Seduta n.420 del 09/07/2008
CDXX Seduta
(ANTIMERIDIANA)
Mercoledì 9 luglio 2008
Presidenza del Presidente SPISSU
INDICE
La seduta è aperta alle ore 10 e 28.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. Si dia lettura del processo verbale. Se i colleghi non vengono in Aula, intanto che facciamo tutti gli adempimenti iniziali, come annunciato prima, do la seduta deserta, con le assenze di tutti quelli che non sono in Aula, naturalmente.
MANCA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di mercoledì 14 maggio 2008 (411), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Cachia, Espa, Mario Floris e Porcu hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 9 luglio 2008.
Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.
Bene, colleghi, facciamo la verifica del numero legale col procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
Prendo atto che i consiglieri Barracciu, Ladu e Vargiu sono presenti.
PRESIDENTE. Dichiaro che sono presenti 42 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: Barracciu - Bruno - Caligaris - Capelli - Cappai - Cherchi Oscar - Corda - Cucca - Cuccu Franco Ignazio - Cuccu Giuseppe - Cugini - Diana - Fadda - Farigu - Floris Vincenzo - Frau - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Licheri - Liori - Lombardo - Manca - Marracini - Masia - Milia - Murgioni - Orrù - Pinna - Pisu - Pittalis - Randazzo Alberto - Rassu - Sanna Franco - Scarpa - Serra - Spissu - Uggias - Vargiu.)
Vargiu e Barracciu li diamo presenti, se diamo presenti Vargiu e Barracciu siamo in numero legale. E' arrivato anche l'onorevole Ladu.
Constato la presenza del numero legale.
Diciamo che adotteremo questo provvedimento per abituarci alla puntualità e per evitare ai colleghi che sono puntuali di attendere inutilmente l'arrivo di quelli più comodi.
Discussione e approvazione del Regolamento numero 3/A - GIUNTA REGIONALE - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (3/A).
L'ordine del giorno reca la discussione del Regolamento numero 3/A, Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005 numero 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il consigliere Pisu, relatore.
PISU (R.C.), relatore. Grazie, Presidente, Assessori, colleghe e colleghi. La settima Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 12 giugno 2008, il Regolamento numero 3, recante la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, conosciute come IPA, e l'istituzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona. In Commissione sanità si è discusso a fondo su questo Regolamento, con senso di responsabilità, tenendo conto della sua urgenza e dunque con grande spirito unitario, facendo le mediazioni necessarie su un tema così importante e delicato. Il Regolamento si propone di dare attuazione alla legge regionale numero 23 del 2005, sistema integrato dei servizi alla persona, e all'articolo 44 disciplina la trasformazione della forma giuridica delle IPA, operanti prevalentemente nel settore socio-assistenziale, in aziende pubbliche di servizio alla persona o in enti morali di diritto privato, e fare invio ad apposito regolamento di attuazione per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari. Il sistema delle IPA, in origine regolamentato dalla legge numero 6972 del 1890, cosiddetta legge Crispi, che riconduceva nell'ambito del diritto pubblico le storiche Opere pie e gli enti caritativi ed educativi nati dall'iniziativa privata, è stato riordinato dal decreto legislativo numero 207 del 2001, sulla base della delega disposta dalla legge numero 328/2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il riordino ha posto fine ad un modello di assistenza fondato sulla beneficenza e su interventi di carattere discrezionale, e ha consolidato un sistema di servizi alla persona a favore della generalità dei cittadini, tenendo nel dovuto conto il pluralismo sociale e sulla base di standard qualitativi nel rispetto di parametri di accesso fissati dalle autorità competenti. Il provvedimento in esame prevede un percorso di trasformazione dipendente dalle caratteristiche delle IPAB, dalla loro importanza e dimensione e dalle attività che le stesse svolgono, e pur prendendo in considerazione l'esperienza delle Regioni che prima della Sardegna hanno proceduto alla loro trasformazione, si cala nella realtà regionale sarda e tiene conto di alcune difficoltà esistenti. Rispetto a quanto già attuato nel passato, in cui veniva privilegiato il passaggio delle IPAB ai comuni o la loro estinzione, il provvedimento prevede un percorso di trasformazione riconducibile ai due seguenti modelli. Il primo: l'Azienda pubblica di servizi alla persona con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale-tecnica che opera con criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre, attraverso la trasformazione delle IPAB in strutture di servizi alla persona si intende assicurare alle stesse istituzioni un minimo di capacità operativa, un patrimonio sufficiente e un bilancio adeguato. La seconda ipotesi riguarda le persone giuridiche di diritto privato trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato e senza fini di lucro che beneficiano della flessibilità connessa al regime contabile, fiscale e patrimoniale a esse riconducibili. Le IPAB dunque entrano a pieno titolo nel sistema erogativo dell'assistenza a livello regionale mediante ricorso a modelli gestionali ed organizzativi che richiamano alla responsabilità di tutti gli operatori sia mantenendo la natura giuridica di diritto pubblico, aziende pubbliche di servizi alla persona, sia trasformandosi in istituzioni a schema privatistico cioè associazioni o fondazioni. L'estinzione delle stesse IPAB è un'ipotesi del tutto residuale che si fonda sulla mancanza dei requisiti per la trasformazione o sull'impossibilità della continuazione dell'attività. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte, è assegnato al comune dove le stesse hanno la sede legale. Il provvedimento contiene una norma di salvaguardia del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale delle IPAB, questo è molto importante, sia di quelle sottoposte a trasformazione, sia di quelle dichiarate estinte, il cui personale è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB stessa. La Commissione ha condiviso complessivamente il testo del proponente per la cui illustrazione si rinvia alla relazione della Giunta regionale, apportando allo stesso delle modifiche che prevedono: tempi più brevi per l'individuazione da parte degli organi statutari della nuova forma giuridica, segnalo l'articolo 2 al comma 3, per la presentazione della istanza di trasformazione in associazione o fondazioni, segnalo l'articolo 5 al comma 1, per la presentazione del Piano di trasformazione aziendale, articolo 18 bis, comma 1, ha disposto inoltre che il comune subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB dichiarate estinte al fine di conferire continuità alla volontà di chi ha costituito l'IPAB stessa e di tramandarne nel tempo la funzione; questo è citato all'articolo 18 bis, comma 2. Inoltre, gli articoli 6 e 7 del testo del proponente sono stati spostati a formare il capo quarto, che troverete nei documenti a disposizione di questa Aula, che disciplina l'estinzione delle IPAB stesse. La Commissione, infine, stante l'urgenza che il provvedimento riveste, ne raccomanda a tutti voi, onorevoli colleghi di questo Consiglio, l'approvazione immediata. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Pisu. E' aperta la discussione, ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento.
Va bene, nessun collega si è iscritto a parlare, votiamo il passaggio all'esame degli articoli...
