Seduta n.250 del 04/02/1998
CCL SEDUTA
(POMERIDIANA)
Mercoledì 4 Febbraio 1998
Presidenza del Vicepresidente Zucca
La seduta è aperta alle ore 17 e 20.
CONCAS, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta di lunedì 2 febbraio 1998, che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Gianfranco Tunis e Marco Tunis hanno domandato di usufruire di un giorno di congedo per la seduta pomeridiana del 4 febbraio. Poiché non ci sono opposizioni, questi congedi sono concessi.
Discussione degli articoli e approvazione del disegno di legge: "Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 gennaio 1993, n. 40" (340)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli articoli del disegno di legge numero 340. Deve essere messo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sul passaggio all'esame degli articoli.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio, segreto con procedimento elettronico, sul passaggio all'esame degli articoli.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 54
Votanti 52
Astenuti 2
Maggioranza 27
Favorevoli 40
contrari 12
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERTOLOTTI - BOERO - BUSONERA - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LIPPI - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARRAS - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - MONTIS - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PIRAS - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si sono astenuti i consiglieri: BONESU - SANNA Giacomo.)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo, favorisce e incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere, al fine di promuoverne il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento all'evoluzione della domanda turistica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
Art. 2
Provvidenze regionali
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei successivi articoli, gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 2, cosi come modificate dall'articolo 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.
2. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.
3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al precedente comma 2, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A.
4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui al precedente comma, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991. n. 13 e successive integrazioni.
5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'imprenditore assuma l'impegno di tenere aperto per l'intero anno l'esercizio, ad eccezione di un periodo annuale di tre mesi, anche non continuativi, per l'esecuzione di opere ed interventi di manutenzione. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle percepite provvidenze regionali a decorrere dal momento dell'accertata violazione.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi per illustrare l'emendamento.
FALCONI (Progr. Fed.). Brevemente, signor Presidente, questo è già in relazione e ieri abbiamo ricordato che una parte molto controversa era questa della legge, cioè la durata dell'apertura degli esercizi recettivi che davano titolo per attingere a queste sovvenzioni. Noi, come Commissione, perché è un emendamento concordato all'interno della Commissione sesta, abbiamo ritenuto più equo l'abbassamento di quella soglia di nove mesi, inizialmente prevista, portandola a sette mesi. In questo emendamento abbiamo altresì previsto un meccanismo di controllo, prevedendo che questo vincolo sia ricordato in atto pubblico alla stipula dell'atto pubblico del mutuo, quindi sono queste due cose sostanziali che per un verso ci permettono di controllare anche in seguito gli esercizi che resteranno aperti per almeno sette mesi, e per altro prevediamo un meccanismo a scalare con una valutazione che premia la maggiore apertura.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CONCAS, Segretaria:
Art. 3
Destinatari e iniziative ammissibili
1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna, nonché limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed e) società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche.
2. Gli incentivi possono concessi per:
a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza;
b) adeguamento,completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, ammodernamento di strutture ricettive alberghiere classificabili ai sensi della normativa vigente, con esclusione delle strutture a carattere di "multiproprietà" ed incluse le aziende ricettive della tipologia "albergo diffuso", per tale struttura ricettiva extralberghiera si intende quella ubicata nei centri storici dei Comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unità abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale;
c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla precedente lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;
d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al precedente punto b) e delle attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;
e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative. L'importo dell'incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al 15% dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 2, 3, 4 e 9. Gli emendamenti numero 3 e 4 sono stati ritirati. Si dia lettura degli emendamenti numero 1, 2 e 9.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
SCANO (Progr.Fed.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta per illustrare l'emendamento numero 2.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Falconi.
FALCONI (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti numero 1 e 2, ha facoltà di parlare il consigliere Falconi.
FALCONI (Progr.Fed.), relatore. Li accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CONCAS, Segretaria:
Art. 4
Criteri di priorità
1. Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sono stabiliti i criteri di concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo.
2. Le agevolazioni medesime sono concesse mediante apposito programma di spesa approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 10. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi per illustrare l'emendamento numero 10.
FALCONI (Progr. Fed.). E' abbastanza comprensibile, lo do per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta regionale.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
Art. 5
Vincoli di destinazione
1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.
2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì, impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.
4. L'Assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
5. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 12. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Falconi.
FALCONI (Progr.Fed.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CONCAS, Segretaria:
Art. 6
Durata delle agevolazioni della legge regionale n. 40 del 1993
1. L'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1993, n. 40 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 -
1. L'abbattimento degli interessi di cui al precedente articolo 3 può essere concesso per i seguenti periodi massimi:
a) anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;
b) anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori;
c) anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, calcolati col metodo dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini dell'articolo 3 precedente e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato.".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CONCAS, Segretaria:
Art. 7
Integrazione dell'articolo 14
della legge regionale n. 40 del 1993
1. All'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Per la parte di investimento già realizzato
ma non ammissibile alle agevolazioni previste a' termini del precedente comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini del precedente articolo 8 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste dal precedente articolo 3.".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentato gli emendamenti numero 6, che è stato ritirato, e 11 al quale è stato presentato un ulteriore emendamento aggiuntivo numero 13. Si dia lettura degli emendamenti numero 11 e 13.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi per illustrare l'emendamento numero 11.
FALCONI (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta per illustrare l'emendamento numero 13.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Falconi.
FALCONI (Progr.Fed.), relatore. Lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta accoglie l'emendamento numero 11.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Falconi, relatore.
FALCONI (Progr. Fed.), relatore. E' accolto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
PABA, Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.
LORENZONI (Popolari). Semplicemente per chiedere notizia perché lei mi pare che abbia dato notizia del ritiro dell'emendamento numero 6 all'articolo 7.
PRESIDENTE. E' stato ritirato.
LORENZONI (Popolari). Chiedo al proponente siccome il proponente dell'emendamento numero 6 sono io vorrei sapere chi l'ha ritirato.
PRESIDENTE. Io non sono in grado di rispondere ai misteri.
LORENZONI (Popolari). Siccome ho la sensazione che si tratti di una....
PRESIDENTE. L'onorevole Falconi le darà una spiegazione spero convincente. Prego.
FALCONI (Progr. Fed.), relatore. Di fatto abbiamo raccolto lo spirito dell'emendamento nell'emendamento numero 11. Hanno lo stesso oggetto, la stessa sostanza, quindi mi pare, poi è chiaro che il collega Lorenzoni ha la titolarità dell'emendamento se ritirarlo o meno.
LORENZONI (Popolari). Non ho principi di primogenitura da portare avanti. Si può ritirare.
PRESIDENTE. E' stato chiarito che l'emendamento è stato prima presentato e poi è stato deciso in Commissione di ritirarlo. L'onorevole Lorenzoni si ritiene soddisfatto della spiegazione. In tal caso metto in votazione prima l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.,
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CONCAS, Segretaria:
Art. 8
Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e
Legge n. 588 del 1962
1. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in particolare della Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della Legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi scadenza nel biennio 1996/1997.
