Seduta n.376 del 02/03/1999 

Seduta CCCLXXVI

Martedì 2 Marzo 1999

Presidenza del Presidente SELIS

La seduta è aperta alle ore 17 e 27.

TUNIS GIANFRANCO, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 24 febbraio 1999 (372), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali, Luca Deiana e Matteo Marteddu, hanno chiesto di poter usufruire di un congedo per la seduta pomeridiana del 2 marzo, se non vi sono opposizioni il congedo si intende approvato.

Continuazione della discussione degli articoli ed approvazione del testo unificato delle proposte di legge Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Frau - Liori - Locci - Masala - Sanna Nivoli - Usai Edoardo - Biancareddu - Nizzi: "Interventi per la promozione di attività socio-culturali in favore dei giovani e istituzione della Commissione regionale per la condizione e i problemi giovanili" (229); Lippi: "Iniziative a favore dei giovani e coordinamento delle attività in materia" (233); Berria - Scano - Ghirra - Cugini - Dettori Ivana - Busonera - Cherchi - Cucca - Diana - Falconi - Fois Paolo - Marrocu - Obino - Sanna Salvatore - Sassu - Usai Pietro - Zucca: "Norme sulla condizione giovanile" (240)

PRESIDENTE. E` all'ordine del giorno la proposta di legge numero 229, unificata con la proposta di legge numero 223 e la proposta di legge numero 240, sono interventi a favore dei giovani. Abbiamo già iniziato l'esame del testo e siamo pervenuti all'articolo 1; all'articolo 1 è stato presentato un emendamento numero 11 soppressivo parziale, era stato, chiedo conferma anche agli uffici, discusso e illustrato e siamo in sede di votazione. Siamo all'articolo 1, è stato presentato l'emendamento numero 11, l'emendamento numero 11 è della Giunta Regionale e dice: "Il comma 2 è soppresso".

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Presidente, volevo sapere se all'articolo 1, e quindi al comma 1, era possibile aggiungere una lettera L, che verrebbe a significare in questo modo "promuove i rapporti di scambio, di studio e di collaborazione con i giovani sardi, emigrati, figli di emigrati all'estero nell'Italia continentale". Praticamente è un estensione orale anche a quello che è il rapporto, visto che ci sono i rapporti internazionali, con i figli nostri degli emigrati.

PRESIDENTE. Ci sono delle osservazioni sull'emendamento orale proposto dall'assessore Deiana? Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Mi sembra che, salvo il richiamo agli emigrati, è la stessa norma già prevista alla lettera F.

PRESIDENTE. Allora lo dico all'assessore Deiana, alla luce delle cose che diceva il consigliere Bonesu. Nella lettera F c'è già una dimensione internazionale di scambi eccetera, assumiamo come interpretazione estensiva e come raccomandazione l'interpretazione che ne dava il consigliere Deiana ciò che rende superato in qualche modo l'emendamento orale perché è già contenuto.

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

CONCAS, Segretaria:

Art. 2

Atti internazionali e comunitari

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYCA), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

CONCAS, Segretaria:

Art. 3

Dipartimento per le politiche giovanili

1. È costituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento per le politiche giovanili, organo interassessoriale di coordinamento tra i settori dell'Amministra-zione regionale competenti in materia di politiche giovanili, composto dal Presidente della Giunta, che lo presiede, dagli Assessori della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, degli enti locali, finanze ed urbanistica, della igiene e sanità, o da loro delegati.

2. Alle attività del Dipartimento partecipa di diritto il Presidente della Consulta regionale giovani di cui all'articolo 8.

3. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne indica le funzioni e ne disciplina il funzionamento.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento numero 1, soppressivo totale. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore per illustrare l'emendamento.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Signor Presidente, rapidamente per dire che si propone la soppressione dell'articolo 3, in quanto la istituzione di un dipartimento da un lato agirebbe sulla modifica dell'ordinamento della Giunta regionale, la cosa non può essere ritenuta fattibile, e dall'altra però sostanzialmente farebbe anche in qualche modo mancare la necessaria, indispensabile trasversalità alle politiche complessive che dovrebbero riguardare tutto il mondo giovanile. Peraltro non istituendo il dipartimento, o meglio, sopprimendo questo articolo, è del tutto evidente che questa dovrebbe essere una materia di carattere generale che dovrebbe essere, e sarà sicuramente seguita dalla presidenza della Giunta regionale come attribuzione propria, e già questo di per sé finirà col garantire la dovuta attenzione, il dovuto riguardo alla materia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Presidente, in relazione al fatto che la stesura dell'articolo 3 nasceva, all'epoca della presentazione delle proposte di legge, dall'idea diffusa che si potesse attuare la riforma della legge 1, e quindi all'epoca si parlava dell'inserimento della previsione dei dipartimenti all'interno della struttura organizzativa della Regione, venendo meno, nel corso della legislatura, questa modificazione della legge 1, il relatore accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, anche la Giunta lo accoglie. Il pacchetto di emendamenti della Giunta, tenendo conto di ciò che nel frattempo è avvenuto per quanto riguarda le politiche per il lavoro, ha sostituito di fatto il piano annuale degli interventi, che era previsto all'articolo 4, con riferimenti al D.P.E.F. e con la legge finanziaria, che sono atti naturalmente di carattere generale, a maggior ragione è meglio che siano in capo alla Giunta, piuttosto che a un dipartimento interassessoriale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, sull'articolo 1 probabilmente sono stato frainteso perché il mio intervento era favorevole a inserire il richiamo degli emigrati nella lettera F, non di negare la necessità di quell'inserimento. Era la forma che suggerivo diversa da quella proposta dall'Assessore ma nella sostanza ero d'accordo.

