Seduta n.197 del 11/10/2016
CXCVII Seduta
(POMERIDIANA)
Marted� 11 ottobre 2016
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta � aperta alle ore 16 e 49.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 settembre 2016 (193), che � approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Ugo Cappellacci, Roberto Deriu, Marcello Orr�, Mario Tendas, Edoardo Tocco e Alessandro Unali hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che � stata presentata la proposta di legge numero 369.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 254.
Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 sono stati presentati gli emendamenti: sostitutivo totale numero 17, a cui � stato presentato l'emendamento all'emendamento, sostitutivo parziale, numero 24 e l'emendamento aggiuntivo numero 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Pubblicazione
dei testi coordinati delle leggi regionali
in formato aperto (open data)
1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi di pubblicit� e trasparenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione pubblica, in formato aperto, sul proprio sito web istituzionale i testi delle leggi regionali vigenti aggiornati e coordinati con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute; la pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi sul sito web � corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database comparativo costantemente aggiornato e strutturato per aree tematiche al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi.
2. Il motore di ricerca interno al sito istituzionale della Regione � strutturato in maniera tale da consentire il facile reperimento dei testi normativi aggiornati e indicizzati per aree tematiche secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale uniforma il sito istituzionale della Regione ai criteri del formato aperto (open data).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole sugli emendamenti numero 17, 24 e 2.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. C'� un refuso, Presidente, e quindi proporrei un emendamento orale per eliminare il termine "o comunque". Sto parlando dell'emendamento numero 24, emendamento all'emendamento numero 17, del comma 2, � proprio un refuso materiale.
PRESIDENTE. Possiamo riprendere, l'emendamento orale prevede l'abolizione del termine "o comunque" nell'emendamento numero 24, quindi chiedo se ci sono opposizioni all'emendamento orale cos� proposto. Non mi pare che ci siano osservazioni quindi accogliamo l'emendamento orale.
Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 17, con parere favorevole della Commissione e della Giunta.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Abbiamo approvato l'emendamento sostitutivo totale, quindi abbiamo approvato l'articolo cos� modificato. Decade l'emendamento numero 2 aggiuntivo.
L'articolo 11 � soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Obbligo della relazione tecnica
sulla quantificazione degli oneri finanziari
1. Il comma 3 dell'articolo 33, della legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio
1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), � sostituito dal seguente:
"3. In attuazione del principio del pareggio di bilancio stabilito
dall'articolo 81 della Costituzione, i disegni di legge e gli
emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino
conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica
sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, e sulle relative coperture, redatta
conformemente all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilit� e finanza pubblica). Nella relazione sono
indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le
loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica in sede
consiliare del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'obbligo
di copertura finanziaria dei provvedimenti. La relazione tecnica,
predisposta dall'Assessorato regionale competente per materia, �
verificata dall'Assessorato regionale competente in materia di
bilancio e programmazione e da questi trasmessa al Consiglio
regionale.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge
regionale n. 11 del 2006, � aggiunto il seguente:
"3 bis. Le commissioni consiliari competenti possono richiedere
alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per tutte le
proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
La relazione tecnica � trasmessa nel termine indicato dalle
medesime commissioni e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla
richiesta. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina gli
ulteriori casi in cui la Giunta regionale � tenuta alla
presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.". La
lettera e) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 11
del 2006 � abrogata.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 12.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 9 e 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Azioni e obiettivi
della semplificazione amministrativa
1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialit�, economicit�, efficacia, trasparenza e pubblicit� dell'attivit� amministrativa e al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese, persegue i seguenti obiettivi:
a) la riduzione delle fasi procedimentali non necessarie;
b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
c) l'innovazione tecnologica e informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;
d) l'uniformazione delle prassi amministrative e la diffusione delle buone pratiche.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione attua le azioni seguenti:
a) l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze fra pi� enti e uffici sulla medesima materia, al fine di razionalizzare le competenze e unificare, laddove possibile, le verifiche in capo a un solo soggetto istituzionale;
b) l'eliminazione della necessit� di acquisizione dell'assenso di organi collegiali, commissioni e organismi i cui compiti possono essere assegnati a singoli uffici;
c) l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la sequenzialit� delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, cos� da garantire la simultaneit� delle verifiche di competenza degli uffici delle pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo, e la successiva sintesi delle medesime verifiche in sede di conferenza di servizi;
d) l'individuazione di specifiche fattispecie autorizzatorie prive di discrezionalit� amministrativa che possono essere ricondotte alla segnalazione certificata di inizio attivit� (SCIA) o a semplici comunicazioni preventive;
e) l'individuazione di fattispecie che possono essere oggetto di percorsi sperimentali di semplificazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
f) l'adeguamento e il potenziamento delle strutture informatiche;
g) la dematerializzazione degli archivi cartacei e la relativa catalogazione;
h) il miglioramento della procedura di accesso agli atti anche mediante modalit� telematiche.
3. Al fine di una corretta applicazione delle nuove disposizioni da parte degli enti locali, la Regione concorre anche economicamente all'adeguamento degli strumenti digitali a disposizione degli enti locali, alla riorganizzazione e dematerializzazione degli archivi degli enti locali e alla formazione e aggiornamento del personale.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessoredell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Anche qui ci sono tutta una serie di principi obiettivi di riduzione semplificazione, applicazione di principi super e iper conosciuti su cui ci siamo sprecati pi� volte in decine di discussioni, ma resta una questione aperta: rispetto a questi principi e rispetto alla volont� che ci si pone delle riduzioni delle fasi procedimentali, della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, tutta la fase e proposta d'innovazione tecnologica, l'uniformazione delle prassi amministrative sono in realt� principi che in questo stesso corpo che viene proposto oggi negli articoli successivi, soprattutto quando poi andr� a vedere i termini del procedimento, la celerit�, la riduzioni dei termini per le imprese certificate eccetera, in realt� non trovano coordinamento, cio� il principio che viene enunciato poi non ritrova nella positivizzazione della norma la coerenza che sarebbe invece richiesta, soprattutto perch� riteniamo che questi principi, applicati un po' ad alcune particolarit� e differenze che vengono in qualche modo marcate rispetto alla tradizionale norma sul procedimento e provvedimento amministrativo, parlo di quella nazionale, rischia di essere quantomeno contraddittoria. Quindi, secondo il nostro punto di vista, non � assolutamente il modo di procedere quello di costruire proposte che sono poi prive di consequenzialit� della norma che pi� avanti andremo ad esaminare e quindi sarebbe stato meglio, come ho detto anche stamattina, che tutta questa parte, la prima parte della norma, fosse ridotta in realt� ad un regolamento. Questo sarebbe stato un obiettivo che avrebbe dovuto porsi il Consiglio regionale per doveri di semplificazione, per doveri proprio di asciugatura di tutta la grande mole di leggi che abbiamo nel nostro ordinamento regionale e che con questa andiamo ulteriormente ad intasare.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Non posso che condividere quanto appena detto dal collega Locci, per� io vorrei anche rafforzare un po' le critiche a questo articolo 13, vi pare che dobbiamo ancora parlare di economicit�, efficacia, trasparenza e pubblicit� dell'attivit� amministrativa? Ma mi pare che siano assolutamente dei procedimenti che devono essere ben conosciuti soprattutto applicati, ci saremmo aspettati invece che con questa norma, se proprio si voleva fare un'innovazione nel settore bisognava andare oltre quindi magari pensare, che so, ad una semplificazione che veramente portasse ad un miglioramento dei rapporti con l'impresa, ad una facilit� di accesso dei cittadini, non ripetere delle norme gi� scritte e riscritte in altre norme precedenti. Guardate, ci sono delle parti che aggravano addirittura i procedimenti, l'unica cosa su cui veramente tra l'altro io avrei anche un po' di vergogna a scrivere che � quella che riguarda il comma tre, cio� ci permettiamo anche di dire che aiutiamo gli enti locali a migliorare l'innovazione, a migliorare gli strumenti digitali? Ma prima pensiamo a migliorare un po' i nostri che fanno acqua da tutte le parti, non l'abbiamo mai fatto in tutto questo tempo e adesso ci permettiamo anche di scriverlo? Prima magari forse � il caso di trovare veramente le risorse e il modo per aiutare gli enti locali e non scriverlo in un comma che veramente grida allo scandalo.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 9.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 10.
Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Noi ci saremmo aspettati, ovviamente voto favorevole all'emendamento, ma rispetto alla questione legata alla riduzione dei termini del procedimento amministrativo, che qui viene inserito come principio che noi riteniamo essere non proprio coerente con quanto poi viene scritto negli articoli successivi. � chiaro che non possiamo accettare che una simile dicitura venga inserita cos� in una norma programmatica quando poi non vi � coerenza con la scrittura delle norme che poi effettivamente rendono operativa la norma. � necessario, mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Consiglio, che su questa materia ci togliamo un po' da davanti agli occhi alcune convinzioni rispetto alle quali la pubblica amministrazione ha sempre ragione, quando invece talvolta � elemento di freno e talvolta anche di blocco dello sviluppo. Noi su questa proposta avremmo il dovere di essere molto pi� rivoluzionari e la rivoluzione paradossalmente passa, in questo caso, attraverso l'applicazione delle norme nazionali, senza andare ad inventare nulla. Noi avremmo dovuto fare uno sforzo qua di eliminazione di tutte le norme regionali che parlano di procedimento di provvedimento amministrativo, da quelle pi� vecchie sino ad arrivare quasi alle norme che regolano il SUAP e il SUE. Forse non c'era bisogno quindi neanche di scrivere nessuna norma, ma solo da rendere operative le norme a livello nazionale e recepirle in maniera unilaterale per non creare problemi agli uffici e ai cittadini.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 10.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 13.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
L'articolo 14 � soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 14 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 bis:
Art. 14 bis
Programma di riduzione
e misurazione degli oneri amministrativi
1. Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali contengono, in allegato, l'elenco di tutti gli oneri amministrativi in essi eventualmente previsti, posti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti; tali oneri sono pubblicati, anche ai fini del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito istituzionale delle amministrazioni del sistema Regione.
2. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, inclusi gli adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 14 bis.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15 sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Sezione II
Riduzione dei termini procedimentali,
responsabilit� e indennizzo
Art. 15
Termini dei procedimenti amministrativi
1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, i procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori centoventi giorni, individua espressamente:
a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;
b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni;
c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilit� dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessit� del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale sono ridotti a trenta giorni, eccetto quelli per i quali � gi� previsto un termine inferiore.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario su entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere contrario su entrambi.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Con questa proposta la Giunta si prende 180 giorni estensibili a 300 giorni, per dire, in buona sostanza, quali saranno i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore ai 30 giorni, i procedimenti che si devono concludere invece con un termine non superiore ai 90, insomma tenuto conto della sostenibilit�, del carico di lavoro, insomma in buona sostanza si far� una sorta di tabella procedimento per procedimento con i tempi che occorreranno. Questo chiaramente io spero che sia un lavoro gi� fatto, e che non occorrano 300 giorni per arrivare a ottenere un documento di questo genere. Perch� mi pare appunto che gi� il meccanismo di 180 estensibile ad altri 120 che si d� la Giunta, sembra quasi l'applicazione di quello stesso meccanismo che si danno gli uffici pubblici quando hanno davanti un procedimento amministrativo che loro, e solo a loro giudizio, giudicano complesso e si autoestendono i termini per ulteriori 90, ulteriori 100 giorni a seconda delle esigenze dell'ufficio. La cosa che un po' ci lascia perplessi � il meccanismo del comma terzo cio� che se sono decorsi inutilmente i 300 giorni i termini dei procedimenti amministrativi, che sono previsti nella disciplina regionale, verranno tutti ridotti a 30 giorni, salvo appunto quelli per cui � previsto un termine inferiore. Sarebbe come dire utile invece che ci fosse una accelerazione di queste meccanismo, io mi aspetterei che nel momento in cui entra in vigore questa norma ci fossero gi� tutti quei lavori fatti dalla Giunta che mettano in condizione di funzionare la norma. Altrimenti diventeranno inutili tutti i principi che ci siamo richiamati, ma diventer� anche inutile per il cittadino, che si rivolge alla pubblica amministrazione, protestare, dire o reclamare un eventuale indennizzo, che � previsto in questa norma, per i termini che sarebbero spirati senza la chiusura del procedimento con un provvedimento, se li teniamo appesi a questi 300 giorni che la Giunta si pu� tenere. Quindi, su questi, colleghi, qui il collega Demontis che � relatore di maggioranza, avrebbe secondo me dovuto darci una risposta preventiva, darla all'aula ma non tanto all'aula, ma darla ai cittadini, cio� che cosa succede il giorno che questa norma entrer� in vigore. Dovremo aspettare 300 giorni, quindi avremo un periodo di interregno della norma antica degli anni 60, della 241, delle norme sullo sportello unico, sia dell'edilizia che delle attivit� produttive, cio� queste sono domande che non ci poniamo noi ma se le pongono sempre i cittadini e le imprese, che provano a stare dentro un mercato gi� difficile e che sono oberate e talvolta condannate alla sopravvivenza da una burocrazia che non � certo tenera con loro.
Questi sono i temi che noi abbiamo oggi in discussione e che su cui si dovrebbe riflettere, quindi se gi� la Giunta si prender� tutto questo periodo credo che non avremmo nessuna accelerazione, e quella rivoluzione che qualcuno di voi ha enunciato ritengo che non ci sar�, e comunque non ci sar� entro il 2016.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu. Ne ha facolt�.
RUBIU GIANLUIGI (UDC-Sardegna). Rinuncio, Presidente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Si stanno considerando 180 giorni per disciplinare un aspetto che � di importanza strategica per quanto riguarda questa parte del disegno di legge. Noi stiamo cercando di ribaltare l'approccio cittadino-pubblica amministrazione, stiamo dicendo che i procedimenti devono essere conclusi normalmente entro il termine ultimo, stiamo individuando, ma si vedr� negli articoli successivi, un responsabile per la celerit� del procedimento, un profilo di natura anche sanzionatoria per il responsabile per la celerit� del procedimento nonch� per il responsabile del procedimento qualora non rispettino i tempi, arrivare quantomeno ad uno studio accurato sui tempi massimi credo che sia doveroso. Quindi, ci sforzeremo di attendere 180 giorni ma avremo poi una normativa pi� chiara che non correr� rischi di superficialit�.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). In questo modo, onorevole Demontis, non andremo da nessuna parte: vogliamo provare a fare tutti quanti uno sforzo? Noi vogliamo provare a dare il nostro contributo, e quindi io vorrei provare intanto a fare una prima domanda: quando pensate di poter veramente applicare questa norma? In secondo luogo vorrei conoscere davvero, senza contrapposizioni, il parere della Giunta su questo articolo. Perch� non possiamo provare ad abbattere dei tempi e provare a fare un buon servizio? E' una porcheria questa norma, � una riscrittura, � una perdita di tempo, aria fritta, filosofia! Possiamo mettere veramente qualche strumento che possa migliorare il sistema in tutta la sua composizione, invece di stare a parlare di tempi biblici, onorevole Demontis? Saranno trecento giorni ma saranno molti di pi�, voi non vedrete applicazione di questa norma, e come al solito continuiamo a scrivere parole, parole e parole, come tutte le riforme che avete tentato di fare e di cui ancora non abbiamo visto veramente nessun risultato. Quindi, sinceramente, vogliamo fare un buon esercizio � un buon lavoro? Proviamo a ridurli questi termini, ci fermiamo un attimo, ci ragioniamo. E comunque io vorrei sentire davvero il parere dei 2 autorevoli esponenti della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 11.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 12.
Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Per annunciare il voto favorevole all'emendamento � per, mi sia consentito, dire che io resto convinto del fatto che nel momento in cui si � scelto di portare in Aula questo disegno di legge la Giunta dovesse avere gi� pronti tutti questi termini, avrebbe gi� dovuto individuare, procedimento per procedimento, i termini. Questo � assolutamente necessario, altrimenti, con la pubblicazione di questa norma, questa norma di fatto non trover� applicazione sostanziale, perch� ci sar� immediatamente chi negli uffici pubblici della Regione si trover� ad applicare questa norma e dir� "no, stiamo aspettando che la Giunta emani i termini per ogni procedimento", e questo avverr� nel momento in cui il cittadino si recher� negli uffici pubblici a reclamare la certezza del tempo del proprio procedimento. Questo avverr� con questa legge, noi stiamo creando il presupposto per un'incertezza quanto meno di 300 giorni, poi probabilmente il giorno dopo l'approvazione la Giunta ci smentir� e avremo il quadro completo con i termini, procedimento per procedimento, per� siamo davanti ad un rischio concreto che questo non avvenga, siamo davanti al rischio che davvero qualcuno si senta in diritto ancora una volta di rimbalzare allo sportello i cittadini. Quindi, secondo me, onorevole Demontis, noi abbiamo il dovere di prevenire questi pericoli, questa non � secondo noi il modo per scrivere�, non � accettabile, guardi, nemmeno la formula di compromesso dell'emendamento, cio� l'eliminazione degli ulteriori 120 giorni, perch� 180 giorni sono sei mesi; sei mesi che lasciano i cittadini in attesa di una decisione che si spera che arrivi.
