Seduta n.423 del 10/07/2008
CDXXIII Seduta
(POMERIDIANA)
GIOVEDI' 10 LUGLIO 2008
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 17 e 11.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 21 maggio 2008 (414), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Cerina, Corda, Giuseppe Fadda, Ibba, Lanzi, Pisu e Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 10 luglio 2008.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:
MANCA, Segretario:
"Interrogazione Diana, con richiesta di risposta scritta, sul possibile accorpamento delle Facoltà di lettere e filosofia e di lingue e letterature straniere dell'Università di Sassari con le medesime Facoltà dell'Università di Cagliari". (1288)
"Interrogazione Liori, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di istituire dei punti di continuità assistenziale per la pediatria nel territorio della ASL n. 6 di Sanluri e in quello servito dall'Ospedale di Isili". (1289)
"Interrogazione Caligaris, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione di crisi del porto canale terminal container con forti ripercussioni sull'occupazione e sull'assenza di reali prospettive". (1290)
PRESIDENTE. Colleghi, facciamo cinque minuti sospensione. Prego i Gruppi di attivarsi per garantire la presenza in aula.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 12, viene ripresa alle ore 17 e 29.)
PRESIDENTE. Avevamo previsto stamattina di continuare il nostro lavoro questo pomeriggio alle ore 17 sulla comunicazione resa dal Presidente sulla promulgazione della legge statutaria. Il Presidente arriverà più tardi perché è in corso una delicata riunione sulle questioni della chimica e dell'energia di Ottana, con tutti i soggetti istituzionali e gli imprenditori interessati alle sorti dello stabilimento della Polymer, appena finisce questa riunione il Presidente ci raggiungerà, quindi noi possiamo, invece, avviare il lavoro sul Regolamento che avevamo sospeso, al quale sono stati presentati gli emendamenti, da tutti i Gruppi politici, che stiamo riordinando. Appena gli emendamenti sono collocati negli articoli ai quali devono essere attribuiti iniziamo il lavoro sul Regolamento con la votazione sul passaggio all'esame degli articoli. Ancora qualche minuto di pazienza, colleghi.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31, viene ripresa alle ore 17 e 42.)
PRESIDENTE. Va bene, colleghi, se i Segretari prendono posto votiamo il passaggio all'esame degli articoli del Regolamento per il quale sono stati presentati tutti gli emendamenti.
Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente, abbiamo un'interlocuzione in corso, se ci può dare altre tre minuti. Lei ha anticipato rispetto alla sospensione di poc'anzi e stavamo discutendo di alcune cose. Se possiamo avere altri tre minuti per discutere tra noi. Tre minuti.
PRESIDENTE. Possiamo lavorare, colleghi, però sul Regolamento…
CAPELLI (U.D.C.). Beh, non dica a noi che non siamo disponibili a lavorare. Presumo che almeno questo non ci possa essere…
PRESIDENTE. Non dico niente, dico che ci stiamo adattando alle situazioni che si stanno creando in aula, tutto qui.
CAPELLI (U.D.C.). Non dipendono da noi e avremo un'interlocuzione; se possiamo avere tre minuti va bene, se no vedremo.
PRESIDENTE. Interloquisca, prego.
CAPELLI (U.D.C.). Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 44, viene ripresa alle ore 17 e 53.)
PRESIDENTE. Colleghi, possiamo prendere posto. Quindi iniziamo, così come annunciato, col Regolamento in attesa che il presidente Soru concluda la riunione di cui vi ho parlato e possiamo proseguire la discussione sulla statutaria.
Continuazione della discussione del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.GIUNTA REGIONALE:
Organizzazione e funzionamento della strutture sociali (4/A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del Regolamento numero 4/A. Dobbiamo votare il passaggio all'esame degli articoli. Gli emendamenti sono a disposizione dei colleghi qui nei banchi della Presidenza. Prego i colleghi di prendere posto per la votazione col sistema elettronico palese.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli del Regolamento numero 4/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Balia ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Floris Vincenzo - Frau - Gallus - Gessa - Giagu - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Licandro - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Tocco - Uggias - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Artizzu - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Farigu - Ladu - Liori - Moro - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 69
votanti 54
astenuti 15
maggioranza 28
favorevoli 52
contrari 2
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il testo del titolo:
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1Oggetto e finalità
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1. Ai sensi dell'articolo 43 delle legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), il presente regolamento definisce l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali e a ciclo diurno, i criteri per la valutazione della capacità economica dei destinatari, nonché la composizione e il funzionamento degli organismi di consultazione, partecipazione, concertazione e monitoraggio previsti dalla medesima legge.) |
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(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2Soggetti destinatari
1. Le strutture di cui al presente regolamento sono gestite da soggetti pubblici e privati e sono rivolte a:
a) minori e giovani adulti, per interventi sociali, socio-sanitari, educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
b) persone con disturbo mentale, per interventi sociali e socio-sanitari di carattere riabilitativo integrato e di sostegno nel progetto di vita indipendente;
c) persone con disabilità, per interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno nel progetto di vita indipendente;
d) anziani, per interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale;
e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di interventi di sostegno nel loro percorso di inclusione sociale
f) adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3Tipologie
1. Ai fini della definizione dei requisiti minimi per l'autorizzazione e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento, le strutture sociali sono classificate in relazione alle tipologie di prestazioni e servizi in esse erogati. Il presente regolamento individua le seguenti tipologie di strutture:
a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
b) strutture residenziali a carattere comunitario;
c) strutture residenziali integrate;
d) strutture a ciclo diurno;
e) strutture per la prima infanzia.
2. Le "comunità di tipo familiare" sono caratterizzate da una organizzazione della vita quotidiana il più possibile vicina ad un modello familiare centrato su una coppia di adulti; i "gruppi di convivenza" prevedono forme di abitare assistito per persone che hanno una significativa capacità di autogestione.
3. Le "strutture residenziali a carattere comunitario" sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, sono a prevalente accoglienza alberghiera e sono destinate ad ospitare persone con limitata autonomia personale, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante con il piano personalizzato di assistenza.
4. Le "strutture residenziali integrate" sono strutture a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità, caratterizzate da media e alta intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere persone non autosufficienti o persone che necessitano di assistenza educativa e relazionale a carattere intensivo.
5. Le "strutture a ciclo diurno" si configurano come luoghi di aggregazione e di sostegno alla persona e alla famiglia nello svolgimento dei suoi compiti di cura e sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione alle esigenze delle persone accolte.
6. Le strutture per la prima infanzia sono destinate all'accoglienza di bambine e bambini e finalizzate a favorirne la socializzazione come aspetto essenziale del benessere psicofisico. La loro attività è orientata allo sviluppo delle potenzialità cognitive e sociali e al sostegno delle famiglie nella cura dei figli e nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.
7. Le tipologie di servizi erogati dalle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere offerte all'interno di una stessa struttura sociale, fermo restando il possesso, per ciascuna tipologia delle modalità di accesso e dei requisiti specifici di seguito indicati.
8. L'inserimento nelle strutture residenziali integrate accreditate è definito dalla unità di valutazione territoriale dell'azienda sanitaria locale di competenza, che individua il livello di assistenza più adeguato, sulla base di indirizzi e criteri definiti dalla Giunta regionale e dell'effettiva capacità della struttura ad assicurare integralmente le prestazioni previste nel piano personalizzato di assistenza.
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Uggias
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
8 bis. I criteri e i programmi d'inserimento e di dimissione nell'ambito delle tipologie di servizi di cui ai commi 2 e 3, sono definiti dall'ente gestore in raccordo con il servizio sociale professionale del comune competente per territorio. (8).)
(E' approvato)
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Favorevole.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4Articolazione delle strutture sociali
1. Le strutture sociali sono articolate in base alla tipologia di prestazioni e servizi erogati in:
a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
b) strutture residenziali a carattere comunitario;
c) strutture residenziali integrate;
d) strutture a ciclo diurno;
e) strutture per la prima infanzia.
2. Le strutture sociali possono altresì essere articolate in base agli utenti cui si rivolgono: anziani, persone con disabilità, minori, madri con bambini, persone con disturbo mentale e persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5Case famiglia e i gruppi di convivenza
1. Le case famiglia e i gruppi di convivenza accolgono fino ad un massimo di sei persone, normalmente omogenee per fascia d'età e problematiche, siano esse minori e/o adolescenti, persone con disabilità o disturbo mentale che richiedono interventi a bassa intensità sanitaria, educativa e relazionale, minori e adulti con problematiche affettive, relazionali e sociali, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.
2. La casa famiglia è una modalità di accoglienza di persone in difficoltà, caratterizzata da un progetto gestionale da parte di una coppia di adulti, dotati di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi cura dell'altro) e di solida preparazione teorica e tecnica, che vivono insieme agli ospiti e per i quali tale accoglienza sia la loro principale fonte di reddito. La casa famiglia si caratterizza come punto di riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale. Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato. Le case famiglia sono distinte in comunità per minori e giovani adulti e comunità per adulti e ospitano, di norma, persone della stessa età.
3. Il gruppo di convivenza è una comunità in cui vivono temporaneamente persone che non possono stare o ritornare nella propria famiglia o sono prive di validi riferimenti familiari. Obiettivo di questa struttura è quello di offrire a persone con una significativa capacità di autogestione sia un sostegno temporaneo a livello abitativo, sia un supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa. Il personale del gruppo di convivenza, con funzioni educative, di appoggio e orientamento, di riabilitazione, è individuato nel piano personalizzato definito dal comune con il competente servizio dell'azienda sanitaria locale.
4. Le comunità di cui al presente articolo devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e devono avere un livello di accessibilità limitato agli spazi collettivi, ad almeno due stanze, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Qualora siano articolate in più di un livello e non ospitino persone con disabilità, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
5. Le comunità devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6Comunità di pronta accoglienza
1. Le comunità di pronta accoglienza hanno la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà, quali minori, per i quali si renda necessario un provvisorio allontanamento.
2. La pronta accoglienza può essere assicurata da famiglie affidatarie, attraverso posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegata e può, infine, essere costituita da un apposito nucleo inserito in altra struttura. La capacità ricettiva della comunità non deve, comunque, superare gli otto posti.
3. L'ospitalità nella comunità di pronta accoglienza deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a quarantacinque giorni.
4. L'analisi, la valutazione e l'inserimento del soggetto sono effettuati dagli uffici dei servizi sociali del comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti dell'azienda sanitaria locale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7 Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino1. Le comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino accolgono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori che hanno bisogno di tutela e di appoggio in quanto vivono situazioni di disagio o sono prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali.
2. Le comunità devono essere predisposte per accogliere un piccolo gruppo, non superiore a sei donne, con un numero complessivo di ospiti che, considerando sia le mamme sia i bambini, non può superare le quindici persone. I minori presenti nella casa non possono avere un'età superiore ai quattordici anni.
3. Nelle comunità di sostegno può essere presente una zona nido per ospitare fino ad un massimo di cinque bambini da zero a dodici mesi in un locale con ambiente cambio e lavabo. Nel caso di presenza di zona nido, possono temporaneamente ospitare bambini non accompagnati in attesa di affido o adozione. In caso di non definizione della procedura entro sei mesi dall'ingresso del piccolo o di superamento dell'anno di età, è obbligatorio il passaggio a strutture dedicate all'accoglienza di minori soli.
4. La casa deve avere le stesse caratteristiche previste in termini di requisiti strutturali per le comunità di accoglienza di minori e garantire spazi autonomi, camere e servizi, ad ogni nucleo ospitato. Le case devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8Residenze comunitarie diffuse per anziani
1. Le residenze comunitarie diffuse sono residenze costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma.
2. Gli alloggi, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, possono essere raggruppati in unità residenziali dotate di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria.
3. Le persone accolte nelle residenze comunitarie sono coppie o persone singole in età pensionabile, autosufficienti.
4. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono in carrozzella. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9 Comunità residenziali per persone con disabilità e per il "dopo di noi"1. Le comunità residenziali per persone con disabilità sono strutture a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, destinate a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che mantengano una buona autonomia, tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
2. La comunità residenziale ha una capacità ricettiva non superiore a otto persone accolte ed è organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni.
3. Gli appartamenti, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, sono dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma, di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria.
4. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone, comprese quelle che si muovono in carrozzella.
5. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. La comunità residenziale deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una dimensione complessiva tale da accogliere tutti gli ospiti presenti, di spazi adeguati per laboratori abilitativi, espressivi e di aggregazione.
6. In apposito ambiente deve essere predisposto un ambulatorio, per consultazioni e visite periodiche.
7. E' assicurata la presenza di operatori nelle ore notturne e la presenza non continuativa di altro personale nel corso della giornata.
8. La comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire anche il "dopo di noi".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10Comunità di accoglienza per minori
1. Le comunità di accoglienza per minori sono servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita.
2. I servizi si caratterizzano per:
a) la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente che accoglie;
b) la ricettività contenuta;
c) il collegamento con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
d) l'elaborazione e la realizzazione di un progetto a favore del minore con l'obiettivo del rientro nel proprio contesto familiare o inserimento in altra famiglia o del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia;
e) la temporaneità dell'intervento.
3. Le strutture per minori sono organizzate secondo le seguenti aree di intervento:
a) accudimento e cura della persona;
b) educazione come aiuto e sostegno allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale;
c) progettualità, nella prospettiva di una acquisizione di autonomia e di indipendenza;
d) cura e riabilitazione, qualora sia necessario ricostruire una personalità e fronteggiare specifiche patologie.
4. La comunità di accoglienza è una struttura che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione. E' rivolta a minori per i quali non è disponibile una famiglia affidataria o per i quali si è in attesa dell'affido. La comunità ha il compito di offrire al bambino e all'adolescente un ambiente a carattere familiare con relazioni significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione di abilità sociali.
5. Nelle comunità educative possono essere inseriti minori di età non superiore ai diciassette anni, sino ad un massimo di dieci. La permanenza in comunità oltre i diciotto anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza per periodi inferiori ai dodici mesi. La comunità di accoglienza può ospitare gestanti e madri con bambino.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11Comunità alloggio per anziani
1. Le comunità alloggio sono strutture residenziali di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.
2. Le comunità alloggio devono garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.
3. Al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, si deve curare:
a) l'instaurarsi di relazioni interpersonali significative, anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività;
b) il coinvolgimento nella gestione della comunità;
c) un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.
4. Nelle comunità alloggio le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.
5. La capacità ricettiva della comunità alloggio non deve essere superiore a sedici persone accolte. Solo per casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un numero massimo di due ospiti.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.
7. Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13, in una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
1. Le comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale svolgono prevalentemente attività socio-educative finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale, allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale di detenuti soggetti a misure alternative al carcere, detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno e di altre persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Nella comunità è prevista la presenza programmata del servizio sociale professionale, del sostegno psicologico e di altro personale che partecipa alla vita della comunità nell'arco dell'intera giornata.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13Comunità integrate per anziani
1. Le comunità integrate per anziani sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.
2. La comunità integrata per anziani non può avere, di norma, una capacità ricettiva superiore a trenta posti letto.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi"
1. Le comunità integrate per persone con disabilità sono strutture sociali a carattere comunitario destinate a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Le comunità integrate attuano interventi volti all'acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali.
2. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia e assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti.
3. La capacità ricettiva della comunità integrata non può essere, di norma, superiore a trenta posti letto.
4. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.
5. La comunità integrata si configura come struttura idonea a garantire anche il "dopo di noi".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15Comunità integrate per persone con disturbo mentale
1. Le comunità integrate per persone con disturbo mentale che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria sono strutture dove si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati volti ad aiutare la persona a star meglio e a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente. Tali strutture prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di "abitare assistito", quali le case famiglia e i gruppi di convivenza, come definiti all'articolo 5.
2. Le comunità integrate, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale hanno una capacità ricettiva non superiore a otto posti letto.
3. Le prestazione psichiatriche e infermieristiche sono assicurate dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore socio-sanitario e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16Comunità socio-educative integrate per minori
1. Le comunità socio-educative integrate per minori sono strutture di accoglienza e cura dei minori attraverso una costante azione educativa, di socializzazione. Le comunità mantengono la prevalenza socio-educativa dell'intervento, ma prevedono la presenza programmata di figure professionali di carattere sanitario per minori con disturbi relazionali riferibili alle competenze socio-sanitarie. Le comunità sono strutture a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità. I requisiti generali sono quelli previsti dalla comunità per minori di cui all'articolo 10.
2. La comunità accoglie sino a dieci minori. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza.
3. La durata della permanenza non può essere superiore a novanta giorni, prorogabile per un ulteriore trimestre.
4. Il responsabile delle struttura entro tre giorni dall'ammissione, o immediatamente nei casi di ammissioni di urgenza non effettuata dai servizi sociali del comune ma da altre istituzioni pubbliche, deve darne immediatamente comunicazione in forma scritta al comune e all'azienda sanitaria locale di residenza del minore che ne verificano la congruità.
5. L'azienda sanitaria locale assicura alle strutture accreditate le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alla tipologia di minori presenti. Nelle strutture autorizzate ma non accreditate le prestazioni sanitarie sono definite dal piano terapeutico riabilitativo predisposto in raccordo con i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di educatori e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17Centri di aggregazione sociale
1. I centri di aggregazione sociale sono la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini; hanno la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità.
2. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali.
3. Il centro offre ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio. Il centro può fungere da punto di appoggio per altri servizi sociali ed educativi.
4. Nel centro di aggregazione sociale un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.
5. Il centro di aggregazione sociale deve disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso.
6. Nel centro possono essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione dei pasti caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per le attività di lavanderia e stireria.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18Centri socio-educativi diurni
1. I centri socio-educativi diurni sono strutture, o moduli strutturali, destinati a specifici gruppi di persone - minori e anziani, persone con disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati - con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.
2. I centri socio-educativi diurni possono essere localizzati come moduli strutturali nell'ambito di centri di aggregazione sociale, plessi scolastici e integrati con la stessa attività scolastica, oppure possono essere costituiti presso strutture aggregative quali oratori, sedi di associazioni di volontariato e di promozione sociale, ma in spazi specificatamente individuati.
3. Il centro socio-educativo è rivolto a persone con disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per le quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo. Il centro organizza attività educative indirizzate all'autonomia, attività di socializzazione, attività espressive, psico-motorie e ludiche.
4. I centri diurni per persone con disturbo mentale sono strutture semiresidenziali con funzioni socio-riabilitative di carattere prevalentamente sociale. Nell'ambito di progetti terapeutici-riabilitativi personalizzati, definiti dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, consentono di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali, anche ai fini dell'inserimento lavorativo.
5. I centri educativi per minori supportano le famiglie nei compiti educativi con i loro figli, nel lavoro scolastico, nell'inserimento nel gruppo di pari, anche al fine di evitare l'inserimento in strutture residenziali. Accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possa essere di aiuto, prevenga l'allontanamento dalla famiglia o ne agevoli il rientro.
6. Nei centri diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:
a) assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
b) attività di socializzazione, occupazionali e ricreativo-culturali;
c) attività educative finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e alle autonomie personali;
d) prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali mediche, infermieristiche, riabilitative.
7. La capacità ricettiva del centro non può essere, di norma, superiore a venti ospiti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19Centri per la famiglia
1. I centri per la famiglia sono servizi a ciclo diurno, promossi dai comuni associati, finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana.
2. I comuni stipulano specifici accordi con le aziende sanitarie locali al fine di integrare le loro attività con le attività svolte dai consultori familiari, di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei Consultori familiari), e di altri servizi ed interventi di competenza.
3. I centri, in particolare, promuovono attività e interventi nelle seguenti aree:
a) area del sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo;
b) area dell'informazione e vita quotidiana;
c) area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità.
4. I centri per la famiglia sono ubicati in luoghi di facile accesso, funzionali all'accoglienza di genitori e bambini. Sono di norma localizzati presso i consultori familiari, di cui alla legge regionale n. 8 del 1979.
5. L'apertura al pubblico non può essere inferiore alle venti ore settimanali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi, numero 5, 15 e 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti:
Art. 20Strutture e servizi educativi per la prima infanzia
1. Le strutture e i servizi educativi rivolti a bambine e bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:
a) nido d'infanzia;
b) micronido;
c) nido e micronido aziendale;
d) sezioni primavera;
e) servizi in contesto domiciliare;
f) spazio bambini;
g) ludoteca e centro per bambini e genitori.
2. Le strutture e i servizi di cui al comma 1 possono essere ubicati nello stesso stabile di servizi e strutture ricreativi, scuole e centri per la famiglia. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e siano garantite la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati.
3. Nel caso in cui la permanenza dei bambini nella struttura superi le cinque ore continuative giornaliere per almeno quattro giorni alla settimana, le strutture operanti a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione, con un'utenza compresa nella fascia da zero a tre anni, salvo i servizi educativi in contesto domiciliare, devono assicurare i requisiti di personale e gli spazi fisici così come previsto per i nidi d'infanzia, i micronidi e le sezioni primavera.
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'art. 20, nel primo comma, dopo le parole "sezioni primavera;" sono aggiunte le seguenti parole: "- centri per il bambino e la famiglia integrati alla scuola dell'infanzia". (5)
Emendamento aggiuntivo Lai Renato - Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias - La Spisa
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
2 bis. Qualora all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia (scuola dell'infanzia, sezione primavera, spazio bimbi, asili nido), i servizi generali possono essere condivisi, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve garantire la funzionalità dei diversi servizi. Nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative possono essere fruiti da ciascuna delle tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa. (15)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'articolo 20, nel terzo comma, dopo le parole "di personale e gli spazi fisici" sono aggiunte le seguenti parole: "così come previsto per nidi di infanzia e i micronidi, le sezioni primavera e i centri integrati" (4).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Presidente, il parere è di questo genere: sull'emendamento numero 15 il parere è positivo. Quello che in qualche modo voglio segnalare però è che gli altri emendamenti ritengo che siano del tutto sintetizzabili nell'emendamento al successivo articolo 23, che è il numero 14, per cui chiederei ai presentatori di ritirare l'emendamento perché il senso e la necessità che sono in qualche modo rappresentate con gli emendamenti numero 5, 4, 2 e 3 ritengo che in sostanza, e poi il numero 1 successivo, siano largamente raccolti all'interno dell'emendamento numero 14 sul quale c'è la sintesi in Commissione. Il senso è questo, riconoscere attraverso l'emendamento numero 14 e successivo - chiedo scusa se mi dilungo, è solo per presentarlo e cercare in qualche modo di abbreviare i tempi della sintesi, se possibile - il senso è questo: a Cagliari ci sono delle esperienze che vanno oltre le "sezioni primavera" che, come si sa, sono degli spazi didattici di accoglienza dei bambini dai 24 ai 36 mesi. A Cagliari si stanno sperimentando degli spazi più flessibili dove si accolgono anche i bambini che hanno già 18 mesi. Ora, i bambini dai 18 ai 24 mesi normalmente stanno negli asili nido con degli standard educativi che prevedono sei bambini ogni educatore. Al contrario, tra i 24 e i 36 mesi si prevede un educatore ogni dieci bambini. Allora, il senso dell'emendamento numero 14 è quello di dire che in Sardegna è possibile sperimentare all'interno della logica delle "sezione primavera" anche delle età più ampie, comprendendo i 18-24 mesi delle sperimentazioni che a Cagliari già si fanno, mantenendo gli standard delle "sezioni primavera" purché i bambini dai 18 ai 24 mesi non superino un terzo delle presenze, perché altrimenti a quel punto si richiedono degli standard per bambini che non sono ancora in grado di svolgere una vita autonoma anche sotto il profilo dei loro fabbisogni di vita, a quel punto si va sugli standard degli asili nido.
Pertanto, l'invito è, in questo senso, al ritiro di quegli emendamenti provando a riconoscere nella sintesi dell'emendamento numero 14 la sperimentazione che a Cagliari si fa e che mi pare debba essere considerata all'interno di una definizione che sia anche riconoscibile per le famiglie, evitando che ci sia un'articolazione troppo vasta delle proposte sull'infanzia. Già sostanzialmente sull'infanzia noi stiamo prevedendo otto tipologie. Quindi, direi che possiamo pensare che una sperimentazione di questo genere possa essere tranquillamente rappresentabile all'interno delle "sezioni primavera", però con la nostra autonomia considerandole con una età più larga.
Quindi, in sintesi, parere positivo sull'emendamento numero 15, invito al ritiro per gli altri due emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.
PRESIDENTE. Colleghi, c'è un invito al ritiro degli emendamenti numero 5 e 4, perché secondo il parere del relatore sono compresi, almeno sono comprese le tematiche di cui gli emendamenti numero 5 e 4 parlano, nell'emendamento numero 14 che poi affronteremo nell'articolo 23. Quindi, chiedo ai presentatori degli emendamenti se questa richiesta è accolta.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Io apprezzo sinceramente l'intenzione e l'impegno che la maggioranza, i colleghi e anche la stessa Giunta pongono nell'affrontare una situazione reale tentando di trovare una soluzione. Però sto cercando di sforzarmi di far capire che quella soluzione, che pure in qualche modo avvicina alla soluzione, cioè la soluzione proposta dall'emendamento numero 14, non coglie appieno l'esigenza e quindi mi induce a non ritirare gli emendamenti, ma non per una sterile contrapposizione, ma per cercare ancora, se è possibile, di approfondire l'argomento per far capire che esiste un problema. Poi, magari nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti posso esplicitare qual è la questione, però, il Presidente mi ha chiesto semplicemente di dire se ritiro o non ritiro. Quindi, non li ritiriamo per poterne parlare nel merito.
PRESIDENTE. E' aperta la discussione, ovviamente, onorevole La Spisa.
LA SPISA (F.I.). Quindi, siamo all'articolo 20 che è l'articolo che all'inizio del Capo V sulle strutture della prima infanzia indica quali sono le diverse categorie, le diverse tipologie di strutture. Il nostro emendamento, il numero 5, propone di inserire una ulteriore categoria che è una categoria che noi definiamo "Centri per il bambino e la famiglia" integrati alla scuola dell'infanzia, spero che mi senta l'onorevole Lai in particolare che ha posto il problema, questa è una realtà che esiste, partirei cioè da una questione di fondo, direi quasi concettuale, una premessa di fondo. La realtà è molto più saggia e più eloquente di tante nostre argomentazioni, la realtà ci dice che questa forma sperimentale dei Centri integrati bambini-famiglia, collegati alla scuola dell'infanzia, ha funzionato e sta funzionando, ha funzionato e sta funzionando perché? Perché la stessa realtà sicuramente in una realtà appunto urbana, metropolitana come Cagliari, pone con evidenza questo problema di fondo che i nidi non riescono a soddisfare con la propria offerta tutta la domanda di servizi e che invece le scuole dell'infanzia occupandosi di una fascia d'età dei bambini che non sono più lattanti, quindi tra i 18 e i 36 mesi, riesce utilizzando parametri e avendo requisiti strutturali, anche per gli spazi fisici meno vincolanti, quindi potendo avere dei costi d'esercizio più bassi, riescono ad offrire un servizio che contemporaneamente ottiene due risultati, cioè soddisfa una domanda da parte delle famiglie, integra la gestione delle scuole e contemporaneamente allenta la tensione della domanda di servizi nei confronti degli asili nido che giustamente devono avere parametri più alti, quindi di un addetto ogni sei bambini, mentre nei Centri integrati si è sperimentata con soddisfazione generale, sono stati fatti dei progetti obiettivo, ad esempio nel comune di Cagliari utilizzando inizialmente una legge dello Stato che prevedeva possibilità di finanziamento per questo ed ha funzionato egregiamente perché con parametri più bassi si è dato un servizio che è molto più vicino effettivamente all'attività educativa e di assistenza, assistenza non è la parola giusta, ma ci intendiamo, nei confronti di bambini che non sono più lattanti e si avvicinano di più alla soglia dell'ingresso nella scuola dell'infanzia. Io non so quale argomento ulteriore introdurre, faccio appello al buon senso e cioè se noi abbiamo classificato tutta una serie di categorie, cerchiamo di abbracciare tutto ciò che la realtà nell'originalità delle sperimentazioni sta offrendo, non si vede perché non codificare anche quest'altra realtà che si avvicina molto alla sezione primavera, ma non è esattamente una sezione primavera. Un altro dato della realtà che vorrei porre alla vostra attenzione, proprio le sezioni primavera dovendo riguardare quella fascia d'età soltanto tra i 24-36 mesi, non stanno funzionando bene, hanno dei problemi. Proprio perché la soglia, la differenza è tra il momento in cui il bambino non è più lattante e sono i 18 mesi e la fase in cui si avvicina sempre di più alla soglia dell'ingresso nella scuola dell'infanzia, non so con quali altre parole possa descrivere la questione. Il vostro emendamento certamente tenta di trovare una soluzione, ma poi fa capire che nelle delibere successive, o nella delibera successiva della Giunta si intendano omettere delle condizioni diversificate magari in percentuale per i bambini a seconda che la quantità sia più vicina ai 18 mesi o più vicina ai 36. Ma questo rischia di appesantire la gestione della sezione primavera, poi si può chiamarla come si vuole, sezione primavera o Centri integrati insomma, non è una questione nominalistica, è una questione di fatto. Poi, per carità la maggioranza o il Consiglio può approvare quello che ritiene opportuno, io ho il dovere di segnalare che la realtà suggerisce questo, la realtà di fatto e numerose segnalazioni che vanno in questa direzione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Silvio Lai. Ne ha facoltà.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Possiamo pensare un attimino di sospendere questo articolo, se in qualche modo vogliamo, insieme all'articolo 23 e provare in qualche modo a dedicarci dieci minuti alla fine del regolamento perché le segnalazioni che pone il collega La Spisa sono vere e pensavamo in qualche modo potessero essere appunto raccolte nell'articolo 14. Io segnalo quest'aspetto per ragionare insieme, normalmente in tutte le Regioni italiane ci sono i nidi che sono per i bambini dai 3 mesi ai 36 mesi, quindi bambini che hanno, vorrei dire il pannolino, per dirci concretamente come stanno le cose, dai 3 mesi ai 36 mesi. Poi ci sono le scuole materne, quelle cosiddette scuole dell'infanzia oggi, che sostanzialmente accompagnano il bambino dai tre anni ai sei anni per poi arrivare all'interno della scuola elementare.
Normalmente le scuole dell'infanzia sono in Sardegna regolate da una norma che ha una forte presenza di scuole materne pubbliche, scuole di infanzia pubbliche e scuole dell'infanzia parificate cosiddette sulle quali la Regione interviene da circa vent'anni e anche prima. Si tratta di strutture che da sempre hanno in qualche modo chiesto a livello nazionale di poter anche consentire l'iscrizione di bambini che non avessero compiuto i 3 anni di età, ma che avessero superato le condizioni di non autonomia sotto il profilo, per esempio, dell'igiene personale, dell'autonomia nei loro fabbisogni minimi, nel mangiare e le istituzioni primavera rappresentano quindi una sperimentazione riconosciuta nazionalmente tra i 24-36 mesi sapendo che la flessibilità di questa età non è legata al compimento dell'età quanto all'autonomia del bambino e alla sua capacità di relazione autonoma con gli altri bambini. Questi sono i due elementi, autonomia personale e capacità di relazione autonoma con gli altri bambini. Allora, con questa norma io segnalo un aspetto che è in un emendamento che tra l'altro è stato condiviso, anche proposto dall'onorevole Renato Lai che secondo me va nella direzione di aiutare queste sperimentazioni più allargate delle sezioni primavera che sono queste: la possibilità di consentire che in uno stesso edificio dove ci sia una scuola per l'infanzia possano anche esserci uno spazio bambini e un asilo nido. Normalmente queste sperimentazioni che abbassano l'età non sono necessariamente funzionali ai bambini, sono più funzionali ai genitori.
Noi dobbiamo stare attenti a non privilegiare dei servizi che siano funzionali ai genitori, spesso succede nelle grandi città, a scapito dell'identità, dell'integrità del bambino. Quindi il ragionamento è: il nido ha una conformazione anche pedagogica che segue il bambino dai 3 mesi ai 36 mesi, è riconosciuta mondialmente, vorrei dire, l'esperienza dei nidi italiani in alcune Regioni in particolare come la migliore in assoluto, non delle scuole per l'infanzia, dei nidi. Allora noi dobbiamo in qualche modo attraverso questa norma, Giorgio, cercare di evitare che sperimentazioni che noi dobbiamo consentire diventino privilegiate, privilegiate per i costi e costi vuol dire una minore quantità di risorse umane dedicate ai bambini che non siano troppo privilegiate rispetto invece all'esperienza integrale del nido che inizia dai 3 mesi, cioè dal momento in cui le madri non hanno più titolo ad avere il congedo di maternità, sino all'età di tre anni attraverso il quale si sviluppa un progetto educativo integrato e completo che è quello ideale, altrimenti noi potremmo pensare di privilegiare percorsi educativi all'interno delle elementari per cui un bambino tra i sei e i sette anni fa un pezzo, poi lo stacchiamo da quella classe, fa un'altra classe a otto anni, poi un'altra classe ancora a nove-dieci anni. Noi dobbiamo pensare il fatto che il percorso ideale è quello dal primo anno di età ai tre anni dentro un unico percorso didattico educativo pedagogico, poi si va alla materna, nello stesso tempo riconoscere la possibilità che ci siano anche delle sperimentazioni per quelle mamme che si possono permettere di tenere il bambino in casa sino ai 18 mesi o sino ai 24 mesi.