2. Sugli importi delle rate differite, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato determinato ai sensi della richiamata legge regionale n. 8 del 1964.
PRESIDENTE. All'articolo 8 era stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 7 che è stato ritirato. Non vorrei che nascessero equivoci al riguardo.
Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.
LORENZONI (Popolari). Come presentatore, insieme all'onorevole Marteddu dell'emendamento numero 7 ci siamo assolutamente resi conto dell'opportunità del ritiro di questo emendamento. Però brevemente volevo soffermare l'attenzione dell'Aula sull'importanza di questo emendamento, per la quale noi facciamo una raccomandazione al Presidente, all'Assessore del bilancio e alla Giunta, perché in sede di bilancio e di approvazione della legge finanziaria in Consiglio ovviamente si tenga conto di questo aspetto. Vi è una situazione particolare che si è venuta a creare per coloro i quali, portando avanti iniziative di carattere alberghiero, hanno eseguito le opere e fatto quindi i contratti a partire dal primo gennaio 1983, fino a tutto il 31 dicembre 1994, con una situazione economica veramente difficile, nel senso che hanno contratto mutui a tassi altissimi, addirittura con il concorso degli interessi si arriva a punte del 9 per cento. Quindi in condizione di grande sfavore rispetto a quelle che sono le condizioni attuali del mercato dove i tassi sono notevolmente calati. Pertanto è necessario un provvedimento legislativo o comunque un articolo all'interno della finanziaria, perché questi oneri che questi operatori stanno sopportando possano essere in qualche modo agevolati, diluiti nel tempo e comunque integrati da un ulteriore provvedimento regionale. Tenuto conto che nell'ambito di questa legge questo non era possibile perché non poteva trovare una quantificazione precisa e pertanto è necessario che gli uffici dell'Assessorato possano far sapere questa quantificazione, è opportuno, e raccomandiamo, che questo aspetto venga trattato adeguatamente nella legge finanziaria. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie per queste delucidazioni dell'onorevole Lorenzoni, rimane da votare tuttavia l'articolo 8 nella sua formazione originaria. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8 bis.
CONCAS, Segretaria:
Art. 8 bis
Fondo speciale settore turismo
1. Ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla L.R. 14 settembre 1993 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni finanziarie con enti creditizi e Società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione Sarda.
2. La SFIRS S.p.A., ai sensi della presente legge e in forza di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 99 della L.R. 30 aprile 1991 n. 13 modificato dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 1991 n. 39, è abilitata a ricevere le relative domande, ad effettuare l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi ed in conto interessi a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CONCAS, Segretaria:
Art. 9
Rideterminazione dei limiti di impegno di cui alla legge regionale n. 40 del 1993
1. Le annualità dei limiti di impegno disposti dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, come modificate dall'articolo 26, lettera a) e b) della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono protratte come segue (cap. 07021):
a) lire 10.000.000.000 con annualità dal 2011 al 2014;
b) lire 5.000.000.000 con annualità dal 2012 al 2015.
2. E' autorizzato, per le finalità di cui al precitato articolo 16, comma 6, l'ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000 con annualità dal 1997 al 2016 (cap. 07021).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CONCAS, Segretaria:
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 6.000.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 6.000.000.000
1999 lire 6.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della Tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997,n.8, integrata dall'articolo 6 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1997;
voce 4 1997 -----------------------
1998 lire 6.000.000.000
1999 lire 6.000.000.000
voce 8 1997 lire 1.000.000.000
1998 -----------------------
1999 -----------------------
In aumento
07 - TURISMO
Cap. 07020 -
(N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04) - Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere (art. 2 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 4.000.000.000
1999 lire 4.000.000.000
Cap. 07021 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, L.R.14 settembre 1993, n. 40, art. 10, comma 8, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 2, della legge finanziaria e art. 9 della presente legge)
1997 lire --------
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000
Cap. 07021-02 (N.I.)
Versamento al Fondo speciale ,costituito presso la SFIRS S.p.A, a favore degli imprenditori del settore del turismo per investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive (art.8 bis della presente legge)
1997 lire -------------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
4. Le somme stanziate sul capitolo 07020 per l'anno 1997 possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1998.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi per illustrare l'emendamento numero 5.
FALCONI (Progr. Fed.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta è favorevole.
PRESIDENTE. Chiederei il parere anche alla Commissione bilancio che stamattina l'ha preso in esame. In carenza di questo parere, io mi vedo mio malgrado costretto a mettere in votazione l'emendamento numero 5. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.
CASU (F.I.). Per quanto riguarda la soluzione per la copertura finanziaria, io ho qualche perplessità, perché? Perché la copertura finanziaria viene rimandata alla legge finanziaria, alla legge di bilancio. La legge di bilancio è stata già compilata, la legge finanziaria è stata già compilata. Quindi praticamente dovrebbe già preparare l'emendamento alla legge finanziaria e legge di bilancio, diversamente questa legge rimarrà priva di fondi. Non vedo come si possa operare adesso la copertura in base alla legge di bilancio se la legge di bilancio è già passata presso le Commissioni di merito, e sta passando presso la Commissione bilancio e programmazione economica.
PRESIDENTE. Onorevole Casu, io non essendo un tecnico posso dire che comunque avendo partecipato alla riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo, ho seguito e ho preso atto della determinazione che su problemi come questo che riguardavano anche altri provvedimenti di legge, doveva pronunciarsi stamane la Commissione bilancio e, ben per questo, ho chiesto il parere al Presidente della Commissione bilancio. In mancanza di un parere della Commissione bilancio io devo mettere in votazione l'emendamento numero 5 sostitutivo totale all'articolo 10, non so che cos'altro potrei fare.
CASU (F.I.). Non vorrei adesso instaurare un dialogo o un dibattito a due, ma dico, credo di aver diritto a una risposta. Io ho presentato la difficoltà aspetto la risposta.
PRESIDENTE. Sì, sì, ma io non sono deputato
CASU (F.I.). Chiedo che mi si dia una risposta.
PRESIDENTE. Io non sono deputato a dare risposte che competono alla Commissione bilancio, io ho chiesto un parere che non mi è stato dato. L'onorevole Sassu, che è più esperto di me e che fa parte della Commissione bilancio, può prendere la parola per chiarire questo aspetto.
Ha facoltà di parlare il consigliere Sassu.
SASSU (Progr. Fed.). Naturalmente non esprimo il parere del relatore di maggioranza, che è stato indicato nel Presidente Secci, che al momento non è presente in Aula. Noi abbiamo discusso a lungo su questo problema in Commissione, il collega Casu ha riproposto il problema anche durante i lavori della Commissione, abbiamo valutato due aspetti. L'aspetto tecnico, e da quel punto di vista non ci sono dubbi che almeno per quanto riguarda l'aspetto tecnico la cosa può procedere perché c'è la valutazione positiva da parte del funzionario che dice che sul piano tecnico questo è ammissibile. Sul piano politico la maggioranza dice che si deve andare avanti, così come indicava anche nella lettura il Presidente del Consiglio.
CASU (F.I.). Le leggi non le fanno i funzionari, le fa l'Assemblea, mi stai dicendo una cosa che non va bene.
