Seduta n.263 del 28/07/1993 

CCLXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 28 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

indi

del Vicepresidente SERRENTI

INDICE

Disegno di legge: "Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio - Modifiche al Titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: "Disciplina del settore commerciale" (401). (Discussione e approvazione):

USAI SANDRO, relatore.......

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Disegno di legge: "Integrazione alle norme transitorie e finali. Legge regionale n. 35/91, concernente: 'Disciplina del settore commerciale'" (402). (Discussione e approvazione):

MARINI,Assessore del turismo, artigianato e commercio

USAI SANDRO .....................

COGODI ................................

PUBUSA ................................

PULIGHEDDU.......................

FADDA FAUSTO, relatore ..

RUGGERI...............................

SORO .....................................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) ......

Disegno di legge: "Interventi creditizi a favore della industria alberghiera" (396). (Discussione):

FADDA FAUSTO, relatore ..

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio

Sull'ordine del giorno:

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio

La seduta è aperta alle ore 17 e 22.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 luglio 1993, che è approvato.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 339.

Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Io chiedo che, opportunamente invertiti i punti relativi all'ordine del giorno, si proceda alla discussione del disegno di legge numero 401, sospendendo l'esame del disegno di legge numero 339, in quanto è assente l'Assessore competente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio - Modifiche al Titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, concernente: "Disciplina del settore commerciale" (401)

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame del disegno di legge numero 401, relatore l'onorevole Sandro Usai.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai, relatore.

USAI SANDRO (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge che questo Consiglio si accinge a votare recante "Incentivazioni alle piccole e medie imprese nel settore del commercio", troverà finalmente di fatto applicazione e diventerà operativa quella parte del titolo IX della legge numero 35, varata nel lontano 1991. Come è noto, la legge 35 prevedeva per le piccole e medie imprese commerciali contributi a fondo perduto, prestiti di esercizio, garanzie sussidiarie, oltre diverse altre agevolazioni, come per esempio i contributi per l'attività di promozione per la vendita dei prodotti agro-alimentari della Sardegna. Questo disegno di legge modifica profondamente il vecchio regime perché, nell'ambito delle direttive che ormai si sono date questa Giunta e questa maggioranza, ha modificato il sistema dei contributi a fondo perduto col sistema, invece, dei contributi per l'abbattimento degli interessi, quindi con mutui agevolati. In particolare prevede appunto espressamente che vengano dati contributi per l'abbattimento degli interessi e introduce anche un'altra importante modifica, perché mentre la legge precedente faceva riferimento al volume d'affari dell'impresa, adesso si fa riferimento, per quanto riguarda l'abbattimento degli interessi e i mutui agevolati, all'ammontare dell'investimento fisso che varia a seconda che si tratti di una impresa commerciale all'ingrosso o al dettaglio. Inoltre fissa una nuova durata delle agevolazioni rendendola più conforme alle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese. Limita peraltro le garanzie sussidiarie solo al 75 per cento degli investimenti, anche questo in parallelo col sistema esistente per quanto riguarda gli altri settori imprenditoriali, per cui in definitiva avremo adesso nel settore commerciale, come nei settori industriale, alberghiero e dell'artigianato, con la legge votata ieri sera, un sistema di agevolazioni che si limita soltanto a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese. Questo ovviamente comporterà anche in questo settore uno sforzo da parte della Giunta regionale perché in una trattativa con le banche si riesca a far sì che il sistema finanziario locale reperisca le risorse finanziarie necessarie che ammontano a svariati miliardi.

Credo che non ci sia altro da aggiungere perché si tratta di pochi articoli abbastanza semplici che hanno come motivazione e come orientamento sostanziale l'adeguamento del sistema degli incentivi e delle agevolazioni del settore del commercio a quello degli altri settori economici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Col disegno di legge numero 401 la Giunta regionale intende colmare una lacuna esistente nel nostro ordinamento giuridico in materia di incentivi alle imprese. Quantunque questa lacuna fosse stata colmata dalla legge regionale numero 35 del 1991, pur tuttavia le norme inerenti le provvidenze a favore delle imprese commerciali non sono mai divenute operanti in quanto le stesse norme erano agganciate all'approvazione del piano regionale di politica commerciale e dei piani territoriali, quindi comunali e sovra comunali. Il piano regionale di politica commerciale è stato approvato ed è stato anche già pubblicato, per cui riteniamo che esistano oggi le condizioni per poter finalmente rendere operante un sistema di incentivi alle imprese commerciali. Al fine comunque di evitare che le norme incentivanti possano trovare ancora una volta un limite nella mancata approvazione dei piani territoriali per il settore della distribuzione commerciale, abbiamo previsto nel disegno di legge una norma transitoria che, sulla base di direttive da impartire anno per anno, consente ugualmente l'erogazione alle imprese commerciali degli incentivi richiamati. Mi sembra opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio regionale sul fatto che da alcuni anni è in atto nella rete distributiva un processo di trasformazione profonda e di ricomposizione delle presenze imprenditoriali nell'ambito della rete commerciale. Il legislatore si avvicina forse con un tantino di ritardo rispetto all'esigenza di ammodernamento della rete distributiva, che è un'esigenza, ritengo, generale della società civile prima ancora che legittima rivendicazione di una categoria qualunque vasta di imprenditori commerciali. La dimensione occupativa complessiva del comparto commerciale, oltre 100 mila addetti - il dato è aggregato con l'occupazione delle strutture ricettive - rappresenta già di per sé un fatto economico e sociale di notevole rilievo. Riteniamo che questa sia una ragione in più perché il legislatore porti a buon fine la propria azione rinnovatrice e riformatrice.

Col disegno di legge che viene presentato all'esame del Consiglio regionale, la Giunta assegna un ruolo qualificante e significativo, nel processo di rinnovamento e qualificazione della rete distributiva, alle piccole e medie imprese commerciali. Per queste ragioni l'Assessore ritiene che il disegno di legge si meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

Art. 1

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è sostituita dalla seguente:

"c) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

1. L'articolo 52 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:

Agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi degli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'articolo 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:

a) per il commercio all'ingrosso: 70 per cento entro il limite di lire 750.000.000;

b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: 85 per cento entro il limite di lire 1.000.000.000;

c) per le cooperative di consumo: 60 per cento, entro i limiti di lire 750.000.000;

d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative a preesistenti esercizi di vendita: il 90 per cento entro il limite di lire 3.000.000.000.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati di bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo.

Per l'erogazione delle agevolazioni di cui sopra non trova applicazione il secondo comma del su richiamato articolo 59.

3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art. 3

L'art. 54 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 è soppresso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 4.

PORCU, Segretario:

Art. 4

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è inserito il seguente:

Art. 52 bis

Finanziamenti erogati al tasso corrente

1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla loro erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

2. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 52, primo comma, questa decorre dalla data della prima erogazione.

3. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

4. Gli eventuali importi indebitamente erogati, a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie, devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

5. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

1. Dopo l'articolo 52 bis della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è inserito il seguente:

Art. 52 ter

Iniziative ammesse alle agevolazioni

1. Oltre alle iniziative previste dall'articolo 50 sono ammessi alle agevolazioni i prestiti di esercizio nella misura prevista dall'articolo 55. Sono confermate le esclusioni sancite dall'articolo 51 e le priorità sancite dall'articolo 53.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 6.

PORCU, Segretario:

Art. 6

1. Dopo l'articolo 52 ter della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è inserito il seguente:

Art. 52 quater

Durata delle agevolazioni

1. La durata delle agevolazioni è prevista:

a) per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50 in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni.

La durata dell'agevolazione è ridotta ad anni cinque per i finanziamenti relativi alle attrezzature ed impianti mobili.

b) per le iniziative di cui alla lettera d) dello stesso articolo 50 in sei anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 7.

PORCU, Segretario:

Art. 7

Dopo l'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è inserito il seguente:

Art. 58 bis

Costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, un fondo speciale per la concessione alle imprese commerciali di cui all'articolo 49 di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.

2. La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.

3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene, dopo l'esperimento delle procedure di escussione coattiva che garantiscono il credito.