Io non ho il timore della decisione della Giunta, io ho il timore di chi deve applicare la norma, ho il timore da cittadino, ho il timore di quelli che fanno la fila e che vanno a pregare tutti giorni negli uffici pubblici affinch� i loro diritti sacrosanti vengano rispettati!
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 12.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 15.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Articolo 16
Celerit� delle attivit� istruttorie
1. L'attivit� istruttoria necessaria nell'ambito del procedimento � compiuta favorendo la contestualit� dell'azione dei vari soggetti coinvolti.
2. � vietato differire le verifiche istruttorie ad un momento successivo alla ricezione dei pareri e degli atti di assenso, i quali restano comunque necessari ai fini della conclusione del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 16.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Articolo 17
Sospensione dei procedimenti amministrativi
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualit� non attestati in documenti gi� in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge n. 241 del 1990.
2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.
3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando la data entro cui il provvedimento � adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento si considera, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.
4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.
5. L'interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 pu� chiedere l'assegnazione di un termine pi� ampio, fino a trenta giorni consecutivi, per la presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme generali sul procedimento amministrativo. Esse sono applicabili ai procedimenti amministrativi previsti da norme speciali solamente in funzione di integrazione delle specifiche discipline. ).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 17.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'articolo 18. All'articolo 18 � stato presentato l'emendamento numero 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 18
Riduzione dei termini per le imprese certificate
1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base alle norme nazionali e internazionali vi-genti, la riduzione di un quarto, con arrotonda-mento all'unit� superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano superiori a trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, con delibe-razione della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalit� ed i limiti per il rico-noscimento dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD),relatore di maggioranza. Parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere contrario.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 13.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 18.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 19
Violazione dei termini procedimentali
e responsabilit�
1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti nell'articolo 15 o previsti da leggi speciali costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonch� di responsabilit� disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente sulla base della disciplina regionale e statale vigente.
2. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.
4. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non � stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 19.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 20
Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi
1. Con periodicit� annuale � predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno dei servizi delle direzioni generali del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in modo da evidenziare i servizi pi� virtuosi e i servizi meno virtuosi.
2. Il rapporto di cui al comma 1, contenente dati complessivi e di facile lettura, � pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative del presente articolo anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina regionale relativa alla valutazione dei dirigenti e degli altri pubblici dipendenti.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 20.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 21
Il responsabile della correttezza e della celerit� dei
procedimenti
1. Presso ciascuna direzione generale del sistema Regione, cos� come definita nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ciascun direttore di servizio ricopre le funzioni di responsabile della correttezza e della celerit� dei procedimenti di propria competenza.
2. Gli enti locali, in conformit� con quanto previsto nel comma 1 e nel rispetto della autonomia organizzativa loro garantita, individuano uno o pi� responsabili della correttezza e della celerit� dei procedimenti in base ai loro specifici ordinamenti.
3. Al direttore generale � comunque attribuito il potere sostitutivo, nei termini di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, in caso di mancata adozione, da parte dei direttori di servizio della direzione generale di appartenenza, del provvedimento entro i termini stabiliti.
4. Al responsabile della correttezza e celerit� � attribuito il potere sostituivo in caso di mancata adozione, da parte del soggetto preposto, del provvedimento entro i termini stabiliti.
5. Per ciascun procedimento amministrativo, nei siti web istituzionali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, � pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella pagina iniziale (homepage), l'indicazione del responsabile della correttezza e della celerit� a cui l'interessato pu� rivolgersi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6.
6. Ove il procedimento debba concludersi necessariamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore determinato dalla sospensione dei termini, l'interessato pu� rivolgersi al responsabile della correttezza e della celerit� affinch�, entro un termine pari alla met� di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.
7. A tal fine il responsabile della correttezza, entro il termine previsto nel comma 6, acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento � indicato anche il nominativo del responsabile della correttezza e della celerit� dei procedimenti, e sono specificate le modalit� di attivazione della richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
9. Il ritardo nella conclusione del procedimento, qualora non giustificato da motivi oggettivi, � considerato elemento negativo ai fini della valutazione delle perfomance del servizio.
10. In relazione ai procedimenti attribuiti alla diretta responsabilit� del dirigente responsabile della correttezza e della celerit� dei procedimenti, la funzione valutativa di cui al comma 9 � svolta dal direttore generale.
11. Il responsabile della correttezza e della celerit�, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione nella quale sono individuati i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali � stato esercitato il potere sostituivo.
12. Il responsabile della correttezza e della celerit� opera in stretta collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e con il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 21.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 22
Indennizzo e danno da ritardo
1. La Regione, per i procedimenti amministrativi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione statale vigente.
2. L'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo � presentata alla Regione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento.
3. La richiesta di esercizio del potere sostitutivo al responsabile della correttezza e della celerit� dei procedimenti non preclude il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.
4. Le agenzie, gli enti strumentali della Regione e agli altri organismi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, individuano la struttura competente a liquidare l'indennizzo da ritardo, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.
5. Il diritto di richiedere l'indennizzo da ritardo ai sensi del presente articolo � comunicato all'interessato contestualmente alla comunicazione dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile della correttezza e della celerit� dei procedimenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, di competenza del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, modificato dalla legge regionale n. 24 del 2014, per i quali sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, relativi all'avvio ed all'esercizio dell'attivit� di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonch�, eventualmente, il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 6.
8. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo � sospesa fino all'approvazione di un disegno di legge della Giunta regionale sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria necessarie all'applicazione delle medesime.)
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, questa sarebbe gi� una buona norma, il punto � che vorrei segnalare la segnalazione che � stata fatta pervenire in sede di parere della terza Commissione in ordine all'articolo 22 alla copertura finanziaria di questa norma. Al di l� della correttezza sulla strategia e sull'ammissione e sul programma sarebbe stato opportuno che la Commissione di merito cio� la prima Commissione o la Giunta avesse in qualche modo fatto pervenire elementi conoscitivi rispetto alla quantificazione degli oneri che potrebbero derivare da questa norma. Questa � un po' tra l'altro la dimostrazione di come � necessario rispetto agli obiettivi che ci stiamo ponendo, rispetto anche ad obblighi di legge che esistono gi� soprattutto rispetto alle coperture finanziarie, di come sia necessaria l'individuazione puntuale delle coperture per rendere giustamente applicabili le norme. Non dovremmo poi trovarci nell'assurdo in cui magari qualcuno chiamato o meglio a cui dovesse essere riconosciuto il diritto all'indennizzo per il danno da ritardo, fermo restando tutte le possibilit� che ha di rivolgersi eventualmente alla giustizia ordinaria, ma per accedere a questo procedimento potrebbe esserci anche il rischio che non vi sia la copertura finanziaria in ragione del fatto che qui non � stata bene individuata. Quindi questi sono comunque appunti che sono arrivati dalla Commissione bilancio e finanze di cui per� non si ha notizia se ci sia stato un accoglimento, se c'� stata una modifica, se la Giunta in sede di norma finanziaria trover� il modo per correggere il tiro perch� ad oggi non mi risulta siano state raccolte queste indicazioni.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'articolo 22 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 22 bis
Obbligo di astensione per conflitto di interessi
1. L'organo che adotta il provvedimento, il responsabile del procedimento, i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali o i soggetti che comunque abbiano parte nel procedimento decisionale, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando all'organo che li ha nominati, o comunque all'organo sovraordinato, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, validi per tutto il sistema Regione.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22 bis.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Sezione III
Uso della telematica nei procedimenti amministrativi
Art. 23
Comunicazione telematica
1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, con modalit� omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica.
2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere copie cartacee di documenti gi� trasmessi per via telematica secondo le modalit� previste dalla legislazione statale vigente.
3. I cittadini hanno diritto di inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti preposti, anche per via telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilit� dell'autore, l'integrit� e l'immodificabilit� del documento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
4. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica � ammesso l'utilizzo della procura speciale. )
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 24
Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema
Regione
1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, � effettuata tramite strumenti telematici.
2. La compartecipazione di pi� strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento pu� essere svolta anche in modalit� telematica.)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 � stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Art. 25
Conferenza di servizi in via telematica
1. La conferenza di servizi � convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalit� tali da garantire l'integrit� del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.
