Seduta n.271 del 04/08/1993 

CCLXXI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 4 AGOSTO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

indi

della Vicepresidente SERRI

indi

del Presidente FLORIS

INDICE

Disegno di legge:"Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993" (404). (Discussione dell'articolato, presentazione e approvazione di oo.dd.gg.):

USAI SANDRO ......................

COGODI .................................

CADONI..................................

MULAS MARIA GIOVANNA

RUGGERI................................

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

BAROSCHI.............................

MANNONI .............................

MORITTU................................

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Disegno di legge: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993" (405). (Discussione e approvazione)

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) ......

Sull'ordine del giorno:

CABRAS, Presidente della Giunta

COGODI .................

DADEA ...................

La seduta è aperta alle ore 17 e 12.

PORCU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 luglio 1993, che è approvato.

Discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993" (404)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del disegno di legge numero 404, di cui si è conclusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

Art. l

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l'esercizio finanziario 1992, è confermata l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, per l'importo ridotto di lire 890.000.000.000.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, le finalità relative alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma sono quelle indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

3. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1994.

4. Il tasso fisso di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 non può essere superiore al 15 per cento annuo.

5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono rideterminati nei seguenti importi:

1993 lire 11.875.000.000

1994 lire 207.447.000.000

1995 lire 226.872.000.000

dal 1996 al 2008 lire 239.316.000.000

2009 lire 33.009.000.000

2010 lire 13.204.000.000

6. Nella tabella I di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993) il riferimento al capitolo 10139 - piano straordinario cantieri scuola e lavoro - è sostituito dal seguente cap. 12172 - centri ospedalieri ed ambulatoriali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Soro - Selis - Usai Sandro

Art. 1 bis

Per le agevolazioni previste dagli artt. 63 e 67 della legge regionale n. 11 del 4 giugno 1988 delibera un apposito Comitato operante presso ciascun Istituto di credito composto ai sensi dell'art. 144 della medesima legge.

Il terzo comma dell'art. 59 della legge regionale 31 ottobre 1991 n. 35 è abrogato. (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Presidente, solo per dire che questo è un emendamento di carattere tecnico che tende ad omogeneizzare all'articolo 144 della finanziaria del 1988 tutti i comitati che gestiscono il credito. C'è però un errore materiale, va cassato dall'emendamento il richiamo all'articolo 63, che non è corretto.

PRESIDENTE. Quindi deve intendersi "per le agevolazioni previste dall'articolo 67".

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1 con la correzione proposta dall'onorevole Usai. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

Reiscrizione di economie di stanziamento - Fondo residui premi

1. In relazione alla necessità di procedure all'attuazione dei relativi interventi è autorizzata, nel 1993, la reiscrizione delle somme indicate nell'allegata tabella D, di cui sono state accertate le economie di stanziamento al 31 dicembre 1992.

2. In relazione all'eliminazione di somme impegnate per intervenuta perenzione al 31 dicembre 1992, le dotazioni dei fondi di cui ai capitoli 03009/01 e 03011 sono incrementate, nell'anno 1993, rispettivamente di lire 5.000.000.000 e di lire 48.140.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art. 3

Fondo per i nuovi oneri legislativi

1. La dotazione del capitolo 03016 - fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 50.190.000.000; tale incremento è destinato alla voce n. 18 di nuova istituzione nella tabella A, allegata alla legge finanziaria, così denominata: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993".

2. La dotazione del capitolo 03017 - fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 18.000.000.000.

3. Detto stanziamento è ripartito tra le seguenti voci indicate nella tabella B allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993):

- voce n. 8 - agevolazioni creditizie in materia di artigianato, di industria, turismo agricoltura e cooperazione - lire 6.000.000.000;

- voce n. 9 - interventi nelle aree destinate a parco - lire 10.000.000.000;

- voce a 14 - (N.I.) interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative - lire 2.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, Segretario:

Art. 4

Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale

1. Ai fini dell'attuazione dell'intesa di programma per il riassetto territoriale della Sardegna centrale di cui alla deliberazione assunta dal CIPE il 25 marzo 1992 ed all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzata, quale quota a carico della Regione, la spesa complessiva di lire 150.000.000.000 ripartita in ragione di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. Detto stanziamento è destinato alla realizzazione di un programma di infrastrutture industriali, nonché relative ai settori primario e terziario (cap. 09045/14).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 4 bis

Edilizia abitativa

1. Inconseguenza dell'economia di lire 7.000.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1993 per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto; detto finanziamento è erogato previa stipulazione di un accordo di programma tra i Comuni interessati, i competenti organi dello Stato e la Regione, la presentazione dei progetti esecutivi e con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 04179/08).

2. In conseguenza dell'economia di lire 1.500.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1993, per la prosecuzione degli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio-urbanistico di cui alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45 (cap. 08259).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Puligheddu

Art. 4 bis

L'art 4 bis è soppresso. (21)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). L'emendamento è semplicissimo. Propone l'abrogazione di questo articolo che prevede la spesa di 7 miliardi per attuare la permuta col demanio dello Stato di casermette militari, che sono da molti anni occupate da famiglie senza tetto. Crediamo sia opportuno riaprire una trattativa con l'autorità statale, perché questi beni demaniali, non più destinati ad attività militari, possano entrare nel patrimonio della Regione come dovrebbe essere. In esito a questa trattativa si vedrà cosa succede. Può essere che la Regione, per risolvere la questione, possa anche, domani, decidere di stanziare dei fondi, però spendere 7 miliardi per queste casermette, per le 61 famiglie che le occupano significa spendere oltre 120 milioni ad abitazione, per cui anche sotto il profilo economico non si tratta di un buon affare. Con la soppressione dell'articolo si sospende questa operazione, e si riesamina la questione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Solo per dire che questo argomento è stato esaminato e discusso a lungo in Commissione e si è accertato che l'operazione non si può realizzare se non in questo modo e che questo fa parte comunque di un accordo di vecchia data, trattato dall'amministrazione regionale con l'amministrazione dello Stato. Soltanto per un fatto tecnico lo stanziamento non è stato utilizzato prima di questa data, tant'è che l'articolo originario prevedeva anche una somma per Olbia che è stata utilizzata. Rimane da utilizzare questa somma che riguarda La Maddalena. Per quanto riguarda il mio Gruppo dunque, noi ci opponiamo all'accoglimento dell'emendamento soppressivo proposto dal Gruppo Rinascita e Sardismo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 21. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 4 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, Segretario:

Art. 5

Ulteriori programmi di opere pubbliche

1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 10.000.000.000 per il finanziamento di un programma straordinario di opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035/03).

2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000.000.000, nell'anno 1993, per la realizzazione di interventi relativi agli impianti di depurazione (cap. 05013/10); di tale importo una quota pari a lire 4.000.000.000 è destinata ad interventi per la salvaguardia dello stagno di Molentargius in provincia di Cagliari.

3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 08035/13) per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l'emergenza idrica a' termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

4. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento straordinario di lire 8.000.000.000 a favore dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) per la realizzazione di un piano di investimenti (cap. 08225/01).

5. In relazione alle economie di stanziamento verificatesi alla chiusura dell'esercizio 1992 sullo stanziamento disposto dall'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è riautorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 05078/08) per l'esecuzione di opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni.

6. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (08073/01) per l'attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione di mattatoi con adeguamento alla normativa comunitaria.

7.E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per l'attuazione di interventi di sistemazioni idraulico-forestali (cap. 05017).

8.E' autorizzato, nell'anno 1993, il contributo straordinario complessivo di lire 3.000.000.000 (cap. 11078/02) agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali.

9. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 79, comma 6, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ognuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 08215); i suddetti stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 8.3.4/I del programma di intervento per gli anni 1982/1984 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

10. E' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento del Teatro civico di Cagliari (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 12 marzo 1991.

11. In conseguenza dell'economia, realizzatasi al 31 dicembre 1992 dello stanziamento disposto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è riautorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 2.300.000.000 (cap. 06248/01), quale contributo straordinario al Consorzio di bonifica della Bassa valle del Coghinas per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

12. Ad integrazione del programma straordinario per il recupero dei centri storici e per il restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico nonché per l'adeguamento delle infrastrutture di base ai sensi dell'articolo 11 settore di intervento 5, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 08031).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Mulas Maria Giovanna - Pau - Ladu Giorgio - Pusceddu - Corda - Urraci - Casu

Art. 5

Nel sesto comma dell'articolo 5 dopo la parola ristrutturazione aggiungere "e completamento".

Modificare in tal senso anche il relativo cap. 08079/01. (16)

Emendamento aggiuntivo Cadoni - Onida - Sechi - Sanna - Porcu

Art. 5

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma:

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1993 alla Comunità montana n. 8 un contributo straordinario di L. 2.000.000.000 (cap. 11113) per l'acquisizione di strutture museali nell'ambito del suo territorio.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Cap. 03017 (FNOL) voce 4 L. 2.000.000.000

In aumento

Cap. 11113 - contributo straordinario alla Comunità montana n. 8 per l'acquisizione di strutture museali (art 5 - comma 13 della presente legge) L. 2.000.000.000. (18)

Emendamento aggiuntivo Mulas Maria Giovanna - Marteddu - Degortes - Deiana - Pau - Mereu

Art. 5

Nell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

8 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Dorgali un contributo di lire 1.500.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per l'anno 1993 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1994 per il completamento del centro culturale polivalente (cap. 11149/02)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Cap. 03017 (FNOL investimenti)

1993 L. 500.000.000

1994 L. 1.000.000.000

mediante riduzione della voce 5 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

Cap. 11149/02 (N.I.) contributo al Comune di Dorgali per il completamento del centro culturale polivalente (art 5, comma 8 bis della presente legge)

1993 L. 500.000.000

1994 L. 1.000.000.000. (22)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, sull'emendamento numero 18, noi non abbiamo nessuna difficoltà a ritirarlo. Ricordiamo però che lo stesso emendamento, in forma diversa, era stato presentato in occasione della discussione sul bilancio e che la Commissione e l'Assessore avevano assunto l'impegno di finanziaria il progetto previsto. L'Assessore ora mi dice che non è opportuno ripresentare l'emendamento. Io voglio però ricordare che esiste un progetto esecutivo della Comunità montana numero 8 per l'acquisizione di queste strutture destinate all'istituzione di un museo del mare in Sardegna. L'Assessore mi dice che esistono forme diverse per il finanziamento e per l'acquisizione di queste strutture. Io ritiro l'emendamento nella speranza che a settembre, con l'assestamento di bilancio, la questione venga tenuta nella dovuta considerazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Per esprimere il parere favorevole sull'emendamento numero 16. Per quanto riguarda l'emendamento numero 18, che riguarda interventi aggiuntivi per la Comunità montana numero 8, il parere della Democrazia Cristiana è che questi emendamenti aggiuntivi presentati per spese specifiche relative a settori particolari non devono essere accolti, quindi esprimo parere contrario all'emendamento numero 18.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 18 è stato ritirato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). L'emendamento numero 16 è quasi tecnico, quindi non credo che sia necessario illustrarlo e mi pare che possa essere accolto. Per quanto riguarda l'emendamento numero 22 io sono disponibile a ritirarlo, sottolineando ancora una volta però che quella che sembrerebbe una richiesta di tipo localistico è dovuta alla mancata risposta, dopo oltre quindici anni, ad un problema che amministratori e cittadini pongono, in una realtà dove non c'è mai stata la possibilità di completare l'unica struttura che dovrebbe essere finalizzata ad attività di tipo culturale e sociale; una comunità di circa 10 mila abitanti, che non ha la possibilità di avere né un luogo di dibattito né una sede per la biblioteca, né una struttura per fare un minimo di attività culturale. Quindi chiediamo che la Giunta predisponga un programma in cui si preveda il completamento di opere pubbliche che da vent'anni non riescono ad essere completate e soprattutto si scelgano delle priorità e si dedichi maggiore attenzione alle realtà che sono totalmente sprovviste di strutture destinate ad attività di tipo culturale e sociale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Io non dubito che una struttura destinata ad attività culturali e sociali nel comune di Dorgali sia estremamente utile e che la richiesta di questo stanziamento di un miliardo e mezzo sia legittima, ma mi chiedo, lo chiedo anche a tutti i consiglieri regionali, a partire dalla collega Vannina Mulas, quali e quanti altri comuni della Sardegna hanno analogo bisogno di strutture culturali e sociali. Quanti e quali comuni della Sardegna non hanno un consigliere regionale, più sensibile alle ragioni del singolo comune, che siede in quest'aula? Peraltro quando il numero dei componenti di questo Consiglio sarà ridotto da 80 a 60 ci sarà meno gente a tutela dei singoli comuni. La Regione deve inaugurare una politica di intervento programmato, in parte già lo fa, per completare le strutture che devono essere completate, per riequilibrare questo tipo di interventi, creando le strutture necessarie in tutto il territorio. E' difficile intervenire per dire che non si deve dare un miliardo e mezzo per il completamento di una struttura nel comune di Dorgali, perché pare un dire no a qualcuno. Io ritengo invece che sia un dire sì a tutti gli altri, a tutti quelli che non hanno qui un consigliere regionale che presenti un emendamento in Aula evidenziando le loro necessità. Come potranno questi avere una risposta, senza un programma della Regione che preveda, sulla base di un censimento delle strutture esistenti e dei bisogni insoddisfatti, degli interventi che rispondano alle necessità di tutti i cittadini? Mi rendo conto che questo ragionamento porterebbe lontano, perché potrebbe estendersi ad altri articoli della finanziaria, lo stesso ragionamento io l'ho fatto in Commissione, per il completamento del Centro congressi della città di Alghero, non perché la città di Alghero non abbia diritto ad avere un centro congressi o perché questa struttura non debba essere completata, ma perché forse è una struttura superdimensionata, eccessivamente grande. Si stanno stanziando - mi pare - 7-8 miliardi ancora per il suo completamento. Si è detto che la struttura è da completare perché è l'equivalente di una fabbrica per una città che vive sul turismo. Quindi Alghero, poi Dorgali, poi altri tre comuni, ma alla fine non restano nel bilancio della Regione risorse per tutto il resto. La Giunta assuma l'impegno di permettere, attraverso la programmazione degli interventi, il completamento di queste opere ma poi si rientri in un quadro di intervento ordinario.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 22 è stato ritirato.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 5 bis

