Seduta n.184 del 04/05/2006
CLXXXIV Seduta
(Antimeridiana)
Giovedì 4 maggio 2006
Presidenza del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 10 e 10.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del mercoledì 26 aprile 2006 (178), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Antonio Calledda, Paolo Fadda, Bachisio Silvio Lai, Salvatore Mattana, Franco Sergio Pisano e Giuseppe Pirisi hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 4 maggio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Risposta scritta ad interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:
"Interrogazione Ladu - Murgioni - Gallus sugli eventi alluvionali sul Rio Posada". (444)
(Risposta scritta in data 3 maggio 2006.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo". E' all'esame dell'Aula l'articolo 2, precedentemente sospeso
All'articolo 2 sono stati presentati 18 emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 2Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati.
2. Presupposto dell'imposta è la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente;
b) di quote o azioni di società di capitali titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati.
3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1, i nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza di cui al comma 2 è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato mediante l'applicazione dei tassi di inflazione annuali rivalutati dall'ISTAT.
6. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento in caso di cessioni a titolo oneroso di fabbricati.
7. L'imposta regionale è applicata dal notaio e versata direttamente dal medesimo in tesoreria regionale previa la corresponsione della relativa provvista da parte del cedente.
8. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Le modalità e l'attività di recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
EMENDAMENTO soppressivo totale Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
L'articolo 2 è soppresso. (31)
EMENDAMENTO soppressivo totale all'emendamento numero 139 La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - Artizzu.
Art. 2
L'emendamento n. 139 è soppresso. (180)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - Ladu - Murgioni - Gallus - Contu - La Spisa.
Art. 2
Al punto 3 le parole "da meno di 24 mesi" sono sostituite dalle parole "da meno di 12 mesi". (179)
EMENDAMENTO soppressivo parziale all'emendamento numero 139 Secci - Marrocu - Biancu - Porcu - Licheri - Balia.
Art. 2
Il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"la plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d'acquisto di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili a fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 si calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell'attivo di bilancio o rendiconto approvato.".(165)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 2
Al comma 7 le parole "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 15 per cento". (177)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli.
Art. 2
Al comma 8 le parole "entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione". (176)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu.
Art. 2
Al comma 8 le parole "entro venti giorni dalla data della stipulazione" sono sostituite dalle parole " entro trenta giorni dalla data della stipulazione". (175)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus.
Art. 2
Al comma 11 le parole "del quarto anno successivo" sono sostituite dalle parole "del terzo anno successivo". (174)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu.
Art. 2
Al comma 14 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". (173)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 2
Al comma 15 le parole "dal 100 al 200 per cento" sono sostituite dalle parole "del 100 per cento". (172)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli.
Art. 2
Al comma 19 le percentuali sono rideterminate in 50 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 50 per cento al comune nel quale detto gettito è generato. (171)
EMENDAMENTO aggiuntivo all'emendamento numero 139 Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - Contu - La Spisa
Art. 2
Al comma 4 dopo le parole "rispettivi coniugi" sono aggiunte le parole "e i loro figli". (178)
EMENDAMENTO sostitutivo totale Giunta Regionale
Art. 2
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
1. È istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
2. L'imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro 3 chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell'imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 2 è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d'acquisto dei titoli di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibile ai fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 si calcola raffrontando il valore normale dei medesimi con il valore normale di tutte le attività risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato.
7. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze come dianzi calcolate.
8. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sarda, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. All'atto della cessione l'alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all'applicazione e al versamento dell'imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro 20 giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell'atto avente ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2.
9. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della cessione. L'organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l'avvenuto trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l'organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell'imposta e mettere a disposizione, qualora costui ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente, deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente.
10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell'adempimento degli obblighi strumentali al regolare adempimento dell'obbligazione tributaria, dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell'Amministrazione regionale, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l'immobile ceduto.
11. Il recupero dell'imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e le sanzioni, e le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
15. Per l'omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta quali risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo versato.
17. Alle anzidette sanzioni è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.
18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00. La medesima sanzione è irrogata nei confronti delle società titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 le sui azioni o quote sono state trasferite, qualora l'organi amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.
19. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
20. L'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica alle cessioni a titolo oneroso effettuate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna delle deliberazioni di Giunta previste ai commi 8 e 9.(139)
EMENDAMENTO soppressivo parziale La Spisa - Ladu - Gallus - Murgioni - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
ART. 2
Al comma 3 dell'art. 2 dopo le parole "fuori dal territorio regionale" le parole "o aventi domicilio fiscale in Sardegna da meno di 24 mesi" sono soppresse. (26)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
Al comma 6 dell'art. 2 la percentuale del 20 per cento è rideterminata in 10 per cento. (29)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
Al comma 8 dell'art. 2 le percentuali sono rideterminate rispettivamente in "50 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e il 50 per cento al comune nel quale detto gettito è generato". (28)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Atzeri - Scarpa.
Art. 2
All'art. 2, comma 8, alla cifra "75" sostituire "50%"; alla cifra "25" sostituire "50" (10)
EMENDAMENTO aggiuntivo Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
Dopo il comma 3 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 3 bis: "L'imposta di cui al comma 1 dell'art. 2 non si applica agli emigrati sardi". (27).)
PRESIDENTE..
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Signor Presidente, Assessore, colleghi e colleghe, con questo articolo, come abbiamo avuto modo di affermare in sede di discussione generale, viene istituzionalizzata l'introduzione di una tassa sulla tassa; ma c'è di più e di peggio, nel senso che la lettera a) del comma 2, prevede addirittura che i beni oggetto di nuova imposta siano tutti quelli situati entro tre chilometri dalla battigia marina: un chilometro in più rispetto al limite, già incomprensibilmente restrittivo ed ingiustificato, previsto dalla cosiddetta legge salvacoste.
Parliamo dal concetto aberrante di "tassa sulla tassa". I beni su cui si dovrà pagare la cosiddetta imposta regionale sulle plusvalenze sono già tassati due volte, la prima perché concorrono alla formazione dell'imponibile, su cui si paga l'IRPEF, del soggetto proprietario, la seconda perché su quei fabbricati si paga l'ICI ai comuni di competenza che, di solito, stabiliscono l'aliquota massima. In più su quei fabbricati, in quanto seconde case, gravano costi maggiorati dei tributi locali, servizio idrico e fognario, utenze energetiche e telefoniche.
Quella sulle plusvalenze, come configurata dall'articolo 2, sarebbe quindi la terza tassa, istituita sulla presunzione dell'indebito arricchimento di chi ha pagato quell'immobile una certa somma all'atto dell'acquisto e poi ha liberamente deciso di venderlo per un importo possibilmente superiore. Ma quali sarebbero e dove sarebbero le risorse indebitamente sottratte al fisco regionale? Credo che non esista al mondo, e si parla ovviamente delle democrazie, un imprenditore, o semplicemente una persona, che non cerchi di dare valore al proprio investimento, piccolo o grande che sia, o che faccia quel determinato investimento con la prospettiva di ricavare dalla vendita la stessa somma che ha speso, sperando di non rimetterci.
Lo stesso presidente Soru, del resto, ci offre un esempio illuminante della verità di questa elementare affermazione frutto di buonsenso: è vero che nella sua casa, non vicino al mare ma sul mare, ha fatto un intervento di ristrutturazione dal volto umano, che probabilmente sarebbe stato più difficile per un cittadino comune, ma certamente lo ha fatto in assoluta legittimità per dare più valore al suo investimento. Ebbene, se avesse fatto la stessa cosa un cittadino proveniente dalla Penisola dovrebbe forse essere fiscalmente penalizzato, e per giunta retroattivamente,per la sola colpa di non essere nato in Sardegna e di non risiedervi?Davvero non si capisce perché, con una incomprensibile operazione politica, debbano essere assoggettate ad una ulteriore tassazione attività perfettamente lecite e soprattutto libere in tutto il mondo. Si tratterebbe, come abbiamo visto, della terza tassa sullo stesso bene. Questo avviene solo in Sardegna, con l'aggravante della cultura del sospetto, cioè con la presunzione a priori, del tutto indimostrata ed indimostrabile, che si tratti di transazioni opache, non trasparenti o speculative, concepite ed attuate per evadere o aggirare il fisco.
Siamo di fronte non solo ad un modo estremo di concepire la politica fiscale, ma in più all'aggravante di una Regione che si ritiene depositaria del bene assoluto, incaricata della missione universale di perseguire il male assoluto, impegnata a cercarlo e a trovarlo anche dove non c'è.
Ma, come abbiamo detto in apertura, il testo dell'articolo 2 propone un'ulteriore lettura deformata della realtà laddove definisce, sempre al comma 2, la platea dei nuovi contribuenti, cioè le persone e le società che avrebbero realizzato plusvalenze vendendo "fabbricati siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente", e ci mancherebbe!
E' praticamente impossibile individuare una ratio in questa norma. Il Governo regionale, o meglio il presidente Soru, ha fatto passare una contestatissima e sbagliatissima legge che blocca le nuove costruzioni nella fascia di territorio a due chilometri dalla costa, ne abbiamo parlato ieri in lungo e largo e la stessa maggioranza voleva fare qualche passo indietro. Che cosa significa ora questo chilometro in più soltanto ai fini fiscali? O i due chilometri erano ritenuti, erroneamente si intende, una misura valida e perciò si dovevano confermare anche nella legislazione fiscale, o non sono validi e allora sarebbe coerente correggere anche la legge sulle nuove costruzioni.
La verità purtroppo, in questo caso, non sta nel mezzo, sta nel fatto che sono leggi sbagliate sia l'una che l'altra ed è difficilissimo stabilire quale sia la peggiore. Ma questa, per quanto vistosa, non è l'unica incongruenza. Come si fa a mettere fiscalmente sullo stesso piano fabbricati situati, poniamo, a 300 metri dal mare con altri che sono appunto a tre chilometri dalla battigia marina? Una equivalenza del genere significa due cose. Primo, non si ha nemmeno una vaga idea delle diverse realtà territoriali della Sardegna; secondo, siamo di fronte ad una assoluta ignoranza delle leggi non scritte del mercato immobiliare.
Sul primo punto è sufficiente osservare che, a seconda del luogo della nostra isola in cui ci troviamo, non è assolutamente detto che i fabbricati più vicini al mare siano quelli di maggior valore e, viceversa, che il valore di quelli più lontani sia più basso. Una elementare ragione, casomai, per evitare una tassazione piatta, uguale per tutti perché nell'ambito dei tre chilometri si colpiscono nello stesso modo situazioni molto differenti. Sul secondo, in relazione alle regole del mercato immobiliare, tutti sanno, tranne ovviamente il Governo regionale, che il valore di un immobile è dato da una serie di fattori: superficie, dimensioni, anno di costruzione, stato di fabbricazione, posizione, elementi di esclusività, eccetera. Con questa norma si è tutti uguali e tutti tassati per il semplice fatto di aver stipulato un atto di compravendita nel periodo sbagliato!
Insomma, è evidente il vizio di origine di una norma certamente ingiusta, che si rivela anche iniqua nelle stesse modalità di applicazione. E, a proposito di ingiustizia, va ribadita in questa sede, l'abbiamo già fatto nel corso della discussione generale, l'assoluta incompatibilità di questa norma con il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, a prescindere dalle condizioni personali e sociali.
Ora, siccome non c'è dubbio sul fatto che la nascita e la residenza in Sardegna siano condizioni personali, e del resto non si vede cos'altro potrebbero essere anche nell'interpretazione più estrema della Costituzione, non si possono introdurre nuove tasse basandole solo su una condizione del tutto personale. E' molto facile, quindi, prevedere che tutta questa materia, a parte i danni incalcolabili che provocherà al nostro turismo, sarà gravata da un pesante contenzioso giudiziario che esporrà la Regione e i suoi dirigenti a forti responsabilità, non escluse quelle di natura economico-finanziaria. Così come è altrettanto facile ipotizzare che l'eventuale gettito derivante da questa imposta sia assolutamente virtuale, al pari di altri previsti in questo collegato figlio, del resto, di una Finanziaria la cui parte virtuale si rivelerà di gran lunga superiore a quella reale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, iniziamo dunque la discussione su uno dei punti di questo maxi collegato che sono stati oggetto di una discussione preliminare che ha attraversato il mondo politico regionale, e non solo regionale, in questi mesi che hanno preceduto l'esame del disegno di legge in Aula.
L'articolo 2 che stiamo esaminando prevede l'istituzione di una nuova imposta sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati adibiti a seconde case.
Il presupposto di questa imposta, nelle intenzioni dei proponenti, nelle intenzioni della Giunta, è evidentemente quello di trattenere in Sardegna una parte del reddito maturato da parte di chi in questi anni ha utilizzato il nostro territorio ad uso abitativo e turistico, ritenendo che le operazioni immobiliari di compravendita di questi beni possano nascondere un incremento di reddito di cui, anche dal punto d vista fiscale beneficerebbero di fatto altre realtà. Su questo articolo 2, in primo luogo va detto che questa in discussione è l'ennesima edizione; un'edizione ancora riveduta, corretta, arricchita da nuove disposizioni che rendono il corpo normativo di questo articolo molto consistente. Inoltre la Giunta ha presentato un emendamento sostitutivo, il139, costituito da venti commi, che reca le disposizioni tipiche non di un testo di legge quanto di un atto regolamentare che disciplina nel dettaglio non solo le finalità, ma anche le modalità di accertamento e di riscossione di questa entrata. Debbo dire che la finalità dell'intervento previsto in questo articolo 2, diversamente dalle fattispecie previste negli articoli 3 e 4, e cioè la tassazione di rendite finanziarie, ovviamente su operazioni immobiliari, a vantaggio della collettività, potrebbe suscitare una sorta di simpatia. Noi però esaminando il testo o, meglio, i testi che via via si sono succeduti abbiamo espresso .
alcune perplessità sulle disposizioni dell'articolo che ne riducono la portata e fanno venir meno anche quell'elemento di apparente positività suggerito dall'esame iniziale di questo testo.
La finalità dell'articolo 2 è quella di colpire le plusvalenze, ma con altre disposizioni si colpisce la stessa esistenza di una proprietà immobiliare sulle coste da parte di soggetti non residenti in Sardegna. Esiste cioè, ed è evidente per chi legge se non con grande attenzione almeno con sufficiente cognizione di causa, un accanimento fiscale della Regione, che per la prima volta istituisce un proprio sistema di prelievo fiscale, nei confronti di chi è proprietario di una casa e non è residente in Sardegna. L'iniziale positività dell'intervento volto a riequilibrare a vantaggio della Regione, che mette a disposizione il proprio territorio, la distribuzione del reddito maturato da chi questo territorio utilizza, viene però cancellata dal fatto che in tutte queste disposizioni, che prevedono un nuovo prelievo fiscale su questi beni, la Regione si accanisce colpendo indiscriminatamente tutti i non residenti.
Una delle nostre perplessità, riguarda il fatto che (il problema è stato già esaminato e in parte anche affrontato dalla Giunta regionale pur non in maniera soddisfacente), vengono colpiti oltre che i non residenti non sardi, anche i non residenti di origine sarda, o che possano essere comunque ricompresi nella categoria di quei soggetti che hanno subito quel doloroso fenomeno che è l'emigrazione.
La correzione apportata dalla Giunta al testo che inizialmente non prevedeva l'esclusione degli emigrati da questa tassazione è insoddisfacente. Il quarto comma anche di quest'ultima edizione, recita che: "Non sono soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1, i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi", è evidente che restano esclusi da questa dizione altri soggetti,, pur nati in Sardegna, oppure i loro eredi che non sono limitabili soltanto ai coniugi di coloro che sono nati in Sardegna e non sono più residenti; tutti questi soggetti, vengono in qualche modo colpiti da questa tassa. E' un sistema di tassazione che neanche in questa veste risparmia quella seconda generazione di emigrati che, invece, costituisce effettivamente ancora un patrimonio della cultura e della tradizione popolare della Sardegna.
E, ancora di più noi sottolineiamo il fatto che alcune disposizioni introdotte direi un po' affannosamente (questa terza edizione è arrivata sostanzialmente quando il testo era stato già esaminato dalla Commissione ed inviato all'esame dell'Aula), soprattutto quelle riguardanti le transazioni immobiliari delle persone giuridiche, in particolare quindi delle società, sono ispirate a criteri del tutto arbitrari, perché non si capisce in quale modo vengano individuate, calcolate, accertate le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni di società di capitali titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati ceduti per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Il sistema è oscuro ed è arbitrario.
Noi crediamo che su questo articolo, come ha detto il collega Moro, si aprirà un contenzioso che renderà inutile, e quindi alla fine dannosa, questa nuova imposta che è una duplicazione di un'imposta già esistente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, il mio sarà un intervento abbastanza breve. Normalmente, questo è il principio generale, chi ha di più deve pagare più tasse rispetto a chi ha di meno,. Quindi, chi ha più case dovrebbe o deve pagare più tasse; ma questo principio è già sancito nelle norme tributarie emanate dallo Stato e in base alle quali ogni cittadino paga i suoi tributi, ICI compresa. Io però domando se nelle altre località turistiche, del Mediterraneo e non, esiste una norma come questa prevista dalla Regione Sardegna. Probabilmente no. E le amministrazioni di quelle nazioni o di quelle regioni qualche considerazione in merito l'avranno pur fatta; chi ha intenzione di incentivare il flusso turistico in una regione o in una determinata nazione fa di tutto per agevolare l'arrivo dei turisti .
Se è vero come è vero che il futuro della nostra economia e non solo della nostra economia è nel turismo, e se è vero come è vero che il turismo rappresenta ormai uno dei settori trainanti delle economie regionali e nazionali, è pur vero che deve essere anche incentivato. Io dico che pur capendo, verosimilmente, il principio che ha indotto alla sua introduzione, la tassa sulle plusvalenze potrebbe in qualche modo creare nocumento all'attività turistica in Sardegna.
Quindi mi sono domandato se fosse necessario imporre questa e le altre tasse (seconde case, aerei e barche) o se, invece, non fosse il caso di realizzare servizi migliori, più fruibili da parte del turista facendoli pagare come si fa nelle altre nazioni
.Inoltre, ma siamo proprio certi che le speculazioni avvengano solo entro i tre chilometri dal mare? Se la legge deve essere giusta e non iniqua, l'imposta sulle plusvalenze dovrebbe essere estesa a tutto il territorio regionale, partendo sempre dal principio che non si può colpire la prima casa, cioè la casa dei genitori, qui dice "dei coniugi", ma ci sono anche i figli, ci sono i parenti che possono avere lo stesso diritto dei primi proprietari. Quindi, perché in quei tremila metri sì e in determinate altre zone che sono oltre i tremila metri dal mare e dove la speculazione comunque è evidente, non viene prevista, secondo me rendendo iniquo il provvedimento?
Io ho visto che altre nazioni (la Spagna, ma anche tutta la costa nord africana) stanno facendo ponti d'oro per incrementare quel flusso turistico che qui in Sardegna pare che invece si voglia, in qualche maniera, bloccare o comunque demotivare. A mio parere non sono queste le azioni da adottare per far pagare, giustamente, i servizi che la Sardegna offre al turismo stesso.
Quindi è bene far pagare i servizi, come fanno le altre nazioni, purché siano servizi decenti , ma non è bene tassare, o almeno non tassarle iniquamente così come è scritto qui, le iniziative turistiche.
Io l'altro ieri, mi sono permesso di dare un appunto all'Assessore (per carità, la mia è una minima competenza), in merito al comma 6 dell'emendamento numero 139, sostitutivo della lettera b) dei comma 2 dell'articolo 2, che riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote societarie. A mio parere ci sono delle discordanze, delle cose poco chiare, perchè se si vuole tassare la cessione di quote societarie, innanzitutto bisogna verificare, dato che il valore è diverso, se si tratta di quote di maggioranza o di quote di minoranza. Soprattutto, seppure il valore nominale può essere implicitamente dato identico, è diverso il loro valore reale. Nel comma 6 si dice "…La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili ai fabbricati di cui al comma 2, lettera a), si calcola raffrontando il valore normale dei medesimi con il valore normale di tutte le attività risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato". Io vi chiedo che cosa significa "valore normale". Sono termini estranei all'estimo. Esiste un valore storico, esiste un valore di mercato, esiste il valore di forzato realizzo, non esiste un valore normale. Non esiste! Esiste il prezzo che può essere o esoso oppure non esoso, e allora si può definire normale. Bisogna vedere quindi che cosa si intende nella norma per "valore", è necessario specificarlo perché dà adito...
SECCI (La Margherita-D.L.). L'emendamento è stato corretto!
RASSU (F.I.). Non ho visto questo emendamento, se questo punto è stato corretto, bene! Nell'appunto per l'Assessore rilevavo che nelle attività di bilancio sono inclusi i capitali di esercizio, le attività finanziarie, quindi io credo che al comma 6 dove si dice: "…raffrontando il valore normale dei medesimi con il valore normale di tutte le attività risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato" si intenda riferirsi al valore storico; osa c'entra il valore di mercato, perché a questo si riferisce, io giustifico il valore di mercato attuale dell'immobile, lo raffronto col valore di costruzione o col prezzo di acquisto, sulla differenza calcolo la plusvalenza. Tu guadagni cento, il venti per cento me lo devi dare e io lo utilizzo per realizzare servizi su tutto il territorio non solo su quello in cui è situato il bene. .
Qui, invece, si dice che dal valore di mercato - credo che sia imputabile a questo, è stato senz'altro un disguido, una svista - dell'immobile detraggo tutte le attività, quindi le immobilizzazioni, se sono rapportate in bilancio al prezzo di mercato, e tutte le altre attività finanziarie. Io questo non l'ho capito, perché non trovo sinceramente un nesso logico nel calcolo, non trovo nessun nesso logico in queste due considerazioni, perché la Regione incasserebbe anche di meno chiaramente..
Io dico che chi ha di più deve pagare le tasse, mi sono chiesto però se questo provvedimento può o non può agevolare, incentivare, promuovere il turismo in Sardegna. Io direi di realizzare dei servizi efficienti e di farli pagare al turista evitando il varo di iniziative che possono impedire o comunque limitare il flusso turistico in Sardegna; è vero che il flusso dei turisti di alto bordo non crea ricchezza in Sardegna, ma comunque facciamo di tutto per tenerli.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Franco Ignazio Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU FRANCO IGNAZIO (U.D.C.). Signor Presidente; gli articoli 2, 3 e 4 introducono, complessivamente, un ragionamento legato al concetto di una imposizione fiscale regionale per i non residenti che beneficiano del bene Sardegna in termini di risorsa turistica. Io credo che su questo vada fatta una prima riflessione. La Sardegna fa parte comunque di uno Stato repubblicano che possiede una Carta costituzionale che stabilisce per tutti i cittadini un principio di uguaglianza: uguali diritti e uguali doveri. L'articolo 53 della Costituzione, intanto, ricollega l'imposizione tributaria alla capacità contributiva dei cittadini, di questo principio non c'è traccia, e non è ravvisabile nessuna ragionevole, possibile differenziazione in rapporto a tale capacità contributiva tra coloro che sono nati in Sardegna e coloro che invece sono nati fuori del territorio regionale, anche perché in Sardegna si può nascere per puro caso. Capita, ad esempio, ai direttori degli istituti di credito che vengono in Sardegna, stanno qui tre anni, quattro anni, cinque anni, hanno un figlio che nasce in Sardegna e che poi si ritrova a vivere tutto il resto della propria vita magari in Emilia Romagna, in Lombardia, in Campania o in Sicilia.
Giova anche ricordare che il sistema tributario deve essere improntato a criteri di progressività;questo non è un concetto nuovo perchè Eleonora d'Arborea, 600 anni fa, scriveva nella Carta de Logu che ognuno doveva pagare le tasse "segundu sa forza insoru". In questo articolo il criterio della progressività dell'aliquota non è stato rispettato, poiché col crescere della capacità contributiva espressa dalle plusvalenze non è previsto parallelamente un aumento progressivo delle aliquote, per cui risulta essere tassato con la medesima aliquota sia il privato che aliena la casa, sia il grande operatore immobiliare che, per la sua professione, dalle cessioni ricava reddito e quindi cospicue plusvalenze. Non è il medesimo caso né sotto il profilo economico né sotto quello giuridico e né sotto quello sociale.
Non si può non sottolineare inoltre che la descrizione del presupposto di imposta utilizza concetti tecnico-giuridici abbastanza confusi e grossolani, idonei certamente a determinare una notevole mole di contenzioso. Basti soffermarsi sull'introduzione di concetti espressi da frasi come "adibite per la maggior parte del periodo ad abitazione principale del cedente o del coniuge", che cosa vuol dire? E' evidente che restano indeterminati e perciò vanno meglio definiti i concetti di "abitazione principale" , "la maggior parte del periodo" e la condizione di "coniuge", cioè convivente, non convivente, separato. Oggi anche la condizione di "coniuge" ha infatti una serie di risvolti giuridici che possono essere di differente natura.
C'è poi da valutare l'aspetto delle multiproprietà, qual è in questo caso "la maggior parte del periodo"? Premesso che in base ad una norma chi utilizza l'immobile per quattordici giorni paga l'intero mese, questo significa che due multiproprietari, ognuno dei quali usufruisce dell'immobile per quattordici giorni, paga l'intero mese che quindi viene pagato due volte.
Va anche segnalato, tra i tanti esempi di dizione rozza, quello di cessione a titolo oneroso di fabbricati per cui non viene specificato se si tratta del trasferimento del diritto di proprietà, del trasferimento del diritto di usufrutto, di abitazione o più semplicemente di quello d'uso.
Quanto detto sull'emendamento numero 139, circa la violazione dell'articolo 53 della Costituzione, vale anche per l'emendamento 140 della Giunta regionale, sostitutivo dell'articolo 3. Il criterio usato per stabilire la sussistenza della capacità contributiva è infatti la nascita nel territorio che, come ho già avuto modo di dire, è spesso un fatto casuale.
E' anche incomprensibile ed oscura la definizione del presupposto dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico. Presupposto dell'imposta è, come dice l'articolo, al comma 2,il possesso di fabbricati nel territorio regionale; incomprensibilmente i soggetti passivi dell'imposta, comma 3, non sono più i possessori, quindi l'onere non è più legato al possesso, bensì "il proprietario dei fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare del diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, superficie…".
Ora il possesso, per definizione, secondo l'articolo 1140 del Codice Civile, è una situazione di mero fatto a cui può non corrispondere la titolarità di un diritto, mentre i proprietari e gli altri titolari del diritto reale sono invece, per definizione, titolari di un diritto e dunque in ipotesi possono non essere titolari della situazione di fatto corrispondente al possesso. In altre parole, il possessore può non essere proprietario e il proprietario può non essere possessore.
Già questo è sufficiente ad evidenziare una incongruenza della norma difficilmente superabile e va detto anche che - questo è anche più grave - dall'articolo 3 non si evince se tra i soggetti passivi dell'imposizione rientrino anche le persone giuridiche; quindi se la norma non prevede l'imposizione del tributo anche a carico delle persone giuridiche la sua elusione appare banale, tanto banale da essere sconcertante, perché per non pagare basterebbe acquistare un fabbricato attraverso una S.r.l. o una S.p.A..
Se invece anche le persone giuridiche fossero soggetti passivi dell'imposta, alla condizione che i fabbricati fossero situati ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, allora bisognerebbe concludere che sono soggetti passivi anche gli enti proprietari della Casa municipale di Cagliari, ad esempio, del Consiglio regionale, della stazione ferroviaria (forse non si chiama più così) e simili. E' noto, anche a quelli come me, profani in materia, che dal punto di vista della tecnica legislativa o tributaria è essenziale che ci sia la massima cura nell'individuazione del presupposto del tributo, perché se questa manca il tributo diventa aleatorio e campato per aria, e nel nostro caso questo criterio non è stato davvero rispettato.
Ancor meno appare rispettato il criterio della "massima cura" nell'introduzione del concetto di "uso turistico" di un'abitazione, questo termine non significa nulla. Nel nostro ordinamento giuridico un uso turistico della casa, ricollegato al semplice posizionamento del fabbricato e per di più entro una determinata fascia piuttosto che in un'altra, non esiste sotto alcun profilo: civilistico, urbanistico, paesaggistico. Esiste, con rilevanza giuridica, l'uso ricettivo o pararicettivo per gli alberghi, i residences, uso che però non necessariamente è turistico. Troviamo inoltre nella pianificazione urbanistica ambiti territoriali con destinazione turistica, zone F, nel cosiddetto decreto Floris numero 2266 dell'83.
Chi si serve di un albergo o di un residence non necessariamente è un turista; se io ho un problema polmonare e il medico mi prescrive di soggiornare al mare perchè mi fa bene (non so nemmeno se questa prescrizione si possa conciliare con l'esempio che ho citato), io sto facendo un soggiorno di tipo sanitario. Che cosa vuol dire "uso turistico"?
Appare evidente, in questo quadro, che essendosi l'articolo 3 limitato a richiedere che il fabbricato, unico requisito, si trovi….
PRESIDENTE. Onorevole Cuccu, il tempo a sua disposizione è terminato.
Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, io credo che in questa prima fase del dibattito piuttosto che discutere il dettaglio delle imposte proposte nel collegato sia il caso di ricordare le motivazioni di fondo della proposta della Giunta. Le seconde case rappresentano una caratteristica specifica dello sviluppo turistico sardo rispetto ad altri sviluppi turistici. Una caratteristica che è' il risultato di un modello di sviluppo turistico non governato che si è evoluto, forse inevitabilmente, negli anni passati; oggi abbiamo un numero di secondo case altissimo.
Al centro del programma di governo è stata posta una precisa idea di sviluppo sostenibile e quindi anche di sviluppo turistico sostenibile, a proposito del quale questo governo ha dichiarato che uno sviluppo basato su seconde case è uno sviluppo che si deve sostanzialmente fermare per dare spazio a diverse, più ufficiali e più competitive strutture ricettive.
Poichè questa è la nostra opinione e, con piena coerenza, ci stiamo muovendo nella direzione di uno sviluppo sostenibile , è anche evidente che siamo di fatto "condannati" a far incrementare, attraverso la nostra azione, il valore patrimoniale e la capacità di generare reddito proprio delle seconde case che, lo ribadisco, non sono secondo noi il modo ideale attraverso il quale offrire ricezione per i turisti.
Le seconde case, a causa della nostra politica, hanno dei valori patrimoniali e un potenziale di generare reddito che aumenta e che aumenterà significativamente, come si attende il mercato, nel futuro. I provvedimenti come il decreto salva-coste, come il Piano paesaggistico, sono certamente attentamente interpretati dal mercato che non può che trarne una banale conseguenza: il valore immobiliare delle seconde case, il già costruito, crescerà di più mediamente rispetto ad altri mercati.
Questo è un punto importante perchè se riteniamo che nel passato lo sviluppo si sia basato eccessivamente sulle seconde case, nel momento in cui diventiamo più rigorosi nella gestione della qualità ambientale e limitiamo fortemente ulteriori sviluppi di quel tipo, di fatto stiamo facendo incrementare il valore di quelle case.
Allora, questo è il primo aspetto del problema di cui noi stiamo parlando che, per come viene affrontato, dovrebbe tranquillizzare coloro che prevedono una volta di più disastri per l'economia di questa regione. Certo, non credo che i proprietari di seconde case siano felicissimi delle imposte qui proposte, ma credo siano anche ben consapevoli del fatto che c'è un incremento patrimoniale a loro vantaggio del tutto evidente e che persisterà nel medio e nel lungo periodo.
Noi riteniamo che parlare di sviluppo sostenibile significhi soprattutto, a fronte del fortissimo sviluppo che in questi anni ha coinvolto le coste anche a discapito dello sviluppo dei territori interni, parlare di sviluppo basato sulla coesione territoriale. Coesione territoriale significa disegnare gli strumenti per una operativa, concreta, parziale redistribuzione del reddito nella piena consapevolezza che chi viene in Sardegna come turista oggi, e ancora di più nel futuro, viene per stare al mare, ma anche per vedere le bellezze dell'interno, per conoscere la cultura e l'identità che questa regione sta preservando con grande attenzione. Avere strumenti di redistribuzione del reddito tra coste e interno è cruciale, equo e fondamentale anche per dare e mantenere competitività nel settore turistico nel lungo periodo; e non credo che ci siano grandi preoccupazioni, che porteranno alla fuga, da parte di proprietari di seconde case il cui valore incrementa costantemente nel tempo anche a causa delle nostre politiche.
Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi - l'onorevole La Spisa lo ha citato in modo che a me pare corretto è che fino a oggi non abbiamo o non è stato denunciato con sufficiente forza il fatto che proprio il valore patrimoniale e il grande potenziale di generazione di reddito delle seconde case non abbia lasciato nemmeno un euro nelle casse della Regione Sardegna per quella parte di case i cui proprietari sono non residenti in Sardegna. Io credo che all'azione del governo almeno vada riconosciuto il merito di avere individuato questo problema, di averlo sottolineato con molta forza e di avere costruito su questo l'iniziativa di cui stiamo parlando.
Quindi la seconda forte motivazione della nostra proposta è il fatto che riteniamo totalmente ingiusto, iniquo che il gettito fiscale basato sul reddito generato dal valore patrimoniale delle seconde case sfugga interamente alla Sardegna nel caso in cui i proprietari siano non residenti, case che hanno un valore proprio perchè inserite in un contesto di capitale naturale, che consumano, di alta qualità che la Sardegna intende preservare e preserverà nel futuro. Questa è una palese iniquità, e di fronte a questa palese iniquità noi stiamo agendo per rimediare a questo antico, ma assolutamente dimenticato, problema.