2. Le conferenze di servizi possono essere svolte anche in modalit� telematica.
3. La Regione, secondo i principi di sussidiariet� e adeguatezza, promuove presso gli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalit� tecnologicamente avanzate, fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni.).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Vorrei proporre una cosa all'Aula, perch� me l'hanno suggerita gli Uffici. Noi abbiamo presentato l'emendamento numero 4 al 25 bis, e riguarda i termini della centrale di committenza. Che cosa � accaduto? Lo spiego brevemente. Riguarda i comuni sopra i 3 mila per quanto riguarda i comuni normali e sopra i mille per quelli montani. I comuni fino ad oggi per realizzare gli acquisti attraverso le centrali di committenza si sono messi assieme attraverso una legge, la numero 163, ora � entrato in vigore il decreto di legge numero 50, che di fatto cancella il numero 163, e questa sovrapposizione non consente ai comuni di poter fare gli acquisti, fino a quando non escono i decreti attuativi. Ora, i decreti attuativi non sono ancora usciti, per cui non si sa bene come i comuni possano fare per potersi mettere assieme e utilizzare le centrali di committenza. Questa � la ragione per la quale abbiamo scritto questo emendamento, lo abbiamo presentato, e gli Uffici ci hanno detto di sospendere un attimo perch� deve essere rivisto bene dal punto di vista della scrittura con i riferimenti normativi. Quindi chiedo all'Aula la disponibilit� a sospendere un minuto perch� gli Uffici ci dicano come � meglio scrivere questo emendamento.
PRESIDENTE. Lasciamo in sospeso l'articolo 25 e andiamo avanti con l'articolo 26. � sospeso quindi l'articolo 25 con l'emendamento aggiuntivo.
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26
Rapporto con la legge n. 241 del 1990
e con le leggi speciali
1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivit� amministrativa), sono abrogati; � inoltre abrogata la legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna).).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 26.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 28. All'articolo 28 � stato presentato l'emendamento numero 14 sostitutivo parziale.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
Capo I
Sportello unico per le attivit� produttive
e per l'edilizia abitativa (SUAPE)
Art. 28
Sportello unico per le attivit� produttive
e per l'attivit� edilizia (SUAPE)
1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, la Regione promuove l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016, dello Sportello unico per le attivit� produttive e per l'attivit� edilizia (SUAPE).
2. Il SUAPE esercita le competenze:
a) in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti le attivit� economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
b) in relazione ai procedimenti amministrativi, riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti.
3. A tal fine si intendono:
a) per attivit� economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attivit� economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;
b) per procedimenti amministrativi relativi alle attivit� economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio dell'attivit�;
c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attivit� economiche e produttive di beni e servizi.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2011, n. 39/55.
5. L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8
(Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del
patrimonio edilizio), � sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico
dell'edilizia allo Sportello unico per le attivit� produttive e per
l'attivit� edilizia)
1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE)
sono attribuite allo Sportello unico per le attivit� produttive e
per l'attivit� edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento
unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.".
6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati.
7. L'efficacia delle disposizioni della parte II del titolo I � sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nel comma 4 e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Il SUAPE � istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Citt� metropolitana di Cagliari; le citt� medie individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Citt� metropolitana di Cagliari hanno facolt� di istituire un SUAPE comunale.
9. Nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al titolo I della parte II sono svolte dal SUAP comunale o associato esistente.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Parere contrario.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 14.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 28.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
� stato definito l'emendamento all'articolo 25, emendamento numero 4, quindi torniamo all'emendamento numero 4, un aggiuntivo.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Presidente, va visto, non l'abbiamo visto, � stato presentato adesso, non ce l'ho.
COCCO PIETRO (PD). Pu� sospendere un attimo, Presidente?
PRESIDENTE. S�, se serve un attimo di sospensione, s�.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 42, viene ripresa alle ore 17 e 51.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Comunico al Consiglio che, tolte le comunicazioni gi� date per chi aveva chiesto congedo, c'� un'aggiunta del consigliere Emilio Usula, che aveva chiesto congedo per la seduta pomeridiana odierna.
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 4 c'� un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Confermo l'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Presidente, prima sono intervenuto e ho detto che l'emendamento numero 4 � quello che abbiamo presentato e che volevamo mettere in votazione, per� gli uffici ci avevano segnalato che era il caso di correggerlo. Per cui tecnicamente io chiedo se lo presentiamo sotto forma di emendamento orale al numero 4, per cui quello che abbiamo distribuito lo leggerei, e se l'Aula � d'accordo lo presentiamo come emendamento orale. Lo do per letto, perch� lo abbiamo gi� distribuito un po' a tutti.
PRESIDENTE. Si, legga pure.
COCCO PIETRO (PD). Dopo l'articolo 25 � aggiunto il seguente: "Art. 25 bis. Applicazione termini di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se la stazione appaltante � un comune non capoluogo di provincia non trova applicazione il disposto del comma 4 dell'articolo 37 e i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 210, comma 6."
PRESIDENTE. Chiedo se ci sono osservazioni all'acquisizione di questo emendamento orale. Non ci sono osservazioni, quindi l'emendamento orale � acquisito.
Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
LOCCI IGNAZIO (FI). Perch�, per carit�, noi non abbiamo niente da dire sull'opportunit� di questa norma, e mi pare la quarta volta che nell'ultimo anno e mezzo approviamo una norma che consente ancora agli enti locali pi� piccoli di poter continuare a esercitare le funzioni di stazione appaltante, vorrei ricordare che noi abbiamo approvato la legge numero 2 del 2016 che prevedeva che la Giunta regionale, entro un certo periodo, dovesse approvare i Piani di assetto strategico, i Piani di assetto territoriale, quindi condivisi con i comuni. Questo doveva servire a costituire le unioni dei comuni con una dimensione al di sopra dei 10.000 abitanti, dimensione che doveva servire a bypassare questo problema e a consentire l'applicazione delle norme che regolano gli appalti, ivi compresa la possibilit� di istituire le stazioni appaltanti. Quindi da una carenza della Giunta regionale, e ormai siamo alla fine dell'anno, da una carenza della Giunta regionale, che non riesce a completare l'iter di riorganizzazione degli enti locali, siamo ancora qui per la quarta volta a dover mettere una pezza per consentire agli enti locali della Sardegna di poter lavorare e di poter continuare a dare servizi ai cittadini.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 25.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo all'emendamento numero 4, quello che � stato approvato come emendamento orale.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Per ritirare la richiesta di voto elettronico, Presidente.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento orale presentato all'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Quindi decade l'emendamento numero 4 sostituito integralmente dal 4 bis.
Passiamo all'esame dell'articolo 28 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 28 bis
Progetti speciali
1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e per favorire il potenziamento degli uffici comunali la Regione elabora annualmente un Piano per l'evasione delle pratiche edilizie.
2. Il programma degli interventi rivolti al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, si articola in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, tenendo in considerazione il fabbisogno dei singoli comuni e il tasso di disoccupazione rilevata su base ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'intervento.
3. Tali progetti sono attuati dall'Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo � sospesa fino all'approvazione di un disegno di legge della Giunta regionale sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria necessarie all'applicazione delle medesime.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facolt�.
SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Rapidamente, Presidente. � emerso gi� nei discorsi e nelle considerazioni di molti che in verit�, per larga parte, questo testo normativo rappresenti la creazione di un'estetica della qualit� della regolazione, e con questo articolo in effetti vorrei rimarcare all'Aula una contraddizione profonda che si viene a creare, perch� se � vero da un lato che all'articolo 6 questo Consiglio ha gi� approvato una norma che parla di chiarezza del testo e tecnica legislativa, qui andiamo ad applicare una norma di carattere programmatorio che al comma 4 viene addirittura sospesa nella sua efficacia. Allora mi chiedo, � una tecnica legislativa di qualit� quella che preannuncia norme che in effetti non fanno altro che riempire pagine perch� sono lettera morta e non possono essere efficaci nel giorno della loro entrata in vigore? Io credo che sia l'evidente contraddizione di una norma che vorrebbe dettare canoni di qualit�, e poi li disattende al suo stesso interno. Dall'altro lato un'altra considerazione consentitemi di svolgerla su questi progetti speciali, che la Regione va di fatto ad inviare immagino una pattuglia di personale presso le amministrazioni locali, e quindi da un lato continuiamo a parlare dell'esigenza di fare norme per il superamento del precariato, dall'altra facciamo norme per creare nuovo precariato. Quindi mi chiedo veramente se all'interno di una discussione di una cornice, quale quella che si vuole dettare con questa norma, questo articolo non sia prudentemente, per non parlare di pudore, da ritirare.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 28 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29
Procedimento unico
1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 28 � unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non � ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialit� delle verifiche istruttorie fra pi� uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalit� e i termini di tempo previsti dalla parte II, titolo I, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, nel corso del procedimento unico � vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, � rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Il procedimento unico � avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformit� del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti
6. Il procedimento unico � avviato con la presentazione di una dichiarazione autocertificativa da parte dal soggetto organizzatore al SUAPE anche nel caso di manifestazioni o eventi sportivi o di eventi culturali di pubblico spettacolo.
7. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.
8. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.
9. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, � equivalente alla ricevuta automatica.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30
Presentazione delle dichiarazioni
autocertificative
1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 29 sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio, esclusivamente per via telematica.
2. � ammesso l'utilizzo della procura speciale.
3. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilit� delle richieste e delle dichiarazioni, eventualmente loro presentate, se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
4. Quando � necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata od inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Verifica formale della dichiarazione
autocertificativa
1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.
2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attivit� conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le disposizioni previste dalla parte II, titolo I.
3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non pu� superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attivit� richiamate al comma 2.
4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilit� e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altres�, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.
5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 4.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 � stato presentato l'emendamento numero 18, ritirato.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Procedimenti in autocertificazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, la ricevuta automatica di cui all'articolo 29, comma 8, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento che pu� essere iniziato:
a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
b) immediatamente, per tutti gli altri casi.
2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 31, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che, oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attesta la piena regolarit� formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Contestualmente, il SUAPE trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 33 e 34.
3. Nelle fattispecie soggette a permesso di costruire di cui al comma 1, lettera a), i termini di cui all'articolo 33, comma 1, sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 � stato presentato l'emendamento numero 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Attivit� istruttoria del SUAPE
1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformit� dell'intervento alla normativa vigente, concludendole almeno cinque giorni prima della scadenza dei seguenti termini:
a) per i procedimenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
b) per i procedimenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), il termine � fissato in sessanta giorni.
2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ci� comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1 trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 e, ove ritengano necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmettono al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attivit�, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che pu� essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.
4. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE provvede ad adottare gli atti conseguenti. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE pu� convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 34, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.
5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsit� delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Presidente, invito al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Invito al ritiro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (Soberania e Indipendentzia). � ritirato.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 33, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34
Chiarimenti sulle normative tecniche
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.
3. La convocazione della riunione di cui al comma 1 non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attivit� avviata.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35
Conferenza di servizi nel SUAPE
1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 32 � escluso quando la verifica di conformit� della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumit�. Sono altres� esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 31, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
3. L'avviso di indizione della conferenza di servizi � pubblicato sull'albo pretorio on line del comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicit� previsto dalle normative settoriali applicabili.
4. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalit� asincrona, ed in particolare:
a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualit� non attestati in documenti gi� in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni � fissato in dieci giorni dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE; la richiesta formulata in tempo utile sospende il decorso del termine di cui alla lettera b) per tutte le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni � fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2;
c) all'atto di indizione della conferenza di servizi il SUAPE comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalit� sincrona, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
d) qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi di per s� rientranti nel campo di applicabilit� del procedimento in autocertificazione, le relative verifiche sono compiute nei termini di cui alla lettera b), ed entro il medesimo termine � segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse secondo quanto previsto dal comma 5, affinch� ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.
5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tenute ad esprimersi rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministra�zione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e in quest'ultimo caso indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
6. In nessun caso � consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attivit� istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalit� sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza. � possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.
7. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.
8. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui al comma 4, lettera b):
a) qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessit� di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta, nei termini di cui al comma 11, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;
b) qualora abbia acquisito uno o pi� atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilit� dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990; qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAPE le trasmette alle altre amministrazioni coinvolte e procede ai sensi del comma 4, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.
9. Fuori dei casi di cui al comma 8, il SUAPE, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera c), la riunione della conferenza in modalit� sincrona. Ove necessario, il SUAPE pu� procedere direttamente in forma simultanea e in modalit� sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso il SUAPE convoca la seduta di regola entro i successivi trenta giorni.
10. La conferenza di servizi in modalit� sincrona si svolge in seduta unica. � possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi a una ulteriore seduta, che si svolge entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata pu� essere formulata solo entro il termine di cui al comma 4, lettera b). All'esito dei lavori della conferenza, il SUAPE adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.
11. La determinazione motivata di conclusione del procedimento � adottata entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al primo periodo del comma 8 ovvero dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza. La determinazione motivata di conclusione del procedimento indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico, ivi compresi quelli per i quali la normativa specifica prevede un regime di autocertificazione, SCIA, comunicazione o altra modalit� assimilabile.
12. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2, in nessun caso il SUAPE pu� subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.
13. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicit� legale, la determinazione conclusiva � pubblicata sull'albo pretorio on line del comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.
14. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
15. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 14, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a centocinque nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento, il termine ordinario di sessanta giorni � aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessit� di produrre ulteriori documenti, il termine � ulteriormente differito per non pi� di trenta giorni, ove ci� sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2.
16. La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi o emanazione della determinazione conclusiva del procedimento entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilit� secondo quanto previsto dall'articolo 19.
17. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.
18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Ultimazione dei lavori e agibilit�
1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.
2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori � trasmessa al SUAPE una apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformit� dell'opera al progetto presentato e la sua agibilit�, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalit� di cui all'articolo 25, commi 3 e 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. Alla dichiarazione di agibilit� si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 30 e 31, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Collaudo di impianti produttivi
1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attivit� a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.
2. Per gli impianti produttivi in cui � previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilit� di cui all'articolo 36, comma 3, non deve essere presentata, in quanto l'agibilit� edilizia � parte integrante del collaudo stesso.
3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o pi� tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformit� al progetto presentato, l'agibilit� e l'immediata operativit�.
4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attivit� che non siano gi� stati conseguiti in precedenza.
5. L'impresa pu� avviare l'attivit� produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attivit�, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilit� del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanit�, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformit� alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.
7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 30 e 31.
8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art. 38
Deroghe ed esclusioni
1. Per i procedimenti di accertamento di conformit� e di sanatoria in genere, � esclusa l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 29 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio pu� essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformit� e di compatibilit� paesaggistica dell'unit� immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto � valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio � subordinato all'accertamento della conformit� delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni.
2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico �, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:
a) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;
b) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
c) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. La Giunta regionale individua, nelle direttive di cui all'articolo 28, comma 4, gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalit� con cui opera il coordinamento procedurale, ove necessario.
4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:
a) le attivit� connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivit� pubbliche;
b) le iniziative per le quali al cittadino non � richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica;
d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;
e) i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attivit�, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attivit� stessa;
f) le attivit� connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivit� di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit�), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonch� le modifiche sostanziali degli stessi;
h) le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica;
i) le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attivit� mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attivit� di cava), e successive modifiche ed integrazioni.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Art. 39
Attivit� consultiva
1. � facolt� degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformit�, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.
2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la met� dei tempi ordinari.
3. Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
Art. 40
Oneri istruttori e tariffe
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nella parte II, titolo I, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altres�, previsti diritti di istruttoria per l'attivit� propria del SUAPE la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non pu� comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.
2. � comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41
Agenzie per le imprese
1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit�, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 30 � trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformit� alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.
2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalit� di accreditamento per l'ambito regionale, le modalit� di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Art. 42
Ufficio regionale SUAPE
1. L'Ufficio regionale SUAP � denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE � l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, � competente:
a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimprese.eu;
f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
g) ad assicurare la conformit� della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilit�, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.
2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.
3. Al fine di garantire l'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione assicura l'attivazione di sportelli SUAPE nei comuni e comunque negli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale, ai fini della tutela dei cittadini ai sensi della normativa vigente.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Titolo II
Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi
speciali
Capo I
Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi
speciali
Art. 43
Semplificazione in materia di autorizzazione
unica ambientale
1. Il SUAPE � l'autorit� competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.
2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facolt� di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per i quali, i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attivit�, ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;
b) attivit� temporanee di durata non superiore a sei mesi;
c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attivit�, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
3. Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, cos� come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
Art. 44
Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi
in materia ambientale
1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalit� telematica.
2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).
3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE � comunque garantita l'interoperabilit� fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.
4. Con apposita deliberazione la Giunta regionale pu� prorogare il termine di cui al comma 1.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 45 � soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46
Semplificazione delle procedure di deposito
per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e a struttura metallica
1. Al fine di ridurre le fasi procedimentali non necessarie, la denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 � presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta, attestante l'avvenuto deposito, avvengono secondo le modalit� di cui al titolo I, parte II.
2. Sono depositate con le medesime modalit� anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il software regionale di gestione delle pratiche online.
