Seduta n.238 del 06/05/1993
CCXXXVIII SEDUTA
(POMERIDIANA)
GIOVEDI' 6 MAGGIO 1993
Presidenza del Vicepresidente SERRENTI
indi
della Vicepresidente SERRI
INDICE
Documento: "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici" (Doc. n. 36/38). (Continuazione della discussione degli articoli):
SATTA GABRIELE, relatore..
COGODI .................................
FADDA FAUSTO ..................
DETTORI ................................
FERRARI ................................
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica………….
AMADU ..................................
PLANETTA ............................
ZUCCA....................................
SCANO ...................................
LORETTU................................
TAMPONI ..............................
BAROSCHI.............................
ORTU ......................................
SELIS ......................................
(Votazione a scrutinio segreto dell'articolo 9)
(Risultato della votazione) ......
(Votazione a scrutinio segreto dell'articolo 12)
(Risultato della votazione) ......
Sull'ordine del giorno:
RUGGERI...............................
ORTU .....................................
COGODI .................................
ONNIS ....................................
La seduta è aperta alle ore 17 e 05.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 maggio 1993, che è approvato.
Continuazione della discussione degli articoli del documento: "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici" (Doc. n. 36/38)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del documento numero 36/38.
Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, cercherò di non essere brevissimo in modo da consentire una presenza in Aula adeguata all'importanza dell'argomento. Abbiamo interrotto i lavori questa mattina su un argomento che, già dai giorni precedenti, aveva presentato qualche difficoltà di sintesi. Peraltro con il duro e faticoso lavoro condotto in Commissione si era, sia pure in modo parziale o forse precario, raggiunta una sintesi, e voglio ricordare che si era raggiunta in una sessione di lavoro della Commissione, nella quale non solo la Commissione stessa ha votato all'unanimità, ma ha visto la partecipazione ai lavori della Giunta, dei funzionari della Giunta stessa, dunque un apporto sinergico totale per giungere ad un risultato che fosse il migliore possibile.
Mi rendo ben conto che su argomenti di questo tipo, come già è accaduto durante l'approvazione della legge, possa prevalere qualche atteggiamento che può anche indulgere alla demagogia, e ad argomenti non del tutto ragionati e più umorali, che portano a rifuggire da soluzioni che tuttavia tengono conto della realtà giuridica e di fatto delle cose. Così può accadere, ma la cosa non mi sorprende affatto, che da un giorno all'altro chi appare paladino dei valori ambientali possa essere esposto in bacheca paradossalmente tra i fautori del cemento. Questo mi preoccupa poco, mi preoccupa invece, nel ruolo istituzionale che mi compete, di sintesi del lavoro che la Commissione ha svolto, di ripristinare un minimo di interpretazione autentica e di verità sui fatti, nella convinzione che la difesa del lavoro della Commissione che intendo fare non sia una mera difesa d'ufficio, ma la semplice esplicitazione delle condizioni politiche e del punto di sintesi al quale si è pervenuti. Primo argomento: il collega Cogodi stamattina, non a caso - il collega Cogodi è molto attento e ha una lunga esperienza in materia, che credo tutti gli riconoscano - ha detto che se, all'atto dell'approvazione della legge 45, non avessimo inserito quella norma che fa salve le convenzioni, i piani di lottizzazione, già convenzionati alla data del 17 novembre 1989, purché abbiano avviato i lavori di infrastrutturazione alla stessa data, se non avessimo fatto questo allora sarebbe - cito testualmente - "scoppiata la guerra". Questa argomentazione è un'argomentazione che nel tempo può essere trascinata avanti quanto si vuole, perché lo stesso criterio che aveva condotto a far salve da un vincolo temporaneo e dunque tutto sommato flebile, aggirabile, superabile al termine, che poi è stato più lungo, però un termine aveva nella legge 45, lo stesso criterio vale per quanto è possibile si sia verificato dopo, legittimamente certo, non illegittimamente. Dunque, se si prende per buona la categoria di pensiero utilizzata dal collega Cogodi e la si applica alla situazione attuale, si perviene esattamente alla determinazione cui è giunta la Commissione nell'ammettere come riconoscimento di pregressa situazione -sia pure non quesita, anche se in curialesco "quesita" ha un significato preciso - quella delle lottizzazioni convenzionate alla data di approvazione della legge o dell'approvazione di queste norme o all'unica data certa che la Giunta ha indicato, che è il 30 aprile, data in cui scadevano i vincoli e dovevano essere approvati i piani, a una di queste date che sono sul piano del calendario quasi sostanzialmente coincidenti, e ognuna delle quali ha un punto di riferimento più o meno certo, forse la più certa è quella del 30 aprile. Dunque, applicando esattamente la stessa categoria di pensiero si sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate oltre la fascia dei 300 metri. Badate, dall'approvazione della 45 ad oggi è intervenuto un fatto importantissimo, che forse ancora l'opinione pubblica, la stampa, gli ambientalisti, noi stessi sottovalutiamo, che forse comporterà anche difficoltà operative - perché nascondercelo - che non riusciamo neanche a valutare, ma tuttavia ha una portata sul piano della salvaguardia di alcune categorie ambientali, in questo caso i 300 metri dalla fascia della battigia, che non trova riscontro in alcuna regione d'Italia. Non mi azzardo a dire in Europa perché non conosco la situazione, ma in Italia nessuna Regione ha fatto quello che abbiamo fatto noi.
(Interruzioni)
A Palma di Maiorca hanno fatto tutt'altro. Noi abbiamo fatto questo, e dobbiamo stare attenti a non vanificare su questioni di dettaglio l'immagine di una operazione dalla portata veramente forte, che ha trovato unito il Consiglio, e non disperdiamo neanche quest'unità che è molto importante, che il Consiglio ha trovato su una legge, diciamocelo pure chiaramente, che può avere anche connotati di non perfetta legittimità costituzionale e che potrebbe anche essere vanificata dal controllo del Governo.
Noi stiamo ripetendo in queste norme la stessa portata di statuizioni normative, stiamo cioè ribadendo quel concetto con grande forza e lo facciamo in una sede normativa che non sarà intaccabile; continuiamo a manifestare la stessa volontà politica e allora, per una questione che è marginale -consentitemi di dirlo - rispetto al complesso dell'operazione, dobbiamo disperdere il lavoro? Dobbiamo disperdere l'immagine di questa grande operazione di salvaguardia? Dobbiamo disperdere l'unità che abbiamo raggiunto? Io credo che dobbiamo rifuggire da questo e su questo attesto la mia affermazione di difesa non d'ufficio, convinta, del lavoro che la Commissione ha svolto, che è un lavoro che ha tenuto conto col massimo equilibrio delle difficoltà nelle quali ci muoviamo, perché camminare in questo campo è veramente come camminare sulle uova, qualsiasi movimento che abbia superato la soglia della percettibilità rischia di fare frittate. Non facciamone altre per questioni che sono, ripeto, secondarie.
Si dice che sarebbe stato meglio rispettare l'indicazione sommaria della 45 poiché la 45 suddivideva l'intervento in due grandi fasce: da 0 a 500 metri - nessuno ricorda che la stessa 45 ha abrogato da 0 a 150 e che noi abbiamo ripristinato da 0 a 300, e questo andrebbe sottolineato - divideva da 0 a 500 e da 500 a 2000 metri. Questo è vero, la faceva negli articoli 12 e 13 con un regime transitorio che doveva durare due anni, che è durato qualcosa di più, come sappiamo, ma che era, giusto il rinvio iniziale della legge da parte del Governo, giusto il recepimento dei contenuti del rinvio...
PRESIDENTE. Onorevole Satta, le ricordo che ha dieci minuti a disposizione. Grazie.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Le chiedo scusa, Presidente, ma il chiarimento credo che sia necessario per i lavori complessivi altrimenti interrompo e reintervengo su un altro appiglio tattico, come si dice in arte militare
Dicevo, la legge 45 divideva in queste due grandi categorie, ma era un vincolo temporaneo, finalizzato alla predisposizione e approvazione dei piani paesistici che avrebbero potuto, da 0 a 2000 metri, statuire quel che volevano, compresa paradossalmente l'intera edificazione della battigia, non della fascia dei 300 metri. Noi abbiamo inciso profondamente su questo ed è ovvio che, avendo inciso profondamente per legge sulla fascia dei 300 metri, abbiamo recepito il problema che oltre andava un tantino rivista la posizione per consentire di essere operativi nell'immediato. Allora attestarsi sui 500 è una questione, dal punto di vista concettuale, anche giusta, perché, ripeto, è un disegno che nella 45 era presente, ma il disegno della 45 questo Consiglio lo ha modificato radicalmente e in meglio con la legge che ha approvato l'altro giorno e con le norme che ripetono la legge, che sono inserite nel provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare.
Per questo io credo che non si possa andare davvero a individuare delle crepe in un tessuto che ha delle smagliature piccolissime, rispetto alla portata della tenuta che il connettivo ha sul peso che deve sopportare. Non andiamo a incidere su di esse per farle più grandi in modo che il grano cominci a colare e alla fine il sacco rimanga vuoto, perché il sacco non è come il bicchiere che è mezzo vuoto e mezzo pieno, il sacco è quasi tutto pieno, di questo dobbiamo essere consapevoli. Pertanto io invito i colleghi del Consiglio, sia pure con le difficoltà che l'abbreviazione della discussione generale di ieri ha portato, a considerare che questo complesso di normative, pur con i suoi difetti, pur con le incompletezze che deriveranno dal fatto che non si possono più presentare emendamenti, è un buon complesso di norme. Quanto al fatto che non si possono più presentare emendamenti, nonostante questo ci abbia posto in qualche difficoltà, io ritengo che tutto sommato sia stata una cosa produttiva perché questo ha dimostrato ancora una volta la validità dell'impostazione che la Commissione ha dato quando ha cercato di aggirare l'ostacolo e dire che non è il Consiglio la sede di approvazione dei piani, quando cioè ha detto che quando si scende sul particolare, il Consiglio si disperde. Appena siamo scesi dalla legge, che era di quattro articoli e più generale, a norme più calate nello specifico (sono 25 articoli) si è dispersa questa visione unitaria. Io a questo tengo e questo appello voglio fare: non perdiamo questa visione unitaria, andiamo avanti per quanto possibile con le integrazioni verbali che riusciremo a fare, appigliandoci anche agli emendamenti, quelli che riteniamo passabili, anche del collega Cogodi, per mandare avanti il testo che la Commissione scientemente in tutta serenità e senza condizionamenti, ha voluto esitare con la presenza della Giunta e con la totale adesione al deliberato formale conclusivo della Giunta e della maggioranza.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Siamo sempre in sede di esame degli emendamenti relativi all'articolo 3 e giacché i lavori del Consiglio stamattina sono stati sospesi con la richiesta di un approfondimento al fine di trovare una formulazione di equilibrio, intervengo per dire che si dovrebbe trovare adesso una risposta a quella richiesta di individuare una soluzione di equilibrio rispetto ad una valutazione delle cose diversificata, non contrapposta frontalmente. Io do atto al collega consigliere regionale Gabriele Satta, indipendentemente dal suo attuale ruolo di Presidente della Commissione urbanistica consiliare, non solo di essere un fine ragionatore, ma di essere attento, di essere competente, di essere buon difensore, in senso buono, in senso vero, di scelte e di indicazioni di soluzione che hanno la loro validità. Io dal primo momento, pur essendo, in questa fase della politica regionale, espressione della minoranza e dell'opposizione a questa maggioranza e a questa Giunta, in questa come in altre circostanze ho affermato che quando vi sono opinioni e proposte che hanno una loro validità, sempre, ma soprattutto di questi tempi, non esistono barriere, confini, dogane di maggioranza e di opposizione che possano anteporre le opportunità e i tatticismi alla bontà di un disegno strategico, alla bontà delle cose e credo che questo Consiglio, questa maggioranza e questa Giunta e l'opinione pubblica, per quanto è attenta e segue le cose della Regione, ne abbia sufficiente informazione. Ecco perché non definirei le diverse opinioni e le diverse proposte che si avanzano all'interno di questo dibattito una ricerca di distinzioni comunque. Sono opinioni e valutazioni diverse che pure si inseriscono all'interno di un grande disegno che io riconosco che non è più solo un disegno, è un grande progetto, che sta diventando anche un'importante realizzazione. Io ho attribuito e attribuisco alla norma giuridica che attribuisce il valore e il significato di salvaguardia ambientale alla fascia dei 300 metri, in questa nostra Regione, una grandissima rilevanza e sono d'accordo che è un fatto di grande rilievo, frutto di lungimiranza e di coraggio politico, che torna a onore di tutti quelli che hanno pensato, hanno sostenuto e hanno difeso questo disegno, perché non era pacifico, come si è dimostrato, che questo Consiglio in modo tranquillo accedesse a questa soluzione. Ciò detto, però, e lo dico per il collega Satta, e lo dico per la Giunta regionale e per l'assessore Balia, non è che un fatto positivo di per sé debba diventare assorbente di ogni e qualsiasi altra cosa e che sia proibito che a un fatto positivo si accompagnino altri fatti positivi che vadano nella stessa direzione, che non disperdano e non attenuino il valore delle cose che si sono già fatte.
E allora il ragionamento del collega Satta io lo accetto, lo riprendo, lo ribalto e dico: ma perché si dovrebbe disperdere questo grande significato, proprio contraddicendolo su questioni che, si dice, non sono essenziali? Che bisogno c'è di fare passi indietro sull'articolo 3 e poi vedremo sull'8 bis e su altri articoli? Non ce n'è bisogno. Il prezzo che si è pagato, io l'ho chiamato un prezzo, in modo anche un poco brutale, con eccesso di realismo politico, il prezzo che abbiamo pagato, quelli che pensavamo che questa Regione dovesse dotarsi di una legge generale di tutela dell'ambiente, e soprattutto dell'ambiente costiero anni fa, il prezzo sociale e politico, di consentire la realizzazione di quanto era già in itinere ed era arrivato a un certo punto, perché se no non avremmo trovato la coesione, la sufficiente organizzazione sul piano concettuale, delle idee, sul piano politico, parlamentare, per fare una legge che potesse avere la maggioranza dei consensi. Si è pagato un prezzo. Ma chi ha detto che quando uno ha pagato un prezzo è poi condannato a pagare per sempre tutti i prezzi? Questa è un'altra cosa, quel prezzo è già pagato, oggi noi siamo di fronte a un ritardo nell'applicazione di quella legge. E' vero che questo ritardo non è colpa e responsabilità dei cittadini sardi, ma è colpa e responsabilità di qualcuno, Giunte, Governi, istituzioni che in quattro anni non hanno fatto quanto dovevano. Anche quanto abbiamo deliberato dieci giorni fa in Consiglio, la salvaguardia dei 300 metri e qualche altra misura importante, ha in qualche modo una doppia faccia, è un Giano bifronte, perché abbiamo dovuto ricorrere a questo rimedio, perché c'era un male, e il male era che non si sono fatti i piani paesistici, perché non è vero, Gabriele, che i piani paesistici potevano decidere qualsiasi cosa; non sarebbero stati piani paesistici. La pianificazione paesistica è pianificazione paesistica, e se la legge della Regione dice: va fatta la pianificazione paesistica nell'ambito costiero fino ai 2000 metri, non è vero che avremmo potuto avere un piano paesistico che dicesse che si può costruire tutto fino al mare, e dappertutto; non sarebbe stato un piano paesistico.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. In qualche zona sì.
COGODI (Rinascita e Sardismo). In qualche zona sì, certo, ma ragionando, come, prudentemente e saggiamente si è ragionato, che una Regione, che non è una Regione qualsiasi ma che è un'isola, deve salvaguardare e tutelare tutta la fascia a mare per non essere recintata e perché in qualche modo la terra - non le case - confini col mare. Ma anche questo è un ragionamento che avremmo potuto benissimo sviluppare in sede di approvazione dei piani paesistici e stabilire che questo è il primo punto, come si è detto, e giustamente. Non è un'invenzione, è un ragionamento serio, una decisione saggia, ma non è assorbente di tutta la valutazione che deve essere data sul valore e sulla qualità del territorio, che comunque i piani da fare devono tenere in giusto conto.
Quindi diamo atto di quel che si è fatto, non disperdiamo né in termini politici, né in termini di considerazione l'importanza di quel che si è fatto, però non consideriamo quel che stiamo facendo cosa tutta marginale e necessariamente minore. Io non comprendo neppure perché in questo Consiglio regionale, soprattutto quando si parla di territorio, di ambiente e di coste, se non appaiono Berlusconi e l'Aga Khan pare che quello che discutiamo non sia importante. Lo dico per la pubblica opinione, lo dico per gli organi di informazione, lo dico per chi si deve occupare di queste cose, per i cittadini organizzati in qualsiasi forma, associativa, culturale, politica, sindacale, è lo spirito gregario che riemerge sempre. Quando compiamo atti di autonomia, quando decidiamo di cose della Regione della Sardegna, se riguardano Pistis, o Murru - la squadra di Benito Urgu non me la ricordo tutta - sembra si tratti di cose di minore importanza. Questo non è giusto, noi stiamo discutendo e decidendo cose rilevanti e importanti, delle quali una buona parte sono nella proposta che sta all'attenzione del Consiglio. Quello che si proposto è importante, però siccome non troneggiano il principe e il re dell'economia, questo Consiglio in qualche modo si trova un poco svalutato, siamo un pochino più soli, ma è da soli che dobbiamo avere la convinzione che stiamo discutendo cose importanti comunque, e le dobbiamo discutere ed affrontare nel merito. Quel Giano bifronte che dicevo, quel rimedio è un rimedio al male. I piani paesistici sono da fare e quindi non possiamo dire che, approvata la norma sulla tutela dei 300 metri, tutto il resto si può fare in via di recupero o di assestamento. Vediamo in concreto le cose. Io so benissimo che tutti i colleghi che sono attenti, ivi compreso il collega Gabriele Satta, sanno benissimo che questa norma, soprattutto il punto e) dell'articolo 3 se viene espunto non cambia la sostanza e l'importanza della normativa che il Consiglio sta esaminando. Non cambia la sostanza dell'impianto normativo che si sta approvando, salvo in un punto che va detto, onorevole Balia, Assessore regionale dell'urbanistica, perché quel punto e) contiene in realtà una deroga, una doppia deroga, diciamolo.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, devo ricordarle che il suo tempo è scaduto.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ho concluso, un altro minuto, così evito di parlare altri cinque minuti dopo, in relazione a questo punto, non sugli altri, a meno che gli altri punti non vengano accolti più facilmente. Qui è contenuta una doppia deroga, è inutile che vogliamo girarci attorno. Io ho detto dal primo momento: si decida, se la maggioranza è convinta di una cosa la decida, però la decida dicendo quello che sta facendo. Qui c'è una doppia deroga, una è relativa ai 500 metri, la legge 45 dice che, solo in attesa dei piani paesistici, è tutelata la fascia dei 500 metri; la legge 45, all'articolo 13, dice che è tutelata la fascia dei 500 metri fino all'approvazione dei piani paesistici, potendosi fare a, b, c, d e quant'altro fino a un certo punto. Al punto 2 l'articolo 13 dice: dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili dai detti piani e ricadenti all'interno della fascia costiera dei 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nell'ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 28. Dopo l'approvazione!
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Ma l'abbiamo cambiata l'altro giorno, non facciamo finta che non sia successo niente.
COGODI (Rinascita e Sardismo). So bene, collega Satta, che l'abbiamo cambiata. So bene che per i piccoli interventi l'abbiamo cambiata. Lo so bene, c'ero anch'io, non dormivo, non ero in sonno.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la invito a concludere.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ho finito. Perché mi vuol fare interrompere il ragionamento? Concludo, altrimenti poi dobbiamo faticare tutti per recuperarlo.
Abbiamo cambiato prevedendo che l'accordo di programma, che è una tutela per la Regione, non è una tutela per i privati, non sia indispensabile sempre nell'ambito dei 500 metri, per snellire dicendo che non sempre per piccole cose si doveva andare all'accordo di programma, ma non abbiamo rinunciato all'idea che nei 500 metri comunque l'insediamento abitativo doveva corrispondere ad una metodologia di una particolare rilevanza, cioè che l'insediamento abitativo nell'ambito dei 500 metri non è liberalizzato. Questa è una prima valutazione. La seconda valutazione è la deroga alla volumetria, perché se si porta come punto importante - ed è importante anche questo, io non nego la validità e l'importanza delle cose che si propongono - che nell'ambito delle zone F turistiche a mare, ed è uno dei punti forti della novità in questa materia, si sta proponendo seppure in modo prescrittivo, non di pianificazione, non di progetto compiuto, che nell'ambito delle zone F turistiche, la volumetria si dimezza e l'altra metà dovrebbe essere per quanto possibile incentivare insediamenti verso l'interno della Sardegna, questo è importante quanto la riserva dei 300 metri, secondo me. Se noi facciamo un'eccezione in partenza, accogliendo nella pianificazione tutta...
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la prego, concluda. Abbia pazienza, il tempo a sua disposizione è finito. Lei sta parlando da venti minuti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, concluda anche lei, mi lasci dire, ho finito davvero, Presidente. Stiamo trattando di una questione che se chiarita si può risolvere davvero e creare un'economia anche nella prosecuzione dei lavori. Perché se noi dimezziamo la volumetria complessiva delle zone F e in partenza salviamo questi insediamenti che non siamo tenuti a salvare, se vogliamo, se volete, salvateli, stiamo togliendo volumetria ad altri. Voi dovete sapere che approvando in toto e salvaguardando queste lottizzazioni fino ai 300 metri, che ovviamente sono in zona F turistica, dato il monte complessivo della volumetria ammessa, questo è anche a danno di altri che non potranno più attingere al monte. L'importante è che si sappia che in qualche modo, agevolando chi celermente si è mosso in questi anni contando anche sui ritardi della Giunta e della Regione nel fare i piani, questi si avvantaggiano a danno di altri, non solo a danno del territorio, a danno di altri cittadini e di altri operatori economici, i quali magari, più rispettosi, hanno detto: la Regione deve fare i piani paesistici, io aspetto e propongo i miei piani di uso del territorio quando la Regione mi avrà dato le regole. E chi ha aspettato ed è stato più ligio, ed è stato più prudente e ha avuto più fiducia nella Regione, si trova a non avere volumetrie disponibili.
Chiarite queste due cose, per cui fondamentalmente noi abbiamo espresso un'opinione contraria e abbiamo presentato un emendamento, si può decidere, però chi decide sappia che sta decidendo questa doppia deroga, la seconda è un fatto politico. La prima, io dico, è un fatto anche giuridico-istituzionale perché insisto nel dire che nessuna norma di carattere normativo secondario, come è questa, può incidere sul valore della legge.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, io devo insistere, abbia pazienza. Sta parlando da più di venticinque minuti, lei ha dieci minuti di tempo come tutti gli altri. La prego di concludere.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Per cui questa norma sarebbe comunque illegittima. Ho concluso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendendo le argomentazioni del collega Satta, bisogna dire che la lettura delle norme va fatta in maniera organica e quindi è una lettura che tiene conto di un quadro complessivo di norme. Per quanto riguarda la portata del provvedimento che ci accingiamo ad approvare e la portata soprattutto delle modifiche che sono contenute nella legge urbanistica che abbiamo approvato l'altro giorno, che non credo che possano essere sottovalutate, probabilmente - come diceva anche il collega Satta - il particolare prevale sul disegno di carattere generale e, anche sugli articoli di stampa che sono apparsi oggi, si nota il tentativo di sostenere argomentazioni, per quanto mi riguarda non condivisibili ma per altri condivisibili, di sostenere legittimamente comunque alcune argomentazioni che sono importanti, ma marginali rispetto al discorso complessivo. Noi, lo voglio ricordare sinteticamente, abbiamo normato e limitato gli interventi nella fascia dei 300 metri, abbiamo limitato gli interventi nella fascia dei 500 metri e abbiamo escluso la possibilità, nella fascia dei 500 metri, di eseguire delle volumetrie riferite a residenze. Abbiamo dimezzato, come ricordava il collega Cogodi, le volumetrie nelle zone F. Abbiamo ridotto notevolmente, credo pressoché annullato, i nullaosta presentati e approvati dalla Giunta regionale nei mesi scorsi, e abbiamo poi introdotto tutta una serie di limitazioni per quanto riguarda gli interventi nella fascia dei 300 metri. La fascia dei 300 metri è inedificabile. Vogliamo ricordare che cosa è possibile realizzare nella fascia dei 300 metri? E' possibile realizzare servizi igienici, è possibile realizzare dei posti di pronto soccorso e delle strutture leggere di spogliatoio a servizio degli impianti turistici. Io, ricorderete, ho contestato questa parte e, quando interverremo sull'articolo specifico, preciserò quali sono le mie posizioni ancora una volta. Abbiamo limitato l'edificazione ed escluso dalla possibilità di intervento le zone umide, gli stagni e le lagune naturali o artificiali, con le immediate adiacenze degli stagni, i fiumi, i territori con termine nei laghi naturali, le zone di interesse archeologico, le spiagge, i compendi sabbiosi sciolti e i lidi in genere, le aree interessate dalle dune sabbiose, le aree inondabili a fondo valle, le aree in erosione, le aree lungo le coste e le aree di falesia. Questo è il complesso delle norme che dobbiamo esaminare, non il fatto specifico al quale ci riferiamo in occasione della discussione. Abbiamo vincolato, credo, con questa normativa la gran parte delle aree presenti nella fascia dei due chilometri e delle aree che sono comprese nella delimitazione che era stata fatta delle emergenze paesaggistiche presenti nella nostra Isola. I piani paesistici avrebbero dovuto nomare questi interventi e la mia preoccupazione è che, con questa serie di norme e con le precisazioni che sono ulteriormente richieste, si finisca per l'ingessare il sistema e per predisporre in maniera illogica e irrazionale, in maniera del tutto teorica, senza confrontarci con le situazioni di fatto, un sistema di norme e regole che poi impedisce di fatto la programmazione da parte dell'ente locale. Allora, diciamo che non esistono più i P.U.C. e che quindi non impegniamo i comuni con spese per la realizzazione di questi piani, diciamo che non esistono più i termini da rispettare e andiamo direttamente ad eseguire le norme che noi stiamo per approvare, perché i piani paesistici non sono più necessari.
Per quanto riguarda le precedenti situazioni quesite - io questo discorso lo rifaccio, colleghi, e so che da fastidio perché riguarda noi come classe politica - noi abbiamo approvato la legge urbanistica e nella legge urbanistica erano previste tutta una serie di deroghe e di nulla osta. Nelle deroghe e dei nulla osta, cari colleghi, abbiamo discusso tre volte in Consiglio, ne abbiamo discusso quando abbiamo affrontato le tematiche della legge sull'urbanistica, ne abbiamo discusso successivamente quando abbiamo introdotto il parere dell'Assessorato del turismo, ne abbiamo discusso ancora una volta quando ci siamo occupati della modifica e della trasformazione del nulla osta in deroga. Il Consiglio regionale ha discusso tre volte, si è impegnato per giorni in una discussione di questi problemi e poi a distanza di tempo annulla i nulla osta. Per quanto riguarda le altre situazioni pregresse il Consiglio ne ha discusso a lungo nel momento in cui è stata esaminata per la prima volta le legge sull'urbanistica. Allora, cari colleghi, innanzitutto dobbiamo fare l'esame delle responsabilità complessive e globali, perché il rapporto tra istituzioni e cittadini è un fatto importante che va tutelato. Abbiamo visto che Mody's proprio oggi ha retrocesso ancora una volta il nostro Paese e siamo a livelli di Corea e Portogallo; però io non vorrei che la Sardegna all'interno del Paese venisse retrocessa a livelli ancora inferiori per quanto riguarda la credibilità delle istituzioni nel rapporto con il cittadino. Perché noi, con la nostra leggerezza, abbiamo impegnato forze sociali, abbiano impegnato forze economiche nella realizzazione e dell'avvio di opere, di intraprese che stiamo cancellando con un colpo di spugna. Le stiamo cancellando dopo aver discusso su questi temi a lungo, per numerose e numerose riunioni del Consiglio regionale. Allora io credo, cari colleghi, che anche l'esame della lettera e) dell'articolo 3 vada ricondotto all'interno del dibattito di carattere generale e venga data a questa specifica la collocazione che merita, né si può accogliere l'ultima osservazione del collega Cogodi, quella che riguarda il conteggio delle volumetrie, che per quanto mi riguarda è risibile e sarebbe lungo dimostrarlo adesso, è risibile l'ultima argomentazione portata perché sempre, ogni volta che si predispone un nuovo strumento urbanistico, ogni volta che si predispone un nuovo piano si ha a che fare con una situazione pregressa all'interno del territorio comunale, una situazione pregressa che vede l'impostazione di destinazione, di volumetrie, di superfici da realizzare e con quella si fa i conti.
Nel momento in cui il piano parte chi c'è c'è, chi aveva avuto riconoscimento nella precedente programmazione di piano, chi aveva avuto riconoscimenti per quanto riguarda le proprie aree quei riconoscimenti li tiene, a meno che l'amministrazione comunale non decida di modificare la precedente impostazione. Altrettanto avviene per quanto riguarda questi piani. Quindi io credo che dobbiamo chiudere in tempi rapidi la discussione su questo articolo 3, sul quale ci siamo trattenuti troppo a lungo, e passare all'esame degli altri articoli.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.
DETTORI (D.C.). Signor Presidente, brevissimamente per ribadire che, secondo il Gruppo della D.C., l'accordo raggiunto in Commissione rimane valido perché siamo dell'avviso che, nel complesso, quello che stiamo facendo sia una cosa ottima ed anche perché riteniamo che normare una situazione maturata, così come norma la lettera e) dell'articolo 3, spostando le volumetrie oltre i 500 metri sarebbe nella sostanza gravare i privati di nuovi costi e di nuovi problemi. Se si proponesse una norma programmatica che prevede la possibilità di realizzare solo insediamenti residenziali oltre la fascia dei 500 metri, si potrebbe anche discutere, ma insistere perché la fascia dei 500 metri venga lasciata esclusivamente agli insediamenti alberghieri, ritengo sia, per quanto riguarda queste situazioni maturate, profondamente ingiusto. Se però entriamo anche ad esaminare l'aspetto fondamentale della norma programmatica cui accennavo prima, non dobbiamo dimenticare una cosa essenziale, che questa fascia, la fascia cioè oltre i 300 metri, è comunque regolamentata sia dai piani territoriali paesistici che faremo, ma anche dagli accordi di programma, cioè da quella norma che abbiamo approvato il 22 di aprile. Non è che stiamo lasciando senza norma, al volere dei privati o dei comuni, una fascia delicata, come potrebbe essere quella fra i 300 e i 500 metri; sono fasce delicate e vulnerabili, comunque normate e comunque programmate. Insistere nel fare una battaglia su queste tematiche, che hanno spessore dal punto di vista culturale e ambientale, ma non hanno rispondenza né riscontro sul piano della normativa e del diritto, io credo che sia, a questo punto, obiettivamente errato, anche perché, come ho già detto, mi sembra obiettivamente che ci siano tutti gli strumenti per operare bene. Sarei dunque dell'avviso, per quanto mi riguarda, di proseguire immediatamente nella votazione, sempre che i colleghi del Consiglio siano d'accordo, su quanto abbiamo deciso dopo approfonditi confronti in Commissione, per arrivare per quanto possibile stasera stesso ad approvare complessivamente queste disposizioni di attuazione dei piani territoriali paesistici, che la Sardegna sta aspettando, credo, ormai da troppo tempo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Faccio mie le dichiarazioni rese dal Presidente della Commissione e dall'onorevole Dettori e rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, stamane, era stata chiesta la votazione per parti distinguendo, nella votazione dell'articolo e dei diversi emendamenti, la lettera e).
PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione della lettera e) dell'articolo 3.
(Interruzioni)
L'onorevole Cogodi ha chiesto di votare per parti perché ritiene che lettera e) dell'articolo 3 possa essere soppressa. Devo mettere quindi in votazione la proposta dell'onorevole Cogodi. Stiamo votando cioè sulla soppressione della lettera e) dell'articolo 3.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Non si può mettere in votazione la lettera e) in questo modo.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Per un chiarimento, il risultato non cambia, però hanno ragione i colleghi, la procedura è diversa. In votazione è la lettera e), nel senso che, se il Consiglio vota contro, questa è soppressa. Quindi è in votazione la lettera e), sulla quale noi chiediamo la controprova. Chi vota a favore vota perché rimanga la lettera e), chi vota contro vota perché venga soppressa. Se no avremmo presentato un emendamento soppressivo.
