamo d'accordo su questo.
Allo stato delle cose, dopo il rinvio della legge da parte del Governo che ha ritenuto che si debba cassare l'articolo 2, si è sentita la necessità oltre che riproporre...
(Brusio in Aula)
PRESIDENTE. Colleghi, con questo brusio l'oratore non può concentrarsi.
CARLONI (A.N.). Ci è sembrato che la questione fosse abbastanza delicata, nel senso che si sarebbe profilato un conflitto fra Stato e Regione, che si era voluto evitare con una norma straordinaria che noi riteniamo tuttora valida. Però, proprio per evitare questo, abbiano preso atto del fatto che lo Stato dichiara di essere tutore supremo dell'ordinamento, qualora le istituzioni territoriali minori non riescano a sopperire con le loro norme. Ci siamo adeguati e, insieme alla riproposizione della legge con il solo articolo 1, si è ritenuto opportuno di suggerireall'Esecutivo che ove si presentassero degli atti anomali che sarebbero stati cassati dal Comitato di controllo, la Giunta, poiché l'articolo 2 è stato soppresso, ricorra ai poteri sostitutivi che lo Stato ha avocato a sé. Poiché questi poteri sostituivi possono essere esercitati d'ufficio o essere sollecitati dagli organi interessati, essendo l'Esecutivo regionale un organo interessato, riteniamo debba trasmettere al Governo tali atti affinché eserciti il potere di annullamento previsto dall'articolo 6 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383, sull'ordinamento provinciale e comunale, tuttora in vigore.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna per dichiarazione di voto.
SANNA SALVATORE (D.S). Presidente, dichiaro il mio voto a favore, perché mi pare che, con questo ordine del giorno, si sia compiuto il percorso che avevamo ipotizzato in Commissione. Chiedo però alla Giunta regionale, in sede di dichiarazione di voto, un impegno a trasmettere al Consiglio una relazione sintetica su questi aspetti, una volta che la Giunta regionale stessa avrà provveduto a fare le proprie valutazioni in merito a quanto affermato nell'ordine del giorno.
Non l'abbiamo voluto inserire nell'ordine del giorno, proprio perché non l'abbiamo ritenuto opportuno, è un invito alla Giunta a riferire in Aula su quello che farà anche in esecuzione dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Poiché la legge consta di un solo articolo, indico la votazione nominale della legge nel suo complesso. Ricordo che, trattandosi di legge rinviata dal Governo, è necessaria la maggioranza assoluta.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - CONTU - COSSA - DEMURU - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FLORIS Emilio - FOIS - FRAU- IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LICANDRO - LOMBARDO - MANCA - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - MURGIA - NUVOLI - ONIDA - ONNIS - OPPI - PACIFICO - PIANA - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PITTALIS - PUSCEDDU - RANDAZZO - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SELIS - SPISSU - TUNIS Marco.
Si sono astenuti: il Presidente SERRENTI - COGODI - LIORI - ORTU - VASSALLO.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 57
Astenuti 6
Maggioranza 41
Favorevoli 57
(Il Consiglio approva)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge numero 72.
Si dia lettura dell'articolo 1.
CAPPAI, Segretario:
Art. 1
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice Civile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;
l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;
n) i pergolati e i grigliati.
2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.".
PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati tre emendamenti.
Se ne dia lettura.
CAPPAI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Vassallo - Cogodi - Ortu
Art. 1
All'articolo 1, lettera d), dopo la parola "sportive" inserire: "e ricreative". (6)
Emendamento aggiuntivo Amadu - Cossa - Randazzo - Fois - Masia - Sanna Alberto - Calledda - Capelli - Floris Emilio - Corda - Piana - Sanna Giacomo
Art. 1
Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. n° 23 del 1985, come sostituito dall'art. 1, dopo le parole "seguenti interventi" aggiungere ", previo parere del solo ufficio tecnico comunale". (8)
Emendamento aggiuntivo Vassallo - Ortu - Cogodi
Art. 1
All'art. 1 dopo la lettera N, sono inerite le seguenti lettere:
o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto;
l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale. (10)
PRESIDENTE. Sulla base dell'accordo fatto,è stato predisposto un ulteriore emendamento di coordinamento, che è ammissibile ai sensi dell'articolo 84, comma 11 del Regolamento, come emendamento all'emendamento numero 10. Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Essendo l'emendamento numero 10 un emendamento del Gruppo della Rifondazione Comunista, mi pare di poter dire che, per quanto è dato conoscere dell'accordo che è intercorso non fra tutte le parti politiche presenti in Consiglio, ma fra alcune parti, per altro maggioritarie del Consiglio, l'emendamento chesta per essere distribuito, ricomprenda anche il nostro emendamento numero 10.
