Seduta n.228 del 16/04/1993
CCXXVIII SEDUTA
VENERDI' 16 APRILE 1993
Presidenza del Presidente FLORIS
INDICE
Congedi ..................................
Disegno di legge: "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali per il funzionamento e la riqualificazione dei servizi e lo sviluppo degli investimenti" (351). (Continuazione della discussione e approvazione col titolo: "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali", approvazione di o.d.g.):
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
LORETTU ...............................
PUSCEDDU............................
(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 25)
(Risultato della votazione) .......
MANCA, relatore ....................
COGODI .................................
SERRI .....................................
BAROSCHI, relatore...............
USAI SANDRO .....................
DADEA ..................................
CARUSILLO ..........................
OPPI ........................................
FADDA PAOLO ....................
FADDA FAUSTO ..................
CABRAS, Presidente della Giunta
SERRENTI .............................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) .......
Proposta di legge (Annunzio di presentazione)
Sull'ordine del giorno:
CORDA ..................................
La seduta è aperta alle ore 10 e 37.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 marzo 1993, che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Angelo Atzori, Antonio Salvatore Pau e Antonio Satta hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 16 aprile 1993. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di legge:
dai consiglieri Satta Gabriele - Satta Antonio - Marteddu - Amadu - Dettori - Ferrari - Manchinu - Sardu - Zucca - Desini - Baghino: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante 'norme per l'uso e la tutela del territorio regionale'". (386)
(Presentata il 14 aprile 1993 ed assegnata alla quarta Commissione.)
Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali per il funzionamento e la riqualificazione dei servizi e lo sviluppo degli investimenti". (351)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 351, di cui nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la discussione generale conclusasi ieri è stata intensa e appassionata nella grande correttezza e responsabilità delle posizioni. Sono emerse in sintesi due correnti di pensiero, due posizioni rispettabilissime e direi geometriche nella loro razionalità interna. Voglio dire che è difficile sfuggire sia all'una che all'altra, una volta che ci si sia lasciati coinvolgere; una posizione accentua maggiormente il principio centralistico burocratico della programmazione, l'altra quello politico manageriale delle decisioni. Per la prima posizione la gestione fa parte della programmazione e deve restare alla Regione; per la seconda la gestione deve andare agli enti locali subregionali pur restando alla Regione la programmazione nella sua accezione più alta di custodia degli indirizzi. E' chiaro che questi due presupposti non appartengono alla verità, sono opinabili, appartengono piuttosto alla volontà politica. Si deve innanzitutto condividere la necessità di un più corretto e costruttivo rapporto tra enti locali e Regione secondo lo spirito della legge 142 del '90, che esalta le funzioni di amministrazione degli enti locali e quella di indirizzo e di programmazione dell'istituto regionale. Ed è proprio il nuovo concetto di programmazione, che scaturisce da questa legge, il ponte tra le due posizioni emerse. Si intravede in questa legge una programmazione che possiamo chiamare processuale perché supera l'unilateralità degli atti programmatori ora sbilanciati verso il centro regionale per sposare un costume di coprogrammazione da scandirsi attraverso i tempi di verifica dell'efficacia della spesa. Una programmazione che, tenendo ferme le finalità da perseguire, riassesta le procedure e gli strumenti nel tempo. Così è da condividere che si attui al più presto la riforma piena secondo il dettato della legge 142, ma tutto questo non può essere utilizzato ad ostacolo e a freno del disegno in discussione. Il trasferimento delle risorse per funzioni già esistenti presso gli enti locali va considerato come misura minima della riforma della 142, la cui attuazione trasferirà funzioni non ancora possedute secondo gli interessi propri, realizzando il sistema delle autonomie locali.
Dicevo che i principi del centralismo e del decentramento sono opinabili; meno dubitabile, invece, è la direzione verso cui oggi spingono leggi e rivendicazioni, da quelle nazionali a quelle regionali e internazionali. Quello che provincia e comuni chiedono a gran voce alla Regione è speculare a quello che le Regioni stanno chiedendo a gran voce allo Stato: più autonomia, più autodeterminazione, secondo il principio della congruenza ai bisogni specifici delle popolazioni locali. Uno Stato delle Regioni si sta rivendicano, una Regione dei comuni si sta rivendicano. Ha poco significato quindi irrigidirsi dentro la geometria interna alle due logiche dove tutto si tiene; più significativo è domandarsi se l'opzione di fondo è in linea con il processo in atto di impianto del sistema delle autonome. Alle leggi non possiamo chiedere verità, possiamo chiedere delle validità e cioè fedeltà alla storia che è il teatro dei bisogni reali e oggi è la storia che sta andando nella direzione delle autonomie, dell'autodeterminazione, del decentramento, dentro una visione complessa dei rapporti che sfuggono orami alla meccanicità e alle semplificazioni. Il pieno dispiegamento del ruolo delle autonomie locali è anche il pilastro centrale del processo di riforma che la Giunta è venuta delineando in questi anni, e che urge formalizzare in atti legislativi in grado di rivitalizzare il nostro ordinamento. In questa direzione, spingono l'articolo 118 della Costituzione e l'articolo 44 dello Statuto prima ancora che la 142 e, non con forza minore, l'esigenza stessa di ammodernamento della Regione.
Il decentramento, con tutto quello che comporta in termini di deleghe e di attribuzioni di funzioni, non esaurisce evidentemente la problematica del riassetto dei poteri autonomistici e quindi dei nuovi rapporti da instaurare tra i diversi livelli di governo in un idoneo continuo, funzionale tra il momento regionale, provinciale e comunale. A maggior ragione tale questione non può limitarsi ad un conferimento di risorse, ancorché dettato da evidenti ragioni di razionalità nell'impiego del pubblico danaro. L'attribuzione di risorse è certamente una delle condizioni imprescindibili, ma resta pur sempre una delle condizioni. Essa discende, infatti, come logica conseguenza, da un disegno più generale che ha come fondamento l'autonomia, naturalmente riattualizzata, rivisitata, rispetto ai compiti vecchi e nuovi, una prospettiva questa che scaturisce da una sintesi nuova tra capacità e responsabilità di autogoverno e che si contrappone a quella visione centralistica che ha fin qui informato in gran parte la Regione. Il decentramento, quindi, al di là delle terminologie giuridico-riduttive, ha senso solo se è prima di tutto decentramento politico cioè corresponsabilizzazione delle autonomie locali nell'autogoverno della Regione; procedere tuttavia costituisce l'imperativo e la ragione stessa della riforma. Questo implica necessariamente una scelta di campo, un orientamento che muova verso un'autonomia compiuta e che dia vita ad una Regione riconosciuta e partecipata dai cittadini e dalle loro naturali espressioni istituzionali, fino ai limiti del federalismo, si dice oggi, per significare un intreccio di pari dignità istituzionale. Una Regione che faccia propri due principi cardine dell'autonomia compiuta, quello della sussidiarietà e della solidarietà tra i diversi livelli istituzionali di autogoverno. Nella riforma si ha, quindi, un ineludibile addensamento culturale con cui bisogna misurarsi; esso è il vero elemento che può dare forza e dignità ad un impianto di Regione nuova che è sì interno alla Regione ma che non può prescindere dal raccordarsi a monte con lo Stato e a valle con gli enti locali. Dentro questo quadro così tratteggiato, e affidato ormai ad un articolato complesso disegno di legge, tra i più ricchi delle ultime legislature, dentro questo quadro, dicevo, si colloca anche il provvedimento che stiamo esaminando. Su di esso si aprì un dibattito che vide quali principali protagonisti gli stessi enti locali con le loro associazioni e con le organizzazioni sindacali. Si ipotizzava inizialmente un fondo unico ma da quel dibattito, passando attraverso la proposta formulata dalla Giunta, si è giunti alla proposizione di quattro fondi. Mentre il quarto fondo voluto dalla Commissione è un segnale qualificato di risposta alle emergenze occupazioni cui devono far fronte le amministrazioni comunali, il terzo fondo tiene composta un'area di forte rilevanza sociale, ma nel contempo guida e aiuta gli enti locali con l'indirizzo del vincolo verso l'acquisizione della piena autonomia. Lo scopo principale che si propone il testo di legge è l'eliminazione di stanziamenti di capitoli di bilancio vincolati all'origine e distribuiti su insignificanti proporzioni per costituire fondi globali che, distribuiti sulla base di nuovi criteri, consentano ai comuni, alle province e alle comunità montane di decidere il destino delle risorse nella direzione e nella quantità necessaria a soddisfare le esigenze reali della collettività, perché dove il bisogno si manifesta lì c'è il potere maggiore di rilevarlo; dove il bisogno si soffre, è lì che c'è lo stimolo ed il dovere più forte di regolarne i ripari e di dosarne il soddisfacimento. La costituzione di questi fondi globali, quindi affranca gli enti locali dalla predestinazione delle risorse, rendendoli soggetti di amministrazione reale in grado di impostare tempestivamente l'indirizzo politico liberamente scelto, mentre l'erogazione coattiva più di una volta ha costretto gli amministratori locali a doversi creare l'esigenza in funzione del contributo. I fondi globali del testo in esame permettono alle amministrazioni locali una programmazione corposa e progressiva, mentre la miriade di piccoli flussi vincolati non consentiva né la completezza delle opere, né la congruenza di esse alle esigenze. Certo, i criteri di riparto non sono perfetti, portano in sé, però, tutto lo sforzo per costituire degli standard di obiettività tenendo essi conto delle variabili più importanti, delle situazioni sociali, densità demografica, estensione territoriale, e per il quarto fondo, il tasso di disoccupazione. Il terzo fondo è stato quello su cui si è più accentrata la discussione di ieri, ed è quello che si presenta di grande delicatezza; la Giunta prima e la Commissione poi hanno concordato sulla particolare rilevanza che esso assume per la popolazione, su di esso la discussione ha speso molte argomentazioni e di carattere opposto. Ricorre l'obiezione: vengono smantellate tre leggi di grande rilevanza, la 4, la 31 e la 36. L'obiezione poggia sull'affermazione politica che queste tre siano per definizione leggi di programmazione delle spese in conto capitale. Va sottolineato che la parte più qualificante di queste leggi, quella cioè che indica gli obiettivi di carattere generale e le finalità sociali ed economiche, quella parte rimane in ogni caso pienamente in vigore e vincola i comuni, le province e le comunità montane al puntuale perseguimento dei predetti obiettivi e finalità. La preoccupazione di ancorare il fondo alle leggi relative è più che legittima, ciò che cambia radicalmente con il testo normativo è tutta la parte procedurale con cui la Regione decideva come, quando e in che misura dovessero essere attuati gli investimenti.