Aggiungo un elemento, il non fare distintamente, su questo chiedo proprio una riflessione ulteriore insieme, il non fare distintamente una ulteriore tipologia può consentire di stabilizzare per queste esperienze che sono già presenti a Cagliari, gli standard delle sezioni primavera, che sono standard molto vicini alla scuola materna, la scuola per l'infanzia, piuttosto che pensare ad un ulteriore standard differente, come verrebbe invece la tentazione di fare se fossero distinte. Allora, se noi li consideriamo, diciamo, sperimentazione allargata delle sezioni primavera si parte dallo standard delle sezioni primavera, e si dice sino ad un certo livello sono sezioni primavera, se ovviamente diventano, in qualche modo, delle classi da venti bambini, perché questo è il massimale delle sezioni primavera, dove ci sono più di dieci bambini che sono da standard di asilo nido, tenendo conto che sono da asilo nido anche quelli da 24 a 36 mesi, rischiamo in qualche modo di trovarci bambini che hanno un anno e mezzo, ad un anno e mezzo hanno appena incominciato a camminare - mio figlio ha un anno e due mesi e ha appena iniziato a camminare un mese fa, e quindi barcolla e ha ancora difficoltà a rialzarsi -, ad un anno e mezzo un insegnante ogni dieci bambini. Io penso che dobbiamo pensare ai nostri bambini consentendo queste sperimentazioni anche in maniera allargata, ma non pensando di proporre una struttura educativa che abbia un profilo di minore attenzione pedagogica, di minor attenzione diciamo nel rapporto bambino insegnante, che diventa non solo competizione scorretta e sleale nei confronti del nido, che è il luogo ideale per la sua continuità didattica, ma anche un luogo dove i nostri bambini non sono neanche sicuri; perché io qualche volta sto a casa con tre bambini piccoli, vi assicuro che tenerne dieci è una cosa che non può fare nessuno. Non ce lo possiamo permettere di pensare che i nostri bambini siano al sicuro se c'è un insegnante ogni dieci bambini. Un insegnante ogni sei vuol dire grande capacità e professionalità, organizzazione del lavoro, ma vuol dire anche sicurezza per i genitori. Allora, la mia proposta è di sospendere l'articolo 20 e l'articolo 23 e riflettere ancora, però tenendo presente che stiamo prevedendo organizzazioni strutturali, quindi la coesistenza di scuole per l'infanzia con asili nido e anche spazi bambini nello stesso edificio, cosa che consente, diciamo, di avere un percorso anche omogeneo, di avere anche più economie di scala sul profilo diciamo dell'organizzazione e che, tutto sommato, aggregare quei sei mesi in più alle sezioni primavera può consentire di mantenere come profilo di standard quello delle sezioni primavera, piuttosto che pensarne uno ulteriore, che ovviamente sarebbe molto più competitivo ovviamente rispetto… dovrebbe tenere maggiormente conto della competizione rispetto ai nidi d'infanzia. Questo sarebbe il senso della cosa.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Lai.
E' in votazione l'articolo 20. Stiamo votando l'articolo 20, colleghi.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Ha chiesto la sospensione!
PRESIDENTE. Sì, però l'articolo lo votiamo. Gli emendamenti che sono tutti aggiuntivi, eventualmente, si sospendono, e intanto chiarite questo problema delle sezioni primavera e poi possiamo procedere.
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli emendamenti numero 5, 15 e 4 sono sospesi. Ci torniamo più avanti.
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21Nidi d'infanzia
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative.
2. Il nido d'infanzia promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini. Può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura e alla sua ricettività.
3. La capacità ricettiva del nido può variare da un minimo di venti ad un massimo di sessanta posti.
4. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continua da parte di personale educativo secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22Micronidi e nidi aziendali
1. Qualora le esigenze della comunità lo richiedano, possono essere istituiti dei micronidi che devono avere una capienza non inferiore ai sei posti e non superiore ai venti posti.
2. Il micronido si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.
3. Il nido collocato in ambito aziendale è denominato nido d'azienda o micronido aziendale. L'apertura dei nidi aziendali è concordata con l'ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio, nonché il raccordo con i servizi sociali.
4. Per l'organizzazione degli spazi interni e per il personale valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia.)
(E' approvato)
Sospendiamo l'articolo 23.
Passiamo all'esame dell'articolo 24. All'articolo 24 sono stati presentati gli emendamenti: sostitutivo parziale numero 11, l'aggiuntivo numero 13 e l'aggiuntivo numero 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti:
Art. 24Servizi educativi in contesto domiciliare
1. Al fine di assicurare risposte flessibili e differenziate e valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie, i comuni possono promuovere soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, per l'accoglienza dei bambini quali i servizi sperimentali denominati mamma accogliente ed educatore familiare.
2. La mamma accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni.
3. L'educatore familiare è un operatore, con titolo specifico, con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni. Il servizio può essere attivato o presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose.
4. Questi servizi hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi nido. L'ambiente dovrà essere, comunque, accogliente, attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia. Il comune attesta l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione.
5. Per ogni bambino è riconosciuto alla mamma che accoglie e all'educatore familiare un compenso economico definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia.
6. Le famiglie possono stabilire regolari rapporti di lavoro privato con la mamma o l'educatore.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Lai Renato - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'articolo 24, al comma 6, la parola "possono" è sostituita con la parola "devono". (11)
Emendamento aggiuntivo Lai Renato - Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias - La Spisa
All'articolo 24, alla fine del comma 2, è aggiunta la seguente frase:
"Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno quaranta ore preordinato alla conduzione dell'attività secondo modalità previste dall'articolo 28.". (13)
Emendamento aggiuntivo Lai Renato - Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias - La Spisa
All'articolo 24, al comma 4, dopo la parola "prima infanzia" aggiungere la seguente frase:
"e garantire requisiti e dimensione adeguati. Il comune attesta l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione e la corretta conduzione del servizio.". (12).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere è positivo sugli emendamenti numero 11, 13 e 12.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere favorevole a tutti e tre.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e del relativo emendamento:
Art. 25Spazi bambini
1. Gli spazi bambini sono servizi educativi e/o ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai dodici mesi, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell'arco della giornata non superiore alle cinque ore e una ricettività massima non superiore ai venti posti. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
2. A differenza dei nidi d'infanzia, all'interno di tali servizi non è previsto il servizio mensa; devono comunque essere previsti spazi delimitati per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Pisu - Uggias
All'articolo 25, comma 1, il termine "venti" è sostituito con "trenta". (10).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 10 è positivo. Chiederei anche il voto elettronico, Presidente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Favorevole.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Calledda, Barracciu, Pirisi, Uggias, Pacifico, Mattana e Silvio Cherchi.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo parziale numero 10.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Calledda e Sanjust hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Liori - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Milia - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Tocco - Uggias - Uras - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Giorico.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 60
Votanti 58
Astenuti 2
Maggioranza 30
Favorevoli 58
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26Ludoteche
1. Le ludoteche sono servizi rivolti a bambini di età compresa, di norma, tra i tre e i dieci anni che favoriscono la socializzazione, il gioco collettivo, la sperimentazione di nuove situazioni relazionali. Consentono una frequenza diversificata, di norma nelle ore extrascolastiche. E' previsto un servizio prestiti per giocattoli.
2. Le ludoteche possono prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi assumono la presenza di figure adulte come risorsa per lo svolgimento delle attività di socializzazione, di incontro e di gioco.
3. Non prevedendo alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, i locali per le ludoteche e i centri per bambini e genitori non necessitano di particolari requisiti, devono essere, di norma, ubicati al piano terra, possibilmente con spazi esterni attrezzati. All'interno dei locali deve essere previsto un ambiente per riporre l'attrezzatura per il gioco e il materiale di consumo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
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Art. 27
Requisiti minimi generali per le strutture sociali 1. Le strutture sociali devono possedere i seguenti requisiti minimi generali: a) essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità; b) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata; c) assicurare ai dipendenti il rispetto rigoroso delle norme contrattuali in materia; d) assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura; e) assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata; f) garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura; g) prevedere un impianto di climatizzazione di aria calda e fredda, garantendo la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura. 2. Le comunità di tipo familiare e le strutture residenziali devono inoltre rispettare i seguenti ulteriori requisiti minimi generali: a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate; b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; c) predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato e, per i minori, un piano educativo personalizzato; d) predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato; e) predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato; f) adottare e pubblicizzare una Carta dei servizi sociali, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese; g) organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali; h) adottare un regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse; il regolamento descrive l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità; modalità di ammissione e dimissione; copertura assicurativa dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari; forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza.) |
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
Art. 28Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture
1. I requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, sentiti i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Le strutture, salvo le comunità familiari e i gruppi di convivenza, con capacità ricettiva superiore a quelle previste dal presente regolamento devono organizzare la loro attività in unità autonome (moduli), non superiori a due. Tali unità possono condividere i servizi generali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005, la realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture socio-sanitarie è regolata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).
3. I comuni possono delegare alla provincia le funzioni attribuite in materia di autorizzazione di strutture sociali.
4. I comuni possono delegare alle aziende sanitarie locali le funzioni ispettive e di controllo in materia di autorizzazione di strutture sociali.
5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005, sono soggetti all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitari.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che intendono gestire strutture destinate a servizi residenziali o a ciclo diurno devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, al comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa. Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standard stabiliti con il presente regolamento e con i successivi provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 1.
3. L'atto autorizzativo è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere alla sua integrazione i termini del procedimento sono prorogati sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende concessa.
4. Qualora il comune disponga il diniego alla autorizzazione, il provvedimento deve essere motivato.
5. Il comune è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alla autorizzazione ivi compresi il rilascio delle concessioni o autorizzazioni anche di natura sanitaria, che vengono richieste dal comune alla azienda sanitaria locale competente per territorio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31Elementi dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione rilasciata dal comune deve contenere:
a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
c) la tipologia della struttura tra quelle indicate nel presente regolamento;
d) la capacità ricettiva autorizzata;
e) le figure professionali impiegate;
f) il nominativo del coordinatore responsabile della struttura.
2. Il comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale e ogni sua variazione alla provincia territorialmente competente.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32Vigilanza e verifica periodica dei requisiti
1. I comuni singoli o associati esercitano la vigilanza sulle strutture sociali operanti nel proprio ambito territoriale e sulle proprie strutture gestite sia direttamente sia indirettamente.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici anche a seguito di eventuali segnalazioni. I comuni provvedono, mediante ispezioni, a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività, lo stato delle strutture, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.
3. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura, che deve essere depositato nel fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della struttura.
4. L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è effettuato periodicamente dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti, il comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta.
2. Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Il provvedimento indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.
3. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende revocata.
4. Nel caso di accertato grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, il comune diffida il legale rappresentante ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non comprovi il superamento, nel termine predetto, delle inadempienze riscontrate o non dia prova che il mancato rispetto delle norme contrattuali consegue a cause a lui totalmente non imputabili, il comune revoca l'autorizzazione al funzionamento; una nuova richiesta di autorizzazione non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di revoca dell'autorizzazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34Autorizzazione di nuove strutture
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al comune competente, ai sensi del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 28, comma 1.
2. L'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali integrate è subordinata al rilascio del parere di compatibilità previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2006.
3. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture residenziali a carattere comunitario è subordinata al loro inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS).
4. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano anche all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già operanti e già autorizzate.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35Autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate
1. Le strutture già operanti, e in possesso di autorizzazione definitiva sulla base della precedente normativa, richiedono la conferma dell'autorizzazione tramite presentazione di domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di adeguato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti previsti e autocertificati, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende confermata.
3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi di adeguamento che comunque non dovranno essere superiori a sei mesi per i requisiti di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è concessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione provvisoria si intende concessa nei termini massimi di adeguamento previsti dal presente comma.
4. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di ritardo negli adempimenti. Al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il soggetto presenta al comune le relative autocertificazioni. Il comune, a seguito di verifica ispettiva, conclude entro trenta giorni dall'invio dell'autocertificazione la procedura autorizzativa. L'autorizzazione provvisoria è in ogni caso decaduta superato il termine massimo previsto dal piano di adeguamento.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36. All'articolo 36 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivo parziale numero 9 e l'aggiuntivo numero 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e dei relativi emendamenti:
Art. 36Autorizzazione di strutture già operanti prive di autorizzazione
1. Le strutture già operanti, ma prive di autorizzazione sulla base della precedente normativa, e che intendono continuare ad operare, devono presentare domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti posseduti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di dettagliato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica della documentazione presentata, adotta, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione è definitiva in presenza di tutti i requisiti.
3. In caso di assenza dei requisiti strutturali stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il comune concede l'autorizzazione provvisoria, previa verifica del piano di adeguamento, definendo i termini massimi, che comunque non potranno essere superiori a due anni. L'autorizzazione provvisoria non può essere concessa in assenza del rispetto dei requisiti organizzativi-funzionali, di personale e igienico-sanitari di cui ai provvedimenti attuativi del presente regolamento. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di inadempienza.
4. Rientrano nelle procedure previste dal presente articolo le strutture dotate di autorizzazione provvisoria ai sensi della precedente normativa.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
Il comma 3 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente comma:
"3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, emanati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 28, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi che comunque non dovranno essere superiori a dodici mesi per i requisiti organizzativi e di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di inadempienza. L'autorizzazione provvisoria è in ogni caso decaduta superato il termine previsto dal piano di adeguamento.". (9)
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
Dopo il comma 4 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Rientrano nelle procedure previste dal seguente articolo la costituzione di nuovi nuclei all'interno di strutture già autorizzate ed operanti." (7).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Sono positivi per gli emendamenti numero 9 e 7.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Il parere è favorevole.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37Registro dei soggetti del sistema integrato
1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione di loro competenza.
2. Presso ogni provincia è istituito il registro dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività. Ai fini della istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro, i comuni trasmettono alla provincia copia dei provvedimenti formali adottati in merito alle autorizzazioni, anche nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, affinché provvedano ad annotarle.
3. In sede di prima istituzione, nel registro sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La provincia trasmette ogni sei mesi alla Regione gli elenchi dei soggetti autorizzati e le relative variazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art. 38Azioni di tutela dei cittadini
Al fine di garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2005, la Regione disciplina le modalità attraverso le quali le persone accolte nelle strutture sociali, i loro familiari, i cittadini, gli organismi di rappresentanza e le organizzazioni sindacali possono segnalare eventuali disservizi, disfunzioni o inadeguatezze riscontrate all'interno delle strutture sociali; la Regione disciplina inoltre i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Art. 39Attribuzione delle funzioni in materia di accreditamento
1. L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali per conto di enti pubblici ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 2005. L'erogazione dei servizi e degli interventi sociali avviene prioritariamente attraverso gli accordi contrattuali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, sottoscritti dagli enti pubblici e dai soggetti accreditati.
2. L'accreditamento è rilasciato alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
3. Ai sensi degli articoli 8 e 41 della legge regionale n. 23 del 2005, le funzioni amministrative relative all'accreditamento delle strutture sociali sono attribuite alla Regione, che si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali.
4. La Giunta regionale provvede a definire e a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
Art. 40Requisiti ulteriori per l'accreditamento
1. L'accreditamento delle strutture residenziali a carattere comunitario e delle strutture residenziali integrate è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
e) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti;
f) utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale nella fase di accoglimento e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
g) introduzione di modalità di partecipazione e di rappresentanza dei familiari e degli ospiti;
h) accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione ad iniziative esterne e alla vita sociale;
i) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale, nonché azioni di supervisione da attuare con esperti esterni.
2. L'accreditamento delle strutture per la prima infanzia e dei centri socio-educativi diurni è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
e) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale.
3. Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41Procedura di accreditamento
1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato e si conclude con provvedimento del servizio competente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La domanda di accreditamento deve essere corredata dalle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti ulteriori di cui all'articolo 40.
2. La Regione, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti ulteriori e autocertificati, adotta il provvedimento entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere alla integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino al massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende conclusa positivamente. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.
3. La verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42. All'articolo 42 è stato presentato l'emendamento numero 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e del relativo emendamento:
Art. 42Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno dei requisiti previsti.
2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi indicanti il venir meno dei requisiti ulteriori e del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive.
3. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni, la revoca dell'accreditamento o l'eventuale segnalazione al comune della mancanza dei requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento.
4. L'accertamento del mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro comporta il diniego o la revoca dell'accreditamento. La procedura è attivata dalla Regione, direttamente o su segnalazione dei soggetti interessati, ed è conclusa entro trenta giorni dall'avvio. Una nuova richiesta di accreditamento non può essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di diniego o di revoca dell'accreditamento.
5. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di accreditamento è svolta dalla Regione, avvalendosi del nucleo tecnico, di cui all'articolo 39, e delle aziende sanitarie locali.
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'art. 42, comma 4, dopo le parole "L'accertamento del…" aggiungere la parola "grave". (6).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere è favorevole.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Art. 43Albo regionale dei soggetti accreditati
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Albo regionale dei soggetti accreditati operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona.
2. L'Albo regionale è suddiviso in sezioni in relazione alle tipologie di strutture accreditate e/o ai soggetti ai quali sono rivolte.
3. La Regione trasmette ogni sei mesi alla provincia competente per territorio gli elenchi dei soggetti accreditati e le relative variazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
Art. 44Accordi contrattuali
1. I soggetti accreditati operano con i comuni e altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, stipulando apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro dal momento in cui sono predisposti e approvati dalla Regione attraverso provvedimenti specifici.
2. I soggetti accreditati erogano servizi e interventi sociali, non erogati dai comuni in maniera diretta, prioritariamente secondo le modalità previste dall'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 2005.
3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 2005 i soggetti accreditati operano garantendo l'adozione di una carta dei servizi per l'utente realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:
Art. 45Principi e criteri generali
1. Il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni è definito sulla base dei seguenti principi:
a) gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei richiedenti;
b) valutazione della situazione economica sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente;
c) priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo, in condizioni di disabilità o non autosufficienza, per problemi derivanti da violenza intra ed extra familiare, nonché dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. In caso di inserimento in strutture residenziali, la quota eventualmente a carico degli enti locali grava sul comune di residenza dell'assistito, e l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel comune nel quale insiste la struttura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46Determinazione della compartecipazione ai costi
1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'indicatore ISEE, ai sensi della normativa vigente.
2. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:
a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il comune e il soggetto erogatore;
c) gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi;
d) le tipologie di servizi per i quali è prevista la compartecipazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
Art. 47Principi generali
Il presente regolamento, attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione, consultazione, concertazione e monitoraggio intende valorizzare il ruolo degli enti locali nella programmazione e nella valutazione delle politiche sociali, promuovere la partecipazione delle organizzazione sindacali, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della cooperazione sociale, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:
Art. 48Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2005, è competente ad esprimere parere sugli atti normativi e di programmazione regionale ed a partecipare alle attività di verifica dei piani in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.
2. La Conferenza esprime il parere richiesto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale procede all'insediamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
4. I membri della Conferenza rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi.
5. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato; deve essere convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.
6. Le funzioni di segreteria della Conferenza e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario sono assicurati dalla Direzione generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49. All'articolo 49 è stato presentato l'emendamento numero 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 e del relativo emendamento:
Art. 49Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
1. La Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2005, ha funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria, concorre a formulare le linee generali di indirizzo e alla definizione delle priorità in materia sociale; formula proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore efficacia ed economicità dei servizi sociali. Esprime parere, in particolare, sulla proposta di Piano regionale dei servizi alla persona e sugli aggiornamenti annuali; sul rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005 e sul rapporto annuale dell'Osservatorio regionale sulle povertà.
2. E' presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o da un suo delegato.
3. La Consulta può prevedere l'istituzione, nel proprio ambito, di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la presidenza delle commissioni può essere delegata dal presidente della Consulta ad uno dei componenti della commissione stessa.
4. La Consulta deve essere convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.
5. I membri della Consulta rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi.
6. La Consulta può validamente deliberare quando siano regolarmente nominati ed in carica almeno la metà dei suoi componenti.
7. I componenti della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Consulta è composta:
a) dal direttore della Direzione generale delle politiche sociali e da un rappresentante della Direzione generale della sanità;
b) da cinque componenti in rappresentanza delle organizzazioni delle professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie designati dalla Giunta regionale su proposta dei rispettivi ordini e associazioni regionali;
c) da tre rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
d) da due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'Unione province sarde;
e) da un rappresentante designato congiuntamente dai presidenti dei Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari;
f) da tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale, di volontariato e della cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario, sono assicurati dalla Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'art. 49, comma 7, lettera f) la frase "da tre rappresentanti" è sostituita con la seguente: "da sei rappresentanti".(16).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere è favorevole.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:
Art. 50Osservatorio regionale sulle povertà
1. L'Osservatorio regionale sulle povertà, istituito presso la Presidenza della Regione dall'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 2005, ha il compito di supportare la Regione nell'analisi del fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, di formulare proposte per rimuoverne le cause e proporre l'adozione di azioni di contrasto.
2. L'Osservatorio predispone annualmente un rapporto sulle povertà e l'esclusione sociale.
3. L'Osservatorio è composto:
a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato;
c) dal presidente regionale della Caritas o da un suo delegato;
d) da un rappresentante delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3), che operano nel settore;
e) da un rappresentante delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005 che operano nel settore;
f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali espresso congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
g) da quattro studiosi ed esperti con qualificata esperienza nella materia.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e durano in carica tre anni. I componenti possono essere rinnovati per due volte consecutive.
5. Per l'adempimento dei propri compiti l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e può affidare la realizzazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori.
6. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio sono a carico di apposito fondo istituito presso la Presidenza della Regione.
7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario sono assicurati dalla Presidenza della Regione, in raccordo con la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51:
Art. 51Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore sociale
1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005, la Regione istituisce, presso la Direzione generale delle politiche sociali, l'Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore sociale, con l'obiettivo di assicurare l'osservanza dei principi generali di qualità, efficienza, efficacia, equità, trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa in materia di appalti e di contratti di lavoro in campo sociale.
2. L'Osservatorio opera in raccordo con le attività poste in essere dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'articolo 62 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto). Previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, che prevedano reciproche forme di scambio e connessione, può avvalersi delle procedure informatiche da esso definite nonché di ogni altro strumento o servizio idoneo all'utilizzo nell'ambito di competenza.
3. L'Osservatorio è finalizzato a garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi sociali e la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale, a promuovere l'applicazione dei contratti di lavoro e la valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
4. L'Osservatorio ha il compito di favorire la raccolta di dati conoscitivi sul rispetto della normativa vigente in materia di contrattazione collettiva di lavoro, di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché dell'esecuzione dei relativi contratti; concorre, inoltre, alla elaborazione di indirizzi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti.
5. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ed è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o, su sua delega, il direttore della Direzione generale delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province della Sardegna;
c) da due rappresentanti designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni della Sardegna;
d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL);
f) da un rappresentante del Ministero del lavoro;
g) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni delle cooperative maggiormente rappresentative;
i) da due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di volontariato designati dalla Giunta regionale.
6. Il presidente può convocare, in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di enti, istituti e associazioni, nonché avvalersi di esperti.
7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario sono assicurati dalla Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
8. L'osservatorio predispone, entro sessanta giorni dalla sua istituzione, apposite linee di indirizzo mirate a promuovere percorsi di responsabilità sociale delle imprese nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:
Art. 52Disposizioni transitorie
Sono provvisoriamente accreditate sino all'esito del procedimento di accreditamento, le strutture pubbliche e private già autorizzate e le strutture di nuova istituzione autorizzate nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 53.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53:
Art. 53Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.)
PRESIDENTE. Avevamo sospeso l'articolo 23 e gli emendamenti aggiuntivi e all'articolo 20, i numero 5, 15 e 4. Sospendiamo la seduta per cinque minuti, intanto comunico che il presidente Soru ha finito e quindi possiamo, finita questa discussione, iniziare o continuare quella sulla statutaria.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 29, viene ripresa alle ore 18 e 48.)
PRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo per concludere. Siamo agli emendamenti, dell'articolo 20, i numero 5, 15 e 4.
Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore. Ne ha facoltà.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Grazie, Presidente. La sintesi che abbiamo condiviso è che si possa votare l'emendamento numero 14 per parti, approvando la prima parte dell'emendamento numero 14 sino alla parola "36 mesi".
PRESIDENTE. Onorevole Lai, siamo all'articolo 20, quindi…
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Chiedo scusa, non sono stato esplicito.
PRESIDENTE. Sugli emendamenti numero 5 e 4, che erano quelli sui quali il parere della Commissione e del relatore divergevano da quello dei presentatori.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Sì, permane la richiesta di ritiro a fronte del fatto che la maggioranza insieme, anzi voteremmo l'emendamento successivo all'articolo 23, il "14" limitatamente alla prima parte, cioè alle parole "tra i 18 e 36 mesi". A quel punto penso che i presentatori possano confermare il ritiro degli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Sì, gli emendamenti sono ritirati.
PRESIDENTE. Bene, gli emendamenti numero 4 e 5 all'articolo 20 sono ritirati.
(E' approvato)
Passiamo adesso all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 sono stati presentati gli emendamenti numero 2, 3, 14 e 1.
Qui avevamo sospeso tutto, articolo ed emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:
Art. 23Sezioni primavera
1. Nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia possono essere istituite delle sezioni sperimentali denominate "sezioni primavera" rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi che si qualificano come servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuole d'infanzia.
2. Le sezioni primavera non possono avere una capienza superiore ai venti posti, l'orario di funzionamento non può essere inferiore alle sei ore giornaliere. Tenuto conto dell'età dei bambini il rapporto numerico insegnanti-bambini è ridotto rispetto al rapporto richiesto per i nidi d'infanzia.
3. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono inferiori a quelli previsti per i nidi d'infanzia e comunque devono rispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona). Devono essere previsti arredi in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita di relazione e di apprendimento.
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'art. 23, al comma 1, dopo le parole "di età compresa" il testo è sostituito sino al punto dalle seguenti parole: "tra i 18 e i 36 mesi che si qualificano come specifiche proposte educative all'interno del nido e delle scuole d'infanzia". (2)
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'art. 23, al comma 1, dopo le parole "che si qualificano come" il testo è sostituito sino al punto dalle seguenti parole: "specifiche proposte educative all'interno del nido e delle scuole d'infanzia". (3)
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Lai Renato - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro -Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'articolo 23, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3 bis. Le sezioni sperimentali possono inoltre prevedere la presenza di bambini di età compresa tra i 18 ai 36 mesi, all'interno di strutture scolastiche per l'infanzia. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 28 prevedono i casi nei quali sono necessari eventuali specifici requisiti. (14)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 23 bis: Centri per il bambino e la famiglia integrati alle scuole per l'Infanzia
1. I Centri per il bambino e la famiglia integrati alle Scuole per l'Infanzia sono strutture educative operanti presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000 e secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2004. Tali strutture offrono servizi educativi rivolti a minori di età compresa tra i 18 e o 36 mesi secondo le finalità della legge n. 285 del 1997 e nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il coordinamento per quanto riguarda il personale operante che deve essere riconducibile al responsabile della scuola dell'infanzia presso cui opera il centro.
2. I centri integrati soddisfano i bisogni affettivi, relazionali e cognitivi dei bambini, promuovono lo sviluppo integrale e armonico del bambino nel rispetto delle tappe dell'età evolutiva e sviluppano una proposta che si integra con il successivo ciclo della Scuola dell'Infanzia come opportunità di continuità educativa offerta alle famiglie.
3. I Centri integrati alla scuola dell'infanzia non possono avere una capienza superiore ai 20 posti. Tenuto conto dell'età dei bambini il rapporto numerico educatori-bambini è ridotto rispetto al rapporto richiesto per i nidi d'infanzia. In presenza di minori portatori di disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti.
4. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono rapportati a quelli previsti per la scuola dell'infanzia e comunque, per organizzazione e arredi, devono rispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) secondo le caratteristiche dell'ambiente scolastico di cui integrano l'offerta formativa. (1).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai , relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti salvo il numero 14, per il quale si propone la votazione per parti approvando e dando parere positivo sulla prima parte.
PRESIDENTE. Grazie.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Gli emendamenti sono ritirati e esprimo già parere favorevole a quella formulazione, cioè la votazione per parti dell'emendamento numero 14, fino a "trentasei mesi".
PRESIDENTE. Essendo il numero 14 un emendamento aggiuntivo, votiamo prima l'articolo.
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione la prima parte dell'emendamento numero 14, fino a "trentasei mesi". Chi la approva alzi la mano.
Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento numero 14, fino a "requisiti". Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non la approva alzi la mano.
Abbiamo concluso, siamo alla votazione conclusiva del Regolamento numero 4/A.
Prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica palese.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Regolamento numero 4/A.
(Segue la votazione)
Colleghi, la rifacciamo perché siete troppi quelli che non avete votato. Annulliamo questa votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Regolamento numero 4/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che la consigliera Barracciu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Moro - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Tocco - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Capelli - Dedoni - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 58
votanti 54
astenuti 4
maggioranza 28
favorevoli 54
(Il Consiglio approva).
Aspettiamo l'arrivo dell'onorevole Soru e proseguiamo con la discussione sulla promulgazione della legge statutaria. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 54, viene ripresa alle ore 19 e 06.)
Discussione sulle comunicazioni della Giunta regionale sulla legge statutaria
PRESIDENTE. Bene, colleghi, dopo le comunicazioni del presidente Soru sulla legge statutaria, abbiamo stamattina interrotto il lavoro per consentire ai Gruppi di acquisire l'informazione necessaria per poter intervenire. Abbiamo nel primissimo pomeriggio diffuso i pareri che la Giunta regionale ha richiesto sulla materia, sono a disposizione dei colleghi che volessero eventualmente prenderne visione presso il banco della Presidenza i pareri per tutti i consiglieri che volessero approfondire le questioni.
Dichiaro aperta la discussione.
E' iscritto a parlare è il consigliere Capelli, per dieci minuti. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Grazie, Presidente. Io credo che stamattina ci sia stata l'occasione, e c'è tuttora l'occasione, per un confronto politico istituzionale importante, perciò cercherò di usare un tono pacato, sereno e cercherò di parlare con la ragione e con un po' di cuore. Preventivamente dico ai colleghi ai quali può sorgere un certo disappunto che nelle mie parole non c'è spirito di provocazione. Ecco perché vorrei riprendere un commento che ho avuto modo di leggere poco fa, in cui un cittadino sardo, commentando quanto successo stamattina - e le faccio mie quelle parole -, dice che oggi è stata scritta una brutta pagina nel libro della democrazia autonomistica della Sardegna. Sembrano parole ridondanti e, ovviamente, ai meno sensibili scappa anche il sorrisetto, però io vorrei affrontare questo tema non sotto il punto di vista tecnico, amministrativo, legislativo, anche perché pochi capirebbero all'esterno di quest'Aula. Perciò potrei richiamare la sentenza numero 164 della Corte Costituzionale, dove dice che il Presidente della Regione deve attenersi all'articolo 15 del nostro Statuto per decidere sulla promulgazione o meno della legge statutaria; potrei citare diversi pareri di illustri costituzionalisti, che sono stati forniti gratuitamente, e non su commissione, sia sulle pagine dei giornali, sia ai consiglieri regionali; potrei richiamare il parere fornito dall'illustre costituzionalista professor Onida, ma lo evito perché ritroviamo ciò che il professor Onida ha detto nel dispositivo esattamente nel dispositivo della promulgazione della statutaria. Potremmo intavolare un confronto nel quale alcuni sosterranno una tesi, altri una tesi diversa e perciò c'è il fronte referendario e le opposizioni che sosterranno la propria tesi e chi insieme al Presidente continua a sostenere che sussisteva l'obbligo alla promulgazione con le varie giustificazioni giuridiche, e, ripeto, pochi ci comprenderebbero. E' comprensibile, invece, che c'è una forte, pesante interpretazione dello Statuto che non fa onore a questa Presidenza, e non fa onore prima nel metodo.
Io sono rimasto deluso ed esterrefatto nello stesso momento in una situazione politica in cui si è molto disponibili al confronto, teoricamente, e parlo agli amici che stanno da quella parte, e poi di fatto invece ci scontriamo con falsi confronti, inesistenti confronti, che minano i confronti futuri, ritengo li rendono quasi impossibili a livello regionale e credete li renderanno difficili a livello nazionale. Perciò ci sono questi falsi inviti al dialogo con chi non è dialogante. Io posso comprendere le posizioni diverse, ma stamattina, Presidente, sapendo e conoscendo l'appuntamento che lei aveva con questa Aula di relazionare, fare dichiarazioni all'Aula sulla sua legittima posizione in merito alla promulgazione della statutaria esordisce dicendo: stamattina prima di venire qua ho deciso di promulgare. Io credo che per alcuni aspetti le valutazioni siano da fare in ordine, senza criticare quella degli altri, all'educazione di ognuno di noi, educazione di rispetto istituzionale soprattutto. Al concetto, all'interpretazione del concetto di democrazia, di confronto cosa ostava al fatto che lei venisse qui stamattina in Aula, affrontasse l'Aula, avesse cercato fino in fondo il dialogo con l'Aula, il supporto, forse anche dell'Aula alle sue idee e determinazioni, nel bene o nel male, in positivo o in negativo avesse consumato non un atto teatrale e dovuto, ma con pieno convincimento, un confronto con il Consiglio regionale, e poi, soltanto dopo, avrebbe tratto le sue conclusioni e assunto le sue determinazioni, avremmo gradito molto questa forma di rispetto dell'Aula, e pensavamo che i tempi andati fossero decisamente andati. In che senso? Le ricordo, Presidente, che lei si è presentato in questa Aula come primo atto con un'azione contro l'istituzione consiliare e contro lo Statuto della Sardegna, le ricordo il giuramento mancato e soltanto dopo effettuato in quest'Aula, ma era già una chiara interpretazione da parte nostra del suo atteggiamento e della sua sensibilità democratica. Le ricordo l'accordo sulle entrate, anche quello poteva essere sottoscritto con il Governo dopo un confronto con l'Aula consiliare che l'aveva sostenuto nella vertenza con le entrate, quindi presentarsi in Aula, esporre i termini di quell'accordo, costruire i propri convincimenti dopo un adeguato confronto e soltanto dopo assumere le sue legittime determinazioni, per non parlare delle anticipazioni sulle entrate, imposte, imposte da lei alla sua maggioranza, o potrei parlare delle tasse sul lusso, potrei parlare del PPR e tutte queste azioni, a suo dire e a dire di componenti della sua Giunta, sostenute da pareri di illustri costituzionalisti, gli stessi che hanno fornito, almeno due su tre, i pareri che l'hanno indotta alla promulgazione della legge statutaria. E già in passato dimostrato dai fatti e dalle sentenze della Corte Costituzionale, del TAR, dei tribunali civili che quei pareri non erano conformi al rispetto della legge, ed è su questo che dobbiamo discutere, il rispetto della legge.
Vede, io credo che in qualcuno di noi ci sia una certa deformazione, io comprendo a livello imprenditoriale, non condivido, ma comprendo, che ci possa essere l'atteggiamento con i propri consulenti in cui gli si dice: ho questo problema, trovami, tu mio caro avvocato, la soluzione per aggirare la legge. Invece, come legislatori, come amministratori pubblici bisogna chiedere ai propri avvocati non aiutami ad aggirare la legge, ma dimmi cosa devo fare nel pieno rispetto della legge, oppure in subordine suggerisci qual è il disegno di legge... perché sono passati 10 minuti? Concludo velocemente, scusi, forse ruberò un minuto in più. Oppure suggeriscimi un disegno di legge che possa modificare democraticamente la legge perché la nostra idea di governo raggiunga il suo obiettivo. Vede un presidente, a mio avviso, pagando il prezzo alto della democrazia che è il prezzo dell'ascolto, del confronto, non è una banale perdita di tempo deve sempre finché possibile cercare il più alto ed ampio consenso e il supporto della sua Assemblea legislativa, deve saper ascoltare, deve saper fare sintesi deve saper quindi decidere, deve avere la grande, grandissima capacità e intelligenza di saper tornare indietro quando, e questo sì sarebbe un grande presidente, che questa Aula da decenni non vede. Perciò le dico, Presidente, auspichiamo che il Governo impugni, auspichiamo che la Corte Costituzionale possa finalmente esprimersi nel merito, ma il passaggio determinante e più importante che è avvenuto oggi in quest'Aula, al di là del merito, è la sua totale mancanza di rispetto istituzionale, democratico e soprattutto un rispetto anche che deve essere legato a volte alla propria educazione.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli. Per il Gruppo Misto ho ben cinque iscrizioni a parlare, poiché non è intervenuto nessun accordo con i colleghi del Gruppo Misto, io posso dare cinque minuti a testa, in via del tutto eccezionale, dato che non ci siamo messi d'accordo, quindi iniziamo con l'onorevole Farigu, vi faccio intervenire in sequenza, onorevole Farigu, prego onorevole per cinque minuti.
