Seduta n.326 del 10/09/1998
SEDUTA CCCXXVI
(Antimeridiana)
Giovedì 10 Settembre 1998
Presidenza del Presidente Selis
indi
del Vicepresidente Zucca
La Seduta è aperta alle ore 10 e 38.
FRAU, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della Seduta antimeridiana di venerdì 7 Agosto 1998 (322), che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Siro Marrocu e Pietro Fois hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 10 settembre 1998. Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge Deiana - Amadu - Fadda Paolo - Giagu - Ladu - Lorenzoni - Manunza - Marteddu - Onida - Piras - Secci - Tunis Gianfranco: "Tutela e valorizzazione dei centri storici" (20) e del disegno di legge: "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna" (102)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge 20 e del disegno di legge 102 .
Riepilogo lo stato dei lavori: è stata svolta la discussione generale, deve concludere stamattina la Giunta, infatti mi è stata data notizia - è per questo che ho aperto la Seduta - che la Commissione ha concluso i suoi lavori, quindi i componenti della Commissione stanno per giungere in Aula.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Signor Presidente, signori consiglieri, la Giunta Regionale esprime piena condivisione della legge che è stata proposta all'esame del Consiglio regionale, una condivisione piena che implica ovviamente un riconoscimento e un apprezzamento, e implica nello stesso tempo un impegno. Quanto al riconoscimento è relativo allo sforzo positivo e concludente che è stato compiuto, e dalla bontà del prodotto conclusivo che è pervenuto all'attenzione, alla discussione e speriamo quanto prima all'approvazione del Consiglio Regionale.
Si è detto da tutte le parti politiche che questo sforzo, questa applicazione, questa ricerca viene da lontano, parafrasando un detto applicato in altri tempi ad altre cose si potrebbe dire che è auspicabile che possa anche andare lontano.
Questa ricerca viene da lontano e bisogna, o bisognerebbe, che il Consiglio regionale tutto e le forze politiche tutte e il Governo della Regione nel suo insieme si rendano conto, nel senso che comprendano a fin di bene e di utilità del provvedimento, anche quali siano state le cause che per tanto lungo tempo abbiano, non dico impedito, ma ritardato l'adozione di un provvedimento così rilevante in materia di recupero dei centri storici urbani ed extraurbani. Perché è dalla comprensione delle difficoltà che è possibile muovere per affrontare ogni e qualsiasi altra difficoltà ulteriore che sicuramente si avrà, perché quando una difficoltà interviene interviene per lungo tempo, per anni, in questo caso per lustri, per cui un provvedimento tanto atteso, tanto richiesto, tanto ritenuto rilevante e incisivo non solo a fini economici, come si è detto, ma anche a fini culturali e sociali, non riesce a prendere corpo, non riesce ad esprimersi, vuol dire che vi sono ragioni profonde di merito e di contrasto che fino ad ora questo hanno impedito.
Sarebbe ingeneroso attribuire questo ritardo, perché di un ritardo grave si tratta, alle singole volontà degli uomini, delle persone, dei rappresentanti delle istituzioni e non riferirlo, invece, a una più oggettiva e anche, io intendo, più negativa difficoltà che finora abbiamo registrato nella comprensione dei fenomeni, dei fattori e dei processi relativi allo sviluppo e alla qualità dello sviluppo; dello sviluppo proprio che riconosciamo e vogliamo garantire per la nostra terra.
Intendo dire che questo ritardo è derivato principalmente da un'idea sbagliata dello sviluppo che si è andato negli anni passati a perseguire, un'idea che lo sviluppo dovesse essere, se non esclusivamente, principalmente di tipo quantitativo, che la crescita non solo dell'economia, ma anche della fisionomia delle nostre città e del nostro territorio dovesse essere sempre di carattere additivo, aggiuntivo, che la crescita consistesse nel fatto che si diventava più grandi di quantità.
Quante volte abbiamo sentito, non dico dire, ma fare, praticare che la città o il paese più grande, più importante a cui si ambiva era quello che avesse più abitanti, facendo coincidere quindi la quantità con l'importanza del centro, di quella città o di quel paese? E quante volte abbiamo sentito dire, e non solo dire, ma fare, che le stesse ragioni che dovevano presiedere alla regolazione dello sviluppo, a partire dalla pianificazione territoriale urbanistica, dai Piani regolatori e dai Piani di fabbricazione, dovevano principalmente consentire l'ampliamento, la crescita di quantità degli insediamenti abitativi e non solo abitativi.
Ed è da questa distorsione di valori che è nata poi una concezione e una pratica che ha comportato ritardi spesso anche in buona fede, anche nella stessa predisposizione degli strumenti di pianificazione o di programmazione o di sviluppo utili alla crescita di qualità.
Vedo invece, e la Giunta Regionale dà atto al Consiglio di avere visto e proposto in questa fase una normativa non solo agile e snella, ma anche una normativa moderna e lungimirante che contiene una qualità nuova nella previsione dello sviluppo, che si inserisce nell'alveo delle intenzioni migliori dell'attuale normativa generale in materia territoriale e urbanistica della Regione e principalmente della legge urbanistica, cioè della legge 45.
La legge 45, la legge urbanistica regionale - io lo ricordo in molte circostanze, lo voglio ricordare anche in questa circostanza - fu approvata anch'essa dal Consiglio regionale quasi all'unanimità, quindi avrebbe dovuto essere questa la premessa di una forza interiore, di un conforto istituzionale politico tale da farla camminare speditamente quella legge, da renderla più facilmente, uso questa espressione, applicabile.
Così non è stato, perché anche la legge 45 del 1989, che voglio ricordare fu pur essa frutto di una convergenza, ripeto, quasi unanime, corale, ma anche di un'elaborazione unitaria del Consiglio regionale, che anche allora riuscì a mettere insieme diverse proposte anche con diverse filosofie e a farne sintesi unitaria, tuttavia abbiamo registrato la lentezza successiva nell'applicazione della legge 45.
Anche qui non per cattiveria o malvagità delle persone, ma per la difficoltà di comprendere che quella legge apriva la strada a un diverso processo pianificatorio e che la regolazione del territorio non era più concepita e concepibile come una semplice ridistribuzione di volumi, possibilmente in aumento, come un'estensione quantitativa delle città, ma che la legge 45 chiamava gli enti locali, come chiama questa legge gli enti locali, ad essere protagonisti veri del proprio sviluppo in una visione coordinata e armonica, però specificando nei luoghi le proprie potenzialità e quindi indicando gli itinerari anche propri della crescita di qualità.
Questa impostazione non è stata facilmente capita e, a distanza di nove anni, se noi registriamo ritardi anche nell'attuazione della legge 45 non è perché la legge 45, la legge urbanistica regionale fosse una legge di blocco, fosse una legge di impedimenti, di limitazioni, di amputazioni di potestà, di poteri, di competenze. Al contrario, la legge 45 assegna pure essa ai comuni, a tutti i comuni della Sardegna, grandi e piccoli, la potestà di regolare interamente il proprio territorio, non solo i centri abitati, di definire le vocazioni d'uso del territorio, non solo urbano, ma anche extraurbano, di individuare le funzioni proprie che siano in linea con l'idea dello sviluppo proprio e quindi di compiere un'operazione di pianificazione del territorio più comune e nell'insieme in modo coordinato, che diventi la base per il nuovo progetto di sviluppo di tutta la Regione.
Abbiamo marcato anche lì dei ritardi enormi, e ciò non vuol dire però che oggi la Regione debba in qualche modo tirare le redini, debba riprendersi competenze o ricentralizzare funzioni di intervento, al contrario, è utile che su quella linea non si torni indietro, che su quella linea si insista e che la Regione metta a disposizione degli enti locali e delle comunità locali, gli enti locali intesi non in modo burocratico, neppure nelle sole loro espressioni istituzionali, ma gli enti locali come le comunità che si riconoscono, che si costituiscono, che pensano, agiscono, interagiscono nei luoghi, metta a disposizione strumenti, mezzi, possibilità di progettare il proprio sviluppo futuro.
Ecco, quindi, la legge sui centri storici, se così si intende, non è che fa pendant con la legge urbanistica; ne costituisce un'integrazione e una delle interfacce, ma fra le principali. La legge urbanistica aveva tracciato questa strada maestra; lungo quella strada maestra altri interventi di valore, come questa legge si incamminano. Per cui oggi noi dobbiamo non solo registrare un risultato importante con l'approvazione di questa legge, ma dobbiamo partire da qui per rilanciare la riflessione, ma anche l'impegno per un coordinamento di tutti gli strumenti di cui si dispone e per la migliore produttività ed efficacia di questi strumenti.
Credo che questo provvedimento sarà di aiuto e di sostegno notevole ai comuni, e - ripeto - ai comuni e alle comunità, perché sarà più chiaro anche qual era quell'obiettivo, che era ed è contenuto nella legge urbanistica regionale, di ripensare lo sviluppo delle città e dei nostri paesi come uno sviluppo di qualità nuova, dove la possibilità di crescita non sia sempre e comunque data dagli ulteriori volumi che si possono aggiungere, dall'area intorno alla città e attorno ai paesi che diventi ancora edificabile, ritenendo che l'area ritenuta edificabile sia più importante e più risolutiva dell'area invece che conserva o venga destinata ad altre funzioni e ad altri usi sociali, culturali e produttivi in tutti i comparti.
Una concezione che porti a riconsiderare che i Piani Regolatori dei nostri paesi e delle nostre città e i Piani di Fabbricazione già oggi contengono possibilità edificatorie, metri cubi, che sono pari a più del doppio della popolazione insediata nell'intera isola; oggi abbiamo città e paesi costruiti o completabili che hanno una dimensione quantitativa che è più del doppio rispetto alla popolazione insediata o presumibilmente insediabile, posto che anche qui in Sardegna siamo intorno alla crescita zero in termini demografici e non si prevedono flussi di accrescimento quantitativo della popolazione insediata, cioè di quella residente, della popolazione propria di una Regione.
Per cui il problema del limite positivo alla crescita quantitativa e quindi del recupero di tutto quanto già è stato edificato e di tutto quanto già esiste, quindi il problema del recupero, del riuso, della utilizzazione finalmente di cose addirittura costruite e mai utilizzate. Si è detto delle case spesso sovradimensionate, del risparmio troppo spesso messo, non dico neanche investito, riposto non sempre utilmente nel mattone, nel blocchetto, nel costruire case troppo grandi anche nei nostri centri abitati piccoli, in una proiezione di quantità che si riteneva risolutiva e a danno della qualità; l'abbandono dei materiali propri per le costruzioni, della pietra, del mattone crudo, del legno, di tutti i prodotti e i manufatti della tecnica dell'artigiano, dell'arte ritenuta povera e non è detto che sia povera, cioè dell'arte espressiva, che si esprime nella manualità, nella capacità costruttiva tipica che è sempre differenziata, poi non è mai identica a se stessa, dappertutto nei nostri paesi e nelle nostre comunità.
Questa legge secondo me che parla di centri storici, segna un traguardo storico, indica di nuovo questa prospettiva di valore e quindi aiuta non solo il recupero proprio degli immobili, delle costruzioni o degli ambienti di carattere storico, antico, le vestigia del passaggio della civiltà dei sardi in molte città e in molti paesi, ma al di là di questo, del valore in sé, indica anche un valore più generale che può essere ed è sicuramente di aiuto e di sostegno ad una crescita di qualità di tipo nuovo.
Questa è la prima delle riflessioni, così intendo chiamarle, che io intendevo fare, ne faccio una seconda: ho detto di un riconoscimento, che esprimo a nome della Giunta Regionale, che è questo, che ho appena accennato e ho detto anche però, insieme al riconoscimento, di un impegno.
La Giunta Regionale è chiamata, il Governo della Regione alla sua funzione, qualunque Governo è chiamato di fronte a fatti rilevanti della produzione normativa e legislativa non solo a condividere, ma a raccogliere questi elementi di innovazione positiva e a comprendere come e a dichiarare al Consiglio Regionale e all'Assemblea legislativa come intende comporre, mettere insieme, in qualche modo mettere a frutto questi elementi e questi strumenti nuovi, che diventano anche strumenti ed elementi nuovi per il Governo, insieme a tutti gli altri elementi esistenti, e come possono essere ottimizzati i risultati e come ogni elemento ed ogni fattore nuovo funzionale allo sviluppo economico, sociale e culturale, come in questo caso, possa essere più produttivamente ordinato e più utilmente richiamato.
Intanto ho fatto un richiamo generale alla legge urbanistica regionale, ma un richiamo più specifico credo lo dobbiamo fare rispetto agli istituti della legge 45, che più propriamente si riferiscono e quindi si riconnettono e si debbono integrare con la normativa in discussione.
Non possiamo che riferirci innanzitutto all'articolo 7 della legge 45, quell'articolo 7 della legge urbanistica attuale della Regione che prevede l'istituzione dei laboratori per i centri storici, una previsione che è della legge 45, quindi ormai di nove anni fa, è tuttavia una previsione lungimirante, non data a vuoto perché i laboratori per i centri storici, così come anche allora in modo scarno, senza appesantimenti di burocrazie e di passaggi procedimentali, è stato istituito nella legge urbanistica come facoltà dei Comuni, assistiti dalla Regione, che cooperano con la Regione ma come possibilità e come facoltà dei Comuni singoli, ognuno dei Comuni, di avere il laboratorio, il suo laboratorio per il centro storico, viene confermata questa impostazione anche nella legge attuale, in una concezione ritengo estremamente propria, che è quella di non dettare metodologie generali, che non è quella di imporre in modo dirigistico modelli di risanamento, di recupero e di riuso dei centri o dei singoli elementi edilizi di carattere storico e culturale, ma che è quello di ricercare in ogni luogo i modi propri attraverso cui intervenire, di suscitare in ognuno dei Comuni e delle comunità della Sardegna quegli elementi e quei fattori materiali ma anche immateriali di ideazione, di componimento degli elementi propri per rivitalizzare davvero, e non solo di risanare in termini materiali, i manufatti edilizi ma di rivitalizzarli, di ridare anima ai luoghi e agli elementi costruttivi che sono nei luoghi e che debbono consentire una socialità ed una produttività moderna e di tipo nuovo.
