Seduta n.307 del 01/03/2007
CCCVII Seduta
(Antimeridiana)
Giovedì 1 marzo 2007
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 10 e 23.
SERRA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 22 febbraio 2007 (301), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Marrocu ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana di giovedì 1 marzo 2007.
Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza:
SERRA, Segretario f.f.:
"Interrogazione Diana - Liori, con richiesta di risposta scritta, sulla nomina del Vicepresidente della Regione". (770)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
SERRA, Segretario f.f.:
"Mozione Capelli - La Spisa - Vargiu - Artizzu - Ladu - Randazzo Alberto - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Farigu - Diana - Lombardo - Cherchi Oscar - Gallus - Dedoni - Randazzo Vittorio - Amadu - Pisano - Moro - Sanna Matteo - Contu - Licandro - Cappai - Petrini - Liori - Cassano - Rassu - Sanjust - Murgioni - Pileri, sul provvedimento di sospensione ed inibizione dei lavori nell'area del colle Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (119)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge 5-Stat/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 22 bis. All'articolo 22 bis sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi totali numero 375 e 120, i sostitutivi parziali numero 590, 591 e 592, gli aggiuntivi numero 121, 593 e 594.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti:
Art. 22 bisMozione di censura individuale
1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un Assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.
EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - AMADU - CAPPAI.
Articolo 22 bis
L'art. 22 bis, da rubricare in "Mozione di sfiducia degli Assessori", è sostituito dal seguente:
1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di proporre al Consiglio regionale il nuovo Assessore trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia. (375)
EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 22 bis
L'art. 22 bis, è sostituito dal seguente:
1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Regione, entro dieci giorni, comunica al Consiglio le proprie conseguenti decisioni. (120)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Al comma 2, le parole "prima di dieci giorni" sono sostituite con: "prima di quindici giorni". (590)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Al comma 2, le parole "non oltre venti giorni" sono sostituite con: "non oltre venticinque giorni". (591)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Al comma 3, le parole "entro venti giorni" sono sostituite con: "entro dieci giorni". (592)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 22 bis
Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente: Art. 22 ter "Incandidabilità"
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Regione e di Assessore:
a)coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso), per il delitto di associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90, oppure per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b)coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dal codice penale:
- Art. 314 (peculato);
- Art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altri);
- Art. 316 bis (malversazioni a danno dello Stato);
- Art. 317 (concussione);
- Art. 318 (corruzione per atto d'ufficio);
- Art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- Art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari);
- Art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
c)coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lett. b);
d)coloro che sono stati condannati per lo stesso fatto con sentenza definitiva, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato una misura di prevenzione definitiva in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della L. n. 575/65.
2. La eventuale elezione di coloro che si trovano in una condizione di incandidabilità di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
3. Se alcune delle condizioni di cui al comma 1 sopravvengono dopo l'elezione comportano la sospensione di diritto dalla carica. Soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, l'eletto decade dalla carica.
5. Sono sospesi di diritto dalle cariche di cui al 1 comma del presente articolo coloro che si trovano in una delle situazioni previste dal comma 4-bis dell'art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990.
6. Trovano, inoltre, applicazione le norme contenute nei commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990".(121)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 22 ter Mozione di sfiducia individuale
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di un Assessore regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
2.In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un Assessore regionale, il suddetto Assessore è dichiarato immediatamente decaduto e il Presidente della Regione ne assume le deleghe in via provvisoria. Il Presidente della Regione procede a nominare un nuovo Assessore, in sostituzione di quello decaduto, entro dieci giorni dall'approvazione della mozione". (593)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente: "Articolo 22 ter Mozione di censura collettiva
1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di quindici giorni e deve essere votata non oltre venticinque giorni dopo la sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.". (594).)
PRESIDENTE. Comunico al Consiglio che ci sono tre emendamenti che prevedono la mozione di sfiducia agli Assessori, con modalità differenti. Così come abbiamo già avuto modo di sperimentare, si vota il principio, e quindi la mozione di sfiducia agli Assessori, dopodiché, se il principio passa, si votano gli emendamenti nei loro contenuti. Quindi, quando arriveremo a votare gli emendamenti, sappiano i colleghi che gli emendamenti numero 375, 120 e 593 verranno votati assieme come principio e poi, singolarmente, se il principio è approvato.
Ha domandato di parlare il consigliere Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, per valutare una breve sospensione dei lavori, vista la presenza in quest'Aula, per correttezza anche di chi sta arrivando. Il tempo di arrivare, per discutere seriamente la legge in discussione. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Randazzo, che propone una breve sospensione, che io considero equa in dieci minuti. I lavori riprendano alle ore 10 e 35.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 26, viene ripresa alle ore 10 e 43.)
PRESIDENTE. Bene, possiamo riprendere nostri lavori. E' aperta la discussione sull'articolo numero 22 bis e sugli emendamenti ad esso collegati.
Prego i colleghi che intendono farlo di iscriversi. Se nessuno chiede di parlare…
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Aspetti che mi prendo i bagagli.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Scusi un attimo, onorevole Moro. Ricordo ai colleghi che intendessero iscriversi a parlare che si devono iscrivere durante l'intervento del collega Moro.
MORO (A.N.). Posso?
PRESIDENTE. Sì.
MORO (A.N.). Quindi, abbiamo in discussione l'articolo 22 bis, la mozione di censura individuale. Il presente articolo, nella sua ratio, vorrebbe rappresentare un esempio di corretta applicazione del principio di bilanciamento fra poteri, consentendo al Consiglio di proporre e, nel caso, di approvare una mozione di sfiducia nei confronti di un componente della Giunta regionale. Abbiamo usato, di proposito, il termine sfiducia, rispetto al testo che parlasse più genericamente di censura, perché, in effetti, la situazione che si determinerebbe sarebbe proprio quella di una sfiducia del Consiglio regionale nei confronti di un Assessore. L'argomento usato dalla maggioranza per preferire, nonostante ogni logica, il termine censura risiede probabilmente nel fatto che, siccome gli assessori possono essere nominati e revocati soltanto dal Presidente, il quale instaura con essi un rapporto fiduciario che in presenza di certe situazioni può venir meno, questo è l'unico rapporto cui viene assegnato un valore. Pertanto, in sintesi, questo dovrebbe essere il ragionamento: solo il Presidente ha dato la fiducia ad un Assessore e solo il Presidente la può togliere. Il Consiglio regionale, quindi, può fare per certi aspetti la stessa cosa, ma fino a un certo punto, a patto di non chiamarla con lo stesso nome. Tale concetto, in realtà, appare l'ennesimo ed inutile bizantinismo della politica di questa legge statutaria e, purtroppo, assai ricca; ed è possibile rendersi conto dell'ambigua contraddittorietà di questo passaggio, osservando la disciplina nazionale della materia, come avrebbe dovuto sapere anche il Legislatore regionale. La mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Ministro della Repubblica è prevista dal nostro ordinamento e si chiama proprio sfiducia. Ne è stata approvata una, proposta dalla sinistra nel 1995, contro l'ex ministro della giustizia Mancuso, se ricordate, con l'effetto immediato della rimozione dello stesso ministro. Fu una pagina non certo edificante della nostra storia parlamentare, ma non è questa la sede per ritornarci. Attualmente, nè è stata presentata un'altra al Senato dal centrodestra contro il ministro della solidarietà sociale Ferrero, per aver assunto, fra i suoi consulenti, un'ex terrorista, non pentita né dissociata e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in virtù di una sentenza definitiva per il duplice omicidio di due militanti del M.S.I., assassinati nel 1974, a Padova, dalle Brigate Rosse. Casi estremi, come si vede, qualificati sempre con il termine di sfiducia. Perché, allora, nella legge statutaria della Regione Sardegna la sfiducia viene derubricata nella, indubbiamente, più lieve censura? La ragione sta in un altro bizantinismo, questa volta nella politica nazionale, che cerchiamo brevemente di spiegare. Nell'ordinamento attuale, il Presidente del Consiglio dei ministri sceglie direttamente la sua squadra di governo sulla base di una serie di indicazioni, di rapporti di forza interni alla sua coalizione, fissati dal risultato elettorale, di suggerimenti ripartiti, il suo autonomo convincimento della necessità della presenza di alcuni tecnici esterni ed altre ancora. La lista dei ministri, così compilata, viene consegnata, poi, al Presidente della Repubblica, che la ratifica. In teoria, il Capo dello Stato potrebbe riservarsi una sorta di potere di ultima scelta su qualche nome, ma nella nostra storia costituzionale e parlamentare la lista dei ministri è sempre uscita dal Quirinale così come era entrata. Riassumendo: dato che l'ultimo atto sulla lista dei ministri lo compie formalmente il Capo dello Stato, e non il Presidente del Consiglio, il Parlamento può proporre di approvare una mozione di sfiducia individuale contro uno dei ministri. Peraltro, sono numerose, e sostanzialmente condivise, le iniziative parlamentari per modificare questa consuetudine, ponendo in capo al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri, potere che, in termini reali, già esercita da oltre sessant'anni. Allora, non c'è ragione vera per tenere in piedi questa prassi a livello nazionale e, di conseguenza, non c'è ragione vera, in Sardegna, per non chiamare mozione di sfiducia un'iniziativa consiliare che è, a tutti gli effetti, una mozione di sfiducia. Quindi, l'invito è a chiamare le cose con il proprio nome; anziché "censura", "sfiducia". Tant'è vero che lo stesso legislatore regionale al terzo comma rivela una specie di pentimento tardivo rispetto a quanto sostenuto nel titolo dell'articolo e prevede che decorsi venti giorni dall'approvazione della mozione, il Presidente, comunichi al Consiglio le proprie motivazioni, le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione stessa. Se le parole, anche quelle delle leggi, hanno un senso, è ovvio che non ci può essere nessuna decisione conseguente se non quella della revoca dell'assessore sfiduciato o censurato che dir si voglia. Attenzione però, perché non vorremmo trovarci di fronte ad un terzo bizantinismo, utilizzando il quale il Presidente potrebbe far uscire dalla finestra la mozione di sfiducia o di censura che il Consiglio, con il suo voto, ha fatto entrare dalla porta. Infatti, se i termini conseguenti fossero interpretati nel senso cronologico e cioè che semplicemente viene dopo il voto sulla mozione, il Presidente potrebbe fornire motivazioni per il mantenimento dell'assessore al suo posto provocando, in questo modo, una frattura insanabile con il Consiglio e, soprattutto, la più totale ed assoluta delegittimazione del voto dell'Assemblea regionale. Insomma, non vorremmo che attraverso certi bizantinismi della politica si nascondesse qualcosa di ben più grave e del tutto devastante dal punto di vista istituzionale. Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare che questa statutaria è piena non solo di bizantinismi ma anche di furbizie, ambiguità e trabocchetti, sempre finalizzati a concentrare ogni possibile forma di potere sul Presidente e ad annacquare, sull'altro fronte, ogni forma di riequilibrio di tale strapotere da parte del Consiglio, e questa è la dimostrazione del fatto che questo Consiglio sia veramente ostaggio dell'attuale Presidente. Crediamo che sia interesse di tutto il Consiglio, a questo punto ed anche in questo articolo, fare piena luce in una norma che contiene troppe ombre, e la soluzione fuori dal politichese non può che essere quella di chiamare la mozione con il suo vero nome, come abbiamo detto prima, cioè non mozione di censura ma mozione di sfiducia, prevedendo inoltre che in caso di approvazione, il presidente comunichi al Consiglio la revoca dell'assessore. Tutto il resto, tutti i discorsi che noi possiamo fare attorno a questo argomento, cari colleghi, è solo ed esclusivamente aria fritta. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie al lei, onorevole Moro.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Grazie. Sull'emendamento numero 375 il parere è negativo, sul numero 120 il parere è negativo, è negativo sul numero 590, negativo sul numero 591, negativo sul numero 592, negativo sul numero 121, negativo sul numero 593 è negativo sul numero 594.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del Presidente della Commissione.
PRESIDENTE. Grazie Assessore. Siamo in votazione di quello che ho annunciato nell'introduzione; del principio che è contenuto negli emendamenti numero 375, 593 e 120 e cioè la mozione di sfiducia agli Assessori. Se il principio viene votato dal Consiglio si votano poi nel merito i singoli emendamenti, se il principio non viene votato dal Consiglio gli emendamenti naturalmente decadono tutti e tre.
LA SPISA (F.I.). Sul sistema di votazione, per chiedere il voto elettronico palese.
PRESIDENTE. E' stato chiesto il voto elettronico palese, prego i colleghi di prepararsi al voto. Si vota quindi il principio contenuto negli emendamenti numero 375, 593 e 120 e cioè la mozione di sfiducia degli Assessori, a pagina 598, 599 e 606. Se tutti i colleghi sono al loro posto dichiaro aperta la votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del principio contenuto negli emendamenti numero 375, 593 e 120; "mozione di sfiducia degli assessori".
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato contro e che il consigliere Contu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Farigu - Gallus - La Spisa - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sanjust.
Rispondono no i consiglieri: Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pisu - Pittalis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci.
Si sono astenuti i consiglieri: Atzeri - Floris Mario - Scarpa.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 58
votanti 55
astenuti 3
maggioranza 28
favorevoli 21
contrari 34
(Il Consiglio non approva).
Per effetto di questa votazione decadono quindi gli emendamenti numero 375, il 593 e l'emendamento numero 120.
(Non è approvato)
E' in votazione l'emendamento numero 591.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Sulle modalità di voto, per chiedere lo scrutinio elettronico palese.
PRESIDENTE. E' stato chiesto il voto elettronico palese, prego i colleghi di prendere posto. Un collega segretario della maggioranza per gentilezza. Dichiaro aperta la votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 591.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Rassu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Dedoni - La Spisa - Ladu - Murgioni - Petrini - Pisano - Rassu - Sanjust - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pisu - Pittalis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 43
votanti 43
maggioranza 22
favorevoli 10
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Emendamento numero 592.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.) Ancora per chiedere il voto elettronico palese Presidente.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 592.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Murgioni.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 33
votanti 33
maggioranza 17
favorevoli 2
contrari 31
Non c'è il numero legale. I lavori sono sospesi per trenta minuti, riprendono alle ore 11 e 30.
(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11 e 36.)
PRESIDENTE. Prego due segretari di prendere posto alla Presidenza.
Bene, siamo in votazione dell'emendamento numero 592.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà. Su che cosa?
PITTALIS (Gruppo Misto). Dichiarazioni di voto, sono ammesse?
PRESIDENTE. Eravamo già in votazione…
PITTALIS (Gruppo Misto). Siamo già in votazione?
PRESIDENTE. Sì. Assessore, le do la parola subito dopo il voto.