Integrazione interventi

Legge 24 giugno 1974, n. 268

1. I finanziamenti di cui al terzo comma, secondo aliena, dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, pari a complessive lire 6.000.000.000, sono destinati alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale e di arredo urbano nella città di Oristano.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è iscritto nel capitolo 03034/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marco 1991.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 ter.

PORCU, Segretario:

Art. 5 ter

Garanzie fideiussorie in agricoltura

1. Al fine di consentire l'erogazione da parte dei competenti organismi statali o comunitari delle anticipazioni di contributo previste dai programmi approvati con decisione della Commissione CEE, nell'ambito dell'iniziativa di interesse comunitario denominata L.E.A.D.E.R., a favore dei gruppi di azione locale (GAL), costituiti in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare, a carico del fondo di garanzia istituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, la garanzia fideiussoria nella misura prevista dalla stessa legge.

2. Al fine di agevolare la concessione delle anticipazioni di legge, l'Amministrazione regionale potrà concedere, altresì, la garanzia fideiussoria di cui al predetto articolo 1 a favore dei soggetti imprenditoriali agricoli, singoli o associati, beneficiari di interventi contributivi nell'ambito dei programmi operativi di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo 1.

3. A tal fine le disponibilità del fondo di cui al primo comma sono incrementate nell'anno 1993, di lire 100.000.000 (cap. 06221/01).

PRESIDENTE. All'articolo 5 ter è stato presentato l'emendamento numero 7. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Dopo l'art. 5 ter è istituito il seguente articolo

Art. 5 quater

POP FEOGA - MODIFICA

1. Per effetto dell'indicizzazione e dell'aumento del valore dell'ECU, la dotazione finanziaria del Programma Operativo Plurifondo (POP) - FEOGA, autorizzato dall'articolo 55,1° comma, della legge regionale 28 aprile 1992, numero 6, è incrementata, nell'anno 1993, di lire 10.088.000.000.

2. L'incremento di cui al precedente comma è destinato al sottoprogramma 3 - misura 3.1.-miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino - in ragione di lire 3.363.000.000 a carico dell'Amministrazione regionale (cap. 04106) e di lire 6.725.000.000 a carico della Comunità Europea (cap. 04106/01). (7)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 5 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, Segretario:

Art. 6

Parco Scientifico e tecnologico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) società consortile a r.l. a prevalente partecipazione regionale, un finanziamento pari a lire 65.000.000.000, ripartito per lire 35.000.000.000 nell'esercizio 1993 e per lire 15.000.000.000 in ciascuno degli anni 1994 e 1995, destinato all'attuazione di un programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e al consolidamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica ed alla formazione del capitale umano e materiale (Titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268); il programma di ricerca può ricomprendere l'attività svolta a partire dal 1 gennaio 1993.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, ad erogare ai sotto elencati organismi un finanziamento pari a complessive lire 12.342.000.000 destinato all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica (Titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268); detto stanziamento è così ripartito:

- lire 3.639.000.000 a favore della Società Consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.);

- lire 2.128.000.000 a favore dell'Associazione per l'Istituzione della libera Università Nuorese (AILUN);

- lire 2.000.000.000 a favore del Centro Marino Internazionale (IMC);

- lire 3.000.000.000 a favore del consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle biotecnologie (BIOTECNE);

-lire 1.575.000.000 a favore del Centro di ricerca per il controllo dei sistemi idrici (HYDRO CONTROL).

3.L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, altresì, nell'anno 1993, lire 2.233.000.0000 a favore del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno) per il finanziamento della progettazione e di primi adempimenti di carattere tecnico e amministrativo per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico (Titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268).

4.Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 e dall'articolo 29, comma 1, lett. C), n. 3, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

5.E' abrogato il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

6. All'interno delle finalità di cui al primo comma del presente articolo e per agevolare il primo impiego in attività di ricerca di giovani neolaureati nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitore nato in Sardegna, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 03034/01) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da erogarsi in parti uguali tra il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) e la Società consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 5 e 10. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale:

Art. 6

Dopo l'art 6 è istituito il seguente:

Art. 6 bis

Contributo al CO.RI.SA.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate a tutto il 30 giugno 1993 dalla Società Consortile per le Ricerche in Sardegna (CO.RI.SA), (cap. 03070/04). (5)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 6

Parco scientifico e tecnologico

Nell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

7. I soggetti attuatori di interventi finanziati con gli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi di intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 attribuiti alla competenza di attuazione dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione - presentano, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al predetto Centro una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché, per conoscenza, copia dei bilanci consuntivi approvati a termini di legge, e alla Ragioneria generale della Regione, per il riscontro amministrativo, gli stessi consuntivi e la rendicontazione delle spese sostenute in attuazione dei rispettivi programmi di attività.

8. Nel sesto comma dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è eliminata l'espressione: "I soggetti attuatori, alla fine di ciascun esercizio finanziario, presentano dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione - una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti accompagnati dai bilanci consuntivi approvati ai sensi della normativa vigente e contenente, ai fini di rendicontazione, la separata evidenziazione delle spese sostenute per il programma di ricerca di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma". (10)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PORCU, Segretario:

Art. 7

Partecipazione al capitale di imprese

1. E' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 70.000.000.000 in ragione di lire 60.000.000.000 per l'anno 1993 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1994 (cap. 09037) per l'incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 20.000.000.000 quale integrazione del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 09050).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 7 bis

EMSA - Contributi per investimenti

1. Una quota dello stanziamento del capitolo 09016/01 non inferiore a lire 7.500.000.000 è destinata prioritariamente alla realizzazione di nuove iniziative industriali della Progemisa SpA.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PORCU, Segretario:

Art. 8

Interventi nel settore del turismo

1. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 07025) per la concessine degli incentivi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 per la realizzazione di strutture ricettive, nonché di impianti ed attrezzature per il tempo libero.

2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 7.000.000.000 per l'attuazione di interventi nelle zone termali della Sardegna (08032).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993, all'Ente Sardo Industrie Turistiche un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la creazione di circuiti del Trenino verde (cap. 07010/2).

PRESIDENTE Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 8 bis

Modifiche alla L.R. 33/1988

(Politica attiva del lavoro)

1. All'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui al successivo articolo 29, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge".

2. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 21 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sono aggiunti i seguenti:

- 2 sexies. Nelle more delle verifiche documentali, sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi 2 bis e 2 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo a condizione che il beneficiario garantisca l'amministrazione stessa circa la restituzione del contributo, mediante garanzia fideiussoria rilasciata da un Istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni. In tale caso la misura del contributo è elevata, forfettariamente, dell'1 per cento. L'importo della garanzia da rilasciarsi a favore della Regione è pari al contributo da erogarsi, aumentato del 40 per cento a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti alla eventuale mancata restituzione del contributo. La garanzia fideiussoria decade esclusivamente per espressa comunicazione dell'Amministrazione regionale.

- 2 septies. Ove dalla successiva verifica della predetta documentazione, ovvero dall'esperimento dei controlli di cui al successivo articolo 24, venga accertata la insussistenza totale o parziale dei requisiti di legge, la concessione del contributo stesso viene in proporzione revocata e conseguentemente recuperato il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del vigente tasso di sconto aumentato di quattro punti".

PRESIDENTE Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8 ter.

PORCU, Segretario:

Art. 8 ter

Organismi operanti nel settore dello spettacolo

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 è integrato come segue:

- nel primo comma dopo le parole "ad organismi pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e privati";

- dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "5 bis. Nel caso di mancata destinazione delle strutture all'uso teatrale nei termini indicati dalla lettera c) del precedente quarto comma, i beneficiari del contributo regionale sono tenuti alla restituzione dello stesso contributo ed al pagamento degli interessi pari al tasso di sconto maggiorato di quattro punti ovvero alla cessione coattiva al patrimonio della Regione delle strutture finanziate".

PRESIDENTE Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8 quater.

PORCU, Segretario:

Art. 8 quater

Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna

1.L'erogazione del finanziamento in favore dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, previsto dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene effettuata anticipatamente all'attuazione dei programmi di attività.

2.La rendicontazione della spesa effettuata viene presentata dai Centri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta l'erogazione.

3.Per le erogazioni dei predetti finanziamenti si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

PRESIDENTE Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, Segretario:

Art. 9

Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio-assistenziali

1. Ad integrazione della somma di lire 263.000.000.000 autorizzata dall'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è disposto, per l'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 35.000.000.000 per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12133/02 e 12139/02).

2. Per il rimborso di spese e l'erogazione di sussidi relativi ad attività svolte negli anni decorsi e da porre a carico del fondo socio-assistenziale di cui agli articoli 20 e 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 9.500.000.000 (cap. 12001/08).

3. Per i contributi relativi alle convenzioni stipulate dai comuni con operatori sociali, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, riguardanti gli anni decorsi, è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 12001/12).

4. Per la stipula delle convenzioni di cui al precedente terzo comma, gli importi previsti dall'articolo 44, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono da intendersi come contributo massimo mensile.

5. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è ripartita in ragione di lire 2.500.000.000 in conto del capitolo 12133/02 e di lire 7.500.000.000 in conto del capitolo 12139/02.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

PORCU, Segretario:

Art. 9 bis

Studi di fattibilità - L.R. 28/84.

1. Tra gli interventi autorizzati agli articoli 2, 5, 9 e 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere finanziati gli studi di fattibilità economica, così come previsto dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7.

2. Le relative spese fanno carico agli stanziamenti recati dai capitoli 05112, 06214, 07025 e 10137/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 ter.

PORCU, Segretario:

Art. 9 ter

Programma di iniziativa comunitaria - Interreg

1. Le modalità di erogazione dei finanziamenti delle misure del programma d'iniziativa comunitaria Interreg, delegate all'amministrazione provinciale di Sassari, previste dal comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 sono estese a tutte le altre misure inserite nello stesso programma.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Giunta regionale

Art. 9 ter

Programma d'iniziativa comunitaria - Interreg

L'art 9 ter è soppresso. (11)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 quater.