Ecco allora confermata la scelta oggi, secondo me, in modo abbastanza proprio del laboratorio come facoltà del Comune, in convenzione con la Regione che deve sicuramente garantire i mezzi ma non deve garantire e non deve, meno che mai, imporre nessun modello omologante di intervento nella tanta differenza che c'è della qualità dei manufatti edilizi di carattere storico, perché la finalità è quella di recuperare valori economici come è stato detto, ma di recuperare anche, insieme ai valori economici, valori culturali e sociali, e non solo di recuperare quei valori ma di rivitalizzare quei valori e di immetterli oggi nella dimensione dello sviluppo dell'interazione, del colloquio e della socialità moderna.
Quindi questo è il primo degli elementi di raccordo necessario, la gestione di questa legge così come le sue norme prevedono e degli istituti che conferma o istituisce con quanto già è in campo.
D'altronde è conoscenza comune che quell'indicazione data dall'articolo 7 della legge 45 ha già prodotto fatti notevoli nella nostra Regione, ne cito qualcuno, uno è quello del consorzio a rete di oltre 15, si avviano a essere 20 Comuni del Campidano e del basso Sulcis che si sono consorziati e hanno costituito un laboratorio di ricerche e di applicazione del mattone crudo il famoso "su ladiri" con richiamo alle tecnologie moderne, con una ricerca sulle tipologie, così come anticamente venivano elaborate e di ricerca anche di non solo di elementi di restauro ma di ricostruzione dell'elemento primario, la terra cruda, per essere riutilizzata a restaurare, a migliorare e anche a fare qualcosa di nuovo per ridare fisionomia, identità a paesi interi di quell'area della Sardegna, dove quell'elemento costruttivo non solo può essere riassunto come elemento di valore ecologico più sano per tanti versi e quant'altro, ma come elemento culturale, cioè di restituzione di una fisionomia e di una identità ai luoghi della vita, della produzione e del lavoro che consentono di avere e di produrre fatti notevoli, accompagnato anche questo consorzio a rete dei Comuni da una scuola professionale, dall'insegnamento proprio ai giovani artigiani che poi adoperano questi materiali e alcuni fatti notevoli che sono già stati realizzati.
Così come è in atto nei comuni dell'interno della Sardegna, un'analoga ricerca su quell'area che essi chiamano, loro l'hanno chiamata così, dei comuni o meglio dire dei paesi della pietra, cioè dove i tipi edilizi avevano come elemento fondamentale la pietra, e la pietra locale, che nel frattempo era stata abbandonata come utilizzazione comune, usuale perché naturalmente è più costosa, ma spesso non solo perché è più costosa ma perché è ritenuto talvolta più moderno l'utilizzo del materiale moderno o ritenuto tale, il blocchetto o il mattone cotto.
Quindi questa ricerca anche di queste comunità, di imprenditori, di amministratori e di associazioni culturali nei comuni dell'interno, dico Gavoi per dire quell'area che di più si sta muovendo in questa direzione, per creare un'analoga iniziativa consortile o comunque cooperativa fra comuni o territori comunque che possano puntare a ridare fisionomia propria, identità ai propri paesi con il riutilizzo degli elementi materiali che presiedevano alle costruzioni originarie.
Quindi come dire il seme gettato, la norma dettata non è andata a costituire solo nuove opportunità di intervento sul piano formale, giuridico e istituzionale, ha consentito, ha prodotto già fatti notevoli, li sta producendo questa nostra regione, che sono fatti notevoli di crescita culturale che accompagna poi anche i processi di crescita economica ed anche occupazionale.
Un secondo elemento relativo al ragionamento sui riferimenti, sulle connessioni, sul coordinamento necessario di tutti i fattori in campo secondo me è da mettere in relazione alle politiche comunitarie, alle attuali e vere politiche comunitarie, non quelle che si invocano spesso in modo talmente generico da sfiorare l'impossibile. L'attribuzione talvolta di poteri magici di riferimento, di intervento delle politiche comunitarie, no, parlo di azioni comunitarie proprie che sono in campo e che sono utilizzabili e che questa legge renderà sicuramente attivabili, perché in sede comunitaria, laddove anche su questo versante spesso abbiamo concepito la comunità europea come un altro luogo da cui attingere risorse, a cui chiedere denari e da cui derivare finanziamenti, non si è compreso, e credo che attraverso questa metodologia possa essere invece meglio compreso che le politiche comunitarie, sempre di più, si specializzano nella qualità ed aiutano e sostengono interventi di carattere organico, interventi mirati, interventi selettivi, che guardino ad una qualità nuova dello sviluppo. Può essere per intero condiviso da ognuno di noi questo obiettivo di qualità di quello sviluppo, però di fatto vi sono elementi comuni e positivi di recupero necessario dei fattori essenziali della civiltà europea che, attraverso l'istituzione dell'Unione europea, debbono essere fatti rivivere ai fini dello sviluppo dell'intera Comunità europea e di chi, volontariamente e in modo convinto, vi aderisce. Mi riferisco in particolare ad un recente rapporto della Commissione europea (recente poi non tanto, è del maggio del '97), nel quale rapporto della Comunità europea viene indicata ai paesi membri, quindi anche all'Italia e a noi in Sardegna, tutta una serie di obiettivi relativi ai nuovi orientamenti per lo sviluppo urbano sostenibile, orientamenti e metodologie e valori sullo sviluppo urbano sostenibile che non è una premessa, ma è la condizione, è l'ambito entro cui le stesse azioni di sostegno finanziario si inseriscono per aiutare i progetti di recupero urbano. Sappiamo che in sede comunitaria sono stati battezzati molti programmi di questa natura, i programmi Urban, Raffaello, Caleidoscopio, Integra e tanti altri, con nomi anche simpatici e un po' fantasiosi, che però richiamano il tipo di intervento da compiere, e tutti questi interventi non sono un fondo finanziario per cui si fa domanda e si ottiene un finanziamento, ma sono opportunità che possono essere colte solo attraverso interventi organici ed integrati sui centri abitati e principalmente sui centri storici. La riflessione della Comunità europea è questa, la costruzione dell'Europa fondata sui due principali fattori della competitività e della coesione, se non si tengono insieme questi due fattori, la coesione sociale insieme alla competitività, la competitività perché dà vita, perché dà vitalità alle azioni umane, singole e collettive, e però anche la coesione sociale, che opera il riconoscimento delle comunità e quindi dà quella forza d'insieme alla comunità per crescere, se questi due fattori non si tengono insieme la comunità europea, l'unione europea, non assolverà al suo compito storico.
In buona sostanza cosa c'è al fondo di questa indicazione, che è chiaramente descritta e data a tutti gli Stati e a tutte le regioni e a tutte le comunità, che sono nella e della Comunità europea (o Unione europea, come oggi si chiama). C'è la riflessione sulla disaffezione crescente in Europa dei cittadini verso la città; c'è il riconoscimento di una crisi, di un processo crescente di erosione, di consenso alla città dei cittadini, da cui deriva poi la tendenza al rifugio nella periferia, non per essere marginali, ma per ritagliarsi più abbondanti spazi di vita, addirittura per respirare, l'ansia talvolta, neppure il disegno lucido, ma l'ansia di andare in campagna, di costruire altre città diffuse e distribuite nei territori; e in ogni caso un processo di disaffezione verso la città, in una parte del mondo, l'Europa, dove la storia della civiltà è la storia delle sue città, e la storia delle città è la storia della coesione e della forza interiore delle città. Le città europee che sono cresciute attorno allo loro università, cioè al luogo principale del pensare prima dell'agire, dello studiare, del comprendere prima di intervenire.
Il modello di città europea si sta deteriorando dappertutto, la capacità produttiva, produttiva di idee innanzitutto e di coesione sociale delle città europee viene meno e l'Unione europea, la Commissione europea fa bene ad interrogarsi e a porre questo obiettivo di recupero del ruolo e della funzione della città, grande e piccola, cioè delle aggregazioni umane, che sono capaci di rendere vitalità sotto il profilo culturale e quindi anche sotto il profilo produttivo. Quindi contrastare la decadenza della città vuol dire contrastare l'impoverimento della cultura, vuol dire recuperare il valore della coesione, o se vogliamo della solidarietà vera, della comprensione per un agire insieme, per un crescere insieme, che non vuol dire crescere tutti uguali, ma ognuno per quanto sa e vuole crescere, e quindi un concetto di competitività che va insieme alla cooperazione, che sostiene le azioni comunitarie anche per il miglioramento delle nostre città. Questa legge si inserisce in questo processo, risponde a questi obiettivi, deve essere opportunamente utilizzata anche a questi fini.
Da ultimo credo che, per completare questo quadro di riferimento agli altri fattori in campo e all'autorizzazione possibile, noi dobbiamo fare riferimento al componimento necessario della legge sul recupero dei centri storici, della legge in discussione, rispetto alla normativa esistente di derivazione nazionale ed anche regionale; mi riferisco principalmente ai programmi di riqualificazione urbana, ai programmi complessi di riqualificazione urbana, ai contratti di quartiere, alla disciplina e agli istituti che sono utilizzabili oggi, tutti interamente riferibili e componibili con questa normativa, che ha il pregio che tutti i Gruppi, a partire del Presidente della Commissione e dal relatore, hanno esposto al Consiglio di aver fatto una scelta, di essere una normativa snella, agile, che non impone un obiettivo, ma consente di raggiungerlo. L'obiettivo cioè di riqualificare i tessuti urbani e quindi, riqualificando il tessuto urbano, di riqualificare la qualità dello sviluppo.
Composto questo quadro insieme a questi altri strumenti che derivano dalla legge 179 del '92, che supera il concetto di intervento per la casa sempre per sovvenzione ed indica l'intervento anche edilizio che deve essere fatto attraverso gli interventi integrati, attraverso ancora l'utilizzazione di strumenti propri che sono nella normativa regionale esistente e in quella in fieri, quando arriveremo a discutere la proposta chiamata piano del lavoro, noi troveremo altri elementi che sono pensati e che possono benissimo affiancare questo strumento importante e quindi ottenere delle condizioni di applicabilità della legge e di produttività ancora migliori.
In conclusione, io credo che il valore della legge sia un valore in sé, perché afferma un significato, coglie un traguardo importante, pone fine ad una ricerca e, (perché no?) anche ad una fatica, non solo fisica ma soprattutto intellettuale e politica, che doveva portare questa Regione a dotarsi di questo strumento importante, e finalmente di questo strumento la Regione si dota; nello stesso tempo questa legge può essere l'elemento portante, l'elemento fondante di una serie di iniziative che, in connessione con altri strumenti, possono consentire applicazioni estremamente positive. Come valore culturale, è stato detto, ma senza sottovalutare il valore anche sociale e le possibili applicazioni di lavoro, di produzione, di sviluppo anche materiale, che possono derivare da questi interventi che saranno sicuramente azionabili in modo consistente ed articolato in tutte le parti della Sardegna.
Questo è il senso della condivisione della Giunta regionale rispetto alla proposta di legge, questo è il riconoscimento che la Giunta regionale rende all'insieme del Consiglio regionale che porta in modo unitario, direi corale, questa proposta per l'approvazione, e insieme al riconoscimento, appunto, l'impegno che il Governo della Regione assume di non lasciar cadere questo valore, di non pensare ad un'autorizzazione puramente formale e/o burocratica, ma di inserirlo nel più ampio processo di sviluppo di qualità della nostra Regione per affermare, in concreto, quel nuovo modello di sviluppo che dia risposte alle ansie di lavoro, di produzione, di inserimento nel circuito produttivo di tutti i sardi, ma anche soprattutto alla domanda crescente di socialità, di cooperazione e di riconoscimento e di crescita insieme delle nostre comunità locali.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
FRAU, Segretario f.f.:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali, considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori e vi provvede rispettandone i valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 8.
Se ne dia lettura.
FRAU, Segretario f.f.:
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.
BIGGIO (A.N.). Presidente, mi pare che abbiamo tre o quattro segretari, non ce n'è neanche uno.
PRESIDENTE. Condivido, erano in aula fino ad un minuto fa, probabilmente si sono allontanati. Ho chiesto che vengano chiamati. Ritengo che l'osservazione sia pertinente, ho già stigmatizzato l'assenza, l'ho fatta ora e ho chiesto agli uffici che vengano richiamati.
Ha facoltà di parlare il consigliere Ladu per illustrare l'emendamento.
LADU (Popolari). Si tratta soltanto di una modifica al testo, si è aggiunto al testo iniziale "tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna".
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore l'accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta concorda.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
CUGINI, Segretario:
Art. 2
Definizione
1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.
2. Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa, anche extra urbana, che costituisca eredità significativa di storia locale, qualora il recupero rientri nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato l'emendamento numero 13 .
Se ne dia lettura.
CUGINI, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.
RANDACCIO (D.R.I.e indip.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. La Commissione ha ritenuto di non poter accogliere questo emendamento, nella considerazione che il problema che viene posto presenta una notevole complessità, anche per alcuni aspetti giuridici legati all'abbandono degli abitati di Gairo e Osini a seguito di eventi franosi che hanno comportato lo spostamento degli abitati, per cui si ritiene di suggerire al presentatore di ritirarli, in modo che su questo argomento possa essere, eventualmente, preparato un testo di legge ad hoc, che vada anche in linea con un ordine del giorno che questo Consiglio aveva approvato precedentemente. Pertanto l'emendamento non si accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta concorda con il relatore.
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Randaccio, Giunta e relatore hanno proposto al presentatore di ritirare l'emendamento, di farne oggetto di un provvedimento specifico, ad hoc.
