Seduta n.366 del 25/10/2007 

CCCLXVI SEDUTA

(Pomeridiana)

Giovedì 25 ottobre 2007

Presidenza del Presidente Spissu

La seduta è aperta alle ore 17 e 16.

SANNA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del mercoledì 2 agosto 2007 (359), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Giovanna Cerina, Ciriaco Davoli, Beniamino Scarpa e Salvatore Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana di giovedì 25 ottobre 2007.

Poiché non vi sono opposizioni i congedi si intendono accordati.

Continuazione della discussione sullo schema di Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale (1/XIII/A).

PRESIDENTE. Poiché si deve procedere alla votazione dell'ordine del giorno, sospendo la seduta per 10 minuti. Invito i consiglieri dei diversi Gruppi a sollecitare la presenza dei colleghi in Aula.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 17, viene ripresa alle ore 17 e 27.)

PRESIDENTE. All'ordine del giorno numero 1 è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'emendamento:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Marrocu - Biancu

Ordine del giorno numero 1

Nell'ordine del giorno numero 1 sullo schema di norme di attuazione 1/XIII alla fine della parte dispositiva è aggiunto il seguente:

"ritiene

che, per l'adeguamento degli standard strutturali e qualitativi del sistema dei trasporti sardo agli standard nazionali, nonché per gli interventi di bonifica dei siti, di ripristino e di messa in sicurezza delle strutture, debba comunque prevedersi il concorso finanziario dello Stato." (1).)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù.

ORRU' (P.D.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Randazzo Alberto)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Sinistra Autonomista). Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione perché vorrei verificare se quanto concordato con il collega Orrù e la Sinistra Autonomista è effettivamente stato inserito nel testo, perché io non ho fatto in tempo a leggerlo. Chiedo scusa, ma è così.

CAPPAI (U.D.C.). Era già stata indetta la votazione, eravamo già in sede di votazione.

FARIGU (Gruppo Misto). Lo può leggere anche per me.

PRESIDENTE. Onorevole Cugini, lei che ha capacità di lettura veloce, gli dia una breve scorsa. Comunico che il consigliere Serra, precedentemente in congedo, è rientrato ed è presente in Aula, pertanto il congedo si intende revocato.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico dell'ordine del giorno numero 1.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Scarpa si è astenuto.

Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Lai Renato - Lanzi - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sabatini - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Capelli - Cappai - Cassano - Cherchi Oscar - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Farigu - Floris Mario - Gallus - La Spisa - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Murgioni - Pileri - Pisano - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Atzeri - Caligaris - Ibba - Maninchedda - Marracini - Pittalis - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 60

astenuti 8

maggioranza 31

favorevoli 36

contrari 24

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'emendamento numero 1.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, noi riteniamo che l'emendamento possa trovare accoglimento da parte nostra, eccetto che per l'ultima parte relativa al concorso finanziario dello Stato. Ovviamente questo vuol dire che lo Stato può intervenire anche solo per l'1 per cento o per lo 0,5 per cento perché, non essendo quantificato l'importo dell'intervento, quest'ultima parte dell'emendamento resta aperta alle più ampie interpretazioni. Anche se, devo dire, si può condividere il merito dell'emendamento, ossia che sia lo Stato a farsi carico (questa è l'interpretazione che noi vorremmo dare) dell'intero sistema, per quanto riguarda la bonifica dei siti, il ripristino, la messa in sicurezza della struttura, nonché gli interventi strutturali.

Noi condividiamo il fatto che lo Stato si debba interessare di questo a suo totale carico, però rileviamo una certa contraddizione con quanto presente nell'ordine del giorno che testé è stato votato, considerato che le norme di attuazione prevedono che dal 2010 le relative spese potranno essere coperte con le maggiori entrate derivanti dalla riforma del Titolo III dello Statuto regionale. A nostro avviso quindi c'è una contraddizione, perché qui diciamo che ce ne facciamo carico noi ma, allo stesso tempo, richiamiamo la modifica del Titolo III dello Statuto regionale.

Per questo motivo il nostro Gruppo dichiara di volersi astenere sull'emendamento numero 1. Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Presidente, intervengo per dichiarare che il nostro sarà un voto favorevole, poiché in questo emendamento si ritrovano gli elementi che avevamo sottolineato nel nostro intervento e che fanno sì, appunto, che vadano presi in considerazione quelli che dovrebbero essere gli oneri dello Stato, nel momento in cui stiamo recependo strutture e macchine che riteniamo dovrebbero essere perfettamente funzionanti. Questo emendamento va in questa direzione e quindi il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Presidente, prendo la parola per dichiarare che il nostro voto sull'emendamento è contrario per diverse motivazioni. La prima è che questo emendamento si pone in netta contraddizione con quanto contenuto nell'ordine del giorno, modificandone in parte il contenuto, il che è veramente incredibile. La Regione sarda, infatti, si accolla tutta una serie di infrastrutture che si trovano in condizioni pietose e, per giunta, così come è scritto nell'ordine del giorno, sopportandone totalmente l'onere finanziario. Questo noi riteniamo sia un gravissimo errore politico, che non sarà certamente corretto dall'emendamento presentato da alcuni consiglieri della maggioranza.

Entrando nel merito dell'emendamento stesso, questo prevede che la bonifica, il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture vengano realizzati con il concorso finanziario dello Stato, non che saranno realizzati dallo Stato, e questo significa che non sarà fatto assolutamente nulla. Noi riteniamo che questo emendamento rappresenti un'autentica presa in giro e che la situazione sia ancora peggiore di quanto non risulti dall'ordine del giorno stesso. Per questo motivo noi voteremo anche contro l'emendamento, perché assolutamente non cambia nulla, anzi, peggiora la situazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, anche noi annunciamo il voto contrario a questo emendamento, ma proprio perché riteniamo davvero che non incida assolutamente sulla linea generale affrontata da questo trasferimento di competenze. Questo accordo sulle entrate dell'assessore Broccia "apre una breccia che brucia"; è un accordo che davvero ci lascia smarriti perché, al di là del riconoscimento di questi oneri, che sono garantiti soltanto per questo triennio, per ciò che sarà la fase successiva, non affronta il problema, e gli oneri saranno totalmente a carico della Regione sarda. Non si parla nemmeno del più grave dei problemi, quello del personale, e quindi degli oneri conseguenti, omettendo di affrontare il problema che invece tutte le altre Regioni hanno affrontato.

Chi volesse effettuare una piccola ricerca e verificare come le altre Regioni si sono comportate in relazione agli aggiornamenti infrastrutturali in corso, e a quelli futuri, si accorgerà che lo Stato è sempre intervenuto proprio per riconoscere questo superiore onere. Anche recentemente, per la Regione Campania, è avvenuto qualcosa di simile. Non comprendiamo questa debolezza che il Governo regionale, in questo caso, dimostra nei confronti del Governo nazionale, e crediamo che davvero vada effettuata una riflessione per comprendere che ancora una volta stiamo facendo pagare un prezzo salato ai sardi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Lai Renato - Lanzi - Licheri - Manca - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Serra - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Cassano - Contu - Dedoni - Diana - Floris Mario - Gallus - La Spisa - Ladu - Licandro - Lombardo - Murgioni - Petrini - Pileri - Pisano - Rassu - Sanjust - Vargiu.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Amadu - Atzeri - Caligaris - Capelli - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Farigu - Ibba - Maninchedda - Marracini - Pittalis - Randazzo Alberto - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 54

astenuti 14

maggioranza 28

favorevoli 37

contrari 17

(Il Consiglio approva).

Continuazione della discussione unificata delle mozioni Cappai - Capelli - Randazzo Alberto sulla grave situazione debitoria delle aziende agricole sarde (142); Rassu - La Spisa - Contu - Petrini - Licandro - Lombardo - Sanjust sulla grave crisi del settore agro-pastorale determinata dalla insostenibilità dei costi della produzione e dal conseguente grave indebitamento col mutuo bancario (145); Ladu - La Spisa - Vargiu - Artizzu - Randazzo Alberto - Floris Mario - Farigu - Murgioni - Gallus - Pisano - Dedoni - Cassano - Liori - Cherchi Oscar - Contu - Licandro - Lombardo - Petrini - Pileri - Rassu - Sanjust - Capelli - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Randazzo Vittorio - Diana - Moro - Sanna Matteo - Amadu sulla crisi delle aziende agricole sarde determinata dalla sofferenza sui mutui agevolati per il settore, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento (147); Diana - Artizzu - La Spisa - Randazzo Alberto - Vargiu - Ladu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Rassu - Lombardo - Contu - Licandro - Sanjust - Pileri - Petrini - Randazzo Vittorio - Cappai - Amadu - Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Pisano - Cassano - Dedoni - Murgioni - Gallus - Floris Mario - Cherchi Oscar - Farigu sulle gravissime inadempienze della Giunta regionale nei confronti del comparto agro-pastorale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento (138).

PRESIDENTE. Se i colleghi hanno predisposto l'ordine del giorno sull'agricoltura, concludiamo anche questo argomento. Non ho ricevuto nessun ordine del giorno.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo cinque minuti di sospensione per capire se i presentatori di un eventuale emendamento si siano attivati oppure no.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 42, viene ripresa alle ore 18 e 02.)

PRESIDENTE. Colleghi, penso che in attesa che si definiscano i dettagli dell'ordine del giorno che conclude la discussione delle mozioni sul settore agricolo, possiamo procedere all'esame delle interpellanze. Propongo, perciò, di esaminare le interpellanze numero 263/A, 279/A e 280/A, come da ordine del giorno.

Svolgimento di interpellanze

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze.

Per prima viene svolta l'interpellanza numero 263/A.

(Si riporta di seguito il testo dell'interpellanza:

Interpellanza Capelli - Randazzo Alberto - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Randazzo Vittorio sul gravissimo episodio di violenza verificatosi nel reparto di psichiatria del Presidio ospedaliero Santissima Trinità e sulla necessità di ripristino del servizio di vigilanza armata.

I sottoscritti,

PREMESSO che:

- nella giornata del 3 settembre 2007 si è verificato, nel reparto di psichiatria del Presidio ospedaliero Santissima Trinità un gravissimo episodio di aggressione a un medico da parte di un paziente affetto da problemi psichici;

- tale aggressione ha cagionato al predetto medico gravi danni fisici (fratture del coccige, lividi ed escoriazioni varie) che hanno reso necessario il suo ricovero per le dovute cure;

- tale episodio di aggressione rappresenta, in realtà, uno dei molteplici che si sono verificati negli ultimi tempi a danno dei medici;

- il rischio di ulteriori aggressioni a medici è perennemente incombente, soprattutto nei reparti di psichiatria, stante il tipo di paziente che viene ricoverato, spesso potenzialmente pericoloso perché affetto da disturbi mentali che lo rendono aggressivo e, comunque, a elevato rischio di comportamento violento;

- il direttore generale dell'ASL n. 8 di Cagliari ha tentato di minimizzare il predetto episodio di violenza, in realtà gravissimo, affermando che, come riportato tra virgolette nei quotidiani, si sarebbe trattato di "caso isolato: negli ultimi tempi non ci sono mai stati episodi di questo genere";

- tale dichiarazione non rispecchia, tuttavia, la realtà, in quanto sono frequenti, e peraltro ben noti, i casi in cui l'incolumità e la sicurezza dei medici e in genere del personale ospedaliero sono state messe a repentaglio a causa di comportamenti aggressivi da parte di pazienti o altre persone aggressive e violente;

- a ben vedere il direttore generale sembra voler mascherare la gravissima decisione di aver eliminato la presenza di guardie giurate negli ospedali e nei presidi della ASL n. 8, guardie giurate che, in realtà, costituiscono un importante, e forse decisivo, deterrente contro le aggressioni subite dai medici;

- l'eliminazione delle guardie giurate è stata operate dall'Amministrazione regionale e da vertici delle AA.SS.LL. nell'ottica di un risparmio della spesa pubblica;

- tale decisione, tuttavia, è stata presa senza considerare che la tutela dell'incolumità dei medici e, in genere, di qualunque cittadino, rappresenta un interesse che deve prevalere rispetto a qualunque altro, soprattutto se di natura economica;

- il risparmio che consegue all'eliminazione delle guardie giurate è minimo e, comunque, tale da non giustificare affatto il venir meno del servizio di vigilanza armata assicurato dalle guardie giurate;

- è, comunque, contraddittorio invocare, per giustificare l'eliminazione del servizio svolto dalle guardie giurate, principi di economicità dell'azione amministrativa, se si tiene conto delle centinaia di migliaia di euro spesi dalla Regione Sardegna e dalle AA.SS.LL. nell'attribuzione di incarichi e consulenze a soggetti estranei all'amministrazione,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere:

1) se intendano prendere provvedimenti urgenti soltanto quando si verificherà una nuova aggressione a un medico, più grave di quella sopra riferita;

2) per quali ragioni sia stato deciso di eliminare o, comunque, diminuire la presenza delle guardie giurate in reparti ad alto rischio di episodi violenti, quali sono quelli di psichiatria, oltre che nei vari presidi sanitari della Sardegna;

3) quali siano stati gli effettivi risparmi di spesa conseguenti alle determinazioni di eliminare o diminuire la presenza di guardie giurate;

4) se non ritengano opportuno, al contrario, rafforzare il servizio di vigilanza armata, necessario per tutelare e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del personale medico. (147/A).)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Capelli per illustrare la sua interpellanza.