PRESIDENTE. Metto in votazione la lettera e) dell'articolo 3. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non la approva alzi la mano.
(E' approvata)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Ricordo che, secondo quanto emerso dalla discussione svoltasi nella precedente seduta, lo stesso deve leggersi nel senso di sostituire alla data del 22 aprile 1993 la data del 30 aprile 1993. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Ovviamente si intende soppressa la parola "quesiti" anche nella prima riga dell'articolo.
PRESIDENTE. Va bene, onorevole Satta. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 3 precisando che, secondo quanto emerso dalla discussione svoltasi nella precedente seduta, alla lettera b) del primo comma, dopo "i piani particolareggiati" deve leggersi l'integrazione "di iniziativa pubblica". Chi lo approva alzi la mano
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 1 precisando che, secondo quanto emerso dalla discussione svoltasi nella precedente seduta, dopo "piani particolareggiati" sono aggiunte le parole "di iniziativa pubblica" e che la data dal 22 aprile 1993, dopo l'approvazione dell'emendamento numero 4, è sostituita da quella del 30 aprile 1993. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4
Interferenze fra aree di P.T.P. e zone di interesse naturalistico perimetrate a norma della L.R. 7/6/1989, n. 31
In caso di sovrapposizione di aree di P.T.P. e di aree di interesse naturalistico perimetrate a sensi della L.R. 7 giugno 1989, n. 31, nelle porzioni di aree di P.T.P. non riconducibili, in tutto o in parte, alle zone urbanistiche comunali A, B, C, D, G, e che ricadono all'interno di tali perimetri, trovano applicazione, sino all'approvazione del "Piano dei parchi", le norme di P.T.P. e le norme di salvaguardia dell'art. 26 della L.R. 31/1989.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 5
Interventi ammissibili nelle zone di massima tutela o di "conservazione integrale"
1. Oltre agli altri compatibili usi consentiti dalla disciplina di dettaglio delle presenti norme, nelle zone di P.T.P. classificate di massima tutela (punto 1 , lett c, primo comma, dell'art. 10 della LR. 45/1989) sono in generale ammessi, ed autorizzabili, i vari interventi tecnicamente essenziali per il mantenimento della risorsa, con particolarissima cura e cautela per la conservazione delle originarie caratteristiche e connotazioni ambientali.
2. Nei casi di ambiti di massima tutela utilizzati - quali le peschiere o valli di pesca - anche a fini economico-produttivi sono del pari ammessi ed autorizzabili, sempreché concretamente compatibili sotto il profilo paesistico-ambientale, gli speciali interventi riconosciuti tecnicamente essenziali per consentire tale utilizzazione nonché per salvaguardare ed incrementare il potenziale produttivo dell'interessata risorsa territoriale.
3. Previa rigorosa verifica della loro compatibilità paesistico-ambientale, possono essere altresì autorizzati gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed eventuale ampliamento di ogni altra azienda economico-produttiva legittimamente insediata ed operante all'interno di tali ambiti da data anteriore alla esecutività dei P.T.P., quando gli stessi interventi risultino essenziali per la fisiologica economicità aziendale ed imposti da oggettive esigenze di economia di scala e/o di adeguamento tecnologico.
4. Nei territori ricompresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia suscettibili di fruizione balneare, oltre alle attrezzature ammissibili ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 10, può essere consentita, previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale, la realizzazione di opere di accesso al mare, di supporto della balneazione e della nautica, nonché le attività sportive.
5. In particolare, nelle aree suscettibili di fruizione balneare sono consentiti:
- servizi igienici;
- posti di pronto soccorso;
- strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristoro e di ricovero di attrezzature di spiaggia e nautiche;
- parco giochi acquatici.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, io avevo predisposto un emendamento, che non ho potuto presentare, però mi sembra, in riferimento al comma 5 dell'articolo 5, che le previsioni del comma portino ad un ridimensionamento degli interventi all'interno della fascia dei 300 metri, e sostanzialmente impediscano la realizzazione di strutture a sostegno delle attività turistiche. Faccio un'altra considerazione, riprendendo il comma 5. Il comma 5 prevede la possibilità di realizzare i servizi igienici, i posti di pronto soccorso e le strutture leggere per funzioni di spogliatoio, di ristoro e di ricovero di attrezzature da spiaggia e nautiche. Io mi chiedo che cosa vuol dire struttura leggera e, in considerazione del fatto che ci occupiamo di norme per i piani paesistici, quale legame esiste tra la struttura leggera o pesante e il danno che la struttura leggera o pesante può portare al paesaggio, nel senso che una struttura leggera può essere una cosa bruttissima e quindi ledere in maniera determinate alcune aree paesaggistiche di grande pregio, una struttura pesante, un plinto di cemento può non ledere il paesaggio. Faccio riferimento al plinto di cemento proprio per rappresentare emblematicamente una struttura pesante. Allora io credo - questo proponevo io -che il comma 5 debba essere eliminato, anche perché al comma 4 si è già prevista la possibilità di realizzare nelle zone a mare le opere di acceso al mare e di supporto alla balneazione e alla nautica. Mi pare che, con la dizione del comma 4, si metta l'ente locale nella condizione di poter programmare gli interventi pur limitandoli alle strutture che erano state indicate con le norme; poi ci sono altre norme successivamente che precisano ulteriormente quali sono i limiti dell'amministrazione locale, del comune, nel programmare queste opere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sull'articolo 5, per quanto è stato detto bene prima, in relazione ad altre questioni, da altri - che in questa proposta c'è un equilibrio di insieme, che se ne è discusso approfonditamente, che c'è una sinergia, che c'è un apporto di diversi contributi, un equilibrio di sensibilità - per tutto quanto è stato detto non capisco adesso perché si crei improvvisamente un clima per cui un collega parla e gli altri gli fanno eco: "sì, ha ragione non serve, via". Può anche non servire, però sia chiaro ancora una volta che anche togliere questa esemplificazione è un passo indietro. L'articolo 5, al comma quarto, parla di cose che sono consentite nella fascia dei 300 metri - in via generale, perché ovviamente le norme non possono che essere previsioni generali -, parla di strutture di supporto alla balneazione, alla nautica, nonché attività sportive. Se rimane questa dizione "supporto alla balneazione, alla nautica e attività sportive" la norma definisce ambiti vasti. Di strutture di supporto alle attività sportive se ne possono fare tantissime. Supporto alla balneazione e alla nautica possono essere tantissime cose. Anche le officine meccaniche sono di supporto alla nautica, se si tratta di officine meccaniche per i motori delle barche. Certo le officine meccaniche servono per aggiustare i motori delle barche, ma non è necessario farle nei 300 metri. L'esemplificazione successiva definisce la qualità, l'ambito di questi interventi quando dice: servizi, posti di pronto soccorso, spogliatoi, posti di ristoro, ma con strutture leggere. E' chiaro ed evidente - insomma siamo gente che ha discreta o sufficiente cultura - che la struttura leggera non si misura a chili. Per struttura leggera si intende una struttura che non è pesantemente ancorata al territorio, cioè che non è costruita su plinti di cemento armato. Struttura leggera per la balneazione è chiaramente una struttura che ha carattere non necessariamente precario, ma che può essere adattata, rimossa, migliorata. Queste sono le strutture leggere, non è una questione di chili. Si dice: ma che differenza c'è tra struttura leggera e passante? Certo, un carro armato è pesante, una bicicletta è leggera, se noi vogliamo sui 300 metri andare per carri armati di sicuro andiamo con strutture pesanti, forse in bicicletta o a piedi si va per strutture, per interventi leggeri, quindi questa esemplificazione io la ritengo importante ai fini della indicazione del tipo di cose che si possono fare. Essendo un'esemplificazione non è esaustiva, quindi significa questa e altre cose, ma cose di questo tipo, cioè l'officina per sistemare i motori non si fa nei 300 metri. Questo mi pare che voglia dire la norma, e l'esemplificazione ha una sua importanza, una sua validità. Si può fare solo questo? No, si può fare questo e altro, che abbia all'incirca queste caratteristiche, questa portata, che risponda a questi requisiti di insieme. Per questo a me sembra importante che questo comma dell'articolo 5 permanga, perché ha una sua logica che è poi quella seguita dalla Commissione. Io ho potuto partecipare da uditore perché non sono componente effettivo della Commissione urbanistica, e questo era il ragionamento che lì si faceva, che aveva la sua validità e che, a me pare, dovrebbe essere confermato anche in questa sede. Se si chiederà la votazione per parti con l'idea di abrogare questo comma dell'articolo 5, perché nessuno ha proposto l'abrogazione esplicita con emendamenti, io invito il Consiglio a votare per la norma che la Commissione ha proposto.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, lei sta chiedendo la votazione per parti?
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, la chiedo io.
PRESIDENTE. L'onorevole Fausto Fadda chiede la votazione dell'articolo 5 per parti.
Onorevole Cogodi, per gentilezza, sintetizzi la sua richiesta.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io conosco approssimativamente l'italiano e, forse meglio, il sardo. Ho parlato in italiano e ho detto che ritengo che questo comma quinto dell'articolo 5, per le ragioni che ho detto, debba permettere. Ho detto che, qualora i colleghi che l'avevano già annunciato chiedessero la votazione per parti, invitavo il Consiglio, dichiarandomi a favore della permanenza della norma proposta dalla Commissione, a votare a favore di questo comma quinto.
PRESIDENTE. L'onorevole Fadda ha chiesto la votazione per parti.
Metto in votazione l'articolo 5 fino al comma 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione il comma 5 dell'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria.
Art. 6
Attività di cava
1. L'attività di cava è di norma vietata nelle aree di P.T.P. di massima tutela, salvo quanto previsto dall'art. 42 primo comma della L.R. 7 giugno 1989, n. 30.
2. A carico dei titolari di dette attività è posto e confermato l'inderogabile obbligo di minimizzarne i negativi impatti sul territorio in ogni stadio di avanzamento dei lavori di cavazione, nonché di idoneamente provvedere a fine attività alla dovuta sistemazione dello stato dei luoghi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, eventuali rinnovi delle autorizzazioni all'esercizio di tali cave oltre il termine della loro normale scadenza - o già prestabilito ovvero ancora da fissarsi in applicazione della stessa legge regionale n. 30/1989 - sono obbligatoriamente subordinati a rigorosa verifica di compatibilità paesistico-ambientale.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 6
Il terzo comma è così sostituito:
"Nelle zone classificate di massima tutela dal P.T.P. è fatto comunque divieto di rinnovo dell'autorizzazione delle attività di cava alla loro scadenza". (9)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Si usa dire qualche volta, quando gli emendamenti sono di carattere semplice, che si illustrano da sé, io potrei dire che si illustra da sé. "E allora - dice un collega - perché non lasci che si illustri?". E' che io non ho sufficiente cognizione che tutti i colleghi siano attenti effettivamente quanto l'argomento merita, e quindi mi permetto, e chiedo scusa, di dire due parole di illustrazione di questo emendamento.
Parliamo dell'attività di cava in un ambito specifico dei P.T.P., perché secondo me la normativa che si propone va bene in relazione agli ambiti di tutela paesistica di carattere generale, però dentro la pianificazione paesistica vi sono delle aree più sensibili e significative che vengono censite, catalogate e delimitate come aree di massima tutela. Ora nelle zone di massima tutela può essere che insistano delle attività di cava. Per quanto queste attività sono state autorizzate, sarebbe un fatto, come dire, traumatico che può creare problemi, se non si organizzasse e non si dirigesse il passaggio dall'esistenza di una attività di cava in una zona di massima tutela ad una fase successiva nella quale queste aree siano consegnate alla massima tutela, cioè alla tutela integrale. Quindi è giusto che si tenga conto che, per le attività in essere, ci deve essere un passaggio, cioè un progetto, un piano di ripristino ambientale, una prosecuzione cioè guidata in qualche modo, concordata per le attività che esistono già, perché non si può mettere a rischio un'attività economica, sia che si guardi la cosa dal punto di vista dell'imprenditore, sia che si guardi la cosa dal punto di vista anche delle posizioni di lavoro, dei dipendenti, degli occupati. Quindi è giusto dare il tempo necessario perché queste attività siano orientate, nel tempo, a un passaggio verso altre situazioni, cioè la cava si sposterà oltre i 300 metri o dalla zona di massima tutela, ma ci vorrà tempo. Quindi è giusto che ci sia una fase transitoria. L'emendamento dice una cosa molto semplice che parrebbe ovvia, però ovvia non è, perché la Giunta mi pare sia incerta se accoglierlo o non accoglierlo.
Nell'emendamento si dice: questa attività di cava autorizzata rimanga autorizzata con le cautele e nei modi necessari finché queste attività sono in essere, però allo scadere dell'autorizzazione queste autorizzazioni non vengano rinnovate. Nel frattempo l'impresa e la Regione stessa cureranno che avvengano forme di diverso impegno da altre parti, perché non dovrebbero aversi contraccolpi negativi eccessivi né per l'impresa, né per le maestranze, né per nessuno. Io arrivo a dire che, qualora capitasse che ci fossero contraccolpi particolarmente incidenti sulle posizioni di lavoro e sulle condizioni sociali, la Regione potrà benissimo fare quello che ha già fatto, che quando ha voluto autorizzare, anche in aree che erano tutelate dalla legge dei parchi, un insediamento industriale, in un attimo, non dico in un giorno e in un minuto, in un attimo ha approvato un articolo di legge che ha autorizzato nel Guspinese, per esempio, insediamenti produttivi perché vi era una esigenza particolarmente rilevante sul piano sociale. Con le dovute cautele si potrà verificare luogo per luogo, situazione per situazione, quale compatibilità possa derivarne. Però pensare che in via generale, in via permanente, possa essere autorizzata la prosecuzione delle attività di cava nelle aree di massima tutela, mi pare davvero una cosa contraddittoria. Ma perché contraddittoria? Perché la tutela di queste aree è definita dallo stesso proponente "massima", cioè tutela integrale. Oltre il massimo io non riesco a capire che cosa c'è, non conosco il massimissimo; se la tutela di queste zone, di queste poche aree delimitate, perché nella previsione, nell'adozione già avvenuta dei piani territoriali paesistici non è che si tratti dei due terzi delle zone costiere. Le zone di massima tutela sono ben poche - secondo me, altri diranno che sono troppe, lo dicano quelli che lo pensano - ma nelle aree di massima tutela se la tutela è massima si consenta una attività transitoria, si orienti verso un passaggio ad altri luoghi e ad altre forme, non si creino fatti traumatici negativi per l'economia e per l'occupazione. Però allo scadere non si può prevedere che possano essere rinnovate le autorizzazioni, ci si premunirà perché, quando si arriverà alla scadenza, queste attività possono proseguirsi da un'altra parte. Se si tratta di cave di sabbia, in Sardegna non manca la sabbia e non è necessario cavare la sabbia nelle spiagge; se si tratta di cave di pietra, di qualsiasi qualità di pietra, di granito o di qualsiasi altra cosa, non si può dire che in Sardegna manchi la pietra, manchi il granito oltre i 300 metri dal mare, di qualsiasi materiale, saranno feldspati, quello che si vorrà, non ci sono certamente nell'ambito dei 300 metri attività di cava di materiali che non esistano in tale abbondanza più in là dei 300 metri o degli ambiti di tutela massima e che non possano essere sfruttati, in modo economico, in modo rispettoso dei valori che si vogliono tutelare...
SARDU (P.D.S.). E' scritto in legge...
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Non interrompa, per cortesia. Onorevole Cogodi, continui nel suo intervento.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Inviterei i colleghi ad essere rispettosi di quel che si dice perché parrebbe che io stia presentando emendamenti o li voglia illustrare tanto per dire o tanto per fare. L'emendamento dice che alla scadenza della concessione questa non si rinnovi nelle aree di massima tutela, mentre l'articolo non dice questo. Se no che emendamento sarebbe?
LADU LEONARDO (P.D.S.). C'è la 30 e c'è il piano cave.
COGODI (Rinascita e Sardismo). C'è la 30, c'è il piano cave, c'è tutto quello che voi vorrete autorizzare, però...
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, non accetti interruzioni, continui.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ma immagini se penso che siano interruzioni di provocazione. Sono interruzioni di chiarimento, però nel chiarimento si dica che, mentre la norma prevede che, nelle zone di massima tutela, possano essere a certe condizioni rinnovate le autorizzazioni, con l'emendamento noi proponiamo una cosa diversa, cioè che allo scadere nelle aree di massima tutela, solo in quelle, non siano rinnovate le autorizzazioni. Tutto qui, ma è una cosa diversa! Non è che proponiamo cose che non hanno senso, le cose che proponiamo possono essere condivise o non condivise, però non piace a nessuno essere indicato come quelle che propone cose senza senso. Il senso ce l'hanno e io ho illustrato qual è il senso effettivo di questa cosa che per noi ha una qualche rilevanza, un qualche valore, visto che l'abbiamo proposta e, in genere, sappiamo quello che facciamo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, con altri colleghi del Consiglio, informalmente, abbiamo esaminato con attenzione - come il collega Cogodi sa, perché era presente - questo emendamento che, da punto di vista concettuale, è un emendamento che può essere largamente e tranquillamente condiviso, ma esclude dal ragionamento quanto la Regione ha già previsto nella legge 30 dell'89 sull'attività di cava, e quanto ha approvato in esecuzione della stessa legge con l'approvazione avvenuta la settimana scarsa del piano stralcio del piano cave, previsto dall'articolo 42. Ora, se sul piano concettuale non fa una grinza, sul piano dell'operatività e della non contraddittorietà degli atti che la Regione compie, alla quale siamo stati largamente richiamati in questi giorni, purtroppo la linearità concettuale va scontrarsi con un'altra linearità, che è quella dell'esecuzione delle leggi. Allora, io credo che i colleghi del Consiglio debbano sapere per esteso che cosa è stato approvato dalla Commissione industria, nella scorsa seduta, riguardo al piano stralcio per le cave, che è previsto appunto dall'articolo 42, che è richiamato nel testo dell'articolo 6 che stiamo per approvare.
(Interruzioni)
L'articolo 42, che è richiamato nell'articolo 6 delle presenti disposizioni normative, prevede che vengano rispettati tutti i vincoli esistenti su tutte le leggi che impongono vincoli al territorio per l'attività futura, dando per l'attività in essere, anziché un'automatica autorizzazione a scadenza rinnovata, una autorizzazione provvisoria che verrà trasformata con scienza e coscienza, quando sarà possibile passare dal piano stralcio al piano totale, adeguandosi ovviamente ai vincoli esistenti.
Dunque il richiamo fatto nella normativa che stiamo per approvare alla normativa della legge sul piano cave e l'approvazione del piano cave, che ha tenuto presente che ci sono dei vincoli, e in più la statuizione normativa del terzo comma di questo articolo 6, che dice che tutto potrà farsi solo se obbligatoriamente subordinato a verifica di compatibilità paesistico-ambientale e in più, direi, combinato con quanto già approvato, mi sembra, all'articolo 2, che tutto quanto si fa nella fascia dei 2 chilometri è sottoposto comunque al nulla osta dell'articolo 7 della 1497, a noi pare un regime talmente attento a filtrare, attraverso tutta l'attenzione possibile dei vincoli esistenti, dell'impatto ambientale e quanto più, la possibile prosecuzione dell'attività di cava in queste zone, che sia assolutamente congruo dunque, pur nella normativa di salvaguardia che vogliamo approvare, con la normativa di salvaguardia stessa. Pertanto l'emendamento che il collega Cogodi propone, che preso in astratto è un emendamento da condividere, in realtà appare da un lato ultroneo o ridondante, Presidente, e dall'altro forse pericolosamente incisivo nel momento del trapasso tra l'autorizzazione provvisoria e quella definitiva, penalizzando dunque chi dalla Regione è stato sottoposto a un regime autorizzativo provvisorio nel momento in cui transitasse al regime finale. Per questi motivi, occorre mantenere il testo che la Commissione ha approvato perché a noi sembra già abbastanza significativo dal punto di vista della tutela e rispettoso di altre statuizioni che il Consiglio nelle sue diramazioni ha già effettuato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, l'articolo che stiamo esaminando riguarda la disciplina dell'attività di cava. Si è fatto riferimento, per quanto riguarda questa disciplina, all'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 42, primo comma, si sono soffermati i colleghi. Ora l'articolo 42 è un articolo complesso, all'interno del quale c'è un primo comma e un secondo comma. L'articolo 42 primo comma recita appunto, testualmente, che vengono fatte salve le attività di cava. Il secondo comma è un comma molto importante per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela del paesaggio, perché di questo ci stiamo occupando oggi, non delle attività produttive. Il secondo comma consente al sindaco, qualora ne ravvisi la necessità, con apposita ordinanza, di bloccare l'attività di cava in quei casi nei quali l'attività di cava è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia e tutela del territorio. Il sindaco propone l'ordinanza all'Assessore regionale dell'industria, che, motivatamente, accoglie o respinge la richiesta dell'amministrazione comunale. Ci sono tra l'altro alcune amministrazioni comunali che, molto coraggiosamente, hanno approvato dei piani di disciplina dell'attività di cava, cioè dei piani di salvaguardia e tutela del territorio che nomano e in particolare disciplinano l'attività cavatoria all'interno del territorio comunale. Con l'articolo in esame, noi non teniamo in alcun conto l'attività promossa dalle amministrazioni comunali, quelle amministrazioni comunali e quei sindaci che coraggiosamente si sono messi alla testa del movimento ambientalista e hanno per primi, senza attendere la legge sulle cave o le norme sul paesaggio, pensato a tutelare il loro territorio. Allora io credo che, e questa era la proposta che era contenuta nell'emendamento che ho potuto presentare, che l'amministrazione regionale, in questo caso l'Assessore all'industria, a prescindere dall'emendamento approvato, debba vietare severamente l'attività di cava in quelle aree comunali nelle quali è stato predisposto un piano da parte dell'amministrazione comunale, approvato dal consiglio comunale e approvato successivamente dall'amministrazione regionale. Di questi casi in Sardegna ce ne sono diversi, quindi questa è una fattispecie che non è stata esaminata stasera. Io credo che l'emendamento del collega Cogodi vada accolto, nel senso che è a metà tra le cose che io chiedo, e che avevo deciso di proporre formalmente con un emendamento, e la proposta che viene formulata con l'articolo 6. Ripeto, l'articolo 6 si rifà a una parte dell'articolo 42, cioè al primo comma, che riguarda la tutela dei cavatori e non si rifà alla seconda parte che riguarda, invece, la tutela del paesaggio.
(Interruzioni)
Sto dicendo che, per quanto riguarda l'attività di cava, nelle zone sottoposte a massima tutela, credo che sia necessario interrompere questa attività perché i piani lo prevedono. Cioè mi sembra veramente contraddittorio da una parte stabilire la tutela del territorio, come si fa da altre parti, per quanto riguarda gli altri problemi di salvaguardia e di tutela, ed escludere invece l'attività di cava, che è un'attività che produce danni sul piano territoriale e sul piano paesaggistico in particolare.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta, relativamente all'emendamento numero 9, così come è stato proposto, si rimette all'Aula, mentre, rispetto all'ultimo intervento dell'onorevole Fadda, siccome mi pare di capire che l'onorevole Fadda si sarebbe fatto propositore, ove ve ne fosse stata la possibilità, di un ulteriore emendamento per quanto riguarda alcune iniziative in riferimento ad alcuni comuni, stante lo stato attuale dei lavori e considerata l'impossibilità, questo aspetto verrà recepito come raccomandazione dalla Giunta che farà seguire, rispetto a questo, gli atti concreti opportuni
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non l'approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 7
Usi agricoli e pascolativi nell'ambito delle distinte aree di P.T.P.
1. Nelle more dell'emanazione delle direttive per le zone agricole di cui all'art 8 L.R. 22/12/1989 n. 45, le modalità di esercizio delle attività agricole, pastorali, agro-pastorali e agro-zootecniche sono disciplinate dalle vigenti disposizioni tecniche emanate dalla Regione.
Sono di conseguenza soppresse le prescrizioni relative agli usi agricoli e pascolativi contenute nelle norme di attuazione dei singoli P.T.P.
2. Sono fatti salvi gli usi civici.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Chiedo scusa ai colleghi, mi dispiace abusare della loro attenzione. Sull'articolo 7 io avevo fatto alcune precisazioni in occasione di un incontro con la Commissione in cui sostituivo uno dei colleghi. L'articolo 7 è un articolo molto importante per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela del paesaggio e noi ci siamo occupati della parte del paesaggio che riguarda le coste, delle fasce costiere, ci siamo occupati un po' meno, probabilmente, delle aree agricole, che quelle rivolte ad attività agro-pastorali e delle aree pastorali. L'articolo 7 nasce come risposta a delle giuste lamentazioni da parte di agricoltori, pastori e quant'altro rispetto ad alcune norme contenute nei piani paesistici, norme molto rigide che impedivano l'utilizzazione di terreni per pascoli, per le attività comunque agro-pastorali. La risposta che noi diamo con l'articolo 7 è una risposta che non tiene conto dei problemi di salvaguardia e di tutela del paesaggio, perché con l'articolo 7 diciamo sostanzialmente che, per quanto riguarda le attività agro-pastorali e le attività agricole, la disciplina di queste attività dovrà far riferimento alle disposizioni tecniche emanate dalla Regione. La Regione, per quanto riguarda queste questioni, ha disposizioni tecniche che sono solo di salvaguardia e di tutela delle attività produttive, spesso però le esigenze produttive entrano in conflitto con le esigenze di salvaguardia e tutela del territorio. Allora più corretto sarebbe stato predisporre delle norme specifiche riguardanti le attività agro-pastorali e queste norme specifiche dovrebbero essere predisposte o dal Consiglio o, in assenza di precisazioni da parte del Consiglio, dagli Assessori competenti, e per gli Assessori competenti faccio riferimento all'Assessore del paesaggio, a quello dell'ambiente e a quello dell'agricoltura.
Io credo che, dal lavoro collegiale di questi tre Assessorati si possano poi ricavare delle norme che da una parte consentano la salvaguardia e la tutela del territorio e dall'altra il prosieguo delle attività agro-pastorali in atto. E' vero che in alcune parti del territorio - ci sono stati i pastori di Arzachena che hanno protestato e così via - si finisce per impedire la coltivazione dei terreni, ma è altrettanto vero che in alcune aree importanti della Sardegna per gli endemismi specifici che riguardano quelle aree è necessario porsi in contrasto con le attività agricole, agro-pastorali, perché ci sono delle aree che vanno salvaguardate e tutelate. Allora per i pastori, come avviene nel momento in cui si realizzano le dighe, sarà stabilito un compenso, per i danni che vengono arrecati nel momento in cui viene chiesto di lasciare libere queste aree. Però il bene paesaggistico - l'abbiamo riaffermato sulle coste, riaffermiamolo per quanto riguarda le zone agricole - è bene primario rispetto a tutto il resto. Quindi tutte le norme, compreso l'articolo 7, devono essere correlate a questo principio e a questo assunto. Per cui, a mio giudizio, la norma che riguarda l'articolo 7 è troppo debole, perché le disposizioni tecniche vigenti emanate dalla Regione, sono di tutela dell'attività produttiva e niente hanno a che fare col paesaggio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, la Commissione è pervenuta a questo testo dopo una lunga e approfondita discussione, seguita anche a molte attività di sensibilizzazione che nei vari tenitori si sono svolte sul tema, che credo i consiglieri tutti conoscano, perché attenti alla realtà sociale ed economica oltre che naturalistica della nostra Isola.
Io vorrei fare una premessa generale, che è quella di ricordare comunque che queste norme non esauriscono l'intera materia disciplinabile con i piani paesistici, poiché questi possono in astratto riferirsi all'intero territorio della nostra Regione. Per espressa statuizione dell'articolo 1 che abbiamo già approvato, e sul quale vale la pena di richiamare il Consiglio alla coerenza, le norme che approviamo hanno efficacia vincolate relativamente agli areali che formano oggetto delle loro previsioni, nell'intera fascia territoriale costiera dei due chilometri dal mare, dunque hanno una efficacia circoscritta in questa fascia, per cui la giusta esposizione fatta dal collega, il richiamo all'intera attività agricola e pastorale nella nostra Isola va rimandato, possiamo anche convenire purtroppo, ma va rimandata ad altra sede. Nella fascia dei due chilometri non mi pare che il fenomeno sia così rilevante, e comunque la Commissione ha ritenuto che, in assenza delle disposizioni che la Giunta avrebbe dovuto emanare - le direttive previste dall'articolo 8 della legge numero 45, in materia di zone agricole -, si dovesse fare riferimento unicamente alla normativa che presiede all'attività economica, perché era ben difficile sostituirsi, in un solo articolo, a un complesso di norme che la Giunta avrebbe dovuto emanare in materia per regolare l'intera attività anche ai fini paesistici e di assetto del territorio. Però, colgo l'occasione anche per significare che l'operazione fatta non tende certamente a stravolgere il territorio. Direi che questo è fuori luogo perché al presidio del territorio pensano i piani paesistici che pur esisteranno. Non esiste solo questa normativa, esistono le zonizzazioni previste nei piani paesistici e dunque la massima tutela, la salvaguardia, le zone 1, le zone 2 e così via, per cui possiamo anche da questo punto di vista stare tranquilli e pensare anche - perché il ragionamento poi va portato su questo piano - a rassicurare chi esercita comunque nei due chilometri dal mare questa attività - quando saranno emanate le direttive saranno discusse con le categorie produttive -anche per significare che il paesaggio non è solo il paesaggio naturale o naturalistico, ma da che mondo e mondo è un paesaggio che risente della presenza dell'uomo. L'antropizzazione del paesaggio è un fattore rilevante, e tanto più lo è in Sardegna, dove il paesaggio risente da secoli, ed è questa una delle peculiarità, dell'attività agro-pastorale, per cui facciamo attenzione a non impadronirci in maniera sbagliata di uno strumento per fare violenza a quello che storicamente si è verificato. Se dobbiamo correggere alcuni indirizzi, lo dobbiamo fare in modo globale dando indirizzi a chi produce perché produca diversamente, facendo capire a chi produce che fare tabula rasa per far ricrescere solo l'erba è sbagliato non solo dal punto di vista paesaggistico, ma sicuramente anche da quello economico. Nel momento attuale, non potendo fare tutto questo, non c'era che rimettersi alle direttive attualmente esistenti, emanate dalla Regione attraverso gli Ispettorati provinciali che non credo siano bande di lanzichenecchi e che credo abbiano comunque incorporato un certo presidio anche della risorsa naturalistica che è tutelata dai piani paesistici.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (D.C.). Signor Presidente, colleghi e colleghe, anche io, brevemente, intervengo in riferimento all'articolo 7, per dire che, assumendomi le mie responsabilità, mi considero uno degli artefici principali della formulazione di questo articolo. Essa è nata dalla esigenza certo di salvaguardare l'ambiente, ma anche di salvaguardare e difendere una parte della nostra economia, che riteniamo portante ma che poi, all'atto pratico, quando approviamo determinate leggi viene accantonata o viene umiliata con normative rigide vincolistiche. Sarebbe facile riferirci anche ad altre disposizioni di legge per dimostrare come questo settore della nostra economia viene maltrattato. Io ho ritenuto, e gli altri colleghi della Commissione abbiamo ritenuto, approvando questo testo, che fosse importante salvaguardare le attività agro-pastorali in atto, rinviando peraltro tutta la materia, con tutti gli aspetti di varia natura che si prospetteranno, al momento in cui in base alla legge numero 45, si dovranno emanare le direttive anche per le zone agricole. Sarà quello un momento importante di confronto anche con le organizzazioni interessate, ma è importante che, oggi, il Consiglio regionale dia un segnale, non cadendo in quella trappola prevista da alcune norme contenute nei singoli piani territoriali, che prevedono restrizioni francamente non compatibili con le esigenze di mantenimento anche delle attività economiche in atto. Quindi questo articolo va visto come una salvaguardia di un settore che riteniamo portante per la nostra economia ed è nei fatti che oggi, approvando questo articolo, noi diamo testimonianza della disponibilità della classe politica regionale a difendere un settore e categorie che, solitamente silenziose, esprimono ora le loro esigenze e le manifestazioni, a cui accennava l'onorevole Fadda, di Arzachena e di Olbia - e anche altre manifestazioni ne sono un esempio - ed è bene che chi è sensibile a queste tematiche senza la loro voce anche se non è dirompente come altre voci.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.