4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di venti volte la disponibilità del fondo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 8.

PORCU, Segretario:

Art. 8

Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani di cui agli artt. 3 e 12 della legge regionale 31.10.1991, n. 35, le agevolazioni finanziarie previste di Titolo IX della medesima legge regionale, così come modificata ed integrata dalla presente legge, possono essere concesse alle imprese che perseguono le finalità previste dall'art. 47 della stessa legge e secondo le direttive provvisorie emanate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 8

Al primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"2. In sede di prima applicazione dell'articolo 50 della legge regionale 31.10.1991, n. 35, sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla predetta data". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Sandro Usai, relatore.

USAI SANDRO (D.C.), relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, Segretario.

Art. 9

1. E' abrogato l'articolo 56 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si di lettura dell'articolo 10.

PORCU, Segretario:

Art.10

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 7 della presente legge si fa fronte con le risorse già autorizzate dall'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993): quelli conseguenti all'applicazione degli articoli 2 e 4 fanno carico al limite d'impegno autorizzato dal secondo comma del citato articolo 37 e quelli conseguenti all'applicazione degli articoli 5 e 7 allo stanziamento autorizzato dal terzo comma del predetto articolo.

Ai fini dell'applicazione del 4° e 5° comma dell'articolo 4 della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi è istituito il sotto indicato capitolo d'entrata:

Cap. 36123 (Nuova Istituzione) 3.6.1. - Rimborsi di finanziamenti indebitamente erogati, a causa di inadempienze delle imprese commerciali; nonché della quota dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, 4° e 5° comma, della presente legge)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 401.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 64, corrispondente al nome del consigliere Satta Antonio.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Antonio Satta.

PORCU, Segretario, procede all'appello.

(Rispondono sì i consiglieri: Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti - Soro - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Atzori - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Ferrari - Ladu Leonardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Muledda - Pes - Piras - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna Adalberto - Sardu.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Urraci - Usai Edoardo - Cogodi - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Porcu - Puligheddu - Salis.)

Risanato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 52

Votanti 41

Astenuti 11

Maggioranza 21

Favorevoli 41

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Integrazione alle norme transitorie e finali. Legge regionale n. 35/91, concernente: 'Disciplina del settore commerciale'" (402)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 402. Relatore l'onorevole Fausto Fadda.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda, relatore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Signori consiglieri, come chiaramente emerge dalla relazione di accompagnamento il disegno di legge di cui si propone l'approvazione trova fondamento nell'opportunità di evitare che l'amministrazione regionale sia chiamata a rispondere del danno causato alle imprese che rientrano nella fattispecie contemplata dall'articolo unico. Nella relazione è specificato che tali imprese potrebbero invocare il risarcimento del danno qualora venisse accolto il ricorso da esse inoltrato al TAR avverso la mancata concessione del nulla osta richiesto. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato, richiesto per due volte dall'Assessorato del commercio, non pare possano sussistere dubbi sull'accoglimento del ricorso. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere illegittima la sospensione dell'esame di un atto con una motivazione generica come quella adottata.

Il protrarsi nel tempo di tale sospensione inoltre equivale sostanzialmente ad un diniego avverso cui infatti è stato proposto il ricorso. Non è superfluo rammentare che la Commissione regionale per il commercio espresse a suo tempo parere favorevole all'unanimità dei presenti per la concessione dei nulla osta. Né è superfluo rilevare che, nella medesima seduta in cui la Giunta regionale deliberò momentaneamente la sospensione, approvò la concessione di sette nulla osta per l'apertura di altrettante grandi strutture. Sulla base della normativa vigente al momento in cui furono istruite le domande non pare sussistano incertezze sull'accoglimento del ricorso, e poiché tale normativa deve trovare applicazione ora per allora non ha giuridicamente rilevanza la normativa successivamente introdotta dalla legge regionale numero 35 del 1991. Considerato peraltro che una soluzione amministrativa della questione potrebbe apparire in violazione della citata legge 35 del 1991, si è ritenuta preferibile una soluzione legislativa che inoltre ha il pregio di evitare non giustificate ma possibili critiche o contenziosi di qualsivoglia natura. Concludendo, si ribadisce che l'articolo unico proposto non è solo giustificato dall'esigenza di rimediare ad un atto che possiamo ritenere illegittimo, il diniego della concessione, ma anche ad evitare un più che probabile onere finanziario a carico dell'amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati degli emendamenti, per consentire ai Gruppi e ai singoli consiglieri di valutarne la portata, sospendo per quindici minuti la seduta del Consiglio.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 50, viene ripresa alle ore 17 e 59.)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRENTI

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

PORCU, Segretario:

Articolo unico

Dopo l'articolo 72 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 è inserito il seguente:

"Art. 72 bis. L'articolo 19 della legge 35/91 non trova applicazione nei confronti delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 27 della legge 426/71 che alla data di entrata in vigore della legge regionale sopraccitata abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione regionale prevista dall'articolo 17 della medesima legge 426/71".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Fadda Fausto - Planetta - Giagu - Manchinu - Desini - Ferrari

All'articolo unico, ultima riga, dopo le parole "legge 426/71" aggiungere le parole: "o, limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 150.000 a coloro che, anteriormente alla stessa data, abbiano conseguito il parere favorevole della commissione comunale per il commercio e che, sempre anteriormente alla stessa data, previo possesso di regolare concessione edilizia con destinazione d'uso commerciale per l'edificazione delle strutture dell'esercizio commerciale, abbiano iniziato i relativi lavori di costruzione". (1)

Emendamento aggiuntivo Usai Sandro - Ruggeri - Cuccu - Lorettu - Fadda Paolo

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente art. 1 bis:

"Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 19.12.1988, n. 45 è sostituito dal seguente:

4. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare, il piano regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Il quinto e sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 sono abrogati". (2)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). L'articolo unico della legge 402 mira a sanare una situazione, maturata prima dell'entrata in vigore della stessa legge che riguardava quelle aziende che avevano ottenuto da parte della Commissione regionale prevista dalla "426" l'approvazione del progetto per la realizzazione degli ipermercati. Queste imprese erano dieci, la Giunta ne approvò soltanto sette, quindi ne rimasero fuori tre. Questo articolo tende quindi a sanare questa omissione, se non diciamo ingiustizia. L'emendamento numero 1 introduce un altro elemento che, se limitato a questa vicenda, non crea problemi di nessun genere, o comunque non crea problemi eccessivi, cioè nel consentire la deroga anche ad iniziative mai approvate dal Comitato regionale previsto dalla "426". Ovviamente, se ci si limita a questa vicenda, i problemi sono relativi, ma se invece questo principio dovesse poi per ripetizione estendersi anche ad altre iniziative di cui si è intrapresa la realizzazione senza avere il nulla osta regionale nei comuni al di sotto dei 100 mila abitanti o sopra i 150 mila abitanti si creerebbe uno squilibrio totale sia della legge 35, che ha posto un vincolo preciso alle condizioni a cui vengono concesse queste autorizzazioni, sia dell'intero piano commerciale che è stato varato dalla Giunta regionale e che è conforme a quanto previsto in legge. Io quindi personalmente ritengo che questo emendamento consenta l'apertura ad altre iniziative similari, ma mi rendo conto che tende a sanare una situazione specifica e quindi dichiaro che, pur essendo contrario a questo emendamento, con l'assicurazione comunque che non verranno ripetuti casi similari, estendendo il principio, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Questo articolo di legge apparentemente è un articolo innocuo; però forse è opportuno, anzi senz'altro è opportuno, che il Consiglio regionale abbia chiaro di che cosa si tratta. Io dalla lettura dell'articolo non avevo chiaro di che cosa si trattasse, perché era difficile da interpretare, perché questo articolo di legge sottintende una pratica amministrativa che, attraverso una norma legislativa del Consiglio regionale, si intende sanare. Noi siamo di fronte a situazioni nelle quali credo che raramente il Consiglio regionale, cioè l'organo legislativo, intervenga. Noi qui abbiamo la proposta di un articolo di legge per sanare una pratica amministrativa. Io dubito che una operazione del genere si possa fare, però qualcuno avrà pur detto che si può fare. Si tratta di due ambiti distinti di competenza, quello legislativo e quello esecutivo, per cui mi riesce davvero difficile capire perché mai, per sanare una pratica amministrativa, serva in questo caso specifico un articolo di legge. Cioè noi abbiamo in discussione una legge che riguarda tre casi singoli, che con un emendamento diventano tre più uno, però l'emendamento se letto bene può diventare tre più uno, più non si sa che cosa. Chiedendo notizie in via breve, perché non c'è nulla né in relazione, né agli atti, un consigliere regionale può apprendere che questa leggina è suggerita da avvocati di Stato e di controparte. In relazione c'è scritto che anche gli avvocati di controparte, interpellati, danno ragione alla parte. Ci mancherebbe, a chi dovrebbe dare ragione l'avvocato di parte? Dà ragione all'altra parte! Ma, interpellati, avvocati del Consiglio di Stato e avvocati di controparte dicono che con un articolo di legge si dovrebbe sanare una pratica amministrativa. Di che cosa si tratta? La Giunta regionale, come organo amministrativo, non questa Giunta, la Giunta regionale, quella che c'era allora ovviamente, perché è di qualche anno fa la cosa, richiesta di pronunciarsi, di decidere, perché io credo che la Giunta regionale non debba mai mettere timbri, questo lo fanno gli uffici...

