Seduta n.413 del 20/05/2008
CDXIII Seduta
(POMERIDIANA)
Martedì 20 maggio 2008
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 16 e 23.
CALLEDDA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di lunedì 25 febbraio 2008 (404), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Atzeri, Barracciu, Bruno, Renato Lai, Silvio Lai, Maninchedda, Pacifico, Pinna, Porcu, Francesco Sanna e Uras hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 20 maggio 2008.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
Onorevole Diana, intende opporsi ai congedi?
DIANA (A.N.). Ovviamente no!
LIORI (A.N.). Cogodi era riuscito anche in questo!
DIANA (A.N.). Però, siccome ho contato quanti sono gli assenti del Partito Democratico…
PRESIDENTE. Onorevole Diana, adesso arriviamo! Abbiamo fatto stamattina il passaggio all'esame degli articoli del provvedimento. Siamo all'articolo 1. Prego i colleghi che intendono iscriversi a parlare di iscriversi, poi sospendiamo la seduta per 5 minuti, perché i colleghi possano venire in Aula, altrimenti comunque andiamo avanti. Prego i colleghi che sono in Aula e si vogliono iscrivere a parlare di iscriversi a parlare. Sospendiamo la seduta per 5 minuti. Prego i colleghi Capigruppo, quelli che ci sono, di attivarsi per avvertire i colleghi che stiamo iniziando il nostro lavoro. Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 25, viene ripresa alle ore 16 e 49.)
(226/A)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, colleghi.
L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del testo unificato numero 154-160-182-226/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:
Art. 1Finalità
1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e il riordino fondiario.
2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.
3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 1
L'articolo 1 è soppresso. (10)
Emendamento aggiuntivo Caligaris
Articolo 1
Dopo il comma 1 è aggiunto il comma:
"1 bis. La Regione individua nei consorzi di bonifica, in quanto svolgono attività pubblica, una delle principali istituzioni per realizzare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per il razionale sviluppo economico e sociale e la tutela delle condizioni ambientali.". (9).)
PRESIDENTE. Ho iscritti a parlare gli onorevoli… l'onorevole Diana è il primo iscritto a parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti all'articolo 1.
E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Grazie Presidente. Sull'articolo 1 e sugli emendamenti. E' stato presentato un emendamento soppressivo totale di questo articolo. Qualcuno si chiederà perché soppressivo totale di questo articolo? Beh, perché sono le finalità che enuncia questo articolo, ove dice non la razionalizzazione, il prezzo dell'acqua, ma dice una cosa più importante… Vorrei che l'assessore stesse molto attento!
Dove dice "la Regione ai fini dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale", un'enunciazione di principio straordinaria! Cioè, dopo cinque anni di legislatura, la prima volta che la Regione Sardegna, la maggioranza della Regione Sardegna in Consiglio regionale, decidere di avviare lo sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale, lo fa con la legge di riordino dei Consorzi di bonifica. Ritenevo, e ritengo ancora oggi, che fosse stato necessario prima procedere ad un'agricoltura moderna e razionale, integrandola ovviamente con tutti quegli strumenti che sono necessari per avere un'agricoltura, così come definita, moderna e razionale. No! Abbiamo invece un percorso completamente diverso. Abbiamo azzerato gli enti agricoli, e per buona parte eravamo tutti d'accordo, convinti che con le agenzie si risolvesse i problemi, almeno dal punto di vista amministrativo. La realtà è che gli enti agricoli sono stati sostituiti, ma non hanno prodotto nessun beneficio. La realtà che l'agricoltura antica, e probabilmente non adeguata ai tempi, era, e l'agricoltura così è rimasta. Però l'enunciazione di quest'articolo dice che "la Regione ai fini di questo sviluppo moderno e razionale", e poi indica quali sono le finalità di questa legge. E' già stato sollevato questo problema, non si può pensare che attraverso i Consorzi di bonifica, o solo attraverso i Consorzi di bonifica si possa procedere ad una rivisitazione globale del mondo agricolo e agro pastorale della Sardegna. Non è assolutamente possibile! E allora ecco da dove nasce l'emendamento soppressivo totale. Perché questa è una finalità che non definisce assolutamente nulla, tant'è che le cose che sono contenute nelle finalità vengono poi modificate dall'articolo 2, con le funzioni che si intende dare ai Consorzi di bonifica. Allora, se è vero com'è vero che per procedere ad una totale rivalutazione del processo di crescita, anche in agricoltura, della Sardegna, fosse necessario certamente dimostrare così diverse, Assessore, siamo andati ancora sullo storico. Non è stato modificato nulla! Le risorse, anche se ingenti, e non necessariamente sufficienti, non hanno determinato assolutamente nulla. Il dramma dell'agricoltura sarda esisteva prima della legislatura di centrodestra, è continuata con la legislatura di centrodestra, è continuata con questa legislatura di centrosinistra, che era però la prima legislatura nella quale un Presidente veniva eletto direttamente, e aveva tutta la forza, che gli derivava dal premio di maggioranza, per poter operare in maniera diversa, visto che il centrodestra non c'era riuscito - ma per quanto mi riguarda non c'erano riuscite manco le Giunte precedenti! -, beh, insomma, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, si sarebbe detto. E, allora, come si può pensare, e chiedo di nuovo all'Assessore, come si può pensare di dare risposte a tutte le sollecitazioni, che certamente sono tantissime, che arrivano dal mondo agricolo? Certe volte saranno anche strumentali, come le battaglie che facciamo noi, altre volte però provengono dalle organizzazioni, dalle associazioni. Stamattina abbiamo avuto un incontro con i sindacati. Pensavo che i sindacati si preoccupassero fondamentalmente della situazione del personale, e invece scopro che anche i sindacati CGIL, CISL, UIL, tutte le sigle che si riconoscono anche nel comparto agricolo, si occupano del merito di questa legge, sono andati certamente a toccare anche il problema del personale, ma hanno fatto anche considerazioni diverse da quelle che io mi sarei aspettato dovessero toccare. Ho avuto modo di incontrare organizzazioni agricole, più prettamente connesse con quelle che è il merito di questo argomento, e tutti hanno ravvisato, Assessore, e lei lo sa benissimo, hanno ravvisato in questa legge tutta una serie di problematiche, che verranno affrontate da me e dagli altri colleghi, man mano che esaminiamo l'articolato, perché non ci sarebbe il tempo di parlarne solo sulla dichiarazione di voto dell'articolo 1. Però tutti quanti hanno sollevato numerosissimi problemi. Allora, perché dovremmo andare avanti su questa legge quando secondo me c'è ancora la possibilità di recuperare anche un consenso che è quello delle associazioni e organizzazioni di categoria, che probabilmente conoscono piuttosto bene quali sono i problemi che verranno fuori da una legge come questa. Una legge che io comincio col dire dall'articolo 1, se così approvata... e ho letto anche gli emendamenti, collega Caligaris, non ce l'abbia con gli emendamenti presentati dalla Giunta che modificano poco o nulla la sostanza di questa legge e che certamente non sono sufficienti per far capire che questa può essere una legge che migliora notevolmente la situazione agricola della Sardegna. Non la migliora affatto, non dà soprattutto le certezze sul prezzo dell'acqua che è la cosa fondamentale, è l'elemento più importante, al di là del riordino fondiario, al di là della manutenzione dei canali di irrigazione, al di là della manutenzione dei canali che non sono solo irrigui ma che servono anche per canalizzare le acque piovane, ma non danno risposta neanche alla manutenzione di tutte le infrastrutture che sono connesse con la bonifica, perché non danno una risposta certa a questo. E di fronte a questi evidenti e macroscopici errori che si stanno commettendo, beh, io mi chiedo: non c'è la possibilità di sospendere i lavori di questa legge ? Io credo che ci sia la possibilità perché più si va avanti e più diventa difficile fare un passo indietro, oggi forse ci sono ancora le condizioni. Io so per certo che questa legge, onorevole Sanna, non la cito con polemica, io lo so benissimo che questa legge non è condivisa neanche dalla Giunta, o comunque non è totalmente condivisa, così come non è totalmente condivisa da una buona parte della maggioranza, ma perché allora dobbiamo affrontare questo processo che mi si dice vuole terminare il suo iter nell'arco di 48 ore? Questi sono 50 articoli, a me viene difficile pensare che in 48 ore si possa approvare una legge così importante, credo che sia difficilissimo. Se poi i colleghi della maggioranza ritengono di non doversi interessare più di tanto di questo problema, lo facciano pure, lo dicano ai sardi, però sapendo che oggi le più grandi attenzioni che il mondo sardo ha, ce le ha proprio sull'agricoltura e questo è l'argomento che interessa maggiormente tutti perché sono migliaia i consorziati ma soprattutto sono migliaia quelli che consorziati non sono e che vorrebbero avere certi requisiti che invece non hanno, e anche su questo bisognerebbe discutere molto. Allora, non lo so se l'attenzione è massima in questo Consiglio regionale (la presenza certamente no) però una cosa è certa che su questo argomento noi faremo una grande battaglia, che non finirà dentro il Consiglio regionale: si potrà anche chiudere questa legge in 48 ore o in 72 ore, magari con la minaccia che se non terminiamo dovremo lavorare anche venerdì pomeriggio, va bene, pazienza, lavoreremo anche venerdì pomeriggio ma sarà una battaglia che continuerà dopo. E dopo non veniteci a dire che non ve l'avevamo detto perché poi finisce come la questione delle entrate, ve lo abbiamo detto tantissime volte che il problema delle entrate era un problema che non poteva andare bene, adesso vi arriverà la tegola che dobbiamo trovare un miliardo e mezzo di euro di maggiori entrate che non sono assolutamente legittime e dobbiamo tornarci sopra, tutti zitti, allineati, ci sarà una manovra correttiva, si farà quello che si deve fare, si taglieranno le spese, si taglierà tutto quanto: tutti zitti, allineati e coperti. E allora, per evitare che succeda ciò che è successo ormai una decina di volte dall'inizio della legislatura, io comincio col dire che questa è una legge che, così com'è concepita, sarà impugnata certamente, ma che sia impugnata lo avete già immaginato voi, onorevole Alberto Sanna, e bisognerà andarglielo a spiegare dopo, quando, all'articolo 47 o 48, che è un articolo che è sfuggito a tutti, si dice "le disposizioni contenute nella presente legge che prevedono la concessione di aiuti ai Consorzi di bonifica, sono attuate dall'Amministrazione regionale solo dopo l'approvazione da parte della Commissione europea". Ma a chi volete vendere una panzanata grande come questa? Ma stiamo scherzando? Stiamo dicendo ai sardi: guardate che questa legge va benissimo, salvo che non venga impugnata dall'Unione Europea; e se viene impugnata dall'Unione Europea cosa succede? La risposta ve la potete dare voi stessi leggendo quell'articolo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.
CAPPAI (U.D.C.). Grazie, Presidente. Ho avuto modo stamattina - e lo ha ripetuto poc'anzi il collega Diana - di dire che questa legge non è condivisa neanche all'interno della maggioranza e neanche all'interno della Giunta...
CUGINI (Sinistra Autonomista). Ma non dire balle!
CAPPAI (U.D.C.). Lei pensi a prendere voti per diventare Vicepresidente, lei pensi a rivendicare il ruolo di Vicepresidente.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Ma dai, ma mettiti d'accordo con Ladu che l'ha approvata.
CAPPAI (U.D.C.). Posso?
CUGINI (Sinistra Autonomista). Prego.
CAPPAI (U.D.C.). Poi, dopo eletto, potrà esercitare il suo ruolo.
PRESIDENTE. Onorevole Cugini, non provochi chi non c'entra niente.
CAPPAI (U.D.C.). Tanto non mi confonde.
Dicevo che non è condivisa all'interno della maggioranza, così come non è condivisa all'interno della Giunta. Probabilmente l'assessore Foddis vorrebbe percorrere una strada, l'assessore Dadea un'altra e il Presidente della Giunta ancora un'altra.
Anch'io faccio riferimento all'incontro avuto con le organizzazioni sindacali stamattina. Le organizzazioni sindacali le abbiamo sentite tutti quanti - maggioranza e opposizione - le abbiamo ascoltate durante il dibattito in Commissione, ciascuno di noi ha rilevato le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, oggi queste preoccupazioni sono ancora sul campo. Certo, nessuno di noi, almeno di noi dell'opposizione, può garantire tranquillità ai sindacati perché, purtroppo, la maggioranza schiacciante che c'è in quest'Aula può approvare la legge, così come ho sentito dire, in settimana. Però mi viene da pormi una domanda: se per partorirla abbiamo impiegato due anni in Commissione, mi sembra assai difficile che in due giorni si possa approvare la legge in Aula, a meno che non venga stravolta, ma per poter essere stravolta bisogna concordare gli emendamenti, bisogna dialogare, e siccome sino a questo momento non c'è dialogo fra le forze politiche presenti in Aula, quindi certamente non potrà essere approvata in 48 ore. Quindi io mi auguro che si dibatta a lungo, ma il dibattito deve servire anche per cercare di approvare la miglior legge possibile.
Vede, Assessore, a me preoccupa una cosa: noi in più di una occasione abbiamo sollecitato un dibattito sulla crisi dell'agricoltura in Sardegna e pensare che solo la legge di riforma dei Consorzi di bonifica sia il toccasana per risolvere problemi dell'agricoltura in Sardegna, mi sembra esagerato. Il problema dei Consorzi di bonifica è una parte minima dei problemi che investono l'agricoltura in Sardegna; voi invece al primo comma dite: la Regione, ai fini dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale, eccetera eccetera, eccetera. "Dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale", cioè prendiamo atto che questa Giunta, dopo averci proposto prima un'Assessora, e poi sostituendola, sta ancora cercando il sistema per l'avvio di una ristrutturazione moderna e razionale del sistema agricolo isolano. Quattro anni, ci stiamo avviando alla fine della legislatura e questa è la prima legge che potrebbe andare in quel senso, ma anche questa è una legge di riforma, è una legge con la quale avete voluto modificare l'assetto amministrativo dei Consorzi, volevate modificarne il numero, volevate modificarne il sistema di contabilità, volevate modificarne le funzioni, volevate modificarne tutto, tutto sui Consorzi, perché, come detto prima, eravate convinti che con questa legge si potessero risolvere tutti i problemi dell'agricoltura. Avete fatto una legge di riforma degli enti perché dicevate che i consigli di amministrazione degli enti costavano troppo che sul bilancio della Regione pensava troppo il costo dei consigli di amministrazione, e poi avete fatto agenzie, avete fatto sottoagenzie, avete fatto come li chiamate? Comitati scientifici che costano ben oltre i famosi consigli di amministrazione e se la riforma degli enti che voi intendete adottare in tutti i settori è questa, Dio ce ne scampi e liberi certamente non stiamo andando a far risparmiare l'ente Regione. Ma ciò che meraviglia è leggere il comma terzo dell'articolo 1. Perché mettete come secondario il vero fine dei Consorzi di bonifica, prima volete sviluppo di un'agricoltura moderna, salvo poi dire al comma tre: "la presente legge è altresì finalizzata a…" cioè quindi il vero problema, il vero compito del Consorzio di bonifica lo mettete in secondo ordine, lo mettete al secondo posto, anzi al terzo e poi ancora vi chiedete se può essere compito dei Consorzi di bonifica di riordino fondiario, al quale già il centro sinistra 10 anni fa aveva affidato questo compito, oggi lo volevate anche mettere in discussione. Ecco con i sindacati abbiano parlato anche di queste cose, e ai sindacati abbiamo detto che finora c'è stato un muro contro muro nella discussione di questa legge, e per poter dire che non c'è più muro contro muro bisogna che qualcuno dica, e quando dico qualcuno dica mi riferisco al centro sinistra, se esiste ancora, perché ogni tanto leggo, i Socialisti si astengono, Rifondazione Comunista rivendica la carica di Vicepresidente altrimenti non voteremo più con questa maggioranza. Quindi mi chiedo innanzitutto se c'è ancora questa maggioranza, perché se non ci fosse sarebbe meglio subito tornare al corpo elettorale e far decidere i cittadini chi deve governare questa Regione. Ma dico, è mai pensabile che noi possiamo approvare ancora questa legge di riforma in quest'Aula, discuterla e purtroppo il capo di questo Esecutivo, che è poi quello che per ultimo detta le norme, detta il passo, detta i tempi continua sempre ad essere assente in questa Aula. Senza nulla voler togliere all'Assessore, che apprezzo anche per come ha difeso l'altro giorno nella Conferenza degli Assessori all'agricoltura delle Regioni del meridione, mi corregga se sbaglio, ha difeso a spada tratta gli interessi della nostra Regione dicendo: che ormai abbiamo bisogno di ingenti finanziamenti per combattere il dramma della siccità, mi corregga se sbaglio, Assessore. Va tutto a suo vantaggio, e io la apprezzo per questo, però la Regione cominci a mettere i soldi per pagare la siccità, andate in giro dagli agricoltori, oggi non hanno più il problema dell'acqua, hanno il problema del grano perché molti non mieteranno neanche un'ara di terreno seminato a grana, questo problema dovete cominciare a porvi, caro Assessore. Non bisogna solo andare a Roma a dire: abbiamo bisogno di finanziamenti per questo dramma. Bisogna andare in mezzo alla gente e dire così vorrei risolvere questo dramma. Io so che lei ha partecipato ad incontri a Sanluri, so che ha partecipato ad incontri altrove, per il dramma che sta vivendo l'agricoltura in quest'ultimo periodo; però non basta partecipare agli agricoltori. Così come ci veniva rimproverato dal centrosinistra durante i cinque anni di amministrazione del centrodestra, quando è scoppiata la blue tongue i soldi servono, e i soldi li dovete mettere voi, toglieteli da qualsiasi parte ma venite incontro alle esigenze del mondo agricolo, che oggi è quello che piange più di altri lo stato di calamità in cui versa la Sardegna.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, signori Assessori. Nel dibattito generale che ha caratterizzato l'approccio a questa proposta di legge ho voluto indicare in tre aspetti fondamentali le questioni problematiche inerenti il riordino del settore richiamando l'attenzione innanzitutto sulle finalità e le funzioni attribuite ai Consorzi di bonifica.
Negli interventi che si sono susseguiti in Aula, ma anche nelle interlocuzioni in via non ufficiale, con il relatore, che ringrazio per l'attenzione e l'impegno con cui sta conducendo i lavori in Aula, è emerso che non corrisponde a verità il ridimensionamento del ruolo dei Consorzi e che se questo risulta è soltanto perché due precedenti norme ne hanno definito i compiti a cui questa proposta di legge semplicemente si uniforma.
L'articolo 1, quindi risulta come dire condizionato nella struttura poiché indica delle finalità che non confliggono con le altre discipline che sono state approvate dal Consiglio. Io non sono d'accordo con questa interpretazione, nel senso che la predisposizione degli emendamenti numero 9 aggiuntivo all'articolo1 e numero 8 che è soppressivo parziale del testo dell'articolo 2 è stata fatta tenendo conto dell'importanza che è stata attribuita agli enti locali, mi riferisco in particolare a province e comuni, che sono messe, per così dire, nelle condizioni di ereditare alcune funzioni, ma non si può, e non posso tralasciare di considerare anche alcuni aspetti che necessitano di un chiarimento, altrimenti si potrebbe ritenere che si attribuiscono ai Consorzi, e quindi ora si vogliono tagliare, responsabilità che non hanno mai avuto, e che invece sono state di altri organi a cui forse sono stati impropriamente riconosciuti diritti o ruoli supplenti. Insomma per dirla con chiarezza, i Consorzi non hanno mai avuto poteri di indirizzo o di programmazione, ma se ciò si è verificato è stato forse per volontà di altri, e mi riferisco alla sfera politico amministrativa. Non vi è dubbio, invece, che esiste ed è incontrovertibile la complessa gestione del binomio acqua-suolo considerata dagli esperti un corpus unico non scindibile. Ecco perché l'emendamento numero 9 introduce una definizione del Consorzio tratta dalla sentenza della Corte costituzionale numero 66 del 1992. Ritengo, infatti, che si tratti di un precedente da non sottovalutare: indicare nei Consorzi di bonifica una delle istituzioni principali per la realizzazione della difesa del suolo, il risanamento e la gestione delle acque e la tutela degli aspetti ambientali naturalmente connessi, significa innanzitutto fare chiarezza, particolarmente nella nostra realtà territoriale. In Sardegna, dove la gestione delle opere pubbliche di bonifica è affidata a quattro soggetti diversi, cioè l'ENAS, i Consorzi, le province e i comuni, all'interno di un unico bacino idrografico territorialmente omogeneo, si rischiano sovrapposizioni di competenze o peggio addirittura conflitti con pericoli di violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, così come è tutelato dalla Costituzione. E in questo senso di chiarimento va inteso l'emendamento che presento, il numero 9. In questo emendamento, inoltre, si richiama indirettamente anche la questione dell'autonomia operativa dei Consorzi; senza questo riconoscimento di ruolo la legge rischia di avere un impianto tendenzialmente dirigistico da parte della Regione. Del resto, come socialista, intendo manifestare molte perplessità sul centralismo che mi sembra sia un vento che abbia soffiato a lungo e fortemente in questa legislatura. Si rischia, quindi, di limitare l'autonomia funzionale della quale dovrebbero essere dotati i Consorzi di bonifica, per divenire enti semi strumentali della Regione, e di creare pericolosi contrasti con le norme nazionali e con la giurisprudenza di merito. E' opportuno, a mio avviso, tenere presente che i Consorzi di bonifica per leggi statali e per la costante giurisprudenza sono enti pubblici, a struttura associativa, a rappresentatività settoriale, retti dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati. Rimane quindi escluso che possano classificarsi tra gli enti strumentali e tra gli enti locali. Hanno quindi un'identità che non contrasta affatto con i contenuti dell'emendamento proposto, che ha quindi fondamentalmente il compito di migliorare e chiarire meglio il ruolo dei Consorzi. Non posso, del resto, non rimarcare che la legge, così come è, si presta a ricorsi del Governo nazionale, anche per effetto del decreto "milleproroghe". La norma, infatti, interviene con limitazioni alle Regioni, proprio nella materia che è relativa al riordino dei Consorzi di bonifica, laddove stabilisce che devono essere fatte salve le funzioni e i compiti attualmente svolti dai Consorzi e le relative risorse, ivi conclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. I contributi consortili, recita ancora, devono essere contenuti nei limiti dei costi, sostenuti per l'attività istituzionale. Nel dare atto alla Giunta che dopo l'incontro con gli Assessori regionali delle politiche agricole ha introdotto elementi di riequilibrio finanziario, chiedo una particolare attenzione nei riguardi di questo emendamento. Sono infatti profondamente convinta e spero in qualche modo di essere riuscita a spiegare compiutamente il mio punto di vista, non solo dell'utilità dell'integrazione, ma anche della necessità di rendere la legge più condivisa e rispondente ai bisogni dei cittadini fruitori del servizio e dei sardi in generale. Ciò, inoltre, per evitare di dover rivedere la legge, come già purtroppo è avvenuto in altre occasioni, e quindi di essere costretti ad effettuare, come dire, "manutenzioni" in corso di attuazione della norma. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Caligaris.
E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Rinuncio, Presidente.
PRESIDENTE. Continua a essere iscritto, onorevole Ladu, la chiamavo per questo.
