Seduta n.332 del 01/10/1998 

SEDUTA CCCXXXII

(Pomeridiana)

Giovedì 1 Ottobre 1998

Presidenza del Vicepresidente Milia

indi

del Vicepresidente Zucca

La seduta è aperta alle ore 17 e 10.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del martedì 29 settembre 1998 (328), che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge Masala - Locci - Usai Edoardo - Frau: "Organizzazione dell'Amministrazione regionale. Revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" (22) e del disegno di legge: "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale" (101)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 101/B.

Si dia lettura dell'articolo 36

PIRAS, Segretario:

Art. 36
Assegnazione temporanea a mansioni supe­riori

1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a man­sioni proprie della qualifica imme­diatamente superiore a quella di appartenenza:

a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a 90 giorni dal verifi­carsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza.

2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.

3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del com­ma 1 il dipendente ha diritto al trattamento econo­mico corrispondente per il periodo di espleta­mento delle medesime.

4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Non costituisce esercizio di mansioni superio­ri l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'articolo 35.

7. Ogni provvedimento previsto nel presen­te articolo è contestualmente comuni­cato alla direzione generale competente in materia di perso­nale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto a differenze retributive.

9. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

PIRAS, Segretario:

Art. 37
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall'Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'arti­colo 2112 del codice civile, con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

PRESIDENTE. All'articolo 37 è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facolta di parlare il consigliere Biancareddu.

BIANCAREDDU (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto)¸ relatore. Non si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Non si accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Chiedo il voto segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'articolo, prima dell'emendamento.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'AZ.). Presidente, siccome non sono decorsi venti minuti dall'inizio della seduta, chiedo che si voti al ventesimo minuto dall'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni votiamo alle 17 e 20 l'emendamento numero 38 aggiuntivo.

Comunque, prima di porre in votazione l'emendamento numero 38, metto in votazione l'articolo 37.

Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Per ritirare la richiesta di voto segreto, che era determinata dalla mancanza del sostenitore degli emendamenti, che ora è arrivato in aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

PIRAS, Segretario:

Art. 38
Processi di mobilità

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 6, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:

a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;

c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.

3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente.

4. Una volta compiute da parte dell'Amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'Amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.

5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'Amministrazione e negli enti, nonché sui posti eventualmente disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali siano stati stipulati gli accordi previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

6. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5, residuino nell'Amministrazione o in un ente eccedenze di personale che riguardino almeno dieci dipendenti, l'Amministrazione o l'ente interessato procede secondo quanto previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità, dagli articoli 35 e 35 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi come riferiti ai contratti collettivi regionali i richiami fatti in tali articoli ai contratti collettivi nazionali.

7. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta medesima entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5. Il provvedimento è concordato con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'articolo 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al presente comma. Il provvedimento può essere modificato dai contratti collettivi regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

PIRAS, Segretario:

Art. 39
Gestione provvisoria delle dotazioni organiche

1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 15, possono essere adottati provvedimenti di gestione provvisoria della dotazione organica delle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, per far fronte:

a) a sopravvenute carenze nella dotazione di una direzione generale, determinate da cessazioni dal servizio, da collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato o dall'attribuzione di nuove incombenze per effetto di norme di legge o di indirizzi votati dal Consiglio regionale, qualora tali carenze siano tali da non poter essere adeguatamente compensate con altre misure organizzative; nel provvedimento sono determinate anche le possibili misure compensative delle carenze che vengono a crearsi nelle direzioni cedenti per effetto del provvedimento medesimo;

b) ad esuberi nella dotazione di una direzione generale, determinati dal sopravvenuto trasferimento ad altra branca dell'Amministrazione di competenze da questa precedentemente esercitate.

2. I provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche sono adottati dall'Assessore competente in materia di personale.

3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in attuazione dei provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi criteri e priorità che si applicano per la mobilità interna ed esterna.

4. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

PIRAS, Segretario:

Art. 40
Comandi di personale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le amministrazioni e gli enti pubblici sino al limite di quaranta unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre venti unità presso amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale. Il comando è disposto, sentito il dipendente, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e non può avere per lo stesso dipendente durata complessiva superiore a tre anni.

2. Entro il limite di quaranta unità in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre venti unità provenienti da amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale, e compatibilmente con le disponibilità esistenti nella dotazione della direzione generale di destinazione, l'Amministrazione può richiedere il comando di personale di ruolo delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il comando è richiesto con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e non può avere per lo stesso dipendente durata complessiva superiore a tre anni.

3. Le norme dei presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di comando, ancorché previste da speciali disposizioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed esclusi soltanto i comandi presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.

4. Ai comandi in atto si applica il limite di durata previsto dai commi 1 e 2; i comandi che abbiano già superato tale limite cessano al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo con le seguenti modalità:

a) il limite massimo dei comandi per ciascuna delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è determinato dai consigli di amministrazione in misura non superiore all'uno per cento della dotazione organica;

b) i provvedimenti di disposizione e richiesta dei comandi sono adottati dai consigli di amministrazione;

c) non è consentito disporre o richiedere comandi relativi ad amministrazioni ed enti esterni all'area contrattuale.

PRESIDENTE. All'articolo 40 sono stati presentati 2 emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:




PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu per illustrare l'emendamento numero 39.

BIANCAREDDU (F.I.). Con questo emendamento si considera opportuno ridurre il numero delle unità previsto nei primi due commi e di cui si ammette la possibilità di comando, sia all'interno che all'esterno del comparto contrattuale, per evitare di ricreare le attuali situazioni di incertezza organizzativa e di, per quanto parziale, disomogeneità contrattuale.

Si fa riferimento, al riguardo, da un lato all'esistenza, al momento, di significativi contingenti di personale in servizio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, seppure all'interno del comparto regionale, con evidenti ripercussioni sull'attendibilità delle dotazioni organiche e sulla gestione degli uffici; dall'altro alla presenza, negli uffici regionali, di dipendenti provenienti da altri comparti del pubblico impiego, con difficoltà dovute alla diversa collocazione giuridica ed economica, e con conseguenti e logiche vertenze mirate all'inquadramento nei ruoli regionali.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni.

LORENZONI (Popolari). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Sull'emendamento numero 39 ci si rimette all'Aula, facendo però presenti i riferimenti a quanto il testo della legge dispone per quanto riguarda la regolamentazione dei comandi e dei distacchi, che non è stata ignorata come problema.

L'emendamento numero 4 si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

PIRAS, Segretario:

Art. 41
Distacchi di personale

1. Non è consentito il distacco di personale dell'Amministrazione e degli enti presso altre amministrazioni, salvo che il distacco debba essere obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali.

2. I distacchi in atto cessano al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tuttavia prorogati i distacchi del personale dei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), fino all'emanazione delle norme di definitiva sistemazione del medesimo personale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 19 sostituivo parziale. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta per illustrare l'emendamento numero 19.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. E` un emendamento puramente tecnico, che ripara un errore materiale nel riferimento alla legge. Si era indicata una legge non conforme a quella che si voleva indicare, l'emendamento corregge questo errore materiale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda col relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

PIRAS, Segretario:

Art. 42
Collocamento fuori ruolo

1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente, di alta specializzazione o di funzionario dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 bis e dell'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, senza oneri previdenziali a carico dell'amministrazione di provenienza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 40.

Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, si propone l'abrogazione del primo comma, per evitare che il dipendente in aspettativa per mandato politico sindacale possa trovarsi, al momento in cui deve rientrare in amministrazione e riprendere l'ordinaria attività, in condizione di esubero, con conseguente avvio ai processi di mobilità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA, (Gruppo Misto), relatore. Parere del relatore: non accoglie il provvedimento previsto in norma risponde a esigenze dell'amministrazione di poter assicurare la copertura di questi posti. Il pericolo prospettato non si ritiene sussista, pertanto l'emendamento non si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore. Si ritiene che il collocamento fuori ruolo abbia soltanto il compito di consentire la temporanea copertura di un ruolo o di un servizio di una funzione che risulterebbe altrimenti scoperta e vacante per il periodo in cui il dipendente viene chiamato a coprire mandati politici o di tipo sindacale.

Si ritiene, comunque, che non sussista il pericolo paventato dal proponente l'emendamento, in quanto comunque il posto rimane coperto dal funzionario che lo ricopriva in precedenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, colleghi, ancora una volta ho l'impressione che con questa legge si vogliano ledere i diritti fondamentali dei lavoratori.

Già abbiamo approvato un articolo che permette all'amministrazione di attribuire ai dipendenti mansioni inferiori a quelle per le quali sono stati assunti.

Ora, quasi in forma intimidatoria, si vuole ostacolare il diritto alla partecipazione sindacale, con la minaccia di mettere fuori ruolo il dipendente che dovesse essere in aspettativa per un mandato politico sindacale.

Questo credo sia retaggio di uno Stato totalitario e non di uno Stato democratico nel quale viviamo. Quindi invito i colleghi a riflettere prima di approvare un articolo del genere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, l'articolo 42 risponde ad un'esigenza di funzionalità dell'amministrazione, perché, nel caso limite in cui il dipendente che va in aspettativa occupi una posizione di lavoro in cui sia l'unico dipendente, senza una norma come l'articolo 42 un servizio dell'amministrazione sarebbe completamente scoperto. Cioè avremmo l'assurdo che, per una scelta del dipendente, legittima e consacrata dalla legge e garantita, però l'amministrazione non potrebbe esercitare un servizio. Per cui l'espediente di metterlo fuori ruolo, per altro previsto dalla legislazione statale, consente all'amministrazione di ricoprire quel posto di ruolo con altro personale.

E` ovvio che non sussiste il problema della mobilità paventato dai presentatori dell'emendamento 40, perché, poiché il periodo dell'aspettativa è valido come anzianità di servizio, in mobilità andrebbe semmai chi è sopraggiunto nel posto, non il precedente titolare.

Per cui non si verifica nessun danno al dipendente in aspettativa; è semmai il dipendente che subentra che ha l'incognita, ove non si siano creati altri posti vacanti, di dover essere posto in mobilità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

PIRAS, Segretario:

Art. 43
Valutazione dei dipendenti

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale.

2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.

PRESIDENTE. All'articolo 43 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 41. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 41 ha facoltà di illustrarlo.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, abbiamo proposto l'abrogazione dell'articolo in quanto la materia è da disciplinare in sede di nuovo ordinamento professionale ai sensi del successivo articolo 76.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Il relatore non accoglie perché l'argomentazione è assolutamente non convincente. In quanto che debba esistere la necessità e l'opportunità di una valutazione dell'attività dei dipendenti è proprio sancito anche dal recente contratto nazionale che pone le progressioni di carriera, giustamente, proprio in termini di valutazioni positive ottenute e di meriti riconosciuti.