(Interruzione)

Se la Giunta regionale deve decidere vuol dire che può decidere, il fatto che possa decidere, ancorché talora in via discrezionale, non vuol dire che la decisione sia arbitraria, anzi, quando la decisione è discrezionale per legge deve essere motivata, non immotivata. Però, la Giunta regionale, di fronte a dieci domande di megastrutture commerciali, avrebbe deciso positivamente solo su sette. Avrà avuto le sue ragioni. Pare che queste ragioni la Giunta regionale non le abbia esplicitate, cioè che la delibera sia generica, che la Giunta non abbia motivato la sua decisione. Allora delle due una: se la Giunta non ha motivato il diniego per tre megastrutture commerciali, siccome c'è una continuità amministrativa, la Giunta faccia il suo mestiere e motivi. Se c'era una motivazione che è stata omessa nella delibera la Giunta la espliciti, dica qual è la ragione per cui di fronte a dieci domande consimili, sette le approva e tre le respinge. Se non c'è una motivazione, oppure la motivazione c'è ma non si può dire, per favore non si chiedano sanatorie al Consiglio regionale. Delle due una: se la motivazione è valida lo dica, e ogni Giunta la può dire per la continuità della funzione amministrativa, se non la può dire perché è inconfessabile, non la dica ma ne risponda, ne risponda chi ha compiuto l'atto. Perché con questo articolo di legge si chiede al Consiglio, cioè ai singoli consiglieri, di sanare con un articolo di legge, io non dico un arbitrio, ma una irregolarità di sicuro - è detto nella relazione - amministrativa, perché essendoci una causa pendente al TAR si correrebbe il rischio di perdere la causa. Ma siamo matti? Ma come si fa a chiedere a me legislatore, o componente di un organismo legislativo, di votare un articolo di legge perché una Giunta, che potrebbe aver sbagliato, può perdere una causa? Questo è il primo punto.

Le tre megastrutture commerciali pare siano ubicate in quel di Nuoro e di Macomer e pare che l'unica motivazione che adduceva la delibera di Giunta era che non si riferivano ad ambiti o ad aree turistiche. E perché la legge sul commercio prevede strutture commerciali solo per ambito turistico? Oppure dicendo sì da una parte e no dall'altra si crea una condizione di vantaggio, magri nell'area turistica contigua dove si è detto sì? Badate, non è più possibile fare ragionamenti in astratto, non è più pensabile che qui e fuori di qui si sparga a piene mani una merce che si chiama moralizzazione, trasparenza, legalità, responsabilità e poi in quest'Aula tutti facciano finta di non sapere quello che leggono e di non capire quello che votano. Questa è la pratica - per quanto ne ho capito, e prego chi ne sa di più, se mi sbaglio, se ho capito male, di correggere questo mio giudizio, questa mia conoscenza, perché è un fatto che ho appreso poco fa -, l'emendamento poi che si appiccica a questo articolo è ancora una cosa incredibile. Visto che si ripescano tre megastrutture commerciali, perché la Giunta ha fatto una discriminazione e rischia di avere torto, con un articolo di legge si devono sanare i torti, le cose che una Giunta verrebbe fatto senza motivare, perché l'unica cosa che si dice è che non ha motivato e, io ripeto, se non ha motivato motivi, o chi ha procurato i danni li paghi, per favore. Inoltre si aggiunge un emendamento in cui si dice che, visto che per queste strutture commerciali la Commissione tecnica regionale aveva già dato un parere positivo, inseriamo anche un'altra struttura commerciale che appartenga a una città che abbia più di 100 e meno di 150 mila abitanti - in Sardegna ce c'è solo una ed è Sassari, dunque si dica Sassari - e che abbia il parere positivo della commissione comunale, in questo caso, e che abbia iniziato a costruire i locali ad uso commerciale. Intanto cosa c'entra questo con la commissione regionale? Cosa c'entra questo con la sanatoria di quel caso? E' un ripescaggio di qualcuno che non so chi sia, ma avrà nome, cognome, indirizzo, ragione sociale, ragione economica, a fronte di altri commercianti o imprenditori di Sassari o di Alghero che con la legge di oggi non possono fare nulla perché non hanno sette consiglieri regionali che presentano un emendamento? O si è fatta una ricerca sul territorio per sapere se ci sono altri operatori economici di Sassari, di Alghero, di Olbia, di Cagliari, che abbiano parere positivo delle commissioni comunali? Chi sa che non ci siano e che non mettiamo altri nella condizione di ricorrere pur essi al TAR e quindi, per la par condicio, si debba domani fare un'altra sanatoria per tante altre megastrutture commerciali? E dice il collega Sandro Usai, che di commercio se ne dovrebbe intendere, avendo praticato per decenni la Camera di commercio: "Io sono contrario a questo emendamento, però siccome riguarda un singolo caso io mi astengo". Ma come? Sei contrario e ti astieni? E' sbagliato e ti astieni, come dire siccome riguarda un singolo caso, non posso fare una sgarberia. Ma noi siamo dei legislatori o siamo delle persone che si scambiano favori?

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Ognuno di noi è come è.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Io lo so, caro Fadda, che ognuno di noi è come è! E ci mancherebbe! Che tu sia tu, che io sia io, e che ognuno sia se stesso.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, non polemizzi con i colleghi.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Certo che concludo il mio intervento, però nel concludere il mio intervento sottolineo questo fatto che io reputo di gravità eccezionale, per il modo come la cosa viene presentata, per le motivazioni che non sono date. Chiedo, primo: che sull'articolo principale che prevede la sanatoria, siccome si tratta di una sanatoria per legge di una pratica amministrativa, i consiglieri abbiano, e ho il diritto anch'io di averla anche se sono contrario, la pratica amministrativa, perché voglio sapere cosa sto sanando o cosa sono chiamato a sanare.