PLANETTA (P.S.d'Az.). Senza dilungarmi, per sostenere quello che è già stato detto dal collega Satta e dal Vicepresidente della Commissione, collega Amadu, in merito all'articolo 7. Anche il mio partito è favorevole a questo articolo in quanto dà la possibilità di rimettere in movimento, nei territori agricoli e pascolativi, tutta una economia che, secondo i piani territoriali paesistici, poteva essere bloccata. Non mi dilungo, quello che avrei potuto dire è stato già detto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Molto brevemente, soltanto per riconfermare quanto alcuni onorevoli consiglieri hanno già affermato relativamente alla portata e al significato dell'articolo 7, partendo dal presupposto e dalla consapevolezza che le attività agricole lasciano in ogni caso un segno, qualche volta indelebile e significativo, all'interno del paesaggio e questo segno finisce con l'essere un tutt'uno e con l'integrarsi col paesaggio medesimo. D'altra parte in vastissimi tenitori della Sardegna, molto spesso, anche attraverso incentivazioni regionali, sono stati sostenuti dei costi spesso anche abbastanza consistenti per attività di irrigazione e quindi il contenere o addirittura l'impedire l'espletamento di tale attività, tanto più laddove sono stati sopportati dei costi a carico dell'apparato pubblico, apparirebbe oltremodo incomprensibile.
Il mio intervento ha anche lo scopo, oltre che di riaffermare questi concetti, di richiedere una sostituzione di natura meramente tecnica. Nel secondo capoverso del primo comma, per una migliore formulazione della norma, la parola "usi" andrebbe sostituita con la parola "attività".
FADDA FAUSTO (P.S.I.). E l'Assessore al paesaggio non ritiene opportuno verificare la normativa degli Ispettorati agrari?
PRESIDENTE. Metto allora in votazione, con la modifica proposta, l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
URRACI, Segretario:
Art. 8
Espansione delle aree urbanistiche da parte dei P.U.C.
1. Nei casi in cui le zone urbanistiche comunali classificate C, D e G risultino impegnate per almeno l'80% delle loro potenzialità edificatorie, i Comuni potranno - quando ne sussista la motivata esigenza - proporne e redigerne l'ampliamento a modifica della zonizzazione di P.T.P. in applicazione dell'art. 11, comma primo e secondo della LR. 22/12/1989 n. 45.
2. A determinare la indicata percentuale dell'80%, da specificarsi con apposita delibera del Consiglio comunale, concorrono sia gli interventi già realizzati, che quelli previsti da strumenti attuativi debitamente approvati ed esecutivi ai sensi di legge. In tal caso la verifica sui presupposti numerici sopra determinati è equivalente al riconoscimento della sufficiente motivazione della richiesta dell'ente interessato di cui all'art. 11, comma primo della L.R. 45/1989, e la Giunta regionale è di conseguenza tenuta ad avviare la procedura di approvazione della variante dei P.T.P. A tali casi sono equiparate le proposte dei Comuni di cui al secondo comma lett. a) del successivo articolo 8 bis.
3. L'espansione delle predette zone dovrà preferibilmente localizzarsi - previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale - in aree limitrofe a quelle saturate e su terreni di modesto valore agricolo, con dimensionamento funzionale rispetto a fabbisogni di rigorosa attendibilità, tenuti prioritariamente presenti le esigenze di recupero e di risanamento urbanistico del preesistente patrimonio edilizio.
4. Eventuali modifiche della classificazione e conseguente destinazione d'uso delle preesistenti zone omogenee D e G costituiscono variante sostanziale alle zonizzazioni di P.T.P. e debbono essere pertanto assoggettate alle procedure di redazione ed approvazione di cui al citato art. 11 della L.R. 45/1989, commi primo e secondo.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8, punto 1
Alla quarta riga sono soppresse le parole: "e redigere". (10)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8, punto 2
Le parole: "verifica sui presupposti" sono sostituite dalle parole: "verifica dei presupposti". (11)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8, punto 2
Le parole "avviare la procedura di approvazione" sono sostituite dalle parole: "avviare la procedura di esame". (12)
PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Iniziamo dal più semplice, l'emendamento numero 11, semplice perché sostituisce alla dizione "verifica sui presupposti" la dizione "verifica dei presupposti". Perché si verifichino i presupposti, non si fa una "verifica sui presupposti", altrimenti non si capisce su quali altre cose bisogna fare le verifiche. Però siccome mi è parso di intendere, nella interlocuzione preliminare, che questo emendamento sia stato anche accolto dalla Giunta perché è una migliore formulazione della dizione, si dà per illustrato. Più rilevanti, invece, sono l'emendamento numero 10 e il numero 12, di cui dirò successivamente. L'emendamento numero 10 tende a sopprimere le parole "e redigere" al punto 1 dell'articolo 8 per due ragioni. La prima è la necessità di ricondurre ad una metodologia unitaria nella redazione dei piani paesistici ed anche delle successive modificazioni dei piani stessi. La seconda ragione è relativa al contrasto, in questo caso frontale, tra questa norma secondaria di tipo prescrittivo, norma di piano, e l'articolo 11 della legge 45. Cosa dice questo primo comma dell'articolo 8? Dice che qualora nei comuni le zone C di espansione urbana, D zona industriale, G servizi generali - grosso modo questa è la classificazione - siano impegnate all'80 per cento, i comuni possono di loro iniziativa ed essi stessi procedere alla individuazione di ulteriori zone C, D e G, anche modificando la classificazione e la zonizzazione del piano paesistico. Ora noi sappiamo che il piano paesistico è una strumentazione sovraordinata rispetto alla strumentazione urbanistica tutta, regionale e subregionale, quindi anche comunale; in questo caso, con questa norma si attribuisce al Comune il potere di modificare il piano paesistico, quando ricorrono queste condizioni. Ora la norma dice: le zone C di espansione urbana, D industriali, G servizi generali qualora siano impegnate, non esaurite, impegnate all'80 per cento, quindi permane ancora un 20 per cento da impegnare. Per impegnate si precisa al comma secondo che si intende non interessate da attività edilizia, ma solamente interessate da strumentazione esecutiva.
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
(Segue COGODI.) Quindi possono essere piani particolareggiati non ancora realizzati, di iniziativa pubblica, possono essere lottizzazioni, anche mega lottizzazioni, la cui realizzazione poi per comparti, per ambiti, può durare anche anni e anni. Quindi, qualora sia impegnata all'80 per cento la zonizzazione C, D e G, ma impegnata sulla carta, non in realtà, il comune può ampliare quelle zone sfondando il piano paesistico. Non si dicono due cose essenziali in questa norma. La prima è se il comune, per costruire case, per fare attività industriali, artigianali, di servizio, supermercati e quant'altro debba avviare una ricerca di altre aree diverse da quelle tutelate paesisticamente. Non è detto, non si dice neppure "qualora non vi sia altra possibilità ". No, il comune può! Siccome si suppone che queste saranno le aree, come dire, ritenute più castigate o meno suscettibili di altro insediamento, è chiaro che la prima idea potrebbe in teoria rivolgersi, io non credo che sempre si rivolgerà, ma potrebbe, proprio verso le aree tutelate paesisticamente. L'emendamento propone di abrogare le parole "e redigere" perché in questa materia, essendo una esigenza comunale quella che si rappresenta, anche se non immediata - perché il comune ha ancora il 20 per cento di aree non impegnate neppure con strumenti attuativi, ed ha di fronte a sé tutta la strumentazione esecutiva, che dal momento nel quale è approvata non è che venga realizzata subito, perché ci sono i tempi tecnici e ci vogliono anni per realizzare gli interventi previsti dagli strumenti attuativi che vengono approvati - è giusto che il comune cominci a preoccuparsi e proponga nuove zone C, D e G se non c'è altra possibilità, anche nelle zone tutelate dai piani paesistici. Però la redazione del piano paesistico spetta alla Regione. Ecco perché si chiede di lasciare la parola "proporne" e di togliere "e redigerne", perché l'articolo 11 della legge regionale, che vale per tutti e che vale innanzitutto per il Consiglio regionale stesso, finché non lo cambia, dice che i piani paesistici sono redatti di norma dalla Giunta regionale e che, eccezionalmente e su motivata richiesta dell'ente interessato, lo studio e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, a comunità montante.
La legge prevede già la procedura attraverso cui possono essere delegati un comune, una provincia, una comunità montana a redigere un piano paesistico e dice che si può fare eccezionalmente, con delibera della Giunta, e motivatamente. Quindi il comune deve dire: posso solo, in quell'ambito di territorio andare...
(Interruzione)
Ma deve dimostrarlo, deve motivarlo, deve rappresentare questa esigenza e la Giunta regionale delibera e la deliberazione è un atto amministrativo che deve essere motivato e sostenuto da argomenti obiettivi. Con questa norma, invece, si deroga la legge, ma una norma secondaria, com'è questa, non può derogare la legge. Si supera la procedura di legge che è già garantista, perché la legge dice che eccezionalmente, se ci sono queste condizioni, la Regione può delegare un comune, ma lo delega quando ci sono le condizioni, non in via generale. Se lo vuole delegare in via generale la Regione deve modificare l'articolo 11 della legge 45 che dice che il piano paesistico è redatto dalla Regione di norma ed eccezionalmente dal comune, qualora delegato, su motivazione, e quindi si intende anche con criteri generali che valgano per tutti i comuni, per tutto il sistema autonomistico subregionale, e non invece attraverso una sorta di rimando in bianco, in cui ogni comune potrebbe non solo proporre, ma addirittura redigere le modificazioni dei piani paesistici. Ecco perché questa cosa che sembra così marginale, non è marginale perché può modificare il sistema. In ogni caso, al di là del merito, mi pare di tutta evidenza in questo caso che una norma di carattere regolamentare non può modificare la legge, per cui è di tutta evidenza che essa è in contrasto con la dizione stessa della legge e l'emendamento dovrebbe essere accolto anche a tutela e garanzia della legittimità della norma che si sta approvando.
L'emendamento numero 12, invece, propone al Consiglio di correggere una successiva dizione che è nel punto 2 dell'articolo 8, sostituendo alle parole "avviare la procedura di approvazione" di questi piani paesistici modificati dai comuni, con le parole "avviare la procedura d'esame". Anche questo è in armonia con il ragionamento che si è appena accennato perché il comune propone, il comune fa una prima istruttoria, fa una prima elaborazione, ma la competenza paesistica è una competenza regionale che la Regione non ha ancora delegato con legge ai comuni, non so neppure se sia delegabile, perché soccorrono qui ragionamenti, come dire, anche di omogeneità. Bisognerà dare criteri perché questa delega possa essere in via generale data ai comuni, può darla solo eccezionalmente, come dice attualmente la legge, e con richiesta motivata in base a oggettive condizioni, e anche qui quindi sì è giusto dire che la proposta viene inviata per la procedura d'esame, non di approvazione, se no pare quasi che la Regione debba solo mettere un timbro oppure debba solo dire sì o no. Non è così perché anche quando viene delegato il comune l'approvazione finale è della Regione perché la competenza paesistica è posta anche dalla legge dello Stato e non solo dalla legge regionale, in capo alla Regione, perché è una competenza delegata alla Regione e non trasferita, anche per questa motivazione la procedura è di esame, poi l'esame si concluderà...
(Interruzione)
Quindi l'intervento della Regione è anche un intervento di merito. E' più giusto parlare di procedura d'esame perché la Regione può approvare e può disapprovare, ma può anche interferire nel procedimento e dare prescrizioni di omogeneità e criteri altri, concordando con l'ente locale, quindi costruendo insieme un sistema partecipativo vero per cui si superi la logica del ping-pong: l'ente locale propone, la Regione dice sì e finisce lì; la Regione dice no, torna all'ente locale, l'ente locale corregge. Può invece esserci un sistema partecipativo per cui la Regione, in base a criteri di omogeneità e a criteri di carattere generale, non solo consente al comune di interloquire, ma associa l'ente locale nella costruzione, nell'esame, nello studio, nel miglioramento stesso della modificazione del piano paesistico e quindi questo procedimento si conclude positivamente con una approvazione nella quale la Regione interviene non solo a dire sì o a dire no, eventualmente, ma può intervenire anche con il suo contributo, quindi non solo per migliorare la qualità della proposta, ma anche snellire e accelerare la procedura.
Ecco, quindi, cosa significano questi due emendamenti che riconducono ad una linearità di sistema nella quale la Regione deve associare gli enti locali perché possano partecipare, ma non scaricandosi delle proprie responsabilità, non spezzettando materia che per sua natura deve essere materia da gestire e da considerare con criteri e con valori unitari. Quindi queste due modifiche che paiono solo di carattere nominalistico in realtà sono due modifiche di carattere sostanziale.
PRESIDENTE Per esprime il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie gli emendanti numero 11 e 12, mentre non accoglie il numero 10, paradossalmente per le stesse tesi che l'onorevole Cogodi poc'anzi sosteneva in riferimento all'articolo 11 della legge 45, perché non ci pare che con l'approvazione dell'articolo 8, nella formulazione originaria, laddove viene detto "proporne e redigerne", sia di fatto una rinuncia da parte del potere regionale alle determinazioni e all'esercizio delle competenze in materia paesistica, proprio perché, sempre in riferimento all'articolo 11 della 45, il secondo comma nella parte terminale dice che una volta predisposto e approvato dal Consiglio comunale, viene in ogni caso trasmesso alla Giunta regionale per il successivo iter di approvazione, quindi non si tratta di un semplice accoglimento o di un semplice diniego, così come l'onorevole Cogodi ha affermato, ma evidentemente la Giunta regionale può e potrà sempre entrare nel merito.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta, relatore.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, la Giunta ha già precisato i contenuti per i quali è possibile accedere alla votazione degli emendamenti numero 11 e 12 e non del 10. Io voglio solo qui testimoniare che la parola "redigere", non è cascata a caso nel testo, ma è frutto di una discussione approfondita che la Commissione ha svolto, nella quale si sono confrontate posizioni diverse, avendo prevalso quella che tendeva a tutelare quanto più possibile l'autonomia degli enti locali, senza pregiudicare il disegno complessivo della pianificazione paesistica in capo alla Regione. Voglio ricordare, come la Giunta ha fatto, che l'articolo 11 della "45" dice che i piani paesistici sono di norma redatti dalla Giunta regionale e che eccezionalmente, e su motivata richiesta dell'ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati con delibera della Giunta regionale alle province, alle comunità montane e ai comuni singoli o associati e che, dunque, è prevista una possibilità di delega agli enti locali però con una totale discrezionalità della Regione. Ora, gli enti locali che abbiano esaurito la loro capacità insediativa - questo è il caso dell'articolo che stiamo per approvare - e che sono inseriti nei piani territoriali paesistici debbono necessariamente per espandersi, ed è una questione vitale, sottoporsi alla procedura di variazione dei piani territoriali paesistici. Per fare questo dovrebbero chiedere alla Giunta regionale di deliberare di delegarli; la Giunta regionale potrebbe anche deliberare di non delegarli, ma chi ha raggiunto la saturazione del proprio insediamento e ha necessità di crescere deve avere garantita questa possibilità di avvio della variante di piano territoriale paesistico. La norma che ci accingiamo ad approvare altro non fa se non delegare per norma agli enti locali, una volta che loro diano dimostrazione alla Regione di avere raggiunto l'80 per cento della insediabilità nelle previsioni o nel già effettuato. Nient'altro. Mi sembra che sia totalmente giusto e che dunque la parola "redigere" sia importante. Quanto alla parola "approvazione" o "esame" anche qui è stato ricordato che la "45" parla di iter di approvazione, però siccome la Giunta e anche la Commissione erano dell'idea di accettare il suggerimento si può concentrare in un'unica dizione entrambe, quella proposta dalla Commissione e quella proposta dal collega Cogodi con la formulazione: esame per l'approvazione, cioè si può accogliere l'emendamento Cogodi, che parla di esame, con l'aggiunta delle parole "per l'approvazione". "Esame per l'approvazione" ovviamente significa anche per la non approvazione, se il merito non sarà soddisfacente, col che si salvano, come si suol dire, capra e cavoli.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, sull'articolo e con particolare riferimento al comma 3, è stato descritto poc'anzi sia dal collega Satta, sia dal collega Cogodi l'iter di attuazione di questo articolo, in particolare i comuni che hanno necessità di espandersi, i comuni che sono arrivati a saturazione nell'utilizzazione delle aree hanno la possibilità, laddove i vincoli abbiano raggiunto il perimetro urbano, di proporre dei piani di modifica al piano paesistico stesso. Ora, l'articolo 3, ledendo il ruolo e il compito di programmazione degli enti locali, precisa che laddove queste esigenze si pongono in sede comunale è necessario reperire le aree ai margini delle aree precedentemente inserite nel piano regolatore con destinazioni diverse. Vuol dire sostanzialmente che se in un piano regolare ai margini, nella parte perimetrale dell'aggregato urbano era stata individuata una zona C e l'amministrazione comunale ritiene necessario espandersi, e quindi modificare il piano paesistico, l'espansione deve avvenire per forza ai limiti di quella zona C. Ora sappiamo che spesso le amministrazioni comunali hanno programmato il territorio commettendo degli errori nella pianificazione e, a distanza di tempo, le amministrazioni stesse si sono rese conto di aver utilizzato, per la pianificazione, delle aree che avevano un elevatissimo valore paesistico. Allora, io credo che obbligare le amministrazioni comunali, laddove queste cose sono avvenute, a perpetrare questo danno incredibile nei confronti dell'ambiente sia un errore gravissimo. Credo, accogliendo una parte delle argomentazioni del collega Cogodi, che l'ente locale debba essere lasciato libero di programmare il proprio intervento e debba essere lasciato libero, e qui non è detto, di intervenire in aree che probabilmente hanno un meno elevato valore paesaggistico, un meno elevato valore ambientale, quindi questo legame, questo obbligo per l'amministrazione comunale di dover programmare gli interventi a fianco degli interventi preesistenti, è un limite incredibile nella programmazione comunale, un errore gravissimo che stiamo commettendo come Consiglio regionale.
L'altra cosa che volevo rilevare è questa: si parla delle aree saturate, e quindi l'espansione deve avvenire su terreni di modesto valore agricolo. Ripeto, ci stiamo occupando di piani paesistici, è possibile che il modesto valore agricolo non coincida col modesto valore paesaggistico, nel senso che una pietra che non ha nessun valore agricolo, che sul piano agricolo è una tara improduttiva, può avere un grandissimo valore paesaggistico, e altre parti del territorio con modesto valore agricolo possono avere un grandissimo valore paesaggistico, per cui questa parte tende a far coincidere i due valori mi sembra veramente incredibile perché non c'è coincidenza. Noi stiamo esaminando non il piano di programmazione delle attività agro-pastorali, stiamo esaminando i piani paesistici, per cui questa parte, a mio giudizio, andrebbe cancellata. Per quanto riguarda l'altra osservazione, mi pare che potesse essere accolta dalla Commissione. Credo che arrivati a questo punto non siamo più in condizioni di modificare il testo così come è stato proposto, però voglio che questo intervento rimanga agli atti, come testimonianza
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 12, integrato in fine con le parole "per l'approvazione". Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo.
URRACI, Segretario:
Art. 8 bis
Zone inedificabili di conservazione integrale
1. In considerazione della peculiarità che la fascia costiera riveste per l'intera Isola, sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) n. 1 della L.R. 45/1989, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto zone classificate "1" di conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U ;
b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, nonché i laghi, gli stagni, le lagune, naturali o artificiali, e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale, così come individuati in apposito elenco predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente fatte salve - previa comunque valutazione di compatibilità paesistica - le opere indispensabili connesse alle attività economico-produttive e, per quanto riguarda i fiumi, anche gli insediamenti ritenuti compatibili nei centri abitati;
c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al TU delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) i terreni contermini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;
e) le zone di interesse archeologico;
f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma;
g) le spiagge, i compendi sabbiosi sciolti non ricoperti da vegetazione, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale;
h) le aree interessate da dune sabbiose allo stato naturale.
2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi P.U.C. e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del d.ass. 2266/U del 1983;
b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;
c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;
d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;
e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;
f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;
g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, per i quali sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare, attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie dagli stessi già realizzate;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi.
3. Oltre alle zone "1" di massima tutela, di norma vanno escluse per l'uso insediativo le aree a forte rischio ambientale quali:
a) aree a forte pendenza in relazione alla natura geologica, speleologica e morfologica dei terreni;
b) aree inondabili di fondo valle;
c) aree in erosione o a forte rischio di erosione;
d) aree lungo le linee di cresta; falesie.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Planetta - Ortu - Meloni - Demontis - Puligheddu.
Art. 8 bis
Nell'art 8 bis, comma 2, alla lettera h) dopo le parole "già realizzate" è aggiunto:
"Per le piccole strutture alberghiere, affinché possano raggiungere la dimensione ottimale dei 140 posti letto, la deroga è concessa sino alla possibilità di ottenere la cubatura congeniale per il numero dei sopradetti posti letto. Inoltre per gli stessi alberghi deve essere considerato, al fine di permettere l'efficienza tecnica, almeno il 10% di detta cubatura rivolta a locali comuni (Hall, Reception, Ristorante) per renderli più accoglienti". (3)
Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8 bis
Al punto 1, lettera g) sono soppresse le parole: "sciolti non ricoperti da vegetazione". (13)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8 bis
Il punto 1, lettera h) è così sostituito: "h) le aree interessate da dune sabbiose, con o senza vegetazione". (14)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8 bis
Al punto 1) è aggiunta la seguente lettera i): "i) gli anfiteatri naturali delle cale e delle baie delimitati morfologicamente". (15)
Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8 bis
Al punto 2), lettera a) le parole: "I Comuni, i cui centri abitati, così come storicamente sviluppati e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono" sono sostituite dalle parole: "i centri abitati residenziali principali, così come storicamente sviluppatisi e perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti, contermini al mare ed ai fiumi; relativamente a tali centri i Comuni possono". (16)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8 bis
Al punto 2), lettera f) sono aggiunte le parole: "con esclusione di aumento complessivo di volumetrie". (17)
Emendamento aggiuntivo Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci
Art. 8 bis
Al punto 2), lettera h) è aggiunto il seguente comma:
"L'incremento di volumetria di cui sopra è consentito in relazione a preesistenti strutture di entità non superiore a diecimila metri cubi e qualora risulti indispensabili per realizzare un piano di adeguamento rispondente ad esigenze funzionali e a criteri di economicità dell'intrapresa alberghiera.
Gli interventi consentiti sono comunque sottoposti a verifica di impatto ambientale". (18)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare l'onorevole Planetta.
PLANETTA (P.S.d'Az.). Riguardo al nostro emendamento vorrei fare alcune precisazioni. Dagli studi fatti risulta che in Sardegna esistono molti piccoli e medi alberghi, caratterizzati da un tipo di conduzione a livello familiare o quasi e che hanno una ricettività che varia dai trenta ai quaranta posti letto. Nel nostro emendamento proponiamo che il numero dei posti letto possa essere portato almeno a un tetto massimo di 140. La piccola azienda potrebbe in questo modo raggiungere migliori risultati a livello economico e a livello qualitativo, dando così la possibilità a questi piccoli e medi albergatori di avere una conduzione a livello familiare che sia in attivo. Lo spirito di questo emendamento è quindi quello di aiutare le piccole e medie aziende alberghiere, che a noi risultano essere in genere di proprietà di imprenditori sardi.
Con l'aumento di volumetria del 25 per cento previsto nella proposta di modifica della "45" e da questo articolo 8 bis si favoriscono a nostro giudizio, le aziende di grosse dimensioni, i grandi complessi alberghieri che hanno già un numero elevato di posti letto. Quindi la quota del 25 per cento è per questi un'ulteriore aggiunta sufficiente, ma è insufficiente per i piccoli alberghi privi di locali ad uso comune, come le hall, le reception e i ristoranti. Noi riteniamo importante con questo nostro emendamento, concedere una deroga per questi locali comuni, e vogliamo affermare che 140 posti letto è un riferimento di massima. I piccoli e medi albergatori possono decidere, se vogliono, di arrivare fino a 140 posti letto, se no fa lo stesso. L'importante è che il tetto massimo sia di 140 posti letto perché dobbiamo dare loro la possibilità di aumentare il loro reddito perché questo certamente, andrebbe a vantaggio soprattutto dei sardi e della Sardegna. Voglio aggiungere che con questo emendamento diamo la possibilità di migliorare la qualità delle strutture alberghiere nei 300 metri dal mare.
Devo però dire che il nostro emendamento è tecnicamente impostato male, in quanto è improponibile rispetto alla proposta di modifica della legge 45. Nella scorsa tornata dei lavori del Consiglio, nella quale si discuteva della proposta di modifica della "45", si era assunto l'impegno di salvaguardare questo principio politico che va in direzione di un maggiore equilibrio sociale ed economico. Quindi, ripeto, poiché il nostro emendamento è tecnicamente improponibile e considerato che è stato presentato un emendamento più specifico e tecnicamente più giusto da parte dell'onorevole Cogodi e del suo Gruppo, noi del Partito Sardo d'Azione, ritiriamo questo emendamento e voteremo a favore dell'emendamento di Cogodi che rispetta questo principio.
PRESIDENTE. Onorevole Planetta, ritira l'emendamento numero 3?
PLANETTA (P.S.d'Az.). E convergo sull'emendamento numero 18 a firma Cogodi e più.
PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli altri emendamenti ha facoltà di illustrarli.
COGODI (Rinascita e Sardismo). In relazione all'articolo 8 bis sono impegnato a illustrare sei emendamenti, ognuno dei quali, dal punto di vista dei presentatori, ovviamente, riveste una particolare rilevanza. Quindi, se le energie mi soccorrono, dovrò dedicare qualche minuto all'illustrazione e al chiarimento di ognuno di questi sei emendamenti.
L'emendamento numero 13 si riferisce alla lettera g) del punto 1 dell'articolo 8 bis, proponendo di eliminare dal testo delle norme di omogeneizzazione le parole "sciolti, non ricoperti da vegetazione" che nella lettera g) sono riferite al soggetto che è costituito dai compendi sabbiosi. La Commissione propone, con la lettera g) di questo articolo, di modificare in modo restrittivo, di molto, una norma di legge approvata pochi giorni fa da questo Consiglio. Recita, infatti, la norma di legge 386, recentemente approvata, che sono considerate zone di tutela integrale le spiagge, i compendi sabbiosi e i lidi in genere, e altro. Nella norma regolamentare i compendi sabbiosi sono corretti, o meglio si propone che vengano corretti, cioè annacquati in qualche modo in "compendi sabbiosi sciolti e non ricoperti da vegetazione". Intanto la prima osservazione: una legge fresca fresca, approvata pochi giorni fa, col Consiglio che accoglie un emendamento - perché anche questo era un emendamento - in cui si parla di spiagge, lidi e compendi sabbiosi, non può essere dopo pochi giorni corretta in questo modo per una questione anche, come dire, di linearità. Io sono sereno, mi sforzo di essere delicato il più possibile, però, ai colleghi che ancora hanno la pazienza di ascoltare, e che hanno il dovere comunque anche di ascoltare, non nascondo che sono tentato o forse sono un po' indotto, per questa e per altre cose successive, a perdere questa serenità o a ritrovarmela poco poco turbata. Farò uno sforzo perché ciò non accada. Stiamo parlando di spiagge, di lidi e di compendi sabbiosi nelle vicinanze del mare, ovviamente, perché c'è una sequenza di elencazione di soggetti interessati o di cose che costituiscono oggetto di tutela integrale. E' chiaro ed evidente che l'espressione compendi sabbiosi, inserita con le parole spiagge e lidi, non significa ogni luogo in cui c'è sabbia; in Sardegna ci sono anche tanti siti interni dove ci sono ambiti sabbiosi, dove si coltivano vigne bellissime che danno ottimi prodotti. Che c'entra? Stiamo parlando dei compendi sabbiosi insieme a spiagge e a lidi per intendere i compendi sabbiosi a mare, così come questo Consiglio ha deliberato alcuni giorni fa. Che senso ha - e chi lo sa lo dica - che senso può avere proporre dopo pochi giorni in quest'Aula una correzione dell'indicazione sui compendi sabbiosi che sarebbero tutelati solo se sciolti, e non ricoperti da vegetazione. Cosa sono i compendi sabbiosi sciolti?
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Sono il contrario di compatti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sono il contrario di compatti. Intanto mi era parso di capire, che sabbia compatta sia qualcosa allo stato solido, se è compatta, credo, se è amalgamata.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Non ha mai visto giacimenti di sabbia compatta?
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non nego, come dire, di avere qualche lacuna.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Si può andare a Florinas.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Andrò a Florinas, c'è anche il sindaco di Florinas, mi farò accompagnare da lui, è un nostro caro amico, andrò a Florinas, ma io non sto parlando di Florinas.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. I colleghi sono pregati di far proseguire l'onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). L'onorevole Cogodi è stanco come gli altri, non dico di più, come gli altri è anche affaticato, ha lavorato un po' per preparare gli emendamenti, ha confrontato leggi, ha parlato e discusso nelle interlocuzioni e negli incontri preliminari, si sforza di dire che cosa intende con le sue proposte, sue e degli altri colleghi che le hanno firmate, e quindi non è che ogni cosa che - ripeto - dal nostro punto di vista è seria, e questi punti e questo emendamento noi riteniamo siamo un punto nodale di questa proposta complessiva, che ogni cosa si debba ridurre a chiacchierata. Tuttavia non rinuncerò, farò appello a tutte le mie energie, spero di averne a sufficienza, vorrò illustrare questo e altri emendamenti per dire che ridurre la portata della legge dalla tutela dei compendi sabbiosi a quella di compendi sabbiosi sciolti e non ricoperti da vegetazione è una tale riduzione che chi la propone deve spiegare cosa intende. E se un compendio sabbioso fosse ricoperto da vegetazione? Non sarebbe più tutelato? Un compendio sabbioso, cioè la stessa sabbia, intendo, non il silicio di Florinas, lo stesso compendio sabbioso, che se non c'è una pianta si tutelerebbe, non sarebbe tutelabile se ci fossero le piante? Conosciamo tanti siti vicino al mare che non sono propriamente spiagge, perché magari in modo inopinato, irriguardoso, in altri tempi, si è tagliato un compendio sabbioso con una strada asfaltata, per cui da un parte si è curata la spiaggia - penso al Poetto di Cagliari e a tante altre situazioni -, dall'altra permane, in quello che era prima un pezzo di spiaggia, la sabbia. Quella non è più spiaggia, ma è sabbia, ma ci sono i pini, quindi non è più tutelabile. E' tutelabile solo se non è compatta. Ma la sabbia è sempre, come dire, sciolta. Parlando di compendi sabbiosi io per sabbia intendo roba sciolta, granuli fini, e così credo abbia inteso il Consiglio quando ha votato questo articolo alcuni giorni fa. Gli alberi, come dire, abbelliscono, arricchiscono, migliorano la qualità di un compendio sabbioso. Il pino mediterraneo abbellisce, dà più valore ambientale rispetto a lande desolate dove c'è solo sabbia, il più delle volte anche non curata, dove quindi può esserci anche vegetazione di altro tipo che non sempre abbellisce. Quindi su questo punto a noi pare che chi propone questa riduzione e questa limitazione non abbia considerato la lesione, il danno che ne può derivare, perché in ipotesi accadrebbe che un compendio sabbioso potrebbe essere tutelato se non ha alberi, potrebbe essere non tutelato o perdere la tutela se venisse impiantato. Uno potrebbe possedere un compendio sabbioso e dunque tutelato ex lege, se vi impiantasse alberi il compendio non sarebbe più tutelato e potrebbe essere lottizzato. E' un'assurdità quella che sto dicendo, però teoricamente potrebbe accadere. Io vorrei che su questo e su altri punti successivi, anziché sentirmi dire da alcuni bravi colleghi che queste proposte sono giuste sul piano astratto e concettuale e sbagliate sul piano concreto, una volta tanto ci dicessero che sono sbagliate sul piano astratto e giuste sul piano concreto, perché vorrei vedere alcune di queste cose approvate, a iniziare da questa che riguarda i compendi sabbiosi perché l'approvazione dell'emendamento non farebbe altro che ripristinare il testo della legge, anche perché, se così non fosse, sarebbe del tutto illegittimo. E questo è il primo emendamento, il numero 13.