Quanto all'articolo 3 e al relativo emendamento soppressivo, io sono firmatario dell'emendamento perché ritengo che il Consiglio non debba regolare l'organizzazione della Giunta, cioè esistono ambiti di competenza, questa è materia che la Giunta deve autoregolamentarsi, per cui ritengo che vada espunto da un testo di legge e il Consiglio deve salvaguardare le sue prerogative ma deve salvaguardare anche le prerogative dell'esecutivo. Per cui ovviamente mi dichiaro d'accordo per la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Siamo già in sede di discussione sull'articolo 3 e sull'emendamento soppressivo totale numero 1. Se nessuno chiede di parlare, seguiamo questa modalità di votazione, se siamo d'accordo. Essendo il soppressivo totale, votiamo l'articolo; chi è favorevole all'emendamento soppressivo totale deve bocciare l'articolo; questo per evitare di votare due volte, perché ci è capitato che abbiamo votato il soppressivo totale e poi votando l'articolo c'è stata una contraddizione, il Consiglio in pratica si è contraddetto.

Metto in votazione l'articolo, chi è favorevole all'emendamento soppressivo totale boccia l'articolo. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Il Consiglio boccia l'articolo 3 e quindi accoglie l'emendamento soppressivo totale numero 1. Si dia lettura dell'articolo 4.

CONCAS, Segretaria:

Art. 4

Piano annuale degli interventi per i giovani

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale il Piano annuale degli interventi per i giovani, predisposto dal Dipartimento per le politiche giovanili, previo parere della Consulta regionale dei giovani.

2. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua le priorità e gli strumenti da attivare e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa regionale in materia giovanile.

4. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta il Piano annuale degli interventi per i giovani entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti numero 2, 3 e 12. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare gli emendamenti.

BONESU (P.S. d'Az). Se gli altri firmatari sono d'accordo, io ritirerei gli emendamenti numero 2 e 3 perché l'emendamento 12 della Giunta risolve più radicalmente i problemi.

PRESIDENTE. Se sono d'accordo gli altri firmatari sono ritirati gli emendamenti 2 e 3. Rimane l'emendamento numero 12 per illustrare il quale ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, solo per dire che in sostanza si dicono due cose, che il D.P.E.F. contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per le politiche giovanili e che ogni anno, e questa è una scelta importante che abbiamo concordato con i primi firmatari delle proposte di legge, all'atto della presentazione dei documenti di bilancio, la Giunta presenta un rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e sullo stato di attuazione delle politiche giovanili; sembra un emendamento che esalta gli intendimenti che hanno originato la presentazione delle proposte, dà una soluzione molto organica e mi pare apprezzabile.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Presidente, credo che dando il parere favorevole all'emendamento numero 12 della Giunta regionale, si debbano intendere superati l'emendamento numero 2 e l'emendamento numero 3.

PRESIDENTE. Sono già stati ritirati. Il parere del relatore è favorevole?

LIPPI (F.I.), relatore. Sì.

PRESIDENTE. Se poi ci sono dei problemi di coordinamento, si vedranno in sede di coordinamento.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

CONCAS, Segretaria:

Art. 5

Nuovi compiti dell'Osservatorio industriale

1. L'Osservatorio industriale della Sardegna costituito ai sensi del Programma straordinario di intervento per il biennio 1986-1987 approvato dal Consiglio regionale il 2 ottobre 1987, oltre alle attuali funzioni istituzionali, svolge compiti di studio, verifica e promozione per la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. A tale scopo, l'Osservatorio industriale della Sardegna istituisce nel proprio ambito una apposita struttura avente in particolare i seguenti compiti:

a) studiare ed analizzare la condizione dei giovani in maniera disaggregata per territorio e fasce sociali riguardo alle seguenti tematiche:

1) lavoro e formazione professionale;

2) scuola ed università:

3) tematiche sociali;

4) criminalità;

5) rapporti con la famiglia;

6) tempo libero;

b) indicare quali servizi e quali interventi rivolti al mondo giovanile devono essere attivati nei diversi Comuni;

c) verificare l'efficacia degli interventi pubblici a favore dei giovani;

d) promuovere la realizzazione e la gestione da parte delle Provincie di servizi informativi e di banca dati sulla condizione giovanile da mettere a disposizione di chiunque voglia accedervi;

e) redigere una relazione annuale sulla condizione giovanile da trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, al Dipartimento interassessoriale di cui all'articolo 3, alla Consulta regionale giovani, alle Provincie ed ai Comuni.

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:

PRESIDENTE. I due emendamenti hanno identico contenuto. Ha facoltà di parlare il consigliere Sanna Salvatore per illustrare gli emendamenti.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, è difficile che il Consiglio regionale, con una propria legge, detti norme relative ad un istituto, ad una organizzazione privata, se pur partecipata dalla Regione, com'è l'osservatorio industriale. Il secondo problema è che a breve dovrebbe arrivare in Aula una legge organica di istituzione, o di revisione di un osservatorio economico, e in quella sede più opportunamente potremmo anche inserire qualche norma che riguardi nello specifico la raccolta dei dati che attengano alla condizione giovanile.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore Scano.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Assumo l'illustrazione fatta per l'emendamento dal consigliere Sanna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il parere del relatore è favorevole, anche per le ragioni che adduceva prima il collega Sanna. Il problema che si porrà, a mio giudizio, rispetto a quello che è l'intendimento che si prefigge di raggiungere la legge, ovvero di monitorare in una certa qual maniera quello che è il mondo, e quindi la condizione giovanile, è che salvo smentite, non credo che sarà fattibile e possibile, entro la fine di questa legislatura, che l'Assemblea possa approvare un testo che dovrebbe essere presentato a breve di riordino sull'osservatorio industriale.

Quindi l'emendamento si accoglie, ma si fa anche un invito alla Presidenza della Giunta, e quindi alla Giunta Regionale, in ogni caso laddove non ci dovesse essere questo riordino sull'osservatorio economico regionale, di dare delle indicazioni, in qualità di socio di maggioranza dell'osservatorio stesso, affinché l'osservatorio si possa adeguatamente preparare per svolgere anche questa funzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Prendo la parola solo per accogliere la raccomandazione fatta dal collega Lippi.

PRESIDENTE. Come prima, siccome gli emendamenti sono entrambi soppressivi totali, per evitare di votare due volte votiamo l'articolo, chi intende approvare gli emendamenti deve bocciare l'articolo.

Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 5 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

CONCAS, Segretaria:

Art. 6

Interventi finanziari

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della presente legge, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dal Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 4, eroga contributi a sostegno di progetti riguardanti:

a) ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, con particolare riguardo alle azioni di orientamento professionale;

b) aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile a livello regionale ed extraregionale;

c) scambi socio-culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;

d) prevenzione della devianza e rimozione delle forme di disagio giovanili.

2. È data priorità ai progetti predisposti dagli enti locali ed in particolare a quelli da realizzarsi in collaborazione tra più Comuni.

3. Possono altresì beneficiare degli interventi finanziari di cui al presente articolo i soggetti privati costituiti da almeno due anni ed aventi sede sociale ed operativa in Sardegna.

4. I contributi sono erogati nella misura massima del settanta per cento, di cui il quaranta per cento all'avvio del progetto ed il restante previa presentazione di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuta realizzazione.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti numero 5, 6 e 14. Ne approfitto anche per dire che, in sede di coordinamento naturalmente, siccome prima abbiamo bocciato il dipartimento sulle politiche giovanili all'unanimità, quindi nel corso del testo, a livello di coordinamento, tutti i riferimenti al dipartimento vengono cancellati. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti 5, 6 e 14. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la consigliera Schirru per illustrare l'emendamento numero 5.

SCHIRRU (Progr. Fed.). L'emendamento era abbastanza chiaro, si intendeva suggerire che tra i progetti finalizzati ci fosse la realizzazione e gestione da parte degli enti locali di servizi di informazione per i giovani. Però naturalmente visto l'emendamento della Giunta regionale in cui propone la soppressione, decade.

PRESIDENTE. I presentatori ritirano anche l'emendamento numero 6.

Per illustrare l'emendamento numero 14 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Come abbiamo già avuto modo di dire e di concordare con i presentatori, questo articolo è una delle parti che sono superate per le novità intercorse dal momento in cui venne, a suo tempo, presentata la proposta di legge, o meglio, vennero presentate le proposte di legge. Il concetto adesso non è più di un piano specifico per i giovani, isolato, ma invece di interventi che vengono globalmente inseriti, con un rapporto annuale e con una proposta organica nei documenti di bilancio, e quindi risulta da sopprimere in base a questo ragionamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il relatore accoglie in relazione proprio all'approvazione del precedente emendamento numero 12, che a nostro avviso rafforza anche di più quelli che sono i contenuti e l'orientamento che vuole assumere questa legge. Inoltre c'è da dire che rispetto al periodo di presentazione la legge stessa, quanto meno per l'articolo numero 6, era un po' da ritenersi anche retrodatata e superata dall'approvazione del piano per il lavoro, che in alcuni elementi si riconosce in quello che erano gli obiettivi e le finalità previste da questa legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, anche qua c'è lo stesso problema di prima, l'emendamento è soppressivo totale, metto in votazione l'articolo. Se siamo d'accordo quando ci troviamo in questa situazione, si può considerare l'emendamento soppressivo come una richiesta di controprova, così evitiamo malintesi.

Considero, se siamo d'accordo, l'emendamento soppressivo come richiesta di controprova e metto in votazione l'articolo 6. Chi vuole accogliere l'emendamento boccia l'articolo, chi vuole respingere l'emendamento approva l'articolo. Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'articolo 6 è respinto ed è accolto l'emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 7.

CONCAS, Segretaria:

Art. 7

Procedure

1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi su domanda, da presentarsi alla Presidenza della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano annuale degli interventi per i giovani.

2. Alla domanda devono essere allegati la relazione illustrativa dei progetti proposti ed i relativi preventivi di spesa nonché, per i soggetti privati, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale giovani, approva i progetti più significativi e determina l'ammontare del contributo da erogare.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 7 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA SALVATORE. Più che illustrarlo, l'emendamento da me presentato può essere ritirato, se va avanti il soppressivo totale è evidente. Quindi mi esimo dalla illustrazione.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 7, essendo contenuto in un soppressivo totale della Giunta, viene ritirato. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Abbiamo presentato l'emendamento 15 perché l'articolo 7 disciplina, per quanto riguarda le procedure l'articolo 6, di cui il Consiglio ha già deliberato l'abrogazione, per cui era un fatto necessitato la presentazione dell'emendamento soppressivo sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7, considerando l'emendamento 15 come richiesta di controprova, ribadisco che chi intende accogliere l'emendamento boccia l'articolo e viceversa. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Il Consiglio boccia l'articolo e accoglie l'emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 8.

CONCAS, Segretaria:

Art. 8

Consulta regionale giovani

1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale giovani, composta da:

a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;

b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;

c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;

d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;

e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;

g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai 25 anni.

2. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale.

3. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 8. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare questo emendamento.

BONESU (P.S. d'Az.). Presidente, l'emendamento mira a far sì che la consulta regionale dei giovani sia in effetti dei giovani. Si può discutere sull'età di 25 anni, che però sappiamo comporta che a fine mandato hanno anche 30 anni, però l'abbiamo stabilita in relazione all'età che era già prevista per i componenti di cui alla lettera G. Per cui andrebbe con l'uniformità (?) salvo gli esperti di cui alla lettera A, siccome i giovani notoriamente non sono esperti, è chiaro che non si può porre un limite all'età degli esperti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il relatore è intenzionato a chiedere ai presentatori dell'emendamento una via d'intesa; cioè, innalzare il termine di età da 25 a 30 anni, ma questo per un semplice motivo, per esempio per quanto riguarda le organizzazioni giovanili di categoria, può sembrare un paradosso, però il termine entro il quale si viene ancora considerati giovani, e quindi appartenenti al gruppo giovani dell'associazione e dell'organizzazione di appartenenza è 40 anni. Questo sarà un paradosso, però negli statuti delle associazioni così è inteso. Così è per CONFINDUSTRIA, CONFAPI e per tante altre organizzazioni. Quindi, credo che non ci sarebbero problemi a spostare l'età da 25 a 30 anni. Chiedo ai presentatori dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.) Noi presentatori, come avevo illustrato, abbiamo messo 25 anni per omogeneità con la lettera G). Se viene modificato a 30, credo sia opportuno unificare anche la lettera G) su 30.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Stabilire a che età si finisce di essere giovani è difficile ed anche leggermente imbarazzante. Su questo tema la Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Certo che le osservazioni dell'onorevole Lippi che trasferiva a 40 anni l'età giovanile ci ha tutti quanti resi un po' più... però è stata una specie di doccia fredda. Allora viene accolta l'ipotesi di stabilire in 30 anni questo limite di età in sede di coordinamento riguardo anche alla lettera G).

Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). Volevo solo segnalare che nel piano socioassistenziale che è stato approvato non molto tempo fa, esiste la nomina e la previsione di una consulta dei giovani, ovviamente con compiti che non sono esattamente sovrapponibili a quelli precisati qui. Mi mettevo il problema o di una fusione di queste due consulte, o quanto meno di distinguerle sotto il profilo nominativo, per evitare appunto sovrapposizioni ed equivoci.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Macciotta per la segnalazione. E chiaro che ci sarà un problema di coordinamento. Per ora non ci sono proposte formali, teniamo il problema all'attenzione e poi o la Giunta o qualcuno dei proponenti, se ritengono, ci faranno una proposta.

Con questo richiamo di attenzione, poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo numero 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

CONCAS, Segretaria:

Art. 9

Nomina e durata

della Consulta regionale giovani

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della stessa ed i suoi componenti non possono essere riconfermati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Qualora i componenti non elettivi della Consulta non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina della Consulta e ne stabilisce l'insediamento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, le norme dell'articolo 9 di cui si chiede la modifica o la soppressione non rispettano la legge 11, per cui in effetti si avrebbero norme particolari per la nomina e durata in carica della Consulta. Gli emendamenti, quindi, tendono a riportare sotto il regime della legge 11, per un problema di uniformità, anche la nomina della Consulta. L'unica questione aggiunta è che si elimina il divieto di rinomina nella Consulta. Ma questo deriva dal fatto che sono stati posti precisi limiti di età per i componenti giovani e quindi la norma sarebbe comunque inutile.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il relatore accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

CONCAS, Segretaria:

Art. 10

Compiti della Consulta regionale giovani

1. La Consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della Giunta e, in generale, dell'Amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. Sono in particolare compiti della Consulta:

a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;

b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;

c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;

d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;

f) formulare il parere sul Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 4.

3. La Consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

CONCAS, Segretaria:

Art. 11

Abrogazione

1. L'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

CONCAS, Segretaria:

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

01 - PRESIDENZA

Cap. 01067 -

Spese per iniziative, studi e ricerche, ivi comprese la pubblicazione e divulgazione di materiali e informazioni, per il programma di coordinamento delle politiche regionali riguardanti la condizione giovanile (art. 87, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)

1998 lire 500.000.000

1999 lire 400.000.000

2000 lire 300.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)

1998 lire 500.000.000

1999 lire 600.000.000

2000 lire 700.000.000

con pari riduzione delle riserve previste dalla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria

In aumento

01- PRESIDENZA

Cap. 01080/01 - (N.I.) -

Contributi a sostegno di progetti tendenti a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e per l'aggregazione, l'associazionismo e la cooperazione, per scambi socio-culturali e la prevenzione delle devianze e la rimozione delle forme di disagio giovanili (art. 6 della presente legge)

1998 lire 790.000.000

1999 lire 790.000.000

2000 lire 790.000.000

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1998 lire 10.000.000

1999 lire 10.000.000

2000 lire 10.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09008 -

Contributo annuo alla Società costituita ai sensi del paragrafo 2.2 del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 per la creazione e la gestione di un osservatorio industriale (art. 44, comma 4, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 31, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 18, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 5 della presente legge)

1998 lire 200.000.000

1999 lire 200.000.000

2000 lire 200.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:


PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SCANO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. L'emendamento numero 12 costituisce la risultante finanziaria della manovra emendativa presentata dalla Giunta ed approvata già dall'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lippi, relatore.

LIPPI (F.I.), relatore. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione elettronica nominale del testo unificato, delle proposte di legge 229, 223 e 240.

Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIORI - LIPPI - LOCCI - LODDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MARROCU - MASALA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA - PETRINI - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si è astenuto: il Presidente SELIS.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 60

Votanti 59

Astenuti 1

maggioranza 30

Favorevoli 59

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Assegnazione al Servizio sanitario della Regione del personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani (INRCA) operante nella sede di Cagliari" (443)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del disegno di legge numero 443, relatore il consigliere Macciotta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Volevo soltanto significare, signor Presidente, che mi pare manchi l'Assessore della sanità che è il proponente del disegno di legge. Comunque posso svolgere la relazione?

PRESIDENTE. L'Assessore è in aula, forse si è allontanato un attimo. La prego di svolgere la relazione perché la Giunta è ampiamente rappresentata.

Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione, dopo ampio dibattito, ha apportato alcune modifiche al testo originario del disegno di legge numero 443, e ha esitato all'unanimità il provvedimento così emendato nella seduta del 14 gennaio 1999. Queste modifiche riguardano in primo luogo la piena conformità alla vigente normativa relativa al comparto sanitario delle disposizioni recate dal disegno di legge in merito alle modalità di fruizione, da parte del personale dipendente, della possibilità di transito tra amministrazioni pubbliche dello stesso comparto sancite dall'articolo 33 del decreto legislativo numero 29 del 1993, e dall'articolo 12 del D.P.R. 28 novembre 1990, numero 384. E al recepimento formale di tali norme, e alla puntuale definizione delle suddette procedure, ed in particolare del ruolo di coordinamento tra istanti (?) ed aziende sanitarie attribuito all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, che si riporta l'opportunità dell'intervento legislativo tradotto nel provvedimento in discussione. Una ulteriore modifica apportata al testo originario è infine quella relativa alla soppressione dell'articolo relativo alla convenzione con l'INRCA, materia che la Commissione ha ritenuto esuli dall'ambito legislativo, attenendo alle competenze dell'organo esecutivo regionale. Io ho terminato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Concas.