Ha domandato di parlare il consigliere Silvio Lai. Ne ha facoltà.
LAI SILVIO (P.D.). Si stanno approntando due emendamenti tecnici e uno non tecnico, per cui chiederei la possibilità e il tempo di 5 minuti per poterli presentare prima del passaggio agli articoli, se questo poi fosse lesivo della possibilità di presentarli.
PRESIDENTE. Cinque minuti di sospensione per consentire la presentazione degli emendamenti. Alle 10 e 50 riprendiamo il lavoro, grazie. La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 41, viene ripresa alle ore 10 e 54.)
PRESIDENTE. Bene colleghi, riprendiamo la seduta. Hanno chiesto di intervenire in discussione generale gli onorevoli Uggias e Cuccu. Onorevole Uggias... prego...
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Cuccu. Ne ha facoltà.
CUCCU GIUSEPPE (P.D.). Grazie signor Presidente. Oggi, io dico finalmente, abbiamo in discussione il regolamento di attuazione dell'articolo 44 della legge numero 23, legge che, come diceva bene l'onorevole Pisu, disciplina il sistema integrato del servizio alle persone. Questa legge prevede anche dei tempi stretti per l'approvazione dei regolamenti. Questo regolamento, a mio avviso, arriva in Aula con notevole ritardo. Ormai sono trascorsi due anni e mezzo dall'approvazione della legge, ritardo che avevo segnalato già nel mese di ottobre dell'anno scorso con un'interrogazione, che presentai unitamente all'onorevole Cocco, nella quale chiedevo all'Assessore di accelerare l'iter di approvazione di tale Regolamento. L'interrogazione era finalizzata a salvaguardare e a raccogliere il grido d'allarme che era stato lanciato per la salvaguardia dell' Istituto dei ciechi di Cagliari e per la sua trasformazione in Azienda pubblica alla persona. Era un grido d'allarme lanciato dal neo costituito comitato "pro Istituto dei ciechi di Cagliari", allo scopo di sensibilizzare e di mobilitre i cittadini in modo che venisse salvaguardata la natura giuridica pubblica dello stesso Istituto dei ciechi. Istituto nato alla fine dell'800 che ha svolto un ruolo importante storico nella formazione dei ragazzi e ragazze con disabilità visiva e ha continuato, nonostante negli anni ci sia stata l'integrazione dei non vedenti nella scuola comune, ha portato gradualmente quindi alla perdita di quella funzione originaria che l'Istituto aveva, però ha continuato a mantenere, nonostante questo, e a svolgere una funzione di integrazione sociale dei non vedenti e degli ipovedenti. Ecco, questo regolamento dà l'opportunità finalmente, dicevo, di mantenere la funzione pubblica svolta dall'Istituto dei ciechi di Cagliari. Io non entro nel dettaglio degli aspetti tecnici dell'attuazione di questa trasformazione delle IPAB in istituto, in azienda, sottolineo l'aspetto positivo della possibilità che ci siano alcune funzioni di natura sociale che vengono svolte dalle IPAB che rimangono in capo ad una gestione pubblica. Non è pensabile che ci siano delle funzioni di natura sociale che vengano poi trasferite in maniera surrettizia spesso ai privati. Questo io penso che sia l'aspetto più importante che possiamo sottolineare nelle previsioni contenute nella legge numero 23 e che oggi ci ritroviamo nel regolamento che abbiamo in discussione.
Io ho notato nel regolamento anche alcune particolarità che riguardano in particolare gli immobili che verrebbero eventualmente trasferiti anche ai Comuni qualora le IPAB non avessero ragione di continuare ad esistere sotto forma di azienda. Io spero che nell'ambito della discussione dell'articolato si possa anche intervenire per mantenere una funzione sociale di quegli immobili che oggi hanno una destinazione e una finalità di natura sociale; una volta trasferiti ai Comuni io penso che debbano mantenere questa destinazione. Questo è solo un aspetto, una particolarità che ho registrato nel regolamento, io penso che nell'ambito della discussione poi sui singoli articoli potremo approfondirla.
Per il resto un apprezzamento per il lavoro che è stato fatto dalla Commissione, che ha apportato anche delle migliorie al testo che è stato predisposto dalla Giunta.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Farigu. Ne ha facoltà.
FARIGU (Gruppo Misto). Presidente, grazie, io non ho potuto avere il testo trascritto in braille perché è stato inserito all'ultimo momento e i tempi tecnici non sono stati sufficienti per avere la trascrizione in braille per un'attenta e puntuale lettura del testo.
In ogni modo, andando a memoria e a orecchio io vorrei ricordare, signor Presidente, a quest'Aula, che da decenni in Italia si è affrontata la questione delle IPAB. Ricordo il provvedimento legislativo fondamentale che è il DPR numero 316 del '77. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo che torna oggi di estrema attualità era quello dell'eliminazione degli enti inutili e andare ad una sua semplificazione, non solo in termini di sistematica razionalità dei servizi riconducibili a queste IPAB, ma per una drastica riduzione della spesa pubblica, per l'eliminazione, appunto, di tanti posti e contra-posti, posticini e posticini che erano esattamente il foraggio che alimentava il clientelismo politico. Erano le sedi per la sistemazione di quelli che non avevano la fortuna di essere nelle prime file delle organizzazioni politiche e che non avevano la fortuna di sedere nelle sedi istituzionali rappresentative, vuoi Comuni, vuoi Province, vuoi Regione, eccetera, eccetera. Bene, oggi si riparla con grande forza della necessità di ridurre la spesa pubblica, quindi anche sotto questo profilo, questo problema torna ad essere di grande attualità e non solo a livello nazionale, ma a livello regionale. Mi fermo qui sul piano... , io mi domando se questo regolamento che è di attuazione dell'articolo 44 della legge numero 23, si muove con questo spirito, con questi obiettivi, se ha coerenza a tutto questo, che è una coerenza però imposta dallo stato della finanza pubblica, dal debito pubblico, oltre che a una domanda di efficienza e di efficacia dei servizi nei confronti dei cittadini.