CAPELLI (U.D.C.). Si dà per illustrata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il tema riguarda il servizio di vigilanza armata nel reparto di psichiatria del Presidio ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari. L'obiettivo che ci siamo prefissi, quando abbiamo previsto un unico servizio di vigilanza per l'intero ospedale (e non anche un servizio di vigilanza armata all'ingresso del reparto di psichiatria) è quello di restituire a questi reparti, in cui vengono assistiti pazienti particolarmente fragili perché sofferenti di malattie mentali, le caratteristiche di luoghi di accoglienza e di cura in grado di garantire la sicurezza senza necessariamente prevedere la presenza di una persona armata.

Abbiamo pensato che fosse meglio rafforzare la presenza di personale di assistenza e far sì che il personale che opera in queste strutture avesse la competenza e le capacità per affrontare anche quei pazienti che, in qualche caso, potessero presentare problemi dal punto di vista della sicurezza. Per questi pazienti, tra l'altro, abbiamo previsto di istituire, così come si sta facendo a Nuoro, un portierato di cortesia, sempre, peraltro, a garanzia sia dei pazienti sia degli utenti, senza la vigilanza armata, perché la cosa peggiore che può capitare ad un paziente che va in un ospedale è quella di trovarsi davanti non un operatore sanitario che gli propone un trattamento terapeutico, ma una persona con una pistola che lo tratta da persona pericolosa. La modificazione del servizio di vigilanza armata non ha obiettivi di risparmio, ma ha obiettivi di migliorare l'accoglienza.

Fra l'altro, mi permetto di dire che i pazienti non sono persone necessariamente a rischio di comportamenti violenti. Molto spesso si può evitare che assumano atteggiamenti violenti proprio accogliendoli in maniera adeguata e con le competenze che i professionisti possono avere. Proprio per questo stiamo lavorando anche nel reparto per garantire una sua razionalizzazione. Innanzitutto abbiamo previsto un aumento del personale sanitario operante al suo interno. Alla fine del 2005 c'erano 47 unità di personale, di cui 25 infermieri; attualmente ci sono 50 unità di personale, di cui 30 infermieri. Abbiamo garantito, quindi, un aumento della dotazione di personale, in modo da poter accogliere e trattare meglio questi pazienti senza ulteriori supporti che non siano di personale non sanitario.

Abbiamo valutato anche il trend dei ricoveri di quel reparto. I ricoveri sono passati da 880 nel 2001 a 721 nel 2006, quindi il tasso di ricoveri si sta riducendo, ma, soprattutto, si sta riducendo drasticamente il numero dei TSO, dei trattamenti sanitari obbligatori, che si sono quasi dimezzati: sono passati da 255 nel 2001 a 139 nel 2006.

L'azione che questa Amministrazione ha messo in atto a tutela delle persone che soffrono di disagio mentale, pur con le enormi difficoltà nel portarla avanti, per le difficoltà culturali dei professionisti, e anche degli utenti qualche volta, è un'azione che sta ottenendo alcuni risultati. Gli accessi in day hospital, al contrario, sono aumentati, come è giusto che sia, e sono passati da 169 nel 2001 a 228 nel 2006. Quindi un'attività rivolta a questi pazienti, che più che essere incentrata sul ricovero ospedaliero o addirittura sui trattamenti sanitari obbligatori, è un'attività che viene svolta sul territorio oppure in day hospital.

Purtroppo il reparto in questione è un reparto molto grosso per la città di Cagliari, un reparto che non è mai stato preso in mano da chi ci ha preceduto. Il Piano per l'assistenza psichiatrica che è stato approvato da questo Consiglio regionale nel '97 prevedeva la realizzazione, in questa Regione, di 12 reparti psichiatrici, di cui tre a Cagliari. Purtroppo, da allora ad oggi non è mai stato fatto nulla, per cui ci troviamo sempre con un solo reparto e con un numero di posti letto di gran lunga superiore a quello che era previsto dalla normativa nazionale e che è previsto anche dal Piano per l'assistenza psichiatrica della Regione Sardegna. Così come, in occasione del Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera che è stato approvato, non è stata prevista la modificazione di quel reparto quanto a numeri di posti letto.

Peraltro, e concludo, la presenza media in quel reparto è, negli ultimi anni, diminuita: nel 2006 è di circa 21 persone per giorno. Quindi si tratta di un reparto sovradimensionato di un 20, 25 per cento rispetto ai 16 posti letto previsti dalla normativa. Pertanto stiamo valutando ulteriori possibili modalità di intervento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli, per dichiarare se è soddisfatto.

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, gradirei che, se fosse possibile, lei dedicasse pochi minuti della sua giornata a leggere l'interpellanza e verificare che non c'è stata nessuna risposta ai quesiti posti. Perciò io mi chiedo se lei, oltre a richiamare noi a stare in argomento sull'ordine del giorno in discussione, potrà avere questa accortezza anche nei confronti degli Assessori.

L'interpellanza, come lei avrà avuto modo di verificare, come può verificare nell'immediato, riferisce di un gravissimo episodio di violenza verificatosi nel reparto di psichiatria del Presidio ospedaliero Santissima Trinità, e solo in seconda battuta fa cenno alle misure di sicurezza che si vogliono portare a garanzia dei medici, non dei pazienti. Tra l'altro, come lei saprà, signor Presidente, la vigilanza armata non è mai stata dentro i reparti, ma è sempre stata fuori in posizione di supporto, nell'eventualità che si verificassero fatti gravi. Perciò la vigilanza armata non riceve i pazienti e non è presente durante l'assistenza ai pazienti. Probabilmente qualcuno saprà cosa succede nei pronto soccorso, perché io credo che qui ci siano dei medici che avranno anche avuto modo di vivere l'esperienza del pronto soccorso, e di capire che cosa vuol dire esercitare la propria opera in sicurezza e tranquillità.

Perciò io non so se devo dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto, dico semplicemente che non ho ricevuto risposta alle domande che sono state poste. Si è parlato di numeri; a dire il vero non vi ho prestato attenzione. Sicuramente i trattamenti sanitari obbligatori possono diminuire drasticamente, basta non prescriverli, e probabilmente da quel 40 per cento si potrà scendere ancora di più. Però - ripeto - io chiedo la sua vigilanza, Presidente, per avere una risposta in linea con quanto posto all'ordine del giorno in merito ai costi eventualmente ridotti, alle iniziative che si vogliono prendere nel prossimo futuro per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e, soprattutto, in riferimento a questo fatto, che è un fatto di cronaca che purtroppo non riguarda soltanto Cagliari, l'ospedale Santissima Trinità, ma riguarda il pronto soccorso e il reparto di psichiatria di Nuoro, di Oristano e di altri presidi ospedalieri in tutta la Sardegna, dei quali credo e spero l'Assessore sia informato.

Comunque ne è pieno il riepilogo delle denunce presso la pubblica sicurezza che, come lei sa, è presente nei pronto soccorso. Basterebbe fare un'analisi di quelle denunce per verificare se le prestazioni e le garanzie di sicurezza sono assicurate nei presìdi ospedalieri e negli ambulatori, specialmente in quelli di psichiatria.

PRESIDENTE. Onorevole Capelli, lei pone problemi forse più ampi di quanto lo spazio e il tempo dedicato sia dall'Assessore sia dallo stesso interpellante all'argomento richiederebbero. Io penso che il tema possa essere affrontato con altri strumenti consiliari, non essendo naturalmente nella mia possibilità valutare le risposte. Io ho ascoltato bene quanto mi ha detto; naturalmente verificherò.

Passiamo all'esame dell'interpellanza numero 279/A.

(Si riporta di seguito il testo dell'interpellanza:

Interpellanza La Spisa - Contu - Licandro - Lombardo - Petrini - Pileri - Rassu sul futuro della mineraria Silius.

I sottoscritti,

PRESO atto che:

- nel mese di maggio i minatori di Silius hanno svolto una importante e fondamentale azione di protesta, culminata nella occupazione del pozzo di Muscadroxiu;

- a causare l'iniziativa è stato il protrarsi dell'incertezza sul futuro produttivo e sulla prospettiva di lavoro per circa 130 lavoratori;

- l'occupazione ha portato all'assunzione di precisi impegni da parte della Giunta regionale, che ha dovuto revocare alcune decisioni relative alla mobilità dei lavoratori;

CONSIDERATO che, a seguito di precisi accordi con le rappresentanze sindacali, la stessa Giunta regionale aveva assicurato la volontà di verificare in tempi rapidi l'orientamento della Commissione europea in merito alla compatibilità con le norme sulla concorrenza degli investimenti finalizzati al riavvio dell'attività produttiva attraverso il nuovo soggetto denominato "Fluorite Silius";

APPRESO che con 1'Unione Europea è in corso una intensa interlocuzione;

SOTTOLINEATO che la situazione continua ad essere dominata dall'incertezza e dalla scarsità di notizie ufficiali,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'industria per conoscere quale sia l'evoluzione del problema di Silius, al fine di scongiurare il rischio di una lenta consumazione delle opportunità favorevoli al rilancio dell'attività mineraria. (279/A).)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare la sua interpellanza.

LA SPISA (F.I.). L'interpellanza ha lo scopo semplicissimo di fare in modo che il Consiglio regionale possa avere notizia di quali siano gli ultimi sviluppi della vicenda legata alla miniera di Silius. E' inutile ripercorrere la storia e la cronistoria, in particolare degli ultimi avvenimenti che qualche mese fa hanno portato a manifestazioni particolarmente significative, e che hanno posto all'attenzione, non solo dell'opinione pubblica della Sardegna, la vicenda di questa miniera e dei circa 130 lavoratori che vivono con grande ansia la prospettiva della propria condizione lavorativa.

E' stato costituito un nuovo soggetto. Vi è, sappiamo, con la Commissione europea un confronto per verificare la compatibilità degli interventi e la compatibilità anche del percorso intrapreso fino adesso. Vorremmo francamente, innanzitutto dall'Assessore, notizie attuali sugli sviluppi di questa vicenda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'Assessore tecnico dell'industria.

RAU, Assessore tecnico dell'industria. Presidente, da un paio d'anni la vicenda della Mineraria Silius è stata oggetto di procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, e ancora oggi è sottoposta ad attenta osservazione. In particolare negli ultimi 10 anni questa miniera ha registrato ingenti perdite. Precisamente, 96 milioni di euro sono stati erogati dalla Regione Sardegna in conto capitale alla Mineraria Silius per la propria attività.

Nel 2004 era stato approvato un piano, ma la Regione Sardegna non lo aveva notificato alla Commissione europea. Peraltro la Mineraria Silius era anche già stata investita nel processo di infrazione che coinvolgeva tutte le società ex EMSA. Nel 2004 il piano non era stato notificato, anche perché ovviamente non era possibile notificare un intervento dove non si prevedesse un piano industriale per riportare in equilibrio il bilancio. Nel 2004 poi, grazie all'ascesa della quotazione del prezzo della fluorite, si è proceduto alla predisposizione del Piano industriale e alla sua notifica alla Commissione, la quale ha ugualmente aperto una procedura di infrazione guardando la situazione complessiva degli anni '90 e quindi tutte le erogazioni effettuate dalla Regione alla Mineraria Silius in tutti questi anni.

Ci sono state costanti interlocuzioni, ma la Commissione è stata determinata nel non far passare il Piano, perché riteneva tutte le somme erogate negli anni un aiuto illegittimo e quindi in contrasto con il trattato dell'Unione Europea. Conseguentemente la società è stata messa in liquidazione ed è stato emanato un bando di gara attivando tutte le procedure possibili da parte della Regione per cercare di privatizzare o garantire la continuità produttiva della miniera stessa. Nessun privato si è presentato e l'aggiudicazione è avvenuta in capo al nuovo soggetto costituito dalla Regione.

La Commissione europea, anche a seguito di denunce da parte di terzi, cioè di società minerarie concorrenti che hanno contestato questa procedura, a giugno 2007 ha richiesto alla Regione Sardegna tutta la documentazione sulle procedure di gara e soprattutto sul Piano industriale della società, ovviamente dubitando che ci fosse interruzione tra la vecchia Mineraria Silius e la nuova. Noi abbiamo argomentato in un rapporto evidenziando che le procedure che la Regione aveva seguito erano quelle corrette, che il Piano industriale c'è e definisce sia un programma di investimenti sia un piano di rientro del debito nei nove anni a cui il Piano industriale si riferisce, e che è stato inviato alla Commissione nel giugno 2007. Ora siamo in attesa di ulteriori decisioni da parte della Commissione europea che ci auguriamo arrivino nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per dichiarare se è soddisfatto.