RANDACCIO (D.R.I. e Indip.) Io ringrazio e ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
CUGINI, Segretario:
Art. 3
Quadro degli interventi regionali
1. La Regione provvede:
I. a istituire ed aggiornare il Repertorio regionale dei centri storici contenente l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;
II. a predisporre ed attuare il Programma pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il finanziamento degli strumenti comunali di intervento.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 4.
Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Zucca per illustrare l'emendamento numero 4.
ZUCCA (Progr. Fed.). L'illustrazione sarà quanto mai sintetica, anche perché il testo è così semplice e chiaro che si illustra da sé.
Voglio fare piuttosto una considerazione, quella che Cicerone chiamava la occupatio, cioè prevenire un'obiezione che so mi sarà fatta, cioè l'obiezione che sarebbe non necessario questo emendamento, in quanto ci sono già altre norme, altre disposizioni che prevedono questo. Rispondo a questa obiezione preventivamente, che se si accettasse in maniera schematica questo criterio allora verrebbe anche da chiedersi se la legge, pur importante, che stiamo approvando poteva essere evitata, perché a Firenze, a Siena, a Venezia non hanno una legge come questa eppure i centri storici li salvano.
Sto facendo un ragionamento paradossale, per dire che questo argomento che mi sarà contrapposto non mi scalfirà minimamente e che intendo mantenere l'emendamento, che obbedisce a un semplice criterio: se in un comune c'è uno stabile, un immobile d'importanza artistica e storica, questo è patrimonio non solo degli abitanti di quel comune, ma di ogni cittadino sardo, e di me come cittadino sardo. E io voglio contribuire a far sì che, essendo patrimonio di tutti i sardi, l'istituto che rappresenta tutti i sardi, l'istituzione, che è la Regione, restauri questi beni a patto che siano fruibili in modo pubblico.
Io conosco una casa del '600, per fare un esempio, che è in un paese e che sta cadendo a pezzi. Il proprietario è disponibile a lasciarla alla pubblica fruizione, il comune non se ne sta interessando, e finisce che cade a pezzi. Io non vorrei che succedesse questo, ecco il senso elementare di questo emendamento. Quindi prevengo le obiezioni che mi saranno fatte e dichiaro che non lo ritirerò assolutamente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il relatore, consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. La Commissione ha esaminato questo argomento, apprezzando intanto la motivazione che sta al fondo. Tuttavia è stato rilevato che, paradossalmente, introdurre questa norma potrebbe addirittura limitare la possibilità di recupero, perché si vincolerebbe il recupero primario, che comunque è consentito, e quindi anche questi edifici possono accedere a questi finanziamenti, all'imposizione di un vincolo di destinazione. Per questa ragione non si è ritenuto di accogliere l'emendamento, pur comprendendo le ragioni e apprezzandole, e ritenendo fra l'altro che nella legge non si parla di restauro di edifici artistici o immobili di particolare pregio artistico e storico, ma di recupero dei centri storici ai fini della destinazione abitativa e di uso comune. Quindi esulerebbe dalla materia e in più, per la parte che comprende questo tipo di edifici, potrebbe anche limitare il recupero, proprio perché impone un vincolo e quindi non incentiva il recupero. Pertanto la Commissione non lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (F.I.). Intervengo sull'emendamento perché sono totalmente d'accordo con le osservazioni fatte dal proponente onorevole Zucca. Infatti, che si tratti di recupero, che si tratti di restauro, non muta la sostanza; la finalizzazione, il vincolo di destinazione, cioè la pubblica fruizione, mi pare sia elemento che di per sé possa garantire, come su ogni aspetto che noi discipliniamo, anche l'elemento, la valenza pubblica. Quindi il mio Gruppo voterà a favore di questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento numero 4, in un certo senso, è inutile, perché nessuno poteva dubitare, qualsiasi cosa ne dica il relatore che mi sembra abbia preso un abbaglio, che questa legge consente comunque di intervenire su immobili di particolare valore storico ed artistico. Anzi, per determinati immobili, come spiegherò poi in un altro articolo, questa legge rappresenterà l'unica possibilità di intervento.
L'essenzialità dell'emendamento, al di là della forma che appunto prevede un intervento che è già previsto, checché ne dica il relatore, è quello della possibilità di fruizione pubblica, tanto che ho affrontato l'argomento con un altro emendamento, l'emendamento numero 20. Per cui o ci capiamo, e capiamo che effettivamente la legge, per come è strutturata, consente di intervenire su questi immobili di particolare valore storico ed artistico, in particolare di proprietà di privati, e quindi stiamo a discutere sui vincoli di fruibilità pubblica, oppure effettivamente mi sembra che qua in aula si stia facendo una grande confusione, non capendo appieno la portata della legge.
Per cui o c'è un chiarimento o mi dichiaro a favore dell'emendamento, che al limite aggiunge qualcosa che c'è già, ma sicuramente non danneggia, e anzi introduce il principio che alla spendita dei denari pubblici ci deve essere una contropartita per il pubblico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.
PETRINI (D.R.I. e Ind.). Signor Presidente, io credo che in questo emendamento che è stato presentato dal collega Zucca ci sia una questione di verbi, perché il collega ha scritto che "i proprietari mettano" a disposizione della pubblica fruizione. Nessuno sta obbligando a regalare qualcosa di suo, acciocché venga restaurato.
ZUCCA (Progr.Fed.). E' un congiuntivo eventuale.
PETRINI (D.R.I. e Ind.). Infatti, un congiuntivo eventuale. Lei è bravissimo, io ricordo un po' meno di lei perché ho fatto una vita più pratica, però i verbi sono verbi. Se i proprietari hanno piacere che questi edifici non divengano un mucchio di sassi li mettano a disposizione, le istituzioni preposte li ristruttureranno e ne faranno ciò che riterranno più opportuno.
Io credo che sia un emendamento talmente lapalissiano che non ci sia niente da discutere. E poi, diciamo la verità, qualche comune della Sardegna ha qualche bell'edificio antico che vale la pena di essere tenuto, in altri purtroppo interverremmo talmente in ritardo che non possiamo più far niente per questi. Li metteremo sotto vetro, come si usa fare, li conserveremo con la memoria storica.
Però, se ci sono ancora degli edifici che sono salvabili, a cui possiamo rifare i tetti, di cui possiamo riutilizzare gli antichi materiali, forse non abbiamo capito bene: quando parliamo di restauro, ieri ho seguito un collega con attenzione, mi dispiace perché non ricordo il nome, però ricordo molto bene l'intervento, parlava di rimettere con questo in movimento tutta una serie di lavori che adesso non ci sono. Quindi è lavoro, chiamiamole buste paga, per delle persone che attualmente sono purtroppo disoccupate.
In Sardegna abbiamo i materiali storici, i materiali poveri, dobbiamo rivalorizzare tutta l'epoca post pisana, possediamo ancora il tufo, per nostra fortuna, abbiamo il granito, abbiamo delle vecchie tegole, abbiamo l'arte dei ladiri, che si sta perdendo se non ci sbrighiamo a rifarle. Cioè un'antica casa può essere fatta anche di materiale povero, quindi dobbiamo iniziare da capo, per cui io, personalmente e a nome del mio Gruppo, mi schiero a favore di questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Obino. Ne ha facoltà.
OBINO (Progr. Fed.). Credo che la risposta che ha dato il relatore sulla posizione della Commissione sia estremamente chiara e che non vi sia equivoco. Non è che si è, in linea di principio, contrari a questo emendamento, è che la Commissione ha giudicato limitativa, ai fini del recupero di questi immobili, questa norma. Perché questa norma, oggi, che effetti avrebbe? Nella predisposizione di un piano integrato, ove fosse inserito da parte dei comuni il recupero di questi edifici, con le norme proposte dalla Commissione si potrebbe intervenire sulle parti primarie con contributo al 60 per cento per il recupero e poi il privato dovrebbe dare la disponibilità per l'ulteriore 40 per cento. Se noi interveniamo con questa norma, subordiniamo, diamo un'ulteriore vincolo a che il privato possa partecipare. Non vi è mancanza di volontà di intervenire su questi tipi di edifici e per il loro recupero, bisogna favorirlo; con questa legge si favorisce una parte, che è quella del recupero primario, poi sulle parti di restauro vi saranno altre leggi che interverranno ed altri tipi di sostegno.
Il risultato quale sarebbe? Che qualcuno, con un sacrificio personale del 40 per cento per l'intervento, che sarebbe comunque a carico del privato, si vede apporre un vincolo di fruizione pubblica. Questo è semplicemente il ragionamento che ha fatto la Commissione e questa norma, invece che favorire il recupero di questi edifici, e favorirne la fruizione pubblica, di fatto la impedirebbe.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.
MURGIA (F.D.S.-Progr.Sard.). A me sembra che dalla natura delle obiezioni che sono state fatte negli interventi si possa dedurre che questo emendamento abbia un significato qualora venga, a mio avviso, un po' meglio specificato. Cioè che il restauro di immobili di particolare valore storico ed artistico può essere consentito anche al di fuori del sistema dei piani particolareggiati, nel caso in cui non rientrassero in quella fattispecie, mentre io sarei del parere che la frase finale "mettano a disposizione della pubblica fruizione" sia un po' troppo generica ed estensiva, per cui può anche, al limite, includere casi in cui questo "mettere a disposizione della pubblica fruizione" possa dar vita a delle attività di carattere speculativo. Noi vediamo in tanti paesi, diversi dall'Italia soprattutto, dei proprietari di immobili che a pagamento, per qualche ora della settimana, consentono l'accesso e la visita di questi locali e in questo caso non mi pare che sia di grande utilità pubblica questa fattispecie, per cui, a mio avviso, andrebbe accolto ma specificando che "a disposizione della pubblica fruizione" si intende senza finalità di lucro e con modalità di questo genere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.
LOCCI (A.N.). Presidente, l'emendamento che, a mio modo di vedere, può perseguire delle finalità anche di pregevole interesse, io credo che non possa essere inserito nell'ambito dell'articolo 3. L'articolo 3 ci dà il quadro degli interventi di carattere regionale; in molte occasioni andiamo dicendo che l'attività della Regione deve essere un'attività pianificatoria di carattere generale.
A me pare che l'emendamento contraddica questa attività di carattere pianificatoria generale della Regione e limiti la possibilità degli interventi di quadro regionale. Credo invece che, per esempio, lo stesso emendamento si sarebbe potuto inserire molto più agevolmente nel successivo articolo 4, cioè nell'ambito degli strumenti comunali di intervento e, dopo aver elencato sia i programmi integrati, sia gli interventi di riqualificazione urbana, sia dei servizi e delle singole unità abitative, all'interno della fattispecie delle singole unità abitative, credo che l'emendamento vada a trovare una collocazione adeguata e pertinente, cioè nell'ambito degli strumenti comunali, vi è anche quello di dare una risposta ad immobili di particolare valore storico e artistico, che pure sono una fattispecie, ma delle singole unità abitative.
Se l'Aula è d'accordo, se il proponente è d'accordo, se i Gruppi si esprimono in questa maniera, credo che il contenuto possa essere salvato, però vada collocato, per una corretta tecnica legislativa, nell'ambito del successivo articolo 4 ed aggiuntivo al punto C, in buona sostanza. Questa è la proposta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Progr. Fed.). Mi pare che su questo emendamento si siano confrontate diverse ipotesi e diverse opinioni; lo stesso Assessore si è astenuto dall'intervenire in merito, affidandosi all'Aula e dall'Aula sono venute anche diverse indicazioni anche di merito.
Io propongo di sospendere momentaneamente le decisioni su questo emendamento e sul provvedimento, di riprenderlo in un momento successivo in base alle indicazioni che sono venute dall'Aula per coordinarle e concludere con una soluzione. A questo punto mi sembra una strada utile, anche alla luce dei suggerimenti che dava il collega Locci con il suo intervento.
PRESIDENTE. Se siete d'accordo, c'è una proposta del consigliere Cugini di sospendere per trovare una soluzione unitaria; se la proposta viene accolta - anche alla luce delle cose che diceva il collega Locci e da ultimo il collega Cugini - bisogna sospendere l'emendamento numero 3 e numero 4.
Se non ci sono osservazioni, passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
Art. 5
Repertorio dei centri storici
1. E' istituito il Repertorio regionale dei centri storici con Decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica.
2. Il Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Esso contiene i Comuni che sono caratterizzati dalla presenza di complessi edilizi e di zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, valore culturale e ambientale, connotazione tipologica o aggregazione e pertanto destinatari delle risorse regionali finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio.
3. I Comuni formulano, entro il 31 marzo, la richiesta di inserimento dei propri abitati nel Repertorio, mediante delibera approvata dai consigli comunali. Tale delibera, corredata da adeguati allegati tecnici che documentino la sussistenza dei requisiti, è inviata all'Assessore regionale dell'Urbanistica che, previo accertamento della sussistenza degli stessi requisiti, ne dispone l'inserimento nel Repertorio.
4. Il Repertorio è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'Urbanistica.
5. I requisiti per l'inserimento dei comuni nel Repertorio, sono costituiti dalla sussistenza di:
I. un patrimonio edilizio-urbanistico consolidato e perimetrato in base al confronto tra i catasti storici antecedenti l'anno 1940 in cui sia riconoscibile allo stato attuale;
A. un tessuto urbanistico connettivo, costituito da vie, piazze, spiazzi pubblici e isolati, sostanzialmente invariato;
B. un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie edilizie caratterizzanti l'insediamento storico;
II. caratteristiche costruttive e tecnologiche prevalentemente omogenee;
III. elementi architettonici omogenei e diffusi;
IV. estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione dell'area urbana considerata.
6. In sede di prima applicazione sono inseriti nel Repertorio i comuni che abbiano centri storici vincolati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, i comuni che abbiano agglomerati urbani, già identificati come zone A dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali le amministrazioni comunali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda di inserimento corredata da:
I. perimetrazione dell'area considerata;
II. relazione sulle caratteristiche urbanistiche, tipologiche, storiche, culturali, sociali, economiche e sulle tecniche costruttive dell'area urbana considerata;
III. estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi.
PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati tre emendamenti.
Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati; ha facoltà di parlare il consigliere Ladu per illustrare l'emendamento numero 6.
LADU (Popolari). Per dire che abbiamo introdotto questo emendamento nel senso che abbiamo paura che non si riesca a fare il programma con il bilancio 1998 in quanto erano previsti centoventi giorni di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda.
Per la prima applicazione, provvediamo e diciamo: " i 30 giorni". In questo modo diamo la possibilità di poter spendere i bilanci del 1998 senza correre rischi.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni per illustrare l'emendamento numero 2.
LORENZONI (Popolari). L'emendamento numero 2, del quale preannuncio il ritiro, aveva un suo significato nella legge che ci accingevano ad esaminare.
Dal dibattito interessante di una legge importante, che si è svolto in Aula, mi sono convinto dell'esigenza del ritiro di questo emendamento perché il taglio dato alla legge è un taglio estensivo, nel senso che si prendono in esame non tanto i centri storici nella sua eccezione del termine, quanto le parti classificate A, dotate di piano particolareggiato, delle città della Sardegna che, peraltro, sono una cosa estremamente importante, ma si tratta di due cose diverse.
Pertanto questo emendamento sarà oggetto di un altro momento di riflessione sui centri storici e di un taglio diverso da dare alla legge stessa.
Ne preannuncio quindi il ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è ritirato. Per illustrare l'emendamento numero 18 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, la norma parla di un primo inserimento provvisorio nel repertorio, ed è il comma 6. Però, a regime, il comma 3 dice: "I comuni formulano entro il 31 marzo...." non è detto di quale anno e dalla ricostruzione complessiva della legge sembrerebbe che sia possibile in qualunque anno.
Quindi, per evitare dubbi, diciamolo! E' una definizione per evitare interpretazioni che possono essere difformi dalla volontà del legislatore.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il parere è favorevole sull'emendamento 6 e sull'emendamento 18.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento 6, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis.
PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, sull'emendamento numero 6 chiediamo il voto segreto.
DIANA (Progr.Fed), relatore. Volevo fare una correzione tecnica su una parola; al comma 5 è scritto "spiazzi", invece deve intendersi: "spazi".
Votazione a scrutinio segreto (v.p.v.)
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento 6.
CUGINI (Progr.Fed). Chiedo che si rispettino i tempi per la votazione stessa. E` il preavviso che deve essere dato per evitare che ci siano assenze non volute da gente che, magari, è impegnata all'interno del palazzo.
Chiedo il rispetto dei venti minuti che prevede il Regolamento.
PRESIDENTE. Lo abbiamo annunciato e preannunciato; siamo quasi tutti in Aula.
. Siamo in sede di votazione; l'osservazione del consigliere Cugini (che sarebbe stata anche attendibile) è stata fatta quando eravamo già in sede di votazione. Stiamo votando dall'inizio della mattinata e i colleghi sono quasi tutti in aula.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 70
Votanti 69
Astenuti 1
Maggioranza 35
Favorevoli 39
Contrari 30
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FEDERICI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si è astenuto: il Presidente SELIS.)
Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
LA ROSA, Segretario:
Art. 6
Programmi pluriennali dei centri storici
1. L'Assessorato dell'Urbanistica coerentemente con gli obbiettivi della programmazione generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del programma pluriennale dei centri storici. Esso costituisce il quadro di riferimento complessivo ed unitario degli interventi regionali di settore e contiene:
a) gli obbiettivi, i criteri e le priorità seguiti nella redazione;
b) l'elenco dei programmi integrati dei centri storici e degli interventi di riqualificazione che si intendono finanziare;
c) il quadro generale delle risorse disponibili e le cadenze temporali degli strumenti di intervento di cui all'articolo 7.
2. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali possono essere integrati con gli interventi previsti nei programmi di edilizia residenziale, sovvenzionata e agevolata, e di opere pubbliche predisposti dall'Assessorato dei Lavori pubblici, con i programmi dell'Assessorato della Pubblica istruzione riguardanti il patrimonio culturale.
3. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'Assessore dell'Urbanistica, e allegati al Programma pluriennale regionale. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite sulla base delle percentuali fissate per le aree programma.
4. Dopo l'approvazione del programma pluriennale dei centri storici, la Regione provvede all'effettiva erogazione dei contributi ai Comuni. Gli interventi previsti devono essere iniziati, a pena di revoca del finanziamento, entro 12 mesi dai provvedimenti regionali di trasferimento dei fondi ai Comuni.
Presidenza del Vicepresidente Zucca
PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti numero 7 aggiuntivo, numero 17 aggiuntivo, numero 23 aggiuntivo.
Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare il consigliere Ladu.
LADU (Popolari). Questo emendamento è sulla falsa riga di quello precedente dove, per accorciare i tempi della presentazione del programma pluriennale, abbiamo disposto la pubblicazione entro 60 giorni.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 17 ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.
RANDACCIO (D.R.I. e Indip). Questo emendamento segue una logica presente anche in altri emendamenti, nel 6, 14, il 15 e il 16. L'ottica di questo emendamento è che noi riteniamo che nella presentazione dei programmi debba esserci una concertazione fra l'assessorato all'urbanistica e l'assessorato ai lavori pubblici, perché riteniamo che nella fase di presentazione del piano alla Giunta, cioè nella fase propositiva, questa concertazione possa migliorare gli interventi.
Mi spiego in modo estremamente pratico: determinati interventi su comuni, che prevedono il risanamento dei centri storici, concertati con le opere pubbliche dell'assessorato ai lavori pubblici, possono consentire una fruibilità complessiva del programma tale da rendere immediatamente disponibili per le popolazione, per le attività e per tutto quello che riguarda i centri storici in maniera compiuta e in maniera concertata.
Una cosa è risistemare le unità abitative, i commerci o le attività artigiane e, nel contempo, avere anche tutte le opere urbanistiche relative rese immediatamente disponibili.
Riteniamo che in questa fase, senza entrare nella specifica operatività dell'assessorato all'urbanistica, ma semplicemente in una concertazione nella fase iniziale della presentazione dei programmi, possa essere utile per rendere questa attività molto più fruibile dalle popolazioni.
Su questo emendamento chiedo il voto segreto.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 23 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 2, molto opportunamente, parla della possibilità di integrare gli interventi previsti nei programmi pluriennali con i programmi di edilizia residenziale e con le opere pubbliche predisposte dall'assessorato ai lavori pubblici e con i programmi dell'assessorato alla pubblica istruzione riguardanti il patrimonio culturale.
Credo che l'emendamento numero 23 si muova nella logica di valorizzare questa integrazione, prevedendo l'integrazione con altri interventi di programmi aventi finalità analoghe. Purtroppo, nella giungla della legislazione regionale, statale e comunitaria, vi è un insieme di interventi che possono essere opportunamente integrati, che non possiamo descrivere analiticamente in questa fase; comunque, dobbiamo lasciare la possibilità di una sinergia di tutte le risorse e di tutte le possibilità.
Quindi, l'emendamento numero 23 si muove nell'ottica di consentire all'assessore all'urbanistica, in sede di predisposizione del programma pluriennale, di attirare nell'orbita del programma pluriennale tutti gli interventi già previsti da altre norme (regionali, statali o comunitarie) che possono avere finalità analoghe.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento numero 7 si accoglie, l'emendamento numero 17 non si accoglie, l'emendamento numero 23 si accoglie perché rafforza lo spirito della legge ed opportunamente allarga il campo di applicazione.
PRESIDENTE. Per esprimere parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si esprime favorevolmente sugli emendamenti numero 7 e numero 23 e si rimette alla valutazione dell'Aula sull'emendamento numero 17.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.
BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, per far notare che stiamo andando a riforme dell'amministrazione regionale e mi sembra che l'emendamento numero 17 si muova in senso contrario allo spirito delle riforme che stiamo approvando. Mi sembra che, mentre si cerca di individuare centri precisi, responsabilità e snellezza dell'attività amministrativa (per cui anche quando il concerto è necessario lo si ottiene mediante la conferenza dei servizi), qua stiamo creando una sovrastruttura su un programma che deve essere snello.
Fra l'altro, se approviamo l'emendamento numero 7, stiamo danno alla Giunta 30 giorni per predisporlo, perché 30 giorni hanno i Comuni per richiedere l'inserimento in repertorio. Se questi 30 giorni vogliamo sovraccaricarli di concerti fra assessorati, credo che stiamo andando con la solita questione, cioè che per il 1998 non spenderemo il finanziamento ed andrà in economia.
Rilevo anche che il piano pluriennale mi sembra sia opera di programmazione urbanistica; nella divisione di competenze, in base alla legge 1, non vedo quale sia l'attività dell'assessorato ai lavori pubblici.
D'altra parte, se l'assessore all'urbanistica vorrà includere i programmi dei già predisposti assessorati ai lavori pubblici, ai sensi del secondo comma, nel programma pluriennale, allora o questi programmi sono già approvati definitivamente, oppure prenderà i necessari accordi per quei programmi e limitatamente a quei programmi.
Ma attribuire all'assessorato ai lavori pubblici un compito generale di programmazione urbanistica in materia di centri storici, mi sembra un'autentica assurdità che trova credito e sola spiegazione in simpatie o antipatie verso gli assessori. Gli assessori passano, gli assessorati restano e i programmi restano.
Quindi, invito il Consiglio a sgomberare il campo da ragionamenti contingenti e badare alla funzionalità della pubblica amministrazione che non può non vedere, in questo momento, attribuire all'assessorato all'urbanistica questa competenza.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sull'emendamento numero 17 il consigliere Randaccio insiste nella richiesta di scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 17.
Risultato della votazione
Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 56
Votanti 56
Maggioranza 29
Favorevoli 8
Contrari 48
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIPPI - LOCCI - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)
Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
LA ROSA, Segretario:
Art. 7
Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici
1. La Regione, ai fini dell'inserimento dei programmi integrati nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:
I. valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;
II. interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;
III. l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;
IV. l'ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi;
V. la qualità dei risultati rispetto ai costi, il risparmio energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;
VI. le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi.
2. La Regione, ai fini dell'inserimento degli interventi di riqualificazione urbana nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:
I. valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni;
II. l'urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;
III. le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;
IV. l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal Comune, per la realizzazione degli interventi.
3. La Regione, ai fini dei trasferimenti ai Comuni delle risorse per l'attribuzione dei contributi ai privati per la realizzazione degli interventi di recupero primario, applica i seguenti criteri di priorità:
I. trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il Programma integrato del centro storico;
II. trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;
III. trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
LA ROSA, Segretario:
Art. 8
Criteri di ripartizione
1. La Regione, ai fini del trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie per l'attuazione delle opere la cui realizzazione è prevista dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, applica i seguenti criteri di priorità:
I. trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il Programma integrato del centro storico;
II. trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;
III. trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.
2. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche, previste dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, si applicano i seguenti criteri:
I. finanziamento pari al 90% della spesa ammissibile per le opere previste dai programmi integrati dei centri storici;
II. finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile per le opere previste dagli interventi di riqualificazione urbana.
PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato l'emendamento modificativo numero 14. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio (?) per illustrare questo emendamento.
RANDACCIO (D.R.I. e Ind.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr.Fed.), relatore. La Commissione non lo accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica. Sulla prima parte dell'emendamento, quella relativa alla sostituzione della parola "assegnazione" rispetto a "trasferimento", vorrei dire che non è chiara la natura, perché un trasferimento segue a un'assegnazione, un'assegnazione non può che comportare il trasferimento delle risorse, per cui non è facile comprenderne il significato.
Se invece vi è una ragione che possa essere colta, si tratterà di valutare; nell'espressione "trasferimento" è più ordinata l'operazione, la disciplina, nel senso che si dice che le risorse sono destinate, quindi appartengono ai comuni. Quindi l'attività della Regione è quella di trasferire queste risorse che la legge sta già destinando ai Comuni.
Il concetto di "assegnazione" potrebbe rimarcare o sottolineare il fatto della discrezionalità, della decisione o della imputazione di titolarità alla Regione, intesa come Giunta o come Assessore.
Tendenzialmente io preferirei la dizione, già contenuta nel testo, "trasferimento", rispetto ad "assegnazione".
Nella sostanza, però, non cambierebbe nulla, quindi si tratterebbe di capire meglio se abbia un senso recondito che non si riesce immediatamente capire.
Sulla seconda parte, la Giunta si rimette all'Aula, così come ha fatto precedentemente sull'analoga proposta di emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio per chiarire il perché di queste diverse non dizioni, ma diciture. Ne ha facoltà.
RANDACCIO (D.R.I. e Indip.). No, l'onorevole Randaccio intende levare dall'imbarazzo l'Assessore (non vorrei che ci pensasse troppo) e ritira l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
LA ROSA, Segretario:
Art. 9
Programmi integrati dei centri storici
1. I Programmi integrati dei centri storici sono caratterizzati da:
I. dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;
II. presenza di pluralità di funzioni;
III. l'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;
IV. concorso di più operatori pubblici e privati;
V. pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I Programmi integrati, sia di iniziativa pubblica che privata, devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore al 60% del volume degli immobili interessati dal Programma di recupero, e devono contenere:
I. la relazione illustrativa del Programma;
II. il progetto operativo;
III. il quadro finanziario;
IV. la normativa gestionale.
3. I Comuni adottano, con deliberazione consiliare, i Programmi integrati e li depositano, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
4. Il Comune procedente, qualora debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni, indice, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 142, così come modificato e integrato dall'articolo 17 della Legge 5 maggio 1997, n. 127, una conferenza di servizi.
5. I Programmi integrati sono approvati dai Consigli comunali e trasmessi all'Assessorato dell'Urbanistica entro il 31 marzo, per l'inserimento nel Programma Pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in essi previsti.
6. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento dei Programmi integrati nel Programma pluriennale dei Centri storici.
7. Qualora per la predisposizione dei Programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai Consigli comunali contestualmente ai Programmi, con le stesse procedure e modalità di cui agli articoli 20 e 21 della L.R. n.45/1989.