Mi voglio adesso, per concludere, riferire all'intervento del collega che mi ha preceduto che si è richiamato all'Istituto dei ciechi. Io sono figlio culturale e sociale di quella istituzione che non è una IPAB, è un ente di istruzione e riconosciuto come tale fin dal 1928. Ci fu un ricorso a suo tempo, quando Assessore allora l'onorevole Barranu tentò - nell'attuazione del DPR numero 316 e poi per la Sardegna il provvedimento specifico che lo accompagnava - la sua soppressione come IPAB. L'Istituto dei ciechi non è un IPAB, è un ente di istruzione. Abbandonato dal Ministero di competenza, abbandonato dagli organismi periferici del Ministero, ha perso le sue funzioni storiche col processo di integrazione scolastica che ha visto chiudere le scuole statali annesse all'Istituto dei ciechi, scuole statali, elementari e medie, che erano scuole annesse all'Istituto dei ciechi. Sono le scuole che ho frequentato io! Dove ho fatto io il mio adempimento dell'obbligo, la conosco troppo bene! Le scuole come tali non sono state mai formalmente sciolte dal competente Ministero, ma sono andate esaurendosi per carenza di allievi i cui genitori preferivano la scuola ordinaria, la scuola normale, cioè hanno utilizzato l'opportunità data finalmente dal 1976, la possibilità di frequentare le scuole normali anche ai ciechi, mentre fino a quella data i ciechi non potevano, per legge, frequentare la scuola dell'obbligo ordinaria. Dovevano necessariamente frequentare le scuole speciali per ciechi. E' una battaglia a cui io ho partecipato in prima persona per eliminare quella discriminatoria norma che impediva ai ciechi di frequentare la scuola di tutti fra tutti. Naturalmente pensavamo allora che con quella conquista di civiltà, eliminando quella norma discriminatoria, non venisse meno il livello di preparazione, di istruzione dei ciechi nella scuola normale. Purtroppo, disgraziatamente, con quella conquista di civiltà si è perduta la conquista della preparazione scolastica, perché le scuole non erano assolutamente attrezzate e non sono attrezzate ad accogliere allievi non vedenti, allievi sordi e così via, che sono gli allievi, badate bene, che rispetto alle altre minorazioni hanno particolare bisogno di sostegno per i problemi di comunicazione in Aula. Il sordo per il linguaggio, il non vedente per la questione della scrittura e della lettura. Non è il paraplegico che superate le barriere meramente motorie .... gli strumenti di istruzione sono gli strumenti uguali per tutti, non è così, per il non vedente non è così, per il sordo. Ora, la battaglia da fare non è quella di trovare la sistemazione giusta sul piano sociale a quei dipendenti dell'Istituto dei ciechi che qui ho sentito parlare di persone che hanno, come dire, colmato il bisogno di sostegno ai ciechi che si sono dedicati allo studio in Sardegna. Non diciamo queste cose, è giusto difendere il posto dei lavoratori ma non giustifichiamo questo diritto, ecco no, con la mistificazione che l'istituto assolva a un vuoto gravissimo che esiste in termini di sostegno allo studio dei non vedenti in Sardegna. Sono cose che non stanno né in cielo, né in terra prive di qualunque... qualche episodica fornitura di qualche ausilio in trascrizione braille non può essere inquadrato come l'organico e sistematico supporto al diritto allo studio dei non vedenti. Su questo la Regione deve modificare la propria legge sul diritto allo studio per inserirvi una normativa particolare, se vogliamo davvero creare le pari opportunità ai disabili gravi come non vedenti e sordi, nell'acquisizione appunto della necessaria istruzione come condizione indispensabile per realizzare la propria autonomia e le proprie condizioni di integrazione sociale ed economica nella società e farli protagonisti davvero del proprio destino e non parlare di loro semplicemente nel tentativo di conquistarsi qualche modesto consenso che non arriverà perché i ciechi non sono così stupidi che si fanno ingannare dalla prima interrogazione o dal primo intervento più o meno retorico su questo argomento. Sono cose estremamente serie e bisogna parlarne con alto senso di responsabilità, davvero, se vogliamo davvero che le istituzioni diano le risposte ai bisogni di questa particolare parte della società. Badate bene che non è un atto di benevolenza, non è neanche un atto, come dire, di umanità o di socialmente avanzato, badate che istruire queste persone e renderle autonome e indipendenti significa in definitiva ridurre gli interventi assistenziali perché diventano anch'essi protagonisti nel processo produttivo e quindi significa eliminarli dall'assistenza e ridurre la spesa pubblica e quindi è nell'interesse della pubblica amministrazione investire sul serio, ma non si investe con questo regolamento pensando che cosa, a trasformare gli Istituti ciechi da enti di istruzione qual è ad una nuova formula di fondazione o chissà che, chissà che cosa è che si vuole dentro questa soluzione trovare? Liberiamoci da preoccupazioni minori, ancorché giuste come il posto di lavoro, ma facciamo che quei lavoratori possano essere inquadrati nel ruolo fondamentale che l'istituto dovrebbe avere se ancora ce l'ha. Io credo che siano venute meno le condizioni dell'Istituto dei ciechi come enti di istruzione, l'IPAB non lo è stato, non lo è e non lo può essere, e quindi nessun intervento può fare la Regione su questa particolare istituzione perché ripeto è un ente di istruzione che fu riconosciuto con apposito decreto del competente Ministero fin dal 1928. E allora altro è che dobbiamo dire e fare rispetto allo specifico, ma sul piano generale io mantengo quello che ho detto all'inizio, dobbiamo essere coerenti agli intendimenti riformatori che hanno guidato tutta l'azione legislativa nei confronti dell'IPAB e l'eliminazione degli enti inutili, esigenze che badate, obiettivi non raggiunti per le resistenze comprensibili ma non giustificabili delle forze politiche che attraverso la miriade di enti inutili hanno potuto, come dire, coltivare le proprie clientele elettorali. E' tempo di smetterla, le esigenze pubbliche non lo consentono più, l'indebitamento pubblico non lo consente più, i bisogni oggi meglio definiti e chiariti dei cittadini a cui facevano riferimento, hanno bisogno di ben altre risposte, di risposte qualificate, puntuali e coerenti a questi episodi se vogliamo davvero creare una società diversa da quella... se vogliamo davvero uscire dalla vecchia concezione e dalla vecchia cultura assistenziale e passare alla cultura del diritto così come la Carta costituzionale li ha definiti perché è la Carta costituzionale, la nostra Carta costituzionale ha fatto un salto culturale e giuridico su questa materia, però i provvedimenti attuativi coerenti non ci sono ancora stati e noi in quello spirito della Costituzione e in coerenza alle esigenze della pubblica amministrazione ci dobbiamo muovere, quindi non andare a cercare soluzioni di sopravvivenza di cose inutili, dobbiamo avere il coraggio di provvedere all'eliminazione delle cose inutili nell'interesse della collettività, nell'interesse del risparmio della cosa pubblica, nell'interesse di andare ad individuare strumenti più puntuali ed efficaci per dare risposte ai bisogni di riferimento. Io mi fermo qui Presidente, non posso, come dire, meglio articolare il mio intervento perché sono privo del testo, della trascrizione braille perché non ho avuto l'opportunità di averlo per tempo per la tardiva consegna del file che avrebbe consentito alla struttura che mi trascrive gli atti, il testo in braille, ma io non voglio fare di me una questione più particolare di quella che è.