Il secondo emendamento è il numero 14. Siamo sempre in materia di sabbie, però qui passiamo dai compendi sabbiosi alle dune sabbiose e noi proponiamo un emendamento relativo alle dune sabbiose - lettera h) del punto 1 - perché siano tutelate le dune sabbiose, le dune, spesso bellissime, che sono sparse nei litorali della Sardegna: Arbus, Chia, tanti altri siti. Proponiamo che siano tutelate le dune, con o sena vegetazione, perché anche qui è intervenuto un altro arcano, perché anche qui, nel definire la regola si è detto: dune sì, ma guai se c'è un albero. Se c'è un albero è, come dire, già un po' tutelata dalla natura, in qualche modo è già protetta un po', perché certamente la legge può tutelare, ma quando c'è vento protegge più un albero della legge. Ma come si fa a dire che le dune, le montagne di sabbia bianca, lo spettacolo della natura (per vedere il quale io credo che si dovrebbe pagare mille lire quando si supera una curva in quel di Arbus, penso alle dune di Piscinas; quelli che non sono sardi naturalmente, quelli che vengono da fuori, le pagherebbero mille lire per vedere quello spettacolo, quando si supera una curva la sera, possibilmente al tramonto) come si fa a dire, che queste dune, queste montagne di sabbia bianca, dove ci sono pure i lentischi, e i ginepri che certamente le hanno fermate un po', non vanno protette perché ci sono alberi? Come si fa quando gli alberi, il lentischio, le altre essenze naturali mediterranee della nostra Regione, soprattutto il ginepro, abbelliscono e sono un tutt'uno con queste conformazioni naturali? Ma anche per le dune si dice: purché non ci siano alberi? Bisogna spiegare il perché di una tale idea, di una tale indicazione. Io so bene che ci sono alcune questioni che bisogna che in Consiglio regionale si dicano chiare. Perché non dobbiamo parlare chiaro in Consiglio? Se non parliamo chiaro, noi consiglieri regionali, in Consiglio regionale, dove dobbiamo parlare chiaro? In via Roma? Sotto i portici? Vi sono alcune comprensibili preoccupazioni di colleghi, pochi, molti, di determinate aree della Sardegna, preoccupazioni che vengono esternate qua e là, ma bisogna che vengano esternate anche in Consiglio, per trovare una giusta soluzione, non una soluzione sotto la sabbia clandestina, ma una soluzione sopra la sabbia, che si veda. Esistono ambiti di territorio regionale dove le dune, per l'intervento saggio dell'uomo sono state fermate attraverso l'impianto di alberi, e questo è avvenuto in quei di Buggerru, in quel di Oristano, e da altre partì, l'intervento dell'uomo, l'intervento saggio che, anziché lasciare che il maestrale quando soffia forte o il levante o il vento dominante disperdesse questa sabbia, 30-40-50 anni fa, non certo per tutelare forse il bene ambientale, ma magri perché la sabbia non si spargesse per le risaie, per i campi coltivati, per le vigne, ha in qualche modo protetto questi compendi dunali. Come si fa a dire che perché l'uomo vi ha impiantato alberi non hanno più valore ambientale e paesistico prevalente? Se non ce l'hanno, non ce l'hanno perché così si valuta, ma non perché così si scrive in un rigo di regolamento, e se ci sono problemi di insediamento turistico e di sviluppo economico di certi ambiti e territori della Sardegna, questo Consiglio regionale è capace, io non dico deve essere, è capace di trovare soluzioni anche tecniche e normative per cui si salvaguardi il meglio dei beni ambientali e non si penalizzi lo sviluppo di una parte della Regione. Se si vuole, si possono trovare le soluzioni ma si trovano ragionando. Le regole si fanno nell'interesse generale. Non si può pensare, proporre e difendere una norma in funzione di un problema di un solo comune. Per le emergenze e per i problemi particolari, ragioniamo e troviamo le soluzioni perché è giusto trovarle, ma non con una norma di questo genere che ha carattere generale e quindi non riguarda solo quello per cui qualcuno dei colleghi si premura. La norma, una volta fatta, riguarda tutto, e quindi crea danni molto più grandi di quanto non voglia chi la propone. Nessuno può dire in un Consiglio regionale: "io penso al mio e gli altri si arrangino" perché noi dobbiamo pensare all'insieme, a tutto e a tutti in modo uguale e dobbiamo trovare le soluzioni Non possiamo dire che le dune sabbiose della Sardegna non saranno protette se ci sono alberi o anche, come taluno dice: "passino pure gli alberi purché siano naturali". Io alberi non naturali credo di non conoscerne o di conoscere solo quelli di plastica che usano i bambini molto piccoli per fare il presepio o l'albero di Natale. Ogni albero che nasca da un seme è naturale, che quel seme l'abbia portato il vento, l'uccello o la mano dell'uomo, l'albero che è cresciuto è naturale. Come si fa a dire che un pino se cresce solo è naturale e che un pino che è stato piantato da una persona è innaturale o artificiale? Gli alberi che nascono da un seme sono tutti naturali…
(Interruzioni)
Ci vuole un fiore, poi da un fiore il seme, poi l'albero, e poi prima di arrivare al cemento fermiamoci almeno al legno, perché io sto sostenendo una tesi, cari colleghi, perché so di toccare un punto delicato, che non vuole squalificare nessun argomento e nessuna ragione ma che vuole comprendere, perché troviamo insieme le soluzioni, ma quelle giuste, non quelle che ci espongono al rischio di vedere caducato con un intervento parziale di questa natura il grande valore che le misure di salvaguardia nell'insieme invece hanno. Con queste misure la Regione ha riacquistato credibilità anche agli occhi dell'opinione pubblica, ma norme di questo genere, appannano questa credibilità e in ogni caso sarebbero estremamente dannose. La nostra proposta di emendamento è anche un appello che noi presentatori, con quanti la condividono, noi del Gruppo Rinascita e Sardismo che abbiamo ragionato molto attorno a queste questioni, rivolgiamo ai colleghi, perché su questo punto ci fermiamo un attimo e troviamo una soluzione diversa che contempli anche le esigenze peculiari di un territorio, ma non con una norma di questo genere. Cerco di usare termini non pesanti e insisto nel dire che sto compiendo uno sforzo, perché non si può essere così leggeri nel proporre norme di questa natura, quando stiamo parlando di paesaggio, stiamo parlando delle dune della Sardegna e non solo delle dune di Buggerru o delle dune dell'Oristanese. Su questo io insisto: troviamo il modo, attraverso un approfondimento, di contemperare diverse esigenze e comunque di dire esattamente quali sono gli intendimenti precisi che vogliamo perseguire.
L'emendamento numero 15, si riferisce alla lettera i) dell'articolo 8 bis. E' un emendamento aggiuntivo che propone che, fra i beni oggettivamente valutabili degni di tutela ambientale, oltre alle spiagge, come si è detto, ai lidi e altri che sono elencati nella legge e nella proposta di regolamento o di prescrizione per i piani, siano aggiunti anche i seguenti compendi: gli anfiteatri naturali delle cale e delle baie delimitati morfologicamente, cioè della natura, precisando che questa dizione "anfiteatri naturali delle cale e delle baie" significa l'ambito a mare, quella realtà naturalistica che è la più importante delle coste della Sardegna per cui non basta l'idea di una protezione a distanza data, 300 metri per esempio. Quando una cala è più profonda si tutela nell'insieme. Si dirà: ma il piano paesistico si premunirà di proteggere l'insieme. Siccome noi i piani paesistici li stiamo aspettando e non saranno derivati dagli studi puntuali sul territorio, ma derivati da una classificazione il più delle volte basate sulla conoscenza, come dire, di fatto, per cui le emergenze, i valori ambientali e la qualità del territorio non sono desunti, come si dovrebbe fare - e come la Regione aveva iniziato a fare, affidando gli studi di carattere tecnico-scientifico agli esperti che dovevano dire quali emergenze naturalistiche andavano tutelate e perché - da studi approfonditi. Per questo stiamo compiendo uno sforzo di individuazioni di valori oggettivi, perché questo prodotto che speriamo avremo tra qualche mese, sia il più possibile vicino a quello che tutti pensiamo. Ecco perché diciamo che gli anfiteatri naturali delle cale e delle baie, che vanno tutelati come valore di insieme, anche ad evitare quel modulo costruttivo che rispetta tutte le regole, tutte le distanze, quel modulo costruttivo a ferro di cavallo tipico dell'edilizia turistica insediata nella nostra Regione (non la chiamo regionale perché non so di chi è), per cui se è vero che si è ad una certa distanza dal mare, di fatto si accerchia una cala, una spiaggia, e la si ingroppa. Questo emendamento fu presentato anche alla legge, fu ritenuto dal Presidente del Consiglio non ammissibile, per un errore di valutazione, fu quindi ritirato, ma i rappresentanti della Commissione consiliare dissero che avrebbe trovato accoglimento nelle norme regolamentari, cioè in questa sede. E' certificato nei verbali del Consiglio regionale. Noi proponiamo che venga accolto in questa sede, così come dichiarato in precedente occasione, e che la Giunta si la prima ad accoglierlo, senza una preoccupazione eccessiva. Perché qui non è che si dice: andiamo dal mare verso i monti alti, si tratta di chilometri. No, voglio chiarire: gli anfiteatri naturali delle cale e delle baie, non tutta la cala, non tutta la baia, l'anfiteatro naturale. E' chiaro il concetto, non è che io abbia proprietà di linguaggio e di terminologia per spiegare di più, ma si intende ciò che si propone. Il piano paesistico poi delimiterà in che senso si intende questo. L'importante è dire che c'è una valutazione ambientale di insieme e che dovrà essere perciò dal piano fatta salva
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, le ricordo che sta parlando da venticinque minuti. La prego di concludere in fretta, perché ha altri tre emendamenti da illustrare.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo scusa, per regolarmi, per illustrare un emendamento di quanto dispongo?
PRESIDENTE. Il Regolamento che abbiamo approvato sia io che lei, che tutto il Consiglio, prevede dieci minuti, non prevede altro. Lei sta parlando da venticinque minuti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sì, ho ancora trentacinque minuti.
PRESIDENTE. Il Regolamento dice che per illustrare gli emendamenti ci sono dieci minuti di tempo, non dice che possono essere cumulati, non c'è alcunché nel Regolamento.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Le chiedo scusa, Presidente, abbiamo convenuto, in apertura di questa riunione importante del Consiglio, che gli emendamenti che avevano una particolare rilevanza, sarebbero stati posti in discussione uno per uno. Io posso fare uno sforzo per accelerare, posso anche cessare se così mi si dice, però è necessario consentire che ogni emendamento, per la rilevanza che ha, abbia la possibilità di una illustrazione autonoma.
PRESIDENTE. Infatti lei sta parlando da venticinque minuti, non l'abbiamo interrotta per niente, onorevole Cogodi, io la sto invitando a stringere per concludere.
COGODI (Rinascita e Sardismo). D'accordo, le sto chiedendo se, a norma di Regolamento, ho o no i dieci minuti per emendamento. Perché se ho i dieci minuti per emendamento, io li userò tutti, però non devo concludere in due minuti. Gli altri emendamenti sono ugualmente rilevanti e importanti e ho bisogno di illustrarli. E il Regolamento mi riserva per l'illustrazione, anche a nome degli altri colleghi, dieci minuti ad emendamento che io non intendo utilizzare.
PRESIDENTE. Il Regolamento prevede solo dieci minuti. Io sono tollerante, ho consentito i suoi venticinque minuti senza interromperla, l'ho richiamata. Comunque prosegua il suo intervento nel più breve tempo possibile.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non voglio contestare nessuna interpretazione regolamentare, però mi permetta ancora una volta di rappresentare che se il Regolamento prevede dieci minuti per illustrare gli emendamenti, si intenderà pure dieci minuti ad emendamento. Perché se gli emendamenti sono venticinque non è che uno possa illustrare ogni emendamento in trenta secondi; altrimenti uno articola diversamente gli emendamenti, anziché attribuirli ad un articolo solo li distribuisce per articoli. Non siamo inesperti in questa materia. In ogni caso, stamattina, in presenza del Presidente del Consiglio, si è convenuto di dare il tempo per illustrare gli emendamenti. Comunque mi bastano pochi minuti. Non intendo affatto porre questioni regolamentari, mi interessa di più la questione di sostanza.
L'emendamento numero 16 è riferito al punto 2, lettera a). E' un emendamento meno impegnativo rispetto agli altri, semplicemente intende correggere la dizione della lettera a) del punto 2, laddove si dice che sono esclusi dal vincolo di tutela integrale i comuni i cui centri abitati eccetera. Si indica più propriamente, secondo il nostro punto di vista, che sono esclusi i centri abitati principali dei comuni nei quali si verificano certe condizioni. Perché se no, se il soggetto è il comune, siccome i nuclei o i centri abitati possono essere anche molto distribuiti nel territorio, per la conformazione di alcuni comuni, potrebbe derivarne una possibilità di interventi, quelli previsti appunto in eccezione, in deroga alla lettera a) del punto 2 in modo molto diffuso, molto articolato, anche oltre quello che ci pare il pensiero del legislatore. Per cui se queste possibilità sono riferite ai centri abitati dei comuni così come storicamente si sono determinati, così come è delimitata la strumentazione urbanistica, sarebbe preferibile porre come soggetto i centri abitati dei comuni, per una migliore definizione e organizzazione dell'ambito dell'intervento possibile in eccezione e in deroga.
L'emendamento numero 17 è riferito alla lettera f) del punto 2. Siamo ancora in tema di esclusioni dalla tutela. La lettera f) dice che sono esclusi dalla tutela, in aree naturalmente di tutela integrale, gli interventi di razionalizzazione, sistemazione di edilizia urbanistica dei preesistenti agglomerati, nelle aree di massima tutela, quindi anche nelle spiagge, nei 300 metri insomma. La lettera f) sembra innocua, e se fosse quello che sembra andrebbe benissimo; cioè se ci sono degli insediamenti a mare, dei nuclei, degli agglomerati è giusto che questi possano essere ristrutturati e riordinati in modo funzionale. Però non è detto in questo articolo, e non è fatto capire se ciò avvenga con aumento o senza aumento di volumetria, perché qualora avvenisse con aumento di volumetria bisognerebbe almeno dire entro quale ambito, se il 10 per cento, se il 100 per cento, se il 1000 per cento. Noi abbiamo proposto questo emendamento per dire che questa riorganizzazione deve avvenire con esclusione di aumento complessivo di volumetria. Cioè dove c'è il vecchio si faccia il nuovo, dove c'è il meno bello si faccia il più bello, però nell'insieme queste razionalizzazioni avvengano senza aumento complessivo di volumetria. Pareva a noi, che l'avevamo pensato e presentato, un emendamento innocuo, invece così pare non sia, perché alcuni dei proponenti o dei difensori del testo all'esame del Consiglio dicono: no, ci vuole anche l'aumento di volumetria, anzi per ristrutturare gli agglomerati…
(Interruzioni)
Agglomerato poi non è definito cosa sia, possono essere dodici case vicine su una spiaggia, non è definito; è qualsiasi insediamento plurimo di abitazioni o di costruzioni, non è definito da nessuna parte cosa sia un agglomerato. Se noi non definiamo che non deve esserci aumento complessivo di volumetria potrebbe accadere che attorno a dodici case che fanno agglomerato, ed è pieno di agglomerati di questo tipo il litorale della Sardegna, si può fare una città. Perché non è detto neppure che si può aumentare del 2 per cento, del 10 per cento, noi diciamo che la ratio di questa norma era di consentire la sistemazione ma che nell'insieme non deve esserci aumento di volume, anche perché in questo caso bisognerebbe definirne l'entità. Quindi l'emendamento significa questo, non avrebbe nessuna importanza se non fosse per l'interpretazione che si dà della lettera f) per cui c'è chi ritiene che debbano essere consentiti gli aumenti di volumetria senza dire di quanto. E ciò parrebbe anche impossibile perché contrasterebbe con tutta la normativa che abbiamo approvato di recente.
Chiedo scusa ai colleghi, mi rimane l'ultimo emendamento cui far cenno, è l'emendamento numero 18 relativo alla lettera h) del punto 2 dell'8 bis, sempre in tema di esclusioni dalla tutela, sempre in tema di deroga all'integrale salvaguardia di alcuni ambiti. Riferiamoci per esempio ancora ai 300 metri. Di questo ha già parlato il collega Planetta e io condivido tutte le argomentazioni che ha espresso, in relazione ad altro emendamento che voleva raggiungere lo stesso fine, con una dicitura diversa, ma la finalità era la stessa. Anche con questo emendamento si propone di delimitare quell'aumento del 25 per cento massimo della volumetria, consentito in via generale, per i complessi alberghieri a mare, un 25 per cento che sarebbe consentito anche nei 300 metri. A noi pare che questa norma debba servire a incentivare le ristrutturazioni di alberghi di piccola e media dimensione per condurli non solo a una razionalità nell'organizzazione interna, ma anche a criteri di economicità: un piccolo albergo può aver bisogno per reggersi di aumentare un po' la volumetria, anche se qualche volta può essere sufficiente migliorare la qualità. Però noi riteniamo che questo premio, o incentivo alla ristrutturazione, che è costosissimo sul piano ambientale, perché può avvenire anche nella fascia dei 300 metri, non debba essere un donazione indiscriminata a tutti, perché per il grosso complesso alberghiero di 1000 o di 1200 posti - e ce n'è in Sardegna anche più grandi - il 25 per cento, quindi 200 o 250 posti aggiuntivi, è un altro albergo. Ma perché un altro albergo deve essere fatto nei 300 metri? Perché dobbiamo mettere i complessi alberghieri nella condizione di poter usufruire di una norma, di una donazione? Il 25 per cento anche per i grossi complessi è una cosa che consuma territorio, incide nei 300 metri e non raggiunge necessariamente l'effetto che la norma vorrebbe raggiungere che è quello dell'incentivazione, della razionalizzazione, della riconduzione a criteri di economicità delle piccole e medie strutture. E anche per le piccole e medie strutture alberghiere ciò dovrebbe avvenire sempre e comunque con valutazione di impatto ambientale.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la richiamo per cortesia.
COGODI (Rinascita e Sardismo). …almeno con valutazione di impatto ambientale.
PRESIDENTE. Ha concluso, onorevole Cogodi? Sta parlando da quaranta minuti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Che cosa posso dire? Io so di avere un Regolamento che mi consente di illustrare gli emendamenti per dieci minuti. Io ho illustrato, usando meno minuti, degli emendamenti impegnativi. Valga quello che ho detto, chiedo pietà, cosa posso dire? I regolamenti sono questi, si interpretano nei modi più diversi, io non riesco a comprendere come otto emendamenti possano essere illustrati in un minuto a emendamento.
PRESIDENTE. Quaranta minuti, onorevole Cogodi.
COGODI (Rinascita e Sardismo). O in tre minuti. Ma sono i minuti che la regola mi riserva possibilmente per cose importanti. Abbiamo passato giorni interi a discutere di cose molto più teoriche e meno pratiche e incisive di queste in questo Consiglio regionale, però ho detto che non voglio nel modo più assoluto né recriminare, né contestare cose di Regolamento. Voglio contestare cose di merito, valga quello che ho detto, ho concluso l'illustrazione. Se ci sarà discussione avrò modo di completare l'illustrazione e anche il chiarimento di altri elementi che necessariamente forse dovranno essere dati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere brevissimo. Quando il collega Cogodi ha preso la parola circa un'ora fa, violando se non il Regolamento almeno la normale capacità di sopportazione dei colleghi…
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non è un divertimento.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Non è un divertimento, comunque il Regolamento c'è per tutti, carissimo collega. Tolgo il riferimento alla sopportazione, perché quella fa parte di ognuno di noi, e le dico solo che lei viola il Regolamento. Quando ha preso la parola circa un'ora fa, violando il Regolamento perché l'ha tenuta per troppo tempo, il collega Cogodi sapeva benissimo che molti degli argomenti che egli ha addotto in quest'Aula, che era giusto che portasse in quest'Aula, per altro molti li aveva già portati durante la discussione della legge, erano stati in una riunione informale, finalizzata a rendere più produttivi e snelli i lavori del Consiglio, in larga parte anche accolti da molti colleghi del Consiglio e della Giunta. Infatti, non poco mi ha stupito che abbia molto insistito a ritornare su alcuni argomenti, per i quali era pacifico che non si dovesse discutere, dato che si era dimostrato un senso di accoglimento delle proposte che egli intendeva fare, alcune delle quali sono ripropositive di proposte già fatte la scorsa volta, per cui da parte del relatore non c'è che richiamare al testo della Commissione e pensare che in quest'Aula si parli talvolta non solo per convincere i colleghi, ma anche per convincere qualcuno che non sta dentro il Consiglio regionale, il che mi pare veramente sbagliato, anche se così non verrà riportato dai mezzi di comunicazione di massa.
Detto questo, nonostante questo argomento vada ovviamente valutato e vada perciò affrontato in maniera molto attenta ed equilibrata, in sede di stesura dei piani paesistici e non solo in sede normativa, non essendo né tutto salvaguardabile per forza, né tutto utilizzabile per forza quello che ricade nella fattispecie di cui alla lettera g) del punto 1, si era addivenuti a dire che si era disponibili ad accogliere l'emendamento numero 13, perché migliorativo del testo e perché ripristinava, tutto sommato, il testo della legge approvata due settimane or sono. Ripristino della legge che, come categoria di comportamento, è giusto affermare in questa, ma anche nelle altre e successive occasioni. Per questo motivo, il 13 è ritenuto accoglibile. Non altrettanto il 14 che era presentato ad abundantiam, qualora non si accogliesse il 13. E' evidentissimo questo intento, e quindi, dato che si accoglie il 13, il 14 risulta assolutamente superfluo. Non si accoglie il 15, perché troppo indeterminato e da questo punto di vista erroneo e pericoloso, perché i colleghi mi devono spiegare che cosa in Sardegna, lungo le coste, non è un anfiteatro naturale delle cale e delle baie delimitate morfologicamente. Io credo che l'intero Golfo degli angeli sia un anfiteatro naturale delle cale e delle baie, che l'intero Golfo dell'Asinara lo sia altrettanto, che il Golfo di Orosei lo sia e così via dicendo. Considerare inedificabili gli anfiteatri naturali delle cale e delle baie è un errore di eccesso veramente clamoroso. Pertanto mi pare che questo emendamento vada accolto come raccomandazione nella stesura dei piani, perché si tenga massimo conto delle peculiarità insite nella definizione di anfiteatri naturali delle cale e delle baie, ma che non si debba per questo vincolare all'inedificabilità qualcosa che non è precisamente definibile e che pertanto potrebbe essere esteso all'intera fascia costiera dei 1850 chilometri della nostra isola e delle isole minori.
Sull'emendamento numero 16, credo vada ribadita la volontà della Commissione che ha voluto premiare i comuni e i centri dei comuni, così come storicamente si sono sviluppati, come sede di eventuale insediamento di quanto riteniamo non debba più localizzarsi pesantemente sulle coste. Pertanto è utile mantenere il testo che la Commissione ha varato nella sua originalità e nella sua integralità e pertanto non votare l'emendamento numero 16.
Quanto all'emendamento numero 17, il problema dell'esclusione dell'aumento complessivo delle volumetrie era stato affrontato nel seguente modo: anziché accettare la dizione proposta dall'onorevole Cogodi, "con esclusione di aumento complessivo di volumetrie", si propone verbalmente di integrare la lettera f) con un riferimento, che era implicito in quello che la Commissione ha fatto, alla casistica elencata dal successivo articolo 11. Cioè quando si è inserita la lettera f), che fa salvi gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizia-urbanistica di preesistenti agglomerati, la Commissione aveva in mente chiarissimo che la casistica era quella dell'articolo 11 che parla, appunto, di preesistenti agglomerati turistico-residenziali Ma, siccome c'è il problema delle volumetrie che va affrontato, credo che si possa integrare questa ulteriore integrazione con un riferimento ad altra normativa successiva che presiede a questa casistica. Poiché i centri da razionalizzare sono di norma classificati, secondo il dettato dell'articolo 23 delle presenti disposizioni, zone 3B, è utile fare riferimento sia alla casistica dell'articolo 11 sia alle prescrizioni dell'articolo 23, comma secondo, lettera b), che dice che sono ammesse solo limitate volumetrie nel caso in cui il comune lo riconosca esplicitamente con proprie disposizioni. Dunque la lettera f) dovrebbe intendersi integrata con le parole "di cui al successivo articolo 11 e con le prescrizioni di cui al comma secondo, lettera b), del successivo articolo 23". Sono due riferimenti a norme dello stesso corpo che stiamo approvando, per cui non si tratta neanche di un emendamento, ma di un rinvio interno che penso possa essere bene accettato dalla Presidenza e dai colleghi del Consiglio.
Quanto all'emendamento numero 18, credo che dal punto di vista regolamentare sia alquanto impervio emendarlo e pertanto su questo, anche se si era giunti ad una diversa possibile formulazione in quella riunione informale, credo che non possa procedersi a quanto avevamo convenuto perché si tratterebbe davvero di un emendamento all'emendamento. Francamente, io mi permetto di richiamare i colleghi su questo.
(Interruzioni)
Però c'era un'apertura sull'ultima parte dell'emendamento. Siccome abbiamo convenuto che fosse possibile stabilire che si facessero, all'interno del 25 per cento di incremento previsto, non più di 3 mila metri cubi per ogni singolo caso (naturalmente se il 25 per cento è meno si fa meno) delle due l'una, o si ritiene che sia scritto non 10 mila, ma 12 mila, ottenendo praticamente lo stesso risultato, e si approva l'intero emendamento del collega, oppure si è costretti a votare per parti l'emendamento stesso. Credo di aver esaurito con questo quanto dovevo dire.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.
ZUCCA (P.D.S.). Io more solito sarò molto sintetico, anche perché ho qualche commercio con gli antichi oratori dell'à???? ateniese del quarto secolo, e quando uno parlava troppo a lungo usavano il verbo ???d???? che non riuscivo mai a tradurre bene in italiano e traducevo in sardo sciolloriai. Siccome non voglio incorrere in questa accusa, sarò brevissimo. Parlerò prima di tutto sull'emendamento numero 13, rimarcando anch'io che l'onorevole Cogodi in una sede di confronto informale aveva dichiarato che, laddove fosse stato accolto l'emendamento numero 13, avrebbe ritirato l'emendamento numero 14, invece ha fatto di tutto per illustrare la validità sia del 13 che del 14. Ma la coerenza è onere dell'onorevole Cogodi e io non me ne preoccupo più di tanto. Io insisto sul merito dei problemi, il problema dei compendi sabbiosi, l'espressione è talmente vaga, talmente generica, che probabilmente è difficile definirlo. Faccio un esempio concreto, poi passerò anche a parlare apertamente, a carte scoperte come chiedeva Cogodi, non ho nessuna vergogna, nessun pudore a parlare dei problemi reali. Compendi sabbiosi sono tutti i vigneti impiantati a vernaccia, della zona della vernaccia della sponda destra della valle del Tirso. Stando a questa dicitura, per esempio, nessun proprietario di questi vigneti può costruirsi una stanza per il ricovero degli attrezzi ed io lo trovo fondamentalmente ingiusto, perché i proprietari che resistono alla tentazione di far sparire questo prodotto importante per l'economia della Sardegna e dell'Oristanese, sono pressati da tante altre calamità, naturali o meno.
La seconda osservazione riguarda l'emendamento numero 14. Che cosa significhi davvero questo emendamento lo ha chiarito l'onorevole Cogodi, il quale ipotizza di trovare altre risorse misteriose chissà come per risolvere chissà quali misteriosi problemi ci sarebbero sotto questa storia. Io sono consigliere della Regione sarda, però essere consigliere regionale sardo non significa che sono obbligato a dimenticare che sono consigliere della provincia di Oristano e di una zona dell'Oristanese, e nessuno mi può obbligare a scambiare per campanilismo il fatto che sono impegnato da sempre, anche come consigliere del Comune di Narbolia, a difendere un insediamento di alto profilo ecologico, di alto profilo economico che secondo le parole di Cogodi non potrebbe essere realizzato, perché se l'interpretazione di Cogodi è quella giusta, una pineta impiantata quarant'anni fa e difesa ecologicamente per sfruttarla nel senso migliore per lo sviluppo turistico ed economico della zona non può essere edificabile, perché sono alberi che sono stati impiantati quarant'anni fa su delle dune sabbiose. Ebbene, io mi opporrò con tutte le mie forze contro questo a carte scoperte. Non c'è niente di misterioso, io tangenti non ne prendo e non ne prenderò, sono consigliere di Narbolia e dell'Oristanese e ho il diritto di difendere insieme ai problemi generali anche i problemi e gli interessi della mia zona e del mio paese e me ne vanto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Intervengo in relazione al comma 2, lettera h), cioè la parte dell'articolo che riguarda la possibilità che viene offerta alle strutture alberghiere di espandersi nelle zone di tutela, cioè nella fascia dei 300 metri. Su questo articolo è stato presentato, tra l'altro, un emendamento da parte del collega Cogodi, l'emendamento numero 18. Ora sull'argomento è intervenuto anche il collega Satta, precisando che alcuni componenti del Consiglio regionale avevano in animo di presentare una modifica al testo, però non è stato presentato un emendamento e quindi formalmente non può essere proposta all'attenzione del Consiglio questa decisione che non riguarda il Consiglio, che riguarda solo alcuni consiglieri.
Voglio soffermarmi un attimo su questo emendamento del collega Cogodi e sulla lettera h). Il Consiglio la volta scorsa, in occasione della modifica alle norme urbanistiche, aveva approvato questa deroga alle norme che riguardano la fascia dei 300 metri, la possibilità di espansione delle strutture turistiche in riferimento a una volumetria che non avrebbe dovuto superare il 25 per cento della volumetria complessiva della struttura alberghiera in esame. La limitazione è una limitazione che io ritengo corretta, nel senso che è una percentuale di volumetria che potrebbe consentire l'espansione delle strutture produttive. Ripeto, è una limitazione nel senso che le strutture produttive nascono e crescono e si sviluppano a seconda dell'economia e a seconda della situazione di mercato che si crea nell'Isola e che si crea a livello internazionale. Comunque noi abbiamo ritenuto giusto, nella prospettiva di salvaguardare e tutelare la fascia di 300 metri, di limitare questa espansione al 25 per cento. Oggi questa norma, che è legge e che quindi non può essere interpretata né in maniera estensiva, né in maniera riduttiva perché questa è, oggi questa norma va ancora normata, scusate il bisticcio di parole, cioè va interpretata dal Consiglio e si propone, per quanto riguarda questo 25 per cento, un ulteriore condizionamento in casi particolari. Per dimostrare che questa norma va in qualche modo interpretata si adduce la motivazione che in Sardegna esistono delle strutture alberghiere molto grandi, strutture alberghiere che si avvicinano ai mille posti letto, e che probabilmente, con l'articolo approvato nei giorni scorsi, si porterebbero le strutture ad una espansione enorme. Voglio dire che queste strutture che hanno mille posti letto in Sardegna sono strutture rarissime, cioè che la struttura alberghiera in Sardegna è una struttura alberghiera complessa, molto debole, vetusta, fuori mercato nella gran parte dei casi e quindi i riferimenti non possono essere fatti a questo caso limite per poi portare a una revisione della norma. Io credo che debbano essere fatti dei ragionamenti seri. Si propone con l'emendamento Cogodi una limitazione a 10 mila metri cubi; 10 mila metri cubi per chi segue questo tipo di attività…
(Interruzioni)
Chiederei, Presidente, un pochino di attenzione.