8. Il secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 1 luglio 1991 n. 20 è abrogato.
PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati tre emendamenti: il numero 5 sostitutivo parziale, il numero 15 aggiuntivo e il numero 22 aggiuntivo. Prima di chiedere che ne sia data lettura debbo precisare che l'emendamento numero 5 sostitutivo parziale decade automaticamente, perché era nato sulla base del presupposto che nel comma 4 ci si riferisse alle legge numero 142. Si trattava invece di un refuso, per cui l'esatta scrittura comporta che si parli della legge 241. Quindi, l'emendamento numero 5 non ha più ragion d'essere e rimangono in piedi invece gli emendamenti aggiuntivi numero 15 e 22, di cui chiedo che si dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.
RANDACCIO (D.R.I e Ind..). Vi levo dall'imbarazzo anche questa volta. Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 22 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.
BONESU (P.S d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento è puramente esplicativo essendo il programma pluriennale, per come è scritta la legge, aggiornato ogni anno, dovrebbe essere ovvia l'interpretazione che il 31 marzo dovrebbe intendersi ogni anno. Ma essendo pluriennale qualcuno potrebbe ipotizzare interpretazioni diverse, per cui credo che l'approvazione dell'emendamento chiarisca che in effetti ogni anno possono essere fatte queste attività.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. Il relatore lo accoglie perché concorda con le argomentazioni del presentatore.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Va da sé che l'articolo è stato approvato tenendo conto che al comma 4, quinta riga, non ci sarà scritto nella formulazione nuova "legge numero 142" ma "legge numero 241" come precisavo preliminarmente.
Si dia lettura dell'articolo 10.
LA ROSA, Segretario:
Art. 10
Progetto operativo del programma integrato
1. Il Progetto operativo deve contenere:
I. estratto dello strumento urbanistico vigente;
II. elaborati di analisi conoscitiva con descrizione:
A. della consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli immobili;
B. del numero e della consistenza dei nuclei familiari interessati dal programma integrato e con l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo e della definitiva sistemazione;
III. dati storici e ambientali rilevanti ai fini dell'intervento;
IV. elaborati progettuali riferiti alla dimensione urbana interessata;
V. dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari relativa ai contenuti del programma, per gli immobili che non siano di proprietà comunale;
VI. gli elenchi catastali degli immobili oggetto del Programma;
VII. l'elaborato plani volumetrico in scala non inferiore a 1:500 e progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;
VIII. l'indicazione dei pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli;
IX. l'individuazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie, degli interventi di riqualificazione dei servizi delle aree verdi e delle aree pubbliche.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
LA ROSA, Segretario:
Art. 11
Quadro finanziario del programma integrato
1. Il Quadro finanziario deve indicare analiticamente:
I. la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici,
II. gli interventi da realizzare utilizzando le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche ordinarie e straordinarie disponibili per le concorrenti finalità;
III. il quadro riassuntivo generale delle risorse preventivate per l'attuazione del Programma integrato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
LA ROSA, Segretario:
Art. 12
Normativa gestionale del programma integrato
1. La Normativa gestionale deve contenere:
I. la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al programma;
II. l'indicazione delle necessarie convenzioni tra Comune e soggetti attuatori;
III. l'indicazione degli atti costitutivi di eventuali società a capitale misto pubblico e privato;
IV. l'indicazione delle soluzioni previste per la problematica connessa alla mobilità temporanea dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.
2. I soggetti attuatori di norma sono:
I. i Comuni, gli IACP ed altri enti pubblici;
II. cooperative di abitazione a proprietà individuale e proprietà indivisa e loro consorzi e cooperative di produzione e servizi;
III. imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi;
IV. privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà.
3. Le convenzioni, di cui alla lettera b) del primo comma, devono in ogni caso contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso comma.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 21 e 24. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare entrambi gli emendamenti.
BONESU (P.S d'Az.). Signor Presidente, molto brevemente. Il secondo comma si propone di sopprimere la formula di norma che tutte le istruzioni su come devono essere scritte le leggi dicono che è una formula da non scrivere mai. O la norma è quella oppure non lo è.
Il secondo emendamento si dà per illustrato essendo analogo ad altri già approvati.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti numero 21 e 24, ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. La Commissione accoglie entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
LA ROSA, Segretario:
Art. 13
Interventi di riqualificazione urbana
1. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal comune con deliberazione consiliare. Esso è depositato, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
2. Il piano deve contenere:
I. lo stralcio del piano attuativo vigente;
II. la relazione tecnico-illustrativa nella quale siano evidenziate l'elenco puntuale delle opere previste, le proprietà interessate, gli immobili serviti, il numero degli abitanti insediati nelle zone da recuperare e il totale dei residenti;
III. il programma dettagliato di attuazione degli interventi;
IV. lo schema planovolumetrico su scala non inferiore a 1:500;
V. il quadro finanziario con l'indicazione del cofinanzimento comunale e delibera d'impegno;
VI. il piano della mobilità e dei parcheggi.
3. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana è approvato dal Consiglio comunale e trasmesso all'Assessorato dell'Urbanistica entro il 31 marzo per l'inserimento nel Programma Pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in esso previsti.
4. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento del piano di riqualificazione nel Programma pluriennale dei Centri storici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
LA ROSA, Segretario:
Art. 14
Recupero primario degli edifici dei centri storici
1. Al fine del recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici, la Regione, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, concede contributi in conto capitale a favore di proprietari singoli o riuniti in consorzio, di cooperative edilizie, ai condomìni o loro consorzi e ai consorzi tra i primi e i secondi, eventualmente anche obbligatori, per incentivare gli interventi di recupero nei centri storici.
2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità dell'edificio per quanto riguarda le parti comuni. Esso interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.
3. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui al presente articolo. I contributi a fondo perduto, finalizzati al recupero primario, sono concessi nel modo seguente:
I. per il restauro dei prospetti, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;
II. per il restauro delle coperture e delle ricoperture esterne, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;
III. per il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, degli spazi collettivi e degli impianti, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva.
4. Le spese per il recupero primario devono risultare da relazione tecnica, da descrizione particolareggiata delle opere da eseguire e da computo metrico estimativo. I massimali di spesa per le singole categorie di opere sono determinati sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche.
5. Ai fini del collaudo finale da parte del comune, le spese effettuate sono rendicontate e documentate con contratto e relativa fattura quietanzata.
6. Le somme sono erogate, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale dell'Urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.
7. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi, nazionali o regionali, finalizzate al recupero secondario e al contenimento dei consumi energetici.
8. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici è destinata esclusivamente ai comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nell'annualità in corso del Programma pluriennale dei centri storici.
PRESIDENTE. All'articolo 14 sono stati presentati cinque emendamenti.
Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati a partire dall'emendamento numero 9. Ha facoltà di parlare il consigliere Casu.
CASU (F.I.). Gli emendamenti numero 9, numero 10 e numero 11 si danno per illustrati. (v.p.v.)
PRESIDENTE. Passiamo quindi all'illustrazione dell'emendamento numero 16, il consigliere Randaccio penso che mi tolga dall'imbarazzo, ha già detto che vale la formula. Rimangono da illustrare gli emendamenti numero 19 e 20, che vedono il consigliere Bonesu come primo firmatario. Ha facoltà di illustrarli.
BONESU (P.S d'Az.). L'emendamento numero 19 non so se interpreti la volontà di chi aveva scritto il testo originario perché mi sembra, secondo il ragionamento che farò, che il testo originario presenti difficoltà interpretative. Il punto è questo, nell'attuale lettura dice: "i contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi nazionali e regionali finalizzate al recupero secondario e al contenimento dei consumi energetici". Quindi il "finalizzate" dovrebbe intendersi, il Presidente è grande grammatico e sintattico, dovrebbe essere riferito sia alle leggi nazionali che regionali, per cui i contributi non sarebbero cumulabili con i contributi eventualmente previsti da leggi statali in materia di recupero primario. Se questa è l'interpretazione abbiamo l'inconveniente che tutti si rivolgeranno alla Regione e nessuno chiederà i contributi statali se meno favorevoli. Per esempio, c'è una forma di contribuzione statale sotto forma di sgravi fiscali in atto che è meno favorevole di quella prevista dal presente articolo, risultato: tutti andranno ad attingere alla Regione e nessuno chiederà soldi allo Stato.
Probabilmente, il problema avrebbe anche necessità di un coordinamento, ma credo che si debba comunque evitare la rinuncia ai contributi statali, perché sono comunque quattrini che entrano in meno nell'economia locale. Per cui, la riformulazione prevede che appunto vi sia la possibilità di cumulo con tutte le provvidenze previste dalle leggi statali e invece per quelle regionali, limitatamente a quelle di recupero secondario o contenimenti e consumi energetici. Chiaramente, restano aperti i problemi dei limiti eventuali di cumulo. Mi sembra che comunque, anche usufruendo delle provvidenze statali attuali, non si possa mai raggiungere il 100 per cento e quindi la spesa, comunque è anche questione di un problema magari di disparità di cittadini che usufruiscono di contributo regionale e hanno la possibilità di cumulo con contributo statale che si trovano in una maggiore situazione di favore rispetto a chi può usufruire solo di contributo regionale. Però, questo avrebbe necessitato modifiche più radicali, e comunque l'Assessore valuterà le possibilità di creare situazioni di privilegio e magari intervenire con una norma correttiva se la norma così concepita può effettivamente dar luogo a problemi che allo stato comunque non mi pare siano tali da dover imporre cambiamenti di formula. Quindi, sotto questo profilo, l'approvazione dell'emendamento consentirebbe comunque di usufruire di provvidenze statali anche se meno vantaggiose di quelle regionali e di cumularle.
L'emendamento numero 20 riaffronta invece un tema che il Consiglio ha già affrontato e che ha portato alla sospensione degli articoli 3 e 4. Lo affronta in modo parzialmente diverso pur essendo lo spirito lo stesso. Come avevo affermato nella discussione sull'emendamento numero 4, quelle attività sono già previste nella legge anzi, dirò che per certe opere di interesse storico ed artistico l'unica legge applicabile è questa. Prendiamo il caso delle chiese di proprietà privata. Attualmente la Regione non le finanzia perché la legge che abbiamo sulle chiese prevede soltanto il finanziamento delle chiese per cui sia richiesto dai comuni il finanziamento. Invece vi sono opere pregevoli di stile romanico risalenti al 1100 e 1200 che, a seguito delle leggi del secolo scorso che spogliarono gli enti ecclesiastici, sono passati alla proprietà privata. Ebbene, questo intervento consente restauro anche perché queste chiese consistono nelle mura esterne e nel tetto quindi, praticamente, danno il 60% per il restauro completo dell'edificio. Ora, potremmo avere la conseguenza che il pubblico finanzia e la chiesa resta chiusa, quindi noi stiamo rimettendo ai comuni la gestione di questi finanziamenti, valutino i comuni la possibilità di porre un vincolo di fruizione, e cioè che il giorno della festa del santo a cui è dedicata la chiesa, la chiesa sia aperta, cioè un minimo di condizione. Se la formula dell'emendamento non è sufficientemente chiara, chiaramente, ad un certo punto, si potrebbe anche con emendamento orale per esempio limitare la portata dell'emendamento al ripristino di fruizioni pubbliche che già avvenivano in passato, cioè evitare che giovandosi del finanziamento pubblico si privatizzino beni che comunque erano di fruizione pubblica.
Colgo l'occasione, Presidente, per affrontare il problema dei limiti comunitari. Dovremmo porre un limite, cioè affermare che le provvidenze di questa legge per quelli che non sono enti pubblici siano limitate alle provvidenze dei minimis, che d'altra parte, essendo limite di circa 300 milioni credo valgano a soddisfare tutte le esigenze.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore.
DIANA (Progr. Fed), relatore. L'emendamento numero 9 viene accolto. L'emendamento numero 10, pur essendo ritenuto del tutto superfluo, siccome precisa ulteriormente, qualora dovesse permanere, la Commissione esprime un parere favorevole.
L'emendamento numero 16 è stato ritirato.
L'emendamento numero 19 può contribuire a chiarire lo spirito con cui la Commissione ha scritto quella norma che era quello di favorire il cumulo delle provvidenza , quindi va nella direzione giusta e viene accolto, non c'è nessuna ragione per non accoglierlo .
Sull'emendamento numero 20 le osservazioni fatte ora del proponente insieme alla discussione precedente potrebbero suggerire una riflessione di qualche minuto per poter sgombrare il campo contemporaneamente dei dubbi sia su questo che sull'altro. Quindi la Commissione inizialmente era orientata ad ascoltare la discussione in Aula per poter poi esprimere un parere, quindi ritengo che sia utile che la Presidenza disponga in merito come crede visto che c'è stato anche un emendamento aggiuntivo, probabilmente può essere lasciato in coda insieme agli altri articoli.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Cogodi, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. In maniera conferme al parere del relatore la Giunta esprime parere favorevole sugli emendamenti 9, 10 e 19.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fois Paolo. Ne ha facoltà.
FOIS PAOLO (Progr. Fed). Un breve intervento sulla giusta osservazione del collega Bonesu a proposito della necessità di rispettare le norme comunitarie in tema di aiuti di Stato. Molto brevemente volevo dire come questa legge sulla tutela e valorizzazione dei centri storici si collochi nella stessa linea della legge sulla promozione e tutela della lingua e cultura sarda che abbiamo votato lo scorso anno e che non ha dato luogo a rilievi da parte del Governo, proprio perché c'era questa finalità di valorizzare la cultura regionale che, vivaddio, qualche volta sia lo Stato, sia la Comunità europea, si ricordano essere un valore fondamentale nell'interesse della stessa Europa. In questo caso direi che si può, perché non c'è limite alla chiusura di certi funzionari che operano il controllo, si può sì prevedere un richiamo alla normativa comunitaria, però non penso che sia la norma sugli aiuti dei minimis, cioè su quegli importi al di sotto di una certa somma, in quanto in questo caso abbiamo una garanzia che ci viene data proprio da una norma del trattato che dice che sono compatibili con gli obblighi comunitari gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio quando non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. Sfido qualcuno a dimostrare che questo alteri gli scambi tra gli Stati membri, e comunque si tratta di aiuti per la conservazione del patrimonio. Quindi, penso che anche il tetto fissato per gli aiuti dei minimis in questo caso specifico possa essere superato. Allora limitiamoci ad un generico richiamo al rispetto degli obblighi comunitari.