PORCU, Segretario:

Art. 9 quater

Interpretazione autentica art. 30

L.R. n. 33/1975

1. L'espressione indicata nel primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, "avvalersi anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programma e dei progetti di cui all'articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268" deve essere intesa nel senso che agli stessi può essere richiesta anche l'attività di analisi, di ricerca e di proposta progettuale, compresi studi di fattibilità e consulenze coordinate e continuative, ancorché espresse sotto forma di pareri, anche per integrare e migliorare le competenze già presenti nell'Amministrazione regionale, al fine di elevarne il livello scientifico e specialistico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 14 e 23. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale.

Art. 9 quater

Dopo l'art 9 quater è aggiunto il seguente:

Art. 9 quinquies

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1993

Nell'articolo 2 della legge regionale "Norme sull'articolazione in servizi e settori e sulle sedi periferiche degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna" approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1993, è soppressa, dopo l'espressione "delle articolazioni periferiche", la parola "settori". (14)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 9 quater

Dopo l'art. 9 quater è inserito il seguente:

Art. 9 sexies

Il contributo di lire 1.000.000.000, assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella città di Nuoro dall'art. 18 della L.R. 6.11.92 n. 20, può essere utilizzato anche integralmente per i corsi di laurea aventi sede nella città di Nuoro. (23)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9 quater. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PORCU, Segretario:

Art. 10

Disposizioni diverse

1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 07054/01) per la concessione a favore dei comuni di contributi diretti alla formazione di piani intercomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

2. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000 autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è prorogato sino all'anno 2007; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 2003 al 2007 e trovano copertura nei mezzi finanziari individuati dalla stessa legge.

3. Il contributo annuo di cui all'articolo 25, comma 1, terzo aliena, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 è incrementato di lire 400.000.000 (cap. 11079/02).

4. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 (cap. 03037/01) al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di radioastronomia per la predisposizione di uno studio di fattibilità di un grande radiotelescopio da collocarsi in Sardegna.

5. In attesa della definizione del "Progetto Ingurtosu" è autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 (cap. 03070/03) al Comune di Arbus al fine di favorire la realizzazione dell'Università dell'ambiente da parte dell'OIKOS - Internazional Foundations for ecological economics e delle Università di Cagliari, Sassari e Siena.

6. In relazione alla riduzione delle quote dei limiti d'impegno disposti dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d'impegno di lire 85.000.000 (cap. 06210/01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2001.

7. A modifica di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, il contributo straordinario di lire 800.000.000 (cap. 11105) a favore della Biblioteca "S. Satta" di Nuoro è limitato al solo anno 1993.

8.L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993, un contributo straordinario di lire 600.000.000 in favore della Progemisa SpA per l'adeguamento della cartografia dei piani territoriali paesistici alle norme della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, alle disposizioni di omogeneizzazione approvate dal Consiglio regionale in data 13 maggio 1993 ed al parere della Commissione consiliare competente in materia sui già adottati piani paesistici, espresso in data 16 giugno 1993 (cap. 11126); i versamenti verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e le successive modificazioni e integrazioni.

9. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 è sostituito dal seguente: "2. L'entità delle sovvenzioni non potrà superare il 90 per cento delle spese programmate dalle singole Università e sarà erogata per l'80 per cento all'atto della presentazione dei programmi e per il restante 20 per cento a presentazione dei rendiconti".

10. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 9 fa carico allo stanziamento del capitolo 11089/04 del bilancio per l'anno 1993 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

11. Le attribuzioni previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 per il direttore del Centro regionale di programmazione e per il direttore facente funzioni di direttore reggente, sono estese, in caso di assenza o di legittimo impedimento degli stessi, al vicedirettore reggente.

12. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 aprile 1993, n. 17.

PRESIDENTE. All'articolo 10 sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 10

All'art 10 è aggiunto il comma seguente:

In deroga a quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44, le spese generali di pertinenza degli enti pubblici concessionari dell'amministrazione regionale per l'esecuzione di opere pubbliche dalla stessa finanziate possono essere determinate, anziché in misura forfettaria, sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute dagli enti qualora le stesse risultino diverse da quelle riconosciute nei singoli atti di concessione. In ogni caso ad esse deve farsi fronte con la somma a disposizione indicata nell'atto di concessione, restando escluso qualsiasi ulteriore aggravio di spese per l'ente concedente. (2)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 10

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10 bis

Modifica alla L.R. 13.7.1988, n. 13

Il quarto aliena del secondo comma dell'art. 15 della L.R. 13.7.1988, n. 13, concernente: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo", è modificato come segue:

"- Da un docente universitario o di scuola media superiore o da un lettore universitario di lingua madre per ciascuna lingua straniera oggetto di esame". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 10

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 07054/01) per la concessione a favore dei comuni di contributi diretti alla formazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita".

- cap. 07054/01 "Contributo ai comuni per le spese sostenute per la realizzazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita (art. 10, 1° comma, della presente legge)". (4)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 10

All'art. 10 è aggiunto il comma seguente: "Le spese previste dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 destinate a provvedimenti per d'occupazione , sono incrementate di lire 7.547.000.000 e destinate ad aumentare lo stanziamento destinato ai servizi socialmente utili (cap. 10138)".

COPERTURA FINANZIARIA

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 è soppresso lo stanziamento del cap. 10138/01 ed il relativo stanziamento di lire 7.547.000.000 è portato in aumento del cap. 10138. (13)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 10

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 giugno 1989, n. 37: "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 è inserito il seguente comma:

"2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, quarto comma, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa)".

2. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto dal precedente comma e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni del Capo II della legge regionale 9 luglio 1989, n. 37 commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge purché i relativi provvedimenti sanzionatori non siano ancora definitivi. (17)

Emendamento aggiuntivo Baroschi - Pusceddu - Manchinu - Desini - Morittu - Salis - Sanna

Art. 10

All'art. 10 è aggiunto il seguente comma 13:

13. Il contributo annuale istituito con legge regionale 19 aprile 1956 n. 11 a favore della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna è portato da lire 20.000.000 a lire 100.000.000 (cap. 11069).

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

Cap. 03016 (FNOL) L. 80.000.000 (voce 10)

In aumento

Cap. 11069 L. 80.000.000. (19)

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.D.S.). Intervento sul punto 5: concessione di un finanziamento di lire 500 milioni al Comune di Arbus per la realizzazione dell'Università dell'ambiente, per ricordare, e lo dico in modo abbastanza polemico, il ritardo di oltre due anni nel finanziamento di 15 miliardi per la realizzazione del "Progetto Ingurtosu", progetto così detto antropologico di cui non si vede traccia. Questo problema è stato richiamato più volte in quest'Aula anche agli inizi di quest'anno, ma ancora non si comprende se vi sia realmente l'intenzione di realizzarlo. Voglio ricordare che l'accordo in proposito fu raggiunto a conclusione di una lunga vertenza dei minatori nel maggio 1991. Siamo all'agosto del 1993 e ancora non è stato attuato. Francamente io considero inaccettabile un ritardo di questo genere. Vorrei sapere se questo investimento è ancora da salvare o no.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Poiché sono prospettate altre esigenze di riordino e di coordinamento dai vari consiglieri regionali, nel corso della mattinata la Giunta ritiene che il problema del contributo alla Deputazione di Storia Patria, di cui all'emendamento numero 19 possa essere più proficuamente affrontato o con un provvedimento a se stante oppure con la prossima legge finanziaria, unitamente alla questione dei finanziamenti alle altre facoltà universitarie. Poiché il provvedimento dovrà essere presentato nel mese di settembre, ritengo che i tempi siano tali da consentire una discussione di merito che permetta di affrontare in modo più organico la questione che riguarda anche altre facoltà universitarie e che in questo momento non è possibile affrontare nella maniera più opportuna. Inviterei i proponenti, di fronte a questo impegno della Giunta, a ritirare l'emendamento numero 19 per riesaminare la questione nella legge finanziaria o con un provvedimento organico più ampio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare uno dei presentatori dell'emendamento numero 19.

BAROSCHI (P.S.I.). La questione è veramente di poco conto, perché parliamo di 80 milioni, una cifra esigua in una legge così corposa. Di fatto, però da mesi l'Assessore competente sta cercando di superare il problema rappresentato dal fatto che, essendo stata iscritta nella legge precedente, la cifra di lire 20 milioni, la si può adeguare solo con un provvedimento legislativo. Sono d'accordo con la Giunta che tutta la materia vada finalmente regolata ma nel frattempo solo con legge si può superare questo ostacolo. Per questa ragione abbiamo presentato questo emendamento, finalizzato esclusivamente all'adeguamento del finanziamento. Siamo naturalmente d'accordo sulla necessità di una proposta che consenta di riprendere in mano tutta la problematica, ma manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU, Segretario:

Art. 11

Disposizioni sugli Assessori regionali

1.Entro 30 giorni dalla nomina degli Assessori regionali il Consiglio regionale acquisisce la documentazione di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1) e 2) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

2.Gli Assessori regionali sono, altresì, tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 nei termini previsti nei medesimi articoli.

3.Le dichiarazioni e le notizie di cui all'artico 9 della legge n. 441 citata, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della stessa legge, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste per i consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, Segretario:

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122) Lire 51.000.000.000

Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie

Lire 44.000.000

Capitolo 51005 - Ricavo dei muti contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 1 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 20, L.R. 6 novembre 1992 e art. 1 della presente legge)

Lire 890.000.000.000

In diminuzione

Capitolo 51006/01 - Mutui contratti per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1922, n. 20

Lire 890.000.000.000

Capitolo 71001 - Quota presunta avanzo di amministrazione

Lire 293.588.000.000

SPESA

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

Lire 2.551.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge finanziaria:

voce 11 lire 481.000.000

voce 12 lire 2.070.000.000

Capitolo 03017 - fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria)

Lire 4.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella B allegata alla legge finanziaria. Capitolo 03072/01 - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 4, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7)

Lire 4.000.000.000 (soppresso)

Capitolo 03146 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 71.200.000.000

Capitolo 03147 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)

Lire 8.614.000.000

Capitolo 03220 - Quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge

Lire 890.000.000.000

12 - ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo 12133/02 - Somma da attribuire alle Unità sanitarie locali della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile 1991, n.13, artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 42, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 9, comma 5, della presente legge)

Lire 7.500.000.000

In aumento

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03009/01 - Fondo speciale per la riassegnazione delle spese di parte corrente dichiarate perenti agli effetti amministrativi (art. 8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45 della legge di bilancio e art. 2 della presente legge)

Lire 5.000.000.000

Capitolo 03011 - Fondo speciale per la riassegnazione delle spese in conto capitale dichiarate perenti agli effetti amministrativi (art. 8, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45 della legge di bilancio e art. 2 della presente legge)

Lire 48.140.000.000

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 3 della presente legge)

Lire 50.190.000.000

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 3 della presente legge)

Lire 18.000.000.000

Capitolo 03033 - Versamento alla contabilità speciale di cui ai titoli primo e secondo della legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti integrativi disposti dallo Stato (art. 28, legge 24 giugno 1974, n. 268, art. 40 legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 5, legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, comma 24, legge 28 febbraio 1986, n. 41, legge 22 dicembre 1986, n. 910, legge 27 febbraio 1989, n. 81, art. 24, D.L. 28 dicembre

1989, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 9, D.L. 4 dicembre 1990, n. 364, art. 10, D.L. 29 aprile 1991, art. 8, legge 8 novembre 1991, n. 360, n. 134, art. 6, D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 e art. 2 della presente legge)

Lire 250.000.000.000

Capitolo 03034/01 - Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29 della legge finanziaria e art. 5, comma 10, art. 5 bis e art. 6, comma 6, della presente legge)

Lire 4.500.000.000

Capitolo 03037/01 (N.I.) 1.1.1.6.2.2.06.06. (05.04) - Contributo al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di radioastronomia - per uno studio di fattibilità di un grande radiotelescopio in Sardegna (art. 10, comma 4, della presente legge)

Lire 500.000.000

Capitolo 03070/03 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) - Finanziamento al Comune di Arbus per la realizzazione dell'Università dell'ambiente (art. 10, comma 5 della presente legge)

Lire 500.000.000

Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, LR. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)

Lire 5.625.000.000

Capitolo 03151 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione: azione organica n. 6 - riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne - spese per studi e ricerche (Legge 1° marzo 1986, art. 17, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 della presente legge)