SASSU (Progr. Fed.). Mi riferivo al parere tecnico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.
BALLETTO (F.I.). Sempre sull'argomento perché è una questione di non poco conto. L'articolo 38 della legge di contabilità, la legge 11, al terzo comma dice comunque dopo aver esaminato altre fattispecie che "in ogni caso le leggi regionali di spesa devono determinare l'entità degli oneri che fanno carico al bilancio dell'anno in corso ed indicare i mezzi per farvi fronte". Siamo nel 1998, quindi queste indicazioni devono essere comprese nel bilancio del 1998, che non esiste.
Si potrà obiettare, ma l'Assemblea è sovrana, quindi può anche disporre innovando e modificando quello che è contenuto nella legge di contabilità all'articolo 38. Però anche questo sicuramente non è condivisibile perché ci sono, al di sopra delle leggi regionali, le leggi dello Stato; e naturalmente il potere legislativo della Regione è vincolato all'osservanza delle norme di carattere nazionale, e comunque non si può legiferare in contrasto con le norme di carattere nazionale. Il precetto dell'indicazione della copertura delle spese risale non solo ad una legge nazionale, ma alla legge suprema che è la nostra Costituzione. Infatti l'articolo 81 della Costituzione, al quarto comma, dice che ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Quindi qua non si tratta di dire facciamo un po' come ci pare perché siamo l'Assemblea sovrana, no, questo lo possiamo fare nei limiti delle nostre competenze. Noi ci troviamo di fronte ad un precetto costituzionale che impone che ogni qualvolta si facciano delle leggi di spesa debbono essere indicate le fonti di copertura e non, come evidentemente in questo caso, con un generico rimando ad una legge che ancora deve venire, una legge che ancora deve essere fatta e che potrebbe mai essere fatta nell'indirizzo e nella direzione voluta e ricercata da questo provvedimento che stiamo esaminando, se le volontà politiche del futuro non fossero perfettamente aderenti e rispondenti a quelle del momento attuale. Comunque rimane l'insuperabile fatto che esiste una norma statale, esattamente la nostra Costituzione, che dà un precetto rigoroso che è stato recepito nella nostra legge di contabilità. Quindi violare quel precetto della nostra legge di contabilità significa entrare in collisione, violare quindi, una norma di carattere superiore e questo lo faremo valere nelle sedi opportune.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghi, i colleghi Casu e Balletto sanno che questa mattina in Commissione l'argomento è stato trattato ed approfondito, soprattutto sono state date delle risposte sia sul piano tecnico che anche sul piano politico. Risposte che hanno permesso di procedere anche alla votazione e alla approvazione dell'emendamento con un voto di maggioranza. Sapevamo questa mattina che il tema sarebbe stato richiamato in Aula ed è giusto che questo sia avvenuto, perché dà alla maggioranza la possibilità di chiarire non una volta per tutte, ma di chiarire su questo argomento che tutte le leggi che questo Consiglio regionale vota hanno sempre bisogno di essere richiamate, anche le leggi votate l'anno scorso vanno e andranno richiamate nella finanziaria, perché avranno bisogno delle coperture finanziarie per essere applicate. Non solo per il 1998 ma anche per il 1999, ma aggiungo anche per la prossima Assemblea dopo il '99 ci sarà bisogno di richiamare le finanziarie future per coperture finanziarie per l'applicazione di legge in essere, e soprattutto per l'applicazione di leggi votate negli anni passati. Si tratta proprio di una legge che oggi impegna il Consiglio e impegna la maggioranza per la prossima finanziaria, quella che discuteremo tra qualche giorno, per fare in modo che ci sia la copertura finanziaria sufficiente per l'applicazione della legge stessa. Penso che i colleghi dell'opposizione dovrebbero apprezzare questa nostra disponibilità e questo nostro impegno per fare in modo che ci sia una conseguenza, perché la legge che oggi noi stiamo votando possa avere una corretta applicazione e soprattutto possa ottenere le risorse future per poter essere applicata, non solo per il 1998, ma anche per il '99 e per i successivi.
Mi pare che siamo di fronte ad un confronto tra due tesi, quella che i colleghi dell'opposizione hanno richiamato e quella che io sto richiamando per quanto riguarda la maggioranza; i colleghi dell'opposizione avranno la possibilità di verificare la coerenza tra quello che noi stiamo dicendo in questo momento e quello che faremo tra qualche giorno quando tratteremo la finanziaria. C'è un impegno oggi che sarà confermato nei prossimi giorni, ma c'è un impegno che conferma una coerenza tra quello che stiamo dicendo adesso e quello che faremo alle prossime scadenze.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.
BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente, colleghi, debbo dire che mi sorprende questa nuova teorizzazione del modo di amministrare, collega Cugini, perché se avessimo avuto a che fare con una legislatura priva di sorprese, priva di atti e fatti in questo Consiglio che hanno fatto gridare addirittura alcuni opinionisti sulla stampa di atteggiamenti schizofrenici per cui votati positivamente in un'occasione per essere bocciati il giorno dopo. Francamente dover portare in Aula una norma che dice: alla relativa copertura finanziaria si farà fronte..., cioè un puro intendimento, e se nell'ambito dell'approvazione del bilancio quei capitoli non dovessero trovare accoglienza? E in ogni caso, nel momento in cui stiamo mandando questa legge al controllo del Governo che cosa ci dirà il Governo? Ce la farà passare così, sopra le righe, senza dover riaffrontarla di nuovo? Non lo so se sia un atteggiamento serio. E' un atteggiamento che, tra l'altro, credo che stia comparendo anche negli intendimenti di dover, sotto elezioni, spostare le manovre finanziarie da triennali a quinquennali; forse si vogliono promettere più cose senza avere più fondi necessari per farli e moltiplicare le disponibilità che non esistono. E' una logica un po' pericolosa, devo dire.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io non contesto che astrattamente una legge che approviamo nelle more di approvazione del bilancio annuale e pluriennale possa prevedere maggiori spese imputandole al bilancio annuale e pluriennale da approvare. Sta di fatto che però l'emendamento mi sembra non rispetti il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, perché si prevede la sola spesa e non si prevede affatto l'entrata. Anzi dirò che, dal progetto di bilancio annuale e pluriennale l'entrata è impossibile, perché non prevedendo riduzioni e spese sui capitoli già allocati, chiaramente il finanziamento non potrebbe avvenire che con mezzi finanziari straordinari . Ora siccome l'unico mezzo finanziario straordinario previsto nella legge finanziaria è l'accensione di mutui per 924 miliardi, resterebbe astrattamente la possibilità di portare anche questi 6 miliardi ad aumento del mutuo: da 924 a 930 miliardi. Sennonché ricordo che la Regione può contrarre mutui soltanto per opere di carattere permanente e non per contributi aventi carattere corrente come sono questi, essendo contributi per l'esercizio di aziende private. Per cui mi sembra che anche quella via non possa essere percorsa, per cui mi sembra che effettivamente anche nella legge finanziaria, così come è presentata, salvo capovolgimenti, questa spesa non abbia copertura. E comunque io invito a riflettere perché effettivamente, a questo punto, si sta anticipando una manovra di bilancio che il Consiglio deve discutere, e la manovra di bilancio, rispetto alle altre leggi, ha un particolare: che i conti alla fine devono tornare. E siccome chiaramente se andiamo avanti prevedendo spese e non prevedendo entrate, i conti chiaramente non tornano o tornano con forzature tali che obbligherebbero la stessa Giunta a proporre soluzioni che probabilmente non proporrebbe neppure se potesse liberamente disporre. Considerato quindi che la legge non può trovare comunque applicazione nelle more del bilancio, probabilmente l'emendamento propongo che venga riformulato affermando che le spese non troveranno allocazione nel bilancio, bensì che le spese saranno determinate dalla legge finanziaria, il che consentirebbe chiaramente di poter operare con tutta tranquillità e assicurando la necessaria copertura. Approvare oggi la legge con questa formulazione mi sembra che sia comunque esporla ad un rischio di rinvio, e comunque la legge non potrà trovare applicazione prima dell'approvazione del bilancio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Progr. S.F.D.). Io concordo parzialmente con una delle affermazioni poco fa fatte dall'onorevole Bonesu. E' quella specificamente relativa al fatto che la legge non troverebbe reale applicazione sino al momento dell'approvazione della legge finanziaria che poi, dall'altra parte, ne deve in ogni caso garantire la copertura.