(Non è approvato)
Richiesta di procedura abbreviata
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Grazie, signor Presidente. Onorevoli consiglieri, nella serata di ieri la Giunta ha chiesto all'onorevole Diana di poter in qualche modo recedere dalla richiesta dei termini per la presentazione della relazione di minoranza per l'esercizio provvisorio, il disegno di legge che è stato approvato nella seduta, mi pare, di martedì mattina. Io mi permetto di reiterare la richiesta nei confronti dell'onorevole Diana. Sarebbe, appunto, come abbiamo detto già nella seduta di ieri, una novità assoluta per quanto riguarda la tradizione di questo Consiglio regionale. Naturalmente la richiesta dell'onorevole Diana è una richiesta assolutamente legittima e corretta, facciamo però appello affinché si possa, appunto, modificare questa decisione alla luce anche un po' delle conseguenze, sia pure limitate, che deriverebbero dallo slittamento dell'approvazione dell'esercizio provvisorio alla settimana prossima. Quindi, mi consenta, onorevole Diana, di reiterare la richiesta. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Grazie, Presidente. Assessore Dadea, non è per senso di responsabilità e comunque non solo per senso di responsabilità che intendiamo accedere alla richiesta che ella, a nome della Giunta, ha formulato. La nostra richiesta è nata in Commissione a seguito dell'assenza dell'Assessore al bilancio e alla programmazione e quindi da qui nasce la necessità che se dobbiamo andare ad esaminare in tempi più o meno brevi l'esercizio provvisorio noi abbiamo necessità di avere in aula il Presidente della Regione. Di fronte a questa richiesta e di fronte ad un'eventuale sua conferma della presenza in aula del Presidente credo che non ci saranno problemi...
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, è possibile ascoltare chi sta parlando e stare ai propri posti e rivolgersi alla Presidenza anziché darle le spalle? Onorevole Porcu, si accomoda per gentilezza?
DIANA (A.N.). Ovviamente io credo che sia necessario che il Presidente convochi una breve Conferenza dei Capigruppo per fare sì che vengano organizzati nel migliore dei modi i lavori della giornata odierna e della giornata di domani mattina.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Diana. Mi sembra che l'onorevole Diana richieda che sia fatta nei tempi che sono possibili una Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori e mi sembra quindi che venga meno la richiesta che era stata fatta in Commissione. Proseguiamo i nostri lavori e poi, appena ci sono le condizioni, vediamo di convocare la Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Siamo in votazione del testo dell'articolo 22 bis. Chi lo approva alzi la mano.
ARTIZZU (A.N.). Elettronico, Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Artizzu, basta schiacciare il pulsante. L'onorevole Artizzu chiede il voto elettronico. Prego i colleghi di prendere posto. Prego un segretario della maggioranza di accomodarsi in Presidenza. Siccome stiamo votando con abbastanza continuità pregherei i Segretari di alternarsi ma di stare sempre in due all'assistenza.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo 22 bis.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Francesco Sanna e Salis hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Giorico - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Marracini - Masia - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Cassano - Diana - Floris Mario - La Spisa - Ladu - Licandro - Lombardo - Moro - Pisano - Randazzo Alberto - Rassu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 56
maggioranza 29
favorevoli 40
contrari 16
(Il Consiglio approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali dal "122" al "598" e gli aggiuntivi dal "279" al "788".
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:
Art. 23Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione
1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle Forze Armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centoottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23
All'art. 23 derubricato in "Cause di ineleggibilità" il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Non possono essere eletti Presidente della Regione e Consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri i vice-Ministri, e i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
d) i prefetti della Repubblica, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
h) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente, istituto, consorzio o di azienda regionale, nonché i presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti regionali;
k) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di società di capitali con capitale maggioritario della Regione;
i) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
l) il Difensore civico della Regione Sardegna;
m) i membri della Consulta di Garanzia di cui all'art. 36 della presente legge;
n) i dipendenti della Regione;
0) i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 15.000 abitanti.(122)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 2, le parole "centoottanta giorni" sono sostituite con: "centoventi giorni". (595)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 3, le parole "sette giorni" sono sostituite con: "dieci giorni". (596)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 4, le parole "entro cinque giorni" sono sostituite con: "entro dieci giorni". (597)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 4, le parole "dal quinto giorno" sono sostituite con: "dal decimo giorno". (598)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23
Al comma 1 dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "non residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno 5 anni".(279)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23
Al comma 1, alla seconda riga, dopo le parole "della Regione" aggiungere le seguenti: "chi non risiede stabilmente nel territorio della Regione Sardegna.". (337)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23
Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
h bis) Presidenti di Provincia, sindaci di comuni oltre i 15.000 abitanti". (280)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23
Al 2 comma dell'art. 23, prima delle parole "Le cause di ineleggibilità" sono aggiunte le seguenti: "Con riferimento all'elezione del Presidente della Regione,". (123)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23
Al 2 comma dell'art. 23, dopo le parole "legislatura regionale", sono aggiunte le seguenti: "Con riferimento alla elezione del Consigliere regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere dalla a) alla m) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; le cause di ineleggibilità di cui alla lett. n) non hanno effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità di cui alla lettera o), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale;". (124)
EMENDAMENTO aggiuntivo BIANCU - UGGIAS - CUCCU Giuseppe - SANNA Simonetta - SABATINI - COCCO - SANNA Francesco.
Articolo 23
Al 3° comma dell'art. 23 dopo le parole "della legislatura" sono inserite le seguenti: "che intervenga oltre 180 giorni dalla scadenza naturale". (788).)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti. Se nessuno chiede di parlare…
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Grazie. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 122, 595, 596, 597, 598, 279, 337, 280…
(LC/4) RASSU (F.I.). E' ritirato il "280"!
PRESIDENTE. L'emendamento numero 280 è ritirato.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Va bene. Negativo per il "123", negativo per il "124", positivo per il "788".
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pinna. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del Presidente della Commissione.
PRESIDENTE. Grazie, assessore Dadea.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Emendamento numero 596.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione elettronica palese.
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, sa che basta prenotarsi per parlare.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 596.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Capelli - Cassano - Farigu - La Spisa - Ladu - Lombardo - Moro - Murgioni - Pisano - Randazzo Alberto - Rassu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 55
maggioranza 28
favorevoli 15
contrari 40
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
LA SPISA (F.I.). Presidente, può andare un po' più piano?
PRESIDENTE. Le assicuro che sto andando alla velocità che serve e che sto guardando anche il display, onorevole La Spisa. Chiedo la stessa tempestività che chiedete a me di averla anche un pochino voi e così non c'è problema.
(Interruzione dell'onorevole La Spisa)
Ci provo, onorevole La Spisa, ci provo, faccio uno sforzo per riuscirci.
Metto in votazione il testo dell'articolo 23.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Elettronico palese.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
Risponde no il consigliere: Cassano.
Si è astenuto il consigliere: Ladu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 42
votanti 41
astenuti 1
maggioranza 21
favorevoli 40
contrari 1
Non siamo in numero legale. I lavori sono sospesi, riprendono alle 12 e 20.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 49, viene ripresa alle ore 12 e 34.)
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Stiamo votando il testo dell'articolo 23. Era mancato il numero legale, se viene confermata la votazione elettronica, prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Sanjust si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci - Uggias - Uras.
Risponde no il consigliere: Cassano.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 43
astenuti 2
maggioranza 22
favorevoli 42
contrari 1
(Il Consiglio approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Gli emendamenti numero 123 e 124 sono decaduti. L'emendamento numero 280 è stato ritirato.
Metto ora in votazione l'emendamento numero 788.
Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Grazie, Presidente. L'emendamento che abbiamo proposto è un emendamento migliorativo del testo licenziato da parte della Commissione, nel senso che consente agli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità che in questo caso è afferente alla figura del Presidente, ma che è stato ripresentato da noi anche per quanto riguarda la figura dei consiglieri regionali, o meglio ancora delle incompatibilità e ineleggibilità per l'elezione alla carica di consigliere regionale. In particolare, l'emendamento tende a rendere reale ed effettivo il tempo che viene portato da 90 giorni a 180 giorni, così che quella posizione di rendita o di metus che i funzionari pubblici, i grandi dirigenti dello Stato o delle diverse amministrazioni locali, debbano necessariamente tenere conto di un tempo congruo perché 90 giorni non rappresenta un termine congruo per poter creare una cesura, una rottura tra l'amministrazione, il compito svolto e il momento della candidatura che è il momento nel quale si chiede il consenso, ma che viceversa passando da 90 giorni a 180 giorni rappresenta un tempo maggiormente consistente tale da non, almeno da ridurre, se non escludere complessivamente il ruolo o la pregnanza del ruolo in campagna elettorale.
PRESIDENTE. Onorevole Uggias, siccome la formulazione si presta ad essere mal compresa perché 180 giorni oltre, 180 giorni dalla scadenza naturale significa dopo, invece immagino che si volesse dire "180 giorni prima della scadenza naturale".
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Volevo precisare, Presidente, se mi consente, proprio mi è sfuggito, la definizione tecnica che nella parte finale è da intendersi "che intervengano i 180 giorni antecedenti alla scadenza naturale" così come anche gli uffici correttamente ci hanno fatto osservare. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 788. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 23 bis. Al 23 bis sono stati presentati il soppressivo totale numero 125, i soppressivi parziali, dal numero 604 al 603, i sostitutivi parziali dal numero 2 al 600, gli aggiuntivi dal numero 278 al 305.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 bis e dei relativi emendamenti:
Art. 23 bisCause di ineleggibilità dei Consiglieri
1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle Forze Armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza.
l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 23.
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23 bis
L'art. 23 bis è soppresso. (125)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 1, la lettera b) è soppressa. (604)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOMBARDO - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST -CONTU - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Articolo 23 bis
Nel 1 comma la lettera b) è soppressa. (744)
EMENDAMENTO soppressivo parziale MARROCU - ORRÙ - CUGINI - CORRIAS - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - FLORIS Vincenzo - LAI Silvio - MATTANA - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco.
Articolo 23 bis
Al comma 1 la lettera b) è soppressa. (757)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOMBARDO - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST -CONTU - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Articolo 23 bis
Nel comma 2 dopo le parole "della data di scadenza della legislatura regionale;" il resto del testo è soppresso. (745)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Il comma 3 è soppresso. (602)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Il comma 4 è soppresso. (603)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.
Articolo 23 bis
La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 bis, è così sostituita:
b) gli assessori regionali, i presidenti e gli assessori delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; (2)
Emendamento all'emendamento numero 219 sostitutivo totale Rassu - Contu - Petrini - Pileri - Licandro
Articolo 23 bis
All'articolo 23 bis al comma 1 il contenuto della lettera d) è così modificato:
d) i presidenti, i direttori generali, i direttori o responsabili provinciali, i direttori di dipartimento di enti, aziende, istituti, agenzie, consorzi regionali; (811)
. (811)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI.
Articolo 23 bis
All'articolo 23 bis, al comma 1, il contenuto della lettera c), è così modificato:
"c) i presidenti, i direttori generali, i direttori o responsabili provinciali, i direttori di dipartimento, i funzionari dirigenti di enti, aziende, istituti, agenzie regionali.". (219)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale BIANCU - SANNA Francesco - CUCCA - UGGIAS - SABATINI - CUCCU Giuseppe.
Articolo 23 bis
Al Capo V°, articolo 23 bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale. (785)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 2, le parole "novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale" sono sostituite con: "quarantacinque giorni". (599)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale BIANCU - UGGIAS - CUCCU Giuseppe -SANNA Simonetta - SABATINI - COCCO - SANNA Francesco.
Articolo 23 bis
All'art. 23 bis comma 2 l'espressione "non oltre novanta giorni prima" sono sostituite con l'espressione "non oltre centottanta giorni prima". (787)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 3, le parole "entro i sette giorni" sono sostituite con: "entro i dieci giorni". (600)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23 bis
Al comma 1 dopo la parola "regionali" sono aggiunte le parole "coloro i quali non risiedono da almeno 5 anni nel territorio della Regione Sardegna". (278)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - SANNA Francesco - ORRÙ - CUGINI - CORRIAS - PITTALIS.
Articolo 23 bis
Nel comma 1, lettera i), dopo la parola "Sardegna" sono aggiunte le parole: …"; i Magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna;". (779)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 2, subito dopo le parole "lettera a)" è aggiunto: "b)". (601)
EMENDAMENTO aggiuntivo PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.