PRESIDENTE. Si dovrebbe cominciare la votazione con l'articolo sostitutivo parziale, ma essendoci in campo un problema di coordinamento di rapporto tra questo emendamento e l'emendamento numero 4 relativo all'articolo 3, sospendiamo la votazione dell'articolo perché non avrebbe senso votarlo parzialmente. Voteremo dopo che saranno stati dipanati questi problemi.
Si dia lettura dell'articolo 15.
LA ROSA, segretario:
Art. 15
Incentivi al recupero secondario
1. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, che ha modificato la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), le limitazioni di reddito non si applicano per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero della prima abitazione sita nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici.
2. I contributi in conto interesse previsti dalla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche e integrazioni a sostegno dell'artigianato, dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, a sostegno del commercio e dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, a sostegno del settore ricettivo, sono aumentati di un punto percentuale a favore degli esercizi e servizi situati nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici.
PRESIDENTE. All'articolo 15 sono stati presentati gli emendamenti numero 3 aggiuntivo, numero 25 aggiuntivo, numero 26 aggiuntivo, numero 27 sostitutivo parziale.
Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni per illustrare l'emendamento numero 3.
LORENZONI (Popolari). E` una semplice precisazione. Ritengo che a conclusione di questa legge dopo la votazione, entro un tempo spero sufficientemente breve, l'Assessorato dovrà evidentemente emanare delle direttive di applicazione che servano a normare tutta la complessa materia che è in trattazione anche per rendere di facile uso ed applicazione la legge. Nell'emendamento numero 3 poniamo in evidenza che sarà opportuno che l'amministrazione regionale stipuli delle convenzioni con gli istituti di credito abilitati in questa materia per consentire che, attraverso l'operazione dell'istituto di credito, si possono avviare le procedure previste dalla legge, è una semplice precisazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Obino per illustrare l'emendamento 25.
OBINO (Progr. Fed). L'emendamento numero 25 determinerebbe un ulteriore incentivo agli interventi nei centri storici in quanto per le tipologie costruttive i fabbricati storici antichi hanno degli spessori murali molto notevoli e delle altezze notevoli, mentre invece le tipologie costruttive attuali riducono gli spessori murali e le altezze. Per cui, si introduce il concetto di spessore convenzionale e di altezza convenzionale, rispettivamente in centimetri 30 per i muri perimetrali e di metri 3 per le altezze; questo determinerebbe un ulteriore incentivo con minori costi di urbanizzazione primaria e secondaria.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ladu per illustrare l'emendamento numero 26.
LADU (Popolari). In pratica si tratta delle normative comunitarie che potrebbero essere applicate a questi interventi previsti dalle legge sui centri storici. Alcune osservazioni e la discussione che c'è stata precedentemente chiariscono un po' la situazione anzi, danno sicuramente un significativo contributo per quanto riguarda questo punto, e comunque noi, per evitare che magari si possa incorrere in osservazioni da parte della Comunità economica europea, abbiamo presentato l'emendamento numero 26, che in pratica diventa l'articolo 15 bis, dove noi diciamo che il cumulo degli interventi previsti dalla presente legge deve essere contenuto entro i massimali dell'Unione economica europea.
C'è anche l'emendamento numero 27, che si riferisce sempre all'articolo numero 15, secondo comma. Anche qui abbiamo tentato di inserire questa formula tentando di eliminare il riferimento a leggi specifiche regionali che potrebbe creare magari qualche disguido, rispettando la filosofia che ha guidato questa legge, nel senso di essere il più semplice possibile, noi abbiamo, anche in questo caso, tentato di eliminare i casi(?) che potevano dare adito a delle osservazioni da parte della Comunità europea, quindi l'abbiamo semplificato, fermo restando comunque che si rimane dentro i parametri previsti dalle leggi comunitari.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della commissione, sugli emendamenti di cui non è essa stessa presentatrice, ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed), relatore. Per quanto riguarda l'emendamento numero 3 la Commissione non lo accoglie ritenendo che non ci sia bisogno di alcuna autorizzazione ai comuni per quanto riguarda la stipula di convenzione, visto che questi soggetti stessi sono già abilitati a farlo. Per quanto riguarda gli altri emendamenti c'è solo una precisione, che con gli emendamenti numero 25, 26 e 27, con il 26 e il 27 in particolare, viene meno l'emendamento numero 12 che in pratica viene sostituito dal 26 e dal 27, non so se il Presidente l'abbia già rilevato.
PRESIDENTE. E` stato già ritirato. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta concorda con la valutazione del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Fois Paolo. Ne ha facoltà.
FOIS PAOLO (Progr. Fed). Io non ho niente contro la formulazione dell'emendamento numero 26, credo che non sia molto elegante e soprattutto che faccia riferimento soltanto alla questione dei massimali che, nel caso specifico, a mio avviso, non è influente. Forse, ma lo faccio così come proposta, ovviamente se si vuole lasciare questo testo anche se non è molto elegante voterei a favore, una formula di questo tenore: "alla determinazione dell'ammontare degli incentivi previsti dalla presente legge si procederà nel rispetto delle norme comunitarie in tema di aiuti di Stato" ci permette di essere più generici, di avere una formulazione più elegante e di non incorrere nei fulmini del controllo da parte dello Stato. Sono naturalmente a disposizione per dare il testo.
PRESIDENTE. Gli estensori dell'emendamento originario sono favorevoli a questa proposta? Mi pare di aver capito che siete favorevoli a questa nuova formulazione.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. La Commissione non ha motivi per non accogliere il suggerimento.
PRESIDENTE. Quindi lo accoglie. Si chiama litote la figura retorica per cui si afferma una cosa negando il contrario.
Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.
LORENZONI (Popolari). Il relatore in sede di valutazione sugli emendamenti ha motivato che è assolutamente inutile l'emendamento numero 3. Io ritengo invece che l'emendamento numero 3 sia oltremodo importante perché consente, inserendolo in legge, di poter attivare dei flussi finanziari attraverso degli istituti di credito. Non ponendolo in legge, a mio avviso, è una limitazione. Siccome è una precisazione, come ho detto, che non modifica la legge ma che consente, non comprendo perché non si debba accogliere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Obino. Ne ha facoltà.
OBINO (Progr. Fed). La Commissione ha valutato che le convenzioni fra comuni e istituto di credito sono opportune ed anche auspicabili, perché mettono in moto la funzionalità delle leggi e coinvolgono anche i cittadini e le imprese nel dibattito sul recupero e sugli interventi. Alcuni comuni, tra l'altro il comune di Cagliari ha già attivato, ai sensi della 179, convenzioni di questo tipo. Credo che si possa mettere questa norma anche a livello informativo, affinché i comuni che non fossero informati e che possono utilizzare questi strumenti ne siano informati. Però, il termine "autorizzare dalla Regione" mi sembra improprio e credo che debba essere comunque oggetto di valutazione perché autorizzare un qualcosa che è già consentito credo che non sia molto elegante da parte nostra.
PRESIDENTE. Se ho ben capito, non c'è una obiezione di principio al senso dell'emendamento, c'è una osservazione relativa al fatto che l'espressione "autorizzate" non è considerata opportuna e, se si concorda una dicitura diversa, viene accolta.
Ha domandato di parlare l'onorevole Lorenzoni. Ne ha facoltà.
LORENZONI (Popolari). Presidente, questo fatto è abbastanza semplice: le amministrazione comunali interessate "possono stipulare", se mi si consente questo emendamento di precisazione in sede di coordinamento.
PRESIDENTE. Con la dicitura "possono" pare che sia accoglibile. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero3, con la modifica della dicitura: anziché "sono autorizzati" in "possono". Chi lo approva alzi al mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 26, nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Fois. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
LA ROSA, Segretario :
Art. 16
Stato di attuazione e monitoraggio
1. I Comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, sulla base di schede-tipo predisposte dall'Assessorato dell'urbanistica.
2. Gli stati di attuazione sono trasmessi entro il 31 marzo all'Assessorato dell'Urbanistica che provvede alla predisposizione di una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, finanziati negli anni precedenti, e la allega all'aggiornamento dei Programmi pluriennali dei centri storici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
LA ROSA, Segretario:
Art.17
Laboratori per il recupero dei centri storici
1. I comuni inclusi nel Repertorio regionale dei centri storici possono istituire il Laboratorio per il recupero del centro storico, le cui funzioni sono stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale.
PRESIDENTE. All'articolo 17 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
CASU (F.I.).Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. L'emendamento aggiuntivo 11 non si accoglie perché la Commissione ritiene che sia un inutile appesantimento, visto e considerato che la situazione laboratori resta in capo ai comuni che la vogliono fare, e quindi, dettare una norma di questo tipo... e non incide oltre tutto sulla procedura dell'applicazione della legge.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta concorda con la valutazione del relatore della Commissione per la ragione che già è stata esposta, accennata; cioè, per il sistema vigente che deriva dalla legge 45 e per conferma specifica che è in questa legge, i laboratori per i centri storici sono tutti presso i comuni e dei comuni, quindi, non può essere che uno strumento che è dello stesso comune possa mai essere di intralcio a una attività che il comune possa o voglia svolgere nello stesso ambito. Per cui, se così è, parrebbe superflua questa previsione; se però, così come per altre indicazioni correttive che sono state date, viene esplicitata una ragione che sia di miglioramento del sistema, può essere che immediatamente questo non venga accolto e possa apparire utile o rendersi utile. Allo stato, per come è formulata questa norma, della possibilità di comprensione del suo significato e della sua utilità, parrebbe superflua. Dico parrebbe, a meno che non vi sia una diversa formulazione o una diversa illustrazione di ragioni valide che ne suggeriscano l'accettazione.
Allo stato, la Giunta esprime parere conforme a quello già espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato).
Prima di passare alla norma finanziaria ritengo opportuno riprendere in esame gli articoli che avevamo sospeso. E cioè, gli articoli 3, 4 e 14.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Popolari). Chiedo al Presidente di concederci due minuti per concordare, anche rimanendo in aula, questi due articoli.
PRESIDENTE. Sì, concedo cinque minuti senza che vi sia la diaspora, perché si concordi.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 48, viene ripreso alle ore 13 e 05.)
PRESIDENTE. L'emendamento 4 aggiuntivo viene ritirato, il che implica che si può mettere in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
All'articolo 4 rimane da votare l'emendamento che è di natura aggiuntiva. Prima metto in votazione l'articolo 4. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. (Viene richiesta la controprova). Chi lo approva alzi la mano.
TUNIS GIANFRANCO (Popolari). Non è stato ancora illustrato!
PRESIDENTE. Sì, è stato illustrato. L'emendamento è stato illustrato ed è stata chiesta la controprova. Scusate, c'è stato un equivoco, effettivamente l'articolo 4 e anche l'emendamento 1 devono essere doverosamente letti e illustrati. Chiedo scusa di questo inconveniente. Si dia lettura dell'articolo 4.
LA ROSA, Segretario:
Art. 4
Strumenti comunali di intervento
1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei comuni che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio regionale, sono:
I. i Programmi integrati dei centri storici.
Essi sono il principale strumento attraverso cui i Comuni
intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare,
tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti
unitari;
II. interventi di riqualificazione urbana e di
adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi.
Sono lo strumento alternativo per quei Comuni che, in mancanza di
programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le
infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con
particolare riferimento ai problemi della mobilità e dei
parcheggi, completando gli interventi di recupero primario già
realizzati dai privati;
III. interventi di recupero primario delle singole
unità immobiliari.
Sono quegli interventi che, finalizzati al recupero delle parti
comuni degli edifici privati, sono finanziati dal Comune sulla base
di trasferimenti di risorse da parte della Regione.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo numero 1.
LA ROSA, Segretario:
PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni. Chiedo scusa dell'inconveniente, ma come dicono in sardo: a contu mau si dui torrada (?).
LORENZONI (Popolari). Chiediamo scusa noi per l'intemperanza, signor Presidente, ma l'emendamento numero 1 è evidentemente una conseguenza della filosofia generale di questa legge.
Nella filosofia generale di questa legge si sta dando un'evidenza ai piani particolareggiati per il riuso dei centri storici. Si sta vedendo il centro storico di nuovo come luogo di aggregazione, si sta dando al centro storico e ai centri storici la possibilità di essere riabitati, cioè si favorisce un ritorno dell'abitazione nei centri storici, perché i centri storici, attraverso la presenza dell'elemento locale, siano luoghi di vita e non solo dormitori di transizione, qual è la funzione purtroppo degradata nella quale si trovano in questo momento.
La ragione della presentazione di questo emendamento, affinché all'interno dei piani particolareggiati si dia risalto a dei piani del colore e a dei piani dell'arredo urbano e all'abbattimento delle barriere architettoniche è esclusivamente finalizzato a questa ragione.
Se noi non consentiamo che le condizioni di vita nei centri storici siano quanto meno uguali, che abbiano le stesse caratteristiche della vivibilità che si hanno negli altri quartieri della città, evidentemente, avremmo reso questa legge monca, perché questo è lo scopo per cui questa legge è in discussione.
Allora, la richiesta di procedere attraverso dei piani, che sono dei piani particolareggiati, dei piani particolari, per consentire ai centri storici di avere dignità di vivibilità nella maniera che l'hanno gli altri quartieri della città.