E' iscritto a parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo scusa, Presidente, ero distratto perché leggevo della notizia che il nostro Governatore è finalmente Editore e quindi padrone dell'Unità. Questa è una notizia che mi interessava, volevo capirla e allora la stavo proprio commentando… Il giornale di Antonio Gramsci che viene comprato da un capitalista… va benissimo! Comunque sia, stiamo parlando di legge in materia di Consorzi di bonifica. Stamattina, in un primo assaggio, abbiamo visto la grande presentazione fatta dalla maggioranza e dall'Assessore e sembra che con questa legge dovremmo rivoluzionare totalmente quelle che sono le attività agricole e le capacità produttive, la possibilità che la massaia possa acquistare con minori prezzi nel mercato, che la produzione agricola isolana avrà un impatto eccezionale, che la produzione del latte aumenterà perché ci saranno erbai a non finire, poi, comprendiamo, ci pare da titolazioni di giornali che i costi dell'acqua siano sempre più alti, che balzelli di ogni natura colpiscano gli addetti all'agricoltura, e ancor di più non è far capire a questa Aula e fuori che c'è stata la possibilità di rendere omogenea in una norma tutte quelle che erano le proposte di legge presenti in Commissione, perché non è vero che è avvenuto questo, si è preso il testo di base, che non è certamente quello delle minoranze, un testo di base specifico, su quello si sono innestate alcune varianti proposte da una proposta di legge, passatemi la cacofonia, fatta dal relatore o proposta dal relatore. Si è andato con un refrend che ha portato a compimento una norma che certamente non è quel toccasana che aspetta l'agricoltura sarda. Ma ancor di più, cadiamo in un pasticcio, ricordato dall'onorevole Diana, dove all'articolo 48 si fa riferimento a una possibilità di intervento per sanare quel che l'Unione Europea non potrebbe accettare che in questa norma venga contenuto. Ma ancor di più, all'articolo 27, citato anche dalla collega Caligaris: "disposizioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica" beh, è detto esplicitamente che questa è materia di trattazione fra Stato e Regione, quindi questo è un abuso. Io capisco, Presidente, che lei possa essere chiamato da parte, ma lei rappresenta la legalità di questa istituzione. Io le chiedo, una volta tanto, che ci sia un supplemento di verifiche in Commissione, perchè è una legge che interessa non solo migliaia di contadini e di utenti, ma l'economia e lo sviluppo della Sardegna non possono essere minacciosamente portati in Aula per essere deliberati in quattro e 48, ma che debba essere riflettuta rivista e rivisitata se è necessario. Io mi chiedo; ci chiamiamo legislatori, fino a prova contraria, ma che legislatori? Quelli per cui il Codice Civile… anche come buoni amministratori è prassi dovremo fare i buoni padri di famiglia che tentano di amministrare in buona sostanza, in maniera onesta, garbata, educata e in prospettiva per dare un segnale in positivo anche per il futuro e per lo sviluppo della Sardegna, o ci accontentiamo di dire che, comunque, in maniera raffazzonata, vogliamo fare delle riforme come quelle che già abbiamo patito e stiamo partendo nell'agricoltura. Pur che si togliesse l'ERSAT di mezzo si sono fatte tre entità, e queste tre entità, con buona pace dell'Assessore, non funzionano! E farebbe bene l'Assessore a controllarsi anche gli atti che vengono emessi dal suo Assessorato, dei bandi che credo dovrò anche cercare di verificare se sono da annullare o meno, bandi che si sono esitati e avendo perso già centinaia di migliaia di lire, di milioni e miliardi di vecchie lire e milioni di euro da parte dell'incapacità e l'inconcludenza di questo Assessorato, dove ci sono invece, di contro, imprese agricole che stanno andando in una condizione di pena e di pietà. Mi riferisco al fatto che ci sono delle gravi inesattezze in alcuni bandi, dove si sono creati degli abusi. Lo dichiaro qui perché poi lo verrò a notificare con l'avvocato! Non si può tollerare che si vada avanti in questa maniera, cercando di dire alla Sardegna che si sta progredendo, che si sta cercando di fare delle riforme quando invece si arretra e si creano situazioni di disagio, di grave difficoltà come quella che sta vivendo il popolo sardo. Sempre di più si registrano difficoltà oggettive. Quando un dirigente non funziona, come dite voi, vada cacciato! Ma non soltanto perché ha un'etichetta di partito, va tenuto comunque! E allora se le cose non vanno bene le si cambi, caro Assessore, si abbia il coraggio! E quindi non si può andare così, tranquillamente a dire che questa è la panacea dei mali dell'agricoltura, anche perché non solo non è vero, non solo è falso, ma stiamo creando i presupposti per un tracollo dell'agricoltura, soprattutto quella che è l'agricoltura più importante, quella di sostanza, quella dove c'è l'irrigua. O vorrei ricordare a qualcuno anche certi passaggi di finanziamenti che andavano fatti per certe zone e poi sono esitati in altra zona in campagna elettorale, non di questa ma dell'altra campagna delle politiche, di 39 milioni di euro che servivano sempre e poi sono andati a un collettore particolare che sappiamo dove è, dimenticandosi di zone che avevano più difficoltà di quella che è stata servita.
Se vogliamo creare i presupposti perché ci sia la disponibilità a costruire una legge che sia buona per i sardi c'è la buona volontà di collaborare, se invece questa collaborazione viene rifiutata saremo costretti a non tacere su ogni argomento, non solo tirar fuori ogni argomento, ma andare a fondo, ma veramente a fondo su ogni argomento, in tutti i sensi. In tutti i sensi! Per cui non si può andare avanti con questa trattazione se prima non vengono risolti i problemi di legittimità che chiaramente pesano su questa norma. Grazie Presidente.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Dedoni.
E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (F.I.). Grazie Presidente. Io userò dei toni più pacati rispetto a quelli del collega Dedoni, ma condivido pienamente ciò che ha appena detto e sostenuto nel suo intervento. E' una preoccupazione un po' di tutti, penso da tutti i banchi della minoranza, ma penso anche da quelli della maggioranza. Questa stagione delle riforme un po' ci preoccupa, l'abbiamo detto più volte: le riforme hanno un percorso preordinato, le riforme hanno una finalità e le riforme hanno un traguardo, quindi un obiettivo. Non mi sembra che questa legge sia così chiara e siano così chiare né le finalità né tantomeno il reale obiettivo che si vuole ottenere. Durante la discussione generale mi è sembrato che alcuni argomenti e alcuni punti importanti fossero stati comunque sollevati, molti dai colleghi della minoranza, ma ritengo anche qualche collega della maggioranza, come la sempre puntuale collega Caligaris che, in realtà una delle poche colleghe che è attenta a tutte le problematiche di questo Consiglio regionale, costantemente suggerisce alla maggioranza anche, come quest'emendamento all'articolo 1, emendamenti che hanno una certa valenza e sicuramente un certo rispetto e una certa importanza.
Dicevo, quindi, che in discussione generale abbiamo sollevato una sede di problemi, ma non mi sembra che dalla replica dell'Assessore questi problemi siano stati tutti completamente toccati, naturalmente anche il tempo a sua disposizione non permetteva di dare risposte complete ed esaustive a tutti i colleghi, ma non mi sembra che ci siano state chiare risposte. Una delle risposte che non mi è sembrata così chiara è proprio su quest'aspetto delle finalità, cioè sul ruolo effettivo che questi consorzi devono avere sul nostro territorio, individuando certamente quelle che sono le attuali funzioni che quindi con il proseguo della loro gestione devono giustamente ed immancabilmente proseguire, quindi devono essere fatti comunque salvi quei compiti che attualmente sono svolti all'interno di questi consorzi e poi naturalmente le loro relative risorse, le loro relative attività che fino ad oggi sono, diciamo così, individuate all'interno dei consorzi stessi. Ma noi riteniamo anche che nelle finalità, quindi all'articolo 1 che è in questo momento in discussione, sia necessario comunque in qualche modo sottolineare l'importanza che questi consorzi di bonifica devono avere, devono assumere sul territorio, attraverso chiaramente una, chiamiamola così com'è stata definita anche dei sindacati, polivalenza funzionale e quindi non deve essere centrata solo sulla gestione integrata delle acque e del territorio, ma anche relativamente al suolo e quindi all'ambiente. E io credo che questo sia un aspetto che va comunque inserito e se non è inserito chiaramente all'interno dell'articolo 1, Assessore, io credo che lei, spero in sede di replica di questa discussione dell'articolo 1, chiarisca quest'aspetto: qual è realmente la funzione che questi consorzi sul territorio dovranno assumere, perché vorremmo capire qual è il pensiero reale della Giunta. Perché mi sembra che il pensiero della Commissione sia abbastanza chiaro nella redazione di questo testo, ma non ci sembrano così chiare quelle che, invece, saranno le funzioni della Giunta, e quindi dell'Esecutivo, nel concludere e proseguire questo assetto di riforma e di conclusione della gestione di questa proposta di legge.
Noi stamattina, nel passaggio all'esame degli articoli, come Gruppo di Forza Italia ci siamo astenuti tutti, ma non ci siamo astenuti a caso; è un'apertura che noi vogliamo fare nei confronti della maggioranza, dell'intero Consiglio regionale, della Giunta, del Presidente della Giunta regionale. Non mi sembra che tutte queste aperture sino ad oggi siano mai state colte né tanto meno prese mai considerazione, però siccome la nostra gestione politica è dettata dal fatto che siamo e cerchiamo sempre di essere noi propositivi pensiamo che dall'altra parte ci sia anche un'azione propositiva e quindi ci sia possibilità di poter collaborare. E allora io chiedo questo e credo che sia questo sull'articolo 1 un aspetto fondamentale che va in qualche modo sottolineato: mi aspetto chiaramente da parte del responsabile in questo momento della Giunta, il riferimento di Giunta e quindi dall'Assessore competente, una risposta chiara su questo aspetto, su come ha veramente deve essere la gestione e quali saranno realmente le finalità ed eventualmente, se è possibile, anche sede di approvazione degli emendamenti valutare se è necessario anche inquadrare o allargare con un miglior chiarimento di quello che è il dettato di questo articolato.
In seconda analisi è chiaro che a noi interessa molto l'aspetto personale. E' vero che nell'articolo 1 siamo ancora in fase di finalità e quindi di individuazione generale di quello che è il testo e il contenuto di questa proposta di legge, però a noi interessa molto che cosa realmente la Giunta vuole e che cosa realmente questo Consiglio regionale pensa nei confronti del personale che lavora oggi all'interno dei consorzi, ma soprattutto del personale precario o a tempo determinato, chiamatelo come meglio credete. Noi abbiamo necessità di capire, anche da questo aspetto e da questo punto di vista prima di procedere, e quindi anche con la valutazione di quello che è il contenuto dell'articolato, capire realmente dove e come si vuole arrivare, perché fino ad oggi abbiamo parlato sempre degli enti locali, la soluzione di spostare e di individuare negli enti locali… ma lo sappiamo benissimo che gli enti locali non hanno neanche la possibilità di assumersi un dipendente dall'Ufficio di collocamento, immaginiamoci se hanno la possibilità di collocare personale regionale all'interno del proprio ente. Ma sappiamo anche perfettamente che questo lo si può svolgere, lo si può fare solo ed esclusivamente attraverso dei concorsi pubblici, quindi sembra quasi di dover dare delle risposte facili per cercare di scaricarsi un problema che invece un problema realmente è, senza mai realmente, fino ad oggi, dare risposte chiare e concrete.
Quindi, per concludere, credo che non ci sia molto più da aggiungere e da sottolineare, io credo che sia necessario, in qualche modo, sottolineare, ampliare ed individuare quelle che sono le reali funzioni di questa riforma che vede i consorzi di bonifica in primo piano, ma credo che sia importante e fondamentale ricordarsi che i consorzi di bonifica sono e saranno sempre al servizio dell'agricoltura sarda. Quindi, credo che l'agricoltura, gli agricoltori, le associazioni di categoria si aspettano oggi una risposta forte che, Assessore, non può arrivare da noi, noi possiamo soltanto suggerire. Noi abbiamo necessità in questo momento di capire realmente qual è la vostra posizione e realmente dove si vuole arrivare.
PRESIDENTE. Non abbiamo iscritti a parlare, quindi siamo in fase di votazione. Metto in votazione il titolo della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Presidente, voto elettronico palese.
PRESIDENTE. E' stato richiesto il voto elettronico palese dall'onorevole Ladu.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del titolo.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cachia ha votato a favore, i consiglieri Rassu e Vargiu hanno votato contro e il consigliere Licandro si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cappai - Cassano - Dedoni - Diana - Farigu - Gallus - Ladu - Liori - Marracini - Milia - Moro - Murgioni - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Vargiu.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Amadu - Cherchi Oscar - Licandro - Petrini - Pileri - Pittalis - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 62
votanti 54
astenuti 8
maggioranza 28
favorevoli 37
contrari 17
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'emendamento numero 10, presentato dall'onorevole Diana, Artizzu e più.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 10 è negativo.
PRESIDENTE. Dia anche quello sull'emendamento numero 9.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Negativo ugualmente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Sull'articolo, Presidente. Purtroppo il mancato accoglimento dell'emendamento, Presidente, non mi consente di votare a favore dell'articolo 1 e francamente pone un serio condizionamento alla condivisione da parte mia di una legge di riforma che, di fatto, sembra voler ignorare i principi a cui si sono attenute tutte le numerose leggi di settore approvate dalle altre Regioni come, tra l'altro, ben prevedeva la proposta di legge del relatore onorevole Alberto Sanna. Quindi, questa mia posizione poi la verificherò per gli articoli successivi e quindi io mi asterrò sull'articolo 1. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, soltanto le chiederei la votazione con scrutinio elettronico palese. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Licheri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LICHERI (Sinistra Autonomista). Grazie, signor Presidente. Intanto per esprimere il voto favorevole, in quanto le finalità dell'articolo 1 rappresentano il fulcro di questa proposta di legge. Io sinceramente sono un po' perplesso e non comprendo l'atteggiamento dei colleghi del centrodestra in questa prima fase di discussione. E' un atteggiamento incomprensibile perché in Commissione - l'ho ribadito anche in discussione generale - il centrodestra ha collaborato attivamente alla stesura di questa norma e quindi penso che alcuni colleghi, anche dagli interventi di questo pomeriggio, non abbiano seguito la normativa, anzi non la conoscono, e certamente non è il caso del collega Diana, che è un collega intelligente e attento, e anche dell'onorevole Cappai che ha seguito e ha partecipato attivamente ai lavori in Commissione. Quindi, mi pare che non sia l'atteggiamento giusto quella intrapreso dai colleghi del centrodestra, intanto perché anche sulle finalità non c'è stato un voto contro in Commissione, anzi c'è stata l'astensione e, come dicevo prima, c'è stata una collaborazione attiva. Finalità che dicono soltanto due cose essenziali e cioè quella che attraverso i consorzi di bonifica si ha una razionale utilizzazione delle risorse idriche, per quanto riguarda l'uso agrario, l'altra cosa diciamo che vogliamo approvare una norma che sia in perfetta coerenza con l'Unione Europea e anche con l'azione pubblica nazionale, tant'è vero che siamo tra le prime Regioni che sta avanzando una proposta di legge in questo settore rispetto ad altre che hanno iniziato proprio in questi giorni a ragionare e a discutere sul riordino dei consorzi e in più, diciamo, attraverso la legge, che pensiamo di riorganizzare completamente le funzioni dei consorzi di bonifica. Quindi, mi pare che su questo dobbiamo aprire il confronto, sui temi politici e non attraverso una contrapposizione sterile sull'oggetto e quindi sulla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Innanzitutto volevo precisare che poc'anzi io ho sbagliato nella dichiarazione di voto, quando volevo astenermi, ma ormai è stato dichiarato il voto contrario. Comunque sia, la volontà era solo quella di astenermi, certamente in Commissione l'opposizione ha dato un suo contributo valido affinché questa legge potesse arrivare in Aula, e questo certamente non può essere negato. Comunque sia al di là della giusta e corretta e doverosa attenzione e collaborazione che il centrodestra ha dato in Commissione, la stessa opposizione si è dimostrata critica sotto vari aspetti e questo appunto ci ha portato al voto di astensione in Commissione nel votare giustamente la legge, lasciando giustamente libertà ai colleghi del centrodestra in Aula di poter dare il loro contributo di sensibilizzare l'aula e la Giunta, articolo per articolo con lo scopo di dare un contributo fattivo e costruttivo laddove è possibile darlo e laddove non è possibile appunto giustamente astenersi o se lo ritenevano opportuno in qualche articolo anche votare contro. Questo è l'atteggiamento dell'opposizione che è un atteggiamento abbastanza corretto, consono al lavoro che è stato fatto in Commissione, da parte mia ci sarà la massima attenzione e di volta in volta chiaramente non mi sottrarrò a quelli che sono i miei doveri e non mi sottrarrò peraltro a quella che è stata la mia opinione espressa durante i lavori della Commissione. Quindi dichiaro la mia astensione a quest'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. E' stata richiesta dall'onorevole Vargiu la votazione elettronica palese. Prego i colleghi di stare al posto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Frau e Gessa hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Cappai - Dedoni - Diana - Farigu - Floris Mario - Marracini - Milia - Moro - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Amadu - Caligaris - Cherchi Oscar - La Spisa - Licandro - Lombardo - Pittalis - Rassu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 47
astenuti 9
maggioranza 24
favorevoli 36
contrari 11
(Il Consiglio approva).
Emendamento aggiuntivo numero 9 dell'onorevole Caligaris.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Passiamo all'articolo 2. All'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi numero 11, 14 e 13, i sostitutivi parziali numero 72, 12, 73, 8 e l'aggiuntivo numero 64.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:
Art. 2Funzioni dei consorzi di bonifica
1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:
a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento e la manutenzione degli impianti e della rete scolante, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
d) la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulico-agraria comprese nel piano generale di bonifica e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.
3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
L'articolo 2 è soppresso. (11)
Emendamento soppressivo parziale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
Nel comma 1, lettera d), le parole: "sentito il parere della competente commissione consiliare" sono soppresse. (14)
Emendamento soppressivo parziale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
Il comma 3 è soppresso. (13)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 2
La lettera c) di cui al comma 1 dell'art. 2 è così sostituita:
"c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante.". (72)
Emendamento sostitutivo parziale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
Nel comma 1, lettera c), la parola "strettamente" è sostituita con "esclusivamente". (12)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 2
Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "sistemazione idraulico-agraria" sono sostituite dalle seguenti: "bonifica idraulica", e le parole: "piano generale di bonifica" sono sostituite dalla seguenti: "piano di cui all'articolo 4". (73)
Emendamento sostitutivo parziale Caligaris
Articolo 2
Nel comma 1 lettera d) nella seconda riga:
sostituire la parola "idraulico-agraria" con le parole: "idraulica e di quelle agrarie". (8)
Emendamento aggiuntivo Pileri - Contu - Pittalis - La Spisa
Articolo 2
Nell'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Ai consorzi di bonifica è affidata dall'ENAS la gestione degli impianti e delle opere a prevalente uso irriguo ai sensi dell'articolo 19, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19. (64).)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ho già detto nella discussione generale, la differenza che esiste tra l'articolo 1 e l'articolo 2, ove si recitano le finalità e poi dopo le funzioni che sono demandate ai consorzi di bonifica. Beh, insomma, io credo che sarebbe stato opportuno e giusto che quantomeno il Presidente della Commissione anziché attardarsi a verificare se i colleghi della minoranza comprendono o non comprendono questa materia, onorevole Licheri, forse sarebbe stato bene che lei spiegasse dove iniziano le finalità o dove terminano le finalità e iniziano le funzioni perché qui non è assolutamente chiaro, e che non sia chiaro lo si capisce dal comma 3 di questo articolo, dove pensate anche per coloro che si astengono, "i consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico", ma quando mai è stato scritto? Ma quando mai i consorzi di bonifica dovrebbero occuparsi di questo? Le tecniche irrigue, onorevole Alberto Sanna, e anche onorevole Licheri, mi consentano, le tecniche irrigue hanno un precedente che non può essere certo la strada indicata dai consorzi di bonifica, perché le tecniche irrigue hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di costi, non basta erogare l'acqua e non è possibile pensare che i consorzi di bonifica favoriscano e promuovano l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico. Vede onorevole Licheri, mi sbaglia, per irrigare un ettaro di oliveto sono necessari 2800 metri cubi d'acqua, per irrigare un oliveto ad altissima resa, 2800 metri cubi d'acqua. Perché? Perché misurano anche l'umidità che c'è nelle radici dell'acqua, ecco come si fa un risparmio di tipo idrico, oltre che dare una gestione ottimale a quella pianta, ma l'investimento per far sì che questo accada, è un investimento che è a carico di chi? Del consorzio di bonifica secondo lei, è il consorzio di bonifica che deve spingere gli agricoltori a far sì che le tecniche irrigue abbiano questo risultato? Io credo che non sia assolutamente possibile un fatto di questo genere. Io credo che sia necessario che la programmazione regionale indichi quali debbano essere le tecniche irrigue. No, qui è data come funzione ai consorzi di bonifica. Ora, questo potrebbe determinare che un consorzio di bonifica tracci una strada ed un altro consorzio di bonifica ne tracci un'altra, o che un consorzio di bonifica si impegni tanto in questa direzione e altri consorzi di bonifica lo facciano di meno. Allora, come si può pensare di votare a favore ad un articolo di questo genere? Dico ancora di più, al comma c) si dice: "nonché delle opere di viabilità che sono uno degli argomenti fondamentali dei costi della gestione delle bonifiche". "Nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali". Beh, io vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse che cosa vuol dire "strettamente funzionali". O sono funzionali o non lo sono per niente. Se sono esclusivamente funzionali ha un senso, ma se sono strettamente funzionali io vorrei capire la ripartizione di quello "strettamente funzionali" sulla base dell'utilizzo che non fanno gli agricoltori, ma che fa una miriade di persone che sono i comuni, che sono i semplici cittadini, tutti coloro che utilizzano le strade di bonifica, beh, la manutenzione, qualcuno deve stabilire che è "strettamente funzionale" o si dice che è "esclusivamente funzionale" o altrimenti "strettamente funzionale" sarà molto difficile capire in quale parte devono contribuire i comuni e altri soggetti che utilizzano la viabilità di bonifica. L'altro emendamento che abbiamo ritenuto di presentare, nel comma 1 alla lettera d), beh anche qui, "la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulico agraria comprese nel piano generale di bonifica, ancora ci dobbiamo arrivare, al piano generale di bonifica, e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente Commissione consiliare", voi sapete benissimo che io sono uno di quelli che vorrebbe coinvolgere al massimo il Consiglio regionale e le Commissioni competenti. Ma avete idea di quante volte la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulica agraria avranno luogo nei numerosi Consorzi di bonifica che abbiamo noi Sardegna? Io credo che la Commissione competente dovrà essere impegnata d'ora in avanti solo per essere coinvolta... "sentito il parere della competente Commissione consiliare", che non vuol dire proprio niente "sentito il parere" e lo sappiamo benissimo. Ma come si può coinvolgere la Commissione consiliare in questo? Io credo che sia un'altra assurdità di questa legge, e noi chiediamo la soppressione del coinvolgimento della Commissione su un atto che è già stato indicato essere atto di gestione. Cioè, vogliamo entrare anche nella gestione? Io credo che sia assolutamente inutile e credo che l'emendamento debba essere accolto.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Diana.
E' iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU GIUSEPPE (P.D.). Grazie, signor Presidente. Questo articolo è senz'altro il cuore della legge - ha fatto bene anche l'onorevole Diana a soffermarsi - perché da qua discendono poi tutte le altre disposizioni che troveremo più avanti, fino ad arrivare a quelle del personale. E' il cuore anche perché sono qua dentro le ragioni che ci inducono a portare in Aula una legge di questo tipo in materia di Consorzi di bonifica, perché intanto la prima esigenza era quella di fare ordine sulle funzioni dei Consorzi, funzioni che, come abbiamo detto anche in discussione generale, vanno aggiornate rispetto all'evoluzione che c'è stata in questi anni dell'agricoltura e quindi di strumenti che debbono essere messi a disposizione di un'agricoltura moderna. E' necessario fare ordine per tante ragioni, perché i Consorzi in questi ultimi anni, ultimi decenni, hanno esercitato per esempio tutta una serie di attività che nulla avevano a che fare con le funzioni proprie dei Consorzi, tra cui anche la viabilità, onorevole Diana. Cioè, occuparsi di viabilità che non è strettamente connessa all'attività agricola vuol dire scaricare sulle imprese agricole costi che devono essere a carico della collettività e non delle imprese agricole; occuparsi di canali che sono a tutela dei centri abitati è cosa nobile, utile, però che se ne occupino i Consorzi di bonifica, con costi a carico delle aziende agricole e non della collettività, non va bene; per non parlare poi di tutta una serie di attività che i Consorzi di bonifica hanno messo in campo in tutti questi anni: hanno distribuito acqua, hanno fatto depurazione, hanno fatto tutta una serie di attività che nulla hanno a che fare con quello che è l'obiettivo primario. Quindi, ecco perché dico che qua dentro, in questo articolo, sta la ragione vera per la quale è necessario comunque intervenire con una legge di riordino. Ci sono in quest'articolo quelle che invece a nostro avviso, ad avviso della Commissione, non solo della maggioranza - il Presidente lo ha detto bene -, ad avviso della Commissione che è partita da un punto ed è arrivata a questa proposta che, a mio avviso, comprende quelle attività che sono proprie dei Consorzi di bonifica, e mi riferisco alla gestione del servizio idrico, ma non solo alla gestione del servizio idrico inteso come mera erogazione della risorsa idrica (quindi aprire e chiudere i rubinetti), ma a tutte le attività connesse che stanno attorno a quest'attività, e sono quelle che sono indicate in tutte quante le lettere del comma 1, quindi la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento della rete, ma anche dei canali scolanti, delle opere di adduzione, di tutte quelle attività che sono strettamente connesse al servizio idrico. Tra cui anche le attività volte a garantire il risparmio idrico, in che maniera? Perché il Consorzio di bonifica si dovrebbe occupare di questo? E in che maniera può farlo? Certo che ci sono poi dei costi che sono a carico delle aziende, però favorire vuol dire anche, lo abbiamo scritto qua, che bisogna tendere ad installare i misuratori: il misuratore comunque scoraggia un consumo abnorme di acqua su colture che avrebbero bisogno di un quantitativo inferiore; vuol dire anche intervenire per scoraggiare tecniche di irrigazione molto dispendiose da questo punto di vista. Io penso che sia una delle funzioni che devono essere affidate ai Consorzi di bonifica, poi è chiaro che scindiamo quelle che sono le competenze del privato rispetto alle competenze dell'erogatore e del gestore della risorsa, però il gestore della risorsa - in questo caso i Consorzi di bonifica - deve avere anche la responsabilità di utilizzare in maniera razionale la risorsa stessa. E poi l'altra funzione, a mio avviso importantissima, è quella del riordino fondiario. Perché è importantissima? Intanto conosciamo tutti quanti quali sono i limiti delle nostre deve agricole: la dimensione, la polverizzazione, la parcellizzazione. Perché dovrebbe occuparsene il Consorzio di bonifica? Perché il Consorzio di bonifica è lo strumento che viene utilizzato per infrastrutturare le campagne, è lo strumento che noi utilizziamo per andare nei territori che non sono infrastrutturati per portare la risorsa idrica, e quale maggiore strumento di convinzione per le popolazioni, anche per entrare in quelle che sono le resistenze nella nostra cultura (quella di avere quel pezzettino di terreno che dobbiamo tramandare anche ai nostri nipoti), che quella di portare invece come strumento di persuasione e di convinzione il fatto che questi terreni aumentano la loro potenzialità con l'infrastrutturazione? Chi è che può intervenire a fare un riordino antecedente l'infrastrutturazione che costituirebbe eventualmente, per il riordino, una eventuale rigidità? E' chiaro che questa funzione può essere affidata essenzialmente ai Consorzi di bonifica: i Consorzi di bonifica hanno provato a farlo in questi anni, c'è un'esperienza importantissima di cui ho parlato in discussione generale che riguarda l'intervento nel comune di Pauli Arbarei che ormai è portato a conclusione (ci sono soltanto degli aspetti tecnico-giuridici che vanno definiti) che può costituire eventualmente anche un progetto pilota; ci sono delle professionalità che stanno all'interno dei Consorzi di bonifica che hanno maturato esperienza nel corso degli anni nel riordino fondiario, queste professionalità vanno valorizzate, vanno utilizzate, vanno tenute all'interno dei Consorzi di bonifica e con questa legge, e non solo con questa legge perché c'è già una sentenza in questo senso, devono essere mantenute all'interno dei Consorzi di bonifica. Io penso che questa qui, se sappiamo valorizzarla, può essere una funzione importantissima, non al servizio dei Consorzi di bonifica ma al servizio dell'intera agricoltura che ha tanto bisogno dell'irrigazione quanto ha bisogno che le aziende vengano riordinate e costituite in dimensioni adeguate.