4. L'Ufficio tecnico regionale accede all'archivio di cui al comma 3.
5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 4.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47. All'articolo 47 � stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
Art. 47
Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attivit�
di noleggio autobus con conducente
1. Nelle more del riordino della disciplina del trasporto
pubblico locale in Sardegna, l'articolo 32 della legge regionale 7
dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna), � sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Autorizzazioni)
1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale
che disciplina lo Sportello unico per le attivit� produttive e per
l'edilizia (SUAPE) si applicano:
a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attivit� di
noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge
11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivit� di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente);
b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale
richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da
adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al
comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione
autocertificativa al SUAPE del comune in cui l'impresa ha la sede
legale o la principale organizzazione aziendale.
3. Il titolo abilitativo, acquisito mediante la presentazione della
dichiarazione autocertificativa al SUAPE, comporta l'iscrizione
automatica nel registro regionale di cui all'articolo 34.
4. Per esercitare le attivit� di noleggio autobus con conducente, i
soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per
l'esercizio della professione di trasportatore su strada di
persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del
regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e
successivi atti attuativi.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per
l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:
a) il rispetto dei limiti di capacit� finanziaria risultante dal
Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della
dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio
di noleggio;
b) l'impiego del personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e
collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle
imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218
del 2003 ed il possesso del certificato di abilitazione
professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed
integrazioni, e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.
6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a
quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro
quindici giorni dall'avvenuta variazione.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le
modalit� e le procedure per la verifica della permanenza dei
requisiti per lo svolgimento dell'attivit� di noleggio autobus con
conducente. La verifica � effettuata con cadenza annuale.
8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del
titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003,
all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla
legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea).".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 47, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 48 � soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:
Art. 49
Semplificazione di procedimenti per le attivit� esercitate in
occasione di eventi temporanei
1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione � ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:
a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attivit� nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
b) dei titolari di attivit� artigianali;
c) degli altri esercenti un'attivit� permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.
2. � fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessit� di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:
Art. 50
Attivit� commerciali temporanee
1. L'esercizio di attivit� di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, � soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, e dalle altre disposizioni vigenti e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attivit�.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attivit� di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51.
Art. 51
Semplificazione di procedimenti
nel settore del turismo
1. L'articolo 12 della legge regionale 14
maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende
ricettive), � sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Determinazione e pubblicit� della classifica)
1. La classificazione, la revisione e la declassificazione degli
esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in
autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle
verifiche il comune competente pu� emettere provvedimenti
prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel
bimestre successivo, al termine previsto per la classificazione
quinquennale, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e
commercio pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi,
distinti per tipologia e livello di classificazione. Analoga
procedura � seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno
del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica
e declassificazioni.".
2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.
3. Le organizzazioni didattiche per attivit� subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessit� di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Presidente, per chiederle un minuto di sospensione in aula sull'articolo 51.
PRESIDENTE. Sospendiamo i lavori dell'Aula per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 16.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Siamo all'articolo 51.
E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Presidente, da un'attenta rilettura adesso, mi riferisco all'Assessore - colleghi, per cortesia, onorevole Demontis, se mi segue un pochino - osservavo da un'attenta rilettura dell'articolo 51 e mi sorprende che venga richiamata solo ed esclusivamente la norma di riferimento per i settori ricettivi alberghieri, che � la "22" per�, con mia grande sorpresa, vedo che non vi � alcuna citazione per la legge 27, quella che riguarda le strutture ricettive extra alberghiere. In definitiva tutto ci� che riguarda Residence, CAV, Ostelli della giovent�, alberghi diffusi e tutta un'altra serie di tipologie che non sono contemplate dalla legge 22, non si intendono incluse. Ci� significa, a una interpretazione che faccio io in questo momento, cos� leggendola in questo modo, che si incentiva e si liberalizza e si semplifica l'atto amministrativo nei confronti solo di una determinata categoria che fa ospitalit�, invece la legge 27 non � contemplata. Quindi, secondo me, bisognerebbe fare attenzione e fare una verifica rapidissima e valutare se non sia invece il caso di richiamare la legge 27 e in modo specifico l'articolo che ne prevede l'autorizzazione all'apertura.
In pi� faccio riferimento a una cosa che comunque mi pare molto delicata del comma 3 dove, facciamo attenzione, si fa riferimento espresso alle organizzazioni didattiche per le attivit� subacquee. In Sardegna le norme che regolamentano l'attivit� subacquea, soprattutto nelle aree marine protette, fanno espresso riferimento all'iscrizione nei registri della Regione Sardegna, quindi starebbe a significare che con questa norma noi stiamo autorizzando il superamento dei regolamenti chiaramente e giustamente restrittivi a favore degli istruttori delle attivit� che operano nella didattica subacquea, delle attivit� residenti in Sardegna a vantaggio di tutti coloro che lo fanno a livello nazionale e non solo.
Quindi mi spiace non averlo potuto verificare prima, ma adesso mi pare opportuno che si possa fare un approfondimento rapido quant'� richiesto ovviamente dalla delicatezza dei due casi che io ho appena citato e probabilmente forse sarebbe il caso di saltare questo articolo procedendo con gli altri e ritornarvi successivamente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Per accogliere la proposta del consigliere Crisponi e quindi trattare successivamente l'articolo 51.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 51 bis. All'articolo 51 bis sono stati presentati gli emendamenti numero 15 e il numero 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51 bis:
Art. 51 bis
Semplificazione del procedimento
per l'iscrizione nel registro degli esercenti
le professioni turistiche
1. Al fine di semplificare l'iscrizione e la permanenza nel
registro regionale degli esercenti le professioni turistiche, il
comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n.
20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei
servizi) � sostituito dal seguente:
"10. L'iscrizione nel registro regionale non necessita di rinnovo.
Ogni variazione dei requisiti, ed in particolare se riferita
all'idoneit� psico-fisica all'esercizio della professione, deve
essere comunicata entro il termine massimo di dieci giorni alla
segreteria dei registri istituita presso la competente provincia.
La mancata comunicazione delle variazioni entro il termine suddetto
� equiparata all'esercizio abusivo della professione.".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento all'emendamento � favorevole mentre il parere iniziale sull'emendamento non emendato da questo emendamento era contrario, per� visto complessivamente � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � favorevole.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Brevemente per dire che seguendo lo spirito di quello che � stato tutto il D.L., quindi tutta la proposta che � stata fatta dalla Giunta, questo emendamento tende sostanzialmente a sottrarre una procedura e a verificare semplicemente la permanenza dei requisiti per quanto riguarda gli esercenti le professioni turistiche.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 51 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51 ter.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51 ter:
Art. 51 ter
Abolizione della tassa di concessione regionale
e altre tasse per il rinnovo annuale
dell'autorizzazione, anche per gli esercizi di attivit�
stagionale
1. L'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21") � abrogato.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 51 ter. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51 quater. All'articolo 51 quater � stato presentato un emendamento, il numero 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51 quater:
Art. 51 quater
Semplificazione dell'attribuzione della categoria "lusso" agli
alberghi classificati a cinque stelle
1. Al fine di semplificare il procedimento per
l'attribuzione della categoria "lusso" agli alberghi classificati a
cinque stelle, il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n.
22 del 1984 � sostituito dal seguente:
"5. L'assunzione della categoria "lusso" � attribuita dal comune,
tramite il SUAPE, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati
dal richiedente e previo parere obbligatorio dell'Assessorato
regionale competente in materia di turismo, nel rispetto delle
procedure di cui alle linee guida in materia adottate con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente in materia di turismo.".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole ma con l'invito a una diversa formulazione perch� non si riteneva sufficientemente chiaro, credo che ci sia un emendamento orale.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). C'� un emendamento orale che vado a leggere. L'emendamento numero 16 � sostituito dal seguente: "Semplificazione dell'attribuzione della denominazione lusso agli alberghi classificati a cinque stelle. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale numero 22 del 14 maggio 1984 � sostituito dal seguente: l'attribuzione della dominazione lusso � perfezionata secondo il procedimento di autocertificazione ad efficacia immediata secondo quanto previsto dall'articolo 12. Poi il secondo comma: il comma 11 dell'articolo 7 e i commi 3, 4, 7, 8, 9, 10 dell'articolo 11 della legge regionale numero 22 del 1984 sono abrogati". Il senso � quello riferito anche in relazione all'emendamento dell'emendamento numero 25 e cio� nell'ottica di una semplificazione e quindi il sistema di autocertificazione e controllo eventuale per la verifica della sussistenza dei requisiti.
PRESIDENTE. Chiedo se ci sono osservazioni all'emendamento test� presentato.