Articolo 23 bis
Dopo il comma 4 dell'art. 23 bis è inserito il seguente comma:
4bis. Non sono immediatamente rieleggibili i consiglieri regionali che abbiano continuativamente rivestito la carica di conssigliere regionale per tre intere legislature. Viene computata come intera legislatura quella che abbia avuto durata superiore alla metà;". (305).)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Sì, grazie Presidente. Io intervengo brevemente nella discussione generale di quest'articolo 23 bis che ritengo sia uno dei più delicati articoli all'interno di questa legge statutaria. Vorrei fare una riflessione di tipo generale che un po' è quasi indotta in questo momento anche sulla base di ciò che abbiamo potuto leggere dalla stampa in mattinata. Un quotidiano sardo riporta esattamente una dichiarazione fatta dal Capogruppo di Progetto Sardegna e che è una indicazione molto precisa che mette in evidenza il disagio, la mancanza totale di coesione oggi all'interno della maggioranza rispetto al progetto di questa legge statutaria. Noi lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili a questa maggioranza, ma se ci sono delle divisioni così aperte, così sofferte perché sono stati usati termini anche molto incisivi a mio giudizio, è evidente che non possiamo continuare con questo peccato originale che altrimenti davvero frenerebbe la validità di questa legge statutaria, non possiamo non ritenere che sia fallito per intero l'obiettivo strategico nell'andare a cercare e costruire la regola cardine relativa all'ordinamento regionale futuro, ma bisogna assolutamente prendere atto che non solo non c'è una partecipazione ampia, una condivisione ampia anche di tipo politico, ma non esiste nemmeno, davvero, una coesione all'interno della maggioranza che avrebbe dovuto in maniera netta invece dimostrare totale adesione e totale sostegno a questo progetto. E allora a cosa serve continuare in questo dibattito se prima non risolviamo questo problema? Davvero vogliamo approvare una legge statutaria andando a cercare su ogni articolo un equilibrio, così, di maggioranza che è un equilibrio totalmente instabile e che andremo poi a riprodurre probabilmente con un voto finale che caratterizzerebbe davvero il fallimento di quella che era stata annunciata come stagione delle riforme. E' il luogo comune dire "le stagioni non sono più quelle di una volta, le stagioni non esistono più". E, in questo caso davvero, poi noi in Sardegna lo vediamo in questi giorni, non esiste più l'inverno, siamo in piena primavera, ma insomma, la stagione delle riforme, quella che si diceva dovesse vedere come apripista proprio la legge statutaria e che quindi deve precedere tra l'altro la riforma del nostro statuto, mi pare che sia davvero una stagione che non arriva. Allora, chiediamocelo tutti insieme e confrontiamoci perché non voler far maturare una riflessione più ampia? Noi su quest'articolo 23 bis, sulle condizioni di ineleggibilità, poniamo due questioni che ci sembrano fondamentali: la prima è quella davvero di non ritenere che il servizio politico al quale noi tutti siamo demandati attraverso un voto elettorale, non diventi sistema, non diventi esattamente un lavoro fisso, non diventi a tempo indeterminato e quindi ancora una volta poniamo l'attenzione su quello che costituisce la centralità del dibattito di riforma e di moralizzazione di questa politica. Noi diciamo che tre legislature sono più che sufficienti per poter dimostrare la nostra capacità di metterci al servizio degli elettori, dei cittadini sardi e dopodiché la parentesi va chiusa. Noi riteniamo che una partecipazione protratta all'infinito non significhi più assolutamente utilità per un sistema democratico, si può fare dell'altro, certo, si può fare anche dell'altro, noi tra l'altro, Riformatori Sardi, amiamo sempre ricordare la coerenza con la quale un nostro collega nella dodicesima legislatura, l'onorevole Massimo Fantola, aveva dimostrato applicando a se stesso una regola che era propria del nostro Partito e non ricandidandosi alle elezioni regionali. Una testimonianza diretta di quello che davvero noi vorremmo venisse realizzato qui in Sardegna, una proposta di legge che fu presentata penso anche 2 - 3 legislature fa e che mai ha avuto attuazione, mai ha avuto la possibilità concretamente di diventare legge. Su questo insistiamo, l'occasione è questa, noi vogliamo che centralmente il dibattito che si svolge in quest'aula, affronti questo problema, che è un nodo assolutamente essenziale, così come diciamo e lo formuliamo anche questo attraverso un emendamento, che non è pensabile che si pongano le condizioni di ineleggibilità per tante figure istituzionali che ricoprono delle cariche e non si attenga questo alla figura dell'Assessore regionale e che oggi, in funzione dell'incompatibilità tra i ruoli, è una figura di Assessore tecnico. Ma se l'Assessore tecnico che è chiamato a rivestire la carica di Assessore, davvero, diventa un concorrente per tutti gli altri consiglieri, è evidente che si tratta di trasformismo finale, e questo non può essere accettabile dentro un'etica democratica. Noi dobbiamo assolutamente estendere questa ineleggibilità, così come tra l'altro il collega Uggias in questo momento ha chiesto venisse esteso al Presidente almeno per i 180 giorni precedenti la competizione elettorale. Perché sappiamo bene e capiamo tutti che un Assessore regionale tecnico gestisce un tale potere, da un punto di vista anche, così, del peso che gli deriva dall'assolvere a questa funzione, che è evidente crea distorsione rispetto a quello che è il normale confronto politico in una regione. Quindi, noi crediamo che anche questo aspetto debba essere posto come attenzione, come riflessione generale, così come l'estensione non può non essere fatta anche agli Assessori delle province che, in ugual modo, noi in maniera incoerente oggi, pensate, stiamo estendendo l'ineleggibilità ai sindaci dei comuni al di sopra di 15 mila abitanti, e non lo stiamo ponendo per un assessore provinciale, che altro che sindaco di un comune con oltre 15 mila abitanti, cioè il concetto, la razionalità, è una funzione continua, non è una funzione discontinua, noi dobbiamo dare risposte in maniera coerente e uniforme rispetto ad una logica generale. Quindi, queste sono le riflessioni che noi vogliamo portare e ci auguriamo che, una volta risolto il problema principale, prioritario, che è quello del confronto politico, quello di avere una risposta concreta se questo progetto di legge statutaria davvero ha una condivisione ampia, scendendo nello specifico, dentro l'articolo 23 bis, che si abbia la possibilità effettiva di riscontrare una coerenza democratica, partecipata, di tutte le forze politiche che qui, oggi, sono presenti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Grazie Presidente. Sarò velocissimo, colleghi, signor Assessore, io ho ascoltato attentamente l'intervento del collega Pisano e assolutamente mi trova in perfetto accordo e sintonia. Se è vero, com'è vero, che questa deve essere la legge delle riforme istituzionali, la riforma statutaria del nostro ordinamento politico, chiamiamolo così, è pur vero che è necessario ed indispensabile che la norma non sia a monca ma sia completa, o almeno il più possibile completa negli obiettivi che intende perseguire e raggiungere. Le cause di ineleggibilità, è chiaro, sono un aspetto molto delicato, e rappresentano una parte della moralizzazione, se non la buona parte della moralizzazione della politica, non fosse peraltro perché le eccezioni di ineleggibilità praticamente vanno a ricercare quelle cause dal punto di vista morale, o dal punto di vista chiamiamolo tecnico, che debbano impedire a determinati soggetti di candidarsi e di essere eletti consiglieri, quindi parlamentari regionali. Io dico la verità, nutrirei qualche riserva su molte di queste cariche, tipo i direttori generali, io confesso, se mi chiedono chi è il Direttore generale dell'Assessorato agli affari generali non lo so, se mi chiedono chi è il Direttore generale dell'Assessorato agli enti locali non lo so, per cui credo che queste figure, seppure sia giusto che possano essere individuate come cariche e soggetti che non possono essere candidati, quindi eletti, credo che siano proprio questi soggetti i quali abbiano il minor impatto con quello che è il popolo delle elezioni, quindi gli elettori veri. Mentre da una parte è vero, che coloro i quali gestiscono, chiamiamolo, il potere tecnico e non politico in periferia, sono proprio quelli che hanno il contatto diretto con l'elettore, e che in molti casi si è visto, via via negli anni, poi se vediamo questi soggetti cambiano, così, con una facilità estrema, mano a mano che cambia la gestione amministrativa e politica regionale o provinciale, e lì si vede mano a mano, quando candidati con un colore politico, quando candidati con l'altro colore politico, e così via.
Bene, io e alcuni colleghi abbiamo presentato a questo proposito un emendamento, perché se è vero, e riscontro che sia esatto e giusto, che il Direttore generale dell'ASL, il suo direttore amministrativo, non possa essere candidato, è un motivo c'è, perché il motivo? Perché in quelle funzioni, quei funzionari, dirigenti, esercitano un diretto contatto con l'elettore, utilizzano o possono utilizzare, o usare la loro posizione e carica, per che cosa? Per far accondiscendere un certo numero di persone alla loro idea. E' quindi giusto che non possano utilizzare la loro carica, e non possono utilizzare il loro mandato da funzionari ad uso e consumo di una eventuale candidatura, oggi con l'uno, domani con l'altro. Perché questi poi sono i soggetti, i personaggi, che col cambiare del vento vanno di pari passo, sempre con la speranza di non perdere la poltrona, ma pronti sempre chiaramente ad una candidatura strumentale per compiacere ora all'uno, ora l'altro colore.
In un emendamento, l'811, che è stato presentato da me e da alcuni colleghi, abbiamo aggiunto un paio di figure che secondo noi mancano dalle cause di ineleggibilità, e ripeto, perché se è giusto che un direttore di un consorzio industriale, o di un consorzio di bonifica regionale, non possa essere candidato, o non possa essere candidato un direttore amministrativo dell'ASL, a maggior ragione non può essere candidato un direttore compartimentale, o un direttore di un'agenzia regionale, o un direttore provinciale di un qualsiasi ente o ente strumentale della Regione, per le cause che ho appena detto, perché sono effettivamente queste le figure che possono e che utilizzano il loro mandato e le loro funzioni proprio per contattare e condizionare, molte vote, un flusso di elettori e di voti, come ho detto poc'anzi, ora in favore dell'uno, ora in favore dell'altro colore politico, a piacimento e a loro comodo, perché di solito così come cambia il vento, ripeto, cambiano loro e quindi, di volta in volta, li si vede collocati, facendo il galoppino ora all'uno, ora all'altro Assessore regionale che magari in quel momento è candidato. Quindi, niente di strano, ma se si vuole veramente arrivare a termine, e quindi se si vuole effettivamente dare un segnale effettivo di riforma e di moralizzazione della politica, dal momento che in quest'articolo, di fatto, di moralizzazione si parla, allora io dico che è giusto e indispensabile che proprio coloro i quali in periferia, ripeto ancora, ricoprono cariche dirigenziali, non solo quindi i dirigenti dei consorzi, non solo i direttori amministrativi dell'ASL, non solo i direttori generali, ma i direttori provinciali degli enti, i direttori di dipartimento e di agenzia, i direttori proprio delle zone in cui gravitano, non possono assolutamente essere candidati, perché sono proprio i soggetti che di volta in volta, scusandomi per la cacofonia, voltando gabbana, si mettono a disposizione ora dell'uno, ora dell'altro personaggio politico per potergli procurare un certo numero di voti. Beh, se questa è una riforma diamo un taglio a quello che era un uso e un'usanza consolidata nella vecchia Repubblica, perché tutti questi personaggi poi hanno risposte e rispondevano sempre, allora come oggi, a determinati personaggi, e anche domani, se cambiano però pur di rimanere in quella poltrona sono pronti a cambiare immediatamente colore, passano da un estremo all'altro, della sinistra alla destra con una facilità estrema, bontà loro, bene se si vuole moralizzare, questo è il momento e questa è l'ora, avendone il coraggio, avendone il coraggio, perché molte volte queste persone sono i galoppini di noi candidati, di noi consiglieri regionali, di qualche parlamentare, ed è giusto, se vogliamo moralizzare, fare in maniera che questi soliti personaggi, dico soliti non perché sono i soliti individui, ma i soliti soggetti, non possano, collegio per collegio, come è stato sempre fatto, inquinare, nel vero senso, le elezioni di quel collegio. Quindi, propongo, io porgo all'attenzione, purtroppo, ad un'Aula un po' distratta, su questo problema, e ha detto bene il collega Pisano invece, è un problema, è un articolo interessantissimo ed importantissimo, porgo all'attenzione dell'Aula proprio su questo problema, che vuole sinceramente completare quel quadro di soggetti ineleggibili, e di cause di ineleggibilità che cita l'articolo 23 bis, aggiungendo ai direttori generali, ai direttori di consorzi, ai direttori amministrativi, ai direttori generali, che sono sempre funzionari, dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna, i direttori provinciali e i direttori di compartimento di enti, che sono alla stessa stregua e alla stessa pari di un direttore di consorzio, poiché anche questi sono funzionari e dirigenti che hanno, utilizzano molte volte e volentieri la loro posizione e la loro carica per strumentalizzarla politicamente ora a servizio dell'uno, ora a servizio dell'altro politico di turno. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rassu. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Grazie, Presidente, Assessore e colleghi. All'articolo 23 bis, in cui sono descritti tutte le cause di ineleggibilità, abbiano potuto constatare che la Commissione ha voluto proporre una normativa di dettaglio assai ampia, sicuramente troppo ampia, in alcuni passaggi, rispetto alla formulazione del testo elaborato dalla Giunta. Ed occorre riconoscere che, in effetti, sarebbe stato più opportuno anche al fine di rispettare il principio guida della semplificazione delle leggi, ne abbiamo parlato in qualche altro passo sempre in questa statutaria, e limitarsi a pochi riferimenti normativi senza addentrarsi in una casistica puntuale, che alla fine, non riesce a comprendere tutte le fattispecie teoricamente possibili. Tali considerazioni, a cominciare da quelle di ordine generale, sulla necessità di fare leggi il più possibile semplici e chiare, questo dovrebbe essere il principio ispiratore quando il legislatore pone il problema nel legiferare anche situazioni così delicate, come quelle della ineleggibilità. Abbiamo detto che queste leggi, così semplici e chiare, sono state al centro sia dell'elaborazione normativa della Regione, sia a Statuto ordinario che speciale, e anche quella dello Stato. Se questa è stata la scelta di fondo, indubbiamente un motivo c'è, e non si capisce perché in Sardegna, e solo in Sardegna, siano state astrattamente prefigurate situazioni così rilevanti e così particolari da richiedere un intervento di dettaglio, così come si diceva prima, tanto ampio dal punto di vista quantitativo quanto insoddisfacente a carico di riserve sulla qualità e, soprattutto, sulla reale efficacia. In tutte le regioni, infatti, sono direttamente applicabili le norme previste dalla legge numero 165, del 2 luglio del 2004, che prevede disposizioni specifiche in materia di attuazione del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione. La legge in oggetto, definisce in particolare i principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento, se in presenza di cause di ineleggibilità, dice la legge, qualora le attività o le funzioni del candidato anche in relazione a situazioni particolari dalla Regione possono turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possono violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. Questo dovrebbe essere il principio fondante e non la diversità di genere, definita questa cornice di riferimento è importante osservare che sul conto è intervenuta anche la giurisprudenza, fornendo un'interpretazione della legge numero 165 assai chiara e inequivocabile. Di particolare interesse appare la recente sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, del 25 luglio 2006, secondo la quale le Regioni possono dare applicazioni specifiche, ma non possono ritenere la normativa statale, cioè come se non ci fosse, solo perché non ricompresa nella propria legislazione. Dunque, noi siamo in presenza di una situazione di vuoto legislativo, diciamo, che avrebbe suggerito, e addirittura imposto e reso urgente, un intervento della Regione Sardegna, in sede di legge statutaria, la legge c'è, è chiara e funziona e per una volta l'attività interpretativa della Corte di Cassazione rafforza l'impianto legislativo e non lo mette affatto in discussione, neppure parzialmente. Inoltre, è molto probabilmente proprio per questo, sia Regioni a statuto ordinario, che Regioni a statuto speciale hanno ritenuto di essere sufficientemente coperte, da questa normativa, e non sono entrate più di tanto, né con leggi ordinarie, né tanto meno con leggi statutarie, nello specifico di ogni singola realtà. Del resto questo è l'indirizzo seguito dal legislatore nazionale, che rivolgendosi alle Regioni ha lasciato facoltà di emanare norme di dettaglio, precisando abbastanza esplicitamente che esse devono riferirsi a peculiari situazioni della Regione. Ed ecco il punto, esistono situazioni peculiari presenti in Sardegna? Sono esistiti in passato o sono prefigurabili in futuro, che giustifichino un intervento di così ampio dettaglio? Per quanto riguarda il passato, cioè il periodo precedente alla "165" del 2004, comunque coperto, dalla legge numero 154 del '81 e dalla "43" del '95, non pare affatto che siano emerse situazioni di rilievo, così ci sembra di concludere per il presente ed il futuro, soprattutto tenendo conto dei principi istituzionali in materia di libertà e di sovranità popolare. Il legislatore statutario, in altre parole, si è voluto ficcare, a tutti i costi, in un ginepraio in cui sarà difficile districarsi, mentre sarebbe stato meglio richiamarsi alla legislazione vigente e limitarsi a pochissimi cenni sulla realtà regionale o addirittura rinviare ad una legge ordinaria, se proprio si voleva entrare nel merito. Comunque, davvero non si vede, ad esempio, ne come un prefetto, un ufficiale superiore della polizia di Stato, da capitano in su per intenderci, o un ammiraglio possono turbare o condizionare, in modo diretto, la libera espressione di voto dei cittadini. E lo stesso vale per altre figure previste dall'articolo per i quali l'ineleggibilità, assoluta o sottoposta a condizione, è già prevista dalla normativa vigente e tanto sarebbe dovuto bastare anche al legislatore regionale. Il concetto di fondo, insomma, è che la nostra Costituzione, e su questo punto non c'è discussione, consente a tutti i cittadini di partecipare alla vita pubblica e di concorrere alle cariche elettive. Ci sono limitazioni, è vero, ma sono pochissime, proprio perché un principio cardine, come quello di libertà, ammette e deve ammettere rare eccezioni. In tutta Italia, e riteniamo anche in Sardegna, che come invece il legislatore ipotizza e lascia intendere non può essere la terra delle eccezioni codificate, e questo lo stiamo perpetuando in diversi settori dell'amministrazione pubblica. A parte il fatto che un'autentica democrazia, per essere tale, deve essere inclusiva ed aperta, e non costruire muri a protezione dei palazzi, non deve avere paura di nessuno perché ha gli strumenti per difendere da chi la minaccia, ma deve saper garantire a tutti gli spazi più ampi di partecipazione. Deve avere regole chiare, possibilmente poche, in cui tutti si riconoscano, deve sempre essere trasparente perché nella trasparenza risiede il vero controllo degli atti compiuti, da chi riveste pubbliche funzioni. La Sardegna ha purtroppo ben altri problemi, non crediamo debba preoccuparsi di qualche prefetto, con tutto il rispetto per il ruolo, che si vuole candidare o di qualche ufficiale che vuole portare nelle istituzioni quelle istanze del mondo militare che, contrariamente a quanto pensa qualcuno, sono parte fondamentale della nostra società. Cito un esempio molto verosimile, e appropriato per questa situazione, nelle ultime elezioni regionali, nelle ultime competizioni regionali, è stato candidato addirittura qualche ufficiale superiore, credo che il risultato sia sotto gli occhi di tutti, che non abbia avuto grandi risultati eclatanti ma addirittura sia stato tra gli ultimi che sono arrivati nella nostra competizione. Quindi, io sono convinto che, piuttosto che trovare tanti ammennicoli e tanti veti per quanto riguarda la competizione elettorale, forse i problemi della Sardegna - come dicevo - sono altri. Non siamo affatto convinti che queste siano per i sardi le vere priorità e ci sentiamo di rassicurare tutti sul fatto che la democrazia non è in pericolo - a parte, ovviamente, la minaccia del terrorismo interno ed internazionale -, il vero problema è farla funzionare meglio. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Moro. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Grazie, Presidente. Colleghi, io intervengo brevemente sull'articolo 23 bis, riservandomi di intervenire invece in maniera più articolata sull'articolo 25 che riguarda altri casi di incompatibilità e, più in generale, il tema del conflitto di interesse, che è parte - a tutti gli effetti - della discussione sulla incompatibilità ed ineleggibilità in quanto l'ineleggibilità e l'incompatibilità vanno - come dire - a regolamentare posizioni di vantaggio in cui si può trovare una specifica persona in rapporto della carica che rappresenta; posizioni di vantaggio evidentemente di tipo elettorale - lo hanno detto anche i colleghi - di tipo di posizioni di gestione di pezzi di amministrazione che può detenere, e vanno anche a regolamentare quello che è il pericolo di entrare in conflitto tra i propri doveri pubblici e i propri interessi privati, ancorché legittimi; ma un pericolo che cresce, evidentemente, tanto più importante è la posizione pubblica che ognuno di noi si può trovare a detenere.