Ma questo fatto noi lo diamo per scontato, ma non ci sembra che un elemento che potrebbe semmai costituire fatto sospensivo a livello applicativo, ci debba poi portare invece alla sospensione dell'approvazione della legge in attesa della manovra finanziaria. Ciò che va garantito, in ogni caso, all'interno della legge finanziaria e del bilancio è ovviamente la copertura alla legge medesima. Comprendo anche, ovviamente, le obiezioni che vengono dalla minoranza e, sotto il profilo squisitamente formale, si potrebbe anche trovare un qualche appiglio e un minimo di sostanza. Però, nell'interpretazione, mi paiono assolutamente ... mi pare quella un'interpretazione assolutamente esasperata. Esasperata perché? Nel momento in cui noi approviamo bilancio e manovra finanziaria approviamo anche il triennale e, molto spesso, sempre, assumiamo all'interno del triennale impegni per gli anni a venire; impegni che poi nessuno evidentemente ci vieta di modificare nella sede opportuna, che è la sede legislativa e quindi che è rappresentata dal Consiglio regionale. Ma vi è una motivazione di più per dire che i comportamenti in armonia, e quindi rispettosi del dettato generale del legislatore, sono stati assunti anche in passato e talora non sono opportuni ma persino obbligati. Per esempio nell'ipotesi di contrazione dei mutui. Nell'ipotesi di contrazione di mutui si assume un impegno che è relativo all'esercizio finanziario in corso e a esercizi finanziari successivi che poi potremmo onorare concretamente soltanto al momento dell'approvazione della norma finanziaria e del bilancio degli esercizi finanziari successivi. Quindi mi pare, signor Presidente, che pure comprendendo alcune obiezioni formali che avvengono, che non vi siano elementi di sostanza perchè si debba procedere ad una sospensiva della norma relativa alla copertura finanziaria.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.
SECCI (Popolari). Io chiedo scusa se non sono stato presente al momento in cui forse serviva la mia presenza, ma avevo un impegno che non potevo... comunque volevo dire questo, rispetto al parere espresso dalla Commissione bilancio e rispetto ad una serie di considerazioni. La Commissione bilancio ha espresso a nuovo, stamattina, il parere favorevole a questo provvedimento per queste ragioni. La prima che intendo evidenziare al Consiglio è quella sul merito. Di fatto la Commissione bilancio ha espresso il parere favorevole perché nell'emendamento proposto vengono confermati gli impegni finanziari assunti con l'approvazione del parere finanziario a suo tempo espresso, e cioè prima del 31 dicembre '97, quando i capitoli di relativa copertura, ed esattamente il fondo nuovi oneri legislativi per le spese correnti, aveva tutta la capienza necessaria per l'anno 1997 attraverso una voce e per gli anni '98-'99 attraverso un'altra voce. Questa legge ha la caratteristica, come tutte le altre leggi che approviamo, che è una legge che va a regime, e a regime aveva nella sua previsione, la spesa di 6 miliardi per gli anni '98-'99. Non era previsto, a regime, la spesa per il 2000, perché il 2000 nel triennale dell'anno scorso non era previsto. Quindi evidentemente in questo caso si recepisce quella che è l'andata a regime della legge medesima. Per cui abbiamo dato parere favorevole allo stesso provvedimento, con questi limiti e queste caratteristiche perché è essenziale, in Commissione se ne è discusso ed ero convinto, onestamente, che la discussione in Commissione fosse stata esauriente per far comprendere a tutti le ragioni del dovere o del potere andare avanti, a seconda di come lo si voglia interpretare. Ed è determinato da un fatto che certamente è inconsueto rispetto alla norma perfetta, a nessuno sfugge il fatto che la manovra finanziaria dovrebbe essere approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e quindi consentire l'avvio dell'esercizio e l'approvazione di tutte le leggi che siano con la relativa copertura finanziaria. Non sfugge a nessuno che siamo ancora in fase di discussione della manovra finanziaria e che la stessa verrà approvata dal Consiglio quando sarà possibile ed entrerà in vigore dopo che verrà approvata. E non è per altro che è stata approvata dal Consiglio regionale l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per i primi tre mesi di quest'anno. L'alternativa sarebbe - e questo sì sarebbe grave - che il Consiglio non potesse esercitare le sue funzioni legislative in questi tre mesi, perché chiaramente esiste l'impossibilità a determinare in assenza dello strumento la relativa copertura finanziaria. Mi sembra però che sia chiarissimo, che sia condivisibile e che sia tecnicamente perfetto, e così comunque ci è stato detto anche da chi ha il dovere di esprimere i pareri tecnici, che la formulazione trovata sia corretta, ed è chiaro che la formulazione trovata ha ragione di esistere in questo frangente dell'anno finanziario e non in altre condizioni. Ed è chiaro altrettanto che l'impegno assunto dal Consiglio approvando questa legge vincola lo stesso Consiglio e chi deve predisporre gli atti finanziari ad accantonare per queste risorse fondi ordinari. Così come succede per tante altre leggi che si applicano annualmente, che sono in esercizio normale e che vincolano tutti gli anni una parte seppure modesta del bilancio regionale. Per cui mi sembra che e dal punto di vista formale, e dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista formale la cosa è tranquillamente possibile e tecnicamente perfetta, dal punto di vista sostanziale stiamo approvando un provvedimento che la Commissione di merito e la Commissione finanze avevano già approvato perché nella sostanza le cose che sono contenute non cambiano se non la traslazione dal 1997-1999 come triennio di impegno finanziario al 1998-2000, con le conseguenti variazioni che sono perfettamente chiarite nel dispositivo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lippi. Ne ha facoltà.