Secondo: sull'emendamento, se non venisse ritirato, che riguarda una singola struttura in una singola città, chiedo comunque un'informazione suppletiva per sapere cosa è, dove è e perché si legittima un articolo di legge che autorizza extra legem rispetto alle legge esistente una singola struttura commerciale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio esprimere delle perplessità in ordine a questo disegno di legge, anzitutto perché, come diceva Cogodi, sia dalla motivazione della Giunta, sia soprattutto dalla relazione della Commissione, non si capisce bene la portata di questo intervento, non si capisce bene cosa stiamo sanando e quindi è chiaro che sarebbe necessaria quanto meno parte dell'Assessore una diffusa e precisa informazione sul contenuto del ricorso e quindi sulla portata normativa del disegno di legge. Ma, a parte questo, e premesso che personalmente sono sempre d'accordo perché i contenziosi vengano per quanto possibile chiusi consensualmente, faccio rilevare che qui stiamo utilizzando uno strumento legislativo per intervenire in una questione di carattere meramente amministrativo che già è giunta davanti al tribunale amministrativo regionale della Sardegna. Mi sembra estremamente scorretto. E' una prassi diciamo così del tutto negativa quella di chiamare il legislatore a intervenire a copertura di pratiche amministrative che non siano state trattate nel modo più opportuno. Sembrerebbe, leggendo la relazione, che in questo caso vi sia stata una sospensione nella concessine del provvedimento o comunque nella deliberazione del provvedimento eccessivamente lunga, motivata con l'attivazione di ulteriori elementi istruttori momentanei e che invece chi si è occupato di questa pratica questi momentanei elementi istruttori li abbia trasformati in adempimenti istruttori di lunga durata, venendo sostanzialmente a incidere sulla posizione soggettiva di chi ha presentato domanda. E' del tutto evidente che, in una situazione di questo genere, vi è una responsabilità di carattere amministrativo di colui che ha trasformato questa momentanea attesa di ulteriori elementi istruttori in una attesa che si è protratta per un tempo molto più lungo. Se questa responsabilità vi è non capisco per quale motivo il legislatore regionale debba essere scomodato per coprirla, direi che anzi il legislatore regionale deve sanzionare, almeno sul piano politico, atteggiamenti dell'amministrazione regionale che siano dilatori o che non siano improntati ai criteri che noi abbiamo stabilito anche in nostre leggi, tra i quali vi è quello dell'efficienza e della tempestività dell'azione amministrativa. Quindi, da questo punto di vista, direi che il legislatore regionale non deve assolutamente intervenire sulla materia e che pertanto il disegno di legge andrebbe da questo punto di vista ritirato prima che respinto. Potrebbe esserci una valutazione di natura diversa laddove l'Assessore, nell'illustrare il contenuto, ci dimostrasse che il provvedimento è volto a salvaguardare un preminente interesse pubblico dell'amministrazione e che quindi un intervento anche anomalo da parte del legislatore regionale è in qualche modo mosso da questo intento. Si tratterebbe allora di capire meglio, perché io non l'ho capito e me ne scuso, ma la relazione è ermetica, di capire quale sia questo interesse. Comunque laddove non emergesse in termini chiari un preminente interesse della Regione a salvaguardare un interesse pubblico di grande rilevanza attraverso un intervento legislativo, io direi che in questo caso, come in generale in casi analoghi, un intervento del legislatore regionale per sanare delle deficienze o addirittura delle responsabilità o delle omissioni della pubblica amministrazione regionale è del tutto sconveniente e quindi in questo caso il provvedimento andrebbe respinto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Colleghi consiglieri, manifesto l'imbarazzo in cui vengo a trovarmi. Mai avrei pensato a un'operazione che quanto meno alimenta il dubbio sull'esistenza di irregolarità. Questo fatto è gravissimo. Capisco, anche che da parte della maggioranza stamattina, così come in tanti altri casi, si voglia procedere. Si può procedere naturalmente, però questo sospetto che si è insinuato in me dopo gli interventi dei colleghi ha necessità di chiarimenti, per cui chiedo all'Assessore che ritiri o sospenda il provvedimento o ci dia elementi perché possiamo giudicare. Mettere in imbarazzo i colleghi con cifre che di solito non nascondono imbrogli, perché la fiducia che abbiamo nella Giunta, anche se non la votiamo, è una cosa tranquilla, è giusto, ma se questo fatto dovesse nascondere una qualche irregolarità e se fosse portata in aula per la votazione una sanatoria che non doveva essere fatta, credo che la squalificazione della Giunta, di questa o di chi ha preso il provvedimento, si aggiungerebbe ad altre squalifiche politiche che si sono verificate.

Assessore, io la prego di metterci in condizioni di capire bene le cose o di sospendere questo provvedimento o di ritirarlo, se ritiene di doverlo ritirare, perché è necessario fugare il sospetto che realmente esso nasconda qualche favoritismo personale a qualche categoria, a qualche persona, anche a danno di altre. Questo sospetto richiede dei chiarimenti! Ve lo dice l'opposizione che non ha mezzi di controllo di nessun tipo in questo campo e non ne terrete conto probabilmente. Ma sappiate che se questo avviene, evidentemente anche l'opposizione diventerà molto più dura perché se non ci porterete la documentazione richiesta per quello che ci riguarda non passerà più nulla con il nostro parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FUSTO (P.S.I.), relatore. Presidente, mi ero rimesso alla relazione scritta, credo però che sia necessario chiarire che il Consiglio regionale, questa sera, sulla legge in esame, è chiamato a fare giustizia, quindi il ragionamento che è stato fatto da alcuni colleghi deve essere ribaltato, deve essere posto in termini diversi e corretti. L'Assessore poi darà le risposte che sono state richieste. Io credo che sia necessario tener conto della fase nuova che si realizza con l'adozione di un nuovo provvedimento legislativo e con il provvedimento legislativo bisogna interpretare, esaminare, sempre sul piano legislativo, sul piano giuridico, ma anche sul piano economico e sociale, la fase di transizione che si determina con l'adozione di un provvedimento. Con l'approvazione della legge numero 35 non è stata esaminata la situazione economica e sociale riguardante l'Isola e inerente il comparto commerciale. Si è attuata la legge, senza tener conto che erano in itinere, in corso, tutta una serie di provvedimenti che comportano per il cittadino impegno finanziario, esposizione, tempo, rapporto con le strutture burocratiche che spesso sono indisponibili a recepire le istanze del cittadino. Quindi le procedure spesso si completano nel momento in cui sta per essere adottato un provvedimento legislativo che cambia sostanzialmente la situazione all'interno della Regione, spesso all'interno del Paese. La fase transitoria con il provvedimento di legge sul commercio, con la legge numero 35 non è stata presa in esame. La sanatoria che viene portata qui all'attenzione del Consiglio stasera riguarda una delibera adottata dalla Giunta regionale prima dell'adozione del provvedimento legislativo sul commercio. La delibera della Giunta regionale fa riferimento a quei casi esaminati positivamente, con parere unanime, da parte della Commissione consiliare regionale sul commercio, e fa giustizia di una trascuratezza probabilmente da parte della Giunta regionale nell'esaminare i provvedimenti. La Giunta regionale ha proposto l'esame e l'approvazione di diversi casi riferiti alla Tabella VIII del commercio; alcune richieste sono state accolte, tre di queste richieste non sono state accolte, però non vi è nessun atto di ripulsa, nessun provvedimento motivato che serva a respingere i tre episodi. Dopo l'esame della delibera di Giunta interviene la legge regionale per il commercio e quindi esclude queste tre richieste di imprenditori "disgraziati", che si trovano così in una posizione di disparità rispetto a coloro che nel periodo precedente hanno ricevuto invece parere favorevole circa l'adozione della Tabella VIII.

Il Consiglio stasera, dopo i pareri espressi da parte dell'Avvocatura dello Stato, dopo il parere espresso da parte dell'ufficio legislativo della Regione, tenendo conto di queste indicazioni, è chiamato a decidere ed è chiamato in particolare a sanare questi tre episodi che sono gravi, perché finirebbero per creare discriminazioni fra i cittadini sardi. Quindi è da ribaltare il ragionamento che è stato fatto poc'anzi. Non c'è nessun tentativo di coinvolgere il Consiglio regionale in procedure irregolari, illegittime, non c'è nessun tentativo di far passare stasera provvedimenti che turbano l'attività politico-amministrativa del Consiglio, vi è da fare giustizia per cui io credo che il provvedimento debba essere approvato, così come credo che per analogia debba essere accolto l'emendamento del quale sono anche firmatario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.D.S.). Brevissimamente, vorrei ricordare, signor Presidente, colleghi del Consiglio, che all'inizio di questa legislatura la Commissione e poi il Consiglio furono chiamati ad esaminare una causa che la Regione perse con l'Australia per una partita di granito. Quella causa persa costò alla Regione esattamente 12 miliardi. Questo è quanto la Regione Sardegna pagò per una causa, tra l'altro internazionale, perché l'Australia si rivolse ad un organismo internazionale. Abbiamo pagato 12 miliardi. Il granito inviato in Australia presentava delle lesioni per cui fu restituito e la Regione autonoma della Sardegna pagò esattamente 12 miliardi. La Regione autonoma della Sardegna perse anche un'altra causa, ed esattamente con la Tirsotex, per 18 miliardi, perché la Giunta Rojch - devo citarla anche se non voglio aprire polemiche con nessuno - non espletò le pratiche dovute e la Tirsotex ottenne un risarcimento pari a 18 miliardi. Siccome sono atti della Regione chiunque li può verificare.