Queste sono le motivazioni fondamentali delle nostre iniziative. Il fatto che di questi problemi non se ne sia parlato finora credo sia stato un danno per la Sardegna e il fatto che oggi se ne parli, grazie anche alla nostra proposta di imposizione fiscale, credo sia invece una grande occasione per diventare maggiormente consapevoli della nostra capacità fiscale, delle risorse che possiamo avere a disposizione per ottenere uno sviluppo più solido, più duraturo e anche più equo tra i territori. Stiamo parlando di una questione molto seria, stiamo parlando della soluzione di una ingiustizia antica che ha fatto perdere importantissime risorse a questa Regione.
Un altro aspetto del problema di cui vale la pena parlare in questa fase introduttiva è l'impatto sul turismo di queste nostre scelte. Ho già detto, a parte nel caso della imposta sugli aeromobili e sulle imbarcazioni, che non stiamo parlando del tassare i turisti, stiamo parlando del tassare i proprietari di immobili che hanno valori crescenti proprio perchè localizzati in Sardegna. Quindi non ci sono motivi evidenti per cui questo dovrebbe avere un impatto significativamente negativo sulle future stagioni turistiche. Chi avesse preoccupazioni di questo tipo è da me invitato a spiegare attraverso quali meccanismi ritiene che la tassazione sulla proprietà delle case possa avere un impatto molto negativo sul turismo.
Infine, è chiaro che stiamo parlando di una prima proposta di imposizione fiscale che potrà essere ulteriormente articolata e migliorata, per esempio attraverso più appropriati studi di settore, una volta che l'Agenzia per le entrate sarà entrata in funzione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore di maggioranza.
SECCI (La Margherita-D.L.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, il parere della Commissione è favorevole sugli emendamenti numero 139 e 165; è contrario sugli emendamenti numero 31, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 26, 29, 28, 10, 27.
Presidente, mi conceda pochi secondi per ricordare ai colleghi, che in qualche intervento della giornata di ieri hanno chiesto con quale facoltà il Presidente della Commissione esprime il parere su emendamenti presentati successivamente all'esame in Commissione degli emendamenti stessi, che è prassi consolidata che questo avvenga quando gli emendamenti che si presentano sono stati oggetto di discussione nella Commissione e la Commissione non li ha approvati. Trattandosi prevalentemente, quasi esclusivamente di materie di questo genere io penso di avere il diritto e il dovere di esprimere per la Commissione i pareri esattamente come li ho espressi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31.Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). L'articolo 2 e gli emendamenti in fase di votazione prevedono una maggiore imposizione fiscale e il recupero di risorse per la gestione più puntuale da parte della Regione dei propri compiti istituzionali. Noi abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1 con l'obiettivo di perfezionare l'Agenzia per le entrate, attribuendo alla medesima il compito previsto dall'articolo 9 dello Statuto, che è quello di impegnare la Regione in modo attivo per contrastare l'evasione fiscale.
Perchè io dico questo? Perchè non è il numero delle tasse, non sono la qualità delle tasse il grande problema dell'acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive al bilancio pubblico, ma il fatto che le tasse, quelle che ci sono, non si pagano, il fatto che le tasse, quelle che ci sono, sono evase, sono eluse. E allora noi adesso abbiamo tre articoli che istituiscono tasse che se venissero evase, se venissero eluse sarebbero tasse inutili, come lo sono in gran parte quelle già in essere. Dagli studi che sono stati fatti sull'argomento emerge che una delle ragioni per cui le tasse si evadono è il fatto che c'è una cultura dell'illegalità che permane, che viene sostenuta, allora noi dobbiamo attrezzarci per contrastarla.
Io voterò contro l'emendamento soppressivo perchè ritengo che l'imposizione deve colpire i maggiori redditi e le maggiori rendite, però, devo dire, sono fortemente deluso perchè la Regione non si è dotata dello strumento idoneo per contrastare l'evasione delle tasse: quelle che già esistono e quelle che sta proponendo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Presidente, la dichiarazione di voto naturalmente è a favore dell'emendamento soppressivo sul quale chiedo anche la votazione nominale con procedimento elettronico. Vorrei sottolineare, ma ritorneremo su questo discutendo anche gli altri articoli, che questo sistema di nuove tassazioni (intendiamo rimanga agli atti che la decisione ricade nella assoluta e totale responsabilità di questa maggioranza), parte da alcuni presupposti oggettivi che, apparentemente, potrebbero anche determinare una sorta di atteggiamento positivo se, in realtà, non si concretizzassero nell'adozione di un sistema di imposizione fiscale inedito, che avvia una capacità di prelievo tributario da parte della Regione nel peggiore dei modi. Si assiste infatti non ad un tentativo di utilizzare al massimo la possibilità che il sistema costituzionale dà, anche all'autonomia regionale, di approvvigionarsi di risorse finanziarie con un proprio sistema fiscale che sia compatibile con le norme statali, ma ad una contrapposizione con lo Stato che porterà ad instaurare un contenzioso giurisdizionale. perchè l'articolo 2 contiene un comma, da cui si evince il reale obiettivo di questo sistema di nuova tassazione che è costituzionalmente illegittimo. Noi speriamo che gli organismi competenti siano attenti e seri nel valutare questi nuovi istituti fiscali che saranno anche totalmente inutili, tant'è vero che voi non avete previsto neanche un euro di nuove entrate in questo bilancio sulla base di questo eventuale gettito fiscale.
PRESIDENTE.
Ha domandato di parlare il consigliere Contu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I). Signor Presidente, per annunciare il mio voto a favore dell'emendamento 31 e di conseguenza del 180. Io concordo con quanto ha testè dichiarato il mio capogruppo, l'onorevole La Spisa, ma consentitemi una ulteriore riflessione. Assessore, io sono stato di recente in Liguria; se in Liguria, peraltro Regione amministrata dalla sinistra, applicassero il sistema di tassazione oggi qui in discussione, credo che andrebbero incontro ad una rivoluzione simile a quelle dell'inizio del secolo scorso, con morti, feriti e quant'altro, perchè verrebbe tassato praticamente il 90 per cento del patrimonio immobiliare. .
Ci troviamo quindi di fronte all'attivazione di questo nuovo sistema fiscale da parte della Giunta , un sistema anacronistico del quale neanche oggi Assessore, nel suo intervento, lei è stato in grado di quantificare un'ipotesi di gettito. Perché se noi avessimo certezze di nuove entrate per la Regione sarda, che giustificassero questa nuova tassa, molto probabilmente potremmo ragionare anche in termini diversi.
Io credo che noi, è il caso di sottolinearlo, non dovremmo approvare né questo articolo e neanche i successivi, il 3 e il 4, che prevedono appunto nuove tassazioni.
PRESIDENTE
Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente l'Assessore e concordo perfettamente sul fatto che i fabbricati che insistono all'interno della fascia dei tre chilometri dal mare grazie al blocco edilizio stanno acquisendo e acquisiranno un valore sempre maggiore.
Questa è la conseguenza della legge numero 8 e, probabilmente, anche del Piano paesaggistico, da cui discendono la tassazione delle seconde case e delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle seconde case. Io ho premesso che chi ha di più è giusto che paghi di più, questa è una norma generale, ma ho anche detto, che trovo illegittimo che si debba pagare solo in quella fascia, nel caso, e non nelle altre.
Ma debbo anche dire, è una questione di onestà intellettuale, che in quella fascia si è legittimamente autorizzato alla speculazione; questo è il punto dolente. In quelle zone infatti non ci sono solo le seconde case costruite da padri di famiglia che, pur nati in Sardegna, non vi risiedono in quelle zone - su questo vorrei richiamare l'attenzione del collega Uras e degli altri colleghi del centrosinistra - hanno costruito immobiliaristi che, grazie all'andamento anomalo del mercato, condizionato da questa legge, vedranno triplicare i valori di vendita dei loro immobili.
Quindi, anche se questi immobiliaristi pagheranno sulla plusvalenza due, tre milioni in più di tasse, il mercato sarà comunque viziato; cioè i ricchi diventeranno più ricchi e coloro che non hanno non dovranno avere niente, questa è l'anomalia che io riscontro. Questa legge favorirà le speculazioni o, meglio, non questa, ma la legge numero 8, la salvacoste, di cui questa è una conseguenza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, rapidissimamente, per rispondere all'onorevole Rassu a cui, per mancanza di tempo, non ho potuto rispondere precedentemente. Vorrei dire, innanzitutto, che non abbiamo molte scelte, noi stiamo appunto cercando di mettere in moto un meccanismo di riequilibrio tra chi, incluse le imprese, ha avuto la fortuna di poter possedere degli immobili che continueranno a incrementare il loro valore e coloro che non immobili o magari li hanno nelle zone interne. L'alternativa sarebbe di costruire moltissime seconde case per tutti ma, alla fine, la qualità ambientale risulterebbe disastrosa e significherebbe comunque un danno per tutti.
Per quanto riguarda il calcolo della eventuale plusvalenza, ci siamo in effetti resi conto che fare riferimento al "valore normale", come è scritto nel comma, che vuol dire un valore di mercato medio, potrebbe essere troppo complicato, per cui la Giunta si dichiara disponibile a modificare la dizione "valore normale" con "valore di bilancio".
Riteniamo invece importante che il denominatore di questo calcolo ricomprenda interamente tutte le attività dell'impresa perchè quel rapporto tra il valore di bilancio dell'immobile sardo e tutte le altre attività serve soltanto per ponderare, per proporzionare ciò che dobbiamo tassare nella plusvalenza generata dalla cessione di quote.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo numero 31.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Milia ha votato a favore e il consigliere Manca contro.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPPAI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco IGNAZIO - DEDONI - FLORIS Mario - GALLUS - LA SPISA - LICANDRO - MILIA - MORO - MURGIONI - RANDAZZO - RASSU - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - Secci - Serra - Uggias.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Atzeri - Scarpa.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 63
votanti 60
astenuti 3
maggioranza 31
favorevoli 21
contrari 39
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 165. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 139. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10.
Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, fosse stato per noi avremmo soppresso l'articolo ma, attraverso gli emendamenti, abbiamo cercato di attirare l'attenzione dei colleghi consiglieri sulle problematiche affrontate nell'articolo medesimo. Questo emendamento tende a riequilibrare la suddivisione dell'ammontare di questo gettito affinché, nel rispetto del principio della sussidiarietà, si dia centralità ai Comuni sul cui territorio insistono i fabbricati che generano questa imposta.
Secondo noi è più opportuno destinare il 50 per cento dell'ammontare del gettito al fondo perequativo per lo sviluppo e il 50 per cento ai Comuni che tra l'altro sono gli attori principali perchè sul loro territorio si genera questo gettito e, inoltre, affrontano le spese relative all'urbanizzazione primaria, creano anche dei servizi, sopportano, in definitiva, un gravame di responsabilità maggiore. Speriamo quindi che questo emendamento venga accolto anche perché, lo ricordo, la riforma del patto costituzionale ha posto sullo stesso livello le Regioni, i Comuni e le Province.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Per quale motivo si istituiscono le tasse? Come dicevo prima, intanto per farle pagare, e in merito a questo non smetterò di ripetere che, secondo me, è stata una gravissima disattenzione il mancato accoglimento di un emendamento migliorativo dell'Agenzia per le entrate; un non accoglimento determinato da una presa di posizione di cui non abbiamo dimenticato né le ragioni, né i guasti che ha provocato. L'emendamento non è stato accolto non in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate non potesse o, meglio, non dovesse, contrastare l'evasione fiscale, l'erosione fiscale, ma solo in ragione di chi aveva proposto l'emendamento: cosa, questa, gravissima, che mai sarà dimenticata.
In questo caso invece parliamo della destinazione delle somme che dovrebbero essere recuperate al bilancio pubblico; e, poiché condivido il ragionamento del collega Atzeri, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento. Siamo infatti per una Regione non centralista, per una Regione attenta alla coesione territoriale, non quella imposta o guidata, ma che nasce da una partecipazione attiva dei soggetti, frutto di una relazione positiva, di un percorso condiviso, di un processo unanimemente sentito.
Questi elementi erano il fondamento di quel Piano straordinario per il lavoro, sono il fondamento della politica portata avanti in questi anni in cui le comunità sono protagoniste; e poiché io credo che bisogna avere anche gli strumenti e i mezzi per essere effettivamente protagonisti del proprio destino, per questo mi convince l'emendamento proposto dai colleghi sardisti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, intervengo per dichiarare che voterò contro l'emendamento numero 10. L'emendamento in questione mi pare riferito al comma 8 che tende a stabilire un principio, quello della perequazione. E' vero che il reddito si forma nel comune costiero e che, con un ragionamento banale, potremmo dire che quel comune avrebbe titolarità a incassare una percentuale più alta del 25 per cento previsto nel comma 8, ma è anche vero che uno dei principi che sottende l'imposizione fiscale è quello della perequazione.
Allora, se noi dovessimo ridurre dal 75 al 50 per cento la quota destinata al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale, quel principio di perequazione territoriale scomparirebbe. Io invito pertanto i presentatori dell'emendamento a ritirarlo .
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISU (R.C.). Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, l'articolo 2 di questo maxi collegato istituisce l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case. E' una scelta che io reputo molto opportuna, giusta e mi ha convinto il ragionamento dell'Assessore. Piuttosto questo tributo arriva in ritardo, perché se si fosse applicato prima le nostre casse regionali sarebbero ben diverse, avremmo avuto maggiori entrate che, forse, ci avrebbero consentito di risolvere qualche problema che ancora abbiamo nella nostra isola.
Se ho inteso bene il comma 8 dell'articolo 2 si propone di attribuire al Comune che riscuote l'imposta il 25 per cento e di utilizzare il restante 75 per cento per una politica di coesione, cioè di solidarietà, con gli altri Comuni sardi non costieri. Credo di avere inteso bene, e questo tema non mi è neanche nuovo devo dire, caro assessore Pilia, perchè facendo parte dell'anti Sardegna da diversi lustri, così come l'onorevole Secci con cui condividevamo questa responsabilità può confermare, nell'Anci, unanimemente, cioè da Rifondazione ad Alleanza Nazionale, in più occasioni, in più congressi, in più dibattiti ne abbiamo discusso e abbiamo detto non di tassare i turisti ma di tassare proprio le seconde case.
Questa iniziativa occorreva prenderla per due ordini di motivi. In primo luogo per evitare che si continuasse nella sciagurata politica della costruzione della città lineare e, in secondo luogo, per avere un introito nelle casse della Regione Sardegna proprio dalla politica delle seconde case che noi tendevamo a scoraggiare.
L'altra questione riguarda il fatto che noi abbiamo...
PRESIDENTE. Onorevole Pisu, il tempo a sua disposizione è terminato. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Su questo emendamento si stanno intrecciando due ragionamenti per alcuni versi contrapposti che mi portano ad esprimere un voto contrario non perchè, come diceva il collega Atzeri, venga meno la ragione della perequazione dei fondi; credo anzi che sia proprio un segnale positivo in direzione di un'interazione tra comuni che sono in condizioni di produrre più reddito, avendo più seconde case notoriamente collegate ad un flusso turistico, e i comuni dell'interno ai quali l'azione legislativa e amministrativa tende a dare maggiori entrate in considerazione della minore presenza di reddito turistico o di reddito in generale.
Il voto negativo non deve essere interpretato però come rifiuto delle ragioni esposte dal collega Atzeri, soprattutto nella seconda parte del suo discorso, quando ha sottolineato che i Comuni nei quali è presente un maggiore flusso turistico hanno anche maggiori oneri in quanto devono erogare più servizi e realizzare più opere di infrastrutturazione rispetto per esempio ai comuni dell'interno..
Ecco perché credo che il problema di una perequazione "al contrario" relativamente ai flussi dei finanziamenti sulle opere pubbliche dovrà essere preso successivamente in considerazione da parte del Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Intervengo, velocissimamente, per esprimere il mio voto favorevole all'emendamento dei colleghi sardisti proprio per le motivazioni che il collega Atzeri ha espresso nel suo intervento e ricollegandomi anche a quanto da me detto nei precedenti interventi. E' chiaro che io sono del parere che è necessario potenziare i servizi, rendendoli più rispondenti alle esigenze di un turismo moderno; così come è ugualmente chiaro che i comuni che d'estate vedono incrementare notevolmente la popolazione hanno senz'altro necessità logistiche più impellenti e più gravose degli altri comuni.
Ritengo quindi opportuno, e per questo voterò a favore dell'emendamento, che il gettito dell'imposta proveniente dalle plusvalenze venga ripartito in quote uguali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Voterò contro l'emendamento proposto dai colleghi Atzeri e Scarpa e cerco di illustrare le ragioni, così ci intendiamo. Io condivido la filosofia del comma 8 perché anche nel corso della discussione generale, parlando di questo inizio di un ragionamento su una politica fiscale nella storia autonomistica, dissi che la Regione avrà tre grandi cespiti di entrate: la compartecipazione a IRPEF e IVA, i tributi propri, il fondo di perequazione nazionale. Ora, badate, è la Lega che ritiene che la ricchezza debba rimanere, anche sotto forma di tributi, dove viene prodotta. Noi, invece, abbiamo l'interesse a dire che laddove si produce la ricchezza noi non la tratteniamo per intero, ma intendiamo contribuire anche al fondo perequativo nazionale per poi partecipare alle politiche perequative. Non so se mi sto spiegando.,
Quindi il principio che afferma il comma 8, uno dei pochi commi di principio, è molto più vicino all'idea autonomistica e federalistica della nostra tradizione di quanto non lo sia un'idea che dice che la ricchezza rimane qui, o rimane qui in alte percentuali, perché partecipiamo invece all'idea, noi, che il partecipare ad un fondo perequativo nazionale, quindi non trattenere grandi quote dei tributi nel luogo in cui la ricchezza viene prodotta, consenta di distribuire meglio le politiche di promozione generale che lo Stato e la Regione debbono fare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FLORIS VINCENZO (D.S.). Io capisco i ragionamenti che sono stati fatti, ad iniziare da quello dell'onorevole Atzeri, sull'emendamento numero 10, però non possiamo considerare soltanto il costo dei servizi che i comuni sul cui territorio sono allocate le seconde case sono costretti ad accollarsi. A mio avviso dobbiamo invece ragionare sul consumo di porzioni importanti di territorio, che è patrimonio di tutti, da parte di queste seconde case .
Un'altra riflessione va fatta sul reddito che viene prodotto, basta pensare agli affitti in nero, che sfugge ad ogni controllo, che non ha una ricaduta per la Regione sarda. Quindi, prevedere un'imposta che in qualche modo recuperi una parte di queste risorse fa sì che la Regione sarda diventi protagonista rispetto ad una presenza ingombrante e non disciplinata.
Fra l'altro bisogna dire che i comuni costieri godono già di una serie di ricadute positive determinate dall'ICI, basta pensare a quali possono essere gli introiti di comuni come San Teodoro, come Budoni, eccetera, per accorgersi dei benefici che questi comuni ricavano dalla presenza di queste case.
Quindi, io credo che riaffermare un principio di coesione e solidarietà rispetto alla ripartizione di questo fondo regionale per lo sviluppo, dando una risposta anche ai paesi dell'interno, significhi essere coerenti rispetto a tutti i ragionamenti che si fanno sullo spopolamento dei paesi dell'interno e anche sulla gestione dei flussi turistici a livello regionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente; io annuncio il voto di astensione su questo emendamento, determinato da una considerazione che poi verrà meglio esplicitata quando voteremo l'articolo. Noi siamo estremamente contrari all'articolo e, pertanto, nell'affrontare l'esame di un emendamento che ha tutte le ragioni di questo mondo, le ha l'onorevole Atzeri e probabilmente le hanno anche i colleghi che sono intervenuti della maggioranza, forse sarebbe meglio che tutti quanti capissimo di che cifre stiamo parlando.
Onorevole Maninchedda, se lei pensa di assimilare al fondo perequativo nazionale, all'IRPEF e al gettito naturale che avviene nella Regione Sardegna la cifra che deriva da questo tipo di imposizione, io le dico che nessuno può fare i conti su un'imposta come questa per un futuro a lungo termine, questa imposta può avere le caratteristiche di una una tantum, dopodiché non ci sarà più.. Questa imposta dispiegherà si suoi effetti massimo per due anni, sempre che vada in vigore; io ho forti dubbi in merito perché credo che il primo scoglio sarà rappresentato proprio dalla Giunta regionale nel momento in cui entro tre mesi dovrà provvedere a formalizzare la sua attuazione.
Io continuo a ritenere che ai notai, contrariamente a quanto ritiene la disinvolta dirigente del bilancio, non si possa chiedere di applicare le disposizioni previste dal comma 7. Ma, anche se i notai dovessero svolgere questo ruolo, anche se tutto quello che è scritto qui dovesse accadere, alla fine la somma reperita sarebbe talmente infinitesimale rispetto a quello che voi vorreste far credere ai comuni, che veramente stiamo vendendo fumo, anzi state vendendo fumo.
Quindi, il voto di astensione è determinato proprio dal fatto che non vogliamo entrare nel merito. Noi entreremo invece nel merito dell'articolo e cominciamo a dire, da adesso, che siamo fondamentalmente, anzi profondamente contrari a questo articolo, perché questa è un'imposta che non risolve i problemi . Ha generato solo uno scontro sociale che è servito al presidente Soru per convincere ancora una volta i sardi, e lo abbiamo visto nelle ultime elezioni nazionali, che si spogliano i ricchi per dare ai poveri, ma questa è una menzogna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito i consiglieri che appoggiano la richiesta ad alzarsi.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RANDAZZO, LIORI, DIANA, MURGIONI, MILIA, RASSU, LOMBARDO.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 10.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - CONTU - DEDONI - LADU - LICANDRO - LOMBARDO - MURGIONI - PETRINI - RASSU - SCARPA - URAS - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - Secci - Uggias.
Si sono astenuti: il presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - DIANA - LIORI - MILIA - RANDAZZO - SANNA Matteo.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 45
astenuti 9
maggioranza 23
favorevoli 12
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 sono stati presentati diciassette emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti:
Art. 3
Imposta regionale sulle seconde case
ad uso turistico
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, superficie con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi.
5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
- euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
- euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 metri quadri e 100 metri quadri;
- euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 metri quadri e 150 metri quadri;
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 metri quadri e 200 metri quadri; per la superficie eccedente 200 metri quadri, euro 15 per metro quadro.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Le modalità e le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta, la determinazione delle quote da destinare a comuni e province e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
10. Nello stesso termine di cui al comma 9, in difetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione statale del diritto della Regione a compartecipare ai sette decimi dell'intero gettito dell'imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, la Giunta regionale propone ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.
EMENDAMENTO soppressivo totale Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Gallus - Murgioni - Artizzu - Oppi -Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 3
L'articolo 3 è soppresso. (30)
EMENDAMENTO soppressivo totale Vargiu - Ladu - Murgioni - Gallus - Oppi - Capelli - Contu - Diana - Artizzu - La Spisa.
Art. 3
L'emendamento 140 è soppresso. (188)
EMENDAMENTO soppressivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Il comma 17 è soppresso. (187)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Caligaris.
Art. 3
All'emendamento 140 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola.". (164)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu -Murgioni - Gallus.
Art. 3
Al comma 7 il termine di giorni quattordici è rideterminato in giorni sedici. (182)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu -Murgioni - Gallus.
Art. 3
Al comma 8 le quote del 75 per cento e del 25 per cento sono rideterminate rispettivamente in 50 per cento. (183)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Al comma 10 il termine previsto di anni quattro per la decadenza della notifica è rideterminato in anni 2, mesi 6, giorni 1. (185)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Al comma 13 il termine decadenziale è rideterminato in anni cinque. (186)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge la Regione, in assenza del riconoscimento dei sette decimi dell'intero gettito dell'imposta dei redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, richiede al Governo la convocazione urgente di un tavolo di confronto al fine di determinare l'esatto ammontare di tutte le somme che lo Stato deve conferire alla Sardegna in materia di fiscalità e stabilire modalità e tempi certi attraverso i quali pervenire al recupero delle somme spettanti. (209)
EMENDAMENTO aggiuntivo Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu -Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu.
Art. 3
Al comma 4 dopo le parole "ed i rispettivi coniugi" sono aggiunte le seguenti parole: "e i loro figli, ancorché non residenti in Sardegna". (181)
EMENDAMENTO aggiuntivo Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu.
Art. 3
Al comma 9, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "in caso di accertamento di evasione dell'imposta da parte dei comuni, le somme recuperate sono trattenute nella misura del 50 per cento dall'Amministrazione comunale interessata, la restante somma è conferita alla Regione. (184)
EMENDAMENTO sostitutivo totale Giunta Regionale.
Art. 3
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art.3
Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico
1. È istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi.
5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
- euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
- euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 metri quadri e 100 metri quadri;
- euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 metri quadri e 150 metri quadri;
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 metri quadri e 200 metri quadri; per la superficie eccedente 200 metri quadri, euro 15 per metro quadro.
La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento peri fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai Comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.
10. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
11. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
12. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
14. Se il soggetto passivo dell'imposta non ha dichiarato o comunicato l'immobile posseduto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
16. L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna della presente legge.
17. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, in difetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione statale del diritto della Regione a compartecipare ai sette decimi dell'intero gettito dell'imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con guanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, la Giunta regionale propone ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.". (140)
EMENDAMENTO soppressivo parziale Atzeri - Scarpa.
Art. 3
Il comma 10 è soppresso. (12)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Caligaris.
Art. 3
Il comma 4 dell'articolo 3 "Imposta regionale sulle seconde ad uso turistico" è sostituito dal seguente:
"4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola". (8)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Gallus - Murgioni - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 3
Al comma 8 dell'articolo 3 le percentuali sono rideterminate in 50 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 50 per cento al comune nel quale il gettito è generato.(46)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Atzeri - Scarpa.
Art. 3
Al comma 8 dell'articolo 3, alla cifra "75" sostituire "50 per cento"; alla cifra "25" sostituire "50".(11)
EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 3
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. L'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 3 non si applica agli emigrati sardi".(32).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, è indubbio che dopo cinque mesi di discussione sulle nuove tasse, di cui è stata proposta l'introduzione dalla Giunta regionale e dalla maggioranza di centrosinistra, ci siano poche cose nuove da dire e poche cose appassionanti con cui tenere ancora inchiodata l'Aula. Però è indispensabile ed è giusto che per chiudere questo capitolo tasse che voi avete proposto, fortemente voluto e di cui adesso vi apprestate ad incassare, nel senso politico del termine, il risultato definitivo, ci sia una valutazione di sintesi anche da parte di chi su queste tasse ha manifestato in tutti i modi possibili ed immaginabili il proprio dissenso. Non per una questione di principio pregiudiziale, ma per indurvi a non effettuare degli errori di cui voi stessi potreste in futuro pentirvi.
Diciamo che il capitolo "nuove tasse" fondamentalmente comprende, quelle previste all'articolo 4, da esaminare, e quelle previste nell'articolo 2, già discusso, e nell'articolo 3 in discussione. Queste nuove tasse meritano probabilmente un ragionamento differenziato non essendo tasse che rispondono a logiche assolutamente sovrapponibili, quindi non sono tasse che meritano un giudizio identico da parte di coloro che le devono giudicare o di coloro che le devono promulgare, in questo caso il Consiglio regionale.
Io credo che avrebbero potuto aiutare la nostra riflessione le valutazioni che il collega Cuccu ha esposto in maniera molto corretta, molto serena, però anche dettagliata, approfondita e particolareggiata nel suo intervento di questa mattina. I collega, pur non avendo partecipato ai lavori della Commissione terza, quindi non essendo stato estenuato dallo stesso di tipo di contenzioso e di contraddittorio a cui sono stati sottoposti tutti i componenti della Commissione medesima, ha dimostrato di aver letto con estrema attenzione l'articolato.
-Egli Ha portato infatti una serie di obiezioni precise e puntuali che, provenendo da un consigliere regionale non sovra esposto sul tema, quindi non costretto a mille e mille approfondimenti, sono significative delle difficoltà interpretative del provvedimento in esame; sono significative delle difficoltà di applicazione della legge; sono significative della difficoltà di esazione dei tributi.
Una difficoltà di esazione che induce a ragionare sui temi dell'elusione e dell'evasione (temi cari ai colleghi della Rifondazione Comunista, che meriterebbero una discussione ben più lunga), ma che ci convince di ciò di cui, peraltro, siamo sempre stati convinti, e cioè che poche tasse facilmente percepibili negli scopi e nei fini e difficilmente soggette ad evasione siano, probabilmente, il modo migliore per ottenere che ci sia una contribuzione volontaria o coatta di tutti coloro che devono contribuire al regime di perequazione fiscale.
Molte volte l'intreccio normativo, che questo Consiglio regionale non disdegna e lo dimostrano la discussione e il licenziamento delle norme del maxi collegato, è il padre della possibilità di eludere, della possibilità di non pagare, della possibilità di avere un argomento comunque valido a sostegno della propria scelta di non contribuire ai regimi perequativi che sono necessari in qualunque tipo di democrazia per poter garantire l'esistenza dello Stato sociale a difesa delle parti più deboli della società.
Questa è la prima considerazione che motiva la nostra contrarietà alla tassa sulle seconde case definite, in maniera abbastanza avventurosa, ad uso turistico presenti nell'isola.
C'è qualche altro aspetto che ci induce sullo specifico ad essere fortemente perplessi. Anche noi, l'hanno già detto altri colleghi, abbiamo dei dubbi che possa essere effettivamente applicata una forma di tassazione aggiuntiva e che, qualora fosse applicabile, possa essere ritenuta giusta. Ma, personalmente, debbo dire che costituisce un motivo ulteriore di perplessità la distinzione introdotta dalla Giunta regionale e dalla maggioranza, in modo abbastanza garibaldino, tra sardi e non sardi, che in questo modo sostanzialmente individua due tipi di italiano che vive o che passa una parte della propria vita in Sardegna.
E' una distinzione che a noi sembra francamente non accettabile, nel senso che ci sembra assai difficile individuare la motivazione di una tassazione differenziata per i sardi e i non sardi. Mi spiego meglio. Un comune della Sardegna, che aveva la fortuna di essere inserito con il proprio territorio in un meraviglioso parco naturale, mise all'ingresso del parco un cartello (ho la fotografia) con scritto: "è vietato l'accesso in Giara alle moto, alle automobili e ad ogni mezzo che produce gas di scarico essendo mezzo che usa benzina o comunque altro inquinante". Nessuno avrebbe avuto niente da ridire su questo, se non ci fosse stata una postilla aggiuntiva "esclusi gli abitanti del Comune" quasi a dire che l'inquinamento è diverso se prodotto da un cagliaritano o da un abitante del Comune che insiste su quel parco.
Io capisco la logica, ma non l'accetto, che sottende l'imposizione di questi tributi; se noi riteniamo infatti che le seconde case facciano scempio del territorio o, comunque, non aiutino lo sviluppo organico, equilibrato, eco-ambientale, sostenibile del territorio è giusto che ne disincentiviamo l'incremento. Ma, il presupposto della tassa di scopo non può essere la residenza, come dice l'onorevole Rassu per il fatto di essere nati in Sardegna in quanto figli, per esempio, di bancari trasferiti nell'isola per lavoro e poi ritornati ai luoghi di origine. Il presupposto di questa tassa, secondo i colleghi della Rifondazione Comunista, è che chiunque ha una seconda casa, fosse anche un piccolo bugigattolo di 40 metri quadri, di 30 metri quadri, un punto d'appoggio, è soggetto alla tassazione perché è più ricco - ed è vero - di chi la seconda casa non ce l'ha e magari possiede soltanto 30 metri quadri nel comune in cui abita.
Se si dice che chiunque ha di più viene tassato una seconda volta per contribuire io, pur non essendo d'accordo, capirei il ragionamento. Così come potrei comprendere, pur non essendo d'accordo neanche in questo caso, che si volesse disincentivare un incremento delle seconde case tassandole, per raggiungere un obiettivo di perequazione, di giustizia sociale, e un obiettivo di eco-ambientalità. Ma nella scelta di imporre nuove tasse non vedo linearità ma contraddizione; stiamo infatti disincentivando le seconde case ma non quelle dei sardi, stiamo imponendo una tassazione, ma riguarda soltanto i non sardi, diamo ai sardi l'illusione che ci possa essere una perequazione sociale soltanto a spese di coloro che hanno scelto la Sardegna, acquistando una seconda casa, per investire sul turismo, per investire sulla salute.
, Assessore Pigliaru, ho avuto modo di dirglielo in tutti i modi: mi sembra veramente una scelta illogica. Ritenevo giusto ribadirlo un'ulteriore volta in quest'Aula affinché, per chi ha voluto ascoltare e per chi ha buonsenso, resti a futura memoria.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). L'articolo 2 parlava di tasse sui trasferimenti immobiliari, sulle operazioni di vendita e acquisto; su questo argomento c'è una letteratura molto ampia, su come si evade in modo sistematico sulle transazioni che riguardano il patrimonio immobiliare, perché basta dichiarare un valore diverso, in genere ci si mette d'accordo tra il venditore e l'acquirente, e si evitano le imposte derivanti da quel trasferimento o, comunque, le si riducono molto.
Io non ho idea della dimensione di queste transazioni immobiliari nei comuni turistici, non so a quanto ammonteranno le entrate dello Stato e a quanto invece, in ragione di questa nuova imposta, quelle della Regione; però, dato che ho l'abitudine di leggere, in questo caso l'articolo 2, l'emendamento, gli articoli 3, 4 e 5, vedo come funziona il sistema perequativo proposto dalla Giunta.