Lire 863.000.000

Capitolo 03152 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione: azione organica n. 6.3 - interventi nelle zone interne - spese per studi e ricerche (Legge 1° marzo 1986, n. 64, deliberazione CIPE 3 agosto 1988, art. 17, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 della presente legge)

Lire 500.000.000

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04179/08 - Finanziamenti straordinari per la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto (art. 39, comma 2, L.R. 28 aprile 1989 n. 6 e art. 4 bis, comma 1, della presente legge)

Lire 7.000.000.000

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05013/10 - Spese per la realizzazione di impianti di depurazione (art. 12, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3 della legge finanziaria e art. 5, comma 2, della presente legge)

Lire 30.000.000.000

Capitolo 05014/11 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 - (FESR): spese per interventi di depurazione delle acque reflue gravitanti nei bacini idrici utilizzati per la distribuzione a fini potabili - quota regionale (Regolamenti CEE nn. 2052/88 del 24 giugno 1988 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisioni della Commissione delle Comunità europee nn. 89/638 del 31 ottobre 1989, 90/2989 del 20 dicembre 1990 e 91/1504/4 del 25 luglio 1991, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 2, della presente legge)

Lire 1.838.000.000

Capitolo 05017 - Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40, art. 9, comma 1, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 5, comma 7, della presente legge)

Lire 4.000.000.000

Capitolo 05029 - Interventi per la sistemazione idraulico forestale di bacini montani e del rio Flumini finanziati con assegnazioni del fondo investimenti ed occupazione (FIO) (art. 21, legge 26 aprile 1983, n. 130, deliberazione CIPE, 22 dicembre 1983, art. 37, legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985, art. 3 della L.R. 30 dicembre 1985, n. 36 e art. 2 della presente legge)

Lire 1.603.000.000

Capitolo 05078/02 - Interventi per l'esecuzione di progetti di valorizzazione ittica nelle lagune sarde, finanziati con assegnazioni del Fondo investimenti ed occupazione (FIO) (artt. 56 e 65, legge 7 agosto 1982, n. 526, deliberazione CIPE 12 novembre 1982, art. 37, legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985, art. 3, L.R. 30 dicembre 1985, n. 36 e art. 2 della presente legge)

Lire 1.401.000.000

Capitolo 05078/08 - Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 51, comma 7, e 117, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 43, comma 1, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 4, comma 1 e 3, 16 della legge finanziaria e art. 5, comma 5, della presente legge)

Lire 15.000.000.000

Capitolo 5080/03 - Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC): interventi per la valorizzazione delle zone umide della fascia costiera e delle aree costiere montante della fascia costiera - quota Regione (Regolamenti CEE n. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 2 della presente legge)

Lire 6.050.000.000

Capitolo 05080/04 - Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC): interventi per la valorizzazione delle zone umide della fascia costiera e delle aree costiere montante della fascia costiera - quota CEE (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 2 della presente legge)

Lire 1.000.000.000

Capitolo 05126 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione: azione organica n. 6.3. - interventi nelle zone interne - spese per analisi di fattibilità e progettazioni (legge 1° marzo 1986, n. 64, deliberazione CIPE 3 agosto 1988, art. 17 L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 della presente legge

Lire 294.000.000

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Capitolo 06210/01 - (N.I.) 2.1.2.4.3.4.10.10 (01.01) - Cat. Progr. 10 - Concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 10, comma 6, della presente legge)

Lire 85.000.000

Capitolo 06221/01 - Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 5 ter della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 06248/01 - Spese per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del Comprensorio di bonifica della Bassa valle del Coghinas (art. 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 17, e art. 15, comma 11, della presente legge)

Lire 2.300.000.000

Capitolo 06401 - Programma integrato mediterraneo: spese per interventi sulla coltura della sughera - quota regionale (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, comma 4, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 2 della presente legge)

Lire 2.980.000.000

Capitolo 06401/01 - Programma integrato mediterraneo: spese per interventi sulla coltura della sughera - quota CEE (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, comma 4, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 2 della presente legge )

Lire 49.000.000

Capitolo 06402 - Programma integrato mediterraneo: spese per corsi di formazione e per l'impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura - quota regionale (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 della presente legge)

Lire 1.216.000.000

Capitolo 06402/01 - Programma integrato mediterraneo: spese per corsi di formazione e per l'impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura - quota CEE (Regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985, D.P.C.M. 1° febbraio 1986, deliberazione CIPE 17 dicembre 1986, art. 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 della presente legge)

Lire 938.000.000

Capitolo 06410/01 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (F.E.O.GA) finanziamenti per la realizzazione dell'Agrivideotel 2, prevista dalla misura 6 del quadro comunitario di sostegno per l'Italia, programma operativo "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse" - quota CEE (Reg. CEE 2052/88) (art. 2 della presente legge)

Lire 176.000.000

07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Capitolo 07010/02 (N.I.) 2.1.2.3.8.10.24 (07.03) Finanziamento all'Ente sardo industrie turistiche per la creazione di circuiti del Trenino verde (art. 8, 3° comma, della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 07016/01 - Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC): contributi per opere, impianti ed attrezzature turistico-alberghiere agli operatori che non usufruiscono di mutui agevolati - quota CEE - (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 2 della presente legge)

Lire 113.000.000

Capitolo 07025 - Contributi in conto capitale a cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero; contributi ai comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9, L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 8, comma 1, della presente legge)

lire 25.000.000.000

Capitolo 07054/01 (N.I.) 2.1.2.3.2.3.10.25 (08.02) - Contributi ai Comuni nelle spese sostenute per la realizzazione di piani sovracomunali ed intercomunali di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita (art. 10, comma 1, della presente legge)

Lire 300.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08031 - Finanziamenti ai comuni per il recupero e l'adeguamento delle infrastrutture di base nei centri storici e per il restauro ed il consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico (art. 11, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 21, comma 4, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 5, comma 12, della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 08032 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.13 (03.02) - Spese per la realizzazione di opere nelle zone termali della Sardegna (art. 8, comma 2, della presente legge)

Lire 7.000.000.000

Capitolo 08035/03 - Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 18, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 4, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 3, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 9, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 8, L.R. 28 maggio 1985, n.12, art. 3, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 10, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, quinto comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, artt. 4, comma 2, 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 21, comma 1, e 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 5, comma 1, della presente legge)

Lire 10.000.000.000

Capitolo 08035/13 - Interventi diretti a superare l'emergenza idrica nel breve periodo, derivanti da carenze infrastrutturali e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche (art. 8, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, L.R. 13 aprile 1990, n. 8, art. 1, L.R. 25 luglio 1990, n. 33, art. 18, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 5, comma 3, della presente legge)

Lire 20.000.000.000

Capitolo 08073/01 (Denominazione variata) - Spese per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (art. 29, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6); spese per la ristrutturazione dei mattatoi e per l'adeguamento degli stessi alla normativa CEE (art. 5, comma 6, della presente legge)

lire 10.000.000.000

Capitolo 08092 - Interventi di edilizia sovvenzionata, diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici; interventi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali (art. 1, comma 1, lett A) e C), art. 35, legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, artt. 22 e 23, L.R. 7 maggio 1981, n. 14 e art. 2 della presente legge)

lire 6.860.000.000

Capitolo 08215 - Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 22, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26); versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il completamento del complesso dei servizi turistici integrati nel comune di Alghero (art. 79, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, artt. 4, comma 2 e 6, e 26, L.R.22 gennaio 1990, n.1 e art 5, comma 9, della presente legge)

lire 5.000.000.000

Capitolo 08225/01 - Contributo annuo all'Ente sardo acquedotti e fognature - quota per investimenti (LL.RR., 20 febbraio 1957, n. 18, 5 luglio 1963, n. 9 e art. 5, comma 4, della presente legge)

Lire 8.000.000.000

Capitolo 08259 - Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il recupero e la ricostruzione di abitazioni e caseggiati nel quartiere "Leonardo da Vinci" nel Comune di Sennori (L.R. 5 novembre 1987, n. 45, art. 39, comma 7, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, e art. 4 bis comma 2 della presente legge)

Lire 1.500.000.000

09 - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09037 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37 e art. 7, comma 1, della presente legge)

Lire 60.000.000.000

Capitolo 09045/14 (NI.) 2.1.2.1.0.3.10.32. (03.02) - Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992, e art. 4 della presente legge)

Lire 50.000.000.000

Capitolo 09050 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali (L.R. 10 dicembre 1976, n. 66, e successive integrazioni, art. 41, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, e art. 7, comma 2, della presente legge)

Lire 20.000.000.000

Capitolo 09053 - Programma nazionale comunitario (PNIC): finanziamenti agli Enti locali da destinare al reperimento ed all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale - quota CEE - (Regolamenti CEE nn. 1787/84 del 19 giugno 1984 e 3741/85 del 20 dicembre 1985, decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 33, comma 1, della legge finanziaria e art. 2 della presente legge)

Lire 3.000.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 11078/02 (N.I.) 1.2.2.3.8.2.06.04 (05.04) Cat. Progr.03 - Contributo straordinario agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali (art. 5, comma 8, della presente legge)

Lire 3.000.000.000

Capitolo 11079/02 - Contributo all'Associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese a sostegno dell'attività istituzionale (art. 97, L.R .30 maggio 1989, n. 18, art. 25, comma 1, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 10, comma 3, della presente legge)

Lire 400.000.000

Capitolo 11126 (N.I.) 2.1.1.1.5.8.2.07.27 (08.02) - Contributo straordinaria alla Progemisa per l'adeguamento della cartografia dei Piani territoriali paesistici (art. 10, comma 8, della presente legge)

Lire 600.000.000

12 - ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo 12001/08 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi socioassistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (artt. 46 e 20, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 19, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 45 della legge finanziaria e art. 9, comma 2, della presente legge)

Lire 9.500.000.000

Capitolo 12001/12 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a contributi ai Comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali previste dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 55, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 121, comma 1, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 70, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 9 comma 3 della presente legge)

Lire 500.000.000

Capitolo 12042 - Contributi in favore di enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private, per il funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale per la cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la realizzazione dei programmi di prevenzione, aggiornamento e formazione del personale che opera nel settore e dei progetti di indagine conoscitiva del fenomeno delle tossicodipendenze (art. 103, legge 22 dicembre 1975, n. 685, legge 26 giugno 1990, n. 162 e art. 2 della presente legge)

Lire 200.000.000

Capitolo 12133/02 - Somma da attribuire alle Unità sanitarie locali della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 42 della presente legge finanziaria e art. 9, comma 1, della presente legge)

Lire 20.000.000.000

Capitolo 12139/02 - Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 62, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 15, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 42 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 9 comma 1 della presente legge)

Lire 22.500.000.000

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995 sono introdotte le seguenti ulteriori variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

1994 lire 32.700.000.000

1995 lire 26.000.000.000

Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie

1994 lire 95.000.000

1995 lire 78.000.000

SPESA

In diminuzione

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

1994 lire 10.500.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve:

voce 9 lire 1.500.000.000

voce 10 lire 4.000.000.000

voce 12 lire 5.000.000.000

Capitolo 03072/01 - Contributi per spese relative a studi di fattibilità (art. 4, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7)

1994 lire 4.000.000.000

1995 lire 4.000.000.000

Capitolo 03146 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20) (spesa obbligatoria)

1994 lire 17.208.000.000

1995 lire 18.754.000.000

Capitolo 03147 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20) (spesa obbligatoria)

1994 lire 682.000.000

1995 lire 853.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 11105 - Contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali (L.R. 24 novembre 1950, n. 64, art. 48, comma 6, della legge finanziaria e art. 10, comma 4, della presente legge)

1994 lire 800.000.000

1995 lire 800.000.000

In aumento

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03034/01 - Versamento ala contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7 e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 6, comma 6, della presente legge)

1994 lire 500.000.000

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo 06210/01 - Concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 10, comma 6, della presente legge)

1994 lire 85.000.000

1995 lire 85.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08215 - Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 22, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26); versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il completamento dei servizi turistici integrati nel Comune di Alghero (art. 79, L.R. 24 giugno 1988, n. 11, art. 4, commi 2 e 6, e 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 5, comma 9 della presente legge)