In quanto, poi, al fatto che questa sia materia contrattuale, certamente l'articolo non lo disconosce, perché al comma secondo dice che le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo. Quindi mi pare che si sia perfettamente in linea con quelle che sono le norme e le prerogative sindacali che vanno rispettate.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta concorda con il relatore, facendo appunto notare che l'unico problema che potrebbe sussistere da una lettura dell'articolo, in modo particolare del comma uno, potrebbe essere legata all'eccessiva soggettività delle valutazioni da parte dei dirigenti. Ma, poiché il comma due stabilisce che le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame siano definite dal contratto collettivo, e quindi sia il contratto collettivo che stabilisce come e in che modo queste valutazioni debbano aver luogo, toglie anche la paura di questo eventuale elemento di soggettività, che altrimenti potrebbe essere implicito nel comma uno.

Pertanto si ritiene che l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

PIRAS, Segretario:

Art. 44
Incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.

3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, né per il percepimento di compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro 30 giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.

5. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.

6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.

7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale ed pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta.

8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

PIRAS, Segretario:

Art. 45
Deroga per i dipendenti a tempo parziale

1. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attività lavorativa.

2. Non possono essere autorizzati impieghi o attività che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, né le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, né gli impieghi ed attività, indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro 60 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 44 può subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma.

3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.

4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

PIRAS, Segretario:

Art. 46
Rapporto di lavoro a tempo parziale

l. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il personale dirigenziale, quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti.

2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.

3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.

PRESIDENTE. All'articolo 46 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu per illustrare l'emendamento numero 42.

BIANCAREDDU (F.I.). L'emendamento è chiaro, credo che sia sufficiente almeno la sua lettura. Se il Segretario lo legge per intero, io mi rimetto alla lettura, così lo capiscono tutti.

PIRAS, Segretario, rilegge l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie, almeno in questa formulazione, in quanto si sconfina in materia riservata alla competenza statale, in materia di previdenza.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Oltre alle ragioni di legittimità e di merito che proponeva il relatore, io credo che ci siano anche ragioni di opportunità che vanno sottolineate.

In modo particolare, non si può non rilevare che i pensionati non dovrebbero lavorare part-time, soprattutto in un'isola con alta disoccupazione. Noi riteniamo che sia più opportuno creare nuovi posti di lavoro, anziché consentire a chi ha già una pensione, e quindi comunque un reddito, di poter usufruire dell'occupazione part-time.

Quindi, oltre che ragioni di legittimità e di merito già sottolineate, anche ragioni di opportunità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, credo che l'emendamento vada proprio nel senso dell'affermazione dell'Assessore. Proprio in un'isola con un'alta percentuale di disoccupati bisognerebbe favorire anche un pensionamento part-time, nel senso che un lavoratore può decidere di proseguire il suo rapporto di lavoro per un determinato numero di ore e per le altre ore andare in pensione. Se uno decidesse di lavorare per metà del proprio lavoro, ogni due pensionati creeremo un posto di lavoro nuovo.

Tra l'altro, e qua devo contestare quello che dice il professor Macciotta, è già previsto dalle norme nazionali, quindi non andremmo contro le norme nazionali, ma applicheremmo quello che la nazione sta già facendo, quindi non vedo perché si creino più disoccupati, è un incentivo per mandare in pensione la gente che non ce la fa più a lavorare l'intero monte ore che gli spetta, però per quelli che ancora si sentono di lavorare possiamo dargli l'opportunità di andare in pensione per le altre, per le altre che già rimangono si creano altri posti di lavoro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, l'inciso in deroga a regime di non cumulabilità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre '96 numero 662, mi pare assolutamente illegittimo; si tratta di norma di carattere previdenziale e cumulo di pensione con stipendio per cui in effetti di questa materia può disporre solo lo Stato, per una questione di gran lunga inferiore abbiamo avuto il rinvio recentemente sulla legge sull'EMSA.

Per cui in effetti questa formulazione è comunque opportuno non inserirla in legge se non vogliamo viziare l'intero provvedimento. Ma stando al merito, a parte quanto ha detto l'Assessore, devo rilevare che in effetti avere dipendenti part -time che decidono di lavorare di meno per loro esclusiva volontà derivante dal fatto che si considerano pensionati e quindi al di fuori, almeno parzialmente, dal ciclo del lavoro, porterebbe a tenere nell'amministrazione regionale persone sicuramente non motivate, cioè persone che hanno tirato i remi in barca, mentre questi posti potrebbero essere occupati utilmente da persone giovani, più motivate e quindi più in grado di dare all'amministrazione un apporto di rinnovamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Finalmente l'assessore Loddo una verità l'ha detta, cioè che in Sardegna ci sono 300.000 disoccupati, mi dispiace che al suo fianco non sia presente il presidente Palomba che mi pare sia l'unico che ignora questo dato drammatico nella nostra isola.

Assessore Loddo, io non vorrei che lei pensasse che i problemi della disoccupazione si possano risolvere con la riforma della burocrazia regionale; e lo spirito di questo emendamento è ben altro, quindi non confondiamo, Assessore, problemi che sono fra di loro assolutamente incompatibili, inconciliabili per logica e anche per un senso comune del modo in cui si affrontano i problemi, altrimenti su ogni questione qui ci si può attardare a dire tutto e il contrario di tutto.

Questo emendamento pone alla riflessione dell'Aula non un qualcosa che ha sognato questa notte il collega Biancareddu, ma qualcosa che fa già parte di una norma contenuta nel decreto del Ministro per la funzione pubblica del 29 luglio del 1997, la numero 331, e che si vuol riproporre qui nell'ordinamento regionale.

Si può essere d'accordo o si può anche dissentire, si può dissentire ritenendo non adeguato al nostro ordinamento, ritenendo che non sia o non possa perseguire il meglio la pubblica amministrazione attraverso contratti di questa natura, ma non si possono al riguardo, Assessore, dire sciocchezze.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento 42 aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

( Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

PIRAS, Segretario:

Art. 47
Esercizio delle attività professionali

1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo.

2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.

3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.

5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti.

6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.

7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.

8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.

9. Gli avvocati dipendenti della Regione possono essere affiancati da avvocati del libero foro o dall'Avvocatura dello Stato nell'espletamento dell'attività contenziosa, quando la Giun­ta regionale lo ritenga opportuno.

10. La Giunta regionale può conferire incarichi di consulenza in materia legale anche a soggetti esterni, quando la particolarità dell'og­get­to la renda necessaria.

11. L'affidamento degli incarichi ai singoli legali dipendenti dell'Amministrazione è disposto dal competente direttore generale, che può sollevare il legale dall'incarico o affiancarlo con altro legale, con provvedimento la cui motivazione può rimanere riservata.

12. Ai legali dipendenti dell'Amministrazione è attribuita, in aggiunta agli altri elementi della retribuzione loro spettante, una quota, determinata dal contratto collettivo, degli onorari incassati dalla Regione, in quanto posti a carico delle controparti in forza di provvedimenti giudiziari o transazioni, e relativi a controversie in cui la Regione non si sia avvalsa di legali esterni. Fino a diversa determinazione contrattuale, la quota è fissata nella misura del 40 per cento.

13. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I criteri per il riparto degli incentivi sono determinati con deliberazioni della Giunta regionale o dei consigli di amministrazione degli enti.

PRESIDENTE. All'articolo 47 sono stati presentati gli emendamenti numero 9, soppressivo parziale, e numero 43 modificativo. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:




PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento 9 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il senso della soppressione dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 47 nasce da una motivazione molto pratica. Quando in Commissione si decise di inserire il testo di questi commi, si pensava che fosse necessario regolamentare lo status giuridico della, la chiamiamo così per semplicità, Avvocatura regionale. Io ho proposto in Giunta, e la Giunta l'ha approvato, un disegno di legge che ridisegna complessivamente questo istituto, questo ufficio speciale dell'Avvocatura regionale.

Poiché questo disegno di legge non ha bisogno di copertura finanziaria, e quindi potrà essere trasmesso all'attenzione del Consiglio Regionale fin dai prossimi giorni, quindi la Commissione potrà prenderne immediatamente visione per portarlo subito all'Aula, credo che non sia opportuno inserire nel testo dell'articolo 47 queste norme, pertanto ne chiedo la soppressione rinviandone la normativa al disegno di legge che ho presentato e che la Giunta ha fatto proprio.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 43 ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, a nostro parere l'articolo appare restrittivo rispetto alla normativa attuale che non prevede il requisito delle iscrizioni all'albo. D'altro canto non è definita a livello nazionale la proposta di legge Mirone per la riforma degli albi professionali, e comunque non può ignorarsi che esiste una prospettiva, anche a livello comunitario, favorevole all'esercizio diretto delle professioni, senza obbligo di praticantato al termine del ciclo di studi, e quindi orientata a riconoscere il valore effettivo del titolo di studio.

Al comma 8 invece si intende rafforzare la scelta di valorizzare le professionalità interne, con specifico riferimento anche a quelle proprie degli uffici tecnici che più frequentemente sono oggetto di affidamento all'esterno.

Si ritiene infatti che questa scelta, coerente con le disposizioni della legge numero 109/94, legge Merloni, poi richiamata dal comma 13, consenta miglior utilizzo del personale, significativi risparmi per le amministrazioni e creazioni di posti di lavoro utili e produttivi nel comparto regionale.

La precisazione al comma 13 invece ha lo scopo, d'altro canto, di evitare che per le prestazioni di natura professionale ai dipendenti siano attribuiti compensi eccedenti quelli previsti, vedasi di recente il caso dello straordinario forfettario attribuito a titolo di indennità per l'emergenza idrica.

La soppressione del comma 12 è coerente con il rispetto della titolarità del contratto di lavoro a determinare la misura degli elementi retributivi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Per quanto riguarda l'emendamento numero 9 della Giunta Regionale, la Commissione preso atto delle dichiarazioni testé fatte dall'Assessore competente lo accoglie.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 43, le osservazioni negative sono diverse. Prima, l'affermazione della non necessità per l'esercizio professionale dell'iscrizione in albi professionali, la materia è certamente in evoluzione, come riferiva giustamente il collega Biancareddu, a livello nazionale e a livello comunitario, ma in questo momento l'iscrizione all'albo è richiesta.

Per quanto riguarda il comma 3, la cancellazione è conseguente alla modifica proposta del comma 1, faccio rilevare che ci sarebbe un'incongruenza dal punto di vista della costruzione legislativa dell'articolo se sopprimessimo il comma 3 e lasciassimo in piedi il comma 4, che parla dei casi di cancellazione dall'albo.

Per quanto riguarda il comma 8, la Commissione ritiene che la formulazione del testo in cui si evince chiaramente che la norma è il ricorso per tutte le esigenze alle professionalità interne all'amministrazione, ed è soltanto in caso di motivata impossibilità a provvedere con le risorse umane proprie a questi compiti che si può fare ricorso a professionisti esterni, non ritiene che sia necessario dettagliare ulteriormente la norma.