Io intervengo per ricordare questi fatti perché non vorrei che noi fossimo chiamati per l'ennesima volta a sborsare soldi della collettività per cause che perdiamo. Io non mi intendo di giurisprudenza, non mi interessa sapere chi è il responsabile, ma che l'errore commesso non ci costi ancora una volta soldi della collettività, perché non sono soldi nostri, sono soldi che si sottraggono al bilancio della Regione per sanare vertenze che abbiamo perso. Questa è la mia preoccupazione. Vorrei che riflettessimo un attimo perché non vorrei che anche stavolta chi è ricorso al TAR l'avesse vinta, e sul piano finanziario, e ottenendo quello che non gli è stato riconosciuto in una delibera in cui sono state accolte sette richieste e ne sono state respinte tre senza motivare il provvedimento. Siccome la Regione, come ho ricordato, ha già perso delle cause, in un momento come questo evitiamo di perderne altre.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Brevemente, Presidente, il problema così come è stato posto si presta evidentemente a conclusioni differenti. Si tratta intanto di valutare se il Consiglio regionale debba esprimersi in merito ad una decisione che potrebbe essere adottata in sede amministrativa, e si tratta di valutare a monte se il Consiglio venga chiamato ad operare una sanatoria per una impropria valutazione da parte dell'organo esecutivo, quindi dalla Regione, oppure se venga chiamato ad esprimere un giudizio che in qualche misura faccia giustizia rispetto al cittadino che nei confronti della Regione intrattiene un rapporto. Un rapporto che non è di richiesta di contributi, perché a seconda di come noi poniamo il problema può interpretarsi che la Regione abbia discrezione di elargire o meno il proprio consenso rispetto ad un'istanza e che, non avendolo espresso, ha fatto la sua parte così come la legge prevedeva. Può anche essere che invece l'esercizio di discrezione fosse il punto conclusivo di una procedura che prevede una serie di passaggi dell'istanza, che viene vagliata in sede prima comunale, poi da una Commissione tecnica in sede regionale e conclusivamente, attraverso una delibera della Giunta regionale che, per quello che mi è dato sapere, essendomene occupato in Commissione per puro caso, il giorno in cui questo articolo è stato esaminato, sembrerebbe non avere precedenti; cioè sembrerebbe che di norma la Giunta regionale, in materia di commercio, per quanto riguarda l'applicazione di quest'articolo di una legge che già è stata soppressa in quanto superata da una legge successiva, non ha mai registrato posizioni della Giunta regionale difformi da quelle della Commissione. Nella fattispecie, invece, su un parere della Commissione che faceva seguito all'istruttoria da parte degli uffici, con reiterato parere favorevole, la Giunta regionale, per sette di questi dieci casi, ha rilasciato il nulla osta, per tre lo ha sospeso, non negato, adducendo una valutazione che è stata giudicata, in sede successiva, come giustificazione impropria. Delle due l'una: o il Consiglio regionale ritiene che possa oggi adottarsi un giudizio in sede amministrativa, impegnando quindi la Giunta in sede amministrativa a rilasciare ora per allora un giudizio di consenso che era dovuto (io escludo la possibilità che non fosse dovuto perché se no la Giunta regionale non avrebbe proposto al Consiglio un parere favorevole), oppure il Consiglio regionale si esprime ora in sede legislativa. Si obietta che il Consiglio regionale non può interferire in un potenziale contenzioso. Io non sono molto d'accordo su questo, perché ove in sede di contenzioso si arrivasse ritenere responsabile la Regione di un omesso giudizio di consenso, il Consiglio regionale verrebbe comunque poi chiamato a decidere, a posteriori. Ruggeri ricordava diversi episodi, credo che ne avremo in futuro, nei quali quando la Regione deve rispondere di un danno arrecato a un cittadino, perché di questo si tratta, la Regione non è chiamata solo a fare atto di costrizione, è chiamata a rifondere in solido i danni provocati e di solito questo avviene attraverso un ricorso al bilancio e poi il Consiglio regionale viene chiamato, specificamente, per quel caso particolare, non come norma generale ed astratta, ma con riferimento a un caso nel quale la Regione ha omesso di compiere un atto che si ritiene dovuto, e questo è, io credo, il termine del problema.

Io mi associo alle richieste fatte da più parti perché la Giunta regionale chiarisca i dubbi che sono stati posti. E' necessario chiarire se è vero che le motivazioni addotte per non concedere il nulla osta fossero motivazioni insufficienti e che le ragioni istruttorie, di giudizio tecnico, fossero allora tali da rendere dovuto un consenso.

La seconda valutazione da fare è se la Giunta regionale ritenga di poter legittimamente risolvere il problema in sede amministrativa e, se questo non è, io credo che noi abbiamo il dovere di risolverlo in sede legislativa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Credo di poter tranquillizzare il Consiglio regionale sul fatto che questo disegno di legge non racchiude macchinazioni di nessuna sorta e se avesse ingenerato sospetti in qualcuno dei presenti io credo che questi sospetti non hanno motivo e ragione di esistere. Se solo fosse stato possibile prevedere macchinazioni o ingenerare sospetti, l'Assessore del commercio non avrebbe mai presentato il disegno di legge all'attenzione della Giunta regionale.

Vediamo rapidamente il quadro di riferimento e le ragioni che hanno portato al disegno di legge. Prima dell'entrata in vigore della legge 35 dell'ottobre del 1991, operava la legge 426 (legge dello Stato) che prevedeva un iter procedurale per la concessione dei nulla osta per grandi strutture commerciali. Sulla richiesta di nulla osta dei cittadini si pronunciava in via preliminare l'allora Commissione regionale per il commercio. La Commissione in oggetto il 25 luglio del 1991 aveva alla propria attenzione 18 richieste di nulla osta per grandi strutture commerciali e si pronunciò favorevolmente su 10, su 8 non si pronunciò perché non era neanche possibile pronunciarsi, in quanto i richiedenti non avevano completato l'inoltro della documentazione di rito. Quindi la commissione regionale per il commercio il 25 luglio del 1991 si pronunciò in modo unanime su 10 richieste. Quando dico la Commissione regionale intendo dire anche le associazioni regionali di categoria, tutte presenti all'interno della Commissione. Sulla proposta della Commissione regionale per il commercio, poco tempo dopo, in data 17 settembre 1991, deliberò la Giunta regionale. La Giunta regionale concesse il nulla osta a 7 dei 10 richiedenti, per 3 sospese in attesa di ulteriori elementi istruttori. Fu dichiarata la sospensiva con motivazioni che alla luce dei fatti si sono dimostrate insufficienti per poter dichiarare la sospensiva del rilascio del nulla osta, che è un atto dovuto al richiedente, ogni qualvolta abbia i requisiti di legge. E i requisiti di legge, sui casi contemplati all'articolo unico, erano stati accertati legittimamente dalla Commissione regionale per il commercio che espresse parere unanime favorevole. Ora, cosa è successo? Che successivamente alla delibera della Giunta regionale del 17 settembre, cioè il mese successivo, nel mese di ottobre, è entrata in vigore la legge 35 sul commercio.