1994 lire 5.000.000.000

09 - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09037 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, articolo 55 della L.R. 21 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37 e art. 7 comma 1 della presente legge)

1994 lire 10.000.000.000

Capitolo 09045/14 - Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992, e art. 4 della presente legge)

1994 lire 50.000.000.000

1995 lire 50.000.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11079/02 - Contributo all'Associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese a sostegno dell'attività istituzionale (art. 97, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 25, primo comma, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 10, comma 3, della presente legge)

1994 lire 400.000.000

1995 lire 400.000.000

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, per gli anni successivi al 1995 e comma 6, per gli anni dal 1996 al 2001, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento modificativo Giunta regionale

Art. 12

Sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03145 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 ) (spesa obbligatoria)

Lire 1.500.000.000

In aumento

Capitolo 03070/04 - (N.I.) 1.1.1.6.3.2.10.32 (08.02) - Contributo straordinario alla Società consortile per le ricerche in Sardegna - CORISA - per il ripiano delle perdite d'esercizio

Lire 1.500.000.000. (6)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Art. 12

Sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Capitolo 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

Lire 3.300.000.000

Capitolo 23416 - Contributi del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) per la realizzazione del programma operativo nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisione della Commissione delle comunità europee n. 91/1504/4 del 25 luglio 1991 e art. 55, 1° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 20 della legge di bilancio)

Lire 6.725.000.000

Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie

Lire 63.000.000

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo 06406 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (FEOGA): contributi per la razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti irrigui in aziende ortofrutticole; finanziamenti per lo sviluppo e riconversione del settore frutticolo e per lo sviluppo e la ristrutturazione del settore olivicolo; contributi per il miglioramento igienico sanitario della produzione del latte ovino e incentivi per il ripristino di superfici boschive distrutte dagli incendi - quota regionale (Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisione della Commissione delle comunità europee n. 91/1504/4 del 25 luglio 1991, art. 55, 1° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 24 della legge di bilancio e art. 5 quater della presente legge)

Lire 3.363.000.000

Capitolo 06406/01 - Programmi operativi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno - obiettivo n. 1 (FEOGA): contributi per la razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti irrigui in aziende ortofrutticole; finanziamenti per lo sviluppo e riconversione del settore frutticolo e per lo sviluppo e la ristrutturazione del settore olivicolo; contributi per il miglioramento igienico sanitario della produzione del latte ovino e incentivi per il ripristino di superfici boschive distrutte dagli incendi - quota CEE (Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 4254/88 del 19 dicembre 1988, decisione della Commissione delle comunità europee n. 91/1504/4 del 25 luglio 1991, e art. 55,1° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 24 della legge di bilancio e art. 5 quater della presente legge)

Lire 6.725.000.000. (8)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 12

Dopo l'articolo 12 è istituito il seguente:

Art. 12 bis

Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (12)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della Tabella A .

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella D.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Sono stati presentati undici ordini del giorno. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sull'istituzione del Fondo regionale per il sostegno straordinario alle attività produttive economicamente valide e di valore strategico per lo sviluppo regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO:

a) che lo stato della economia, della occupazione e dei servizi sociali in Sardegna risultano gravemente colpiti dalle politiche restrittive del Governo centrale;

b) che il mancato sviluppo, il blocco e la regressione delle forme produttive coincidono con i fenomeni altrettanto allarmanti di crescente marginalizzazione sociale dei cittadini e dei ceti più deboli (lavoratori espulsi dalla produzione, cassintegrati, disoccupati, giovani, anziani, soggetti svantaggiati ecc.),

impegna la Giunta regionale

1) a proporre nel prossimo bilancio e nei provvedimenti legislativi connessi un fondo aggiuntivo non inferiore ai 300-400 miliardi anno da destinare al sostegno straordinario delle attività produttive economicamente valide, di valore strategico per lo sviluppo regionale e primariamente rivolto a salvare e a creare occupazione qualificata.

2) a ricercare la provvista finanziaria e aggiuntiva principalmente attraverso una operazione di "bonifica" del bilancio regionale, eliminando o riducendo spese non indispensabili o comparativamente meno utili (specie di parte corrente) rispetto agli obiettivi di cui in premessa. (1)

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sull'istituzione del fondo comune per convegni, pubblicazioni e simili.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO che la situazione attuale di distribuzione in molteplici capitoli di bilancio con diverse procedure di gestione, non consente una valutazione d'insieme, la selezione delle priorità, l'equità, la trasparenza e la economicità di gestione dei fondi relativi ad attività di convegno, di studio, di consultazione, di pubblicistica e simili,

impegna la Giunta regionale

a proporre nel prossimo bilancio e con i provvedimenti legislativi connessi, un fondo unico opportunamente dimensionato, destinato alle finalità di cui in premessa con procedure unificate di programmazione, di accesso e di gestione del fondo medesimo, con contestuale abrogazione di tutti i capitoli di bilancio oggi esistenti in materia. (2)

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sull'unificazione di bilancio (fondo) e delle procedure gestionali in materia di pubblicità istituzionale, promozione, sponsorizzazioni di qualsiasi natura e settore di intervento regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO che si sono determinati nel tempo fenomeni di dispersione e di affastellamento degli interventi regionali in materia di pubblicità, di promozione diretta ed indiretta, di sponsorizzazioni di varia natura,

impegna la Giunta regionale

a proporre con il prossimo bilancio e con i provvedimenti legislativi connessi, un fondo unico opportunamente dimensionato, destinato alle finalità di cui in premessa, con procedure unificate di programmazione, di gestione e di verifica del fondo medesimo, con contestuale abrogazione di tutti i capitoli di bilancio oggi esistenti in materia. (3)

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sul fondo unico per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO:

a) della enorme diffusione delle forme di convenzionamento con professionalità esterne all'Amministrazione;

b) della necessità di tenere un ordine e ricondurre a diretta produttività ogni forma di ricorso a professionalità esterne,

impegna la Giunta regionale

a proporre, nel prossimo bilancio e nei provvedimenti legislativi connessi, un fondo unico, opportunamente dimensionato, destinato alle finalità di cui in premessa, con procedure unificate di programmazione, di gestione e di verifica del fondo medesimo, con contestuale abrogazione di tutti i capitoli di bilancio oggi esistenti in materia. (4)

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sull'istituzione di un fondo unico e riordino normativo dei contributi ad organizzazioni di lavoratori, associazioni professionali e associazioni di cittadini particolarmente svantaggiati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO:

a) che attualmente gravano sul bilancio regionale, a valere su molteplici disposizioni di legge e svariati capitoli di bilancio, spese per oltre 30 miliardi per contributi direttamente rivolti alle spese di organizzazione di diverse associazioni;

b) che si pone una questione sia di riequilibrio, sia di trasparenza, sia di equità sociale di tali interventi,

impegna la Giunta regionale

a proporre nel prossimo bilancio e nei provvedimenti legislativi connessi, un fondo unico, opportunamente dimensionato, destinato alle finalità di cui in premessa, con procedure unificate di programmazione, di gestione e di verifica del fondo medesimo.

Le misure di riordino dovranno essere improntate:

1) a criteri di obiettività nella individuazione dei soggetti destinatari (categorie, consistenza minima per l'accesso);

2) a criteri di proporzionalità nel riconoscimento dei contributi per entità dei soggetti associati e per qualità della funzione svolta. (5)

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sul provvedimento legislativo e fondo regionale di sostegno alle aree più svantaggiate.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO:

a) che esistono nel contesto della differenziata realtà economica, sociale e territoriale della regione, aree particolarmente svantaggiate, individuabili attraverso gli indici di ritardo nello sviluppo complessivo;

b)che necessita per dette situazioni uno specifico intervento di promozione e di sostegno dello sviluppo, orientato verso il superamento degli squilibri interni,

impegna la Giunta regionale

a proporre nel prossimo bilancio e con un provvedimento legislativo connesso, un adeguato fondo e una normativa specifica di sostegno per lo sviluppo delle aree più svantaggiate della Sardegna. (6)

Ordine del giorno Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci sulle sanzioni di decadenza da incarichi amministrativi e politici di governo per ipotesi di inottemperanza delle leggi e dei provvedimenti derivati, senza giustificato motivo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

TENUTO CONTO che è divenuta pratica frequente la non ottemperanza, rispetto a disposizioni di legge e a provvedimenti attuativi delle leggi medesime, senza che ciò comporti alcuna forma di rendiconto delle ragioni di mancato adempimento,

impegna la Giunta regionale

a presentare, in concomitanza con la prossima legge finanziaria e provvedimenti connessi una normativa specifica che preveda la decadenza immediata da incarichi dirigenti amministrativi e politici di quanti incorrano nella condizione di non garantire la puntuale applicazione della normativa generale della Regione.

La sanzione della decadenza può essere evitata, su specifica pronuncia del Consiglio regionale, che ritenga valide le ragioni addotte sulla obiettiva impossibilità di adempiere; ragioni che debbono essere illustrate in apposita relazione da rendere entro dieci giorni dal compimento del termine previsto di adempimento. (7)

Ordine del giorno Morittu - Ortu - Soro - Dadea - Pusceddu - Mannoni - Ruggeri - Cogodi - Puligheddu - Sanna - Murgia - Salis - Onida - Planetta - Amadu - Urraci sul Piano di rinascita e la zona franca.

RICORDATO che col proprio ordine del giorno voto del 19 marzo scorso il Consiglio regionale sardo, oltre alle proposte al Parlamento aventi, fra gli altri, anche l'obiettivo di una nuova legge di Rinascita per la Sardegna che prevedesse, con una adeguata dotazione finanziaria, anche agevolazioni fiscali a sostegno dell'economia sarda, ha altresì chiesto al Governo, considerata la gravissima situazione generale della Sardegna, che vengano adottati, sotto forma della decretazione d'urgenza, provvedimenti in materia economico-finanziaria-fiscale atti ad aggredire decisamente l'emergenza che dilania l'Isola;

INDIVIDUATO nella zona franca uno strumento capace di avviare lo sviluppo della Sardegna e che consentirebbe ai sardi di vivere all'interno di un sistema autopropulsivo e protagonisti delle proprie scelte;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe preso impegno di attivare con decreto legge il nuovo Piano di Rinascita,

il Consiglio Regionale della Sardegna

chiede al Governo che nel provvedimento di decretazione d'urgenza in materia di Piano di Rinascita, inserisca anche norme che riconoscano:

1) il territorio della Sardegna in zona franca o in punti franchi;

2) al Consiglio regionale sardo il potere di provvedere, con proprie leggi, all'attuazione, alla regolamentazione e al controllo della zona franca di cui al punto 1). (8)

Ordine del giorno Deiana - Pes - Tamponi - Casu - Oppi - Carusillo - Serra - Giagu - Satta Antonio - Merella - Corda - Ladu Leonardo - Manchinu - Planetta - Desini - Soro - Zucca - Degortes - Mulas Maria Giovanna sul completamento del complesso clinico della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

A conclusione della discussione dei disegni di legge n. 404 e 405 relativi alla manovra finanziaria di variazione del 1993,

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO che nella L.R. 20 aprile 1993, n. 17, comma terzo, si prevede la destinazione dei finanziamenti per l'Università di Sassari;

PRESO ATTO dell'urgenza di completare e rendere agibili le strutture già costruite con fondi FIO 1986;

PREVEDENDO che con tale completamento possano essere realizzati gli idonei accorpamenti e la razionale collocazione di unità operative;

SAPENDO che con la realizzazione del nuovo complesso clinico si potranno ubicare in modo funzionale istituti e cliniche con la conseguente liberazione di spazi da utilizzare in modo adeguato per risolvere altre esigenze dell'Ateneo,

impegna la Giunta regionale

a tenere nella dovuta considerazione l'esigenza inderogabile, nella programmazione dei finanziamenti di cui al comma terzo, art. 29 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17, di dare prioritario riscontro alle esigenze di intervento per il completamento del complesso clinico della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Sassari. (9)

Online del giorno Selis - Mannoni - Dadea - Lorettu - Corda - Usai Sandro - Merella - Onnis - Oppi sui criteri per la manovra di bilancio per l'anno 1994.