CONCAS (Gruppo Misto). Dovrei dire, finalmente discutiamo questo disegno di legge sull'INRCA. Non illustro la storia e la situazione in cui versa l'INRCA, perché l'ho fatto in diverse occasioni. Dovrei dichiararmi soddisfatta ma non lo faccio, non per il contenuto del disegno di legge, perché le nostre richieste attraverso interrogazioni, interpellanze, ed ultima, la mozione che abbiamo presentato, bene o male sono state accolte. Non sono soddisfatta per la lentezza e per i ritardi. Il problema INRCA non è recente, io presentai la prima interrogazione nel 1995, naturalmente senza ottenere nessuna risposta. La risposta dell'Assessore arrivò due anni dopo, quando il 28 febbraio 1997 illustrai un'interpellanza sulla situazione in cui versava l'INRCA con la quale chiedevo se l'Assessore intendeva attivarsi per uno, l'immediata chiusura della sede diventata ormai un carrozzone mangiasoldi; due, la sistemazione dei pazienti in altre strutture sarde specializzate; tre, attivarsi per utilizzare a carico della Regione, nell'ambito del servizio sanitario regionale, del personale attualmente in servizio presso l'INRCA.

Abbiamo sottolineato per quanto riguarda questo ultimo punto che nessun lavoratore doveva perdere il posto di lavoro e lei, Assessore, ho qui il resoconto, il verbale del 28 febbraio 1997, in cui lei mi rispose: "Io sto predisponendo lo stesso decreto legge che lei ha letto" e io mi riferivo a quel decreto legge presentato...Signor Presidente, io non posso più andare avanti se sento queste voci, questa non è più un'Aula consiliare, questa è l'Aula di una scuola materna.

Lei, Assessore, onorevole Fadda, mi rispose: " io sto predisponendo lo stesso decreto legge che lei ha letto", cioè io mi riferivo al decreto legge presentato dal Ministro Guzzanti "lo trasferiamo in un disegno di legge della Giunta regionale per il trasferimento eventuale del personale. C'è la possibilità" continuando il suo intervento "per quanto riguarda gli istituti di ricerca, in base alla legge numero 833, che questo personale possa transitare nel ruolo del personale del servizio sanitario nazionale". Sono passati due anni, se i problemi si risolvono seguendo questo ritmo, campa cavallo che l'erba cresce. I problemi risolti sono pochi. E` vero che la Sardegna è più vicina all'Africa che all'Europa, ma c'è stato un certo menefreghismo, una mancanza di volontà. Non accetto certe giustificazioni del tipo "ma, se", perché altre regioni d'Italia hanno risolto lo stesso problema nel giro di un mese e mezzo. La Regione sarda ha continuato a pagare gli stipendi a personale che lavorava a zero ore. Mi è stata consegnata tanta documentazione, ho sentito il personale che lavora all'INRCA, però ad un certo punto mi sono venuti dei dubbi, mi chiedevo: "Ma, effettivamente è così la situazione, è così come mi viene descritta?", ho chiesto io personalmente di visitare l'ospedale e non sto qui a raccontare quello che ho visto. Era mio dovere fare un esposto alla Procura della Repubblica. Non l'ho fatto perché ho avuto molto rispetto per il personale che lavora all'interno dell'INRCA. Io ho letto la proposta di legge, c'è soltanto un'osservazione da fare, infatti ho presentato anche un emendamento e poi ci ritorno al momento dell'illustrazione; cioè, noi non siamo contrari a questa legge, anzi, speriamo che questa legge venga resa subito operativa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari),Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Credo che la relazione che ha fatto il collega Macciotta sia sufficiente. Intendo soltanto far presente all'onorevole Concas che mi auguro davvero che il Governo approvi questo provvedimento perché le competenze, io rimango del parere che erano del Governo. Abbiamo cercato di sostituirci a quelle che erano le competenze del Governo per mettere fine a una situazione che anche io ho definito in altre occasioni non rispondente a quelle che sono le finalità dell'assistenza sanitaria in Sardegna. Il fatto stesso che la collega Concas condivida questo provvedimento, è la dimostrazione che la Giunta regionale comunque ha tenuto conto di quelle che sono le osservazioni dei colleghi, le osservazioni della stessa onorevole Concas, che è vero che in più occasioni ha lamentato una situazione di non perfetto funzionamento perché, le devo dire, onorevole Concas, che se lei ritornasse oggi, la situazione per esempio è mutata rispetto al passato. Quello che mi auguro, onorevole Concas, è che le sue parole siano animate davvero da uno spirito per rendere uno servizio migliore alla Sardegna. Questo è l'augurio che mi faccio, convinto che anche lei l'abbia fatto perché tutti noi abbiamo sentito il personale, tutti noi sappiamo esattamente quali sono le situazioni all'interno dell'INRCA ecco lo spirito che ha animato la Giunta regionale, seppur con ritardo perché si sono dovute superare delle difficoltà, però era lo stesso spirito che ha animato la Commissione del Consiglio regionale è quello di rendere un servizio migliore all'assistenza. La ringrazio che non abbia fatto una denuncia alla Procura, però meno pronunciamo questa parola in quest'Aula, più dignità c'è per tutto il Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (A.N.). Chiedo cinque minuti di sospensione per consentire al Gruppo di Alleanza Nazionale di arrivare in aula.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 5 minuti. Riprendiamo alle ore 18 e30.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 25, viene ripresa alle ore 18 e 38.)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SERRENTI, Segretario:

Art. 1

1. Il personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani (INRCA) in servizio presso il presidio di Cagliari - via delle Cicale 11 - può essere inquadrato a domanda nei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale della Regione, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68" e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421".

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati presentano domanda singola ai sensi del comma 1, corredata dal nullaosta dell'amministrazione di provenienza, all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Entro i successivi quindici giorni, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale comunica alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere l'elenco delle unità di personale di cui al comma 1 distinte per ruolo, profilo professionale, posizione funzionale, area e disciplina.

3. Nei dieci giorni successivi le Aziende comunicano all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'elenco dei posti vacanti delle rispettive piante organiche che possono essere ricoperti con personale suddetto. Copia delle comunicazioni delle Aziende è affissa all'albo dell'Assessorato.