Quindi io penso che su questo articolo potremmo anche soffermarci a confrontarci ma questo è l'articolo che è il cuore e che contiene già, a parte qualche piccola modifica (e ci sono alcuni emendamenti che sono anche condivisibili), contiene già essenzialmente quelle che sono le funzioni che complessivamente riguardano un Consorzio di bonifica che voglia rivolgersi ad un'agricoltura moderna.
PRESIDENTE. Grazie.
E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. Parliamo dell'articolo 2, un articolo chiave che definisce le funzioni dei Consorzi di bonifica e che è strettamente collegato al precedente. In effetti non si può ignorare che alcuni aspetti dei Consorzi di bonifica sono purtroppo sconosciuti ad una larghissima fetta di cittadini, e spesso anche agli stessi consorziati. Ciò in contrasto con le infrastrutture di bonifica che sono ben presenti nel territorio, soprattutto nei comprensori con un significativo passo urbanistico, e nonostante sia patrimonio ormai condiviso l'importanza del rapporto tra le infrastrutture e l'integrità del territorio e dei rischi derivanti da una cattiva gestione o non adeguata conoscenza dell'assetto idrogeologico e quindi dell'importanza dell'irrigimentazione dell'acqua e della difesa idraulica. Beh l'attività di bonifica riguarda quindi tutti gli insediamenti che sono compresi nel territorio, quindi quello che chiamiamo comprensorio e sono gli insediamenti agricoli ma anche extra agricoli. L'emendamento numero 8 si riferisce proprio a questo aspetto che nella lettera D del comma uno dell'articolo 2 pone la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulico agraria proponendo, quindi, una divisione tra i due termini in modo tale che la sistemazione idraulica non sia limitata solo a quella strettamente agraria, pur trattandosi di opere comprese nel piano generale di bonifica, cui faceva riferimento prima l'onorevole Diana in termini critici, e per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e addirittura il parere della Commissione competente. Quindi io ritengo che non ci sia alcun motivo di limitare le funzioni dei Consorzi in questo ambito pur intervenendo per rimuovere alcuni aspetti di gigantismo dei cosiddetti Consorzi canaglia che sono però soltanto eccezioni, e che non possono essere considerate la norma, anche se, ovviamente, certi comportamenti hanno esteso ombre su tutti i Consorzi compresi quelli virtuosi, come in replica sottolineava anche l'assessore Foddis. Del resto gli stessi operatori dei Consorzi e le organizzazioni sindacali che li rappresentano hanno a più riprese, da un lato evidenziato le distorsioni e le anomalie di gestione, e dall'altro le difficoltà operative anche per l'assenza di adeguati finanziamenti. E gli stessi operatori dei Consorzi e le loro organizzazioni sindacali hanno però evidenziato l'importanza dell'attività dei Consorzi per l'agricoltura isolana e per il territorio nella sua complessità. Anche la loro posizione sulla legge di riforma è stata fin dal primo momento molto chiara e non si è limitata ad evidenziare degli aspetti di tipo strettamente corporativistico. La riforma è necessaria, nessuno lo nega, ma non bisogna, e questo spetta al Consiglio, creare i presupposti o avvallare un ulteriore confusione dove peraltro ce n'è a sufficienza se si considerano i rapporti tra gli agricoltori, i consorziati, gli enti erogatori del bene acqua, peraltro sempre più prezioso. Ritengo che il Consiglio regionale possa compiere un buon lavoro, ma solo senza rigidità e fornendo un contributo al lavoro della Commissione che ovviamente è più che apprezzabile. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Grazie, Presidente. In discussione generale nel mio intervento ho cercato di richiamare l'attenzione del Consiglio e della Giunta e dell'Assessore nella fattispecie, appunto sull'articolato, in quanto ritenevo e ritengo ancora che su determinati articoli e specialmente sull'articolo 2 sia necessario riflettere. Innanzitutto si riscontra immediatamente una contrapposizione di termini con l'articolo 1 e specialmente col comma uno dell'articolo 1. E vado a spiegarmi. Nell'articolo 1 le finalità della legge quadro prevedono che… per la corretta… dunque la Regione per lo sviluppo di una agricoltura moderna e razionale nell'ambito della salvaguardia eccetera eccetera, promuove, attua attraverso i Consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse agricole per uso, per le risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile. Ripeto dice l'articolo 1 la razionale utilizzazione delle risorse idriche. Se poi si va all'articolo 2, dove la Commissione ha cercato in tutte le maniere di seguire quel solco e di quel nuovo soggetto che si è voluto dare ai Consorzi di bonifica che Consorzi di bonifica non sono, ma sono solo dei Consorzi che gestiscono la risorsa idrica che acquistano e la distribuiscono poi agli utenti. La bonifica è tutta un'altra cosa. E la Commissione malgrado alcune perplessità e dubbi ha tentato di creare un testo sul solco, appunto, del dettato del comma uno dell'articolo 1, leggendo poi gli emendamenti numero 72 e l'emendamento numero 73 della Giunta regionale c'è uno stravolgimento dei compiti del Consorzio di bonifica; e prego i colleghi di prestare attenzione a queste cose, perché? Perché nell'emendamento numero 72 alla lettera C. dell'articolo 2 la Giunta regionale aggiunge, aggiunge alla gestione sistemazione adeguamento funzionale degli impianti aggiunge la realizzazione degli impianti idrici, già c'era una forte perplessità sulla parola ammodernamento che io volevo proporre con un emendamento orale di togliere, di togliere, e mi spiego perché, qui si aggiunge la realizzazione. Ciò vuol dire che i costi, che i costi per la realizzazione degli impianti sono a carico dei Consorzi, chiaramente si rifletterà, qui è scritto così, chiaramente poi si rifletteranno sul costo dell'acqua degli utenti, perché se io realizzo un'opera il costo che mi costa quel opera è chiaro che poi devo distribuirla nei consorziati. Io non sono un comune, io sono un consorzio degli utenti… qui c'è scritto la realizzazione degli impianti idrici. Quindi vorrei essere, almeno richiamare all'attenzione dell'Assessore affinché venga specificato questo particolare poiché se le cose non stanno così e cioè che il costo della realizzazione chiaramente poi viene uniformemente e proporzionalmente distribuito tra gli utenti, ciò vuol dire che gli utenti oltre al costo dell'ammodernamento hanno anche in più il costo della realizzazione delle opere liriche, così dice esattamente l'emendamento. E siccome, ripeto, degli impianti irrigui, mentre prima erano solo obbligati alla gestione, la sistemazione dell'ammodernamento. Io faccio un esempio: le reti di distribuzione di acqua pubblica nei centri abitati sono di proprietà, sono gestiti da che cosa? Da un ente che distribuisce, in questo caso Abbanoa, ai comuni. Gli utenti pagano, un costo al metro cubo dell'acqua ma l'ammodernamento, la realizzazione, la sistemazione e quanto concerne la rete è completamente a carico dell'ente gestore. In questo caso cioè l'ente distributore, scusatemi, l'ente distributore. In questo caso tutti gli oneri, attenzione, sono a carico dell'ente gestore. Ecco da qui il dubbio che riviene a tutti noi se si riesce a centrare l'obiettivo della legge che è quello di arrivare ad un costo dell'acqua al metro cubo compatibile con la redditività e con i redditi dei terreni e delle aziende agricole. Quindi io pregherei di soffermarci su questo particolare e riflettere bene e analizzare bene le parole, perché le parole scritte in legge diventano legge e la legge la interpreta purtroppo chi: non tanto il legislatore che l'ha fa, quanto il terminale che poi la legge usa e fa rispettare.
Quindi la seconda attenzione, diciamo così, scusatemi il termine, il secondo punto su cui vorrei richiamare l'attenzione, appunto, è sempre alla lettera D dell'articolo 1 quando si sostituiscono le parole "di sistemazione idraulico agraria" in "bonifica agraria" beh allora qui bisogna deciderci, se parliamo di bonifica, parliamo di bonifica, e la bonifica ha un termine ben preciso, non solo come termine agronomico, ma come termine riportato nella legge speciale della bonifica. Per bonifica agraria si intendono tutte quelle opere, a partire dai dissodamenti per arrivare alla realizzazione delle strade, reti idriche e quant'altro servono a trasformare radicalmente un territorio. Mentre la legge, passata in Commissione, ha parlato giustamente di sistemazione idraulico-agraria, ciò vuol dire, e lo dice la parola stessa, "bonifica agraria", è un termine completo, se ci siamo battuti per dire se queste è un Consorzio di bonifica o meno, allora torniamo al comma 1 dell'articolo 1 che dice sulle finalità della legge una cosa completamente diversa da questo termine usato nell'emendamento. Allora la mia domanda è questa: perché la Giunta usa ora il termine di bonifica agraria, la bonifica agraria è proprio la bonifica agraria, cioè è il termine con cui i Consorzi di bonifica venivano e vengono tuttora chiamati prima dell'entrata in vigore di questa legge, perché con questa legge diventano, ripeto ancora, solo gestori della risorsa acqua per distribuirla, con il termine di bonifica invece è incluso tutto; possono cercare l'acqua, possono imbrigliarla, possono invasarla e tutto quello che le consentono sono dell'acqua. Assessore, io so cosa vuol dire il termine "bonifica agraria", perché anch'io ho fatto la facoltà di Agraria… bonifica idraulica, mi scusi, esattamente, scusatemi… però, quando si tratta di bonifica idraulica non stiamo parlando di sistemazione idraulica, stiamo parlando di opere di bonifica e cioè, io mi riferisco sempre all'eventuale costo una volta in uscita poi del metro cubo dell'acqua, perché si sta dando ai Consorzi tutte le competenze non solo della gestione, in questo caso, ma bensì anche della completa realizzazione non solo degli impianti, ma di tutte le opere che ne concernono per bonificare idraulicamente giustamente un territorio, e cioè, se debbo praticamente eliminare un terreno paludoso e trasformarlo in un terreno agricolo, ecco che la competenza è data nuovamente ai Consorzi, ma la finalità della legge dice tutta una cosa diversa; questo è il mio problema, dice tutta una cosa diversa. Allora, stiamo attenti alla terminologia, ma stiamo attenti principalmente ed essenzialmente al fatto, come anche ha citato il collega Cuccu, che alla fin fine, poi, con tutti i costi che verranno addossati a questi benedetti Consorzi, non solo non si riesca a rendere un equo e compatibile costo dell'acqua in distribuzione, ma, bensì, così com'è successo sino ad oggi, si duplichi o si triplichi il costo del metro cubo dell'acqua stesso. Quindi, se è necessario riflettere, riflettiamo, se è necessario fare una sospensione, sospendiamo, perché questo è proprio l'articolo fondante della legge. Dico solo questo, cioè, forse mi sto sbagliando, ma a primo impatto è questo ciò che si evince dalle terminologie usate. E allora, se è necessario ripensarci, ripensiamoci, incontriamoci, discutiamone, non dico con me, ma anche tra la Giunta e la Commissione, e dal momento che stiamo giustamente redigendo una norma abbastanza importante, anzi, basilare, essenziale per la nostra agricoltura, tentiamo di farla bene o almeno di non fare degli errori che poi ci riporterebbero a rivedere lo stesso testo di legge. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Rassu.
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Grazie Presidente. Come ho già avuto modo di sottolineare durante il dibattito generale, la ridefinizione delle funzioni dei Consorzi di bonifica, questa legge interpreta in modo assai estensivo, è disciplinata da una serie di norme che invece non autorizzano affatto tale interpretazione. Infatti, il decreto legge numero 248 del 31 dicembre del 2007, dice all'articolo 27 che le Regioni possono procedere al riordino, all'accorpamento e soppressione dei Consorzi, ciò autorizzerebbe quindi anche la Regione Sardegna a riscrivere l'assetto di questi organismi con una legge regionale, ed è la tesi seguita dalla Giunta e dalla maggioranza. Lo stesso articolo 27 della legge nazionale citata, tuttavia, prosegue con un inciso secondo il quale sono fatti salvi funzioni e compiti attualmente svolti e risorse assegnate da Stato e Regioni. Ebbene, se viene fatto salvo tutto questo, non si vede come la Regione sarda, concretamente, possa ridefinire le funzioni dei Consorzi con una legge articolata come quella in esame, la quale, tra l'altro, prevede anche scioglimenti e soppressioni, e non si vede in particolare quali compiti e quali funzioni rimarrebbero salve, ad esempio, in un Consorzio che cessa formalmente di esistere a tutti gli effetti giuridici. L'impressione, dunque, è che con questa legge la Regione si stia infilando in un ginepraio da cui sarà difficile uscire, che provocherà un enorme contenzioso che si ripercuoterà negativamente sull'operatività dei Consorzi stessi, obiettivo dichiarato dalla legge di riforma ora in discussione, non siamo, e diciamo purtroppo, perché obiettivamente la normativa nazionale non è chiara in presenza di un semplice cavillo, uno dei tanti che si incontrano qua e là nella legislazione nazionale. A chiarire l'importanza della questione giuridica di fondo, peraltro, è anche la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale con due sentenze abbastanza recenti rispettivamente del 98 e del 2004. La Consulta ha chiarito che i Consorzi non si possono sciogliere e che è ammessa una disciplina diversa di questi organismi da parte delle Regioni solo nella misura in cui questa si traduca in un trasferimento di funzioni a favore degli enti locali. Non è un problema da poco, tanto è vero che è presente anche nella relazione introduttiva al testo unificato della presente legge e in quella sede si risolve la questione, a nostro avviso, in modo troppo semplicistico, affermando che fra le norme nazionali e la giurisprudenza costituzionale non c'è incompatibilità, e di conseguenza anche la legge regionale è coerente con questo impianto normativo. Non credo che sia così, soprattutto per le ipotesi di scioglimento e soppressione che sono presenti nel testo; come si fa a sostenere che un Consorzio sciolto sia trasferito all'ente locale? E come possono essere fatte salve le sue funzioni e i suoi compiti se si decide per legge che non potrà più esercitarle in forma autonoma? Per voler raggiungere a tutti i costi l'obiettivo di riformare e razionalizzare questi organismi di governo del territorio su certe materie, la Regione sta correndo il rischio di cacciarsi in un vicolo cieco. Più logicamente avrebbe potuto e dovuto dire che intendeva operare in un quadro di federalismo interno e trasferire competenze e funzioni al sistema delle autonomie. Ci sarebbe stata, magari, una fase di transizione con la quale ci sarebbero state le condizioni per mettere e per attendere nella chiarezza tutti, e soprattutto i Consorzi, una più puntuale definizione della normativa nazionale anche seguendo l'esperienza di altre Regioni a Statuto speciale e ordinario, invece si è voluta seguire questa pericolosa scorciatoia correndo il rischio non di percorrere una strada più breve, ma di andare completamente fuori strada; perché questa leggerezza, mi chiedo? E perché nella lunga gestazione di questo provvedimento, durata oltre un anno, non si è pensato a sciogliere questo nodo che può compromettere il buon esito della legge? A mio avviso non si tratta di una semplice dimenticanza, fatto che sarebbe già di per sé grave, quanto di una precisa volontà politica di procedere a tappe forzate per dimostrare la capacità riformatrice di questa maggioranza, che ha assoluto bisogno, a questo punto della legislatura, di tagliare un traguardo purché sia, di dire che ha fatto, dimenticando nello stesso tempo di dire anche se ha fatto bene; l'importante è fare. Noi riteniamo che in questo specifico caso non si sia operato bene, le buone riforme sono quelle che funzionano, che sanno leggere la realtà e sanno interpretarne gli sviluppi, sono quelle che sanno risolvere i problemi e dare risposte che la società e quel determinato settore richiedono. Non si può partire nell'incertezza e poi tornare indietro per riparare agli errori, non c'è niente di peggio che spalmare l'effetto delle leggi in un arco eccessivamente lungo di tempo purché si è costretti a rettificare e ripartire in alcuni casi da zero. Qui c'è un vizio profondo e strutturale che può vanificare del tutto l'impatto della legge con il nostro mondo agricolo, provocando, con un pericoloso effetto domino, conseguenze a cascata che investirebbero, oltre gli stessi consorzi, anche il sistema delle autonomie. Come opposizione noi abbiamo frenato questa legge. Non l'abbiamo frenata e il Presidente della Commissione lo ha ripetuto diverse volte e non l'abbiamo frenata, anzi abbiamo lavorato su un nostro progetto che, è giusto sottolinearlo, risolveva sul nascere queste contraddizioni, abbiamo partecipato costruttivamente ai lavori delle Commissioni, abbiamo fatto il nostro dovere anche con contributi di elevata qualità nell'interesse della Sardegna. Proprio per queste ragioni però non ci sentiamo di condividere soluzioni pasticciate che nel migliore dei casi sposterebbero in avanti di chissà quanto le vere soluzioni dei problemi. Non ci sentiamo di condividere una nuova fase di incertezza che sarebbe oltretutto accompagnata, come spesso accade, da una fuga delle responsabilità. Non vogliamo essere i responsabili e corresponsabili proprio perché si tratta di un errore che abbiamo ben chiaro, di una situazione che complicherebbe la vita e la stessa attività dei consorzi, mentre abbiamo certamente bisogno di leggi più semplici da un lato e di regole certe e chiare per tutti dall'altro, che consentano alle nostre campagne di recuperare maggiore efficienza, maggiore produttività e maggior reddito per i nostri imprenditori. Noi vogliamo la riforma dei consorzi di bonifica e ne abbiamo sempre sostenuto la necessità, anzi siamo stati, se non erro, i primi a presentare un progetto organico in questa direzione, abbiamo indicato un percorso selezionando le vere priorità, proposto soluzioni concrete sui principali nodi che andavano sciolti. Siamo arrivati ad un testo unificato, cosa che dal punto di vista istituzionale costituisce di per sé un risultato apprezzabile, ma restano ancora distanze significative per poter arrivare ad una nostra condivisione del progetto. Una distanza che in primo luogo individuiamo nella mancata chiarezza con cui si è voluto procedere su una questione fondamentale, più per raggiungere un obiettivo politico che per riformare un settore che da tempo attendeva una normativa sicuramente più adatta ai tempi. Già dai pareri di merito espressi da diverse Commissioni emerge purtroppo che certe soluzioni spinose sono state aggirate e che, in particolare sul capitolo delle funzioni e sulla compatibilità con la normativa nazionale, i proponenti se la sono cavata con un compitino di poche righe dicendo che problemi non ce ne sono e che si può sicuramente andare avanti nella strada tracciata. Non condividiamo questa superficialità ed anzi temiamo di doverla pagare già dai prossimi mesi a caro prezzo, temiamo soprattutto di dover far pagare l'insipienza del Consiglio regionale ai lavoratori dei consorzi e agli agricoltori delle nostre campagne ed è una cosa che non ci possiamo davvero permettere. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Moro.
Gli onorevoli Cappai e Dedoni si sono iscritti oltre il termine prescritto.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 11, 12, 14 e 13, mentre è positivo per gli emendamenti numero 72 e 73. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 8 e 64.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnicodell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il parere è conforme.
(Non è approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 14.
Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Era sull'altro.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 72, della Giunta regionale.
Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Cuccu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CUCCU GIUSEPPE (P.D.). Su questo emendamento, per fugare un po' le perplessità del collega Rassu, perché sono preoccupazioni corrette quelle di provare ad evitare di scaricare costi impropri sui consorziati, sugli agricoltori, però questo non è il caso. Inserire in questo comma anche la realizzazione delle opere ha un suo senso: completa gli interventi che possono fare i consorzi di bonifica in questo campo. Queste opere però - è scritto bene nella legge - sono a carico della Regione perché intanto nell'articolo 9 si disciplina in maniera chiara e puntuale qual è il metodo di formazione dei contributi irrigui, quindi sono i costi che vengono scaricati sulle aziende agricole, e nell'articolo 5 si dice in maniera puntuale e precisa che questi interventi, quindi le opere pubbliche di bonifica, e qui stiamo parlando proprio di opere pubbliche di bonifica come disciplinate dal comma 2 sempre di quest'articolo, l'onere è completamente a carico della Regione. Quindi in questo caso, su questa materia specifica io scongiurerei l'ipotesi anche residuale che i costi vengano scaricati sulle aziende agricole, i costi sono a carico della Regione. L'intervento e l'aggiunta della realizzazione delle opere insieme alla gestione, alla sistemazione, all'adeguamento funzionale, all'ammodernamento e alla manutenzione completano le attività che devono essere poste a carico dei consorzi di bonifica che quando intervengono in un territorio per fare anche interventi, che ne so, di riordino fondiario abbiano la possibilità di fare un intervento a 360 gradi e, insieme al riordino e alla razionalizzazione, quindi, delle aree, possano intervenire anche con le opere di infrastrutturazione che sono, per l'appunto, di loro competenza.