LIPPI (F.I.). Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi del mio Gruppo, quello che vorrei chiedere alla Giunta è quale problema possa impedire a questa Assemblea di sospendere la votazione finale della legge, attendere che la finanziaria venga approvata, e poi riportare la legge in Aula per il voto finale. Si è fatto su altri provvedimenti, in teoria dovrebbe essere fatto su tutte quelle leggi che richiedono il parere della Unione Europea. Non credo che ci possano essere difficoltà affinché questa Assemblea possa trovare convenienza, viste anche le argomentazioni poste in essere dal collega Balletto, a seguire questa procedura. Quindi vorrei sapere dalla Giunta quali urgenze abbia questa legge per essere approvata oggi a tutti i costi e il motivo per il quale invece non si possa, non dico soprassedere, ma sospendere la votazione finale per poi riprenderla una volta approvato il bilancio regionale. Grazie.
PRESIDENTE. L'Assessore Ferrari, che aveva già chiesto la parola potrà parlare anche tenendo conto dell'ultima richiesta di chiarimenti dell'onorevole Lippi. Prego, onorevole Ferrari.
FERRARI (F.D.S.-Progr.Sar.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta concorda con le valutazioni fatte dalla Commissione bilancio ed espresse ultimamente dal Presidente della Commissione, onorevole Secci. Quindi non si sofferma su valutazioni già fatte, semplicemente aggiunge che qualora le somme previste in questo emendamento non trovassero la riaffermazione nel bilancio la legge non avrebbe efficacia. Ma la Giunta assume l'impegno affinché questo avvenga, cioè le somme qui previste verranno previste in bilancio e da quel momento e soltanto da quel momento, ci rendiamo conto, la legge potrà avere efficacia. L'urgenza deriva dal fatto che è una legge che avevamo in discussione già nella passata legislatura, adesso la stiamo concludendo, l'avremmo dovuta approvare nell'esercizio finanziario trascorso e quindi concluderne l'approvazione adesso significa semplicemente renderla efficacia subito dopo l'approvazione del bilancio. Tutto qui, non aggiungo altro, solo l'impegno da parte della Giunta di dare effettiva copertura alle previsioni di questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha già parlato, onorevole Lippi, mi scusi.
LIPPI (F.I.). Sto intervenendo per chiedere il voto segreto sull'emendamento.
PRESIDENTE. Prego, sta esercitando un suo diritto che io non posso...
LIPPI (F.I.). Lei questo pomeriggio è un po' sovreccitato, signor Presidente, la richiamo all'ordine.
PRESIDENTE. No, la prego di non esprimere giudizi sulla Presidenza perché sbaglierebbe di grosso, comunque non intendo conculcare i sacrosanti diritti dell'onorevole Lippi che chiede lo scrutinio segreto, quindi procediamo alla votazione.
Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 5 all'articolo 10
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 5 all'articolo 10.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 44
Votanti 41
Astenuti 3
Maggioranza 21
Favorevoli 39
Contrari 2
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BERRIA - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - GIAGU - LA ROSA - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MARTEDDU - OBINO - ONIDA - PALOMBA - PETRINI - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - USAI
Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si sono astenuti i consiglieri: CADONI - FANTOLA - LOCCI.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale elettronica del disegno di legge numero 340.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - SERRENTI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Risponde no: CASU.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 58
Maggioranza 30
Favorevoli 57
Contrari 1
(Il Consiglio approva).
Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno.
Discussione degli articoli della legge regionale 12 settembre 1997, rinviata dal Governo: "Norme per la disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea con autorespiratori a scopo ricreativo e turistico". (CCCIII)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata CCCIII, relatore il consigliere Diana.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Essendo molto breve mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. La discussione generale anche su questo nuovo testo successivo al rinvio era stata conclusa in una seduta precedente per cui io metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CONCAS, Segretaria:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni di "Istruttore subacqueo con autorespiratori" e di "Guida subacquea con autorespiratori" a scopo turistico e ricreativo in armonia coi principi della Legge 17 maggio 1983, n. 217, "Legge - quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CONCAS, Segretaria:
Art. 2
Definizioni
1. Per immersione subacquea con autorespiratori a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità, entro i limiti della curva di sicurezza che non comportino soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri. E' esclusa da detta attività la pesca subacquea, comunque condotta.
2. E' "Istruttore subacqueo" chi, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.
3. E' "Guida subacquea" chi professionalmente assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto in immersioni subacquee.
4. Per "Brevetto subacqueo", ai fini della presente legge, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un Istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco istituito con la presente legge.
5. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge, è esclusa l'attività sportivo-agonistica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CONCAS, Segretaria:
Art. 3
Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea
1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea nel territorio della regione Sardegna è subordinato all'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei con autorespiratore, di cui all'articolo 4 della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
CONCAS, Segretaria:
Art.4
Elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei con autorespiratore.
1. E istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, l'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei con autorespiratore. Possono iscriversi all'elenco tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. Una specifica sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea con autorespiratori, sia italiane che straniere, con attività consolidata e documentata anche nell'ambito dell'Unione Europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti richiesti al punto e) dell'articolo 7 della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
CONCAS, Segretaria:
Art. 5
Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo
1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.
2. La Commissione è composta da:
a) due istruttori subacquei;
b) una guida subacquea;
c) due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui al precedente articolo 4.
d) due funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, nominati dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di Segretario.
3. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono eletti, con voto limitato, fra gli iscritti nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 4.
4. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, individuato fra gli appartenenti alla categoria degli istruttori o delle guide subacquei.
5. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione, l'Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.
6. In fase di prima applicazione l'Assessore regionale del turismo, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indice, con decreto pubblicato sul BURAS, le elezioni per la prima costituzione della Commissione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CONCAS, Segretaria:
Art. 6
Compiti della Commissione regionale
1. La Commissione esprime parere:
a) sulle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla presente legge;
b) sulla cancellazione dall'elenco degli iscritti che non rinnovino l'adesione annuale o che comunichino la cessazione dell'attività professionale;
c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente legge.
2. La Commissione formula altresì proposte in merito alla tutela dell'ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico.
3. Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CONCAS, Segretaria:
Art. 7
Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali
1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei gli aspiranti all'esercizio della professione debbono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di scuola dell'obbligo o, per i titoli conseguiti all'estero, titolo equipollente;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea con autorespiratori rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea, sia italiana che straniera, iscritta all'elenco regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:
1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
2. E' inoltre richiesta per gli istruttori subacquei la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CONCAS, Segretaria:
Art. 8
Domanda di iscrizione nell'elenco regionale
1. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale per l'esercizio della professione di istruttore subacqueo o di guida subacquea deve essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Il richiedente, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, deve dichiarare:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;
d) residenza;
e)godimento dei diritti civili e politici;
f) titolo di studio;
g) codice fiscale.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti;
b) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione.
4. Le organizzazioni didattiche che intendono essere iscritte nella sezione loro riservata nell'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei, dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di turismo , indicando:
a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;
b) nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale;
c) eventuali sedi e responsabili regionali;
d) tipo di attività svolta;
e) documentazione attestante l'attività consolidata;
f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti).