Quindi i tre casi sospesi si sono trovati in questa situazione di transizione della disciplina normativa. La legge 35 non ha previsto una norma transitoria per disciplinare i casi a cui faccio riferimento, e cioè i casi dei cittadini che avevano inoltrato la domanda e che avevano quindi tutti i requisiti di legge per poter essere ammessi al rilascio del nulla osta in base alla legge 426. I casi contemplati quindi dall'articolo unico sono casi che avevano tutti i requisiti di legge per poter avere il nulla osta a' termini della legge 426. La sospensione momentanea è diventata eccessivamente lunga nel tempo e la sospensiva di fatto è diventata un diniego, quindi ledendo gli interessi delle imprese richiedenti. La Giunta regionale si è posta il quesito di cosa fare in questo caso, e cioè se rilasciare il nulla osta ora per allora. E' possibile anche questo, quindi si sarebbe potuto tentare di concludere questo iter procedurale con un nulla osta della Regione ora per allora. Abbiamo fatto esaminare quindi il caso sia all'Ufficio legislativo della Regione che all'Avvocatura dello Stato e l'Assessore che vi parla ha chiesto all'Avvocatura dello Stato due pareri, non solo uno. Il rilascio del nulla osta ora per allora poteva implicare delle difficoltà procedurali o delle difficoltà di merito in quanto non era ancora intervenuta alla sentenza del TAR a cui le parti si erano rivolte. Quindi si poteva o attendere la sentenza del TAR, ma l'Avvocatura dello Stato - è un parere espresso due volte e che è disposizione dei membri del Consiglio - prevede la quasi certa condanna in giudizio dell'amministrazione regionale ed anche la condanna al risarcimento dei danni arrecati alle imprese richiedenti. Per evitare quindi le conseguenze possibili in sede amministrativa la Giunta regionale ha inteso presentare questo articolo che vi è sottoposto, che non intende coinvolgere in una pratica amministrativa il Consiglio regionale, ma chiede al Consiglio regionale la non applicazione dell'articolo 19 della legge numero 35 alle fattispecie richiamate, perché la legge 35 fissa una soglia di ingresso nel mondo della distribuzione commerciale agli imprenditori che è molto più onerosa di quella prevista nella precedente normativa. Quindi dei cittadini, degli imprenditori che avevano dei diritti che sono stati in qualche modo lesi, diciamolo pure, dalla delibera dell'amministrazione regionale verrebbero ad essere fortemente danneggiati dalla normativa sopravvenuta. E' sembrato pertanto alla Giunta regionale opportuno e corretto rimediare al caso richiamato con una norma di legge. Quindi la salvaguardia preminente dell'interesse pubblico, cui faceva riferimento anche l'onorevole Pubusa, trova nelle cose che io dico, non so se sufficientemente convincenti, la ragione prima. Si tratta in sostanza di rendere giustizia a degli imprenditori sardi, in questo caso, che hanno subito sicuramente dei danni dal comportamento dell'Amministrazione regionale o quanto meno da una delibera non sufficientemente motivata, da una delibera probabilmente assunta impropriamente per quei casi particolari e che ha trasformato una sospensione in un diniego di fatto, ledendo gli interessi delle imprese e probabilmente creando le premesse per una quasi certa condanna, secondo l'Avvocatura dello Stato, dell'amministrazione regionale in giudizio e al risarcimento dei danni alle parti. Si vuole evitare questo e a questo caso è circoscritto il disegno di legge. In merito agli emendamenti che sono stati presentati, la Giunta dichiara di non accogliere l'emendamento numero 1 e di accogliere invece l'emendamento numero 2.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 402.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 50, corrispondente al nome del consigliere Ortu.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ortu.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

(Rispondono sì i consiglieri: Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Atzori - Cabras - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Manchinu - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Muledda.

Rispondono no i consiglieri:Ortu - Pubusa - Puligheddu - Urraci - Cogodi - Morittu - Murgia.

Si sono astenuti: il Vicepresidente Serrenti e i consiglieri Porcu - Scano - Tarquini - Usai Edoardo.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 54

votanti 49

astenuti 5

maggioranza 25

favorevoli 42

contrari 7

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera" (396)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 396; relatore l'onorevole Fausto Fadda.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fausto Fadda, relatore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Consiglio regionale si accinge ad approvare, concernente interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera, come osservava poco fa l'onorevole Usai, intervenendo sul disegno di legge riguardante le norme sul commercio, completa unitamente a queste ultime, al disegno di legge sull'artigianato, che abbiamo licenziato nella giornata di ieri, e alla legge approvata di recente sulle attività industriali, il quadro degli interventi regionali a sostegno delle attività produttive. Potremmo dire a questo punto al ministro Savona, che la Regione, con l'approvazione di questi provvedimenti, ha fatto la propria parte, nel senso che ha messo a disposizione delle categorie interessate le risorse necessarie per garantire una ripresa economica legata alla valorizzazione delle attività produttive, in particolare delle piccole e medie imprese.

Con la legge sul turismo favoriamo, tra l'altro, un settore trascurato e quindi valorizziamo una parte importante del nostro processo e del nostro modello di sviluppo. La revisione normativa inerente l'attività d'impresa nei diversi settori economici comporta e ha comportato il passaggio, sia in questo caso, sia nei casi precedenti, dal doppio regime agevolativo, cioè il contributo in conto capitale unito al mutuo agevolato, a nuove modalità di intervento attraverso un generalizzato ricorso al contributo in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese da parte degli istituti di credito, nel caso in esame sugli incentivi concessi alle imprese alberghiere. La Commissione regionale all'industria, condividendo l'impostazione generale del disegno di legge, ha apportato all'articolato proposto alcune modifiche che non hanno complessivamente snaturato la proposta della Giunta, cioè il disegno di legge presentato dall'assessore Marini, che hanno riguardato e riguardano la finalità degli interventi, le domande ammissibili alle provvidenze, le opere agevolabili, la durata delle agevolazioni, le procedure per l'erogazione dei benefici, le sanzioni per l'inadempimento dei beneficiari, il regime transitorio per la domanda di finanziamento presentata, appunto, a norma delle disposizioni vigenti. La Commissione ha ritenuto inoltre di dover inserire una previsione normativa specifica per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica. Il disegno di legge, come i colleghi potranno notare, attualizza l'intervento regionale e lo rende più adeguato e moderno rispetto alle problematiche legate allo sviluppo di un settore importante della nostra economia, appunto il settore turistico. Sulle prospettive di sviluppo del settore turistico si è molto discusso, anche in relazione alla crisi economica e occupazionale che investe l'Isola in questo periodo; io non intendo tediare i colleghi, non voglio riprendere, cioè, in questa sede gli elementi di dibattito che hanno interessato e coinvolto l'opinione pubblica, gli organi di informazione, dibattito incentrato sulle potenzialità di questo settore vitale del nostro apparato produttivo. Mi preme solo sottolineare che non si supera la crisi attraverso le monocolture di qualunque tipo esse siano, quindi non si supera la crisi neppure con le monocolture turistiche. Bisogna continuare, io credo, e questo concetto va riaffermato in tutte le sedi, a sostenere quel modello di sviluppo integrato che consente a diversi settori di crescere stabilendo le necessarie integrazioni, le necessarie interrelazioni, quelle sinergie che sono necessarie per garantire una prospettiva di equilibrata utilizzazione e valorizzazione delle risorse regionali.

Io mi chiedo che senso avrebbe l'impegno corale nell'approvazione della legge urbanistica, l'impegno da parte del Consiglio regionale nell'approvazione dei piani paesistici, nell'approvazione del piano dei parchi e nel corrispondente impegno finanziario e attutivo alla legge dei parchi? Che senso avrebbe l'impegno da parte del Consiglio regionale nell'approvazione della nuova legge sulla cultura? Non avrebbe senso se il Consiglio non completasse, appunto, con la legge di sostegno alle attività turistiche, il quadro di riferimento di queste attività.