E' iscritto a parlare il consigliere Farigu. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Signor Presidente, io inizio ad esprimere il mio sconcerto anzitutto sulle modalità: comunicazioni del Presidente. Io ho sempre pensato che le comunicazioni del Presidente al Consiglio avessero come obiettivo quello di sentirne il parere per poi adottare delle decisioni; mi sembra che questo sia un rituale democratico statutariamente comprensibile, normale. Pensavo infatti, quando è stata annunciata la comunicazione del Presidente, che in questi termini si sarebbe svolto il dibattito in quest'Aula e francamente, un po' meravigliato di un atteggiamento diverso esercitato da sempre nel passato dal Presidente, mi sembrava davvero che avesse straordinariamente recuperato un atteggiamento di rispetto e di riguardo istituzionale nei confronti del Consiglio. Questa mia illusione è crollata immediatamente quando ci ha comunicato, anziché attraverso la stampa, anziché attraverso il BURAS, "Ve lo dico io: ho promulgato la legge".
Io credo davvero che ci troviamo di fronte a un atteggiamento che ha segnato il punto più basso. Ogni volta ho pensato che eravamo al punto più basso, ma mi pare che questo davvero è ancora il punto più basso! Il Presidente non ha mai avuto grande rispetto del Consiglio, non ha avuto rispetto neanche della sua Giunta, perché o è il giocattolo a sua disposizione o altrimenti lo cambia, non ha molto rispetto nei confronti delle rappresentanze sociali, non ha rispetto di tutti. Insomma, sono atti formali, quando li compie, ma sostanzialmente il Presidente, convinto di essere depositario della verità sacra e inviolabile, va avanti. Io mi sono fatto convinto che ci troviamo di fronte a un fenomeno classico dell'antipolitica quando approda alle istituzioni; l'antipolitica di per se stessa si deve servire, come strumenti suoi operativi, della demagogia, della prepotenza, della assolutezza dei suoi comportamenti, che nulla hanno a che vedere con il sistema e con il metodo democratico. Ma qui non solo però vi è la violazione di un metodo, di un costume, di un atteggiamento democratico, non appartiene questo modo di agire a nessun sistema democratico nella concezione comunemente accettata e diffusa; questo è un metodo assolutamente assolutista, però il grave guaio - e lo diceva anche il collega Capelli prima - è che qui si viola manifestamente, spudoratamente la legge! Quanti pareri questo Presidente ha chiesto e quante risorse finanziarie sono costate alla Regione quei pareri? Questi pareri hanno registrato quasi sempre un completo fallimento, hanno dato esattamente il risultato sul piano legale, vuoi che fosse Corte Costituzionale, vuoi che fosse Corte dei Conti, vuoi che fosse TAR, vuoi che fosse il giudice ordinario, bene, quei pareri sono stati fallimentari e oggi ci troviamo addirittura con un atto di promulgazione della legge che è scritto in manifesta violazione delle norme precise che disciplinano l'atto di promulgazione. Ma che ci vuole? Sono cose elementari! Non bisogna nemmeno essere laureati in giurisprudenza, non bisogna neanche avere una grande confidenza con la pubblica amministrazione, sono cose elementari! E noi ci troviamo ad essere governati da… e io non mi rivolgo, quindi, tanto al Presidente, perché ormai è irrecuperabile rispetto a questi valori e a questi metodi della democrazia, ma mi rivolgo ai colleghi di maggioranza e di minoranza. Queste cose non appartengono a un modo di confrontarsi tra maggioranza e minoranza! Sono questioni che violano i principi fondamentali delle leggi e dello Statuto e quindi della Costituzione. Se noi lasciammo correre questi comportamenti, badate, noi finiamo per gestire la nostra Regione, il nostro massimo istituto democratico rappresentativo con atteggiamenti ---, "oggi a me, domani a te", ma sempre in un conflitto permanente di scontro, e lo scontro può darsi che dia qualche soddisfazione elettorale, ma certamente nuoce al sistema democratico e, nel caso nostro, nuoce gravemente al nostro sistema autonomistico. Dobbiamo uscire da questo modo di rapportarci e dobbiamo vivere questi momenti nell'alto significato dei valori della democrazia e della nostra autonomia, altrimenti sarà un disastro per tutti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
Prego i colleghi di rispettare i tempi. Grazie.
MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo inattesa la promulgazione della legge statutaria. Credo sia altrettanto non inattesa la resistenza a questo atto che noi metteremo in campo in tutte le sedi. Consideravo e considero non promulgabile la legge e la sua promulgazione, che avviene secondo una formula diversa da quella suggerita dalla Corte Costituzionale, conferma che ci si trova di fronte ad una forzatura, se non a un abuso, di rilevante grandezza, ma non è questa la sede degli scontri giudiziari. Qui ha più rilevanza l'annuncio del Presidente di una disponibilità a rivedere la legge in Consiglio. A me sfuggono le ragioni profonde di questo annuncio perché esso sottenderebbe che la stessa Giunta ha dei dubbi sulla qualità della legge, mentre, e direi viceversa, la stessa Giunta non ha mai mancato di usare sulla legge toni trionfalistici ed entusiastici. E allora che cosa significa realmente questa disponibilità? Io credo che essa riveli che sta entrando in crisi - io dico finalmente - la logica che ha prevalso in tutta la legislatura, cioè la logica dell'autarchia politica della parte più forte dello schieramento vincente nel 2004, la logica dell'enfatizzazione della forza sul diritto, sulla ragione, sulle regole. Se fosse una riflessione critica autentica sarebbe importante, ma stento a credere che lo sia perché cozza con le logiche bipartitiche che hanno tenuto banco negli ultimi mesi. Il bipartitismo è dogmatico, non è dialettico, per cui come non ama le differenze perché le trova elettoralmente minacciose, così non ama l'uso critico della ragione quando è rivolto al proprio interno perché lo giudica ostile alla compattezza militare che i tempi richiederebbero.
Eppure ad una richiesta di dialogo, anche la meno credibile, non si può non rispondere dicendo a quali condizioni si può dialogare. Noi per dialogare sulla statutaria, limitatamente alla statutaria, vogliamo sapere prima che giudizio dà la maggioranza sulle criticità contestate in questa legislatura da chi non condivide il sistema che si è instaurato. Queste criticità sono: primo, l'incapacità di un potere eccessivamente concentrato e autoritario di risolvere i problemi dello sviluppo.
Per inciso, Presidente, la Legler oggi è stata liquidata; io credo sia stato un suo errore non seguire personalmente, passo passo, la vicenda anziché affidarla a suoi collaboratori rivelatisi non all'altezza della situazione e a quel porto delle nebbie che è diventata la SFIRS. Per noi questa liquidazione è un dramma di portata notevole.
Secondo, la questione della tutela dei diritti dei cittadini rispetto allo strapotere acquisito dal Governo regionale, vi inviterei a rileggere l'articolo 13 della legge urbanistica in discussione; la questione della democrazia, la questione della legalità su cui bisognerà prima o poi rompere questo velo di imbarazzato silenzio che sta avvolgendo il sistema politico sardo.
Per dialogare sulla statutaria dunque, ferma restando la dura resistenza in tutte le sedi giudiziarie, vorremmo sapere se la maggioranza e il Governo regionale accettano l'esistenza di queste criticità e in che modo intendono superarle o se invece, come appare anche alla luce della promulgazione, essi si affidino alla loro autosufficienza monopartitica alla quale le persone libere non mancheranno di reagire alleandosi e proponendo efficaci alternative politiche e di governo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.
ATZERI (Gruppo Misto). Grazie, signor Presidente. Il 21 ottobre 2007 242 mila sardi, superando questo silenzio assordante, si recarono alle urne esprimendo chiaramente un giudizio politico: il 70 per cento di questi 242 mila sardi avevano bocciato sonoramente la legge ritenuta fondamentale e il misero 30 per cento invece aveva condiviso una legge creata, come spesso detto, ad personam. La genesi di questa legge conferma tutto ciò che stamattina è emerso in quest'Aula: era chiaro che il Presidente doveva difendere e promulgare una legge creata ad personam, perché ai sardi questa legge non fa ricadere nessun beneficio. Una legge che doveva disciplinare i rapporti fra le autonomie locali e la Regione, una legge che doveva disciplinare la materia referendaria, una legge che doveva finalmente dipanare il conflitto di interessi. Tutto questo non è stato scritto, ma è stato permesso al Presidente di imporre in tempi contingentati una legge così importante. Noi abbiamo un senso alto del riformismo, abbiamo sempre parlato di dare gambe e braccia alla Sardegna riformandola profondamente, ma in una cornice complessiva di grande riforma - legge elettorale, Statuto, statutaria -, invece ha voluto solo una legge che torna comodo al Presidente e questo, io credo, segnerà politicamente uno spartiacque fra chi condivide un modello autoritario, chi permette che si accentrino ulteriori poteri nelle braccia del Presidente e chi invece è per la democrazia. E' su questo che noi politicamente chiediamo un confronto e di fare una scelta di campo perché la politica deve tornare a padroneggiare in quest'Aula, in questo Parlamento, invece anche stamattina ha ratificato una decisione presa in solitudine perché è un uomo che ha una visione personalistica, privatistica del potere. Voi pensate se disgraziatamente l'elettore sardo, che spero non sia disattento, dovesse riconfermare un'altra sciagurata legislatura, la XIV, con a capo una persona che spesso ha vanificato e mortificato, emarginandola, la democrazia. L'esercizio abusivo del potere - una frase estrapolata non malignamente da questa opposizione becera e strumentale, ma dalla sentenza del TAR che riguardava il compendio Tuvixeddu - l'esercizio abusivo del potere nella storia della nostra autonomia, queste parole gravissime che aleggiano in quest'Aula anche stasera, non si sono mai consumate, è una cultura che si ignorava. Ecco perché non si può rincorrere su una legge statutaria, che senz'altro il comitato referendario impugnerà in tutte le sedi e sarà costretta a naufragare, però non possiamo inseguire sulla legge statutaria una Giunta che ha voluto estrapolare, ripeto, in periodi tiranni, contingentati, anteponendola addirittura alla finanziaria, una misera parte di queste riforme nobilissimi di cui ha bisogno la Sardegna. Coloro che si faranno carico di governare - spero che il mio Partito abbia dall'elettorato che esprimerà il giudizio questo onore - dovrà farsi carico delle vere riforme perché il fallimento politico consiste in questo: che nonostante la maggioranza granitica, bulgara, si sia fallito sui grandi argomenti, le grandi riforme. E chi sono i responsabili di questa cosa? Non certo l'opposizione, ma soltanto la visione personalistica di un Presidente che ha mostrato dei limiti patologici di fronte alla nobile arte della politica che è amore, che è passione, che è confronto, concertazione, non solo orpelli fastidiosi, è democrazia! Allora, se noi bruciano stupidamente questa legislatura e il fallimento è davanti agli occhi di tutti, beh, noi diciamo veramente che ci sentiamo inutili, amareggiati, e continuiamo a osteggiare con argomenti seri una legge statutaria che non sarà utile all'economia dei sardi e alle aspettative e le speranze dei nostri figli, ma sarà utile soltanto al Presidente della Giunta.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. Intanto consentitemi di precisare in questa occasione una volta per tutte, a nome del Gruppo Socialista, della nostra coerenza e correttezza sulla quale molti hanno provato a dire... al momento del voto della statutaria e non dopo avevamo annunciato in Aula la nostra decisione di promuovere il referendum. Un referendum che, non ci sono dubbi, è di tipo confermativo, qualcuno lo definisce approvativo. Bene, noi abbiamo ricevuto e letto con attenzione stamane l'atto di promulgazione della legge e anche i pareri che sono stati utilizzati dal Presidente e da chi, assieme a lui, ha voluto promulgare la statutaria. Il professor Onida e gli altri assimilano il referendum svolto ad un referendum abrogativo. Quando mai, visto che questo non è! Il referendum abrogativo si fa solo per le leggi vigenti e questa non lo è, almeno fino a oggi, non è il caso nostro. La legge statutaria è stata sottoposta, come noi sappiamo, a un referendum confermativo, perché? Perché la maggioranza che l'aveva approvata, voglio ricordarlo, in Consiglio non era sufficiente e quindi da noi, da quelli che hanno promosso il referendum è stato ritenuto necessario che trovasse conferma, trovasse un riscontro, un parere favorevole, anche da parte dei sardi. Beh, io credo che così non sia stato, mi pare che è davanti a tutti, infatti il referendum non è stato ritenuto valido e allora se non è il referendum valido, come può essere promulgata questa legge? D'altronde se era possibile, la conferma l'abbiamo avuta oggi, se era possibile promulgare la legge, come dice qualcuno doverose, obbligatorio, obbligati, come appunto ha detto il Presidente stamane, perché non è stata utilizzata la formula che la legge stessa prevede per la sua promulgazione? I dubbi naturalmente io li lascio a chi, in qualche modo... e la risposta su questo in particolare noi la attendiamo.
Per finire, Presidente, io credo che le riforme, non da solo lo dico, si fanno con il coinvolgimento di tutti, specialmente quando sono così importanti, coinvolgimento della maggioranza e dell'opposizione. Bene, allora proprio per questo è emerso, ma va anche di sottolinearlo, l'opportunità politica avrebbe voluto che lei riferisse a quest'Aula delle sue posizioni e della statutaria prima della promulgazione e non dopo come ha fatto. La decisione di promulgarla assunta dopo pareri giuridici che sono controversi, nessuno lo può negare, perché non risponde a verità che le opinioni sulla obbligatorietà della promulgazione siano unanimi, lo sappiamo bene che non lo sono, questo costituisce un vulnus che non può non avere riflessi politici. La disponibilità di ridiscutere la legge statutaria in Aula dopo la promulgazione io credo che svilisca questa proposta che sicuramente avrebbe avuto un significato molto diverso, un significato politico che noi volevamo dare a questo momento se l'Aula avesse avuto l'opportunità di ridiscutere la legge statutaria prima della promulgazione e noi l'abbiamo detto come Gruppo invitandola a prenderne atto, sicuramente avrebbe avuto una storia diversa. Il conflitto di interessi, Presidente, l'equilibrio tra il potere legislativo ed esecutivo, il referendum, per noi socialisti sono e restano importanti in quanto non li abbiamo condivisi prima, così come sono previsti nella legge, e noi Socialisti non possiamo sicuramente accettarli così come lei li ha promulgati.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Salis. Ne ha facoltà.
SALIS (Gruppo Misto). Grazie, signor Presidente. Io non mi voglio e non mi posso inoltrare in analisi tecnico-giuridiche da azzeccagarbugli, mi consenta, Presidente, questo riferimento, perché non ne sono capace. Io faccio un ragionamento molto semplice che anche i sardi hanno fatto, collega Atzeri, quando si sono presentati o meglio, non si sono presentati al referendum proposto da 19 consiglieri regionali contro una decisione assunta dal Consiglio regionale cioè una decisione di consiglieri regionali che hanno chiamato i sardi a smentire il Consiglio regionale. Questo è il ragionamento di popolo, quello che si evince da questa vicenda che ha impegnato per oltre un anno tra discussione e polemiche elettorali, referendarie eccetera, la vicenda della Statutaria, una legge importante che ci ha visto presenti nella discussione, che probabilmente, anzi forse sicuramente avrebbe potuto avere delle parti e ha sicuramente delle parti migliorabili, io ho seguito con estrema attenzione l'introduzione e la relazione fatta dal presidente Soru ove il Consiglio regionale una volta promulgata la legge, perché in sede di promulgazione da quello che ho letto e lo prendo per buono e mi sembra un concetto democraticamente inattaccabile, in sede di promulgazione non può essere modificata la volontà del Parlamento sardo che ha approvato questa legge statutaria. Tutti i ragionamenti sugli eventuali miglioramenti, eventuali miglioramenti, sono successivi alla promulgazione e di fronte a questo iter semplice, trasparente che non lascia adito a dubbi, io sono convinto che bene ha fatto il Presidente a promulgare la legge, certo poteva promulgarla stasera, ma non stiamo qui a sottilizzare sulle questioni... Il Consiglio regionale ha già espresso la sua volontà approvando la Statutaria. Il Presidente di fronte alla sentenza della Consulta, la dichiarazione della Consulta, di fronte alla sentenza della Corte d'appello non può non rispettare la volontà del Consiglio regionale, non può! E quindi la promulgazione a mio avviso perché non si può pensare per ragioni politiche, per ragioni politiche e di battaglia tra schieramenti politici non si può pensare di attivare conflitti di livello istituzionale tra un Consiglio regionale che approva una legge e un Presidente della Regione che di fronte alle dichiarazioni e alle indicazioni che vengono dalla magistratura istituzionale, dalla Consulta e Corte d'appello non promulgasse. Io dico che da questo punto di vista sono assolutamente convinto che dovesse essere fatto questo, questo è il ragionamento dello stato dell'arte sulla legge approvata dal Consiglio, altro è, collega Atzeri, collega Maninchedda, Masia eccetera, un ragionamento sulla capacità di questo Consiglio regionale di avanzare sul terreno delle riforme ulteriori da fare, sulle modifiche dello Statuto, sul miglioramento della Consulta, sulle capacità del Consiglio regionale di essere più presente insieme alle altre istituzioni nel processo di riforma e di sviluppo della Sardegna, su questo siamo assolutamente d'accordo, ma io pregherei, io faccio un appello, usciamo, usciamo da questo corpo a corpo che si è voluto attivare sulla legge statutaria, ci sono alcuni elementi che possono essere oggetto di nostra attenzione comune, comune! Ci sono alcuni punti che possono essere ulteriormente rivisti con un processo riformatore che vada avanti rispetto alla nostra volontà comune, spero. E allora, facciamo questo, usciamo, consideriamo...
PRESIDENTE. Concluda prego.
SALIS (Gruppo Misto). Consideriamo passato il contenzioso sulla Statutaria, la legge è promulgata, vediamo di avanzare assieme e per la piccola parte che a me compete sono convinto che la maggioranza per la parte che compete a me dentro la maggioranza, la maggioranza sarà disponibile a fare avanzare il processo riformatore dentro il Consiglio.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Signor Presidente, Assessori, colleghe e colleghi. Io avrei preferito che la comunicazione che ha dato stamattina il Presidente fosse antecedente alla decisione di promulgazione della legge perché avrebbe avuto senso un dibattito prima di emettere il provvedimento, oggi a cose fatte è chiaro che cambia tutto. Noi dovremo prendere atto che c'è stata una decisione del Presidente discutibile perché io non so se il Presidente, secondo me non poteva neanche farlo, ma su questa materia credo che ci saranno altri organi che si esprimeranno, che avranno più competenza di me. Io invece voglio entrare nel merito di quello che succederà con l'approvazione di questa legge statutaria e se la Sardegna avrà miglioramenti in positivo dopo l'approvazione di questa legge. Allora, sia chiaro, noi questa legge l'abbiamo osteggiata dall'inizio, abbiano tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di convincere la maggioranza che questa legge non andava approvata, bene, il Presidente è riuscito comunque a fare approvare questa legge pur sapendo che settori importanti della maggioranza non erano d'accordo o perlomeno avevano delle forti perplessità su questa legge, noi abbiamo detto anche che bisognava costruire l'edificio dalle fondamenta e non partendo dal tetto, che bisognava prima semmai approvare un nuovo statuto che sarebbe sicuramente la cosa più importante e ragionevole, tutto questo non è stato fatto. Bene, è stata approvata una legge statutaria che dice cosa, che concentra ancora di più i poteri nelle mani del Presidente come se questo Presidente avesse pochi poteri. Io credo che ne abbia troppi, bene, con questa legge statutaria i poteri del Presidente vengono ancora più potenziati, c'è un ridimensionamento del ruolo del Consiglio regionale e degli enti locali, c'è uno squilibrio vero di poteri tra esecutivo e legislativo, e questa è una cosa che ci preoccupa molto perché qui viene limitata la democrazia in questo Consiglio regionale perché si sta sbilanciando eccessivamente da parte del Presidente della Giunta un potere forte. Noi, Presidente, non abbiamo condiviso manco come è stato impostato il ruolo anche del Presidente e degli Assessori all'interno della maggioranza e della Giunta. Gli Assessori che possono essere sostituiti in qualsiasi momento che non hanno una grande soggettività politica, mentre noi avremmo voluto che anche gli Assessori avessero avuto un potere reale all'interno della maggioranza, lei ha detto in qualche occasione, al momento della sostituzione di qualche Assessore, che il fatto di sostituire un Assessore non era un fatto politico, era un fatto di normale amministrazione che non avrebbe comunque creato alcun problema a questa maggioranza. Così come non viene minimamente interrotto, anzi si creano maglie più larghe per quanto riguarda il conflitto di interessi, bene, a me pare che questa legge sia un abito cucito addosso al Presidente per dargli ancora più potere e perché se dovesse andare in porto questa legge statutaria effettivamente noi la vedremo come una soorta di mostro legislativo dove dà ancora più poteri al Presidente della Giunta regionale. C'è un Presidente che è già decisionista, io glielo dico Presidente, lei, decisionista com'è sarebbe stato un grande politico se lei avesse fatto cose giuste, e mi sarei preoccupato molto se lei nella sua azione politica decisionista com'è avesse fatto cose giuste. Ma purtroppo la maggior parte delle cose le sbaglia perché tutte le cose che ha preso d'impeto e che ha tentato di imporre, poi alla fine o perché c'è il TAR o la Corte costituzionale o ci sono gli organi di controllo vari o ci sono altri interventi di cui non voglio neanche citare, però sta di fatto che le cose che fa lei, le cose che impone lei, poi alla fine non passano. Quindi il vero limite è questo, che lei è un grande decisionista, ma non è sicuramente un politico capace proprio perché, a fronte di una decisione che è una caratteristica importante di un politico, però poi ci sono le scelte che sono assolutamente sbagliate quelle che sta facendo. Ecco io credo che, e qui mi riferisco anche alle cose che diceva il collega Salis. Il collega Salis dice: "Voi avete chiesto il referendum, però la gente non è andata a votare". Noi lo sappiamo qual è l'incidenza e quanta gente va a votare ai referendum, lo sappiamo bene, è difficile oggi andare a votare! Se noi ci candidiamo, abbiamo visto quale difficoltà c'è per far andare la gente a votare. Figuriamoci quanta gente oggi va a votare un referendum. E' difficile! Però lei, Salis, si è dimenticato di dire che su quelle persone che sono andate a votare la maggior parte hanno votato contro questa legge statutaria, e io credo che questo avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte del Presidente, da parte della Giunta, perché quella parte dell'elettorato che comunque ha scelto di esprimersi si è espressa contro questa legge statutaria. Però, io ho colto anche nelle dichiarazioni del Presidente, questa mattina, una certa disponibilità. Il Presidente dice: "Non è certamente la Bibbia, ci si ci si può tornare, si può vedere dove può essere migliorata questa legge". Io, conoscendola come la conosco, non credo che noi riusciremo a fare nulla e che lei sia disponibile a concedere modifiche a questa legge. Però, io credo che noi siamo qui, siamo attenti, vogliamo verificare qual è la volontà del Presidente della Giunta, ma soprattutto qual è la volontà di questa maggioranza, che di fatto allora ha approvato questa legge statutaria, una parte di quella maggioranza poi non l'ha più condivisa. Ecco, noi vorremmo capire effettivamente, da oggi faremo una verifica e ci confronteremo per capire effettivamente quali margini ci sono per migliorare questa legge statutaria. Fermo restando che noi ci adopereremo con tutti i metodi democratici possibili perché vorremmo impedire, ed impediremo, che questa legge statutaria entri in vigore, perché è una legge statutaria che non creerà nessun beneficio alla Sardegna, che non migliorerà le condizioni dal punto di vista del rapporto fra Consiglio regionale e Giunta regionale, non migliorerà la democrazia in questo momento in Sardegna, non migliorerà le condizioni di legalità che sono quelle che oggi i cittadini chiedono di più in un momento particolare come questo. Pertanto, per quanto ci riguarda, noi non abbiamo condiviso questa legge statutaria e ci adopereremo con tutti i metodi possibili e democratici naturalmente per fare in modo che questa legge, benché promulgata dal Presidente, non possa entrare in vigore. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà.
DAVOLI (R.C.). Grazie Presidente. Sarò estremamente sintetico perché non voglio andare oltre il compito che le comunicazioni del Presidente ci hanno dato. Ci sarà tempo più in là per ragionare, per elaborare anche delle ipotesi nuove e per approfondire l'argomento. La legge statutaria, come sapete tutti, come abbiamo vissuto insieme, ci ha visto impegnati in maniera abbastanza importante in questo Consiglio, impegnati in una discussione difficile, delicata, aspra. Ci sono state delle contrapposizione molto evidenti, anche degli atteggiamenti contrapposti. Si è discusso del modello istituzionale, dei poteri e delle competenze del Consiglio e della Giunta, si è fatta anche tanta fantasia politica secondo me. Abbiamo espresso posizioni diverse, ed infine abbiamo votato, e tutta la maggioranza, ripeto, la maggioranza di questo Consiglio, ha votato appunto il testo proposto. Un testo che il nostro partito ha assunto come in quella fase, in quel contesto, in quel momento, come il migliore possibile. Il migliore possibile appunto in una fase della legislatura estremamente delicata. Si è fatto poi il referendum, questo partito coerentemente ha difeso la legge. Un referendum richiesto da una parte del Consiglio regionale, da una parte anche di quelli che avevano votato appunto in quest'Aula. Oggi, dalle comunicazioni del Presidente apprendiamo che, sulla base appunto delle decisioni della Corte costituzionale, della Corte d'Appello di Cagliari, dopo aver raccolto dei pareri autorevoli, pensiamo noi, ha deciso di promulgare la legge. Consideriamo questo, in questo momento, un dovere e un obbligo. Per cui ne prendiamo atto, prendiamo atto della promulgazione della statutaria regionale e dichiariamo, dopo aver sentito anche la disponibilità del Presidente, dichiariamo la nostra disponibilità a vederne i contenuti, i contenuti per modificarla, naturalmente per modificarla in meglio, sulla base ad esempio dei concetti della democrazia partecipata, dell'affermazione dei diritti e della comunità sarda, dello sviluppo più ampio della democrazia. Ci sono tanti elementi che possono essere inseriti e che innoverebbero comunque questa statutaria approvata dal Consiglio regionale. Già da domani, Presidente, noi siamo disponibili a ragionare insieme alle forze di questo Consiglio regionale, per cercare appunto di migliorare questa legge approvata, promulgata, come era dovere appunto da parte del Presidente del Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, chiedo scusa ma…
PRESIDENTE. Ho provato a toglierle… dovrebbe cambiare postazione. C'è proprio una tenda che si è rotta, onorevole Diana.
DIANA (A.N.). Questo non può accadere!
PRESIDENTE. Insomma, c'è un proverbio che dice che il sole bacia i belli. Quindi, insomma però, non sempre è utile!
DIANA (A.N.). Qualche volta anche gli scemi!
Comunque credo che il sole nei prossimi 12 minuti…
PRESIDENTE. Abbiamo provato a sistemarla, onorevole Diana. Sì, sì è fermo il tempo. Se vuole cambiare postazione. Se le dà fastidio. Prego.
DIANA (A.N.). No, no. Sto andando verso un qualcosa, ma per il momento rimango ancora qua. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Ma, io inizierò, non so se forse andrò fuori dal coro, inizierò sollevando comunque un problema di rispetto del Regolamento, perché l'articolo 121 al primo comma dice che il Presidente, purché lo faccia a entro le 24 ore antecedenti, può chiedere di dare comunicazioni al Consiglio. Tutti quanti sapevamo dal 3 di luglio, data di convocazione del Consiglio, che il Presidente avrebbe dato delle comunicazioni. Ovviamente il 3 questa legge non era ancora promulgata, ergo la comunicazione che il Presidente ci dato non ha rispettato il dettato del comma 1 dell'articolo 121. E questo, voglio dire, lo dico a margine, per recuperare quel tempo che ho perso in attesa che il sole mi desse la possibilità di parlare più serenamente. Io ho ascoltato il Presidente stamattina e per evitare di stare qua sono andato nel mio ufficio, nell'ufficio del Consiglio regionale che mi è stato assegnato, per ascoltare più serenamente le cose che ci diceva il Presidente. Mi sono spaventato! Perché questo tono dialogante, che definisco oggi pericoloso e sospetto, perché non può trattarsi di altro. Da cosa mi deriva questa convinzione? Per quale motivo il Presidente oggi, nella giornata odierna, dovendo rilasciare dichiarazioni al Consiglio sulla legge statutaria, lo sapeva dal 3, come mai non l'ha promulgata il 4, il 5, il 6, il 7? L'ha promulgata oggi. E questo è il primo dubbio, sospetto che mi attanaglia, caro presidente Soru, perché lei è certamente una persona molto intelligente e non può avere promulgato questa legge in spregio al Consiglio nella giornata odierna. Molti colleghi si sono affannati a dire che non era giusto, che non era corretto, condivido tutto. Io però sono convinto che lei questo atto l'ha fatto volutamente, scientemente perché lei vuole provocare l'impugnazione di questa legge. Lei sa benissimo quali sono i dubbi su questa legge, li ha avuti questo Consiglio regionale, li abbiamo avuti molti di noi, anche una parte della maggioranza che poi l'ha votata, però questa legge promulgata presenta tutta una serie di problematiche, mica roba da nulla. Forse quando l'abbiamo fatta non ci si pensava a questo. Però, questa legge, per la quale io non spenderò una parola per dimostrare che non era promulgabile…
SORU (P.D.), Presidente della Regione. Perché la condivide.
DIANA (A.N.). …ci saranno altri che lo faranno certamente meglio di me, io sollevo un problema politico. Questa legge cari colleghi del Consiglio, se applicata, smantella complessivamente tutto il sistema delle autonomie locali, e non solo, della Sardegna. Mette ovviamente, non il centrodestra che amministra ben poco in quest'isola, ma mette certamente il centrosinistra in una condizione di oggettiva difficoltà. Pensiamo solo all'ineleggibilità e all'incompatibilità. Non si potrà candidare nessun Presidente di Provincia, prendete nota, non si potrà candidare nessun Sindaco, e ne avete tanti, prendete nota, non si potrà candidare nessun manager delle AA.SS.LL., nessun direttore generale, so che questo vi può far gioco, non lo so se farà gioco a voi o se farà gioco anche al Presidente. Non si potranno candidare gli Assessori, insomma crea un problema, all'interno del centrosinistra, non del centrodestra, o di coloro che comunque non sono con voi, crea certamente dei problemi. Allora qual è il sistema migliore per far sì che questa legge abbia effetti diversi? Provocare! E provocare come? Promulgando la legge il giorno che il Presidente della Giunta avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni, ma il 3 di luglio, quando il 3 di luglio, può darsi anche che nella mente del Presidente esistesse già la volontà di promulgare questa legge, mi chiedo perché non l'ha fatto il 4, o il 5, o lo stesso giorno il 3. No, lo ha fatto oggi, è una provocazione. Ed è una provocazione, cari consiglieri e cari colleghi, che tende fortemente, il principio è quello, il presidente Soru quando, con tono dialogante, e io lo definisco ancora una volta sospetto e pericoloso, ha dato la disponibilità, onorevole Salis che pensavo appena appena più furbo, non ha colto questo sottile pronunciamento del Presidente della Regione, dice che è disponibile con un tono che non gli avevamo mai sentito in quest'Aula, estremamente disponibile. Riportiamo la legge in aula e modifichiamola, e cambiamola e chissà cosa cambiamo. E chissà che cosa cambiamo! Non lo sappiamo che cosa cambiamo. Io personalmente sarei del parere che questa legge va promulgata e mantenuta, intanto. Poi, tutti quanti ci facciamo i conti in casa nostra e voi ve li farete in casa vostra, ma certo è che se questa legge viene bocciata il ritorno maggiore in quest'aula ce l'ha il centrosinistra, non c'è dubbio. Oggi, il sistema elettorale regionale non è il sistema elettorale delle nomine, per fortuna, quindi noi abbiamo dei parlamentari che sono stati nominati, però abbiamo dei consiglieri regionali che vengono eletti e servono i voti per essere eletti. E i voti li sanno cercare i consiglieri regionali in carica, li sanno cercare i manager delle AA.SS.LL., i direttori generali, ma soprattutto li sanno cercare i Sindaci, i Vicesindaci, gli Assessori e i Presidenti delle Province. Quelli sono bravissimi a cercare voti. Allora, mi chiedo: ci deve essere qualcosa sotto, non può essere che il Presidente solo perché non gli sono simpatico io, che comunque facevo parte dello stesso Giudicato, siccome l'onorevole Diana è un fesso, beh insomma, io questa cosa gliela voglio fare stamattina: promulgo la legge. Non so se avesse avvertito gli Assessori, se ne avesse parlato con chi, non lo so, forse con una parte della maggioranza, forse con qualcuno della maggioranza che non fa più parte di questo Consiglio regionale, adesso iniziano tutti quei lavorii ai fianchi di chi vuol essere candidato e di chi non si può candidare. Allora, un atto di questo genere, ovviamente, urta la suscettibilità di chiunque, anche la mia, ma io non spenderò una parola perché venga impugnata questa legge, glielo comincio a dire già da adesso. Io personalmente le assicuro che proprio manco una parola, ma tale e tanta la verve con cui lei l'ha fatto questo atto, Presidente, che io sono certo che questa legge verrà impugnata e se anche non venisse impugnata, essendo una legge promulgata con tutti i dubbi di questo mondo, io mi chiedo se quando ci saranno dei referendum qualcuno non impugnerà, se quando si parlerà di ineleggibilità e incompatibilità qualcuno non impugnerà, e quando ci saranno i divieti contrattuali che sono previsti nella legge chissà se qualcuno non impugnerà qualcuno di questi divieti, e quando ci sarà il problema dei conflitti di interesse chissà se qualcuno non impugnerà il conflitto di interesse, mio piuttosto che del Presidente della Regione. E quando ci sarà da emanare i testi unici, per i quali voi avete dato mandato alla Giunta di predisporre testi unici, figuriamoci se non ci saranno dei ricorsi. E quando ci saranno le nomine, che saranno di competenza della Giunta o anche del Consiglio, non ci saranno ricorsi. E quando si parlerà delle funzioni che avete voluto dare al Presidente della Regione e alla Giunta ma figuriamoci se dopo gli atti non ci saranno dei ricorsi. Sarà un ricorso continuo. E il ricorso continuò nasce dalla debolezza con cui nasce questa legge e con cui viene promulgata questa legge…
PRESIDENTE. Prego, concluda.
