Seduta n.325 del 27/04/1994
CCCXXV SEDUTA
MERCOLEDI' 27 APRILE 1994
Presidenza della Vicepresidente SERRI
indi
del Presidente FLORIS
INDICE
Comunicazioni del Presidente
Discorsi di fine legislatura:
BAGHINO...............................
PRESIDENTE .........................
Disegno di legge: "Variazione alla legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3 'Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1994-1995-1996'" (481). (Discussione e approvazione, presentazione e approvazione di o.d.g.):
USAI SANDRO, relatore........
ONIDA ...................................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. del 7 dicembre 1993, n. 347, relativo al prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del cap. 08239 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici - spese per le notifiche e le registrazioni degli atti amministrativi" (483). (Discussione e approvazione).
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Disegno di legge: "Delega di funzioni in materia di commercio" (462). (Discussione e approvazione):
USAI SANDRO .....................
PUBUSA ................................
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio
CUCCU...................................
ARCA, relatore .......................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Disegno di legge: "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale" (476). (Discussione e approvazione):
AMADU .................................
COGODI ................................
BAROSCHI.............................
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Documento: "Utilizzazione da parte dell'Azienda foreste demaniali degli interessi attivi maturati sui finanziamenti ex legge 268/74 per le sistemazioni idraulico forestali. Proposta di variazione di programma 1988/90 ex legge 268/74" (Doc. n. 54). (Discussione e approvazione).
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
L.R. 23 febbraio 1994: "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", rinviata dal Governo (CCLXXXII). (Discussione e approvazione). (Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ........
Proposta di legge Cuccu - Giagu - Cadoni - Satta Gabriele - Pusceddu - Fadda Fausto Romano - Corda - Baroschi - Usai Sandro: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente 'Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi'" (464). (Discussione e approvazione).
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposta di legge Atzeri - Deiana - Cocco - Casu - Serra Antonio - Giagu - Degortes - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Mannoni - Pusceddu - Tarquini - Satta Gabriele - Satta Antonio - Usai Sandro - Corda - Tidu - Usai Edoardo - Baghino - Pili - Lorettu - Mereu Salvatorangelo - Marteddu: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 novembre 1986, n. 64, concernente 'Interventi regionali per lo sviluppo delle attivitàmusicali Popolari'" (468). (Discussione e approvazione).
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposta di legge Baroschi - Pubusa - Marteddu: "Misure urgenti di salvaguardia della continuitàdell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilitàverticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24" (488). (Discussione e approvazione):
COGODI .................................
LORETTU ...............................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposta di regolamento: "Regolamento di esecuzione della LR. 31.10.1991, n. 35 - Titolo VIII - Norme in materia di commercio" (Reg. n. 15). (Discussione e approvazione):
FRAU.......................................
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Proposta di regolamento: "Adeguamento del regolamento concernente l'organizzazione amministrativa dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alle disposizioni di cui alle LL.RR. 32/88,41/93 e 53/93" (Reg. n. 17). (Discussione e approvazione).
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposte di legge - Cocco - Sanna Emanuele - Dadea - Casu - Manca - Satta Gabriele - Cuccu - Ladu Leonardo - Ruggeri: "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale della Sardegna" (32) e Deiana - Salis - Casu - Cocco - Atzeni- Degortes - Giagu - Mulas Maria Giovanna - Ortu - Serra Antonio - Pusceddu: "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico - industriale della Sardegna" (451). (Discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico - industriale della Sardegna"):
COCCO, relatore .....................
COGODI..................................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Sull'ordine del giorno
BARRANU Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ...
URRACI..................................
ONIDA ...................................
La seduta è aperta alle ore 10 e 07.
CADONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 13 aprile 1994, che è approvato.
Comunicazione del Presidente
PRESIDENTE. Comunico che, in data 26 aprile, i consiglieri Antonio Salvatore Pau, noto Annico, e Giovanni Eligio Merella hanno comunicato a questa Presidenza di voler rappresentare nel Consiglio regionale la formazione politica di Alleanza democratica.
Do lettura di un'altra nota presentata alla Presidenza: "I sottoscritti consiglieri regionali Antonello Cabras, Federico Baroschi, Nardino Degortes, Antonio Fadda, Fausto Fadda, Giancarlo Ferrari, Alberto Manchinu, Franco Mannoni, Salvatorangelo Mereu, Maria Giovanna Mulas dichiarano di aver aderito alla formazione politica denominata "Alleanza Socialista e Federalista della Sardegna". I medesimi dichiarano di dar vita a un nuovo Gruppo consiliare denominato "Gruppo consiliare del P.S.I. e dell'Alleanza Socialista e Federalista della Sardegna". Quanto sopra ai sensi degli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale e agli effetti dell'articolo 12 del comma secondo della legge regionale 06.03.1979, numero 7 e successive modificazioni".
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, poiché ieri, probabilmente per un disguido, in Conferenza dei Capigruppo, non è stato inserito all'ordine del giorno il documento numero 54 che concerne una variazione al programma 1988/90 ex legge n. 268/1974, chiedo l'inserimento all'ordine del giorno di questo provvedimento che è stato approvato dalla Commissione bilancio, data l'urgenza, assieme alla finanziaria.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, la richiesta si intende accolta.
Discussione e approvazione, presentazione e approvazione di o.d.g. del disegno di legge: "Variazione alla legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3 'Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1994-1995-1996'" (481)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 481. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 481 recante variazioni alla legge regionale 31 gennaio 1994, numero 3, bilancio della Regione per l'anno finanziario '94 e bilancio pluriennale per gli anni '94, '95, '96 non è altro che una conseguenza tecnica della modifica della legge finanziaria votata ieri pomeriggio, perché si limita soltanto a riscrivere i capitoli di bilancio relativi agli stanziamenti previsti per la legge sulla casa. Le altre norme sono norme meramente tecniche che non necessitano di ulteriore illustrazione.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CADONI, Segretario:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle A e B.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CADONI, Segretario:
Art. 2
1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3:
a) dopo l'espressione "appartenenti ai titoli I, II, III e IV" è inserito: "V";
b) nelle sezioni, dopo l'espressione "12 - Oneri non ripetiteli" è inserita la seguente: "13 - Copertura disavanzi".
2. Nel comma 2 dello stesso articolo dopo: "Titolo IV - Spese per partite di giro 1) Partite di giro", è inserito: "Titolo V - Copertura disavanzi 1) Copertura disavanzi".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CADONI, Segretario:
Art. 3
1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed asseto del territorio è autorizzato a disporre, con le modalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi operativi riguardanti la Regione Sardegna, in base al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, subordinatamente all'approvazione degli stessi con decisione della Commissione delle Comunità europee, attingendo, per quanto concerne le quote di concorso della Regione, agli appositi accantonamenti predisposti nel fondo di cui al capitolo 03017 (voci 2, 6 e 11 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1994).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3 bis.
CADONI, Segretario:
Art. 3 bis
1. A seguito del loro mancato impegno nell'anno 1993, gli stanziamenti dei sotto elencati capitoli sono re iscritti nel bilancio dell'anno 1994:
Importi in milioni
Cap. 05078/02 - (AS) lire 1.401
Cap. 06293 - (AS) lire 313
Cap.06294 -(AS) lire 80
Cap. 10023 lire 115
Cap. 10028 lire 285
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3 ter.
CADONI, Segretario:
Art. 3 ter
1. Nell'articolo 36 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, l'inciso "nell'anno finanziario 1992" è sostituito dal seguente: "nell'anno finanziario 1993".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3 quater.
CADONI, Segretario:
Art. 3 quater
1. Nell'articolo 35 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono modificate, rispettivamente, in lire 94.000.000.000, in lire 36.472.000.000 e in lire 279.528.000.000.
2. Nella tabella 1 allegata alla legge regionale n. 3 del 1994, gli importi relativi ai seguenti capitoli sono così sostituiti:
Importi in milioni
Cap. 03009/01 lire 13.500
Cap. 03011 lire 26.100
Cap. 11147 lire 3.600
3. Nella tabella 2 allegata alla legge regionale n. 3 del 1994, il capitolo 05015/10 è eliminato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CADONI, Segretario:
Art. 4
Nell'elenco n. 3 annesso ala legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3 il capitolo di spesa 04171/01 è collegato al capitolo d'entrata 37204/01 e non al capitolo 37202/P.
1.La codificazione del capitolo di spesa 11068 è sostituita dalla seguente: "(2.1.2.3.8.3.06.06) (05.04)".
2.Il capitolo 06309 passa da "AS" (assegnazioni statali) a "FR" (fondi regionali).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura della Tabella A.
(Segue lettura)
Alla tabella A è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Emendamento modificativo Giunta regionale
ENTRATA
In aumento
Cap. 34001 -
Entrate eventuali e varie
Lire 80
04 - ENTI LOCALI
In aumento
Il capitolo 04111 è modificato come segue:
Cap. 04111 - (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.01.01 (01.04)
Spese per l'esercizio del diritto di riscatto finale previsto dai contratti di Leasing finanziario stipulati dall'Amministrazione regionale obbligatoria) (da inserire nell'elenco n. 1)
Lire 120
diventa PM
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
In aumento
Cap. 11129/01-
Saldo d'impegni per occupazione giovanile nel settore dei beni ambientali e culturali
Lire 200. (1)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione la Tabella A. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvata)
Si dia lettura della Tabella B.
(Segue lettura)
Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione la Tabella B. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Si dia lettura del riepilogo spese per stati di previsione.
(Segue lettura)
Poiché nessuno domanda di parlare sul riepilogo spese per stati di previsione, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Ordine del giorno Onida - Cuccu - Murgia - Manchinu - Cocco - Degortes - Erittu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Serra Pintus - Puggioni - Ruggeri - Desini - Usai Sandro - Cadoni - Planetta sulla "Carta dell'Energia e dell'Ambiente per le isole europee". A conclusione della discussione generale del disegno di legge n. 481.
Il Consiglio regionale
PREMESSO che la Commissione delle Isole della Conferenza delle regioni periferiche e marittime della Comunità europea (CRPM) svolge un ruolo di tutela degli interessi delle regioni insulari;
PREMESSO che la predetta Commissione ha approvato la "Carta dell'Energia e dell'Ambiente per le isole europee";
CONSIDERATO che tale Carta ha come obiettivo primario lo sviluppo di una strategia insulare per l'energia nel rispetto dell'ambiente;
PREMESSO che tale iniziativa si inquadra all'interno delle azioni previste nella proposta di Piano Energetico Regionale e nei documenti programmatici della Regione;
CONSIDERATA l'estrema dipendenza dall'esterno della Sardegna nel campo dell'approvvigionamento energetico e in particolare del petrolio e dei suoi derivati;
CONSIDERATO che l'adesione alla "Carta" permette la possibilità di allacciassi alla rete denominata "ISLENET" che ha come obiettivo quello di facilitare lo scambio di informazioni e dati tra le isole sulle questioni energetiche e sulle tecniche di produzione dell'energia, e permetterà il collegamento tra le isole e la Comunità europea sui problemi e sulle iniziative comunitarie in materia;
CONSIDERATO che le strutture regionali sono insufficienti a svolgere un completo ruolo di programmazione e attuazione delle politiche energetiche
impegna la Giunta regionale
a porre in essere gli atti per l'adozione della "Carta dell'energia e dell'ambiente per le isole europee e per l'allaccio alla rete 'ISLENET'". (1)
PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno, ha facoltà di parlare l'onorevole Onida.
ONIDA (P.P.I.). Signor Presidente, molto brevemente, vorrei premettere che la Commissione delle isole è una articolazione della Conferenza delle regioni periferiche marittime, organismo che associa le comunità territoriali periferiche e marittime tra le quali vi sono le comunità isolane. Tale organismo, di cui il Presidente del Consiglio è il Vicepresidente e che in ottobre terrà a Cagliari la sua assemblea annuale, associa 101 regioni europee e con l'autorità che le deriva da questa rappresentanza gestisce alcuni programmi di cooperazione tra le regioni europee, cofinanziate dalla Comunità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunitario sul fondo europeo di sviluppo regionale. Uno di questi programmi approvati e cofìnanziati dalla Comunità è appunto quello che istituisce una rete informatica tra le isole europee chiamata "ISLENET" che ha il compito di facilitare lo scambio di informazioni tra le isole sulle questioni energetiche e in particolare la diffusione delle tecniche di produzione dell'energia e tra queste quelle che tendono a rendere le isole meno dipendenti dall'esterno. La rete permetterà sia uno sviluppo più rapido delle tecniche più avanzate nel settore, sia una migliore pianificazione energetica evitando inutili doppioni, per quanto riguarda le ricerche e i risultati ottenuti. La rete consoliderà le politiche regionali sull'energia anche nei suoi aspetti concernenti il rispetto dell'ambiente in quanto le regioni insulari potranno allacciarsi al network solo dopo aver aderito alla Carta europea delle regioni insulari per l'energia e per l'ambiente, che è una sorta di Carta dei diritti e doveri delle Regioni insulari in materia di energia. Infatti le regioni insulari sono più che mai sensibili al rispetto dell'ambiente, nella ricerca di tecniche che pongano una maggiore enfasi sui metodi ecologici e che promuovano una maggiore efficienza nell'uso dell'energia. Per questa ragione, le isole dovrebbero e possono fungere da laboratori e indicare alla Comunità gli orientamenti e le soluzioni ottimali per uno sviluppo energetico valido ed ecologico insieme. Con questo ordine del giorno chiediamo alla Giunta di porre in essere gli atti per l'adozione della Carta, presupposto necessario per potersi allacciare alla rete. La spesa è di 10 mila ecu all'anno cioè circa 18 milioni, se le regioni aderenti saranno 15, ma diminuirà notevolmente se tutte le isole europee la faranno propria. La disponibilità di bilancio esiste in quanto il capitolo 03059 relativo alle iniziative comunitarie ha ancora una disponibilità sufficiente.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Usai Sandro. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Presidente, per chiedere di sospendere la votazione di questa legge e passare all'esame del successivo provvedimento per poi porre in votazione tutti e due i provvedimenti insieme.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, la votazione su questo provvedimento avverrà successivamente.
Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Regolamento di esecuzione della L.R. 31.10.1991, n. 35 - Titolo VIII - Norme in materia di commercio" (15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione della proposta di regolamento numero 15: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 31.10.1991 numero 35, Titolo VIII. Norme in materia di commercio".
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.
FRAU (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il Regolamento che andiamo ad approvare sia importantissimo sia per mettere finalmente la parola fine a tutto quel caos che imperava sul problema, sia perché le stesse associazioni di categoria volevano questo, tant'è che nella relazione è proprio scritto che il tutto è stato fatto per venire incontro alle istanze sia delle organizzazioni di categoria, che dell'utenza sempre più bisognosa di una maggiore e più puntuale offerta di servizi. Pertanto, le imprese che fanno l'ambulantato dovranno essere assoggettate al nuovo regime. Questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, va bene però io credo che vi siano problemi particolari per quanto riguarda l'abusivismo imperante in Sardegna e che rischia di continuare, se è vero come è vero che l'articolo 1 parla di iscrizione al R.E.C. ma l'articolo 4, riguardante l'autorizzazione a soggetti non italiani, riconosce giustamente che ai fini del rilascio delle autorizzazioni i cittadini dei paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai cittadini italiani. Il regolamento prevede poi che l'autorizzazione ai soggetti extracomunitari sia data purché sussistano le condizioni di reciprocità previste dall'articolo 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile. Io credo, signor Presidente, che le condizioni di reciprocità, in modo particolare per coloro i quali svolgono questo ambulantato, siano molto difficili da trovare e che pertanto questa norma non possa essere applicata perché in particolare in riferimento ai soggetti provenienti dall'est europeo o da stati africani, non credo che fra l'Italia e le loro nazioni di provenienza ci possa essere una condizione di reciprocità. Pertanto, signor Presidente, nonostante i 7 mila ambulanti della Sardegna, rischiamo di vedere ancora le nostre vie, le nostre piazze piene di soggetti che cercano di lavorare, di fare giustamente qualcosa ma a scapito di tutti coloro che sono in regola e noi stiamo predisponendo questo regolamento proprio per questo. C'è veramente il rischio che l'abusivismo continui che non ci sia garanzia per coloro i quali sono costretti a mettersi in regola, cittadini italiani ed iscritti al R.E.C. Pertanto il regolamento che stiamo approvando sarà quasi un libro dei sogni. E' stato fatto perché la legge 31.10.1991 numero 35, vuole questo, ma sarà difficile applicarlo. Pertanto veramente ci sarà sempre la diatriba tra coloro i quali sono in regola e coloro i quali invece in regola non sono e non lo possono essere. Allora io chiedo, signor Presidente, se veramente vogliamo che questo regolamento abbia un senso, che si cerchi di eliminare questo abusivismo. Sia i comuni che le province devono intervenire in merito, perché altrimenti noi stiamo facendo qualcosa per metterci la coscienza a posto ma sicuramente non daremo un servizio a coloro i quali pagano le tasse, a coloro i quali fanno domanda, a coloro i quali giustamente vogliono l'autorizzazione. Pertanto credo che sia opportuno che la Giunta regionale impartisca delle direttiva precise ai comuni principalmente affinché qualsiasi forma di abusivismo nel momento in cui entra in vigore questo Regolamento, venga eliminata, proprio per far sì che coloro i quali sono in regola e pagano le tasse possano lavorare con la massima tranquillità. Ho voluto dire questo, signor Presidente, perché conosco la situazione della mia città e so come lavorano sia quelli che sono in regola, quelli che pagano le tasse, sia coloro - e sono tantissimi, una miriade di cittadini italiani e non - che lavorano senza alcuna autorizzazione. Chiedo quindi che la Giunta regionale veramente si faccia interprete di questa richiesta che viene da coloro i quali lavorano, vogliono lavorare e pagano per questo le tasse. La ringrazio.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta regionale presenta in Consiglio il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche come adesso si chiama il commercio ambulante e lo fa sia in ottemperanza di una legge dello Stato, sia in ottemperanza della legge regionale numero 35. E' affidato a questo regolamento il compito di mettere ordine in un settore abbastanza delicato persino dal punto di vista dell'ordinamento e dell'uso degli spazi pubblici, quali sono appunto gli spazi dove si svolge l'attività del commercio ambulante. Compito del regolamento è disciplinare compiutamente questa materia, tentando per quanto possibile di contenere le disfunzioni che venivano poc'anzi ricordate dal consigliere di Alleanza Nazionale. Nel presentare il Regolamento la Giunta quindi si sente già impegnata pienamente nel contenere il fenomeno preoccupante e grave dell'abusivismo, che nel nostro Paese non è solo di colore nero; anzi l'abusivismo di colore nero è del tutto marginale. Coloro che esercitano attività abusive, cioè il secondo ed il terzo lavoro, sono in Italia circa 6 milioni di persone, ben oltre quindi le poche migliaia di ragazzi di colore che per sopravvivere svolgono anche attività di commercio abusivo, proprio nelle fasce marginali delle attività commerciali, quali appunto l'ambulantato. Con questo Regolamento noi cerchiamo di creare le condizioni perché questo non avvenga più, ma non attraverso l'emarginazione e la discriminazione dei ragazzi di colore, ma creando le condizioni perché possano regolarizzare la loro posizione e svolgere quindi l'attività commerciale nel pieno rispetto delle leggi. Non credo che il Regolamento sia un libro dei sogni che resterà inattuato perché trova il pieno consenso delle associazioni di categoria con le quali è stato discusso ampiamente, e quindi credo che risponda pienamente agli scopi per cui viene presentato. Per queste ragioni io credo che il Regolamento in oggetto sia meritevole di approvazione.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CADONI, Segretario:
Art. 1
Definizioni
Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35; per "registro" il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'articolo 9 di tale legge; per "autorizzazione" si intende l'autorizzazione di cui all'articolo 42 della legge; per "aree pubbliche" si intendono le strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte di "area pubblica", o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'articolo 41, comma 1, della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata dalla legge; per "fiere mercato o sagre" si intendono fiere e mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per "società di persone" si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di svago; per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni o degli altri (settore misto); per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CADONI, Segretario:
Art. 2
Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale o dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità della sua iscrizione nel registro e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda o a fornire certificati di iscrizione nel registro.
2. Il richiedente l'autorizzazione da prova di essere iscritto nel registro indicando la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, la data e il numero d'iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indica re, agli effetti dell'articolo 42, comma 6, della legge, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la Camera di Commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il richiedente inoltre deve indicare, nella domanda le eventuali altre autorizzazioni Comunali o Regionali, anche se di regioni diverse o di comuni di regioni diverse, di cui è titolare.
3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23, comma 6. L'ordine cronologico di presentazione risulta dal la data di spedizione della raccomandata con a quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione pre determina, acquisito il conforme parere della competente Commissione di cui al presente regolamento, nel rispetto dei princìpi fissati dal Piano Regionale di Politica Commerciale per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, un ordine di priorità. Non posso no essere stabiliti criteri di priorità basati sulla cittadinanza o sulla residenza o sulla sede legale o sulle specializzazioni merceologiche richieste.
4. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti non appena si siano prodotte le cause che la motivano.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CADONI, Segretario:
Art. 3
Condizioni per il rilascio ed il diniego dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, e dell'articolo 43, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.
2. L'autorizzazione regionale per esercitare l'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile, in nessun comune della regione, alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.
3. Le autorizzazioni comunali e regionali suddette non possono essere negate nei casi in cui nell'ambito delle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi, relativi alle stesse tabelle merceologiche di cui alle autorizzazioni richieste, considerato il disposto dell'articolo 43, comma 11, secondo periodo, della legge, le tabelle merceologiche oggetto delle autorizzazioni stesse.
4. L'autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio.
5. Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicate la localizzazione e le dimensioni desiderate del posteggio; se viene richiesta l'autorizzazione regionale di cui al comma 2, possono essere indicati più posteggi. Il rilascio dell'autorizzazione da automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
6. Le autorizzazioni comunali e regionali suddette prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.
7. Chi sia già titolare di una delle autorizzazioni suindicate ed intende ottenere altri posteggi in altri mercati dello stesso comune o di altri comuni per l'esercizio o dell'attività di cui all'arti colo 41, comma 2, lettera a), della legge o dell'attività di cui alla lettera b) dello stesso articolo e comma deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.
8. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.
9. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti e nel rispetto delle priorità previste dal comma 6, dell'articolo 43 della legge.
10. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni comunali e di più autorizzazioni regionali, anche se di regioni diverse o di comuni di regioni diverse.
11. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 41, comma 2 lettere b), e) e d) l'organo competente al momento dell'esame della do manda di autorizzazione deve conoscere quali siano i posteggi disponibili nei vari comuni della regione giusto il disposto dell'articolo 43, comma 5 della legge.
12. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CADONI, Segretario:
Art. 4
Autorizzazione a soggetti non italiani
1.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani.
2.Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'articolo 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del codice civile. Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'articolo 4, comma 4, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso ed al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CADONI, Segretario:
Art. 5
Determinazione delle aree ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge
1.L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge è stabilita dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge stessa indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. Allo stesso modo è stabilita l'ampiezza complessiva delle aree desti nate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge.
2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono essere dislocati dal Sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento della rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 11, secondo periodo, della legge.
3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), della legge, con la medesima procedura stabilita dall'articolo 43, comma 4, della legge stessa. Anche in tal caso si applica il comma 5 di tale articolo.
4. Le aree di cui all'articolo 42, comma 7, e quelle di cui all'articolo 43, comma 6, della legge non fanno parte delle aree previste dall'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), della legge stessa e sono stabilite dai Consigli Comunali con il provvedimento di istituzione delle fiere o mercati relativi.
5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti, delle stazioni, delle stazioni di servizio sulla strada statale n. 131 non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge considerato il disposto dell'articolo 43, commi 14 e 15, della legge stessa. Modifica approvata dalla Sesta Commissione.
6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge, o di quella di cui alla lettera b) dello stesso articolo e comma, essa può essere inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto dell'articolo 43, comma 11, della legge stessa, i posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella localizzazione di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ed ai sensi del successivo articolo 16, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), della legge, possono consistere di un insieme di posteggi contigui o di un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
8. Gli indirizzi regionali previsti dall'articolo 43, comma 12, della legge non riguardano la determinazione dell'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, la variazione di tale ampiezza, la scelta dell'uno e dell'altro dei criteri di localizzazione dei posteggi di cui al precedente comma 7, lo spostamento della sede della fiera o mercato o sagra.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CADONI, Segretario:
Art. 6
Aree di cui all'art. 42, comma 7, e dell'art. 43, comma 6, della legge
1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o mercati di cui all'art. 42, comma 7, e dell'art. 43, comma 6, della legge sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge stessa.
2. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del precedente art. 5 si applicano anche per le aree suddette. Tuttavia il Consiglio comunale può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.
3. Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del precedente art. 5 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo.
4. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera o mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.
5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari di autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
7. Nelle fiere o mercati di cui all'articolo 42, comma 7, della legge il titolo di priorità suddetto può essere fatto valere ai titolari dell'autorizzazione di cui allo stesso articolo 42, comma 4, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero più alto di presenze.
8. Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CADONI, Segretario:
Art. 7
Posteggi
1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tale concessione, quale che sia la fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera d), della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
2.Il possesso del titolo di priorità previsto dal precedente comma 5 e del precedente artico lo 6, comma 5, è attestato ai sensi del comma 8 di tale articolo.
3.Il divieto per l'operatore di utilizzatore più di un pasteggio contemporaneamente, posto dall'articolo 43, comma 11, della legge, vale esclusivamente nell'ambito della stessa fiera o mercato. Esso non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
4.Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è ac colta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.
5.L'esercizio della attività di cui all'articolo 41, lettera c) della legge è soggetto alle stesse norme, prescrizioni, divieti e sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento per l'attività di vendita di cui alle lettere a) e b) dell'arti colo 41 della legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CADONI, Segretario:
Art. 8
Decadenza della concessione del posteggio
1. La decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'articolo 43, comma 9, della legge stessa, consegue alla violazione delle sole norme della legge e del presenta regolamento, nonché di quelle del decreto dell'Assessore regionale competente per i beni culturali o del regolamento di polizia urbana emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge.
2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza della concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'inflazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione.
3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. Il Comune deve colloca re laddove l'attività commerciale viene svolta attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente decreto e delle altre di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza della concessione del posteggio è automatica e va immediata mente comunicata all'interessato dell'organo comunale competente.
5. La decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei gironi di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei gironi di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/4) stabilito dalla legge. Accertato il mancato utilizzo del posteggio in termini suindicati, al decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CADONI, Segretario:
Art. 9
Revoca della concessione di posteggio
1. Il diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, riconosciuto dall'articolo 43, comma 10, della legge a chi abbia subito la revoca della concessione del posteggio di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge per motivi di pubblico interesse, sussiste anche per il soggetto cui sia stata revocata, per gli stessi moti vi, la concessione del posteggio di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge.
2. Il posteggio concesso, in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio regolato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CADONI, Segretario:
Art. 10
Esercizio dell'attività di cui all'articolo 41, comma 2, della legge sulle aree demaniali marittime
1. L'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 41, comma 2, della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge stessa e soltanto previa autorizzazione dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa pre viste ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garanti re la fruizione turistico-balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il quale i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendano esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i nodi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, consentiti dal tipo di autorizzazione posseduta, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stesa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale e durata pluriennale: essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione: per il 1994 e il 1995 predetto elenco viene predisposto rispettivamente sulla base di permessi rilasciati dall'autorità marittima nel 1993 e nel 1994.
L'autorità marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sul lido e la spiaggia, distinti secondo i nodi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati.
L'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima ha validità per il solo periodo di tempo da essa stabilito, e va nuovamente richiesta ogni anno, salvo che nel caso di cui all'attività autorizzata sia svolta con l'uso di un posteggio sull'area demaniale concesso con durata pluriennale. In tal caso l'autorizzazione suindicata dura quanto la concessione di posteggio e viene automaticamente rinnovata con essa.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
CADONI, Segretario:
Art. 11
Commissione comunale - composizione
La Commissione comunale competente in materia di ambulantato è quella costituita ai sensi dell'articolo 16 della Legge 11.06.1971 n. 426 e della legge 12.06.1990 n. 142 integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti designati dalle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
Modifica approvata dalla Sesta Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
CADONI, Segretario:
Art. 12
Commissione regionale per l'ambulantato
1. La commissione regionale competente in materia di ambulantato è quella costituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge denominata Comitato Regionale per i problemi del Commercio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
CADONI, Segretario:
Art. 13
Commissioni di cui all'art. 14 e Comitato di cui all'art. 7 della Legge - Disposizioni comuni sulle
composizioni
1. Il comitato e la commissione di cui agli artt. 7 e 14 della legge sono nominati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e durano in carica cinque anni.
2. La procedura di rinnovo dalle commissioni va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
3. Trascorso un mese dalla data di scadenza senza che sia nominata la nuova commissione, si fa luogo, per la commissione comunale, all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'articolo 18, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, mentre per il Comitato regionale si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dal terzo comma dello stesso articolo. Il termine di cui a tale terzo comma è ridotto a giorni trenta.
4. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti, rappresentanti dello stesso ente od organizzazione.
5. I membri delle commissioni suddette nominati come esperti di problemi della distribuzione debbono essere scelti tra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti il fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.
6. Possono far parte i ciascuna delle commissioni o del Comitato anche coloro che siano membri di altre commissioni competenti in materia di commercio.
7. I membri delle commissioni suddette che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. Debbono essere sostituiti anche i membri nominati in rappresentanza di enti od organizzazioni che ne chiedano la sostituzione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
CADONI, Segretario:
Art. 14
Commissioni previste dagli artt. 7 e 14 della legge - Funzionamento
1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 7 e 14 della legge è disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'articolo 10 commi 1, 2, 3, 4 e 6, del D.M. 4 agosto 1988, n.375.
2. Le commissioni di cui agli artt. 7 e 14 della legge intervengono esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge 426/71 e della L.R. 31.10.1991, n. 35.
3. Il Comitato regionale di cui all'articolo 7 della legge interviene anche nei casi di revoca dell'attualizzazione stessa nei casi di sub ingresso.
4.1 membri di Comitato regionale che siano operatori in attività non possono partecipare all'esame delle domande di rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge, aventi le stesse specializzazioni merceologiche delle proprie.
5. Il segretario della commissione comunale è un dipendente del comune, dell'ufficio competente per materia, designato dal segretario comunale.
6. Le spese di funzionamento della commissione comunale sono a carico del comune.
7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di parere da parte dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'artico lo 42, comma 4 della legge, senza che il comitato si sia espresso, al parere si intende favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
CADONI, Segretario:
Art. 15
Subingresso
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalle stesse norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375, per il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3.Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni e al diritto di priorità all'assegnazione dei posteggi. Non può essere oggetto di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.
4.Non si applicano le disposizioni sulla concentrazione di più esercizi di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
CADONI, Segretario:
Art. 16
Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività
1.Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge, anche per la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attività di cui all'artico lo 41, comma 2, lettere a) e b), della legge e di quella di cui all'articolo 42, comma 7, e dell'articolo 43, comma 6, della legge stessa.
2. Rientrano fra i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1 anche le esigenze di tutela di tradizioni locali e delle particolari caratteristiche assunte da aree del territorio comunale fatto oggetto di trasformazioni edilizie od urbanistiche e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4, della legge e l'agricoltore di cui all'articolo 46, comma 3, della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti informa itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
4. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di opera tori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
CADONI, Segretario:
Art. 17
Orari
1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni, in materia di facoltatività e non di obbligo di apertura dell'esercizio, di durata giornaliera e di sospensione infrasettimanale, domenicale e festiva dell'attività di vendita, di deroghe ai limiti temporali di svolgimento dell'attività stabiliti o di esercizi non soggetti ai limiti suddetti, i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. Limitazioni possono essere stabilite, previo congruo preavviso, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge stessa nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fermo restando l'obbligo di reperire provvisoriamente aree alternative.
2.Nel caso di fiere o mercati che si svolgano di domenica o in altri gironi festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal sindaco ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge.
3.Nelle fiere o mercati di cui al precedente comma 2 gli operatori al dettaglio diversi dai commerciati su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizio per tutta la durata della fiera o mercato.
4.In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano gironi ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgi mento dell'attività è lo stesso per tutti gli opera tori ed è stabilito dal sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
CADONI, Segretario:
Art. 18
Conversione dell'autorizzazione di cui la legge 19.05.1976, n. 398
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero della Legge Regionale 31.10.1991, n. 35, è convertita d'ufficio, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, e mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni di cui alle citate leggi, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge, ovvero della citata legge 112/91, era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area o in più aree dello stesso comune, è convertita in tale comune nell'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge ovvero della citata Legge 112/91, era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre gironi alla settimana, nello stesso comune o in più comuni, è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 42, comma 3, della legge.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge ovvero della citata Legge 112/91 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui al precedente comma 3 è convertita, a scelta dall'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 42, comma 3, della legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge ovvero della Legge 112/91 era privo di concessione di posteggio è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 42, comma 4, della legge.
6. Nei casi in cui ai commi 3, 4 e 5 la conversione da luogo al rilancio di autorizzazioni da parte di più Regioni e si farà riferimento al Regolamento di attuazione della Legge 20.03.1991, n. 112.
7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'onere di inviarne l'originale all'Assessorato Regionale al Commercio, nei casi in cui ai commi 3, 4 e 5, ai fini della conversione dell'autorizzazione stessa, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte in cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e della scelta effettuata ai sensi del comma 4.
Dal documento autorizzativo devono risultare indicati i posteggi di cui il titolare dispone, in caso contrario lo stesso dovrà certificare il suo diritto allegando apposita dichiarazione rilasciata dai Comuni interessati.
8. Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, ha l'onere di inviare all'Assessorato Regionale al Commercio o al Comune, se l'autorizzazione che deve avere è comunale, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte, e, se del caso, della scelta effettuata ai sensi del comma 4.
9. L'organo competente ad effettuare la conversione, una volta apportata all'autorizzazione di cui al comma 1 le modifiche necessarie, consegna al titolare della stessa il nuovo documento che la contiene e ne invia copia alla Camera di commercio di cui al successivo art. 20, comma 1, ai fini della raccolta dei dati di cui all'articolo 36 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
10.Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento di cui al comma 9 permane il diritto previsto dall'articolo 46, comma 2, della legge di continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Con la con segna del documento suddetto viene meno anche la validità dell'autorizzazione di cui all'artico lo 6, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.
11.Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio dell'originale e delle notizie previste dal comma 7 e 8, viene meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
CADONI, Segretario:
Art. 19
Sfera di applicazione della legge
1. La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.
2. La legge si applica anche ai soggetti, esclusi quelli di cui al successivo comma 5 lettera g), che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste della legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.
3. Gli agricoltori cui si riferisce l'articolo 46, comma 3, della legge non sono soltanto i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri e i coloni, ma anche le persone delle rispettive famiglie che facciano parte dell'azienda e non versino con questa in un rapporto di lavoro subordinato. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve atte stare anche l'ampiezza della superficie utilizzata nonché la tipologia del bestiame allevato o dei prodotti coltivati.
4. I soggetti che esercitano sulle aree contemplate dalla legge l'attività di vendita di merci in base ad un'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, anche se rilasciata prima della data di entrata in vigore della legge stessa, sottostanno alla conversione d'ufficio dell'autorizzazione medesima, con le modalità di cui al precedente articolo 18, nell'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge.
5. La legge non si applica, oltre che nei casi da essa espressamente previsti:
a) ai soggetti che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti l'attività commerciale in sede stabile, delle merci vendute;
b) ai rappresentanti che vendono a soggetti diversi dai consumatori, per conto delle ditte da essi rappresentate, merci da essi trasportate;
c) ai pescatori professionali che vendono i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
d)ai soggetti che vendono con le modalità stabilite dal Sindaco caldarroste, brustolini e simili;
e) ai soggetti che vendono od espongono per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;
f) ai soggetti che vendono i beni del fallimento ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
g) ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1976, n. 398, fossero già in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 39, fatto salvo il disposto dell'articolo 46, comma 3, della legge in materia di concessione dei posteggi e di soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
h) ai soggetti che vendono giornali e riviste ai sensi della Legge Regionale 15.07.1986, n. 49.
6.Nei casi in cui al comma 5 sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni posti in materia di occupazione del suolo pubblico per moti vi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, compresi quelli di cui all'articolo 43, comma 13, della legge e all'articolo 16, comma 2, del presente regolamento.
7.La vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree private non messe a disposizione del comune, ma comunque aperta al pubblico, sono disciplinate rispettivamente dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e della legge 25 agosto 1991, n. 287 nonché dal titolo V della legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
CADONI, Segretario:
Art. 20
Consistenza degli esercizi
1. Ai sensi dell'articolo 36 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui allegato 1 al presente regolamento ed inviato in copia, con le modalità previste da tale articolo, dagli organi competenti al rilascio, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale.
2. Ai fini del suddetto articolo 36 debbono anche essere comunicate alla Camera di commercio indicata nel comma 1, da parte degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione, le variazioni concernenti l'esercizio dell'attività autorizzata. Per effettuare tale comunicazione si utilizza un apposito modulo predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
3. I moduli di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalla Camera di commercio.
4. Si applicano anche le altre disposizioni del citato articolo 36 concernenti l'acquisizione, l'utilizzazione e la messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione debbono essere comunicati dal medesimo agli organi che l'hanno rilasciata e da questi ultimi alla Camera di commercio di cui al comma 1.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
CADONI, Segretario:
Art. 21
Norme igienico-sanitarie
1.L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2.Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della Sanità con apposita ordinanza.
3.Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità con apposita ordinanza.
4.Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5.Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediate l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6.Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto informa itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministro della Sanità.
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree di esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno effetto a partire dai 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente previste in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
CADONI, Segretario:
Art. 22
Sanzioni
1.Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 del lo stesso articolo che l'utilizza fuori dal posteggio e dei posteggi in essa indicati.
2.Esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione il commerciate itinerante di cui all'articolo 41, comma 2, lettera d), della legge che sosti nello stesso punto per più di un'ora.
3.Le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge e dell'articolo 16, comma 2, del presente regolamento rientra no fra le limitazioni e i divieti stabiliti per motivi di pubblico interesse la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge stessa.
4. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
5. Agli effetti di cui all'articolo 45, commi 1, 2 e 3, della legge una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo idoneo, all'UPICA competente.
6. Agli effetti dell'articolo 45, commi 1, 2 e 3, della legge, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere di strutte, qualora siano state valutate dall'UPICA di valore non superiore al milione di lire.
7. Agli effetti dell'articolo 45, commi 1, 2 e 3, della legge equivale alla distribuzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini.
8. Non costituisce violazione dell'articolo 45, comma 2, della legge l'esposizione di prodotti non compresi nell'autorizzazione sui quali sia apposto un cartello, ben visibile, recante l'indicazione a caratteri indelebili e chiaramente leggibili, "non in vendita".
9. Chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 39 di tale legge.
10.Il commerciante su aree pubbliche che violi le norme della legge 11 giugno 1971, n. 426, o quelle del suo regolamento di esecuzione, applicabili, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché dell'articolo 73 della Legge, all'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con le sanzioni previste per la violazione delle norme suddette.
11. Agli effetti dell'articolo 45, comma 4, della legge la valutazione dei casi di particolare gravita e di recidiva deve essere effettuata con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo, commesse in violazione delle norme della legge e del presente regolarmente, nonché nelle norme della legge 11 giugno 1971 e del suo regolamento di esecuzione applicabili al commercio su aree pubbliche, nel la circoscrizione territoriale nella quale l'autorizzazione utilizzata per l'esercizio dell'attività nel corso del cui svolgimento l'infrazione è stata sommessa è valida. La valutazione è effettuata dall'UPICA che ha irrogato la sanzione.
12. Agli effetti dell'articolo 45, comma 4 della legge gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato debbono essere collegati fra di loro per la costituzione di un archivio informativo, continuamente aggiornato e consultabile da ciascuno di essi.
13. Agli effetti dell'articolo 45, comma 4, della legge si ha recidiva dopo la prima violazione di norme di legge o dopo la seconda violazione di norme regolamentari.
14. Ai fini della formazione della recidiva deve essere considerato anche il provvedimento della confisca, divenuto esecutivo, emesso nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento liberatorio di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non deve invece essere preso in considerazione ai fini suddetti l'accerta mento di un'infrazione al quale abbia fatto seguito il pagamento liberatorio.
15. Agli effetti dell'articolo 45, comma 4, della legge sono infrazioni di particolare gravità quelle che consistono nella violazione delle disposizioni sull'obbligo di indicare il prezzo delle merci esposte, nonché nella violazione, compiuta da chi opera in forma itinerante, delle disposizioni del decreto dell'Assessore Regionale competente per i beni culturali e ambientali e dei regolamenti di polizia urbana emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge e delle limitazioni e dei divieti di cui all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento.
16.L'agricoltore di cui all'articolo 46, comma 3, della legge, che sia sprovvisto del certificato rinnovato previsto dall'articolo 19, comma 3, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.
17. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
CADONI, Segretario:
Art. 23
Norme transitorie e finali
1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, basata ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, anche sul possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da titolo all'iscritto che li possieda di avvalersene ai fini dell'iscrizione nel registro necessaria per esercitare tale attività.
2. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della legge possono essere riproposte, o al comune o alla regione, mantenendo la data originaria di presentazione, purché siano presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I soggetti nei cui confronti alla data di entrata in vigore della legge fosse già stato emesso dall'apposita commissione comunale parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4, della legge.