Abbiamo intelligentemente pensato, e questo va evidenziato e sottolineato, alla salvaguardia, alla tutela, però anche alla contestuale valorizzazione del territorio regionale con la convinzione che la salvaguardia e tutela costituiscano un modello di sviluppo, questo lo abbiamo sottolineato durante il dibattito sulla legge urbanistica, un modello di sviluppo di valorizzazione delle nostre risorse. Abbiamo impegnato in questa grande battaglia, lo sappiamo, gli enti locali, le forze economiche e sociali, abbiamo impegnato i movimenti culturali, i cittadini della nostra isola. Le risposte che abbiamo ricevuto sono positive; è necessario, per quanto riguarda il turismo, analizzare i mutamenti che sono avvenuti nel settore turistico soprattutto nella prospettiva degli anni Novanta e del Duemila. Conosciamo benissimo quali sono i problemi di fruizione delle risorse. La stampa si è occupata di questi problemi anche in questi giorni. La situazione turistica nell'isola non è rosea, registriamo un calo di presenze anche quest'anno, sappiamo a che cosa è dovuto il calo di presenze; certamente è dovuto ad una situazione di mercato non favorevole per quanto riguarda l'industria turistica, è dovuto, però, probabilmente, anche alla inadeguatezza della nostra offerta turistica rispetto a quelle che sono le richieste del mercato. E conosciamo quali sono i problemi riferiti alla dimensione unitaria degli esercizi alberghieri, cioè il sottodimensionamento delle nostre strutture che incide notevolmente sui costi di gestione e sul razionale utilizzo della mano d'opera e delle strutture. Conosciamo qual è la preponderanza di quella che abbiamo chiamato ricettività sommersa sul complesso dell'offerta, con una distribuzione pressoché lineare di questa offerta sommersa sulla costa. Sappiamo qual è la mancanza in assoluto di spazi comuni interni ed esterni alle strutture alberghiere, sappiamo qual è la mancanza di attrezzature complementari nell'industria alberghiera, conosciamo la generale carenza di servizi, in particolare di quelli riguardanti gli arenili, di quei servizi rivolti a garantire un uso razionale della risorsa primaria, cioè delle bellezze naturali presenti nella nostra isola. Sappiamo della disorganizzazione dei servizi nelle zone interne in funzione della fruizione delle specificità e delle particolarità presenti in alcuni ambiti territoriali che riguardano l'interno dell'isola.

Ecco, noi tentiamo con questa legge, con i provvedimenti approvandi, di contribuire a garantire la valorizzazione delle nostre risorse. Con il provvedimento che stiamo per approvare cambia indubbiamente il rapporto fra Regione e sistema creditizio isolano; si procede cioè ad una maggiore responsabilizzazione del sistema creditizio nell'Isola, cadono tutti quegli elementi di protezione e di tutela nei confronti di alcuni istituti di credito che nel passato hanno agito senza sostenere alcuna area di rischio nella fase di gestione degli incentivi regionali. Oggi il sistema del credito deve garantire i necessari approvvigionamenti finanziari, deve quindi operare in una situazione di mercato nuova e più difficile e deve ricercare le risorse che sono necessarie per far crescere l'industria turistica nella nostra regione. La Regione si limita solo all'abbattimento degli interessi. Ecco perché la normativa che noi proponiamo all'attenzione del Consiglio nella serata odierna è una normativa, direi, moderna, che tiene conto delle novità che si sono determinate anche sul piano legislativo e sul piano della gestione dei meccanismi del credito.

Quindi, la legge è intrisa di interesse primario del cittadino e dell'utente, interesse che prevale rispetto agli interessi propri degli istituti di credito. Nel passato spesso le nostre leggi nei settori produttivi hanno tenuto conto delle problematiche che riguardavano gli istituti di credito e queste problematiche hanno prevalso sugli interessi primari dei cittadini, degli utenti, delle categorie che sono poi le dirette interessate, quelle che sono l'oggetto dell'intervento regionale.

Con l'eliminazione del contributo a fondo perduto, abbiamo certamente eliminato, dicevo, l'area di rischio da parte dell'istituto di credito, però abbiamo anche eliminato l'area di rischio che esisteva nei confronti dell'utente, dell'imprenditore. Spesso imprenditori sprovveduti hanno ritenuto opportuno rivolgersi alla Regione per ottenere il contributo e col contributo sostanzialmente hanno coperto quel rischio imprenditoriale che ha portato a situazioni prefallimentari molte imprese che sono presenti nell'isola. Oggi l'imprenditore, con l'abbattimento degli interessi, deve fare i conti con i problemi economici, deve studiare i piani di rientro e quindi deve esaminare con attenzione e in maniera adeguata i piani finanziari che riguardano l'azienda.

Ecco, io credo che alle problematiche che ho poc'anzi enunciato, la legge abbia dato risposta soprattutto con l'articolo 1 che riguarda le finalità e quindi pensiamo all'adeguamento della struttura ricettiva esistente in maniera prevalente rispetto ai nuovi interventi, pensiamo ad un equilibrato sviluppo degli investimenti anche in rapporto alle situazioni territoriali che si sono create, cioè chiediamo con la legge il prevalere della programmazione nella predisposizione degli interventi, pensiamo alla qualificazione e alla crescita delle piccole e medie industrie che operano in questo settore e soprattutto alla promozione e qualificazione delle strutture ricettive con particolare riferimento alle zone interne.

Abbiamo pensato, d'accordo con l'Assessore e su proposta della Commissione, di garantire un intervento per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica, fatto nuovo questo rispetto alla precedente legislazione, che consente agli imprenditori di entrare nel mercato in maniera diretta, in maniera associata, noi crediamo, in maniera tale da garantire una presenza valida delle nostre industrie turistiche nel mercato internazionale. Le provvidenze sono quelle note, le opere agevolabili sono quelle precedentemente previste con le leggi, abbiamo introdotto però un meccanismo che consente finalmente di sostenere l'acquisto di strutture attraverso il leasing, cioè attraverso una operazione ormai entrata nei meccanismi finanziari regionali e nazionali, e quindi anche questa operazione contribuirà ad accelerare le procedure e soprattutto a garantire un maggiore dinamismo nel mercato.

Ci sono dei criteri di priorità che sono quelli indicati dalla legge, è indicata la durata delle agevolazioni, abbiamo ridotto i tempi che riguardavano la restituzione delle somme destinate dalla Regione agli incentivi, abbiamo aumentato il preammortamento che è previsto in quattro anni più dodici di ammortamento normale e abbiamo tento conto soprattutto delle aspettative e delle attese delle categorie interessate.

Abbiamo stabilito, lo dicevo poc'anzi mentre intervenivo sul provvedimento che riguardava il commercio, con la legge che stiamo per approvare, finalmente una norma transitoria che ci consente di legare il regime pregresso a quello previsto dal disegno di legge in discussione. Abbiamo affidato, e questo mi sembra del tutto naturale, alla Giunta regionale il compito di emanare annualmente le direttive. Sotto questo aspetto sarà necessario tenere conto prioritariamente degli ampliamenti e dell'organizzazione produttiva delle aziende. Credo che l'Assessore - questo non è contenuto nella legge - e la Giunta regionale dovranno tenere conto del necessario adeguamento dei parametri che riguardano il costo di costruzione, perché sarebbe inutile avere ridotto del 50 per cento l'intervento in conto interessi nei confronti delle aziende se non si pensasse contestualmente all'adeguamento dei parametri per quanto riguarda i costi di costruzione, perché se noi dovessimo riconoscere all'imprenditore che realizza l'albergo un costo di costruzione che è il 50 per cento del costo reale o l'80 per cento come avviene oggi, creeremmo uno scompenso forte per quanto riguarda l'utilizzazione degli interessi perché non abbatteremmo del 50 per cento gli interessi, ma probabilmente li abbatteremmo dell'1 o dello 0,5 per cento. Quindi il problema dei parametri che riguardano il costo di costruzione è un problema importante da esaminare. Importante è anche la norma che stabilisce la cumulabilità dei benefici; certo non possiamo superare i massimali CEE, non consentiamo che, per quanto riguarda lo stesso oggetto di finanziamento, possano essere utilizzati finanziamenti riferiti alla stessa legge, però è possibile, per quanto riguarda gli interventi nel settore turistico, fare riferimento a risorse finanziarie diverse. Ripetiamo le precedenti previsioni di legge per quanto riguarda i vincoli di destinazione e creiamo però una condizione di crescita complessiva della struttura ricettiva finanziando anche le opere annesse alla struttura ricettiva centrale. Questo consente il sostegno finanziario ad attività che riguardano la balneazione, che riguardano l'attività congressistica, che riguardano altri interventi soprattutto nel settore dello sport.