A questo proposito, io voglio rifarmi alle parole dell'onorevole Pisano che citava una apparente denuncia di scarsa coesione che avrebbe fatto il Capogruppo di Progetto Sardegna, e quindi il sottoscritto, in merito a posizioni diverse assunte in maggioranza, per spiegare, argomentare e replicare al collega che qui non è in discussione la scarsa coesione della maggioranza che mi sembra - pur nel rispetto di posizioni diverse, di legittime opinioni diverse su quella che debba essere la forma di governo - abbia trovato modo, proprio nel rispetto e nella piena comprensione della legittimità delle posizioni diverse, che sono tanto più legittime tanto più stiamo parlando di regole da condividere di tutti,... ecco, quindi, stiamo parlando invece non di come la maggioranza è riuscita a fare sintesi ma di quelle che possono essere posizioni caricaturale l'uno delle posizioni dall'altro. Quindi, il mio riferimento e il mio intervento erano riferiti semplicemente al fatto che ritengo e riteniamo poco utile al dibattito dipingere i fautori, per esempio, dell'elezione diretta del Presidente, del principio della consonanza del simul stabunt, simul cadent, come posizioni che sono meno democratiche e non altrettanto democratiche di chi sostiene, per esempio, l'elezione del Presidente da parte del Consiglio, e riteniamo invece di mantenere il dibattito in un ambito più concreto, di merito, dei vantaggi e degli svantaggi che due diversi modi e diversi rapporti fra gli organi possono avere, può essere invece, da questo punto di vista, di maggiore aiuto al dibattito. Quindi, non era in alcun modo una denuncia di scarsa coesione di una maggioranza che credo abbia dato prova - a cominciare dalla giornata di ieri, e anche con l'aiuto della minoranza e anche cercando un consenso largo, per esempio, sul dibattito sulla parità di genere, su come rendere quel principio non un principio fumoso, non un principio enunciato ma un principio applicato - abbia dimostrato pienamente e responsabilmente la capacità di trovare punti di incontro, non solo al proprio interno ma anche con la minoranza consiliare. Quindi, ben lungi da me, ben lungi dal nostro Gruppo, ben lungi da ognuno di noi come componenti di questa maggioranza ritenere che, in un tema come questo sulle regole, ci sia una maggioranza forzata e a priori che debba necessariamente corrispondere alla stessa maggioranza che si è presentata in campagna elettorale, ma richiesta, semmai, di rispetto per le posizioni di ognuno che non sono mosse dal tentativo di rendere meno democratico il nostro sistema ma semmai di renderlo efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi di progresso e di riforme che vogliamo portare avanti. Quindi, da questo punto di vista, voglio ribadire che credo che questa maggioranza stia dimostrando, spesso anche con l'aiuto dei colleghi della minoranza, di voler fare una legge statutaria veramente nell'interesse di tutti.
Sul tema che invece tocchiamo, legato all'ineleggibilità, i colleghi si sono soffermati su quanto questa ineleggibilità debba essere rigida e su quanto invece non possa in alcuni casi trasformarsi in una più semplice incompatibilità. Io credo che ci troviamo di fronte ad una materia complessa, evidentemente, che ha ripercussioni - sono state citate anche dal collega Pisano e dal collega Rassu le posizioni per esempio che può assumere o le posizioni di vantaggio in una competizione elettorale che possono derivare ad esempio dall'assumere la carica di Assessore provinciale - ecco, io credo che però, il fatto che la Commissione abbia dibattuto in maniera profonda, abbia dibattuto lungamente e abbia, credo, dibattuto anche entrando nel merito, sia dimostrato dal fatto che il testo che è stato approvato in Commissione è profondamente diverso, molto più articolato, molto più dettagliato rispetto al testo originario presentato dalla Giunta regionale. E quindi io credo che bisogna partire da quel testo e che quel testo abbia una sua validità, evidentemente una sua logica, evidentemente una logica che può essere migliorata in Aula ma che sicuramente non va superata senza una riflessione. Quindi, credo che, come abbiamo già fatto in alcuni passaggi di questa legge che hanno richiesto magari degli approfondimenti proprio per fare ulteriore sintesi, e credo che questo sia un fatto positivo, onorevole Pisano, che ci sia anche un ruolo dell'Aula e che anche alcuni argomenti siano riproposti e approfonditi in Aula, proprio perché abbiamo sempre detto che l'Aula è un luogo dove non si va a sancire quello che è già deciso ma ha un posto e un ruolo importante anche nella decisione ultima che si va a prendere.
Io non mi stupirei se, per esempio, per quanto riguarda l'emendamento 657 presentato dal Gruppo dei D.S., e che riguarda quello di derubricare ad incompatibilità tutta una serie di ineleggibilità, ci fosse per esempio la necessità di una sospensione per un approfondimento, piuttosto che fare una conta che non sarebbe utile. E non mi scandalizzerei se da quell'approfondimento derivasse una posizione di sintesi che vada a confermare il testo della Commissione oppure, se si trovasse un'ampia convergenza, eventualmente a migliorarlo.
Quindi, da questo punto di vista, credo che sia importante riportare il dibattito nei toni e ad un rispetto reciproco delle posizioni che vengono assunte e anche ad una valorizzazione del ruolo dell'Aula che comunque ha sempre l'ultima parola e che ha una funzione nobile nell'approfondire alcuni temi che magari sono rimasti in campo e che è giusto che l'Aula possa definitivamente sciogliere.
PRESIDENTE. Grazie. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Grazie, Presidente. Alcune brevissime osservazioni, nella condivisione pressoché totale degli interventi dei colleghi del centrosinistra che mi hanno preceduto, e solo, in particolare, per sottolineare l'importanza di quello che il Consiglio regionale si accinge a fare.
Noi stiamo colmando un vuoto di legislazione di rango prossimo a quello costituzionale - perché il tema della ineleggibilità e della incompatibilità attiene ai profili dell'accesso e quindi latu sensu alla forma politica di questa nostra Regione - e sappiamo che dal '48 ad oggi noi ci siamo retti, sino al recente assalto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla base di una norma di ineleggibilità che suona in questo modo: "Sono eleggibili a consiglieri regionali i residenti in Sardegna", punto. Quindi, noi siamo retti da norme di ineleggibilità decisamente arretrate rispetto al tema che l'istituto dell'ineleggibilità pone. Io lo vorrei ricordare perché questo ha comportato un arretramento rispetto al sistema delle Regioni a statuto ordinario. Questo è quanto meno il giudizio che io mi sento di dare; una politica che non si da regole di accesso, e che non si pone il problema dei due pilastri fondamentali dell'istituto dell'ineleggibilità, e cioè la captatio benevolentia da una parte e diciamo i ruoli di natura pubblica o privata, che possono in qualche modo turbare o condizionare l'andamento elettorale, è una politica che non affronta, il nodo diciamo moderno, del suo essere. Ora ne discuteremo più approfonditamente quando parleremo di conflitto di interessi. Ma io credo che qui sta il cuore e anche il valore politico di quello che noi facciamo, colmare un vuoto legislativo di quasi 60 anni, significa riprendere le redini di un patto condiviso tra le porte forze politiche, che oggi, a partire dalle condizioni di coloro che operano come attori personali, a partire da questa Aula, richiamano e danno l'esempio anche all'esterno. Io lo vorrei dire, ieri l'abbiamo fatto senza tanti proclami, ma questo Consiglio regionale ha imposto a ciascuno di noi, quindi si è auto imposto una limitazione funzionale nello svolgimento di funzioni, che passa sotto silenzio, o forse con più silenzio di quanto ieri si sarebbe stata ovviamente declamata, ed è l'incompatibilità tra Assessore e consigliere regionale; che è uno degli altri tratti importanti costitutivi della forma di Governo che stiamo lentamente costruendo. Sul punto, e nel merito, io credo che il lavoro fatto dalla Commissione sia un buon lavoro, forse precisabile tecnicamente in alcuni punti, ma è un buon lavoro perché abbiamo detto che abbia che sono ineleggibili e non incompatibili le funzioni in qualche modo contrastano con quelli che sono i pericoli che l'istituto della ineleggibilità deve in qualche modo contrastare. L'incompatibilità è un'altra cosa, l'incompatibilità è il non poter svolgere la stessa funzione politica svolgendo altro tipo di attività pubblica o privata, e attiene ad un profilo funzionale, che ha un retroterra ovviamente una motivazione politica, ma attiene ad un profilo funzionale. L'ineleggibilità vuole colpire un altro tipo di distorsione del sistema. Io ricordo a tutti che l'articolo 15 del nostro Statuto richiama in sede di votazione della legge statutaria al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, qui ho sentito son contento, l'onorevole Moro, che ha fatto riferimento alla legge del 2004, la legge 165, che ha stabilito quali sono questi principi fondamentali concernenti il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità nelle Regioni, ed è una riserva di legge costituzionale dell'articolo 122. Io credo che la Commissione abbia ben applicato il principio. Perché abbiamo scritto che sono cause di ineleggibilità quelle attività, o quelle funzioni, svolte da candidati, che anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, e noi abbiamo guardato alla nostra Regione, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero, è questo il principio di par condicio, possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. Ovviamente non si tratta di ineleggibilità di tipo assoluto, perché abbiamo anche ben disciplinato come queste cause di ineleggibilità possono essere rimosse attraverso l'astensione da quel ruolo, la messa in aspettativa, il trasferimento per pubblici funzionari di rilevantissimo ruolo ovvero dimissioni da incarichi pubblici. Vorrei anche dire che noi abbiamo esercitato questa nostra potestà legislativa, la stiamo esercitando in maniera molto attenta a differenziare le cause di ineleggibilità, per cui quello che non è consentito al candidato in una circoscrizione provinciale, e quindi al candidato consigliere regionale, può essere consentito ad un candidato alla carica massima di Presidente della Regione, per cui l'applicazione razionale di questo principio, secondo me, ci mette al riparo anche da rilievi di costituzionalità. Noi sappiamo che limitare l'elettorato passivo è un atto che va fatto con estrema attenzione e delicatezza, io credo che questa attenzione, questa delicatezza e questa valutazione di opportunità e di adeguatezza dell'istituto, nel testo della Commissione ci sia tutto. E quindi in qualche modo ritengo che noi dobbiamo procedere ad eventuali modifiche con un'attenzione, con una ponderatezza del tutto particolare visto che dopo sessant'anni riempiamo un vuoto legislativo e dobbiamo farlo, secondo me, portando a casa un risultato inattaccabile, sia sotto il profilo della qualità politica, che vogliamo rappresentare alla Regione Sardegna, sia sotto il profilo della limpidezza della rispondenza ai contenuti costituzionali. Grazie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Grazie. Il parere sull'emendamento numero 125 è un parere negativo, chiederei invece che per i tre emendamenti che hanno lo stesso contenuto il 604, il 744, il 757 chiederei una breve sospensione prima del passaggio al voto. L'emendamento numero 745 il parere è negativo, 602 è negativo, 603 il parere è negativo, il 2 il parere è negativo, il 219 abbiamo l'emendamento all'emendamento l'811, dove l'invito è al ritiro, altrimenti il parere è negativo, proprio perché c'è un livello di dettaglio eccessivo probabilmente rispetto della ratio che a guidato alla costruzione dell'articolo 23 bis. L'emendamento numero 278 il parere è negativo, il 785 il parere è favorevole, negativo il 599, favorevole il 787 e anche qua forse andrebbe corretto "ma non oltre" "ma entro", 600 il parere è negativo, 779 il parere è positivo, il 601 il parere è negativo.
PRESIDENTE. Chiedo scusa dopo l'emendamento 600, c'è il 601 l'abbiamo trovato, il 268 aveva detto prima parere negativo. Il 779…
PINNA (Progetto Sardegna) , relatore. …è positivo…
PRESIDENTE. … il 779 è positivo, il 305?
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Negativo.
PRESIDENTE. Grazie.
Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del Presidente della Commissione. Quindi concorda sulla necessità di una sospensione per quanto riguarda gli emendamenti a cui ha fatto riferimento il Presidente.
PRESIDENTE. Votiamo intanto il soppressivo totale numero 125.
(Non è approvato)
Quindi, onorevole Pinna, se sospendiamo i soppressivi 604, 744 e 757…Onorevole Pinna, le dicevo che, se sospendiamo il soppressivo parziale e i soppressivi parziali numero 604, 744 e 757, di fatto, non possiamo procedere perché poi ce li ritroviamo, la lettera b) ce la ritroviamo in altri punti, quindi non possiamo procedere senza risolvere questo problema. Allora, io proporrei di concludere la seduta; a questo punto, convoco una Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio riprende questa sera alle ore 16 e 30, con l'invito ai colleghi di essere puntuali, perché, lo ripeto, è estremamente sgradevole, oltre che improduttivo, che i presenti siano costretti, per assenza del numero legale, a trascorre il tempo inutilmente. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 13 e 31.
Allegati seduta
CCCVII Seduta
(Antimeridiana)
Giovedì 1 marzo 2007
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 10 e 23.
SERRA, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 22 febbraio 2007 (301), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Marrocu ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana di giovedì 1 marzo 2007.
Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza:
SERRA, Segretario f.f.:
"Interrogazione Diana - Liori, con richiesta di risposta scritta, sulla nomina del Vicepresidente della Regione". (770)
PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.