4.L'eventuale comunicazione del parere di cui al comma 3 fatta agli interessati dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, vale come rilascio dell'autorizzazione stessa.
5. La norma prevista dal comma 3 si applica anche ai soggetti a cui favore sia stato deciso invia definitiva un ricorso presentato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) della Legge, presentate successivamente all'entrata in vigore della stessa e prima dell'approvazione del presente Regolamento, mantengono la data originaria di presentazione ai competenti uffici istruttori.
La definizione dell'istruttoria di tali domande è comunque subordinata, oltre che alla rispondenza delle stesse a quanto discosto dalla Legge e del presente Regolamento, al completamento della ricognizione e relativa pubblicazione delle disponibilità dei posteggi a livello regionale.
L'esercizio delle relative autorizzazioni potrà avvenire soltanto a seguito del rilascio, da parte dei Comuni interessati, delle concessioni delle aree in cui dovrà svolgersi la relativa attività commerciale.
L'integrazione documentale dovrà effettuarsi entro 60 gg. dalla data di rilascio delle autorizzazioni stesse, pena la decadenza delle medesime.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 5:
a) fino al 31 dicembre 1995 l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 42, comma 2, della legge è prioritariamente rilasciata ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per al meno due giorni alla settimana, anche se il comune al quale si chiede l'autorizzazione sia di una Regione diversa da quella cui corrisponde l'autorizzazione regionale.
b) fino al 31 dicembre 1995, l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 42, comma 3, della legge è rilasciata prioritariamente di titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo e fra questi ai soggetti di cui al precedente articolo 19, comma 5.
8. L'applicazione del criterio di priorità previsto dal comma 7 comporta automaticamente la decadenza dell'autorizzazione che ne è il presupposto.
Il presente decreto, sarà applicato sul B.U.R.A.S.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'allegato 1.
(Segue lettura)
Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del Regolamento numero 15.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 45, corrispondente al nome del consigliere Muledda.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Muledda.
CADONI, Segretario, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Muledda - Onida - Onnis - Ortu - Pau - Pes - Frau - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Tidu - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Demontis - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto Romano - Fadda Paolo - Ferrari - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lombardo - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Marteddu - Mereu Orazio.
Si sono astenuti i consiglieri: Murgia - Salis - Cogodi - Morittu.
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 52
astenuti 4
maggioranza 27
favorevoli 52
(Il Consiglio approva).
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 481.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 25, corrispondente al nome del consigliere Ferrari.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ferrari.
CADONI, Segretario, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Ferrari - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lombardo - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Marteddu - Merella - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Pau - Pes - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto Romano - Fadda Paolo.
Rispondono no i consiglieri: Morittu - Murgia - Ortu - Frau - Salis - Usai Edoardo - Cadoni - Cogodi - Demontis.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLORIS
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 59
votanti 59
maggioranza 30
favorevoli 50
contrari 9
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazione del testo unificato delle proposte di legge: Cocco - Sanna Emanuele - Dadea - Casu - Manca - Satta Gabriele - Cuccu - Ladu Leonardo - Ruggeri: "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale della Sardegna" (32) e Deiana - Salis - Casu - Cocco - Atzeni- Degortes - Giagu - Mulas Maria Giovanna - Ortu - Serra Antonio - Pusceddu: "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico - industriale della Sardegna" (451)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge 32 e 451. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Cocco.
COCCO (P.D.S.), relatore. Sostanzialmente mi rimetto alla relazione scritta, ma una parola va detta sul fatto che questa legge che certamente salvaguarda non piccola parte della nostra memoria storica, e ha grandi potenzialità di sviluppo, dovrà poi essere applicata e io non vorrei che accadesse quanto è accaduto per la legge istitutiva di "Sa die de sa Sardigna", che era una legge destinata a suscitare energie nel popolo sardo. Dai giornali di oggi vedo invece che è una legge che è servita a dare contributi agli editori di mass media. Io mi auguro che lo stesso destino non accada a questa legge, perché questo è un modo per snaturare la volontà dell'Assemblea che ha votato quella legge e oggi si accinge a votare quest'altra. E' inutile fare delle leggi se poi la loro applicazione concreta ne snatura le finalità. Io mi auguro che ci siano nella prossima legislatura una vigilanza e un'attenzione e una tensione tale veramente da poter voltare pagina, perché questa legge può veramente dare grandi possibilità ma occorreranno grande attenzione e grande tensione autonomistica e amore per l'identità del popolo sardo nella fase dell'applicazione. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo.
CADONI, Segretario:
Titolo
Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico - industriale della Sardegna.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CADONI, Segretario:
Art. 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce la conoscenza della storia della civiltà e della cultura industriale attraverso l'inventario, la tutela, l'acquisizione di documenti materiali, non ché di archivi e biblioteche relative ad attività industriali svolte in Sardegna.
2. In particolare favorisce e promuove la salvaguardia, la protezione, il recupero e la valorizzazione di impianti, di macchine e di altre testimonianze della cultura materiale che abbiano rilevanza nella storia degli insediamenti e delle tecnologie concernenti e delle tecnologie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonché di edifici direzionali e residenziali che siano pertinenze degli stessi insediamenti.
3. La Regione promuove inoltre l'organizzazione in strutture museali del patrimonio archeologico industriale ovunque la consistenza ed il livello qualitativo dei beni lo consenta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CADONI, Segretario:
Art. 2
Commissione regionale
1. E' istituita presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale, col compito di:
a) formulare proposte nell'ambito delle finalità della presente legge;
b) esprimere i pareri previsti dai successivi articoli 4, 6 e 8;
c) esprimere i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta regionale e/o da singoli Assessori regionali, da enti locali in ordine alla salvaguardia ed utilizzazione del patrimonio archeologico industriale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CADONI, Segretario:
Art. 3
Composizione della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale
1. La Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale è composta:
a) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o un suo delegato, che la presiede;
b) da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale designati per i rispettivi Assessorati dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore del turismo e dall'Assessore degli enti locali;
c) dai Sovrintendenti ai beni ambientali, storici e artistici per le Province della Sardegna;
d) da quattro esperti nominati dalla Giunta regionale su proposta delle Università degli studi sarde, due per l'Università di Cagliari e due per l'Università di Sassari.
2. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di qualifica non inferiore alla VII.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti la Commissione spetta, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CADONI, Segretario:
Art. 4
Verifica della consistenza del patrimonio archeologico industriale
1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, anche avvalendosi delle soprintendenze ai beni ambientali, architettonici, storici e artistici e degli uffici degli enti locali, svolgerà entro un anno dal la entrata in vigore della presente legge una indagine intesa a verificare la consistenza, le condizioni e la fruibilità del patrimonio archeologico - industriale della Sardegna e quant'altro sia necessario per la realizzazione degli obiettivi del la presente legge.
2. E' inoltre compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvedere alla catalogazione e documentazione di detto patrimonio. A tal fine l'amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni con le Università degli studi con altri organismi a ciò qualificati operanti in Sardegna.
3. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, l'Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione speciale istituita ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 38.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CADONI, Segretario:
Art. 5
Inventario del patrimonio archeologico industriale
1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente, sentita la Commissione prevista dall'articolo 2 della pre sente legge, predispone un inventario dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.
2. L'inserimento nei beni nell'inventario di cui al comma 1 è disposto indipendentemente dalla loro assoggettabilità alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.
3. L'inventario è aggiornato periodicamente su iniziativa dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
4. Le proposte formulate da enti pubblici devono essere esaminate da parte della Commissione di cui al precedente articolo 2 entro tre me si dalla loro formulazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CADONI, Segretario:
Art. 6
Programmi pluriennali
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, approva, previo parere della Commissione regionale competente, i piani pluriennali per l'acquisizione, il recupero e la valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale del la Sardegna.
2. La proposta di programma pluriennale è formulata dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il parere della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale della Sardegna.
3. La mancata deliberazione del programma pluriennale non è ostativa alla proposta e deliberazione dei programmi annuali di cui al successivo articolo 7.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CADONI, Segretario:
Art.7
Programmi annuali
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale approva, secondo le procedure stabilite dal precedente articolo 6, il programma annuale di acquisizione, recupero e valorizzazione di beni iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CADONI, Segretario:
Art. 8
Criteri per la formulazione dei programmi
1. I programmi pluriennali ed annuali sono formulati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sulla base delle proposte presentate:
a) dalla Giunta regionale o da singoli Assessori;
b) dalla Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico - industriale;
c) dagli enti locali;
d) da organismi o associazioni culturali.
2. I programmi annuali sono adottati tenendo conto delle seguenti priorità:
1) se trattasi d'immobili:
a) del valore antropologico, ambientale, storico, architettonico;
b) dell'urgenza dell'intervento;
2) se trattasi d'impianti e macchine:
a) della possibilità di recupero funzionale;
b) della eventuale rilevanza storico-tecnologica.
3) del possibile recupero di complessi organici o, comunque, del possibile raccordo con iniziative per i beni culturali in atto nel territorio;
4) della possibile utilizzazione anche a fini occupativi dei beni inseriti in programma.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CADONI, Segretario:
Art. 9
Contributi per l'acquisizione dei beni
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei programmi annuali la Regione Sarda conce de contributi agli enti locali nella misura massima del 90 per cento per l'acquisizione di beni inseriti nell'inventario di cui all'articolo 5 e nella misura massima del 70 per cento per la manutenzione straordinaria ed il restauro degli stessi beni.
2. L'ammontare dei singoli contributi è fissato nel programma annuale.
Gli enti locali che intendono avvalersi delle suddette provvidenze devono farne richiesta indicando:
a) le modalità di utilizzazione del bene in relazione agli obiettivi della presente legge;
b) il piano finanziario per la parte non coperta da contributo regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CADONI, Segretario:
Art. 10
Acquisizioni dirette della Regione
1.La Regione, sulla base dei programmi annuali, può acquisire in proprio beni del patrimonio archeologico - industriale che abbiano particolare importanza ambientale o storico-tecnologica.
2.Complessi o singoli beni possono essere concessi a soggetti pubblici o privati che offrano idonee garanzie di corretta gestione ed utilizzazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
CADONI, Segretario:
Art. 11
Coordinamento e promozione d'iniziative
1. La Regione promuove l'attività culturale di organismi pubblici, di associazioni, di singoli che possa favorire la realizzazione degli obiettivi della presente legge. A tal fine sulla base dei programmi annuali di cui all'articolo 7 sono concessi contributi per:
a) istituzione ed organizzazione di archivi e biblioteche di enti locali relativi ed attività industriali svolte nel territorio di competenza, sino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammesse e documentate;
b) studi e ricerche, sono ad un massimo del 70 per cento delle spese ammesse e documentate;
c) mostre e seminari, sino ad un massimo del 60 per cento delle spese ammesse e documentate.
2. La Regione favorisce il collegamento tra gli enti territoriali per realizzare gli obiettivi della presente legge e ne coordina l'attività.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Una rapidissima considerazione, signor Presidente, colleghi consiglieri, su questo articolo 11 che è l'ultimo articolo di merito prima della norma finanziaria, ma per dire che questa legge, che arriva in Aula proprio in conclusione dell'attività di questa legislatura, forse avrebbe meritato un esame più approfondito, forse anche per migliorarne alcuni aspetti. L'impressione ormai prevalente è che oggi arriverà in Aula tutta una serie di leggi; alcune stanno ancora viaggiando per Commissioni, per acquisire i pareri ma arriveranno sicuramente in Aula e quest'ultimo giorno di attività del Consiglio produrrà una copiosa legislazione in gran parte non verificata, perché molti colleghi sono ancora impegnati in diverse Commissioni, dove ancora si acquisiscono pareri su provvedimenti molto importanti che meriterebbero ben altra considerazione. Questo provvedimento tuttavia, nel suo insieme, è un provvedimento positivo che va nella direzione giusta; ovviamente sconta una qualche approssimazione, secondo il mio modesto parere, nella sua formulazione e nella stessa organizzazione degli strumenti attraverso cui si dovrebbero raggiungere gli obiettivi.
Siamo all'articolo 11, leggo per esempio in quest'articolo che la Regione promuove attività culturali di organismi pubblici, di associazioni e di singoli per favorire una seria di cose; quindi la Regione, promuovendo quest'attività culturale, dovrebbe consentire, con contributi sino al 70 per cento, l'organizzazione di biblioteche, di archivi di enti locali - e va benissimo - ma anche studi e ricerche, mostre e seminari, sempre con contributi al 70 per cento.
Ora io comprendo che la Regione possa e debba promuovere le attività culturali di organismi pubblici, e direi che può promuovere, incentivare e sostenere anche l'attività culturale di organismi privati, qui non c'è scritto ma si fa riferimento alle associazioni che, si intende, saranno anche associazioni private.
Però poi c'è scritto "e di singoli". E io mi domando come fa la Regione a promuovere, nel senso di sostenere, di sorreggere, di incentivare l'attività culturale di un singolo. Questo non lo capisco e chiedo una spiegazione a tutti gli Assessori della cultura, del commercio, dell'artigianato e della sanità.
Come si può fare una norma che dice che la Regione promuove l'attività culturale di un singolo? Il singolo è una persona, l'attività culturale o la svolge o non la svolge, la cultura ce l'ha o non ce l'ha. Altra cosa è agevolare l'incontro di più culture, di più propensioni, di più professionalità quando si associano. In questo caso la Regione, cioè la pubblica istituzione può e deve intervenire. Ora, tutta questa cosa a me pare congegnata per rendere possibile provvedere non alla promozione di attività culturali ma all'affidamento al singolo di tutto, ivi compresi ancora studi e ricerche.
Ma non era previsto, negli articoli precedenti, un comitato che aveva tra le diverse funzioni l'elaborazione di un programma dell'attività che la Regione deve fare di censimento, di studio, di ricerca di beni di archeologia industriale? Perché quest'altra norma? Poi posto che la norma rimane come autorizzatoria, e la legge non si premura per niente di precisare come possano avvenire queste cose, ben s'intende che quello che verrà a prosperare non saranno i musei di archeologia industriale, non saranno gli itinerari turistico culturali, ma saranno queste attività che le leggi continuano a consentire, pur scagliandosi tutti contro queste forme di concessione, queste forme di attribuzione a singoli.
Anche nel comma 2 dell'articolo 10 è scritto "complessi o singoli beni possono essere concessi a soggetti privati o pubblici che offrano idonee garanzie di corretta gestione e di utilizzazione". Possono essere concessi, ma come, con quali procedure, in quali condizioni, in via amministrativa, su parere di una Commissione? Dopo i primi articoli che parlano in generale, propongono obiettivi alti ed ambiziosi, in cando venenum, gli ultimi commi degli ultimi articoli reintroducono sempre e comunque la possibilità di una gestione, di una attività della pubblica amministrazione che sempre poi finirà per essere quella prevalente; perché i comitati tarderanno a riunirsi, perché la programmazione sarà inceppata dai vincoli, dai lacci e dai lacciuoli e poi sarà il privato, il singolo che presenterà le iniziative, lo studio, la ricerca, il progetto che gli verrà convenzionato, come diceva bene poc'anzi il collega Francesco Cocco, come accade sempre, e come è accaduto oggi, alla vigilia del primo 28 aprile che si doveva celebrare e in qualche modo anche festeggiare, pur senza astensione dal lavoro, non essendo una festa nazionale della Repubblica nel suo insieme. A che cosa è stata ridotta, nell'attuazione, la legge che istituisce il 28 aprile "Sa die de sa Sardigna", la festa nazionale sarda, la prima? A due spot pubblicitari per televisioni e giornali privati. Io non ho nulla contro la pubblicizzazione di un messaggio, se il messaggio è utile. E se gli strumenti di diffusione sono quelli è chiaro che di quelli bisogna servirsi. Mi chiedo però se la prima solennità di "Sa die" doveva essere proprio, dalla Regione, nella sua responsabilità di governo e quindi di decisione, celebrata solo così? Attraverso la pubblicità per giornali? E' la cosa più semplice, si telefona all'agenzia, si chiede quanto costa una pagina di giornale, si commissiona un bozzetto, anzi ne è stato utilizzato uno che già circola da anni, due pietre scolpite bene da Pinuccio Sciola, riprese, date ai giornali, tot milioni: "Sa die!". Ma no! In questa occasione andava recuperata non solo la memoria ma la capacità di proporre valori positivi ai sardi, ai giovani sardi soprattutto. Doveva essere compiuto almeno un tentativo di arrivare alle scuole, di dire cos'è il 28 aprile, cosa sono i 200 anni dalla cacciata dei piemontesi dalla Sardegna, in una lettura equilibrata che parli in positivo, che dica dei valori, che dica di emancipazione, che dica di liberazione, che dica di libertà, che dica di progresso di questa Regione di come oggi è affidato alla libertà individuale e collettiva di un popolo. Come si fa a ridurre "Sa die" a una inserzione pubblicitaria? Così è! Avremo in più la visita del Capo dello Stato, che viene ad inaugurare un mercato però - perché la Fiera è un mercato - non viene a celebrare o a essere partecipe come Capo, come prima autorità della Repubblica italiana, nel riconoscimento e nel rispetto dell'autonomia e dei valori fondamentali forti dell'autonomia stessa. E' una pura, casuale coincidenza, perché domani si apre la fiera campionaria. Per questo viene il Presidente della Repubblica, non perché è la festa nazionale sarda e neppure noi siamo stati capaci di fare gran che come istituzione autonomistica, neppure la presenza del Consiglio regionale. Ma perché non avere previsto per domani la riunione conclusiva del Consiglio regionale, - scade domani il Consiglio regionale, per decreto si scioglie - una riunione in una piazza in un luogo di lavoro, in un luogo dove la gente sarda lotta, protesta, chiede diritti e afferma valori? Questo avrebbe dovuto essere "Sa die". Sarà per un'altra die! Speriamo sia per l'anno prossimo o, per chi vorrà impegnarsi in queste cose, se ne avrà la possibilità, per gli anni prossimi, però rimane queste pochezza, queste limitatezza, rimane questo affievolimento di coscienza, che è affievolimento della coscienza autonomistica anzitutto, che poi è la base di tanti mali che colpiscono questa Regione e dei quali si vedono i risvolti solo quando di portano fuori i risultati elettorali. In relazione a questa legge ho detto che la nostra valutazione nell'insieme è positiva; rimane questa riflessione critica su istituti che vengono sempre e comunque inseriti nelle leggi regionali. Non è esaltante che non si riesca mai a dare seguito agli annunci che si fanno, di leggi di qualità diversa, che affermino princìpi nobili e nello stesso tempo li garantiscano poi con le norme sostanziali e con l'organizzazione attraverso cui questi princìpi debbono essere sostanziati.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
CADONI, Segretario:
Art. 12
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.
2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
1996 lire 250.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge finanziaria
Voce 2
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
Voce 3
1996 lire 250.000.000
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1994 lire 750.000.000
1995 lire 750.000.000
1996 lire 750.000.000
mediate riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Capitolo 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1994 lire 30.000.000
1995 lire 30.000.000
1996 lire 30.000.000
Capitolo 02159/01 -
Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69 della legge finanziaria)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03058 -
Contributi per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili (art. 70 della legge finanziaria)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Capitolo 11113 - (N.I.) -1.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) -
Spese per l'effettuazione di un'indagine sulla consistenza, le condizione e la fruibilità del patrimonio archeologico - industriale e per la catalogazione, documentazione ed inventariazione dello stesso (art. 4 e 5 della presente legge)
1994 lire 100.000.000
1995 lire 100.000.000
1996 lire 100.000.000
Capitolo 11113/01 - (NI.) - 2.1.2.3.2.3.06.06 (03.02) -
Contributi agli enti locali per l'acquisizione, la manutenzione straordinaria ed il restauro di beni archeologici e per l'istituzione e organizzazione di archivi e biblioteche relativi ad attività industriali (artt. 9 e 11, comma 1 lettera a) della presente legge)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
Capitolo 11113/02 - (NI.) - 2.1.2.3.2.3.06.06 (03.02) -
Spese per l'acquisizione dal patrimonio regionale di beni del patrimonio archeologico - industriale (art. 10 della presente legge)
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
1996 lire 250.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 e da a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato della proposta di legge numero 32/A e 451/A. Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di legge risponderanno sì, coloro i quali sono contrari alla proposta di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 42, corrispondente al nome del consigliere Mereu Salvatorangelo.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Mereu Salvatorangelo.
CADONI, Segretario, procede all'appello.
Rispondono sì di consiglieri: Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Frau - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorettu - Lai Virginia - Manchinu - Manunza - Marteddu - Merella - Meru Orazio.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e il consigliere Demontis.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 53
astenuti 2
maggioranza 27
favorevoli 53
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Urraci. Ne ha facoltà.
URRACI (Rinascita e Sardismo). Chiedo che venga inserita all'ordine del giorno la legge rinviata sull'anagrafe canina.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la proposta si intende accolta.