Questa parte delle citate leggi è ora rimessa alla consapevole determinazione degli organi consiliari degli enti locali che indirizzeranno gli investimenti per l'esecuzione delle opere necessarie al perseguimento delle esigenze delle collettività locali. Cambiano in buona sostanza i ruoli della Regione e degli enti locali, o meglio permane e si rafforza il ruolo della programmazione generale della prima e si attua finalmente quello per gli enti locali voluto dallo Statuto e dalla legge numero 142. Con il sistema introdotto nel testo normativo inoltre cessa drasticamente la necessità per gli amministratori degli enti locali di inventarsi esigenze solo perché esiste un capitolo di bilancio regionale; talvolta infatti la possibilità di ottenere un contributo ha creato artificialmente l'esigenza. Occorre anche sottolineare per riprendere le obiezioni che proprio la creazione del fondo globale per gli investimenti esalta al massimo la capacità dei Comuni di anticipare la realizzazione delle spese. L'articolo 4 bis consente agli enti locali di utilizzare le quote annuali di riparto di quel fondo per l'accensione e l'ammortamento dei mutui per cui da un lato possono acquisire notevoli risorse finanziarie per grosse opere pubbliche con un evidente premio per gli enti locali più dinamici e con uno stimolo per quelli più pigri. Mantenendo aperto il terzo fondo con i suoi tre sottofondi in entrata, è possibile esaltare la programmazione di questi tre servizi, incrementando quindi i tre fondi afferenti alle tre leggi in questione.
Un quotidiano isolano, come molti ricorderanno, ha definito la proposta originaria come una rivoluzione copernicana nei rapporti spesso difficili tra Regione ed enti locali sottolineando non solo le lungaggini ma una sorta di espropriazione strisciante delle loro funzioni e dei criteri di scelta avocati a monte dagli Assessorati regionali. L'espressione che fu allora adottata è senz'altro un'iperbole di stile giornalistico ma se non è Copernico è almeno Cusano che apre i cicli celesti e mette in crisi la centralità di qualsiasi pianeta spianando la strada alla concezione del sistema e della complessità. Sta di fatto che il provvedimento è in grado di avviare un ribaltamento radicale sul costume dei rapporti centralistici e talora assistenziali e clientelari non più difendibile né tollerabile. Spezzare questo sistema significa se non fare la rivoluzione aprire almeno la strada a quella rivoluzione. C'è l'espropriazione di funzioni riconosciute dallo Statuto, non solo, chi ha ascoltato in questi mesi gli amministratori sa che c'è molto di più, frammentazione di risorse canalizzate in tanti rivoli costituiti da decine di capitoli di bilancio e conseguenti alimentazioni di gravi sprechi; opere che iniziano e non si concludono mai, le incompiute nei paesi ormai sono generalizzate o peggio ancora strutture che restano abbandonate una volta terminate poiché gli enti locali non hanno i mezzi per gestirle e neppure soltanto per custodirle; incertezza delle risorse disponibili e impossibilità di assurgere a soggetti di pianificazione nel proprio territorio, tutto ciò prima finisce e meglio è nell'interesse di tutti. Questo provvedimento quindi rompe con una logica perversa, in pratica fuori da ogni controllo e quindi da ogni razionalità, mentre responsabilizza le comunità locali in modo più diretto ma anche più corretto in merito alla realizzazione e alla destinazione dei fondi ad essi attribuiti sulla base di criteri certo perfettibili ma per lo meno chiari e trasparenti. Non penso possa riscuotere credito il giudizio sulla dannosità di questa legge nei confronti delle amministrazioni verso cui si indirizza, bloccarla sarebbe quindi erigersi a difesa delle amministrazioni, come dire che si difendono gli enti locali contro la volontà dei loro amministratori che nella quasi totalità si sono a più riprese e con forza crescente pronunciate in favore.
Il giudizio implicito sugli amministratori andrebbe come minimo nella direzione dell'insensatezza né mi sembra sostenibile l'altro giudizio più o meno sussurrato secondo cui gli amministratori locali non sarebbero in grado di gestire le risorse che si attribuiscono loro. Nella logica centralistica non saranno mai capaci perché non diamo loro la possibilità di dimostrarlo, questa legge ha quindi un'intrinseca validità per cui ha raccolto il consenso e il sostegno, preme dire che comunque essa non inventa né deleghe né nuove funzioni, riconosce semplicemente e concretamente funzioni che gli enti locali già a vuoto possedevano per l'articolo 44 dello Statuto secondo cui la Regione esercita le funzioni amministrative delegandole agli enti locali. Non è un dono, si tratta quindi del risarcimento di un debito. Devo in chiusura tuttavia ricordare che questa non è una iniziativa isolata avulsa cioè da un più generale contesto di riforma. Già da tempo è stato presentato in Consiglio regionale un disegno di legge in materia di trasferimento di funzioni e di attribuzioni di deleghe agli enti locali, cioè le Province, i Comuni e le Comunità montane. A questo passo sta per seguirne un secondo e più importante che riguarda quelle ulteriori competenze da devolvere agli enti locali ai sensi dell'articolo 3 della 142, cioè l'urbanistica, l'assetto del territorio, l'ambiente. Il provvedimento quindi si presenta in regola con le funzioni riconosciute ma anche è un atto necessario, nella prospettiva delle nuove funzioni che dovranno essere riconosciute agli enti locali spianando l'equivoco di un riconoscimento di funzioni senza l'erogazione delle risorse per esercitarle. Si tratta in conclusione di una scelta non solo corretta per il miglior utilizzo delle risorse ma di una scelta corretta anche sotto il profilo istituzionale nell'ottica di un processo riformatore che necessariamente richiede di essere adottato e paracadutato nei passaggi intermedi.
La direttrice di fondo resta perciò riconfermata e corroborata da queste determinazioni finanziarie e ciò in ossequio ad un filo conduttore che si ritrova affermato nell'articolo 2 della legge di riforma delle autonomie locali e cioè che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e che la Provincia è l'ente locale intermedio tra Comune e Regione che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale, il che significa, prima di ogni altra cosa affermare che questi enti, quali veri e propri soggetti politici, prima cioè di essere depositari di deleghe di funzioni proprie della Regione, sono portatori di interessi specifici originari che vanno storicamente definiti e adeguati alle esigenze dei tempi. Tutto ciò impone a noi un cambio di mentalità e di atteggiamento culturale, sta qui il cuore della riforma, nel congedarsi della Regione da una mentalità di proprietaria di risorse e di cose da gestire per restituirle a chi più di lei ha diritto nell'interesse delle comunità che si amministrano per trattenere il compito alto di programmazione, di indirizzo e di controllo secondo la custodia degli interessi unitari e generali. E' una sfida che la Regione rivolge a sé stessa, ed è una sfida che la Regione rivolge agli enti locali. Ognuno rispetto ai suoi amministrati sia punto di riferimento degli interessi e centro di impulso del cambiamento economico e sociale fuori dagli equivoci di una autonomia con molti aggettivi ma praticamente mutilata che, anziché irrobustire, ha ingabbiato il presente e purtroppo anche il futuro delle nostre istituzioni.
Signor Presidente, onorevoli consiglieri, certo, ci si può accusare di tutto ciò che manca al migliorare dei governi possibili. Questa legge non è la tavola dei diritti dell'uomo, ci sono cose più splendide, più grandi, certamente però, se approvata senza stravolgimenti, essa è un segnale che fa grande onore alla Regione.
PRESIDENTE. Per consentire ai colleghi, come d'altra parte il Consiglio regionale aveva già deciso informalmente, di valutare la portata di tutti gli emendamenti presentati, sospendo la seduta del Consiglio per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 05, viene ripresa alle ore 11 e 47.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Chiedo altri dieci minuti di sospensione per completare la predisposizione di alcuni nuovi emendamenti.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni sospendo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 51, viene ripresa alle ore 12 e 06.)
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del Titolo.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
TITOLO
Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
1. In attuazione dei principi generali contenuti nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi globali per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonome locali:
a) fondo per il funzionamento degli enti;
b) fondo per gli investimenti;
c) fondo per i servizi sociali, culturali e sportivi;
d) fondo per le politiche attive del lavoro.
2. Alle dotazioni dei fondi si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi considerati dai capitoli di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella a), con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.
3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Baroschi - Manca - Sanna A. - Ortu.
Art. 1
Nel primo comma, alla fine del punto a) sono aggiunte le parole: "per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi". (1)
Emendamento sostitutivo parziale Lorettu - Selis - Pusceddu - Merella - Usai - Cogodi - Dettori - Porcu - Oppi - Bachino - Sechi
Art. 1
Nell'articolo 1 al primo comma la dizione "c) fondo per i servizi sociali, culturali e sportivi" è così sostituita: "c1) fondo per le spese correnti relative ai servizi socioassistenziali; c2) fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio; c3) fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport". (9)
Emendamento aggiuntivo Lorettu - Oppi - Selis - Tidu - Usai S.
Art. 1
Nel terzo comma dell'art. 1, dopo la parola "provvedono", aggiungere le seguenti: "in conformità con quanto disposto dagli articoli che seguono e". (22)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Pusceddu.
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 22 ha facoltà di parlare l'onorevole Oppi.