SERRA, Segretario f.f.:
"Mozione Capelli - La Spisa - Vargiu - Artizzu - Ladu - Randazzo Alberto - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Farigu - Diana - Lombardo - Cherchi Oscar - Gallus - Dedoni - Randazzo Vittorio - Amadu - Pisano - Moro - Sanna Matteo - Contu - Licandro - Cappai - Petrini - Liori - Cassano - Rassu - Sanjust - Murgioni - Pileri, sul provvedimento di sospensione ed inibizione dei lavori nell'area del colle Tuvixeddu-Tuvumannu nel Comune di Cagliari, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento". (119)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge 5-Stat/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 22 bis. All'articolo 22 bis sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi totali numero 375 e 120, i sostitutivi parziali numero 590, 591 e 592, gli aggiuntivi numero 121, 593 e 594.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti:
Art. 22 bisMozione di censura individuale
1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un Assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.
EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - RANDAZZO Alberto - RANDAZZO Vittorio - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - AMADU - CAPPAI.
Articolo 22 bis
L'art. 22 bis, da rubricare in "Mozione di sfiducia degli Assessori", è sostituito dal seguente:
1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di proporre al Consiglio regionale il nuovo Assessore trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia. (375)
EMENDAMENTO sostitutivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 22 bis
L'art. 22 bis, è sostituito dal seguente:
1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Regione, entro dieci giorni, comunica al Consiglio le proprie conseguenti decisioni. (120)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Al comma 2, le parole "prima di dieci giorni" sono sostituite con: "prima di quindici giorni". (590)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Al comma 2, le parole "non oltre venti giorni" sono sostituite con: "non oltre venticinque giorni". (591)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Al comma 3, le parole "entro venti giorni" sono sostituite con: "entro dieci giorni". (592)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 22 bis
Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente: Art. 22 ter "Incandidabilità"
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Regione e di Assessore:
a)coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso), per il delitto di associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90, oppure per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b)coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dal codice penale:
- Art. 314 (peculato);
- Art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altri);
- Art. 316 bis (malversazioni a danno dello Stato);
- Art. 317 (concussione);
- Art. 318 (corruzione per atto d'ufficio);
- Art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- Art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari);
- Art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
c)coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lett. b);
d)coloro che sono stati condannati per lo stesso fatto con sentenza definitiva, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato una misura di prevenzione definitiva in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della L. n. 575/65.
2. La eventuale elezione di coloro che si trovano in una condizione di incandidabilità di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
3. Se alcune delle condizioni di cui al comma 1 sopravvengono dopo l'elezione comportano la sospensione di diritto dalla carica. Soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, l'eletto decade dalla carica.
5. Sono sospesi di diritto dalle cariche di cui al 1 comma del presente articolo coloro che si trovano in una delle situazioni previste dal comma 4-bis dell'art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990.
6. Trovano, inoltre, applicazione le norme contenute nei commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990".(121)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 22 ter Mozione di sfiducia individuale
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di un Assessore regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
2.In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un Assessore regionale, il suddetto Assessore è dichiarato immediatamente decaduto e il Presidente della Regione ne assume le deleghe in via provvisoria. Il Presidente della Regione procede a nominare un nuovo Assessore, in sostituzione di quello decaduto, entro dieci giorni dall'approvazione della mozione". (593)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 22 bis
Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente: "Articolo 22 ter Mozione di censura collettiva
1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di quindici giorni e deve essere votata non oltre venticinque giorni dopo la sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.". (594).)
PRESIDENTE. Comunico al Consiglio che ci sono tre emendamenti che prevedono la mozione di sfiducia agli Assessori, con modalità differenti. Così come abbiamo già avuto modo di sperimentare, si vota il principio, e quindi la mozione di sfiducia agli Assessori, dopodiché, se il principio passa, si votano gli emendamenti nei loro contenuti. Quindi, quando arriveremo a votare gli emendamenti, sappiano i colleghi che gli emendamenti numero 375, 120 e 593 verranno votati assieme come principio e poi, singolarmente, se il principio è approvato.
Ha domandato di parlare il consigliere Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO ALBERTO (U.D.C.). Presidente, per valutare una breve sospensione dei lavori, vista la presenza in quest'Aula, per correttezza anche di chi sta arrivando. Il tempo di arrivare, per discutere seriamente la legge in discussione. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Randazzo, che propone una breve sospensione, che io considero equa in dieci minuti. I lavori riprendano alle ore 10 e 35.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 26, viene ripresa alle ore 10 e 43.)
PRESIDENTE. Bene, possiamo riprendere nostri lavori. E' aperta la discussione sull'articolo numero 22 bis e sugli emendamenti ad esso collegati.
Prego i colleghi che intendono farlo di iscriversi. Se nessuno chiede di parlare…
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Aspetti che mi prendo i bagagli.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Scusi un attimo, onorevole Moro. Ricordo ai colleghi che intendessero iscriversi a parlare che si devono iscrivere durante l'intervento del collega Moro.
MORO (A.N.). Posso?
PRESIDENTE. Sì.
MORO (A.N.). Quindi, abbiamo in discussione l'articolo 22 bis, la mozione di censura individuale. Il presente articolo, nella sua ratio, vorrebbe rappresentare un esempio di corretta applicazione del principio di bilanciamento fra poteri, consentendo al Consiglio di proporre e, nel caso, di approvare una mozione di sfiducia nei confronti di un componente della Giunta regionale. Abbiamo usato, di proposito, il termine sfiducia, rispetto al testo che parlasse più genericamente di censura, perché, in effetti, la situazione che si determinerebbe sarebbe proprio quella di una sfiducia del Consiglio regionale nei confronti di un Assessore. L'argomento usato dalla maggioranza per preferire, nonostante ogni logica, il termine censura risiede probabilmente nel fatto che, siccome gli assessori possono essere nominati e revocati soltanto dal Presidente, il quale instaura con essi un rapporto fiduciario che in presenza di certe situazioni può venir meno, questo è l'unico rapporto cui viene assegnato un valore. Pertanto, in sintesi, questo dovrebbe essere il ragionamento: solo il Presidente ha dato la fiducia ad un Assessore e solo il Presidente la può togliere. Il Consiglio regionale, quindi, può fare per certi aspetti la stessa cosa, ma fino a un certo punto, a patto di non chiamarla con lo stesso nome. Tale concetto, in realtà, appare l'ennesimo ed inutile bizantinismo della politica di questa legge statutaria e, purtroppo, assai ricca; ed è possibile rendersi conto dell'ambigua contraddittorietà di questo passaggio, osservando la disciplina nazionale della materia, come avrebbe dovuto sapere anche il Legislatore regionale. La mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Ministro della Repubblica è prevista dal nostro ordinamento e si chiama proprio sfiducia. Ne è stata approvata una, proposta dalla sinistra nel 1995, contro l'ex ministro della giustizia Mancuso, se ricordate, con l'effetto immediato della rimozione dello stesso ministro. Fu una pagina non certo edificante della nostra storia parlamentare, ma non è questa la sede per ritornarci. Attualmente, nè è stata presentata un'altra al Senato dal centrodestra contro il ministro della solidarietà sociale Ferrero, per aver assunto, fra i suoi consulenti, un'ex terrorista, non pentita né dissociata e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in virtù di una sentenza definitiva per il duplice omicidio di due militanti del M.S.I., assassinati nel 1974, a Padova, dalle Brigate Rosse. Casi estremi, come si vede, qualificati sempre con il termine di sfiducia. Perché, allora, nella legge statutaria della Regione Sardegna la sfiducia viene derubricata nella, indubbiamente, più lieve censura? La ragione sta in un altro bizantinismo, questa volta nella politica nazionale, che cerchiamo brevemente di spiegare. Nell'ordinamento attuale, il Presidente del Consiglio dei ministri sceglie direttamente la sua squadra di governo sulla base di una serie di indicazioni, di rapporti di forza interni alla sua coalizione, fissati dal risultato elettorale, di suggerimenti ripartiti, il suo autonomo convincimento della necessità della presenza di alcuni tecnici esterni ed altre ancora. La lista dei ministri, così compilata, viene consegnata, poi, al Presidente della Repubblica, che la ratifica. In teoria, il Capo dello Stato potrebbe riservarsi una sorta di potere di ultima scelta su qualche nome, ma nella nostra storia costituzionale e parlamentare la lista dei ministri è sempre uscita dal Quirinale così come era entrata. Riassumendo: dato che l'ultimo atto sulla lista dei ministri lo compie formalmente il Capo dello Stato, e non il Presidente del Consiglio, il Parlamento può proporre di approvare una mozione di sfiducia individuale contro uno dei ministri. Peraltro, sono numerose, e sostanzialmente condivise, le iniziative parlamentari per modificare questa consuetudine, ponendo in capo al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri, potere che, in termini reali, già esercita da oltre sessant'anni. Allora, non c'è ragione vera per tenere in piedi questa prassi a livello nazionale e, di conseguenza, non c'è ragione vera, in Sardegna, per non chiamare mozione di sfiducia un'iniziativa consiliare che è, a tutti gli effetti, una mozione di sfiducia. Quindi, l'invito è a chiamare le cose con il proprio nome; anziché "censura", "sfiducia". Tant'è vero che lo stesso legislatore regionale al terzo comma rivela una specie di pentimento tardivo rispetto a quanto sostenuto nel titolo dell'articolo e prevede che decorsi venti giorni dall'approvazione della mozione, il Presidente, comunichi al Consiglio le proprie motivazioni, le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione stessa. Se le parole, anche quelle delle leggi, hanno un senso, è ovvio che non ci può essere nessuna decisione conseguente se non quella della revoca dell'assessore sfiduciato o censurato che dir si voglia. Attenzione però, perché non vorremmo trovarci di fronte ad un terzo bizantinismo, utilizzando il quale il Presidente potrebbe far uscire dalla finestra la mozione di sfiducia o di censura che il Consiglio, con il suo voto, ha fatto entrare dalla porta. Infatti, se i termini conseguenti fossero interpretati nel senso cronologico e cioè che semplicemente viene dopo il voto sulla mozione, il Presidente potrebbe fornire motivazioni per il mantenimento dell'assessore al suo posto provocando, in questo modo, una frattura insanabile con il Consiglio e, soprattutto, la più totale ed assoluta delegittimazione del voto dell'Assemblea regionale. Insomma, non vorremmo che attraverso certi bizantinismi della politica si nascondesse qualcosa di ben più grave e del tutto devastante dal punto di vista istituzionale. Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare che questa statutaria è piena non solo di bizantinismi ma anche di furbizie, ambiguità e trabocchetti, sempre finalizzati a concentrare ogni possibile forma di potere sul Presidente e ad annacquare, sull'altro fronte, ogni forma di riequilibrio di tale strapotere da parte del Consiglio, e questa è la dimostrazione del fatto che questo Consiglio sia veramente ostaggio dell'attuale Presidente. Crediamo che sia interesse di tutto il Consiglio, a questo punto ed anche in questo articolo, fare piena luce in una norma che contiene troppe ombre, e la soluzione fuori dal politichese non può che essere quella di chiamare la mozione con il suo vero nome, come abbiamo detto prima, cioè non mozione di censura ma mozione di sfiducia, prevedendo inoltre che in caso di approvazione, il presidente comunichi al Consiglio la revoca dell'assessore. Tutto il resto, tutti i discorsi che noi possiamo fare attorno a questo argomento, cari colleghi, è solo ed esclusivamente aria fritta. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie al lei, onorevole Moro.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Grazie. Sull'emendamento numero 375 il parere è negativo, sul numero 120 il parere è negativo, è negativo sul numero 590, negativo sul numero 591, negativo sul numero 592, negativo sul numero 121, negativo sul numero 593 è negativo sul numero 594.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del Presidente della Commissione.
PRESIDENTE. Grazie Assessore. Siamo in votazione di quello che ho annunciato nell'introduzione; del principio che è contenuto negli emendamenti numero 375, 593 e 120 e cioè la mozione di sfiducia agli Assessori. Se il principio viene votato dal Consiglio si votano poi nel merito i singoli emendamenti, se il principio non viene votato dal Consiglio gli emendamenti naturalmente decadono tutti e tre.
LA SPISA (F.I.). Sul sistema di votazione, per chiedere il voto elettronico palese.
PRESIDENTE. E' stato chiesto il voto elettronico palese, prego i colleghi di prepararsi al voto. Si vota quindi il principio contenuto negli emendamenti numero 375, 593 e 120 e cioè la mozione di sfiducia degli Assessori, a pagina 598, 599 e 606. Se tutti i colleghi sono al loro posto dichiaro aperta la votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del principio contenuto negli emendamenti numero 375, 593 e 120; "mozione di sfiducia degli assessori".
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato contro e che il consigliere Contu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Farigu - Gallus - La Spisa - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sanjust.
Rispondono no i consiglieri: Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pisu - Pittalis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci.
Si sono astenuti i consiglieri: Atzeri - Floris Mario - Scarpa.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 58
votanti 55
astenuti 3
maggioranza 28
favorevoli 21
contrari 34
(Il Consiglio non approva).
Per effetto di questa votazione decadono quindi gli emendamenti numero 375, il 593 e l'emendamento numero 120.
(Non è approvato)
E' in votazione l'emendamento numero 591.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Sulle modalità di voto, per chiedere lo scrutinio elettronico palese.
PRESIDENTE. E' stato chiesto il voto elettronico palese, prego i colleghi di prendere posto. Un collega segretario della maggioranza per gentilezza. Dichiaro aperta la votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 591.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Rassu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Dedoni - La Spisa - Ladu - Murgioni - Petrini - Pisano - Rassu - Sanjust - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pisu - Pittalis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 43
votanti 43
maggioranza 22
favorevoli 10
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
Emendamento numero 592.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.) Ancora per chiedere il voto elettronico palese Presidente.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 592.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Cassano - Murgioni.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Biancu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 33
votanti 33
maggioranza 17
favorevoli 2
contrari 31
Non c'è il numero legale. I lavori sono sospesi per trenta minuti, riprendono alle ore 11 e 30.
(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11 e 36.)
PRESIDENTE. Prego due segretari di prendere posto alla Presidenza.
Bene, siamo in votazione dell'emendamento numero 592.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà. Su che cosa?
PITTALIS (Gruppo Misto). Dichiarazioni di voto, sono ammesse?
PRESIDENTE. Eravamo già in votazione…
PITTALIS (Gruppo Misto). Siamo già in votazione?
PRESIDENTE. Sì. Assessore, le do la parola subito dopo il voto.
(Non è approvato)
Richiesta di procedura abbreviata
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Grazie, signor Presidente. Onorevoli consiglieri, nella serata di ieri la Giunta ha chiesto all'onorevole Diana di poter in qualche modo recedere dalla richiesta dei termini per la presentazione della relazione di minoranza per l'esercizio provvisorio, il disegno di legge che è stato approvato nella seduta, mi pare, di martedì mattina. Io mi permetto di reiterare la richiesta nei confronti dell'onorevole Diana. Sarebbe, appunto, come abbiamo detto già nella seduta di ieri, una novità assoluta per quanto riguarda la tradizione di questo Consiglio regionale. Naturalmente la richiesta dell'onorevole Diana è una richiesta assolutamente legittima e corretta, facciamo però appello affinché si possa, appunto, modificare questa decisione alla luce anche un po' delle conseguenze, sia pure limitate, che deriverebbero dallo slittamento dell'approvazione dell'esercizio provvisorio alla settimana prossima. Quindi, mi consenta, onorevole Diana, di reiterare la richiesta. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Grazie, Presidente. Assessore Dadea, non è per senso di responsabilità e comunque non solo per senso di responsabilità che intendiamo accedere alla richiesta che ella, a nome della Giunta, ha formulato. La nostra richiesta è nata in Commissione a seguito dell'assenza dell'Assessore al bilancio e alla programmazione e quindi da qui nasce la necessità che se dobbiamo andare ad esaminare in tempi più o meno brevi l'esercizio provvisorio noi abbiamo necessità di avere in aula il Presidente della Regione. Di fronte a questa richiesta e di fronte ad un'eventuale sua conferma della presenza in aula del Presidente credo che non ci saranno problemi...