DIANA (A.N.). Ed ecco perché io dico che noi dobbiamo sollevare il problema politico con lei, io credo che questo Consiglio regionale abbia certo gli strumenti per modificare, per fare. Però, rimane sempre un punto oscuro, un punto interrogativo che mai lei riuscirà a dimostrare, a me personalmente ma credo a nessuno, le motivazioni che l'hanno portata a promulgare nella data odierna piuttosto che in un'altra data la legge statutaria.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Secondo la teoria del collega Diana che ha parlato adesso…
DIANA (A.N.). Non iniziamo come all'inizio della legislatura!
CUGINI (Sinistra Autonomista). Questa legge è stata fatta per agevolare gli avvocati. Questo è il suo pensiero.
DIANA (A.N.). Anche!
CUGINI (Sinistra Autonomista). Beh insomma, se ci sono tutti questi ricorsi... Però, io credo che occorra fare uno sforzo, anche stasera, per cercare di comprendere tutte le ragioni politiche dell'argomento in discussione. C'è qualcuno di noi che può dire che all'interno del proprio Movimento, del proprio Partito, delle associazioni, non ha sentito due pareri contrapposti sulla promulgazione? Nessuno di noi può dire che ha sentito un solo parere, tutti abbiamo sentito più pareri e più pareri diversi. E io credo che con questo dubbio di pareri sentiti da amici che volevano aiutarci nella nostra attività politica, con questo dubbio dobbiamo fare la discussione. Perché i miei amici, che ho sentito, mi hanno detto va promulgata e, altri amici dello stesso peso, e con la stessa funzione, non va promulgata. Io rimango con il dubbio, però insomma siccome siamo in presenza di un voto del Consiglio regionale, siamo in presenza di un referendum che non ha raggiunto l'obiettivo, siamo in presenza di un testo che è stato licenziato senza nessuna forzatura dalla Commissione, credo che occorra fare uno sforzo, ripeto, per andare oltre. E, se facciamo uno sforzo per andare oltre, credo che con molta onestà tutti noi dobbiamo dire che stamattina, oltre alla comunicazione della promulgazione, è stata data un'indicazione di lavoro che io personalmente ho apprezzato; poi non pretendo che tutti i colleghi apprezzino come l'ho apprezzata io, ma per me è importante che uno, due, tre, dieci colleghi, la maggioranza dei colleghi accolga un'impostazione politica che abbiamo discusso in tante occasioni e che abbiamo auspicato. Stamattina, se si potesse dire con una battuta, io potrei dire "è passata la mia linea": io lo potrei dire, questo! E passata una linea che tiene conto soprattutto, cari colleghi, del dibattito che c'è stato in Sardegna sul contenuto della legge, dove sono emerse, in quelle discussioni appassionate e democraticamente organizzate, delle considerazioni di merito che ci possono aiutare nelle prossime settimane. Perché non trasferire nel Parlamento dei sardi quella consultazione che si è fatta con il nostro popolo? E, trasferendo quella volontà di migliorare il testo che era l'auspicio dei promotori del referendum, fare in modo che questo Consiglio, a differenza delle scelte che ha fatto nel recente passato, si faccia carico di dare una risposta positiva? Perché non dobbiamo rappresentare quelle volontà che si sono espresse durante le assemblee che dicevano: su quel punto la legge non andava fatta così ma andava fatta diversamente. Perché vogliamo rinunciare a questa funzione? Sappiamo che verrà impugnata e che ci saranno ricorsi ma lasciamo andare i ricorsi perché anche quello è un passaggio democratico della vita della nostra regione. Ma chi ci dice che non lo dobbiamo fare quello di accogliere i suggerimenti migliorativi che sono venuti dal confronto, dal confronto che hanno fatto i colleghi della destra, che hanno fatto quelli del centro e che hanno fatto quelli della sinistra?
Allora, secondo me il testo può essere ripreso, e ripreso dal Consiglio, ripreso dalla Commissione autonomia, ripreso dall'Ufficio del Presidente della Commissione autonomia che si fa carico di discutere delle possibili modifiche da apportare con l'insieme del Consiglio! E poi tornare in Aula e approvarle per migliorare il testo.
Se facciamo un testo migliorato chi è che ci può dire che non abbiamo fatto sino in fondo il nostro dovere? Se invece dovessimo tenere la posizione che abbiamo tenuto sul nuovo Statuto, è chiaro che non ci stiamo assumendo la responsabilità. Molti colleghi hanno detto, sull'argomento, "lo Statuto lo scriveremo con il popolo": è una cosa che si può dire quando si cerca consenso ma sappiamo che lo Statuto e le leggi le fa il Parlamento dei sardi. E allora credo che questa sia l'occasione per impegnarci tutti per recuperare quella funzione alta al Consiglio regionale e per correggere la lettura che c'è in Sardegna del Consiglio regionale che dice che quando è di fronte a leggi importanti come lo Statuto, o in altre occasioni come la legge elettorale, il Consiglio regionale partorisce il topolino. E allora, la responsabilità per noi aumenta, e la responsabilità noi dobbiamo assumerla fino in fondo, lo dico senza nascondere la mia idea: va assunta sino in fondo da parte della maggioranza! Io non mi aspetto che le opposizioni assumano l'iniziativa perché fanno delle considerazioni che sono di parte, sono le loro considerazioni, ma la maggioranza, la maggioranza che è qua dentro, parte della maggioranza che svolge funzioni importanti, che ha partecipato alla discussione sul referendum, che ha diretto anche parte di quella iniziativa, quella maggioranza perché non si fa carico di proporre al Consiglio, attraverso il lavoro di Commissione, le modifiche al testo? E la maggioranza lo deve fare, non si può sfuggire a questo punto da questa responsabilità, non c'è nessuno di noi che può sfuggire alla responsabilità di svolgere una funzione di governo sino all'ultimo giorno che rimaniamo in Consiglio regionale, e aggiungo, per la maggioranza, da svolgere anche dopo questo mandato, perché ci sono le condizioni, tutte le condizioni, perché la maggioranza si allarghi, anche su temi di questo tipo, si confronti anche su temi di questo tipo e dia il più alto contributo nella indicazione delle modifiche da apportare alla legge. La maggioranza lo deve fare, perché dalle opposizioni non ci dobbiamo aspettare, sul tema, comportamenti diversi da quelli che hanno tenuto sulla legge statutaria Mi sto rivolgendo, per essere estremamente chiaro, ai compagni socialisti, lo sforzo va fatto in quella direzione; mi sto rivolgendo agli amici, ai compagni sardisti, lo sforzo va fatta in quella direzione e va fatto nella direzione di apprezzare… non come dice il collega Ladu " lei è decisionista, la cosa mi avrebbe preoccupato anche se lei avesse fatto bene". La cosa che deve preoccupare è quando si fa male, perché siamo qui per rappresentare gli interessi dei sardi e quindi se c'è uno che fa bene quello va ringraziato, se fa bene, e va criticato se fa male, quindi è l'opposto! Si comprende perché lei si è fatto il nido da quella parte ed io me lo sono fatto da questa parte, perché è chiaro che siamo su posizioni diverse, ma anche nelle funzioni minime della responsabilità che ci compete…
LADU (Fortza Paris). Mi sarei preoccupato se fossimo dalla stessa parte, per fortuna sei il più lontano possibile!
CUGINI (Sinistra Autonomista). Siamo stati dalla stessa parte poi tu hai tradito, ricordatelo, tu hai tradito e te ne sei andato con gli altri. Io sono sempre stato da questa parte, sono rimasto dalla parte dove ero quando sono entrato, non ho mai tradito e non tradirò anche quando esprimo opinioni diverse dai colleghi della maggioranza!
LADU (Fortza Paris). Tu hai fatto peggio perché tu sei campato dalla politica. Tu sei il frutto di questa politica!
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, onorevole Cugini, stiamo al tema. Prego.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Presidente, io sono del parere di lasciargli il tempo che ho perché, come la manifestazione dell'altro giorno fatta a Roma, si comprende che più si parla in questo modo e maggior consenso si ottiene, ma io dico che…
LADU (Fortza Paris). Sono gli amici tuoi che sono andati a Roma!
Non sai più che cosa dire, sai fare solo il buffone, giullare!
PRESIDENTE. Onorevole Cugini, se si vuole rivolgere a noi ci fa una cortesia, magari con l'onorevole Ladu finite la discussione.
CUGINI (Sinistra Autonomista). E' giusto e anche simpatico che mi interrompa una o due volte, non è giusto che interrompa sempre perché poi magari si confonde.
Io credo che sia opportuno riprendere l'argomento - lo dico anche per il collega Maninchedda - quella posizione frutto di una iniziativa collegiale, e mi fa piacere che lei l'abbia apprezzata, che l'apprezzamento duri, da parte sua e del suo partito, sino a quando non entriamo nel merito di verificare la bontà dell'iniziativa della maggioranza.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (P.D.). Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, io intervengo per esprimere - sono una delle poche voci a questo punto - certamente il nostro consenso verso la promulgazione della legge statutaria, approvata non dalla Giunta regionale o dal Presidente ma da questo Consiglio regionale con la sua maggioranza assoluta.
Il nostro consenso convinto verso un atto che sul piano giuridico può essere - e sottolineo può essere - ritenuto un atto dovuto secondo la scuola di pensiero autorevolmente rappresentata anche nei pareri che ci sono stati messi a disposizione; un atto dovuto cui il Presidente della Regione per le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto in anzitutto, dall'articolo 15, nonché dalle leggi regionali, non può sottrarsi. Io dico che questo è uno degli aspetti più, secondo me, sui quali sottolinearlo, io non voglio entrare nel merito come tanti altri sulle disquisizioni giuridiche, ci sono altre sedi, che dipaneranno le matasse, insomma. Però io, anche perché penso che si sarebbe creato un precedente molto pericoloso, cioè un Presidente della Regione, noi possiamo avere avuto tante posizioni differenti sul ruolo del Presidente, sull'elezione diretta e così via, nel lungo dibattito che c'è stato in Consiglio, ma io non ricordo nessuno che abbia avuto intenzione di attribuire un potere discrezionale al Presidente della Regione nel promulgare, e quindi procedere alla pubblicazione della legge, di una legge approvata dal Consiglio regionale. Io penso che su questo almeno ci sia stato un accordo unanime. Io penso che sarebbe pericoloso se si creasse, questo sì, un vero vulnus di questo genere. Ora secondo un'altra scuola di pensiero, sostenuta da altrettanti valenti costituzionalisti, non ricorrerebbero queste condizioni, la legge cioè non andava promulgata, io penso che si debba portare il giusto rispetto per le opinioni che vengono portate, anche, aggiungo, anche il dovuto rispetto per quei cittadini sardi, quegli elettori sardi che come me hanno utilizzato il referendum, si sono recati al referendum e hanno espresso un'opinione differente dalla mia.
Ora la nostra Regione si è dotata di una legge che disciplina il referendum confermativo sulla legge statutaria nel 2002, lo ha fatto guarda caso in previsione dell'approvazione di una possibile approvazione di una legge elettorale, 6 anni fa. Poi, come sappiamo, questo non avvenne con quella norma si intendeva disciplinare esattamente questa materia, c'è chi sostiene per errore, può darsi chi no, invece, ma in quella legge si fa esplicito riferimento alla procedura prevista dalla legge generale sul referendum in cui è previsto il famoso quorum, su questo ovviamente ci sono come detto delle opinioni e rimangono delle valutazioni e convincimenti diversi, non credo che riusciremo a risolverli qui, e verranno affidati alle sedi, qualora se ne addivenga, appunto a quelle azioni che sono state qui annunciate.
Io credo che questo comunque, che su questo ci dovrebbe essere quantomeno cautela, ho sentito parecchie certezze poco prima, nella fase precedente il pronunciamento della Corte Costituzionale, i fatti non hanno dato ragione a queste certezze, questo, appunto, suggerirebbe maggiore prudenza, maggiore cautela. Però sono invece come dire più che sorpreso rammaricato da atteggiamenti, dal proseguire degli atteggiamenti pregiudiziali che è una costante, ogni volta che si sono affrontate le riforme istituzionali. Non faccio gli esempi, non li ricordo, non ho il tempo, avremo il tempo di discuterli in altra sede o, perlomeno, quando affronteremo altri punti. Io credo che questi atteggiamenti, dopo le dichiarazioni del Presidente di stamane, stridono, me li sarei aspettato di fronte ad una decisione chiusa, ad un atteggiamento chiuso, non aperto ad una valutazione, qui neanche un dubbio su ciò che è stato adottato, perché questo sottintende. Ora quella apertura è stata lasciata cadere, salvo eccezioni che personalmente apprezzo, e che vanno raccolte, ne intuisco le ragioni politiche contingenti, di schieramento politico, ormai prossimo all'appuntamento elettorale, ma se mi è consentito, non lo condividevo prima né tantomeno lo condivido oggi. Perché che senso ha ricorrere, appunto, all'enfasi all'affermare ciò che non è contenuto nella statutaria, perché non è contenuto nella statutaria, l'accresciuto squilibrio tra i poteri istituzionali e così via, che senso ha, insomma. Io penso che sul piano dei contenuti che allarme ci deve essere se diventa operativo con l'avvenuta promulgazione della legge, che cosa diventa operativo? Le prerogative del Consiglio non solo diminuiscano ma aumentano, sono ampliate, la disciplina della discussione delle dimissioni, ad esempio, non c'era, c'è, è analoga a quello che avviene negli enti locali, oggi noi in caso di dimissioni lo apprenderemo dalla stampa, non avremmo neppure la possibilità non dico di discutere, non dico di intervenire per consentire una giusta discussione, sarebbe cosa fatta, quasi un automatismo. Le garanzie del 40 per cento di rappresentanza di genere tutto questo diventa operativo e le cause di ineleggibilità, io non credo che smantellino tutto il sistema degli enti locali, e uno smantellamento volontario ma di singole persone, d'altra parte è una norma che abbiamo provato, poi come sappiamo più si stride più si urla in questa materia più si deve diffidare. Perché non credo che sia giusto, è stata approvata da questa Aula anche con soddisfazione mi pare molto trasversale. Invece diventeranno operative, potranno diventare operative solo dopo il vaglio del Consiglio regionale, solo dopo il vaglio del Consiglio regionale, e quindi dopo la procedura legislativa le modalità di elezione degli organi perché noi la legge elettorale non l'abbiano inclusa, abbiamo semplicemente ribadito il Presidente viene eletto direttamente e contestualmente al Consiglio regionale, a suffragio universale diretto. Questo abbiamo ribadito, null'altro. Verrà la disciplina relativa ai referendum, tra l'altro, perché bisognerà, appunto, approvare una legge apposita, il sistema delle incompatibilità compreso il conflitto di interessi perché senza la consulta e la legge che la istituisce, o meglio che la regolamenta non potrà avere lo svolgimento previsto, le competenze della Giunta e della Presidenza, senza una legge di organizzazione tutto questo non diventa operativo, né oggi né domani. Tutto questo passerà al vaglio del Consiglio regionale, se il Consiglio regionale non è d'accordo lo definirà esso che cosa deve essere l'organizzazione della Giunta, quali sono le sue competenze quale deve essere il rapporto tra il Presidente il Consiglio e la Giunta. L'allarme allora dov'è? Io penso che bisognerà comunque ripartire da qui, a bisognerà comunque ripartire da questo punto e ragionare da questi punti, utilizzare gli strumenti che abbiamo, ovviamente partire dalla responsabilità della maggioranza, non c'è dubbio, questo deve avvenire dovrà avvenire in questa o nella prossima legislatura, però non potranno valere le pregiudiziali, bisognerà confrontarsi sul merito, sui contenuti. L'elezione diretta del Presidente c'è con presidente Renato Soru o con presidente altro, quei poteri derivano da quello, la via maestra è affrontare una legge elettorale seria, una modifica statutaria meglio dire, e quindi discutere se confrontarsi, se superare o no questo strumento. Ecco io, tutti quanti noi sappiamo che è un conto è dire che siamo contro questo quadro politico e questo mette assieme parecchie forze, altre cose è dire siamo contro l'elezione diretta del Presidente, perché non c'è, non c'era prima non c'è adesso, io penso che non ci sarà manco domani una maggioranza qua dentro o fuori da questa Aula che condivida il superamento di questo sistema, però poi come tutti i sistemi è adatto per questa fase per questo periodo ha il consenso, probabile che questo non l'abbia più in futuro, gli organismi istituzionali sono per modificare le norme adeguarlo a quello che è la volontà dei cittadini, ma non si può fare con pregiudiziali con gli allarmi che non sono appropriati, lo si fa con un confronto di merito sulle prospettive e sugli obiettivi. Anche prefigurandoli prima, anche definendoli prima, è questo che dovremo fare, credo, da qui in avanti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). La promulgazione della legge statutaria, annunciata dal Presidente stamattina, ovviamente non ci ha sorpreso. Non avevamo dubbi che così doveva concludersi questo procedimento, viste le condizioni politiche che hanno accompagnato la proposta, la discussione, l'approvazione della legge statutaria, il confronto, anche molto aspro, che c'è stato anche successivamente, che ha portato alla richiesta di referendum e alla celebrazione di un referendum, ma anche complessivamente l'andamento del rapporto fra la maggioranza e l'opposizione, tra il Governo regionale e il Consiglio regionale tutto intero, opposizione compresa. Non stupisce che ci sia una decisione di questo genere e vorrei liquidare subito in maniera netta la questione istituzionale e giuridica.
Le ragioni che sono state addotte a favore della non promulgazione, della non opportunità, anzi dell'impossibilità della promulgazione personalmente mi convincevano di più. Mi hanno convinto di più per le cose che ho letto. L'atto di promulgazione, basato su pareri di personaggi più o meno autorevoli, non tutti autorevoli allo stesso modo, sorprendono per una cosa, o comunque in questi pareri che abbiamo letto emerge una cosa abbastanza semplice, che perfino un autorevole costituzionalista di livello nazionale è costretto ad arrampicarsi sugli specchi per emettere un parere pro veritate che consenta la promulgazione di questa legge, tanto è vero che ha dovuto superare quell'argomento formale, ma non solo formale, della formula di promulgazione. Nel parere del professor Onida è dettata la formula con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha promulgato questa legge statutaria. L'ha detta il professor Onida, l'ha dettata il professor Onida, per superare una carenza formale che può sembrare di poco conto, cioè il fatto che la legge regionale preveda come forma di promulgazione una formulazione ben precisa, e cioè il Presidente, preso atto della deliberazione del Consiglio regionale, dell'approvazione del Consiglio regionale e dell'esito favorevole di un referendum, promulga. L'esito favorevole non c'è e nessuno può dire che un referendum dichiarato non valido, a ragione o a torto, ma comunque dichiarato non valido, equivalga a un giudizio favorevole. Non è un giudizio favorevole e per promulgare, infatti, si è dovuta aggirare quella formula prevista dalla legge. Ma se era prevista quella formula dalla legge quella formulazione indica qual è la ratio della legge, che corrisponde tra l'altro ai lavori preparatori in cui lo stesso relatore della legge diceva, addirittura esplicitamente nei lavori preparatori, che il quorum non poteva essere messo in un referendum confermativo.
Allora la questione di principio è invalicabile: un referendum abrogativo necessita di quorum perché si tratta di abrogare una legge esistente e vale il principio della conservazione della norma, ma un referendum confermativo non può avere quorum perché se è necessario il consenso o il dissenso da parte del corpo elettorale questo dissenso o consenso deve comunque emergere, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto. Questo elemento di pura ragionevolezza è totalmente assente dai pareri degli illustri, più o meno, costituzionalisti citati, chiamati in causa dalla Giunta regionale, altri illustri costituzionalisti ed esperti sono stati totalmente ignorati. Avete deciso di promulgare; questo sul piano istituzionale è irragionevole, non so se sia un vulnus, ma sicuramente è una grave irragionevolezza. Sul piano politico, poi, è un'ammissione di debolezza gravissima, è un'ammissione di debolezza perché avete voluto usare la forza, avete voluto fare, in questa situazione, una forzatura. Una forzatura per tenere in piedi che cosa? Una grande legge di riforma? Forse in quel caso una forzatura l'avremmo anche capita, ma avete fatto una forzatura per tenere in piedi una legge statutaria, una legge di riforma che è una riformetta! E' una leggina questa legge statutaria. Una leggina, che sanziona il fallimento della vostra azione riformatrice di questa legislatura. Non siete stati in grado e non siete in grado di fare riforme!
(Interruzioni)
Non siete i soli, certamente.
BIANCU (P.D.). Le abbiamo fatte! Mentre voi le avete promesse e non le avete fatte!
LA SPISA (F.I.). E' certamente una situazione che noi registriamo anche a livello nazionale, ma non avete avuto la capacità di creare le condizioni…
(Interruzioni)
Non riesco a sentirvi. Non avete avuto la capacità di creare le condizioni in questo Consiglio regionale per fare una riforma, una legge statutaria. Non l'avete proprio voluta! Avete saltato tutti i passaggi, avete voluto fin dall'inizio lo scontro, innanzitutto per il fatto che questa legge parte dall'iniziativa della Giunta ed è stata condotta in tutti i suoi passaggi come uno strumento essenziale dell'azione di governo. Non avete saputo scindere l'azione di governo dall'azione riformatrice e questo sanziona il fallimento politico di questa legislatura, di questa maggioranza e del suo governo, ma non solo del suo governo, colleghi, di questa maggioranza, che infatti è spappolata! E' spappolata, tanto più di fronte a questo atto di promulgazione! Non esiste più! Non c'è una maggioranza qui, c'è un tirare a campare! Questo è il problema che sta attanagliando quest'Aula, ma che di fatto sta paralizzando ogni possibilità ulteriore di utilizzare qualche mese ancora per fare qualche riforma. Ma voi pensate che ci sia in quest'Aula adesso, dopo anche questo ulteriore atto, dopo anche le cose che si sono sentite oggi, cioè messaggi intenzionalmente almeno distensivi frammezzati ad insulti nei confronti di colleghi, ma pensate che in questo modo si possa davvero fare una legge statutaria, modificare questa legge o avviare un percorso di riforma che porti a qualcosa di concreto e di positivo in questi mesi? Con questo clima? Con queste persone? Con dei partiti che non esistono più? Con dei partiti nati e poi dopo immediatamente sconfessati, non riconosciuti neanche da chi ne ha avuto la paternità o la maternità? Allora, se tutto questo è vero noi non ci sorprendiamo della promulgazione, attendiamo pazientemente l'evolversi degli avvenimenti e delle procedure che sul piano legale, normativo, giuridico, giurisdizionale si potranno conoscere tra qualche mese, ma si è persa un'altra occasione per confrontarsi veramente e trovare una soluzione che potesse davvero impedire l'ennesimo ricorso a una sede giurisdizionale alta come quella della Corte Costituzionale, che speriamo riconosca ciò che anche ad una semplicissima lettura sulla base del buon senso è evidente a chiunque, e cioè che questa legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale con una bassissima maggioranza, non ha trovato un'intesa sufficiente per cui si è fatto ricorso anche al corpo elettorale e questo corpo elettorale, di fatto, ha impedito la conferma di questa legge.
Non si fanno riforme a colpi di maggioranza; questo vale per tutte le forze politiche, lo abbiamo imparato a tutti i livelli, regionale e nazionale. Non si può proseguire così. Io spero che dalla prossima legislatura si possa fare veramente in maniera diversa, più costruttiva, più capace di creare condizioni, con lo sforzo che è necessario in queste materie.
PACIFICO (P.D.). Eh, ma col lodo Alfano non avete fatto la stessa cosa?
PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, ha facoltà di replicare il Presidente della Regione.
SORU (P.D.), Presidente della Regione. Grazie, signor Presidente. Intanto, comunicazione di servizio, si direbbe: non è stata liquidata la Legler oggi, lo dico soprattutto per chi ci può ascoltare anche fuori da quest'Aula, in maniera che non ci siano delle preoccupazioni infondate, oggi. Non è stata liquidata la Legler, è stato avviato il procedimento per chiedere la messa in liquidazione della Legler che serve soprattutto per tutelare la società dall'aggressione dei creditori e poter facilitare le discussioni già in atto col tribunale di messa in bonis di parte della Legler e quindi avviare processi di reindustrializzazione attorno al fallimento industriale della Legler, così come l'abbiamo conosciuto.
E' evidente che io ho un rapporto difficile con quest'Aula, almeno con una parte di essa, e attorno a questa difficoltà è stato costruito e si è vissuta una parte di questa legislatura. Ancora oggi è stato ricordato che non ho giurato nella maniera in cui hanno giurato tutti i miei predecessori, forse perché è capitato a me per primo di essere eletto con un diverso sistema elettorale ed essere stato chiamato a giurare ancora prima di entrare in quest'Aula e a coprire degli spazi e dei comportamenti non regolamentati e semplicemente per rispetto di quest'Aula, per rispetto dei ruoli, per rispetto di tutto, giurai con una formula diversa rispetto ai miei predecessori. Era il primo giorno di questa legislatura, di fatto, e venivo da esperienze totalmente diverse e da comportamenti diversi, esperienze diverse. L'ho già detto altre volte, oggi non lo rifarei e, infatti, successivamente ho rigiurato in quest'Aula in maniera diversa. Ne dobbiamo parlare ogni volta? Ne vogliamo parlare altre cento volte? Si può accettare un comportamento di un certo tipo e poi magari anche tornare sui propri errori o su valutazioni diverse, ammesso che di errori si sia trattato o semplicemente di comportamenti che si sono dovuti individuare su un sistema non sufficientemente regolamentato, appunto.
Ho il massimo rispetto per l'Istituzione che rappresento, per l'Istituzione in cui mi è capitato, inaspettatamente, di ritrovarmi. Ho il massimo rispetto per quest'Aula ed è per il massimo rispetto per quest'Aula e per tutti voi che mi sono comportato in questo modo e vorrei provare a spiegarvi. Non sapevo che cosa avrei fatto, a tutti noi capita di avere un carattere, buono o cattivo che sia, impulsivo o meno, però credo che a tutti noi capiti anche di avere un senso di responsabilità a cui ci richiamiamo e cerchiamo di comportarci bene nei momenti più topici della nostra vita. A me è capitato di dover prendere una decisione non comoda, sulla base di leggi un po' confuse, che non ho voluto io, che non ho promulgato io, sulla base di una legge promulgata nel 2002 che si riferisce a una legge del 1957, che probabilmente ci porta - come ci ha portato - a dei comportamenti non chiari, costituzionali o meno non lo so, per ora. Ho cercato di richiamarmi al senso di responsabilità nella situazione data e quindi non sapevo che cosa avrei fatto, ho aspettato fino a leggere il verbale della Corte d'appello, ecco perché non l'ho promulgata il giorno dopo, perché ho aspettato il verbale della Corte d'appello, che cosa avesse detto. In questo caso ha detto delle cose: ha dichiarato non valido il referendum.
Sulla base del verbale e solamente sulla base di quel verbale ho chiesto un parere, non ai migliori costituzionalisti del mondo, ad alcuni comunque meritevoli, che hanno titoli, e che oggi sono stati insultati in quest'Aula semplicemente perché hanno dato un parere al Presidente della Regione. Perché, ad esempio, un presidente emerito della Corte Costituzionale che non fa neanche l'avvocato, che fa solamente il professore, avrebbe potuto eventualmente monetizzare meglio la sua dottrina e ha scelto di non farlo, perché pensare che svolga i pareri secondo le necessità di chi glieli chiede? Perché non pensare invece che è una persona perbene, onesta, che alla sua età non deve nulla a me e a nessun altro e che, magari, abbia svolto il parere semplicemente perché ha ritenuto di svolgerlo in quel modo? Sulla base di quel parere e anche del mio convincimento personale, degli approfondimenti che ho potuto fare, ho deciso di promulgare questa legge. Avrei potuto promulgarla e poi riferire in Aula qualche giorno dopo, col rischio che, come sempre accade, si sarebbe saputo e voi l'avreste letto dai giornali. Ho pensato di promulgare pochi istanti prima di venire a parlarvi. Perché pochi istanti prima e non pochi istanti dopo? Per il massimo rispetto che ho verso di voi e verso questo Consiglio regionale, perché altrimenti se ve ne avessi parlato prima avrei creato un precedente importante, com'è stato richiamato, sarei diventato il primo Presidente che entra nel merito delle leggi che voi votate e che, sulla base di una sua interpretazione decide se promulgarla o meno. Al Presidente della Regione, ho cercato di dirlo stamattina, diversamente dal Presidente della Repubblica, non è data la possibilità di rimandarla all'Aula e se non è data la possibilità di rimandarla all'Aula, io a questo principio mi sono voluto attenere. Se oggi ne avessi discusso prima, mi fossi presentato qui dando comunicazioni che non sono solo comunicazioni, ma sono anche l'apertura di una discussione, di fatto avrei vanificato o aggirato quel principio che una legge approvata dal Consiglio non torna per la discussione in Aula. E se la discussione avesse detto: "No, forse conviene non promulgarla, forse è anticostituzionale", avrei valutato la decisione sulla base di un rinvio, di fatto, all'Aula e avrei creato un precedente grave, quello sì di non rispetto di quest'Aula, di non rispetto delle norme.
Quindi, per essere rispettoso - e vi prego di darmi almeno il beneficio della buona fede, se non di altre cose - ho agito come ho agito in una situazione non comoda e sulla base di leggi che avrebbero potuto essere meglio meditate nel passato, mi riferisco soprattutto al 2002 ed essere un pochino più rigorose.
Detto questo, colgo naturalmente le difficoltà, un malessere di chi non avrebbe voluto questa legge promulgata, questa legge non approvata in Consiglio regionale. E' vero, queste sono le regole, dovrebbero essere condivise dalla più ampia maggioranza possibile. In ogni modo credo che in democrazia si acquisito il principio che non possa nemmeno essere dato a una minoranza o una minoranza esigua di imporre dei diritti di veto. Oggi siamo comunque a un punto: esiste una legge che ci lascia dei dubbi a tutti noi, in buona fede, sulla costituzionalità o meno. E' bene che questi dubbi vengano sciolti il più presto possibile e possono essere sciolti o con un ricorso che la porti finalmente all'attenzione della Corte Costituzionale e questi dubbi ce li sciolga, in maniera che non costruiamo e che non provochiamo dei danni, magari approvando delle leggi successive come quella sul Governo, la nuova legge numero 1, che poi possa essere vanificata da una successiva dichiarazione di non costituzionalità di questa legge. Quindi, assicuriamoci al più presto sull'osservanza o meno delle norme costituzionali di questa legge appena promulgata o ricorrendo oppure modificandola se siamo d'accordo, modificandola, migliorandola e riapprovandola di fatto. E' stata approvata non da poche persone, è stata approvata con una maggioranza assoluta del Consiglio, sarebbe bene che riuscissimo ad approvarla con una maggioranza anche più ampia, se c'è la possibilità di porre delle norme più severe sul conflitto di interessi sono felice di riavviare questa discussione e di partecipare ad una nuova discussione in questo senso per rendere più severe le norme sul conflitto di interessi o per rendere ancora più forte la partecipazione delle donne alla vita istituzionale di questa Regione, mi ricordo, ne abbiamo parlato. Io non ero tra quelli che condividevo tutto sulle norme di ineleggibilità e di incompatibilità, possono essere migliorate? Possono essere rese più attuali? Sarei felice di partecipare a queste discussioni. Io ero tra quelli che avrebbe voluto che la legge statutaria contenesse una specie di parte generale, di principi, di norme di principi, di norme valoriali, di norme che potessero dirci qual è l'idea di Sardegna che abbiamo oggi, in che modo si confronta con lo Stato, quali sono i nuovi diritti, i nuovi doveri, che patto facciamo tra generazioni, che cose profonde vogliamo dire in tema di ambiente, in tema del diritto fondamentale di questi tempi che è quello dell'istruzione, della scuola. Mi sarebbe piaciuto che contenesse il senso dell'attuale, della nostra visione di popolo sardo, di Nazione senza Stato, di valori dell'autonomia di cui anche oggi ho sentito parlare. Abbiamo detto che è meglio rimandarli allo Statuto, lo Statuto che non siamo riusciti a discutere nemmeno, possono essere considerazioni di questo genere reinserite all'interno della legge statutaria? Può essere quel carico ideale di idee che pure esiste in Sardegna e che voi rappresentate, può essere inserito in una legge statutaria migliorata dalla maggioranza di quest'Assemblea? Possibilmente sì, probabilmente sì ed è un'occasione che io non sciuperei. Questa legge statutaria non è per questo Presidente della Regione e mi date troppo credito se pensate che possa essere per questo visto che tra un po' andremo a votare e io credo che questo Consiglio regionale abbia il dovere di lavorare fino all'ultimo giorno e di provare fino all'ultimo giorno di migliorare il clima e di non trascurare la possibilità che ancora oggi c'è di fare bene il nostro compito e dare ai sardi la miglior legge statutaria possibile, una legge statutaria magari ancora migliore di quella che siamo riusciti ad approvare fino adesso. Probabilmente può essere avviata la discussione in Commissione uno, può essere avviata certamente, è un onere della maggioranza, ma io credo che sia altrettanto un onere della minoranza provare a scrivere bene queste regole e lasciarle alla prossima legislatura.
PRESIDENTE. Grazie Presidente. Abbiamo concluso con l'intervento del Presidente questa discussione che io giudico comunque una discussione serena, costruttiva, che naturalmente come sapevamo da questa mattina avrebbe lasciato aperti degli interrogativi, interrogativi che solo in parte si sciolgono sul piano politico qualora noi intendessimo riportare in Aula la discussione sulla legge statutaria e in parte sono affidati alle sedi giurisdizionali proprie così come la stessa Corte costituzionale ha nella sua sentenza precisamente indicato. Terminiamo qui la seduta del Consiglio. Il Consiglio è convocato per martedì alle ore 10 e 30, l'argomento in discussione è la legge sulla riforma dei consorzi industriali così come era stato previsto. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 20 e 54.
Allegati seduta
CDXXIII Seduta
(POMERIDIANA)
GIOVEDI' 10 LUGLIO 2008
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 17 e 11.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 21 maggio 2008 (414), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Cerina, Corda, Giuseppe Fadda, Ibba, Lanzi, Pisu e Serra hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 10 luglio 2008.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:
MANCA, Segretario:
"Interrogazione Diana, con richiesta di risposta scritta, sul possibile accorpamento delle Facoltà di lettere e filosofia e di lingue e letterature straniere dell'Università di Sassari con le medesime Facoltà dell'Università di Cagliari". (1288)
"Interrogazione Liori, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di istituire dei punti di continuità assistenziale per la pediatria nel territorio della ASL n. 6 di Sanluri e in quello servito dall'Ospedale di Isili". (1289)
"Interrogazione Caligaris, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione di crisi del porto canale terminal container con forti ripercussioni sull'occupazione e sull'assenza di reali prospettive". (1290)
PRESIDENTE. Colleghi, facciamo cinque minuti sospensione. Prego i Gruppi di attivarsi per garantire la presenza in aula.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 12, viene ripresa alle ore 17 e 29.)