LA SPISA (F.I.). Dalle dichiarazione dell'Assessore emerge molto chiaramente la questione fondamentale, cioè che vi è stato un flusso di risorse verso la società che non è stato notificato all'Unione Europea fino a quando non si è potuto avere un Piano industriale che prevedesse il pareggio di bilancio. Questo è accaduto nella primavera del 2004, proprio alla fine della scorsa legislatura. Quindi vorrei precisare: le dichiarazioni dell'Assessore confermano che la notifica poteva essere stata fatta soltanto in quel momento e non prima. Questo evidentemente contrasta con molte dichiarazioni che vengono fatte circolare sulla questione, e cioè la notifica all'Unione Europea poteva essere fatta soltanto nel momento in cui noi potevamo avere la speranza di dimostrare che non si trattava di aiuti di Stato illegittimi.

Ora, il resto della vicenda dalle dichiarazioni dell'Assessore non emerge con chiarezza. Circolano notizie su un possibile fallimento della società, della Nuova Mineraria Silius evidentemente, e su questo non si dice nulla, cioè si sa tutto fuori, ma in Consiglio regionale non viene riportato nulla. Il Consiglio regionale sa per il momento che siamo in attesa di avere notizie, ma questo non basta. Non si capisce cioè quale sia la posizione della Giunta regionale sugli obiettivi politici che vuole raggiungere e fino a quale punto intenda portare avanti il confronto con l'Unione Europea e con lo Stato italiano, non lasciando lo Stato estraneo da questa vicenda. Perché una vicenda di questo genere - così come dimostra anche la questione di cui abbiamo parlato e di cui stiamo ancora parlando, cioè dell'indebitamento delle aziende agricole - non può vedere la Regione che dialoga con l'Unione Europea,se non affiancata dallo Stato che assume una posizione forte, trattandosi di un problema serio e reale. Per questo mi dichiaro molto insoddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza numero 280/A.

(Si riporta di seguito il testo dell'interpellanza:

Interpellanza La Spisa sui disservizi denunciati dai familiari degli utenti inseriti nel servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) dell'ASL n. 8.

Il sottoscritto,

PREMESSO che:

- a seguito del travagliato passaggio di consegne fra la società che gestiva il servizio di ADI (ADI 2000) e la società subentrante (CTR Domisanitas) dopo gli esiti dei bando di gara espletato dall'ASL n. 8, non sembrerebbero attenuarsi i disagi nei confronti degli utenti assistiti dal servizio;

- quasi quotidianamente si levano alte le proteste degli assistiti e dei loro familiari che troverebbero discordanti gli interventi e i servizi che dovrebbero ricevere dal personale inviato ai domicili, così come è accaduto fino ai primi giorni di agosto, periodo precedente alla presa in carico del servizio da parte della società subentrante;

CONSIDERATO che:

- i disagi di cui siamo venuti a conoscenza segnalano una costante discontinuità dei trattamenti fisioterapici a causa dell'impossibilità dei nuovi operatori a presentarsi al domicilio negli orari disponibili e vincolanti lo stato fisico dei pazienti;

- in particolare, si tratta di pazienti cronicamente allettati, e in particolare, qualcuno portatore di catetere vescicale permanente, marcata riduzione delle masse muscolari e distrofia cutanea;

- in particolare, una paziente, che necessiterebbe di fisioterapia da effettuare con puntualità, dal primo agosto al giorno diciotto dello stesso mese ha ricevuto solamente due interventi fisioterapici;

- l'anno precedente, la fisioterapia quotidiana e costante praticata alla donna, le ha consentito la ripresa della deambulazione dopo quasi un anno di immobilità;

TENUTO CONTO che:

- di seguito, alla stessa paziente è stata interrotta la fisioterapia per la mancata possibilità, da parte degli operatori della società subentrante, di poter soddisfare le esigenze della stessa, esigenze peraltro certificate dalla ASL di competenza;

- sono insorti, inoltre, problemi anche sul fronte infermieristico e, sempre ai familiari della donna, portatrice di catetere PEG (gastrostomia endoscopica percutanea), i nuovi operatori avrebbero comunicato di non essere in grado di sostituire la sonda della PEG, che gli infermieri della precedente società sostituivano senza problemi, sostenendo che tale pratica si sarebbe dovuta effettuare solo all'interno delle strutture ospedaliere, il tutto senza considerare i gravi disagi di un trasporto in ambulanza della paziente;

PRESO ATTO che il diritto alle cure domiciliari deve essere tutelato, difeso e garantito dall'istituzione regionale, e per questo, sottoposto ad un costante monitoraggio allo scopo di prevenire ogni disservizio che possa creare nel paziente, già in precarie condizioni fisiche e psicologiche, ulteriori danni che possano ulteriormente aggravarne le condizioni,

chiede di interpellare il Presidente della Regione al fine di sapere:

se non ritenga necessario attivarsi con urgenza allo scopo di garantire ai pazienti inseriti nel servizio di ADI nella ASL n. 8 la massima serenità e la continuità degli interventi prescritti dagli specialisti dell'azienda sanitaria di competenza;

come intenda procedere per far luce sulla serie di disservizi denunciati dai pazienti del servizio di ADI e loro familiari, provocati a seguito del cambio di società nella gestione del servizio stesso.

come intenda agire nei confronti della società appaltatrice del servizio ADI, qualora le denunce si rivelassero veritiere e venisse accertato come il disservizio potrebbe aver ulteriormente compromesso la condizione fisica e psicologica degli utenti. (280).)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per illustrare la sua interpellanza.

LA SPISA (F.I.). L'interpellanza nasce da due questioni. Una relativa ai disservizi sorti in seguito al percorso amministrativo che ha portato al passaggio di consegne tra un soggetto che gestiva l'assistenza domiciliare integrata sino a quest'anno e un nuovo soggetto che è subentrato a seguito di una gara. L'altra relativa alle procedure amministrative che hanno seguito questo passaggio e che hanno determinato vivaci polemiche rimbalzate anche sulla stampa. E' stata presentata anche da parte nostra una interpellanza per avere notizie su quanto stesse accadendo. Adesso che la vicenda si è conclusa con i pronunciamenti dei giudici, la questione delle procedure amministrative non è più di attualità, casomai è di attualità la questione relativa alla validità, alla capacità del soggetto subentrante di far fronte alle esigenze degli utenti di questo servizio.

Io ho presentato questa interpellanza a seguito di segnalazioni di disagi di cittadini malati che non hanno certamente, come abbiamo noi, la possibilità di interloquire direttamente con i vertici della sanità e che, quindi, sono costretti a rivolgersi a noi, impropriamente. Sarebbe molto meglio che potessero avere un referente a diretto contatto con questi servizi, a cui segnalare i problemi ai quali vanno incontro.

Ho anche ricevuto, per conoscenza, una copia di una lettera che mi risulta essere stata indirizzata anche all'Assessore, del familiare di una paziente che vive drammaticamente questo problema. Non so se l'Assessore l'abbia letta, ma so che il problema è molto diffuso. In sostanza, il soggetto subentrante non sembra essere in grado di garantire la stessa qualità e la stessa quantità di servizi erogati dal soggetto che l'aveva preceduto. Quindi vorremmo che l'Assessore, se ha notizie particolari, le riferisse a questo Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Come ha ricordato l'onorevole La Spisa, giustamente, è una questione che ormai è stata risolta. Vorrei tranquillizzare il Consiglio regionale perché non è stata risolta nella disattenzione né dell'Assessorato né dei vertici dell'Azienda sanitaria, probabilmente chi l'ha seguita lo sa benissimo. Le lettere di alcune persone sono arrivate personalmente anche a me, ho incontrato molte persone, e sul momento ci siamo interessati affinché quel difficile passaggio di consegne venisse effettuato nel modo più adeguato.

Forse è utile, affinché il Consiglio conosca meglio la vicenda, che in un minuto io la sintetizzi. La questione è stata oggetto anche di dibattito e di polemiche sui giornali. Era stato infatti aggiudicato ad una cooperativa un appalto di circa 3 milioni, per tre anni, rinnovabile nel 2004, c'è stato un ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, il ricorrente l'ha vinto e noi avevamo l'obbligo (anzi, l'Azienda sanitaria aveva l'obbligo) di effettuare il passaggio di consegne al ricorrente che aveva vinto il ricorso. Purtroppo, la ditta che a suo tempo si era aggiudicata l'appalto non mostrava disponibilità a collaborare nel passaggio di consegne. Siamo arrivati davanti al Tribunale di Cagliari a sottoscrivere un accordo per il passaggio di consegne il 7 di agosto.

Il passaggio di consegne è avvenuto in un lasso di tempo molto breve, però la presenza di 800 pazienti, alcuni anche gravi, avrebbe richiesto, forse, tempi più diluiti, e questo ha dato luogo ad alcuni inconvenienti: alcuni inconvenienti relativi ai percorsi da seguire per i pazienti che venivano acquisiti; altri inconvenienti per l'azienda che subentrava e che aveva difficoltà a organizzare nell'immediato l'attività.

Proprio per questo l'azienda sanitaria - e io personalmente - ci siamo interessati di tutti i casi che rischiavano di trovarsi in condizioni di difficoltà. Su 800 pazienti ci sono arrivate 85 segnalazioni e di queste circa 7-8 erano segnalazioni importanti che abbiamo seguito personalmente affinché i pazienti non corressero alcun rischio. Ovviamente, il subentro di un'altra cooperativa dopo dieci anni è, inevitabilmente, motivo di difficoltà per i pazienti che si ritrovano a dover entrare in relazione con altre persone, con altri professionisti. Però, oramai il passaggio è avvenuto e i disguidi mi sembra che siano sostanzialmente limitati a un numero che, di fronte a pazienti così gravi, può considerarsi fisiologico.

Quindi, rassicuro che i pazienti sono stati seguiti in modo adeguato, pur nella enorme difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, perché sono stati necessari otto mesi prima di riuscire a effettuare il passaggio di consegne nel mese di agosto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Spisa per dichiarare se è soddisfatto.

LA SPISA (F.I.). Io, ovviamente, non ho sufficienti elementi per dichiarare soddisfazione o insoddisfazione, anche perché credo che a questi pazienti non interessi granché che il consigliere regionale che presenta l'interpellanza si ritenga soddisfatto o insoddisfatto. Segnalo il problema comunque di un disservizio che l'Assessore evidentemente ha riconosciuto, almeno per i primi periodi di esercizio del servizio da parte del nuovo soggetto, e credo che questi disservizi derivino anche dal modo con cui questa gara è stata condotta. Quindi è soprattutto dovuto alle modalità con cui è stata gestita questa gara, ai requisiti che evidentemente non sono stati chiesti, se ci si è poi trovati di fronte a un soggetto che non aveva il personale né quantitativamente né qualitativamente adeguato a far fronte a questi problemi.

La questione di fondo è che i malati gravi, come in questo caso, si trovano di fronte a un servizio estremamente inadeguato. Noi, purtroppo, siamo costretti a far fronte a numerose richieste e segnalazioni di casi drammatici. L'assistenza domiciliare ancora non è entrata nella pratica ordinaria del nostro sistema sanitario. Fa ancora fatica a decollare e ciò toglie qualità alla vita delle persone colpite da particolari patologie e toglie anche efficienza al sistema, perché un sistema adeguato di assistenza domiciliare credo possa anche fare risparmiare l'intero settore, se ben realizzato. Quando non viene realizzato come si deve, con risorse finanziarie e con un'organizzazione adeguata evidentemente poi ne risentono gli altri servizi, con un carico ulteriore che grava sempre di più anche sui bilanci delle ASL.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dar modo di predisporre e distribuire l'ordine del giorno sulle mozioni unificate sull'agricoltura.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 36, viene ripresa alle ore 18 e 54.)