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, è possibile ascoltare chi sta parlando e stare ai propri posti e rivolgersi alla Presidenza anziché darle le spalle? Onorevole Porcu, si accomoda per gentilezza?
DIANA (A.N.). Ovviamente io credo che sia necessario che il Presidente convochi una breve Conferenza dei Capigruppo per fare sì che vengano organizzati nel migliore dei modi i lavori della giornata odierna e della giornata di domani mattina.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Diana. Mi sembra che l'onorevole Diana richieda che sia fatta nei tempi che sono possibili una Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori e mi sembra quindi che venga meno la richiesta che era stata fatta in Commissione. Proseguiamo i nostri lavori e poi, appena ci sono le condizioni, vediamo di convocare la Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Siamo in votazione del testo dell'articolo 22 bis. Chi lo approva alzi la mano.
ARTIZZU (A.N.). Elettronico, Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Artizzu, basta schiacciare il pulsante. L'onorevole Artizzu chiede il voto elettronico. Prego i colleghi di prendere posto. Prego un segretario della maggioranza di accomodarsi in Presidenza. Siccome stiamo votando con abbastanza continuità pregherei i Segretari di alternarsi ma di stare sempre in due all'assistenza.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo 22 bis.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Francesco Sanna e Salis hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Giorico - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Marracini - Masia - Mattana - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Cassano - Diana - Floris Mario - La Spisa - Ladu - Licandro - Lombardo - Moro - Pisano - Randazzo Alberto - Rassu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 56
maggioranza 29
favorevoli 40
contrari 16
(Il Consiglio approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali dal "122" al "598" e gli aggiuntivi dal "279" al "788".
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:
Art. 23Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione
1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle Forze Armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centoottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23
All'art. 23 derubricato in "Cause di ineleggibilità" il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Non possono essere eletti Presidente della Regione e Consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri i vice-Ministri, e i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
d) i prefetti della Repubblica, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
h) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente, istituto, consorzio o di azienda regionale, nonché i presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti regionali;
k) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di società di capitali con capitale maggioritario della Regione;
i) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
l) il Difensore civico della Regione Sardegna;
m) i membri della Consulta di Garanzia di cui all'art. 36 della presente legge;
n) i dipendenti della Regione;
0) i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 15.000 abitanti.(122)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 2, le parole "centoottanta giorni" sono sostituite con: "centoventi giorni". (595)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 3, le parole "sette giorni" sono sostituite con: "dieci giorni". (596)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 4, le parole "entro cinque giorni" sono sostituite con: "entro dieci giorni". (597)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23
Al comma 4, le parole "dal quinto giorno" sono sostituite con: "dal decimo giorno". (598)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23
Al comma 1 dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "non residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno 5 anni".(279)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23
Al comma 1, alla seconda riga, dopo le parole "della Regione" aggiungere le seguenti: "chi non risiede stabilmente nel territorio della Regione Sardegna.". (337)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23
Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
h bis) Presidenti di Provincia, sindaci di comuni oltre i 15.000 abitanti". (280)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23
Al 2 comma dell'art. 23, prima delle parole "Le cause di ineleggibilità" sono aggiunte le seguenti: "Con riferimento all'elezione del Presidente della Regione,". (123)
EMENDAMENTO aggiuntivo CAPELLI - MILIA - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23
Al 2 comma dell'art. 23, dopo le parole "legislatura regionale", sono aggiunte le seguenti: "Con riferimento alla elezione del Consigliere regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere dalla a) alla m) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; le cause di ineleggibilità di cui alla lett. n) non hanno effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità di cui alla lettera o), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale;". (124)
EMENDAMENTO aggiuntivo BIANCU - UGGIAS - CUCCU Giuseppe - SANNA Simonetta - SABATINI - COCCO - SANNA Francesco.
Articolo 23
Al 3° comma dell'art. 23 dopo le parole "della legislatura" sono inserite le seguenti: "che intervenga oltre 180 giorni dalla scadenza naturale". (788).)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti. Se nessuno chiede di parlare…
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Grazie. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 122, 595, 596, 597, 598, 279, 337, 280…
(LC/4) RASSU (F.I.). E' ritirato il "280"!
PRESIDENTE. L'emendamento numero 280 è ritirato.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Va bene. Negativo per il "123", negativo per il "124", positivo per il "788".
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pinna. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del Presidente della Commissione.
PRESIDENTE. Grazie, assessore Dadea.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Emendamento numero 596.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Chiedo la votazione elettronica palese.
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, sa che basta prenotarsi per parlare.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 596.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Capelli - Cassano - Farigu - La Spisa - Ladu - Lombardo - Moro - Murgioni - Pisano - Randazzo Alberto - Rassu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Giagu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 55
maggioranza 28
favorevoli 15
contrari 40
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
LA SPISA (F.I.). Presidente, può andare un po' più piano?
PRESIDENTE. Le assicuro che sto andando alla velocità che serve e che sto guardando anche il display, onorevole La Spisa. Chiedo la stessa tempestività che chiedete a me di averla anche un pochino voi e così non c'è problema.
(Interruzione dell'onorevole La Spisa)
Ci provo, onorevole La Spisa, ci provo, faccio uno sforzo per riuscirci.
Metto in votazione il testo dell'articolo 23.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Elettronico palese.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
Risponde no il consigliere: Cassano.
Si è astenuto il consigliere: Ladu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 42
votanti 41
astenuti 1
maggioranza 21
favorevoli 40
contrari 1
Non siamo in numero legale. I lavori sono sospesi, riprendono alle 12 e 20.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 49, viene ripresa alle ore 12 e 34.)
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Stiamo votando il testo dell'articolo 23. Era mancato il numero legale, se viene confermata la votazione elettronica, prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Sanjust si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Manca - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci - Uggias - Uras.
Risponde no il consigliere: Cassano.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 43
astenuti 2
maggioranza 22
favorevoli 42
contrari 1
(Il Consiglio approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Gli emendamenti numero 123 e 124 sono decaduti. L'emendamento numero 280 è stato ritirato.
Metto ora in votazione l'emendamento numero 788.
Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Grazie, Presidente. L'emendamento che abbiamo proposto è un emendamento migliorativo del testo licenziato da parte della Commissione, nel senso che consente agli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità che in questo caso è afferente alla figura del Presidente, ma che è stato ripresentato da noi anche per quanto riguarda la figura dei consiglieri regionali, o meglio ancora delle incompatibilità e ineleggibilità per l'elezione alla carica di consigliere regionale. In particolare, l'emendamento tende a rendere reale ed effettivo il tempo che viene portato da 90 giorni a 180 giorni, così che quella posizione di rendita o di metus che i funzionari pubblici, i grandi dirigenti dello Stato o delle diverse amministrazioni locali, debbano necessariamente tenere conto di un tempo congruo perché 90 giorni non rappresenta un termine congruo per poter creare una cesura, una rottura tra l'amministrazione, il compito svolto e il momento della candidatura che è il momento nel quale si chiede il consenso, ma che viceversa passando da 90 giorni a 180 giorni rappresenta un tempo maggiormente consistente tale da non, almeno da ridurre, se non escludere complessivamente il ruolo o la pregnanza del ruolo in campagna elettorale.
PRESIDENTE. Onorevole Uggias, siccome la formulazione si presta ad essere mal compresa perché 180 giorni oltre, 180 giorni dalla scadenza naturale significa dopo, invece immagino che si volesse dire "180 giorni prima della scadenza naturale".
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Volevo precisare, Presidente, se mi consente, proprio mi è sfuggito, la definizione tecnica che nella parte finale è da intendersi "che intervengano i 180 giorni antecedenti alla scadenza naturale" così come anche gli uffici correttamente ci hanno fatto osservare. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 788. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 23 bis. Al 23 bis sono stati presentati il soppressivo totale numero 125, i soppressivi parziali, dal numero 604 al 603, i sostitutivi parziali dal numero 2 al 600, gli aggiuntivi dal numero 278 al 305.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 bis e dei relativi emendamenti:
Art. 23 bisCause di ineleggibilità dei Consiglieri
1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle Forze Armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza.
l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 23.
EMENDAMENTO soppressivo totale CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - MILIA - RANDAZZO Vittorio - AMADU - RANDAZZO Alberto - CAPPAI.
Articolo 23 bis
L'art. 23 bis è soppresso. (125)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 1, la lettera b) è soppressa. (604)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOMBARDO - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST -CONTU - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Articolo 23 bis
Nel 1 comma la lettera b) è soppressa. (744)
EMENDAMENTO soppressivo parziale MARROCU - ORRÙ - CUGINI - CORRIAS - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - FLORIS Vincenzo - LAI Silvio - MATTANA - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco.
Articolo 23 bis
Al comma 1 la lettera b) è soppressa. (757)
EMENDAMENTO soppressivo parziale LOMBARDO - LADU - LA SPISA - ARTIZZU - RANDAZZO Alberto - FARIGU - GALLUS - MURGIONI - MORO - SANNA Matteo - RASSU - SANJUST -CONTU - PETRINI - PILERI - RANDAZZO Vittorio - AMADU.
Articolo 23 bis
Nel comma 2 dopo le parole "della data di scadenza della legislatura regionale;" il resto del testo è soppresso. (745)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Il comma 3 è soppresso. (602)
EMENDAMENTO soppressivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Il comma 4 è soppresso. (603)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.
Articolo 23 bis
La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 bis, è così sostituita:
b) gli assessori regionali, i presidenti e gli assessori delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; (2)
Emendamento all'emendamento numero 219 sostitutivo totale Rassu - Contu - Petrini - Pileri - Licandro
Articolo 23 bis
All'articolo 23 bis al comma 1 il contenuto della lettera d) è così modificato:
d) i presidenti, i direttori generali, i direttori o responsabili provinciali, i direttori di dipartimento di enti, aziende, istituti, agenzie, consorzi regionali; (811)
. (811)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale RASSU - CONTU - PETRINI.
Articolo 23 bis
All'articolo 23 bis, al comma 1, il contenuto della lettera c), è così modificato:
"c) i presidenti, i direttori generali, i direttori o responsabili provinciali, i direttori di dipartimento, i funzionari dirigenti di enti, aziende, istituti, agenzie regionali.". (219)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale BIANCU - SANNA Francesco - CUCCA - UGGIAS - SABATINI - CUCCU Giuseppe.
Articolo 23 bis
Al Capo V°, articolo 23 bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale. (785)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 2, le parole "novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale" sono sostituite con: "quarantacinque giorni". (599)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale BIANCU - UGGIAS - CUCCU Giuseppe -SANNA Simonetta - SABATINI - COCCO - SANNA Francesco.
Articolo 23 bis
All'art. 23 bis comma 2 l'espressione "non oltre novanta giorni prima" sono sostituite con l'espressione "non oltre centottanta giorni prima". (787)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 3, le parole "entro i sette giorni" sono sostituite con: "entro i dieci giorni". (600)
EMENDAMENTO aggiuntivo RASSU - CONTU - PETRINI - LICANDRO - PILERI.
Articolo 23 bis
Al comma 1 dopo la parola "regionali" sono aggiunte le parole "coloro i quali non risiedono da almeno 5 anni nel territorio della Regione Sardegna". (278)
EMENDAMENTO aggiuntivo PINNA - SANNA Francesco - ORRÙ - CUGINI - CORRIAS - PITTALIS.
Articolo 23 bis
Nel comma 1, lettera i), dopo la parola "Sardegna" sono aggiunte le parole: …"; i Magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna;". (779)
EMENDAMENTO aggiuntivo DIANA - LIORI - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteo.
Articolo 23 bis
Al comma 2, subito dopo le parole "lettera a)" è aggiunto: "b)". (601)
EMENDAMENTO aggiuntivo PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU.