Il sistema perequativo proposto dalla Giunta funziona attraverso progetti di sviluppo, di coesione territoriale e quel 75 per cento che deriva dall'imposizione prevista nell'articolo 2 e nell'articolo 3 è ripartito tra progetti di interesse regionale (40 per cento), programmi e progetti di interesse provinciale (30 per cento), progetti e programmi di interesse comunale (30 per cento). Parlare di interesse comunale o provinciale non significa, di per sé, che la definizione di questi programmi avviene su base comunale o provinciale, io immagino che avvenga su base regionale, cioè centralistica, perché conosco il modo di lavorare, il tipo di programmazione che ci si propone. La mia preoccupazione è che non solo non venga utilizzato quel 25 per cento destinato al comune che ha subito guasti ambientali a causa della notevole presenza di insediamenti di natura residenziale- turistica sul suo territorio, quindi non riattiveremo presso quel comune i necessari servizi, né effettueremo gli interventi di risanamento e di bonifica, ma rischiamo di non avere neppure un sistema efficiente e partecipato di perequazione territoriale, anche perchè perequazione territoriale non vuol dire perequazione sociale.
Quali interessi andiamo a sostenere, che sono violati dal fatto che c'è un percorso di concentrazione delle cubature turistiche in alcuni centri piuttosto che in altri? Su quale base operiamo questa distribuzione della ricchezza? Ripaghiamo in qualche modo i proprietari delle aree, su cui non è possibile investire in modo significativo, per il mancato guadagno? Oppure sosteniamo quella parte di popolazione che vive in condizioni di maggiore disagio: i disoccupati, i poveri? Non è scritto, c'è una delega piena alla Giunta, della quale noi tutti ci dovremo fidare ciecamente, è una delega piena perchè non vengono neppure definiti alcuni criteri generali di utilizzo di quelle risorse. Neppure un aggettivo che consenta di capire quali saranno i destinatari di quelle risorse.
Io mi applico a tentare un dialogo, capisco che c'è una pregiudiziale anticomunista in alcuni componenti della Giunta della quale purtroppo mi rammarico; capisco che ci sono pregiudiziali di natura ideologica - politica che funzionano solo dopo il voto, dopo l'acquisizione della fiducia, dopo l'acquisizione dell'assenso su un percorso comune di governo delle istituzioni. Mi auguro anche che ci sia la possibilità di rimuoverla questa pregiudiziale, per cui vengano considerate anche le proposte avanzate dal mio partito.
Prossimamente si svolgeranno a Cagliari le elezioni amministrative e, qualunque sia la decisione del TAR, noi onoreremo lo scontro elettorale con la presenza, non si dichiara forfait perchè anche in condizioni difficili bisogna accettare il confronto, bisogna accettare di misurarsi, poi si vedrà se i giudici interverranno o meno a rendere quella consultazione inefficace e quindi da ripetersi.
Una cosa è certa: noi, che ci candidiamo a governare i comuni e il territorio, ci accreditiamo attraverso la formulazione di un impegno solenne su un tema che è, su tutti, il più importante; questo lo si coglie anche in un documento rilevante che si intitola "Prima di tutto il lavoro", presentato dal candidato sindaco del centrosinistra.
Se la priorità è il lavoro, allora: avremmo potuto rendere più efficace l'istituzione di queste imposte attraverso attività di collaborazione con gli organi dello Stato da attribuire, così avevamo proposto, alle competenze dell'Agenzia per le entrate; e andrebbe anche quantificato meglio l'importo da destinare ad eventuali fondi di perequazione territoriale e sociale.
Detto questo bisogna specificare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione di queste risorse non attraverso formulazioni generiche, così come sono contenute nell'articolo 5, ma con un'articolazione precisa e partendo anche dal recupero integrale dei 30 milioni di euro che sono stati stanziati con la finanziaria dello scorso anno per il Piano straordinario per il lavoro e che poi sono stati dirottati verso il completamento di opere pubbliche.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, la Giunta, in corso d'opera, con la presentazione dell'emendamento 140 ha sostituito radicalmente l'articolo 3 e questo è già stato motivo di protesta in Commissione. L'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico è un altro balzello, inventato sempre sulla base della solita motivazione, politica, che crea un ulteriore scontro tra le persone, tra le classi sociali. La demagogia e il populismo spingono il presidente Soru ad inventare un'ulteriore imposta. Il comma 4 dell'articolo 3 recita: "Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna e i rispettivi coniugi" udite, udite! Questi signori, immagino siano i nativi, come vengono definiti dal Presidente della Camera, non sono soggetti passivi.
In questa circostanza non vengono considerati i migranti, coloro cioè che hanno fatto una scelta di vita, coloro che abitano in Sardegna da una vita, che stanno qui da quarant'anni, da cinquant'anni, che hanno ritenuto la Sardegna non la loro seconda patria, ma la loro prima patria, visto che non se ne sono mai allontanati. Vi assicuro che sono tantissime le persone arrivate, per esempio, quando è nata la SARAS, quando sono nate le industrie di Ottana, con tutto il benessere che hanno creato! Sono soggetti che hanno deciso di vivere in Sardegna, che potrebbero anche non essere residenti perché questo requisito non è previsto Non essendo previsto chiaramente noi assimiliamo, anzi non assimiliamo un nato in Sardegna che ha deciso negli anni Sessanta di lasciare l'isola e si è stabilito in Svizzera, in Germania, in Argentina (poi gli abbiamo dato anche il diritto di voto, tutta una serie di agevolazioni come se fosse rimasto qui), ad un cittadino italiano, ma anche non italiano, che si è trasferito qui negli anni Cinquanta, qui è cresciuto e ha messo su famiglia, che sottoponiamo, invece, al pagamento di questa imposta.
Il requisito della residenza, lo ribadisco, non è previsto, si dice solo che non sono soggetti passivi coloro che sono nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
Non crediate che il mio ragionare apra alla possibilità di modificare il voto di Alleanza Nazionale. No, assolutamente, siamo contrari a questo articolo 3 come eravamo contrari all'articolo 2, perché non ne capiamo la motivazione!
Anche per l'articolo 3 valgono le stesse considerazioni fatte per l'articolo 2; certo, in questo caso è più facile procedere ad una quantificazione che, immagino, la Giunta abbia già provveduto a fare! Immagino! Immagino invece che non lo abbia fatto perché nel vecchio testo, le modalità e le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero, rimborso venivano assunte di concerto con l'Assessorato regionale della programmazione e con quello degli enti locali; nel testo modificato i comuni debbono intervenire ai fini dell'accertamento. Quindi, si demanda ai comuni la parte più spinosa, ma se c'è la necessità di rimandare a qualcuno è segno evidente che, probabilmente, oggi non è ancora chiaro a quanto ammonterebbe questa imposta.
Invece, è importante che rimanga la disposizione per cui le risorse servono a favorire la coesione, quindi una parte delle risorse va in una direzione e una parte in un'altra.
Da notizie che ho ricevuto pare sia in atto un fuggi, fuggi generale, causato dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3. Così come, peraltro, appena si è ipotizzato che il nuovo Governo di centrosinistra potesse ripristinare l'imposta di successione, i notai sono stati oberati da richieste di cittadini intenzionati a fare atti di donazioni per evitare la tassa di successione. Ma per quale motivo si deve spaventare la gente?
Ma, in merito alle imposte previste da questi articoli 2, 3 e 4, avete almeno un'idea di quanto se ne possa ricavare? ,Secondo voi, si potrà risolvere non dico qualcuno ma almeno un problema tra i tanti che abbiamo? Anche ammesso che arrivino alle casse delle Regione cifre considerevoli, noi non possiamo considerarle importanti, perché le cifre importanti semmai sono quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF; quelle sono cifre importanti e noi continueremo la battaglia perché il Governo di centrosinistra, visto che non l'ha fatto quello di centrodestra, in tempi brevi dia risposte alla Regione Sardegna. Quelle sono cifre importanti grazie alle quali, il presidente Soru e l'assessore Pigliaru ci hanno assicurato che risolveremo tutti i nostri problemi...
(Interruzioni)
Neanche con quelle? Colleghi, allora stiamo facendo una battaglia che non ci porterà da nessuna parte, lo stanno ammettendo adesso l'assessore Pigliaru e l'assessore Sanna, se neanche con il riconoscimento da parte dello Stato italiano di ciò che c'è dovuto, risolveremo i nostri problemi Se così è, Assessore, lei vuole ancora dire che risolve i problemi con questi tributi? Ma lei non pensa che con queste imposte noi creiamo solo inimicizie, conflitti di classe?! Allontaneremo la gente dalla Sardegna!
State dicendo che non riusciremo a risolvere i problemi con le risorse che lo Stato italiano deve alla Sardegna, che il presidente Soru ha ipotizzato essere pari ad un quarto, un quinto di una finanziaria nazionale, però perdiamo tempo ad imporre dei balzelli il cui gettito sarà da non risolvere veramente nessuno dei problemi. Ma a che cosa serve questo? Serve solo ad una cosa, è un disegno politico, , pericolosissimo…
PRESIDENTE. Onorevole Diana, il tempo a sua disposizione è terminato. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Assessori, intervengo nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti per evidenziare, con particolare riferimento all'emendamento numero 164, emendamento all'emendamento numero 140 della Giunta, un problema.
(Brusio in Aula)
Non vorrei fare l'antipatica ma mi piacerebbe essere ascoltata., Mi sto riferendo alla Giunta e ai colleghi.
PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, prosegua, ci penso io a riportare l'ordine!
CALIGARIS (Gruppo Misto). Mi riferisco all'imposta sulle seconde case la cui istituzione ha provocato preoccupazione e ansia tra i nostri conterranei, in Italia e all'estero. Su questo tributo il mio ragionamento è diametralmente opposto a quello che ha fatto poc'anzi l'onorevole Vargiu. Pur apprezzando, infatti, il lavoro svolto dalle Commissioni che hanno escluso dal pagamento i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi, penso che debba essere fatto un ulteriore sforzo per garantire lo stesso trattamento ai figli degli emigrati nati, loro malgrado, fuori dall'isola.
Apro una piccola parentesi per lamentare la mancata consultazione della Commissione emigrazione del Consiglio; perché se è vero che questa è una questione prettamente tributaria, ciò non di meno tocca aspetti strettamente legati al rapporto culturale tra sardi e sardi emigrati, tra la terra d'origine e quella temporaneamente ospite e, più in generale, apre la questione delle eredità culturali e identitarie che passano anche attraverso i beni materiali, visto che stiamo salvaguardando il paesaggio, ma anche i beni che nel paesaggio sono compresi, come i muretti a secco, quindi anche i luoghi in cui queste realtà si trovano.
L'esclusione della Commissione dall'esame del provvedimento si è verificata anche - lo ricordo per inciso - per l'emendamento sul difensore civico. Comunque, voglio condividere con voi una riflessione. A me sembra che non debbano e non possano essere considerate seconde case tout court le abitazioni degli emigrati e ancora meno seconde case ad uso turistico, anche se si trovano in prossimità della costa. Non mi risulta peraltro che gli emigrati si siano mai caratterizzati per uno sfruttamento a scopi immobiliari e quindi speculativi di aree territoriali, anche quando originari di zone ad altissima valenza paesaggistico-ambientale.
Come confermano anche numerose lettere pubblicate su "Il Messaggero Sardo", ma come sa benissimo ciascuno di noi, se è vero che in ogni famiglia sarda c'è un emigrato, le case sono considerate beni di eredità o investimenti con l'unico scopo di tornare a casa per morire in pace.
Non escludo in assoluto, anche se ho nutrito qualche fondato dubbio in proposito, e nonostante l'Aula abbia confermato il valore del principio poco fa, che si possa pensare di applicare un'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle alienazioni del bene immobile da parte di un figlio di un emigrato nato fuori dall'Isola; a me però sembra francamente punitivo far pagare ai figli di chi è stato costretto a lasciare l'isola per trovare lavoro, anche se casualmente continentali o stranieri, un'imposta su un bene costruito con sacrifici e risparmi, oppure ereditato addirittura dalla generazione precedente.
Mi pare, inoltre, che non si possa, al di là delle questioni di legittimità costituzionale, creare una disparità tra figli di emigrati all'interno della stessa famiglia, figli di emigrati il cui destino è stato determinato da un'unica causa: il bisogno. Chi ha lasciato l'Isola trenta o più anni or sono, partendo dalle montagne delle Barbagie o dalle coste della Baronia non pensava che il destino del bene immobile di proprietà sarebbe stato più o meno felice a seconda della distanza dalla battigia, non pensava altresì che avrebbe dovuto garantire la nascita del figlio tra i lentischi per assicurargli le proprietà senza versare imposte! Il luogo in cui si vede la luce non è sempre una libera scelta, almeno non lo è per tutti! Ritengo, quindi, che non sia corretto far pagare un'imposta al figlio non sardo dell'emigrato di Cala Gonone e non invece a chi è nato, non per sua scelta, a Fonni. Peraltro all'interno della stessa famiglia ci sono figli nati in Sardegna e altri nati fuori dell'isola.
Tra l'altro questa norma può determinare una conseguenza negativa anche sull'utilizzo dei risparmi, nel senso che un emigrato sardo prima di ristrutturare o effettuare interventi di ristrutturazione o di conservazione del bene immobile di famiglia o di acquistarlo ex novo potrebbe pensare di investire in altre parti del Paese o addirittura all'estero. Penso, infine, che la terra dei padri rappresenti per gli emigrati e i loro figli il luogo del riscatto e della memoria, in cui tornano per riappropriarsi della loro identità culturale che giudicano irrinunciabile. Consentire, quindi, anche ai figli non nati in Sardegna di fruire dell'esenzione dell'imposta sulle cosiddette seconde case per uso turistico ha anche un valore simbolico, oltre che pratico. Rappresenta un'apertura di credito da parte di una terra che, a suo tempo, non ha saputo o potuto garantire a quella persona o a quella famiglia di vivere dignitosamente laddove aveva le radici e a cui resta legata, finché vive, tramandando ai figli il compito di conservare quel rapporto.
Un appello in questo senso è stato formulato anche dalla Consulta dell'emigrazione riunita a Cagliari il 31 marzo scorso, un appello a cui spero la Giunta, la Commissione e l'intera Aula vogliano rispondere positivamente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (F.I.). Signor Presidente, la condizione economica e sociale che interessa la nostra isola non è certamente positiva, e questo purtroppo è un dato incontrovertibile e per di più certificato da qualificati istituti statistici e di ricerca. Una situazione che creda vada affrontata con estrema attenzione e con grande senso di responsabilità; invece solo la fervida fantasia della Giunta o, per meglio dire, del suo Presidente, poteva partorire straordinarie iniziative come l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall'articolo 3 di questo maxi collegato. Una tassa patrimoniale chepotrebbe generare un effetto domino che si ripercuoterebbe a cascata su tutto il sistema economico sardo.
Il Presidente che ha elucubrato questa idea non ha certamente valutato tutti i possibili risvolti che un simile intervento può produrre. E' vero, l'introduzione di qualsivoglia nuova tassa o imposta, come è noto, rischia di creare malumori e spesso effetti indesiderati, ma non è certamente facendomi scudo di queste argomentazioni che intendo chiarire e motivare il mio dissenso all'introduzione di questo nuovo dispositivo fiscale.
Occorre, infatti, stimare in anticipo tutte le possibili conseguenze di ogni nuova tassazione e, in particolare, il proponente deve usare la massima attenzione e cautela valutando il sistema economico sul quale si va ad incidere e i soggetti sui quali ricadono le nuove imposte. La storia economica è piena di esempi di interventi pubblici che hanno spesso, a causa di una inadeguata valutazione dei possibili effetti, provocato non pochi disastri e deleterie conseguenze.
Passando ad un'attenta valutazione della proposta specificata in quest'articolo, a parte forse un evidente problema di legittimità costituzionale, come evidenziato da alcune dichiarazioni apparse sulla stampa e sulle quali non intendo soffermarmi oltre, lasciando a chi di competenza l'onere di verificarlo, l'introduzione di questa tassa che si applicherebbe alle seconde case ubicate entro tre chilometri dalla battigia marina non adibite ad abitazioni principali è una sorta, come qualcuno l'ha definita, di "super ICI" regionale calcolata in base ai metri quadri posseduti che rischia di trasformarsi in un intervento che si ripercuoterà negativamente sul delicato sistema economico sardo.
Gli oltre duecentomila proprietari di case e gli esperti del settore temono, infatti, il crollo del settore immobiliare e la fuga di moltissimi vacanzieri proprietari di case. Questa nuova catastrofe Soriana, se dovesse essere approvato questo articolo, danneggerebbe ulteriormente l'immagine della Sardegna all'esterno, immagine già messa a dura prova da una politica urbanistica prima, e fiscale ora, che tende a scoraggiare la presenza di turisti, nonché a bloccare qualunque nuova costruzione, anche alberghiera nella nostra Isola.
Se l'idea del ben pensante Soru è quella di chiudersi dentro e di non far entrare nessuno, prepariamoci, onorevoli colleghi, a tempi molto duri, ma soprattutto preparatevi a dirlo ai sardi. Questo articolo, uno degli articoli chiave di questo collegato alla finanziaria, uno se vogliamo anche dei più discussi, ma anche uno dei più reclamizzati dal presidente Soru, rappresenta la palese ed ulteriore conferma della mancanza di una visione generale di questo Esecutivo, ma soprattutto della mancanza di chiarezza degli interventi proposti che generano una politica raffazzonata ed improvvisata, salvo poi correre ai ripari con aggiustamenti vari quando si producono pasticci legislativi così fatti.
Prima la Commissione, sotto le pressioni e le forti proteste formulate da più parti, ha dovuto modificare il provvedimento per evitare che gli emigrati sardi, che sono stati costretti a lasciare la nostra isola in cerca di lavoro e che qui hanno investito i risparmi di una vita di sacrifici, subissero la beffa di questo provvedimento. Infatti, la tassa proposta oggi dovrebbe essere pagata da soggetti che non hanno domicilio fiscale in Sardegna, mentre tutte le persone nate in Sardegna e i loro coniugi, anche se non hanno il domicilio fiscale nell'isola, non sono soggetti a questa nuova imposta.
La Giunta stessa poi, con l'emendamento 140, riscrive totalmente l'articolo 3, estendendolo dagli otto commi presentati inizialmente, diventati dieci in Commissione, fino a diciassette commi necessari per cercare di aggiustare e legittimare un articolo che, così come era stato presentato, sarebbe stato chiaramente attaccabile non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista giuridico.
Assessore, Assessori, non sono queste le iniziative concrete da mettere in campo per aumentare gli introiti delle casse regionali e comunali, bisogna invece fare in modo che i turisti si facciano carico degli oneri dei servizi. In quest'ottica sarebbe preferibile trovare le formule per far pagare i servizi collaterali e connessi all'industria turistica a chi viene in Sardegna. La Sardegna, infatti, che trae dall'industria turistica una fonte principale di sostentamento, subirebbe, applicando la tassazione prevista da questo articolo e dal seguente, una contrazione rilevante conseguenza del fatto, inevitabile, che i turisti sceglierebbero mete più economiche. Già oggi, infatti, si spendono cifre significativamente più basse andando in moltissimi altri posti del mondo, dalla Grecia alla Spagna, da Cuba alle Maldive, che hanno fatto scelte di valorizzazione del loro territorio improntate ad una cultura dell'accoglienza basata su servizi di qualità capaci di fidelizzare il turista nel tempo.
Ebbene, noi non abbiamo nulla da invidiare a quelle località, anzi le bellezze dei nostri luoghi ed il nostro patrimonio ambientale sono di gran lunga superiori ed unici, ma non possiamo certo promuovere e avallare scelte strategiche volte a far scappare i turisti, introducendo imposte su case al mare, stazionamento yacht e aerei privati. Dobbiamo bensì adoperarci a far sì che i vacanzieri lascino in loco quanto è più possibile di risorse economiche, senza per questo saccheggiare il turista o meglio i beni di facoltosi operatori sardi e non sardi che hanno scelto sin dagli anni Cinquanta la nostra Isola sentendosi profondamente legati ad essa.
Ciò di cui noi abbiamo bisogno, ciò di cui i sardi hanno bisogno ora, subito, è mettere in campo iniziative e proposte tangibili, che ci permettano di risalire dal crepaccio dove invece le scelte politiche insensate, le iniziative impalpabili di questa Giunta stanno continuando a spingerci. Dovere e compito della classe politica che governa una Regione è anche quello di dare risposte alle aspettative della gente evitando iniziative che come fuochi di paglia lasciano ben poca brace, e costruire invece reali prospettive di crescita che tengano conto delle esigenze dei nostri territori, perché la Sardegna che non assomiglia a nessun luogo, la Sardegna suggestiva, la Sardegna sognata e desiderata continui ad essere meta turistica non solo apprezzata, ma anche e soprattutto ricercata.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, non c'è dubbio che provvedimenti di questa portata (contenuti negli articoli 2, 3 e qualcuno anche negli articoli seguenti) siano occasione di dibattito, anche molto animato, perché fortemente incisivi e peraltro assolutamente innovativi rispetto ai percorsi che tutta la classe politica, in linea generale, in passato ha seguito.
Sono provvedimenti che nascono anche da una certa realtà e che si legano, naturalmente, alle vertenze, al confronto molto forte che abbiamo aperto con lo Stato, per il riconoscimento dei nostri diritti. Un confronto che è stato aperto quando il Governo nazionale era guidato dal centrodestra, confronto che verrà portato avanti con la stessa forza, la stessa durezza, lo stesso convincimento quando il Governo nazionale sarà guidato invece dal centrosinistra.
C'è una precisa volontà politica di procedere in una certa direzione e non si intende rinunciare, quindi sotto questo profilo, per quanto mi riguarda, la filosofia dell'articolo è assolutamente condivisibile. Resta invece da parte mia l'esigenza di ottenere qualche risposta dall'Assessore. E' vero che abbiamo ricevuto questi emendamenti in ritardo, ma sono già trascorsi comunque alcuni giorni, è anche vero che l'Aula è stata impegnata, in maniera abbastanza pregnante, nel corso di questo dibattito su argomenti altrettanto importanti, quindi io ho fatto una lettura ripetuta e molto attenta dell'emendamento numero 140, che sostituisce l'articolo 3, stamattina, per cui mi resta qualche dubbio che vorrei che l'Assessore chiarisse.
Assessore, quali sono e quando scattano i termini di pagamento dell'imposta? C'è qualcosa, evidentemente, che nel testo mi sfugge. Inoltre, trattandosi di una tassa, di un'imposta relativa alla proprietà, al possesso, all'uso eccetera, che sono che ch soggetti a subire variazioni nell'arco del tempo in base ai trasferimenti di proprietà o di altri diritti reali, come avviene, con quale modulistica e in quali termini, la dichiarazione annuale relativa? Mentre mi pare che questi elementi fossero puntualmente presenti nel vecchio testo, non riesco a trovarne il filo conduttore all'interno di questo emendamento che ha sostituito interamente l'articolo 3. Mi pare che tra i commi 9 e 10 permanga un vuoto; può essere che dalla risposta dell'Assessore il vuoto venga colmato perchè imputabile ad una mia distrazione di lettura.
Del contenuto del comma 16, , che prevede che l'imposta si applichi a far data dal mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna della presente legge, fatico a comprendere la portata perchè sembra quasi che si voglia lasciare un lasso di tempo che consenta qualche furbizia. Io avrei preferito che un'imposta del genere dispiegasse efficacia a far data dall'indomani della pubblicazione della legge.
Emendamento numero 8 della collega Caligaris. Non è vero, così come sosteneva prima l'onorevole Diana, che al punto quattro non è prevista l'esenzione per i residenti; è vero che il punto quattro recita "non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi" e non parla affatto di residenti, però è anche vero, così come la collega Caligaris mi faceva notare, che al punto 3 si parla di "domicilio fiscale fuori dal territorio regionale". Quindi, chi è residente e ha domicilio fiscale all'interno di questo territorio è in ogni caso escluso dal pagamento dell'imposta.
Sull'emendamento numero 8 io chiedo che la Giunta regionale e il relatore operino una riflessione perché, a mio avviso, l'emendamento è assolutamente da accogliere. Chi è andato via da questa terra molto spesso, nel 99, 99 per cento dei casi, non l'ha fatto perché aveva voglia di emigrare, perché aveva voglia di visitare nuove terre, ma perché costretto dalle circostanze, perché non trovava lavoro, perché non trovava le condizioni sufficienti per sbarcare il lunario nella terra alla quale, magari, era profondamente legato e che certamente amava.
Chi è andato via da questa terra si è costituito, legittimamente, una famiglia mettendo al mondo anche dei figli; figli che, se noi dovessimo penalizzarli a questo modo, rischiano davvero di perdere le radici, di perdere un ancoraggio ai quali invece di solito si rifanno con vanto, tant'è che in molte di quelle famiglie si continua a parlare in limba e la limba viene insegnata anche ai figli, perché costituisce parte integrante della loro storia, della loro cultura.
Considero quindi opportuno l'emendamento numero 8, sul quale chiedo una giusta riflessione da parte della Giunta regionale, perchè serve a rinsaldare i rapporti di chi, è stato costretto ad andare via dalla propria terra di origine.
Colgo l'occasione dell'intervento per esprimere il mio voto favorevole anche sull'articolo in attesa però dei chiarimenti da parte dell'Assessore sui punti che ho richiamato.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Questo articolo è, come si diceva prima, centrale all'interno della politica fiscale innovativa che la Giunta regionale ha proposto a questo Consiglio in questa manovra finanziaria. E' un articolo centrale perché su di esso si concentrano le più profonde, le più evidenti ragioni del nostro dissenso su una politica fiscale che definire innovativa ovviamente è un eufemismo. Qualora si fosse scelta la strada di una politica fiscale della Regione forte, determinata, autonoma, si poteva orientarla veramente in direzioni diverse.
Si è scelto, invece, di inaugurare una nuova stagione di fiscalità regionale ponendo in essere un insieme di provvedimenti, ma sicuramente questo articolo, interessante soprattutto per i riflessi diretti sull'attività turistica, è centrale perché è il concentrato di inopportunità politiche e di illegittimità giuridiche e costituzionali. Questo è un provvedimento iniquo sul piano dei principi sia perché prevede un'imposizione che si somma ad una già esistente, il collega Sanciu ha parlato di una "super ICI", sia perché crea una disuguaglianza fra i cittadini.
Si è scelto di inaugurare una stagione di fiscalità regionale calpestando un elementare diritto costituzionale: quello che sancisce la parità di trattamento dei cittadini rispetto allo Stato e rispetto all'Erario. Si è detto che questa scelta è stata determinata da una volontà di colpire una produzione di reddito che in questi anni non ha lasciato nulla in Sardegna. Si è detto che, in qualche modo, questo sistema di fiscalità sulle seconde case dei non residenti tende, almeno indirettamente, a segnare una svolta nella politica immobiliare sulle zone turistiche per indirizzarla non più sulle seconde case, ma sulla creazione di strutture ricettive e di servizi turistici.
Questa è una motivazione che può soltanto rimanere sullo sfondo e che invece è utilizzata in maniera totalmente iniqua e illegittima. Voi sapete già che queste norme, in particolare questa e la successiva, contenuta nell'articolo 4, verranno impugnate dallo Stato; voi l'impugnazione l'avete già messa in conto, non so se abbiate messo in conto che se esiste ancora il diritto, se esiste ancora la giustizia, se esiste il diritto costituzionale e se esistono ancora paladini dei principi costituzionali, queste norme verranno cancellate, dichiarate illegittime. E se questo accadrà si toglierà, quindi soprattutto,anche a voi, alla Regione Sardegna la possibilità di utilizzare queste norme che voi avete chiaramente pensato, scritto, riscritto, come uno strumento da utilizzare nella trattativa con lo Stato sulla questione delle entrate, dei trasferimenti dallo Stato alla Regione.
Se questo è vero, e lo è perchè lo dichiarate esplicitamente attraverso il comma 17 di questo articolo, che è rivelatore della ratio di questa norma, a voi, tutto sommato, non interessa tassare le seconde case dei non residenti, a voi interessa dare allo Stato un segnale forte e chiaro sul fatto che la trattativa sulle entrate per la Regione Sardegna deve essere chiusa a vantaggio della nostra Regione. Scrivete infatti, e il contenuto di questo comma non ha alcuna rilevanza col contenuto dei commi precedenti, che nel caso in cui lo Stato non riconosca il diritto della Regione Sardegna a compartecipare ai sette decimi dell'intero gettito dell'imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel territorio regionale della Sardegna vi riservate di proporre ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.
Anticipate in legge un pronunciamento politico o amministrativo sull'avvio di un'azione legale nei confronti delle Stato. Che senso ha scrivere in legge che si vuole intentare un'azione giurisdizionale contro lo Stato su una questione che non ha alcun riferimento diretto con l'argomento di questo articolo, perché riguarda altre imposte dello Stato su cui noi rivendichiamo giustamente una maggiore compartecipazione! Questo è l'elemento che rivela, quindi, che voi attraverso questo strumento rischiate di far fare alla Sardegna una brutta figura! Che voi facciate una brutta figura a noi può anche andare bene, ma non ci va bene che la faccia la Sardegna, questo no.
La trattativa con lo Stato dovrebbe essere intavolata su ben altri presupposti e con altri obiettivi. Un primo obiettivo sarebbe quello di ottenere trasferimenti più significativi sulle imposte riscosse sui redditi generati in Sardegna; un altro obiettivo, come è stato detto, ed è ampiamente condivisibile, nella prospettiva dell'introduzione di un l federalismo fiscale compiuto, sarebbe quello di rivendicare quote maggiori all'interno di una perequazione a vantaggio delle regioni con minori redditi nel sistema nazionale. Anziché puntare su una politica di alto profilo che inneschi una trattativa seria, forte, sulla base di ragioni fortissime e di grandi obiettivi da raggiungere, voi vi limitate ad utilizzare, o a tentare di utilizzare, strumenti che la Corte Costituzionale potrebbe dichiarare illegittimi.
In questo caso la Regione si troverebbe quindi in una posizione più debole rispetto allo Stato che, a quel punto, tratterebbe sulla base di un pronunciamento della Corte Costituzionale che spunterebbe quella che voi avete deciso essere l'arma migliore per questa trattativa. Se si vuole lottare contro un gigante si può e si deve farlo, questo la Regione deve fare, ma lo deve fare attrezzandosi con armi proprie, con armi effettivamente utilizzabili, non con punteruoli che, molto probabilmente, verranno resi nulli, inefficaci da un sistema giuridico che non può tollerare violazioni dei principi fondamentali della Costituzione.
Avete scelto un impianto giuridico farraginoso nella sua articolazione incerto negli obiettivi,; avete scelto, di percorrere una strada che potrebbe arrecare danni di immagine e danni economici al nostro sistema veramente gravi. Di questo dovrete assumervi tutta la responsabilità.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, mai, quanto in occasione di questo collegato, mai, quanto in occasione della discussione su questi articoli che abbiamo lasciato in cauda venenum, alla fine della discussione, il 2, il 3, il 4, il 5, cioè le tasse sul turismo, le tasse sulle seconde case, le tasse sulle barche, le tasse sugli aerei, le tasse su tutto quello che il turismo porta, si adatta la massima immortale che dice che l'albero buono produce frutti buoni e l'albero cattivo produce frutti cattivi. Ora, se dobbiamo esaminare l'albero e se dobbiamo giudicare l'albero dai frutti, certamente è cattivo un frutto di questo genere: la tassazione disordinata, illegittima, incostituzionale, illogica, selvaggia delle attività connesse al turismo (una delle poche realtà positive e produttive della Sardegna), espressione di una elaborazione politica e amministrativa che davvero ha un carattere di poca comprensibilità, di poca adattabilità alla attuale situazione sarda.
Io ricordo che il leader de La Margherita, Rutelli, giustamente, in campagna elettorale, tra i punti più fondanti delle sue proposte, qualora l'Ulivo avesse vinto le elezioni, includeva una serie di agevolazioni fiscali e alcune forme di detassazione del turismo. Io, mentre ascoltavo Rutelli che nel corso di dibattiti televisivi annunciava provvedimenti di detassazione, di agevolazione fiscale principalmente sul turismo, mi chiedevo se Rutelli sapesse che il loro Presidente della Regione sarda invece che detassare il turismo, invece che agevolare il turismo stava inventando una serie di nuove tasse proprio sul turismo. Non so se Rutelli lo sapesse,adesso ne verrà a conoscenza. Noi invece veniamo a conoscenza, in questo momento, del fatto che il TAR ha accolto il ricorso dell'Alitalia che chiedeva la sospensiva del provvedimento di assegnazione delle rotte per la Sardegna in regime di continuità territoriale. L'accoglimento del ricorso potrebbe consentire ad Alitalia di riprendere i voli dalla Sardegna per Roma e per Milano. Questa credo sia una notizia veramente interessante.
Stato dicendo che il contenuto degli articoli 2 e seguenti, ha un carattere perverso, per il fatto che gli enunciati da cui si parte sono condivisibili. Non possiamo accontentarci del turismo creato dalle seconde case. Benissimo! Non possiamo accontentarci di un certo numero di giovani che lavorano come camerieri, magari, senza avere incarichi di responsabilità negli alberghi e nell'impresa turistica. Benissimo! Il turismo e l'attività imprenditoriale connessa al turismo devono lasciare in Sardegna ricchezza, reddito, benessere. D'accordo! Allora, evidentemente, nella fase di elaborazione di enunciati giusti si è prodotto un risultato legislativo sbagliato e si è prodotta un'interpretazione - assolutamente da rigettare - del principio del federalismo fiscale.