Discussione e approvazione della proposta di legge Cuccu - Giagu - Cadoni - Satta Gabriele - Pusceddu - Fadda Fausto Romano - Corda - Baroschi - Usai Sandro: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, concernente 'Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi'" (464)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 464. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore, onorevole Cuccu, non è presente in Aula, ci rimettiamo alla relazione scritta. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 ago sto 1983, n. 16, prestiti agevolati da erogare a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e versa mento di quote sociali, entro limiti stabiliti dalla legge.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passi vi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere su loro fondi.
3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2, da porre a carico dei beneficiari, è quello stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.
4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati è stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.
5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al punto 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983.
6. Con proprio decreto l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinerà la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incidenza territoriale dell'intervento;
b) i contenuti innovativi del progetto;
c) l'ampiezza di nuova occupazione presta.
7. L'importo massimo concepibile a ciascuna impresa non potrà superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 16 del 1983.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
Contributi sugli interessi
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministratore regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netto".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate per il 1994 in lire un miliardo e gravano sui capitoli 10128 e 10128/01 del bilancio 1994.
2. Nel bilancio annuale 1994 della Regione sono apportate le seguenti modifiche.
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 -
Fondo nuovi oneri legislativi parte investimenti
1994 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della voce 5 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
10 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10128 -
Fondo per la concessione di prestiti agevolati (art. 1, comma 1, della presente legge)
1994 lire 800.000.000
Capitolo 10128/01 - (N.I.) -
Versamento al fondo per la concessione del concorso sugli interessi sui prestiti concessi dagli istituti di credito e dalle banche alle cooperative di produzione e lavoro e ai loro consorzi ( art. 1, comma 2, della presente legge)
1994 lire 200.000.000
3. Le spese per gli anni successivi al 1994 verranno determinate con la legge finanziaria.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 464/A.
Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di legge risponderanno sì, coloro i quali sono contrari alla proposta di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 39, corrispondente al nome del consigliere Meloni)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Meloni.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Pes - Frau - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serri - Lai Pietro - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Desini - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Manunza - Marteddu.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e il consigliere Usai Edoardo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 44
astenuti 2
maggioranza 23
favorevoli 44
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
BARRANU BENEDETTO (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Presidente, chiedo l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge numero 483 e della proposta di regolamento numero 17.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, questi provvedimenti si intendono iscritti all'ordine del giorno.
Discussione e approvazionedella proposta di legge Atzeri - Deiana - Cocco - Casu - Serra Antonio - Giagu - Degortes - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Mannoni - Pusceddu - Tarquini - Satta Gabriele - Satta Antonio - Usai Sandro - Corda - Tidu - Usai Edoardo - Baghino - Pili - Lorettu - Mereu Salvatorangelo - Marteddu: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 novembre 1986, n. 64, concernente 'Interventi regionali per lo sviluppo delle attivitàmusicali Popolari'" (468)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 468.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Atzeni, relatore.
ATZENI (P.P.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU BENEDETTO (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art.1
1.Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, la percentuale "50 per cento" è sostituita da "70 per cento".
2.Alla lettera f) del medesimo articolo, dopo le parole "delle associazioni", è aggiunta la frase "ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 64 del 1986, è inserito il seguente: "
Art. 2 bis - contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza.
1. Alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali previsti nel secondo comma dell'articolo 1, che ne facciano richiesta, è concesso - nei limiti dello stanziamento determinato con le leggi finanziarie annuali - un contributo per l'attività ordinaria non superiore al 70 per cento delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute. L'avvenuta spesa delle somme erogate a titolo di contributo dovrà essere rendi-contata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della presente legge".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 64 del 1986 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6 - Modalità di utilizzazione dei contributi
1. La concessione del contributo regionale obbliga il beneficiario a realizzare le iniziative proposte nella domanda sulla base di un programma di spesa il cui importo complessivo sia coperto finanziariamente per il 70 per cento dal contributo regionale e per il restante 30 per cento da risorse proprie.
2. In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Assessore competente, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato.
3. Se l'inadempimento è invece parziale, l'Assessore riduce l'ammontare del contributo in proporzione al programma non svolto".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono apportate le seguenti modifiche:
In diminuzione
Capitolo 11115 -
Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 31 giugno 1950, art. 74, L.R. 28 maggio
1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 117, L.R. 30 maggio 1981, n. 18)
1994 Lire -475.000.000
1995 Lire -975.000.000
1996 Lire -975.000.000
In aumento
Capitolo 11083 -
Concessione di contributi a favore delle Associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi etc. (art. 2 L.R. n. 64 del 1986)
1994 lire + 300.000.000
1995 lire + 600.000.000
1996 lire + 600.000.000
Capitolo 11083 - 03 -
Contributi per lo studio e la preparazione musicale ai gruppi ed alle associazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 65
1994 lire + 150.000.000
1995 lire + 350.000.000
1996 lire + 350.000.000
Capitolo 11083- 05 - (N.I.)-
Contributi alle Associazioni di tutela e di rappresentanza dei gruppi musicali di cui all'articolo 2 bis della L.R. 18 novembre 1986, n. 64
1994 lire + 25.000.000
1995 lire + 25.000.000
1996 lire + 25.000.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 468.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 7, corrispondente al nome del consigliere Cadoni.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Cadoni.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Mereu Orazio - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Pes - Piras - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Lai Pietro - Tarquini - Urraci - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Frau - Usai Edoardo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 46
astenuti 3
maggioranza 24
favorevoli 46
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.
ONIDA (P.P.I.). Chiedo l'inserimento all'ordine del giorno del progetto di legge numero 420. E' stato richiamato in Aula precedentemente ed è stato licenziato dalla Commissione all'unanimità.
PRESIDENTE. Onorevole Onida, la richiesta verrà discussa dalla Conferenza dei Capigruppo che convocherà per decidere sull'opportunità di inserire nell'ordine del giorno altri argomenti.
ONIDA (P.P.I.). Il provvedimento numero 420. Concerne "Norme in materia di cooperazione con i paesi invia di sviluppo e dell'Europa centrale e orientale". E la sua discussione è stata già chiesta dalla relatrice onorevole Serra, alcuni mesi fa. La Commissione lo ha licenziato all'unanimità.
PRESIDENTE. Me ne rendo conto, però adesso procediamo con gli argomenti che abbiamo all'ordine del giorno. Se ci sarà il tempo necessario lo esamineremo.
Discussione e approvazionedella legge regionale 23 febbraio 1994:"Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", rinviata dal Governo (CCLXXXII)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 23 febbraio 1994, numero CCLXXXII, rinviata dal Governo.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sechi.
SECHI (P.P.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo artigianato e commercio.
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dei princìpi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro di materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali
1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:
a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risana mento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/58 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 01669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
g) disporre dei fondi assegnati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3
Competenze dei Comuni
1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento, alla costruzione ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6,7 e 8 della presente legge.
2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private di assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.
3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria predisposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4
Istituzione dell'anagrafe canina
1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 gironi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso, allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 5
Codice di riconoscimento
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediate inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposto lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.
2.Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3.L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.
4.L'inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.
5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6
Programma di prevenzione del randagismo
1. In attuazione dell' articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281 , la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali.
2. Il programma contiene:
a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b) l'ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;
c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata.
3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all' Assessorato dell' igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:
a)copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi;
b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;
c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.
5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 7
Convenzioni per strutture di ricovero
1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:
a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;
b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.
2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La convenzione deve indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
c) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;
d) la durata della convenzione.
4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 8
Requisiti delle strutture di ricovero
1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le strutture di custodia a scopo di addestramento o commercio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 9
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario competente per territorio che prevede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.
3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.
4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.
7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.
8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.
9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.
10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art.10
Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi
1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
2. L'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 11
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da questo disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competete per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 12
Abbandono e custodia degli animali
1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi ti tolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 13
Controllo delle nascite
1. I servizi veterinari delle Unità sanitaria locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del la presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 14
Protezione dei gatti in libertà
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitaria locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 15
Tutela dell'integrità fisica degli animali
1.Il compimento di atti crudeli su animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
2.L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere al soppressione dell'animale, cono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
3.Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di ammali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 800.000.
6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinanti, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a lire 100.000.
7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implichino l'uso di animali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 16
Modalità di custodia degli animali
1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocumento né alla loro salute, né all'igiene ed alla quiete delle persone.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 17
Modalità del trasporto degli animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 18
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL;
a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;
b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
e) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 19
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, T.U. di pubblica sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.
3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 20
Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 21
Promozione educativa
1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.
3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.
4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche lo svolgimento nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli ammali e alla tutela della loro salute.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art.22
Limiti di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 23
Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Per l'inflizione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 24
Norma finanziaria
1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Capitolo 23261 - (N.I.) (2.3.2.) -
Assegnazioni statali per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (art. 8 Legge 14 agosto 1991, n. 281)
1994 lire 394.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Capitolo 35022 -
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la protezione degli animali e l'istituzione dell'anagrafe canina
1994 p.m.
1995 p.m.
1996 p.m.
In diminuzione
02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02159 -
Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art, 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 900.000.000
1995 lire 900.000.000
1996 lire 900.000.000
In aumento
08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08083 - (N.I.) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) -
Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali - assegnazioni statali (art. 8, Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 6 della presente legge)
1994 lire 394.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Capitolo 08083/01 - (N.I.) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) -
Contributi ai Comuni per la costruzione di canili municipali - fondi regionali (art. 6 della presente legge)
1994 lire 800.000.000
1995 lire 800.000.000
1996 lire 800.000.000
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.
Capitolo 12186 -(1.1.1.4.2.2.08.08) (08.02)
Convenzioni con le organizzazioni protezionistiche per il ricovero di animali di affezione -fondi regionali (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 7 della presente legge)
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
1996 lire 20.000.000
Capitolo 12187 - (1.1.1.4.1.06.05) (05.02) - (F.R.) -
Spese per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 19 della presente legge)
1994 lire 20.000.000
1995 lire 20.000.000
1996 lire 20.000.000
Capitolo 12188 - (1.1.1.5.7.08.08) (08.02) - (F.R.) -
Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per l'istituzione dell'anagrafe canina e per la formazione e aggiornamento del personale addetto alla vigilanza degli animali di affezione (Legge 14 agosto 1991, n. 281 e articoli 4 e 20 della presente legge)
1994 lire 60.000.000
1995 lire 60.000.000
1996 lire 60.000.000.
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994,1995,1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la norma finanziaria, in sede di coordinamento, poiché sono stati sottratti dei fondi che vanno invece rimessi, è introdotta la seguente variazione: nella parte in diminuzione il capitolo 02159 è sostituito, per il 1994, dal capitolo 03148/01 e per gli anni 1995 e 1996 dal capitolo 03017.
Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, la metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura della tabella A.
(Segue lettura)
Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, metto la votazione. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge rinviata numero CCLXXXII. Ricordo che per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 61, corrispondente al nome del consigliere Salis.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Salis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Baghino - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Pes - Pubusa - Ruggeri.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Salis - Serrenti - Demontis - Ortu - Puligheddu.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 49
astenuti 6
maggioranza 41
favorevoli 49
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazionedel disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. del 7 dicembre 1993, n. 347, relativo al prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Cap. 03010 - a favore del Cap. 08239 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici - spese per le notifiche e le registrazioni degli atti amministrativi" (483)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 483. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leonardo Ladu, relatore.
LADU LEONARDO (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
DEMURO MARTINO, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Articolo unico
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. del 7 dicembre 1993, n. 347, concernente il prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore del capitolo 08239 dello stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici concernente: "Spese derivanti dalla notifica di atti di sopralluogo ex art. 7, terzo comma, legge 2359/1865, per la formazione di stati di consistenza nei procedimenti espropriativi per causa di pubblica utilità a cura della Regione sarda e spese per la notifica e la registrazione di atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione di opere di pertinenza dell'Assessorato dei lavori pubblici ai sensi della legge 7 gennaio 1977, n. 1, e art. 13, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 483.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 66, corrispondente al nome del consigliere Scano.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Scano.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Lai Pietro - Tidu - Usai Sandro -Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Carusillo - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Giagu - Lai Virginia - Lorelli - Lai Ada - Manchinu - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Frau - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele.
Rispondono no i consiglieri: Urraci - Cogodi - Murgia - Salis.
Si è astenuto il Presidente Floris.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 45
votanti 44
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 40
contrari 4
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazionedel documento: "Utilizzazione da parte dell'azienda foreste demaniali degli interessi attivi maturati sui finanziamenti ex legge 268/74 per le sistemazioni idraulico forestali. Proposta di variazione di programma 1988/90 ex legge 268/74" (Doc. n. 54)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 54. Dichiaro aperta la discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Ladu Leonardo, relatore.
LADU LEONARDO (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione geniale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU BENEDETTO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Articolo unico
L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio riferisce che la proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente (nota 150/56911) del 30 dicembre 1993, volta ad utilizzare gli interessi maturati sulle somme destinate alla sistemazione idraulico-forestale, per essere attuata necessita di una variazione del programma 1988/90 ex Legge 268/74 che al titolo 11.05.02/II prevede una destinazione esclusiva dello stanziamento per la realizzazione di interventi idraulico-forestali e per attività antincendio.
L'Assessore della programmazione, credito e assetto del territorio propone quindi che il titolo di spesa 11.05.02/II venga modificato con un comma aggiuntivo, 4 bis, così formulato:
"Gli interessi attivi maturati nel periodo 1980/1993, fino alla concorrenza di lire 5 miliardi, su conti correnti intestati all'Azienda delle Foreste demaniali relativi ai finanziamenti ex Legge 268/74 per lavori di sistemazione idraulico-forestale, sono destinati all'acquisizione di nuovi perimetri o all'ampliamento di quelli esistenti, da parte dell'Azienda delle Foreste Demaniali medesima".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del documento numero 54.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 51, corrispondente al nome del consigliere Pau.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Pau.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Pes - Pubusa - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Marteddu - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida.
Rispondono no i consiglieri: Puligheddu - Salis - Urraci - Cogodi - Murgia.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Frau - Usai Edoardo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 47
astenuti 3
maggioranza 24
favorevoli 42
contrari 5
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazionedella proposta di regolamento: "Adeguamento del regolamento concernente l'organizzazione amministrativa dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda alle disposizioni di cui alle LL.RR. 32/88, 41/93 e 53/93" (Reg. n. 17)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 17. Dichiaro aperta al discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.
PUBUSA (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Titolo 1
Ordinamento degli uffici
CAPO I
Princìpi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda in armonia con i princìpi ed i criteri di organizzazione stabiliti dal titolo I, capo I e II della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, e dalla L.R. 13 dicembre 1993, n. 53 ed in adeguamento alle disposizioni delle leggi 26 agosto 1988, n. 32, e 14 settembre 1993, n. 41.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
Criteri dell'organizzazione amministrativa
1. Sono criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa dell'Azienda quelli stabiliti dall'art. 3 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3
Articolazioni dell'organizzazione
1. L'organizzazione amministrativa dell'Azienda foreste demaniali si articola in servizi e settori.
2. I servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza dell'Azienda.
3. I settori sono articolazioni dei servizi ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini ed interdipendenti nell'ambito di una stessa materia.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
CAPO II
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 4
Servizi e settori dell'Azienda forestale demaniali della Regione Sarda
1. Nell'ambito dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda sono istituiti i seguenti servizi:
SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PARCHI articolato nei settori:
+ Settore affari generali amministrativi legali ed economato.
+ Settore bilancio, contabilità ed affari tributari e fiscali.
+ Settore tecnico, ampliamento del patrimonio forestale regionale.
SERVIZIO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE DI CAGLIARI articolato nei settori:
+ Settore Amministrativo - contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contratti.
+ Settore progettazione, direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi per la circoscrizione di Cagliari.
+ Settore progettazione direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi per la circoscrizione di Iglesias. I settori di cui ai punti 2.1 e 2.2 hanno sede a Cagliari, il Settore di cui al punto 2.3 ha sede a Iglesias.
SERVIZIO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE DI SASSARI articolato nei settori:
+ Settore Amministrativo - contabile gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contratti.
+ Settore progettazione, direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi, per la circoscrizione di Sassari. Settore progettazione, direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi, per la circoscrizione di Tempio Pausania. I settori di cui ai punti 3.1 e 3.2 hanno sede a Sassari, il Settore di cui al punto 3.3 ha sede a Tempio Pausania.
SERVIZIO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE DI NUORO articolato nei settori:
+ Settore Amministrativo - contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contratti.
+ Settore progettazione, direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi, per la circoscrizione di Nuoro. Settore progettazione, direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi, per la circoscrizione di Lanusei. I settori di cui ai punti 4.1 e 4.2 hanno sede a Nuoro, il Settore di cui al punto 4.3 ha sede a Lanusei.
SERVIZIO PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE DI ORISTANO articolato nei settori:
+ Settore Amministrativo - contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contratti.
+ Settore progettazione, direzione lavori, assestamento, gestione foreste e parchi. I Settori hanno sede ad Oristano.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 5
Servizio centrale demanio e parchi
l. Il Servizio centrale demanio e parchi con sede in Cagliari, coordina l'attività dei seguenti settori:
-Settore Affari generali, amministrativi, legali ed economato.
Fornisce l'assistenza giuridico - amministrativa agli organi ed alle strutture organizzative dell'Azienda. Cura le controversie riguardanti l'Azienda, e l'espletamento degli atti relativi all'economato. Predispone gli atti che non siano di competenza degli altri settori; cura l'espletamento degli atti relativi ai contratti ad evidenza pubblica inerenti ai lavori.
- Settore bilancio, contabilità ed affari tributari e fiscali.
Predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale; cura gli adempimenti concernenti la gestione finanziaria e patrimoniale. Verifica la regolarità dei rendiconti dei funzionali relegati. Cura i rapporti con la Tesoreria. Sottopone gli atti dell'Azienda al riscontro di competenza della Ragioneria regionale. Dà attuazione agli adempimenti di natura fiscale e tributaria.
- Settore tecnico ampliamento del patrimonio forestale regionale.
Studia i problemi di interesse boschivo e montano e fornisce l'assistenza tecnica agli organi e alle strutture organizzative dell'Azienda; esegue l'istruttoria tecnica dei progetti e delle stime predisposte dai servizi provinciali; predispone i programmi generali di miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale regionale e ne cura l'ampliamento. Cura l'istruttoria degli inventari forestali e dei piani di assestamento dei terreni amministrati. Cura i rapporti con i soggetti competenti in materia di parchi, riserve naturali e aree protette.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6
Servizio provinciale di amministrazione di Cagliari
l. Il Servizio provinciale di amministrazione di Cagliari provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agrosilvo-pastorale dell'Azienda e/o di altri Enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste con sede a Cagliari.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste, con sede a Iglesias.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore amministrativo-contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contrattuali.
Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione e ordinazione delle spese ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai ed impiegati forestali; cura l'archivio ed il protocollo nonché tutti gli altri affari generali, amministrativi e contrattuali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 7
Servizio provinciale di amministrazione di Sassari
l. Il Servizio provinciale di amministrazione di Sassari provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agrosilvo-pastorale dell'Azienda e/o di altri Enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste, con sede in Sassari.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste, con sede in Tempio Pausania.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore amministrativo-contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contrattuali.
Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione e ordinazione delle spese ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai ed impiegati forestali; cura l'archivio ed il protocollo nonché tutti gli altri affari generali, amministrativi e contrattuali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 8
Servizio provinciale di amministrazione di Nuoro
l. Il Servizio provinciale di amministrazione di Nuoro provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agrosilvo-pastorale dell'Azienda e/o di altri Enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste, con sede in Nuoro.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste, con sede in Lanusei.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore amministrativo-contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contrattuali.
Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione e ordinazione delle spese ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai ed impiegati forestali; cura l'archivio ed il protocollo nonché tutti gli altri affari generali, amministrativi e contrattuali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 9
Servizio provinciale di amministrazione di Oristano
l. Il Servizio provinciale di amministrazione di Oristano provvede alla gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio agrosilvo-pastorale dell'Azienda e/o di altri Enti pubblici ad essa concesso, che ricade nella rispettiva giurisdizione, coordinando l'attività dei seguenti settori:
- Settore progettazione, direzione lavori, assestamento e gestione foreste.
Cura la progettazione e la direzione dei lavori (forestali, edili, stradali, infrastrutturali); provvede alla difesa del patrimonio della Azienda specie contro gli incendi; studia gli inventari forestali ed i piani di assestamento delle foreste e provvede alla loro periodica revisione; predispone i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste; esegue le operazioni tecniche inerenti alla gestione delle foreste; cura l'attività vivaistica nonché le attività collaterali a quelle forestali (fauna, allevamento, turismo); redige le stime connesse all'ampliamento del demanio forestale ed alla vendita dei prodotti.