Articolo 23 bis
Dopo il comma 4 dell'art. 23 bis è inserito il seguente comma:
4bis. Non sono immediatamente rieleggibili i consiglieri regionali che abbiano continuativamente rivestito la carica di conssigliere regionale per tre intere legislature. Viene computata come intera legislatura quella che abbia avuto durata superiore alla metà;". (305).)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Sì, grazie Presidente. Io intervengo brevemente nella discussione generale di quest'articolo 23 bis che ritengo sia uno dei più delicati articoli all'interno di questa legge statutaria. Vorrei fare una riflessione di tipo generale che un po' è quasi indotta in questo momento anche sulla base di ciò che abbiamo potuto leggere dalla stampa in mattinata. Un quotidiano sardo riporta esattamente una dichiarazione fatta dal Capogruppo di Progetto Sardegna e che è una indicazione molto precisa che mette in evidenza il disagio, la mancanza totale di coesione oggi all'interno della maggioranza rispetto al progetto di questa legge statutaria. Noi lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili a questa maggioranza, ma se ci sono delle divisioni così aperte, così sofferte perché sono stati usati termini anche molto incisivi a mio giudizio, è evidente che non possiamo continuare con questo peccato originale che altrimenti davvero frenerebbe la validità di questa legge statutaria, non possiamo non ritenere che sia fallito per intero l'obiettivo strategico nell'andare a cercare e costruire la regola cardine relativa all'ordinamento regionale futuro, ma bisogna assolutamente prendere atto che non solo non c'è una partecipazione ampia, una condivisione ampia anche di tipo politico, ma non esiste nemmeno, davvero, una coesione all'interno della maggioranza che avrebbe dovuto in maniera netta invece dimostrare totale adesione e totale sostegno a questo progetto. E allora a cosa serve continuare in questo dibattito se prima non risolviamo questo problema? Davvero vogliamo approvare una legge statutaria andando a cercare su ogni articolo un equilibrio, così, di maggioranza che è un equilibrio totalmente instabile e che andremo poi a riprodurre probabilmente con un voto finale che caratterizzerebbe davvero il fallimento di quella che era stata annunciata come stagione delle riforme. E' il luogo comune dire "le stagioni non sono più quelle di una volta, le stagioni non esistono più". E, in questo caso davvero, poi noi in Sardegna lo vediamo in questi giorni, non esiste più l'inverno, siamo in piena primavera, ma insomma, la stagione delle riforme, quella che si diceva dovesse vedere come apripista proprio la legge statutaria e che quindi deve precedere tra l'altro la riforma del nostro statuto, mi pare che sia davvero una stagione che non arriva. Allora, chiediamocelo tutti insieme e confrontiamoci perché non voler far maturare una riflessione più ampia? Noi su quest'articolo 23 bis, sulle condizioni di ineleggibilità, poniamo due questioni che ci sembrano fondamentali: la prima è quella davvero di non ritenere che il servizio politico al quale noi tutti siamo demandati attraverso un voto elettorale, non diventi sistema, non diventi esattamente un lavoro fisso, non diventi a tempo indeterminato e quindi ancora una volta poniamo l'attenzione su quello che costituisce la centralità del dibattito di riforma e di moralizzazione di questa politica. Noi diciamo che tre legislature sono più che sufficienti per poter dimostrare la nostra capacità di metterci al servizio degli elettori, dei cittadini sardi e dopodiché la parentesi va chiusa. Noi riteniamo che una partecipazione protratta all'infinito non significhi più assolutamente utilità per un sistema democratico, si può fare dell'altro, certo, si può fare anche dell'altro, noi tra l'altro, Riformatori Sardi, amiamo sempre ricordare la coerenza con la quale un nostro collega nella dodicesima legislatura, l'onorevole Massimo Fantola, aveva dimostrato applicando a se stesso una regola che era propria del nostro Partito e non ricandidandosi alle elezioni regionali. Una testimonianza diretta di quello che davvero noi vorremmo venisse realizzato qui in Sardegna, una proposta di legge che fu presentata penso anche 2 - 3 legislature fa e che mai ha avuto attuazione, mai ha avuto la possibilità concretamente di diventare legge. Su questo insistiamo, l'occasione è questa, noi vogliamo che centralmente il dibattito che si svolge in quest'aula, affronti questo problema, che è un nodo assolutamente essenziale, così come diciamo e lo formuliamo anche questo attraverso un emendamento, che non è pensabile che si pongano le condizioni di ineleggibilità per tante figure istituzionali che ricoprono delle cariche e non si attenga questo alla figura dell'Assessore regionale e che oggi, in funzione dell'incompatibilità tra i ruoli, è una figura di Assessore tecnico. Ma se l'Assessore tecnico che è chiamato a rivestire la carica di Assessore, davvero, diventa un concorrente per tutti gli altri consiglieri, è evidente che si tratta di trasformismo finale, e questo non può essere accettabile dentro un'etica democratica. Noi dobbiamo assolutamente estendere questa ineleggibilità, così come tra l'altro il collega Uggias in questo momento ha chiesto venisse esteso al Presidente almeno per i 180 giorni precedenti la competizione elettorale. Perché sappiamo bene e capiamo tutti che un Assessore regionale tecnico gestisce un tale potere, da un punto di vista anche, così, del peso che gli deriva dall'assolvere a questa funzione, che è evidente crea distorsione rispetto a quello che è il normale confronto politico in una regione. Quindi, noi crediamo che anche questo aspetto debba essere posto come attenzione, come riflessione generale, così come l'estensione non può non essere fatta anche agli Assessori delle province che, in ugual modo, noi in maniera incoerente oggi, pensate, stiamo estendendo l'ineleggibilità ai sindaci dei comuni al di sopra di 15 mila abitanti, e non lo stiamo ponendo per un assessore provinciale, che altro che sindaco di un comune con oltre 15 mila abitanti, cioè il concetto, la razionalità, è una funzione continua, non è una funzione discontinua, noi dobbiamo dare risposte in maniera coerente e uniforme rispetto ad una logica generale. Quindi, queste sono le riflessioni che noi vogliamo portare e ci auguriamo che, una volta risolto il problema principale, prioritario, che è quello del confronto politico, quello di avere una risposta concreta se questo progetto di legge statutaria davvero ha una condivisione ampia, scendendo nello specifico, dentro l'articolo 23 bis, che si abbia la possibilità effettiva di riscontrare una coerenza democratica, partecipata, di tutte le forze politiche che qui, oggi, sono presenti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Grazie Presidente. Sarò velocissimo, colleghi, signor Assessore, io ho ascoltato attentamente l'intervento del collega Pisano e assolutamente mi trova in perfetto accordo e sintonia. Se è vero, com'è vero, che questa deve essere la legge delle riforme istituzionali, la riforma statutaria del nostro ordinamento politico, chiamiamolo così, è pur vero che è necessario ed indispensabile che la norma non sia a monca ma sia completa, o almeno il più possibile completa negli obiettivi che intende perseguire e raggiungere. Le cause di ineleggibilità, è chiaro, sono un aspetto molto delicato, e rappresentano una parte della moralizzazione, se non la buona parte della moralizzazione della politica, non fosse peraltro perché le eccezioni di ineleggibilità praticamente vanno a ricercare quelle cause dal punto di vista morale, o dal punto di vista chiamiamolo tecnico, che debbano impedire a determinati soggetti di candidarsi e di essere eletti consiglieri, quindi parlamentari regionali. Io dico la verità, nutrirei qualche riserva su molte di queste cariche, tipo i direttori generali, io confesso, se mi chiedono chi è il Direttore generale dell'Assessorato agli affari generali non lo so, se mi chiedono chi è il Direttore generale dell'Assessorato agli enti locali non lo so, per cui credo che queste figure, seppure sia giusto che possano essere individuate come cariche e soggetti che non possono essere candidati, quindi eletti, credo che siano proprio questi soggetti i quali abbiano il minor impatto con quello che è il popolo delle elezioni, quindi gli elettori veri. Mentre da una parte è vero, che coloro i quali gestiscono, chiamiamolo, il potere tecnico e non politico in periferia, sono proprio quelli che hanno il contatto diretto con l'elettore, e che in molti casi si è visto, via via negli anni, poi se vediamo questi soggetti cambiano, così, con una facilità estrema, mano a mano che cambia la gestione amministrativa e politica regionale o provinciale, e lì si vede mano a mano, quando candidati con un colore politico, quando candidati con l'altro colore politico, e così via.
Bene, io e alcuni colleghi abbiamo presentato a questo proposito un emendamento, perché se è vero, e riscontro che sia esatto e giusto, che il Direttore generale dell'ASL, il suo direttore amministrativo, non possa essere candidato, è un motivo c'è, perché il motivo? Perché in quelle funzioni, quei funzionari, dirigenti, esercitano un diretto contatto con l'elettore, utilizzano o possono utilizzare, o usare la loro posizione e carica, per che cosa? Per far accondiscendere un certo numero di persone alla loro idea. E' quindi giusto che non possano utilizzare la loro carica, e non possono utilizzare il loro mandato da funzionari ad uso e consumo di una eventuale candidatura, oggi con l'uno, domani con l'altro. Perché questi poi sono i soggetti, i personaggi, che col cambiare del vento vanno di pari passo, sempre con la speranza di non perdere la poltrona, ma pronti sempre chiaramente ad una candidatura strumentale per compiacere ora all'uno, ora l'altro colore.
In un emendamento, l'811, che è stato presentato da me e da alcuni colleghi, abbiamo aggiunto un paio di figure che secondo noi mancano dalle cause di ineleggibilità, e ripeto, perché se è giusto che un direttore di un consorzio industriale, o di un consorzio di bonifica regionale, non possa essere candidato, o non possa essere candidato un direttore amministrativo dell'ASL, a maggior ragione non può essere candidato un direttore compartimentale, o un direttore di un'agenzia regionale, o un direttore provinciale di un qualsiasi ente o ente strumentale della Regione, per le cause che ho appena detto, perché sono effettivamente queste le figure che possono e che utilizzano il loro mandato e le loro funzioni proprio per contattare e condizionare, molte vote, un flusso di elettori e di voti, come ho detto poc'anzi, ora in favore dell'uno, ora in favore dell'altro colore politico, a piacimento e a loro comodo, perché di solito così come cambia il vento, ripeto, cambiano loro e quindi, di volta in volta, li si vede collocati, facendo il galoppino ora all'uno, ora all'altro Assessore regionale che magari in quel momento è candidato. Quindi, niente di strano, ma se si vuole veramente arrivare a termine, e quindi se si vuole effettivamente dare un segnale effettivo di riforma e di moralizzazione della politica, dal momento che in quest'articolo, di fatto, di moralizzazione si parla, allora io dico che è giusto e indispensabile che proprio coloro i quali in periferia, ripeto ancora, ricoprono cariche dirigenziali, non solo quindi i dirigenti dei consorzi, non solo i direttori amministrativi dell'ASL, non solo i direttori generali, ma i direttori provinciali degli enti, i direttori di dipartimento e di agenzia, i direttori proprio delle zone in cui gravitano, non possono assolutamente essere candidati, perché sono proprio i soggetti che di volta in volta, scusandomi per la cacofonia, voltando gabbana, si mettono a disposizione ora dell'uno, ora dell'altro personaggio politico per potergli procurare un certo numero di voti. Beh, se questa è una riforma diamo un taglio a quello che era un uso e un'usanza consolidata nella vecchia Repubblica, perché tutti questi personaggi poi hanno risposte e rispondevano sempre, allora come oggi, a determinati personaggi, e anche domani, se cambiano però pur di rimanere in quella poltrona sono pronti a cambiare immediatamente colore, passano da un estremo all'altro, della sinistra alla destra con una facilità estrema, bontà loro, bene se si vuole moralizzare, questo è il momento e questa è l'ora, avendone il coraggio, avendone il coraggio, perché molte volte queste persone sono i galoppini di noi candidati, di noi consiglieri regionali, di qualche parlamentare, ed è giusto, se vogliamo moralizzare, fare in maniera che questi soliti personaggi, dico soliti non perché sono i soliti individui, ma i soliti soggetti, non possano, collegio per collegio, come è stato sempre fatto, inquinare, nel vero senso, le elezioni di quel collegio. Quindi, propongo, io porgo all'attenzione, purtroppo, ad un'Aula un po' distratta, su questo problema, e ha detto bene il collega Pisano invece, è un problema, è un articolo interessantissimo ed importantissimo, porgo all'attenzione dell'Aula proprio su questo problema, che vuole sinceramente completare quel quadro di soggetti ineleggibili, e di cause di ineleggibilità che cita l'articolo 23 bis, aggiungendo ai direttori generali, ai direttori di consorzi, ai direttori amministrativi, ai direttori generali, che sono sempre funzionari, dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna, i direttori provinciali e i direttori di compartimento di enti, che sono alla stessa stregua e alla stessa pari di un direttore di consorzio, poiché anche questi sono funzionari e dirigenti che hanno, utilizzano molte volte e volentieri la loro posizione e la loro carica per strumentalizzarla politicamente ora a servizio dell'uno, ora a servizio dell'altro politico di turno. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rassu. E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Grazie, Presidente, Assessore e colleghi. All'articolo 23 bis, in cui sono descritti tutte le cause di ineleggibilità, abbiano potuto constatare che la Commissione ha voluto proporre una normativa di dettaglio assai ampia, sicuramente troppo ampia, in alcuni passaggi, rispetto alla formulazione del testo elaborato dalla Giunta. Ed occorre riconoscere che, in effetti, sarebbe stato più opportuno anche al fine di rispettare il principio guida della semplificazione delle leggi, ne abbiamo parlato in qualche altro passo sempre in questa statutaria, e limitarsi a pochi riferimenti normativi senza addentrarsi in una casistica puntuale, che alla fine, non riesce a comprendere tutte le fattispecie teoricamente possibili. Tali considerazioni, a cominciare da quelle di ordine generale, sulla necessità di fare leggi il più possibile semplici e chiare, questo dovrebbe essere il principio ispiratore quando il legislatore pone il problema nel legiferare anche situazioni così delicate, come quelle della ineleggibilità. Abbiamo detto che queste leggi, così semplici e chiare, sono state al centro sia dell'elaborazione normativa della Regione, sia a Statuto ordinario che speciale, e anche quella dello Stato. Se questa è stata la scelta di fondo, indubbiamente un motivo c'è, e non si capisce perché in Sardegna, e solo in Sardegna, siano state astrattamente prefigurate situazioni così rilevanti e così particolari da richiedere un intervento di dettaglio, così come si diceva prima, tanto ampio dal punto di vista quantitativo quanto insoddisfacente a carico di riserve sulla qualità e, soprattutto, sulla reale efficacia. In tutte le regioni, infatti, sono direttamente applicabili le norme previste dalla legge numero 165, del 2 luglio del 2004, che prevede disposizioni specifiche in materia di attuazione del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione. La legge in oggetto, definisce in particolare i principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento, se in presenza di cause di ineleggibilità, dice la legge, qualora le attività o le funzioni del candidato anche in relazione a situazioni particolari dalla Regione possono turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possono violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. Questo dovrebbe essere il principio fondante e non la diversità di genere, definita questa cornice di riferimento è importante osservare che sul conto è intervenuta anche la giurisprudenza, fornendo un'interpretazione della legge numero 165 assai chiara e inequivocabile. Di particolare interesse appare la recente sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, del 25 luglio 2006, secondo la quale le Regioni possono dare applicazioni specifiche, ma non possono ritenere la normativa statale, cioè come se non ci fosse, solo perché non ricompresa nella propria legislazione. Dunque, noi siamo in presenza di una situazione di vuoto legislativo, diciamo, che avrebbe suggerito, e addirittura imposto e reso urgente, un intervento della Regione Sardegna, in sede di legge statutaria, la legge c'è, è chiara e funziona e per una volta l'attività interpretativa della Corte di Cassazione rafforza l'impianto legislativo e non lo mette affatto in discussione, neppure parzialmente. Inoltre, è molto probabilmente proprio per questo, sia Regioni a statuto ordinario, che Regioni a statuto speciale hanno ritenuto di essere sufficientemente coperte, da questa normativa, e non sono entrate più di tanto, né con leggi ordinarie, né tanto meno con leggi statutarie, nello specifico di ogni singola realtà. Del resto questo è l'indirizzo seguito dal legislatore nazionale, che rivolgendosi alle Regioni ha lasciato facoltà di emanare norme di dettaglio, precisando abbastanza esplicitamente che esse devono riferirsi a peculiari situazioni della Regione. Ed ecco il punto, esistono situazioni peculiari presenti in Sardegna? Sono esistiti in passato o sono prefigurabili in futuro, che giustifichino un intervento di così ampio dettaglio? Per quanto riguarda il passato, cioè il periodo precedente alla "165" del 2004, comunque coperto, dalla legge numero 154 del '81 e dalla "43" del '95, non pare affatto che siano emerse situazioni di rilievo, così ci sembra di concludere per il presente ed il futuro, soprattutto tenendo conto dei principi istituzionali in materia di libertà e di sovranità popolare. Il legislatore statutario, in altre parole, si è voluto ficcare, a tutti i costi, in un ginepraio in cui sarà difficile districarsi, mentre sarebbe stato meglio richiamarsi alla legislazione vigente e limitarsi a pochissimi cenni sulla realtà regionale o addirittura rinviare ad una legge ordinaria, se proprio si voleva entrare nel merito. Comunque, davvero non si vede, ad esempio, ne come un prefetto, un ufficiale superiore della polizia di Stato, da capitano in su per intenderci, o un ammiraglio possono turbare o condizionare, in modo diretto, la libera espressione di voto dei cittadini. E lo stesso vale per altre figure previste dall'articolo per i quali l'ineleggibilità, assoluta o sottoposta a condizione, è già prevista dalla normativa vigente e tanto sarebbe dovuto bastare anche al legislatore regionale. Il concetto di fondo, insomma, è che la nostra Costituzione, e su questo punto non c'è discussione, consente a tutti i cittadini di partecipare alla vita pubblica e di concorrere alle cariche elettive. Ci sono limitazioni, è vero, ma sono pochissime, proprio perché un principio cardine, come quello di libertà, ammette e deve ammettere rare eccezioni. In tutta Italia, e riteniamo anche in Sardegna, che come invece il legislatore ipotizza e lascia intendere non può essere la terra delle eccezioni codificate, e questo lo stiamo perpetuando in diversi settori dell'amministrazione pubblica. A parte il fatto che un'autentica democrazia, per essere tale, deve essere inclusiva ed aperta, e non costruire muri a protezione dei palazzi, non deve avere paura di nessuno perché ha gli strumenti per difendere da chi la minaccia, ma deve saper garantire a tutti gli spazi più ampi di partecipazione. Deve avere regole chiare, possibilmente poche, in cui tutti si riconoscano, deve sempre essere trasparente perché nella trasparenza risiede il vero controllo degli atti compiuti, da chi riveste pubbliche funzioni. La Sardegna ha purtroppo ben altri problemi, non crediamo debba preoccuparsi di qualche prefetto, con tutto il rispetto per il ruolo, che si vuole candidare o di qualche ufficiale che vuole portare nelle istituzioni quelle istanze del mondo militare che, contrariamente a quanto pensa qualcuno, sono parte fondamentale della nostra società. Cito un esempio molto verosimile, e appropriato per questa situazione, nelle ultime elezioni regionali, nelle ultime competizioni regionali, è stato candidato addirittura qualche ufficiale superiore, credo che il risultato sia sotto gli occhi di tutti, che non abbia avuto grandi risultati eclatanti ma addirittura sia stato tra gli ultimi che sono arrivati nella nostra competizione. Quindi, io sono convinto che, piuttosto che trovare tanti ammennicoli e tanti veti per quanto riguarda la competizione elettorale, forse i problemi della Sardegna - come dicevo - sono altri. Non siamo affatto convinti che queste siano per i sardi le vere priorità e ci sentiamo di rassicurare tutti sul fatto che la democrazia non è in pericolo - a parte, ovviamente, la minaccia del terrorismo interno ed internazionale -, il vero problema è farla funzionare meglio. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Moro. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Grazie, Presidente. Colleghi, io intervengo brevemente sull'articolo 23 bis, riservandomi di intervenire invece in maniera più articolata sull'articolo 25 che riguarda altri casi di incompatibilità e, più in generale, il tema del conflitto di interesse, che è parte - a tutti gli effetti - della discussione sulla incompatibilità ed ineleggibilità in quanto l'ineleggibilità e l'incompatibilità vanno - come dire - a regolamentare posizioni di vantaggio in cui si può trovare una specifica persona in rapporto della carica che rappresenta; posizioni di vantaggio evidentemente di tipo elettorale - lo hanno detto anche i colleghi - di tipo di posizioni di gestione di pezzi di amministrazione che può detenere, e vanno anche a regolamentare quello che è il pericolo di entrare in conflitto tra i propri doveri pubblici e i propri interessi privati, ancorché legittimi; ma un pericolo che cresce, evidentemente, tanto più importante è la posizione pubblica che ognuno di noi si può trovare a detenere.