Pertanto, la procedura più semplice sarebbe ritirare il nostro emendamento e mettere in votazione l'emendamento presentato dalla maggioranza del Consiglio.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cogodi, a termini di Regolamento questo non è possibile. Voglio ricordare che noi abbiamo già votato il passaggio agli articoli, per cui non è ammissibile la presentazione di un emendamento ex novo, è possibile presentarlo come emendamento di coordinamento dell'emendamento numero 10, per cui li voteremo entrambi. Il nuovo emendamento sarà messo in votazione solo se sarà approvato l'emendamento numero 10, perché se no il Regolamento non ce lo consentirebbe; se fosse un emendamento nuovo dovrei dichiararlo inammissibile.
Va bene onorevole Cogodi?
COGODI (R.C.). Va bene. Va bene perché il fine giustifica i mezzi.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (R.C.). Per intanto intendo illustrare l'emendamento numero 10, ci riserviamo di intervenire poi sul testo dell'articolo e degli altri emendamenti.
Ben si vede, dall'emendamento presentato dalla maggioranza e altri, che è pervenuto testé, che alcune delle osservazioni che abbiamo svolto nel corso della discussione generale, erano non solo puntuali ma fondate, e che la nostra preoccupazione, se, non dico attentamente, ma appena presa in considerazione, avrebbe potuto e potrebbe, se il Consiglio vuole, migliorare non poco questo testo di legge o almeno evitare la possibilità di danni gravi.
Non è che qui ci dobbiamo dividere in ottimisti e catastrofisti, fra coloro che hanno a cuore il bene della comunità o della collettività, volendo accelerare la procedura e rispondendo prima ai buoni diritti dei cittadini e quelli invece che vorrebbero normative complicate, impastoiate, sempre difficili da intendere e da applicare. No, noi abbiamo detto che in realtà, con questa nuova legge, soprattutto col successivo articolo 2, la Regione sta complicando la vita ai cittadini, agli operatori economici e alle amministrazioni locali; sta solo agevolando, invece, una categoria molto minoritaria, e che è già abbastanza agevolata, che è la categoria dei furbi, di quelli che intendono bypassare le regole, di quelli che hanno già tanti strumenti per fare le cose ed ai quali voi volete fornirne di nuovi.
Voi potete reagire come vi pare, noi facciamo la nostra parte, diciamo quello che pensiamo. Questa legge si inserisce in quell'ambito, in quella ventata non di neoliberismo, ma di neolibertinaggio, e qui siamo in materia di neolibertinaggio edilizio, che, subspecie della accelerazione delle procedure, voi volete sostenere e anche incentivare.
Noi vi abbiamo proposto, con questo emendamento numero 10, di correggere un errore grave che con l'articolo 1 avete commesso; avremmo potuto anche non correggervelo questo errore grave. Avevate dimenticato, sostituendo l'articolo 13 con il nuovo articolo da inserire poi nel mezzo veloce della D.I.A., di assoggettare ad autorizzazione le superfici espositive e le strutture pressostatiche, che sono due categorie di interventi edilizi già contenute nell'articolo 13 della legge numero 23. Voi li avevate saltati, pensavate forse, o qualcuno pensava, saltandoli, di assoggettarli a nulla, cioè una superficie espositiva avrebbe potuto essere, secondo qualcuno, attrezzata come tale e quindi ospitare fiere, mercati e tutto. Non avete previsto d.i.a., né autorizzazione, né concessione!
In realtà, noi vi abbiamo aiutato a pensare poco poco e vi siete resi conto che, cancellandole dal novero delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge 23 dell'86, cioè dell'attuale normativa regionale, voi stavate riportando queste importanti categorie di intervento nell'ambito della concessione, cioè stavate riaggravando la situazione; accelerando e snellendo stavate creando un altro cappio al collo soprattutto per alcuni interventi e in alcune categorie economiche che sono le superfici espositive, che oggi hanno una grande diffusione nelle nostre città, nei nostri territori, nei nostri paesi.
Con l'emendamento numero 10 vi aiutiamo a correggere questo errore, perché, presi come siete da questa furia libertina, non vi rendete conto, e lo dimostreremo via via, se ci riusciremo, che voi state compiendo un'operazione di ritorno all'indietro. Non è vero che questa è una cosa innovativa, non tutto quello che viene dopo è innovativo; se quello che viene dopo peggiora la situazione esistente, è solo peggiorativo.
Quello che è innovativo dovrebbe essere quello che è meglio di quello che c'è prima, mentre tutto questo sistema peggiora moltissimo la situazione presente, perché assoggettare ad autorizzazione edilizia tutta una serie di interventi come quelli che sono enumerati nell'articolo 13 della legge 23, ha significato in questi anni, in questa nostra Regione, garantire in modo autonomo con legge regionale, perché versiamo in una materia che è competenza primaria della Regione, tranquillità agli operatori economici ed anche regolarità all'azione amministrativa dei comuni.