4. Entro venti giorni dalla data di affissione delle comunicazioni di cui al comma 3, il personale interessato può esercitare l'opzione per l'assegnazione ad una delle Aziende, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini comporta l'assegnazione d'ufficio, prioritariamente all'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari, ovvero ad altra Azienda sanitaria locale o Azienda ospedaliera, compatibilmente con la disponibilità di corrispondenti posti vacanti nelle rispettive piante organiche.

5. Analoga assegnazione d'ufficio è disposta nel caso in cui le opzioni esercitate per una data Azienda sanitaria locale o Azienda ospedaliera superino il numero dei posti vacanti per il corrispondente ruolo, area, disciplina, qualifica funzionale o profilo professionale. È sempre ammessa, in tali casi, la formale rinuncia degli interessati, entro quindici giorni dalla data della comunicazione agli stessi dell'assegnazione disposta.

6. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il personale è assegnato alle Aziende con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

7. Nei trenta giorni successivi ciascuna Azienda procede all'inquadramento del personale assegnato nei posti vacanti, corrispondenti, per ruolo, profilo professionale e posizione funzionale, a quelli dell'ente di provenienza.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati 5 emendamenti. Se ne dia lettura.

SERRENTI, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Concas per illustrare l'emendamento numero 1.

CONCAS (Gruppo Misto). Noi abbiamo sostituito il termine "possono" con la parola "devono" per una preoccupazione, proprio per quello che dicevo nel mio intervento durante la discussione generale, non vorrei che il personale poi si trovasse a spasso, chi veramente vuole trasferirsi al Sistema Sanitario Nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per illustrare l'emendamento numero 2.

BONESU (P.S. d'Az.). L'emendamento numero 2 ha la finalità di evitare che la applicazione o meno di questa legge dipenda dalla volontà dell'INRCA, perché se su ogni domanda di assunzione da parte del Servizio Sanitario Nazionale l'INRCA deve dare il nulla osta, potremmo avere la situazione in cui non dà nessun nulla osta o dà il nulla osta ad un dipendente sì e a uno no creando delle disparità. Per cui l'eliminazione di questo nulla osta porta, semmai, che se vi sono problemi verranno risolti tra la Regione e l'INRCA, non lasciando ogni dipendente a dover risolvere il suo problema personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta per illustrare gli emendamenti numero 3, 4 e 5.

MACCIOTTA (Gruppo Misto). L'emendamento numero 3 praticamente ha il significato del rispetto dell'autonomia delle aziende per cui l'aggiunta al termine del comma 4 è "previa intesa con le aziende medesime". L'emendamento numero 4 è sostituivo soltanto per la precisazione formale della scadenza prevista per la rinunzia eventuale degli interessati. Praticamente si sostituisce alla dizione originaria il termine "entro 15 giorni dalla data di affissione della comunicazione della destinazione di quel personale".

L'emendamento numero 5 è ugualmente un emendamento tecnico: "Entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per la rinuncia c'è il decreto dell'Assessore per la assegnazione di questo personale".

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 1 e 2 ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Il parere sull'emendamento numero 1 è che non può essere accolto perché il termine "devono" è un termine che non rispetterebbe quella che è l'autonoma disponibilità delle aziende a dire quali e quanti sono i posti in organico che possono essere coperti da quel personale. E` chiaro che non si può usare l'imperativo "devono essere coperti". Quindi il parere è contrario all'accoglimento.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 2, la Commissione lo accoglie, ma volendo precisare che nel riferimento legislativo a cui si rimanda contenuto nel comma 1 è implicito, sempre in base alla legge richiamata, che la domanda deve essere corredata dal nulla osta. Voglio precisare anche che per quanto a conoscenza della Commissione che ha copia di questa delibera, tutto il personale interessato ha avuto a suo tempo una formale delibera dell'INRCA che concedeva il nulla osta globalmente a tutto il personale che ne aveva fatto richiesta. Comunque sono d'accordo che ad evitare equivoci si sopprima, come prevede l'emendamento, la frase "corredato dal nulla osta dell'amministrazione di competenza". Quindi, questo emendamento viene accolto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta condivide il parere della Commissione su tutti e cinque gli emendamenti.

PRESIDENTE. Preciso che l'espressione che l'emendamento 2 propone di abrogare è questa: "corredato dal nulla osta dell'amministrazione di provenienza", non "di appartenenza".

Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l' emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SERRENTI, Segretario:

Art. 2

1. Il personale dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 1, in servizio alla data del 31 dicembre 1998, transita nel ruolo delle Aziende di assegnazione, nella posizione di carriera in cui si trovava inquadrato a tale data.

2. Al suddetto personale sono applicate le norme contrattuali previste dai vigenti accordi collettivi nazionali per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La Regione e l'INRCA concordano le modalità per l'acquisizione degli atti necessari alle procedure di assegnazione dei dipendenti nonché per la verifica dei requisiti richiesti per l'inquadramento nella posizione funzionale, disciplina o qualifica previsti per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e per la definizione del trattamento giuridico ed economico da attribuire alle singole unità di personale trasferito.

4. Le Aziende sanitarie interessate provvedono, all'atto dell'assegnazione dei dipendenti, all'acquisizione della documentazione necessaria alla conferma del trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. Le Aziende di assegnazione subentrano nel pagamento degli stipendi a far data dal giorno di effettiva presa di servizio da parte dei dipendenti presso le Aziende stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SERRENTI, Segretario:

Art. 3

1. Eventuali oneri relativi al cessato rapporto di lavoro con l'INRCA dei dipendenti transitati sono a carico di quest'ultimo istituto, compresi quelli relativi a contenziosi in atto o futuri relativi al servizio prestato in data antecedente a quella di presa di servizio presso le Aziende sanitarie o ospedaliere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 5.

SERRENTI, Segretario:

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'utilizzo delle risorse ordinarie destinate alle Aziende sanitarie ed ospedaliere interessate e derivanti dalle quote del Fondo sanitario nazionale, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'integrazione regionale al Fondo sanitario regionale (capp. 12133 e 12133-02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del disegno di legge numero 443.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BERRIA - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CONCAS - CUCCA - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FADDA - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LA ROSA - LOCCI - MACCIOTTA - MANCHINU - MARRACINI - MARROCU - MASALA - MONTIS - MURGIA - OBINO - ONIDA -PETRINI - PIRAS - PITTALIS - SANNA Salvatore - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.