- Settore amministrativo-contabile, gestione operai ed impiegati forestali, affari generali e contrattuali.
Gestisce gli ordini di accreditamento provvedendo alla liquidazione e ordinazione delle spese ed alla rendicontazione; cura la gestione dei beni mobili ed immobili e del servizio automobilistico; provvede alla gestione giuridica ed economica degli operai ed impiegati forestali; cura l'archivio ed il protocollo nonché tutti gli altri affari generali, amministrativi e contrattuali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 10
Gruppi di lavoro
1. Per le finalità e con i criteri previsti dall'art. 12 L.R. 1978, n. 51 possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro per la trattazione di affari interessanti uno o più servizi dell'Azienda.
2. I gruppi suddetti sono costituiti con provvedimento del coordinatore generale.
3. Qualora i compiti affidati al gruppo richiedano la particolare competenza tecnica o giuridica di estranei all'Amministrazione, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari, a tempo definito, o da esperti, aventi la specifica competenza richiesta.
4. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con provvedimento del coordinatore generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda; con la stessa procedura è determinato il compenso globale in relazione all'importanza dell'incarico affidato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
CAPO III
FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 11
Livelli di coordinamento
1. Nell'ambito dell'ordinamento dell'Azienda, sono individuati tre livelli di coordinamento:
- Coordinatore Generale;
- Coordinatore di Servizio;
- Coordinatore di Settore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 12
Nomina del Coordinatore Generale
1. Per il conferimento delle funzioni di coordinatore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, ai sensi dell'art 1, commi primo e ottavo, della L.R. 41/93, la proposta è formulata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 13
Nomina dei Coordinatori di Servizio
1. Le funzioni di coordinatore di servizio dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono conferite nei modi e nelle forme previste dall'art. 1, commi terzo e quinto, della L.R. 32/88, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 25/1990, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2. La scelta di cui al primo comma è effettuata tra gli impiegati delle qualifiche funzionali dirigenziale o ottava, appartenenti al corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. 14.11.1988, n. 42, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 14
Nomina dei Coordinatori di Settore
1. Le funzioni di coordinatore di settore dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono conferite nei modi e nelle forme previste dall'art. 1, commi quarto e quinto, della L.R. 32/88, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 25/90 su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2. La scelta di cui al primo comma è effettuata tra gli impiegati del ruolo unico regionale appartenenti al corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. 14.11.1988, n. 42, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio.
3. Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili, può essere attribuito anche al per sonale non appartenente al corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi del comma 6, art. 6 della L.R. 14.11.1988, n. 42.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 15
Scelta dei Coordinatori di Servizio e di Settore
1. La scelta di cui agli articoli 13 e 14 è effettuata tra gli impiegati che, in possesso dei requisiti prescritti, siano in atto assegnati all'Azienda foreste demaniali della Regione sarda ovvero, pur assegnati ad altra struttura dell'Amministrazione Regionale, ne abbiano fatto istanza entro il termine perentorio stabilito nell'apposito avviso emanato dall'Assessore competente in materia di Personale, che fissa in almeno 20 gironi il termine per la presentazione delle istanze.
2. I criteri in base ai quali ha luogo la scelta, avuto riguardo allo stato di servizio, alla capacità e preparazione professionale ed alla preparazione specifica richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, sono quelli determinati per i servizi e settori dell'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 16
Nomine dei sostituti
1. Al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, su conforme deliberazione del Consiglio stesso, ed entro trenta giorni dalla relativa nomina, si provvede alla nomina dei sostituti per le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente, come in appresso:
a) per il coordinatore generale, tra i coordinatori di servizio;
b) per il coordinatore di servizio, tra i coordinatori appartenenti al corpo forestale e di vigilanza ambientale dei settori nei quali il servizio stesso è articolato;
c) per il coordinatore di settore, tra gli altri coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato.
2. Qualora ulteriori circostanze di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente avessero a verificarsi nei confronti dei sostituti nominati ai sensi del precedente comma, le relative funzioni di coordinamento sono interinalmente assunte dal coordinatore generale e, nel caso in cui le ragioni ostative lo riguardino, dal suo sostituto.
3. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a 90 gironi, l'incarico di coordinamento è sospeso per il tempo eccedente detto periodo, con esclusione del diritto alla relativa indennità. In tale circostanza ai coordinatori che svolgono le funzioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) del primo comma è attribuita una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra quella spettante al coordinatore sostituto e quella in godimento.
4. In ogni altro caso di vacanza degli incarichi di coordinamento, la continuità delle relative funzioni, è assicurata dal coordinatore di servizio in luogo del coordinatore di settore, dal coordinatore generale in luogo del coordinatore di servizio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in luogo del coordinatore generale, dal coordinatore generale in luogo dei coordinatori di servizio e di settore in caso di contemporanea vacanza degli incarichi e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di contemporanea vacanza degli incarichi di coordinatore generale e di servizio, o degli incarichi di coordinatore generale di servizio e di settore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 17
Ambito di competenza del Consiglio di Amministrazione e dei Coordinatori
1. I coordinatori esercitano le funzioni secondo le direttive programmatiche deliberate dal consiglio di Amministrazione. Questo indica gli obiettivi da raggiungere, definisce le relative scale di priorità, emana, anche in riferimento alle singole leggi da applicare, le direttive generali e di massima, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica i risultati conseguiti, può chiedere ai coordinatori ogni chiarimento e muovere loro rilievi e contestazioni.
2. Compete ai coordinatori, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale tra i livelli di coordinamento, la titolarità delle scelte operative conseguenti agli atti e alle direttivi di cui al precedente comma, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziare e strumentali per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione secondo i princìpi di legalità, di efficienza, di tempestività e di economicità della gestione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 18
Delega delle attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Oltre alle attribuzioni loro spettanti, ai sensi della disposizione del presente regolamento e delle norme vigenti, i coordinatori esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate in tutti o in parte, con propri provvedimenti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il coordinatore di settore esercita altresì le attribuzioni di cui alle lettere f), g), h), i), 1) dell'art. 15 della L.R. 26.08.1988, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, che il coordinatore di servizio deleghi in tutto o in parte, con proprio decreto, previa autorizzazione del coordinatore generale dell'Azienda.
3. Le funzioni di cui all'articolo 15 della L.R. 32/88, concernenti le sotto elencate lettere, sono di norma esercitate dal coordinatore di servizio mediante delega al competente coordinatore di settore, previa autorizzazione del coordinatore generale:
g) per importi non superiori a lire 50.000.000;
h) per importi non superiori a lire 100.000.000;
i) per importi non superiori a lire 50.000.000 e per periodi non superiori ad un anno;
1) per importi non superiori a lire 50.000.000.
4. I decreti che dispongono la delega sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 19
Responsabilità dei coordinatori
1. Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta regionale o dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dal suo Presidente; rispondono altresì alla rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
3. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati, previa delibera del Consiglio stesso:
a) ai coordinatori di servizio e di settore dal coordinatore generale;
b) al coordinatore generale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 20.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 20
Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori
1. I provvedimenti adottati dai coordinatori, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono contestualmente comunicati, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con le modalità stabilite nello stesso decreto.
2. Fino all'emanazione di detto decreto i coordinatori sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla loro adozione, gli atti disposti nell'esercizio delle attribuzioni proprie e delegate.
3. Tutti gli atti adottati dai coordinatori di servizio e di settore sono comunicati al coordinatore generale dell'Azienda.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 21
Annullamento, revoca riforma dei provvedimenti dei coordinatori
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione su conforme delibera del Consiglio medesimo ha facoltà di disporre d'ufficio, entro 40 giorni dall'emanazione, la revoca o la riforma, per motivi di merito, degli atti emanati dai coordinatori.
2. Lo stesso Presidente, con la stessa procedura, ha in sede di autotutela, facoltà di procedere all'annullamento degli atti emanati dai coordinatori in ogni tempo per vizi di legittimità.
3. Parimenti ha facoltà di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, rinnovabili o prorogabili, adottati dai coordinatori.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinatore che ha emanato l'atto.
5. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, che decide con decreto del suo Presidente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 22
Attribuzioni del coordinatore generale
1. Il coordinatore generale dell'Azienda garantisce la coerenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi programmatici, formulando proposte sulle iniziative necessarie, rientranti nella sfera di Competenza del Consiglio di Amministrazione; assicura il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture nelle quali si articola l'Azienda.
2. Per il perseguimento degli obiettivi programmati e nel rispetto delle direttive generali e di massima impartite dal Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni formulate dal medesimo, in ordine alle scale di priorità, il coordinatore generale:
a) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attutivi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, rientranti nei limiti della competenza, per valore superiore a 400.000.000 di lire;
b) adotta, secondo le modalità di predeterminate dal Consiglio di Amministrazione, qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di con tributi, concorsi o sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dell'Azienda, a favore di enti e persone, per valore superiore a lire 400.000.000 e fino all'importo di lire 1.000.000.000; propone al Consiglio di Amministrazione le concessioni di importo superiore, ed emana i conseguenti provvedimenti attuativi;
c) esercita, assumendone le responsabilità, le funzioni di propulsione, coordinazione, direzione e controllo delle strutture di più limitata competenza; promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economia e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa;
d) cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti;
e) in caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nella attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione;
f) promuove, secondo motivate valutazioni sul rapporto costi-benefici, le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per la istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative della stessa ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 4, comma terzo, della L.R. 13 dicembre 1993, n. 53;
g) provvede all'assegnazione e al trasferimento del personale tra i diversi servizi dell'Azienda, avendo riguardo alle esigenze delle strutture predette; ove il trasferimento comporti mutamento di sede, resta fermo l'obbligo di sentire il dipendente. Dei predetti atti è comunque data comunicazione al Servizio di Organizzazione e Metodo e del Personale;
h) dispone sulle domande di congedo ordinario dei coordinatori di servizio avuto riguardo alle esigenze operative dell'Azienda;
i) risponde ai rilievi istruttori dell'organo di controllo sugli atti propri e dei coordinatori di servizio e di settore, sentiti gli stessi;
1) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione delle direttive generali, alla cui osservanza sono tenute le strutture dipendenti, nonché nella predisposizione dei programmi o degli obiettivi prioritari da perseguire entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
m) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
n) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione;
o) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sui risultati dell'azione amministrativa, sulle iniziative assunte per assicurare la coerenza della stessa con gli atti di programmazione e sulle inadeguatezze riscontrate e nei mezzi a disposizione per il conseguimento degli obiettivi;
p) esercita le funzioni già previste dagli artt. 2 e 7 della L.R. 29.02.1956, n. 6, per il direttore dell'Azienda; assolve inoltre i compiti di cui al D.P.G.R.S. 31.10.1986, n. 147.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il coordinatore generale si avvale di un ufficio costituito da un numero di impiegati appartenenti al ruolo unico regionale non superiore a sei unità.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 23.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 23
Attribuzioni specifiche del coordinatore di servizio
1. Il coordinatore di servizio:
a) collabora con il coordinatore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti;
b) assicura l'impiego della struttura, per il perseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori nonché delle scale di proprietà dagli stessi indicate;
c) promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e riferisce periodicamente al coordinatore generale sull'andamento dell'azione amministrativa, redigendo idonea relazione contenente precisi elementi sull'area di utenza, sui carichi di lavoro gravanti sulla struttura, sulle disponibilità finanziarie e di personale addetto, al fine di promuovere l'eventuale adeguamento negli obiettivi e nei mezzi;
d) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore superiore a 100 e fino a 400 milioni di lire;
e) adotta, secondo le modalità predeterminate dal Consiglio di Amministrazione, qualora non siano direttamente stabilite per legge regola mento o programma, le concessioni di contributi e sussidi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dell'Azienda, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 50.000.000, emanando i conseguenti provvedimenti attuativi;
f) provvede all'assolvimento dei compiti connessi con il coordinamento e controllo delle strutture amministrative dipendenti, nonché all'assegnazione del personale alle stesse, per l'utilizzazione ottimale del personale medesimo, secondo criteri di economicità, efficienza dell'azione amministrativa;
g) relaziona all'organo competente sulle proposte di transazione o richieste di rinuncia a diritti derivanti, in base a clausole contrattuali da inadempimento; rappresenta l'amministrazione nella stipula della transazione e determinandone il contenuto secondo le direttive ricevute e curandone i relativi adempimenti;
h) cura la definizione di tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo.
i) dispone i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed abilitazione, ad eccezione delle categorie di atti che la legge demanda alla competenza del Consiglio di Amministrazione, fino ad un importo di lire 50.000.000;
l) emana provvedimenti di rilevanza esterna:
- diretti alla conservazione del patrimonio regionale che abbiano carattere d'urgenza, nel limite d'impegno della spesa fino a 100 milioni, salvo ratifica da parte dei competenti organi dell'Azienda;
- a contenuto e natura vincolata ed obbligatoria in applicazione di norme di legge e di richieste che non comportino impegni di spesa;
m) dispone sulle domande di congedo ordinario inoltrate dal personale assegnato al Servizio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 24.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 24
Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore
1.Spetta ai coordinatori di settore adottare tutti gli atti amministrativi vincolati o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore fino all'importo di lire 100.000.000.
2. Il coordinatore di settore collabora con il coordinatore di servizio e con il coordinatore generale ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 25.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 25
Funzioni di ufficiale rogante
1.Ai coordinatori di settore con profilo professionale di area giuridico amministrativa può essere affidato, con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, previa deliberazione di quest'ultimo, su proposta del Coordinatore generale dell'Azienda, l'incarico di ufficiale rogante dell'amministrazione.
2. Ove non sia possibile provvedervi a mezzo di coordinatori di settore, la stessa funzione può essere conferita ad un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima con profilo professionale della predetta area, in servizio presso l'Azienda.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 26.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 26
Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori
1.Il coordinatore generale dispone per le proprie missioni nel territorio nazionale, informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2.Il coordinatore generale dispone l'invio in missione ed esprime il parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per i coordinatori di servizio. I coordinatori di servizio dispongono l'invio in missione e esprimono parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per il restante personale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 27.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 27
Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell'amministrazione
1. I servizi e settori istituiti quali articolazioni periferiche dell'organizzazione dell'Azienda foreste demaniali, oltre ai compiti ad esse attribuiti ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, provvedono su richiesta al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture organizzative centrali dell'Azienda e a quelli attribuiti specificatamente dal regolamento di esecuzione.
2. Quando la unicità dell'intervento sia opportuna per esigenze di organicità l'attuazione degli interventi concernenti più ambiti territoriali è attribuita ai servizi centrali anziché alle strutture periferiche di cui al comma precedente.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 28.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 28
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto, ed in quanto compatibili si applicano le disposizioni della L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e successive modificazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 29.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
TITOLO II
CAPO I
PERSONALE
Art. 29
Dotazioni organiche del personale di ruolo
1. L'Assessore competente in materia di personale dispone l'assegnazione di personale necessario per il funzionamento dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 12/93, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del Regolamento numero 17.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 63, corrispondente al nome del consigliere Sardu.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sardu.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Marteddu - Merella - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Pes - Pubusa - Ruggeri.
Rispondono no i consiglieri: Urraci - Cogodi.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e il consigliere Frau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del Regolamento numero 17.
presenti 47
votanti 45
astenuti 2
maggioranza 23
favorevoli 43
contrari 2
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazionedel disegno di legge: "Delega di funzioni in materia di commercio" (462)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al discussione del disegno di legge numero 462.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arca, relatore.
ARCA (Gruppo Misto), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
Delega in materia di commercio su aree pubbliche
Le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42, della legge regionale 31.10.1991, n. 35 sono delegate alle Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 1
Nell'articolo 1 le parole "Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato" sono sostituite con "Amministrazioni Provinciali". (1)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione in Aula questa mattina è un disegno di legge parzialmente modificativo e attuativo della legge numero 35 sul commercio, votata da questa stessa Aula qualche anno fa. Questa legge prevedeva, per quanto riguarda l'ambulantato, che le competenze relative alla concessione amministrativa fossero demandate all'Assessorato al commercio e artigianato; questo perché? In passato le concessioni venivano autorizzate da parte dei comuni e in conseguenza di questo fatto si era determinato in Sardegna un proliferare di licenze commerciali per gli ambulanti, sproporzionate rispetto al sistema distributivo dell'Isola. Per questo il Consiglio ritenne, a suo tempo, approvando la legge, che la competenza in materia dovesse essere attribuita all'Assessorato al commercio per consentire di avere sotto controllo questo fenomeno, in modo tale che venisse concesso in Sardegna un numero di licenze proporzionato al sistema distributivo generale. L'attuale Giunta con il disegno di legge "462" ha proposto che le competenze attribuite alla Regione venissero delegate alle provincie. Ora gli amministratori provinciali mentre hanno sicuramente una competenza per quanto riguarda gli assetti territoriali, non hanno una competenza specifica in materia economica. Tra l'altro, a dicembre dell'anno scorso, il Parlamento nazionale ha modificato profondamente le Camere di commercio rendendone elettivi gli organi e accentuando maggiormente la funzione di queste strutture come istituzioni deputate a curare gli interessi generali delle imprese. Così come la provincia rappresenta i cittadini, così le Camere di commercio in qualche modo rappresentano il mondo economico, per cui sembra più logico e più serio che le competenze in materia, se la Regione vuole spogliarsene, siano delegate alle Camere di commercio che sono l'espressione pubblica delle imprese.
Devo aggiungere tra l'altro che tutti gli albi e le abilitazioni in materia di iscrizione agli albi sono delegati alle Camere di commercio. Non si capisce quindi per quale motivo queste competenze debbano essere svincolate dal sistema delle Camere e trasferite alla provincia.
Io vedo in questo emendamento presentato dalla Giunta una posizione personale dell'Assessore, che non tiene conto di che cosa è cambiato nel sistema delle Camere di commercio. Ritengo che questo emendamento debba essere respinto e si debba riconfermare da un lato la ratio della legge numero 35, dall'altro l'attribuzione di questa materia alle Camere di commercio.
Per questa ragione esprimo sin d'ora parere contrario all'accoglimento dell'emendamento della Giunta regionale.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo seguire l'ordine del giorno dei lavori, poi sono previsti i discorsi di fine legislatura del decano dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio; vi invito quindi alla massima concisione. Su questo provvedimento sembrava non vi fossero problemi e adesso invece sembra che sorgano discussioni. Era stato approvato all'unanimità dalla Commissione, quindi vi pregherei di essere sintetici.
Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.
PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, io sarò molto sintetico, in realtà non avevo intenzione di intervenire, ma il mio intervento è reso necessario da quello del collega Usai.
Voglio limitarmi ad esprimere un dissenso rispetto alla posizione da lui sostenuta ed invece un consenso rispetto all'emendamento presentato dall'Assessore. Debbo anche dire che questo disegno di legge è meritevole di apprezzamento, perché si tratta di uno dei pochi disegni di legge in cui la Giunta e l'Assessore propongono al Consiglio una delega. L'istituto della delega, come i colleghi sanno, è un istituto di cui tanto si è parlato, e tanto si parla, ma è anche un istituto che ha scarsa attuazione, nel senso che normalmente gli Assessori tendono a mantenere anche l'esercizio delle funzioni di minore rilevanza. Tuttavia non c'è dubbio che, per quanto riguarda la delega da parte della Regione, gli enti di riferimento privilegiati devono essere enti anch'essi rappresentativi, cioè espressione di comunità democratiche. Quindi le deleghe regionali devono avere come punto di riferimento o i comuni o le province. D'altra parte sulle camere di commercio esiste non da oggi una discussione che tende a contestarne la stessa esistenza, proprio per il carattere che esse hanno e per come sono formate, per cui io penso conclusivamente che riportare l'articolo 1 al testo originario, come ipotizza l'Assessore, sia corretto anche dal punto di vista statutario e costituzionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Prendo la parola per chiedere che sia ripristinato il testo originale presentato dalla Giunta e già approvato anche in Commissione e poi emendato questa mattina. Oggi le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite ai comuni e alla regione per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Con il disegno di legge "462" l'amministrazione regionale intende spogliarsi di una funzione di amministrazione attiva -quella del rilascio delle autorizzazioni amministrative - per delegarla alle amministrazioni provinciali, secondo un principio ampiamente affermato nel nostro ordinamento costituzionale che prevede che le funzioni di amministrazione attiva siano decentrate al sistema degli enti locali, ai comuni e alle province. Non c'è dubbio pertanto che la proposta della Giunta regionale viene presentata nel rispetto sostanziale del ruolo costituzionale proprio degli enti locali e nel rispetto sostanziale anche della legge "142". Il disegno di legge "462" afferma un ruolo nuovo delle amministrazioni provinciali in materia di distribuzione commerciale sia con la proposta di delega di cui all'articolo 1 in materia di commercio su aree pubbliche, sia con la proposta di delega in materia di politica commerciale di cui all'articolo 3. C'è quindi una filosofia globale che impronta il disegno di legge che mi fa affermare senza dubbio che risponde appieno all'impianto previsto dalla nostra Carta costituzionale. Ritengo anche che l'organizzazione nel territorio del servizio della distribuzione commerciale alle comunità locali sia compito del sistema delle istituzioni e non funzione delle camere di commercio che sono organi legittimi di tutela di interessi delle imprese, di interessi corporativi, ai quali non può essere chiaramente demandata la funzione di organizzazione del servizio di distribuzione commerciale nel territorio. Allora mi chiedo perché alle camere di commercio la delega in materia di ambulantato e non la delega in materia di commercio fisso e non la delega in materia di grande distribuzione commerciale. Pertanto a me pare di poter sostenere che l'emendamento risponda appieno all'esigenza di riportare al sistema delle istituzioni territoriali funzioni e compiti di cui la Regione intende spogliarsi ma solo per decentrarle e demandarle agli enti che sono rappresentativi degli interessi generali delle comunità locali.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Arca.