OPPI (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento numero 9 affronta il problema centrale, dal punto di vista politico, che viene messo in discussione da questa legge e cioè l'opportunità di far riferimento, per la politica sociale, in tre settori fondamentali come quelli dell'assistenza sociale, del diritto allo studio e dello sport alle rispettive leggi di settore e agli atti di programmazione che sulla base di queste leggi la Regione è chiamata a definire. L'abbiamo detto durante la discussione generale. In questi settori si è, attraverso una faticosa mediazione politica, definito un sistema di diritti e di garanzie per i cittadini più esposti della comunità sarda che la Regione ha ritenuto di dover riconoscere e garantire. Questo riconoscimento e questa garanzia, appunto attinenti a diritti ed esigenze fondamentali della vita civile, si esprimono attraverso una serie di meccanismi di una rigorosa programmazione che disciplina l'azione della Regione. Una programmazione non perfetta ma sicuramente perfezionabile comunque una programmazione che, a differenza di quanto avviene in altri settori, tende a collegare l'utilizzazione delle risorse con le esigenze che sono presenti nella comunità sarda e che la legge ha riconosciuto meritevoli di tutela. Perciò sembra a molti di noi che far confluire le risorse finanziarie relative a questi tre distinti settori in un unico fondo indistinto, in cui praticamene scompaiono i confini tra l'uno e l'altro, in cui quindi scompare la considerazione puntuale delle esigenze e dei problemi che all'interno di ciascuno di questi tre settori emergono, sia un'operazione che fa tornare la politica sociale di questi settori al periodo anteriore alla formulazione di queste tre leggi. Noi crediamo che queste tre leggi vadano mantenute nella loro piena operatività, che vadano migliorati i meccanismi che sono migliorabili, per renderle più snelle e più efficaci, che quindi i rispettivi fondi possano e debbano essere anche accorpati in fondi appositi, ma distinti l'uno dall'altro, con riferimento ai diversi settori, per essere utilizzati sulla base dei programmi di settore; con una disciplina tuttavia abbastanza elastica che dovrebbe essere definita da altre norme di questo provvedimento di legge. Questa è la ragione di questo emendamento che, come dicevo prima, tocca il punto politicamente più importante e più rilevante posto da questa legge.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 1, 9 e 22 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie l'emendamento numero 1 e si rimette al Consiglio per gli emendamenti numero 9 e 22.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)
LORETTU (D.C.). E' un fatto puramente tecnico che dice che i fondi sono regolati secondo norme conformi al testo della legge.
PRESIDENTE. Onorevole Lorettu, mi è stata chiesta la controprova quindi non posso che farla Chi non l'approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
1. La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti è ripartita:
a) per il cinquanta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;
b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'Istat;
c) per il dieci per cento in proporzione alla superficie di ciascun comune.
2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita:
a) per il venti per cento in parti uguali;
b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
c) per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna provincia.
3. La quota del medesimo fondo destinata alle comunità montane è ripartita in parti uguali.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Pusceddu - Usai S. - Lorettu - Fadda F.
Art. 2
Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:
"a) per il trenta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;
b) per il sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente e quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'Istat". (25)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non lo accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pusceddu. Ne ha facoltà
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Signor Presidente, nella veste di Presidente del Gruppo P.S.D.I. chiedo su questo emendamento la votazione a scrutinio segreto.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 25.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 70
votanti 69
astenuti 1
maggioranza 35
favorevoli 18
contrari 51
(Il Consiglio non approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatore - Morittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente Floris.)
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2 bis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2 bis
1. La quota destinata ai comuni al fondo per gli investimenti è attribuita per il 7 per cento al Comune di Cagliari, per il 4 per cento al Comune di Sassari e per l'89 per cento ai restanti comuni ed è ulteriormente ripartita tra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun comune eccedente le 1.000 unità, quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'Istat.
2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse secondo i seguenti rapporti percentuali:
a) 25,5 per cento alla provincia di Sassari;
b) 24,6 per cento alla provincia di Nuoro;
c) 10,7 per cento alla provincia di Oristano;
d) 39,2 per cento alla provincia di Cagliari.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Pusceddu - Lorettu - Usai Sandro - Fadda Fausto
Art. 2 bis
Nel primo comma dell'art. 2 bis le parole "per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione" sono sostituite con le seguenti: "per il 30 per cento in parti uguali e per il 70 per cento in proporzione alla popolazione". (24)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, badate che gli emendamenti testé approvati incidono notevolmente su tutta la legge, quindi o stiamo attenti o rischiamo di fare un pasticcio.
Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.
PUSCEDDU (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2 ter.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2 ter
1. Il fondo per i servizi sociali, culturali e sportivi è ripartito fra gli enti destinataRi, ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria del medesimo fondo, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti-obiettivo.
2. All'utilizzazione delle risorse trasferite sul fondo per i servizi sociali, culturali e sportivi gli enti destinataRi provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, e comunque in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 2, 3, 4, 28, 12 e 27 e l'emendamento sostitutivo totale numero 11, mentre è stato ritirato l'emendamento numero 7. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Baroschi - Manca - Sanna A. - Ortu
Art. 2 ter
All'inizio del comma 1 si premettono le parole: "1. Per gli anni 1993 e 1994 ". (2)
Emendamento aggiuntivo Baroschi - Manca - Sanna A. - Ortu
Art. 2 ter
Alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: "generale e di settore, riferiti alle LL.RR. 25 gennaio 1988, n. 4, 25 giugno 1984, n. 31 e 9 giugno 1989, n. 36 e relative modificazioni ed integrazioni. L'utilizzazione delle risorse indicate negli atti di programmazione regionale può discostarsi dalle relative finalità sulla base di fabbisogni straordinari adeguatamente motivati con relativi atti di programmazione comunale." (3)
Emendamento aggiuntivo Baroschi - Manca - Sanna A. - Ortu
Art. 2 ter
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Per il triennio successivo il fondo è ripartito fra gli enti destinatali secondo le indicazioni del piano triennale regionale che, per tutto il periodo di riferimento, stabilisce anche i criteri di ripartizione riferiti ai parametri demografici e territoriali, al mantenimento dei servizi attivati e alla programmazione e sviluppo dei progetti-obiettivo". (4)
Emendamento aggiuntivo Lorettu - Pusceddu - Usai - Cogodi
All'emendamento numero 11 è aggiunto il seguente:
"4. All'utilizzazione delle risorse trasferite sui fondi di cui al comma precedente gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, e comunque in conformità alle indicazioni contenute sugli atti regionali di programmazione generale e di settore, riferiti alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, 25 giugno 1984 n. 31 e 9 giugno 1989, n. 36 e relative modificazioni e integrazioni. L'utilizzazione delle risorse indicate negli atti di programmazione regionale può discostarsi dalle relative finalità solo sulla base di fabbisogni straordinari adeguatamente motivati con gli atti di programmazione comunale.
5. Per l'anno 1993 le risorse relative ai fondi di cui ai commi precedenti è ripartita fra gli enti destinatari proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi". (28)
Emendamento sostitutivo totale Lorettu - Selis - Pusceddu - Merella - Usai - Cogodi - Dettori - Porcu - Oppi - Baghino - Sechi
Art. 2 ter
L'articolo 2 ter è così sostituito:
"1. Il fondo per le spese correnti relative ai servizi socioassistenziali è ripartito fra gli enti destinatari, in conformità alle indicazioni del piano regionale socioassistenziale di cui alla legge regionale 28 gennaio 1988 n. 4, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 44 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente;
b) il 56 per cento ai comuni e alle Province per il mantenimento dei servizi in atto.
2. Il fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio è ripartito fra gli enti destinatari in base agli atti di programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
3. Il fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport è ripartito fra i soggetti destinatari sulla base delle norme di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, a 36". (11)
Emendamento aggiuntivo Dadea - Steri - Baroschi - Manca - Sardu
Art. 2 ter
Dopo l'art. 2 ter è inserito il seguente: "Per i comuni di nuova istituzione la quota di finanziamento loro spettante per il mantenimento dei servizi socioassistenziali è determinata per gli anni 1993 e 1994 in percentuale alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del comune madre nel 1992". (12)
Emendamento aggiuntivo Mannoni - Tamponi
Art. 2 ter
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. Per i trienni successivi il fondo è ripartito fra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione:
a) per le spese correnti relative ai servizi socioassistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati e alla programmazione sviluppo dei progetti obiettivo, sulla base della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4;
b) per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla L.R. 25 giugno 1984, n. 31;
c) per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport con riferimento alle norme di cui alla L.R. 9 giugno 1989, n. 36. (27)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.
SANNA ADALBERTO (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.
SANNA ADALBERTO (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.
SANNA ADALBERTO (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 28 ha facoltà di illustrarlo.
SANNA ADALBERTO (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 11 ha facoltà di illustrarlo.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento numero 11 è conseguente all'emendamento numero 9 che è stato poc'anzi approvato. L'approvazione dell'emendamento numero 9 ha determinato una modifica dell'articolo 1 della legge laddove si prevedeva un fondo unico per i servizi sociali, culturali e sportivi. Al posto di questo fondo unico con l'emendamento numero 9 il Consiglio ha deliberato di istituire, invece, tre distinti autonomi fondi: uno per le spese correnti relative al settore socioassistenziale, uno per le spese correnti relative allo sport, uno per le spese correnti relative al diritto allo studio. L'emendamento numero 11 non fa altro che stabilire come questi tre fondi debbano essere disciplinati. In assenza dell'emendamento numero 11 i tre fondi non avrebbero alcuna disciplina. All'emendamento numero 11 è collegato anche l'emendamento numero 28, che naturalmente segue la stessa logica. Gli altri emendamenti contrastano tutti con la deliberazione assunta dal Consiglio perché fanno quasi tutti riferimento ad un unico fondo che non esiste più nella legge, e quindi sarebbero appesi per aria. Quindi, io credo, signor Presidente, che gli altri emendamenti, salvo quelli che dettano semplicemente delle riformulazioni di alcune dizioni, vadano dichiarati decaduti.