Io sono convinto che l'Assessorato dell'urbanistica, poi, emanerà delle direttive per quanto riguarda l'applicazione di questa legge, e che nell'ambito di queste direttive ci saranno maggiori chiarimenti dal complesso dell'articolato, però, ritengo fondamentale che vengano tracciate le direttive generali, cioè quelle che riguardano la legislazione e che riguardano quindi l'assetto territoriale. Quindi, i piani particolareggiati, integrati dai piani dell'arredo urbano, dai piani del colore e dai piani di abbattimento della barriera architettonica.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento 1 testé illustrato, ha facoltà di parlare il relatore Diana.
DIANA (Progr. Fed.), relatore. La Commissione ha discusso di questi argomenti, e pur comprendono le ragioni e pur condividendo anche le motivazioni di fondo che hanno spinto il proponente a presentare l'emendamento, ritiene che non possa essere accolto in quanto esula in pratica dalla complessiva..., cioè non aggiunge nulla a quello che è già previsto dalla legge, così com'è scritta e queste incombenze del piano del colore, dell'arredo urbano e della limitazione delle barriere architettoniche fanno in qualche modo già parte di altre normative che regolano le attività dei comuni.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Nel clima di corale intesa che c'è in Consiglio attorno alla legge in discussione, è un po' una difficoltà esprimere un parere di non condivisione di emendamenti che, come dire, mirano a migliorare il sistema complessivo, e tuttavia così come per qualche situazione precedente c'è da chiedersi se, sempre questo voluto miglioramento poi di fatto interviene, oltre le migliori intenzioni, perché il punto b) dell'articolo 4 effettivamente definisce: "interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento di urbanizzazione primaria e dei servizi come campo di intervento", e dei servizi. Quindi, c'è tutta una gamma di servizi che deve essere presa in considerazione e che va come dire, individuata, sostenuta dall'attività comunale, cioè da quella elaborazione propria, abbiamo detto, e differenziata che in sede locale attraverso il laboratorio sui centri storici e tutto il corredo e l'insieme degli apporti e dei contributi di idea e di proposta in sede locale possono pervenire. Per cui dire che la urbanizzazione primaria dei servizi avviene attraverso i piani del colore, dell'arredo urbano e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, introduce una catalogazione, come dire, una individuazione di interventi che non allarga il campo, che rischia di limitare il campo, perché se la dotazione dei servizi avviene attraverso questi tre strumenti in sede applicativa poi della legge, in sede di gestione della legge, qualcuno potrebbe obiettare che attraverso questi strumenti, quindi, questi sono i servizi che devono essere garantiti, mentre sono questi ed altri. Per cui in ogni caso la formulazione dovrebbe essere tale da non indurre in errore che questa sia una catalogazione che riduce l'ambito dell'intervento a questo, perché "se avere attraverso questi strumenti" vuole dire che questi sono i servizi di cui ci si deve dotare.
Questa è un po' la perplessità per cui comprendendo lo spirito può essere tenuta in conto questa specificazione ai fini delle direttive che devono essere date, o delle indicazioni ai comuni in sede di coordinamento e che di questi elementi importanti se ne tenga conto, però, così una catalogazione potrebbe essere un fatto riduttivo e limitativo rispetto invece all'intenzione che il proponente sicuramente ha, che è quello di garantire che questi elementi ci siano.
In ogni caso per l'ipotesi che, pur aggiustata questa formulazione si ritenesse accoglibile, il Consiglio ritenesse di accoglierla, suggerirei comunque di evitare l'espressione "abbattimento" di barriere architettoniche, per usare almeno l'espressione "superamento"; perché abbattere quando parliamo di centri storici anche in funzione delle difficoltà per i soggetti svantaggiati, richiama un concetto, un'idea, che tutto sia più facile e semplice buttando giù, mentre il superamento delle barriere può avvenire fortunatamente con i mezzi moderni in tanti modi, qualche volta anche senza abbattere. Cioè, si intende che qui l'abbattimento è della difficoltà, non è dei muri o dei manufatti, si vuole abbattere la difficoltà, però, se l'idea di abbattimento la teniamo parlando di centri storici, è un po' più lontano e parliamo di superamento della difficoltà forse indichiamo di più, o indicheremo di più quale è l'obiettivo vero che vogliamo e non quello di facilitare invece manomissioni pesanti.
PRESIDENTE. Io mi permetterei di suggerire, sotto questo profilo, linguisticamente anche "superamento" è equivoco, sembra che si debba saltare dire "superamento" forse è meglio dire "eliminazione". Comunque si può trovare una formulazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (Gruppo Misto). Presidente, per permettermi un suggerimento, io ho ascoltato con attenzione le argomentazioni del collega Lorenzoni e dell'Assessore, mi pare però che l'emendamento numero 1 individui strumenti che sono già collaudati, cioè che indicano già un percorso storico tecnico, urbanistico già collaudato e che può in qualche modo essere rivalutato inserendolo nella normativa, anche perché credo che quando si parla di servizi in genere, si parla di servizi in senso stretto, e quindi, con servizi più urgenti, servizi essenziali, primari, servizi principali che non riguardano invece altre opzioni, altri strumenti che invece possono essere utilizzati. Allora, è anche giusto però che non si racchiuda l'ipotesi soltanto...voglio dire che il testo dell'emendamento non appaia circoscrivere le possibilità solo a questo tipo di strumenti, io suggerirei in via orale di aggiungere le parole, prima di "attraverso" aggiungere "anche"; cioè l'emendamento verrebbe formulato in questo senso: "anche attraverso i piani del colore, dell'arredo urbano e del superamento...", "anche" consentirebbe di dire: ci sono anche questi strumenti però non sono gli unici e i servizi possono essere ampliati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Obino. Ne ha facoltà.
OBINO (Progr. Fed.). Presidente, per aggiungere elementi di valutazione che sono stati già fatti dalla Commissione. La prima cosa: la Commissione si è tenuta rigorosamente lontana da andare ad individuare modifiche alle normative vigenti. Normative di tipo urbanistico, quando si assumono a riferimento per l'operatività di queste legge i piani particolareggiati, i piani di recupero e i piani attuativi, cioè tutti i piani che vengono predisposti dai comuni si intende che questi piani debbano essere corredati di tutti gli elementi costituenti un piano particolareggiato di recupero del centro storico. Tra cui vi sono gli elementi che sono indicati e messi in evidenza dall'emendamento numero 1 del collega Lorenzoni. Il piano del colore è un elemento che costituisce il piano particolareggiato così come il piano delle pavimentazioni, così come il piano dell'arredo urbano e così come i piani di cui tutte le amministrazioni sono dotate per l'eliminazione delle barriere architettoniche, eliminazione è il termine corretto.
Noi abbiamo ragionato in modo molto approfondito e abbiamo valutato anche la possibilità d'indicare altri strumenti comunali che dovevano essere a supporto degli interventi sul centro storico, è stato detto e sono stati qua richiamati; il piano delle funzioni che è l'elemento fondamentale nel recupero di un centro storico, è quello che sovrintende poi alla rivitalizzazione e al riuso e al recupero di popolazione e di vitalità di quelle aree. Non l'abbiamo voluto indicare espressamente perché è uno strumento di cui il comune autonomamente si può dotare e sceglierà di dotarsi se lo ritiene.
Abbiamo voluto sottolineare solamente un elemento e non in modo molto palese e molto esplicito ma abbastanza chiaro, individuandolo come uno degli elementi e dei problemi da risolvere e su cui occorre ragionare in modo particolare, ed è la questione parcheggi. Essendo i nostri centri antichi non dimensionati sulla misura dei mezzi di trasporto moderni, e questi nell'uso comune ormai essendo diventati un problema, non solo per i centri storici ma per tutta la nostra città, abbiamo indicato che nei programmi integrati una particolare attenzione dovesse essere rivolta alla risoluzione di quei problemi. Non abbiamo individuato o dato indicazioni ulteriori, abbiamo posto il problema e i comuni lo risolveranno secondo la loro progettualità e le loro opportunità a livello locale. Per cui io ritengo che la discussione sia utile, le sollecitazioni siano utili ma che indicazioni particolari (concordo con l'Assessore) possono essere limitativi essendo strumenti questi di cui il comune si può autonomamente dotare. Ma perché non dotarsi del piano delle funzioni ma anche del piano dell'attività artigiana da ubicare nel centro storico, o del piano del commercio? Intervengono in questa materia tutta una serie di piani, la complessiva pianificazione comunale; io credo che pertanto indicare degli elementi particolari sia limitativo ed invito i colleghi, essendo stata la discussione della Commissione sufficientemente approfondita, su questi termini a ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.
Cadoni (A.N.). Solo per dire che condivido l'emendamento del collega Lorenzoni perché ritengo essenziale che ciascun centro storico si doti del piano del colore, credo che Sassari si sia già adeguata e sia in possesso del piano del colore. Nel centro storico quando si parla del piano del colore si parla dell'arredo urbano e poi dell'abbattimento e del superamento delle barriere architettoniche, mi pare che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, non è limitativo, nel centro storico non si può fare altro, perché comunque deve rimanere vincolata la cubatura, deve rimanere vincolata la tipologia edilizia, comunque va rispettato quello che era il colore, quelle che erano le tipologie del colore che si sono tramandate nel tempo. Il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche è un altro discorso, certi centri storici non possono adeguarsi se non attrezzandosi di mezzi diversi, però una volta che noi abbiamo inserito questo in legge non stiamo limitando niente, a meno ché ci stiamo limitando noi stessi, qualcuno forse non conosce i centri storici perché in molti passaggi mi sembra che si stia dimenticando di aver visitato un qualsiasi centro storico. Bosa, per esempio, la tipologia del centro storico bosano è caratteristico il colore, come era caratteristico il legno e l'hanno invece snaturato permettendo certi interventi edilizi non so a danno di chi, anche con i blocchetti di tufo, tralasciando la trachite, tralasciando il legno, mettendo quello che va tanto di moda adesso, l'alluminio anodizzato, se noi inseriamo in legge queste tre caratteristiche e sono: il piano del colore, l'arredo urbano e l'abbattimento delle barriere architettoniche abbiamo messo tutto, perché nel centro storico non si può fare altro, perché diversamente significa non abbattimento, ma abbattere il centro storico per fare un centro moderno, siccome noi qua vogliamo mantenere inalterate quelle che sono le caratteristiche di un centro storico, noi ci dobbiamo adeguare e mantenere fermi certi principi.
Confermo a nome mio personale di condividere pienamente l'emendamento del collega Lorenzoni.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.
LORENZONI (Popolari). In maniera molto breve; io comprendo che la comune provenienza con l'onorevole Cadoni da una delle sette città regie, evidentemente, ci porta pur se da differenti posizioni politiche ad un comune sentire.
Oggettivamente io credo che si possa dire che i piani particolareggiati dei centri storici sono cosa diversa dai piani del colore e dell'arredo urbano e della eliminazione, come giustamente suggerisce con un termine che mi sembra appropriato il Presidente dell'Assemblea, se è ben vero che noi imponiamo come condizione che ci sia un piano particolareggiato questo mi sembra essenziale, non comprendo perché in uno sforzo di miglioramento della legge in sede, considerato che su questa legge ci sono anche finanziamenti che consentono le cose che sono in trattazione, non comprendo perché non si debba dire, giusto anche il suggerimento del collega Amadu che dice: anche attraverso, non comprendo davvero quale sia la ragione che non debba consentire questo aspetto. Se noi crediamo nella valorizzazione dei centri storici perché abbiano una valenza non solo di carattere esterno ma anche di carattere abitativo il minino delle cose che dobbiamo fare sono queste contenute in questa osservazione, davvero non mi aspettavo che la Commissione avesse e frapponesse ostacoli in questo senso anche perché non ravviso né appesantimenti della legge né costrizioni alcune nei confronti degli enti locali che sono i protagonisti di questa legge, semplicemente era il tentativo di migliorarne attraverso strumenti in uso, attraverso strumenti che oggi sono di comune discussione nella legislazione urbanistica che riguarda i centri storici, che fanno parte del dibattito dei centri storici che è in atto, attraverso questi metodi io intendevo semplicemente migliorare la funzionalità della legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne una facoltà.
SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, io non provengo neanche da un paese regio, perché credo che l'abbia fondato un sergente, voglio dire che ho capito lo spirito del collega Lorenzoni. Però il problema che mi pongo è questo; c'è in Consiglio regionale diffusa, ci prende un po' tutti, la convinzione che i comuni, ma soprattutto gli amministratori dei comuni, siano degli idioti da tenere sotto tutela. Da un lato noi stiamo attribuendo ai comuni l'attuazione di questa legge importantissima, e di questo ne do atto ai colleghi della quarta Commissione che hanno fatto un lavoro egregio, tutta la Commissione, abbiamo scelto i comuni come elemento essenziale sui quali poggiare, incardinare questa legge; e devono gestire cose complesse. Ma debbo dire i comuni, lo sappiamo tutti e lo sa anche il collega Lorenzoni come tutti gli altri perché ha fatto l'amministratore comunale, gestiscono anche questioni più complesse dei piani particolareggiati. Allora, centri storici al di dà delle sette città regie ce ne sono - e l'abbiamo detto in legge - un po' in tutti i comuni della Sardegna; vogliamo lasciare all'autonomia del comune, del Consiglio comunale, di una popolazione, alla sensibilità la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti conoscitivi e di programmazione, di pianificazione e di progettazione che oggi sono alla portata di tutti e alla conoscenza di tutti? Lorenzoni, non è un problema di merito, è un problema anche di principio. Insomma stiamo attribuendo ai comuni la possibilità davvero di gestire cose complesse, allora lasciamogliela davvero, evitiamo come Consiglio anche di permetterci di dare indicazioni, asteniamoci da questo, una volta tanto non sentiamo l'esigenza di fare i fratellini grandi che abbiamo qualcosa da insegnare a quelli più piccoli. Dobbiamo praticare per davvero questa apertura mentale, perché nelle amministrazioni comunali ci sono persone che hanno quanto meno il nostro stesso livello di capacità, di cultura e di sensibilità. Allora lisciamogliela tutta. Vediamo e diamo loro la possibilità di lavorare sulla base di una legge che il Consiglio regionale ha approvato. Quindi questo è lo spirito della mia posizione, e mi rivolgo al collega Lorenzoni perché so bene che, essendo stato un amministratore comunale, ha questo stesso livello di sensibilità che ho io.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Popolari). Intervengo per sottolineare ancora il fatto che noi abbiamo voluto fare una legge semplice, dando la maggiore autonomia possibile ai comuni; questo è lo spirito che ci ha guidato nel lavoro della Commissione. Debbo dire anche che i contenuti dell'emendamento che ha proposto il consigliere Lorenzoni, in un primo momento li ritenevo opportuni, perché riuscivano sicuramente a completare i contenuti stessi della legge. Però poi, approfondendo meglio alcuni aspetti della legge, ho un po' cambiato parere nel senso che, ritengo che oggi l'inserimento di elementi che possono creare intralcio, che possono allungare i tempi, pur completando sotto certi aspetti la legge, non siano opportuni anche perché, lo diceva anche chi mi ha preceduto, tutti i comuni si sono organizzati, si stanno organizzando con strumenti urbanistici che sono adeguati per la materia che stiamo trattando.