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (Gruppo Misto). Probabilmente il tardivo o mancato invio al collega Farigu del testo del regolamento che oggi stiamo discutendo, ha determinato la sua enfasi, la sua reazione che forse sarebbe stata minore se avesse avuto la possibilità di approfondire quegli aspetti che lui stava citando. Perché effettivamente, colleghi, se noi andiamo a parlare di IPAB, apriamo un capitolo che è parte nella storia d'Italia, secoli e secoli addietro, che per quanto riguarda la parte moderna da quando è stato istituito lo Stato italiano, ha trovato un passaggio fondamentale nella legge Crispi che di fatto nazionalizzava, statalizzava tutte quelle iniziative, quegli enti di assistenza e beneficenza che avevano caratterizzato una parte fondamentale dell'assistenza nel tessuto sociale italiano e saremmo arrivati dopo la legge Crispi a parlare di un cambiamento totale di modello che abbiano avuto con l'approvazione della Costituzione che stabilisce viceversa che esiste la libertà dell'assistenza privata e tutte le sentenze della Corte costituzionale che hanno proseguito in questa direzione. Ma dicevo, se avesse avuto modo di vedere il testo, il collega avrebbe potuto verificare che intanto stiamo parlando di un regolamento, la legge l'abbiamo già attuata, esiste la "23", esiste una normativa nazionale e qua siamo in fase regolamentare. E proprio in questo senso volevo fare poche e brevi considerazioni all'attenzione dell'Aula come elementi che possono essere correttivi o migliorativi del regolamento che abbiamo visto in Commissione, ma che ha lasciato qualche margine correttivo. Intanto sottopongo all'Aula appunto l'esigenza di un raccordo maggiore sia con la legge 23 del 2005, ma anche con il decreto legislativo del 2001, che ha appunto disciplinato a livello nazionale, rimandando poi alle Regioni delle attività specifiche, più particolari, maggiormente attente alle proprie realtà. E segnalo due aspetti, che sono collegati intanto all'articolo 18 bis, laddove si dice che qualora le IPAB non effettuino la trasformazione, non effettuino l'unione con gli altri enti che svolgono la stessa funzione, vengono di fatto liquidate, e poi però si dice che il patrimonio, i rapporti con il personale, le obbligazioni attive e passive passano direttamente ai comuni. La perplessità che mi è sorta è quella che è vero che ci possa essere un ente o più enti che sono ricchi di patrimonio, e che quindi per il Comune possano rappresentare un'entrata netta pulita, ma che ci possano essere delle obbligazioni negative, passive esattamente, che possono portare problemi e che quindi comportino per l'ente Comune la necessità di approntare una verifica preliminare, cioè una sorta di accettazione col beneficio d'inventario. È vero che questo potremmo rimandarlo alle direttive, che con una disposizione particolare, magari con un comma aggiuntivo, potremmo precisare che la Giunta può adottare successivamente per questi aspetti, però non sarebbe male poterlo inserire in legge. Così come potremmo anche inserire in legge un richiamo che è dato sempre dalla disciplina nazionale e che parte da una considerazione: le IPAB sono enti di antica memoria, che spesso operano in locali, in immobili, o sono comunque proprietari di immobili che hanno un pregio storico, che hanno un pregio patrimoniale. Ora, non sarebbe male se nell'ipotesi di cessione, sia nella trasformazione, sia nell'ipotesi di Comuni, ci fosse un obbligo di comunicazione alla Regione perché possa preventivamente, prima della cessione, operare una valutazione circa l'importanza storica patrimoniale di questo bene. Ciò consentirebbe sia una sottrazione ad eventuali speculazioni da parte di soggetti, sia comporterebbe, e questo è un appunto che faccio per poter inserire un ulteriore emendamento all'articolo 18 bis, dopo il secondo comma, di mantenere il cosiddetto vincolo di destinazione. Cioè, nel momento in cui il bene viene trasferito ai nuovi soggetti, che siano le aziende pubbliche di servizi alla persona, siano essi le associazioni e le unioni di queste aziende, siano i comuni, dev'essere chiaro che questo patrimonio che è stato dato da soggetti con una destinazione ben specifica, che trova ancora oggi tutela nella legge del codice civile e nelle leggi specifiche, deve continuare a mantenere la propria destinazione anche nel momento successivo. Questo si è dimostrato, già ci sono state diverse sentenze della Corte costituzionale, diverse sentenze dei Tar, che hanno stabilito l'illegittimità di disposizioni che vadano in senso contrario a questo. Ora, se voi andate ad osservare il secondo comma dell'articolo 18 bis dà un po' per scontato, ma in questo caso credo che non sia mai dato per scontato, il fatto che questo vincolo di destinazione ci sia, invece è opportuno che venga assolutamente precisato. Ecco, questi sono i pochi rilievi, le poche osservazioni che volevo dare come contributo all'attenzione e ai lavori dell'Aula. Grazie Presidente.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Uggias. Abbiamo concluso la discussione generale, votiamo il passaggio all'esame degli articoli. Prego i colleghi... sì chiedo scusa, la parola alla Giunta, all'assessore Dirindin, se intende…
Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Grazie Presidente. Credo che si tratti di un regolamento importante e quindi non posso che auspicare che possa essere approvato quanto prima, mi fa piacere che giunga in Aula, e poi provvederemo a darne attuazione nel corso dei prossimi mesi. Credo che non sia il caso di aggiungere nient'altro, perché è stato ampiamente presentato dal relatore e oggetto di discussione di chi è già intervenuto.
PRESIDENTE. Grazie Assessore. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Votiamo quindi il passaggio all'esame degli articoli.
CAPELLI (U.D.C). Votazione elettronica.
Prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica che è stata richiesta. Due segretari prego.
Ha domandato di parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (Gruppo Misto). Presidente, se può sospendere cinque minuti l'Aula, per formalizzare quei due emendamenti che stavo…
PRESIDENTE. Però l'abbiamo già fatto, onorevole Uggias. Abbiamo sospeso, abbiamo riaperto i termini per la discussione generale, insomma proviamo a darci una regola, perché io sono disposto, voglio dire, a consentire che il lavoro si svolga, ma chi deve fare le cose le faccia per tempo. Non si può sempre sospendere l'Aula insomma!
UGGIAS (Gruppo Misto). Ma, io non sto chiedendo di sospendere i lavori per andare al bar. Sto chiedendo cinque minuti di sospensione…
PRESIDENTE. Sì, ho capito però non è normale, onorevole Uggias, dopo che abbiamo fatto mezz'ora e oltre di sospensione. Facciamo ancora cinque minuti di sospensione, invito i colleghi a svolgere i lavori con puntualità. Cinque minuti su tensione in aula.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 22, viene ripresa alle ore 11 e 45.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
PRESIDENTE. Prendo atto che i consiglieri Cassano e Alberto Randazzo si sono astenuti.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Atzeri - Balia - Barracciu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Ibba - Lai Renato - Lai Silvio - Licheri - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Serra - Tocco - Uggias - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Randazzo Vittorio.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Artizzu - Capelli - Cappai - Cassano - Cherchi Oscar - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Gallus - La Spisa - Ladu - Liori - Lombardo - Milia - Moro - Murgioni - Pileri - Randazzo Alberto - Rassu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 74
votanti 50
astenuti 24
maggioranza 26
favorevoli 48
contrari 2
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (di seguito denominate IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, nonché l'estinzione delle IPAB che non possono essere trasformate.
2. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, alla programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie e concorrono, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Obbligo di trasformazione
1. Le IPAB, ferma restando l'esclusione di fini di lucro, sono trasformate in una delle seguenti tipologie:
a) aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito denominate aziende);
b) persone giuridiche di diritto privato.
2. Le IPAB che non possono essere trasformate in una delle due tipologie di cui al comma 1 sono estinte o possono fondersi con altre IPAB per essere trasformate in aziende.
3. Gli organi statutari delle IPAB, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individuano con proprio atto deliberativo la nuova forma giuridica e propongono il nuovo statuto alla Regione per l'approvazione; trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che opera in via sostitutiva.
4. La domanda di trasformazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:
a) inventario dei beni immobili e perizia giurata di stima degli stessi;
b) inventario dei beni mobili e perizia giurata di stima degli stessi;
c) relazione illustrativa sull'attività svolta;
d) elenco del personale dipendente, con indicazione della tipologia di contratto e della posizione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Requisiti per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. Sono escluse dall'obbligo di trasformazione in aziende le IPAB che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) entità patrimoniale inferiore ad euro 500.000 e, in ogni caso, non congrua al perseguimento dei fini statutari di natura sociale;
b) volume di bilancio inferiore ad euro 250.000;
c) verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 2005;
d) principi e criteri delle tavole di fondazione o degli statuti non coerenti rispetto ai contenuti della legge regionale n. 23 del 2005.
3. Sono escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende le IPAB, comprese quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico, nei confronti delle quali, al momento della trasformazione della forma giuridica, siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990.
4. Sono escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona gli enti equiparati alle IPAB dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Piano di risanamento per la trasformazione in azienda
1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono presentare alla Regione un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nei settore sociale, tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda. Il piano di risanamento può prevedere la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato, al fine di pervenire alla trasformazione in azienda.
2. Le IPAB che dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, qualora risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tabelle di fondazione, presentano alla Regione, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una proposta di modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato.
3. Qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione promuove l'estinzione dell'IPAB. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Persone giuridiche di diritto privato
1. Le IPAB di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, possono presentare istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fine di lucro.
2. Qualora entro un anno dall'approvazione della proposta la trasformazione non abbia trovato attuazione, la Regione nomina un commissario ad acta che provvede alla trasformazione.
3. La Regione provvede all'approvazione del nuovo statuto, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).)
(E' approvato)
Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Autonomia
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell'ambito della sua autonomia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2001, l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
5. L'azienda si dota di regolamento organico e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Statuti
1. Lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona deve contenere:
a) la denominazione dell'azienda;
b) la sede legale;
c) l'indicazione dello scopo e attività;
d) la dotazione patrimoniale, i mezzi finanziari, le modalità di gestione del patrimonio;
e) l'indicazione degli organi di governo, le modalità di elezione, compiti, funzionamento e durata del mandato, i casi di decadenza e di revoca;
f) le modalità di nomina e le competenze del direttore generale;
g) i libri sociali e i registri contabili, l'esercizio finanziario e il bilancio;
h) i casi di estinzione e la destinazione dei beni;
i) tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dal Codice civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e dalle leggi vigenti in materia.
2. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità delle disposizioni, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva uno statuto tipo delle aziende pubbliche di servizi alla persona.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Regolamento dell'azienda
1. L'azienda adotta il proprio regolamento organico per disciplinare:
a) l'articolazione della struttura organizzativa;
b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
d) ogni altra funzione organizzativa.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Organi
1. Sono organi delle aziende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, se prevista nello statuto e per le sole aziende aventi origine associativa.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti:
Art. 12
Competenze degli organi
1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, nel proprio seno; è il legale rappresentante dell'azienda; le sue funzioni sono definite nello statuto, che stabilisce anche le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda; esso è composto da non meno di cinque consiglieri, di cui almeno uno nominato dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e uno dalla Regione. I consiglieri devono essere scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Ai componenti gli organi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare, procede:
a) all'elezione del presidente;
b) alla nomina del direttore;
c) alla definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
d) all'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali;
e) all'approvazione dei bilanci e del conto economico;
f) alla dismissione e all'acquisto dei beni immobili;
g) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione, dei risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
h) all'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.
Emendamento soppressivo parziale Pisu - Silvio Lai - Manca - Pacifico - Biancu - Barracciu - Cocco - Uggias
Articolo 12
All'articolo 12, comma 1, la frase "è il legale rappresentante dell'azienda" è eliminata. (1)
Emendamento sostitutivo parziale Pisu - Silvio Lai - Manca - Pacifico - Biancu - Barracciu - Cocco - Uggias
Articolo 12
All'articolo 12, comma 12 le parole "cinque consiglieri" sono sostituite con le parole "tre consiglieri". (2).)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai per illustrare gli emendamenti. Ne ha facoltà.
LAI SILVIO (P.D.). Sì, solo per dire che si tratta di emendamenti ai quali erroneamente non è stata apposta da subito la firma dei colleghi di Commissione della minoranza che invece li hanno concordati con noi, così come l'intero regolamento è stato votato in Commissione dagli altri colleghi, pertanto si danno per presentati, son tutti piccoli emendamenti migliorativi, il quarto e il quinto sono il frutto, in qualche modo, della segnalazione condivisa del collega Uggias, che peraltro era stata condivisa anche in Commissione, da maggioranza e minoranza della Commissione, come interventi migliorativi del regolamento. Pertanto si danno per presentati tutti e cinque gli emendamenti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pisu, relatore.
PISU (R.C.). Parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnicodell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.
(E' approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli articoli 18, 18 bis e anche 18 ter sono in una pagina allegata perché in quella del testo c'era un refuso e quindi l'abbiamo sostituita con una pagina che trovate nei banchi.
Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18 bis. All'articolo 18 bis sono stati presentati due emendamenti, il numero 4 e il numero 5, che sono due emendamenti aggiuntivi, a firma degli onorevoli Pisu, Lai, la Commissione insomma; e anche il 5, a firma Uggias, Pacifico, Gallus e più.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 bis e dei relativi emendamenti:
Art. 18 bis
Estinzione
1. L'IPAB è estinta quando non ha i requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione o fondazione e non provvede alla fusione con altra IPAB o ente di diritto privato entro i termini stabiliti. Sono, altresì, estinte le IPAB inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale, né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nel termine di tre mesi dall'approvazione del presente regolamento; in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005, sono comunque estinte le IPAB che non sono più in grado di funzionare o che hanno espresso la volontà di non sussistere.