IL CONSIGLIO REGIONALE

A conclusione del dibattito sui DD.LL. nn. 404 e 405,

CONSIDERATA:

- la gravità della crisi economia e sociale che ha nella disoccupazione il suo aspetto più drammatico;

- che le prospettive economiche nazionali e internazionali fanno ritenere non immediata una ripresa dello sviluppo nazionale che stimoli la crescita regionale;

- che di conseguenza le prospettive di sviluppo regionale dipendono sempre più dalle politiche di programmazione, cioè di una rigorosa riqualificazione della spesa in funzione degli obiettivi di sviluppo della produzione, dell'occupazione, qualificazione dei servizi sociali, sanitari, culturali;

- che da tempo in Commissione programmazione e in Aula viene auspicata l'adozione di misure di riforma del bilancio della legislazione di settore, della programmazione delle grandi categorie di spesa, di monitoraggio della spesa, e che tale esigenza più volte è stata espressa anche nelle relazioni al bilancio sia di maggioranza che di minoranza,

impegna la Giunta regionale

1) a presentare la proposta di bilancio annuale e triennale entro il mese di settembre così da consentirne l'approvazione entro l'anno;

2) a presentare una relazione sulla situazione dell'entrata regionale precisando le vertenze ancora aperte con lo Stato, e le iniziative che si intendono assumere per un ottimale accesso ai fondi nazionali e comunitari;

3) a presentare una relazione programmatica che indichi le linee di riforma delle leggi di settore e di coordinamento delle norme per materie omogenee, promuovendo una opportuna delegificazione;

4) a realizzare una rigorosa revisione del bilancio regionale al fine di contrarre o eliminare le spese non indispensabili o dilazionabili e di recuperare il massimo di risorse disponibili per finanziare le politiche di sviluppo della produzione e del lavoro;

5) a razionalizzare le grandi categorie di spesa con particolare riferimento ai settori della sanità, forestazione, formazione professionale, opere pubbliche e studi-progettazioni;

6) a razionalizzare le spese per studi, convegni, consulenze, pubblicità, unificando i vari capitoli in un unico centro di imputazione che consenta la rigorosa e trasparente programmazione di queste risorse;

7) a proporre, secondo gli impegni assunti in Commissione, un disegno di legge che razionalizzi e disciplini il sostegno a favore delle organizzazioni produttive, sindacali e assistenziali prevedendo obiettivi criteri di accesso e di riparto delle risorse;

8) ad attuare sistemi di monitoraggio della spesa che consentano la produzione di stati di attuazione non solo finanziari ma reali e l'adozione di iniziative utili a migliorare l'efficienza dei processi amministrativi, la riforma della burocrazia, dei soggetti operativi e delle procedure di controllo;

9) a coordinare le politiche di programmazione con le politiche di riforma istituzionale;

10) ad attivare politiche di sostegno a favore delle aree svantaggiate della Regione. (10)

Online del giorno Mulas Maria Giovanna - Pau - Carusillo - Marteddu - Casu sugli interventi a favore degli impianti di macellazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

A seguito della discussione sul D.L. 404,

PREMESSO che in tale disegno di legge è previsto uno stanziamento di 10 miliardi a favore degli impianti di macellazione;

PREMESSO che in tutta la Sardegna solamente due impianti di macellazione (Valriso di Macchiareddu e Tre C di Chilivani) possiedono le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie richieste dalla normativa comunitaria;

PREMESSO che solamente per un limitato numero di altri impianti di macellazione è stata concessa dalla Comunità europea la deroga al funzionamento sino al 31 dicembre 1994 a condizione che vengano effettuati notevoli lavori che permettano l'adeguamento delle strutture ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l'attività di macellazione necessita, tra l'altro, di adeguati impianti di smaltimento di rifiuti e di depurazione delle acque di lavorazione;

CONSIDERATO che l'attuale situazione comporta delle pesanti e negative ripercussioni sull'intero comparto zootecnico;

VALUTATA la necessità di prevedere una omogenea distribuzione territoriale degli impianti di macellazione,

impegna la Giunta regionale

1) a considerare prioritari i finanziamenti:

- a favore degli impianti di macellazione che, pur in presenza delle attuali carenze strutturali, possano essere adeguati ai requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa in materia di tutela ambientale;

- a favore degli interventi che permettano una adeguata distribuzione territoriale degli impianti di macellazione.

2) a prevedere in sede di assestamento del bilancio il reperimento di ulteriori disponibilità finanziarie per gli interventi a favore degli impianti di macellazione. (11)

PRESIDENTE. Per illustrare gli ordini del giorno dal numero 1 al numero 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Intervengo sugli ordini del giorno dal numero 1 a numero 7 e sul numero 10 che è con questi connessi.

Sull'ordine del giorno numero 1 propongo che si operi una leggera correzione cioè che nel titolo e nel testo alle parole "istituzione di un fondo regionale" si sostituiscano le parole "istituzione di stanziamenti aggiuntivi, opportunamente normati". Questo perché, nel confronto che c'è stato anche nel corso dell'interruzione, da parte di diversi colleghi di altri Gruppi, specie di maggioranza, e anche da parte della stessa Giunta, si è ritenuto che questa dizione possa consentire una considerazione benevola dell'ordine del giorno, non irrigidendo appunto la dizione in una previsione di un fondo che dovrebbe essere disciplinato ad hoc. Il senso dell'ordine del giorno numero 1 è chiaro: si propone che in occasione del prossimo bilancio una quota parte delle risorse regionali venga recuperata per essere in via aggiuntiva, non sostitutiva, destinata ad attività produttive e occupazionali. Si indica ovviamente, in senso puramente orientativo, l'importo di 3-400 miliardi, di questi stanziamenti aggiuntivi che devono essere recuperati dal bilancio regionale riducendo spese non indispensabili, cioè che comparativamente risultino essere meno importanti rispetto alle finalità produttive e occupazionali. Quindi è una indicazione, una direttiva di cui la Giunta terrà conto nella predisposizione del bilancio.

Gli ordini del giorno dal 2 al 6, che anche le altre componenti consiliari, in gran parte, dichiarano di condividere, contengono alcuni elementi di un codice di moralizzazione. Anche qui non in astratto ma come indicazione alla Giunta, perché nella fase di predisposizione del bilancio presenti al Consiglio una proposta di insieme nella quale in alcuni settori rilevanti si cominci a fare ordine, insieme all'ordine chiarezza, e insieme alla chiarezza forse anche un maggiore esercizio di responsabilità e forse anche di moralità.

Il primo fondo unico che si prevede di istituire è quello per convegni, pubblicazioni e quant'altro, intorno alle quali questioni oggi esiste una baraonda totale; tutti autorizzano e tutti finanziano, naturalmente senza una previsione e quindi una programmazione possibile della convenistica e della sua utilità. Uguale discorso può farsi per le pubblicazioni. Il secondo fondo che si prevede è quello per la pubblicità istituzionale, promozione, diretta e indiretta e sponsorizzazioni. Si tratta di una materia che è difficilmente afferrabile e comprensibile per via di fenomeni di dispersione e affastellamento degli interventi regionali nel settore determinatisi nel tempo. Un fondo unico, un capitolo unico, una programmazione, una unicità di criteri di accesso e di gestione, consentirebbero al Consiglio di dare indirizzi precisi e a qualsiasi Giunta di poter governare questa materia.

Analogo discorso va fatto per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e quant'altro. Anche qui tutto viene studiato, tutto viene osservato. Ci sono delle cose che non si osservano mai e altre che si osservano quattro volte, e un pezzo di Regione non sa quello che sta osservando l'altro pezzo, per cui ci sono materie e questioni superosservate che però mai arrivano a un punto di definizione. Anche qui sono necessari un riordino e una procedura unificata di gestione.

L'ordine del giorno numero 5 tratta un'altra questione, più volte discussa in questo Consiglio o meglio indichi la Giunta, istruendo la questione, attraverso quali modi si deve addivenire a tenere conto del sostegno alle attività istituzionali delle organizzazioni democratiche, senza che ciò significhi né premio ingiustificato, né discriminazione per altri, né arbitrio o eccessiva discrezionalità nella utilizzazione dei fondi regionali. Risulta che nel bilancio regionale, distribuiti in 30 o 40 capitoli, esistono più di 30 miliardi per contributi e sostegni alle organizzazioni: sindacati, centri studi, cooperative e quant'altro. Però ci sono anche organizzazioni che non ricevono alcun contributo. Anche nell'assestamento che discutiamo oggi, una parte che era stata accantonata in funzione del riordino necessario, è stata in gran parte di nuovo scongelata dopo tre mesi e attribuita agli stessi soggetti che ne erano beneficiari prima. Per cui chi è beneficiario continua a beneficiare e chi non è beneficiario continua a rimanere escluso e interamente marginalizzato. Anche qui è necessaria una regola che dica quanto la Regione vuole destinare al fine necessario del sostegno dell'associazionismo democratico, però si definiscano i criteri di accesso, qual è la consistenza minima e in proporzione alla qualità e quantità delle cose degne che i cittadini associati vorranno fare, la Regione decida con criteri obiettivi e non più discrezionalmente che cosa intende fare.

L'ordine del giorno numero 6 dà indicazione alla Giunta - anche questa è una questione che si trascina almeno da due anni, di bilancio in bilancio, soprattutto in Commissione programmazione - di predisporre finalmente la normativa per il sostegno delle aree più svantaggiate della Regione; cioè una normativa di sostegno specifico e differenziato alle aree più svantaggiate all'interno della Regione, in funzione di un riequilibrio interno. Sugli ordini del giorno dal numero 1 al numero 6 vi è una larga concordanza già espressa da parte dei Gruppi politici in Consiglio. Questa concordanza, almeno espressa in modo esplicito, non c'è sull'ordine del giorno numero 7. Voglio quindi soffermarmi su quest'ultimo. All'interno di questo codice di moralizzazione quest'ordine del giorno dà alla Giunta una ulteriore indicazione, la impegna cioè a predisporre una normativa specifica che disciplini una sanzione per l'ipotesi di inottemperanza delle leggi da parte dei dirigenti amministrativi e dei dirigenti politici. Ovviamente la prescrizione non vale per chi svolge una funzione legislativa, che quindi la legge fa, la legge può modificare, la legge può revocare; ma per i dirigenti amministrativi e per i dirigenti politici, cioè coordinatori, Assessori, dirigenti di enti regionali, per i quali, nell'ipotesi di inottemperanza di leggi, o di atti di carattere generale derivati dalla legge, regolamenti, o delibere della Giunta, dovrebbe essere prevista la decadenza dall'incarico. Tutto questo deve essere disciplinato, perché le prescrizioni senza sanzione, in materia amministrativa, chiaramente lasciano il tempo che trovano. I responsabili devono indicare i motivi dell'inottemperanza. Se un Assessore non ha potuto applicare una legge o non ha potuto rispettare un termine, perché ragioni obiettive non lo hanno consentito, dovrebbe indicare - e questo la legge dovrebbe disciplinare - al Consiglio regionale, quali sono queste ragioni. Se si tratta di problemi organizzativi o di mancanza di mezzi, si devono mettere a disposizione i mezzi; se il provvedimento è di difficile interpretazione o vi sono contraddizioni al suo interno il Consiglio dovrà modificarlo perché le leggi regionali e gli atti generali della Regione o si attuano o si modificano o si abrogano. Non è più pensabile che noi abbiamo leggi non applicate, che la Giunta stessa dia direttive che non sono ottemperate; penso per esempio alla legge sulla trasparenza, sulla istituzione degli uffici competenti negli Assessorati. C'è qualche Assessorato che è riuscito a istituirli da anni, ce ne sono altri che non la applicano. Le leggi non sono una cosa discrezionale, le leggi se hanno un senso e sono applicabili si tengono, se non sono applicabili si cambiano, però se sono applicabili ma non vengono applicate se ne va il dirigente amministrativo o politico che non vuole applicare le leggi. L'ordine del giorno numero 7 dà appunto questa indicazione: che la Giunta predisponga un provvedimento legislativo. Non è che qui stiamo decidendo, stiamo solo chiedendo alla Giunta di predisporre un disegno di legge che preveda la sanzione della decadenza disciplinandola in un certo modo e il Consiglio la prenderà in esame, per l'ipotesi di non ottemperanza delle leggi. Molte delle cose che sono contenute negli ordini del giorno dal numero 1 al numero 7 sono peraltro contenute, dette in diverso modo, nell'ordine del giorno numero 10 a firma dei Capigruppo della maggioranza, ragione per la quale, nell'illustrare i sette ordini del giorno di cui prima ho detto, aggiungo che poiché anche l'ordine del giorno numero 10 contiene, dette in modo diverso, con diversa specificazione, proposizioni analoghe, talvolta anche simili a quelle contenute negli ordini del giorno precedenti, noi dichiariamo di essere anche favorevoli, potendosi integrare le prescrizioni contenute nei diversi ordini del giorno, all'ordine del giorno numero 10 e ne condividiamo il contenuto.

PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, l'ordine del giorno numero 10 fa una sintesi, che a me sembra efficace, di quanto si è discusso in questi mesi in materia di bilancio e di risanamento del bilancio. E raccoglie anche una serie di considerazioni che or ora svolgeva il collega Cogodi illustrando gli ordini del giorno presentati dal Gruppo Rinascita e Sardismo. Direi che tecnicamente si potrebbero anche unificare, ma credo che si possa arrivare ad una votazione in cui ci si esprima complessivamente e positivamente sia su quelli che vanno dal numero 1 al numero 6 sia su quelli dal numero 10 al numero 12. Vorrei solo dire che gli ordini del giorno manifestano delle valutazioni e delle esigenze e impartiscono delle direttive politiche che impegnano la Giunta a farsi proponente per una serie di materie e di istituti. E' chiaro che l'ordine del giorno non può analiticamente affrontare ciò che una legge o una norma di bilancio possono specificamente regolamentare, quindi di questi ordini del giorno va colto l'indirizzo. Faccio un esempio, l'ordine del giorno numero 1, a proposito della necessità di incentivare le attività produttive economicamente valide, prevede l'istituzione di un fondo aggiuntivo. Non mi formalizzerei sulla parola, sulla frase.

Si tratta, comunque, di mettere insieme un pacchetto di risorse che poi possano più opportunamente essere ridistribuite in due o tre oggetti, utilizzando cioè la strumentazione in essere o, se non è sufficiente la strumentazione in essere, anche creandone una nuova. Facevo questo esempio per dire che concordo con l'impostazione di buona parte degli ordini del giorno, si tratta poi di coglierne l'essenza e tradurli in istituti giuridici più articolati.

Sull'ordine del giorno numero 7 mi sembra curioso che noi dobbiamo discutere sul fatto che la legge debba essere osservata perché la sostanza questa è. Però, qui c'è un richiamo specifico alla responsabilità di amministratori pubblici sia che la loro funzione derivi da una nomina del Consiglio o della Giunta, sia che essi siano pubblici funzionari. Mi pare che questo sia il senso, se interpreto bene. Però, quella della revoca dei responsabili è materia molto complessa e delicata; praticamente la sostanza di questi ordini del giorno è che si inverte l'onere della prova, cioè in caso di inosservanza della legge, e in caso, sostanzialmente, di inattuazione di indirizzi legislativamente assunti dalla Regione, il responsabile di ciò si presume essere colpevole; per cui è dato a questo funzionario l'onere di provare la sua giustificazione. Mi pare una procedura delicata sulla quale ho qualche perplessità. Questo non significa che il principio non possa essere in qualche modo condiviso e tradotto in norme. Mentre sugli altri ordini del giorno dall'1 al 6, io sono favorevole, sul settimo ho qualche perplessità. Vediamo di valutarne meglio la portata.

PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno numero 8 ha facoltà di parlare l'onorevole Morittu.

MORITTU (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, colleghi consiglieri, abbiamo presentato quest'ordine del giorno all'attenzione del Consiglio regionale perché ci pare, ormai, che in materia di zona franca o di punti franchi che dir si voglia, si sia parlato abbastanza facendo polveroni, dichiarazioni roboanti, con proposte di legge nazionale approvate dal Consiglio regionale che a Roma arrivano e spariscono, con interessamenti di Gruppi diversi per sollecitare e sensibilizzare i rappresentanti del Governo e del Parlamento, ma nei fatti concreti non si è visto ancora niente. Non sto qui a illustrare, perché tutti consociamo bene per averne discusso e per aver avviato e concluso dibattiti in quest'Aula anche con l'approvazione di proposte di legge i benefici che uno strumento di questo tipo può portare all'economia sarda. Credo che, se veramente e sinceramente c'è la volontà di approvare e di riconoscere in Sardegna la zona franca o i punti franchi, si possa risolvere il tutto, come è stato risolto da parte del Governo per altre zone, col decreto legge, anche se il presidente Ciampi non riconosce la nostra specialità e specificità e dice che non dobbiamo porre i problemi in questi termini. Noi li poniamo in modo molto deciso e molto forte. L'ha detto tutto il Consiglio con l'approvazione della legge sulla cultura e sulla lingua sarda. Noi li poniamo in modo forte proprio come grande valore della identità e della diversità dei sardi nei confronti di tutti gli altri. E allora, se effettivamente il presidente Ciampi e il Governo intendono avviare il nuovo Piano di rinascita con decreto legge, credo che, in quello stesso strumento, possano trovare posto anche le norme per l'istituzione della zona franca, o dei punti franchi.

In quest'ordine del giorno, al punto 2 del dispositivo, che credo sia la parte forte del documento, si chiede il riconoscimento dei poteri al Consiglio regionale. E' cioè una proposta che avvia almeno in questo campo un riconoscimento al Consiglio regionale dei poteri per i quali ci stiamo battendo da tempo. Chiediamo che con decreto legge venga riconosciuto al Consiglio regionale sardo il potere di provvedere con proprie leggi all'attuazione, alla regolamentazione e al controllo della zona franca. Ora, io credo che sarebbe necessario, un voto unanime su questo ordine del giorno che dimostri al signor Ciampi che il tutto non è soltanto un fatto tecnico ma che si tratta anche di riconoscere dignità alle istituzioni dello Stato che non sono a Roma ma che stanno a rappresentare le cosiddette periferie o le cosiddette frontiere. Noi siamo una regione di frontiera e non si parla mai di questo; noi confiniamo con la Francia, con la Spagna e con l'Africa, però, non ci vengono riconosciuti tutti quei benefici e tutte quelle agevolazioni che vengono riconosciute alle altre Regioni come la Valle d'Aosta e l'Alto Adige. Io mi fermo qui ripetendo che l'unica osservazione che ci può essere fatta a Roma, perché non è che sappiamo bene che cosa è la regione sarda e cosa vuol dire la specialità della Sardegna, è che questa è una modifica dello Statuto, probabilmente dimenticando che fa parte del Titolo III, che può essere modificato con una legge ordinaria dello Stato e non con legge costituzionale. Fatti di questo genere si sono già verificati, e avremo modo di parlarne quando discuteremo di alcuni provvedimenti con cui il Governo si appropria di competenze che appartengono per Statuto alla Regione.

Io ringrazio per l'attenzione. Credo che stasera, oltre che porre un problema come quello della zona franca o dei punti franchi, in modo deciso e forte, stiamo dicendo al Governo di Roma che vogliamo anche poteri per gestire questi strumenti di sviluppo economico autopropulsivo, grazie.

PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno numero 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Deiana.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno numero 11 ha facoltà di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Presidente, solo alcune considerazioni per ricordare che la Comunità economica europea, con le direttive 91497 e 91498, impone precisi requisiti igienico sanitari per la macellazione, il trasporto e la commercializzazione delle carni. La situazione in Sardegna è drammatica, l'assestamento attuale del bilancio prevede uno stanziamento di 10 miliardi certamente non rispondente a quelle che sono le esigenze diffuse, per altro più volte manifestate, rispetto ad una situazione di grande crisi, che in particolare nelle zone a economia prevalente agro-pastorale sta creando delle serie difficoltà. Tanto per fare qualche esempio la normativa europea prevede che ogni macello debba essere dotato di depuratore e di inceneritore per eventuali materiali patologici, che ci siano locali separati per lo svuotamento di stomaci e intestini, cioè praticamente non si può più macellare se non in due strutture in Sardegna che sono state adeguate a questa normativa; fatta eccezione cioè per i due grandi impianti, la Nuova Valriso e Chilivani, nel resto dell'Isola c'è un buio totale. Nessun altro macello è dotato degli impianti e delle attrezzature che vengono previste dalla normativa. In ogni caso per l'adeguamento dei macelli alla normativa CEE si ha tempo sino a tutto il 1996, ma c'è da dire che la Regione sarda ha chiesto, tramite il Ministero della sanità, 60 deroghe per altrettanti macelli e per consentire l'esportazione su base nazionale delle carni macellate, specialmente degli agnelli. Ma tutta una serie di altre strutture rimangono senza alcuna possibilità di adeguamento se non ci saranno degli stanziamenti sufficienti. La situazione attuale comporta sicuramente delle ripercussioni pesantemente negative sul comparto zootecnico; rimane una utenza scoperta, i Comuni sono costretti a chiudere, anche per i controlli dei nuclei antisofisticazione e dei nuclei operativi ecologici, e quindi non possiamo ignorare che continua a prendere piede il fenomeno della macellazione clandestina che rischia praticamente di diventare una pratica diffusa.

Vi è inoltre l'esigenza di riequilibrare la situazione in varie aree della Sardegna e in particolare in quelle zone che hanno una economia prevalentemente agricola e pastorale. Si chiede pertanto che, rispetto ai dieci miliardi previsti nel disegno di legge che andiamo ad approvare oggi, si stabiliscano delle priorità a favore di quegli impianti di macellazione che, pur in presenza delle attuali carenze strutturali, possono essere adeguati ai requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria e quindi possono essere dotati di adeguati impianti di depurazione, che si operi un riequilibrio territoriale nella localizzazione degli impianti di macellazione, e in particolare che nella fase di assestamento di bilancio prevista per settembre si possa prevedere il reperimento di ulteriori fondi per intervenire a favore di quegli impianti di macellazione che devono essere adeguati o completati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta accoglie tutti gli ordini del giorno tranne il numero 7.

(Interruzioni)

Accoglie gli ordini del giorno, non credo ci sia bisogno di motivazione, si tratta di impegni che sono emersi anche nella discussione in Commissione. Rappresentano una sorta di direttive, di indirizzi alla Giunta regionale per la presentazione del prossimo bilancio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 7, pur tenendo presente l'esigenza che si ponga in essere un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che ricoprono incarichi amministrativi, la Giunta ritiene che il problema non sia quello di prevedere nuove norme, ma di applicare la normativa esistente. Per esempio la legge "32", la legge sulla dirigenza, prevede la possibilità di revoca dei dirigenti regionali e addirittura individua all'articolo 8 delle responsabilità anche per coloro che, pur non avendo incarichi di coordinamento generale, di settore o di servizio sono tuttavia responsabili di uffici. Quindi il problema è quello di applicare la normativa esistente, non di creare una nuova normativa. Non solo, sono state approvate delle norme successive che hanno ulteriormente rafforzato le possibilità di revoca; mi risulta anzi che sono stati presentati dei provvedimenti ulteriori che affrontano questa materia.

Per quanto riguarda invece le sanzioni di tipo politico, la Giunta ritiene che quelle esistenti e che possono essere utilizzate e sono state anche spesso utilizzate prima di tutto dalla massima Assemblea regionale, cioè dal Consiglio regionale, siano lo strumento più adeguato di tipo sanzionatorio in relazione a chi ricopre incarichi di natura politica. Per questa ragione la Giunta non accoglie l'ordine del giorno numero 7 mentre accoglie gli altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Non per dichiarazione di voto ma sull'ordine del giorno numero 8 che riguarda la zona franca o i punti franchi. Questo è un argomento di tale importanza che non dovrebbe essere liquidato con un ordine del giorno di questo genere, ordine del giorno che peraltro non tiene conto della normativa europea che è stata varata nel 1988 e 1989 che ha regolato i punti franchi, né tantomeno di quello che ha fatto il legislatore italiano nel 1991 quando ha riconosciuto quattro punti franchi in quattro porti in Italia: Genova, Napoli, Trieste ed Ancona.