Io ricordo anche le parole dell'Assessore che adduceva a giustificazione, per la verità senza scendere nello specifico, della possibilità delle Regioni e quindi della Sardegna di imporre tassazioni su beni già tassati, il fatto che alle Regioni è già demandata in linea di principio, ma non ancora concretamente, la capacità impositiva. E' vero, però l'Assessore dimenticava un passaggio, e cioè che l'applicazione del federalismo fiscale alle Regioni comporterà non che le Regioni possano raddoppiare o triplicare tasse già esistenti e che già si versano allo Stato, ma che contestualmente alla tassazione applicata dalla Regione ci sarà la detassazione dell'imposta dovuta allo Stato.
In questo caso si tratta soltanto di una duplicazione o triplicazione di tasse già esistenti e, per di si introduce non un principio di federalismo fiscale solidaristico, ma un principio di federalismo fiscale discriminatorio. Discriminatorio nei confronti di tante persone come diversi colleghi, anche della maggioranza, hanno sottolineato; persone che dovranno pagare tasse ingiuste. E' stato portato l'esempio del figlio dell'emigrato, ma io mi permetto di fare anche l'esempio del continentale che magari non ha mai preso la residenza in Sardegna, però in Sardegna ha delle attività imprenditoriali, per cui in Sardegna produce lavoro, ricchezza, paga tasse, ma nonostante ciò verrà danneggiato se per caso ha la casa al mare in Sardegna.
Stiamo istituendo una doppia, una tripla tassazione che è certamente illegittima, inconciliabile con le leggi nazionali e con i principi costituzionali, una forma di tassazione, Assessore, che non noi del centrodestra, ma autorevoli personaggi, autorevoli economisti che ho già citato nella discussione generale dell'articolo 1 hanno criticato. Non voglio ripetere quanto già detto, ma ricordo soltanto l'affermazione dell'ex ministro delle finanze, Fantozzi, espresso dal centrosinistra, che commenta il suo operato, Assessore, dicendo che gli pare di poter dichiarare che neanche la Lega Nord abbia mai osato tanto. Se effettivamente la frase può essere attribuita all'ex ministro Fantozzi, credo di poter dire che è tutta la Sardegna ad apparire molto fantozziana a causa di queste invenzioni di Soru e della Giunta.
Gravi problemi della Sardegna rimangono nel contempo irrisolti, nemmeno li affrontate, è sotto gli occhi di tutti anche quello che sta succedendo in tema di trasporti, non siete in grado di affrontare e di risolvere gravi problemi della Sardegna che vi eravate impegnati a risolvere e che a due anni ormai dal vostro insediamento non avete neanche iniziato ad affrontare. L'unica cosa che questa Giunta regionale sembra in grado di inventare è qualche tassa nuova, qualche tassa in più. Un risultato veramente encomiabile!
Io capisco che la possibilità di inventare nuove tasse possa esercitare del fascino su qualche forza politica , del resto una parte della sinistra afferma, già lo affermava anche in campagna elettorale, di voler introdurre nuove tasse, di esacerbare quelle già esistenti rendendole ancora più gravose; capisco, ripeto, quanto questo possa affascinare qualche esponente della maggioranza. Ma, mi pare, colleghi, che non calcoliate il danno che con l'adozione di queste misure potrete arrecare al tessuto economico della Sardegna, il danno che potrete creare spaventando e danneggiando circa 200 mila persone tante saranno le persone che le stime ci dicono saranno interessate da un provvedimento di questo genere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Intervengo brevemente per rispondere, in primo luogo, all'onorevole Balia sulla questione da lui sollevata in riferimento al comma 16 che recita: " L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione…"La ratio di questo comma è di rendere semplice il calcolo del periodo di possesso sulla base del quale viene poi determinata l'imposta stessa; quindi, per intenderci, il mese successivo non significa che un'imposta decorra trenta giorni dopo, ma che decorre dal primo giorno del mese successivo.
Per quanto riguarda gli altri temi trattati negli interventi credo di avere già dato le risposte. Forse è ancora il caso di ricordare che nello Statuto sardo si riconosce il diritto della Regione Sardegna a definire imposte in tema di turismo; è anche vero che lo Statuto sardo prescrive che queste imposte siano armonizzate con quelle statali; è anche vero però che sono passati alcuni anni e che lo Stato da questo punto di vista è inadempiente.
La Regione Sardegna, su proposta della Giunta, può prendere quindi un'iniziativa fortemente motivata dal fatto che, come ho già detto, è particolarmente iniquo che proprietari di seconde case non residenti in Sardegna non lascino alle casse regionali nemmeno un euro del reddito realizzato da immobili localizzati nell'isola. Questa continua a essere la prima motivazione di queste tasse, se poi queste tasse genereranno un conflitto di attribuzione con lo Stato avremo allora l'opportunità di far valere i diritti che riteniamo, con forte convinzione, di avere.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (La Margherita-D.L.). relatore di maggioranza. Signor Presidente, il relatore esprime parere positivo sull'emendamento numero 140. Esprime invece parere negativo sugli emendamenti numero 30, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 12, 8, 46, 11, 32. Il relatore, al momento, esprime parere negativo anche sull'emendamento numero 164, parere che potrebbe essere modificato a seguito degli accertamenti in corso,
PRESIDENTE. Onorevole Secci, ha dimenticato di esprimere il parere sull'emendamento numero 209.
SECCI (La Margherita-D.L.). relatore di maggioranza. Chiedo scusa, Presidente, il parere è negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Il parere della Giunta è conforme al parere del relatore. Stiamo approfondendo il problema dell'esenzione per gli emigrati perché è necessario adottare una definizione coerente con quanto prevede in materia la normativa dell'Unione Europea. Allo stato ritengo che nell'attuale continuità territoriale i figli degli immigrati siano certamente esclusi. Nella proposta iniziale della Giunta gli emigrati non erano assolutamente considerati trattandosi di norme piuttosto delicate da questo e da altri punti di vista; abbiamo poi acceduto alla richiesta di includere gli emigrati nella formulazione che riteniamo corretta, ma credo che ampliare ulteriormente la categoria dei soggetti non passivi sarebbe piuttosto rischioso.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 30. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ci siamo già astenuti nella precedente votazione sull'articolo 2 su questo aspetto perchè siamo fondamentalmente contrari a tutto l'articolato. Relativamente alle considerazioni dell'onorevole Balia, che sostiene non si possa avere il domicilio fiscale in una località diversa da quella della residenza, non è assolutamente così, questa dizione "domicilio fiscale" penalizza tantissime persone che hanno la residenza in Sardegna e che operano fiscalmente fuori dalla Sardegna per questioni di lavoro e sono tantissimi, glielo assicuro. Sono soprattutto manager o comunque dipendenti di grosse aziende che si sono stabiliti nell'isola 15 anni fa, 20 anni fa, hanno la famiglia qui, sono domiciliati qui, sono residenti in Sardegna ma per questioni di lavoro hanno il domicilio fiscale fuori dalla Sardegna, le due cose non sono strettamente connesse. Ecco perchè anche nel precedente intervento ho sostenuto che la residenza può essere la discriminante ma non il domicilio fiscale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Intervengo per dichiarare il mio voto contrario all'emendamento, ma anche per rispondere rapidissimamente a quanto adesso sostenuto dall'onorevole Diana. La maggior parte, il 99,99 per cento circa, dei cittadini sardi residenti in Sardegna ha nell'isola anche il domicilio fiscale; pertanto quello 0,01 per cento che ha scelto di avere il domicilio fiscale altrove e quindi non corrisponde le imposte in Sardegna ma altrove. è assolutamente giusto, in base allo spirito che il dettato di questa norma persegue, che sia escluso da quel beneficio e che sia chiamato a contribuire al reddito in Sardegna.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 188. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 187. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 164. Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.
Atzeri (Gruppo Misto). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. L'assessore Pigliaru ha comunicato nel suo intervento che sull''emendamento numero 164 era in corso un approfondimento. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio .
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Per quanto riguarda la continuità territoriale nell'interlocuzione in corso sul problema dell'esclusione di tutti coloro che non sono residenti in Sardegna, l'unico spiraglio sembra essere quello su chi è nato ma non residente in Sardegna, per intenderci sono esclusi anche i coniugi. Confermo che non è possibile, stante anche il contesto europeo nel quale ci muoviamo, addivenire ad ipotesi diverse. Confermo quindi che la Giunta non accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, stiamo parlando di tasse regionali, stiamo parlando di un contesto che niente ha a che fare con la continuità territoriale. E'pur vero quello che dice l'Assessore, ma non capisco l'attinenza con una tassa che riguarda la proprietà delle case dei figli di emigrati non nati in Sardegna che si trovano in una condizione completamente diversa da quella che è stata adesso definita.
Chiedo la sospensione dell'esame dell'emendamento per un ulteriore approfondimento e un'ulteriore riflessione. Mi sembra veramente, infatti, un cavillo, un attaccarsi a una questione di lana caprina. Bisogna trovare una formula, che non sarà quella che ho indicato io, potrebbe essere un'altra, che dia garanzie ai figli perchè i figli sono uguali per gli emigrati, sia quelli nati in Sardegna, sia quelli che in Sardegna non sono nati. Altrimenti si crea una situazione assurda dal mio punto di vista, quindi chiedo un approfondimento. Lo so, onorevole Secci, queste cose creano sempre problemi e mi dispiace, però non è un problema mio, è un problema legato veramente alla tutela dei diritti.
Ritengo necessario un ulteriore approfondimento in modo da dare una risposta, perchè è una esclusione che francamente non ha fondamento. Comunque manterrò l'emendamento qualora non si volesse riflettere ulteriormente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Io credo che si debba sottolineare che il problema degli emigrati o dei sardi nel mondo non è un problema dell'ultimo minuto che si vuole risolvere adesso, ma è stato dibattuto in Commissione e la stessa Giunta, sulla formulazione che poi è stata mantenuta, aveva dichiarato di voler riflettere e di essere disponibile ad affrontare il problema in termini positivi.
La questione è sostanziale, non si può ignorare che il fenomeno dell'emigrazione, se si vuole lasciare questa parola che evoca fatti o situazioni drammatiche, o la presenza dei sardi fuori dall'Isola non si può ridurre soltanto a coloro che sono nati in Sardegna, ma sostanzialmente coinvolge la loro famiglia e le successive generazioni di sardi nel mondo che voi dite debbano
essere gli ambasciatori della Sardegna, in tutte le sue espressioni, nel mondo, coloro che in sostanza devono tenere alta la nostra immagine. Poi, quando istituite una tassa, che è comunque ingiusta per tutti, discriminate tra residenti e non residenti, tra migrati nati in Sardegna e quelli invece che sono nati fuori.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISU (R.C.). Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, io voterò a favore dell'emendamento che ha proposto la collega Caligaris perché lo condivido. Perchè voto a favore ? Perchè nel corso delle discussioni che abbiamo fatto in quest'Aula e fuori da quest'Aula io ho sempre sentito dire che esiste un solo popolo sardo, composto sia da persone che risiedono in Sardegna sia da persone che sono emigrate;, se i più sfortunati si sono sposati fuori dall'isola e hanno avuto dei figli, io ritengo che quei figli facciano parte anche loro del popolo sardo e abbiano i nostri stessi diritti.
Non provo nessuna meraviglia, devo dire, per il fatto che questa Europa invece disconosca il comune sentire del nostro popolo, i diritti che appartengono alla nazione sarda perchè nella stessa bozza di Costituzione europea, badate, hanno vinto le idee di coloro che pensano a una Europa diversa da quella a cui pensano molti di noi.
Ci sono infatti due concezioni dell'Europa, c'è chi pensa all'Europa dei padroni, delle multinazionali, all'Europa degli Stati e c'è chi pensa, come me, all'Europa dei lavoratori, delle classi popolari e dei popoli; popoli tra cui annovero il popolo sardo che sono molto più numerosi degli Stati,.
Io ritengo che questo tema richieda di essere ulteriormente approfondito ma, nell'eventualità non si raggiungesse un accordo, io voterò a favore dell'emendamento proposto dalla collega Caligaris; come Presidente della Commissione che si occupa di emigrazione sento di dover assolutamente difendere, tutelare sempre e comunque gli emigrati in ogni circostanza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SCARPA (Gruppo Misto). Io voterò a favore di questo emendamento. La Regione sarda ha un'attenzione particolare verso i sardi nel mondo, un Assessore ha una delega specifica in Giunta a favore dei sardi nel mondo, esiste una Commissione consiliare permanente che fra le sue deleghe ha questa materia; il nostro bilancio regionale prevede una serie di linee di intervento, con i relativi finanziamenti, a favore dei circoli dei sardi nel mondo.
Ora, come è stato già detto, i sardi nel mondo sono per la gran parte di seconda e di terza generazione, per cui io invito la Giunta a riflettere, a rivedere la sua posizione su questo emendamento.
Assessore, questo è il primo intervento che faccio nella giornata odierna, ma se lei parla col capogruppo di Progetto Sardegna mi sta facendo intendere che il mio intervento, dato che io mi sto rivolgendo alla Giunta, è inutile.
PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, prosegua il suo intervento altrimenti
spreca il suo tempo.
SCARPA (Gruppo Misto). Dicevo, Assessore, che se non accettiamo questo emendamento bisogna essere conseguenti e azzerare tutte le linee di intervento a favore dei sardi nel mondo. Infatti, se stabiliamo che questi sardi non hanno diritto, come quelli che sono nati in Sardegna, a essere esentati dal pagamento di questo tributo, stiamo dicendo che anche tutte le altre azioni che promuoviamo nel loro interesse non devono essere fatte.
Sollecito quindi la Giunta a rivedere la sua posizione di contrarietà su questo emendamento; considero il contenuto assolutamente condivisibile perchè ritengo ingiusto discriminare i sardi nati fuori dalla Sardegna rispetto a quelli nati in Sardegna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, chiedo di sospendere l'emendamento 164 perchè il riferimento dell'Assessore alla continuità territoriale, quindi chiaramente stiamo parlando di aiuti di Stato, sembrerebbe essere cosa diversa rispetto all'esenzione su un tributo applicato dalla Regione. Per cui io chiederei, per garantire questo approfondimento, di sospendere l'esame del 164.
PRESIDENTE. Poichè non ci sono obiezioni sospendo l'emendamento 164. Metto in votazione l'emendamento numero 182 Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Chi appoggia la sua richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Atzeri, Capogruppo.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 182.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CASSANO - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FLORIS Mario - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MURGIONI - PETRINI - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA ALBERTO - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - UGGIAS.
Si è astenuto: il presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 53
astenuti 1
maggioranza 27
favorevoli 16
contrari 37
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato.)
(Non è approvato.)
(Non è approvato.)
(Non è approvato.)
Dovrei mettere in votazione l'emendamento 164, che è un emendamento sostitutivo parziale dell'emendamento numero 140 che sostituisce interamente l'articolo 3. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Io credo che l'esigenza di sospendere il 164 ancora permanga. chiederei quindi di passare all'esame dell'articolo successivo.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni sospendiamo la discussione dell'articolo 3 e dell'emendamento.
Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati otto emendamenti..
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 4
Imposta regionale su aeromobili
ed unità da diporto
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell'imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo delle unità da diporto nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di :
- euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
- euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
- euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica; non sono soggette altresì al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali.
6. Le modalità e l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabiliti e disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale dei trasporti.
EMENDAMENTO soppressivo totale Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 4
L'articolo 4 è soppresso.(33)
EMENDAMENTO soppressivo totale all'emendamento numero 141 Oppi - Capelli - Vargiu - Ladu - Murgioni - Gallus - Contu - Diana - Artizzu - La Spisa.
Art. 4
L'emendamento 141 è soppresso. (189)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu.
Art. 4
Al comma 3 le parole "soggetto passivo dell'imposta e la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume..." sono sostituite dalle parole: "L'imposta si applica ai soggetti che, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, assumono". (190)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus.
Art. 4
Al punto c) del comma 7 la percentuale del 5 per cento è rideterminata in 20 per cento. (191)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu.
Art. 4
Al comma 10 la percentuale del 30 per cento dell'imposta non versata è rideterminata in 50 per cento. (192)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 4
Al comma 10 le cifre di euro 1.032,00 ed euro 7.746,00 sono sostituite rispettivamente dalle cifre 1.035,75 e 7.751,15. (193)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli.
Art. 4
Al comma 15 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". (194)
EMENDAMENTO sostitutivo totale Giunta Regionale.
Art. 4
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell'imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1 ° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:
- euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
- euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
- euro 10.000 perle navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali.
6. L'imposta è versata, entro 12 ore dall'arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l'assolvimento dell'obbligo tributario.
7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla giunta regionale mediante apposita deliberazione a
a) il corpo forestale regionale;
b) personale dell'amministrazione regionale;
c) i soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso.
8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.
9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente, i dati e le informazioni concernenti l'individuazione dell'effettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno sostato nel periodo 1 giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all'amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità che verranno previste con deliberazione della Giunta regionale.
10. L'agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00.
11. Gli impiegati dell'Amministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.
12. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versata l'imposta di cui al comma 6. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
13. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
14. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo non versato.". (141).)
PRESIDENTE.
E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Man mano che si va avanti nella discussione e nell'esame delle disposizioni relative alle nuove imposte, verifichiamo che stiamo introducendo nel sistema normativo e tributario, a questo punto, della Regione Sardegna, forme di tassazione che si allontanano sempre di più dal principio di equità perchè la caratteristica comune a queste tre forme di tassazione è quella di creare una differenziazione tra i cittadini sulla base del criterio della residenza o meno in Sardegna; e rimane irrisolto il problema della esclusione dall'imposta dei sardi nel mondo, degli emigrati che non risiedono in Sardegna e che ricevono, da parte dell'ordinamento regionale, un trattamento diverso volto a valorizzare soprattutto le loro energie e la loro storia.
Questo terzo tipo di imposta regionale è quello che tra l'altro è stato indicato come l'imposta sul lusso propriamente detta, come se questo fosse sostanzialmente l'elemento rivelatore di una politica regionale orientata a colpire i redditi più alti; ma questa è una disposizione che noi crediamo sia orientata, ancora più delle altre, a incidere negativamente sul nostro sistema turistico.
E' evidente infatti che, mentre con l'imposta sulle plusvalenze e sulle seconde case si mira a tutelare la parte del territorio per noi più preziosa, quella costiera, di altissimo pregio ambientale e paesaggistico, quindi la nuova imposizione fiscale può avere in qualche modo una funzione di riequilibrio rispetto ad una politica dell'uso del territorio che non è stata sufficientemente accorta, e su questo credo che possiamo concordare tutti (soprattutto per quanto riguarda le scelte del passato), nel caso previsto dall'articolo 4 siamo di fronte ad una forma impositiva davvero incomprensibile se letta nella prospettiva di una promozione dell'attività turistica.
Una promozione che si cerca di fare da anni, a favore di un settore su cui convergono le speranze che possa trainare lo sviluppo economico della Sardegna in termini di produzione di ricchezza e soprattutto, ancora di più, di nuova occupazione.
Queste nuove tasse sugli aeromobili e sulle unità da diporto incideranno prevalentemente proprio su quel target di turisti ad alto reddito di cui la Sardegna necessita per realizzare un modello di sviluppo turistico che,utilizzando meno le risorse naturali e offrendo più servizi, dia maggiori vantaggi economici. Con questa tassa si colpisce invece proprio questa categoria di turisti e la giustificazione addotta dalla Giunta è, a mio avviso, molto debole. Si ritiene infatti che queste imbarcazioni possano arrecare un danno al nostro sistema ambientale che verrebbe ristorato con il pagamento di questo tributo.
Noi non possiamo pensare che venga ristorato un, eventuale, danno causato dalla presenza delle imbarcazioni in Sardegna da una nuova tassa, tanto più se questa tassa rischia di scoraggiare le presenze proprio dei turisti che, avendo un alto reddito, possono immettere nel nostro sistema un flusso di danaro che porterebbe dei benefici al nostro tessuto economico, compresi i livelli occupazionali. Un altro elemento di negatività è rappresentato dalle modalità di accertamento e di riscossione di questa imposta.
Qualunque amministrazione incontrerà notevoli difficoltà ad applicare concretamente questa imposta. Basta leggere il testo di questo emendamento sostitutivo totale per capire quali difficoltà incontrerà chiunque voglia approdare con la sua imbarcazione in Sardegna, anche semplicemente appoggiandosi ad una boa, con quale difficoltà verrà costretto a pagare questa tassa, il cui mancato pagamento farebbe scattare delle sanzioni fortissime di ancora i più difficile riscossione.. E' una palese illegittimità, così come le altre, ma in più è una tassa ancora maggiormente inutile per il nostro sistema economico.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Io riprendo il ragionamento che ho tentato di fare anche prima sulla proposta di incremento dell'imposizione fiscale in Sardegna, mirata al raggiungimento di obiettivi di coesione territoriale e sociale. io sostengo che la Regione esercita le sue prerogative di istituire nuovi tributi e di esentare dai nuovi tributi a prescindere dai soggetti, è una facoltà che deriva alla Regione dal suo potere di amministrazione, in ragione del contenuto dello Statuto. Quando fu scritto, lo Statuto - lo Statuto è ancora in vigore ed è legge costituzionale - si decise anche che la Regione aveva competenza ad imporre imposte e tasse sul turismo e ad istituire altri tributi, con legge, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.
Non voglio intrattenermi sul significato dell'armonia, ma voglio dire che lo stesso Statuto dà la facoltà alla Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, di disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali, nel caso specifico sono indicate le nuove imprese. Questa è una norma statutaria in vigore che non è stata annullata da nessuna direttiva comunitaria, che quindi regola, in qualche misura, anche l'eventuale assenso da parte dell'Unione Europea sulle esenzioni da dare e quindi sì, in questo caso, realizzando aiuti di Stato, alle imprese, ma non interviene, come non interviene alcuna normativa dello Statuto, ad impedire o ad articolare in modo diverso le possibilità di esenzione dai tributi propri della Regione, di categorie, di persone, in ragione proprio delle esigenze di sviluppo di questa nostra regione.
Noi avremmo dovuto introdurre nell'ordinamento, bene e chiaramente, la parola "emigrato", specificando che cosa significa emigrato di prima, seconda, terza generazione, ogni volta che ci troviamo a regolare un sistema di diritti fare riferimento ai cittadini sardi che operano in altre regioni o in altre parti del mondo, come si fa riferimento al cittadino sardo che nasce, cresce ed esercita la professione in Sardegna. Questo ci avrebbe agevolato tantissimo e penso anche che dovrebbe essere una cosa direi quasi ovvia, non una necessità che di volta in volta dobbiamo verificare, anche dal punto di vista tecnico, per capire come esercitare questa nostra potestà di esenzione dalle imposte a favore dei nostri cittadini.
Rimane in piedi il ragionamento, comunque, che se i problemi di esenzione ci sono in un senso, problemi di esenzione ci sono per tutto; allora noi dobbiamo avere il coraggio di assumere che problemi di esenzione per i nostri cittadini non ce ne sono perché altrimenti mettiamo a rischio anche l'intera impalcatura della nuova imposizione proposta in questa legge, perchè diventa un terreno attivo di contenzioso su cui può fare leva anche la ragione di chi si sente escluso da un diritto che gli pare naturale.
Del resto questi articoli hanno qualche elemento dubbio. Per esempio, in merito al comma 17 dell'articolo 3 che abbiamo sospeso precedentemente, o noi abbiamo il titolo, la Giunta ha il titolo di denunciare lo Stato e di portarlo in giudizio in tutti i tribunali di ogni ordine e grado e lo fa per una buona ragione da rivendicare, e c'è già scritto nello Statuto e nelle leggi che è la Giunta regionale che deve attivare quel percorso, oppure non ce l'ha. Ma che senso ha prevedere nella legge che noi dobbiamo approvare che entro tre mesi se lo Stato non riconosce la compartecipazione eccetera, eccetera, e come la deve riconoscere? Io sono contrario a quel comma anche politicamente, anche politicamente!
Non ho nessuna intenzione di denunciare Prodi e il Governo nazionale in tutti i tribunali di ogni ordine e grado per avere riconosciuto un diritto che mi garantisce lo Stato, non le truppe, non il corpo forestale, me lo garantisce lo Stato perché il mio Statuto è una legge costituzionale ed impegna i nostri governanti che giurano sulla Costituzione, quindi, anche sul nostro Statuto che è legge costituzionale. Se li denuncio vuol dire che loro non adempiono, se non adempiono vuol dire che violano la Costituzione, ed allora se violano la Costituzione non sono degni di governare il Paese, ed è politicamente e giuridicamente sbagliato.
Tutto questo sforzo, tutta questa fatica per recuperare un po' di soldi che devono essere messi a disposizione dello sviluppo e della coesione territoriale, noi diciamo - solo noi diciamo - anche sociale; poi vado a vedere come si conclude nell'articolo 5 questo percorso e vedo che si conclude con programmi. Ecco perché non mi convinceva prima il ragionamento di Balia e di altri colleghi. Tutte le risorse previste in questi articoli vanno a finire in un fondo regionale, che fa programmi di interesse locale e regionale, tutto deciso dalla Giunta, non ce n'è perequazione. Non ce n'è perequazione! Ecco il perché del mio voto a favore dell'emendamento col collega Atzeri, perchè almeno una parte di quei soldi sarebbero rimasti in capo al comune che deve collaborare al recupero di quelle risorse.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, arriviamo ad uno degli articoli (tasse sugli aerei, sulle barche e sulle navi da diporto) emblematici non solo di questo maxi collegato, ma emblematici di tutto l'andamento della politica regionale sarda.. Chi entra a Cagliari arrivando o dal Poetto o dalla statale 130 o dal raccordo che dalla 131 porta in città vede l'immagine di un porto che negli anni si è finalmente rinnovato, è diventato più bello, più accogliente, una bella presentazione della città.
Questo rinnovamento è volto ad incrementare due settori della navigazione diportistica. Il primo settore è quello del diporto in senso generale, quello locale e soprattutto quello di alto livello che viene da fuori, quello delle barche dei diportisti che portano ricchezza, che fanno lavorare gli alberghi, i ristoranti, il terziario, i negozi; e poi il secondo settore che è quello delle navi da crociera che Cagliari si prepara ad accogliere nel porto di via Roma, perchè eliminerà per destinarlo al Porto Canale il trasporto dei container delle merci per presentare un porto accogliente, un porto più bello che attiri il diporto. E la Regione che cosa fa?
Opportunamente, per sostenere questo sviluppo di Cagliari inventa queste improbabili tasse sul diporto, le tasse sulle imbarcazioni oltre i quattordici metri e poi non si capisce il perchè si è partiti da quattordici, quindi non equiparando le barche tassabili per la Regione alle barche da immatricolare e quindi da tassare per lo Stato che, come lei sa, Assessore, fissa in dodici metri la fine del natante per fissare invece la misura dell'imbarcazione da sottoporre ad immatricolazione e quindi al pagamento della tassa. Voi avete inventato una misura nuova, e si blocca, si scoraggia con una tassa altissima veramente inconcepibile le navi da crociera che sono universalmente conosciute come un veicolo di promozione turistica valido per portare ricchezza, per fare lavorare le imprese sarde, i ristoranti, gli alberghi, tutto quello che si muove intorno al turismo.
PINNA (Progetto Sardegna). Le navi da crociera sono escluse!
ARTIZZU (A.N.). Se i croceristi scendono da una nave che fa sosta a Cagliari, scendono per fare che cosa? Per guardare le bellezze della città ma anche per spendere i soldi, tutto questo è naturalmente scoraggiato; mentre in tutto il resto del mondo ed in tutto il resto del Mediterraneo, dalla Croazia, alla Francia, alla Spagna, al Nord Africa, tutto questo viene detassato proprio per incentivare l'arrivo delle navi da crociera.
Oltre i problemi posti da questa legge, c'è il caos terrificante che avete scatenato sulla continuità territoriale degli aerei: avete dimostrato veramente incapacità nel progettare una gara che il TAR stamattina, praticamente dando ragione ad Alitalia, ha detto che dovrà essere rifatta, dovrà essere studiato di nuovo tutto ex novo, dovrete ripartire da zero.
Io non credo che ci saranno i tempi per rifare una gara prima dell'avvio della stagione estiva perché i tempi tecnici sono stretti, non si può improvvisare una cosa del genere nel giro di pochi giorni, siamo a maggio ormai inoltrato, i turisti stanno iniziando ad arrivare, i movimenti degli aerei aumentano, voi offrite una situazione di caos totale, altro che aeroporti sotto controllo come annunciava ieri l'assessore Broccia! L'Assessore ha detto che tutto è sotto controllo, che l'offerta di voli aumenta e quindi anche il numero degli aerei, che diminuiscono i prezzi: non è vero niente.
Non era vero neanche alla luce di questa nuova continuità territoriale che Broccia sbandierava ieri, pur ancora nell'incertezza generale, ma ancora meno è vero se, notizia di poco fa, è tutto da rifare. Ci prepariamo a vivere una nuova stagione turistica con meno collegamenti ed offrendo invece nuove tasse a chi ha la seconda casa, a chi arriverà in aereo, a chi arriverà in barca, a chi arriverà su una nave da crociera. Io mi chiedo quale senso di responsabilità voi abbiate nel buttare la Sardegna in una simile situazione alla vigilia dell'inizio della stagione turistica.
Io credo che un autolesionismo simile non abbia riscontro in nessuna regione d'Europa o del mondo, perché questo insieme di operazioni sembra fatto apposta per scoraggiare i turisti dal venire in Sardegna. Io mi chiedo davvero a che cosa porterà tutto questo. Io la invito, Assessore, a scorrere i giornali del settore, a navigare su Internet, sui portali degli operatori che ruotano intorno al diportismo (per verificare che cosa si dice delle vostre tasse. Io ne ho scelto uno, perché mi sembra il più autorevole, che scrive: "Quest'anno andare in Sardegna costerà molto di più, fino a cinquemila euro al giorno di imposta per le navi da crociera - lasciamo perdere le cifre - un progetto che ci lascia meravigliati", stiamo parlando di diporto, la nave non è soltanto la nave da crociera della Costa Crociere, la nave è un'imbarcazione che supera una determinata stazza e quindi si parla di navi anche quando si parla di barche private "Un progetto che ci lascia meravigliati, pensavamo che la Sardegna avesse interesse ad incrementare il turismo nautico, pensavamo che la Sardegna avesse interesse a richiamare le barche in navigazione nel Tirreno nei suoi approdi con ospiti che vanno al ristorante, consumano nei bar, acquistano i souvenir, ma forse non è così, qualcuno si sottoporrà al balzello, gli altri fuggiranno via, porteranno i loro soldi in Corsica, in Sicilia o in Grecia", ma noi potremo dire in Francia, in Spagna, in Costa Azzurra, in Nord Africa "Pensavamo che le norme protezionistiche fossero state superate, pensavamo che il mare italiano fosse di tutti gli italiani, forse ci siamo sbagliati, forse il mare dei sardi è solo dei sardi, il mar Ligure è solo dei liguri, la costa di Maratea appartiene ai soli lucani". ci dispiace per i milanesi, ma no, che vadano a noleggiare le loro barche sul lago di Como, dove forse non vengono falcidiati dalle vostre tasse.
Tasse che, leggendo l'articolato possono venire fuori tanti dubbi, tante domande, alcune serie ed impegnative ed altre davvero umoristiche, mi chiedo come si possono riscuotere. Perchè tra l'altro si introduce un concetto secondo me incomprensibile, quello del punto di approdo, che cosa si intende per punto di approdo? Perchè rispetto alla barca ormeggiata in porto, o alla barca alla fonda all'interno del porto non c'è una specificazione del termine "punto di approdo" .
Io vorrei sapere dall'Assessore che cosa intende per punto di approdo. Lo considera un omonimo di altri termini tecnici? Allora perchè inserirlo in modo così distinto nel testo della legge? Non ho capito che cosa intendete per punto di approdo. Allora, chi riscuote la tassa? I bagnini o gli altri incaricati del porto quando la barca è alla fonda, o quando la barca è ancora a largo ci saranno le squadre di bagnini che andranno e la bloccheranno e dalla barca risponderanno che siccome non intendono ormeggiare in Sardegna non pagheranno la tassa?. Si aprono delle prospettive di grande comicità per una immaginazione fertile.
PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Artizzu conclude i lavori di questa mattina. Il Consiglio è riconvocato alle ore 15 e 30, mentre alle ore 15 e 15 è convocata la Conferenza dei Capigruppo .
La seduta è tolta alle ore 14 e 06.
Allegati seduta
CLXXXIV Seduta
(Antimeridiana)
Giovedì 4 maggio 2006
Presidenza del Presidente Spissu
La seduta è aperta alle ore 10 e 10.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del mercoledì 26 aprile 2006 (178), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Antonio Calledda, Paolo Fadda, Bachisio Silvio Lai, Salvatore Mattana, Franco Sergio Pisano e Giuseppe Pirisi hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 4 maggio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Risposta scritta ad interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:
"Interrogazione Ladu - Murgioni - Gallus sugli eventi alluvionali sul Rio Posada". (444)
(Risposta scritta in data 3 maggio 2006.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo". E' all'esame dell'Aula l'articolo 2, precedentemente sospeso
All'articolo 2 sono stati presentati 18 emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 2Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati.
2. Presupposto dell'imposta è la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente;
b) di quote o azioni di società di capitali titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati.