Per quanto riguarda poi le parole aggiunte al termine del comma 13, una affermazione di una norma di questo tipo significherebbe vanificare per esempio la legge Merloni, perché significherebbe che indennità che vengono attribuite per funzioni specifiche svolte, verrebbero soppresse dal percepimento di incentivi derivanti da attività professionali regolate in tal modo, per questi motivi l'emendamento non si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento 43 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sull'emendamento 43 intanto ritengo che ragioni tecniche avrebbero probabilmente suggerito la sua scrittura per parti perché in questo caso si può dare una valutazione complessiva, però siccome vengono espresse materie diverse sarebbe stato più opportuno stenderlo per testi differenti.

Per quanto riguarda il comma 1, in generale per tutti i commi che sono stati enunciati nel testo dell'emendamento si accolgono e si fanno proprie le osservazioni già fatte dal relatore. Per quanto riguarda in modo particolare il comma 1, si è d'accordo col proponente che la normativa comunitaria è in fase di avanzata rivoluzione ed evoluzione, tuttavia il fatto che questa normativa comunitaria non sia stata ancora recepita nel nostro paese, renda necessario conservare l'iscrizione all'albo come requisito fondamentale per poter esercitare attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali.

Per quanto riguarda le altre cose si concorda con quanto già detto e non si ripete.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo e sugli emendamenti il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Un solo commento, evidentemente sia l'Assessore che il relatore e la maggioranza che sostiene queste tesi, vuole far sì che per esempio presso l'Assessorato dell'ambiente alcuni funzionari o ispettori, oltre a percepire giustamente lauti stipendi, percepiscano anche cento, duecento, trecentomila lire all'anno per le cosiddette perizie e collaudi. Non si capisce come si possa fare a tenere gente dipendente e poi affidargli anche degli incarichi professionali pagati con la tariffa di liberi professionisti, a differenza che i liberi professionisti rischiano in proprio, i dipendenti sono dipendenti quindi basterebbero degli incentivi, oppure delle tariffe professionali ridotte come per esempio quella dei dipendenti comunali che percepiscono l'1 per cento dell'ammontare del progetto.

Qua invece i dipendenti percepiscono in pieno lo stipendio e poi arrotondano con 200 - 300 milioni all'anno per delle perizie, quindi i tecnici degli Ispettorati di Sassari fanno le perizie a Cagliari, quelli di Cagliari collaudano quelli di Nuoro e rimane tutto una lobby che gira miliardi ogni anno e che si vuole continuare a foraggiare.

Ora se l'intenzione della Giunta e della maggioranza è questa è bene che i sardi lo sappiano, perché a fronte di tanti giovani professionisti che rischiano in proprio, persone capaci, qua c'è invece una specie di massoneria, nel senso peggiore del termine, perché se di massoneria buona si trattasse tanto di capello, che con i soldi pubblici foraggia queste persone.

Questo è un mal costume che è bene che tutti sappiano, e noi di Forza Italia siamo pienamente contrari a queste abitudini, per cui se volete votare così siete liberi di farlo, però assumetevene le responsabilità davanti ai vostri elettori, davanti al popolo sardo, soprattutto quello dei disoccupati.

(Applausi dalle tribune del pubblico)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). La prego Presidente di impedire assolutamente che si verifichino fatti di questo genere per le prossime dichiarazioni, con tutti gli strumenti che prevede il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. Prego i commessi di vietare e impedire qualsiasi manifestazione che provenga dalle tribune.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S d'Az). Presidente, l'articolo 47 ha la funzione di far sì che le attività professionali vengano svolte nell'ambito dell'amministrazione e con personale dell'amministrazione. Questo rappresenta un elemento innovativo nell'attuale ordinamento dell'amministrazione regionale, in cui non vi sono limiti all'esercizio di attività professionali dell'amministrazione mediante trasferimento all'esterno o addirittura, come nel caso che lamentava Biancareddu, nel finto trasferimento all'esterno.

Sulla base di questo articolo invece queste attività, salvo l'eccezione prevista dal comma 8, ovverosia l'impossibilità motivata di provvedere con mezzi dell'amministrazione, queste attività devono essere svolte dai dipendenti dell'amministrazione che hanno la particolare qualifica e l'iscrizione all'albo.

E` vero, Presidente, che l'iscrizione all'albo probabilmente è un requisito che sparirà fra non molto, però l'iscrizione all'albo sarà comunque sostituita da elementi che vanno anche oltre i titoli di studio e professionale, perché supponiamo che venga liberalizzata la professione di avvocato; oggi per essere iscritti all'albo non bastano i titoli di studio e professionali, l'abilitazione a esercitarne la funzione, occorrono altri requisiti, per esempio la specchiata condotta. Se aboliamo l'albo comunque questi requisiti saranno necessari per poter esercitare la professione, mancherà il quadernetto in cui sono annotati i nomi, mancherà il riconoscimento di essere inserito nella categoria professionale, ma questo tutto sommato è perché qualcosa è superato.

Oggi la ricognizione di chi esercita una professione la esercitano gli uffici fiscali, tutto sommato l'elenco degli avvocati, degli ingegneri che esercitano la professione oggi ce l'ha l'ufficio Iva. In questo senso è superato l'albo come elenco degli esercenti la professione, non sotto il profilo dei requisiti necessari per esercitare la professione.

Per cui la parte prima dell'emendamento sia la modifica al primo comma, sia la soppressione del terzo comma non può trovare accoglimento allo stato della legislazione, probabilmente se la legislazione sarà modificata dovremo adattare alla nuova legislazione ma non sarà una semplice soppressione degli albi professionali.

Quanto al comma 8, non vedo perché la riscrittura finalizza ai soli uffici tecnici, solo a determinate attività una norma, l'articolo 8, che è scritto con carattere generale, qualunque attività sia quella di ingegnere ma anche di quello di medico, di avvocato e così via. Quanto all'articolo 13, l'approvazione avrebbe la conseguenza di disincentivare la progettazione all'interno della Regione, perché è vero che i compensi della Merloni non devono sovrapporsi a compensi per la stessa prestazione, come per esempio straordinari forfetizzati o anche straordinari non forfetizzati, però vi sono altre forme, retribuzione aggiuntiva, che è un termine estremamente generico, che non vedo perché non debbano essere corrisposte.

Se un dipendente che firma i progetti ed è al tempo stesso coordinatore di un ufficio, diciamo genericamente dell'amministrazione, non vedo perché non possa coesistere il compenso della legge Merloni con l'indennità di coordinamento di quell'ufficio. Mi sembra effettivamente che questo sia un tentativo di punire i dipendenti che con molto scrupolo cercano di fare il lavoro per l'amministrazione.

Quanto alla massoneria, Biancareddu farebbe bene ad astenersene, anche perché fra i massoni non proprio ortodossi c'è il suo capo Berlusconi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Chiedo, sull'ordine dei lavori, ma anche per intervenire sull'articolo. Sull'ordine dei lavori perché mi pare che non sia successo niente di scandaloso, né ho avvertito turbolenze in un battimano. Se la maggioranza si fosse scandalizzata quando ha ammesso altre categorie, mi riferisco soprattutto ai lavoratori che giustamente esasperati, soprattutto quelli dell'EMSA, gridavano al loro indirizzo, in quel caso avrebbero dovuto trovare motivo anche di preoccupazione, non in questo caso.

Quindi lasciamo al dibattito sereno e lasciamo anche a chi ci ascolta, non dico di assentire o dissentire con manifestazioni, ma non mi pare che un battimano debba allarmare quest'Aula.

Sul merito dell'articolo in esame, anche qui si tratta di operare una scelta, perché entrambe sono legittime, non demonizziamo assolutamente nessuno, non demonizziamo quei bravi funzionari che hanno anche competenze tecniche specifiche, chi svolge la professione di ingegnere, di perito agronomo - industriale all'interno dell'amministrazione, anche qui si tratta di operare una scelta definitiva valutando, ed è quello che manca purtroppo alla nostra Regione, se nel passato il conferimento di incarico sia stato o sia avvenuto sempre nell'ambito di ciò che è legittimo, di ciò che è corretto e nell'ambito del primario interesse dell'amministrazione e non anche nel primario interesse delle tasche dei soliti pochi che hanno beneficiato di questo sistema.

Si tratta di porre un argine a questa forma, casi purtroppo ne abbiamo, di mal costume, questo è lo spirito dell'emendamento, se nelle parole anche riferite dal collega Bonesu, che ritiene sostanzialmente il comma 8, così come specificato nella nuova formulazione dell'emendamento numero 43, già ricompresa nella dizione contenuta nell'articolo 47, bene, vorrà dire che il Gruppo Forza Italia sottoporrà a tutte le forze politiche in Consiglio la sottoscrizione di un ordine del giorno con il quale si impegna, la Giunta Regionale e i singoli Assessori, a non conferire incarichi di questa natura a personale interno, salvo che il personale interno lo esegua come esercizio della sua funzione, esercizio quindi dell'attività che ordinariamente esplica.

Mi pare che in questo modo riportiamo nell'alveo della normalità e del buon costume quello che secondo le segnalazioni che ci pervengono, ma penso che anche gli altri consiglieri siano stati investiti del problema, oggi è diventato una sorta di mercato.

Quindi, sotto questo profilo, e con le assicurazioni anche date dal collega Bonesu che ha lavorato direttamente al testo di questa legge, riteniamo che l'articolo 47 con queste precisazioni possa trovare anche il nostro accoglimento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i comportamenti in aula mi rifaccio esclusivamente all'articolo 67 comma II, nel quale vengono trattati i comportamenti del pubblico che osserva le sedute.

Non entro nel merito di episodi precedenti, credo di dover applicare come sempre imparzialmente il Regolamento.

Ha domandato di parlare il consigliere Schirru. Ne ha facoltà.

SCHIRRU (Progr. Fed.). Vorrei solamente porre all'attenzione, e anche per venire in un certo qual modo incontro alle osservazioni fatte da altri colleghi, vorrei suggerire proprio perché la legge Merloni ormai è operante, certamente ci saranno modifiche in corso, di rispettarla pienamente soprattutto quando si dice che le attività di progettazione, le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali, sono svolte nell'amministrazione e negli enti da dipendenti in possesso non solo dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo, ma anche coloro che sono stati abilitati da specifiche norme, perché esistono nell'ambito dell'amministrazione dei dipendenti, in particolar modo figure tecniche, che sono stati assunti anche per svolgere quella funzione.

Quindi quello che chiedo è se è possibile aggiungere che comunque, dopo "di iscrizione all'albo", "o abilitati da specifiche previsioni di legge", così come dice esplicitamente la legge Merloni all'articolo 17.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore su questo emendamento orale del consigliere Schirru ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni a quanto richiesto dal consigliere Schirru, metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Che cosa stiamo votando?

PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 della Giunta.

PITTALIS (F.I.). Io sull'emendamento della Giunta, se consente, perché non sapevo che cosa si stesse votando, chiederei a nome del Gruppo di Forza Italia il voto segreto.

PRESIDENTE. Consigliere Pittalis, chiedo scusa, ma l'ho posto in votazione, l'emendamento è stato già votato. Avevo detto che siamo in fase di votazione dell'emendamento numero 9, è stata chiesa la controprova, che poi è stata ritirata sempre sull'emendamento numero 9.

Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova).

Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu, ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Volevo chiedere il voto per parti e il voto segreto per la parte che inizia con il comma 8.

PRESIDENTE. Votazione per parti dell'emendamento numero 43 e voto segreto per il comma 8.

BIANCAREDDU (F.I.). Cioè per la parte successiva alle parole "comma 8".

PRESIDENTE. Sì, da "l'amministrazione degli Enti". Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Sull'ordine dei lavori. Cioè, vorrei capire esattamente le posizioni, perché dall'intervento dell'onorevole Pittalis, ritengo anche in qualità di Capogruppo, si evinceva che dalle assicurazioni fornite, dalle precisazioni fornite nel corso del dibattito, la sua parte politica accoglieva l'articolo, sottintendendo che lo accoglieva nella sua formulazione originaria. Allora mi chiedo: si doveva considerare ritirato l'emendamento in discussione, cioè, l'emendamento 43? Ma, dalla richiesta del consigliere Biancareddu, ora, così non si evince. Quindi, vorrei capire se c'è un contrasto (legittimo, per carità!) nell'ambito del Gruppo o qual è la posizione di cui deve tenere conto il Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Assicuro l'onorevole Macciotta che i contrasti sono tutti interni alla Giunta e alla sua maggioranza. All'interno del mio Gruppo c'è un'identità di vedute e quindi la assicuro, non se ne preoccupi, anzi si preoccupi del contrasto che fino ad ora ha opposto anche in questa discussione l'assessore Loddo agli altri Assessori, al suo Presidente e alla sua maggioranza, che è motivo ben più grave e sul quale noi abbiamo anche chiesto di dare conto.

Io non sono il firmatario di questo emendamento. Ho espresso una posizione che è quella del Gruppo, non esiste nessun contrasto, l'emendamento è articolato poi in diverse parti, quindi, mi pare che non ci sia nessuno dei problemi e delle preoccupazioni che ha sollevato il collega Macciotta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il comma primo dell'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.(Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione il comma 2. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico della parte che va dal "Il comma 8 è sostituito dal seguente" fino al comma 12.

Il comma 12 è stato già soppresso dall'emendamento della Giunta.

Risultato della votazione

Presidente. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 62

Votanti 62

Maggioranza 32

Favorevoli 29

Contrari 33

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIPPI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - MURGIA - OBINO - ONIDA - OPPIA - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Passiamo alla votazione dell'ultima parte dell'emendamento numero 43.

Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha la facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Chiedo il voto a scrutinio segreto anche per la parte finale.

Votazione a scrutinio segreto

Presidente. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico della parte finale dell'emendamento numero 43.

Risultato della votazione

Presidente. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 60

Votanti 60

Maggioranza 31

Favorevoli 28

Contrari 32

Il Consiglio non approva.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CASU - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FANTOLA - FERRARI - FLORIS - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - GRANARA - LA ROSA - LADU - LIPPI - LODDO - LOMBARDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MILIA - MURGIA - OBINO - OPPIA - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO - ZUCCA.)

Passiamo alla votazione dell'articolo 47 così come modificato dall'emendamento dell'onorevole Schirru per il primo comma. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

PIRAS, Segretario:

Art. 48
Codice di comportamento

1. Il codice di comportamento dei dipen­denti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regiona­le, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipen­denti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'articolo 58 bis comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

PRESIDENTE. All'articolo 48 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu per illustrare l'emendamento numero 44.

BIANCAREDDU (F.I.). E` brevissimo, e breve sarà l'illustrazione. Con l'emendamento si tende a dare valenza - cosa che pare in questa legge invece non esista - alla contrattazione. Cioè, limitare per quanto è possibile la riserva di legge e lasciare alla libera contrattazione i dettagli, lasciando solo alla legge le norme di principio. Quindi, anche qua si vuole dare importanza al contratto collettivo. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie, innanzitutto la sostituzione per l'introduzione di questa precisazione che l'emendamento reca, non sembra la sede adatta al comma tre, perché il comma tre sostiene che fino a quando non si è definito il codice di comportamento dei dipendenti entro 6 mesi, si rimarrebbe scoperti se sopprimiamo questo comma, mentre invece il comma recita che nel tal caso fino a quando non viene definito il codice di comportamento a livello regionale, sono in vigore le norme, a cui bisogna attenersi, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, definite ai sensi dell'articolo 58 bis comma 1 del decreto legislativo numero 29. Pertanto non si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non accoglie sostanzialmente con le stesse motivazioni già formulate dal relatore Macciotta. Il 58 bis dell'80, infatti, dice chiaramente che in riferimento alla concertazione, alla preventiva informazione delle confederazioni sindacali più rappresentative, è fatto salvo. Pertanto non credo che ci siano problemi interpretativi e quindi, è fatto salvo il principio della contrattazione collettiva. In modo particolare io credo che questo articolo 48 vada letto in modo combinato con l'articolo 5 che abbiamo già approvato e quindi, le preoccupazioni che formulava il collega Biancareddu, credo che possano considerarsi superate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Non riesco a capire la perplessità dell'onorevole Macciotta, perché il testo dell'emendamento recita che il contratto collettivo potrà modificare il codice di comportamento.

Noi non stiamo mettendo ostacoli al fatto che il codice di comportamento venga approvato con decreto del Presidente della Giunta.

Di una cosa invece mi accorgo, che qua basta che l'onorevole Macciotta, e forse anche l'Assessore, mettano un disco "non si accoglie" e risparmiano anche fiato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az). Io credo che l'onorevole Biancareddu dovrebbe tenere conto che il problema non è che il contratto collettivo potrà modificare, perché i rapporti tra la contrattazione e il codice di comportamento sono già previsti all'articolo 5. Il fatto è che sostituendo il comma tre si evita la sanzione per inadempimento della Giunta, siccome io della Giunta non mi fido, voglio che il comma tre resti, perché se la Giunta non provvede entreranno in vigore le norme previste dallo Stato. Evidentemente l'onorevole Biancareddu si fida molto della Giunta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 49.

PIRAS, Segretario:

CA­PO II
Procedimento disciplinare

Art. 49
Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi­.

3. Fino all'adozione di una diversa disci­pli­na contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 della legge regiona­le 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 50.

PIRAS, Segretario:

Art. 50
Procedimento disciplinare

1. L'Amministrazione e gli enti non posso­no adottare alcun provvedimento disciplina­re nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventi­vamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.

2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assi­stenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o confe­risce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.

4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.

5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipen­dente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.

6. Il dirigente che applica la sanzione disci­plinare ne dà contestualmente comunicazio­ne alla direzione generale competente in materia di perso­nale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.

7. L'irrogazione delle sanzioni discipli­nari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.

8. Con il consenso del dipendente, la san­zione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

10. Ove il contratto collettivo regionale non preveda una diversa procedura di conciliazione, il dipendente al quale sia stata appli­cata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'articolo 51 nei venti giorni succes­sivi alla data di ricevimento della comu­nicazio­ne, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderi­sce o conferisce mandato. La sanzio­ne disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.

11. Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La san­zione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.

12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 51.

PIRAS, Segretario:

Art. 51
Collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresì un supplente del presidente.

2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'articolo 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Am­ministrazione e degli enti e due in rappresentan­za dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.

3. L'elenco dei rappresentanti dell'Am­ministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.

4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

5. Per la validità delle riunioni è neces­saria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.

6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. All'articolo 51 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZUCCA

PRESIDENTE. Ha facoltà di palare il consigliere Biancareddu per illustrare l'emendamento numero 45.

BIANCAREDDU (F.I.). Prima di illustrare l'emendamento, devo un chiarimento all'onorevole Bonesu, dicendo in tutta sincerità che se la fiducia che ho io nella Giunta ce l'avesse tutta Aula, probabilmente non sarebbe in carica. Piuttosto volevo ricordare le cinque volte che ha votato lei la fiducia alla Giunta regionale, cosa che io non ho fatto.

Per quanto riguarda l'emendamento, occorre prevedere in aggiunta alla procedura a regime per la formazione dell'elenco dei rappresentanti, dei dipendenti basata sulle elezioni, una norma di salvaguardia per l'immediata operatività del Collegio arbitrale. Si ritiene opportuno che tale disposizione preveda la designazione da parte sindacale. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Il relatore, premesso che non mette timbri, ma non fa altro che rapportare quelle che sono le decisioni e il parere della Commissione nella sua interezza, non accoglie anche questo emendamento. La motivazione del dispositivo che è stato posto nel testo, che democraticamente rimanda alla composizione delle liste dei rappresentanti sindacali da cui poi sorteggiare i componenti a turno del Collegio arbitrale, venga fatta sulla base di libere elezioni, si è posto il problema appunto della sanzione, entro un anno questo deve essere assicurato, proprio la carenza del Collegio arbitrale in condizioni immediate dopo l'entrata in vigore della legge, deve spingere le organizzazioni sindacali a farsi parte attiva, e la Giunta per quanto le compete, a provvedere a questo adempimento e a permettere che si svolgano rapidamente queste elezioni e venga composto, secondo le norme del testo, il Collegio arbitrale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di palare l'Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione. Concorda con il relatore, anche perché visto che le more vanno molto di moda in questo periodo, si rischia che le more delle elezioni di rappresentanti finiscano per diventare la normalità, quindi si preferisce lasciare il testo com'è.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo e sull'emendamento il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento 45 corre il rischio di sostituire con una norma transitoria quella definitiva, perché verrebbe a mancare qualunque termine e qualunque sanzione per fare le elezioni dei rappresentanti. Devo però una risposta all'onorevole Biancareddu. Io ho votato cinque volte la fiducia alla Giunta sperando che governasse la Sardegna, la sesta volta non l'ho votata. Ma devo ritenere che la Giunta può rimanere tranquillamente in carica fin quando l'opposizione sarà fatta con emendamenti come questo o come quello del carnevale di Tempio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Volevo, signor Presidente, svelenire il clima dell'Aula, anche per ricomporre un po' il forum delle opposizione, ma in senso benevole naturalmente.

Però voglio dire con serietà, che esprimo solidarietà naturalmente al relatore che sta svolgendo egregiamente il proprio difficilissimo compito, dicendo che quando parla, parla a nome della Commissione o comunque della maggioranza della Commissione e anche a nome nostro, dei Popolari e quindi, svolge il suo ruolo non per mettere un timbro finale o per impedire il dibattito nell'Aula, ma perché esprime il parere che noi già abbiamo espresso.

Nel merito dell'emendamento 45, debbo dire che in Commissione c'è stato un dibattito, per capire qual era l'obiettivo vero di questo emendamento; ci è sembrato che anche nell'interesse dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano, è bene prevedere nella norma un termine preciso entro il quale si svolgono le elezioni.

Il comma 4 dell'articolo in discussione, l'articolo 51 lo prevede, abbiamo ritenuto opportuno che sia più vincolante per l'amministrazione il comma 4 che non l'emendamento 45 che rimarrebbe molto più aleatorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Per rassicurare anche l'onorevole Marteddu che il forum delle opposizioni è vitale, anzi lo invitiamo a presenziare il 10 e 11 ottobre perché si renda conto da vicino qual è il progetto del forum delle opposizioni. Si renderà conto che non è uno scherzo.