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Volevo chiedere proprio questo. Adesso chiedo all'Assessore se l'emendamento � conforme nella linea come l'abbiamo discusso poc'anzi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'industria. Ne ha facolt�.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. S� onorevole Crisponi, � proprio questo, praticamente come ha detto l'onorevole Busia questo emendamento tende a chiarire che cos� come per l'autocertificazione delle categorie anche per quella lusso � prevista l'autocertificazione.
PRESIDENTE. Facciamo fare copia dell'emendamento orale.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 26, viene ripresa alle ore 18 e 30.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Poich� non vi sono opposizioni l'emendamento orale cos� formulato � accolto.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Solo per esprimere il voto favorevole a questo emendamento che battezzerei emendamento Briatore e mi fa davvero piacere che al lusso si siano anche convertiti i colleghi Pizzuto e Anedda firmatari di questo emendamento. Complimenti alla collega Busia.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento orale cos� formulato. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51 quinquies.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51 quinquies:
Art. 51 quinquies
Riconoscimento e classificazione delle strutture ricettive di cui
all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2016
1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, di concerto con l'Assessore competente in materia di semplificazione amministrativa in favore delle imprese, sono approvate le direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilit� 2016), riferite all'autorizzazione e classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 51 quinques. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51 sexies. All'articolo 51 sexies sono stati presentati gli emendamenti numero 21 e 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51 sexies:
Art. 51 sexies
Razionalizzazione della competenza in materia di sanzioni
amministrative per attivit� di pesca senza il consenso del
concessionario
1. Al fine di razionalizzare il procedimento di
irrogazione delle sanzioni amministrative per chi pesca in acque
concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso
del concessionario, il comma 4 dell'articolo 1 della legge
regionale 14 settembre 2015, n. 24 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni),
� sostituito dal seguente:
"4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1
provvede il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione.".)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Il parere � favorevole sull'emendamento numero 21 e invito al ritiro sul numero 22.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dell'industria.
PIRAS MARIA GRAZIA, Assessore tecnico dell'industria. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 22.
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Volevo esprimere invece il mio parere favorevole proprio all'emendamento numero 22 che non � un emendamento qualsiasi, � un emendamento pur nella sua lunghezza, io credo la collega Busia abbia fatto molto bene a presentarlo, perch� pur nella sua lunghezza lo posso rappresentare con due parole: l'abolizione delle CPA � frutto di tanti tentativi, fra l'altro incredibilmente governati da commissari da lunghissimo tempo. Il tentativo dell'abolizione della cpa risale addirittura al 1995. Non so perch�, ma forse pervadono e rimangono ancora sul territorio delle volont� per mantenere vecchi privilegi, che per assurdo nella formazione complessiva di una volont� democratica poi si � trasformata nella presenza esclusiva di commissari, che sono dei funzionari della Regione Sardegna, nello specifico dell'assessorato all'artigianato. Io credo che bene abbia fatto la collega Busia a presentare questo genere di emendamento, che a mio giudizio invece andrebbe sostenuto convintamente da tutta l'Aula, perch� questa � veramente semplificazione. Passare le attribuzioni della cpa, anzich� ad un funzionario regionale, all'attivit� del registro delle imprese delle camere di commercio, che mi pare siano ben governate, ben organizzate sul territorio regionale, meriti l'attenzione del Consiglio regionale della Sardegna. Non comprendo perch� l'onorevole Demontis abbia dato questa espressione di voto contrario, lo inviterei ad una rivalutazione della sua posizione.
PRESIDENTE. Onorevole Busia?
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). L'emendamento � ritirato, Presidente.
PRESIDENTE. L'emendamento � ritirato.
Metto in votazione l'articolo 51 sexties. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:
Titolo III
Disposizioni finali e transitorie
Capo I
Disposizioni finali e transitorie
Art. 52
Inderogabilit� della legge da parte di atti regolamentari ed
amministrativi
1. I regolamenti e gli atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione, non possono contenere norme in contrasto o in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Gli atti giuridici indicati nel comma 1 non possono disciplinare o modificare procedimenti amministrativi in deroga alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III e nella parte II, titolo I. .)
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, io chiedo gli Assessori Demuro e Piras la cortesia di aiutarci a non far rivoltare nella tomba Virga e Sandulli, e di leggere con attenzione questo articolo 52. Vi prego, non fateli rivoltare nella tomba, mi rivolgo soprattutto al professor Demuro. La rubrica recita: "Inderogabilit� della legge da parte di atti regolamentari e amministrativi". Ma scherziamo? Ma quando mai un atto amministrativo o regolamentare pu� innovare laddove la legge ha disposto? E' veramente aberrante! O voi siete stati colti e pervasi da un afflato, inspiegabile poi, passionale verso gli atti amministrativi e i regolamenti, o siete infoiati da una sorta di smania di semplificazione o di confusione. Perch� questa � confusione! Non si pu� assolutamente scrivere in un articolato di legge, emanato da questo Consiglio regionale, un'aberrazione di questo tipo: "Gli atti regolamentari e amministrativi non possono derogare la legge". Colleghi consiglieri regionali e colleghi giuristi, che in quest'Aula sono pi� di uno e valenti, molto capaci e molto competenti, riflettete un attimo, state mettendo la firma su un articolo che grida vendetta. Per anni verremmo indicati come coloro che hanno approvato una norma sembra scritta dal generale Lapalisse. Il regolamento e l'atto amministrativo non possono modificare la legge. Non ho parole!
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Guardi, consigliere Tedde, sono abbastanza d'accordo con lei nel merito, per� poteva presentare un emendamento soppressivo di quest'articolo, invece non ce ne sono emendamenti soppressivi, quindi!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (P.d.L.). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 52.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 53.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53:
Art. 53
Norma transitoria per gli enti locali
1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Abbiamo in sospeso l'articolo 51.
Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Presidente, occorrerebbero cinque minuti, si sta perfezionando la proposta di modifica.
PRESIDENTE. Allora sospendiamo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 39, viene ripresa alle ore 18 e 45.)
PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Prego onorevole Demontis.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. � stato concordato un emendamento orale che propongo all'Aula. Al comma 1: "L'articolo 12 della legge regionale 14 maggio 1984 numero 22" va aggiunto: " e l'articolo 15 della legge numero 27 del 12 agosto 1998"; in chiusura del comma 3: "presso adempimenti amministrativi comunque determinati" va inserito: "fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette dei parchi". Infine chiederei, in sede di coordinamento normativo finale, di coordinare i commi 2 e 3 con i riferimenti relativi ai quali ora ho fatto cenno.
PRESIDENTE. Allora, l'emendamento orale mi pare chiaro, quindi � aggiunto "l'articolo 12 della legge regionale 14 maggio 1984 numero 22" e "e l'articolo 15 della legge numero 27 del 12 agosto 1998", poi alla fine la formula "fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette dei parchi". Se non ci sono osservazioni.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facolt�.
PITTALIS PIETRO (FI). Quando parliamo di parchi ci riferiamo anche ai parchi regionali? Siccome nei parchi ci sono delle strutture recettive, stiamo parlando di parchi delle zone interne, non vorrei che si creasse - e se � un malinteso vorrei su questo un chiarimento - un aggravio per gli adempimenti o limitazioni rispetto alle altre strutture, vorrei che questo fosse chiaro, se sono escluse le strutture che ricadono nelle aree protette e nei parchi, vorrei capire bene se noi stiamo introducendo degli aggravi e delle limitazioni soprattutto a quelle strutture, faccio come esempio il parco di Tepilora che riguarda la comuni dell'interno, non vorrei che stessimo creando dei problemi in aggiunta a quelli che normalmente hanno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facolt�.
LOTTO LUIGI (PD). A parte che nello specifico l'emendamento riguarda i parchi che hanno delle frontiere sul mare perch� riguarda attivit��
PITTALIS PIETRO (FI). Specifichiamolo!
LOTTO LUIGI (PD). S� ma � scritto, per� il problema � che, qualora non fosse, l'obiettivo � di creare le condizioni perch� i regolamenti che ciascun parco ha vengano salvaguardati. Questo � l'obiettivo di fondo, chiaro? L'obiettivo che ci stiamo ponendo � di lasciare in piedi con questa norma ci� che gi� prevedono i parchi nelle varie realt�. Questo � l'obiettivo!
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Crisponi Luigi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Provo a dare una mano alle posizioni, giustamente faceva osservare il collega Pittalis che il parco di Tepilora ha due fattispecie: una � la zona umida e l'altra � la zona a mare, quindi in capo all'amministrazione di Posada. Quindi correttamente viene sollevato un problema di questo genere, per� dal momento stesso in cui noi abbiamo inserito questa formulazione che va a proteggere gli operatori del territorio della Regione Sardegna, a questo punto mi sento di dare il consenso per come � stata descritto ed aggiustato il comma 3 dell'articolo 51. Quindi mi pare che in questo modo stiamo proteggendo anche quei parchi delle aree interne della Sardegna che sono naturalmente protetti in questo modo con un termine potrei dire corretto e puntuale.