Credo che, per tentare di superare questa sorta di contrapposizione, si debba arrivare ad una sintesi, ad un accordo, fermo restando che per quanto riguarda l'arredo urbano, ed anche il superamento delle barriere ormai previste per legge, e comunque verrebbe difficile imporlo in certi casi, siccome stiamo parlando di centri storici, e credo che pur nella consapevolezza che sono assolutamente indispensabili e previsti per legge, però non so se sono attuabili e fattibili in certe situazioni. Quindi, io di queste proposte che sono contenute nell'emendamento numero 1, se mi è permesso, volevo fare una proposta e magari lasciando il piano del colore, non perché anche questo non sia contenuto nei piani particolari attuativi dei comuni, perché devo dire che non tutti i comuni hanno previsto il piano del colore, anche quelli che hanno approvato i piani attuativi. Questo anche per dare un segnale diverso, una dimostrazione che effettivamente anche questi interventi e questa legge che noi stiamo facendo dei centri storici deve caratterizzarsi in un certo modo, io credo che la parte relativa al piano del colore possa essere inserita più che altro per dare un indirizzo diverso da parte del Consiglio regionale, proprio perché il piano del colore ritengo che pur dovendo essere compreso in tutti i piani particolareggiati, di fatto non lo è, perché noi conosciamo quali sono i piani particolareggiati dei comuni, e io so che in molti piani particolareggiati questo non c'è. Allora, se vogliamo inserirlo in legge credo che può essere cosa giusta, anche perché credo che questa dicitura stia a significare una volontà precisa da parte di questo Consiglio regionale, proprio perché ritengo, soprattutto nella valorizzazione del centri storici, ma devo dire anche per quanto riguarda le altre parti, soprattutto quei comuni che hanno una finalità turistica, io credo che questa sia cosa di assoluta importanza. Credo che, volendo arrivare ad una sorta di mediazione, questa prima parte, senza creare assolutamente intralci alla legge, che è quello che noi vogliamo, possa essere inserita.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E` approvato)
Presidente. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (Gruppo Misto). Chiedo il voto segreto sull'emendamento numero 1.
PRESIDENTE. La presentazione dell'emendamento era senza l'avverbio "anche". Nel caso in cui ci sia un accordo tra tutti si può mettere in votazione sotto una nuova veste, nel caso in cui non ci sia l'accordo io non posso mettere in votazione sotto una nuova veste. Sul piano formale va rispettata la forma. Onorevole Amadu mi dispiace ma è così.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 1, nella formula originaria, con procedimento elettronico.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 62
Astenuti 1
Maggioranza 32
Favorevoli 33
Contrari 29
Il Consiglio approva.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FEDERICI - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LADU - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO.
Si è astenuto il consigliere: ZUCCA.)
Passiamo all'articolo 14, che era rimasto in sospeso perché dovevamo votare sia l'articolo che gli emendamenti, cominciando naturalmente dal sostitutivo parziale numero 9 su cui c'era il parere favorevole, se ben ricordo.
Metto in votazione l'emendamento numero 9 . Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ci sono due emendamenti sostitutivi parziali: il numero 9 è stato già votato favorevole; sul numero 19 è sempre sostitutivo parziale, mi pare che ci fosse il parere favorevole.
Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo numero 20 nella nuova formulazione.
LA ROSA, Segretario:
(V.P.V.)
PRESIDENTE. La nuova formulazione dell'emendamento 20 è nata da un accordo unanime. Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
LA ROSA, Segretario:
Art. 18
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000.000 annui.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della L.R. 15 aprile 1998, n.11 e art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000
mediante riduzione della voce 1 della Tab. B, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04157 -
(N.I.) - 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) - Cat. 12 - Finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico (art. 4 della presente legge)
1998 lire 50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000
3. Agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2 si provvede con le disponibilità recate dai capitoli 07026-01, 07055 e 07021 del bilancio della Regione per gli anni 1998-1999-2000 e successivi, rispettivamente per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 51 del 1993, n. 35 del 1991 e n. 40 del 1993
4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 04157 del bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 18, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo ora alla votazione del testo unificato PL/220A e DL/102A.
Votazione nominale
Presidente. Indico la votazione nominale con sistema elettronico del testo unificato della proposta di legge numero 20 e del disegno di legge numero 102.
Chiedo ai colleghi di pazientare ancora un momento. Diceva Epicuro che se da un piccolo sacrificio deriva un grande vantaggio è meglio sobbarcarsi questo piccolo sacrificio. Se riusciamo a fare ancora due cosine ancora nel volgere di 15 - 20 minuti potremo affrancarci dal rischio della riunione di domani.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FEDERICI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 63
Votanti 63
Maggioranza 32
Favorevoli 63
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
Scano (Progr. Fed), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Sulla base di una interlocuzione informale avuta con i Gruppi, ritengo di poter proporre l'inserimento all'ordine del giorno del programma numero 45, concernente il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.
PRESIDENTE. Mi risulta che tutti i Capigruppo abbiano espresso parere unanime concorde. Se tutti sono d'accordo votiamo prima formalmente l'inserimento all'ordine del giorno del programma numero 45. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Discussione del Programma di intervento per gli anni 1988/90.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Progr. n. 45)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma numero 45.
Dichiaro aperta la discussione generale. Il relatore si rimette alla relazione scritta. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
SCANO (Progr. Fed.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico.
Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Discussione del disegno di legge: "Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica" (386)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 386. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Cucca, relatore.
CUCCA (Progr. Fed), relatore. Signor Presidente, io darei la relazione per illustrata, ma trattandosi di una cosa piuttosto seria, dell'abolizione del medico provinciale, vi pregherei di avere un po' di pazienza per cinque minuti.
La Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge in oggetto nella seduta del 15 luglio 1998, nel testo presentato dalla Giunta regionale. La Commissione ha ritenuto che non è più procrastinabile il trasferimento alle aziende A.S.L. delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ancora esercitate nelle Regioni negli uffici dei medici provinciali, figura quest'ultima che già dal 1978 la legge 833 aveva cancellato dall'ordinamento sanitario, prevedendo la subdelega ai comuni di tutti i compiti delegati alla Regione, consentendo nel contempo che la legge regionale provvedesse a disciplinare l'esercizio dei suddetti compiti determinando, ove ritenesse opportuno, lo spostamento delle funzioni in capo alle Unità Sanitarie Locali, allora strutture operative dei comuni. La modifica dell'assetto istituzionale delle Unità Sanitarie locale e le loro trasformazioni in aziende sanitarie dotate di autonomia giuridica e funzionale, ha consentito l'attribuzione diretta alle stesse delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, residuali rispetto a quelle attribuite allo Stato, alle Regioni, alle province e al sindaco quale autorità sanitaria locale. Le aziende U.S.L. eserciteranno le funzioni di cui sopra attraverso i dipartimenti di prevenzione, e i relativi provvedimenti verranno adottati dal direttore generale, sui quali oggi potremmo esprimere già dei pareri di valutazione, ma, purtroppo, siamo in ritardo nella trasformazione della legge e quindi un invito all'Assessore per presentare la modifica della legge numero 5 per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei direttori generali, in quanto questi non sono nient'altro che dei padri padroni. Mentre permangono con composizione e modalità di funzionamento diverse gli organismi collegiali già operanti presso gli uffici dei medici provinciali, il personale in servizio presso gli stessi uffici è trasferito presso una delle aziende A.S.L. della provincia di competenza, o permane all'interno dell'amministrazione regionale presso la sede centrale dell'Assessorato dell'igiene e sanità o presso le strutture periferiche.
Pertanto, vista l'importanza dell'argomento, chiedo, come è già avvenuto in Commissione, il voto favorevole per l'approvazione di questo provvedimento legislativo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta è favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
LA ROSA, Segretario:
Art. 1
1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli Uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai Comuni ed esercitate tramite le cessate Unità Sanitarie Locali, fatta eccezione per quelle espressamente riservate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al Sindaco quale autorità sanitaria locale, sono attribuite alle Aziende U.S.L. istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, che le esercitano tramite i competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale dell'Azienda U.S.L.. Il Medico provinciale, indicato dalla vigente normativa quale componente di comitati, commissioni e organismi vari, è sostituito da un dirigente medico del dipartimento di prevenzione, designato dal direttore generale dell'Azienda U.S.L..
2. Con provvedimento del direttore generale sono istituiti presso ciascuna Azienda U.S.L. i seguenti organismi collegiali, già operanti presso gli Uffici dei medici provinciali:
I. Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni affidate o da affidare, di cui all'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482;
II. Commissione tecnica permanente gas tossici di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;
Commissione per l'accertamento della idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici di cui all'articolo 32 del R.D. n. 147 del 1927.
3. La Giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto della normativa statale e regionale sulla materia, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento di tali organismi collegiali.
4. Sino all'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 3, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti nella composizione e nell'ambito territoriale di competenza all'atto di entrata in vigore della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Consigli provinciali di sanità di cui al D.P.R. 11 gennaio 1961, n. 257. Le funzioni già esercitate da detti organismi sono svolte dai competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, secondo le rispettive competenze.
6. Il trasferimento delle funzioni disciplinato dal comma 1 dovrà essere attuato entro il termine massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con effetto dalla data di tale trasferimento cesseranno gli Uffici dei medici provinciali e gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite, esistenti presso i predetti uffici, saranno consegnati alle Aziende U.S.L. competenti per territorio, mediante elenchi descrittivi.
7. Il personale appartenente al ruolo unico dell'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 51, in servizio presso gli Uffici dei medici provinciali alla data di entrata in vigore della presente Legge, può richiedere entro 15 giorni da tale data, di essere trasferito nei ruoli del personale di una delle Aziende U.S.L. ubicate nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Sulle domande decide, entro 30 giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione, valutate le esigenze dell'amministrazione ed acquisito l'assenso dell'Azienda U.S.L. a cui il personale ha chiesto di essere assegnato.
8. Il personale indicato al comma 7, non trasferito alle Aziende U.S.L., resta in servizio presso la sede centrale dell'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'Assistenza sociale ovvero viene assegnato ad una struttura periferica dell'Amministrazione regionale, preferibilmente ubicata nel territorio di competenza dei soppressi Uffici del medico provinciale.
9. Tra le funzioni riservate, ai sensi del comma 1, alla Regione - che le esercita attraverso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale - rientrano il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1997 nonché la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, nei confronti delle strutture pubbliche e private.
10. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti da adottare, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri fissati dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal capo III della Legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce:
I. i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale;
II. le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e per la concessione dell'accreditamento;
III. la costituzione, nell'ambito dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, di un apposito nucleo di valutazione, composto da personale regionale, delle Aziende Sanitarie e, se necessario, anche da professionisti esterni al S.S.N., con la qualificazione sanitaria e tecnica necessaria e in numero adeguato per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente punto b).
11. Con l'emanazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi indicati al comma 10, cessano di aver vigore gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
12. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini svolte dai servizi dei dipartimenti di prevenzione nell'interesse di terzi e su loro richiesta, sono determinate con decreto dell'assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Dette tariffe sono aggiornate con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale di variazione del valore della lira.
13. L'articolo 20 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 è abrogato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.
BIGGIO (A.N.). Per sottolineare, Presidente, come sia stato presentato con grande e gravissimo ritardo questo importantissimo provvedimento.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Biggio. Passiamo adesso alla votazione nominale del provvedimento numero 386. Ricordo ai colleghi che dobbiamo votare con il sistema elettronico anche il provvedimento numero 45, testé votato per alzata di mano.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del disegno di legge numero 386.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BIANCAREDDU - BIGGIO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FEDERICI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio palese:
Presenti 53
Votanti 53
Maggioranza 27
Favorevoli 53
(Il Consiglio approva).
Adesso dobbiamo votare elettronicamente il programma 45. In attesa che sia pronta la strumentazione per la votazione elettronica, comunico che riprenderemo i lavori alle ore 17.00 con la legge sulle servitù militari, nel caso in cui siamo in grado di farlo discuteremo anche le mozioni e le interpellanze, per il 101 si vedrà. Consigliere Amadu su cosa chiede la parola?
Amadu (Gruppo Misto). Chiedo la Conferenza dei Capigruppo. Vorrei sapere se domani si farà Consiglio
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del programma numero 45.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BIANCAREDDU - BIGGIO - BUSONERA - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FEDERICI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LIORI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARTEDDU - MONTIS - MURGIA - OBINO - PALOMBA - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.
Si sono astenuti i consiglieri: BONESU - SANNA Giacomo - SERRENTI.
Risultato della votazione
Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:
Presenti 52
Votanti 49
Astenuti 3
Maggioranza 25
Favorevoli 49
(Il Consiglio approva).
La seduta è tolta, i lavori sono aggiornati alle ore 17.00.
La seduta è tolta alle ore 13 e 53.
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