PRESIDENTE. I colleghi sono pregati di stare in silenzio in aula.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Non stiamo discutendo di un argomento marginale per quanto riguarda l'economia dell'isola, stiamo discutendo di un argomento che tocca un settore produttivo della nostra economia, il turismo. Quindi, dicevo, 10 mila metri cubi, cioè la struttura che viene proposta quale struttura limite per quanto riguarda l'espansione, corrisponde probabilmente ad una struttura alberghiera che ha un numero di posti letto che va dai 2 ai 300 a seconda del dimensionamento dei servizi. Stiamo dicendo sostanzialmente che il 25 per cento di deroga è ammesso solo per le strutture che si avvicinano ai 250 posti letto. A mio giudizio, e chi segue le questioni alberghiere può testimoniare che sulle cose che sto dicendo non ci sono interpretazioni di parte, nell'Isola il problema maggiore si pone soprattutto per queste strutture, cioè per la struttura che non può essere gestita a carattere familiare. Una struttura che arriva fino a 200 posti letto non può essere gestita su un piano diverso, su un piano che va all'ottimizzazione dei sistemi, su un piano che consente una razionalizzazione dell'utilizzazione delle strutture, quindi è proprio lo snodo, cioè la parte più delicata del sistema. Sono proprio le strutture alberghiere che sono su 250-300 posti letto che richiedono un ampliamento che consenta di raggiungere il tetto dei posti letto che è necessario per garantire una gestione più oculata e più corretta della struttura stessa. Quindi, ripeto, credo che il limite del 25 per cento sia il limite al quale fare riferimento; trovare ulteriori precisazioni all'interno di questo limite, come si propone, a mio giudizio, significa tenere conto solo dei punti limite, ma non della generalità dei casi che riguardano queste strutture che sono presenti in Sardegna, per cui io credo che questo emendamento del collega Cogodi debba essere respinto e parimenti però debba essere messa in discussione la proposta che verbalmente faceva il Presidente della Commissione Satta, perché anche questa proposta, se passiamo dal numero dei metri cubi al dimensionamento dei posti letto, ci rendiamo conto che è sempre rivolta a strutture che hanno uno scarso peso nell'economia regionale, e non a quelle strutture che chiedono invece di crescere e di superare il limite che porta poi a una gestione corretta sul piano economico dell'azienda.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Scano. Ne ha facoltà.
SCANO (P.D.S.). Io, signor Presidente, parlo sugli emendamenti numero 13 e 14, ma desidero premettere una brevissima osservazione di natura regolamentare che non è riferita solo alla discussione di stasera, ma che è un po' di carattere generale. Noi abbiamo adottato di recente delle modifiche del Regolamento per mettere riparo al problema oggettivo della presentazione, come dire, torrenziale e incessante di emendamenti, però si sta instaurando una prassi che io giudico molto pericolosa, dal momento stesso dell'adozione delle modifiche, cioè la presentazione di fatto, mascherata sotto forma di miglioramenti, di aggiustamenti tecnici, coordinamenti, interpretazioni e quant'altro, talvolta di veri e propri emendamenti. Ora l'intenzione che ci ha animato era buona, ma il rimedio rischia di essere peggiore del male; io credo, e lo dico qui non per chiedere ora delle risposte, che non si possa andare avanti in questo modo e che la Giunta per il Regolamento debba fermarsi a riflettere e a riconsiderare un po' la situazione che abbiamo determinato.
Sugli emendamenti numero 13 e 14 parlo brevemente perché mi sembra che si tratti di un punto delicato non solo per il merito specifico, ma anche per l'immagine e la valutazione complessiva dell'intera operazione. Io, in tutta schiettezza, non riesco a capire perché alla lettera g) del punto 1, dopo aver detto compendi sabbiosi, si sia avvertita la necessità di aggiungere "sciolti non ricoperti da vegetazione", e così non capisco perché al punto h) dopo le parole "dune sabbiose" si sia sentita l'esigenza di aggiungere "allo stato naturale". Cosa vuol dire? Che il Consiglio regionale della Sardegna sta affermando che i compendi sabbiosi non ricoperti da vegetazione vanno tutelati e quelli ricoperti da vegetazione non sono invece meritevoli di tutela? E parimenti che le dune sabbiose non ricoperte da vegetazione costituiscono un valore paesaggistico e invece quelle ricoperte da vegetazione non costituiscono alcun valore? Se questo fosse l'intendimento del Consiglio, mi sembrerebbe una cosa davvero singolare, perfino ridicola, a meno che invece di occuparci di problemi di carattere generale, non intendiamo occuparci di interventi ben identificati. Allora se è così cesso di non capire, capisco, e sono stato aiutato robustamente da un intervento che è stato svolto poc'anzi, capisco ma non sono d'accordo. Noi stiamo legiferando, cioè stiamo producendo delle norme generali, non stiamo facendo il piano di un comune, non ci stiamo occupando di Narbolia. E' stato detto anche da altri colleghi, e sono d'accordo, che ci sono delle esigenze legittime in determinati territori, ma altro è il modo per tener conto correttamente di queste esigenze, non certo produrre delle norme generali che sono generali solo apparentemente, ma servono a risolvere problemi particolari. Io non accetto questo modo di procedere, mi sembra un'assurdità, tra l'altro, procedere a svuotare con una mano ciò che si fa con l'altra mano, con una si tutela e con l'altra si leva la tutela. Io ritengo, e ho anche concluso, che dobbiamo realizzare una protezione integrale sia per i compendi sabbiosi che per le dune sabbiose con o senza vegetazione, e per non farla lunga dico che personalmente considererei molto grave la bocciatura degli emendamenti numero 13 e 14. Sarebbe un fatto molto negativo che rischierebbe, anche di fronte all'opinione pubblica, di compromettere la valutazione dell'operazione intera. Non voglio drammatizzare, ma credo che a volte ci siano delle cose che assumono un valore emblematico e dobbiamo stare molto attenti. Il fatto che ci sia o non ci sia la vegetazione a ricoprire dune sabbiose e compendi sabbiosi a me sembra per nulla rilevante o, paradossalmente, vorrei dire che ciò che è coperto di vegetazione andrebbe tutelato a maggior ragione, cioè c'è una ragione in più, non una ragione in meno.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Onorevole Presidente, molto brevemente, non per entrare nel merito dei vari emendamenti, sui quali sono perfettamente d'accordo con le cose dette dal Presidente della Commissione, ma per puntualizzare una questione sull'ultimo degli emendamenti presentati, relativamente a questo articolo, e cioè l'emendamento relativo all'ampliamento previsto per gli alberghi situati nella fascia dei 300 metri dalla battigia. Ora, a questo riguardo io ricordo benissimo il dibattito che si è svolto in Aula, e in quella circostanza sono state sollevate varie osservazioni, che poi sono state puntualizzate anche meglio, stamattina, in una riunione informale che è avvenuta tra i membri della Commissione e altri colleghi. Ora, in base a quella discussione, si era stabilito che recependo alcune valutazioni fatte, la Commissione dovesse individuare una soluzione da proporre come emendamento; purtroppo il tempo che la Commissione ha avuto a disposizione non è stato sufficiente per formulare un emendamento che fosse la sintesi complessiva delle cose dette durante la discussione. Pertanto l'emendamento, così come è proposto dall'onorevole Cogodi, non rispondendo alla sintesi di quella discussione, alle cose che sono state concordate stamattina, poiché non possiamo oggi, proprio per questioni regolamentari, introdurre modifiche rilevanti, io ritengo non possa essere accolto. Semmai si può successivamente riprendere e modificare questa parte.
Non mi sentirei nemmeno di accogliere la proposta che faceva l'onorevole Gabriele Satta quando concludendo ha detto: eventualmente il limite posto dall'onorevole Cogodi di 10 mila metri cubi, portiamolo a 12 mila metri cubi così in buona sostanza verrebbe accolto il limite massimo di cui si è discusso stamattina dei 3 mila metri cubi. Ritengo che se noi mettessimo una limitazione del genere agiremmo esattamente contro la legge che abbiamo approvato. Nella legge diciamo che è ammissibile, così in generale, un ampliamento del 25 per cento; se poi però limitiamo questo aumento del 25 per cento soltanto agli alberghi che sono contenuti in un volume massimo di 12 mila metri cubi, noi stiamo senz'altro operando contro legge. Pertanto ritengo che sulla cosa dobbiamo tornare e comunque non mi pare che oggi possa essere accolto l'emendamento del collega Cogodi perché è ancora più limitativo e non credo rientri nello spirito della legge, così come l'abbiamo approvato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per riferirmi all'emendamento numero 18 e quindi in pratica alla lettera h) del punto 2 dell'articolo 8 bis, quello che riguarda l'incremento delle volumetrie nelle strutture alberghiere. Io credo che il Consiglio faccia bene a riflettere, così come sta facendo, sulle implicanze di questa norma, e credo di poter condividere in larga misura le cose detta da alcuni colleghi circa il rilievo che questa norma assume per lo sviluppo, la funzionalità e la competitività del nostro apparato turistico-recettivo. E credo che il Consiglio, ma anche la Giunta regionale, l'Assessore del turismo della Regione, debbano assumersi su questo punto una chiara e precisa responsabilità, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo. Noi sappiamo che l'apparato turistico-recettivo sardo non è antichissimo, ma è in gran parte non rispondente ai più moderni criteri organizzativi vigenti in questo comparto. Quindi esiste in linea generale, per le strutture piccole, ma anche per quelle medie e grandi, un'esigenza di aggiornamento, di revisione degli attuali assetti organizzativi e strutturali di questi insediamenti. Noi abbiamo approvato una legge che, recependo questa esigenza, pone un limite alla possibilità di incrementare le volumetrie esistenti quando gli alberghi ricadono in quella fascia particolarmente delicata che è la fascia di 300 metri dal mare. La norma che abbiamo approvato dice: sono consentiti in quella fascia incrementi di cubatura per ristrutturare e riorganizzare meglio le aziende turistico-recettive non superiori al 25 per cento delle cubature esistenti. Se questa è la legge io credo che l'emendamento, nei termini in cui è stato formulato dal collega Cogodi e da altri, non sia neppure proponibile perché modificherebbe sostanzialmente la legge, escludendo da questa possibilità, prevista e consentita dalla legge che abbiamo approvato, tutte le strutture turistico-recettive che abbiano una cubatura superiore ai 10 mila metri cubi. Diverso, invece, e ben più opportuno sarebbe - secondo me - in concordanza del resto con ciò che hanno sostenuto anche altri colleghi, fissare un limite massimo in termini quantitativi all'incremento consentito dalla norma, ma in termini generali: cioè a dire l'incremento consentito in termine di percentuale è evidente che porta a un risultato che varia secondo la dimensione della struttura. Il 25 per cento di una struttura di piccola dimensione è ben diversa cosa del 25 per cento di una struttura di grandissima dimensione. Quindi la risposta non può essere quella di escludere le strutture medio-grandi da questo beneficio; la risposta logica, giusta ed equilibrata dovrebbe essere quella di stabilire un tetto massimo per l'incremento volumetrico, e io non credo che questo non si possa fare. Io credo che si possa fare, perché altrimenti questa sera non avremmo potuto fare tante altre cose, che pure abbiamo fatto, senza formalizzarci rigidamente a richiedere l'applicazione non dello spirito, ma della lettera del Regolamento. Non avremmo potuto fare tante cose. Nell'ambito di questo stesso articolo 8 bis, alla lettera f) del punto 2, lo stesso Presidente della Commissione, il collega Satta, proponeva un'integrazione, che modifica e circoscrive, modificando però la sostanza di molto o di poco che sia, della norma che si sta discutendo.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Possiamo non farne niente.
LORETTU (D.C.). Io credo che sia giusto fare così, credo cioè che il Regolamento che disciplina i nostri lavori vada interpretato ed applicato con un minimo non dico di elasticità, ma di considerazione per i problemi concreti causati da un serie di norme regolamentari che lasciano effettivamente poco spazio nella fase finale della discussione delle leggi agli aggiustamenti che si rendono necessari alla luce dell'andamento della discussione e delle decisioni che di volta in volta l'Aula assume. Quindi, così come per la lettera f), io credo che il Consiglio possa condividere il suggerimento dato dal collega Gabriele Satta di integrare la lettera f) con quella dizione che lui ha proposto, credo che allo stesso modo, per quanto attiene la lettera h), si possa in qualche modo integrare o correggere lo stesso emendamento del collega Cogodi per dire in sostanza che l'incremento delle volumetrie di cui sopra è consentito in relazione a strutture preesistenti, in misura comunque non superiore al 25 per cento di quella che nell'emendamento si indica come limite dell'intervento. Cioè nell'emendamento si dice che non si dovrebbe intervenire per strutture che abbiano già 10 mila metri cubi. Il 25 per cento di 10 mila metri cubi è 2500 metri cubi. Consideriamo questo il limite massimo dell'intervento, qualunque sia la dimensione della struttura interessata e correggiamo l'emendamento Cogodi, se naturalmente il collega Cogodi è d'accordo, sostituendo le parole "di entità non superiore a 10 mila metri cubi" con le parole "in misura comunque non superiore a 2500 metri cubi" in modo da renderlo più rispettoso del dettato della legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, in nessuna sede si è concordato un calendario dei lavori del Consiglio diverso da quello usuale salvo le esigenze di particolare rilevanza che possono emergere. L'orario di lavoro del Consiglio normalmente nel pomeriggio è dalle 17 alle 20; sono le 20 e 30 e in questa materia così delicata e complessa pesa anche la capacità di avere la lucidità necessaria per connettere molti concetti e molti riferimenti. Non si è concordato in nessuna sede di fare seduta ad oltranza e, posto che domani è un giorno lavorativo come gli altri, si può andare tranquillamente a domani, anche perché essendo stata rappresentata da diverse parti la necessità di sistemare, di aggiustare e di concordare forse la soluzione di alcune cose potrebbe essere meno nervosa di come sicuramente sarebbe se per forza si volesse andare avanti stanotte senza averlo mai concordato. Io avanzo la proposta formale di sospendere tra non molto la discussione su questo regolamento, ordinare le idee e proseguire domani regolarmente nei lavori del Consiglio e di procedere stanotte, se la Giunta regionale ha predisposto l'aggiustamento necessario sul piano tecnico, alla discussione e approvazione del programma numero 30, trattandosi di un provvedimento di cui anche il collega Ruggeri e altri consiglieri dei diversi Gruppi hanno sottolineato l'urgenza.
PRESIDENTE. Concludiamo l'esame di questi emendamenti e dell'articolo 8 bis e subito dopo sospendiamo la seduta per una breve Conferenza dei Capigruppo.
Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Sull'ordine dei lavori per dire che il Gruppo democratico cristiano non ha assolutamente difficoltà, dopo aver esaminato questo regolamento, a passare all'esame del programma 30, che abbiamo sospeso in attesa delle delucidazioni dalla Giunta che adesso vedremo. Credo che la Conferenza dei Capigruppo avesse deciso di completare l'ordine del giorno e soprattutto questo regolamento proprio nella seduta odierna. Non abbiamo difficoltà ad accedere alla Conferenza dei Capigruppo, ma noi diciamo già che siamo favorevoli ad andare ad oltranza per licenziare questo testo che, come abbiamo fatto in altre circostanze, merita questa attenzione dal Consiglio per immediatamente passare all'esame del programma 30 che riguarda anche i lavoratori che sono qua dietro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Grazie, signor Presidente. Io credo che un contributo a un miglioramento dei lavori poteva venire prima dell'illustrazione di tutti questi emendamenti. Adesso che stiamo approfondendo la materia, che ci stiamo convincendo a vicenda, interrompere la discussione mi parrebbe veramente poco saggio quanto meno. Conviene invece, una volta che la materia viene affrontata, anche e soprattutto per i suoi aspetti così particolarmente delicati, che si vada avanti nella discussione. Io non dimentico che quest'Aula ha già approvato l'articolo introduttivo di questa normativa, dove si dice che quello che noi approviamo non è una legge...
PRESIDENTE. Scusi onorevole Baroschi, i colleghi sono pregati di prendere posto e di non chiacchierare in aula. Consentite all'oratore di proseguire il suo intervento.
Onorevole Baroschi, prego.
BAROSCHI (P.S.I.). Dicevo che questo regolamento lo facciamo perché nella redazione dei piani territoriali paesistici ci si uniformi alle prescrizioni che qua dentro noi mettiamo. Chi redige i piani territoriali paesistici? La legge dice che lo fa la Giunta e qualche volta, così come abbiamo previsto, i comuni che sono interessati a variazioni dei piani territoriali paesistici, secondo la legge 45. Sono norme che stiamo dettando, come dire, all'interno dell'amministrazione; è il Consiglio che dice alla Giunta che nel redigere i piani deve attenersi a queste norme. Già questo dovrebbe suggerirci come, dire, di non entrare nel merito delle virgole e virgolette, perché abbiamo approvato la settimana scorsa - e qui non possiamo appellarci alla scarsa memoria - all'unanimità una legge che dice che a redigere i piani sarà la Giunta e le abbiamo affidato questo compito. Ora la Giunta non è un privato, è un organo previsto dallo Statuto, è un organo politico, quindi diamole degli indirizzi. Mi pare che stiamo scendendo un po' troppo nel particolare e, facendo così, io credo che cominciamo a snaturare il compito che ci siamo proposti.
Faccio un esempio: oggi è possibile produrre energia elettrica da parte di un privato e di utilizzarla nei propri stabilimenti. Se un privato si costruisce una centrale elettrica e poi deve fare un elettrodotto a 220 kilowatt o a 380 kilowatt per portare quell'energia presso l'utilizzatore per l'utilizzazione sua propria, quella non è un'opera pubblica, perché non è un elettrodotto dell'ENEL che è un servizio pubblico. Una cosa di questo genere, per esempio, fra tutte le elencazioni che abbiamo fatto non rientra, però magari un'opera di questo genere riveste un'importanza particolarmente forte per il progresso e lo sviluppo economico. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che proprio per aver affidato la redazione, ribadendolo con la legge della settimana scorsa, ad un organo statutario, dobbiamo anche dargli la possibilità di avere una certa discrezionalità, nella valutazione nelle questioni che si pongono.
Vengo all'emendamento numero 13. A me pare che in questo articolo 8 bis, alla famigerata lettera g), quando si dice: le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e immediate adiacenze, eccetera, si vuole indicare quella porzione della nostra costa che è interessata dalla sabbia. Chiamatela spiaggia, chiamatela lidi, chiamatela compendi sabbiosi, è quella che si vuole configurare nella lettera g). Definirla soltanto con compendi sabbiosi, sappiamo molto bene che potrebbe voler dire, per la natura morfologica dei terreni che sono adiacenti alla costa, di penetrare anche per chilometri nel territorio della Regione. Allora è una dizione che si presta ad una interpretazione notevole, il che mi sta bene; allora chiedo alla Giunta di esprimere in che modo intende qui i compendi sabbiosi, perché potremmo anche trovarci d'accordo con l'emendamento numero 13, purché rientri nello spirito della lettera g), quando nella redazione dei piani territoriali paesistici si va a guardare cosa sono effettivamente, non in astratto, ma in concreto sul territorio della regione, i compendi sabbiosi. Quindi potremmo anche trovarci d'accordo tutti quanti su questo purché venga chiarito e rimanga agli atti parlamentari una dichiarazione della Giunta che dice: "io che devo redigere i piani così intendo…". Poi, che ci sia la vegetazione o non ci sia a me personalmente importa poco. Quando voglio parlare di compensi sabbiosi, che abbiano o no vegetazione, non m'importa molto, però vorrei che coloro che devono redigere i piani mi dicano prima cosa intendono, perché se si ha un'idea precisa posso anche concordare, ma se l'idea non c'è dobbiamo per forza dire noi alla Giunta: "Se tu non sai cosa sono i compendi sabbiosi allora te lo diciamo noi cosa sono". Ma io credo che la Giunta sappia molto bene interpretare questa locuzione. Andando avanti, sempre sull'articolo 8 bis, c'è una cosa che non sono riuscito a capire nonostante le ore che abbiamo passato qui, che cosa sia "la forte pendenza in relazione alla natura speleologica dei terreni", non lo so, deve essere un refuso. Mi dite che va cancellata, ma non c'è l'emendamento per cancellarla, l'abbiamo dimenticato e adesso non possiamo più presentarlo, pazienza!
(Interruzioni)
Io riprendo le argomentazioni che svolgeva poc'anzi il collega Scano. Abbiamo modificato il Regolamento e ci siamo messi una maglia più stretta per impedire l'eccessiva proliferazione di emendamenti all'ultimo minuto, però oggi ci troviamo in grave imbarazzo perché compendiamo che questa norma in qualche modo deve essere coerente con le decisioni che abbiamo assunto la settimana scorsa, sull'incremento delle volumetrie delle strutture alberghiere e però compendiamo anche che il 25 per cento applicato a 100 mila è 25 mila, applicato a 10 mila è 2 mila e 500; l'impatto che questo aumento ha su un paesaggio o su una parte pregiata di territorio è molto diverso perché una cosa sono 25 mila metri cubi, altra cosa sono 2 mila e 500 metri cubi, pur essendo sempre il 25 per cento. Questo è ciò che si verifica quando, non sapendo cosa fare, ci appelliamo a delle regole generali. Io ho votato la norma sulla tutela dei 300 metri e sono pari a tutti gli altri consiglieri che l'hanno votata, ho però sostenuto in aula ciò che prescriveva la legge 45, e cioè nei singoli piani territoriali paesistici o 300 metri potevano diventare 280 o 320, a seconda caratteristiche del territorio. Qui abbiamo commesso un'altra iniquità. Cosa vuol dire il 25 per cento? Non era forse meglio graduare e dire il 25 per cento da un metro cubo a 10 mila, da 10 mila a 20 mila il 20 per cento, da 20 mila in su una percentuale diversa? E però adesso impossibile trasformare tutto, adesso dovremo andare per forza di cose, per regolamento, ad approvare una norma che è iniqua, io per lo meno la considero tale o "imbecille" perché non ha alcun riferimento con la realtà oppure ha impatti molto diversi che quindi non esprimono un orientamento. Per cui non mi sta bene il suggerimento che, pur tra molte difficoltà, veniva dal Presidente della Commissione. Allora Presidente, io vorrei che nel condurre i lavori, prima di passare agli articoli e chiusa però la discussione generale, fosse consentito l'esame degli emendamenti perché è sempre possibile che vengano suggerimenti per evitare che l'Aula poi si trovi a doverli bocciare. Io mi esprimerò contro l'emendamento numero 18, come ha fatto il Presidente della Commissione, perché è un suggerimento che non trovo accoglibile soprattutto perché è in contrasto con una legge che abbiamo votato la settimana scorsa. La legge fissava un massimo, ma avremmo dovuto nel Regolamento graduare questo massimo. Non essendo più possibile per Regolamento tutto questo, mi opporrò a che venga introdotta una norma che sostanzialmente contrasta con la legge che abbiamo approvato.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, su che cosa intende parlare?
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sull'emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, lei è già intervenuto per quarantacinque minuti!
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho illustrato gli emendamenti e ho diritto di intervenire nella discussione. Se vogliamo fare altre regole facciamole, ma nella discussione io ho diritto di parlare.
PRESIDENTE. Il Regolamento prevede esclusivamente il tempo dei dieci minuti nella discussione sugli emendamenti. Non prevede altro.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho illustrato gli emendamenti. Io non so a chi mi devo appellare. Prima si illustrano gli emendamenti, e poi si apre la discussione. Se vogliamo rispettare le regole, rispettiamole. Si fa la seduta ad oltranza e non si era deciso; io posso anche stare zitto, posso anche andarmene, ma non sono modi.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, il suo intervento di quarantacinque minuti si intendeva evidentemente esaustivo delle sue opinioni. Se lei intende, a chiarimento delle sue opinioni, utilizzare anche la discussione sugli emendamenti prego.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io sono intervenuto, per illustrare gli emendamenti. C'è una regola che è la regola dei Parlamenti, se questa è ancora un qualcosa che somiglia a un'assemblea elettiva Quando si illustrano gli emendamenti, si illustra ai colleghi il senso degli emendamenti che si propongono; quando si apre la discussione generale si interviene nella discussione generale, nel confronto politico che si sviluppa dalla discussione generale. Questo prevedono i regolamenti, anche il nostro regolamento. Io non posso in questo Consiglio regionale, io o chiunque altro, avendo titolo a parlare, a illustrare, a esercitare la funzione parlamentare, vedermi contare i minuti e i secondi e sentirmi sopportato in ogni circostanza.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Non ci si può attenere a una cosa e non all'altra e fare i cavoli che si vogliono.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non voglio fare nessun cavolo. Cerchiamo di capirci.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Lei ha un Regolamento e noi ne abbiamo un altro!
COGODI (Rinascita e Sardismo). Cerchiamo di capirci. Io poc'anzi ho chiesto che si rispettassero le regole in quest'Aula. Ho detto che, non essendo stata concordata in nessuna sede una seduta ad oltranza, è violenza, pura violenza imporre una seduta ad oltranza.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Eh!
COGODI (Rinascita e Sardismo). E tu non dire "eh!" perché se vuoi cambiare registro, il registro lo cambiamo tutti. Non è stato deciso nella sede abilitata, che è la Conferenza dei Capigruppo, di non lavorare domani perché la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di lavorare anche domani. Ho chiesto una sospensione della seduta e il Presidente stesso accennava a una Conferenza dei Capigruppo. Un consigliere di maggioranza si oppone e dice: andiamo a oltranza. E, senza deciderlo, si va a oltranza. E mi si dice che questo non è subire violenza!
Io ho proposto che si passasse invece ad approvare il programma della 268 anche in via straordinaria, perché quella è un'urgenza che può essere fatta a qualsiasi ora, ma per continuare una discussione difficile, complessa, interno alla quale non esistono qui commissioni specialissime che hanno diritto di pontificare a nome di tutti, esiste un Consiglio regionale, esistono i gruppi, esistono i singoli consiglieri che hanno diritto di presentare le loro proposte, di illustrarle, di intervenire nel dibattito e su tutti gli articoli, su tutti gli emendamenti e di non essere strattonati in questo modo, che si affaticano pur essi.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, nessuno qui è strattonato e nessuno è violentato in alcun modo. Lei sa benissimo che quando noi siamo in fase di esame degli emendamenti…
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io sto dicendo la mia opinione e nessuno mi impedirà, in nessun libero Parlamento e in nessuna Assemblea nella quale io sono eletto, nessuno mi impedirà mai di esprimere la mia opinione. Io ho avanzato una proposta che è quella di decidere come si può decidere, cioè nella Conferenza dei Capigruppo, se andare o no a oltranza. E io ho diritto come Presidente di un Gruppo…
PRESIDENTE. La Presidenza, onorevole Cogodi, ha proposto di concludere l'esame iniziato.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non concludo niente! Ho diritto, come Presidente di un Gruppo, di chiedere la Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi!
COGODI (Rinascita e Sardismo). L'ho chiesta e ho diritto a norma di Regolamento e non accetto che siano stracciati i regolamenti. Ho chiesto la Conferenza dei Capigruppo come Presidente dei Gruppo e ho diritto a questa Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, lei sa benissimo…
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non mi si può imporre nessuna seduta a oltranza salvo quello su cui concordo. Quindi intervengo nella discussione generale, reitero la mia domanda di convocare la Conferenza dei Capigruppo per decidere, se c'è accordo, la seduta a oltranza. Ne ho diritto a termini di Regolamento e reitero questa domanda in via preliminare. Se la domanda non viene accolta io intervengo nella discussione, interverrò in ogni articolo, dirò la mia opinione. Se c'è qui qualcuno che non sopporta il confronto politico, si accetterà il confronto su tutti i piani e con tutte le tonalità che si vorranno. Nessuno qui ha paura, certamente non ne ho io e non accetto in nessun modo di essere interrotto e di essere impedito di esercitare la mia funzione parlamentare in questo Consiglio regionale.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Usa argomentazioni serie, non sei serio! Non comandi tu qua.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io comando in base ai regolamenti della mia opinione e le strafottenze non le ho mai sopportate e non le sopporterò mai. Io rispetto le regole e voglio che siano rispettate le regole!
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la discussione sugli articoli e sugli emendamenti non può essere sospesa.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho chiesto che si convochi la Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi!
COGODI (Rinascita e Sardismo). Mi dica.
PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la discussione ormai iniziata sull'articolo e sugli emendamenti non può essere sospesa La Presidenza ha proposto di concludere questa discussione iniziata alle ore 19 e 20, e di convocare subito dopo la riunione del Capogruppo perché lei sa bene, come appunto prima ha ricordato, che il provvedimento numero 30 va approvata in questa tornata Questa discussione va quindi conclusa. Su questi emendamenti e questo articolo bisogna arrivare alla votazione. La prego di concludere brevissimamente la sua opinione su questi emendamenti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io esprimo la mia opinione su questo e su altro!
PRESIDENTE. La prego di attenersi agli emendamenti.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Non è la prima volta, anche ieri abbiamo sospeso una discussione perché c'era un'esigenza; sul programma numero 30 c'era l'esigenza di sospendere e abbiamo sospeso ieri per continuare oggi. Se c'è un'esigenza si sospende e si va a domani. Su vuole concludere questo articolo? Va bene, si concluda questo articolo, basta che si concordi che si concluda questo articolo, perché la seduta a oltranza non è stata concordata, si può anche concordare, però nei modi dovuti, nel rispetto delle regole.
Nel merito, invece, della discussione sull'articolo 8 bis e delle cose che si sono dette io, anche al fine di trovare una qualche soluzione, che fosse una soluzione migliorativa del testo e degli intendimenti che qui si dice che si vogliono raggiungere, suggerivo di andare a vedere una qualche diversa formulazione, che può attenersi non solo attraverso emendamenti formali, che il Regolamento vieta, ma anche attraverso il ritiro di emendamenti già presentati, il ritiro di parti di emendamenti che possono modificare un pochino l'equilibrio d'insieme della normativa. Naturalmente gli emendamenti presentati dal Gruppo Rinascita e Sardismo verrebbero in tutto o in parte ritirati per consentire questa soluzione migliorativa e si potrebbe accompagnare questo ritiro di emendamenti totale o parziale con interpretazioni autentiche di quel che rimane, interpretazioni che sono date dallo stesso organo che emana il provvedimento. Io ho detto all'inizio che dobbiamo ricordare che non stiamo approvando una legge: il Consiglio regionale siede in questa occasione come organo legislativo, certo, però noi stiamo approvando un provvedimento di natura amministrativa, quindi poiché stiamo svolgendo una funzione del Consiglio che non è quella usuale di approvare leggi, ma quella di approvare con deliberazione, quindi non con legge, un provvedimento amministrativo, è chiaro che la natura stessa della funzione che il Consiglio esercita, consente una articolazione, una duttilità, una migliore motivazione e interpretazione che può essere affidata anche ai processi verbali della seduta, che può essere interpretazione autentica di qualche dizione, che può essere di un ordine del giorno che accompagna la normativa. Ci sono tanti strumenti che possono in qualche modo soddisfare le esigenze di carattere politico che diversi colleghi hanno rappresentato. Sono state dette cose nel corso della discussione, in riferimento a emendamenti e nell'illustrazione di emendamenti, che noi abbiamo fatto, sulle quali abbiamo il dovere, non dico il diritto, il dovere di precisare. Io tralascio sulle espressioni di sopportazione, io tralascio sugli "sciolloriaus" che non so dove siano qua dentro. Bisognerà fare davvero un esame per vedere che tra noi più ricorre a queste categorie sono state dette queste cose, non me le sto inventando io, per vedere proprio quanto ognuno di noi si applica, quanto è capace, quanto concorre, quanto è utile a sé e agli altri nell'esercitare la funzione politica, parlamentare di consigliere regionale in quest'aula e fuori di quest'aula
In una discussione così impegnativa, su temi così rilevanti per la nostra vita futura, per l'assetto del territorio, per l'economia, per gli umori sociali di questa regione, forse espressioni di questo genere meriterebbero di rimanere fuori di quest'aula, fuori da quella porta o da tutte le porte che danno ingresso a quest'aula perché ne guadagnerebbe anche la serenità, ne guadagnerebbero anche la produttività, l'efficacia e la dignità dei lavori dell'Assemblea. Così come non si può, a me, ad altri colleghi, richiamare in punto di coerenza. Badate, in questa e in altre materie, ognuno di noi ha le sue coerenze e la sua coerenza e la sua credibilità le spende, le dimostra, non è che qui si conquistano di volta in volta, in forza di maggioranza, in forza di numero, in forza delle protezioni che uno si ritrova intorno, in forza di chissà quali fortificazioni e schieramento di blindati - in senso allegorico, ben s'intende, perché in senso pratico fortunatamente questi non li si può usare nei confronti di nessuno, finora almeno in questo nostro Paese -, però, insomma, c'è pure un modo e c'è pure una capacità attraverso cui si esercitano le funzioni che debbono essere sempre salvaguardate. Ognuno di noi ha le sue coerenze; io credo di avere la mia e credo di non essere nella condizione di essere richiamato in punto di coerenza, su questa come su altre questioni, in quest'aula e fuori di quest'aula.