3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1, i nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza di cui al comma 2 è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato mediante l'applicazione dei tassi di inflazione annuali rivalutati dall'ISTAT.
6. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento in caso di cessioni a titolo oneroso di fabbricati.
7. L'imposta regionale è applicata dal notaio e versata direttamente dal medesimo in tesoreria regionale previa la corresponsione della relativa provvista da parte del cedente.
8. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Le modalità e l'attività di recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
EMENDAMENTO soppressivo totale Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
L'articolo 2 è soppresso. (31)
EMENDAMENTO soppressivo totale all'emendamento numero 139 La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - Artizzu.
Art. 2
L'emendamento n. 139 è soppresso. (180)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - Ladu - Murgioni - Gallus - Contu - La Spisa.
Art. 2
Al punto 3 le parole "da meno di 24 mesi" sono sostituite dalle parole "da meno di 12 mesi". (179)
EMENDAMENTO soppressivo parziale all'emendamento numero 139 Secci - Marrocu - Biancu - Porcu - Licheri - Balia.
Art. 2
Il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"la plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d'acquisto di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili a fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 si calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell'attivo di bilancio o rendiconto approvato.".(165)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 2
Al comma 7 le parole "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 15 per cento". (177)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli.
Art. 2
Al comma 8 le parole "entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione". (176)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu.
Art. 2
Al comma 8 le parole "entro venti giorni dalla data della stipulazione" sono sostituite dalle parole " entro trenta giorni dalla data della stipulazione". (175)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus.
Art. 2
Al comma 11 le parole "del quarto anno successivo" sono sostituite dalle parole "del terzo anno successivo". (174)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu.
Art. 2
Al comma 14 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". (173)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 2
Al comma 15 le parole "dal 100 al 200 per cento" sono sostituite dalle parole "del 100 per cento". (172)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 139 Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli.
Art. 2
Al comma 19 le percentuali sono rideterminate in 50 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 50 per cento al comune nel quale detto gettito è generato. (171)
EMENDAMENTO aggiuntivo all'emendamento numero 139 Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - Contu - La Spisa
Art. 2
Al comma 4 dopo le parole "rispettivi coniugi" sono aggiunte le parole "e i loro figli". (178)
EMENDAMENTO sostitutivo totale Giunta Regionale
Art. 2
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
1. È istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
2. L'imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro 3 chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. Soggetto passivo dell'imposta è l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell'imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 2 è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d'acquisto dei titoli di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibile ai fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 si calcola raffrontando il valore normale dei medesimi con il valore normale di tutte le attività risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato.
7. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze come dianzi calcolate.
8. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sarda, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. All'atto della cessione l'alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all'applicazione e al versamento dell'imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro 20 giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell'atto avente ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2.
9. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della cessione. L'organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l'avvenuto trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l'organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell'imposta e mettere a disposizione, qualora costui ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente, deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente.
10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell'adempimento degli obblighi strumentali al regolare adempimento dell'obbligazione tributaria, dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell'Amministrazione regionale, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l'immobile ceduto.
11. Il recupero dell'imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e le sanzioni, e le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
15. Per l'omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta quali risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo versato.
17. Alle anzidette sanzioni è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.
18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00. La medesima sanzione è irrogata nei confronti delle società titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 le sui azioni o quote sono state trasferite, qualora l'organi amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.
19. Il gettito dell'imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
20. L'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica alle cessioni a titolo oneroso effettuate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna delle deliberazioni di Giunta previste ai commi 8 e 9.(139)
EMENDAMENTO soppressivo parziale La Spisa - Ladu - Gallus - Murgioni - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
ART. 2
Al comma 3 dell'art. 2 dopo le parole "fuori dal territorio regionale" le parole "o aventi domicilio fiscale in Sardegna da meno di 24 mesi" sono soppresse. (26)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
Al comma 6 dell'art. 2 la percentuale del 20 per cento è rideterminata in 10 per cento. (29)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
Al comma 8 dell'art. 2 le percentuali sono rideterminate rispettivamente in "50 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e il 50 per cento al comune nel quale detto gettito è generato". (28)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Atzeri - Scarpa.
Art. 2
All'art. 2, comma 8, alla cifra "75" sostituire "50%"; alla cifra "25" sostituire "50" (10)
EMENDAMENTO aggiuntivo Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 2
Dopo il comma 3 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 3 bis: "L'imposta di cui al comma 1 dell'art. 2 non si applica agli emigrati sardi". (27).)
PRESIDENTE..
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Signor Presidente, Assessore, colleghi e colleghe, con questo articolo, come abbiamo avuto modo di affermare in sede di discussione generale, viene istituzionalizzata l'introduzione di una tassa sulla tassa; ma c'è di più e di peggio, nel senso che la lettera a) del comma 2, prevede addirittura che i beni oggetto di nuova imposta siano tutti quelli situati entro tre chilometri dalla battigia marina: un chilometro in più rispetto al limite, già incomprensibilmente restrittivo ed ingiustificato, previsto dalla cosiddetta legge salvacoste.
Parliamo dal concetto aberrante di "tassa sulla tassa". I beni su cui si dovrà pagare la cosiddetta imposta regionale sulle plusvalenze sono già tassati due volte, la prima perché concorrono alla formazione dell'imponibile, su cui si paga l'IRPEF, del soggetto proprietario, la seconda perché su quei fabbricati si paga l'ICI ai comuni di competenza che, di solito, stabiliscono l'aliquota massima. In più su quei fabbricati, in quanto seconde case, gravano costi maggiorati dei tributi locali, servizio idrico e fognario, utenze energetiche e telefoniche.
Quella sulle plusvalenze, come configurata dall'articolo 2, sarebbe quindi la terza tassa, istituita sulla presunzione dell'indebito arricchimento di chi ha pagato quell'immobile una certa somma all'atto dell'acquisto e poi ha liberamente deciso di venderlo per un importo possibilmente superiore. Ma quali sarebbero e dove sarebbero le risorse indebitamente sottratte al fisco regionale? Credo che non esista al mondo, e si parla ovviamente delle democrazie, un imprenditore, o semplicemente una persona, che non cerchi di dare valore al proprio investimento, piccolo o grande che sia, o che faccia quel determinato investimento con la prospettiva di ricavare dalla vendita la stessa somma che ha speso, sperando di non rimetterci.
Lo stesso presidente Soru, del resto, ci offre un esempio illuminante della verità di questa elementare affermazione frutto di buonsenso: è vero che nella sua casa, non vicino al mare ma sul mare, ha fatto un intervento di ristrutturazione dal volto umano, che probabilmente sarebbe stato più difficile per un cittadino comune, ma certamente lo ha fatto in assoluta legittimità per dare più valore al suo investimento. Ebbene, se avesse fatto la stessa cosa un cittadino proveniente dalla Penisola dovrebbe forse essere fiscalmente penalizzato, e per giunta retroattivamente,per la sola colpa di non essere nato in Sardegna e di non risiedervi?Davvero non si capisce perché, con una incomprensibile operazione politica, debbano essere assoggettate ad una ulteriore tassazione attività perfettamente lecite e soprattutto libere in tutto il mondo. Si tratterebbe, come abbiamo visto, della terza tassa sullo stesso bene. Questo avviene solo in Sardegna, con l'aggravante della cultura del sospetto, cioè con la presunzione a priori, del tutto indimostrata ed indimostrabile, che si tratti di transazioni opache, non trasparenti o speculative, concepite ed attuate per evadere o aggirare il fisco.
Siamo di fronte non solo ad un modo estremo di concepire la politica fiscale, ma in più all'aggravante di una Regione che si ritiene depositaria del bene assoluto, incaricata della missione universale di perseguire il male assoluto, impegnata a cercarlo e a trovarlo anche dove non c'è.
Ma, come abbiamo detto in apertura, il testo dell'articolo 2 propone un'ulteriore lettura deformata della realtà laddove definisce, sempre al comma 2, la platea dei nuovi contribuenti, cioè le persone e le società che avrebbero realizzato plusvalenze vendendo "fabbricati siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente", e ci mancherebbe!
E' praticamente impossibile individuare una ratio in questa norma. Il Governo regionale, o meglio il presidente Soru, ha fatto passare una contestatissima e sbagliatissima legge che blocca le nuove costruzioni nella fascia di territorio a due chilometri dalla costa, ne abbiamo parlato ieri in lungo e largo e la stessa maggioranza voleva fare qualche passo indietro. Che cosa significa ora questo chilometro in più soltanto ai fini fiscali? O i due chilometri erano ritenuti, erroneamente si intende, una misura valida e perciò si dovevano confermare anche nella legislazione fiscale, o non sono validi e allora sarebbe coerente correggere anche la legge sulle nuove costruzioni.
La verità purtroppo, in questo caso, non sta nel mezzo, sta nel fatto che sono leggi sbagliate sia l'una che l'altra ed è difficilissimo stabilire quale sia la peggiore. Ma questa, per quanto vistosa, non è l'unica incongruenza. Come si fa a mettere fiscalmente sullo stesso piano fabbricati situati, poniamo, a 300 metri dal mare con altri che sono appunto a tre chilometri dalla battigia marina? Una equivalenza del genere significa due cose. Primo, non si ha nemmeno una vaga idea delle diverse realtà territoriali della Sardegna; secondo, siamo di fronte ad una assoluta ignoranza delle leggi non scritte del mercato immobiliare.
Sul primo punto è sufficiente osservare che, a seconda del luogo della nostra isola in cui ci troviamo, non è assolutamente detto che i fabbricati più vicini al mare siano quelli di maggior valore e, viceversa, che il valore di quelli più lontani sia più basso. Una elementare ragione, casomai, per evitare una tassazione piatta, uguale per tutti perché nell'ambito dei tre chilometri si colpiscono nello stesso modo situazioni molto differenti. Sul secondo, in relazione alle regole del mercato immobiliare, tutti sanno, tranne ovviamente il Governo regionale, che il valore di un immobile è dato da una serie di fattori: superficie, dimensioni, anno di costruzione, stato di fabbricazione, posizione, elementi di esclusività, eccetera. Con questa norma si è tutti uguali e tutti tassati per il semplice fatto di aver stipulato un atto di compravendita nel periodo sbagliato!
Insomma, è evidente il vizio di origine di una norma certamente ingiusta, che si rivela anche iniqua nelle stesse modalità di applicazione. E, a proposito di ingiustizia, va ribadita in questa sede, l'abbiamo già fatto nel corso della discussione generale, l'assoluta incompatibilità di questa norma con il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, a prescindere dalle condizioni personali e sociali.
Ora, siccome non c'è dubbio sul fatto che la nascita e la residenza in Sardegna siano condizioni personali, e del resto non si vede cos'altro potrebbero essere anche nell'interpretazione più estrema della Costituzione, non si possono introdurre nuove tasse basandole solo su una condizione del tutto personale. E' molto facile, quindi, prevedere che tutta questa materia, a parte i danni incalcolabili che provocherà al nostro turismo, sarà gravata da un pesante contenzioso giudiziario che esporrà la Regione e i suoi dirigenti a forti responsabilità, non escluse quelle di natura economico-finanziaria. Così come è altrettanto facile ipotizzare che l'eventuale gettito derivante da questa imposta sia assolutamente virtuale, al pari di altri previsti in questo collegato figlio, del resto, di una Finanziaria la cui parte virtuale si rivelerà di gran lunga superiore a quella reale.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, iniziamo dunque la discussione su uno dei punti di questo maxi collegato che sono stati oggetto di una discussione preliminare che ha attraversato il mondo politico regionale, e non solo regionale, in questi mesi che hanno preceduto l'esame del disegno di legge in Aula.
L'articolo 2 che stiamo esaminando prevede l'istituzione di una nuova imposta sulle plusvalenze generate dalla compravendita dei fabbricati adibiti a seconde case.
Il presupposto di questa imposta, nelle intenzioni dei proponenti, nelle intenzioni della Giunta, è evidentemente quello di trattenere in Sardegna una parte del reddito maturato da parte di chi in questi anni ha utilizzato il nostro territorio ad uso abitativo e turistico, ritenendo che le operazioni immobiliari di compravendita di questi beni possano nascondere un incremento di reddito di cui, anche dal punto d vista fiscale beneficerebbero di fatto altre realtà. Su questo articolo 2, in primo luogo va detto che questa in discussione è l'ennesima edizione; un'edizione ancora riveduta, corretta, arricchita da nuove disposizioni che rendono il corpo normativo di questo articolo molto consistente. Inoltre la Giunta ha presentato un emendamento sostitutivo, il139, costituito da venti commi, che reca le disposizioni tipiche non di un testo di legge quanto di un atto regolamentare che disciplina nel dettaglio non solo le finalità, ma anche le modalità di accertamento e di riscossione di questa entrata. Debbo dire che la finalità dell'intervento previsto in questo articolo 2, diversamente dalle fattispecie previste negli articoli 3 e 4, e cioè la tassazione di rendite finanziarie, ovviamente su operazioni immobiliari, a vantaggio della collettività, potrebbe suscitare una sorta di simpatia. Noi però esaminando il testo o, meglio, i testi che via via si sono succeduti abbiamo espresso .
alcune perplessità sulle disposizioni dell'articolo che ne riducono la portata e fanno venir meno anche quell'elemento di apparente positività suggerito dall'esame iniziale di questo testo.
La finalità dell'articolo 2 è quella di colpire le plusvalenze, ma con altre disposizioni si colpisce la stessa esistenza di una proprietà immobiliare sulle coste da parte di soggetti non residenti in Sardegna. Esiste cioè, ed è evidente per chi legge se non con grande attenzione almeno con sufficiente cognizione di causa, un accanimento fiscale della Regione, che per la prima volta istituisce un proprio sistema di prelievo fiscale, nei confronti di chi è proprietario di una casa e non è residente in Sardegna. L'iniziale positività dell'intervento volto a riequilibrare a vantaggio della Regione, che mette a disposizione il proprio territorio, la distribuzione del reddito maturato da chi questo territorio utilizza, viene però cancellata dal fatto che in tutte queste disposizioni, che prevedono un nuovo prelievo fiscale su questi beni, la Regione si accanisce colpendo indiscriminatamente tutti i non residenti.
Una delle nostre perplessità, riguarda il fatto che (il problema è stato già esaminato e in parte anche affrontato dalla Giunta regionale pur non in maniera soddisfacente), vengono colpiti oltre che i non residenti non sardi, anche i non residenti di origine sarda, o che possano essere comunque ricompresi nella categoria di quei soggetti che hanno subito quel doloroso fenomeno che è l'emigrazione.
La correzione apportata dalla Giunta al testo che inizialmente non prevedeva l'esclusione degli emigrati da questa tassazione è insoddisfacente. Il quarto comma anche di quest'ultima edizione, recita che: "Non sono soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1, i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi", è evidente che restano esclusi da questa dizione altri soggetti,, pur nati in Sardegna, oppure i loro eredi che non sono limitabili soltanto ai coniugi di coloro che sono nati in Sardegna e non sono più residenti; tutti questi soggetti, vengono in qualche modo colpiti da questa tassa. E' un sistema di tassazione che neanche in questa veste risparmia quella seconda generazione di emigrati che, invece, costituisce effettivamente ancora un patrimonio della cultura e della tradizione popolare della Sardegna.
E, ancora di più noi sottolineiamo il fatto che alcune disposizioni introdotte direi un po' affannosamente (questa terza edizione è arrivata sostanzialmente quando il testo era stato già esaminato dalla Commissione ed inviato all'esame dell'Aula), soprattutto quelle riguardanti le transazioni immobiliari delle persone giuridiche, in particolare quindi delle società, sono ispirate a criteri del tutto arbitrari, perché non si capisce in quale modo vengano individuate, calcolate, accertate le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni di società di capitali titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati ceduti per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Il sistema è oscuro ed è arbitrario.
Noi crediamo che su questo articolo, come ha detto il collega Moro, si aprirà un contenzioso che renderà inutile, e quindi alla fine dannosa, questa nuova imposta che è una duplicazione di un'imposta già esistente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, il mio sarà un intervento abbastanza breve. Normalmente, questo è il principio generale, chi ha di più deve pagare più tasse rispetto a chi ha di meno,. Quindi, chi ha più case dovrebbe o deve pagare più tasse; ma questo principio è già sancito nelle norme tributarie emanate dallo Stato e in base alle quali ogni cittadino paga i suoi tributi, ICI compresa. Io però domando se nelle altre località turistiche, del Mediterraneo e non, esiste una norma come questa prevista dalla Regione Sardegna. Probabilmente no. E le amministrazioni di quelle nazioni o di quelle regioni qualche considerazione in merito l'avranno pur fatta; chi ha intenzione di incentivare il flusso turistico in una regione o in una determinata nazione fa di tutto per agevolare l'arrivo dei turisti .
Se è vero come è vero che il futuro della nostra economia e non solo della nostra economia è nel turismo, e se è vero come è vero che il turismo rappresenta ormai uno dei settori trainanti delle economie regionali e nazionali, è pur vero che deve essere anche incentivato. Io dico che pur capendo, verosimilmente, il principio che ha indotto alla sua introduzione, la tassa sulle plusvalenze potrebbe in qualche modo creare nocumento all'attività turistica in Sardegna.
Quindi mi sono domandato se fosse necessario imporre questa e le altre tasse (seconde case, aerei e barche) o se, invece, non fosse il caso di realizzare servizi migliori, più fruibili da parte del turista facendoli pagare come si fa nelle altre nazioni
.Inoltre, ma siamo proprio certi che le speculazioni avvengano solo entro i tre chilometri dal mare? Se la legge deve essere giusta e non iniqua, l'imposta sulle plusvalenze dovrebbe essere estesa a tutto il territorio regionale, partendo sempre dal principio che non si può colpire la prima casa, cioè la casa dei genitori, qui dice "dei coniugi", ma ci sono anche i figli, ci sono i parenti che possono avere lo stesso diritto dei primi proprietari. Quindi, perché in quei tremila metri sì e in determinate altre zone che sono oltre i tremila metri dal mare e dove la speculazione comunque è evidente, non viene prevista, secondo me rendendo iniquo il provvedimento?
Io ho visto che altre nazioni (la Spagna, ma anche tutta la costa nord africana) stanno facendo ponti d'oro per incrementare quel flusso turistico che qui in Sardegna pare che invece si voglia, in qualche maniera, bloccare o comunque demotivare. A mio parere non sono queste le azioni da adottare per far pagare, giustamente, i servizi che la Sardegna offre al turismo stesso.
Quindi è bene far pagare i servizi, come fanno le altre nazioni, purché siano servizi decenti , ma non è bene tassare, o almeno non tassarle iniquamente così come è scritto qui, le iniziative turistiche.
Io l'altro ieri, mi sono permesso di dare un appunto all'Assessore (per carità, la mia è una minima competenza), in merito al comma 6 dell'emendamento numero 139, sostitutivo della lettera b) dei comma 2 dell'articolo 2, che riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote societarie. A mio parere ci sono delle discordanze, delle cose poco chiare, perchè se si vuole tassare la cessione di quote societarie, innanzitutto bisogna verificare, dato che il valore è diverso, se si tratta di quote di maggioranza o di quote di minoranza. Soprattutto, seppure il valore nominale può essere implicitamente dato identico, è diverso il loro valore reale. Nel comma 6 si dice "…La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili ai fabbricati di cui al comma 2, lettera a), si calcola raffrontando il valore normale dei medesimi con il valore normale di tutte le attività risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato". Io vi chiedo che cosa significa "valore normale". Sono termini estranei all'estimo. Esiste un valore storico, esiste un valore di mercato, esiste il valore di forzato realizzo, non esiste un valore normale. Non esiste! Esiste il prezzo che può essere o esoso oppure non esoso, e allora si può definire normale. Bisogna vedere quindi che cosa si intende nella norma per "valore", è necessario specificarlo perché dà adito...
SECCI (La Margherita-D.L.). L'emendamento è stato corretto!
RASSU (F.I.). Non ho visto questo emendamento, se questo punto è stato corretto, bene! Nell'appunto per l'Assessore rilevavo che nelle attività di bilancio sono inclusi i capitali di esercizio, le attività finanziarie, quindi io credo che al comma 6 dove si dice: "…raffrontando il valore normale dei medesimi con il valore normale di tutte le attività risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato" si intenda riferirsi al valore storico; osa c'entra il valore di mercato, perché a questo si riferisce, io giustifico il valore di mercato attuale dell'immobile, lo raffronto col valore di costruzione o col prezzo di acquisto, sulla differenza calcolo la plusvalenza. Tu guadagni cento, il venti per cento me lo devi dare e io lo utilizzo per realizzare servizi su tutto il territorio non solo su quello in cui è situato il bene. .
Qui, invece, si dice che dal valore di mercato - credo che sia imputabile a questo, è stato senz'altro un disguido, una svista - dell'immobile detraggo tutte le attività, quindi le immobilizzazioni, se sono rapportate in bilancio al prezzo di mercato, e tutte le altre attività finanziarie. Io questo non l'ho capito, perché non trovo sinceramente un nesso logico nel calcolo, non trovo nessun nesso logico in queste due considerazioni, perché la Regione incasserebbe anche di meno chiaramente..
Io dico che chi ha di più deve pagare le tasse, mi sono chiesto però se questo provvedimento può o non può agevolare, incentivare, promuovere il turismo in Sardegna. Io direi di realizzare dei servizi efficienti e di farli pagare al turista evitando il varo di iniziative che possono impedire o comunque limitare il flusso turistico in Sardegna; è vero che il flusso dei turisti di alto bordo non crea ricchezza in Sardegna, ma comunque facciamo di tutto per tenerli.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Franco Ignazio Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU FRANCO IGNAZIO (U.D.C.). Signor Presidente; gli articoli 2, 3 e 4 introducono, complessivamente, un ragionamento legato al concetto di una imposizione fiscale regionale per i non residenti che beneficiano del bene Sardegna in termini di risorsa turistica. Io credo che su questo vada fatta una prima riflessione. La Sardegna fa parte comunque di uno Stato repubblicano che possiede una Carta costituzionale che stabilisce per tutti i cittadini un principio di uguaglianza: uguali diritti e uguali doveri. L'articolo 53 della Costituzione, intanto, ricollega l'imposizione tributaria alla capacità contributiva dei cittadini, di questo principio non c'è traccia, e non è ravvisabile nessuna ragionevole, possibile differenziazione in rapporto a tale capacità contributiva tra coloro che sono nati in Sardegna e coloro che invece sono nati fuori del territorio regionale, anche perché in Sardegna si può nascere per puro caso. Capita, ad esempio, ai direttori degli istituti di credito che vengono in Sardegna, stanno qui tre anni, quattro anni, cinque anni, hanno un figlio che nasce in Sardegna e che poi si ritrova a vivere tutto il resto della propria vita magari in Emilia Romagna, in Lombardia, in Campania o in Sicilia.
Giova anche ricordare che il sistema tributario deve essere improntato a criteri di progressività;questo non è un concetto nuovo perchè Eleonora d'Arborea, 600 anni fa, scriveva nella Carta de Logu che ognuno doveva pagare le tasse "segundu sa forza insoru". In questo articolo il criterio della progressività dell'aliquota non è stato rispettato, poiché col crescere della capacità contributiva espressa dalle plusvalenze non è previsto parallelamente un aumento progressivo delle aliquote, per cui risulta essere tassato con la medesima aliquota sia il privato che aliena la casa, sia il grande operatore immobiliare che, per la sua professione, dalle cessioni ricava reddito e quindi cospicue plusvalenze. Non è il medesimo caso né sotto il profilo economico né sotto quello giuridico e né sotto quello sociale.
Non si può non sottolineare inoltre che la descrizione del presupposto di imposta utilizza concetti tecnico-giuridici abbastanza confusi e grossolani, idonei certamente a determinare una notevole mole di contenzioso. Basti soffermarsi sull'introduzione di concetti espressi da frasi come "adibite per la maggior parte del periodo ad abitazione principale del cedente o del coniuge", che cosa vuol dire? E' evidente che restano indeterminati e perciò vanno meglio definiti i concetti di "abitazione principale" , "la maggior parte del periodo" e la condizione di "coniuge", cioè convivente, non convivente, separato. Oggi anche la condizione di "coniuge" ha infatti una serie di risvolti giuridici che possono essere di differente natura.
C'è poi da valutare l'aspetto delle multiproprietà, qual è in questo caso "la maggior parte del periodo"? Premesso che in base ad una norma chi utilizza l'immobile per quattordici giorni paga l'intero mese, questo significa che due multiproprietari, ognuno dei quali usufruisce dell'immobile per quattordici giorni, paga l'intero mese che quindi viene pagato due volte.
Va anche segnalato, tra i tanti esempi di dizione rozza, quello di cessione a titolo oneroso di fabbricati per cui non viene specificato se si tratta del trasferimento del diritto di proprietà, del trasferimento del diritto di usufrutto, di abitazione o più semplicemente di quello d'uso.
Quanto detto sull'emendamento numero 139, circa la violazione dell'articolo 53 della Costituzione, vale anche per l'emendamento 140 della Giunta regionale, sostitutivo dell'articolo 3. Il criterio usato per stabilire la sussistenza della capacità contributiva è infatti la nascita nel territorio che, come ho già avuto modo di dire, è spesso un fatto casuale.
E' anche incomprensibile ed oscura la definizione del presupposto dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico. Presupposto dell'imposta è, come dice l'articolo, al comma 2,il possesso di fabbricati nel territorio regionale; incomprensibilmente i soggetti passivi dell'imposta, comma 3, non sono più i possessori, quindi l'onere non è più legato al possesso, bensì "il proprietario dei fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare del diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, superficie…".
Ora il possesso, per definizione, secondo l'articolo 1140 del Codice Civile, è una situazione di mero fatto a cui può non corrispondere la titolarità di un diritto, mentre i proprietari e gli altri titolari del diritto reale sono invece, per definizione, titolari di un diritto e dunque in ipotesi possono non essere titolari della situazione di fatto corrispondente al possesso. In altre parole, il possessore può non essere proprietario e il proprietario può non essere possessore.
Già questo è sufficiente ad evidenziare una incongruenza della norma difficilmente superabile e va detto anche che - questo è anche più grave - dall'articolo 3 non si evince se tra i soggetti passivi dell'imposizione rientrino anche le persone giuridiche; quindi se la norma non prevede l'imposizione del tributo anche a carico delle persone giuridiche la sua elusione appare banale, tanto banale da essere sconcertante, perché per non pagare basterebbe acquistare un fabbricato attraverso una S.r.l. o una S.p.A..
Se invece anche le persone giuridiche fossero soggetti passivi dell'imposta, alla condizione che i fabbricati fossero situati ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, allora bisognerebbe concludere che sono soggetti passivi anche gli enti proprietari della Casa municipale di Cagliari, ad esempio, del Consiglio regionale, della stazione ferroviaria (forse non si chiama più così) e simili. E' noto, anche a quelli come me, profani in materia, che dal punto di vista della tecnica legislativa o tributaria è essenziale che ci sia la massima cura nell'individuazione del presupposto del tributo, perché se questa manca il tributo diventa aleatorio e campato per aria, e nel nostro caso questo criterio non è stato davvero rispettato.
Ancor meno appare rispettato il criterio della "massima cura" nell'introduzione del concetto di "uso turistico" di un'abitazione, questo termine non significa nulla. Nel nostro ordinamento giuridico un uso turistico della casa, ricollegato al semplice posizionamento del fabbricato e per di più entro una determinata fascia piuttosto che in un'altra, non esiste sotto alcun profilo: civilistico, urbanistico, paesaggistico. Esiste, con rilevanza giuridica, l'uso ricettivo o pararicettivo per gli alberghi, i residences, uso che però non necessariamente è turistico. Troviamo inoltre nella pianificazione urbanistica ambiti territoriali con destinazione turistica, zone F, nel cosiddetto decreto Floris numero 2266 dell'83.
Chi si serve di un albergo o di un residence non necessariamente è un turista; se io ho un problema polmonare e il medico mi prescrive di soggiornare al mare perchè mi fa bene (non so nemmeno se questa prescrizione si possa conciliare con l'esempio che ho citato), io sto facendo un soggiorno di tipo sanitario. Che cosa vuol dire "uso turistico"?
Appare evidente, in questo quadro, che essendosi l'articolo 3 limitato a richiedere che il fabbricato, unico requisito, si trovi….
PRESIDENTE. Onorevole Cuccu, il tempo a sua disposizione è terminato.
Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, io credo che in questa prima fase del dibattito piuttosto che discutere il dettaglio delle imposte proposte nel collegato sia il caso di ricordare le motivazioni di fondo della proposta della Giunta. Le seconde case rappresentano una caratteristica specifica dello sviluppo turistico sardo rispetto ad altri sviluppi turistici. Una caratteristica che è' il risultato di un modello di sviluppo turistico non governato che si è evoluto, forse inevitabilmente, negli anni passati; oggi abbiamo un numero di secondo case altissimo.
Al centro del programma di governo è stata posta una precisa idea di sviluppo sostenibile e quindi anche di sviluppo turistico sostenibile, a proposito del quale questo governo ha dichiarato che uno sviluppo basato su seconde case è uno sviluppo che si deve sostanzialmente fermare per dare spazio a diverse, più ufficiali e più competitive strutture ricettive.
Poichè questa è la nostra opinione e, con piena coerenza, ci stiamo muovendo nella direzione di uno sviluppo sostenibile , è anche evidente che siamo di fatto "condannati" a far incrementare, attraverso la nostra azione, il valore patrimoniale e la capacità di generare reddito proprio delle seconde case che, lo ribadisco, non sono secondo noi il modo ideale attraverso il quale offrire ricezione per i turisti.
Le seconde case, a causa della nostra politica, hanno dei valori patrimoniali e un potenziale di generare reddito che aumenta e che aumenterà significativamente, come si attende il mercato, nel futuro. I provvedimenti come il decreto salva-coste, come il Piano paesaggistico, sono certamente attentamente interpretati dal mercato che non può che trarne una banale conseguenza: il valore immobiliare delle seconde case, il già costruito, crescerà di più mediamente rispetto ad altri mercati.
Questo è un punto importante perchè se riteniamo che nel passato lo sviluppo si sia basato eccessivamente sulle seconde case, nel momento in cui diventiamo più rigorosi nella gestione della qualità ambientale e limitiamo fortemente ulteriori sviluppi di quel tipo, di fatto stiamo facendo incrementare il valore di quelle case.
Allora, questo è il primo aspetto del problema di cui noi stiamo parlando che, per come viene affrontato, dovrebbe tranquillizzare coloro che prevedono una volta di più disastri per l'economia di questa regione. Certo, non credo che i proprietari di seconde case siano felicissimi delle imposte qui proposte, ma credo siano anche ben consapevoli del fatto che c'è un incremento patrimoniale a loro vantaggio del tutto evidente e che persisterà nel medio e nel lungo periodo.
Noi riteniamo che parlare di sviluppo sostenibile significhi soprattutto, a fronte del fortissimo sviluppo che in questi anni ha coinvolto le coste anche a discapito dello sviluppo dei territori interni, parlare di sviluppo basato sulla coesione territoriale. Coesione territoriale significa disegnare gli strumenti per una operativa, concreta, parziale redistribuzione del reddito nella piena consapevolezza che chi viene in Sardegna come turista oggi, e ancora di più nel futuro, viene per stare al mare, ma anche per vedere le bellezze dell'interno, per conoscere la cultura e l'identità che questa regione sta preservando con grande attenzione. Avere strumenti di redistribuzione del reddito tra coste e interno è cruciale, equo e fondamentale anche per dare e mantenere competitività nel settore turistico nel lungo periodo; e non credo che ci siano grandi preoccupazioni, che porteranno alla fuga, da parte di proprietari di seconde case il cui valore incrementa costantemente nel tempo anche a causa delle nostre politiche.
Un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi - l'onorevole La Spisa lo ha citato in modo che a me pare corretto è che fino a oggi non abbiamo o non è stato denunciato con sufficiente forza il fatto che proprio il valore patrimoniale e il grande potenziale di generazione di reddito delle seconde case non abbia lasciato nemmeno un euro nelle casse della Regione Sardegna per quella parte di case i cui proprietari sono non residenti in Sardegna. Io credo che all'azione del governo almeno vada riconosciuto il merito di avere individuato questo problema, di averlo sottolineato con molta forza e di avere costruito su questo l'iniziativa di cui stiamo parlando.
Quindi la seconda forte motivazione della nostra proposta è il fatto che riteniamo totalmente ingiusto, iniquo che il gettito fiscale basato sul reddito generato dal valore patrimoniale delle seconde case sfugga interamente alla Sardegna nel caso in cui i proprietari siano non residenti, case che hanno un valore proprio perchè inserite in un contesto di capitale naturale, che consumano, di alta qualità che la Sardegna intende preservare e preserverà nel futuro. Questa è una palese iniquità, e di fronte a questa palese iniquità noi stiamo agendo per rimediare a questo antico, ma assolutamente dimenticato, problema.
Queste sono le motivazioni fondamentali delle nostre iniziative. Il fatto che di questi problemi non se ne sia parlato finora credo sia stato un danno per la Sardegna e il fatto che oggi se ne parli, grazie anche alla nostra proposta di imposizione fiscale, credo sia invece una grande occasione per diventare maggiormente consapevoli della nostra capacità fiscale, delle risorse che possiamo avere a disposizione per ottenere uno sviluppo più solido, più duraturo e anche più equo tra i territori. Stiamo parlando di una questione molto seria, stiamo parlando della soluzione di una ingiustizia antica che ha fatto perdere importantissime risorse a questa Regione.