PRESIDENTE. Onorevole Lorettu, se il Consiglio dovesse approvare l'emendamento numero 28 e l'emendamento sostitutivo totale numero 11, non v'è dubbio che decadrebbero tutti gli emendamenti, ad eccezione del numero 12.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 2, 3 e 4, mentre per gli emendamenti numero 11 e 28 si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 2 ter. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà
MANCA (P.D.S.), relatore. Ritiriamo l'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 4 è stato ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 12.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non mi sono reso conto dell'apertura della discussione sull'articolo e sugli emendamenti. Forse si è saltata questa fase. Può accadere. Vorrei un chiarimento sull'emendamento numero 12 che mi pare del tutto illogico perché prevede che per i comuni di nuova istituzione il riparto avvenga sulla base della quota che era di spettanza del comune madre. Ora siccome il sistema di riparto previsto in legge è di favore per i piccoli comuni si verifica che un comune che nasce, pur essendo in genere un piccolo comune, viene comunque considerato una parte del comune madre, per cui perderebbe quel vantaggio che gli altri comuni di pari livello hanno nella ripartizione delle risorse in parti uguali fra tutti i comuni. Se al comune di nuova istituzione si attribuisce solo la percentuale che avrebbe come derivazione dal comune madre avrebbe di meno dei comuni di pari dimensione. Quindi questo emendamento mi pare del tutto illogico e anche punitivo perché considera il comune che nasce non un comune a sé, autonomo, con identità sua propria, ma lo considera ancora a questo fine come una parte del tutto, come una parte del comune madre e da questo ne deriverebbe una discriminazione. Io credo che la norma si voglia riferire non ai comuni già nati e che questi rientrino nella ripartizione ma ai comuni che potrebbero nascere domani. In genere ai comuni di nuova istituzione si dà una prima dotazione e in questa si potrebbe recuperare il di più che non rientrasse, contabilmente, però, nell'ambito di questo fondo complessivo. Se si stabilisce in legge che al comune che diventa autonomo le risorse vengono attribuite sulla base della quota spettante al comune grande, poiché ai comuni grandi per il criterio di riparto che si è previsto spetta una quota inferiore per abitante, anche al nuovo comune automaticamente spetterebbe di meno e non mi parrebbe giusto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.
SERRI (P.D.S.). Sempre sull'emendamento numero 12 che in effetti per la sua formulazione risulta non chiaro e di non agevole comprensione e lettura. L'emendamento numero 12 ha solo la finalità non di prevedere eventuali situazioni derivanti dall'istituzione di nuovi comuni ma di sanare situazioni già esistenti. La legge numero 4, quella del riordino dei servizi socioassistenziali, prevede che l'assegnazione dei finanziamenti per i servizi avvenga sulla base di due criteri: una è la quota capitaria, l'altra è la quota per il mantenimento dei servizi. L'articolo 2 ter che noi abbiamo appena approvato prevede che d'ora in poi per il riparto delle risorse per questa materia, si faccia riferimento alle assegnazioni avute nell'esercizio finanziario del 1992. E' già accaduto che Comuni di nuova istituzione, non avendo potuto presentare il rendiconto consuntivo per il 1992 in quanto istituti successivamente, hanno avuto l'assegnazione solo per la quota capitaria ma non hanno avuto l'assegnazione per la quota per il mantenimento dei servizi, quindi per il 1992 sono già stati penalizzati. L'emendamento vuole recuperare una situazione che ha già penalizzato alcuni comuni, si può fare l'esempio esplicativo del Comune di Monserrato, per essere più chiari, per dire che con questa legge il finanziamento del 1992, per quanto riguarda i comuni di nuova istituzione, consideri non solo la quota capitaria ma anche la quota di mantenimento in relazione al rendiconto presentato dal comune madre, ovviamente in proporzione alla popolazione. Nel caso specifico del Comune di Monserrato che non ha avuto la quota di mantenimento, quindi è penalizzato perché ha avuto meno risorse già per il 1992, per il prosieguo del 1993 e per il 1994 per quanto riguarda la quota mantenimento va considerata la quota percentuale del comune madre, in questo caso abbiamo 22 mila abitanti il nuovo comune quindi un 10 per cento delle risorse assegnate per il mantenimento al Comune di Cagliari, vanno attribuite al comune di nuova istituzione; dunque questo emendamento ha solo la finalità di sanare situazioni di ingiustizia già verificatesi. Il minor trasferimento di finanziamenti per il 1992 deve essere sanato per quanto riguarda il trasferimento nel 1993 e nel 1994 e poi nel prosieguo.
PRESIDENTE. Rimane il problema sollevato dall'onorevole Cogodi. Mi è sembrato dall'intervento dell'onorevole Serri che lei voglia dire che ci si riferisce ai comuni di recente istituzione, cioè a quelli che sono già istituiti. Se questo è il concetto in sede di coordinamento vediamo di formularlo meglio.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Non mi pare che sia scandaloso scrivere "per il Comune di Monserrato" perché è l'unico che si trova in questa situazione. Gli altri avevano la possibilità di fare il rendiconto, l'unico caso è quello del Comune di Monserrato che è nato a cavallo della normativa, per cui bisogna a mio parere dire "per il Comune di Monserrato" che è di recente costituzione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Siamo nella condizione in cui il Consiglio si è già trovato di recente che quando cala la ghigliottina della chiusura della discussione generale, non si possono più aggiustare emendamenti. Si dice sempre che è necessario modificare quella norma regolamentare perché quando si fa una legge il Consiglio deve poter partecipare aggiustando anche le norme che hanno bisogno di essere riaggiustate. Questo è un tipico esempio nel quale a norma di Regolamento adesso non si può ovviare con la presentazione di un altro emendamento. Io prima ho sollevato due questioni: una è sanabile - non strappando ma tirando un pochino il Regolamento - con la modifica che si propone cioè che non si dica "nuova istituzione" perché questa dizione significa "quelli che si costituiranno da oggi in poi" anzi dall'entrata in vigore della legge in poi. Le leggi si leggono, si chiamano leggi perché si leggono, e appartengono a chi le legge. Non basta dire: l'intenzione è questa. Nella legge conta ciò che è scritto, quindi quando noi avremo approvato questo emendamento non potrà che intendersi i comuni che nasceranno dopo l'approvazione della legge. Se l'emendamento è scritto male lo si scriva bene. Se il Presidente ritiene che sia possibile farlo rispettando il Regolamento lo si scriva bene. Questo sana però solo la prima incongruenza. La seconda non viene sanata, perché se la norma riguarda il Comune di Monserrato, a maggior ragione insisto nel dire che non è giusto, perché il Comune di Monserrato dovrebbe ottenere...
(Interruzioni)
Allora se è Monserrato si dica Monserrato. Non è mica il comune di un altro pianeta, è un comune della Regione autonoma della Sardegna, istituito con legge della Regione, non capisco perché diventi innominabile un comune istituito nella Regione. Se si tratta del Comune di Monserrato vale la seconda osservazione. Non è giusto che il Comune di Monserrato abbia la percentuale che deriva dalla ripartizione pro quota di quel che ha il Comune di Cagliari. Deve avere quanto ha ogni altro comune che abbia 20 mila abitanti, cioè deve avere anche il 50 per cento in parti uguali che hanno gli altri comuni, perché se io prendo 100 mila abitanti e 20 mila faccio una percentuale, ogni abitante di Monserrato ha quello che avrebbe avuto come abitante di Cagliari o ex Cagliari. Come cittadino di Monserrato invece...
(Interruzioni)
Posso parlare?
SERRI (P.D.S.). Puoi parlare, ma c'è la quota mantenimento e la quota capitaria.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ho fatto un'altra osservazione, ho detto l'abitante di Monserrato considerato come ex abitante di Cagliari ha mezza lira di meno rispetto a quanto avrebbe se venisse considerato abitante di Monserrato, ragione per la quale ritengo che se si deve trovare un modo per ovviare a questo problema, con questa legge o con altra legge lo si trova perché se è giusto le cose giuste si fanno. Se rimane la dizione "di nuova istituzione" Monserrato non c'entra niente, perché è già istituito, si è già votato, c'è un consiglio comunale e quindi è un comune funzionante.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serri. Ne ha facoltà.
SERRI (P.D.S.). Tutti i colleghi conoscono la legge numero 4, in base alla quale vengono dati ai comuni i finanziamenti per i servizi, che questa legge ricomprende all'interno del fondo che abbiamo approvato con l'emendamento numero 9. Nell'articolo 2 ter si indica come punto di riferimento per i nuovi trasferimenti finanziari ai comuni le assegnazioni già avvenute per l'esercizio finanziario 1992.1 colleghi sanno anche che questo riparto avviene sulla base di due criteri in base alla numero 4: una quota è una quota capitaria in base al numero della popolazione residente, un'altra quota è quella per il mantenimento dei servizi.
Questa seconda quota viene assegnata dalla Regione in base alla rendicontazione. I colleghi sanno anche i ritardi nell'assegnazione di questi fondi ex legge numero 4, tanto è vero che i finanziamenti per il 1992 sono stati solo recentemente attribuiti ai comuni perché il Consiglio ha espresso il parere dopo che la Giunta ha presentato il piano nei primi giorni del 1993, quindi i soldi del 1992 sono stati dati quest'anno sulla base della rendicontazione del 1991. Il Comune di Monserrato, che non esisteva nel 1991, non ha potuto presentare rendicontazioni, dunque è stato già penalizzato nel 1992, perché non ha avuto una quota di trasferimenti che gli spettavano. Si chiede, per non perpetuare questa discriminazione già avvenuta, di considerare per il 1992, anno di riferimento dell'articolo 2 ter, - e da questo punto di vista il testo dell'emendamento è chiarissimo - per la quota di mantenimento la quota percentuale in base al numero degli abitanti del comune madre, in base alla rendicontazione 1991. Per quanto riguarda la modifica in sede tecnica, e cioè mettere espressamente il riferimento al Comune di Monserrato, io sono d'accordo anche se a me pare comunque, anche restando così il testo dell'emendamento, l'interpretazione sia abbastanza chiara.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Solo per questo emendamento, per dire che cambiare la parola "nuova" in "recente", non è una questione formale, è una questione di decorrenza. L'emendamento dice "nuova", significa quindi, per quanto riguarda i comuni di nuova istituzione. Non possiamo accettare che venga cambiato in sede tecnica in "recente", che significa fare una norma retroattiva.