Pensate solo - riprendo uno dei punti che ho accennato prima - cosa può significare consentire con legge regionale l'attività di scavo finalizzato ad attività edilizia. Chi dà la finalizzazione? Chi scava. Il cittadino interessato presenta la sua denuncia dichiarando che gli scavi sono finalizzati ad un'attività edilizia che il comune non solo non ha ancora approvato, ma di cui ancora non sa nulla, perché il progetto potrebbe anche non essere stato ancora presentato.
Si dice: "Lo prevede il piano urbanistico". Il piano urbanistico non prevede gli scavi, il piano urbanistico prevede le destinazioni d'uso del territorio e poi oltre il piano regolatore generale o il il Piano Urbanistico Comunale, c'è il progetto che viene sottoposto al Comune, perché il progetto ha una tipologia, il progetto ha una modalità attraverso cui si realizza il piano generale, tutto questo il comune non solo ancora non lo ha autorizzato ma neppure lo conosce, perché il progetto non è stato neppure presentato, forse non è neppure ancora nella mente dell'ingegnere che lo deve descrivere e disegnare, e però, finalizzando lo scavo all'attività edilizia, si può scavare.
Adesso inserite una "normetta", o meglio richiamate una "normetta" nazionale che dice che il comune entro venti giorni si può opporre. E se il comune non si oppone entro venti giorni, il danno chi lo paga? E quanti comuni hanno uffici attrezzati per opporsi entro venti giorni? E perché volete scaricare sui comuni e sugli uffici dei comuni, che non sono attrezzati, la responsabilità di un privato che compia una grande opera, un grande scavo, una grande manomissione del territorio e però si ripari sotto l'ombrello protettivo del comune che entro venti giorni non glielo ha impedito e quindi lo avrebbe legittimato. I comuni non sono attrezzati e non li attrezzate, non li attrezziamo se volete, però in questo modo, si può scavare dappertutto purché si finalizzi all'attività edilizia, con la sola denuncia di un privato che annuncia che sta facendo degli scavi senza nessuna autorizzazione pubblica solo perché sta finalizzando lo scavo all'attività edilizia. È solo un esempio e altri esempi potranno essere di aiuto per comprendere il ragionamento che abbiamo inteso e che intendiamo ancora sviluppare, perché non avete voluto ed ancora non volete prendere atto che questa legge è una legge che crea danno.
In ogni caso, in relazione all'emendamento numero 10 ovviamente proponiamo al Consiglio l'approvazione perché almeno in parte corregge non una dimenticanza, ma un errore grave che era contenuto nel testo che è arrivato in Aula e che nel corso di tutta la discussione nessuno ha voluto capire; poi qualcuno si è informato e pare che gli abbiano detto che avevamo ragione noi.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 8 ha facoltà di parlare il consigliere Amadu.
AMADU (Gruppo Misto). Si da per illustrato.
PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, chiudiamo ora la seduta, come è stato concordato nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per riprendere questo pomeriggio alle 16 e 30 con la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
La seduta è tolta alle ore 13 e 46.
Allegati seduta
Testo delle interpellanze, interrogazioni e mozione annunziate in apertura di seduta
INTERPELLANZA SELIS - CUGINI - BALIA - COGODI - DETTORI Bruno - GIAGU - CALLEDDA - DEIANA - DEMURU - DORE - FADDA - FALCONI - IBBA - LAI - MARROCCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SPISSU - TUNIS Gianfranco - VASSALLO sul decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 13 gennaio 2000 e sulla sua inefficacia dichiarata dalla Corte dei Conti.