Continuazione della discussione unificata delle mozioni Cappai - Capelli - Randazzo Alberto sulla grave situazione debitoria delle aziende agricole sarde (142); Rassu - La Spisa - Contu - Petrini - Licandro - Lombardo - Sanjust sulla grave crisi del settore agro-pastorale determinata dalla insostenibilità dei costi della produzione e dal conseguente grave indebitamento col mutuo bancario (145); Ladu - La Spisa - Vargiu - Artizzu - Randazzo Alberto - Floris Mario - Farigu - Murgioni - Gallus - Pisano - Dedoni - Cassano - Liori - Cherchi Oscar - Contu - Licandro - Lombardo - Petrini - Pileri - Rassu - Sanjust - Capelli - Cappai - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Randazzo Vittorio - Diana - Moro - Sanna Matteo - Amadu sulla crisi delle aziende agricole sarde determinata dalla sofferenza sui mutui agevolati per il settore, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento (147); Diana - Artizzu - La Spisa - Randazzo Alberto - Vargiu - Ladu - Liori - Moro - Sanna Matteo - Rassu - Lombardo - Contu - Licandro - Sanjust - Pileri - Petrini - Randazzo Vittorio - Cappai - Amadu - Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Milia - Pisano - Cassano - Dedoni - Murgioni - Gallus - Floris Mario - Cherchi Oscar - Farigu sulle gravissime inadempienze della Giunta regionale nei confronti del comparto agro-pastorale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento (138)

PRESIDENTE. E' stato distribuito il testo dell'ordine del giorno che è stato elaborato unitariamente.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, io naturalmente voterò a favore dell'ordine del giorno perché ritengo che possa rappresentare un momento importante ed un segnale significativo per il mondo agricolo sardo e per l'intera economia isolana. Vorrei però sottolineare - ed invito eventualmente a riflettere sull'opportunità di chiarirla ulteriormente all'interno di questo testo - la necessità che, proprio a partire dal credito agrario, venga realizzata la Conferenza regionale sul credito, ormai diventata indispensabile, tenendo conto delle recenti vicende legate ai mutui sulle case e alla possibilità di ricontrattare i tassi, all'assegnazione all'UNICREDIT della Tesoreria della Regione, al ricorso del Banco di Sardegna al TAR, allo smantellamento da parte del Banco di Sardegna della società di informatica che gestisce il centro di elaborazione dati, alle difficoltà in cui oggi si trova la Banca di Cagliari e al ruolo della SFIRS.

Mi rendo conto che sono problematiche di ampio respiro, ma credo che ci debba essere un impegno affinché, a partire dal credito agrario, si riveda tutto il sistema e si intraprenda un'azione significativa per dare maggiori opportunità all'intera economia dell'Isola.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno.

DEDONI (Riformatori Sardi). Chiedo la votazione nominale.

(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'ordine del giorno.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cappai - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Dedoni - Diana - Fadda - Floris Mario - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - La Spisa - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Liori - Marracini - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Milia - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisano - Pisu - Porcu - Rassu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Serra - Uggias - Uras - Vargiu.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 52

votanti 51

astenuti 1

maggioranza 26

favorevoli 51

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna" (240/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 240/A.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il consigliere Giuseppe Fadda, relatore.

FADDA GIUSEPPE (R.C.), relatore. Signor Presidente, signori Assessori, colleghe e colleghi, questo disegno di legge sulle norme di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna si propone alcuni obiettivi importanti: perseguire la sicurezza strutturale del manufatto in un programma di priorità, regolamentare la gestione degli invasi oggi senza controllo, l'uso più razionale della risorsa idrica. E' anche una legge di sanatoria che servirà a censire tutti gli invasi esistenti, quasi 400, secondo le norme nazionali. Non è una legge repressiva, i costi sono molto contenuti. Il tutto per garantire e facilitare al massimo l'emersione e la regolarizzazione di tutti i bacini esistenti. Una legge snella, di pochi articoli, con allegato il regolamento sulle norme attuative, altrettanto snello, per accelerare l'immediata applicazione della legge stessa una volta esitata dall'Aula.

La quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 19 luglio 2007, a maggioranza, in virtù dell'astensione dei rappresentanti dei Gruppi politici di Fortza Paris e dell'UDC, il disegno di legge numero 240 recante: "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna". La Commissione ha preliminarmente effettuato un'attenta valutazione della documentazione fornita dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dalla quale si evince con chiarezza la necessità di un compiuto governo di tale settore, troppo a lungo lasciato ai margini del dibattito e dell'azione politica e legislativa regionale.

In primo luogo, infatti, occorre evidenziare come l'approvazione di tale testo normativo colmi, ancora una volta, un'annosa lacuna nel panorama legislativo regionale, dopo che le due precedenti legislature hanno visto decadere, per mancata discussione, analoghi disegni di legge. Ciò è probabilmente accaduto per una scarsa considerazione delle problematiche affrontate, considerate di secondaria importanza nel complesso ed articolato settore delle risorse idriche caratterizzato, anche a ragione, da una particolare attenzione verso gli invasi multisettoriali e l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato regionale.

Ma tale considerazione è venuta meno proprio durante l'esame di tale disegno di legge e, in particolare, a seguito dell'analisi della situazione fattuale delle dighe minori in Sardegna, basata su puntuali dati forniti dall'Assessorato regionale. Da essi si evince che il numero totale delle dighe indagate è di 371. Di queste, solamente 117 sono state rilevate dagli uffici regionali competenti. In particolare: 59 dighe con altezza inferiore a 6 metri; 58 dighe con altezza superiore a 6 metri ma inferiore a 15 metri. Le restanti dighe, pari a 254, non sono state rilevate dagli uffici.

Tali dati non sono, peraltro, completi; infatti, le più recenti foto aeree della Sardegna evidenziano la presenza di numerosi specchi d'acqua, da considerare e valutare, di cui gli uffici regionali non hanno alcuna notizia; circostanza che fa supporre la presenza nell'Isola di ulteriori 150-200 invasi di caratteristiche analoghe. Tutti questi elementi evidenziano una realtà particolarmente rilevante, diffusa nel territorio e complessa che non può essere ulteriormente lasciata senza una puntuale disciplina legislativa e tecnica che ne regolamenti la realizzazione e la gestione.

Inquadrata la situazione in questo contesto, la Commissione ha analizzato il testo normativo proposto dalla Giunta regionale al fine di valutarne la sua adeguatezza alla particolare realtà regionale e, più nel dettaglio, ai settori produttivi più direttamente coinvolti dalla nuova disciplina. In tale ottica, la Commissione ha approvato un testo che da un lato semplifica al massimo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi invasi, dall'altro introduce rilevanti agevolazioni per far emergere gli invasi non rilevati e porre le basi per un'effettiva conoscenza e governo del settore.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte dalla Commissione sono: l'inclusione, nel novero delle opere escluse dall'applicazione della normativa, dei bacini utilizzati per l'accumulo dei reflui zootecnici; l'inserimento della normativa tecnica di riferimento in un apposito allegato alla legge (ciò consente l'immediata operatività del corpus normativo esitato senza attendere l'approvazione di ulteriori atti); una più puntuale ed articolata disciplina del Catasto regionale degli sbarramenti di competenza regionale; una disciplina più organica per quanto riguarda gli sbarramenti di nuova realizzazione e la messa in regola di quelli esistenti. A tale proposito si evidenziano le modifiche più rilevanti introdotte dalla Commissione.

Per gli sbarramenti di nuova realizzazione è previsto che, per ogni istanza relativa alla loro costruzione, il richiedente versi, una tantum, un contributo per l'istruttoria della pratica pari a 100 euro, per invasi sotto i sei metri, e 300 euro per invasi di altezza superiore. Sono state rimodulate le sanzioni per i vari casi di inadempienza, al fine di renderle effettive e percepibili, e sono stati individuati i soggetti competenti all'accertamento ed irrogazione delle stesse.

Per gli sbarramenti esistenti è stato introdotto il termine perentorio di 6 mesi per presentare la domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio. Sono state rimodulate ed adeguate le sanzioni per tale inadempienza, culminanti con la demolizione del manufatto anche in via d'ufficio, e sono stati individuati i soggetti competenti all'accertamento ed alla irrogazione delle stesse. E' stato introdotto un particolare e significativo incentivo per la messa in sicurezza di tali sbarramenti: è prevista la possibilità, per coloro che presentino domanda nel termine previsto, di regolarizzare gli impianti con il versamento una tantum di un contributo assai ridotto pari a 100 euro, per invasi sotto i sei metri, e 300 euro per invasi di altezza superiore, versamento che è stato previsto come alternativo e sostitutivo alle sanzioni, proprio per accentuare il profilo incentivante della norma. L'autorità regionale competente è stata autorizzata ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere non tempestivamente regolarizzate.

Sono state soppresse le disposizioni che prevedevano le varie spese di istruttoria e di vigilanza. E' stata introdotta una clausola di valutazione puntuale ed articolata al fine di indirizzare gli organi competenti ad un esame mirato della normativa e fornire precise e circostanziate informazioni all'Organo legislativo per un'attenta valutazione degli effetti della normativa. E' stata posticipata a novanta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione nel BURAS, l'entrata in vigore della legge, ciò al fine di consentire una capillare opera di informazione e divulgazione.

In conclusione, la normativa approvata dalla Commissione, nel pervenire all'esatta conoscenza degli sbarramenti minori esistenti nell'Isola, ha cercato di contemperare, da un lato l'esigenza di assicurare la tutela della pubblica incolumità dei cittadini e, in particolare, di coloro che vivono nei territori immediatamente limitrofi agli sbarramenti, dall'altro di limitare gli adempimenti procedurali e tecnici per incentivare l'emersione degli sbarramenti non rilevati, non gravare sui settori economici e produttivi coinvolti e porre le basi per una corretta gestione del sistema.

Voglio infine ringraziare tutti i componenti la quarta Commissione, in modo particolare i colleghi della minoranza che con il loro prezioso contributo, la loro presenza costante, hanno dimostrato senso di responsabilità e hanno permesso nel lavoro istruttorio un forte miglioramento dei testi originari, grazie anche al dottor Cocco, all'Assessore Mannoni e al suo staff tecnico, che hanno svolto un lavoro collegiale e proficuo aperto al contributo dell'Aula, se ritiene di dover migliorare ulteriormente il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna). Presidente, la legge, come bene ha illustrato l'onorevole Fadda, si compone di due parti (sette articoli e un allegato tecnico) che, di fatto, approviamo contestualmente. Il regolamento consente alla legge l'operatività necessaria. Si tratta di una legge che ha visto il coinvolgimento di tutti i componenti la Commissione (e mi unisco pertanto ai ringraziamenti dell'onorevole Fadda) perché era unanime la preoccupazione di dotarci finalmente di un nuovo strumento. Tenete conto che la legge numero 507 del 1994 prevedeva già che la Regione regolamentasse i bacini al di sotto dei 15 metri di altezza, quindi le piccole dighe; stiamo parlando di 371 dighe censite, ma forse di altri 200 bacini da censire.

Il secondo articolo stabilisce quali sono i bacini esenti da questo tipo di regolamentazione, e ci siamo molto preoccupati di prevedere delle regole, delle norme precise per coloro che si apprestano alla costruzione dei bacini artificiali che rientrano nelle competenze della Regione. Vi è poi un'ultima parte in cui affrontiamo la questione relativa alle sanatorie.

Devo dire che è stato svolto un ottimo lavoro, con l'aiuto dell'Assessorato e dello staff dei dirigenti dell'Assessorato, in modo particolare di quelli del servizio dighe. Tra l'altro, ci siamo preoccupati di evitare, anche nel caso delle sanatorie, di far prevalere argomenti che in qualche modo potessero fungere da deterrente, quasi spaventare. Cioè è una legge in cui ha prevalso l'attenzione al territorio, l'attenzione però anche alle comunità e soprattutto il tema della sicurezza. Per questo mi unisco ai ringraziamenti ai nostri uffici, all'Assessore e a tutti i componenti della Commissione, perché crediamo che questo provvedimento sia uno strumento atteso, importante e necessario.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Signor Presidente, il mio sarà un intervento brevissimo, anche perché abbiamo partecipato ai lavori in Commissione e, in quella sede, abbiamo già espresso qualche perplessità, su alcune parti dell'articolato, molte delle quali sono state in qualche modo recepite. E' un provvedimento importante che arriva con diversi anni di ritardo, perché doveva dare attuazione ad una legge del 1994, la numero 584, recante misure urgenti in materia di dighe. Le perplessità che avevamo evidenziato riguardavano, ad esempio, le problematiche che potevano scaturire dagli accertamenti delle dighe esistenti, soprattutto relativamente ai termini per le denunce, ma anche quelle relative alle autorizzazioni alla prosecuzione dell'esercizio.

Assessore Mannoni, le chiedo un attimo di attenzione, perché all'articolo 5, quando vengono trattati gli sbarramenti esistenti, viene indicato il termine perentorio di sei mesi per presentare la comunicazione e la denuncia agli organi competenti, e c'è una sorta di contraddizione con quanto previsto nell'articolo 25 dell'allegato, che raccoglie le norme attuative. In un caso si parla di sei mesi, nell'articolo 25 invece viene individuato il termine di nove mesi. Se l'Assessore, la Commissione e il Presidente sono d'accordo, proporrei quindi un emendamento orale individuando in dodici mesi entrambi i termini previsti all'articolo 5 del disegno di legge e all'articolo 25 della norma tecnica di attuazione.

Questo termine, poiché sono passati tredici anni, consentirebbe di poter portare avanti con più attenzione quelle verifiche necessarie per conseguire una conoscenza più puntuale delle varie situazioni, e metterebbero, sicuramente, chi utilizza le dighe nelle condizioni di poter presentare tranquillamente le denunce senza incorrere in penali. Quindi, la mia proposta, che credo sia condivisa anche dall'onorevole Murgioni che era in Commissione con me, è quella di modificare il termine di sei mesi in dodici mesi sia all'articolo 5 sia all'articolo 25 delle norme di attuazione.

PRESIDENTE. Eventualmente, quando arriveremo all'articolo 5, affronteremo il problema che lei ha segnalato all'Assemblea.