Un altro aspetto del problema di cui vale la pena parlare in questa fase introduttiva è l'impatto sul turismo di queste nostre scelte. Ho già detto, a parte nel caso della imposta sugli aeromobili e sulle imbarcazioni, che non stiamo parlando del tassare i turisti, stiamo parlando del tassare i proprietari di immobili che hanno valori crescenti proprio perchè localizzati in Sardegna. Quindi non ci sono motivi evidenti per cui questo dovrebbe avere un impatto significativamente negativo sulle future stagioni turistiche. Chi avesse preoccupazioni di questo tipo è da me invitato a spiegare attraverso quali meccanismi ritiene che la tassazione sulla proprietà delle case possa avere un impatto molto negativo sul turismo.
Infine, è chiaro che stiamo parlando di una prima proposta di imposizione fiscale che potrà essere ulteriormente articolata e migliorata, per esempio attraverso più appropriati studi di settore, una volta che l'Agenzia per le entrate sarà entrata in funzione.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore di maggioranza.
SECCI (La Margherita-D.L.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, il parere della Commissione è favorevole sugli emendamenti numero 139 e 165; è contrario sugli emendamenti numero 31, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 26, 29, 28, 10, 27.
Presidente, mi conceda pochi secondi per ricordare ai colleghi, che in qualche intervento della giornata di ieri hanno chiesto con quale facoltà il Presidente della Commissione esprime il parere su emendamenti presentati successivamente all'esame in Commissione degli emendamenti stessi, che è prassi consolidata che questo avvenga quando gli emendamenti che si presentano sono stati oggetto di discussione nella Commissione e la Commissione non li ha approvati. Trattandosi prevalentemente, quasi esclusivamente di materie di questo genere io penso di avere il diritto e il dovere di esprimere per la Commissione i pareri esattamente come li ho espressi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31.Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). L'articolo 2 e gli emendamenti in fase di votazione prevedono una maggiore imposizione fiscale e il recupero di risorse per la gestione più puntuale da parte della Regione dei propri compiti istituzionali. Noi abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1 con l'obiettivo di perfezionare l'Agenzia per le entrate, attribuendo alla medesima il compito previsto dall'articolo 9 dello Statuto, che è quello di impegnare la Regione in modo attivo per contrastare l'evasione fiscale.
Perchè io dico questo? Perchè non è il numero delle tasse, non sono la qualità delle tasse il grande problema dell'acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive al bilancio pubblico, ma il fatto che le tasse, quelle che ci sono, non si pagano, il fatto che le tasse, quelle che ci sono, sono evase, sono eluse. E allora noi adesso abbiamo tre articoli che istituiscono tasse che se venissero evase, se venissero eluse sarebbero tasse inutili, come lo sono in gran parte quelle già in essere. Dagli studi che sono stati fatti sull'argomento emerge che una delle ragioni per cui le tasse si evadono è il fatto che c'è una cultura dell'illegalità che permane, che viene sostenuta, allora noi dobbiamo attrezzarci per contrastarla.
Io voterò contro l'emendamento soppressivo perchè ritengo che l'imposizione deve colpire i maggiori redditi e le maggiori rendite, però, devo dire, sono fortemente deluso perchè la Regione non si è dotata dello strumento idoneo per contrastare l'evasione delle tasse: quelle che già esistono e quelle che sta proponendo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Presidente, la dichiarazione di voto naturalmente è a favore dell'emendamento soppressivo sul quale chiedo anche la votazione nominale con procedimento elettronico. Vorrei sottolineare, ma ritorneremo su questo discutendo anche gli altri articoli, che questo sistema di nuove tassazioni (intendiamo rimanga agli atti che la decisione ricade nella assoluta e totale responsabilità di questa maggioranza), parte da alcuni presupposti oggettivi che, apparentemente, potrebbero anche determinare una sorta di atteggiamento positivo se, in realtà, non si concretizzassero nell'adozione di un sistema di imposizione fiscale inedito, che avvia una capacità di prelievo tributario da parte della Regione nel peggiore dei modi. Si assiste infatti non ad un tentativo di utilizzare al massimo la possibilità che il sistema costituzionale dà, anche all'autonomia regionale, di approvvigionarsi di risorse finanziarie con un proprio sistema fiscale che sia compatibile con le norme statali, ma ad una contrapposizione con lo Stato che porterà ad instaurare un contenzioso giurisdizionale. perchè l'articolo 2 contiene un comma, da cui si evince il reale obiettivo di questo sistema di nuova tassazione che è costituzionalmente illegittimo. Noi speriamo che gli organismi competenti siano attenti e seri nel valutare questi nuovi istituti fiscali che saranno anche totalmente inutili, tant'è vero che voi non avete previsto neanche un euro di nuove entrate in questo bilancio sulla base di questo eventuale gettito fiscale.
PRESIDENTE.
Ha domandato di parlare il consigliere Contu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I). Signor Presidente, per annunciare il mio voto a favore dell'emendamento 31 e di conseguenza del 180. Io concordo con quanto ha testè dichiarato il mio capogruppo, l'onorevole La Spisa, ma consentitemi una ulteriore riflessione. Assessore, io sono stato di recente in Liguria; se in Liguria, peraltro Regione amministrata dalla sinistra, applicassero il sistema di tassazione oggi qui in discussione, credo che andrebbero incontro ad una rivoluzione simile a quelle dell'inizio del secolo scorso, con morti, feriti e quant'altro, perchè verrebbe tassato praticamente il 90 per cento del patrimonio immobiliare. .
Ci troviamo quindi di fronte all'attivazione di questo nuovo sistema fiscale da parte della Giunta , un sistema anacronistico del quale neanche oggi Assessore, nel suo intervento, lei è stato in grado di quantificare un'ipotesi di gettito. Perché se noi avessimo certezze di nuove entrate per la Regione sarda, che giustificassero questa nuova tassa, molto probabilmente potremmo ragionare anche in termini diversi.
Io credo che noi, è il caso di sottolinearlo, non dovremmo approvare né questo articolo e neanche i successivi, il 3 e il 4, che prevedono appunto nuove tassazioni.
PRESIDENTE
Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente l'Assessore e concordo perfettamente sul fatto che i fabbricati che insistono all'interno della fascia dei tre chilometri dal mare grazie al blocco edilizio stanno acquisendo e acquisiranno un valore sempre maggiore.
Questa è la conseguenza della legge numero 8 e, probabilmente, anche del Piano paesaggistico, da cui discendono la tassazione delle seconde case e delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle seconde case. Io ho premesso che chi ha di più è giusto che paghi di più, questa è una norma generale, ma ho anche detto, che trovo illegittimo che si debba pagare solo in quella fascia, nel caso, e non nelle altre.
Ma debbo anche dire, è una questione di onestà intellettuale, che in quella fascia si è legittimamente autorizzato alla speculazione; questo è il punto dolente. In quelle zone infatti non ci sono solo le seconde case costruite da padri di famiglia che, pur nati in Sardegna, non vi risiedono in quelle zone - su questo vorrei richiamare l'attenzione del collega Uras e degli altri colleghi del centrosinistra - hanno costruito immobiliaristi che, grazie all'andamento anomalo del mercato, condizionato da questa legge, vedranno triplicare i valori di vendita dei loro immobili.
Quindi, anche se questi immobiliaristi pagheranno sulla plusvalenza due, tre milioni in più di tasse, il mercato sarà comunque viziato; cioè i ricchi diventeranno più ricchi e coloro che non hanno non dovranno avere niente, questa è l'anomalia che io riscontro. Questa legge favorirà le speculazioni o, meglio, non questa, ma la legge numero 8, la salvacoste, di cui questa è una conseguenza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, rapidissimamente, per rispondere all'onorevole Rassu a cui, per mancanza di tempo, non ho potuto rispondere precedentemente. Vorrei dire, innanzitutto, che non abbiamo molte scelte, noi stiamo appunto cercando di mettere in moto un meccanismo di riequilibrio tra chi, incluse le imprese, ha avuto la fortuna di poter possedere degli immobili che continueranno a incrementare il loro valore e coloro che non immobili o magari li hanno nelle zone interne. L'alternativa sarebbe di costruire moltissime seconde case per tutti ma, alla fine, la qualità ambientale risulterebbe disastrosa e significherebbe comunque un danno per tutti.
Per quanto riguarda il calcolo della eventuale plusvalenza, ci siamo in effetti resi conto che fare riferimento al "valore normale", come è scritto nel comma, che vuol dire un valore di mercato medio, potrebbe essere troppo complicato, per cui la Giunta si dichiara disponibile a modificare la dizione "valore normale" con "valore di bilancio".
Riteniamo invece importante che il denominatore di questo calcolo ricomprenda interamente tutte le attività dell'impresa perchè quel rapporto tra il valore di bilancio dell'immobile sardo e tutte le altre attività serve soltanto per ponderare, per proporzionare ciò che dobbiamo tassare nella plusvalenza generata dalla cessione di quote.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo numero 31.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Milia ha votato a favore e il consigliere Manca contro.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPPAI - CASSANO - CHERCHI Oscar - CONTU - CUCCU Franco IGNAZIO - DEDONI - FLORIS Mario - GALLUS - LA SPISA - LICANDRO - MILIA - MORO - MURGIONI - RANDAZZO - RASSU - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - Secci - Serra - Uggias.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Atzeri - Scarpa.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 63
votanti 60
astenuti 3
maggioranza 31
favorevoli 21
contrari 39
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 165. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 139. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10.
Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
ATZERI (Gruppo Misto). Signor Presidente, fosse stato per noi avremmo soppresso l'articolo ma, attraverso gli emendamenti, abbiamo cercato di attirare l'attenzione dei colleghi consiglieri sulle problematiche affrontate nell'articolo medesimo. Questo emendamento tende a riequilibrare la suddivisione dell'ammontare di questo gettito affinché, nel rispetto del principio della sussidiarietà, si dia centralità ai Comuni sul cui territorio insistono i fabbricati che generano questa imposta.
Secondo noi è più opportuno destinare il 50 per cento dell'ammontare del gettito al fondo perequativo per lo sviluppo e il 50 per cento ai Comuni che tra l'altro sono gli attori principali perchè sul loro territorio si genera questo gettito e, inoltre, affrontano le spese relative all'urbanizzazione primaria, creano anche dei servizi, sopportano, in definitiva, un gravame di responsabilità maggiore. Speriamo quindi che questo emendamento venga accolto anche perché, lo ricordo, la riforma del patto costituzionale ha posto sullo stesso livello le Regioni, i Comuni e le Province.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Per quale motivo si istituiscono le tasse? Come dicevo prima, intanto per farle pagare, e in merito a questo non smetterò di ripetere che, secondo me, è stata una gravissima disattenzione il mancato accoglimento di un emendamento migliorativo dell'Agenzia per le entrate; un non accoglimento determinato da una presa di posizione di cui non abbiamo dimenticato né le ragioni, né i guasti che ha provocato. L'emendamento non è stato accolto non in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate non potesse o, meglio, non dovesse, contrastare l'evasione fiscale, l'erosione fiscale, ma solo in ragione di chi aveva proposto l'emendamento: cosa, questa, gravissima, che mai sarà dimenticata.
In questo caso invece parliamo della destinazione delle somme che dovrebbero essere recuperate al bilancio pubblico; e, poiché condivido il ragionamento del collega Atzeri, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento. Siamo infatti per una Regione non centralista, per una Regione attenta alla coesione territoriale, non quella imposta o guidata, ma che nasce da una partecipazione attiva dei soggetti, frutto di una relazione positiva, di un percorso condiviso, di un processo unanimemente sentito.
Questi elementi erano il fondamento di quel Piano straordinario per il lavoro, sono il fondamento della politica portata avanti in questi anni in cui le comunità sono protagoniste; e poiché io credo che bisogna avere anche gli strumenti e i mezzi per essere effettivamente protagonisti del proprio destino, per questo mi convince l'emendamento proposto dai colleghi sardisti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, intervengo per dichiarare che voterò contro l'emendamento numero 10. L'emendamento in questione mi pare riferito al comma 8 che tende a stabilire un principio, quello della perequazione. E' vero che il reddito si forma nel comune costiero e che, con un ragionamento banale, potremmo dire che quel comune avrebbe titolarità a incassare una percentuale più alta del 25 per cento previsto nel comma 8, ma è anche vero che uno dei principi che sottende l'imposizione fiscale è quello della perequazione.
Allora, se noi dovessimo ridurre dal 75 al 50 per cento la quota destinata al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale, quel principio di perequazione territoriale scomparirebbe. Io invito pertanto i presentatori dell'emendamento a ritirarlo .
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISU (R.C.). Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, l'articolo 2 di questo maxi collegato istituisce l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case. E' una scelta che io reputo molto opportuna, giusta e mi ha convinto il ragionamento dell'Assessore. Piuttosto questo tributo arriva in ritardo, perché se si fosse applicato prima le nostre casse regionali sarebbero ben diverse, avremmo avuto maggiori entrate che, forse, ci avrebbero consentito di risolvere qualche problema che ancora abbiamo nella nostra isola.
Se ho inteso bene il comma 8 dell'articolo 2 si propone di attribuire al Comune che riscuote l'imposta il 25 per cento e di utilizzare il restante 75 per cento per una politica di coesione, cioè di solidarietà, con gli altri Comuni sardi non costieri. Credo di avere inteso bene, e questo tema non mi è neanche nuovo devo dire, caro assessore Pilia, perchè facendo parte dell'anti Sardegna da diversi lustri, così come l'onorevole Secci con cui condividevamo questa responsabilità può confermare, nell'Anci, unanimemente, cioè da Rifondazione ad Alleanza Nazionale, in più occasioni, in più congressi, in più dibattiti ne abbiamo discusso e abbiamo detto non di tassare i turisti ma di tassare proprio le seconde case.
Questa iniziativa occorreva prenderla per due ordini di motivi. In primo luogo per evitare che si continuasse nella sciagurata politica della costruzione della città lineare e, in secondo luogo, per avere un introito nelle casse della Regione Sardegna proprio dalla politica delle seconde case che noi tendevamo a scoraggiare.
L'altra questione riguarda il fatto che noi abbiamo...
PRESIDENTE. Onorevole Pisu, il tempo a sua disposizione è terminato. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Su questo emendamento si stanno intrecciando due ragionamenti per alcuni versi contrapposti che mi portano ad esprimere un voto contrario non perchè, come diceva il collega Atzeri, venga meno la ragione della perequazione dei fondi; credo anzi che sia proprio un segnale positivo in direzione di un'interazione tra comuni che sono in condizioni di produrre più reddito, avendo più seconde case notoriamente collegate ad un flusso turistico, e i comuni dell'interno ai quali l'azione legislativa e amministrativa tende a dare maggiori entrate in considerazione della minore presenza di reddito turistico o di reddito in generale.
Il voto negativo non deve essere interpretato però come rifiuto delle ragioni esposte dal collega Atzeri, soprattutto nella seconda parte del suo discorso, quando ha sottolineato che i Comuni nei quali è presente un maggiore flusso turistico hanno anche maggiori oneri in quanto devono erogare più servizi e realizzare più opere di infrastrutturazione rispetto per esempio ai comuni dell'interno..
Ecco perché credo che il problema di una perequazione "al contrario" relativamente ai flussi dei finanziamenti sulle opere pubbliche dovrà essere preso successivamente in considerazione da parte del Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Intervengo, velocissimamente, per esprimere il mio voto favorevole all'emendamento dei colleghi sardisti proprio per le motivazioni che il collega Atzeri ha espresso nel suo intervento e ricollegandomi anche a quanto da me detto nei precedenti interventi. E' chiaro che io sono del parere che è necessario potenziare i servizi, rendendoli più rispondenti alle esigenze di un turismo moderno; così come è ugualmente chiaro che i comuni che d'estate vedono incrementare notevolmente la popolazione hanno senz'altro necessità logistiche più impellenti e più gravose degli altri comuni.
Ritengo quindi opportuno, e per questo voterò a favore dell'emendamento, che il gettito dell'imposta proveniente dalle plusvalenze venga ripartito in quote uguali.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo). Voterò contro l'emendamento proposto dai colleghi Atzeri e Scarpa e cerco di illustrare le ragioni, così ci intendiamo. Io condivido la filosofia del comma 8 perché anche nel corso della discussione generale, parlando di questo inizio di un ragionamento su una politica fiscale nella storia autonomistica, dissi che la Regione avrà tre grandi cespiti di entrate: la compartecipazione a IRPEF e IVA, i tributi propri, il fondo di perequazione nazionale. Ora, badate, è la Lega che ritiene che la ricchezza debba rimanere, anche sotto forma di tributi, dove viene prodotta. Noi, invece, abbiamo l'interesse a dire che laddove si produce la ricchezza noi non la tratteniamo per intero, ma intendiamo contribuire anche al fondo perequativo nazionale per poi partecipare alle politiche perequative. Non so se mi sto spiegando.,
Quindi il principio che afferma il comma 8, uno dei pochi commi di principio, è molto più vicino all'idea autonomistica e federalistica della nostra tradizione di quanto non lo sia un'idea che dice che la ricchezza rimane qui, o rimane qui in alte percentuali, perché partecipiamo invece all'idea, noi, che il partecipare ad un fondo perequativo nazionale, quindi non trattenere grandi quote dei tributi nel luogo in cui la ricchezza viene prodotta, consenta di distribuire meglio le politiche di promozione generale che lo Stato e la Regione debbono fare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vincenzo Floris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
FLORIS VINCENZO (D.S.). Io capisco i ragionamenti che sono stati fatti, ad iniziare da quello dell'onorevole Atzeri, sull'emendamento numero 10, però non possiamo considerare soltanto il costo dei servizi che i comuni sul cui territorio sono allocate le seconde case sono costretti ad accollarsi. A mio avviso dobbiamo invece ragionare sul consumo di porzioni importanti di territorio, che è patrimonio di tutti, da parte di queste seconde case .
Un'altra riflessione va fatta sul reddito che viene prodotto, basta pensare agli affitti in nero, che sfugge ad ogni controllo, che non ha una ricaduta per la Regione sarda. Quindi, prevedere un'imposta che in qualche modo recuperi una parte di queste risorse fa sì che la Regione sarda diventi protagonista rispetto ad una presenza ingombrante e non disciplinata.
Fra l'altro bisogna dire che i comuni costieri godono già di una serie di ricadute positive determinate dall'ICI, basta pensare a quali possono essere gli introiti di comuni come San Teodoro, come Budoni, eccetera, per accorgersi dei benefici che questi comuni ricavano dalla presenza di queste case.
Quindi, io credo che riaffermare un principio di coesione e solidarietà rispetto alla ripartizione di questo fondo regionale per lo sviluppo, dando una risposta anche ai paesi dell'interno, significhi essere coerenti rispetto a tutti i ragionamenti che si fanno sullo spopolamento dei paesi dell'interno e anche sulla gestione dei flussi turistici a livello regionale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente; io annuncio il voto di astensione su questo emendamento, determinato da una considerazione che poi verrà meglio esplicitata quando voteremo l'articolo. Noi siamo estremamente contrari all'articolo e, pertanto, nell'affrontare l'esame di un emendamento che ha tutte le ragioni di questo mondo, le ha l'onorevole Atzeri e probabilmente le hanno anche i colleghi che sono intervenuti della maggioranza, forse sarebbe meglio che tutti quanti capissimo di che cifre stiamo parlando.
Onorevole Maninchedda, se lei pensa di assimilare al fondo perequativo nazionale, all'IRPEF e al gettito naturale che avviene nella Regione Sardegna la cifra che deriva da questo tipo di imposizione, io le dico che nessuno può fare i conti su un'imposta come questa per un futuro a lungo termine, questa imposta può avere le caratteristiche di una una tantum, dopodiché non ci sarà più.. Questa imposta dispiegherà si suoi effetti massimo per due anni, sempre che vada in vigore; io ho forti dubbi in merito perché credo che il primo scoglio sarà rappresentato proprio dalla Giunta regionale nel momento in cui entro tre mesi dovrà provvedere a formalizzare la sua attuazione.
Io continuo a ritenere che ai notai, contrariamente a quanto ritiene la disinvolta dirigente del bilancio, non si possa chiedere di applicare le disposizioni previste dal comma 7. Ma, anche se i notai dovessero svolgere questo ruolo, anche se tutto quello che è scritto qui dovesse accadere, alla fine la somma reperita sarebbe talmente infinitesimale rispetto a quello che voi vorreste far credere ai comuni, che veramente stiamo vendendo fumo, anzi state vendendo fumo.
Quindi, il voto di astensione è determinato proprio dal fatto che non vogliamo entrare nel merito. Noi entreremo invece nel merito dell'articolo e cominciamo a dire, da adesso, che siamo fondamentalmente, anzi profondamente contrari a questo articolo, perché questa è un'imposta che non risolve i problemi . Ha generato solo uno scontro sociale che è servito al presidente Soru per convincere ancora una volta i sardi, e lo abbiamo visto nelle ultime elezioni nazionali, che si spogliano i ricchi per dare ai poveri, ma questa è una menzogna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito i consiglieri che appoggiano la richiesta ad alzarsi.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri RANDAZZO, LIORI, DIANA, MURGIONI, MILIA, RASSU, LOMBARDO.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'emendamento numero 10.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: ATZERI - CONTU - DEDONI - LADU - LICANDRO - LOMBARDO - MURGIONI - PETRINI - RASSU - SCARPA - URAS - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - IBBA - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - ORRÙ - PACIFICO - PINNA - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - Secci - Uggias.
Si sono astenuti: il presidente SPISSU - AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - DIANA - LIORI - MILIA - RANDAZZO - SANNA Matteo.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 45
astenuti 9
maggioranza 23
favorevoli 12
contrari 33
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 sono stati presentati diciassette emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti:
Art. 3
Imposta regionale sulle seconde case
ad uso turistico
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, superficie con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi.
5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
- euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
- euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 metri quadri e 100 metri quadri;
- euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 metri quadri e 150 metri quadri;
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 metri quadri e 200 metri quadri; per la superficie eccedente 200 metri quadri, euro 15 per metro quadro.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Le modalità e le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta, la determinazione delle quote da destinare a comuni e province e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabilite e disciplinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
10. Nello stesso termine di cui al comma 9, in difetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione statale del diritto della Regione a compartecipare ai sette decimi dell'intero gettito dell'imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, la Giunta regionale propone ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.
EMENDAMENTO soppressivo totale Vargiu - Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Gallus - Murgioni - Artizzu - Oppi -Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 3
L'articolo 3 è soppresso. (30)
EMENDAMENTO soppressivo totale Vargiu - Ladu - Murgioni - Gallus - Oppi - Capelli - Contu - Diana - Artizzu - La Spisa.
Art. 3
L'emendamento 140 è soppresso. (188)
EMENDAMENTO soppressivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Il comma 17 è soppresso. (187)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Caligaris.
Art. 3
All'emendamento 140 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola.". (164)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu -Murgioni - Gallus.
Art. 3
Al comma 7 il termine di giorni quattordici è rideterminato in giorni sedici. (182)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu -Murgioni - Gallus.
Art. 3
Al comma 8 le quote del 75 per cento e del 25 per cento sono rideterminate rispettivamente in 50 per cento. (183)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Al comma 10 il termine previsto di anni quattro per la decadenza della notifica è rideterminato in anni 2, mesi 6, giorni 1. (185)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Al comma 13 il termine decadenziale è rideterminato in anni cinque. (186)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 3
Il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge la Regione, in assenza del riconoscimento dei sette decimi dell'intero gettito dell'imposta dei redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, richiede al Governo la convocazione urgente di un tavolo di confronto al fine di determinare l'esatto ammontare di tutte le somme che lo Stato deve conferire alla Sardegna in materia di fiscalità e stabilire modalità e tempi certi attraverso i quali pervenire al recupero delle somme spettanti. (209)
EMENDAMENTO aggiuntivo Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu -Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu.
Art. 3
Al comma 4 dopo le parole "ed i rispettivi coniugi" sono aggiunte le seguenti parole: "e i loro figli, ancorché non residenti in Sardegna". (181)
EMENDAMENTO aggiuntivo Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu.
Art. 3
Al comma 9, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "in caso di accertamento di evasione dell'imposta da parte dei comuni, le somme recuperate sono trattenute nella misura del 50 per cento dall'Amministrazione comunale interessata, la restante somma è conferita alla Regione. (184)
EMENDAMENTO sostitutivo totale Giunta Regionale.
Art. 3
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art.3
Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico
1. È istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi.
5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
- euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
- euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 metri quadri e 100 metri quadri;
- euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 metri quadri e 150 metri quadri;
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 metri quadri e 200 metri quadri; per la superficie eccedente 200 metri quadri, euro 15 per metro quadro.
La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento peri fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero.
8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai Comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.
10. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'avvenuta cessione. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
11. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell'istituto contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
12. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
14. Se il soggetto passivo dell'imposta non ha dichiarato o comunicato l'immobile posseduto ai fini dell'imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
16. L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna della presente legge.
17. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, in difetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione statale del diritto della Regione a compartecipare ai sette decimi dell'intero gettito dell'imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con guanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, la Giunta regionale propone ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.". (140)
EMENDAMENTO soppressivo parziale Atzeri - Scarpa.
Art. 3
Il comma 10 è soppresso. (12)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Caligaris.
Art. 3
Il comma 4 dell'articolo 3 "Imposta regionale sulle seconde ad uso turistico" è sostituito dal seguente:
"4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall'Isola". (8)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Gallus - Murgioni - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 3
Al comma 8 dell'articolo 3 le percentuali sono rideterminate in 50 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 50 per cento al comune nel quale il gettito è generato.(46)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale Atzeri - Scarpa.
Art. 3
Al comma 8 dell'articolo 3, alla cifra "75" sostituire "50 per cento"; alla cifra "25" sostituire "50".(11)
EMENDAMENTO aggiuntivo Capelli - Contu - Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 3
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. L'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 3 non si applica agli emigrati sardi".(32).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, è indubbio che dopo cinque mesi di discussione sulle nuove tasse, di cui è stata proposta l'introduzione dalla Giunta regionale e dalla maggioranza di centrosinistra, ci siano poche cose nuove da dire e poche cose appassionanti con cui tenere ancora inchiodata l'Aula. Però è indispensabile ed è giusto che per chiudere questo capitolo tasse che voi avete proposto, fortemente voluto e di cui adesso vi apprestate ad incassare, nel senso politico del termine, il risultato definitivo, ci sia una valutazione di sintesi anche da parte di chi su queste tasse ha manifestato in tutti i modi possibili ed immaginabili il proprio dissenso. Non per una questione di principio pregiudiziale, ma per indurvi a non effettuare degli errori di cui voi stessi potreste in futuro pentirvi.
Diciamo che il capitolo "nuove tasse" fondamentalmente comprende, quelle previste all'articolo 4, da esaminare, e quelle previste nell'articolo 2, già discusso, e nell'articolo 3 in discussione. Queste nuove tasse meritano probabilmente un ragionamento differenziato non essendo tasse che rispondono a logiche assolutamente sovrapponibili, quindi non sono tasse che meritano un giudizio identico da parte di coloro che le devono giudicare o di coloro che le devono promulgare, in questo caso il Consiglio regionale.
Io credo che avrebbero potuto aiutare la nostra riflessione le valutazioni che il collega Cuccu ha esposto in maniera molto corretta, molto serena, però anche dettagliata, approfondita e particolareggiata nel suo intervento di questa mattina. I collega, pur non avendo partecipato ai lavori della Commissione terza, quindi non essendo stato estenuato dallo stesso di tipo di contenzioso e di contraddittorio a cui sono stati sottoposti tutti i componenti della Commissione medesima, ha dimostrato di aver letto con estrema attenzione l'articolato.
-Egli Ha portato infatti una serie di obiezioni precise e puntuali che, provenendo da un consigliere regionale non sovra esposto sul tema, quindi non costretto a mille e mille approfondimenti, sono significative delle difficoltà interpretative del provvedimento in esame; sono significative delle difficoltà di applicazione della legge; sono significative della difficoltà di esazione dei tributi.
Una difficoltà di esazione che induce a ragionare sui temi dell'elusione e dell'evasione (temi cari ai colleghi della Rifondazione Comunista, che meriterebbero una discussione ben più lunga), ma che ci convince di ciò di cui, peraltro, siamo sempre stati convinti, e cioè che poche tasse facilmente percepibili negli scopi e nei fini e difficilmente soggette ad evasione siano, probabilmente, il modo migliore per ottenere che ci sia una contribuzione volontaria o coatta di tutti coloro che devono contribuire al regime di perequazione fiscale.
Molte volte l'intreccio normativo, che questo Consiglio regionale non disdegna e lo dimostrano la discussione e il licenziamento delle norme del maxi collegato, è il padre della possibilità di eludere, della possibilità di non pagare, della possibilità di avere un argomento comunque valido a sostegno della propria scelta di non contribuire ai regimi perequativi che sono necessari in qualunque tipo di democrazia per poter garantire l'esistenza dello Stato sociale a difesa delle parti più deboli della società.
Questa è la prima considerazione che motiva la nostra contrarietà alla tassa sulle seconde case definite, in maniera abbastanza avventurosa, ad uso turistico presenti nell'isola.
C'è qualche altro aspetto che ci induce sullo specifico ad essere fortemente perplessi. Anche noi, l'hanno già detto altri colleghi, abbiamo dei dubbi che possa essere effettivamente applicata una forma di tassazione aggiuntiva e che, qualora fosse applicabile, possa essere ritenuta giusta. Ma, personalmente, debbo dire che costituisce un motivo ulteriore di perplessità la distinzione introdotta dalla Giunta regionale e dalla maggioranza, in modo abbastanza garibaldino, tra sardi e non sardi, che in questo modo sostanzialmente individua due tipi di italiano che vive o che passa una parte della propria vita in Sardegna.
E' una distinzione che a noi sembra francamente non accettabile, nel senso che ci sembra assai difficile individuare la motivazione di una tassazione differenziata per i sardi e i non sardi. Mi spiego meglio. Un comune della Sardegna, che aveva la fortuna di essere inserito con il proprio territorio in un meraviglioso parco naturale, mise all'ingresso del parco un cartello (ho la fotografia) con scritto: "è vietato l'accesso in Giara alle moto, alle automobili e ad ogni mezzo che produce gas di scarico essendo mezzo che usa benzina o comunque altro inquinante". Nessuno avrebbe avuto niente da ridire su questo, se non ci fosse stata una postilla aggiuntiva "esclusi gli abitanti del Comune" quasi a dire che l'inquinamento è diverso se prodotto da un cagliaritano o da un abitante del Comune che insiste su quel parco.
Io capisco la logica, ma non l'accetto, che sottende l'imposizione di questi tributi; se noi riteniamo infatti che le seconde case facciano scempio del territorio o, comunque, non aiutino lo sviluppo organico, equilibrato, eco-ambientale, sostenibile del territorio è giusto che ne disincentiviamo l'incremento. Ma, il presupposto della tassa di scopo non può essere la residenza, come dice l'onorevole Rassu per il fatto di essere nati in Sardegna in quanto figli, per esempio, di bancari trasferiti nell'isola per lavoro e poi ritornati ai luoghi di origine. Il presupposto di questa tassa, secondo i colleghi della Rifondazione Comunista, è che chiunque ha una seconda casa, fosse anche un piccolo bugigattolo di 40 metri quadri, di 30 metri quadri, un punto d'appoggio, è soggetto alla tassazione perché è più ricco - ed è vero - di chi la seconda casa non ce l'ha e magari possiede soltanto 30 metri quadri nel comune in cui abita.
Se si dice che chiunque ha di più viene tassato una seconda volta per contribuire io, pur non essendo d'accordo, capirei il ragionamento. Così come potrei comprendere, pur non essendo d'accordo neanche in questo caso, che si volesse disincentivare un incremento delle seconde case tassandole, per raggiungere un obiettivo di perequazione, di giustizia sociale, e un obiettivo di eco-ambientalità. Ma nella scelta di imporre nuove tasse non vedo linearità ma contraddizione; stiamo infatti disincentivando le seconde case ma non quelle dei sardi, stiamo imponendo una tassazione, ma riguarda soltanto i non sardi, diamo ai sardi l'illusione che ci possa essere una perequazione sociale soltanto a spese di coloro che hanno scelto la Sardegna, acquistando una seconda casa, per investire sul turismo, per investire sulla salute.
, Assessore Pigliaru, ho avuto modo di dirglielo in tutti i modi: mi sembra veramente una scelta illogica. Ritenevo giusto ribadirlo un'ulteriore volta in quest'Aula affinché, per chi ha voluto ascoltare e per chi ha buonsenso, resti a futura memoria.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). L'articolo 2 parlava di tasse sui trasferimenti immobiliari, sulle operazioni di vendita e acquisto; su questo argomento c'è una letteratura molto ampia, su come si evade in modo sistematico sulle transazioni che riguardano il patrimonio immobiliare, perché basta dichiarare un valore diverso, in genere ci si mette d'accordo tra il venditore e l'acquirente, e si evitano le imposte derivanti da quel trasferimento o, comunque, le si riducono molto.
Io non ho idea della dimensione di queste transazioni immobiliari nei comuni turistici, non so a quanto ammonteranno le entrate dello Stato e a quanto invece, in ragione di questa nuova imposta, quelle della Regione; però, dato che ho l'abitudine di leggere, in questo caso l'articolo 2, l'emendamento, gli articoli 3, 4 e 5, vedo come funziona il sistema perequativo proposto dalla Giunta.