Io credo che complessivamente si tratti di una buona legge, spero che il Consiglio possa licenziarla in tempi rapidi. Siamo qui a disposizione per dare ai colleghi tutte quelle spiegazioni che saranno necessarie nel caso in cui alcuni articoli risultassero di difficile lettura.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

MARINI, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Se il Consiglio regionale approverà il disegno di legge sul credito alberghiero, che segue gli altri due disegni di legge approvati tra ieri e oggi relativi al credito all'artigianato e al credito al commercio, si attiverà a favore del sistema delle imprese dei comparti richiamati e del sistema produttivo un flusso di finanziamenti che possiamo stimare tra i 2.500 e i 3 mila miliardi nel primo triennio di applicazione della normativa. Questo è reso possibile dal fatto che sono cambiati i meccanismi di legge e le quantificazioni che io porto all'attenzione del Consiglio sono quantificazioni determinate più per difetto che per eccesso. L'esame del disegno di legge avviene nel mezzo di una stagione turistica che si presenta estremamente difficile e che è all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche. Pure in questo quadro di disagi il turismo rappresenta una parte significativa del tessuto economico regionale e stime abbastanza veritiere portano a ritenere che la domanda di beni e servizi attivata di turisti in Sardegna nell'arco di tutto l'anno non è sotto i 2.000 miliardi. Noi registriamo però, e credo che questo debba essere posto alla nostra attenzione come un ammonimento, un calo di arrivi e di presenze negli ultimi anni, un calo di arrivi e di presenze che sicuramente sottrae alla nostra economia valore aggiunto e posti di lavoro, però quando facciamo riferimento ad arrivi e presenze, quindi a dati statistici, occorre prendere in considerazione il fatto che gli arrivi e le presenze sono quantificati sulla base delle strutture ricettive censite, ufficiali, cioè le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere che presentano un numero di posti letto di circa 115 mila. Sfugge però alla nostra attenzione tutto un ricettivo sommerso, come richiamava l'onorevole Fadda, che mette sul mercato un numero di posti leggo è sei, sette volte quello ufficiale, cioè settecento, ottocento mila posti letto nelle seconde case. Credo che noi non possiamo mettere in campo un'accorta politica turistica se non riusciamo ad avere una dimensione reale dei flussi degli arrivi e delle presenze nella nostra Regione. Occorre quindi una nuova normativa che stiamo già predisponendo e che presto presenteremo in Consiglio regionale per disciplinare tutte quelle strutture ricettive, in questo caso strutture lo metto tra virgolette, che sono sul mercato del turismo e che offrono ospitalità probabilmente a milioni di turisti.

Perché sono in calo gli arrivi e le presenze nella nostra Isola? Le ragioni sicuramente sono diverse e ritengo che vadano poste alla nostra attenzione, per trovare le giuste misure, oggi che noi cerchiamo una nuova via di sviluppo per la nostra Isola. Le ragioni del calo degli arrivi e delle presenze, quindi del peso del turismo nell'economia regionale, possono essere riportate in linea generale al calo dell'immagine Italia nello scenario turistico internazionale. Avete visto i dati statistici anche di questi giorni, l'Italia perde posizioni nello scenario turistico internazionale passando dal secondo posto di tre anni fa al quarto posto di quest'anno. C'è una ridistribuzione nel lungo periodo dei flussi turistici tra le grandi aree ricettive mondiali a danno dell'Europa. L'Europa perde circa dieci punti in percentuale negli arrivi e nelle presenze nel periodo che va dai primi anni '60 ai primi anni '90. Si registra un'accentuata competitività nel bacino del Mediterraneo, soprattutto con l'ingresso di nuovi Paesi protagonisti nel mondo del turismo, soprattutto i Paesi del terzo mondo che affidano la loro competitività al basso costo dei fattori produttivi. Infine ultima, ma sicuramente da considerare prioritariamente, l'inadeguatezza della politica turistica regionale, politica che negli anni si è fondata in primo luogo sulla facilitazione dell'accesso al credito, facilitazione che non sempre ha trovato risposta nella normativa in vigore; basti pensare che al 31 dicembre 1992 giacevano presso gli istituti di credito domande inevase per circa 330 miliardi. L'inadeguatezza, dicevo, della nostra politica turistica che si fonda su una promozione turistica affidata ad un sistema di enti tragicamente in crisi e mai riformati, e con scarsi mezzi a disposizione, né io credo serva, come è stato fatto anche in sede di approvazione degli strumenti finanziari della Regione, tagliare i fondi agli enti, per cui sono costretti a indebitarsi persino per il pagamento degli stipendi e restano privi di ogni mezzo finanziario per poter svolgere un minimo di attività e di politica turistica, per cui l'unica attività reale che alla fine si rischia di mettere in campo è solo quella della retribuzione dei dipendenti.

A questi fattori si aggiunga ancora la scarsa diversificazione dell'offerta che condiziona l'ampliamento della stagione turistica; storicamente la Sardegna si è affermata sul terreno dell'offerta marino-balneare, un'offerta oggi non più sufficiente perché si modificano repentinamente i bisogni sul mercato e la domanda tende sempre più a specializzarsi. Registriamo una carenza di servizi ai turisti, a cui non abbiamo saputo porre rimedio neanche finanziando centinaia di opere. Sono esattamente milletrecentocinquanta le opere turistiche che abbiamo finanziato dal 1982 ad oggi e non abbiamo nemmeno un quadro delle opere completate e di quelle non completate. Stiamo attivandoci per definire e mettere alla nostra attenzione questo quadro compiuto per realizzare quegli interventi che sono necessari al completamento delle opere. Occorre quindi a questo insieme di fattori dare risposte tempestive e serie. Una risposta tempestiva e seria crediamo che sia quella contenuta nel disegno di legge che oggi portiamo alla nostra attenzione e che fa parte di un programma più complessivo che la Giunta regionale sta mettendo in campo.

Voglio rapidamente richiamare gli elementi qualificanti del disegno di legge e avviarmi alla conclusione. Elementi qualificanti del disegno di legge sono quelli indicati nell'articolo 1, la qualificazione del patrimonio ricettivo esistente, l'equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti nel territorio regionale per evitare che, come è avvenuto in questi anni, vi sia uno sviluppo squilibrato e a vantaggio fondamentalmente di una delle quattro province sarde; la valorizzazione turistica delle zone interne può apparire persino una novità - lo è stata quantomeno per me, nell'accertare che le strutture ricettive delle zone interne hanno un tasso di utilizzo dei posti letto che è più alto delle zone marino-balneari - e infine la qualificazione delle piccole e medie imprese e la promozione commerciale dell'offerta turistica. Io ritengo che oggi, nell'ambito delle politiche globali a favore del turismo, uno dei punti di debolezza sia proprio quello dell'offerta turistica, cioè della commercializzazione del prodotto. L'intervento regionale, per quanto ampio, non può essere tale da sostituirsi all'impresa nella vendita del prodotto sul mercato. Ecco perché nel disegno di legge abbiamo introdotto una norma che consente per la prima volta all'amministrazione regionale di incentivare gli operatori associati, che si pongono sul mercato, nell'ottica di promuovere la commercializzazione del prodotto turistico. Infine considero aspetto qualificante del disegno di legge il fatto che non vengono finanziati solo posti letto, ma anche strutture e infrastrutture di servizio; è questa una delle carenze primarie della nostra offerta turistica. Oggi sul mercato mondiale i Paesi che occupano il primo posto e che si apprestano ad occupare le prime posizioni sono i mercati che offrono servizi complessi e vasti in risposta alla domanda che, pur in una situazione di crisi, nel medio e lungo periodo si presenta sempre in aumento. L'articolo 5, infine, affidando alla Giunta regionale il compito di stabilire i criteri di priorità nell'erogazione dei finanziamenti alle imprese, si riappropria del potere di programmazione, mantiene in sé il potere di programmazione e di orientamento degli interventi, svolgendo quindi una funzione primaria nell'indirizzo degli investimenti. Per tutte queste ragioni ritengo che il disegno di legge sia meritevole di approvazione ed è stato già approvato con voto unanime dalla Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che stasera alle ore 21 da Piazza Palazzo partirà il corteo per la manifestazione di cui si è parlato oggi durante i lavori del Consiglio.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 29.