Quando, per alcuni istituti normativi, tipo la regolazione dei compendi sabbiosi e tipo la regolazione delle dune sabbiose, abbiamo detto: "andiamo a ricercare una soluzione che tuteli il bene principale, come tutti dicono di volere e che nello stesso tempo trovi modo di salvaguardare esigenze specifiche che i territori avanzino, che non contrastino e non siano eccezione alla regola generale", quando abbiamo detto questo, anche chi di noi è fra i maggiori, i più convinti, i più impegnati, tra quelli che di più si impegnano in concreto, e abbiamo detto: "tutti siamo disponibili", perché rispondere a una disponibilità con un insulto? Perché rispondere a una disponibilità e a una buon intenzione con le male parole, con l'insofferenza? Chi ha detto che noi vogliamo impedire a un contadino, a un vignaiolo della riva del Tirso che coltiva vernaccia di fare la casa per gli attrezzi? Chi l'ha detto? Non c'è in nessuna di queste proposte. Quando parliamo di compendi sabbiosi, l'ho detto prima illustrando gli emendamenti, e ne parliamo insieme alle spiagge e ai lidi, ne parliamo in relazione al mare, alla linea di mare, quindi di quello stiamo parlando e non di altro. Sia affidata questa interpretazione a un documento a un ordine del giorno, a una dichiarazione verbale, a una interpretazione autentica e allora si capirà che non c'entrano nulla né le cave di Florinas, né le vigne del Tirso, né i compendi della vernaccia, e quindi ci si attenga a quello che ognuno intende, e la norma valga per quello che deve valere nella lettera, nello spirito, nel chiarimento e nella interpretazione. Se no si fa del terrorismo, non si fa del confronto politico, si fa dello scontro; lo scontro è inizialmente verbale, poi è chiaro che diventa anche impegnativo sul piano fisico, perché affatica, e perché c'è anche chi non accetta di essere strattonato o di essere chiamato in modo improprio, perché ognuno di noi ha la dignità anzitutto della funzione, ha la dignità del consesso, ma non c'è dignità di funzione o di consesso che non poggi sulla dignità della persona, sulla dignità di ognuno di noi. Ecco perché io suggerisco ancora che su alcuni di questi istituti, di queste norme, ci si possa pensare ancora un pochino. Non è un rinvio, non è una dilazione, è puramente e semplicemente confermare che si vuole lavorare ordinatamente in questo Consiglio, soprattutto quando si discute e si devono decidere cose importanti e però questo riguarda la fase procedurale, la richiesta, che ho reiterato, di sospendere dopo la discussione su questo articolo. Io credo che ci siano modi, al di là del formalismi o delle forme attraverso cui, soprattutto in questa, che non è materia di legge ma è materia di procedura amministrativa, ci si può confrontare, esplicitando e precisando intenzioni che non siano anche formalmente raccolte nel testo delle norme così formalmente date e non emendabili in via formale. Se questa occasione si vorrà cogliere io credo che sia utile per tutti. Se la si vorrà lasciare cadere e si vorranno forzare le situazioni, chi forza le situazioni sappia che le ha forzate unilateralmente e che però non rimarrà a forzare unilateralmente, ma avrà ad ogni azione una reazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az.). Sull'ordine dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo aveva predisposto un calendario di lavori, di sedute, e siccome si intende vagliare questo ordine dei lavori ritengo che sia necessario un quarto d'ora di sospensione per una Conferenza dei Capigruppo. Anch'io formalmente le chiedo una Conferenza dei Capigruppo sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. La Presidenza ha proposto di concludere la discussione su questi emendamenti e su questo articolo. Al momento che il Regolamento prevede che comunque la sospensione può avvenire, ma la votazione su questo articolo e su questi emendamenti va fatta nella tornata, non può essere rinviata Se ho ben capito, onorevole Ortu, lei chiede la sospensione immediata.
ORTU (P.S.d'Az.). Una tornata si compone di diverse sedute, questa è una seduta della tornata.
PRESIDENTE. Onorevole Ortu, credo che lei possa concordare con me che nell'economia dei lavori, visto che la discussione su questo articolo è iniziata alle ore 19 e 20, abbiamo finito la discussione perché non ho altri iscritti a parlare e deve solo intervenire la Giunta, possiamo subito dopo procedere alla votazione e poi fare la Conferenza dei Capigruppo.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. A questo punto, signor Presidente, la Giunta non ritiene necessario addentrarsi in un intervento di carattere e di natura organica, ma ci limiteremo a esprimere puramente e semplicemente l'accoglibilità o meno degli emendamenti, salvo qualche lieve specificazione che di volta in volta, emendamento per emendamento, fosse opportuna.
La Giunta comprende l'esigenza, così come è stata prospettata dall'onorevole Baroschi, di una definizione o di un'ulteriore e migliore specificazione anche della portata letterale della norma così come è impostata, ma proprio per la sua complessità e perché ritiene che possa evidentemente essere rinviato ad un ambito tecnico di definizione dei piani, ritiene che l'emendamento numero 13, proprio perché soppressivo parziale in questo caso di quella dicitura, possa di fatto essere accolto. Esprime, invece, parere contrario all'accoglimento dell'emendamento numero 14, mentre sull'emendamento numero 15, rispetto al quale esprime parere contrario, raccoglie però quella che è l'esplicitazione verbale che si è fatta della portata della norma che, però, rischierebbe di avere una portata assolutamente limitativa e rischiosa nelle procedure, e lo accoglie come raccomandazione. Esprime parere contrario per l'emendamento numero 16 e per l'emendamento numero 17. Relativamente a quest'ultimo ritiene opportune le integrazioni proposte dal consigliere Satta alla lettera f).
Rispetto all'emendamento numero 18 esprime parere favorevole per quanto attiene al secondo comma dell'emendamento numero 18, quello afferente alla verifica della compatibilità paesistico-ambientale e si rende per altri versi conto che si sta intervenendo nell'ambito dei 300 metri dal mare, dalla battigia, e che pertanto è un ambito meritorio sicuramente di rispetto, però si rende altresì conto, anche in seguito agli interventi che da più parti in aula sono stati fatti, che si rischierebbe, attraverso ulteriori specificazioni, di introdurre modifiche alla legge, quelle modifiche che, per altri versi, in altre occasioni e in altri momenti, ma sempre in riferimento a questa normativa invece abbiamo detto di non poterci permettere di introdurre, proprio perché deve essere di esplicitazione e non modificativa. Se mi è consentito, signor Presidente, con tutto il rispetto dovuto, poter esprimere un'opinione in relazione alla richiesta di sospensione, fermo restando che l'argomento è riservato alla Conferenza dei Capigruppo e alla sovranità dell'Aula, io, proprio per il livello di conoscenza che ho dell'onorevole Cogodi e della sensibilità in più occasioni dall'onorevole Cogodi dimostrata, voglio però richiamare un esigenza reale e concreta, cioè che abbiamo un termine di scadenza relativamente i piani, che è quello del 30 luglio. Vorrei che vi fosse piena consapevolezza che gli Assessorati competenti e la Giunta nel suo insieme potranno intraprendere in maniera positiva e organica un lavoro per la rivisitazione di piani solo una volta che queste norme saranno approvate, perché ne costituiscono di fatto un indirizzo vincolante.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 16. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 8 bis. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 15, che la Giunta ha accolto come raccomandazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 17 con la precisazione dell'onorevole Satta che alla lettera f) del secondo comma si aggiungono le parole "di cui al successivo articolo 11 e con le prescrizioni di cui al comma secondo, lettera b) di cui al successivo articolo 23".
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. C'è un errore di battitura nell'ultimo comma: speleologico deve intendersi pedologico.
PRESIDENTE. In sede tecnica si corregge in pedologico.
Metto in votazione l'emendamento numero 17 con la precisazione dell'onorevole Satta.
Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Solo per precisare che, se io non ho interpretato male ciò che l'onorevole Gabriele Satta ha detto, l'aggiunta non riguarda l'emendamento ma riguarda la lettera f) dell'articolo, quindi a conclusione della lettera f) dell'articolo, dopo le parole "dei preesistenti agglomerati" vi è l'aggiunta "di cui al successivo eccetera eccetera...", mentre il parere sull'emendamento espresso dalla Giunta era contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Presidente, le chiarisco il senso dell'integrazione che io ho voluto portare verbalmente. Poiché non vi erano dubbi nella mente dei commissari della Commissione che la lettera f) riguardasse la casistica contenuta nell'articolo 11, l'integrazione che si propone è che alla fine della lettera f) figuri "di cui al successivo articolo 11" con l'ulteriore specificazione e con le prescrizioni di cui alla lettera b) del comma secondo dell'articolo 23, cioè è un problema solo di un coordinamento interno fra norme; non è un emendamento, è per rendere più intellegibile, così come è stato anche chiesto dall'Aula, questa norma che appariva un po' oscura, se non completata da questa dizione, che peraltro era nell'intendimento della Commissione. Altra cosa è l'emendamento.
PRESIDENTE. Allora propongo che l'emendamento numero 17 venga votato per parti. La prima parte "emendamento aggiuntivo al punto 2 lettera f) fino a volumetrie", la seconda parte "di cui al successivo articolo 11", fino "al successivo articolo 23" perché la precisazione del collega Satta è stata fatta sull'emendamento.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Io ho detto in luogo dell'emendamento, non sull'emendamento. Sarebbe utile aggiungere le cose che ho testé elencato, sia pure incidenter tantum, parlando sull'emendamento numero 17, perché per sinteticità non ho voluto occupare il doppio spazio temporale come altri hanno fatto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Insomma, qui si parla di occupazione di spazi temporali e ancora si rimprovera che si intervenga in aula in materia così complessa. Io devo necessariamente dire che se si vuole una collaborazione utile al fine di migliorare le cose, non si può continuare in questa solfa. Pertanto, c'è un emendamento che è composto di una sola riga, non è votabile per parti perché dice una sola cosa e non ne dice due. Si metta in votazione l'emendamento. Chi ha da presentare altri emendamenti si ricordi prima che inizi il lavoro dell'Aula di scriverli e di presentarli in modo che possano essere letti e valutati, e si rispettino le regole che si devono rispettare.
PRESIDENTE. Avendo già votato l'articolo ed essendo chiaro che l'intervento del collega Satta si riferiva ad una precisazione rispetto alla lettera f) del secondo comma, io mi rimetto all'Aula per decidere se si intende la votazione precedente sull'articolo 8 bis con l'integrazione dettata dal collega Satta sul punto f) del secondo comma. Se l'Aula è d'accordo…
COGODI (Rinascita e Sardismo). L'Aula non può essere d'accordo perché non si possono presentare altri emendamenti.
PRESIDENTE. Non era un emendamento, era una specificazione del punto f).
Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Non vorrei che rimanesse un'ombra di carattere formale su una norma di questa portata, pertanto avendo rappresentato all'Aula quanto era nei nostri disegni, e quanto era anche nei nostri disegni per accogliere nella sostanza l'accoglibile dell'emendamento numero 17, perché questo stavamo facendo, per non lasciare un'ombra ritiro la proposta fatta e si ponga ai voti l'emendamento numero 17 senza alcuna ulteriore integrazione alla lettera f) dello stesso articolo 8 bis.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18.
Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Solo per capire cosa votiamo sull'emendamento numero 18. Mi è parso che ci fosse una proposta dell'onorevole Lorettu che chiedeva la disponibilità dei presentatori e poi dell'Aula, su una lettura interpretativa dei 10 mila metri cubi, con una specificazione che è stata precisata oralmente. Chiedo quindi alla Presidenza se stiamo votando il testo dell'emendamento così come è proposto o se la proposta di interpretazione avanzata dall'onorevole Lorettu è stata accolta e viene posta in votazione.
PRESIDENTE. E' stata proposta la votazione per parti di questo emendamento. La Giunta ha proposto che venga votato per parti, tra l'altro è già predisposto in due commi. Si vota per parti.
DETTORI (D.C.). In che testo?
PRESIDENTE. Nel testo originario, non c'è altro testo.
Onorevole Lorettu, vuole chiarire meglio il suo pensiero?
LORETTU (D.C.). Certamente, signor Presidente. Un minuto fa la Presidenza ha rimesso alla valutazione dell'Aula se il testo della lettera f), del punto 2 dell'articolo 8 bis, doveva intendersi integrato così come indicato oralmente dal collega Satta oppure no. Vorrei capire la differenza che c'è tra quella integrazione e quella che ho proposto io, essendo entrambe della stessa rilevanza formale.
PRESIDENTE. Onorevole Lorettu, se io ho ben capito lei non ha fatto un'integrazione, ma una richiesta di esplicitazione alla Giunta. La Giunta ha risposto chiedendo la votazione per parti. Io non ho un suo testo con una sua specificazione.
Metto in votazione la prima parte dell'emendamento numero 18, sino alla parola "alberghiera". Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Metto ora in votazione il secondo comma dalle parole "gli interventi ambientali". Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Sospendo la seduta per cinque minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 21 e 30, viene ripresa alle ore 22 e 24.)
PRESIDENTE Riprendiamo i lavori del Consiglio. Si dia lettura dell'articolo 9.
MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:
Art. 9
Zone di edificazione e di espansione turistica
1. L'edificazione ad usi turistici, già di norma prevista nelle zone F di cui al D.A. 2266 del 20/12/1983, deve essere finalizzata prevalentemente alla piena valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, sociali e paesistico-antropologiche degli aggregati urbani (città, paesi e borgate).
2. In ordine a ciò e per rispondere allo stesso tempo ad una migliore fruizione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche delle zone costiere, la stessa edificazione è ammissibile solo in maniera ridotta nelle zone di P.T.P. con consentiti interventi di trasformabilità, di restauro e/o di recupero ambientale (zone "2" e "3") attraverso la individuazione e la rideterminazione da parte dei P.U.C., dei concreti comparti edificatori (nuove zone urbanistiche comunali "F') da disporsi sulla scorta di rigoroso studio di compatibilità paesistico ambientale, come disciplinato dal successivo art. 13.
3. In ossequio alle disposizioni precedenti, il dimensionamento di tali ammissibili insediamenti turistici nelle zone F sarà determinato dai Comuni, in misura tale che le volumetrie realizzabili, tenendo comunque conto delle prescrizioni di cui all'art. 3 primo comma lett. e), non siano superiori al 50% di quelle consentite con l'applicazione massima dei parametri stabiliti per le zone F dal D.A. 2266/U del 22/12/1983. I Comuni, nell'adeguare i P.U.C. ai P.T.P., potranno comunque accrescere le volumetrie normalmente prevedibili nei centri urbani, per le zone B e per le zone C, nonché oltre la fascia dei 2 Km dal mare, di un quantitativo equivalente alla differenza fra la volumetria teorica ottenuta con il computo ordinario per le zone F e quella effettivamente calcolata per le stesse in base all'abbattimento sopra descritto.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Satta Gabriele - Ferrari - Zucca - Amadu - Planetta - Manchinu - Marteddu - Satta Antonio
Art. 9
Al comma 3 dopo "volumetrie realizzabili" sostituire "tenendo comunque conto delle prescrizioni di cui all'art. 3, primo comma, lett. e)", con "dedotti i volumi realizzati e quelli fatti salvi dall'art. 3, non siano superiori al 50% di quelle residue consentite". (2)
PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.
FERRARI (P.S.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Signor Presidente, l'articolo 9 tocca il problema centrale su cui si è incentrata la discussione in questi anni, in tema di programmazione dell'uso del territorio in Sardegna e in tema di salvaguardia del complessivo ambiente naturale della nostra isola Quindi è un articolo, il numero 9, che merita un'attenta riflessione, anche per capire esattamente quale sia il significato delle norme che vengono proposte alla nostra valutazione, sia nella stesura esitata dalla Commissione, sia dell'emendamento numero 2 che è stato posto in discussione. Il tema che abbiamo di fronte è quello tante volte agitato, nelle discussioni di questi anni, della sproporzionata dimensione delle cubature che sarebbero edificabili in Sardegna nelle zone turistiche, nelle zone classificate F, sulla base degli studi di disciplina delle zone F già formalmente approvati dai consigli comunali. E si è detto in tutti questi anni che il totale delle cubature ammesse dagli studi di disciplina delle zone F approvati assomma all'astronomica cifra di circa 65 milioni di metri cubi, la città lineare che deturperebbe e trasformerebbe radicalmente il volto della nostra Isola, l'ambiente complessivo della Sardegna. Questo, onorevoli colleghi, è il tema, e la Commissione urbanistica del Consiglio regionale si è posta il problema di come affrontare e gestire questo problema che appunto per anni ci si è posto nella discussione pubblica senza riuscire a trovare una soluzione, uno strumento con cui affrontarlo e gestirlo in termini positivi, per ricondurre a dimensioni di compatibilità questo insediamento così enorme, teoricamente almeno, ma legalmente possibile. La commissione ha individuato uno strumento che io credo positivo, utile e intelligente, che è quello dei comparti edificatori, che andrebbero individuati nelle zone F, nei territori comunali interessati e attraverso i quali si dovrebbe pervenire ad una rideterminazione dei volumi ammissibili. Mi sembra un'intuizione felice e opportuna. Lo strumento va bene, se però va bene lo strumento, molto più oscuro, o molto meno chiaro, è quale sia l'indirizzo che la norma dà per determinare la rideterminazione dei volumi. Si dice nel testo approvato dalla Commissione: il dimensionamento di tali ammissibili insediamenti turistici nelle zone F sarà determinato dai comuni in misura tale che le volumetrie realizzabili, tenendo comunque conto delle prescrizioni di cui all'articolo 3 primo comma lettera e) non siano superiori al 50 per cento di quelle consentite con l'applicazione massima dei parametri stabiliti per le zone F dal decreto Floris.
Allora, la prima osservazione è questa, che il riferimento non è ai 65 milioni di metri cubi realizzabili sulla base degli studi di disciplina delle zone F già approvati, ma il riferimento è invece alle volumetrie teoricamente realizzabili se si applicassero i parametri massimi stabiliti dal decreto Floris. Se la volumetria autorizzata degli studi di disciplina approvati è di circa 65 milioni, l'applicazione dei parametri massimi darebbe invece un risultato che supera i 100 milioni di metri cubi e si dice che di queste volumetrie calcolate con i parametri massimi, diciamo 100-110 milioni di metri cubi, si dovrebbe consentire di realizzarne il 50 per cento, tenendo comunque conto (dice il testo della legge) della norma esitata dalla Commissione, tenendo comunque conto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), che fa riferimento ai piani di lottizzazione approvati. Credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che ne fossero realizzabili 65 milioni di metri cubi dislocati lungo le coste della Sardegna, sarebbero un disastro per la nostra Isola. Allora, questo meccanismo di riduzione porta davvero a rideterminare in termini sensibili ed accettabili questa macroscopica quantificazione risultante dagli studi di disciplina della zona F oppure no? Effettivamente non è chiaro, perché mentre è chiaro che il dato di riferimento è quanto risulta dall'applicazione dei parametri massimi, e quindi 100-110 milioni di metri cubi, non è chiaro se dei piani di lottizzazione approvati si debba tenere conto prima o dopo la divisione per due, per calcolare il 50 per cento. L'emendamento sembra più chiaro, ma non lo è tanto, perché l'emendamento andrebbe letto in questo modo, assieme al testo dell'articolo; il dimensionamento di tali ammissibili insediamenti turistici nella zona F sarà determinata dai Comuni in misura tale che le volumetrie realizzabili, dedotti i volumi realizzati e quelli fatti salvi dall'articolo 3 nel suo insieme - tutto quanto, non solo alla lettera e) - non siano superiori al 50 per cento di quelle residue. Anche qua la deduzione di ciò che già è stato realizzato e di ciò che viene fatto salvo dall'articolo 3 nel suo insieme, viene fatta sul 50 per cento del totale oppure prima si fa la deduzione di questo dal totale delle cubature teoricamente insediabili e poi si divide per due? Il risultato è notevolmente diverso e io credo che noi dobbiamo concretamente dirci quale obiettivo vogliamo raggiungere. Riteniamo che 65 milioni di metri cubi siano eccessivi, che possano deturpare l'immagine stessa della Sardegna, non solo quella che giochiamo sul mercato turistico, ma quella dell'ambiente in cui noi viviamo? Riteniamo che questa quantificazione volumetrica vada ridotta notevolmente, come si è detto in tutti questi anni? Ci spaventano i 65 milioni di metri cubi e riteniamo che i 65 milioni debbano essere ridotti a 30, a 20, a 15? Adottiamo i parametri di conseguenza; invertiamo cioè il discorso, partiamo dalla sostanza e poi valutiamo se la valutazione tecnica è idonea a raggiungere gli obiettivi. Allora io credo che noi dobbiamo, attraverso lo strumento dei comparti edificatori, andare ad una riduzione sensibile delle cubature complessivamente insediabili lungo la fascia costiera della Sardegna. Poi certo rimane il problema di stabilirne la dislocazione e la qualità, ovviamente. L'impatto sul territorio - non sono io che lo debbo spiegare - dipende non soltanto dalla quantità, dipende anche dalla qualità e da dove le cubature si dislocano, ma certamente anche dalla quantità. Allora, io penso che le quantità complessive, teoricamente insediabili oggi, di 65 milioni di metri cubi vadano drasticamente ridotte, che debbano quanto meno essere dimezzate e che non debbano superare quanto meno i 30 milioni di metri cubi che non sono poca cosa. 30 milioni di metri cubi sono non il 50 per cento dei 100 e passa milioni di metri cubi insediabili, se applichiamo i parametri massimi, ma sono appena un terzo del massimo realizzabile sulla base dei parametri massimi. E quello che riteniamo insediabile deve essere ovviamente comprensivo di quello che è già realizzato e autorizzato. Per intenderci, senza fare ragionamenti troppo complessi, noi secondo me dobbiamo chiarirci le idee circa il limite a cui vogliamo arrivare, qual è il limite che riteniamo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente della nostra Isola, e dentro quel limite devono stare la cubatura da realizzare e la cubatura già realizzata. Io credo che questo sia il problema che abbiamo di fronte, che per la delicatezza e l'importanza che assume non possiamo su questo punto trovare soluzioni sbrigative; credo che la discussione debba consentire al Consiglio di fare chiarezza fino in fondo su questo tema e che quindi si debbano trovare poi i modi, anche regolamentari, per arrivare a una formulazione idonea, anche attraverso la pura e semplice correzione formale dei testi già presentati, per arrivare a una formulazione davvero idonea a garantire il risultato che ci proponiamo di raggiungere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Onorevole Presidente, io sono uno dei presentatori dell'emendamento al comma 3 dell'articolo 9. L'intervento dell'onorevole Lorettu mi conferma che la formulazione originaria dell'articolo, e in particolare del comma 3, dava adito a dubbi e comunque meritava una precisazione più puntuale. L'articolo 10 della legge regionale numero 45 stabilisce che, nell'ambito delle aree trasformabili dai piani territoriali paesistici, debbano essere indicati i volumi massimi ammissibili. Ora i piani paesistici che erano all'esame della Commissione quasi mai indicavano volumi ammissibili, in qualche caso si limitavano a ridurre volumi ammessi dai piani comunali. Le disposizioni di cui stiamo discutendo non individuano volumi massimi edificabili per i singoli piani, individuano un criterio per individuare questi volumi e rimandano ai piani urbanistici comunali l'effettiva determinazione di questi volumi nell'ambito delle aree che gli stessi piani urbanistici comunali individuano come zona f) nell'ambito delle zone previste come trasformabili dai piani territoriali paesistici.
Ora io credo che, in questa situazione, la Commissione che ha lavorato a queste proposte di omogeneizzazione e di coordinamento non potesse fare di più. In questa sede oggi non possiamo fare altro che dare indicazioni. Esisteva un criterio che è stato adottato per tanto tempo, era il criterio dei parametri del decreto 2266 dell'83, il cosiddetto decreto Floris, che individuava sostanzialmente, in funzione del tipo di costa, il numero degli abitanti insediabili sulla costa o sulla spiaggia e in funzione degli abitanti i volumi edificabili. Abbiamo ritenuto che questo fosse un criterio equo, valido per tutte le coste della Sardegna. Fermo restando il principio dei piani territoriali paesistici, che devono tutelare l'ambiente che naturalmente ha le caratteristiche per essere tutelato, abbiamo ritenuto che fosse equo che in tutte le coste della Sardegna ci fosse un criterio univoco, e non potendone individuare un altro in quel momento abbiamo individuato i parametri del decreto Floris, fermo restando che questi parametri ci porterebbero a volumi notevoli, l'onorevole Lorettu l'ha ricordato. Abbiamo fatto anche noi un calcolo molto approssimativo in Commissione, abbiamo calcolato, se non erro, 108 milioni di metri cubi. E' un calcolo che va ovviamente verificato.
(Interruzioni)
Non saprei neanche dire se tutti i calcoli che sono stati fatti in proposito siano esatti; certamente un'indicazione di 100 milioni di metri cubi teorici è un'indicazione vicina al vero. Ora è evidente che una tale quantità di metri cubi spaventa, perché se il parametro che indica i metri cubi per abitante è 60, dividete 100 milioni di metri cubi per 60 e vedete che circa un milione e 400 mila abitanti dovrebbero essere insediati sulla costa. E' evidente che questo riferimento aveva soltanto lo scopo di individuare un parametro univoco, che questi dovevano essere individuati come limiti da non raggiungere e comunque su questi abbiamo ritenuto di intervenire riducendo questi volumi a metà. Ma come ridurli a metà? In Commissione su questo eravamo tutti perfettamente d'accordo. Abbiamo ragionato in questo modo: sulle coste sono insediati un certo numero di metri cubi di volume; in base all'articolo 3 o comunque alle cosiddette situazioni pregresse, così come le abbiamo definite ultimamente, si può calcolare un'ulteriore quantità di metri cubi. Togliamo il volume esistente da quello massimo realizzabile, togliamo anche il volume delle situazioni pregresse fatte salve. Il restante volume lo dividiamo per metà, e consideriamo il risultato come massimo volume ulteriormente insediabile nell'ambito dei due chilometri dalla costa. Però, badate bene, nell'ambito di che cosa?
(Interruzioni)
Chiedo scusa alla Presidenza, se io che parlo abbastanza poco ed evito qualche volta di fare interventi anche quando sarebbe forse opportuno farli, rubo qualche minuto. Però questo volume teorico massimo realizzabile, non sarà mai realizzabile nella misura in cui vengono individuate aree di tutela integrale e nel momento in cui le aree trasformabili, le aree 2, sono abbastanza limitate; quindi questo 50 per cento teorico, che comunque è una riduzione rispetto a quello che effettivamente si potrebbe realizzare, non è comunque realizzabile, perché l'ultima parola è rimandata ai piani urbanistici comunali.
Per precisare in due parole il contenuto dell'emendamento, che comunque chiarisce al di là dei problemi che poneva l'onorevole Lorettu, ma la Commissione non ha trovato altre soluzioni, ritengo che oggi la proposta più qualificante sia questa. Sintetizzando, se in un ambito costiero è possibile in via teorica realizzare 100 e in questo ambito costiero si è già realizzato 10 e si può ancora realizzare 10 in base all'articolo 3, gli 80 che rimangono vengono divisi per due, perciò si può realizzare ancora 40. Ecco il senso dell'emendamento e di tutto l'articolo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sono anch'io convinto che questo articolo costituisce un po' il cuore di tutta questa manovra, per cui a me è parso un pochino sbrigativo pensare che l'esame da parte del Consiglio di questo provvedimento importante, rilevante e anche urgente, si potesse risolvere nel solo esame degli emendamenti e nel respingere gli emendamenti. Ci sono norme, ci sono articoli, ci sono contenuti che informano questo provvedimento, che abbisognano dell'esame, della discussione, del confronto in aula del Consiglio regionale.
Sono stati presentati da parte dell'opposizione diversi emendamenti; io ho avuto modo di chiarire fuori di quest'aula, e voglio ripeterlo qui, che abbiamo operato una scelta preventiva nel predisporre gli emendamenti - almeno quelli presentati dal Gruppo Rinascita e Sardismo -, abbiamo deciso di non fare degli emendamenti che fossero di impostazione diversa, alternativa del provvedimento, con l'idea e, a conti fatti, nell'illusione che il Consiglio regionale volesse approfondire tutti gli istituti che vengono proposti non per rovesciarne la logica, ma per migliorarne la fattura, il contenuto, e trovare i modi attraverso il confronto. Non tutto può essere previsto da nessuno che non sia il Padreterno. La migliore Commissione del mondo, del miglior Consiglio del mondo, è chiaro che lavora e opera sulla base delle conoscenze, dei dati, delle acquisizioni di cui può disporre, e poi la discussione in Aula per provvedimenti, soprattutto così rilevanti, deve essere il momento dell'approfondimento e anche del miglioramento sostanziale.
Viviamo tempi nei quali la moderazione e l'equilibrio non sono apprezzati. L'avere noi presentato emendamenti di carattere migliorativo, ma abbastanza circoscritti, invece di essere un fatto apprezzato è divenuto quasi oggetto, chissà perché, di attacco politico. Si è insistito anche, cosa mai avvenuta che io ricordi, nel volere una seduta a oltranza mai decisa da nessuno nell'imporla come maggioranza contro il parere delle opposizioni, quasi che sia roba sbrigativa quella che abbiamo di fronte, quando invece il Consiglio regionale sta assumendo delle decisioni così rilevanti che ha il diritto, ha il dovere di sapere, di capire e di entrare dentro questi meccanismi di coglierne il senso profondo, di assumerne intera la responsabilità e di migliorarne, anche, il contenuto nei modi possibili.
Ho detto prima che i modi sul piano tecnico quando si vuole si trovano. Una riflessione ulteriore, su questo e su altri articoli che verranno dopo, ci sarebbe stata utile, non per contraddire, non per sminuire il lavoro fatto dalla Commissione o da chiunque, ma per esaltarne il senso, se si vuole che sia un senso propositivo e costruttivo e non un atto d'imperio. Però, così è, e a questo ci adattiamo. Diremo quello che abbiamo da dire, assumeremo le nostre responsabilità, collettivamente il Consiglio, i Gruppi e i singoli consiglieri.
Il collega Lorettu, ha detto, secondo me, cose abbastanza giuste. Vi è in questo articolo l'indicazione di una direzione giusta, un giusto senso di marcia, cioè l'idea di rilevare quantità, volumetrie dagli ambiti più prossimi al mare, e di aprire, invece, incentivi anche all'insediamento verso l'interno. Questa è una strategia positiva, che va apprezzata per la sua bontà e il suo valore intrinseco; però, la strumentazione, le quantità che si ipotizzano, gli effetti reali che ne derivano rischiano di vanificare la bontà dell'impresa, perché - non lo dimentichi questo Consiglio - noi stiamo approvando queste norme in luogo dei piani paesistici, che questo Consiglio noi stiamo approvando queste norme in luogo dei piani paesistici, che questo Consiglio avrebbe dovuto lavorare sodo per esaminare ed approvare i piani paesistici, cosa che non si è potuta fare perché c'è chi non ha adempiuto al suo dovere, e ci siamo acconciati ad approvare, in luogo dei piani paesistici, semplici norme, prescrizioni attraverso cui poi la Giunta regionale farà i piani paesistici in via amministrativa.
Questo ci deve rendere più responsabili. Noi non possiamo liquidare questa partita come un adempimento formale; chi avverte questa responsabilità la esprime e la esercita pure nella difficoltà degli umori e dei contrasti.
Io non so la Commissione, di sicuro il Consiglio sta operando senza un briciolo di supporto tecnico; noi stiamo decidendo o contribuendo a decidere cose di grande rilevanza, fondando decisioni che sono di valore strategico - perché cose del genere non si approvano ogni sei mesi, e forse neppure ogni sei anni - e le stiamo approvando fondando tutto sulla fede, su quel che si assume, su quel che si dice, su quel che si descrive. Ma quali supporti tecnici abbiamo? Qual è la quantità vera di insediato oggi lungo la fascia costiera della Sardegna? Noi conosciamo i dati teorici derivanti dagli strumenti urbanistici approvati dai comuni, ma non conosciamo i dati effettivi. Quanto altro si è insediato per esempio, in ragione e in relazione dell'irregolare - chiamiamolo così - quello che è insediamento abusivo più propriamente detto, di una legge ponte in Sardegna prima prorogata per due anni e poi, di fatto, resa operante per cinque anni, con amministrazioni che continuavano a rilasciare autorizzazioni per comparti enormi in proroga di legge ponte?