I sottoscritti,
premesso che in data 13 aprile 2000 con una lettera diretta al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore degli affari generali, gli stessi avevano chiesto se corrispondesse al vero il fatto che la Corte dei Conti avesse formulato rilievi sul contenuto del D.P.G.R. istitutivo dei Servizi dell'Amministrazione regionale;
considerato che con la stessa nota avevano osservato che lo stesso D.P.G.R. assumeva la fisionomia di regolamento e doveva essere, pertanto, sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale e che l'eventuale nomina dei coordinatori, in attuazione dello stesso D.P.G.R., senza il rispetto della procedura richiamata dalla Corte, sarebbe stata irregolare e nulla;
considerato che lo stesso problema era stato riproposto in Aula da diversi Consiglieri regionali del centrosinistra;
considerato che il Presidente Floris aveva risposto con lettera del 3 maggio u.s. che "Le osservazioni della Corte dei Conti non sono condivise dalla Giunta, decisa a far valere le sue prerogative autonomiste, statutarie e costituzionali. Interpretare il ruolo e le competenze dell'Autonomia regionale, per adeguarsi in maniera pedissequa alle osservazioni della Corte dei Conti che, nel caso di specie, la Giunta regionale considera del tutto infondate, farebbe emergere un allentamento della tensione autonomista e della tutela delle prerogative della Regione";
considerato che l'autonomia è il rispetto delle leggi e delle competenze degli organi e delle istituzioni e non l'arrogante disprezzo dell'uno e degli altri, come il Presidente con la sua lettera dimostra;
considerato quindi che la Giunta regionale appare ancora una volta arrogante e inadeguata tanto da non cogliere neppure i contributi positivi che provengono dall'opposizione come nel caso in oggetto su cui si era richiamata inutilmente l'attenzione della Giunta regionale in Aula e per iscritto sulla delicatezza e gravità del problema;
considerato che il provvedimento della Corte è immediatamente vincolante per la Regione e per i dirigenti e sono illegittimi eventuali ordini impartiti dalla Giunta regionale per eludere l'efficacia vincolante del provvedimento della Corte;
considerato che tale comportamento non risolverebbe il problema, ma aggraverebbe la situazione con conseguenze pesanti per i dirigenti e per l'intera Amministrazione regionale e evidenti responsabilità politiche, giuridiche e contabili della Regione e dei suoi Assessori;
tutto ciò premesso chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) le conseguenze del deliberato della Corte dei Conti sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale, sia della struttura burocratica che dell'attività amministrativa;
2) la validità degli atti firmati dai dirigenti la cui nomina viene dichiarata nulla dalla Corte e le conseguenze di questa situazione nei confronti di terzi e le obbligazioni dell'Amministrazione;
3) l'importo delle indennità erogate ai coordinatori e percepite in buona fede, che rappresentano comunque un danno non addebitabile ai dirigenti ma alla Giunta regionale;
4) le responsabilità politiche e giuridiche di questa scelta;
5) le iniziative che si intendono assumere per evitare la paralisi amministrativa. (52)
INTERPELLANZA LA SPISA sulla misura 6.4 (ex 1.4.1.4.) concernente il "Potenziamento del florovivaismo e ristrutturazione del comparto serricolo". Regolamento CE n. 2081/93.
Il sottoscritto,
considerato che la misura 6.4 finanzia circa 140 aziende orto-floro-serricole per opere di ristrutturazione aziendale approvate dall'Amministrazione regionale in data 31 dicembre 1999;
rilevato in particolare che:
- per ottenere l'anticipazione occorre iniziare le opere entro tre mesi dalla data di comunicazione del finanziamento;
- è fatto obbligo alle aziende il completamento delle opere entro diciotto mesi dalla avvenuta notifica del provvedimento di concessione;
preso atto che:
- a causa del complesso sistema burocratico attuato dall'Amministrazione regionale a tutt'oggi non risultano erogate le somme regolarmente richieste;
- tale situazione rischia di compromettere il buon esito del provvedimento stesso costringendo le aziende a rinunciare al finanziamento,
chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per accettare le responsabilità esistenti e soprattutto per avviare una concreta proposta legislativa finalizzata alla risoluzione del problema. (53)
INTERPELLANZA LA SPISA sulla situazione debitoria delle imprese agricole a seguito della mancata notifica della legge regionale n. 44 del 1988 alla Unione Europea.
Il sottoscritto.
considerato che le aziende del settore agricolo soffrono di gravissimi condizionamenti di natura organizzativa, strutturale e finanziaria;
rilevato in particolare che:
- un gran numero di imprenditori ha utilizzato i finanziamenti agevolati derivanti dalla legge regionale n. 44 del 1988;
- successivamente la stessa legge è stata resa inattuabile a causa della mancata notifica all'Unione Europea;
- i beneficiari dei prestiti agevolati si sono trovati conseguentemente a far fronte ad oneri aggiuntivi che mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende;
preso atto che:
- tale situazione ha origine da evidenti omissioni e ritardi dell'Amministrazione regionale;
- sono stati esperiti alcuni tentativi di superare le difficoltà delle imprese che però non hanno raggiunto i risultati attesi,
chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per accertare le responsabilità esistenti e soprattutto per avviare una concreta proposta legislativa finalizzata alla risoluzione del problema. (54)
INTERPELLANZA PACIFICO - SANNA Emanuele - DETTORI Ivana sulla situazione in cui si trovano la Sezione di cardiologia e di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Brotzu.