C'è un vizio di fondo in questo ordine del giorno, poiché quando parla delle zone franche come sistema autopropulsivo non distingue fra zona franca mercantile e zona franca alla produzione. Siccome chiaramente, l'unico strumento autopropulsivo è la zona franca alla produzione, io invito i proponenti a ritirare l'ordine del giorno per studiarlo meglio, e proporlo in altro momento, o a modificarne il contenuto sostituendo al secondo comma la dizione "zona franca" con la dizione "zone franche alla produzione". Questo chiaramente è più consono alla normativa europea, è un ordine del giorno che ha un senso diverso e questi punti franchi possono veramente diventare uno strumento autopropulsivo per l'economia della Sardegna.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Usai ha domandato di parlare l'onorevole Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (Rinascita e Sardismo). Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Usai, vuole formalizzare la sua proposta?

USAI SANDRO (D.C.). Al secondo comma, va letto: "individuato nelle zone franche alla produzione".

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1 con le specificazioni illustrate dall'onorevole Cogodi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 8 con le specificazioni dell'onorevole Usai.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Le dispiace ripetere la votazione sul numero 7?

PRESIDENTE. Il Consiglio, a grande maggioranza, non lo ha approvato.

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 404. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 49, corrispondente al nome del consigliare Oppi.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Oppi.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Oppi - Pau - Pes - Pili - Piras - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis.

Rispondono no i consiglieri: Ortu - Planetta - Porcu - Puligheddu - Salis - Serrenti - Urraci - Usai Edoardo - Cadoni - Cogodi - Ladu Giorgio - Morittu - Murgia.

Si è astenuto il consigliere Pubusa.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 67

astenuti 1

maggioranza 34

favorevoli 54

contrari 13

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993" (405)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 405.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore di maggioranza.

SELIS (D.C.), relatore di maggioranza. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi, relatore di minoranza.

COGODI (Rinascita e Sardismo), relatore di minoranza. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, Segretario:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, sono introdotte le variazioni indicate rispettivamente nelle annesse tabella A e B.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, Segretario:

Art. 2

1. Le modalità di utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 08028, introdotte dall'articolo 8 della legge regionale concernente: "Norme in materia di lavori pubblici" approvata dal Consiglio regionale il 26 maggio 1993, sono estese allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 03013.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, Segretario:

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della Tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della Tabella B.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Tabella B

Nelle Tabelle A e B sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Capitolo 24115 - Assegnazioni ai comuni per prestazioni di pertinenza ex ENAOLI - art. 53, L. 88/89

Rif. Cap. spesa 12001/04 Lire 12191

Capitolo 24210 - Finanziamento regolamenti comunitari - art. 5, L. 752/86

Rif. Cap. spesa 06035 Lire 62

Rif. Cap. spesa 06206 Lire 8.002

Rif. Cap. spesa 06234/03 Lire 636

Rif. Cap. spesa 06319/01 Lire 35

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Capitolo 06035 "AS" - Riconversione colture arancio e mandarino L. 317/74

Rif. Cap. entrata 24210/P Lire 62

Capitolo 06206 "AS"

Indennità compensative, L.R. 19/19779 e art 5 L. 752/86

Rif. Cap. entrata 24210/P Lire 8.002

Capitolo 06234/03 "AS" - Miglioramento condizioni trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli - Reg. CEE 355/77 e L. 183/87

Rif. Cap. entrata 24210/P Lire 636

Capitolo 06319/01 "AS" (N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Contributi ed anticipazioni di contributi per favorire la costituzione ed il funzionamento delle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni; nonché per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione (artt. 9 e 10, legge 20 ottobre 1978, n. 674, artt. 12 e 13, L.R. 2 giugno 1983, n. 15, art. 24, 4° comma, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 7, L.R. 27 agosto 1992, n. 17 e art. 20, 3° comma della legge finanziaria)

Rif. Cap. entrata 24210/P Lire 35

12 - ASSESSORATO IGIENE E SANITA'

Capitolo 12001/04 "AS" - Fondo realizzazione strutture servizi socio-assistenziali - L.R. 4/38 - art. 65, L.R. 1/90

Rif. Cap. entrata 24115 Lire 12.191. (1)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Tabella B

Nella Tabella B sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03016 - Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente - FR - art. 3, L.F.

Lire 300

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 10 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.

In aumento

01 - PRESIDENZA

Capitolo 01028 - Spese per liti, arbitrarti, risarcimenti ed accessori.

Lire 300. (2)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Tabella B

Nello stato di previsione della spesa degli enti locali sono aggiunti i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco indicati:

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Capitolo 04033 - Spese per manutenzione, esercizio e noleggio mezzi di trasporto.

Lire 1.000

Capitolo 04040 - Spese per il finanziamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale

Lire 2.000

In diminuzione

Capitolo 03016 - F.N.O.L. (voce 9)

Lire 3.000. (3)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Tabella B

Nella tabella A sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

ENTRATA

Capitolo 12106 - IRPEF

lire 3.300

Capitolo 34001 - Entrate eventuali e varie

lire 63

Nella tabella B è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione

06 - AGRICOLTURA

Capitolo 06026 - Miglioramenti fondiari zootecnia - L.R. 42/1977

Lire 3.363. (4)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Tabella B

Il capitolo 07039/01, riguardante "Spese per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato", è incrementato di 1000 milioni di lire.

COPERTURA FINANZIARIA

Riduzione di L. 1.000.000.000 dello stanziamento del cap. 07064 - Concorso prestiti con garanzia consorzi fidi - settore commercio. (5)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla Tabella e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento numero 4 modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la Tabella B. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 405. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 54, corrispondente al nome del consigliare Piras.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Piras.

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Piras - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchinu - Manunza - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Franco Mariano - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Pau - Pes - Pili.

Rispondono no i consiglieri: Planetta - Porcu - Puligheddu - Serrenti - Urraci - Usai Edoardo - Cadoni - Cogodi - Demontis - Ladu Giorgio - Morittu - Murgia - Ortu.

Si è astenuto il consigliere Pubusa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 66

votanti 65

astenuti 1

maggioranza 33

favorevoli 52

contrari 13

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 55, viene ripresa alle 20 e 09.)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLORIS

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, per chiedere formalmente l'iscrizione all'ordine del giorno della nomina dell'Assessore della sanità.

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, sulla proposta di discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti. Sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei consiglieri.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Mi era sembrato di capire che la conclusione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo fosse stata diversa cioè che si sarebbe dovuti andare a una prosecuzione normale dei lavori del Consiglio avanzando le proposte che legittimamente, in base al Regolamento, possono essere avanzate. Infatti era intendimento del nostro Gruppo di chiedere formalmente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio del primo argomento che precede sul piano politico e logico la nomina del nuovo Assessore. Il primo argomento che è all'attenzione del Consiglio regionale sono le ragioni politiche che un Assessore regionale ha notificato a tutti, quindi ivi compreso il Consiglio regionale, che l'hanno indotto alle dimissioni. Queste ragioni politiche che l'Assessore dimissionario dice essere anche ragioni morali si sostanziano in una serie di fatti denunciati. Se i fatti sono veri, e il Consiglio regionale non può non tenerne conto, perché si è parlato di fatti che sono reato, perché trafugare pratiche negli Assessorati non è solo un atto di grande scorrettezza politica ma è anche un reato nel nostro ordinamento. Se i fatti sono veri, e questo Consiglio regionale non può non occuparsi di una denuncia non astratta, non generica, presentata formalmente da un componente della Giunta, che denuncia fatti di questa gravità, io vorrei capire come si può esser tranquilli ritenendo che fatti del genere si possano verificare, cioè che negli Assessorati regionali si possano trafugare le pratiche. Se il fatto fosse non veritiero è chiaro ed evidente che nasce un altro ordine di considerazioni, sul perché mai un Assessore regionale, persona responsabile, possa rendere dichiarazioni così gravi. Nell'un caso e nell'altro il Consiglio regionale non può non occuparsi della questione, quindi è preliminare sul piano politico e sul piano logico che la prima questione che il Consiglio deve discutere sono le ragioni politiche e morali addotte dall'Assessore nel dimettersi. Queste non sono dimissioni ordinarie, sono dimissioni motivate con una denuncia politica sul funzionamento della Regione, di una gravità estrema, eccezionale, per cui la richiesta che noi avanziamo è che all'ordine del giorno siano iscritte le ragioni addotte dall'Assessore per le sue dimissioni. Può anche accadere che in esisto a una discussione serena, ordinata, seria, del Consiglio regionale, l'assessore Marrosu possa essere disponibile a fare l'Assessore e a quel punto dovrebbero essere la Giunta e la maggiorana a non volerla, se venissero rimosse le cause che sono state denunciate come ostative al fatto che possa fare l'Assessore.

L'Assessore se ne è andata dicendo che non se ne va perché non vuole fare l'Assessore ma perché impedita nell'esercizio delle sue funzioni. Questa è la ragione e questo Consiglio regionale che questo Assessore ha nominato insieme a tutta la Giunta, non può far finta che queste cose non esistano, che queste siano parole al vento. Sono atti, sono avvenimenti politici di prima grandezza di cui il Consiglio preliminarmente si dovrebbe occupare. Ecco perché noi insistiamo perché al primo punto all'ordine del giorno siano le ragioni che hanno indotto un Assessore regionale a dichiarare che è impedita nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Presidente, per dire che noi condividiamo la proposta fatta dal Presidente della Giunta, una proposta che riteniamo legittima e condivisibile, quella cioè di iscrivere immediatamente all'ordine del giorno del Consiglio la nomina del nuovo Assessore. La richiesta che è stata fatta riguardo alla possibilità di iscrivere due punti all'ordine del giorno, prima le dimissioni e poi l'eventuale nomina, penso che non sia accoglibile sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale; formale perché le dimissioni sono state già sostanzialmente accolte dal momento che l'interim è stato assunto già dal Presidente della Giunta regionale. Questo richiede, e mi pare che fosse anche l'indicazione che veniva da tutti i Gruppi, di colmare in tempi brevissimi il vuoto di potere legato alla mancanza dell'Assessore regionale della sanità. Riguardo poi alla possibilità di una valutazione sia sulle dichiarazioni contenute nella lettera di dimissioni dell'Assessore uscente, la professoressa Marrosu, sia sulle dichiarazioni rese alla stampa, mi pare che l'iscrizione all'ordine del giorno consenta una valutazione piena da parte del Consiglio su queste dichiarazioni, a cui penso che il Consiglio non si sottrarrà e i Gruppi non si sottrarranno, una valutazione attenta sulle questioni anche gravi che sono state sollevate da parte della professoressa Marrosu. Naturalmente sulla base di queste penso che il Presidente della Giunta presenterà al Consiglio le proposte che riterrà più idonee e penso che anche su queste il Consiglio si confronterà.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi metto in votazione la richiesta formulata dal Presidente della Giunta regionale di inserire all'ordine del giorno la proposta di nomina del nuovo Assessore della sanità. Chi la approva alzi la mano. Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Metto in votazione la proposta formulata dall'onorevole Cogodi, di discutere prima delle dimissioni e poi della surroga dell'Assessore.

Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Vorrei che l'onorevole Cogodi la spiegasse meglio, perché non l'ho capita.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Voglio rappresentare all'attenzione del Consiglio il fatto che la proposta non è solo di un Gruppo politico, è di diversi gruppi politici, è la proposta che è stata formulata dal Gruppo Rinascita e Sardismo, dal Gruppo del Partito Sardo d'Azione, dal Gruppo del M.S.I. ed è anche la proposta che nel corso della Conferenza dei Capigruppo è stata avanzata sostanzialmente dal Gruppo repubblicano. La proposta è che il Consiglio possa discutere preliminarmente sulle ragioni che sono state addotte dall'Assessore dimissionario della sanità, come causa delle sue dimissioni.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, precisi la sua proposta.

COGODI (Rinascita e Sardismo). La proposta è che si discutano preliminarmente le ragioni che sono state addotte nella lettera di dimissioni. Ci sono anche altre ragioni che sono state, come dire, pubblicamente esposte, ma formalmente all'ordine del giorno sarebbero quelle indicate nella lettera di dimissioni. Successivamente si proceda, anche nel corso della stessa seduta, al completamento della compagine di Giunta.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Cogodi. Chi la approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata)

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 25, viene ripresa alle ore 20 e 45.)

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 9. Primo punto all'ordine del giorno la discussione sulle dimissioni dell'Assessore della sanità, al secondo punto la surroga dell'Assessore.

La seduta è tolta alle ore 20 e 46.