Il mio voto è favorevole all'emendamento numero 72.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Sì, grazie Presidente. Era per confermare quanto già l'onorevole Cuccu precedentemente in discussione dell'articolo poneva in evidenza, che questo articolato complessivamente era il cuore della proposta di legge e come cuore mi sembra già troppo affaticato dato che bisogna metterci qualche iniezione di stimolo per poterlo far funzionare vedendo che si è già provveduto ad apportare degli emendamenti. Io credo che ci sia bisogno di fare un bel ripassino abbondante perché checché ne dica il cultore di diritto della sinistra che ha parlato prima, il Carnelutti Calamandrei che è stato citato, parrebbe che l'articolo 27 delle disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica ripreso dal decreto legge numero 248 della legislazione dello Stato sembrerebbe che non c'entri niente, probabilmente sbagliando e confondendo perché la legge regionale numero 19 effettivamente asciuga molto delle competenze che restano in capo ai consorzi di bonifica, ma per chi conosce bene la norma sa che così non è, per cui non mi azzarderei molto nel territorio del discorso di legge da parte di qualche persona che ritiene che possa essere sufficiente dire delle cose che restano così, campate in aria, perché si possono approfondire e approfondire anche in maniera molto più diretta. Vorrei dire anche all'onorevole Cuccu che effettivamente qui si sta cercando di salvaguardare quello che è l'interesse dell'utente, ma quando si è fatta l'analisi si è parlato sì di piano di riparto, e il piano di riparto è quanto ha consentito che ci fossero dei disavanzi forti all'interno della gestione dei consorzi di bonifica, ma non si è fatto sufficientemente con chiarezza neanche nella proposta di legge che abbiamo in discussione. Resta pertanto tutto in piedi quello che è il malessere che apporterà una norma del genere se non risanata con dei pacemaker che veramente facciano funzionare un cuore della legge che certamente non ha quel cuore di disponibilità nei confronti dei cittadini, soprattutto i contadini, che hanno bisogno di sostegno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Velocemente, Presidente. Io richiamo sempre l'attenzione sui termini: è vero, collega Cuccu, che l'articolo 5 riporta tra i soggetti che possono intervenire come finanziamento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 anche, dico anche, la Regione poiché in prima battuta ci sono i contributi dei consorziati, in seconda battuta i contributi relativi agli scoli di canali, poi la Regione e i finanziamenti previsti nel quadro comunitario, e questo è vero. Perché le opere che sono a totale carico del pubblico, quindi della Regione, sono indicate nel secondo comma dell'articolo 5, quindi non è giusto dire che queste opere vengono caricate completamente sul contributo regionale, finanziamento regionale, perché così non è. E richiamo ancora una volta l'attenzione sui termini perchè proprio nell'articolo 5, nel comma 2, alla lettera d), si parla che gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di sistemazione idraulico-agraria sono a carico della Regione. Non dimentichiamoci che questo termine è stato modificato in "bonifica idraulica" che è una cosa diversa, non vorrei che poi, una volta adottato il termine "bonifica idraulica" nell'articolo 2, anche se l'articolo 5 dice che la Regione si carica completamente gli oneri nella bonifica idraulica, non essendoci una corrispondenza di termini è lettera morta. Quindi, è necessario, man mano che si va avanti, stare attenti affinché questo non succeda. Comunque sia la preoccupazione è sempre quella, la preoccupazione è ridurre al minimo il costo a metrocubo dell'acqua. Quindi, stiamo attenti, più carichiamo oneri di spesa ai consorzi e più i consorzi, per far quadrare i bilanci, devono chiaramente far pagare il costo dell'acqua in più. Stiamo solo attenti a questo. Per quanto mi riguarda mi asterrò sull'emendamento. Grazie.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 73 della Giunta regionale. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 8 dell'onorevole Caligaris decade per effetto dell'approvazione... è una cosa che è già stata recepita da un emendamento precedente.
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3Concertazione e accordi di programma
1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 3
L'articolo 3 è soppresso. (15).)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Ovviamente se viene approvato l'articolo di conseguenza l'emendamento soppressivo non è approvato.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'articolo 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede:
a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;
b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;
c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;
d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.
4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.
5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'articolo 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 4
L'articolo 4 è soppresso. (16).)
PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo totale numero 16 è l'unico emendamento presentato, quindi si vota l'articolo e conseguentemente decade l'emendamento qualora l'articolo venga approvato.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, vorrei chiedere la votazione con scrutinio elettronico palese. Grazie.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Cerina - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Cappai - Dedoni - Diana - Liori - Marracini - Murgioni - Vargiu.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Cherchi Oscar - Contu - Farigu - Licandro - Lombardo - Pittalis - Rassu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 42
astenuti 9
maggioranza 22
favorevoli 35
contrari 7
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo 5 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 17, l'emendamento sostitutivo parziale numero 75 e 93 e l'emendamento aggiuntivo numero 74.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:
Art. 5Finanziamento
1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2 sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 9;
b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'articolo 11;
c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;
d) i finanziamentiprevisti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 2.
2. Sono a totale carico pubblico:
a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alle lettere c) del comma 1 se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;
d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di sistemazione idraulico-agraria indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:
a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;
b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.
4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili.
5. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.
6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 5
L'articolo 5 è soppresso. (17)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 5
Il comma 4 dell'art. 5 è così sostituito:
"4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui individuati dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario sino all'80 per cento delle spese sostenute, in funzione della superficie effettivamente irrigata e di parametri di efficienza gestionale.". (75)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 5
Il comma 4 dell'art. 5 è così sostituito:
"4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui individuati dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario sino all'80 per cento delle spese sostenute, in funzione della superficie effettivamente irrigata e di parametri di efficienza gestionale.". (93)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 5
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 5 è inserito il seguente punto:
"d bis) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.". (74).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Per l'emendamento numero 17 il parere è negativo. L'emendamento numero 75 chiedo al Presidente se è possibile sospenderlo perché ci sono alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi. Questo anche per l'emendamento numero 93 che ha lo stesso contenuto dell'emendamento numero 75. Sull'emendamento numero 74 è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme. Condivido l'esigenza di sospendere l'emendamento numero 75.
PRESIDENTE. Poiché l'emendamento numero 75, che è uguale all'emendamento numero 93, è un emendamento sostitutivo parziale, se sospendiamo gli emendamenti ovviamente sospendiamo l'articolo, non si può procedere. Quindi, chiedo se la richiesta è quella di sospensione dell'intero articolo.
Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA ALBERTO (P.D.). Sì, credo che sia proprio il caso, sì grazie.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni da parte dei colleghi dell'opposizione, sospendiamo l'articolo 5 e conseguentemente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.
Passiamo all'articolo 6. L'articolo 6 ha un emendamento soppressivo totale, il numero 18 e un sostitutivo parziale, il numero 94.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6Spese per energia elettrica
1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica sono poste a carico della Regione, nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.
3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 6
L'articolo 6 è soppresso. (18)
Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Sanna Alberto - Licheri - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 6
Il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito:
"1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80% delle spese sostenute." (94).)
PRESIDENTE. Non ci sono iscrizioni a parlare.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Sull'emendamento numero 18 il parere è negativo, sul numero 94 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 7. L'articolo 7 ha un emendamento soppressivo totale, il numero 19 degli onorevoli Diana, Artizzu e più e un sostitutivo parziale, il numero 95 degli onorevoli Biancu, Alberto Sanna e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7Calamità naturali
1. L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa di accertate calamità naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiori del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione.
2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 7
L'articolo 7 è soppresso. (19)
Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Sanna Alberto - Licheri - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 7
All'art. 7, il comma 1 è così sostituito:
"1 L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamità naturali abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiori del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione." (95).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 19 il parere è negativo, sull'emendamento numero 95 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 95. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 8. All'articolo 8 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 20 e il sostitutivo parziale numero 96.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8 Premialità1. L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica che, nella gestione delle proprie funzioni, raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 8
L'articolo 8 è soppresso. (20)
Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Sanna Alberto - Licheri - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 8
All'art. 8, il comma 1 è così sostituito:
"1. L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura." (96).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 20 il parere è negativo, l'emendamento numero 96 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 96. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 9. All'articolo 9 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 21, il sostitutivo parziale numero 68, gli aggiuntivi numero 76 e 67.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti:
Art. 9Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica
1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni.
2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua.
4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispone il piano di classifica di cui all'articolo 32 per il riparto della contribuenza consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 9
L'articolo 9 è soppresso. (21)
Emendamento sostitutivo parziale Pileri - Contu - Pittalis - La Spisa
Articolo 9
Il comma 1 è così sostituito:
"1. Sono a carico dei proprietari di beni immobili che ricevono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione le spese per il funzionamento del consorzio nonché le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione che non siano assunte a carico della Regione.". (68)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 9
All'art. 9, alla fine del comma1 sono aggiunte le seguenti parole "e alle spese di funzionamento dei consorzi". (76)
Emendamento aggiuntivo Pileri - Contu - Pittalis - La Spisa
Articolo 9
Al termine del comma 3 è aggiunta la seguente frase:
"Fino alla installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui al successivo articolo 46". (67).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 21 il parere è negativo, sull'emendamento numero 68 lo si considera positivo il contributo di questo emendamento, però è superato dall'emendamento numero 76, cioè da quello successivo presentato dalla Giunta regionale e quindi invito i colleghi Pileri, Contu e più a ritirare l'emendamento numero 68. Emendamento numero 76 positivo, l'emendamento numero 67 è positivo. Vorrei precisare che questo emendamento presentato dai colleghi Pileri, Contu, Pittalis e La Spisa, fornisce un elemento di ulteriore chiarimento, quindi io ritengo che sia accoglibile questo emendamento perché raccorda meglio il contenuto dell'articolo 9 che disciplina il costo dell'acqua fornita agli agricoltori con la norma transitoria dell'articolo 46, col primo comma.
Quindi credo che sia accoglibile questo emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Emendamento sostitutivo parziale numero 68. C'è stato un invito a comprenderlo nell'emendamento numero 76 che ha lo stesso contenuto e che è un emendamento aggiuntivo. Quindi c'era l'invito al ritiro dei relatori. E' ritirato.
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 10. All'articolo 10 ci sono due emendamenti, il soppressivo totale numero 22 e il sostitutivo parziale numero 77.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti:
Art. 10Contributo irriguo
1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:
a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale;
c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.
2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.
3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza deve permettere un contributo irriguo omogeneo in tutto il territorio regionale; a tal fine le spese di trasferimento dell'acqua all'ingrosso per uso irriguo dagli invasi fino ai comprensori irrigui sono a carico della Regione.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 10
L'articolo 10 è soppresso. (22)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 10
All'art. 10 il comma 3 è così sostituito:
"3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza è determinato con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE . In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali di tale contributo per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire 1'alimentazione in pressione delle reti irrigue.". (77).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Emendamento numero 22, parere negativo, sull'emendamento numero 77 della Giunta regionale il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 11. L'articolo 11 ha un soppressivo totale, il numero 23, Diana, Artizzu e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11Regime degli scarichi nei canali consortili
e relativi contributi
1. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 11
L'articolo 11 è soppresso. (23).)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 12. All'articolo 12 è stato presentato un emendamento soppressivo totale, il numero 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12Opere di competenza privata
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.
4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 12
L'articolo 12 è soppresso. (24).)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati due emendamenti, il soppressivo totale numero 25 e il sostitutivo parziale numero 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti:
Art. 13Consulta regionale per la bonifica
e il riordino fondiario
1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:
a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
d) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di bonifica;
e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde;
f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna.
3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.
4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa.
6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:
a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica;
c) all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili;
d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e sulla fusione dei consorzi di bonifica.
9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura.
10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 13
L'articolo 13 è soppresso. (25)
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Cherchi Oscar - Sanjust - Rassu - Contu - Lombardo
Articolo 13
Nel comma 2 dell'art. 13 alla lettera c) le parole "due rappresentanti" sono sostituite da "tre rappresentanti". (5).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 25 negativo, l'emendamento numero 5 è positivo perché riteniamo che la proposta dei colleghi La Spisa, Ladu, Murgioni e più sia accoglibile in quanto porta da due a tre rappresentanti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, cioè quindi dei lavoratori dipendenti all'interno della Consulta per il riordino fondiario quindi lo giudichiamo positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento:
Art. 14Natura e ordinamento
1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento
3. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 14
L'articolo 14 è soppresso. (26).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:
Art. 15Indirizzo, vigilanza e controllo
1. L'Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto previsto dalla presente legge.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 15
L'articolo 15 è soppresso. (27).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16. All'articolo 16 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e del relativo emendamento:
Art. 16Statuto
1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.
2. Lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.
3 Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica.
4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 16
L'articolo 16 è soppresso. (28).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 sono stati presentati due emendamenti: il numero 29, soppressivo totale, e il numero 78, aggiuntivo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti:
Art. 17Contabilità
1. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 17
L'articolo 17 è soppresso. (29)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 17
All'art. 17, prima del comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"01. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvederanno ad adeguare i propri schemi di bilanci entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.". (78).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 29 e positivo sull'emendamento numero 78 della Giunta regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l' emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18. All'articolo 18 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 30 e aggiuntivi numero 79 e 80.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18Istituzione e modifica dei comprensori
e dei consorzi di bonifica
1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicità di gestione.
3. All'individuazione, istituzione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.
4. L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.
5. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto n. 215 del 1933.
7. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.
8. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario; il commissario resta in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.
9. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro:
a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
f) alla predisposizione del piano di classifica;
g) all'adozione del nuovo statuto;
h) all'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 18
L'articolo 18 è soppresso. (30)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 18
All'art. 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Ai fini di perseguire l'economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.". (79)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 18
All'art. 18, al comma 3 tra le parole "istituzione" e la parola "modifica" è inserita la parola "fusione". (80).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 30 e positivo sugli emendamenti numero 79 e 80.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Comunico che sono rientrati in aula l'onorevole Barracciu e l'onorevole Porcu, quindi non sono più in congedo e stanno partecipando alle votazioni da qualche minuto.
Passiamo all'esame dell'articolo 19. All'articolo 19 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e del relativo emendamento:
Art. 19Organi
1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio dei delegati;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il presidente;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 19
L'articolo 19 è soppresso. (31).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e del relativo emendamento:
Art. 20Assemblea dei consorziati
1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.
2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 20
L'articolo 20 è soppresso. (32).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21. All'articolo 21 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21 e del relativo emendamento:
Art. 21Consiglio dei delegati
1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.
2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.
3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.
4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1:
a) l'adozione dello statuto;
b) l'approvazione del programma di attività;
c) l'approvazione del piano di classifica;
d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'ente;
g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.
5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 21
L'articolo 21 è soppresso. (33).)
(E' approvato)
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare per chiedere il voto elettronico.
PRESIDENTE. Non avevo la prenotazione, lo fa al prossimo? Non è comparsa la prenotazione e non c'è ancora, onorevole Artizzu.
ARTIZZU (A.N.). Va bene.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22. All'articolo 22 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e del relativo emendamento:
Art. 22Elezioni consortili
1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti i due elenchi:
a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.
5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 22
L'articolo 22 è soppresso. (34).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Sì, Presidente, chiedo il voto elettronico palese.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Cerina - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cappai - Farigu - Liori - Moro - Vargiu.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 39
astenuti 8
maggioranza 20
favorevoli 33
contrari 6
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:
Art. 23Diritto al voto
1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.
2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
3. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.
5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 23
L'articolo 23 è soppresso. (35).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24. All'articolo 24 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e del relativo emendamento:
Art. 24Ineleggibilità e decadenza
1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:
a) il Presidente della Regione;
b) i consiglieri regionali;
c) i componenti della Giunta regionale;
d) i presidenti delle province e i componenti delle giunta delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;
r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 24
L'articolo 24 è soppresso. (36).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e del relativo emendamento:
Art. 25Risultati delle votazioni - Ricorsi
1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 25
L'articolo 25 è soppresso. (37).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26. All'articolo 26 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e del relativo emendamento:
Art. 26Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (38).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27. All'articolo 27 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27 e del relativo emendamento:
Art. 27Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall'articolo 21, comma 2, è convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 27
L'articolo 27 è soppresso. (39).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28. All'articolo 28 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28 e del relativo emendamento:
Art. 28Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
d) presenta annualmente all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all'articolo 8.
7. E' vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un consorzio di bonifica.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 28
L'articolo 28 è soppresso. (40).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29. All'articolo 29 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29 e del relativo emendamento:
Art. 29Prorogatio
1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 29
L'articolo 29 è soppresso. (41).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30. All'articolo 30 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 42 e sostitutivo parziale numero 81.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti:
Art. 30Indennità
1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.
2. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000, e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.
3. Ai componenti del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica compete, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 50 per cento dell'indennità prevista per il presidente.
4. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e dall'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), a esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 30
L'articolo 30 è soppresso. (42)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 30
All'art. 30, comma 3, il numero "50" è sostituito dal numero "20". (81).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 42 e positivo sull'emendamento numero 81.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E'approvato)
Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31. All'articolo 31 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 43 e i sostitutivi parziali numero 82 e 83.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31 e dei relativi emendamenti:
Art. 31Catasto consortile
1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo territoriale regionale.
2. Il catasto è aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato attraverso la consultazione dei dati:
a) presenti nel Sistema informativo territoriale regionale;
b) presenti nel catasto erariale;
c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 31
L'articolo 31 è soppresso. (43)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
articolo 31
All'art. 31 il comma 1 è così sostituito:
"1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale.". (82)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 31
All'art. 31, la lettera a) del comma 3 è così sostituita:
"a) presenti nel sistema informativo agricolo regionale;". (83).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 43 e positivo sugli emendamenti numero 82 e 83.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E'approvato)
(E'approvato)
Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 44 e il sostitutivo parziale numero 84.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti:
Art. 32
Piano di classifica
1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo territoriale regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di boniifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'articolo 21, comma 4, lettera c).
3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (44)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 32
All'art. 32, del comma 1 la parola "territoriale" è sostituita con la parola "agricolo". (84).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Allora, emendamento numero 44 è negativo e sull'emendamento numero 84 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Votiamo l'articolo 32 e poi ci fermiamo un attimino per valutare come procedere per non essere troppo veloci. Allora stiamo votando adesso l'emendamento sostitutivo parziale numero 84 della Giunta regionale.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Vi propongo un quarto d'ora di sospensione, perché si valuti come procedere, abbiamo sospeso l'articolo 5, se non ricordo male, e ci sono esigenze anche di tempi di presentazione di emendamenti agli emendamenti eventuali. Quindi facciamo un quarto d'ora di sospensione.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 08, viene ripresa alle ore 20 e 26.)
PRESIDENTE. Prego i colleghi di riprendere posto. Onorevole Sanna. Assessore Mannoni, riprendiamo il lavoro. Assessore, possiamo prendere posto?
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sì arriviamo, Presidente.
PRESIDENTE. Assessori, possiamo riprendere il lavoro?
Bene, colleghi avevamo sospeso il nostro lavoro all'articolo 33 per verificare le condizioni ed eventualmente approvare questa sera la legge accogliendo tutti gli emendamenti all'emendamento che sono stati presentati in considerazione appunto del fatto che non si potevano presentare prima della seduta perché non era prevedibile che proseguissimo con questo ritmo. Quindi tutti gli emendamenti all'emendamento vengono accolti e procediamo nell'esame dell'articolato.
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e del relativo emendamento:
Art. 33Beneficio di bonifica
1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.
2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 33
L'art. 33 è soppresso. (45).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.
CAPPAI (U.D.C.). Sì, Presidente, per capire meglio il collegamento degli emendamenti. Mi scusi ma non ho capito.
PRESIDENTE. Dunque, sono stati presentati alcuni emendamenti all'emendamento, che abbiamo accolto.
CAPPAI (U.D.C.). Potremmo averne copia?
PRESIDENTE. Sì, sono in distribuzione.
CAPPAI (U.D.C.). Riprendiamo dopo che vediamo gli emendamenti, Presidente.
PRESIDENTE. Tanto sono agli ultimi articoli, onorevole Cappai. Comunque li distribuiamo.
CAPPAI (U.D.C.). Presidente, volevo farle un'altra domanda. Questi emendamenti sono stati presentati nei tempi previsti dal Regolamento?
PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati presentati come è possibile oggi, non prevedendo che esitassimo la legge nella giornata odierna, quindi stiamo accogliendo tutti gli emendamenti all'emendamento presentati.
CAPPAI (U.D.C.). Perfetto, quindi non è una prassi regolamentare questa.
PRESIDENTE. Il Presidente, come lei sa, ha facoltà di accogliere gli emendamenti anche presentati fuori dai tempi, purché necessari alla discussione. Quindi stiamo utilizzando questa prerogativa.
CAPPAI (U.D.C.). Lei sta sfruttando questa prerogativa… però, ci vuole tempo, adesso… quindi ci darà altri 10 minuti?
PRESIDENTE. Li stiamo distribuendo onorevole Cappai, provi a guardarli, intanto. Li stiamo distribuendo, quindi vedete di che si tratta. Va bene colleghi, abbiamo distribuito gli emendamenti all'emendamento che sono in totale di tre; uno dell'onorevole Diana, uno dell'onorevole Rassu e uno dell'onorevole Biancu e più. Quindi sono due dell'opposizione e uno dalla maggioranza.
Proseguiamo l'esame dell'articolo 33 a cui è stato presentato un emendamento soppressivo totale, il numero 45.
Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 34. All'articolo 34 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il soppressivo totale numero 46, il sostitutivo parziale numero 7, il sostitutivo parziale numero 70, gli aggiuntivi numero 6, 2, 1, 4, 69 e l'emendamento numero 100 che è l'emendamento all'emendamento numero 69, quindi l'ultimo che esamineremo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti:
Art. 34Personale e uffici dei consorzi
1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria.
4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.
5. E' fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.
7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.
8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.
9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.
10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell'ambito della provincia di appartenenza:
a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;
b) all'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale 6 dicembre 2006, 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);
c) alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'articolo 46, comma 4; l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro; al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
11. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica sono autorizzati a inquadrare, previo superamento di idonee prove selettive, nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 34
L'art. 34 è soppresso. (46)
Emendamento sostitutivo parziale Caligaris
Articolo 34
La lettera c) del comma 10 è così sostituita:
c) alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'art 46, comma 4. Il personale trasferito è inquadrato con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e, in ogni caso, a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento; l'amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.
AI personale trasferito in attuazione delle lettere a) e b) del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile. (7)
Emendamento sostitutivo parziale Cuccu Giuseppe - Alberto Sanna - Licheri - Biancu - Floris Vincenzo - Corda - Calledda
Articolo 34
Il comma 11 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
11. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario. (70)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Cherchi Oscar - Sanjust - Rassu - Contu - Lombardo
Articolo 34
Al 2° comma dell'articolo 34 dopo le parole: "può emanare" sono aggiunte le seguenti parole: "sulla base di intese con organizzazioni sindacali di categoria dei dipendenti consortili". (6)
Emendamento aggiuntivo Caligaris
Articolo 34
Nel comma 10, dopo la lettera b) aggiungere;
b-bis) alle Agenzie di cui alla legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna);. (2)
Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - La Spisa
Articolo 34
Al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c bis) agli altri enti strumentali della Regione, AGRIS, LAORE, ARGEA e all'Ente foreste della Sardegna". (1)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Cherchi Oscar - Sanjust - Rassu - Contu - Lombardo
Articolo 34
Dopo il X° comma dell'art. 34 è aggiunto il seguente comma:
"Entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge e preliminarmente alla fase di trasferimento del personale di cui al comma 10, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro pastorale, congiuntamente alle organizzazioni sindacali di categoria per i dipendenti dei consorzi di bonifica, procedono alla verifica delle modalità giuridicamente idonee a garantire il trasferimento dei dipendenti all'ENAS, alle province ed ai comuni. Qualora la natura giuridica degli enti interessati dai trasferimenti non consenta il passaggio all'Ente di destinazione, il personale per il quale è prevista l'assegnazione ad altro ente rimarrà in forze al consorzio da cui è dipendente o potrà essere trasferito, nell'ambito della 'provincia dì appartenenza, unicamente ad altri consorzi di bonifica". (4)
Emendamento aggiuntivo Biancu - Licheri - Sanna Alberto - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Corda - Calledda
Articolo 34
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10 bis. I consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno venti mesi negli ultimi cinque anni. Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei Consorzi di bonifica e di ENAS relativamente al personale trasferito dagli stessi consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due. (69)
Emendamento all'emendamento numero 69 aggiuntivo Biancu - Licheri - Sanna Alberto - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 34
All'inizio dell'emendamento è aggiunta la seguente frase:
"Il personale in esubero che non abbia usufruito dei trasferimenti previsti dal comma 10 è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento dei consorzi di bonifica, con oneri a carico dell'amministrazione regionale e può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. (100).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti numero 46, 7, 6, 2, 1 e 4 e positivo sugli emendamenti numero 70, 69 e 100.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. No, Presidente, per chiedere la cortesia al Consiglio di sospendere la valutazione su questi emendamenti; sull'emendamento numero 70, sul numero 100, chiediamo la sospensione dell'esame di questi emendamenti.
PRESIDENTE. Assessore Dadea, la maggioranza con la Giunta è stata riunita per più di un'ora.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, io sto ponendo l'esigenza di una sospensione su questo.
PRESIDENTE. Per più di un'ora per valutare, credo, questo, e adesso chiedete che vengano sospesi?
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sì.
PRESIDENTE. Va bene, la seduta è tolta, ci vediamo domani mattina alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 37.
Allegati seduta
CDXIII Seduta
(POMERIDIANA)
Martedì 20 maggio 2008
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 16 e 23.
CALLEDDA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di lunedì 25 febbraio 2008 (404), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Atzeri, Barracciu, Bruno, Renato Lai, Silvio Lai, Maninchedda, Pacifico, Pinna, Porcu, Francesco Sanna e Uras hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 20 maggio 2008.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
Onorevole Diana, intende opporsi ai congedi?
DIANA (A.N.). Ovviamente no!
LIORI (A.N.). Cogodi era riuscito anche in questo!