2. L'IPAB è dichiarata estinta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005. Il comune subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB estinte.
Emendamento aggiuntivo Pisu - Silvio Lai - Manca - Pacifico - Biancu - Barracciu - Cocco - Uggias
Articolo 18 bis
Al comma 2 dell'articolo 18 bis, dopo "legge nazionale n.23 del 2005" è aggiunta la seguente frase: "e secondo direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale". (4)
Emendamento aggiuntivo Uggias - Pacifico - Gallus - Pisu - Barracciu - Cocco - Petrini - Lai Vittorio Renato - Lai Silvio
Articolo 18 bis
All'articolo 18 bis è aggiunto il seguente comma:
"2bis. I beni mantengono la medesima destinazione delle IPAB estinte ed i comuni sono tenuti ad operare nel rispetto delle previsioni degli articoli 16 e 17.". (5).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pisu, relatore.
PISU (R.C.), relatore. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere favorevole.
Metto in votazione l'articolo 18 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18 ter. All'articolo 18 ter è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 3, a firma Pisu, Lai, Manca e più, che diventerebbe l'articolo 18 quater.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 ter e del relativo emendamento:
Art. 18 ter
Personale
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato o in aziende, così come la fusione, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino; eventuali contratti a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 presso l'IPAB estinta, è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB. Il comune destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso le IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuove ente.
Emendamento aggiuntivo Pisu - Silvio Lai - Manca - Pacifico - Biancu - Barracciu - Cocco - Uggias
Articolo 18 ter
All'articolo 18 ter è aggiunto il seguente:
Articolo 18 quater
Entrata in vigore
"Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uffciale della Regione autonoma della Sardegna.". (3).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Pisu, relatore.
PISU (R.C.), relatore. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
DIRINDIN, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18 ter. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(E' approvato)
Siamo alla votazione del testo, alla votazione conclusiva del regolamento.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del regolamento numero 3/A.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Artizzu - Atzeri - Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cappai - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - La Spisa - Ladu - Lai Renato - Lai Silvio - Lanzi - Licandro - Licheri - Lombardo - Manca - Maninchedda - Marracini - Masia - Mattana - Meloni - Moro - Murgioni - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pirisi - Pisu - Rassu - Sanjust - Sanna Alberto - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Serra - Tocco - Uggias - Uras.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Cassano - Dedoni - Farigu - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 64
votanti 59
astenuti 5
maggioranza 30
favorevoli 59
(Il Consiglio approva).
Sospendiamo per cinque minuti, poi entrerà in discussione il regolamento 4, che i colleghi possono trovare nei banchi. Se ci sono emendamenti da concordare, invito i colleghi della Commissione a definirli. Grazie..
Discussione del Regolamento numero 4/A - GIUNTA REGIONALE - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23
Organizzazione e funzionamento della strutture sociali. (4/A).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io le devo far notare che il regolamento numero 4 non era disponibile per i consiglieri regionali sino a questa mattina, quindi è un regolamento di cui l'Aula non ha preso visione.
PRESIDENTE. Onorevole Vargiu, era esitato dalla Commissione, abbiamo detto che sarebbe entrato in Aula qualora fosse pervenuta la relazione, cosa che è avvenuta, quindi io adesso…
VARGIU (Riformatori Sardi). Fino a stamattina non era materialmente disponibile, io l'ho chiesto varie volte.
PRESIDENTE. No, era disponibile, onorevole Vargiu, perché l'abbiamo distribuito a tutti quelli che lo hanno chiesto, senza relazione. Facciamo comunque dieci minuti di sospensione, onorevole Vargiu.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 56, viene ripresa alle ore 12 e 12.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento numero 4/A.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il consigliere Silvio Lai, relatore.
LAI SILVIO (P.D.), relatore. Grazie, Presidente. Cercherò di non usare tutto il tempo che ho a disposizione, anche se si tratta di un regolamento che è strettamente correlato a quello precedente e ha una maggiore complessità.
Nell'idea che in qualche modo la Commissione ha condiviso, il regolamento per le IPAB consentiva di fare uscire da una situazione decennale alcune strutture che avevano dei vincoli molto forti di carattere di controllo pubblico, pur essendo strutture che ormai era possibile configurare nella forma privatistica, e quindi in una forma gestionale più flessibile, e conseguentemente più efficiente anche nell'utilizzo dei beni di loro proprietà per il conseguimento delle finalità sociali.
Nel caso di questo regolamento, invece, ci troviamo di fronte ad un regolamento che sostituisce un analogo regolamento della legge numero 4 - che viene ovviamente conseguentemente abrogato dopo che questo verrà approvato - e che riclassifica totalmente l'azione e la configurazione delle strutture sociali. In questo regolamento (regolamento di diretta discendenza dall'articolo 43 della legge numero 23 del 2005 che è stata votata all'unanimità dall'Aula, come questo regolamento che è stato anch'esso votato all'unanimità dalla Commissione) le tipologie delle strutture sociali vengono sostanzialmente distinte in ragione della loro organizzazione, salvo quelle destinate alla prima infanzia che sono sì strutture sociali ma ormai, anche per l'evoluzione della legislazione nazionale, contengono una forte componente di carattere educativo.
Le quattro tipologie di strutture sociali sono sostanzialmente: le comunità di tipo familiare e i gruppi di convivenza, che sono configurate come luoghi destinati alla pronta accoglienza o alla convivenza formale di più soggetti che abbiano necessità di trovare un luogo comune dove proseguire la propria vita; la seconda tipologia sono le strutture residenziali a carattere comunitario; la terza tipologia sono le strutture residenziali di tipo integrato, cioè quelle per le quali i soggetti necessitano di una qualche forma di supporto anche di carattere sanitario; e infine la quarta tipologia sono le strutture a ciclo diurno, quelle per le quali non è prevista la residenzialità. I soggetti che possono accedere a queste strutture sono sostanzialmente di tre tipologie: sono gli anziani, i minori, oppure i soggetti con disabilità che possono poi nel caso delle strutture assistenziali integrate avere delle disabilità specifiche cioè quelle per le quali c'è una diagnosi di salute mentale.