Tutto questo va considerato perché al di fuori di una considerazione, di un'analisi sulla condizione reale, sul carico effettivo che c'è già sul territorio, se noi aggiungiamo a quello che è il calcolo teorico - che Lorettu approssimava in 110 milioni, ma Ferrari diceva che in Commissione si è fatto un calcolo di 108 milioni, che diviso due fa 54 - se a 54 aggiungiamo tutto ciò che non è censito, tutto il carico dell'irregolare, del concesso non controllato e non verificato, noi stiamo sancendo ancora una volta circa 60 milioni di metri cubi, che era esattamente quello per cui si è fatta una battaglia di valore storico e strategico, per alleggerire l'insediamento verso al fascia costiera, ovviamente con i miglioramenti che sono intervenuti, che non vanno mai dimenticati e negati, però non è una grande operazione di respiro strategico, di valore storico. Stiamo sostanzialmente confermando, e forse per qualche verso anche appesantendo. Spostare la barriera edilizia non vuol dire eliminare la barriera edilizia. Dov'è l'analisi delle utilità regionali in materia, per esempio, di turismo? Dov'è l'analisi delle utilità regionali in materia di uso corretto del territorio? Dov'è la riflessione che è necessario fare sul nostro diritto non solo di assemblea istituzionalmente costituita, ma di generazione non solo politica, di decidere del destino di tutto il territorio regionale, senza pensare che avremmo dovuto conservare grandi riserve strategiche di territorio su cui altri domani avrebbero potuto e dovuto decidere, forse anche peggio ma si spera meglio di noi, con migliore sensibilità? Se non c'è l'utilità immediata né per l'oggi né per i prossimi dieci anni di questo insediamento enorme perché continuarlo prevedere? Questo potrebbe creare altri problemi e altri scompensi. Tutto questo non c'è nell'impostazione di queste norme. In questo articolo si conferma una previsione di carattere quantitativo enorme, massivamente distribuito sul territorio. Quindi è veramente attorno a questa norma e a istituti di questa natura che bisogna aguzzare l'ingegno e discutere ancora, e vedere cosa è possibile fare perché si introducano correttivi che alleggeriscano davvero, non che scardinino l'idea o il sistema, ma che alleggeriscano davvero questa previsione che continua a rimanere eccessiva. Io di questo non sto facendo colpa a nessuno, sto dicendo che forse è una prima approssimazione che va precisata, che forse necessita di un confronto e di uno sforzo ulteriore per migliorare l'effetto di un'intuizione e di una visione e di una strategia che hanno bisogno di effetti che non siano perversi, ma che siano virtuosi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Onorevole Presidente, concordo con alcune affermazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto che l'articolo 9 è uno dei più importanti di questo Regolamento. Io credo che dobbiamo acquisire probabilmente maggiore consapevolezza su quello che stiamo discutendo, anche se non concordo sul fatto che questo approfondimento si poteva fare in giornate ulteriori e quant'altro. Credo che, così come più volte sollecitato anche dallo stesso onorevole Cogodi, qualche volta un sacrificio che ci porta anche a lavorare a ore tarde sia compatibile con la nostra capacità di discernere. Mi pare che questo Consiglio regionale tutto sommato abbia invocato una strada che costituisce una vera e propria svolta nel trattare la questione degli insediamenti lungo le coste della nostra Isola con alcuni provvedimenti, la cui capacità di incidere è già stata abbondantemente illustrata, e quindi mi esimo dal farlo, che abbiamo già assunto con la legge approvata la scorsa settimana, vedi per tutte la totale inedificabilità nella fascia dei 300 metri. Tra gli altri provvedimenti che daranno maggiore vigore a questa nuova linea politica del Consiglio regionale è proprio quella che detta la riduzione drastica dei volumi edificabili all'interno delle future zone F. Qui si è sempre di fronte ad un dubbio, se quello che facciamo sufficiente, se potremmo fare di più, se non stiamo facendo troppo. Questo è un dubbio che può colpire ciascuno di noi. Le cose che ha detto l'onorevole Lorettu, nel suo intervento per esempio, impongono delle riflessioni; io però sono abbastanza convinto che, una volta affermato il principio di andare ad una riduzione dell'insediamento lungo la costa, una volta affermato questo principio non in astratto, ma nella concretezza delle disposizioni legislative che abbiamo appena approvato, io credo che sia anche giusto cominciare a ragionare sulla equità dell'azione che noi stiamo facendo, questo non per tornare indietro, per frenare o chissà che cosa, ma perché la nostra azione deve trovare un naturale proseguimento in altri soggetti di pianificazione territoriale che sono fuori da questo Consiglio e che, mi si consenta, sono gli amministratori locali, sono i comuni soprattutto, non avendo le province ancora una capacità propria di pianificare. Dico per inciso che è molto opportuno quanto suggerisce l'emendamento numero 2 che fissa il criterio, perché nel testo non c'era e quindi si poteva dare luogo anche a degli equivoci di non poco conto, quindi è opportuno comunque intervenire sul modo di calcolare questa riduzione e l'emendamento numero 2 lo fa e io sono d'accordo con il metodo indicato. Detto questo, però mi preoccupo dell'impatto che questa norma avrà sugli amministratori comunali, i quali dovranno applicare questo dispositivo e dovranno trovare nella collegialità del consiglio comunale la forza per individuare le nuove zone F con questi volumi ridotti, l'espansione dei centri abitati e quant'altro, cioè noi stiamo chiamando gli amministratori comunali ad un'opera non facile, soprattutto perché, mentre noi sul piano legislativo e regolamentare in quest'Aula ragioniamo di problemi di carattere generale, poi gli amministratori comunali saranno chiamati a compiere l'opera vera e propria di chirurgia sui volumi e lo faranno nella concretezza. Allora, a me pare che a questo punto, una volta fissato questo orientamento di fondo, forse è utile che noi temperiamo questa azione e che non vale molto incarognirla disputando sul fatto che i volumi esistenti devono essere computati prima o dopo l'operazione. Io suggerisco che vengano dedotti così come dice l'articolo 2, proprio perché voglio raggiungere soprattutto l'obiettivo di aiutare gli amministratori locali a compiere fino in fondo questa operazione col minore impatto sociale possibile, perché fenomeni di reazione dovuti a nuove disposizioni in materia urbanistica, ce ne sono stati e ce ne sono e noi dobbiamo preoccuparci di avere alleati gli enti locali in quest'opera che il Consiglio regionale ha avviato. Quindi una volta arrivati a determinare che la teoria può indicare i 100 milioni di metri cubi, ma la teoria, quella che si fa prendendo una penna e un pezzo di carta per calcolare quattro numeri, ma che non corrisponde alla realtà ma semplicemente ad un'operazione matematica di moltiplicazione di certi parametri che con la realtà non hanno nulla a che vedere, partendo anche da questo, se abbiamo tanta preoccupazione vuol dire che la fascia dei 300 metri in termini di volumi valeva poco. Ci stiamo contraddicendo! Vale molto questa riduzione! Quindi dobbiamo depurare questa possibilità teorica già di questo. Di più non c'è solo la fascia dei 300 metri, ci sono tutte le zone 1 di totale inedificabilità! Valgono poco? No, valgono molto e quindi anche queste vanno dedotte. Rimaniamo soltanto nelle zone 2 e 3. Quello che è già costruito o assentito comunque, che fa parte, come dire, per la gente dei diritti acquisiti, di ciò che sente suo, non può a questo punto che essere ulteriormente dedotto per poi consentire all'amministratore locale di operare il taglio chirurgico, lo chiamo io, del 50 per cento, una volta depurate tutte queste cose. Forse, se ragioniamo in questi termini, con una pochettino di serenità, ci rendiamo conto che l'operazione è grossa, che su questo dobbiamo chiamare a raccolta anche gli enti locali. Stiamo attenti a questo rapporto molto delicato e quindi aiutiamoli - per questo sono d'accordo sulla impostazione data dall'articolo e dall'emendamento -, aiutiamoli in un'opera che è di rilevanza veramente storica.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, non utilizzerò i dieci minuti, però voglio fare qualche considerazione in relazione all'importanza e ai contenuti soprattutto dell'articolo. Voglio esprimere qualche preoccupazione in relazione ai metodi empirici con cui si è pervenuti alla elaborazione di calcoli, di prospettive, di quantità, di volumetrie e così via Io credo che la preoccupazione principale riguardi l'utilizzazione dei parametri indicati dal decreto Soddu, così come è stata fatta nel passato; l'utilizzazione dei parametri del decreto Soddu, fatta in maniera spregiudicata da parte di alcuni enti locali e in maniera molto equilibrata e seria da parte degli altri, ha portato ad una sperequazione enorme nella determinazione delle volumetrie da realizzare nelle zone F. Oggi ci troviamo di fronte ad un consolidato storico che è determinato dalle volumetrie che sono presenti nelle diverse zone F così come determinate nei piani urbanistici comunali, e non vorrei che le sperequazioni e le differenze che si sono determinate e che sono dovute alla sensibilità degli amministratori all'interno degli enti locali nell'approvazione dei piani, queste differenze portassero, nel momento in cui la Giunta regionale avrà a che fare con le proposte dei comuni, ad un esame delle richieste da parte degli enti locali che faccia riferimento a dati acquisiti che sono la determinazione delle superfici e delle volumetrie nei precedenti piani. Voglio dire che è possibile alla fine che i comuni ripropongano pedissequamente le analisi che hanno portato alla quantificazione delle volumetrie da realizzare e chiedano su queste la riduzione del 50 per cento. Se la Giunta regionale dovesse addivenire all'accoglimento di queste proposte ci troveremmo di fronte al perpetrarsi di sperequazioni, cioè quei comuni che hanno fatto i più furbi nella prospettiva di consolidare la loro posizione avranno un 50 per cento che pesa di volumetrie, gli altri comuni che invece hanno avuto un atteggiamento corretto avranno un 50 per cento che è riferito alla sensibilità che essere hanno mostrato nel redigere lo strumento urbanistico. Io credo quindi che bisognerà fare molta attenzione nel momento in cui le amministrazioni comunali proporranno i piani all'attenzione della Regione. Credo, però evitando di fare terrorismo di carattere ambientalista, che sia necessario riflettere sulle dimensioni e pensare che intanto che il 50 per cento è il limite massimo edificabile, cioè nessuno obbliga l'ente locale ad utilizzare le volumetrie che sono previste nel piano. Sotto questo aspetto voglio fare un'altra considerazione, per rispondere a quanti hanno sempre continuato a fare terrorismo ambientalista dicendo che le lottizzazioni convenzionate previste in Sardegna prevedono "x" metri cubi da realizzare: se questi metri cubi in un decennio non sono stati realizzati ci sarà pure un motivo e il motivo è determinato dal mercato, perché non c'è nessun pazzo che realizza le volumetrie all'interno di una lottizzazione senza avere la certezza poi di collocare nel mercato quelle volumetrie e quindi di trarre degli utili dalle volumetrie che realizza. Cioè non c'è nessuno che pensa, avendo a disposizione la capacità edificatoria che è prevista in una lottizzazione, di utilizzarla appieno investendo i capitali e dicendo: "Chissà forse domani riuscirò a vendere queste volumetrie". E' il mercato che determina queste cose. Allora, credo che, per quanto riguarda il 50 per cento, da una parte ci sarà il mercato che condizionerà le cose, ma dall'altra parte c'è la nuova sensibilità da parte degli enti locali. Noi non pensiamo, all'interno del Consiglio regionale, di fare i primi della classe, cioè da una parte c'è una classe politica all'interno del Consiglio regionale di persone capaci e sensibili, che hanno a cuore i problemi dell'ambiente e che si stanno preoccupando quindi di predisporre le direttive per i piani, dall'altra parte invece ci sono gli amministratori comunali che sono incoscienti, che sono cementificatori, che non si preoccupano per niente di tutelare il paesaggio e l'ambiente, e che sono invece tutti protesi a costruire, a realizzare chissà quali volumetrie. La sensibilità che è presente qui in questo Consiglio regionale, è una sensibilità che è cresciuta ed è presente nei consigli comunali. O crediamo davvero di essere i primi della classe? Allora, all'interno dei consigli comunali, prima di utilizzare appieno quel 50 per cento di volumetrie, che comporta, come diceva poc'anzi il collega Baroschi, per le amministrazioni comunali, nell'attuazione di questo provvedimento, un atteggiamento traumatico, perché noi stiamo cambiando dall'oggi al domani queste direttive e gli enti locali sono chiamati ad attuarle in maniera difficile nelle realtà e negli ambiti nei quali devono operare, credo che gli enti locali utilizzeranno le volumetrie che sono previste però facendo riferimento alla nuova sensibilità sul piano ambientale. Quindi le preoccupazioni che sono state espresse dal collega Lorettu sono legittime, giustificate, sono preoccupazioni che tutti abbiamo; le volumetrie indicate mi sembrano, anche sul piano empirico, eccessive perché non tengono conto anche di tanti altri elementi che non sto a sottolineare, però è una previsione semplicistica quella che è stata fatta. Comunque, siccome queste sono norme transitorie, cioè è una prima fase, è un primo approccio importante alla tematica del paesaggio, io credo che avremmo tutto il tempo, per intanto riducendo del 50 per cento le volumetrie, di verificare che cosa avviene nella predisposizione dei P.U.C. e procedere domani se necessario, perché stiamo parlando di piani processo, di programmazione-processo, quindi non pensiamo stasera di risolvere tutti i problemi del paesaggio. Chissà quante porcherie abbiamo commesso, con tutto il rispetto per tutti, e per me stesso prima di tutto, nella elaborazione di queste norme! Vedremo quale impatto determineranno nell'applicazione concreta, avremo la possibilità di rivedere l'intero sistema sulla base della pratica attuazione che verrà data dai comuni e dalle amministrazioni provinciali, delle quali non abbiamo parlato - ne ha parlato solo il collega Baroschi poc'anzi - che cominciano ad assumere in base alla "142", in base alla legge urbanistica che noi abbiamo approvato, il potere di programmazione anche in questo senso. Quindi ci sarà un controllo complessivo che parte da qui - stiamo dando gli indirizzi - che terrà conto della sensibilità delle amministrazioni provinciali e delle amministrazioni comunali. Voglio dire che questa preoccupazione è legittima ed anche apprezzabile, però credo che la sensibilità degli enti locali a tutti i livelli porterà ad una attuazione della legge che non creerà, ne sono certo, traumi sul piano paesaggistico e ambientalistico.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2.
Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). La mia intenzione è, signor Presidente, di chiedere una sospensione di cinque minuti per valutare se sia possibile trovare una intesa che chiarisca i termini della norma che stiamo per votare. Se non è possibile faccio una dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Siamo già in sede di votazione, onorevole Lorettu.
LORETTU (D.C.). Quindi non si può dar luogo ad una breve sospensione?
PRESIDENTE. Onorevole Lorettu, siamo già in sede di votazione.
LORETTU (D.C.). Non mi rimane che fare una dichiarazione di voto. Io credo che il Consiglio, faccia un errore gravissimo a liquidare, senza esperire tutti i tentativi di adeguamento, la norma che abbiamo in esame e credo che essa si presti ad una lettura profondamente equivoca e che in ogni caso non colga l'occasione storica che a noi è data di mettere in discussione e di correggere quelle previsioni di insediamento che tutti abbiamo considerato sconvolgenti per l'ambiente della nostra isola. Io credo che avremmo potuto e avremmo dovuto quantificare esattamente, assumendoci la nostra responsabilità, quale era il limite massimo di insediamenti complessivi da autorizzare sulle coste nelle are turistiche. Ho detto che questo insediamento, per operare una sensibile riduzione rispetto a quello già autorizzato, avrebbe dovuto, secondo me, aggirarsi in una cifra non distante da un terzo delle volumetrie massime complessivamente insediate. Il che vuol dire in termini espliciti non più di 30 milioni di metri cubi, ivi compresi gli insediamenti già realizzati e quelli autorizzati dagli strumenti urbanistici attuativi già operanti e di cui parla appunto l'articolo 3. Il Regolamento, la scarsa disponibilità ad approfondire la questione a quest'ora della notte, una serie di circostanze, secondo me stanno portando il Consiglio a perdere un'occasione importantissima e a qualificarsi di fronte all'opinione pubblica in maniera, io credo, non positiva, perché noi non abbiamo giustificazioni, non abbiamo argomenti per dire perché, dopo aver polemizzato per quindici anni sui 65 milioni di metri cubi insediabili, poi concludiamo nel dire, con una norma adottata oggi, che però non se ne fanno 65 milioni, ma se ne fanno 55 milioni, la metà di 110 milioni, teoricamente insediabili. E' una responsabilità gravissima che io credo non giovi al prestigio dell'Assemblea e delle forze politiche. Ma se meccanismi regolamentari ci impediscono di affrontare la questione e di trovare una formulazione idonea, il mio voto non potrà che essere contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Solo pochi secondi, per dichiarazione di voto, per sottolineare due aspetti: il primo è quello che altri colleghi hanno sottolineato, purtroppo abbiamo fatto molto tardi per il prolungarsi di una serie di discussioni, peraltro su temi importanti. Molti di noi hanno iniziato la giornata stamattina prima delle nove, con riunioni con la Giunta su problemi fondamentali che sono all'attenzione dell'Aula, come il caso Gencord e altri. Stiamo lavorando da circa sedici ore e siamo chiamati a decidere su cose fondamentali per il futuro della Regione. Io personalmente ritengo, e lo dichiaro senza falsi pudori, di non essere personalmente lucidissimo. Altri forse sono più abituati o più attenti di me lo sono, però io credo che metterci nella condizione di dover assumere delle decisioni in una situazione di non perfetta efficienza e lucidità, è una responsabilità che attiene all'intera Assemblea e alla Presidenza. Lo dico non per trovare delle giustificazioni, ma perché ogni volta in quest'Aula richiamiamo nei dibattiti e nelle considerazioni tra colleghi, l'attenzione sul fatto che spesso si decide e si delibera senza una perfetta lucidità, e poi ogni volta ci ritroviamo in queste situazioni.
La maggioranza ha deciso che andiamo avanti e andiamo avanti, ma sottolineare quest'aspetto significa almeno lasciare agli atti un'amara considerazione sul metodo di lavoro che stiamo seguendo e che non garantisce la perfetta attenzione e lucidità necessarie per interpretare nel migliore dei modi i problemi, le esigenze e i bisogni collettivi della Regione. Per quanto riguarda l'emendamento che stiamo discutendo, vorrei che fosse chiaro che la Giunta, accogliendo l'emendamento, consente che in prospettiva, al 50 per cento della volumetria edificabile in base al decreto Floris - oltre 50 milioni di metri cubi - si sommino le previsioni dell'articolo 3 e le opere già realizzate. Queste due espressioni, così generiche, non ci consentono di sapere a quanto ammonterà la totalità delle cubature edificabili nei prossimi anni e quindi non ci consentono se non di esprimere una motivata preoccupazione - e aderisco alle considerazioni del collega Lorettu - sul futuro delle nostre coste.
Credo che la Giunta facendo così si assuma, e io lo sottolineo, una pesante responsabilità, che forse, valutata a freddo, non a mezzanotte, ma in un momento successivo, e avendo i dati a disposizione, può anche mettere in discussione, la mia personale fiducia nell'Esecutivo stesso.
PRESIDENTE Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
ORTU (P.S.d'Az.). Ho chiesto la controprova.
PRESIDENTE. Onorevole Ortu, io non l'ho vista, lei non ha alzato la mano in tempo, l'emendamento è approvato.
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
ORTU (P.S.d'Az.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 9.
PRESIDENTE. Prego i consiglieri Segretari di procedere alla chiama.
TAMPONI (D.C.). L'emendamento non è stato votato.
PRESIDENTE. L'emendamento è stato votato, onorevole Tamponi.
PES (P.D.S.). L'emendamento non è stato votato.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Onorevole Ortu, l'emendamento è stato votato.
(Interruzioni)
Onorevoli colleghi, l'emendamento è approvato. L'onorevole Ortu non ha alzato la mano prima della messa in votazione, c'erano tutte le mani alzate sull'approvazione dell'emendamento. L'emendamento è approvato.
TAMPONI (D.C.). Posso parlare?
PRESIDENTE. Su cosa intende parlare onorevole Tamponi?
TAMPONI (D.C.). Sull'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento è già approvato, onorevole Tamponi.
TAMPONI (D.C.). Chiaramente ci rimettiamo al giudizio…
DETTORI (D.C.). Non è vero, Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. I colleghi sanno benissimo che ha chiesto di parlare l'onorevole Lorettu. Io avevo già messo in votazione l'emendamento, l'onorevole Lorettu ha parlato e a quel punto io ho chiesto chi era favorevole. L'onorevole Ortu ha alzato la mano, ma eravamo in sede di votazione. L'emendamento è approvato. Onorevole Tamponi, questa questione ormai è chiusa. L'emendamento è approvato, non può più parlare su questo.
TAMPONI (D.C.). Presidente, non mi dà la parola, ne prendo atto. Volevo dire che noi chiaramente ci rimettiamo al suo giudizio e mi sembra che sia evidente che noi riteniamo la sua conduzione imparziale, obiettiva e legittima, ma probabilmente nella votazione, mentre lei era distratta, probabilmente perché parlava col Segretario, non si è resa conto che alcuni avevano chiesto ancora di potersi esprimere per dichiarazione di voto. L'ho visto anch'io, tanto è vero che anch'io ho sollevato la mano e qualcuno ha chiesto anche la controprova. Io, se l'Assemblea è d'accordo, non ne farei un caso particolare. Mi appello alla sensibilità del Presidente, e se l'Assemblea è d'accordo, credo che si possa riprocedere. Se il Presidente lo ritiene.
PRESIDENTE. La Presidenza l'ha messo in votazione e l'Assemblea ha votato, non è più possibile. Siamo in sede di votazione dell'articolo 9, onorevole Tamponi.
(Interruzioni)
Dopo le dichiarazioni di voto che ci sono state, io ho richiamato l'Assemblea perché eravamo in sede di dichiarazione di voto, invitando i colleghi a votare. Evidentemente c'è stata confusione tra coloro che stavano votando e coloro che intendevano chiedere la parola per fare una dichiarazione di voto. Applico l'articolo 98 del Regolamento che consente l'annullamento delle votazioni. L'articolo 98 del Regolamento prevede che "in ogni caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta". Siamo in sede di votazione dell'emendamento numero 2.
Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (D.C.). Apprezziamo il suo comportamento veramente meritorio, ma chiediamo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE. L'onorevole Tamponi ha chiesto cinque minuti di sospensione. Sulla proposta dell'onorevole Tamponi possono intervenire un consigliere a favore e uno contro.
(Interruzioni)
Prego i colleghi di prendere posto e di seguire i lavori del Consiglio in maniera tale da poter proseguire con la calma necessaria e la sensibilità che tutti i colleghi hanno dimostrato, perlomeno nei loro interventi su questo argomento che è delicatissimo.
La Presidenza ha proposto di ripetere la votazione sull'emendamento numero 2 applicando l'articolo 98 del Regolamento, l'onorevole Tamponi ha chiesto la sospensione.
Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Ritengo che sia opportuno un momentino di riflessione sulla questione, quindi sono d'accordo per la sospensione.
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi od obiezioni sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 23 e 37, viene ripresa alle ore 23 e 49.)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9, eravamo rimasti all'emendamento numero 2.
Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.
FERRARI (P.S.I.). Onorevole Presidente, questo emendamento e l'articolo 9 come abbiamo visto hanno sollevato molte perplessità e molta confusione, e io in questi cinque minuti di sospensione ho avuto modo di verificare una cosa: che in buona sostanza, un po' per colpa dei proponenti, un po' perché altri non hanno compreso quale era l'intenzione dei proponenti, l'interpretazione che da più parti è stata data a questo emendamento non corrisponde all'intenzione dei proponenti.
I proponenti, nel proporre l'emendamento, intendevano includere in quel 50 per cento i volumi già esistenti, quelli già realizzati, e quelli fatti salvi e realizzabili in base all'articolo 3 che abbiamo già approvato. Ora, visto che con questa interpretazione praticamente si raccoglie il favore dell'aula, io concordo con questa interpretazione e direi che per esplicitare meglio al posto di "dedotti" vada scritto "ivi compresi".
PRESIDENTE. Il presentatore dell'emendamento ha proposto una specificazione del suo testo.
Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Presidente, mi dovete scusare, ma io nel corso del dibattito ho presentato numerose proposte di emendamento verbale che non sono state accolte. Ora, io non vorrei che in quest'Aula ci fossero consiglieri di serie A e consiglieri di serie B, quindi non vorrei che si accogliessero richieste formulate da consiglieri più autorevoli e più importanti, mentre i consiglieri di serie B sono costretti a ritirare gli emendamenti o comunque a rinunciare. Faccio presente questo sommessamente all'Aula.
PRESIDENTE. Sono state esaminate tutte le specificazioni agli emendamenti.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ritengo che il collega Ferrari abbia fatto bene a chiarire quale era l'intendimento vero. Si lavora a ritmo accelerato, c'è un po' di convulsione non solo in questa fase, ma in tutta la giornata con riunioni e abboccamenti. Si comprende che se l'intendimento era quello di dire non "dedotti", ma "ivi compresi", quello che vale è l'intendimento vero. Naturalmente se così è, e non c'è ragione di non credere che questa sia la volontà vera e quindi quella che si deve assumere, al di là della lamentela del collega Fadda che altri emendamenti…
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Io ho posto la questione in termini corretti, ma potrei essere costretto a porre la questione in termini formali. Comunque cerchiamo di non prendere in giro, perché questo è un emendamento all'emendamento.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ogni volta che parlo pare che io stia prendendo in giro qualcuno o ce l'abbia con qualcuno. Sto semplicemente dicendo quello che penso. Hai rappresentato una cosa rispondente al vero, nel senso che una serie di emendamenti, che nel corso della giornata intendevi presentare, non hai potuto presentarli per una questione di termini di Regolamento.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Ho chiesto una serie di modifiche che potevano essere introdotte.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sto cercando di dire che hai ragione, nel senso che lavorando così, di notte - qualcuno può avere sonno, a me stava venendo sonno, adesso mi è passato - lavorando di notte è chiaro che è più difficile concentrarsi. La cosa che volevo dire è che siccome si avanza non una proposta di correzione, ma una interpretazione autentica, cioè si fa corrispondere all'intenzione vera anche la scrittura, allora valga la scrittura e io sto dichiarando che sono d'accordo per questa nuova formulazione di scrittura in quanto corrisponde all'intendimento di chi ha presentato la proposta e siccome altre preposte di aggiustamento tecnico - e questa può essere così intesa - sono state già considerate valide, anche questa può essere considerata valida. Naturalmente cambia il giudizio ed ecco perché c'è la necessità che chi si è espresso in un certo modo aggiusti, risistemi, ricalibri il proprio giudizio. Noi siamo stati critici, severi, su questo emendamento perché aggiungeva volumetrie e quando si deve dividere più si fa alta e grande la montagna più alta diventa la metà della montagna Quindi una cosa è aggiungere, una cosa è togliere. La severità del giudizio era basata sul fatto che si aggiungevano quantità. Si ha voglia di dire che dopo si divide! Anche dividendo, il di più rende più grande anche la metà. Adesso si toglie, quindi anche la metà è di meno: il risultato di insieme cambia. Ecco perché deve essere ricalibrato il giudizio e ritengo che bene abbia fatto il collega Ferrari a dire più esattamente quello che intendeva davvero, in modo che la lettera non tradisca lo spirito, ma corrisponda davvero allo spirito che si voleva affermare. Quindi mi pareva giusto riformulare anche le osservazioni che prima sono state fatte in questo senso.
Certo, rimangono tutte le riserve d'insieme sull'articolo 9, che è tutt'altra cosa perché non è che cada tutta la preoccupazione che è stata rappresentata , non è che riducendo di un po', perché di un po' si riduce questo volume d'insieme e quindi si riduce anche la metà, poi cada tutto il ragionamento, cadano le perplessità e la preoccupazione che comunque si sono espresse sull'articolo 9. Ma adesso siamo all'emendamento, l'articolo 9 sarà dopo e su quello avremo modo di esprimerci con il voto, e avremo modo di riconsiderare con gli articoli successivi anche meglio il senso di queste cose in ragione dell'impianto complessivo del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, non ho molto altro da aggiungere alle considerazioni già fatte dagli onorevoli Ferrari e Cogodi se non per sottolineare quanto già detto da entrambi, e soprattutto dal presentatore dell'emendamento, che questa era in realtà l'ispirazione originaria del lavoro della Commissione, e che pertanto con questa interpretazione si ripristina totalmente quella che era l'impostazione che la Commissione ha voluto dare alla materia.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2 nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Ferrari. La parola "dedotti" è sostituita dalle parole "ivi compresi". Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non l'approva alzi la mano. Chi si astiene.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 9.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 9. Prego i consiglieri Segretari di procedere alla chiama.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.
presenti 61
votanti 61
maggioranza 31
favorevoli 49
contrari 12
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzori - Baroschi - Cadoni - Carusillo Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Meloni - Mereu Orazio - Morittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca)
PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 10
Disciplina dell'uso turistico nella fascia di 500 metri dal mare
Nella fascia dei 500 metri dal mare compresa all'interno delle zone "F' rideterminate a termini del primo comma del precedente art. 9, l'uso edificatorio turistico è di norma limitato al solo ricettivo alberghiero, eventualmente integrato da strutture complementari e di servizio.
Tale uso edificatorio alberghiero - integrato o non - dovrà evitare rilevanti compromissioni lineari della fascia costiera, tenersi arretrato di almeno 300 metri dal mare e riguardare non rilevanti segmenti di costa.
Oltre che per i casi già indicati nel secondo comma del precedente art. 2, lo studio di compatibilità e l'accordo di programma non sono richiesti per i vari altri interventi anche di ristrutturazione delle strutture murarie, impianti e prospetti di preesistenti manufatti edilizi, che non riguardino modifiche di destinazione d'uso né comportino maggiorazioni delle superfici utili residenziali, salvi gli aumenti superficiali e di volume necessari - nei limiti ed in conformità dei vigenti strumenti urbanistici comunali - per la realizzazione di essenziali dotazioni di servizio o l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche.
In via transitoria, sino all'approvazione del piano particolareggiato comunale delle attrezzature e dei servizi di spiaggia - e comunque non oltre un anno dall'adeguamento del P.U.C. alle norme e previsioni del P.T.P. - per la legittimazione, nella stessa fascia costiera dei 500 metri dal mare, dell'uso turistico relativo alla realizzazione di attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione è sufficiente, analogamente agli interventi di ristrutturazione del precedente comma, la normale verifica di compatibilità correlata al rilascio dell'occorrente autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/1939.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Come dicono tutti sarò breve. Alcune considerazioni sull'articolo 10 per tentare di capire esattamente il senso e la portata di questo articolo che a me pare abbastanza contorto. Può essere che si tratti anche qui di un difetto di scrittura, quindi mi appello anche alla capacità di intervento in extremis del collega Ferrari, per vedere se si può trovare una formulazione migliore.