I sottoscritti,
considerato che sono attive presso l'Ospedale Brotzu, dal 1990, una Sezione di Cardiologia pediatrica annessa alla Divisione di pediatria e dal 1996 una unità di Cardiochirurgia pediatrica;
constatato che:
- il cardiochirurgo in servizio sino a quel momento si è trasferito in un ospedale della Penisola e non è stato mai sostituito;
- fino ad allora l'attività della cardiochirurgia pediatrica si avvaleva anche della fattiva collaborazione del Dr. Lecompte, uno dei migliori cardiochirurghi pediatri europei;
sottolineati gli innegabili risultati ottenuti negli anni passati, che hanno posto all'attenzione nazionale l'Ospedale Brotzu come centro di riferimento non solo per l'attività dei trapianti, in particolare per la cardiochirurgia, ma anche per le attività di cardiologia pediatrica;
verificato che da anni si assiste oramai all'invio immotivato di neonati con cardiopatie congenite presso centri della Penisola da parte di più strutture pubbliche della nostra Regione con un conseguente maggiore onere per la collettività e per i familiari dei piccoli pazienti;
atteso che:
- il 22 gennaio 1999 è stata approvata dalla Regione Sardegna l'istituzione di un centro medico-chirurgico di III livello di Cardiologia pediatrica presso l'Ospedale Brotzu, con una équipe composta da 4 cardiologi, 2 anestesisti ed 1 cardiochirurgo, che ha consentito l'attivazione di 3 posti-letto in terapia intensiva e 4 di degenza;
- da allora non sono state più assunte iniziative in tale direzione e che, invece, si assiste ad una progressiva diminuzione delle figure ad alta professionalità, come dimostra il fatto che 1 cardiologo pediatra e 2 anestesisti con competenza di cardioanestesia pediatrica sono stati assunti presso altri centri specialistici della penisola;
rilevato che l'attuale responsabile del centro ha predisposto una ipotesi di organizzazione che prevede, oltre alla assunzione di personale qualificato, anche un programma di aggiornamento di personale medico e infermieristico che consenta, nel breve periodo, di formare presso centri specialistici, figure professionali adeguate alle esigenze di tale delicato settore,
chiedono di interpellare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se non ritenga particolarmente preoccupante l'eventuale ricaduta negativa sui livelli assistenziali derivante dallo stato di precarietà in cui versa il centro specialistico dell'Ospedale Brotzu;
2) quali iniziative intenda intraprendere al fine di salvaguardare, assieme al ruolo del presidio sanitario, il diritto alla salute e alla vita dei numerosi pazienti sardi che necessitano di tempestive e qualificate prestazioni nel campo della cardiologia e della cardiochirurgia infantile. (55)
INTERROGAZIONE AMADU, con richiesta di risposta scritta, sui finanziamenti dei Patti agricoli.
Il sottoscritto,
premesso che fonte autorevole (Sole 24 Ore) ha pubblicato la graduatoria sui Patti agricoli che sono stati ammessi ad usufruire dei 500 miliardi messi a disposizione dal CIPE;
considerato che il decreto del Ministero del Tesoro contenente l'elenco dei suddetti Patti agricoli prevede un finanziamento per il Mezzogiorno di 425 miliardi, mentre i restanti 75 sono destinati ai Patti del centro nord;
rilevato che risulta che dei 91 accordi iscritti nell'elenco ne saranno finanziati soltanto una piccola parte: infatti le 67 domande del Mezzogiorno che hanno superato l'istruttoria bancaria richiederebbero risorse pubbliche di duemila miliardi;
evidenziato che dal suddetto elenco risulta esclusa la Regione Sardegna, che ancora una volta si vede privata di importanti contributi che potrebbero dare sollievo al settore agricolo sempre più sofferente,
chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore regionale della programmazione e l'Assessore regionale dell'agricoltura per sapere quali iniziative intendano intraprendere presso il Ministro del Tesoro affinché proceda celermente alla verifica dei Patti prevista dal decreto con una eventuale riconsiderazione dei parametri di assegnazione dei fondi CIPE che possa ricomprendere la Regione Sardegna. (184)
INTERROGAZIONE VASSALLO - COGODI - ORTU, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata realizzazione della tensostruttura da adibire a stazione marittima a Porto Torres.