ARCA (Gruppo Misto), relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cuccu.
CUCCU (P.D.S.). Chiedo scusa, ma credo di avere anch'io il dovere di dire poche parole, come presidente della Commissione. Intanto devo dire che, come tutti i colleghi sono sicuramente d'accordo sull'affermazione che non è questa una maniera seria di legiferare, che l'ultimo giorno della legislatura si dovrebbe stare attenti a quello che si porta in Aula ma è ancora meno serio che si voglia l'ultimo giorno e su un provvedimento di questo tipo portare in Aula interessi che non esiterei a definire corporativi, interessi privati in atti d'ufficio in buona sostanza, e dispiace che a farsi carico di questa cosa sia un consigliere appena arrivato che si fa portavoce di una corporazione. Ora il relatore è stato nominato relatore per un atto di cortesia ma devo dire che il presidente non è assolutamente d'accordo e l'opinione del relatore non rappresenta l'opinione di tutta la Commissione, per cui inviterei il Consiglio a non tener conto di questa opinione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Arca, relatore.
ARCA (Gruppo Misto), relatore. Presidente, io la ringrazio, non volevo mancare di rispetto al Consiglio e soprattutto al presidente della Commissione. Anche se appena arrivato in Consiglio sicuramente non voglio difendere nessun tipo si corporazione. Sono d'accordo per quanto riguarda l'attribuzione della programmazione commerciale alle amministrazioni provinciali ma per quanto riguarda i compiti di istituto relativi al commercio su aree pubbliche, credo che debbano essere attribuiti alle camere di commercio anche in riferimento alle competenze sul commercio fisso, la tenuta degli albi eccetera. Anche in considerazione degli strumenti informatici di cui dispongono oggi le camere di commercio io credo che, più che alle amministrazioni provinciali e comunali, tenendo conto anche dei compiti che oggi gravano sugli enti locali, sia più giusto che queste competenze, vengano demandate, soprattutto per quanto riguarda il commercio sulle aree pubbliche, alle Camere di Commercio.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo l. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art. 2
Procedure di espletamento
Le Province ed i Comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative loro assegnate e inerenti il commercio su aree pubbliche, si atterranno, al disposto del titolo VIII della citata legge regionale n. 35/91 e, nelle more dell'approvazione del suo regolamento di attuazione, alle norme dettate dal D.M. 04.06.1993 n. 248 in quanto applicabili.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
Delega in materia di politica commerciale
1. La predisposizione dei piani di politica commerciale relative alle sub-aree di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 35/91, individuate dal piano Provincie con riguardo ai contenuti indicati dall'articolo 6 della Legge citata non definiti nel suddetto piano.
2. Le Province provvedono all'adozione de gli atti di propria competenza entro tre mesi dalla pubblicazione del piano regionale di politica commerciale.
3. In sede di prima applicazione il termine è fissato in mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
URRACI Segretaria:
Art. 4
Modifiche alle aree sovracomunali
1. Le Province, sulla base di motivate richieste da parte dei Comuni interessati da presentarsi entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore del piano regionale di politica commerciale, definiscono entro gli ulteriori giorni 60 le eventuali modifiche alle aree sovracomunali come individuate nel piano.
2. In sede di prima applicazione il termine assegnato alle Province, fermo restando quello previsto per i comuni interessati dall'art. 2 del piano regionale vigente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
URRACI, Segretaria:
Art. 5
Predisposizione piani comunali ed intercomunali
A modifica del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, i termini per la predisposizione e l'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali individuati all'art. 12 della legge regionale medesima, decorrono dalla data di esecutività della delibera del Consiglio provinciale di approvazione dei sub-piani.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
URRACI, Segretaria:
Art. 6
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 le Province faranno fronte attraverso:
a) la riscossione diretta delle vigenti tasse alle concessioni regionale per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative approvate con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, art. 11, comma 2.
b) la concessione di un contributo integrativo determinato di anno in anno da parte dell'Amministrazione regionale rapportato al nume ro di autorizzazioni rilasciate da ciascuna Provincia nell'anno precedente gravante sul Cap. 07056.
anno 1994 lire 350.000.000
anno 1995 lire 350.000.000
anno 1996 lire 350.000.000
3. Per le funzioni di cui all'articolo 3 alle Province è assegnato da parte dell'Amministrazione regionale un contributo rapportato al numero dei cittadini residenti e fluttuanti di ciascuna area programma gravante sul Cap. 07056.
anno 1994 lire 630.000.000
anno 1995 lire 250.000.000
anno 1996 lire 250.000,000.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
URRACI, Segretaria:
Art. 7
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07045 -
Spese per la promozione e l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare le partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni, nazionale ed estere - spese dirette a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l'artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, L.R. 6 aprile 1954, n. 5 e art. 70, L.R. 27 giugno 1986, n. 44); spese per partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, per lo svolgimento di campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, terzo comma, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35)
1994 lire 380.000.000
1995 lire 300.000.000
1996 lire 300.000.000
Capitolo 07064 -
Concorsi in conto interessi sui prescritti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 67 e 68, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 8, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art. 47, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
1994 lire 600.000.000
1995 lire 300.000.000
1996 lire 300.000.000
In aumento
07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Capitolo 07056 - (N.I.) 2.1.1.5.3.2.10.25 (08.02)
Finanziamenti alle province per lo svolgimento delle funzioni da esse delegate in materia di commercio su aree pubbliche e di politica commerciale (artt. 1 e 3 della presente legge)
1994 lire 980.000.000
1995 lire 600.000.000
1996 lire 600.000.000
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 462.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 1, corrispondente al nome del consigliere Amadu.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Amadu.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Manunza - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Pes - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Puggioni - Lai Pietro - Urraci - Zucca.
Riponde no il consigliere Usai Sandro.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Cadoni - Frau - Puligheddu - Usai Edoardo.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 56
astenuti 5
maggioranza 26
favorevoli 49
contrari 1
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazionedel disegno di legge: "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale" (476)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 476.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli dall'1 al 45 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 46.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 46
Differimento disciplina contrattuale triennio 1991/1993
1. Nelle more della stipulazione del contratto collettivo di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, a recepire con proprio decreto le norme risultanti dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-1993 relativo al personale dell'Amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione, stipulato il 2 settembre 1992 e pubblicato sul supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 14 ottobre 1992, con decorrenza 1° gennaio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 296 del 24 giugno 1993. Gli incrementi retributivi derivanti dal citato accordo sono erogati per un terzo con decorrenza 1° gennaio 1994, per un ulteriore terzo con decorrenza 1° gennaio 1995 e per intero a decorrere dal 1° gennaio 1996. All'esatta determinazione dello scaglionamento dei benefici retributivi si provvede col decreto che recepisce l'accordo.
2. Sono esclusi dal recepimento: gli articoli dall'1 al 6; i commi 4 e 5 dell'articolo 7; gli articoli 8 e 9; i commi 1, 4, 5, limitatamente alle tabelle relative agli anni 1991 e 1992, e il comma 7 dell'articolo 10; gli articoli 12, 14, 15, 16, 18 e 19.
3. Gli istituti e i trattamenti per i quali è prevista, nell'accordo di cui al comma 1, una decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, acquistano efficacia a partire da tale data.
4. La disciplina prevista dall'accordo di cui al comma 1 conserva efficacia fino all'entrata vigore di nuove norme contrattuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Amadu - Marteddu - Murgia - Manunza - Serrenti - Giagu
Art. 46
All'articolo 46 del D.L. 476 vengono aggiunti i commi 5 e 6.
5. Nel primo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, le parole "del Centro Ricreativo Aziendale del personale della Regione e degli Enti pubblici da essa dipendenti" sono sostituite dalle parole "dei Centri Ricreativi Aziendali del personale della Regione e degli Enti regionali".
6. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, è sostituito dal seguente comma:
"2. Il contributo di cui al comma precedente è concesso annualmente nei limiti dello stanziamento stabilito nell'apposito capitolo del bilancio della Regione, ai predetti Centri sulla base delle loro attività istituzionali, dei programmi attuativi delle medesime e in proporzione al numero degli iscritti dipendenti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali" (cap. 02162). (1)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Amadu.
AMADU (P.P.I.). Signor Presidente, colleghi, intervengo per spiegare le ragioni dell'emendamento proposto da me e da altri colleghi. L'emendamento da noi proposto tende a consentire una corretta applicazione del disposto della legge regionale 25 giugno 1984 numero 33, a favore dei centri ricreativi aziendali del personale della Regione e degli enti pubblichi da essa dipendenti. Il quinto comma, proposto nell'emendamento, si può considerare superato qualora, tenuto anche conto della deliberazione della Giunta regionale dell'11 marzo 1994 numero 7/76, si ritenga opportunamente, correttamente e pacificamente di prevedere, nei programmi annuali stilati ai sensi dell'articolo 9 della citata legge regionale numero 33 del 1984, di destinare i contributi finanziari e i servizi indicati nell'articolo citato a tutti i centri ricreativi aziendali esistenti. Se in questo senso non vi sono obiezioni il quinto comma dell'emendamento si può considerare superato. Aggiungo che se l'interpretazione fosse di segno diverso la legge regionale numero 33 del 1984 diventerebbe comunque inapplicabile. Per quanto concerne il sesto comma proposta nell'emendamento, sono indicati secondo noi con più puntualità i criteri cui occorre attenersi per la concessione di contributi finanziari previsti dalla più volte citata legge regionale numero 33 del 1984. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io dovrei scusarmi perché mi rendo conto che, essendosi previsto di ultimare i lavori del Consiglio a una certa ora e in considerazione dalle incombenze che ancora vi sono da espletare, ivi compresi i discorsi di fine legislatura, intervenire nel merito di una legge o di diverse leggi in Aula in questa fase, può sembrare inopportuno e forse anche indelicato. Però - l'ho già segnalato ieri, nel corso della giornata di ieri - in questa fase conclusiva della legislatura, arrivano in Aula leggi del cui testo non si disponeva fino a qualche istante fa. L'ultima legge è calda di stampa, perché è andata al parere della Commissione bilancio questa mattina, in concomitanza con i lavori del Consiglio, pur non essendo state, formalmente concesse le deroghe alle commissioni perché potessero esitare provvedimenti mentre lavorava il Consiglio. Tuttavia io stesso ho detto che non avrei sollevato una questione formale, perché formalmente non sono state concesse le deroghe che devono essere concesse pecche le Commissioni funzionino e diano pareri quando lavora il Consiglio. Il dovere dei consiglieri è di stare in Aula quando si fanno le leggi e se nel frattempo si convocano anche le Commissioni i consiglieri non possono stare contemporaneamente in Aula e in Commissione. Se un Consigliere vuol fare il suo dovere deve stare in Aula, ma io non intendo sollevare ora nessuna questione di ordine formale. Vi è una questione di ordine politico sostanziale che invece deve essere tenuta in conto da tutti, questa sarà una delle ultime leggi - spero che non ce ne siano altre in arrivo - e io mi domando se un provvedimento ponderoso come questo che ha per titolo "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale", debba avere ingresso in Aula nell'ultimo minuto di esistenza della legislatura. E' un provvedimento ponderoso, nel quale, parlandosi ancora una volta di razionalizzazione, si sopprimono 45 articoli su 47 - c'è anche l'articolo finanziario - 45 articoli su 46 di carattere sostanziale. Ne rimane uno, il 46, e quell'uno ha una portata che non può essere discussa dal Consiglio e che non può vedere la Giunta regionale - e io ritengo innanzitutto l'Assessore della riforma della Regione e l'Assessore del bilancio della Regione - presente, partecipe, come è presente l'Assessore della riforma della regione ed è partecipe in spirito, credo, l'Assessore del bilancio.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Anche materialmente sono qui.
COGODI (Rinascita e Sardismo). E' all'angolo ma c'è! Perché in questa materia così rilevante si abbia contezza di quello che si sta facendo. Allora cos'è questo articolo 46 di una legge di 46 articoli che rimane unico? Per quanto ne ho capito si propone, con un articolo di legge, di recuperare il contratto dei dipendenti regionali del triennio 1991-1993, cioè un contratto che, se avesse avuto vita normale, sarebbe morto l'anno scorso. Ma questo Consiglio regionale, le Giunte regionali che si sono succedute, non hanno avuto tempo, dal 1991 al 1994, di prendere in esame questa questione, così come altre d'altronde, e di venire a capo di un contratto che è stato a suo tempo regolarmente stipulato da chi aveva titolo a stipularlo, cioè l'amministrazione regionale e i sindacati dei dipendenti, e che poi è stato dichiarato illegittimo, con sentenza della Corte costituzionale, in esito ad una serie di ricorsi che sono stati fatti e hanno avuto il loro corso? Cosa significa proporre con legge un recupero di contratto? Significa intanto snaturare la natura contrattuale stessa che regola la materia. Non è stata forse una conquista, non dico della civiltà giuridica ma anche delle relazioni sindacali e delle relazioni politiche, quella di non impegnare il Consiglio regionale, l'organo legislativo, a fare il contratto dei dipendenti, ma a definire le regole generali lasciando alle parti la definizione del contratto? Se i contratti sono ben fatti avranno applicazione, se i contratti sono mal fatti chi li ha fatti male se ne assume la responsabilità, ma di un contratto, in ipotesi mal fatto quattro anni fa, perché dovrebbe farsi carico un articolo di legge dopo quattro anni? Si pensa forse, vestendo con un articolo di legge un contratto di quattro anno fa, di fare buona amministrazione e buona legislazione? Non è così. Si fa una sanatoria di carattere prevalentemente economico, cioè si recupera economicamente, dopo tanti anni, quel che era nelle aspettative dei dipendenti regionali. Ma se questa aspettativa era giusta, era legittima, perché si è aspettato l'ultimo momento di esistenza della legislatura? Forse perché si pensa che all'ultimo minuto tutti sono distratti, che tanto all'ultimo minuto passa tutto, che tanto dopo c'è il discorso del decano e quindi saremo tutti felici e contenti, indipendentemente dalle leggi che si approvano? E, no! E allora io vorrei dire, per non farla lunga, solo che questo provvedimento è dubbio, almeno dubbio nella sua efficacia. Io reputo che questo provvedimento sia una mera finzione, dispensata in fine legislatura, l'ultima e l'ultimo minuto, per dire ai circa ottomila utenti di questa norma, - i dipendenti della regione e degli enti - che si è approvato un provvedimento utile per loro. E bisogna che ognuno di noi si domandi innanzitutto perché mai questo atto, se è un atto legittimo e doveroso, doveva essere lasciato all'ultimo minuto, cioè il minuto più vicino alla scadenza elettorale, perché è quello più lontano dall'inizio della legislatura ed è quello più vicino al rinnovo della legislatura. Siamo nella logica della vecchia politica delle mance, dei regali, peraltro presunti, perché io insisto nel dire che questo atto può risultare anche del tutto inefficace, perché le leggi dicono che la contrattazione non va recepita in legge, sono leggi anche dello Stato, che affidano alla contrattazione fra le parti la regolazione dei rapporti economici del personale dipendente. Perché l'autorità politica, perché l'Assemblea legislativa vuole di nuovo assumere su di sé questo potere? E ancora - pare sia stato detto, io non ho potuto partecipare alla riunione della Commissione che ha dato questo parere - a quanto ammonta la copertura finanziaria di questo provvedimento? Dice taluno che in bilancio ci sono 11 miliardi. Dice invece - lo dirà qui penso, dopo - l'Assessore del bilancio che per questa norma non bastano 30-35 miliardi. È così o è che cosa? E se non bastano 30-35 miliardi bisogna modificare il provvedimento e trovare la copertura finanziaria. E c'è ancora un aspetto di merito: se il contratto del 1991-1993 è stato dichiarato illegittimo perché non teneva conto del blocco della contrattazione pubblica in quegli anni, per fini di politica economica di carattere generale, come si fa a recuperare quel pregresso a distanza di anni? E ancora: se oggi esistono altre norme che prevedono il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione nel limite dell'inflazione programmata del 3,5 per cento, perché non si rispetta questo vincolo? Perché tutte le amministrazioni pubbliche debbono rispettare questo vincolo e il Consiglio regionale della Sardegna non lo dovrebbe rispettare? C'è una ragione logica, giuridica, politica valida? A me pare di no.
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ho posto dei quesiti, Presidente, non stiamo parlando di questioni marginali, stiamo parlando di una questione di tale rilevanza che mette in discussione, fondamentalmente l'organizzazione della Regione e mette in discussione il rapporto tra il Consiglio regionale e i dipendenti regionali; e tra i dipendenti regionali, e i cittadini sardi, perché se chi vota disponesse dei denari suoi potrebbe disporne come vuole, ma chi vota qui dispone di danari altrui e quindi deve dire come sta impegnando questi danari. In ogni caso a me pare che questo provvedimento sia del tutto illegittimo e del tutto inefficace perché non potrà neppure perseguire l'effetto promesso. Ecco perché invito la Giunta regionale, se vuole insistere su questo provvedimento o la Commissione, a spiegarne bene i risvolti e a dire ai consiglieri regionali su che cosa dovrebbero votare, perché non è con l'alzata di mano finale che si può sanare quello che non è sanabile. Ad una ingiustizia, perché i dipendenti regionali hanno diritto ad avere un contratto, non si può rispondere con un'altra ingiustizia, si deve rispondere invece con atti conseguenti e validi dell'amministrazione che devono essere assunti nella sede dovuta che è appunto la sede amministrativa. Per questo esiste il governo della Regione, o almeno pensiamo che esista il governo della regione, per affrontare i problemi e non per scaricarli inutilmente all'ultimo minuto sul Consiglio regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 47.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 47
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati il lire 11.793.000.000 per l'anno 1994, il lire 23.470.000.000 per l'anno 1995 e in lire 33.044.000.000 per l'anno 1996, si fa fronte con le dotazioni recate per gli stessi anni dal capitolo 03014 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995-1996.
2.Al trasferimento delle suddette disponibilità ai competenti capitoli di spesa si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Voglio soltanto suggerire di cambiare il titolo alla legge.
PRESIDENTE. Lo facciamo in sede di coordinamento. Onorevole Cogodi, lei ha fatto la sua dichiarazione di voto, nella sostanza.
COGODI (Rinascita e Sardismo). La sostanza delle cose che intendo io, ritengo di poterla definire io.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare ma la invito ad attenersi al tempo che è di cinque minuti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). E' fuor di dubbio.