DIANA (A.N.). Però, siccome ho contato quanti sono gli assenti del Partito Democratico…
PRESIDENTE. Onorevole Diana, adesso arriviamo! Abbiamo fatto stamattina il passaggio all'esame degli articoli del provvedimento. Siamo all'articolo 1. Prego i colleghi che intendono iscriversi a parlare di iscriversi, poi sospendiamo la seduta per 5 minuti, perché i colleghi possano venire in Aula, altrimenti comunque andiamo avanti. Prego i colleghi che sono in Aula e si vogliono iscrivere a parlare di iscriversi a parlare. Sospendiamo la seduta per 5 minuti. Prego i colleghi Capigruppo, quelli che ci sono, di attivarsi per avvertire i colleghi che stiamo iniziando il nostro lavoro. Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 16 e 25, viene ripresa alle ore 16 e 49.)
(226/A)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta, colleghi.
L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del testo unificato numero 154-160-182-226/A.
Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:
Art. 1Finalità
1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e il riordino fondiario.
2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.
3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 1
L'articolo 1 è soppresso. (10)
Emendamento aggiuntivo Caligaris
Articolo 1
Dopo il comma 1 è aggiunto il comma:
"1 bis. La Regione individua nei consorzi di bonifica, in quanto svolgono attività pubblica, una delle principali istituzioni per realizzare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per il razionale sviluppo economico e sociale e la tutela delle condizioni ambientali.". (9).)
PRESIDENTE. Ho iscritti a parlare gli onorevoli… l'onorevole Diana è il primo iscritto a parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti all'articolo 1.
E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Grazie Presidente. Sull'articolo 1 e sugli emendamenti. E' stato presentato un emendamento soppressivo totale di questo articolo. Qualcuno si chiederà perché soppressivo totale di questo articolo? Beh, perché sono le finalità che enuncia questo articolo, ove dice non la razionalizzazione, il prezzo dell'acqua, ma dice una cosa più importante… Vorrei che l'assessore stesse molto attento!
Dove dice "la Regione ai fini dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale", un'enunciazione di principio straordinaria! Cioè, dopo cinque anni di legislatura, la prima volta che la Regione Sardegna, la maggioranza della Regione Sardegna in Consiglio regionale, decidere di avviare lo sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale, lo fa con la legge di riordino dei Consorzi di bonifica. Ritenevo, e ritengo ancora oggi, che fosse stato necessario prima procedere ad un'agricoltura moderna e razionale, integrandola ovviamente con tutti quegli strumenti che sono necessari per avere un'agricoltura, così come definita, moderna e razionale. No! Abbiamo invece un percorso completamente diverso. Abbiamo azzerato gli enti agricoli, e per buona parte eravamo tutti d'accordo, convinti che con le agenzie si risolvesse i problemi, almeno dal punto di vista amministrativo. La realtà è che gli enti agricoli sono stati sostituiti, ma non hanno prodotto nessun beneficio. La realtà che l'agricoltura antica, e probabilmente non adeguata ai tempi, era, e l'agricoltura così è rimasta. Però l'enunciazione di quest'articolo dice che "la Regione ai fini di questo sviluppo moderno e razionale", e poi indica quali sono le finalità di questa legge. E' già stato sollevato questo problema, non si può pensare che attraverso i Consorzi di bonifica, o solo attraverso i Consorzi di bonifica si possa procedere ad una rivisitazione globale del mondo agricolo e agro pastorale della Sardegna. Non è assolutamente possibile! E allora ecco da dove nasce l'emendamento soppressivo totale. Perché questa è una finalità che non definisce assolutamente nulla, tant'è che le cose che sono contenute nelle finalità vengono poi modificate dall'articolo 2, con le funzioni che si intende dare ai Consorzi di bonifica. Allora, se è vero com'è vero che per procedere ad una totale rivalutazione del processo di crescita, anche in agricoltura, della Sardegna, fosse necessario certamente dimostrare così diverse, Assessore, siamo andati ancora sullo storico. Non è stato modificato nulla! Le risorse, anche se ingenti, e non necessariamente sufficienti, non hanno determinato assolutamente nulla. Il dramma dell'agricoltura sarda esisteva prima della legislatura di centrodestra, è continuata con la legislatura di centrodestra, è continuata con questa legislatura di centrosinistra, che era però la prima legislatura nella quale un Presidente veniva eletto direttamente, e aveva tutta la forza, che gli derivava dal premio di maggioranza, per poter operare in maniera diversa, visto che il centrodestra non c'era riuscito - ma per quanto mi riguarda non c'erano riuscite manco le Giunte precedenti! -, beh, insomma, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, si sarebbe detto. E, allora, come si può pensare, e chiedo di nuovo all'Assessore, come si può pensare di dare risposte a tutte le sollecitazioni, che certamente sono tantissime, che arrivano dal mondo agricolo? Certe volte saranno anche strumentali, come le battaglie che facciamo noi, altre volte però provengono dalle organizzazioni, dalle associazioni. Stamattina abbiamo avuto un incontro con i sindacati. Pensavo che i sindacati si preoccupassero fondamentalmente della situazione del personale, e invece scopro che anche i sindacati CGIL, CISL, UIL, tutte le sigle che si riconoscono anche nel comparto agricolo, si occupano del merito di questa legge, sono andati certamente a toccare anche il problema del personale, ma hanno fatto anche considerazioni diverse da quelle che io mi sarei aspettato dovessero toccare. Ho avuto modo di incontrare organizzazioni agricole, più prettamente connesse con quelle che è il merito di questo argomento, e tutti hanno ravvisato, Assessore, e lei lo sa benissimo, hanno ravvisato in questa legge tutta una serie di problematiche, che verranno affrontate da me e dagli altri colleghi, man mano che esaminiamo l'articolato, perché non ci sarebbe il tempo di parlarne solo sulla dichiarazione di voto dell'articolo 1. Però tutti quanti hanno sollevato numerosissimi problemi. Allora, perché dovremmo andare avanti su questa legge quando secondo me c'è ancora la possibilità di recuperare anche un consenso che è quello delle associazioni e organizzazioni di categoria, che probabilmente conoscono piuttosto bene quali sono i problemi che verranno fuori da una legge come questa. Una legge che io comincio col dire dall'articolo 1, se così approvata... e ho letto anche gli emendamenti, collega Caligaris, non ce l'abbia con gli emendamenti presentati dalla Giunta che modificano poco o nulla la sostanza di questa legge e che certamente non sono sufficienti per far capire che questa può essere una legge che migliora notevolmente la situazione agricola della Sardegna. Non la migliora affatto, non dà soprattutto le certezze sul prezzo dell'acqua che è la cosa fondamentale, è l'elemento più importante, al di là del riordino fondiario, al di là della manutenzione dei canali di irrigazione, al di là della manutenzione dei canali che non sono solo irrigui ma che servono anche per canalizzare le acque piovane, ma non danno risposta neanche alla manutenzione di tutte le infrastrutture che sono connesse con la bonifica, perché non danno una risposta certa a questo. E di fronte a questi evidenti e macroscopici errori che si stanno commettendo, beh, io mi chiedo: non c'è la possibilità di sospendere i lavori di questa legge ? Io credo che ci sia la possibilità perché più si va avanti e più diventa difficile fare un passo indietro, oggi forse ci sono ancora le condizioni. Io so per certo che questa legge, onorevole Sanna, non la cito con polemica, io lo so benissimo che questa legge non è condivisa neanche dalla Giunta, o comunque non è totalmente condivisa, così come non è totalmente condivisa da una buona parte della maggioranza, ma perché allora dobbiamo affrontare questo processo che mi si dice vuole terminare il suo iter nell'arco di 48 ore? Questi sono 50 articoli, a me viene difficile pensare che in 48 ore si possa approvare una legge così importante, credo che sia difficilissimo. Se poi i colleghi della maggioranza ritengono di non doversi interessare più di tanto di questo problema, lo facciano pure, lo dicano ai sardi, però sapendo che oggi le più grandi attenzioni che il mondo sardo ha, ce le ha proprio sull'agricoltura e questo è l'argomento che interessa maggiormente tutti perché sono migliaia i consorziati ma soprattutto sono migliaia quelli che consorziati non sono e che vorrebbero avere certi requisiti che invece non hanno, e anche su questo bisognerebbe discutere molto. Allora, non lo so se l'attenzione è massima in questo Consiglio regionale (la presenza certamente no) però una cosa è certa che su questo argomento noi faremo una grande battaglia, che non finirà dentro il Consiglio regionale: si potrà anche chiudere questa legge in 48 ore o in 72 ore, magari con la minaccia che se non terminiamo dovremo lavorare anche venerdì pomeriggio, va bene, pazienza, lavoreremo anche venerdì pomeriggio ma sarà una battaglia che continuerà dopo. E dopo non veniteci a dire che non ve l'avevamo detto perché poi finisce come la questione delle entrate, ve lo abbiamo detto tantissime volte che il problema delle entrate era un problema che non poteva andare bene, adesso vi arriverà la tegola che dobbiamo trovare un miliardo e mezzo di euro di maggiori entrate che non sono assolutamente legittime e dobbiamo tornarci sopra, tutti zitti, allineati, ci sarà una manovra correttiva, si farà quello che si deve fare, si taglieranno le spese, si taglierà tutto quanto: tutti zitti, allineati e coperti. E allora, per evitare che succeda ciò che è successo ormai una decina di volte dall'inizio della legislatura, io comincio col dire che questa è una legge che, così com'è concepita, sarà impugnata certamente, ma che sia impugnata lo avete già immaginato voi, onorevole Alberto Sanna, e bisognerà andarglielo a spiegare dopo, quando, all'articolo 47 o 48, che è un articolo che è sfuggito a tutti, si dice "le disposizioni contenute nella presente legge che prevedono la concessione di aiuti ai Consorzi di bonifica, sono attuate dall'Amministrazione regionale solo dopo l'approvazione da parte della Commissione europea". Ma a chi volete vendere una panzanata grande come questa? Ma stiamo scherzando? Stiamo dicendo ai sardi: guardate che questa legge va benissimo, salvo che non venga impugnata dall'Unione Europea; e se viene impugnata dall'Unione Europea cosa succede? La risposta ve la potete dare voi stessi leggendo quell'articolo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.
CAPPAI (U.D.C.). Grazie, Presidente. Ho avuto modo stamattina - e lo ha ripetuto poc'anzi il collega Diana - di dire che questa legge non è condivisa neanche all'interno della maggioranza e neanche all'interno della Giunta...
CUGINI (Sinistra Autonomista). Ma non dire balle!
CAPPAI (U.D.C.). Lei pensi a prendere voti per diventare Vicepresidente, lei pensi a rivendicare il ruolo di Vicepresidente.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Ma dai, ma mettiti d'accordo con Ladu che l'ha approvata.
CAPPAI (U.D.C.). Posso?
CUGINI (Sinistra Autonomista). Prego.
CAPPAI (U.D.C.). Poi, dopo eletto, potrà esercitare il suo ruolo.
PRESIDENTE. Onorevole Cugini, non provochi chi non c'entra niente.
CAPPAI (U.D.C.). Tanto non mi confonde.
Dicevo che non è condivisa all'interno della maggioranza, così come non è condivisa all'interno della Giunta. Probabilmente l'assessore Foddis vorrebbe percorrere una strada, l'assessore Dadea un'altra e il Presidente della Giunta ancora un'altra.
Anch'io faccio riferimento all'incontro avuto con le organizzazioni sindacali stamattina. Le organizzazioni sindacali le abbiamo sentite tutti quanti - maggioranza e opposizione - le abbiamo ascoltate durante il dibattito in Commissione, ciascuno di noi ha rilevato le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, oggi queste preoccupazioni sono ancora sul campo. Certo, nessuno di noi, almeno di noi dell'opposizione, può garantire tranquillità ai sindacati perché, purtroppo, la maggioranza schiacciante che c'è in quest'Aula può approvare la legge, così come ho sentito dire, in settimana. Però mi viene da pormi una domanda: se per partorirla abbiamo impiegato due anni in Commissione, mi sembra assai difficile che in due giorni si possa approvare la legge in Aula, a meno che non venga stravolta, ma per poter essere stravolta bisogna concordare gli emendamenti, bisogna dialogare, e siccome sino a questo momento non c'è dialogo fra le forze politiche presenti in Aula, quindi certamente non potrà essere approvata in 48 ore. Quindi io mi auguro che si dibatta a lungo, ma il dibattito deve servire anche per cercare di approvare la miglior legge possibile.
Vede, Assessore, a me preoccupa una cosa: noi in più di una occasione abbiamo sollecitato un dibattito sulla crisi dell'agricoltura in Sardegna e pensare che solo la legge di riforma dei Consorzi di bonifica sia il toccasana per risolvere problemi dell'agricoltura in Sardegna, mi sembra esagerato. Il problema dei Consorzi di bonifica è una parte minima dei problemi che investono l'agricoltura in Sardegna; voi invece al primo comma dite: la Regione, ai fini dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale, eccetera eccetera, eccetera. "Dello sviluppo di un'agricoltura moderna e razionale", cioè prendiamo atto che questa Giunta, dopo averci proposto prima un'Assessora, e poi sostituendola, sta ancora cercando il sistema per l'avvio di una ristrutturazione moderna e razionale del sistema agricolo isolano. Quattro anni, ci stiamo avviando alla fine della legislatura e questa è la prima legge che potrebbe andare in quel senso, ma anche questa è una legge di riforma, è una legge con la quale avete voluto modificare l'assetto amministrativo dei Consorzi, volevate modificarne il numero, volevate modificarne il sistema di contabilità, volevate modificarne le funzioni, volevate modificarne tutto, tutto sui Consorzi, perché, come detto prima, eravate convinti che con questa legge si potessero risolvere tutti i problemi dell'agricoltura. Avete fatto una legge di riforma degli enti perché dicevate che i consigli di amministrazione degli enti costavano troppo che sul bilancio della Regione pensava troppo il costo dei consigli di amministrazione, e poi avete fatto agenzie, avete fatto sottoagenzie, avete fatto come li chiamate? Comitati scientifici che costano ben oltre i famosi consigli di amministrazione e se la riforma degli enti che voi intendete adottare in tutti i settori è questa, Dio ce ne scampi e liberi certamente non stiamo andando a far risparmiare l'ente Regione. Ma ciò che meraviglia è leggere il comma terzo dell'articolo 1. Perché mettete come secondario il vero fine dei Consorzi di bonifica, prima volete sviluppo di un'agricoltura moderna, salvo poi dire al comma tre: "la presente legge è altresì finalizzata a…" cioè quindi il vero problema, il vero compito del Consorzio di bonifica lo mettete in secondo ordine, lo mettete al secondo posto, anzi al terzo e poi ancora vi chiedete se può essere compito dei Consorzi di bonifica di riordino fondiario, al quale già il centro sinistra 10 anni fa aveva affidato questo compito, oggi lo volevate anche mettere in discussione. Ecco con i sindacati abbiano parlato anche di queste cose, e ai sindacati abbiamo detto che finora c'è stato un muro contro muro nella discussione di questa legge, e per poter dire che non c'è più muro contro muro bisogna che qualcuno dica, e quando dico qualcuno dica mi riferisco al centro sinistra, se esiste ancora, perché ogni tanto leggo, i Socialisti si astengono, Rifondazione Comunista rivendica la carica di Vicepresidente altrimenti non voteremo più con questa maggioranza. Quindi mi chiedo innanzitutto se c'è ancora questa maggioranza, perché se non ci fosse sarebbe meglio subito tornare al corpo elettorale e far decidere i cittadini chi deve governare questa Regione. Ma dico, è mai pensabile che noi possiamo approvare ancora questa legge di riforma in quest'Aula, discuterla e purtroppo il capo di questo Esecutivo, che è poi quello che per ultimo detta le norme, detta il passo, detta i tempi continua sempre ad essere assente in questa Aula. Senza nulla voler togliere all'Assessore, che apprezzo anche per come ha difeso l'altro giorno nella Conferenza degli Assessori all'agricoltura delle Regioni del meridione, mi corregga se sbaglio, ha difeso a spada tratta gli interessi della nostra Regione dicendo: che ormai abbiamo bisogno di ingenti finanziamenti per combattere il dramma della siccità, mi corregga se sbaglio, Assessore. Va tutto a suo vantaggio, e io la apprezzo per questo, però la Regione cominci a mettere i soldi per pagare la siccità, andate in giro dagli agricoltori, oggi non hanno più il problema dell'acqua, hanno il problema del grano perché molti non mieteranno neanche un'ara di terreno seminato a grana, questo problema dovete cominciare a porvi, caro Assessore. Non bisogna solo andare a Roma a dire: abbiamo bisogno di finanziamenti per questo dramma. Bisogna andare in mezzo alla gente e dire così vorrei risolvere questo dramma. Io so che lei ha partecipato ad incontri a Sanluri, so che ha partecipato ad incontri altrove, per il dramma che sta vivendo l'agricoltura in quest'ultimo periodo; però non basta partecipare agli agricoltori. Così come ci veniva rimproverato dal centrosinistra durante i cinque anni di amministrazione del centrodestra, quando è scoppiata la blue tongue i soldi servono, e i soldi li dovete mettere voi, toglieteli da qualsiasi parte ma venite incontro alle esigenze del mondo agricolo, che oggi è quello che piange più di altri lo stato di calamità in cui versa la Sardegna.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, signori Assessori. Nel dibattito generale che ha caratterizzato l'approccio a questa proposta di legge ho voluto indicare in tre aspetti fondamentali le questioni problematiche inerenti il riordino del settore richiamando l'attenzione innanzitutto sulle finalità e le funzioni attribuite ai Consorzi di bonifica.
Negli interventi che si sono susseguiti in Aula, ma anche nelle interlocuzioni in via non ufficiale, con il relatore, che ringrazio per l'attenzione e l'impegno con cui sta conducendo i lavori in Aula, è emerso che non corrisponde a verità il ridimensionamento del ruolo dei Consorzi e che se questo risulta è soltanto perché due precedenti norme ne hanno definito i compiti a cui questa proposta di legge semplicemente si uniforma.
L'articolo 1, quindi risulta come dire condizionato nella struttura poiché indica delle finalità che non confliggono con le altre discipline che sono state approvate dal Consiglio. Io non sono d'accordo con questa interpretazione, nel senso che la predisposizione degli emendamenti numero 9 aggiuntivo all'articolo1 e numero 8 che è soppressivo parziale del testo dell'articolo 2 è stata fatta tenendo conto dell'importanza che è stata attribuita agli enti locali, mi riferisco in particolare a province e comuni, che sono messe, per così dire, nelle condizioni di ereditare alcune funzioni, ma non si può, e non posso tralasciare di considerare anche alcuni aspetti che necessitano di un chiarimento, altrimenti si potrebbe ritenere che si attribuiscono ai Consorzi, e quindi ora si vogliono tagliare, responsabilità che non hanno mai avuto, e che invece sono state di altri organi a cui forse sono stati impropriamente riconosciuti diritti o ruoli supplenti. Insomma per dirla con chiarezza, i Consorzi non hanno mai avuto poteri di indirizzo o di programmazione, ma se ciò si è verificato è stato forse per volontà di altri, e mi riferisco alla sfera politico amministrativa. Non vi è dubbio, invece, che esiste ed è incontrovertibile la complessa gestione del binomio acqua-suolo considerata dagli esperti un corpus unico non scindibile. Ecco perché l'emendamento numero 9 introduce una definizione del Consorzio tratta dalla sentenza della Corte costituzionale numero 66 del 1992. Ritengo, infatti, che si tratti di un precedente da non sottovalutare: indicare nei Consorzi di bonifica una delle istituzioni principali per la realizzazione della difesa del suolo, il risanamento e la gestione delle acque e la tutela degli aspetti ambientali naturalmente connessi, significa innanzitutto fare chiarezza, particolarmente nella nostra realtà territoriale. In Sardegna, dove la gestione delle opere pubbliche di bonifica è affidata a quattro soggetti diversi, cioè l'ENAS, i Consorzi, le province e i comuni, all'interno di un unico bacino idrografico territorialmente omogeneo, si rischiano sovrapposizioni di competenze o peggio addirittura conflitti con pericoli di violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, così come è tutelato dalla Costituzione. E in questo senso di chiarimento va inteso l'emendamento che presento, il numero 9. In questo emendamento, inoltre, si richiama indirettamente anche la questione dell'autonomia operativa dei Consorzi; senza questo riconoscimento di ruolo la legge rischia di avere un impianto tendenzialmente dirigistico da parte della Regione. Del resto, come socialista, intendo manifestare molte perplessità sul centralismo che mi sembra sia un vento che abbia soffiato a lungo e fortemente in questa legislatura. Si rischia, quindi, di limitare l'autonomia funzionale della quale dovrebbero essere dotati i Consorzi di bonifica, per divenire enti semi strumentali della Regione, e di creare pericolosi contrasti con le norme nazionali e con la giurisprudenza di merito. E' opportuno, a mio avviso, tenere presente che i Consorzi di bonifica per leggi statali e per la costante giurisprudenza sono enti pubblici, a struttura associativa, a rappresentatività settoriale, retti dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati. Rimane quindi escluso che possano classificarsi tra gli enti strumentali e tra gli enti locali. Hanno quindi un'identità che non contrasta affatto con i contenuti dell'emendamento proposto, che ha quindi fondamentalmente il compito di migliorare e chiarire meglio il ruolo dei Consorzi. Non posso, del resto, non rimarcare che la legge, così come è, si presta a ricorsi del Governo nazionale, anche per effetto del decreto "milleproroghe". La norma, infatti, interviene con limitazioni alle Regioni, proprio nella materia che è relativa al riordino dei Consorzi di bonifica, laddove stabilisce che devono essere fatte salve le funzioni e i compiti attualmente svolti dai Consorzi e le relative risorse, ivi conclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. I contributi consortili, recita ancora, devono essere contenuti nei limiti dei costi, sostenuti per l'attività istituzionale. Nel dare atto alla Giunta che dopo l'incontro con gli Assessori regionali delle politiche agricole ha introdotto elementi di riequilibrio finanziario, chiedo una particolare attenzione nei riguardi di questo emendamento. Sono infatti profondamente convinta e spero in qualche modo di essere riuscita a spiegare compiutamente il mio punto di vista, non solo dell'utilità dell'integrazione, ma anche della necessità di rendere la legge più condivisa e rispondente ai bisogni dei cittadini fruitori del servizio e dei sardi in generale. Ciò, inoltre, per evitare di dover rivedere la legge, come già purtroppo è avvenuto in altre occasioni, e quindi di essere costretti ad effettuare, come dire, "manutenzioni" in corso di attuazione della norma. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Caligaris.
E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Rinuncio, Presidente.
PRESIDENTE. Continua a essere iscritto, onorevole Ladu, la chiamavo per questo.