In quanto all'emendamento 45, bene, noi prendiamo atto, registriamo che da parte delle forze politiche di maggioranza che hanno contato un serbatoio sempre elettorale presso le organizzazioni sindacali e, penso di non scoprire niente di nuovo, oggi da quelle forze di maggioranza viene negata la rappresentanza alle organizzazione sindacali in questo organismo.

Ne prendiamo atto, lo registriamo come un altro fatto da iscrivere tutto a questa iniziativa del centrosinistra che vedo compatto nel violare delle elementari norme, quali appunto quella della partecipazione della rappresentanza sindacale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento 45. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

( Non è approvato)

Congedi

Presidente. Comunico che i consiglieri Petrini e Cherchi hanno chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo, a far data dal primo ottobre. Se non vi sono opposizioni i congedi si intendono approvati.

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato della proposta di legge Masala - Locci - Usai Edoardo - Frau: "Organizzazione dell'Amministrazione regionale. Revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" (22) e del disegno di legge: "Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina in materia di personale regionale" (101)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 52.

PIRAS, Segretario:

TITOLO V
ACCES­SO AL LAVORO

Art. 52
Modalità di accesso

1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscri­zionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola del­l'ob­bligo, facendo salvi gli eventuali ulterio­ri requi­siti prescritti per specifiche profes­sionalità;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della legge regionale n. 12 del 1993, l'Amministrazione e gli enti effettuano una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai più anziani in servizio e, a parità, ai più anziani d'età. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di esple­tamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizza­re forme di preselezione, ed a selezioni decen­trate per circoscrizioni territoriali.

4. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità con le quali l'Amministrazione e gli enti potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 53.

PIRAS, Segretario:

Art. 53
Requisiti e procedure di assunzione

1. I requisiti generali per l'accesso agli im­pieghi regionali, nonché le categorie riser­vatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regiona­li.

2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti.

3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commis­sioni esaminatrici sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

4. Le procedure per le assunzioni previ­ste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 52 sono disciplinate dalla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, nonché, in quanto compatibile, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41. Per le assun­zioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni, si applicano le disposi­zioni vigenti in materia.

5. I cittadini degli stati membri dell'U­nione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle relati­ve disposizioni regolamentari.

PRESIDENTE. All'articolo 53 sono stati presentati l'emendamento 20 e l'emendamento 10 entrambi aggiuntivi. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:




PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 20 ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Anche questo emendamento, accolto dalla Commissione, è un emendamento tecnico in quanto all'articolo 53, al comma 4, le categorie protette disciplinate della legge regionale, eccettera sono aggiunte "e dalla legge regionale 3 luglio 1998, numero 21" che si riferisce all'assunzione protetta di coniuge o figli di personale deceduto per cause di servizio o vittime di attentati. Legge regionale che abbiamo approvato recentemente.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione. L'emendamento numero 10, che prevede l'accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi per l'accesso dell'amministrazione regionale e negli enti, compresi quelli per l'accesso alla dirigenza, si mette nella stessa linea in cui si sta avviando la riforma del pubblico impiego a livello nazionale. Prevedendo, appunto, questo, già introduce all'interno dell'amministrazione due elementi che consentono di aprire l'amministrazione regionale verso l'Europa e, quindi, verso il futuro.

Ne approfitto anche per esprimere il parere favorevole all'emendamento numero 20 dei colleghi Marteddu e Macciotta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Si accoglie.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 54.

PIRAS, Segretario:

Art. 54
Concorsi unici

1. Alle assunzioni per concorso del perso­nale dell'Amministrazione e degli enti si prov­vede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.

2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di perso­nale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionali­tà e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici.

3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.

4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche.

5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazio­ne degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti prov­vedono alle relative assunzioni.

6. I dipendenti non possono essere trasferi­ti, comandati o distaccati dalla sede di destina­zione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzio­ne del contingente organico della struttura di assegna­zione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destina­zione.

PRESIDENTE. All'articolo 54 è stato presentato un'emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis per illustrare l'emendamento.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, esprimo apprezzamento per l'articolato che noi abbiamo in trattazione, però ho ritenuto aggiungere un comma aggiuntivo che non comporta neppure variazioni di spesa, soltanto pone in evidenza una situazione di disagio per alcune categorie di personale all'interno dell'Amministrazione regionale. La proposta di legge numero 22 e il disegno di legge numero 101 in discussione, stabiliscono che la mobilità, l'aggiornamento, la formazione e la riqualificazione professionale sono componenti essenziali nella gestione delle risorse umane nell'amministrazione e negli enti, ponendo così le basi e gli obiettivi per la valorizzazione delle risorse umane intese come meccanismo funzionale all'obiettivo dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione.

Mentre l'articolo 76, primo inquadramento del personale non dirigenziale, comma 1, dispone che nelle more di un passaggio ad un ordinamento professionale il personale dell'amministrazione e gli enti di qualifica non dirigenziale conservi la qualifica e il trattamento economico posseduti alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 77 invece, prima costituzione della dirigenza, comma 2, prevede in deroga al comma 1 dell'articolo 76, l'attribuzione della qualifica dirigenziale tramite concorsi interni ai dipendenti del ruolo unico regionale, in possesso di predeterminati requisiti, ovvero il possesso del diploma di laurea, l'anzianità di servizio e l'esercizio pregresso di funzioni di coordinamento per un determinato periodo. Per il personale non dirigente però è fatto espresso divieto di prevedere nel nuovo ordinamento professionale qualunque avanzamento o progressione di carriera altrimenti prevista in tutti i recenti contratti che riguardano il personale degli enti locali, dell'amministrazione centrale dello Stato eccetera.

Per altro, se per il primo inquadramento della dirigenza il requisito fondamentale è proprio l'anzianità di servizio, accompagnata dalle pregresse funzioni di coordinamento unite al diploma di laurea, quali presupposti necessari e sufficienti per un inquadramento automatico, contestualmente si prescinde da ogni valutazione su quello che è stato l'esercizio produttivo di queste funzioni. Il requisito della valutazione è altrimenti espressamente richiesto all'articolo 76 per la progressione in carriera del personale non dirigenziale. Occorre quindi stabilire se la differenza di disciplina prevista dai due articoli trovi giustificazione soltanto nell'accertamento della professionalità della dirigenza, trascurando tutto il restante personale, ovvero se la modifica del rapporto d'impiego riguarda per la Sardegna soltanto la dirigenza.

Si segnala inoltre l'assenza del recepimento di una norma vigente a livello nazionale, prevista dall'articolo numero 6 comma 12 della legge 15/5/97 numero 127, cioè una norma del 1997, recentissima, che dispone "gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente nell'ente stesso".

Pertanto, sia nell'attuale ordinamento che nella proposta di legge oggi in discussione, non esiste alcun diritto del dipendente alla progressione giuridica verticale da una qualifica all'altra. Non trovano perciò applicazione l'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori che stabilisce il definitivo conferimento al lavoratore della qualifica corrispondente alle superiori mansioni se svolte. Nell'ambito di uno sforzo legislativo teso al miglioramento e all'ammodernamento della struttura amministrativa della Regione, se è vero che occorre intervenire nella riprogrammazione del struttura organizzativa dell'amministrazione regionale, non si deve prescindere dal disporre che l'amministrazione stessa possa avvalersi del proprio personale attraverso un completo utilizzo delle risorse e delle professionalità esistenti.

Per concludere, e con parole mie, devo fare rilevare che è un articolo in cui si prevede che se la Regione ritiene di poter fare un concorso, nulla vieta che si debba rivolgere al personale che è in servizio, alla Regione stessa e che abbia una professionalità già acquisita, perché noi vediamo non per le qualifiche superiori, ma per quelle in cui è prevista la licenza media e che occorre riferirsi alle acquisizioni dall'ufficio di collocamento, che con l'arrivo di una serie di personale infornato dall'esterno, alcune figure ben determinate all'interno dell'amministrazione, vengono dequalificate e messe da parte. Con questo si prevede che se l'amministrazione, dico non per tutti, se l'amministrazione vuole, può fare un concorso esclusivamente per quei dipendenti regionali.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sull'emendamento numero 54, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Emendamento 1 dall'articolo 54. Il relatore, a nome della Commissione, apprezza i problemi posti nell'illustrazione dell'emendamento, approva l'indirizzo di valorizzazione della professionalità, ciò che trova riscontro anche nei recenti contratti collettivi nazionali; è un orientamento che certamente a livello di contrattazione collettiva anche regionale senz'altro è giusto sostenere, cioè la valorizzazione della professionalità acquisita nella progressione nell'ambito della carriera. Però, a parte forse qualche non molto chiara espressione, perché in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita sembrerebbe che durante il servizio in amministrazione o negli enti venisse acquisita da parte di alcune figure una caratterizzazione sotto l'aspetto del profilo professionale in particolare, cosa che con massimo sforzo mentale non sono riuscito, probabilmente per mia carenza, a definire e a immaginare quale possa essere.

L'intervento dell'onorevole Tunis ha chiarito meglio questo concetto (io mi riferisco al testo dell'emendamento come è e come dobbiamo votare), ma il problema posto in ultimo dall'onorevole Tunis, che risponde ad una esigenza reale, ritengo che faccia riferimento proprio a questo, è stato previsto e tutelato almeno entro certi limiti dal comma numero 2 dell'articolo 52 quando parla dell'effettuazione di "una selezione riservata al personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno 3 anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire prima di procedere a inoltrare la richiesta di avviamento e selezione degli iscritti alle liste di collocamento".

Quindi, qui c'è una garanzia nel senso che l'onorevole Tunis auspicava. Ma per i motivi che complessivamente ho riferito la Commissione ritiene di non poterlo accogliere in questa forma.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 1 all'articolo 54 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. ed Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Anche la Giunta concorda con il relatore, fermo restando che le osservazioni già fatte dal collega Macciotta ritengo possano essere sufficienti ad allontanare ogni preoccupazione di quelle avanzate dall'onorevole Tunis. In particolar modo credo che siano molte rare le fattispecie di figure professionali che possono acquisire professionalità esclusivamente all'interno dell'amministrazione regionale. Mi viene in mente la guardia forestale che deve diventare sottufficiale forestale, e quindi è una professionalità che acquisisce esclusivamente stando all'interno dell'Amministrazione regionale, però mi paiono delle professionalità estremamente difficile da presentarsi all'interno dell'amministrazione. Comunque sono due i problemi: al primo problema, quindi, do una risposta positiva, nel senso che già il comma 2 dell'articolo 52 che abbiamo approvato risponde a questa esigenza per quanto riguarda la fattispecie delle guardie forestali che diventano sottufficiali forestali vi è la lettera D) del comma 1 dell'articolo 52 che ugualmente prevede procedure concorsuali differenziate per l'assunzione all'interno del Corpo Forestale di vigilanza ambientale.