PRESIDENTE. Grazie.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io faccio una dichiarazione di voto e ciò significa naturalmente, in base al Regolamento, che mi astengo, con l'auspicio che gli intendimenti che molti oggi qui ritengono di aver perseguito, si possano verificare tutti, cioè che questa norma sia legittima, che sia efficace e possibilmente giusta. Non reputo invece decoroso che di fronte ad una domanda di chiarimento che riguarda decine di miliardi di danaro pubblico, di cui il Consiglio deve avere notizia per decidere, la Giunta regionale abbia voluto tacere, dicendo negli anditi e nei corridoi che questo provvedimento richiede non dieci miliardi, ma trenta, quaranta. Può richiedere anche cento e il Consiglio può benissimo decidere. Che però la Giunta non dica, non lo voglia dire, non voglia esercitare la sua funzione, almeno di informazione se non di governo, non è decoroso, perché il Consiglio e i consiglieri votano quel che qui è scritto, però sanno che le spese che da questo voto deriva è ben altro per l'erario, è ben altro per le risorse regionali; lo sanno perché l'ho detto io, singolo consigliere, e se volete misero consigliere, però nessuno è tenuto a credere a quello che dice in quest'Aula un consigliere. La Giunta però è tenuta, quando viene interpellata su punti di sostanza come questi, a rispondere e a dire al consigliere: "No, non è come dici tu, è diverso". Invece tace, perché è reticente, perché dice a bassa voce quello che invece dovrebbe dire nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia io mi astengo su questo provvedimento, perché vorrei che il provvedimento avesse validità ed efficacia, nonostante tutto. E con questo vorrei dire che non reputo giusta questa misura perché monetizza o tende a monetizzare tante disfunzioni, tante iniquità, tende a tradurre in danaro in favore dei dipendenti regionali, tante responsabilità dell'amministrazione che pesano anche sulla nelle degli stessi dipendenti regionali. Io non voglio credere che una manciata di miliardi possa alleviare l'insoddisfazione profonda che non possono non avere tutti i dipendenti regionali, che deriva dall'essere posti nella condizione di non servire bene i cittadini di questa regione, dal non vedere riconosciute le proprie capacità professionali, dal non avere il diritto riconosciuto ad un'organizzazione che salvi la dignità del loro lavoro. Io non credo che una manciata di miliardi, buttati l'ultimo giorno e l'ultimo minuto di esistenza della legislatura, possa modificare questa insoddisfazione e questo giudizio severo che non può che permanere nei confronti delle Giunte, dei governi della Regione che soprattutto in questi ultimi anni hanno gettato nel disastro l'amministrazione regionale. Taccia pure la Giunta, non risponda in Consiglio, il Consiglio se ne va a casa, la Giunta rimane ancora per l'ordinaria amministrazione. Auguri ai dipendenti e auguri alla Giunta non per quello che ha fatto amministrandoli, perché non l'ha saputo fare, ma per quello che avrebbe voluto fare e non è riuscita a fare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Avevo chiesto la parola per rispondere all'onorevole Cogodi, ma la sua virata quasi a trecentosessanta gradi mi esime dal rispondere. Sento comunque il dovere di intervenire, signor Presidente, perché bisogna chiarire qualcosa rispetto a questa problematica. La Giunta ha ritenuto di dover accogliere la proposta della Commissione di estrapolare dalla legge di reperimento della "421" questo articolo sul contratto, per il significato che ha tutta questa vicenda per il personale della Regione e per la stessa Giunta regionale. La sentenza della Corte ha destato più di una perplessità non solo da parte dei dipendenti ma anche da parte nostra; salta agli occhi soprattutto la retroattività fatta valere dalla sentenza: la stipulazione del contratto è dell'8 settembre 1992; il decreto Amato a cui si appellava la sentenza, cioè il "384", che imponeva il blocco contrattuale, è del 19 settembre, quindi successivo. Solo questo riferimento basta a far capire come si sia trattato di un atto politico debole dal punto di vista della legittimità. La Giunta quindi ha ritenuto doveroso difendere l'accordo, in accordo anche con le organizzazioni sindacali, e inserirlo nella legge di recepimento. La perplessità della Giunta piuttosto riguarda il fatto che questo articolo sia stato stralciato dalla legge di recepimento e sia presentato come provvedimento a sé, perché questo certamente può creare difficoltà al provvedimento stesso ed è bene che il Consiglio ne sia informato. Certamente i limiti imposti dal Governo successivamente possono creare qualche difficoltà all'iter del provvedimento; e tuttavia, in accordo con la Commissione, noi riteniamo che questo tentativo vada fatto. La mia preoccupazione è una sola e per questo forse è necessaria una certa chiarezza; il personale è già stato umiliato ingiustamente, a nostro parere, dal Governo una volta e questa umiliazione brucia ancora; non vorrei che la mancanza di interlocutori a Roma in questo periodo creino difficoltà sostanziali a sostenere il provvedimento stesso. Quindi non abbiamo ostacolato l'iniziativa della Commissione; è nostro dovere fare un tentativo ulteriore anche di esito incerto non avendo per l'immediato altre possibilità. Così questo atto, a mio parere, deve essere interpretato da tutti.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 476.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 74, corrispondente al nome del consigliere Lai Pietro.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lai Pietro.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Lai Pietro - Tidu - Usai Edoardo - Usai Sandro - Amadu - Atzeni - Arca - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Pes - Frau - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra Pintus - Serrenti.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Urraci - Cogodi.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 55
votanti 51
astenuti 3
maggioranza 26
favorevoli 51
(Il Consiglio approva).
Discussione e approvazione della proposta di legge Baroschi - Pubusa - Marteddu: "Misure urgenti di salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione dei procedimenti di mobilitàverticale di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24" (488)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 488. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.
PUBUSA (P.D.S.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro dichiara di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
1. Gli atti di inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali adottati a far data dal 24 aprile 1991, ai termini e con gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6 e 14 novembre 1988, n. 42), con le modifiche apportate ai medesimi dai decreti dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione a tutto il 12 aprile 1994, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 1994.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestatore attenzione. E' l'ultimo provvedimento in discussione ed è un provvedimento delicato. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Urraci - Salis
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1 bis
Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa degli uffici della Regione, i Coordinatori generali in carica alla data del 01.01.1994, continuano a svolgere le funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 1 della L.R. 32/1988, fino al 31.12.1994. (1)
Emendamento sostitutivo totale Lorettu - Dadea - Baroschi - Merella - Pusceddu
Art. 1
L'articolo 1 è sostituito come segue:
1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 24/1989, fatti comunque salvi gli atti d'inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far data dal 24 aprile 1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti articoli 1 e 3.
2. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'attribuzione del profilo professionale è portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 24/1989. (2)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non so quanto inconsciamente, ma immagino con piena coscienza, il Presidente del Consiglio, richiamando poc'anzi l'attenzione dei consiglieri, ha detto che si tratta di un provvedimento delicato. Anche questo provvedimento è abbastanza delicato. Il Consiglio sicuramente lo approverà perché, anche se non è scritto, è deciso che oggi si approva tutto e che i provvedimenti che non avrebbero potuto essere degnamente presentati o esitati in altri momenti, sicuramente passano senza discussione, senza esame, senza cognizione della gran parte dei consiglieri. Passerà anche questo e quindi potrebbe risultare del tutto inutile l'intervento di un consigliere regionale, e infatti è inutile. Però, mi si perdoni l'immodestia, io non ci sto, non ho accettato mai di stare a questi giochi, non ci sto neppure in questi ultimi minuti di lavoro di questo Consiglio regionale. Questo provvedimento che il Consiglio si appresta ad approvare è un altro provvedimento sbagliato, dannoso, è un provvedimento che ancora una volta non si fa carico della ragione per cui l'amministrazione regionale è senza testa, è senza dirigenti, o con dirigenti delegittimati. Non si fa carico della ragione vera, politica per cui il Tribunale amministrativo regionale, un Tribunale dello Stato, ha dichiarato illegittima una graduatoria per cui la Giunta regionale è nell'impossibilità di applicare le leggi e di avere le funzioni dirigenti e quindi di garantire il servizio nella Regione, il servizio ai cittadini di cui tanto si parla. E si corre ai ripari con un articolo di legge che vuole resuscitare i morti, con un articolo di legge che dice che i provvedimenti che sono stati assunti dall'Amministrazione, cioè dalla Giunta regionale in un esercizio di governo e quindi nell'ambito di un'attività amministrativa, ancorché dichiarati illegittimi dal Tribunale amministrativo, e quindi da un Tribunale dello Stato, tuttavia con un articolo di legge diventano legittimi. Sono fatti salvi quegli atti; il testo della Commissione è pudico, il testo originario è un po' impudico perché dice che questa norma resta in vigore fino a quando quella sentenza non sarà passata in giudicato il che significa, perché la sostanza non cambia, che il Consiglio regionale è chiamato ad approvare un articolo di legge che dice che gli atti compiuti in precedenza dalla Giunta regionale e dichiarati illegittimi da un tribunale dello Stato, in forza di questo articolo di legge, sono dichiarati validi e rimangono validi fino a quando quel provvedimento non passa in giudicato ossia diventa inoppugnabile. Come dire che, se passa in giudicato e diventa inoppugnabile dopodomani, anche questo articolo di legge non vale nulla. E ai fini dell'obiettivo che si vuole perseguire, che è quello di avere i dirigenti della Regione, che cosa ne deriva? Nulla.
PUBUSA (P.D.S.). Nelle more del giudizio.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Nelle more del giudizio! A parte che il pronunciamento del tribunale dello Stato mi risulta essere anche provvisoriamente esecutivo e quindi deve essere eseguito nelle more del giudizio conclusivo! Come è possibile che un articolo di legge dica che è legittimo quello che è illegittimo? Se in quella procedura concorsuale vi sono delle illegittimità, si rimuovano le illegittimità ma non può essere un articolo di legge a renderle legittime. Lo so che altre volte si è ricorso a questo espediente, e io l'ho denunciato e qualche volta è anche andata bene, - spesso va male - però rimane un sotterfugio, non è certo un esercizio di corretta legislazione. Noi abbiamo comunque presentato un emendamento a questo articolo, che non è un emendamento sostitutivo. Ci rendiamo conto che versiamo in materia molto opinabile e anche molto delicata, perché avere una Regione in questa condizione di dissesto, non è un piacere per nessuno, meno che mai è un piacere per gli utenti della pubblica amministrazione regionale, e abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo, dando un giudizio severo su questo articolo e però anche chiedendoci che cosa è possibile fare a questo punto. Lo sapete bene anche voi che è un mero esercizio acrobatico quello che qui si tenta di fare e qualche volta gli esercizi acrobatici riescono, si può trovare anche un ufficio governativo distratto, un funzionario del ministero distratto. Altre leggi rovinose della Regione sono passate per decorrenza di termini al Governo nazionale, con i pareri contrari di tutti gli uffici dei ministeri, perché quando si vuole favorire una cosa mal fatta che però conviene a qualcuno, si ricorre anche a questo espediente. Voi ben lo sapete, e proprio in materia di personale accade sovente che provvedimenti su cui ci sono osservazioni da parte dei funzionari dei ministeri, passano poi per decorrenza di termini, perché non arrivano entro i trenta gironi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Forse anche qualcuno dei provvedimenti che precedono questa questione ha avuto questa sorte. Anche questo articolo voi lo fate, voi ve ne assumete la responsabilità. Mi chiedo se la Corte dei conti registrerà mai un decreto della Giunta regionale, di questa o di un'altra Giunta, che derivi da questo articolo che vorrebbe rendere valida una graduatoria dichiarata invalida da un tribunale dello Stato. Però voi dite che in questo modo si cerca di sanare o di salvare quello che è salvabile. Ci sono tanti altri modi, peccato che si scelga sempre il modo peggiore e più inefficace.
L'emendamento che abbiamo presentato ha carattere aggiuntivo. Ha anch'esso le sue pecche, perché qui si vuole intervenire in una materia, come dire, molto compromessa, è un emendamento semplice che dice che almeno i coordinatori generali, in questa fase, continuano a svolgere le loro funzioni. I coordinatori generali quelli che sono stati legittimamente nominati, quelli che la Regione aveva al 1° gennaio '94, posta anche la stagione di transizione politica, continuino a svolgere le loro funzioni fino al 31 dicembre '94, perché questa è almeno una minima garanzia per la Regione nel suo insieme, per l'amministrazione, e mi sia consentito di aggiungere che lo è anche per i singoli assessori, perché altrimenti tornerebbe su di loro non solo il potere di firma, che può essere in qualche situazione appetibile, ma l'intera responsabilità del procedimento amministrativo che invece, non solo in base a quanto previsto dalle leggi della Regione, ma anche per una sana visione della pubblica amministrazione deve essere in capo al vertice amministrativo e quindi al coordinatore generale. Quindi l'emendamento che abbiamo presentato è in questa linea di ricerca di salvaguardia della pubblica amministrazione e poiché non contrasta con la proposta della Giunta e della maggioranza, riteniamo che possa essere accolto dalla Giunta e approvato dal Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (P.P.I.). Signor Presidente, credo che sia pacifico che ci troviamo di fronte ad una materia estremamente delicata e su cui, nella patria del diritto, si possono avere, con argomentazioni anche molto affascinanti, le tesi più diverse. Io credo che dobbiamo fare un atto di saggezza politica. Noi ci troviamo di fronte ad un assetto della burocrazia regionale che definire caotico è dire poco ed è caotico perché da anni noi stiamo cercando di definire un assetto burocratico della Regione senza arrivare mai al compimento di quest'opera. C'è una legge di partenza, che è la 51, che risale al lontano 1976; da allora stiamo inseguendo questo miraggio di una amministrazione regionale organizzata ed efficiente, senza arrivare mai a conclusione. Una delle fasi non dico finali ma decisive di questo percorso era sicuramente la dislocazione dei funzionari nelle diverse fasce funzionali e quindi, quella base del loro inserimento nelle diverse fasce funzionali, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di coordinamento generale, di coordinamento di servizio e di coordinamento di settore. In base alle norme vigenti, nel corso del tempo, si sono formulate una serie di graduatorie per inquadrare il personale nelle diverse fasce, attraverso una procedura molto complessa che ha dato origine ad una dialettica molto ricca e molto difficile tra l'Amministrazione regionale e la Corte dei conti. Alla fine si è arrivati a formulare graduatorie che dislocano i funzionari della Regione, per ciò che riguarda le fasce più elevate, nella nona, nella ottava e nella settima fascia funzionale, inquadramento questo che è il presupposto poi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento generale, di servizio e di settore. Dopo questa lunghissima procedura amministrativa, quando questa procedura sembrava chiusa, è intervenuto un provvedimento del TAR Sardegna che non è un provvedimento definitivo, è un provvedimento ancora aperto alle impugnative previste dalla legge e quindi è un provvedimento non ancora conclusivo che può avere gli sviluppi più diversi, compreso quello della conferma degli atti amministrativi contestati e che però, nel frattempo, pone in discussione l'intero assetto della burocrazia regionale e fa crollare l'intera impalcatura su cui si regge quel minimo di funzionamento che la Regione riesce ad assicurare. Di fronte a questa situazione, senza invadere campi di competenza di altri poteri, io credo che noi abbiamo il dovere di trovare una soluzione, che ci sia un interesse generale più che dei singoli a trovare una soluzione che consenta il funzionamento dell'amministrazione regionale. E' un obbligo che noi abbiamo nei confronti dei cittadini sardi, è un dovere di carattere generale. Se ci dobbiamo assumere questa responsabilità, è evidente che dobbiamo individuare delle vie che sono tutte, in qualche modo, discutibili e opinabili. Che cosa dice l'emendamento numero 1 presentato dal collega Cogodi? Dice che, allo scopo di assicurare la continuità amministrativa degli uffici della Regione, i coordinatori in carica alla data dell'01.01.1994 continuano a svolgere le loro funzioni. Si potrebbe dire che, con una norma di questo genere, noi stiamo disattendendo totalmente la sentenza del TAR. Se considerassimo la sentenza del TAR come un provvedimento definitivo, noi la staremmo disattendendo completamente e, cosa più grave, la staremmo disattendendo guardando soltanto a poche funzioni, sia pure rilevanti, sia pure le più elevate, quelle che attendono appunto all'esercizio del coordinamento generale, ma ignorando che c'è tutto il resto dell'impalcatura burocratica che pure non è meno essenziale di quella che fa riferimento ai coordinatori generali e che è indispensabile che abbia una sua capacità di funzionamento. Come si vede l'obiettivo dell'emendamento numero 1 presentato dal collega Cogodi va nella direzione di quella esigenza che io ponevo ma è sicuramente attaccabile da questo punto di vista, come è attaccabile anche l'ipotesi alternativa che noi proponiamo. Allora io credo che noi dobbiamo scegliere una strada allo stesso tempo semplice, chiara e che dia certezza, che dia all'amministrazione regionale la possibilità di uscire finalmente da questo tunnel infinito di contestazioni e contro contestazioni in cui i singoli funzionari non avranno mai ragione perché ad ogni provvedimento seguiranno miriadi di ricorsi che fanno saltare il provvedimento per poi contestare i provvedimenti successivi. Non ne usciremo mai. Non avranno mai soddisfazione i singoli ma non avrà mai soddisfazione l'amministrazione regionale che sarà sempre in balia del caos amministrativo. Quale è l'obiezione fondamentale che fa oggi la Corte dei conti con la quale sono state totalmente concordate le graduatorie oggi contestate? La Corte dei conti dice che quelle graduatorie andrebbero oggi adottate alla luce della più recente normativa adottata dal Consiglio regionale. Ma io non credo che sia possibile, ogni minuto, ogni anno, ogni giorno mettere in discussione dall'origine tutto quello che si è fatto; credo che non sia possibile, credo che non si possa gestire nulla in questo modo, che non si possa amministrare nulla. Allora noi recepiamo l'indicazione della Corte dei conti, ci sono norme più recenti, mi riferisco alla "41" che la Corte dei conti ritiene debba essere il riferimento, benissimo, noi abroghiamo le norme precedenti - mi riferisco a quelle che sono contenute nella legge numero 24 - abroghiamo quelle norme facendo salvi però gli atti finora compiuti sulla base di quelle norme. Le abroghiamo, cioè non le adottiamo più e per l'avvenire seguiamo l'orientamento della stessa Corte dei conti e applichiamo i criteri della legge "41". C'è una seconda norma che proponiamo, che parte dalla contestazione che, nei contingenti fissati per le diverse qualifiche, ormai si sono prodotti dei vuoti rilevanti, in conseguenza del tempo trascorso in questo contenzioso infinito e in conseguenza quindi del collocamento a riposo di tanti funzionari regionali. C'è quindi uno spazio libero notevole. Ebbene, nel momento in cui noi facciamo salvi gli atti pregressi, stabiliamo con la seconda norma che lo spazio rimasto libero viene attribuito in base alle norme più recenti, quelle auspicate dalla stessa Corte dei conti, diamo quindi una prospettiva anche a chi non si ritrovasse con piena soddisfazione nelle graduatorie precedentemente approvate ma, colleghi consiglieri, io credo che soprattutto rendiamo un servizio all'amministrazione regionale e ai cittadini della Sardegna, dando sicurezza agli assetti organizzativi della burocrazia regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 1 e accoglie il numero 2.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
1. Nelle ipotesi di rinnovazione di graduatorie esecutive formate ai sensi della legge regionale n. 24 del 1989, nei concorsi interni e nei procedimenti di mobilità verticale previsti dalla medesima legge, è fatto salvo il diritto ad essere riscrutinati e ricollocati in graduatoria e reinquadrati nelle qualifiche funzionali, di coloro che siano cessati dal servizio in data successiva a quella dei primi scrutini adottati dall'Amministrazione regionale con atto formale del competente Assessore.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Lorettu - Dadea - Baroschi - Merella - Pusceddu
Art. 2
L'articolo 2 è soppresso. (3)
Emendamento aggiuntivo Lorettu - Dadea - Baroschi - Merella - Pusceddu
Art. 2
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
Art. 3
1. Per sopperire alle urgenti necessità di personale della qualifica funzionale dirigenziale accertate attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro, nei limiti della dotazione organica della stessa qualifica, i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti mediate concorso interno per titoli.
2. Al predetto concorso sono ammessi i funzionari dell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea.
3. Costituiscono titoli valutabili:
a) l'anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica;
b) le funzioni di direzione previste dall'articolo 4, commi 2 e 3 della L.R. 14 settembre 1993, n. 41.
4. Le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, per la composizione della commissione esaminatrice e per la formazione della graduatoria sono stabiliti con il decreto di indizione del bando. (4)
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.
DADEA (P.D.S.). Si danno per illustrati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU UGO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 3 è soppresso.
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 488.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 80, corrispondente al nome del consigliere Zucca.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Zucca.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo -Cocco - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Manunza - Marteddu - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Frau - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Tidu - Usai Edoardo - Usai Sandro.
Rispondono no i consiglieri: Casu - Cogodi - Puligheddu - Urraci.
Si sono astenuti il Presidente Floris e il consigliere Mulas Maria Giovanna.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 53
votanti 51
astenuti 2
maggioranza 26
favorevoli 47
contrari 4
(Il Consiglio approva).
Discorsi di fine legislatura
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO (P.P.I.). Sono le quattordici e sedici del 27 aprile. E' un po' tardi. Signor Presidente, amici - non onorevoli colleghi ma amici, perché li considero amici tutti i consiglieri regionali - siamo in piena rivoluzione politica - partiti nuovi che nascono, partiti vecchi che si riducono, altri che scompaiono - ed è una rivoluzione che deve essere rispettata, perché è espressione democratica della volontà del popolo sovrano. In democrazia valgono i consensi non le chiacchiere. Le polemiche sull'ottenimento dei consensi attraverso la demagogia non servono, il popolo non dovrebbe farsi ingannare. Il Cubeddu Crasta nel suo trattato "Opera omnia", dice che il popolo ha la classe politica che si merita. Vi state chiedendo che è Cubeddu Crasta? Ve lo spiego. C'era un consigliere regionale, nelle scorse legislature che, soprattutto quando trattava problemi di economia, citava gli economisti stranieri, parlava del Keynes ma citava anche altri nomi, li inventava e l'Aula distratta, come direbbe il re dei barbari, pensava: E' davvero togo, cita sempre questi grossi economisti stranieri. E io mi dicevo: "Io lo conosco e non è quello che pare". E facevo delle ricerche e non trovavo nulla. Così ho inventato questo cognome, per l'affetto che ho verso i sardisti, che però sono troppo assenti, e questo depone male di chi rappresenta tanto nella storia di questa Isola. Io mi auguro che questa assenza non sia male augurante per questo partito, però essere assenti in questo momento solenne non sta bene.