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli consiglieri e signori Assessori, come già ricordava il relatore, con questa legge copriamo un ritardo nella legislazione regionale in materia di dighe di competenza regionale. Quando noi parliamo di dighe normalmente ci riferiamo ai grandi bacini in Sardegna, di cui monitoriamo la capacità di invaso e che sono quindi sotto osservazione. Normalmente sono invasi che poi forniscono la risorsa per uso idrico civile, industriale e agricolo. Sono gli invasi che fanno parte del cosiddetto sistema multisettoriale, quello che la legge sui bacini idrografici e sulla riforma delle risorse idriche ha preso in esame, ha riformato, riportandoli sotto la competenza unitaria della Regione.

Quindi, quando parliamo di dighe parliamo normalmente di quelle; sono per la maggior parte, il 95 per cento, sottoposte alla normativa tecnica gestita dagli organismi dello Stato, dall'ex Servizio dighe, oggi Registro Italiano Dighe (RID), dal Ministero delle infrastrutture. Sono tutte dighe sotto la responsabilità degli enti gestori che però vengono sottoposte anche a un super controllo di tipo gestionale, in termini di sicurezza, dello Stato. C'è invece anche un'altra realtà in Sardegna: il nostro territorio è molto vasto, e le innumerevoli emergenze idriche che hanno colpito l'agricoltura nell'ultimo quindicennio o ventennio, dovute a una ridotta entità di precipitazioni e quindi a una ridotta disponibilità di deflussi, nel tempo hanno reso necessaria la creazione di invasi più piccoli, che in qualche modo hanno aiutato il sistema a sopravvivere anche nelle situazioni di emergenza, captando i vari corpi idrici, recuperando risorse preziose.

Questa realtà è stata censita in parte dall'Assessorato, dai Geni Civili ed è una realtà in movimento: il numero dei bacini e dei piccoli invasi censiti è aumentato nel tempo e oggi sono quasi quattrocento. Sono stati censiti in parte direttamente dai Geni Civili e in parte indirettamente attraverso l'esame della cartografia, attraverso un GIS (Geographic Information System) che oggi l'Assessorato ha attivato, e da cui emerge una realtà diffusa di punti di raccolta di questa risorsa. Sono circa 371 i piccoli invasi censiti. Però siamo certi, anche dall'esame cartografico delle varie foto aeree che altri 150 o 200 invasi sono presenti in Sardegna.

Qual è la ragione di questa legge? Intanto, ripeto quello che ho detto: esercitare una competenza. Io dico sempre che è importante che la Sardegna, che conta nel suo Statuto varie competenze riservate, competenze primarie, abbia anche questa che gli è stata riconosciuta dallo Stato dal '94. Nel '94 fu approvata una legge che modificò la legge della difesa del suolo e alla Sardegna fu demandato, come ad altre Regioni, il compito proprio di disciplinare le piccole dighe. Quali sono le piccole dighe? Quelle che hanno un'altezza al di sotto dei quindici metri (c'è un sistema tecnico di misurazione che va dal coronamento alla parte più alta della diga fino alla radice, la parte più bassa) e che non invasino più di un milione di metri cubi d'acqua. Queste dighe sono di competenza regionale.

La Giunta regionale nel 2006 ha voluto colmare il vuoto legislativo, anche se c'erano già stati, diceva il relatore, altri tentativi nelle scorse legislature di colmare questo ritardo. Dopo 13 anni si è riusciti, finalmente, a portare in Aula un testo condiviso da tutta la Commissione. L'impostazione della Giunta era stata quella di presentare un disegno di legge rimandando ad un regolamento le norme di attuazione; quindi un doppio passaggio: un primo passaggio legislativo pieno, e un secondo regolamentare. In sede di Commissione il lavoro, molto attento, ha invece convinto anche la Giunta, e poi la Commissione all'unanimità, ad affrontare subito in unica soluzione il problema e ad approvare sia la legge, sia un allegato tecnico che di fatto sostituisce il Regolamento.

Quindi viene fuori un testo abbastanza complesso perché stabilisce competenze, procedure, sanzioni, termini, ma offre soprattutto certezze, nel senso che intanto pone subito come fine primario (anche se forse nell'articolato non è collocato nella sequenza giusta) di censire l'esistente e di sanare tutto ciò che oggi non è stato autorizzato, e soprattutto di verificare se ciò che è stato autorizzato oggi sia gestito nei termini previsti.

Questa esigenza di censire non è, infatti, una mera esigenza statistica, ma un'esigenza di sicurezza. Questa è una legge che garantisce sicurezza a tutte quelle comunità e a quei beni che insistono nelle cosiddette aree sottese agli invasi, quelle popolazioni e quei beni che senza un controllo severo dei progetti, senza un controllo severo della gestione dell'invaso, diventano a rischio.

Noi abbiamo prestato in questa legislatura un'attenzione forte ai problemi della difesa del suolo; abbiamo approvato all'inizio della legislatura il Piano di riassetto idrogeologico, che è il documento fondamentale a protezione della popolazione dagli eventi idrogeologici. Potrei dire che questo disegno di legge si colloca proprio all'interno di questa esigenza di protezione ambientale, di protezione delle comunità dagli eventi dannosi, ponendo delle norme severe, puntuali, che assegnano la competenza in materia di piccole dighe in capo all'Assessorato dei lavori pubblici, al Genio Civile e ai servizi centrali delle risorse idriche.

Fondamentalmente la legge va letta integrata col regolamento. Principalmente noi dividiamo le infrastrutture in tre grandi categorie: abbiamo gli invasi e le piccole dighe, che sono la categoria più importante; abbiamo gli invasi che trattengono la risorsa anche per usi civili, ma soprattutto per gli usi agricoli e per uso industriale; e gli invasi per la laminazione delle piene, che sono quegli invasi che svolgono una funzione di tipo protettivo, che servono proprio a ridurre la violenza e la portata delle piene, soprattutto in Sardegna dove il carattere dei nostri fiumi è fondamentalmente torrentizio. Quindi queste opere servono proprio a tutelare l'incolumità dei territori a valle dei fiumi. Infine abbiamo le traverse fluviali, che sono anche esse importanti opere, che servono ad intercettare la risorsa idrica, che altrimenti andrebbe persa; sono piccole opere dalle quali traggono utilità sia il settore civile sia, soprattutto, il settore agricolo.

Questa classificazione ha a sua volta una sub classificazione da cui deriva una serie di adempimenti a cui deve sottostare chi vuole costruire una diga di piccole dimensioni, quindi una diga sotto i 15 metri e sotto il milione di metri cubi. Vi è quindi un procedimento molto ben definito nel Regolamento e nella legge che si basa fondamentalmente su uno studio di fattibilità, che è l'atto che introduce il procedimento autorizzativo, ossia il documento fondamentale iniziale col quale chi vuole realizzare un'opera presenta la propria idea, rappresenta le proprie analisi, le proprie indagini; è, insomma, uno studio completo che deve convincere l'autorità idraulica, cioè il Genio Civile, per alcune opere minori, e il servizio centrale, della fattibilità dell'opera.

Queste opere vanno ovviamente sottoposte alla valutazione di impatto ambientale, laddove rientrino nelle casistiche previste dalla normativa regionale. L'ultima delibera del 2005 regola proprio le tipologie di impatto ambientale. Infine si dà l'avvio alla realizzazione completa dell'opera attraverso il progetto esecutivo, e una serie di documentazioni puntualmente definite dal Regolamento.

A questo punto ci si chiederà, insomma, ma prima come avveniva? Prima si applicava una norma dello Stato in virtù di un semplice rinvio, in modo da ottenere in qualche modo una tutela. Oggi è la Regione che si fa garante, parte attiva, nella regolamentazione di queste procedure. Le procedure prevedono anche delle deroghe in termini di documentazione, per le piccole opere e per quelle che a valle hanno poco impatto in termini di rischio. C'è tutta una normativa molto attenta sul rischio (il rischio basso, il rischio moderato e il rischio alto) e il Regolamento vi si sofferma non a caso, perché è proprio sul rischio che si basano le garanzie per le popolazioni, e quindi le garanzie che l'autorità pubblica chiede per la documentazione di riferimento.

L'approvazione del progetto esecutivo; è soprattutto importante che una volta approvato siano allegate allo stesso una serie di prescrizioni importanti, cioè fogli delle condizioni della costruzione, condizioni che l'attuatore dovrà seguire. Ma soprattutto è molto importante il foglio delle condizioni che riguardano la gestione di questi impianti. Come diceva il consigliere Pileri, c'è una norma speciale per le sanatorie.

L'onorevole Pileri evidenzia, e ne prendo atto, una contraddizione tra la legge e le norme di attuazione. Io vorrei tentare una mediazione perché mi rendo conto che la legge arriva in Aula dopo 13 anni, però abbiamo bisogno che sia queste sanatorie e sia l'effettiva situazione del territorio siano a nostra conoscenza. Io mi sentirei di confermare i nove mesi, se il consigliere Pileri è d'accordo e mi sposterei in una via mediana. Noi siamo stati un po' severi nello stabilire il termine di sei mesi, ma c'era una ragione: consentire al sistema pubblico, che garantisce l'incolumità, di avere questi dati quanto prima. Comunque se il consigliere Pileri è d'accordo si potrebbe optare per il termine di nove mesi.

La legge indica poi una serie di competenze in materia di vigilanza, di controlli e di collaudi. E' una legge completa che offre alla Regione uno strumento operativo definito, afferma una competenza puntuale, rende la Regione partecipe del governo di una materia importante, soprattutto nel momento in cui stiamo attuando, in questo ultimo scorcio di anno, la legge più ampia, quella delle multi settoriali, che riguarda le oltre 35 dighe che in Sardegna garantiscono l'acqua alle nostre comunità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge è finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni amministrative già attribuite alla Regione dal comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, così come ribadito dal comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a un milione di metri cubi. Sono escluse:

a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria;

b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;

c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

3. Ai fini della presente disciplina, l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati così come stabilito dalla legge n. 584 del 1994 e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Normativa tecnica di attuazione

1. E' contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente:

a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;

b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;

c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;

d) la vigilanza sui lavori di costruzione;

e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;

f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Catasto degli sbarramenti e sistema informativo

1. E' istituito, presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, il Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Esso è costituito da tutta la documentazione, a livello cartaceo e su supporto informatico, raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza regionale e da un sistema informativo.

2. Il Catasto è organizzato in modo da disporre di uno strumento completo delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale. Le informazioni sono raccolte dalle strutture tecniche decentrate e dallo stesso servizio regionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnica ed amministrativa, sia la componente geografica georeferenziata relativa alla localizzazione degli impianti.

3. Il Catasto degli sbarramenti è pubblicato on line sul sito della Regione, consentendo una visibilità pubblica delle georeferenziazioni raccolte.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Sbarramenti di nuova realizzazione

1. La realizzazione di nuove opere indicate all'articolo 1 è subordinata - sulla base della procedura contenuta nella normativa tecnica di cui all'Allegato A - all'approvazione tecnica dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.

2. E' soggetta all'approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. Ad ogni istanza relativa alla realizzazione di nuovi sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per l'istruttoria della pratica pari a:

a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;

b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, al fine di rapportarlo al tasso di inflazione del periodo precedente.

4. Fatti salvi gli effetti penali si applicano le seguenti sanzioni:

a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;

b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell'autorizzazione.

5. Tali sanzioni sono applicate dal servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed ottempera alle disposizioni della presente legge.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Sbarramenti esistenti

1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, degli invasi esistenti, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A.

2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, omettono di presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:

a) la sanzione di 5.000 euro;

b) la sanzione della demolizione a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

3. Tali sanzioni sono applicate dal servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

4. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

5. In sede di prima applicazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono sostituite dal versamento di un contributo una tantum di:

a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;

b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

Tali importi sono dovuti dai soggetti che, tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano nel termine di cui al comma 1.

6. L'autorità regionale competente è autorizzata, nell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere che saranno, successivamente, recuperate dai soggetti inadempienti.

7. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed ottempera alle disposizioni della presente legge.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Credo che la proposta precedentemente avanzata dall'Assessore possa essere accolta anche perché al comma 2 sono previsti ulteriori tre mesi dalla scadenza del termine del comma 1, cioè, nel caso in cui venga omessa la presentazione entro sei mesi, decorrono ulteriori tre mesi. Quindi, credo che i sei mesi possano essere modificati in nove, sia a valere sull'articolo 5, sia anche a valere sull'articolo 25 successivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5 con la modifica testé proposta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 6 è soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di tale decreto, salve le modifiche apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta di cui all'articolo 1, sono attribuite nell'ambito dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al Servizio centrale - Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) e ai Servizi periferici - Servizi del genio civile dell'Assessorato, competenti per materia.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7 bis.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 bis:

Art. 7 bis

Strumenti di valutazione

1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e la trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale. Tale relazione deve, in particolare, fornire delle risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quale sia stato il numero delle richieste relative alla realizzazione di nuovi sbarramenti, distinguendoli per tipologia e se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate di competenti uffici;

b) quale sia stato il numero delle richieste di autorizzazione in sanatoria, articolate per tipologia e secondo le differenti modalità di cui all'articolo 5, e se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate di competenti uffici;

c) quale sia stato il livello di conoscenza della normativa regionale introdotta e quali cambiamenti essa abbia prodotto nell'utenza regionale;

d) quali siano le criticità emerse in sede di applicazione della normativa tecnica, con particolare riferimento ai contenuti:

- progettuali del progetto di fattibilità;

- della documentazione ridotta;

- del progetto esecutivo;

- dell'approvazione tecnica in sanatoria.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Nel bilancio della regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

ENTRATA

UPB E350.001

Proventi derivanti da con tributi e da sanzioni per violazione di legge

2007 euro ---

2008 euro 500.000

2009 euro 500.000

2010 euro 500.000

UPB E362.

Rimborsi derivanti da attività urbanistica

2007 euro ---

2008 euro ---

2009 euro ---

2010 euro ---

SPESA

Strategia 04 - Ambiente e governo del territorio

Funzione obiettivo 09 - Paesaggio e politiche di assetto territoriale

UPB S04.09.003

Vigilanza e controllo sull'attività urbanistica

2007 euro ---

2008 euro 500.000

2009 euro 500.000

2010 euro 500.000

per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione:

Anticipazione della Regione per la demolizione delle opere non autorizzate

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge regionale gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed a quelle corrispondenti per gli anni successivi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8 bis.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 bis:

Art. 8 bis

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna). Propongo che in sede di coordinamento nell'articolo 4 sia inserito quanto previsto all'articolo 5, comma 6, a proposito della possibilità di demolizione anche dell'opera nuova che viene costruita, in modo che anche l'articolo 4 sia completo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, in sede di coordinamento sarà inserito all'articolo 4 quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5.

Passiamo all'esame dell'Allegato A. Iniziamo dall'articolo 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente normativa tecnica disciplina i procedimenti in materia di progettazione, costruzione, esercizio e di controllo degli sbarramenti di competenza regionale ed in particolare:

a) la classificazione degli sbarramenti di ritenuta e relativi invasi;

b) forme e termini per la presentazione delle domande;

c) definizione dei rapporti tra gli Assessorati regionali interessati per i diversi aspetti della materia;

d) casi e modi dell'acquisizione del parere dell'Unità tecnica regionale;

e) termini e criteri dell'istruttoria;

f) interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

g) presentazione delle periodiche perizie tecniche sullo stato di conservazione, di manutenzione e di sicurezza delle opere;

h) poteri ispettivi del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche (di seguito "SIR") dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dei Servizi del Genio civile (di seguito "SGC") dello stesso Assessorato relativamente all'esecuzione delle opere ad alla conservazione delle opere e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

i) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti, direttori dei lavori e collaudatori;

l) forme e contenuti per i fogli di condizioni;

m) criteri per l'effettuazione dei collaudi;

n) modalità dei pagamenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente normativa, si intende per:

a) Titolare: colui il quale detiene l'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento;

b) Concessionario: si intende il richiedente o titolare della concessione della derivazione d'acqua connessa allo sbarramento. Nel caso di opere e acque raccolte in invasi non soggette a concessione di derivazione, s'intende il proprietario o il titolare dell'autorizzazione delle opere;

c) Gestore: si intende il titolare che esercisce direttamente le opere, oppure la persona fisica o l'organizzazione cui il titolare o il proprietario abbia affidato ufficialmente la gestione delle opere;

d) Grandi dighe: sono le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 m o che determinino un volume d'invaso superiore ad 1.000.000;

e) Piccole dighe: sono le opere di sbarramento aventi caratteristiche inferiori alle precedenti, a servizio di grandi derivazioni d'acqua;

f) Altezza della diga: ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 marzo 1982 è il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta);

g) Altezza dello sbarramento: ai sensi della legge 584/94 e ai fini dell'attribuzione delle competenze, si intende "la differenza fra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde), ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di sbarramenti privi di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna";

h) Quota di massimo invaso: è la quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione da moto ondoso, da intendersi quale evento riferito alla portata di piena di progetto;

i) Portata di piena di progetto: portata assunta per la progettazione dell'opera riferita ad un preassegnato tempo di ritorno;

l) Quota massima di regolazione: è la quota del livello d'acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi (quota dello sfioratore o della sommità delle eventuali paratoie);

m) Altezza di massimo invaso (massima ritenuta): è il dislivello fra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;

n) Franco: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso

o) Franco netto: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevedibile nel serbatoio

p) Volume di invaso: ai fini dell'attribuzione delle competenze, si intende "la capacità del serbatoio compresa fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna"; per le traverse fluviali il volume d'invaso è "il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d'acqua sbarrato";

q) Volume totale di invaso: è la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; per le traverse fluviali è il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d'acqua sbarrato;

r) Volume complessivo di invaso: ai fini dell'applicazione delle presenti norme è da intendersi come il volume complessivo sotteso dallo sbarramento, pari alla somma del volume di invaso vero e proprio, valutato fino alla quota del piano di coronamento (esclusi i parapetti ed eventuali muri frangionde), e dei volumi d'acqua contenuti in strutture artificiali di qualunque tipo, a cielo aperto o in sotterraneo, che siano idraulicamente connesse con il serbatoio e siano liberamente affluenti in esso, inclusi i volumi contenuti nei canali adduttori. Nel caso di sbarramenti totalmente tracimabili, il volume complessivo di invaso del serbatoio è determinato con riferimento alla "quota di massimo invaso" anziché alla quota del piano di coronamento;

s) Volume utile di regolazione: è il volume compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata può essere derivata per l'utilizzazione prevista;

t) Volume di laminazione: è il volume compreso fra la quota di massimo invaso e la quota massima di regolazione, o - per i serbatoi specifici per la laminazione delle piene - tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di scarico;

u) Volume morto: è il volume tra la quota dello scarico di esaurimento e la quota minima di fondazione;

v) Sbarramenti per la laminazione delle piene: sono sbarramenti il cui invaso avviene solo nel corso degli eventi meteorici che determinano portate in alveo maggiori della portata massima defluente attraverso le luci di fondo dello sbarramento;

w) Traverse fluviali: sono sbarramenti che determinano un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua, che sono parzialmente o totalmente tracimabili e che possono essere dotati o meno di paratoie di regolazione del livello di invaso.

z) Alveo: si intende l'insieme degli spazi normalmente allagati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 10 anni. Nel caso di tratti arginati con continuità, le parti di territorio che vanno dai corpi arginali fino al piede esterno dei medesimi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo3:

Art. 3

Classificazione degli sbarramenti

1. Gli sbarramenti di competenza regionale sono suddivisi nelle seguenti tipologie e categorie:

Tipologia I (Invasi e piccole dighe)

Categoria A:

A1

Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10 mila metri cubi;

A2

Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60 mila metri cubi.

Categoria B:

B1

Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60 mila e 100 mila metri cubi;

B2

Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100 mila metri cubi.

Categoria C:

Sbarramenti con altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.

TIPOLOGIA II (Invasi per la laminazione delle piene)

Categoria A:

Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a 6 metri ed invasi fino a 60 mila metri cubi.

Categoria B:

B1

Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60 mila metri cubi e fino a 100 mila metri cubi;

B2

Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100 mila metri cubi.

Categoria C:

Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.

TIPOLOGIA III (Traverse fluviali)

Categoria A:

Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60 mila metri cubi.

Categoria B:

B1

Traverse con altezza fino a 6 metri e volume di invaso superiore a 60 mila metri cubi e fino a 100 mila metri cubi;

B2

Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100 mila metri cubi.

Categoria C:

Traverse con altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

. Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Progetto di fattibilità

1. Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle assoggettate alle presenti disposizioni, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto, secondo le indicazioni di cui all'articolo 10 della presente normativa tecnica, da tecnici iscritti ai relativi albi e secondo le specifiche competenze professionali.

2. Il progetto di fattibilità dell'opera deve essere sottoscritto dal richiedente e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione per gli sbarramenti di competenza regionale deve essere rivolta alla Regione autonoma della Sardegna ed inoltrata al Servizio infrastrutture e risorse idriche, per gli sbarramenti di categoria B e C, ed al Servizio del Genio civile dell'Assessorato dei lavori pubblici territorialmente competente per quelli di categoria A. Qualora il progetto rientri tra quelli assoggettati alla procedura di verifica di cui all'Allegato A1, comma 7, lettera d) della delibera della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005, l'eventuale richiesta di verifica ambientale (Screening) di cui alla Tabella A allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 dovrà essere inoltrata all'autorità regionale competente.

2. Fermo restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, il richiedente presenta al SIR o al SGC competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, redatto secondo le norme di cui all' articolo 10 della presente normativa in almeno 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD).

3. Qualora in sede di istruttoria si riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti o questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio procedente assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.

4. Decorso senza esito tale termine, il procedimento si conclude con la comunicazione all'interessato del rigetto della domanda.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6

Esame preliminare e avvio del procedimento

1. Una volta verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, si procede all'esame preliminare previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e secondo le modalità di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 241 del 1990.

2. La domanda di autorizzazione è trasmessa dal SIR o dal SGC, all'Autorità di bacino regionale e all'autorità idraulica competente. Queste, nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio, rispettivamente in ordine al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche, sulla qualità delle acque e dell'ambiente.

3. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Autorità di bacino regionale, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, le valutazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalle stesse autorità attualmente competenti che si esprimono entro lo stesso termine di sessanta giorni.

4. Per le opere da realizzare in alveo, ai sensi dell'articolo 93 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dovrà essere rilasciata, da parte del SGC competente per territorio, la relativa autorizzazione.

5. Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di verifica di cui all'Allegato A1, comma 7, lettera d) della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005, dovrà essere altresì rilasciata, dall'autorità competente, il nulla osta conseguente alla verifica (Screening) ambientale di cui alla Tabella A allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 sopraccitata.

6. Acquisiti tali pareri, se la domanda appare al Servizio competente senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, questi ne dispone l'immediato rigetto, previa acquisizione delle eventuali osservazioni del richiedente nei tempi e nei modi previsti dall' articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

7. In caso di domanda di concessione di derivazione d'acqua, quest'ultima va inoltrata dal richiedente al SGC competente per territorio contestualmente alla domanda di cui all'articolo 5 della presente normativa.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Verifica ambientale e valutazione di impatto ambientale

1. Tutti i progetti di opere di cui all'allegato A1, comma 7, lettera d), della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 sono assoggettati alla procedura di verifica (Screening) ambientale.

2. Qualora le opere, in fase di verifica (Screening) ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (VIA) il relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima della positiva conclusione della procedura di VIA.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8

Relazione finale di istruttoria

1. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dal ricevimento di tutte le autorizzazioni previste conclude l'istruttoria con una relazione dettagliata che illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere previste dal progetto in relazione anche alla compatibilità idraulica ed ambientale delle stesse.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9

Approvazione del progetto di fattibilità

1. Il progetto di fattibilità redatto secondo le specifiche di cui all'articolo 10 è soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente.

2. Per gli sbarramenti appartenenti alla Categoria B e C di qualsiasi tipologia, il direttore del SIR, conclusa la fase istruttoria, provvede all'acquisizione del parere dell'Unità tecnica regionale, emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e, al fine di procedere alla successiva fase di progettazione, ne trasmette copia, munita degli estremi di approvazione, all'interessato.

3. Per gli sbarramenti appartenenti alla categoria A di qualsiasi Tipologia, il direttore del SGC, conclusa la fase istruttoria emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e ne trasmette copia:

a) al SIR unitamente alla relativa documentazione, per l'inserimento e la catalogazione nel catasto delle dighe di competenza regionale;

b) all'interessato, munita degli estremi di approvazione, al fine di procedere alla successiva fase di progettazione.

4. Per le opere della categoria A di qualsiasi tipologia non è previsto il rilascio del parere dell'Unità tecnica regionale.

5.L'approvazione in linea tecnica da parte dell'autorità competente è preordinata al rilascio dell'eventuale concessione di derivazione.

6. Il SGC, sempre al fine dell'aggiornamento del catasto dighe, trasmette al SIR copia della concessione di derivazione e del relativo disciplinare.

7. L'approvazione tecnica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate. L'eventuale rilascio della concessione ad edificare delle opere da parte del comune competente, è subordinato all'approvazione tecnica del progetto di fattibilità.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Contenuti progettuali del progetto di fattibilità

1. Il progetto di fattibilità deve contenere almeno i seguenti elaborati redatti secondo le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo:

a) la relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire con attestazione dell'utilizzo plurimo che si vuole garantire. In merito agli aspetti tecnici si deve in particolare indicare:

1) la scelta relativa alla localizzazione dello sbarramento con riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicità della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;

2) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità;

3) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (PRG);

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;

c) la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10.000;

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;

e) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

f) sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;

h) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, utilizzando analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto, lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

i) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

l) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso;

m) la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

n) il calcolo preliminare strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;

o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;

p) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta.

q) bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.