PRESIDENTE. Sì, ma se si tratta solo del Comune di Monserrato, allora si può scrivere "per il Comune di Monserrato, di recente istituzione". Se questo è lo si scriva, e va collocata comunque come norma transitoria finale.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Si può fare anche questo, ma non si deve assolutamente parlare di retroattività perché stiamo parlando della ripartizione dei fondi 1993. Non c'entra niente la retroattività, però, siccome l'emendamento ha generato degli equivoci, è opportuno probabilmente sospenderlo un attimo per vedere che non comporti problemi.
PRESIDENTE. Ma infatti lo sospendiamo e lo collochiamo tra le norme transitorie.
Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, chiedo di sospendere anche la votazione sull'emendamento numero 27 perché ad una prima lettura sembrerebbe in contrasto con il testo già approvato dal Consiglio, quindi prima di essere messo in votazione andrebbe verificato attentamente.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, l'emendamento numero 27 è sospeso.
Si dia lettura dell'articolo 2 quater.
MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:
Art. 2 quater
Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i comuni:
a) per il trentacinque per cento in parti uguali;
b) per il trentacinque per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
c) per il trenta per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun comune, secondo le più recenti rivelazioni degli uffici circoscrizionali dell'impiego.
PRESIDENTE. All'articolo 2 quater sono stati presentati due emendamenti, il numero 5, successivamente ritirato, e il numero 10. Si dia lettura di quest'ultimo.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Baroschi - Manca - Sanna A. - Ortu
Art. 2 quater
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"2. I Comuni utilizzano i finanziamenti del fondo di cui al comma 1 secondo le tipologie d'intervento ed i limiti previsti dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, come modificato dagli articoli 13 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 5, e 6 della legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1, nonché dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28". (10)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 10 ha facoltà di illustrarlo.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2 quater. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3
1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il contestuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituti con la presente legge.
2. I trasferimenti di fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento modificativo Lorettu - Selis - Oppi - Tidu - Usai Sandro
Art. 3
Nel primo comma dell'articolo 3 le parole "afferenti ai fondi istituiti con la presente legge" sono sostituite con le seguenti: "afferenti ai fondi di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma dell'articolo 1".
Nel secondo comma, dopo le parole "dai fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al precedente primo comma". (21)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.
LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Per dire che l'emendamento è semplicemente conseguente all'emendamento numero 9 già approvato e quindi rinvia alla disciplina che viene dettata dagli altri articoli della legge.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 4 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 4 bis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4 bis
1. Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di riparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l'accensione e l'ammodernamento di mutui da contrarre con gli istituti abilitati all'esercizio del credito.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4 ter.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4 ter
1. L'Amministrazione regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione possono disporre il comando e il distacco di personale dei propri ruoli organici presso gli enti locali della Sardegna per un più proficuo utilizzo delle risorse trasferite, sulla base delle richieste degli enti locali motivate dalle carenze nelle proprie piante organiche.
2. Ai comandi e ai distacchi di cui al presente articolo disposti dall'amministrazione regionale si applica il terzo comma dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale).
PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 6 che è stato ritirato.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4 ter. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 5 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6
1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziate nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.
2. Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.
3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/1993 (capitoli numero 08015 e 08015/02).
4. Permangono alla competenza dell'amministrazione regionale gli interventi di cui alle lettere g) e h) del primo comma dell'articolo 6 e alle lettere e), f) e g) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate); a tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, e nei bilanci per gli anni successivi sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella C.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale Lorettu - Selis - Usai Sandro - Merella - Pusceddu
Art. 6
Il primo comma dell'articolo 6 è soppresso. (8)
Emendamento aggiuntivo Baghino - Muledda - Cogodi - Baroschi - Tarquini - Puligheddu - Desini - Tidu - Onnis
Art. 6
Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:
"Nel 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 33/75 sono soppresse le parole "con il preminente concorso del Comitato per la programmazione di cui al successivo art 13".
E' abrogato l'art. 13 ed il primo e il secondo comma dell'art. 14 della L.R. n. 33/75.
E' abrogato l'intero Capo III della L.R. n. 33/75.
Nel primo comma dell'articolo 22 le parole "il Comitato per la programmazione" sono sostituite da "l'Assessore alla programmazione".
Nel secondo comma dell'art. 25 sono soppresse le parole "sentito il Comitato per la programmazione".
Nel primo comma dell'articolo 29 le parole "il Comitato per la programmazione" sono sostituite dalle seguenti "l'Assessore alla programmazione".
Nel primo comma dell'articolo 30 sono soppresse le parole "sentito il Comitato per la programmazione".
Sono di conseguenza soppressi tutti i pareri che il Comitato per la programmazione e i com-prensori erano tenuti ad esprimere in base alla vigente legislazione regionale. (26)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 8 ha facoltà di illustrarlo.
USAI SANDRO (D.C.). L'emendamento è stato presentato per abrogare il primo comma dove si dice: "Sono abrogate tutte le disposizioni legislative regolamentari che disciplinano...". Questa norma è una norma superflua perché è chiaro che qualsiasi legge abroga implicitamente le norme precedenti in contrasto con quelle successive; superflua e ambigua perché evidentemente nelle intenzioni degli estensori vuole abrogare completamente le leggi 31, 36, 4 e così via. Per cui noi riteniamo che sia opportuno eliminare questo comma perché sia chiaro che rimangono abrogate tutte le norme in contrasto con questa legge ma non vengono abrogate né la legge 4, né la legge 31, né la legge 36.
Se rimane invece questa dizione che è ambigua, si può ritenere invece che queste tre norme di programmazione vengano abrogate in virtù di questo comma.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 26 ha facoltà di illustrarlo.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Presidente, ho chiesto la parola per sottoporre all'attenzione sua e dei colleghi consiglieri l'opportunità di una brevissima sospensione per una necessità di coordinamento tra gli articoli e gli emendamenti approvati e le tabelle che noi adesso andiamo a esaminare. Quindi una brevissima sospensione penso che sia utile.
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendo i lavori del Consiglio per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 13 e 08, viene ripresa alle ore 13 e 25.)
PRESIDENTE. Si dia lettura della Tabella A.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati nove emendamenti. Se ne dia lettura
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale Carusillo - Usai Sandro - Piras - Tidu - Onida
Tabella A
Dalla Tabella A (Variazioni - in diminuzione) va soppresso il seguente capitolo:
04015 - Contributo ai comuni per compagnie barracellari L. 3 MD. (13)
Emendamento soppressivo parziale Usai Sandro - Carusillo - Lorettu - Piras - Tidu - Pusceddu
Tabella A
Dalla Tabella A (Variazioni - in diminuzione) va soppresso il seguente capitolo:
09052 - Finanziamenti enti locali per insediamento aziende artigianali L. 10 MD. (14)
Emendamento soppressivo parziale Carusillo - Usai Sandro - Lorettu - Piras - Tidu
Tabella A
Dalla Tabella A (Variazioni - in diminuzione) va soppresso il seguente capitolo:
08093/01 - Anticipazione acquisizione aree edilizie L. 10 MD. (15)
Emendamento soppressivo parziale Carusillo - Usai Sandro - Lorettu - Piras - Tidu
Tabella A
Dalla Tabella A (Variazioni - in diminuzione) va soppresso il seguente capitolo:
06080 - Manutenzione strade di trasformazione agraria L. 22 MD. (16)
Emendamento soppressivo parziale Carusillo - Usai Sandro - Lorettu - Piras - Tidu - Pusceddu
Tabella A
Dalla Tabella A (Variazioni - in diminuzione) va soppresso il seguente capitolo:
08017 - Finanziamenti per eventi calamitosi L. 9 MD. (17)
Emendamento soppressivo parziale Usai Sandro - Carusillo - Piras - Tidu - Pusceddu
Tabella A
Dalla Tabella A (Variazioni - in diminuzione) vanno soppressi i seguenti capitoli:
05014/06 - Contributi gestione fognature e impianti depurazione L. 13,5 MD.
05014/07 - Contributi servizio smaltimento rifiuti solidi urbani L. 14,10 MD. (18)
Emendamento soppressivo parziale Lorettu - Oppi - Tidu - Selis - Usai Sandro
Tabella A
Nella Tabella A sono soppressi i seguenti capitoli:
11008, 11124/16, 11124/19, 12001/02. (19)
Emendamento soppressivo parziale Lorettu - Oppi - Tidu - Selis - Usai Sandro
Tabella A
Nella Tabella A sono soppressi i seguenti capitoli con riferimento agli esercizi finanziari indicati:
-04159/01 (1993-1994)
-04160/01 (1993-1994)
-04161/01 (1993)
-05041 (1993-1994)
-06086/01 (1993)
-06307 (1993)
-07003 (1993-1994)
-08017 (1993)
-08033/01 (1993 -1994)
-08093/01 (1993-1994)
-12191 (1993-1994). (20)
Emendamento sostitutivo parziale Lorettu - Selis - Satta - Serra Pintus - Carusillo
Tabella A
I capitoli 04020 e 04020/01 sono sostituiti dai seguenti:
Capitolo 11051 - (N.I.) 1.1.1.5.2.2.06.04 (05.03)
Fondo da ripartire tra gli enti locali per il diritto allo studio.