Il sistema perequativo proposto dalla Giunta funziona attraverso progetti di sviluppo, di coesione territoriale e quel 75 per cento che deriva dall'imposizione prevista nell'articolo 2 e nell'articolo 3 è ripartito tra progetti di interesse regionale (40 per cento), programmi e progetti di interesse provinciale (30 per cento), progetti e programmi di interesse comunale (30 per cento). Parlare di interesse comunale o provinciale non significa, di per sé, che la definizione di questi programmi avviene su base comunale o provinciale, io immagino che avvenga su base regionale, cioè centralistica, perché conosco il modo di lavorare, il tipo di programmazione che ci si propone. La mia preoccupazione è che non solo non venga utilizzato quel 25 per cento destinato al comune che ha subito guasti ambientali a causa della notevole presenza di insediamenti di natura residenziale- turistica sul suo territorio, quindi non riattiveremo presso quel comune i necessari servizi, né effettueremo gli interventi di risanamento e di bonifica, ma rischiamo di non avere neppure un sistema efficiente e partecipato di perequazione territoriale, anche perchè perequazione territoriale non vuol dire perequazione sociale.
Quali interessi andiamo a sostenere, che sono violati dal fatto che c'è un percorso di concentrazione delle cubature turistiche in alcuni centri piuttosto che in altri? Su quale base operiamo questa distribuzione della ricchezza? Ripaghiamo in qualche modo i proprietari delle aree, su cui non è possibile investire in modo significativo, per il mancato guadagno? Oppure sosteniamo quella parte di popolazione che vive in condizioni di maggiore disagio: i disoccupati, i poveri? Non è scritto, c'è una delega piena alla Giunta, della quale noi tutti ci dovremo fidare ciecamente, è una delega piena perchè non vengono neppure definiti alcuni criteri generali di utilizzo di quelle risorse. Neppure un aggettivo che consenta di capire quali saranno i destinatari di quelle risorse.
Io mi applico a tentare un dialogo, capisco che c'è una pregiudiziale anticomunista in alcuni componenti della Giunta della quale purtroppo mi rammarico; capisco che ci sono pregiudiziali di natura ideologica - politica che funzionano solo dopo il voto, dopo l'acquisizione della fiducia, dopo l'acquisizione dell'assenso su un percorso comune di governo delle istituzioni. Mi auguro anche che ci sia la possibilità di rimuoverla questa pregiudiziale, per cui vengano considerate anche le proposte avanzate dal mio partito.
Prossimamente si svolgeranno a Cagliari le elezioni amministrative e, qualunque sia la decisione del TAR, noi onoreremo lo scontro elettorale con la presenza, non si dichiara forfait perchè anche in condizioni difficili bisogna accettare il confronto, bisogna accettare di misurarsi, poi si vedrà se i giudici interverranno o meno a rendere quella consultazione inefficace e quindi da ripetersi.
Una cosa è certa: noi, che ci candidiamo a governare i comuni e il territorio, ci accreditiamo attraverso la formulazione di un impegno solenne su un tema che è, su tutti, il più importante; questo lo si coglie anche in un documento rilevante che si intitola "Prima di tutto il lavoro", presentato dal candidato sindaco del centrosinistra.
Se la priorità è il lavoro, allora: avremmo potuto rendere più efficace l'istituzione di queste imposte attraverso attività di collaborazione con gli organi dello Stato da attribuire, così avevamo proposto, alle competenze dell'Agenzia per le entrate; e andrebbe anche quantificato meglio l'importo da destinare ad eventuali fondi di perequazione territoriale e sociale.
Detto questo bisogna specificare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione di queste risorse non attraverso formulazioni generiche, così come sono contenute nell'articolo 5, ma con un'articolazione precisa e partendo anche dal recupero integrale dei 30 milioni di euro che sono stati stanziati con la finanziaria dello scorso anno per il Piano straordinario per il lavoro e che poi sono stati dirottati verso il completamento di opere pubbliche.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, la Giunta, in corso d'opera, con la presentazione dell'emendamento 140 ha sostituito radicalmente l'articolo 3 e questo è già stato motivo di protesta in Commissione. L'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico è un altro balzello, inventato sempre sulla base della solita motivazione, politica, che crea un ulteriore scontro tra le persone, tra le classi sociali. La demagogia e il populismo spingono il presidente Soru ad inventare un'ulteriore imposta. Il comma 4 dell'articolo 3 recita: "Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna e i rispettivi coniugi" udite, udite! Questi signori, immagino siano i nativi, come vengono definiti dal Presidente della Camera, non sono soggetti passivi.
In questa circostanza non vengono considerati i migranti, coloro cioè che hanno fatto una scelta di vita, coloro che abitano in Sardegna da una vita, che stanno qui da quarant'anni, da cinquant'anni, che hanno ritenuto la Sardegna non la loro seconda patria, ma la loro prima patria, visto che non se ne sono mai allontanati. Vi assicuro che sono tantissime le persone arrivate, per esempio, quando è nata la SARAS, quando sono nate le industrie di Ottana, con tutto il benessere che hanno creato! Sono soggetti che hanno deciso di vivere in Sardegna, che potrebbero anche non essere residenti perché questo requisito non è previsto Non essendo previsto chiaramente noi assimiliamo, anzi non assimiliamo un nato in Sardegna che ha deciso negli anni Sessanta di lasciare l'isola e si è stabilito in Svizzera, in Germania, in Argentina (poi gli abbiamo dato anche il diritto di voto, tutta una serie di agevolazioni come se fosse rimasto qui), ad un cittadino italiano, ma anche non italiano, che si è trasferito qui negli anni Cinquanta, qui è cresciuto e ha messo su famiglia, che sottoponiamo, invece, al pagamento di questa imposta.
Il requisito della residenza, lo ribadisco, non è previsto, si dice solo che non sono soggetti passivi coloro che sono nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
Non crediate che il mio ragionare apra alla possibilità di modificare il voto di Alleanza Nazionale. No, assolutamente, siamo contrari a questo articolo 3 come eravamo contrari all'articolo 2, perché non ne capiamo la motivazione!
Anche per l'articolo 3 valgono le stesse considerazioni fatte per l'articolo 2; certo, in questo caso è più facile procedere ad una quantificazione che, immagino, la Giunta abbia già provveduto a fare! Immagino! Immagino invece che non lo abbia fatto perché nel vecchio testo, le modalità e le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero, rimborso venivano assunte di concerto con l'Assessorato regionale della programmazione e con quello degli enti locali; nel testo modificato i comuni debbono intervenire ai fini dell'accertamento. Quindi, si demanda ai comuni la parte più spinosa, ma se c'è la necessità di rimandare a qualcuno è segno evidente che, probabilmente, oggi non è ancora chiaro a quanto ammonterebbe questa imposta.
Invece, è importante che rimanga la disposizione per cui le risorse servono a favorire la coesione, quindi una parte delle risorse va in una direzione e una parte in un'altra.
Da notizie che ho ricevuto pare sia in atto un fuggi, fuggi generale, causato dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3. Così come, peraltro, appena si è ipotizzato che il nuovo Governo di centrosinistra potesse ripristinare l'imposta di successione, i notai sono stati oberati da richieste di cittadini intenzionati a fare atti di donazioni per evitare la tassa di successione. Ma per quale motivo si deve spaventare la gente?
Ma, in merito alle imposte previste da questi articoli 2, 3 e 4, avete almeno un'idea di quanto se ne possa ricavare? ,Secondo voi, si potrà risolvere non dico qualcuno ma almeno un problema tra i tanti che abbiamo? Anche ammesso che arrivino alle casse delle Regione cifre considerevoli, noi non possiamo considerarle importanti, perché le cifre importanti semmai sono quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF; quelle sono cifre importanti e noi continueremo la battaglia perché il Governo di centrosinistra, visto che non l'ha fatto quello di centrodestra, in tempi brevi dia risposte alla Regione Sardegna. Quelle sono cifre importanti grazie alle quali, il presidente Soru e l'assessore Pigliaru ci hanno assicurato che risolveremo tutti i nostri problemi...
(Interruzioni)
Neanche con quelle? Colleghi, allora stiamo facendo una battaglia che non ci porterà da nessuna parte, lo stanno ammettendo adesso l'assessore Pigliaru e l'assessore Sanna, se neanche con il riconoscimento da parte dello Stato italiano di ciò che c'è dovuto, risolveremo i nostri problemi Se così è, Assessore, lei vuole ancora dire che risolve i problemi con questi tributi? Ma lei non pensa che con queste imposte noi creiamo solo inimicizie, conflitti di classe?! Allontaneremo la gente dalla Sardegna!
State dicendo che non riusciremo a risolvere i problemi con le risorse che lo Stato italiano deve alla Sardegna, che il presidente Soru ha ipotizzato essere pari ad un quarto, un quinto di una finanziaria nazionale, però perdiamo tempo ad imporre dei balzelli il cui gettito sarà da non risolvere veramente nessuno dei problemi. Ma a che cosa serve questo? Serve solo ad una cosa, è un disegno politico, , pericolosissimo…
PRESIDENTE. Onorevole Diana, il tempo a sua disposizione è terminato. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Assessori, intervengo nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti per evidenziare, con particolare riferimento all'emendamento numero 164, emendamento all'emendamento numero 140 della Giunta, un problema.
(Brusio in Aula)
Non vorrei fare l'antipatica ma mi piacerebbe essere ascoltata., Mi sto riferendo alla Giunta e ai colleghi.
PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, prosegua, ci penso io a riportare l'ordine!
CALIGARIS (Gruppo Misto). Mi riferisco all'imposta sulle seconde case la cui istituzione ha provocato preoccupazione e ansia tra i nostri conterranei, in Italia e all'estero. Su questo tributo il mio ragionamento è diametralmente opposto a quello che ha fatto poc'anzi l'onorevole Vargiu. Pur apprezzando, infatti, il lavoro svolto dalle Commissioni che hanno escluso dal pagamento i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi, penso che debba essere fatto un ulteriore sforzo per garantire lo stesso trattamento ai figli degli emigrati nati, loro malgrado, fuori dall'isola.
Apro una piccola parentesi per lamentare la mancata consultazione della Commissione emigrazione del Consiglio; perché se è vero che questa è una questione prettamente tributaria, ciò non di meno tocca aspetti strettamente legati al rapporto culturale tra sardi e sardi emigrati, tra la terra d'origine e quella temporaneamente ospite e, più in generale, apre la questione delle eredità culturali e identitarie che passano anche attraverso i beni materiali, visto che stiamo salvaguardando il paesaggio, ma anche i beni che nel paesaggio sono compresi, come i muretti a secco, quindi anche i luoghi in cui queste realtà si trovano.
L'esclusione della Commissione dall'esame del provvedimento si è verificata anche - lo ricordo per inciso - per l'emendamento sul difensore civico. Comunque, voglio condividere con voi una riflessione. A me sembra che non debbano e non possano essere considerate seconde case tout court le abitazioni degli emigrati e ancora meno seconde case ad uso turistico, anche se si trovano in prossimità della costa. Non mi risulta peraltro che gli emigrati si siano mai caratterizzati per uno sfruttamento a scopi immobiliari e quindi speculativi di aree territoriali, anche quando originari di zone ad altissima valenza paesaggistico-ambientale.
Come confermano anche numerose lettere pubblicate su "Il Messaggero Sardo", ma come sa benissimo ciascuno di noi, se è vero che in ogni famiglia sarda c'è un emigrato, le case sono considerate beni di eredità o investimenti con l'unico scopo di tornare a casa per morire in pace.
Non escludo in assoluto, anche se ho nutrito qualche fondato dubbio in proposito, e nonostante l'Aula abbia confermato il valore del principio poco fa, che si possa pensare di applicare un'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle alienazioni del bene immobile da parte di un figlio di un emigrato nato fuori dall'Isola; a me però sembra francamente punitivo far pagare ai figli di chi è stato costretto a lasciare l'isola per trovare lavoro, anche se casualmente continentali o stranieri, un'imposta su un bene costruito con sacrifici e risparmi, oppure ereditato addirittura dalla generazione precedente.
Mi pare, inoltre, che non si possa, al di là delle questioni di legittimità costituzionale, creare una disparità tra figli di emigrati all'interno della stessa famiglia, figli di emigrati il cui destino è stato determinato da un'unica causa: il bisogno. Chi ha lasciato l'Isola trenta o più anni or sono, partendo dalle montagne delle Barbagie o dalle coste della Baronia non pensava che il destino del bene immobile di proprietà sarebbe stato più o meno felice a seconda della distanza dalla battigia, non pensava altresì che avrebbe dovuto garantire la nascita del figlio tra i lentischi per assicurargli le proprietà senza versare imposte! Il luogo in cui si vede la luce non è sempre una libera scelta, almeno non lo è per tutti! Ritengo, quindi, che non sia corretto far pagare un'imposta al figlio non sardo dell'emigrato di Cala Gonone e non invece a chi è nato, non per sua scelta, a Fonni. Peraltro all'interno della stessa famiglia ci sono figli nati in Sardegna e altri nati fuori dell'isola.
Tra l'altro questa norma può determinare una conseguenza negativa anche sull'utilizzo dei risparmi, nel senso che un emigrato sardo prima di ristrutturare o effettuare interventi di ristrutturazione o di conservazione del bene immobile di famiglia o di acquistarlo ex novo potrebbe pensare di investire in altre parti del Paese o addirittura all'estero. Penso, infine, che la terra dei padri rappresenti per gli emigrati e i loro figli il luogo del riscatto e della memoria, in cui tornano per riappropriarsi della loro identità culturale che giudicano irrinunciabile. Consentire, quindi, anche ai figli non nati in Sardegna di fruire dell'esenzione dell'imposta sulle cosiddette seconde case per uso turistico ha anche un valore simbolico, oltre che pratico. Rappresenta un'apertura di credito da parte di una terra che, a suo tempo, non ha saputo o potuto garantire a quella persona o a quella famiglia di vivere dignitosamente laddove aveva le radici e a cui resta legata, finché vive, tramandando ai figli il compito di conservare quel rapporto.
Un appello in questo senso è stato formulato anche dalla Consulta dell'emigrazione riunita a Cagliari il 31 marzo scorso, un appello a cui spero la Giunta, la Commissione e l'intera Aula vogliano rispondere positivamente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (F.I.). Signor Presidente, la condizione economica e sociale che interessa la nostra isola non è certamente positiva, e questo purtroppo è un dato incontrovertibile e per di più certificato da qualificati istituti statistici e di ricerca. Una situazione che creda vada affrontata con estrema attenzione e con grande senso di responsabilità; invece solo la fervida fantasia della Giunta o, per meglio dire, del suo Presidente, poteva partorire straordinarie iniziative come l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall'articolo 3 di questo maxi collegato. Una tassa patrimoniale chepotrebbe generare un effetto domino che si ripercuoterebbe a cascata su tutto il sistema economico sardo.
Il Presidente che ha elucubrato questa idea non ha certamente valutato tutti i possibili risvolti che un simile intervento può produrre. E' vero, l'introduzione di qualsivoglia nuova tassa o imposta, come è noto, rischia di creare malumori e spesso effetti indesiderati, ma non è certamente facendomi scudo di queste argomentazioni che intendo chiarire e motivare il mio dissenso all'introduzione di questo nuovo dispositivo fiscale.
Occorre, infatti, stimare in anticipo tutte le possibili conseguenze di ogni nuova tassazione e, in particolare, il proponente deve usare la massima attenzione e cautela valutando il sistema economico sul quale si va ad incidere e i soggetti sui quali ricadono le nuove imposte. La storia economica è piena di esempi di interventi pubblici che hanno spesso, a causa di una inadeguata valutazione dei possibili effetti, provocato non pochi disastri e deleterie conseguenze.
Passando ad un'attenta valutazione della proposta specificata in quest'articolo, a parte forse un evidente problema di legittimità costituzionale, come evidenziato da alcune dichiarazioni apparse sulla stampa e sulle quali non intendo soffermarmi oltre, lasciando a chi di competenza l'onere di verificarlo, l'introduzione di questa tassa che si applicherebbe alle seconde case ubicate entro tre chilometri dalla battigia marina non adibite ad abitazioni principali è una sorta, come qualcuno l'ha definita, di "super ICI" regionale calcolata in base ai metri quadri posseduti che rischia di trasformarsi in un intervento che si ripercuoterà negativamente sul delicato sistema economico sardo.
Gli oltre duecentomila proprietari di case e gli esperti del settore temono, infatti, il crollo del settore immobiliare e la fuga di moltissimi vacanzieri proprietari di case. Questa nuova catastrofe Soriana, se dovesse essere approvato questo articolo, danneggerebbe ulteriormente l'immagine della Sardegna all'esterno, immagine già messa a dura prova da una politica urbanistica prima, e fiscale ora, che tende a scoraggiare la presenza di turisti, nonché a bloccare qualunque nuova costruzione, anche alberghiera nella nostra Isola.
Se l'idea del ben pensante Soru è quella di chiudersi dentro e di non far entrare nessuno, prepariamoci, onorevoli colleghi, a tempi molto duri, ma soprattutto preparatevi a dirlo ai sardi. Questo articolo, uno degli articoli chiave di questo collegato alla finanziaria, uno se vogliamo anche dei più discussi, ma anche uno dei più reclamizzati dal presidente Soru, rappresenta la palese ed ulteriore conferma della mancanza di una visione generale di questo Esecutivo, ma soprattutto della mancanza di chiarezza degli interventi proposti che generano una politica raffazzonata ed improvvisata, salvo poi correre ai ripari con aggiustamenti vari quando si producono pasticci legislativi così fatti.
Prima la Commissione, sotto le pressioni e le forti proteste formulate da più parti, ha dovuto modificare il provvedimento per evitare che gli emigrati sardi, che sono stati costretti a lasciare la nostra isola in cerca di lavoro e che qui hanno investito i risparmi di una vita di sacrifici, subissero la beffa di questo provvedimento. Infatti, la tassa proposta oggi dovrebbe essere pagata da soggetti che non hanno domicilio fiscale in Sardegna, mentre tutte le persone nate in Sardegna e i loro coniugi, anche se non hanno il domicilio fiscale nell'isola, non sono soggetti a questa nuova imposta.
La Giunta stessa poi, con l'emendamento 140, riscrive totalmente l'articolo 3, estendendolo dagli otto commi presentati inizialmente, diventati dieci in Commissione, fino a diciassette commi necessari per cercare di aggiustare e legittimare un articolo che, così come era stato presentato, sarebbe stato chiaramente attaccabile non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista giuridico.
Assessore, Assessori, non sono queste le iniziative concrete da mettere in campo per aumentare gli introiti delle casse regionali e comunali, bisogna invece fare in modo che i turisti si facciano carico degli oneri dei servizi. In quest'ottica sarebbe preferibile trovare le formule per far pagare i servizi collaterali e connessi all'industria turistica a chi viene in Sardegna. La Sardegna, infatti, che trae dall'industria turistica una fonte principale di sostentamento, subirebbe, applicando la tassazione prevista da questo articolo e dal seguente, una contrazione rilevante conseguenza del fatto, inevitabile, che i turisti sceglierebbero mete più economiche. Già oggi, infatti, si spendono cifre significativamente più basse andando in moltissimi altri posti del mondo, dalla Grecia alla Spagna, da Cuba alle Maldive, che hanno fatto scelte di valorizzazione del loro territorio improntate ad una cultura dell'accoglienza basata su servizi di qualità capaci di fidelizzare il turista nel tempo.
Ebbene, noi non abbiamo nulla da invidiare a quelle località, anzi le bellezze dei nostri luoghi ed il nostro patrimonio ambientale sono di gran lunga superiori ed unici, ma non possiamo certo promuovere e avallare scelte strategiche volte a far scappare i turisti, introducendo imposte su case al mare, stazionamento yacht e aerei privati. Dobbiamo bensì adoperarci a far sì che i vacanzieri lascino in loco quanto è più possibile di risorse economiche, senza per questo saccheggiare il turista o meglio i beni di facoltosi operatori sardi e non sardi che hanno scelto sin dagli anni Cinquanta la nostra Isola sentendosi profondamente legati ad essa.
Ciò di cui noi abbiamo bisogno, ciò di cui i sardi hanno bisogno ora, subito, è mettere in campo iniziative e proposte tangibili, che ci permettano di risalire dal crepaccio dove invece le scelte politiche insensate, le iniziative impalpabili di questa Giunta stanno continuando a spingerci. Dovere e compito della classe politica che governa una Regione è anche quello di dare risposte alle aspettative della gente evitando iniziative che come fuochi di paglia lasciano ben poca brace, e costruire invece reali prospettive di crescita che tengano conto delle esigenze dei nostri territori, perché la Sardegna che non assomiglia a nessun luogo, la Sardegna suggestiva, la Sardegna sognata e desiderata continui ad essere meta turistica non solo apprezzata, ma anche e soprattutto ricercata.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Signor Presidente, non c'è dubbio che provvedimenti di questa portata (contenuti negli articoli 2, 3 e qualcuno anche negli articoli seguenti) siano occasione di dibattito, anche molto animato, perché fortemente incisivi e peraltro assolutamente innovativi rispetto ai percorsi che tutta la classe politica, in linea generale, in passato ha seguito.
Sono provvedimenti che nascono anche da una certa realtà e che si legano, naturalmente, alle vertenze, al confronto molto forte che abbiamo aperto con lo Stato, per il riconoscimento dei nostri diritti. Un confronto che è stato aperto quando il Governo nazionale era guidato dal centrodestra, confronto che verrà portato avanti con la stessa forza, la stessa durezza, lo stesso convincimento quando il Governo nazionale sarà guidato invece dal centrosinistra.
C'è una precisa volontà politica di procedere in una certa direzione e non si intende rinunciare, quindi sotto questo profilo, per quanto mi riguarda, la filosofia dell'articolo è assolutamente condivisibile. Resta invece da parte mia l'esigenza di ottenere qualche risposta dall'Assessore. E' vero che abbiamo ricevuto questi emendamenti in ritardo, ma sono già trascorsi comunque alcuni giorni, è anche vero che l'Aula è stata impegnata, in maniera abbastanza pregnante, nel corso di questo dibattito su argomenti altrettanto importanti, quindi io ho fatto una lettura ripetuta e molto attenta dell'emendamento numero 140, che sostituisce l'articolo 3, stamattina, per cui mi resta qualche dubbio che vorrei che l'Assessore chiarisse.
Assessore, quali sono e quando scattano i termini di pagamento dell'imposta? C'è qualcosa, evidentemente, che nel testo mi sfugge. Inoltre, trattandosi di una tassa, di un'imposta relativa alla proprietà, al possesso, all'uso eccetera, che sono che ch soggetti a subire variazioni nell'arco del tempo in base ai trasferimenti di proprietà o di altri diritti reali, come avviene, con quale modulistica e in quali termini, la dichiarazione annuale relativa? Mentre mi pare che questi elementi fossero puntualmente presenti nel vecchio testo, non riesco a trovarne il filo conduttore all'interno di questo emendamento che ha sostituito interamente l'articolo 3. Mi pare che tra i commi 9 e 10 permanga un vuoto; può essere che dalla risposta dell'Assessore il vuoto venga colmato perchè imputabile ad una mia distrazione di lettura.
Del contenuto del comma 16, , che prevede che l'imposta si applichi a far data dal mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna della presente legge, fatico a comprendere la portata perchè sembra quasi che si voglia lasciare un lasso di tempo che consenta qualche furbizia. Io avrei preferito che un'imposta del genere dispiegasse efficacia a far data dall'indomani della pubblicazione della legge.
Emendamento numero 8 della collega Caligaris. Non è vero, così come sosteneva prima l'onorevole Diana, che al punto quattro non è prevista l'esenzione per i residenti; è vero che il punto quattro recita "non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi" e non parla affatto di residenti, però è anche vero, così come la collega Caligaris mi faceva notare, che al punto 3 si parla di "domicilio fiscale fuori dal territorio regionale". Quindi, chi è residente e ha domicilio fiscale all'interno di questo territorio è in ogni caso escluso dal pagamento dell'imposta.
Sull'emendamento numero 8 io chiedo che la Giunta regionale e il relatore operino una riflessione perché, a mio avviso, l'emendamento è assolutamente da accogliere. Chi è andato via da questa terra molto spesso, nel 99, 99 per cento dei casi, non l'ha fatto perché aveva voglia di emigrare, perché aveva voglia di visitare nuove terre, ma perché costretto dalle circostanze, perché non trovava lavoro, perché non trovava le condizioni sufficienti per sbarcare il lunario nella terra alla quale, magari, era profondamente legato e che certamente amava.
Chi è andato via da questa terra si è costituito, legittimamente, una famiglia mettendo al mondo anche dei figli; figli che, se noi dovessimo penalizzarli a questo modo, rischiano davvero di perdere le radici, di perdere un ancoraggio ai quali invece di solito si rifanno con vanto, tant'è che in molte di quelle famiglie si continua a parlare in limba e la limba viene insegnata anche ai figli, perché costituisce parte integrante della loro storia, della loro cultura.
Considero quindi opportuno l'emendamento numero 8, sul quale chiedo una giusta riflessione da parte della Giunta regionale, perchè serve a rinsaldare i rapporti di chi, è stato costretto ad andare via dalla propria terra di origine.
Colgo l'occasione dell'intervento per esprimere il mio voto favorevole anche sull'articolo in attesa però dei chiarimenti da parte dell'Assessore sui punti che ho richiamato.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Questo articolo è, come si diceva prima, centrale all'interno della politica fiscale innovativa che la Giunta regionale ha proposto a questo Consiglio in questa manovra finanziaria. E' un articolo centrale perché su di esso si concentrano le più profonde, le più evidenti ragioni del nostro dissenso su una politica fiscale che definire innovativa ovviamente è un eufemismo. Qualora si fosse scelta la strada di una politica fiscale della Regione forte, determinata, autonoma, si poteva orientarla veramente in direzioni diverse.
Si è scelto, invece, di inaugurare una nuova stagione di fiscalità regionale ponendo in essere un insieme di provvedimenti, ma sicuramente questo articolo, interessante soprattutto per i riflessi diretti sull'attività turistica, è centrale perché è il concentrato di inopportunità politiche e di illegittimità giuridiche e costituzionali. Questo è un provvedimento iniquo sul piano dei principi sia perché prevede un'imposizione che si somma ad una già esistente, il collega Sanciu ha parlato di una "super ICI", sia perché crea una disuguaglianza fra i cittadini.
Si è scelto di inaugurare una stagione di fiscalità regionale calpestando un elementare diritto costituzionale: quello che sancisce la parità di trattamento dei cittadini rispetto allo Stato e rispetto all'Erario. Si è detto che questa scelta è stata determinata da una volontà di colpire una produzione di reddito che in questi anni non ha lasciato nulla in Sardegna. Si è detto che, in qualche modo, questo sistema di fiscalità sulle seconde case dei non residenti tende, almeno indirettamente, a segnare una svolta nella politica immobiliare sulle zone turistiche per indirizzarla non più sulle seconde case, ma sulla creazione di strutture ricettive e di servizi turistici.
Questa è una motivazione che può soltanto rimanere sullo sfondo e che invece è utilizzata in maniera totalmente iniqua e illegittima. Voi sapete già che queste norme, in particolare questa e la successiva, contenuta nell'articolo 4, verranno impugnate dallo Stato; voi l'impugnazione l'avete già messa in conto, non so se abbiate messo in conto che se esiste ancora il diritto, se esiste ancora la giustizia, se esiste il diritto costituzionale e se esistono ancora paladini dei principi costituzionali, queste norme verranno cancellate, dichiarate illegittime. E se questo accadrà si toglierà, quindi soprattutto,anche a voi, alla Regione Sardegna la possibilità di utilizzare queste norme che voi avete chiaramente pensato, scritto, riscritto, come uno strumento da utilizzare nella trattativa con lo Stato sulla questione delle entrate, dei trasferimenti dallo Stato alla Regione.
Se questo è vero, e lo è perchè lo dichiarate esplicitamente attraverso il comma 17 di questo articolo, che è rivelatore della ratio di questa norma, a voi, tutto sommato, non interessa tassare le seconde case dei non residenti, a voi interessa dare allo Stato un segnale forte e chiaro sul fatto che la trattativa sulle entrate per la Regione Sardegna deve essere chiusa a vantaggio della nostra Regione. Scrivete infatti, e il contenuto di questo comma non ha alcuna rilevanza col contenuto dei commi precedenti, che nel caso in cui lo Stato non riconosca il diritto della Regione Sardegna a compartecipare ai sette decimi dell'intero gettito dell'imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel territorio regionale della Sardegna vi riservate di proporre ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.
Anticipate in legge un pronunciamento politico o amministrativo sull'avvio di un'azione legale nei confronti delle Stato. Che senso ha scrivere in legge che si vuole intentare un'azione giurisdizionale contro lo Stato su una questione che non ha alcun riferimento diretto con l'argomento di questo articolo, perché riguarda altre imposte dello Stato su cui noi rivendichiamo giustamente una maggiore compartecipazione! Questo è l'elemento che rivela, quindi, che voi attraverso questo strumento rischiate di far fare alla Sardegna una brutta figura! Che voi facciate una brutta figura a noi può anche andare bene, ma non ci va bene che la faccia la Sardegna, questo no.
La trattativa con lo Stato dovrebbe essere intavolata su ben altri presupposti e con altri obiettivi. Un primo obiettivo sarebbe quello di ottenere trasferimenti più significativi sulle imposte riscosse sui redditi generati in Sardegna; un altro obiettivo, come è stato detto, ed è ampiamente condivisibile, nella prospettiva dell'introduzione di un l federalismo fiscale compiuto, sarebbe quello di rivendicare quote maggiori all'interno di una perequazione a vantaggio delle regioni con minori redditi nel sistema nazionale. Anziché puntare su una politica di alto profilo che inneschi una trattativa seria, forte, sulla base di ragioni fortissime e di grandi obiettivi da raggiungere, voi vi limitate ad utilizzare, o a tentare di utilizzare, strumenti che la Corte Costituzionale potrebbe dichiarare illegittimi.
In questo caso la Regione si troverebbe quindi in una posizione più debole rispetto allo Stato che, a quel punto, tratterebbe sulla base di un pronunciamento della Corte Costituzionale che spunterebbe quella che voi avete deciso essere l'arma migliore per questa trattativa. Se si vuole lottare contro un gigante si può e si deve farlo, questo la Regione deve fare, ma lo deve fare attrezzandosi con armi proprie, con armi effettivamente utilizzabili, non con punteruoli che, molto probabilmente, verranno resi nulli, inefficaci da un sistema giuridico che non può tollerare violazioni dei principi fondamentali della Costituzione.
Avete scelto un impianto giuridico farraginoso nella sua articolazione incerto negli obiettivi,; avete scelto, di percorrere una strada che potrebbe arrecare danni di immagine e danni economici al nostro sistema veramente gravi. Di questo dovrete assumervi tutta la responsabilità.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, mai, quanto in occasione di questo collegato, mai, quanto in occasione della discussione su questi articoli che abbiamo lasciato in cauda venenum, alla fine della discussione, il 2, il 3, il 4, il 5, cioè le tasse sul turismo, le tasse sulle seconde case, le tasse sulle barche, le tasse sugli aerei, le tasse su tutto quello che il turismo porta, si adatta la massima immortale che dice che l'albero buono produce frutti buoni e l'albero cattivo produce frutti cattivi. Ora, se dobbiamo esaminare l'albero e se dobbiamo giudicare l'albero dai frutti, certamente è cattivo un frutto di questo genere: la tassazione disordinata, illegittima, incostituzionale, illogica, selvaggia delle attività connesse al turismo (una delle poche realtà positive e produttive della Sardegna), espressione di una elaborazione politica e amministrativa che davvero ha un carattere di poca comprensibilità, di poca adattabilità alla attuale situazione sarda.
Io ricordo che il leader de La Margherita, Rutelli, giustamente, in campagna elettorale, tra i punti più fondanti delle sue proposte, qualora l'Ulivo avesse vinto le elezioni, includeva una serie di agevolazioni fiscali e alcune forme di detassazione del turismo. Io, mentre ascoltavo Rutelli che nel corso di dibattiti televisivi annunciava provvedimenti di detassazione, di agevolazione fiscale principalmente sul turismo, mi chiedevo se Rutelli sapesse che il loro Presidente della Regione sarda invece che detassare il turismo, invece che agevolare il turismo stava inventando una serie di nuove tasse proprio sul turismo. Non so se Rutelli lo sapesse,adesso ne verrà a conoscenza. Noi invece veniamo a conoscenza, in questo momento, del fatto che il TAR ha accolto il ricorso dell'Alitalia che chiedeva la sospensiva del provvedimento di assegnazione delle rotte per la Sardegna in regime di continuità territoriale. L'accoglimento del ricorso potrebbe consentire ad Alitalia di riprendere i voli dalla Sardegna per Roma e per Milano. Questa credo sia una notizia veramente interessante.
Stato dicendo che il contenuto degli articoli 2 e seguenti, ha un carattere perverso, per il fatto che gli enunciati da cui si parte sono condivisibili. Non possiamo accontentarci del turismo creato dalle seconde case. Benissimo! Non possiamo accontentarci di un certo numero di giovani che lavorano come camerieri, magari, senza avere incarichi di responsabilità negli alberghi e nell'impresa turistica. Benissimo! Il turismo e l'attività imprenditoriale connessa al turismo devono lasciare in Sardegna ricchezza, reddito, benessere. D'accordo! Allora, evidentemente, nella fase di elaborazione di enunciati giusti si è prodotto un risultato legislativo sbagliato e si è prodotta un'interpretazione - assolutamente da rigettare - del principio del federalismo fiscale.