I sottoscritti,
verificato che in più occasioni, nel corso della precedente legislatura, le Commissioni consiliari lavori pubblici e programmazione e bilancio hanno preso in esame la grave situazione che si verifica ogni anno nel porto di Porto Torres, in particolare nel periodo estivo con l'incremento del flusso turistico, a causa della mancanza di strutture adeguate per garantire i servizi essenziali ai passeggeri che transitano nel porto turritano da e per la Sardegna;
considerato che lo stesso Consiglio regionale, in sede di discussione, ritenne opportuno un intervento della Giunta regionale per attivare tutte le azioni necessarie al fine di superare lo stato di degrado di tale scalo marittimo, definito dalla stampa nazionale il "porto della vergogna";
accertato che nel dicembre 1998, su proposta dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito del P.I.C. Interreg 2 Italia-Francia "Isola" Sardegna - Corsica - Stato di attuazione del 30 settembre 1998 modifiche e rimodulazioni, approvò una deliberazione prendendo atto che lo stesso Comitato di sorveglianza aveva accolto la richiesta avanzata dalla Regione Sardegna, su indicazioni della Terza Commissione del Consiglio regionale (in sede di discussione della Legge n. 402 del 1994), di destinare questa nuova disponibilità di risorse per incrementare, a valere sui fondi FERS, lo stanziamento della sottomisura 1.1.2. Porto Torres di lire 2.568.000.000 per la realizzazione di una tensostruttura da destinare a stazione marittima per passeggeri;
accertato altresì che in data 6 maggio 1999 il Direttore generale dell'Assessorato dei lavori pubblici emanò la determinazione 360/VIAB autorizzando l'erogazione del finanziamento in questione ed inviando copia dello stesso per la opportuna registrazione alla Corte dei Conti;
verificato che la Corte dei Conti con provvedimento del 23 dicembre 1999, non ha proceduto alla registrazione per carenza di motivazioni e per indimostrata congruenza della quantità delle risorse attribuite all'investimento con la dimensione della costruenda opera a fronte dello scopo da conseguire;
verificato altresì che:
- il Comune di Porto Torres, a seguito del mancato avvio del suddetto intervento, presentò all'Assessorato regionale dei lavori pubblici una relazione tecnica sulla realizzazione della stazione marittima, contenente lo stato di attuazione, la scelta dell'intervento, una precisa indicazione delle caratteristiche dell'area destinata all'ubicazione, le peculiarità e le dimensioni dell'edificio, precisando inoltre i tempi di realizzazione e l'impiego della risorse necessarie;
- non essendo stata considerata probabilmente esaustiva tale relazione, il Comune di Porto Torres ha provveduto, su richiesta dell'Assessore regionale del lavoro, a presentare una relazione integrativa in data 9 giugno 2000;
preso atto che:
- dalla discussione in sede di Consiglio regionale sono trascorsi oltre due anni, e quindici mesi da quando l'Assessorato mise a disposizione le risorse finanziarie;
- i passeggeri, turisti e residenti, sia nella stagione estiva, sia in quella invernale, tutt'oggi non usufruiscono di alcun servizio, compresi quelli essenziali;
- non è ammissibile, da parte di nessuno, tanto meno da chi è tenuto alla verifica della regolarità degli atti, che tale situazione si trascini nell'indifferenza più assoluta della Giunta regionale di fronte alle condizioni in cui sono costretti i passeggeri in transito nel porto turritano;
- il rischio più concreto derivante da questa situazione di disinteresse è la perdita dei fondi comunitari a causa della scadenza dei termini necessari, non più congrui, per la realizzazione del progetto;
verificato inoltre che lo stanziamento attivato, pur essendo sufficiente a dare una prima ed immediata risposta alle aspettative dell'intera comunità sarda, appare insufficiente per riordinare efficacemente l'accoglimento ed il transito dei passeggeri nel porto di Porto Torres,
chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, l'Assessore dei lavori pubblici e l'Assessore dei trasporti per sapere se intendano:
1) verificare se gli ingiustificati ritardi nella realizzazione di questa importante e indispensabile opera non siano da mettere in rapporto con altri contrari ed altrettanto ingiustificati interessi;
2) recuperare i ritardi accumulati nel confronto di merito con la Corte dei Conti e le parti interessate al fine di definire, con chiarezza, quali elementi impediscono la registrazione del provvedimento e la realizzazione dell'opera;
3) iscrivere nel prossimo assestamento di bilancio la somma di lire 2.000.000.000 per il riordino definitivo dell'area e dei servizi in questione;
4) esercitare una rigorosa vigilanza per il rispetto degli impegni, dei tempi di realizzazione del progetto di sistemazione e dell'accoglienza dei passeggeri nello scalo marittimo turritano, attivando, se necessario, apposite conferenze di servizi per definire e concordare l'azione dei diversi enti interessati. (185)
INTERROGAZIONE TUNIS Marco Fabrizio, con richiesta di risposta scritta, sul rischio igienico-sanitario esistente in località Monte Idu (Teulada).
Il sottoscritto,
premesso che numerosi cittadini di Teulada, malgrado abbiano segnalato, da circa due anni, alle autorità competenti (comune e ASL n. 7) il rischio igienico-sanitario e di incolumità per le persone, originato dalla presenza di un branco di maiali semi-selvatici in località Monte Idu, ove tra l'altro non esiste alcuna porcilaia;
rilevato che in prossimità della località sopra citata è ubicata una struttura agrituristica che per gran parte dell'anno ospita numerosi turisti e visitatori, i quali durante il soggiorno sono sottoposti al potenziale rischio di aggressione dei maiali totalmente incustoditi;
denunciato inoltre che il bestiame abbandonato a se stesso invade le proprietà agricole ubicate nella limitrofa pianura di Tuerra e provoca danni considerevoli ai contadini dell'area,
chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale della sanità per sapere:
1) se il fatto denunciato corrisponde al vero;
2) se la situazione descritta in premessa sia stata totalmente ignorata dalle autorità competenti;
3) se, in caso di risposta positiva, intendano prendere idonee iniziative finalizzate a far cessare la grave situazione descritta, assai perniciosa per l'incolumità delle persone e probabile veicolo di epidemie e rischi igienici e ambientali per i cittadini. (186)
INTERROGAZIONE FRAU, con richiesta di risposta scritta, sull'improvviso trasferimento di un impiegato forestale.