PRESIDENTE. Avevamo previsto stamattina di continuare il nostro lavoro questo pomeriggio alle ore 17 sulla comunicazione resa dal Presidente sulla promulgazione della legge statutaria. Il Presidente arriverà più tardi perché è in corso una delicata riunione sulle questioni della chimica e dell'energia di Ottana, con tutti i soggetti istituzionali e gli imprenditori interessati alle sorti dello stabilimento della Polymer, appena finisce questa riunione il Presidente ci raggiungerà, quindi noi possiamo, invece, avviare il lavoro sul Regolamento che avevamo sospeso, al quale sono stati presentati gli emendamenti, da tutti i Gruppi politici, che stiamo riordinando. Appena gli emendamenti sono collocati negli articoli ai quali devono essere attribuiti iniziamo il lavoro sul Regolamento con la votazione sul passaggio all'esame degli articoli. Ancora qualche minuto di pazienza, colleghi.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 31, viene ripresa alle ore 17 e 42.)
PRESIDENTE. Va bene, colleghi, se i Segretari prendono posto votiamo il passaggio all'esame degli articoli del Regolamento per il quale sono stati presentati tutti gli emendamenti.
Ha domandato di parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente, abbiamo un'interlocuzione in corso, se ci può dare altre tre minuti. Lei ha anticipato rispetto alla sospensione di poc'anzi e stavamo discutendo di alcune cose. Se possiamo avere altri tre minuti per discutere tra noi. Tre minuti.
PRESIDENTE. Possiamo lavorare, colleghi, però sul Regolamento…
CAPELLI (U.D.C.). Beh, non dica a noi che non siamo disponibili a lavorare. Presumo che almeno questo non ci possa essere…
PRESIDENTE. Non dico niente, dico che ci stiamo adattando alle situazioni che si stanno creando in aula, tutto qui.
CAPELLI (U.D.C.). Non dipendono da noi e avremo un'interlocuzione; se possiamo avere tre minuti va bene, se no vedremo.
PRESIDENTE. Interloquisca, prego.
CAPELLI (U.D.C.). Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 44, viene ripresa alle ore 17 e 53.)
PRESIDENTE. Colleghi, possiamo prendere posto. Quindi iniziamo, così come annunciato, col Regolamento in attesa che il presidente Soru concluda la riunione di cui vi ho parlato e possiamo proseguire la discussione sulla statutaria.
Continuazione della discussione del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.GIUNTA REGIONALE:
Organizzazione e funzionamento della strutture sociali (4/A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del Regolamento numero 4/A. Dobbiamo votare il passaggio all'esame degli articoli. Gli emendamenti sono a disposizione dei colleghi qui nei banchi della Presidenza. Prego i colleghi di prendere posto per la votazione col sistema elettronico palese.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli del Regolamento numero 4/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Balia ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Floris Vincenzo - Frau - Gallus - Gessa - Giagu - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Licandro - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pittalis - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Tocco - Uggias - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Artizzu - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Farigu - Ladu - Liori - Moro - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 69
votanti 54
astenuti 15
maggioranza 28
favorevoli 52
contrari 2
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame del titolo.
(Si riporta di seguito il testo del titolo:
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1Oggetto e finalità
|
1. Ai sensi dell'articolo 43 delle legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), il presente regolamento definisce l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali e a ciclo diurno, i criteri per la valutazione della capacità economica dei destinatari, nonché la composizione e il funzionamento degli organismi di consultazione, partecipazione, concertazione e monitoraggio previsti dalla medesima legge.) |
|
|
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2Soggetti destinatari
1. Le strutture di cui al presente regolamento sono gestite da soggetti pubblici e privati e sono rivolte a:
a) minori e giovani adulti, per interventi sociali, socio-sanitari, educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
b) persone con disturbo mentale, per interventi sociali e socio-sanitari di carattere riabilitativo integrato e di sostegno nel progetto di vita indipendente;
c) persone con disabilità, per interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno nel progetto di vita indipendente;
d) anziani, per interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero di abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale;
e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di interventi di sostegno nel loro percorso di inclusione sociale
f) adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3Tipologie
1. Ai fini della definizione dei requisiti minimi per l'autorizzazione e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento, le strutture sociali sono classificate in relazione alle tipologie di prestazioni e servizi in esse erogati. Il presente regolamento individua le seguenti tipologie di strutture:
a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
b) strutture residenziali a carattere comunitario;
c) strutture residenziali integrate;
d) strutture a ciclo diurno;
e) strutture per la prima infanzia.
2. Le "comunità di tipo familiare" sono caratterizzate da una organizzazione della vita quotidiana il più possibile vicina ad un modello familiare centrato su una coppia di adulti; i "gruppi di convivenza" prevedono forme di abitare assistito per persone che hanno una significativa capacità di autogestione.
3. Le "strutture residenziali a carattere comunitario" sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, sono a prevalente accoglienza alberghiera e sono destinate ad ospitare persone con limitata autonomia personale, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante con il piano personalizzato di assistenza.
4. Le "strutture residenziali integrate" sono strutture a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità, caratterizzate da media e alta intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere persone non autosufficienti o persone che necessitano di assistenza educativa e relazionale a carattere intensivo.
5. Le "strutture a ciclo diurno" si configurano come luoghi di aggregazione e di sostegno alla persona e alla famiglia nello svolgimento dei suoi compiti di cura e sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione alle esigenze delle persone accolte.
6. Le strutture per la prima infanzia sono destinate all'accoglienza di bambine e bambini e finalizzate a favorirne la socializzazione come aspetto essenziale del benessere psicofisico. La loro attività è orientata allo sviluppo delle potenzialità cognitive e sociali e al sostegno delle famiglie nella cura dei figli e nella conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.
7. Le tipologie di servizi erogati dalle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere offerte all'interno di una stessa struttura sociale, fermo restando il possesso, per ciascuna tipologia delle modalità di accesso e dei requisiti specifici di seguito indicati.
8. L'inserimento nelle strutture residenziali integrate accreditate è definito dalla unità di valutazione territoriale dell'azienda sanitaria locale di competenza, che individua il livello di assistenza più adeguato, sulla base di indirizzi e criteri definiti dalla Giunta regionale e dell'effettiva capacità della struttura ad assicurare integralmente le prestazioni previste nel piano personalizzato di assistenza.
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Uggias
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
8 bis. I criteri e i programmi d'inserimento e di dimissione nell'ambito delle tipologie di servizi di cui ai commi 2 e 3, sono definiti dall'ente gestore in raccordo con il servizio sociale professionale del comune competente per territorio. (8).)
(E' approvato)
Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Favorevole.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4Articolazione delle strutture sociali
1. Le strutture sociali sono articolate in base alla tipologia di prestazioni e servizi erogati in:
a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
b) strutture residenziali a carattere comunitario;
c) strutture residenziali integrate;
d) strutture a ciclo diurno;
e) strutture per la prima infanzia.
2. Le strutture sociali possono altresì essere articolate in base agli utenti cui si rivolgono: anziani, persone con disabilità, minori, madri con bambini, persone con disturbo mentale e persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5Case famiglia e i gruppi di convivenza
1. Le case famiglia e i gruppi di convivenza accolgono fino ad un massimo di sei persone, normalmente omogenee per fascia d'età e problematiche, siano esse minori e/o adolescenti, persone con disabilità o disturbo mentale che richiedono interventi a bassa intensità sanitaria, educativa e relazionale, minori e adulti con problematiche affettive, relazionali e sociali, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.
2. La casa famiglia è una modalità di accoglienza di persone in difficoltà, caratterizzata da un progetto gestionale da parte di una coppia di adulti, dotati di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi cura dell'altro) e di solida preparazione teorica e tecnica, che vivono insieme agli ospiti e per i quali tale accoglienza sia la loro principale fonte di reddito. La casa famiglia si caratterizza come punto di riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale. Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato. Le case famiglia sono distinte in comunità per minori e giovani adulti e comunità per adulti e ospitano, di norma, persone della stessa età.
3. Il gruppo di convivenza è una comunità in cui vivono temporaneamente persone che non possono stare o ritornare nella propria famiglia o sono prive di validi riferimenti familiari. Obiettivo di questa struttura è quello di offrire a persone con una significativa capacità di autogestione sia un sostegno temporaneo a livello abitativo, sia un supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa. Il personale del gruppo di convivenza, con funzioni educative, di appoggio e orientamento, di riabilitazione, è individuato nel piano personalizzato definito dal comune con il competente servizio dell'azienda sanitaria locale.
4. Le comunità di cui al presente articolo devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e devono avere un livello di accessibilità limitato agli spazi collettivi, ad almeno due stanze, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Qualora siano articolate in più di un livello e non ospitino persone con disabilità, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
5. Le comunità devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6Comunità di pronta accoglienza
1. Le comunità di pronta accoglienza hanno la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà, quali minori, per i quali si renda necessario un provvisorio allontanamento.
2. La pronta accoglienza può essere assicurata da famiglie affidatarie, attraverso posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegata e può, infine, essere costituita da un apposito nucleo inserito in altra struttura. La capacità ricettiva della comunità non deve, comunque, superare gli otto posti.
3. L'ospitalità nella comunità di pronta accoglienza deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a quarantacinque giorni.
4. L'analisi, la valutazione e l'inserimento del soggetto sono effettuati dagli uffici dei servizi sociali del comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti dell'azienda sanitaria locale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7 Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino1. Le comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino accolgono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori che hanno bisogno di tutela e di appoggio in quanto vivono situazioni di disagio o sono prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali.
2. Le comunità devono essere predisposte per accogliere un piccolo gruppo, non superiore a sei donne, con un numero complessivo di ospiti che, considerando sia le mamme sia i bambini, non può superare le quindici persone. I minori presenti nella casa non possono avere un'età superiore ai quattordici anni.
3. Nelle comunità di sostegno può essere presente una zona nido per ospitare fino ad un massimo di cinque bambini da zero a dodici mesi in un locale con ambiente cambio e lavabo. Nel caso di presenza di zona nido, possono temporaneamente ospitare bambini non accompagnati in attesa di affido o adozione. In caso di non definizione della procedura entro sei mesi dall'ingresso del piccolo o di superamento dell'anno di età, è obbligatorio il passaggio a strutture dedicate all'accoglienza di minori soli.
4. La casa deve avere le stesse caratteristiche previste in termini di requisiti strutturali per le comunità di accoglienza di minori e garantire spazi autonomi, camere e servizi, ad ogni nucleo ospitato. Le case devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8Residenze comunitarie diffuse per anziani
1. Le residenze comunitarie diffuse sono residenze costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma.
2. Gli alloggi, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, possono essere raggruppati in unità residenziali dotate di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria.
3. Le persone accolte nelle residenze comunitarie sono coppie o persone singole in età pensionabile, autosufficienti.
4. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono in carrozzella. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9 Comunità residenziali per persone con disabilità e per il "dopo di noi"1. Le comunità residenziali per persone con disabilità sono strutture a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, destinate a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che mantengano una buona autonomia, tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
2. La comunità residenziale ha una capacità ricettiva non superiore a otto persone accolte ed è organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni.
3. Gli appartamenti, di norma derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente, sono dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma, di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria.
4. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone, comprese quelle che si muovono in carrozzella.
5. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. La comunità residenziale deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una dimensione complessiva tale da accogliere tutti gli ospiti presenti, di spazi adeguati per laboratori abilitativi, espressivi e di aggregazione.
6. In apposito ambiente deve essere predisposto un ambulatorio, per consultazioni e visite periodiche.
7. E' assicurata la presenza di operatori nelle ore notturne e la presenza non continuativa di altro personale nel corso della giornata.
8. La comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire anche il "dopo di noi".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10Comunità di accoglienza per minori
1. Le comunità di accoglienza per minori sono servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita.
2. I servizi si caratterizzano per:
a) la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente che accoglie;
b) la ricettività contenuta;
c) il collegamento con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
d) l'elaborazione e la realizzazione di un progetto a favore del minore con l'obiettivo del rientro nel proprio contesto familiare o inserimento in altra famiglia o del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia;
e) la temporaneità dell'intervento.
3. Le strutture per minori sono organizzate secondo le seguenti aree di intervento:
a) accudimento e cura della persona;
b) educazione come aiuto e sostegno allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale;
c) progettualità, nella prospettiva di una acquisizione di autonomia e di indipendenza;
d) cura e riabilitazione, qualora sia necessario ricostruire una personalità e fronteggiare specifiche patologie.
4. La comunità di accoglienza è una struttura che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione. E' rivolta a minori per i quali non è disponibile una famiglia affidataria o per i quali si è in attesa dell'affido. La comunità ha il compito di offrire al bambino e all'adolescente un ambiente a carattere familiare con relazioni significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione di abilità sociali.
5. Nelle comunità educative possono essere inseriti minori di età non superiore ai diciassette anni, sino ad un massimo di dieci. La permanenza in comunità oltre i diciotto anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza per periodi inferiori ai dodici mesi. La comunità di accoglienza può ospitare gestanti e madri con bambino.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11Comunità alloggio per anziani
1. Le comunità alloggio sono strutture residenziali di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.
2. Le comunità alloggio devono garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.
3. Al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, si deve curare:
a) l'instaurarsi di relazioni interpersonali significative, anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività;
b) il coinvolgimento nella gestione della comunità;
c) un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.
4. Nelle comunità alloggio le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.
5. La capacità ricettiva della comunità alloggio non deve essere superiore a sedici persone accolte. Solo per casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un numero massimo di due ospiti.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.
7. Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13, in una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
1. Le comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale svolgono prevalentemente attività socio-educative finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale, allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale di detenuti soggetti a misure alternative al carcere, detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno e di altre persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Nella comunità è prevista la presenza programmata del servizio sociale professionale, del sostegno psicologico e di altro personale che partecipa alla vita della comunità nell'arco dell'intera giornata.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13Comunità integrate per anziani
1. Le comunità integrate per anziani sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.
2. La comunità integrata per anziani non può avere, di norma, una capacità ricettiva superiore a trenta posti letto.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi"
1. Le comunità integrate per persone con disabilità sono strutture sociali a carattere comunitario destinate a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Le comunità integrate attuano interventi volti all'acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali.
2. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia e assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti.
3. La capacità ricettiva della comunità integrata non può essere, di norma, superiore a trenta posti letto.
4. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio-sanitari e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.
5. La comunità integrata si configura come struttura idonea a garantire anche il "dopo di noi".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15Comunità integrate per persone con disturbo mentale
1. Le comunità integrate per persone con disturbo mentale che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria sono strutture dove si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati volti ad aiutare la persona a star meglio e a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente. Tali strutture prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di "abitare assistito", quali le case famiglia e i gruppi di convivenza, come definiti all'articolo 5.
2. Le comunità integrate, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale hanno una capacità ricettiva non superiore a otto posti letto.
3. Le prestazione psichiatriche e infermieristiche sono assicurate dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore socio-sanitario e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16Comunità socio-educative integrate per minori
1. Le comunità socio-educative integrate per minori sono strutture di accoglienza e cura dei minori attraverso una costante azione educativa, di socializzazione. Le comunità mantengono la prevalenza socio-educativa dell'intervento, ma prevedono la presenza programmata di figure professionali di carattere sanitario per minori con disturbi relazionali riferibili alle competenze socio-sanitarie. Le comunità sono strutture a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità. I requisiti generali sono quelli previsti dalla comunità per minori di cui all'articolo 10.
2. La comunità accoglie sino a dieci minori. Possono essere ammessi due ulteriori minori solo per l'accoglienza di fratelli o per pronta accoglienza.
3. La durata della permanenza non può essere superiore a novanta giorni, prorogabile per un ulteriore trimestre.
4. Il responsabile delle struttura entro tre giorni dall'ammissione, o immediatamente nei casi di ammissioni di urgenza non effettuata dai servizi sociali del comune ma da altre istituzioni pubbliche, deve darne immediatamente comunicazione in forma scritta al comune e all'azienda sanitaria locale di residenza del minore che ne verificano la congruità.
5. L'azienda sanitaria locale assicura alle strutture accreditate le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alla tipologia di minori presenti. Nelle strutture autorizzate ma non accreditate le prestazioni sanitarie sono definite dal piano terapeutico riabilitativo predisposto in raccordo con i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di educatori e deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17Centri di aggregazione sociale
1. I centri di aggregazione sociale sono la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini; hanno la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità.
2. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali.
3. Il centro offre ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio. Il centro può fungere da punto di appoggio per altri servizi sociali ed educativi.
4. Nel centro di aggregazione sociale un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.
5. Il centro di aggregazione sociale deve disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso.
6. Nel centro possono essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione dei pasti caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per le attività di lavanderia e stireria.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18Centri socio-educativi diurni
1. I centri socio-educativi diurni sono strutture, o moduli strutturali, destinati a specifici gruppi di persone - minori e anziani, persone con disabilità o persone con disturbo mentale con esiti stabilizzati - con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.
2. I centri socio-educativi diurni possono essere localizzati come moduli strutturali nell'ambito di centri di aggregazione sociale, plessi scolastici e integrati con la stessa attività scolastica, oppure possono essere costituiti presso strutture aggregative quali oratori, sedi di associazioni di volontariato e di promozione sociale, ma in spazi specificatamente individuati.
3. Il centro socio-educativo è rivolto a persone con disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per le quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo. Il centro organizza attività educative indirizzate all'autonomia, attività di socializzazione, attività espressive, psico-motorie e ludiche.
4. I centri diurni per persone con disturbo mentale sono strutture semiresidenziali con funzioni socio-riabilitative di carattere prevalentamente sociale. Nell'ambito di progetti terapeutici-riabilitativi personalizzati, definiti dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, consentono di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali, anche ai fini dell'inserimento lavorativo.
5. I centri educativi per minori supportano le famiglie nei compiti educativi con i loro figli, nel lavoro scolastico, nell'inserimento nel gruppo di pari, anche al fine di evitare l'inserimento in strutture residenziali. Accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possa essere di aiuto, prevenga l'allontanamento dalla famiglia o ne agevoli il rientro.
6. Nei centri diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:
a) assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
b) attività di socializzazione, occupazionali e ricreativo-culturali;
c) attività educative finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e alle autonomie personali;
d) prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali mediche, infermieristiche, riabilitative.
7. La capacità ricettiva del centro non può essere, di norma, superiore a venti ospiti.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19Centri per la famiglia
1. I centri per la famiglia sono servizi a ciclo diurno, promossi dai comuni associati, finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana.
2. I comuni stipulano specifici accordi con le aziende sanitarie locali al fine di integrare le loro attività con le attività svolte dai consultori familiari, di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei Consultori familiari), e di altri servizi ed interventi di competenza.
3. I centri, in particolare, promuovono attività e interventi nelle seguenti aree:
a) area del sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo;
b) area dell'informazione e vita quotidiana;
c) area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità.
4. I centri per la famiglia sono ubicati in luoghi di facile accesso, funzionali all'accoglienza di genitori e bambini. Sono di norma localizzati presso i consultori familiari, di cui alla legge regionale n. 8 del 1979.
5. L'apertura al pubblico non può essere inferiore alle venti ore settimanali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi, numero 5, 15 e 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti:
Art. 20Strutture e servizi educativi per la prima infanzia
1. Le strutture e i servizi educativi rivolti a bambine e bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:
a) nido d'infanzia;
b) micronido;
c) nido e micronido aziendale;
d) sezioni primavera;
e) servizi in contesto domiciliare;
f) spazio bambini;
g) ludoteca e centro per bambini e genitori.
2. Le strutture e i servizi di cui al comma 1 possono essere ubicati nello stesso stabile di servizi e strutture ricreativi, scuole e centri per la famiglia. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e siano garantite la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati.
3. Nel caso in cui la permanenza dei bambini nella struttura superi le cinque ore continuative giornaliere per almeno quattro giorni alla settimana, le strutture operanti a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione, con un'utenza compresa nella fascia da zero a tre anni, salvo i servizi educativi in contesto domiciliare, devono assicurare i requisiti di personale e gli spazi fisici così come previsto per i nidi d'infanzia, i micronidi e le sezioni primavera.
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'art. 20, nel primo comma, dopo le parole "sezioni primavera;" sono aggiunte le seguenti parole: "- centri per il bambino e la famiglia integrati alla scuola dell'infanzia". (5)
Emendamento aggiuntivo Lai Renato - Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias - La Spisa
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
2 bis. Qualora all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia (scuola dell'infanzia, sezione primavera, spazio bimbi, asili nido), i servizi generali possono essere condivisi, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve garantire la funzionalità dei diversi servizi. Nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative possono essere fruiti da ciascuna delle tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa. (15)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'articolo 20, nel terzo comma, dopo le parole "di personale e gli spazi fisici" sono aggiunte le seguenti parole: "così come previsto per nidi di infanzia e i micronidi, le sezioni primavera e i centri integrati" (4).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Presidente, il parere è di questo genere: sull'emendamento numero 15 il parere è positivo. Quello che in qualche modo voglio segnalare però è che gli altri emendamenti ritengo che siano del tutto sintetizzabili nell'emendamento al successivo articolo 23, che è il numero 14, per cui chiederei ai presentatori di ritirare l'emendamento perché il senso e la necessità che sono in qualche modo rappresentate con gli emendamenti numero 5, 4, 2 e 3 ritengo che in sostanza, e poi il numero 1 successivo, siano largamente raccolti all'interno dell'emendamento numero 14 sul quale c'è la sintesi in Commissione. Il senso è questo, riconoscere attraverso l'emendamento numero 14 e successivo - chiedo scusa se mi dilungo, è solo per presentarlo e cercare in qualche modo di abbreviare i tempi della sintesi, se possibile - il senso è questo: a Cagliari ci sono delle esperienze che vanno oltre le "sezioni primavera" che, come si sa, sono degli spazi didattici di accoglienza dei bambini dai 24 ai 36 mesi. A Cagliari si stanno sperimentando degli spazi più flessibili dove si accolgono anche i bambini che hanno già 18 mesi. Ora, i bambini dai 18 ai 24 mesi normalmente stanno negli asili nido con degli standard educativi che prevedono sei bambini ogni educatore. Al contrario, tra i 24 e i 36 mesi si prevede un educatore ogni dieci bambini. Allora, il senso dell'emendamento numero 14 è quello di dire che in Sardegna è possibile sperimentare all'interno della logica delle "sezione primavera" anche delle età più ampie, comprendendo i 18-24 mesi delle sperimentazioni che a Cagliari già si fanno, mantenendo gli standard delle "sezioni primavera" purché i bambini dai 18 ai 24 mesi non superino un terzo delle presenze, perché altrimenti a quel punto si richiedono degli standard per bambini che non sono ancora in grado di svolgere una vita autonoma anche sotto il profilo dei loro fabbisogni di vita, a quel punto si va sugli standard degli asili nido.
Pertanto, l'invito è, in questo senso, al ritiro di quegli emendamenti provando a riconoscere nella sintesi dell'emendamento numero 14 la sperimentazione che a Cagliari si fa e che mi pare debba essere considerata all'interno di una definizione che sia anche riconoscibile per le famiglie, evitando che ci sia un'articolazione troppo vasta delle proposte sull'infanzia. Già sostanzialmente sull'infanzia noi stiamo prevedendo otto tipologie. Quindi, direi che possiamo pensare che una sperimentazione di questo genere possa essere tranquillamente rappresentabile all'interno delle "sezioni primavera", però con la nostra autonomia considerandole con una età più larga.
Quindi, in sintesi, parere positivo sull'emendamento numero 15, invito al ritiro per gli altri due emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.
PRESIDENTE. Colleghi, c'è un invito al ritiro degli emendamenti numero 5 e 4, perché secondo il parere del relatore sono compresi, almeno sono comprese le tematiche di cui gli emendamenti numero 5 e 4 parlano, nell'emendamento numero 14 che poi affronteremo nell'articolo 23. Quindi, chiedo ai presentatori degli emendamenti se questa richiesta è accolta.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Io apprezzo sinceramente l'intenzione e l'impegno che la maggioranza, i colleghi e anche la stessa Giunta pongono nell'affrontare una situazione reale tentando di trovare una soluzione. Però sto cercando di sforzarmi di far capire che quella soluzione, che pure in qualche modo avvicina alla soluzione, cioè la soluzione proposta dall'emendamento numero 14, non coglie appieno l'esigenza e quindi mi induce a non ritirare gli emendamenti, ma non per una sterile contrapposizione, ma per cercare ancora, se è possibile, di approfondire l'argomento per far capire che esiste un problema. Poi, magari nella discussione sull'articolo e sugli emendamenti posso esplicitare qual è la questione, però, il Presidente mi ha chiesto semplicemente di dire se ritiro o non ritiro. Quindi, non li ritiriamo per poterne parlare nel merito.
PRESIDENTE. E' aperta la discussione, ovviamente, onorevole La Spisa.
LA SPISA (F.I.). Quindi, siamo all'articolo 20 che è l'articolo che all'inizio del Capo V sulle strutture della prima infanzia indica quali sono le diverse categorie, le diverse tipologie di strutture. Il nostro emendamento, il numero 5, propone di inserire una ulteriore categoria che è una categoria che noi definiamo "Centri per il bambino e la famiglia" integrati alla scuola dell'infanzia, spero che mi senta l'onorevole Lai in particolare che ha posto il problema, questa è una realtà che esiste, partirei cioè da una questione di fondo, direi quasi concettuale, una premessa di fondo. La realtà è molto più saggia e più eloquente di tante nostre argomentazioni, la realtà ci dice che questa forma sperimentale dei Centri integrati bambini-famiglia, collegati alla scuola dell'infanzia, ha funzionato e sta funzionando, ha funzionato e sta funzionando perché? Perché la stessa realtà sicuramente in una realtà appunto urbana, metropolitana come Cagliari, pone con evidenza questo problema di fondo che i nidi non riescono a soddisfare con la propria offerta tutta la domanda di servizi e che invece le scuole dell'infanzia occupandosi di una fascia d'età dei bambini che non sono più lattanti, quindi tra i 18 e i 36 mesi, riesce utilizzando parametri e avendo requisiti strutturali, anche per gli spazi fisici meno vincolanti, quindi potendo avere dei costi d'esercizio più bassi, riescono ad offrire un servizio che contemporaneamente ottiene due risultati, cioè soddisfa una domanda da parte delle famiglie, integra la gestione delle scuole e contemporaneamente allenta la tensione della domanda di servizi nei confronti degli asili nido che giustamente devono avere parametri più alti, quindi di un addetto ogni sei bambini, mentre nei Centri integrati si è sperimentata con soddisfazione generale, sono stati fatti dei progetti obiettivo, ad esempio nel comune di Cagliari utilizzando inizialmente una legge dello Stato che prevedeva possibilità di finanziamento per questo ed ha funzionato egregiamente perché con parametri più bassi si è dato un servizio che è molto più vicino effettivamente all'attività educativa e di assistenza, assistenza non è la parola giusta, ma ci intendiamo, nei confronti di bambini che non sono più lattanti e si avvicinano di più alla soglia dell'ingresso nella scuola dell'infanzia. Io non so quale argomento ulteriore introdurre, faccio appello al buon senso e cioè se noi abbiamo classificato tutta una serie di categorie, cerchiamo di abbracciare tutto ciò che la realtà nell'originalità delle sperimentazioni sta offrendo, non si vede perché non codificare anche quest'altra realtà che si avvicina molto alla sezione primavera, ma non è esattamente una sezione primavera. Un altro dato della realtà che vorrei porre alla vostra attenzione, proprio le sezioni primavera dovendo riguardare quella fascia d'età soltanto tra i 24-36 mesi, non stanno funzionando bene, hanno dei problemi. Proprio perché la soglia, la differenza è tra il momento in cui il bambino non è più lattante e sono i 18 mesi e la fase in cui si avvicina sempre di più alla soglia dell'ingresso nella scuola dell'infanzia, non so con quali altre parole possa descrivere la questione. Il vostro emendamento certamente tenta di trovare una soluzione, ma poi fa capire che nelle delibere successive, o nella delibera successiva della Giunta si intendano omettere delle condizioni diversificate magari in percentuale per i bambini a seconda che la quantità sia più vicina ai 18 mesi o più vicina ai 36. Ma questo rischia di appesantire la gestione della sezione primavera, poi si può chiamarla come si vuole, sezione primavera o Centri integrati insomma, non è una questione nominalistica, è una questione di fatto. Poi, per carità la maggioranza o il Consiglio può approvare quello che ritiene opportuno, io ho il dovere di segnalare che la realtà suggerisce questo, la realtà di fatto e numerose segnalazioni che vanno in questa direzione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Silvio Lai. Ne ha facoltà.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Possiamo pensare un attimino di sospendere questo articolo, se in qualche modo vogliamo, insieme all'articolo 23 e provare in qualche modo a dedicarci dieci minuti alla fine del regolamento perché le segnalazioni che pone il collega La Spisa sono vere e pensavamo in qualche modo potessero essere appunto raccolte nell'articolo 14. Io segnalo quest'aspetto per ragionare insieme, normalmente in tutte le Regioni italiane ci sono i nidi che sono per i bambini dai 3 mesi ai 36 mesi, quindi bambini che hanno, vorrei dire il pannolino, per dirci concretamente come stanno le cose, dai 3 mesi ai 36 mesi. Poi ci sono le scuole materne, quelle cosiddette scuole dell'infanzia oggi, che sostanzialmente accompagnano il bambino dai tre anni ai sei anni per poi arrivare all'interno della scuola elementare.
Normalmente le scuole dell'infanzia sono in Sardegna regolate da una norma che ha una forte presenza di scuole materne pubbliche, scuole di infanzia pubbliche e scuole dell'infanzia parificate cosiddette sulle quali la Regione interviene da circa vent'anni e anche prima. Si tratta di strutture che da sempre hanno in qualche modo chiesto a livello nazionale di poter anche consentire l'iscrizione di bambini che non avessero compiuto i 3 anni di età, ma che avessero superato le condizioni di non autonomia sotto il profilo, per esempio, dell'igiene personale, dell'autonomia nei loro fabbisogni minimi, nel mangiare e le istituzioni primavera rappresentano quindi una sperimentazione riconosciuta nazionalmente tra i 24-36 mesi sapendo che la flessibilità di questa età non è legata al compimento dell'età quanto all'autonomia del bambino e alla sua capacità di relazione autonoma con gli altri bambini. Questi sono i due elementi, autonomia personale e capacità di relazione autonoma con gli altri bambini. Allora, con questa norma io segnalo un aspetto che è in un emendamento che tra l'altro è stato condiviso, anche proposto dall'onorevole Renato Lai che secondo me va nella direzione di aiutare queste sperimentazioni più allargate delle sezioni primavera che sono queste: la possibilità di consentire che in uno stesso edificio dove ci sia una scuola per l'infanzia possano anche esserci uno spazio bambini e un asilo nido. Normalmente queste sperimentazioni che abbassano l'età non sono necessariamente funzionali ai bambini, sono più funzionali ai genitori.
Noi dobbiamo stare attenti a non privilegiare dei servizi che siano funzionali ai genitori, spesso succede nelle grandi città, a scapito dell'identità, dell'integrità del bambino. Quindi il ragionamento è: il nido ha una conformazione anche pedagogica che segue il bambino dai 3 mesi ai 36 mesi, è riconosciuta mondialmente, vorrei dire, l'esperienza dei nidi italiani in alcune Regioni in particolare come la migliore in assoluto, non delle scuole per l'infanzia, dei nidi. Allora noi dobbiamo in qualche modo attraverso questa norma, Giorgio, cercare di evitare che sperimentazioni che noi dobbiamo consentire diventino privilegiate, privilegiate per i costi e costi vuol dire una minore quantità di risorse umane dedicate ai bambini che non siano troppo privilegiate rispetto invece all'esperienza integrale del nido che inizia dai 3 mesi, cioè dal momento in cui le madri non hanno più titolo ad avere il congedo di maternità, sino all'età di tre anni attraverso il quale si sviluppa un progetto educativo integrato e completo che è quello ideale, altrimenti noi potremmo pensare di privilegiare percorsi educativi all'interno delle elementari per cui un bambino tra i sei e i sette anni fa un pezzo, poi lo stacchiamo da quella classe, fa un'altra classe a otto anni, poi un'altra classe ancora a nove-dieci anni. Noi dobbiamo pensare il fatto che il percorso ideale è quello dal primo anno di età ai tre anni dentro un unico percorso didattico educativo pedagogico, poi si va alla materna, nello stesso tempo riconoscere la possibilità che ci siano anche delle sperimentazioni per quelle mamme che si possono permettere di tenere il bambino in casa sino ai 18 mesi o sino ai 24 mesi.
Aggiungo un elemento, il non fare distintamente, su questo chiedo proprio una riflessione ulteriore insieme, il non fare distintamente una ulteriore tipologia può consentire di stabilizzare per queste esperienze che sono già presenti a Cagliari, gli standard delle sezioni primavera, che sono standard molto vicini alla scuola materna, la scuola per l'infanzia, piuttosto che pensare ad un ulteriore standard differente, come verrebbe invece la tentazione di fare se fossero distinte. Allora, se noi li consideriamo, diciamo, sperimentazione allargata delle sezioni primavera si parte dallo standard delle sezioni primavera, e si dice sino ad un certo livello sono sezioni primavera, se ovviamente diventano, in qualche modo, delle classi da venti bambini, perché questo è il massimale delle sezioni primavera, dove ci sono più di dieci bambini che sono da standard di asilo nido, tenendo conto che sono da asilo nido anche quelli da 24 a 36 mesi, rischiamo in qualche modo di trovarci bambini che hanno un anno e mezzo, ad un anno e mezzo hanno appena incominciato a camminare - mio figlio ha un anno e due mesi e ha appena iniziato a camminare un mese fa, e quindi barcolla e ha ancora difficoltà a rialzarsi -, ad un anno e mezzo un insegnante ogni dieci bambini. Io penso che dobbiamo pensare ai nostri bambini consentendo queste sperimentazioni anche in maniera allargata, ma non pensando di proporre una struttura educativa che abbia un profilo di minore attenzione pedagogica, di minor attenzione diciamo nel rapporto bambino insegnante, che diventa non solo competizione scorretta e sleale nei confronti del nido, che è il luogo ideale per la sua continuità didattica, ma anche un luogo dove i nostri bambini non sono neanche sicuri; perché io qualche volta sto a casa con tre bambini piccoli, vi assicuro che tenerne dieci è una cosa che non può fare nessuno. Non ce lo possiamo permettere di pensare che i nostri bambini siano al sicuro se c'è un insegnante ogni dieci bambini. Un insegnante ogni sei vuol dire grande capacità e professionalità, organizzazione del lavoro, ma vuol dire anche sicurezza per i genitori. Allora, la mia proposta è di sospendere l'articolo 20 e l'articolo 23 e riflettere ancora, però tenendo presente che stiamo prevedendo organizzazioni strutturali, quindi la coesistenza di scuole per l'infanzia con asili nido e anche spazi bambini nello stesso edificio, cosa che consente, diciamo, di avere un percorso anche omogeneo, di avere anche più economie di scala sul profilo diciamo dell'organizzazione e che, tutto sommato, aggregare quei sei mesi in più alle sezioni primavera può consentire di mantenere come profilo di standard quello delle sezioni primavera, piuttosto che pensarne uno ulteriore, che ovviamente sarebbe molto più competitivo ovviamente rispetto… dovrebbe tenere maggiormente conto della competizione rispetto ai nidi d'infanzia. Questo sarebbe il senso della cosa.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Lai.