Si sono astenuti: il Presidente SELIS e la consigliera CHERCHI.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 48

Votanti 46

Astenuti 2

Maggioranza 24

Favorevoli 46

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione degli articoli della proposta di legge Bonesu: "Bandiera della Regione" (349)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 349. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S. d'Az.), relatore. Signor Presidente, non vorrei dilungarmi perché credo che le relazioni scritte all'atto della presentazione della proposta e all'atto della approvazione da parte della Commissione mi esimano. Comunque è un problema: la Regione Sarda dal 1949 non ha una sua bandiera; ha uno stemma e un gonfalone, infatti sopperisce alla mancanza di bandiera trasformando a foggia di bandiera quello che è il gonfalone, con tutti gli orpelli che ha il gonfalone, con una situazione che è chiaramente poco dignitosa per un ente come la Regione. Fino a poco tempo fa si poteva astrattamente dubitare che la Regione avesse diritto ad una propria bandiera perché la legge del 1924 ovviamente non parlava di bandiere degli enti locali e tanto meno delle regioni che non erano istituite. Ultimamente però è intervenuta una legge che prevede che le regioni abbiano competenza in materia di vessilli degli enti pubblici anche non contemplati dalla legge e quindi anche in vessilli della Regione. Che cosa si indichi per vessillo lo dice una sentenza della Cassazione che ho citato in relazione che dice che i vessilli sono i drappi e le bandiere e quindi possiamo, alla luce di questa normativa, legittimamente deliberare in materia di bandiera della Regione. La legge prevede quale sia cioè quella tradizionale della Sardegna e prevede le norme sull'esposizione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

SERRENTI, Segretario:

Art. 1

Bandiera della Sardegna

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata rivolta in direzione opposta all'inferitura.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SERRENTI, Segretario:


PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, diciamo che questo emendamento è un completamento che partendo da una provocazione vuole definitivamente determinare come deve essere questa benda sulla testa dei 4 mori. Poiché abbiamo avuto modo di leggere la storia di questa famosa benda, ritengo che ci sia stato un falso storico successivamente che ha portato la benda dalla fronte agli occhi. Io piuttosto che fare applicare poi questa problematica alla Giunta mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale stesso, cioè lasciando che un Presidente determini una cosa del genere, mi riferisco alla storia e ho presentato un emendamento per restituire la benda sulla fronte anziché sugli occhi, non fosse per altro per dimostrare al futuro che i sardi hanno aperto gli occhi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Presidente, la Commissione ha ritenuto di non dovere precisare il particolare prevedendo all'articolo 7 che la foggia della bandiera nella sua esatta definizione fosse affidata ad un decreto del Presidente della Giunta regionale. Per cui, il relatore non può esprimersi né a favore né contro, però rileva che negli ultimi due secoli lo stemma è sempre stato con la benda sugli occhi, precedentemente in effetti la benda è sempre stata sulla fronte. Sembra che si tratti di un mero errore tipografico in tempi in cui non c'erano gli scanner e quindi il relatore si rimette all'Aula e un voto negativo sull'emendamento comunque non comporterebbe bocciatura della soluzione perché il Presidente della Regione, in base ai poteri previsti dall'articolo 7, potrebbe comunque porre la benda sulla fronte anziché sugli occhi perché anche il testo che la Commissione propone non prevede dove vada messa la benda.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. La Giunta si rimette all'Aula. Onorevole Tunis, in base ai chiarimenti del consigliere Bonesu, lei conferma l'emendamento o lo trasforma in raccomandazione che la Giunta a livello di decreto potrebbe fare, perché vincolare la Giunta a una versione grafica è un po' eccessivo. Se lo lascia come una raccomandazione che rimane agli atti di cui la Giunta tenga conto, forse c'è una maggiore flessibilità.

Ha facoltà di parlare il consigliere Tunis.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, è che magari l'Aula soffre del particolare momento che stiamo vivendo, stiamo arrivando ormai alle nuove elezioni. C'è un momento di disattenzione, non è un fatterello da niente, noi come consiglieri regionali, me lo consenta, dobbiamo esercitare un ruolo e siamo presenti in Aula fino in fondo per dover democraticamente determinare questa volontà. Io desidero che sia l'Assemblea a doverlo determinare e non un Presidente della Regione, il quale poi capita di consultarsi con degli esperti che gli sono vicini per altre ragioni e non hanno radici storiche. Perché è possibile che magari ci si possa trovare a seconda del momento anche che qualche esperto dica che i mori avevano la barba e poi va a finire che ti fa anche i 4 mori con la barba. Non riesco a capire perché l'Assemblea non debba dire che la benda era come era originariamente sulla fronte, non perché lo imponga io, ma perché è la verità storica ed è un'autodeterminazione del consigliere regionale e non posso lasciare che un Presidente della Regione, chiunque esso sia, debba determinare questo. Per cui io desidero mantenere questa decisione e lo lascio all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1.

(E` approvato)

E' stata chiesta la controprova? Io non ho sentito nessuna richiesta, né agli uffici è arrivata alcuna richiesta di controprova, quindi..

BONESU (P.S. d'Az.). Io sono seduto vicino all'onorevole La Rosa, ho sentito che chiedeva la controprova prima che si votasse.

PRESIDENTE. Scusate, io per rispetto all'Aula chiedo all'Assemblea di esprimersi, ma non vorrei che facessimo una battaglia in un bicchiere d'acqua di questa natura. Chiedo se è stata chiesta la controprova, lo riproponiamo. Chiediamo la controprova, però...

TUNIS MARCO (F.I.). A onor del vero io non l'ho sentita Presidente.

MONTIS (Gruppo Misto). Se può valere la nostra credibilità confermiamo che l'onorevole La Rosa ha chiesto la controprova.