2. Per i criteri progettuali ci si attiene alla regolamentazione tecnica di settore emanata dall'Amministrazione statale e all'eventuale manualistica tecnica di riferimento ed alle circolari esplicative predisposte dalla Regione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11

Opere non assoggettabili

1. Per le opere rientranti nella categoria A, sottocategoria A1 della tipologia I, il dirigente del SGC, in sede di istruttoria, può disporre il loro non assoggettamento, in tutto o in parte, alla presente normativa, in relazione alla loro ubicazione e caratteristiche, in quanto non comportanti rischi alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso ed all'assetto idrogeologico complessivo.

2. Al fine del non assoggettamento, da intendersi quale approvazione abbreviata del progetto di fattibilità, con esclusione degli obblighi di presentazione del progetto esecutivo, della sorveglianza sui lavori di costruzione, della vigilanza sull'esercizio delle opere, il progetto a livello "ridotto" deve indicare chiaramente l'esistenza delle caratteristiche di stabilità e sicurezza ed accertare la rispondenza del progetto o dell'opera esistente ai seguenti criteri:

a) il deflusso dell'acqua, conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento, non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità; occorre in particolare valutare il rischio nei confronti degli insediamenti, delle attività e delle infrastrutture situate a valle dell'invaso, lungo l'alveo di un corso d'acqua o nel territorio sottostante, per un tratto L [km] da determinarsi secondo quanto previsto dall' articolo 13 della presente normativa;

b) le strutture di ritenuta non devono essere vulnerabili in caso di tracimazione durante una piena; in particolare, le opere in materiali sciolti non debbono essere soggette a tracimazione, e le opere in muratura di calcestruzzo non debbono subire dalla eventuale tracimazione danni che ne compromettano la stabilità. Nel caso di strutture esistenti, occorre prestare particolare attenzione agli anni di esercizio ed al loro stato di conservazione;

c) gli organi di scarico di superficie debbono essere a soglia fissa, privi di organi mobili di intercettazione o regolazione e debbono essere in grado di smaltire completamente la portata di progetto, e tali da non essere soggetti ad ostruzione.

d) l'assetto idrogeologico complessivo (superficie del bacino imbrifero, pendenza dell'alveo a valle, presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, sismicità dell'area) deve essere tale da escludere rischi apprezzabili alle popolazioni ed alle attività poste a valle dell'invaso. Se, sulla base della documentazione presentata il SGC verifica che le opere non comportano rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso ed all'assetto idrogeologico complessivo, lo stesso provvede all'approvazione del progetto ridotto escludendo le opere dall'applicazione delle successive fasi.

3. Ulteriori casi di non assoggettamento possono essere determinati di volta in volta in relazione a valutazioni del rischio come definito all'articolo 12 della presente normativa.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12

Definizione di rischio

1. La valutazione del rischio viene effettuata attraverso il calcolo del rischio connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle.

2. Per valutazioni speditive da utilizzare nell'iter procedurale di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un invaso, viene definito rischio quello valutato considerando unicamente il grado ed il tipo di antropizzazione delle aree a valle dello sbarramento.

3. Si individuano tre classi di rischio:

a) basso: se a seguito del collasso dello sbarramento risultino perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico. La perdita di vite umane sarebbe improbabile;

b) moderato: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture. La perdita di vite umane sarebbe improbabile;

c) alto: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino perdita di vite umane e rilevanti danni economici. In generale, si riterrebbero coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:

Art. 13

Scelta dell'area per valutazioni di rischio

1. L'area significativa da indagare a valle per valutazioni di rischio di cui all'articolo 12, in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro.

2. Nel caso di invaso di volume fino a 100.000 metri cubi situato in aree montane o collinari con pendenze medie nel primo chilometro a valle dello sbarramento maggiori del 2 per cento:

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume movimentabile a seguito della rottura o collasso dello sbarramento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Presupposti per la documentazione ridotta

1. Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla costruzione di opera rientrante nella categoria A o B1 delle tipologie I e A e B della tipologia III e tale opera venga inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 12, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'articolo 13, il richiedente può presentare un progetto che contenga gli elaborati di seguito indicati:

a) la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento dell'invaso;

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

c) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

e) le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

f) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) l'inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del P.U.C. e la carta geomorfologica con l'evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;

h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

i) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

l) bozza del Foglio Condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere;

m) bozza del Foglio Condizioni di costruzione.

2. Nel caso in cui vi siano i presupposti per la presentazione delle documentazione ridotta, si esclude l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo.

3. Il Servizio regionale competente accerta comunque la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:

Art. 15

Presentazione del progetto esecutivo

1. Una volta ottenuta l'approvazione del progetto di fattibilità, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione, il richiedente, fatti salvi i casi di cui agli articoli 11 e 14 della presente normativa, presenta il progetto esecutivo:

a) al SIR per gli sbarramenti della categoria B e C di qualsiasi tipologia;

b) al SGC competente per territorio, per gli sbarramenti di Categoria A di qualsiasi tipologia.

2. Il progetto a livello tecnico esecutivo delle opere, redatto secondo le specifiche di cui all'articolo 16 della presente normativa, è presentato, unitamente alla richiesta in bollo, in 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD).

3. Il progetto esecutivo delle opere, deve essere sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati di cui al progetto di fattibilità portati al livello tecnico superiore e cioè esecutivo, le eventuali integrazioni ed adeguamenti derivanti da prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità. Esso, inoltre, deve comunque contenere i seguenti elaborati:

a) relazione tecnico - economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire;

b) relazione geologica e geotecnica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla litologia e geomorfologia del bacino imbrifero e dell'invaso (carta geologica e geomorfologica) ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni d'imposta dello sbarramento e dei materiali di costruzione degli sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti;

c) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;

d) corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 IGM;

e) planimetria con indicazione delle opere e dell'invaso in scala 1:10.000 CTR;

f) rilievo e curve di livello del bacino influenzato, in scala non minore di 1:5.000;

g) disegni esecutivi delle strutture delle opere in scala 1:200; planimetrie in scala 1:500; particolari costruttivi, quali scaricatori 1:50;

h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti eventualmente richiesti nella fase istruttoria di cui all'articolo 18 della presente normativa compreso lo studio delle condizioni di deflusso a valle in caso di ipotetico collasso dello sbarramento ed individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;

i) dati idrologici e calcoli idraulici, che giustifichino il valore assunto per la portata massima alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle opere e degli organi di scarico, disponibilità idriche che si intendono utilizzare, capacità di trasporto degli alvei e previsioni sull'interrimento del bacino;

l) verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

m) studio e verifica delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento della massima piena scaricabile, con verifica di eventuali sezioni critiche;

n) bozza del Foglio condizioni di costruzione;

o) bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere aggiornato.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:

Art. 17

Foglio condizioni di costruzione

1. Il Foglio condizioni di costruzione, qualora previsto, contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed è predisposto, salvo le ipotesi di cui all'articolo 14, con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:

a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;

b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua, durante i lavori di costruzione.

2. Il Foglio Condizioni di costruzione contiene in particolare tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.

3. Le verifiche richieste nello specifico riguardano:

a) l'esecuzione dei drenaggi;

b) la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;

c) l'esecuzione degli organi di scarico;

d) l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

e) l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;

f) i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;

g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;

h) i profili dei paramenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:

Art. 18

Istruttoria del progetto esecutivo

1. Ricevuta la documentazione, il SIR o, a seconda della competenza, il SGC verifica la completezza della stessa. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito tale termine, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.

2. L'ufficio provvede, entro i novanta giorni successivi alla presentazione della documentazione, all'effettuazione dell'istruttoria vera e propria del progetto e di tutti i suoi allegati e, ove lo ritenga necessario, procede ad effettuare di ulteriori sopralluoghi resisi necessari ai fini istruttori. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all'ufficio l'acquisizione di un'eventuale documentazione integrativa.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:

Art. 19

Conclusione dell'istruttoria

1. L'ufficio conclude l'istruttoria con una relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche peculiari, tecniche e non, delle varie opere previste dal progetto, procede quindi alla stesura definitiva dello schema del Foglio Condizioni di costruzione, del Foglio Condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.

2. Per gli sbarramenti rientranti nella categoria B e C di qualsiasi tipologia, l'ufficio provvede all'acquisizione del parere di competenza dell'Unità tecnica regionale. Tale parere è preordinato all'approvazione del progetto esecutivo e al rilascio quindi dell'autorizzazione alla costruzione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:

Art. 20

Approvazione del Progetto esecutivo ed autorizzazione alla costruzione

1. Il Progetto esecutivo è approvato, unitamente all'approvazione del Foglio condizioni di costruzione e della bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere, con provvedimento dirigenziale rilasciato dal SIR per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia ovvero dal SGC per quelli della categoria A di qualsiasi tipologia. Il presente provvedimento è rilasciato anche ai fini dell'autorizzazione alla costruzione. Esso è pubblicato, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 11 o di cui all'articolo 14 della presente normativa, l'approvazione del progetto, è rilasciata anche ai fini dell'autorizzazione alla costruzione.

3. Per gli sbarramenti della categoria A di qualsiasi tipologia, il SGC, approvato il progetto esecutivo ne trasmette copia al SIR, al fine dell'inserimento dei dati nel catasto degli sbarramenti, unitamente al relativo provvedimento di approvazione e a tutta la documentazione allegata.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Art. 21

Progetti di gestione ai sensi dell' articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

1. Il progetto di gestione di cui all' articolo 114, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è predisposto dal soggetto gestore sulla base dei criteri fissati dal decreto 30 giugno 2004 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile ed al quale si fa specifico riferimento. Esso è approvato dalla Regione, previo parere preventivo del Servizio competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

2. Il progetto di gestione è trasmesso dal gestore al Servizio competente - il SIR per gli sbarramenti di Categoria B e C e il SGC per quelli di Categoria A - al rilascio del parere preventivo, il quale provvede a trasmetterlo, unitamente al proprio parere, alla Commissione interassessoriale appositamente istituita che provvede all'istruttoria ed all'approvazione del progetto.

3. Il progetto di gestione così approvato diventa parte integrante del Foglio condizioni per l'Esercizio dello sbarramento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Art. 22

Sorveglianza sui lavori

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel Foglio Condizioni di costruzione posto a base dell'autorizzazione, è affidata al SIR o al SGC competente per territorio a seconda che si tratti di sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia o di sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia. Il SIR ed i servizi del Genio civile vengono costantemente informati in merito all'andamento delle varie fasi costruttive nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

2. Acquisita, se richiesta, la concessione edilizia da parte del comune o dei comuni interessati, il titolare dell'autorizzazione alla costruzione deve dare, prima dell'inizio dei lavori, comunicazione della data di inizio dei lavori, al SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A), indicando contestualmente il programma dei lavori, i nominativi dell'ingegnere direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

3. Il direttore dei lavori verifica che gli elaborati del progetto approvato siano esaurienti e definiscano univocamente le opere da realizzare e le prescrizioni da seguire, dopo di che firma il progetto e le eventuali varianti approvate dal servizio competente (SIR per gli sbarramenti di categoria B e C, SGC competente per territorio per gli sbarramenti di categoria A), e assume con ciò ogni responsabilità per quanto riguarda la buona realizzazione delle opere e la loro rispondenza al progetto. Ogni rilievo tecnico od amministrativo deve essere oggetto di un rapporto motivato che il direttore dei lavori invia al titolare dell'autorizzazione e, al SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A); tale obbligo è esteso all'assuntore dei lavori tramite il direttore dei lavori. L'assuntore deve anche garantire l'esecuzione delle opere a regola d'arte.

4. Nel corso dei lavori il SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o il SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A) vigila con particolare cura ed esegue i controlli relativi alle varie fasi della costruzione, disponendo gli accertamenti e le verifiche che riterrà necessarie, e predispone rapporti sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle eventuali problematiche incontrate.

5. Dovranno essere effettuate a cura del titolare le prove preliminari e i controlli (durante la costruzione) sui materiali previsti dagli articoli 10 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959/1363 (Decreto di approvazione del Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta). Il direttore dei lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

6. Il SIR ed il SGC hanno la facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e, a seconda della categoria di propria competenza, di far eseguire, ai fini della tutela della pubblica incolumità, le indagini e i controlli ritenuti necessari.

7. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il SIR ovvero il SGC ha facoltà di sospendere i lavori e di proporre l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Ultimati i lavori, il direttore dei lavori redige il relativo certificato di ultimazione e, al fine dell'autorizzazione alla formazione degli invasi sperimentali, ne trasmette copia al SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A), unitamente ad una relazione dei lavori sulle opere realizzate, anche ai fini del loro collaudo tecnico che sarà effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 23 della presente normativa.

9. Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, si può procedere alla formazione del primo invaso sperimentale, che dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto contenuto nel foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione. Dell'avvenuta formazione del primo invaso sperimentale, il titolare dell'autorizzazione ne darà immediata notizia al SIR ovvero al SGC competente.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:

Art. 23

Collaudo

1. La competenza a nominare i collaudatori spetta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

2. Avvenuta l'ultimazione dei lavori e comunque prima degli invasi sperimentali, il direttore del SIR o del servizio Genio civile, a seconda della competenza, dispone per il collaudo dell'opera. Ai fini del collaudo, il servizio competente curerà la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e farà redigere dal direttore dei lavori una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

3. Il collaudo sarà effettuato, da una Commissione collaudatrice presieduta da un ingegnere del Servizio competente (SIR o SGC) che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori e da un ingegnere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori e con iscrizione al proprio Albo professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere e che abbia acquisito specifica esperienza in materia di dighe. Al medesimo professionista è di norma affidato anche l'incarico del collaudo statico delle opere. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice potrà essere coadiuvata da un geologo anch'esso iscritto all'Albo regionale dei collaudatori, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere e che abbia acquisito specifica esperienza in materia di dighe.

4. Le spese relative al collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione e gestione dell'opera.

5. Nel caso di sbarramenti di categoria C di ogni tipologia è obbligatorio il collaudo in corso d'opera affidato ad una Commissione collaudatrice di cui fa parte anche un geologo in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Per le opere di categoria A della tipologia II e di categoria B delle tipologie I e II è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel foglio condizioni di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta.

7. Per le opere della categoria A delle tipologie I e III è richiesto il collaudo finale.

8. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla Commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al SIR o, per gli sbarramenti di categoria A, al SGC, per il seguito di competenza.

9. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dal proprietario o dal gestore al SIR o, per gli sbarramenti di categoria A, al SGC.

10. Il collaudatore o la Commissione di collaudo devono certificare in particolare:

a) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Art. 24

Autorizzazione all'invaso

1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal servizio competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo. Successivamente questo richiede il parere dalla Commissione di collaudo in corso d'opera o in sua assenza del direttore lavori ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie e informa il sindaco dei comuni interessati dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.

2. Il documento di collaudo viene inviato dal titolare al servizio competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il Foglio condizioni d'esercizio di cui all'articolo 30 in forma definitiva.

3. Ai fini della sicurezza e prima dell'inizio della formazione degli invasi sperimentali, in conformità e sulla base dei criteri contenuti nella circolare 1125/1986 del Ministero dei lavori pubblici, debbono essere posti in opera da parte del titolare dell'autorizzazione i sistemi di allarme, le segnalazioni di pericolo e la strumentazione idrometrica.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Art. 25

Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

1. Qualora le opere siano state regolarmente autorizzate, gli interessati sono tenuti ad inoltrare al SGC competente per territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, unitamente alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, una dichiarazione giurata, nelle forme previste dalle norme vigenti, corredata da relazione tecnica e documentazione fotografica, dalla quale risulti:

a) la conformità delle opere in parola al progetto originario in base al quale fu autorizzata la loro esecuzione;

b) la conformità delle opere alle norme tecniche attualmente vigenti;

c) il rispetto delle prescrizioni contenute nel foglio di condizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto.

2. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni. L'interessato, dietro richiesta dell'ufficio, al fine di accelerare i tempi del procedimento istruttorio, può presentare copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l'esercizio.

3. Per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio è rilasciata con provvedimento dirigenziale del SIR e, per quelli di categoria A di qualsiasi tipologia, con provvedimento dirigenziale del SGC competente per territorio.

4. Nel caso di sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia il SIR e, per gli sbarramenti di categoria A, il SGC, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base di quanto certificato nella dichiarazione, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. Copia di detta documentazione, per le istanze gestite dal SGC, viene trasmessa al SIR ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

5. Per le opere che, pur risultando conformi al progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni vigenti in materia di dighe, il SIR e, per quelle di categoria A, il SGC competente per territorio, deciderà caso per caso, quali saranno gli impianti che dovranno essere adeguati, indicando altresì, i tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere e la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:

Art. 26

Approvazione tecnica in sanatoria

1. Qualora gli sbarramenti di competenza regionale siano stati realizzati in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione ovvero in difformità ai progetti approvati, gli interessati sono tenuti ad inoltrare, per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia al SIR e, per quelli di categoria A di qualsiasi tipologia al SGC competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, in allegato alla domanda diretta ad ottenere, ove possibile, l'approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera e domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio. L'eventuale domanda di concessione della relativa derivazione dovrà essere inoltrata al SGC competente per territorio, contestualmente alla domanda per l'ottenimento della sanatoria.

2. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera deve essere presentata in triplice copia di cui una in bollo, e corredata da una relazione tecnica, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali che riporti:

a) i dati tecnici caratteristici dello sbarramento, delle opere accessorie e del serbatoio;

b) il volume d'invaso e le modalità dì valutazione dello stesso;

c) le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi;

d) le modalità di vigilanza e di controllo, ivi comprese le vie d'accesso;

e) la descrizione dei terreni interessati dalle opere.

3. Per gli sbarramenti di categoria B2 e C, la domanda di approvazione tecnica in sanatoria deve essere integrata, entro novanta giorni dalla data di presentazione, dalla seguente documentazione, in triplice copia a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione tipo dello sbarramento; prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dettagliata dell'area e delle sezioni di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche la caratteristiche idrogeologiche della zona; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;

c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati della indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

d) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe in materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con livello di massimo invaso nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

e) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

f) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso:

g) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione. della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

h) corografia in scala non inferiore e 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

i) studio dell'onda di piena conseguente a ipotetico collasso e a manovre agli organi di scarico redatti secondo le disposizioni vigenti.

4. Per gli sbarramenti di categoria A e B1, l'eventuale documentazione integrativa alla domanda di approvazione tecnica in sanatoria potrà essere richiesta, caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, dal SIR o dal SGC a seconda che si tratti di sbarramenti di categoria B1 o A entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. I termini per la presentazione della documentazione richiesta rimane fissata in novanta giorni dalla richiesta.

5. Per gli sbarramenti di cui al comma 3, l'approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal direttore del SIR sulla base degli atti presentati, del parere istruttorio reso dal medesimo SIR e del parere dell'Unità tecnica regionale. Per gli sbarramenti di cui al comma 4, l'approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal direttore del SIR o dal direttore del SGC competente per territorio, a seconda che si tratti di sbarramenti di categoria B1 o A, previa acquisizione, per gli sbarramenti della categoria B1, del parere del l'Unità tecnica regionale. L'approvazione tecnica in sanatoria ai fini della pubblica incolumità viene rilasciata nei soli casi di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di sbarramenti di ritenuta. Sono ammesse deroghe solo in casi di riconosciuto interesse pubblico, per difformità non incidenti sulla sicurezza strutturale del manufatto e non eliminabili senza dover procedere alla demolizione dello stesso. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime.

6. L'approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico - archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Nelle more del procedimento di approvazione tecnica in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura, che attesti che non si ravvisano situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e di controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

8. In attesa dell'approvazione tecnica in sanatoria da parte dei servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere in assenza di approvazioni o in difformità di progetti approvati ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Art. 27

Esercizio e vigilanza

1. Il titolare dell'autorizzazione o il proprietario provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al servizio competente, secondo le modalità e le frequenze indicate agli articoli 29 e 30 della presente normativa.

2. Il servizio competente può imporre al proprietario la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. Tale ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario dell'opera, nei casi ritenuti complessi, garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio.

3. Per gli sbarramenti della categoria C di qualsiasi tipologia, al fine di garantire l'azione di controllo esercitata da parte della pubblica amministrazione, ogni titolare dell'autorizzazione o gestore delle opere è tenuto ad individuare un ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. In tal caso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i titolari o i richiedenti l'autorizzazione, o in loro assenza i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, sono tenuti a comunicare, al SIR il nominativo dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

4. L'ingegnere responsabile deve inviare ogni sei mesi, al servizio competente una esplicita dichiarazione, sottoscritta dal gestore, da cui risulti il regolare comportamento delle opere principali ed accessorie e delle sponde del serbatoio rilevabile dalle osservazioni, dai dati e dalla misure effettuate, che sussistono le condizioni di sicura agibilità degli accessi e che non si sono evidenziate anomalie o degradamenti che possono destare preoccupazioni e che pertanto l'impianto risulta in buone condizioni di sicurezza e manutenzione.

5. Nei casi di impedimento dell'ingegnere responsabile, tali attività possono essere svolte, temporaneamente, da un ingegnere sostituto, il cui nominativo deve essere immediatamente comunicato al SIR

6. E', comunque, obbligatorio per il proprietario o gestore dell'opera mantenere in efficienza, a sua cura e spese, la strumentazione di controllo prescritta nel foglio condizioni per l'esercizio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

Art. 28

Controlli

1. Il SIR, per gli sbarramenti di categoria B di qualsiasi tipologia e il SGC per quelli della categoria A di qualsiasi tipologia è tenuto ad effettuare periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, in relazione alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio. Per gli sbarramenti di categoria C di qualsiasi tipologia, il SIR deve effettuare una visita di controllo ogni sei mesi. Di tale visita sarà redatto apposito verbale.

2. Qualora il servizio competente, nel corso del controllo ad un impianto, rilevi difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possano costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, propone i provvedimenti indispensabili che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto, dovrà adottare.

3. Qualora il SIR ovvero il SGC accerti in qualunque modo, l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possano far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, può imporre direttamente al soggetto responsabile, entro un breve termine, i provvedimenti di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, procede all'esecuzione d'ufficio imputando le spese a carico dello stesso soggetto. Nel caso d'intervento effettuato dal SGC, questi ne dà immediata comunicazione al SIR

4. Il dirigente responsabile è tenuto ad assicurare alla Autorità di bacino competente, periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolta nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza. Nel caso di competenza del SGC questi è tenuto a trasmettere i periodici rapporti informativi anche al SIR.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Art. 29

Trasmissione dati

1. Per le opere di tipologia I e III delle categorie B e C, i dati raccolti devono essere comunicati al SIR secondo le disposizioni del foglio condizioni per l'esercizio.

2. Per le opere di tipologia I e III della categoria A, i dati raccolti devono essere comunicati al SIR e al SGC secondo le disposizioni del foglio condizioni ed in particolare a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.

3. Per le opere di tipologia II, i dati raccolti devono essere comunicati al SIR secondo le disposizioni del foglio condizioni ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:

Art. 30

Foglio condizioni per l'esercizio

1. Il Foglio condizioni di esercizio contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla sua prosecuzione per un invaso esistente.

2. Il foglio condizioni contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio. Tale documento contiene in particolare prescrizioni circa:

a) l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;

b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi;

c) manovre degli scarichi;

d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;

e) i controlli sull'efficienza delle opere;

f) i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;

g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;

h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;

i) la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;

l) le verifiche effettuate dall'amministrazione regionale;

m) la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;

n) l'eventuale guardiania fissa;

o) l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.

3. Il foglio condizioni di esercizio può essere integrato e modificato in tempi successivi dal servizio competente soprattutto a seguito di varianti alle opere, dell'esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di eventi alluvionali, di modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

4. Fa parte integrante del foglio condizioni, anche in forma sintetica, il progetto di gestione di cui all'articolo 21 della presente normativa.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo31:

Art. 31

Modifiche, disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta

1. Ogni modifica alle opere, compresa la demolizione delle stesse finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al Servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell'Unità tecnica regionale qualora l'opera appartenga alla categoria B o C di qualsiasi tipologia di cui all'articolo 4 della presente normativa.

2. Tale progetto, nel caso di demolizione, deve prevedere il ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

3. La disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta può essere imposta dal servizio competente anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria, dei versamenti previsti dalle presenti norme o di mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:

Art. 32

Modalità di pagamento

1. L'importo dei contributi e delle sanzioni previste dall'articolo 4 e 5 della legge deve essere corrisposto in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notifica del pagamento, tramite versamento sul conto corrente postale n. 4093 intestato a Tesoreria regionale - Contributi e sanzioni amministrative - articoli 4 e 5 della legge regionale n. 12 del 2007 "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella regione Sardegna".)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 33.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:

Art. 33

Revisione

1. Le presenti norme sono soggette a revisione ed adeguamento a seguito della verifica di cui all'articolo 7 bis della legge.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 240/A.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Giorico ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Barracciu - Biancu - Bruno - Caligaris - Cappai - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Diana - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giorico - Lai Silvio - Lanzi - Licheri - Marracini - Mattana - Meloni - Murgioni - Orrù - Pacifico - Pileri - Pinna - Pirisi - Pisu - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Sabatini - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Secci - Serra - Uras.

Si è astenuto il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 44

votanti 43

astenuti 1

maggioranza 22

favorevoli 43

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Il Consiglio verrà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 19 e 37.