Il sottoscritto, premesso che:
a) con nota n. 10270 dell'11 luglio 2000 è stato trasferito improvvisamente dalla sede di Sassari alla foresta demaniale di "Filigosu" (Oschiri - Berchidda) un impiegato forestale di 4° livello amministrativo "al fine di garantire il regolare espletamento delle attività amministrative" nonostante a "Filigosu" operino già due amministrativi;
b) questo trasferimento - a firma del Direttore generale dell'Azienda Foreste Demaniali - ha luogo a meno di 24 ore dall'insediamento del nuovo dirigente dell'Azienda Foreste Demaniali di Sassari, il quale sicuramente meglio avrebbe potuto valutare e decidere - se del caso - il trasferimento;
c) pertanto detto trasferimento è molto sospetto, anche perché l'impiegato nel tempo ha avuto il coraggio in ogni occasione - e anche di fronte a commissioni d'indagine - di esprimere in modo chiaro i suoi convincimenti su tutta l'attività dell'Azienda Foreste Demaniali,
chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore della difesa dell'ambiente per sapere:
1) se siano a conoscenza che il Direttore generale dell'Azienda Foreste Demaniali ha trasferito seduta stante un impiegato forestale amministrativo di 4° livello dalla sede di Sassari alla foresta demaniale di "Filigosu" in agro di Oschiri - Berchidda, con motivazioni strumentali e speciose, a poche ore dall'insediamento del nuovo dirigente;
2) se questo trasferimento in realtà non debba essere considerato una ritorsione e una vergognosa punizione, in quanto il dipendente in più occasioni si è dimostrato uomo libero, denunciando ad alta voce certe "stranezze" all'interno dell'Azienda Foreste Demaniali di Sassari, che spessissimo sono anche state oggetto di interrogazioni consiliari;
3) se non sia opportuno bloccare con effetto immediato tale indegno e grave atto, perché non si vorrebbe che questa punizione serva come lezione per far tacere quanti all'interno dell'Azienda e dei cantieri protestano, e affinché anche nell'Azienda Foreste Demaniali di Sassari venga riportata la democrazia e la libertà di parola senza guardare in faccia ad alcuno;
4) se l'atto non sia illegittimo anche in quanto il dipendente è un dirigente sindacale;
5) quanti lavoratori nel tempo siano stati minacciati di licenziamento, di trasferimento o trasferiti per aver democraticamente cercato di dire la loro opinione o per non essersi allineati col potente di turno. (187)
MOZIONE PINNA - SELIS - CUGINI - DETTORI Bruno - BALIA - COGODI - GIAGU - SANNA Giacomo - MANCA - CALLEDDA - DEMURU - DETTORI Ivana - FALCONI - LAI - MORITTU - MARROCU - ORRU' - PACIFICO - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore - SCANO- SPISSU - FADDA - TUNIS Gianfranco - DEIANA - DORE - STARA - MASIA - IBBA - ORTU - VASSALLO sull'istituzione del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che per circa 8.000 anni (dal Neolitico antico fino ai giorni nostri) si è svolta in diverse zone della Sardegna (Monte Arci - Orani - Funtana Raminosa - Gallura - Argentiera/Nurra - Sos Enattos/Lula - Sarrabus/Gerrei - Sulcis/Iglesiente/Guspinese) un' intensa attività estrattiva ad opera delle popolazioni locali e di vari operatori provenienti dal bacino del Mediterraneo e dal continente europeo che ha segnato l'utilizzo del territorio e delle sue risorse da parte dell' uomo;
RILEVATO che la fermata definitiva dell' attività mineraria tradizionale ha lasciato nei territori interessati un grande patrimonio di strutture e di testimonianze che rivestono uno straordinario valore di carattere tecnico-scientifico, storico-culturale, artistico e paesaggistico-ambientale, tutte indispensabili per comprendere e tramandare l' evolversi degli avvenimenti che hanno scandito le vicende storiche e culturali dell' isola;
CONSIDERATO che tale patrimonio deve essere tutelato e valorizzato per promuovere un nuovo modello di sviluppo integrato sostenibile con l' obiettivo di assicurare il progresso economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate;
TENUTO CONTO che, al fine di perseguire l' obiettivo sopra richiamato in un contesto di respiro internazionale, la Regione Sarda e il Governo nazionale hanno presentato all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Educazione, la Scienza e la Cultura ( UNESCO ) specifica istanza per il riconoscimento del valore internazionale dello stesso patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale presente nelle aree minerarie dismesse della Sardegna ricomprese nel progetto del Parco Geominerario;
CONSTATATO che l' UNESCO, a seguito di numerosi sopralluoghi e verifiche affidate ad esperti di livello internazionale, ha attribuito al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna il riconoscimento del suo valore internazionale inserendolo, quale primo esempio emblematico, nella rete mondiale dei GEOSITI/GEOPARCHI;