A questo proposito, io voglio rifarmi alle parole dell'onorevole Pisano che citava una apparente denuncia di scarsa coesione che avrebbe fatto il Capogruppo di Progetto Sardegna, e quindi il sottoscritto, in merito a posizioni diverse assunte in maggioranza, per spiegare, argomentare e replicare al collega che qui non è in discussione la scarsa coesione della maggioranza che mi sembra - pur nel rispetto di posizioni diverse, di legittime opinioni diverse su quella che debba essere la forma di governo - abbia trovato modo, proprio nel rispetto e nella piena comprensione della legittimità delle posizioni diverse, che sono tanto più legittime tanto più stiamo parlando di regole da condividere di tutti,... ecco, quindi, stiamo parlando invece non di come la maggioranza è riuscita a fare sintesi ma di quelle che possono essere posizioni caricaturale l'uno delle posizioni dall'altro. Quindi, il mio riferimento e il mio intervento erano riferiti semplicemente al fatto che ritengo e riteniamo poco utile al dibattito dipingere i fautori, per esempio, dell'elezione diretta del Presidente, del principio della consonanza del simul stabunt, simul cadent, come posizioni che sono meno democratiche e non altrettanto democratiche di chi sostiene, per esempio, l'elezione del Presidente da parte del Consiglio, e riteniamo invece di mantenere il dibattito in un ambito più concreto, di merito, dei vantaggi e degli svantaggi che due diversi modi e diversi rapporti fra gli organi possono avere, può essere invece, da questo punto di vista, di maggiore aiuto al dibattito. Quindi, non era in alcun modo una denuncia di scarsa coesione di una maggioranza che credo abbia dato prova - a cominciare dalla giornata di ieri, e anche con l'aiuto della minoranza e anche cercando un consenso largo, per esempio, sul dibattito sulla parità di genere, su come rendere quel principio non un principio fumoso, non un principio enunciato ma un principio applicato - abbia dimostrato pienamente e responsabilmente la capacità di trovare punti di incontro, non solo al proprio interno ma anche con la minoranza consiliare. Quindi, ben lungi da me, ben lungi dal nostro Gruppo, ben lungi da ognuno di noi come componenti di questa maggioranza ritenere che, in un tema come questo sulle regole, ci sia una maggioranza forzata e a priori che debba necessariamente corrispondere alla stessa maggioranza che si è presentata in campagna elettorale, ma richiesta, semmai, di rispetto per le posizioni di ognuno che non sono mosse dal tentativo di rendere meno democratico il nostro sistema ma semmai di renderlo efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi di progresso e di riforme che vogliamo portare avanti. Quindi, da questo punto di vista, voglio ribadire che credo che questa maggioranza stia dimostrando, spesso anche con l'aiuto dei colleghi della minoranza, di voler fare una legge statutaria veramente nell'interesse di tutti.
Sul tema che invece tocchiamo, legato all'ineleggibilità, i colleghi si sono soffermati su quanto questa ineleggibilità debba essere rigida e su quanto invece non possa in alcuni casi trasformarsi in una più semplice incompatibilità. Io credo che ci troviamo di fronte ad una materia complessa, evidentemente, che ha ripercussioni - sono state citate anche dal collega Pisano e dal collega Rassu le posizioni per esempio che può assumere o le posizioni di vantaggio in una competizione elettorale che possono derivare ad esempio dall'assumere la carica di Assessore provinciale - ecco, io credo che però, il fatto che la Commissione abbia dibattuto in maniera profonda, abbia dibattuto lungamente e abbia, credo, dibattuto anche entrando nel merito, sia dimostrato dal fatto che il testo che è stato approvato in Commissione è profondamente diverso, molto più articolato, molto più dettagliato rispetto al testo originario presentato dalla Giunta regionale. E quindi io credo che bisogna partire da quel testo e che quel testo abbia una sua validità, evidentemente una sua logica, evidentemente una logica che può essere migliorata in Aula ma che sicuramente non va superata senza una riflessione. Quindi, credo che, come abbiamo già fatto in alcuni passaggi di questa legge che hanno richiesto magari degli approfondimenti proprio per fare ulteriore sintesi, e credo che questo sia un fatto positivo, onorevole Pisano, che ci sia anche un ruolo dell'Aula e che anche alcuni argomenti siano riproposti e approfonditi in Aula, proprio perché abbiamo sempre detto che l'Aula è un luogo dove non si va a sancire quello che è già deciso ma ha un posto e un ruolo importante anche nella decisione ultima che si va a prendere.
Io non mi stupirei se, per esempio, per quanto riguarda l'emendamento 657 presentato dal Gruppo dei D.S., e che riguarda quello di derubricare ad incompatibilità tutta una serie di ineleggibilità, ci fosse per esempio la necessità di una sospensione per un approfondimento, piuttosto che fare una conta che non sarebbe utile. E non mi scandalizzerei se da quell'approfondimento derivasse una posizione di sintesi che vada a confermare il testo della Commissione oppure, se si trovasse un'ampia convergenza, eventualmente a migliorarlo.
Quindi, da questo punto di vista, credo che sia importante riportare il dibattito nei toni e ad un rispetto reciproco delle posizioni che vengono assunte e anche ad una valorizzazione del ruolo dell'Aula che comunque ha sempre l'ultima parola e che ha una funzione nobile nell'approfondire alcuni temi che magari sono rimasti in campo e che è giusto che l'Aula possa definitivamente sciogliere.
PRESIDENTE. Grazie. E' iscritto a parlare il consigliere Francesco Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA FRANCESCO (La Margherita-D.L.). Grazie, Presidente. Alcune brevissime osservazioni, nella condivisione pressoché totale degli interventi dei colleghi del centrosinistra che mi hanno preceduto, e solo, in particolare, per sottolineare l'importanza di quello che il Consiglio regionale si accinge a fare.
Noi stiamo colmando un vuoto di legislazione di rango prossimo a quello costituzionale - perché il tema della ineleggibilità e della incompatibilità attiene ai profili dell'accesso e quindi latu sensu alla forma politica di questa nostra Regione - e sappiamo che dal '48 ad oggi noi ci siamo retti, sino al recente assalto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla base di una norma di ineleggibilità che suona in questo modo: "Sono eleggibili a consiglieri regionali i residenti in Sardegna", punto. Quindi, noi siamo retti da norme di ineleggibilità decisamente arretrate rispetto al tema che l'istituto dell'ineleggibilità pone. Io lo vorrei ricordare perché questo ha comportato un arretramento rispetto al sistema delle Regioni a statuto ordinario. Questo è quanto meno il giudizio che io mi sento di dare; una politica che non si da regole di accesso, e che non si pone il problema dei due pilastri fondamentali dell'istituto dell'ineleggibilità, e cioè la captatio benevolentia da una parte e diciamo i ruoli di natura pubblica o privata, che possono in qualche modo turbare o condizionare l'andamento elettorale, è una politica che non affronta, il nodo diciamo moderno, del suo essere. Ora ne discuteremo più approfonditamente quando parleremo di conflitto di interessi. Ma io credo che qui sta il cuore e anche il valore politico di quello che noi facciamo, colmare un vuoto legislativo di quasi 60 anni, significa riprendere le redini di un patto condiviso tra le porte forze politiche, che oggi, a partire dalle condizioni di coloro che operano come attori personali, a partire da questa Aula, richiamano e danno l'esempio anche all'esterno. Io lo vorrei dire, ieri l'abbiamo fatto senza tanti proclami, ma questo Consiglio regionale ha imposto a ciascuno di noi, quindi si è auto imposto una limitazione funzionale nello svolgimento di funzioni, che passa sotto silenzio, o forse con più silenzio di quanto ieri si sarebbe stata ovviamente declamata, ed è l'incompatibilità tra Assessore e consigliere regionale; che è uno degli altri tratti importanti costitutivi della forma di Governo che stiamo lentamente costruendo. Sul punto, e nel merito, io credo che il lavoro fatto dalla Commissione sia un buon lavoro, forse precisabile tecnicamente in alcuni punti, ma è un buon lavoro perché abbiamo detto che abbia che sono ineleggibili e non incompatibili le funzioni in qualche modo contrastano con quelli che sono i pericoli che l'istituto della ineleggibilità deve in qualche modo contrastare. L'incompatibilità è un'altra cosa, l'incompatibilità è il non poter svolgere la stessa funzione politica svolgendo altro tipo di attività pubblica o privata, e attiene ad un profilo funzionale, che ha un retroterra ovviamente una motivazione politica, ma attiene ad un profilo funzionale. L'ineleggibilità vuole colpire un altro tipo di distorsione del sistema. Io ricordo a tutti che l'articolo 15 del nostro Statuto richiama in sede di votazione della legge statutaria al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, qui ho sentito son contento, l'onorevole Moro, che ha fatto riferimento alla legge del 2004, la legge 165, che ha stabilito quali sono questi principi fondamentali concernenti il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità nelle Regioni, ed è una riserva di legge costituzionale dell'articolo 122. Io credo che la Commissione abbia ben applicato il principio. Perché abbiamo scritto che sono cause di ineleggibilità quelle attività, o quelle funzioni, svolte da candidati, che anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, e noi abbiamo guardato alla nostra Regione, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero, è questo il principio di par condicio, possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. Ovviamente non si tratta di ineleggibilità di tipo assoluto, perché abbiamo anche ben disciplinato come queste cause di ineleggibilità possono essere rimosse attraverso l'astensione da quel ruolo, la messa in aspettativa, il trasferimento per pubblici funzionari di rilevantissimo ruolo ovvero dimissioni da incarichi pubblici. Vorrei anche dire che noi abbiamo esercitato questa nostra potestà legislativa, la stiamo esercitando in maniera molto attenta a differenziare le cause di ineleggibilità, per cui quello che non è consentito al candidato in una circoscrizione provinciale, e quindi al candidato consigliere regionale, può essere consentito ad un candidato alla carica massima di Presidente della Regione, per cui l'applicazione razionale di questo principio, secondo me, ci mette al riparo anche da rilievi di costituzionalità. Noi sappiamo che limitare l'elettorato passivo è un atto che va fatto con estrema attenzione e delicatezza, io credo che questa attenzione, questa delicatezza e questa valutazione di opportunità e di adeguatezza dell'istituto, nel testo della Commissione ci sia tutto. E quindi in qualche modo ritengo che noi dobbiamo procedere ad eventuali modifiche con un'attenzione, con una ponderatezza del tutto particolare visto che dopo sessant'anni riempiamo un vuoto legislativo e dobbiamo farlo, secondo me, portando a casa un risultato inattaccabile, sia sotto il profilo della qualità politica, che vogliamo rappresentare alla Regione Sardegna, sia sotto il profilo della limpidezza della rispondenza ai contenuti costituzionali. Grazie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pinna, relatore.
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Grazie. Il parere sull'emendamento numero 125 è un parere negativo, chiederei invece che per i tre emendamenti che hanno lo stesso contenuto il 604, il 744, il 757 chiederei una breve sospensione prima del passaggio al voto. L'emendamento numero 745 il parere è negativo, 602 è negativo, 603 il parere è negativo, il 2 il parere è negativo, il 219 abbiamo l'emendamento all'emendamento l'811, dove l'invito è al ritiro, altrimenti il parere è negativo, proprio perché c'è un livello di dettaglio eccessivo probabilmente rispetto della ratio che a guidato alla costruzione dell'articolo 23 bis. L'emendamento numero 278 il parere è negativo, il 785 il parere è favorevole, negativo il 599, favorevole il 787 e anche qua forse andrebbe corretto "ma non oltre" "ma entro", 600 il parere è negativo, 779 il parere è positivo, il 601 il parere è negativo.
PRESIDENTE. Chiedo scusa dopo l'emendamento 600, c'è il 601 l'abbiamo trovato, il 268 aveva detto prima parere negativo. Il 779…
PINNA (Progetto Sardegna) , relatore. …è positivo…
PRESIDENTE. … il 779 è positivo, il 305?
PINNA (Progetto Sardegna), relatore. Negativo.
PRESIDENTE. Grazie.
Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del Presidente della Commissione. Quindi concorda sulla necessità di una sospensione per quanto riguarda gli emendamenti a cui ha fatto riferimento il Presidente.
PRESIDENTE. Votiamo intanto il soppressivo totale numero 125.
(Non è approvato)
Quindi, onorevole Pinna, se sospendiamo i soppressivi 604, 744 e 757…Onorevole Pinna, le dicevo che, se sospendiamo il soppressivo parziale e i soppressivi parziali numero 604, 744 e 757, di fatto, non possiamo procedere perché poi ce li ritroviamo, la lettera b) ce la ritroviamo in altri punti, quindi non possiamo procedere senza risolvere questo problema. Allora, io proporrei di concludere la seduta; a questo punto, convoco una Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio riprende questa sera alle ore 16 e 30, con l'invito ai colleghi di essere puntuali, perché, lo ripeto, è estremamente sgradevole, oltre che improduttivo, che i presenti siano costretti, per assenza del numero legale, a trascorre il tempo inutilmente. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 13 e 31.
Versione per la stampa