E' iscritto a parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo scusa, Presidente, ero distratto perché leggevo della notizia che il nostro Governatore è finalmente Editore e quindi padrone dell'Unità. Questa è una notizia che mi interessava, volevo capirla e allora la stavo proprio commentando… Il giornale di Antonio Gramsci che viene comprato da un capitalista… va benissimo! Comunque sia, stiamo parlando di legge in materia di Consorzi di bonifica. Stamattina, in un primo assaggio, abbiamo visto la grande presentazione fatta dalla maggioranza e dall'Assessore e sembra che con questa legge dovremmo rivoluzionare totalmente quelle che sono le attività agricole e le capacità produttive, la possibilità che la massaia possa acquistare con minori prezzi nel mercato, che la produzione agricola isolana avrà un impatto eccezionale, che la produzione del latte aumenterà perché ci saranno erbai a non finire, poi, comprendiamo, ci pare da titolazioni di giornali che i costi dell'acqua siano sempre più alti, che balzelli di ogni natura colpiscano gli addetti all'agricoltura, e ancor di più non è far capire a questa Aula e fuori che c'è stata la possibilità di rendere omogenea in una norma tutte quelle che erano le proposte di legge presenti in Commissione, perché non è vero che è avvenuto questo, si è preso il testo di base, che non è certamente quello delle minoranze, un testo di base specifico, su quello si sono innestate alcune varianti proposte da una proposta di legge, passatemi la cacofonia, fatta dal relatore o proposta dal relatore. Si è andato con un refrend che ha portato a compimento una norma che certamente non è quel toccasana che aspetta l'agricoltura sarda. Ma ancor di più, cadiamo in un pasticcio, ricordato dall'onorevole Diana, dove all'articolo 48 si fa riferimento a una possibilità di intervento per sanare quel che l'Unione Europea non potrebbe accettare che in questa norma venga contenuto. Ma ancor di più, all'articolo 27, citato anche dalla collega Caligaris: "disposizioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica" beh, è detto esplicitamente che questa è materia di trattazione fra Stato e Regione, quindi questo è un abuso. Io capisco, Presidente, che lei possa essere chiamato da parte, ma lei rappresenta la legalità di questa istituzione. Io le chiedo, una volta tanto, che ci sia un supplemento di verifiche in Commissione, perchè è una legge che interessa non solo migliaia di contadini e di utenti, ma l'economia e lo sviluppo della Sardegna non possono essere minacciosamente portati in Aula per essere deliberati in quattro e 48, ma che debba essere riflettuta rivista e rivisitata se è necessario. Io mi chiedo; ci chiamiamo legislatori, fino a prova contraria, ma che legislatori? Quelli per cui il Codice Civile… anche come buoni amministratori è prassi dovremo fare i buoni padri di famiglia che tentano di amministrare in buona sostanza, in maniera onesta, garbata, educata e in prospettiva per dare un segnale in positivo anche per il futuro e per lo sviluppo della Sardegna, o ci accontentiamo di dire che, comunque, in maniera raffazzonata, vogliamo fare delle riforme come quelle che già abbiamo patito e stiamo partendo nell'agricoltura. Pur che si togliesse l'ERSAT di mezzo si sono fatte tre entità, e queste tre entità, con buona pace dell'Assessore, non funzionano! E farebbe bene l'Assessore a controllarsi anche gli atti che vengono emessi dal suo Assessorato, dei bandi che credo dovrò anche cercare di verificare se sono da annullare o meno, bandi che si sono esitati e avendo perso già centinaia di migliaia di lire, di milioni e miliardi di vecchie lire e milioni di euro da parte dell'incapacità e l'inconcludenza di questo Assessorato, dove ci sono invece, di contro, imprese agricole che stanno andando in una condizione di pena e di pietà. Mi riferisco al fatto che ci sono delle gravi inesattezze in alcuni bandi, dove si sono creati degli abusi. Lo dichiaro qui perché poi lo verrò a notificare con l'avvocato! Non si può tollerare che si vada avanti in questa maniera, cercando di dire alla Sardegna che si sta progredendo, che si sta cercando di fare delle riforme quando invece si arretra e si creano situazioni di disagio, di grave difficoltà come quella che sta vivendo il popolo sardo. Sempre di più si registrano difficoltà oggettive. Quando un dirigente non funziona, come dite voi, vada cacciato! Ma non soltanto perché ha un'etichetta di partito, va tenuto comunque! E allora se le cose non vanno bene le si cambi, caro Assessore, si abbia il coraggio! E quindi non si può andare così, tranquillamente a dire che questa è la panacea dei mali dell'agricoltura, anche perché non solo non è vero, non solo è falso, ma stiamo creando i presupposti per un tracollo dell'agricoltura, soprattutto quella che è l'agricoltura più importante, quella di sostanza, quella dove c'è l'irrigua. O vorrei ricordare a qualcuno anche certi passaggi di finanziamenti che andavano fatti per certe zone e poi sono esitati in altra zona in campagna elettorale, non di questa ma dell'altra campagna delle politiche, di 39 milioni di euro che servivano sempre e poi sono andati a un collettore particolare che sappiamo dove è, dimenticandosi di zone che avevano più difficoltà di quella che è stata servita.
Se vogliamo creare i presupposti perché ci sia la disponibilità a costruire una legge che sia buona per i sardi c'è la buona volontà di collaborare, se invece questa collaborazione viene rifiutata saremo costretti a non tacere su ogni argomento, non solo tirar fuori ogni argomento, ma andare a fondo, ma veramente a fondo su ogni argomento, in tutti i sensi. In tutti i sensi! Per cui non si può andare avanti con questa trattazione se prima non vengono risolti i problemi di legittimità che chiaramente pesano su questa norma. Grazie Presidente.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Dedoni.
E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (F.I.). Grazie Presidente. Io userò dei toni più pacati rispetto a quelli del collega Dedoni, ma condivido pienamente ciò che ha appena detto e sostenuto nel suo intervento. E' una preoccupazione un po' di tutti, penso da tutti i banchi della minoranza, ma penso anche da quelli della maggioranza. Questa stagione delle riforme un po' ci preoccupa, l'abbiamo detto più volte: le riforme hanno un percorso preordinato, le riforme hanno una finalità e le riforme hanno un traguardo, quindi un obiettivo. Non mi sembra che questa legge sia così chiara e siano così chiare né le finalità né tantomeno il reale obiettivo che si vuole ottenere. Durante la discussione generale mi è sembrato che alcuni argomenti e alcuni punti importanti fossero stati comunque sollevati, molti dai colleghi della minoranza, ma ritengo anche qualche collega della maggioranza, come la sempre puntuale collega Caligaris che, in realtà una delle poche colleghe che è attenta a tutte le problematiche di questo Consiglio regionale, costantemente suggerisce alla maggioranza anche, come quest'emendamento all'articolo 1, emendamenti che hanno una certa valenza e sicuramente un certo rispetto e una certa importanza.
Dicevo, quindi, che in discussione generale abbiamo sollevato una sede di problemi, ma non mi sembra che dalla replica dell'Assessore questi problemi siano stati tutti completamente toccati, naturalmente anche il tempo a sua disposizione non permetteva di dare risposte complete ed esaustive a tutti i colleghi, ma non mi sembra che ci siano state chiare risposte. Una delle risposte che non mi è sembrata così chiara è proprio su quest'aspetto delle finalità, cioè sul ruolo effettivo che questi consorzi devono avere sul nostro territorio, individuando certamente quelle che sono le attuali funzioni che quindi con il proseguo della loro gestione devono giustamente ed immancabilmente proseguire, quindi devono essere fatti comunque salvi quei compiti che attualmente sono svolti all'interno di questi consorzi e poi naturalmente le loro relative risorse, le loro relative attività che fino ad oggi sono, diciamo così, individuate all'interno dei consorzi stessi. Ma noi riteniamo anche che nelle finalità, quindi all'articolo 1 che è in questo momento in discussione, sia necessario comunque in qualche modo sottolineare l'importanza che questi consorzi di bonifica devono avere, devono assumere sul territorio, attraverso chiaramente una, chiamiamola così com'è stata definita anche dei sindacati, polivalenza funzionale e quindi non deve essere centrata solo sulla gestione integrata delle acque e del territorio, ma anche relativamente al suolo e quindi all'ambiente. E io credo che questo sia un aspetto che va comunque inserito e se non è inserito chiaramente all'interno dell'articolo 1, Assessore, io credo che lei, spero in sede di replica di questa discussione dell'articolo 1, chiarisca quest'aspetto: qual è realmente la funzione che questi consorzi sul territorio dovranno assumere, perché vorremmo capire qual è il pensiero reale della Giunta. Perché mi sembra che il pensiero della Commissione sia abbastanza chiaro nella redazione di questo testo, ma non ci sembrano così chiare quelle che, invece, saranno le funzioni della Giunta, e quindi dell'Esecutivo, nel concludere e proseguire questo assetto di riforma e di conclusione della gestione di questa proposta di legge.
Noi stamattina, nel passaggio all'esame degli articoli, come Gruppo di Forza Italia ci siamo astenuti tutti, ma non ci siamo astenuti a caso; è un'apertura che noi vogliamo fare nei confronti della maggioranza, dell'intero Consiglio regionale, della Giunta, del Presidente della Giunta regionale. Non mi sembra che tutte queste aperture sino ad oggi siano mai state colte né tanto meno prese mai considerazione, però siccome la nostra gestione politica è dettata dal fatto che siamo e cerchiamo sempre di essere noi propositivi pensiamo che dall'altra parte ci sia anche un'azione propositiva e quindi ci sia possibilità di poter collaborare. E allora io chiedo questo e credo che sia questo sull'articolo 1 un aspetto fondamentale che va in qualche modo sottolineato: mi aspetto chiaramente da parte del responsabile in questo momento della Giunta, il riferimento di Giunta e quindi dall'Assessore competente, una risposta chiara su questo aspetto, su come ha veramente deve essere la gestione e quali saranno realmente le finalità ed eventualmente, se è possibile, anche sede di approvazione degli emendamenti valutare se è necessario anche inquadrare o allargare con un miglior chiarimento di quello che è il dettato di questo articolato.
In seconda analisi è chiaro che a noi interessa molto l'aspetto personale. E' vero che nell'articolo 1 siamo ancora in fase di finalità e quindi di individuazione generale di quello che è il testo e il contenuto di questa proposta di legge, però a noi interessa molto che cosa realmente la Giunta vuole e che cosa realmente questo Consiglio regionale pensa nei confronti del personale che lavora oggi all'interno dei consorzi, ma soprattutto del personale precario o a tempo determinato, chiamatelo come meglio credete. Noi abbiamo necessità di capire, anche da questo aspetto e da questo punto di vista prima di procedere, e quindi anche con la valutazione di quello che è il contenuto dell'articolato, capire realmente dove e come si vuole arrivare, perché fino ad oggi abbiamo parlato sempre degli enti locali, la soluzione di spostare e di individuare negli enti locali… ma lo sappiamo benissimo che gli enti locali non hanno neanche la possibilità di assumersi un dipendente dall'Ufficio di collocamento, immaginiamoci se hanno la possibilità di collocare personale regionale all'interno del proprio ente. Ma sappiamo anche perfettamente che questo lo si può svolgere, lo si può fare solo ed esclusivamente attraverso dei concorsi pubblici, quindi sembra quasi di dover dare delle risposte facili per cercare di scaricarsi un problema che invece un problema realmente è, senza mai realmente, fino ad oggi, dare risposte chiare e concrete.
Quindi, per concludere, credo che non ci sia molto più da aggiungere e da sottolineare, io credo che sia necessario, in qualche modo, sottolineare, ampliare ed individuare quelle che sono le reali funzioni di questa riforma che vede i consorzi di bonifica in primo piano, ma credo che sia importante e fondamentale ricordarsi che i consorzi di bonifica sono e saranno sempre al servizio dell'agricoltura sarda. Quindi, credo che l'agricoltura, gli agricoltori, le associazioni di categoria si aspettano oggi una risposta forte che, Assessore, non può arrivare da noi, noi possiamo soltanto suggerire. Noi abbiamo necessità in questo momento di capire realmente qual è la vostra posizione e realmente dove si vuole arrivare.
PRESIDENTE. Non abbiamo iscritti a parlare, quindi siamo in fase di votazione. Metto in votazione il titolo della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Presidente, voto elettronico palese.
PRESIDENTE. E' stato richiesto il voto elettronico palese dall'onorevole Ladu.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del titolo.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cachia ha votato a favore, i consiglieri Rassu e Vargiu hanno votato contro e il consigliere Licandro si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cappai - Cassano - Dedoni - Diana - Farigu - Gallus - Ladu - Liori - Marracini - Milia - Moro - Murgioni - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Vargiu.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Amadu - Cherchi Oscar - Licandro - Petrini - Pileri - Pittalis - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 62
votanti 54
astenuti 8
maggioranza 28
favorevoli 37
contrari 17
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'emendamento numero 10, presentato dall'onorevole Diana, Artizzu e più.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 10 è negativo.
PRESIDENTE. Dia anche quello sull'emendamento numero 9.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Negativo ugualmente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Sull'articolo, Presidente. Purtroppo il mancato accoglimento dell'emendamento, Presidente, non mi consente di votare a favore dell'articolo 1 e francamente pone un serio condizionamento alla condivisione da parte mia di una legge di riforma che, di fatto, sembra voler ignorare i principi a cui si sono attenute tutte le numerose leggi di settore approvate dalle altre Regioni come, tra l'altro, ben prevedeva la proposta di legge del relatore onorevole Alberto Sanna. Quindi, questa mia posizione poi la verificherò per gli articoli successivi e quindi io mi asterrò sull'articolo 1. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, soltanto le chiederei la votazione con scrutinio elettronico palese. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Licheri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LICHERI (Sinistra Autonomista). Grazie, signor Presidente. Intanto per esprimere il voto favorevole, in quanto le finalità dell'articolo 1 rappresentano il fulcro di questa proposta di legge. Io sinceramente sono un po' perplesso e non comprendo l'atteggiamento dei colleghi del centrodestra in questa prima fase di discussione. E' un atteggiamento incomprensibile perché in Commissione - l'ho ribadito anche in discussione generale - il centrodestra ha collaborato attivamente alla stesura di questa norma e quindi penso che alcuni colleghi, anche dagli interventi di questo pomeriggio, non abbiano seguito la normativa, anzi non la conoscono, e certamente non è il caso del collega Diana, che è un collega intelligente e attento, e anche dell'onorevole Cappai che ha seguito e ha partecipato attivamente ai lavori in Commissione. Quindi, mi pare che non sia l'atteggiamento giusto quella intrapreso dai colleghi del centrodestra, intanto perché anche sulle finalità non c'è stato un voto contro in Commissione, anzi c'è stata l'astensione e, come dicevo prima, c'è stata una collaborazione attiva. Finalità che dicono soltanto due cose essenziali e cioè quella che attraverso i consorzi di bonifica si ha una razionale utilizzazione delle risorse idriche, per quanto riguarda l'uso agrario, l'altra cosa diciamo che vogliamo approvare una norma che sia in perfetta coerenza con l'Unione Europea e anche con l'azione pubblica nazionale, tant'è vero che siamo tra le prime Regioni che sta avanzando una proposta di legge in questo settore rispetto ad altre che hanno iniziato proprio in questi giorni a ragionare e a discutere sul riordino dei consorzi e in più, diciamo, attraverso la legge, che pensiamo di riorganizzare completamente le funzioni dei consorzi di bonifica. Quindi, mi pare che su questo dobbiamo aprire il confronto, sui temi politici e non attraverso una contrapposizione sterile sull'oggetto e quindi sulla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Innanzitutto volevo precisare che poc'anzi io ho sbagliato nella dichiarazione di voto, quando volevo astenermi, ma ormai è stato dichiarato il voto contrario. Comunque sia, la volontà era solo quella di astenermi, certamente in Commissione l'opposizione ha dato un suo contributo valido affinché questa legge potesse arrivare in Aula, e questo certamente non può essere negato. Comunque sia al di là della giusta e corretta e doverosa attenzione e collaborazione che il centrodestra ha dato in Commissione, la stessa opposizione si è dimostrata critica sotto vari aspetti e questo appunto ci ha portato al voto di astensione in Commissione nel votare giustamente la legge, lasciando giustamente libertà ai colleghi del centrodestra in Aula di poter dare il loro contributo di sensibilizzare l'aula e la Giunta, articolo per articolo con lo scopo di dare un contributo fattivo e costruttivo laddove è possibile darlo e laddove non è possibile appunto giustamente astenersi o se lo ritenevano opportuno in qualche articolo anche votare contro. Questo è l'atteggiamento dell'opposizione che è un atteggiamento abbastanza corretto, consono al lavoro che è stato fatto in Commissione, da parte mia ci sarà la massima attenzione e di volta in volta chiaramente non mi sottrarrò a quelli che sono i miei doveri e non mi sottrarrò peraltro a quella che è stata la mia opinione espressa durante i lavori della Commissione. Quindi dichiaro la mia astensione a quest'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. E' stata richiesta dall'onorevole Vargiu la votazione elettronica palese. Prego i colleghi di stare al posto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Frau e Gessa hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Cappai - Dedoni - Diana - Farigu - Floris Mario - Marracini - Milia - Moro - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Amadu - Caligaris - Cherchi Oscar - La Spisa - Licandro - Lombardo - Pittalis - Rassu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 56
votanti 47
astenuti 9
maggioranza 24
favorevoli 36
contrari 11
(Il Consiglio approva).
Emendamento aggiuntivo numero 9 dell'onorevole Caligaris.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Passiamo all'articolo 2. All'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi numero 11, 14 e 13, i sostitutivi parziali numero 72, 12, 73, 8 e l'aggiuntivo numero 64.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:
Art. 2Funzioni dei consorzi di bonifica
1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:
a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento e la manutenzione degli impianti e della rete scolante, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
d) la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulico-agraria comprese nel piano generale di bonifica e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.
3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
L'articolo 2 è soppresso. (11)
Emendamento soppressivo parziale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
Nel comma 1, lettera d), le parole: "sentito il parere della competente commissione consiliare" sono soppresse. (14)
Emendamento soppressivo parziale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
Il comma 3 è soppresso. (13)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 2
La lettera c) di cui al comma 1 dell'art. 2 è così sostituita:
"c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante.". (72)
Emendamento sostitutivo parziale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 2
Nel comma 1, lettera c), la parola "strettamente" è sostituita con "esclusivamente". (12)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 2
Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "sistemazione idraulico-agraria" sono sostituite dalle seguenti: "bonifica idraulica", e le parole: "piano generale di bonifica" sono sostituite dalla seguenti: "piano di cui all'articolo 4". (73)
Emendamento sostitutivo parziale Caligaris
Articolo 2
Nel comma 1 lettera d) nella seconda riga:
sostituire la parola "idraulico-agraria" con le parole: "idraulica e di quelle agrarie". (8)
Emendamento aggiuntivo Pileri - Contu - Pittalis - La Spisa
Articolo 2
Nell'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Ai consorzi di bonifica è affidata dall'ENAS la gestione degli impianti e delle opere a prevalente uso irriguo ai sensi dell'articolo 19, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19. (64).)
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.
E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ho già detto nella discussione generale, la differenza che esiste tra l'articolo 1 e l'articolo 2, ove si recitano le finalità e poi dopo le funzioni che sono demandate ai consorzi di bonifica. Beh, insomma, io credo che sarebbe stato opportuno e giusto che quantomeno il Presidente della Commissione anziché attardarsi a verificare se i colleghi della minoranza comprendono o non comprendono questa materia, onorevole Licheri, forse sarebbe stato bene che lei spiegasse dove iniziano le finalità o dove terminano le finalità e iniziano le funzioni perché qui non è assolutamente chiaro, e che non sia chiaro lo si capisce dal comma 3 di questo articolo, dove pensate anche per coloro che si astengono, "i consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico", ma quando mai è stato scritto? Ma quando mai i consorzi di bonifica dovrebbero occuparsi di questo? Le tecniche irrigue, onorevole Alberto Sanna, e anche onorevole Licheri, mi consentano, le tecniche irrigue hanno un precedente che non può essere certo la strada indicata dai consorzi di bonifica, perché le tecniche irrigue hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di costi, non basta erogare l'acqua e non è possibile pensare che i consorzi di bonifica favoriscano e promuovano l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico. Vede onorevole Licheri, mi sbaglia, per irrigare un ettaro di oliveto sono necessari 2800 metri cubi d'acqua, per irrigare un oliveto ad altissima resa, 2800 metri cubi d'acqua. Perché? Perché misurano anche l'umidità che c'è nelle radici dell'acqua, ecco come si fa un risparmio di tipo idrico, oltre che dare una gestione ottimale a quella pianta, ma l'investimento per far sì che questo accada, è un investimento che è a carico di chi? Del consorzio di bonifica secondo lei, è il consorzio di bonifica che deve spingere gli agricoltori a far sì che le tecniche irrigue abbiano questo risultato? Io credo che non sia assolutamente possibile un fatto di questo genere. Io credo che sia necessario che la programmazione regionale indichi quali debbano essere le tecniche irrigue. No, qui è data come funzione ai consorzi di bonifica. Ora, questo potrebbe determinare che un consorzio di bonifica tracci una strada ed un altro consorzio di bonifica ne tracci un'altra, o che un consorzio di bonifica si impegni tanto in questa direzione e altri consorzi di bonifica lo facciano di meno. Allora, come si può pensare di votare a favore ad un articolo di questo genere? Dico ancora di più, al comma c) si dice: "nonché delle opere di viabilità che sono uno degli argomenti fondamentali dei costi della gestione delle bonifiche". "Nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali". Beh, io vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse che cosa vuol dire "strettamente funzionali". O sono funzionali o non lo sono per niente. Se sono esclusivamente funzionali ha un senso, ma se sono strettamente funzionali io vorrei capire la ripartizione di quello "strettamente funzionali" sulla base dell'utilizzo che non fanno gli agricoltori, ma che fa una miriade di persone che sono i comuni, che sono i semplici cittadini, tutti coloro che utilizzano le strade di bonifica, beh, la manutenzione, qualcuno deve stabilire che è "strettamente funzionale" o si dice che è "esclusivamente funzionale" o altrimenti "strettamente funzionale" sarà molto difficile capire in quale parte devono contribuire i comuni e altri soggetti che utilizzano la viabilità di bonifica. L'altro emendamento che abbiamo ritenuto di presentare, nel comma 1 alla lettera d), beh anche qui, "la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulico agraria comprese nel piano generale di bonifica, ancora ci dobbiamo arrivare, al piano generale di bonifica, e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente Commissione consiliare", voi sapete benissimo che io sono uno di quelli che vorrebbe coinvolgere al massimo il Consiglio regionale e le Commissioni competenti. Ma avete idea di quante volte la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulica agraria avranno luogo nei numerosi Consorzi di bonifica che abbiamo noi Sardegna? Io credo che la Commissione competente dovrà essere impegnata d'ora in avanti solo per essere coinvolta... "sentito il parere della competente Commissione consiliare", che non vuol dire proprio niente "sentito il parere" e lo sappiamo benissimo. Ma come si può coinvolgere la Commissione consiliare in questo? Io credo che sia un'altra assurdità di questa legge, e noi chiediamo la soppressione del coinvolgimento della Commissione su un atto che è già stato indicato essere atto di gestione. Cioè, vogliamo entrare anche nella gestione? Io credo che sia assolutamente inutile e credo che l'emendamento debba essere accolto.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Diana.
E' iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU GIUSEPPE (P.D.). Grazie, signor Presidente. Questo articolo è senz'altro il cuore della legge - ha fatto bene anche l'onorevole Diana a soffermarsi - perché da qua discendono poi tutte le altre disposizioni che troveremo più avanti, fino ad arrivare a quelle del personale. E' il cuore anche perché sono qua dentro le ragioni che ci inducono a portare in Aula una legge di questo tipo in materia di Consorzi di bonifica, perché intanto la prima esigenza era quella di fare ordine sulle funzioni dei Consorzi, funzioni che, come abbiamo detto anche in discussione generale, vanno aggiornate rispetto all'evoluzione che c'è stata in questi anni dell'agricoltura e quindi di strumenti che debbono essere messi a disposizione di un'agricoltura moderna. E' necessario fare ordine per tante ragioni, perché i Consorzi in questi ultimi anni, ultimi decenni, hanno esercitato per esempio tutta una serie di attività che nulla avevano a che fare con le funzioni proprie dei Consorzi, tra cui anche la viabilità, onorevole Diana. Cioè, occuparsi di viabilità che non è strettamente connessa all'attività agricola vuol dire scaricare sulle imprese agricole costi che devono essere a carico della collettività e non delle imprese agricole; occuparsi di canali che sono a tutela dei centri abitati è cosa nobile, utile, però che se ne occupino i Consorzi di bonifica, con costi a carico delle aziende agricole e non della collettività, non va bene; per non parlare poi di tutta una serie di attività che i Consorzi di bonifica hanno messo in campo in tutti questi anni: hanno distribuito acqua, hanno fatto depurazione, hanno fatto tutta una serie di attività che nulla hanno a che fare con quello che è l'obiettivo primario. Quindi, ecco perché dico che qua dentro, in questo articolo, sta la ragione vera per la quale è necessario comunque intervenire con una legge di riordino. Ci sono in quest'articolo quelle che invece a nostro avviso, ad avviso della Commissione, non solo della maggioranza - il Presidente lo ha detto bene -, ad avviso della Commissione che è partita da un punto ed è arrivata a questa proposta che, a mio avviso, comprende quelle attività che sono proprie dei Consorzi di bonifica, e mi riferisco alla gestione del servizio idrico, ma non solo alla gestione del servizio idrico inteso come mera erogazione della risorsa idrica (quindi aprire e chiudere i rubinetti), ma a tutte le attività connesse che stanno attorno a quest'attività, e sono quelle che sono indicate in tutte quante le lettere del comma 1, quindi la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento della rete, ma anche dei canali scolanti, delle opere di adduzione, di tutte quelle attività che sono strettamente connesse al servizio idrico. Tra cui anche le attività volte a garantire il risparmio idrico, in che maniera? Perché il Consorzio di bonifica si dovrebbe occupare di questo? E in che maniera può farlo? Certo che ci sono poi dei costi che sono a carico delle aziende, però favorire vuol dire anche, lo abbiamo scritto qua, che bisogna tendere ad installare i misuratori: il misuratore comunque scoraggia un consumo abnorme di acqua su colture che avrebbero bisogno di un quantitativo inferiore; vuol dire anche intervenire per scoraggiare tecniche di irrigazione molto dispendiose da questo punto di vista. Io penso che sia una delle funzioni che devono essere affidate ai Consorzi di bonifica, poi è chiaro che scindiamo quelle che sono le competenze del privato rispetto alle competenze dell'erogatore e del gestore della risorsa, però il gestore della risorsa - in questo caso i Consorzi di bonifica - deve avere anche la responsabilità di utilizzare in maniera razionale la risorsa stessa. E poi l'altra funzione, a mio avviso importantissima, è quella del riordino fondiario. Perché è importantissima? Intanto conosciamo tutti quanti quali sono i limiti delle nostre deve agricole: la dimensione, la polverizzazione, la parcellizzazione. Perché dovrebbe occuparsene il Consorzio di bonifica? Perché il Consorzio di bonifica è lo strumento che viene utilizzato per infrastrutturare le campagne, è lo strumento che noi utilizziamo per andare nei territori che non sono infrastrutturati per portare la risorsa idrica, e quale maggiore strumento di convinzione per le popolazioni, anche per entrare in quelle che sono le resistenze nella nostra cultura (quella di avere quel pezzettino di terreno che dobbiamo tramandare anche ai nostri nipoti), che quella di portare invece come strumento di persuasione e di convinzione il fatto che questi terreni aumentano la loro potenzialità con l'infrastrutturazione? Chi è che può intervenire a fare un riordino antecedente l'infrastrutturazione che costituirebbe eventualmente, per il riordino, una eventuale rigidità? E' chiaro che questa funzione può essere affidata essenzialmente ai Consorzi di bonifica: i Consorzi di bonifica hanno provato a farlo in questi anni, c'è un'esperienza importantissima di cui ho parlato in discussione generale che riguarda l'intervento nel comune di Pauli Arbarei che ormai è portato a conclusione (ci sono soltanto degli aspetti tecnico-giuridici che vanno definiti) che può costituire eventualmente anche un progetto pilota; ci sono delle professionalità che stanno all'interno dei Consorzi di bonifica che hanno maturato esperienza nel corso degli anni nel riordino fondiario, queste professionalità vanno valorizzate, vanno utilizzate, vanno tenute all'interno dei Consorzi di bonifica e con questa legge, e non solo con questa legge perché c'è già una sentenza in questo senso, devono essere mantenute all'interno dei Consorzi di bonifica. Io penso che questa qui, se sappiamo valorizzarla, può essere una funzione importantissima, non al servizio dei Consorzi di bonifica ma al servizio dell'intera agricoltura che ha tanto bisogno dell'irrigazione quanto ha bisogno che le aziende vengano riordinate e costituite in dimensioni adeguate.