In questo articolo si affermano cose che non sono facilmente comprensibili. Tratta della disciplina dell'uso turistico nella fascia dei 500 metri, questione che abbiamo già esaminato precedentemente in relazione l'articolo 3, a quel punto e) che ci ha fatto discutere molto, cioè far salve le lottizzazioni convenzionate, che di diritto acquisito non ne hanno nessuno perché è un procedimento amministrativo che andava avanti per suo conto, convenzionate fino a ieri, o fino a oggi, mi pare, lottizzazioni, quindi si intende case, che avrebbero potuto essere realizzate in quella fascia intermedia ancora delicata fra i 300 e i 500. Qui si torna sui 500 metri, non precisando che si tratta della fascia fra i 300 e i 500, si dice "nell'ambito dei 500 metri" e si dice che l'uso edificatorio turistico è di norma limitato al solo ricettivo alberghiero, eventualmente integrato da strutture complementari e di servizio, che è esattamente quanto noi abbiamo cercato di affermare con un emendamento, dicendo che semmai si poteva pensare di non permettere nella fascia fra i 300 e i 500 l'edificazione di residenze, anche in ragione della norma della legge 45, che prescrive che, anche dopo l'approvazione dei piani paesistici, in quella fascia dovrebbero ubicarsi strutture turistico-alberghiere o, comunque, interventi vincolati e ancorati agli accordi di programma. Però si è detto, dopo lunga discussione, che il secondo comma dell'articolo 13 della "45" non si deve intendere in quel modo, che quelle lottizzazioni - di cui qualcuno saprà pure cosa e dove sono, perché io credo che nessuno proponga cose inesistenti, fantasmi - quelle lottizzazioni avranno luogo dove risiedono, persone che chiedono, tant'è che il titolo era "diritti quesiti", cioè richiesti, domande avanzate. Ma non importa se il Consiglio che deve decidere non sa nulla, l'importante è che lo sappia la Giunta che propone, la Commissione che veicola, se lo sa, e io credo che la Commissione non lo sappia. Qui si dice però che queste aree, comprese nella fascia dei 500 metri dal mare, sono destinate all'uso edificatorio turistico di norma. Noi stiamo facendo una prescrizione per i piani paesistici. Cosa vuol dire "di norma"? Normalmente. Quindi per non fare ricettivo turistico, per fare residenze, ci deve essere un'eccezione che la regola deve in qualche modo individuare; oppure di norma vuol dire che si apre un ambito di interpretazione, come dire, discrezionale per la Giunta che deve avanzare la proposta di piano? Se "di norma" vuol dire normalmente, salvo cose tipo terremoti o alluvioni, che impongano di costruire tre case per i baraccati, vuol dire che si fa solo turistico-alberghiero. Se "di norma" volesse invece dire che fatta la norma ci sono eccezioni che non si definiscono, qui c'è un ambito di discrezionalità in capo a chi può fare i piani paesistici e avanzare la proposta che è inammissibile, perché sarebbe una discrezionalità non regolata da nulla, neanche da un criterio il più labile. Però si dice: di norma è limitato al ricettivo-alberghiero. Ripeto, se questa normalità vuol dire "in via ordinaria" non si capisce perché prima si sia fatta tanta discussione e tanta opposizione a una proposta che era saggia e che doveva raccordare tutto il sistema. Se "di norma" vuole dire che vi sono eccezioni, allora bisogna almeno indicare un criterio attraverso cui si circoscriva l'ambito dell'eccezionalità, anche perché questo criterio così individuato è poi rafforzato dal terzo comma, laddove ancora si dice che oltre i casi già indicati nel secondo comma - quello che parla ancora di uso edificatorio alberghiero - lo studio di compatibilità e l'accordo di programma non sono richiesti per i vari altri interventi di manutenzione eccetera eccetera. Anche questa seconda prescrizione è incomprensibile. Cosa vuol dire? Io credo che ci sia davvero un errore in questa struttura perché dice che, oltreché per i casi di prima cioè l'intervento alberghiero nei 500 metri, anche per questi altri interventi, manutenzioni eccetera, non sarebbe previsto l'accordo di programma - e passi, perché nessuno muore se non c'è l'accordo di programma per i piccoli interventi -, ma dice che non è neppure previsto lo studio di compatibilità. Io credo che si volesse dire e che si voglia dire che, salvi i casi precedenti, per le manutenzioni e per queste cose non ci vuole lo studio di compatibilità. Qui è scritto che nei 500 metri…
(Interruzioni)
Non è un intervento dilatorio, quello che sto facendo, non è ostruzionistico. Sto ponendo una questione vera, che magari non afferro bene, e voglio essere aiutato a capire. Sto parlando del terzo comma, dove si dice che, oltre che per i casi indicati dal secondo comma del precedente articolo 2, anche qui non è necessario lo studio di compatibilità. Avevamo detto che almeno lo studio di compatibilità, non dico il vincolo paesistico ma lo studio di compatibilità, cioè una valutazione d'insieme sull'inserimento, sull'armonia, dovrebbe essere in qualche modo riservato a tutto…
ZUCCA (P.D.S.). Per rifare un muro bisogna fare una pratica?
COGODI (Rinascita e Sardismo). Ma no. Intanto per "ristrutturazione delle strutture murarie, impianti e prospetti di preesistenti manufatti edilizi che non riguardino modifiche di destinazione d'uso e non comportino cambiamenti di volume" chi ha detto che non ci deve essere una valutazione di compatibilità? Perché anche non aumentando i volumi, ristrutturando si possono fare tante cose. Stiamo parlando della fascia dei 500 metri, cioè io vorrei che si comprendesse che la tutela ambientale non è fatta solo di quantità e di metri cubi, non è solo un fatto edilizio costruttivo; la tutela ambientale è fatta anche di inserimento, di rispetto, di armonia, è fatta anche di colori, è fatta di modi, di tipologie. Non ci può essere una riduzione di tutto a un mero fatto quantitativo e quindi non è che si fa una grande cosa solo quando si parla di metri cubi, abbiamo visto che si parla molto di metri cubi, ma la questione dei metri cubi non risolve il problema della valutazione e della tutela dell'ambiente. Qualche cosa che parli almeno di compatibilità ambientale, che già oggi si richiede per tutto, in certe situazioni anche per cambiare una tegola…
ZUCCA (P.D.S.). Con un grande disagio per la popolazione che noi vogliamo eliminare.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io credo di poter parlare a nome della popolazione così come parlano altri colleghi. Io non credo che nessuno abbia la rappresentanza esclusiva di tutte le popolazioni, neppure delle zone e neppure di Narbolia. Conosco tre amici di Narbolia che sono d'accordo con me per fare le cose in un altro modo. Colpisce che si dica qui che vogliamo eliminare le prescrizioni per esempio per i centri storici, perché le ristrutturazioni dei centri storici non siano solo interventi edilizi, ma rispondano a certi criteri che sono quelli a cui mi riferisco. A me non risulta che la popolazione sia in subbuglio e che comunque la cultura politica, per non dire la cultura urbanistica, sia per raccogliere le sollevazioni popolari contro le regole per ristrutturare i centri storici. E non si dovrebbe equiparare una fascia delicata di ambito costiero in questa Regione almeno alla valutazione d'insieme che si dà per i centri storici? A me parrebbe di sì! Non so cosa significhi che non si richieda lo studio di compatibilità. In genere questo può essere costituito da una valutazione anche approssimata, essenziale, per meglio dire, che non necessariamente si deve tradurre in chissà quale procedura defatigante, una valutazione che accompagna il progetto, che accompagna la domanda, che garantisca che non si creino elementi di contrasto con l'ambiente circostante. Per cui anche questo articolo 10 a me pare abbisogni di alcune spiegazioni in relazione alla prima osservazione formulata su quel "di norma", cosa significa e quale sia l'ambito di discrezionalità che ne deriva, e in relazione all'esclusione dello studio di compatibilità per interventi che possono essere anche delicati.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, alcuni chiarimenti e alcune precisazioni sul testo che va comunque in qualche modo coordinato essendo rimasti due riferimenti che sono a questo punto incongrui. Alla seconda riga, quando si fa riferimento al primo comma del precedente articolo 9, le parole "primo comma" vanno soppresse, perché essendo cambiato l'articolo 9 rispetto alla formulazione alla quale faceva riferimento questo testo, è bene fare riferimento all'intero articolo 9. Quindi bisognerebbe scrivere: rideterminate a termini del precedente articolo 9. La seconda precisazione sul testo è che vanno espunte nel terzo capoverso, alla seconda riga e all'inizio della terza, le parole "e l'accordo di programma" perché anche questo era inserito quando l'accordo di programma era obbligatorio nella fascia dei 500 metri. Dobbiamo ritenere che tale più non sia dato che abbiamo approvato una norma che modifica il comma 2 dell'articolo 13. Queste due precisazioni sono necessarie per la pulizia del testo! Quanto al "di norma" non mi pare che ci sia niente di scandaloso. E' un'indicazione che vuol dire che normalmente si fa alberghiero, non essendo prescritto da nessuna parte che, fatto salvo il fatto che nei 300 metri non si costruirà più, perché la legge impedisce che si faccia, fra i 300 e i 500 non c'è nessuna disposizione che vieti di fare anche residenze. Questa è la legge attuale, quindi quando si dice "di norma" si dà anzi un'indicazione importante alla Giunta per la stesura dei piani perché si facciano di norma alberghi e non case.
E' saltato, però, per effetto dell'eliminazione dell'originario terzo comma, che conteneva il riferimento all'accordo di programma, allora obbligatorio ora non più, che che pertanto è stato da noi soppresso, il riferimento allo studio di compatibilità ambientale trascinato nel baratro dall'accordo di programma. Ritengo pertanto che lo studio di compatibilità debba permanere, perché faceva parte di un corpo nel quale erano previsti l'accordo di programma e lo studio di compatibilità e sopprimendo l'accordo di programma si è erroneamente soppresso anche lo studio di compatibilità. Quindi dopo le parole finali del secondo capoverso si dovrebbero inserire le parole "con obbligo dello studio di compatibilità paesistico ambientale". Per il resto, i 300 metri sono fatti oggetto di vincolo in legge, quindi non mi pare che ci sia niente di particolarmente sconvolgente in questo, se non che alcune cose di assoluta semplicità, che non dovrebbero, a parere della Giunta e della Commissione, avere nessun impatto ambientale, ma che comunque sono assolutamente irrilevanti, non debbano avere necessariamente questo studio alle loro spalle, ma voglio ricordare che tutto quanto si opera in base a questo corpo normativo è sottoposto per effetto dell'articolo 2, che abbiamo già approvato, a nulla osta sulla legge 1497, e pertanto una valutazione sull'impatto, quanto meno estetico, sicuramente permane.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Fausto. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). A proposito di quest'ultima osservazione del collega Satta che ci riporta all'articolo 2, avevo avuto modo di far presente ai colleghi della Commissione che il regime autorizzatorio introdotto con la "1497" è un regime autorizzatorio che fa riferimento ancora al Ministro dei beni culturali, Il collega Cogodi anche stasera, erroneamente credo, ha fatto riferimento a poteri delegati gestiti dalla Regione in materia di paesaggio; io dico poteri usurpati dalla Regione in materia di paesaggio. Noi abbiamo approvato la legge urbanistica, il Governo ha accettato le proposte che venivano formulate dal Consiglio regionale e ha consentito la realizzazione dei piani paesistici. Di fatto però la normativa nazionale non è stata modificata e quindi lascia in capo al Ministero dei beni culturali questi poteri. La gestione neo-centralistica del Ministro in carica, gli incontri fatti con i sovrintendenti e con gli uffici periferici del paesaggio sta reintroducendo una situazione di confronto fra la Regione autonoma della Sardegna e il Ministero per la gestione…
(Interruzioni)
Scusa, Mannoni, è una cosa seria questa, alla quale hanno fatto riferimento alcuni colleghi, preoccupati dalle lungaggini burocratiche e per altri motivi. Io mi preoccupo delle lungaggini burocratiche e soprattutto dei poteri che devono essere gestiti in maniera continuativa dalla Regione.
Quindi dicevo che questi poteri oggi vengono richiesti dal Ministero e quindi riprende il confronto con la Regione e vi è il tentativo da parte delle sovrintendenze di riappropriarsi dei poteri riguardanti soprattutto il regime autorizzatorio attraverso la "1497". Io avevo suggerito sia sull'articolo 2, in fase di revisione tecnica, sia adesso sull'articolo 10, al quarto capoverso, nella parte conclusiva di aggiungere, nel momento in cui parliamo di regime autorizzatorio con la "1497", la dizione "su parere rilasciato dall'ufficio del paesaggio competente per territorio", in maniera tale da riaffermare, in questo contenzioso che esiste con il Governo, la potestà da parte della Regione e quindi dell'ufficio regionale del paesaggio nell'esprimere questo parere, ancora una volta precisando che siamo noi a esprimere queste cose.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 con le specificazioni di carattere tecnico dell'onorevole Satta Gabriele; al primo comma, nella seconda riga, si cassano le parole "del primo comma" e si intende: "a termini del precedente articolo 9". Al terzo comma, seconda riga, sono cassate le parole: "e l'accordo di programma", e si scrive: "lo studio di compatibilità paesistico ambientale". Al quarto comma, l'onorevole Fadda Fausto proponeva di aggiungere alle parole "all'occorrente autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497 del 39" le parole: "rilasciata dall'ufficio del paesaggio competente per territorio".
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Forse è opportuno che ci presenti il testo riscritto, perché io ho capito il senso delle cose che ha detto Satta e le condivido perché derivano anche da alcune osservazioni che sono state formulate. Non ho capito, invece, l'inserimento della proposta emendativa che è partita dal collega Fadda
PRESIDENTE. Al comma quarto, alle ultime righe: "la normale verifica di compatibilità correlata al rilascio dell'occorrente autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497 del 39" l'onorevole Fadda propone che si aggiungano le parole: "rilasciata dall'ufficio del paesaggio competente per territorio" per evitare il contenzioso con le sovrintendenze, con gli uffici periferici dello Stato. Mi pare di aver capito questo.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Mi pare eccessivo dire questo in legge in questo articolo.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 con queste specificazioni. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:
Art. 11
Preesistenti agglomerati turistico-residenziali entro la fascia costiera dei 500 metri dal mare: razionalizzazione e sistemazione urbanistica
1. Alla razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati turistico-residenziali ivi compresi gli insediamenti turistico-ricettivi all'aria aperta, ricadenti all'interno della fascia costiera dei 500 metri dal mare in zona classificata "F' dai preesistenti strumenti urbanistici comunali, nonché a quella relativa agli agglomerati insediativi complementari all'attività industriale e mineraria, si provvede mediante piani attuativi estesi agli interi agglomerati, nel rispetto dei parametri del D.A. 20 dicembre 1989 n. 2266/U previa riperimetrazioni degli agglomerati medesimi e studio di compatibilità paesistico-ambientale.
2. I piani attuativi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:
a) evitare ampliamenti in larghezza dell'estesa costiera precedentemente impegnata;
b) dare priorità, per i lotti inedificati (interclusi e non) alle esigenze di;
- eventuale urbanizzazione primaria e secondaria degli agglomerati;
- apprestamento di strutture di servizio dell'agglomerato (ricettività alberghiera; strutture di ristoro e di distribuzione; strutture di supporto alla nautica ed alla balneazione; parcheggi; verde attrezzato).
PRESIDENTE Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). L'articolo 11 si propone di disciplinare gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica degli agglomerati esistenti, e anche di questo abbiamo discusso precedentemente, anzi questa norma entra in connessione con altre due norme rilevanti discusse precedentemente, quella relativa alla razionalizzazione e sistemazione e alla eventualità - che noi dicevamo che non potesse esservi che non si deduceva dal sistema, che non c'era ragione, che non c'era logica - di eventuali incrementi volumetrici, e ancora entra in connessione con un'altra norma o prescrizione precedentemente approvata, quella sui lotti interclusi. A me pare che quanto contenuto in questo articolo 11 più che una prescrizione per fare i piani paesistici sia una bella e buona e intera norma urbanistica che non dovrebbe avere sistemazione qui, ha sbagliato alloggio. Questa non è una prescrizione ai fini del fare e redigere e completare i piani paesistici, è una prescrizione legislativa. Qui, con una prescrizione inserita nella normativa di piano paesistico, si dice come devono essere razionalizzati in senso edilizio-urbanistico i preesistenti agglomerati. Questa non è una normativa paesistica, né credo che sia norma regolamentare, che può avere efficacia con forza di normazione secondaria. Anche perché poi si entra nel dettaglio e si specifica ciò deve avvenire attraverso i piani attuativi e si danno anche i criteri dei piani attuativi. Io condividerei l'impostazione, però mi pare che questa prescrizione sia inserita nel posto sbagliato. Mi pare che non abbia l'efficacia che dovrebbe avere perché, essendo una norma edilizia-urbanistica non deve stare come norma di organizzazione dei piani paesistici, dovrebbe stare in una legge urbanistica. Quanto al contenuto...
FADDA FAUSTO (P.S.I.). L'Assessore del paesaggio non ha partecipato alla discussione. Noi dialoghiamo con l'Assessore dell'urbanistica, ma l'Assessore del paesaggio non ha partecipato alla discussione.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Noi questo diritto quesito ce lo siamo posti tutto il giorno, con angoscia e non solo oggi, mattina e sera, perché noi ci poniamo il problema di come la Giunta regionale, non un singolo Assessore, la Giunta nel suo insieme...
(Interruzioni)
Non abbiamo dimenticato che questa mattina non abbiamo potuto iniziare i nostri lavori alle 10 perché non si trovava un Assessore in circolazione da queste parti della città, e i lavori del Consiglio regionale sono iniziati con un rinvio di mezz'ora, con un rimprovero solenne che il Presidente del Consiglio ha rivolto alla Giunta, dicendo che non è possibile che la Giunta ponga il Consiglio regionale nell'impossibilità di lavorare, perché questo offende anche la dignità del Consiglio.
Certo che noi non stiamo trattando di cosette e il fatto che la Giunta non sia presente, caro collega Fadda, pone un problema politico rilevantissimo. Io apprezzo la sensibilità di uomini della maggioranza, come il collega Fadda, che si pongono il problema del perché la loro Giunta non ci sia, la loro Giunta, della maggioranza; la Giunta non l'ho eletta io, non l'hanno eletta i colleghi che sono all'opposizione, la Giunta appartiene alla maggioranza. Il collega Fadda, con la sensibilità che l'ora consiglia e acquisisce, ha ritenuto di richiamare l'attenzione di tutti noi sul fatto che proprio l'Assessore competente per il paesaggio non c'è. Però questo non significa che la legge di cui noi trattiamo non abbia connessione col paesaggio; non ne ha con l'Assessore, non ne ha con la Giunta, ma con il paesaggio sì, perché stiamo dettando norme per fare i piani paesistici territoriali.
Però una norma, che ha puro contenuto urbanistico, non può essere solo un omaggio all'Assessore dell'urbanistica, che è puntuale e presente tutto il giorno! Se no cambiamo il titolo, parliamo d'altro e approviamo una legge, non un regolamento, facciamo un'altra legge urbanistica. Cogliamo l'occasione, prima che scompaia anche l'Assessore dell'urbanistica e nascano altri guai.
Questa è una norma che ha contenuto interamente urbanistico, che è introiettata nel sistema attraverso una prescrizione di piano, senza efficacia di legge, per cui se dovesse contrastare con altra norma del sistema legislativo regionale non avrebbe nessun effetto, perché essendo una norma secondaria non può modificare, derogare, migliorare e neppure peggiorare normative esistenti di carattere legislativo. Quindi è proprio una norma che ha sbagliato casa, ha sbagliato alloggio. Ma se anche servisse a qualcosa io vorrei capire perché mai, dando qui prescrizioni di natura urbanistica, si dice che il piano attuativo deve dare priorità per i lotti inedificati, interclusi e non, alle esigenze di urbanizzazione di apprestamento di strutture varie. Cosa vuol dire? Ma gli interventi di razionalizzazione non erano sugli agglomerati?
(Interruzioni)
SARDU (P.D.S.). Continua sereno.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io posso continuare serenissimo. Se però non sento bofonchiare da una parte e dall'altra è meglio. Poi quando mi si invita anche a continuare, quasi autorizzandomi a parlare, invece di chiedere scusa, non so!
(Interruzioni)
No, perché ci sono delle malattie che sono contagiose nel sistema parlamentare! Poi uno si confonde. Volevo dire che sui lotti interclusi noi abbiamo già approvato una normativa, perché c'era un emendamento che è stato accolto anche dalla Giunta e che il Consiglio ha approvato, e si è riconosciuto che il lotto intercluso, se è vero lotto intercluso, cioè che abbia costruzioni attorno, abbia quella dignità di completamento dell'insediamento in funzione di quel cittadino, che se non ha costruito prima potrebbe eventualmente costruire se questo non contrasta con la sistemazione di quell'agglomerato in cui quel lotto è rimasto indietro. Adesso qui, con questa norma, noi diciamo che il lotto intercluso, serva per scaricare lì gli standard. Certo, se si fa una sistemazione urbanistica, di un agglomerato, gli standard devono essere recuperati, ma chi ha detto che devono essere recuperati solo a danno e a spese di chi non ha ancora costruito, di uno che ha il lotto ancora inedificato? Si possono benissimo recuperare anche a contorno - per i servizi ovviamente - e distribuire gli oneri. Perché se no prima con quella norma abbiamo detto di voler dare una risposta al titolare del lotto intercluso, adesso al titolare del lotto intercluso scarichiamo, gli standard di servizio degli altri. In questo modo non è più tutelato. Quindi questa norma è in palese contrasto con l'indicazione, con lo spirito, con l'argomentazione, con la norma che abbiamo già approvato stamane. Siccome però tutta questa materia qui è questione più di natura urbanistica che di natura paesistica, e non cambia nulla se non è sistemata qui nelle prescrizioni di piano, direi che potrebbe essere benissimo espunta e trasferita nella legge di accompagnamento, che mi pare va per Commissioni, se non si è persa per le scale, perché era di accompagnamento al bilancio ma finirà per accompagnare il bilancio dell'anno prossimo. C'era una proposta di legge di accompagnamento in materia urbanistica e più propriamente questa norma, secondo me, dovrebbe trovare casa e sistemazione in quella normativa più specifica e più pertinente.
PRESIDENTE Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 12
Zone territoriali omogenee "E" ed "H"
1. Le residue aree territoriali formalmente da riclassificare dopo le espansioni e riperimetrazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 8 e 9 assumono la classifica di zone urbanistiche "E" e "H" in conformità dei preesistenti strumenti urbanistici comunali, ovvero in adeguamento dei medesimi alle norme e previsioni delle presenti disposizioni.
2. In dette aree, al dimensionamento degli ammissibili insediamenti dovrà provvedersi in applicazione dei parametri stabiliti dal D.A. 2266/U del 20/12/1983.
PRESIDENTE Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Signor Presidente, l'articolo 12 richiama un altro articolo che abbiamo già esaminato e sul quale erano state fatte alcune considerazioni, in particolare l'articolo 9. A mio giudizio, nel primo comma dell'articolo 12 si cita a proposito l'articolo 9 e a sproposito l'articolo 8, nel senso che i riferimenti sono tutti all'articolo 9. I contenuti dell'articolo 12 ci riportano all'articolo 9. Di questo articolo abbiamo discusso a lungo e non voglio dilungarmi. Riguarda la predisposizione dei P.U.C. in quei Comuni nei quali si è arrivati a saturazione delle aree previste nei centri urbani. Per quanto riguarda quelle aree io avevo fatto un'osservazione soprattutto per l'espansione prevista con l'articolo 9 in aree finitime rispetto alle aree già utilizzate. Io dicevo che si ledeva così la capacità di programmazione dell'ente locale, perché lo si costringeva ad individuare le aree di espansione in zone già delimitate, le zone attigue a quelle precedenti, mentre all'ente locale si deve lasciare la possibilità, nel momento in cui si va alla revisione del P.U.C., di rivedere la sistemazione, tenendo conto delle valenze paesaggistico-ambientali presenti nel territorio. Le considerazioni che sono contenute nell'articolo 12, la sua filosofia e la sua logica sono analoghe a quelle dell'articolo 9, cioè nel momento in cui si riducono del 50 per cento le aree destinate agli interventi turistici, si dice che hanno una destinazione precisa, specifica già per norma come aree E ed H. Di questo abbiamo discusso molto con i componenti della Commissione e non abbiamo trovato un punto di sintesi. Io credo che l'ente locale debba essere lasciato libero di riprogrammare queste aree, di destinare se sarà necessario a zone E e H le aree residue, oppure lasciare all'ente locale la possibilità, nella rideterminazione delle destinazioni all'interno del territorio comunale, di dare altra destinazione a queste aree, per cui ritengo superfluo l'articolo e penso che dovrebbe essere cassato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 12.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 12.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 45
astenuti 3
maggioranza 23
favorevoli 38
contrari 7
(Il Consiglio approva).
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Degortes - Deiana - Dettori - Erittu - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Morittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Planetta - Porcu - Ruggeri - Salis - Sardu - Satta Antonio- Selis - Serra - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca.)
Si sono astenuti i consiglieri: Pubusa - Satta Gabriele - Scano.)
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERI (P.D.S.). La Conferenza dei Capigruppo si era impegnata ieri ad approvare il programma 30 sulla legge 268 con un emendamento che viene incontro alle esigenze di alcune aziende in Sardegna, perché si è voluto equivocare, dando per scontato che il provvedimento riguardasse un sola azienda cagliaritana. Così non è. Io do per scontato che siamo tutti sensibili. Non mi preoccupo del destino di chi gestisce queste aziende, a me interessa il dramma di centinaia di famiglie che da mesi non prendono il salario. Questo provvedimento può dare loro la possibilità - non do per scontato nulla - di ricevere una parte degli arretrati di stipendi e comunque riaprire una prospettiva produttiva per questi stabilimenti. Io credo che un Consiglio, che in questi giorni ha impegnato tante ore per discutere di problemi anche importanti - non lo nego - che ha impegnato un giorno e mezzo per la discussione sulla massoneria e altre cose di carattere generale e poi non trova un quarto d'ora per discutere e approvare provvedimenti che riguardano la vita di centinaia di persone e di famiglie, è un Consiglio che è diventato insensibile. Vi chiedo di avere coerenza perché i lavoratori avrebbero potuto occupare l'aula stanotte e ci hanno dato una dimostrazione di fiducia perché erano convinti che noi stanotte quel provvedimento l'avremmo votato. Sono andati via fiduciosi che il Consiglio rispetto a loro avrebbe avuto un gesto di solidarietà. Io pretendo che stanotte si approvi questo provvedimento! Non si possono impegnare tre giorni per discutere di questioni di carattere generale e non trovare il tempo per rispondere ai problemi dei lavoratori, della loro sopravvivenza.
ONNIS (P.S.D.I.). Non abbiamo ancora finito, collega Ruggeri, abbia pazienza. Prima approviamo questo provvedimento e poi approviamo quello.
RUGGERI (P.D.S.). Augusto, non prendiamoci in giro; dalle 22 sono già scomparsi troppi consiglieri dall'Aula.
ONNIS (P.S.D.I.). La maggioranza c'è, siamo in 48!
RUGGERI (P.D.S.). Cosa vuol dire che si approva questo e poi continuiamo? Io voglio avere la certezza. Possiamo concludere all'ora che volete, ma abbiamo un dovere verso quelli che sono andati via stanotte, perché avrebbero potuto, come hanno fatto altri lavoratori, decidere di occupare l'aula perché è un loro diritto, quindi io chiedo che l'Aula sappia rispondere.
FADDA FAUSTO (P.S.I.). Siamo qui per approvare questi provvedimenti, non perché le truppe premono ma perché siamo sensibili al problema.
RUGGERI (P.D.S.). Le truppe in Sardegna, se me lo consenti, sono dappertutto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.
ORTU (P.S.d'Az.). Per sostenere la stessa tesi del collega Ruggeri. Vista l'ora tarda, visto il clima che si è andato surriscaldando a momenti, io riterrei più opportuno affrontare subito il programma 30 e poi rimandare a martedì, quando volete…
ONNIS (P.S.D.I.). Noi siamo 48, c'è la maggioranza per approvare il provvedimento. Se te ne vuoi andare vai, noi rimaniamo.
ORTU (P.S.d'Az.). E se c'è l'arroganza della maggioranza, la minoranza se ne va e non c'è più il numero legale.
SALIS (Rinascita e Sardismo). Non si può neanche più parlare.
ONNIS (P.S.D.I.). Siete voi che dovete contarvi.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io dichiaro di essere totalmente d'accordo con la richiesta del collega Ruggeri e di essere totalmente d'accordo con la proposta del collega onorevole Ortu, non perché a quest'ora ci sia un soprassalto di sensibilità per problemi sociali rilevanti, ma perché l'impegno che era stato assunto ripetutamente era quello di esitare questo provvedimento, qualora fossero stati perfezionati un emendamento o una diversa articolazione tecnica da parte della Giunta, e non solo tecnica, per raggiungere lo scopo e l'obiettivo che la discussione generale già in qualche modo aveva indicato. Questo provvedimento del quale si era sospeso l'esame doveva tornare in Aula ieri pomeriggio. Poi pareva che non vi fosse ancora una perfezione e una sufficiente istruttoria del testo e si è detto che sarebbe tornato questo pomeriggio. Questo è l'impegno che abbiamo assunto, nei confronti di noi stessi, ci siano o non ci siano i lavoratori, occupino o non occupino il Consiglio regionale i lavoratori. Hanno fatto bene i lavoratori ad andare a riposare, perché sono stati qui tutto il giorno a sentire. Per noi questo è il nostro lavoro, per loro no. Abbiamo assunto questo impegno alle 20 e 30 di stasera, abbiamo riproposto questa questione e abbiamo detto: perché non approviamo questo provvedimento adesso visto che è maturato - pare -l'accordo di larga massima e che questa proposta è stata formulata da parte della Giunta o dagli uffici in modo tale che può corrispondere alle indicazioni che già il Consiglio ha dato? Intanto se avessimo il testo potremmo già cominciare ad esaminarlo. Si può approvarlo subito. Non succede nulla se si interrompe l'esame di questo regolamento o di queste prescrizioni, così come non è successo nulla quando si è interrotto l'esame del programma 30. Non si è forse interrotto quello e si è passati ad altro? Siccome questo impegno è stato assunto sarebbe importante che venisse onorato. Io suggerirei sin d'ora che una volta che abbiamo esaminato questo provvedimento e l'abbiamo approvato, in un sussulto o in un recupero, se vogliamo, non solo di sensibilità per un provvedimento di carattere sociale rilevante, ma anche di un corretto rapporto fra di noi, valutassimo se conviene al Consiglio, a noi…
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Non è modo di comportarsi!
COGODI (Rinascita e Sardismo). Senza minacce, senza appesantire il clima, ben sapendo che chi di noi sa di esercitare funzioni che ritiene importanti e sa di non dover sottostare ad un'imposizione, come quella che stasera si è verificata, con l'imposizione di una seduta ad oltranza non concordata, ha il dovere di esercitare tutti gli strumenti, di esperire tutti i modi attraverso cui i diritti di una minoranza si possono salvaguardare. Questo piaccia o non piaccia. Ho concluso.
(Interruzioni)
Non so a chi serva questo. Se voi continuate, se voi insistete…
(Interruzioni)
Tanto non succede nulla. Tanto se piove, piove fuori! Se qualcuno ha da dire dirà, chi deve replicare replica! Non servono a nulla atteggiamenti di questo genere, servono solo a farsi il sangue amaro. Io sto dicendo esattamente quello che ho detto prima, quello che dirò successivamente se non si vorrà accogliere un consiglio che mi pare utile. Io non mi sto rivolgendo a una sola parte del Consiglio, mi sto rivolgendo a tutto il Consiglio. Abbiamo interesse tutti a recuperare, se è possibile, un rapporto di correttezza e quindi a proseguire in altro modo l'esame di queste norme che sono importanti, senza che si debba fare questo strappo o insistere su questo strappo. A me dispiace, come credo dispiaccia a molti di noi, che si debba essere in questa condizione. Non è piacevole per nessuno, ma molte volte anche cose non piacevoli si deve essere in grado non solo di sopportarle ma di portarle avanti, e verranno portate avanti, perché riteniamo che quella che è stata fatta non sia una cosa ben fatta. Non succederà nulla se operiamo questo recupero di correttezza nei rapporti, perché ne abbiamo tutta la possibilità, se si vorrà, se non si vorrà, pazienza! Per quanto riguarda, invece, la proposta che è stata avanzata, io insisto, perché concordo con Ruggeri e con Ortu, che forse è saggio che in un piccolo intervallo, si passi ad approvare questo provvedimento che è importante, essendoci tutti impegnati perché questo provvedimento si approvasse già ieri sera.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.
ONNIS (P.S.D.I.). Solo poche parole, Presidente, per confermare che abbiamo preso tutti due impegni fondamentali, oltre ad altri aspetti che è inutile che io qui faccia rilevare: uno è quello di approvare - e questo è un impegno verso tutti i sardi - le disposizioni di omogeneizzazione per la stesura dei piani territoriali paesistici e l'altro è quello di approvare il programma numero 30, per soddisfare le legittime esigenze dei lavoratori che aspettano questo provvedimento. Nessuno ha detto che non lo si vuole approvare. Chi lo ha detto? Noi diciamo che, così come prevede l'ordine del giorno, abbiamo deciso di continuare e continuiamo. Quando avremo approvato la legge urbanistica, passeremo al Programma numero 30. Io sono disposto a restare fino alle cinque, e non ho intenzione di dire a nessun collega che voglio inibirgli - perché non ne ho la possibilità - il diritto a intervenire quanto vuole, a termini di Regolamento, su tutto quello che crede. Resteremo qui per il tempo che sarà necessario. Se non siamo in grado di fare questo, il Presidente farà una riunione dei Capigruppo e aggiorneremo la seduta, per tutto, non solo per quello che fa comodo a una parte. Le regole valgono per tutti e vanno rispettate senza furbizia alcuna
PRESIDENTE. Per decidere sul prosieguo dei lavori convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 1 e 22, viene ripresa alle ore 1 e 48).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentita la Conferenza dei Capigruppo, comunico che i lavori del Consiglio riprenderanno mercoledì alle ore 17 con la prosecuzione della discussione del documento numero 36/38.
La seduta è tolta alle ore 1 e 49.
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