1993 L 72.200.000.000
1994 L 72.200.000.000
1995 L. 72.200.000.000
Capitolo 11124/26 (N.I.) 1.1.1.5.2.2.08.09 (05.04)
Fondo da ripartire tra gli enti locali per lo sviluppo dello sport
1993 L. 6.792.000.000
1994 L. 6.792.000.000
1995 L. 6.792.000.000
Capitolo 12001/14 (N.I.) 2.1.1.5.2.2.08.07 (05.01) - FR
Fondo da ripartire tra gli enti per i servizi assistenziali
1993 L. 110.391.000.000
1994 L. 110.391.000.000
1995 L. 110.391.000.000
Capitolo 12001/15 (N.I.) 2.1.1.5.2.2.08.08 (05.01) - AS -
Fondo da ripartire tra gli enti locali per i servizi assistenziali
1993 L. 15.636.000.000
1994 L. 15.636.000.000
1995 L. 15.636.000.000
La diminuzione dei sotto elencati capitoli è così rideterminata:
Capitolo 11001
1993 L. 14.000
1994 L. 14.000
1995 L. 14.000
Fondo destinazione Cap. 11051
Capitolo 11003
1993 L. 30.000
1994 L. 30.000
1995 L. 30.000
Fondo destinazione Cap. 11051
Capitolo 11005
1993 L. 20.000
1994 L. 20.000
1995 L. 20.000
Fondo destinazione Cap. 11051
Capitolo 11008-01
1993 L. 6.000
1994 L. 6.000
1995 L. 6.000
Fondo destinazione Cap. 11051
Capitolo 11050-01
1993 L. 2.200
1994 L. 2.200
1995 L. 2.200
Fondo destinazione Cap. 11051
Capitolo 11124-09
1993 L. 1.000
1994 L. 1.000
1995 L. 1.000
Fondo destinazione Cap. 11124-26
Capitolo 11124-10
1993 L. 5.192
1994 L. 5.192
1995 L. 5.192
Fondo destinazione Cap. 11124-26
Capitolo 11124-11
1993 L. 600
1994 L. 600
1995 L. 600
Fondo destinazione Cap. 11124-26
Capitolo 12001-01 (FR)
1993 L. 102.391
1994 L. 102.391
1995 L. 102.391
Fondo destinazione Cap. 12001-14
Capitolo 12001-03 (AS)
1993 L. 15.636
1994 L. 16.336
1995 L. 16.336
Fondo destinazione Cap. 12001-15
Capitolo 12001-05 (FR)
1993 L. 8.000
1994 L. 8.000
1995 L. 8.000
Fondo destinazione Cap. 12001-14. (23)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.
USAI SANDRO (D.C.). L'emendamento numero 13 e gli emendamenti successivi alle tabelle sono stati predisposti dai presentatori con la finalità di mantenere programmate nel bilancio regionale dei singoli Assessorati delle spese essenziali, necessarie, senza le quali non possono essere svolte certe funzioni. Mi riferisco per esempio ai PIP, all'articolo dell'Assessorato dell'industria 09052, emendamento numero 14, che riguarda i finanziamenti a enti locali per insediamento aziende artigianali. Esiste da parte della Regione una programmazione di questi interventi rivolti ad assicurare ai diversi comuni dell'area in soluzione coordinata ed armonica con le ZI dei consorzi industriali, le zone artigiane e gli insediamenti produttivi nei comuni che ne hanno la consistenza. Nel momento in cui questa somma di 10 miliardi viene distribuita in tutti i 350 comuni della Sardegna avverrà che cosa? Che ciascun comune avrà una piccolissima quota finanziaria insufficiente a realizzare questi insediamenti per cui di fatto cancelleremo dalla realtà isolana la possibilità che possano essere realizzati nei comuni gli insediamenti produttivi. Questo vale anche per quanto riguarda l'emendamento numero 15 relativo alle anticipazioni per l'acquisizione di aree edilizie, riguarda le manutenzioni delle strade di trasformazione agraria, riguarda i finanziamenti per eventi calamitosi. Se noi sopprimiamo dall'Assessorato ai lavori pubblici la previsione di bilancio che consente di far fronte alle calamità naturali quando queste avvengono, che cosa succede? Tra l'altro mi risulta, per esempio, che nel programma 1993 questa somma prevista in bilancio è stata già programmata e impegnata. Il discorso vale ugualmente per i capitoli 05014/06-07 dell'emendamento numero 18 relativo a contributi per la gestione delle fognature e dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Non so come farà l'Assessore dell'ambiente se questo contributo viene soppresso a far fronte, nei prossimi mesi, alle esigenze presentate da parte dei comuni che riescono a soddisfare queste esigenze con questo stanziamento. Gli emendamenti numero 19 e 20 sono in parte comprensivi e in parte estensivi di questi capitoli, comunque rimangono tutti quanti i capitoli a destinazione programmata inseriti nel bilancio dei singoli Assessorati per far fronte a esigenze specifiche senza le quali non si sa come si potrebbe andare avanti salvo che la Giunta non ritenga nell'assestamento di bilancio di quest'anno 1993, recuperare queste somme e inserirle comunque in questi capitoli che vengono sguarniti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carusillo. Ne ha facoltà.
CARUSILLO (D.C.). Signor Presidente pochissime considerazioni che riguardano l'emendamento numero 13 e l'altro corpo di emendamenti al quale si è richiamato il collega Usai, per riconfermare semplicemente con un'affermazione senza argomentazioni di condividere incondizionatamente lo spirito della legge e di sottoscrivere gli obiettivi che con essa si intendono perseguire. Se mai sulla legge, se qualche critica o riserva va espressa, riguarda il fatto che essa è parziale, che avrebbe dovuto raccogliere altre mansioni e competenze che sono rimaste invece all'amministrazione regionale e trasferire assieme ad esse le relative risorse.
L'altra critica è per l'enfatizzazione eccessiva che si è data agli obiettivi concreti che con questa legge si ritiene di poter perseguire sino al punto che qualche collega considera come tentativi di inficiare sia lo spirito che gli obiettivi che con questa legge si intendono perseguire anche le critiche e i suggerimenti più costruttivi come quelli contenuti in questo corpo di emendamenti.
Per quanto attiene il problema specifico relativo ai contributi ai comuni per compagnie barracellari credo sia noto che questa esigenza non è presente nella stessa misura in tutto il territorio dell'isola, che il capitolo relativo di 1 miliardo polverizzato nei 400 comuni circa dell'isola comporterebbe un beneficio di due milioni e mezzo che non sarebbe utile né a risolvere né ad attenuare alcuno dei tantissimi problemi che assillano le amministrazioni locali, ma a mio avviso ne creerebbe di nuovi per quelle amministrazioni nelle quali la compagnia barracellare è attivata perseguendo e ottenendo risultati sociali di rilevanza significativa non solo per quelle comunità ma anche per quelle limitrofe. Con questo obiettivo, per evitare che vengano a mancare i presupposti attraverso i quali le compagnie barracellari hanno svolto sino adesso e stanno svolgendo questo ruolo, è stato predisposto questo emendamento che si sottopone ad una valutazione che si auspica favorevole da parte dell'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta dà parere favorevole sull'emendamento numero 20. Sugli altri emendamenti si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Oppi per dichiarazione di voto sull'emendamento numero 19. Ne ha facoltà.
OPPI (D.C.). Solo per comprendere quello che stiamo facendo. Senza questo emendamento bisogna che ci convinciamo che da questo momento in poi in Sardegna non si creeranno più strutture sportive, non si creeranno strutture socioassistenziali, non si creeranno più strutture scolastiche. E faccio un esempio: nel 1991, dopo mille acrobazie, dopo una serie di atti precedenti, finalmente è stato esitato il primo piano socioassistenziale. Per carenze che dipendono dai comuni, perché nel mese di ottobre del 1991 la maggior parte dei comuni non aveva predisposto atti e programmi, si è ritenuto di far slittare il programma al 1992. Nel 1992 da una certa parte politica è stato chiesto un rinvio perché i comuni non erano pronti, siamo arrivati alla fine dell'anno e per motivi che non sto qui ad esplicitare ma per carenze e disfunzioni strutturali si è verificato che la Commissione competente non ha potuto esitare il programma per cui detti fondi non figurano in nessuna parte del bilancio. Non è improbabile che possano essere spesi secondo una interpretazione attraverso una programmazione regionale. Sta di fatto però che nel 1993-1994 per quanto riguarda gli investimenti del settore socioassistenziale con i 9 miliardi e mezzo e i 10 miliardi nel successivo programma trasferiti ai comuni, perché questo si intende fare, in ogni paese della Sardegna probabilmente riusciremo non a fare una comunità, una casa per anziani o un centro diurno, ma a mettere forse una mattonella. Se non passa questo emendamento noi in Sardegna non potremo più realizzare né strutture sportive, né strutture scolastiche, né praticamente sviluppo e piani socioassistenziali. Ognuno si assuma, per quanto lo riguarda, la responsabilità del caso.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 23.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Probabilmente è opportuno sospendere l'esame di questo emendamento per consentirne una valutazione alla luce delle modifiche apportate.
PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'emendamento sostitutivo parziale numero 23. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 ter con gli emendamenti numero 27 e numero 12.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Signor Presidente in base all'articolo 89 del Regolamento e avendo il Consiglio approvato con l'emendamento numero 9 l'istituzione di tre fondi e non di un solo fondo per i servizi sociali, culturali e sportivi è opportuno che in sede di coordinamento finale all'articolo 2 ter, al primo comma, si dica: "i fondi per i servizi sociali, culturali e sportivi". Così anche nell'emendamento bisogna essere coerenti e quindi parlare sempre dei fondi C1/C2/C3 che sono così ripartiti, in ossequio a quanto ha già approvato l'Aula con l'emendamento numero 9.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, per dire che il richiamo al Regolamento interno che è stato fatto dal collega Baroschi in questo caso appare fuori luogo e del tutto improprio, perché qua non si tratta più di adeguamenti formali a deliberazioni che il Consiglio ha adottato, ma si tratta di una modifica sostanziale dei testi proposti attraverso l'articolo 2 ter e poi attraverso l'emendamento numero 27 in presenza appunto di una precisa deliberazione del Consiglio. Il testo iniziale della legge prevedeva l'istituzione di un unico fondo per i servizi sociali, culturali e sportivi, il Consiglio ha deciso invece di istituire tre fondi distinti e autonomi. Non è detto assolutamente che la normativa ipotizzata per un fondo unitario possa essere automaticamente e meccanicamente - quasi fosse un fatto puramente e semplicemente formale - attribuita alla disciplina di tre distinti fondi che hanno una loro individualità e una logica completamente diversa da quella di un fondo unico. Voglio dire che il testo dell'articolo 2 ter è riferito a un fondo che non esiste più e che oggi sarebbe arbitrario, io richiamo l'attenzione e il senso di responsabilità dei funzionari del Consiglio perché alla responsabilità dei funzionari è attribuita l'operazione di coordinamento che è una operazione di coordinamento tecnico. Qua dicevo abbiamo una normativa che è stata proposta e riferita a un fondo che non esiste più perché il Consiglio ha deciso che non debba esistere, non si può prendere questa normativa ipotizzata per quel fondo che non esiste più e dire che questa stessa normativa noi la attribuiamo ai tre fondi che invece il Consiglio ha istituito. E' una operazione arbitraria. Per fare questo necessiterebbe un nuovo emendamento, i termini per presentare nuovi emendamenti sono chiusi, io ho richiamato i colleghi sul fatto che le votazioni si stavano incanalando su un terreno senza via d'uscita. Io ritengo di fare questa segnalazione e ad ognuno poi le proprie responsabilità.