PRESIDENTE. Grazie, quindi l'emendamento orale � acquisito.
Metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Metto in votazione l'emendamento orale. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'allegato A, a cui � stato presentato l'emendamento numero 20, soppressivo parziale.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Salvatore Demontis, relatore di maggioranza.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. L'emendamento � ritirato.
PRESIDENTE. L'emendamento � stato ritirato, quindi metto in votazione l'allegato A. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo alla votazione finale della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Molto brevemente, al termine della discussione generale ho dato un'occhiata rapidissima agli articoli e volevo anche ricordare ai colleghi che sui 53 articoli all'interno ci sono fra commi e lettere 275 punti. Mi fa davvero sorridere che la legge di semplificazione praticamente riassuma oltre 320 elementi che a mio giudizio fanno fallire totalmente le buone intenzioni di semplificazione amministrativa. Ditelo ai cittadini e alle imprese che si dovranno poi sopportare un malloppone di questo genere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Anna Maria Busia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Molto brevemente intanto per dichiarare il mio voto favorevole a questa legge che trovo assolutamente innovativa perch� non si possono confondere i due piani, cio� le leggi che regolamentano un determinato settore con le leggi che fanno un'opera di riordino e che, soprattutto, fissano e precisano alcuni requisiti che devono esistere quando si legifera e soprattutto quando si deve semplificare un sistema molto complesso. Questa � una legge molto importante che io ho condiviso fin dall'inizio nella sua impostazione, ovviamente anche nelle modifiche che sono il frutto di una importante condivisione, di una importante discussione, mi compiaccio con gli assessori che hanno lavorato a questa legge e ritengo che sia veramente un passaggio importantissimo. Occorre sempre ribadire, soprattutto quando si deve legiferare, e quando si deve normare, che alcuni principi vanno rispettati e che va rispettata la semplificazione, che va rispettato tutto ci� che � volto ad un'accelerazione anche dei procedimenti, niente � superfluo quando si fa un'operazione di questo tipo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Mi dispiace dissentire dall'amica Anna Maria, altre volte ci siamo trovate d'accordo, ma io credo che veramente questa norma sia assolutamente inutile perch� non rispetta la ratio per cui invece sembrerebbe nata.
Quindi non semplifica, non migliora la qualit� del rapporto tra l'Amministrazione e il mondo esterno, in particolare con il mondo delle imprese, soprattutto contiene degli appesantimenti sia nei procedimenti che addirittura nel riprendere norme che invece andrebbero superate, sulla tempistica non avete mai in nessuna occasione buttato il cuore oltre l'ostacolo, cercando veramente di dare un segnale di innovazione, di maturit� della nostra regione, quindi crediamo veramente i contenuti che possano dare dei benefici siano assolutamente inesistenti. Crediamo ancora che ci siano degli appesantimenti, lo citava prima il collega Locci, credo che non vedremo applicazione di questa norma e soprattutto non la vedete voi che avete invece tanto parlato di nuova amministrazione, di nuovo corso, di una vicinanza della regione Sardegna ai cittadini, alle imprese, una qualit� della produzione degli atti amministrativi superiore rispetto al passato. Noi abbiamo avuto dei dubbi, come al solito ve ne abbiamo parlato, vi abbiamo proposto di migliorare questa norma, vi siete ravveduti solo in occasione dell'articolo 53, perch� gridava vendetta, per tutto il resto avete continuato ad operare imperterriti con la vostra chiusura senza ricevere nessun buon consiglio. Ma credo che questa legge vi appartiene totalmente, e il nostro voto ovviamente � contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Ovviamente voter� contro questa proposta di legge, perch� nella foga semplificatrice ha complicato ci� che avrebbe dovuto e voluto semplificare. Allora, tenente conto che la legge Madia sulla semplificazione amministrativa contiene sette articoli, la nostra legge, o la vostra legge perch� vi assumete tutte le responsabilit�, ne contiene 52 o 53 perch� uno � stato espunto perch� era un esempio di ci� che non si deve fare in un'Aula legislativa. � evidente che c'� un problema qui in Consiglio regionale, � evidente che questo articolato ha degli eccessi che semplificano poco, anzi complicano molto, credo che bene avremmo fatto ad aspettare i decreti attuativi della legge Madia per avere un quadro completo. Ora, non vorrei che fossimo costretti poi a ritornare in Aula su questa partita, sarebbe veramente spiacevole, io credo che invece avremmo dovuto ascoltare i suggerimenti del presidente Floris, che ci ricordava che forse era ed � meglio ritornare in Commissione, attendere qualche settimana o qualche mese, per poi arrivare in Aula con un articolato coerente con gli obiettivi che si propone. Oggi gli obiettivi di semplificazione che sono perseguiti da questo articolato sono completamente disattesi e questo ci dispiace, ci dispiace non poco perch� comunque la semplificazione � una delle frontiere dell'attivit� legislativa. La semplificazione degli atti amministrativi, la semplificazione della vita dei cittadini, che provoca la semplificazione amministrativa, la semplificazione dell'attivit� dell'apparato burocratico che deve essere uno degli obiettivi di questa norma o delle norme di tal fatta, non viene assolutamente raggiunta. Oggi noi non abbiamo raggiunto gli obiettivi che voi e noi ci proponevamo, un'occasione persa, � un peccato. Voter� contro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Demontis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DEMONTIS SALVATORE (PD), relatore di maggioranza. Io invece ritengo che sia una legge di grande portata e che avr� effetti importanti nella nostra regione e voglio semplicemente citare due aspetti che io credo i pi� rilevanti. Intanto tempi certi per i procedimenti amministrativi, lo voglio ripetere si ribalta il rapporto cittadino amministrazione, saranno rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi, ma soprattutto sono individuati sia il responsabile per la celerit� dei procedimenti, sia il profilo sanzionatorio, qualora il procedimento non si concluda nei tempi stabiliti. Non � una cosa di un secondo momento perch� non mi sembra che ci siano precedenti di questo tipo nella legislazione regionale. Cos� come � di grande portata e lo voglio sottolineare l'estensione del SUAP, introdotto nel mandato 2004-2009, allo sportello unico per l'edilizia. Significa semplicemente, anche banalizzando, che gli interventi di natura edilizia potranno iniziare immediatamente a seguito della presentazione di un'autocertificazione, o dopo 20 giorni qualora riguardino procedimenti per i quali era richiesta il titolo abilitativo, cio� il permesso di costruire. Stiamo parlando di 20 giorni a fronte di non so quanti giorni per l'ottenimento del permesso di costruire. Tutto questo sembra una questione di lana caprina, in realt� io ritengo che sia molto pi� efficace delle deroghe di natura urbanistica che invece il centrodestra ha applicato negli anni di governo, sempre con l'obiettivo di incentivare l'edilizia, secondo me non riuscendoci. Credo che invece gli strumenti corretti siano questi: semplificare i procedimenti e non derogare agli strumenti urbanistici.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
LOTTO LUIGI (PD). Anche io credo che questa legge sia molto importante e caratterizzer� questo mandato amministrativo. Sono anche del parere per�, e voglio ringraziare per quanto mi riguarda in questo i Gruppi di minoranza, che l'atteggiamento sostanzialmente positivo da parte loro ha consentito di portare, in tempi certi senza lungaggini, in porto questa legge. � un fatto importante, al di l� del giudizio che poi ciascuno giustamente d� sulla base del proprio metro di valutazione e anche dell'approccio politico che ciascuno giustamente ha, per� a mio avviso, oggi si sta scrivendo una buona pagina dell'attivit� legislativa del Consiglio ed � giusto darne atto all'intero Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Giovanni Satta per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
SATTA GIOVANNI (Gruppo Misto). Anche io ho due parole, credo che sia importante partire da quello che ha detto i giorni scorsi l'assessore Piras. Stiamo facendo una legge, � una legge di riforma molta attesa, da chi, come il Presidente del Consiglio, ha fatto il sindaco e tutti noi che abbiamo fatto i Sindaci sappiamo che c'era molta attesa per avere snellite le procedure amministrative. Per� credo che si poteva fare molto di pi�, c'� sempre questa incognita della legge Madia, per cui probabilmente riflettere un attimino e aspettare un attimino senza farsi prendere dalla fretta andava fatto. Solo questo. Io mi asterr� dal voto.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 254.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Comunico al Consiglio che la quinta Commissione � anticipata a domani alle ore 10. Il Consiglio � convocato per marted� alle ore 16.
La seduta � tolta alle ore 19 e 03.