Il secondo aspetto sul quale voglio soffermarmi perché potrebbe ingenerare equivoci anche successivamente riguarda il fatto del passaggio di qualifica. Se qui dentro si volesse intendere con questo emendamento di poter consentire dei passaggi di qualifica nel senso tradizionale del termine, cioè della tradizionale mobilità verticale, non mi resta che ripetere quanto è già stato ripetutamente detto, non solo in questa sala, ma anche altrove soprattutto in Commissione, che questo fa parte della materia di contrattazione e che quindi non può essere legificato e che non se ne può parlare in norma.

Comunque ritengo che lo spirito dell'emendamento sia costruttivo, anche se lo ritengo francamente superfluo rispetto a quanto già detto, comunque esprimo un parare di accoglimento come già fatto dal relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, l'emendamento numero 1 parte da esigenze e problemi che sono forti e che sono fondati a cui il testo del 101 ed anche dei collegati non ha dato finora compiuta risposta, perché risulta che nell'Amministrazione regionale anche per l'evoluzione tecnologica che, anche se in ritardo e parzialmente, la sta investendo, tra qualifiche ed effettivo lavoro non sempre vi è una rispondenza. Vi è del personale che esercita compiti di qualifica superiore, la mobilità verticale, invece, ha portato personale che non ha la necessaria qualificazione a posizioni di qualifica superiore di cui però non esercita di fatto il lavoro.

Quindi, la via seguita con la mobilità verticale tradizionale è una via che ha fallito, perché ha lasciato personale che effettivamente ha acquisito professionalità superiore in posizioni inferiori, mentre ha generalizzato l'elevazione di qualifica con risultati di non miglioramento molto spesso degli standard di qualità dell'Amministrazione regionale, del lavoro che viene fatto.

Per cui l'emendamento numero 1 ha un limite, quello di riproporre sostanzialmente il sistema della mobilità verticale per quanto sottoposto a concorso. Il testo approvato in Commissione, per quanto riguarda il II comma dell'articolo 52 già approvato da questa Assemblea, invece prevede appunto dei percorsi che prescindono dal concorso interno. Dirò di più: l'articolo 56, che voteremo tra poco, estende la riserva di posti in tutti i concorsi pubblici a tutti i dipendenti regionali in possesso dei requisiti, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, rompendo la tradizionale riserva a favore esclusivamente della qualifica immediatamente inferiore.

Ora credo che queste due norme consentano la valorizzazione delle capacità e delle professionalità dell'Amministrazione. Il limite che deriva è la strutturazione della pianta organica, probabilmente non adeguata a quelli che sono gli effettivi carichi quantitativi e qualitativi soprattutto del lavoro che sono nella situazione attuale. Probabilmente anche le rilevazioni dei carichi di lavoro effettuati in precedenza, era una situazione diversa, non tenevano conto della qualità del lavoro, della relazione tra la qualità del lavoro e la qualifica, per cui effettivamente conviene rivedere la pianta organica e credo che prima della fine di questa sessione dei lavori del Consiglio probabilmente anche empiricamente, visto che è uno studio scientifico e non è possibile condurlo entro qualche giorno, sarà necessario rivedere la pianta organica in modo di dare la possibilità di collocare le professionalità di cui l'amministrazione necessita nelle giuste caselle quantitative e qualitative. Dirò, però, che la materia delle qualifiche è una materia ormai essenzialmente contrattuale per gli articoli che abbiamo già approvato di questo provvedimento di legge. Per cui sicuramente io credo che il Consiglio debba votare un ordine del giorno che deferisca comunque alla contrattazione, alla prima contrattazione, la sistemazione di tutte le situazioni a cui non avrà provveduto direttamente o indirettamente la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Tunis Marco. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, io prendo atto delle parole di apprezzamento rivolte dai colleghi, però ritengo che il problema che ho posto sia molto serio, perché hanno fatto (?) riferimento all'articolo 52 che prevede questa possibilità. Io non intendevo riferirmi esclusivamente ai forestali, intendevo riferirmi alla IV qualifica funzionale, la quale va a ricoprire una serie di attività oggi esistenti dentro l'Amministrazione regionale e che sono precipue di quelle delle carriera di concetto. E` inutile nasconderlo, fanno parte di un certo livello ma di fatto sono tutti a lavorare o quasi tutti per un livello superiore. Io non dico che devono essere tutti inquadrati per un livello superiore, ma lasciamo che sia data loro la possibilità di un avanzamento. Ora mi si dice: "Tanto noi abbiamo previsto la norma all'articolo 52 e abbiamo previsto anche una Pianta organica", ma ve ne siete accorti che ci sono 63 posti per un avanzamento alla qualifica superiore? Cosa vuol dire di fronte a 1200 persone che svolgono questo tipo di attività? Vuol dire tarpare le ali alla voglia di migliorare.

Io chiedo, se fosse possibile, la sospensione di questo articolo e poter magari fare una migliore o più adeguata valutazione in sede di Commissione stessa tenuto conto che lo stesso Presidente della Commissione assentiva a qualche mia osservazione, volevo significare che nulla vi era di clientelismo, era soltanto un invito a fare una valutazione più serena di questa situazione, di non frustrare le possibilità di crescita di una categoria che bene assolve ai propri compiti all'interno della Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.). Gli argomenti che sono stati portati in discussione non solo sull'emendamento per essere chiari, ma sull'argomento generale, in particolare sull'articolo, perché di questo si tratta, perché si è cercato di dare una risposta attraverso un articolo e abbiamo capito tutti dal confronto che c'è stato in Aula che non coglie appieno il problema che è stato evidenziato anche dall'intervento del collega Tunis.

Quindi, chiedo ai colleghi della Commissione, ai rappresentanti della Giunta se non sia il caso di sospendere momentaneamente la votazione dell'articolo, procedere rapidamente nelle ore che seguiranno ad un ulteriore approfondimento e di verificare se siamo in grado di costruire un punto di incontro di una normativa chiara che ci permetta di superare questo problema stante la volontà comune, fin qui espressa, per la costruzione di una soluzione positiva.

PRESIDENTE. Mi pare di poter raccogliere l'indicazione di sospendere sia l'articolo 54 che l'emendamento aggiuntivo ad esso relativo numero 1 per cui passerei all'articolo 55.

Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C. - Progr.). a dire la verità, avevo chiesto di parlare, ma dato che lei guarda sempre da quella parte probabilmente non mi ha visto.

PRESIDENTE. Non sono obbligato a ruotare la testa a 360 gradi, me lo indicheranno i funzionari, non è stato fatto, prego adesso ha la parola.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Io mi associo alla richiesta dell'onorevole Cugini, ma faccio notare all'Assemblea che questo argomento viene trattato anche nell'articolo 56 per cui vi è un emendamento presentato da noi che si riferisce allo stesso oggetto della discussione. Per cui, dato che siamo all'articolo 54, poi c'è l'articolo 55 ma subito dopo c'è l'articolo 56, consiglierei, se la Commissione ritiene opportuno ed accoglie questa richiesta, di sospendere momentaneamente adesso, esaminare subito la questione e poi continuare con l'articolato così come avviene normalmente. Per cui io chiedo adesso una sospensione, perché senno sono costretto a chiederlo tra 5 minuti.

PRESIDENTE. Se non ho capito male, mentre la mia ipotesi era quella di raccogliere le indicazioni che sono venute relativamente alla sospensione dell'articolo 54 e del relativo emendamento, l'onorevole Vassallo chiede di sospendere per oggi la prosecuzione dell'esame della legge. Voglio sentire le opinioni dell'Aula per trarne le debite conclusioni.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, la sospensiva dell'articolo 56 in relazione agli emendamenti che sono stati presentati dal collega Vassallo credo che si imponga per lo stesso motivo per cui è stato sospeso l'articolo 54. Però mandare in questo momento in Commissione mi sembra inutile perché la Commissione ha già affrontato l'argomento e si è un po' infranto il discorso sull'estrema complessità, per cui è inutile rimandarlo adesso perché sicuramente non nel giro di qualche ora la Commissione è in grado di risolvere questo problema, per cui sarebbe opportuno continuare nell'esame degli articoli ininfluenti sotto questo profilo, la Commissione dovrebbe continuare la discussione su questo argomento che ha già iniziato, chiaramente quando affronterà il resto del lavoro che deve ancora compiere.

PRESIDENTE. Anche questa è l'opinione della Presidenza, passiamo all'articolo 55. Rimane sospeso il 54 e possiamo prefigurare che anche il 56 rimarrà sospeso per analoghi motivi rispetto a quelli che hanno portato alla sospensione del 54.

Passiamo all'articolo 55, se ne dia lettura.

LA ROSA, Segretario:

Art. 55
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Ammini­strazio­ne ovvero appartenenti al personale del­l'Ammi­nistrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di gover­no ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentan­za dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.

2. I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno 15 esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

L'articolo 56 con i due emendamenti aggiuntivi 27 e 72 rimane sospeso e passiamo all'articolo 57. Se ne dia lettura.

LA ROSA, Segretario:

Art. 57
Assunzione in servizio

1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto deve prevedere l'effettua­zio­ne di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal perio­do di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso.

3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.

4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo artticolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 58.

LA ROSA, Segretario:

TITOLO VI
CONTRATTAZIONE

Art. 58
Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regiona­le o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.

3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.

6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

LA ROSA, Segretario:



PRESIDENTE. L'emendamento numero 46 all'articolo 58 può essere illustrato da uno dei proponenti che lo chieda, ove lo chieda. Si dà per illustrato.

GIORDO (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento numero 46 all'articolo 58, ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. L'emendamento in parte è già accolto dal testo perché già figura nella parte terminale del comma 3 del testo che si prevedono nonché per il personale del Corpo Forestale di vigilanza ambientale discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto che rimane comunque un comparto unico per essere precisi.

Se, con la conseguente soppressione la seconda parte dell'emendamento del comma 3, si intende escludere questa possibilità, come previsto dal testo per le figure professionali che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albo professionale ovvero compiti tecnico scientifici di ricerca, la Commissione non è d'accordo e pertanto non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. E` conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, al comma 3 risulta contraddittorio prevedere distinte discipline contrattuali per cosiddette figure professionali in posizione di elevata responsabilità, dato che ordinariamente tali figure sono ricomprese nella dirigenza per la quale nel successivo comma 4 è individuata l'autonoma area di contrattazione e che per quanto riguarda i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali le eventuali elevate responsabilità non possono che coincidere con l'incarico di responsabili di unità organizzativa. Conseguentemente dallo stesso comma 3 il periodo riferito alla distinta disciplina del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale è stato aggiunto al precedente comma 2.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io continuo a non capire perché fermo restando il personale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, che mi sembra sia l'unica categoria non contestata dall'emendamento, si vogliano togliere le distinte discipline nell'ambito dell'unico comparto alle figure professionali che hanno compiti di elevata responsabilità, quelle che comportano l'iscrizione ad Albi Professionali, ovvero abbiano compiti tecnico - scientifici e di ricerca. Faccio notare che nell'ambito dell'ordinamento statale queste figure hanno distinte discipline contrattuali in parte o in toto. Per cui in effetti sono posizioni diverse, abbiamo visto anche un articolo sull'attività professionale all'interno dell'Amministrazione.