PRESIDENTE. C'è stato un richiamo, onorevole Lorettu e onorevoli colleghi, all'articolo 89 del Regolamento il quale dice che prima della votazione finale - non è il primo caso di cui il Consiglio si occupa di questo problema - il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengono opportune. Il Consiglio, sentiti il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale delibera in merito, quindi io metto in votazione l'accoglimento della proposta formulata dal relatore della Commissione che mi sembra accoglibile per le motivazioni sufficientemente illustrate nell'articolo 89 del Regolamento. Chi l'approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 27 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generati, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generati, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Resta ora l'emendamento numero 12 che, come abbiamo detto, va inserito quale norma transitoria modificandone il testo in sede di coordinamento.
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
La Tabella B è soppressa.
Si dia lettura della Tabella C.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.
(E' approvata)
Torniamo all'emendamento numero 23.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. I presentatori dell'emendamento numero 23 devono precisare che cosa succede di quei capitoli che sono in Tabella e che non vengono citati nell'emendamento, perché altrimenti gli Uffici non sanno che destinazione devono avere. Devono completare l'emendamento, anche oralmente, dicendo che destinazione devono avere nelle loro intenzioni i capitoli che non sono ricompresi nell'emendamento e che sono invece nelle Tabelle.
PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, se si tratta di coordinamento lo possiamo fare ora. Se si tratta di altre scelte chiarisca la proposta.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Per me è una questione di coordinamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Perché si faccia appello anche in questo caso all'articolo 89 del Regolamento e quindi in sede di coordinamento si adegui l'emendamento numero 23 all'approvazione degli emendamenti precedenti.
PRESIDENTE. Questo lo sapevamo anche prima, non può che essere così.
Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, vorrei dire che all'emendamento numero 23 i funzionari del Consiglio hanno segnalato che esistono alcuni errori di copiatura e macchina, per cui le cifre andrebbero lette in questo modo (consegno anche il testo scritto): capitolo 11051, anno 1993, 61 miliardi e 200 milioni, anno 1994, 61 miliardi e 200 milioni e ugualmente anno 1995. Per il capitolo 11124/26, anno 1993, 6 miliardi e 792, ed egualmente per gli anni successivi, e per il capitolo 12001/15 per l'anno 1994 la cifra dovrebbe essere 15 miliardi e 336, ed egualmente per il 1995. Di conseguenza vanno anche corretti i capitoli riassuntivi in calce all'emendamento. Si tratta di un errore di copiatura a macchina, cioè di un errore puramente materiale, che io segnalo perché se ne prenda nota.
Per quanto riguarda invece la proposta del collega Dadea, francamente non l'ho capita, o meglio la proposta è corretta, e si tratta di vedere che cosa contiene. E' la proposta di Baroschi che non è chiara. Che cosa vuol dire? Che in sede di coordinamento aggiungiamo fondi che non ci sono in questo testo o togliamo fondi che ci sono; o spostiamo altri fondi che sono riferiti a norme che non esistono più perché il Consiglio non le ha approvate? Se si tratta di questo ripeto esattamente quello che ho detto prima: ognuno si assuma le proprie responsabilità.
PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, vuole chiarire la sua proposta? Ci sono questi errori che avevamo anche esaminato.
BAROSCHI (P.S.I.), relatore. L'importante è che le cifre in diminuzione siano uguali alle cifre in aumento.
PRESIDENTE. Allora prendiamo atto delle dichiarazioni rese dall'onorevole Lorettu e in sede di coordinamento queste modificazioni verranno apportate.
Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Io continuo a non capire la proposta del collega Baroschi, perché credo che siamo su un terreno molto delicato e credo che la proposta vada detta in termini espliciti. Che cosa si sta chiedendo in sede di coordinamento? Diciamolo, si sta proponendo di destinare a qualche fondo cifre che non sono ricomprese qua e che non sono nemmeno attribuite ad altri fondi. Questo non è possibile sicuramente ci sono cifre che erano proposte per il fondo unico che non esiste più. Per intenderci, colleghi del Consiglio, esisteva nella proposta iniziale l'ipotesi di costituire un unico fondo in cui convergevano i capitoli relativi a tre settori distinti, il Consiglio ha adottato una deliberazione con cui non ha istituito un unico fondo ma tre fondi, una volta istituiti i tre fondi ha stabilito quali capitoli di bilancio confluiscono su ciascuno dei tre fondi. L'emendamento numero 23 fa questo. I presentatori dell'emendamento numero 23 non erano obbligati a ripartire pedissequamente e meccanicamente i capitoli che inizialmente si ipotizzavano per il fondo unico. Potevano attribuire a ciascuno di questi tre fondi alcuni di quei capitoli e altri capitoli; non c'era nessun obbligo, il testo esitato dalla Commissione non era un vincolo per i presentatori dell'emendamento. Quindi esiste una tabella, quella originaria, che prevede una serie di capitoli da attribuire ad un fondo unico che non esiste più, se non esiste quel fondo, non esiste la Tabella per quella parte riferita al fondo unico, esiste un emendamento che individua quali capitoli attribuire a ciascuno dei tre fondi che il Consiglio ha deliberato di approvare. Questa indicazione, non potendosi presentare a questo punto altri emendamenti, non può essere modificata; questo è il senso che volevo dare al mio intervento.
MANCA (P.D.S.),relatore. Chiedo la parola.
PRESIDENTE. Onorevole Manca, io le do la parola, ma mi sembra che l'onorevole Lorettu abbia detto una cosa sacrosanta, cioè tutti quei fondi che non sono stati attribuiti, non possono essere distribuiti e ritornano in Regione. Non possono essere attribuiti perché non sono contenuti in nessuno di questi emendamenti.
BAROSCHI (P.S.I.),relatore. Signor Presidente, era questa la precisazione che si chiedeva.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
E' stato presentato un ordine del giorno a firma Fadda Paolo e più, il numero 1. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Ordine del giorno Fadda Paolo - Manca - Baroschi - Mereu Orazio - Manchinu - Merella sulla grave situazione igienico-sanitaria di numerosi comuni connessa alle attuali condizioni degli impianti di depurazione e delle discariche dei rifiuti.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che numerosi sindaci dei comuni della Sardegna sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, ed in certi casi condannati al pagamento di ingenti ammende, per la grave situazione igienico-sanitaria connessa con le attuali condizioni degli impianti di depurazione delle acque reflue e delle di scariche dei rifiuti solidi urbani;
CONSIDERATO che l'imputabilità non deriva da comportamenti dolosi o colposi posti in essere dai singoli sindaci, ma si riconnette ad una responsabilità oggettiva gravante sui sindaci stessi in forza della loro carica istituzionale;
RILEVATO che la rimozione delle cause di non conformità alle leggi degli impianti e delle discariche va imputata quasi esclusivamente alla mancanza dei necessari fondi;
RILEVATO altresì che tale drammatica situazione finanziaria non è risolvibile senza un adeguato intervento dello Stato e della Regione,
impegna la Giunta regionale
- a individuare le risorse finanziarie proprie ed a contrattare con il Governo il reperimento delle risorse statali necessarie per superare la situazione di cui in premessa;
- ad intraprendere tutte le iniziative configurabili per risolvere il problema sotto il profilo delle responsabilità amministrative e penali attualmente riconosciute in capo ai sindaci. (1)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato. Do lettura dell'ordine del giorno numero 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Ordine del giorno Selis - Dadea - Tamponi - Mannoni - Cogodi - Pusceddu - Merella su una nuova politica regionale per le autonomie locali.