E' in votazione l'articolo 20. Stiamo votando l'articolo 20, colleghi.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Ha chiesto la sospensione!
PRESIDENTE. Sì, però l'articolo lo votiamo. Gli emendamenti che sono tutti aggiuntivi, eventualmente, si sospendono, e intanto chiarite questo problema delle sezioni primavera e poi possiamo procedere.
Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli emendamenti numero 5, 15 e 4 sono sospesi. Ci torniamo più avanti.
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21Nidi d'infanzia
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative.
2. Il nido d'infanzia promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini. Può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura e alla sua ricettività.
3. La capacità ricettiva del nido può variare da un minimo di venti ad un massimo di sessanta posti.
4. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continua da parte di personale educativo secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22Micronidi e nidi aziendali
1. Qualora le esigenze della comunità lo richiedano, possono essere istituiti dei micronidi che devono avere una capienza non inferiore ai sei posti e non superiore ai venti posti.
2. Il micronido si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.
3. Il nido collocato in ambito aziendale è denominato nido d'azienda o micronido aziendale. L'apertura dei nidi aziendali è concordata con l'ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio, nonché il raccordo con i servizi sociali.
4. Per l'organizzazione degli spazi interni e per il personale valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia.)
(E' approvato)
Sospendiamo l'articolo 23.
Passiamo all'esame dell'articolo 24. All'articolo 24 sono stati presentati gli emendamenti: sostitutivo parziale numero 11, l'aggiuntivo numero 13 e l'aggiuntivo numero 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti:
Art. 24Servizi educativi in contesto domiciliare
1. Al fine di assicurare risposte flessibili e differenziate e valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie, i comuni possono promuovere soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, per l'accoglienza dei bambini quali i servizi sperimentali denominati mamma accogliente ed educatore familiare.
2. La mamma accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni.
3. L'educatore familiare è un operatore, con titolo specifico, con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni. Il servizio può essere attivato o presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose.
4. Questi servizi hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi nido. L'ambiente dovrà essere, comunque, accogliente, attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia. Il comune attesta l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione.
5. Per ogni bambino è riconosciuto alla mamma che accoglie e all'educatore familiare un compenso economico definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia.
6. Le famiglie possono stabilire regolari rapporti di lavoro privato con la mamma o l'educatore.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Lai Renato - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'articolo 24, al comma 6, la parola "possono" è sostituita con la parola "devono". (11)
Emendamento aggiuntivo Lai Renato - Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias - La Spisa
All'articolo 24, alla fine del comma 2, è aggiunta la seguente frase:
"Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno quaranta ore preordinato alla conduzione dell'attività secondo modalità previste dall'articolo 28.". (13)
Emendamento aggiuntivo Lai Renato - Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias - La Spisa
All'articolo 24, al comma 4, dopo la parola "prima infanzia" aggiungere la seguente frase:
"e garantire requisiti e dimensione adeguati. Il comune attesta l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione e la corretta conduzione del servizio.". (12).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere è positivo sugli emendamenti numero 11, 13 e 12.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere favorevole a tutti e tre.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25. All'articolo 25 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e del relativo emendamento:
Art. 25Spazi bambini
1. Gli spazi bambini sono servizi educativi e/o ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai dodici mesi, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell'arco della giornata non superiore alle cinque ore e una ricettività massima non superiore ai venti posti. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
2. A differenza dei nidi d'infanzia, all'interno di tali servizi non è previsto il servizio mensa; devono comunque essere previsti spazi delimitati per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Pisu - Uggias
All'articolo 25, comma 1, il termine "venti" è sostituito con "trenta". (10).)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere sull'emendamento numero 10 è positivo. Chiederei anche il voto elettronico, Presidente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Favorevole.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Calledda, Barracciu, Pirisi, Uggias, Pacifico, Mattana e Silvio Cherchi.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento sostitutivo parziale numero 10.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Calledda e Sanjust hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Capelli - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Liori - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Milia - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Tocco - Uggias - Uras - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Giorico.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 60
Votanti 58
Astenuti 2
Maggioranza 30
Favorevoli 58
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
Art. 26Ludoteche
1. Le ludoteche sono servizi rivolti a bambini di età compresa, di norma, tra i tre e i dieci anni che favoriscono la socializzazione, il gioco collettivo, la sperimentazione di nuove situazioni relazionali. Consentono una frequenza diversificata, di norma nelle ore extrascolastiche. E' previsto un servizio prestiti per giocattoli.
2. Le ludoteche possono prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi assumono la presenza di figure adulte come risorsa per lo svolgimento delle attività di socializzazione, di incontro e di gioco.
3. Non prevedendo alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, i locali per le ludoteche e i centri per bambini e genitori non necessitano di particolari requisiti, devono essere, di norma, ubicati al piano terra, possibilmente con spazi esterni attrezzati. All'interno dei locali deve essere previsto un ambiente per riporre l'attrezzatura per il gioco e il materiale di consumo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
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Art. 27
Requisiti minimi generali per le strutture sociali 1. Le strutture sociali devono possedere i seguenti requisiti minimi generali: a) essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità; b) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata; c) assicurare ai dipendenti il rispetto rigoroso delle norme contrattuali in materia; d) assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura; e) assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata; f) garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura; g) prevedere un impianto di climatizzazione di aria calda e fredda, garantendo la fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura. 2. Le comunità di tipo familiare e le strutture residenziali devono inoltre rispettare i seguenti ulteriori requisiti minimi generali: a) assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate; b) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; c) predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato e, per i minori, un piano educativo personalizzato; d) predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato; e) predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato; f) adottare e pubblicizzare una Carta dei servizi sociali, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese; g) organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali; h) adottare un regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse; il regolamento descrive l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità; modalità di ammissione e dimissione; copertura assicurativa dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari; forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza.) |
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
Art. 28Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture
1. I requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, sentiti i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Le strutture, salvo le comunità familiari e i gruppi di convivenza, con capacità ricettiva superiore a quelle previste dal presente regolamento devono organizzare la loro attività in unità autonome (moduli), non superiori a due. Tali unità possono condividere i servizi generali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005, la realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture socio-sanitarie è regolata dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).
3. I comuni possono delegare alla provincia le funzioni attribuite in materia di autorizzazione di strutture sociali.
4. I comuni possono delegare alle aziende sanitarie locali le funzioni ispettive e di controllo in materia di autorizzazione di strutture sociali.
5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005, sono soggetti all'autorizzazione le strutture già operanti e di nuova istituzione e tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitari.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
Art. 30Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che intendono gestire strutture destinate a servizi residenziali o a ciclo diurno devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, al comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa. Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standard stabiliti con il presente regolamento e con i successivi provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 1.
3. L'atto autorizzativo è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere alla sua integrazione i termini del procedimento sono prorogati sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende concessa.
4. Qualora il comune disponga il diniego alla autorizzazione, il provvedimento deve essere motivato.
5. Il comune è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alla autorizzazione ivi compresi il rilascio delle concessioni o autorizzazioni anche di natura sanitaria, che vengono richieste dal comune alla azienda sanitaria locale competente per territorio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31Elementi dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione rilasciata dal comune deve contenere:
a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
c) la tipologia della struttura tra quelle indicate nel presente regolamento;
d) la capacità ricettiva autorizzata;
e) le figure professionali impiegate;
f) il nominativo del coordinatore responsabile della struttura.
2. Il comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale e ogni sua variazione alla provincia territorialmente competente.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32Vigilanza e verifica periodica dei requisiti
1. I comuni singoli o associati esercitano la vigilanza sulle strutture sociali operanti nel proprio ambito territoriale e sulle proprie strutture gestite sia direttamente sia indirettamente.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici anche a seguito di eventuali segnalazioni. I comuni provvedono, mediante ispezioni, a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività, lo stato delle strutture, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.
3. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura, che deve essere depositato nel fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della struttura.
4. L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è effettuato periodicamente dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti, il comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta.
2. Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Il provvedimento indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.
3. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende revocata.
4. Nel caso di accertato grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, il comune diffida il legale rappresentante ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non comprovi il superamento, nel termine predetto, delle inadempienze riscontrate o non dia prova che il mancato rispetto delle norme contrattuali consegue a cause a lui totalmente non imputabili, il comune revoca l'autorizzazione al funzionamento; una nuova richiesta di autorizzazione non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di revoca dell'autorizzazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34Autorizzazione di nuove strutture
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al comune competente, ai sensi del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 28, comma 1.
2. L'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali integrate è subordinata al rilascio del parere di compatibilità previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2006.
3. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture residenziali a carattere comunitario è subordinata al loro inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS).
4. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano anche all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già operanti e già autorizzate.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35Autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate
1. Le strutture già operanti, e in possesso di autorizzazione definitiva sulla base della precedente normativa, richiedono la conferma dell'autorizzazione tramite presentazione di domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di adeguato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti previsti e autocertificati, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende confermata.
3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi di adeguamento che comunque non dovranno essere superiori a sei mesi per i requisiti di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è concessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione provvisoria si intende concessa nei termini massimi di adeguamento previsti dal presente comma.
4. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di ritardo negli adempimenti. Al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il soggetto presenta al comune le relative autocertificazioni. Il comune, a seguito di verifica ispettiva, conclude entro trenta giorni dall'invio dell'autocertificazione la procedura autorizzativa. L'autorizzazione provvisoria è in ogni caso decaduta superato il termine massimo previsto dal piano di adeguamento.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36. All'articolo 36 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivo parziale numero 9 e l'aggiuntivo numero 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e dei relativi emendamenti:
Art. 36Autorizzazione di strutture già operanti prive di autorizzazione
1. Le strutture già operanti, ma prive di autorizzazione sulla base della precedente normativa, e che intendono continuare ad operare, devono presentare domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti posseduti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di dettagliato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica della documentazione presentata, adotta, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione è definitiva in presenza di tutti i requisiti.
3. In caso di assenza dei requisiti strutturali stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il comune concede l'autorizzazione provvisoria, previa verifica del piano di adeguamento, definendo i termini massimi, che comunque non potranno essere superiori a due anni. L'autorizzazione provvisoria non può essere concessa in assenza del rispetto dei requisiti organizzativi-funzionali, di personale e igienico-sanitari di cui ai provvedimenti attuativi del presente regolamento. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di inadempienza.
4. Rientrano nelle procedure previste dal presente articolo le strutture dotate di autorizzazione provvisoria ai sensi della precedente normativa.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
Il comma 3 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente comma:
"3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, emanati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 28, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi che comunque non dovranno essere superiori a dodici mesi per i requisiti organizzativi e di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di inadempienza. L'autorizzazione provvisoria è in ogni caso decaduta superato il termine previsto dal piano di adeguamento.". (9)
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
Dopo il comma 4 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Rientrano nelle procedure previste dal seguente articolo la costituzione di nuovi nuclei all'interno di strutture già autorizzate ed operanti." (7).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Sono positivi per gli emendamenti numero 9 e 7.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Il parere è favorevole.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37Registro dei soggetti del sistema integrato
1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione di loro competenza.
2. Presso ogni provincia è istituito il registro dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività. Ai fini della istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro, i comuni trasmettono alla provincia copia dei provvedimenti formali adottati in merito alle autorizzazioni, anche nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, affinché provvedano ad annotarle.
3. In sede di prima istituzione, nel registro sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La provincia trasmette ogni sei mesi alla Regione gli elenchi dei soggetti autorizzati e le relative variazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art. 38Azioni di tutela dei cittadini
Al fine di garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2005, la Regione disciplina le modalità attraverso le quali le persone accolte nelle strutture sociali, i loro familiari, i cittadini, gli organismi di rappresentanza e le organizzazioni sindacali possono segnalare eventuali disservizi, disfunzioni o inadeguatezze riscontrate all'interno delle strutture sociali; la Regione disciplina inoltre i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Art. 39Attribuzione delle funzioni in materia di accreditamento
1. L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali per conto di enti pubblici ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 2005. L'erogazione dei servizi e degli interventi sociali avviene prioritariamente attraverso gli accordi contrattuali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, sottoscritti dagli enti pubblici e dai soggetti accreditati.
2. L'accreditamento è rilasciato alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
3. Ai sensi degli articoli 8 e 41 della legge regionale n. 23 del 2005, le funzioni amministrative relative all'accreditamento delle strutture sociali sono attribuite alla Regione, che si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali.
4. La Giunta regionale provvede a definire e a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
Art. 40Requisiti ulteriori per l'accreditamento
1. L'accreditamento delle strutture residenziali a carattere comunitario e delle strutture residenziali integrate è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
e) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti;
f) utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale nella fase di accoglimento e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
g) introduzione di modalità di partecipazione e di rappresentanza dei familiari e degli ospiti;
h) accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione ad iniziative esterne e alla vita sociale;
i) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale, nonché azioni di supervisione da attuare con esperti esterni.
2. L'accreditamento delle strutture per la prima infanzia e dei centri socio-educativi diurni è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
e) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale.
3. Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41Procedura di accreditamento
1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato e si conclude con provvedimento del servizio competente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La domanda di accreditamento deve essere corredata dalle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti ulteriori di cui all'articolo 40.
2. La Regione, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti ulteriori e autocertificati, adotta il provvedimento entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere alla integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino al massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende conclusa positivamente. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.
3. La verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale.)
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42. All'articolo 42 è stato presentato l'emendamento numero 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e del relativo emendamento:
Art. 42Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno dei requisiti previsti.
2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi indicanti il venir meno dei requisiti ulteriori e del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive.
3. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni, la revoca dell'accreditamento o l'eventuale segnalazione al comune della mancanza dei requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento.
4. L'accertamento del mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro comporta il diniego o la revoca dell'accreditamento. La procedura è attivata dalla Regione, direttamente o su segnalazione dei soggetti interessati, ed è conclusa entro trenta giorni dall'avvio. Una nuova richiesta di accreditamento non può essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di diniego o di revoca dell'accreditamento.
5. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di accreditamento è svolta dalla Regione, avvalendosi del nucleo tecnico, di cui all'articolo 39, e delle aziende sanitarie locali.
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Silvio - Lai Renato - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'art. 42, comma 4, dopo le parole "L'accertamento del…" aggiungere la parola "grave". (6).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere è favorevole.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Art. 43Albo regionale dei soggetti accreditati
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Albo regionale dei soggetti accreditati operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona.
2. L'Albo regionale è suddiviso in sezioni in relazione alle tipologie di strutture accreditate e/o ai soggetti ai quali sono rivolte.
3. La Regione trasmette ogni sei mesi alla provincia competente per territorio gli elenchi dei soggetti accreditati e le relative variazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
Art. 44Accordi contrattuali
1. I soggetti accreditati operano con i comuni e altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, stipulando apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro dal momento in cui sono predisposti e approvati dalla Regione attraverso provvedimenti specifici.
2. I soggetti accreditati erogano servizi e interventi sociali, non erogati dai comuni in maniera diretta, prioritariamente secondo le modalità previste dall'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 2005.
3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 2005 i soggetti accreditati operano garantendo l'adozione di una carta dei servizi per l'utente realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:
Art. 45Principi e criteri generali
1. Il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni è definito sulla base dei seguenti principi:
a) gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei richiedenti;
b) valutazione della situazione economica sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente;
c) priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo, in condizioni di disabilità o non autosufficienza, per problemi derivanti da violenza intra ed extra familiare, nonché dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. In caso di inserimento in strutture residenziali, la quota eventualmente a carico degli enti locali grava sul comune di residenza dell'assistito, e l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel comune nel quale insiste la struttura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46Determinazione della compartecipazione ai costi
1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'indicatore ISEE, ai sensi della normativa vigente.
2. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:
a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il comune e il soggetto erogatore;
c) gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi;
d) le tipologie di servizi per i quali è prevista la compartecipazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
Art. 47Principi generali
Il presente regolamento, attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione, consultazione, concertazione e monitoraggio intende valorizzare il ruolo degli enti locali nella programmazione e nella valutazione delle politiche sociali, promuovere la partecipazione delle organizzazione sindacali, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della cooperazione sociale, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:
Art. 48Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2005, è competente ad esprimere parere sugli atti normativi e di programmazione regionale ed a partecipare alle attività di verifica dei piani in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.
2. La Conferenza esprime il parere richiesto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale procede all'insediamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
4. I membri della Conferenza rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi.
5. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato; deve essere convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.
6. Le funzioni di segreteria della Conferenza e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario sono assicurati dalla Direzione generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49. All'articolo 49 è stato presentato l'emendamento numero 16.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49 e del relativo emendamento:
Art. 49Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
1. La Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2005, ha funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria, concorre a formulare le linee generali di indirizzo e alla definizione delle priorità in materia sociale; formula proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore efficacia ed economicità dei servizi sociali. Esprime parere, in particolare, sulla proposta di Piano regionale dei servizi alla persona e sugli aggiornamenti annuali; sul rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005 e sul rapporto annuale dell'Osservatorio regionale sulle povertà.
2. E' presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o da un suo delegato.
3. La Consulta può prevedere l'istituzione, nel proprio ambito, di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la presidenza delle commissioni può essere delegata dal presidente della Consulta ad uno dei componenti della commissione stessa.
4. La Consulta deve essere convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.
5. I membri della Consulta rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi.
6. La Consulta può validamente deliberare quando siano regolarmente nominati ed in carica almeno la metà dei suoi componenti.
7. I componenti della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Consulta è composta:
a) dal direttore della Direzione generale delle politiche sociali e da un rappresentante della Direzione generale della sanità;
b) da cinque componenti in rappresentanza delle organizzazioni delle professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie designati dalla Giunta regionale su proposta dei rispettivi ordini e associazioni regionali;
c) da tre rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
d) da due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'Unione province sarde;
e) da un rappresentante designato congiuntamente dai presidenti dei Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari;
f) da tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale, di volontariato e della cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario, sono assicurati dalla Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Barracciu - Espa - Gessa - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Liori - Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'art. 49, comma 7, lettera f) la frase "da tre rappresentanti" è sostituita con la seguente: "da sei rappresentanti".(16).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Il parere è positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere è favorevole.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:
Art. 50Osservatorio regionale sulle povertà
1. L'Osservatorio regionale sulle povertà, istituito presso la Presidenza della Regione dall'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 2005, ha il compito di supportare la Regione nell'analisi del fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, di formulare proposte per rimuoverne le cause e proporre l'adozione di azioni di contrasto.
2. L'Osservatorio predispone annualmente un rapporto sulle povertà e l'esclusione sociale.
3. L'Osservatorio è composto:
a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato;
c) dal presidente regionale della Caritas o da un suo delegato;
d) da un rappresentante delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3), che operano nel settore;
e) da un rappresentante delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005 che operano nel settore;
f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali espresso congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
g) da quattro studiosi ed esperti con qualificata esperienza nella materia.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e durano in carica tre anni. I componenti possono essere rinnovati per due volte consecutive.
5. Per l'adempimento dei propri compiti l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e può affidare la realizzazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori.
6. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio sono a carico di apposito fondo istituito presso la Presidenza della Regione.
7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario sono assicurati dalla Presidenza della Regione, in raccordo con la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51:
Art. 51Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore sociale
1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2005, la Regione istituisce, presso la Direzione generale delle politiche sociali, l'Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore sociale, con l'obiettivo di assicurare l'osservanza dei principi generali di qualità, efficienza, efficacia, equità, trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa in materia di appalti e di contratti di lavoro in campo sociale.
2. L'Osservatorio opera in raccordo con le attività poste in essere dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'articolo 62 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto). Previa sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, che prevedano reciproche forme di scambio e connessione, può avvalersi delle procedure informatiche da esso definite nonché di ogni altro strumento o servizio idoneo all'utilizzo nell'ambito di competenza.
3. L'Osservatorio è finalizzato a garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi sociali e la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale, a promuovere l'applicazione dei contratti di lavoro e la valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
4. L'Osservatorio ha il compito di favorire la raccolta di dati conoscitivi sul rispetto della normativa vigente in materia di contrattazione collettiva di lavoro, di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché dell'esecuzione dei relativi contratti; concorre, inoltre, alla elaborazione di indirizzi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti.
5. L'Osservatorio è istituito con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ed è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o, su sua delega, il direttore della Direzione generale delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province della Sardegna;
c) da due rappresentanti designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni della Sardegna;
d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL);
f) da un rappresentante del Ministero del lavoro;
g) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni delle cooperative maggiormente rappresentative;
i) da due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di volontariato designati dalla Giunta regionale.
6. Il presidente può convocare, in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di enti, istituti e associazioni, nonché avvalersi di esperti.
7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e ogni altro supporto tecnico e amministrativo si rendesse necessario sono assicurati dalla Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
8. L'osservatorio predispone, entro sessanta giorni dalla sua istituzione, apposite linee di indirizzo mirate a promuovere percorsi di responsabilità sociale delle imprese nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:
Art. 52Disposizioni transitorie
Sono provvisoriamente accreditate sino all'esito del procedimento di accreditamento, le strutture pubbliche e private già autorizzate e le strutture di nuova istituzione autorizzate nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 53.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53:
Art. 53Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.)
PRESIDENTE. Avevamo sospeso l'articolo 23 e gli emendamenti aggiuntivi e all'articolo 20, i numero 5, 15 e 4. Sospendiamo la seduta per cinque minuti, intanto comunico che il presidente Soru ha finito e quindi possiamo, finita questa discussione, iniziare o continuare quella sulla statutaria.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 29, viene ripresa alle ore 18 e 48.)
PRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo per concludere. Siamo agli emendamenti, dell'articolo 20, i numero 5, 15 e 4.
Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore. Ne ha facoltà.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Grazie, Presidente. La sintesi che abbiamo condiviso è che si possa votare l'emendamento numero 14 per parti, approvando la prima parte dell'emendamento numero 14 sino alla parola "36 mesi".
PRESIDENTE. Onorevole Lai, siamo all'articolo 20, quindi…
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Chiedo scusa, non sono stato esplicito.
PRESIDENTE. Sugli emendamenti numero 5 e 4, che erano quelli sui quali il parere della Commissione e del relatore divergevano da quello dei presentatori.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Sì, permane la richiesta di ritiro a fronte del fatto che la maggioranza insieme, anzi voteremmo l'emendamento successivo all'articolo 23, il "14" limitatamente alla prima parte, cioè alle parole "tra i 18 e 36 mesi". A quel punto penso che i presentatori possano confermare il ritiro degli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Sì, gli emendamenti sono ritirati.
PRESIDENTE. Bene, gli emendamenti numero 4 e 5 all'articolo 20 sono ritirati.
(E' approvato)
Passiamo adesso all'esame dell'articolo 23. All'articolo 23 sono stati presentati gli emendamenti numero 2, 3, 14 e 1.
Qui avevamo sospeso tutto, articolo ed emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti:
Art. 23Sezioni primavera
1. Nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia possono essere istituite delle sezioni sperimentali denominate "sezioni primavera" rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi che si qualificano come servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuole d'infanzia.
2. Le sezioni primavera non possono avere una capienza superiore ai venti posti, l'orario di funzionamento non può essere inferiore alle sei ore giornaliere. Tenuto conto dell'età dei bambini il rapporto numerico insegnanti-bambini è ridotto rispetto al rapporto richiesto per i nidi d'infanzia.
3. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono inferiori a quelli previsti per i nidi d'infanzia e comunque devono rispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona). Devono essere previsti arredi in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita di relazione e di apprendimento.
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'art. 23, al comma 1, dopo le parole "di età compresa" il testo è sostituito sino al punto dalle seguenti parole: "tra i 18 e i 36 mesi che si qualificano come specifiche proposte educative all'interno del nido e delle scuole d'infanzia". (2)
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Nell'art. 23, al comma 1, dopo le parole "che si qualificano come" il testo è sostituito sino al punto dalle seguenti parole: "specifiche proposte educative all'interno del nido e delle scuole d'infanzia". (3)
Emendamento aggiuntivo Pacifico - Gallus - Cocco - Petrini - Espa - Lai Silvio - Lai Renato - Liori - Barracciu - Gessa - Ibba - Lanzi - Licandro -Pisu - Randazzo Vittorio - Uggias
All'articolo 23, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3 bis. Le sezioni sperimentali possono inoltre prevedere la presenza di bambini di età compresa tra i 18 ai 36 mesi, all'interno di strutture scolastiche per l'infanzia. I provvedimenti attuativi di cui all'articolo 28 prevedono i casi nei quali sono necessari eventuali specifici requisiti. (14)
Emendamento aggiuntivo La Spisa - Rassu - Sanjust - Murgioni
Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 23 bis: Centri per il bambino e la famiglia integrati alle scuole per l'Infanzia
1. I Centri per il bambino e la famiglia integrati alle Scuole per l'Infanzia sono strutture educative operanti presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000 e secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2004. Tali strutture offrono servizi educativi rivolti a minori di età compresa tra i 18 e o 36 mesi secondo le finalità della legge n. 285 del 1997 e nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Il coordinamento per quanto riguarda il personale operante che deve essere riconducibile al responsabile della scuola dell'infanzia presso cui opera il centro.
2. I centri integrati soddisfano i bisogni affettivi, relazionali e cognitivi dei bambini, promuovono lo sviluppo integrale e armonico del bambino nel rispetto delle tappe dell'età evolutiva e sviluppano una proposta che si integra con il successivo ciclo della Scuola dell'Infanzia come opportunità di continuità educativa offerta alle famiglie.
3. I Centri integrati alla scuola dell'infanzia non possono avere una capienza superiore ai 20 posti. Tenuto conto dell'età dei bambini il rapporto numerico educatori-bambini è ridotto rispetto al rapporto richiesto per i nidi d'infanzia. In presenza di minori portatori di disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti.
4. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono rapportati a quelli previsti per la scuola dell'infanzia e comunque, per organizzazione e arredi, devono rispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) secondo le caratteristiche dell'ambiente scolastico di cui integrano l'offerta formativa. (1).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai , relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti salvo il numero 14, per il quale si propone la votazione per parti approvando e dando parere positivo sulla prima parte.
PRESIDENTE. Grazie.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Gli emendamenti sono ritirati e esprimo già parere favorevole a quella formulazione, cioè la votazione per parti dell'emendamento numero 14, fino a "trentasei mesi".
PRESIDENTE. Essendo il numero 14 un emendamento aggiuntivo, votiamo prima l'articolo.
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione la prima parte dell'emendamento numero 14, fino a "trentasei mesi". Chi la approva alzi la mano.
Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento numero 14, fino a "requisiti". Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non la approva alzi la mano.
Abbiamo concluso, siamo alla votazione conclusiva del Regolamento numero 4/A.
Prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica palese.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Regolamento numero 4/A.
(Segue la votazione)
Colleghi, la rifacciamo perché siete troppi quelli che non avete votato. Annulliamo questa votazione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del Regolamento numero 4/A.
(Segue la votazione)
Prendo atto che la consigliera Barracciu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Amadu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cherchi Silvio - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Espa - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - La Spisa - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Moro - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pileri - Pinna - Pirisi - Porcu - Rassu - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Tocco - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Capelli - Dedoni - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 58
votanti 54
astenuti 4
maggioranza 28
favorevoli 54
(Il Consiglio approva).
Aspettiamo l'arrivo dell'onorevole Soru e proseguiamo con la discussione sulla promulgazione della legge statutaria. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 54, viene ripresa alle ore 19 e 06.)
Discussione sulle comunicazioni della Giunta regionale sulla legge statutaria
PRESIDENTE. Bene, colleghi, dopo le comunicazioni del presidente Soru sulla legge statutaria, abbiamo stamattina interrotto il lavoro per consentire ai Gruppi di acquisire l'informazione necessaria per poter intervenire. Abbiamo nel primissimo pomeriggio diffuso i pareri che la Giunta regionale ha richiesto sulla materia, sono a disposizione dei colleghi che volessero eventualmente prenderne visione presso il banco della Presidenza i pareri per tutti i consiglieri che volessero approfondire le questioni.
Dichiaro aperta la discussione.
E' iscritto a parlare è il consigliere Capelli, per dieci minuti. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Grazie, Presidente. Io credo che stamattina ci sia stata l'occasione, e c'è tuttora l'occasione, per un confronto politico istituzionale importante, perciò cercherò di usare un tono pacato, sereno e cercherò di parlare con la ragione e con un po' di cuore. Preventivamente dico ai colleghi ai quali può sorgere un certo disappunto che nelle mie parole non c'è spirito di provocazione. Ecco perché vorrei riprendere un commento che ho avuto modo di leggere poco fa, in cui un cittadino sardo, commentando quanto successo stamattina - e le faccio mie quelle parole -, dice che oggi è stata scritta una brutta pagina nel libro della democrazia autonomistica della Sardegna. Sembrano parole ridondanti e, ovviamente, ai meno sensibili scappa anche il sorrisetto, però io vorrei affrontare questo tema non sotto il punto di vista tecnico, amministrativo, legislativo, anche perché pochi capirebbero all'esterno di quest'Aula. Perciò potrei richiamare la sentenza numero 164 della Corte Costituzionale, dove dice che il Presidente della Regione deve attenersi all'articolo 15 del nostro Statuto per decidere sulla promulgazione o meno della legge statutaria; potrei citare diversi pareri di illustri costituzionalisti, che sono stati forniti gratuitamente, e non su commissione, sia sulle pagine dei giornali, sia ai consiglieri regionali; potrei richiamare il parere fornito dall'illustre costituzionalista professor Onida, ma lo evito perché ritroviamo ciò che il professor Onida ha detto nel dispositivo esattamente nel dispositivo della promulgazione della statutaria. Potremmo intavolare un confronto nel quale alcuni sosterranno una tesi, altri una tesi diversa e perciò c'è il fronte referendario e le opposizioni che sosterranno la propria tesi e chi insieme al Presidente continua a sostenere che sussisteva l'obbligo alla promulgazione con le varie giustificazioni giuridiche, e, ripeto, pochi ci comprenderebbero. E' comprensibile, invece, che c'è una forte, pesante interpretazione dello Statuto che non fa onore a questa Presidenza, e non fa onore prima nel metodo.
Io sono rimasto deluso ed esterrefatto nello stesso momento in una situazione politica in cui si è molto disponibili al confronto, teoricamente, e parlo agli amici che stanno da quella parte, e poi di fatto invece ci scontriamo con falsi confronti, inesistenti confronti, che minano i confronti futuri, ritengo li rendono quasi impossibili a livello regionale e credete li renderanno difficili a livello nazionale. Perciò ci sono questi falsi inviti al dialogo con chi non è dialogante. Io posso comprendere le posizioni diverse, ma stamattina, Presidente, sapendo e conoscendo l'appuntamento che lei aveva con questa Aula di relazionare, fare dichiarazioni all'Aula sulla sua legittima posizione in merito alla promulgazione della statutaria esordisce dicendo: stamattina prima di venire qua ho deciso di promulgare. Io credo che per alcuni aspetti le valutazioni siano da fare in ordine, senza criticare quella degli altri, all'educazione di ognuno di noi, educazione di rispetto istituzionale soprattutto. Al concetto, all'interpretazione del concetto di democrazia, di confronto cosa ostava al fatto che lei venisse qui stamattina in Aula, affrontasse l'Aula, avesse cercato fino in fondo il dialogo con l'Aula, il supporto, forse anche dell'Aula alle sue idee e determinazioni, nel bene o nel male, in positivo o in negativo avesse consumato non un atto teatrale e dovuto, ma con pieno convincimento, un confronto con il Consiglio regionale, e poi, soltanto dopo, avrebbe tratto le sue conclusioni e assunto le sue determinazioni, avremmo gradito molto questa forma di rispetto dell'Aula, e pensavamo che i tempi andati fossero decisamente andati. In che senso? Le ricordo, Presidente, che lei si è presentato in questa Aula come primo atto con un'azione contro l'istituzione consiliare e contro lo Statuto della Sardegna, le ricordo il giuramento mancato e soltanto dopo effettuato in quest'Aula, ma era già una chiara interpretazione da parte nostra del suo atteggiamento e della sua sensibilità democratica. Le ricordo l'accordo sulle entrate, anche quello poteva essere sottoscritto con il Governo dopo un confronto con l'Aula consiliare che l'aveva sostenuto nella vertenza con le entrate, quindi presentarsi in Aula, esporre i termini di quell'accordo, costruire i propri convincimenti dopo un adeguato confronto e soltanto dopo assumere le sue legittime determinazioni, per non parlare delle anticipazioni sulle entrate, imposte, imposte da lei alla sua maggioranza, o potrei parlare delle tasse sul lusso, potrei parlare del PPR e tutte queste azioni, a suo dire e a dire di componenti della sua Giunta, sostenute da pareri di illustri costituzionalisti, gli stessi che hanno fornito, almeno due su tre, i pareri che l'hanno indotta alla promulgazione della legge statutaria. E già in passato dimostrato dai fatti e dalle sentenze della Corte Costituzionale, del TAR, dei tribunali civili che quei pareri non erano conformi al rispetto della legge, ed è su questo che dobbiamo discutere, il rispetto della legge.