E` chiaro che vi è una serie di responsabilità diverse, di modi di lavorare diversi della generalità di personale, è chiaro che il contratto deve rispecchiare questa diversità. Non si può fare di ogni erba un fascio, non si può sottoporre il contratto degli avvocati della Regione al cento per cento delle regole di quello degli uscieri. Sono attività profondamente diverse. Per esempio l'usciere ha il dovere di stare in ufficio, l'avvocato della Regione se sta in ufficio non sta facendo il suo dovere perché deve stare in Tribunale. Sono attività che si svolgono con parametri di comportamento completamente diversi ed addirittura opposti, per cui il contratto deve rappresentare questa diversità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 58.

Chi lo approva alzi la mano.

(É approvato)

Metto in votazione l'emendamento 46. Chi lo approva alzi la mano. (Viene chiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

( Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

LA ROSA, Segretario:

Art. 59
Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN

1. Nella negoziazione dei contratti col­lettivi regionali la Regione è legalmente rappre­sentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresen­tan­za negoziale delle pubbliche am­mi­ni­stra­zio­ni (ARAN), ai sensi del comma 16 dell'artico­lo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.

4. Le intese definiscono:

a) le modalità con le quali l'ARAN svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;

b) le modalità di utilizzazione del personale dell'Amministrazione regionale eventualmente messo a disposizione dell'ARAN;

c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'ARAN in suo favore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 60.

LA ROSA, Segretario:

Art. 60
Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva

1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.

2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'articolo 47 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale è determinata con riferimento al solo dato associativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 61.

LA ROSA, Segretario:

Art. 61
Autoregolamentazione del diritto di sciopero

1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 62.

LA ROSA, Segretario:

Art. 62
Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'articolo 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 63.

LA ROSA, Segretario:

Art. 63
Procedimento di contrattazione

1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno 15 giorni prima dell'invio al comitato.

2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.

5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'articolo 51 comma 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 64.

LA ROSA, Segretario:

Art. 64
Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi

1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 65.

LA ROSA, Segretario:

Art. 65
Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.

2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.

3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che compor­tino, anche a carico di esercizi successi­vi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regio­nale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 66.

LA ROSA, Segretario:

Art. 66
Interpretazione autentica dei contratti collet­tivi

1. Quando insorgano controversie sul­l'in­terpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per defini­re consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 67.

PIRAS, Segretario:

Art. 67
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993. intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.

PRESIDENTE. All'articolo 67 è stato presentato l'emendamento numero 47 Se ne dia lettura.

LA ROSA, Segretario:



PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.

BIANCAREDDU (F.I.). Si propone solo la soppressione perché l'argomento a nostro parere è sufficientemente definito nel precedente articolo 5. Non ci sono altre controindicazioni secondo noi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento 47 ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta, relatore.

MACCIOTTA (Gruppo Misto), relatore. Non si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Non si accoglie anche perché l'emendamento 47 tende a sopprimere un riferimento all'articolo 47 del 29, che è stato tenuto in piedi interamente dal decreto legislativo 80, per cui non si capisce quali possono essere le ragioni per sopprimere questo testo che è tenuto fermo, è tenuto in piedi dalla legislazione nazionale più recente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, accolgo le motivazioni dell'Assessore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 68.

LA ROSA, Segretario:

Art. 68
Aspettative e permessi sindacali

1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Ammini­strazione o degli enti.

3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Mini­stri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo e i nominativi dei bene­ficia­ri dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 69.

LA ROSA, Segretario:

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69
Applicazione agli enti regionali

1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono sogget­ti all'applicazione della presente legge i seguenti enti:

a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);

b) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);

c) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);

d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);

e) Istituto zootecnico e caseario per la Sarde­gna (IZC);

f) Istituto incremento ippico della Sardegna (III);

g) Istituto sardo organizzazione lavoro arti­gia­no (ISOLA);

h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);

i) Stazione sperimentale del sughero (SSS);

l) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);

n) Enti provin­ciali per il turismo (EPT);

o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST).

2. La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura.

3. Restano ferme le esclusioni di cui all'articolo 1 comma 3. Inoltre, negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), ed al comma 2 non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici.

PRESIDENTE. All'articolo 69 sono stati presentati una serie di emendamenti. Emendamento numero 12, soppressivo parziale; emendamento numero 48, modificativo; emendamento numero 11, sostitutivo parziale; emendamento 2, aggiuntivo; emendamento 16 aggiuntivo; emendamento 61, aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

LA ROSA, Segretario:








PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati, con la precisazione che vi è stato un lieve errore, non dovuto a me, per cui l'emendamento numero 11 è aggiuntivo e non sostitutivo parziale. Questa precisazione la faccio perché gli emendamenti 11, 2 e 16 hanno una dicitura pressoché identica, tant'è che nell'illustrazione pregherei i presentatori di illustrarli unitariamente.

Per illustrare l'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (G.D.R.I. e Ind.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. L'emendamento numero 12 è un emendamento soppressivo. La Giunta ritiene che in questo momento sia inopportuno intervenire legislativamente in un settore come quello agricolo in cui si stanno approntando varie leggi di riforma, per cui si ritiene assolutamente non congruo in questo momento fare un intervento di questo genere.

Illustro anche l'emendamento numero 11, anche se è sostitutivo parziale, perché per le stesse ragioni, in previsione della legge di riforma degli IACP, si ritiene di non dover intervenire neppure sugli IACP, quindi l'emendamento numero 11 è da considerarsi ritirato.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento numero 11 viene ritirato. Rimane in piedi l'emendamento numero 12.

Per illustrare l'emendamento numero 48 ha facoltà di parlare il consigliere Biancareddu.

BIANCAREDDU (F.I.). Con questo emendamento si ritiene di estendere la normativa introdotta dalla legge anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, in quanto la Regione esercita sugli stessi poteri di indirizzo, controllo e coordinamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Tunis Marco per l'illustrare l'emendamento numero 2.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, dovrei aggiungere qualche concetto a quelli già espressi dagli altri colleghi; ho visto che all'interno del Consiglio e un po' noi consiglieri regionali ci siamo mossi ognuno per proprio conto, ma tutti tesi a voler inserire nella normativa degli enti anche l'Istituto Autonomo Case Popolari.

Ora l'Assessore ha parlato di attendere la riforma, però noi sappiamo "campa cavallo che l'erba cresce" cioè, se noi ci rifacciamo alle riforme promesse sin dall'inizio della legislatura dal Presidente Palomba, ci siamo accorti che per la riforma della Regione abbiamo impiegato quattro anni e mezzo, per gli altri, se tanto mi dà tanto, impiegheremo nove anni.

Allora, signori, se noi abbiamo nelle mani l'argomento, perché doverlo liquidare in attesa di? Cioè, le solite cose, dire "prendiamo tempo" e non lo trattiamo. Ma quando noi vediamo che fra gli enti regionali sono stati compresi quelli già disciplinati, e mentre anche noi procediamo alla elezione dei nostri componenti all'interno del Consiglio di amministrazione, poiché abbiamo fatto delle leggi regionali ben determinate su questo argomento, ritengo che anche gli Istituti Autonomi Case Popolari rientrino in maniera precisa tra quegli enti che sono il braccio forte della Regione stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per l'illustrare dell'emendamento numero 16.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, l'emendamento numero 16 risponde alla logica che ha portato anche altri colleghi della Giunta a presentare emendamenti. Cioè la posizione del personale degli IACP della Sardegna è assolutamente anomala, perché nelle altre regioni viene applicato il contratto dei regionali agli IACP delle altre regioni. In Sardegna, invece, anche perché sono stati trasferiti alla Regione ma non sono diventati enti propriamente regionali, perché le norme di attuazione dello Statuto ci impongono comunque di ordinarli secondo i criteri degli enti locali, tanto che abbiamo mantenuto, quando abbiamo riformato i consigli di amministrazione, due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, ha fatto sì che questi enti non sono stati inclusi fra gli enti strumentali della Regione, almeno nel significato più ristretto, anche se la nomina dell'intero consiglio di amministrazione, previa designazione delle province, appartiene alla Regione, anche se le fonti finanziarie sono in gran parte della Regione e così via.

Chiaramente questo personale si sente in una posizione anomala, perché viene applicato, a differenza delle altre regioni, il trattamento degli enti locali, e d'altra parte ragiona nei termini che si tratta di amministrazione regionale decentrata, il che forse non è vero al 100%, ma comunque ha forti elementi di verità.

La situazione è anomala; stamattina abbiamo sentito l'Assessore Scano dire che la Giunta non intende finanziare il consorzio regionale fra gli IACP. Credo che questo la Giunta si proponga di fare in attesa della riforma, riforma che una volta tanto non è colpa della Giunta, in quanto giacciono in Prima Commissione alcune proposte ed anche un disegno di legge per cui, in effetti, appena la Commissione si libererà di questo problema di personale potrebbe affrontare l'argomento. Per cui tutta l'organizzazione e il personale dello IACP può essere rinviato al momento della riforma che potrebbe essere anche molto presto. Semmai le perplessità sono venute dal fatto che il secondo comma dell'articolo 69 prevede l'inclusione per l'applicazione di questa legge del personale dei consorzi di frutticoltura, che sono ugualmente in una posizione anomala, per cui, in effetti, l'inclusione degli IACP ha un senso provvisoriamente se sono inclusi i consorzi.

Ho visto che la Giunta, con l'emendamento numero 12, propone la soppressione del comma 2. Considerato che l'emendamento numero 16 si voterà dopo l'emendamento numero 12, dichiaro, in caso di accettazione dell'emendamento numero 12, di ritirare l'emendamento numero 16.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni per illustrare l'emendamento numero 61.

LORENZONI (Popolari). L'emendamento si dà per illustrato, con una semplicissima precisazione, che l'ultima parte, cioè quella che recita "L'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione è autorizzato a istituire" va soppressa.

PRESIDENTE. E` un emendamento all'emendamento?

LORENZONI (Popolari). Esatto.

PRESIDENTE. Lo emendiamo togliendo quell'ultimo capoverso, ho capito bene?

LORENZONI (Popolari). Sì.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, sull'ordine dei lavori, il consigliere Sanna Salvatore. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr Fed.). Siccome la materia mi sembra abbastanza complessa e c'è questo intreccio importante di emendamenti, io chiederei al Presidente e al Consiglio l'interruzione della seduta stasera, anche perché comunque noi avevamo previsto di andare sino all'articolo 70, perché poi dobbiamo continuare con l'esame degli altri emendamenti. Chiederei la sospensione della seduta e la prosecuzione a domani.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Presidente, ritengo che siccome abbiamo già avviato la discussione, anzi, mi pare già conclusa, e siccome l'ordine dei lavori mi pare fosse sino all'articolo 70 compreso, io direi di fare un piccolo sforzo e arrivare quantomeno all'articolo 70.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Presidente, io credo che giustamente la materia che stiamo discutendo comporta una serie di opportune verifiche ed opportuni approfondimenti, però credo che per quanto riguarda alcuni punti si possa procedere già stasera e continuare. Può essere utile una sospensione di un quarto d'ora, venti minuti per affrontare alcune difficoltà, eventualmente rimandando a domani la continuazione, come previsto, però noi dobbiamo andare avanti.