Io ricordo anche le parole dell'Assessore che adduceva a giustificazione, per la verità senza scendere nello specifico, della possibilità delle Regioni e quindi della Sardegna di imporre tassazioni su beni già tassati, il fatto che alle Regioni è già demandata in linea di principio, ma non ancora concretamente, la capacità impositiva. E' vero, però l'Assessore dimenticava un passaggio, e cioè che l'applicazione del federalismo fiscale alle Regioni comporterà non che le Regioni possano raddoppiare o triplicare tasse già esistenti e che già si versano allo Stato, ma che contestualmente alla tassazione applicata dalla Regione ci sarà la detassazione dell'imposta dovuta allo Stato.
In questo caso si tratta soltanto di una duplicazione o triplicazione di tasse già esistenti e, per di si introduce non un principio di federalismo fiscale solidaristico, ma un principio di federalismo fiscale discriminatorio. Discriminatorio nei confronti di tante persone come diversi colleghi, anche della maggioranza, hanno sottolineato; persone che dovranno pagare tasse ingiuste. E' stato portato l'esempio del figlio dell'emigrato, ma io mi permetto di fare anche l'esempio del continentale che magari non ha mai preso la residenza in Sardegna, però in Sardegna ha delle attività imprenditoriali, per cui in Sardegna produce lavoro, ricchezza, paga tasse, ma nonostante ciò verrà danneggiato se per caso ha la casa al mare in Sardegna.
Stiamo istituendo una doppia, una tripla tassazione che è certamente illegittima, inconciliabile con le leggi nazionali e con i principi costituzionali, una forma di tassazione, Assessore, che non noi del centrodestra, ma autorevoli personaggi, autorevoli economisti che ho già citato nella discussione generale dell'articolo 1 hanno criticato. Non voglio ripetere quanto già detto, ma ricordo soltanto l'affermazione dell'ex ministro delle finanze, Fantozzi, espresso dal centrosinistra, che commenta il suo operato, Assessore, dicendo che gli pare di poter dichiarare che neanche la Lega Nord abbia mai osato tanto. Se effettivamente la frase può essere attribuita all'ex ministro Fantozzi, credo di poter dire che è tutta la Sardegna ad apparire molto fantozziana a causa di queste invenzioni di Soru e della Giunta.
Gravi problemi della Sardegna rimangono nel contempo irrisolti, nemmeno li affrontate, è sotto gli occhi di tutti anche quello che sta succedendo in tema di trasporti, non siete in grado di affrontare e di risolvere gravi problemi della Sardegna che vi eravate impegnati a risolvere e che a due anni ormai dal vostro insediamento non avete neanche iniziato ad affrontare. L'unica cosa che questa Giunta regionale sembra in grado di inventare è qualche tassa nuova, qualche tassa in più. Un risultato veramente encomiabile!
Io capisco che la possibilità di inventare nuove tasse possa esercitare del fascino su qualche forza politica , del resto una parte della sinistra afferma, già lo affermava anche in campagna elettorale, di voler introdurre nuove tasse, di esacerbare quelle già esistenti rendendole ancora più gravose; capisco, ripeto, quanto questo possa affascinare qualche esponente della maggioranza. Ma, mi pare, colleghi, che non calcoliate il danno che con l'adozione di queste misure potrete arrecare al tessuto economico della Sardegna, il danno che potrete creare spaventando e danneggiando circa 200 mila persone tante saranno le persone che le stime ci dicono saranno interessate da un provvedimento di questo genere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Intervengo brevemente per rispondere, in primo luogo, all'onorevole Balia sulla questione da lui sollevata in riferimento al comma 16 che recita: " L'imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione…"La ratio di questo comma è di rendere semplice il calcolo del periodo di possesso sulla base del quale viene poi determinata l'imposta stessa; quindi, per intenderci, il mese successivo non significa che un'imposta decorra trenta giorni dopo, ma che decorre dal primo giorno del mese successivo.
Per quanto riguarda gli altri temi trattati negli interventi credo di avere già dato le risposte. Forse è ancora il caso di ricordare che nello Statuto sardo si riconosce il diritto della Regione Sardegna a definire imposte in tema di turismo; è anche vero che lo Statuto sardo prescrive che queste imposte siano armonizzate con quelle statali; è anche vero però che sono passati alcuni anni e che lo Stato da questo punto di vista è inadempiente.
La Regione Sardegna, su proposta della Giunta, può prendere quindi un'iniziativa fortemente motivata dal fatto che, come ho già detto, è particolarmente iniquo che proprietari di seconde case non residenti in Sardegna non lascino alle casse regionali nemmeno un euro del reddito realizzato da immobili localizzati nell'isola. Questa continua a essere la prima motivazione di queste tasse, se poi queste tasse genereranno un conflitto di attribuzione con lo Stato avremo allora l'opportunità di far valere i diritti che riteniamo, con forte convinzione, di avere.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.
SECCI (La Margherita-D.L.). relatore di maggioranza. Signor Presidente, il relatore esprime parere positivo sull'emendamento numero 140. Esprime invece parere negativo sugli emendamenti numero 30, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 12, 8, 46, 11, 32. Il relatore, al momento, esprime parere negativo anche sull'emendamento numero 164, parere che potrebbe essere modificato a seguito degli accertamenti in corso,
PRESIDENTE. Onorevole Secci, ha dimenticato di esprimere il parere sull'emendamento numero 209.
SECCI (La Margherita-D.L.). relatore di maggioranza. Chiedo scusa, Presidente, il parere è negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Il parere della Giunta è conforme al parere del relatore. Stiamo approfondendo il problema dell'esenzione per gli emigrati perché è necessario adottare una definizione coerente con quanto prevede in materia la normativa dell'Unione Europea. Allo stato ritengo che nell'attuale continuità territoriale i figli degli immigrati siano certamente esclusi. Nella proposta iniziale della Giunta gli emigrati non erano assolutamente considerati trattandosi di norme piuttosto delicate da questo e da altri punti di vista; abbiamo poi acceduto alla richiesta di includere gli emigrati nella formulazione che riteniamo corretta, ma credo che ampliare ulteriormente la categoria dei soggetti non passivi sarebbe piuttosto rischioso.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 30. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ci siamo già astenuti nella precedente votazione sull'articolo 2 su questo aspetto perchè siamo fondamentalmente contrari a tutto l'articolato. Relativamente alle considerazioni dell'onorevole Balia, che sostiene non si possa avere il domicilio fiscale in una località diversa da quella della residenza, non è assolutamente così, questa dizione "domicilio fiscale" penalizza tantissime persone che hanno la residenza in Sardegna e che operano fiscalmente fuori dalla Sardegna per questioni di lavoro e sono tantissimi, glielo assicuro. Sono soprattutto manager o comunque dipendenti di grosse aziende che si sono stabiliti nell'isola 15 anni fa, 20 anni fa, hanno la famiglia qui, sono domiciliati qui, sono residenti in Sardegna ma per questioni di lavoro hanno il domicilio fiscale fuori dalla Sardegna, le due cose non sono strettamente connesse. Ecco perchè anche nel precedente intervento ho sostenuto che la residenza può essere la discriminante ma non il domicilio fiscale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BALIA (Federalista-Autonomista Sardo). Intervengo per dichiarare il mio voto contrario all'emendamento, ma anche per rispondere rapidissimamente a quanto adesso sostenuto dall'onorevole Diana. La maggior parte, il 99,99 per cento circa, dei cittadini sardi residenti in Sardegna ha nell'isola anche il domicilio fiscale; pertanto quello 0,01 per cento che ha scelto di avere il domicilio fiscale altrove e quindi non corrisponde le imposte in Sardegna ma altrove. è assolutamente giusto, in base allo spirito che il dettato di questa norma persegue, che sia escluso da quel beneficio e che sia chiamato a contribuire al reddito in Sardegna.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 188. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 187. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 164. Ha domandato di parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.
Atzeri (Gruppo Misto). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. L'assessore Pigliaru ha comunicato nel suo intervento che sull''emendamento numero 164 era in corso un approfondimento. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio .
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Per quanto riguarda la continuità territoriale nell'interlocuzione in corso sul problema dell'esclusione di tutti coloro che non sono residenti in Sardegna, l'unico spiraglio sembra essere quello su chi è nato ma non residente in Sardegna, per intenderci sono esclusi anche i coniugi. Confermo che non è possibile, stante anche il contesto europeo nel quale ci muoviamo, addivenire ad ipotesi diverse. Confermo quindi che la Giunta non accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, stiamo parlando di tasse regionali, stiamo parlando di un contesto che niente ha a che fare con la continuità territoriale. E'pur vero quello che dice l'Assessore, ma non capisco l'attinenza con una tassa che riguarda la proprietà delle case dei figli di emigrati non nati in Sardegna che si trovano in una condizione completamente diversa da quella che è stata adesso definita.
Chiedo la sospensione dell'esame dell'emendamento per un ulteriore approfondimento e un'ulteriore riflessione. Mi sembra veramente, infatti, un cavillo, un attaccarsi a una questione di lana caprina. Bisogna trovare una formula, che non sarà quella che ho indicato io, potrebbe essere un'altra, che dia garanzie ai figli perchè i figli sono uguali per gli emigrati, sia quelli nati in Sardegna, sia quelli che in Sardegna non sono nati. Altrimenti si crea una situazione assurda dal mio punto di vista, quindi chiedo un approfondimento. Lo so, onorevole Secci, queste cose creano sempre problemi e mi dispiace, però non è un problema mio, è un problema legato veramente alla tutela dei diritti.
Ritengo necessario un ulteriore approfondimento in modo da dare una risposta, perchè è una esclusione che francamente non ha fondamento. Comunque manterrò l'emendamento qualora non si volesse riflettere ulteriormente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Io credo che si debba sottolineare che il problema degli emigrati o dei sardi nel mondo non è un problema dell'ultimo minuto che si vuole risolvere adesso, ma è stato dibattuto in Commissione e la stessa Giunta, sulla formulazione che poi è stata mantenuta, aveva dichiarato di voler riflettere e di essere disponibile ad affrontare il problema in termini positivi.
La questione è sostanziale, non si può ignorare che il fenomeno dell'emigrazione, se si vuole lasciare questa parola che evoca fatti o situazioni drammatiche, o la presenza dei sardi fuori dall'Isola non si può ridurre soltanto a coloro che sono nati in Sardegna, ma sostanzialmente coinvolge la loro famiglia e le successive generazioni di sardi nel mondo che voi dite debbano
essere gli ambasciatori della Sardegna, in tutte le sue espressioni, nel mondo, coloro che in sostanza devono tenere alta la nostra immagine. Poi, quando istituite una tassa, che è comunque ingiusta per tutti, discriminate tra residenti e non residenti, tra migrati nati in Sardegna e quelli invece che sono nati fuori.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISU (R.C.). Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, io voterò a favore dell'emendamento che ha proposto la collega Caligaris perché lo condivido. Perchè voto a favore ? Perchè nel corso delle discussioni che abbiamo fatto in quest'Aula e fuori da quest'Aula io ho sempre sentito dire che esiste un solo popolo sardo, composto sia da persone che risiedono in Sardegna sia da persone che sono emigrate;, se i più sfortunati si sono sposati fuori dall'isola e hanno avuto dei figli, io ritengo che quei figli facciano parte anche loro del popolo sardo e abbiano i nostri stessi diritti.
Non provo nessuna meraviglia, devo dire, per il fatto che questa Europa invece disconosca il comune sentire del nostro popolo, i diritti che appartengono alla nazione sarda perchè nella stessa bozza di Costituzione europea, badate, hanno vinto le idee di coloro che pensano a una Europa diversa da quella a cui pensano molti di noi.
Ci sono infatti due concezioni dell'Europa, c'è chi pensa all'Europa dei padroni, delle multinazionali, all'Europa degli Stati e c'è chi pensa, come me, all'Europa dei lavoratori, delle classi popolari e dei popoli; popoli tra cui annovero il popolo sardo che sono molto più numerosi degli Stati,.
Io ritengo che questo tema richieda di essere ulteriormente approfondito ma, nell'eventualità non si raggiungesse un accordo, io voterò a favore dell'emendamento proposto dalla collega Caligaris; come Presidente della Commissione che si occupa di emigrazione sento di dover assolutamente difendere, tutelare sempre e comunque gli emigrati in ogni circostanza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scarpa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SCARPA (Gruppo Misto). Io voterò a favore di questo emendamento. La Regione sarda ha un'attenzione particolare verso i sardi nel mondo, un Assessore ha una delega specifica in Giunta a favore dei sardi nel mondo, esiste una Commissione consiliare permanente che fra le sue deleghe ha questa materia; il nostro bilancio regionale prevede una serie di linee di intervento, con i relativi finanziamenti, a favore dei circoli dei sardi nel mondo.
Ora, come è stato già detto, i sardi nel mondo sono per la gran parte di seconda e di terza generazione, per cui io invito la Giunta a riflettere, a rivedere la sua posizione su questo emendamento.
Assessore, questo è il primo intervento che faccio nella giornata odierna, ma se lei parla col capogruppo di Progetto Sardegna mi sta facendo intendere che il mio intervento, dato che io mi sto rivolgendo alla Giunta, è inutile.
PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, prosegua il suo intervento altrimenti
spreca il suo tempo.
SCARPA (Gruppo Misto). Dicevo, Assessore, che se non accettiamo questo emendamento bisogna essere conseguenti e azzerare tutte le linee di intervento a favore dei sardi nel mondo. Infatti, se stabiliamo che questi sardi non hanno diritto, come quelli che sono nati in Sardegna, a essere esentati dal pagamento di questo tributo, stiamo dicendo che anche tutte le altre azioni che promuoviamo nel loro interesse non devono essere fatte.
Sollecito quindi la Giunta a rivedere la sua posizione di contrarietà su questo emendamento; considero il contenuto assolutamente condivisibile perchè ritengo ingiusto discriminare i sardi nati fuori dalla Sardegna rispetto a quelli nati in Sardegna.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Signor Presidente, chiedo di sospendere l'emendamento 164 perchè il riferimento dell'Assessore alla continuità territoriale, quindi chiaramente stiamo parlando di aiuti di Stato, sembrerebbe essere cosa diversa rispetto all'esenzione su un tributo applicato dalla Regione. Per cui io chiederei, per garantire questo approfondimento, di sospendere l'esame del 164.
PRESIDENTE. Poichè non ci sono obiezioni sospendo l'emendamento 164. Metto in votazione l'emendamento numero 182 Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Chi appoggia la sua richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Atzeri, Capogruppo.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 182.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Manca ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CASSANO - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - FLORIS Mario - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MURGIONI - PETRINI - SANCIU - SANJUST - SANNA Matteo - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - CORDA - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FADDA Giuseppe - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA ALBERTO - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - UGGIAS.
Si è astenuto: il presidente SPISSU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 54
votanti 53
astenuti 1
maggioranza 27
favorevoli 16
contrari 37
(Il Consiglio non approva).
(Non è approvato)
(Non è approvato)
(Non è approvato.)
(Non è approvato.)
(Non è approvato.)
(Non è approvato.)
Dovrei mettere in votazione l'emendamento 164, che è un emendamento sostitutivo parziale dell'emendamento numero 140 che sostituisce interamente l'articolo 3. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Io credo che l'esigenza di sospendere il 164 ancora permanga. chiederei quindi di passare all'esame dell'articolo successivo.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni sospendiamo la discussione dell'articolo 3 e dell'emendamento.
Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati otto emendamenti..
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:
Art. 4
Imposta regionale su aeromobili
ed unità da diporto
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell'imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo delle unità da diporto nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di :
- euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
- euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
- euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica; non sono soggette altresì al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali.
6. Le modalità e l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione, recupero e rimborso dell'imposta e quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo sono stabiliti e disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale dei trasporti.
EMENDAMENTO soppressivo totale Diana - La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Artizzu - Oppi - Vargiu - Capelli - Contu - Sanjust - Sanciu - Lombardo - Moro - Sanna Matteo - Amadu - Pisano - Dedoni - Liori.
Art. 4
L'articolo 4 è soppresso.(33)
EMENDAMENTO soppressivo totale all'emendamento numero 141 Oppi - Capelli - Vargiu - Ladu - Murgioni - Gallus - Contu - Diana - Artizzu - La Spisa.
Art. 4
L'emendamento 141 è soppresso. (189)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu.
Art. 4
Al comma 3 le parole "soggetto passivo dell'imposta e la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume..." sono sostituite dalle parole: "L'imposta si applica ai soggetti che, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, assumono". (190)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus.
Art. 4
Al punto c) del comma 7 la percentuale del 5 per cento è rideterminata in 20 per cento. (191)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu - La Spisa - Contu.
Art. 4
Al comma 10 la percentuale del 30 per cento dell'imposta non versata è rideterminata in 50 per cento. (192)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli - Vargiu.
Art. 4
Al comma 10 le cifre di euro 1.032,00 ed euro 7.746,00 sono sostituite rispettivamente dalle cifre 1.035,75 e 7.751,15. (193)
EMENDAMENTO sostitutivo parziale all'emendamento numero 141 Vargiu - La Spisa - Contu - Ladu - Murgioni - Gallus - Diana - Artizzu - Oppi - Capelli.
Art. 4
Al comma 15 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". (194)
EMENDAMENTO sostitutivo totale Giunta Regionale.
Art. 4
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto
1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell'imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1 ° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:
- euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
- euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
- euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
- euro 10.000 perle navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
- euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali.
6. L'imposta è versata, entro 12 ore dall'arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l'assolvimento dell'obbligo tributario.
7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla giunta regionale mediante apposita deliberazione a
a) il corpo forestale regionale;
b) personale dell'amministrazione regionale;
c) i soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso.
8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.
9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente, i dati e le informazioni concernenti l'individuazione dell'effettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno sostato nel periodo 1 giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all'amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità che verranno previste con deliberazione della Giunta regionale.
10. L'agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00.
11. Gli impiegati dell'Amministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.
12. Il recupero dell'imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versata l'imposta di cui al comma 6. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
13. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto con le regole e con gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
14. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all'Amministrazione.
15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo non versato.". (141).)
PRESIDENTE.
E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Man mano che si va avanti nella discussione e nell'esame delle disposizioni relative alle nuove imposte, verifichiamo che stiamo introducendo nel sistema normativo e tributario, a questo punto, della Regione Sardegna, forme di tassazione che si allontanano sempre di più dal principio di equità perchè la caratteristica comune a queste tre forme di tassazione è quella di creare una differenziazione tra i cittadini sulla base del criterio della residenza o meno in Sardegna; e rimane irrisolto il problema della esclusione dall'imposta dei sardi nel mondo, degli emigrati che non risiedono in Sardegna e che ricevono, da parte dell'ordinamento regionale, un trattamento diverso volto a valorizzare soprattutto le loro energie e la loro storia.
Questo terzo tipo di imposta regionale è quello che tra l'altro è stato indicato come l'imposta sul lusso propriamente detta, come se questo fosse sostanzialmente l'elemento rivelatore di una politica regionale orientata a colpire i redditi più alti; ma questa è una disposizione che noi crediamo sia orientata, ancora più delle altre, a incidere negativamente sul nostro sistema turistico.
E' evidente infatti che, mentre con l'imposta sulle plusvalenze e sulle seconde case si mira a tutelare la parte del territorio per noi più preziosa, quella costiera, di altissimo pregio ambientale e paesaggistico, quindi la nuova imposizione fiscale può avere in qualche modo una funzione di riequilibrio rispetto ad una politica dell'uso del territorio che non è stata sufficientemente accorta, e su questo credo che possiamo concordare tutti (soprattutto per quanto riguarda le scelte del passato), nel caso previsto dall'articolo 4 siamo di fronte ad una forma impositiva davvero incomprensibile se letta nella prospettiva di una promozione dell'attività turistica.
Una promozione che si cerca di fare da anni, a favore di un settore su cui convergono le speranze che possa trainare lo sviluppo economico della Sardegna in termini di produzione di ricchezza e soprattutto, ancora di più, di nuova occupazione.
Queste nuove tasse sugli aeromobili e sulle unità da diporto incideranno prevalentemente proprio su quel target di turisti ad alto reddito di cui la Sardegna necessita per realizzare un modello di sviluppo turistico che,utilizzando meno le risorse naturali e offrendo più servizi, dia maggiori vantaggi economici. Con questa tassa si colpisce invece proprio questa categoria di turisti e la giustificazione addotta dalla Giunta è, a mio avviso, molto debole. Si ritiene infatti che queste imbarcazioni possano arrecare un danno al nostro sistema ambientale che verrebbe ristorato con il pagamento di questo tributo.
Noi non possiamo pensare che venga ristorato un, eventuale, danno causato dalla presenza delle imbarcazioni in Sardegna da una nuova tassa, tanto più se questa tassa rischia di scoraggiare le presenze proprio dei turisti che, avendo un alto reddito, possono immettere nel nostro sistema un flusso di danaro che porterebbe dei benefici al nostro tessuto economico, compresi i livelli occupazionali. Un altro elemento di negatività è rappresentato dalle modalità di accertamento e di riscossione di questa imposta.
Qualunque amministrazione incontrerà notevoli difficoltà ad applicare concretamente questa imposta. Basta leggere il testo di questo emendamento sostitutivo totale per capire quali difficoltà incontrerà chiunque voglia approdare con la sua imbarcazione in Sardegna, anche semplicemente appoggiandosi ad una boa, con quale difficoltà verrà costretto a pagare questa tassa, il cui mancato pagamento farebbe scattare delle sanzioni fortissime di ancora i più difficile riscossione.. E' una palese illegittimità, così come le altre, ma in più è una tassa ancora maggiormente inutile per il nostro sistema economico.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Io riprendo il ragionamento che ho tentato di fare anche prima sulla proposta di incremento dell'imposizione fiscale in Sardegna, mirata al raggiungimento di obiettivi di coesione territoriale e sociale. io sostengo che la Regione esercita le sue prerogative di istituire nuovi tributi e di esentare dai nuovi tributi a prescindere dai soggetti, è una facoltà che deriva alla Regione dal suo potere di amministrazione, in ragione del contenuto dello Statuto. Quando fu scritto, lo Statuto - lo Statuto è ancora in vigore ed è legge costituzionale - si decise anche che la Regione aveva competenza ad imporre imposte e tasse sul turismo e ad istituire altri tributi, con legge, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.
Non voglio intrattenermi sul significato dell'armonia, ma voglio dire che lo stesso Statuto dà la facoltà alla Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, di disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali, nel caso specifico sono indicate le nuove imprese. Questa è una norma statutaria in vigore che non è stata annullata da nessuna direttiva comunitaria, che quindi regola, in qualche misura, anche l'eventuale assenso da parte dell'Unione Europea sulle esenzioni da dare e quindi sì, in questo caso, realizzando aiuti di Stato, alle imprese, ma non interviene, come non interviene alcuna normativa dello Statuto, ad impedire o ad articolare in modo diverso le possibilità di esenzione dai tributi propri della Regione, di categorie, di persone, in ragione proprio delle esigenze di sviluppo di questa nostra regione.
Noi avremmo dovuto introdurre nell'ordinamento, bene e chiaramente, la parola "emigrato", specificando che cosa significa emigrato di prima, seconda, terza generazione, ogni volta che ci troviamo a regolare un sistema di diritti fare riferimento ai cittadini sardi che operano in altre regioni o in altre parti del mondo, come si fa riferimento al cittadino sardo che nasce, cresce ed esercita la professione in Sardegna. Questo ci avrebbe agevolato tantissimo e penso anche che dovrebbe essere una cosa direi quasi ovvia, non una necessità che di volta in volta dobbiamo verificare, anche dal punto di vista tecnico, per capire come esercitare questa nostra potestà di esenzione dalle imposte a favore dei nostri cittadini.
Rimane in piedi il ragionamento, comunque, che se i problemi di esenzione ci sono in un senso, problemi di esenzione ci sono per tutto; allora noi dobbiamo avere il coraggio di assumere che problemi di esenzione per i nostri cittadini non ce ne sono perché altrimenti mettiamo a rischio anche l'intera impalcatura della nuova imposizione proposta in questa legge, perchè diventa un terreno attivo di contenzioso su cui può fare leva anche la ragione di chi si sente escluso da un diritto che gli pare naturale.
Del resto questi articoli hanno qualche elemento dubbio. Per esempio, in merito al comma 17 dell'articolo 3 che abbiamo sospeso precedentemente, o noi abbiamo il titolo, la Giunta ha il titolo di denunciare lo Stato e di portarlo in giudizio in tutti i tribunali di ogni ordine e grado e lo fa per una buona ragione da rivendicare, e c'è già scritto nello Statuto e nelle leggi che è la Giunta regionale che deve attivare quel percorso, oppure non ce l'ha. Ma che senso ha prevedere nella legge che noi dobbiamo approvare che entro tre mesi se lo Stato non riconosce la compartecipazione eccetera, eccetera, e come la deve riconoscere? Io sono contrario a quel comma anche politicamente, anche politicamente!
Non ho nessuna intenzione di denunciare Prodi e il Governo nazionale in tutti i tribunali di ogni ordine e grado per avere riconosciuto un diritto che mi garantisce lo Stato, non le truppe, non il corpo forestale, me lo garantisce lo Stato perché il mio Statuto è una legge costituzionale ed impegna i nostri governanti che giurano sulla Costituzione, quindi, anche sul nostro Statuto che è legge costituzionale. Se li denuncio vuol dire che loro non adempiono, se non adempiono vuol dire che violano la Costituzione, ed allora se violano la Costituzione non sono degni di governare il Paese, ed è politicamente e giuridicamente sbagliato.
Tutto questo sforzo, tutta questa fatica per recuperare un po' di soldi che devono essere messi a disposizione dello sviluppo e della coesione territoriale, noi diciamo - solo noi diciamo - anche sociale; poi vado a vedere come si conclude nell'articolo 5 questo percorso e vedo che si conclude con programmi. Ecco perché non mi convinceva prima il ragionamento di Balia e di altri colleghi. Tutte le risorse previste in questi articoli vanno a finire in un fondo regionale, che fa programmi di interesse locale e regionale, tutto deciso dalla Giunta, non ce n'è perequazione. Non ce n'è perequazione! Ecco il perché del mio voto a favore dell'emendamento col collega Atzeri, perchè almeno una parte di quei soldi sarebbero rimasti in capo al comune che deve collaborare al recupero di quelle risorse.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, arriviamo ad uno degli articoli (tasse sugli aerei, sulle barche e sulle navi da diporto) emblematici non solo di questo maxi collegato, ma emblematici di tutto l'andamento della politica regionale sarda.. Chi entra a Cagliari arrivando o dal Poetto o dalla statale 130 o dal raccordo che dalla 131 porta in città vede l'immagine di un porto che negli anni si è finalmente rinnovato, è diventato più bello, più accogliente, una bella presentazione della città.
Questo rinnovamento è volto ad incrementare due settori della navigazione diportistica. Il primo settore è quello del diporto in senso generale, quello locale e soprattutto quello di alto livello che viene da fuori, quello delle barche dei diportisti che portano ricchezza, che fanno lavorare gli alberghi, i ristoranti, il terziario, i negozi; e poi il secondo settore che è quello delle navi da crociera che Cagliari si prepara ad accogliere nel porto di via Roma, perchè eliminerà per destinarlo al Porto Canale il trasporto dei container delle merci per presentare un porto accogliente, un porto più bello che attiri il diporto. E la Regione che cosa fa?
Opportunamente, per sostenere questo sviluppo di Cagliari inventa queste improbabili tasse sul diporto, le tasse sulle imbarcazioni oltre i quattordici metri e poi non si capisce il perchè si è partiti da quattordici, quindi non equiparando le barche tassabili per la Regione alle barche da immatricolare e quindi da tassare per lo Stato che, come lei sa, Assessore, fissa in dodici metri la fine del natante per fissare invece la misura dell'imbarcazione da sottoporre ad immatricolazione e quindi al pagamento della tassa. Voi avete inventato una misura nuova, e si blocca, si scoraggia con una tassa altissima veramente inconcepibile le navi da crociera che sono universalmente conosciute come un veicolo di promozione turistica valido per portare ricchezza, per fare lavorare le imprese sarde, i ristoranti, gli alberghi, tutto quello che si muove intorno al turismo.
PINNA (Progetto Sardegna). Le navi da crociera sono escluse!
ARTIZZU (A.N.). Se i croceristi scendono da una nave che fa sosta a Cagliari, scendono per fare che cosa? Per guardare le bellezze della città ma anche per spendere i soldi, tutto questo è naturalmente scoraggiato; mentre in tutto il resto del mondo ed in tutto il resto del Mediterraneo, dalla Croazia, alla Francia, alla Spagna, al Nord Africa, tutto questo viene detassato proprio per incentivare l'arrivo delle navi da crociera.
Oltre i problemi posti da questa legge, c'è il caos terrificante che avete scatenato sulla continuità territoriale degli aerei: avete dimostrato veramente incapacità nel progettare una gara che il TAR stamattina, praticamente dando ragione ad Alitalia, ha detto che dovrà essere rifatta, dovrà essere studiato di nuovo tutto ex novo, dovrete ripartire da zero.
Io non credo che ci saranno i tempi per rifare una gara prima dell'avvio della stagione estiva perché i tempi tecnici sono stretti, non si può improvvisare una cosa del genere nel giro di pochi giorni, siamo a maggio ormai inoltrato, i turisti stanno iniziando ad arrivare, i movimenti degli aerei aumentano, voi offrite una situazione di caos totale, altro che aeroporti sotto controllo come annunciava ieri l'assessore Broccia! L'Assessore ha detto che tutto è sotto controllo, che l'offerta di voli aumenta e quindi anche il numero degli aerei, che diminuiscono i prezzi: non è vero niente.
Non era vero neanche alla luce di questa nuova continuità territoriale che Broccia sbandierava ieri, pur ancora nell'incertezza generale, ma ancora meno è vero se, notizia di poco fa, è tutto da rifare. Ci prepariamo a vivere una nuova stagione turistica con meno collegamenti ed offrendo invece nuove tasse a chi ha la seconda casa, a chi arriverà in aereo, a chi arriverà in barca, a chi arriverà su una nave da crociera. Io mi chiedo quale senso di responsabilità voi abbiate nel buttare la Sardegna in una simile situazione alla vigilia dell'inizio della stagione turistica.
Io credo che un autolesionismo simile non abbia riscontro in nessuna regione d'Europa o del mondo, perché questo insieme di operazioni sembra fatto apposta per scoraggiare i turisti dal venire in Sardegna. Io mi chiedo davvero a che cosa porterà tutto questo. Io la invito, Assessore, a scorrere i giornali del settore, a navigare su Internet, sui portali degli operatori che ruotano intorno al diportismo (per verificare che cosa si dice delle vostre tasse. Io ne ho scelto uno, perché mi sembra il più autorevole, che scrive: "Quest'anno andare in Sardegna costerà molto di più, fino a cinquemila euro al giorno di imposta per le navi da crociera - lasciamo perdere le cifre - un progetto che ci lascia meravigliati", stiamo parlando di diporto, la nave non è soltanto la nave da crociera della Costa Crociere, la nave è un'imbarcazione che supera una determinata stazza e quindi si parla di navi anche quando si parla di barche private "Un progetto che ci lascia meravigliati, pensavamo che la Sardegna avesse interesse ad incrementare il turismo nautico, pensavamo che la Sardegna avesse interesse a richiamare le barche in navigazione nel Tirreno nei suoi approdi con ospiti che vanno al ristorante, consumano nei bar, acquistano i souvenir, ma forse non è così, qualcuno si sottoporrà al balzello, gli altri fuggiranno via, porteranno i loro soldi in Corsica, in Sicilia o in Grecia", ma noi potremo dire in Francia, in Spagna, in Costa Azzurra, in Nord Africa "Pensavamo che le norme protezionistiche fossero state superate, pensavamo che il mare italiano fosse di tutti gli italiani, forse ci siamo sbagliati, forse il mare dei sardi è solo dei sardi, il mar Ligure è solo dei liguri, la costa di Maratea appartiene ai soli lucani". ci dispiace per i milanesi, ma no, che vadano a noleggiare le loro barche sul lago di Como, dove forse non vengono falcidiati dalle vostre tasse.
Tasse che, leggendo l'articolato possono venire fuori tanti dubbi, tante domande, alcune serie ed impegnative ed altre davvero umoristiche, mi chiedo come si possono riscuotere. Perchè tra l'altro si introduce un concetto secondo me incomprensibile, quello del punto di approdo, che cosa si intende per punto di approdo? Perchè rispetto alla barca ormeggiata in porto, o alla barca alla fonda all'interno del porto non c'è una specificazione del termine "punto di approdo" .
Io vorrei sapere dall'Assessore che cosa intende per punto di approdo. Lo considera un omonimo di altri termini tecnici? Allora perchè inserirlo in modo così distinto nel testo della legge? Non ho capito che cosa intendete per punto di approdo. Allora, chi riscuote la tassa? I bagnini o gli altri incaricati del porto quando la barca è alla fonda, o quando la barca è ancora a largo ci saranno le squadre di bagnini che andranno e la bloccheranno e dalla barca risponderanno che siccome non intendono ormeggiare in Sardegna non pagheranno la tassa?. Si aprono delle prospettive di grande comicità per una immaginazione fertile.
PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Artizzu conclude i lavori di questa mattina. Il Consiglio è riconvocato alle ore 15 e 30, mentre alle ore 15 e 15 è convocata la Conferenza dei Capigruppo .
La seduta è tolta alle ore 14 e 06.
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