Vede, io credo che in qualcuno di noi ci sia una certa deformazione, io comprendo a livello imprenditoriale, non condivido, ma comprendo, che ci possa essere l'atteggiamento con i propri consulenti in cui gli si dice: ho questo problema, trovami, tu mio caro avvocato, la soluzione per aggirare la legge. Invece, come legislatori, come amministratori pubblici bisogna chiedere ai propri avvocati non aiutami ad aggirare la legge, ma dimmi cosa devo fare nel pieno rispetto della legge, oppure in subordine suggerisci qual è il disegno di legge... perché sono passati 10 minuti? Concludo velocemente, scusi, forse ruberò un minuto in più. Oppure suggeriscimi un disegno di legge che possa modificare democraticamente la legge perché la nostra idea di governo raggiunga il suo obiettivo. Vede un presidente, a mio avviso, pagando il prezzo alto della democrazia che è il prezzo dell'ascolto, del confronto, non è una banale perdita di tempo deve sempre finché possibile cercare il più alto ed ampio consenso e il supporto della sua Assemblea legislativa, deve saper ascoltare, deve saper fare sintesi deve saper quindi decidere, deve avere la grande, grandissima capacità e intelligenza di saper tornare indietro quando, e questo sì sarebbe un grande presidente, che questa Aula da decenni non vede. Perciò le dico, Presidente, auspichiamo che il Governo impugni, auspichiamo che la Corte Costituzionale possa finalmente esprimersi nel merito, ma il passaggio determinante e più importante che è avvenuto oggi in quest'Aula, al di là del merito, è la sua totale mancanza di rispetto istituzionale, democratico e soprattutto un rispetto anche che deve essere legato a volte alla propria educazione.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli. Per il Gruppo Misto ho ben cinque iscrizioni a parlare, poiché non è intervenuto nessun accordo con i colleghi del Gruppo Misto, io posso dare cinque minuti a testa, in via del tutto eccezionale, dato che non ci siamo messi d'accordo, quindi iniziamo con l'onorevole Farigu, vi faccio intervenire in sequenza, onorevole Farigu, prego onorevole per cinque minuti.
E' iscritto a parlare il consigliere Farigu. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Signor Presidente, io inizio ad esprimere il mio sconcerto anzitutto sulle modalità: comunicazioni del Presidente. Io ho sempre pensato che le comunicazioni del Presidente al Consiglio avessero come obiettivo quello di sentirne il parere per poi adottare delle decisioni; mi sembra che questo sia un rituale democratico statutariamente comprensibile, normale. Pensavo infatti, quando è stata annunciata la comunicazione del Presidente, che in questi termini si sarebbe svolto il dibattito in quest'Aula e francamente, un po' meravigliato di un atteggiamento diverso esercitato da sempre nel passato dal Presidente, mi sembrava davvero che avesse straordinariamente recuperato un atteggiamento di rispetto e di riguardo istituzionale nei confronti del Consiglio. Questa mia illusione è crollata immediatamente quando ci ha comunicato, anziché attraverso la stampa, anziché attraverso il BURAS, "Ve lo dico io: ho promulgato la legge".
Io credo davvero che ci troviamo di fronte a un atteggiamento che ha segnato il punto più basso. Ogni volta ho pensato che eravamo al punto più basso, ma mi pare che questo davvero è ancora il punto più basso! Il Presidente non ha mai avuto grande rispetto del Consiglio, non ha avuto rispetto neanche della sua Giunta, perché o è il giocattolo a sua disposizione o altrimenti lo cambia, non ha molto rispetto nei confronti delle rappresentanze sociali, non ha rispetto di tutti. Insomma, sono atti formali, quando li compie, ma sostanzialmente il Presidente, convinto di essere depositario della verità sacra e inviolabile, va avanti. Io mi sono fatto convinto che ci troviamo di fronte a un fenomeno classico dell'antipolitica quando approda alle istituzioni; l'antipolitica di per se stessa si deve servire, come strumenti suoi operativi, della demagogia, della prepotenza, della assolutezza dei suoi comportamenti, che nulla hanno a che vedere con il sistema e con il metodo democratico. Ma qui non solo però vi è la violazione di un metodo, di un costume, di un atteggiamento democratico, non appartiene questo modo di agire a nessun sistema democratico nella concezione comunemente accettata e diffusa; questo è un metodo assolutamente assolutista, però il grave guaio - e lo diceva anche il collega Capelli prima - è che qui si viola manifestamente, spudoratamente la legge! Quanti pareri questo Presidente ha chiesto e quante risorse finanziarie sono costate alla Regione quei pareri? Questi pareri hanno registrato quasi sempre un completo fallimento, hanno dato esattamente il risultato sul piano legale, vuoi che fosse Corte Costituzionale, vuoi che fosse Corte dei Conti, vuoi che fosse TAR, vuoi che fosse il giudice ordinario, bene, quei pareri sono stati fallimentari e oggi ci troviamo addirittura con un atto di promulgazione della legge che è scritto in manifesta violazione delle norme precise che disciplinano l'atto di promulgazione. Ma che ci vuole? Sono cose elementari! Non bisogna nemmeno essere laureati in giurisprudenza, non bisogna neanche avere una grande confidenza con la pubblica amministrazione, sono cose elementari! E noi ci troviamo ad essere governati da… e io non mi rivolgo, quindi, tanto al Presidente, perché ormai è irrecuperabile rispetto a questi valori e a questi metodi della democrazia, ma mi rivolgo ai colleghi di maggioranza e di minoranza. Queste cose non appartengono a un modo di confrontarsi tra maggioranza e minoranza! Sono questioni che violano i principi fondamentali delle leggi e dello Statuto e quindi della Costituzione. Se noi lasciammo correre questi comportamenti, badate, noi finiamo per gestire la nostra Regione, il nostro massimo istituto democratico rappresentativo con atteggiamenti ---, "oggi a me, domani a te", ma sempre in un conflitto permanente di scontro, e lo scontro può darsi che dia qualche soddisfazione elettorale, ma certamente nuoce al sistema democratico e, nel caso nostro, nuoce gravemente al nostro sistema autonomistico. Dobbiamo uscire da questo modo di rapportarci e dobbiamo vivere questi momenti nell'alto significato dei valori della democrazia e della nostra autonomia, altrimenti sarà un disastro per tutti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
Prego i colleghi di rispettare i tempi. Grazie.
MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo inattesa la promulgazione della legge statutaria. Credo sia altrettanto non inattesa la resistenza a questo atto che noi metteremo in campo in tutte le sedi. Consideravo e considero non promulgabile la legge e la sua promulgazione, che avviene secondo una formula diversa da quella suggerita dalla Corte Costituzionale, conferma che ci si trova di fronte ad una forzatura, se non a un abuso, di rilevante grandezza, ma non è questa la sede degli scontri giudiziari. Qui ha più rilevanza l'annuncio del Presidente di una disponibilità a rivedere la legge in Consiglio. A me sfuggono le ragioni profonde di questo annuncio perché esso sottenderebbe che la stessa Giunta ha dei dubbi sulla qualità della legge, mentre, e direi viceversa, la stessa Giunta non ha mai mancato di usare sulla legge toni trionfalistici ed entusiastici. E allora che cosa significa realmente questa disponibilità? Io credo che essa riveli che sta entrando in crisi - io dico finalmente - la logica che ha prevalso in tutta la legislatura, cioè la logica dell'autarchia politica della parte più forte dello schieramento vincente nel 2004, la logica dell'enfatizzazione della forza sul diritto, sulla ragione, sulle regole. Se fosse una riflessione critica autentica sarebbe importante, ma stento a credere che lo sia perché cozza con le logiche bipartitiche che hanno tenuto banco negli ultimi mesi. Il bipartitismo è dogmatico, non è dialettico, per cui come non ama le differenze perché le trova elettoralmente minacciose, così non ama l'uso critico della ragione quando è rivolto al proprio interno perché lo giudica ostile alla compattezza militare che i tempi richiederebbero.
Eppure ad una richiesta di dialogo, anche la meno credibile, non si può non rispondere dicendo a quali condizioni si può dialogare. Noi per dialogare sulla statutaria, limitatamente alla statutaria, vogliamo sapere prima che giudizio dà la maggioranza sulle criticità contestate in questa legislatura da chi non condivide il sistema che si è instaurato. Queste criticità sono: primo, l'incapacità di un potere eccessivamente concentrato e autoritario di risolvere i problemi dello sviluppo.
Per inciso, Presidente, la Legler oggi è stata liquidata; io credo sia stato un suo errore non seguire personalmente, passo passo, la vicenda anziché affidarla a suoi collaboratori rivelatisi non all'altezza della situazione e a quel porto delle nebbie che è diventata la SFIRS. Per noi questa liquidazione è un dramma di portata notevole.
Secondo, la questione della tutela dei diritti dei cittadini rispetto allo strapotere acquisito dal Governo regionale, vi inviterei a rileggere l'articolo 13 della legge urbanistica in discussione; la questione della democrazia, la questione della legalità su cui bisognerà prima o poi rompere questo velo di imbarazzato silenzio che sta avvolgendo il sistema politico sardo.
Per dialogare sulla statutaria dunque, ferma restando la dura resistenza in tutte le sedi giudiziarie, vorremmo sapere se la maggioranza e il Governo regionale accettano l'esistenza di queste criticità e in che modo intendono superarle o se invece, come appare anche alla luce della promulgazione, essi si affidino alla loro autosufficienza monopartitica alla quale le persone libere non mancheranno di reagire alleandosi e proponendo efficaci alternative politiche e di governo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Atzeri. Ne ha facoltà.
ATZERI (Gruppo Misto). Grazie, signor Presidente. Il 21 ottobre 2007 242 mila sardi, superando questo silenzio assordante, si recarono alle urne esprimendo chiaramente un giudizio politico: il 70 per cento di questi 242 mila sardi avevano bocciato sonoramente la legge ritenuta fondamentale e il misero 30 per cento invece aveva condiviso una legge creata, come spesso detto, ad personam. La genesi di questa legge conferma tutto ciò che stamattina è emerso in quest'Aula: era chiaro che il Presidente doveva difendere e promulgare una legge creata ad personam, perché ai sardi questa legge non fa ricadere nessun beneficio. Una legge che doveva disciplinare i rapporti fra le autonomie locali e la Regione, una legge che doveva disciplinare la materia referendaria, una legge che doveva finalmente dipanare il conflitto di interessi. Tutto questo non è stato scritto, ma è stato permesso al Presidente di imporre in tempi contingentati una legge così importante. Noi abbiamo un senso alto del riformismo, abbiamo sempre parlato di dare gambe e braccia alla Sardegna riformandola profondamente, ma in una cornice complessiva di grande riforma - legge elettorale, Statuto, statutaria -, invece ha voluto solo una legge che torna comodo al Presidente e questo, io credo, segnerà politicamente uno spartiacque fra chi condivide un modello autoritario, chi permette che si accentrino ulteriori poteri nelle braccia del Presidente e chi invece è per la democrazia. E' su questo che noi politicamente chiediamo un confronto e di fare una scelta di campo perché la politica deve tornare a padroneggiare in quest'Aula, in questo Parlamento, invece anche stamattina ha ratificato una decisione presa in solitudine perché è un uomo che ha una visione personalistica, privatistica del potere. Voi pensate se disgraziatamente l'elettore sardo, che spero non sia disattento, dovesse riconfermare un'altra sciagurata legislatura, la XIV, con a capo una persona che spesso ha vanificato e mortificato, emarginandola, la democrazia. L'esercizio abusivo del potere - una frase estrapolata non malignamente da questa opposizione becera e strumentale, ma dalla sentenza del TAR che riguardava il compendio Tuvixeddu - l'esercizio abusivo del potere nella storia della nostra autonomia, queste parole gravissime che aleggiano in quest'Aula anche stasera, non si sono mai consumate, è una cultura che si ignorava. Ecco perché non si può rincorrere su una legge statutaria, che senz'altro il comitato referendario impugnerà in tutte le sedi e sarà costretta a naufragare, però non possiamo inseguire sulla legge statutaria una Giunta che ha voluto estrapolare, ripeto, in periodi tiranni, contingentati, anteponendola addirittura alla finanziaria, una misera parte di queste riforme nobilissimi di cui ha bisogno la Sardegna. Coloro che si faranno carico di governare - spero che il mio Partito abbia dall'elettorato che esprimerà il giudizio questo onore - dovrà farsi carico delle vere riforme perché il fallimento politico consiste in questo: che nonostante la maggioranza granitica, bulgara, si sia fallito sui grandi argomenti, le grandi riforme. E chi sono i responsabili di questa cosa? Non certo l'opposizione, ma soltanto la visione personalistica di un Presidente che ha mostrato dei limiti patologici di fronte alla nobile arte della politica che è amore, che è passione, che è confronto, concertazione, non solo orpelli fastidiosi, è democrazia! Allora, se noi bruciano stupidamente questa legislatura e il fallimento è davanti agli occhi di tutti, beh, noi diciamo veramente che ci sentiamo inutili, amareggiati, e continuiamo a osteggiare con argomenti seri una legge statutaria che non sarà utile all'economia dei sardi e alle aspettative e le speranze dei nostri figli, ma sarà utile soltanto al Presidente della Giunta.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.
MASIA (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. Intanto consentitemi di precisare in questa occasione una volta per tutte, a nome del Gruppo Socialista, della nostra coerenza e correttezza sulla quale molti hanno provato a dire... al momento del voto della statutaria e non dopo avevamo annunciato in Aula la nostra decisione di promuovere il referendum. Un referendum che, non ci sono dubbi, è di tipo confermativo, qualcuno lo definisce approvativo. Bene, noi abbiamo ricevuto e letto con attenzione stamane l'atto di promulgazione della legge e anche i pareri che sono stati utilizzati dal Presidente e da chi, assieme a lui, ha voluto promulgare la statutaria. Il professor Onida e gli altri assimilano il referendum svolto ad un referendum abrogativo. Quando mai, visto che questo non è! Il referendum abrogativo si fa solo per le leggi vigenti e questa non lo è, almeno fino a oggi, non è il caso nostro. La legge statutaria è stata sottoposta, come noi sappiamo, a un referendum confermativo, perché? Perché la maggioranza che l'aveva approvata, voglio ricordarlo, in Consiglio non era sufficiente e quindi da noi, da quelli che hanno promosso il referendum è stato ritenuto necessario che trovasse conferma, trovasse un riscontro, un parere favorevole, anche da parte dei sardi. Beh, io credo che così non sia stato, mi pare che è davanti a tutti, infatti il referendum non è stato ritenuto valido e allora se non è il referendum valido, come può essere promulgata questa legge? D'altronde se era possibile, la conferma l'abbiamo avuta oggi, se era possibile promulgare la legge, come dice qualcuno doverose, obbligatorio, obbligati, come appunto ha detto il Presidente stamane, perché non è stata utilizzata la formula che la legge stessa prevede per la sua promulgazione? I dubbi naturalmente io li lascio a chi, in qualche modo... e la risposta su questo in particolare noi la attendiamo.
Per finire, Presidente, io credo che le riforme, non da solo lo dico, si fanno con il coinvolgimento di tutti, specialmente quando sono così importanti, coinvolgimento della maggioranza e dell'opposizione. Bene, allora proprio per questo è emerso, ma va anche di sottolinearlo, l'opportunità politica avrebbe voluto che lei riferisse a quest'Aula delle sue posizioni e della statutaria prima della promulgazione e non dopo come ha fatto. La decisione di promulgarla assunta dopo pareri giuridici che sono controversi, nessuno lo può negare, perché non risponde a verità che le opinioni sulla obbligatorietà della promulgazione siano unanimi, lo sappiamo bene che non lo sono, questo costituisce un vulnus che non può non avere riflessi politici. La disponibilità di ridiscutere la legge statutaria in Aula dopo la promulgazione io credo che svilisca questa proposta che sicuramente avrebbe avuto un significato molto diverso, un significato politico che noi volevamo dare a questo momento se l'Aula avesse avuto l'opportunità di ridiscutere la legge statutaria prima della promulgazione e noi l'abbiamo detto come Gruppo invitandola a prenderne atto, sicuramente avrebbe avuto una storia diversa. Il conflitto di interessi, Presidente, l'equilibrio tra il potere legislativo ed esecutivo, il referendum, per noi socialisti sono e restano importanti in quanto non li abbiamo condivisi prima, così come sono previsti nella legge, e noi Socialisti non possiamo sicuramente accettarli così come lei li ha promulgati.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Salis. Ne ha facoltà.
SALIS (Gruppo Misto). Grazie, signor Presidente. Io non mi voglio e non mi posso inoltrare in analisi tecnico-giuridiche da azzeccagarbugli, mi consenta, Presidente, questo riferimento, perché non ne sono capace. Io faccio un ragionamento molto semplice che anche i sardi hanno fatto, collega Atzeri, quando si sono presentati o meglio, non si sono presentati al referendum proposto da 19 consiglieri regionali contro una decisione assunta dal Consiglio regionale cioè una decisione di consiglieri regionali che hanno chiamato i sardi a smentire il Consiglio regionale. Questo è il ragionamento di popolo, quello che si evince da questa vicenda che ha impegnato per oltre un anno tra discussione e polemiche elettorali, referendarie eccetera, la vicenda della Statutaria, una legge importante che ci ha visto presenti nella discussione, che probabilmente, anzi forse sicuramente avrebbe potuto avere delle parti e ha sicuramente delle parti migliorabili, io ho seguito con estrema attenzione l'introduzione e la relazione fatta dal presidente Soru ove il Consiglio regionale una volta promulgata la legge, perché in sede di promulgazione da quello che ho letto e lo prendo per buono e mi sembra un concetto democraticamente inattaccabile, in sede di promulgazione non può essere modificata la volontà del Parlamento sardo che ha approvato questa legge statutaria. Tutti i ragionamenti sugli eventuali miglioramenti, eventuali miglioramenti, sono successivi alla promulgazione e di fronte a questo iter semplice, trasparente che non lascia adito a dubbi, io sono convinto che bene ha fatto il Presidente a promulgare la legge, certo poteva promulgarla stasera, ma non stiamo qui a sottilizzare sulle questioni... Il Consiglio regionale ha già espresso la sua volontà approvando la Statutaria. Il Presidente di fronte alla sentenza della Consulta, la dichiarazione della Consulta, di fronte alla sentenza della Corte d'appello non può non rispettare la volontà del Consiglio regionale, non può! E quindi la promulgazione a mio avviso perché non si può pensare per ragioni politiche, per ragioni politiche e di battaglia tra schieramenti politici non si può pensare di attivare conflitti di livello istituzionale tra un Consiglio regionale che approva una legge e un Presidente della Regione che di fronte alle dichiarazioni e alle indicazioni che vengono dalla magistratura istituzionale, dalla Consulta e Corte d'appello non promulgasse. Io dico che da questo punto di vista sono assolutamente convinto che dovesse essere fatto questo, questo è il ragionamento dello stato dell'arte sulla legge approvata dal Consiglio, altro è, collega Atzeri, collega Maninchedda, Masia eccetera, un ragionamento sulla capacità di questo Consiglio regionale di avanzare sul terreno delle riforme ulteriori da fare, sulle modifiche dello Statuto, sul miglioramento della Consulta, sulle capacità del Consiglio regionale di essere più presente insieme alle altre istituzioni nel processo di riforma e di sviluppo della Sardegna, su questo siamo assolutamente d'accordo, ma io pregherei, io faccio un appello, usciamo, usciamo da questo corpo a corpo che si è voluto attivare sulla legge statutaria, ci sono alcuni elementi che possono essere oggetto di nostra attenzione comune, comune! Ci sono alcuni punti che possono essere ulteriormente rivisti con un processo riformatore che vada avanti rispetto alla nostra volontà comune, spero. E allora, facciamo questo, usciamo, consideriamo...
PRESIDENTE. Concluda prego.
SALIS (Gruppo Misto). Consideriamo passato il contenzioso sulla Statutaria, la legge è promulgata, vediamo di avanzare assieme e per la piccola parte che a me compete sono convinto che la maggioranza per la parte che compete a me dentro la maggioranza, la maggioranza sarà disponibile a fare avanzare il processo riformatore dentro il Consiglio.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Signor Presidente, Assessori, colleghe e colleghi. Io avrei preferito che la comunicazione che ha dato stamattina il Presidente fosse antecedente alla decisione di promulgazione della legge perché avrebbe avuto senso un dibattito prima di emettere il provvedimento, oggi a cose fatte è chiaro che cambia tutto. Noi dovremo prendere atto che c'è stata una decisione del Presidente discutibile perché io non so se il Presidente, secondo me non poteva neanche farlo, ma su questa materia credo che ci saranno altri organi che si esprimeranno, che avranno più competenza di me. Io invece voglio entrare nel merito di quello che succederà con l'approvazione di questa legge statutaria e se la Sardegna avrà miglioramenti in positivo dopo l'approvazione di questa legge. Allora, sia chiaro, noi questa legge l'abbiamo osteggiata dall'inizio, abbiano tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di convincere la maggioranza che questa legge non andava approvata, bene, il Presidente è riuscito comunque a fare approvare questa legge pur sapendo che settori importanti della maggioranza non erano d'accordo o perlomeno avevano delle forti perplessità su questa legge, noi abbiamo detto anche che bisognava costruire l'edificio dalle fondamenta e non partendo dal tetto, che bisognava prima semmai approvare un nuovo statuto che sarebbe sicuramente la cosa più importante e ragionevole, tutto questo non è stato fatto. Bene, è stata approvata una legge statutaria che dice cosa, che concentra ancora di più i poteri nelle mani del Presidente come se questo Presidente avesse pochi poteri. Io credo che ne abbia troppi, bene, con questa legge statutaria i poteri del Presidente vengono ancora più potenziati, c'è un ridimensionamento del ruolo del Consiglio regionale e degli enti locali, c'è uno squilibrio vero di poteri tra esecutivo e legislativo, e questa è una cosa che ci preoccupa molto perché qui viene limitata la democrazia in questo Consiglio regionale perché si sta sbilanciando eccessivamente da parte del Presidente della Giunta un potere forte. Noi, Presidente, non abbiamo condiviso manco come è stato impostato il ruolo anche del Presidente e degli Assessori all'interno della maggioranza e della Giunta. Gli Assessori che possono essere sostituiti in qualsiasi momento che non hanno una grande soggettività politica, mentre noi avremmo voluto che anche gli Assessori avessero avuto un potere reale all'interno della maggioranza, lei ha detto in qualche occasione, al momento della sostituzione di qualche Assessore, che il fatto di sostituire un Assessore non era un fatto politico, era un fatto di normale amministrazione che non avrebbe comunque creato alcun problema a questa maggioranza. Così come non viene minimamente interrotto, anzi si creano maglie più larghe per quanto riguarda il conflitto di interessi, bene, a me pare che questa legge sia un abito cucito addosso al Presidente per dargli ancora più potere e perché se dovesse andare in porto questa legge statutaria effettivamente noi la vedremo come una soorta di mostro legislativo dove dà ancora più poteri al Presidente della Giunta regionale. C'è un Presidente che è già decisionista, io glielo dico Presidente, lei, decisionista com'è sarebbe stato un grande politico se lei avesse fatto cose giuste, e mi sarei preoccupato molto se lei nella sua azione politica decisionista com'è avesse fatto cose giuste. Ma purtroppo la maggior parte delle cose le sbaglia perché tutte le cose che ha preso d'impeto e che ha tentato di imporre, poi alla fine o perché c'è il TAR o la Corte costituzionale o ci sono gli organi di controllo vari o ci sono altri interventi di cui non voglio neanche citare, però sta di fatto che le cose che fa lei, le cose che impone lei, poi alla fine non passano. Quindi il vero limite è questo, che lei è un grande decisionista, ma non è sicuramente un politico capace proprio perché, a fronte di una decisione che è una caratteristica importante di un politico, però poi ci sono le scelte che sono assolutamente sbagliate quelle che sta facendo. Ecco io credo che, e qui mi riferisco anche alle cose che diceva il collega Salis. Il collega Salis dice: "Voi avete chiesto il referendum, però la gente non è andata a votare". Noi lo sappiamo qual è l'incidenza e quanta gente va a votare ai referendum, lo sappiamo bene, è difficile oggi andare a votare! Se noi ci candidiamo, abbiamo visto quale difficoltà c'è per far andare la gente a votare. Figuriamoci quanta gente oggi va a votare un referendum. E' difficile! Però lei, Salis, si è dimenticato di dire che su quelle persone che sono andate a votare la maggior parte hanno votato contro questa legge statutaria, e io credo che questo avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte del Presidente, da parte della Giunta, perché quella parte dell'elettorato che comunque ha scelto di esprimersi si è espressa contro questa legge statutaria. Però, io ho colto anche nelle dichiarazioni del Presidente, questa mattina, una certa disponibilità. Il Presidente dice: "Non è certamente la Bibbia, ci si ci si può tornare, si può vedere dove può essere migliorata questa legge". Io, conoscendola come la conosco, non credo che noi riusciremo a fare nulla e che lei sia disponibile a concedere modifiche a questa legge. Però, io credo che noi siamo qui, siamo attenti, vogliamo verificare qual è la volontà del Presidente della Giunta, ma soprattutto qual è la volontà di questa maggioranza, che di fatto allora ha approvato questa legge statutaria, una parte di quella maggioranza poi non l'ha più condivisa. Ecco, noi vorremmo capire effettivamente, da oggi faremo una verifica e ci confronteremo per capire effettivamente quali margini ci sono per migliorare questa legge statutaria. Fermo restando che noi ci adopereremo con tutti i metodi democratici possibili perché vorremmo impedire, ed impediremo, che questa legge statutaria entri in vigore, perché è una legge statutaria che non creerà nessun beneficio alla Sardegna, che non migliorerà le condizioni dal punto di vista del rapporto fra Consiglio regionale e Giunta regionale, non migliorerà la democrazia in questo momento in Sardegna, non migliorerà le condizioni di legalità che sono quelle che oggi i cittadini chiedono di più in un momento particolare come questo. Pertanto, per quanto ci riguarda, noi non abbiamo condiviso questa legge statutaria e ci adopereremo con tutti i metodi possibili e democratici naturalmente per fare in modo che questa legge, benché promulgata dal Presidente, non possa entrare in vigore. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà.
DAVOLI (R.C.). Grazie Presidente. Sarò estremamente sintetico perché non voglio andare oltre il compito che le comunicazioni del Presidente ci hanno dato. Ci sarà tempo più in là per ragionare, per elaborare anche delle ipotesi nuove e per approfondire l'argomento. La legge statutaria, come sapete tutti, come abbiamo vissuto insieme, ci ha visto impegnati in maniera abbastanza importante in questo Consiglio, impegnati in una discussione difficile, delicata, aspra. Ci sono state delle contrapposizione molto evidenti, anche degli atteggiamenti contrapposti. Si è discusso del modello istituzionale, dei poteri e delle competenze del Consiglio e della Giunta, si è fatta anche tanta fantasia politica secondo me. Abbiamo espresso posizioni diverse, ed infine abbiamo votato, e tutta la maggioranza, ripeto, la maggioranza di questo Consiglio, ha votato appunto il testo proposto. Un testo che il nostro partito ha assunto come in quella fase, in quel contesto, in quel momento, come il migliore possibile. Il migliore possibile appunto in una fase della legislatura estremamente delicata. Si è fatto poi il referendum, questo partito coerentemente ha difeso la legge. Un referendum richiesto da una parte del Consiglio regionale, da una parte anche di quelli che avevano votato appunto in quest'Aula. Oggi, dalle comunicazioni del Presidente apprendiamo che, sulla base appunto delle decisioni della Corte costituzionale, della Corte d'Appello di Cagliari, dopo aver raccolto dei pareri autorevoli, pensiamo noi, ha deciso di promulgare la legge. Consideriamo questo, in questo momento, un dovere e un obbligo. Per cui ne prendiamo atto, prendiamo atto della promulgazione della statutaria regionale e dichiariamo, dopo aver sentito anche la disponibilità del Presidente, dichiariamo la nostra disponibilità a vederne i contenuti, i contenuti per modificarla, naturalmente per modificarla in meglio, sulla base ad esempio dei concetti della democrazia partecipata, dell'affermazione dei diritti e della comunità sarda, dello sviluppo più ampio della democrazia. Ci sono tanti elementi che possono essere inseriti e che innoverebbero comunque questa statutaria approvata dal Consiglio regionale. Già da domani, Presidente, noi siamo disponibili a ragionare insieme alle forze di questo Consiglio regionale, per cercare appunto di migliorare questa legge approvata, promulgata, come era dovere appunto da parte del Presidente del Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, chiedo scusa ma…
PRESIDENTE. Ho provato a toglierle… dovrebbe cambiare postazione. C'è proprio una tenda che si è rotta, onorevole Diana.
DIANA (A.N.). Questo non può accadere!
PRESIDENTE. Insomma, c'è un proverbio che dice che il sole bacia i belli. Quindi, insomma però, non sempre è utile!
DIANA (A.N.). Qualche volta anche gli scemi!
Comunque credo che il sole nei prossimi 12 minuti…
PRESIDENTE. Abbiamo provato a sistemarla, onorevole Diana. Sì, sì è fermo il tempo. Se vuole cambiare postazione. Se le dà fastidio. Prego.
DIANA (A.N.). No, no. Sto andando verso un qualcosa, ma per il momento rimango ancora qua. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Ma, io inizierò, non so se forse andrò fuori dal coro, inizierò sollevando comunque un problema di rispetto del Regolamento, perché l'articolo 121 al primo comma dice che il Presidente, purché lo faccia a entro le 24 ore antecedenti, può chiedere di dare comunicazioni al Consiglio. Tutti quanti sapevamo dal 3 di luglio, data di convocazione del Consiglio, che il Presidente avrebbe dato delle comunicazioni. Ovviamente il 3 questa legge non era ancora promulgata, ergo la comunicazione che il Presidente ci dato non ha rispettato il dettato del comma 1 dell'articolo 121. E questo, voglio dire, lo dico a margine, per recuperare quel tempo che ho perso in attesa che il sole mi desse la possibilità di parlare più serenamente. Io ho ascoltato il Presidente stamattina e per evitare di stare qua sono andato nel mio ufficio, nell'ufficio del Consiglio regionale che mi è stato assegnato, per ascoltare più serenamente le cose che ci diceva il Presidente. Mi sono spaventato! Perché questo tono dialogante, che definisco oggi pericoloso e sospetto, perché non può trattarsi di altro. Da cosa mi deriva questa convinzione? Per quale motivo il Presidente oggi, nella giornata odierna, dovendo rilasciare dichiarazioni al Consiglio sulla legge statutaria, lo sapeva dal 3, come mai non l'ha promulgata il 4, il 5, il 6, il 7? L'ha promulgata oggi. E questo è il primo dubbio, sospetto che mi attanaglia, caro presidente Soru, perché lei è certamente una persona molto intelligente e non può avere promulgato questa legge in spregio al Consiglio nella giornata odierna. Molti colleghi si sono affannati a dire che non era giusto, che non era corretto, condivido tutto. Io però sono convinto che lei questo atto l'ha fatto volutamente, scientemente perché lei vuole provocare l'impugnazione di questa legge. Lei sa benissimo quali sono i dubbi su questa legge, li ha avuti questo Consiglio regionale, li abbiamo avuti molti di noi, anche una parte della maggioranza che poi l'ha votata, però questa legge promulgata presenta tutta una serie di problematiche, mica roba da nulla. Forse quando l'abbiamo fatta non ci si pensava a questo. Però, questa legge, per la quale io non spenderò una parola per dimostrare che non era promulgabile…
SORU (P.D.), Presidente della Regione. Perché la condivide.
DIANA (A.N.). …ci saranno altri che lo faranno certamente meglio di me, io sollevo un problema politico. Questa legge cari colleghi del Consiglio, se applicata, smantella complessivamente tutto il sistema delle autonomie locali, e non solo, della Sardegna. Mette ovviamente, non il centrodestra che amministra ben poco in quest'isola, ma mette certamente il centrosinistra in una condizione di oggettiva difficoltà. Pensiamo solo all'ineleggibilità e all'incompatibilità. Non si potrà candidare nessun Presidente di Provincia, prendete nota, non si potrà candidare nessun Sindaco, e ne avete tanti, prendete nota, non si potrà candidare nessun manager delle AA.SS.LL., nessun direttore generale, so che questo vi può far gioco, non lo so se farà gioco a voi o se farà gioco anche al Presidente. Non si potranno candidare gli Assessori, insomma crea un problema, all'interno del centrosinistra, non del centrodestra, o di coloro che comunque non sono con voi, crea certamente dei problemi. Allora qual è il sistema migliore per far sì che questa legge abbia effetti diversi? Provocare! E provocare come? Promulgando la legge il giorno che il Presidente della Giunta avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni, ma il 3 di luglio, quando il 3 di luglio, può darsi anche che nella mente del Presidente esistesse già la volontà di promulgare questa legge, mi chiedo perché non l'ha fatto il 4, o il 5, o lo stesso giorno il 3. No, lo ha fatto oggi, è una provocazione. Ed è una provocazione, cari consiglieri e cari colleghi, che tende fortemente, il principio è quello, il presidente Soru quando, con tono dialogante, e io lo definisco ancora una volta sospetto e pericoloso, ha dato la disponibilità, onorevole Salis che pensavo appena appena più furbo, non ha colto questo sottile pronunciamento del Presidente della Regione, dice che è disponibile con un tono che non gli avevamo mai sentito in quest'Aula, estremamente disponibile. Riportiamo la legge in aula e modifichiamola, e cambiamola e chissà cosa cambiamo. E chissà che cosa cambiamo! Non lo sappiamo che cosa cambiamo. Io personalmente sarei del parere che questa legge va promulgata e mantenuta, intanto. Poi, tutti quanti ci facciamo i conti in casa nostra e voi ve li farete in casa vostra, ma certo è che se questa legge viene bocciata il ritorno maggiore in quest'aula ce l'ha il centrosinistra, non c'è dubbio. Oggi, il sistema elettorale regionale non è il sistema elettorale delle nomine, per fortuna, quindi noi abbiamo dei parlamentari che sono stati nominati, però abbiamo dei consiglieri regionali che vengono eletti e servono i voti per essere eletti. E i voti li sanno cercare i consiglieri regionali in carica, li sanno cercare i manager delle AA.SS.LL., i direttori generali, ma soprattutto li sanno cercare i Sindaci, i Vicesindaci, gli Assessori e i Presidenti delle Province. Quelli sono bravissimi a cercare voti. Allora, mi chiedo: ci deve essere qualcosa sotto, non può essere che il Presidente solo perché non gli sono simpatico io, che comunque facevo parte dello stesso Giudicato, siccome l'onorevole Diana è un fesso, beh insomma, io questa cosa gliela voglio fare stamattina: promulgo la legge. Non so se avesse avvertito gli Assessori, se ne avesse parlato con chi, non lo so, forse con una parte della maggioranza, forse con qualcuno della maggioranza che non fa più parte di questo Consiglio regionale, adesso iniziano tutti quei lavorii ai fianchi di chi vuol essere candidato e di chi non si può candidare. Allora, un atto di questo genere, ovviamente, urta la suscettibilità di chiunque, anche la mia, ma io non spenderò una parola perché venga impugnata questa legge, glielo comincio a dire già da adesso. Io personalmente le assicuro che proprio manco una parola, ma tale e tanta la verve con cui lei l'ha fatto questo atto, Presidente, che io sono certo che questa legge verrà impugnata e se anche non venisse impugnata, essendo una legge promulgata con tutti i dubbi di questo mondo, io mi chiedo se quando ci saranno dei referendum qualcuno non impugnerà, se quando si parlerà di ineleggibilità e incompatibilità qualcuno non impugnerà, e quando ci saranno i divieti contrattuali che sono previsti nella legge chissà se qualcuno non impugnerà qualcuno di questi divieti, e quando ci sarà il problema dei conflitti di interesse chissà se qualcuno non impugnerà il conflitto di interesse, mio piuttosto che del Presidente della Regione. E quando ci sarà da emanare i testi unici, per i quali voi avete dato mandato alla Giunta di predisporre testi unici, figuriamoci se non ci saranno dei ricorsi. E quando ci saranno le nomine, che saranno di competenza della Giunta o anche del Consiglio, non ci saranno ricorsi. E quando si parlerà delle funzioni che avete voluto dare al Presidente della Regione e alla Giunta ma figuriamoci se dopo gli atti non ci saranno dei ricorsi. Sarà un ricorso continuo. E il ricorso continuò nasce dalla debolezza con cui nasce questa legge e con cui viene promulgata questa legge…
PRESIDENTE. Prego, concluda.