LA ROSA (G.D.R.I. e Indip). Signor Presidente, ho chiesto la controprova. Comprendo benissimo che non è arrivata la voce, l'ho chiesta prima che mettesse in votazione l'emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto di un fatto che l'Assemblea, per la parte soprattutto più vicina al consigliere La Rosa, conferma che il consigliere La Rosa ha chiesto la controprova. Io alla luce di questa circostanza rimetto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1, pregando i colleghi, siccome siamo noi che dobbiamo decidere, cioè il Segretario e io, quando c'è una richiesta di controprova deve arrivare. Prendo atto che il consigliere Bonesu, il consigliere Montis e gli altri colleghi hanno sentito quello che io non ho sentito e quindi per un rispetto della volontà del collega proponente e dell'Assemblea che ha sentito, rimetto in votazione l'emendamento numero 1 aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SERRENTI, Segretario:

Art. 2

Esposizione della bandiera

da parte di amministrazioni pubbliche

1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei comuni e delle province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:

a) il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna";

b) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;

c) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle province.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato l'emendamento numero 2. Se ne dia lettura.

SERRENTI, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biggio per illustrare l'emendamento numero 2.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'emendamento trae motivo dal fatto che la famigerata "Die de sa Sardigna", tanto discussa e tanto citata, è una data che si riferisce a fatti un po' dubbi in merito e circa le vicende avvenute e capitate ai sardi. E` vero che i piemontesi furono cacciati ma tornarono dopo alcuni giorni, misero i sardi a ferro e fuoco e gli presero a calcioni il fondo schiena. Purtroppo. Quindi, non so quanto possa essere opportuno ricordare quel periodo. Ritengo periodo forse migliore, più felice ricordare quanto meno la data di entrata in vigore dello Statuto, una sorta di riconoscimento. Questo sarebbe da discutere perché poi della nostra autonomia cosa se ne sia fatto è un discorso che porterebbe lontano, ma è una data per noi vicina ed è una data che ci potrebbe riportare anche a quel senso di impegno per ritrovare veramente una nuova autonomia per la nostra isola.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S. d'Az.), relatore. Il relatore esprime, anche se la questione non è stata discussa in Commissione, parere negativo per l'emendamento così come è formulato, perché qua si tratta di sostituire una intera legge approvata dal Consiglio regionale nella precedente legislatura. In effetti essendo l'articolo sostituivo de "Sa die de sa Sardigna" porta di converso che viene abrogata l'intera legge su "Sa die de sa Sardigna" se non è prevista neppure l'esposizione della bandiera in quella circostanza. Ove i proponenti lo trasformassero in aggiuntivo non ci sarebbero problemi perché lo spirito è assorbito già dalla lettera B) che consente di esporre la bandiere in altre circostanze, anche se questa della promulgazione dello Statuto regionale attuale non mi sembra una grande occasione.

PRESIDENTE. Onorevole Biggio, lei lo può, dice il proponente, trasformare in aggiuntivo? Perché così rimane il 28 aprile che è già stato approvato, qualunque sia il giudizio che possiamo dare, da una legge regionale che esiste, e si inserisce il 26 febbraio, devo precisare non data di entrata in vigore ma dell'approvazione, della promulgazione. Chiedo all'onorevole Biggio se si può rendere aggiuntivo invece che sostitutivo; però lascio a lei la facoltà.

BIGGIO (A.N.). Chiedo però la votazione per parti, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo se c'è un parere della Giunta sull'emendamento. La Giunta si rimette all'aula? Se non c'è un parere, perché la Giunta su questa materia si rimette all'aula, l'emendamento numero 2, se l'onorevole Biggio fosse d'accordo, invece che sostitutivo parziale della lettera A) del comma primo, diventa un emendamento aggiuntivo; quindi, si inserisce come data in cui c'è l'esposizione della bandiera anche la data del 26 febbraio e che comunque è la data dell'approvazione dello Statuto e poi rimangono le altre lettere. Siamo d'accordo così?

BIGGIO (A.N.) Presidente, si può emendare però se è la data di approvazione e non dell'entrata in vigore, a me risultava la data dell'entrata in vigore; nel caso pregherei gli uffici di correggere.

PRESIDENTE. Questo emendamento numero 2 che poi verrà inserito come aggiuntivo lettera A), viene inserito; però, essendo un aggiuntivo viene votato dopo l'articolo. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2 con le avvertenze che abbiamo detto. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato )

Si dia lettura dell'articolo 3.

SERRENTI, Segretario:

Art. 3

Esposizione della bandiera da parte di privati

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. E' obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SERRENTI, Segretario:

Art. 4

Modalità di esposizione

1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.

2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SERRENTI, Segretario:

Art. 5

Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Prima di votare vorrei comprendere che cosa significa la sanzione "da lire cento mila ad un milione", per comprendere che cosa sto votando.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Questa legge sarebbe priva di ogni vigore se non avesse sanzioni amministrative.

Sanzioni amministrative che sono chiaramente regolate della legge 1.089 dell'81, per cui va fissato un minimo e un massimo; il che vuole dire che la contestazione, siccome deve essere o un terzo del massimo o il doppio del minimo, la minore cifra tra queste due vuol dire che nei casi normali in cui viene conciliata la sanzione, sono duecentomila lire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 bis.

SERRENTI, Segretario:

Art. 5 bis

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è istituito il seguente capitolo:

"Cap. 35028 -

Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5 della presente legge)

1999 p.m.

2000 p.m.

2001 p.m."

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 5 bis, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SERRENTI, Segretario:

Art. 6

Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SERRENTI, Segretario:

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, verrà approvato il modello ufficiale di bandiera.

2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire mediante l'utilizzo di bandiere comunque rispondenti alla descrizione di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione finale della proposta di legge 349 Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Sull'ordine dei lavori, vorrei fare una valutazione. Siccome la proposta di legge è di una certa rilevanza, che tiene conto della nostra storia e della nostra dignità di popolo sardo, io, valutate le presenze che sono in aula, chiederei ad ella se è possibile rinviare la votazione a domani mattina.

PRESIDENTE. E` stato proposto un rinvio della votazione; poiché non ci sono osservazioni né da parte del relatore, della Giunta, né dei colleghi, sospendiamo la votazione finale e votiamo domattina.

Domattina voteremo questa legge e introdurremo il dibattito sui problemi dell'agricoltura, come già programmato.

Il Consiglio è riconvocato per domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 18.