Pertanto esprimo parere contrario a che si abbandoni immediatamente l'attività questo pomeriggio. Almeno per quanto riguarda gli emendamenti già in discussione, sui quali c'è già il pronunciamento di quasi tutti, manca il pronunciamento della Commissione, credo sia opportuno, proprio per dare speditezza ai lavori; sono emendamenti presentati già da un bel po', non da poc'anzi. C'è stato un accordo per presentarli ieri, per cui tutti hanno avuto la possibilità di esaminarli, di vederli; credo sia opportuno in qualche modo accelerare i tempi, se no davvero si finisce col dire che in qualche modo qualcuno da qualche parte ha interesse a dilazionare, a non affrontare i nodi, e d'altronde sono stati respinti provvedimenti che tutti riconoscevano avere una valenza, una importanza notevole. Adesso si vuole inserire una ulteriore pausa di riflessione; mi pare che non sia molto produttivo. Perciò, per quanto è possibile, propongo che si proceda e poi si vada avanti domani, ma credo che almeno due ore di questo pomeriggio debbano essere proficuamente utilizzate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Riallacciandomi a quanto diceva testé il collega Amadu, tutto si potrà dire ma che da parte delleopposizioni ci sia stato uno spirito tendente a rallentare e a dilazionare i lavori che riguardano il provvedimento di legge in esame. Tant'è vero che in sede di lettura degli articoli ci si è limitati, praticamente, alla indicazione del numero dell'articolo e talvolta anche della intestazione, e non anche alla lettura dell'articolo come invece dovrebbe essere; e proprio per lo spirito che anima le opposizioni, che è rappresentato dalla esigenza di giungere al termine dell'esame e all'approvazione di questa legge che, ahimè, giace in Commissione da tempi quasi immemorabili, mi sembra veramente fuori luogo la proposta che è stata fatta di sospendere l'esame dell'articolo 69 quando gli emendamenti sono depositati da tempo, sono stati oggetto di approfondite valutazioni all'interno della Commissione e, nell'ambito degli accordi che si sono presi in precedenza, la discussione doveva perlomeno arrivare sino all'articolo 70.

Quindi dico che dobbiamo necessariamente andare avanti e rispettare il calendario dei lavori, e questo perché come opposizione, esattamente l'opposizione di Forza Italia, vogliamo sottolineare che da parte nostra c'è un interesse a che l'esame della legge sia il più rapido e più spedito possibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, colleghi, conosco l'impegno con cui la Commissione sta svolgendo i lavori per accelerare l'iter di questa legge, però conosco anche l'esigenza di terminare almeno ciò che è in atto, ciò che è in corso.

Su questo articolo abbiamo tre emendamenti di uguale natura e di uguale volontà, esprime una volontà unica, quindi è molto semplice risolvere il problema. C'è l'emendamento 12 sul quale noi nutriamo seri dubbi e poi c'è un altro emendamento Lorenzoni. La cosa non è di particolare difficoltà; chiederei che con la stessa comprensione che viene chiesta a noi consiglieri la Commissione accetti almeno di proseguire i lavori fino all'articolo 70, o quantomeno finire quello che abbiamo in discussione.

PRESIDENTE. In mancanza di un accordo al riguardo, se il Presidente della Commissione, che ha chiesto una sospensione mantiene la sua proposta, io la metterò in votazione. Se il Presidente della Commissione è di avviso diverso, lo dica.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Presidente, io ho fatto questa richiesta non già per dilazionare i lavori o per ritardarli, e peraltro non ho accusato nessuno di fare questo, tantomeno le opposizioni. Il problema è che, come tutti i colleghi sanno e comprendono, questo articolo, al di là dell'apparente semplicità, invece presenta svariate complessità. Io ho chiesto, prima che il relatore esprimesse il parere della Commissione, di poter sospendere i lavori stasera, perché proseguendo i lavori in Commissione noi potessimo riapprofondire l'esame della materia anche alla luce della discussione che si è svolta qui in aula. Naturalmente io prendo atto del fatto che il Consiglio, almeno nella maggioranza di coloro i quali si sono espressi, è di avviso contrario. Non ho niente da opporre a questa volontà, però prendo anche contemporaneamente atto che per la prima volta una richiesta di sospensione non viene accolta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.). Presidente, io comprendo le ragioni del collega Amadu, ma il collega Amadu, essendo sassarese, comprende anche le mie ragioni, che sono uguali, non cambiano di una virgola. Mi pare che siamo in presenza di una discussione abbastanza complessa, che ha visto in Commissione un confronto puntuale sul contenuto della legge. Siamo in presenza di una richiesta mi pare ben argomentata e non strumentale da parte del Presidente della Commissione, e sono personalmente sorpreso del fatto che ci siano colleghi, che hanno anche collaborato molto puntualmente all'elaborazione del testo, che non si dichiarano d'accordo con l'esigenza di lavorare ulteriormente per migliorarne i contenuti.

Quindi concordo con la richiesta del Presidente e chiedo ai colleghi se è possibile rivedere il parere che hanno già espresso, perché la volontà è quella che io sto manifestando con questo mio breve intervento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

La cosa curiosa è che il tempo che sta trascorrendo è piuttosto consistente.

LIORI (A.N.). Signor Presidente, vista la volontà dell'Aula, almeno della gran parte dei colleghi che si sono alzati a esprimere il parere di continuare a lavorare, io direi se si può trovare almeno qualche altro articolo da discutere o qualche altra parte che è stata tralasciata da portare avanti in questo momento, vista la complessità dell'articolo 69. Si trovi qualcosa da fare, perché non mi sembra il caso che alle ore 19.30 di stasera su una legge così importante si rinunci a fare almeno un'altra ora di lavoro.

PRESIDENTE. Questa, se ben ho capito - e ho capito bene - è una nuova proposta, e cioè si tratterebbe di approvare gli articoli innocenti successivi (uso questa espressione per farmi capire), che sono per esempio il 72 e il 73, e poi sospendere. Questa è una nuova proposta, però prima di discutere, de prendere determinazioni su una proposta bisogna che esauriamo i pronunciamenti e la discussione sulla prima proposta che è quella di sospendere i lavori fino a domani mattina.

Ho sentito varie opinioni, mi pare che un Capogruppo abbia riproposto la sospensione, nel caso che non si trovi l'accordo io democraticamente devo mettere in votazione la proposta; nel caso invece in cui si arrivi ad un accordo non ci sarà bisogno di votare.

Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Credo di interpretare anche la volontà dell'onorevole Locci, in questo caso, dicendo che accogliamo la proposta dell'onorevole Liori, lo dico anche a nome della Commissione. Sospendiamo l'articolo 69 e proseguiamo dall'articolo 70 fino all'articolo 74.

PRESIDENTE. Il consigliere Pittalis, da come ha alzato la mano, pare non sia d'accordo neanche su questo. Ha facoltà di parlare.

PITTALIS (F.I.). Presidente, io non sono assolutamente d'accordo; chiedo che si prosegua nell'ordine stabilito. Abbiamo, mi pare, concluso o comunque avviato la discussione sugli emendamenti relativi all'articolo 69, se vi erano problemi ostativi bisognava farli presenti all'Aula prima, ci saremmo regolati diversamente. Io chiedo invece che si proceda secondo l'ordine dei lavori, e cioè che si continui col dibattito sugli emendamenti relativi all'articolo 69 e si proceda anche al voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, dirò di essere d'accordo con la proposta del consigliere Liori perché è la più razionale. L'articolo 69 va sospeso perché l'esito delle votazioni dipende dal calendario dei lavori che la Commissione prima si darà, perché si può votare a favore o contro secondo quando verranno scadenzate le leggi di riforma degli IACP e dei Consorzi di frutticoltura, perché se queste leggi la Commissione non decide di metterle all'ordine del giorno subito è chiaro che ha senso inserire le norme in questo articolo, ma se queste leggi verranno affrontate subito credo sia inutile e dannoso inserirle nell'articolo. Pertanto, senza una decisione sull'ordine dei lavori della prima Commissione, e quindi sospensione, non è possibile a consiglieri come me decidere. Io sono presentatore di un emendamento, ho detto che lo ritiravo se prevaleva un certo orientamento o lo mantenevo se prevaleva un altro orientamento. Siccome l'orientamento è determinato essenzialmente dai tempi di discussione della Commissione su questi argomenti, è opportuno che la Commissione si pronunci prima di votare in Aula su questo articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Presidente, solo per chiarire, perché mi pare che si sia travisata un attimo la proposta dell'onorevole Liori. Il Gruppo di Alleanza Nazionale intende proseguire nei lavori, intende quindi adottare le decisioni in merito all'articolo 69 e relativi emendamenti. Avremmo forse valutato la serietà di una proposta di sospensione o di rinvio nel caso in cui la richiesta di rinvio avesse preceduto l'esame dell'articolo 69 e dei relativi emendamenti.

Io non credo che sia seriamente accoglibile una proposta che intervenga subito dopo la presentazione e anche discussione degli emendamenti. Non possiamo in questa fase seriamente richiamare una sospensione, per cui noi siamo per continuare i lavori. Il collega Liori intendeva dire che non vogliamo buttare via del tempo, e solo nella estrema ratio nella quale si dovesse arrivare ai voti e i voti dicessero "si va alla sospensione", si sospendesse unicamente l'articolo e non l'esame del testo.

Questa è la interpretazione autentica della proposta dell'onorevole Liori.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo precisare che questa è un'implicita accusa al Presidente di non aver capito. In genere il Presidente capisce, la proposta dell'onorevole Liori, il Presidente l'ha capita per quello che era e non ha bisogno di ermeneuti perché gliela spieghino. Se lei fa un'altra proposta è un altro conto, però non mi accusi di non aver capito, perché ho capito perfettamente.

Mi perdoni, posso accettare tutte le accuse meno quella di essere tonto!

Allora, la proposta in piedi è quella di sospensione della seduta, alla quale si contrappone una proposta di continuazione dei lavori, come era previsto dagli accordi precedenti, in tal caso democraticamente metto in votazione la proposta di sospensione.

Chi è favorevole alla proposta di sospensione. Non esiste il voto segreto su cose di questo genere, esiste su una legge, su un emendamento ma non su una proposta di sospensione. Leggiamo l'articolo 81 del Regolamento "L'Assemblea decide per alzata di mano relativamente ad argomenti di questo genere", volete che ve lo legga tutto sillabando? Posso farlo, ma non amo tediare. L'Assemblea decide per alzata di mano. Chi è favorevole alla sospensione? Chi è contrario?

La proposta di sospensione è approvata, i lavori sono aggiornati a domani mattina alle ore 10.

E` immediatamente convocata la Prima e la Sesta Commissione.

La seduta è tolta alle ore 19 e 38.