Quindi io penso che su questo articolo potremmo anche soffermarci a confrontarci ma questo è l'articolo che è il cuore e che contiene già, a parte qualche piccola modifica (e ci sono alcuni emendamenti che sono anche condivisibili), contiene già essenzialmente quelle che sono le funzioni che complessivamente riguardano un Consorzio di bonifica che voglia rivolgersi ad un'agricoltura moderna.
PRESIDENTE. Grazie.
E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. Parliamo dell'articolo 2, un articolo chiave che definisce le funzioni dei Consorzi di bonifica e che è strettamente collegato al precedente. In effetti non si può ignorare che alcuni aspetti dei Consorzi di bonifica sono purtroppo sconosciuti ad una larghissima fetta di cittadini, e spesso anche agli stessi consorziati. Ciò in contrasto con le infrastrutture di bonifica che sono ben presenti nel territorio, soprattutto nei comprensori con un significativo passo urbanistico, e nonostante sia patrimonio ormai condiviso l'importanza del rapporto tra le infrastrutture e l'integrità del territorio e dei rischi derivanti da una cattiva gestione o non adeguata conoscenza dell'assetto idrogeologico e quindi dell'importanza dell'irrigimentazione dell'acqua e della difesa idraulica. Beh l'attività di bonifica riguarda quindi tutti gli insediamenti che sono compresi nel territorio, quindi quello che chiamiamo comprensorio e sono gli insediamenti agricoli ma anche extra agricoli. L'emendamento numero 8 si riferisce proprio a questo aspetto che nella lettera D del comma uno dell'articolo 2 pone la realizzazione e la gestione delle opere di sistemazione idraulico agraria proponendo, quindi, una divisione tra i due termini in modo tale che la sistemazione idraulica non sia limitata solo a quella strettamente agraria, pur trattandosi di opere comprese nel piano generale di bonifica, cui faceva riferimento prima l'onorevole Diana in termini critici, e per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e addirittura il parere della Commissione competente. Quindi io ritengo che non ci sia alcun motivo di limitare le funzioni dei Consorzi in questo ambito pur intervenendo per rimuovere alcuni aspetti di gigantismo dei cosiddetti Consorzi canaglia che sono però soltanto eccezioni, e che non possono essere considerate la norma, anche se, ovviamente, certi comportamenti hanno esteso ombre su tutti i Consorzi compresi quelli virtuosi, come in replica sottolineava anche l'assessore Foddis. Del resto gli stessi operatori dei Consorzi e le organizzazioni sindacali che li rappresentano hanno a più riprese, da un lato evidenziato le distorsioni e le anomalie di gestione, e dall'altro le difficoltà operative anche per l'assenza di adeguati finanziamenti. E gli stessi operatori dei Consorzi e le loro organizzazioni sindacali hanno però evidenziato l'importanza dell'attività dei Consorzi per l'agricoltura isolana e per il territorio nella sua complessità. Anche la loro posizione sulla legge di riforma è stata fin dal primo momento molto chiara e non si è limitata ad evidenziare degli aspetti di tipo strettamente corporativistico. La riforma è necessaria, nessuno lo nega, ma non bisogna, e questo spetta al Consiglio, creare i presupposti o avvallare un ulteriore confusione dove peraltro ce n'è a sufficienza se si considerano i rapporti tra gli agricoltori, i consorziati, gli enti erogatori del bene acqua, peraltro sempre più prezioso. Ritengo che il Consiglio regionale possa compiere un buon lavoro, ma solo senza rigidità e fornendo un contributo al lavoro della Commissione che ovviamente è più che apprezzabile. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Grazie, Presidente. In discussione generale nel mio intervento ho cercato di richiamare l'attenzione del Consiglio e della Giunta e dell'Assessore nella fattispecie, appunto sull'articolato, in quanto ritenevo e ritengo ancora che su determinati articoli e specialmente sull'articolo 2 sia necessario riflettere. Innanzitutto si riscontra immediatamente una contrapposizione di termini con l'articolo 1 e specialmente col comma uno dell'articolo 1. E vado a spiegarmi. Nell'articolo 1 le finalità della legge quadro prevedono che… per la corretta… dunque la Regione per lo sviluppo di una agricoltura moderna e razionale nell'ambito della salvaguardia eccetera eccetera, promuove, attua attraverso i Consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse agricole per uso, per le risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile. Ripeto dice l'articolo 1 la razionale utilizzazione delle risorse idriche. Se poi si va all'articolo 2, dove la Commissione ha cercato in tutte le maniere di seguire quel solco e di quel nuovo soggetto che si è voluto dare ai Consorzi di bonifica che Consorzi di bonifica non sono, ma sono solo dei Consorzi che gestiscono la risorsa idrica che acquistano e la distribuiscono poi agli utenti. La bonifica è tutta un'altra cosa. E la Commissione malgrado alcune perplessità e dubbi ha tentato di creare un testo sul solco, appunto, del dettato del comma uno dell'articolo 1, leggendo poi gli emendamenti numero 72 e l'emendamento numero 73 della Giunta regionale c'è uno stravolgimento dei compiti del Consorzio di bonifica; e prego i colleghi di prestare attenzione a queste cose, perché? Perché nell'emendamento numero 72 alla lettera C. dell'articolo 2 la Giunta regionale aggiunge, aggiunge alla gestione sistemazione adeguamento funzionale degli impianti aggiunge la realizzazione degli impianti idrici, già c'era una forte perplessità sulla parola ammodernamento che io volevo proporre con un emendamento orale di togliere, di togliere, e mi spiego perché, qui si aggiunge la realizzazione. Ciò vuol dire che i costi, che i costi per la realizzazione degli impianti sono a carico dei Consorzi, chiaramente si rifletterà, qui è scritto così, chiaramente poi si rifletteranno sul costo dell'acqua degli utenti, perché se io realizzo un'opera il costo che mi costa quel opera è chiaro che poi devo distribuirla nei consorziati. Io non sono un comune, io sono un consorzio degli utenti… qui c'è scritto la realizzazione degli impianti idrici. Quindi vorrei essere, almeno richiamare all'attenzione dell'Assessore affinché venga specificato questo particolare poiché se le cose non stanno così e cioè che il costo della realizzazione chiaramente poi viene uniformemente e proporzionalmente distribuito tra gli utenti, ciò vuol dire che gli utenti oltre al costo dell'ammodernamento hanno anche in più il costo della realizzazione delle opere liriche, così dice esattamente l'emendamento. E siccome, ripeto, degli impianti irrigui, mentre prima erano solo obbligati alla gestione, la sistemazione dell'ammodernamento. Io faccio un esempio: le reti di distribuzione di acqua pubblica nei centri abitati sono di proprietà, sono gestiti da che cosa? Da un ente che distribuisce, in questo caso Abbanoa, ai comuni. Gli utenti pagano, un costo al metro cubo dell'acqua ma l'ammodernamento, la realizzazione, la sistemazione e quanto concerne la rete è completamente a carico dell'ente gestore. In questo caso cioè l'ente distributore, scusatemi, l'ente distributore. In questo caso tutti gli oneri, attenzione, sono a carico dell'ente gestore. Ecco da qui il dubbio che riviene a tutti noi se si riesce a centrare l'obiettivo della legge che è quello di arrivare ad un costo dell'acqua al metro cubo compatibile con la redditività e con i redditi dei terreni e delle aziende agricole. Quindi io pregherei di soffermarci su questo particolare e riflettere bene e analizzare bene le parole, perché le parole scritte in legge diventano legge e la legge la interpreta purtroppo chi: non tanto il legislatore che l'ha fa, quanto il terminale che poi la legge usa e fa rispettare.
Quindi la seconda attenzione, diciamo così, scusatemi il termine, il secondo punto su cui vorrei richiamare l'attenzione, appunto, è sempre alla lettera D dell'articolo 1 quando si sostituiscono le parole "di sistemazione idraulico agraria" in "bonifica agraria" beh allora qui bisogna deciderci, se parliamo di bonifica, parliamo di bonifica, e la bonifica ha un termine ben preciso, non solo come termine agronomico, ma come termine riportato nella legge speciale della bonifica. Per bonifica agraria si intendono tutte quelle opere, a partire dai dissodamenti per arrivare alla realizzazione delle strade, reti idriche e quant'altro servono a trasformare radicalmente un territorio. Mentre la legge, passata in Commissione, ha parlato giustamente di sistemazione idraulico-agraria, ciò vuol dire, e lo dice la parola stessa, "bonifica agraria", è un termine completo, se ci siamo battuti per dire se queste è un Consorzio di bonifica o meno, allora torniamo al comma 1 dell'articolo 1 che dice sulle finalità della legge una cosa completamente diversa da questo termine usato nell'emendamento. Allora la mia domanda è questa: perché la Giunta usa ora il termine di bonifica agraria, la bonifica agraria è proprio la bonifica agraria, cioè è il termine con cui i Consorzi di bonifica venivano e vengono tuttora chiamati prima dell'entrata in vigore di questa legge, perché con questa legge diventano, ripeto ancora, solo gestori della risorsa acqua per distribuirla, con il termine di bonifica invece è incluso tutto; possono cercare l'acqua, possono imbrigliarla, possono invasarla e tutto quello che le consentono sono dell'acqua. Assessore, io so cosa vuol dire il termine "bonifica agraria", perché anch'io ho fatto la facoltà di Agraria… bonifica idraulica, mi scusi, esattamente, scusatemi… però, quando si tratta di bonifica idraulica non stiamo parlando di sistemazione idraulica, stiamo parlando di opere di bonifica e cioè, io mi riferisco sempre all'eventuale costo una volta in uscita poi del metro cubo dell'acqua, perché si sta dando ai Consorzi tutte le competenze non solo della gestione, in questo caso, ma bensì anche della completa realizzazione non solo degli impianti, ma di tutte le opere che ne concernono per bonificare idraulicamente giustamente un territorio, e cioè, se debbo praticamente eliminare un terreno paludoso e trasformarlo in un terreno agricolo, ecco che la competenza è data nuovamente ai Consorzi, ma la finalità della legge dice tutta una cosa diversa; questo è il mio problema, dice tutta una cosa diversa. Allora, stiamo attenti alla terminologia, ma stiamo attenti principalmente ed essenzialmente al fatto, come anche ha citato il collega Cuccu, che alla fin fine, poi, con tutti i costi che verranno addossati a questi benedetti Consorzi, non solo non si riesca a rendere un equo e compatibile costo dell'acqua in distribuzione, ma, bensì, così com'è successo sino ad oggi, si duplichi o si triplichi il costo del metro cubo dell'acqua stesso. Quindi, se è necessario riflettere, riflettiamo, se è necessario fare una sospensione, sospendiamo, perché questo è proprio l'articolo fondante della legge. Dico solo questo, cioè, forse mi sto sbagliando, ma a primo impatto è questo ciò che si evince dalle terminologie usate. E allora, se è necessario ripensarci, ripensiamoci, incontriamoci, discutiamone, non dico con me, ma anche tra la Giunta e la Commissione, e dal momento che stiamo giustamente redigendo una norma abbastanza importante, anzi, basilare, essenziale per la nostra agricoltura, tentiamo di farla bene o almeno di non fare degli errori che poi ci riporterebbero a rivedere lo stesso testo di legge. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Rassu.
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Grazie Presidente. Come ho già avuto modo di sottolineare durante il dibattito generale, la ridefinizione delle funzioni dei Consorzi di bonifica, questa legge interpreta in modo assai estensivo, è disciplinata da una serie di norme che invece non autorizzano affatto tale interpretazione. Infatti, il decreto legge numero 248 del 31 dicembre del 2007, dice all'articolo 27 che le Regioni possono procedere al riordino, all'accorpamento e soppressione dei Consorzi, ciò autorizzerebbe quindi anche la Regione Sardegna a riscrivere l'assetto di questi organismi con una legge regionale, ed è la tesi seguita dalla Giunta e dalla maggioranza. Lo stesso articolo 27 della legge nazionale citata, tuttavia, prosegue con un inciso secondo il quale sono fatti salvi funzioni e compiti attualmente svolti e risorse assegnate da Stato e Regioni. Ebbene, se viene fatto salvo tutto questo, non si vede come la Regione sarda, concretamente, possa ridefinire le funzioni dei Consorzi con una legge articolata come quella in esame, la quale, tra l'altro, prevede anche scioglimenti e soppressioni, e non si vede in particolare quali compiti e quali funzioni rimarrebbero salve, ad esempio, in un Consorzio che cessa formalmente di esistere a tutti gli effetti giuridici. L'impressione, dunque, è che con questa legge la Regione si stia infilando in un ginepraio da cui sarà difficile uscire, che provocherà un enorme contenzioso che si ripercuoterà negativamente sull'operatività dei Consorzi stessi, obiettivo dichiarato dalla legge di riforma ora in discussione, non siamo, e diciamo purtroppo, perché obiettivamente la normativa nazionale non è chiara in presenza di un semplice cavillo, uno dei tanti che si incontrano qua e là nella legislazione nazionale. A chiarire l'importanza della questione giuridica di fondo, peraltro, è anche la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale con due sentenze abbastanza recenti rispettivamente del 98 e del 2004. La Consulta ha chiarito che i Consorzi non si possono sciogliere e che è ammessa una disciplina diversa di questi organismi da parte delle Regioni solo nella misura in cui questa si traduca in un trasferimento di funzioni a favore degli enti locali. Non è un problema da poco, tanto è vero che è presente anche nella relazione introduttiva al testo unificato della presente legge e in quella sede si risolve la questione, a nostro avviso, in modo troppo semplicistico, affermando che fra le norme nazionali e la giurisprudenza costituzionale non c'è incompatibilità, e di conseguenza anche la legge regionale è coerente con questo impianto normativo. Non credo che sia così, soprattutto per le ipotesi di scioglimento e soppressione che sono presenti nel testo; come si fa a sostenere che un Consorzio sciolto sia trasferito all'ente locale? E come possono essere fatte salve le sue funzioni e i suoi compiti se si decide per legge che non potrà più esercitarle in forma autonoma? Per voler raggiungere a tutti i costi l'obiettivo di riformare e razionalizzare questi organismi di governo del territorio su certe materie, la Regione sta correndo il rischio di cacciarsi in un vicolo cieco. Più logicamente avrebbe potuto e dovuto dire che intendeva operare in un quadro di federalismo interno e trasferire competenze e funzioni al sistema delle autonomie. Ci sarebbe stata, magari, una fase di transizione con la quale ci sarebbero state le condizioni per mettere e per attendere nella chiarezza tutti, e soprattutto i Consorzi, una più puntuale definizione della normativa nazionale anche seguendo l'esperienza di altre Regioni a Statuto speciale e ordinario, invece si è voluta seguire questa pericolosa scorciatoia correndo il rischio non di percorrere una strada più breve, ma di andare completamente fuori strada; perché questa leggerezza, mi chiedo? E perché nella lunga gestazione di questo provvedimento, durata oltre un anno, non si è pensato a sciogliere questo nodo che può compromettere il buon esito della legge? A mio avviso non si tratta di una semplice dimenticanza, fatto che sarebbe già di per sé grave, quanto di una precisa volontà politica di procedere a tappe forzate per dimostrare la capacità riformatrice di questa maggioranza, che ha assoluto bisogno, a questo punto della legislatura, di tagliare un traguardo purché sia, di dire che ha fatto, dimenticando nello stesso tempo di dire anche se ha fatto bene; l'importante è fare. Noi riteniamo che in questo specifico caso non si sia operato bene, le buone riforme sono quelle che funzionano, che sanno leggere la realtà e sanno interpretarne gli sviluppi, sono quelle che sanno risolvere i problemi e dare risposte che la società e quel determinato settore richiedono. Non si può partire nell'incertezza e poi tornare indietro per riparare agli errori, non c'è niente di peggio che spalmare l'effetto delle leggi in un arco eccessivamente lungo di tempo purché si è costretti a rettificare e ripartire in alcuni casi da zero. Qui c'è un vizio profondo e strutturale che può vanificare del tutto l'impatto della legge con il nostro mondo agricolo, provocando, con un pericoloso effetto domino, conseguenze a cascata che investirebbero, oltre gli stessi consorzi, anche il sistema delle autonomie. Come opposizione noi abbiamo frenato questa legge. Non l'abbiamo frenata e il Presidente della Commissione lo ha ripetuto diverse volte e non l'abbiamo frenata, anzi abbiamo lavorato su un nostro progetto che, è giusto sottolinearlo, risolveva sul nascere queste contraddizioni, abbiamo partecipato costruttivamente ai lavori delle Commissioni, abbiamo fatto il nostro dovere anche con contributi di elevata qualità nell'interesse della Sardegna. Proprio per queste ragioni però non ci sentiamo di condividere soluzioni pasticciate che nel migliore dei casi sposterebbero in avanti di chissà quanto le vere soluzioni dei problemi. Non ci sentiamo di condividere una nuova fase di incertezza che sarebbe oltretutto accompagnata, come spesso accade, da una fuga delle responsabilità. Non vogliamo essere i responsabili e corresponsabili proprio perché si tratta di un errore che abbiamo ben chiaro, di una situazione che complicherebbe la vita e la stessa attività dei consorzi, mentre abbiamo certamente bisogno di leggi più semplici da un lato e di regole certe e chiare per tutti dall'altro, che consentano alle nostre campagne di recuperare maggiore efficienza, maggiore produttività e maggior reddito per i nostri imprenditori. Noi vogliamo la riforma dei consorzi di bonifica e ne abbiamo sempre sostenuto la necessità, anzi siamo stati, se non erro, i primi a presentare un progetto organico in questa direzione, abbiamo indicato un percorso selezionando le vere priorità, proposto soluzioni concrete sui principali nodi che andavano sciolti. Siamo arrivati ad un testo unificato, cosa che dal punto di vista istituzionale costituisce di per sé un risultato apprezzabile, ma restano ancora distanze significative per poter arrivare ad una nostra condivisione del progetto. Una distanza che in primo luogo individuiamo nella mancata chiarezza con cui si è voluto procedere su una questione fondamentale, più per raggiungere un obiettivo politico che per riformare un settore che da tempo attendeva una normativa sicuramente più adatta ai tempi. Già dai pareri di merito espressi da diverse Commissioni emerge purtroppo che certe soluzioni spinose sono state aggirate e che, in particolare sul capitolo delle funzioni e sulla compatibilità con la normativa nazionale, i proponenti se la sono cavata con un compitino di poche righe dicendo che problemi non ce ne sono e che si può sicuramente andare avanti nella strada tracciata. Non condividiamo questa superficialità ed anzi temiamo di doverla pagare già dai prossimi mesi a caro prezzo, temiamo soprattutto di dover far pagare l'insipienza del Consiglio regionale ai lavoratori dei consorzi e agli agricoltori delle nostre campagne ed è una cosa che non ci possiamo davvero permettere. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Moro.
Gli onorevoli Cappai e Dedoni si sono iscritti oltre il termine prescritto.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 11, 12, 14 e 13, mentre è positivo per gli emendamenti numero 72 e 73. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 8 e 64.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnicodell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il parere è conforme.
(Non è approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 14.
Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Era sull'altro.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 72, della Giunta regionale.
Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Cuccu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CUCCU GIUSEPPE (P.D.). Su questo emendamento, per fugare un po' le perplessità del collega Rassu, perché sono preoccupazioni corrette quelle di provare ad evitare di scaricare costi impropri sui consorziati, sugli agricoltori, però questo non è il caso. Inserire in questo comma anche la realizzazione delle opere ha un suo senso: completa gli interventi che possono fare i consorzi di bonifica in questo campo. Queste opere però - è scritto bene nella legge - sono a carico della Regione perché intanto nell'articolo 9 si disciplina in maniera chiara e puntuale qual è il metodo di formazione dei contributi irrigui, quindi sono i costi che vengono scaricati sulle aziende agricole, e nell'articolo 5 si dice in maniera puntuale e precisa che questi interventi, quindi le opere pubbliche di bonifica, e qui stiamo parlando proprio di opere pubbliche di bonifica come disciplinate dal comma 2 sempre di quest'articolo, l'onere è completamente a carico della Regione. Quindi in questo caso, su questa materia specifica io scongiurerei l'ipotesi anche residuale che i costi vengano scaricati sulle aziende agricole, i costi sono a carico della Regione. L'intervento e l'aggiunta della realizzazione delle opere insieme alla gestione, alla sistemazione, all'adeguamento funzionale, all'ammodernamento e alla manutenzione completano le attività che devono essere poste a carico dei consorzi di bonifica che quando intervengono in un territorio per fare anche interventi, che ne so, di riordino fondiario abbiano la possibilità di fare un intervento a 360 gradi e, insieme al riordino e alla razionalizzazione, quindi, delle aree, possano intervenire anche con le opere di infrastrutturazione che sono, per l'appunto, di loro competenza.