RICORDATO che in data 30 settembre 1998, in occasione della cerimonia ufficiale di riconoscimento del Parco Geominerario da parte dell' UNESCO, è stata sottoscritta dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Governo Nazionale, dalla Regione Sarda e dalle Università di Cagliari e di Sassari la " Carta di Cagliari ";
PRESO ATTO che i firmatari della stessa " Carta di Cagliari " hanno, fra l' altro, assunto l' impegno di " ..promuovere e sostenere la formale istituzione del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna con l' adozione degli atti amministrativi e legislativi più opportuni a livello regionale, nazionale ed internazionale, con particolare attenzione al rispetto delle autonomie, delle prerogative e delle esigenze delle comunità locali ";
VISTO che in data 10 dicembre 1997 è stata sottoscritta l'Intesa di Programma tra la Regione Sarda ed i Ministeri dell'Ambiente, dei Beni e le Attività Culturali e dell'Industria nella quale lo Stato e la Regione si impegnano, fra le altre cose, a mettere in atto tutte le azioni necessarie per la formale istituzione dello stesso Parco;
EVIDENZIATO che a distanza di quasi tre anni dal richiamato riconoscimento dell' UNESCO, il Governo Nazionale non ha ancora provveduto a far adottare al Parlamento la legge istitutiva del Parco Geominerario, ancorchè lo stesso provvedimento legislativo sia stato già approvato dalla Commissione Ambiente del Senato (art. 8 del DDL n° 3833-A concernente: Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale );
APPRESO che il Ministro dell' Ambiente, in accoglimento delle pressanti sollecitazioni rivoltegli dalla costituenda Associazione dei Comuni Minerari della Sardegna, dalle Organizzazioni Sindacali, dai 550 lavoratori impegnati nel "Progetto L.S.U." del Parco Geominerario e dalle Associazioni culturali e ambientaliste, ha confermato, nel corso della sua recente visita in Sardegna, l'impegno del Governo per adottare la richiamata legge istitutiva del Parco Geominerario, nei tempi più brevi consentiti dall' organizzazione dei lavori parlamentari;
SOTTOLINEATO che, a conferma dell' impegno assunto dalla Regione Sarda, la Giunta Regionale ha deliberato il 2 maggio u.s. di " dare mandato all' onorevole Presidente della Giunta affinchè svolga ogni azione nei confronti del Governo Nazionale finalizzata a favorire l' adozione della legge istitutiva del Parco Geominerario ";
VALUTATO che il mancato rispetto degli impegni assunti con la comunità internazionale, ed in particolare con i 174 Paesi che aderiscono all' UNESCO, rischia di gettare discredito, non solo sul Governo Nazionale ma anche sulla Regione Sarda e le Università della Sardegna che hanno concorso ad assumere gli stessi impegni;
ATTESO che l'adozione di una specifica norma nazionale per l'istituzione del Parco Geominerario, in luogo dell' applicazione della legge 6 dicembre 1992, n° 394 ( Legge quadro sulle aree protette ), consentirebbe alla Regione Sarda, non solo di usufruire dei fondi statali per la gestione dello stesso Parco ma, soprattutto, di esercitare, attraverso la stipula della prevista Intesa Stato-Regione, le sue autonome determinazioni, di concerto con gli Enti Locali interessati, in ordine all' assetto organizzativo e giuridico-normativo da utilizzare per l'istituzione e per la gestione di un Parco Nazionale di interesse internazionale;
impegna la Giunta regionale
1) a sollecitare, d'intesa con i Comuni interessati e con le Organizzazioni sindacali regionali, i Parlamentari sardi e i Presidenti dei Gruppi politici della Camera e del Senato affinché si impegnino ad individuare il percorso più opportuno per approvare in tempi brevi, nei due rami del Parlamento, la legge istitutiva del Parco Geominerario;
2) anche in attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo nazionale che individua nell'Intesa Stato-Regione l'atto istitutivo del Parco Geominerario a:
- elaborare, d'intesa con gli enti locali interessati, una proposta della prevista Intesa Stato-Regione al fine di presentare al Governo nazionale le condizioni e le regole che intende darsi la Regione in ordine all' assetto organizzativo e giuridico-normativo per l'istituzione e la gestione dello stesso Parco;
- espletare, con il supporto del Comitato scientifico a suo tempo costituito e delle Università di Cagliari e di Sassari, il confronto con gli enti locali interessati sulla proposta tecnica di Studio di fattibilità del Parco geominerario recentemente elaborata per conto dell'Assessorato dell'ambiente al fine di completare la fase preliminare di esame, valutazione e pianificazione propedeutica all'istituzione del Parco con tutti i necessari apporti scientifici e con una effettiva e ampia condivisione delle comunità locali. (22)
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