5. L'iscrizione all'elenco regionale viene disposta dall'Assessore regionale del turismo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.
6. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.
7. L'Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.
8. L'iscrizione all'elenco regionale, di cui al precedente articolo 4, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di lire 100.000. Per le organizzazioni didattiche la quota è fissata in lire 300.000. La quota annua di rinnovo dell'iscrizione è stabilita in lire 50.000 per i primi e lire 150.000 per i secondi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
CONCAS, Segretaria:
Art. 9
Sanzioni disciplinari e ricorsi
1. Gli iscritti nell'elenco regionale che violino le norme previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione, non rinnovi l'iscrizione annuale;
b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;
c) sospensione dall'elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla precedente lett. b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge;
d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione, dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui al precedente articolo 5.
3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica.
4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
CONCAS, Segretaria:
Art. 10
Norma transitoria -
Iscrizioni d'ufficio all'elenco regionale delle attività subacquee con autorespiratori.
1. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti all'Albo regionale per gli Istruttori nautici di cui alla legge regionale 15 luglio 1988 n.26, purché in possesso dei relativi brevetti previsti al punto e) dell'articolo 7 della presente legge, sono iscritti nel competente elenco regionale.
2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni didattiche, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco di cui al precedente articolo 4:
u CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) e Federazioni affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);
u PADI (Professional Association of Diving Instructors);
u NAUI (National Association of Underwater Instructors);
u SSI (Scuba Schools International);
u IDEA (International Diving Educators Association);
u NASDS (National Association of Scuba Diving School);
u FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);
u ANIS (Associazione Nazionale Istrutori Subacquei);
u UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);
u BSAC (British Sub Aqua Club);
u SNMP (Societé Nationale Moniteurs Plongée);
u VDTL (Verband Deutscher Tauchlehrer);
u VDST (Verband Deutscher Sporttaucher);
u BARAKUDA;
u VIT (Verband International Tauchshulen);
u HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili);
u ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap)
3. Sono inoltre iscritte le organizzazioni didattiche di cui al comma 2 che presentino domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
CONCAS, Segretaria:
Art. 11
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 20.000.000 annue.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 ed in quello pluriennale 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Entrata
Cap. 35004 (N.I.) 3.5.0
Proventi derivanti dalle quote per l'iscrizione all'elenco regionale degli istruttori e delle guide subacquei (articolo 8, comma 8, della presente legge)
1997 lire 20.000.000
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.000
Spesa
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie e di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1997 lire 20.000.000
1998 lire 20.000.000
1999 lire 20.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul cap. 02102 del bilancio pluriennale 1997-1999 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CONCAS, Segretaria:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed). Signor Presidente, si tratta semplicemente di un emendamento che apporta una correzione tecnica perché la legge era stata approvata nell'anno passato e si faceva riferimento all'anno 1997 e non al 1998. Per il resto è identico.
PRESIDENTE. L'emendamento come ha precisato l'onorevole Diana riguarda una correzione tecnica, conseguente allo slittamento dei tempi rispetto alla approvazione che era già avvenuta in quest'aula. Quindi metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo ora alla votazione complessiva del provvedimento di legge. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S.d'Az.). Per chiedere la votazione a scrutinio segreto del provvedimento.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico della legge rinviata che deve essere riapprovata con una maggioranza della metà dei voti dei componenti della Assemblea più uno, cioè 41 voti.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 56
Votanti 53
Astenuti 3
Maggioranza 41
Favorevoli 36
Contrari 17
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BERRIA - BERTOLOTTI - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si sono astenuti i consiglieri: BALLETTO - BONESU - SERRENTI.)
Discussione della proposta di legge BONESU: "Interventi per l'Isola dell'Asinara" (365)
PRESIDENTE. Prima di passare all'esame della proposta di legge numero 365, invito i colleghi a evitare accuratamente di fumare in aula perché la gentile segretaria sta subendo gli effetti negativi di questo odore di sigaro che per chi non lo fuma è un odore nefasto.
L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 365, relatore il consigliere Bonesu. Ha domandato di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.
ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, io chiedo che a norma dell'articolo 86 , 1 comma, del Regolamento, il testo che abbiamo all'ordine del giorno venga riportato in commissione. Sono molte le motivazioni che mi portano a richiedere il rinvio in commissione, e certamente non sono motivazioni di ordine né tattico né strumentale. Sono motivazioni che nascono da alcune riflessioni. Non siamo più intanto nella emergenza, e non c'è il motivo dell'urgenza. Il regime carcerario per determinazioni governative dovrebbe concludersi di fatto il 28 di febbraio, ma questo è deciso con una circolare interna per cui abbiamo anche la sensazione che questo termine possa lo stesso Governo non rispettarlo per sue esigenze di ordine organizzativo. Non siamo neppure di fronte ad una situazione drammatica; non c'è un problema di perdita di posti di lavoro, è una situazione che non è simile a quella affrontata l'altra sera, e c'è anche un atteggiamento da parte della Giunta di attenzione alla proposta del consigliere Bonesu, che però secondo la nostra valutazione merita di essere rivista alla luce di altri testi, di altri articolati che sono presenti in Consiglio, alla commissione prima, in Giunta, da qualche mese, che trattano la stessa materia. Intanto siamo riusciti ad organizzare intorno all'Asinara un servizio di vigilanza terrestre e marittima che garantisce la sorveglianza necessaria per la tutela dell'isola assieme alle altre forze di polizia. Quindi abbiamo un momento di tranquillità, di sicurezza intorno alla esigenza che spingeva in quel momento l'onorevole Bonesu a proporre, anche perché il contesto storico nel quale venne proposto fu quello dove si determinò una inversione di tendenza nel sistema delle forze politiche, di alcune istituzioni regionali in ordine al mantenimento del carcere leggero, una opzione che venne abbandonata su richiesta di alcuni parlamentari per decidere invece sulla liberalizzazione immediata dell'isola carcere che doveva diventare isola parco. Quindi in quel momento sembrava importante e opportuno procedere subito a trovare e individuare soluzioni che garantissero la incolumità dell'isola con una tutela appropriata. Entrando nell'articolato abbiamo certamente io come Assessore, ma ritengo anche il collega Assessore degli affari generali e del personale, che potrà aggiungere eventualmente altre valutazioni, abbiamo l'esigenza di conoscere meglio il quadro, il contesto organico del ruolo unico della Regione in ordine alla individuazione dei posti vacanti, e che comunque è una valutazione che viene dopo all'individuazione del fabbisogno necessario a tutelare l'isola dell'Asinara. Noi abbiamo un quadro di questo genere, al '95 i carichi di lavoro decisero che in quinta e in quarta fascia (sono le due fasce di cui si parla nella proposta Bonesu) il ruolo unico regionale prevedeva 1258 figure di quarta fascia e 392 figure di quinta fascia. Le qualifiche che individuano i numeri degli agenti, sottufficiali e semplici, del Corpo, sono, a fronte dei 1258 posti previsti in quarta fascia, 800; a fronte di 392 previsti in quinta fascia, 220. Questo con la valutazione dei carichi di lavoro al '95. Un aggiornamento recentissimo prevede, al 31 gennaio del '98, una presenza di operatori del Corpo di quarta fascia in numero di 685, quindi con circa 110 posti vacanti e 209 in quinta fascia, quindi con 10 posti vacanti. 