Il mio voto è favorevole all'emendamento numero 72.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Sì, grazie Presidente. Era per confermare quanto già l'onorevole Cuccu precedentemente in discussione dell'articolo poneva in evidenza, che questo articolato complessivamente era il cuore della proposta di legge e come cuore mi sembra già troppo affaticato dato che bisogna metterci qualche iniezione di stimolo per poterlo far funzionare vedendo che si è già provveduto ad apportare degli emendamenti. Io credo che ci sia bisogno di fare un bel ripassino abbondante perché checché ne dica il cultore di diritto della sinistra che ha parlato prima, il Carnelutti Calamandrei che è stato citato, parrebbe che l'articolo 27 delle disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica ripreso dal decreto legge numero 248 della legislazione dello Stato sembrerebbe che non c'entri niente, probabilmente sbagliando e confondendo perché la legge regionale numero 19 effettivamente asciuga molto delle competenze che restano in capo ai consorzi di bonifica, ma per chi conosce bene la norma sa che così non è, per cui non mi azzarderei molto nel territorio del discorso di legge da parte di qualche persona che ritiene che possa essere sufficiente dire delle cose che restano così, campate in aria, perché si possono approfondire e approfondire anche in maniera molto più diretta. Vorrei dire anche all'onorevole Cuccu che effettivamente qui si sta cercando di salvaguardare quello che è l'interesse dell'utente, ma quando si è fatta l'analisi si è parlato sì di piano di riparto, e il piano di riparto è quanto ha consentito che ci fossero dei disavanzi forti all'interno della gestione dei consorzi di bonifica, ma non si è fatto sufficientemente con chiarezza neanche nella proposta di legge che abbiamo in discussione. Resta pertanto tutto in piedi quello che è il malessere che apporterà una norma del genere se non risanata con dei pacemaker che veramente facciano funzionare un cuore della legge che certamente non ha quel cuore di disponibilità nei confronti dei cittadini, soprattutto i contadini, che hanno bisogno di sostegno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Velocemente, Presidente. Io richiamo sempre l'attenzione sui termini: è vero, collega Cuccu, che l'articolo 5 riporta tra i soggetti che possono intervenire come finanziamento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 anche, dico anche, la Regione poiché in prima battuta ci sono i contributi dei consorziati, in seconda battuta i contributi relativi agli scoli di canali, poi la Regione e i finanziamenti previsti nel quadro comunitario, e questo è vero. Perché le opere che sono a totale carico del pubblico, quindi della Regione, sono indicate nel secondo comma dell'articolo 5, quindi non è giusto dire che queste opere vengono caricate completamente sul contributo regionale, finanziamento regionale, perché così non è. E richiamo ancora una volta l'attenzione sui termini perchè proprio nell'articolo 5, nel comma 2, alla lettera d), si parla che gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di sistemazione idraulico-agraria sono a carico della Regione. Non dimentichiamoci che questo termine è stato modificato in "bonifica idraulica" che è una cosa diversa, non vorrei che poi, una volta adottato il termine "bonifica idraulica" nell'articolo 2, anche se l'articolo 5 dice che la Regione si carica completamente gli oneri nella bonifica idraulica, non essendoci una corrispondenza di termini è lettera morta. Quindi, è necessario, man mano che si va avanti, stare attenti affinché questo non succeda. Comunque sia la preoccupazione è sempre quella, la preoccupazione è ridurre al minimo il costo a metrocubo dell'acqua. Quindi, stiamo attenti, più carichiamo oneri di spesa ai consorzi e più i consorzi, per far quadrare i bilanci, devono chiaramente far pagare il costo dell'acqua in più. Stiamo solo attenti a questo. Per quanto mi riguarda mi asterrò sull'emendamento. Grazie.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 73 della Giunta regionale. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 8 dell'onorevole Caligaris decade per effetto dell'approvazione... è una cosa che è già stata recepita da un emendamento precedente.
Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3Concertazione e accordi di programma
1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 3
L'articolo 3 è soppresso. (15).)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Ovviamente se viene approvato l'articolo di conseguenza l'emendamento soppressivo non è approvato.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e del relativo emendamento:
Art. 4Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'articolo 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede:
a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;
b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;
c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;
d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.
4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.
5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'articolo 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 4
L'articolo 4 è soppresso. (16).)
PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo totale numero 16 è l'unico emendamento presentato, quindi si vota l'articolo e conseguentemente decade l'emendamento qualora l'articolo venga approvato.
Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, vorrei chiedere la votazione con scrutinio elettronico palese. Grazie.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Cerina - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Cappai - Dedoni - Diana - Liori - Marracini - Murgioni - Vargiu.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Cherchi Oscar - Contu - Farigu - Licandro - Lombardo - Pittalis - Rassu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 42
astenuti 9
maggioranza 22
favorevoli 35
contrari 7
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo 5 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 17, l'emendamento sostitutivo parziale numero 75 e 93 e l'emendamento aggiuntivo numero 74.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:
Art. 5Finanziamento
1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2 sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 9;
b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'articolo 11;
c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;
d) i finanziamentiprevisti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 2.
2. Sono a totale carico pubblico:
a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alle lettere c) del comma 1 se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;
d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di sistemazione idraulico-agraria indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:
a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;
b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.
4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili.
5. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.
6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 5
L'articolo 5 è soppresso. (17)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 5
Il comma 4 dell'art. 5 è così sostituito:
"4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui individuati dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario sino all'80 per cento delle spese sostenute, in funzione della superficie effettivamente irrigata e di parametri di efficienza gestionale.". (75)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 5
Il comma 4 dell'art. 5 è così sostituito:
"4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui individuati dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario sino all'80 per cento delle spese sostenute, in funzione della superficie effettivamente irrigata e di parametri di efficienza gestionale.". (93)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 5
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 5 è inserito il seguente punto:
"d bis) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.". (74).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Per l'emendamento numero 17 il parere è negativo. L'emendamento numero 75 chiedo al Presidente se è possibile sospenderlo perché ci sono alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi. Questo anche per l'emendamento numero 93 che ha lo stesso contenuto dell'emendamento numero 75. Sull'emendamento numero 74 è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme. Condivido l'esigenza di sospendere l'emendamento numero 75.
PRESIDENTE. Poiché l'emendamento numero 75, che è uguale all'emendamento numero 93, è un emendamento sostitutivo parziale, se sospendiamo gli emendamenti ovviamente sospendiamo l'articolo, non si può procedere. Quindi, chiedo se la richiesta è quella di sospensione dell'intero articolo.
Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA ALBERTO (P.D.). Sì, credo che sia proprio il caso, sì grazie.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni da parte dei colleghi dell'opposizione, sospendiamo l'articolo 5 e conseguentemente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.
Passiamo all'articolo 6. L'articolo 6 ha un emendamento soppressivo totale, il numero 18 e un sostitutivo parziale, il numero 94.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6Spese per energia elettrica
1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica sono poste a carico della Regione, nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.
3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 6
L'articolo 6 è soppresso. (18)
Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Sanna Alberto - Licheri - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 6
Il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito:
"1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80% delle spese sostenute." (94).)
PRESIDENTE. Non ci sono iscrizioni a parlare.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Sull'emendamento numero 18 il parere è negativo, sul numero 94 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 7. L'articolo 7 ha un emendamento soppressivo totale, il numero 19 degli onorevoli Diana, Artizzu e più e un sostitutivo parziale, il numero 95 degli onorevoli Biancu, Alberto Sanna e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7Calamità naturali
1. L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa di accertate calamità naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiori del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione.
2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 7
L'articolo 7 è soppresso. (19)
Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Sanna Alberto - Licheri - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 7
All'art. 7, il comma 1 è così sostituito:
"1 L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamità naturali abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiori del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione." (95).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 19 il parere è negativo, sull'emendamento numero 95 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 95. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 8. All'articolo 8 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 20 e il sostitutivo parziale numero 96.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8 Premialità1. L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica che, nella gestione delle proprie funzioni, raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 8
L'articolo 8 è soppresso. (20)
Emendamento sostitutivo parziale Biancu - Sanna Alberto - Licheri - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 8
All'art. 8, il comma 1 è così sostituito:
"1. L'Assessorato competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura." (96).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 20 il parere è negativo, l'emendamento numero 96 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 96. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 9. All'articolo 9 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 21, il sostitutivo parziale numero 68, gli aggiuntivi numero 76 e 67.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti:
Art. 9Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica
1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni.
2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua.
4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispone il piano di classifica di cui all'articolo 32 per il riparto della contribuenza consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 9
L'articolo 9 è soppresso. (21)
Emendamento sostitutivo parziale Pileri - Contu - Pittalis - La Spisa
Articolo 9
Il comma 1 è così sostituito:
"1. Sono a carico dei proprietari di beni immobili che ricevono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione le spese per il funzionamento del consorzio nonché le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione che non siano assunte a carico della Regione.". (68)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 9
All'art. 9, alla fine del comma1 sono aggiunte le seguenti parole "e alle spese di funzionamento dei consorzi". (76)
Emendamento aggiuntivo Pileri - Contu - Pittalis - La Spisa
Articolo 9
Al termine del comma 3 è aggiunta la seguente frase:
"Fino alla installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui al successivo articolo 46". (67).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 21 il parere è negativo, sull'emendamento numero 68 lo si considera positivo il contributo di questo emendamento, però è superato dall'emendamento numero 76, cioè da quello successivo presentato dalla Giunta regionale e quindi invito i colleghi Pileri, Contu e più a ritirare l'emendamento numero 68. Emendamento numero 76 positivo, l'emendamento numero 67 è positivo. Vorrei precisare che questo emendamento presentato dai colleghi Pileri, Contu, Pittalis e La Spisa, fornisce un elemento di ulteriore chiarimento, quindi io ritengo che sia accoglibile questo emendamento perché raccorda meglio il contenuto dell'articolo 9 che disciplina il costo dell'acqua fornita agli agricoltori con la norma transitoria dell'articolo 46, col primo comma.
Quindi credo che sia accoglibile questo emendamento.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Emendamento sostitutivo parziale numero 68. C'è stato un invito a comprenderlo nell'emendamento numero 76 che ha lo stesso contenuto e che è un emendamento aggiuntivo. Quindi c'era l'invito al ritiro dei relatori. E' ritirato.
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 10. All'articolo 10 ci sono due emendamenti, il soppressivo totale numero 22 e il sostitutivo parziale numero 77.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti:
Art. 10Contributo irriguo
1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:
a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale;
c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.
2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.
3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza deve permettere un contributo irriguo omogeneo in tutto il territorio regionale; a tal fine le spese di trasferimento dell'acqua all'ingrosso per uso irriguo dagli invasi fino ai comprensori irrigui sono a carico della Regione.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 10
L'articolo 10 è soppresso. (22)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 10
All'art. 10 il comma 3 è così sostituito:
"3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza è determinato con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE . In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali di tale contributo per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire 1'alimentazione in pressione delle reti irrigue.". (77).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Emendamento numero 22, parere negativo, sull'emendamento numero 77 della Giunta regionale il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 11. L'articolo 11 ha un soppressivo totale, il numero 23, Diana, Artizzu e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:
Art. 11Regime degli scarichi nei canali consortili
e relativi contributi
1. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 11
L'articolo 11 è soppresso. (23).)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 12. All'articolo 12 è stato presentato un emendamento soppressivo totale, il numero 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:
Art. 12Opere di competenza privata
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.
4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 12
L'articolo 12 è soppresso. (24).)
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati due emendamenti, il soppressivo totale numero 25 e il sostitutivo parziale numero 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti:
Art. 13Consulta regionale per la bonifica
e il riordino fondiario
1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:
a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
d) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di bonifica;
e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde;
f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna.
3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.
4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa.
6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:
a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica;
c) all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili;
d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e sulla fusione dei consorzi di bonifica.
9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura.
10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 13
L'articolo 13 è soppresso. (25)
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Cherchi Oscar - Sanjust - Rassu - Contu - Lombardo
Articolo 13
Nel comma 2 dell'art. 13 alla lettera c) le parole "due rappresentanti" sono sostituite da "tre rappresentanti". (5).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. L'emendamento numero 25 negativo, l'emendamento numero 5 è positivo perché riteniamo che la proposta dei colleghi La Spisa, Ladu, Murgioni e più sia accoglibile in quanto porta da due a tre rappresentanti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, cioè quindi dei lavoratori dipendenti all'interno della Consulta per il riordino fondiario quindi lo giudichiamo positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento:
Art. 14Natura e ordinamento
1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento
3. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 14
L'articolo 14 è soppresso. (26).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:
Art. 15Indirizzo, vigilanza e controllo
1. L'Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto previsto dalla presente legge.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 15
L'articolo 15 è soppresso. (27).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16. All'articolo 16 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e del relativo emendamento:
Art. 16Statuto
1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.
2. Lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.
3 Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica.
4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 16
L'articolo 16 è soppresso. (28).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 sono stati presentati due emendamenti: il numero 29, soppressivo totale, e il numero 78, aggiuntivo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti:
Art. 17Contabilità
1. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 17
L'articolo 17 è soppresso. (29)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 17
All'art. 17, prima del comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"01. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvederanno ad adeguare i propri schemi di bilanci entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.". (78).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 29 e positivo sull'emendamento numero 78 della Giunta regionale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l' emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18. All'articolo 18 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 30 e aggiuntivi numero 79 e 80.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18Istituzione e modifica dei comprensori
e dei consorzi di bonifica
1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicità di gestione.
3. All'individuazione, istituzione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.
4. L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.
5. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto n. 215 del 1933.
7. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.
8. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario; il commissario resta in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.
9. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro:
a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
f) alla predisposizione del piano di classifica;
g) all'adozione del nuovo statuto;
h) all'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 18
L'articolo 18 è soppresso. (30)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 18
All'art. 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Ai fini di perseguire l'economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.". (79)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 18
All'art. 18, al comma 3 tra le parole "istituzione" e la parola "modifica" è inserita la parola "fusione". (80).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 30 e positivo sugli emendamenti numero 79 e 80.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
(E' approvato)
Comunico che sono rientrati in aula l'onorevole Barracciu e l'onorevole Porcu, quindi non sono più in congedo e stanno partecipando alle votazioni da qualche minuto.
Passiamo all'esame dell'articolo 19. All'articolo 19 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e del relativo emendamento:
Art. 19Organi
1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio dei delegati;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il presidente;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 19
L'articolo 19 è soppresso. (31).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e del relativo emendamento:
Art. 20Assemblea dei consorziati
1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.
2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 20
L'articolo 20 è soppresso. (32).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21. All'articolo 21 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21 e del relativo emendamento:
Art. 21Consiglio dei delegati
1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.
2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.
3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.
4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1:
a) l'adozione dello statuto;
b) l'approvazione del programma di attività;
c) l'approvazione del piano di classifica;
d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'ente;
g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.
5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 21
L'articolo 21 è soppresso. (33).)
(E' approvato)
ARTIZZU (A.N.). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare per chiedere il voto elettronico.
PRESIDENTE. Non avevo la prenotazione, lo fa al prossimo? Non è comparsa la prenotazione e non c'è ancora, onorevole Artizzu.
ARTIZZU (A.N.). Va bene.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22. All'articolo 22 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 e del relativo emendamento:
Art. 22Elezioni consortili
1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti i due elenchi:
a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.
5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 22
L'articolo 22 è soppresso. (34).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Sì, Presidente, chiedo il voto elettronico palese.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Cerina - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Espa - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cappai - Farigu - Liori - Moro - Vargiu.
Si sono astenuti: Il Presidente Spissu - Amadu - Cherchi Oscar - Contu - Petrini - Pittalis - Rassu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 39
astenuti 8
maggioranza 20
favorevoli 33
contrari 6
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e del relativo emendamento:
Art. 23Diritto al voto
1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.
2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
3. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.
5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 23
L'articolo 23 è soppresso. (35).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24. All'articolo 24 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e del relativo emendamento:
Art. 24Ineleggibilità e decadenza
1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:
a) il Presidente della Regione;
b) i consiglieri regionali;
c) i componenti della Giunta regionale;
d) i presidenti delle province e i componenti delle giunta delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;
r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 24
L'articolo 24 è soppresso. (36).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e del relativo emendamento:
Art. 25Risultati delle votazioni - Ricorsi
1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 25
L'articolo 25 è soppresso. (37).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26. All'articolo 26 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 e del relativo emendamento:
Art. 26Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 26
L'articolo 26 è soppresso. (38).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27. All'articolo 27 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27 e del relativo emendamento:
Art. 27Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall'articolo 21, comma 2, è convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 27
L'articolo 27 è soppresso. (39).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28. All'articolo 28 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28 e del relativo emendamento:
Art. 28Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
d) presenta annualmente all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all'articolo 8.
7. E' vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un consorzio di bonifica.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 28
L'articolo 28 è soppresso. (40).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29. All'articolo 29 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29 e del relativo emendamento:
Art. 29Prorogatio
1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 29
L'articolo 29 è soppresso. (41).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30. All'articolo 30 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 42 e sostitutivo parziale numero 81.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti:
Art. 30Indennità
1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.
2. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000, e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.
3. Ai componenti del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica compete, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 50 per cento dell'indennità prevista per il presidente.
4. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e dall'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), a esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 30
L'articolo 30 è soppresso. (42)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 30
All'art. 30, comma 3, il numero "50" è sostituito dal numero "20". (81).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 42 e positivo sull'emendamento numero 81.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E'approvato)
Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31. All'articolo 31 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 43 e i sostitutivi parziali numero 82 e 83.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31 e dei relativi emendamenti:
Art. 31Catasto consortile
1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo territoriale regionale.
2. Il catasto è aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato attraverso la consultazione dei dati:
a) presenti nel Sistema informativo territoriale regionale;
b) presenti nel catasto erariale;
c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 31
L'articolo 31 è soppresso. (43)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
articolo 31
All'art. 31 il comma 1 è così sostituito:
"1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale.". (82)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 31
All'art. 31, la lettera a) del comma 3 è così sostituita:
"a) presenti nel sistema informativo agricolo regionale;". (83).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è negativo sull'emendamento numero 43 e positivo sugli emendamenti numero 82 e 83.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
(E'approvato)
(E'approvato)
Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 sono stati presentati l'emendamento soppressivo totale numero 44 e il sostitutivo parziale numero 84.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti:
Art. 32
Piano di classifica
1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo territoriale regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di boniifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'articolo 21, comma 4, lettera c).
3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 32
L'art. 32 è soppresso. (44)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Articolo 32
All'art. 32, del comma 1 la parola "territoriale" è sostituita con la parola "agricolo". (84).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Allora, emendamento numero 44 è negativo e sull'emendamento numero 84 è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FODDIS, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.
(Non è approvato)
Votiamo l'articolo 32 e poi ci fermiamo un attimino per valutare come procedere per non essere troppo veloci. Allora stiamo votando adesso l'emendamento sostitutivo parziale numero 84 della Giunta regionale.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Vi propongo un quarto d'ora di sospensione, perché si valuti come procedere, abbiamo sospeso l'articolo 5, se non ricordo male, e ci sono esigenze anche di tempi di presentazione di emendamenti agli emendamenti eventuali. Quindi facciamo un quarto d'ora di sospensione.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 08, viene ripresa alle ore 20 e 26.)
PRESIDENTE. Prego i colleghi di riprendere posto. Onorevole Sanna. Assessore Mannoni, riprendiamo il lavoro. Assessore, possiamo prendere posto?
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sì arriviamo, Presidente.
PRESIDENTE. Assessori, possiamo riprendere il lavoro?
Bene, colleghi avevamo sospeso il nostro lavoro all'articolo 33 per verificare le condizioni ed eventualmente approvare questa sera la legge accogliendo tutti gli emendamenti all'emendamento che sono stati presentati in considerazione appunto del fatto che non si potevano presentare prima della seduta perché non era prevedibile che proseguissimo con questo ritmo. Quindi tutti gli emendamenti all'emendamento vengono accolti e procediamo nell'esame dell'articolato.
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e del relativo emendamento:
Art. 33Beneficio di bonifica
1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.
2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 33
L'art. 33 è soppresso. (45).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cappai. Ne ha facoltà.
CAPPAI (U.D.C.). Sì, Presidente, per capire meglio il collegamento degli emendamenti. Mi scusi ma non ho capito.
PRESIDENTE. Dunque, sono stati presentati alcuni emendamenti all'emendamento, che abbiamo accolto.
CAPPAI (U.D.C.). Potremmo averne copia?
PRESIDENTE. Sì, sono in distribuzione.
CAPPAI (U.D.C.). Riprendiamo dopo che vediamo gli emendamenti, Presidente.
PRESIDENTE. Tanto sono agli ultimi articoli, onorevole Cappai. Comunque li distribuiamo.
CAPPAI (U.D.C.). Presidente, volevo farle un'altra domanda. Questi emendamenti sono stati presentati nei tempi previsti dal Regolamento?
PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati presentati come è possibile oggi, non prevedendo che esitassimo la legge nella giornata odierna, quindi stiamo accogliendo tutti gli emendamenti all'emendamento presentati.
CAPPAI (U.D.C.). Perfetto, quindi non è una prassi regolamentare questa.
PRESIDENTE. Il Presidente, come lei sa, ha facoltà di accogliere gli emendamenti anche presentati fuori dai tempi, purché necessari alla discussione. Quindi stiamo utilizzando questa prerogativa.
CAPPAI (U.D.C.). Lei sta sfruttando questa prerogativa… però, ci vuole tempo, adesso… quindi ci darà altri 10 minuti?
PRESIDENTE. Li stiamo distribuendo onorevole Cappai, provi a guardarli, intanto. Li stiamo distribuendo, quindi vedete di che si tratta. Va bene colleghi, abbiamo distribuito gli emendamenti all'emendamento che sono in totale di tre; uno dell'onorevole Diana, uno dell'onorevole Rassu e uno dell'onorevole Biancu e più. Quindi sono due dell'opposizione e uno dalla maggioranza.
Proseguiamo l'esame dell'articolo 33 a cui è stato presentato un emendamento soppressivo totale, il numero 45.
Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'articolo 34. All'articolo 34 sono stati presentati i seguenti emendamenti: il soppressivo totale numero 46, il sostitutivo parziale numero 7, il sostitutivo parziale numero 70, gli aggiuntivi numero 6, 2, 1, 4, 69 e l'emendamento numero 100 che è l'emendamento all'emendamento numero 69, quindi l'ultimo che esamineremo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti:
Art. 34Personale e uffici dei consorzi
1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria.
4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.
5. E' fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.
7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.
8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.
9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.
10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell'ambito della provincia di appartenenza:
a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;
b) all'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale 6 dicembre 2006, 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);
c) alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'articolo 46, comma 4; l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro; al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
11. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica sono autorizzati a inquadrare, previo superamento di idonee prove selettive, nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.
Emendamento soppressivo totale Diana - Artizzu - Liori - Moro - Sanna Matteo
Articolo 34
L'art. 34 è soppresso. (46)
Emendamento sostitutivo parziale Caligaris
Articolo 34
La lettera c) del comma 10 è così sostituita:
c) alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'art 46, comma 4. Il personale trasferito è inquadrato con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e, in ogni caso, a tale personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento; l'amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.
AI personale trasferito in attuazione delle lettere a) e b) del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile. (7)
Emendamento sostitutivo parziale Cuccu Giuseppe - Alberto Sanna - Licheri - Biancu - Floris Vincenzo - Corda - Calledda
Articolo 34
Il comma 11 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
11. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario. (70)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Cherchi Oscar - Sanjust - Rassu - Contu - Lombardo
Articolo 34
Al 2° comma dell'articolo 34 dopo le parole: "può emanare" sono aggiunte le seguenti parole: "sulla base di intese con organizzazioni sindacali di categoria dei dipendenti consortili". (6)
Emendamento aggiuntivo Caligaris
Articolo 34
Nel comma 10, dopo la lettera b) aggiungere;
b-bis) alle Agenzie di cui alla legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna);. (2)
Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - La Spisa
Articolo 34
Al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c bis) agli altri enti strumentali della Regione, AGRIS, LAORE, ARGEA e all'Ente foreste della Sardegna". (1)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Ladu - Murgioni - Gallus - Cherchi Oscar - Sanjust - Rassu - Contu - Lombardo
Articolo 34
Dopo il X° comma dell'art. 34 è aggiunto il seguente comma:
"Entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge e preliminarmente alla fase di trasferimento del personale di cui al comma 10, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro pastorale, congiuntamente alle organizzazioni sindacali di categoria per i dipendenti dei consorzi di bonifica, procedono alla verifica delle modalità giuridicamente idonee a garantire il trasferimento dei dipendenti all'ENAS, alle province ed ai comuni. Qualora la natura giuridica degli enti interessati dai trasferimenti non consenta il passaggio all'Ente di destinazione, il personale per il quale è prevista l'assegnazione ad altro ente rimarrà in forze al consorzio da cui è dipendente o potrà essere trasferito, nell'ambito della 'provincia dì appartenenza, unicamente ad altri consorzi di bonifica". (4)
Emendamento aggiuntivo Biancu - Licheri - Sanna Alberto - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Corda - Calledda
Articolo 34
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10 bis. I consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno venti mesi negli ultimi cinque anni. Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei Consorzi di bonifica e di ENAS relativamente al personale trasferito dagli stessi consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due. (69)
Emendamento all'emendamento numero 69 aggiuntivo Biancu - Licheri - Sanna Alberto - Cuccu Giuseppe - Floris Vincenzo - Calledda - Corda
Articolo 34
All'inizio dell'emendamento è aggiunta la seguente frase:
"Il personale in esubero che non abbia usufruito dei trasferimenti previsti dal comma 10 è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento dei consorzi di bonifica, con oneri a carico dell'amministrazione regionale e può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. (100).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Alberto Sanna, relatore.
SANNA ALBERTO (P.D.), relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti numero 46, 7, 6, 2, 1 e 4 e positivo sugli emendamenti numero 70, 69 e 100.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. No, Presidente, per chiedere la cortesia al Consiglio di sospendere la valutazione su questi emendamenti; sull'emendamento numero 70, sul numero 100, chiediamo la sospensione dell'esame di questi emendamenti.
PRESIDENTE. Assessore Dadea, la maggioranza con la Giunta è stata riunita per più di un'ora.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Presidente, io sto ponendo l'esigenza di una sospensione su questo.
PRESIDENTE. Per più di un'ora per valutare, credo, questo, e adesso chiedete che vengano sospesi?
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sì.
PRESIDENTE. Va bene, la seduta è tolta, ci vediamo domani mattina alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 37.
Versione per la stampa