Ora al di là del riordino specifico di queste quattro tipologie di strutture sociali, il regolamento fa un passo in avanti perché riconosce anche alcune innovazioni facendole proprie che già sono presenti nella legislazione nazionale o nell'uso e nella consuetudine regionale. La prima di queste è quella relativa all'articolo 12 e cioè il riconoscimento delle comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Si tratta di quelle strutture che già sono state finanziate in questi anni attraverso la legge di bilancio, attraverso la legge finanziaria, e che accolgono dei detenuti che abbiano avuto accesso alle misure alternative rispetto al carcere. Articolo 9 viene riconosciuto, e con questo all'articolo 14, le comunità cosiddette "dopo di noi", cioè quelle destinate a soggetti che ad un certo punto della loro vita si trovano privi dei soggetti madre e padre che fino a quel momento li hanno seguiti, accuditi e curati, e che quindi devono trovare dei luoghi nei quali proseguire la loro vita senza quelle persone che li hanno fino a quel momento accolti in un ambiente familiare. La terza tipologia innovativa è quella dell'articolo 19 e sono i centri per la famiglia, mentre rappresenta una caratteristica diciamo innovativa generale l'articolazione del capo quinto che è quello per le strutture della prima infanzia. Ora qui vengono riconosciuti da una parte con una specifica articolazione i nidi di infanzia dall'altra si normano i micro nidi e i nidi aziendali che già sono promossi attraverso normative nazionali per la loro diffusione e per l'aumento quantitativo dell'offerta, le sezioni primavera che sono quelle di passaggio dai nidi alla scuola madre materna consentendo così ai bambini tra i 24 mesi e i 30 mesi di avere già una fase di passaggio che sia in qualche modo connessa o all'asilo nido che hanno frequentato fino a quel momento che avvii alla scuola materna nel caso stiano avviando una fase di scuola materna. Sezioni primavera che erano pensate all'intera della riforma della scuola per l'anticipazione dell'entrata nel periodo scolastico di sei mesi rispetto ai sei anni tradizionali. Vengono definiti all'interno delle strutture per la prima infanzia anche i servizi educativi in contesto domiciliare per andare incontro anche ad alcune problematiche legate alle tipologie di abitazione, di domiciliarità sia nei paesi più grandi o nelle grandi città e vengono in qualche modo catalogate, definite con maggiore precisione anche le funzioni di differenze tra i nidi, gli spazi bambini e le ludoteche per evitare che i cosiddetti baby parking per dirla in inglese che in italiano sono traducibili in una maniera molto meno apprezzabile siano paragonabile a strutture educative come invece i nidi d'infanzia.
Ora tutta questa articolazione ha un preciso obiettivo che è questo: in Sardegna esiste una sovra offerta di strutture generiche ed esiste un'offerta insufficiente di strutture specifiche. Per dirla concretamente: la Sardegna richiede, gli abitanti sardi, anche per l'invecchiamento della popolazione, una crescente offerta di strutture residenziali integrate per anziani e per disabili, quindi luoghi dove ci sia anche una componente di supporto sanitario, mentre invece c'è un eccesso di offerta di strutture residenziali generiche prive di quel supporto sanitario che non è quello delle RSA, che sono strutture sanitarie vere e proprie, ma di strutture sociali nei quali sia garantito anche il supporto a coloro che hanno un livello di non autosufficienza, ma non un'autosufficienza che richieda un supporto sanitario per 24 ore su 24. Così come in Sardegna è largamente insufficiente l'offerta di nidi, l'offerta di nidi soprattutto configurati secondo la normativa europea e nazionale con quelle strutture, con quegli spazi, con quegli strumenti che servono per trasformare i nidi in strutture educative non soltanto in supporto sociale per le famiglie e per la loro attività.
Allora senza questo regolamento è impossibile fare, assumere degli impegni strategici e di sostegno all'adeguamento dell'offerta sociale, cioè è impossibile pensare di sostenere la trasformazione in strutture sociali generiche in strutture residenziali integrate, è difficile fare un piano di sviluppo dei nidi senza che si definiscano anche delle norme che dicano come devono essere fatti quei nidi. Pertanto approvando questo regolamento si crea l'infrastruttura legislativa che consente di assumere come strategiche alcune decisioni sul fronte sociale, sostenere l'aumento dell'offerta dei nidi, sostenere la trasformazione delle strutture residenziali in strutture integrate, sostenere la nascita di strutture innovative come il "dopo di noi" per le quali esiste una crescente esigenza.
La seconda parte del regolamento, che è quella contenuta nel titolo terzo, nel titolo quarto, nel titolo quinto, ha, diciamo, degli obiettivi che sono coerenti con questa classificazione in particolare nel titolo terzo si dà attuazione alla normativa che riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento, che in analogia a quella delle strutture sanitarie consente due livelli di controllo della qualità da parte del soggetto privato, del cittadino. L'autorizzazione è quella necessaria per operare, per costruire una struttura sociale, per trasformarla da generale ad integrata per operare semplicemente all'interno del mercato sociale. L'accreditamento è quella parte ulteriore che è richiesta qualora quella struttura voglia operare con il sistema pubblico e quindi intenda costruire dei rapporti contrattuali con il sistema pubblico. Rispetto alla componente sanitaria al percorso sanitario qui si è individuato come elemento innovativo in qualche modo un aspetto che è stato introdotto già con lo sportello unico per l'attività produttive, e cioè la possibilità da parte del cittadino che sia titolare che voglia in qualche modo attivare un'iniziativa una struttura sociale di non dover attendere a tempo indefinito le autorizzazioni da parte dell'amministrazione pubblica, ma è introdotto un rapporto fiduciario nei confronti del cittadino che voglia attivare questo tipo di attività, questo tipo di struttura dando fiducia e quindi generando un tempo che viene definito nel regolamento oltre il quale in assenza di un motivato dissenso l'autorizzazione si intende concessa. Questa innovazione ovviamente genererà una serie di attenzioni, di comportamenti differenti all'interno della pubblica amministrazione che dovranno essere capaci di orientarsi a delle priorità precise sotto il profilo del controllo, ma così come per le attività produttive è un percorso che già in altre Regioni è stato sperimentato ed attuato e ha comportato una costruzione in qualche modo di tempi che danno certezza a chi intende intraprendere un'azione di impresa sociale, come quella di una struttura sociale, e d'altra parte la pubblica amministrazione che sa che deve affrontare una richiesta di quel genere nei tempi certi e dare risposte certe e non risposte che possono essere prolungate nel tempo.
Qui si entra in un nodo che comunque esiste, oggi operano in Sardegna diverse strutture che non sono neanche autorizzate attraverso questo regolamento si tende a porre in qualche modo una data certa entro il quale quelle strutture possono recuperare la loro condizione di non autorizzazione, e quindi di illegittimità funzionale, entrando all'interno di un percorso di risanamento e di ristrutturazione della propria attività entro un tempo definito massimo di 24 mesi, che però non è un tempo dato all'inizio e concluso alla fine, e verificato fino alla fine, ma è un tempo che viene verificato trimestralmente con tempi definiti attraverso un piano che viene concordato con la pubblica amministrazione. Per dirla concretamente una struttura sociale che opera all'interno di un comune che sia priva oggi dell'autorizzazione può richiedere l'autorizzazione attraverso un piano che viene presentato al comune e che il comune approva con degli step precisi, dei passaggi precisi, dei controlli precisi temporali che consentano al comune di dire ok, puoi continuare ad operare, non smetti di operare, non metti per strada le persone che stanno lavorando con te o che tu ospiti, purché i tempi di trasformazione, di rimessa in ordine della struttura siano rispettati, precisi e condivisi tra il comune e la struttura. Quindi anche in questo caso si tratta di introdurre un elemento fiduciario fra la pubblica amministrazione e l'utente che in quel caso è il referente dell'impresa sociale.