115 posti vacanti di quarta fascia e 11 posti vacanti di quinta fascia. Senza che però nel frattempo, e nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata molta, si sia verificata l'esigenza di ricalcolare i carichi di lavoro. Perché con la creazione dei parchi avvenuta a La Maddalena e l'Asinara, ed in essere al Gennargentu, con l'istituzione delle quattro riserve marine, con tutta una serie di altre esigenze, che spesso il coordinamento del Corpo rappresenta, i bisogni di rileggere le esigenze oggi è impellente. Quindi di queste cose credo dovremmo ancora parlare, sentendo il coordinamento generale, collaborando con l'Assessorato del personale, e se è preliminare questa valutazione ad una definizione oggi di una normativa che prevede appunto i concorsi riservati con la proposta di legge di cui stiamo parlando. E' necessario ancora il comma quarto dell'articolo 1 della proposta pone questo problema, è necessaria ancora verificare la corrispondenza fra le qualifiche per procedere alla equiparazione delle stesse, perché stiamo trattando di Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alle regole della Regione, e a fronte di questo, stiamo parlando che i dipendenti civili e militari del Corpo di polizia dello Stato che hanno diversi contratti e probabilmente anche un diverso andamento delle qualifiche. Quindi l'equiparazione eccetera va fatta prima, va verificata prima perché nell'ipotesi può essere che questa equiparazione non sia possibile, e chiaramente, a questo punto, vengono meno le ragioni stesse del concorso. Non è ancora definito, a questo momento il problema, delle quote di partecipazione dello Stato al costo di sorveglianza dell'Isola. L'isola dell'Asinara è un parco nazionale, e come tale noi chiediamo che esso abbia la Regione Sardegna a supportare la vigilanza e la tutela in maniera forse anche fondamentale, ma certamente non possiamo rinunciare agli accordi di ordine, di energie umane e professionali, e certamente comunque di ordine finanziario da parte dello Stato. Cortesie credo allo Stato in ordine a questa materia e a questa sua funzione e a questo suo ruolo noi non possiamo certamente attribuire. E lo stesso decreto istitutivo del parco sostiene che la vigilanza affidata al Corpo della Regione divigilanza ambientale ma anche alle Capitanerie di porto, anche agli altri corpi di polizia dello Stato. Ancora, con l'assestamento di bilancio, l'ultimo assestamento di bilancio, quello che riguarda l'esercizio '97, all'articolo 5 il Consiglio regionale ha approvato una norma che recita: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a regolarizzare le posizioni di comando, distacco o comunque di acquisita disponibilità di personale statale presso gli uffici regionali e ad assumere i relativi oneri finanziari. Il predetto personale può essere inquadrato, a richiesta, nell'organico dell'Amministrazione regionale, previo nullaosta dei competenti organi statali". Norma approvata dal Governo che in qualche modo mi suggerisce anche eventualmente un'ipotesi alternativa a quella dei concorsi o dell'imminente assunzione o inserimento negli organici della Regione di questo personale. La formula del comando la studiamo; ecco perché l'esigenza di verificarla con serenità, tutti assieme, anche nel tempo più breve possibile, all'interno della Commissione abbiamo la possibilità di chiedere il comando allo Stato, che intanto sopporta gli oneri, fino a quando lo stesso comando, a norma dell'articolo 5 appena detto, non verrà sostituito con l'ingresso nei ruoli in maniera definitiva, allorquando la Regione autonoma della Sardegna, questo Consiglio e questo Governo lo riterranno opportuno. Sull'articolo primo, comma 7, faccio ancora qualche considerazione. In base a questo comma, di fatto che cosa accade: avendo visto quali sono le vacanze dell'organico sulla base dei numeri che io vi ho rappresentato, essendo circa 60 i dipendenti dello Stato che svolgono funzioni di polizia penitenziaria, altri sono carabinieri, altri sono finanzieri e probabilmente rientrano nella fattispecie che l'ipotesi Bonesu prevede, i 60 certamente hanno tutti i titoli per essere ammessi a questa ipotesi di concorso riservato, che è per titoli, quindi avendo tutti i titoli probabilmente tutti e 60 potrebbero essere recuperati ai ruoli della Regione. E per essi è previsto un periodo temporale di fermo e di utilizzo con questa qualifica, con questa funzione all'interno dell'Isola dell'Asinara per sette anni. Questo fatto evidenzia i seguenti limiti: un contingente di 60 agenti è certamente esuberante per un compito di vigilanza ambientale. E' ragionevole ipotizzare una presenza che non può superare, per le valutazioni che mi sono state rappresentate dai tecnici, oltre le 30 unità, tra mare e terra, beninteso, non soltanto a terra. Questi agenti si troverebbero da soli a esercitare vigilanza di tipo ambientale senza avere un minimo di preparazione specifica per la funzione nuova, che non è quella di vigilare le carceri , di stare attenti alla funzione appunto di polizia giudiziaria, di svolgere funzioni di polizia penitenziaria, ma di vigilare su un'isola parco. Quindi è necessario che noi garantiamo comunque un minimo di professionalità a chi questa mansione deve svolgere, che certamente il nostro Corpo ha. E' ragionevole invece prevedere che un mix tra Corpo e anche agenti di polizia penitenziaria possa convivere, soprattutto per le funzioni che questi uomini della polizia penitenziaria possono svolgere forse meglio dei nostri...
PRESIDENTE. La prego di avviarsi alla conclusione.
ONIDA (Popolari). Va bene. Ancora, sull'articolo 2 e sul passaggio dei mezzi nautici c'è qualche novità che è una novità, io abbrevio ma sono cose che servono alla conoscenza di tutti, è una novità che è di ieri e di oggi. Oggi dovrebbe essere andata in pubblicazione l'ordinanza del ministro competente che prevede, cambiando rotta e cambiando indirizzo, esattamente da ventiquattr'ore a questa parte, per cui i beni mobili il Ministero di grazia e giustizia non li trasferisce più ad altre carceri, ma li mantiene all'Asinara passandoli al Ministero, su input del Presidente del Consiglio al ministro dell'ambiente, il quale ministro dell'ambiente, avendo un'autorità ministeriale in Sardegna in questo momento, ed è il prefetto di Sassari, trasferisce al prefetto di Sassari, in qualità di rappresentante del Ministero dell'ambiente, gli stessi bene e il prefetto di Sassari trasferisce alla Regione per la gestione e la conservazione. A questa procedura, individuata ieri, che da oggi o da domani verrà resa esecutiva con ordinanza, la Regione ha già dato il proprio assenso con una nota che io ho qui a disposizione, e quindi probabilmente bisogna anche rivedere gli impegni finanziari in questa direzione. Aspettiamo a vedere l'ordinanza. Quindi io credo che anche sotto questo profilo l'approvazione oggi di una proposta che regolamenta anche questo aspetto sia probabilmente da soprassedere un attimo.