DIANA (A.N.). Ed ecco perché io dico che noi dobbiamo sollevare il problema politico con lei, io credo che questo Consiglio regionale abbia certo gli strumenti per modificare, per fare. Però, rimane sempre un punto oscuro, un punto interrogativo che mai lei riuscirà a dimostrare, a me personalmente ma credo a nessuno, le motivazioni che l'hanno portata a promulgare nella data odierna piuttosto che in un'altra data la legge statutaria.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Secondo la teoria del collega Diana che ha parlato adesso…
DIANA (A.N.). Non iniziamo come all'inizio della legislatura!
CUGINI (Sinistra Autonomista). Questa legge è stata fatta per agevolare gli avvocati. Questo è il suo pensiero.
DIANA (A.N.). Anche!
CUGINI (Sinistra Autonomista). Beh insomma, se ci sono tutti questi ricorsi... Però, io credo che occorra fare uno sforzo, anche stasera, per cercare di comprendere tutte le ragioni politiche dell'argomento in discussione. C'è qualcuno di noi che può dire che all'interno del proprio Movimento, del proprio Partito, delle associazioni, non ha sentito due pareri contrapposti sulla promulgazione? Nessuno di noi può dire che ha sentito un solo parere, tutti abbiamo sentito più pareri e più pareri diversi. E io credo che con questo dubbio di pareri sentiti da amici che volevano aiutarci nella nostra attività politica, con questo dubbio dobbiamo fare la discussione. Perché i miei amici, che ho sentito, mi hanno detto va promulgata e, altri amici dello stesso peso, e con la stessa funzione, non va promulgata. Io rimango con il dubbio, però insomma siccome siamo in presenza di un voto del Consiglio regionale, siamo in presenza di un referendum che non ha raggiunto l'obiettivo, siamo in presenza di un testo che è stato licenziato senza nessuna forzatura dalla Commissione, credo che occorra fare uno sforzo, ripeto, per andare oltre. E, se facciamo uno sforzo per andare oltre, credo che con molta onestà tutti noi dobbiamo dire che stamattina, oltre alla comunicazione della promulgazione, è stata data un'indicazione di lavoro che io personalmente ho apprezzato; poi non pretendo che tutti i colleghi apprezzino come l'ho apprezzata io, ma per me è importante che uno, due, tre, dieci colleghi, la maggioranza dei colleghi accolga un'impostazione politica che abbiamo discusso in tante occasioni e che abbiamo auspicato. Stamattina, se si potesse dire con una battuta, io potrei dire "è passata la mia linea": io lo potrei dire, questo! E passata una linea che tiene conto soprattutto, cari colleghi, del dibattito che c'è stato in Sardegna sul contenuto della legge, dove sono emerse, in quelle discussioni appassionate e democraticamente organizzate, delle considerazioni di merito che ci possono aiutare nelle prossime settimane. Perché non trasferire nel Parlamento dei sardi quella consultazione che si è fatta con il nostro popolo? E, trasferendo quella volontà di migliorare il testo che era l'auspicio dei promotori del referendum, fare in modo che questo Consiglio, a differenza delle scelte che ha fatto nel recente passato, si faccia carico di dare una risposta positiva? Perché non dobbiamo rappresentare quelle volontà che si sono espresse durante le assemblee che dicevano: su quel punto la legge non andava fatta così ma andava fatta diversamente. Perché vogliamo rinunciare a questa funzione? Sappiamo che verrà impugnata e che ci saranno ricorsi ma lasciamo andare i ricorsi perché anche quello è un passaggio democratico della vita della nostra regione. Ma chi ci dice che non lo dobbiamo fare quello di accogliere i suggerimenti migliorativi che sono venuti dal confronto, dal confronto che hanno fatto i colleghi della destra, che hanno fatto quelli del centro e che hanno fatto quelli della sinistra?
Allora, secondo me il testo può essere ripreso, e ripreso dal Consiglio, ripreso dalla Commissione autonomia, ripreso dall'Ufficio del Presidente della Commissione autonomia che si fa carico di discutere delle possibili modifiche da apportare con l'insieme del Consiglio! E poi tornare in Aula e approvarle per migliorare il testo.
Se facciamo un testo migliorato chi è che ci può dire che non abbiamo fatto sino in fondo il nostro dovere? Se invece dovessimo tenere la posizione che abbiamo tenuto sul nuovo Statuto, è chiaro che non ci stiamo assumendo la responsabilità. Molti colleghi hanno detto, sull'argomento, "lo Statuto lo scriveremo con il popolo": è una cosa che si può dire quando si cerca consenso ma sappiamo che lo Statuto e le leggi le fa il Parlamento dei sardi. E allora credo che questa sia l'occasione per impegnarci tutti per recuperare quella funzione alta al Consiglio regionale e per correggere la lettura che c'è in Sardegna del Consiglio regionale che dice che quando è di fronte a leggi importanti come lo Statuto, o in altre occasioni come la legge elettorale, il Consiglio regionale partorisce il topolino. E allora, la responsabilità per noi aumenta, e la responsabilità noi dobbiamo assumerla fino in fondo, lo dico senza nascondere la mia idea: va assunta sino in fondo da parte della maggioranza! Io non mi aspetto che le opposizioni assumano l'iniziativa perché fanno delle considerazioni che sono di parte, sono le loro considerazioni, ma la maggioranza, la maggioranza che è qua dentro, parte della maggioranza che svolge funzioni importanti, che ha partecipato alla discussione sul referendum, che ha diretto anche parte di quella iniziativa, quella maggioranza perché non si fa carico di proporre al Consiglio, attraverso il lavoro di Commissione, le modifiche al testo? E la maggioranza lo deve fare, non si può sfuggire a questo punto da questa responsabilità, non c'è nessuno di noi che può sfuggire alla responsabilità di svolgere una funzione di governo sino all'ultimo giorno che rimaniamo in Consiglio regionale, e aggiungo, per la maggioranza, da svolgere anche dopo questo mandato, perché ci sono le condizioni, tutte le condizioni, perché la maggioranza si allarghi, anche su temi di questo tipo, si confronti anche su temi di questo tipo e dia il più alto contributo nella indicazione delle modifiche da apportare alla legge. La maggioranza lo deve fare, perché dalle opposizioni non ci dobbiamo aspettare, sul tema, comportamenti diversi da quelli che hanno tenuto sulla legge statutaria Mi sto rivolgendo, per essere estremamente chiaro, ai compagni socialisti, lo sforzo va fatto in quella direzione; mi sto rivolgendo agli amici, ai compagni sardisti, lo sforzo va fatta in quella direzione e va fatto nella direzione di apprezzare… non come dice il collega Ladu " lei è decisionista, la cosa mi avrebbe preoccupato anche se lei avesse fatto bene". La cosa che deve preoccupare è quando si fa male, perché siamo qui per rappresentare gli interessi dei sardi e quindi se c'è uno che fa bene quello va ringraziato, se fa bene, e va criticato se fa male, quindi è l'opposto! Si comprende perché lei si è fatto il nido da quella parte ed io me lo sono fatto da questa parte, perché è chiaro che siamo su posizioni diverse, ma anche nelle funzioni minime della responsabilità che ci compete…
LADU (Fortza Paris). Mi sarei preoccupato se fossimo dalla stessa parte, per fortuna sei il più lontano possibile!
CUGINI (Sinistra Autonomista). Siamo stati dalla stessa parte poi tu hai tradito, ricordatelo, tu hai tradito e te ne sei andato con gli altri. Io sono sempre stato da questa parte, sono rimasto dalla parte dove ero quando sono entrato, non ho mai tradito e non tradirò anche quando esprimo opinioni diverse dai colleghi della maggioranza!
LADU (Fortza Paris). Tu hai fatto peggio perché tu sei campato dalla politica. Tu sei il frutto di questa politica!
PRESIDENTE. Onorevole Ladu, onorevole Cugini, stiamo al tema. Prego.
CUGINI (Sinistra Autonomista). Presidente, io sono del parere di lasciargli il tempo che ho perché, come la manifestazione dell'altro giorno fatta a Roma, si comprende che più si parla in questo modo e maggior consenso si ottiene, ma io dico che…
LADU (Fortza Paris). Sono gli amici tuoi che sono andati a Roma!
Non sai più che cosa dire, sai fare solo il buffone, giullare!
PRESIDENTE. Onorevole Cugini, se si vuole rivolgere a noi ci fa una cortesia, magari con l'onorevole Ladu finite la discussione.
CUGINI (Sinistra Autonomista). E' giusto e anche simpatico che mi interrompa una o due volte, non è giusto che interrompa sempre perché poi magari si confonde.
Io credo che sia opportuno riprendere l'argomento - lo dico anche per il collega Maninchedda - quella posizione frutto di una iniziativa collegiale, e mi fa piacere che lei l'abbia apprezzata, che l'apprezzamento duri, da parte sua e del suo partito, sino a quando non entriamo nel merito di verificare la bontà dell'iniziativa della maggioranza.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.
ORRU' (P.D.). Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, io intervengo per esprimere - sono una delle poche voci a questo punto - certamente il nostro consenso verso la promulgazione della legge statutaria, approvata non dalla Giunta regionale o dal Presidente ma da questo Consiglio regionale con la sua maggioranza assoluta.
Il nostro consenso convinto verso un atto che sul piano giuridico può essere - e sottolineo può essere - ritenuto un atto dovuto secondo la scuola di pensiero autorevolmente rappresentata anche nei pareri che ci sono stati messi a disposizione; un atto dovuto cui il Presidente della Regione per le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto in anzitutto, dall'articolo 15, nonché dalle leggi regionali, non può sottrarsi. Io dico che questo è uno degli aspetti più, secondo me, sui quali sottolinearlo, io non voglio entrare nel merito come tanti altri sulle disquisizioni giuridiche, ci sono altre sedi, che dipaneranno le matasse, insomma. Però io, anche perché penso che si sarebbe creato un precedente molto pericoloso, cioè un Presidente della Regione, noi possiamo avere avuto tante posizioni differenti sul ruolo del Presidente, sull'elezione diretta e così via, nel lungo dibattito che c'è stato in Consiglio, ma io non ricordo nessuno che abbia avuto intenzione di attribuire un potere discrezionale al Presidente della Regione nel promulgare, e quindi procedere alla pubblicazione della legge, di una legge approvata dal Consiglio regionale. Io penso che su questo almeno ci sia stato un accordo unanime. Io penso che sarebbe pericoloso se si creasse, questo sì, un vero vulnus di questo genere. Ora secondo un'altra scuola di pensiero, sostenuta da altrettanti valenti costituzionalisti, non ricorrerebbero queste condizioni, la legge cioè non andava promulgata, io penso che si debba portare il giusto rispetto per le opinioni che vengono portate, anche, aggiungo, anche il dovuto rispetto per quei cittadini sardi, quegli elettori sardi che come me hanno utilizzato il referendum, si sono recati al referendum e hanno espresso un'opinione differente dalla mia.
Ora la nostra Regione si è dotata di una legge che disciplina il referendum confermativo sulla legge statutaria nel 2002, lo ha fatto guarda caso in previsione dell'approvazione di una possibile approvazione di una legge elettorale, 6 anni fa. Poi, come sappiamo, questo non avvenne con quella norma si intendeva disciplinare esattamente questa materia, c'è chi sostiene per errore, può darsi chi no, invece, ma in quella legge si fa esplicito riferimento alla procedura prevista dalla legge generale sul referendum in cui è previsto il famoso quorum, su questo ovviamente ci sono come detto delle opinioni e rimangono delle valutazioni e convincimenti diversi, non credo che riusciremo a risolverli qui, e verranno affidati alle sedi, qualora se ne addivenga, appunto a quelle azioni che sono state qui annunciate.
Io credo che questo comunque, che su questo ci dovrebbe essere quantomeno cautela, ho sentito parecchie certezze poco prima, nella fase precedente il pronunciamento della Corte Costituzionale, i fatti non hanno dato ragione a queste certezze, questo, appunto, suggerirebbe maggiore prudenza, maggiore cautela. Però sono invece come dire più che sorpreso rammaricato da atteggiamenti, dal proseguire degli atteggiamenti pregiudiziali che è una costante, ogni volta che si sono affrontate le riforme istituzionali. Non faccio gli esempi, non li ricordo, non ho il tempo, avremo il tempo di discuterli in altra sede o, perlomeno, quando affronteremo altri punti. Io credo che questi atteggiamenti, dopo le dichiarazioni del Presidente di stamane, stridono, me li sarei aspettato di fronte ad una decisione chiusa, ad un atteggiamento chiuso, non aperto ad una valutazione, qui neanche un dubbio su ciò che è stato adottato, perché questo sottintende. Ora quella apertura è stata lasciata cadere, salvo eccezioni che personalmente apprezzo, e che vanno raccolte, ne intuisco le ragioni politiche contingenti, di schieramento politico, ormai prossimo all'appuntamento elettorale, ma se mi è consentito, non lo condividevo prima né tantomeno lo condivido oggi. Perché che senso ha ricorrere, appunto, all'enfasi all'affermare ciò che non è contenuto nella statutaria, perché non è contenuto nella statutaria, l'accresciuto squilibrio tra i poteri istituzionali e così via, che senso ha, insomma. Io penso che sul piano dei contenuti che allarme ci deve essere se diventa operativo con l'avvenuta promulgazione della legge, che cosa diventa operativo? Le prerogative del Consiglio non solo diminuiscano ma aumentano, sono ampliate, la disciplina della discussione delle dimissioni, ad esempio, non c'era, c'è, è analoga a quello che avviene negli enti locali, oggi noi in caso di dimissioni lo apprenderemo dalla stampa, non avremmo neppure la possibilità non dico di discutere, non dico di intervenire per consentire una giusta discussione, sarebbe cosa fatta, quasi un automatismo. Le garanzie del 40 per cento di rappresentanza di genere tutto questo diventa operativo e le cause di ineleggibilità, io non credo che smantellino tutto il sistema degli enti locali, e uno smantellamento volontario ma di singole persone, d'altra parte è una norma che abbiamo provato, poi come sappiamo più si stride più si urla in questa materia più si deve diffidare. Perché non credo che sia giusto, è stata approvata da questa Aula anche con soddisfazione mi pare molto trasversale. Invece diventeranno operative, potranno diventare operative solo dopo il vaglio del Consiglio regionale, solo dopo il vaglio del Consiglio regionale, e quindi dopo la procedura legislativa le modalità di elezione degli organi perché noi la legge elettorale non l'abbiano inclusa, abbiamo semplicemente ribadito il Presidente viene eletto direttamente e contestualmente al Consiglio regionale, a suffragio universale diretto. Questo abbiamo ribadito, null'altro. Verrà la disciplina relativa ai referendum, tra l'altro, perché bisognerà, appunto, approvare una legge apposita, il sistema delle incompatibilità compreso il conflitto di interessi perché senza la consulta e la legge che la istituisce, o meglio che la regolamenta non potrà avere lo svolgimento previsto, le competenze della Giunta e della Presidenza, senza una legge di organizzazione tutto questo non diventa operativo, né oggi né domani. Tutto questo passerà al vaglio del Consiglio regionale, se il Consiglio regionale non è d'accordo lo definirà esso che cosa deve essere l'organizzazione della Giunta, quali sono le sue competenze quale deve essere il rapporto tra il Presidente il Consiglio e la Giunta. L'allarme allora dov'è? Io penso che bisognerà comunque ripartire da qui, a bisognerà comunque ripartire da questo punto e ragionare da questi punti, utilizzare gli strumenti che abbiamo, ovviamente partire dalla responsabilità della maggioranza, non c'è dubbio, questo deve avvenire dovrà avvenire in questa o nella prossima legislatura, però non potranno valere le pregiudiziali, bisognerà confrontarsi sul merito, sui contenuti. L'elezione diretta del Presidente c'è con presidente Renato Soru o con presidente altro, quei poteri derivano da quello, la via maestra è affrontare una legge elettorale seria, una modifica statutaria meglio dire, e quindi discutere se confrontarsi, se superare o no questo strumento. Ecco io, tutti quanti noi sappiamo che è un conto è dire che siamo contro questo quadro politico e questo mette assieme parecchie forze, altre cose è dire siamo contro l'elezione diretta del Presidente, perché non c'è, non c'era prima non c'è adesso, io penso che non ci sarà manco domani una maggioranza qua dentro o fuori da questa Aula che condivida il superamento di questo sistema, però poi come tutti i sistemi è adatto per questa fase per questo periodo ha il consenso, probabile che questo non l'abbia più in futuro, gli organismi istituzionali sono per modificare le norme adeguarlo a quello che è la volontà dei cittadini, ma non si può fare con pregiudiziali con gli allarmi che non sono appropriati, lo si fa con un confronto di merito sulle prospettive e sugli obiettivi. Anche prefigurandoli prima, anche definendoli prima, è questo che dovremo fare, credo, da qui in avanti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). La promulgazione della legge statutaria, annunciata dal Presidente stamattina, ovviamente non ci ha sorpreso. Non avevamo dubbi che così doveva concludersi questo procedimento, viste le condizioni politiche che hanno accompagnato la proposta, la discussione, l'approvazione della legge statutaria, il confronto, anche molto aspro, che c'è stato anche successivamente, che ha portato alla richiesta di referendum e alla celebrazione di un referendum, ma anche complessivamente l'andamento del rapporto fra la maggioranza e l'opposizione, tra il Governo regionale e il Consiglio regionale tutto intero, opposizione compresa. Non stupisce che ci sia una decisione di questo genere e vorrei liquidare subito in maniera netta la questione istituzionale e giuridica.
Le ragioni che sono state addotte a favore della non promulgazione, della non opportunità, anzi dell'impossibilità della promulgazione personalmente mi convincevano di più. Mi hanno convinto di più per le cose che ho letto. L'atto di promulgazione, basato su pareri di personaggi più o meno autorevoli, non tutti autorevoli allo stesso modo, sorprendono per una cosa, o comunque in questi pareri che abbiamo letto emerge una cosa abbastanza semplice, che perfino un autorevole costituzionalista di livello nazionale è costretto ad arrampicarsi sugli specchi per emettere un parere pro veritate che consenta la promulgazione di questa legge, tanto è vero che ha dovuto superare quell'argomento formale, ma non solo formale, della formula di promulgazione. Nel parere del professor Onida è dettata la formula con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha promulgato questa legge statutaria. L'ha detta il professor Onida, l'ha dettata il professor Onida, per superare una carenza formale che può sembrare di poco conto, cioè il fatto che la legge regionale preveda come forma di promulgazione una formulazione ben precisa, e cioè il Presidente, preso atto della deliberazione del Consiglio regionale, dell'approvazione del Consiglio regionale e dell'esito favorevole di un referendum, promulga. L'esito favorevole non c'è e nessuno può dire che un referendum dichiarato non valido, a ragione o a torto, ma comunque dichiarato non valido, equivalga a un giudizio favorevole. Non è un giudizio favorevole e per promulgare, infatti, si è dovuta aggirare quella formula prevista dalla legge. Ma se era prevista quella formula dalla legge quella formulazione indica qual è la ratio della legge, che corrisponde tra l'altro ai lavori preparatori in cui lo stesso relatore della legge diceva, addirittura esplicitamente nei lavori preparatori, che il quorum non poteva essere messo in un referendum confermativo.
Allora la questione di principio è invalicabile: un referendum abrogativo necessita di quorum perché si tratta di abrogare una legge esistente e vale il principio della conservazione della norma, ma un referendum confermativo non può avere quorum perché se è necessario il consenso o il dissenso da parte del corpo elettorale questo dissenso o consenso deve comunque emergere, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto. Questo elemento di pura ragionevolezza è totalmente assente dai pareri degli illustri, più o meno, costituzionalisti citati, chiamati in causa dalla Giunta regionale, altri illustri costituzionalisti ed esperti sono stati totalmente ignorati. Avete deciso di promulgare; questo sul piano istituzionale è irragionevole, non so se sia un vulnus, ma sicuramente è una grave irragionevolezza. Sul piano politico, poi, è un'ammissione di debolezza gravissima, è un'ammissione di debolezza perché avete voluto usare la forza, avete voluto fare, in questa situazione, una forzatura. Una forzatura per tenere in piedi che cosa? Una grande legge di riforma? Forse in quel caso una forzatura l'avremmo anche capita, ma avete fatto una forzatura per tenere in piedi una legge statutaria, una legge di riforma che è una riformetta! E' una leggina questa legge statutaria. Una leggina, che sanziona il fallimento della vostra azione riformatrice di questa legislatura. Non siete stati in grado e non siete in grado di fare riforme!
(Interruzioni)
Non siete i soli, certamente.
BIANCU (P.D.). Le abbiamo fatte! Mentre voi le avete promesse e non le avete fatte!
LA SPISA (F.I.). E' certamente una situazione che noi registriamo anche a livello nazionale, ma non avete avuto la capacità di creare le condizioni…
(Interruzioni)
Non riesco a sentirvi. Non avete avuto la capacità di creare le condizioni in questo Consiglio regionale per fare una riforma, una legge statutaria. Non l'avete proprio voluta! Avete saltato tutti i passaggi, avete voluto fin dall'inizio lo scontro, innanzitutto per il fatto che questa legge parte dall'iniziativa della Giunta ed è stata condotta in tutti i suoi passaggi come uno strumento essenziale dell'azione di governo. Non avete saputo scindere l'azione di governo dall'azione riformatrice e questo sanziona il fallimento politico di questa legislatura, di questa maggioranza e del suo governo, ma non solo del suo governo, colleghi, di questa maggioranza, che infatti è spappolata! E' spappolata, tanto più di fronte a questo atto di promulgazione! Non esiste più! Non c'è una maggioranza qui, c'è un tirare a campare! Questo è il problema che sta attanagliando quest'Aula, ma che di fatto sta paralizzando ogni possibilità ulteriore di utilizzare qualche mese ancora per fare qualche riforma. Ma voi pensate che ci sia in quest'Aula adesso, dopo anche questo ulteriore atto, dopo anche le cose che si sono sentite oggi, cioè messaggi intenzionalmente almeno distensivi frammezzati ad insulti nei confronti di colleghi, ma pensate che in questo modo si possa davvero fare una legge statutaria, modificare questa legge o avviare un percorso di riforma che porti a qualcosa di concreto e di positivo in questi mesi? Con questo clima? Con queste persone? Con dei partiti che non esistono più? Con dei partiti nati e poi dopo immediatamente sconfessati, non riconosciuti neanche da chi ne ha avuto la paternità o la maternità? Allora, se tutto questo è vero noi non ci sorprendiamo della promulgazione, attendiamo pazientemente l'evolversi degli avvenimenti e delle procedure che sul piano legale, normativo, giuridico, giurisdizionale si potranno conoscere tra qualche mese, ma si è persa un'altra occasione per confrontarsi veramente e trovare una soluzione che potesse davvero impedire l'ennesimo ricorso a una sede giurisdizionale alta come quella della Corte Costituzionale, che speriamo riconosca ciò che anche ad una semplicissima lettura sulla base del buon senso è evidente a chiunque, e cioè che questa legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale con una bassissima maggioranza, non ha trovato un'intesa sufficiente per cui si è fatto ricorso anche al corpo elettorale e questo corpo elettorale, di fatto, ha impedito la conferma di questa legge.
Non si fanno riforme a colpi di maggioranza; questo vale per tutte le forze politiche, lo abbiamo imparato a tutti i livelli, regionale e nazionale. Non si può proseguire così. Io spero che dalla prossima legislatura si possa fare veramente in maniera diversa, più costruttiva, più capace di creare condizioni, con lo sforzo che è necessario in queste materie.
PACIFICO (P.D.). Eh, ma col lodo Alfano non avete fatto la stessa cosa?
PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, ha facoltà di replicare il Presidente della Regione.
SORU (P.D.), Presidente della Regione. Grazie, signor Presidente. Intanto, comunicazione di servizio, si direbbe: non è stata liquidata la Legler oggi, lo dico soprattutto per chi ci può ascoltare anche fuori da quest'Aula, in maniera che non ci siano delle preoccupazioni infondate, oggi. Non è stata liquidata la Legler, è stato avviato il procedimento per chiedere la messa in liquidazione della Legler che serve soprattutto per tutelare la società dall'aggressione dei creditori e poter facilitare le discussioni già in atto col tribunale di messa in bonis di parte della Legler e quindi avviare processi di reindustrializzazione attorno al fallimento industriale della Legler, così come l'abbiamo conosciuto.
E' evidente che io ho un rapporto difficile con quest'Aula, almeno con una parte di essa, e attorno a questa difficoltà è stato costruito e si è vissuta una parte di questa legislatura. Ancora oggi è stato ricordato che non ho giurato nella maniera in cui hanno giurato tutti i miei predecessori, forse perché è capitato a me per primo di essere eletto con un diverso sistema elettorale ed essere stato chiamato a giurare ancora prima di entrare in quest'Aula e a coprire degli spazi e dei comportamenti non regolamentati e semplicemente per rispetto di quest'Aula, per rispetto dei ruoli, per rispetto di tutto, giurai con una formula diversa rispetto ai miei predecessori. Era il primo giorno di questa legislatura, di fatto, e venivo da esperienze totalmente diverse e da comportamenti diversi, esperienze diverse. L'ho già detto altre volte, oggi non lo rifarei e, infatti, successivamente ho rigiurato in quest'Aula in maniera diversa. Ne dobbiamo parlare ogni volta? Ne vogliamo parlare altre cento volte? Si può accettare un comportamento di un certo tipo e poi magari anche tornare sui propri errori o su valutazioni diverse, ammesso che di errori si sia trattato o semplicemente di comportamenti che si sono dovuti individuare su un sistema non sufficientemente regolamentato, appunto.
Ho il massimo rispetto per l'Istituzione che rappresento, per l'Istituzione in cui mi è capitato, inaspettatamente, di ritrovarmi. Ho il massimo rispetto per quest'Aula ed è per il massimo rispetto per quest'Aula e per tutti voi che mi sono comportato in questo modo e vorrei provare a spiegarvi. Non sapevo che cosa avrei fatto, a tutti noi capita di avere un carattere, buono o cattivo che sia, impulsivo o meno, però credo che a tutti noi capiti anche di avere un senso di responsabilità a cui ci richiamiamo e cerchiamo di comportarci bene nei momenti più topici della nostra vita. A me è capitato di dover prendere una decisione non comoda, sulla base di leggi un po' confuse, che non ho voluto io, che non ho promulgato io, sulla base di una legge promulgata nel 2002 che si riferisce a una legge del 1957, che probabilmente ci porta - come ci ha portato - a dei comportamenti non chiari, costituzionali o meno non lo so, per ora. Ho cercato di richiamarmi al senso di responsabilità nella situazione data e quindi non sapevo che cosa avrei fatto, ho aspettato fino a leggere il verbale della Corte d'appello, ecco perché non l'ho promulgata il giorno dopo, perché ho aspettato il verbale della Corte d'appello, che cosa avesse detto. In questo caso ha detto delle cose: ha dichiarato non valido il referendum.
Sulla base del verbale e solamente sulla base di quel verbale ho chiesto un parere, non ai migliori costituzionalisti del mondo, ad alcuni comunque meritevoli, che hanno titoli, e che oggi sono stati insultati in quest'Aula semplicemente perché hanno dato un parere al Presidente della Regione. Perché, ad esempio, un presidente emerito della Corte Costituzionale che non fa neanche l'avvocato, che fa solamente il professore, avrebbe potuto eventualmente monetizzare meglio la sua dottrina e ha scelto di non farlo, perché pensare che svolga i pareri secondo le necessità di chi glieli chiede? Perché non pensare invece che è una persona perbene, onesta, che alla sua età non deve nulla a me e a nessun altro e che, magari, abbia svolto il parere semplicemente perché ha ritenuto di svolgerlo in quel modo? Sulla base di quel parere e anche del mio convincimento personale, degli approfondimenti che ho potuto fare, ho deciso di promulgare questa legge. Avrei potuto promulgarla e poi riferire in Aula qualche giorno dopo, col rischio che, come sempre accade, si sarebbe saputo e voi l'avreste letto dai giornali. Ho pensato di promulgare pochi istanti prima di venire a parlarvi. Perché pochi istanti prima e non pochi istanti dopo? Per il massimo rispetto che ho verso di voi e verso questo Consiglio regionale, perché altrimenti se ve ne avessi parlato prima avrei creato un precedente importante, com'è stato richiamato, sarei diventato il primo Presidente che entra nel merito delle leggi che voi votate e che, sulla base di una sua interpretazione decide se promulgarla o meno. Al Presidente della Regione, ho cercato di dirlo stamattina, diversamente dal Presidente della Repubblica, non è data la possibilità di rimandarla all'Aula e se non è data la possibilità di rimandarla all'Aula, io a questo principio mi sono voluto attenere. Se oggi ne avessi discusso prima, mi fossi presentato qui dando comunicazioni che non sono solo comunicazioni, ma sono anche l'apertura di una discussione, di fatto avrei vanificato o aggirato quel principio che una legge approvata dal Consiglio non torna per la discussione in Aula. E se la discussione avesse detto: "No, forse conviene non promulgarla, forse è anticostituzionale", avrei valutato la decisione sulla base di un rinvio, di fatto, all'Aula e avrei creato un precedente grave, quello sì di non rispetto di quest'Aula, di non rispetto delle norme.
Quindi, per essere rispettoso - e vi prego di darmi almeno il beneficio della buona fede, se non di altre cose - ho agito come ho agito in una situazione non comoda e sulla base di leggi che avrebbero potuto essere meglio meditate nel passato, mi riferisco soprattutto al 2002 ed essere un pochino più rigorose.
Detto questo, colgo naturalmente le difficoltà, un malessere di chi non avrebbe voluto questa legge promulgata, questa legge non approvata in Consiglio regionale. E' vero, queste sono le regole, dovrebbero essere condivise dalla più ampia maggioranza possibile. In ogni modo credo che in democrazia si acquisito il principio che non possa nemmeno essere dato a una minoranza o una minoranza esigua di imporre dei diritti di veto. Oggi siamo comunque a un punto: esiste una legge che ci lascia dei dubbi a tutti noi, in buona fede, sulla costituzionalità o meno. E' bene che questi dubbi vengano sciolti il più presto possibile e possono essere sciolti o con un ricorso che la porti finalmente all'attenzione della Corte Costituzionale e questi dubbi ce li sciolga, in maniera che non costruiamo e che non provochiamo dei danni, magari approvando delle leggi successive come quella sul Governo, la nuova legge numero 1, che poi possa essere vanificata da una successiva dichiarazione di non costituzionalità di questa legge. Quindi, assicuriamoci al più presto sull'osservanza o meno delle norme costituzionali di questa legge appena promulgata o ricorrendo oppure modificandola se siamo d'accordo, modificandola, migliorandola e riapprovandola di fatto. E' stata approvata non da poche persone, è stata approvata con una maggioranza assoluta del Consiglio, sarebbe bene che riuscissimo ad approvarla con una maggioranza anche più ampia, se c'è la possibilità di porre delle norme più severe sul conflitto di interessi sono felice di riavviare questa discussione e di partecipare ad una nuova discussione in questo senso per rendere più severe le norme sul conflitto di interessi o per rendere ancora più forte la partecipazione delle donne alla vita istituzionale di questa Regione, mi ricordo, ne abbiamo parlato. Io non ero tra quelli che condividevo tutto sulle norme di ineleggibilità e di incompatibilità, possono essere migliorate? Possono essere rese più attuali? Sarei felice di partecipare a queste discussioni. Io ero tra quelli che avrebbe voluto che la legge statutaria contenesse una specie di parte generale, di principi, di norme di principi, di norme valoriali, di norme che potessero dirci qual è l'idea di Sardegna che abbiamo oggi, in che modo si confronta con lo Stato, quali sono i nuovi diritti, i nuovi doveri, che patto facciamo tra generazioni, che cose profonde vogliamo dire in tema di ambiente, in tema del diritto fondamentale di questi tempi che è quello dell'istruzione, della scuola. Mi sarebbe piaciuto che contenesse il senso dell'attuale, della nostra visione di popolo sardo, di Nazione senza Stato, di valori dell'autonomia di cui anche oggi ho sentito parlare. Abbiamo detto che è meglio rimandarli allo Statuto, lo Statuto che non siamo riusciti a discutere nemmeno, possono essere considerazioni di questo genere reinserite all'interno della legge statutaria? Può essere quel carico ideale di idee che pure esiste in Sardegna e che voi rappresentate, può essere inserito in una legge statutaria migliorata dalla maggioranza di quest'Assemblea? Possibilmente sì, probabilmente sì ed è un'occasione che io non sciuperei. Questa legge statutaria non è per questo Presidente della Regione e mi date troppo credito se pensate che possa essere per questo visto che tra un po' andremo a votare e io credo che questo Consiglio regionale abbia il dovere di lavorare fino all'ultimo giorno e di provare fino all'ultimo giorno di migliorare il clima e di non trascurare la possibilità che ancora oggi c'è di fare bene il nostro compito e dare ai sardi la miglior legge statutaria possibile, una legge statutaria magari ancora migliore di quella che siamo riusciti ad approvare fino adesso. Probabilmente può essere avviata la discussione in Commissione uno, può essere avviata certamente, è un onere della maggioranza, ma io credo che sia altrettanto un onere della minoranza provare a scrivere bene queste regole e lasciarle alla prossima legislatura.
PRESIDENTE. Grazie Presidente. Abbiamo concluso con l'intervento del Presidente questa discussione che io giudico comunque una discussione serena, costruttiva, che naturalmente come sapevamo da questa mattina avrebbe lasciato aperti degli interrogativi, interrogativi che solo in parte si sciolgono sul piano politico qualora noi intendessimo riportare in Aula la discussione sulla legge statutaria e in parte sono affidati alle sedi giurisdizionali proprie così come la stessa Corte costituzionale ha nella sua sentenza precisamente indicato. Terminiamo qui la seduta del Consiglio. Il Consiglio è convocato per martedì alle ore 10 e 30, l'argomento in discussione è la legge sulla riforma dei consorzi industriali così come era stato previsto. La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 20 e 54.
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