Con il titolo quarto i criteri per la determinazione della capacità economica dei destinatari, si introduce il tema della compartecipazione ai servizi sociali, alle politiche sociali, ai servizi in qualche modo legati alla…, in modo che non sia come oggi, in qualche modo, un approccio ai servizi sociali che dice: "Chi ha bisogno e chi invece non ci può accedere", ma che consenta una sorta di gradualità nell'accesso ad alcuni servizi sociali che possano in qualche modo essere visti come servizi ai quali poter contribuire con una quota economica graduale, con una quota economica decrescente, in funzione del bisogno reale o della impossibilità a partecipare al costo delle prestazioni. L'ultimo titolo, il quinto, lo voglio citare per due cose, oltre a contenere il regolamento per la conferenza permanente, per la programmazione e la consulta per i servizi sociali sociosanitari e sanitari, contiene all'articolo 50 l'Osservatorio regionale alla povertà, quindi la normativa che consente di istituire l'Osservatorio regionale alla povertà, così come previsto dalla legge numero 23, e all'articolo 51, invece, l'Osservatorio degli appalti e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore sociale. Qui si riprende una norma che è stata in qualche modo prevista, è stata già attivata nell'ambito sanitario, e che tende a consentire di evitare che si introducano nel mercato sociale sardo soggetti che non hanno le caratteristiche, oppure vincono appalti e poi non sono in grado di rispettare gli impegni presi perché si tratta di impegni chiaramente sottostimati rispetto al reale valore del servizio, attraverso questo Osservatorio si intende introdurre anche nel settore sociale un luogo di governante di questo delicato settore che non può essere sottoposto al pari di altri, ma forse con maggior ragione di altri, alla disciplina del minor prezzo, perché sono settori ed è un settore nel quale vale la qualità del servizio alla singola persona, al singolo cittadino, il percorso personalizzato all'accesso di questi servizi piuttosto che un'erogazione di carattere industriale o paraindustriale, come certe volte si fa. Attraverso l'Osservatorio degli appalti si tende a costituire un luogo dove si controlla, si verifica che le pubbliche amministrazioni non cedano in qualche modo al rischio o alla tentazione di fare appalti al massimo ribasso, ma si concordano anche insieme imprese sociali, istituzioni locali, istituzione regionale, una modalità per fare in modo che prevalga la qualità e non l'abbassamento dei costi nell'erogazione dei servizi sociali.
Il testo quindi risponde quasi completamente alla parte restante da regolamentare rispetto alla legge numero 23, l'augurio è che così come è stato approvato in Commissione, all'unanimità, conseguentemente all'approvazione di una norma che è stata approvata assolutamente all'unanimità anche in Aula in questa legislatura, possa essere approvato rapidamente pur con eventuali modifiche che possano essere concordate in Aula qualora ci siano dei passaggi che non siano sufficientemente chiari o che sembrino dissonanti rispetto all'obiettivo strategico che la legge prima di tutto ha e che il regolamento tende a confermare. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lai.
E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie, Presidente. Io approfitto dell'intervento in discussione generale perché, nonostante abbia potuto verificare che il collega Lai, collega che abbiamo sempre apprezzato per la sua puntualità e per la sua competenza nella materia socio-assistenziale, conosce perfettamente, anche avendo avuto modo di osservare e di valutare probabilmente in Commissione il provvedimento in esame, io devo ribadirle quanto le ho detto precedentemente, e cioè che purtroppo, personalmente, non ho avuto alcuna possibilità di prendere in esame il Regolamento, nonostante avessi intenzione di visionarlo, e devo, signor Presidente del Consiglio, farle rilevare che nella convocazione che è arrivata ai singoli consiglieri regionali, in data 3 luglio del 2008, era assente il Regolamento 4/A, ma non in maniera distratta, era assente con una precisazione che era recata in calce alla convocazione stessa, e cioè i testi del Regolamento 4/A e di altre due proposte di legge saranno inviati ai consiglieri non appena perfezionati.
PRESIDENTE. Scusi, onorevole, tanto non la interrompo, io non vorrei creare un incidente con lei dal punto di vista procedurale, né con lei né con altri colleghi del Consiglio. E' vero quello che lei dice, che il Regolamento 4/A era stato esitato dalla Commissione con un largo consenso e che mancava della relazione, quindi abbiamo detto ai Capigruppo che era uno dei provvedimenti che, qualora perfezionato, avremmo inserito automaticamente all'ordine del giorno, e così è stato, mettendo in sequenza il 3/A e il 4/A. Adesso, siccome io mi rendo conto che nonostante ieri abbiamo dato, poi abbiamo verificato, a un funzionario del suo Gruppo, che esplicitamente ce lo ha richiesto, copia del Regolamento stamattina, mi rendo conto che magari lei non ha avuto il tempo di leggerlo. Allora io, piuttosto che mantenere in Aula la sensazione che i colleghi e che i consiglieri non abbiano avuto il tempo di approfondire temi che pure sono importanti, proporrei di sospendere la discussione, di riprenderla questo pomeriggio alle 16 e 30 con lei primo iscritto a parlare, poi si è iscritto l'onorevole Randazzo, in modo che lei abbia il tempo di recuperare le informazioni che non sono recuperate. Penso che questo sia un modo più utile di spendere lavoro. Contestualmente, invito i colleghi di maggioranza e di opposizione che intendessero presentare emendamenti a utilizzare questa pausa che stiamo facendo adesso per gli approfondimenti anche per fare gli emendamenti, in modo che poi in aula non sospendiamo per dare modo di presentare gli emendamenti. Stasera, alle 16 e 30, raccomando la puntualità, riprendiamo la discussione con il lavoro sugli emendamenti eventualmente risolto. La seduta è tolta.
Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
~BIANCU (P.D.). Grazie, Presidente. Per chiedere se la ripresa dei lavori, anche per poter avere il tempo per la presentazione degli eventuali emendamenti, si può riprendere alle 17 anziché alle 16 e 30.
PRESIDENTE. E' una continua contrattazione, colleghi. E' un calendario troppo flessibile. Va bene, alle 17 in Aula.
La seduta è tolta alle ore 12 e 33.
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