In conclusione, in Commissione avremo la possibilità di un coordinamento tra Assessorati dell'ambiente e del personale, tra il coordinamento generale del Corpo e l'istituzione consiliare. Il Consiglio avrà la possibilità di valutare i collegamenti e le opportunità e le regolamentazioni che su questa materia cono contenute in due diversi disegni di legge: uno che giace presso la Commissione prima, il 310 mi pare, l'altro che è una proposta che viene da me, che giace presso la Giunta, e prevede appunto l'istituzione in Sardegna delle nuove stazioni forestali di terra e di mare, compresa quella dell'Asinara. Ecco, il confronto, il coordinamento, la lettura comparata di queste cose ci consente di fare una cosa assieme, migliore, senza sprecare occasioni per eventualmente produrre un risultato che poi non è quello che tutti quanti, maggioranza e opposizione, io credo che su questi temi non ci si possa dividere, avrebbero invece voluto. Altre osservazioni, il problema della violazione della 421 che stabilisce che i concorsi, fino al recepimento della stessa sono vietati, il problema della disparità tra cittadini per quanto riguarda i concorsi riservati previsti dalla Costituzione, il problema dello Statuto che recita che le funzioni statali cessate non possono essere assorbite dalla Regione senza garanzie finanziarie, tutta una serie di altre motivazioni che oggi vi perdono, ma che in Commissione invece con serenità possono emergere, ci consentiranno di fare una legge organica migliore, che guarda non soltanto all'Asinara, ma probabilmente guarda a tutto il sistema nuovo di tutela dell'ambiente che per effetto delle politiche di governo regionale si sono sviluppate in questi anni.
PRESIDENTE. Se non ho capito male, e non ho capito male, l'onorevole Onida chiede un rinvio della proposta di legge in Commissione. L'onorevole Bonesu aveva già chiesto la parola come presentatore della legge, ha comunque la parola anche in relazione alla proposta che testé ha fatto l'assessore Onida. Prego, onorevole Bonesu.
BONESU (P.S.d'Az.). Credevo che l'Assessore avesse chiesto la parola per l'86, primo comma, sta di fatto che poi ha parlato per mezz'ora nel merito della questione e credo che fra l'altro non sia corretto, perché ha affermato le obiezioni alla legge prima che la stessa venisse illustrata. Sta di fatto che credo, signor Presidente, che non ci sia niente di nuovo sotto il sole, anzi sotto questo lampadario, perché mi è sembrato di risentire i discorsi di ieri sera che si riassumono in un solo, che cioè le proposte della minoranza non devono essere discusse in questo Consiglio. Perché la legge si limita semplicemente a fornire all'Assessore degli strumenti che può utilizzare o non utilizzare, secondo la propria discrezionalità, quindi non lo obbliga a far niente. Se poi vuol ricorrere ad altri strumenti la legge non lo vieta assolutamente. Sta di fatto che non si vogliono esaminare le proposte che provengono dalla minoranza.
Io ne prendo atto, signor Presidente, quindi dichiaro di ritirare la proposta di legge. Se le proposte di legge approvate all'unanimità in Commissione poi in Aula trovano una ostilità preconcetta da parte della Giunta ne prendiamo atto, ci regoleremo di conseguenza in Commissione, e mi regolerò di conseguenza per questa legge ritirandola.
PRESIDENTE. La proposta di legge si intende ritirata e passiamo a esaurire gli altri punti all'ordine del giorno.
Elezione di un componente del CO.CI.CO. di Nuoro
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione di un componente del CO.CI.CO. di Nuoro in sostituzione di Giuseppe Pipere. Avevamo proceduto già stamani alla votazione, che non era risultata valida in assenza del numero che valida la facesse essere.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, solo per sapere se questo è l'ultimo punto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Io ho un elenco di argomenti all'ordine del giorno. Abbiamo concluso l'esame del punto quattro, e abbiamo ora l'elezione di un componente del CO.CI.CO di Nuoro, l'elezione di un componete del comitato misto paritetico per le servitù militari, e non è pronta, l'elezione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'ERSAT e poi anche uno dell'ERSU. Mi dicono che non è possibile procedere alla elezione del comitato misto paritetico per le servitù militari e nemmeno all'elezione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'ERSAT, e allora possiamo procedere all'elezione di un componente del CO.CI.CO. di Nuoro in sostituzione di Giuseppe Pipere e all'elezione di due componenti del Collegio dei revisori dell'ERSU in sostituzione di Giampaolo Durzu e Ernesto Curreli, dimissionari.
Seconda votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente del CO.CI.CO. di Nuoro. La procedura mi sembra superflua ripeterla avendo il Consiglio proceduto stamattina a questa votazione. Questa volta essendo la seconda votazione sullo stesso nominativo è sufficiente la metà più uno dei votanti, ma questo era stato esplicitato nelle delucidazioni di stamani.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 53
Votanti 53
Maggioranza 27
Schede bianche 4
Schede nulle 2
Hanno ottenuto voti: Tullio Forteleoni 47.
Viene proclamato eletto Tullio Forteleoni.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LADU - LA ROSA - LIPPI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - SERRENTI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Elezione di un componente del Comitato misto paritetico per le servitù militari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione di un componente effettivo del Comitato misto paritetico per le servitù militari in sostituzione di Giuseppe Lai, dimissionario. Ogni consigliere dovrà scrivere sulla scheda un solo nome; risulterà eletto chi conseguirà il maggior numero di voti.
Prego i consiglieri segretari di procedere alla chiama.
Votazione segreta
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente effettivo del Comitato misto paritetico per le servitù militari.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 51
Schede nulle 2
Ha ottenuto voti: Ignazio ONNIS, 49.
E' proclamato eletto Ignazio ONNIS.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRAS - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - SERRENTI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Elezione di due componenti del Collegio dei revisori dell'ERSU di Cagliari
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione di due componenti del Collegio dei revisori dell'ERSU di Cagliari in sostituzione dei due componenti dimissionari Giampaolo Durzu e di Ernesto Curreli. Verranno consegnate due schede, una bianca per il voto al sostituto di Durzu e una arancione per il voto al sostituto di Curreli. Prego i segretari di procedere alla chiama.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un componente nel Collegio dei revisori dell'ERSU di Cagliari in sostituzione del componente dimissionario Giampaolo Durzu:
Presenti 43
Votanti 43
Voti nulli 1
Hanno ottenuto voti: Pinna Salvatore 42. Viene proclamato eletto Pinna Salvatore.
Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un componente del Collegio dei revisori dell'ERSU di Cagliari in sostituzione di Ernesto Curreli:
Presenti 43
Votanti 43
Hanno ottenuto voti Masala Stefania 43. Viene proclamata eletta Masala Stefania.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: ARESU - BALIA - BALLERO - BERRIA - BIGGIO - BONESU - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FALCONI - FERRARI - FOIS Pietro - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LIORI - LIPPI - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MARTEDDU - MASALA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - SERRENTI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta alle ore 19 e 55.
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