IL CONSIGLIO REGIONALE
VALUTATO il dibattito generale sviluppatosi in occasione dell'approvazione del disegno di legge numero 351;
CONSIDERATO:
- che il disegno di legge rappresenta un momento fondamentale, ancorché iniziale, per il recupero di un più costruttivo rapporto tra Regione ed enti locali e di una fondamentale politica regionale di valorizzazione e sostegno delle autonomie locali;
- che questa politica non può limitarsi a un seppur essenziale trasferimento di risorse, ma deve prevedere l'approvazione di un progetto di trasferimento di competenze e funzioni agli enti locali per una rigorosa attuazione della legge n. 142 del 1990 e dei suoi aspetti più qualificanti, quale la definizione delle forme di integrazione tra i diversi livelli dell'ordinamento regionale locale che ha nella programmazione il momento istituzionale più significativo, la promozione e il sostegno delle forme associative tra enti locali e la definizione di una legislazione speciale a favore delle comunità minori e delle aree svantaggiate;
- che sono già stati presentati un insieme di disegni di legge di attuazione della legge n. 142 del 1990 che occorre completare e approvare con urgenza;
- che tale strategia è momento fondamentale di una politica di riforma regionale e di potenziamento delle autonomie,
impegna la Giunta regionale
- a compiere, entro tre mesi, una puntuale revisione del bilancio regionale per individuare ulteriori risorse trasferibili agli enti locali;
- ad integrare le proposte legislative al Consiglio regionale per l'attuazione della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali;
- a rivedere le norme che sovrintendono la programmazione regionale generale e settoriale per rimuovere procedure e vincoli che ostacolano la spesa e la corretta attuazione dei programmi;
- a proporre iniziative a sostegno delle forme associative degli enti locali e delle comunità più svantaggiate;
- a promuovere forme istituzionali di partecipazione degli enti locali e delle loro rappresentanze alla programmazione regionale;
- a presentare annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali. (2)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sull'ordine del giorno numero 1, ho avuto modo di chiarire ai colleghi che raccoglievano le firme, la scarsa efficacia e forse anche l'inopportunità di sottoporlo al Consiglio perché pur comprendendone lo spirito e condividendone la sostanza non ritengo si debba intervenire in questo modo in una materia così delicata. Io non posso votare quest'ordine del giorno perché verrei cancellato dall'albo degli avvocati, cosa che non vorrei che avvenisse. L'ordine del giorno fa riferimento a un fatto che è serio e preoccupante, cioè la denuncia all'autorità giudiziaria dei sindaci per fatti che sono imputabili alle amministrazione comunali in materia di impianti di depurazione delle acque reflue e delle discariche dei rifiuti solidi urbani. In questo ordine del giorno si parla di sanzioni penali, per una responsabilità che viene definita oggettiva. Ora siccome nel nostro sistema giuridico la responsabilità penale è solo soggettiva e non esiste una responsabilità oggettiva, per cui solo per dolo o per colpa un cittadino della Repubblica può rispondere di un fatto penalmente rilevante, non vorrei che avvenisse attraverso questo ordine del giorno una sorta di implicito riconoscimento della categoria della responsabilità oggettiva. Io suggerisco quindi almeno che l'espressione "responsabilità oggettiva" venga cassata. Vi è una incongruenza che non è solo formale ma è di natura sostanziale, perché quando un amministratore riceve una informazione di garanzia questa può essere dovuta solo a un suo comportamento doloso o colposo, perché se non c'è dolo o colpa non c'è responsabilità alcuna sotto il profilo penale. Invece qui si adduce l'esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva in capo agli amministratori anche nella parte nella quale si impegna la Giunta bisognerebbe essere un pochino più chiari. Tutto si può fare però all'ultimo punto nel quale si impegna la Giunta ad assumere tutte le iniziative configurabili per affrontare il problema della responsabilità amministrativa e penale attualmente in capo ai sindaci, mi pare di comprendere che si suggerisce la costituzione di un fondo col quale la Regione assume a suo carico il pagamento di sanzioni o altre spese connesse a tali responsabilità. Si può anche fare, però si faccia sapendo che si fa questo, non si dicano le cose in modo poco chiaro perché questo potrebbe poi portare a richieste di essere sollevati dal pagamento di sanzioni per fatti di diversa natura perché ci può essere qualche caso in cui c'è davvero colpa così come in tanti altri casi che non c'è né dolo né colpa. Questo ordine del giorno è espresso in modo così generico e onnicomprensivo che, pur volendo perseguire un buon obiettivo, corre il rischio di essere dannoso, alla causa intendo, non a questo o a quel sindaco.
Io ho suggerito quindi ai presentatori di soprassedere, essi hanno ritenuto invece di doverlo comunque presentare ma per queste ragioni io non posso votare quest'ordine del giorno. Mi astengo perché non sono contrario allo spirito dell'ordine del giorno, sono contrario al modo in cui viene formulato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA PAOLO (D.C.). Apprezzo lo spirito dell'onorevole Cogodi. Se togliamo la parola "oggettiva" dopo "responsabilità", può andare bene? Possiamo scrivere "responsabilità gravante sui sindaci stessi in forza della loro carica istituzionale". Togliamo la parola oggettiva.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Io capisco la logica che ha portato i colleghi a presentare questo ordine del giorno; condivido le preoccupazioni che riguardano i sindaci e la situazione in cui alcuni di essi si sono venuti a trovare in quest'ultimo periodo per l'intervento della Magistratura in alcune aree della Sardegna. Credo però, Presidente, che in relazione alla finanziaria approvata e in relazione al bilancio non possiamo con la genericità del dispositivo dell'ordine del giorno dare garanzie o comunque creare attese nei sindaci della Sardegna circa la soluzione dei problemi igienico-sanitari, dei servizi che riguardano le diverse aree territoriali. Se i colleghi avranno la bontà di riguardare le poste di bilancio relative all'Assessorato dell'ambiente e ad altri Assessorati che dovrebbero comunque intervenire su queste disfunzioni, si renderanno conto che le somme a disposizione sono veramente limitate, io direi irrisorie in relazione a quelle che sono le esigenze da parte dei comuni. Ora, liberarsi la coscienza con un ordine del giorno di questi tipo pensando che lo Stato possa intervenire a risolvere questi problemi, che la Regione possa dare soluzione a questi problemi riguardanti i servizi in Sardegna, liberarsi la coscienza in questo modo mi sembra un pochino grave. Io credo che i problemi possano essere affrontati in maniera diversa, e, per quanto mi riguarda, dichiaro il mio voto contrario.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Prima di procedere con la votazione per appello nominale il Presidente della Giunta, appellandosi all'articolo 89 del Regolamento, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, chiedo al Consiglio una modifica tecnica all'emendamento 26 che è stato approvato, che tra le altre cose sopprime gli organismi comprensoriali, perché non è prevista nel testo nessuna norma transitoria che dica chi subentra nel pagamento, per esempio, delle bollette telefoniche o di qualunque altro contratto. Dobbiamo cercare di prevederlo perché c'è l'esigenza altrimenti di fare un'altra legge. Proporrei quindi al Consiglio un emendamento all'emendamento, o più propriamente una rettifica nella quale si dica che nelle funzioni degli organismi comprensoriali fino al loro totale esaurimento subentra, per esempio, il Presidente della Regione.
PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, in base all'articolo 89 del Regolamento il Presidente della Giunta propone al Consiglio una rettifica. Chi l'approva alzi la mano.
(E' approvata)
Ha domandato di parlare l'onorevole Serrenti per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
SERRENTI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, cari colleghi, noi sentiamo la necessità di fare una dichiarazione di voto perché crediamo che questa Giunta e questa maggioranza verranno ricordate per un mucchio di occasioni perdute. Nel caso di questa legge, signor Presidente, noi ci aspettavamo che potesse affrontare i nodi veri delle questioni e che, quindi, si avviasse verso la riforma di cui si parla nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente peraltro sempre poco rispettate.
(Interruzioni)
Questa legge poteva essere un'occasione per affrontare i problemi veri e i problemi veri sono quelli che attengono ai rapporti tra la Regione e gli enti locali, una Regione, signor Presidente, che sempre di più assume nei confronti del territorio e dei comuni, di tutte le amministrazioni locali lo stesso atteggiamento che lo Stato assume nei confronti della Regione. Questo è grave per una Regione che nel suo complesso dice di essere autonomista e fa grandi battaglie di rivendicazione nei confronti dello Stato e poi, di fatto, si comporta verso i propri comuni nello stesso modo. Io voglio citare alcuni esempi che credo siano molto chiari e indicativi nella legge che abbiamo fatto oggi. Anche la ripartizione dei fondi che devono essere erogati, fatta in questo modo, con i tre fondi assegnati a tre Assessorati diversi, cerca tutto sommato di mantenere il potere nelle mani di chi amministra e non dovrebbe amministrare - perché la Regione dovrebbe fare le leggi e dovrebbe sempre di più lasciare la parte amministrativa agli enti locali - mantiene nelle mani degli Assessori una sorta di potere contrattuale che viene a sua volta diviso consentendo a tre Assessorati diversi di erogare somme che di fatto hanno lo stesso obiettivo perché si tratta di erogare danari per tutta una serie di servizi per gli enti locali. Che i comuni vivano un grande disagio lo sappiamo tutti, la maggior parte di noi fa anche il consigliere comunale e sappiamo quanto spesso i consigli comunali, le amministrazioni locali, vivano in una situazione di precarietà. Basti pensare per esempio ai servizi sociali. Ci sono comuni piccolissimi a breve distanza l'uno dall'altro, ognuno di loro ha un assistente sociale, ed eroga i servizi di assistenza per le piccole comunità ma non ha la possibilità di offrire servizi che siano maggiormente qualificati. Questo sarebbe possibile solo qualora ci fosse l'opportunità di consorziare i servizi e questo vale in una miriade di settori. Voglio ricordare per esempio le strutture sportive, che da un lato sono spesso indicative di uno sperpero di danaro senza risultati concreti. Conosciamo di grandi strutture che sono state realizzate in certi piccoli comuni e che sono andate distrutte perché i Comuni non hanno neanche i mezzi per la manutenzione. Nel comune dove io sono consigliere comunale si è fatta una grande struttura, un centro polivalente che è costato miliardi. Occorrono circa 100 milioni l'anno per gestirlo. Il comune si accorge solo adesso di non avere i mezzi finanziari per gestirlo. Tutto questo attiene alla capacità programmatoria della Regione, che non ha saputo, oltre che decentrare poteri che non sono suoi ma che sono delle amministrazioni locali, non ha saputo in quella che non è la nostra materia, che è quella della programmazione del territorio, impartire ai Comuni neanche direttive in questo senso. Si erogano spesso danari su basi che sono assolutamente soggettive e anche se la legge che abbiamo fatto oggi introduce alcuni parametri certi da seguire non si raggiunge l'obiettivo di una vera programmazione delle spese, né quello di riuscire ad incedere nei reali bisogni delle comunità locali. Tuttavia, signor Presidente, noi non ce la sentiamo di votare contro questa legge, perché ci rendiamo conto, che pure con tutte le deficienze, le carenze e la sua inadeguatezza ad affrontare in modo serio e verso i problemi reali della gente, pur tuttavia costituisce una legge di soccorso, ed è per questo senso che noi voteremo a favore pur dichiarando la nostra totale insoddisfazione per aver perduto un'occasione importante che forse non riavremo in tempi brevi.
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 351. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 67 corrispondente al nome del consigliere Sechi.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sechi.
(Rispondono sì i consiglieri: Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatore - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta Gabriele - Scano.
Si è astenuto: il Presidente Floris.)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 66
votanti 65
astenuti 1
maggioranza 33
favorevoli 65
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corda. Ne ha facoltà.
CORDA (D.C.). Signor Presidente, per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del prossimo Consiglio, della proposta di legge numero 385 che si riferisce ad una variazione di bilancio per consentire l'applicazione della legge numero 23 del dicembre 1992.
PRESIDENTE. Se il testo della proposta di legge è stato licenziato dalla Commissione e non vi sono opposizioni, si intende inserito all'ordine del giorno dei lavori del prossimo Consiglio.
Il Consiglio riprenderà i propri lavori martedì pomeriggio alle ore 17.
La seduta è tolta alle ore 14 e 20.
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