Io ho citato il Cubeddu Crasta però voi siete stati zitti per rispetto forse avete pensato che si tratta di un personaggio importante. Invece è un uomo da me inventato che avevo tirato fuori per rispondere a questo consigliere parolaio; non vi faccio il suo nome perché oggi è schierato con una certa parte politica, quindi i progressisti potrebbero offendersi
(Interruzioni)
Sarò davvero breve anche perché, intervenire, non dovevo intervenire, in coerenza con quella che è stata la caratteristica di questa legislatura avevo deciso di non intervenire. La caratteristica principale della legislatura è il "nuovismo", la ricerca del nuovo. Perciò se si deve rinnovare, rinnoviamo davvero tutto, anche questa consuetudine del discorso di fine legislatura del decano. Siamo coerenti, e rinnoviamo anche questa consuetudine! Ma la Vicepresidente del Consiglio, l'onorevole Serri dice che certe regole e certe consuetudini vanno rispettate, soprattutto per rispetto all'Aula e ha ragione.
Dicevo però che il "nuovismo" veramente è la caratteristica di questa legislatura. Nuova la sede, anche se il Presidente Sanna l'ha inaugurata alla fine dell'altra legislatura ed è un suo fiore all'occhiello, però in questa legislatura abbiamo operato sempre in quest'Aula. E' nuova la formula politica della Giunta, è nuova la sua composizione, con i tecnici, e non chiedetemi un giudizio perché non lo esprimerò, anche se certamente è positivo. Sono nuove alcune regole elettorali, esistono nuovi gruppi. Come non mai forse nella storia dell'Assemblea sarda, si sono formati nuovi gruppi. Perché si sono formati? Perché c'è in noi una minor tolleranza o perché c'è una ricerca di maggiore libertà? La risposta spetta ai sociologi e agli strizzacervelli. Io non sono in condizione di spiegare perché in questa legislatura si sono verificati questi fenomeni, certo è che dobbiamo prendere atto che si sono verificati. Abbiamo votato leggi nuove che hanno anticipato provvedimenti nazionali. Non dimenticate che la preferenza unica l'abbiamo votata prima noi del Parlamento italiano. Non devo esprimere giudizi sulla preferenza unica perché io ero tra i pochi a sottolineare le conseguenze negative che ne sarebbero derivate per la vita politica. Ahimè, non lo dico per piaggeria, ma io non vorrei che questa regola portasse in quest'Aula, nella prossima legislatura, solo chi si può permettere di spendere certe cifre. Ora su quest'Aula c'è una rappresentanza articolata della società sarda. Io non vorrei che le regole che ci siamo dati modificassero questa situazione. Mi auguro di no.
Certo è che in questa legislatura si è innovato moltissimo. Ecco perché dicevo che non fare questo discorso di fine legislatura sarebbe stato coerente con questa tendenza. Ma alcuni colleghi, in particolare il vice decano, Gabriele Satta, hanno insistito perché io intervenissi. Per questo ho voluto prendere la parola per constatare che non tutto ciò che è nuovo è positivo. Non voglio polemizzare su questi provvedimenti che hanno la caratteristica del nuovo, ma voglio dire che non devono essere considerati utili solo perché nuovi. Ripeto, mi auguro che la scelta democratica dei prossimi rappresentanti del popolo sardo consenta la presenza in quest'Aula di una rappresentanza articolata delle varie categorie.
Abbiamo fatto bene o male? Non lo so. Io ritengo che questa legislatura sia stata assolutamente proficua e produttiva. So che alcune cose devono essere modificate. Mi riferisco, per esempio, alla necessità di aggiornare il Regolamento, soprattutto nella parte che riguarda la nostra inutile, infruttuosa e dannosa verbosità. Spesso, forse, abbiamo dimenticato o sottovalutato, con il nostro comportamento, l'alto e nobile significato democratico di questa Assemblea. Io ho avuto l'onore, da vicepresidente del Consiglio, di presiederla e sono stati i momenti più belli della mia breve vita politica. Cosa sono 25 anni di vita politica?
(Interruzioni)
Non è l'età che conta, è lo spirito, è l'esempio che un amministratore può costituire - e lasciatemelo dire - per il popolo che rappresenta. Quindi io dico "la mia breve vita politica", e dico che non sto facendo retorica quando parlo di questa Assemblea, perché fra i tanti incarichi ricoperti i momenti in cui ho presieduto l'Assemblea li considero i momenti più nobili. Con un rimpianto lascio questa Assemblea e lasciatemi, prima di dire qual è il rimpianto, ringraziare il Presidente e mio amico Mereu, i vicepresidenti Cocco e Scano, l'Ufficio di Presidenza tutto, il personale del Consiglio per lo spirito di sopportazione che hanno dimostrato nei miei confronti. Mi hanno aiutato ad operare con tranquillità e serenità. Naturalmente il mio ringraziamento va al Presidente che, al di là delle sue polemiche, in quest'Aula ha condotto con esperienza e con saggezza. Anche lui è uno dei "vecchi", e l'esperienza si è vista nel suo modo di condurre questa Assemblea nei momenti particolarmente, non dico agitati, ma vivaci. E non è facile avere come dirimpettaio uno come il "capo dei barbari", perché lui non guarda l'ora, non si preoccupa dell'umore dell'Assemblea; se deve andare avanti va avanti, anche lui fa parte dei "vecchi" l'esperienza ce l'ha, ha fatto tutta la trafila. Oggi, invece, i giovani generali si mettono i gradi, non hanno truppe, non hanno esperienza, però sono bravi. Ed è vero, sono bravi e pretendono già di sapere amministrare: "Antonello Cabras, sindaco di S. Antioco, segretario di partito, viene qui e diventa Presidente. Se l'ha fatto lui perché non noi? Siamo laureati!". Perché ritengono che la laurea conti molto. Il titolo di studio adesso è importante! Quindi, dicevo, lascio con un rimpianto l'Assemblea. Purtroppo la classe politica sarda tutta, a tutti i livelli, non ha acquisito ancora la consapevolezza che questa nobile terra si difende meglio nella sua autonomia, nei suoi interessi, con l'unità dell'azione politica. Noi l'abbiamo trovata spesso solo nella forma, di rado nella sostanza, quasi mai come profonda e intima convinzione politica. E, credetemi, dicendo questo sono sincero e lo dico con amarezza. E' vero che siamo pochi, divisi e male unidos e ancora non l'abbiamo capito. L'individualismo prevale in noi e non riusciamo a capire o, se riusciamo a capirlo, non agiamo di conseguenza, che di fronte a noi c'è un Governo accentratore che se può, ce ne combina di tutti i colori e veramente non ha rispetto, ma non ha rispetto proprio perché siamo pochi. Se riusciamo ad essere uniti, come purtroppo capita solo eccezionalmente in alcune battaglie, certamente il merito è nostro, la nostra azione non è continua, perché ci manca la coscienza dell'unità. Molti, purtroppo, non hanno capito che l'autonomia, gli interessi del popolo sardo, si difendono, ciascuno mantenendo il proprio credo ideologico, non rinunziando alla propria ideologia, ma convincendosi della necessità di ricercare un'azione comune. Chiunque ora, in questi giorni, concorre alla formazione di liste, di aggregazioni, perché siamo in piena rivoluzione, anche per contrastare l'azione un po' troppo invadente…
(Interruzioni)
Seis crescendi unu pagheddu troppu, non perché siete di destra, per carità! Siete esplosi. Non sto parlando del Cavaliere, il Cavaliere qui non è rappresentato e quindi non se ne parla.
USAI EDOARDO (M.S.I.- Destra nazionale). Però aleggia.
BAGHINO (P.P.I.). Aleggia! Tanti già nd'at mandau duus de palamentarìus! Aleggia! I miei amici socialisti ne sanno qualcosa. E noi? Noi democristiani - non parlo della provincia di Cagliari che è ben rappresentata - avevamo tre parlamentari, adesso non ce n'è neanche uno!
Si dovrebbe, dicevo, avere come base questa forma di educazione, inculcare il principio dell'azione comune. Voglio fare questa riflessione perché io non farò più parte dell'Assemblea però continuerò a fare politica all'esterno; sono riuscito ad imbrogliare molta gente che mi stima, mi vuole bene e non voglio deludere gli amici abbandonando la vita politica. Continuerò cercando di diffondere questa convinzione perché va a vantaggio e a difesa di questa autonomia, di questa prerogativa di cui spesso ci riempiamo la bocca ma che concretamente trascuriamo, uniti nell'azione politica, quando non siamo per difendere gli interessi dei sardi. Constatare con rammarico che questo direttivo è forse ancora lontano, ma io sono fiducioso, perché i sardi sono tosti, ma capiscono quando la linea che si traccia è una linea giusta. Quindi continuerò a dare il mio modesto contributo per concorrere all'affermazione di questa linea che deve essere fatta propria da tutti i prossimi rappresentanti del popolo sardo in questa Assemblea. Il mio augurio è che i nuovi politici, che siederanno in quest'Aula siano migliori dei vecchi. Lo saranno certamente i giovani perché portano con sé ciò che noi non abbiamo più: l'entusiasmo, la capacità di agire. Qualcuno dice che con queste regole ci sarà un grande caos in Consiglio. Io penso che non sarà così, soprattutto se si accoglierà l'invito che io rivolgo da questo banco a capire che si è compatti ed uniti tutti concorreremo a rendere migliore la nostra Isola, perché lo merita. Siamo pochi, siamo isolati, siamo non dico derisi, ma spesso non ascoltati. Il fatto che domani venga il Presidente della Repubblica è certamente positivo; speriamo che sia l'inizio di una nuova era e che davvero la nuova classe dirigente, i nuovi politici, coloro i quali ci dovranno amministrare siano migliori di noi e sappiano fare meglio di quanto noi abbiamo fatto.
Grazie, auguri a tutti, buon lavoro, cerchiamo di non litigare nel comporre le liste, di sopportare Piersandro Scano che vuole certe regole, i miei amici dell'altra parte, che ne vogliono altre di trovare questa unità di intenti, non solo a parole. Grazie.
(Applausi)
Signor Presidente della Giunta,
Signori, Assessori, Colleghi Consiglieri,
si conclude oggi la X Legislatura del Consiglio Regionale della Sardegna, cinque anni di attività intensa e appassionata, ricca di avvenimenti e di iniziative che testimoniano un impegno politico, culturale e umano di notevole rilevanza nell'esercizio del mandato popolare, secondo i ruoli e le responsabilità a ciascuno di noi affidati nei gruppi politici e nelle Istituzioni.
Di questo impegno debbo dare atto e ringraziare tutti per il sostengo e per il contributo che mi hanno aiutato e agevolato nel lavoro di guida di questa Assemblea legislativa, così come hanno aiutato il mio predecessore, Onorevole Salvatorangelo Mereu, al quale rivolgo a nome di tutto il Consiglio un saluto caloroso ed affettuoso, e che è con me idealmente, ne sono convito, nell'esprimere sentimenti di gratitudine e di apprezzamento nei confronti di tutti i colleghi, dei dipendenti del Consiglio e dei Gruppi consiliari, che sono stati nostri collaboratori in questi cinque anni non facili, talvolta tormentati ma certamente ositivi, pur in mezzo a tante difficoltà ed ostacoli, nel nostro impegno al servizio della Sardegna e del Paese.
Ma il nostro primo pensiero non può non andare a tutto il Popolo Sardo, a quanti, nei vari settori di attività ed ai vari livelli di responsabilità e di impegno politico, sociale e culturale hanno affrontato con noi, giorno dopo giorno, il difficile ma esaltante cammino sulla via della crescita civile e dello sviluppo economico dell'Isola.
Il nostro pensiero non può non andare ai disoccupati, ai giovani in cerca del primo lavoro, alle donne che nella famiglia sono fonte di vita e nella Società elemento di equilibrio e di sostegno, ai più bisognosi ed ai meno protetti che nelle istituzioni solidali e solidaristiche hanno riposto e ripongono le loro speranze per una condizione più umana e più giusta, per un futuro migliore e più sereno.
A tutti sento di dover rivolgere un attestato di stima e di gratitudine per averci stimolato con le loro proposte e con le loro istanze e per averci così aiutato ad esercitare al meglio il mandato popolare conferitoci.
Stima e gratitudine che va rivolta alle forze sociali e sindacali, del mondo economico, imprenditoriale e culturale, dei servizi e del volontariato, che sono i fermenti della nostra Comunità, i pilastri sui quali è possibile costruire il futuro della Sardegna, attraverso il potenziamento dell'istituto autonomistico e l'ampliamento della specialità come obiettivo privilegiato e irrinunciabile.
E' un concetto, questo, che domani esprimeremo anche al Capo dello Stato, che sarà ospite dell'Assemblea regionale, confermando le nostre istanze verso la riforma completa dello Stato in senso regionalista, secondo le linee più volte indicate da questa Assemblea e confermate dall'ultima recente conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, svoltasi il 16 aprile ad Aosta.
In quella sede abbiamo ribadito, come la ribadiamo oggi a conclusione di questa X Legislatura, così come ribadiremo domani al Presidente della Repubblica, l'esigenza di andare avanti verso un regionalismo avanzato, verso l'Europa delle Regioni. E' un'esigenza che dovrà essere portata all'attenzione del nuovo Parlamento e del nuovo Governo, anche attraverso i parlamentari sardi che sono l'avamposto delle nostre istanze autonomistiche, per una Regione più adeguata e più forte sotto il profilo dei poteri e delle capacità finanziarie autonome, senza le quali non potrà mai esserci compiuta autonomia e reale possibilità di crescita e di sviluppo, in uno Stato veramente solidale e solidarista.
Contro ogni ipotesi di un ridimensionamento dei poteri autonomistici e delle stesse realtà geografiche delle Regioni, che porterebbero inevitabilmente ad una disarticolazione dell'assetto democratico del Paese, le Regioni a Statuto Speciale rimangono una realtà irrinunciabile, con tutte le loro peculiarità che rappresentano una garanzia per l'unità del Paese.
Anche in questa sede e in questa circostanza non possiamo non riaffermare la pienezza dei valori storici etnici e culturali che ispirano la realtà delle autonomie speciali ed evidenziare che l'esperienza positiva delle autonomie speciali poggia sul loro diritto ad esistere sancito dalla Carta Costituzionale, a coordinamento dell'ispirazione storica all'autogoverno delle nostre popolazioni e delle lotte da esse combattute per la libertà e per la democrazia.
La Regione e l'autonomia non possono essere create da nessuno sosteneva con acutezza Salvatore Mannironi alla Costituente, la Regione e l'autonomia non le ha create lo Stato, non le ha create la legge.
La Regione e la specialità esistono come entità economica, storica e linguistica, sono le ha create lo Stato, non le ha create la legge.
La Regione - concludeva Mannironi - è un Ente di diritto naturale, un Ente insopprimibile, attraverso il quale si favorisce l'educazione politica dei cittadini e si da loro giustamente il modo di provvedere alle proprie esigenze di crescita e di sviluppo.
Avendo a mente questi obiettivi e la convinzione che la specialità autonomistica sia il veicolo attraverso il quale entrare in Europa e lo strumento per rimanerci a pieno titolo ed al suo interno svilupparsi nell'unità dello Stato, l'Assemblea regionale sarda ha assunto un ruolo trainante nel contesto delle Regioni a Statuto Speciale delle Province autonome che, ad Aosta, hanno ribadito l'esigenza della complessiva ridefinizione della forma di Stato, secondo i princìpi, i criteri e le esperienze propri degli Stati federali, attraverso il riconoscimento a tutte le Regioni e Province Autonome di un ruolo esclusivo nei processi decisionali che direttamente le riguardano, riservando allo Stato solo le competenze espressamente previste dalla Costituzione nelle materie di interesse generale.
E' un impegno, questo, che trasmettiamo all'Assemblea che verrà eletta il 12 giugno prossimo, per portare avanti una battaglia sacrosanta di equità e di giustizia che, nel corso della X Legislatura, ha caratterizzato l'impegno politico di tutti i Consiglieri regionali e delle forze politiche presente in questo Consiglio.
E' il testimone di una staffetta ideale che deve essere portato a tagliare vincente il traguardo nell'interesse della Sardegna e del Paese.
Sul fronte dell'Autonomia e delle riforme, la X Legislatura ha rappresentato una tappa decisiva.
L'Assemblea Regionale, con il sostegno ed il consenso delle forze politiche, sociali e culturali, ha portato avanti anche un processo di cambiamento interno fra i più avanzati del panorama regionale italiano e solo i ritardi del disciolto Parlamento non hanno consentito di completare quel sistema di norme per una Regione totalmente rinnovata sul piano delle regole e sulla forma di governo, che vuole modernizzarsi e crescere.
La nuova legge elettorale, la preferenza unica, le nuove regole sulla propaganda elettorale, la distinzione netta tra il ruolo politico e quello di governo, sono tappe importanti e significative di una reale volontà di cambiamento e di apertura verso la Società civile, che hanno consentito alla Sardegna di essere all'avanguardia tra le Regioni d'Italia.
Il nuovo Regolamento dell'Assemblea e la ridefinizione dei ruoli e delle funzioni della struttura consiliare e del personale, sono altri due tasselli importanti per un'Assemblea sempre più attenta e pronta a rispondere con tempestività ed efficacia alle istanze dei cittadini e della comunità isolana nel suo complesso.
La cultura, la ricerca e la riscoperta della propria identità hanno contraddistinto un impegno particolare sviluppatosi nell'intero arco della legislatura per collegare più marcatamente i cittadini alle istituzioni e per consolidare le basi dell'Autonomia nella sua funzione di motore della Società civile.
"Sa Die de Sa sardigna" che si celebra per la prima volta domani 28 aprile e che il Consiglio regionale ha voluto, approvando con spirito unitario l'apposita legge, deve essere interpretata come una nuova presa di coscienza da parte di tutta l'Isola della sua soggettività politica, proprio come comunità del popolo sardo, come soggetto collettivo di azione politica, soggettività politica che oggi riaffermiamo in tutta la sua valenza propositiva verso quella riforma dei rapporti Stato-Regione che stiamo perseguendo e che vogliamo conseguire come meta finale di un illuminato e avanzato progetto di progresso e di sviluppo.
Ricordare in sintesi quanto il Consiglio Regionale ha elaborato e prodotto in aula ne nel lavoro delle commissioni nel corso di questi ultimi cinque anni non è semplice né facile.
Basti ricordare le oltre 200 leggi approvate, le 7 proposte di legge nazionale inviate al Parlamento, le 55 mozioni svolte in aula, i 27 piani e programmi ed i 7 regolamenti approvati per dare una dimensione dell'impegno e dei risultati conseguiti.
Risultati che vanno, comunque, al di là dell'arido dato numerico, per assumere invece una valenza di ordine politico, sociale, economico e culturale determinante sulla via del rilancio dell'economia complessiva della Sardegna e dell'adeguamento dei processi di sviluppo alle mutate esigenze della Comunità isolana, nel più vasto contesto nazionale ed europeo.
Ma la legislatura è stata caratterizzata anche e soprattutto dal confronto, talvolta spigoloso e dura ma sempre coerente e democratico, con il Parlamento e con il Governo dello Stato per la soluzione di una crisi economica e sociale fra le più gravi ed allarmanti della storia dell'Autonomia.
La mobilitazione del Popolo Sardo in tutte le sue articolazioni e rappresentanze, per ben due volte nella scorsa della legislatura riportato la Regione nel cuore dello Stato. Dal Governo al Parlamento, ai vertici dello Stato, dal Presidente della Repubblica ai Presidente di Camera e Senato si è sviluppato un confronto serrato per la difesa del nostro apparato produttivo, per frenare la disoccupazione, per creare una speranza negli oltre 250.000 iscritti nelle liste di disoccupazione, per dare un futuro alle nuove generazioni, confronto che domani, a conclusione di questi cinque anni di attività, riapriremo con il Presidente della Repubblica che ospiteremo in quest'aula ed al quale affideremo, ribadendolo con vigore e determinazione, l'appello ad essere lui il garante delle istanze legittime e giuste del Popolo sardo al Governo e al Parlamento italiani.
Riteniamo, così, di aver fatto ancora una volta, come è stato fatto nel corso dell'intera legislatura, l'interesse della Sardegna e dei sardi, ai quali formulo, come ad ognuno di Voi, colleghi Consiglieri, con rispetto e con affetto, così come al Presidente della Giunta, agli Assessori regionali, ai dipendenti tutti del Consiglio ed a tutte le rappresentanze istituzionali civili, religiose e militari della Sardegna l'auspicio e l'augurio di un futuro migliore, nella giustizia e nella pace, nella libertà e nella democrazia, per la Sardegna e per l'Italia.
(Applausi)
Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.
La seduta è tolta alle ore 14 e 54.
Versione per la stampa